Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Partecipazione italiana alla missione UNIFIL nel territorio libanese - D.L. 253/2006 - A.C. 1608
Riferimenti:
AC n. 1608/XV   DL n. 253 del 28-AGO-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 42
Data: 12/09/2006
Descrittori:
LIBANO   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Partecipazione italiana alla missione UNIFIL nel territorio libanese

 

D.L. 253/06 – A.C. 1608

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 42

 

 

 

 

12 settembre 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

SIWEB

 

Dipartimento difesa

SIWEB

 

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File: D06253.doc

 


 

INDICE

 

 

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni6

§      Coordinamento con la normativa vigente  6

§      Collegamento con lavori legislativi in corso  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

Recenti sviluppi in Libano e conflitto con Israele

Posizioni e iniziative dell’Unione Europea in relazione al conflitto in Libano (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

Testo del D.L. 253/2006

§      Disegno di legge  per la conversione in legge del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, recante disposizioni concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite – A.C. 1608 (Bozza)69

Riferimenti normativi

§      Codice penale militare di pace (artt. 173, 174, 175, 186, 195)125

§      R.D. 3 giugno 1926, n. 941 Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero  129

§      D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18  Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 204)135

§      L. 26 febbraio 1987, n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo  137

§      Roma, 23 novembre 1994 Scambio di lettere e Accordo di attuazione, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite relativo all’uso da parte dell’ONU di locali di installazioni militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative (Entrata in vigore: 23 novembre 2004)169

§      L. 4 marzo 1997, n. 62 Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994  185

§      D.L. 1 dicembre 2001, n. 421, convertito con modificazioni dalla Legge 31 gennaio 2002, n. 6, Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» (art. 9)199

§      D.L. 28 dicembre 2001 n. 451, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 15, Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali201

§      D.L. 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 26 luglio 2005, n. 152, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (art. 4)209

§      L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, c. 4e Tab C Ministero Affari esteri)211

§      D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (art. 28)215

§      L. 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.217

§      D.L. 28 agosto 2006, n. 253 Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.225

§      D.P.C.M. 21 luglio 2006 Dichiarazione dello stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici229

§      O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3535 Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. (Ordinanza n. 3535).231

Dibattiti parlamentari

§      Commissioni congiunte 3ª (Affari esteri) del Senato e III (Affari esteri) della Camera

-       Audizione del Ministro degli Affari esteri Massimo D’Alema sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente

Seduta del 27 luglio 2006  237

Seduta del 2 agosto 2006  237

§      Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera e 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) del Senato

Seduta del 18 agosto 2006  237

§      Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa) della Camera

Seduta del 18 agosto 2006  237

§      Commissioni riunite 3ª (Affari esteri) e 4ª (Difesa) del Senato

Seduta del 18 agosto 2006  237

Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU

§      Risoluzione n. 1559, adottata il 2 settembre 2004  241

§      Risoluzione n. 1636, adottata il 31 ottobre 2005 (in italiano, a cura della rivista Affari esteri n. 149/2006)241

§      Risoluzione n. 1680, adottata il 17 maggio 2006  241

§      Risoluzione n. 1686, adottata il 15 giugno 2006  241

§      Risoluzione n. 1701, adottata l’11 agosto 2006 (con traduzione in italiano, a cura del Servizio Studi)241

Missioni dell’ONU in Libano

§      UNIFIL  245

scheda a cura del Servizio Studi245

scheda a cura dello Stato Maggiore della Difesa  245

§      UNTSO   245

scheda a cura del Servizio Studi245

scheda a cura dello Stato Maggiore della Difesa  245

Documentazione

§      Conferenza internazionale per il Libano, Roma 26 luglio 2006 - Dichiarazione finale  249

 

 

 


 

Scheda di sintesi
per l'istruttoria
legislativa


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

1608

Numero del decreto-legge

253/2006

Titolo del decreto-legge

Disposizioni concernenti l’intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla risoluzione 1701(2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Settore d’intervento

Forze armate, Stati esteri, Politica estera.

Iter al Senato

No

Numero di articoli

 

§          testo originario

11

Date

 

§          emanazione

28 agosto 2006

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

28 agosto 2006

§          assegnazione

1° settembre 2006

§          scadenza

27 ottobre 2006

Commissione competente

Commissioni riunite III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

Pareri previsti

Comitato per la legislazione, I, II (ex art. 73 reg. Camera), V, VIII, XI (ex art. 73 reg. Camera)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il D.L. n. 253/2006 è finalizzato ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano, nonché il rafforzamento del contingente militare italiano che prende parte alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), come ridefinita dalla risoluzione n. 1701 dell’11 agosto 2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

 

L’articolo 1 autorizza la spesa di 30 milioni di Euro per la realizzazione di iniziative umanitarie e di sostegno allo sviluppo socio-sanitario in favore della popolazione del Libano.

 

L’articolo 2 autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di Euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL, di cui alla citata risoluzione n. 1701/2006.

 

L’articolo 3 autorizza l’invio in Libano di un funzionario diplomatico in qualità di consigliere diplomatico del comandante della missione di cui all’art. 2.

 

L’articolo 4 disciplina le indennità di missione da corrispondere al personale impiegato nella predetta missione.

 

L’articolo 5, comma 1, stabilisce l’applicazione a tale personale del Codice penale militare di pace e di alcune disposizioni dell’articolo 9 del decreto legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

Il comma 2 dell’articolo è relativo ai reati commessi dallo straniero in territorio libanese, in danno dello Stato italiano, o di cittadini italiani partecipanti alla missione.

 

 

 

 

L’articolo 6 precisa il quadro normativo da applicare alla missione in questione attraverso una serie di rinvii normativi.

 

L’articolo 7 istituisce corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba per il personale impiegato nella citata missione.

 

L’articolo 8 autorizza per l’anno 2006 la spesa di Euro 2.440.000 per il potenziamento e l’adeguamento infrastrutturale della base logistica dell’ONU di Brindisi, in relazione agli interventi previsti dagli articoli 1 e 2.

 

L’articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria.

 

L’articolo 10 stabilisce che una parte dei rimborsi corrisposti dall’ONU per la missione militare, venga riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi e materiali impiegati nella missione stessa.

L’articolo 11 reca la clausola di entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

 

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso. Fra queste non è compresa la missione UNIFIL, che è stata originariamente istituita con la risoluzione n. 425 del 1978 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU e semestralmente prorogata con ulteriori risoluzioni.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo al decreto-legge, si fa riferimento alla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la realizzazione di iniziative umanitarie e di sostegno allo sviluppo socio-sanitario in favore della popolazione del Libano, nonchè la partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL, come ridefinita dalla risoluzione n. 1701/2006 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge è relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, la lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate, e la lettera l) quella sulla giurisdizione, le norme processuali, l’ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Le disposizioni recate dal decreto-legge nel complesso appaiono omogenee, essendo volte a regolare, ad autorizzare la partecipazione di personale italiano alla missione internazionale in Libano, e a disciplinarne gli specifici profili anche mediante rinvio a norme vigenti.

Coordinamento con la normativa vigente

Il disegno di legge rinvia ad un significativo numero di disposizioni contenute in altri provvedimenti normativi.

Si segnala al riguardo che manca una legislazione di carattere generale che disciplini tutti gli aspetti delle missioni di contingenti militari all'estero.

Collegamento con lavori legislativi in corso

No

Formulazione del testo

Il decreto legge dispone numerosi rinvii alla legislazione vigente, secondo un procedimento già adottato nei precedenti atti normativi che regolano la partecipazione italiana alle missioni internazionali

 


Schede di lettura


 

 

Art. 1

Interventi di cooperazione allo sviluppo

 

 

Il comma 1 dell’articolo 1 autorizza una spesa aggiuntiva di 30 milioni di euro ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo quali previsti – in base alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, “Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo” - nella tabella C[1] della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266).

Lo stanziamento aggiuntivo di 30 milioni di euro è finalizzato alla realizzazione di interventi a favore della popolazione libanese[2], onde apportare un miglioramento delle condizioni di vita mediante iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero interventi nel settore socio-sanitario a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

Il comma 2 stabilisce che per il soccorso alla popolazione restano fermi gli interventi (v. infra) previsti all’articolo 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e recante disposizioni urgenti in materia di protezione civile; altrettanto vale per l’applicazione dell’articolo 11, comma 2, della sopra richiamata legge 26 febbraio 1987, n. 49.  La norma salvaguarda le iniziative di emergenza già intraprese, o da intraprendere, sulla base del D.P.C.M. del 21 luglio 2006 recante dichiarazione dello stato di criticità nel territorio della Repubblica democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici. Si ricorda inoltre la successiva Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3535 del 28 luglio 2006, recante disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici.

 

La citata legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca la più recente regolamentazione organica della materia e pone infatti come fine della cooperazione allo sviluppo sia gli interventi di medio-lungo periodo sia gli interventi straordinari.

Essa introduce inoltre una notevole innovazione definendo la cooperazione come "parte integrante della politica estera dell'Italia". A questo principio si affianca quello in base a cui la politica di cooperazione dell'Italia deve ispirarsi ai criteri sanciti dalle Nazioni Unite e dalla Comunità europea, riconoscendo così l'importanza della interrelazione tra i diversi strumenti di aiuto internazionale.

La legge disegna un complesso sistema di organi, procedure e strumenti caratterizzati da una forte autonomia e specialità rispetto alle norme generali. Essa traccia le linee portanti dell'intervento di cooperazione, rinviando la disciplina di dettaglio non solo ad atti normativi secondari del Governo (regolamento di esecuzione, adottato con DPR 12 aprile 1988, n. 177, e decreti ministeriali) ma anche alle delibere degli organi istituiti dalla legge stessa.

I principali strumenti d'intervento per realizzare le iniziative di cooperazione bilaterale sono il dono e il credito d'aiuto. La scelta dello strumento da utilizzare nei singoli casi dipende essenzialmente dalle condizioni economiche del paese beneficiario e dal tipo e dimensione dell'intervento.

Ai sensi della legge n. 49 del 1987, l'attività di cooperazione si svolge attraverso due canali: quello degli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli paesi in via di sviluppo, di cui si è detto, e quello degli accordi multilaterali.

In particolare, tra le attività di cooperazione allo sviluppo l'art. 1, comma 4, della legge 49/1987 ricomprende gli “interventi straordinari destinati a fronteggiare crisi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni”. Una più articolata descrizione di tali tipologie di interventi è contenuta nell'articolo 11, ai sensi del quale essi includono "l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale"; l'inizio di interventi meno contingenti volti soprattutto alla dotazione infrastrutturale in campo sanitario e agricolo; la messa in opera di un ciclo di raccolta, immagazzinamento e distribuzione di attrezzature e derrate.

Per tali attività la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (Ufficio VI) si avvale dei mezzi e del personale facenti capo ai diversi Ministeri ed enti pubblici o locali interessati, e può altresì avvalersi di ONG riconosciute idonee, affidando loro progetti o finanziando quelli da esse messi in campo. L’art. 1, comma 15-sexies, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, “Disposizioni urgenti nell’ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha attribuito tra l’altro - limitatamente alla realizzazione degli interventi di emergenza in commento mediante fondi accreditati alle rappresentanze diplomatiche - al capo della missione diplomatica italiana in loco la facoltà di stipulare convenzioni con le ONG impegnate nell’esecuzioni di progetti nel territorio di competenza.

La DGCS può inoltre effettuare (articolo 11, comma 2, della legge 49/1987) gli interventi d'intesa con la protezione civile, che mette in tal caso a disposizione mezzi e personale specializzato (i cui oneri rimangono tuttavia a carico della DGCS).

Si ricorda al proposito che l’articolo 4, comma 2, del D.L. 31 maggio 2005, n. 90, “Disposizioni urgenti in materia di protezione civile”, dopo aver fatte espressamente salve le competenze dei Ministro degli affari esteri in tema di cooperazione, stabilisce che l’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (che prevede le modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), e l’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 (che rende applicabile la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Inoltre, per gli interventi previsti dall’articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate le ordinanze[3] di protezione civile disciplinate dall’articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ma ciò su richiesta della DGCS.

Si ricorda infine il decreto-legge 1° luglio 1996, n. 347, recante "Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali", convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 426. In particolare l'articolo 11 stabilisce norme finalizzate a completare la disciplina degli aiuti di emergenza, regolamentata dagli artt. 1, comma 4, e 11 della legge n. 49 del 1987.

 

 

 


 

 

 

Art. 2

Missione militare

 

 

Il comma unico dell’articolo 2 autorizza fino al 31 dicembre 2006 la spesa di 186.881.868 euro per la partecipazione del contingente italiano al rafforzamento della missione ONU già operante in Libano (UNIFIL), come disposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1701 dell’11 agosto 2006.

Per la missione UNIFIL si veda l’apposita sezione del volume, mentre per quanto concerne la risoluzione 1701 si rimanda alla successiva scheda sugli sviluppi del conflitto israelo-libanese.

 

 


 

 

Art. 3

Consigliere diplomatico

 

 

Il comma unico dell’articolo 3autorizza, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di 64.871 euro per l’invio di un funzionario diplomatico in Libano, con l’incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare italiano partecipante al rafforzamento della missione UNIFIL. La spesa è determinata ai sensi dell’articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri: all’importo in tal modo risultante è applicata una riduzione del cinque per cento.

L’art. 204 in questione, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata, e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali[4] di cui all’art. 35 del medesimo D.P.R. 18/1967. L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

Si ricorda che la figura del consigliere diplomatico del comandante militare nell’ambito di una missione internazionale è emersa per la prima volta nell’articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2005, n. 111 – convertito senza modificazioni dalla legge 31 luglio 2005, n. 157 -, con riferimento alle missioni ISAF (Afghanistan), JOINT GUARDIAN (Kosovo e Macedonia), NATO HQS (Macedonia), ALTHEA (Bosnia-Erzegovina).

 

 

 

 

Art. 4

Indennità di missione

 

 

Il comma unico dell’articolo 4 dispone anzitutto che al personale   militare   impiegato   nella  missione  di  rafforzamento dell’UNIFIL[5],   compreso   quello  facente  parte  dello Staff Operation Headquarters, la  struttura di direzione e collegamento  presso  le  Nazioni  Unite,  sia corrisposta l'indennita' di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (“Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero”), secondo le modalita' e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della  legge  4 agosto  2006,  n.  247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

All’indennità così calcolata non si applica la riduzione del 20 per cento, altrimenti prevista dall'articolo 28, comma 1,  del  decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 - convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – e recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione esplicita l’intento perequativo dell’esenzione in commento, onde assicurare al personale della missione di rafforzamento dell’UNIFIL “i medesimi criteri di calcolo del trattamento percepito dal personale che partecipa alle missioni” internazionali da ultimo prorogate con la citata legge  4 agosto  2006,  n.  247.

 

 

Il comma 23 della legge 247/2006 stabilisce che l’indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. La lettera a) del comma 23 ha fissato, per una serie di missioni militari internazionali, la misura del 98 per cento rispetto all’indennità prevista dal citato R.D. 3 giugno 1926, n. 941, recante la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale, e secondo il quale le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio. La disciplina dettata dal R.D. 3 giugno 1926, n. 941 ha subito nel tempo numerosi adattamenti: vale qui la pena di ricordare, da ultimo, il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 13 gennaio 2003 – poi modificato dal D.M. 6 giugno 2003 -, che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento.

 

Per quanto invece concerne l’art. 28, comma 1, del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223, esso diminuisce del 20 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l’eccezione di cui al comma 3: cfr. infra) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[6].

Si osserva peraltro che già il comma 3 dell’ art. 28 del decreto-legge  4 luglio  2006, n. 223 aveva disposto la non applicazione della riduzione di cui al comma 1  al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l’utilizzo del fondi di cui all'articolo 1, comma 97[7], della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

 

 

Art. 5

Disposizioni in materia penale

 

 

Il comma 1 dell’articolo 5 prevede l’applicazione, al personale militare partecipante al rafforzamento della missione UNIFIL, del codice penale militare di pace, nonché dei commi 3, 4 [limitatamente alle lettere a), b), c) e d)], 5 e 6 dell’articolo 9 del decreto-legge    1° dicembre    2001,   n.   421 (“disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom. Modifiche al codice penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303”), convertito,   con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

 

Il comma 3 dell’articolo 9 del decreto-legge    1° dicembre    2001,   n.   421attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[8], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra. Vediamo più nel dettaglio quelli delle lettere a)-d), di cui nel rinvio dell’articolo del D.L. 253/2006 in commento.

§         a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla

 

disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

§         b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

§         c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna importa la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

§         d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare, che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Il comma 5 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001  intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva. Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[9] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[10] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294[11] del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame stabilisce che i reati  commessi  da stranieri a   danno  dello  Stato  o  di  cittadini  italiani partecipanti  agli  interventi  e  alla  missione di cui rispettivamente agli articoli 1 e 2 del decreto-legge in esame, e nel territorio in cui detti interventi e missione hanno luogo “sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della  difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate”.

Per tale categoria di reati, nonché per quelli  commessi invece dal cittadino italiano che partecipa  agli  interventi o alla missione sopra richiamati, nel periodo e nel territorio di svolgimento degli stessi, e che siano attribuiti alla giurisdizione della magistratura ordinaria[12], il comma 3 dell’articolo 5 individua nel Tribunale di Roma quello territorialmente competente.

 

 

In particolare, la disposizione di cui al comma 2 sancisce l'applicabilità della legge penale italiana ai reati sopra descritti prevedendo, quale condizione di promuovibilità dell'azione penale, la richiesta di procedimento del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenentialle Forze armate.

Va ricordato che gli articoli 7, 9 e 10 del codice penale contemplano diverse ipotesi di reati comuni commessi all'estero, differenziate per la natura del reato in questione e/o per la nazionalità di appartenenze dell'autore del fatto criminoso.

 

 

 

 

 

Sulla base delle disposizioni dell'articolo 7 del codice penale, alcuni reati, commessi in territorio estero, non importa se da un cittadino o da uno straniero, vengono incondizionatamente puniti secondo la legge italiana. Si tratta:

·         dei delitti contro la personalità dello Stato;

·         dei delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;

·         dei delitti di falsità in monete avente corso legale nel territorio dello Stato, o in valori di bollo, o in carte di pubblico credito italiano;

·         dei delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;

·         di ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana.

L'articolo 9 c.p. disciplina il fenomeno della punibilità del cittadino per delitti comuni commessi all'estero, diversi da quelli di cui all'articolo 7, rispetto ai quali però la punibilità medesima è subordinata alla presenza di alcune condizioni:

·         che si tratti di delitto per il quale la legge italiana stabilisca l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, ovvero che sussistano gli altri presupposti previsti dall'articolo 9, commi due e tre;

·         che il cittadino si trovi nel territorio dello Stato;

·         ove si tratti di delitti punibili con una pena inferiore a tre anni (articolo 9, comma 2) occorre - oltre alla presenza del reo nel territorio dello Stato - la richiesta del Ministro della Giustizia o l'istanza o querela della persona offesa.

Qualora invece si tratti di delitto comune commesso all'estero a danno delle Comunità europee (art. 9, comma 3), di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro della giustizia, sempreché l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

L'articolo 10 disciplina l'ipotesi dello straniero che commette all'estero delitti comuni (diversi da quelli indicati nell'articolo 7) a danno dello Stato o di un cittadino italiano (articolo 10, comma 1) ovvero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di uno straniero.

Le condizioni cui la punibilità è subordinata mutano in ragione del mutare del soggetto passivo.

Se il reato è commesso a danno dello Stato o di un cittadino italiano, occorre

·         che si tratti di delitto punito con la reclusione non inferiore nel minimo ad un anno;

·         che il reo si trovi nel territorio dello Stato;

·         che vi sia richiesta del Ministro della giustizia o istanza o querela della persona offesa.

Qualora il reato sia commesso dallo straniero a danno delle Comunità europee, di uno Stato estero o di un cittadino straniero sono necessari:

·         la presenza del reo nel territorio dello Stato;

·         la richiesta del Ministro;

·         la previsione della pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;

·         la circostanza che l'estradizione non sia stata concessa o accettata.

Una previsione particolare è contenuta poi nell'articolo 8 del codice penale relativamente ai delitti politici.

In base a tale disposizione, il cittadino o lo straniero che commette all'estero un delitto politico non compreso tra quelli di cui al n. 1) dell'articolo 7 è punito secondo la legge italiana a richiesta del Ministro della giustizia o querela della persona offesa.

Secondo poi la definizione contenuta nel medesimo articolo 8, agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino o anche il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici.

In linea generale va ricordato che la richiesta di procedimento è condizione irrevocabile solo di promuovibilità dell’azione penale.

A differenza dell'istanza, che promana dalla persona offesa, la richiesta di procedimento è formulata dalla pubblica autorità indicata dalla legge.

Essa consiste in una manifestazione di volontà punitiva e si estende di diritto a tutti i responsabili (articoli 127-129 c.p.). La necessità della richiesta scaturisce dalla natura del reato o da ragioni di opportunità politica.

E' necessaria ad esempio la richiesta del Ministro della giustizia affinché il P.M. possa promuovere l'azione penale per i delitti in danno del Presidente della repubblica, come sopra ricordato, per taluni delitti politici o comuni commessi all'estero dal cittadino o dallo straniero.

In ordine alla forma, la pubblica autorità redige richiesta scritta che deve essere formulata, come la querela e l'istanza di procedimento, entro tre mesi dalla notizia del fatto a pena di inefficacia.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, la cognizione di tali reati è poi concentrata nel Tribunale di Roma al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.

 

 


 

 

Art. 6

Rinvii normativi

 

 

 

Il comma unico dell’articolo 6 contiene, con riferimento alla missione di rafforzamento dell’UNIFIL, rinvii normativi a due diversi provvedimenti: più precisamente, la lettera a) prevede l’applicazione degli  articoli 2,  commi 2  e  3,  3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c),  7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451 (“Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. La lettera b) rinvia d’altro canto all’applicazione dell'articolo 2,  commi 29  e  32,  della  più volte citata legge 4 agosto 2006, n. 247.

 

Per quanto concerne i rinvii di cui alla lettera a), si commentano di seguito le norme richiamate:

 

Articolo 2

(Indennità di missione)

Il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 3 dell’articolo 2 dispone che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente[13], sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti. Norma analoga era già contenuta nell’articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 421/2001.

 

 

Articolo 3

(Trattamento assicurativo e pensionistico)

Il comma 1 dell’articolo 3 prescrive che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

La legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede il trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Più precisamente, il primo periodo del comma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, dispone l’applicazione delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

Il D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità, che si è appena esposto, si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[14] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 3 del D.L. n. 451/2001 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall’articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

 

Articolo4

(Personale in stato di prigionia o disperso)

L’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 prevede che le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

Articolo 5

(Disposizioni varie)

L’articolo 5 del medesimo decreto prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, per quanto riguarda il rinvio solo parziale operato dall’articolo 6 del decreto-legge 253/2006 in commento, a tale personale non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro, mentre viene d’altronde consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

Articolo 7

(Personale civile)

L’articolo 7 estende al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari le disposizioni contenute nel decreto-legge, in quanto compatibili, ad eccezione di quelle in materia penale di cui all’articolo 6.

 

 

Articolo 8

(Disposizioni in materia contabile)

Il comma 1 dell’articolo 8, permette agli Stati maggiori di Forza armata e, per essi, ai competenti Ispettorati di Forza armata, in caso di urgenti esigenze connesse con l’operatività del contingente impegnato nella missione e qualora sia accertata l’impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, di disporre l’attivazione delle procedure d’urgenza per l’acquisizione di beni e servizi previste dalla normativa vigente.

L’articolo 41, nn. 5) e 6), del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”, prevede che si proceda alla stipulazione dei contratti a trattativa privata quando l'urgenza di lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o della licitazione privata, e in genere, in ogni altro caso in cui ricorrono speciali ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere utilmente seguite queste forme.

Il comma 2 dell’articolo 8 del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

Articolo 9

(Prolungamento delle ferme)

L’articolo 9, in relazione alle esigenze connesse con le operazioni internazionali, prevede la possibilità di prolungare il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all’articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi. L’articolo in commento consente quindi un prolungamento della ferma annuale ulteriore rispetto a quella prevista dalla norma appena citata.

Il comma 2 dell’articolo 16 del D.Lgs. n.215/2001 stabilisce che il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale può essere prolungato, su proposta dello Stato maggiore della Forza armata di appartenenza e previo consenso dell'interessato, sino ad un massimo di ulteriori sei mesi, per consentirne l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'àmbito di operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o a bordo di unità navali impegnate fuori dalla normale sede di servizio, ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale, nonché per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla ferma breve o prefissata.

 

 

 

 

 

 

Articolo 13

(Norme di salvaguardia del personale)

Il comma 1 dell’articolo 13, a salvaguardia delle aspettative del personale militare che partecipa alle missioni “Enduring Freedom” e ISAF, prevede che tale personale che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nell’operazione o impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse, sia rinviato al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il comma 2 dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Per quanto invece riguarda i rinvii di cui alla lettera b) dell’articolo 6 in commento, si riporta di seguito l’illustrazione del loro contenuto.

 

L’articolo 2, comma 29 della più volte citata legge 247/2006 stabilisce che le disposizioni in materia contabile previste dall’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, si applicano, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici. L’articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, ai fini e per la durata delle missioni prorogate dall’articolo 1 del decreto medesimo, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.

D’altra parte, l’articolo 2, comma 32, della legge 247/2006, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unita', i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali disciplinate dal decreto in esame, ai fini del loro avanzamento. Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

 


 

Art. 7

Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba

 

 

Il comma unico dell’articolo 7autorizza la spesa di 74.880 euro, fino al 31 dicembre 2006, per lo svolgimento di corsi propedeutici alla lingua e cultura arabe a beneficio del personale impiegato nella missione di rafforzamento dell’UNIFIL.

La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione del D.L. 253/2006 specifica che detti corsi, a carattere intensivo, saranno tenuti presso i reparti interessati da insegnanti della Scuola lingue estere dell’Esercito di Perugia.

 

 

 


 

 

Art. 8

Base logistica ONU di Brindisi

 

 

Il comma unico dell’articolo 8 autorizza per il 2006 la spesa di 2.440.000 euro, finalizzata a lavori di ristrutturazione e potenziamento della Base logistica dell’ONU di Brindisi, anche in riferimento agli interventi umanitari e di ricostruzione in Libano di cui all’art. 1, nonché alla missione di rafforzamento dell’UNIFIL.

La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione precisa che detti lavori sono correlati ad un’esplicita richiesta del Dipartimento ONU per le operazioni di mantenimento della pace (DPKO) di poter utilizzare ulteriori infrastrutture.

 

Sulla scorta del Memorandum di intesa tra Italia e ONU del 23 novembre 1994, relativo all’uso, da parte delle Nazioni Unite, di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle a esse relative, nonché di un Accordo di attuazione e di uno Scambio di lettere conclusi in pari data, l’aeroporto militare Pierozzi di Brindisi ospita la Base logistica delle Nazioni Unite a sostegno delle operazioni di peace-keeping. Si tratta della prima base mondiale permanente dell’ONU, alla quale affluiscono svariati materiali che, dopo l’immagazzinaggio, vengono tenuti in efficienza e, successivamente redistribuiti nei luoghi e nelle circostanze richieste. La gestione della Base logistica include la disponibilità di una serie standard di attrezzature per il peace-keeping, che possono essere inviate in breve tempo in qualunque parte del mondo, onde rendere possibile in loco l’inizio rapido di una missione. Un'altra importante funzione della Base logistica è la gestione del Centro satellitare di telecomunicazioni, che collega 23 missioni di peace-keeping tra loro e con il resto del Sistema ONU.

Dal 2000 l’aeroporto militare di Brindisi ospita anche il deposito di aiuti umanitari (UNHDR - Base operativa di pronto intervento umanitario) - gestito dal Programma alimentare mondiale (WFP) dell’ONU, con sede a Roma - in grado di inviare generi di prima necessità in tutto il mondo nell’arco massimo di 48 ore.

 

 

 


 

Art. 9

Copertura finanziaria

 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 9 le somme per far fronte agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni del decreto-legge in esame, valutati per il 2006 in 219.461.619 euro, sono da reperire in base all’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria 2006 (legge 266/2005), e pertanto attraverso l’utilizzo parziale delle maggiori entrate tributarie, rispetto alle previsioni di bilancio, ottenute per il migliore andamento del gettito nel corso della gestione finanziaria.

Il comma 2 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze alle necessarie variazioni di bilancio, mediante propri decreti.

 

Il richiamato comma 4 dell’art. 1 della legge finanziaria 2006 individua le finalità cui destinare le maggiori entrate che eventualmente dovessero determinarsi, per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente. In generale, le disposizioni di cui al comma in esame possono ricondursi alla previsione dell’articolo 11, comma 4, della legge n. 468/78 ai sensi del quale “la legge finanziaria indica quale quota delle nuove o maggiori entrate per ciascun anno compreso nel bilancio pluriennale non può essere utilizzata per la copertura di nuove o maggiori spese”. Il comma 4 in esame prevede, in particolare, che le eventuali maggiori entrate che si registrassero, in ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, rispetto alle previsioni a legislazione vigente, siano destinate interamente alla riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che siano utilizzate per la copertura finanziaria di:

§       interventi urgenti ed imprevisti rivolti a fronteggiare calamità naturali;

§       improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese;

§       situazioni di emergenza economico-finanziaria;

§       riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

Il comma 4 riproduce un’analoga disposizione contenuta nella legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004), nella legge finanziaria per il 2004 (legge n. 350/2003) e nella legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002).

 


 

Art. 10

Rimborsi ONU

 

 

Il comma 1 dell’articolo 10, con riferimento ai rimborsi che si prevede affluiranno dalle Nazioni Unite come recupero parziale delle spese per la partecipazione italiana al rafforzamento dell’UNIFIL, stabilisce che una quota di essi venga riassegnata al fine di costituire, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un Fondo per la ricostituzione delle scorte e per la “sostituzione e manutenzione straordinaria di  mezzi,  materiali,  sistemi  ed  equipaggiamenti  impiegati nella stessa  missione”. L’entità della quota parte è determinata con decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa  d'intesa  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze; la ripartizione del Fondo avviene mediante decreti  del  Ministro della difesa, che li comunica,  anche con evidenze informatiche,    alle    Commissioni   parlamentari,   al   Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace,  essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente)  sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente i rimborsi mensili ammontano a      1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

I rimborsi possono considerarsi una sorta di pendant delle quote nazionali che gli Stati membri corrispondono alle Nazioni Unite, in base a convenzioni apposite, per il fine specifico delle operazioni di mantenimento della pace. Il budget complessivo ha raggiunto, nel marzo 2006, la previsione di circa 5 miliardi di dollari. I dieci maggiori contribuenti per le operazioni di pace ONU erano, al 1° gennaio 2006, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada, Spagna, Cina e Paesi Bassi

 

 

In base al comma 2, poi, non si applica, alle riassegnazioni di cui al comma precedente, il limite di cui  all'articolo 1, comma 46, della legge finanziaria 2006.

 

Il comma 46 in questione stabilisce, a decorrere dal 2006, un limite all’ammontare complessivo delle riassegnazioni alla spesa di somme versate all’entrata. In particolare, la norma prevede che l’ammontare complessivo delle riassegnazioni di entrate non potrà superare, per ciascuna amministrazione, a decorrere dal 2006, l’importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nell’anno 2005, calcolate al netto delle riassegnazioni espressamente escluse dalla norma in esame. Sono escluse dalla limitazione le riassegnazioni per le quali l’iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e a quelle riguardanti l’attuazione di interventi cofinanziati dall’Unione europea.

 

 


 

 

Art. 11

Entrata in vigore

 

L’articolo 11, comma unico, prevede che il decreto entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale[15], la sua presentazione alle Camere per la conversione in legge e l’inserimento nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

 


 

Recenti sviluppi in Libano e conflitto con Israele


 

 

L’attentato all’ex premier Rafik Hariri, avvenuto il 14 febbraio 2005, a causa del quale sono morte anche altre 22 persone, ha causato un grave turbamento del già precario equilibrio politico libanese, dando vita innanzitutto ad una decisa reazione dell’opinione pubblica contro la pesante ingerenza siriana nel Paese e accentuando il dibattito sulla smilitarizzazione dei gruppi armati libanesi, così come richiesto dalla risoluzione dell’ONU 1559  del 2 settembre 2004.

Le numerose manifestazioni contro il governo filo-siriano organizzate nelle settimane successive all’attentato – la cosiddetta “rivoluzione dei Cedri” – hanno destato molte speranze, destinate però a cadere nel breve volgere di pochi mesi. Anche grazie a tale movimento, tuttavia, la Siria ha completato il ritiro delle proprie forze militari (aprile 2005), in attuazione di un accordo di Damasco con l’ONU, anche se l’influenza sul Libano, direttrice ormai storica della politica estera siriana, persisteva attraverso la zona grigia dei servizi segreti e dei vertici militari dei due Paesi, nonché attraverso i legami trasversali con elementi di diversi partiti politici libanesi.

Nell’aprile-maggio 2005 si sono svolte in Libano le elezioni parlamentari,  le prime, a partire dalla fine della guerra civile (terminata nel 1990), nelle quali non vi siano state interferenze siriane.

Dalle elezioni è risultata vincente (con la maggioranza di circa i due terzi dei voti) l’ampia coalizione guidata da Saad Hariri, il figlio del primo ministro assassinato che comprendeva  i sunniti fedeli ad Hariri, i drusi di Walid Jumblatt e gruppi cristiani costituiti per la maggior parte da maroniti.

Il 30 giugno 2005 si forma il nuovo Governo,  capeggiato da Fouad Siniora, in precedenza ministro delle finanze nel governo di Rafik Hariri. Nei complicati equilibri istituzionali libanesi mantengono però grande forza i filo-siriani – come il Presidente Lahud – e gli Hezbollah, i quali per la prima volta partecipano al governo con due ministri. Ciononostante, il gruppo di Hezbollah è stato frequentemente in disaccordo con alcuni dei membri del governo di cui essi stessi fanno parte e, all’inizio del 2006, hanno siglato un’alleanza con Michel Aoun (precedentemente critico sia verso Hezbollah che verso la Siria) e con il Free Patriotic Movement: la nuova alleanza cristiano-sciita ha lo scopo di creare una diversa maggioranza e sostenere la candidatura di Aoun in vista della scadenza del mandato del Presidente Lahoud nel 2007.

Sono inoltre proseguiti gli attentati: il 2 giugno 2005 è saltato in aria nella sua auto Samir Kassir, in prima linea nella lotta antisiriana; in dicembre un’autobomba ha provocato la morte di Gibran Thueni, deputato cristiano, nonché direttore del più importante quotidiano di Beirut, anch’egli su posizioni nettamente ostili all’influenza della Siria.

Nel frattempo, la Commissione d’inchiesta dell’ONU aveva reso pubblico (21 ottobre 2005) il primo rapporto sull’assassinio di Rafik Hariri, evidenziando le responsabilità dei servizi segreti libanesi e siriani, oltre a pesanti sospetti verso i più alti livelli politici dei due Paesi; il movente più probabile appare la contrarietà di Hariri alla proroga del mandato del Presidente Lahud, che, come si è detto, è alleato della Siria.

Il 31 ottobre 2005 il Consiglio di Sicurezza dell’ONU ha approvato la risoluzione n. 1636, nella quale, pur mancando l’esplicita menzione di sanzioni contro la Siria – precluse da Cina e Russia -, si allude ad “azioni” contro Damasco in mancanza di collaborazione con la Commissione. La collaborazione dovrà estendersi all’arresto  e alla messa a disposizione delle persone sospette, rispetto alle quali sono previste restrizioni nella libertà di movimento. Sullo sfondo, nella risoluzione si cita esplicitamente il Cap. VII della Carta dell’ONU, che abilita il Consiglio a intraprendere misure punitive verso un Paese che attenti alla pace e alla sicurezza internazionale.

Il secondo rapporto sull’assassinio di Rafik Hariri viene reso pubblico il 12 dicembre 2005: si precisa il numero dei sospetti (19 persone, per cinque delle quali si chiede l’arresto – e tra queste ultime figura l’ex capo dei servizi militari siriani in Libano). Il quarto rapporto, risalente al 10 giugno 2006, conferma che sono stati fatti rilevanti progressi nell’indagine sull’attentato ad Hariri, del quale ormai si conoscono i particolari riguardanti l’esplosione, i contenitori e i mezzi di consegna dell’esplosivo e che presto ci saranno certezze sugli esecutori del delitto. Il governo libanese ha chiesto al Segretario generale dell’ONU, il 6 maggio 2006, che la Commissione possa continuare il suo lavoro per un ulteriore periodo di un anno[16].

 

Il nuovo conflitto israelo-libanese è cominciato il 12 luglio 2006 con l’Operazione “Promessa di Verità” con la quale il leader di Hezbollah, Nasrallah, aveva promesso di catturare soldati israeliani per scambiarli con i tre libanesi detenuti in Israele. Fra i tre, Samir Kuntar, aveva partecipato nel 1979 ad un agguato terroristico nel quale erano morti 2 civili israeliani e 2 poliziotti e si trova in carcere, dove sconta una condanna a quattro ergastoli.

Il 12 luglio la parte Nord di Israele è stata attaccata dal lancio di razzi da parte del gruppo di Hezbollah, con la conseguente perdita di cinque civili. Militanti di Hezbollah hanno poi attaccato due veicoli corazzati israeliani in servizio di pattuglia lungo il confine, uccidendo tre soldati e catturandone altri due. Le circostanze del rapimento dei due soldati israeliani sono però contestate dalla polizia libanese che afferma che la loro cattura sarebbe avvenuta in territorio libanese.

La risposta israeliana non si è fatta attendere: forze militari sono penetrate nel territorio libanese, autorizzate dal governo israeliano che ha considerato l’attacco di Hezbollah un vero e proprio atto di guerra. Sono così cominciati, da parte israeliana, bombardamenti aerei, blocchi navali e incursioni terrestri nel sud del Libano, mentre gli Hezbollah hanno bombardato città del nord di Israele tra le quali Haifa.

Il governo libanese, che ha condannato le azioni di Hezbollah, ha invocato fin dall’inizio il cessate il fuoco e ha chiesto alla comunità internazionale l’invio di peacemakers per porre fine al conflitto. Il 21 luglio, tuttavia, il ministro della difesa Elias Murr ha dichiarato che l’esercito libanese è pronto a respingere con le armi qualunque invasione del territorio da parte delle truppe israeliane.

Il Primo ministro israeliano Olmert si è dichiarato disponibile ad un cessate il fuoco solo in cambio della restituzione dei due riservisti rapiti, della cessazione delle ostilità da parte degli Hezbollah e dell’applicazione della risoluzione ONU 1559, che impone il disarmo dei gruppi armati libanesi (14 luglio). I negoziati per ottenere il cessate il fuoco sono continuati nei giorni successivi: Israele è rimasto fermo sulla richiesta di liberazione dei due ostaggi e sulla cessazione dei bombardamenti, ma Nasrallah ha dichiarato che l’unica condizione accettabile è lo scambio dei prigionieri.

Dopo giorni di combattimenti lungo il confine israelo-libanese, con perdite subite da entrambe le parti, e nell’impossibilità di trattare per un immediato cessate il fuoco, su iniziativa dell’Italia è stata convocata una conferenza a Roma il 26 luglio  per trovare una comune via d’uscita dalla crisi. I ministri degli esteri di 15 Paesi, tra i quali quelli del “gruppo di contatto” sul Libano (Usa, Italia, Francia, Russia, Gran Bretagna, Egitto, Arabia Saudita) affiancati da Onu, UE,  Banca Mondiale e lo stesso Libano hanno affrontato le diverse posizioni dei paesi partecipanti al fine di raggiungere una mediazione. Tra gli invitati non compaiono Israele e i due paesi sostenitori degli  Hezbollah, Siria e Iran.

Il summit è stato preceduto da una serie di colloqui tra il segretario di Stato americano,  Condoleezza Rice, ed esponenti politici di Libano Israele e Territori palestinesi.

Gli USA sostengono il diritto di Israele all'autodifesa e la legittimità dei raid per smantellare l'apparato militare di Hezbollah, ragione per la quale la cessazione delle ostilità viene subordinata alla creazione di condizioni che sottraggano il Libano all’influenza della Siria, a  cominciare dalla piena attuazione della risoluzione 1559 dell'Onu. Una posizione sostanzialmente sovrapponibile è quella rappresentata dal Regno Unito che, insieme agli USA, ha fatto registrare aperture circa la creazione di una forza di interposizione cui, tuttavia, gli USA non prenderebbero parte.

Italia, Russia e Francia  sono fra i più critici verso la risposta israeliana, considerata “sproporzionata”, ma sono anche forti sostenitori della forza di interposizione sotto egida ONU.

La Germania, su posizioni meno critiche verso Israele, ha inviato il 22 luglio il proprio ministro degli esteri, Steinmeier in missione nella regione, che ha incontrato autorità egiziane, israeliane e palestinesi.

I Paesi arabi moderati (Egitto, Giordania e Arabia Saudita) sono stati gli unici paesi arabi, oltre al Libano, a partecipare alla conferenza di Roma. Il primo ministro libanese Fouad Siniora, in particolare, ha detto che il suo paese vuole un immediato cessate il fuoco e che sono necessari aiuti della comunità internazionale per giungere alla riappropriazione del territorio nazionale.

   L’ONU ha da subito chiesto una tregua immediata, ha denunciato le azioni terroristiche di Hezbollah, al contempo criticando l’”uso sproporzionato della forza” da parte di Israele. Le proposte avanzate dall’ONU nei giorni precedenti la conferenza riguardano: 1) la consegna da parte di Hezbollah dei due prigionieri israeliani al governo di Beirut sotto la supervisione della Croce Rossa Internazionale; 2) la creazione di corridoi umanitari; 3) l’invio di una forza ''cuscinetto'' nel Libano del Sud e 4) la convocazione di una conferenza internazionale dei donatori che, tra l’altro, definisca i confini contesi tra Libano, Siria e Israele. Kofi Annan, presente al summit, ha dichiarato che il Consiglio di sicurezza dell'Onu deve chiedere al più presto l'immediato cessate il fuoco in Medioriente,  a tal fine coinvolgendo tutti i Paesi interessati, Iran e Siria compresi. Secondo quanto dichiarato da Annan, quindi, l’approvazione di una risoluzione Onu sarebbe il primo passo necessario per cominciare a vedere una via di uscita dalla crisi. Contemporaneamente, la comunità internazionale dovrà farsi carico di  trovare un'intesa circa la forza di interposizione che, sotto il mandato dell’Onu, verrà inviata  per garantire il rispetto della tregua.

  

La conferenza internazionale di Roma si è conclusa con una dichiarazione congiunta[17] delle due presidenze, quella italiana e quella americana, che esprimono, a nome di tutti i partecipanti, la profonda preoccupazione sulla situazione in Libano e le violenze in Medio Oriente da parte della comunità internazionale, la quale ritiene urgente l’avvio di concrete iniziative di assistenza umanitaria e di passi concreti che possano permettere ad un Libano libero, indipendente e democratico di esercitare un effettivo controllo su tutto il suo territorio. I partecipanti alla conferenza di Roma, dopo aver invitato Israele ad esercitare il massimo della moderazione hanno dato atto dell'annuncio di quest’ultimo paese sull' apertura di corridoi umanitari in Libano. La conferenza ha poi espresso la propria determinazione ad operare perché sia raggiunto con la massima urgenza un cessate il fuoco  tra le parti che sia duraturo, permanente e sostenibile.

I partecipanti al summit di Roma hanno ricordato la necessità di rispettare il quadro di decisioni internazionali a partire dalle decisioni del G8, fino alle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite: viene quindi sollecitata la piena applicazione di queste risoluzioni, nelle quali, tra l’altro, si parla anche dell’impegno delle forze libanesi per il disarmo di tutte le milizie.

I partecipanti auspicano l’imminente autorizzazione di una forza internazionale in Libano sotto il mandato dell'Onu e la convocazione di una conferenza dei paesi donatori, che aiuti la ricostruzione del Libano e in particolare della parte Sud del Paese.

Nell’audizione svoltasi il 27 luglio presso le Commissioni esteri riunite di Senato e Camera, il Ministro degli esteri italiano ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa di Roma, che ha visto coinvolti, oltre agli Stati Uniti, i principali stati europei, la UE, e un gruppo significativo dei paesi arabi e islamici e l’ONU, nella persona del Segretario generale. La Conferenza ha sancito “il formarsi di una coalizione che può e vuole agire per la pace” e questo appare un primo risultato significativo. L’obiettivo indicato dal Ministro è che questo gruppo possa rendersi protagonista di un programma di lavoro durevole, indirizzato al raggiungimento della pace nella  tormentata area del Medio Oriente. Ma alcuni risultati sono stati già acquisiti nel corso della Conferenza: l’immediata attivazione per affrontare l’emergenza umanitaria che si è determinata nel Libano; la comune volontà politica per la creazione di una forza multinazionale da inviare nella regione, su mandato dell’ONU; l’impegno della comunità internazionale in direzione di una ricostruzione e della stabilità nel Libano.  Quanto all’obiettivo del cessate il fuoco, questo, in assenza delle parti in causa, non poteva realisticamente essere raggiunto. Tuttavia, il Ministro degli esteri ha rilevato che la dichiarazione finale della Conferenza  esprime con chiarezza la necessità di giungere in tempi rapidi ad una tregua, che consenta di porre le basi per un cessate il fuoco duraturo e sostenibile. I Paesi partecipanti alla Conferenza hanno stabilito di riunirsi nuovamente a New York, al margine dell’Assemblea delle Nazioni Unite di settembre 2006, per fare il punto della situazione e dei risultati che saranno stati, a quella data, conseguiti.

 

Il 30 luglio il Ministro degli esteri D’Alema si è recato in Israele (assente alla Conferenza di Roma) per incontrare il primo ministro Ehud Olmert, il ministro degli Esteri Tzipi Livni, e quello della Difesa Amir Peretz. Il viaggio di D’Alema ha luogo nello stesso giorno del drammatico bombardamento di Cana, dove in un primo tempo si asserisce che 57 civili – tra i quali 37 bambini – hanno perso la vita: il 3 agosto, tuttavia, l’organizzazione Human Rights Watch ha ridimensionato parzialmente l’episodio, mentre Israele ammetteva comunque essersi trattato di un errore militare. L’8 agosto il Segretario Generale dell’ONU ha definito la strage di Cana “un esempio di violazione del diritto internazionale”.

L’episodio, che ha causato indignazione nella comunità internazionale, è stato condannato anche dal ministro D’Alema, il quale ha ammesso che se le operazioni militari continueranno, sarà messo in pericolo il programma adottato nella Conferenza di Roma, rendendo più difficile, tra l’altro, la possibilità di dispiegamento di una forza internazionale sotto l’egida dell’Onu.  Dopo una lunga giornata di colloqui tra D'Alema e Condoleezza Rice da una parte (i due sono stati i copresidenti della Conferenza di Roma sul Libano) e le autorità israeliane dall’altra, solo la decisione israeliana di concedere una tregua di 48 ore dei raid aerei - per far giungere gli aiuti umanitari e per permettere ai residenti nel Sud del Libano di lasciare l'area se lo desiderano - è stata considerata dal Ministro degli esteri italiano un segnale positivo, che incoraggia a proseguire gli sforzi in direzione della pace.

 

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU si è riunito d’urgenzasubito dopo il bombardamento di Cana. Al termine della seduta, si è detto estremamente “addolorato e scioccato” dalla strage: non vi è stata quindi una condanna esplicita, come era negli auspici di Kofi Annan, che deve preparare un rapporto sulla strage nel termine di una settimana. Il Segretario generale dell’ONU aveva infatti chiesto al Consiglio di Sicurezza di condannare la strage “nei termini i più duri possibili” ed era tornato a chiedere un cessate il fuoco immediato. Il Consiglio di Sicurezza - per la contrarietà degli Usa, secondo cui un cessate il fuoco tra israeliani ed Hezbollah appariva ancora prematuro - si è quindi limitato ad approvare all’unanimità una Dichiarazione del Presidente, in cui si deplora la perdita di vite innocenti.

Il Consiglio di Sicurezza ha inoltre deciso, con una risoluzione approvata all’unanimità (ris. 1697 del 31 luglio 2006) di estendere il mandato di UNIFIL fino al 31 agosto 2006. Il rinnovo è quindi stato autorizzato per un mese soltanto, in considerazione del recente rapporto del Segretario generale, nel quale veniva evidenziato il cambiamento del contesto nel quale la Forza si trova ad operare a partire dal 12 luglio, e in attesa di nuove e più adatte soluzioni [18].

La Francia, presidente di turno (fino al 31 luglio) del Consiglio di sicurezza (da agosto la presidenza spetta al Ghana) ha preannunciato la preparazione di una risoluzione per ottenere un cessate il fuoco immediato in vista dello spiegamento di una forza internazionale di sostegno all’esercito libanese; analoga posizione è stata assunta anche dagli USA che presenteranno una risoluzione nella quale sia  previsto anche un accordo per la stabilità a lungo termine.

Il Consiglio dell’Unione europea, nella riunione straordinaria a livello di ministri degli esteri tenutasi il 1° agosto 2006 (v. successiva scheda sulle posizioni dell’Unione europea), ha approvato un documento conclusivo nel quale si chiede  un’immediata cessazione delle ostilità alla quale deve far seguito un cessate il fuoco duraturo, che porti rapidamente ad un accordo politico, prerequisito indispensabile per l’invio di una forza internazionale. Il dispositivo delle conclusioni del Consiglio ricalca quelle del progetto di risoluzione che la Francia ha depositato presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

Il Ministro degli esteri D’Alema ha completato il 2 agostol’audizione iniziata il 27 luglio dinanzi alle Commissioni esteri riunite di Senato e Camera, riferendo sugli ultimi sviluppi della crisi in Libano e, in particolare, sulle iniziative italiane ed europee intese ad ottenere una sospensione delle ostilità, presupposto indispensabile per l’invio nel territorio libanese di una forza multinazionale di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite.

 

Il 3 agosto riprendono i bombardamenti israeliani su Beirut, con oltre settanta raid, e nel contempo si intensifica la pioggia di razzi degli hezbollah sulla Galilea, che provoca la morte di otto civili: quattro militari israeliani perdono inoltre la vita in seguito ad attacchi con razzi anticarro. L’esercito di Tel Aviv riesce comunque a creare una zona-cuscinetto di otto chilometri.

Il giorno successivo il copione non muta: muoiono tre civili e tre soldati israeliani, a fronte di quaranta libanesi vittime di attacchi aerei, che colpiscono anche una centrale elettrica di vitale importanza per il sud-est del Libano.

 

Il 5 agosto viene reso noto il raggiungimento di un accordo tra Francia e Stati Uniti su una bozza di risoluzione per il Consiglio di sicurezza dell’ONU: il testo richiede la cessazione delle ostilità, il rispetto della quale sarà compito della missione ONU UNIFIL, già presente in Libano, potenziata con il ricorso a una più ampia forza multinazionale. La fine delle ostilità include l'immediata cessazione di ogni attacco delle milizie sciite di Hezbollah, nonché  delle operazioni militari offensive da parte israeliana. Verrà creata una fascia di sicurezza lungo il confine tra Israele e Libano, sotto il controllo dell'esercito libanese e di truppe multinazionali a guida ONU.

Le reazioni alla bozza di risoluzione vedono Israele con atteggiamento positivo, ma per il momento più interessato a proseguire l’offensiva, mentre il Governo di Beirut, nonostante un’avvolgente pressione diplomatica della Comunità internazionale, finirà per respingere (6 agosto) il documento, giudicato troppo debole rispetto a diversi dei sette punti[19] del piano Siniora, che il premier libanese aveva presentato nella Conferenza di Roma del 26 luglio, e successivamente aveva fatto approvare dall’Esecutivo libanese (quindi anche dai ministri di Hezbollah). In particolare, il diniego libanese si è incentrato sulla non simultaneità – secondo la bozza di risoluzione – fra la fine delle ostilità e il ritiro israeliano, per il quale non viene neppure fissato un preciso calendario.

Dal canto loro gli Hezbollah fanno sapere di essere disposti a cessare il fuoco solo dopo la partenza dell’ultimo soldato israeliano dal territorio Libanese.

 

Giornata nera per Israele il 6 agosto, quando un razzo esploso in Galilea nei pressi di un cimitero uccide 12 soldati raccolti in preghiera, mentre Haifa subisce un pesante attacco missilistico, con diverse vittime.

Il 7 agosto la Lega Araba riunita a Beirut si dichiara a favore del piano libanese in sette punti, e invia una propria delegazione alle Nazioni Unite per appoggiare gli emendamenti richiesti dal Libano alla bozza di risoluzione. Nell’occasione il premier Siniora denuncia in un appassionato discorso le azioni militari israeliane alla stregua di terrorismo di Stato, sotto l’impressione di un raid contro il villaggio di Houla che fortunatamente, verrà chiarito in seguito, aveva invece provocato una sola vittima. Il punto irrinunciabile per i libanesi si chiarisce sempre più essere quello della completa sovranità nazionale su tutto il territorio, anche a sud del fiume Litani: coerentemente con questo obiettivo vengono richiamati 15.000 coscritti libanesi delle ultime cinque leve militari. Hezbollah si dichiara favorevole al dispiegamento nel sud del Paese di militari libanesi.

 

Nel giorno (9 agosto) in cui si registra il più alto numero di vittime militari israeliane, con quindici morti, il premier Olmert, alla fine  di una lunga riunione del Consiglio di sicurezza di Israele, annuncia l’estensione delle operazioni militari in Libano, presumibilmente per ulteriori quattro settimane, con l’obiettivo di arrivare almeno al fiume Litani, costituendo così una fascia di sicurezza di 30 chilometri. L’inizio dell’offensiva è però rinviato di due o tre giorni, in attesa delle decisioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Cominciano a serpeggiare nello Stato ebraico forti sintomi di insoddisfazione per l’andamento della campagna militare, con un elevato numero di vittime tra i soldati, ma anche tra i civili del nord di Israele, sottoposti a un bombardamento missilistico che non accenna a scemare.

 

L’11 agosto il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani – organismo di recente istituzione, che ha preso il posto della precedente Commissione per i diritti umani – riunito a Ginevra condanna Israele per le gravi violazioni dei diritti umani in Libano, con la “sistematica presa di mira e uccisione di civili”, rispetto a cui si chiede un’inchiesta internazionale. La risoluzione, approvata su iniziativa dell’organizzazione per la Conferenza islamica, e presentata dal Pakistan, ha ottenuto il voto favorevole di una maggioranza di Paesi asiatici e latinoamericani, mentre compattamente contro si sono schierati i Paesi europei membri del Consiglio, più il Canada e il Giappone, accusando il testo di unilateralismo, in quanto non menziona gli attacchi di Hezbollah.

Sempre l’11 agosto, a tarda notte, viene approvata a New York, all’unanimità, la risoluzione n. 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

Il documento esprime profonda preoccupazione – la situazione in Libano viene espressamente definita quale “minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale” - per il crescente inasprimento delle ostilità dopo l’attacco compiuto dall’Hezbollah contro Israele il 12 luglio 2006, e pone l’incondizionata liberazione dei soldati israeliani rapiti tra gli obiettivi irrinunciabili per rimuovere le cause del conflitto, unitamente alla soluzione urgente della questione dei prigionieri libanesi detenuti in Israele.

Si prende inoltre atto con favore dell’impegno assunto dal Governo del Libano, nel suo progetto in sette punti, ad estendere la sua autorità sul suo territorio, mediante le proprie Forze armate legittime, nonché dell’ impegno nei riguardi di una forza delle Nazioni Unite che venga completata e rinforzata.

Si invita conseguentemente alla completa cessazione delle ostilità, in particolare attraverso l’immediata fine di ogni attacco da parte dell’Hezbollah e di tutte le operazioni militari offensive da parte di Israele. Dopo l’inizio della tregua il Governo libanese e la missione ONU UNIFIL – potenziata in base al successivo par. 11 – dovranno dispiegare le proprie forze congiuntamente in tutto il Sud, mentre Israele procederà parallelamente al ritiro di tutte le proprie forze dal Libano meridionale.

In base al citato par. 11, l’UNIFIL verrà incrementata fino a un massimo di 15.000 effettivi, onde completarne e rinforzarne la consistenza, le dotazioni, il mandato e il campo d’azione. L’UNIFIL avrà come nuovi compiti principali quelli di monitorare l’effettiva cessazione delle ostilità; accompagnare e sostenere le Forze armate libanesi nel loro dispiegamento nel Sud, anche lungo la Linea blu;  prestare la propria assistenza per contribuire ad assicurare l’accesso umanitario alle popolazioni civili e il volontario e sicuro ritorno delle persone sfollate. L’UNIFIL (par. 12) è autorizzata a resistere a tentativi volti ad impedire ad essa con la forza l’esecuzione dei suoi compiti, e a proteggere il personale, i locali, le installazioni e il materiale delle Nazioni Unite, nonché gli operatori umanitari e i civili esposti a una minaccia imminente di violenza fisica.

Il mandato dell’UNIFIL è prorogato al 31 agosto 2007, riservandosi in una successiva risoluzione un rafforzamento degli obiettivi di essa.

Dopo l’appello alla Comunità internazionale perché assuma iniziative immediate per prestare il suo aiuto finanziario e umanitario al popolo libanese, anche per la ricostruzione del Paese, la risoluzione invita alla costruzione di una fascia di sicurezza tra la “linea blu” e il fiume Litani suscettibile di prevenire una ripresa delle ostilità, nella quale vi sia esclusiva presenza di forze armate e armamenti sotto il diretto controllo del Governo libanese, assistito dall’UNIFIL. Si invita inoltre all’ applicazione integrale delle pertinenti disposizioni degli Accordi di Taef – che nel 1989 posero fine alla lunga guerra civile libanese -, nonché delle risoluzioni 1559 (2004) e 1680 (2006), tutti volti al disarmo dei gruppi armati in Libano.

Il Governo libanese dovrà sorvegliare i propri confini in modo da impedire l’ingresso illegale in Libano di armamenti e materiali connessi, mentre tutti gli Stati si adopereranno affinché armamenti, materiali bellici e assistenza tecnico-militare siano forniti solo su autorizzazione del Governo libanese o dell’UNIFIL.

Nella serata del 12 agosto il Governo libanese accetta la risoluzione 1701, definita dal premier un “trionfo diplomatico”: il capo di Hezbollah ha sottolineato tuttavia alcuni problemi in merito all’assetto definitivo della zona di sicurezza a sud del fiume Litani, nella quale risiedono molti dei guerriglieri del “Partito di Dio”, la cui rete dovrebbe essere neutralizzata. Inoltre, il Governo di Beirut ha chiesto la denuncia dei crimini di guerra a suo dire perpetrati dagli israeliani, nuovamente accusati di terrorismo di Stato.

Il 13 agosto anche il Governo di Tel Aviv ha accettato la risoluzione 1701, prevedendo la fine delle ostilità per le ore 8 del giorno successivo; quanto al ritiro delle truppe israeliane, tuttavia, il ministro degli esteri Tzipi Livni ha specificato che esso avverrà solo con l’arrivo della forza multinazionale, e non del solo esercito libanese, ciò allo scopo di evitare la creazione di un vuoto di potere nelle aree abbandonate. Resta poi prioritaria, secondo il ministro, la questione della liberazione dei due ostaggi militari in mano agli Hezbollah.

In Israele il malcontento già richiamato per la conduzione della guerra si mostra in crescita, coinvolgendo anche il significato della strategia dei ritiri unilaterali, che sia per quanto riguarda quello dal Libano (2000) che quello da Gaza (2005) non hanno ottenuto l’effetto di aumentare la sicurezza dello Stato ebraico. Non sembra poter placare l’inquietudine la decisione del ministro della difesa Peretz di nominare una Commissione militare per il riesame della condotta della guerra, dato che a capo di essa è stato posto un ex capo di stato maggiore ritenuto in stretti rapporti con lo stesso Peretz, del quale la maggioranza dell’opinione pubblica – secondo un sondaggio del quotidiano Yediot Ahronot – vorrebbe invece le dimissioni.

In ogni modo il 17 agosto inizia il trasferimento di responsabilità sull’area a sud del Litani dall’esercito israeliano a quello libanese, coadiuvato dall’UNIFIL: all’alba un primo contingente di 2.500 soldati di Beirut ha attraversato il fiume in direzione sud  per la prima volta dal 1968. Nella stessa giornata è prevista la riunione di 49 Paesi con esperti dell’ONU allo scopo di delineare i contorni finanziari e logistici, e soprattutto le regole d’ingaggio della missione di rafforzamento dell’UNIFIL.

Il ministro degli esteri D’Alema, in un’intervista a L’Espresso, non ha nascosto i rischi che la partecipazione alla missione comporterà: essi non sono tuttavia collegati al disarmo di Hezbollah, che non è compito dell’UNIFIL, e che avverrà probabilmente mediante un’intesa tra i libanesi – essendo del resto previsto dagli accordi che posero fine alla lunga guerra civile libanese-, con l’integrazione piena di Hezbollah nelle forze armate nazionali, sotto la sovranità completa di Beirut.

Posizioni sostanzialmente analoghe il Ministro D’Alema ha sostenuto il 18 agosto, in occasione della seduta delle Commissioni Riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato, nel corso della quale sono state rese comunicazioni del Governo sugli sviluppi della situazione in Medio Oriente e sul seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1701 dell'11 agosto 2006. Nella medesima occasione il Ministro della Difesa Parisi non ha nascosto il carattere della missione italiana nell’ambito del rafforzamento dell’UNIFIL previsto dalla risoluzione 1701, definendola doverosa, ma anche lunga, impegnativa, costosa e rischiosa. D’altro canto, il Ministro Parisi non ha fornito precisazioni sulle caratteristiche del contingente italiano né sui relativi costi, in una fase in cui, ha asserito, alla disponibilità italiana di fondo mancavano ancora da parte dell’ONU puntuali riscontri in ordine al mandato, alle regole d’ingaggio[20], alla catena di comando e al novero dei Paesi partecipanti.

Nella stessa giornata si era tenuto, subito prima delle comunicazioni alle Commissioni Riunite Esteri e Difesa della Camera e del Senato, un Consiglio dei ministri straordinario, che all’unanimità aveva deciso la partecipazione italiana alla missione di rafforzamento dell’UNIFIL, subordinandola a un chiaro mandato e precise regole d’ingaggio, nonché all’accettazione della risoluzione n. 1701 anche da parte di Hezbollah. Due giorni dopo, in un colloquio telefonico con il premier israeliano Olmert, Romano Prodi ha ricevuto vivi apprezzamenti per la partecipazione italiana alla missione ONU, e auspici per un ruolo primario nella guida di essa.

Le Commissioni Riunite Esteri e Difesa dei due rami del Parlamento, subito dopo la riunione congiunta del 18 agosto, hanno approvato quasi all’unanimità nelle rispettive sedi due documenti separati ma identici, i quali, pur nell’incertezza rispetto a un quadro più preciso della missione, impegnano il Governo a intraprendere ogni sforzo per  il sostegno umanitario alle popolazioni civili, nonché per l’attuazione piena della “risoluzione n. 1701, compresa la partecipazione di un contingente militare italiano alla forza UNIFIL”.

L’elemento di maggiore incertezza in questa fase sembra essere l’atteggiamento della Francia, che dopo aver sponsorizzato la risoluzione n. 1701 ed essersi candidata alla guida della missione, ha iniziato a ridimensionare il proprio ruolo a un livello assai modesto, soprattutto per consiglio degli ambienti militari, richiedendo con vigore chiarimenti sui diversi aspetti del rafforzamento dell’UNIFIL.

Nella notte tra il 18 e il 19 agosto si verifica un attacco israeliano nei pressi di Baalbek, giustificato da Tel Aviv con la necessità di impedire trasferimenti illegali di armi dalla Siria a Hezbollah: essendo questo anche uno degli obiettivi della risoluzione n. 1701, secondo Israele – appoggiata dagli Stati Uniti - l’azione non costituisce violazione della tregua. Diversa la posizione del Governo libanese e della stessa ONU, che hanno criticato l’attacco alla stregua di un vulnus alla cessazione delle ostilità, ugualmente prevista dalla risoluzione n. 1701.

Il 19 agosto un primo quantitativo di 500 tonnellate di aiuti umanitari italiani, trasportati dalla Nave S. Marco, raggiunge Beirut.

Il 21 agosto ha luogo un altro scontro armato, nella valle della Bekaa, tra soldati israeliani e miliziani Hezbollah.

Nell’ottica di una possibile guida italiana della missione, che comincia a profilarsi in presenza delle incertezze francesi, il Ministro degli esteri D’Alema chiede alla Presidenza finlandese della UE la convocazione di una riunione straordinaria dei Ministri degli esteri, che viene convocata per il 25 agosto, ed estesa alla partecipazione del Segretario generale dell’ONU. Il 23 agosto intanto si tiene la riunione del Comitato politico e di sicurezza della UE, che assume valore preparatorio rispetto all’appuntamento del 25.

La posizione italiana viene ulteriormente precisata il 24 agosto, nell’incontro a Roma tra il Ministro D’Alema e il suo omologo israeliano, Sig.ra Tzipi Livni: la missione in Libano si configura, secondo D’Alema, come una grande opportunità per la comunità internazionale in direzione della pace, e l’Italia non fa questioni di leadership, né tantomeno mira a un’azione solitaria. Nella stessa giornata un discorso televisivo del Presidente francese Chirac pone fine alle titubanze di Parigi: ottenute dall’ONU le garanzie richieste, la Francia conferma l’iniziale previsione di un contingente di 2.000 effettivi, e si dice pronta, qualora richiesta, ad assumere il comando della missione. Si apre in tal modo la porta all’accordo del 25 agosto in seno all’Unione europea, in base al quale verranno impiegati circa 7.000 uomini da Paesi membri dell’Unione, e alla scadenza del mandato attuale dell’UNIFIL (febbraio 2007), guidata dal generale francese Pellegrini, il comando verrà assunto dall’Italia. Inoltre, un generale italiano verrà nominato per assumere sin dall’inizio la guida della cellula strategica che, presso il Quartier generale ONU per il peace-keeping, dovrà concorrere al coordinamento della catena di comando della UNIFIL rafforzata, ovviando a diversi inconvenienti registratisi nelle passate missioni a guida delle Nazioni Unite.

Un’intervista del capo di Hezbollah, Nasrallah, a un’emittente televisiva libanese chiarisce la posizione del movimento sciita rispetto alla missione delle Nazioni Unite, rispetto alla quale Nasrallah si mostra sereno, in quanto priva del mandato di disarmare gli Hezbollah. Lo sceicco si è anche detto completamente meravigliato della reazione israeliana al rapimento dei due soldati, cui Hezbollah non avrebbe mai dato corso se avesse potuto prevederne le catastrofiche conseguenze per il Libano. Tuttavia, secondo Nasrallah, il rapimento non è stato la causa, ma il pretesto di un intervento da lungo tempo preparato, e per il quale Israele ha dovuto anticipare i tempi, pagandone tutte le conseguenze.

Il 26 agosto, in un colloquio telefonico con il Segretario generale dell’ONU, il Presidente del Consiglio Prodi conviene sulla centralità della questione palestinese per tutti i processi di pacificazione nell’area mediorientale.

Il 28 agosto il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge per l’organizzazione e il finanziamento della partecipazione italiana a UNIFIL-2.

Mentre la spedizione navale italiana, partita il 29 agosto dalla Puglia, naviga verso il Libano, il giorno successivo il Ministro degli esteri D’Alema ammonisce la Siria a non tentare di rifornire illegalmente Hezbollah di armamenti: tali attività verrebbero comunque scoperte con i sistemi tecnologici più moderni, e la UNIFIL non rimarrebbe spettatrice inerte.

Nella stessa giornata del 30 agosto il Segretario generale dell’ONU si reca in Israele, ove si incontra con tutte le principali figure dell’Esecutivo: Kofi Annan non ottiene l’impegno alla rimozione del blocco aeronavale israeliano sul Libano, condizionata alla piena applicazione della risoluzione n. 1701 – che per Tel Aviv include il disarmo di tutte le milizie, inclusa Hezbollah -, nonché alla restituzione dei militari israeliani rapiti.

Israele riceve tuttavia da un altro alto esponente delle Nazioni Unite - il responsabile degli aiuti umanitari di emergenza, Egeland - gravissime accuse in merito all’uso, proprio negli ultimi giorni della guerra, delle micidiali bombe a grappolo, i cui effetti esplodenti si prolungano nelle aree colpite per giorni, impedendo il ritorno degli sfollati e provocando sempre nuove vittime. Anche da parte statunitense viene aperta un’inchiesta per appurare se tali armamenti, forniti dagli USA, siano stati impiegati al di fuori degli accordi segreti tra i due Paesi – che impegnerebbero Israele all’utilizzazione delle bombe a grappolo solo contro forze armate ostili e obiettivi militari ben delineati.

In Libano il premier Siniora rifiuta le profferte di Hezbollah e di altri partiti filosiriani per un allargamento della compagine governativa, asserendo che la maggioranza antisiriana del Paese è in grado di avviare la ricostruzione. In effetti, il 31 agosto nella Conferenza di Stoccolma dei Paesi donatori Siniora ottiene un grande successo, con un impegno internazionale di 940 milioni di dollari, quasi il doppio di quanto sperato. Un’altra imponente mole di contributi è prevista da parte dell’Arabia saudita, degli Emirati arabi uniti e del Kuwait.

Fra il 2 e il 3 settembre si completa lo sbarco della prima tranche della missione italiana.

 


Posizioni e iniziative dell’Unione Europea in relazione al conflitto in Libano
(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 


La Presidenza finlandese dell’Unione europea e la Commissione europea hanno in più occasioni sottolineato come l’Unione europea si sia impegnata nei confronti della crisi in Libano e delle sue ripercussioni sia sul piano diplomatico sia su quello degli aiuti umanitari. L’UE è intervenuta, inoltre, per contribuire all’evacuazione dal Libano dei suoi cittadini e di quelli provenienti dai paesi terzi  nonché per limitare i danni ambientali causati dal conflitto.

A quest’ultimo proposito si ricorda che il 27 luglio 2006 le autorità libanesi hanno richiesto l’assistenza dell’Unione europea per affrontare le conseguenze dello spargimento di petrolio presso le coste libanesi. E’ stato pertanto attivato il “meccanismo comunitario per la protezione civile”[21] ed è stato avviato il monitoraggio per la valutazione dell’inquinamento marino.

Dichiarazioni dei rappresentanti dell’UE in occasione della Conferenza di Roma (26 luglio 2006)

Il 26 luglio 2006 la Commissione, la Presidenza finlandese e l’Alto Rappresentante hanno partecipato alla Conferenza internazionale sul Libano che si è svolta a Roma. Il 27 e 28 luglio una troika dell’UE  - composta dal Commissario per le relazioni esterne e la politica europea di vicinato, Benita Ferrero-Waldner, dal rappresentante della Presidenza finlandese dell’UE, il Ministro finlandese per gli affari esteri Erkki Tuomioja, e dal rappresentante speciale dell’Unione europea, Marc Otte - si è poi recata in Israele, Gaza e Libano per trasmettere un messaggio di solidarietà alle popolazioni ed individuare un possibile percorso in direzione di una soluzione globale del conflitto. Tale viaggio ha costituito una prima occasione per l’Unione europea per discutere con tutte le parti coinvolte il risultato della Conferenza di Roma.

In occasione della Conferenza di Roma, il Commissario Ferrero-Waldner ha richiamato l’attenzione su tre questioni di particolare importanza per l’Unione europea:

·         la crisi umanitaria e l’impegno dell’Unione europea per alleviare le sofferenze della popolazione di tutta la regione (Libano, Israele, Gaza e West Bank); al riguardo ha preannunciato un ulteriore sostegno di 30 milioni di euro, oltre ai 20 già stanziati, e ha sottolineato la necessità di garantire un accesso sicuro al paese;

·         l’evacuazione dal territorio, particolarmente problematica per i cittadini non-UE, per la quale la Commissione europea ha reso disponibili 11 milioni di euro;

·         la dimensione politica, che comprende una soluzione sostenibile del conflitto e un piano politico globale.

 

Il Consiglio affari generali e relazioni esterne (1° e 25 agosto 2006)

Il 31 luglio 2006, a Bruxelles, il Consiglio affari generali e relazioni esterne dell’UE ha tenuto una sessione straordinaria per riesaminare la situazione in Medio Oriente e concordare i principî chiave per una soluzione politica della crisi. Nelle conclusioni del 1° agosto, il Consiglio ha espresso la massima preoccupazione per le perdite di civili libanesi e israeliani e le sofferenze umane, la vasta distruzione di infrastrutture civili e il numero crescente di sfollati interni a seguito dell’intensificarsi della violenza. Ha deplorato la morte di civili innocenti e fatto appello a tutte le parti affinché facciano tutto il possibile per proteggere le popolazioni civili e si astengano da atti che violano il diritto internazionale umanitario.

Il Consiglio, in particolare:

·               ha chiesto un’immediata cessazione delle ostilità seguita da un cessate il fuoco sostenibile;

·               ha espresso il pieno appoggio agli sforzi delle Nazioni Unite per definire un quadro politico in vista di una soluzione duratura concordata da tutte le parti, presupposto indispensabile per il dispiegamento di una forza internazionale. Alcuni Stati membri dell’UE si sono dichiarati pronti a contribuire a tale operazione insieme ai partner internazionali;

·               ha espresso apprezzamento al governo libanese per il suo piano per la pace in sette punti quale base valida per una soluzione duratura, affermando che qualsiasi soluzione deve includere il ritorno dei soldati rapiti e dei prigionieri, un assetto definitivo dei confini internazionali del Libano, il dispiegamento sull’intero territorio delle forze armate libanesi appoggiate da una forza internazionale, previa attuazione degli accordi di Ta’if[22] e delle risoluzioni 1559 e 1680 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;

·               ha riconfermato il proprio impegno nel fornire assistenza umanitaria al popolo libanese, ricordando che la Comunità e gli Stati membri dell’UE hanno impegnato oltre 56 milioni di euro per interventi di assistenza e ne hanno promessi altri 52 milioni;

·               ha fatto appello a tutte le parti affinché concedano un transito sicuro ed efficace per la fornitura dell’assistenza umanitaria, in particolare nel Libano meridionale;

·               ha deplorato il persistere della violenza a Gaza e in Cisgiordania e ha sottolineato che un impegno di tutte le parti per uno Stato palestinese indipendente e vitale che viva in pace e sicurezza con il vicino Israele e gli altri paesi limitrofi è la chiave per la stabilità e la sicurezza dell’intera regione;

·               ha ribadito il suo impegno a promuovere un piano di pace globale per il Medio Oriente e ha chiesto all’Alto Rappresentante di proseguire il proprio impegno e di restare in contatto con tutte le parti interessate, tenendosi pronto a contribuire ad una soluzione politica e al processo di pace.

 

Da ultimo, in occasione della riunione straordinaria del 25 agosto 2006, il Consiglio affari generali e relazioni esterne ha effettuato uno scambio di opinioni sulla situazione in Libano con il Segretario Generale dell’ONU, Kofi Annan. In quella sede il Consiglio ha espresso l’auspicio che tutte le parti dell’area svolgano un ruolo costruttivo per favorire l’attuazione della risoluzione 1701 dell’ONU e ha espresso il proprio sostegno a Kofi Annan al fine di individuare le possibili opzioni per garantire una rapida applicazione della stessa.

In questo contesto, il Consiglio:

o              ha accolto la volontà degli Stati membri di contribuire rapidamente al rafforzamento dell’UNIFIL insieme ai loro partner internazionali. A tale riguardo il Consiglio ha sottolineato l’importante ruolo svolto dall’UNIFIL ai fini del dispiegamento dell’esercito libanese nel Libano meridionale;

o              ha accolto con favore l’intenzione degli Stati membri di impiegare in Libano un numero cospicuo di truppe nonché di dotazioni logistiche e di telecomunicazioni, contribuendo in questo modo a conferire all’UE la leadership in seno alla missione UNIFIL. E’ stato deciso al riguardo che gli Stati membri dell’UE assicureranno più della metà delle forze della missione UNIFIL II con un dispiegamento di 6.900 uomini il cui comando sarà assicurato dalla Francia, che guiderà le forze di pace ONU in Libano fino al mese di febbraio 2007, a cui succederà l’Italia con un dispiegamento di circa 3.000 uomini. Si ricorda che la direzione della cellula di direzione strategica della missione UNIFIL, creata presso il Dipartimento operazioni di mantenimento della pace dell’ONU, è stata affidata al Generale Fabrizio Castagnetti;

o              ha accolto con favore la disponibilità degli Stati membri di fornire sostegno all’esercito libanese ed ha espresso la disponibilità dell’UE nell’aiutare lo Stato libanese a riguadagnare la piena sovranità sul proprio territorio;

o              ha ribadito la propria determinazione a fornire aiuti umanitari al popolo libanese sottolineando, a tal fine, la necessità di revocare il blocco aeronavale israeliano. Inoltre, alla luce della risoluzione 1701, ha ricordato che l’instaurazione di effettive misure di controllo nel settore delle armi, del materiale bellico, dell’addestramento e dell’assistenza rimane una priorità;

o              si è rallegrato per la convocazione di una Conferenza internazionale dei donatori per il Libano, ospitata dal governo svedese il 31 agosto 2006 (vedi infra), e ha sottolineato che l’erogazione dell’aiuto umanitario e le attività di ricostruzione devono essere poste sotto l’egida del governo libanese nel quadro del piano nazionale per la ricostruzione, le riforme e lo sviluppo;

o              ha rinnovato il proprio impegno a promuovere, in stretta cooperazione con i partner internazionali e i paesi dell’area, un piano di pace globale per il Medio Oriente.

Interventi dell’Alto Rappresentante dell’UE (11-13 agosto 2006)

L’Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, Javier Solana, si è recato dall’11 al 13 agosto in Medio Oriente per confrontarsi con i leader politici in merito alla risoluzione del conflitto tra Israele e Libano. Al termine della visita  - nel corso della quale l’Alto Rappresentante ha incontrato, fra gli altri, il Primo Ministro libanese, Fouad Siniora, il Ministro per gli affari sociali,  Sig.ra Nayla Moawad, e il Presidente del Parlamento libanese, Nabih Ferri – si è svolta a Beirut una conferenza stampa nel corso della quale sono stati ricordati i punti salienti degli scambi avvenuti[23].

In particolare, l’Alto Rappresentante:

·         si è congratulato per l’adozione, da parte del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, della risoluzione intesa a porre fine al conflitto tra Israele e Libano, sollecitandone l’immediata attuazione;

·         ha confermato la disponibilità dell’Unione europea a contribuire agli sforzi per la stabilizzazione, la ricostruzione e la forza di pace in Libano; al riguardo, ha ricordato che l’impegno segue tre principali linee di azione:

-          l’azione umanitaria, per alleviare le sofferenze della popolazione e favorirne il rientro;

-          l’attività della UNIFIL rafforzata, a cui contribuiranno molti paesi europei;

-          l’impegno per la ricostruzione.

L’Alto Rappresentante ha ribadito alla stampa l’urgenza dell’attuazione della risoluzione, premessa essenziale per un cessate il fuoco immediato ed una pace duratura, ed ha ricordato la responsabilità in tal senso del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Il 13 agosto, a Ramallah, West Bank, Javier Solana è intervenuto[24] in merito agli incontri avuti con il Presidente dell’Autorità Palestinese, Abu Mazen, e il Negoziatore Capo palestinese, Saeb Erekat. Alla stampa l’Alto Rappresentante ha dichiarato di avere manifestato sostegno da parte della comunità internazionale e dell’Unione europea al Presidente e al popolo della Palestina; in particolare, l’Alto Rappresentante ha sottolineato che il problema israelo-palestinese è al centro della crisi in Medio Oriente e che tutte le energie andranno spese in favore della ricerca di una soluzione.

 

Il 13 agosto Javier Solana si è inoltre recato a Gerusalemme, dove ha incontrato il Primo Ministro israeliano, Ehud Olmert, il Ministro della difesa israeliano, Amir Peretz, ed il Ministro per gli affari esteri israeliano, Tzipi Livni. Rispondendo alla stampa, l’Alto Rappresentante ha ribadito che l’attuazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite richiede tre linee d’azione: l’aspetto umanitario, l’aiuto alla ricostruzione del Libano e il dispiegamento di una forza che accompagnerà quella libanese; a questo proposito Solana ha sottolineato che si tratta di una missione delle Nazioni Unite, cui parteciperanno forze europee nonché forze provenienti da altri paesi che non sono membri dell’UE. L’Alto Rappresentante ha inoltre ribadito quanto già affermato a Ramallah in merito alla pace in Medio Oriente: in particolare ha riaffermato la necessità di adottare un approccio complessivo che affronti in modo diretto il conflitto israelo-palestinese.

Dichiarazione della Presidenza UE sul Libano (12 e 31 agosto 2006)

La Presidenza dell’Unione europea ha formulato, il 12 agosto 2006, una dichiarazione sul Libano[25], nella quale ha espresso apprezzamento per l’accordo unanime raggiunto sulla risoluzione 1701 delle Nazioni Unite, con cui si chiede la cessazione delle ostilità tra Israele e Hezbollah e si stabilisce il quadro necessario per un assetto politico che consenta una soluzione sostenibile della crisi. La Presidenza ha chiesto a tutte le parti di rispettare integralmente la risoluzione e di applicarla senza indugi.

La Presidenza dell’Unione si è inoltre congratulata per “l’intenzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di affrontare l’ulteriore rafforzamento del mandato della UNIFIL e di altri elementi nell’ambito di una futura risoluzione, per contribuire all’attuazione di un ‘cessate il fuoco’ permanente e di una soluzione a lungo termine”.

La Presidenza, infine, ha richiamato la necessità di lavorare ad un piano di pace generale per il Medio Oriente.

 

Dichiarazioni del Commissario europeo per lo sviluppo e l’aiuto umanitario (14-17 agosto 2006)

Il Commissario europeo per lo sviluppo e l’aiuto umanitario, Louis Michel, accompagnato dal ministro finlandese agli affari esteri e al commercio, Paula Lehtomäki, si è recato in visita in Libano ed Israele dal 14 al 17 settembre 2006 dove ha incontrato membri del governo libanese ed israeliano, fra cui il primo ministro libanese, Fouad Seniora, nonché alcune vittime degli attacchi di Hezbollah.

In tale occasione il Commissario ha richiamato l’attenzione sulla difficoltà di far pervenire gli aiuti umanitari urgenti in Libano, a causa della mancanza di infrastrutture e del blocco instaurato da Israele. Egli ha, inoltre, insistito sul fatto che la situazione è critica, in particolar modo nel sud del Libano e in alcune parti di Beirut; ha inoltre posto l’accento sul ritorno delle persone sfollate nel sud.

La Commissione europea ha mobilitato fondi per l’emergenza umanitaria per un ammontare di 20 milioni di euro, al fine di fornire ricoveri, cibo, cure mediche, acqua, sostegno psico-sociale, protezione e coordinamento nelle operazioni di soccorso. I fondi sono gestiti dal Servizio di aiuto umanitario della Commissione europea (ECHO). Nel corso della sua visita, il Commissario Michel ha annunciato l’apertura di un ufficio permanente ECHO a Beirut. Il Commissario ha inoltre ricordato che la Commissione ha chiesto al Parlamento europeo e al Consiglio di portare gli aiuti a 50 milioni di euro, prelevandoli dalla riserva di emergenza del bilancio comunitario.

Dichiarazioni del Presidente della Commissione europea sul Libano (24 agosto 2006)

Il Presidente della Commissione europea, José Manuel Barroso, ha rilasciato, il 24 agosto 2006, una dichiarazione sul Libano nella quale ha ricordato il ruolo di guida svolto dall’UE negli sforzi diplomatici per porre fine alle ostilità fra Israele ed Hezbollah e il ruolo attivo che essa continua a svolgere per dare attuazione alla risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Barroso ha dichiarato che la Commissione sostiene pienamente questi sforzi e, in quanto principale donatore dell’area, partecipa attivamente agli aiuti alle popolazioni vittime del conflitto.

Barroso ha ricordato, inoltre, che l’impegno finanziario dell’UE destinato a fornire aiuti al popolo libanese ammonta a più di 100 milioni di euro; in tale contesto l’UE partecipa attivamente alle operazioni di controllo e di risanamento dell’ambiente dopo i danni causati dal conflitto e fornirà l’aiuto indispensabile per il rafforzamento dell’UNIFIL e per aiutare il governo libanese a consolidare il controllo sul suo territorio. Per quanto riguarda, infine, l’impegno finanziario della Commissione, Barroso ha annunciato che è in preparazione un pacchetto di assistenza per favorire il ritorno alla normalità nel Libano e per rafforzare il processo libanese di riforme.

Riunione della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo (29 agosto 2006)

Il 29 agosto 2006 si è svolta una riunione straordinaria della Commissione Affari esteri del Parlamento europeo alla quale hanno partecipato Teemu Tanner, ambasciatore finlandese presso il Comitato politico e di sicurezza dell'Unione Europea (Cops), Marc Otte, Rappresentante speciale dell’UE per il Medio Oriente, e Christian Leffler, Direttore responsabile per il Medio Oriente alla Commissione europea.

Nel corso degli interventi essi hanno sottolineato la necessità di una soluzione globale per il Medio Oriente, ivi compresa la soluzione del conflitto israelo-palestinese e il coinvolgimento della Siria e dell’Iran, nonché la necessità di ripristinare la piena sovranità in Libano e la stabilità nell’area. Leffler ha, inoltre, sottolineato che il PE è stato invitato ad approvare uno stanziamento di 50 milioni di euro provenienti dalla riserva di emergenza del bilancio comunitario per il sud del Libano destinati soprattutto a fornire acqua e a bonificare il terreno dalle mine inesplose.

In quella sede è emerso un sostegno al rafforzamento della partecipazione dell’UE nella missione ONU in Libano sia dal punto di vista politico sia sul piano della fornitura di aiuti umanitari ed è stato chiesto che vengano definiti chiaramente il mandato e la missione di mantenimento della pace nonché le misure per il disarmo di Hezbollah, condizioni essenziali per una pace duratura nell’area. La Commissione Affari esteri ha chiesto, inoltre, la revoca del blocco aeronavale israeliano e ha accolto con favore l’ampliamento del mandato dell’ONU nella missione UNIFIL, non lesinando critiche nei confronti del Consiglio che, invece di adottare una posizione comune sul Medio Oriente, ha lasciato la questione alla libera iniziativa dei singoli paesi membri.

Secondo quanto riportato da alcune agenzie di stampa, al termine del dibattito il presidente della Commissione Affari esteri, Elmar Brok, ha precisato che il Parlamento europeo avrebbe proposto in una risoluzione di inviare una propria delegazione in Israele e Libano, a complemento della delegazione dell’Assemblea parlamentare euromediterranea che si dovrà recare nella regione per avviare un dialogo politico con le autorità di Libano, Israele e territori palestinesi.

Il Parlamento europeo terrà un dibattito sulla questione in Medio Oriente in occasione della seduta  plenaria del 6 settembre 2006.

 

 

Conferenza dei donatori per il Libano di Stoccolma (31 agosto 2006)

Facendo seguito all’invito contenuto nella risoluzione ONU 1701 al fine di adottare misure urgenti in materia di aiuti finanziari e umanitari destinati al popolo libanese, il 31 agosto 2006 si è svolta a Stoccolma una Conferenza internazionale dei donatori per il Libano, ospitata dal governo svedese. Alla Conferenza hanno preso parte la Commissione europea, la Presidenza finlandese, il Consiglio e Stati membri dell’UE.

Questa Conferenza dovrebbe essere seguita da un’altra iniziativa analoga, che potrebbe aver luogo a Beirut entro la fine del 2006.

In quella sede circa 60 governi ed organizzazioni internazionali si sono impegnati a fornire approssimativamente 735 milioni di euro per finanziare la fase di ricostruzione del paese. La ripartizione dei contributi degli Stati membri non è stata comunicata; secondo varie agenzia di stampa l’impegno dell’Italia ammonterebbe a circa 30 milioni di euro.

La Commissione europea si è impegnata a stanziare 42 milioni di euro come prima fase del contributo finanziario per la ricostruzione del Libano; tale aiuto è volto non soltanto a favorire le attività di ricostruzione, ma anche a sostenere le riforme economiche e politiche essenziali al fine di favorire la rinascita del paese. Questa somma va ad aggiungersi ai fondi stanziati subito dopo l’inizio della crisi (50 milioni per l’aiuto umanitario e 11 milioni per evacuare 10.000 cittadini di paesi terzi).

L’aiuto finanziario della Commissione sarà ripartito nel seguente modo:

·         4 milioni di euro per garantire il rispetto dello Stato di diritto e il miglioramento della sicurezza interna in conformità degli obiettivi della risoluzione 1701;

·         18 milioni di euro per rafforzare la competitività del settore privato al fine di favorire il rilancio dell’economia;

·         10 milioni di euro per far fronte ad altre necessità che dovranno essere individuate dal governo libanese.

 

A margine della Conferenza, la Commissione europea, la Presidenza finlandese e il Consiglio hanno rilasciato una dichiarazione congiunta nella quale sottolineano gli sforzi fatti dall’UE per sostenere il Libano, in particolare per quanto riguarda l’erogazione rapida e significativa di aiuti umanitari e il coordinamento degli sforzi da parte degli Stati membri al fine di favorire una rapida ripresa del paese. Nella dichiarazione si precisa che, in seguito alla Conferenza, l’importo globale degli aiuti versati dalla Commissione e dagli Stati membri ammonta a circa 120 milioni di euro dall’inizio del conflitto (80 milioni effettivamente impegnati e 40 promessi), di cui circa la metà provenienti dagli Stati membri.

La Commissione, il Consiglio e la Presidenza finlandese riaffermano la determinazione dell’UE di aiutare ed assistere il popolo libanese nel ritorno alla normalità, concentrando le attività nell’assistenza umanitaria a favore dei rifugiati che ritornano nelle proprie abitazioni e nel rafforzamento della capacità locale di rispondere ai bisogni più urgenti. In tale contesto, l’UE si rallegra per la creazione presso i servizi del premier Seniora di una Cellula di soccorso e di riabilitazione al fine di coordinare le attività di ricostruzione. L’UE, dal canto suo, si dichiara disposta a contribuire alla valutazione dei bisogni legati alla ricostruzione che deve essere effettuata in un quadro generale e coerente in vista dello sviluppo sociale, economico e politico del Libano.

Le priorità immediate individuate dall’UE consistono nell’eliminazione di tutte le mine, nel garantire un accesso all’acqua potabile e nel revocare il blocco navale ed aereo. A tal fine, l’UE si impegna a mettere a disposizione le proprie competenze tecniche, agendo sotto la responsabilità del governo libanese e in stretta cooperazione con gli altri partner internazionali, ivi compresa la Banca mondiale.

 

 

 

 


Testo del D.L. 253/2006



Riferimenti normativi

 


Codice penale militare di pace
(artt. 173, 174, 175, 186, 195)

 

TITOLO III

Dei reati contro la disciplina militare

Capo I

Della disobbedienza

 

173. Nozione del reato e circostanza aggravante.

Il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine [c.p.m.g. 241] attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore (1), è punito con la reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 174, 175; c.p.m.g. 199].

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo [c.p. 328, 329] (2).

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(1) Vedi il D.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, di approvazione del regolamento di disciplina militare.

(2) Vedi l'art. 72, L. 1 aprile 1981, n. 121, sull'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395, sull'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria

 

 

Capo II

Della rivolta, dell'ammutinamento e della sedizione militare

174. Rivolta. (1)

Sono puniti con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari (2), che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 202, 241]:

1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore (3).

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta [c.p.m.p. 138, 178] è della reclusione militare non inferiore a quindici anni.

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29]

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(1)   Vedi l'art. 1, L. 29 aprile 1983, n. 167, sull'affidamento in prova del condannato militare.

(2)   Per il personale della Polizia di Stato, vedi gli artt. 73 e 74, L. 1 aprile 1981, n. 121, di approvazione del nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, l'art. 20, L. 15 dicembre 1990, n. 395.

(3)   La Corte Costituzionale, con sentenza 12-27 gennaio 1995, n. 31 (Gazz. Uff. 1 febbraio 1995, n. 5 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità del presente numero, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost.

 

 

 

175. Ammutinamento.

Fuori dei casi indicati nell'articolo precedente sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più [c.p.m.g. 203, 241]:

1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione [c.p.m.p. 29].

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi [c.p.m.p. 260]; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno [c.p.m.p. 138, 178].

 

Capo III

Della insubordinazione (1)

 

186. Insubordinazione con violenza.

Il militare [c.p.m.p. 238] che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

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(1)   Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2)   Articolo così sostituito dall'art. 1, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace.

 

Capo IV

Dell'abuso di autorità (1)

195. Violenza contro un inferiore.

Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata (2).

-----------------------

(1)   Vedi l'art. 199 c.p.m.p., secondo cui le disposizioni di questo capo non si applicano quando alcuno dei fatti da esse preveduto è commesso per cause estranee al servizio e alla disciplina militare, fuori della presenza di militari riuniti per servizio, e da militare che non si trovi in servizio o a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare o in luoghi militari.

(2)   Articolo così sostituito dall'art. 5, L. 26 novembre 1985, n. 689, di modifica al codice penale militare di pace. La Corte costituzionale, con sentenza 23 aprile-13 maggio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 15 maggio 1991, n. 19 - Prima serie speciale), ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima parte, c.p.m.p., in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, secondo comma, e 27, primo comma, Cost.

 

 

 

 

 

 


R.D. 3 giugno 1926, n. 941
Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 giugno 1926, n. 134.

(2) Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, D.Lgt. 21 agosto 1945, n. 540.

 

 

Articolo 1

a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

 

 

Caporali, soldati e gradi equiparati    L.  12 

Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati    »  20 

Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi     

equiparati    »  25 

Personale subalterno civile ed equiparato    »  25 

Personale dal 13° al 10° grado    »  30 

Personale del 9° grado    »  35 

Personale dell'8° e 7° grado    »  40 

Personale del 6° e 5° grado    »  45 

Personale del 4° grado    »  50 

Personale del 3° e 2° grado    »  60 

Personale del 1° grado    »  70 

 

 

 

 

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima.

 

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

 

 

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonché nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

 

per i gradi dal 1° all'8° incluso, lire 18 giornaliere oro;

 

per i gradi dal 9° al 13° incluso, lire 13 giornaliere oro;

 

pei marescialli e personale subalterno, lire 10 giornaliere oro;

 

gradi inferiori, lire 6 giornaliere oro.

 

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

 

 

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira (esclusa la Turchia, pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera a) o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

 

lire 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

 

lire 8 oro per il personale del 9° grado;

 

lire 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

 

lire 5 oro per i caporali e soldati.

 

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

 

Articolo 2

Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

 

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

 

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

 

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sull'oro.

 

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del regno per i giorni decorsi dalla partenza dall'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonché per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

 

 

 

Articolo 3

Ai componenti le delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale.

 

Il trattamento indicato spetta altresì ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero (3).

 

 

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(3) Comma aggiunto dall'art. 1, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.

 

 

 

Articolo 4

In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

 

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

 

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i paesi a valuta aurea (art. 1, lettera b) con l'aumento del 60 per cento.

 

 

 

Articolo 5

Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole amministrazioni, d'accordo con la finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.

 

 

Articolo 6

Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

 

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

 

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di governi esteri, o quando sia destinato al seguito di sovrani, di principi reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

 

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

 

 

Articolo 7

L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

 

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

 

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

 

 

Articolo 8

In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

 

Al personale del gruppo A di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

 

Tale uso è consentito al personale del gruppo A del Ministero degli affari esteri anche se di grado inferiore al 6°, nonché, nel caso di viaggi in comune con esso, all'analogo personale delle altre Amministrazioni (4).

 

 

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(4) Comma aggiunto dall'art. 2, R.D. 18 dicembre 1927, n. 2799.

 

 

 

Articolo 9

Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

 

 

Articolo 10

Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppi A, B, C, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

 

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

 

 

 

Articolo 11

(5).

 

 

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(5) Sostituisce l'art. 180, R.D. 11 novembre 1923, n. 2395.

 

 

 

Articolo 12

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

 

 

Articolo 13

Per il personale della regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tal caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

 

È data facoltà a tutti i ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

 

 

Articolo 14

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le regie rappresentanze all'estero, nonché al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto ministeriale da emanarsi di concerto colla finanza a sensi del R.D.L. 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

 

 

 

Articolo 15

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno.

 

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbano applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.

 


D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18
Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri
(art. 204)

 

 

 

(1) (2) (1/circ).

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 febbraio 1967, n. 44, S.O.

(2) Le norme del presente decreto devono essere coordinate con quelle contenute nella Sezione II del Capo IV del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077, riportato alla voce Impiegati civili dello Stato, e con quelle del Capo II, Sezione I, del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, riportato alla stessa voce.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero degli affari esteri: Circ. 25 marzo 1996, n. 3; Circ. 24 ottobre 1996, n. 8; Circ. 21 gennaio 1997, n. 1; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9; Circ. 9 novembre 1998, n. 11; Circ. 27 gennaio 1999, n. 2; Circ. 3 novembre 1999, n. 15; Circ. 19 novembre 1999, n. 16;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 15 luglio 1996, n. 345.

 

(omissis)

Art. 204

Trattamento dei componenti delle delegazioni diplomatiche speciali.

 

Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 è attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennità adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo è comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui è istituita la delegazione diplomatica speciale (243).

 

Ai predetti si applica l'art. 186. Nei casi di cui al primo comma dell'articolo predetto, all'indennità personale si intende sostituita quella prevista dal primo comma del presente articolo. La indennità giornaliera prevista dal secondo comma dell'art. 186 è calcolata, nei casi di cui al punto 1) dello stesso comma, sulla base dell'indennità di cui al primo comma del presente articolo. Nei casi contemplati nel punto 2) dell'articolo 186, l'indennità giornaliera è stabilita con la stessa procedura indicata nel primo comma del presente articolo.

 

 

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(243) Comma così sostituito dall'art. 18, D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, riportato al n. A/CXIX.

 

 

 


L. 26 febbraio 1987, n. 49
Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicata nel Suppl. Ord. alla Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 4, L. 23 marzo 2001, n. 93 e l'art. 80, comma 16, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Informativa 30 giugno 2003, n. 26; Nota 2 febbraio 2005, n. 5;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 19 aprile 1996, n. 156;

- Ministero delle finanze: Circ. 19 maggio 1998, n. 127/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E;

- Ministero marina mercantile: Circ. 23 ottobre 1996, n. 126287;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 28 ottobre 1996, n. 124; Circ. 5 marzo 1997, n. 81.

 

 

Art. 1

Finalità.

1. La cooperazione allo sviluppo è parte integrante della politica estera dell'Italia e persegue obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai principi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni CEE-ACP.

 

2. Essa è finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo. La cooperazione allo sviluppo deve essere altresì finalizzata al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna.

 

3. Essa comprende le iniziative pubbliche e private, impostate e attuate nei modi previsti dalla presente legge e collocate prioritariamente nell'ambito di programmi plurisettoriali concordati in appositi incontri intergovernativi con i paesi beneficiari su base pluriennale e secondo criteri di concentrazione geografica.

 

4. Rientrano nella cooperazione allo sviluppo gli interventi straordinari destinati a fronteggiare casi di calamità e situazioni di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie che minacciano la sopravvivenza di popolazioni.

 

5. Gli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo non possono essere utilizzati, direttamente o indirettamente, per finanziare attività di carattere militare.

 

 

Art. 2

Attività di cooperazione.

1. L'attività di cooperazione allo sviluppo è finanziata a titolo gratuito e con crediti a condizioni particolarmente agevolate. Essa può essere svolta sul piano bilaterale, multilaterale e multibilaterale.

 

2. Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attività sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori nel cui ambito dovrà essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento. Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3.

 

3. Nell'attività di cooperazione rientrano:

 

a) l'elaborazione di studi, la progettazione, la fornitura e costruzione di impianti, infrastrutture, attrezzature e servizi, la realizzazione di progetti di sviluppo integrati e l'attuazione delle iniziative anche di carattere finanziario, atte a consentire il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1;

 

 

b) la partecipazione, anche finanziaria, all'attività e al capitale di organismi, banche e fondi internazionali, impegnati nella cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, nonché nell'attività di cooperazione allo sviluppo della Comunità economica europea;

 

 

c) l'impiego di personale qualificato per compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione e monitoraggio dell'attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

d) la formazione professionale e la promozione sociale di cittadini dei Paesi in via di sviluppo in loco, in altri Paesi in via di sviluppo e in Italia, anche ai fini della legge 30 dicembre 1986, n. 943, e la formazione di personale italiano destinato a svolgere attività di cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) il sostegno alla realizzazione di progetti e interventi ad opera di organizzazioni non governative idonee anche tramite l'invio di volontari e di proprio personale nei paesi in via di sviluppo;

 

 

f) l'attuazione di interventi specifici per migliorare la condizione femminile e dell'infanzia, per promuovere lo sviluppo culturale e sociale della donna con la sua diretta partecipazione;

 

 

g) l'adozione di programmi di riconversione agricola per ostacolare la produzione della droga nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

h) la promozione di programmi di educazione ai temi dello sviluppo, anche nell'ambito scolastico, e di iniziative volte all'intensificazione degli scambi culturali tra l'Italia e i Paesi in via di sviluppo, con particolare riguardo a quelli tra i giovani;

 

 

i) la realizzazione di interventi in materia di ricerca scientifica e tecnologica ai fini del trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

l) l'adozione di strumenti e interventi, anche di natura finanziaria che favoriscano gli scambi tra Paesi in via di sviluppo, la stabilizzazione dei mercati regionali e interni e la riduzione dell'indebitamento, in armonia con i programmi e l'azione della Comunità europea;

 

 

m) il sostegno a programmi di informazione e comunicazione che favoriscano una maggiore partecipazione delle popolazioni ai processi di democrazia e sviluppo dei paesi beneficiari;

 

m-bis) il sostegno alle vittime delle mine antipersona tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione (1/b).

 

4. Le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), h) del comma 3 possono essere attuate, in conformità con quanto previsto dal successivo articolo 5, anche utilizzando le strutture pubbliche delle regioni, delle province autonome e degli enti locali.

5. Le regioni, le province autonome e gli enti locali possono avanzare proposte in tal senso alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 10. Il Comitato direzionale di cui all'articolo 9, ove ne ravvisi l'opportunità, autorizza la stipula di apposite convenzioni con le suddette strutture pubbliche.

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(1/b) Lettera aggiunta dall'art. 8, L. 29 ottobre 1997, n. 374, riportata alla voce Forze armate.

 

 

Art. 3

Presidenza e funzioni del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo.

1. La politica della cooperazione allo sviluppo è competenza del Ministro degli affari esteri.

 

2. Per la determinazione degli indirizzi generali della cooperazione allo sviluppo e le conseguenti funzioni di programmazione e coordinamento è istituito nell'àmbito del CIPE il Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) (1/c).

 

3. Il CICS è presieduto dal Ministro degli affari esteri, per delega del Presidente del Consiglio dei ministri, ed è composto dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e del commercio con l'estero. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, sono emanate, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, norme per la composizione e il funzionamento della segreteria del CICS.

 

4. Su richiesta del suo presidente il Comitato di volta in volta può essere integrato da altri Ministri in relazione alle materie all'ordine del giorno. Alle riunioni del CICS partecipa altresì il Sottosegretario per gli affari esteri ove delegato ai sensi degli articoli 9 e 14 della presente legge.

 

5. Per l'esercizio delle funzioni relative all'attuazione della presente legge, il CICS si riunisce almeno quattro volte all'anno.

 

6. Il CICS:

 

a) stabilisce, successivamente all'approvazione della legge finanziaria e dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, gli indirizzi programmatici della cooperazione allo sviluppo e determina le priorità per aree geografiche, settori e strumenti di intervento, nonché la ripartizione di massima delle disponibilità finanziarie per la cooperazione multilaterale e bilaterale e, nell'ambito di quest'ultima, per gli interventi straordinari di cui all'articolo 11;

 

 

b) delibera in materia di iniziative di cooperazione allo sviluppo che per la loro articolazione e dimensione finanziaria il presidente ritenga opportuno sottoporre al suo esame;

 

 

c) verifica periodicamente lo stato di attuazione e gli esiti dell'attività di cooperazione e approva annualmente una relazione predisposta dal Ministro degli affari esteri sulla politica di cooperazione svolta nell'esercizio finanziario precedente. La relazione deve essere corredata da analisi e valutazioni, anche sulla base di specifici documenti delle rappresentanze diplomatiche, per quanto riguarda i singoli paesi, sulla tipologia dei programmi, sul loro stato di attuazione, sugli obiettivi, sul costo e sugli esiti dei singoli progetti bilaterali, multilaterali, multibilaterali, ordinari e straordinari nonché di quelli delle organizzazioni non governative. Tale relazione deve essere inviata al Parlamento precedentemente all'esame della legge finanziaria (1/d).

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(1/c) Con Del.CIPE 23 giugno 1995 (Gazz. Uff. 2 ottobre 1995, n. 230), sono stati abrogati gli indirizzi per una nuova politica di cooperazione allo sviluppo e delle linee d'intervento per la promozione dell'imprenditoria locale nei Paesi in via di sviluppo.

(1/d) Con Del.CIPE 2 agosto 2002, n. 61/2002 (Gazz. Uff. 15 ottobre 2002, n. 242) sono stati stabiliti gli indirizzi per la concessione dei crediti di aiuto a favore dei Paesi meno avanzati.

 

 

Art. 4

Competenza del Ministro del tesoro.

1. Il Ministro del tesoro, in conformità con i criteri stabiliti dal CICS e d'intesa con i Ministri degli affari esteri e del bilancio e della programmazione economica, cura le relazioni con le banche e i fondi di sviluppo a carattere multilaterale, e assicura la partecipazione finanziaria alle risorse di detti organismi nonché la concessione dei contributi obbligatori agli altri organismi multilaterali di aiuto ai Paesi in via di sviluppo (1/e).

 

2. La partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali è finalizzata all'attuazione degli impegni assunti nell'ambito del sistema delle Nazioni unite in materia di cooperazione allo sviluppo (1/f).

 

2-bis. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro degli affari esteri, predispone annualmente una relazione sulla partecipazione dell'Italia agli organismi finanziari internazionali multilaterali. La relazione dà conto delle politiche e delle strategie adottate, dei criteri seguiti nell'erogazione dei crediti e dei progetti finanziati dalle banche, dai fondi di sviluppo e dagli altri organismi multilaterali di cui al comma 1, evidenziando le posizioni assunte in merito dai rappresentanti italiani. La relazione, con riferimento ai singoli organismi, indica il contributo finanziario dell'Italia, il numero e la qualifica dei funzionari italiani. Tale relazione è inviata al Parlamento in allegato alla relazione di cui al comma 6 dell'articolo 3 (1/g).

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(1/e) Per l'attribuzione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica delle funzioni di cui al presente comma, vedi l'art. 2, Del.CIPE 6 agosto 1999.

(1/f) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

(1/g) L'art. 6, L. 18 maggio 1998, n. 160, riportata al n. A/CXXIII, ha così sostituito il comma 2 ed ha aggiunto il comma 2-bis.

 

 

Art. 5

Funzioni di coordinamento del Ministro degli affari esteri.

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti ai sensi degli articoli precedenti il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro per la parte di sua competenza, promuove e coordina nell'ambito del settore pubblico, nonché tra questo e il settore privato, programmi operativi e ogni altra iniziativa in materia di cooperazione allo sviluppo.

 

2. In mancanza di accordo con i Paesi beneficiari e di uniformità agli indirizzi di cooperazione e di coordinamento stabiliti dal Ministero degli affari esteri, le iniziative di cooperazione allo sviluppo non possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge.

 

3. In via eccezionale possono essere ammesse ai benefìci previsti dalla presente legge - anche in mancanza di richieste da parte dei Paesi in via di sviluppo interessati - iniziative proposte da organizzazioni non governative purché adeguatamente documentate e motivate da esigenze di carattere umanitario.

 

 

Art. 6

Fondo rotativo presso il Mediocredito centrale.

1. Il Ministro del tesoro, previa delibera del CICS, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il Mediocredito centrale a concedere, anche in consorzio con enti o banche estere, a Stati, banche centrali o enti di Stato di Paesi in via di sviluppo, crediti finanziari agevolati a valere sul Fondo rotativo costituito presso di esso.

 

2. In estensione a quanto previsto dall'articolo 13, secondo comma, del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476 (2), convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministro del commercio con l'estero delega le competenze di cui al citato articolo 13, primo comma, lettera d), al Mediocredito centrale in ordine alle operazioni finanziate con crediti di aiuto o con crediti misti (2/a).

 

3. I crediti di aiuto, anche quando sono associati ad altri strumenti finanziari (doni, crediti agevolati all'esportazione, crediti a condizioni di mercato), potranno essere concessi solamente per progetti e programmi di sviluppo rispondenti alle finalità della presente legge. Nel predetto fondo rotativo confluiscono gli stanziamenti già effettuati ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227 (3), della legge 9 febbraio 1979, n. 38, e della legge 3 gennaio 1981, n. 7.

 

4. Ove richiesto dalla natura dei progetti e programmi di sviluppo, i crediti di aiuto possono essere destinati, in particolare nei Paesi a più basso reddito, anche al finanziamento di parte dei costi locali e di eventuali acquisti in paesi terzi di beni inerenti ai progetti approvati e per favorire l'accrescimento della cooperazione tra Paesi in via di sviluppo.

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(2) Riportato alla voce Cambi e valute estere.

(2/a) Comma abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 1989, dall'art. 42, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, riportato alla voce Cambi e valute estere.

(3) Riportata alla voce Commercio con l'estero.

 

 

Art. 7

Imprese miste nei Paesi in via di sviluppo.

1. A valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 6, e con le stesse procedure, possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane con il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo con partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario, nonché di altri Paesi.

 

2. Il CICS stabilirà:

 

a) la quota del Fondo di rotazione che potrà annualmente essere impiegata a tale scopo (3/a);

 

 

b) i criteri per la selezione di tali iniziative che dovranno tener conto - oltre che delle generali priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana - anche delle garanzie offerte dai Paesi destinatari a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mireranno a privilegiare la creazione di occupazione e di valore aggiunto locale (3/a);

 

 

c) le condizioni a cui potranno essere concessi i crediti di cui trattasi (3/a).

 

3. La quota, di cui al comma 1, del Fondo di rotazione viene trasferita al Mediocredito centrale. Allo stesso è affidata, con apposita convenzione, la valutazione, l'erogazione e la gestione dei crediti di cui al presente articolo.

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(3/a) Per l'attribuzione al Ministero degli affari esteri, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del commercio con l'estero delle funzioni di cui alla presente lettera, vedi l'art. 10, Del.CIPE 6 agosto 1999.

 

 

Art. 8

Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri ovvero dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) nove esperti designati dalle amministrazioni dello Stato, e uno dall'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze;

 

 

b) uno designato dal Consiglio nazionale delle ricerche;

 

 

c) uno designato dal Consiglio universitario nazionale;

 

 

d) tre designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (4), in rappresentanza delle regioni;

 

 

e) dieci designati da istituzioni ed enti operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo in ragione di metà per il settore pubblico e metà per quello privato, assicurando in ogni caso una adeguata rappresentanza rispettivamente alle aziende pubbliche, alle grandi, medie e piccole aziende e alle organizzazioni maggiormente rappresentative del movimento cooperativo;

 

 

f) cinque designati dalle organizzazioni non governative di volontariato e non, idonee ai sensi della presente legge;

 

 

g) tre designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative.

 

2. Nella composizione del Comitato deve essere assicurata un'adeguata rappresentanza di personalità femminili di riconosciuta esperienza nel campo della cooperazione e della conoscenza della condizione delle donne dei Paesi in via di sviluppo.

 

3. Sono membri di diritto del Comitato consultivo il Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo ed il Direttore generale degli affari economici del Ministero degli affari esteri.

 

4. Possono essere di volta in volta invitati a partecipare alle riunioni del Comitato consultivo eminenti personalità del mondo professionale, scientifico ed economico, nonché rappresentanti di enti e istituzioni nazionali e internazionali e personalità interessate alla tematica della cooperazione allo sviluppo.

 

5. I membri del Comitato consultivo sono nominati per quattro anni.

 

6. Il Comitato consultivo si riunisce in seduta plenaria almeno quattro volte l'anno per formulare un parere sulla programmazione e sulle direttive stabilite dal Comitato direzionale di cui all'articolo 9 e per esprimere un motivato parere sulla relazione annuale consultiva di cui al comma 6, lettera c), dell'articolo 3 della presente legge. I pareri espressi dal Comitato consultivo sono trasmessi al Parlamento.

 

7. Il Comitato si articola in gruppi di lavoro riferiti ai settori prioritari della cooperazione. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato in seduta plenaria designa i gruppi di lavoro e i rispettivi presidenti. Questi ultimi sono scelti nell'ambito dei rappresentanti di cui alle lettere d), e), f) e g) del comma 1. I gruppi di lavoro si riuniscono periodicamente per l'esame delle questioni attinenti alla cooperazione e per l'elaborazione di eventuali specifici documenti.

 

8. I presidenti di detti gruppi di lavoro in numero non superiore a quattro, su designazione del Comitato in seduta plenaria, fanno parte di diritto, a titolo consultivo, del Comitato direzionale di cui all'articolo 9 della presente legge.

 

9. La Direzione generale della cooperazione allo sviluppo è tenuta ad assicurare ai gruppi di lavoro l'assistenza necessaria per l'attuazione dei loro compiti, ivi compreso il supporto tecnico e la documentazione.

 

10. Apposita Commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera a) del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3. Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative, alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati.

 

11. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri (4/a).

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(4) Riportata alla voce Regioni.

(4/a) Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato, e le relative tabelle annesse.

 

 

 

Art. 9

Comitato direzionale.

1. È istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Esso è presieduto dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario per gli affari esteri di cui all'articolo 3, comma 4, ed è composto da:

a) i Direttori generali del Ministero degli affari esteri;

 

 

b) il Segretario generale per la programmazione economica del Ministero del bilancio, il Direttore generale del tesoro, il Direttore generale delle valute del Ministero del commercio estero e quello del Mediocredito centrale.

 

3. I membri del Comitato direzionale potranno farsi rappresentare da loro sostituti all'uopo designati.

 

4. Il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) definisce le direttive per l'attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 3 e delibera la programmazione annuale delle attività da realizzare ai sensi della presente legge;

 

 

b) approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i due miliardi di lire;

 

 

c) approva la costituzione delle unità tecniche di cui all'articolo 10 e le modalità per la loro formazione;

 

 

d) delibera di volta in volta circa l'esistenza dei presupposti per attivare gli interventi di cui all'articolo 11, ad eccezione di quelli derivanti da casi di calamità;

 

 

e) approva i nominativi degli esperti da inviare nei Paesi in via di sviluppo per periodi superiori a quattro mesi;

 

 

f) esprime il parere sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

 

 

g) stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei pareri tecnici di cui all'articolo 12;

 

 

h) delibera in merito ad ogni questione che il Presidente ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

 

5. Le delibere del Comitato direzionale sono pubbliche e ne viene data notizia mediante apposito bollettino.

 

6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri e di un nucleo di valutazione tecnica composto da cinque esperti scelti nell'ambito del personale di cui all'articolo 12.

 

7. Con propria delibera, il Comitato nomina i componenti della segreteria e del nucleo di valutazione tecnica e definisce i rispettivi criteri organizzativi e compiti.

 

 

Art. 10

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Per lo svolgimento delle attività di cooperazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è istituita, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo organo centrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Essa è disciplinata dal predetto decreto, salvo quanto previsto dalla presente legge. In seno alla Direzione generale è istituito un ufficio di studio e proposta per la promozione del ruolo della donna nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito della politica di cooperazione.

 

2. In sede di prima applicazione il Ministro degli affari esteri con proprio decreto determina l'organizzazione della Direzione.

 

3. Essa opera in conformità con le direttive e deliberazioni del Comitato direzionale e attende alla istruzione delle questioni bilaterali e multilaterali attinenti alla politica di cooperazione allo sviluppo e all'espletamento, in via diretta o indiretta, delle attività necessarie alla realizzazione dei programmi e delle iniziative bilaterali finanziate con le risorse destinate alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge.

 

4. La Direzione generale provvede all'istituzione, previa delibera del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, di unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo destinatari della cooperazione italiana.

 

5. La Direzione generale si avvale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare di Firenze, organo tecnico-scientifico del Ministero degli affari esteri, oltre che per servizi di consulenza e di assistenza nel campo dell'agricoltura, anche per l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo nei settori agro-zootecnico, forestale e agro-industriale.

 

 

Art. 11

Interventi straordinari.

1. Gli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, sono:

 

a) l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

 

 

b) l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

 

 

c) la realizzazione in loco di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

 

 

d) l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere a), b) e c);

 

 

e) l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (4/b).

 

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal Sottosegretario di cui all'articolo 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'articolo 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale, al Comitato consultivo ed all'Ufficio di ragioneria contestualmente alla delibera (5).

 

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'articolo 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale (5/a).

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(4/b) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e l'art. 4, D.L. 31 maggio 2005, n. 90.

(5) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 1, comma 15-sexies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

Art. 12

Unità tecnica centrale.

1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo (5/b).

 

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 10 dovrà essere determinata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

 

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

 

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine - ivi compreso il trattamento economico - sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

 

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 13.

 

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

 

a) gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38 (6), e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

 

 

b) i funzionari di cittadinanza italiana che svolgono attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del Comitato direzionale su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

 

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73 (7), da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con il decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

 

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Riordinamento del Ministero degli affari esteri».

 

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(5/b) Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 3, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII.

(6) Riportata al n. A/XXXVIII.

(7) Riportata al n. A/XLIX.

 

 

Art. 13

Unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo.

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i Governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

 

2. Le unità tecniche sono costituite da esperti dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12 e da esperti tecnico-amministrativi assegnati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo nonché da personale esecutivo e ausiliario assumibile in loco con contratti a tempo determinato.

 

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

 

a) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibili di finanziamento;

 

 

b) nella predisposizione e nell'invio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo di relazioni, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche da altri Paesi e da organismi internazionali;

 

 

c) nella supervisione e nel controllo tecnico delle iniziative di cooperazione in atto;

 

 

d) nello sdoganamento, controllo, custodia e consegna delle attrezzature e dei beni inviati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

e) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese.

 

4. Ciascuna unità tecnica è diretta da un esperto dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12, che risponde, anche per quanto riguarda l'amministrazione dei fondi di cui al comma 5, al capo della rappresentanza diplomatica competente per territorio.

 

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati.

 

 

Art. 14

Disponibilità finanziarie.

1. I mezzi finanziari destinati all'attuazione della presente legge, fatti salvi quelli derivanti da specifiche disposizioni di legge, i crediti di aiuto e i fondi destinati alla partecipazione italiana al capitale di banche e fondi internazionali, nonché alla cooperazione svolta dalla Comunità europea, sono costituiti:

 

a) dagli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362;

 

 

b) dagli eventuali apporti conferiti in qualsiasi valuta dagli stessi Paesi in via di sviluppo e da altri Paesi o enti ed organismi internazionali per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

c) da fondi raccolti con iniziative promosse e coordinate dagli enti locali;

 

 

d) da donazioni, lasciti, legati e liberalità, debitamente accettati;

 

 

e) da qualsiasi altro provento derivante dall'esercizio delle attività della Direzione generale, ivi comprese le eventuali restituzioni comunitarie.

 

2. Le somme di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ai pertinenti capitoli di bilancio.

 

3. Le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato e di organizzazioni non governative riconosciute ai sensi della presente legge che provvedono, secondo modalità stabilite con decreti del Ministro delle finanze, al trasporto e alla spedizione di beni all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto; analogo beneficio compete per le importazioni di beni destinati alle medesime finalità (8) (8/a).

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(8) Così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4 e, inoltre, l'art. 3, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato alla stessa voce.

(8/a) Per le norme di attuazione, vedi il D.M. 10 marzo 1988, n. 379, riportato al n. A/LIV-ter.

 

 

Art. 15

Autonomia finanziaria della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Alla gestione delle attività dirette alla realizzazione delle finalità della presente legge si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, nei limiti della presente legge (8/b).

 

2. Presso la Direzione generale è costituito un apposito ufficio di ragioneria, alle dipendenze del Ministero del tesoro per l'esercizio delle funzioni proprie delle ragionerie centrali (8/c).

 

3. La Corte dei conti esercita il controllo di legittimità in via successiva sugli atti della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo che è tenuta a inoltrarli contestualmente alla loro definizione.

 

4. A tal fine è costituito un apposito ufficio della Corte dei conti presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. Tale ufficio è tenuto ad esercitare il controllo in via successiva entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento degli atti della Direzione generale. Entro il suddetto termine l'ufficio dovrà comunicare alla Direzione generale l'avvenuto visto o le eventuali osservazioni sugli atti sottoposti al controllo (8/c).

 

5. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di cooperazione previsti dalla presente legge, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può stipulare, previa delibera del Comitato direzionale, convenzioni e contratti con soggetti esterni all'amministrazione dello Stato.

 

6. [Per singole iniziative motivate da documentate esigenze dei Paesi beneficiari ciò può avvenire eccezionalmente anche in forma diretta e a trattativa privata e previa autorizzazione del Comitato direzionale. Queste eccezionalità saranno specificatamente motivate nella relazione del Ministro degli esteri al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, lettera c)] (8/d).

 

7. In ogni caso le delibere e i pareri del Comitato direzionale sulle singole iniziative di cooperazione dovranno essere obbligatoriamente corredate da specifica valutazione dell'Unità tecnica centrale di cui all'articolo 12. Nel caso di trattativa privata, il contratto e le relative valutazioni tecniche devono essere pubblicate nel bollettino di cui all'articolo 9, comma 5.

 

8. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo può predisporre, su richiesta del Ministro degli affari esteri o del Comitato direzionale, l'effettuazione di particolari controlli, che siano riferiti a singoli progetti ed abbiano carattere temporaneo, da parte di organismi terzi e indipendenti, sugli studi, sulle progettazioni e sulle realizzazioni attuate ai sensi della presente legge.

 

9. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al Fondo speciale per la cooperazione allo sviluppo (8/b).

 

10. [Per l'espletamento delle attività contabili e di erogazione connesse con l'attività di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata dal Comitato direzionale a stipulare convenzioni con uno o più istituti di credito di diritto pubblico e casse di risparmio e costituire a tal fine appositi conti alimentati con prelevamenti sui fondi speciali istituiti presso la tesoreria centrale. Gli istituti convenzionati rendono il conto giudiziale alla Corte dei conti secondo le norme di legge] (8/e).

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(8/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(8/d) Comma abrogato dall'art. 3, L. 30 dicembre 1991, n. 412, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(8/e) Comma abrogato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

 

 

Art. 16

Personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

1. Il personale addetto alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è costituito da:

 

a) personale del Ministero degli affari esteri;

b) magistrati ordinari o amministrativi, avvocati dello Stato, comandati o nominati con le modalità previste dagli ordinamenti delle rispettive istituzioni, nel limite massimo di sette unità;

c) esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 12;

d) personale dell'amministrazione dello Stato, degli enti locali e di enti pubblici non economici posto in posizione di fuori ruolo o di comando;

e) funzionari esperti, di cittadinanza italiana, provenienti da organismi internazionali nei limiti di un contingente massimo di trenta unità, assunti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo sulla base di criteri analoghi a quelli previsti dalla lettera c) (8/f).

 

2. [Fino a cinque funzionari della carriera diplomatica possono essere collocati a disposizione per incarichi speciali da svolgere presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e all'estero, in soprannumero al contingente fissato dall'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 5 gennaio 1967] (9).

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(8/f) Per la proroga del termine relativo al comando e al collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, vedi: l'art. 5, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543; l'art. 5, L. 13 luglio 1995, n. 295; l'art. 4, D.L. 1° luglio 1996, n. 347; l'art. 6, L. 26 maggio 2000, n. 147.

(9) Comma abrogato dall'art. 18, comma 2, D.Lgs. 24 marzo 2000, n. 85.

 

 

Art. 17

Invio in missione.

1. Il personale inviato in missione all'estero per periodi superiori a quattro mesi in relazione a progetti di cooperazione allo sviluppo è tratto dalle seguenti categorie:

 

a) personale di ruolo dipendente dalle amministrazioni dello Stato, dagli enti locali, da enti pubblici non economici o altro personale di ruolo comandato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo;

 

 

b) personale a contratto di cui all'articolo 12 e quello previsto dall'articolo 16, comma 1, lettera e);

c) personale assunto dal Ministero degli affari esteri con contratto di diritto privato a tempo determinato, sulla base di criteri fissati dal Comitato direzionale.

 

 

Art. 18

Doveri del personale inviato all'estero.

1. Il personale inviato all'estero per compiti di cooperazione è tenuto ad assolvere le mansioni ad esso affidate in modo conforme alle finalità della presente legge e agli obblighi contrattualmente assunti. Esso non può in alcun caso essere impiegato in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

2. Il capo della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio sovrintende al corretto svolgimento delle attività di detto personale, anche ai fini amministrativi e disciplinari, fatta salva la normativa di stato propria di ciascun dipendente, che resta regolata dagli ordinamenti delle amministrazioni di rispettiva appartenenza.

 

 

Art. 19

Divieto di emolumenti aggiuntivi.

1. Il personale di cui all'articolo 17 non può percepire nel Paese di impiego alcuna integrazione al trattamento economico corrisposto dall'amministrazione italiana.

 

 

Art. 20

Attestato finale.

1. Al termine del servizio il Ministero degli affari esteri, su richiesta degli interessati, provvede a rilasciare al personale che ha prestato servizio di cooperazione ai sensi degli articoli 17 e 31 un apposito attestato da cui risultino la regolarità, la durata e la natura del servizio prestato.

 

2. Tale attestato costituisce titolo preferenziale di valutazione, equiparato a servizio presso la pubblica amministrazione:

 

a) nella formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi per l'ammissione alle carriere dello Stato o degli enti pubblici;

 

 

b) nell'ammissione agli impieghi privati, compatibilmente con le disposizioni generali sul collocamento.

 

3. Il periodo di servizio è computato per l'elevazione del limite massimo di età per la partecipazione ai pubblici concorsi.

 

4. Salvo più favorevoli disposizioni di legge, le attività di servizio prestate in un Paese in via di sviluppo dal personale di cui al comma 1, sono riconosciute ad ogni effetto giuridico equivalenti per intero ad analoghe attività professionali di ruolo prestate nell'ambito nazionale, in particolare per l'anzianità di servizio, per la progressione della carriera, per il trattamento di quiescenza e previdenza e per l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio.

 

 

Art. 21

Utilizzazione di dipendenti pubblici, docenti universitari e magistrati.

1. Il personale dello Stato o di enti pubblici di cui all'articolo 17, lettera a), può essere utilizzato nei limiti dei contingenti determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri del tesoro e della funzione pubblica.

 

2. Nei limiti di tali contingenti, il personale di cui sopra è messo a disposizione della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo:

 

a) con decreto del Ministro degli affari esteri, per il personale da esso dipendente;

 

 

b) con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro degli affari esteri, per il personale dipendente da altre amministrazioni dello Stato;

 

 

c) con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con l'ente pubblico interessato, per il personale dipendente da enti pubblici.

 

3. La messa a disposizione dei magistrati ordinari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, previo concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Durante il collocamento a disposizione detto personale continua a percepire gli assegni fissi e continuativi spettanti per l'intero a carico dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, ad eccezione delle quote di aggiunta di famiglia, della indennità integrativa speciale, delle indennità inerenti a specifiche funzioni ed incarichi ovvero connesse a determinate condizioni ambientali, e comunque degli emolumenti legati all'effettiva prestazione del servizio in Italia.

 

5. La durata di ogni incarico non può essere inferiore a quattro mesi né superare i quattro anni e deve essere indicata nei decreti di collocamento a disposizione; solo in caso di comprovate necessità del programma di cooperazione nel quale il personale è impegnato, può essere disposta la proroga del predetto termine quadriennale da parte del Comitato direzionale. Decorso tale termine, nessun nuovo incarico può essere conferito alla medesima persona ai sensi del presente articolo se non per un programma diverso da quello precedentemente svolto.

 

6. Il Ministero della pubblica istruzione può autorizzare docenti e ricercatori delle università italiane a usufruire di un congedo con assegni per la durata dell'incarico conferito ai sensi dei precedenti commi del presente articolo per esercitare attività di cooperazione allo sviluppo.

 

Art. 22

Dipendenti di enti pubblici.

1. Gli enti pubblici, previo nulla osta delle amministrazioni vigilanti, compresi le strutture del Servizio sanitario nazionale, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli istituti zooprofilattici sperimentali, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, possono collocare in aspettativa, per un periodo non superiore all'incarico, personale dipendente, da essi autorizzato all'espletamento di compiti di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.

 

2. Il personale collocato in aspettativa ha diritto agli assegni di cui all'articolo 21 a carico dell'amministrazione di appartenenza. Solo per il personale delle istituzioni sanitarie di cui al comma 1, l'intero onere relativo a tali assegni - comprese le indennità di aggiornamento e di rischio, ad esclusione di ogni altra indennità che si considera assorbita dall'indennità di servizio all'estero - è assunto dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

3. Detto personale conserva altresì il diritto alle prestazioni assistenziali e previdenziali, i cui contributi sono rimborsati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo all'amministrazione di appartenenza.

 

 

Art. 23

Equiparazione del servizio all'estero a quello di istituto.

1. Salve diverse disposizioni della presente legge, il servizio prestato in Paesi in via di sviluppo dal personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 è equiparato a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli relativi alla progressione di carriera ed al trattamento di quiescenza, al servizio di istituto prestato nell'ambito delle rispettive amministrazioni di appartenenza.

 

2. Al personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 si applica inoltre la disposizione dell'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (9/a), relativa al computo del servizio prestato in residenze disagiate e particolarmente disagiate ai fini del trattamento di quiescenza. Per la determinazione delle predette residenze si fa riferimento al decreto di cui al primo comma del predetto articolo 144, integrato, per i Paesi che non siano stati presi in considerazione nel decreto stesso in quanto non vi risieda una rappresentanza italiana, da successivi decreti emanati nelle medesime forme. Ai fini degli aumenti periodici di stipendio ogni trimestre completo di servizio prestato all'estero è valutato con la maggiorazione di un terzo.

 

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì agli insegnanti ed al personale docente di volo di ogni ordine e grado, che sia destinato a prestare servizio in scuole che funzionino nei Paesi suddetti o che dipendano da tali Paesi e da organismi o enti internazionali.

 

4. Il servizio di insegnamento effettuato in un Paese in via di sviluppo è considerato, in relazione al grado documentato dell'insegnamento prestato, come titolo valutabile ad ogni effetto di legge e ai fini dei concorsi per l'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione di pari grado in Italia, qualora il personale interessato sia in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento italiano per tale insegnamento.

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(9/a) Riportato al n. A/X.

 

Art. 24

Trattamento economico all'estero.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), percepisce, durante il servizio all'estero, oltre allo stipendio ed agli assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, una indennità di servizio all'estero stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Tale decreto determina altresì ogni altra competenza e provvidenza.

 

2. Nel determinare l'ammontare complessivo della retribuzione per il personale di cui all'articolo 17 il Ministro degli affari esteri farà riferimento, per quanto possibile, ai parametri retributivi adottati al riguardo dal Fondo europeo di sviluppo della Comunità economica europea per il personale omologo impiegato nei programmi di sviluppo (10).

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(10) Per il trattamento economico spettante al personale inviato in missione all'estero, vedi il D.M. 18 febbraio 1988, n. 863, riportato al n. A/CXVIII.

 

 

Art. 25

Congedo e spese di viaggio.

1. Al personale di cui all'articolo 17, lettere a) e b), spetta un congedo ordinario nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti, e comunque non inferiore a trentasei giorni all'anno.

 

2. Durante il congedo ordinario è corrisposta al predetto personale l'indennità di servizio di cui all'articolo 24.

 

3. Al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio e trasporto degli effetti per sé e, qualora il servizio sia di durata superiore a otto mesi, anche per i familiari a carico. La misura e le modalità del rimborso saranno stabilite con decreto del Ministro degli affari esteri.

 

 

Art. 26

Trattamento economico e assicurativo.

1. Il personale di cui all'articolo 17, lettera c), assunto con contratto di diritto privato a tempo determinato può essere utilizzato nei limiti di un contingente stabilito periodicamente con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro del tesoro.

 

2. Nella medesima forma sono stabilite le condizioni generali del contratto e il trattamento economico spettante per le diverse qualificazioni del suddetto personale.

 

3. Tale trattamento deve essere equiparato per quanto possibile al trattamento del personale di corrispondente qualificazione tecnica inviato ai sensi dell'articolo 17, lettera a).

 

4. Il personale di cui al comma 1 è iscritto, a carico dell'amministrazione o dell'ente assuntore alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie.

 

5. I rapporti assicurativi di cui al comma 4, sono regolati da apposite convenzioni concluse dall'amministrazione o dall'ente assuntore con gli istituti assicurativi.

 

6. I contributi per le assicurazioni sono commisurati ad apposite retribuzioni convenzionali, da stabilirsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

7. Con apposita convenzione da stipulare con l'Istituto nazionale delle assicurazioni, l'amministrazione o l'ente assuntore provvede inoltre ad assicurare la liquidazione di un equo indennizzo per lesioni della integrità fisica derivanti da infortuni occorsi o da infermità contratte durante il servizio o per causa di servizio, nonché di una indennità per il caso di morte durante il servizio o per causa di servizio, da corrispondere agli aventi diritto o, in mancanza di essi, ad altra persona designata dal dipendente a contratto.

 

 

Art. 27

Missioni inferiori a quattro mesi.

1. Il personale di cui alla lettera a) dell'articolo 17 nonché esperti e tecnici qualificati designati allo scopo dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo possono essere inviati all'estero per brevi missioni di durata inferiore a quattro mesi e per le finalità previste nell'articolo 1, con provvedimento adottato dall'amministrazione o ente di appartenenza d'intesa con il Ministero degli affari esteri o con decreto della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nel quale viene determinata la qualificazione dell'esperto ai fini della corresponsione del relativo trattamento economico.

 

2. L'ammontare dell'indennità è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dei trattamenti previsti per le missioni di cui all'articolo 17.

 

 

Art. 28

Riconoscimento di idoneità delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative, che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, possono ottenere il riconoscimento di idoneità ai fini di cui all'articolo 29 con decreto dal Ministro degli affari esteri, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, di cui all'articolo 8, comma10. Tale Commissione esprime pareri obbligatori anche sulle revoche di idoneità, sulle qualificazioni professionali o di mestiere e sulle modalità di selezione, formazione e perfezionamento tecnico-professionale di volontari e degli altri cooperanti impiegati dalle organizzazioni non governative.

 

2. L'idoneità può essere richiesta per la realizzazione di programmi a breve e medio periodo nei Paesi in via di sviluppo; per la selezione, formazione e impiego dei volontari in servizio civile; per attività di formazione in loco di cittadini dei Paesi in via di sviluppo. Le organizzazioni idonee per una delle suddette attività possono inoltre richiedere l'idoneità per attività di informazione e di educazione allo sviluppo.

 

3. Sono fatte salve le idoneità formalmente concesse dal Ministro degli affari esteri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

4. Il riconoscimento di idoneità alle organizzazioni non governative può essere dato per uno o più settori di intervento sopra indicati, a condizione che le medesime:

 

a) risultino costituite ai sensi della legislazione nazionale di uno Stato membro dell'Unione europea o di altro Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (10/a);

 

 

b) abbiano come fine istituzionale quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo, in favore delle popolazioni del terzo mondo;

 

 

c) non perseguano finalità di lucro e prevedano l'obbligo di destinare ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, per i fini istituzionali di cui sopra;

 

d) non abbiano rapporti di dipendenza da enti con finalità di lucro, né siano collegate in alcun modo agli interessi di enti pubblici o privati, italiani o stranieri aventi scopo di lucro;

 

 

e) diano adeguate garanzie in ordine alla realizzazione delle attività previste, disponendo anche delle strutture e del personale qualificato necessari;

 

f) documentino esperienza operativa e capacità organizzativa di almeno tre anni, in rapporto ai Paesi in via di sviluppo, nel settore o nei settori per cui si richiede il riconoscimento di idoneità;

 

g) accettino controlli periodici all'uopo stabiliti dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo anche ai fini del mantenimento della qualifica;

 

 

h) presentino i bilanci analitici relativi all'ultimo triennio e documentino la tenuta della contabilità;

 

 

i) si obblighino alla presentazione di una relazione annuale sullo stato di avanzamento dei programmi in corso.

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(10/a) Lettera così sostituita dall'art. 19, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.

 

 

Art. 29

Effetti della idoneità.

1. Il Comitato direzionale verifica - ai fini dell'ammissione ai benefici della presente legge - la conformità, ai criteri stabiliti dalla legge stessa, dei programmi e degli interventi predisposti dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee, sentita la Commissione per le organizzazioni non governative di cui all'articolo 8, comma 10.

 

2. Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2-bis, e 32, comma 2-ter. Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (10/b).

 

3. Le modalità di concessione dei contributi e dei finanziamenti e la determinazione dei relativi importi sono stabilite con apposita delibera del Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative.

 

4. Le attività di cooperazione svolte dalle organizzazioni non governative riconosciute idonee sono da considerarsi, ai fini fiscali, attività di natura non commerciale.

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(10/b) Comma così modificato dall'art. 1, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). L'art. 5 della stessa legge ha, inoltre, così disposto:

« Art. 5. 1. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatti salvi tutti gli effetti delle procedure seguite in materia di contributi previdenziali per i volontari e cooperanti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero degli affari esteri emana, secondo le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto 1988, n. 400, le norme necessarie per l'esecuzione della presente legge e per l'aggiornamento e coordinamento del regolamento di esecuzione della L. 26 febbraio 1987, n. 49, approvato con D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177».

 

 

Art. 30

Contributi deducibili.

[1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore delle organizzazioni non governative idonee ai sensi dell'articolo 28 sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito istituita dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (10/c), per le persone fisiche e dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598 (10/c), per le persone giuridiche, nella misura massima del 2 per cento di detto reddito] (11).

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(10/c) Riportato alla voce Redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche (Imposte sui).

(11) Articolo abrogato dall'art. 2, D.L. 31 maggio 1994, n. 330, riportato alla voce Imposte e tasse in genere.

 

 

Art. 31

Volontari in servizio civile.

1. Agli effetti della presente legge sono considerati volontari in servizio civile i cittadini italiani maggiorenni che, in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie per rispondere alle esigenze dei Paesi interessati, nonché di adeguata formazione e di idoneità psicofisica, prescindendo da fini di lucro e nella ricerca prioritaria dei valori di solidarietà e della cooperazione internazionale, abbiano stipulato un contratto di cooperazione della durata di almeno due anni registrato ai sensi del comma 5, con il quale si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo nell'ambito di programmi previsti dall'articolo 29 (11/a).

 

2. Il contratto di cooperazione deve prevedere il programma di cooperazione nel quale si inserisce l'attività di volontariato e il trattamento economico. I contenuti di tale contratto sono definiti dal comitato direzionale sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative. I volontari in servizio civile con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, esclusi quelli in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), sono iscritti a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei volontari. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni (11/a).

 

2-bis. I contributi previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, gli importi dei quali sono commisurati ai compensi convenzionali determinati con apposito decreto interministeriale, sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo la quale provvede direttamente all'accredito dei contributi presso il fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. I volontari ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative. Per i volontari in aspettativa ai sensi dell'articolo 33, comma 1, lettera a), il trattamento previdenziale ed assistenziale rimane a carico delle amministrazioni di appartenenza per la parte di loro competenza, mentre la parte a carico del lavoratore è rimborsata dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alle stesse amministrazioni (11/a).

 

3. Il Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione per le organizzazioni non governative, stabilisce ed aggiorna annualmente i criteri di congruità per il trattamento economico di cui al comma 2, tenendo conto anche del caso di volontari con precedente esperienza che siano chiamati a svolgere funzioni di rilevante responsabilità.

 

4. È parte integrante del contratto di cooperazione un periodo all'inizio del servizio, non superiore a tre mesi, da destinarsi alla formazione.

 

5. La qualifica di volontario in servizio civile è attribuita con la registrazione del contratto di cui al comma 1, presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. A tal fine la Direzione generale deve verificare la conformità del contratto con quanto previsto ai commi 2 e 3, nonché la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

 

6. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/b) (11/cost).

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(11/a) Gli attuali commi 1, 2 e 2-bis così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto dell'art. 2, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(11/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 14-21 giugno 1996, n. 211 (Gazz. Uff. 26 giugno 1996, n. 26, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 31 e 32 della Costituzione.

 

 

Art. 32

Cooperanti delle organizzazioni non governative.

1. Le organizzazioni non governative idonee possono inoltre impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri a carico dei pertinenti capitoli all'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, che si siano impegnati a svolgere attività di lavoro autonomo nei Paesi in via di sviluppo con un contratto di cooperazione, di durata inferiore a due anni, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica gestionale e organizzativa. Il contratto di cui sopra deve essere conforme ai contenuti che verranno definiti dal Comitato direzionale, sentito il parere della Commissione di cui all'articolo 8, comma 10 (11/c).

 

2. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, verificata tale conformità nonché la congruità con il programma di cooperazione, registra il contratto attribuendo in tal modo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione (11/d).

 

2-bis. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo possono iscriversi a loro cura alle assicurazioni per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie, ferma rimanendo la natura autonoma del rapporto e l'inesistenza di obblighi contributivi a carico diretto dei cooperanti. Termini e modalità del versamento dei contributi saranno definiti dal regolamento di esecuzione della presente legge, anche in deroga alle disposizioni previste in materia per le predette assicurazioni. I contributi sono commisurati ai compensi convenzionali da determinarsi con apposito decreto interministeriale (11/e).

 

2-ter. I contributi previdenziali e assistenziali per i cooperanti che si iscrivono alle assicurazioni di cui al comma 2-bis sono posti integralmente a carico della Direzione generale per la cooperazione e lo sviluppo. I cooperanti ed i loro familiari a carico sono anche assicurati contro i rischi di infortuni, morte e malattia con polizza a loro favore. La Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo provvede al pagamento dei premi per massimali che sono determinati con delibera del comitato direzionale su proposta della Commissione per le organizzazioni non governative (11/f).

 

2-quater. I cooperanti hanno diritto al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo ai sensi dell'articolo 20 (11/g).

 

3. Copia del contratto registrato è trasmessa dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo alla rappresentanza italiana competente per territorio ai fini previsti dall'articolo 34 (11/h).

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(11/c) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/d) Comma così modificato dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). Il comma 1 è stato, inoltre, così modificato dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(11/e) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209). I compensi convenzionali dei volontari e cooperanti delle organizzazioni non governative sono stati determinati con D.M. 17 settembre 2002 (Gazz. Uff. 11 ottobre 2002, n. 239).

(11/f) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/g) Comma aggiunto dall'art. 3, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(11/h) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

 

 

Art. 33

Diritti dei volontari.

1. Coloro ai quali sia riconosciuta con la registrazione la qualifica di volontari in servizio hanno diritto:

 

a) al collocamento in aspettativa senza assegni, se dipendenti di ruolo o non di ruolo da amministrazioni statali o da enti pubblici, nei limiti di appositi contingenti, da determinare periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro. Il periodo di tempo trascorso in aspettativa è computato per intero ai fini della progressione della carriera, della attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza. Il diritto di collocamento in aspettativa senza assegni spetta anche al dipendente il cui coniuge sia in servizio di cooperazione come volontario;

 

 

b) al riconoscimento del servizio prestato nei Paesi in via di sviluppo;

 

 

c) alla conservazione del proprio posto di lavoro, secondo le disposizioni del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303 (12), e successive norme integrative, relative ai lavoratori chiamati alle armi per il servizio di leva, qualora beneficino del rinvio del servizio militare ai sensi della presente legge.

 

2. Alle imprese private che concederanno ai volontari e cooperanti da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni è data la possibilità di assumere personale sostitutivo con contratto a tempo determinato (11/b) (12/a).

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(12) Riportato alla voce Lavoro.

(11/b) Vedi, anche, l'art. 9, D.L. 1° luglio 1996, n. 347, riportato al n. A/CI.

(12/a) Con D.P.C.M. 1° luglio 1987 (Gazz. Uff. 30 luglio 1987, n. 176) si è provveduto alla determinazione del contingente di pubblici dipendenti, con qualifica di volontari in servizio civile, da collocare in aspettativa senza assegni.

 

 

Art. 34

Doveri dei volontari e dei cooperanti.

1. I volontari in servizio civile e i cooperanti con contratto di breve durata per i periodi di servizio svolti nei Paesi in via di sviluppo sono soggetti alla vigilanza del Capo della rappresentanza italiana competente per territorio, al quale comunicano l'inizio e la fine della loro attività di cooperazione.

 

2. Essi devono assolvere alle proprie mansioni con diligenza in modo conforme alla dignità del proprio compito. In nessun caso essi possono essere impiegati in operazioni di polizia o di carattere militare.

 

3. I volontari ed i cooperanti non possono intrattenere con le organizzazioni non governative rapporti di lavoro subordinato per l'esercizio di qualsivoglia mansione. Ogni contratto di lavoro subordinato eventualmente stipulato dal volontario o dal cooperante, anche tacitamente, con le organizzazioni non governative è nullo ai sensi dell'articolo 1343 del codice civile. In caso di inosservanza di quanto disposto nel comma 1 o del divieto di cui al presente comma, o di grave mancanza - accertata nelle debite forme - ai doveri di cui al comma 2, il contratto di cooperazione, di cui agli articoli 31 o 32, è risolto con effetto immediato e i volontari o i cooperanti decadono dai diritti previsti dalla presente legge (12/b).

 

4. Il Ministro degli affari esteri può inoltre disporre il rimpatrio dei volontari e dei cooperanti:

 

a) quando amministrazioni, istituti, enti od organismi per i quali prestano la loro opera in un determinato Paese cessino la propria attività, o la riducano tanto da non essere più in grado di servirsi della loro opera;

 

 

b) quando le condizioni del Paese nelle quali essi prestano la loro opera mutino in modo da impedire la prosecuzione della loro attività o il regolare svolgimento di essa.

 

5. Gli organismi non governativi idonei possono risolvere anticipatamente i contratti di cooperazione e disporre il rimpatrio del volontario o del cooperante interessato, in caso di grave inadempienza degli impegni da questo assunti, previa comunicazione delle motivazioni alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzazione di questa ultima (12/c).

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(12/b) Comma così sostituito dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

(12/c) Comma così modificato dall'art. 4, L. 29 agosto 1991, n. 288 (Gazz. Uff. 6 settembre 1991, n. 209).

 

 

Art. 35

Servizio militare: rinvio e dispensa.

1. I volontari in servizio civile, che prestino la loro opera ai sensi dell'articolo 31 in Paesi in via di sviluppo e che debbano ancora effettuare il servizio militare obbligatorio di leva, possono, in tempo di pace, chiederne il rinvio al Ministero della difesa, il quale è autorizzato a concederlo per la durata del servizio all'estero, a condizione che il richiedente sia sottoposto a visita medica ed arruolato.

 

2. Al termine di un biennio di effettivo e continuativo servizio nei Paesi suindicati, i volontari che abbiano ottenuto il rinvio del servizio militare hanno diritto ad ottenere in tempo di pace la definitiva dispensa dal Ministero della difesa.

 

3. Le condizioni di ammissione ai rinvii e alla dispensa definitiva sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

 

4. Nel caso in cui un volontario, pur avendo tempestivamente iniziato il servizio all'estero cui si è impegnato, non raggiunga il compimento di un biennio di servizio, decade dal beneficio della dispensa. Tuttavia, se l'interruzione avviene per i motivi di cui al comma 4 dell'articolo 34 o per documentati motivi di salute o di forza maggiore, il tempo trascorso in posizione di rinvio nel Paese di destinazione è proporzionalmente computato ai fini della ferma militare obbligatoria.

 

 

Art. 36

Banca dei dati informativi.

1. È istituita presso la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo una banca dati in cui sono inseriti tutti i contratti, le iniziative, i programmi connessi con l'attività di cooperazione disciplinata dalla presente legge e la relativa documentazione.

2. L'accesso alla banca dati è pubblico salvo i limiti previsti dall'ordinamento.

 

3. Le modalità di accesso saranno disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 38.

 

4. In attesa dell'entrata in funzione della banca dati, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta comunque a garantire l'accesso alle informazioni di cui al comma 1.

 

 

Art. 37

Stanziamenti.

1. Con legge finanziaria è determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla «Cooperazione allo sviluppo», bilaterale e multilaterale.

 

2. Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere calcolati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato.

 

3. [Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attività di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo] (12/d).

 

4. Con gli stanziamenti disposti sull'apposita rubrica di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16; per l'organizzazione, la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della Segreteria del CICS, del Comitato consultivo e del Comitato direzionale, sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo, direttamente e senza le formalità previste nell'articolo 24 del regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058 (13), e successive modificazioni; per l'indennità di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario, comandato e aggiuntivo; per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonché per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalità di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo. Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente (13/a).

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(12/d) Comma soppresso dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato. Vedi, anche, l'ultimo comma del citato art. 4.

(13) Riportato alla voce Provveditorato generale dello Stato.

(13/a) Comma così modificato prima dall'art. 4, L. 23 dicembre 1993, n. 559, riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato e poi dall'art. 7, D.L. 28 dicembre 1993, n. 543, riportato al n. A/LXXXII. Vedi, anche, l'ultimo comma dell'art. 4 della legge n. 559 del 1993 sopracitata.

 

 

Art. 38

Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro del tesoro nonché le altre amministrazioni dello Stato interessate, sarà emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione dei decreti di attuazione del Ministro degli affari esteri, il Comitato direzionale, anche nella composizione di cui all'articolo 9, impartisce le direttive per assicurarne l'immediata operatività e per garantire la continuità delle iniziative in corso di attuazione alla data del 28 febbraio 1987 in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15). A tale fine il Comitato direzionale adotta, con propria delibera, i provvedimenti necessari, ivi compresa la proroga di tutti i contratti, anche di lavoro (16).

 

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comitato direzionale esamina le singole iniziative di cui al comma 1, verifica il relativo stadio di attuazione, adotta, ove necessario, i provvedimenti adeguati, e delibera quali devono essere attribuite alla gestione dell'unità operativa di cui al comma 4 dell'articolo11. Fino a tale momento la gestione operativa delle iniziative è assicurata dagli uffici esistenti.

 

3. Gli organismi di amministrazione attiva, di controllo e consultivi, previsti dalla presente legge, sono istituiti entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

 

4. La documentazione, anche contabile, delle precedenti gestioni istituite in base alle leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), è trasferita al Comitato direzionale alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

5. Le leggi 9 febbraio 1979, n. 38 (14), e 8 marzo 1985, n. 73 (15), sono abrogate.

 

6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

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(14) Riportata al n. A/XXXVIII.

(15) Riportata al n. A/XLIX.

(16) Per il regolamento, vedi il D.P.R. 12 aprile 1988, n. 177, riportato al n. A/LV.

(14) Riportata al n. A/XXXVIII.

(15) Riportata al n. A/XLIX.

 


Roma, 23 novembre 1994
Scambio di lettere e
Accordo
di attuazione, con Annessi A, B, C, D, E, F, del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e l’Organizzazione delle Nazioni Unite relativo all’uso da parte dell’ONU di locali di installazioni militari per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative
(Entrata in vigore: 23 novembre 2004)

 

 


L. 4 marzo 1997, n. 62
Ratifica ed esecuzione del memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relative all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 marzo 1997, n. 69, S.O.

(2) Si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.

 

 

1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

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2. 1. Piena ed intera esecuzione è data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo XXV del memorandum stesso.

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3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Traduzione non ufficiale

Memorandum d'Intesa fra il Governo della Repubblica Italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative

 

 

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni:

a) l'espressione «Governo» indica il Governo della Repubblica Italiana;

b) l'espressione «Nazioni Unite» indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite;

c) l'espressione «Convenzione» indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunità delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana è parte dal 3 febbraio 1958;

d) l'espressione «Segretario Generale» indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite;

e) l'espressione «Autorità italiane competenti» indica quelle autorità nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel cotesto ed in conformità con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana;

f) l'espressione «Installazioni Militari» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorità italiane competenti;

g) l'espressione «Locali ad Uso Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo;

h) l'espressione «Locali ad Uso Non Esclusivo» indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Installazioni Militari messi a disposizione dalle autorità italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite;

i) il termine «Locali» indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo;

j) l'espressione «Stato Contribuente» indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprietà, fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative;

k) l'espressione «Membri assegnati ai Locali» indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie;

l) l'espressione «esperti in missione» indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo 6 della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite;

m) l'espressione «Parti» indica il Governo e le Nazioni Unite.

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Articolo 2

Scopo del Memorandum d'Intesa

1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa è quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtù dei quali il Governo metterà a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perché esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtù dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali.

2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, così come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati «l'Accordo di Attuazione») sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo 4 del presente Memorandum.

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Articolo 3

Applicazione della Convenzione

Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonché i Membri assegnati ai locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunità, delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.

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Articolo 4

Accordo di Attuazione

Quando le Autorità italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilirà che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterrà una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

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Articolo 5

Locali ad Uso Esclusivo

1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati così come sono sul terreno.

2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa.

3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonché del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorità italiane competenti spetterà effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spetterà la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorità italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovrà essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorità italiane competenti ed eseguito in conformità con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresì che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformità con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione.

5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo.

6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Installazioni Militari.

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Articolo 6

Responsabilità e assicurazione

1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumerà alcuna responsabilità giuridica internazionale, in ordine alle attività svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali.

2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilità nei confronti di parti terze in relazione alle loro attività ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione.

3. Nel caso in cui le attività ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilità nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformità con le disposizioni dell'Articolo 8, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sarà inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilità tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autotassazione.

4. L'assicurazione commerciale o autotassazione di cui alla precedente disposizione sarà in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto.

5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applicherà ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli colà custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

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Articolo 7

Inchieste su incidenti di varia natura

1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite.

2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Installazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprietà ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprietà delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorità Giudiziarie italiane.

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Articolo 8

Beni, servizi e strutture delle Installazioni Militari

1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verrà richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operatività di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di Attuazione, rimborseranno al Governo le spese in cui dovessero incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, così come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sarà permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Installazioni Militari, in conformità con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualità, il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai Locali sarà consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Installazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

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Articolo 9

Esenzione da imposte, dazi, divieti e restrizioni

1. Le Nazioni Unite, le loro proprietà, fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attività istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso.

3. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilità al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi importati per uso ufficiale. Ai fini del presente Memorandum d'Intesa, l'espressione «acquisti rilevanti» indicherà acquisti di beni e servizi per un valore superiore alle 100.000 lire italiane, ovvero per un valore superiore che potrà essere stabilito in linea generale dalle autorità italiane competenti. Tali disposizioni, tuttavia, non incideranno sui princìpi generali enunciati nel presente paragrafo.

4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Installazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo 12 in appresso.

5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorità italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate.

6. Le Nazioni Unite, in conformità con la Sezione 7 b), Articolo 2 della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attività istituzionali.

7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorità italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sarà applicata la tariffa in vigore a quella data.

8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonché da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformità con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munirà i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani.

9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attività ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

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Articolo 10

Bandiera e contrassegni delle Nazioni Unite

1. Il Governo riconoscerà il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei.

2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verrà notificato alle autorità italiane competenti.

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Articolo 11

Inviolabilità dei locali ad Uso Esclusivo

Fermo restando il fatto che l'Installazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane sotto la giurisdizione delle autorità italiane competenti e del territorio del Governo, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, né altre persone esercenti autorità pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verrà presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonerà immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che i Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorità giudiziarie italiane.

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Articolo 12

Servizi e strutture pubbliche generali

1. Le autorità italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antincendio ed altre strutture alle tariffe più favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessità delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorità data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sarà effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorità italiane competenti.

2. Alle Nazioni Unite competerà elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Installazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

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Articolo 13

Agevolazioni in materia di comunicazioni

1. Le Nazioni Unite usufruiranno delle agevolazioni in materia di comunicazioni previste dall'Articolo 3 della Convenzione e, in collaborazione con le autorità italiane competenti, usufruiranno di dette agevolazioni, in base alle necessità dettate dallo svolgimento dei propri compiti. Questioni eventuali che dovessero sorgere in materia di comunicazioni non specificamente previste nel presente Memorandum d'Intesa saranno trattate in conformità con le relative disposizioni della Convenzione.

2. Fatto salvo quanto disposto al precedente paragrafo 1:

a) Le Nazioni Unite avranno facoltà di istallare e far funzionare, all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, stazioni radio ricetrasmittenti comprensive di sistemi satellitari, al fine di collegare gli uffici delle Nazioni Unite nel territorio della Repubblica italiana con gli uffici delle Nazioni Unite in altri paesi e smistare il traffico della rete mondiale di telecomunicazioni delle Nazioni Unite. I servizi di telecomunicazioni verranno utilizzati in conformità con la Convenzione e le Norme in materia di Telecomunicazioni Internazionali e le frequenze su cui potrà operare ciascuna di dette stazioni saranno determinate in collaborazione con il Governo e comunicate all'Ente Internazionale per la Registrazione delle Frequenze.

b) Le Nazioni Unite, godranno, nel territorio della Repubblica Italiana, del diritto, senza limitazioni, di comunicazioni via radio (comprese radio satelliti, mobili e portatili), telefono, telegrafo, facsimile ed ogni altro mezzo, e di istallare le strutture necessarie a mantenere dette comunicazioni all'interno dei Locali e fra gli stessi, ivi comprese la posa di cavi e linee di terra, nonché l'istallazione di stazioni radio fisse e mobili ricetrasmittenti e ripetenti. Le frequenze su cui opererà la radio saranno decise in collaborazione con il Governo. È ovvio che i collegamenti con il sistema locale di telegrafi, telex e telefoni potranno essere effettuati solo previa consultazione e in conformità con gli accordi presi con il Governo; è altresì inteso che l'uso del sistema locale di telegrafi, telex e telefoni sarà addebitato alle tariffe più favorevoli.

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Articolo 14

Agevolazioni finanziarie

1. Senza limitazioni dovute a controlli, regolamenti o moratorie finanziarie di nessun genere, per i propri fini istituzionali le Nazioni Unite:

a) potranno entrare in possesso di fondi o valuta di ogni genere e gestire conti in qualsiasi valuta;

b) saranno liberi di trasferire fondi o valuta dalla Repubblica Italiana in un altro paese, ovvero all'interno della Repubblica Italiana, e di convertire qualsiasi valuta in loro possesso in qualsiasi altra valuta.

2. Nell'esercitare i diritti di cui alla disposizione precedente, le Nazioni Unite presteranno debito riguardo a qualsiasi istanza avanzata dal Governo, nella misura in cui si consideri che si possa dar seguito a tali istanze senza ledere gli interessi delle Nazioni Unite.

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Articolo 15

Sicurezza

1. La sicurezza e le operazioni di polizia relative al perimetro esterno, nonché l'accesso alle Installazioni Militari su cui siano ubicati i Locali ad Uso Esclusivo saranno responsabilità delle autorità italiane competenti. Tranne che per i Locali ad Uso Esclusivo, la sicurezza interna di dette Installazioni Militari sarà responsabilità delle autorità italiane competenti. La sicurezza interna dei Locali ad Uso Esclusivo sarà responsabilità delle Nazioni Unite. Specifiche disposizioni riguardanti le competenze delle Parti in materia di sicurezza saranno stabilite nell'Accordo di Attuazione.

2. Le autorità italiane competenti provvederanno a garantire che la sicurezza e la tranquillità dei Locali ad Uso Esclusivo non vengano messe in pericolo da qualsiasi individuo o gruppo che tenti di accedere senza autorizzazione ai Locali ad Uso Esclusivo o che crei situazioni di disturbo nelle loro immediate vicinanze. Le autorità italiane competenti offriranno all'esterno delle Installazioni Militari su cui ubicati i Locali ad Uso Esclusivo, e nelle loro vicinanze, la protezione di polizia necessaria a tal fine.

3. Su richiesta del funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo, le autorità italiane competenti forniranno la necessaria assistenza per mantenere l'ordine pubblico nei Locali ad Uso Esclusivo e per allontanare da essi eventuali individui, in base alla richiesta del funzionario delle Nazioni Unite precedentemente menzionato.

4. Le Nazioni Unite consulteranno le autorità italiane competenti circa i metodi per garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo, ivi compresi, qualora necessari, la creazione o il miglioramento del sistema di sicurezza perimetrale.

5. Nulla, nel presente Memorandum d'Intesa, impedirà alle Nazioni Unite di creare, a sue spese e senza alcun addebito a carico del Governo, un sistema di sicurezza interno delle Nazioni Unite sotto il proprio controllo, allo scopo di garantire la sicurezza dei Locali ad Uso Esclusivo.

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Articolo 16

Viaggi e trasporti

1. Le Nazioni Unite, insieme con i veicoli, navi, velivoli ed attrezzature in loro possesso, ovvero affittati, noleggiati o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite, godranno della libertà di movimento in tutta la Repubblica Italiana. Per quanto riguarda carichi pericolosi, veicoli di dimensioni eccezionali e grossi spostamenti di merci o veicoli attraverso aeroporti, ovvero su ferrovie o strade utilizzate per il traffico ordinario all'interno della Repubblica Italiana, tale libertà sarà coordinata con il Governo. Il Governo si impegna a fornire alle Nazioni Unite, ove necessario, mappe ed altre informazioni che possano essere utili nel facilitarne gli spostamenti.

2. Le Nazioni saranno autorizzate, per scopi ufficiali, ad utilizzare le reti ferroviarie statali ed altre strutture di trasporto pubblico a tariffe che non dovranno essere superiori a quelle per i passeggeri, ovvero per i trasporti, generalmente accordate alle amministrazioni del Governo italiano.

3. Le Nazioni Unite potranno utilizzare strade, ponti, canali ed altri corsi d'acqua, strutture portuali ed aeroportuali in esenzione da imposte, dazi, pedaggi o tariffe, compresi i diritti di banchina, di atterraggio, di viaggio o di corridoi aerei. Tuttavia, le Nazioni Unite non rivendicheranno l'esenzione da spese che, di fatto, siano relative ad utenze pubbliche per servizi resi, a condizione che siano applicate tariffe debitamente fissate dalle autorità italiane competenti, e che tali tariffe siano specificatamente identificate ed elencate.

4. Per quanto riguarda l'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, i velivoli delle Nazioni Unite, compresi gli aerei civili noleggiati o affittati dalle Nazioni Unite e gli aerei militari di uno Stato membro che fornisca servizi alle Nazioni Unite, potranno, previa notifica e in conformità con le norme e gli standard applicabili dell'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale, decollare, sorvolare ed atterrare sul territorio della Repubblica Italiana. Tali aerei potranno usufruire delle strutture aeroportuali di una Installazione Militare, in base alle disposizioni del presente Memorandum d'Intesa ed ai termini e le condizioni enunciate nel Memorandum di Attuazione.

5. Le navi che entrano nei porti italiani per trasportare esclusivamente personale e materiali, in relazione all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite, potranno attraversare le acque territoriali della Repubblica Italiana ed usufruire dei normali servizi portuali alle condizioni concordate e dietro pagamento delle tariffe più favorevoli per i servizi richiesti. Il Governo concorda che tali navi saranno esenti da qualsiasi imposta o diritto di ancoraggio, previa ricevuta di una Dichiarazione Certificata delle Nazioni Unite che attesti che l'unico scopo di tali navi che utilizzano i porti italiani si riferisca all'uso dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite.

6. Il Governo non esigerà alcun tipo di imposta sui passeggeri dalle persone che viaggiano su aerei e navi di cui ai precedenti paragrafi 4 e 5 per gli scopi ufficiali delle Nazioni Unite.

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Articolo 17

Privilegi e immunità

1. Ai membri assegnati ai Locali saranno concessi i privilegi e le immunità previsti agli Articoli 5 e 7 della Convenzione. In particolare:

a) saranno immuni da procedimenti legali per parole pronunciate o scritte e per tutti gli atti da loro svolti nell'espletamento delle loro mansioni ufficiali. Tale immunità da procedimenti legali sarà accordata anche dopo che le persone interessate abbiano cessato di essere funzionari delle Nazioni Unite;

b) saranno esenti da tassazione su salari ed emolumenti corrisposti dalle Nazioni Unite, e tale reddito esente non sarà preso in considerazione per valutare l'aliquota fiscale per altri redditi;

c) saranno immuni dagli obblighi di leva;

d) saranno immuni, insieme con i coniugi ed i parenti a carico, da restrizioni all'immigrazione ed alla registrazione degli stranieri. Su richiesta delle Nazioni Unite, ai coniugi ed ai parenti a carico dei membri assegnati ai Locali residenti in Italia, sarà concessa l'opportunità di trovare impiego nella Repubblica Italiana;

e) saranno loro concessi gli stessi privilegi in materia di agevolazioni sul cambio accordati ai funzionari di categoria analoga che facciano parte di missioni diplomatiche del Governo;

f) saranno oggetto, insieme con i coniugi e parenti a carico, delle stesse agevolazioni di rimpatrio accordate agli inviati diplomatici in tempo di crisi internazionale;

g) avranno il diritto di importare, esentasse, il mobilio e gli effetti personali, ivi compresa un'automobile, entro 12 mesi dal loro primo impiego in Italia, in uno o più trasporti. In seguito, potranno importare, esentasse, le necessarie sostituzioni a tali articoli. Tuttavia, i veicoli importati in esenzione da imposte potranno essere sostituiti solo dopo che siano trascorsi tre anni dalla data della precedente importazione. I veicoli importati dai membri assegnati ai Locali saranno registrati in serie speciali.

2. Oltre ai privilegi ed alle immunità di cui al precedente paragrafo 1, al funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite sui Locali verranno accordati, come pure al coniuge ed ai figli minori, i privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni accordate dal Governo ai membri del corpo diplomatico di analoga categoria nella Repubblica Italiana.

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Articolo 18

Esperti in missione

Agli esperti in missione saranno concessi i privilegi, le immunità e le agevolazioni di cui agli Articoli 6 e 7 della Convenzione.

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Articolo 19

Rispetto delle leggi e dei regolamenti locali e collaborazione con le autorità competenti

1. Fermi restando i loro privilegi e immunità, è dovere di tutti coloro che godono di tali privilegi ed immunità rispettare le leggi ed i regolamenti del paese ospitante. Essi hanno altresì il dovere di non interferire con gli affari interni del paese ospitante.

2. Le Nazioni Unite collaboreranno in qualsiasi momento con le autorità competenti nel rendere agevole il corso della giustizia, garantire il rispetto delle norme di polizia e prevenire il verificarsi di abusi in relazione ai privilegi, le immunità, le esenzioni e le agevolazioni concesse ai sensi del presente Memorandum d'Intesa.

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Articolo 20

Ingresso, residenza e partenza

1. Il funzionario delle Nazioni Unite designato a dirigere le attività delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo ed i membri assegnati ai Locali, come pure i loro coniugi ed i parenti a carico, avranno il diritto di accedere, risiedere e partire dalla Repubblica Italiana nel periodo in cui svolgono un incarico presso i Locali.

2. Il Governo si impegna a rendere agevole l'ingresso e la partenza nella Repubblica Italiana dei membri assegnati ai Locali. Essi saranno altresì esenti da tutte le norme che regolano la residenza degli stranieri in Italia, ivi compresa la registrazione, ma non si considererà che abbiano acquisito alcun diritto ad ottenere la residenza o il domicilio permanenti nella Repubblica Italiana. I visti ed i permessi di ingresso e di uscita, ove richiesti, saranno rilasciati alle persone di cui al precedente paragrafo 1 gratuitamente ed il più rapidamente possibile.

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Articolo 21

Identificazione

1. Le Nazioni Unite rilasceranno a tutti i membri assegnati ai Locali una carta di identità indicante il nome per esteso, la qualifica, il numero di matricola delle Nazioni Unite ed una fotografia.

2. Ai membri assegnati ai Locali verrà chiesto di presentare, ma non di cedere, la carta di identità delle Nazioni Unite su richiesta delle autorità italiane competenti.

3. Le Nazioni Unite informeranno il Governo ogniqualvolta un membro assegnato ai Locali assume o termina l'incarico. Almeno una volta l'anno, invieranno al Governo un elenco di tutti i membri assegnati ai Locali e dei membri che compongono il loro nucleo familiare.

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Articolo 22

Permessi e licenze

Il Governo concorda di accettare come validi, senza tasse o spese, un permesso o una licenza rilasciati dalle Nazioni Unite per le operazioni di qualsiasi tipo di trasporto o impianto di comunicazione e per l'esercizio di qualsiasi tipo di professione o impiego relativi all'uso dei Locali da parte delle Nazioni Unite, fermo restando che non potranno essere rilasciati permessi per guidare veicoli o pilotare aerei o navi a persone che non siano già in possesso di una patente appropriata e valida.

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Articolo 23

Sicurezza sociale

1. I membri assegnati ai Locali sono tenuti a rispettare i Regolamenti e le Norme del Personale delle Nazioni Unite, ivi compreso l'Articolo 6, contenente disposizioni relative alla partecipazione al Fondo Pensionistico Congiunto del Personale delle Nazioni Unite, alla copertura sanitaria, al congedo per malattia e maternità, e ad un piano di indennizzo per i lavoratori in caso di malattia, incidente o decesso imputabili all'espletamento di mansioni ufficiali per conto delle Nazioni Unite. Di conseguenza, le Parti concordano che le Nazioni Unite ed i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, saranno esentati dal versare tutti i contributi obbligatori agli schemi di sicurezza sociale della Repubblica Italiana derivanti dal rapporto di impiego fra tali membri assegnati ai Locali e le Nazioni Unite.

2. Le Nazioni Unite concordano che i membri assegnati ai Locali, indipendentemente dalla nazionalità, avranno l'obbligo di partecipare, alle condizioni dettate dal Segretario Generale, allo schema di assicurazione medica istituito dalle Nazioni Unite. I familiari e le persone a carico, previste dalle disposizioni applicabili dei Regolamenti e delle Norme del Personale delle Nazioni Unite, avranno diritto alla copertura dello schema medico precedentemente menzionato.

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Articolo 24

Composizione delle controversie

Qualsiasi controversia fra il Governo e le Nazioni Unite circa l'interpretazione e l'attuazione del presente Memorandum d'Intesa che non possa essere composta tramite negoziato o altro tipo di soluzione concordata sarà sottoposta ad arbitrato, su richiesta di una delle Parti. Ognuna delle Parti nominerà un arbitro, ed i due arbitri così nominati ne nomineranno un terzo, che fungerà da presidente. Qualora entro trenta (30) giorni dalla richiesta di arbitrato una delle Parti non abbia nominato l'arbitro, o se entro quindici giorni dalla nomina dei due arbitri non sia stato nominato il terzo arbitro, una delle Parti può chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di nominarne uno. La procedura di arbitrato sarà stabilita dagli arbitri, e le spese di arbitrato saranno a carico delle Parti, in base alla valutazione degli arbitri. La sentenza arbitrale dovrà contenere una dichiarazione con le motivazioni su cui è stata adottata e dovrà essere accettata dalle Parti come sentenza definitiva della controversia.

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Articolo 25

Disposizioni finali

1. Il Governo collaborerà con le Nazioni Unite in qualsiasi momento, al fine di aiutare le Nazioni Unite a conseguire i loro scopi e ad espletare le funzioni di cui al presente Memorandum d'Intesa. Tutti i contatti ufficiali con il Governo saranno tenuti dalle Nazioni Unite tramite il Ministero degli Affari Esteri od un altro Ministero eventualmente concordato.

2. Le consultazioni relative ad emendamenti al presente Memorandum d'Intesa dovranno essere intraprese su richiesta delle Nazioni Unite o del Governo, e tali emendamenti dovranno essere apportati con il consenso reciproco. Gli emendamenti verranno apportati in forma scritta.

3. Il presente Memorandum d'Intesa potrà essere rescisso tanto dalle Nazioni Unite quanto dal Governo con preavviso scritto di trentasei mesi.

4. Il presente Memorandum d'Intesa non lederà i privilegi e le immunità delle Nazioni Unite, enunciate nella Convenzione.

5. Il presente Memorandum d'Intesa sarà oggetto di ratifica da parte del Parlamento della Repubblica Italiana, ed entrerà in vigore nel momento in cui le Nazioni Unite avranno ricevuto notifica dal Governo del completamento delle formalità richieste.

IN FEDE di che i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rappresentanti delle Nazioni Unite e del Governo della Repubblica Italiana, hanno firmato il presente Memorandum d'Intesa a nome delle Parti.

Fatto a Roma il ventitré novembre 1994.

Per la Repubblica Italiana

(Cesare Previti)

Per le Nazioni Unite

(Boutros Boutros Ghali)

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D.L. 1 dicembre 2001, n. 421,
convertito con modificazioni dalla Legge 31 gennaio 2002, n. 6,
Disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»
(art. 9)

 

 

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 dicembre 2001, n. 282 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 gennaio 2002, n. 6 (Gazz. Uff. 2 febbraio 2002, n. 28), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

Art. 9

Disposizioni processuali.

1. Non si applicano le disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra sulla procedura penale militare di guerra, approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

2. Non si applicano le disposizioni concernenti l'ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell'Ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni.

 

3. La competenza territoriale è del tribunale militare di Roma.

 

4. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale gli ufficiali di polizia giudiziaria militare procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari:

 

a) disobbedienza aggravata previsto dall'articolo 173, secondo comma, del codice penale militare di pace;

 

b) rivolta, previsto dall'articolo 174 del codice penale militare di pace;

 

c) ammutinamento, previsto dall'articolo 175 del codice penale militare di pace;

 

d) insubordinazione con violenza, previsto dall'articolo 186 del codice penale militare di pace, e violenza contro un inferiore aggravata, previsto dall'articolo 195, secondo comma, del medesimo codice;

 

e) abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, previsto dall'articolo 124 del codice penale militare di guerra;

 

f) forzata consegna aggravata, previsto dall'articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra.

 

5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l'arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

 

6. Con le stesse modalità di cui al comma 5 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.

 

 


D.L. 28 dicembre 2001 n. 451,
convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2002, n. 15,
Disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2001, n. 301, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2002, n. 15 (Gazz. Uff. 27 febbraio 2002, n. 49), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

 

Visto il decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali di pace, nonché prosecuzione dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania;

 

Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, recante disposizioni urgenti per la partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia;

 

Visto il decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom»;

 

Visto il protocollo d'intesa tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana ed il Ministero dell'ordine pubblico della Repubblica di Albania concernente lo sviluppo dei programmi a sostegno delle Forze di polizia albanesi e la collaborazione tra i due Paesi nella lotta alla criminalità attraverso la costituzione di un ufficio di collegamento italiano in Albania ed il distacco di un ufficiale (o ufficiali) di collegamento albanese in Italia, sottoscritto il 13 febbraio 2001;

 

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la proroga della partecipazione dei contingenti italiani alle citate missioni internazionali di pace tuttora in corso e dell'attività collaborativa del personale delle Forze di polizia italiane in Albania, per l'istituzione di un ufficio di collegamento interforze e per la realizzazione di un programma straordinario di cooperazione con le Forze di polizia dei Paesi dell'area balcanica, anche in relazione alla contingente situazione internazionale;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 2001;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze;

Emana il seguente decreto-legge:

 

Art. 1

Proroga della partecipazione militare italiana a operazioni internazionali.

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339, relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle operazioni in Macedonia, in Albania, nei territori della ex Jugoslavia, in Kosovo, a Hebron, in Etiopia ed Eritrea, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (2). Fino alla stessa data è prorogato il termine per la partecipazione del personale della Polizia di Stato alle operazioni in Macedonia ed in Kosovo di cui al medesimo articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 294 del 2001.

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 348, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 406, relativo alla partecipazione militare italiana alla missione internazionale di pace in Macedonia, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (3).

 

3. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, relativo alla partecipazione di personale militare all'operazione multinazionale denominata «Enduring Freedom» e al connesso intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force), è prorogato fino al 31 marzo 2002 (4).

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(2) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 1 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

(3) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 2 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

(4) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15. Per l'ulteriore proroga del termine di cui al presente comma, vedi i commi 3 e 4 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 2

Indennità di missione.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale è corrisposta, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 90 per cento per tutta la durata del periodo, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali. L'indennità è corrisposta in euro, sulla base della media dei cambi registrati nel periodo dal 1° giugno al 30 novembre 2001. Per il personale che partecipa all'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, la misura del 90 per cento è calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman (5).

 

2. Durante i periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale militare e della Polizia di Stato è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

 

3. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari in ferma annuale, in ferma breve e in ferma prefissata delle Forze armate sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente (6).

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(5) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

(6) Vedi, anche, l'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64 e gli artt. 2 e 3, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, come modificato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3

Trattamento assicurativo e pensionistico.

1. Al personale militare e della Polizia di Stato è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliandosi il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

 

2. Nei casi di decesso e di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge 19 luglio 2001, n. 294, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 agosto 2001, n. 339.

 

 

Art. 4

Personale in stato di prigionia o disperso.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

Art. 5

Disposizioni varie.

1. Al personale che partecipa alle operazioni internazionali di cui all'articolo 1:

 

a) non si applica l'articolo 3, primo comma, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n. 1185, al fine del rilascio del passaporto di servizio;

b) non si applicano le disposizioni in materia di orario di lavoro;

 

 

c) è consentito l'utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

Art. 6

Disposizioni penali.

1. Al personale impiegato nelle operazioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il codice penale militare di pace.

 

2. Al personale impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, si applica il codice penale militare di guerra, come modificato dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, di conversione del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, e dalla legge di conversione del presente decreto, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 421 del 2001 (7).

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(7) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

Art. 7

Personale civile.

1. Al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni militari di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del presente decreto per quanto compatibili, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 6 (8).

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(8) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

Art. 8

Disposizioni in materia contabile.

1. In relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, in caso di urgenti esigenze connesse con l'operatività dei contingenti, gli Stati maggiori di Forza armata, e per essi i competenti ispettorati di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

 

2. Nei limiti temporali ed in relazione alle operazioni di cui all'articolo 1, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, entro il limite complessivo di euro 5.164.569, a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 15, in relazione alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica (9).

 

2-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri può conferire apposito incarico, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, al fine di assicurare il completamento urgente dei lavori di costruzione della discarica di Lezhe in Albania, fatti salvi gli effetti prodotti dalla proroga al 31 ottobre 2001 della nomina del Commissario delegato per l'utilizzo dei fondi raccolti attraverso la sottoscrizione per la «Missione Arcobaleno» (10).

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(9) Vedi, anche, l'art. 3, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 4, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 12, D.L. 10 luglio 2003, n. 165, l'art. 8, L. 11 agosto 2003, n. 231, l'art. 9, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 9, D.L. 24 giugno 2004, n. 160, l'art. 14, D.L. 19 gennaio 2005, n. 3 e l'art. 10, L. 21 marzo 2005, n. 39.

(10) Comma aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

Art. 9

Prolungamento delle ferme.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni di cui all'articolo 1, il periodo di ferma dei volontari in ferma annuale di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, può essere prolungato da un minimo di ulteriori sei mesi ad un massimo di ulteriori nove mesi.

 

 

Art. 10

Forze di completamento.

1. Per le esigenze connesse con le operazioni internazionali di cui all'articolo 1, al fine di garantire la funzionalità e l'operatività dei comandi, degli enti e delle unità, l'Amministrazione della difesa può richiamare in servizio, su base volontaria e a tempo determinato, gli ufficiali e i sottufficiali di complemento in congedo, nonché il personale già appartenente alle categorie dei militari di truppa in servizio di leva e dei volontari in ferma breve. Tale personale, inserito nelle forze di completamento, è impiegato in attività addestrative, operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero.

 

2. Agli ufficiali e ai sottufficiali richiamati è attribuito il trattamento economico dei pari grado in servizio. Ai militari di truppa richiamati, provenienti dal servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, è attribuito lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pari grado appartenenti ai volontari in ferma breve.

 

3. I provvedimenti di richiamo sono regolati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti dei contingenti annuali e dei relativi stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per gli ufficiali di complemento, i sottufficiali di complemento ed i volontari in ferma breve, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

 

4. I soggetti richiamati cessano anticipatamente dal vincolo temporaneo di servizio assunto per la fase di richiamo con le seguenti modalità:

 

a) in accoglimento di motivata domanda;

 

 

b) ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, in quanto applicabile (11).

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(11) Vedi, anche, l'art. 7, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

Art. 11

Compagnia di fanteria rumena.

1. È autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, la spesa per il sostegno logistico di una compagnia di fanteria rumena da inserire nel contingente militare italiano impiegato nella missione internazionale di pace in Kosovo, entro il limite di euro 425.250 (12).

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(12) Vedi, anche, l'art. 4, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 5, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, L. 11 agosto 2003, n. 231, l'art. 10, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, l'art. 3, L. 30 luglio 2004, n. 208 e l'art. 3, L. 21 marzo 2005, n. 39.

Art. 12

Prosecuzione delle attività di assistenza alle Forze armate albanesi.

1. Per lo sviluppo ed il completamento dei programmi a sostegno delle Forze armate albanesi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, è autorizzata la spesa di euro 2.582.284, per la fornitura di mezzi, materiali e servizi, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali e l'acquisizione di apparati informatici e di telecomunicazione secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

2. Per le finalità ed entro i limiti di spesa previsti dal comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2.

 

3. Nell'àmbito del programma di riorganizzazione delle Forze navali albanesi, per la costituzione della guardia costiera è autorizzata la cessione di beni e servizi da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, secondo le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174.

 

4. Al personale appartenente alle Forze armate albanesi, qualora impegnato, nell'àmbito degli accordi bilaterali nel settore della difesa, in territorio nazionale o in Paesi terzi in attività congiunte con le Forze armate italiane, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 102, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (13).

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(13) Vedi, anche, l'art. 5, D.L. 16 aprile 2002, n. 64, l'art. 6, D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, l'art. 11, D.L. 20 gennaio 2004, n. 9 e l'art. 4, L. 21 marzo 2005, n. 39.

 

 

Art. 13

Norme di salvaguardia del personale.

1. Il personale militare che ha presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non può partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegato nell'operazione di cui all'articolo 1, comma 3, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse alla predetta operazione, è rinviato d'ufficio al primo concorso utile successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

 

2. Al personale di cui al comma 1, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, sono attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

 

Art. 14

Sviluppo di programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica.

1. Il Ministro dell'interno è autorizzato ad adottare un programma straordinario di cooperazione tra le Forze di polizia italiane e quelle albanesi, nonché ad assumere le conseguenti iniziative per stabilire forme di cooperazione con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica, nel campo del contrasto alle attività di criminalità organizzata operante in tale area e nel controllo dei flussi migratori illegalmente diretti verso il territorio della Repubblica italiana.

 

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1, il Ministero dell'interno provvede all'istituzione di un ufficio di collegamento interforze in Albania, composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza, nonché a sviluppare rapporti di cooperazione e di raccordo con le Forze di polizia degli altri Paesi dell'area balcanica.

 

3. Al personale di cui al comma 2 si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero. Il trattamento economico aggiuntivo è corrisposto in euro, per il periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002, sulla base dei cambi registrati nel periodo 1° giugno-30 novembre 2001 (14).

 

4. Al medesimo personale, durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle vigenti disposizioni per l'impiego all'estero, fruiti fuori del teatro di operazioni ed in costanza di missione, è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria estera percepita.

 

5. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, ed il coordinamento è assicurato dal Ministero dell'interno.

 

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal 1° gennaio 2002 e fino al 31 marzo 2002 (15).

 

7. Entro il 31 dicembre 2002 il Governo presenta al Parlamento una relazione sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati.

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(14) Vedi, anche, il comma 2 dell'art. 2, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

(15) Per la proroga del termine, vedi il comma 5 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

 

 

Art. 14-bis

Missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia.

1. La denominazione della missione di monitoraggio della Comunità europea nei territori della ex Jugoslavia ECMM è modificata in missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia EUMM.

 

2. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 26 maggio 2000, n. 147, relativo alla partecipazione italiana alla missione di cui al comma 1, è prorogato fino al 31 marzo 2002 (16) (17).

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(16) Per l'ulteriore proroga del termine, vedi il comma 6 dell'art. 1, D.L. 16 aprile 2002, n. 64.

(17) Articolo aggiunto dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

Art. 15

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, valutati complessivamente in 251.149.096 euro si provvede, per l'anno 2002, mediante utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (18).

 

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(18) Comma così modificato dalla legge di conversione 27 febbraio 2002, n. 15.

 

 

Art. 16

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.L. 31 maggio 2005, n. 90,
convertito con modificazioni dalla Legge 26 luglio 2005, n. 152,
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile
(art. 4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2005, n. 125 e convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152 (Gazz. Uff. 30 luglio 2005, n. 176), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 (omissis)

4. Disciplina e potenziamento del Dipartimento della protezione civile.

1. Al fine di garantire l'uniforme determinazione delle politiche di protezione civile, delle attività di coordinamento e dei relativi poteri di ordinanza, nonché il conseguenziale, unitario ed efficace espletamento delle attribuzioni del Servizio nazionale della protezione civile, è attribuita, ai sensi del disposto di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la titolarità della funzione in materia di protezione civile al Presidente del Consiglio dei Ministri che può delegarne l'esercizio ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatte salve le competenze regionali previste dalla normativa vigente. Le disposizioni previste dagli articoli 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, 3, 5, 6-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono conseguentemente abrogate.

2. Ferme le competenze in materia di cooperazione del Ministero degli affari esteri, l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, si applicano anche agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di competenza in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Per gli interventi di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere adottate anche le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

3. Al fine di assicurare la migliore efficienza operativa delle strutture del Dipartimento della protezione civile, con riferimento alla mobilità sul territorio, realizzando le condizioni per l'indispensabile prontezza degli interventi nei territori interessati da contesti emergenziali, è autorizzato, nell'àmbito delle disponibilità del Fondo per la protezione civile, il compimento delle necessarie iniziative negoziali per conseguire l'ammodernamento della flotta aerea in dotazione al Dipartimento stesso, anche sulla base di ordinanze emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225(6/a).

4. Al fine di assicurare la più economica gestione dei propri mezzi aerei adibiti al servizio di lotta attiva contro gli incendi boschivi, anche nella prospettiva di un ulteriore potenziamento dei programmi concernenti la sicurezza, il Dipartimento della protezione civile, salvaguardando le primarie esigenze connesse al più efficace assolvimento del predetto servizio, è autorizzato ad assumere iniziative contrattuali d'urgenza con strutture anche di altri Paesi, finalizzate all'utilizzo a titolo oneroso di tali mezzi in periodi diversi da quello estivo. Eventuali conseguenti introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Protezione civile. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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(6/a) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3, O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.


L. 23 dicembre 2005, n. 266
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)
(art. 1,
c. 4 e Tab C Ministero Affari esteri)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302, S.O.

 

Art. 1

 

(…)

 

co. 4. Per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

 

 


D.L. 4 luglio 2006, n. 223
convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale
(art. 28)

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 luglio 2006, n. 153.

(2) Convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186, S.O.), entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

 

(omissis)

28. Diarie per missioni all'estero.

1. Le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 31 agosto 1998, sono ridotte del 20 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La riduzione si applica al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

2. L'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni è abrogato.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate per l'anno 2006 dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 


L. 4 agosto 2006, n. 247
Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 agosto 2006, n. 186.

 

 

1.Interventi umanitari, di stabilizzazione di ricostruzione e di cooperazione.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 33.320.634 per la prosecuzione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 39-vicies bis del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. Nell'ambito degli obiettivi e delle finalità individuati nella risoluzione delle Nazioni Unite n. 1637 dell'8 novembre 2005, le attività operative della missione di cui al comma 1 sono finalizzate alla realizzazione o prosecuzione di interventi nei settori di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, e di iniziative concordate con il Governo iracheno e destinate, prioritariamente:

a) al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione;

b) al sostegno istituzionale e tecnico;

c) alla formazione nei settori della pubblica amministrazione, delle infrastrutture, della informatizzazione e della gestione dei servizi pubblici;

d) al sostegno dello sviluppo socio-economico;

e) al sostegno dei mezzi di comunicazione.

3. Al capo della rappresentanza diplomatica italiana a Baghdad è affidata la direzione in loco della missione di cui al comma 1.

4. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato, nei casi di necessità e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato.

5. Per le finalità e nei limiti temporali previsti dai commi 1 e 2, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad affidare incarichi temporanei di consulenza anche a enti e organismi specializzati e a stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso di specifiche professionalità, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Gli incarichi e i contratti di cui al precedente periodo sono affidati a enti od organismi e stipulati con persone di nazionalità irachena, ovvero di nazionalità italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistono le professionalità richieste.

6. Per quanto non diversamente previsto, alla missione di cui al comma 1 si applicano l'articolo 2, comma 2, l'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e l'articolo 4, commi 2 e 3-bis, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.

7. Per l'affidamento degli incarichi e per la stipula dei contratti di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, si applicano altresì le disposizioni di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49.

8. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato, per l'anno 2006, della somma di euro 200.000.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 181.070 per l'invio in missione di personale non diplomatico presso l'Ambasciata d'Italia a Baghdad. Il relativo trattamento economico è determinato secondo i criteri di cui all'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

10. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Afghanistan e Sudan, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 17.500.000 a integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative destinate, tra l'altro, al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 2.000.000, da iscrivere in apposito capitolo di bilancio nell'ambito dell'unità previsionale di base 12.1.2.2 del Ministero degli affari esteri per la partecipazione dell'Italia ai Fondi fiduciari della NATO destinati all'assistenza e al reinserimento nella vita civile del personale militare in esubero in BosniaErzegovina, Serbia e Montenegro.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 199.895 per lo svolgimento in Italia del corso di formazione per magistrati e funzionari iracheni, a cura del Ministero della giustizia, nell'ambito della missione integrata dell'Unione europea denominata EUJUST LEX, di cui all'articolo 39-vicies bis, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 12, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite la misura delle indennità orarie e dei rimborsi forfettari delle spese di viaggio per i docenti e gli interpreti, la misura delle indennità giornaliere e delle spese di vitto per i partecipanti ai corsi e la misura delle spese per i sussidi didattici.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 5.010.000 per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni di cui alla presente legge, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali.

 

 

2. Missioni internazionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

1. È autorizzata la spesa di euro 130.430.101 per la fase di rientro, entro l'autunno 2006, del contingente militare che partecipa alla missione internazionale in Iraq, denominata Antica Babilonia, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

2. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 550.268 per la proroga della partecipazione di esperti militari italiani alla riorganizzazione dei Ministeri della difesa e dell'interno iracheni, nonchè alle attività di formazione e addestramento del personale delle Forze armate irachene, di cui all'articolo 39-vicies bis, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

3. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 135.583.381 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale in Afghanistan, denominata International Security Assistance Force (ISAF), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

4. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 25.569.180 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione multinazionale nel Golfo arabico già denominata Resolute Behaviour, operante nel quadro della missione Enduring Freedom, e alla missione nel Mediterraneo Active Endeavour, a essa collegata, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

5. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.174.625 per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni internazionali, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, di seguito elencate:

a) Multinational Specialized Unit (MSU), in Kosovo;

b) Joint Enterprise, nell'area balcanica;

c) Criminal Intelligence Unit (CIU), in Kosovo;

d) Albania 2, in Albania.

6. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 28.861.078 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina, denominata ALTHEA, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, nel cui ambito opera la missione denominata Integrated Police Unit (IPU).

7. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 641.286 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, che partecipa alla missione denominata Joint Enterprise, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 19, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

8. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 45.665 per la partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Kosovo, denominata European Union Planning Team (EUPT), di cui all'azione comune 2006/304/PESC del Consiglio, del 10 aprile 2006.

9. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 761.702 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione internazionale denominata Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

10. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 510.598 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione dell'Unione europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah, denominata European Union Border Assistance Mission in Rafah (EUBAM Rafah), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

11. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 167.692 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione nella regione del Darfur in Sudan, denominata AMIS II, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

12. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 201.296 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione di polizia dell'Unione europea nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUPOL Kinshasa, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

13. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.523.032 per la partecipazione di personale militare alla missione militare a sostegno della missione di osservazione delle Nazioni Unite nella Repubblica democratica del Congo, denominata EUFOR RD CONGO, di cui all'azione comune 2006/319/PESC del Consiglio, del 27 aprile 2006.

14. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 126.303 per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite denominata United Nations Peacekeeping Force in Cipro (UNFICYP), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

15. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 95.432 per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 3, lettera d), del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

16. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 482.804 per la partecipazione di personale del Corpo della guardia di finanza alla missione ISAF.

17. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 582.293 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione denominata United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 20, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

18. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 4.159.702 per la proroga dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 21, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

19. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 581.491 per la proroga della partecipazione di personale dell'Arma dei carabinieri alla missione in Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 22, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

20. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 136.754 per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alle attività per l'istituzione di una missione dell'Unione europea di assistenza alla gestione delle frontiere e dei controlli doganali in Moldavia e Ucraina, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

21. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 31.828 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione in Palestina, denominata European Union Police Mission for the Palestinian Territories (EUPOL COPPS), di cui all'azione comune 2005/797/PESC del Consiglio, del 14 novembre 2005, con compiti di assistenza alla polizia civile palestinese.

22. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 102.708, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, per l'invio in Afghanistan di un funzionario diplomatico con l'incarico di consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, di cui all'articolo 39-vicies semel, comma 15, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

23. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni di cui alla presente legge è corrisposta per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di seguito indicate, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali:

a) misura del 98 per cento al personale militare che partecipa alle missioni MSU, Joint Enterprise, Albania 2 e ALTHEA, nei Balcani, TIPH 2 ed EUBAM Rafah, in Medio Oriente, nonchè al personale del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato che partecipa alla missione UNMIK in Kosovo;

b) misura del 98 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale militare che partecipa alle missioni Antica Babilonia in Iraq, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF in Afghanistan, nonchè al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede diplomatica di Kabul;

c) misura intera al personale della Polizia di Stato che partecipa alla missione in Moldavia e Ucraina e alla missione EUPOL COPPS;

d) misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti, al personale militare che partecipa alle missioni CIU ed EUPT, nei Balcani, AMIS II, EUPOL Kinshasa ed EUFOR RD CONGO, in Africa, UNFICYP, a Cipro, e al personale dell'Arma dei carabinieri che partecipa alla missione EUPM, in Bosnia-Erzegovina;

e) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al personale che, nell'ambito della missione Antica Babilonia in Iraq, è impiegato nella NATO Training Mission (NTM), agli esperti militari impiegati in Iraq, nonchè al personale militare impiegato in Bahrain e nella cellula nazionale interforze operante a Tampa, se non usufruiscono, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti;

f) misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sul trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, al consigliere diplomatico del comandante del contingente militare che partecipa alla missione ISAF, in Afghanistan.

24. Al personale che partecipa ai programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica si applica il trattamento economico previsto dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, e l'indennità speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio all'estero.

25. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 8.747 per l'attribuzione del trattamento assicurativo previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato in Iraq per il servizio di protezione e sicurezza dell'Ambasciata d'Italia e del Consolato generale.

26. Al personale militare che partecipa alle missioni di cui alla presente legge si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

27. I reati commessi dallo straniero in territorio iracheno o afgano, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle missioni Antica Babilonia, Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

28. Per i reati di cui al comma 27 la competenza territoriale è del Tribunale di Roma.

29. Le disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali d'armamento, di equipaggiamenti individuali e di materiali informatici e si applicano entro il limite complessivo di euro 50.000.000 a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 3.

30. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

31. Il Ministero della difesa è autorizzato a cedere a titolo gratuito al Governo iracheno sei motovedette del Corpo delle capitanerie di porto dismesse alla data di entrata in vigore della presente legge.

32. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali di cui alla presente legge sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

33. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, nell'anno 2006 possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

34. Per quanto non diversamente previsto, alle missioni militari internazionali di cui alla presente legge si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15.

35. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 300.000 per la prosecuzione dello studio epidemiologico di tipo prospettico seriale indirizzato all'accertamento dei livelli di uranio e di altri elementi potenzialmente tossici presenti in campioni biologici di militari impiegati nelle missioni internazionali, al fine di individuare eventuali situazioni espositive idonee a costituire fattore di rischio per la salute, di cui all'articolo 13-ter del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.

 

 

3. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni della presente legge, pari complessivamente a euro 488.119.565 per l'anno 2006, si provvede, quanto a euro 457.858.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a euro 30.261.565, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai sottoindicati Ministeri, nella misura di seguito specificata:

a) Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a euro 10.039.565;

b) Ministero degli affari esteri, quanto a euro 2.000.000;

c) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quanto a euro 3.700.000;

d) Ministero dell'interno, quanto a euro 8.800.000;

e) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, quanto a euro 682.000;

f) Ministero delle politiche agricole e forestali, quanto a euro 5.040.000.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

4. Disposizioni finali.

1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni della presente legge sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate dal 1° luglio 2006 fino alla data di entrata in vigore.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


D.L. 28 agosto 2006, n. 253
Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente
militare italiano nella missione UNIFIL ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 agosto 2006, n. 199.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare interventi di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano partecipante alla missione United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006);

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;


Emana il seguente decreto-legge:

 


1. Interventi di cooperazione allo sviluppo.

1. Per la realizzazione di interventi di cooperazione in Libano, destinati ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione, è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C - Ministero degli affari esteri - della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Detti interventi sono finalizzati alla realizzazione di iniziative umanitarie o di emergenza, ovvero destinate al sostegno dello sviluppo socio-sanitario in favore delle fasce più deboli della popolazione.

2. Restano fermi gli interventi di protezione civile di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione, nonchè l'applicabilità dell'articolo 11, comma 2, della legge 26 febbraio 1987, n. 49.

 


2. Missione militare.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 186.881.868 per la partecipazione del contingente militare italiano alla missione delle Nazioni Unite in Libano, denominata United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), di cui alla risoluzione 1701 (2006), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite l'11 agosto 2006.

 

 

 

3. Consigliere diplomatico.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 64.871, determinata ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e ridotta del cinque per cento, per l'invio in Libano di un funzionario diplomatico con l'incarico di Consigliere diplomatico del Comandante del contingente militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2.

 

4. Indennità di missione.

1. Al personale militare impiegato nella missione di cui all'articolo 2, compreso quello facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, è corrisposta l'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, secondo le modalità e nella misura di cui all'articolo 2, comma 23, lettera a), della legge 4 agosto 2006, n. 247. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

 

5. Disposizioni in materia penale.

1. Al personale militare che partecipa alla missione di cui all'articolo 2 si applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.

2. I reati commessi dallo straniero nel territorio in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alla missione stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

3. Per i reati di cui al comma 2 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, commessi nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi di cui all'articolo 1 e la missione di cui all'articolo 2 dal cittadino che partecipa agli interventi o alla missione stessi, la competenza per territorio è attribuita al Tribunale di Roma.

 

6. Rinvii normativi.

1. Alla missione di cui all'articolo 2 si applicano:

a) gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15;

b) l'articolo 2, commi 29 e 32, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

 

7. Corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba.

1. È autorizzata, fino al 31 dicembre 2006, la spesa di euro 74.880 per lo svolgimento di corsi di introduzione alla lingua e alla cultura araba a favore del personale impiegato nella missione di cui all'articolo 2.

 

8. Base logistica ONU di Brindisi.

1. È autorizzata, per l'anno 2006, la spesa di euro 2.440.000 per consentire il potenziamento e l'adeguamento infrastrutturale della base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi, anche in funzione dello svolgimento degli interventi di cui agli articoli 1 e 2.

 

9. Copertura finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto, pari complessivamente a euro 219.461.619 per l'anno 2006, si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate tributarie, correlate al più favorevole andamento del gettito, rispetto alle previsioni di bilancio.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

10. Rimborsi ONU.

1. Quota parte dei rimborsi corrisposti dalle Nazioni Unite, a parziale ristoro delle spese sostenute per la partecipazione alla missione militare di cui all'articolo 2, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata per la costituzione, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, del fondo per le spese di ripristino di scorte e di sostituzione e manutenzione straordinaria di mezzi, materiali, sistemi ed equipaggiamenti impiegati nella stessa missione. Alla ripartizione del fondo si provvede mediante decreti del Ministro della difesa da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle Commissioni parlamentari, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Corte dei conti.

2. Alle riassegnazioni di cui al comma 1 non si applica il limite previsto dall'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

11. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


D.P.C.M. 21 luglio 2006
Dichiarazione dello stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici

 

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 luglio 2006, n. 170.

(2) Vedi, anche, l'O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3535.

 

 

Il PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Considerata l'attuale situazione di grave tensione in atto nel Medio Oriente determinata da scontri armati nell'area di confine tra la Repubblica Democratica del Libano e lo Stato di Israele;

Considerato, altresì, che detta situazione è suscettibile di causare ripercussioni a livello locale e internazionale in ragione del fatto che lo scenario di guerra insiste in un contesto territoriale fortemente antropizzato;

Ritenuto che tale contesto di rischio impone l'assunzione immediata, da parte dello Stato italiano, di iniziative di carattere straordinario ed urgente, volte ad acquisire la disponibilità di beni e servizi necessari a garantire il soccorso alla popolazione interessata dal conflitto;

Ritenuta l'ineludibile esigenza di assicurare l'urgente attivazione di interventi in deroga all'ordinamento giuridico, anche comunitario, sicchè si impone la dichiarazione dello stato di criticità ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 luglio 2006;


Decreta:

In considerazione di quanto in premessa, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici.

 


O.P.C.M. 28 luglio 2006, n. 3535
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso alla popolazione della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici.
(Ordinanza n. 3535).

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 agosto 2006, n. 183.

 

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto l'art. 4, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 nel quale si dispone che agli interventi all'estero del Dipartimento della protezione civile si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità nel territorio della Repubblica Democratica del Libano attualmente interessato da eventi bellici;

Ravvisata, pertanto, l'imprescindibile necessità di assicurare il concorso dello Stato italiano nelle iniziative di soccorso della predetta popolazione, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita;

Considerato che la consistenza dell'evento impone l'urgente implementazione delle risorse umane e materiali al fine di assicurare un completo e tempestivo aiuto alla popolazione libanese;

Considerato che la Repubblica italiana partecipa alle attività di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi di particolare gravità, nonchè ai processi ed alle iniziative diplomatiche di composizione delle controversie internazionali in atto;

Ravvisata, pertanto, la necessità, in un'ottica tesa a favorire il soccorso e l'avvio della prima assistenza alla popolazione libanese di inviare risorse umane e materiali per fronteggiare adeguatamente, ed in termini di particolare urgenza, la situazione verificatasi nel territorio in esame, anche mediante la piena e completa attivazione delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;


Dispone:

 

1.  1. Nel quadro delle iniziative da adottarsi in favore della Repubblica Democratica del Libano, per fronteggiare in un contesto di necessaria solidarietà internazionale la situazione di criticità indicata in premessa, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume tutte le iniziative ed effettua gli interventi di carattere umanitario utili a consentire il soccorso alla popolazione, avvalendosi delle risorse umane e materiali all'uopo necessarie.

2. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato in via d'urgenza a stipulare contratti, anche a trattativa privata ovvero con affidamenti diretti, per la pronta acquisizione di forniture di beni e servizi idonei a garantire il più celere perseguimento degli obiettivi di cui in premessa, nonchè a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore del personale inviato in missione all'estero.

3. Il Dipartimento della protezione civile può mettere a disposizione a titolo gratuito delle Autorità locali e degli Enti e Soggetti legalmente riconosciuti, che operano nell'area interessata dalla situazione di criticità, anche trasferendone ove occorra la proprietà, i beni e materiali da impiegare per consentire il pieno e completo ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione interessata. Per le medesime finalità il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rimborsare le spese sostenute, d'intesa con il medesimo Dipartimento, dalle diverse componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui agli articoli 6 e 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, coinvolte nelle iniziative poste in essere, anche localmente, per fronteggiare il contesto calamitoso in questione.

4. Al personale del Dipartimento della protezione civile non dirigenziale inviato nel territorio libanese è riconosciuta per tutto il periodo di impiego in loco, una speciale indennità operativa onnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 300 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

5. Il personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza ed individuato dai direttori degli uffici interessati, è autorizzato, fino a cessate esigenze, a svolgere prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, nel limite massimo di 70 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

6. Per il soddisfacimento delle straordinarie esigenze derivanti dalle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui alla presente ordinanza, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, sei contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata massima di sei mesi in deroga all'art. 12 comma 4, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, che si configurano quali incarichi di esperto ai sensi della medesima legge con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, economico, fiscale e previdenziale.

7. Agli esperti incaricati in base ad ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'art. 5 della legge n. 225 del 1992 per le esigenze connesse agli interventi all'estero, è corrisposto, per il periodo di impiego, il compenso previsto per gli esperti inviati nel sud est asiatico per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste dalle ordinanze di protezione civile disciplinanti la specifica missione.

8. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare per le finalità di cui alla presente ordinanza, nonchè a stipulare convenzioni con Enti e Soggetti, legalmente riconosciuti, per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza.

9. È autorizzato il rimborso degli oneri sostenuti dalla Croce Rossa Italiana nonchè dai datori di lavoro dei volontari appartenenti alla predetta associazione attivati in relazione a tutte le iniziative connesse con l'intervento umanitario di cui alla presente ordinanza. Per tali finalità trovano applicazione gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

 

2.  1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza e specificamente per le attività negoziali poste in essere sul territorio nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a derogare, se necessario, sulla base di specifica motivazione, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 28, 33, 37, 41, 42, 55, 56, 62, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 84, 118, 220, 221, 224, 225.

 

3.  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza si provvede quanto a euro 1.500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile che verrà appositamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

 


Dibattiti parlamentari


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza
dell’
ONU

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


Missioni dell’ONU in Libano

 


 

 

 

 


Documentazione

 


 

 



[1]    Si tratta, per quanto concerne tali stanziamenti, della quota destinata a doni (v. infra): lo stanziamento per il 2006, in base alla legge finanziaria, risulta di 392 milioni di euro.

[2]       Si ricorda che la risoluzione n. 1701 del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, al punto 6 del dispositivo, si appella alla Comunità internazionale perché assuma iniziative immediate per prestare aiuto finanziario e umanitario al popolo libanese, anche per la ricostruzione del Paese.

[3]     Si tratta delle ordinanze di protezione civile finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

[4]    L’articolo 35 in questione prevede che delegazionidiplomatiche speciali vengano istituite con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro (oggi Ministro dell’economia e delle finanze), laddove lo svolgimento di determinati eventi internazionali (conferenze, trattative o riunioni internazionali) richieda la costituzione in loco di un ufficio apposito. Con tale decreto vengono altresì determinati i compiti della delegazione e la sua composizione. Si ricorda altresì che la legge 28 novembre 2005, n. 246 “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”, all’articolo 9, ha previsto che le delegazioni diplomatiche speciali possano venire istituite anche in “casi particolari richiesti dalle relazioni internazionali con alcuni Paesi”. Secondo la relazione introduttiva del Governo al disegno di legge di semplificazione 2005 si è in tal modo adeguata la normativa, prendendo atto di una prassi già in atto che ha condotto alla costituzione di delegazioni diplomatiche speciali nei recenti casi della Somalia, dell’Iraq e di Taiwan, in quanto non esisteva un’entità statuale presso la quale accreditare un’ambasciata o una legazione o in quanto l’accreditamento stesso poteva risultare inopportuno a livello di politica internazionale.

[5]    La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione specifica che le 52 unità già impiegate nell’ambito dell’UNIFIL sono ricomprese nell’applicazione della norma in commento.

[6]     Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

[7]   Si ricorda che il citato comma 97 della legge finanziaria per il 2006 conferma la previsione di un unitario Fondo per le missioni internazionali di pace - già istituito dalla legge finanziaria 2004 (articolo 3, commi 8 e 9 della legge n. 350/2003) e ribadito dalla legge finanziaria 2005 (articolo 1, comma 233 della legge n. 311/2004) - nonché dei relativi obblighi informativi gravanti sul Ministro dell'economia e delle finanze, che è chiamato a trasmettere al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti. La disposizione, tuttavia, varia l'ammontare dello stanziamento destinato al Fondo, il cui importo per il 2006 è determinato in 1.000 milioni di euro, mentre negli anni scorsi era di 1.200 milioni di euro.

 

[8]    Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.

[9]    L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[10]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.

[11]  L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

[12]   La relazione introduttiva al disegno di legge di conversione evidenzia come, stante “la prevista applicazione del codice penale militare di pace al personale militare impiegato nella missione UNIFIL”, ne deriva “che numerosi reati ipotizzabili a carico di appartenenti alle Forze armate, che l’articolo 47 del codice penale militare di guerra configura come reati militari…siano invece qualificati come reati comuni rientranti nella giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria”.

[13]  La disciplina dei volontari di truppa in servizio permanente e in ferma breve è contenuta nel D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196, recante “Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate”, mentre i volontari di truppa in ferma prefissata, della durata di cinque anni, sono stati introdotti dall’articolo 12 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215, recante “Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331”. Per la ferma annuale si veda l’articolo 16 del citato D.Lgs. n. 215/2001.

[14]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[15]   Il decreto legge è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2006.

[16]   Con la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1686 del 15 giugno 2006 il mandato della Commissione Internazionale Indipendente che investiga sull’attentato ad Hariri è stato prorogato al 15 giugno 2007.

[17]   V. testo in allegato.

[18]   Sempre il 31 luglio, il Consiglio di Sicurezza ha approvato, con il solo voto contrario del Qatar, una risoluzione che chiede la sospensione del programma nucleare in Iran.

[19]Il piano articolato in sette punti richiede il ritiro dell'esercito israeliano dietro la “linea blu” (confine riconosciuto dall’ONU) e il ritorno dei profughi, il dispiegamento nel sud del Libano delle Forze armate legittime di Beirut, l’aumento delle Forze ONU operanti nel sud del Libano in numero, equipaggiamento e mandato, sì da rendere possibili gli interventi umanitari e di soccorso quanto mai urgenti. I sette punti includono inoltre l’ impegno a liberare i prigionieri libanesi e israeliani attraverso la Croce Rossa internazionale; la giurisdizione delle Nazioni Unite sulla zona – oggetto di controversia – delle Fattorie di Sheba; l’attuazione piena, sotto garanzia ONU, dell’armistizio israelo-libanese del 1949; l’aiuto della Comunità internazionale per la ripresa complessiva del Libano dalla situazione catastrofica in cui versa.

 

[20]   Peraltro nella stessa giornata del 18 agosto il vicesegretario dell’ONU, Malloch Brown, ha reso noto di aver inviato o consegnato le regole d’ingaggio a tutti i Paesi interessati, per l’opportuna considerazione dal punto di vista militare e politico.

[21]Il meccanismo comunitario per la protezione civile, istituito con decisione 2001/792/CE, Euratom, è inteso a consentire una cooperazione degli interventi di assistenza nella protezione civile.

[22] Gli “accordi di Ta’if” furono firmati nel 1989 in occasione di una conferenza che si svolse nella località saudita di Ta’if sotto l’egida della commissione tripartita della Lega araba composta da Marocco, Algeria ed Arabia Saudita. In quell’occasione i paesi arabi intervenuti mediarono per la riscrittura della costituzione libanese e si diede il via libera alla presenza di truppe siriane in Libano che avrebbero dovuto accompagnare i tre anni di consolidamento del paese per poi ritirarsi in accordo con il governo libanese. In realtà le truppe siriane sono rimaste in Libano fino a quando le pressioni internazionali non le hanno costrette al ritiro in base alla risoluzione 1559 del Consiglio di sicurezza dell'ONU presentata da Francia e Stati Uniti nel 2004.

[23] Comunicato stampa S227/06 del 12 agosto 2006, a cura del Consiglio dell’Unione europea.

[24] Comunicato stampa S228/06 del 13 agosto 2006, a cura del Consiglio dell’Unione europea.

[25] Comunicato stampa 292/2006, a cura della Presidenza finlandese dell’UE.