Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento ambiente | ||
Titolo: | Adeguamento alla direttiva 79/409/CEE in materia di conservazione della fauna selvatica - D.L. 16 agosto 2006, n. 251 - A.C. 1610 (Esame in sede consultiva della VIII Commissione) | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 44 Progressivo: 2 | ||
Data: | 20/09/2006 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VIII-Ambiente, territorio e lavori pubblici |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Adeguamento alla
direttiva 79/409/CEE
in materia di conservazione della fauna selvatica
D.L. 16 agosto
2006, n.
(Esame in sede consultiva dell’VIII Commissione)
n. 44/2
20 settembre 2006
Dipartimento Ambiente
Consiglieri |
Enrico Seta (2286) Maria Schinina’ (5157) |
Documentaristi |
Wanda Lautizi (4220) Claudio Dardi (3651) |
Segretari |
Rosanna Santini (9253) |
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari.
File: Am0020.doc
INDICE
§ Le zone di protezione speciale (ZPS) e le zone speciali di conservazione (ZSC)
§ Procedure di contenzioso in sede comunitaria (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
§ Documenti all’esame delle istituzioni europee (a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
La legge 6 dicembre 1991, n. 394 (“Legge quadro sulle aree protette”) ha provveduto alla classificazione delle aree naturali protette ed ha istituito, altresì, l’Elenco ufficiale delle aree protette, nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono a criteri stabiliti dalla delibera 1° dicembre 1993 del Comitato Nazionale per le Aree Naturali Protette[1].
Tale elenco, periodicamente aggiornato a cura del Ministero dell'Ambiente, è stato da ultimo rivisto con la delibera della Conferenza Stato Regioni del 24 luglio 2003[2].
Per quanto riguarda la classificazione, sulla base della deliberazione del 21/12/1993 (G.U. n. 62/1994) del Comitato per le aree protette, le aree naturali protette si distinguono allo stato attuale in:
· parchi nazionali, costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
· parchi naturali regionali e interregionali;
· riserve naturali, che possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli elementi naturalistici in esse rappresentati;
· zone umide di interesse internazionale che, per le loro caratteristiche, possono essere considerate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar;
· altre aree naturali protette sono aree che non rientrano nelle precedenti classi. Si dividono in aree di gestione pubblica, istituite cioè con leggi regionali o provvedimenti equivalenti, e aree a gestione privata, istituite con provvedimenti formali pubblici o con atti contrattuali quali concessioni o forme equivalenti.
· aree di reperimento terrestri e marine indicate dalle leggi n. 394 del 1991 e n. 979 del 1982;
L’illustrata
classificazione delle aree protette è stata integrata con
· zone di protezione speciale (ZPS) designate ai sensi della direttiva 79/409/Cee (cd. direttiva uccelli), costituite da territori idonei per estensione e/o localizzazione geografica alla conservazione delle specie di uccelli di cui all'allegato I della direttiva citata, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
· zone speciali di conservazione (ZSC) designate dallo Stato, mediante un atto regolamentare, amministrativo e/o contrattuale, ai sensi della direttiva 92/43/Cee (cd. direttiva habitat). Contengono zone terrestri o acquatiche che si distinguono grazie alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, naturali o seminaturali (habitat naturali), e che contribuiscono in modo significativo a conservare, o ripristinare, un tipo di habitat naturale o una specie della flora e della fauna selvatiche di cui alla direttiva 92/43/Cee.
All’inclusione
di dette zone, ovvero della rete
ecologica europea “Natura
Conseguentemente il Ministro dell’ambiente, con il D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 155/2005), ha proceduto all’annullamento della deliberazione del 2/12/96, definendo nel contempo una specifica disciplina di tutela da applicarsi alle ZPS ed alle ZSC.
Il decreto ultimo citato è stato impugnato, essendone contestata la “illogicità” del presupposto sulla base del quale è stato adottato, ovvero della esistenza di una “conflittualità interpretativa”. Il TAR regionale per il Lazio, con le separate Ordinanze 6854/2005, 6856/2005, e 6870/2005, accogliendo la richiesta dei ricorrenti, ha disposto la sospensione del provvedimento, che è stata confermata dal Consiglio di Stato, con le proprie ordinanze del 14 febbraio 2006, n. 797, 798 e 799[3].
Vanno per completezza menzionate, infine, le “zone di protezione ecologica” oltre il limite esterno del mare territoriale, che la legge n. 61/2006[4] prevede debbano essere istituite, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro per i beni e le attività culturali, da notificare, a cura del Ministero degli affari esteri. Nell'ambito di tali zone di protezione l'Italia potrà esercita la propria giurisdizione in materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino, compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite, e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001. Le disposizioni non si applicano alle attività di pesca.
Il degrado ambientale e le minacce che gravano su talune specie animali e vegetali hanno indotto l’Unione europea a cercare di garantire la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche sul territorio degli Stati membri.
Con la direttiva 92/43/CEE (nota come direttiva habitat) il Consiglio dei Ministri dell’Unione europea ha attribuito ad un sistema coordinato e coerente di aree la conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell’Unione stessa, ed in particolare la tutela di una serie di habitat, nonché di specie animali e vegetali, indicati dalla stessa direttiva habitat, e dalla direttiva 79/409 (cd. direttiva uccelli).
Tale rete ecologica, cui è stato attribuito
il nome “Natura
Gli allegati I (tipi di habitat naturali di interesse comunitario) e II (specie animali e vegetali di interesse comunitario) della direttiva forniscono indicazioni circa i tipi di habitat e di specie la cui conservazione richiede la designazione di ZSC. Alcuni di essi sono definiti come tipi di habitat o di specie "prioritari" (che rischiano di scomparire). L'allegato IV elenca le specie animali e vegetali che richiedono una protezione rigorosa.
La designazione delle
zone speciali di conservazione richiede in primo luogo che ogni Stato membro
rediga un elenco di siti che ospitano habitat naturali e specie animali e
vegetali selvatiche. In base a tali elenchi nazionali, e d'accordo con gli
Stati membri,
Nel caso in cui
I siti di importanza comunitaria oggi rappresentano circa l'11,6% del territorio dell'UE.
Il recepimento della direttiva 92/43 è avvenuto nel 1997 con l’adozione del DPR n. 357/1997[5], che reca una definizione di SIC e di zona di conservazione delineando nel contempo le misure conservazione da applicarsi; nella “rete natura” l’art. 6 include anche le ZPS, mentre l’art. 11 individua nel Ministero dell’ambiente l’autorità che può concedere le deroghe alle disposizioni poste a tutela delle specie, sentito, per quanto di competenza, il dicastero agricolo e l’Istituto per la fauna selvatica
L’individuazione dei siti da proporre è stata realizzata in Italia dalle singole regioni e Province autonome ed il relativo elenco è stato a suo tempo reso pubblico con l’adozione del DM 3 aprile 2000 (G.U. n. 95/2000, S.O.), mentre per l’elenco dei SIC istituiti va fatto rimando ai seguenti decreti del Ministro dell’ambiente: D.M. 25 marzo 2004 (G.U. n. 167/2004), relativamente alla regione biogeograficaalpina in Italia; D.M. 25 marzo 2005 (G. U. n. 156/05),per la regione biogeografica continentale. Infine va menzionato il D.M. 25 marzo 2005 (G.U. n. 157/05), che ha aggiornato l’elenco dei proposti SIC per la regione mediterranea, precedentemente nel provvedimento del 2000.
Precedentemente alla direttiva habitat era stata approvata in sede comunitaria la direttiva 79/409/CEE Concernente la conservazione degli uccelli selvatici (cd. direttiva uccelli), che si prefiggeva di assicurare la conservazione di “tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico”, e che pertanto, oltre a disciplinare tempi e modalità di esercizio della caccia, recava nell’allegato I un elenco delle specie per le quali dovevano essere previste misure speciali di conservazione, e per le quali l’articolo 4 richiedeva agli Stati membri di individuare i territori più idonei alla loro conservazione, da classificare come Zone di protezione speciale.
Le disposizioni di adeguamento interno sono state approvate con la legge n. 157/1992[6] nota come legge sulla caccia, che con il comma 5 dell’art. 1 (oggetto di modifica da parte del provvedimento in esame) ha imposto alle regioni di istituire, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna segnalate dall’INFS entro il termine di quattro mesi, zone di protezione speciale destinate prioritariamente alla conservazione delle specie incluse nell’allegato I della direttiva uccelli (sostituito con l’all. I della direttiva 97/49/CE). Le norme attribuiscono inoltre al Ministro dell'agricoltura e delle foreste d’intesa con il Ministro dell'ambiente un potere di controllo sostitutivo, nel caso che l’inerzia delle regioni e delle province autonome si protragga per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Le zone di protezione speciale classificate ovvero istituite ai sensi della direttiva 79/409/CEE sono elencate nell'allegato I del decreto del Ministro dell’ambiente del 25 marzo 2005 (G.U. n. 168/2005), che ha interamente sostituito quello inizialmente approvato con il D.M. 3 aprile 2000 (GU n. 95 del 2000, S.O. n. 65), già oggetto di modifiche.
Secondo quanto riportato nel preambolo del decreto-legge (e, più diffusamente, nella relazione illustrativa), il provvedimento in esame si prefigge, soprattutto, di superare, nel termine fissato di due mesi, le procedure di infrazione n. 2006/2131 e 2006/4043 promosse dalla Commissione europea, con pareri motivati del 28 giugno 2006, per incompleto e insufficiente recepimento ed errata attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, da parte della normativa statale e regionale, nonché le procedure di infrazione 2004/4926 e 2004/4242, che alla stessa data del 28 giugno 2006 hanno dato origine a ricorsi alla Corte di giustizia da parte della Commissione europea per contrasto della normativa delle regioni Veneto e Sardegna con le disposizioni della citata direttiva 79/409/CEE.
Procedura d’infrazione n. 2006/2131
Il 4 luglio 2006
Nei rilievi mossi,
· non è stato recepito nell’ordinamento italiano l’articolo 2 della direttiva, che stabilisce l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio dell’UE ad un livello che corrisponde alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative;
· l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva - in base al quale gli Stati membri, tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 2, adottano tutte le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli selvatici viventi nel territorio dell’UE, una varietà e una superficie di habitat - è stato recepito dall’articolo 1, paragrafo 5, della legge n. 157 del 1992. Quest’ultimo, tuttavia, considerato che l’articolo 2 non è stato recepito, non prevede che le competenti autorità tengano conto dei requisiti fissati dal citato articolo 2;
·
l’articolo 4, paragrafi 1 e 2, della
direttiva individua una serie di criteri ornitologici (specie in via di
estinzione, specie considerate rare o specie che richiedono una particolare
attenzione per la specificità del loro habitat,
specie migratrici che ritornano) che devono essere presi in considerazione
allorché si adottino misure speciali di conservazione per quanto riguarda
l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di queste specie
nella loro area di distribuzione.
·
l’articolo 4, paragrafo 4, della
direttiva stabilisce che gli Stati membri adottino misure idonee a prevenire
l’inquinamento o il deterioramento degli habitat
nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, e anche al di fuori di
queste zone.
·
l’articolo 5 della direttiva fissa
l’obbligo a carico degli Stati membri di adottare le misure necessarie per
instaurare un regime di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici che
comprenda il divieto di ucciderli o catturarli deliberatamente, di distruggere
o danneggiare deliberatamente i nidi e le uova e di asportare i nidi, di
raccogliere le uova nell’ambiente naturale e di detenerle anche vuote, di
disturbarli deliberatamente in particolare durante la riproduzione, di detenere
le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura. L’articolo 5 è stato
recepito dagli articoli 2, 3 e 21 della legge n. 157 del 1992.
· l’articolo 6 della direttiva fissa l’obbligo a carico degli Stati membri di vietare per tutte le specie di uccelli selvatici la vendita, il trasporto per la vendita, la detenzione per la vendita e l’offerta in vendita degli uccelli vivi e morti facilmente riconoscibili. Tale paragrafo è stato recepito dall’articolo 21, comma 1, lettera b, della legge n. 157 del 1992, che non contempla il divieto di trasporto per la vendita;
· l’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono accertarsi che l’attività venatoria, ivi compresa eventualmente la caccia con il falco, rispetti i principi di una saggia utilizzazione e di una regolazione ecologicamente equilibrata delle specie di uccelli interessate e sia compatibile con l’articolo 2 per quanto riguarda il contingente numerico. Essi provvedono in particolare che le specie a cui si applica la legislazione della caccia non siano cacciate durante il periodo della nidificazione, della riproduzione e della dipendenza e, per quanto riguarda le specie migratrici, che non siano cacciate durante la riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione. Infine, gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tutte le informazioni utili sull’applicazione pratica della loro legislazione sulla caccia. In particolare l’articolo 18 della legge n. 157 del 1002, pur suddividendo le specie cacciabili per periodi di attività venatoria secondo gli scopi indicati nell’articolo 4, paragrafo 4, non indica l’esigenza che tale suddivisione temporale rispetti il divieto di caccia durante la nidificazione, la riproduzione e della dipendenza, anche con riferimento alle specie migratrici. Non è stato inoltre recepito l’obbligo di trasmettere le informazioni sulla caccia alla Commissione;
· non è stato recepito l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva, in base al quale gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori necessari per la protezione, la gestione, l’utilizzazione della popolazione di tutti gli uccelli selvatici protetti dalla direttiva;
·
l’articolo 11 della direttiva fissa
l’obbligo a carico degli Stati membri di vigilare affinché l’eventuale
introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente allo Stato
selvatico nel territorio degli Stati membri non pregiudichi la flora e la fauna
locali e di consultare in merito
· l’articolo 13 della direttiva in base al quale l’attuazione delle misure adottate in virtù della direttiva non deve provocare un deterioramento della situazione attuale per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli selvatici nel territorio UE non è stato recepito nell’ordinamento italiano.
Per quanto riguarda le questione relativa ad eventuali
deroghe a quanto disposto dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva in questione, l’art. 9 della medesima prevede che gli Stati membri possono
introdurre tali deroghe per motivi riguardanti la salute e la sicurezza
pubblica, la sicurezza aerea, per prevenire i danni alle colture, al bestiame,
ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della
fauna, ai fini della ricerca, dell’insegnamento, del ripopolamento, per
consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la
cattura, la detenzione o altri impieghi di determinati uccelli in piccole
quantità. Le deroghe dovranno menzionare le specie che ne sono oggetto, i
mezzi, gli impianti, i metodi di cattura o di uccisione autorizzata, le
condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono
essere fatte, i controlli che saranno effettuati. Tale articolo è stato
recepito dalla legge n. 221 del 2002 che introduce l’articolo 19-bis nella
legge n. 157 del 1992; la legge statale funge da legge-quadro, in quanto le
regioni sono responsabili dell’applicazione delle deroghe mediante normative
regionali che individuano le regole in base alle quali tali deroghe possono
essere autorizzate. In particolare, per le deroghe volte a consentire in
condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la
detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità
esiste un protocollo di intesa
nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni[8]in base al quale ogni anno su indicazione dell’INFS
(Istituto nazionale per la fauna selvatica) viene definita la piccola quantità
massima prelevabile di singole specie a livello nazionale e regionale. La
violazione delle regole stabilite nel suddetto protocollo per il rispetto su
base nazionale del requisito della piccola quantità sono da considerare
violazione dell’articolo 9 della direttiva, in quanto i riferimenti normativi
per individuare la piccola quantità su scala nazionale sono il considerando 11
della direttiva, la giurisprudenza della Corte di giustizia e la “Guida della disciplina
della caccia nell’ambito della direttiva 79/409/CEE” della Commissione europea.
Secondo
Le regioni nei cui ordinamenti sono state riscontrate violazioni per non conformità alla direttiva sono Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Toscana. Anche le normative di Veneto, Sardegna e Liguria non sono conformi all’articolo della direttiva; esse sono oggetto di specifiche procedure di infrazione (vedi infra).
Un’ulteriore violazione è costituita dal sistema molto lento di controllo di legittimità delle deroghe previsto dalla legge 221 del 2002 per il quale, nel caso in cui le deroghe siano dichiarate illegittime, l’annullamento interviene quando la deroga ha esaurito i suoi effetti. Tale sistema perde quindi la sua natura deterrente, tanto che regioni e province hanno adottato deroghe non conformi alla direttiva unicamente per permettere la caccia fra la data dell’adozione e la data di annullamento dell’atto di deroga.
L’articolo 9 prevede che il potere di deroga è esercitabile solo in via eccezionale, non per autorizzare un regime di caccia ad uccelli protetti ma per consentire l’abbattimento o la cattura di uccelli selvatici in vista della tutela dei fini di interesse generale di cui all’articolo 9, paragrafo 1. Infine, contravvenendo ad un preciso obbligo di cooperazione e di aggiornamento della situazione normativa interna in relazione al recepimento e all’applicazione della direttiva 79/409/CEE secondo l’articolo 18, paragrafo 2, l’Italia non ha comunicato alla Commissione nessuna delle suindicate leggi regionali di recepimento o attuazione dell’articolo 9.
Procedura d’infrazione n. 2004/4242
Il 4
aprile 2006
Procedura d’infrazione n. 2004/4926
Il 4
aprile 2006
Per quanto riguarda la piccola quantità, premesso che le popolazioni delle specie ornitologiche e i parametri da considerare sono quelli relativi all’intero territorio della Comunità (considerando 11 della direttiva), in Italia il calcolo della piccola quantità ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c, è complicato dalla circostanza che le deroghe sono adottate dalle regioni. Pertanto, per garantire la corretta applicazione della direttiva in Italia, è necessario un coordinamento fra le regioni. Tale coordinamento è costituito dal protocollo di intesa siglato nell’ambito della Conferenza Stato-Regioni che è stato violato dalla normativa della regione Veneto. Infatti il limite massimo di soggetti abbattibili nella Regione Veneto, ai sensi dell’allegato A della legge n. 13 del 2005, non è in linea con la nozione di piccola quantità di cui al paragrafo 1, lettera c. I rilievi formulati in relazione alla legge n. 13 del 2005 sono riferibili anche all’abrogata legge n. 17 del 2004 che aveva la stessa struttura e che pertanto era incompatibile con la direttiva.
Procedura d’infrazione n. 2006/4043
Il 5
luglio 2006
Nella legge non c’è nessuna disposizione che obblighi le autorità competenti a sostituire almeno annualmente l’allegato che, in questo modo,viene automaticamente rinnovato senza controllo dell’esistenza delle circostanze e condizioni che legittimano l’adozione della delega. Inoltre, la previsione di modifica annuale dell’allegato potrebbe essere considerata non contraria alla direttiva solo se, in assenza comunque di previsioni normative che identificano espressamente le specie oggetto della deroga, la legge stabilisca: o che l’allegato non ha comunque durata superiore alla stagione venatoria, o che lo stesso deve essere aggiornato alla luce del riscontro effettivo e concreto dell’esistenza, per quella determinata stagione venatoria, dei presupposti e delle condizioni di cui all’articolo 9 della direttiva. Pertanto il quadro normativo della Regione Liguria si colloca al di fuori dell’obiettivo della deroga in quanto costituisce un’autorizzazione manifesta all’esercizio regolare della caccia a specie di uccelli protette ai sensi della direttiva.
Non è in linea con l’articolo 9 la mancata previsione, in una legge che costituisce il quadro normativo per l’esercizio delle deroghe, dell’obbligo di indicare la motivazione per cui si ritiene opportuna una determinata deroga. Infine la legge non prevede il rispetto né della condizione relativa alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né dell’indicazione dell’autorità abilitata a dichiarare se le condizioni stabilite siano realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati entro quali limiti da quali persone.
La non conformità alla direttiva della suindicata normativa è confermata dalle violazioni che sono riscontrabili nella fase applicativa. Nella delibera 1085 del 23 settembre 2005 della Giunta regionale della Regione Liguria manca l’esame di altre soluzioni soddisfacenti, non viene data motivazione del perché è necessario l’abbattimento degli storni ai sensi della lettera a, paragrafo 1, e non è data motivazione del perché è necessario abbattere una piccola quantità d fringuelli ai sensi della lettera c), paragrafo 1, dell’articolo 9 della direttiva. Inoltre, il fatto che la deroga si richiami al contingente abbattibile di una determinata specie, come definito annualmente dall’INFS, non costituisce motivazione sulla necessità di abbattere un certo numero di individui di quella specie. I motivi per cui viene deliberato l’abbattimento devono essere spiegati nelle singole deroghe.
Ulteriori procedure
Le quattro procedure di infrazione sopra descritte sono espressamente menzionate nella relazione al disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251.
Si
ricorda che sulla conservazione della fauna, la protezione degli habitat
naturali e le zone protette,
Inoltre,
Le ulteriori procedure di infrazione ancora in corso sono le seguenti.
Il 30 marzo 2003
· il pontile di attracco per imbarcazioni nel comune di Castelnuovo del Garda e le attività di navigazione che vi si svolgono attorno sono incompatibili con gli obiettivi di conservazione del sito in caso di uso del pontile nel periodo di svernamento degli uccelli;
· il porto turistico nel comune di Peschiera del Garda è causa dell’aumento del traffico lacuale e quindi è suscettibile di avere un impatto significativo sugli uccelli e il loro habitat nella zona.
Il 5
luglio 2005
In
particolare, l’Italia non avrebbe adottato le misure idonee ad evitare il
degrado della zona di protezione speciale IT5210070 “Lago Trasimeno”. Tale degrado, causato da un impoverimento idrico
di rilevante entità (per scopi agricoli e licenze di varia natura), ha
compromesso la funzionalità ecologica del sito. Inoltre sulle parti prosciugate
è in corso di costruzione una pista ciclabile senza che sia stata effettuata la valutazione di incidenza prevista
dall’art. 6 della direttiva 92/43.
La Commissione ha inviato all’Italia, il 13 luglio 2004, tre pareri motivati. L’Italia avrebbe violato la direttiva n. 92/43/CEE e la direttiva n. 79/409/CEE omettendo di valutare l’impatto potenziale di una serie di progetti di costruzione all’interno dei siti protetti. In particolare i rilievi della Commissione sono relativi ai seguenti casi:
· la realizzazione di una zona industriale nelle vicinanze di Manfredonia (Foggia) che avrà un impatto sul sito naturale “Valloni e steppe pedegarganiche”[14];
· lo svolgimento di varie attività potenzialmente nocive (costruzione e successiva distruzione a mezzo fuoco di uno scenario cinematografico in un canneto durante la stagione di riproduzione degli uccelli, costruzione di infrastruttura turistico-sportiva, ecc.) che hanno avuto luogo in località Lago di Mezzola e Pian di Spagna, in provincia di Sondrio, provocando gravi perturbazioni in un habitat che ospita 74 specie di uccelli anche migratori[15];
· la costruzione di nuove infrastrutture sciistiche nel parco nazionale dello Stelvio[16].
Per quest’ultimo caso,
Conservazione uccelli selvatici
A seguito delle
numerose controversie sorte negli ultimi anni a proposito della compatibilità
della caccia con alcune disposizione della direttiva 79/409/CEE sulla
conservazione degli uccelli selvatici, e in occasione del 25° anniversario
della sua adozione,
Il 12 aprile 2006
Direttiva “Habitat”
Nell’aprile 2006,
Il decreto-legge 16 agosto 2006, n. 251, detta disposizioni urgenti per assicurare l’adeguamento dell’ordinamento nazionale alla direttiva 79/409/CEE (c.d. direttiva uccelli) in materia di conservazione della fauna selvatica. In particolare, tale finalità – espressa nell’art. 1 – discende dalla necessità, per l’Italia, di far fronte a quattro procedure di infrazione, avviate dalle Istituzioni comunitarie nei confronti dell’Italia, per contrasto della normativa interna, nazionale e regionale, con la predetta direttiva.
Con specifico riferimento alle disposizioni che investono materie di più diretta competenza dell’VIII Commissione, si segnalano gli articoli da 2 a 6.
L’articolo 2 definisce, in via generale, le misure di conservazione da mettere in atto rispettivamente nelle Zone di protezione speciale (ZPS) e nelle Zone speciali di conservazione (ZSC).
Con riferimento alle ZPS, il comma 1 dell’articolo 2 rinvia ai
successivi articoli da
Con riferimento alle ZSC, il comma 2 demanda agli stessi decreti del Ministro dell’ambiente di designazione delle ZSC (adottati d’intesa con ciascuna regione interessata) l’individuazione delle misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie tutelati.
Gli articoli
da
In particolare, l’articolo 3 individua le misure di conservazione inderogabili, introducendo specifiche limitazioni all’esercizio dell’attività venatoria (che non viene pertanto vietata tout court) riguardanti sia i tempi di caccia sia le specie cacciabili.
Si segnala, inoltre, per la rilevanza dal punto di vista ambientale, il divieto introdotto dalla lettera h) del comma 1 di “realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti”.
Si ricorda, in proposito, che l’art. 11, comma 3, della legge n. 394 del 1991 vieta nel territorio dei parchi l’apertura e l’esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l’asportazione di minerali. Il successivo comma 4 statuisce, però, che il regolamento del Parco stabilisce eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3.
“Ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi” è altresì vietata (in base agli artt. 17 e 19) nelle riserve naturali statali e nelle aree protette marine.
L’articolo 4definisce ulteriori misure di conservazione (riguardanti essenzialmente la realizzazione di elettrodotti, centrali eoliche, impianti di risalita e piste da sci, nonché la circolazione di mezzi fuoristrada), valevoli fino all’adozione di appositi provvedimenti che ciascuna regione è chiamata ad adottare, ai sensi dell’articolo 5, nel rispetto dei criteri ornitologici e dei requisiti minimi uniformi definiti, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con un decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e con il Ministro dei trasporti, d’intesa con la conferenza Stato-regioni. Il decreto dovrà individuare anche i tempi entro cui le regioni devono provvedere a definire tali ulteriori misure e le misure sostitutive statali in caso di inerzia regionale.
Tale disciplina sembra muoversi lungo la direttrice delineata per la salvaguardia delle aree protette. L’art. 6, comma 3, della legge n. 394 del 1991, relativo alle misure di salvaguardia nei parchi, infatti, dispone che “sono vietati fuori dei centri edificati di cui all'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , e, per gravi motivi di salvaguardia ambientale, con provvedimento motivato, anche nei centri edificati, l'esecuzione di nuove costruzioni e la trasformazione di quelle esistenti, qualsiasi mutamento dell'utilizzazione dei terreni con destinazione diversa da quella agricola e quant'altro possa incidere sulla morfologia del territorio, sugli equilibri ecologici, idraulici ed idrogeotermici e sulle finalità istitutive dell'area protetta. In caso di necessità ed urgenza, il Ministro dell'ambiente, con provvedimento motivato, sentita la Consulta, può consentire deroghe alle misure di salvaguardia in questione, prescrivendo le modalità di attuazione di lavori ed opere idonei a salvaguardare l'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, dandone comunicazione al Ministro dell'ambiente e alla regione interessata”.
L’articolo 6 stabilisce, al comma 1, che le nuove misure di protezione previste per le ZPS e le ZSC si applicano, se più restrittive, anche nel caso in cui tali zone ricadano all’interno di aree naturali o marine protette.
Il comma 2 dispone in termini generali che le misure di conservazione previste dal decreto sostituiscono tutte quelle adottate in precedenza per le ZPS e per le ZSC.
Posto tuttavia che il decreto individua direttamente solo le misure applicabili alle ZPS, allorché per le ZSC rinvia ai decreti del Ministero dell’ambiente di designazione di tali zone, occorre chiarire la formulazione della norma, specificando se essa si riferisce anche a tali ultime misure.
Con riferimento poi alle ZPS, occorre un coordinamento tra l’articolo 6, comma 2, e l’articolo 2, comma 1, che considera le misure definite nei successivi articoli come integrative rispetto a quelle contemplate dal DPR n. 357/1997.
Per quanto riguarda le altre
disposizioni contenute nel decreto, gli articoli da
[1] Tale Comitato è stato successivamente soppresso dal D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
[2] Pubblicata nella G.U. n. 205 del 4 settembre 2003 – S.O. n. 144.
[3] Si ricorda, in proposito, anche la precedente sentenza Cass. penale – Sez. III – 20 novembre 2003 (7 ottobre 2003, n. 1502), volta a chiarire l’ampiezza del concetto di area naturale protetta. Per un commento si veda R. Fuzio, Aree naturali protette di origine comunitaria: quale tutela per gli habitat naturali e di specie, in Ambiente, consulenza e pratica per l’impresa, n. 5/2004.
[4] L. 8 febbraio 2006, n. 6, Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale, (G.U. 52/2006).
[5] D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.
[6] Legge 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.
[7] Il
parere motivato fa seguito ad una lettera di messa in mora del 10 aprile 2006
con cui
[8] Protocollo d’intesa del 29 aprile 2004.
[9]
Il 18 ottobre 2005
[10]
[11] Il parere motivato fa seguito ad una lettera
di messa in mora del 10 aprile 2006, con cui
[12] Procedura di infrazione n. 2001/5308.
[13] Procedura di infrazione n. 2002/4342.
[14] Procedura di infrazione n. 2001/4156.
[15] Procedura di infrazione n. 2003/5145.
[16] Procedura di infrazione n. 2003/5138.