Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Rilancio economico e sociale, contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale - D.L. 223/2006 - A.S. 741 - Parte seconda - Esame in sede referente
Riferimenti:
AC n. 1475/XV   DL n. 223 del 04-LUG-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 28    Progressivo: 1
Data: 25/07/2006
Descrittori:
CONCORRENZA   EVASIONI FISCALI
PIANI DI SVILUPPO   SPESA PUBBLICA
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AS n. 741/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Rilancio economico e sociale, conteni­mento e razionalizzazione della spesa pubblica, interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale

D.L. 223/2006 - A.S. 741

Esame in sede referente

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 28/1

Parte II

 

25 luglio 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D06223b.doc


I N D I C E

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 12 luglio 2006 (antimeridiana)3

§      Seduta del 12 luglio 2006 (pomeridiana)4

§      Seduta del 13 luglio 2006. 9

§      Seduta del 18 luglio 2006 (antimeridiana)23

§      Seduta del 18 luglio 2006 (notturna)130

§      Seduta del 19 luglio 2006 (pomeridiana)157

§      Seduta del 19 luglio 2006 (notturna)186

§      Seduta del 20 luglio 2006 (antimeridiana)221

§      Seduta del 20 luglio 2006 (pomeridiana)266

§      Seduta del 20 luglio 2006 (notturna)298

§      Seduta del 21 luglio 2006. 336

§      Seduta del 25 luglio 2006 (1° pomeridiana)543

 


Esame in sede referente


BILANCIO (5ª)

mercoledì 12 luglio 2006

8ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Esame e rinvio)

 

Il senatore, relatore, RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) procede ad illustrare i caratteri generali del provvedimento in esame. Richiamando le finalità del decreto-legge concernenti l’aumento della concorrenza, il risanamento dei conti pubblici e il contrasto ai fenomeni di evasione ed elusione fiscale, sottolinea l’opportunità di un confronto con riferimento alle misure relative all’imposta di valore aggiunto sugli immobili nonché ai discussi profili di retroattività. Sottolinea quindi la necessità di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni svolte dal Garante per la privacy, illustrate nel corso delle audizioni tenute in sede informale sul provvedimento in esame, con particolare attenzione alle previsioni di invio di dati all’Agenzia delle entrate anche laddove tali dati siano già conoscibili dall’amministrazione. Il provvedimento risponde poi all’esigenza di impedire che siano portate a compimento quattro procedure di infrazione avviate dalle istituzioni comunitarie e che espongono l’Italia al rischio di sanzioni, nonché all’intento di evitare comportamenti speculativi connessi all’annuncio di norme in materia fiscale, evidenziando gli effetti della ripresa connessa agli interventi di liberalizzazione sul piano del risanamento. Condividendo la necessità di concertazione, rileva che il provvedimento costituisce un primo passo in direzione di più ampie ed organiche riforme, in particolare nei settori dei servizi pubblici locali, delle grandi reti energetiche e delle professioni. Con riferimento allo stato dei conti pubblici e alle recenti polemiche sull’esigenza del varo di una manovra correttiva, sottolinea l’importanza di intervenire in materia di debito pubblico e di avanzo primario ed in tal senso precisa che l’ammontare della manovra correttiva avrà il maggiore impatto non tanto nel 2006 quanto nell’esercizio del 2007 trattandosi di interventi strutturali, anche per la chiara posizione di contrarietà del Governo a misure di condono. Per una più puntuale disamina dei profili tecnici del provvedimento in esame rinvia ad una relazione più ampia sui singoli temi del decreto-legge, che deposita agli atti della Commissione.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver fatto presente che presso gli uffici è disponibile una tabella fornita dalla Ragioneria generale finalizzata ad una più puntuale lettura dell’articolo 25 del provvedimento, rinvia alla seduta pomeridiana per il seguito dell’esame del provvedimento.


BILANCIO (5ª)

mercoledì 12 luglio 2006

9ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il presidente MORANDO, ricordando che nella precedente seduta il relatore Ripamonti ha svolto l’esposizione introduttiva sul provvedimento in esame, dichiara aperta la discussione generale.

 

Prende quindi la parola il senatore VEGAS (FI), per esprimere i propri dubbi in merito alla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza, prescritti dall’articolo 77 della Costituzione, relativamente al decreto-legge in conversione. Come riportato da notizie di stampa, infatti, il vice Ministro dell’economia e delle finanze Visco ha preannunciato che il Governo, sulla base di nuove verifiche e informazioni, apporterà significative modifiche al medesimo decreto-legge, in particolare alle disposizioni concernenti l’IVA sulle cessioni immobiliari. Se ciò fosse confermato, si tratterebbe evidentemente di un unicum, poiché le modifiche riguarderebbero non una parte marginale, ma essenziale del provvedimento: il ripensamento del Governo dimostrerebbe quindi, da una parte, il carattere non urgente delle suddette disposizioni, dall’altra, l’eccessiva precipitazione e approssimazione con la quale l’attuale Esecutivo ha proceduto alla loro emanazione. Inoltre, è ormai venuta meno anche la giustificazione sulla necessità di procedere immediatamente ad una manovra di correzione "pesante" dei conti pubblici: infatti, il decreto-legge in titolo ha effetti molto limitati su questo versante, e sia la Commissione ministeriale presieduta dal professor Faini, di verifica dei conti pubblici, sia lo stesso Ministro dell’economia e delle finanze Padoa-Schioppa hanno molto ridimensionato le cifre indicate in un primo momento.

Riguardo poi al contenuto del provvedimento, osserva che lo stesso è composto per circa un terzo da misure di liberalizzazione dei mercati e di correzione degli andamenti di finanza pubblica, mentre i due terzi, cioè la parte preponderante, riguardano interventi fiscali che modificano profondamente l’attuale quadro normativo, anche in senso retroattivo, creando turbativa e confusione presso i contribuenti e i mercati finanziari. Per quanto concerne la liberalizzazione nel campo della distribuzione dei farmaci, di cui all’articolo 5, essa appare di portata molto più limitata di quanto propagandato dal Governo, e si risolverà più che altro in misure a favore delle strutture della grande distribuzione e della distribuzione organizzata, sia perché incentrata solo sui cosiddetti "farmaci da banco", sia perché viene anche soppresso l’obbligo dei grossisti di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, ciò che avrà ripercussioni sull’assortimento dei medicinali. Analoghe perplessità esprime sulle norme concernenti le licenze per il servizio di taxi, di cui all’articolo 6, che sembrano preludere piuttosto ad una riorganizzazione del settore a vantaggio di società professionali. In merito all’articolo 7, che elimina l’esclusività a favore dei notai dei passaggi di proprietà dei veicoli, ricorda con perplessità che, in passato, il Ministero dell’economia e delle finanze si era dichiarato contrario in quanto tali norme avrebbero fatto venire meno il gettito derivante da tali operazioni incamerato dai notai. In merito all’articolo 8, concernente l’eliminazione dell’esclusiva tra compagnie assicurative ed agenti di vendita, ritiene invece opportuno accogliere alcune delle proposte di modifica suggerite dai rappresentanti delle categorie interessate, nel corso delle audizioni informali tenute davanti agli Uffici di presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi delle Commissioni riunite finanze e bilancio del Senato. Analoga valutazione formula sull’articolo 10, comma 5, che impone l’adeguamento simultaneo dei tassi debitori e creditori senza tenere conto della loro diversa dinamica. Segnala poi la necessità di ripensare sia l’articolo 13, in materia di servizi pubblici locali in-house, onde evitare problemi funzionali per gli enti territoriali, sia l’articolo 20, posto che i tagli apportati per decreto al Fondo per l’editoria possono impattare sulla capacità finanziaria di tutti gli organi di stampa, mentre appare assolutamente ingiustificata la decurtazione delle risorse del Servizio nazionale della protezione civile. Dopo aver quindi richiamato l’immotivata modifica al regime dei contributi per le spese di giustizia amministrativa, di cui all’articolo 21, si sofferma sull’articolo 25 che apporta una serie di tagli agli stanziamenti delle amministrazioni centrali dello Stato. Si tratta di una misura che sembra riprodurre il meccanismo, spesso criticato in passato, del cosiddetto "decreto tagliaspese", apportando modifiche non per via legislativa, come sarebbe stato invece auspicabile, ma solo in via amministrativa, senza peraltro tenere conto della quota rilevante di spese obbligatorie e quindi immodificabili che sono coperte da quegli stanziamenti, tra cui spese di funzionamento di varie amministrazioni (Corpo nazionale dei vigili del fuoco, difesa, beni culturali e altre). Chiede quindi approfondimenti sul meccanismo, inconsueto, con cui opera la decurtazione, ovvero l’accantonamento e la resa indisponibile di quota parte degli stanziamenti, anziché la semplice riduzione diretta. Analoghe perplessità suscita poi la previsione dell’articolo 33, che (fatte salve alcune categorie) elimina la possibilità della permanenza in servizio fino a 70 anni per i dipendenti pubblici: infatti, la relazione tecnica adduce i risparmi derivanti dal minor trattamento economico da corrispondere ai dipendenti più giovani assunti in sostituzione di quelli più anziani, andati in pensione, ma non tiene conto del costo che graverà contestualmente sul bilancio dello Stato per le pensioni da pagare a questi ultimi.

Infine, sofferma la sua attenzione sulle disposizioni fiscali del provvedimento, in particolare, quelle dell’articolo 35, commi 8, 9 e 10, in materia di IVA sulle cessioni e locazioni di immobili, alle quali si attribuisce valore retroattivo. L’incoerenza di tali norme, dimostrata dallo stesso ripensamento del Governo, ha nel frattempo prodotto una serie di turbative presso i contribuenti e fenomeni speculativi sui mercati finanziari, penalizzando soprattutto i risparmiatori che hanno investito in fondi immobiliari. Evidenzia quindi il carattere inutilmente penalizzante di tali misure che incidono sulla ricchezza immobiliare di molte famiglie italiane e che, quand’anche motivate con l’intento di recuperare gettito, sono in realtà irrilevanti in termini di indebitamento netto valido ai fini del trattato di Maastricht, in quanto interventi una tantum. Sempre in tema di IVA, censura il comma 1 dell’articolo 36, in quanto aumenta l’aliquota a carico delle imprese che operano nel settore della fornitura e distribuzione di energia, diversa dalle fonti rinnovabili (ossia la maggior parte degli operatori), che si traduce in un aumento diretto dei loro costi, nonché quella a carico delle industrie del settore dolciario, in gran parte italiane, mentre non vengono colpite le imprese produttrici di gelati, in gran parte di proprietà straniera. Richiama poi le norme di cui all’articolo 37, comma 18, in materia di rilascio delle partite IVA che pone una serie di inutili costi e appesantimenti burocratici, scoraggiando l’iniziativa imprenditoriale. Si sofferma poi sulle norme di cui all’articolo 37, comma 38, che intervengono in via retroattiva sul trattamento fiscale delle donazioni, alterando ancora una volta un corretto rapporto tra fisco e cittadini e incentivando atteggiamenti di elusione ed evasione fiscale. Infine, rileva che la norma di cui all’articolo 37, commi 53 e 55, che consentono ai contribuenti di denunciare e pagare l’imposta comunale sugli immobili (ICI) direttamente in sede di dichiarazione dei redditi, pur in sé apprezzabile, ha in passato incontrato la ferma opposizione dei comuni, timorosi di perdere il controllo sulle dichiarazioni e sui versamenti della relativa imposta.

Chiede infine al Governo di chiarire se, in un leale spirito di collaborazione, intenda assicurare tempi certi all’esame parlamentare ovvero se sia intenzionato a porre fin da subito la questione di fiducia, sottolineando che tale passo, seppure legittimo, rischierebbe di non apportare quelle correzioni che appaiono essenziali per garantire le finalità di risanamento dei conti pubblici e di sviluppo dell’economia prefissate dal Governo.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) rileva il carattere ampio ed organico del provvedimento in esame ed i presupposti di necessità ed urgenza del medesimo, richiamando in particolare i trasferimenti ad Anas S.p.A. e a Ferrovie dello Stato S.p.A., nonché il rifinanziamento del Fondo di solidarietà sociale, cui il Governo ha dato opportunamente priorità. Con riferimento alla prima parte del decreto-legge relativa agli interventi di liberalizzazione, è emerso da più parti, infatti, anche nelle audizioni informali svolte fino a ieri, la necessità di provvedere con urgenza. Richiamando la stretta connessione del provvedimento con le linee espresse nel Documento di programmazione economico-finanziaria, si sofferma quindi sulla riduzione, operata dall’articolo 25 del decreto-legge, degli stati di previsione della spesa delle amministrazioni, rilevando l’opportunità di avere chiarimenti in ordine al meccanismo giuridico-amministrativo ivi previsto e ai suoi effetti concreti. Con riferimento poi alle disposizioni di natura fiscale con finalità antielusiva, sottolinea come le misure adottate risultino suffragate da studi e riflessioni da tempo condivise da molti economisti. Nell’esprimere un generale apprezzamento del provvedimento nel suo complesso, esprime rammarico per la mancanza nel testo del decreto-legge di norme relative ad edifici storici vincolati dalle belle arti.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), nel richiamare le osservazioni critiche operate dal senatore Vegas, che pienamente condivide, sottolinea anzitutto la non coincidenza tra il titolo recato dal provvedimento ed i suoi contenuti. In particolare, rileva la natura prettamente fiscale del provvedimento, solo residualmente riferito alla materia del sostegno allo sviluppo e delle infrastrutture. Evidenzia quindi la mancanza di impatto in termini di finanza pubblica della manovra sull’esercizio per l’anno 2006 e formula osservazioni fortemente critiche in ordine alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza che non appaiono sottostare al decreto. I saldi sintetici recati dalla relazione tecnica al provvedimento, prevedono infatti una effettiva incidenza sugli esercizi 2007, 2008 e 2009 che avrebbe dovuto spingere il Governo a presentare un ordinario disegno di legge. Sottolinea poi che i trasferimenti ad Anas S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A. attengono a fabbisogno di cassa e non a profili di competenza per cui non si rende necessaria l’adozione di una manovra correttiva, risultando a tali fini sufficiente l’emanazione di decreti da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. Il provvedimento non costituisce dunque una manovra correttiva per l’anno 2006 e crea un precedente idoneo a determinare un vulnus nell’ambito del ricorso alla decretazione d’urgenza da parte del Governo. Nel richiamare i contenuti delle audizioni svolte in sede informale, ove è stata evidenziata una condivisione da parte delle categorie interessate delle finalità del provvedimento ma non dei contenuti del medesimo, evidenzia l’introduzione di vincoli piuttosto che di norme di liberalizzazione. In merito ai temi della solidarietà sociale, sottolinea poi l’esiguità dei fondi stanziati. Inoltre, con particolare riferimento alla parte fiscale del provvedimento emerge l’inattendibilità della relazione tecnica elaborata dal Governo, che renderebbe necessaria una nuova e più compiuta effettuazione delle stime economiche e fiscali, anche alla luce dei dati emersi in sede di audizioni. Richiama, al riguardo, la rilevante entità degli effetti connessi al recupero pregresso dell’IVA, stimabile per un importo di 13-14 miliardi di euro, nonché la questione dell’andamento in borsa dei titoli immobiliari, sottolineando l’opportunità di un monitoraggio anche a tutela dei risparmiatori. Ritiene pertanto che prima di passare al merito del provvedimento siano affrontate le questioni connesse alla sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza con particolare riguardo alle operazioni relative ad Anas S.p.A. e Ferrovie dello Stato S.p.A., agli interventi in materia di Fondo sociale di solidarietà, nonché a questioni come quella delle licenze ai tassisti, attesa l’incertezza sui tempi di adeguamento a tale riforma da parte dei Comuni che denota ancora una volta la mancata incidenza immediata del provvedimento.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), lasciando ad altri senatori dei Gruppi di maggioranza interventi più mirati al merito del provvedimento in esame, ritiene opportuno limitare il proprio ad alcune considerazioni politiche di carattere generale. Sottolinea anzitutto che, da cinque anni si è di fronte ad un cambiamento della legislazione che da ordinaria si è trasformata in legislazione d’urgenza nonostante la amplissima maggioranza che sosteneva il Governo che ha operato tale cambiamento. Ciò ha profondamente inciso nei rapporti tra Governo e Parlamento, peggiorando una dialettica che la maggioranza che ha vinto le ultime elezioni vuole ripristinare nella fisiologia della norma costituzionale. Non appaiono pertanto condivisibili le obiezioni del senatore Baldassarri che critica la manovra in esame in quanto presentata al Parlamento con decreto-legge. In secondo luogo, sottolinea come il provvedimento operi nella direzione di rendere concreta una promessa contenuta nel programma dell’Ulivo e che ha connotato il dibattito in campagna elettorale, ovvero quello, di intervenire su alcune distorsioni dell’andamento della finanza pubblica accompagnando gli interventi di tipo strutturale, finalizzati ad un miglioramento dell’avanzo primario, fortemente peggiorato negli ultimi anni, ad interventi di stimolo alla crescita economica. Sottolinea pertanto come il provvedimento in esame non si limiti a correggere alcuni aspetti strutturali dell’economia di bilancio ma segni un’inversione di tendenza rispetto alle scelte della passata legislatura. Il terzo elemento da mettere in luce è il carattere riformatore del disegno di legge che introduce processi di liberalizzazione come cuore politico della manovra. In questo senso, ancorché l’entità di tali processi non abbia un carattere dirompente rispetto agli assetti esistenti, esso ha tuttavia suscitato apprezzamenti in molti settori del mondo economico e sociale. Nel provvedimento sono inoltre contenuti interventi di carattere sociale che rappresentano un punto di rottura rispetto al recente passato e ciò è vero non soltanto in relazione a taluni temi, come quello del sostegno alla famiglia e al mondo giovanile, ma anche in relazione ad alcuni settori dei servizi pubblici, come quello relativo alle società Anas e Ferrovie dello Stato. A tale riguardo, peraltro, dichiara di dissentire dalle affermazioni del senatore Baldassarri che giudica tali interventi inutili in quanto relativi soltanto ai fabbisogni di cassa. Infine, in relazione alla parte fiscale del provvedimento, esprime un giudizio molto positivo sulle audizioni informali svolte nelle giornate di lunedì e martedì, in quanto esse hanno messo in luce aspetti critici su cui il Governo si è già dichiarato disponibile a rivedere la normativa. Ritiene tuttavia che, a prescindere da tali aspetti, vi fosse, oggettivamente, la necessità di una rimessa appunto del settore delle entrate assai poco curato nella passata legislatura.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.


BILANCIO (5ª)

giovedì 13 luglio 2006

10ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente

FORTE

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri con la prosecuzione della discussione generale.

 

Il senatore FERRARA (FI), richiamando l’esposizione introduttiva svolta dal relatore Ripamonti sul disegno di legge in esame, rileva come, nonostante le dichiarazioni propagandistiche del Governo di centro-sinistra, esso non si configuri né come una manovra di risanamento dei conti pubblici, né tanto meno di strumento per il rilancio dello sviluppo economico. Si tratta infatti di un coacervo di misure volte solo a reperire risorse per il rifinanziamento di ANAS S.p.A. e Ferrovie S.p.A., mentre gli altri interventi appaiono vuoti ed incoerenti: dalle misure fiscali, che denunciano un intento "classista" ed inutilmente vessatorio nei confronti delle categorie produttive del Paese, agli interventi pseudo-liberisti che non realizzano alcuna vera concorrenza nei mercati. E’ certamente vero che l’Italia ha bisogno di una seria riforma liberalizzatrice in molti settori, al pari dei Paesi più avanzati e più ricchi di esperienza in materia di libertà dei mercati. Il recupero di questo gap, tuttavia, richiederebbe non interventi calati dall’alto come quello proposto, ma misure che favoriscano la dinamica spontanea dei mercati, sia dal lato dell’offerta che da quello della domanda. Invece, il Governo, anziché agire sui grandi comparti produttivi, si è limitato ad intervenire su settori marginali, solo per assecondare in maniera demagogica le classi sociali che lo hanno votato, penalizzando invece il resto della società civile e delle categorie produttive. Sempre sul piano generale, sottolinea come, nei fatti, il provvedimento determini un aumento netto della pressione fiscale pari ad almeno 1 punto percentuale di PIL che, secondo il Governo, dovrebbe dare un aumento dello stesso PIL pari all’1,8 per cento nel prossimo anno, il che appare improbabile, così come poco convincente è la tesi secondo cui sarebbe un impatto limitato solo ad alcuni settori. Gli interventi fiscali, peraltro, sono la parte preponderante del provvedimento, che dovrebbe dare, secondo la relazione tecnica, un gettito aggiuntivo nel 2006 di circa 3.500 milioni di euro, di cui più della metà attraverso revisioni del regime IVA. Il Vice Ministro dell’economia e delle finanze Visco ha però dichiarato la sua intenzione di modificare questa parte, per tenere conto di "nuove informazioni": ciò che compromette la possibilità stessa di valutare il provvedimento. Le reazioni del mondo imprenditoriale, inoltre, sono tutte negative: lo dimostra la stagnazione prodottasi nell’attività aziendale, dove le scorte di magazzino si stanno accumulando e gli scambi commerciali, specie con l’estero, sono ormai in diminuzione, come pure le nuove assunzioni. Ciò ha peraltro vanificato gli effetti positivi che aveva invece cominciato a produrre, in termini di rilancio dell’economia, la politica del precedente Governo di centro-destra. Sul fronte poi delle presunte liberalizzazioni, evidenzia come si tratti di operazioni di mera facciata: ad esempio, nel settore farmaceutico non si capisce perché ci si sia limitati ai farmaci da banco e perché si siano voluti favorire gli esercizi della grande distribuzione, anziché sfruttare la presenza capillare delle farmacie italiane per incrementare realmente l’offerta di medicinali e comunque, adottando un approccio più graduale. Anche sul fronte delle liberalizzazioni dei servizi professionali, ricorda che anche il Governo di centro-destra aveva messo appunto strumenti normativi che, consentendo un incremento dell’offerta dei servizi stessi in modo non vessatorio, registravano l’accordo degli stessi professionisti e contemperavano le esigenze del mercato. Altrettanto propagandistica appare poi la misura concernente il settore della panificazione dove si sarebbe potuto intervenire in maniera più organica con un normale disegno di legge. Per quanto concerne i presunti risparmi di spesa pubblica derivanti dai tagli alle amministrazioni centrali dello Stato, evidenzia che si tratta dell’ennesima ripetizione di misure già adottate in passato e che, giustamente, erano state criticate anche dal centro-sinistra, in quanto hanno più volte dimostrato la loro inefficacia, non potendo comprimersi più di tanto la dinamica delle spese di funzionamento di tali enti. Infine, censura le misure fiscali che, riducendo la possibilità di ammortamento delle imprese, in particolare per quanto concerne i costi relativi ai beni immateriali, si traducono in una fortissima penalizzazione della loro redditività e capacità di investimento. Conclusivamente, considera incoerente e demagogico il provvedimento in esame, che lungi dal conseguire gli obiettivi dichiarati, si configura come inutilmente vessatorio e burocratico nei confronti dei cittadini.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) evidenzia come l’aspetto più pregevole del disegno di legge n. 741 sia proprio la sua articolazione, che disegna l’avvio di un processo virtuoso di correzione dei conti pubblici, di recupero della base imponibile e di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale da un lato, e di liberalizzazione dei mercati dall’altro. In particolare tale ultimo aspetto appare una decisa inversione di tendenza dopo le vuote e demagogiche promesse fatte dal centro-destra nella passata legislatura. Punto qualificante del provvedimento è proprio l’avvio di una nuova politica di riforme, richiamata anche nel Documento di programmazione economico-finanziario (DPEF) e incentrata sui tre pilastri della crescita, del risanamento finanziaria e dell’equità sociale, che saranno perseguiti non separatamene ma congiuntamente. Respinge quindi tutte le critiche di demagogia rivolte al provvedimento stesso, che appare invece serio e rigoroso, come testimoniato anche dall’ampio consenso espresso da molte delle categorie interessate, anche nel corso delle audizioni informali svolte qualche giorno fa. Naturalmente, non sono mancate anche critiche e proposte di modifica, ma si è trattato di interventi costruttivi, nell’ottica del miglioramento delle norme proposte dal Governo e non di una opposizione preconcetta. Invece i senatori dell’opposizione si sono finora limitati a considerazioni generiche che denunciano un’evidente difficoltà politica. E’ chiaro che le disposizioni concernenti le liberalizzazioni sono solo l’inizio di un processo più lungo che non si esaurisce con questo provvedimento: già il DPEF anticipa la volontà del Governo e della sua maggioranza di intervenire in altri settori, anche più importanti, quali l’energia, i trasporti e i servizi pubblici locali. Tuttavia, anche gli interventi contenuti nel disegno di legge n. 741 sono assai rilevanti, tanto che proprio ieri il Governatore della Banca d’Italia ha espresso un giudizio positivo sulle misure adottate. In particolare è proprio il comparto dei servizi, nelle sue varie articolazioni, uno dei più importanti dell’economia del Paese, per ricchezza prodotta e per numero di addetti: al riguardo, evidenzia la necessità di ulteriori interventi per completare il processo di riforma, specialmente per le professioni, come quella legale, al fine di regolare meglio le modalità di accesso e di praticantato dei giovani. Fa poi presente che molte delle misure del provvedimento rimediano direttamente ai guasti creati dal centro-destra nella scorsa legislatura, ad esempio con i tagli agli stanziamenti di ANAS S.p.A. e di Ferrovie dello Stato S.p.A.: contesta quindi l’asserzione del senatore Baldassarri, secondo cui si trattava solo di tagli di cassa che non incidevano sulle dotazioni di competenza. Per quanto concerne poi le misure fiscali, si tratta di norme di riordino che non configurano affatto una "stangata", sebbene relativamente all’IVA si impongano degli interventi correttivi, peraltro già preannunciati dal Vice Ministro Visco. Conclusivamente, ritiene si tratti di un provvedimento serio e meditato, caratterizzato da misure strutturali che dispiegheranno i loro effetti ancora meglio negli anni futuri e sulle quali si potranno apportare miglioramenti e correzioni, ma senza tuttavia stravolgere gli obiettivi di fondo. Del resto, il Paese ha già espresso il proprio apprezzamento per le disposizioni proposte, ciò che costituisce motivo di rinnovato impegno per tutte le forze politiche.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) sottolinea come il provvedimento in esame abbia un impatto estremamente limitato in termini di correzione degli andamenti di finanza pubblica: per il 2006, infatti, vi è solo un miglioramento di 57 milioni di euro sul saldo netto da finanziare. Il Governo aveva affermato che la manovra avrebbe dovuto risanare conti pubblici dissestati, le cifre reali, tuttavia, smentiscono completamente tale assunto, dimostrando che gli scopi del disegno di legge in esame sono in realtà altri. Per quanto concerne la composizione della manovra, ben i tre quarti sono costituiti da maggiori entrate, che determinano un aumento netto della pressione fiscale: ciò appare difficilmente conciliabile con l’obiettivo più volte ribadito da parte del Governo di voler incrementare il PIL nel corso dei prossimi esercizi. Sottolinea, infatti, che per raggiungere tassi di sviluppo dell’economia paragonabili a quelli di altri Paesi industrializzati, quali gli Stati Uniti (che hanno un tasso di crescita del PIL pari al 5 per cento nel primo trimestre di quest’anno e al 3,7 su base annua), occorrerebbe piuttosto ridurre la spesa pubblica corrente, per liberare risorse da destinare alla crescita. Il Governo di centro-sinistra, invece, aumenta la pressione fiscale e sottrae risorse alle imprese, rischiando così un effetto depressivo anche maggiore di quanto indicato nella relazione tecnica, e considerato che il Vice Ministro Visco ha affermato che il gettito effettivo delle norme fiscali contenute nel decreto-legge potrebbe essere più alto di quello ivi riportato. Chiede quindi al Governo di produrre una nuova relazione tecnica sul provvedimento in esame che tenga conto delle nuove informazioni acquisite, posto che quella originariamente presentata è ormai inutilizzabile. Sul tema delle liberalizzazioni ritiene che le misure contenute nel decreto-legge in conversione incidano in misura superficiale, senza favorire un reale aumento della competitività del Paese: peraltro, molti dei settori interessati presentano già una pluralità di offerta e le misure adottate sembrano favorire in certi casi solo la grande distribuzione a scapito del commercio a dettaglio. Per quanto concerne le professioni, ritiene demagogiche le disposizioni introdotte, specie nel campo della professione legale, dove non si tiene conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni. L’abrogazione delle tariffe minime, peraltro ormai scarsamente applicate nella pratica, sembra piuttosto preludere ad una reviviscenza della vecchia "quota lite", favorendo nei fatti i grandi studi professionali, a scapito dei piccoli professionisti, specialmente giovani, che pure hanno sempre svolto una utile funzione, in particolare nei confronti dei clienti più modesti economicamente. Dopo aver criticato l’ennesima modifica della disciplina nel settore dei giochi, dichiara di non comprendere l’aumento dell’aliquota IVA sulle imprese del settore dolciario, trattandosi di un comparto importante dell’economia italiana che risulta fortemente penalizzato dalla concorrenza internazionale. Altrettanto penalizzante ritiene la norma che prevede, ai fini dell’applicazione dell’agevolazione relativa alla detrazione IRPEF per la ristrutturazione edilizia, l’obbligo di indicare separatamente in fattura la quota relativa al costo del lavoro dell’impresa edilizia. Si tratta di un’inutile appesantimento burocratico, che non ha effetti di gettito e che rende invece inapplicabile una norma. Stigmatizza quindi la norma che esclude l’ammortamento dei terreni e delle relative pertinenze su cui insistono fabbricati strumentali delle aziende. Si tratta di una norma iniqua, anche per l’effetto retroattivo, che reca un danno enorme ai bilanci delle aziende, stravolgendo tutte le previsioni sull’andamento prospettico dei costi e ricavi aziendali già effettuati in passato. Alla stessa stregua giudica negativamente l’equiparazione, in termini fiscali, delle società a responsabilità limitata alle società di persone: si tratta di una norma dannosa che scoraggia l’iniziativa imprenditoriale, facendo venire meno la tradizionale separazione tra la responsabilità patrimoniale dei soci persone fisiche e quella dell’ente sociale come persona giuridica. Infine, richiama tutti gli obblighi di comunicazione dei dati dei contribuenti e degli utenti posti a carico delle imprese, di vari comparti, nelle loro transazioni commerciali: oltre a configurare una chiara violazione della privacy, essi rappresentano un notevole aggravio in termini burocratici e un forte aumento dei costi delle imprese, che si pone in netto contrasto con gli obiettivi di semplificazione e di sviluppo economico propagandati dal Governo.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) richiama le finalità del decreto-legge di tutela dei consumatori attraverso l’immissione di elementi di maggiore concorrenza nel mercato italiano e pone all’attenzione il tema delle regole nel mercato, recentemente richiamato nel dibattito economico, quale profilo strettamente connesso alla realizzazione di una maggiore informazione dei consumatori, ricordando al riguardo gli interventi in campo sociale operati dal provvedimento e lo stanziamento dei 300 milioni di euro per il Fondo di solidarietà in linea con le suddette finalità. Nel rinviare all’esame degli emendamenti la disamina più approfondita di specifici temi, esprime perplessità con riferimento al tenore degli articoli 12 e 13 del decreto che meritano un maggiore approfondimento e un chiarimento per la loro rilevante portata, nonché in merito agli elementi di retroattività che vanno attentamente valutati. Si sofferma, infine, sul tema del gettito previsto in materia di giochi per cui è prevista una valorizzazione del made in Italy nella gestione del settore, per il quale si pone tuttavia un’esigenza di destinare i maggiori introiti (per un importo stimato di 350 milioni di euro) anche a finalità sociali.

 

Il senatore AUGELLO (AN) sottolinea la valenza mediatica del decreto-legge grazie al quale sono stati posti in sordina altri provvedimenti in discussione all’interno della maggioranza. Evidenzia un deficit di concertazione emerso anche in sede di audizioni informali delle categorie interessate dal decreto nonché gli effetti di agitazione dei mercati azionari sortiti dall’entrata in vigore del provvedimento. Chiede poi chiarimenti in merito all’articolo 35, comma 12, del decreto laddove si prevede l’obbligatoria tenuta di conti correnti bancari o postali da parte dei professionisti. Ferma restando l’esigenza di avvalersi di mezzi che consentano la tracciabilità dei pagamenti, si pone infatti un problema di deroga alla generale disciplina civilistica di estinzione dei debiti attraverso la moneta. Al riguardo, sottolinea la necessità di ottenere un parere preventivo della Banca centrale europea (BCE) alla luce dell’articolo 105 del Trattato UE, data l’incidenza sul sistema della moneta comune, prima della conclusione dei lavori della Commissione. In ordine ai profili fiscali, richiamando l’intervento del senatore Azzollini relativo all’articolo 36, comma 7, sui fabbricati strumentali, esprime ulteriori perplessità in merito al comma 15 della medesima disposizione, laddove viene abrogata la riduzione dell’imposta di registro all’1 per cento per i terreni di aree industriali con l’effetto di decuplicare i costi di investimento per effetto dell’aumento dell’imposta di registro e di conseguente disincentivo allo sviluppo; in merito poi all’articolo 28, si prevede una riduzione della cosiddetta "diaria di trasferta" che può avere effetti distorsivi, soprattutto in relazione ad alcune categorie di soggetti come quelli della difesa in campo internazionale. Alla luce del quadro esposto, ferma restando la necessità del richiamato parere della BCE nonché i dubbi sui profili di necessità ed urgenza sottesi all’adozione del decreto-legge, ritiene necessario un ripensamento complessivo della normativa anche con riferimento ai profili di retroattività che dovrebbero essere espunti dalla normativa.

 

La senatrice RAME (Misto-IdV), dopo aver ricordato la propria partecipazione ai lavori di un gruppo di studio costituito per un approfondimento delle diverse materie oggetto di proposte di riforma economica e sociale, richiama gli obiettivi del rilancio economico connessi alla liberalizzazione in conformità ai principi comunitari, in un ottica sempre più aderente al principio della autoregolamentazione tra domanda e offerta. Si sofferma quindi sull’articolo 2 del decreto relativo alla abrogazione delle tariffe minime dei liberi professionisti e all’abrogazione del divieto di pubblicità degli stessi, evidenziando che il carattere complessivamente positivo della misura non esclude la necessità di prestare attenzione ai possibili effetti sull’organizzazione degli studi professionali che, per rispettare le esigenze di ridurre e razionalizzare costi, diverranno sempre più grandi e competitivi, con politiche di riduzione dei costi che non sempre avvantaggeranno i giovani; richiama al riguardo l’attenzione sul problema dei limiti numerici di accesso alle professioni ad esempio per i notai, che costituisce il primo vincolo da eliminare, in quanto ostacolo alla libera circolazione dei servizi, anche alla luce del richiamo in tal senso operato dalla Commissione europea.

In linea con le finalità di tutela del consumatore potrebbero peraltro introdursi meccanismi di valutazione e certificazione della capacità professionale. Richiama infine l’attenzione sull’art. 27 del decreto, contenente la riduzione del limite di spesa per le consulenze a favore della pubblica amministrazione, che risulta una misura non sufficiente, e che si espone a possibili meccanismi elusivi. Sottolinea quindi un problema di insufficienza di risorse delle Amministrazioni per la formazione del personale e la necessità di una semplificazione, anche mediante la predisposizione di un bando di gara unico, che permetta la riduzione del contenzioso e conseguentemente delle spese.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), ricordando l’effetto mediatico del provvedimento, richiama le osservazioni già svolte dai senatori dell’opposizione in merito alla discussa sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, in particolare dal senatore Baldassarri, anche alla luce della mancanza di effetti della manovra correttiva sull’anno 2006. Evidenzia quindi che il tema delle liberalizzazioni richiede cambiamenti di tipo politico e strutturale, da attuarsi mediante processi più approfonditi rispetto alla decretazione d’urgenza, il cui uso è stato peraltro stigmatizzato in passato dall’attuale maggioranza. Sottolineando l’assenza di concertazione con le categorie interessate, si sofferma poi sulla riforma delle professioni, evidenziando in particolare che l’abolizione dei minimi tariffari per gli avvocati risulta misura inadeguata e con possibili effetti distorsivi, che rende peraltro di fatto inapplicabile la normativa del relativo ordine professionale ed il codice deontologico. In riferimento all’articolo 2, si pone inoltre un problema per le professioni con rilievo pubblicistico, ad esempio in materia di collaudo, che necessita di un’attenta riflessione. Con riferimento alla liberalizzazione nelle attività commerciali, evidenzia quindi che la libertà di insediamento si presenta idonea a determinare un rischioso stravolgimento delle attuali reti commerciali e formula critiche in materia di liberalizzazione nella vendita dei farmaci, in particolare per quanto attiene alla creazione di catene commerciali di farmacie senza la previsione di limiti, evidenziando che solo una minima percentuale di farmaci è interessata dalla riforma in esame. Critica inoltre la previsione del mandato plurimo agli agenti assicurativi, mentre riconosce la positività della disciplina del decreto in materia di divieto di modifica delle clausole unilateralmente poste dagli istituti bancari. Con riferimento all’articolo 13 e alla riforma relativa alle società pubbliche o miste per la produzione di beni e servizi strumentali, invita a un più complessivo ripensamento della disciplina. Evidenzia che il decreto consiste in realtà in una manovra fiscale e realizza un appesantimento burocratico i cui esiti sono da verificare in termini di compensazione tra costi e benefici. Formula poi osservazioni critiche anche con riguardo agli effetti retroattivi che risultano in contrasto con i principi di certezza del diritto e con lo statuto del contribuente. Il decreto mira infatti a creare un maggiore gettito e non realizza una razionalizzazione, ponendo inoltre un aggravio sanzionatorio sul piano penale piuttosto che amministrativo. Si sofferma quindi sulla riforma in materia di beni immobiliari, evidenziando che la trasformazione dal regime IVA ad imposta di registro comporta un maggiore onere che risulta già percepito dal mercato attesa la perdita del 7,6 per cento recentemente registrata dai titoli immobiliari in borsa. Stigmatizza inoltre i profili di sostanziale retroattività introdotti dal regime transitorio dell’articolo 35, comma 9, del decreto e sottolinea il problema di reperimento di liquidità che si pone per le società tenute ad effettuare il pagamento previsto entro la scadenza di dicembre dell’anno in corso, che pone una questione di effetti sul mercato dell’offerta e di tutela dei risparmiatori. In merito all’esenzioni IVA, sottolinea l’esigenza di un’apposita consultazione ed autorizzazione delle istituzioni europee, in particolare della Commissione europea, essendo la materia di competenza comunitaria. In relazione poi all’obbligo di tenuta dei conti correnti bancari da parte dei liberi professionisti stigmatizza la discriminazione di questi ultimi rispetto ad altre categorie titolari di partita IVA, riconoscendo che la tracciabilità integrale determina tuttavia una forte burocratizzazione. Richiamando la molteplicità delle tematiche meritevoli di approfondimento quali gli studi di settore, la trasmissione telematica dei dati da parte dei commercianti e la duplicazione delle banche dati, si sofferma sulle misure di razionalizzazione della spesa pubblica, evidenziando gli effetti di disfunzione superiori ai benefici della riduzione delle spese per consulenze e convegni delle amministrazioni, soffermandosi sul taglio del 10 per cento delle spese sui consumi intermedi. La previsione degli accantonamenti costituisce in realtà una riduzione indiscriminata di spesa priva di selettività, i cui effetti si riverberanno in termini di costi sulle famiglie, sui diritti sociali, sulle politiche di orientamento e formazione, attesi i tagli delle dotazioni di Guardia di finanza e Vigili del fuoco, dei mezzi operativi in dotazione alle forze di pubblica sicurezza, sui fondi per la difesa e per il ministero dell’ambiente. Propone, infine, lo stralcio del Titolo I del decreto fatta salva la parte relativa ai contratti bancari, dichiarando la posizione contraria della propria parte politica sul testo all’esame.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) interviene sottolineando anzitutto, come le obiezioni avanzate dal senatore Baldassarri sull’adozione di un decreto-legge per intervenire sui conti pubblici non rappresenti un’eccezione nell’ambito delle scelte operate dagli Esecutivi degli anni precedenti. Ricorda a tale riguardo che, proprio connesso all’ultima finanziaria del Governo di centro-destra, lo scorso anno fu presentato un decreto-legge i cui effetti iniziavano a partire dal gennaio successivo. Tali scelte non vanno pertanto giudicate solo sul piano metodologico ma sulla coerenza a raggiungere gli obiettivi che si prefiggono. Per quanto riguarda invece il merito del provvedimento sottolinea come da molte parti dell’opposizione siano intervenute critiche di inconsistenza e inefficacia sia sul piano finanziario che su quello delle liberalizzazioni. La sua opinione è che tutta la polemica sia fondata su un equivoco che è quello della natura dell’allarme che il Ministro dell’economia e delle finanze ha lanciato all’atto del suo insediamento. Tale allarme, infatti, non era incentrato come molti hanno creduto di comprendere, sul rapporto deficit-PIL ma piuttosto sui fondamentali dell’economia: in primo luogo la mancata crescita dei fattori di produzione che, ad eccezione del fattore lavoro che cresce poco e comunque meno che negli altri Paesi europei, tendono a decrescere in un contesto di crescita globale del commercio mondiale; in secondo luogo, sull’azzeramento dell’avanzo primario nel 2006 (iniziato alla fine degli anni ’90) e in terzo luogo sulla crescita dei tassi di interesse a livello internazionale e le loro conseguenze sulla nostra economia, condizionata da un forte debito pubblico. L’allarme del Ministro si concentrava dunque sull’andamento di questi aspetti fondamentali dell’economia. In questo contesto si è ritenuto, pertanto, che ci fosse bisogno di un intervento legislativo immediato, non finalizzato alla sola e disperata riduzione dell’indebitamento, come si era fatto in precedenza, ma piuttosto, con l’individuazione di norme che implicassero una inversione di tendenza attraverso un intervento dal lato dell’offerta. Questa è anche la ragione dell’assenza di misure una tantum nel provvedimento. Ricordando come, almeno in Italia, gli interventi dal lato dell’offerta e delle liberalizzazioni siano state bagaglio culturale più della sinistra che della destra, sottolinea come tutte le obiezioni avanzate sul Capo I delle liberalizzazioni prese singolarmente siano giuste ma si rivelino false se si considera la manovra nel complesso. Tali norme, oltre a rappresentare un punto di rottura con il passato recente affermano il principio delle liberalizzazioni come dato politico portante della filosofia del Governo e della sua ispirazione economica. E’ vero che il campo delle liberalizzazioni è ben più ampio di quello toccato dal provvedimento ma appare poco ragionevole confutare l’inizio di questo processo per sottolineare che bisogna farne di ben più approfonditi ed in settori molto più vasti, in un futuro sempre procrastinato. Concorda anche sul fatto che il Governo debba raccogliere la sfida della liberalizzazione nel settore delle utilities, ferma restando tuttavia la necessità di contemperare il rispetto della concorrenza con quello delle dimensioni di soggetti che possano competere sul piano globale. Ritiene comunque che qualche precisazione dell’articolo 13 sia necessaria a chiarire la portata della norma.

Il Capo II contiene poi norme volte a rafforzare gli effetti della finanziaria in vigore e da questo punto di vista ritiene necessario approfondire, sul piano metodologico, l’utilità, per il futuro, di adottare tagli trasversali su una legge di carattere formale come quella che contraddistingue il bilancio italiano. Esprimendo quindi un giudizio favorevole su alcune norme come quelle relative al rifinanziamento delle società ANAS e Ferrovie dello Stato sottolinea come per quanto quantitativamente limitata la manovra tenda a recuperare aspetti di qualità nelle aspettative dei mercati. In merito poi all’articolato del provvedimento, esprime qualche perplessità sul comma 5 dell’articolo 10 che ritiene scarsamente efficace e difficilmente applicabile. Chiede poi al Governo di sapere quale sia la ratio dell’aumento dell’IVA su taluni prodotti dolciari che rischia di penalizzare un settore produttivo importante dell’economia del Paese, mentre esprime apprezzamento per le posizioni espresse dall’associazione dei panificatori in merito alla necessità di liberalizzare interamente il settore nel senso da loro indicato. Infine, per la parte dell’articolato concernente la manovra fiscale si dichiara in attesa dell’emendamento governativo che correggerà la norma riguardante l’IVA sugli immobili, ma, non può non sottolineare il perdurante errore (già fatto dal passato Esecutivo) di non riportare l’IVA sulle ristrutturazioni edilizie all’aliquota agevolata.

 

La senatrice RUBINATO (Aut), dichiarando di condividere le posizioni espresse dal presidente Morando sulle considerazioni generali relative alla necessità del provvedimento, sottolinea come le ragioni di urgenza siano ben documentate tanto nella relazione di accompagnamento del provvedimento quanto nella relazione tecnica. Il Paese si aspettava un provvedimento di questo segno. Tale passaggio, infatti, ancorché non epocale, è tuttavia molto importante per la sensazione di movimento che esso imprime ad un Paese stagnante da anni. Ritiene, infatti, che gli effetti positivi da esso indotti, non saranno soltanto quelli contabilizzati ma anche quelli indiretti, derivanti da una maggiore libertà nel mercato. Questo vale anche per le professioni ed in particolare per quella a cui lei appartiene, gli avvocati, che devono ragionare razionalmente e raccogliere la sfida lanciata dal Governo su efficienza e competizione. Dichiara inoltre di non condividere affatto l’idea da qualcuno propalata di "oppressione fiscale" perché l’efficienza che si vuole imporre nel mercato e nella macchina dello Stato va esattamente nel senso opposto. Ritiene inoltre apprezzabile la parte fiscale, che opera razionalmente su alcuni settori, piuttosto che con l’adozione di condoni che hanno connotato le politiche fiscali nella precedente legislatura. Un tema su tutti ritiene poi di dover sottolineare, ovvero, quello della partecipazione degli enti locali al contenimento della spesa. Se, sul piano etico, il passaggio normativo contenuto nel provvedimento appare apprezzabile, sottolinea, tuttavia, l’iniquità della norma su cui si appoggia, ovvero quella contenuta nel comma 198 della legge finanziaria 2006. Ritiene, pertanto, che anche in questo settore, il Governo, proprio per non penalizzare gli enti locali più virtuosi, debba raccogliere la sfida di un metodo concertativo con le autonomie locali e di una approfondita verifica degli effetti nefasti del sopra ricordato comma 198 sugli enti locali medesimi. Esprime, infine, qualche perplessità sull’articolo 37, comma 55, in merito ai sistemi di riscossione dell’ICI sottolineando che il pagamento dell’imposta attraverso il modello F24 potrebbe creare problemi di cassa ai Comuni e diminuire la loro capacità di controllo sull’evasione dell’imposta medesima se non con una comunicazione tempestiva delle sue variazioni.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) annuncia anzitutto che il suo Gruppo presenterà emendamenti migliorativi su un provvedimento che ritiene debole e dannoso tanto nei confronti dei risparmiatori quanto dei contribuenti e che interviene, come stabilito nell’articolo 1, per dar conto ai rilievi dell’Autorità garante della concorrenza. Nel merito del provvedimento ritiene che il Capo I, concernente le liberalizzazioni, contenga alcune norme molto discutibili e per giunta di scarsa efficacia, che potrebbero, per taluni aspetti, ledere il Titolo V della Costituzione come nel caso dei taxi. Esprime quindi forti perplessità sull’efficacia di alcune norme concernenti il settore degli ordini professionali che, in taluni casi, come in quello dell’abolizione della tariffa minima, può provocare molti più danni di quanti non siano gli ipotetici benefici della manovra stessa. Nel dichiarare di condividere molte delle critiche espresse nelle audizioni informali dai rappresentanti delle professioni, annuncia sin d’ora la presentazione, da parte del suo Gruppo, di un disegno di legge finalizzato ad una riforma organica del settore. Forti critiche esprime quindi in relazione alle norme concernenti la distribuzione commerciale delle quali non coglie il disegno generale. A tale riguardo chiede quale sia, per esempio, la ragione di intervenire sul settore della panificazione e quali saranno gli effetti della liberalizzazione della commercializzazione dei farmaci da banco se non quelli di fare gli interessi della grande distribuzione. Esprime quindi forti perplessità anche in merito all’articolo 13 concernente le liberalizzazioni delle utilities e invoca la liberalizzazione delle concessioni relative alla distribuzione del gas. Esprime quindi un giudizio negativo sull’articolo 16 chiedendo quale sia la ragione dell’esclusione degli interventi infrastrutturali del Comune di Milano. Mentre ritiene opportuno avere chiarimenti sui finanziamenti alle società ANAS e Ferrovie dello Stato, esprime il proprio avviso favorevole sull’articolo 27 che prosegue la politica iniziata dal precedente Governo. Annuncia infine che il Gruppo della Lega Nord Padania darà battaglia sulle norme contenute nell’articolo 35 in quanto nascondono una vera e propria tassa patrimoniale e impongono gabelle al tessuto produttivo del Paese con l’unica ragione di far cassa. Annuncia infine, sin d’ora, emendamenti volti alla tassazione di proventi derivanti dall’attività di società domiciliate in Lussemburgo e che prevedano multe pesanti per i soggetti che abusivamente operano nel settore dell’intermediazione immobiliare.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), dopo aver consegnato agli atti della Commissione un intervento scritto sui singoli temi del provvedimento, per agevolare i tempi della discussione, esprime il proprio avviso favorevole su un provvedimento che interviene su ampi segmenti della vita produttiva nazionale e su comparti ove la pressione di interessi corporativi è da sempre stata fortissima. Da decenni la classe politica avrebbe dovuto e potuto intervenire per rimuovere tali resistenze, ma ne è mancato il coraggio. Fa presente quindi che oggi si fanno i conti con una realtà economica e produttiva che impone quella coraggiosa scelta per anni rinviata..

 

Il senatore TECCE (RC-SE) esprime apprezzamento per il carattere serio ed approfondito della discussione nell’ambito della Commissione, favorito anche dai preziosi spunti di riflessione forniti dalle audizioni delle categorie interessate dal provvedimento in esame. Osserva che la manovra coniuga saggiamente rigore finanziario e sviluppo economico, introducendo reali principi di liberalizzazione e di concorrenza: proprio la liberalizzazione favorisce l’apertura dei mercati e l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, incentivando anche, auspicabilmente, un aumento della domanda e dei consumi. Ovviamente, le disposizioni introdotte nel provvedimento in esame sono solo un primo segnale in questa direzione, al quale dovrà seguire un processo più organico di riforma, specie nei settori chiave. Ciò nonostante, appaiono eccessive le critiche dell’opposizione su questo versante, anche per la presunta interferenza nelle competenze degli enti territoriali: sono certamente possibili miglioramenti e correzioni, ad esempio, per cercare di venire incontro alle richieste delle regioni e degli enti locali ai fini del rinvio del termine di scioglimento di alcune Commissioni consultive nei settori del commercio, ma è importante conservare l’impianto del provvedimento. Si sofferma quindi sul tema delle professioni, osservando che il provvedimento non mette in discussione le modalità di accesso alle stesse, ma favorisce piuttosto l’esercizio con modalità alternative, soprattutto di tipo associativo, sulle quali si può comunque intervenire con ulteriori miglioramenti e approfondimenti. Richiama poi la richiesta, avanzata anche dalle associazioni del settore della panificazione, di una nuova e più flessibile disciplina sulle attività di somministrazione di cibi e bevande, sottolineando che un’eventuale revisione della normativa del settore richiederebbe comunque un atto di indirizzo complessivo a tutte quante le regioni, posto che, nel processo di attuazione delle riforme di liberalizzazione già introdotte anni fa dal precedente Governo di centro-sinistra, molte regioni hanno regolato la materia in modo assai diverso, creando sperequazioni tra le diverse parti del Paese e riproducendo, talvolta, forme di chiusura dei mercati che andavano in senso opposto all’intento del legislatore. Si sofferma poi su un’altra norma contenuta nel decreto-legge in conversione, laddove si prevede un ampliamento del sistema informativo sui prezzi dei prodotti agroalimentari, mettendo a disposizione delle regioni, delle province e dei comuni le banche dati dei Ministeri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali. Ciò appare assolutamente apprezzabile, ampliando l’informazione dei consumatori e quindi la loro capacità di confronto e di scelta tra le diverse offerte merceologiche, nonché favorendo l’eliminazione di pratiche speculative. Richiama quindi quelle disposizioni del decreto-legge che più hanno destato perplessità tra gli osservatori, a cominciare dal carattere retroattivo delle disposizioni in materia di IVA sulle cessioni immobiliari, per le quali condivide la necessità di una profonda revisione, nonché le disposizioni in materia di servizi pubblici locali, anch’esse, forse, affrettate e certamente da rivedere in una logica più organica e di confronto con gli enti locali. A tal fine, preannuncia a nome della propria parte politica la presentazione di emendamenti volti a sopprimere il relativo articolo 13 del citato decreto-legge in conversione. Sempre in tema di normativa che incide sugli enti locali, non ha osservazioni sull’articolo 15, in materia di servizio idrico integrato, trattandosi di mera proroga di termini, mentre preannuncia la presentazione di emendamenti volti a sopprimere la prima parte del comma 1 dell’articolo 30, posto che la sanzione ivi indicata appare inutilmente penalizzante nei confronti delle autonomie locali e, peraltro, non tiene conto del meccanismo sanzionatorio già previsto dalla legge finanziaria 2006. Avanza peraltro dubbi sulla quantificazione del relativo gettito come indicata nella relazione tecnica del disegno di legge n. 741. Viceversa, condivide la seconda parte del medesimo comma 1 sulla necessità di costituire un tavolo tecnico di confronto tra le amministrazioni centrali e quelle locali, auspicando più in generale che il Governo tenga adeguatamente conto delle segnalazioni e delle osservazioni formulate dagli enti territoriali.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), a integrazione dell’intervento svolto nella seduta di ieri, esprime apprezzamento per il metodo del confronto introdotto dal presidente Morando nella discussione sul provvedimento in titolo. Dichiara altresì di condividere la necessità di soffermare l’attenzione, ai fini di coniugare sviluppo economico e risanamento finanziario del Paese, non tanto sul rapporto deficit-PIL, quanto piuttosto sulla produttività dei fattori, sull’avanzo primario e sul rapporto debito pubblico-PIL. Dissente, tuttavia, su alcune analisi dello stesso presidente Morando in merito agli strumenti per rilanciare la produttività dei fattori, citando al riguardo l’esperienza di altri paesi. Contemporaneamente, condivide la necessità di incidere positivamente sulle aspettative degli operatori, al fine di rilanciare l’economia, ma osserva che proprio il provvedimento in esame contraddice smaccatamente tale assunto, posto che la retromarcia del vice Ministro Visco in tema di IVA sulle cessioni immobiliari interviene dopo gli effetti negativi prodotti sulle imprese del settore dalle misure precedentemente annunciate. Dopo aver rilevato la contraddizione tra gli obiettivi di risanamento del deficit, confermati ancora una volta dal vice Ministro Visco nella giornata di ieri, e l’impatto invece modestissimo delle disposizioni del provvedimento (appena 57 milioni di euro sul saldo netto da finanziare del 2006), critica ancora una volta l’uso dello strumento del decreto-legge, che a differenza di quanto fatto dal precedente Governo di centro-destra, nel caso attuale non aveva i requisiti di necessità ed urgenza prescritti dall’articolo 77 della Costituzione, ma serviva solo a ricompattare politicamente la maggioranza divisa del centro-sinistra, impedendo tuttavia un serio confronto parlamentare su argomenti così rilevanti.

 

Il presidente MORANDO dichiara quindi conclusa la discussione generale.

 

Prende la parola, in sede di replica, il sottosegretario GIARETTA, il quale ringrazia preliminarmente la Commissione per l’ampio e proficuo dibattito svolto sino ad ora. Con riferimento alle critiche avanzate dall’opposizione sul provvedimento in esame, per la parte concernente le misure di liberalizzazione dei mercati, rileva il carattere contraddittorio delle argomentazioni addotte, basate su due osservazioni evidentemente inconciliabili, ossia da un lato il presunto carattere insufficiente delle misure introdotte, dall’altro, l’eccessiva invadenza delle stesse su tutti i settori dell’economia. Ricorda che l’introduzione di misure di liberalizzazione dei mercati, di incentivazione della concorrenza e di trasparenza nei meccanismi di formazione dei prezzi sono obiettivi che figurano al primo punto del Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO) sottoscritto dall’Italia in ambito comunitario per l’attuazione della cosiddetta "Agenda di Lisbona". Dopo aver sottolineato che nei prossimi giorni verrà in Italia una delegazione dell’Unione europea proprio per verificare lo stato di attuazione del PICO, evidenzia che tale piano, e quindi le misure di liberalizzazione dei mercati, sono state elaborate dal precedente Governo di centro-destra, per cui non si capisce la reale motivazione delle critiche avanzate. Le disposizioni introdotte in materia dal provvedimento in esame sono dunque giustificate, anche per rispondere alle segnalazioni dell’Autorità antitrust e dell’Unione europea, che si collocano nell’ambito di un programma più ampio ed organico, delineato nel DPEF appena presentato alle Camere e per il quale ci sono già una serie di disegni di legge che intervengono in settori specifici. Invita quindi l’opposizione a collaborare in maniera costruttiva in questo processo, mentre respinge con fermezza le insinuazioni secondo cui le misure proposte nel disegno di legge n. 741 sarebbero volte a colpire solo certi settori e certe categorie produttive, in quanto politicamente più distanti dal Governo e dalla maggioranza di centro-sinistra. Con riferimento alla necessità di intervenire per accrescere la produttività dei fattori, come precondizione per un reale rilancio della competitività italiana, concorda sul principio, ma evidenzia che mentre in alcuni settori, segnatamente il mercato del lavoro, negli ultimi anni si è realizzata una vera e propria rivoluzione e un’ampia liberalizzazione (ancorché con forme ed esiti talvolta criticabili), altri mercati dei fattori produttivi, quali quelli dell’offerta di servizi, sono rimasti pervicacemente chiusi a qualsiasi forma di concorrenza, postulando quindi un intervento forte di liberalizzazione. Contesta, quindi, le critiche sull’uso dello strumento del decreto-legge, in quanto era necessario ed urgente intervenire per dare un segnale forte di discontinuità all’Unione europea e ai mercati, sia sul fronte dei conti pubblici che delle liberalizzazioni, adottando misure strutturali. Nel caso delle liberalizzazioni, si è voluto, in primo luogo, garantire l’effettiva apertura di una serie di mercati, prevedendo contestualmente strumenti sanzionatori a carico degli operatori che non si fossero adeguati, rimediando quindi ad una carenza (quella appunto delle sanzioni) che in passato aveva reso inefficaci anche le segnalazioni e gli interventi normativi più puntuali. Peraltro, sottolinea che il Governo è intervenuto in misura moderata, nel senso di privilegiare l’attivazione di processi spontanei di evoluzione da parte dei mercati, evitando cioè atteggiamenti dirigistici e rispettando altresì il principio della sussidiarietà nei rapporti con gli altri livelli di Governo periferico. Al di là delle misure specifiche, conta certamente il risultato concreto e quindi il Governo è senz’altro disposto ad accogliere proposte di modifica e di miglioramento delle disposizioni previste nel decreto-legge in conversione, senza però rinunciare agli obiettivi di fondo. Così appare ingiustificato, ad esempio, non poter elevare il numero delle licenze di taxi nelle città ove ve ne sia bisogno, così come non si possono condividere le restrizioni all’accesso alla professione di farmacista per i giovani laureati, a vantaggio delle rendite di posizione godute dagli attuali titolari o dai loro familiari, ai sensi della vigente normativa. Analogamente, richiama le norme in materia di esercizio associato delle professioni, che avranno anch’esse un impatto positivo sul mercato. Conclusivamente, ribadisce la disponibilità a verificare, anche con il concorso dell’opposizione, le segnalazioni e le proposte di miglioramento avanzate su varie parti del provvedimento, ad esempio, al fine di garantire una reale apertura di certi mercati ovvero la funzionalità dei servizi pubblici locali in sede di riordino. Tuttavia, sottolinea la volontà del Governo non solo di tutelare gli interessi dei settori e delle professioni già consolidate, ma anche di rispondere alle istanze altrettanto legittime degli altri settori della società, al fine di valorizzare al massimo le tante opportunità che il Paese potrebbe offrire.

 

Il sottosegretario SARTOR interviene in sede di replica, ringraziando anzitutto la Commissione per il prezioso apporto fornito ai lavori. Con riferimento alle critiche avanzate dall’opposizione sulla sussistenza dei requisiti di necessità ed urgenza del decreto-legge in conversione, evidenzia che questi ultimi derivano dalla natura stessa di primo atto di indirizzo adottato dal Governo Prodi in materia di politica economica. Esso interviene sul fronte dello sviluppo economico, rifinanziando gli interventi infrastrutturali già in cantiere di ANAS S.p.a. e di Ferrovie dello Stato S.p.a., in tema di equità sociale, attraverso le misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, nonché in materia di risanamento finanziario. A quest’ultimo riguardo richiama gli impegni assunti dall’Italia nei confronti della Commissione europea e la necessità di stabilizzare rapidamente l’andamento del rapporto tendenziale debito-PIL; inoltre, lo stesso rifinanziamento delle spese per investimento di ANAS e Ferrovie dello Stato rientra nell’ambito degli obiettivi di risanamento, per cui la manovra esposta nel provvedimento è pienamente coerente anche con le indicazioni della due diligence svolta dalla cosiddetta Commissione Faini. In questo senso, la portata della manovra contenuta nel decreto-legge in conversione è superiore ai 57 milioni di euro cifrati nella relazione tecnica come impatto sui saldi 2006, trattandosi di un valore netto che, senza le precedenti specificazioni, appare incompleto.

Contesta poi le critiche circa le previsioni assunte dal Governo sulla crescita del PIL, anche con riferimento alla distinzione tra prodotto effettivo e prodotto potenziale: si tratta di stime forse prudenti, ma certamente realistiche e ben fondate. Per quanto riguarda poi i timori espressi in taluni interventi circa effetti traslativi delle misure fiscali a danno di soggetti diversi da quelli formalmente incisi dal provvedimento, evidenzia che le misure in questione vanno a colpire essenzialmente rendite di posizione con finalità antielusive e antievasive, per cui tale rischio appare assai remoto. Anche le misure di liberalizzazione dei mercati avranno un effetto positivo sull’economia, spesso sottovalutato, in quanto contribuiranno ad aumentare l’offerta di prodotti e servizi ai consumatori, che saranno quindi messi in grado di scegliere in maniera più razionale e vantaggiosa. Ribadisce poi la disponibilità del Governo a rivedere e migliorare quelle disposizioni che possono avere carattere problematico, in primo luogo l’IVA sulle cessioni immobiliari, proprio al fine di evitare una tassazione eccessiva. Analogamente, in materia di IVA sull’industria dolciaria, si terrà conto delle proposte miranti ad ampliare la base imponibile, in luogo dell’aumento dell’aliquota. Un discorso più articolato richiede poi la questione dell’eliminazione dell’ammortamento dei terreni sui quali insistono i fabbricati aziendali: se il principio dell’ammortamento è quello di predisporre nei bilanci delle aziende i fondi necessari a compensare il progressivo deterioramento tecnico-economico dei cespiti aziendali, avendo i terreni una utilità pluriennale virtualmente infinita, appare corretto introdurre limitazioni in tale senso, posto che, comunque, il valore più rilevante per le aziende è quello del fabbricato. Per quanto concerne poi la decurtazione degli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 25 del provvedimento in esame, concorda sulla inefficacia di tagli di tipo indiscriminato, ossia orizzontale, operati sulle dotazioni finanziarie ai fini di contenimento della spesa, laddove sarebbero invece necessarie analisi di carattere funzionale sulle necessità delle singole amministrazioni. Proprio per tale motivo, il suddetto articolo interviene in modo innovativo, rendendo indisponibili le somme così da lasciare alla discrezionalità dei singoli dicasteri la scelta di come allocare le riduzioni nell’ambito degli importi complessivamente indicati, secondo criteri di efficacia e di efficienza. Anche i tagli apportati alle dotazioni del Servizio nazionale della protezione civile sono stati fatti con criteri di ragionevolezza, tali da non compromettere il corretto funzionamento del Servizio. Per quanto concerne invece le spese per consulenze, le decurtazioni operate appaiono certamente giustificate e vogliono comunque dare un primo segnale di un cambiamento di rotta da parte di tutte le amministrazioni coinvolte. Relativamente alle critiche sulle sanzioni a regioni ed enti locali in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio fissati dalla legge finanziaria 2006, precisa che non vi sono intenti punitivi, in quanto la norma si configura come una disposizione "ponte" tra la vecchia disciplina del Patto di stabilità interno, incentrata solo sul rispetto dei tetti di spesa, e la nuova regolamentazione che sarà invece introdotta con riferimento ai saldi complessivi di bilancio. Anche in tal caso il Governo è comunque disponibile ad accogliere suggerimenti di modifica tendenti ad evitare penalizzazioni agli enti "virtuosi". Infine, condivide la necessità prospettata dal presidente Morando di favorire lo sviluppo delle infrastrutture portuali, per cui occorrerà comunque intervenire in una fase successiva con provvedimenti ad hoc.

 

Interviene incidentalmente il senatore FERRARA (FI) per segnalare al Governo l’esigenza di rivedere la norma di cui all’articolo 35, comma 12, che impone l’obbligo di apertura di un conto corrente bancario per l’attività professionale di esercenti arti e professioni, in quanto, oltre ad essere costituzionalmente discutibile, rappresenta un aggravio di costi e fonte di discriminazioni per i soggetti interessati.

 

Il relatore, senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), intervenendo in sede di replica, ringrazia tutti coloro che sono intervenuti per la ricchezza degli argomenti svolti e per l’importante contributo alla discussione. Dati i chiarimenti già forniti dai due Rappresentanti del Governo in sede di replica, si limita a sottolineare che vi sarà certamente un impegno da parte delle forze di maggioranza a intervenire su due importanti questioni emerse dal dibattito e dalle audizioni informali, la prima relativa all’IVA sugli immobili e la seconda relativa alle questioni richiamate dal Garante della privacy in ordine alle informazioni che i cittadini debbono all’Amministrazione finanziaria. Riguardo alla prima questione, fa presente al senatore Baldassarri che non esiste alcun "falso" nella relazione tecnica, ma piuttosto un errore di calcolo che non può certo rappresentare una pregiudiziale alla prosecuzione della discussione sul provvedimento. In relazione agli aspetti della privacy vi sarà uno sforzo per contemperare le esigenze di una efficace lotta all’evasione e all’elusione fiscale con quelle del diritto alla riservatezza dei cittadini. Riguardo poi al proficuo confronto tra il senatore Baldassarri e il presidente Morando sui fondamentali dell’economia, fa presente la necessità di ricordare che negli ultimi anni vi è stato un aumento enorme della spesa pubblica, la quale ha inesorabilmente prosciugato l’avanzo primario e ciò rappresenta il fallimento delle politiche economiche del precedente Esecutivo. Dichiara poi di non condividere alcune delle obiezioni relative, per esempio, alla liberalizzazione della commercializzazione dei farmaci da banco in quanto l’intervento è graduale e prevede la presenza di un farmacista nei luoghi dove i farmaci saranno venduti. Dichiara inoltre che si procederà ad un aggiustamento dell’IVA sui dolciumi e ritiene si debba intervenire anche sul ripristino delle agevolazioni dell’IVA per le ristrutturazioni edilizie. Infine, fa presente di non poter considerare seriamente tutte le lamentele sulla cosiddetta oppressione fiscale se non accompagnate da prese di posizione credibili sulla necessità, non solo morale, ma civile nei riguardi dello Stato e della collettività, di pagare le tasse. Il dato dell’evasione fiscale nel Paese ha infatti proporzioni impressionanti, tali da non poter essere ignorate. Auspica quindi, data la volontà della maggioranza di Governo di tenere aperto con l’opposizione un fruttuoso dialogo sul provvedimento, un contributo fattivo da parte di quest’ultima.

 

Il presidente MORANDO ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti scade lunedì 17 luglio 2006, alle ore 10,30.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


BILANCIO (5ª)

martedì 18 luglio 2006

11ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 luglio scorso.

 

Il presidente MORANDO invita anzitutto il Governo all’illustrazione degli emendamenti dal medesimo presentati riferiti al Titolo I del decreto-legge, precisando, al riguardo, che sarà fissato un termine congruo per la presentazione dei sub-emendamenti. Saranno poi illustrati quelli presentati dai senatori.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), dopo aver sottolineato la necessità di tempi congrui per la presentazione dei sub-emendamenti, richiama all’attenzione l’opportunità di tenere conto dei pareri forniti dalle Commissioni di merito competenti per materia in relazione al testo del decreto.

 

Il senatore VEGAS (FI) chiede se gli emendamenti presentati dal Governo, attesa la rilevanza del decreto, siano stati approvati dal Consiglio dei Ministri ovvero proposti dal Ministero dell’economia.

 

Il sottosegretario SARTOR chiarisce che gli emendamenti sono stati presentati dal Ministero dell’economia previa adozione di una procedura di consultazione all’interno del Governo.

 

Il PRESIDENTE propone dunque la fissazione alle ore 15 della giornata odierna del termine per la presentazione dei sub-emendamenti.

 

La Commissione conviene.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo), nell’esprimere il proprio apprezzamento per l’attività del Presidente e della Commissione finalizzata ad ottenere la tempestiva presentazione degli emendamenti da parte del Governo entro la giornata odierna, richiama l’opportunità di tenere conto della discussione in Assemblea inerente ai presupposti di necessità ed urgenza prevista per le ore 16,30 di oggi, facendo presente la rilevanza del voto in Commissione, atteso che la giurisprudenza della Giunta per il Regolamento richiama ad un particolare rigore rispetto ad integrazioni successive di provvedimenti su cui sia già stato dato il voto in relazione ai presupposti di necessità ed urgenza.

 

Dopo taluni chiarimenti in merito all’emendamento riferito all’articolo 29 forniti, su richiesta del senatore EUFEMI (UDC), dal senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), il quale chiarisce che l’emendamento deve intendersi a propria firma e non a firma del relatore, il PRESIDENTE chiarisce che si è in attesa della relazione tecnica prevista, a termini di Regolamento, per gli emendamenti governativi che presentino una portata di natura finanziaria riferiti ai Titoli II e III del decreto e, che per tale ragione si procederà con l’illustrazione degli emendamenti governativi riferiti al Titolo I del decreto.

 

Il sottosegretario GIARETTA procede, quindi, ad illustrare gli emendamenti presentati dall’Esecutivo soffermandosi sull’emendamento 2.1000, che precisa la questione delle tariffe obbligatorie e sul 2.2000, che precisa l’ambito delle attività di pubblicità e le modalità con cui si interviene in materia di società di persone e associazioni tra professionisti, prevedendo la necessità di forma scritta, a pena di nullità, per i patti, di quota-lite, tra avvocati e clienti. Gli emendamenti riferiti all’articolo 3 chiariscono, all’esito delle consultazioni delle categorie, le attività commerciali di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, l’emendamento 3.4000 precisa l’ambito delle vendite promozionali, mentre gli emendamenti 3.5000 e 3.6000 intervengono in materia di consumo immediato di prodotti di gastronomia presso gli esercizi commerciali. L’emendamento 4.1000 dispone l’individuazione del responsabile delle norme qualitative, igienico-sanitarie e di sicurezza per le attività del panificatore. L’emendamento 5.1000 prevede poi la comunicazione al Ministero della salute e alla Regione ai fini di una mappatura degli esercizi di vendita dei farmaci; la proposta 5.2000 rafforza il profilo dell’assistenza da parte di personale specializzato nella vendita dei farmaci, mentre l’emendamento 5.3000 fornisce precisazioni sulle categorie interessate dalla riforma. Illustra poi l’emendamento 5.4000 che riscrive il comma 6 dell’articolo 5 del decreto in materia di periodo di transizione. L’emendamento 6.1000, all’esito del confronto con le categorie interessate, riscrive la disposizione con riferimento alla questione del divieto delle licenze, individuando strumenti alternativi quali la turnazione integrativa, la possibilità di bandire concorsi straordinari da parte dei Comuni che lo ritengano necessario, la possibilità di tariffe predeterminate e di forme innovative di servizio all’utenza nonché la istituzione di un comitato permanente di monitoraggio con finalità di controllo. Illustra di seguito gli emendamenti 7.1000, 8.1000, 8.2000 e 10.1000, soffermandosi su quest’ultimo, che provvede alla parziale riscrittura della disposizione in materia di condizioni nei contratti bancari ed in particolare in materia di tassi di interesse debitori e creditori e rafforza tra l’altro la facoltà del cliente di recedere senza spese. Prosegue con l’illustrazione degli emendamenti 14.1000 e 14.2000 che prevedono un ampliamento delle competenze dell’Autorità garante per la concorrenza. Deposita infine la relazione tecnica del Governo ove si attesta che dalle proposte emendative in esame non derivano conseguenze di ordine finanziario.

 

Il PRESIDENTE invita i senatori ad illustrare gli emendamenti.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) illustra l’emendamento x1.0.1 e riformula parzialmente l’emendamento x1.0.2 nel testo 2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra gli emendamenti 1.2 (testo 2) e 1.0.1 sottolineandone l’importanza ai fini di una valutazione positiva anche da parte del Governo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 1.0.2.

 

Si danno per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 2.12, sottolineando che lo stesso risulta quasi totalmente assorbito dalla proposta di Governo con riferimento alla lettera b), mentre le altre parti tengono conto dei vincoli comunitari nonché delle esigenze di tutela connesse all’avvio di nuove professioni e introducono un riferimento alle attività di tipo interdisciplinare.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra gl’emendamento 2.25, chiedendo se lo stesso possa ritenersi assorbito dagli emendamenti governativi.

 

Il senatore D'ONOFRIO (UDC) illustra l’emendamento 2.5, esprimendo la necessità di un ripensamento complessivo della normativa in materia di professioni intellettuali ed evidenzia, a riguardo, la necessità di tenere conto del parere espresso dalla Commissione giustizia competente per materia. Sottolinea che risulta opportuno salvaguardare il carattere professionale di tali attività rispetto alla valuta di attività di tipo meramente economico.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) illustra l’emendamento 2.33, che mira a recepire i contenuti del parere della Commissione giustizia e ad allineare la disciplina agli indirizzi espressi dal Parlamento europeo, preannunciando l’accantonamento ove si pervenisse all’approvazione dell’emendamento governativo di analogo tenore.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) riformula l’emendamento 2.39 nel 2.39 (testo 2), sostituendo nel capoverso comma 2-bis le parole da "l’ordine" fino a "albo professionale" con "presso il Ministero della salute, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, un registro dei dottori in chiropratica" con la conseguente sostituzione della parola "albo" con la parola "registro" in ogni parte dell’articolo.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra l’emendamento 2.40, richiamando la necessità di recepire i contenuti della direttiva Bolkstein e stigmatizza la mancata previsione di pareri sul testo da parte della Commissione affari regionali nonché della Commissione politiche dell’Unione europea; illustra l’emendamento 2.45 finalizzato all’attuazione della normativa già introdotta con la legge n. 196 del 1997 con riferimento alle società tra professionisti.

 

Il senatore CASTELLI (LNP) formula osservazioni critiche sul lavoro della Commissione alla luce della probabile posizione della fiducia da parte del Governo sul decreto in esame. Illustra poi l’emendamento 2.0.1, richiamando la necessità di considerare i pareri espressi dalle Commissioni competenti per materia ed in particolare dalla Commissione giustizia, i cui rilievi non risultano attualmente recepiti dagli emendamenti governativi. Formula osservazioni critiche sul tenore dell’articolo 2 del testo ed evidenzia che l’emendamento 2.0.1 intende rispettare gli orientamenti espressi dal Ministro della giustizia, nonché ridisciplinare in modo organico la materia.

 

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 3.21, auspicandone l’accoglimento, in quanto ritiene le precisazioni ivi previste particolarmente opportune per quelle categorie merceologiche che possono determinare nocumento per la salute.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra dettagliatamente l’emendamento 3.0.1, volto a tutelare la posizione delle microaziende che operano nel campo dei prodotti alimentare tipici e di qualità. Osserva infatti che senza la precisazione di cui al comma 2 dell’articolo 3-bis, oggetto dell’emendamento, le piccole aziende troverebbero poco conveniente effettuare campagne di promozione quali le degustazioni.

 

Si intendono illustrati gli altri emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 4.3, volto ad alleviare le difficoltà applicative connesse all’articolo 4 del decreto-legge, anche in considerazione delle diverse discipline vigenti nelle varie regioni.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 4.19, volto a fissare regole più precise per disciplinare l’attività di panificazione, attraverso la fissazione dei requisiti obbligatori per il pane fresco, nell’interesse dei consumatori e delle produzioni di qualità.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra l’emendamento 4.34, domandando alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle differenze rispetto all’emendamento 4.2000.

 

Dopo che il sottosegretario GIARETTA ha fornito i chiarimenti richiesti, con particolare riguardo alle differenze che sussistono tra somministrazione e semplice possibilità di consumare i prodotti sul posto, il senatore LUSI ritira l’emendamento 4.34.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 4.37, auspicandone l’accoglimento.

 

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 4.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 5, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 5.2, che rappresenta, a suo avviso, un equilibrato contemperamento tra le esigenze di liberalizzazione e quelle di tutela della professionalità dei farmacisti, senza tuttavia sconvolgere l’impianto complessivo del decreto-legge.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) fa suo l’emendamento 5.3 auspicandone l’accoglimento. Pur apprezzando infatti lo sforzo migliorativo compiuto dal Governo con l’emendamento 5.2000, ritiene necessario prevedere espressamente una disciplina apposita per i medicinali senza obbligo di prescrizione.

 

L’emendamento 5.4 viene dato per illustrato.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 5.5, richiamando l’attenzione sui farmaci senza obbligo di prescrizione, che pur essendo rimborsati, non possono essere tuttavia pubblicizzati. Tale proposta, è volta a lasciare alle farmacie l’esclusiva nella vendita di tali prodotti, prevedendo altresì la possibilità di introdurre confezioni per un numero ridotto di unità posologiche.

 

Interviene brevemente il senatore FERRARA (FI), che ritiene di condividere la logica di tale proposta emendativa. In tal modo, inoltre, si potrebbe evitare di introdurre obbligatoriamente la figura del farmacista anche negli altri esercizi commerciali, che costituirebbe a suo avviso un limite proprio al processo di liberalizzazione che il Governo intende introdurre.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra brevemente l’emendamento 5.10.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 5.30, volto a tutelare l’indipendenza dei farmacisti scongiurando il rischio che le farmacie possano essere soggette al controllo di soggetti economici di più ampie dimensioni.

 

Il senatore BODINI (Ulivo) illustra l’emendamento 5.32, osservando al riguardo che la portata innovativa di tale proposta deve ritenersi ormai riferita essenzialmente al comma 5 dell’articolo 5 del decreto-legge, in quanto, per i commi 6 e 7, il Governo ha già provveduto a presentare specifiche proposte di modifica.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 5.39, anch’esso volto - come il precedente emendamento 5.30 - a tutelare la posizione di indipendenza degli esercizi farmaceutici.

 

Il presidente MORANDO, nell’invitare il relatore ed il Governo a valutare con attenzione tutte le proposte di tenore simile o analogo a quella testé illustrata, ritiene tuttavia che esse soffrono di una forte indeterminatezza nella definizione dei mercati di riferimento.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) illustra l’emendamento 5.57, volto a tutelare l’interesse dei consumatori ad una corretta informazione sui prodotti farmaceutici.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra gli emendamenti 5.60 e 5.61, chiedendo ai rappresentanti del Governo di esprimersi in merito.

 

Il sottosegretario GIARETTA assicura che il Governo esprimerà compiutamente il proprio avviso in sede di formulazione dei pareri.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 5.0.1, richiamando l’attenzione del Governo sulla difficile situazione nella quale si trovano attualmente le cosiddette farmacie rurali o di montagna, che svolgono un ruolo di servizio pubblico e che, tuttavia, si trovano spesso a dover affrontare difficoltà economiche connesse alla scarsità del bacino di utenza.

 

Il senatore ALBONETTI illustra l’emendamento 5.0.2 volto ad adeguare la normativa nazionale in ordine al sistema dei costi e dei prodotti farmaceutici alle norme comunitarie.

 

Si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 5.

 

Poiché tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 6 sono dati per illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 7, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA illustra l’emendamento 7.1, ricordando come già nel corso della passata legislatura si fosse ampiamente discusso della necessità di liberalizzare maggiormente il sistema dei trasferimenti di proprietà dei veicoli. A tale discussione aveva fatto seguito l’introduzione di una norma della legge finanziaria per il 2005, che avrebbe dovuto poi trovare attuazione con un decreto di natura non regolamentare. Osserva pertanto che tale proposta emendativa, in linea con l’impostazione seguita dal precedente Governo, prevede che la competenza ad autenticare gli atti di trasferimento non sia ristretta agli uffici comunali ma venga altresì estesa ai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall’ACI e dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate.

 

Il senatore ALBONETTI illustra l’emendamento 7.3 auspicandone l’accoglimento.


Il senatore POLLEDRI illustra gli emendamenti 7.5 e 7.6.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 7 sono dati per illustrati.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 8, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore POLLEDRI illustra l’emendamento 8.18, richiamando l’attenzione sul serrato confronto che nel corso della precedente legislatura si aprì con riguardo all’introduzione dell’indennizzo diretto nelle assicurazioni. Tale proposta è volta ad inserire alcune precisazioni nelle clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile, per fornire un quadro di certezze sia per le agenzie di assicurazione che per gli assicurati.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) illustra l’emendamento 8.0.1, volto a precisare i limiti e le condizioni entro i quali rendere operante il sistema dell’indennizzo diretto nelle assicurazioni. Richiama pertanto l’attenzione del Governo su tale proposta emendativa, che ritiene tanto più necessaria ove si consideri che il codice delle assicurazioni risulta già in vigore con un’unica eccezione degli articoli riferiti all’indennizzo diretto, che debbono ancora essere attuati.

 

Tutti gli altri emendamenti all’articolo 5 si intendono illustrati.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 9, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA illustra l’emendamento 9.4 volto ad assicurare la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti agroalimentari.

 

Il senatore POLLEDRI illustra l’emendamento 9.5, che prende spunto da alcuni disegni di legge presentati nella scorsa legislatura in ordine all’indicazione dei prezzi all’origine e al consumo dei prodotti agricoli ed agroalimentari, con ricadute a suo avviso positive sia sul versante della trasparenza che dell’applicazione delle norme fiscali.

 

Poiché si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 5, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 10, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore FERRARA illustra l’emendamento 10.10 auspicandone l’accoglimento, in quanto con tale proposta si richiede non solo la comunicazione per iscritto delle modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali praticate dalla banche, ma altresì una loro chiara evidenziazione in tali comunicazioni.

 

Il senatore ALBONETTI illustra l’emendamento 10.0.2, volto ad introdurre un termine di sospensione nelle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall’anatocismo, anche in considerazione degli orientamenti giurisprudenziali sul punto.

 

Poiché si intendono illustrati tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 10 si passa a quelli relativi all’articolo 11.

 

Il senatore POLLEDRI illustra l’emendamento 11.5, il cui accoglimento ritiene necessario per assicurare una maggior tutela nei confronti dei consumatori.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 11, sono dati per illustrati.

 

Si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 12, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore POLLEDRI illustra l’emendamento 12.2, richiamando l’attenzione della Commissione sui possibili profili di incostituzionalità connessi all’articolo 12 del decreto-legge, con particolare riguardo al riparto di competenze delineato dall’articolo 117 della Costituzione.

 

Il senatore FERRARA illustra l’emendamento 12.3 auspicandone l’accoglimento, in quanto ritiene che un sistema di rilevazione delle infrazioni per il quale viene escluso l’obbligo di dimostrare l’impossibilità di contestarle, rappresenterebbe un significativo vulnus nei confronti dei diritti dei cittadini.

 

Poiché tutti gli altri emendamenti all’articolo 12 si intendono illustrati, si passa all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 13, nonché di quelli volti ad aggiungere un ulteriore articolo dopo di esso.

 

Il senatore LUSI, nel prendere atto con favore delle proposte emendative presentate dal Governo, ritira la propria firma all’emendamento 13.1.

 

Il sottosegretario GIARETTA precisa di voler riformulare parzialmente l’emendamento 13.1000 in tal senso: alla lettera e) sopprimere le parole: "procedure di"; sostituire la parola: "aggiudicazione" con la parola: "aggiudicazioni" e la parola: "bandite" con la seguente "disposta" (13.1000, testo 2).

 

Il senatore TECCE (RC-SE) illustra l’emendamento 13.4, auspicando una attenta riflessione su di esso da parte del Governo.

 

Il presidente MORANDO propone di sospendere i lavori. Propone altresì di anticipare la seduta della sottocommissione per i pareri, già prevista per la fine della seduta, alle ore 15 di oggi e proseguire quindi i lavori della Commissione.

 

La Commissione conviene.

 

La seduta, sospesa alle ore 14,05, riprende alle ore 15,10.


Il presidente MORANDO ricorda che la Commissione deve completare l’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 13 del disegno di legge in esame, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’emendamento 13.6, che rafforza peraltro la disciplina sui servizi pubblici locali proposta dal Governo con l’articolo 13 del testo, precisando che le società a capitale interamente pubblico o misto che producono beni o servizi di pubblica utilità possono rendere tali servizi esclusivamente nei confronti degli enti che hanno originariamente partecipato alla loro costituzione, escludendo così la possibilità che altri enti pubblici o privati, subentrando successivamente nelle medesime società di servizi, possano aggirare surrettiziamente l’espresso divieto sancito dal testo (tranne nell’ipotesi di partecipazione ad una gara ad evidenza pubblica comunitaria). Sottolinea la rilevanza della norma introdotta dall’emendamento, posto che il settore dei servizi pubblici locali rappresenta uno dei comparti strategici dove intervenire per una effettiva liberalizzazione che non sia limitata a settori più marginali, come i taxi o quello farmaceutico.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra quindi l’emendamento 13.8, che fa salva la disciplina di settore dei servizi pubblici locali, nonché introduce un periodo transitorio per i contratti già in essere e per consentire agli enti pubblici interessati di cedere le relative partecipazioni nelle società di servizi pubblici locali. Illustra quindi l’emendamento 13.9, analogo al precedente, nonché la proposta 13.10, che limita l’applicazione della disciplina del testo alle società di servizi partecipate da enti pubblici in misura superiore al 50 per cento, in quanto quelle potenzialmente più distorsive della concorrenza. Si sofferma infine sull’emendamento 13.26, anch’esso analogo al 13.8.

 

Il senatore FERRARA (FI) richiama quindi, in sede di illustrazione, l’emendamento 13.0.3, che interviene ampliando la platea dei soggetti che possono costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale, introducendo la portabilità, da parte del lavoratore, dell’eventuale contributo pensionistico del datore di lavoro e, infine, prevedendo meccanismi di trasparenza in materia di contributi associativi versati dai lavoratori sulla base di convenzioni stipulate tra enti previdenziali e associazioni sindacali e professionali.

 

Essendo stati dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all’articolo 13, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso, si passa all’illustrazione delle proposte relative all’articolo 14.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento soppressivo 14.1, sottolineando l’opportunità di eliminare l’articolo 14 del disegno di legge in esame, in quanto attribuisce un eccessivo potere discrezionale all’Autorità antitrust, che potrebbe comminare sanzioni anche assai gravose sulla base di semplici sospetti ovvero di "un sommario esame". Ciò comporta di fatto la rinuncia del Governo ad esercitare una funzione di indirizzo in materia di politica economica e contrasta con i principi di liberalizzazione rivendicati dallo stesso Governo, ad esempio in materia di energia.

 

I restanti emendamenti all’articolo 14 sono dati per illustrati, per cui si passa all’esame delle proposte concernenti l’articolo 15, ovvero volte ad inserire articoli aggiuntivi dopo quest’ultimo.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene in sede di illustrazione sull’emendamento 15.1, ritenendo inopportuna un’ulteriore proroga della riforma del sistema idrico integrato, in quanto si tratta di un settore strategico in tema di liberalizzazione, sul quale il Governo dovrebbe intervenire, anziché limitarsi a settori più marginali.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra la proposta emendativa 15.0.1, volta a prorogare i termini per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas a favore dei Comuni che hanno già avviato le procedure di gara ovvero presentano particolari esigenze.

 

Su richiesta del senatore LEGNINI (Ulivo), in qualità di proponente, la Commissione conviene poi di spostare gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3 con riferimento al successivo articolo 18, trattandosi di una collocazione più consona in ragione della materia trattata.

 

I restanti emendamenti all’articolo 15 (compresi quelli recanti articoli aggiuntivi) sono infine dati per illustrati.

 

Il presidente MORANDO, aderendo alle segnalazioni di alcuni commissari dell’opposizione, propone di ammettere con riserva gli emendamenti del Governo riferiti ai Titoli II e III del disegno di legge in esame, ancorché ancora privi di relazione tecnica, in modo da consentire ai senatori interessati di formulare i relativi subemendamenti, il cui termine di presentazione potrebbe essere fissato per oggi alle ore 21. Resta inteso che i suddetti emendamenti potranno essere votati solo quando il Governo avrà presentato la relativa relazione tecnica, come previsto dalla legge di contabilità e dal Regolamento del Senato. Inoltre, ove il Governo dovesse presentare ulteriori emendamenti nel prosieguo dell’iter, si riserva di valutare l’opportunità di fissare un nuovo termine per la presentazione dei relativi subemendamenti.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo in merito agli emendamenti concernenti l’articolo 1.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) invita i proponenti al ritiro degli emendamenti x1.0.1, 1.1 e 1.2, esprimendo parere contrario ove invece ne venga chiesto il mantenimento. Si rimette poi al Governo per quanto concerne l’emendamento x1.0.2 (testo 2), mentre esprime parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti relativi all’articolo 1, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi.

 

Il sottosegretario GIARETTA esprime parere conforme al relatore. In particolare, per quanto riguarda la proposta x1.0.2 (testo 2), pur condividendone lo spirito, invita i proponenti a ritirarla e a trasformarla in un ordine del giorno che il Governo potrebbe senz’altro accogliere. Analogamente, invita al ritiro le proposte x1.0.1, 1.1 e 1.2, dichiarandosi contrario qualora ne venga chiesto il mantenimento. Relativamente all’emendamento 1.3, esprime parere favorevole a correzione che alla fine, le parole da "in quanto" fino ad "attuazione", vengano sostituite dalle seguenti: "in conformità agli Statuti speciali". Si esprime poi in senso contrario sulle proposte 1.0.1 e 1.0.2, in materia di etichettatura di origine dei prodotti e di tutela del made in Italy, osservando che le norme, ancorché condivisibili nello spirito, rischierebbero di accrescere il contenzioso già instaurato dall’Italia nei confronti dell’Unione europea sulla medesima materia. Invita pertanto al ritiro degli emendamenti, per riformularli come ordine del giorno.

 

Si passa quindi al voto.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo), accogliendo l’invito del relatore e del rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, ritira l’emendamento x1.0.1, nonché l’emendamento x1.0.2 (testo 2), che trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/7 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Intervengono quindi il RELATORE, che esprime parere favorevole sul suddetto ordine del giorno, nonché il sottosegretario GIARETTA, che dichiara di accogliere il medesimo ordine del giorno.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, l’ordine del giorno 0/5a/741/7, posto ai voti, viene quindi approvato.

 

Dopo che il senatore POLLEDRI (LNP) è intervenuto in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 1.2, la suddetta proposta viene messa in votazione e, infine, respinta.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) aderisce all’invito del sottosegretario Giaretta e riformula conseguentemente l’emendamento 1.3 in un nuovo testo (testo 2).

 

Il senatore FERRARA (FI) aggiunge la firma al suddetto emendamento 1.3 (testo 2), sul quale dichiara il proprio voto favorevole.

 

Con il parere favorevole del relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) e del sottosegretario GIARETTA, la proposta 1.3 (testo 2) viene infine posta ai voti e approvata.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), in riferimento all’invito del sottosegretario Giaretta, conferma la richiesta di votazione degli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2, pur riservandosi di valutare l’eventuale presentazione di uno o più ordini del giorno sulla stessa materia.

 

In esito a distinte votazioni, vengono pertanto respinti gli emendamenti 1.0.1 e 1.0.2.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti concernenti l’articolo 2 e su quello volto ad inserire un articolo aggiuntivo dopo lo stesso.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) invita al ritiro dell’emendamento 2.5, esprimendosi in senso contrario in caso di mantenimento dello stesso. Pur condividendo l’esigenza di disciplinare in maniera organica la questione delle tariffe professionali al fine di tener conto delle differenze esistenti tra i diversi settori, ritiene opportuno rinviare il tutto ad una successiva riforma generale delle professioni, già da tempo preannunciata. Incidentalmente, osserva che alcune osservazioni di tenore analogo sono contenute nel parere reso dalla Commissione giustizia del Senato, ma ritiene che le stesse non possano essere accolte, onde evitare uno snaturamento dell’impianto fissato dal Governo nel disegno di legge in esame. In merito all’emendamento 2.12, fa presente che la lettera b) può ritenersi assorbita dall’emendamento 2.1000 del Governo, mentre si pronuncia in senso contrario, invitando al ritiro, sulle parti relative alle lettere a) e c). Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.2000 del Governo, mentre è contrario agli emendamenti 2.25 e 2.26, per i quali invita i proponenti al ritiro, essendo gli stessi peraltro assorbiti dalle proposte presentate dal Governo. Si rimette poi al Governo sugli emendamenti 2.34 e 2.39 (testo 2). Avendo poi i senatori EUFEMI (UDC) e BALDASSARRI (AN) riformulato, rispettivamente, gli identici emendamenti 2.40 e 2.38 in un testo corrispondente al citato emendamento 2.39 (testo 2), il RELATORE si rimette anche per le suddette proposte al parere del Governo. Si dichiara altresì contrario sulle proposte identiche 2.44 e 2.45 (invitando al ritiro), nonché su tutti i restanti emendamenti relativi all’articolo 2 e sull’emendamento aggiuntivo 2.0.1.

 

Il sottosegretario GIARETTA osserva che l’attuale disciplina relativa alle professioni prevede una serie di vincoli e regole per l’accesso alle professioni stesse, per le tariffe minime e per la pubblicità dei servizi. Tali regole, peraltro non presenti in altri paesi o settori, sono giustificate sulla base delle asimmetrie informative tra professionisti e utenti, sulla base della necessità di garantire la pubblica fede in materie certamente delicate nonché sulla base del carattere di pubblica utilità di molti servizi prestati. Tuttavia, se sono certamente necessarie delle regole, queste non devono diventare strumento per l’annullamento di ogni forma di concorrenza e per lo sfruttamento di rendite di posizione. L’articolo 2 del disegno di legge in esame, eliminando le tariffe minime obbligatorie per i servizi professionali, introduce un primo ma indispensabile elemento di concorrenza in tali mercati: peraltro, ritiene che alcune delle motivazioni addotte (ad esempio dagli avvocati) a favore del mantenimento delle tariffe minime, quali la necessità di tutelare la dignità della professione intellettuale e la qualità della prestazione, siano poco convincenti, potendo tali obiettivi essere perseguiti con altri strumenti. Ribadisce quindi la volontà del Governo di perseguire tale strada, al fine di consentire un’effettiva concorrenza nel settore e un abbassamento delle tariffe, a vantaggio soprattutto dei clienti meno organizzati o di più modeste dimensioni economiche e degli stessi giovani professionisti che intendono affacciarsi sul mercato.

 

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori in Assemblea, il presidente MORANDO propone di rinviare il seguito dell’esame alla successiva seduta, già convocata per oggi alle ore 21.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

x1.0.1

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Delega al Governo per l'emanazione di un regolamento per la disciplina dei veicoli destinati a persone invalide)

1. Il Governo è delegato ad emanare, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'A.N.C.I., un regolamento per la disciplina della circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone invalide, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) individuazione dei veicoli e determinazione del contrassegno speciale o altro dispositivo di individuazione di cui devono essere muniti per fruire delle agevolazioni di circolazione stradale. Il contrassegno deve essere del tipo conforme alle disposizioni comunitarie;

b) determinazione di procedure semplificate per ottenere le autorizzazioni in deroga e il contrassegno per i veicoli;

c) revisione ed armonizzazione delle disposizioni contenute negli articoli 11 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nell'articolo 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e nell'articolo 381 del relativo regolamento di esecuzione approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sulla base delle mutate esigenze degli utenti interessati;

d) competenze dei comuni per il rilascio delle autorizzazioni e dei contrassegni e validità dei medesimi sul territorio nazionale;

e) costituzione di una banca dati, per fini di controllo, da istituirsi con Decreto del Ministro dei trasporti d'intesa con l'Anci, gestita senza oneri per lo Stato a cura e spese dei comuni interessati con una convenzione tra il Ministero competente e l'Anci stessa;

f) individuazione degli organi sanitari deputati a determinare i casi di invalidità che richiedono il rilascio del contrassegno;

g) individuazione ed adeguamento della segnaletica stradale necessaria per favorire il transito e la sosta dei veicoli autorizzati.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è emanato sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281».

 

x1.0.2 (testo 2)

LEGNINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, procede all'individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 ed apporta ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute».

 

x1.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al fine di migliorare la qualità della legislazione, il Governo è delegato a emanare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, nelle materie di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 223 del 2006, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) i decreti elencano le disposizioni delle leggi statali abrogate dagli articoli 2 e 3 citati;

b) i decreti apportano alle leggi di cui alla lettera a) le modificazioni di coordinamento formale e sostanziale rese necessarie dalle abrogazioni intervenute.

2. Nel medesimo termine di cui al comma 1, il Governo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, elenca le disposizioni dei regolamenti statali abrogate dagli articoli 2 e 3 citati e apporta ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute».

 

1.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

– dopo il numero «11» aggiungere il seguente «24»;

– dopo le parole «cittadino consumatore» aggiungere le seguenti «la protezione dell'affidamento del pubblico»;

– aggiungere infine le seguenti parole «compatibilmente con l'esigenza di protezione dei diritti fondamentali».

 

1.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «dell'Autorità», fino alle parole: «di settore».

 

1.3 (testo 2)

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, RUBINATO, TONINI, FERRARA

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali.


1.3

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO, PERRIN, TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in quanto compatibili con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione».

 

1.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Etichettatura di orgine dei prodotti)

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia».

 

1.0.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Etichettatura di origine dei prodotti e tutela del «made in Italy»)

1. Alla presentazione in dogana i beni introdotti in Italia, destinati ad essere utilizzati sia come materie prime, sia come semilavorati, sia come beni finiti, provenienti, direttamente o indirettamente, da Paesi e territori estranei all'Unione europea devono essere accompagnati dalla etichettatura di origine, consistente nella attestazione della provenienza e dell'origine degli stessi, con indicazione specifica per ciascuna fase del processo di produzione, lavorazione, trasformazione o commercializzazione, del luogo e dello stabilimento relativi. Ai fini di cui al primo periodo, si intende per merce fabbricata nell'Unione europea quella con un processo produttivo realizzato nel territorio di un Paese dell'Unione in misura non inferiore al 90 per cento del complesso del ciclo di produzione, lavorazione, trasformazione fino all'introduzione in commercio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le specifiche tecniche dell'attestazione di cui al primo periodo, in maniera tale da assicurare costantemente la tracciabilità della produzione e dell'origine dei beni interessati, nel senso sopra indicato. In caso di beni confezionati separatamente, l'attestazione di cui al primo periodo deve essere riportata distintamente sulla singola unità di prodotto separatamente confezionata per la commercializzazione in Italia, senza possibilità di essere rimossa o alterata in ogni fase successiva di manipolazione del bene fino all'immissione in commercio in Italia.

2. È istituito il marchio ''prodotto italiano di qualità'' per designare i prodotti ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo.

3. È istituito il marchio ''full made in Italy'' per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano. Ai fini del presente comma, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni ed il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.

4. L'utilizzo dei marchi di cui ai commi 2 e 3 è condizionato alla piena osservanza della vigente normativa in materia di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti interessati, nonché alle disposizioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro. Nei confronti dell'impresa responsabile di utilizzo abusivo di alcuno dei marchi previsti dal presente articolo, sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute in base alla legge a partire dalla data di primo utilizzo del marchio.

5. Le disposizioni di attuazione dei commi 2 e 3 sono adottate con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni di categoria imprenditoriali ed artigiane maggiormente rappresentative. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea».

 

2.1

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Sopprimere l'articolo 2.

 

2.2

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere l'articolo 2.

 

2.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo.

 

2.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere l'articolo.

 

 

2.5

D'ONOFRIO, CICCANTI

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

Art. 2.

(Disposizioni urgenti per la tutela della concorrenza nel settore dei servizi professionali)

1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato e in attuazione di quanto disposto dall'articolo 117 della Costituzione in materia di professioni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari difformi a quanto stabilito nei commi successivi:

2. a) Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti di cui all'articolo 2233 del codice civile, le tariffe, previa istruttoria con i soggetti interessati e con le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori, sono stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli Nazionali, sentito il Consiglio di Stato.

b) Le tariffe prevedono livelli massimi e minimi, inderogabili, per le prestazioni che incidono su interessi generali costituzionalmente rilevanti. Sono nulli i patti difformi laddove prevedano una riduzione superiore al venti per cento del compenso previsto sulla base dei livelli tariffari.

c) Sono fatte salve le disposizioni che stabiliscono tariffe, aliquote, tabelle di compensi e corrispettivi per attività professionali, settori ovvero materie determinati.

3. a) L'attività libero professionale ed intelletuale, in qualunque modo esercitata, può essere oggetto di pubblicità informativa.

b) Il codice deontologico stabilisce le modalità con cui tale pubblicità può essere resa dagli iscritti.

4. A) La professione è esercitata, sulla base dei requisiti stabiliti dagli ordinamenti di categoria, in forma individuale nonché, sotto la responsabilità e direzione personale del professionista, in forma associata e societaria.

B) La società che ha per oggetto l'esercizio di una professione deve costituirsi secondo il tipo denominato «STP-Società tra professionisti», che è regolato dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

C) Le società tra professionisti possono essere costituite nella forma di società cooperativa a mutualità prevalente regolata a condizione che:

a) ove i soci esercitino una professione di interesse generale, la costituzione sia consentita dall'ordinamento di categoria;

b) i soci non professionisti siano ammessi in numero tale da non poter conseguire, anche indirettamente, il controllo della società;

c) in tutti gli atti ed i documenti della società e comunque ove indicati nei rapporti con i terzi, i soci non professionisti indichino, accanto al proprio nome, la qualifica di «socio non professionista», salva diversa disposizione dei singoli ordinamenti di categoria.

D) Alla società costituita ai sensi della lettera C) del presente comma si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; non si applicano il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 e le altre disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali.

E) L'incarico professionale conferito alla società può essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. In ogni caso, le prestazioni che la legge riserva a una o più categorie possono costituire oggetto esclusivamente della società costituita dai professionisti appartenenti alla medesima categoria. Gli articoli 2 e seguenti della legge 23 novembre 1939, n. 1815, sono abrogati. È abrogato l'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266.

5. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

6. Le disposizioni deontologiche e pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma l sono adeguate, anche con l'adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1º gennaio 2007. In caso di mancato adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma l sono in ogni caso nulle.

7. Le associazioni che nel proprio statuto prevedono specificatamente la tutela dei consumatori sono tenute ad indicare il numero complessivo dei rispettivi associati.

 

2.6

BULGARELLI, PECORARO SCANIO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i criteri per la determinazione degli onorari delle prestazioni;

b) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, ferma restando la necessità di adottare il tipo della società semplice e della società in nome collettivo; che il professionista non può essere socio di più di una società o associazione; che la specifica prestazione deve essere resa sotto la direzione e responsabilità del socio-amministratore iscritto all'albo competente, il cui nome è preventivamente comunicato al cliente; che la società sia costituita nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 23 novembre 1939, n. 1815; il rispetto delle norme deontologiche che stabiliscono, nell'interesse della clientela, le incompatibilità a necessaria garanzia di integrità ed autonomia nei rapporti di collaborazione integrata tra le diverse categorie.

2. Sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

3. Entro sei mesi dalla entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1 gli Ordini e Collegi adottano gli atti necessari a dare attuazione, per quanto di competenza, ai principi di cui al presente articolo, dandone comunicazione all'amministrazione vigilante.

4. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto il Governo è delegato a emanare, sentiti gli ordini e collegi interessati, uno o più decreti legislativi al fine di riordinare le disposizioni legislative e regolamentari che stabiliscono le tariffe professionali nel rispetto dei seguenti criteri e principi:

a) le tariffe obbligatorie, fisse o minime, possono essere stabilite con riferimento alle sole prestazioni che sono oggetto di riserva di competenze ovvero che incidono su interessi generali;

b) il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi può essere abolito per le prestazioni che non sono oggetto di riserva di competenze ovvero che non incidono su interessi generali;

c) sono, in ogni caso, fatte salve le tariffe che regolano i servizi professionali soggetti alle procedure di evidenza pubblica.

 

2.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole da: «che prevedono» a: «professionisti» con le seguenti: «, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,».

 

2.8

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 dopo le parole: «professionali e intellettuali» aggiungere le seguenti: «non riservate».

 

2.9

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

2.10

DE ANGELIS

Al comma 1 sopprimere la lettera a).

 

2.11

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

 

2.13

MANZIONE

Al comma 1, la lettera a) è sostituita con la seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime, ad esclusione di quelle stabilite con decreto ministeriale a tutela della dignità della professione intellettuale e della qualità delle prestazioni, nonché delle prestazioni giudiziali degli avvocati;».

 

2.14

RAME

Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime. Permane il divieto di cui all'art. 2233, terzo comma, del codice civile;».

 

2.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.1000, sostituire le parole da: «lettera a)» alla fine con le seguenti:

Sostituire le parole da: «che prevedono» a «professionisti» con le seguenti: «, fatta eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato, che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obbiettivi perseguiti; b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni. Sono altresì abrogate le disposizioni che determinano o comportano il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interprofessionale da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,».

 

2.1000

Il Governo

Al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite con le seguenti: «l'obbligatorietà di tariffe».

 

2.15

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: «ovvero» fino alla fine.

2.16

MANZIONE

Al comma l, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti».

2.17

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «ovvero» a: «perseguiti;» con le seguenti: «, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio dell'attività d'avvocato;».

2.18

LUSI

Al comma 1, lettera a), dopo la parola: «perseguiti», è aggiunto il seguente periodo: «i minimi tariffari sono mantenuti per le prestazioni giudiziali degli avvocati e stabiliti con decreto del Ministero della giustizia».

 

2.19

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.20

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

 

2.2000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 2.2000, dopo la parola: «modifiche:» inserire la seguente lettera:

«0.a) al comma 1, alla lettera a) dopo la parola: «minime» aggiungere le seguenti: «, con eccezione per quelle riguardanti l'esercizio di attività dell'avvocato»;

alla lettera b), sostituire le parole: «anche parziale» con le parole: «fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina»;

alla lettera c) sostituire le parole: «da parte di società di persone o associazioni fra professionisti» con le seguenti: «da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni tra loro costituite»;

al numero 2-bis sopprimere le parole: «se non redatti in forma scritta».

 

2.2000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

«a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

''b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni;'';

b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

''c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.'';

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. All'articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

'' Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.'';».

 

2.21

RAME

Al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) il divieto anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, e il corrispettivo delle prestazioni. Le modalità di diffusione dei messaggi pubblicitari e la tipologia degli stessi sono disciplinate e tipizzate per ogni categoria professionale nell'ambito del codice di autodisciplina di ogni singola attività professionale e intellettuale. In mancanza di un codice di autodisciplina si applicano le regole dettate per attività qualificate assimilabili da apposito decreto del Ministro per lo sviluppo economico da emettersi il 31 dicembre 2006;».

 

2.22

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni».

 

2.23

MANZIONE

Sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, ad eccezione che per le prestazioni giudiziali degli avvocati;».

 

2.24

LEGNINI

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: «anche parziale» e aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pubblicità deve rispondere a requisiti di serietà e veridicità del messaggio».

 

2.25

LUSI

Al comma 1, lettera b), le parole: «, anche parziale,» sono soppresse; allo stesso comma, dopo la parola: «prestazioni» è aggiunto il seguente periodo: «fermo restando che la pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio».

 

2.26

MANZIONE

Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: «anche parziale».


2.27

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, alla lettera b) sostituire le parole da: «anche parziale» con le seguenti: «fermi i limiti stabiliti da disposizioni deontologiche o pattizie e da codici di autodisciplina».

 

2.28

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «da parte di società di persone o associazioni di professionisti» con le seguenti: «da parte di professionisti attraverso società di persone o associazioni fra loro costituite,».

 

2.29

LUSI

Al comma 1, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «ad eccezione delle prestazioni giudiziali degli avvocati».

 

2.30

SCARABOSIO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

 

2.31

RAME

Al comma 1, alla lettera c), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, a cui si aggiunge, in via sussidaria, la responsabilità patrimoniale della società o dell'associazione;».

 

2.32

RAME

Al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

«d) la fissazione di parametri numerici predeterminati quale limite all'accesso ed all'esercizio delle attività sopra citate.

La disciplina della formazione, dell'accesso e dell'esercizio della professione medica sarà adeguata ai principi citati entro tre anni dalla entrata in vigore della presente legge di conversione, prevedendo la possibilità di conseguire una specializzazione medica mediante il tirocinio anche presso medici specializzati esercenti attività libero professionale».

 

2.33

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) non si applicano all'attività di assistenza e difesa in giudizio resa dagli avvocati».

 


2.34

MANZIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La pubblicità dei professionisti deve rispondere a caratteristiche di serietà e veridicità del messaggio».

 

2.35

LUSI

Al comma 2, dopo la parola: «salve», sono aggiunge le seguenti: «le tariffe previste da leggi speciali in materia di lavori pubblici, ».

 

2.36

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 2, dopo la parola: «riguardanti», aggiungere le seguenti: «l'esercizio della professione di avvocato e».

 

2.37

PERRIN

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«In considerazione delle esigenze di sicurezza degli utenti dei relativi servizi professionali, sono altresì fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni di guida alpina e maestro di sci».

 

2.38 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.38

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle organizzazioni con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.39 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropatici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.»

 

2.39

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità.»

 

2.40 (Testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.40

EUFEMI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. È istituito l'ordine professionale dei chiropratici, incaricato della tenuta del relativo albo professionale. L'iscrizione al suddetto albo è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.41

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 3.

 

2.42

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 3.

 

2.43

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 3, sostituire le parole da «1º gennaio 2007» al termine con le seguenti: «30 giugno 2007».

 

2.44

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

''2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;

b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;

c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;

d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo protessionista da parte del cliente;

e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile''».

 

2.45

EUFEMI

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è sostituito dal seguente:

''2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico e, per quanto di competenza, del Ministro della Salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto, sono stabiliti i requisiti per l'esercizio in forma associata delle attività di cui all'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del Codice Civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell'assemblea e nel consiglio di amministrazione;

b) iscrizione della società all'Ordine professionale sulla base dell'attività prevalente svolta;

c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;

d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;

e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile''».

 

2.46

MENARDI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 2, dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sostituire le parole: ''Il 30 per cento della tariffa professionale'', con le seguenti: ''Il 30 per cento del valore della prestazione professionale calcolata in base ai parametri del libero mercato''».

 

2.0.1

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Dopo l'articolo 2, aggiungere i seguenti:

«Art. 2-bis.

1. Il Governo è delegato ad adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la riforma organica della disciplina delle professioni intellettuali, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e agli articoli 1-ter, 1-quater, 1-quinquies. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la normativa comunitaria ed in conformità ai principi ed ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti. I decreti legislativi previsti dal presente comma sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e successivamente trasmessi al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti, resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza degli stessi. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo del presente comma o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di trenta giorni.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo, in attuazione degli articoli 33, comma 5, 35, 41 e 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria, disciplinando l'esercizio e le forme organizzative in materia di professioni intellettuali si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) garantire il libero esercizio delle professioni intellettuali esercitate in qualunque modo e forma, anche subordinata o collettiva previsti, al fine di tutelare gli interessi pubblici generali che la presente legge ad esse ricollega ed allo scopo di garantire alla persona la qualità e la correttezza della prestazione professionale richiesta;

b) provvedere affinché le professioni intellettuali siano svolte secondo modalità che garantiscano il rispetto dei principi della personalità della prestazione professionale, del pluralismo, dell'indipendenza, della responsabilità diretta ed individuale del professionista, secondo regole di deontologia legittimamente stabilite;

c) individuare i criteri per garantire la libera competizione professionale, secondo canoni compatibili con la natura delle prestazioni professionali e con l'organizzazione delle professioni intellettuali, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione;

d) valorizzare la rilevanza economica e sociale della professione;

e) tutelare gli interessi generali connessi con il corretto esercizio della professione e quindi l'affidamento della clientela e della collettività;

f) garantire l'indipendenza di giudizio e l'autonomia del professionista;

g) favorire il pieno sviluppo della persona umana, la sua libertà e dignità, nonché l'effettiva partecipazione dei professionisti all'organizzazione economica, politica e sociale del Paese;

h) disciplinare i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali sulla base dell'esame di Stato e del relativo percorso formativo;

i) disciplinare il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni non di interesse generale e la organizzazione delle relative associazioni di natura privata nel rispetto degli articoli 4, 33, 35, 41 e 17 della Costituzione, prevedendo il diritto dei professionisti a ottenere il riconoscimento pubblico delle professioni che non sono disciplinate da disposizioni normative e da ordinamenti professionali;

l) disciplinare condizioni e limiti per il riconoscimento pubblico, individuando le soglie di rilevanza soggettiva e oggettiva, che devono essere rispettate in relazione al settore economico di riferimento della attività ed escludendo che possa essere considerata professione un'attività regolamentata o tipica delle professioni di interesse generale;

m) prevedere che il potere di riconoscimento delle professioni, anche relativamente alla verifica della permanenza dei requisiti, spetti al Ministero della giustizia, di concerto con i Ministeri che hanno competenza sugli interessi e il settore economico di riferimento della professione, acquisito il parere obbligatorio del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;

n) prevedere, altresì, che la vigilanza sull'esercizio della professione spetti ai Ministeri che hanno competenza sugli interessi ed il settore economico di riferimento della professione, mentre quella sugli ordini e sulle associazioni riconosciute e registrate spetti al Ministero della giustizia, che deve effettuare periodiche verifiche;

o) ai fini dell'esercizio del potere di riconoscimento di cui alle lettere precedenti, il Ministero della giustizia svolge, anche sentendo i soggetti interessati, un'istruttoria in modo da:

1) accertare i requisiti per il riconoscimento da parte dello Stato delle professioni nonché la loro organizzazione in ordini ovvero in associazioni;

2) accertare il possesso dei requisiti stabiliti ai sensi della lettera q) da parte delle associazioni costituite da professionisti che presentano la domanda di iscrizione al relativo registro istituito presso il Ministero della giustizia;

3) verificare la permanenza dei requisiti di cui ai punti precedenti;

4) acquisire i pareri obbligatori del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e sentiti, nel caso, i sindacati, gli Ordini e le Associazioni rappresentative dei professionisti interessati;

p) stabilire i requisiti richiesti alle associazioni per l'iscrizione nel registro e ai professionisti per l'iscrizione alle associazioni, nonché per l'ottenimento dell'attestato circa la qualificazione professionale degli associati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

1) l'esistenza di uno statuto dell'associazione che preveda espressamente come scopo quello di dare evidenza ai requisiti professionali degli iscritti verso la collettività e quindi:

1.1) che garantisca un ordinamento interno a base democratica;

1.2) che escluda ogni fine di lucro e preveda attività che comunque siano compatibili con le finalità della presente legge;

1.3) che determini l'ambito della professione;

1.4) che preveda l'elaborazione e l'adozione di un codice deontologico, nonché la stipulazione di adeguate forme di assicurazione per la responsabilità professionale;

2) la disponibilità da parte dell'associazione di adeguate strutture organizzative per verificare il possesso, da parte dei richiedenti, dei requisiti per l'iscrizione all'associazione e curare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale, la verifica della professionalità degli associati, il relativo aggiornamento professionale nonché l'effettiva applicazione in sede disciplinare del codice deontologico;

3) la previsione di un limite temporale di validità dell'attestato di cui alla lettera q) del presente articolo;

q) stabilire che, con decreto ministeriale, sia istituito presso il Ministero della giustizia il registro delle associazioni e siano individuate le modalità di tenuta del registro medesimo;

r) prevedere che coloro che esercitano una professione per la quale è necessaria l'iscrizione all'albo siano organizzati in Ordine professionale, con compiti di rappresentanza istituzionale, ferme restando le funzioni di rappresentanza proprie dei sindacati relativamente ai rispettivi iscritti;

s) prevedere che l'Ordine professionale, quale ente pubblico non economico, abbia autonomia patrimoniale finanziaria, determini con statuto e regolamenti la propria organizzazione nel rispetto delle disposizioni della presente legge. Lo statuto ed i regolamenti sono approvati dal Ministero della giustizia, ovvero dal Ministero competente che esercita compiti di vigilanza sugli ordini;

t) disciplinare che la vigilanza sull'attività e la gestione degli ordini professionali sia affidata al Ministero della giustizia, salvo attribuire eventuali specifici compiti di controllo e di vigilanza ad altri Ministeri, in relazione alla specificità delle singole professioni, prevedendo che:

1) le deliberazioni dell'Assemblea nazionale concernenti l'approvazione dello statuto e del codice deontologico e le loro variazioni, nonché le deliberazioni del Consiglio nazionale concernenti l'approvazione dei regolamenti, siano inviate al Ministro della giustizia, il quale può richiederne il riesame;

2) i provvedimenti relativi all'aggiornamento professionale siano altresì notificati al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica che può richiederne il riesame;

u) prevedere che il Consiglio nazionale dell'ordine possa essere sciolto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante, in caso di grave violazione di legge o impossibilità di funzionamento;

v) prevedere che i consigli degli ordini locali possano essere sciolti con decreto del Ministro vigilante, previo parere del Consiglio nazionale dell'Ordine, in caso di grave violazione di legge o di impossibilità di funzionamento;

z) prevedere che l'accesso all'esercizio delle professioni intellettuali sia libero, senza vincoli di predeterminazione numerica, previo superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali la legge richiede l'iscrizione in appositi albi o elenchi;

aa) prevedere la possibilità di terminare preventiva mente il numero di coloro che possono conseguire l'abilitazione all'esercizio di particolari attività professionali che comportano lo svolgimento di pubbliche funzioni;

bb) prevedere che lo svolgimento dell'attività professionale debba essere preceduto da un adeguato ed effettivo tirocinio, stabilendo la necessità di un equo compenso per il tirocinante, al quale non si applicano le norme sul contratto di lavoro per i dipendenti di studi professionali;

cc) stabilire l'obbligo per gli ordini di emanare un codice deontologico, valido per tutti gli iscritti e gli organi territoriali del medesimo ordine, secondo regole idonee a garantire la correttezza e la qualità della prestazione professionale, nonché secondo i principi dettati dalle leggi che regolano ciascun ordinamento di categoria;

dd) prevedere che l'ordinamento di categoria determini le sanzioni disciplinari nel caso di violazione delle leggi e del codice deontologico, nonché le condizioni e le procedure con le quali l'iscritto può essere sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione;

ee) prevedere che le tariffe professionali, stabilite nell'interesse generale con decreto del Ministro della giustizia o comunque del Ministro competente, su proposta dei rispettivi Consigli nazionali, sentito il Consiglio di Stato, fissino livelli massimi, nonché livelli minimi inderogabili;

ff) prevedere che, per le professioni organizzate in associazioni, il compenso della prestazione sia stabilito su accordo delle parti;

gg) stabilire in materia di assicurazione professionale che gli ordinamenti di categoria e gli statuti delle associazioni prevedano:

1) che il professionista sia tenuto a stipulare in forma individuale o collettiva idonea polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale propria e dei propri dipendenti o collaboratori, i cui estremi, incluso il massimale deve rendere noti al cliente al momento dell'assunzione dell'incarico;

2) il ricorso, in via prioritaria, a forme collettive di copertura assicurativa, stabilendo che ciascun ordine o associazione assuma le deliberazioni necessarie per l'attuazione di tale obbligo;

3) in ogni caso, una specifica disciplina agevolativa in ordine alle modalità di attuazione della copertura assicurativa per quel che riguarda la fase di avvio dell'attività professionale;

4) i termini minimi di copertura e le caratteristiche essenziali delle polizze assicurative da rischio professionale;

5) che i codici deontologici degli ordini e delle associazioni prevedano le conseguenze disciplinari della mancata stipulazione della polizza assicurativa, salvo che i consigli nazionali di ordini od associazioni non abbiano sottoscritto una polizza collettiva;

hh) prevedere che gli ordini professionali si organizzino mediante loro statuti, in conformità alle norme dello Stato che disciplinano l'accesso alle professioni;

ii) prevedere che l'Ordine professionale si articoli in:

1) Consiglio nazionale dell'Ordine, che assume la denominazione di Consiglio nazionale dell'Ordine della categoria, con i compiti di cui alla successiva lettera pp);

2) Ordini territoriali, che assumono la denominazione di: ''Ordine'' della categoria secondo l'organizzazione territoriale prevista dal relativo ordinamento, con i compiti di cui alla successiva lettera nn);

ll) prevedere che all'Ordine professionale non si applichino la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive modificazioni, il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;

mm) prevedere che l'Ordine territoriale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli iscritti all'albo; è eletto dall'Assemblea ogni quattro anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Ordine, e può delegare singole funzioni ad uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità dell'intero Consiglio;

2) Assemblea: ne fanno parte gli iscritti all'albo; elegge il Consiglio ed il Collegio dei revisori; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo; esprime il parere sugli altri argomenti sottoposti dal Consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria;

3) Collegio dei revisori: è composto, in relazione al numero degli iscritti all'albo, da uno a tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è eletto dall'Assemblea ogni tre anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei revisori può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

nn) prevedere che al Consiglio dell'Ordine territoriale spettino i seguenti compiti:

1) garantire l'osservanza dei principi della presente legge nel proprio ambito di competenza territoriale;

2) la tenuta e l'aggiornamento dell'albo e la verifica periodica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione dandone comunicazione al Consiglio nazionale;

3) la determinazione, nel rispetto del bilancio preventivo, del contributo obbligatorio annuale da corrispondere da ogni iscritto per il finanziamento dell'Ordine territoriale, nonché la percezione del contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

4) la vigilanza sul corretto esercizio della professione e il conseguente potere disciplinare sugli iscritti;

5) la formulazione di pareri in materia di liquidazione dei compensi ai agli iscritti all'Ordine;

6) l'esperimento, su richiesta, del tentativo di conciliazione fra gli iscritti ed i clienti che, in caso di controversie sui compensi, possono farsi assistere anche da associazioni di consumatori;

7) la formulazione di pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni territoriali su materie di interesse locale;

8) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria o delegata dal Consiglio nazionale;

oo) prevedere che il Consiglio nazionale sia così articolato:

1) Consiglio: è composto da un numero di consiglieri in rapporto al numero degli Ordini territoriali, con le modalità stabilite dallo Statuto di ciascun Ordine; è eletto dall'Assemblea degli Ordini territoriali ogni cinque anni; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di tre volte consecutive dall'entrata in vigore del decreto legislativo. Il Consiglio nomina le cariche, elegge il Presidente, che ha la rappresentanza legale del Consiglio nazionale, e può delegare singole funzioni a uno o più consiglieri, ferma restando la responsabilità del Consiglio;

2) Assemblea nazionale: ne fanno parte i soggetti indicati nello statuto di ciascuno Ordine; elegge il Consiglio nazionale; approva il bilancio consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio nazionale, approva lo statuto ed il codice deontologico e loro variazioni;

3) Collegio dei revisori: è composto da tre membri nominati fra gli iscritti all'elenco dei revisori; è nominato dal Ministero della giustizia ogni quattro anni; controlla la tenuta dei conti e la gestione del bilancio; il mandato dei consiglieri può essere rinnovato per non più di due volte consecutive;

pp) prevedere che al Consiglio nazionale spettino i seguenti compiti:

1) vigilare sul rispetto dei principi della presente legge;

2) svolgere i compiti ad esso assegnati dalla legge in attuazione di obblighi comunitari;

3) giudicare dei ricorsi avverso i provvedimenti adottati dall'Ordine territoriale, anche in funzione di giudice speciale qualora operante prima del gennaio 1948, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti e nel rispetto degli articoli 24 e 111 della Costituzione;

4) esercitare funzioni di coordinamento degli Ordini territoriali;

5) designare i rappresentanti della categoria presso commissioni ed organi di carattere nazionale ed internazionale;

6) formulare pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

7) determinare le indennità dei consiglieri al fine di assicurare lo svolgimento del mandato senza pregiudizio economico nonché, sulla base di bilanci di previsione approvati dall'Assemblea nazionale, la misura del contributo obbligatorio annuale per lo svolgimento dei compiti di cui alla presente legge che deve essere corrisposto dall'Ordine territoriale previa esazione dagli iscritti agli albi, nonché percepire il contributo medesimo, mediante riscossione diretta ovvero con procedure esattoriali;

8) la determinazione degli standard qualitativi propri delle prestazioni professionali;

9) adottare i regolamenti ad esso delegati dall'ordinamento di categoria;

10) coordinare l'aggiornamento professionale;

11) assicurare la compiuta informativa al pubblico in ordine alle modalità di esercizio della professione;

12) ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento di categoria per lo svolgimento dei compiti istituzionali;

qq) prevedere l'istituzione di organismi di coordinamento regionale degli Ordini territoriali, ove questi non siano organizzati esclusivamente su base nazionale o regionale;

rr) garantire che i consigli nazionali, i coordinamenti regionali ed i consigli locali dell'ordine, anche di professioni diverse, possano definire reciproci rapporti con accordi di programma di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ss) prevedere che gli ordini curino l'aggiornamento periodico obbligatorio degli iscritti, organizzando appositi corsi e seminari, anche d'intesa con altre amministrazioni pubbliche, con università e istituzioni scientifiche e casse di professionisti;

tt) prevedere che le procedure elettorali garantiscano la trasparenza delle operazioni, la partecipazione degli iscritti e la tutela delle minoranze;

uu) prevedere che ciascun ordinamento professionale regoli il procedimento disciplinare garantendo, sulla base dei principi di cui all'articolo 111 della Costituzione e di quelli del codice di procedura civile:

1) la contestazione degli addebiti;

2) il diritto di difesa;

3) la distinzione fra le funzioni istruttorie e giudicanti;

4) la motivazione delle decisioni e pubblicità del provvedimento;

5) la facoltà dell'esponente di partecipare al procedimento;

vv) prevedere che l'esercizio della professione, in qualunque modo e forma, possa essere oggetto di pubblicità informativa e non comparativa e che sia consentita la pubblicità delle attività professionali esclusivamente nelle forme previste dagli ordinamenti professionali e dagli statuti delle associazioni, in particolare dal codice deontologico.

Art. 2-ter.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-bis, ad adeguare l'ordinamento di categoria delle professioni indicate nell'allegato A, anche al fine di procedere alla unificazione tra ordini relativi a professioni le cui attività riguardano uno stesso settore economico o sociale nonché al riordino degli albi al fine di inserire le professioni di cui all'allegato B laddove venga accertata la omogeneità dei percorsi formativi.

Art. 2-quater.

1. Il Governo definisce, con i decreti di cui all'articolo 1-bis, un regime agevolato dei requisiti organizzativi stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis a favore delle associazioni iscritte, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati del CNEL, istituita ai sensi dell'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla data di entrata in vigore della presente legge, che riguardino professioni che abbiano ottenuto il riconoscimento pubblico ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1-bis.

2. In ogni caso, le associazioni di cui al presente articolo sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis entro e non oltre cinque anni dalla entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro. A tal fine le associazioni in possesso dei requisiti stabiliti ai sensi dell'articolo 1-bis sono tenute a presentare apposita domanda d'iscrizione almeno sei mesi prima del termine innanzi stabilito.

3. In sede di prima applicazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti alle associazioni che abbiano ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.

Art. 2-quinquies.

1. Il Governo è delegato, con i decreti di cui all'articolo 1-bis, a riordinare la normativa in materia di agevolazioni e incentivi alle attività economiche, nel rispetto dei principi comunitari di settore, al fine di valorizzare la rilevanza economica e sociale delle libere professioni.

 

 

Allegato A

1) agenti di cambio

2) agrotecnici e agrotecnici laureati

3) architetti, pianificatori territoriali, paesaggisti, conservatori, architetti iuniores e pianificatori iuniores

4) assistenti sociali specialisti e assistenti sociali

5) attuari e attuari iuniores

6) avvocati

7) biologi e biologi iuniores

8) chimici e chimici iuniores

9) consulenti del lavoro

10) dottori agronomi e forestali, agronomi e forestali, zoonomi, biotecnologi agrari

11) dottori commercialisti

12) farmacisti

13) geologi e geologi iuniores

14) geometri e geometri laureati

15) giornalisti

16) infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia

17) ingegneri civili e ambientali, ingegneri industriali, ingegneri dell'informazione, ingegneri civili e ambientali iuniores, ingegneri industriali iuniores, ingegneri dell'informazione iuniores

18) medici chirurghi, odontoiatri

19) notai

20) ostetriche

21) periti agrari e periti agrari laureati

22) periti industriali e periti industriali laureati

23) psicologi e dottori in tecniche psicologiche per i contesti sociali, organizzativi e del lavoro e dottori in tecniche psicologiche per i servizi alla persona e alla comunità

24) tecnici di radiologia medica

25) ragionieri

26) spedizionieri doganali

27) veterinari

Allegato B

1) podologo

2) fisioterapista

3) logopedista

4) ortottista, assistente di oftalmologia

5) terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva

6) tecnico della riabilitazione psichiatrica

7) terapista occupazionale

8) educatore professionale

9) tecnico audiometrista

10) tecnico sanitario di laboratorio biomedico

11) tecnico di neurofisiopatologia

12) tecnico ortopedico

13) tecnico audioprotesista

14) tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare

15) igienista dentale

16) dietista

17) tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro».

 

3.1

POLLEDRI, FRUSCIO, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

3.2

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «ferma restando la potestà legislativa e programmatoria delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».


3.1000

Il Governo

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite con le seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.3

TECCE

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.4

GARRAFFA, LEGNINI

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.5

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire le parole: «di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» con le seguenti: «disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché dalle leggi regionali approvate nelle rispettive materie,».

 

3.6

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ovvero» aggiungere la seguente: «il» e dopo le parole: «degli alimenti» inserire il seguente periodo: «Spetta alle regioni individuare i percorsi formativi che assicurino il possesso dei detti requisiti. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta entro il 4 luglio 2006, ovvero l'attestazione del possesso del requisito inerente la frequenza con esito positivo dei corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o il superamento, dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono comunque requisito valido ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;».

 

3.2000

Il Governo

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite con le seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

 

3.7

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.8

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.9

TECCE

AI comma 1, lettera a) dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

 

3.11

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

 

3.3000

Il Governo

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

 

3.12

GARRAFFA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: « , nell'ambito del settore alimentare e di quello non alimentare. È fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere limitate diversificazioni merceologiche all'interno del solo settore non alimentare;».

 

3.13

PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

 

3.14

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

3.15

GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «sub regionale;» inserire le seguenti: «, concepite al fine di impedire concentrazioni in capo a singole insegne o gruppi commerciali.»

 

3.16

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

 

3.4000

Il Governo

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

 

3.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

 

3.5000

Il Governo

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

 

3.18

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: « , fatta salva la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di impedire l'effettuazione delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti le vendite di fine stagione.»

 

3.19

TECCE

AI comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

 

3.20

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

 

3.6000

Il Governo

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

3.21

SCHIFANI, POSSA, TOMASSINI, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che».

 

3.22

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica nonchè quelle».

 

3.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto e alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, alle imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte all'albo di cui dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, è consentito attrezzare locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, allo scopo di consentire ai clienti la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, nonché di bevande ed alimenti accessori anche non di propria produzione, essendo a tal fine esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.»

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e 2-bis» e al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis».

 

3.24

PERRIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui al comma 1 entro il 1º gennaio 2008».

 

3.25

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali» inserire le seguenti: «, fatte salve le proprie prerogative di valutazione in merito alle valutazioni sull'impatto urbanistico, ambientale e di conformità ai piani urbani della mobilità, nonché di tutela delle botteghe storiche e delle produzioni di qualità,».

 

3.26

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50% della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1000 euro al metro quadro».

 

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

3.0.3

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

4.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 4.

 

4.2

MENARDI

Sopprimere l'articolo 4.

 

4.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2008».

 


4.4

MANTICA

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2008».

 

4.5

GARRAFFA, ROSSA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata:

a) dall'attestazione della frequenza con esito positivo di un corso professionale inerente la produzione di pane e prodotti da forno istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito professionale è comunque riconosciuto a chi abbia frequentato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di panificazione o a chi abbia prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di panificazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla produzione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

b) dall'attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari inerenti locali, attrezzature, emersioni in atmosfera, nonché dei requisiti urbanistico-edilizi».

 

4.6

BARBATO

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.7

MORGANDO

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

 

4.8

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

 

4.9

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 dopo le parole: «alle emissioni in atmosfera», sostituire il restante articolo con le seguenti: «dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.10

BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «dal titolo abilitativo edilizio», aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.11

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.12

RUBINATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» inserire le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione,». Inoltre, dopo le parole: «agibilità dei locali» inserire le seguenti: «e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.13

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione».

4.14

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «di agibilità dei locali» aggiungere il seguente periodo: «di agibilità dei locali, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materia prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.15

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.16

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «e dell'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.1000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «norme vigenti» aggiungere le seguenti: «rispetto delle regole di buona pratica professionale».

 

4.1000

Il Governo

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.17

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovraintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.18

MENARDI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore».

 

4.2000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.2000, sopprimere le parole da: «con l'esclusione» fino a: «somministrazione».

 

4.2000

Il Governo

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

4.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.22

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della pianificazione e delle modalità di lavorazione adottate, la denominazione ''pane fresco'' è riservata in via esclusiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione».

 

4.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) i requisiti minimi di qualificazione professionale necessari per l'avvio dell'attività, a tutela della salute dei consumatori e dell'igiene degli alimenti;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle diverse tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

 

4.24

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

 

4.25

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

 

4.26

MENARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore».

 

4.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese di panificazione, consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igenico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

 

4.28

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In tutti i luoghi ove si venda pane nell'area di vendita di tale articolo è fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello con l'indicazione di ''Pane fresco'' limitatamente al pane avente le seguenti caratteristiche:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato prodotto;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenute per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo.

La violazione di tale norma, accertata da qualunque organo ufficiale di vigilanza, importa la chiusura temporanea dell'esercizio per un giorno (fino a sette in caso di recidiva) ed è comminata dal Prefetto.

6. Ove sussistano adeguate strutture e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione è consentito alle imprese di panificazione l'esercizio dell'attività di somministrazione dei propri prodotti. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

 

4.29

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo».

 


4.30

GARRAFFA, ROSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77».

 

4.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria. Fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.32

BARBATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.33

LOSURDO, BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.34

LUSI, RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.35

RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.36

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove queste ultime non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.37

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igenico-sanitarie».

 

4.38

LEGNINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione».

 

5.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere l'intero articolo.

 


5.2

SCHIFANI, TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci). – 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1º gennaio dell'anno Successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari ''carte fedeltà''.

3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano coni portare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del decreto legislativo 24.04.2006, n, 219, è aggiunto il seguente periodo: ''Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1., dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità''.

5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito:

''La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge''.

Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito:

''Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modificazioni''.

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: '' distribuzione''.

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362.

Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola ''acquisizione''.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali infarmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

 

5.3

FORTE, MANINETTI

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

Al comma 2 sono soppresse le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

Al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.4

BARBATO

Al comma 1 sostituire le parole «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: «apposito reparto,» le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: «confezione del farmaco», le parole: «senza obbligo di prescrizione»;

– all'articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis: L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 sono soppresse le parole «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;

– al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.6

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, letto c-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente: al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

al comma 3, dopo le parole «confezione del farmaco» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 


5.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9 bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,».

Conseguentemente:

– al comma 2 sopprimere le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 aggiungere dopo le parole: «confezione del farmaco» le seguenti parole: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

5.8

FORTE, MANINETTI

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

5.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.11

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e».

5.12

GARRAFFA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parete della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti con l'assistenza di uno o più laureati in farmacia nel caso di vendita di farmaci non sostenibili da pubblicità. Nel caso di vendita di farmaci sostenibili da pubblicità, l'operatore commerciale è comunque tenuto a mettere a disposizione dei consumatori nei pressi degli scaffali espositivi, tutte le adeguate istruzioni sull'utilizzo dei medicinali in vendita nell'esercizio, in modo che siano pubblicamente e facilmente consultabili. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi a oggetto farmaci».

 

5.13

GARRAFFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, della cui gestione rispondono uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, la cui presenza nell'esercizio non è comunque richiesta ma il cui nominativo è previamente comunicato al Comune. Il titolare dell'esercizio è tenuto a mettere a disposizione dei clienti ogni pertinente informazione circa l'impiego dei prodotti di cui al primo comma ed a consentire la consultazione immediata del responsabile del reparto. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

 

5.14

TONINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.».

 

5.15

FORTE, MONACELLI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,», e dopo la parola: «l'assistenza», inserire la seguente: «continuativa».

 

5.16

BAIO DOSSI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, IOVENE, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,» e dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

5.2000/1

LOSURDO, CURSI, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

Sopprimere l'emendamento.

 

5.2000

Il Governo

Al comma 2 le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente».

 

5.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

 

5.18

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I prodotti di cui al comma 1 possono, altresì, essere posti In vendita negli esercizi commerciali o nei reparti dei medesimi gestiti da soggetto provvisto:

a) del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 19 febbraio 1996;

b) del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99.

2-ter. Nel caso di comunicazione di avvio di un esercizio di vicinato presentata al Comune da farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, al fine di accompagnare alla vendita di merci comuni il commercio dei prodotti di cui al primo comma, l'interessato, qualora i prodotti in vendita appartengano al settore alimentare, deve attestare il possesso dei pertinenti requisiti professionali, previsti dalle legislazioni regionali in materia di commercio al dettaglio. Lo stesso requisito deve essere posseduto in caso di richiesta di autorizzazione per una media o grande struttura di vendita».

 

5.19

MORGANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:

a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;

b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;

c) il limite minimo di ferie annuali;

d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale».

 

5.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del distributore fino all'acquisto da parte dei privati».

 

5.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».

 

5.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005 n. 87, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente».

 

5.23

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FERRANTE

Al comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» sono inserite le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.3000

Il Governo

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

 

5.24

BODINI, MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BINETTI, IOVENE, SERAFINI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata ''Fondo speciale'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.25

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione».

 

5.26

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985, n. 575».

 

5.28

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3 aggiungere:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche».

 

5.29

FORTE, MONACELLI

Sopprimere il comma 4.

 

5.30

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere i commi 5 e 6.

 

5.31

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 5.

 

5.32

VITALI, BODINI, ENRIQUES

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) i commi 1,2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche, a società di persone, di capitali e a società cooperative.

2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di attività ad essa strumentali, connesse e complementari.

3. La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile.

4. I direttori di farmacie private, qualora si verifichino a loro carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.'';

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: ''salvo quanto previsto ai commi 9 e 10'';

3) i commi 11, 12 e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.»;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette attività.

1-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è soppresso».

 

5.33

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

 

5.34

LEGNINI, GALARDI, GARRAFFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere la parola: «5».

 

5.35

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 6.

 

5.4000/1

LOSURDO, CURSI, PARAVIA, BUCCICO

All'emendamento 5.4000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

b) dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. La proprietà delle farmacie può appartenere anche a società di persone o di capitali, sia private che pubblico/private, i cui azionisti possono essere, nel caso di persone fisiche, farmacisti o non, fermo restando che la direzione delle farmacie e la distribuzione del farmaco siano riservati esclusivamente ai farmacisti».

 

5.4000/2

LOSURDO, CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 5.4000, capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società dì cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

 

5.4000

Il Governo

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

 

5.36

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, FERRANTE

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di tre farmacie''.

''6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.37

BARBATO

Il comma 6 è sostituito con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in un società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.38

FORTE, MANINETTI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i comma 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizioni a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.39

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.40

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma I può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro fannacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre amù dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra glia venti causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''»

 

5.41

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.';

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.'''».

 

5.42

TONINI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale''. Sono abrogati i commi 7, 9 e 10 del medesimo articolo 7.»

 

5.43

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere la parola: «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.''».

 

5.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

5.45

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

 

5.46

FORTE, MANINETTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.47

MONACELLI, CICCANTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.48

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.49

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. ln caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. ln caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.50

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».


5.51

BINETTI, MARINO, BODINI, BAIO DOSSI, IOVENE, BASSOLI, SERAFINI, MONTALBANO, BOSONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «, 9» e aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.52

SERAFINI, BINETTI, MARINO, BODINI, BASSOLI, BAIO DOSSI, IOVENE, MONTALBANO, BOSONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre anni''».

 

5.53

IOVENE, MARINO, MONTALBANO, BOSONE, BASSOLI, BAIO DOSSI, SERAFINI, BINETTI, BODINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ciascun farmacista può partecipare ad un massimo di tre società di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362».

 

5.54

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 7.

 

5.5000

Il Governo

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.55

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.56

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soppresso.»

 

5.57

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

 

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.

7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.«

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

 

5.58

BASSOLI, SERAFINI, MARINO, BAIO DOSSI, BODINI, BINETTI, IOVENE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le Regioni e le aziende sanitarie locali possono stipulare specifici accordi o convenzioni in materia di distribuzione diretta con i farmacisti, ovvero con i farmacisti e le associazioni che rappresentano le aziende distributrici del farmaco».

 

5.59

RAME

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato il punto 5, del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371».

 

5.60

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: ''sulla base della sua specifica competenza professionale'' e ''su richiesta del cliente''; al comma 2 del medesimo articolo, dopo la parola ''essere'', aggiungere le parole: ''sempre esposte in modo oggettivamente''».

 

 

 

5.61

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis: Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa''».

 

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

 

5.0.2

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

1. Al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

''7-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della 'protezione complementare' pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1º gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo''».

 

6.1

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere l'articolo.

 

6.2

SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

 

6.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina dì cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore al1'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, della possibilità dì utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio a1l'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

 

6.3

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

''2-bis. Le Province, nell'ambito di una Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, d'intesa con i comuni, determinano i criteri necessari a stabilire il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 5, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi medesimi. Qualora, entro tre mesi dalla data di convocazione della Conferenza di cui al presente comma, i Comuni non provvedono all'adeguamento del numero delle licenze alla programmazione stabilita, le Provincie provvedono al rilascio delle autorizzazioni necessarie.Province e Comuni, provvedono alla revisione dei criteri, del relativo fabbisogno di licenze e alla verifica dell'organizzazione del servizio ogni tre anni.

2-ter. I criteri di cui al comma 2-bis devono essere stabiliti sulla base dei seguenti parametri:

1) la popolazione residente;

2) l'estensione territoriale;

3) l'intensità dei flussi turistici;

4) la presenza di case di cura, di soggiorno, di strutture ospedaliere;

5) la presenza di poli generatori di mobilità;

6) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;

7) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate'';

b) all'articolo 5, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

''d-bis) l'obbligo della installazione dell'apparecchio radio sulle vetture adibite al servizio taxi''.

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

''e-bis.) per apposite turnazioni integrative, previste dai singoli enti locali.

d) all'articolo 10, sostituire il comma 3, con il seguente:

''3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro subordinato secondo le normative vigenti, e deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le 24 ore del giorno precedente il servizio.'';

e) all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza e l'autorizzazione, per qualunque destinazione previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4''.

f) all'articolo 12, dopo il comma 5 inserire il seguente:

''5-bis. Al fine di consentire un adeguato controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, l'esercente il servizio di noleggio con conducente è tenuto ad installare a bordo dell'autovettura un apposito congegno meccanico sigillato, cosiddetto cronotachigrafo, nel quale inserire un documento di viaggio.'';

g) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

''Art. 12-bis.

(Documento di viaggio)

1. Il documento di viaggio deve essere numerato progressivamente e vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Nel documento di viaggio devono essere riportati tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione, al conducente ed al suo orario di servizio, al mezzo utilizzato per il noleggio, all'ubicazione della rimessa, nonché il nominativo del singolo utente.

3. Nel documento di viaggio devono essere registrati automaticamente !'orario di inizio e fine servizio ed il chilometraggio relativo all'inizio e alla conclusione del servizio presso l'autorimessa''».

 

6.4

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Entro il 1º gennaio 2007, ogni comune rilascerà un'ulteriore licenza taxi a ciascun soggetto che risulti titolare di licenza taxi alla data del 1º ottobre 2006. I beneficiari di dette ulteriori licenze potranno cederle, a titolo oneroso o gratuito, senza rispettare i vincoli di cui alla presente legge, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica''.

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2-bis, per fronteggiare eventi temporanei''».

 

6.5

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, ed al fine di accrescere il grado di concorrenza nel settore, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le licenze taxi già rilasciate consentono ciascuna l'esercizio di due vetture. Le licenze relative all'esercizio del secondo taxi possono essere cedute anche separatamente dalla licenze relativa al primo taxi. Il titolare della licenza originaria può altresì utilizzare la licenza all'esercizio della seconda vettura avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica''.

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2 bis, per fronteggiare eventi temporanei''».

 

6.6

Il Relatore

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito».

 

6.7

EUFEMI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Strumenti a disposizione dei Comuni per il potenziamento del servizio taxi e per favorire l'accesso all'attività ai giovani».

Al punto 1, nelle modifiche all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n 21 eliminare le parole che vanno da: ''nonché concorsi riservati'' fino a: ''mantengono una sola licenza'' e sostituirle con le parole: ''anche a titolo oneroso''.

Prima delle parole ''In ogni caso i titolari di licenza devono'' aggiungere una nuova frase cosi definita ''In presenza della eventuale attivazione di concorsi pubblici a titolo oneroso per il rilascio di nuove licenze l'importo sarà predefinito a livello territoriale sentita apposita Commissione paritetica composta da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, Associazioni di Categoria Taxi e dell'utenza. Tale Commissione avrà inoltre anche poteri deliberativi circa il monitoraggio dell'andamento del servizio''».

Aggiungere un comma 2, cosi descritto: ''All'articolo 9 della Legge 15 gennaio 1992, n 21, la lettera i) del punto 1 è così sostituita 'sia titolare di licenza o di autorizzazione da due anni' ''.

Aggiungere un comma 3, cosi definito: ''All'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992, n 21 al punto 1 dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere:

'q) per necessità operative temporalmente predefinite a fronte di eventi particolari previsti e normati fra la categoria taxi e le Amministrazioni comunali'.

'r) per garantire la copertura di una fascia oraria non assolvibile direttamente dal titolare di una licenza e favorire la crescita professionale di nuovi operatori'''».

 

6.8

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e 2», conseguentemente al comma 2, quarto periodo sono soppresse le parole: «ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio».

 

6.9

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'ulteriore 5 per cento dei proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze a titolo oneroso è ripartito tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza e che abbiano acquisito la propria licenza da meno di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma».

 

6.10

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non è ammessa l'assegnazione di un numero licenze superiore a cinque in capo ad un medesimo soggetto».

 

6.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «fornitori del servizio di taxi, già in possesso di una licenza, possono avvalersi di un secondo conducente, appartenente al proprio nucleo familiare, con cui avvicendarsi alla guida dell'auto, al fine di rendere i turni e gli orari di lavoro maggiormente flessibili».

 

6.12

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «eventi straordinari» inserire il seguente periodo: «. Per quanto previsto al presente comma i Comuni devono richiedere l'utilizzo di autoveicoli a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

 

6.13

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I trasporti di linea passeggeri accessibili al pubblico di cui al comma 1 devono essere a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

 

7.1

SCHIFANI, PASTORE, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudizi ari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Il comma 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

 

7.1000

Il Governo

1. Al comma 1 dopo le parole: «l'autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione».

 

7.2

MANZIONE

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «beni mobili registrati» con le seguenti: «veicoli».

 

7.3

ALFONZI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1, dopo le parole: «agli uffici comunali» aggiungere le seguenti: «che a tal fine devono essere dotati, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di adeguate dotazioni strutturali ed organiche».

 

7.4

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

7.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,» aggiungere le seguenti: «nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti,».

 

7.6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «n. 358» aggiungere: «funzionari di cancelleria dei tribunali, funzionari del dipartimento per i trasporti e funzionari del PRA».

 

7.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma l, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) é aggiunta la seguente lettera:

c-bis) Presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

 

7.8

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma l, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''».

 

7.9

MANZIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autentkato gli atti di cui al primo comma, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve Tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) presso ogni notaio o srudia notarile assocbto e presso ogni associazione tra notai del distrcttot costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

 

7.10

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

7.11

TECCE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile viene aggiunto il seguente comma: ''Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata''».

 

7.12

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

''Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale dello registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata''».

 

8.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

 

8.2

CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1º gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di e 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

 

8.3

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenzisli in tema di assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assiourative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più oompagnie assicurative Individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codioe civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino allalcro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1º gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agIi Intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori. comporterà l'applicazione, da parte deIl'ISVAP, di una sanzione amministrativa di e 1.000.000,00, par ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

 

8.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con i seguenti: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilit civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.5

MANINETTI, CICCANTI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Qualora entro la suddetta data, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.6

PETERLINI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

 

8.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a partire dalla data del 2 gennaio 2007» e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: «Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007» e, ancora conseglientemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 2 gennaio 2007».

 

8.8

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi».

 

8.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 8.1000, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «sostituire le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' con le seguenti: ''a partire dalla data del 2 gennaio 2007'' e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: ''Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007'' e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''della data di entrata in vigore del presente decreto'' con le seguenti: ''del 2 gennaio 2007'', nonché,».

 

8.1000

Il Governo

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

 

8.9

RUBINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente:

– al comma 2, sopprimere le parole «relativi al ramo responsabilità civile auto»;

– al comma 3, sopprimere le parole «relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto»;

– sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Clausole anticoncorrenziali in tema di assicurazoni».

 

8.10

LEGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'offerta delle altre polizze emesse dalle compagnie di assicurazione».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e di altre polizze assicurative».

 


8.11

RUBINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2007».

 

8.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.13

PETERLINI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.14

MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.15

D'AMICO, MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.16-bis

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.16

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.2000

Il Governo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.».

 

8.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

''f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.19

EUFEMI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

''f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: ''o del conducente'' sono aggiunte le parole: ''ove l'entità del risarcimento non sia superiore a trentamila euro'';

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese legali e di consulenza medico-legale eventualmente sostenute'';

3) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: '', formulando offerta scritta, entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato''».

 

8.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

''e-bis) l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può optare per il risarcimento in forma specifica del danno derivante dalla circolazione stradale. In tal caso l'assicurato ha diritto ad una riduzione sul costo della polizza assicurativa''».

 

9.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana».

 

9.2

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

 

9.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «anche mediante la pubblicazione sul sito Internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive» con le seguenti: «secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate».

 

9.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine i seguenti periodi: «È assicurata in ogni caso la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari mediante richiesta e trasmissione telefonica via dati. La trasmissione è assicurata mediante tutti i gestori del servizio di telefonia operanti, secondo l'utenza del richiedente, e senza costi aggiuntivi a carico del richiedente medesimo ulteriori rispetto all'ordinario servizio assicurato dal gestore del servizio di telefonia di riferimento».

 

9.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

 

10.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 10.1000, capoverso art. 118, comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «contrattuali», aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e ancora conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

 

10.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

''Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassì debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

 

10.1

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.2

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'ltalia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente com ma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.3

EUFEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 10, nella rubrica, sostituire le parole: «conti correnti» con la seguente: «rapporti».

 

10.5

EUFEMI

Nella rubrica dell'articolo 10 sostituire le parole: «conti correnti» con la parola: «rapporti».

 


10.6

D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore».

 

10.7

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preawiso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti da.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.8

Il Relatore

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «118 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

10.9

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «contrattuali» aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e, ancora conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

 

10.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «articolo 118», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 del codice civile»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con la esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: ''Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto – il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti''».

 

10.11

LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

 

10.12

D'AMICO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente ha sempre diritto a recedere dai contratti di dutata, con preavviso di trenta giorni, senza penalità e spese di chiusura.

6. Con deliberazione del Comitato lnterministeriale per il Credito e il Risparmio saranno disciplinate le modalità tese a garantire la portabilità del numero di conto corrente bancario».

 

10.13

MORGANDO, D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e in pari misura».

 

10.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000».

 

10.0.1

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abbassamento dei limiti di trasferibilità degli assegni bancari)

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197, ai commi 1 e 2, le parole: ''12.500 euro'' sono sostituire dalle seguenti: ''2.500 euro''».

 

10.0.2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sospensione delle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall'anatocismo)

1. Fino al 31 gennaio 2007 sono sospese tutte le esecuzioni giudiziarie nei confronti dei debitori inadempienti verso le banche nel caso in cui il montante debitorio non sia stato depurato dall'anatocismo. Allo scadere di detto termine gli atti di precetto sono rinnovati sulla base dei nuovi conteggi depurati dall'anatocismo».

 

11.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 11.

 

11.2

GARRAFFA

Al comma 1, prima delle parole: «Sono soppresse» inserire le seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2007».

 

11.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

 

11.4

Il Relatore

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

 

11.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

 

11.6

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

 

11.7

GARRAFFA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La soppressione delle Commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 decorre a partire dal 1º gennaio 2007».

 

11.8

GARRAFFA

Al comma 5, le parole: «non possono fare parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

 

12.1

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

 

12.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» inserire le parole: «, tenendo conto della normativa regionale,».

 

12.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

 

12.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

 

12.5

TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acquea, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono confermati inoltre i provvedimenti del Commissario di Governo al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

 

12.6

BARBOLINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: ''dipendenti comunali'' sono aggiunte le parole: '', di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta''.

2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 68, legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si interpreta nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone di cui al comma 133, citato, non devono intendersi limitare alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le strade del territorio comunale. Le medesime funzioni del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono ritenersi attribuite ai dipendenti di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta».

 

13.1

LUSI, RUBINATO, BOSONE, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.

 

13.2

VITALI, ENRIQUES

Sopprimere l'articolo.

 

13.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

13.4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

 

13.5

PERRIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».

 

13.6

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di Iiberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».

 

13.7

LUSI

All'inizio del comma 1, inserire le parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali».

 

13.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali» e al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sostituire le parole: «a capitale interamente pubblico o misto» con le seguenti: «in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento».

 

13.11

RUBINATO

Al comma 1, sostituire la parola «misto» con la seguente: «maggioritario».

 

13.12

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI PAOLO

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o successivamente allo scopo partecipate».

 

13.13

BRUTTI PAOLO

Al comma 1, dopo le parole «per la produzione di beni e servizi» inserire «non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale».

 

13.1000/1

LEGNINI

All'emendamento 13.1000, alla lettera a) sostituire le parole: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività» con le seguenti: «privi di rilevanza economica ed industriale».

 

13.1000

Il Governo

L'articolo 13 è casi modificato:

«a) al comma 1 le parole «strumentali all'attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''possono cedere'' sono inserite le seguenti: ''nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,'';

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ''I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma'';

d) al comma 4 dopo le parole ''l contratti conclusi'' sono inserite le seguenti: '', dopo l'entrata in vigore del presente decreto,'';

e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: ''Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima del predetto momento''».

 

13.14

BRUTTI PAOLO

Al comma 1 sostituire le parole: «strumentali all'attività di tali enti» con le seguenti «strumentali all'attività degli enti costituenti».

 

13.15

BRUTTI PAOLO

Al comma 1 dopo le parole: «attività di tali enti» aggiungere «e che abbiano queste attività in affidamento diretto».

 

13.16

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività di tali enti» aggiungere le seguenti: «privi di rilevanza economica».

 

13.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «tali enti,» sono inserite le seguenti: «esclusi i servizi di pubblica utilità,».

 

13.18

VITALI, ENRIQUES

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «ad esclusione dei servizi pubblici locali».

 

13.19

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «, nell'ambito di tali servizi o funzioni,»

 

13.20

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI PAOLO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituenti» con la parola: «partecipanti».

 

13.21

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario»

 

13.22

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società o enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

 

13.23

TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.»

 

13.24

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «società o enti» aggiungere le seguenti: «aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva».

 

13.25

TONINI

Al comma 1, dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società od enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

 

13.26

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

 

13.27

RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

 

13.28

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

 

13.29

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

 

13.30

PERRIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma l cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ventiquattro mesi».

 

13.31

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestiònale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

 

13.32

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».

 

13.33

LUSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» a «non consentite» con le seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.33-bis

FORMISANO

Al comma 3 sostituite le parole: «cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «cessano entro il 1º gennaio 2011».

 

13.34

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche costituendo una separata società da collocare sul mercato».

 

13.35

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'Economia sono stabiliti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo».

 

13.36

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi hanno l'obbligo di indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento. Tali interessi non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai grandi e medi utenti».

 

13.37

DIVINA

Aggiungere infine il seguente comma:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

 

13.38

TONINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.»

 

13.0.1

MORGANDO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

 

13.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data. le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agIi articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

 

13.0.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purchè rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2'';

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

''9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e diassistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005''.

Art. 13-ter

(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare)

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: ''Nel caso in cui'' alle parole ''predetti contratti o accordi'' è sostituito come segue:

''Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2''.

Art. 13-quater.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi)

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970 , n. 300 è aggiunto il seguente comma:

''Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte''».

 

14.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 14.

 

14.2

AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo 14.

 

14.3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 1.

 

14.4

Il Relatore

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo II»; al capoverso art. 14-ter, sostituire le parole: «Art. 14-ter» con le seguenti: «Art. 14-ter» e, al medesimo capoverso, al comma 1, dopo le parole: «articoli 2 o 3» inserire le seguenti: «della presente legge» e, al comma 2, sostituire le parole: «un sanzione» con le seguenti: «una sanzione».

 

14.5

MANZIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis» dopo le parole: «deliberare l'adozione di misure cautelari», aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai soggetti esercenti la libera professione ed ai loro enti rappresentativi».

 

14.6

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

 

14.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento del fatturato» con le seguenti: «1 per cento del fatturato».


14.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «l'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi richiamato è soppresso e».

 

14.1000/2

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 2, sostituire le parole: ''sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno. possono essere rinnovate'' con le seguenti: ''possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate e''».

 

14.1000/3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 3, sostituire le parole: ''3 per cento del fatturato'' con le seguenti: ''1 per cento del fatturato, e''».

 

14.1000

Il Governo

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: ''articolo 14-ter. - (Impegni)'' fino a: ''senza accertare l'illecito'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione'';

Al comma 2 le parole: ''può essere ridotta in misura non superiore alla metà.'' sono sostituite dalle seguenti: ''può non essere applicata ovvero ridotta''».

 

14.8

Il Relatore

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «''2-bis» con le seguenti: «2bis».

 

14.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

 

15.1

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sopprimere l'articolo.

 

15.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

15.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

 

15.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

''1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione''».

 

15.0.2

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

15.0.3

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

0/5/741/7

LEGNINI

La Commissione Bilancio,

in sede di esame del disegno di legge n. 741, «Conversione in legge de decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

premesso che:

l'articolo 2 abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

c) il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti;

l'articolo 3, a sua volta, prevede l'abrogazione delle disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con quanto previsto dallo stesso articolo;

la mancata elencazione delle disposizioni abrogate comporterà serie difficoltà ricognitive ed interpretative per gli operatori del settore, per la pubblica amministrazione e per i consumatori,

impegna il Governo:

a procedere, al fine di migliorare la qualità della legislazione, all'individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 e ad apportare ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute, in occasione dell'emanazione della legge di semplificazione per l'anno corrente o di altro provvedimento legislativo.

 


BILANCIO (5ª)

martedì 18 luglio 2006

12ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

Il presidente MORANDO dichiara che sono stati presentati dal Governo due ulteriori emendamenti, il 21.2000 e 22.2000 per i quali sarà possibile presentare subemendamenti entro le ore 10 di domani mattina.

 

Il sottosegretario SARTOR conferma che tali due emendamenti sono gli ultimi presentati da parte del Governo in Commissione e risultano già contenuti nel relativo fascicolo.

 

Il senatore VEGAS (FI) esprime perplessità in ordine all’ammissibilità di tali emendamenti con particolare riferimento al 22.2000, ricordando che la giurisprudenza parlamentare risulta rigorosa nel richiedere la necessaria omogeneità tra proposte emendative e testo di riferimento.

 

Il PRESIDENTE, preannunciando il proprio orientamento favorevole all’accoglimento dell’osservazione del senatore Vegas con la conseguente richiesta di ritiro dei suddetti emendamenti da parte del Governo, si riserva comunque un ulteriore approfondimento sul punto, in particolare rileva che il comma 3 dell’emendamento 22.2000 potrebbe presentare profili di attinenza.

Cede dunque la parola al rappresentante del Governo ai fini dell’espressione del parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto.

 

Il sottosegretario GIARETTA, nel formulare un generale orientamento per la conferma del tenore del testo dell’articolo 2 come formulato, esprime parere contrario sugli emendamenti da 2.1 a 2.12, precisando che la lettera b) di quest’ultimo risulta assorbita dall’emendamento del Governo mentre la lettera c) appare nelle proposte emendative del Governo più puntualmente formulata, mentre non può trovare accoglimento in riferimento allo svolgimento di attività interdisciplinari da parte dei professionisti.

 

Il senatore FERRARA (FI) rileva a riguardo che la lettera a) costituiva il tratto più importante della proposta emendativa, che non risulta contenuto nell’emendamento del Governo.

 

Il sottosegretario GIARETTA esprime quindi parere contrario in ordine al subemendamento 2.1000/1, nonché sugli emendamenti da 2.15 a 2.19 e sul subemendamento 2.2000/1. Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.1000 e 2.2000 del Governo mentre invita al ritiro dell’emendamento 2.21 perché parzialmente assorbito dall’emendamento del Governo.

Invita quindi a ritirare l’emendamento 2.22 o in alternativa esprime parere contrario.

Esprime parere contrario sull’emendamento 2.23, mentre invita al ritiro delle proposte 2.24 e 2.25. Esprime parere contrario sugli emendamenti da 2.26 a 2.30 mentre invita al ritiro del 2.31 perché le società di persone prevedono un regime di responsabilità patrimoniale in capo ai soci. Esprime parere contrario sugli emendamenti 2.32, 2.33 (di cui il relatore aveva chiesto l’accantonamento), 2.34, 2.35, 2.36, 2.37. In merito alla riformulazione proposta con l’emendamento 2.39 (testo 2) ritiene opportuna una valutazione in sede di Commissione competente per materia per cui invita al ritiro. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti da 2.40 a 2.43, mentre invita al ritiro del 2.0.1 altrimenti il parere è contrario.

 

La senatrice RAME (Misto-IdV) ritira quindi gli emendamenti 2.21 e 2.31.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) ritira l’emendamento 2.25 e il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 2.24 e, dopo averlo fatto proprio, l’emendamento 2.34.

 

Il PRESIDENTE dà la parola al relatore Ripamonti ricordando che questi si era rimesso al parere del Governo relativamente agli emendamenti 2.35, 2.36 e 2.37 sui quali il Governo ha espresso parere contrario.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), nel prendere atto del parere del Governo, dichiara che le questioni in esame meritano un ulteriore approfondimento per cui chiede l’accantonamento di tutti gli emendamenti relativi alle professioni per procedere su questi nella giornata di domani.

 

Il PRESIDENTE, preso atto della richiesta del relatore e rilevate le esigenze di una maggiore riflessione sul punto alla luce delle incisive modifiche proposte nel parere della Commissione giustizia, propone l’accantonamento degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

La Commissione conviene.

 

Si procede di seguito con l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Il sottosegretario GIARETTA precisa anzitutto che la formulazione dell’emendamento 3.6000 del Governo contiene un errato riferimento all’esercizio "commerciale" che deve invece intendersi "di vicinato". Chiede pertanto l’acquisizione di tale modifica (3.6000 testo 2).

 

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al relatore Ripamonti per la formulazione del parere sugli emendamenti all’articolo 3.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario sull’emendamento 3.1, mentre invita al ritiro dell’emendamento 3.2 o in alternativa parere contrario. Esprime parere favorevole sul 3.1000 del Governo mentre esprime parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e il 3.5. Esprime parere contrario sull’emendamento 3.6 e favorevole sul 3.2000, mentre sull’emendamento 3.7 formula parere contrario. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.10, 3.11 e 3.12, mentre il parere è favorevole sul 3.3000. Esprime parere contrario sugli emendamenti da 3.13 a 3.17 e favorevole sull’emendamento 3.4000.

L’emendamento 3.5000 su cui esprime parere favorevole assorbirebbe gli emendamenti 3.18 e 3.19 sui quali si esprime con parere contrario come sull’emendamento 3.20.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 3.5 e, dopo averlo fatto proprio, l’emendamento 3.20.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira gli emendamenti 3.9 e 3.19.

 

Sull’emendamento del Governo 3.6000 (testo 2) il RELATORE esprime parere favorevole chiedendo tuttavia chiarimenti al Governo sulle possibili conseguenze della norma sugli artigiani rispetto alla disciplina urgente. Esprime poi parere contrario sull’emendamento 3.21, identico al 3.22.

Sull’emendamento 3.23 il parere è contrario ove non ritirato; il parere è contrario poi sugli emendamenti 3.24, 3.26, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3, mentre sull’emendamento 3.25 si rimette al Governo.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 3.22.

 

Il sottosegretario GIARETTA esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.4, mentre invita al ritiro del 3.2 in quanto l’articolo 3 non mette in discussione le competenze regionali ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione, invita pertanto il presentatore a formulare un ordine del giorno. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 3.3, 3.4 e 3.6.

Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 3 e sugli aggiuntivi, mentre in ordine all’emendamento 3.6000 (testo 2) il Governo chiarisce che per le attività artigianali è già possibile il consumo in loco dei prodotti.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) ritira l’emendamento 3.14 che viene però fatto proprio dal senatore POLLEDRI (LNP) che lo mantiene.

 

Si passa quindi al voto sugli emendamenti relativi all’articolo 3, ovvero recanti articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 3.1.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) chiede l’accantonamento dell’emendamento 3.2, in quanto appare necessaria una revisione sul testo dell’articolo 3 proposto dal Governo, al fine di garantire la possibilità delle regioni di legiferare in tema di distanze minime tra esercizi commerciali, e mantenere una distribuzione ordinata degli stessi, soprattutto per quanto riguarda la grande distribuzione.

 

Intervengono il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), che si dichiara contrario alla proposta di accantonamento, nonché il sottosegretario GIARETTA, il quale si pronuncia invece in senso favorevole, pur osservando che le regioni conserverebbero comunque lo strumento della programmazione urbanistica.

 

La Commissione conviene infine di accantonare l’emendamento 3.2.

 

Posto ai voti, risulta approvato l’emendamento 3.1000 e, conseguentemente, sono dichiarati assorbiti gli emendamenti 3.3 e 3.4.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) dichiara di ritirare l’emendamento 3.6.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene in dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 3.2000 del Governo, in quanto sopprime inspiegabilmente il riferimento alle esigenze di tutela della salute e di tutela igienico-sanitaria degli alimenti, in nome di una malintesa ed incoerente forma di liberismo nel settore alimentare.

 

Il sottosegretario GIARETTA chiarisce che la formulazione contenuta nell’emendamento 3.2000 inserisce solo un riferimento tecnicamente più preciso al settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande, per i quali restano comunque ferme tutte le vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

 

Dopo un intervento del senatore BALDASSARRI (AN), che si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, l’emendamento 3.2000 viene posto ai voti ed approvato. Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti 3.7 e 3.8.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 3.10, rilevando che l’abolizione delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali reca gravi danni al settore, riducendo il valore delle licenze commerciali e favorendo la grande distribuzione, danno dei piccoli esercizi.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.10 e 3.11 vengono respinti, mentre viene approvato l’emendamento 3.3000. Con successive, distinte votazioni, sono quindi altresì respinti gli emendamenti 3.12 e 3.13.


Il senatore ALBONETTI (RC-SE) si dichiara contrario all’emendamento 3.14, facendosi convinto, sulla base dei chiarimenti resi dal sottosegretario Giaretta, che il testo dell’articolo 3 non comprometterebbe comunque la capacità programmatoria delle competenti amministrazioni in materia commerciale.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 3.14 a 3.16.

 

Il senatore FERRARA (FI) contesta la formulazione della proposta 3.4000 del Governo, che sembra restringere la capacità delle amministrazioni di intervenire in maniera organica con divieti "generali".

 

A un intervento del senatore BALDASSARRI (AN), che condivide le perplessità del senatore Ferrara, replica il presidente MORANDO, che osserva che l’emendamento sembra andare piuttosto verso un ampliamento della capacità di intervento delle amministrazioni.

 

In esito a separati scrutini, viene quindi approvato l’emendamento 3.4000, nonché respinto l’emendamento 3.17 e approvata la proposta 3.5000. Infine, risulta respinto l’emendamento 3.18.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) si pronuncia in senso contrario sull’emendamento del Governo 3.6000 (testo 2), in quanto mantenendo l’obbligo di autorizzazioni preventive per il servizio assistito di somministrazione di cibi e bevande penalizza i piccoli esercizi a vantaggio della grande distribuzione.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara favorevole alla suddetta proposta 3.6000 (testo 2), in quanto delinea con maggiore precisione le diverse tipologie di esercizi commerciali.

 

Il senatore FERRARA (FI) ritiene che l’esclusione di autorizzazioni preventive per il consumo immediato possa disincentivare gli esercizi interessati dal garantire la sussistenza dei necessari requisiti e strutture.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) sottolinea come la lettera g) inserita dalla proposta 3.6000 (testo 2) al comma 1 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, sia semplicemente coerente con l’impianto generale del provvedimento, volto appunto a ridurre al minimo la necessità delle autorizzazioni preventive.

 

L’emendamento 3.6000 (testo 2), posto ai voti, viene quindi approvato.

 

Il senatore FERRARA (FI) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 3.21, volto a garantire l’effettiva tutela della salute pubblica e rispetto al quale non si comprendono i pareri contrari del relatore e, soprattutto, del Governo.

 

Il sottosegretario GIARETTA precisa che l’emendamento 3.21, pur condivisibile nel merito, reca tuttavia una formulazione suscettibile di alterare il necessario e delicato equilibrio tra competenze statali e regionali nel settore in cui interviene l’articolo 3 del disegno di legge in esame, per cui non può essere accettata.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene che l’articolo 3 del provvedimento in esame alteri pesantemente l’equilibrio tra competenze statali e regionali in campo commerciale, tanto che alcune regioni hanno già sollevato conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale.

 

Con successive, separate, votazioni, viene quindi respinto l’emendamento 3.21 e successivamente gli emendamenti da 3.23 a 3.0.3.

 

Si passa quindi all’espressione dei pareri del relatore e del Governo sugli emendamenti relativi all’articolo 4.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) formula parere contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 4, invitando in particolare al ritiro degli emendamenti 4.12 e 4.37. Si dichiara in senso contrario sugli emendamenti 4.19 (identico a 4.20 e 4.21) e 4.22, mentre esprime parere favorevole sul successivo 4.23, che verte sulla stessa materia e presenta una formulazione più esaustiva, sulla quale ritiene pertanto che potrebbe registrarsi un’ampia convergenza di tutte le forze politiche. Esprime infine parere favorevole sulle proposte 4.1000 e 4.2000 del Governo.

 

Il sottosegretario GIARETTA esprime avviso conforme al relatore, invitando al ritiro della proposta 4.7. Si pronuncia in senso favorevole sugli emendamenti del Governo 4.1000 e 4.2000, confermando altresì il parere contrario sulle identiche proposte 4.19, 4.20 e 4.21, nonché sulla proposta 4.22, invitando nel contempo i firmatari ad aderire all’emendamento di analogo tenore 4.23, sul quale esprime invece parere favorevole.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira la proposta 4.11, in quanto assorbita nella sostanza dagli emendamenti del Governo, nonché l’emendamento 4.38.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l’emendamento 4.17.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), accogliendo l’invito del sottosegretario Giaretta, ritira la proposta 4.7.

 

Si passa quindi alla votazione.

 

Con separati scrutini sono respinti gli emendamenti restanti da 4.1 a 4.16, nonché il subemendamento 4.1000/1, mentre risulta approvato l’emendamento 4.1000 del Governo.

 

Con ulteriori, distinte votazioni, sono altresì respinte le proposte 4.18 e 4.2000/1, mentre viene approvato l’emendamento 4.2000 del Governo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) chiede che si faccia luogo alla votazione per parti separate sugli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21 di analogo contenuto.

 

Il presidente MORANDO concorda con la proposta, rilevando che su alcune parti dei citati emendamenti, in particolare le lettere a) e c), potrebbe registrarsi un’ampia condivisione tra maggioranza ed opposizione.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) propone di non procedere alla votazione per parti separate, evidenziando che l’opposizione potrebbe accettare la soppressione della lettera b) nei citati emendamenti, ove il Governo e la maggioranza accettassero il mantenimento della lettera d).

 

Il sottosegretario GIARETTA condivide la cancellazione della lettera b), mentre si dichiara contrario alla conservazione della lettera d). Quest’ultima, infatti, imponendo l’adozione della dicitura espressa di "pane conservato", potrebbe esporsi alla censura della Commissione europea, laddove la scelta del Governo di precisare semplicemente la definizione di "pane fresco", di cui alla lettera c), appare una formulazione più idonea.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) concorda con l’avviso del sottosegretario Giaretta.

 

Il senatore CICCANTI (UDC) si dichiara favorevole alla lettera b), ritenendo essenziale il mantenimento di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale per gli addetti alle imprese del settore della panificazione. Analogamente, si dichiara favorevole anche alla lettera d), in quanto fondamentale per la tutela dei consumatori, indipendentemente dalle pressioni provenienti dalla Commissione europea.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ribadisce la disponibilità a cassare la lettera b) degli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21 solo a condizione di mantenere la lettera d), al fine di garantire la trasparenza di scelta per i consumatori ed evitare indebiti vantaggi competitivi alla grande distribuzione a scapito dei piccoli panificatori.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) osserva che le questioni testé evidenziate in merito al carattere problematico delle lettere b) e d) appaiono fondate e meritevoli di approfondimento. Propone pertanto di procedere alla votazione della sola lettera c), accantonando nel contempo le lettere b) e d), in vista anche di una eventuale riformulazione più compatibile con i vincoli comunitari.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) concorda con la proposta del senatore Boccia, pur rilevando che, una volta fissata la denominazione di "pane fresco" di cui alla lettera c), potrebbe essere risolta anche la questione del "pane conservato" di cui alla lettera d).

 

Anche il senatore CICCANTI (UDC) concorda con la proposta del senatore Boccia.

 

La Commissione conviene infine di procedere alla votazione per parti separate sull’emendamento 4.19. Risultano approvate, oltre al capoverso 2-bis, le lettere a) e c), mentre sono accantonate le lettere b) e d) e gli emendamenti dal 4.20 al 4.23.

 

Con successive, separate, votazioni sono respinti gli emendamenti da 4.24 a 4.33 (essendo stata la proposta 4.34 già ritirata nella seduta antimeridiana di ieri).

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira l’emendamento 4.35.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene sull’emendamento 4.37, identico al 4.36, sottolineando l’esigenza di prevedere espressamente la possibilità dell’attività di somministrazione diretta di cibi e bevande a favore dei panifici, come richiesto dalle associazioni di categoria. Contesta quindi le disposizioni introdotte dal Governo con l’emendamento 4.2000, che escludono invece tale possibilità, lasciando solo quella del consumo immediato già prevista dalla legislazione vigente. Ciò contravviene agli impegni presi con le associazioni di categoria e agli stessi propositi di liberalizzazione del settore propagandati in queste settimane.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) concorda con le osservazioni del senatore Ferrara.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la sua firma all’emendamento 4.37.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), in qualità di firmatario dell’identico emendamento 4.36, segnala che l’esclusione della possibilità di somministrazione assistita da parte dei panifici avvantaggia in maniera ingiustificata gli esercizi della grande distribuzione.

 

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.36 e 4.37 sono infine respinti.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 23,05.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

 

3.1

POLLEDRI, FRUSCIO, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

3.2

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «della Costituzione» aggiungere le seguenti: «ferma restando la potestà legislativa e programmatoria delle regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,».

 

3.1000

Il Governo

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite con le seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.3

TECCE

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.4

GARRAFFA, LEGNINI

Al comma 1, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite dalle seguenti: «le attività commerciali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.5

LEGNINI, GARRAFFA

 

Al comma 1, sostituire le parole: «di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande,» con le seguenti: «disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dalla legge 25 agosto 1991, n. 287, nonché dalle leggi regionali approvate nelle rispettive materie,».

 

 

3.6

LEGNINI, GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera a), dopo la parola: «ovvero» aggiungere la seguente: «il» e dopo le parole: «degli alimenti» inserire il seguente periodo: «Spetta alle regioni individuare i percorsi formativi che assicurino il possesso dei detti requisiti. L'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio per la somministrazione di alimenti e bevande ottenuta entro il 4 luglio 2006, ovvero l'attestazione del possesso del requisito inerente la frequenza con esito positivo dei corsi professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi ad oggetto l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, o il superamento, dinanzi all'apposita commissione costituita presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dell'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono comunque requisito valido ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;».

 

3.2000

Il Governo

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite con le seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

 

3.7

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite dalle seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute, la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, la sicurezza e l'informazione del consumatore nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.8

GARRAFFA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.9

TECCE

AI comma 1, lettera a) dopo le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché quelli riguardanti la somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.10

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

 

3.11

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

 

3.3000

Il Governo

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

 

3.12

GARRAFFA

Al comma 1, lettera c) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: «, nell'ambito del settore alimentare e di quello non alimentare. È fatta salva la possibilità per le Regioni di prevedere limitate diversificazioni merceologiche all'interno del solo settore non alimentare;».

 

3.13

PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

 

3.14

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

 

3.15

GARRAFFA

Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «sub regionale;» inserire le seguenti: «, concepite al fine di impedire concentrazioni in capo a singole insegne o gruppi commerciali.»

 

3.16

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera e).

 

3.4000

Il Governo

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

 

3.17

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 1 sopprimere la lettera f).

 

3.5000

Il Governo

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

 

3.18

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) dopo le parole: «esercizi commerciali;» inserire le seguenti: «, fatta salva la facoltà per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano di impedire l'effettuazione delle vendite promozionali nei periodi immediatamente precedenti le vendite di fine stagione.»

 

3.19

TECCE

AI comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

 

3.20

GARRAFFA

Al comma 1, lettera f) aggiungere in fine le seguenti parole: «tranne che nei periodi concomitanti e immediatamente precedenti l'effettuazione dei saldi di fine stagione».

 

3.6000 (testo 2)

Il Governo

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

3.6000

Il Governo

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

«g) il divieto o l'ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l'esercizio commerciale, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

3.21

SCHIFANI, POSSA, TOMASSINI, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni», inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica, nonché quelle che».

 

3.22

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «le disposizioni» inserire le seguenti: «finalizzate al perseguimento di obiettivi di difesa della salute pubblica nonché quelle».

 

3.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto e alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, alle imprese artigiane di produzione alimentare, iscritte all'albo di cui dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti, è consentito attrezzare locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, allo scopo di consentire ai clienti la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, nonché di bevande ed alimenti accessori anche non di propria produzione, essendo a tal fine esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.»

Conseguentemente al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 1», inserire le seguenti: «e 2-bis» e al comma 4, dopo le parole: « di cui al comma 1» inserire le seguenti: «e 2-bis».

 

3.24

PERRIN

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi di cui al comma 1 entro il 1º gennaio 2008».

 

3.25

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 4, dopo le parole: «Le regioni e gli enti locali» inserire le seguenti: «, fatte salve le proprie prerogative di valutazione in merito alle valutazioni sull'impatto urbanistico, ambientale e di conformità ai piani urbani della mobilità, nonché di tutela delle botteghe storiche e delle produzioni di qualità,».

 

3.26

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 9 del Decreto legislativo del 31 marzo 1998 n. 114 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

''6. Al rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento, nella misura massima del 50% della superficie di vendita, e per una sola volta, delle grandi strutture di vendita, anche in forma di centro commerciale, già attive da almeno 5 anni, e per le quali l'ampliamento richiesto sia compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti al momento di entrata in vigore della presente norma, non si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 3 e 4. Il rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento della superficie di vendita è subordinato al versamento da parte dell'interessato di un contributo straordinario determinato dal comune competente per territorio non inferiore a 500 euro al metro quadro e non superiore a 1000 euro al metro quadro».

 

3.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

3.0.2

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

3.0.3

CICCANTI, FORTE

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Regole di tutela della concorrenza e dei consumatori nel settore della produzione alimentare)

1. Al fine di garantire la tutela della concorrenza e dei consumatori, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, assicurando condizioni di omogeneità e di parità di accesso delle imprese al mercato, l'esercizio delle attività di produzione alimentare è subordinato al possesso di appositi requisiti di qualificazione professionale, riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti, da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico. Entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare il possesso dei predetti requisiti.

2. Al fine di assicurare ai consumatori condizioni adeguate di accessibilità all'acquisto ed alla degustazione di prodotti alimentari, nel rispetto della tutela della concorrenza e del corretto funzionamento del mercato, le imprese di produzione alimentare, di cui al primo comma, che effettuano la vendita diretta dei propri prodotti possono attrezzare i locali adiacenti a quelli di produzione, o superfici pertinenti aperte al pubblico, per consentire ai clienti la degustazione e la consumazione sul posto dei medesimi prodotti, ivi compresi altri alimenti e bevande in via meramente strumentale rispetto al consumo dei prodotti alimentari dell'impresa, e sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni vigenti concernenti le attività economiche di distribuzione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande.

 

4.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 4.

 

4.2

MENARDI

Sopprimere l'articolo 4.

 

4.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2008».

 

4.4

MANTICA

Al comma 1, le parole: «a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1º gennaio 2008».

4.5

GARRAFFA, ROSSA

Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata:

a) dall'attestazione della frequenza con esito positivo di un corso professionale inerente la produzione di pane e prodotti da forno istituito o riconosciuto dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il requisito professionale è comunque riconosciuto a chi abbia frequentato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di panificazione o a chi abbia prestato opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di panificazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla produzione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;

b) dall'attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari inerenti locali, attrezzature, emersioni in atmosfera, nonché dei requisiti urbanistico-edilizi».

 

4.6

BARBATO

Al comma 2 sostituire il secondo periodo con il seguente: «La dichiarazione deve essere corredata dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico sanitari e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.7

MORGANDO

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

 

4.8

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 2, le parole: «La dichiarazione deve essere corredata dalla autorizzazione della competente azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari», sono sostituite dalle seguenti: «La dichiarazione deve essere corredata dalla registrazione in autocertificazione del rispetto dei requisiti igienico-sanitari prevista dal regolamento comunitario n. 852 del 29 maggio 2004».

 

4.9

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2 dopo le parole: «alle emissioni in atmosfera», sostituire il restante articolo con le seguenti: «dal titolo abilitativo edilizio e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.10

BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «dal titolo abilitativo edilizio», aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione dal permesso di agibilità dei locali, e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.11

LEGNINI

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione» e aggiungere, in fine le seguenti parole: «, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.12

RUBINATO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» inserire le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione,». Inoltre, dopo le parole: «agibilità dei locali» inserire le seguenti: «e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.13

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «titolo abilitativo edilizio» aggiungere le seguenti: «e di idoneità tecnica relativamente all'attività di panificazione».

 

4.14

CICCANTI

Al comma 2, dopo le parole: «di agibilità dei locali» aggiungere il seguente periodo: «di agibilità dei locali, da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materia prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.15

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.16

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 2, dopo le parole: «agibilità dei locali» aggiungere le seguenti: «e dell'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovrintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.1000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.1000, dopo le parole: «norme vigenti» aggiungere le seguenti: «rispetto delle regole di buona pratica professionale».

 

4.1000

Il Governo

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva, che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.17

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «da quelli relativi alla idoneità strutturale dei locali, delle macchine, degli impianti finalizzati all'attività di panificazione e dall'indicazione del nominativo del responsabile di panificazione che sovraintende e coordina la fase produttiva, al fine di garantire il rispetto delle regole di buona pratica professionale, l'utilizzo delle materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.18

MENARDI

Alla fine del comma 2, aggiungere il seguente periodo: «La dichiarazione di inizio attività deve essere corredata anche dall'autorizzazione della Camera di commercio che valuta ed accerta l'idoneità e la conformità dei requisiti strutturali, dei locali, delle macchine e degli impianti, nonché i requisiti di professionalità dell'operatore».

 

4.2000/1

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 4.2000, sopprimere le parole da: «con l'esclusione» fino a: «somministrazione».

 

4.2000

Il Governo

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

4.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.22

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della pianificazione e delle modalità di lavorazione adottate, la denominazione ''pane fresco'' è riservata in via esclusiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione».

 

4.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) i requisiti minimi di qualificazione professionale necessari per l'avvio dell'attività, a tutela della salute dei consumatori e dell'igiene degli alimenti;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle diverse tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

 

4.24

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

 

4.25

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Il titolare, oppure il collaboratore familiare, socio o lavoratore dell'impresa di panificazione designato dal legale rappresentante, che presta in misura prevalente la propria opera nell'ambito dello stesso impianto, sovrintendendo e coordinando la produzione del pane e degli impasti da pane in tutte le sue fasi, deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti soggettivi:

1) aver conseguito un diploma biennale presso una scuola professionale di panificazione con praticantato di almeno un anno presso un'impresa di panificazione;

2) aver prestato la propria opera per almeno tre anni presso imprese di panificazione con la qualifica di operaio panettiere qualificato o superiore;

3) aver esercitato per almeno tre anni l'attività di panificazione in qualità di collaboratore familiare o socio prestatore d'opera con mansioni di carattere produttivo».

 

4.26

MENARDI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'utilizzo della denominazione di panificio è riservato esclusivamente all'impresa di panificazione che attiva un impianto di panificazione e che per struttura ed organizzazione del lavoro è in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura completa del pane stesso. La denominazione di forno di qualità è riservata in via esclusiva al panificio, definito come sopra, che applica nel proprio ambito produttivo specifici disciplinari di produzione la cui applicazione volontaria è convalidata da un ente istituzionalmente competente o da un ente certificatore».

 

4.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese di panificazione, consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione ove sussistano strutture adeguate. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igenico-sanitarie, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

 

4.28

FORMISANO

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«5. In tutti i luoghi ove si venda pane nell'area di vendita di tale articolo è fatto obbligo all'esercente di esporre un cartello con l'indicazione di ''Pane fresco'' limitatamente al pane avente le seguenti caratteristiche:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato prodotto;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenute per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo.

La violazione di tale norma, accertata da qualunque organo ufficiale di vigilanza, importa la chiusura temporanea dell'esercizio per un giorno (fino a sette in caso di recidiva) ed è comminata dal Prefetto.

6. Ove sussistano adeguate strutture e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla vigente legislazione è consentito alle imprese di panificazione l'esercizio dell'attività di somministrazione dei propri prodotti. In assenza dei requisiti strutturali previsti per la somministrazione e fatto salvo il rispetto delle condizioni igienico-sanitarie è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di propria produzione».

 

4.29

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

«4-bis. Al fine di rendere chiare e inequivocabili al momento dell'acquisto le caratteristiche del prodotto e di distinguere in modo trasparente il pane fresco da quello a media e lunga conservazione o ottenuto per completamento di cottura di impasti conservati, la denominazione di pane fresco è riservata in via esclusiva al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre la giornata nella quale è stato completato il processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subito surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo».

 

4.30

GARRAFFA, ROSSA

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Nei panifici, fermi restando i requisiti igienico-sanitari, è permesso il consumo immediato degli alimenti di cui è consentita la produzione, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate, fatta eccezione per mensole, piani d'appoggio, stoviglie e posateria a perdere. Gli stessi limiti valgono per gli esercizi di vicinato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nei quali è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77».

 

4.31

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria. Fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.32

BARBATO

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.33

LOSURDO, BALDASSARRI, MENARDI, AUGELLO, SAIA, ALLEGRINI, DE ANGELIS

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.34

LUSI, RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.35

RUBINATO, MORGANDO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.36

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE, EUFEMI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove queste ultime non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igienico-sanitarie».

 

4.37

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE, POLLEDRI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. È consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione nell'osservanza delle disposizioni normative vigenti e sempre che sussistano strutture adeguate. Ove non sussistano, è comunque consentito il consumo immediato dei prodotti di produzione propria, fatta salva l'osservanza delle condizioni igenico-sanitarie».

 

4.38

LEGNINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Ove sussistano strutture adeguate e fatto salvo il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, alle imprese di panificazione è consentito l'esercizio dell'attività di somministrazione».

 

21.2000

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

 

22.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6, si intendono confermati, salva diversa determinazione, decorsi sessanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo. È, comunque, consentito, nel medesimo termine, modificare l'oggetto degli incarichi di funzione dirigenziale, anche se conferiti ai sensi del comma 4, pur in assenza del consenso dell'interessato''. In sede di prima applicazione, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: ''fino al 31 luglio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge''.

4. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in istituti professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

5. Al fine di garantire il corretto e equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

 


BILANCIO (5ª)

mercoledì 19 luglio 2006

14ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente MORANDO, in considerazione dell’esigenza di concludere nella settimana in corso l’esame sia del decreto-legge n. 223 del 2006, sia del Documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF), suggerisce di dedicare la seduta in corso all’esame del decreto-legge, quella notturna già convocata per le ore 21 di oggi all’esame del DPEF, quelle convocate per domani esclusivamente all’esame del decreto-legge (che sarebbe verosimilmente possibile concludere atteso che la probabile sconvocazione dell’Aula consentirà alla Commissione di disporre dell’intera giornata), nonché un’eventuale seduta da convocare per il prossimo venerdì alla conclusione del DPEF.

 

Il senatore VEGAS manifesta la disponibilità ad accogliere la proposta testé illustrata solo se essa consentirà effettivamente di rendere maggiormente spediti i lavori della Commissione. Chiede peraltro che si proceda ad una terza convocazione della Commissione per la giornata di domani.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ritiene invece preferibile accordare priorità al decreto-legge n. 223 del 2006 e posporre l’esame del DPEF.

 

Il presidente MORANDO, ferme restando le sedute già convocate per domani, giovedì 19 luglio, alle ore 9 e alle ore 14,30, conviene senz’altro sull’opportunità di convocare un’ulteriore seduta notturna alle ore 20,30.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) propone di prolungare la seduta in corso oltre l’orario dell’inizio della seduta dell’Aula, atteso che nella prima parte della stessa non sono previste votazioni. Ciò consentirebbe, a suo avviso, di accelerare i lavori della Commissione ed eventualmente di concludere l’esame del decreto-legge e del DPEF nella giornata di domani, senza che si renda necessario convocare un’ulteriore seduta il prossimo venerdì.

 

Il presidente MORANDO integra il proprio schema di calendario dei lavori con la proposta del senatore Boccia di prolungare la seduta in corso, ritenendo comunque opportuno che al momento dell’inizio dei lavori dell’Assemblea, si proceda al rinvio dell’esame del decreto-legge e si passi alla discussione generale sul DPEF.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara la propria contrarietà alla proposta del Presidente, ribadendo di preferire che la trattazione del DPEF prosegua solo a conclusione dell’esame del decreto-legge. Riterrebbe peraltro inopportuno che si procedesse al dibattito sul DPEF mentre sono in corso i lavori dell’Aula.

 

Dopo brevi interlocuzioni dei senatori LEGNINI (Ulivo) e CICCANTI (UDC), il presidente MORANDO prende atto della sussistenza di posizioni divergenti rispetto alla sua proposta e avverte pertanto che non vi saranno variazioni al calendario dei lavori già concordato. Propone comunque di convocare un’ulteriore seduta per venerdì 21 luglio, alle ore 9.

 

Conviene la Commissione.

 

Il presidente MORANDO ricorda che erano stati votati gli emendamenti sino all’articolo 4 (pubblicati in allegato al resoconto di quella seduta), ad eccezione di talune proposte emendative che erano state accantonate. Avverte pertanto che si riprenderà dall’esame degli emendamenti 4.19, 4.20 e 4.21 di analogo contenuto, limitatamente alle rispettive lettere b) e d) del comma 2-bis, di cui era stato accantonato l’esame. Dà indi la parola al rappresentante del Governo, il quale si era riservato di svolgere ulteriori approfondimenti su tali disposizioni.

 

Il sottosegretario GIARETTA ribadisce la propria contrarietà alle disposizioni recate alle lettere b) e d). Quanto in particolare alla lettera d), asserisce infatti che le norme da essa recate, da un lato, non sono in linea con la finalità dell’articolo 4 di valorizzazione della produzione di pane a carattere artigianale e, dall’altro, sono destinate esclusivamente a danneggiare importanti settori produttivi industriali.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) dissente dalle argomentazioni svolte dal rappresentante del Governo, che non tengono conto che la norma recata nelle identiche proposte emendative è volta ad assicurare un’efficace informazione nei confronti del consumatore sulle caratteristiche di freschezza del pane, senza operare alcun discrimine nei confronti della produzione industriale. La contrarietà del Governo, egli prosegue, è evidentemente motivata dalla volontà di sostenere gli interessi della grande distribuzione interessata alla vendita di pane conservato.

 

In esito a distinte e separate votazioni, la Commissione respinge indi le lettere b) e d) del comma 2-bis dell’emendamento 4.19 con preclusione dei successivi emendamenti 4.20, 4.21, 4.22 e 4.23.

 

Dopo che il presidente MORANDO ha ricordato che è già stata svolta l’illustrazione delle proposte emendative riferite all’articolo 5 e di quelle recanti articoli aggiuntivi dopo il medesimo articolo invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su tali emendamenti.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate all’articolo 5, ad eccezione degli emendamenti 5.1000, 5.2000, 5.3000, 5.42, 5.4000, 5.5000 (su cui manifesta un orientamento favorevole), nonché degli emendamenti 5.14, 5.16, 5.19 e 5.57 (su cui si rimette al Governo) e del proprio emendamento 5.33 (di cui raccomanda l’approvazione).

Con specifico riferimento alla proposta emendativa 5.2, egli tiene a precisare che la sua contrarietà non riguarda la scelta di stabilire un numero massimo di farmacie che possono essere gestite dal medesimo proprietario, bensì la mancata fissazione di un ambito territoriale entro cui rendere operativa tale limitazione. Per tali ragioni, ritiene pertanto preferibile la formulazione dell’emendamento 5.42. Quanto poi all’emendamento aggiuntivo 5.0.1, il relatore motiva il parere contrario esclusivamente con l’inadeguatezza della copertura finanziaria, dichiarando la disponibilità a modificare l’orientamento in presenza di una riformulazione che superasse il limite richiamato.

Invita poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 5.23, 5.24 (in riferimento al quale il presidente MORANDO segnala l’inadeguatezza della copertura finanziaria degli oneri da esso recati), 5.32 e 5.34 (auspicando che il proponente converga sull’emendamento 5.42).

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira l’emendamento 5.19.

 

Dopo che il senatore BODINI (Ulivo) ha ritirato l’emendamento 5.24 in considerazione dei problemi di copertura finanziaria evidenziati dal Presidente, il senatore BALDASSARRI fa propria tale proposta emendativa.

 

Con riferimento all’emendamento 5.57, il presidente MORANDO richiama l’attenzione sull’inadeguatezza della copertura degli oneri da esso previsti.

 

Intervenendo a sua volta per l’espressione di pareri, il sottosegretario GIARETTA dichiara la propria contrarietà sul complesso degli emendamenti, ad eccezione delle proposte emendative 5.42 (su cui si rimette alla Commissione, limitatamente alla prima parte), 5.55 e 5.56 (su cui esprime parere favorevole), 5.60 (su cui si rimette alla Commissione), nonché degli emendamenti 5.1000, 5.2000, 5.3000, 5.4000 e 5.5000 del Governo (di cui raccomanda l’approvazione).

Argomenta in particolare la propria contrarietà all’emendamento 5.2, atteso che esso individua una soluzione alternativa rispetto a quella governativa, a suo avviso preferibile. Al riguardo, con riferimento alla norma che dispone l’incompatibilità tra attività di distribuzione all’ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico degli stessi, rispetto all’intervento proposto al comma 7 dell’emendamento in esame, il Governo intende sollecitarne l’abrogazione attraverso l’accoglimento dell’emendamento 5.5000.

Quanto all’emendamento 5.14, volto a precisare che la vendita dei medicinali negli esercizi commerciali debba avvenire all’interno di uno spazio ben definito e distinto da altri reparti, il sottosegretario giudica preferibile la soluzione indicata con l’emendamento 5.2000, secondo cui in detti esercizi si dovrà prevedere la presenza e l’assistenza, personale e diretta, al cliente da parte di farmacisti abilitati. Invita indi i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.17, 5.22 e 5.23 (in riferimento al quale dichiara sin d’ora la propria disponibilità ad accogliere un eventuale ordine del giorno). Relativamente all’emendamento 5.24, fa presente che la propria contrarietà riguarda esclusivamente la disposizione secondo cui per le farmacie rurali sui farmaci vendibili senza obbligo di prescrizione medica si applica l’IVA ridotta, pari al 4 per cento. Pur condividendo le finalità della proposta emendativa, rileva infatti che la riduzione dell’IVA si pone in contrasto con la normativa europea di settore. Dichiara tuttavia, anche in questo caso, la disponibilità ad accogliere un eventuale atto di indirizzo che recepisca i contenuti della richiamata proposta emendativa. Avviandosi a concludere, con riferimento alla questione relativa all’abrogazione recata al comma 6 dell’articolo 5 del decreto-legge in esame del limite di farmacie di cui può essere titolare un singolo soggetto, afferma che il Governo non ha ritenuto di dover presentare una specifica proposta emendativa, ritenendo sufficiente la normativa concorrenziale in materia di antitrust. Ritiene tuttavia condivisibile la prima parte dell’emendamento 5.42, atteso che esso - nello stabilire che ciascun titolare non può possedere più di quattro farmacie - individua al contempo nella provincia il contesto territoriale entro cui viene circoscritto detto limite. Relativamente all’emendamento 5.57, pur condividendo le finalità da esso perseguite, argomenta il parere contrario con l’inadeguatezza della copertura finanziaria. Dichiara tuttavia la propria disponibilità ad accogliere un ordine del giorno che ne recepisca i contenuti. Analogamente, dopo aver invitato i rispettivi proponenti a ritirare gli emendamenti 5.58 e 5.59, si dichiara disponibile ad accogliere eventuali ordini del giorno volti a recepire le finalità, condivisibili, recate dagli emendamenti recanti articoli aggiuntivi (5.0.1 e 5.0.2).

 

Accedendo all’invito del rappresentante del Governo, la senatrice RUBINATO (Aut) ritira gli emendamenti 5.17, 5.23 e 5.36.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) sottoscrive l’emendamento 5.42 e ritira l’emendamento 5.34.

 

Il senatore BODINI (Ulivo) ritira l’emendamento 5.58.

 

La senatrice RAME (Misto-IdV), a sua volta, riservandosi di trasformare l’emendamento 5.59 in un ordine del giorno, di cui auspica l’accoglimento da parte del rappresentante del Governo.

 

Si passa indi alle votazioni.

 

La Commissione respinge l’emendamento 5.1.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sulla proposta emendativa 5.2, interviene il senatore FERRARA (FI), il quale rivendica la validità della soluzione da esso individuata, alternativa rispetto a quella proposta dal Governo. In proposito, nega che nella maggior parte dei Paesi europei sia prevista la vendita dei medicinali al di fuori delle farmacie, atteso che ciò avviene esclusivamente in Gran Bretagna, in Germania e in Irlanda, mentre è in corso un processo di liberalizzazione del settore in Portogallo, peraltro assai più limitato di quello previsto dal decreto-legge in esame.

Inoltre, fa presente che né in Europa, né negli Stati Uniti è previsto che la vendita dei medicinali negli esercizi commerciali avvenga alla presenza di un farmacista abilitato all’esercizio della professione. Stigmatizza, inoltre, che le disposizioni governative non operano un’effettiva liberalizzazione del settore e giudica senz’altro singolare che il Governo stia riconsiderando l’articolo 5, comma 6, del decreto-legge, nel senso indicato dall’emendamento 5.42. Al riguardo, quest’ultimo, nel consentire la contestuale titolarità di non più di quattro farmacie nell’ambito della provincia di riferimento, offre una disciplina che va nella direzione opposta rispetto ai preannunciati obiettivi di liberalizzazione. Sotto questo profilo, lamenta, inoltre, la scelta dell’Esecutivo, recata all’emendamento 5.5000, di sopprimere il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo n. 219 del 2006, che prevedeva l’incompatibilità tra attività di distribuzione all’ingrosso e vendita al dettaglio dei farmaci. Dopo aver sollecitato l’accoglimento dell’emendamento 5.2, che contempla soluzioni preferibili rispetto alle richiamate proposte del Governo, invita a riporre particolare attenzione alla necessità di adottare significativi interventi di liberalizzazione soprattutto nel settore dei servizi locali e pertanto a focalizzare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 13 del decreto-legge in esame.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento 5.2, che introduce una effettiva concorrenza nel settore farmaceutico, in luogo della riforma meramente propagandistica del Governo. Infatti, le disposizioni proposte dal Governo liberalizzano solo il commercio dei farmaci da banco, che sono però una quota marginale del giro d’affari del settore, mentre non viene assolutamente toccata la parte preponderante, relativa ai farmaci a carico del Servizio sanitario nazionale. Sono questi, infatti, quelli su cui occorrerebbe incidere, in quanto assicurano la vera rendita di posizione alle farmacie italiane, con margini di guadagno che non hanno eguali negli altri paesi industrializzati. Anche gli interventi sulla titolarità delle farmacie appaiono insufficienti e non impediscono la possibilità che grandi gruppi commerciali si inseriscano nel settore, né sembra idoneo il limite di 3 o 4 farmacie per ogni provincia proposto in vari emendamenti a firma dell’opposizione.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva che alcune delle argomentazioni addotte dal senatore Baldassarri ineriscono più specificamente agli interventi nel campo sanitario che esulano, ovviamente, dall’esame relativo al presente provvedimento.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 5.2 a 5.4.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.5, volto a garantire che la vendita dei farmaci di automedicazione attraverso esercizi commerciali non comprometta la loro rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, trattandosi di farmaci dispensati senza obbligo di prescrizione.

 

Poste separatamente ai voti, vengono quindi respinte le proposte da 5.6 a 5.11, mentre viene approvata la proposta 5.1000 del Governo. Infine, l’emendamento 5.13, posto ai voti, non risulta accolto.

 

Il senatore BODINI (Ulivo) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.14, volto a garantire la vendita dei medicinali in spazi ben delimitati e solo mediante l’assistenza del farmacista, così da impedire forme di acquisto self service, a tutela della salute dei consumatori. Sottolinea che tale emendamento recepisce espressamente le indicazioni formulate dalla Commissione sanità del Senato nel corso dell’esame per il parere da rendere alla Commissione bilancio.

 

Il sottosegretario GIARETTA, pur comprendendo le motivazioni del senatore Bodini, evidenzia che, avendo la riforma del Governo prospettato una modalità di acquisto dei farmaci da banco mediante i normali canali della distribuzione commerciale, apparirebbe contraddittorio escludere la possibilità dell’acquisto self service, tipico di tali canali. Appare invece ragionevole la previsione che la vendita dei farmaci avvenga in locali ben delimitati e separati dagli altri reparti, per cui esprime parere favorevole sull’emendamento 5.14 a condizione che, nel secondo periodo del capoverso 2, siano soppresse le parole: "il self service,".

 

Avendo il senatore BODINI (Ulivo) manifestato l’intenzione di confermare il testo dell’emendamento per le ragioni prima indicate, il sottosegretario GIARETTA e il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprimono avviso contrario sulla suddetta proposta emendativa.

 

In esito a separati scrutini vengono quindi respinti gli emendamenti da 5.14 a 5.2000/1, mentre viene approvato l’emendamento del Governo 5.2000. Sono quindi respinti, con successive votazioni gli emendamenti 5.18 e 5.20.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene raccomandando l’approvazione dell’emendamento 5.21, volto a consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, onde evitare che i nuovi canali commerciali del Governo compromettano tale esigenza.

 

Dopo un intervento del sottosegretario GIARETTA, volto a precisare che la tracciabilità dei farmaci sarà garantita anche nel nuovo regime di distribuzione commerciale, l’emendamento 5.21 viene messo ai voti e respinto.

 

Avendo il senatore POLLEDRI (LNP), con riferimento all’invito al ritiro del sottosegretario Giaretta, confermato la volontà di mantenere l’emendamento 5.22, lo stesso viene respinto, dopo essere stato posto in votazione.

 

La senatrice RUBINATO (Aut), in relazione al ritiro dell’emendamento 5.23, illustra l’ordine del giorno n. 0/5a/741/8, che il sottosegretario GIARETTA dichiara di accogliere come raccomandazione.

 

Viene quindi posto ai voti e approvato l’emendamento 5.3000 del Governo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la propria firma all’emendamento 5.24.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 5.24, spiegando le ragioni che lo hanno spinto a farlo proprio, malgrado lo stesso fosse stato già ritirato dai rispettivi firmatari. In merito ai dubbi espressi circa la non ideoneità della copertura finanziaria, ritiene che gli oneri derivanti dall’agevolazione dell’IVA ridotta al 4 per cento, concessa ai farmaci senza obbligo di prescrizione venduti tramite le farmacie rurali, trovino comunque ampia capienza nelle entrate aggiuntive derivanti dalle norme fiscali introdotte dal provvedimento in esame.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti da 5.24 a 5.32 vengono respinti, mentre risulta approvato l’emendamento 5.33.

 

Avendo il senatore LEGNINI (Ulivo) ritirato la proposta 5.34, l’emendamento 5.35, posto ai voti, viene respinto. Con successive, separate, votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 5.4000/1 e 5.4000/2, mentre viene approvato l’emendamento del Governo 5.4000.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) dichiara di ritirare l’emendamento 5.36.

 

In considerazione dell’imminente inizio dei lavori dell’Assemblea, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, conviene infine di rinviare il seguito dell’esame.

 

La seduta termina alle ore 16,30.


Allegato

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

4.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.20

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.21

EUFEMI

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) il possesso di appositi requisiti di qualificazione tecnico-professionale da parte di un addetto dell'impresa designato in qualità di responsabile tecnico con il compito di sovrintendere e coordinare il ciclo produttivo nelle sue fasi;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale;

d) l'adozione della dicitura ''pane conservato'' con l'indicazione dello stato o del metodo di conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo».

 

4.22

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire ai consumatori una chiara identificazione nel mercato dei diversi prodotti della pianificazione e delle modalità di lavorazione adottate, la denominazione ''pane fresco'' è riservata in via esclusiva, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione delle merci e di mutuo riconoscimento, al pane caratterizzato dai seguenti requisiti:

a) posto in vendita al consumatore finale entro e non oltre due giorni a decorrere dal completamento del processo produttivo;

b) prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate alla conservazione, a partire dalle materie prime fino alla completa cottura finale;

c) ottenuto per cottura di impasti che non hanno subìto surgelazione, congelamento o altro tipo di processo finalizzato alla conservazione prolungata dell'impasto stesso e tale, per sua natura, da costituire interruzione del processo produttivo, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione».

 

4.23

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede, con proprio provvedimento, a disciplinare:

a) la denominazione di ''panificio'' da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

b) i requisiti minimi di qualificazione professionale necessari per l'avvio dell'attività, a tutela della salute dei consumatori e dell'igiene degli alimenti;

c) la denominazione di ''pane fresco'' da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle diverse tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

 

5.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere l'intero articolo.

 

5.2

SCHIFANI, TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci). – 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1º gennaio dell'anno Successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari ''carte fedeltà''.

3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano coni portare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del decreto legislativo 24.04.2006, n, 219, è aggiunto il seguente periodo: ''Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1., dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità''.

5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito:

''La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge''.

Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito:

''Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modificazioni''.

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: '' distribuzione''.

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362.

Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola ''acquisizione''.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali infarmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

 

5.3

FORTE, MANINETTI

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

Al comma 2 sono soppresse le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

Al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.4

BARBATO

Al comma 1 sostituire le parole «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: «apposito reparto,» le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: «confezione del farmaco», le parole: «senza obbligo di prescrizione»;

– all'articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis: L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 sono soppresse le parole «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;

– al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.6

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, letto c-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente: al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

al comma 3, dopo le parole «confezione del farmaco» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9 bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,».

Conseguentemente:

– al comma 2 sopprimere le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 aggiungere dopo le parole: «confezione del farmaco» le seguenti parole: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.8

FORTE, MANINETTI

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.11

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e».

 

5.12

GARRAFFA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parete della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti con l'assistenza di uno o più laureati in farmacia nel caso di vendita di farmaci non sostenibili da pubblicità. Nel caso di vendita di farmaci sostenibili da pubblicità, l'operatore commerciale è comunque tenuto a mettere a disposizione dei consumatori nei pressi degli scaffali espositivi, tutte le adeguate istruzioni sull'utilizzo dei medicinali in vendita nell'esercizio, in modo che siano pubblicamente e facilmente consultabili. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi a oggetto farmaci».

 

5.13

GARRAFFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, della cui gestione rispondono uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, la cui presenza nell'esercizio non è comunque richiesta ma il cui nominativo è previamente comunicato al Comune. Il titolare dell'esercizio è tenuto a mettere a disposizione dei clienti ogni pertinente informazione circa l'impiego dei prodotti di cui al primo comma ed a consentire la consultazione immediata del responsabile del reparto. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

 

5.14

TONINI, BODINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.».

 

5.15

FORTE, MONACELLI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,», e dopo la parola: «l'assistenza», inserire la seguente: «continuativa».

 

5.16

BAIO DOSSI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, IOVENE, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,» e dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

 

5.2000/1

LOSURDO, CURSI, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

Sopprimere l'emendamento.

 

5.2000

Il Governo

Al comma 2 le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente».

 

5.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

 

5.18

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I prodotti di cui al comma 1 possono, altresì, essere posti In vendita negli esercizi commerciali o nei reparti dei medesimi gestiti da soggetto provvisto:

a) del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 19 febbraio 1996;

b) del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99.

2-ter. Nel caso di comunicazione di avvio di un esercizio di vicinato presentata al Comune da farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, al fine di accompagnare alla vendita di merci comuni il commercio dei prodotti di cui al primo comma, l'interessato, qualora i prodotti in vendita appartengano al settore alimentare, deve attestare il possesso dei pertinenti requisiti professionali, previsti dalle legislazioni regionali in materia di commercio al dettaglio. Lo stesso requisito deve essere posseduto in caso di richiesta di autorizzazione per una media o grande struttura di vendita».

 

5.19

MORGANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:

a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;

b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;

c) il limite minimo di ferie annuali;

d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale».

 

5.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del distributore fino all'acquisto da parte dei privati».

 

5.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».

 

5.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005 n. 87, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente».

 

5.23

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FERRANTE

Al comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» sono inserite le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.3000

Il Governo

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

 

5.24

BODINI, MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BINETTI, IOVENE, SERAFINI, BALDASSARRI, POLLEDRI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata ''Fondo speciale'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.25

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione».

 

5.26

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985, n. 575».

 

5.28

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3 aggiungere:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche».

 

5.29

FORTE, MONACELLI

Sopprimere il comma 4.

 

5.30

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere i commi 5 e 6.

 

5.31

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 5.

 

5.32

VITALI, BODINI, ENRIQUES

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) i commi 1,2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche, a società di persone, di capitali e a società cooperative.

2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di attività ad essa strumentali, connesse e complementari.

3. La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile.

4. I direttori di farmacie private, qualora si verifichino a loro carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.'';

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: ''salvo quanto previsto ai commi 9 e 10'';

3) i commi 11, 12 e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.»;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette attività.

1-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è soppresso».

 

5.33

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

 

5.34

LEGNINI, GALARDI, GARRAFFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere la parola: «5».

 

5.35

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 6.

 

5.4000/1

LOSURDO, CURSI, PARAVIA, BUCCICO

All'emendamento 5.4000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

b) dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. La proprietà delle farmacie può appartenere anche a società di persone o di capitali, sia private che pubblico/private, i cui azionisti possono essere, nel caso di persone fisiche, farmacisti o non, fermo restando che la direzione delle farmacie e la distribuzione del farmaco siano riservati esclusivamente ai farmacisti».

 

5.4000/2

LOSURDO, CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 5.4000, capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società dì cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

 

5.4000

Il Governo

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

 

5.36

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, FERRANTE

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di tre farmacie''.

''6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.37

BARBATO

Il comma 6 è sostituito con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in un società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.38

FORTE, MANINETTI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i comma 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizioni a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.39

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.40

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma I può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro fannacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre amù dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra glia venti causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''»

 

5.41

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.';

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.'''».

 

5.42

TONINI, LEGNINI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale''. Sono abrogati i commi 7, 9 e 10 del medesimo articolo 7.»

 

5.43

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere la parola: «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.''».

 

5.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

 

5.45

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

 

5.46

FORTE, MANINETTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n.362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.47

MONACELLI, CICCANTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.48

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.49

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. ln caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. ln caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.50

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.51

BINETTI, MARINO, BODINI, BAIO DOSSI, IOVENE, BASSOLI, SERAFINI, MONTALBANO, BOSONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «, 9» e aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.52

SERAFINI, BINETTI, MARINO, BODINI, BASSOLI, BAIO DOSSI, IOVENE, MONTALBANO, BOSONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre anni''».

 

5.53

IOVENE, MARINO, MONTALBANO, BOSONE, BASSOLI, BAIO DOSSI, SERAFINI, BINETTI, BODINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ciascun farmacista può partecipare ad un massimo di tre società di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362».

 

5.54

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 7.

 

5.5000

Il Governo

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.55

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.56

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soppresso.»

 

5.57

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.

7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.«

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

 

5.58

BASSOLI, SERAFINI, MARINO, BAIO DOSSI, BODINI, BINETTI, IOVENE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le Regioni e le aziende sanitarie locali possono stipulare specifici accordi o convenzioni in materia di distribuzione diretta con i farmacisti, ovvero con i farmacisti e le associazioni che rappresentano le aziende distributrici del farmaco».

 

5.59

RAME

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato il punto 5, del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371».

 

5.60

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: ''sulla base della sua specifica competenza professionale'' e ''su richiesta del cliente''; al comma 2 del medesimo articolo, dopo la parola ''essere'', aggiungere le parole: ''sempre esposte in modo oggettivamente''».

 

5.61

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis: Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa''».

 

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

 

5.0.2

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

1. Al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

''7-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della 'protezione complementare' pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1º gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo''».

 

0/5a/741/8

RUBINATO

La 5a Commissione permanente del Senato, in relazione alle previsioni dell'articolo 5,

impegna il Governo:

ed in particolare il Ministero per la salute, a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'opportunità di classificare come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e altresì l'opportunità di stabilire le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

 


BILANCIO (5ª)

mercoledì 19 luglio 2006

15ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Prosegue l’esame sospeso nell’odierna seduta pomeridiana.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) ricorda che nella precedente seduta la Commissione ha approvato l’emendamento del Governo 5.4000: a seguito di tale approvazione, risultano pertanto preclusi gli emendamenti da 5.37 a 5.41. Per quanto concerne l’emendamento 5.42, sul quale sia il relatore che il rappresentante del Governo avevano espresso parere favorevole, fa presente che lo stesso è stato riformulato come 5.42 (testo 2), al fine di renderlo coerente con le modifiche apportate al testo dell’articolo 5 proprio a seguito dell’approvazione della proposta 5.4000.

 

Posto ai voti, l’emendamento 5.42 (testo 2) viene infine approvato.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene in dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 5.43, osservando che l’indicazione di un tetto massimo di quattro farmacie per ciascuna società, senza indicare l’ambito territoriale di riferimento, può comunque creare situazioni di posizione dominante in contesti locali ristretti come i comuni.

 

Posti separatamente ai voti, vengono quindi respinti gli emendamenti da 5.43 a 5.54.

 

Il senatore VEGAS (FI) prende la parola in dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 5.5000 del Governo, osservando che tale norma, in combinato disposto con quelle dell’articolo 5 del disegno di legge in esame e degli altri emendamenti del Governo, definisce una riforma del settore farmaceutico fortemente sbilanciata a vantaggio della grande distribuzione commerciale. In particolare, la soppressione dell’obbligo del grossisti di detenere il 90 per cento delle scorte di medicinali non rimborsabili e del divieto per uno stesso soggetto di esercitare l’attività di grossista e di farmacista, avrà come risultato finale che nei nuovi esercizi di vendita verranno commercializzati solo i medicinali più costosi, condizionando la possibilità di scelta dei farmacisti, dei medici e, in definitiva, dei consumatori. Data la delicatezza del problema, invita il Governo e la maggioranza ad accantonare l’emendamento per una migliore riflessione oppure in caso contrario ribadisce il suo voto negativo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) concorda con il senatore Vegas, sottolineando la pericolosità delle nuove disposizioni che eliminano l’obbligo di scorta per il grossista e che sottopongono il farmacista a pesanti pressioni, danneggiando tutti gli utenti finali.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) condivide anch’egli le suddette preoccupazioni, evidenziando come la riforma del Governo rappresenti un "regalo" fatto alla grande distribuzione commerciale e sia particolarmente dannosa per i cittadini.

 

Posto in votazione, l’emendamento 5.5000 del Governo (identico agli emendamenti 5.55 e 5.56), viene infine approvato.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) segnala di ritirare l’emendamento 5.57 e di trasformarlo nell’ordine del giorno 0/5a/741/9 che il sottosegretario GIARETTA dichiara di accogliere.

 

Essendo stati precedentemente ritirati gli emendamenti 5.58 e 5.59, si passa alla votazione della proposta 5.60 che non viene accolta.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) ritira l’emendamento 5.61.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) chiede l’accantonamento dell’emendamento 5.0.1 per una migliore meditazione dello stesso, sottolineando, in relazione ai problemi di copertura evidenziati in precedenza dal relatore, il carattere limitato e non impediente degli stessi.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione conviene di accantonare l’emendamento 5.0.1.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) ritira l’emendamento 5.0.2 e lo trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/10, che il sottosegretario GIARETTA dichiara di accogliere.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 6.

 

Il presidente MORANDO ricorda che il Governo ha presentato l’emendamento 6.1000, interamente sostitutivo dell’articolo 6 in esame, che recepisce il recente accordo intervenuto tra il Ministro dello sviluppo economico e le associazioni degli autisti di taxi. Di conseguenza, in caso di approvazione del suddetto emendamento 6.1000, risulteranno preclusi gran parte degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 6.1 e 6.2.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l’emendamento 6.3.

 

Il senatore VEGAS (FI) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 6.4, evidenziando che lo stesso propone per il settore del servizio di taxi una soluzione molto più equilibrata di quella proposta dal Governo, che contempera adeguatamente sia le esigenze dei conducenti che quelle dei cittadini. Si tratta, tra l’altro, di una soluzione che accoglie numerose segnalazioni sulla questioni, provenienti anche dall’Autorità antitrust. La soluzione indicata ultimamente dal Governo, oltre ad essere assolutamente insufficiente, rappresenta invece un forte cedimento rispetto al testo presentato inizialmente e un evidente segno di debolezza della compagine governativa.

 

In esito a separati scrutini, gli emendamenti 6.4 e 6.5 vengono infine respinti.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 6.1000, osservando che rappresenta una soluzione equilibrata della questione. Plaude quindi allo sforzo compiuto dal Governo che è riuscito a contemperare tutte le esigenze in campo.

 

Interviene il senatore BALDASSARRI (AN), criticando l’emendamento in esame che, oltre a prospettare una soluzione assolutamente insufficiente, che secondo alcune indiscrezioni di stampa scontenta molti membri dello stesso Governo, evidenzia una decisa marcia indietro rispetto alle posizioni ben più ambiziose prima indicate.

 

Il senatore FERRARA (FI) dichiara il proprio voto contrario all’emendamento 6.1000, evidenziando che si tratta, ancora una volta, di un’occasione mancata sul fronte delle liberalizzazioni, che dimostra il carattere demagogico delle intenzioni del Governo. Contesta, inoltre, la prassi ormai abusata di ribaltare l’onere di decisioni impopolari, che possono incidere sugli interessi di determinate categorie sociali o economiche, dallo Stato centrale sugli enti locali, in particolare i comuni, che pure hanno certo meno potere contrattuale.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene anch’egli che lo sforzo del Governo abbia prodotto un risultato assai trascurabile, il che dimostra il valore solo demagogico delle annunciate liberalizzazioni, a cominciare appunto dal settore dei servizi di taxi.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) si pronuncia in senso favorevole sull’emendamento 6.1000 del Governo, che, opportunamente, opera la liberalizzazione del settore intervenendo sui criteri di turnazione anziché sul numero delle licenze. Ciò appare corretto, essendo gli operatori del settore meri artigiani e non società imprenditoriali. Inoltre, la previsione di un comitato di monitoraggio potrà certamente contribuire a migliorare il livello del servizio di taxi.

Il senatore CICCANTI (UDC) dichiara il suo voto contrario all’emendamento 6.1000, osservando che, anziché applicare il metodo della concertazione nell’ambito però di un disegno politico coerente, il Governo ha ceduto alle pressioni delle categorie interessate. Appare quindi del tutto demagogica la sbandierata volontà liberalizzatrice del Governo di centro-sinistra, mentre appare auspicabile una seria politica in tale campo, che dovrebbe investire settori molto più importanti e coniugarsi anche ad un reale cambiamento culturale del Paese.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) osserva che l’emendamento in esame ha pienamente raggiunto lo scopo indicato all’inizio dal Governo, ovvero definire un meccanismo certo per aumentare il numero delle vetture di taxi in circolazione. Ciò è stato fatto con delle modalità trasparenti e flessibili, demandando ai comuni le valutazioni sui casi concreti. Viceversa, appare ancora necessario uno sforzo per fissare un valore equo delle licenze di taxi, anche introducendo migliori strumenti di verifica fiscale delle tariffe applicate effettivamente nelle varie città.

 

L’emendamento 6.1000, posto ai voti, viene approvato. Risultano conseguentemente preclusi tutti i rimanenti emendamenti all’articolo 6, da 6.6 a 6.13.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7, con l’espressione dei pareri del relatore e del Governo.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario su l’emendamento 7.1, sostitutivo dell’articolo 7, osservando il carattere più efficace ed articolato del testo e degli emendamenti proposti dal Governo. Si esprime altresì in senso contrario su tutti gli altri emendamenti all’articolo 7, mentre formula parere favorevole sull’emendamento 7.4 a sua firma, di mera correzione formale, nonché sull’emendamento 7.1000 del Governo.

 

Il sottosegretario GIARETTA esprime parere conforme a quello del relatore, invitando nel contempo al ritiro della proposta 7.1, in quanto la materia trova una più efficace sistemazione nelle proposte normative del Governo.

 

Si passa quindi alla votazione.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 7.1, evidenziando che il testo proposto dal Governo propone l’intervento decisivo degli sportelli telematici dell’automobilista, che in molti casi non sono stati però ancora attivati. Di conseguenza, la formulazione proposta dall’emendamento appare più chiara e convincente.

 

L’emendamento 7.1, posto in votazione, risulta respinto.

 

Dopo una breve precisazione del sottosegretario GIARETTA, prende la parola il senatore LUSI (Ulivo) sull’emendamento 7.1000, evidenziando l’importanza della riforma introdotta dal Governo, in quanto viene liberalizzato un settore apparentemente minore, ma in realtà fondamentale per molti cittadini. Ciò si colloca nell’ambito di un più ampio processo di semplificazione della pubblica amministrazione. Circa l’estensione della possibilità di autenticare gli atti dei passaggi di proprietà non solo degli autoveicoli ma, più in generale per i beni mobili registrati, osserva che sebbene l’estensione sia in sé positiva, tuttavia potrebbero esserci problemi applicativi, come segnalato anche dalle categorie interessate, che andrebbero approfonditi.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) si dichiara favorevole al testo del Governo, come integrato dall’emendamento 7.1000, essendo un primo passo verso un ampio processo di semplificazione burocratica. Poiché il testo, ad una più attenta analisi, appare compatibile con il problema di potenziamento degli organici degli uffici comunali, annuncia il ritiro dell’emendamento 7.3, presentato su tale punto.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) si pronuncia anch’egli in senso favorevole sul testo del Governo e sull’emendamento 7.1000. Per quanto concerne gli eventuali problemi applicativi riguardanti il riferimento alla categoria dei beni mobili registrati, anziché dei soli autoveicoli, ritiene che siano comunque limitati. Auspica che tale processo porti comunque una riduzione sempre maggiore dei costi amministrativi per i cittadini.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 7.1000. Ricorda poi che già l’articolo 1, commi 390 e 391, della legge n. 266 del 2005 (finanziaria 2006) eliminava l’esclusiva dei notai per l’autenticazione degli atti e delle dichiarazioni riguardanti la vendita sui veicoli, demandando ad un successivo decreto ministeriale la fissazione delle concrete modalità di attuazione. Poiché tale decreto non è mai stato emanato, la norma è rimasta lettera morta, evidenziando il pressappochismo e la superficialità del Governo di centro-destra. Bene ha fatto quindi il Governo Prodi ad intervenire con un decreto-legge per rendere immediatamente applicabile la nuova disciplina. Appare inoltre condivisibile l’emendamento 7.1000 che chiarisce meglio la portata dell’articolo 7. Peraltro, evidenzia l’opportunità di rivedere meglio il riferimento alla categoria dei beni mobili registrati, che appare effettivamente forse troppo ampia, ricomprendendo beni di valore economico molto superiore ai semplici veicoli, che hanno un regime giuridico particolare.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), stante il protrarsi dei lavori della Commissione, chiede a nome dei gruppi dell’opposizione di valutare la possibilità di completare la votazione degli emendamenti relativi all’articolo 7, e di rinviare alla successiva seduta il seguito dell’esame.

 

Su proposta del presidente MORANDO, la Commissione conviene con la richiesta del senatore Azzollini.

 

Il presidente MORANDO, intervenendo sull’emendamento 7.2, che limita ai veicoli, anziché alla categoria più ampia dei beni mobili registrati, l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 7 del testo, chiede un pronunciamento del relatore e del Governo, alla luce dei possibili problemi applicativi segnalati da alcuni dei precedenti interventi.

 

Il RELATORE si dichiara contrario alla proposta 7.2, evidenziando che il ricorso agli uffici comunali ovvero agli sportelli telematici anziché ai notai è una mera facoltà degli utenti che possono quindi scegliere di chi avvalersi, sulla base anche della tipologia di bene considerato.

 

Il sottosegretario GIARETTA concorda con le valutazioni del relatore e conferma il parere contrario sulla proposta 7.2.

 

Posti separatamente ai voti, vengono respinti gli emendamenti 7.1 e 7.2, mentre viene approvato l’emendamento 7.4. Con successive, separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 7.5 a 7.10.

 

Dopo che il senatore TECCE (RC-SE) ha ritirato l’emendamento 7.11, viene infine respinto l’emendamento 7.12.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 23,30.


Allegato A

 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

5.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere l'intero articolo.

 

5.2

SCHIFANI, TOMASSINI, BIANCONI, CARRARA, COLLI, GHIGO, LORUSSO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (Interventi urgenti nel campo della distribuzione dei farmaci). – 1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) ed j), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, nonché le strutture commerciali esistenti lungo le autostrade (autogrill), le stazioni ferroviarie e gli aeroporti possono vendere al pubblico farmaci da banco (OTC) e di automedicazione dei quali sia prevista la possibilità di esposizione al pubblico, di acquisto in modalità «self-service» e di effettuare comunicazione pubblicitaria.

2. La vendita dei farmaci di cui al comma 1. è consentita durante il normale orario di apertura dell'esercizio commerciale, limitatamente ad un elenco di farmaci predisposto annualmente dalla Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) entro il 30 settembre e con vigenza dal 1º gennaio dell'anno Successivo. Sono vietati i concorsi, le operazioni a premio, le vendite sotto costo ed ogni forma di promozione che incentivi l'utilizzo del farmaco; è altresì vietato differenziare il prezzo a seconda del cliente, inserendo i farmaci in azioni commerciali indirizzate a particolari categorie, come ad esempio i soci nel caso di alcune tipologie di esercizio commerciale, oppure i portatori di particolari ''carte fedeltà''.

3. I criteri adottati da AIFA per la stesura della lista di prodotti vendibili liberamente ovunque devono escludere i farmaci che per la loro forma farmaceutica, per il contenuto in principio attivo, per il dosaggio della singola unità posologica, per il numero di unità posologiche contenute in una singola confezione o per la somma di questi fattori possano coni portare rischi nella loro utilizzazione o per i quali le norme vigenti abbiano introdotto limitazioni all'utilizzo per determinate categorie di persone o per classi di età.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 105 del decreto legislativo 24.04.2006, n, 219, è aggiunto il seguente periodo: ''Dall'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio, sono esclusi i farmaci di cui al comma 1., dei quali sia prevista la libera vendita e dei quali sia consentita la pubblicità''.

5. Il comma 1) dell'articolo 7 della legge 08.11.1991, n. 362, è così sostituito:

''La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti ed a società tra farmacisti. Sono fatti salvi i diritti delle società di persone e delle società cooperative a responsabilità limitata che gestiscono farmacie da una data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge''.

Il comma 2) dello stesso articolo è così sostituito:

''Le società di cui al comma 1) possono gestire un numero massimo di tre farmacie. Sono soci della società farmacisti iscritti all'Albo di una delle province della regione in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità professionale prevista dall'articolo 12 della legge 02.04.1968, n. 475 e successive modificazioni''.

Al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: '' distribuzione''.

6. Sono abrogati i commi 5), 6) e 7) dell'art. 7 della legge 08.11.1991, n. 362.

Dal comma 9), del medesimo articolo vengono eliminate tutte le frasi successive alla parola ''acquisizione''.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24.04.2006 il testo del comma 2) è sostituito dal seguente:

«2. Le attività di distribuzione all'ingrosso di medicinali e quella di fornitura al pubblico di medicinali infarmacia sono tra loro incompatibili se svolte dal medesimo soggetto imprenditoriale; tali attività sono incompatibili tra loro anche se svolte da società formalmente differenti, ma riconducibili ad uno stesso gruppo economico od imprenditoriale».

 

5.3

FORTE, MANINETTI

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

Al comma 2 sono soppresse le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine».

Al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.4

BARBATO

Al comma 1 sostituire le parole «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge sopprimere, dopo le parole: «apposito reparto,» le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge aggiungere, dopo le parole: «confezione del farmaco», le parole: «senza obbligo di prescrizione»;

– all'articolo 5 del decreto-legge, dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis: L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente:

– al comma 2 sono soppresse le parole «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine»;

– al comma 3, dopo le parole «sul prezzo» aggiungere le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, necessarie al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.6

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, letto c-bis) della legge 24 dicembre 1993 n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

Conseguentemente: al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

al comma 3, dopo le parole «confezione del farmaco» aggiungere le seguenti: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. L'agenzia italiana del farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite ad un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.7

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1 sostituire le parole da: «di cui all'articolo 9 bis» fino a: «prescrizione medica» con le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537,».

Conseguentemente:

– al comma 2 sopprimere le parole: «con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.»;

– al comma 3 aggiungere dopo le parole: «confezione del farmaco» le seguenti parole: «senza obbligo di prescrizione».

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del Farmaco riclassifica i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.8

FORTE, MANINETTI

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 1 le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 


5.11

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, le parole da: «di cui all'articolo 9-bis» fino a: «prescrizione medica» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c-bis) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 1, comma 166, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

5.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l'esercizio e».

 

5.12

GARRAFFA

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parete della sua superficie ben definita e distinta dagli altri reparti con l'assistenza di uno o più laureati in farmacia nel caso di vendita di farmaci non sostenibili da pubblicità. Nel caso di vendita di farmaci sostenibili da pubblicità, l'operatore commerciale è comunque tenuto a mettere a disposizione dei consumatori nei pressi degli scaffali espositivi, tutte le adeguate istruzioni sull'utilizzo dei medicinali in vendita nell'esercizio, in modo che siano pubblicamente e facilmente consultabili. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi a oggetto farmaci».

 

5.13

GARRAFFA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, della cui gestione rispondono uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine, la cui presenza nell'esercizio non è comunque richiesta ma il cui nominativo è previamente comunicato al Comune. Il titolare dell'esercizio è tenuto a mettere a disposizione dei clienti ogni pertinente informazione circa l'impiego dei prodotti di cui al primo comma ed a consentire la consultazione immediata del responsabile del reparto. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci».

 

5.14

TONINI, BODINI

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale, in una parte della superficie ben definita e distinta dagli altri reparti, con l'assistenza di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati il self service, i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.».

 

5.15

FORTE, MONACELLI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,», e dopo la parola: «l'assistenza», inserire la seguente: «continuativa».

 

5.16

BAIO DOSSI, MARINO, BASSOLI, BINETTI, BODINI, IOVENE, SERAFINI

Al comma 2, dopo le parole: «apposito reparto,» inserire le seguenti: «dotato di cassa dedicata al pagamento dei farmaci,» e dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

 

5.2000/1

LOSURDO, CURSI, ALLEGRINI, DE ANGELIS, BUCCICO, PARAVIA

Sopprimere l'emendamento.

 

5.2000

Il Governo

Al comma 2 le parole: «con l'assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente».

 

5.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 2, dopo la parola: «assistenza» inserire la seguente: «continuativa».

 

5.18

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. I prodotti di cui al comma 1 possono, altresì, essere posti In vendita negli esercizi commerciali o nei reparti dei medesimi gestiti da soggetto provvisto:

a) del diploma universitario in tecniche erboristiche di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41, del 19 febbraio 1996;

b) del diploma di specializzazione in scienza e tecnica delle piante officinali o in farmacognosia;

c) del diploma di erborista di cui all'articolo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99.

2-ter. Nel caso di comunicazione di avvio di un esercizio di vicinato presentata al Comune da farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, al fine di accompagnare alla vendita di merci comuni il commercio dei prodotti di cui al primo comma, l'interessato, qualora i prodotti in vendita appartengano al settore alimentare, deve attestare il possesso dei pertinenti requisiti professionali, previsti dalle legislazioni regionali in materia di commercio al dettaglio. Lo stesso requisito deve essere posseduto in caso di richiesta di autorizzazione per una media o grande struttura di vendita».

 

5.19

MORGANDO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di incentivare il livello di offerta a vantaggio del consumatore e di armonizzare gli orari delle farmacie territoriali con quelli degli esercizi commerciali di cui al comma 1, sono eliminati:

a) il limite massimo delle ore di apertura settimanale delle farmacie territoriali;

b) i giorni di chiusura obbligatoria domenicale o per festività;

c) il limite minimo di ferie annuali;

d) l'uniformità negli orari di apertura a livello regionale».

 

5.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I reparti degli esercizi commerciali di cui al comma 1 destinati alla vendita di farmaci devono possedere tutti i requisiti strutturali, funzionali ed organizzativi previsti dalla normativa vigente per i servizi di farmacia e sono responsabili della corretta conservazione dei medicinali dal momento della consegna da parte del distributore fino all'acquisto da parte dei privati».

 

5.21

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di consentire la completa tracciabilità dei farmaci venduti al di fuori delle farmacie, gli esercizi commerciali di cui al comma 1 provvedono a trasmettere alla Banca dati centrali istituita presso l'Agenzia italiana del farmaco, secondo le procedure e le modalità fissate dal decreto ministeriale 15 luglio 2004, tutti i dati e le informazioni atti a consentire il monitoraggio delle confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo».

 

5.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. La vendita delle confezioni monodose o delle confezioni contenenti una singola unità posologica di cui all'articolo 1-ter del decreto legge 27 maggio 2005 n. 87, limitatamente ai farmaci individuati al comma 1, è consentita negli esercizi commerciali anche al di fuori degli appositi reparti di cui al comma precedente».

 

5.23

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, FERRANTE

Al comma 3, dopo le parole: «sul prezzo» sono inserite le seguenti: «dei farmaci senza obbligo di prescrizione medica».

Conseguentemente, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il Ministero della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 

5.3000

Il Governo

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

 

5.24

BODINI, MARINO, BAIO DOSSI, BASSOLI, BINETTI, IOVENE, SERAFINI, BALDASSARRI, POLLEDRI

Dopo il comma 3 inserire i seguenti:

«3-bis. Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%. Il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-bis, valutato in 100.000 euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente denominata ''Fondo speciale'', dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

5.25

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le farmacie rurali l'IVA su tutti i farmaci vendibili senza obbligo di presentare ricetta medica è ridotta al 4%, il relativo minor costo va automaticamente a ridurre il prezzo indicato sulla confezione».

 

5.26

BOSONE, MONTALBANO, BODINI, RUBINATO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente comma:

«3-bis. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riclassifica i medicinali senza obbligo di prescrizione e i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e stabilisce eventuali modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, al fine di consentirne la vendita negli esercizi commerciali di cui al comma 1».

 


5.27

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MOLINARI, MONTALBANO

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. Nella Provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1985, n. 575».

 

5.28

MONACELLI, CICCANTI, FORTE

Dopo il comma 3 aggiungere:

«3-bis. L'Agenzia Italiana del farmaco classifica come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia e stabilisce le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche».

 

5.29

FORTE, MONACELLI

Sopprimere il comma 4.

 

5.30

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Sopprimere i commi 5 e 6.

 

5.31

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 5.

 

5.32

VITALI, BODINI, ENRIQUES

Sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

«5. Alla legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7:

1) i commi 1,2,3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

''1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private è riservata a persone fisiche, a società di persone, di capitali e a società cooperative.

2. Le società di cui al comma 1 hanno per oggetto esclusivo la gestione di farmacie e di attività ad essa strumentali, connesse e complementari.

3. La direzione delle farmacie private è, in ogni caso, affidata ad un farmacista abilitato all'esercizio della professione ed iscritto al relativo ordine, che ne è responsabile.

4. I direttori di farmacie private, qualora si verifichino a loro carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sono temporaneamente sostituiti da altri farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine.'';

2) al comma 8 sono soppresse le seguenti parole: ''salvo quanto previsto ai commi 9 e 10'';

3) i commi 11, 12 e 14 sono abrogati;

b) all'articolo 8:

1) al comma 1, il capoverso e la lettera a) sono sostituiti dai seguenti:

«1. La titolarità dell'esercizio delle farmacie private di cui all'articolo 7, è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività esplicata nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco.»;

2) al comma 1, la lettera b) è abrogata;

3) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le società per la gestione di farmacie comunali, anche se costituite prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono esercitare o continuare a esercitare tale attività anche se svolgono direttamente l'attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco ovvero se alle stesse partecipano imprese che, in base allo statuto, svolgono o possono svolgere le dette attività.

1-ter. I farmacisti titolari di farmacie private possono esercitare o continuare a esercitare tali farmacie pur essendo soci, anche prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di società di capitali o di società cooperative, che svolgono le attività di distribuzione e di intermediazione del farmaco».

6. Sono abrogati i commi 5, 6, 7, e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, nonché i commi 2 e 3 dell'articolo 112 del Testo Unico delle leggi sanitarie approvato con r.d. 27 luglio 1934, n. 1265.

7. All'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 2 è soppresso».

 

5.33

Il Relatore

Al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

 

5.34

LEGNINI, GALARDI, GARRAFFA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''».

Conseguentemente, al comma 6, sopprimere la parola: «5».

 

5.35

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 6.

 

5.4000/1

LOSURDO, CURSI, PARAVIA, BUCCICO

All'emendamento 5.4000 apportare le seguenti modificazioni:

a) al capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

b) dopo il capoverso 6-bis aggiungere il seguente:

«6-ter. La proprietà delle farmacie può appartenere anche a società di persone o di capitali, sia private che pubblico/private, i cui azionisti possono essere, nel caso di persone fisiche, farmacisti o non, fermo restando che la direzione delle farmacie e la distribuzione del farmaco siano riservati esclusivamente ai farmacisti».

 

5.4000/2

LOSURDO, CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BUCCICO, PARAVIA

All'emendamento 5.4000, capoverso 6-bis, sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società dì cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di otto anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione».

 

5.4000

Il Governo

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

5.36

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, PETERLINI, PINZGER, FERRANTE

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di tre farmacie''.

''6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.37

BARBATO

Il comma 6 è sostituito con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in un società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.38

FORTE, MANINETTI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i comma 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizioni a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.39

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina, di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.40

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma I può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro fannacie''.

6-bis. Sono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-ter. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre amù dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra glia venti causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.41

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sono apportate le seguenti modificazioni:

''a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

'5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.';

b) i commi 6 e 7 sono abrogati;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

'9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.'''».

 

5.42 (testo 2)

TONINI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

''4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale''».

 

5.42

TONINI, LEGNINI

Il comma 6 è sostituito dai seguenti:

«6. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale''. Sono abrogati i commi 7, 9 e 10 del medesimo articolo 7.»

 

5.43

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere la parola: «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie.''».

 

5.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

 

5.45

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere la parola «5».

Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''5. Ciascuna società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di 4 farmacie.''».

 

5.46

FORTE, MANINETTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

5.47

MONACELLI, CICCANTI

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.48

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 6, sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.49

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. ln caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. ln caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.50

CURSI, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 6 sopprimere le parole: «9 e 10».

Conseguentemente, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.51

BINETTI, MARINO, BODINI, BAIO DOSSI, IOVENE, BASSOLI, SERAFINI, MONTALBANO, BOSONE

Al comma 6, sopprimere la parola: «, 9» e aggiungere infine il seguente periodo: «Il comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è sostituito dal seguente:

''9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione''».

 

5.52

SERAFINI, BINETTI, MARINO, BODINI, BASSOLI, BAIO DOSSI, IOVENE, MONTALBANO, BOSONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 12, comma 13, della legge 2 aprile 1968, n. 475 le parole: ''un anno'' sono sostituite dalle seguenti: ''tre anni''».

 

5.53

IOVENE, MARINO, MONTALBANO, BOSONE, BASSOLI, BAIO DOSSI, SERAFINI, BINETTI, BODINI

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Ciascun farmacista può partecipare ad un massimo di tre società di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 8 novembre 1991, n. 362».

 

5.54

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 7.

 

5.5000

Il Governo

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.55

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del Decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

5.56

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è soppresso.»

 

5.57

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le regioni, promuove una campagna istituzionale finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori.

7-ter. Per l'attuazione del comma 7-bis è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui ai decorrere dall'anno 2007.«

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

 

5.58

BASSOLI, SERAFINI, MARINO, BAIO DOSSI, BODINI, BINETTI, IOVENE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Le Regioni e le aziende sanitarie locali possono stipulare specifici accordi o convenzioni in materia di distribuzione diretta con i farmacisti, ovvero con i farmacisti e le associazioni che rappresentano le aziende distributrici del farmaco».

 

5.59

RAME

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. È abrogato il punto 5, del comma 3 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371».

 

5.60

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 26 luglio 2005, n. 149, sono soppresse le seguenti parole: ''sulla base della sua specifica competenza professionale'' e ''su richiesta del cliente''; al comma 2 del medesimo articolo, dopo la parola ''essere'', aggiungere le parole: ''sempre esposte in modo oggettivamente''».

 

5.61

LUSI

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis: Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ''Le farmacie che operano gli sconti sui farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e sui farmaci di automedicazione debbono darne comunicazione al pubblico attraverso l'affissione di un avviso all'esterno della farmacia stessa''».

 

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IVA non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2, legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

 

5.0.2

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Razionalizzazione del sistema dei costi dei prodotti farmaceutici)

1. Al decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, all'articolo 3, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

''7-bis. Al fine di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, trovano attuazione attraverso una riduzione della 'protezione complementare' pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1º gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. Le aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possono avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo''».

 

6.1

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere l'articolo.

 

6.2

SCARABOSIO

Sopprimere l'articolo.

 

6.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e 1'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l'effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l'espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina dì cui all'articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all'articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l'attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all'avvio del servizio;

b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore al1'80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l'impiego di tecnologie satellitari;

c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza;

d) prevedere in via sperimentale l'attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, della possibilità dì utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l'espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l'attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio a1l'utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge;

f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l'efficienza dell'espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

 

6.3

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 gennaio 1992, n. 21 in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea). – 1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

''2-bis. Le Province, nell'ambito di una Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, sentite le rappresentanze delle categorie interessate, d'intesa con i comuni, determinano i criteri necessari a stabilire il fabbisogno locale dei servizi di taxi e di noleggio con conducente e per stabilire, nei regolamenti di cui all'articolo 5, il numero dei veicoli e dei natanti necessari per l'espletamento dei servizi medesimi. Qualora, entro tre mesi dalla data di convocazione della Conferenza di cui al presente comma, i Comuni non provvedono all'adeguamento del numero delle licenze alla programmazione stabilita, le Provincie provvedono al rilascio delle autorizzazioni necessarie.Province e Comuni, provvedono alla revisione dei criteri, del relativo fabbisogno di licenze e alla verifica dell'organizzazione del servizio ogni tre anni.

2-ter. I criteri di cui al comma 2-bis devono essere stabiliti sulla base dei seguenti parametri:

1) la popolazione residente;

2) l'estensione territoriale;

3) l'intensità dei flussi turistici;

4) la presenza di case di cura, di soggiorno, di strutture ospedaliere;

5) la presenza di poli generatori di mobilità;

6) l'offerta di altri servizi pubblici di trasporto;

7) il numero delle licenze e delle autorizzazioni già rilasciate'';

b) all'articolo 5, al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

''d-bis) l'obbligo della installazione dell'apparecchio radio sulle vetture adibite al servizio taxi''.

c) all'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

''e-bis.) per apposite turnazioni integrative, previste dai singoli enti locali.

d) all'articolo 10, sostituire il comma 3, con il seguente:

''3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con contratto di lavoro subordinato secondo le normative vigenti, e deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le 24 ore del giorno precedente il servizio.'';

e) all'articolo 11, sostituire il comma 2 con il seguente:

''2. Il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza e l'autorizzazione, per qualunque destinazione previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4''.

f) all'articolo 12, dopo il comma 5 inserire il seguente:

''5-bis. Al fine di consentire un adeguato controllo del rispetto degli obblighi previsti dalla presente legge, l'esercente il servizio di noleggio con conducente è tenuto ad installare a bordo dell'autovettura un apposito congegno meccanico sigillato, cosiddetto cronotachigrafo, nel quale inserire un documento di viaggio.'';

g) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

''Art. 12-bis.

(Documento di viaggio)

1. Il documento di viaggio deve essere numerato progressivamente e vidimato dal comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

2. Nel documento di viaggio devono essere riportati tutti i dati relativi al titolare dell'autorizzazione, al conducente ed al suo orario di servizio, al mezzo utilizzato per il noleggio, all'ubicazione della rimessa, nonché il nominativo del singolo utente.

3. Nel documento di viaggio devono essere registrati automaticamente !'orario di inizio e fine servizio ed il chilometraggio relativo all'inizio e alla conclusione del servizio presso l'autorimessa''».

 

6.4

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. – (Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Entro il 1º gennaio 2007, ogni comune rilascerà un'ulteriore licenza taxi a ciascun soggetto che risulti titolare di licenza taxi alla data del 1º ottobre 2006. I beneficiari di dette ulteriori licenze potranno cederle, a titolo oneroso o gratuito, senza rispettare i vincoli di cui alla presente legge, ovvero goderne avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica''.

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2-bis, per fronteggiare eventi temporanei''».

 

6.5

D'AMICO

Sostituire l'articolo 6 con il seguente:

«Art. 6. - (Deroga al divieto di cumulo di licenze per il servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare agli utenti del servizio taxi una maggiore offerta, in linea con le esigenze della mobilità urbana, ed al fine di accrescere il grado di concorrenza nel settore, all'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

''2-bis. Le licenze taxi già rilasciate consentono ciascuna l'esercizio di due vetture. Le licenze relative all'esercizio del secondo taxi possono essere cedute anche separatamente dalla licenze relativa al primo taxi. Il titolare della licenza originaria può altresì utilizzare la licenza all'esercizio della seconda vettura avvalendosi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della presente legge, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente l'inizio del servizio. È fatta salva la possibilità di conferire nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica''.

2. All'articolo 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

''4-bis. I comuni possono altresì rilasciare titoli autorizzatori temporanei, cedibili con le modalità di cui al precedente comma 2 bis, per fronteggiare eventi temporanei''».

 


6.6

Il Relatore

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito».

 

6.7

EUFEMI

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Strumenti a disposizione dei Comuni per il potenziamento del servizio taxi e per favorire l'accesso all'attività ai giovani».

Al punto 1, nelle modifiche all'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n 21 eliminare le parole che vanno da: ''nonché concorsi riservati'' fino a: ''mantengono una sola licenza'' e sostituirle con le parole: ''anche a titolo oneroso''.

Prima delle parole ''In ogni caso i titolari di licenza devono'' aggiungere una nuova frase cosi definita ''In presenza della eventuale attivazione di concorsi pubblici a titolo oneroso per il rilascio di nuove licenze l'importo sarà predefinito a livello territoriale sentita apposita Commissione paritetica composta da rappresentanti delle Amministrazioni Comunali, Associazioni di Categoria Taxi e dell'utenza. Tale Commissione avrà inoltre anche poteri deliberativi circa il monitoraggio dell'andamento del servizio''».

Aggiungere un comma 2, cosi descritto: ''All'articolo 9 della Legge 15 gennaio 1992, n 21, la lettera i) del punto 1 è così sostituita 'sia titolare di licenza o di autorizzazione da due anni' ''.

Aggiungere un comma 3, cosi definito: ''All'articolo 10 della Legge 15 gennaio 1992, n 21 al punto 1 dopo la lettera p) sono aggiunte le lettere:

'q) per necessità operative temporalmente predefinite a fronte di eventi particolari previsti e normati fra la categoria taxi e le Amministrazioni comunali'.

'r) per garantire la copertura di una fascia oraria non assolvibile direttamente dal titolare di una licenza e favorire la crescita professionale di nuovi operatori'''».

 

6.8

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: «e 2», conseguentemente al comma 2, quarto periodo sono soppresse le parole: «ovvero avvalersi di conducenti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6, il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio».

 

6.9

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «L'ulteriore 5 per cento dei proventi derivanti dall'assegnazione delle nuove licenze a titolo oneroso è ripartito tra i titolari di licenza taxi del medesimo comune che mantengono una sola licenza e che abbiano acquisito la propria licenza da meno di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente norma».

 

6.10

PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, DE PETRIS

Al comma 1, capoverso «2-bis», secondo periodo, aggiungere il seguente: «Non è ammessa l'assegnazione di un numero licenze superiore a cinque in capo ad un medesimo soggetto».

 

6.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1 dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: «fornitori del servizio di taxi, già in possesso di una licenza, possono avvalersi di un secondo conducente, appartenente al proprio nucleo familiare, con cui avvicendarsi alla guida dell'auto, al fine di rendere i turni e gli orari di lavoro maggiormente flessibili».

 

6.12

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «eventi straordinari» inserire il seguente periodo: «. Per quanto previsto al presente comma i Comuni devono richiedere l'utilizzo di autoveicoli a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

 

6.13

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. I trasporti di linea passeggeri accessibili al pubblico di cui al comma 1 devono essere a basso impatto ambientale alimentati a gas, gpl, energia elettrica o biocarburanti».

 

7.1

SCHIFANI, PASTORE, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

«1. L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di diritti di garanzia sui veicoli è effettuata dai dirigenti del comune di residenza del venditore, ai sensi dell'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dai funzionari di cancelleria in servizio presso gli uffici giudizi ari appartenenti al distretto di corte d'appello di residenza del venditore, dai funzionari degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché dai funzionari del pubblico registro automobilistico gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI) o dai titolari delle agenzie automobilistiche autorizzate ai sensi della legge 8 agosto 1991, n. 264, presso le quali è stato attivato lo sportello telematico dell'automobilista di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, gratuitamente, o da un notaio iscritto all'albo.

2. Il comma 391 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

 

7.1000

Il Governo

1. Al comma 1 dopo le parole: «l'autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione».

 

7.2

MANZIONE

All'articolo 7, comma 1, sostituire le parole: «beni mobili registrati» con le seguenti: «veicoli».

 

7.3

ALFONZI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI

Al comma 1, dopo le parole: «agli uffici comunali» aggiungere le seguenti: «che a tal fine devono essere dotati, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di adeguate dotazioni strutturali ed organiche».

 

7.4

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all'articolo 2 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

7.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358,» aggiungere le seguenti: «nonché ai funzionari del Ministero dei trasporti e ai funzionari dell'Automobile Club d'Italia competenti,».

 

7.6

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «n. 358» aggiungere: «funzionari di cancelleria dei tribunali, funzionari del dipartimento per i trasporti e funzionari del PRA».

 

7.7

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma l, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) é aggiunta la seguente lettera:

c-bis) Presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

 

7.8

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autenticato gli atti di cui al comma l, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

''c-bis) presso ogni notaio o studio notarile associato e presso ogni associazione tra notai del distretto, costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili''».

 

7.9

MANZIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I soggetti che hanno ricevuto o autentkato gli atti di cui al primo comma, hanno l'obbligo di trascrivere gli stessi presso il Pubblico registro automobilistico nel più breve Tempo possibile.

2-ter. All'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera:

d) presso ogni notaio o srudia notarile assocbto e presso ogni associazione tra notai del distrcttot costituita per regolamentare il servizio inerente l'autenticazione di atti relativi ad autoveicoli e simili».

 

7.10

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

7.11

TECCE

Aggiungere in fine il seguente comma:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile viene aggiunto il seguente comma: ''Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata''».

 

7.12

GARRAFFA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. All'articolo 2556 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

''Nel caso di imprese soggette all'iscrizione nella sezione speciale dello registro delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, primo capoverso del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999 n. 558, i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere redatti sotto forma di scrittura privata non autenticata''».

 

0/5a/741/8

RUBINATO

La 5 Commissione permanente del Senato, in relazione alle previsioni dell'articolo 5,

impegna il Governo:

ed in particolare il Ministero per la salute, a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'opportunità di classificare come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d'uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e altresì l'opportunità di stabilire le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dell'articolo 5.

 

0/5/741/9

ALBONETTI, EMPRIN GILARDINI, TECCE, ALFONZI, ALLOCCA

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

- relazione agli interventi attuati con l'articolo 5 del provvedimento, relativo alla distribuzione dei farmaci, finalizzati ad incentivare l'utilizzo dei farmaci generici e stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio;

- in considerazione dell'effetto derivante dalla citata normativa, che determinerà un rilevante incremento nella distribuzione dei farmaci generici presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie con il conseguente possibile aumento del consumo dei prodotti da banco;

- in considerazione della necessità di giungere ad una razionalizzazione dei costi dei prodotti farmaceutici e quindi di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria in maniera da correggere una anomalia nel mercato farmaceutico italiano relativamente all'eccessiva durata della tutela brevettuale dei farmaci che danneggia i cittadini e pone un aggravio per la contabilità pubblica, ostacolando l'espansione del mercato dei farmaci generici (notevolmente meno costosi delle specialità farmaceutiche coperte da brevetto;

impegna il Governo:

ad adottare un provvedimento finalizzato ad adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, attuando le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1º gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. A tal fine consentendo alle aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale di avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo stesso.

 

0/5/741/10

EMPRIN GILARDINI, ALLOCCA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI

La V Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

in relazione a quanto previsto dall'articolo 5 relativo alla distribuzione dei farmaci, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica,

impegna il Governo:

a realizzare, di intesa con le regioni, una adeguata campagna informativa finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, della quale riferirà alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

 


BILANCIO (5ª)

giovedì 20 luglio 2006

16ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente MORANDO, in considerazione dell’esigenza di concludere nel corso della giornata odierna l’esame del decreto-legge in esame, per poi procedere alla trattazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, propone di dedicare le sedute già convocate per la giornata di oggi all’esame del disegno di legge n. 741, rinviando alla seduta antimeridiana di domani l’esame del Documento di programmazione economico-finanziaria.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 

Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta erano stati votati gli emendamenti sino all’articolo 7 (pubblicati in allegato al resoconto di quella stessa seduta), ad eccezione dell’emendamento 7.10, erroneamente attribuito all’articolo 7 seppur volto alla modifica dell’articolo 8 del testo del decreto-legge e, pertanto, rinumerato come 8.16-bis. Avverte pertanto che si riprenderà dall’esame degli emendamenti relativi all’articolo 8, ricordando come l’illustrazione dei predetti si sia già svolta. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su tali emendamenti.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative presentate all’articolo 8, ad eccezione degli emendamenti 8.15, 8.16-bis, (già 7.10) nonché 8.1000, 8.2000 (di cui raccomanda l’approvazione). Con specifico riferimento all’emendamento 8.9 invita la presentatrice, data la complessità della materia cui la proposta emendativa si riferisce, a ritirarlo, presentando un ordine del giorno sulla stessa questione, sul quale preannuncia un parere favorevole. Invita altresì i presentatori al ritiro degli emendamenti 8.18 e 8.19.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l’emendamento 8.3.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira gli emendamenti 8.8, 8.10, 8.0.1 e 8.0.2.

 

La senatrice RUBINATO (Aut), firmatrice dell’emendamento 8.9, lo ritira, trasformandolo nell’ordine del giorno 0/5a/741/12, accolto, previo parere favorevole del relatore, dal Governo. Ritira inoltre l’emendamento 8.11.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira l’emendamento 8.14.

 

Intervenendo a sua volta per l’espressione del parere, il sottosegretario GIARETTA dichiara di conformarsi al giudizio del relatore, raccomandando in particolare l’approvazione degli emendamenti 8.1000 e 8.2000 del Governo.

In relazione agli emendamenti 8.15 e 8.16 di identico contenuto, osserva come il tenore della proposta consenta di configurarli come subemendamenti all’emendamento 8.2000. In relazione agli emendamenti 8.18 e 8.19 rileva come il ritiro sia richiesto da ragioni legate alla complessità della questione assicurativa la quale non ha trovato nel codice del 2005 adeguata soluzione.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) ritira l’emendamento 8.19, traducendolo nell’ordine del giorno 0/5a/741/14, che, ricevuto il parere favorevole del relatore, è accolto dal Governo.

 

I presentatori trasformano gli emendamenti identici 8.15 e 8.16-bis nel subemendamento 8.2000/1 all'emendamento 8.2000.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 8.1 a 8.1000/1, mentre viene approvato l’emendamento 8.1000 del Governo. Vengono poi respinti gli emendamenti 8.12 e 8.13, posti congiuntamente ai voti, in quanto identici.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva il subemendamento 8.2000/1 nonché, essendo assorbita la proposta 8.16, l’emendamento 8.2000 del Governo.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) interviene in sede di dichiarazione di voto sull’emendamento 8.17 osservando come il testo dell’articolo 8 finisca per violare i diritti dei consumatori; infatti la polizza assicurativa dovrebbe prevedere unicamente il diritto dell’assicurato al risarcimento del danno, e non certo l’obbligo in capo al soggetto danneggiato di procedere alla riparazione del veicolo.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo), preannunciando il proprio voto contrario agli emendamenti 8.17 e 8.18 (di identico contenuto), sottolinea come l’intervento governativo in materia sia stato reso necessario dalle numerose incertezze seguite all’approvazione da parte del Governo di centro-destra del codice delle assicurazioni. Sottolinea comunque la rilevanza della questione, invitando il Governo ad una più accurata riflessione in merito.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 8.17 e 8.18 risultano respinti.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 9.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative presentate all’articolo 9, ad eccezione degli emendamenti 9.2 e 9.4, rimettendosi, su quest’ultimo, al Governo.

 

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, il quale si associa al parere del relatore. Per quel che concerne l’emendamento 9.4, si dichiara contrario, invitando il proponente a trasformarlo in un ordine del giorno.

Propone, in alternativa, di aggiungere, all'articolo 9, comma 2-quinquies, l'espressione: "e gestori del servizio di telefonia". Presenta quindi l'emendamento 9.4-bis.

 

Prende la parola il senatore BALDASSARRI (AN), sottolineando l’inutilità della nuova proposta emendativa del Governo, la quale costituirebbe unicamente la ratifica di prassi già invalse nell’attività del Ministero delle politiche agricole.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene dichiarandosi non contrario alla proposta emendativa del Governo, pur non intendendo trasformare l'emendamento 9.4 in un ordine del giorno.

 

Si passa indi alle votazioni.

 

La Commissione respinge l' emendamento 9.1. Accoglie l'emendamento 9.2 e respinge gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5.

 

Previa dichiarazione di astensione dei senatori FERRARA (FI) e BALDASSARRI (AN) e di voto favorevole del senatore CICCANTI (UDC), posto ai voti, è approvato l’emendamento 9.4-bis.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 10.

 

Interviene il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) dichiarandosi contrario al complesso di proposte emendative presentate, ad eccezione dell'emendamento 10.1000, sul quale si dichiara favorevole. Invita inoltre i proponenti a ritirare l’emendamento 10.0.2 e a trasformarlo in un ordine del giorno.

 

Aderendo all’invito del relatore, il senatore ALBONETTI (RC-SE) trasforma l’emendamento 10.0.2 nell’ordine del giorno 0/5a/741/13.

 

I senatori FORTE (UDC) e CICCANTI (UDC) sottoscrivono l'ordine del giorno, che viene accolto dal Governo.

 

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, associandosi ai rilievi del relatore e osservando come, con l’emendamento 10.1000, il Governo abbia inteso disporre una modifica complessiva dell’articolo 10 del decreto-legge in conversione. Tale proposta emendativa ha tentato di tener conto dei rilievi critici emersi nel corso della discussione generale.

 

Il senatore VEGAS (FI) interviene sottolineando l’assoluta inutilità del comma 4 dell’emendamento 10.1000, nella parte in cui prevede che le variazioni dei tassi di interesse sia attivi che passivi abbiano luogo senza pregiudizio per la clientela.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) si associa ai rilievi del collega Vegas, osservando come l’inciso di cui al comma 4 dell’emendamento governativo non garantisca di per sé la tutela dei consumatori.

 

Interviene il senatore LEGNINI (Ulivo) manifestando il proprio apprezzamento per l’emendamento governativo, nel quale l’Esecutivo ha tentato di recepire i rilievi e le osservazioni emerse nel corso della discussione generale. In particolare il comma 4 consente di evitare che l’automatismo fra l’aumento dei tassi attivi e la diminuzione dei tassi passivi penalizzi oltremodo i consumatori. Il comma 5 consente poi di evitare le inutili vessazioni cui è sottoposto l’utente al momento della chiusura del proprio conto corrente bancario. Dichiara inoltre di ritirare gli emendamenti a sua firma, relativi all'articolo 10.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) si dichiara non contrario alla proposta emendativa del Governo qualora l’emendamento 10.10 venga considerato subemendamento all’emendamento 10.1000.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) propone la sostituzione della rubrica di cui all’articolo 10, nel testo proposto dal Governo, con la formula "Proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali".

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) aggiunge la firma all'emendamento 10.10.

 

Il PRESIDENTE ritiene opportuno l’accantonamento dell' emendamento 10.10 per consentire al Governo di verificare la possibilità di considerarlo un subemendamento all'emendamento 10.10. Osserva al riguardo che l'eventuale approvazione del suddetto emendamento 10.10 determinerebbe la preclusione di tutti gli altri emendamenti relativi all’articolo 10. Propone quindi l'accantonamento delle proposte emendative relative all'articolo 10.

 

La Commissione conviene.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti relativi all’articolo 11.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative, ad eccezione dell’emendamento 11.6.

 

Interviene quindi il sottosegretario GIARETTA, conformandosi al parere reso dal relatore.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

In sede di dichiarazione di voto interviene il senatore POLLEDRI (LNP), preannunciando il proprio voto favorevole all’emendamento 11.1. A ben vedere, l’articolo 11, così come formulato nel testo del decreto-legge in conversione, determina un’evidente violazione del principio di libera concorrenza, penalizzando il consumatore. Per tale ragione ribadisce l’opportunità di procedere alla soppressione della disposizione in oggetto.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 11.1 a 11.5.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, posto ai voti, è approvato l’emendamento 11.6.

 

La Commissione respinge infine gli emendamenti 11.6-bis, 11.7 e 11.8.

 

Il Presidente MORANDO propone alla Commissione di tornare ad esaminare le proposte emendative relative all’articolo 2, precedentemente accantonate in materia di ordini professionali.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) insiste sull’opportunità di rinviare la trattazione degli emendamenti all’articolo 2 successivamente all’esame di quelli all’articolo 15.

 

Il PRESIDENTE accoglie la proposta, sottolineando tuttavia la necessità di affrontare la questione relativa agli ordini professionali nella seduta in corso. Dà quindi la parola al relatore per consentirgli di esprimere il proprio parere sugli emendamenti all’articolo 12.

 

Il RELATORE si dichiara contrario a tutte le proposte emendative ad eccezione dell’emendamento 12.3, per il quale si rimette al parere del Governo, e del 12.6, che invita il presentatore a ritirare, trasformandolo in un ordine del giorno.

 

Sono ritirati gli emendamenti 12.1 e 12.4, rispettivamente dal senatore ALBONETTI (RC-SE) e dal senatore POLLEDRI (LNP).

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira l’emendamento 12.6 trasformandolo in un ordine del giorno che è accolto dal Governo, dopo che il relatore ha espresso parere favorevole su di esso.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene dichiarandosi disponibile a ritirare l’emendamento 12.3 a condizione che nel testo dell’articolo 12 sia comunque inserito un esplicito inciso, idoneo ad assicurare la tutela della privacy degli utenti.

 

Il sottosegretario GIARETTA accoglie i rilievi del senatore Ferrara, formulando l'emendamento 12.3-bis, che aggiunge al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 12 l'espressione ", nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza nel trattamento dei dati personali.".

 

Il senatore FERRARA (FI) ritira conseguentemente l'emendamento 12.3.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

La Commissione respinge l'emendamento 12.2. Con il parere favorevole del RELATORE è approvato l’emendamento governativo 12.3-bis.

 

La Commissione respinge altresì l’emendamento 12.5.

 

Si passa quindi agli emendamenti relativi all’articolo 13.

 

Il PRESIDENTE interviene ricordando come il Governo abbia recepito i rilievi emersi nel corso delle audizioni e della discussione generale presentando l’emendamento 13.1000; in seguito, il relatore ha poi presentato tre ulteriori emendamenti: 13.100A, 13.200A e 13.1000/3.

Invita quindi il relatore ad illustrare gli emendamenti da ultimo citati.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) osserva come l’emendamento 13.100A intervenga sul comma 1 dell’articolo 13, estendendo l'ambito di applicazione della norma anche alle amministrazioni statali oltre a quelle regionali e locali. L'emendamento prevede inoltre l'esclusione dei servizi pubblici locali dai divieti di cui al comma 1 dell'articolo 13. Il secondo emendamento invece dispone l'allungamento del periodo transitorio, entro il quale le società di cui al comma 1 sono tenute a cessare le attività non consentite. Infine l’ultima proposta emendativa, oltre a prevedere la soppressione della lettera a), dispone la sostituzione, alla lettera e) dell'emendamento 13.1000, della parola "bandite" con la parola "perfezionate".

 

 

Interviene quindi il senatore CICCANTI (UDC) ringraziando il relatore del tentativo di sintesi politica realizzato nella presentazione degli emendamenti su illustrati. Sottolinea comunque come la norma, così come emendata, rischi, di fatto, di pregiudicare le società svolgenti attività non di servizio pubblico locale, ma a capitale privato.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) si dichiara favorevole agli emendamenti proposti dal relatore e dal Governo. Sottolinea comunque l’inopportunità dell’estensione della norma anche alle amministrazioni statali, stante la difficoltà oggettiva di comprendere ex ante l’effettiva portata della disposizione stessa. Dichiara altresì di ritirare gli emendamenti 13.16 e 13.23, nonché il subemendamento 13.1000/1. Fa infine propri gli emendamenti 13.13, 13.14 e 13.15, che ritira.

 

Interviene quindi il senatore ENRIQUES (Ulivo) il quale sottoscrive l’emendamento 13.12, ritenendo necessario l’inserimento all’articolo 13, comma 1, dopo la parola "costituite", anche del termine "partecipate". Dichiara di ritirare gli emendamenti 13.2, 13.18 e 13.31.

 

Il senatore LUSI ritira gli emendamenti 13.1 e 13.7.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene osservando come l'emendamento 13.100A, nella parte in cui prevede l’estensione anche alle amministrazioni statali rischia di dar luogo ad ulteriori dubbi interpretativi. Ribadisce inoltre l’opportunità di approvare una modifica, conformemente all’emendamento 13.10, tale da circoscrivere l'ambito soggettivo della norma.

 

Interviene quindi il senatore BALDASSARRI (AN) sottolineando come le proposte emendative presentate dal relatore non contribuiscano alla risoluzione dei dubbi interpretativi derivanti dalla norma. Si associa ai rilievi del senatore Polledri in relazione all’estensione della norma anche alle amministrazioni statali. Auspica inoltre la previsione di una più esplicita indicazione delle caratteristiche proprie delle società interessate dalla norma.

 

Prende la parola il senatore FERRARA (FI), il quale condivide la finalità delle proposte emendative presentate dal relatore, osservando che, in attesa di una riforma del decreto legislativo n. 267 del 2000, sono da salvaguardare situazioni di esternalizzazione nelle realtà pubbliche locali. Le modifiche proposte dal relatore non sembrano, a suo avviso, produrre, tuttavia, miglioramenti significativi, in quanto mancano riferimenti concreti al suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) accoglie con estremo favore le proposte del relatore e del Governo, dichiarando altresì di ritirare l’emendamento 13.4 di cui è primo firmatario. Condivide tuttavia le perplessità del senatore Legnini in merito alla introduzione della parola "statali" al comma 1 dell’articolo 13, come risultante dall’emendamento 13.100A del relatore.

 

Interviene il senatore MORGANDO (Ulivo) il quale, nell’esprimere apprezzamento per i miglioramenti apportati dalle proposte del relatore, auspica che dalle considerazioni emerse nel dibattito possa aprirsi un confronto costruttivo con il Governo sull’eventuale disegno di legge di delega in materia di riforma dei servizi pubblici locali.

 

Il senatore AUGELLO (AN) giudica inopportuno un intervento drastico nel settore dei servizi pubblici locali, rimarcando la necessità di una disciplina graduale ed equilibrata.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) concorda con l’impostazione del relatore, osservando che essa comporterebbe, ove approvata, l’assorbimento di numerosi emendamenti. In conformità alle osservazioni del senatore Enriques, ribadisce la validità dell’emendamento 13.12, in quanto va a completare l’emendamento 13.100A del relatore. Chiede inoltre di conoscere l’orientamento del relatore e del Governo sugli emendamenti 13.24 e 13.27, dichiarando di ritirare tutti gli altri emendamenti a sua firma, nonché, dopo averlo fatto proprio, l’emendamento 13.25.

 

A conclusione del dibattito, il PRESIDENTE evidenzia l’esistenza di due tesi contrastanti, volte da un lato a giudicare l’articolo 13 poco incisivo nell’ottica della liberalizzazione e dall’altro a ridurre ulteriormente l’ambito di applicazione della norma. Alla luce delle considerazioni emerse, sottolinea altresì che l’aggiunta della parola "statali" contenuta nell’emendamento 13.100A potrebbe essere esposta ad applicazioni controverse, suscettibili di causare non pochi equivoci. Precisa, inoltre, che ove fossero accolti gli emendamenti del relatore, sarebbe opportuno approvare anche la proposta dei senatori Enriques e Rubinato, per esigenze di coordinamento formale del testo.

 

Tenendo conto delle osservazioni svolte, il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) concorda sugli equivoci derivanti dalla formulazione del suo emendamento 13.100A; riformula pertanto l’emendamento sopprimendo la parola "statali" (testo 2). Quanto all'emendamento 13.12 invita i proponenti ad eliminare le parole "o successivamente allo scopo". Trasforma altresì la sua seconda proposta emendativa (13.200A) in subemendamento (13.1000/3) all’emendamento 13.1000 del Governo.

 

Interviene brevemente il senatore BALDASSARRI (AN) invitando il relatore ed il Governo a considerare la proposta volta a escludere i patti di sindacato.

 

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 13.3, 13.5, 13.6, 13.8, 13.9, 13.10, 13.21, 13.22, 13.26, 13.30, 13.33-bis, 13.34 e 13.0.3. Si rimette al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 13.27, 13.37 e 13.38. Invita al ritiro degli emendamenti 13.24, 13.35 e 13.0.2.

 

Il sottosegretario GIARETTA, nel ringraziare la Commissione per il lavoro svolto al fine di migliorare il testo della norma, concorda sugli emendamenti presentati dal relatore e si associa al parere reso da quest'ultimo. Per quanto riguarda l’emendamento 13.27, si esprime in senso favorevole, mentre ritiene superflui gli emendamenti 13.37 e 13.38, manifestando pertanto parere contrario. Ammette, infine, che la questione sollevata dal senatore Baldassarri renda necessaria una ulteriore proposta emendativa da parte del Governo.

 

Il PRESIDENTE precisa che potrà essere presentato in seguito un nuovo emendamento all’articolo 13, atteso che in questa sede non si procede alla votazione del testo dell’articolo come riformulato in seguito alla approvazione di emendamenti.

 

Si passa alle votazioni.

 

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 13.3, 13.5, 13.6, 13.8 e 13.9. Sull’emendamento 13.10, interviene per dichiarazione di voto il senatore POLLEDRI (LNP), il quale pone l’attenzione sull’eccessiva penalizzazione a carico dei privati che deriverebbe dall’attuale formulazione dell’articolo 13 del decreto-legge in conversione, auspicando perciò l’accoglimento del suo emendamento volto a limitare la quota di capitale pubblico nelle società che producono beni e servizi strumentali all’attività degli enti locali.

 

La Commissione respinge l’emendamento 13.10.

 

L’emendamento 13.12 (testo 2), come riformulato dai proponenti in adesione all’invito del relatore, con il parere favorevole del relatore e del Governo, viene posto ai voti ed approvato.

 

Con distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti del relatore 13.100A (testo 2), nonché i subemendamenti 13.1000/2 e 13.1000/3 all’emendamento governativo.

 

In seguito, viene approvato l’emendamento 13.1000 del Governo, subemendato in base alle proposte del relatore.

 

Dopo una breve precisazione del senatore DIVINA (LNP) e dichiarazione di voto contraria del senatore POLLEDRI, vengono posti ai voti gli emendamenti 13.21 e 13.22, che risultano respinti. Non è inoltre accolto l'emendamento 13.26, dopo che la senatrice RUBINATO (Aut), aderendo all’invito del relatore, ha ritirato l’emendamento 13.24. Col parere favorevole del Governo vengono accolti gli emendamenti 13.27 e 13.29. La Commissione respinge invece l'emendamento 13.30. Gli emendamenti 13.33 e 13.36 vengono ritirati.

La Commissione respinge gli emendamenti 13.33-bis e 13.34.

 

Sull’emendamento 13.35 il Governo invita a trasformarlo in ordine del giorno. La proposta è accettata dal firmatario, senatore LUSI Ulivo); pertanto l’ordine del giorno 0/5a/741/19 risulta accolto con il consenso del Relatore, dal Governo.

 

Sono respinti gli emendamenti 13.37 e 13.38.

 

Gli emendamenti 13.0.1 e 13.0.2, previo assenso dei proponenti, si intendono modificativi dell’articolo 34, e verranno pertanto esaminati in seguito. Intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 13.0.3, a cui aggiungono la propria firma i senatori DIVINA (LNP) e POLLEDRI (LNP), il senatore FERRARA (FI) invita il Governo a considerare che la sua proposta emendativa è finalizzata a favorire la liberalizzazione, in linea con gli scopi dell’articolo 13.

 

Prende la parola il senatore BALDASSARRI (AN), per sottolineare che il processo di liberalizzazione dovrebbe interessare anche altre nicchie di privilegio, rappresentate ad esempio dai sindacati e dai patronati. Deplora infatti che in tale settore non sia intervenuta l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, atteso che spesso i cittadini subiscono gli effetti negativi di tale situazione di monopolio sostanziale.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) si dichiara favorevole all’emendamento in esame che contribuisce a limitare i condizionamenti e le vessazioni anche impliciti che derivano dal monopolio di fatto svolto dai patronati e dai sindacati.

 

Viene quindi posto in votazione l’articolo 13.0.3, che risulta respinto.

 

Quanto alla questione sollevata dal senatore Baldassarri – sulla quale il Governo si era riservato di valutare la possibilità di presentare un nuovo emendamento – il sottosegretario GIARETTA sottolinea la difficoltà di valutare l’impatto reale che potrebbe avere una norma abolitrice dei patti di sindacato, auspicando pertanto che tale problematica possa essere affrontata in un momento successivo.

 

Si riprende l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10, precedentemente accantonati.

 

Il sottosegretario GIARETTA suggerisce di convertire l’emendamento 10.10 in due subemendamenti all’emendamento 10.1000 del Governo. In particolare, propone di aggiungere al primo periodo del capoverso 1, dopo le parole "giustificato motivo", l'espressione "nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, comma secondo, del codice civile" e di sostituire al capoverso 2 le parole: "immediatamente comprensibili" con la dicitura: "contenenti in modo evidenziato: proposta di modifica unilaterale nel contratto".

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), nell’accogliere la suddetta proposta governativa, trasforma l’emendamento 10.10, in un unico subemendamento (10.1000/2) all’emendamento del Governo.

 

Viene respinto il subemendamento 10.1000/1.

 

Con il parere favorevole del RELATORE e del GOVERNO, viene messo ai voti il subemendamento 10.1000/2, che risulta accolto, e successivamente l’emendamento 10.1000 come modificato, che viene approvato.

 

Il PRESIDENTE ribadisce quindi che s’intendono preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all’articolo 10, in quanto l’emendamento governativo testé approvato era interamente sostitutivo dell’articolo 10 del disegno di legge.

 

Il presidente MORANDO dà dunque la parola al relatore per l’espressione del parere sugli emendamenti relativi all’articolo 14.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere favorevole sugli emendamenti 14.4, 14.8, nonché 14.1000 e 14.2000 del Governo, rimettendosi al parere del Governo sull’emendamento 14.5. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti e subemendamenti.

 

Il PRESIDENTE dà dunque la parola al rappresentante del Governo per la formulazione del proprio parere.

 

Il sottosegretario GIARETTA formula parere contrario sull’emendamento 14.5, per il quale il relatore si era rimesso al parere del Governo. Propone poi di aggiungere alla parte finale dell’emendamento 14.1000 che diviene 14.1000 (testo 2), dopo le parole: "ovvero ridotta", l’espressione: "nelle fattispecie previste dal diritto comunitario", ciò al fine di chiarire l’ambito applicativo della norma. Su tutti i restanti emendamenti e subemendamenti esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Dopo una richiesta di precisazione da parte del senatore LUSI (Ulivo) in ordine all’intervento modificativo operato dal Governo sull’emendamento 14.1000, prende la parola il senatore BUCCICO (AN) per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 14.1, rilevando la pericolosità delle modalità applicative previste dall’articolo 14, che violano i principi di legalità, i diritti di difesa e di libertà d’impresa. Riferendosi poi all’emendamento 14.6, a favore del quale voterà, sottolinea inoltre che la previsione di ampi poteri in capo alle autorità di vigilanza per l’adozione di misure cautelari risulta priva di controlli e non consente il ricorso avverso le misure cautelari medesime, delineando dunque poteri dal contenuto generico e pervasivo.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) sottolinea, al riguardo, il vulnus al diritto integrato dall’articolo 14, anche alla luce dell’inversione dell’onere della prova profilato dalla disposizione. Evidenzia altresì i rischiosi effetti sul mercato finanziario e l’esposizione dei risparmiatori alle possibili conseguenze connesse alla mera apertura di istruttorie da parte delle Autorithies, mentre il mercato comunitario sollecita processi di aggregazione tra imprese spesso in contrasto con gli orientamenti espressi dalle autorità di vigilanza. E’ dunque necessaria una riforma organica della materia risultando invece controproducente l’adozione di provvedimenti frammentari. Per tali motivi, ritiene necessario un ripensamento della norma, che tenga conto dei rischi richiamati.

 

Il senatore VEGAS (FI) evidenzia che l’articolo 14 procede ad un potenziamento non già delle strutture dell’Autorità antitrust, ma dei poteri operativi della medesima, conferendo ad essa la facoltà di adottare provvedimenti sommari in via cautelare, di natura particolarmente afflittiva. Richiede dunque un’attenta riflessione su come tale accentuazione di potere possa coordinarsi con i poteri della Consob ed evidenzia i possibili rischi in ordine agli effetti degli accresciuti poteri sanzionatori sugli azionisti delle società interessate, effetti che potrebbero prodursi a prescindere dal compiuto accertamento delle effettive responsabilità delle imprese. Evidenziando, dunque, la necessità di maggiore cautela in materia, esprime il proprio avviso favorevole all’emendamento soppressivo.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) propone una più attenta riflessione sul punto e si esprime a favore dell’approvazione dell’emendamento interamente soppressivo dell’articolo 14, ovvero, in subordine, dell’approvazione dell’emendamento 14.6. Pur riconoscendo l’esigenza di poteri sanzionatori ai fini di una effettività delle funzioni di controllo svolte dalle autorità, evidenzia i rischi in termini di aggiotaggio e insider trading, richiamando quanto già verificatosi nei giorni scorsi nel mercato di borsa relativamente ai fondi immobiliari, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge in esame in materia di IVA sugli immobili. Richiamando le pregresse problematiche emerse nella vicenda ENEL-EDF, chiede una maggiore riflessione da parte del Governo su tali tematiche ribadendo la propria posizione a favore della soppressione dell’articolo 14 ovvero, in subordine, dell’approvazione dell’emendamento 14.6, che interverrebbe a chiarire i diritti di difesa delle imprese eventualmente interessate da provvedimenti sanzionatori.

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritiene meritevoli della massima considerazione le osservazioni formulate ma, richiamandosi in particolare ai rilievi del senatore Buccico, evidenzia che la norma risponde ad esigenze di rafforzamento dei poteri delle autorità di vigilanza che, in un’ottica di liberalizzazione e di incentivo alla concorrenza, non possono che essere condivise. Pur concordando con la necessità di una riflessione più articolata ed organica sulla materia, sottolinea l’assenza di profili di rischio in ordine ai diritti di difesa e di libertà d’impresa, atteso che la norma non preclude un’interlocuzione dell’impresa soggetto passivo della misura cautelare, ovvero la possibilità di ricorrere avverso la misura medesima. Conclude, quindi, pronunciandosi per il rigetto degli emendamenti soppressivi.

 

Sono quindi posti congiuntamente ai voti e respinti gli emendamenti 14.1 e 14.2, entrambi soppressivi dell’articolo 14, ed è successivamente respinto l’emendamento 14.3, al quale ha aggiunto la propria firma il senatore POLLEDRI (LNP). Risulta successivamente approvato l’emendamento 14.4. Risulta poi respinto l’emendamento 14.5

 

In merito all’emendamento 14.6, interviene il sottosegretario GIARETTA, che evidenzia come nell’attuale formulazione della norma le misure cautelari risultano rinnovabili, per cui appare opportuno chiarire che tali misure potranno avere effetto per un tempo determinato e che risulta necessaria l’attivazione di una istruttoria; propone dunque di accettare parte dell’emendamento 14.6 laddove fa riferimento alla impossibilità di rinnovo o proroga delle misure.

 

Interpellato dal PRESIDENTE, il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara di voler mantenere l’attuale formulazione dell’emendamento 14.6, non accettando la proposta modificativa prospettata dal rappresentante del Governo. Posto quindi ai voti l’emendamento 14.6 nel testo originario, sul quale è stato espresso il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l’emendamento risulta respinto.

 

Viene quindi formulato dal rappresentante del Governo l’emendamento 14.6-bis che sostituisce nel testo dell’articolo 14, del capoverso 14-bis, comma 2, del decreto-legge in esame le parole "possono essere rinnovate" con quelle "non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate", su cui esprime parere favorevole il RELATORE. Posto ai voti l’emendamento risulta approvato, con l’astensione dei rappresentanti dell’opposizione.

 

In relazione all’emendamento 14.7, il senatore POLLEDRI (LNP) formula osservazioni critiche sulle previsioni del decreto-legge, che attribuiscono alle autorità di vigilanza il potere di infliggere misure di entità eccessivamente onerosa.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) evidenzia al riguardo che l’importo del 3 per cento del fatturato previsto dall’articolo 14 del decreto-legge implica una decurtazione pari al 40- 60 per cento dell’utile netto delle aziende interessate, con una notevole incidenza sul fatturato, per cui risulterebbe opportuno quanto meno ancorare tale apparato sanzionatorio alla conclusione di una completa istruttoria da parte dell’autorità di vigilanza.

 

Posto ai voti, l’emendamento 14.7 risulta respinto.

Posti ai voti risultano poi respinti i subemendamenti 14.1000/1, 14.1000/2 e 14.1000/3, mentre l’emendamento 14.1000 risulta approvato nella versione parzialmente modificata proposta dal Governo (testo 2) che specifica l’ambito applicativo della norma alle fattispecie previste dal diritto comunitario.

 

Risulta poi approvato l’emendamento 14.8.

 

Aderendo ad una richiesta del senatore AZZOLLINI (FI), il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 14.2000.

 

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 15, con la precisazione da parte del PRESIDENTE che la formulazione della norma risulta non conforme al titolo della medesima, atteso che il riferimento nella normativa che viene ad essere modificata non è riferita al solo servizio idrico integrato. Evidenziando dunque la proposta di riformulazione correttiva in tal senso presentata dal senatore Baldassarri, con l’emendamento 15.3, chiede al relatore l’espressione del proprio parere in ordine all’accoglimento della suddetta proposta correttiva.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), richiamando la previsione del tema dei servizi idrici integrati nell’ambito del programma dell’Unione, riconosce che la formulazione letterale dell’articolo 15 potrebbe evocare dubbi interpretativi e si esprime dunque in senso favorevole all’approvazione dell’emendamento 15.3, in quanto migliorativo del testo, che ne risulta corretto in termini di coerenza tra disposizione e suo titolo.

 

Dopo taluni ulteriori chiarimenti forniti sul piano tecnico dal PRESIDENTE ai senatori ALBONETTI (RC-SE) e TECCE (RC-SE) con riferimento alle date indicate dall’emendamento 15.3, il Presidente dà la parola al relatore per l’espressione del parere sugli emendamenti all’articolo 15.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 15.2 e 15.3 e contrario sui restanti emendamenti.

 

Il GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Posto ai voti è respinto l’emendamento 15.1; sono approvati gli emendamenti 15.2 e 15.3. E’ quindi respinto l’emendamento 15.0.1, mentre gli emendamenti 15.0.2 e 15.0.3 sono spostati all’articolo 18, con l’assenso dei proponenti.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore13,25.


Allegato

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

8.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo.

 

 

8.2

CICCANTI, FORTE

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenziali in tema di Assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assicurative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più compagnie assicurative individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codice civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino alla loro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1º gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agli intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai comma 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori, comporterà l'applicazione, da parte dell'ISVAP, di una sanzione amministrativa di e 1.000.000,00, per ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

 

8.3

TECCE, ALBONETTI, BONADONNA, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 8, con il seguente:

«Art. 8.

(Clausole anticoncorrenzisli in tema di assicurazioni)

1. In conformità al principio comunitario della concorrenza e alle regole sancite dagli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità Europea, dalla data di entrata in vigore del presente decreto è fatto divieto alle compagnie assiourative e ai loro agenti di vendita di stipulare nuove clausole contrattuali di distribuzione esclusiva.

2. Le clausole contrattuali che impegnano, in esclusiva, uno o più agenti assicurativi, o altro distributore di servizi assicurativi, ad una o più oompagnie assicurative Individuate, sono nulle secondo quanto previsto dall'articolo 1418 del codioe civile. Le clausole sottoscritte prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono fatte salve fino allalcro naturale scadenza, e, comunque, non oltre il 1º gennaio 2007.

3. Sono, altresì, nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile, le clausole, i patti e le intese che consentono agIi Intermediari di non applicare i prezzi minimi o gli sconti massimi uniformemente a tutti i consumatori.

4. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2 e 3, l'imposizione di un mandato di distribuzione esclusiva, o la violazione dell'uniforme trattamento dei consumatori. comporterà l'applicazione, da parte deIl'ISVAP, di una sanzione amministrativa di e 1.000.000,00, par ciascuna violazione, e, in caso di recidiva, la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa alla compagnia mandante».

 

8.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con i seguenti: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2008, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilit civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.5

MANINETTI, CICCANTI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

Sostituire l'ultimo periodo del comma 2 con il seguente: «Qualora entro la suddetta data, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.6

PETERLINI

Al primo comma, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2009».

 

8.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Al comma 1, sostituire le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «a partire dalla data del 2 gennaio 2007» e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: «Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007» e, ancora conseglientemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «della data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «del 2 gennaio 2007».

 

8.8

LEGNINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e di imposizione di prezzi minimi o di sconti massimi».

 

8.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 8.1000, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «sostituire le parole: ''dalla data di entrata in vigore del presente decreto'' con le seguenti: ''a partire dalla data del 2 gennaio 2007'' e conseguentemente, al comma 2, all'inizio, premettere le parole: ''Successivamente dalla data del 2 gennaio 2007'' e, ancora conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: ''della data di entrata in vigore del presente decreto'' con le seguenti: ''del 2 gennaio 2007'', nonché,».

 

8.1000

Il Governo

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l'offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

 

8.9

RUBINATO

Al comma 1, sopprimere le parole: «relative all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto».

Conseguentemente:

– al comma 2, sopprimere le parole «relativi al ramo responsabilità civile auto»;

– al comma 3, sopprimere le parole «relativamente all'assicurazione obbligatoria per responsabilità civile auto»;

– sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Clausole anticoncorrenziali in tema di assicurazoni».

 

8.10

LEGNINI

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché per l'offerta delle altre polizze emesse dalle compagnie di assicurazione».

Conseguentemente, alla rubrica aggiungere le seguenti parole: «e di altre polizze assicurative».

 

8.11

RUBINATO

Al comma 2, sostituire le parole: «1º gennaio 2008» con le seguenti: «1º gennaio 2007».

8.12

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.13

PETERLINI

Al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per i rapporti di agenzia che contengano le clausole di cui sopra, le parti attivano una procedura, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2007, per la rinegoziazione dei rapporti stessi relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto. Qualora, a tale scadenza, le parti non abbiano raggiunto un accordo, il rapporto agenziale, relativamente all'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile auto, si risolve di diritto senza preavviso. In quest'ultimo caso, agli agenti spettano le indennità di risoluzione previste dagli articoli da 25 a 27 dell'Accordo nazionale agenti».

 

8.14

MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.15

D'AMICO, MORGANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.16-bis (già 7.10)

SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.16

PETERLINI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciute gli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.2000/1

D'AMICO, MORGANDO, SCHIFANI, VENTUCCI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'emendamento 8.2000, dopo il capoverso «2-bis», inserire il seguente:

«2-ter. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione deve essere affissa nei locali in cui l'intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

8.2000

Il Governo

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell'intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.».

 

8.17

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

''f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.18

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.19

EUFEMI

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-bis. All'articolo 150, primo comma, del Decreto legislativo 2 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera d) sono aggiunte le seguenti parole: ''ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale'';

b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

''f) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni di forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia''».

 

8.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. All'articolo 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) dopo le parole: ''o del conducente'' sono aggiunte le parole: ''ove l'entità del risarcimento non sia superiore a trentamila euro'';

2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: ''È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese legali e di consulenza medico-legale eventualmente sostenute'';

3) il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 3 sono aggiunte infine le seguenti parole: '', formulando offerta scritta, entro 30 giorni dalla richiesta dell'assicurato''».

 

8.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la lettera e), è inserita la seguente:

''e-bis) l'assicurato, all'atto della sottoscrizione del contratto di assicurazione, può optare per il risarcimento in forma specifica del danno derivante dalla circolazione stradale. In tal caso l'assicurato ha diritto ad una riduzione sul costo della polizza assicurativa''».

 

9.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: «2-quater. Al fine di garantire l'informazione al consumatore riguardo all'andamento dei prezzi all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti agro-alimentari il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ed il Ministero dello sviluppo economico definiscono, di concerto, le modalità per porre a disposizione delle amministrazioni regionali, provinciali e comunali i collegamenti ai sistemi informativi loro afferenti ed al database nazionale denominato area prezzi della Borsa merci telematica italiana».

 

9.2

Il Relatore

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

 

9.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «anche mediante la pubblicazione sul sito Internet e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche ed emittenti radio televisive» con le seguenti: «secondo le modalità ritenute più efficaci, purché senza ulteriori oneri per le amministrazioni interessate».

 

9.4-bis

Il Governo

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine le seguenti parole: «e gestori del servizio di telefonia».

 

9.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere alla fine i seguenti periodi: «È assicurata in ogni caso la comunicazione dei dati concernenti i prezzi all'ingrosso e al dettaglio dei prodotti agro-alimentari mediante richiesta e trasmissione telefonica via dati. La trasmissione è assicurata mediante tutti i gestori del servizio di telefonia operanti, secondo l'utenza del richiedente, e senza costi aggiuntivi a carico del richiedente medesimo ulteriori rispetto all'ordinario servizio assicurato dal gestore del servizio di telefonia di riferimento».

 

9.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione annuale degli studi di settore delle relative filiere è fatto obbligo, per tutti i prodotti agro-alimentari, di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore in tutte le fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.»

 

10.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 10.1000, capoverso art. 118, comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «contrattuali», aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e ancora conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

 

10.1000/2 (già 10.10)

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «Art. 118», apportare le seguenti modificazioni:

«a) al capoverso 1 aggiungere, in fine le seguenti parole: ''nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341, comma 2, del codice civile'';

b) al capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: ''immediatamente comprensibili,'' con le seguenti: ''contenenti in modo evidenziato: 'Proposta di modifica unilaterale del contratto',''».

 

10.1000

Il Governo

Sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Art. 10. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). 1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

''Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo.

2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità immediatamente comprensibili, con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassì debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

 

10.1

BENVENUTO, THALER AUSSERHOFER

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.2

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'ltalia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente com ma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.3

EUFEMI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10.

(Condizioni contrattuali dei conti correnti bancari)

1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto, le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.4

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 10, nella rubrica, sostituire le parole: «conti correnti» con la seguente: «rapporti».

 

10.5

EUFEMI

Nella rubrica dell'articolo 10 sostituire le parole: «conti correnti» con la parola: «rapporti».

 

10.6

D'AMICO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 118. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preavviso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore».

 

10.7

EUFEMI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 118 del decreto legislativo 10 settembre 1993 n. 385 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Se nei contratti di durata è convenuta, ai sensi dell'articolo 117, comma 5, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto le variazioni sfavorevoli sono comunicate espressamente al cliente per iscritto, secondo modalità immediatamente comprensibili. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'articolo 3, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, tale facoltà può essere esercitata, con preawiso minimo di trenta giorni, ovvero senza preavviso, limitatamente alle condizioni economiche del rapporto, quando ricorra un giustificato motivo, dandone immediata comunicazione al consumatore.

2. In caso di variazioni contrattuali sfavorevoli di tipo generalizzato, la comunicazione di cui al comma 1 può essere pubblicizzata nei modi e nei termini stabiliti da.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero dalla pubblicizzazione di cui al precedente comma, il cliente ha diritto di recedere senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

4. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se pregiudizievoli per il consumatore».

 

10.8

Il Relatore

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «118 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

10.9

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, sopprimere le parole: «qualora sussista un giustificato motivo» e conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: «contrattuali» aggiungere le parole: «, se comportante maggiori oneri o costi o trattamento deteriore o meno favorevole per il cliente,» e, ancora conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche nel caso in cui le modifiche sono determinate da giustificato motivo, ma in tale caso i termini nelle stesse indicati sono rispettivamente di cinque e dieci giorni».

 

 

10.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al capoverso «articolo 118», apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere alla fine le seguenti parole: «nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1341 del codice civile»;

b) sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni, e con la esplicitazione, con caratteri evidenti e in testa alla comunicazione, della seguente dicitura: ''Attenzione: proposta di modifica unilaterale del contratto – il cliente confronti le analoghe clausole contrattuali praticate dalle altre banche concorrenti''».

 

10.11

LEGNINI

Sopprimere il comma 5.

 

10.12

D'AMICO

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Anche al di fuori delle ipotesi di cui ai commi precedenti, il cliente ha sempre diritto a recedere dai contratti di dutata, con preavviso di trenta giorni, senza penalità e spese di chiusura.

6. Con deliberazione del Comitato lnterministeriale per il Credito e il Risparmio saranno disciplinate le modalità tese a garantire la portabilità del numero di conto corrente bancario».

 

10.13

MORGANDO, D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «e in pari misura».

 

10.14

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le violazioni di cui al presente articolo sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000».

 

10.0.1

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Abbassamento dei limiti di trasferibilità degli assegni bancari)

1. Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 5 luglio 1991, n.197, ai commi 1 e 2, le parole: ''12.500 euro'' sono sostituire dalle seguenti: ''2.500 euro''».

 

10.0.2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Sospensione delle azioni esecutive promosse per crediti gravati dall'anatocismo)

1. Fino al 31 gennaio 2007 sono sospese tutte le esecuzioni giudiziarie nei confronti dei debitori inadempienti verso le banche nel caso in cui il montante debitorio non sia stato depurato dall'anatocismo. Allo scadere di detto termine gli atti di precetto sono rinnovati sulla base dei nuovi conteggi depurati dall'anatocismo».

 

11.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 11.

 

11.2

GARRAFFA

Al comma 1, prima delle parole: «Sono soppresse» inserire le seguenti: «A decorrere dal 1º gennaio 2007».

 

11.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

 

11.4

Il Relatore

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

 

11.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

 


11.6

Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

 

11.6-bis

VILLONE

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Sono soppresse le commissioni istituite dall'articolo 8 della legge 3 maggio 1985, n. 204. Le relative funzioni sono svolte dal Ministero dello sviluppo economico».

 

11.7

GARRAFFA

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. La soppressione delle Commissioni di cui ai commi 1, 2 e 4 decorre a partire dal 1º gennaio 2007».

 

11.8

GARRAFFA

Al comma 5, le parole: «non possono fare parte i rappresentanti di categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione» sono sostituite dalle seguenti: «possono fare parte rappresentanti delle categorie aventi interesse diretto nella specifica materia oggetto di rilevazione ai soli fini della indicazione di fatti e pratiche economiche e negoziali da cui sono desumibili gli usi. Ai comitati partecipano anche rappresentanti di categorie aventi interessi contrapposti, con particolare riferimento ai consumatori.

 

12.1

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

 

12.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i comuni» inserire le parole: «, tenendo conto della normativa regionale,».

 

12.3-bis

Il Governo

Alla fine del comma 2 inserire le seguenti parole: «nel rispetto della normativa vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

 

12.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.

12.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

12.5

TREU

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acquea, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono confermati inoltre i provvedimenti del Commissario di Governo al Traffico Acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'Ordinanza del Ministero dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

 

12.6

BARBOLINI, LEGNINI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al comma 132 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo le parole: ''dipendenti comunali'' sono aggiunte le parole: '', di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta''.

2-ter. Fermo quanto disposto dall'articolo 68, legge 23 dicembre 1999 n. 488, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000), il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, si interpreta nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone di cui al comma 133, citato, non devono intendersi limitare alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le strade del territorio comunale. Le medesime funzioni del personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone devono ritenersi attribuite ai dipendenti di società partecipate del Comune aventi ad oggetto la gestione della viabilità e della sosta».

 

13.1

LUSI, RUBINATO, BOSONE, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere l'articolo.


13.2

VITALI, ENRIQUES

Sopprimere l'articolo.

 

13.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

13.4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Sopprimere l'articolo.

 

13.5

PERRIN

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi a rilevanza economica, strumentali all'attività di tali enti, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento estemalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti e non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati in affidamento diretto».

 

13.6

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. In attesa della compiuta riforma della disciplina dei servizi pubblici locali, di cui al titolo V del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al fine della effettiva realizzazione di condizioni di Iiberalizzazione, evitando alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato, assicurando parità di accesso al mercato per tutti gli operatori, le società a capitale interamente pubblico o misto, costituite per la produzione di beni e servizi di pubblica utilità o strumentali all'attività di pubbliche amministrazioni, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, possono rendere prestazioni esclusivamente nei confronti degli enti che hanno partecipato alla loro costituzione. Le medesime società non possono partecipare ad altre società o enti e possono svolgere prestazioni in favore di altri soggetti pubblici o privati diversi dagli originari costituenti, anche qualora questi ultimi siano subentrati nella medesima compagine sociale successivamente alla sua costituzione, indipendentemente dall'ammontare del relativo valore, esclusivamente in seguito ad affidamento mediante gara ad evidenza pubblica comunitaria».

 

13.7

LUSI

All'inizio del comma 1, inserire le parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali».

 

13.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1 premettere le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dalle discipline di settore dei servizi pubblici locali» e al comma 3 sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente al comma 3, sostituire il primo periodo con i seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Al comma 1, sostituire le parole: «a capitale interamente pubblico o misto» con le seguenti: «in cui la quota di capitale pubblico è superiore al 50 per cento».

 

13.11

RUBINATO

Al comma 1, sostituire la parola «misto» con la seguente: «maggioritario».

 

13.12 (Testo 2)

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI PAOLO

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o partecipate».

 

13.12

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI PAOLO

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o successivamente allo scopo partecipate».

 

13.100a (Testo 2)

Il Relatore

Al comma 1 dopo le parole: «di tali enti» aggiungere le parole: «in funzione della loro attività, – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le seguenti: «o partecipanti o affidanti».

 

13.100a

Il Relatore

Al comma 1 dopo le parole: «amministrazioni pubbliche» aggiungere le seguenti: «statali» e dopo le parole: «di tali enti» aggiungere le parole: «in funzione della loro attività, – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le seguenti: «o partecipanti o affidanti».

 

13.13

BRUTTI PAOLO, LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole «per la produzione di beni e servizi» inserire «non aventi rilevanza imprenditoriale o industriale».

 

13.1000/2

Il Relatore

All'emendamento 13.1000, sopprimere la lettera a) e alla lettera e) sostituire la parola: «bandite» con la parola: «perfezionate».

 

13.1000/3 (già 13.200a)

Il Relatore

All'emendamento 13.1000, alla lettera b) aggiungere: «e le parole: ''dodici mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''diciotto mesi''».

 

13.1000/1

LEGNINI

All'emendamento 13.1000, alla lettera a) sostituire le parole: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività» con le seguenti: «privi di rilevanza economica ed industriale».

 

13.1000

Il Governo

L'articolo 13 è casi modificato:

«a) al comma 1 le parole «strumentali all'attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività»;

b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ''possono cedere'' sono inserite le seguenti: ''nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,'';

c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ''I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma'';

d) al comma 4 dopo le parole ''l contratti conclusi'' sono inserite le seguenti: '', dopo l'entrata in vigore del presente decreto,'';

e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: ''Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima del predetto momento''».

 

13.14

BRUTTI PAOLO, LEGNINI

Al comma 1 sostituire le parole: «strumentali all'attività di tali enti» con le seguenti «strumentali all'attività degli enti costituenti».

 

13.15

BRUTTI PAOLO, LEGNINI

Al comma 1 dopo le parole: «attività di tali enti» aggiungere «e che abbiano queste attività in affidamento diretto».

 

13.16

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «all'attività di tali enti» aggiungere le seguenti: «privi di rilevanza economica».

 

13.17

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «tali enti,» sono inserite le seguenti: «esclusi i servizi di pubblica utilità,».

 

13.18

VITALI, ENRIQUES

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «ad esclusione dei servizi pubblici locali».

 

13.19

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «di loro competenza» inserire le seguenti: «, nell'ambito di tali servizi o funzioni,»

 

13.20

MOLINARI, RUBINATO, BOSONE, ROSSI PAOLO

Al comma 1, sostituire la parola: «costituenti» con la parola: «partecipanti».

13.21

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario»

 

13.22

DIVINA

Al comma 1 dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società o enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

 

13.23

TONINI, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «debbono operare esclusivamente con gli enti costituenti ed affidanti» aggiungere le seguenti: «o loro enti strumentali, anche di diritto privato purché compatibili con il diritto comunitario.»

 

13.24

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Al comma 1, dopo le parole: «società o enti» aggiungere le seguenti: «aventi lo stesso oggetto sociale del servizio svolto in esclusiva».

 

13.25

TONINI, RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «e non possono partecipare ad altre società od enti» aggiungere le seguenti: «per lo svolgimento di attività non consentite da questo articolo».

 

13.26

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: «Restano escluse dal campo di applicazione del presente articolo la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica disciplinate dalle disposizioni di settore e da quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie».

 

13.27

RUBINATO

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

 


13.28

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sopprimere il comma 2.

 

13.29

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

 

13.30

PERRIN

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma l cessano entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori ventiquattro mesi».

 

13.31

VITALI, ENRIQUES

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, gli affidamenti delle attività non consentite alle società di cui al comma 1 devono cessare entro il 31 dicembre 2011, senza possibilità di proroga o rinvio. A tal fine, entro la medesima data, le attività non consentite possono essere cedute a terzi ovvero scorporate, effettuando la separazione contabile e gestionale, anche costituendo una separata società da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474».

 

13.32

BOSONE, RUBINATO, ROSSI PAOLO, MOLINARI, PETERLINI, PINZGER

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno validità a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fatte salve le operazioni contrattuali e societarie già perfezionate o in corso di perfezionamento a tale data».

 

13.33

LUSI

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: «Al fine di» a «non consentite» con le seguenti: «I contratti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono fino alla naturale scadenza, con esclusione di ogni proroga e rinnovo. Le partecipazioni acquisite per le attività di cui al precedente periodo devono essere cedute entro dodici mesi dalla scadenza dei relativi contratti».

 

13.33-bis

FORMISANO

Al comma 3 sostituite le parole: «cessano entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» con le seguenti: «cessano entro il 1º gennaio 2011».

 

13.34

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 3 sopprimere le parole: «anche costituendo una separata società da collocare sul mercato».

 

13.200a

Il Relatore

Al comma 3, secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

 

13.35

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e dell'Economia sono stabiliti, entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali: la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo».

 

13.36

LUSI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I gestori o le aziende esercenti pubblici servizi hanno l'obbligo di indicare nelle fatture o bollette di pagamento, comunque denominate, la misura degli interessi, in ragione d'anno, dovuti dagli utenti in caso di ritardato o mancato pagamento. Tali interessi non possono essere superiori, in ragione d'anno, al tasso pronti contro termine fissato dalla Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali. Le disposizioni contenute nel presente comma non si applicano ai grandi e medi utenti».

 

13.37

DIVINA

Aggiungere infine il seguente comma:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266».

 

13.38

TONINI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Le Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266.»

 

13.0.1

MORGANDO

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

 

13.0.2

CICCANTI

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge 59/97, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con DPCM del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data. le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agIi articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

 

13.0.3

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE, POLLEDRI, DIVINA

Dopo l'articolo 13, aggiungere i seguenti:

«Art. 13-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale)

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto il seguente comma:

«2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purchè rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo;

b) all'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

''1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2'';

c) all'articolo 13 è aggiunto il seguente comma:

''9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2006-2007-2008, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e diassistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2005''.

Art. 13-ter

(Norme per la libertà di scelta del lavoratore in materia di previdenza complementare)

1. L'ultima parte del comma 10 dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 dalle parole: ''Nel caso in cui'' alle parole ''predetti contratti o accordi'' è sostituito come segue:

''Nel caso in cui il lavoratore intenda contribuire ad una forma pensionistica, di cui agli articoli 3, 12 e 13 del presente decreto legislativo, e qualora abbia diritto, a qualunque titolo, ad un contributo affluisce alla forma pensionistica prescelta dal lavoratore stesso o alla quale egli intenda trasferirsi ovvero alla quale il contributo debba essere conferito ai sensi del numero 2''.

Art. 13-quater.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi)

1. All'articolo 26 della legge 30 maggio 1970 , n. 300 è aggiunto il seguente comma:

''Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte''».

 

14.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere l'articolo 14.

 

14.2

AUGELLO, SAIA

Sopprimere l'articolo 14.

14.3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE, POLLEDRI

Sopprimere il comma 1.

 

14.4

Il Relatore

Al comma 1, all'alinea, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo II»; al capoverso art. 14-ter, sostituire le parole: «Art. 14-ter» con le seguenti: «Art. 14-ter» e, al medesimo capoverso, al comma 1, dopo le parole: «articoli 2 o 3» inserire le seguenti: «della presente legge» e, al comma 2, sostituire le parole: «un sanzione» con le seguenti: «una sanzione».

 

14.5

MANZIONE

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis» dopo le parole: «deliberare l'adozione di misure cautelari», aggiungere le parole: «nel rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ai soggetti esercenti la libera professione ed ai loro enti rappresentativi».

 

14.6-bis

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

 

14.6

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

 

14.7

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», al comma 3, sostituire le parole: «3 per cento del fatturato» con le seguenti: «1 per cento del fatturato».

 

14.1000/1

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1» aggiungere le seguenti: «l'articolo 14-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi richiamato è soppresso e».

 

 

14.1000/2

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 2, sostituire le parole: ''sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno. possono essere rinnovate'' con le seguenti: ''possono essere soggette ad immediata impugnazione, sono applicabili per un limitato periodo di tempo e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate e''».

 

14.1000/3

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

All'emendamento 14.1000, dopo le parole: «al comma 1,» aggiungere le seguenti: «capoverso 14-bis, comma 3, sostituire le parole: ''3 per cento del fatturato'' con le seguenti: ''1 per cento del fatturato, e''».

 

14.1000 (Testo 2)

Il Governo

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: ''articolo 14-ter. - (Impegni)'' fino a: senza accertare l'illecito'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione'';

Al comma 2 le parole: ''può essere ridotta in misura non superiore alla metà.'' sono sostituite dalle seguenti: ''può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitario''».

 

14.1000

Il Governo

L'articolo 14 è così modificato:

«Al comma 1, le parole da: ''articolo 14-ter. - (Impegni)'' fino a: ''senza accertare l'illecito'' sono sostituite dalle seguenti: ''articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell'apertura di un'istruttoria per l'accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'Autorità, valutata l'idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall'ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l'infrazione'';

Al comma 2 le parole: ''può essere ridotta in misura non superiore alla metà.'' sono sostituite dalle seguenti: ''può non essere applicata ovvero ridotta''».

 

 

14.8

Il Relatore

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «''2-bis» con le seguenti: «2bis».

 

14.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

 

15.1

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sopprimere l'articolo.

 

15.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

 

15.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, BORNACIN

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

 

15.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

1. Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

''1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione''».

 

15.0.2

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

15.0.3

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

ORDINI DEL GIORNO

0/5/741/12

RUBINATO

La Commissione 5, considerata la finalità dell'articolo 8 di ovviare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di proseguire nell'azione volta a stimolare la concorrenza del settore assicurativo a favore dei consumatori, estendendo quanto prima le clausole introdotte con la norma in esame anche nei settori assicurativi diversi dalla r.c. auto.

 

0/5/741/13

ALBONETTI, TECCE, ALLOCCA, ALFONZI, BONADONNA, NARDINI, CICCANTI, FORTE

Il Senato,

in sede di discussione dell'atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell'evasione fiscale,

in relazione a quanto stabilito dall'articolo 10 relativo alle condizioni contrattuali nel sistema bancario;

in considerazione della necessità di razionalizzare il sistema della variazione dei tassi di interesse applicati dalle banche a tutela dei consumatori;

in considerazione che, nonostante le ripetute sentenze della Cassazione e della Magistratura ordinaria, le Banche continuano a perseguirre i debitori chiedendo il pagamento di montanti debitori gonfiati dall'anatocismo, cioè dalla ricapitalizzazione trimestrale degli interessei, ritenuta illegittima dalla recente giurisprudenza, rendendo così impossibile al creditore soddisfare il debito e costituendo un precedente arbitrario, estorisivo e foriero di gravi drammi in chi, per effetto di questa pretesa, perde la casa, i beni sottoposti a sequestro giudiziario;

impegna il Governo:

a prevedere una moratoria di 6 mesi che sospende tutte le esecuzioni promosse per crediti che non siano stati depurati dall'anatocismo, in modo da rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, affinché il debitore possa essere chiamato a rispondere di importi legittimamente calcolati e pretesi, e non per gli importi vessatori ed estorsivi pretesi dalle Banche o dai loro concessionari, attirati dalla comoda speculazione offerta loro con la forza degli ufficiali giudiziari. Chiediamo quindi di sospendere le azioni esecutive per sei mesi e rinnovare gli atti di precetto sulla base del nuovo conteggio.

 

0/5/741/14

EUFEMI

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale,

considerato che l'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede una nuova disciplina del sistema del risarcimento diretto, mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro delle attività produttive,

impegna il Governo:

a) a ricomprendere tra i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori, anche le spese sostenute dal danneggiamento per assistenza legale e consulenza professionale;

b) a definire i rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge secondo parità di condizionI di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta di tariffe massime o di sconti e fermo restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoripartizione abilitate di propria fiducia.

 

0/5/741/19

LUSI, TECCE

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

in relazione alle società di cui all'articolo 13 del presente decreto-legge, al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori,

impegna il Governo

a stabilire, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla conversione del presente decreto-legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all'attività del lavoratore, quali la data di assunzione, l'inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell'anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.

 

0/5/741/20

BARBOLINI, LEGNINI

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

impegna il Governo:

a) a precisare che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere conferite, oltre che ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, anche ai dipendenti di società partecipate dai comuni aventi ad oggetto la gestione del trasporto pubblico. della viabilità e della sosta;

b) fermo quanto disposto dall'articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ad interpretare il comma 133 del medesimo articolo 17 della legge n. 127 del 1997, nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite ai soggetti di cui al punto a) non devono intendersi limitate alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte le aree pubbliche e le strade ricomprese nel territorio comunale.


BILANCIO (5ª)

giovedì 20 luglio 2006

17ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che la Commissione aveva convenuto di accantonare l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2, sul quale erano già stati acquisiti i pareri del relatore e del Governo, anche al fine di consentire al relatore di disporre del tempo necessario per la predisposizione di ulteriori proposte che tenessero conto dei suggerimenti di tutte le parti politiche, informa che il relatore Ripamonti ha testé presentato due emendamenti all’articolo 2, nonché subemendamenti all’emendamento 2.2000 del Governo.

In considerazione della necessità di snellire quanto più possibile lo svolgimento dell’iter procedurale, auspica il ritiro di un congruo numero di emendamenti da parte dei Gruppi di maggioranza.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) illustra gli emendamenti 2.36-bis e 2.36-ter, nonché i subemendamenti 2.2000/2 e 2.2000/3 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna), testé presentati, volti ad ottenere un equilibrato contemperamento tra la necessità di accogliere il maggior numero possibile di suggerimenti emersi nel corso dell’esame, e quella di non stravolgere l’impianto complessivo del decreto-legge.

Nel rilevare come tali proposte tengano altresì conto del parere espresso dalla Commissione Giustizia, si sofferma quindi analiticamente sul loro contenuto, auspicandone l’accoglimento.

 

Il senatore BUCCICO (AN), pur prendendo atto dell’intenzione del relatore di apportare alcuni lievi miglioramenti al testo del decreto-legge, ritiene tuttavia deludenti le proposte emendative presentate, in quanto si limitano ad alcune correzioni letterali, senza tuttavia modificare l’impostazione del provvedimento nel suo complesso, a suo avviso non condivisibile.

Nel soffermarsi puntualmente sulle singole proposte emendative, ritiene insufficiente la precisazione che i subemendamenti del relatore introducono alle disposizioni all’esame, pur osservando che il richiamo alla trasparenza e veridicità dei messaggi va nel senso di una complessiva moralizzazione nell’utilizzo della comunicazione.

Si sofferma quindi sull’emendamento 2.36-bis, che ritiene assolutamente inadeguato, in quanto prevede la reintroduzione delle tariffe unicamente in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio. In particolare, nel ricordare come le tariffe assolvano ad una pluralità di funzioni, ritiene assolutamente necessario tener conto del ruolo imprescindibile delle cosiddette tariffe fisse. In ogni caso - prosegue l’oratore - sarebbe stato preferibile provvedere ad una modifica dei sistemi tariffari, dopo un’attenta revisione della disciplina nella professione legale nel suo complesso.

Ritiene altresì gravemente inadeguate le disposizioni relative alla possibilità di costituire associazioni tra professionisti, con particolare riguardo alle modalità applicative delle disposizioni sulla responsabilità personale, che potrebbero determinare gravi incertezze nell’ipotesi in cui parti del rapporto siano anche le società di capitali. Lamenta altresì l’indeterminatezza delle disposizioni del decreto-legge in ordine al requisito dell’esclusività dell’oggetto sociale.

Nel soffermarsi poi sulle vicende storiche che hanno interessato la disciplina del patto di quota lite nell’ordinamento italiano, esprime preoccupazione per le innovazioni introdotte nel decreto-legge che determineranno, a suo avviso, una pregiudizievole corsa al ribasso, a scapito della qualità del servizio e degli interessi dei consumatori. Manifesta inoltre perplessità con riguardo all’inclusione dei praticanti abilitati tra le parti dei patti regolati dall’articolo 2.

Per tali ragioni ribadisce le proprie considerazioni critiche, ritenendo non sufficienti le proposte modificative presentate dal relatore.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritiene che le ragioni delle controversie sorte con riguardo all’articolo 2 siano da ricercare in una non adeguata valutazione della specificità delle caratteristiche della professione forense. Esprime tuttavia soddisfazione per il tenore complessivo delle proposte presentate dal relatore, che accolgono i suggerimenti provenienti dalle varie parti politiche senza tuttavia stravolgere l’impianto complessivo del decreto-legge.

Considera in particolare che le proposte del relatore di modifica dell’emendamento 2.2000 del Governo, nel raccogliere fedelmente alcune indicazioni del parere espresso della Commissione Giustizia, abbiano opportunamente attribuito all’ordine professionale la verifica della trasparenza e veridicità dei messaggi, mentre l’emendamento 2.36-bis ha il pregio di recuperare l’istituto della tariffa professionale unicamente per le ipotesi in cui la totale eliminazione della medesima avrebbe potuto determinare problemi applicativi.

Ritiene inoltre particolarmente rilevante il subemendamento 2.2000/3, che concerne l’introduzione della forma scritta nei patti conclusi tra gli avvocati, i praticanti abilitati e i loro clienti. Nel precisare di non condividere il suggerimento del senatore Buccico circa la sospensione del riferimento ai praticanti abilitati, ritiene che il requisito della forma scritta ad substantiam obbedisca ad un principio di civiltà, che non concerne unicamente i patti di quota lite, ma tutte le pattuizioni tra cliente e avvocato.

Dichiara altresì di condividere l’impostazione dell’emendamento 2.36-ter, che tiene conto dell’esigenza di regolamentare in modo più definito le modalità di pattuizioni e i compensi da parte della pubblica amministrazione, nell’ambito dei procedimenti ad evidenza pubblica, rilevando poi che la possibilità di costituire associazioni tra professionisti, anche di diversa natura, non potrà riguardare le società di capitali, stante l’estrema chiarezza della disposizione sul punto.

Infine, nell’esprimere nel complesso la propria soddisfazione per le modifiche proposte dal relatore, dichiara di ritirare le proprie proposte emendative riferite all’articolo 2.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), nel dichiarare sin d’ora di condividere l’impostazione generale del decreto-legge, fa tuttavia osservare che la categoria forense si è dimostrata estremamente compatta nel criticare numerosi aspetti relativi all’articolo 2. Verso tali critiche è a suo avviso opportuno adottare un atteggiamento aperto e privo di pregiudizi, tanto più in quanto l’adozione di misure di liberalizzazione nella professione forense non può non tener conto del problema principale che investe tali categorie, che va individuato proprio nelle modalità di accesso alla professione.

Nel precisare di non condividere il suggerimento del senatore Buccico in ordine alla soppressione del riferimento ai praticanti avvocati sul requisito della forma scritta per le pattuizioni con i clienti, preannuncia il suo voto favorevole sulle proposte di modifica presentate dal relatore, precisando peraltro che tale voto è motivato anche dal senso di responsabilità che la maggioranza deve mantenere nei confronti del Governo, pur ritenendo che la categoria forense risulti in ogni caso colpita dalle disposizioni in esame in misura maggiore rispetto ad altre.

Per tali ragioni, ritira tutti gli emendamenti da lui sottoscritti, riferiti all’articolo 2, con l’eccezione dell’emendamento 2.39.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), al fine di muovere un ulteriore passo in avanti, in direzione delle richieste dell’opposizione, presenta un ulteriore subemendamento 2.2000/2-bis (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

Interviene brevemente il senatore AZZOLLINI (FI) il quale, nel prendere atto del lavoro svolto dall’Esecutivo e dal relatore, auspica che nel prosieguo dell’esame il Governo manifesti orientamenti più precisi anche in ordine alle proposte emendative riferite agli articoli 16 e seguenti.

 

Il presidente MORANDO, nel ricordare che gli emendamenti agli articoli successivi sono già tutti presentati, auspica in ogni caso che vi sia uno sforzo comune da parte della Commissione e del Governo per una rapida definizione dell’iter procedurale.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) ritiene necessario procedere all’integrale soppressione dell’articolo 2 del decreto-legge, al fine di affrontare nuovamente le questioni ivi regolate in una riforma complessiva degli ordini professionali, da attuare anche attraverso il ricorso alla legge delega. Esprime al riguardo il proprio rammarico per la mancata introduzione di tale riforma nella scorsa Legislatura, che avrebbe potuto aver luogo con l’approvazione di un emendamento a firma del senatore Castelli, ripresentato con riguardo al provvedimento in esame.

Precisa altresì di non condividere il metodo adottato dal Governo, che ha introdotto riforme estremamente incisive senza ricorrere ad alcune reale concertazione con le categorie interessate, in un arbitrario esercizio di autorità che ha riguardato unicamente alcune categorie professionali. Ritiene inoltre che tale modo di procedere risulti in contrasto con i principi di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ed in particolare con quello della sussidiarietà orizzontale, che avrebbe imposto una concertazione anche con le regioni.

Richiama infine la sentenza n. 58 del 1973 della Corte costituzionale la quale, nel riconoscere come ogni categoria debba basarsi su regole deontologiche proprie, costituisce a suo avviso un’ulteriore prova della opinabilità dell’operato del Governo, che ha adottato un provvedimento che non tiene conto delle specificità della categoria forense.

 

Il presidente MORANDO, nel precisare di voler procedere con la necessaria flessibilità all’applicazione delle norme regolamentari in ordine alla durata degli interventi, in quanto ritiene prevalente l’esigenza di garantire che su ogni aspetto delle disposizioni esaminate vi sia un esame il più possibile approfondito, richiama tuttavia l’attenzione della Commissione sul rischio che la trattazione in sede referente non si possa concludere nel termine risultante dal calendario dei lavori dell’Assemblea.

 

Il senatore DIVINA (LNP) ritiene che le norme e la giurisprudenza comunitarie relative ai principi dell’indipendenza e dell’assenza di qualsiasi conflitto di interesse quali valori fondamentali della professione legale risultino violate dall’articolo 2 del decreto-legge. Difatti, tanto la direttiva n. 36 del 2006 e la risoluzione del Parlamento europeo approvata lo scorso 23 marzo, quanto la giurisprudenza della Corte di Giustizia, hanno riconosciuto che la centralità dei requisiti di indipendenza deve ritenersi prevalente anche rispetto ai possibili effetti restrittivi della concorrenza che le disposizioni di disciplina delle professioni e dei relativi ordini possono determinare. L’articolo 2 del decreto-legge, a suo avviso, consente anche a soggetti che non svolgono la professione legale di esercitare un controllo improprio, laddove abbiano un ruolo maggioritario nell’associazione tra professionisti. Inoltre, tale disposizione, apre la possibilità di una concorrenza a ribasso sui prezzi praticati dai professionisti, a detrimento della qualità della prestazione.

Ritiene pertanto tale disposizione fortemente contrastante con i principi del diritto comunitario in ordine alle deroghe al principio della concorrenza per finalità di interesse pubblico di rango superiore.

Nel rilevare poi il mancato rispetto dell’articolo 15 della legge n. 400 del 1988, fa osservare che, la stessa previsione di un aggiornamento delle disposizioni deontologiche entro un termine ben preciso, comporta un implicito riconoscimento dei rischi di un progressivo degrado dell’etica professionale, conseguente all’introduzione delle disposizioni in discussione.

Nel richiamare l’articolo 118, comma 4, della Costituzione, ritiene come l’articolo 2 del decreto-legge in esame si traduca in una palese violazione del principio della sussidiarietà orizzontale, posto che non risultano essere stati avviati i processi di concertazione tra Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni, allorché si tratti di intervento sugli spazi di autonomia delle categoria professionali.

Nel ribadire la necessaria autonomia degli ordini professionali da interventi invasisi da parte del legislatore, fa osservare come anche la giurisprudenza costituzionale più recente si sia orientata nel senso di affermare la centralità delle norme deontologiche come modalità esclusiva per la disciplina delle condotte professionali. Per quanto riguarda, in particolare, l’ambito della professione forense, la giurisprudenza richiamata metterebbe in luce, a suo avviso, la rilevanza delle norme di autogoverno ai fini di un corretto espletamento del mandato professionale, da cui si evincerebbe pertanto l’inadeguatezza da parte di norme di legislazione primaria a stabilire in termini assoluti ed astratti le fattispecie peculiari che attengono a tutti i prestatori d’opera intellettuale, ed in particolare gli avvocati e i procuratori legali.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti relativi all’articolo 2.

 

Sono respinti gli emendamenti da 2.1 a 2.4, posti congiuntamente ai voti in quanto soppressivi dell’articolo 2.

 

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti da 2.5 a 2.14. Viene altresì respinto il subemendamento 2.1000/1, mentre è accolto l’emendamento 2.1000 del Governo.

 

La senatrice RAME (Misto-IdV) ritira gli emendamenti 2.21 e 2.31.

 

Con distinte e successive votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 2.15 a 2.20, nonché il subemendamento 2.2000/1.

 

Sono quindi accolti i subemendamenti 2.2000/2, 2.2000/2-bis e 2.2000/3 del relatore, dopo che il rappresentante del GOVERNO ha dichiarato, su di essi, di rimettersi alla Commissione.

 

Il senatore DIVINA (LNP) interviene in dichiarazione di voto contrario sull’emendamento 2.2000 del Governo, evidenziando, nel richiamare gli orientamenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, come la limitazione al divieto di svolgere attività informativa e pubblicitaria da parte dei liberi professionisti possa essere giustificata solo alla luce della tutela di pubblici interessi superiori. Ritiene pertanto che la disposizione in oggetto sia contrastante con il principio volto ad evitare che lo svolgimento di pubblicità informativa perpetrato da parte degli avvocati possa creare bisogni indotti di giustizia, con evidenti conseguenze in ordine all’aumento esponenziale del tasso di litigiosità. Nel ricordare, infine, la recente giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione, ribadisce come solo in ambito di norme deontologiche, in quanto espressione di autogoverno delle libere professioni in ordine alle condotte degli appartenenti, possa essere disciplinata la materia della pubblicità informativa. Per tali ragioni, ribadisce le proprie considerazioni critiche nei confronti dell’emendamento in esame.

 

Posto ai voti, l’emendamento 2.2000, nel testo modificato, è accolto.

 

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito dell’accoglimento dell’emendamento 2.2000, sono preclusi o assorbiti gli emendamenti 2.22, 2.23, 2.24, 2.26, 2.27, 2.28 e 2.30.

 

Sono altresì ritirati gli emendamenti 2.33 e 2.34, e respinti gli emendamenti 2.32 e 2.36.

 

Posti separatamente in votazione, gli emendamenti 2.36-bis e 2.36-ter risultano quindi accolti, mentre è respinto l’emendamento 2.37.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), in relazione all’emendamento 2.38, ritiene opportuno acquisire l’orientamento del Governo in ordine all’articolo 2, comma 2.

 

Il sottosegretario GIARETTA, ritenuta opportuna una valutazione di carattere complessivo sull’organizzazione della professione sanitaria attraverso l’avvio di un’istruttoria più approfondita in merito, invita il presentatore dell’emendamento 2.38 a trasformarlo in un ordine del giorno, preannunciando altrimenti il suo parere contrario.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) dichiara la propria disponibilità a valutare la richiesta del rappresentante del Governo.

 

Su proposta del senatore LUSI (Ulivo), gli emendamenti 2.38, 2.39 e 2.40 sono accantonati.

 

Posti congiuntamente in votazione, in quanto entrambi soppressivi del comma 3, gli emendamenti 2.41 e 2.42 vengono respinti. Viene altresì respinto l’emendamento 2.43

 

Su richiesta di chiarimenti del senatore BALDASSARRI (AN), il sottosegretario GIARETTA, al fine di compiere più approfonditi studi sulla materia, invita il presentatore dell’emendamento 2.44 a ritirarlo e a trasformarlo in ordine del giorno, preannunciando altrimenti il suo parere contrario.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) accoglie la richiesta del Governo, trasformando l’emendamento nell’ordine del giorno 0/5a/741/15.

 

Si associa il senatore EUFEMI (UDC), il quale ritira l’emendamento 2.45, aggiungendo la propria firma all’ordine del giorno testé presentato dal senatore Baldassarri.

 

L’ordine del giorno è quindi accolto dal rappresentante del GOVERNO.

 

Posto in votazione, l’emendamento 2.46 viene respinto.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) interviene in dichiarazione di voto sull’emendamento aggiuntivo 2.0.1, auspicandone l’accoglimento. Ritiene infatti opportuno operare una riforma complessiva degli ordini professionali attraverso il ricorso allo strumento della delega legislativa, al fine di valorizzare la sistematica delle attività libero-professionali e allo stesso tempo dare impulso allo sviluppo economico. Nel ripercorrere analiticamente i contenuti della delega ivi prevista, dà lettura di alcune parti di essa.

 

L’emendamento 2.0.1 è quindi respinto.

 

Il PRESIDENTE pone, infine, in votazione l’emendamento 2.0.2, il quale risulta respinto.

 

Dopo un breve intervento del senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) sull’ordine dei lavori, il presidente MORANDO sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 17.05, riprende alle ore 17,35.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16.

 

Il PRESIDENTE avverte che, nel corso dell’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 16, si procederà anche all’approfondimento di taluni profili relativi agli articoli 35 e 36 - come peraltro gli è stato chiesto da alcuni senatori - in considerazione degli effetti che gli oneri derivanti da eventuali modifiche a tali articoli potrebbero produrre sulla formulazione dello stesso articolo 16.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l'emendamento 16.1, con il quale si dispone, in primo luogo la soppressione dell'articolo 35, comma 1, esprimendo forte perplessità sull'effetto complessivo della norma, posto che il significativo aumento del carico fiscale attraverso la soggezione all'IVA delle consumazioni obbligatorie nelle sale da ballo rappresenta un forte ostacolo ai propositi di rilancio economico che con il decreto legge in esame il Governo intende realizzare. In secondo luogo l'emendamento in esame è volto a correggere la palese violazione della normativa comunitaria da parte dell'articolo 35, che sottrae unilateralmente le risorse dell'Unione europea reperite attraverso il pagamento dell'IVA, ed è altresì diretto ad eliminare l'effetto retroattivo che discenderebbe dalla norma in questione, a suo avviso difficilmente condivisibile, posto che si porrebbe in contraddizione con le finalità di liberalizzazione nei settori economici ivi contemplati. Esprimendo infine critiche considerazioni sul contenuto del comma 12, auspica l'accoglimento dell'emendamento citato, che ne dispone la soppressione.

Si sofferma quindi sull'emendamento 16.9 con particolare riguardo alla volontà di sopprimere il comma 7, relativo al principio della non ammortizzabilità dei terreni e delle aree occupate dai fabbricati strumentali, rilevando che la norma in questione sarebbe difforme rispetto alle determinazioni assunte in sede comunitaria a partire dal 2003.

 

Si passa pertanto all'espressione dei pareri del relatore e del Governo.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) sulla parte fiscale degli articoli 35 e 36 si rimette alle determinazioni del Governo, auspicandone proposte emendative volte a venire incontro alle osservazioni emerse nel dibattito. Esprime inoltre parere contrario sugli emendamenti 16.1, 16.9 e 16.10, soffermandosi in particolare sulla rilevanza degli stanziamenti previsti dal testo in favore di Roma Capitale. Si esprime altresì in senso contrario sugli emendamenti da 16.2 a 16.5, mentre invita il senatore Enriques al ritiro dell'emendamento 16.6. Si esprime infine in senso contrario sull'emendamento 16.8.

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) accoglie la proposta del relatore e ritira l'emendamento 16.6.

 

Il sottosegretario SARTOR, relativamente agli emendamenti relativi all'articolo 16, esprime parere conforme a quello del relatore su tutte le proposte emendative sulle quali il parere stesso è stato reso.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme al relatore. Esprime apprezzamento per il contenuto dell’emendamento 35.87a, volto a rendere graduale l'applicazione della norma che esclude la riscossione in contanti per i compensi dovuti ad esercenti arte e professione, in base ad importi distinti per scaglioni temporali.

Si esprime altresì favorevolmente in ordine all'emendamento 35.129, soffermandosi sulle finalità precipue della norma così modificata, volta a favorire l'emersione di dati informativi ai fini del controllo sui flussi d'importi liquidati dalle compagnie ai danneggiati, in forza di contratti assicurativi. Si sofferma inoltre sul comma 35 dell’articolo 35, il quale reca disposizione per il miglioramento delle attività di accertamento, prevenzione e contrasto delle violazioni tributarie in materia doganale.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) ravvisa la necessità di accantonare tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 16, al fine di riprenderli in esame in occasione dell'apertura del dibattito e della prospettazione di problematiche inerenti agli articoli 35 e 36.

 

Il PRESIDENTE dichiara che la proposta del senatore Baldassarri potrà essere considerata parzialmente recepita allorché emendamenti di tenore analogo a quelli riferiti all'articolo 16 saranno approfonditi in sede di esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

 

Posti separatamente in votazione vengono respinti gli emendamenti da 16.1 a 16.6.

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver richiamato il contenuto degli emendamenti 16.7 e 16.8 auspicandone l'accoglimento, preannuncia il voto favorevole.

 

Con distinte votazioni sono infine respinti gli emendamenti da 16.7 a 16.0.1.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti relativi all'articolo 17, ovvero recanti articoli aggiuntivi al medesimo.

 

Il sottosegretario SARTOR illustra l'emendamento 17.1000, che introduce l'articolo 17 bis.

 

Il senatore CICCANTI (UDC), nell'illustrare l'emendamento 17.0.1 si sofferma sull'opportunità di mantenere in capo alla proprietà pubblica il controllo delle reti di gas e di energia elettrica, affidandone la relativa gestione all'ENI e all'ENEL, al fine di favorire l'applicazione di tariffe competitive secondo logiche di mercato. Rileva inoltre come in questo modo si realizzerebbe un più compiuto processo di liberalizzazione, coerentemente peraltro con le finalità del provvedimento in esame.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), riferendosi anche alle più recenti dichiarazioni del Ministro dell'economia Padoa Schioppa, auspica l'avvio di una nuova stagione di riflessione sui problemi economico-strategici del paese.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), dopo aver ricordato come a seguito del processo di privatizzazione non sia altresì giunta a compimento la piena liberalizzazione nel campo dei settori economico-strategico e come allo stesso tempo si sia di fatto realizzato un trasferimento dei monopoli pubblici in mano privata, esprime l'auspicio che possano esservi altre sedi per discutere ampiamente i temi relativi alla proprietà e alla gestione delle reti nei settori dell'energia e dei trasporti.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel ribadire a nome del suo Gruppo la propria posizione contraria alle scelte del Governo, si sofferma sull'esigenza di assicurare che nel campo dei servizi energetici la proprietà delle infrastrutture rimanga italiana.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), dopo aver aggiunto la firma, ritira gli emendamenti 17.1, 17.3 e 17.4.

 

L’emendamento 17.2 viene quindi posto ai voti e respinto.

 

Con separate votazioni, vengono posti ai voti ed accolti gli emendamenti 17.5 e 17.6, nonché l’emendamento 17.1000 (testo 2), del Governo, che riformula la disposizione di copertura di cui alla lettera a) dell’emendamento 17.1000.

 

Su richiesta del senatore CICCANTI (UDC), l’emendamento 17.01 (testo 2) viene accantonato.

 

L’emendamento 17.0.2 viene posto ai voti e respinto.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 18.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 18.2, auspicandone l’accoglimento.

 

Il senatore DIVINA (LNP) illustra l’emendamento 18.3, osservando che l’articolo 18 del decreto-legge risulta completamente avulso, sotto il profilo sistematico, dall’impianto complessivo del decreto-legge. Ritiene infatti singolare prevedere l’obbligo di versamento di un contributo di somme tutt’altro che irrisorie per le spese di giustizia, in un provvedimento che dovrebbe avere la diversa finalità di contenere la spesa pubblica.

 

Tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 18 sono dati per illustrati.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) raccomanda l’accoglimento degli emendamenti 18.1 e 18.0.4, a sua firma, ed esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del relatore, e invita i proponenti a ritirare l’emendamento 18.0.1.

 

L’emendamento 18.1 viene quindi posto ai voti e accolto.

 

L’emendamento 18.2 viene posto ai voti e respinto.

 

Il senatore FERRARA (FI), in dichiarazione di voto sull’emendamento 18.3, precisa di condividerne in astratto le finalità e che sarebbe stata sua intenzione presentare un’autonoma proposta emendativa in proposito, poi non posta in essere per la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, l’emendamento 18.3 viene posto ai voti e respinto.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) dichiara di ritirare l’emendamento 18.0.1, trasformandolo nell’ordine del giorno 0/5a/741/17 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna). Dichiara altresì di ritirare gli emendamenti 18.0.2 e 18.0.3, che trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/18, anch’esso pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

 

Il rappresentante del GOVERNO accoglie gli ordini del giorno 0/5a/741/17 e 0/5a/741/18

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), intervenendo in dichiarazione di voto sull’emendamento 18.0.4, auspica che gli stanziamenti ivi previsti vengano effettivamente destinati allo svolgimento delle funzioni essenziali del Corpo forestale dello Stato, esprimendo inoltre perplessità per il fatto che tale proposta agisce sulla leva della spesa corrente.

 

Su richiesta del senatore POLLEDRI (LNP), il presidente MORANDO dispone l’accantonamento dell’emendamento 18.0.4.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 19, che sono tutti dati per illustrati.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario sugli emendamenti 19.1, 19.2 e 19.3, invitando al ritiro i proponenti degli emendamenti 19.0.1, 19.0.2 e 19.0.3.

 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) dichiara il voto favorevole sull’emendamento 19.1, stigmatizzando l’impostazione complessiva dell’articolo 19, che non assicura a suo avviso la destinazione di adeguate risorse al soddisfacimento di esigenze di primaria importanza.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) auspica l’accoglimento dell’emendamento 19.1 in quanto, pur condividendo la necessità di rafforzare gli stanziamenti per le famiglie, non condivide le soluzioni adottate dall’articolo 19 del decreto-legge.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento l’emendamento 19.1 viene posto ai voti e respinto.

 

Il senatore DIVINA (LNP) auspica l’accoglimento dell’emendamento 19.2, lamentando, in primo luogo, l’invasione di competenze a suo avviso di precipua spettanza regionale; in secondo luogo, ritiene che l’articolo 19 del decreto-legge non assicuri il rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell’azione amministrativa, in quanto determina il rischio di una dispersione delle risorse stanziate per finalità di dubbia rilevanza. In particolare esprime preoccupazione per la possibilità che tali risorse possano alimentare ulteriormente il già ampio novero di consulenze sovvenzionate dallo Stato.

 

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazioni sono posti ai voti e respinti gli emendamenti 19.2 e 19.3. Viene altresì posto ai voti e respinto l’emendamento 19.0.1.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) accoglie l’invito del relatore, trasformando gli emendamenti 19.0.2 e 19.0.3, nell’ordine del giorno n. 0/5a/741/16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

 

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) dichiara di ritirare l’emendamento 20.12, di tenore analogo all’emendamento 19.0.2, aggiungendo inoltre la propria firma all’ordine del giorno testè presentato dal senatore Legnini.

 

Il sottosegretario SARTOR dichiara di accogliere l’ordine del giorno n. 0/5a/741/16

 

Poiché risultano ritirati i restanti emendamenti all’articolo 19, si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 20.

 

Il sottosegretario SARTOR illustra l’emendamento 20.1000, dichiarando quindi di ritirarlo dopo che il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ha presentato l’ordine del giorno n. 0/5a/741/11 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, che riformula l’ordine del giorno 0/5a/741/11, presentato in una precedente seduta.

 

Risultano pertanto decaduti i subemendamenti 20.1000/1, 20.1000/2 e 20.1000/3.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra gli emendamenti 20.13 e 20.14, auspicandone l’accoglimento in quanto volti ad evitare le gravi conseguenze che potrebbero ripercuotersi sull’editoria estera che ha ottenuto i contributi di cui alla legge n. 250 del 1990.

In considerazione dell’estrema delicatezza delle questioni affrontate da tali proposte, ne chiede l’accantonamento, unitamente all’emendamento 20.15, di analogo tenore.

 

La Commissione conviene e gli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15 vengono accantonati.

 

Il relatore RIPAMONTI invita al ritiro degli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5. Esprime parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.

 

Poiché i proponenti non aderiscono all’invito rivolto loro dal relatore, di ritirare gli emendamenti 20.1, 20.2, 20.4 e 20.5, non essendovi ulteriori richieste di intervento, con separate votazione vengono messi ai voti e respinti gli emendamenti da 20.1 a 20.5. Viene altresì posto ai voti e respinto l’emendamento 20.9.

 

La Commissione approva quindi l’ordine del giorno n. 0/5a/741/11 (testo 2), presentato dal relatore.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 20.

 

 


Allegato

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
AL DISEGNO DI LEGGE N° 741

 

 

16.1

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 35, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 1;

b) sopprimere i commi 8, 9 e 10;

c) al comma 12, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di limitazioni all'uso del contante per la prevenzione del riciclaggio»;

d) al comma 14 dopo le parole: «La disposizione di cui al comma precedente» inserire le seguenti: «si applica ai Paesi e territori non compresi nell'Unione europea e»;

e) sopprimere i commi 25 e 26;

f) al comma 27, dopo le parole: «nei confronti dei danneggiati» inserire le seguenti: « , con esclusione delle prestazioni comunque conseguenti ad eventi lesivi della salute», e dopo le parole: «la causale del predetto versamento» inserire le seguenti: «comunque con l'esclusione di dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale»;

g) al comma 35, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

b) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

b) al comma 2 sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

16.9

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 36, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «numeri 62), 64)» nonché la seguente: «127-decies»;

b) sopprimere i commi 7 e 8;

c) sopprimere i commi 27 e 28;

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere i commi 1 e 3;

al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascun anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51. Conseguentemente: All'articolo 6, comma 3, del decreto legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: «territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «nella misura del 27 per cento».

Conseguentemente: All'articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «40 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 euro».

 

16.10

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 37 apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere il comma 2;

b) nel comma 4, nel capoverso a), sopprimere le seguenti parole: «nonché la natura degli stessi» e sopprimere il capoverso b);

c) al comma 5 sopprimere le seguenti parole: «relative ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1º gennaio 2001, ancorché cessati, nonché»;

d) al comma 6, lettera a), sopprimere il numero 2;

e) sopprimere i commi 7, 8 e 9;

f) al comma 15, capoverso articolo 32-bis, sopprimere il comma 13;

g) al comma 18, sopprimere il capoverso 15-bis e le lettere a) e b) del capoverso 15-ter;

h) al comma 21 sopprimere le parole: «senza oneri per lo Stato» e sostituire le parole: «i dati dei bilanci di esercizio depositati» con le seguenti: «i bilanci di esercizio depositati»;

i) sopprimere i commi 24, 25 e 26;

j) sopprimere i commi 29 e 30;

k) sopprimere il comma 31;

I) al comma 32, sopprimere la lettera b);

m) sostituire il comma 33 con il seguente:

«33. Per la trasmissione telematica dei dati concernenti l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e prestazioni di servizi da parte dei soggetti indicati dall'articolo 1, comma 429, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere indicati ulteriori modalità di adempimento, specifiche tecniche e termini in coerenza con lo sviluppo tecnologico e la disponibilità di strumenti di comunicazione telematica a disposizione dell'amministrazione finanziaria», e sopprimere i commi da 34 a 37;

n) sopprimere il comma 51.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 16, comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 18 apportare le seguenti modificazioni:

e) sopprimere i commi 1 e 3;

f) al comma 2, sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 19.

Conseguentemente, all'articolo 29, sopprimere il comma 7.

Conseguentemente, all'articolo 31, apportare le seguenti modificazioni:

e) al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «o composto da tre componenti. In caso di previsione di un organo con tre componenti viene nominato un presidente»;

f) al comma 2 sostituire le parole «10 per cento» con le seguenti «5 per cento».

Conseguentemente, dopo l'articolo 34 inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

1. A decorrere dall'anno 2006, gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come rideterminati nella legge 23 dicembre 2005, n. 266 ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono ridotti del 90 per cento.

2. A decorrere dall'anno 2006, gli stanziamenti per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e della legge 26 febbraio 1987, n. 49 sono ridotti per un importo complessivo di 250 milioni di euro per ciascuno anno.

3. La dotazione finanziaria del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, come rideterminata ai sensi della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta dell'importo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008».

 

16.2

FRUSCIO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

Conseguentemente, a totale copertura dell'onere gli importi di cui all'elenco dell'articolo 25, comma 1, sono aumentati in misura proporzionale.

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22 del comma 1 sostituire le parole: «100 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

 

16.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Nell'articolo 36 il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente:

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22 del comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento».

 

16.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

All'articolo 35, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti».

Conseguentemente:

All'articolo 16 sopprimere il comma 2.

All'articolo 22, al comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

 

16.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

 

16.6

ENRIQUES

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Al comma 147 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, sostituire il secondo periodo con il seguente: ''Le spese in conto capitale relative agli interventi per il trasporto pubblico ricadenti nei territori dei comuni ricompresi nelle aree metropolitane di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché nelle aree metropolitane individuate con legge delle Regioni a statuto speciale, sono escluse dal Patto di stabilità interno''».

 

16.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della Capitale della Repubblica sono escluse dal patto di stabilità interno» con le parole: «delle città con più di 500.000 abitanti sono escluse dal patto di stabilità interno nel limite del 30% delle spese sostenute».

 

16.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2, sostituire le parole: «della Capitale della Repubblica» con le parole: «dei comuni montani».

 

16.0.1

MAZZARELLO

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'Automobile Club d'Italia (ACI) è autorizzato, senza oneri a carico del bilancio statale, a procedere ad apposite ed eccezionali selezioni di idoneità per l'assunzione, nei propri ruoli, dei lavoratori di ACI Global Spa, società interamente controllata dall'ACI, già collocati in mobilità a seguito dei processi di ristrutturazione e che alla data del 31 luglio 2004, risultavano ancora iscritti alla lista di mobilità.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 non costituiscono elemento aggiuntivo ai fini della rideterminazione delle tariffe dei servizi praticate dall'ACI agli utenti».

 

17.1

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità / alta Capacità» inserire le seguenti: «, tratte Milano – Torino – Napoli inclusi i nodi,».

 

17.2

BRUTTI PAOLO

Al comma 1, dopo le parole: «alta capacità» inserire le parole: «e per quelli relativi alla rete ferroviaria ordinaria, rispettivamente per il 50% dello stanziamento totale,».

 

17.3

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1, dopo le parole: «Sistema alta velocità/alta Capacità» inserire le seguenti: «e per gli investimenti sulla rete ordinaria».

 

17.4

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: «Agli investimenti per la rete ordinaria è riservato almeno un terzo delle risorse finanziarie di cui al presente comma.»

 

17.5

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «dall'articolo 1 della» con la seguente: «dalla».

 

17.6

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.»

 

17.1000 (testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: ''nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007'', sono sostituite dalle seguenti: ''nei limiti di 60 milioni di euro per l'anno 2006 e di 90 milioni di euro per l'anno 2007''.

b) al terzo comma le parole: ''30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007'' sono sostituite con le parole: ''60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007''».

 

17.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono soppresse le parole: ''nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007'';

b) al terzo comma le parole: ''30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007'' sono sostituite con le parole: ''60 milioni di euro per l'anno 2006 e 90 milioni di euro per l'anno 2007''».

 

17.0.1 (testo 2)

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Terna Spa, attualmente di proprietà della cassa depositi e prestiti Spa, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Snam rete gas, attualmente di proprietà dell'Eni, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

4. A decorrere dal 2007 con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: «superiori al 20 per cento» sono soppresse.

6. Per i maggiori oneri connessi ai corrispettivi di cui al comma 4 si provvede nei limiti delle maggiori entrate nette rivenienti dall'articolo 40.

 

17.0.1

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. La quota di capitale della società Tema spa, attualmente di proprietà della Cassa depositi e prestiti s.p.a. è trasferita al Ministero dello sviluppo economico.

2. La quota di capitale della società Snam Rete Gas attualmente di proprietà dell'ENI è trasferita al Ministero dello sviluppo economico.

3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

4. Con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

5. All'articolo 1-ter, del DL 29 agosto 2003, n. 239, convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: ''superiori al 20 per cento'' sono soppresse».

 

17.0.2

PIGLIONICA

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Alla Autorità di cui all'articolo 159 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, comma 10, comma 11 e relativo decreto attuativo secondo quanto previsto per l'Autorità di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e commi 28, 29, 30, 31 e 32, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 9 e 19, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e all'articolo 1, comma 65, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.

2. Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in contrasto con le disposizioni previste dal presente articolo».

 

18.1

Il Relatore

Al comma 2, dopo la parola: «Fondo» inserire la seguente: «nazionale».

 

18.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 20 è soppresso.

 

18.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

All'articolo 21, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 18, comma 3, sostituire le parole: 50 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

 

18.0.1

LEGNINI, ANGIUS

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi urgenti per i Giochi del mediterraneo «Pescara 2009»)

1. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali urgenti necessari allo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009, presso la città di Pescara e nella regione Abruzzo, sono stanziati ulteriori 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006,2007 e 2008.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

18.0.2 (già 15.0.2)

ANGIUS, GALARDI, LEGNINI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio della provincia de L'Aquila)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi all'intero territorio della provincia de L'Aquila.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio della provincia de L'Aquila, è concesso un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

18.0.3 (già 15.0.3)

ANGIUS, LEGNINI, GALARDI

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Interventi per la soluzione di crisi industriali nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti)

1. Al fine di concorrere alla soluzione delle crisi industriali, gli interventi di deindustrializzazione di cui all'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono estesi anche alle aziende operanti nelle aree di crisi del comparto elettronico delle province de L'Aquila e di Chieti.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, da realizzarsi nel territorio delle province de L'Aquila e di Chieti, è concesso un contributo di 15 milioni di euro per l'anno 2006.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle tabelle D ed F della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

18.0.4

Il Relatore

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. A decorrere dall'anno 2009 si applica il disposto di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di pare corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 di euro l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l'anno 2008, quanto 5.650.000 euro l'accantonametno relativo al Ministero degli affari esteri, 1.550.000 euro relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 400.000 relativo al Minsitero delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

19.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 2 sostituire le parole: «3 milioni di euro per l'anno 2006 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2006 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007».

Conseguentemente sopprimere il comma 3.

 

19.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 3 è soppresso

 

19.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 3 sopprimere la parola: «ai diritti e».

 

 

 

19.0.1

TOFANI, MATTEOLI, ALLEGRINI, AUGELLO, BALBONI, BALDASSARRI, BATTAGLIA ANTONIO, BERSELLI, BORNACIN, BUCCICO, BUTTI, CARUSO, COLLINO, CORONELLA, CURSI, CURTO, DE ANGELIS, DELOGU, DIVELLA, FLUTTERO, GRAMAZIO, LOSURDO, MANTOVANO, MORSELLI, MUGNAI, MANTICA, MARTINAT, MENARDI, NANIA, PARAVIA, RAMPONI, SAIA, SAPORITO, SELVA, STORACE, STRANO, TOTARO, VALDITARA, VALENTINO, VIESPOLI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Le disponibilità finanziarie dell'INAIL ammontanti a circa 9 miliardi di euro, depositate su un conto infruttifero del ministero del Tesoro, sono impiegate in modo selettivo, al fine di:

a) attuare politiche mirate di sostegno ed incentivo alla prevenzione – ivi compreso lo sviluppo di strumenti già esistenti, quali l'articolazione delle tariffe premi secondo un criterio di bonus malus e il finanziamento dei programmi di adeguamento alla normativa sulla sicurezza da parte di imprese piccole e medie e di quelle appartenenti ai settori agricolo e artigianale –, nonché dei progetti per favorire l'informazione e la formazione da parte dei lavoratori;

b) ampliare la tutela assicurativa, con particolare riferimento all'ambito delle malattie professionali, anche non tabellate.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i criteri e le modalità per l'impiego delle disponibilità finanziarie di cui al primo comma».

 

19.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Allo scopo di salvaguardare i diritti dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 1º gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, sono fatte salve, esclusivamente nei confronti dei suddetti lavoratori, le disposizioni previste dall'articolo 5, commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 e successive modificazioni, nonchè le modalità attuative di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego».

 

19.0.3

LEGNINI

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Al fine di tutelare i diritti dei lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del lº gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, abrogate dal decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, nonché gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle suddette disposizioni».

 

19.0.4

MORGANDO

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Modifica dell'articolo 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di benefici per le vittime del terrorismo)

1. L'articolo 15, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli eventi coinvolgenti cittadini italiani verificatisi all'estero, i benefici di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 1961 limitatamente a coloro i quali non abbiano ottenuto risarcimenti da un altro Stato»».

 

19.0.5

GARRAFFA

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il Ministro della pubblica istruzione con decreto, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, stabilisce le modalità per il transito nei corrispondenti ruoli statali del personale dei licei linguistici paritari gestiti dalle province».

 

20.1

MONTINO, DI SIENA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (Presidenza del Consiglio dei Ministri). – 1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10, lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo l della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 69 milioni di euro per l'anno 2006».

 

20.2

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Sostituire l'articolo 20 con il seguente:

«Art. 20. - (Presidenza del Consiglio dei Ministri). – 1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

2. La dotazione relativa all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1992, n.225, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è ridotta di 69 milioni di euro per l'anno 2006.

 

20.3

DE ANGELIS

Sopprimere il comma 1.

 

20.4

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3 le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «89».

Conseguentemente, i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, il 241 sono proporzionalmente ridotti.

 

20.5

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002, 2003, 2004 e 2005 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Il comma 2 è abrogato.

Al comma 3, le parole: «39 milioni di euro per l'anno 2006», sono sostituite dalle seguenti: «89 milioni di euro per l'anno 2006».

 

20.7

MORGANDO

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura del 4,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura del 6 per cento.

 

20.8

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«2 Per i soli anni di competenza 2002 e 2003 i contributi previsti dai commi 8 lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.250, e successive modificazioni, si calcolano sui costi risultanti dal solo bilancio di competenza invece che sulla media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi e la percentuale di pubblicità si calcola sull'anno di riferimento dei contributi, invece che sull'anno precedente come previsto dal comma 2, lettera c), dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250».

Conseguentemente all'articolo 25 comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 del 4,5 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 del 6 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

 

20.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

 

20.1000/1

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, sostituire le parole da: «Sostituire il comma 2» fino alle parole: «comparto dell'editoria.» con le seguenti: «Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:».

 

20.1000/2

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, sopprimere il comma 2-bis e conseguentemente, sostituire l'alinea con la seguente: «Sostituire il comma 2 con il seguente».

20.1000/3

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 20.1000, capoverso 2, sopprimere le parole: «le riduzioni e agevolazioni tariffarie».

 

20.1000

Il Governo

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. In relazione a quanto disposto dal comma 1, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono rideterminati i contributi e le provvidenze di natura diretta e indiretta, le riduzioni e agevolazioni tariffarie al comparto dell'editoria.

2-bis. Entro il termine di cui all'articolo 1, comma 454 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è corrisposto l'acconto di cui all'articolo 3, comma 15-bis della legge 7 agosto 1990, n. 250; il relativo saldo è erogato entro il 31 dicembre 2007».

 

20.10 (testo 2)

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''I contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ''Gli stessi contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11''».

Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi al 2006, dello 0,6 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 dello 0,5 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio – protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

 


20.10

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''I contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ''Gli stessi contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11''».

Conseguentemente all'articolo 25 comma 1, elenco 1, aumentare uniformemente gli importi relativi al 2006, dello 0,6 per cento e gli importi relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 del 6 per cento ad eccezione delle upb 02.01.02.01 e 02.01.02.05 nella voce Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio – protezione della natura, ovvero fino a concorrenza dell'importo dell'onere.

20.11

MONTINO, DI SIENA

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La lettera b) del comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituita dalla seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''I contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11,''. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ''Gli stessi contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11''.

Conseguentemente, al comma 3, le parole: «39 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «42 milioni di euro».

 

20.12

MORGANDO

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in servizio alla data del 1º gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità e per i lavoratori che, in base ai piani di riorganizzazione aziendale, non rientrano nell'organico aziendale, il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 1992, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con i Ministeri competenti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali, individua le modalità di ricollocazione di tale personale presso enti pubblici e privati operanti nel settore agricolo e dei servizi all'agricoltura, anche previa riqualificazione professionale dei lavoratori interessati. Alle imprese private che assumono detti lavoratori saranno applicate le agevolazioni contributive previste dall'articolo 8, commi 2 e 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego».

 

20.13

MORGANDO, LUSI, RANDAZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''i contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11,''. Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: ''Gli stessi contributi'' con le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura dello 0,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

20.14

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, non si applicano alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

 

20.15

RANDAZZO, POLLASTRI, MICHELONI, TURANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«4. Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''I contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11,''. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ''Gli stessi contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11''».

 

20.0.1

GASBARRI

Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

1. L'articolo 4 della legge 11 luglio 1998, n. 224 è abrogato».

ORDINI DEL GIORNO

 

0/5/741/11 (Testo 2)

Il Relatore

La Vª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

premesso che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria, volta a ridurre, per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

considerato altresì che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all'approvazione definitiva;

in particolare si è determinata un'attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;

impegna il Governo,

a prevedere,

a) nell'ambito del ddl finanziaria per il 2007, una rivisitazione dei meccanismi strutturali che individuano i criteri per accedere ai contributi e alle agevolazioni per l'editoria e determinano il riparto delle relative risorse;

b) misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2006 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

 

0/5/741/11

Il Relatore

La Vª Commissione,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

premesso che:

l'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell'editoria, volta a ridurre, per l'anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l'autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l'anno 2006;

considerato altresì che:

per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all'approvazione definitiva;

in particolare si è determinata un'attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell'editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

tale situazione ha dato luogo all'obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;

impegna il Governo,

a prevedere, nell'ambito del disegno di legge finanziaria per l'anno 2007, apposite misure correttive, volte a consentire alle citate imprese il pieno recupero degli importi decurtati nell'anno 2006 per effetto di una difforme applicazione della legge vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

 

 

 

0/5/741/16

LEGNINI, MORGANDO

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerata la necessità di tutelare i lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità;

rilevato che recentemente è stata soppressa la norma che prevedeva il ricollocamento di tali lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari presso gli enti pubblici e che, pertanto, quelli di loro che ad oggi non sono stati ancora collocati sono rimasti privi di ogni tutela;

impegna il Governo

ad invitare le Regioni a dare corso al completamento della collocazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 5, commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, nonché secondo le modalità attuative di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego.

 

0/5/741/17

LEGNINI, ANGIUS

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerato che,

la legge finanziaria per l'anno 2006 ha disposto una stanziamento di complessivi 30 milioni di euro per l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009;

la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo, è in forte ritardo a causa dell'insufficienza delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere medesime;

le suddette opere infrastrutturali, oltre ad essere necessarie per il regolare svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009, risultano finalizzate anche allo sviluppo competitivo ed economico dell'intera regione Abruzzo;

il mancato completamento del finanziamento del suddetto evento sportivo internazionale non consente di definire la programmazione completa di tutti gli interventi necessari e, quindi, allo stato determina un'incertezza organizzativa ed operativa non più tollerabile;

impegna il Governo:

a prevedere che nella prossima finanziaria per l'anno 2007 siano stanziate le risorse ulteriormente necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo ed in particolare per le infrastrutture necessarie a servire il Villaggio Mediterraneo dei Giochi.

0/5/741/18

LEGNINI, ANGIUS

La 5 Commissione permanente del Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale» (A.S. 741);

considerato che,

le imprese del comparto elettronico ubicate nelle province di L'Aquila e di Chieti, versano in uno stato di crisi industriale di difficile soluzione, alcune delle quali sfociate in procedure concorsuali;

tale situazione ha provocato e rischia di provocare il licenziamento di diverse migliaia di lavoratori impiegati in tali aziende, con evidenti ricadute negative sull'intera economia della regione Abruzzo, considerando anche la concentrazione di tali crisi occupazionali nelle città e comprensori di L'Aquila. Avezzano, Sulmona e Chieti;

con l'articolo 11, comma 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con la legge finanziaria per l'anno 2006, sono stati previsti interventi per la deindustrializzazione per analoghe situazioni in alcune realtà industriali sia del Nord che del Sud del Paese;

impegna il Governo:

a prevedere che nella prossima finanziaria per l'anno 2007 siano inserite apposite misure per il rilancio competitivo e la salvaguardia dei lavoratori del comparto elettronico nelle province di L'Aquila e di Chieti, analogamente a quanto già disposto con i provvedimenti normativi sopra richiamati.


BILANCIO (5ª)

giovedì 20 luglio 2006

18ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana.

 

Il presidente MORANDO, dopo aver ricordato che sono stati votati gli emendamenti sino all’articolo 20, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative presentate all’articolo 21, nonché quelle recanti articoli aggiuntivi allo stesso.

 

Il sottosegretario SARTOR riformula anzitutto l’emendamento 21.1000, nel senso di ricomprendere i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato fra le fattispecie per le quali è previsto il contributo ridotto, pari a 250 euro, per adire al contenzioso amministrativo. Illustra inoltre l’emendamento 21.2000, diretto a prevedere anche per gli atti di notifica e di espropriazione forzata nei procedimenti civili, quando i relativi oneri sono a carico dell’erario, la non applicabilità della disposizione che impedisce l’anticipazione da parte degli uffici postali per il pagamento delle spese di giustizia.

 

Su richiesta del presidente MORANDO, la Commissione conviene di stabilire il termine per la presentazione dei subemendamenti alla proposta emendativa 21.2000 (testo 2), testé riformulata, alle ore 23.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) dà conto dell’emendamento 21.29, volto a sopprimere il paragrafo 1-bis del comma 5 dell’articolo 21, a suo avviso non condivisibile, che sancisce la solidarietà fra imputato e difensore con riferimento al pagamento dei contributi dovuti per legge.

 

Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire per illustrare le proposte emendative, il presidente MORANDO invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri.

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) si esprime in senso contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 21, ad eccezione del 21.1000 (testo 2), 21.2000 e del 21.24 per i quali il parere è favorevole, del 21.0.1 per il quale si rimette al parere del Governo, nonché del 21.18 di cui raccomanda l’approvazione.

Invita quindi i proponenti a ritirare gli emendamenti 21.6 e 21.7 precisando che in caso contrario il parere è da intendersi negativo e fa proprio l’emendamento 21.23, che ritira.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime sugli emendamenti parere conforme al relatore, invitando i proponenti a ritirare l’emendamento 21.0.1.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) esprime rammarico per il parere contrario testè espresso dal rappresentate del Governo sull’emendamento 21.19, insistendo per l’approvazione.

 

Nel prendere atto che non è ancora scaduto il termine convenuto per la presentazione di subemendamenti alla proposta emendativa 21.1000 (testo 2), il PRESIDENTE propone di rinviare la votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 21 e di procedere all’esame di quelli presentati all’articolo 22.

 

Il sottosegretario SARTOR illustra anzitutto l’emendamento 22.1000, finalizzato ad escludere dal vincolo di riduzione delle spese per consumi intermedi gli enti e gli organismi gestori delle aree naturali protette. Riformula, indi, l’emendamento 22.2000, sopprimendo il comma 2 che interveniva in materia di attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziale di livello generale.

 

Il senatore POLLEDRI – in una breve interruzione – stigmatizza i contenuti recati dall’emendamento 22.2000 (testo 2), con particolare riferimento alle disposizioni sullo svolgimento dell’attività libero professionale intramuraria. Al riguardo, lamenta l’incoerenza delle finalità da esso recate: da un lato, prevedendo la nomina di un commissario ad acta nei casi in cui le aziende sanitarie non diano attuazione alle norme sull’esercizio dell’attività intramuraria, l’emendamento sembra essere diretto a promuovere detta attività; dall’altro, la disposizione secondo cui la medesima attività non può eccedere, nell’arco dell’anno di riferimento, l’attività istituzionale dell’anno precedente, sembra intervenire in senso contrario.

 

Il sottosegretario SARTOR sottolinea la coerenza dell’emendamento 22.2000 (testo 2), rilevando che le disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria sono dirette a riconoscere alla medesima il carattere accessorio rispetto ai compiti istituzionali.

 

Nessun’altro senatore chiedendo di intervenire, si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 22.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere favorevole sugli emendamenti 22.1000 e 22.2000 e contrario sulle restanti proposte emendative, invitando, in particolare, i proponenti a ritirare gli emendamenti 22.4 e 22.6.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del Relatore.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) ritira l’emendamento 22.4.

 

Intervenendo per dichiarazione di voto contraria sull’emendamento 22.1000, il senatore FERRARA (FI) lamenta che la proposta, così come del resto l’articolo in esame, riveste un carattere demagogico e va nella direzione di ridurre l’efficienza degli organismi interessati dall’articolo 22.

 

Si passa alle votazioni.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione accoglie l’emendamento 22.1000 e respinge l’emendamento 22.1. Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 22.2, 22.3 e 22.4 erano stati precedentemente ritirati, gli emendamenti 22.5, 22.6, 22.7 e 22.8, posti separatamente ai voti, risultano respinti.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) ritira l’emendamento 22.9 dopo averlo fatto proprio.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 22.10, interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale giudica incoerente l’orientamento contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo sull’emendamento in esame, diretto ad escludere gli Enti parco nazionali dal vincolo di riduzione delle spese per consumi intermedi, atteso che la Commissione ha testé accolto l’emendamento governativo che ha invece riconosciuto tale esenzione agli enti e agli organismi gestori delle aree naturali protette.

 

L’emendamento 22.10 è indi posto ai voti e respinto.

 

Intervenendo per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 22.11, il senatore POLLEDRI (LNP) sottolinea che esso è opportunamente diretto a ridurre la pressione fiscale e pertanto a contrastare la filosofia governativa sottesa al decreto-legge in esame.

 

La Commissione respinge indi l’emendamento 22.11

 

Il senatore DIVINA (LNP) raccomanda l’approvazione dell’emendamento 22.12, che intende operare una netta cesura rispetto alla politica perseguita dall’Esecutivo che, da un lato, annuncia misure di contenimento della spesa pubblica e, dall’altro, limita i tagli ai bilanci degli organismi pubblici che erogano servizi, ad esclusione dell’amministrazione centrale.

 

L’emendamento 22.12, posto ai voti, è indi respinto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 22.13, interviene nuovamente il senatore POLLEDRI (LNP), il quale richiama l’opportunità di introdurre una deroga ai vincoli dettati dal Patto di stabilità interno per il triennio 2006-2008, anche al fine di tener conto delle esigenze provenienti dalle autonomie territoriali.

 

La Commissione respinge indi l’emendamento 22.13 e con unica votazione gli identici emendamenti 22.14, 22.15 e 22.16. Accoglie invece l’emendamento 22.2000 (testo 2).

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento 22.0.1 era stato precedentemente ritirato, si passa indi all’esame delle proposte emendative riferite all’articolo 23.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra l’emendamento 23.1 soppressivo dell’articolo 23 del testo del decreto-legge, che impedisce al Consiglio universitario nazionale (CUN) di svolgere una delle principali funzioni ad esso assegnate. Coglie peraltro l’occasione per stigmatizzare l’approccio centralista che sta perseguendo il Ministero dell’università e della ricerca.

 

Il senatore FERRARA (FI) fa proprio l’emendamento 23.2, precedentemente ritirato, lamentando che l’articolo 23, sottraendo al CUN il potere di esprimere il parere di legittimità sulle procedure di valutazione comparativa per posti di ricercatore e professore universitario, finisce con il far venir meno una delle principali ragioni di esistenza dello stesso Consiglio.

 

Poiché nessun altro senatore chiede di illustrare i propri emendamenti, si passa all’espressione dei pareri da parte del relatore e del rappresentante del Governo.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprime parere contrario sugli identici emendamenti 23.1 e 23.2, sollecitando invece l’approvazione della proposta emendativa 23.1000 del Governo.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime parere conforme a quello del Relatore.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 23.1, interviene il senatore EUFEMI (UDC), il quale giudica incomprensibile la ratio sottesa all’articolo 23, ritenendo che, con il venir meno della principale funzione del CUN, tanto varrebbe prevederne direttamente la soppressione.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) avrebbe, a sua volta, ritenuto preferibile la soppressione del CUN, che del resto non trova un’idonea collocazione nell’ambito del processo di riordino del sistema universitario e al quale addebita una condotta che ha favorito la proliferazione delle cattedre.

 

La Commissione pone congiuntamente ai voti gli identici emendamenti 23.1 e 23.2, che risultano respinti, e - in esito a distinta votazione - accoglie invece l’emendamento 23.1000.

 

Intendendosi illustrati tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 24 si passa al voto.

Previa dichiarazione di voto favorevole, il senatore EUFEMI, il quale, rileva che, in ossequio alla gerarchia delle fonti, la determinazione del compenso spettante agli arbitri non può essere oggetto di una norma di rango primario, l'emendamento 24.1, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto.

 

L'emendamento 24.2, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato. Risulta invece ritirato l'emendamento 24.3.

 

A seguito della richiesta del RELATORE di presentare un subemendamento all’emendamento 36.5000 del Governo (36.5000/22) e due nuovi emendamenti all’articolo 37 del disegno di legge di conversione (37.197a e 37.207a), il PRESIDENTE ne autorizza la presentazione, proponendo il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 9 di domani venerdì 21 luglio.

 

La Commissione conviene.

 

Il PRESIDENTE riprende quindi l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 21, precedentemente accantonati.

 

Previa dichiarazione di voto del senatore LEGNINI, il quale dopo aver ritirato gli emendamenti 21.4, 21.19 e 21.0.1, sollecita il relatore a rivedere il parere espresso sugli emendamenti 21.6, 21.21e 21.26, il PRESIDENTE avverte che sarà posto in votazione l'emendamento 21.1

 

Il senatore POLLEDRI, in sede di dichiarazione di voto favorevole, rileva che la riduzione per gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese di giustizia rischia di danneggiare i cittadini creando dei seri problemi nella gestione di un settore particolarmente delicato quale quello afferente alla tutela processuale delle situazioni giuridiche soggettive.

 

Posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 21.1.

 

L'emendamento 21.2, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto.

 

Il PRESIDENTE avverte che verrà posto in votazione l'emendamento 21.3.

 

Il senatore DIVINA rileva l’ingiustizia sostanziale di una disposizione che aggrava notevolmente i costi per accedere al diritto fondamentale di accesso alla giurisdizione amministrativa, osserva altresì l'irragionevolezza di un intervento volto ad eliminare la possibilità per il giudice di determinare in via equitativa il riparto delle spese processuali.

 

Posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, l'emendamento è respinto, risultando altresì ritirato l'emendamento 21.4.

 

Posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 21.2000, mentre, posto ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto l’emendamento 21.5.

 

L'emendamento 21.6, ritirato dal senatore LEGNINI, è fatto proprio dal senatore POLLEDRI, posto ai voti è respinto. Risultano altresì respinti con separate votazioni gli emendamenti 21.7, 21.8, 21.9, 21.10, 21.13, 21.14, 21.15, 21.16 e 21.17, risultando invece ritirati gli emendamenti 21.11 e 21.12.

 

Il senatore LEGNINI, in relazione al ritiro dell’emendamento 21.6, presenta l’ordine del giorno 0/5a/741/27 che, previo parere favorevole del Relatore, è accolto dal Governo.

 

L'emendamento 21.18, posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato.

 

Il PRESIDENTE avverte che verranno esaminati l'emendamento del Governo 21.1000 (testo 2) e i subemendamenti ad esso riferiti.

 

Il subemendamento 21.1000 (testo 2)/1 è dichiarato inammissibile.

 

Posti ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono respinti con separate votazioni i subemendamenti 21.1000 (testo 2)/2, 21.1000 (testo 2)/3, risultando ritirato l'emendamento 21.1000 (testo 2)/4 dal senatore TECCE (RC-SE).

 

L'emendamento 21.1000 (testo 2), posto ai voti con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

 

Risultano ritirati gli emendamenti 21.19 e 21.20.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore LUSI, l'emendamento 21.21, posto ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato.

 

L'emendamento 21.24, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato, risultando altresì ritirati gli emendamenti 21.22 e 21.23.

 

Previa dichiarazione favorevole del senatore POLLEDRI, l'emendamento 21.25, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto.

 

Gli emendamenti 21.26, 21.27, 21.28, 21.29 e 21.30, posti congiuntamente ai voti in quanto di analogo contenuto, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono approvati.

 

Gli emendamenti 21.31 e 21.0.2, posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono respinti, risultando ritirato l'emendamento 21.0.1.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 25.

 

In sede di illustrazione, interviene il senatore POLLEDRI sull’emendamento 25.1.

 

Si passa alla votazione.

 

Posti ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono respinti con separate votazioni gli emendamenti 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5, 25.6, 25.7, 25.8, 25.9, 25.10, 25.12, 25.14.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore AZZOLLINI (FI), è altresì respinto l'emendamento 25.15, sul quale si erano espressi in senso contrario il Relatore e il Rappresentante del Governo.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore TECCE (RC-SE), l'emendamento 25.16, sottoscritto anche dai senatori TECCE (RC-SE) e LUSI (Ulivo), è respinto.

 

L'emendamento 25.18, ritirato dal presentatore, è fatto proprio dal senatore POLLEDRI. Posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto, risultando altresì ritirati gli emendamenti 25.11 e 25.13.

 

Posti ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono approvati con separate votazioni gli emendamenti 25.17 e 25.1000.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

 

Risulta ritirato l'emendamenti 26.1, mentre, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, previa dichiarazione favorevole di voto del senatore TECCE, è respinto l'emendamento 26.2.

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono altresì respinti gli emendamenti 26.0.1 e 26.0.2, nonché, previa dichiarazione di voto del senatore FERRARA, l'emendamento 26.0.3.

 

Non essendo stato presentato alcun emendamento all'articolo 27, il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 28, ricordando che sono stati ritirati gli emendamenti 28.1, 28.2, 28.3, 28.0.1 e 28.0.2.

 

Posti separatamente ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 28.5 e 28.4.

 

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 29.

 

Previa dichiarazione contraria di voto del senatore FERRARA, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore, è approvato l'emendamento 29.1000, mentre risultano ritirati gli emendamenti 29.0.1. e 29.0.2.

 

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 29.1 e 29.2.

 

Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 30.

 

Il PRESIDENTE ricorda che sono stati ritirati gli emendamenti 30.3, 30.4, 30.5, 30.6, 30.7, 30.8, 30.9, 30.10, 30.12 e 30.13.

 

Posti separatamente ai voti, con il parere contrario del Relatore del Rappresentante del Governo, sono respinti gli emendamenti 30.1 e 30.2.

 

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 30.14 e 30.11 (testo 2).

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa all'esame dell'emendamento 31.1, unico presentato all'articolo 31, che, posto ai voti con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentate del Governo, è approvato.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all'articolo 32.

 

Posti congiuntamente ai voti in quanto analoghi, con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, sono approvati gli emendamenti 32.1 e 32.1000.

 

Previa dichiarazione di voto contraria del senatore POLLEDRI, il quale rileva che l'inserimento, tra i requisiti richiesti per conferire incarichi di consulenza, della natura altamente qualificata della prestazione, è in contraddizione con il carattere occasionale della prestazione stessa, nonché del senatore LEGNINI, che conviene con le osservazioni del senatore Polledri, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto l'emendamento 32.2.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore POLLEDRI, il quale rileva che l'obbligo di procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione rischia di penalizzare i comuni di piccole dimensioni, l'emendamento 32.3, posto ai voti con il parere contrario del Relatore e del Rappresentante del Governo, è respinto.

 

Il PRESIDENTE accoglie infine la richiesta del senatore Polledri di accantonare l'emendamento 32.0.1 e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta antimeridiana di venerdì 21 luglio.

 

La seduta termina alle ore 1,10.

 


Allegato

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

21.1

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

21.2

SCHIFANI, PASTORE, POSSA, CENTARO, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente: i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono proporzionalmente ridotti.

 

21.3

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 1.

 

21.4

LEGNINI

Sopprimere i commi 1 e 2.

 

21.2000

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all'anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell'erario».

 

21.5

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, POLLEDRI

Al comma 1, dopo le parole: «tranne che» aggiungere le seguenti: «per il pagamento dei compensi spettanti ai giudici di pace, ai procuratori e ai giudici onorari di tribunale, ai giudici onorari aggregati, ai componenti le sezioni agrarie e i tribunali delle acque, nonchè».

 

21.6

LEGNINI, POLLEDRI, BALDASSARRI

Al comma 1, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, per il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari».

 

21.7

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 2.

 

21.8

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 3.

 

21.9

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 3 e 4.

 

21.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente: all'articolo 22 del comma 1 sotituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

Dopo l'articolo 25, inserire il seguente:

«Art. 25-bis.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legge, il trattamento economico dei Ministri, vice-Ministri e Sottosegretari di Stato è ridotto nella misura del 30 per cento».

 

21.11

MANZIONE

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dal 1º ottobre 2006».

 

21.12

BARBOLINI

Dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 23, comma 10, della legge 24-11-1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, dopo le parole: «tassa e imposta» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il contributo unificato di cui all'articolo 13, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

3-ter. All'articolo 13, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «1.100 euro» sono aggiunte le seguenti: «e per i procedimenti di opposizione ai sensi degli articoli 204-bis e 205, Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo codice della strada, e 22 e seguenti della legge 24-11-1981, n. 689, Modifiche al sistema penale».

Al comma 5, dopo le parole: «i difensori costituiti», sono aggiunte le seguenti: «ovvero la parte costituita personalmente nei procedimenti ove ciò sia consentito».

 

21.13

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA, PONTONE

Sopprimere il comma 4.

 

21.14

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 4.

 

21.15

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, DI LELLO FINUOLI

Sopprimere il comma 4.

 

21.16

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 4.

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

 

21.17

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 4 e, al comma 5, il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ivi richiamato.

 

21.18

Il Relatore

Al comma 4, all'alinea, dopo le parole: «in materia di» inserire le seguenti: «spese di»; sopprimere il comma 6; al capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205,».

 

21.1000/1 (Testo 2)

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), prima delle parole: «per i ricorsi aventi ad oggetto» inserire le seguenti: «e affinchè sia reso noto che lo stato italiano non è razzista»

 

21.1000/2 (Testo 2)

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), le parole: «di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato italiano» sono soppresse.

 

21.1000/3 (Testo 2)

DIVINA, POLLEDRI

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), alla fine del periodo è aggiunto: «a condizione che trattasi di cittadini italiani».

 

21.1000/4 (Testo 2)

TECCE

All'emendamento 21.1000 (Testo 2), al comma 5, al paragrafo 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

 

21.1000 (Testo 2)

Il Governo

Al comma 4, al capoverso 6-bis, dopo le parole: «della legge 7 agosto 1999, n. 241» inserire le seguenti: «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato».

 

21.1000

Il Governo

Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al capoverso 6-bis, le parole: «di ottemperanza» sono sostituite dalle seguenti: «di esecuzione della sentenza o di ottemperanza del giudicato» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza.»;

b) al capoverso 6-ter, dopo le parole: «per essere riassegnato», inserire le seguenti: «, per ciascun anno,».

Sopprimere il comma 6.

 

21.19

LEGNINI

Al comma 4, sostituire il capoverso «6-bis» con i seguenti:

«6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato, per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, aggiunto dall'articolo 2 della legge 21 luglio 2000, n. 205, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e per i ricorsi di ottemperanza il contributo è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 400 per i processi di valore fino a euro 260.000 e per i processi di valore indeterminabile;

g) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

h) euro 1.200 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

6-bis.1. Per i ricorsi aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona non è dovuto alcun contributo».

 

21.20

LUSI

Al comma 4, il numero: «500» è sostituito dal numero: «400». Allo stesso comma, è aggiunto il seguente:

«6-quater. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato aventi ad oggetto diritti fondamentali della persona è escluso il contributo a carico del ricorrente. Il contributo di euro 400 è dovuto per i ricorsi amministrativi di valore fino a euro 180.000,00 e per i ricorsi di valore indeterminabile.

 

21.21

LEGNINI

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado.

 

21.22

LUSI

Al comma 4, le parole da: «per le istanze cautelari» a «di euro 250» sono soppresse.

 

21.23

DONATI, DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, RIPAMONTI

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n 241»

Conseguentemente, all'articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002 n.115, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. Non sono soggetti al contributo unificato i ricorsi previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n 241.»

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 1 milione di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

21.24

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 4, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale».

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

21.25

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 5.

 

21.26

LEGNINI, TECCE

Al comma 5, capoverso «1-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

 

21.27

LUSI, TECCE

Al comma 5, le parole: «Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti» sono soppresse.

 

21.28

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo del comma 1-bis dell'articolo 16 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, ivi richiamato».

 

21.29

DI LELLO FINUOLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 5, al paragrafo 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

 

21.30

MANZIONE

Al comma 5, sopprimere le seguenti parole: «Del pagamento risponde il difensore o, in solido, i difensori costituiti.»

 

21.31

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 6.

 

21.0.1

LEGNINI, VITALI

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Spese sostenute dai Comuni per funzionamento Uffici giudiziari)

1. La legge 24 aprile 1941, n. 392, è abrogata.

2. A decorrere dal 1º luglio 2006, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia.

 

21.0.2

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al fine di garantire l'esercizio delle funzioni amministrative essenziali è autorizzata l'assunzione di personale presso gli uffici periferici delle amministrazioni centrali dello Stato ed enti pubblici situati sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano per una spesa complessiva pari a 2.000.000. di euro a valere sul fondo di cui al comma 96, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 a decorrere dal 1 gennaio 2007.

2. Alla ripartizione delle assunzioni, di cui al precedente comma, si provvede con decreto del Dipartimento della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze».

 

22.1000

Il Governo

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «, degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

 

22.1

FERRANTE, PIGLIONICA, DE PETRIS, BELLINI, CONFALONIERI, MOLINARI, BARBATO, RONCHI, BRUNO, FAZIO, SODANO

Al comma 1, dopo le parole: «degli istituti zooprofilartici sperimentali e delle istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli Enti Parco Nazionali».

 

22.2

FRANCO VITTORIA, FERRANTE, SOLIANI

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «degli enti e istituzioni di ricerca».

 

22.3

FRANCO VITTORIA, FERRANTE, SOLIANI

Al comma 1, dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» inserire le seguenti: «delle università degli istituti di istruzione universitaria pubblici».

 

22.4

SODANO, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, dopo le parole: «Istituti zooprofilattici sperimentali,» aggiungere le seguenti: «degli Enti parco».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 1, sostituire le porole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

 

22.5

CICCANTI, FORTE

Al comma 1 sostituire le parole: «e delle istituzioni scolastiche», con le seguenti: «, delle istituzioni scolastiche e degli Enti Parco».

 

22.6

CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche,» aggiungere le seguenti: «delle Università e degli Enti di ricerca».

Conseguentemente, all'articolo 27, al comma 1, sostituire le porole: «40 per cento» con le seguenti: «30 per cento».

 

22.7

STRACQUADANIO

Al comma 1, aggiungere, dopo le parole: «delle istituzioni scolastiche», le parole: «delle Università e degli Enti di Ricerca».

 

22.8

LEGNINI

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e dei Parchi nazionali».

 

22.9

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI, RIPAMONTI

Al comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e degli enti parco nazionali».

Al relativo onere, valutato in 3 milioni di euro nell'anno 2006, e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

22.10

CICCANTI

AI comma 1, dopo le parole: «istituzioni scolastiche» aggiungere le seguenti: «e delle stazioni sperimentali per l'industria».

 

22.11

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Nell'articolo 35, comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti «1,3 per cento»;

b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti «5,2 per cento»;

c) sostituire le parole: «1,50 per cento» con le seguenti «1 per cento»;

d) sostituire le parole: «4,75 per cento» con le seguenti «4 per cento»;

Conseguentemente all'articolo 22 del comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «15 per cento».

 

22.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

All'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: ''dell'1 per cento'' sono sostituite dalle seguente: ''del 3 per cento''».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1 sostituire le parole: «10 per cento» con e seguenti: «15 per cento».

 

22.13

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire l'articolo 26 con il seguente:

«Art. 26.

(Deroga a patto di stabilità per i triennio 2006-2008)

1. In deroga a quanto disposto dal comma 140 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i comuni, se in possesso delle caratteristiche sotto elencate, possono per il triennio 2006-2008 aumentare le spese correnti dell'anno 2004 nella percentuale media di aumento delle entrate iscritte nel Titolo I e III del bilancio di previsione assestato per l'anno 2005 e di quelle iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2006, rispetto alla medesima voce del bilancio consuntivo dell'anno 2004:

a) popolazione non superiore a 15.000 abitanti;

b) indice di autonomia finanziaria rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 95 per cento;

c) indice di autonomia impositiva rilevato nell'anno 2004 non inferiore al 62 per cento.

2. Ai medesimi enti locali non si applica il comma 144 della medesima legge.

Conseguentemente, all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, primo periodo, sostituire le parole: «8 per cento» con le seguenti: «11 per cento»; all'articolo 22 del comma 1 del presente decreto-legge sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»; all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare, proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

22.14

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 35, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

 

22.15

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 36, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

 

22.16

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

All'articolo 37, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «a decorrere dal periodo d'imposta in corso» con le seguenti: «a decorrere dal periodo d'imposta successivo».

Conseguentemente, all'articolo 22, comma 1, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento» e, all'articolo 37, sopprimere il comma 51».

 

22.2000 (Testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: ''fino al 31 luglio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007.

2. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

3. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

 

22.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

2. Per la finalità di cui al comma 1, all'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, conferiti ai sensi dei commi 5-bis e 6, si intendono confermati, salva diversa determinazione, decorsi sessanta giorni dal voto sulla fiducia al nuovo Governo. È, comunque, consentito, nel medesimo termine, modificare l'oggetto degli incarichi di funzione dirigenziale, anche se conferiti ai sensi del comma 4, pur in assenza del consenso dell'interessato''. In sede di prima applicazione, il predetto termine di sessanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. Al comma 10 dell'articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: ''fino al 31 luglio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell'Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007''.

4. L'esercizio straordinario dell'attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell'ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e sulla base dei principi previsti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

5. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell'attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l'adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l'attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell'arco dell'anno, l'attività istituzionale dell'anno precedente».

 

22.0.1

FERRANTE, SOLIANI

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Obbligo di valutazione degli enti di ricerca destinatari di finanziamenti statali)

1. Gli enti o istituti che svolgono attività di ricerca, pubblici o privati, in qualsiasi forma costituiti, destinatari di finanziamenti statali sono sottoposti alla valutazione del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

2. I finanziamenti statali previsti dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, destinati alla ricerca in favore di enti o istituti, pubblici o privati, in qualsiasi forma costituiti, sono soggetti a specifica valutazione preventiva da parte del CIVR con riferimento alle attività ed ai progetti di ricerca cui i fmanziamenti sono destinati.

3. La valutazione avviene sulla base dei criteri generali elaborati dal CIVR ai sensi dell'articolo 5, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

4. L'erogazione dei finanziamenti statali di cui al comma 2 è sospesa fino all'esito della valutazione del CIVR, che deve concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il CIVR può disporre una proroga, comunque non superiore a sei mesi, del termine di cui al presente comma. In caso di mancata conclusione della valutazione nei predetti termini, i finanziamenti possono essere erogati. La valutazione è unica, anche in caso di finanziamenti pluriennali.

5. In caso di valutazione negativa da parte del CIVR i contributi ed i finanziamenti sono revocati e le relative risorse confluiscono, per una quota pari all'80 per cento, nel fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, per una quota pari al 20 per cento, nel fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

6. L'erogazione dei finanziamenti statali di cui al comma 1 è sospesa nel caso in cui il CIVR non abbia mai sottoposto a valutazione l'attività dell'istituto o ente di ricerca; si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5.

7. Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo, è riconosciuto al CIVR un fmanziamento di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 150.000 a decorrere dal 2008.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 500.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e di euro 150.000 a decorrere dal 2008, si provvede, quanto a euro 400.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 120.000 a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse del fondo per il fmanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2006 e 2007 e ad euro 30.000 a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».

 

Art. 23.

 

23.1

POLLEDRI, DAVICO, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

23.2

ROSSA, FERRARA

Sopprimere l'articolo.

 

23.1000

Il Governo

Al comma 1 dopo la parola: «abrogato» aggiunre le seguenti: «e nell'articolo 2, comma 4 della legge 16 gennaio 2006, n. 18, sono soppresse le parole: '', nonché alla loro conferma in ruolo''».

 

23.0.1

RANIERI, SOLIANI, FERRANTE

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Piano straordinario di assunzione di giovani ricercatori)

1. Il maggior gettito derivante dalla disposizione di cui all'articolo 37, comma 57-bis, è destinato al finanziamento di un Piano straordinario di assunzioni di ricercatori da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria pubblici, degli enti e istituzioni di ricerca, predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto.

Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

«Art. 57-bis. – 1. Il comma 351 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato».

 

24.1

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere l'articolo.

 

24.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

24.3

RAME

Aggiungere in fine il seguente periodo: «i parametri di riferimento di cui alla tabella citata utilizzabili per la determinazione del compenso sono ridotti del venticinque per cento».

 

25.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Nell'articolo 35, comma 7, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere le parole: «, nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano;

b) dopo le parole: «dichiarazione annuale», aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;

c) dopo le parole «somme dovute», aggiunre le seguenti «se di ammontare superiore a centomila euro».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Nell'articolo 35 apportarte le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:

''8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole «o la rivendita» sono soppresse;

c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso».

b) nel comma 9 la parola «tre» è sostituita dalla seguente «dieci».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

All'articolo 35, comma 8, lettera a), al numero 8), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.4

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

All'articolo 35, comma 9, dopo le parole «regime fiscale delle stesse,», inserire le seguenti: «non si dà luogo alla rettifica dell'imposta di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 12, n.633».

Sopprimere tutto il resto del comma.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

All'articolo 35, dopo il comma 9 inserire il seguente:

«9-bis. L'applicazione della disposizione di cui articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Nell'articolo 35, comma 15, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1,3 per cento»;

b) sostituire le parole: «6 per cento» con le seguenti: «5,2 per cento»;

c) sostituire le parole: «1,50 per cento» con le seguenti: «1 per cento»;

d) sostituire le parole «4,75 per cento» con le seguenti: «4 per cento»;

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Nell'articolo 36, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLOì

All'articolo 36, sostituire il comma 15 con il seguente:

«15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole: «dell'1 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 3 per cento».

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Nell'articolo 37, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Nell'articolo 37, sopprimere il comma 2.

Conseguentemente all'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, aumentare proporzionalmente tutti gli importi, fino a totale copertura dell'onere.

 

25.11

LUSI

All'elenco n. 1 di cui all'articolo 25, comma 1, sopprimere le seguenti voci: «04.01.01.00» e «04.01.02.01» relative all'Amministrazione penitenziaria.

 

25.12

STRACQUADANIO

Dall'elenco 1, di cui al comma 1, abrogare le seguenti parole: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca», fino a: «Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna».

 

25.13

CAPELLI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Al comma 1, all'elenco n. 1 ivi richiamato, sopprimere la seguente rubrica: «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca».

 

25.14

SCHIFANI, ASCIUTTI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.02 (Edilizia scolastica) con il seguente:

Accantonamento 2006:0

Riduzione 2007:0

Riduzione 2008:0

Riduzione 2009:0

Conseguentemente alla voce Istruzione, sostituire il punto 03.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:2.475.120

Riduzione 2007:3.207.964

Riduzione 2008:3.218.973

Riduzione 2009:3.245.546

 

25.15

SCHIFANI, ASCIUTTI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'elenco N. 1 (previsto dall'articolo 25, comma 1) alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.02 (Accademie ed Istituti superiori musicali, coreutici e per le industrie artistiche) con il seguente:

Accantonamento 2006:0

Riduzione 2007:0

Riduzione 2008:0

Riduzione 2009:0

Conseguentemente alla voce Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica, sostituire il punto 04.01.01.01 (Uffici centrali) con il seguente:

Accantonamento 2006:128.276

Riduzione 2007:150.589

Riduzione 2008:151.587

Riduzione 2009:178.160

 

25.16

LEGNINI, NIEDDU, TECCE, LUSI

Al comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «Sono escluse le spese riguardanti il rappresentante generale del Governo sul territorio e il comparto della sicurezza pubblica e del soccorso».

 

25.17

Il Relatore

Al comma 3, sostituire la parola: «coesistente» con la seguente: «rispettivo».

 

25.1000

Il Governo

Al comma 4 sostituire la parola: «manovra» con la seguente: «Legge».

 

25.18

MORGANDO, POLLEDRI

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. La caserma «Pozzuolo del Friuli» di Ferrara è esclusa dall'elenco degli immobili militari alienabili di cui alla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e rimane in proprietà allo Stato per essere destinata a sede del Museo Nazionale della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91.»

 

26.1

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 18 e 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli enti parco nazionale»

Conseguentemente all'onere derivante valutato in 3 milioni di euro nell'anno 2006, e di 6 milioni di euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

 


26.2

MAZZARELLO, BRUTTI PAOLO, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle Autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84».

 

26.0.1

MAZZARELLO, BRUTTI PAOLO, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 14-ter, comma 1, del decreto legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, le parole: '', a decorrere dall'anno 2001 e i cui organi rappresentativi siano stati nominati a decorrere dall'anno 2003'' sono soppresse.

2. All'articolo 34-septies, comma 1, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, le parole: '', nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007'' sono soppresse».

 

26.0.2

MAZZARELLO, BRUTTI PAOLO, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Ai fini della realizzazione dei programmi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»

26.0.3

MAZZARELLO, BRUTTI PAOLO, CARLONI, FILIPPI, MONTINO, PAPANIA, PASETTO, PROCACCI

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Nell'elenco 1, allegato alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: ''Autorità portuali'' sono soppresse.»

 

28.1

RANIERI, SOLIANI, FERRANTE

Al comma 1, dopo le parole: «31 agosto 1998,» inserire le seguenti: «con l'esclusione di quelle relative al personale delle università,»

 


28.2

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Al comma 1, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «10 per cento».

 

28.5

ALBONETTI, TECCE, ALFONZI, ALLOCCA, CAPELLI

All'articolo 38, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Parte dei proventi derivanti dalla disposizioni di cui al presente articolo, nella misura massima di due milioni di euro per l'anno 2007, affluiscono al bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnati, ad appositi capitoli di spesa dello stato idi previsione del Ministero dell'Istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettere loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco. Il Ministro dell'istruzione provvede, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a disciplinare le modalità e i criteri per lo svolgimento delle campagne informative di cui al presente comma».

Conseguentemente, all'articolo 28, sostituire le parole: «20 per cento» con le seguenti: «30 per cento»

 

28.3

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Al comma 3, dopo le parole: «dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266.» aggiungere le seguenti «, nonché al personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia destinatario della legge 8 luglio 1961, n. 642».

 

28.4

PERRIN

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni, alle Province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario regionale».

 

28.0.1

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Parziale omogeneizzazione indennità operative)

1. Al personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri impiegato nei contingenti militari impegnati in operazioni internazionali all'estero, allo scopo di assicurare una parziale omogeneizzazione dei trattamenti e per il periodo di percezione dell'indennità di missione connessa con l'operazione, in luogo dell'indennità d'impiego operativo fondamentale o dell'indennità pensionabile in godimento compete, se più favorevole, un'indennità di contingente commisurata al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni.

2. L'indennità di contingente di cui al comma 1, alla quale non si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 4 del regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, dà titolo ai benefici previsti dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ed è assoggettata alla disciplina di cui all'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

 

28.0.2

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE

Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

«Art. 28-bis

(Parziale omogeneizzazione indennità operative)

1. Al personale di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei Carabinieri impiegato nei contingenti militari impegnati in operazioni internazionali all'estero, allo scopo di assicurare una parziale omogeneizzazione dei trattamenti e per il periodo di percezione dell'indennità di missione connessa con l'operazione, all'indennità d'impiego operativo fondamentale o all'indennità pensionabile in godimento si applicano i benefici previsti dall'articolo 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e la disciplina di cui all'articolo 51, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

 

29.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso.».

c) sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.».

 

29.1

PERRIN

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale».

 

29.2

COLLINO, SAPORITO

Al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le strutture comunque denominate che svolgono attività di valutazione e verifica e che siano organicamente incardinate nelle amministrazioni pubbliche».

 

29.0.1

VITALI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 144 è sostituito dal seguente:

''144. Gli enti di cui al comma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, così come determinato ai sensi del commi 142 e 143.'';

b) al comma 142, il capoverso è sostituito dal seguente:

''Il complesso delle spese correnti di cui ai commi 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:''

c) al comma 143, il capoverso è sostituito dal seguente:

''Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle:''».

 

29.0.2

RUBINATO

Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Patto di stabilità: semplificazione degli obiettivi)

1. Il comma 144 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

''Gli enti di cui al coroma 138, ai fini del rispetto del patto di stabilità per l'anno 2006, non possono eccedere, in termini di cassa, il complesso delle spese correnti e delle spese in conto capitale, cosi come determinato ai sensi del commi 142 e 143''».

Conseguentemente, il primo periodo del comma 142 della legge 266/2005 è così sostituito:

«142. Il complesso delle spese correnti di cui ai comuni 139 e 140 deve essere calcolato, per la gestione di competenza, al netto delle'' il primo periodo del comma 143, della legge 266/2005 è così sostituito:

''143. Il complesso delle spese in conto capitale di cui ai commi 139 e 141 deve essere calcolato, per la gestione di competenza al netto delle''».

 

Art. 30.

 

30.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere l'articolo.

 

30.2

PERRIN

Sostituire l'articolo 30 con il seguente:

«Art. 30. – 1. Il comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dai seguenti:

''204. Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentati del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione da parte degli enti destinatari della norma, certificata dell'organo di revisione contabile, delle misure adottate dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198.

204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del tavolo tecnico di cui al comma 204 sono trasmesse con cadenza annuale, alla Corte dei conti, anche ai fini del referto sul costo del lavoro pubblico di cui al titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165''.».

 

30.3

RUBINATO

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 1, comma 198, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte in fine le seguenti parole: '', con esclusione di quelle riferite a contratti o convenzioni stipulati nell'anno 2005''».

30.4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, DI LELLO FINUOLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Ai fini del monitoraggio e della verifica degli adempimenti di cui al citato comma 198, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare previo accordo tra Governo, regioni ed autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 30 settembre 2006, viene costituito un tavolo tecnico con rappresentanti del sistema delle autonomie designati dai relativi enti esponenziali, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento degli affari regionali, con l'obiettivo di:

a) acquisire, per il tramite del Ministero dell'economia e delle finanze, la documentazione dal parte degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo di revisione contabile, delle misure adottate e dei risultati conseguiti;

b) fissare specifici criteri e modalità operative, anche campionarie per i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti e per le comunità montane con popolazione inferiore a 50.000 abitanti, per il monitoraggio e la verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti, dei previsti risparmi di spesa;

c) verificare, sulla base dei criteri e delle modalità operative di cui alla lettera b) e della documentazione ricevuta, la puntuale applicazione della disposizione ed i casi di mancato adempimento;

d) elaborare analisi e proposte operative dirette al contenimento strutturale della spesa di personale per gli enti destinatari del comma 198».

 

30.5

RUBINATO, MOLINARI

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere le parole: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

 

30.6

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 1, capoverso «204», sopprimere il seguente periodo: «Per le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di risparmio di spesa ivi previsti, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo».

 

30.7

RUBINATO

Al comma 1, capoverso «204», dopo le parole: «a qualsiasi titolo.» inserire le seguenti: «Non si applica tale sanzione agli enti che non hanno conseguito il previsto risparmio di spesa in ragione di contratti di lavoro a tempo determinato o convenzioni stipulati nel corso dell'anno 2005».

 

30.8

LEGNINI

Al comma 1, capoverso 204, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «per l'anno 2006».

 

30.9

LEGNINI

Al comma 1, capoverso 204, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «per gli anni 2006 e 2007».

 

30.14

Il Relatore

Al comma 1, nella parte in cui modifica l'articolo 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell'interno».

 

30.10

VITALI, LEGNINI, ENRIQUES

Al comma 1, sopprimere il capoverso «204-bis».

 

30.11 (Testo 2)

RUBINATO

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

 

30.11

RUBINATO

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

«204-ter. Ai fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell'anno 2005».

 

30.12

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al comma 199 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.266, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) delle maggiori spese di personale derivanti da assunzioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal secondo semestre del 2004'';».

 

30.13

LEGNINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono comunque fatte salve, dall'applicazione del comma 204 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, del 15 febbraio 2006».

 

31.1

Il Relatore

Al comma 2, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».

 

32.1

Il Relatore

Al comma 1, all'alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

32.1000

Il Governo

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito».

 

32.2

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma, 1 lettera c), sopprimere le parole: ««altamente qualificata».

 

32.3

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il capoverso 6-bis.

 

32.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

 

36.5000/22

Il Relatore

All'emendamento 36.5000, alla lettera e), nel capoverso 10-ter, apportare le seguenti modificazioni;

«a) dopo le parole: ''legge 25 gennaio 1994, n. 86,'' sono inserite le seguenti: ''ovvero imprese di locazione finanziaria'';

b) nel secondo periodo, dopo le parole: ''di cui al periodo precedente'', sono inserite le seguenti: '', che comunque entra in vigore non prima del 1º gennaio 2007,''».

 

36.5000

Il Governo

All'articolo 36 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sopprimere le parole: «64),»;

b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

«25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: ''La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito''.

25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Conseguentemente all'articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

a) nel comma 8 sostituire la lettera a) con la seguente:

''a) all'articolo 10, primo comma:

1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

2) dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:

''8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni;

d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;'';

b) sopprimere la lettera c);

c) sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dal successivo articolo 19-bis2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

d) sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, comma 2, le parole ''operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-bis)'', sono sostituite dalle seguenti ''operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-bis) e 8-ter),'';

b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

''1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.'';

c) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

''a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento''»;

e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

«10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole ''a norma dell'articolo 2'' sono aggiunte le seguenti: '', anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'';

b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

''1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi.... 3 per cento'';

10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relativi a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parti devono presentare per la registrazione una dichiarazione entro il 1º ottobre 2006, indicando gli elementi essenziali del contratto, il periodo contrattuale residuo e gli importi convenuti. Per la riscossione dell'imposta di registro si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del predetto decreto n. 131 del 1986. Nella medesima dichiarazione può essere esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione medesima ha effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

37.207a

Il Relatore

Al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

 

37.197a

Il Relatore

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

 

0/5/741/27

LEGNINI

La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

invita il Governo:

ad adottare le misure necessarie affinché il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari avvenga con celerità e puntualità.

 


BILANCIO (5ª)

venerdì 21 luglio 2006

19ª Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

IN SEDE REFERENTE

 

(741) Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all' evasione fiscale

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l'esame, sospeso nella seduta notturna di ieri.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), dopo aver ricordato che sono stati votati gli emendamenti fino all’articolo 32, avverte che si procederà ad esaminare le proposte emendative presentate all’articolo 33, nonché quelle recanti articoli aggiuntivi allo stesso. Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri su tali emendamenti. Ricorda inoltre che nella seduta odierna sarà posto in votazione anche l'emendamento 13.0.2 (ora 34.0.8), la cui votazione era stata differita in relazione all'articolo 34.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) si dichiara contrario al complesso delle proposte emendative presentate all’articolo 33.

 

Il sottosegretario SARTOR si associa al parere del Relatore.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) fa propri e ritira gli emendamenti 33.5, 33.6, 33.7, nonché 33.0.3, 33.0.4 e 33.0.5.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

La Commissione respinge l’emendamento 33.1

 

Interviene quindi in sede di dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 33.2 il senatore POLLEDRI (LNP), il quale sottolinea come l’emendamento in oggetto miri alla soppressione del divieto, posto ai dipendenti pubblici, di permanere in servizio fino ai settanta anni di età. Osserva come tale divieto non si ponga in linea con le politiche occupazionali dei principali Paesi dell’Unione europea e non tenga conto dell’innalzamento dell’aspettativa di vita. Rileva in ultimo come la facoltà, riconosciuta dal precedente Governo, ai lavoratori di restare in servizio fino ai settanta anni, sia stata accolta con favore dalla stessa opinione pubblica. Invita il Governo ad accogliere la proposta emendativa o, in via del tutto subordinata, ad accettare la soppressione, quantomeno, del primo comma dell’articolo 33.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), preannunciando il proprio voto favorevole sull’emendamento, si associa ai rilievi del senatore Polledri. Rileva, al riguardo, come il prolungamento dell’attività lavorativa fino ai settanta anni risponda, da un lato, all’innalzamento del livello medio di vita e, dall’altro, alla necessità di garantire ai lavoratori, entrati nel mercato del lavoro in età avanzata, di raggiungere standard di reddito più adeguati. Osserva infine come tale facoltà sia conforme alla stessa Strategia di Lisbona.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 33.2 a 33.4.

 

Interviene in sede di dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 33.0.1 il senatore POLLEDRI (LNP), il quale osserva come, nell’ottica di una politica economica ispirata all’austerità, non si comprenda la ragione della permanenza dell’articolo 3 del decreto legislativo n. 564 del 1996, il quale attribuisce ai sindacalisti in aspettativa un duplice sistema previdenziale. Rileva inoltre come tale regime rappresenti un unicum, essendo stato soppresso anche per i membri del Parlamento nazionale.

 

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 33.0.1, 33.0.2.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti relativi all’articolo 34.

 

Interviene il senatore AZZOLLINI (FI) esprimendo il proprio giudizio negativo sull’intero provvedimento in conversione e rilevando come esso si ponga in evidente contrasto con la politica economica di rigore predicata, sulla stampa, dal Governo. Gran parte delle norme del decreto-legge infatti comportano un aumento della spesa corrente. Ad esempio, si dichiara perplesso per la decisione della maggioranza di prevedere un abbassamento dell’età pensionabile dei ballerini.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) fa presente come gli emendamenti che comportano maggiori oneri di spesa siano stati già ritirati.

 

Il sottosegretario SARTOR interviene per illustrare gli emendamenti 34.1000 e 34.2000. Relativamente all’emendamento 34.2000 osserva come la proposta miri ad evitare giudizi per risarcimento danni derivante da responsabilità pre-contrattuale, per certe attività di cessioni di immobili.

 

Terminata l’illustrazione, il presidente MORANDO (Ulivo) dà la parola al Relatore e al Rappresentante del Governo per l’espressione dei rispettivi pareri.

 

Il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) si dichiara contrario a tutte le proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 34.1, 34.1000, 34.2000 e 34.0.2 (identico al 34.0.3). Si rimette invece al parere del Governo per gli emendamenti 34.0.1, nonché 34.0.5 e 34.0.6 (di analoga formulazione). Per quel che riguarda l’emendamento 34.0.4 invita il presentatore a ritirarlo.

 

Il sottosegretario SARTOR si associa al parere del Relatore, dichiarandosi contrario agli emendamenti 34.0.1 e 34.0.6, di analogo contenuto, invita i presentatori a riformularli nel senso di sostituire alle parole "1° gennaio 2007" le parole "dal 1° gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione".

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira l’emendamento 34.0.4 e riformula l’emendamento 34.0.5 nell'emendamento 34.0.5 (testo 2), accogliendo la proposta del Rappresentante del Governo.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), su richiesta del senatore MORGANDO (Ulivo), propone di riferire l'emendamento 34.0.7, non già all’articolo in esame, ma all’articolo 36, posticipandone la trattazione.

La Commissione conviene.

 

Si passa quindi alle votazioni.

 

Posti ai voti separatamente, sono approvati gli emendamenti 34.1, 34.1000 e 34.2000.

 

Interviene, in sede di dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 34.0.1, il senatore AZZOLLINI (FI), il quale ribadisce l’importanza della proposta emendativa, che mira a garantire maggiore tutela al cittadino nei confronti dell’amministrazione fiscale. Osserva infatti come il sistema tributario, risultante dagli interventi del Governo di Centro-sinistra, rischi di penalizzare il contribuente, lasciato indifeso a fronte del diffuso fenomeno delle cartelle esattoriali "impazzite". A fronte di queste ultime, vista l’eccezionalità dell’esercizio del potere di auto-tutela da parte dell’amministrazione, il cittadino finisce per trovarsi costretto a ricorrere alle autorità giudiziarie tributarie. Tutto ciò comporterebbe, fra l’altro, un inaccettabile incremento del contenzioso tributario. L’oratore suggerisce di approvare, in via del tutto subordinata, quantomeno l’ultimo periodo della proposta emendativa, la quale, a protezione del cittadino, prevede la tempestiva comunicazione al contribuente dell’acquisizione dei dati e delle informazioni in materia tributaria.

 

Interviene, preannunciando il voto favorevole all’emendamento, il senatore EUFEMI (UDC), il quale si associa ai rilievi del collega Azzollini, sottolineando come il fenomeno delle "cartelle pazze" sia alquanto diffuso non solo nel nostro Paese ma anche in altri Stati. Osserva inoltre come l’intervento emendativo miri a recuperare un sano rapporto fra contribuente e autorità fiscali.

 

Prende la parola il senatore POLLEDRI (LNP) per sottolineare come una politica economica ispirata all'austerità non possa comportare, comunque, eccessivi tagli alla spesa pubblica, i quali rischierebbero di penalizzare i cittadini. L'obiettivo di equità deve, a suo avviso, essere perseguito senza dar luogo ad ingiustificate ingerenze nella sfera privata degli individui. Pone l’accento altresì sulla eccessiva circolazione dei dati personali, lamentando un affievolimento delle garanzie di segretezza, come dimostra il recente fenomeno delle intercettazioni. Condivide perciò l’emendamento 34.0.1, dichiarando di aggiungere la propria firma e quella del senatore Divina.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) rileva l’importanza dell’emendamento in esame ai fini di ristabilire un corretto rapporto tra lo Stato e i cittadini. Paventa infatti il rischio di una illimitata discrezionalità nella conservazione e nella diffusione dei dati dei cittadini. Reputa pertanto prioritario distinguere tra comportamenti etici e comportamenti illeciti, in quanto il cittadino può essere perseguito solo ed esclusivamente in conseguenza del compimento di fatti illeciti, e non a seguito di giudizi morali. Conclude, infine, deplorando la possibilità che i privati siano continuamente controllati dallo Stato.

 

Risponde il sottosegretario GRANDI, il quale condivide la preoccupazione dei rappresentanti dell’opposizione, ma precisa che nel decreto-legge in conversione l’obiettivo prioritario è quello di contrastare l’evasione fiscale, anche attraverso misure restrittive. Ricorda, del resto, che interventi analoghi erano già stati posti in essere durante la scorsa legislatura. Concorda tuttavia sull’idea che sia opportuno realizzare un controllo efficace ma non invasivo attraverso un sistema di incrocio dei dati che coinvolga anche gli enti locali. Afferma, infine, che gli strumenti fino ad ora attivati non si sono dimostrati in grado di risolvere il citato problema dell’evasione fiscale.

 

La Commissione respinge l’emendamento 34.0.1.

 

Sugli identici emendamenti 34.0.2 e 34.0.3 avviene un’unica votazione con esito positivo.

 

La Commissione approva, inoltre, l’emendamento 34.0.5 (testo 2), con conseguente assorbimento del 34.0.6.

 

Infine, viene posto ai voti l’emendamento 34.0.8, già 13.0.2, che viene respinto.

 

Prima di passare alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 35, il senatore AZZOLLINI (FI) chiede di esaminare l’emendamento 5.0.1, precedentemente accantonato.

 

La Commissione conviene.

 

Sull'emendamento 5.0.1, il senatore POLLEDRI (LNP) invita la Commissione a riflettere sulla possibilità di modulare, in base al reddito del farmacista, la percentuale di sconto che le farmacie rurali possono applicare.

 

Sull’emendamento il RELATORE si rimette alle valutazioni del Rappresentante del Governo, evidenziando l’opportunità di un maggiore approfondimento sui problemi di copertura finanziaria.

Il sottosegretario GIARETTA si mostra favorevole alla impostazione dell’emendamento in esame, rammentando che anche la maggioranza ha dedicato particolare attenzione a tale questione. Tuttavia, egli rileva la difficoltà di valutare l’impatto della norma sia dal punto di vista economico che applicativo, in relazione ai rapporti tra le farmacie e il Sistema sanitario nazionale. Si impegna però a definire una possibile modalità di intervento, magari in sede di legge finanziaria. Invita pertanto i proponenti a trasformare l’emendamento in ordine del giorno su cui si dichiara sin d’ora favorevole.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), accettando l’invito del Rappresentante del Governo, ritira l’emendamento 5.0.1 e illustra l’ordine del giorno 0/5a/741/26 che, previo assenso del Relatore e accoglimento del Governo, posto ai voti, risulta approvato all’unanimità.

 

Interviene il senatore BALDASSARRI (AN) sull’ordine del lavori, proponendo a questo punto un esame di tutti gli emendamenti accantonati prima di passare a quelli relativi all’articolo 35.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva invece l’opportunità di affrontare in primo luogo le tematiche fiscali.

 

Il PRESIDENTE nel ricordare che si è appena svolta un’ampia discussione su due emendamenti (34.0.1 e 5.0.1) segnalati dall’opposizione, reputa più proficuo per i lavori della Commissione che si proceda alla trattazione degli emendamenti relativi agli articoli 35 e seguenti. Prospetta inoltre l’utilità di un prioritario intervento del Rappresentante del Governo volto ad esporre le scelte essenziali della manovra governativa in ambito fiscale, onde consentire l’apertura di un dibattito. Precisa, infine, che tale illustrazione preventiva non pregiudicherà l’esame analitico delle singole proposte emendative.

 

La Commissione conviene.

 

Il sottosegretario GRANDI precisa innanzitutto che l’attuale parte fiscale del decreto-legge in conversione è ancora oggetto di revisione, al fine di raggiungere un migliore equilibrio tra le risorse da destinare ad investimenti e politiche infrastrutturali e sociali e le misure di contenimento della spesa. Nelle possibili modifiche all’esame della Commissione saranno recepiti gli emendamenti del Relatore insieme ad alcune proposte provenienti da altri parlamentari, anche dell’opposizione, che si porranno in continuità con le finalità del provvedimento. Ricorda a questo proposito che il Governo ha già apportato delle correzioni in materia di IVA, in ragione di un iniziale errore di calcolo. Condivide inoltre alcuni emendamenti del Relatore in materia di fondi immobiliari e di leasing, i quali, ove approvati, potrebbero consentire l’apertura di nuove possibilità non solo finanziarie ma anche sociali. Dichiara altresì che la nuova relazione tecnica presentata dal Governo descrive in modo puntuale gli effetti della manovra, riconoscendo la perseguibilità dei risultati positivi previsti. Alla luce poi delle considerazioni emerse nel dibattito riferito all’emendamento 34.0.1, precisa che nel provvedimento in esame vengono indicati con precisione i soggetti che possono utilizzare i dati fiscali dei cittadini, assicurando un attento controllo da parte dei gradi più alti dell’Amministrazione onde evitare abusi. A tal proposito, si dispone che la raccolta dei dati possa avvenire dal 1° gennaio 2005, recependo così alcune richieste dell’opposizione. Richiama indi gli altri ambiti interessati dal provvedimento, come ad esempio la tassazione integrale dei dividendi provenienti da paradisi fiscali nonché dei proventi illeciti, il completamento del processo di messa in opera della Riscossione S.p.a. e l'estensione all'IRAP delle nuove disposizioni previste per il ricalcolo dell'acconto IRES. Rammenta altresì che alcune misure in tal senso erano state avviate già nella passata legislatura. Ricorda infine l’esistenza di numerose norme di raccordo tra Stato ed enti locali nonché la previsione di misure di sviluppo, che riguardano ad esempio l'invio telematico dei dati sugli introiti alla Agenzia delle entrate e il sistema dei registratori di cassa, al fine di promuovere ed incentivare l’innovazione tecnologica.

 

Sulle dichiarazioni del sottosegretario GRANDI si apre il dibattito.

 

Prende la parola il senatore BALDASSARRI (AN), rilevando preliminarmente che l’impianto complessivo del provvedimento in titolo si impernia su una erronea ricognizione tecnica dei dati relativi all’impatto economico-finanziario di tale disciplina, come ha ammesso lo stesso rappresentante del Governo. L’obiettivo di un fisco equo e di un’azione di contrasto all’evasione è condivisibile, anche se occorre delineare le corrette modalità per l’espletamento di tale attività, che dovrebbero in particolare incentrarsi su misure atte a rendere il cittadino compartecipe di tale lotta all’illegalità fiscale, attraverso un sistema di deduzioni nelle dichiarazioni dei redditi, che lo pongano in conflitto di interessi rispetto ai potenziali evasori. In tale ambito va evidenziato che spesso gli uffici tecnici ministeriali tendono a considerare tali misure di contrasto in una erronea prospettiva di diminuzione del gettito. Tale tendenza va necessariamente invertita, non certamente nell’ottica di comprimere l’indipendenza dell’amministrazione pubblica rispetto alla politica, quanto nella consapevolezza che il conflitto di interessi tra contribuente e potenziale evasore costituisce un rimedio efficace e proficuo per la lotta all’evasione. È invece assolutamente negativa la scelta – prefigurata nel provvedimento in esame - di imperniare il contrasto all’evasione fiscale su una comunicazione sistematica dei dati da parte degli interessati e su una conseguente verifica preventiva dell’amministrazione finanziaria su tutte le situazioni indistintamente, anziché, come sarebbe invece opportuno, su un intervento mirato e selettivo rispetto ai fenomeni di illegalità tributaria. L’intervento a tappeto dello Stato – prosegue l’oratore - potrebbe risultare pericoloso, sostanziandosi in una sorta di "schedatura" sistematica di tutti i cittadini, del tutto inaccettabile.

Relativamente ai vincoli introdotti dal decreto-legge in esame in ordine alle transazioni dei professionisti, va innanzitutto evidenziato che la posizione di tali limiti richiederebbe la preventiva acquisizione di un’autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea. Peraltro, tali vincoli risultano incostituzionali, in quanto introducono ingiustificate disparità di trattamento a sfavore di taluni cittadini e potrebbero altresì comportare effetti paradossali di incentivo all’evasione fiscale, con tutta contraddittorietà e la negatività di tale situazione. Riguardo alla disciplina contenuta nel titolo I del decreto-legge – prosegue l’oratore – va rilevato che la stessa non introduce alcun elemento di liberalizzazione nei settori in cui le stesse sarebbero invece quanto mai opportune e necessarie, ossia per il comparto dei servizi pubblici. In merito ai profili in questione il Governo si è limitato ad assumere un impegno per il futuro, senza incidere in alcun modo su tale importante nodo problematico. La disciplina contenuta nel sopracitato titolo I ha prospettato esclusivamente interventi marginali e accessori – peraltro incongrui – il cui risultato in termini di promozione della concorrenza e competitività sarà del tutto irrilevante.

Relativamente alla disciplina contenuta nel titolo II – contenente misure per la ripresa di interventi infrastrutturali, per il sostegno della famiglia e per il contenimento della spesa pubblica - dopo aver rilevato, limitatamente al primo dei tre sopra citati aspetti, che i problemi riscontrabili nel settore infrastrutturale sono inquadrabili in un mero ambito di cassa, l’oratore esprime preoccupazione per i contrasti interni alle forze politiche di maggioranza in ordine alla tematica in questione, che ha comportato prese di posizioni differenziate in seno allo stesso Esecutivo. Per quel che concerne i fondi sociali contemplati nel sopracitato titolo II, va evidenziato che la portata dell’intervento di sostegno alle famiglie risulta del tutto inconsistente, essendo estremamente ridotto lo stanziamento previsto a tali fini, mentre risultano eccessive le risorse destinate al Fondo unico per lo spettacolo. Va inoltre rilevato che gli interventi di contenimento e di razionalizzazione della spesa risultano del tutto insufficienti, in quanto non si incide in alcun modo sui meccanismi che generano la stessa spesa.

Relativamente al titolo III – recante misure di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale – va evidenziato che il problema dell’elusione fiscale è diverso da quello attinente all’evasione, in quanto la soluzione del primo richiederebbe la modifica delle normative – ovviamente senza effetto retroattivo - che hanno consentito l’elusione stessa, mentre il secondo si sostanzia in una vera e propria forma di illegalità, che in quanto tale andrebbe osteggiata attraverso un’idonea attività di contrasto. Il Governo, col provvedimento in esame, introduce una disciplina antielusiva il cui effetto retroattivo risulta del tutto inaccettabile, minando in modo grave la certezza del diritto in ordine a tali profili. Il decreto-legge in esame risulta inoltre incostituzionale per la totale assenza dei presupposti di necessità ed urgenza, in quanto l’impatto economico della disciplina in esso contenuta risulta minimale, per quel che concerne in particolare gli effetti sul saldo netto da finanziare, sul fabbisogno di cassa e sull’indebitamento netto di competenza. In astratto si può osservare che non è stato prospettata alcuna manovra finanziaria significativa, in quanto non se ne è ravvisata la necessità, nonostante le valutazioni catastrofiste prospettate in campagna elettorale; diversamente, qualora si volesse ipotizzare la necessarietà di un intervento in tale ambito, si dovrebbe dedurre che il Governo, nonostante tale esigenza, abbia omesso di effettuarlo. In realtà l’Esecutivo si è limitato ad anticipare la manovra finanziaria riguardante gli anni 2007-2008, senza introdurre alcuna significativa misura atta ad incidere positivamente sullo sviluppo economico, sulla giustizia sociale e sull’equità fiscale. In riferimento a quest’ultimo profilo si osserva che il principio della progressività delle imposte, storicamente sostenuto dalle forze politiche di sinistra, è stato sostituito un principio che l’oratore definisce di "pregressività" delle imposte stesse, attraverso in particolare un’impropria efficacia retroattiva di una normativa fiscale restrittiva. Le forze politiche di opposizione, nel corso del dibattito, hanno cercato in tutti i modi di sottolineare l’erroneità dell’impostazione di fondo sottesa al provvedimento in esame, al fine di indurre il Governo ad un ripensamento in ordine a tale disciplina. Purtroppo tale sforzo è risultato vano, in quanto sulle tematiche di fondo l’Esecutivo non ha modificato in alcun modo le proprie erronee decisioni.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), dopo aver osservato che il tono pacato adoperato dal sottosegretario Grandi non risulta aver convinto della bontà delle misure introdotte con gli ultimi emendamenti presentati dal relatore e dal Governo, rileva che le disposizioni contenute negli articoli 35 e seguenti costituiscono la parte cruciale del decreto-legge in titolo. Sebbene si debbano registrare con favore le aperture nei confronti di alcune proposte emendative, presentate dalla propria parte politica, dirette a ripristinare più che altro condivisibili posizioni di principio, soprattutto nel necessario rapporto di trasparenza tra lo Stato ed i cittadini, si deve tuttavia sottolineare l’incapacità dell’Esecutivo e della maggioranza che lo sostiene di venire incontro ad altre proposte correttive, finalizzate a ridurre il livello di economia sommersa, ancora così alto in Italia. Rispetto a questa problematica – presente fin dall’epoca giolittiana – si deve riconoscere che la situazione non è certamente agevolata da livelli di tassazione che appaiono francamente insopportabili. Di conseguenza, alcune misure circa la maggiorazione al 20 per cento dell’aliquota dell’IVA applicata sui prodotti dolciari e sulle collezioni di francobolli, pur apprezzabili, non comportano effetti significativi, anche perché tali interventi, relativamente ai prodotti dolciari a base di cioccolato, non consentono di colpire, ad esempio, le grandi multinazionali.

Una valutazione complessivamente negativa riguarda altresì l’erronea quantificazione del gettito stimato per l’introduzione dell’esenzione dall’applicazione dell’IVA sulle compravendite immobiliari; si è trattato di una vicenda nella quale l’Esecutivo ha dimostrato una forte approssimazione, se solo si considera l’argomento utilizzato dal vice ministro Visco che ha imputato tali valutazioni errate agli uffici tecnici che avrebbe ereditato dal precedente Ministro dell’economia. Al di là di queste quantificazioni non veritiere, si è determinato un grave danno nei confronti del mercato, con effetti disincentivanti. Inoltre, non è certamente attraverso misure di questo tipo – che appaiono del tutto anacronistiche – che si potrà conseguire l’obiettivo della promozione dello sviluppo economico.

Un altro settore nel quale emergono le carenze e le difficoltà manifestate dal Governo è quello dell’accertamento dei dati fiscali; se, da un lato, si è compiuto un passo in avanti sull’annosa questione dei registratori di cassa, superando alcune inevitabili difficoltà operative, dall’altra, tuttavia, restano forti motivi di preoccupazione, legati ad esempio, al ruolo assolto dalla SOGEI. Sebbene poi risulti condivisibile la correzione apportata sulle disposizioni relative alle stock option, si deve però considerare la possibile penalizzazione che subirebbero proprio quei manager che hanno effettuato operazioni nel medio e lungo periodo, piuttosto che coloro che al contrario hanno effettuato interventi a breve termine. Sarebbe stato poi opportuno da parte del Governo manifestare più aperture nei confronti delle proposte emendative volte a recuperare le norme che configurano il cosiddetto statuto del contribuente. Appare infatti incredibile che quelle disposizioni – che, in un’ottica bipartisan furono introdotte dai governi di centro-sinistra – sono ora travolte dal cosiddetto pacchetto Visco. Si tratta di norme fondamentali per gli interessi del contribuente e per il funzionamento di un ordinamento tributario davvero al servizio dei cittadini.

Alla luce di tali considerazioni, manifesta una forte insoddisfazione per l’inadeguatezza delle risposte e delle misure, da ultimo illustrate dal rappresentante del Governo, riservandosi di intervenire nel corso dell’esame delle singole proposte emendative, avanzate dalla propria parte politica.

 

Il senatore VEGAS (FI) chiede, in via incidentale, se il Consiglio dei ministri, convocato per oggi, discuterà anche di eventuali modifiche di merito al decreto-legge in esame.

 

Il presidente MORANDO (Ulivo) fa presente al senatore Vegas di non essere a conoscenza di alcuna iniziativa in tal senso da parte del Consiglio dei ministri, fermo restando che non potranno essere considerati nuovi contenuti rispetto a quelli già prospettati negli emendamenti presentati. Ribadisce pertanto il proprio personale impegno a che le risultanze dell’iter del provvedimento in Commissione costituiscano punto di riferimento per il successivo esame in Assemblea. In caso contrario, ne trarrà le inevitabili conseguenze, anche per quanto concerne il proprio attuale ruolo di Presidente della Commissione.

 

Il sottosegretario GRANDI dichiara che allo stato non risultano da parte dell’Esecutivo iniziative del tenore di quelle prospettate dal senatore Vegas.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI), dopo aver rilevato che andrebbe valutata con attenzione la congruità degli emendamenti presentati dal Governo rispetto alle specifiche competenze della Commissione, osserva che anche la nuova versione delle misure riguardanti la modifica del regime IVA sulle compravendite immobiliari suscita forti perplessità, poiché emerge una sovrastima delle entrate previste. Pertanto, si rischia di accumulare nuovi errori rispetto a quelli già compiuti dal Governo in sede di prima valutazione degli effetti di tale misura che, quindi, permane nel suo carattere vessatorio oltre che inutile. Più in generale, in merito agli articoli 35, 36 e 37 si assiste ad un comportamento irrazionale da parte del Governo, poiché per quanto concerne l’articolo 36 si registra un notevole e precipitoso passo indietro, mentre rispetto all’articolo 35 non si riscontrano novità significative. Inoltre, si è persa un’utile occasione per meglio disciplinare la normative sul credito d’imposta nella quale si corre il pericolo di vanificare i risultati che si erano ottenuti nella scorsa legislatura. E’ stato un merito del Governo di centro-destra aver mantenuto il credito d’imposta, creando apposite graduatorie, anche grazie ad efficaci misure di contenimento dell’evasione.

Per quanto attiene alle disposizioni contenute nell’articolo 37, sebbene appaia apprezzabile l’accettazione da parte del relatore e del Governo dell’emendamento che limita la retrodatazione della comunicazione dei dati sui clienti da parte degli intermediari finanziari e delle banche, resta un profondo dissenso sull’impatto generale dell’articolo, che investe la stessa concezione liberale che dovrebbe contraddistinguere in senso moderno il rapporto tra lo Stato ed i cittadini. Se si considerano in modo complessivo le misure contenute nell’articolo 37, infatti, appare evidente che l’idea dello Stato che sta a cuore del Governo di centro-sinistra ed al vice ministro Visco è quella antiquata di uno Stato controllore. In tal modo, si dimentica che lo Stato, per quanto riguarda il prelievo fiscale, vanta soltanto una potestà e non un diritto autonomo ed assoluto. Peraltro, aver moltiplicato controlli ed accertamenti si rivelerà del tutto inefficace, tenendo conto che le amministrazioni tributarie sono del tutto impreparate e molto spesso disertano i procedimenti tributari. Analoghe valutazioni fortemente critiche investono in generale quelle disposizioni per mezzo delle quali si avalla una vera e propria tracciabilità sulle persone, in una logica offensiva assimilabile a quella riscontrata sul tema dell'abuso nell'utilizzazione delle intercettazioni.

Dopo aver espresso considerazioni negative anche sulle norme relative al periodo di leasing e di ammortamento nell’uso di alcuni beni e sul nuovo regime fiscale applicato alle ristrutturazioni edilizie, sottolinea l’incapacità del Governo e della maggioranza di recepire le giuste istanze avanzate dalle forze di opposizione che, quindi, si trovano nell’impossibilità di interloquire in modo utile affinché siano corrette le troppe e gravi distorsioni contenute nel decreto-legge in esame.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), nel dichiarare di non condividere in linea di principio l'impostazione della parte fiscale del decreto legge, evidenzia l'effetto consequenziale di aumento dell'imposizione fiscale soprattutto a detrimento delle categorie costituite da liberi professionisti, piccoli e medi commercianti ed artigiani. Richiamando inoltre le conclusioni raggiunte nell'ambito della relazione annuale del SECIT, osserva come l'evasione fiscale sia accertata prevalentemente nelle regioni meridionali dell'Italia, dove frequenti sono i fenomeni di lavoro sommerso. Sottolineando quindi i profili critici della riforma, in primo luogo dovuti all'aumento della pressione fiscale e alla scarsa equità, si sofferma sulla necessità di realizzare in modo più incisivo riforme improntate al federalismo fiscale.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) dichiara di condividere l'impostazione generale del decreto-legge e, rispondendo alle critiche mosse dall'opposizione, precisa in primo luogo come il decreto non consti esclusivamente di misure fiscali ma offra un serio impulso allo sviluppo economico, trovando una sua cornice nel DPEF, in attesa del completamento della manovra che si realizzerà in occasione della prossima legge finanziaria. Auspicando inoltre la massima convergenza possibile volta al miglioramento del testo in esame, raccomanda altresì l'apertura di un dibattito diretto ad avviare una riflessione sulla strategia complessiva in campo fiscale ed economico.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) si sofferma sui profili di incostituzionalità relativi all'articolo 37, commi 53, 54 e 55, che incide nell'ambito dell'esercizio della potestà regolamentare e dell'autonomia finanziaria da parte degli enti locali. Osservando che le proposte emendative del relatore di modifica delle norme citate non risultano soddisfacenti in ordine alla salvaguardia delle attribuzioni e delle competenze delle autonome locali, auspica un ulteriore intervento emendativo volto a stabilire quale sia la misura adeguata dei compensi per riscossione, rendicontazione e versamento delle imposte di competenza degli enti locali.

 

Il PRESIDENTE ricorda che il ritiro delle proposte emendative, che peraltro consentirebbe uno snellimento dell'iter in Commissione, non produce effetti preclusivi per la presentazione delle stesse in Assemblea.

 

Si passa quindi all'espressione dei pareri del relatore e del Governo in relazione agli emendamenti riferiti all’articolo 35.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.6, 35.8, 35.12, 35.13, 35.17a.

 

In ordine al subemendamento 36.5000/22, il senatore LUSI (Ulivo) invita il Relatore e il Rappresentante del Governo a valutare l'opportunità di sopprimere la lettera b).

 

Il RELATORE, in relazione alla proposta del senatore Lusi, si rimette al Governo.

 

Il sottosegretario GRANDI, in relazione alla suddetta proposta, ritiene preferibile la formulazione del subemendamento 36.5000/22.

 

Il RELATORE esprime inoltre parere favorevole sui subemendamenti 36.5000/18, 36.5000/19, sugli emendamenti 36.5000, 35.49, 35.54, 35.57, 35.62, 35.87a, 35.90, 35.91, 35.93, 35.101, 35.103, 35.104, 35.1000, 35.115, 35.2000, 35.118, 35.118a, 35.119, 35.120a, 35.121, 35.129a. Si rimette al parere del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 35.113, 35.130 e 35.157, nonché sul subemendamento 35.1000/1, mentre esprime parere favorevole all’accoglimento degli emendamenti 35.142, 35.145, che se approvati assorbirebbero le proposte emendative 35.146 e 35.147, nonché parere favorevole sugli emendamenti 35.151, 35.154 e 35.159 (testo 2) nella riformulazione proposta dal Governo volta a specificare il riferimento al limite di 48 mila euro per abitazione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

 

Il Rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.130 e 35.157, nonché sul subemendamento 35.1000/1, per i quali il Relatore si era rimesso al parere del Governo. Propone di modificare il testo dell’emendamento 35.113 inserendo alla lettera b-bis) prima delle parole "i compensi" le parole "dal 1° gennaio 2007", sostituendo inoltre l’importo di euro "2.500" di cui alla parte finale dell’emendamento con l’importo "1.000", esprimendo parere favorevole sul testo così modificato. Esprime parere conforme a quello del Relatore su tutti gli altri emendamenti.

 

Sono ritirati dai proponenti gli emendamenti 35.1, 35.24, 35.29, 35.33, 35.56, 35.60, 35.68, 35.71, 35.73, 35.74, 35.76, 35.77, 35.78, 35.83, 35.86, 35.88; viene ritirato e trasformato nell’ordine del giorno 0/5a/741/28 l’emendamento 35.102 a firma del senatore Lusi; vengono altresì ritirati gli emendamenti 35.120, 35.122, 35.127, 35.153, nonché i subemendamenti 36.5000/3, 36.5000/9, 36.5000/16, 36.5000/20, 36.5000/21.

 

Si passa dunque alle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 35.

 

Posti separatamente ai voti, risultano respinti gli emendamenti da 35.2 a 35.5.

Posto ai voti, risulta approvato l’emendamento 35.6.

 

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 35.7, mentre è approvato l’emendamento 35.8.

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 35.9 a 35.11, mentre risultano approvati gli emendamenti 35.12 e 35.13. Con successive separate votazioni, risultano poi respinti gli emendamenti da 35.14 a 35.17, mentre risulta approvato l’emendamento 35.17a.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 35.18 a 35.23. Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 35.25 a 35.28. Sono di seguito, con separate votazioni, respinti gli emendamenti da 35.30 a 35.32, nonché i subemendamenti 36.5000/1, 36.5000/2, 36.5000/4, 36.5000/5, 36.5000/6, 36.5000/7, 36.5000/8, mentre i subemendamenti 36.5000/3 e 36.5000/9 sono ritirati dal senatore Morgando.

Sono di seguito respinti, con separate votazioni, i subemendamenti da 36.5000/10 a 36.5000/15, mentre è approvato il subemendamento 36.5000/22. Risulta ritirato dal senatore Morgando il subemendamento 36.5000/16, mentre il subemendamento 36.5000/17 è respinto.

Sono invece accolti, con separate votazioni, i subemendamenti 36.5000/18 e 36.5000/19, mentre sono ritirati i subemendamenti 36.5000/20 e 36.5000/21.

Posti ai voti, sono approvati gli emendamenti 36.5000 e 35.43, mentre risultano preclusi gli emendamenti da 35.34 a 35.42, nonché preclusi gli emendamenti da 35.44 a 35.53. Posto ai voti, risulta poi accolto l’emendamento 35.54.

Posto ai voti, è respinto l’emendamento 35.55, mentre è approvato l’emendamento 35.57. Sono successivamente respinti, con votazione congiunta, gli emendamenti 35.58 e 35.59 di identico tenore; mentre è respinto l’emendamento 35.61.

 

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 35.62, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.63 a 35.67.

 

Sono di seguito respinti, con separate votazioni, gli emendamenti 35.69, 35.70 e 35.72, gli emendamenti da 35.79 a 35.82 e gli emendamenti 35.84, 35.85 e 35.87, mentre è approvato l’emendamento 35.87a.

Dopo che è stato respinto l’emendamento 35.89, posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 35.90 e 35.91, mentre è respinto l’emendamento 35.92.

Posto ai voti, è di seguito approvato l’emendamento 35.93, mentre risultano respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.94 a 35.100.

 

Posto ai voti, è approvato l’emendamento 35.101.

 

Il senatore LUSI, dopo aver ritirato l’emendamento 35.102, lo trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/28 che, previo parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, risulta approvato.

 

Posti separatamente ai voti, sono accolti gli emendamenti 35.103 e 35.104, mentre sono respinti, con separate votazioni, gli emendamenti da 35.105 a 35.112.

 

Posto ai voti, risulta approvato, l’emendamento 35.113 (testo 2) modificato in seguito ad un suggerimento del Rappresentante del Governo che il senatore Eufemi accoglie.

 

Aggiungono la firma i senatori POLLEDRI, FORTE e BALDASSARRI.

 

Posto ai voti, risulta poi approvato il subemendamento 35.1000/1, mentre sono respinti i subemendamenti 35.1000/2 e 35.1000/3. Posto ai voti, è approvato l’emendamento 35.1000, nel testo modificato. Con apposita votazione, l’emendamento 35.114 è respinto, mentre è approvato l’emendamento 35.115. Posti congiuntamente ai voti, sono quindi respinte le proposte 35.116 e 35.117 di identico tenore.

 

Posti separatamente ai voti, sono poi approvati gli emendamenti 35.2000, 35.118a, 35.119, 35.120a, 35.121, mentre è respinto l’emendamento 35.118. Con separate votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 35.123 a 35.129, mentre risultano approvati gli emendamenti 35.129a e 35.130.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 35.131 a 35.141, mentre è accolto l’emendamento 35.142. Sono successivamente respinti gli emendamenti 35.143 e 35.144, mentre è accolto l’emendamento 35.145, e quindi assorbito l’emendamento 35.146, mentre risulta respinto il 35.147.

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti da 35.148 a 35.150 e l’emendamento 35.152, dopo l’approvazione dell’emendamento 35.151.

 

Il senatore FERRARA (FI) interviene per dichiarazione di voto contraria in ordine all'emendamento 35.154, precisando di non condividerne i contenuti in quanto da esso risulterebbe che l'incremento delle quote di gettito fiscale si realizzerebbe a fronte di una illegittima compressione della sfera dei diritti fondamentali di libertà e riservatezza del singolo, ed evidenzia al riguardo anche forti perplessità sugli effetti retroattivi che discendono dall'applicazione della norma così modificata.

 

Posto ai voti, l’emendamento 35.154 viene accolto.

 

Con separate votazioni, sono approvati gli emendamenti 35.157 (per il cui accoglimento il senatore POLLEDRI esprime un particolare apprezzamento) e 35.159 (testo 2), mentre l’emendamento 35.158 è respinto.

 

Si passa quindi all’illustrazione degli emendamenti riferiti all’articolo 36.

 

Il sottosegretario SARTOR fa presente che l’emendamento 36.6000 deve intendersi modificato con una riformulazione del comma 1 del medesimo che, pertanto, diventa 36.6000 (testo2).

 

Il RELATORE esprime parere favorevole sugli emendamenti 36.4 e sugli identici da 36.5 a 36.8, nonché sugli emendamenti 36.21, 36.22, 36.23, 36.24, 36.29, 36.40, 36.41, 36.1000, 36.44, 36.45, 36.2000, 36.50 (testo 2), 36.65, 36.66, 36.68, 36.71, 36.77 (testo 2), 36.84, 36.86, 36.88, 36.89, 36.91, 36.105, 36.111, 36.112, 36.117, 36.119, 36.132, 36.134, 36.137, 36.3000, 36.4000, 36.6000 (testo 2). Esprime altresì parere contrario su tutti i restanti emendamenti riferiti al medesimo articolo 36.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al Relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti inerenti all’articolo 36.

 

Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.1, 36.2 e 36.3.

 

La Commissione accoglie con apposita votazione l’emendamento 36.4, con conseguente assorbimento degli emendamenti 36.5, 36.6, 36.7, 36.8 e respinge l’emendamento 36.9.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento 36.10 è stato ritirato, con separate votazioni sono respinti gli emendamenti 36.11 e 36.12.

 

Con votazione congiunta sono poi respinti gli emendamenti 36.13, 36.14 e 36.15, di identico tenore. Con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.16, 36.17, 36.18 e 36.19. Risulta ritirato successivamente l’emendamento 36.20.

 

Successivamente la Commissione accoglie l’emendamento 36.20A. Respinto l’emendamento 36.21, posti congiuntamente ai voti, vengono accolti gli emendamenti 36.22, 36.23 e 36.24 di identico tenore.

 

Successivamente, con separate votazione, vengono respinti gli emendamenti 36.25, 36.26, 36.27 e 36.28.

 

Dopo che la Commissione ha accolto con apposita votazione l’emendamento 36.29, e dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che è stato ritirato l’emendamento 36.30, posto ai voti viene respinto l’emendamento 36.31.

 

Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 36.32 e 36.33 sono stati ritirati. Successivamente, con separate votazioni, sono respinte le proposte emendative 36.34, 36.35, 36.36, 36.37, 36.38 e 36.39.

 

Dopo che con separate votazioni sono stati accolti gli emendamenti 36.40, 36.41 e 36.1000, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.42 e 36.43. Successivamente, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 36.44, 36.45 e 36.2000.

 

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 36.46, 36.47, 36.48 e 36.49. Posto ai voti, viene invece accolto l’emendamento 36.50 (testo 2).

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 36.51, 36.52 e 36.53.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che gli emendamenti 36.54 e 36.55 sono stati ritirati, la Commissione con separate votazioni, respinge le proposte emendative 36.56, 36.57, 36.58, 36.59 e 36.60.

 

Il PRESIDENTE fa presente che l’emendamento 36.61 è stato ritirato e, successivamente, la Commissione respinge, con separate votazioni, le proposte emendative 36.62, 36.63 e 36.64.

 

Successivamente, con separate votazioni, sono accolti gli emendamenti 36.65 e 36.66.

 

Dopo che è stato respinto l’emendamento 36.67, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l’emendamento 36.68.

 

Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 36.69 è stato ritirato e successivamente pone ai voti l’emendamento 36.70, che viene respinto dalla Commissione.

 

Dopo che l’emendamento 36.71 è stato accolto con apposita votazione, posti congiuntamente ai voti, vengono respinte le proposte emendative 36.72 e 36.73, di identico tenore. Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.74, 36.75 e 36.76.

 

Posto ai voti viene accolto l’emendamento 36.77 (testo 2) e sono conseguentemente assorbiti gli emendamenti 36.78, 36.79, 36.80 e 36.83.

 

Successivamente, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 36.81 e 36.82.

 

Dopo che la Commissione ha accolto l’emendamento 36.84, viene respinto l’emendamento 36.85.

 

Successivamente, posto ai voti, viene accolto l’emendamento 36.86.

 

Dopo che è stato respinto l’emendamento 36.87, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l’emendamento 36.88. Successivamente, posto ai voti, viene accolto l’emendamento 36.89.

 

Dopo che l’emendamento 36.90 è stato respinto dalla Commissione, posto ai voti, viene accolto l’emendamento 36.91.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.92, 36.93, 36.94 e 36.95.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato l’avvenuto ritiro dell’emendamento 36.96, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 36.97, 36.98, 36.99, 36.100, 36.101, 36.102, 36.103 e 36.104.

 

La Commissione accoglie l’emendamento 36.105 e respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.106 e 36.107.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) ritira l’emendamento 36.108 e successivamente, vengono respinti gli emendamenti 36.109 e 36.110.

 

Posti separatamente ai voti, vengono poi accolti gli emendamenti 36.111 e 36.112.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento 36.113 è stato ritirato, la Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 36.114, 36.115 e 36.116.

 

Successivamente la Commissione accoglie l’emendamento 36.117.

 

Dopo che l’emendamento 36.118 è stato respinto, la Commissione accoglie, con apposita votazione, l’emendamento 36.119.

 

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 36.120, 36.121 e 36.122.

 

Il senatore LUSI (Ulivo), su invito del rappresentante del GOVERNO, trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/29 l’emendamento 36.123 che viene pertanto ritirato.

 

Il rappresentante del GOVERNO e il relatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) esprimono parere favorevole sul predetto ordine del giorno e, dopo che il senatore LUSI (Ulivo) ha insistito per la votazione dello stesso, la Commissione lo approva.

 

Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.124 e 36.125.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che l’emendamento 36.127 è stato ritirato, la Commissione con votazione congiunta, respinge gli emendamenti 36.126, 36.128 e 36.129, di identico tenore.

 

Successivamente, la Commissione respinge, con votazione congiunta, gli emendamenti 36.130 e 36.131, di identico tenore.

 

Posto ai voti, viene poi accolto, l’emendamento 36.132.

 

Dopo che l’emendamento 36.133 è stato respinto, la Commissione accoglie l’emendamento 36.134.

 

Con votazione congiunta, vengono respinte le proposte emendative 36.135 e 36.136.

 

Dopo che la Commissione ha accolto l’emendamento 36.137, vengono respinti con separate votazioni, gli emendamenti 36.138 e 36.139 e 36.139a.

 

Con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.140 e 36.141, la Commissione poi accoglie l’emendamento 36.3000.

 

Dopo che l’emendamento 36.142 è stato respinto, la Commissione accoglie l’emendamento 36.4000. Successivamente, con separate votazioni, vengono respinti gli emendamenti 36.143 e 36.144.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira quindi l’emendamento 36.145 (già 34.0.7).

 

Si passa alla votazione dei subemendamenti riferiti all’emendamento 36.6000 (testo 2).

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), aderendo all’invito del RELATORE, ritira il subemendamento 36.6000/3.

 

Dopo che il PRESIDENTE ha ricordato che il subemendamento 36.6000/1 è stato ritirato, la Commissione respinge, con separate votazioni, i subemendamenti 36.6000/2, 36.6000/4, 36.6000/5 e 36.6000/6.

 

Posto ai voti, viene accolto l’emendamento 36.6000 (testo 2).

 

Si passa all'esame degli emendamenti presentati all'articolo 37, nonché di quelli volti ad introdurre articoli aggiuntivi dopo lo stesso.

 

Il relatore, senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), ritira gli emendamenti 37.13, 37.26, 37.136 e 37.209.

 

Il sottosegretario GRANDI ritira l'emendamento 37.3000 e presenta una nuova formulazione dell'emendamento 37.2000 che assume quindi la denominazione di 37.2000 (testo 2).

 

Il presidente MORANDO avverte quindi che per effetto del ritiro dell'emendamento 37.3000, risultano conseguentemente decaduti i subemendamenti 37.3000/1 e 37.3000/2.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritira gli emendamenti 37.20, 37.21, 37.51, 37.54, 37.121, 37.125, 37.151 e 37.163.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) ritira gli emendamenti 37.64, 37.95 e 37.116.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) ritira gli emendamenti 37.112 e 37.113.

 

La senatrice RUBINATO (Aut) ritira gli emendamenti 37.110, 37.196, 37.200 e 37.201.

 

Si passa quindi all'espressione del parere da parte del relatore e del Rappresentante del Governo sui restanti emendamenti.

 

Il relatore, senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com), esprime parere favorevole sugli emendamenti 37.2, 37.11, 37.14, 37.17, 37.18, 37.19a, 37.23, 37.25, 37.36, 37.61, 37.82, 37.89, 37.93, 37.111, 37.117, 37.1000, 37.2000 (testo 2), 37.122, 37.124, 37.131, 37.132, 37.133, 37.139, 37.161, 37.162a, 37.167, 37.170, 37.173, 37.174, 37.177, 37.178, 37.179, 37.181, 37.182, 37.195, 37.197a e 37.207a.

Si rimette alle determinazioni del Rappresentante del Governo sugli emendamenti 37.15, 37.16, 37.94 e sul subemendamento 37.162a/1.

Sui restanti emendamenti e subemendamenti formula quindi parere negativo.

 

Il sottosegretario GRANDI esprime parere conforme a quello del relatore, precisando altresì che è negativo il parere sugli emendamenti 37.15, 37.94 e sul subemendamento 37.162a/1, mentre è favorevole il parere sull'emendamento 37.16.

Inoltre, fa presente alla senatrice Rubinato che il parere sul subemendamento 37.197a/2 é negativo, a meno che esso sia riformulato in un apposito ordine del giorno.

 

La senatrice RUBINATO ritira quindi il subemendamento 37.197a/2 riformulandolo nell'ordine del giorno 0/5a/741/25 il quale, previo il parere favorevole del RELATORE, è accolto dal RAPPRESENTANTE del Governo.

 

Si procede quindi alle votazioni.

 

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 37.1.

 

In seguito ad altra votazione, è invece approvato l'emendamento 37.2.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti da 37.3 a 37.10.

 

In esito a separate votazioni, risulta approvato l'emendamento 37.11, mentre è respinto l'emendamento 37.12.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.14.

 

Con successiva votazione, è invece respinto l'emendamento 37.15.

 

Posti separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 37.16, 37.17 e 37.18.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.19, mentre approva l'emendamento 37.19a.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.22, mentre approva l'emendamento 37.23.

 

Posto ai voti, risulta respinto l'emendamento 37.24.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva l'emendamento 37.25, mentre respinge gli emendamenti da 37.27 a 37.35.

 

Posto ai voti, risulta approvato l'emendamento 37.36.

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.37 a 37.60.

 

Posto ai voti, l'emendamento 37.61 è approvato.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.62 a 37.81.

 

Posto ai voti è approvato l'emendamento 37.82.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.83 a 37.88.

 

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.89.

 

In esito a separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.90, 37.91 e 37.92, mentre approva l'emendamento 37.93.

 

Con successive distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.94 a 37.109.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.111.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.114 e 37.115.

 

Dopo distinte votazioni, sono altresì respinti i subemendamenti 37.1000/1 e 37.1000/2, 37.1000/3 e 37.1000/4.

 

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 37.1000.

 

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.117.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.118 a 37.120.

 

Posto ai voti, risulta invece approvato l'emendamento 37.122.

 

Per effetto di separate votazioni sono quindi respinti i subemendamenti 37.2000/1 e 37.2000/2, mentre è approvato l'emendamento 37.2000 (testo 2).

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.123, mentre approva l'emendamento 37.124.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti da 37.126 a 37.130, mentre approva gli emendamenti 37.131, 37.132 e 37.133.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.134 a 37.138.

 

Posto ai voti, è invece approvato l'emendamento 37.139.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 37.140 a 37.160.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.161.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.162, il subemendamento 37.162a/1, mentre approva l'emendamento 37.162a.

 

Con separate votazioni, sono quindi approvati gli emendamenti 37.164 e 37.165, mentre è respinto l’emendamento 37.166.

 

Posto ai voti, è approvato l'emendamento 37.167.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 37.168 e 37.169.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione approva l'emendamento 37.170 mentre respinge gli emendamenti 37.171 e 37.172.

 

Posti quindi separatamente ai voti, sono approvati gli emendamenti 37.173 e 37.174.

 

In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 37.175, 37.176, mentre approva gli emendamenti 37.177, 37.178 e 37.179.

 

Dopo successive e separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 37.180, mentre approva gli emendamenti 37.181 e 37.182.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.183 a 37.194, mentre è approvato l'emendamento 37.195.

 

In seguito a distinte votazioni, la Commissione respinge il subemendamento 37.197a/1, mentre approva l'emendamento 37.197a, con conseguente assorbimento dell'emendamento 37.197.

 

Posti separatamente ai voti, sono quindi respinti gli emendamenti da 37.198 a 37.207.

 

Con successive e distinte votazioni, la Commissione respinge poi i subemendamenti 37.207a/1 e 37.207a/2, mentre approva l'emendamento 37.207a.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 37.208 a 37.217.

 

In esito a distinte votazioni, sono altresì respinti gli emendamenti 37.0.1 e 37.0.2.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 38.

 

Interviene il senatore POLLEDRI (LNP) per illustrare l’emendamento 38.4, relativo al comparto del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alle sale bingo.

 

Il sottosegretario GRANDI, pur comprendendo le argomentazioni del senatore Polledri, ritiene di non poter esprimere un parere favorevole sull’emendamento 38.4 e invita il presentatore a trasporre il contenuto in un apposito ordine del giorno.

 

Il senatore LUSI (Ulivo) illustra le finalità dell’emendamento 38.15.

 

Interviene la senatrice RAME (Misto-IdV) per stigmatizzare l’intervento del Rappresentante del Governo in ordine all’emendamento 38.4.

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE) illustra l’ordine del giorno 0/5a/741/21, volto ad impegnare il Governo ad intraprendere una campagna di educazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e, in particolare, dei giovani, sulla pericolosità e i rischi della dipendenza dal gioco d’azzardo.

 

Risultando ritirati gli emendamenti da 38.9 a 38.13, nonché gli emendamenti 38.19 e 38.20 e gli emendamenti da 38.22 a 38.24.

 

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 38.5, 38.7 e 38.25; esprimono, invece, parere contrario su tutti i restanti emendamenti.

 

Si passa alle votazioni.

 

In esito a distinte e separate votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 38.5, 38.7 e 38.25; sono invece respinti i restanti emendamenti al medesimo articolo.

 

Interviene, quindi, il senatore ALBONETTI (RC-SE) per richiedere la votazione dell’ordine del giorno precedentemente illustrato.

 

Il senatore Antonio BOCCIA (Ulivo) appone la sua firma all’ordine del giorno presentato dal senatore Albonetti.

 

Il PRESIDENTE pone in votazione l’ordine del giorno, che con il parere favorevole del Relatore e del Rappresentante del Governo, è approvato.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 39.

Il sottosegretario SARTOR illustra anzitutto un subemendamento all’emendamento 39.0.6 (39.0.6 (testo 2)/1) che recepisce il contenuto di una proposta parlamentare non formalizzata sulla quale il Governo ha apportato modifiche in ordine alla convertibilità euro-lire stabilita convenzionalmente in 60 centesimi di euro.

 

Interviene, quindi, il senatore LUSI (Ulivo) per richiedere chiarimenti al rappresentante del Governo e formulare precisazioni sulle modifiche al subemendamento in questione.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) annuncia di trasformare il contenuto dell’emendamento 39.4 nell’ordine del giorno 0/5a/741/31 che, il Rappresentante del Governo dichiara sin d’ora di accogliere come raccomandazione.

 

Il senatore LEGNINI (Ulivo) interviene per ritirare l’emendamento 39.0.1, che trasforma nell’ordine del giorno 0/5a/741/32, che viene accolto dal Governo.

 

Risultano inoltre ritirati gli emendamenti 39.3 (testo 2), 39.0.3, 39.0.4 e 39.0.5.

 

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere contrario sugli emendamenti 39.1 e 39.2, nonché sugli emendamenti 39.5 e 39.6, 39.0.2, che in esito a distinte e separate votazioni la Commissione respinge.

 

Interviene il senatore LUSI, intervenendo in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 39.0.6 (testo 2), ritiene che la cifra di 0,60 euro, proposta dal Governo per adeguare l’ammontare in lire previsto dalla normativa del 1997, sia insufficiente a garantire una idonea copertura delle spese sostenute dai comitati per il referendum costituzionale svoltosi nel giugno 2006 esprime quindi forte contrarietà sul subemendamento 39.0.6 (testo 2)/1 e chiede che il cambio convenzionale euro-lire sia di uno a mille.

 

Data la complessità della situazione, il senatore MORGANDO propone di accantonare le proposte emendative in esame, al fine di consentirne un maggiore approfondimento.

 

La Commissione conviene.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 41.

 

Il RELATORE si dichiara contrario sugli emendamenti 41.1 e 41.2, mentre si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 41.3, 41.4 e 41.0.1, di identico contenuto.

 

Il RAPPRESENTANTE del Governo si associa ai pareri del relatore.

 

Con distinte votazioni vengono respinti gli emendamenti 41.1 e 41.2, mentre con un’unica votazione la Commissione approva gli identici emendamenti 41.3, 41.4 e 41.0.1.

 

Si passa quindi all’esame degli emendamenti precedentemente accantonati.

 

Il proponente, senatore LUSI, ritira l’emendamento 2.38 (testo 2) trasformandolo nell’ordine del giorno 0/5a/741/30. Si intendono ritirati dunque anche gli emendamenti identici 2.39 (testo 2) e 2.40 (testo 2).

 

Il predetto ordine del giorno, sottoscritto altresì dai senatori Boccia ed Eufemi, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, posto ai voti è approvato.

 

Si passa all’emendamento 14.2000 del Governo.

 

Il RELATORE esprime parere favorevole.

 

Interviene, quindi, per dichiarazione di voto contrario, il senatore FERRARA.

 

Posto ai voti, l’emendamento 14.2000 è accolto.

 

Si procede quindi all’esame dell’emendamento 15.0.1.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO, l’emendamento 15.0.1, posto ai voti, non è accolto.

 

Il proponente ritira l’emendamento 17.0.1 (testo 2), trasformandolo nell’ordine del giorno 0/5a/741/22.

 

Con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, l’ordine del giorno 0/5a/741/22, posto ai voti, è respinto.

 

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 18.0.4 (testo 2).

 

Il subemendamento 18.0.4/1 (testo 2), con il parere contrario del RELATORE e del Rappresentante del Governo, messo ai voti, non è accolto.

 

Viene poi messo ai voti, previo assenso del RELATORE e del GOVERNO, l’emendamento 18.0.4 (testo 2), che è approvato.

 

Sono quindi esaminati gli emendamenti 20.13, 20.14 e 20.15, precedentemente accantonati.

 

Interviene il senatore LUSI, il quale presenta una riformulazione dell’emendamento 20.14, che diventa 20.14 (testo 2).

 

Posti separatamente ai voti, con il parere favorevole del RELATORE e del Rappresentante del Governo, gli emendamenti 20.13, 20.14 (testo 2) e 20.15 sono accolti.

 

Si passa poi all’esame dell’emendamento 32.0.1, il quale posto ai voti, previo parere contrario del RELATORE, è respinto.

 

Sull’emendamento 39.0.6 (testo 2) e il relativo subemendamento, precedentemente accantonati, il senatore MORGANDO insiste per avere chiarimenti in merito alla individuazione della cifra con cui si converte da lire in euro l’ammontare previsto dalla normativa sui rimborsi elettorali.

 

Il sottosegretario SARTOR afferma che il subemendamento, nella versione riformulata dal Governo, ha il pregio di disporre la liquidazione immediata della somma dovuta a titolo di rimborso delle spese sostenute per il referendum costituzionale entro il mese di luglio. Riconosce tuttavia che la conversione così operata comporta una riduzione degli importi da erogare e fa presente che qualora si accedesse all’ipotesi di un cambio convenzionale euro-lire di uno a mille sarebbe necessaria una clausola di copertura.

 

Alla luce delle osservazioni emerse, il senatore LUSI sottolinea l’opportunità di una modifica al subemendamento in esame, attraverso cui disporre che la cifra di 0,60 euro sia sostituita con quella di un euro.

 

Il sottosegretario SARTOR, nel prendere atto della volontà parlamentare, fa presente che la proposta emendativa deve essere corredata dalla seguente clausola di copertura: "al relativo onere, pari a 2.582.285 euro annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto". Il subemendamento si intende, pertanto, così riformulato come 39.0.6 (testo 2)/1 (testo 2).

 

Si passa indi alla votazione del subemendamento 39.0.6 (testo 2)/1 (testo 2) come modificato che risulta accolto e successivamente è accolto l’emendamento 39.0.6 (testo 2).

 

Il presidente MORANDO propone che, secondo una prassi seguita durante la sessione di bilancio, anziché far decadere gli ordini del giorno non illustrati o i cui presentatori sono assenti, siano dati per complessivamente respinti.

 

La Commissione prende atto e conferisce al relatore un mandato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ai testi approvati.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sulla conversione in legge del decreto-legge n. 223 del 2006, con le modifiche approvate, autorizzandolo nel contempo a riferire oralmente.


Conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (741)

 

 

 

EMENDAMENTI ED ORDINI DEL GIORNO

APPROVATI DALLA 5a COMMISSIONE (*)

 

(*) AVVERTENZA: la numerazione degli emendamenti è quella assegnata in Assemblea e, in alcuni casi, può essere diversa da quella dei testi originariamente esaminati in Commissione.

 

Art. 1.

 

1.300

La Commissione

Dopo il comma 1, aggiungere infine il seguente:

 «1-bis. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano in conformità agli statuti speciali.

 

 

Art. 2.

 

2.1000

La Commissione

Al comma 1, lettera a), le parole: «la fissazione di tariffe obbligatorie» sono sostituite con le seguenti: «l’obbligatorietà di tariffe».

 

2.2000

La Commissione

Apportare le seguenti modifiche:

 «a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 ’’b) il divieto, anche parziale, di svolgere pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio il cui rispetto è verificato dall’ordine’’;

 b) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

 ’’c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, fermo restando che l’oggetto sociale relativo all’attività libero professionale deve essere esclusivo, che il medesimo professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità.’’;

 c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

 ’’2-bis. All’articolo 2233 del codice civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 ’’ Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati ed i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali’’».

 

2.36-bis

La Commissione

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale».

 

2.36-ter

La Commissione

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure ad evidenza pubblica, le stazioni appaltanti possono utilizzare le tariffe, ove motivatamente ritenute adeguate, qualche criterio o base di riferimento per la determinazione dei compensi per attività professionali».

 

 

Art. 3.

 

3.1000

La Commissione

Al comma 1, alinea, le parole: «le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande» sono sostituite con le seguenti: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande».

 

3.2000

La Commissione

Al comma 1, lettera a) le parole: «fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti» sono sostituite con le seguenti: «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande».

 

3.3000

La Commissione

Al comma 1, lettera c), sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare».

 

3.4000

La Commissione

Al comma 1, lettera e), sopprimere la seguente parola: «generali».

 


3.5000

La Commissione

Al comma 1, lettera f). dopo la parola «temporale» inserire le seguenti: «o quantitativo» e, in fine, aggiungere le seguenti: «tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti».

 

3.6000a

La Commissione

Al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

 «f-bis) il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

 

Art. 4.

 

4.1000

La Commissione

Al comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: «, nonchè dall’indicazione del nominativo del responsabile dell’attività produttiva, che assicura l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito».

 

4.2000

La Commissione

Dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 «2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie».

 

4.190

La Commissione

Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

 «2-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole ed il Ministro della salute, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, emana un decreto ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare:

 a) la denominazione di ’’panificio’’ da riservare alle imprese che svolgono l’intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;

 b) la denominazione di ’’pane fresco’’ da riservare al pane prodotto secondo un processo di produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli impasti, fatto salvo l’impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie esistenti a livello territoriale».

 

 

Art. 5.

 

5.1000

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «a prescrizione medica» inserire le seguenti: «previa comunicazione al Ministero della salute e alla Regione in cui ha sede l’esercizio e».

 

5.2000

La Commissione

Al comma 2 le parole: «con l’assistenza» sono sostituite dalle seguenti: «alla presenza e con l’assistenza personale e diretta al cliente».

 

5.3000

La Commissione

Al comma 3 dopo le parole: «sulla confezione del farmaco» sono inserite le seguenti: «rientrante nelle categorie di cui al comma 1».

 

5.33

La Commissione

Al comma 5, dopo la parola: «distribuzione» inserire il segno di interpunzione: «, ».

 

5.4000

La Commissione

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362».

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. I commi 9 e 10 dell’articolo 7, della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l’avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall’acquisto medesimo.

 10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell’articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni».

 

5.420

La Commissione

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

 «6-bis. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

 ’’4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell’esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale’’».

 

5.5000

La Commissione

Il comma 7 è sostituito dal seguente:

 «7. Il comma 2 dell’articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 è abrogato».

 

 

Art. 6.

 

6.1000

La Commissione

Sostituire l’articolo 6 con il seguente:

 «Art. 6. – (Interventi per il potenziamento del servizio di taxi). – 1. Al fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all’esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e 1’efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana ai sensi degli articoli 43, 49, 81, 82 ed 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea e degli articoli 3,11, 16, 32, 41 e 117, comma secondo, lettere e) ed m) della Costituzione, i comuni, sentite le commissioni consultive di cui all’articolo 4, comma 4, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, ove funzionanti, o analogo organo partecipativo, possono:

 a) disporre turnazioni integrative in aggiunta a quelle ordinarie, individuando idonee forme di controllo sistematico circa l’effettivo svolgimento del servizio nei turni dichiarati. Per l’espletamento del servizio integrativo di cui alla presente lettera, i titolari di licenza si avvalgono, in deroga alla disciplina dì cui all’articolo 10 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, di sostituti alla guida in possesso dei requisiti stabiliti all’articolo 6 della medesima legge. I sostituti alla guida devono espletare l’attività in conformità alla vigente normativa ed il titolo di lavoro deve essere trasmesso al comune almeno il giorno precedente all’avvio del servizio;

 b) bandire concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 della medesima legge, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti sono ripartiti in misura non inferiore al1’80 per cento tra i titolari di licenza di taxi del medesimo comune; la restante parte degli introiti può essere utilizzata dal comune per il finanziamento di iniziative volte al controllo e al miglioramento della qualità degli autoservizi pubblici non di linea e alla sicurezza dei conducenti e dei passeggeri, anche mediante l’impiego di tecnologie satellitari;

 c) prevedere il rilascio ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 6 ed in prevalenza ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge, di titoli autorizzatori temporanei o stagionali, non cedibili, per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell’utenza;

 d) prevedere in via sperimentale l’attribuzione, prevalentemente a favore di soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c) della medesima legge, della possibilità dì utilizzare veicoli sostitutivi ed aggiuntivi, per l’espletamento di servizi diretti a specifiche categorie di utenti. In tal caso, l’attività dei sostituti alla guida deve svolgersi secondo quanto previsto dalla lettera a);

 e) prevedere in via sperimentale forme innovative di servizio a1l’utenza, con obblighi di servizio e tariffe differenziati, rilasciando a tal fine apposite autorizzazioni ai titolari di licenza del servizio di taxi o ai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), della medesima legge;

 f) prevedere la possibilità degli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

 g) istituire un comitato permanente di monitoraggio del servizio di taxi al fine di favorire la regolarità e l’efficienza dell’espletamento del servizio e di orientare costantemente le modalità di svolgimento del servizio stesso alla domanda effettiva, composto da funzionari comunali competenti in materia di mobilità e di trasporto pubblico e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, degli operatori di radiotaxi e delle associazioni degli utenti.

 2. Sono fatti salvi il conferimento di nuove licenze secondo la vigente programmazione numerica ed il divieto di cumulo di più licenze al medesimo intestatario, ai sensi della legge 15 gennaio 1992, n. 21, e della disciplina adottata dalle regioni».

 

Art. 7.

 

7.1000

La Commissione

1. Al comma 1 dopo le parole: «l’autenticazione» sono inserite le seguenti: «della sottoscrizione».

 

7.4

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 2 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

Art. 8.

 

8.1000

La Commissione

Al comma 1 dopo le parole: «prezzi minimi o di sconti massimi per l’offerta» inserire le seguenti: «ai consumatori».

 

8.2000

La Commissione

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

 «3-bis. All’articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n, 209, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 «2-bis. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, la provvigione dell’intermediario, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto.

 2-ter. Per l’offerta di contratti relativi all’assicurazione r.c. auto, l’intermediario deve rilasciare preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall’impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L’informazione deve essere affissa nei locali in cui l’intermediario opera e deve risultare nella documentazione rilasciata al contraente».

 

 

Art. 9.

 

9.2

La Commissione

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «Ministero delle politiche agricole» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

 

9.4-bis

La Commissione

Al capoverso «2-quinquies», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ai gestori del servizio di telefonia».

 

 

Art. 10.

 

10.1000

La Commissione

Sostituire l’articolo 10 con il seguente:

 «Art. 10. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. L’articolo 118 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

 ’’Art. 118. – (Modifica unilaterale delle condizioni contrattuali). – 1. Nei contratti di durata può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni di contratto qualora sussista un giustificato motivo nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1341, comma 2, del codice civile.

 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente, secondo modalità, contenenti in modo evidenziato: ’’Proposta di modifica unilaterale del contratto’’ con preavviso minimo di trenta giorni, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda dal contratto entro 60 giorni. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.

 4. Le variazioni dei tassi di interesse conseguenti a decisioni di politica monetaria riguardano contestualmente sia i tassì debitori che quelli creditori, e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio ai clienti.

 5. In ogni caso il cliente ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità e senza spese di chiusura».

 

Art. 11.

 

11.4

La Commissione

Ai commi 2, 4 e 5, sostituire le parole: «Camere di commercio» con le seguenti: «camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

 

11.6

La Commissione

Al comma 3, dopo le parole: «dall’articolo 1 del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al» e sostituire le parole: «7 ottobre 1993, n. 589» con le seguenti: «21 febbraio 1990, n. 300, e successive modificazioni».

 

Art. 12.

 

12.3-bis.

La Commissione

Al comma 2, aggiungere infine: «nel rispetto delle normative vigente in tema di riservatezza del trattamento dei dati personali».

 

Art. 13.

 

13.120

La Commissione

Al comma 1, dopo la parola: «costituite» inserire le seguenti: «o partecipate».

 

13.1000

La Commissone

L’articolo 13 è così modificato:

 «a) al comma 1 le parole «strumentali all’attività di tali enti» sono sostituite dalle seguenti: «in favore di tali enti ed in funzione della loro attività – con esclusione dei servizi pubblici locali –» e dopo le parole: «gli enti costituenti» aggiungere le parole: «o partecipanti o affidanti» e sopprimere le parole: «ed affidanti»;

 b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: ’’possono cedere’’ sono inserite le seguenti: ’’nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica,’’ e sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi».

 c) al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: ’’I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo che precede perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma’’;

 d) al comma 4 dopo le parole ’’l contratti conclusi’’ sono inserite le seguenti: ’’, dopo l’entrata in vigore del presente decreto,’’;

 e) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: ’’Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo l’entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione perferzionate prima del predetto momento’’».

 

13.27

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «non possono partecipare ad altre società o enti.» inserire le seguenti: «Le società che svolgono l’attività di intermediazione finanziaria prevista dal decreto legislativo 1º settembre 1993 n. 385 sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società od enti».

 

13.29

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «predette società» con le seguenti: «società di cui al comma 1».

 

 

Art. 14.

 

14.4

La Commissione

Al comma 1, all’alinea, dopo le parole: «capo II» inserire le seguenti: «del titolo II»; al capoverso art. 14-ter, sostituire le parole: «Art. 14-ter» con le seguenti: «Art. 14-ter» e, al medesimo capoverso, al comma 1, dopo le parole: «articoli 2 o 3» inserire le seguenti: «della presente legge» e, al comma 2, sostituire le parole: «un sanzione» con le seguenti: «una sanzione».

 

14.6-bis

La Commissione

Al comma 1, capoverso: «Art. 14-bis», comma 2, sostituire le parole: «sono applicabili per un determinato periodo di tempo e, se necessario e opportuno, possono essere rinnovate» con le seguenti: «e non possono essere in ogni caso rinnovate o prorogate».

 

14.1000a

La Commissione

L’articolo 14 è così modificato:

 «Al comma 1, le parole da: ’’articolo 14-ter. - (Impegni)’’ fino a: senza accertare l’illecito’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’articolo 14-ter. (Impegni) – 1. Entro tre mesi dalla notifica dell’apertura di un’istruttoria per l’accertamento della violazione degli articoli 2 o 3 della presente legge o degli articoli 81 o 82 del Trattato CE, le imprese possono presentare impegni tali da far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria. L’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può, nei limiti previsti dall’ordinamento comunitario, renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento senza accertare l’infrazione’’;

 Al comma 2 capoverso 2-bis) le parole: ’’può essere ridotta in misura non superiore alla metà.’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’può essere non applicata ovvero ridotta nelle fattispecie previste dal diritto comunitarie’’».

 

14.8

La Commissione

Al comma 2, capoverso 2-bis, sostituire le parole: «’’2-bis» con le seguenti: «2-bis».

 

14.2000

La Commissione

Dopo l’articolo 14, inserire il seguente:

 «Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259, salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

 2. Nei casi previsti dal comma 1, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l’effetto di renderli obbligatori per l’impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall’Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un’impresa incorsa in illecito non ancora punito, l’Autorità tiene conto dell’attuazione dell’impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

 

 

Art. 15.

 

15.2

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «15-ter, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

15.3

La Commissione

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2007» con le seguenti: «31 dicembre 2006, relativamente al solo servizio idrico integrato al 31 dicembre 2007».

 

 

Art. 17.

17.5

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «dall’articolo 1 della» con la seguente: «dalla».

 

17.6

La Commissione

Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le risorse integrative di cui al presente comma devono essere utilizzate esclusivamente per i cantieri aperti.»

 

17.0.1000a

La Commissione

Dopo l’articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

 All’Articolo 34-septies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) al comma 1 le parole: ’’nei limiti di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2006 e 2007’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’nei limiti di 60 milioni di euro per l’anno 2006 e di 90 milioni di euro per l’anno 2007’’.

 b) al terzo comma le parole: ’’30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007’’ sono sostituite con le parole: ’’60 milioni di euro per l’anno 2006 e 90 milioni di euro per l’anno 2007’’».

 

 

Art. 18.

 

18.1

La Commissione

Al comma 2, dopo la parola: «Fondo» inserire la seguente: «nazionale».

 

18.0.40

La Commissione

Dopo l’articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

 2. All’onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l’anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l’anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l’anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l’accantonametno relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell’ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 400.000 euro quello relativo al Minsitero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

 

Art. 20.

 

20.13

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera b) con la seguente:

 b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ’’i contributi previsti dalla presente legge’’ sono inserite le seguenti: ’’, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,’’. Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: ’’Gli stessi contributi’’ con le seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

 Conseguentemente, all’articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all’anno 2006 nella misura dello 0,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

 

20.14

La Commissione

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell’alinea dell’articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

 

20.15

La Commissione

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 «4. Al comma 456 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

 b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ’’I contributi previsti dalla presente legge’’ sono inserite le seguenti: ’’, con esclusione di quelli previsti dal comma 11,’’. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ’’Gli stessi contributi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11’’».

 

 

Art. 21.

 

21.2000

La Commissione

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 «1. Per il pagamento delle spese di giustizia non è ammesso il ricorso all’anticipazione da parte degli uffici postali, tranne che per gli atti di notifiche nei procedimenti penali e per gli atti di notifiche e di espropriazione forzata nei procedimenti civili quando i relativi oneri sono a carico dell’erario».

 

21.21

La Commissione

Al comma 4, capoverso 6-bis, sopprimere le parole: «per le istanze cautelari di primo e secondo grado.

 

21.1000a

La Commissione

Al comma 4, al capoverso 6-bis, dopo le parole: «della legge 7 agosto 1999, n. 241» inserire le seguenti: «per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato».

 

21.24

La Commissione

Al comma 4, capoverso 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall’articolo 25 della citata legge 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195 di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale».

 Conseguentemente all’onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

 

21.26

La Commissione

Al comma 5, capoverso «1-bis», sopprimere l’ultimo periodo.

 

 


Art. 22.

 

22.1000

La Commissione

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 1 dopo le parole: «degli Istituti zooprofilattici sperimentali» sono inserite le seguenti: «degli enti e degli organismi gestori delle aree naturali protette».

 

22.0.2000a

La Commissione

Dopo l’articolo 22, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.

 2. Al comma 10 dell’articolo 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, le parole: ’’fino al 31 luglio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’fino alla data, certificata dalla Regione o dalla Provincia Autonoma, del completamento da parte dell’Azienda sanitaria di appartenenza, degli interventi strutturali necessari ad assicurare l’esercizio dell’attività libero professionale intramuraria e comunque entro il 31 luglio 2007.

 2. L’esercizio straordinario dell’attività libero professionale intramuraria in studi professionali, previa autorizzazione aziendale, è informato ai principi organizzativi fissati da ogni singola azienda sanitaria, nell’ambito della rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite dalle Regioni e dalle Provincie Autonome e sulla base dei principi previsti nell’atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 2000.

 3. Al fine di garantire il corretto equilibrio tra attività istituzionale e attività libero professionale intramuraria, anche in riferimento all’obiettivo di ridurre le liste d’attesa, sono affidati alle Regioni i controlli sulle modalità di svolgimento dell’attività libero professionale della dirigenza del Servizio sanitario nazionale e l’adozione di misure dirette ad attivare previo congruo termine per provvedere da parte delle Aziende risultate inadempienti, interventi sostitutivi anche sotto forma della nomina di un commissario ad acta. In ogni caso l’attività libero professionale non può superare, sul piano quantitativo nell’arco dell’anno, l’attività istituzionale dell’anno precedente».

 

 

Art. 23.

 

23.1000

La Commissione

Al comma 1 dopo le parole: «abrogato» sono aggiunte le seguenti: «e nell’articolo 2, comma 4 della legge 16 gennaio 2006, n. 18», sono soppresse le parole: «, nonché alla loro conferma in ruolo».

 

 

Art. 24.

24.2

La Commissione

Al comma 1, dopo le parole: «tabella D allegata al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

Art. 25.

25.17

La Commissione

Al comma 3, sostituire la parola: «coesistente» con la seguente: «rispettivo».

 

25.1000

La Commissione

Al comma 4, la parola: «manovra» è sostituita dalla seguente: «Legge».

 

Art. 29.

 

29.1000

La Commissione

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 2, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti:

 «e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l’organismo è da intendersi automaticamente soppresso;

 e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all’amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.»;

 b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 «2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l’amministrazione di settore competente, la perdurante utilità dell’organismo proponendo le conseguenti iniziative per l’eventuale proroga della durata dello stesso.».

 c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

 «4. Gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono soppressi.».

 

Art. 30.

 

30.14

La Commissione

Al comma 1, nella parte in cui modifica l’articolo 1, comma 204, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: «Dipartimento degli affari regionali» aggiungere le seguenti: «e del Ministero dell’interno».

 

30.110

La Commissione

Al comma 1, dopo il capoverso «204-bis», inserire il seguente:

 «204-ter. Ai fini dell’attuazione dei commi 198, 204 e 204-bis, limitatamente agli enti locali in condizione di avanzo di bilancio, negli ultimi tre esercizi sono escluse dal computo le spese di personale riferite a contratti di lavoro a tempo determinato, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati nel corso dell’anno 2005».

 

 

Art. 31.

 

31.1

La Commissione

Al comma 2, sopprimere le parole: «e successive modificazioni,».

 

 

Art. 32.

 

32.1

La Commissione

Al comma 1, all’alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter» sono sostituiti con le seguenti: «il comma 6 è sostituito» e, al capoverso 6-ter, dopo le parole: «comma 6, del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

32.1000

La Commissione

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «i commi 6, 6-bis e 6-ter sono sostituiti» con le seguenti: «il comma 6 è sostituito».

 

 

Art. 34.

 

34.1

La Commissione

Al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

 

34.1000

La Commissione

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati@@del Ministero dell’interno)

 1. All’articolo 7 vicies-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: ’’Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all’articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266’’.».

 

34.2000

La Commissione

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Deroghe ai limiti all’acquisizione di immobili)

 1. All’articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ’’enti territoriali’’ sono inserite le seguenti: ’’e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311’’».

 

34.0.600

La Commissione

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Controllo del costo del lavoro)

 1. All’articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: ’’Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell’Economia e delle Finanze, anche all’Unione delle province d’Italia (UPI), all’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica’’».

 

34.0.601

La Commissione

Dopo l’articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

 1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: ’’1º gennaio 2006’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’1º gennaio del secondo anno successivo all’adozione dei provvedimenti di attuazione dell’articolo 119 della Costituzione’’. Per l’anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

 

Art. 35.

 

35.6

La Commissione

Al comma 2, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «secondo comma»;

 

35.8

La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «primo comma» e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

 

35.12

La Commissione

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «quinto comma»;

 

35.13

La Commissione

Al comma 6, sostituire le parole: «Il comma precedente si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e sostituire le parole: «Direttiva 77/388/CEE» con le seguenti: «direttiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

 

35.17a

La Commissione

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

 «6-bis. All’articolo 10, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ’’quinto’’ sono aggiunte le seguenti: ’’e sesto’’.

 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l’articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume d’affari registrato dai predetti soggetti nell’anno precedente è costituito per almeno l’80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1.000.000,00 di euro».

 

35.5500

La Commissione

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 1, sopprimere le parole: «64),»;

 b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

 c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

 «25. All’articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: ’’La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell’assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d’imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d’imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l’importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell’assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d’imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito’’.

 25-bis. Il reddito derivante dall’applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 Conseguentemente all’articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

 «a) all’articolo 10, primo comma:

 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

 ’’8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione;

 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;’’;

 2) dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:

 ’’8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

 a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d’imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d’imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

 c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell’esercizio di impresa arti o professioni;

 d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione.’’;

 b) sopprimere la lettera c);

 c) sostituire il comma 9 con il seguente:

 «9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall’articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell’imposta prevista dal successivo articolo 19-bis2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all’articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell’intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell’imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

 d) sostituire il comma 10 con il seguente:

 «10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all’articolo 5, comma 2, le parole ’’operazioni esenti ai sensi dell’articolo 10, n. 8), 8-bis)’’, sono sostituite dalle seguenti ’’operazioni esenti e imponibili ai sensi dell’articolo 10, n. 8), 8-bis) e 8-ter),’’;

 b) all’articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 ’’1-bis. Sono soggette all’imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.’’;

 c) all’articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 ’’a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento’’.»;

 e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

 «10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all’articolo 10, comma 1, dopo le parole: ’’a norma dell’articolo 2’’ sono aggiunte le seguenti: ’’, anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui all’articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633’’;

 b) dopo l’articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

 ’’1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all’articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi... 3 per cento’’.

 10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all’articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall’articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall’articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, ovvero imprese di locazione finanziaria, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà. L’efficacia della disposizione di cui al periodo precedente, che comunque entra in vigore non prima del 1º gennaio 2007, è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell’Unione europea.

 10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l’affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell’articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 10-quinquies. Ai fini dell’applicazione dell’imposte proporzionali di cui all’articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l’opzione per la imposizione prevista dall’articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell’imposta’’».

 10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all’articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all’articolo 5 comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, può essere portata, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale».

 

35.43

La Commissione

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «il n. 127-ter è soppresso» con le seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa».

 

35.57

La Commissione

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

 

35.62

La Commissione

Al comma 12, sostituire la parola: «aggiunti», con la seguente: «inseriti».

 

35.87a

La Commissione

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

 «12-bis. Il limite di 100 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1º luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro».

 

35.90

La Commissione

Al comma 13, all’alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all’alinea, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» alla lettera a), sostituire la parola: «controllate» con la seguente: «controllati» e le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» e, alla lettera b), sostituire la parola: «amministrate» con la seguente: «amministrati».

 

35.91

La Commissione

Al comma 14, sostituire le parole: «precedente comma» con le seguenti: «comma 13».

 

35.93

La Commissione

Al comma 15, all’alinea, sopprimere la parola: «del»; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» inserire le seguenti: «le seguenti percentuali» sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al», le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» e le parole: «dei precedenti periodi» con le seguenti: «del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «articolo 8-bis, comma 1» con le seguenti: articolo 8-bis, primo comma»; alla lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «n. 600 del 1973» con le seguenti: «29 settembre 1973, n. 600».

 

35.101

La Commissione

Al comma 16 sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 15».

 

35.103

La Commissione

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

35.104

La Commissione

Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del» inserire le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica».

 

35.5600

La Commissione

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

 «22-bis. Dopo la lettera b) dell’articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

 ’’b-bis) dal 1º gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità’’».

 

35.5700

La Commissione

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

 «22-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all’articolo 54 del decerto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all’ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

 «23-ter. All’articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 ’’5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall’articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266’’.».

 

35.115

La Commissione

Al comma 24, alla lettera a), sostituire le parole: «53-bis» con le seguenti: «Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» inserire il segno d’interpunzione: «,», sostituire le parole: «e catastale di cui al» con le seguenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole: «n. 347» sostituire il segno di interpunzione: «.» con il seguente: «;»; alla lettera b), sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «aggiunto».

 

35.2000

La Commissione

Al comma 25, sostituire le parole: «dal direttore generale» con le seguenti: «dai direttori generali».

 

35.118a

La Commissione

Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

 «25-bis). Ai fini di cui all’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

 25-ter. Le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

 a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

 b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004».

 

35.119

La Commissione

Al comma 26, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 25».

 

35.120a

La Commissione

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

 «26-bis. Ai fini dell’attuazione dei commi 25 e 26 l’Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati».

 

35.121

La Commissione

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

 «26-bis. All’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

 ’’e-bis) l’iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all’articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

 e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all’articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46’’».

 

35.129a

La Commissione

Al comma 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

 «a) al primo periodo, sopprimere le parole: ’’la causale del predetto versamento,’’;

 b) dopo le parole: ’’1º ottobre 2006’’ è aggiunto il seguente periodo: ’’I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell’attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata’’».

 

35.130

La Commissione

Al comma 27, secondo capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni» aggiungere le seguenti: «mediante posta elettronica certificata».

 

35.142

La Commissione

Al comma 33, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 32».

 

35.145

La Commissione

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

 «34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all’approvazione di un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che stabilisca la documentazione attestante l’assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell’ambito di attività rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l’effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

 

35.154

La Commissione

Al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» inserire le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».

 

35.157

La Commissione

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. Al fine di contrastare l’evasione e l’elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all’Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per le prestazioni.

 Il Ministro dell’economia è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente, con analoghe società estere».

 

35.5800

La Commissione

Dopo il comma 35 aggiungere i seguenti:

 «35-bis. È prorogata per l’anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l’agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º agosto 2006.

 35-ter. All’articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-bis A decorrere dal 1º agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di 48.000 euro per abitazione.

 35-quater. All’onere derivante dal comma 35-bis valutato in 79 milioni di euro nell’anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di conto corrente ’’Fondo Speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l’anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l’anno 2007 l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

 

Art. 36.

36.890

La Commissione

Al comma 1, sopprimere la seguente parola: «62),».

 

36.20a

La Commissione

Al comma 1, sopprimere le parole: «, 127-decies».

 

36.891

La Commissione

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

 

36.29

La Commissione

Al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917» inserire il segno d’interpunzione: «,».

 

36.40

La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

36.41

La Commissione

Al comma 4, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 3».

 

36.1000

La Commissione

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

 «4-bis. All’articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ’’utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti’’, sono sostituite dalle seguenti: ’’utili provenienti’’».

 

36.44

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.45

La Commissione

Al comma 6, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,».

 

36.2000

La Commissione

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

 «6-bis. Nell’articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ’’Per i beni di cui all’articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2’’.

 6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

 

36.1600

La Commissione

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

 

36.65

La Commissione

Al comma 9 sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

36.66

La Commissione

Al comma 10 sostituire le parole: «medesimo testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

36.68

La Commissione

Al comma 12, all’alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»; alla lettera b) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

 

36.71

La Commissione

Al comma 13, sostituire le parole: «predetto testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le parole: «comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo».

 

36.1700

La Commissione

Il comma 15 è sotituito dal seguente:

 «15. L’articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferirmenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all’attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

36.84

La Commissione

Al comma 16, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.86

La Commissione

Al comma 18, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.88

La Commissione

Al comma 20, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

 

36.89

La Commissione

Al comma 21, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 20».

 

36.91

La Commissione

Al comma 22, alinea, sostituire le parole: «approvato, con» con le seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre».

 

36.105

La Commissione

Al comma 23, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre» e la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

 

36.111

La Commissione

Al comma 24, sostituire le parole: «comma l» con le seguenti: «primo comma», la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite» e, dopo la parola: «permettere», sopprimere il segno d’interpunzione: «,».

 

36.117

La Commissione

Al comma 27, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.119

La Commissione

Al comma 29, all’alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, sostituire la parola: «aggiunti» con la seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero 2), sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita».

 

36.132

La Commissione

Al comma 30, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.134

La Commissione

Al comma 31, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.2500

La Commissione

Al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» inserire il segno d’interpunzione: «,».

 

36.3000

La Commissione

Al comma 34, sostituire le parole: «ai fini dell’imposta sul reddito delle società» con le seguenti: «dai soggetti di cui all’articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta regionale sulle attività produttive».

 

36.4000

La Commissione

Aggiungere, infine, il seguente comma:

 «34-bis. In deroga all’articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell’articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.».

 

36.6500

La Commissione

Dopo l’articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero@@e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

 1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell’adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell’ambito dei cantieri edili qualora riscontri l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell’adozione del provvedimento di sospensione al fine dell’emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l’integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell’edilizia.

 2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

 a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

 b) l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

 3. Nell’ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell’obbligo risponde in solido il committente dell’opera.

 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all’obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 6. L’articolo 86, comma 10-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

 ’’10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all’articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.’’.

 7. All’articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ’’3. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l’impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.’’;

 b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 ’’5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.’’.

 8. Le agevolazioni di cui all’articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

 9. All’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: ’Centro nazionale per l’informatica della pubblica amministrazione’ aggiungere lo seguenti: ’previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,’’’.

 10. Il termine di prescrizione di cui all’articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l’anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all’articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

 11. Nell’ambito del Fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

 

 

Art. 37.

 

37.2

La Commissione

Al comma 1, dopo la parola: «professioni» inserire il segno d’interpunzione: «,».

 

37.11

La Commissione

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all’articolo 2 del» con le seguenti: «ai sensi dell’articolo 2 del regolamento di cui al».

 

37.14

La Commissione

Al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.16

La Commissione

Al comma 4, lettera b), dopo le parole: «connesse alla riscossione mediante ruolo» aggiungere le seguenti: «, nonché dai soggetti di cui all’art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell’art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell’espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all’acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l’applicazione delle misure di prevenzione».

 

37.18

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 4».

 

37.19a

La Commissione

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2001» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2005».

 

37.23

La Commissione

Al comma 6, alla lettera a), punto 1., sostituire la parola: «aggiungere» con le seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2., dopo le parole: «n. 600, e» inserire le seguenti: «dell’articolo»; alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito».

 

37.25

La Commissione

Al comma 7, sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita».

 

37.36

La Commissione

Al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

37.61

La Commissione

Al comma 10, all’alinea, dopo la parola: «Al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2, sostituire le parole: «d’affari» con le seguenti: «di affari»; alla lettera f), prima delle parole: «per il tramite», sopprimere il segno d’interpunzione: «,».

 

37.82

La Commissione

Al comma 11, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 


37.93

La Commissione

Al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrano,».

 

37.111

La Commissione

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», al comma 3, sostituire le parole: «dell’imposta,» con le seguenti: «dell’imposta e» e al comma 4, dopo le parole: «articolo 10, n. 8)», inserire le seguenti: «, del presente decreto» e dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

 

37.1000

La Commissione

Al comma 18, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «è subordinato alla» con le seguenti: «determina la»; nel medesimo capoverso 15-bis, sostituire le parole: «nonché all’eventuale preventiva», con le seguenti: «nonché l’eventuale»;

 Al comma 18, capoverso 15-ter, lettera b), sostituire le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria», con le seguenti: «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all’articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d’affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro»;

 Al comma 18, capoverso 15-ter, sopprimere la lettera c);

Al comma 19, sostituire le parole: «dal 1º settembre 2006», con le seguenti: «dal 1º novembre 2006.».

 

37.122

La Commissione

Al comma 21, sostituire le parole: «lettera f),» con le seguenti: «lettera f) del primo comma».

 

37.2500

La Commissione

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

 «21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l’adozione di tale modalità di presentazione.».

 

37.124

La Commissione

Al comma 22, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 21».

 

37.131

La Commissione

Al comma 27, all’alinea, dopo le parole: «articolo 60» sopprimere il segno d’interpunzione: «,»; alla lettera a), sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.132

La Commissione

Al comma 28, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «plico» con la seguente: «quale».

 

37.133

La Commissione

Al comma 30, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 29».

 

37.139

La Commissione

Al comma 32, lettera a), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.161

La Commissione

Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» con le seguenti: «e 71 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 33».

 

37.162a

La Commissione

Il comma 35, è sostituito dal seguente:

 «35. Ai contribuenti che optano per l’adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all’articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal precedente comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d’imposta di 100,00 euro, utilizzabile im compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Il credito compete, a seguito dell’esecuzione dell’intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendente dal numero dai misuratori adattati».

 Al comma 37 è aggiunto infine il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti».

 

37.165

La Commissione

Al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» inserire la seguente: «di» e sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 33 e 34».

 

37.167

La Commissione

Al comma 38, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

37.170

La Commissione

Al comma 39, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «del comma 1».

 

37.173

La Commissione

Al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

37.174

La Commissione

Al comma 41, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.177

La Commissione

Al comma 43, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.178

La Commissione

Al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» sopprimere il segno d’interpunzione: «,».

 

37.179

La Commissione

Al comma 45, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.181

La Commissione

Al comma 46, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 45».

 

37.182

La Commissione

Al comma 47, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.195

La Commissione

Al comma 51, sostituire le parole: «da 518» con le seguenti: «a 518».

37.197a

La Commissione

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall’articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

 

37.207a

La Commissione

 Al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

 

 

Art. 38.

 

38.5

La Commissione

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» inserire le seguenti: «disciplinato dal regolamento».

 

38.7

La Commissione

Al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), sostituire le parole: «all’articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» con le seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole: «disciplinate dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»

 

38.25

La Commissione

Al comma 4, lettera j), sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» inserire le seguenti: «disciplinate dal regolamento».

 

 

Art. 39.

 

39.0.600

La Commissione

Dopo l’articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

 1. All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 ’’1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all’articolo 48 della Costituzione, per l’elezione delle Camere’’.;

 b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 ’’5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell’1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell’ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell’ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell’articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.’’;

 c) al comma 6, le parole: ’’commi 1 e 4’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’commi 1, 1-bis e 4’’.

 2. All’articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: ’’fondi medesimi’’ sono inserite le seguenti: ’’, ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,’’;

 3. All’articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 è abrogato;

 b) al comma 3, le parole: ’’per l’attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale’’ sono soppresse.

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell’aprile 2006.

 5. Agli oneri derivanti dall’attuazione ddel presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006, si provvede per l’anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente ’’Fondo speciale’’ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 6. All’articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4, le parole: ’’lire mille sono sostituite dalle seguenti: ’’un euro’’; e le parole: ’’lire 5 miliardi’’ sono sostituite dalle seguenti: ’’euro 2.582.285’’;

 b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

 1) le parole: ’’e 4’’ sono abrogate;

 2) dopo le parole: ’’entro il 31 luglio di ciascun anno’’, sono aggiunte le seguenti: ’’I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un unica soluzione, entro il 31 luglio dell’anno in cu si è svolta la consultazione referendaria’’.

 7. All’onere derivante dal comma 6, lettera a), pari a euro 2.582.285 annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recante dal presente decreto».

 

Art. 40.

 

41.3

La Commissione

Dopo l’articolo 40, inserire il seguente:

«Art. 40-bis.

 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

 

ORDINI DEL GIORNO

 

 

0/5a/741/7

Legnini

Approvato

La Commissione Bilancio,

 in sede di esame del disegno di legge n. 741, «Conversione in legge de decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 premesso che:

 l’articolo 2 abroga le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:

 a) la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;

 b) il divieto, anche parziale, di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni;

 c) il divieto di fornire all’utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti;

 l’articolo 3, a sua volta, prevede l’abrogazione delle disposizioni legislative e regolametari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con quanto previsto dallo stesso articolo;

 la mancata elencazione delle disposizioni abrogate comporterà serie difficoltà ricognitive ed interpretative per gli operatori del settore, per la pubblica amministrazione e per i consumatori,

 impegna il Governo:

 a procedere, al fine di migliorare la qualità della legislazione, all’individuazione delle disposizioni di legge e dei regolamenti statali abrogati dagli articoli 2 e 3 e ad apportare ai regolamenti stessi le modifiche rese necessarie dalle abrogazioni intervenute, in occasione dell’emanazione della legge di semplificazione per l’anno corrente o di altro provvedimento legislativo.

0/5a/741/8

Rubinato

Accolto dal Governo come raccomandazione

La 5 Commissione permanente del Senato, in relazione alle previsioni dell’articolo 5,

 impegna il Governo:

 ed in particolare il Ministero per la salute, a valutare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’opportunità di classificare come medicinali senza obbligo di prescrizione (SOP) i medicinali di automedicazione che, per le loro caratteristiche e le cautele d’uso richieste, devono essere dispensati dal farmacista in farmacia, e altresì l’opportunità di stabilire le modifiche di confezionamento, anche riferite a un numero ridotto di unità posologiche, opportune al fine di consentire la vendita dei medicinali di automedicazione negli esercizi commerciali di cui al comma 1 dell’articolo 5.

 

0/5a/741/9

Albonetti, Emprin, Tecce, Alfonzi, Allocca

Accolto dal Governo

Il Senato,

 in sede di discussione dell’atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale,

 - relazione agli interventi attuati con l’articolo 5 del provvedimento, relativo alla distribuzione dei farmaci, finalizzati ad incentivare l’utilizzo dei farmaci generici e stimolare la concorrenza fra distributori al dettaglio;

 - in considerazione dell’effetto derivante dalla citata normativa, che determinerà un rilevante incremento nella distribuzione dei farmaci generici presso esercizi commerciali diversi dalle farmacie con il conseguente possibile aumento del consumo dei prodotti da banco;

 - in considerazione della necessità di giungere ad una razionalizzazione dei costi dei prodotti farmaceutici e quindi di adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria in maniera da correggere una anomalia nel mercato farmaceutico italiano relativamente all’eccessiva durata della tutela brevettuale dei farmaci che danneggia i cittadini e pone un aggravio per la contabilità pubblica, ostacolando l’espansione del mercato dei farmaci generici (notevolmente meno costosi delle specialità farmaceutiche coperte da brevetto;

 impegna il Governo:

 ad adottare un provvedimento finalizzato ad adeguare progressivamente la durata della copertura brevettuale complementare a quella prevista dalla normativa comunitaria, attuando le disposizioni di cui alla legge 19 ottobre 1991, n. 349, ed al regolamento (CEE) n. 1768/1992 del Consiglio, del 18 giugno 1992, attraverso una riduzione della «protezione complementare» pari ad un anno nel 2006 e a due anni per ogni anno solare, a partire dal 1º gennaio 2007, fino al completo allineamento alla normativa europea. A tal fine consentendo alle aziende che intendono produrre specialità farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale di avviare la procedura di registrazione del prodotto contenente il principio attivo in anticipo di un anno rispetto alla scadenza della copertura brevettuale complementare del principio attivo stesso.

0/5a/741/10

Emprin, Allocca, Tecce, Albonetti, Alfonzi

Accolto dal Governo

La Vª Commissione permanente del Senato,

 in sede di discussione dell’atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale,

 in relazione a quanto previsto dall’articolo 5 relativo alla distribuzione dei farmaci, al fine di provvedere, in seguito ad una più vasta diffusione sul mercato di prodotti farmaceutici, alla migliore informazione possibile a tutela della salute pubblica,

 impegna il Governo:

 a realizzare, di intesa con le regioni, una adeguata campagna informativa finalizzata ad informare i cittadini sul migliore uso dei farmaci di automedicazione nella cura delle patologie minori, della quale riferirà alle competenti commissioni parlamentari entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente provvedimento.

 

0/5a/741/11 (testo 2)

Il Relatore

Approvato

La Vª Commissione,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 2006,

 premesso che:

 l’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto in conversione dispone modifiche alla disciplina delle provvidenze al settore dell’editoria, volta a ridurre, per l’anno 2006 e per il triennio 2007-2009, l’autorizzazione di spesa, come determinata dalla tabella C della legge finanziaria per l’anno 2006;

 considerato altresì che:

 per gli anni 2002 e 2003, alle imprese di cui ai commi 8, lettera a), 9 e 10 lettera a) dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, sono state erogate provvidenze secondo criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, in quanto espressamente riferiti a disposizioni di rango secondario (decreti ministeriali) a loro volta riconducibili alle previsioni di un disegno di legge presentato alle Camere dell’allora Presidente del Consiglio dei ministri (A.C. 4163) e mai giunto all’approvazione definitiva;

 in particolare si è determinata un’attribuzione delle provvidenze, da parte del Dipartimento dell’editoria della Presidenza del Consiglio, in misura eccedente rispetto agli importi previsti dalla normativa vigente;

 tale situazione ha dato luogo all’obbligo di restituzione, in capo alle imprese beneficiarie, dei maggiori contributi ricevuti, mediante la decurtazione nel 2006 delle provvidenze riconosciute per gli anni successivi al 2003;

 impegna il Governo,

 a prevedere,

 a) nell’ambito del ddl finanziaria per il 2007, una rivisitazione dei meccanismi strutturali che individuano i criteri per accedere ai contributi e alle agevolazioni per l’editoria e determinano il riparto delle relative risorse;

 b) misure idonee a consentire alle imprese il recupero degli importi decurtati nel 2006 per effetto di una applicazione di criteri di calcolo difformi rispetto alla legislazione vigente, non imputabile in alcun modo alle imprese stesse.

 

0/5a/741/12

Rubinato

Accolto dal Governo

La Commissione 5, considerata la finalità dell’articolo 8 di ovviare il processo di liberalizzazione del settore assicurativo,

 impegna il Governo a valutare l’opportunità di proseguire nell’azione volta a stimolare la concorrenza del settore assicurativo a favore dei consumatori, estendendo quanto prima le clausole introdotte con la norma in esame anche nei settori assicurativi diversi dalla r.c. auto.

 

0/5a/741/13

Albonetti, Tecce, Allocca, Alfonzi, Bonadonna, Nardini, Ciccanti, Forte

Accolto dal Governo

Il Senato,

 in sede di discussione dell’atto Senato 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale,

 in relazione a quanto stabilito dall’articolo 10 relativo alle condizioni contrattuali nel sistema bancario;

 in considerazione della necessità di razionalizzare il sistema della variazione dei tassi di interesse applicati dalle banche a tutela dei consumatori;

 in considerazione che, nonostante le ripetute sentenze della Cassazione e della Magistratura ordinaria, le Banche continuano a perseguirre i debitori chiedendo il pagamento di montanti debitori gonfiati dall’anatocismo, cioè dalla ricapitalizzazione trimestrale degli interessei, ritenuta illegittima dalla recente giurisprudenza, rendendo così impossibile al creditore soddisfare il debito e costituendo un precedente arbitrario, estorisivo e foriero di gravi drammi in chi, per effetto di questa pretesa, perde la casa, i beni sottoposti a sequestro giudiziario;

 impegna il Governo:

 a prevedere una moratoria di 6 mesi che sospende tutte le esecuzioni promosse per crediti che non siano stati depurati dall’anatocismo, in modo da rinnovare gli atti di precetto sulla base di nuovi conteggi, affinché il debitore possa essere chiamato a rispondere di importi legittimamente calcolati e pretesi, e non per gli importi vessatori ed estorsivi pretesi dalle Banche o dai loro concessionari, attirati dalla comoda speculazione offerta loro con la forza degli ufficiali giudiziari. Chiediamo quindi di sospendere le azioni esecutive per sei mesi e rinnovare gli atti di precetto sulla base del nuovo conteggio.

 

0/5a/741/14

Eufemi

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «Diosposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale,

 considerato che l’articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, prevede una nuova disciplina del sistema del risarcimento diretto, mediante apposito decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Ministro delle attività produttive,

 impegna il Governo:

 a) a ricomprendere tra i limiti e le condizioni di risarcibilità dei danni accessori, anche le spese sostenute dal danneggiamento per assistenza legale e consulenza professionale;

 b) a definire i rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi della legge secondo parità di condizionI di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta di tariffe massime o di sconti e fermo restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoripartizione abilitate di propria fiducia.

 

0/5a/741/15

Baldassarri, Augello, Saia, Eufemi

Accolto dal Governo

La 5 Commissione permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 impegna il Governo,

 a riformulare il comma 2 dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1997, n. 266, al fine di adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, per quanto di competenza, del Ministro della salute, nel quale sono stabiliti i requisiti per l’esercizio in forma associata delle attività di cui all’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, tenendo conto dei seguenti criteri:

 a) facoltà di utilizzare le forme societarie previste dai Titoli V e VI del Libro V del codice civile a condizione che i soci professionisti detengano la maggioranza nell’assemblea e nel consiglio di amministrazione;

 b) iscrizione della società all’Ordine professionale sulla base dell’attività prevalente svolta;

 c) indicazione nello statuto delle garanzie a tutela dei clienti;

 d) salvaguardia della facoltà di scelta del singolo professionista da parte del cliente;

 e) stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile.

 

 


0/5a/741/16

Legnini, Morgando

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» (A.S. 741);

 considerata la necessità di tutelare i lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari in servizio alla data del 10 gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità;

 rilevato che recentemente è stata soppressa la norma che prevedeva il ricollocamento di tali lavoratori ex dipendenti dei Consorzi Agrari presso gli enti pubblici e che, pertanto, quelli di loro che ad oggi non sono stati ancora collocati sono rimasti privi di ogni tutela;

 impegna il Governo

 ad invitare le Regioni a dare corso al completamento della collocazione dei lavoratori secondo quanto previsto dall’articolo 5, commi 6 e 7 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, nonché secondo le modalità attuative di cui alla delibera del Comitato per il Coordinamento delle iniziative per l’occupazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al decreto della Funzione Pubblica del 24 ottobre 2001 sulla equiparazione delle qualifiche professionali di uscita e di ingresso dei lavoratori interessati con alcune tipologie del pubblico impiego.

 

0/5a/741/17

Legnini, Angius

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» (A.S. 741);

 considerato che,

 la legge finanziaria per l’anno 2006 ha disposto una stanziamento di complessivi 30 milioni di euro per l’organizzazione dei Giochi del Mediterraneo Pescara 2009;

 la realizzazione degli interventi infrastrutturali previsti per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo, è in forte ritardo a causa dell’insufficienza delle risorse finanziarie per la realizzazione delle opere medesime;

 le suddette opere infrastrutturali, oltre ad essere necessarie per il regolare svolgimento dei Giochi del Mediterraneo del 2009, risultano finalizzate anche allo sviluppo competitivo ed economico dell’intera regione Abruzzo;

 il mancato completamento del finanziamento del suddetto evento sportivo internazionale non consente di definire la programmazione completa di tutti gli interventi necessari e, quindi, allo stato determina un’incertezza organizzativa ed operativa non più tollerabile;

 impegna il Governo:

 a prevedere che nella prossima finanziaria per l’anno 2007 siano stanziate le risorse ulteriormente necessarie alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per lo svolgimento dei giochi del Mediterraneo del 2009 nella regione Abruzzo ed in particolare per le infrastrutture necessarie a servire il Villaggio Mediterraneo dei Giochi.

 

0/5a/741/18

Legnini, Angius

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 223 del 2006, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica. nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale» (A.S. 741);

 considerato che,

 le imprese del comparto elettronico ubicate nelle province di L’Aquila e di Chieti, versano in uno stato di crisi industriale di difficile soluzione, alcune delle quali sfociate in procedure concorsuali;

 tale situazione ha provocato e rischia di provocare il licenziamento di diverse migliaia di lavoratori impiegati in tali aziende, con evidenti ricadute negative sull’intera economia della regione Abruzzo, considerando anche la concentrazione di tali crisi occupazionali nelle città e comprensori di L’Aquila. Avezzano, Sulmona e Chieti;

 con l’articolo 11, comma 8, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e con la legge finanziaria per l’anno 2006, sono stati previsti interventi per la deindustrializzazione per analoghe situazioni in alcune realtà industriali sia del Nord che del Sud del Paese;

 impegna il Governo:

 a prevedere che nella prossima finanziaria per l’anno 2007 siano inserite apposite misure per il rilancio competitivo e la salvaguardia dei lavoratori del comparto elettronico nelle province di L’Aquila e di Chieti, analogamente a quanto già disposto con i provvedimenti normativi sopra richiamati.

 

0/5a/741/19

Lusi, Tecce

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 in relazione alle società di cui all’articolo 13 del presente decreto-legge, al fine di salvaguardare la trasparenza delle spettanze dei lavoratori,

 impegna il Governo,

 a stabilire, con decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell’economia e delle finanze, entro 120 giorni dalla conversione del presente decreto-legge e sentite le associazioni di categoria, i contenuti dei prospetti paga, comunque denominati. Nei cedolini paga devono essere indicati tutti i dati relativi all’attività del lavoratore, quali la data di assunzione, l’inquadramento, nonché gli scatti di anzianità. Deve altresì essere specificata la data della maturazione dello scatto successivo, le ferie godute e da godere, la banca ore (Rol), la documentazione delle presenze, i totali imponibili progressivi dell’anno agli effetti previdenziali e fiscali, il Trattamento di fine rapporto maturato ed ogni altra indicazione ritenuta necessaria al fine della chiarezza e trasparenza del cedolino medesimo.

 

0/5a/741/20

Barbolini, Legnini

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato,

 in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 impegna il Governo:

 a) a precisare che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, di cui all’articolo 17, com ma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, possono essere conferite, oltre che ai dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi, anche ai dipendenti di società partecipate dai comuni aventi ad oggetto la gestione del trasporto pubblico. della viabilità e della sosta;

 b) fermo quanto disposto dall’articolo 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. ad interpretare il comma 133 del medesimo articolo 17, della legge n. 127 del 1997, nel senso che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta attribuite ai soggetti di cui al punto a), non devono intendersi limitate alle aree oggetto di concessione, ma devono ritenersi estese a tutte aree pubbliche e le strade ricomprese nel territorio comunale.

 

0/5a/741/21

Albonetti, Tecce, Capelli, Alfonzi, Allocca

Approvato

Il Senato

 in sede di discussione dell’AS. 741 recante la conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, concernente il rilancio economico e sociale, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto dell’evasione fiscale,

 in considerazione delle nonne ivi contenute finalizzate a sostenere l’evoluzione del sistema italiano dei giochi anche al fine di renderlo coerente con le iniziative di semplificazione e razionalizzazione già attuate negli scorsi anni in materia di contrasto del gioco illegale,

 impegna il Governo

 a destinare parte dei proventi derivanti dalla raccolta conseguente ai giochi e alle scommesse ad appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione per la realizzazione di campagne di informazione e di educazione dei giovani, da realizzare in collaborazione con le istituzioni scolastiche, finalizzate alla realizzazione di programmi educativi dei ragazzi in modo da permettete loro di conoscere la realtà dei rischi derivanti dal vizio del gioco e a sviluppare un approccio responsabile al gioco.

0/5a/741/25

Rubinato, Morgando

Accolto dal Governo

La 5 Commissone permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 in relazione all’articolo 37, comma 55, del presente decreto-legge,

 impegna il Governo:

 nel rispetto delle norme costituzionali che stabiliscono i princìpi di autonomia finanziaria e federalismo fiscale a favore degli enti locali, nonché della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ad assumere le necessarie iniziative che consentano, in convenzione e/o in collaborazione con i Comuni, in caso di utilizzo delle modalità di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il pagamento dell’ICI, il versamento diretto, integrale e tempestivo, dell’imposta al Comune di competenza, senza aggravi aggiuntivi per il contribuente e il Comune.

 

0/5a/741/26

Polledri, Franco Paolo, Gabana

Approvato

La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’’evasione fiscale»,

 impegna il Governo:

 a verificare la possibilità che, in occasione dell’approvazione della legge finanziaria per il 2007, siano praticabili gli interventi di seguito elencati:

 a) alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 260.000 al netto dell’IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall’articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

 b) alle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell’IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall’articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 c) alle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell’IVA ed euro 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 2 per cento;

 d) alle farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 750.000 superiore al netto dell’IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4 per cento;

 e) al comma 40 dell’articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell’indennità di residenza ai sensi dell’articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

0/5a/741/27

Legnini, Polledri, Baldassarri

Accolto dal Governo

 La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 invita il Governo:

 ad adottare le misure necessarie affinché il pagamento dei compensi dei giudici di pace e dei magistrati onorari avvenga con celerità e puntualità.

 

0/5a/741/28

Lusi

Approvato

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposidoni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 impegna il Governo:

 ad adottare provvedimenti che contengano misure di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale, come di seguito meglio descritte:

 1. sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all’articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all’articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1º gennaio 2007 di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

 2. le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al punto 1 devono versare l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell’imposta sui redditi delle società relativo all’esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

 3. ai fini dell’assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

 4. entro trenta giorni dall’avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione degli stessi, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

 

0/5a/741/29

Lusi

Approvato

Il Senato,

 impegna il Governo:

 a predisporre gli atti normativi necessari al fine di integrare l’articolo 36 della legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ad introdurre al comma 29, lettera a), n. 2, la previsione che le spese indicate al predetto comma 5 sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime.

 

0/5a/741/30

Lusi, Eufemi, Boccia

Approvato

Il Senato,

 visto il dibattito svoltosi nella Commissione bilancio del Senato, sulla materia del riconoscimento della chiropratica proposta da senatori di diverse parti politiche,

 impegna il Governo:

 1) a riconoscere la professione chiropratica come una delle medicine alternative;

 2) a riconoscere tutti coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica o titolo equivalente della durata almeno di quattro anni, rilasciato in Italia o in Paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta, i quali, conseguentemente, si avvarranno del titolo di dottore in chiropratica;

 3) a riconoscere per il laureato in chiropratica l’esercizio delle proprie mansioni come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute;

 4) inserire o convenzionare il chiropratico con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall’ordinamento;

 5) ad assumere le iniziative legislative necessarie per l’attuazione del presente ordine del giorno;

 6) a demandare al Ministro della salute l’emanazione del pedissequo regolamento di attuazione, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al predetto numero 5).

 


0/5a/741/31

Tecce

Accolto dal Governo come raccomandazione

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 invita il Governo:

 a verificare, in relazione all’esenzione disposta dall’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se non sia opportuno prevedere l’esenzione per quegli immobili in cui la natura e destinazione commerciale sia prevalente.

 Tale verifica e monitoraggio va effettuato in tre mesi, anche al fine di evitare che eventuali contenziosi possano di fatto snaturare il significato stesso della norma e di riferirne alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato.

 

0/5a/741/32

Legnini

Accolto dal Governo

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»,

 impegna il Governo,

 ad operare per garantire che, in relazione all’articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le garanzie di cui al comma 18 del suddetto articolo 3 debbano ritenersi applicabili anche in favore del personale delle società concessionarie cedenti trasferito alle società cessionarie del ramo d’azienda di cui al successivo comma 24.

 

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

741

 

2.38 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 «2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

 2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.39 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

 «2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilanciamento dello Stato, un registro dei dottori chiriopatici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

 2-ter. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

2.40 (testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 «2-bis. È istituito, presso il Ministero della salute, senza oneri per il bilancio dello Stato, un registro dei dottori chiropratici. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diplomi di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente della durata di cinque anni rilasciato in Italia o in paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento.

 2-ter. il regolamento di attuazione della presente legge è emanato entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della sanità».

 

5.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

 1. Alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad Euro 260.000 al netto dell'IV A non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1, comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

 2. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968, n. 221 con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'N A, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662.

 3. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA e 750.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40 legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 2%.

 4. Alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio Sanitario Nazionale compreso fra euro 750.000 superiore al netto dell'IV A ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex art. 1 comma 40, legge 23 dicembre 1996 n. 662, pari al 4%.

 5. Al comma 40 dell'art. 1 legge 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'art. 2 legge 8 marzo 1968 n. 221 e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'art. 2, comma 1 della legge 28 dicembre 1995 n. 549».

 Conseguentemente sopprimere l'articolo 16.

 

14.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

 «Art. 14-bis.

(Integrazione dei poteri dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni)

 1. Ferme restando le competenze assegnate dalla normativa comunitaria e dalla legge 10 ottobre 1990 n. 287 all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, la presentazione di impegni da parte delle imprese interessate è parimenti ammessa nei procedimenti di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in cui occorra promuovere la concorrenza nella fornitura delle reti e servizi di comunicazione elettronica e delle risorse e servizi correlati, ai sensi del decreto legislativo del 1 agosto 2003, n. 259. salva la disciplina recata dagli articoli 17 e seguenti del medesimo decreto per i mercati individuati nelle Raccomandazioni comunitarie relative ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche.

 2. Nei casi previsti dal comma 1, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, qualora ritenga gli impegni proposti idonei ai fini rispettivamente indicati, può approvarli con l'effetto di renderli obbligatori per l'impresa proponente. In caso di mancata attuazione degli impegni resi obbligatori dall'Autorità trovano applicazione le sanzioni previste dalle discipline di settore. Qualora la proposta di impegno provenga da un'impresa incorsa in illecito non ancora punito, l'Autorità tiene conto dell'attuazione dell'impegno da essa approvato ai fini della decisione circa il trattamento sanzionatorio applicabile al caso concreto».

 

15.0.1

POLLEDRI

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

«Art. 15-bis.

 Al decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, i commi da 1 a 3 dell'articolo 23 sono sostituiti con i seguenti:

 1. Il termine del periodo transitorio previsto dall'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è prorogato al 31 dicembre 2006, tale periodo può essere prolungato per i periodi stabiliti al comma 7 del medesimo articolo 15, qualora si verifichi una delle condizioni indicate.

 2. I termini di cui al comma 1 non si applicano ai comuni che hanno avviato la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas entro il 31 dicembre 2005.

 3. I termini di cui al comma 1 possono essere ulteriormente prorogati di un anno, con atto dell'ente locale affidante o concedente, per comprovate e motivate ragioni di pubblico interesse.

 4. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, nonché la facoltà di riscatto anticipato durante il periodo transitorio, di cui al comma 1, se prevista nell'atto di affidamento o di concessione».

 

17.0.1 (testo 2)

CICCANTI

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

 1. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Terna Spa, attualmente di proprietà della cassa depositi e prestiti Spa, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

 2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad acquistare quote di capitale della società Snam rete gas, attualmente di proprietà dell'Eni, nei limiti delle risorse di cui al comma 6.

 3. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù dei commi precedenti, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto.

 4. A decorrere dal 2007 con DPCM sono stabilite le procedure, le condizioni ed i corrispettivi necessari per i trasferimenti stabiliti dai precedenti commi 1 e 2.

 5. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 agosto 2003 n. 239 convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma 4, le parole: «superiori al 20 per cento» sono soppresse.

 6. Per i maggiori oneri connessi ai corrispettivi di cui al comma 4 si provvede nei limiti delle maggiori entrate nette rinvenienti dall'articolo 40».

 

18.0.4/1 (testo 2)

POLLEDRI, DIVINA

All'emendamento 18.0.4 (testo 2), dopo le parole: «di competenza», aggiungere le seguenti: «nonché per le spese connesse all'approvvigionamento di carburante e alla manutenzione degli automezzi in dotazione».

 

18.0.4 (testo 2)

Il Relatore

Dopo l'articolo 18, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi)

 1. Per le esigenze operative del Corpo forestale dello Stato connesse alle attività antincendi boschivi di competenza, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

 2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: per l'anno 2006, quanto a 3.550.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali; a 250.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e 200.000 euro quello relativo al Ministero dei beni e delle attività culturali; per l'anno 2007, quanto a 3.100.000 euro l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a 5.000.000 euro quello relativo al Ministero degli affari esteri, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 1.400.000 euro quello relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; per l'anno 2008, quanto a 5.650.000 euro l'accantonametno relativo al Ministero degli affari esteri, a 1.550.000 euro quello relativo al Ministero della pubblica istruzione, a 1.900.000 euro quello relativo al Ministero dell'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, a 500.000 euro quello relativo al Ministero delle infrastrutture e a 400.000 euro quello relativo al Minsitero delle politiche agricole alimentari e forestali.

 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 

20.13

MORGANDO, LUSI, RANDAZZO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Al comma 456, articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sostituire la lettera b) con la seguente:

 b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''i contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11,''. Al comma 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: ''Gli stessi contributi'' con le seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11».

 Conseguentemente, all'articolo 25, comma 1, elenco 1, incrementare uniformemente gli importi relativi all'anno 2006 nella misura dello 0,5 per cento e quelli relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 nella misura dello 0,4 per cento.

 

20.14 (testo 2)

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Il requisito della rappresentanza parlamentare indicato nell'alinea dell'articolo 3, comma 10 della legge 7 agosto 1990, n. 250, non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici che risultino essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

 

20.14

LUSI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, non si applicano alle imprese editrici di quotidiani o periodici che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi di cui al medesimo comma 10».

 

20.15

RANDAZZO, POLLASTRI, MICHELONI, TURANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

 «4. Al comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sostituire la lettera b) con la seguente:

 b) al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: ''I contributi previsti dalla presente legge'' sono inserite le seguenti: '', con esclusione di quelli previsti dal comma 11,''. Al comma 2-ter, secondo periodo, le parole: ''Gli stessi contributi'' sono sostituite dalle seguenti: ''A decorrere dal 1º gennaio 2002 i contributi di cui ai commi 8 e 11''».

 

32.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 32, è aggiunto il seguente:

«Art. 32-bis.

 1. Il pagamento delle quote associative ai sindacati, da parte del lavoratore dipendente o autonomo, avviene attraverso diretto versamento volontario.

 2. La legge 4 giugno 1973, n. 311 è abrogata».

 

33.1

TOFANI, SAPORITO

Sopprimere l'articolo.

 

33.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sopprimere l'articolo.

 

33.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il primo comma.

 

33.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Al comma 2, dopo le parole: «decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165» aggiungere le seguenti: «nonché il personale infermieristico».

 


33.5

MANZIONE, MORGANDO

Al comma 2, dopo le parole: «del presente decreto sia stata accolta», sopprimere le seguenti: «e autorizzata».

 

33.6

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE, MORGANDO

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

 «3-bis. Al comma 4 dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, modificato con l'articolo 20 del decreto legislativo 28 giugno 2000, n. 216, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ''Per i quadri organici ad apertura ciclica la posizione soprannumeraria eccedente viene riassorbita entro il 30 giugno dell'anno in cui si apre il quadro''».

 

33.7

NIEDDU, LADU, MACCANICO, MANZELLA, PISA, VILLECCO CALIPARI, ZANONE, MORGANDO

Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

 «3-bis. Il Ministro della difesa, in deroga all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 2006 autorizza, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, per ciascuno degli anni 2006 e 2007, il trattenimento in servizio, a domanda degli interessati, degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata che al termine dei quarantadue mesi di servizio, non abbiano riportato una qualifica inferiore a »superiore alla media».

 3-ter. Nel biennio 2007-2008 è sospeso il reclutamento di allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei Carabinieri».

 

33.0.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

 1. Sopprimere i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall 'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278».

 

33.0.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

«Art. 33-bis.

 1. Il comma 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre, 1996, n. 564, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278, è abrogato».

 

33.0.3

FONTANA, BODINI, MORGANDO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Età pensionabile dei tersicorei e dei ballerini)

 1. Dopo l'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

 ''4-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione per i tersicorei e ballerini dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche l'età pensionabile è fissata, per gli uomini e per le donne, al raggiungimento del quarantaduesimo anno di età anagrafica.

 4-ter. La pensione spettante ai ballerini e tersicorei dipendenti dagli enti lirici e dalle fondazioni liriche e concertistiche, iscritti entro e non oltre il 31 dicembre 1987 al Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo, è liquidata secondo il sistema retributivo.

 4-quater. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzazione di quota parte del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il Ministro dell'economia e delle fmanze provvede al monitoraggio degli oneri, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ovvero delle misure correttive da assumere ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i)-quater, della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, n. 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredate da apposite relazioni illustrative''».

 

33.0.4

FONTANA, BODINI, MORGANDO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Agenti e mediatori dello spettacolo)

 1. La Repubblica riconosce la professione di agente e mediatore dello spettacolo.

 2. È istituito presso il Ministro per i beni e le attività culturali l'albo degli agenti e mediatori dello spettacolo.

 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo, con decreto ministeriale non avente natura regolamentare del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono stabiliti i requisiti degli agenti e mediatori, nonché le modalità di accesso all'albo e di esercizio di tale professione».

 

33.0.5

FONTANA, BODINI, MORGANDO

Dopo l'articolo 33, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Durata in carica dei consigli di amministrazioni delle Fondazioni lirico-sinfoniche)

 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

 ''5. Il consiglio di amministrazione dura in carica, ad eccezione del presidente, quattro anni ed i componenti possono essere confermati una sola volta''.

 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano comunque ai consigli di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I competenti organi del Ministero per i beni e le attività culturali accertano le eventuali decadenze dei membri del consiglio di amministrazione ed avviano il procedimento per la relativa sostituzione.

 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente articolo gli statuti sono conseguente modificati».

 

34.1

Il Relatore

Al comma 3, dopo la parola: «trasparenza» sopprimere il segno di interpunzione: «,».

 

34.1000

Il Governo

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Autofinanziamento dei servizi anagrafici informatizzati del Ministero dell'interno)

 1. All'articolo 7 vicies-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Con i decreti indicati nel comma 1 è determinata, altresì, annualmente e con le modalità stabilite dal presente comma, la quota parte da riassegnare, anche per le esigenze dei comuni, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'interno quali proventi specificamente destinati alla copertura dei costi del servizio. Alle riassegnazioni previste dal presente comma non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266''.».

 

34.2000

Il Governo

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Deroghe ai limiti all'acquisizione di immobili)

 1. All'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo le parole: ''enti territoriali'' sono inserite le seguenti: ''e degli enti previdenziali destinatari delle operazioni di dismissione disciplinate dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 comma 57 della legge 30 dicembre 2004, n. 311''».

 

34.0.1

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE, POLLEDRI, DIVINA

Dopo il Titolo III, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Poteri di controlllo dell'Amministrazione finanziaria, diritti del contribuente e leale collaborazione)

 Per le finalità di accertamento di qualsiasi imposta e tassa, l'amministrazione finanziaria può acquisire dati e informazioni rilevanti esclusivamente a fmi tributari presso banche, la società Poste italiane Spa per le attività finanziarie e creditizie, gli intermediari finanziari, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, relativamente solo a contribuenti in stato fallimentare o che si siano rifiutati di fornire personalmente quegli stessi dati e informazioni. Dell'avvenuta acquisizione dei dati e delle informazioni, entro dieci giorni, viene data notizia al contribuente».

 

34.0.2

TECCE

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Controllo del costo del lavoro)

 1. All'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ''Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Minstero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle Provincie d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica''».

34.0.3

LEGNINI, VITALI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Controllo del costo del lavoro)

 1. All'articolo 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: ''Le comunicazioni previste dal presente comma sono trasmesse, a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, anche all'Unione delle province d'Italia (UPI), all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e all'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), per via telematica''».

34.0.4

MORGANDO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti alle Regioni)

 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''31 dicembre dell'anno in cui saranno adottati i provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione''.

 Conseguentemente il comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è abrogato.

 

34.0.5 (testo 2)

MORGANDO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''dal 1º gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della Costituzione''. Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

34.0.5

MORGANDO

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo 112/98)

 1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, le parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2007''. Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo l della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

34.0.6

BARBOLINI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Proroga dei trasferimenti ai sensi del decreto legislativo n. 112 del 1998)

 1 All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, la parole: ''1º gennaio 2006'' sono sostituite dalle seguenti: ''1º gennaio 2007''. Per l'anno 2006 non si applica quanto previsto al primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

34.0.8 (già 13.0.2)

CICCANTI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Trasferimenti alle Regioni per la concessione di incentivi alle imprese)

 1. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2006 i trasferimenti di risorse finanziarie alle Regioni, in attuazione dell'articolo 7 della legge n. 59 del 1997, limitatamente alla quota destinata all'esercizio delle funzioni in materia di incentivi alle imprese, stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 maggio 2000. Fino alla medesima data, le risorse finanziarie di cui al presente comma non sono considerate ai fini della determinazione delle aliquote e compartecipazioni di cui agIi articoli 2, 3 e 4 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56».

 

35.1

ROSSA

Sopprimere il comma 1.

 

35.2

CICCANTI, FORTE

Al comma 1 dell'articolo 35 dopo le parole: «o di spettacolo ivi svolte», sono aggiunte le seguenti: «nella misura del 50 per cento del loro corrispettivo netto».

 

35.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

 «2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto''.

 3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.''».

 

35.4

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

 «2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto''.

 3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.''».

35.5

EUFEMI

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

 «2. Nel terzo comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili e relative pertinenze, l'esistenza delle operazioni imponibili o l'inesattezza delle indicazioni di cui al comma precedente possono essere desunte anche da gravi incongruenze tra il corrispettivo indicato nell'atto e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 14 del presente decreto''.

 3. Nel comma 1 dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, alla lettera d), dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Per le cessioni aventi ad oggetto beni immobili ovvero la costituzione o il trasferimento di diritti reali di godimento sui medesimi beni, l'accertamento può essere basato su gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e il valore normale dei predetti beni, determinato ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi.''».

 

35.6

Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «secondo comma»;

 

35.7

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2 le parole da: «del valore normale» fino alla fine del comma sono sostituite da: «del valore di perizia redatta da iscritti all'albo degli architetti, o degli ingegneri o dei geometri».

 

35.8

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «comma 1», con le seguenti: «primo comma» e, dopo le parole: «testo unico delle imposte sui redditi» aggiungere le seguenti: «, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

 

35.9

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 3 le parole da: «del valore normale» fino alla fine del comma sono sostituite da: «del valore di perizia redatta da iscritti all'albo degli architetti, o degli ingegneri, o dei geometri».

 

35.10

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 4.

 

35.11

BALDASSARRI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

 «5. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma: ''Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano alle prestazioni di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore.''».

 

35.12

Il Relatore

Al comma 5, capoverso, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «quinto comma»;

 

35.13

Il Relatore

Al comma 6, sostituire le parole: «Il comma precedente si applica» con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano» e sostituire le parole: «Direttiva 77/388/CEE» con le seguenti: «direttiva 77/388/CEE del Consiglio,»;

 

35.14

FLUTTERO, CURTO

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 1977» aggiungere le seguenti: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

 

35.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 6, dopo le parole: «17 maggio 1977» aggiungere le seguenti: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

 

35.16

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Alla fine del comma 6, aggiungere le seguenti parole: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

 

35.17

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Alla fine del comma 6 aggiungere le seguenti parole: «e, comunque, a condizione che venga garantito il rimborso del credito IVA del subappaltatore, entro il termine di tre mesi dalla presentazione dell'istanza di rimborso. Con specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dell'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi».

 

35.17a

Il Relatore

Dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

 «6-bis. All'articolo 10, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: ''quinto'' sono aggiunte le seguenti: ''e sesto''.

 6-ter. Per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, resta ferma la possibilità di effettuare la compensazione infrannuale ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542. Qualora il volume d'affari registrato dai predetti soggetti nell'anno precedente è costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, il limite di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è elevato a 1.000.000,00 di euro».

 

35.18

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 7.

 

35.19

EUFEMI

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

 a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano;

 b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;

 c) dopo le parole: «somme dovute» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro».

 

35.20

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

 a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano;

 b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;

 c) dopo le parole: «somme dovute» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro».

 

35.21

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 7, apportare le seguenti modifiche:

 a) sopprimere le parole: «nei limiti ivi previsti,», ovunque ricorrano;

 b) dopo le parole: «dichiarazione annuale» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro»;

 c) dopo le parole: «somme dovute» aggiungere le seguenti: «se di ammontare superiore a centomila euro».

 

35.22

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 7, ove ricorrono, sostituire le parole: «nei limiti ivi previsti» con le seguenti: «per importi superiori a 75.000 euro».

 

35.23

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 7, capoverso 10-ter, sostituire le parole: «dovuta in base alla» con le seguenti: «avendo omesso di presentare la».

 

35.24

D'AMICO

Al comma 7, sostituire il capoverso «Articolo 10-quater» con il seguente:

 «Articolo 10-quater. - (Indebita compensazione). – 1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti o inesistenti, non versa le somme dovute per un ammontare complessivo per ciascun periodo d'imposta congiuntamente superiore a cinquantamila euro e al 5% delle somme dovute».

 

35.25

EUFEMI

Al comma 7, sostituire il capoverso «Art. 10-quater» con il seguente:

 «Art. 10-quater. - (Indebita compensazione). – 1. La disposizione di cui all'articolo 10-bis si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti».

 

35.26

CICCANTI

Al comma 7, ultimo periodo, sopprimere le parole: «non spettanti».

 

35.27

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

 Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 


35.28

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere i commi 8, 9 e 10.

 

35.29

LEGNINI

Sopprimere i commi da 8 a 10.

 

35.30

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 8.

 

35.31

EUFEMI

Apportare le seguenti modifiche:

 a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 «8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:

 ''8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

 b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: ''o la rivendita'' sono soppresse;

 c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso''.»;

 b) al comma 9, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

 

35.32

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Apportare le seguenti modifiche:

 a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 «8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:

 ''8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

 b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: ''o la rivendita'' sono soppresse;

 c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso''.»;

 b) al comma 9, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

35.33

ROSSA

Apportare le seguenti modifiche:

 a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

 «8. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 10, primo comma, il numero 8-bis) è sostituito dal seguente:

 ''8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato, escluse quelle effettuate, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

 b) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera i), primo periodo, le parole: ''o la rivendita'' sono soppresse;

 c) nell'allegata Tabella A, parte III, il n. 127-ter è soppresso''.»;

 b) al comma 9, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «dieci».

 

36.5000/1

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, sostituire la lettera a) con la seguente:

 «a) al comma 1, sopprimere le parole: ''62)'' e ''64)''».

 

36.5000/2

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI, NARDINI

All'emendamento 36.5000, lettera a), dopo le parole: «sopprimere le parole:» aggiungere le seguenti: «62)».

 

36.5000/3

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, lettera a), sostituire la parola: «64)» con le seguenti: «62), 64)».

 

36.5000/4

TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

All'emendamento 36.5000, lettera a), dopo le parole: «64)» aggiungere le seguenti: «indi, in fine, sopprimere le parole da: ''e la voce numero 122)'' fino alla fine del comma».

 

36.5000/5

ALBONETTI, TECCE, ALLOCCA, ALFONZI

All'emendamento del Governo 36.5000, alla lettera a), dopo le parole: «64)» aggiungere le seguenti: «123-bis)».

 

36.5000/6

GIRFATTI

All'emendamento 36.5000, sostituire la lettera c) con la seguente:

 «c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

 ''25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: ‘La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile alla duplice condizione che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione e che il beneficiario mantenga per almeno i due anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di stock option non inferiore alla plusvalenza netta d'imposta determinata al momento dell'esercizio. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi due anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro indipendente al momento dell'assegnazione è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia.'.

 25-bis. Quando non si verificano le condizioni per l'applicazione delle disposizioni di cui alla leggera g-bis) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per effetto di quanto previsto dal comma 25 del presente articolo, il relativo reddito non rileva ai fini contributivi.''».

 

36.5000/7

POLLEDRI

All'emendamento 36.5000, sostituire le parole da: «Conseguentemente all'articolo 35» fino alla fine dell'emendamento con le seguenti»: «Conseguentemente, all'articolo 35, sopprimere i commi 8, 9 e 10».

 Conseguentemente gli importi dell'elenco previsto dall'articolo 25, comma 1, sono aumentati proporzionalmente fino a totale copertura dell'onere.

 

36.5000/8

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, alle modifiche relative all'articolo 35, di cui alle lettere a), b) e c), sopprimere le seguenti parole: «che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» ovunque ricorrano.

 

36.5000/9

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, capoverso: «All'art. 35», lettera a):

 al comma 8, lettera a), n. 8-bis, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457» aggiungere le seguenti: «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini»;

 lettera c):

 sostituire il comma 9 con il seguente:

 «9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

 

36.5000/10

EUFEMI

All'emendamento 36.5000, al comma 9 dell'articolo 35, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta non opera».

 Conseguentemente:

 all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, apportare le seguenti modifiche:

 al comma 1, dopo le parole: «salvo quanto previsto dal successivo periodo» aggiungere le parole: «4,5 per cento»;

 al comma 1, dopo le parole: «ad oggetto fabbricati e relative pertinenze» aggiungere le parole: «3,5 per cento»;

 dopo il comma 9, aggiungere le seguenti disposizioni:

 «Se il trasferimento avviene esclusivamente tra persone fisiche, in qualità sia di cedenti che di cessionari, salva l'applicazione di altre agevolazioni, l'aliquota del comma 1, primo periodo, è elevata al 6% e quella del comma 1, secondo periodo del 5%»;

 «Se il trasferimento dei fabbricati di cui al comma 1 avviene entro 12 mesi ed il solo cedente è una persona fisica, fermo restando il quinto comma ed il comma precedente, l'aliquota è elevata in ogni caso al 5%»;

 al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, aggiungere le seguenti modifiche:

 «Tuttavia, le volture catastali sono soggette all'imposta del 2,5 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'articolo 2, se il presupposto oggettivo sono i trasferimenti di cui all'articolo 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131»;

 alla nota all'articolo 1 della Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, aggiungere la seguente disposizione:

 «L'imposta si applica nella misura di 0,0012875 proporzionale per ogni 0,52 euro per i trasferimenti di cui all'articolo 1, commi 1, 10 e 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

 sostituire il comma 10-quater con il seguente:

 «10-quater. Le operazioni di cessione di fabbricati aventi quali acquirenti le società che esercitano le attività riservate di locazione finanziaria sono soggette al medesimo trattamento delle operazioni di cessione di cui ai precedenti numeri 8-bis, 8-ter e 8-quater, come se l'acquirente fosse il soggetto destinato a ricevere in locazione finanziaria il bene immobile e/o il fabbricato; ciò perchè la locazione del bene acquistato intervenga in un arco temporale non superiore a 60 giorni dalla data di stipula della cessione del bene immobile o fabbricato».

 

36.5000/11

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera d) sopprimere al capoverso «10» le lettere b) e c).

36.5000/12

BENVENUTO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, alla lettera d), comma 10 dopo le parole: «Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni» aggiungere le parole: «non finanziarie».

Al comma 10, aggiungere la seguente lettera:

 «d) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la parola: ''locazione'' sono inserite le seguenti: ''non finanziaria''».

Al comma 10-ter, dopo le parole: «di cui siano parte», aggiungere la seguente: «(i)»; dopo le parole: «legge 25 gennaio 1994, n. 86» aggiungere le seguenti:

 «(ii) imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili, a condizione che nell'atto l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro tre anni e che il cedente non sia a sua volta una impresa avente per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita di beni immobili che in sede di acquisto del bene trasferito abbia beneficiato della presente disposizione;

 (iii) intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui art. 106 del D.Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 D.Lgs 1º settembre 1993, n. 385,».

 Al comma 10-ter, sopprimere l'ultimo periodo.

 

36.5000/13

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e), sopprimere il capoverso «10-bis».

 

36.5000/14

BENVENUTO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, comma 10-bis, lettera b), sostituire le parole: «3 per cento» con le seguenti: «2 per cento».

 

36.5000/15

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e), sopprimere il capoverso «10-ter».

 

36.5000/22

Il Relatore

All'emendamento 36.5000, alla lettera e), nel capoverso 10-ter, apportare le seguenti modificazioni;

 «a) dopo le parole: ''legge 25 gennaio 1994, n. 86,'' sono inserite le seguenti: ''ovvero imprese di locazione finanziaria'';

 b) nel secondo periodo, dopo le parole: ''di cui al periodo precedente'', sono inserite le seguenti: '', che comunque entra in vigore non prima del 1º gennaio 2007,''».

 

36.5000/16

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, al capoverso «All'art. 35», lettera e), apportare le seguenti modificazioni:

 al capoverso «10-ter», dopo le parole: «legge 25 gennaio 1994, n. 86», inserire le seguenti: «ovvero effettuate da imprese di locazione finanziaria,»;

 dopo il capoverso «10-ter», inserire il seguente:

 «10-ter1. Le imprese che beneficiano di contratti di locazione finanziaria sono esonerate dal pagamento dell'imposta di registro in misura proporzionale sui canoni periodici e le imposte dovute al momento del riscatto del bene sono previste in misura fissa».

 

36.5000/17

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, lettera e) sopprimere il capoverso «10-quater».

 

36.5000/18

Il Relatore

All'emendamento 36.5000, apportare le seguenti modifiche:

 «a) alla lettera e) sostituire il capoverso 10-quinquies con il seguente:

 ''10-quinquies. Ai fini dell'applicazione dell'imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta''».

 

36.5000/19

Il Relatore

All'emendamento 36.5000, apportare le seguenti modifiche:

 alla lettera e) dopo il comma 10-quinquies, aggiungere il seguente:

 «10-sexies. Le somme corrisposte a titolo di imposte proporzionali di cui all'articolo 5, della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per i contratti di locazione finanziaria, anche se assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, aventi ad oggetto beni immobili strumentali di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del predetto decreto n. 131 del 1986, può essere portata, nel caso di riscatto della proprietà del bene, a scomputo di quanto dovuto a titolo di imposte ipotecaria e catastale».

 

36.5000/20

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, inserire in fine la seguente lettera:

 «f) dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

 ''22-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 54, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo''».

 

36.5000/21

MORGANDO

All'emendamento 36.5000, all'articolo 35, inserire, in fine, la seguente lettera:

 «f) dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

 ''23-bis. Per le cessioni dei beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente.''».

 

36.5000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 1, sopprimere le parole: «64),»;

 b) al comma 23, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «La disciplina di cui al predetto comma continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

 c) sostituire il comma 25 con i seguenti:

 «25. All'articolo 51, comma 2-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti periodi: ''La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile a condizione che le azioni offerte non siano comunque cedute né costituite in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla data dell'assegnazione e che il valore delle azioni assegnate non sia superiore complessivamente nel periodo d'imposta alla retribuzione lorda annua del dipendente relativa al periodo d'imposta precedente. Qualora le azioni siano cedute o date in garanzia prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'assegnazione concorre a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione della garanzia. Se il valore delle azioni assegnate è superiore al predetto limite, la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente concorre a formare il reddito''.

 25-bis. Il reddito derivante dall'applicazione del comma 25 rileva anche ai fini contributivi con esclusivo riferimento alle assegnazioni effettuate in virtù di piani di incentivazione deliberati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 Conseguentemente all'articolo 35, apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:

 «a) all'articolo 10, primo comma:

 1) i numeri 8) e 8-bis) sono sostituiti dai seguenti:

 ''8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del successivo numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;

 8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al successivo numero 8-ter), escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;'';

 2) dopo il numero 8-bis) è aggiunto il seguente:

 ''8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, escluse:

 a) quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento, dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457;

 b) quelle effettuate nei confronti di cessionari soggetti passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o prevalente attività che conferiscono il diritto alla detrazione d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25 per cento;

 c) quelle effettuate nei confronti di cessionari che non agiscono nell'esercizio di impresa arti o professioni;

 d) quelle per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.'';

 b) sopprimere la lettera c);

 c) sostituire il comma 9 con il seguente:

 «9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime disposto dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non si effettua la rettifica della detrazione dell'imposta prevista dal successivo articolo 19-bis2, limitatamente ai fabbricati diversi da quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, posseduti alla data del 4 luglio 2006, e, per le imprese costruttrici degli stessi e per le imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente ai fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali il termine dei quattro anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento scade entro la predetta data. Per i beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, la predetta rettifica della detrazione dell'imposta si effettua esclusivamente se nel primo atto stipulato successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non viene esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numeri 8), e 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.»;

 d) sostituire il comma 10 con il seguente:

 «10. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'articolo 5, comma 2, le parole ''operazioni esenti ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-bis)'', sono sostituite dalle seguenti ''operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, n. 8), 8-bis) e 8-ter),'';

 b) all'articolo 40, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

 ''1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali, ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.'';

 c) all'articolo 5 della Tariffa, parte prima, comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

 ''a-bis) quando hanno per oggetto immobili strumentali ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 ... uno per cento''.»;

 e) dopo il comma 10 inserire i seguenti:

 «10-bis. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: ''a norma dell'articolo 2'' sono aggiunte le seguenti: '', anche se relative a immobili strumentali, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633'';

 b) dopo l'articolo 1 della Tariffa è aggiunto il seguente:

 ''1-bis. Trascrizioni di atti e sentenze che importano trasferimento di proprietà di beni immobili strumentali, di cui all'articolo 10, n. 8-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, o costituzione o trasferimenti di diritti immobiliari sugli stessi... 3 per cento''.

 10-ter. Per le volture catastali e le trascrizioni relative a cessioni di beni immobili strumentali di cui all'articolo 10, n. 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche se assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui siano parte fondi immobiliari chiusi disciplinati dall'articolo 37 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dall'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, le aliquote delle imposte ipotecaria e catastale come modificate dal comma 10-bis, sono ridotte della metà. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata alla autorizzazione da parte dei competenti organi dell'Unione europea.

 10-quater. Le disposizioni in materia di imposte indirette previste per la locazione di fabbricati si applicano, se meno favorevoli, anche per l'affitto di aziende il cui valore complessivo sia costituito, per più del 50 per cento, dal valore normale di fabbricati, determinato ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 10-quinquies. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parti devono presentare per la registrazione una dichiarazione entro il 1º ottobre 2006, indicando gli elementi essenziali del contratto, il periodo contrattuale residuo e gli importi convenuti. Per la riscossione dell'imposta di registro si applicano le disposizioni dell'articolo 17 del predetto decreto n. 131 del 1986. Nella medesima dichiarazione può essere esercitata l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; l'opzione medesima ha effetto, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

35.34

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 8, apportare le seguenti modificazioni: «alla lettera a), ai capoversi «8» e «8-bis», anteporre le seguenti parole: «nei confronti di un soggetto privato».

 Sopprimere le lettere b), c) e d).

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.35

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «le locazioni e gli affitti» è aggiunto il seguente periodo: «esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni» e dopo le parole: «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato» sono aggiunte le seguenti: «a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze ed».

 

35.36

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a), ove ricorrano, dopo le parole: «di fabbricati», aggiungere le altre: «ad uso abitativo»

 Conseguentemente, le lettere b) e c), sono soppresse.

 

35.37

EUFEMI

AI comma 8, lettera a), capoverso 8, dopo le parole: «locati e affittati» inserire il seguente periodo: «esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

 Al capoverso 8-bis, dopo le parole: «le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato» inserire le altre: «a destinazione abitativa, comprese le relative pertinenze ed».

 


35.38

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), al numero 8), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni».

 

35.39

EUFEMI

Al comma 8, capoverso 8-bis, apportare le seguenti modificazioni:

 al comma 8-bis) e, dopo le parole: «porzioni di fabbricato» aggiungere le altre: «purchè a destinazione abitativa»;

 aggiungere i seguenti commi: 8-ter, 8-quater e 8-quinquies:

 «8-ter) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-bis), salvo quanto previsto dalla successiva lettera 8-quater);

 8-quater) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato con destinazione diversa da quella prevista nella lettera 8-bis); effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della Legge 5 agosto 1978, n. 457, se il cedente ed il cessionario hanno congiuntamente optato per l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto con il conseguente assoggettamento della cessione all'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131; l'opzione va esercitata e manifestata nell'atto di trasferimento dell'immobile;

 8-quinquies) le operazione di cessione di fabbricati aventi quali acquirenti le società che esercitano le attività riservate di loczione finanziaria sono soggette al medesimo trattamento delle operazioni di cessione di cui ai precedenti numeri 8-bis, 8-ter e 8-quater, come se l'acquirente fosse il soggetto destinato a ricevere in locazione finanziaria il bene immobile elo il fabbricato; ciò purchè la locazione del bene acquistato intervenga in un arco temporale non superiore a 60 giorni dalla data di stipula della cessione del bene immobile o fabbricato».

 Conseguentemente all'art. 1 della Tariffa, Parte prima allegata al testo unico dell'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, vengono apportate le seguenti modifiche:

 al comma 1, dopo le parole «salvo quanto previsto dal successivo periodo:» sono aggiunte le parole «4.5 per cento»;

 al comma 1, dopo le parole «ad oggetto fabbricati e relative pertinenze:» sono aggiunte le parole «3.5 per cento»;

 dopo il comma 9, vengono aggiunte le seguenti disposizioni:

 «Se il trasferimento avviene esclusivamente tra Dersone fisiche. in aualità sia di cedenti che di cessionari, salva l'applicazione di altre agevolazioni. l'aliquota del comma 1, primo periodo, è elevata al 6% e quella del comma 1 secondo periodo al 5%»;

 «Se il trasferimento awiene entro 12 mesi ed il solo cedente è una persona fisica, fermo restando il quinto comma ed il comma precedente. l'aliquota è elevata in ooni caso al 5%».

 Al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte le seguenti modifiche:

 all'art. 10, dopo il comma 1 è aggiunta la seguente disposizione:

 «Tuttavia, le volture catastali sono soggette all'imposta del 2.5 per mille sul valore dei beni immobili o dei diritti reali immobiliari determinato a norma dell'art. 2, se il presupposto oggettivo sono i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131»;

 alla nota all'art. 1 della Tariffa allegata al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunta la seguente disposizione:

 «L'imposta si applica nella misura di 0,0012875 proporzionale per ogni 0.52 euro per i trasferimenti di cui all'art. 1, commi 1, 10 ed 11 del testo unico dell'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986. n. 131».

 All'art. 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con d.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta al comma 1 la seguente lettera:

 «m) l'imposta di registro corrisposta sui contratti di locazione e su quelli di cessione di fabbricati e beni immobili ai sensi deali artt. 1 e 5 del D.P.R. 131/1986».

 All'art. 19-bis 1, lettera i) è aggiunto il seguente comma:

 «In ogni caso, è detraibile l'imposta relativa alle opere di cui alle lettere a) e b) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, nell'anno di acquisto del bene immobile o fabbricato e nei due successivi».

 

35.40

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 8, lettera a), n. 8-bis), dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457.», aggiungere il seguente periodo: «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini».

 Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:

 «9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'art. 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

 

35.41

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a), alla fine del punto 8-bis) aggiungere le seguenti parole: «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini»;

 Conseguentemente sopprimere il successivo comma 9.

 


35.42

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), n. 8-bis, dopo le parole: «legge 5 agosto 1978, n. 457» sono aggiunte le seguenti:

 «Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici, comprese le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, che li hanno locati per più di cinque anni nell'ambito di programmi di edilizia residenziale convenzionata o di locazione con patto di futura vendita e le cessioni effettuate, oltre i cinque anni dall'ultimazione dei lavori di costruzione o recupero, di unità immobiliari facenti parte di fabbricati venduti od assegnati per oltre i due terzi entro cinque anni dai suddetti termini;»;

 

35.43

Il Relatore

Al comma 8, lettera d), sostituire le parole: «il n. 127-ter è soppresso» con le seguenti: «la voce di cui al numero 127-ter) è soppressa»;

 

35.44

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 9.

 

35.45

STRACQUADANIO, CUTRUFO, ROTONDI

Il comma 9 è abrogato.

 

35.46

BALDASSARRI

Il comma 9 è abrogato.

 

35.47

BALDASSARRI

Il comma 9, è sostituto dal seguente:

 «9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non si rende applicabile la rettifica di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

 

35.48

EUFEMI

Il comma 9, è sostituto dal seguente:

 «9. In sede di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, in relazione al mutato regime fiscale delle stesse, non opera la rettifica di cui al comma 3 dell'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

 

35.49

Il Relatore

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 8» e le parole: «n. 450» con le seguenti: «n. 405»;

 

35.50

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma, 9 le parole: «tre rate» sono sostituite da: «cinque rate».

 

35.51

 EUFEMI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

 «9-bis. Ai fini IVA, le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che concedono gli alloggi in locazione a canone stabilito in convenzione dal Comune, si intendono equiparate alle cooperative a proprietà indivisa».

 

35.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

 «9-bis. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis2 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.»

 

35.53

 EUFEMI

Dopo il comma 9, è inserito il seguente:

 «9-bis. L'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19-bis2 del del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivante dal mutato regime fiscale disposto dal comma 8 non si applica nei casi in cui l'attività sia svolta da società il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, da enti non commerciali o da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e i beni immobili siano utilizzati dagli enti stessi ovvero da società aventi i predetti requisiti.»

 

35.54

Il Relatore

Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 5, secondo comma, secondo periodo e nell'articolo 40, primo comma» con le seguenti: «articolo 5, comma 2, secondo periodo, e nell'articolo 40, comma 1», le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»;

 

35.55

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, PERRIN, RUBINATO

Dopo il comma 10 inserire il seguente:

 «10-bis. Le disposizioni di cui al comma 8, 9 e 10 non si applicano per tutte le operazioni iniziate prima dell'entrata in vigore del presente decreto salvaguardando la detraibilità delle fatture emesse.»

 

35.56

LUSI, MORGANDO

Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

 «10-bis. Gli obblighi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 8 e 10 debbono essere assolti entro il 31 ottobre 2006».

 

35.57

Il Relatore

Al comma 11, secondo periodo, dopo le parole: «imposte sui redditi,» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

 

35.58

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 12.

 

35.59

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 12.

 

35.60

MANZIONE

Sopprimere il comma 12.

 

35.61

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 12.

 

35.62

Il Relatore

Al comma 12, sostituire la parola: «aggiunti», con la seguente: «inseriti».

 

35.63

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 12, dopo le parole: «i soggetti di cui al primo comma», sno inserite le seguenti: «aventi compensi superiori a 25.000 euro»

 


35.64

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, dopo le parole: «di cui al primo comma» inserire le seguenti: «qualora realizzino compensi annui maggiori a 300.000,00,»; al secondo periodo, sostituire le parole: «salvo per importi unitari inferiori a 100 euro» con le seguenti: «per importi superiori a 3.000,00 euro.».

 

35.65

CICCANTI, POLI

Al comma 12 dopo la parola: «obbligatoriamente» aggiungere le seguenti: «anche se non in via esclusiva». Al termine del secondo periodo sostituire le parole: «100 euro» con le parole: «1000 euro».

 

35.66

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, sopprimere il secondo capoverso.

 

35.67

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 12 sopprimere il secondo periodo.

 

35.68

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, sopprimere il secondo periodo.

 

35.69

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 12 il secondo periodo è soppresso.

 

35.70

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 12 sopprimere le parole da: «I compensi in danaro» sino alla fine del comma.

 

35.71

LUSI

Al comma 12, secondo periodo, le parole da: «i compensi in denaro» fino a «cento euro» sono soppresse.

 

35.72

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «riscossi esclusivamente mediante», inserire la seguente parola: «baratto, o scambio di beni o prestazioni».

 È soppresso tutto il resto del comma.

 

35.73

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «12.500 euro».

 

35.74

LEGNINI

Al comma 12, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «3.000 euro».

 

35.75

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

AI comma 12 sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «3 mila euro».

 

35.76

MORGANDO

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

 

35.77

MANZIONE

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «1.000 euro».

 

35.78

LUSI

Al comma 12, secondo periodo, il numero «100» è sostituito dal numero «500».

 

35.79

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 12, secondo periodo, sostituire la parola: «100 euro», con l'altra: «500 euro».

 

35.80

DE SIMONE, BARBOLINI

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «500 euro».

 

35.81

 EUFEMI

Al comma 12 sostituire le parole: «100 euro», con le altre: «300 euro».

 

35.82

ROSSA

Al comma 12, sostituire le parole: «100 euro» con le seguenti: «250 euro».

 


35.83

LUSI, RUBINATO

Dopo il comma 12, sono aggiunti i seguenti:

 «12-bis. Dopo la nota 3-ter del comma 2-bis dell'articolo 13 della tariffa, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, è aggiunta la seguente nota:

 3-quater. Non sono soggetti all'imposta gli estratti dei conti, di cui all'articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, quale che sia la periodicità di emissione».

 «12-ter. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 12 e 12-bis si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2007».

 

35.84

 EUFEMI

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

 «12.-bis. Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

 ''b-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 223 del 4 luglio 2006 fino al limite di 2.500 euro''».

 

35.85

 EUFEMI

Dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

 «12.-bis. Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

 ''b-bis) i compensi pagati per prestazioni relativi ad arti e professioni nelle forme previste dal comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006''».

 

35.86

MANZIONE

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

 «12-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

 

35.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

 «12-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il penultimo periodo è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano nei confronti degli esercenti arti e professioni che osservano le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del presente decreto».

 

35.87a

Il Relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 «12-bis. Il limite di 100 euro di cui al comma 12 si applica a decorrere dal 1º luglio 2008. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sino al 30 giugno 2007 il limite è stabilito in 1.000 euro. Dal 1º luglio 2007 al 30 giugno 2008 il limite è stabilito in 500 euro».

 

35.88

MANZIONE

Sopprimere il comma 13.

 

35.89

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 13.

 

35.90

Il Relatore

Al comma 13, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; al capoverso 5-bis, all'alinea, sostituire le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» alla lettera a), sostituire la parola: «controllate» con la seguente: «controllati» e le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» e, alla lettera b), sostituire la parola: «amministrate» con la seguente: «amministrati»;

 

35.91

Il Relatore

Al comma 14, sostituire le parole: «precedente comma» con le seguenti: «comma 13»;

 

35.92

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 15 e 16.

 Conseguentemente, all'articolo 37 sopprimere il comma 51.

 

35.93

Il Relatore

Al comma 15, all'alinea, sopprimere la parola: «del»; alla lettera a), capoverso 1, dopo le parole: «che risultano applicando» inserire le seguenti: «le seguenti percentuali» sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al», le parole: «comma 1» con le seguenti: «primo comma» e le parole: «dei precedenti periodi» con le seguenti: «del primo periodo»; alla lettera b), capoverso 3, sostituire le parole: «articolo 8-bis, comma 1» con le seguenti: articolo 8-bis, primo comma»; alla lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: «n. 600 del 1973» con le seguenti: «29 settembre 1973, n. 600».

35.94

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''2 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''1,3 per cento;

 b) le parole: ''6 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''5,2 per cento;

 c) le parole: ''1,50 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''1 per cento;

 d) le parole: ''4,75 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento;».

 

35.95

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 15, lettera a) capoverso «1» al punto a) sostituire le parole: «2 per cento» con le seguenti: «1 per cento» e al punto c) sostituire le parole: «il 15 per cento» con le seguenti: «il 3 per cento».

 Sopprimere le lettere b) e c).

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.96

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) la parola: «2 per cento» è sostituita da: «1,5 per cento».

 

35.97

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) la parola: «6 per cento» è sostituita da: «5 per cento».

 

35.98

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera a) la parola: «18 per cento» è sostituita da: «16 per cento».

 

35.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera b) le parole: «1,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento».

 

35.100

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 lettera b) le parole: «4,75 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «4 per cento».

 

35.101

Il Relatore

Al comma 16 sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 15».

 


35.102

LUSI

Dopo il Comma 16, sono aggiunti i seguenti:

 «16-bis. Sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e all'articolo 13 della Legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1º gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della Legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

 16-ter. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 16-bis devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

 16-quater. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta nè costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

 16-quinquies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

 

35.103

Il Relatore

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

35.104

Il Relatore

Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 37-bis del» inserire le seguenti: «decreto del Presidente della Repubblica».

 

35.105

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 19 e 20.

 


35.106

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

I commi 19 e 20 sono soppressi.

 

35.107

Il Relatore

Al comma 19, sostituire le parole: «precedente comma» con le seguenti: «comma 121».

 

35.108

Il Relatore

Al comma 20, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 19».

 

35.109

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 21, 22 e 23.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.110

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 22.

 

35.111

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 22, sopprimere le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine del comma.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.112

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 22, sostituire le parole da: «Con le medesime modalità» fino alla fine del comma, con le seguenti: «All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente: ''d-bis) le spese di mediazione sostenute per l'acquisto o la vendita di un bene immobile.''».

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.113 (testo 2)

 EUFEMI

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

 «22. bis – Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

 ''b-bis) dal 1º gennaio 2007 i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 1.000 per ciascuna annualità''».

 

35.113

 EUFEMI

Dopo il comma 22 è aggiunto il seguente:

 «22. bis – Dopo la lettera b) dell'articolo 15 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunta la seguente:

 ''b-bis) i compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell'acquisto dell'unità immobiliare a adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad euro 2.500 per ciascuna annualità''».

 

35.1000/1

BENVENUTO

All'emendamento 35.1000, prima del capoverso 23-bis, premettere il seguente:

 «22-bis. Per i trasferimenti immobiliari soggetti ad IVA finanziati mediante mutui fondiari o finanziamenti bancari, ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 54 del decerto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, terzo comma, ultimo periodo, il valore normale non può essere inferiore all'ammontare del mutuo o finanziamento erogato».

 

35.1000/2

CICCANTI

All'emendamento 35.1000, capoverso 23-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: «relativamente alle cessioni di immobili» fino a: «della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

35.1000/3

BENVENUTO

All'emendamento 35.1000, capoverso 23-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

 «5-ter. Per le cessioni di beni immobili concessi in locazione finanziaria effettuate a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore, il valore dichiarato non è soggetto a rettifica qualora sia pari o superiore al valore di acquisto sostenuto da parte della società concedente».

 

35.1000

Il Governo

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

 «23-bis. All'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 ''5-bis. Le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano relativamente alle cessioni di immobili e relative pertinenze diverse da quelle disciplinate dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266''.».

 


35.114

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:

 «23-bis. Quanldo la cessione dell'immobile gode delle agevolazioni per la prima casa di abitazione, l'eventuale mediazione si considera, a tutti gli effetti, operazione accessoria».

 

35.115

Il Relatore

Al comma 24, alla lettera a), sostituire le parole: «53-bis» con le seguenti: «Art. 53-bis», dopo le parole: «n. 600» inserire il segno d'interpunzione: «,», sostituire le parole: «e catastale di cui al» con le seguenti: «e catastale previste dal testo unico di cui al» e dopo le parole: «n. 347» sostituire il segno di interpunzione: «.» con il seguente: «;»; alla lettera b), sostituire la parola: «inserito» con la seguente: «aggiunto».

 

35.116

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 25 e 26.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

35.117

EUFEMI

Sopprimere i commi 25 e 26.

 

35.2000

Il Governo

Al comma 25, sostituire le parole: «dal direttore generale» con le seguenti: «dai direttori generali».

 

35.118

Il Relatore

Al comma 25, sostituire le parole: «comma 6» con le seguenti: «sesto comma».

 

35.118a

Il Relatore

Dopo il comma 25, sono inseriti i seguenti:

 «25-bis). Ai fini di cui all'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono considerati efficaci i versamenti effettuati, a titolo di prima e seconda rata, entro il 10 luglio 2006, se comprensivi degli interessi legali, calcolati dalla data di scadenza della rata a quella del pagamento.

 25-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista non produce effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione relative:

 a) ai provvedimenti sanzionatori e di diniego del diritto al rimborso o al discarico per inesigibilità per i quali, alla data del 30 giugno 2005, non era pendente un ricorso amministrativo o giurisdizionale;

 b) alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti, se definitivamente dichiarata in sede penale prima della data di entrata in vigore della stessa legge n. 311 del 2004».

 

35.119

Il Relatore

Al comma 26, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 25».

 

35.120

RIPAMONTI

Dopo il comma 26, aggiungere i seguenti:

 «26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti della Riscossione Spa o delle società dalla stessa partecipate che possono utilizzare ed accedere ai dati.

 26-ter. L'utilizzazione e l'accesso ai dati di cui ai commi 25 e 26 è consentito sulla base di un criterio di proporzionalità commisurato all'entità del credito vantato dall'amministrazione definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

 

35.120a

Il Relatore

Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:

 «26-bis. Ai fini dell'attuazione dei commi 25 e 26 l'Agenzia delle Entrate individua in modo selettivo i dipendenti degli agenti della riscossione che possono utilizzare ed accedere ai dati».

 

35.121

LUSI

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

 «26-bis. All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo la lettera e), inserire le seguenti:

 ''e-bis) l'iscrizione di ipoteca sugli immobili di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;

 e-ter) il fermo di beni mobili registrati di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46''».

 

35.122

LUSI

Dopo il comma 26, è aggiunto il seguente:

 «26-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 come modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 40, è aggiunto, alla fine del periodo, il seguente: ''Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati comunicazione scritta contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi seguenti e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo. Il provvedimento di fermo amministrativo deve essere effettuato sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo.''».

 

35.123

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

 «26-bis. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

 

35.124

EUFEMI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

 «26-bis. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

 

35.125

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

 «26-bis. Le facoltà previste dai precedenti commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle proprie entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

 

35.126

LEGNINI, VITALI

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

 «26-bis. Le facoltà previste dai commi 25 e 26 possono essere esercitate, ai soli fini della riscossione coattiva delle loro entrate, dagli Enti locali e dai loro concessionari».

 

35.127

RIPAMONTI

Sopprimere il comma 27.

 

35.128

D'AMICO, MORGANDO

Sostituire il comma 27 con il seguente:

 «27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 ''Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione dei contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

 Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.''».

 

35.129

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 27 con il seguente:

 «27. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

 ''Le imprese di assicurazioni che erogano, in ragione di contratti di assicurazione del ramo r.c. auto, somme di denaro a titolo di risarcimento, comunicano in via telematica all'anagrafe tributaria, anche in deroga a contrarie disposizioni legislative, l'ammontare delle somme liquidate, il codice fiscale o la partita IVA del beneficiario e, se disponibile, dei soggetti che hanno effettuato prestazioni che sono state specificamente considerate ai fini della quantificazione della somma liquidata. La presente disposizione si applica con riferimento alle somme erogate a decorrere dal 1º gennaio 2007.

 Il contenuto, le modalità ed i termini delle trasmissioni, nonché le specifiche tecniche del formato, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.''».

 

35.129a

Il Relatore

Al comma 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

 «a) al primo periodo, sopprimere le parole: ''la causale del predetto versamento'';

 b) dopo le parole: ''1º ottobre 2006'' è aggiunto il seguente periodo: ''I dati acquisiti ai sensi del presente comma sono utilizzati prioritariamente nell'attività di accertamento effettuata nei confronti dei soggetti le cui prestazioni sono state valutate ai fini della quantificazione della somma liquidata''».

 

35.130

MORGANDO

Al comma 27, secondo capoverso, dopo le parole: «delle trasmissioni» aggiungere le seguenti: «mediante posta elettronica certificata».

 

35.131

FORMISANO

Al comma 28, prima della parola: «L'appaltatore» aggiungere le seguenti: «Per tutti i subappalti di valore superiore a euro 100.000».

 Alla fine del comma 28, aggiungere la frase: «La solidarietà di cui al presente comma si applica dal superamento del limite di somma indicato anche per effetto di più subappalti.».

 

35.132

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 28, sostituire le parole: «L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento» con le seguenti: «L'appaltatore verifica l'effettuazione e il versamento».

 

35.133

CICCANTI

Al comma 28, dopo le parole: «in solido con il subappaltatore» inserire le seguenti: «entro il limite di un anno dalla cessazione del subappalto» e dopo le parole: «a cui è tenuto il subappaltatore» inserire le seguenti: «concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati in subappalto».

 

35.134

FLUTTERO, CURTO

Il comma 29 è sostituito dal seguente:

 «La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

 L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

 L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

 

35.135

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 29 è sostituito dal seguente:

 «La responsabilità solidale viene meno se il subappaltatore presenta all'appaltatore la documentazione comprovante la regolarità contributiva (Durc) e l'assolvimento dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente.

 L'appaltatore è altresì sollevato da ogni responsabilità per le omissioni documentali del subappaltatore.

 L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione».

 

35.136

CICCANTI

Sostituire il comma 29 con il seguente:

 «La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, a seguito di formale richiesta al subappaltatore della relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al comma 28 connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, la fornitura o il servizio affidati sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore della predetta documentazione. Nel caso di mancata esibizione della documentazione entro il termine di trenta giorni dalla richiesta ovvero di contestazione in ordine alla correttezza degli adempimenti, la responsabilità solidale viene meno laddove l'appaltatore segnali tempestivamente all'autorità competente per la vigilanza la mancata esibizione della documentazione ovvero le ragioni della contestazione».

 

35.137

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, MONTALBANO, PERRIN

Al comma 29, sostituire le parole: «La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica,» con le seguenti: «La verifica da parte dell'appaltatore avviene».

 

35.138

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 29, sopprimere le parole: «la relativa documentazione» ed inserire le seguenti: «specifica dichiarazione di responsabilità».

 

35.139

PETERLINI, PINZGER, MONTALBANO, PERRIN

Sopprimere il comma 30.

 

35.140

CICCANTI

Al comma 31 dopo le parole: «è comunque determinata in rapporto alla sede del subappaltatore» inserire il seguente periodo: «Nel caso di mancata notifica degli atti al responsabile in solido, viene meno la garanzia della responsabilità solidale».

 

35.141

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 32 sopprimere le parole: «previa esibizione» ed inserire le parole: «previo rilascio»; inoltre sopprimere le parole: «della documentazione» ed inserire le parole: «di specifica dichiarazione di responsabilità».

 

35.142

Il Relatore

Al comma 33, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 32».

 

35.143

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 33 sopprimere le parole: «200.000» ed inserire le parole: «50.000».

35.144

CICCANTI

AI comma 33, dopo le parole: «è comunque determinata in rapporto alla sede dell'appaltatore.» inserire il seguente capoverso: «Nel caso di contestazione in ordine alla correttezza degli adempimenti, la sanzione non si applica laddove il committente segnali tempestivamente all'autorità competente per la vigilanza le ragioni della contestazione».

 

35.145

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

 «34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

 

35.146

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sostituire il comma 34 con il seguente:

 «34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e previdenza sociale, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Resta fermo quanto previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, che deve intendersi esteso anche per la responsabilità solidale per l'effettuazione ed il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente».

 

35.147

CICCANTI

Sostituire il comma 34 con il seguente:

 «34. Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, successivamente all'approvazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, che stabilisca la documentazione attestante l'assolvimento degli adempimenti di cui al comma 28, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, fomiture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti al fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con esclusione dei committenti non esercenti attività commerciale, e in ogni caso, dai soggetti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico delle imposte sul redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

 

35.148

EUFEMI

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,''»;

 «b) in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione''».

 

35.149

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,''»;

 «b) in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione''».

 

35.150

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 34 sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto,'' sono sostituite dalle seguenti: ''Le disposizioni di cui ai commi da 28 a 33 si applicano, a decorrere dal 1º dicembre 2006 in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi successivamente alla predetta data,''»;

 «b) in fine, è aggiunto il seguente paragrafo: ''Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno individuate le verifiche che il committente deve effettuare prima di procedere al pagamento del corrispettivo e le altre modalità attuative della disposizione''».

 

35.151

Il Relatore

Al comma 34, sostituire le parole: «all'entrata» con le seguenti: «alla data di entrata», dopo le parole: «n. 633» inserire il segno d'interpunzione: «,» e sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

35.152

ROSSI PAOLO

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

 «34-bis. Il committente risponde in solido con l'appaltatore o con il prestatore d'opera del pagamento di quanto dovuto a coloro che hanno fornito la materia necessaria a compiere l'opera o a prestare il servizio. La responsabilità solidale viene meno se il committente verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo che i pagamenti sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore o dal prestatore d'opera. Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte dell'appaltatore o del prestatore d'opera della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore o al prestatore d'opera».

 

35.153

RIPAMONTI

Al comma 35 sopprimere il terzo periodo.

 

35.154

Il Relatore

Al comma 35, terzo periodo, dopo le parole: «articolo 53 del» inserire le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al».

 

35.155

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:

 «35-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 15 aprile 2002, n 63, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo le parole: ''territorio dello Stato'' sono inserite le seguenti: ''nella misura del 27 per cento''.

 35-ter. All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: ''quaranta milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''cinquemila euro''».

 

35.156

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. Il controllo periodico delle imprese aventi dimensioni superiori ai limiti previsti dagli studi di settore, è esteso anche ai soggetti che percepiscono contributi in conto capitale od in conto interessi superiori a 5.000 euro dallo Stato, da regioni o province, o da società a partecipazione pubblica. In caso di accertamento per occultamento di base imponibile o mancato versamento di imposte, l'erogazione del contributo, se in corso, viene sospesa dopo la sentenza sfavorevole della Commissione tributaria provinciale ed il contributo revocato dopo la sentenza sfavorevole al contribuente della Commissione tributaria regionale. Il contributo è stato in tutto o in parte erogato, deve essere restituito all'ente o società pubblica. Il contribuente, per un periodo non inferiore a 10 anni, non può ottenere, anche indirettamente, altri contributi».

 

35.157

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. Al fine di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale, le società di calcio professionistiche sono obbligate a inviare per via telematica all'Agenzia delle entrate copia dei contratti di acquisizione delle prestazioni professionali degli atleti professionisti, nonché dei contratti riguardanti i compensi per le prestazioni.

 Il Ministro dell'economia è delegato ad acquisire analoghe informazioni dalle Federazioni calcistiche estere per le operazioni effettuate da società sportive professionistiche residenti in Italia anche indirettamente, con analoghe società estere».

 

35.158

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. Al fine di contrastare l'evasione fiscale e per favorire il recupero di imposte il Ministro dell'Economia deve redigere un apposito protocollo d'intesa con la Repubblica Argentina entro il 31 dicembre 2006».

 

35.159 (testo 2)

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º agosto 2006.

 35-ter. All'articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-bis A decorrere dal 1º agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento nei limiti di quarantottomila euro per abitazione».

 Conseguentemente all'onere derivante valutato in 79 milioni di euro nell'anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

 

35.159

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Dopo il comma 35 aggiungere il seguente:

 «35-bis. È prorogata per l'anno 2006, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal da 1º agosto 2006.

 35-ter. All'articolo 1 della legge, 23 dicembre 2005, n. 266 dopo il comma 121 aggiungere il seguente: 121-bis A decorrere dal 1º agosto 2006 la quota di cui al comma precedente è pari al 36 per cento».

 Conseguentemente all'onere derivante valutato in 79 milioni di euro nell'anno 2006, e di 17 milioni di euro nel 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2006 gli accantonamenti relativi al ministero degli affari esteri e al ministero della salute e per l'anno 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro.

 

36.1

PETERLINI, PINZGER, MONTALBANO, PERRIN

Sopprimere l'articolo.

 

36.2

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 1.

 

36.3

FLUTTERO, CURTO

Sostituire il comma 1 con il seguente:

 «1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento, l'aliquota è innalzata all'11 per cento per tutti prodotti del settore dolciario e da forno».

 

36.4

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64),».

 

36.5

LEGNINI, ROSSA, BARBOLINI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: « 62, 64),».

 

36.6

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64)».

 

36.7

MENARDI

Al comma 1, sopprimere i numeri: «62), 64)».

 

36.8

FLUTTERO

Al comma 1, sopprimere i numeri: «62)» e «64)».

 

36.145 (già 34.0.7)

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui ai numeri 62), 64)».

 Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

 «34-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 139 milioni di euro annui».

 

36.9

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «62), 64)»

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.10

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 1, sopprimere le voci: «62) e 64)».

 Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

 «57-bis. A decorrere dal 4 agosto 2006, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 139 milioni di euro».

 

36.11

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai numeri 62), 64), e 127-decies)».

 

36.12

EUFEMI

Al comma 1 sopprimere le parole: «ai numeri 62), 64), e 127-decies)» e aggiungere le parole: «numero 82».

 

36.13

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, COLOMBO FURIO, D'AMICO, MORGANDO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-bis, 127-decies» con le seguenti: «di cui al numero 123-bis».

 

36.14

EUFEMI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-bis, 127-decies» con le seguenti: «di cui al numero 123-bis».

36.15

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 1, sostituire le parole: «di cui ai numeri 62), 64), 123-bis, 127-decies» con le seguenti: «di cui al numero 123-bis».

 

36.16

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1 è soppresso il numero «64».

 

36.17

BATTAGLIA GIOVANNI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «64),».

 

36.18

CICCANTI, FORTE, ZANOLETTI, POLI, LIBE', MANINETTI, NARO, MONACELLI, MAFFIOLI, EUFEMI, MARCONI, RUGGERI

Al comma 1, sopprimere il riferimento al numero 64 della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

 Per la copertura delle minori entrate, si provvede mediante utilizzo delle risorse relative all'autorizzazione di spesa di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 fino al completamento dell'importo.

 

36.19

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «123-bis)».

 

36.20

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «123-bis)».

 Conseguentemente, all'articolo 37, dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

 «57-bis. A decorrere dal 4 agosto 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 136 milioni di euro».

 

36.20a

Il Relatore

Al comma 1, sopprimere le parole: «, 127-decies».

 

36.21

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

 Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.22

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

 

36.23

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino alla fine del comma.

 

36.24

GALARDI, GARRAFFA

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce numero 122)» fino a: «rinnovabili;».

 

36.25

SCHIFANI, POSSA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 1, sopprimere le parole da: «e la voce» fino alle parole: «energetiche rinnovabili».

 Conseguentemente, i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

 

36.26

CICCANTI

Al comma 1, dopo le parole: «prestazioni di servizi relativi alla fornitura e distribuzione di calore-energia per uso domestico» sopprimere le parole: «derivante dall'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili» ed aggiungere le seguenti: «riconducibili al Servizio Energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999 o effettuati con l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili».

 

36.27

BALDASSARRI

Sopprimere i commi 2 e 3.

 


36.28

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 2.

 Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.29

Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «n. 633, del» inserire le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al», dopo le parole: «n. 131 del» inserire le seguenti: «testo unico delle imposte sui redditi, di cui al» e dopo le parole: «n. 917» inserire il segno d'interpunzione: «,».

 

36.30

MORGANDO

Al comma 2, sostituire le parole da: «un'area è da considerare fabbricabile» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo».

 

36.31

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 2, in fine, sostituire le parole da: «adottato dal comune,» fino alla fine del comma, con le seguenti: «approvato e vigente»

 

36.32

MOLINARI, RUBINATO

Al comma 2, le parole: «adottato dal comune» sono sostituite dalla seguente: «approvato».

 Conseguentemente, le parole: «dall'approvazione della regione e» sono soppresse.

 

36.33

LEGNINI

Al comma 2, sostituire la parola: «adottato» con la seguente: «approvato» e sopprimere le seguenti parole: «dall'approvazione della regione e».

 

36.34

PIROVANO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire la parola: «adottato» con la seguente: «approvato».

 

36.35

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le seguenti: «definitivamente approvato con legge regionale».

 

36.36

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 2, sostituire le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» con le seguenti: «definitivamente approvato con legge regionale»

 

36.37

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2 sopprimere le parole: «indipendentemente dall'approvazione della regione».

 

36.38

LUSI

Alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo il trattamento tributario applicato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e non si fa luogo a rimborsi».

 

36.39

DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

Al comma 2 aggiungere infine il seguente periodo: «L'avvenuto pagamento ai sensi del presente comma, non ha effetti ai fini del regime edificatorio dell'area e non attribuisce comunque diritto a rimborso o compensazione nel caso di modificazione della destinazione per effetto di vincoli sopravvenuti ai sensi della pianificazione urbanistica.»

 

36.40

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.41

Il Relatore

Al comma 4, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 3».

 

36.1000

Il Governo

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

 «4-bis. All'articolo 89, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ''utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), corrisposti'', sono sostituite dalle seguenti: ''utili provenienti''».

 

36.42

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Soppimere i commi 5 e 6.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.43

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere i commi 5 e 6.

 

36.44

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.45

Il Relatore

Al comma 6, dopo le parole: «testo unico» inserire le seguenti: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986,».

 

36.2000

Il Governo

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

 «6-bis. Nell'articolo 102, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: ''Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2''.

 6-ter. La disposizione del comma 6-bis si applica con riferimento ai canoni relativi a contratti di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.».

 

36.46

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 7.

 

36.47

BENVENUTO

Sostituire il comma 7 con il seguente:

 «7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il costo delle predette aree è assunto in misura pari a quella risultante dall'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero da atti di acquisizione o perizie anteriori alla medesima data. In mancanza il costo attribuibile alle aree è quantificato in misura pari a1 7 per cento e, per i fabbricati industriali, al 10 per cento del costo complessivo».

 


36.48

BALDASSARRI

Sostituire il comma 7, con il seguente:

 «7. Ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza qualora detto costo risulti superiore alle spese necessarie per la demolizione dei fabbricati ivi esistenti e dello sgombero dai detriti».

 

36.49

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, sopprimere il secondo periodo.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.50 (Testo 2)

CICCANTI

Il comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili e comunque non inferiore al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo».

 

36.50

CICCANTI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili».

 

36.51

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili»,

 

36.52

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri e dei periti industriali edili.»

 

36.53

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari all'importo esposto in bilancio o, in mancanza di separata indicazione, a quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo complessivo.»

 

36.54

ENRIQUES

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra il costo storico esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo storico complessivo».

 

36.55

ENRIQUES

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il costo delle predette aree è quantificato in misura pari al maggiore tra il costo storico esposto in bilancio e quello corrispondente al 20 per cento e, per i fabbricati industriali, al 30 per cento del costo storico complessivo».

 

36.56

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «20 per cento» e «30 per cento» rispettivamente con le seguenti: «10 per cento» e «10 per cento».

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.57

BATTAGLIA GIOVANNI

Al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Tali disposizioni non si applicano ai fabbricati strumentali delle imprese agricole».

 

36.58

DE PETRIS, PECORARO SCANIO, BULGARELLI, SILVESTRI, DONATI

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle imprese del settore agricolo».

 Conseguentemente all'articolo 37 dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

 ««57-bis. A decorrere dal 4 agosto 2006, le accise di cui all'allegato I del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative agli oli lubrificanti e ai bitumi di petrolio sono incrementate nella misura dell'1 per cento».

 

36.59

EUFEMI

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

 «8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.60

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Il comma 8 è sostituito dal seguente:

 «8. Le disposizioni del comma precedente si applicano ai fabbricati strumentali entrati in funzione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.61

ENRIQUES

Sostituire il comma 8 con il seguente:

 «8. Le disposizioni del comma 7 si applicano a decorrerere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto anche per le quote di ammortamento residuo relative ai fabbricati costruiti od acquistati nel corso di periodi di imposta precedenti, fatti salve le quote di ammortamento già effettuate».

 

36.62

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 8, dopo la parola: «decreto» sono soppresse le seguenti: «anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodi di imposta precedenti».

 

36.63

FLUTTERO, CURTO

Al comma 8, dopo la parola: «decreto» sono soppresse le seguenti: «anche per le quote di ammortamento relative ai fabbricati costruiti o acquistati nel corso dei periodo di imposta precedenti».

 

36.64

EUFEMI

Sostituire il comma 9 con il seguente:

 9. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, per effetto del mutato regime fiscale delle operazioni attive che andrà a determinarsi, i crediti per imposta sul valore aggiunto non ancora oggetto di detrazione, di rimborso e/o di cessione nell'ambito delle liquidazioni di cui al comma 4 del D.M. 13 dicembre 1979, nell'ultima delle liquidazioni operate alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto, da parte delle società o enti, diverse da quelle che svolgono l'attività di locazione finanziaria, che hanno per oggetto esclusivo, principale o prevalente l'attività immobiliare di cui ai numeri 8), 8-bis), 8-ter), 8-quater) e 8-quinquies) del D.P.R. 633/1972, sono riconosciuti in detrazione, a rimborso e o nell'ambito delle liquidazioni di cui al citato D.M. 13 dicembre 1979 per un importo del 50% del relativo importo capitale, senza considerare gli interessi maturati e maturandi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma l'applicazione del comma 4 dell'art. 19-bis 2 del D.P.R. 633/1972 per l'eventuale imposta sul valore aggiunto addebitata successivamente all'entrata in vigore del presente decreto ed il mutamento del regime fiscale di cui al precedente comma 8 dell'art. 36 del presente decreto non è da intendersi quale diverso utilizzo di beni ammortizzabili ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. 633/1972.

 9-bis. In ogni caso, la perdita sui crediti per imposta sul valore aggiunto determinatasi in applicazione delle disposizioni del comma precedente, se subite da una società o ente di cui ai Titoli V e VI del R.D. 16 marzo 1942, n. 262, viene contabilizzata, ai fini del bilancio d'esercizio in dieci rate costanti nel conto economico della società ovvero, su opzione, a decremento per l'integrale importo delle riserve di patrimonio netto. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi di dette perdite è consentita, in deroga alle disposizioni del comma 5 dell'art. 101 e del comma 4 dell'art. 109 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 917/1986, nell'unico periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto.

 9-ter. Il comma 3 dell'art. 19-bis.2 del d.P.R. 633/1972 è soppresso».

 

36.65

Il Relatore

Al comma 9 sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.66

Il Relatore

Al comma 10 sostituire le parole: «medesimo testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

36.67

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 12 e 13.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.68

Il Relatore

Al comma 12, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite»; alla lettera b) sostituire la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

 


36.69

LUSI

Al comma 12, lettera a), numero 2), la parola: «produttiva» è sostituita dalle seguenti: «commerciale ai fini del presente Testo unico».

 

36.70

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12, lettera a), al n. 2) sostituire la parola: «produttiva» con la seguente: «economica».

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.71

Il Relatore

Al comma 13, sostituire le parole: «predetto testo unico» con le seguenti: «citato testo unico di cui al decreto n. 917 del 1986» e dopo le parole: «comma 12» inserire le seguenti: «del presente articolo».

 

36.72

CICCANTI

Al comma 13, le parole: «ma non oltre l'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun limite di tempo».

 

36.73

BENVENUTO

Al comma 13, le parole: «ma non oltre l'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «senza alcun limite di tempo».

 

36.74

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 15.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.75

SCARABOSIO

Sopprimere il comma 15.

 

36.76

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

All'articolo 36 il comma 15 è sostituito con il seguente:

 «all'articolo 33 comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, dopo le parole: «i trasferimenti di beni immobili» aggiungere le seguenti parole: «relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99».

 Conseguentemente i compensi per i centri di assistenza fiscale (CAF), di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 sono proporzionalmente ridotti.

 

36.77 (Testo 2)

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 15 è sotituito dal seguente:

 «15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferirmenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

36.77

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 15 è sotituito dal seguente:

 «15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferirmenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

36.78

FLUTTERO, CURTO

Sostituire il comma 15 con il seguente:

 «15. L'articolo 33, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato, ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione. Il periodo precedente ha effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.»

 

36.79

BONADONNA, TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Il comma 15 è sostituito dal seguente:

 «15. L'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato; le disposizioni in esso contenute continuano ad applicarsi per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti esclusivamente all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione».

 

36.80

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 15, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.».

 

36.81

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

All'articolo 36, il comma 15 è sostituito dal seguente:

 «15. Nell'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 le parole ''dell'1 per cento'' sono sostituite dalle seguenti: ''del 3 per cento''.»

 

36.82

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

 «15-bis. In deroga a quanto previsto al comma precedente, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano ai trasferimenti di immobili appartenenti ad aree soggette a piani urbanistici particolareggiati all'interno di aree di sviluppo industriale o di aree artigianali.»

 

36.83

AUGELLO, BALDASSARRI, SAIA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

 «15-bis. In deroga a quanto previsto al precedente comma, le agevolazioni di cui all'articolo 33, comma 3, della lege 23 dicembre 2000 n. 388 si applicano ai trasferimenti di immobili in piani urbanisti particolareggiati, diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale convenzionata, comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione».

 

36.84

Il Relatore

Al comma 16, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.85

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 16 sopprimere la lettera a).

 

36.86

Il Relatore

Al comma 18, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.87

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 20.

 

36.88

Il Relatore

Al comma 20, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

 

36.89

Il Relatore

Al comma 21, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 20».

 

36.90

PALLARO, REBUZZI

Sopprimere il comma 22.

 

36.91

Il Relatore

Al comma 22, alinea, sostituire le parole: «approvato, con» con le seguenti: «, di cui al» e la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre».

 

36.92

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 22 sopprimere la lettera b).

 

36.93

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 22 aggiungere infine la seguente lettera:

 «c) alle persone fisiche non residenti non spetta la ''no-tax'' area».

 

36.94

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 22 aggiungere infine la seguente lettera:

 «c) alle persone fisiche non residenti non spetta la no-tax area sui rediti da fabbricati».

 

36.95

BENVENUTO

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

 «22-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 3 maggio 1991 n. 143, convertito con modificazioni nella legge 5 luglio 1991, n. 197, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:

 ''1-quater L'erogazione di finanziamenti, comunque denominati e da chiunque effettuati, finalizzati all'acquisto di beni immobili, deve essere effettuata esclusivamente mediante assegni circolari, muniti della clausola «non trasferibile», emessi a favore della parte venditrice per un importo pari alla somma erogata, e incassabili solamente mediante accredito di conto corrente''».

 

36.96

MORGANDO, BANTI, RUBINATO

Sopprimere il comma 23».

 Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

 «34-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 171 milioni di euro annui».

 


36.97

CICCANTI, MANINETTI, RUGGERI, FORTE

Sopprimere il comma 23.

 

36.98

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è modificato come segue:

 ''4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra''».

 

36.99

EUFEMI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è modificato come segue:

 ''4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma 1 dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra''».

 

36.100

ROILO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

 ''4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 54 anni, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fme rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17''».

 

36.101

CICCANTI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, al comma 4-bis le parole: ''che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini'' sono sostituite dalle seguenti: ''che abbiano superato l'età di 55 anni''».

 

36.102

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è soppresso con effetto dal 1º gennaio 2007».

 

36.103

RUBINATO, MORGANDO

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le incentivazioni all'esodo dei lavoratori ultracinquantenni, di cui all'articolo 19, comma 4-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono riconosciute limitatamente agli esodi individuali effettuati sulla base di accordi collettivi».

 

36.104

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire il comma 23 con il seguente:

 «23. Nell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il comma 4-bis è modificato come segue:

 ''4-bis. Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto di lavoro al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 55 anni, di ,cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità indicate nel richiamato comma l dell'articolo 17 fino ad un importo di 100.000 euro, e con aliquota ordinaria per gli importi eccedenti tale cifra''».

 


36.105

Il Relatore

Al comma 23, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» la parola: «settembre» con la seguente: «dicembre» e la parola: «soppresso» con la seguente: «abrogato».

 

36.106

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 23 aggiungere in fine le parole: «con effetto dal 1º gennaio 2007».

 

36.107

CICCANTI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

 «23-bis. La disposizione di cui al comma precedente si applica con riferimento alle somme il cui diritto alla percezione si verifica a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento».

 

36.108

LUSI

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

 «23-bis. Per le pattuizioni degli incentivi all'esodo aventi data certa anteriore all'entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in vigore prima della soppressione».

 

36.109

BALDASSARRI

Dopo il comma 23 inserire il seguente:

 «23-bis. Le modifiche all'art. 19 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotte dal precedente comma hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1º gennaio 2007».

 

36.110

ROILO

Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

 «23-bis. Le modifiche all'articolo 19 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, di cui al comma precedente hanno effetto per gli incentivi all'esodo corrisposti a partire dal 1º gennaio 2007».

 

36.111

Il Relatore

Al comma 24, sostituire le parole: «comma l» con le seguenti: «primo comma», la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite» e, dopo la parola: «permettere», sopprimere il segno d'interpunzione: «,».

36.112

Il Relatore

Al comma 25, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e la parola: «soppressa» con la seguente: «abrogata».

 

36.113

D'AMICO

Al comma 26 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica di cui al comma 25 non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativamente ai piani di azionariato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.114

EUFEMI

Al comma 26, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La modifica di cui al comma 25 non rileva ai fini della determinazione della base imponibile dei contributi di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, relativamente ai piani di azionariato già deliberati alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.115

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 27 e 28.

 Conseguentemente all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

36.116

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 27.

 

36.117

Il Relatore

Al comma 27, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.118

CICCANTI, POLI, FORTE

Al punto 3 del comma 27 sopprimere le parole: «nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5».

 Al termine del primo periodo dopo le parole: «... in essi» inserire le parole: «le perdite derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui all'articolo 5, il computo previsto nel periodo precedente è ammesso non oltre il decimo periodo d'imposta successivo».

 


36.119

Il Relatore

Al comma 29, all'alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al»; alla lettera a), numero 1), alinea, sostituire la parola: «aggiunti» con la seguente: «inseriti»; alla lettera a), numero 2), sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita».

 

36.120

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 29, lettera a) sopprimere i commi 1-bis e 1-ter.

 

36.121

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 29, alla lettera a), alinea 1) è aggiunto il seguente:

 «1-quinquies. Sono consentiti gli ammortamenti anticipati».

 

36.122

SAIA, AUGELLO

Al comma 29, lettera a) sopprimere il punto 2.

 

36.123

LUSI

Sostituire il comma 29, lettera a), numero 2), con il seguente:

 «2) nel comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: ''Le predette spese sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente adebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime''».

 

36.124

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 29, lettera a), al punto 2 sostituire le parole: «se sostenute dal committente» fino a: «nella fattura» con le seguenti: «anche se anticipate dal professionista e rimborsate dal committente. Sono altresì deducibili in capo a quest'utlimo le spese direttamente sostenute in correlazione al mandato professionale».

 

36.125

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 29, lettera a), al comma 2 sopprimere le parole: «e da questi addebitate in fattura».

 

36.126

EUFEMI

Sopprimere il comma 30.

 


36.127

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Sopprimere il comma 30.

 

36.128

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sopprimere il comma 30.

 

36.129

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sopprimere il comma 30.

 

36.130

EUFEMI

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

 «30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del T.U. delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico.

 30-bis. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.131

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Sostituire il comma 30, con i seguenti:

 «30. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, devono intendersi riferite anche ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui alcomma 8-bis dell'articolo 51 delmedesimo testo unico.

 30-bis. La disposizione di cui al comma 30 si applica ai crediti d'imposta relativi ai redditi di cui al comma 8-bis dell'articolo 51 del medesimo testo unico che concorrono a formare il reddito imponibile per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

36.132

Il Relatore

Al comma 30, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.133

MICHELONI, BENVENUTO, LEGNINI, POLLASTRI, RANDAZZO

Sopprimere il comma 31.

36.134

Il Relatore

Al comma 31, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

36.135

BARBOLINI

Al comma 31, dopo le parole: «è abrogato» aggiungere le seguenti: «a decorrere dalla data di scadenza di validità del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2005».

 

36.136

BENVENUTO, MICHELONI, LEGNINI, POLLASTRI, RANDAZZO

Al comma 31, dopo la parola: «è abrogato» aggiungere le altre: «a decorrere dalla data di scadenza di validità del decreto attuativo del Ministro dell'economia e delle finanze del 27 ottobre 2005».

 

36.137

Il Relatore

Al comma 33, dopo le parole: «articolo 13, comma 1» inserire il segno d'interpunzione: «,».

 

36.138

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 33 sopprimere le parole: «l'articolo 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133».

 

36.139

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 34.

 

36.139a

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 34.

 

36.140

EUFEMI

Sopprimere il comma 34.

 

36.141

FLUTTERO, CURTO

Il comma 34 è sostituito dal seguente:

 «34. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in sede di versamento della seconda ovvero unica rata dell'acconto, nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle società per il periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2007, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizione del presente decreto».

 

36.3000

Il Governo

Al comma 34, sostituire le parole: «ai fini dell'imposta sul reddito delle società» con le seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive».

 

36.142

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 34 aggiungere in fine le seguenti parole: «Sono escluse sanzioni sulla prima rata di acconto per differenze determinate dall'applicazione del presente decreto».

 

36.4000

Il Governo

Aggiungere, infine, il seguente comma:

 «34-bis. In deroga all'articolo 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi.».

 

36.143

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

 «34-bis. A partire dall'anno 2007, è istituita una tassa di concessione governativa annuale sull'attività di notaio, pari a 50.000 euro».

 

36.144

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:

 «34-bis. Le società cooperative sono tassate sull'intero utile prodotto con una aliquota Ires agevolata del 25 per cento. La norma si applica dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della legge. L'acconto delle imposte 2006 deve essere calcolato con conguaglio sul secondo acconto d'imposta, tenendo conto della nuova aliquota e della nuova base imponibile».

 

36.145 (già 34.07)

MORGANDO

Al comma 1, sopprimere le parole: «di cui ai numeri 62), 64)».

 Conseguentemente, dopo il comma 34 inserire il seguente:

 «34-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2006, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari 139 milioni di euro annui».

 

36.6000/1

RIPAMONTI, DONATI, DE PETRIS, BULGARELLI, PECORARO SCANIO, SILVESTRI

All'emendamento 36.6000, al comma 1 sopprimere le parole: «in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere».

 

36.6000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, al comma 1 sopprimere le parole da: «ovvero in caso di reiterate» fino alla fine del comma.

 Conseguentemente al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: «l'accertamento del ripristino» fino a: «successive modificazioni ed integrazioni».

 

36.6000/3

ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI, ALLOCCA, ALFONZI

Allemendamento n. 36.6000, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 «1-bis. In relazione ai nuovi compiti assegnati dal comma 1 al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di garantire le necessarie dotazioni finanziarie alle citate strutture ispettive, riferite alle indennità di diaria e trasferta, i dipendenti degli ispettorati del lavoro sono esclusi dall'applicazione dei commi 213 e 214 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266».

 

36.6000/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, al comma 3 sopprimere l'ultimo periodo.

 

36.6000/5

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, sopprimere il comma 6.

 

36.6000/6

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento n. 36.6000, sopprimere il comma 8.

 

36.6000 (Testo 2)

Il Governo

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

 1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

 2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

 a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

 b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 6. L'articolo 86, comma 10-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

 ''10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.''.

 7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ''3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.'';

 b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 ''5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.''.

 8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

 9. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: ''Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione'' aggiungere lo seguenti: ''previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,''.

 10. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

 11. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

 

36.6000

Il Governo

Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

«Art. 36-bis.

(Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro)

 1. Al fine di garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, nonché le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni.

 2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al citato comma 1:

 a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

 b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni ed integrazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

 3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1º ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

 4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 3.

 5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

 6. L'articolo 86, comma 10-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

 ''10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, come sostituito dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 dicembre 2002 n. 297, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa.''.

 7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 23 aprile 2002, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

 ''3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.'';

 b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

 ''5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.''.

 8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

 9. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, dopo le parole: 'Centro nazionale per l'informatica della pubblica amministrazione' aggiungere lo seguenti: 'previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,'''.

 10. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, e successive modificazioni, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

 11. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni».

 

37.1

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 1.

 

37.2

Il Relatore

Al comma 1, dopo la parola: «professioni» inserire il segno d'interpunzione: «,».

 

37.3

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 2 e 3.

 Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

 

37.4

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere i commi 2 e 3.

 

37.5

CICCANTI

Sopprimere il comma 2.

 

37.6

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 2.

 

37.7

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 2.

 


37.8

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2 sopprimere la lettera a).

 

37.9

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2 sostiture la lettera a) con la seguente:

 «a) ai commi 2 e 3 sono soppresse le seguenti parole: ''anche per effetto di opzione''».

 Conseguentemente vengono modificate le lettere b) e c).

 

37.10

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2 la lettera a) è modificata come segue:

 «a) il comma 3 è abrogato».

 Conseguentemente vengono modificate le lettere b) e c).

 

37.11

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2 del» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al».

 

37.12

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 4, 5, 6 e 7.

 

37.13

RIPAMONTI

Sopprimere i commi 4, 5, 6, e 7.

 

37.14

Il Relatore

Al comma 4, alla lettera a), sostituire la parola: «comunicati» con la seguente: «comunicate»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.15

EUFEMI

Al comma 4 lettera a), sostituire le parole: «1.500 euro» con le seguenti: «12.000 euro».

 

37.16

EUFEMI

All'art. 37, comma 4, lettera b), dopo le parole: «connesse alla riscossione mediante ruolo» aggiungere le seguenti: «, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell'art. 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le finalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione».

 

37.17

D'AMICO

Al comma 4, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: «, nonché dai soggetti di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) ed e) del Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, n. 269, emanato ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della Legge 30 dicembre 1991, n. 413, ai fini dell'espletamento degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un procedimento penale, sia in fase di indagini preliminari, sia nelle fasi processuali successive, ovvero degli accertamenti di carattere patrimoniale per le fmalità di prevenzione previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione».

 

37.18

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 4».

 

37.19

EUFEMI

Al comma 5 sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2001, ancorché cessati,» con le seguenti: «1º gennaio 2006».

 

37.19a

Il Relatore

Al comma 5, sostituire le parole: «dal 1º gennaio 2001» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2005».

 

37.20

D'AMICO

Al comma 5, sopprimere le parole: «ancorché cessati».

 

37.21

D'AMICO

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «5-bis. Al comma 6 dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 le parole: ''mediante versamento in conto corrente postale'' sono abrogate».

 

37.22

EUFEMI

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «5-bis. Al comma 6 dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 le parole: ''mediante versamento in conto corrente postale'' sono soppresse».

 

37.23

Il Relatore

Al comma 6, alla lettera a), punto 1., sostituire la parola: «aggiungere» con le seguenti: «sono inserite le seguenti» e al punto 2., dopo le parole: «n. 600, e» inserire le seguenti: «dell'articolo»; alla lettera b), alinea, sostituire la parola: «aggiunto» con la seguente: «inserito».

 

37.24

FLUTTERO, CURTO

Al comma 6 aggiungere in fine il seguente periodo:

 «Le informazioni acquisite dall'Anagrafe tributaria devono essere assoggettate alla massima riservatezza, in linea con quanto previsto dalla legge sulla Privacy».

 

37.25

Il Relatore

Al comma 7, sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita».

 

37.26

RIPAMONTI

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

 «7-bis. Nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'undicesimo comma sono inseriti i seguenti:

 ''Le comunicazioni di cui al presente articolo sono effettuate nel rispetto dei principi di necessità e di proporzionalità, mediante la consultazione telematica dei soli dati che devono essere conosciuti, oppure mediante la loro acquisizione selettiva per via telematica o informatica presso i luoghi dove devono essere resi disponibili. Si provvede alla preventiva trasmissione generalizzata o alla duplicazione indistinta di tutti i dati rientranti nelle categorie indicate nei precedenti commi nei soli casi in cui tali altre modalità di comunicazione siano indispensabili in rapporto alle specifiche finalità perseguite.

 7-ter. In attuazione dei princìpi di cui al precedente comma le modalità di acquisizione dei dati già comunicati all'anagrafe tributaria sono aggiornate entro il 30 settembre 2007''.».

 

37.27

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 8 e 9.

 


37.28

FORMISANO

Sopprimere i commi 8 e 9.

 

37.29

CICCANTI

Sopprimere i commi 8 e 9.

 

37.30

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 8 e 9.

 

37.31

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere i commi 8 e 9.

 

37.32

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 8.

 

37.33

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 8.

 

37.34

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere il comma 8.

 

37.35

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 8.

 

37.36

Il Relatore

Al comma 8, alinea, dopo le parole: «8-bis del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

37.37

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a), le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

 

37.38

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 8, lettera a), le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

 

37.39

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».

 

37.40

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «quattro mesi».

 

37.41

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a), sostituire le parole: «60 giorni» con le seguenti: «due mesi».

 

37.42

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 8, lettera a), dopo le parole: «l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita Iva»;

 b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

37.43

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 8, lettera a), dopo le parole: «l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita Iva»;

 b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

37.44

EUFEMI

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 8, lettera a), dopo le parole: «l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita Iva»;

 b) il comma 9 è sostituito dal seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.».

 

37.45

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8, lettera a), alinea 4-bis, dopo le parole: «il contribuente» inserire le seguenti: «avente un volume d'affari superiore a 50.000 euro».

 

37.46

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «il contribuente» aggiungere le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

 

37.47

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «il contribuente» aggiungere le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

 

37.48

EUFEMI

Al comma 8, lettera a), dopo le parole: «il contribuente» aggiungere le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro».

 

37.49

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8 lettera a), alinea 4-bis, dopo le parole: «sono state emesse fatture» inserire le seguenti: «per un importo complessivo superiore a 5.000 euro» e dopo le parole: «sono effettuati acquisti» inserire le seguenti: «per un importo complessivo superiore a 5.000 euro».

 

37.50

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 8 lettera a), alinea 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «codice fiscale» con le seguenti: «partita IVA».

 

37.51

MORGANDO

Al comma 8, lett. a), dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:

 «4-ter. Sono dispensati dalla presentazione dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione, i soggetti tenuti a comunicare all'Anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di somministrazione di energia elettrica, di servizi idrici e del gas ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 605».

 

37.52

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 «a-bis) le disposizioni della lettera a) non si applicano alle imprese che fruiscono della dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

 

37.53

EUFEMI

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 «a-bis) la disposizione di cui alla precedente lettera a) non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

 

37.54

D'AMICO

Al comma 8, dopo la lettera a) inserire la seguente:

 «a-bis) la disposizione di cui alla lettera a) non si applica alle imprese che hanno esercitato il diritto alla dispensa dagli obblighi di fatturazione e registrazione delle operazioni esenti, rinunciando alla detraibilità dell'IVA».

 

37.55

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 9.

 

37.56

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sostituire il comma 9, con il seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

37.57

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 9, con il seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

37.58

EUFEMI

Sostituire il comma 9, con il seguente:

 «9. L'elenco di cui al comma precedente deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

37.59

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

 

37.60

FRUSCIO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere i commi 10, 11, 12, 13 e 14.

 

37.61

Il Relatore

Al comma 10, all'alinea, dopo la parola: «Al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»; alla lettera c), punto 2, sostituire le parole: «d'affari» con le seguenti: «di affari»; alla lettera f), prima delle parole: «per il tramite», sopprimere il segno d'interpunzione: «,»; alla lettera g).

 

37.62

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, sopprimere la lettera b).

 

37.63

LEGNINI

Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:

 «b) all'articolo 2:

 1. al comma 1 le parole: ''tra il 10 maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre'';

 2. al comma 2 le parole: ''«di cui all'articolo 3'': sono sostituite dalle seguenti: ''di cui all'articolo 3 in via telematica, entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta''; inoltre sono abrogate le lettere a) e b)».

 

37.64

LEGNINI

Al comma 10, lettera b), sopprimere il numero 1, e sopprimere il comma 12.

 

37.65

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Al comma 10, lettera b) sostituire il punto 1 con il seguente:

 «1. Al comma 1 le parole: ''tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre''».

 

37.66

EUFEMI

Al comma 10, lettera b) sostituire il punto 1 con il seguente:

 «1. Al comma 1 le parole: ''tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre''».

 

37.67

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Al comma 10, lettera b) sostituire il punto 1 con il seguente:

 «1. Al comma 1 le parole: ''tra il 1º maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''tra il 1º maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 30 settembre''».

 

37.68

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, lettera b), le parole: «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre».

 Al comma 10, lettera b), alinea 2, le parole: «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese».

 

37.69

EUFEMI

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera b), punto 1), le parole: «ovvero in via telematica entro il 31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

 b) alla lettera b), punto 2), le parole: «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

 c) alla lettera d), le parole: «31 marzo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

 d) alla lettera e), punto 2), le parole: «del settimo» sono sostituite dalle seguenti: «del nono»;

 e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 «f) all'articolo 5-bis le parole: '', entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '', entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica''».

 

37.70

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera b), punto 1), le parole: «ovvero in via telematica entro il 31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

 b) alla lettera b), punto 2), le parole: «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

 c) alla lettera d), le parole: «31 marzo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

 d) alla lettera e), punto 2), le parole: «del settimo» sono sostituite dalle seguenti: «del nono»;

 e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 «f) all'articolo 5-bis le parole: '', entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '', entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica''».

 

37.71

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 10, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) alla lettera b), punto 1), le parole: «ovvero in via telematica entro il 31 luglio», sono sostituite dalle seguenti: «ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;

 b) alla lettera b), punto 2), le parole: «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese»;

 c) alla lettera d), le parole: «31 marzo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;

 d) alla lettera e), punto 2), le parole: «del settimo» sono sostituite dalle seguenti: «del nono»;

 e) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 «f) all'articolo 5-bis le parole: '', entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo a tale data, per il tramite di una banca o un ufficio postale, ovvero entro l'ultimo giorno del decimo mese in via telematica.'', ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: '', entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica''».

 

37.72

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, lettera c), l'alinea 2 è soppressa.

 

37.73

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, la lettera d) è soppressa.

 

37.74

LEGNINI

Al comma 10, sostituire la lettera d) con la seguente:

 «d) all'articolo 4:

 1. al comma 4-bis, le parole: ''entro il 31 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre;''».

 

37.75

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 10, lettera d), numeri 1 e 2, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «31 maggio».

 

37.76

CICCANTI

Al comma 10, lettera d), numeri 1 e 2, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno».

 

37.77

BARBOLINI

Al comma 10, lettera d), sostituire le parole: «entro il 31 marzo» con le seguenti: «entro il 30 giugno».

 

37.78

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, lettera d), alinea 1, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

 

37.79

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 10, lettera d), alinea 2, le parole: «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno».

 

37.80

CICCANTI, POLI, FORTE

Al comma 10, sopprimere il punto 3 della lettera d).

 

37.81

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Il comma 11 è soppresso.

 

37.82

Il Relatore

Al comma 11, dopo le parole: «comma 1, del» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

37.83

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ''15 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''mese di maggio'';

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ''se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno'';

 c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 20 settembre'';

 d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''entro il 20 ottobre'' con le seguenti: ''entro il 20 settembre''».

 

37.84

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ''15 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''mese di maggio'';

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ''se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno'';

 c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre'';

 d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''entro il 20 ottobre'' con le seguenti: ''entro il 30 settembre''».

 

37.85

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, THALER AUSSERHOFER, TURANO

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ''15 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''mese di maggio'';

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ''se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno'';

 c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre'';

 d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''entro il 20 ottobre'' con le seguenti: ''entro il 30 settembre''».

 

37.86

EUFEMI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ''15 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''mese di maggio'';

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ''se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno'';

 c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre'';

 d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''entro il 20 ottobre'' con le seguenti: ''entro il 30 settembre''».

 

37.87

EUFEMI

Il comma 12 è sostituito dal seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 13, comma 1, lettera b), le parole: ''15 giugno'' sono sostituite dalle seguenti: ''mese di maggio'';

 b) all'articolo 13, comma 2, le parole: ''se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio'' sono sostituite dalle seguenti: ''se è in essere un contratto di lavoro nel mese di giugno'';

 c) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 20 settembre'';

 d) all'articolo 17, comma 1, lettera c), sostituire le parole: ''entro il 20 ottobre'' con le seguenti: ''entro il 20 settembre''».

 

37.88

LEGNINI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

 «12. Al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre'';

 b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: ''entro il 20 ottobre'' sono sostituite dalle seguenti: ''entro il 30 settembre.''».

 

37.89

Il Relatore

Al comma 12, alinea, dopo la parola: «Al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

37.90

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 12 sopprimere la lettera a) e, alle lettere b) e c) sostituire le parole: «entro il 31 luglio» con le seguenti: «entro il 30 settembre».

 


37.91

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Il comma 13 è soppresso.

 

37.92

BARBOLINI

Sostituire il comma 13 con il seguente: «13. All'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, le parole: ''30 giugno'' e ''dal 1º al 20 dicembre'' sono sostituite rispettivamente, dalle seguenti: ''16 giugno'' e ''dal 15 al 30 novembre.''».

 

37.93

Il Relatore

Al comma 13, dopo le parole: «30 giugno» inserire le seguenti: «, ovunque ricorrano,».

 

37.94

BARBOLINI

Al comma 13, sostituire le parole: «16 dicembre» con le seguenti: «30 novembre».

 

37.95

LEGNINI

Sostituire il comma 14 con il seguente:

 «14. Le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 decorrono dal 1º gennaio 2008.»

 

37.96

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

 «14-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

 1. al comma 6, dopo le parole ''commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta'' sono inserite le seguenti: ''la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché'';

 2. al comma 8, le parole ''ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ''sono sostituite dalle seguenti: ''o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche'';

 3. il comma 10 è sostituto dal seguente: ''La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.'';

 4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

 «12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

 a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

 b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

 Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.''

 14-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

 ''In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da e 258,00 a e 2.065,00 ridotta a e 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi''.».

 

37.97

EUFEMI

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

 «14-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

 1. al comma 6, dopo le parole ''commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta'' sono inserite le seguenti: ''la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché'';

 2. al comma 8, le parole ''ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ''sono sostituite dalle seguenti: ''o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche'';

 3. il comma 10 è sostituto dal seguente: ''La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.'';

 4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

 «12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

 a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

 b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

 Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.''

 14-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

 ''In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da e 258,00 a e 2.065,00 ridotta a e 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi''.».

 

37.98

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

 «14-bis. Nell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modifiche:

 1. al comma 6, dopo le parole ''commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta'' sono inserite le seguenti: ''la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché'';

 2. al comma 8, le parole ''ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ''sono sostituite dalle seguenti: ''o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche'';

 3. il comma 10 è sostituto dal seguente: ''La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca, dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.'';

 4. dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

 «12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno, i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:

 a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;

 b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione.

 Fino al momento della trasmissione dei dati relativi a ciascuna dichiarazione presentata di cui alle lettere precedenti, i dati medesimi devono essere annotati dai soggetti incaricati alla trasmissione telematica in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e conservazione dei dati ed i tempi di attivazione della trasmissione telematica sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.''

 14-ter. L'articolo 7-bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:

 ''In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da e 258,00 a e 2.065,00 ridotta a e 100,00 se il ritardo non è superiore a 5 mesi''.».

 

37.99

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 14 è aggiunto il seguente:

 «14-bis. Ai fini di razionalizzare le operazioni di controllo e di accertamento, i documenti relativi al modello unico devono essere richiesti ai contribuenti entro dodici mesi dall'invio telematico della dichiarazione».

 

37.100

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso 1, sopprimere la seguente parola: «agricole».

 

37.102

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», comma 1, sostituire le parole: «7000 euro» con le parole: «15.000 euro».

 

37.103

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 15 l'importo: «7.000 euro» è sostituito da: «15.000 euro».

 

37.104

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», comma 1, sostituire le parole: «7000 euro» con le parole: «10.000 euro».

 

37.105

EUFEMI

Al comma 15, sostituire le parole: «7.000 euro» con le seguenti: «10.000 euro».

 

37.101

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 15, capoverso 32-bis, comma 1, dopo le parole: «7.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «a 20.000 euro nel caso di attività agricole».

 

37.106

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''sono esonerati'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono optare per l'esonero'';

 b) le parole: ''I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata'' sono sostituite dalle seguenti:

 ''L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata''.».

 

37.107

EUFEMI

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

 «a) le parole: ''sono esonerati'' sono sostituite dalle seguenti: ''possono optare per l'esonero'';

 b) le parole: ''I soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.'' sono sostituite dalle seguenti: ''L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata''».

 

37.108

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 15 sono apportate le seguenti modifiche:

 a) le parole: «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;

 b) le parole: «l soggetti che rientrano nel regime di cui al presente articolo possono optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.» sono sostituite dalle seguenti: «L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».

 

37.109

LOSURDO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, SAIA

Al comma 15, all'articolo 32-bis, comma 3, sostituire le parole: «di determinazione dell'imposta» con le parole: «di determinazione o di detrazione dell'imposta».

 

37.110

BOSONE, ROSSI PAOLO, RUBINATO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», comma 3, dopo le parole: «determinazione dell'imposta,» sono inserite le seguenti: «compresi i produttori agricoli di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

 

37.111

Il Relatore

Al comma 15, capoverso «Art. 32-bis», al comma 3, sostituire le parole: «dell'imposta,» con le seguenti: «dell'imposta e» e al comma 4, dopo le parole: «articolo 10, n. 8)», inserire le seguenti: «, del presente decreto» e dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

 

37.112

LUSI

Al comma 15, punto 3), sono soppresse le parole: «i soggetti non residenti».

 

37.113

LUSI

Al comma 15, punto 8), la data: «27 dicembre 2006» è sostituita dalla seguente: «27 dicembre 2007».

 

37.114

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GALLI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

 


37.115

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

 

37.116

LEGNINI

Sopprimere i commi 18, 19 e 20.

 

37.1000/1

CICCANTI

All'emendamento 37.1000, sopprimere la lettera b).

 

37.1000/2

POLLEDRI

All'emendamento 37.1000, sostituire la lettera b) con la seguente:

 «b) al comma 18, capoverso 15-ter, sopprimere la lettera b).

 

37.1000/3

POLLEDRI

All'emendamento 37.1000, alla lettera d) sostituire le parole: «dal 1º novembre 2006» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2007».

 

37.1000/4

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.1000, alla lettera d) sostituire le parole: «dal 1º novembre 2006» con le seguenti: «dal 1º gennaio 2007».

 

37.1000

Il Governo

Apportare le seguenti modifiche:

 a) al comma 18, capoverso 15-bis, sostituire le parole: «è subordinato alla» con le seguenti: «determina la»; nel medesimo capoverso 15-bis, sostituire le parole: «nonché all'eventuale preventiva», con le seguenti: «nonché l'eventuale»;

 b) al comma 18, capoverso 15-ter, lettera b), sostituire le parole: «è subordinato al rilascio di polizza fidejussoria o di fidejussione bancaria», con le seguenti: «determina la possibilità di effettuare gli acquisti di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, a condizione che sia rilasciata polizza fidejussoria o fidejussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato al volume d'affari presunto e comunque non inferiore a 50.000 euro»;

 c) al comma 18, capoverso 15-ter, sopprimere la lettera c);

 d) al comma 19, sostituire le parole: «dal 1º settembre 2006», con le seguenti: «dal 1º novembre 2006.».

 

37.117

Il Relatore

Al comma 18, capoverso 15-bis, sostituire la parola: «subordinato» con la seguente: «subordinata».

 

37.118

EUFEMI

Al comma 18 la lettera b) è soppressa.

 

37.119

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 18 la lettera b) è soppressa.

 

37.120

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 18 la lettera b) è soppressa.

 

37.121

MORGANDO

Al comma 21, sostituire le parole: «di cui alla lettera f), dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605» con le seguenti: «presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».

 

37.122

Il Relatore

Al comma 21, sostituire le parole: «lettera f),» con le seguenti: «lettera f) del primo comma».

 

37.2000/1

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.2000, sostituire le parole: «31 marzo 2007» con le seguenti: «1º ottobre 2007».

 

37.2000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.2000, sostituire le parole: «31 marzo 2007» con le seguenti: «1º gennaio 2008».

 

37.2000 (testo 2)

Il Governo

Dopo il comma 21 è inserito il seguente:

 «21-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato, ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.».

 

37.2000

Il Governo

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

 «21-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 dicembre 2006, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data, comunque non successiva al 31 marzo 2007, a decorrere dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione.».

 

37.123

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 22.

 Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

 

37.124

Il Relatore

Al comma 22, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 21».

 

37.125

MORGANDO

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

 «22-bis. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, sentito il direttore dell'Agenzia delle entrate, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile per la presentazione dei bilanci di esercizio e degli altri atti al registro delle imprese ed è fissata la data a partire dalla quale diventa obbligatoria l'adozione di tale modalità di presentazione».

 

37.126

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 23.

 Conseguentemente sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

 

37.127

ROSSI FERNANDO, PALERMI, TIBALDI

Dopo il comma 23 aggiungere i seguenti:

 «23-bis. Al comma 3 dell'articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

 f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

 23-ter. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º gennaio 2004».

 

37.128

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 24, 25 e 26.

 

37.129

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, FRUSCIO

Sopprimere il comma 24.

 Conseguentemente, sopprimere i commi 5 e 6 dell'art. 3 del decreto-legge 16 settembre 1996, n. 564 così come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 29 giugno 1998, n. 278.

 

37.130

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 27 e 28.

 

37.131

Il Relatore

Al comma 27, all'alinea, dopo le parole: «articolo 60» sopprimere il segno d'interpunzione: «,»; alla lettera a), sostituire la parola: «aggiunta» con la seguente: «inserita»; alla lettera b), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.132

Il Relatore

Al comma 28, alle lettere a) e b), sostituire la parola: «plico» con la seguente: «quale».

 

37.133

Il Relatore

Al comma 30, sostituire le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 29».

 

37.134

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 32.

 

37.135

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i comma 32.

 


37.136

RIPAMONTI

Sopprimere i comma 32.

 

37.137

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

AI comma 32 sopprimere la lettera a).

 

37.138

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 32 sostituire la lettera a):

 «a) al numero 4) aggiungere in fine le seguenti parole: ''il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento non può essere inferiore a 60 giorni, con possibilità di proroga su richiesta del contribuente''».

 

37.139

Il Relatore

Al comma 32, lettera a), sostituire la parola: «aggiunte» con la seguente: «inserite».

 

37.140

BALDASSARRI

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

 

37.141

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere i commi 33, 34, 35, 36 e 37.

 

37.142

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 33.

 

37.143

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

 b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

 

37.144

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

 b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

 

37.145

EUFEMI

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

 b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente».

 

37.146

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 33, sono apportate le seguenti modifiche:

 a) dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;

 b) in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo precedente.».

 

37.147

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33:

 dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria»;

 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tale obbligo decorre dall'introduzione dell'obbligo della fatturazione telematica».

 Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

 

37.148

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «obbligati alla tenuta della contabilità ordinaria».

 Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

 

37.149

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «con un volume d'affari maggiore a 300.000 euro annui».

 Conseguentemente, sopprimere il comma 51.

 

37.150

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 33, dopo le parole: «legge 30 dicembre 2004, n. 311» sono inserite le seguenti: «in contabilità ordinaria, anche per opzione».

 

37.151

GARRAFFA, TECCE

Al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».

 

37.152

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 33, sostituire la parola: «trasmettono» con le seguenti: «possono trasmettere».

 

37.153

EUFEMI

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

 

37.154

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

 

37.155

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 33, dopo le parole: «trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate» sono inserite le seguenti: «direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998».

 

37.156

CICCANTI, FORTE

Al comma 33 è in fine aggiunto il seguente periodo: «Gli organizzatori degli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e successive modificazioni e le imprese che effettuano le prestazioni di servizi indicate nella tabella C) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi delle prestazioni soggette all'imposta sugli intrattenimenti ed all'IVA e per le operazioni ad esse accessorie mediante rilascio di titoli di ingresso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2002, n. 69. Per le operazioni non accessorie i relativi corrispettivi sono comunicati ai sensi del presente comma».

 

37.157

EUFEMI

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

 

37.158

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

 

37.160

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 34, dopo le parole: «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».

 

37.161

Il Relatore

Al comma 34, primo periodo, sostituire le parole: «e 7 del decreto legislativo n. 82 del 2005» con le seguenti: «e 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82» e le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 33».

 

37.162

EUFEMI

Il comma 35 è sostituito dal seguente:

 «35. Con il provvedimento di cui al comma 34, il termine di cui al comma 37 può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero relativamente a particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere. Il medesimo provvedimento consente che la trasmissione telematica possa essere effettuata dal contribuente, singolarmente o tramite sistemi di concentrazione, con apparecchi misuratori fiscali opportunamente adattati, ovvero per il tramite di un intermediario abilitato di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. In entrambi i casi, la trasmissione deve contenere il numero di matricola dell'apparecchio misuratore fiscale che ha originato i dati».

 


37.162a/1

EUFEMI

All'emendamento 37.162a, dopo le parole: «misuratori» aggiungere la seguente: «fiscali» e dopo le parole: «legge 26 gennaio 1983, n. 18» aggiungere le seguenti: «e successive modificazioni e integrazioni».

 

37.162a

Il Relatore

Il comma 35, è sostituito dal seguente:

 «35. Ai contribuenti che optano per l'adattamento tecnico degli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge 26 gennaio 1983, n. 18, finalizzato alla trasmissione telematica prevista dal precedente comma 34 con il misuratore medesimo, è concesso un credito d'imposta di 100,00 euro, utilizzabile im compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997,n. 241. Il credito compete, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico e del pagamento della relativa prestazione, indipendente dal numero dai misuratori adattati».

 Al comma 37 è aggiunto infine il seguente periodo: «La prima trasmissione è effettuata, entro il mese di luglio 2007, anche per i mesi precedenti».

 

37.163

GARRAFFA, TECCE

Al comma 35, le parole: «È soppresso l'obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «Per i soggetti di cui al precedente comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, l'obbligo è soppresso».

 

37.164

Il Relatore

Al comma 35, dopo le parole: «e al» inserire le seguenti: «regolamento di cui al».

 

37.165

Il Relatore

Al comma 36, dopo le parole: «registrazione e» inserire la seguente: «di» e sostituire le parole: «dal presente articolo» con le seguenti: «dai commi 33 e 34».

 

37.166

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 37, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2008».

 

37.167

Il Relatore

Al comma 38, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.168

SCHIFANI, SCARPA BONAZZA BUORA, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 38

dopo le parole: «seguenti modificazioni» sono aggiunte le seguenti: «a): dopo le parole: ''esclusi quelli acquisiti per successione'' aggiungere: ''nonché quelli relativi ad aziende agricole condotte dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 del Decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99''.».

 Conseguentemente la preesistente lettera a) diventa lettera b) e la lettera b) diventa lettera c).

 

37.169

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 38, sopprimere la lettera b).

 Conseguentemente, all'articolo 37, sopprimere il comma 51.

 

37.170

Il Relatore

Al comma 39, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al» e dopo le parole: «lettera b)» inserire le seguenti: «del comma 1».

 

37.171

RUBINATO

Al comma 39 aggiungere il seguente periodo: «La modifica prevista nel presente comma si applica alle donazioni effettuate a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

37.172

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 39 aggiungere infine le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».

 

37.173

Il Relatore

Al comma 40, lettera a), dopo le parole: «e 20 del» inserire le seguenti: «testo unico di cui al».

 

37.174

Il Relatore

Al comma 41, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.175

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

 «All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, il terzo periodo del comma 1 è soppresso».

 

37.176

CICCANTI, POLI, FORTE

Il comma 43 è sostituito dal seguente:

 «All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1986, n. 917 il terzo periodo del comma 1 è soppresso».

 

37.177

Il Relatore

Al comma 43, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.178

Il Relatore

Al comma 44, primo periodo, dopo le parole: «e 16» sopprimere il segno d'interpunzione: «,».

 

37.179

Il Relatore

Al comma 45, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.180

FLUTTERO, CURTO

Al comma 45, la lettera b) è soppressa.

 

37.181

Il Relatore

Al comma 46, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «comma precedente» con le seguenti: «comma 45».

37.182

Il Relatore

Al comma 47, alinea, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

 

37.183

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 49.

 

37.184

CICCANTI, POLI, FORTE

Il comma 49 dell'articolo 37 è soppresso.

 

37.185

FLUTTERO, CURTO

Sopprimere il comma 49.

 

37.186

BALDASSARRI

Sopprimere il comma 49.

 

37.187

SCHIFANI, CANTONI, ALBERTI CASELLATI, SACCONI, AZZOLLINI, BONFRISCO, FERRARA, TADDEI, VEGAS, AMATO, ASCIUTTI, BALDINI, BARBA, BARELLI, BETTAMIO, BIANCONI, BIONDI, BURANI PROCACCINI, CAMBER, CARRARA, CASOLI, CENTARO, CICOLANI, COLLI, COMINCIOLI, COSTA, D'ALI', DELL'UTRI, FAZZONE, FIRRARELLO, GENTILE, GHEDINI, GHIGO, GIULIANO, GRILLO, GUZZANTI, IANNUZZI, IORIO, IZZO, LORUSSO, LUNARDI, MALAN, MALVANO, MARINI GIULIO, MAURO, MORRA, NESSA, NOVI, PALMA, PASTORE, PERA, PIANETTA, PICCIONI, PICCONE, PISANU, PITTELLI, POSSA, QUAGLIARIELLO, REBUZZI, SCARABOSIO, SCARPA BONAZZA BUORA, SCOTTI, STANCA, STERPA, TOMASSINI, VENTUCCI, VICECONTE, VIZZINI, ZICCONE

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

 

37.188

EUFEMI

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole. «A partire dal 1º ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

 

37.189

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

 

37.190

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 49, sono apportate le seguenti modifiche: le parole: «A partire dal 1º ottobre 2006,» sono soppresse; dopo le parole: «titolari di partita IVA» sono aggiunte le seguenti: «intestatari di un conto corrente bancario o postale e con volume d'affari superiore a 20.000 euro»; in fine è aggiunto il seguente paragrafo: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare, saranno stabiliti i termini, a decorrere dal 1º gennaio 2007, da cui progressivamente il nuovo adempimento, in relazione al volume d'affari dei contribuenti interessati, diverrà obbligatorio e le ulteriori modalità attuative del presente comma».

 

37.191

BENVENUTO

Dopo il comma 49, sono aggiunti i seguenti:

 «49-bis. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si interpreta nel senso che le disposizioni nello stesso previste si applicano anche ai contributi stabiliti nella legge 4 giugno 1973, n. 311.

 49-ter. Per il servizio di riscossione dei contributi e premi previsti dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è dovuto all'Agenzia delle Entrate il rimborso degli oneri sostenuti per garantire il servizio di riscossione. Le modalità di trasmissione dei flussi informativi, nonché il rimborso delle spese relativi alle operazioni di riscossione sono disciplinati con convenzione, stipulata tra l'Agenzia delle entrate e gli Enti interessati».

 

37.192

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Il comma 50 come è modificato segue:

 «Gli interessi previsti per il rimborso non producono interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile, se riguardano rimborsi effettuati entro il termine per l'accertamento dell'imposta».

37.193

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Il comma 51 è soppresso.

 

37.194

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Sopprimere il comma 51.

 

37.195

Il Relatore

Al comma 51, sostituire le parole: «da 518» con le seguenti: «a 518».

 

37.3000/1

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.3000, sostituire da: «metà dei componenti sono scelti tra i» con le seguenti: «2/3 dei componenti sono scelti tra esperti della meteria anche estranei all'amministrazione,».

 

37.3000/2

THALER AUSSERHOFER

All'emendamento 37.3000, sostituire le parole da: «Metà dei componenti» fino a: «dipendenti di pubbliche amministrazioni» con le seguenti: «Metà dei componenti sono scelti tra esperti della materia anche estranei all'amministrazione, professori universitari».

 

37.3000

Il Governo

Al comma 52, in fine, aggiungere i seguenti periodi: «Al citato articolo 67 del decreto legislativo n. 300 del 1999, il secondo ed il terzo periodo del comma 3 sono sostituiti dai seguenti: ''Metà dei componenti sono scelti tra i professori universitari e i dipendenti di pubbliche amministrazioni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia''. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al presente comma i comitati di gestione delle agenzie fiscali in carica al momento di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo. Fino alla emanazione del regolamento previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli incarichi di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono essere conferiti per una durata anche inferiore a tre anni. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai corrispondenti incarichi presso le predette Agenzie».

 

37.196

MOLINARI, RUBINATO

Al comma 53, dopo le parole: «dall'anno» sono inserite le seguenti: «d'imposta».

 

37.197

TECCE, ALBONETTI, ALFONZI, ALLOCCA

Al comma 53, aggiungere in fine le seguenti parole: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni. Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

 

37.197a/1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, DIVINA

All'emendamento 37.197 sostituire le parole: «provvedimento del direttore dell'agenzia del territorio» con le seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze».

 

37.197a

Il Relatore

Al comma 53, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

 

37.198

VITALI, ENRIQUES

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

 «53-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

 Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446».

 

37.199

MORGANDO

Dopo il comma 53 aggiungere il seguente:

 «53-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

 Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera l) n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

 

37.200

RUBINATO

Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:

 «53-bis. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge vengono definite le modalità di accesso ai dati da parte dei Comuni.

 Fino alla effettiva operatività del sistema rimane in vigore l'obbligo, di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (lCI) di cui all'articolo 10, comma 4, del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera l) n. 1, del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446».

 

37.201

MOLINARI, RUBINATO

Dopo il comma 53 è inserito il seguente:

 «53-bis. In ogni caso la decorrenza prevista dal comma 53 è subordinata all'effettiva realizzazione di quanto previsto dal comma 54».

 

37.202

RUBINATO, MOLINARI, BOSONE, PETERLINI, TONINI

Sopprimere il comma 55.

 

37.203

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 55.

 

37.204

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 55, sostituire il primo periodo con il seguente: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs 241/97».

 

37.205

VITALI, ENRIQUES

Al comma 55 sostituire il primo periodo con il seguente: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'ICI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del D.Lgs. 241/97».

37.206

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 55 sostituire le parole da: «L'imposta comunale sugli» fino a: «n. 241.» con il seguente periodo: «I contribuenti che risultino, in sede di dichiarazione di tributi erariali, creditori, possono utilizzare tale credito per il pagamento dell'lCI utilizzando per il versamento le modalità del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

 

37.207

EUFEMI

Al comma 55, dopo le parole: «ai fini delle imposte sui redditi» sono aggiunte le seguenti parole: «, con esclusione delle dichiarazioni presentate mediante utilizzo del modello 730,».

 

37.207a/1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, DIVINA

All'emendamento 37.207 dopo le parole: «e può essere versata» aggiungere la seguente: «improrogabilmente».

 

37.207a/2

MORGANDO, RUBINATO

All'emendamento 37.207a, al comma 55, in fine, aggiungere le seguenti parole: «che consentono il versamento diretto, integrale e tempestivo, dell'imposta al Comune di competenza».

 

37.207a

Il Relatore

 Al comma 55, le parole: «ed è versata» sono sostituite dalle seguenti: «e può essere versata».

 

37.208

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 55, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione ai comuni degli importi e dei nominativi dei soggetti dichiaranti».

 

37.209

RIPAMONTI

Dopo il comma 57, aggiungere, in fine, il seguente:

 «57-bis. Per gli incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'art. 1, comma 1, lett. B), legge 17 agosto 2005, n. 173, che esercitano l'attività in maniera abituale come individuata dall'articolo 3, comma 3, della medesima legge, che nell'anno solare precedente non hanno realizzato un volume d'affari superiore a 20.000 euro, l'imposta sul valore aggiunto è determinata forfetariamente sul 78 per cento del volume d'affari. Tale regime cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene superato il limite di 20.000 euro di volume d'affari».

 Conseguentemente all'onere derivante valutato in 500.000 euro a decorrere dal 2007, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli anni 2006-2008, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e per l'anno 2008 l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione pubblica.

 

37.210

CURTO, FLUTTERO, BALBONI

Dopo il comma 57 sono inseriti i seguenti:

 «57-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: ''da lire cinquecentomila a lire cinque milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.'';

 b) al comma 1, lettera a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione'';

 c) al comma 1, lettera b), le parole: ''da lire un milione a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle parole: ''da euro 516 ad euro 5.165'';

 ''d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 ''1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.'';

 e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 ''Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo c dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.'';

 f) al comma 3, le parole: ''da lire cinquecentomila a lire cinque milioni'' sono sostituite dalle parole: ''da euro 258 ad euro 2.582''».

37.211

TREU

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

 «57-bis. Fatte salve le altre disposizioni di legge in materia di navigazione, chiunque nell'ambito della Laguna di Venezia, violi i provvedimenti dell'autorità, in materia di circolazione acque, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309. In caso di superamento dei limiti massimi di velocità si applica il fermo amministrativo dell'unità da 7 a 30 giorni. Sono, inoltre, confermati i provvedimenti del Commissario di Governo al traffico acqueo nella laguna di Venezia ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno 27 dicembre 2001, n. 3170».

 

37.212

RUBINATO

Dopo il comma 57, inserire il seguente:

 «57-bis. Coloro che sono stati dichiarati falliti non possono esercitare l'attività di impresa fino al provvedimento di chiusura del fallimento. Le disposizioni delle leggi speciali che disciplinano l'esercizio di un'attività di impresa e richiedono all'imprenditore e al suo rappresentante l'assenza dello stato di fallito, salvo riabilitazione, si intendono abrogate».

 

37.213

EUFEMI

Dopo il comma 57 è aggiunto il seguente:

 «57-bis. Le attività disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono assoggettate all'assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni».

 

37.214

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 57 è aggiunto il seguente:

 «57-bis. Le attività disciplinate dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 122, dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82, e dall'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, non sono assoggettate all'assolvimento dell'obbligo della tassa di concessione governativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni».

 

37.215

BENVENUTO

Dopo il comma 57, aggiungere il seguente:

 «57-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, le parole: ''marine o vallive'' sono sostituite dalle seguenti: ''o marine''».

 


37.216

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

 «57-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

 ''e) le spese per frequenza ai corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali, ed universitaria per un importo non superiore a 1.800 euro''».

 

37.217

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo il comma 57 aggiungere il seguente:

 «57-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di addizionale comunale all'IRPEF, sono aggiunti i seguenti periodi: ''Ai fini della determinazione, in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell'addizionale comunale all'IRPEF, si fa riferimento alle aliquote di compartecipazione riportate sul sito informatico, di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2002, alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento di approvazione del modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche e delle relative istruzioni. L'Amministrazione finanziaria provvederà, in sede di liquidazione automatizzata ai sensi dell'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al recupero, senza l'applicazione di sanzioni, della maggiore imposta dovuta a seguito di variazioni delle aliquote di compartecipazione pubblicate successivamente al termine indicato nel comma precedente. Ai fini della predetta liquidazione automatizzata verranno applicate le aliquote pubblicate sul sito informatico, di cui al decreto interministeriale 31 maggio 2002, al 31 dicembre dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento''».

 

37.0.1

BENVENUTO, BARBOLINI, BONADONNA, D'AMICO, PEGORER, ROSSA, ROSSI FERNANDO, ROSSI PAOLO, RUSSO SPENA, TURANO

Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole: ''da lire cinquecentomila a lire cinque milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.'';

 b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: ''La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione'';

 c) al comma 1, lettera b), le parole: ''da lire un milione a lire dieci milioni'' sono sostituite dalle parole: ''da euro 516 ad euro 5.165'';

 d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 ''1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.'';

 e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

 ''2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.'';

 f) al comma 3, le parole: ''da lire cinquecentomila a lire cinque milioni'' sono sostituite dalle parole: «da euro 258 ad euro 2.582''.

 2. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.

 3. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:

 a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;

 b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.

 4. Per le dichiarazioni di cui al precedente comma 3, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».

 

37.0.2

VITALI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

«Art. 37-bis.

 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: «adibita ad abitazione principale del soggetto passivo» si aggiungono le seguenti parole: «, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica»;

 c) all'articolo 10:

 1) i commi 1, 2, 3, 4 sono sostituiti dai seguenti:

 1. L'imposta è dovuta per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

 2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale entro il 16 giugno.

 3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta secondo le modalità previste dal comune, a norma dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ferma restando la facoltà del contribuente di utilizzo del modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 4. Al fine di regolare in base a principi di economicità ed efficienza l'utilizzo del modello di pagamento unificato, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani sono stabiliti la misura dei compensi per la riscossione, le modalità di rendicontazione e di versamento, nonché l'individuazione degli appositi codici tributo adattati alle diverse esigenze locali, anche con riferimento all'utilizzo del medesimo modello per il pagamento delle altre entrate degli enti locali».

 

38.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 1.

 

38.2

POLLEDRI, CASTELLI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «10 per cento».

 

38.3

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «3 per cento», con le seguenti: «5 per cento».

 

38.4

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: «le sale destinate al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29».

 

38.5

Il Relatore

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «destinate al gioco» inserire le seguenti: «disciplinato dal regolamento».

 

38.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «n. 29,» aggiungere le seguenti: «nelle quali non possono essere esercitati giochi diversi da quello previsto dal medesimo decreto».

 

38.7

Il Relatore

Al comma 2, capoverso 287, alla lettera a), sostituire le parole: «all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2004, n. 311» con le seguenti: «al comma 498»; alla lettera j), sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole: «disciplinate dal» inserire le seguenti: «regolamento di cui al»

 

38.8

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

 «b-bis) Il possesso di una concessione italiana da parte di un operatore straniero soddisfa di per sé i requisiti di affidabilità definiti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

 b-ter) Gli operatori stranieri già in possesso di una concessione italiana prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento si intendono autorizzati a operare;».

 

38.9

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, sostituire la lettera d) con la seguente:

 «d) graduale attivazione di un numero di nuovi punti di vendita non inferiore a 7.000, di cui 3.500 entro il 30 giugno 2007 ed i restanti previa verifica, da parte dell'AAMS, della congruità dei punti vendita attivati;».

 

38.10

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera d), eliminare le parole successive al numero «7.000».

 


38.11

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

 «d-bis) Almeno il trenta per cento dei punti di vendita di cui alla precedente lettera d) dovrà avere come attività principale la commercializzazione dei prodotti gioco pubblici;».

 

38.12

BARBOLINI

Al comma 2, capoverso 287, sostituire la lettera f) con la seguente:

 «f) localizzazione dei punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, nei Comuni ove questi non siano già presenti;».

 

38.13

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h), dopo le parole: «a tutti gli operatori» aggiungere le seguenti: «con una quota fino ad un massimo del 30 per cento riservata ai titolari di concessione di cui al decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174,».

 

38.14

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h), gli importi di: «venticinquemila» e «settemilacinquecento» sono sostituite rispettivamente da: «cinquantamila» e «diciassettemilacinquecento».

 

38.15

LUSI

Al comma 2, capoverso 287, lettera h), dopo le parole: «venticinquemila per ogni punto di vendita» eliminare le restanti sino alla fine della lettera.

 

38.16

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, lettera i), dopo le parole: «acquisizione della possibilità» aggiungere le seguenti: «sia per gli operatori italiani che per quelli stranieri».

 

38.17

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 2, capoverso 287, lettera i), sostituire la parola: «duecentomila» con la seguente: «trecentomila».

 

38.18

CICCANTI, FORTE, MONACELLI

Al comma 2, capoverso 287, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

 «i-bis) Il presente provvedimento abroga quanto disposto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 535».

 

38.19

ROSSA

Al comma 2, capoverso 287, lettera j), dopo le parole: «1º marzo 2006, n. 111,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi:

 1) quota di riserva sulle aggiudicazioni dei punti vendita principali nelle province in cui ha sede la concessione fino ad un massimo del 33 per cento del numero stabilito ai sensi della lettera e) del presente comma;

 2) quota di riserva sulle aggiudicazioni dei punti vendita accessori nei Comuni sede della concessione fino ad un massimo del 33 per cento del numero stabilito ai sensi della lettera e) del presente comma;».

38.20

Il Relatore

Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole: «il punto 3» con le seguenti: «il numero 3)»; al capoverso 3), sostituire i numeri: «i.», «ii.», «iii.», «iv.» e «v.» rispettivamente con i seguenti: «3.1)», «3.2)», «3.3)», «3.4)» e «3.5)».

 

38.21

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 3, capoverso 3), sostituire le parole: «3 per cento», ove ricorrano, con: «5 per cento»; e gli importi: «8», «6,8», «6», «2.5», «5.5», «2», «5», rispettivamente con: «10», «8.5», «8», «5», «7.5», «4.5», «7».

 

38.22

LUSI

Al comma 4, lettera d), dopo le porole: «5 per cento» aggiungere le seguenti: «destinato ai comuni ove non siano presenti locali dedicati all'accettazione di scommesse sulle corse dei cavalli».

 

38.23

LUSI

Al comma 4 lettera d), dopo le parole «dei prodotti di gioco pubblici» aggiungere le seguenti: «e con una quota del 30 per cento riservata ai titolari di concessioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169».

 

38.24

LUSI

Al comma 4, lettera e), sostituire la parola: «provincia» con le seguenti: «comune e/o somma di comuni confinanti».

 

38.25

Il Relatore

Al comma 4, lettera j), sostituire la lettera: «j)» con la seguente: «l)» e dopo le parole: «scommesse ippiche» inserire le seguenti: «disciplinate dal regolamento».

 

38.26

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 5, capoverso 6, dopo le parole: «altri giochi autorizzati» inserire le seguenti: «fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, del Ministro delle finanze,».

 

38.27

FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Sopprimere il comma 7.

 

39.1

LEGNINI, VITALI

Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

 

39.2

RIPAMONTI

Al comma 1, capoverso «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

 

39.3 (testo 2)

BALDASSARRI, EUFEMI

Al comma 1, capoverso «2-bis», sopprimere la parola: «esclusivamente» e sostituirla con la seguente: «prevalentemente».

 

39.3

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Al comma 1, capoverso: «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

 

39.4

TECCE

Al comma 1, capoverso: «2-bis» dopo le parole: «che non abbiano» sopprimere la seguente: «esclusivamente».

 

39.5

THALER AUSSERHOFER, PERRIN

Al comma 1, capoverso: «2-bis» sopprimere la parola: «esclusivamente».

 

39.6

ENRIQUES

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

 «1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che i fabbricati rurali, come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, sono esclusi dall'imposta comunale sugli immobili solo nel caso in cui siano appartenenti al medesimo soggetto possessore dei terreni previsti dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ed a questi funzionalmente asserviti».

 

39.0.1

LEGNINI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

 1. All'articolo 3, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 25-ter, è inserito il seguente:

 ''25-quater). Le garanzie di cui al comma 18 devono ritenersi applicabili anche in favore del personale delle società concessionarie cedenti trasferito alle società cessionarie del ramo d'azienda di cui al comma 24''».

 

39.0.2

LEGNINI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

 1. All'articolo 3, comma 24, lettera b), del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 ''b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza dei predetti enti, fino al 31 dicembre 2010, è effettuata secondo quanto previsto dal decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46''».

 

39.0.3

VITALI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

 1. I Comuni ed i concessionari iscritti all'Albo previsto dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 novembre 1997, n. 446, per la notifica degli atti di accertamento e di liquidazione, nonché degli atti della procedura esecutiva di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, possono nominare uno o più messi notificatori. Il messo notificatore esercita le sue funzioni nel territorio del Comune o del concessionario che lo ha nominato».

 

39.0.4

VITALI, ENRIQUES

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato».

 

39.0.5

LEGNINI

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

«Art. 39-bis.

 1. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività ordinaria, l'avvio e il completamento degli interventi e dei progetti in cantiere degli Enti Parco Nazionali, le disposizioni di cui ai commi da 9 a 11, 23, 48, 58, 187, da 189 a 196 e 213 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché le disposizioni di cui agli articoli 22, 27 e 29 del presente decreto legge, non si applicano ai medesimi enti».

 

39.0.6/1-2 (testo 2)

CICCANTI, BALDASSARRI, AZZOLLINI, PIROVANO, NIEDDU, FERRARA, PALERMI, TECCE

All'emendamento 39.0.6 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «6. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4, le parole: ''lire mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''un euro''; e le parole: ''lire 5 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 2.582.285'';

 b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

 1) le parole: ''e 4'' sono abrogate;

 2) dopo le parole: ''entro il 31 luglio di ciascun anno'', sono aggiunte le seguenti: ''I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria''».

 Conseguentemente al relativo onere pari a euro 2.582.285 annui, a decorrere dal 2006, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

 

39.0.6/1 (testo 2)

CICCANTI, BALDASSARRI, AZZOLLINI, PIROVANO, NIEDDU, FERRARA, PALERMI, TECCE

All'emendamento 39.0.6 (testo 2), dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

 «6. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al comma 4, le parole: ''lire mille'' sono sostituite dalle seguenti: ''60 centesimi''; e le parole: ''lire 5 miliardi'' sono sostituite dalle seguenti: ''euro 2.582.285'';

 b) al comma 6, apportare le seguenti modifiche:

 1) le parole: ''e 4'' sono abrogate;

 2) dopo le parole: ''entro il 31 luglio di ciascun anno'', sono aggiunte le seguenti: ''I rimborsi di cui al comma 4 sono corrisposti in un unica soluzione, entro il 31 luglio dell'anno in cui si è svolta la consultazione referendaria''».

 


39.0.6 (testo 2)

NIEDDU, CICCANTI, BALDASSARRI, AZZOLLINI, TECCE

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 ''1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere''.;

 b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 ''5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 4 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.'';

 c) al comma 6, le parole: ''commi 1 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 1-bis e 4''.

 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: ''fondi medesimi'' sono inserite le seguenti: '', ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,'';

 3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 è abrogato;

 b) al comma 3, le parole: ''per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale'' sono soppresse.

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione ddel presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede per l'anno 2006, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito nella legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per gli anni successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

39.0.6

NIEDDU

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

«Art. 39-bis.

(Disposizioni in materia di rimborsi elettorali)

 1. All'articolo 1 della legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

 ''1-bis. Specifiche disposizioni sono previste dal successivo comma 5-bis per il rimborso da attribuire ai movimenti o partiti politici in relazione alle spese sostenute per le campagne elettorali nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere''.;

 b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

 ''5-bis. Per il rimborso previsto dal comma 1-bis, in relazione alle spese sostenute per le elezioni nella circoscrizione Estero, i fondi di cui al comma 5 relativi, rispettivamente, al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, sono incrementati nella misura dell'1,5 per cento del loro ammontare. Ciascuno dei due importi aggiuntivi di cui al precedente periodo è suddiviso tra le ripartizioni della circoscrizione Estero in proporzione alla rispettiva popolazione. La quota spettante a ciascuna ripartizione è suddivisa tra le liste di candidati in proporzione ai voti conseguiti nell'ambito della ripartizione. Partecipano alla ripartizione della quota le liste che abbiano ottenuto almeno un candidato eletto nella ripartizione o che abbiano conseguito almeno il 5 per cento dei voti validamente espressi nell'ambito della ripartizione stessa. Si applicano le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515.'';

 c) al comma 6, le parole: ''commi 1 e 4'' sono sostituite dalle seguenti: ''commi 1, 1-bis e 4''.

 2. All'articolo 2, comma 1, della legge 3 giugno 1999, n. 157, dopo le parole: ''fondi medesimi'' sono inserite le seguenti: '', ad eccezione degli importi di cui al comma 5-bis dello stesso articolo 1,'';

 3. All'articolo 9 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) il comma 1 è abrogato;

 b) al comma 3, le parole: ''per l'attribuzione della quota di seggi da assegnare in ragione proporzionale'' sono soppresse.

 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a partire dai rimborsi delle spese elettorali sostenute per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati nelle elezioni dell'aprile 2006.

 5. Agli oneri derivanti dall'attuazione ddel presente articolo, valutato in 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente ''Fondo speciale'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

 


41.1

DIVINA

Premettere al comma 1, il seguente:

 «01. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

 

41.2

TONINI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

 «1-bis. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione».

 

41.3

THALER AUSSERHOFER, PERRIN, PINZGER, PETERLINI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

 «1-bis. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

41.4

MANZIONE

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

 «1-bis. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale».

 

41.0.1

BALDASSARRI, AUGELLO, SAIA

Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

«Art. 41-bis.

 1. Gli atti ed i contratti, pubblici e privati, emanati, stipulati o comunque posti in essere nello stesso giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto in applicazione ed osservanza della disciplina normativa previgente, non costituiscono in nessun caso ipotesi di violazione della disciplina recata dal decreto stesso. In tali casi, le disposizioni del decreto si considerano entrate in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale».

 

0/5/741/22

CICCANTI, FORTE

La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 741

 premesso che:

 vi è la necessità di migliorare il processo di liberalizzazione dei mercati dell'energia elettrica e del gas per porre le basi di una politica energetica più incisiva;

 tale processo di liberalizzazione può avvenire solo attraverso la netta separazione proprietaria tra operatore che detiene infrastrutture e operatore che agisce a monte e a valle della filiera produttiva, eliminando così alla radice le possibili occasioni per uso strategico delle stesse infrastrutture da parte dell'operatore «globale» a danno dei concorrenti, ma anche dell'efficienza del sistema come tale;

 si ritiene opportuno che la proprietà delle infrastrutture di trasporto di gas ed energia elettrica resti pubblica, in quanto gli investimenti per il potenziamento e la manutenzione della rete impongono decisioni che devono proiettarsi verso limiti temporali troppo estesi per essere conseguenti con scelte razionali e d'interesse generale da parte di operatori privati;

 in Italia la rete elettrica è detenuta da TERNA SpA, la cui separazione da ENEL non si è ancora completata, nonostante il divieto di detenere partecipazioni in società che siano proprietarie di reti o che le gestiscano superiori al 20 per cento del capitale; mentre la rete gas nazionale è detenuta dalla SNAM Rete Gas e quella dei centri di stoccaggio del gas dalla STOGIT, controllate dall'ENI, che domina l'85 per cento della produzione nazionale del gas e controlla l'approvvigionamento all'estero,

 impegna il Governo, a seguito degli obiettivi di liberalizzazione dei servizi energetici (pag. 116 del DPEF) perseguiti attraverso «la neutralità dell'accesso alle reti attuando le forme di separazione societaria, organizzativa e decisionale previste dalle direttive comunitarie e, ove necessario, anche con forme di separazione proprietaria e limiti alla partecipazione azionaria delle società proprietaria delle reti nazionali dì trasmissione di energia elettrica e di trasporto e stoccaggio di gas naturale», a promuovere azioni positive, anche attraverso idonei interventi legislativi, per i seguenti obiettivi:

 1) trasferire la quota di capitale della società TERNA SpA, attualmente di proprietà della Cassa Depositi e Prestiti Spa al Ministero dello Sviluppo economico, ovvero ad una società pubblica controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 2) a trasferire la quota di capitale della società SNAM Rete Gas e della STOGIT, attualmente di proprietà dell'ENI, al Ministero dello Sviluppo economico, ovvero ad una società pubblica controllata interamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

 3) provvedere attraverso il Ministero dello Sviluppo economico, ovvero altra società Pubblica interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai necessari potenziamenti delle infrastrutture acquisite in virtù delle quote societarie acquisite, allo scopo di assicurare costantemente un adeguato livello di capacità trasmissiva e di trasporto dell'energia elettrica e del gas.

 

0/5/741/25

RUBINATO, MORGANDO

La 5 Commissone permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

 in relazione all'articolo 37, comma 55, del presente decreto-legge,

 impegna il Governo:

 nel rispetto delle norme costituzionali che stabiliscono i princìpi di autonomia finanziaria e federalismo fiscale a favore degli enti locali, nonché della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni in materia tributaria dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ad assumere le necessarie iniziative che consentano, in convenzione e/o in collaborazione con i Comuni, in caso di utilizzo delle modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per il pagamento dell'ICI, il versamento diretto, integrale e tempestivo, dell'imposta al Comune di competenza, senza aggravi aggiuntivi per il contribuente e il Comune.

0/5/741/26

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, GABANA

La 5 Commissione permanente del Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all''evasione fiscale»,

 impegna il Governo:

 a verificare la possibilità che, in occasione dell'approvazione della legge finanziaria per il 2007, siano praticabili gli interventi di seguito elencati:

 a) alle farmacie con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 260.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, legge 23 dicembre 1996, n. 662 (misure di razionalizzazione della finanza pubblica);

 b) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale non superiore ad euro 390.000 al netto dell'IVA, non si applica la percentuale di sconto prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 c) alle farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 390.000 al netto dell'IVA ed euro 750.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 2 per cento;

 d) alle fannacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, con fatturato annuo in regime di Servizio sanitario nazionale compreso tra euro 750.000 superiore al netto dell'IVA ed euro 1.000.000, si applica la percentuale di sconto ex articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, pari al 4 per cento;

 e) al comma 40 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è abrogato il seguente periodo: «Per le farmacie rurali che godono dell'indennità di residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con fatturato non superiore a lire 750.000.000, restano in vigore le quote di sconto di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

 

0/5/741/28

LUSI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposidoni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

 impegna il Governo:

 ad adottare provvedimenti che contengano misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, come di seguito meglio descritte:

 1. sono riaperti i termini stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1º gennaio 2007 di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data del 4 luglio 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 4 luglio 2006;

 2. le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al punto 1 devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento del saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legali, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione;

 3. ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario;

 4. entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione degli stessi, conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.

 

0/5/741/29

LUSI

Il Senato,

 impegna il Governo:

 a predisporre gli atti normativi necessari al fine di integrare l'articolo 36 della legge di conversione del decreto-legge n. 223 del 4 luglio 2006 ad introdurre al comma 29, lettera a), n. 2, la previsione che le spese indicate al predetto comma 5 sono integralmente deducibili a condizione che siano analiticamente addebitate nella fattura, indipendentemente dal soggetto che ha anticipato le spese medesime.

 

0/5/741/30

LUSI, EUFEMI, BOCCIA ANTONIO

Il Senato,

 visto il dibattito svoltosi nella Commissione bilancio del Senato, sulla materia del riconoscimento della chiropratica proposta da senatori di diverse parti politiche,

 impegna il Governo:

 1) a riconoscere la professione chiropratica come una delle medicine alternative;

 2) a riconoscere tutti coloro che sono in possesso di diplomi di laurea in chiropratica o titolo equivalente della durata almeno di quattro anni, rilasciato in Italia o in Paesi nei quali la professione chiropratica è riconosciuta, i quali, conseguentemente, si avvarranno del titolo di dottore in chiropratica;

 3) a riconoscere per il laureato in chiropratica l'esercizio delle proprie mansioni come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute;

 4) inserire o convenzionare il chiropratico con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previste dall'ordinamento;

 5) ad assumere le iniziative legislative necessarie per l'attuazione del presente ordine del giorno;

 6) a demandare al Ministro della salute l'emanazione del pedissequo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al predetto numero 5).

 

0/5/741/31

TECCE

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

 invita il Governo:

 a verificare, in relazione all'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, se non sia opportuno prevedere l'esenzione per quegli immobili in cui la natura e destinazione commerciale sia prevalente.

 Tale verifica e monitoraggio va effettuato in tre mesi, anche al fine di evitare che eventuali contenziosi possano di fatto snaturare il significato stesso della norma e di riferirne alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato.

 

0/5/741/32

LEGNINI

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante «disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»,

 impegna il Governo,

 ad operare per garantire che, in relazione all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le garanzie di cui al comma 18 del suddetto articolo 3 debbano ritenersi applicabili anche in favore del personale delle società concessionarie cedenti trasferito alle società cessionarie del ramo d'azienda di cui al successivo comma 24.


BILANCIO (5ª)

martedì 25 luglio 2006

21ª Seduta (1° pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 741

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, procede ad illustrare il maxiemendamento 1.1000, presentato dal Governo, al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (atto Senato n. 741), sul quale è stata posta la fiducia dal Governo. Ricordando che la Commissione è chiamata ad esaminare i profili di copertura finanziaria dell’emendamento, al fine di riferire in Assemblea, in relazione all’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, fa presente che, poiché il provvedimento è stato esaminato in sede primaria dalla Commissione bilancio, che pertanto ha esaminato anche tutti gli emendamenti, la sola norma recepita dal maxiemendamento del Governo che presenta rilievo dal punto di vista che interessa questa sede è quella riguardante le società di leasing immobiliare le cui agevolazioni (ossia la riduzione della metà delle aliquote delle imposte ipotecaria e catastale) vengono anticipate dal 1° gennaio 2007 al 1° ottobre 2006 (articolo 35, comma 10-ter, del decreto-legge). Tuttavia, la norma non presenta problematiche di copertura ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, propone pertanto di sostenere una posizione sostanzialmente favorevole.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) esprime innanzitutto apprezzamento per il fatto che molti dei rilievi espressi durante l’esame svolto in Commissione sull’atto Senato n. 741, hanno trovato riscontro nel maxiemendamento 1.1000 del Governo testé presentato, pur mantenendo, anche a nome del suo Gruppo, tutte le contrarietà già espresse sull’impianto complessivo del provvedimento.

Con riferimento specifico alle modifiche apportate dal maxiemendamento al comma 10-ter dell’articolo 35, rispetto agli emendamenti approvati in Commissione, evidenzia che, trattandosi di un’anticipazione dell’agevolazione fiscale ivi indicata dal 1° gennaio 2007 al 1° ottobre 2006, qualora alla precedente formulazione fosse stata ascritta una maggiore entrata per l’anno 2006, la modifica proposta farebbe venire meno tale gettito e conseguentemente, almeno dal punto di vista formale, dovrebbe essere coperta la relativa differenza o, comunque, andrebbe corretta l’indicazione fornita sul punto nella relazione tecnica al provvedimento.

 

Il senatore FERRARA (FI) esprime le proprie perplessità sulla modifica apportata dal maxiemendamento 1.1000 al comma 1-bis aggiunto all’articolo 1 del provvedimento in esame, che subordina l’applicazione del decreto-legge in conversione alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano alla conformità non solo rispetto agli statuti speciali, ma anche rispetto alle relative norme di attuazione, in quanto ciò potrebbe comportare significativi effetti per la finanza pubblica non controllabili dal Parlamento. Ricorda infatti che, secondo le specifiche procedure previste negli statuti speciali delle regioni e delle province autonome interessate, le suddette norme di attuazione sono approvate con decreti, alla cui emanazione concorrono sia il Governo che apposite commissioni paritetiche. Di conseguenza, poiché i decreti in questione non sono sottoposti all’esame del Parlamento, il Consiglio dei ministri, mediante proprie deliberazioni, potrebbe in futuro intervenire anche sugli aspetti finanziari legati all’attuazione del decreto-legge in conversione (ad esempio, variando la misura dei trasferimenti di fondi alle regioni ad autonomia speciale o alle province autonome), in maniera del tutto discrezionale e senza nessuna forma di controllo preventivo del Parlamento. Ritiene pertanto del tutto inopportuna la modifica proposta dal maxiemendamento al citato comma 1-bis dell’articolo 1.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver espresso il proprio apprezzamento per la mancata introduzione da parte del Governo di norme con effetti finanziari ulteriori rispetto a quanto già esaminato dalla Commissione, riferendosi all’osservazione del senatore Azzollini propone di farsi portavoce in Assemblea dei rilievi evidenziati. In particolare, potrebbe ritenersi che la norma prevista nel maxiemendamento, prevedendo un’anticipazione di una misura di agevolazione, determini un problema di copertura in senso improprio, sebbene non ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, tenendo presente che la misura, così modificata, garantisce comunque un gettito effettivo per il 2006, posto che, se fosse rimasto il termine del 1° gennaio 2007, gli operatori avrebbero presumibilmente posticipato le loro attività a quella data e che quindi, per il 2006, vi sarebbero state meno operazioni imponibili.

Pur con queste puntualizzazioni, si impegna quindi a riferire in Assemblea  circa i suddetti problemi di copertura sollevati dall’opposizione, nonché in merito all’osservazione svolta dal senatore Ferrara.

 

La seduta termina alle ore 14,15.