Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento istituzioni
Titolo: Proroga termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa - D.L. 173/2006 - A.C. 1222)
Riferimenti:
AC n. 1222/XV   DL n. 173 del 12-MAG-06
Serie: Progetti di legge    Numero: 13
Data: 29/06/2006
Descrittori:
DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI   PROROGA DI TERMINI
REGOLAMENTI     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
Altri riferimenti:
L n. 228 del 12-LUG-06     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Proroga termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare
e legislativa
(D.L. 173/2006 - A.C.1222)

 

 

 

 

n. 13

 

 

29 giugno 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Istituzioni

 

 

I paragrafi “Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea” e “Procedure di contenzioso” inclusi nelle schede di lettura sono stati curati dall’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: D06173.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi  per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni9

§      Compatibilità comunitaria  10

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Formulazione del testo  11

Schede di lettura

§      Art. 1 Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali15

§      Art. 1-bis Proroga di termini in materia di previdenza agricola  17

§      Art. 1-ter Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche  21

§      Art. 1-quater Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo  23

§      Art. 1-quinquies Proroga di termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151  25

§      Art. 1-sexies Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria  27

§      Art. 1-septies Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  29

§      Art. 1-octies Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163  33

§      Art. 1, co. 2, del d.d.l. di conversione Procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni37

§      Art. 1, co. 3, del d.d.l. di conversione Riforma della disciplina delle procedure concorsuali39

§      Art. 1, co. 4, del d.d.l. di conversione Sanzioni accessorie in materia di tutela del risparmio e disciplina dei mercati finanziari41

§      Art. 1, co. 5-8, del d.d.l. di conversione Proroghe in materia di istruzione  43

§      Art. 1, co. 9, del d.d.l. di conversione Rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  47

§      Art. 1, co. 10, del d.d.l. di conversione Adempimenti amministrativi delle imprese  51

§      Art. 1, co. 11, del d.d.l. di conversione Prodotti alimentari53

§      Art. 1, co. 12, del d.d.l. di conversione Modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura  55

§      Art. 1, co. 13, del d.d.l. di conversione Vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace  57

§      Art. 1, co. 14, del d.d.l. di conversione Assicurazioni; tutela dei consumatori59

§      Art. 1, co. 15, del d.d.l. di conversione Codice sulla nautica da diporto  63

Progetto di legge

§      A.C. 1222, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione  67

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 325, (Governo), Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare  87

Esame in sede referente presso le Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia

-       Commissioni riunite 1a e 2a (Affari costituzionali e Giustizia)

Seduta del 13 giugno 2006  93

Seduta del 27 giugno 2006  97

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite 1a Affari costituzionali e 2a Giustizia

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 7 giugno 2006  105

§      Pareri resi all’Assemblea

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 27 giugno 2006  107

Discussione in Assemblea

Seduta del 27 giugno 2006  113

Seduta del 28 giugno 2006  143

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica (artt. 77, 87)185

§      Legge 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari (art. 12)186

§      Legge 5 marzo 2001, n. 57. Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati (artt. 7, 8)188

§      Legge 7 marzo 2003, n. 38. Disposizioni in materia di agricoltura (art. 1)193

§      Legge 28 marzo 2003, n. 53. Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (artt. 1, 7)198

§      D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali (artt. 20, 21, 181)202

§      Legge 8 luglio 2003, n. 172. Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (art. 6)206

§      Legge 29 luglio 2003, n. 229. Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001 (artt. 4, 6, 7, 20-bis)209

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 12)213

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53 (artt. 2, 14)216

§      Legge 30 settembre 2004, n. 252. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 2)218

§      Legge 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari (art. 10)221

§      D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (conv., con mod., Legge 14 maggio 2005, n. 80). Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale (art. 1)223

§      D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53  228

§      D.L. 27 maggio 2005, n. 86 (conv., con mod., Legge 26 luglio 2005, n. 148). Misure urgenti di sostegno nelle aree metropolitane per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio (art. 5-bis)235

§      D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77. Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53  237

§      D.L. 30 giugno 2005, n. 115 (conv., con mod., Legge 17 agosto 200, n. 168). Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione (art. 8)244

§      Deliberazione Garante protezione dati personali 30 giugno 2005. Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari245

§      D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151. Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti (artt. 13, 15, 20)247

§      D.L. 30 settembre 2005, n. 203 (conv. con mod., Legge 2 dicembre 2005, n. 248) Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (artt. 10, 11-quaterdecies)251

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53  257

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227. Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della L. 28 marzo 2003, n. 53  280

§      Legge 28 novembre 2005, n. 246. Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005 (artt. 3, 5)289

§      Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 553)292

§      Legge 28 dicembre 2005, n. 262. Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari (art. 40)293

§      D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 (conv., con mod., Legge 11 marzo 2006, n. 81). Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa (art. 01)294

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale (art. 52)297

§      D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (artt. 3, 8, 33, 49, 53, 56, 57, 58, 59, 177, 253, 256, 257)298

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 1222

Numero del decreto-legge

173/2006

Titolo del decreto-legge

Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa

Settore d’intervento

Vari

Iter al Senato

Sì (A.S. 325)

Numero di articoli

 

§          testo originario

2

§          testo approvato dal Senato

9[1]

Date

 

§          emanazione

12 maggio 2006

§          pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 maggio 2006

§          approvazione del Senato

28 giugno 2006

§          assegnazione

28 giugno 2006

§          scadenza

12 luglio 2006

Commissione competente

I Commissione (Affari costituzionali)

Pareri previsti

Commissioni II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), VII (Cultura), VIII (Ambiente), IX (Trasporti), X (Attività produttive), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell’Unione europea)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Nel testo originario, il decreto-legge si componeva di un solo articolo, oltre a quello relativo all’entrata in vigore.

Nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, il Governo ha presentato un emendamento[2], sul quale ha posto la questione di fiducia, interamente sostitutivo dell’articolo unico del disegno di legge di conversione. Il testo dell’emendamento approvato dal Senato:

§         sostituisce l’art. 1 del decreto-legge;

§         aggiunge sette nuovi articoli (da 1-bis a 1-octies) al decreto-legge medesimo;

§         riformula l’art. 1 del disegno di legge di conversione, inserendovi 14 nuovi commi.

Gli articoli del decreto-legge

L’articolo 1 del decreto-legge, nel nuovo testo, modifica l’art. 181, co. 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) prorogando dal 15 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 il termine per l’identificazione, con atto di natura regolamentare, dei dati personali trattati per rilevante interesse pubblico, quando il trattamento stesso sia iniziato prima del 1° gennaio 2004.

L’articolo 1-bis reca disposizioni in materia di previdenza per il settore agricolo, novellando il D.L. 2/2006. Il comma 1 proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2006 la sospensione temporanea della riscossione dei carichi contributivi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi agricoli e quindi il termine entro il quale la Commissione di esperti ha l’obbligo di presentare al Presidente del Consiglio le proposte per l'estinzione dei medesimi debiti contributivi. Il comma 2 prevede che per le imprese agricole le disposizioni relative alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C) si applichino limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. I commi 3 e 4 recano la copertura finanziaria dell’onere conseguente al disposto di cui al comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per il 2006.

L’articolo 1-ter reca un’ulteriore proroga di sei mesi – fino al 31 dicembre 2006 – del termine fissato dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2004 per la gestione transitoria da parte della Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico) del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia, istituito dal medesimo articolo.

L’articolo 1-quater reca una nuova proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti, recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia, di cui al D.P.R. 380/2001. La proroga citata opera sino all’effettuazione del riordino normativo previsto dall’art. 11-quaterdecies, co. 13, del D.L. 203/2005, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

L’articolo 1-quinquies proroga il termine (originariamente fissato al 13 agosto 2006) relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’art. 20, co. 5, del D.Lgs. 151/2005, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Con la norma in esame viene così prorogato il termine sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli artt. 13, co. 8, e 15, co. 1, del medesimo decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

L’articolo 1-sexies prevede che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, le università continuino ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le relative disposizioni di cui all’art. 12 della L. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari). Tali disposizioni sono state abrogate dall’art. 22 della L. 230/2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. 164/2006, attuativo della suddetta legge.

L’articolo 1-septies proroga dal 12 agosto 2006 al 31 gennaio 2007 l’entrata in vigore della parte seconda, del D.Lgs. 152/2006 (c.d. codice ambientale), la quale reca disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS) e di autorizzazione ambientale integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

L’articolo 1-octies reca, al comma 1, alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 163/2006, soprattutto in relazione all’applicabilità alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007, per alcuni contratti che riguardano soprattutto i nuovi istituti in materia di contratti pubblici, quali le centrali di committenza, l’avvalimento e gli accordi quadro, Il comma 2 reca una norma di carattere transitorio.

L’articolo 1 del disegno di legge di conversione

Come si è accennato, nel corso dell’esame al Senato l’articolo unico del disegno di legge di conversione è stato integrato con nuove disposizioni, contenute nei commi da 2 a 15.

Il comma 2proroga sino al 30 giugno 2007 l’efficacia delle disposizioni processuali della L. 149/2001, di riforma della disciplina dell’adozione, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili.

Il comma 3 aggiunge un comma (5-bis) all’art. 1 della L. 80/2005, di conversione del D.L. 35/2005 (c.d. “decreto-legge sulla competitività”) con cui è affidata una delega al Governo volta alla eventuale correzione ed all’integrazione, entro il 16 luglio 2007, della disciplina introdotta in materia di procedure concorsuali dal D.Lgs. 5/2006, recante Riforma organica delle procedure concorsuali (attuativo della delega di cui al co. 5 del citato art. 1, L. 80/2005).

Il comma 4 novella l’art. 40 della L. 262/2005, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, prorogando di sei mesi (dal 12 luglio 2006 al 12 gennaio 2007) il termine per l’adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali e amministrative in materia di società e consorzi, in materia bancaria e creditizia, in tema di intermediazione finanziaria, di vigilanza sulle assicurazioni e di fondi pensione.

I commi da 5 a 8 recano alcune disposizioni concernenti i decreti attuativi della L. 53/2003, recante Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale (cosiddetta “legge Moratti”). In particolare, il comma 5 proroga il termine per l’adozione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi riguardanti il diritto-dovere all’istruzione, l’alternanza scuola lavoro e il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; il comma 6 proroga il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia; il comma 7 definisce un termine per la revisione dell'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado; il comma 8 rinvia di un anno l’attuazione della riforma del secondo ciclo.

Il comma 9 proroga di 12 mesi (al 9 novembre 2007) il termine per l’esercizio della delega, recata dall’art. 2, co. 3, della L. 252/2004, per l’adozione di disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 217/2005, che ha operato la riforma del rapporto d’impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Il comma 10 proroga dal 16 giugno 2007 al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per l’esercizio della delega al Governo, prevista dalla legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005) per l’adozione di uno o più decreti legislativi volti alla semplificazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e al rafforzamento dello sportello unico delle attività produttive.

Il comma 11 proroga di un anno il termine per l’esercizio della delega conferita al Governo dall’art. 6 della L. 229/2003 (legge di semplificazione 2001), per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti alimentari. Pertanto, novellando il citato art. 6, il termine del 9 settembre 2006 originariamente disposto (tre anni dall’entrata in vigore della legge) viene sostituito con quello del 9 settembre 2007.

Il comma 12 delega il Governo ad adottare, su proposta del ministro delle politiche agricole e forestali (ed eventualmente del ministro per le politiche europee), disposizioni correttive od integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura previste dagli artt. 7 e 8 della L. 57/2001 e dall’art. 1 della L. 38/2003, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, nonché delle procedure, ivi stabilite. La delega deve essere esercitata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Il comma 13 eleva da uno a tre anni il termine per l’esercizio della delega, disposta dalla legge di semplificazione 2005 (L. 246/2005), relativa al riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace. Per effetto della disposizione, tale termine viene prorogato dal 16 dicembre 2006 al 16 dicembre 2008.

Il comma 14 proroga di un anno il termine previsto dall’art. 20-bis della citata legge di semplificazione 2001 (L. 229/2003) per l’adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi dei provvedimenti recanti il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e di tutela dei consumatori, adottati nell’esercizio delle deleghe di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 7 della stessa L. 229/2003. ci si riferisce al Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 209/2005, entrato in vigore il 1° gennaio 2006), per il quale il termine viene prorogato al 1° gennaio 2008, ed al Codice del consumo (D.Lgs. 206/2005, entrato in vigore il 23 ottobre 2005), per il quale il termine è prorogato al 23 ottobre 2007.

Il comma 15 novella il co. 5 dell’art. 6 della L. 172/2003, recante disposizioni per il riordino della nautica da diporto, disponendo la proroga – da un anno a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – del termine entro il quale il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante il Codice della nautica da diporto (D.Lgs. 171/2005).

Relazioni allegate

Il disegno di legge di conversione presentato dal Governo al Senato è accompagnato dalla sola relazione illustrativa; non è corredato né della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Con riferimento alle disposizioni di proroga, si ricorda che nel corso della XIV legislatura sono più volte intervenuti decreti-legge miranti a prorogare o differire termini legislativamente previsti.

 

Nella maggior parte dei casi, ciascun provvedimento d’urgenza disponeva una sola o più proroghe incidenti nel medesimo settore o in settori affini. In varie occasioni, peraltro, il Governo ha adottato provvedimenti di portata generale, contenenti una pluralità di proroghe afferenti a diversi settori: si ricordano in particolare il D.L. 411/2001, Proroghe e differimenti di termini, il D.L. 236/2002, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, il D.L. 147/2003, Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, il D.L. 355/2003, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 266/2004, recante Proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, il D.L. 314/2004, Proroga di termini, e il D.L. 273/2005, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti.

 

Vari termini, tra quelli prorogati da disposizioni recate nel provvedimento, hanno formato oggetto di una o più precedenti proroghe anch’esse disposte con decreto-legge.

 

Con riguardo all’art. 1, precedenti proroghe sono state disposte dall’art. 3 del D.L. 158/2004 e dall'art. 10 del D.L. 273/2005.

L’art. 1-bis proroga un termine disposto dal D.L. 2/2006.

Con riguardo all’art. 1-ter, si ricorda che l’art. 19-nonies del citato D.L. 266/2004 ha prorogato fino al 30 settembre 2005 il termine, originariamente fissato dall’art. 12 del D.Lgs. 28/2004[3] per la gestione transitoria da parte della BNL (Sezione per il credito cinematografico) del nuovo fondo per il sostegno alla cinematografia istituito dal medesimo articolo. Il termine è stato nuovamente prorogato dall'art. 14-vicies del D.L. 115/2005, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine dall'art. 2 del D.L. 273/2005.

La proroga di cui all’art. 1-quater prosegue un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l’ultimo dei quali contenuto nell’art. 5-bis, co. 2, del D.L. 86/2005.

Il termine prorogato dall’art. 1, co. 2, del d.d.l. di conversione è stato già prorogato altre cinque volte, ad opera dei decreti-legge 150/2001, 126/2002, 147/2003, 158/2004 e 115/2005.

Quanto infine ai co. 5-8 dell’art. 1 del d.d.l. di conversione, si ricorda che l'art. 6 del D.L. 273/2005 ha prorogato per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione della disposizione transitoria, contenuta nella “legge Moratti” (L. 53/2003), in materia di iscrizione al primo anno della scuola di infanzia.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

La premessa al decreto-legge (riferita ovviamente al testo originario del medesimo) rileva “la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi”.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il decreto-legge in esame, che presenta disposizioni incidenti su svariate discipline, appare riconducibile ad una pluralità di materie, in larga parte riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost., e in particolare alle seguenti:

§         sistema tributario e contabile dello Stato(lett. e));

§         tutela del risparmio e mercati finanziari (lett. e));

§         ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g));

§         ordine pubblico e sicurezza (lett. h));

§         giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa (lett. l));

§         norme generali sull’istruzione (lett. n));

§         previdenza sociale (lett. o));

§         tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (lett. s)).

In relazione a talune disposizioni, sembrano inoltre rilevare alcune materie attribuite alla potestà legislativa concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost., quali alimentazione, governo del territorio, istruzione, sostegno all’innovazione per i settori produttivi,valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge, nel testo risultante a seguito delle modifiche introdotte nel corso dell’esame al Senato, reca disposizioni tra loro eterogenee quanto all’ambito materiale, pur se accomunate, nella maggior parte dei casi, dalla finalità di prorogare termini stabiliti con legge, di prolungare l’applicazione di discipline transitorie ovvero di differire l’efficacia di specifiche disposizioni legislative.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

La disposizione di cui all’art. 1-quinquies proroga l’entrata in vigore di disposizioni attuative delle direttive 2002/95/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 12 agosto 2004; 2002/96/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 13 agosto 2004; 2003/108/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 13 agosto 2004.

La disposizione di cui all’art. 1-septies proroga l’entrata in vigore di disposizioni attuative delle direttive 2001/42/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 luglio 2004, e della direttiva 2003/35/CE, il cui termine di recepimento è scaduto il 25 giugno 2005. In particolare, la direttiva 2001/42/CE ha introdotto la VAS, valutazione ambientale strategica, la cui disciplina nel nostro ordinamento è contenuta esclusivamente nell’ambito del D.Lgs. 152/2006, la cui entrata in vigore l’art. 1-septies intende prorogare.

La disposizione di cui all’art. 1-octies proroga l’entrata in vigore di disposizioni attuative di direttive comunitarie, il cui termine di recepimento è scaduto il 31 gennaio 2006. In realtà, dal momento che le disposizioni contenute nelle direttive cui danno attuazione le norme indicate hanno un contenuto sufficientemente specifico ed il relativo termine di recepimento è scaduto, si potrebbe ritenere che esse possano trovare diretta applicazione nell’ambito del nostro ordinamento, nonostante la proroga disposta.

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia agli appositi paragrafi presenti nelle schede di lettura.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Si rinvia agli appositi paragrafi presenti nelle schede di lettura.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

I commi 4, 5, 9, 10, 11, 13, 14 e 15 dell’art. 1 del disegno di legge di conversione recano proroghe di deleghe legislative in varie materie.

I commi 3 e 12 dello stesso articolo recano nuove disposizioni di delega legislativa.

 

A tale riguardo, si ricorda che l’art. 15 della L. 400/1988 (al co. 2, lett. a)), fa divieto di introdurre norme recanti deleghe legislative nei decreti-legge.

Non sono tuttavia pochi i casi di inserimento in sede di conversione, all’interno di decreti-legge o delle relative leggi di conversione, di norme di proroga di termini (in qualche caso già scaduti) per l’attuazione di deleghe legislative; in alcuni casi il Parlamento ha altresì provveduto, in sede di conversione di un decreto-legge, a conferire formalmente nuove deleghe legislative al Governo (cfr. da ultimo la L. 290/2003, di conversione del D.L. 239/2003, la L. 186/2004, di conversione del D.L. 136/2004, la L. 109/2005, di conversione del D.L. 63/2005, la L. 168/2005, di conversione del D.L. 115/2005, la L. 51/2006, di conversione del D.L. 273/2005).

Il Comitato per la legislazione, nei propri pareri, ha in più occasioni osservato che l’inserimento in un disegno di legge di conversione di una disposizione volta a modificare il termine per l’esercizio di una delega non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato dalla legge di conversione[4].

Formulazione del testo

All’art. 1-bis, co. 4, si osserva che appare opportuno coordinare il riferimento al “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” con l’art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, in corso di conversione, che istituisce il nuovo Ministero della solidarietà sociale – al quale vengono attribuite alcune delle competenze finora spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – e conseguentemente prevede che la denominazione “Ministero della solidarietà sociale” sostituisca ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” in relazione alle funzioni trasferite, mentre, per quanto riguarda tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (non trasferite), la denominazione attuale è sostituita dalla denominazione “Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

 

 


Schede di lettura

 


 

Art. 1
Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali

 

 

L’articolo 1 del decreto-legge è stato sostituito nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione in Senato, a seguito dell’approvazione del c.d. maxi emendamento (1.1000) presentato dal Governo.

Modificando l’art. 181, co. 1, lett. a), del Testo unico sulla protezione dei dati personali[5] – per i trattamenti di dati personali iniziati prima del 1° gennaio 2004 (data di entrata in vigore del Codice) – il decreto-legge proroga dal 15 maggio 2006 al 31 dicembre 2006 il termine per l’identificazione, con regolamento, dei particolari tipi di dati, anche giudiziari, trattati per rilevante interesse pubblico.

 

Si ricorda che questa in esame è solo l’ultima di una serie di proroghe del termine indicato, che il “T.U. privacy” aveva inizialmente fissato al 30 settembre 2004. Sono infatti intervenuti:

§         l’art. 3 del D.L. 158/2004 (L. 27 luglio 2004, n. 188)[6] che ha spostato il termine al 31 dicembre 2005;

§         l'art. 10 del D.L. 273/2005 (L 23 febbraio 2006, n. 51)[7] che ha spostato il termine al 15 maggio 2006.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

Il 4 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una proposta di decisione quadro (COM(2005)475, procedura di consultazione) relativa alla protezione dei dati personali nel quadro della cooperazione di polizia e giudiziaria penale.

La proposta è finalizzata a migliorare tale cooperazione, in particolare per quanto riguarda la prevenzione e la lotta contro il terrorismo, nel rispetto dei diritti fondamentali, con particolare attenzione al diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali.

La proposta comprende norme generali sulla legittimità del trattamento dei dati personali e disposizioni concernenti:

§         le forme specifiche di trattamento (trasmissione e messa a disposizione di dati personali alle autorità competenti degli altri Stati membri, ulteriore trattamento, segnatamente ulteriore trasmissione, dei dati ricevuti o resi disponibili dalle autorità competenti degli altri Stati membri);

§         i diritti delle persone cui i dati si riferiscono;

§         la riservatezza e la sicurezza del trattamento;

§         i ricorsi giurisdizionali;

§         le responsabilità;

§         le sanzioni;

§         le autorità di controllo.

Il 14 giugno 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, secondo la procedura di consultazione,approvandola con emendamenti.

 


 

Art. 1-bis
Proroga di termini in materia di previdenza agricola

 

 

L’articolo 1-bis, introdotto in seguito all’approvazione dell’emendamento (1.1000) del Governo nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni in materia di previdenza agricola.

In particolare, il comma 1 – novellando l’art. 01, co. 3, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 – dispone la proroga del termine entro il quale la Commissione di esperti da istituire per la definizione delle modalità di estinzione dei debiti contributivi verso l’INPS dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli, deve presentare al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per l'estinzione dei richiamati debiti. Tale termine, in origine stabilito al 31 luglio 2006, viene quindi prorogato al 15 ottobre 2006[8].

Conseguentemente, alla stessa data del 15 ottobre 2006 viene prorogata la connessa sospensione temporanea dei giudizi pendenti e della riscossione dei carichi contributivi verso l’INPS degli imprenditori e dei lavoratori autonomi agricoli, risultanti al 30 giugno 2005.

 

Si ricorda, al riguardo, che il richiamato comma 3 ha stabilito l’istituzione, con apposito D.P.C.M., di una Commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro delle politiche agricole e forestali, allo scopo di verificare la possibilità di definire modalità di estinzione dei debiti dei datori di lavoro agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso l’INPS, compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai sensi dell'articolo 13 della L. 23 dicembre 1998, n. 448 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999). A tal fine è previsto che la stessa Commissione debba presentare al Presidente del Consiglio dei Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2006. Lo stesso comma 3, inoltre, come detto, ha sospeso fino alla richiamata data i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla data del 30 giugno 2005.

E’ da evidenziare, inoltre, che il testo iniziale del decreto-legge, in tale parte confermato dall’esame parlamentare, prevedeva una forma di regolarizzazione contributiva per i datori di lavoro agricoli e i lavoratori autonomi agricoli, per i carichi contributivi maturati fino ad una certa data, senza alcuna maggiorazione per interessi di mora e sanzioni civili, con il pagamento di una somma pari all’importo del debito contributivo, oltre a quanto dovuto al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente intraprese. Tuttavia il decreto legge approvato dal Parlamento è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica proprio per questioni di copertura finanziaria relative al condono agricolo. Le Camere, nel riesaminare il testo, hanno eliminato la previsione del condono sostituendola con quella della sospensione temporanea della riscossione dei carichi contributivi degli imprenditori e dei lavoratori autonomi agricoli di cui già si è detto.

Più in generale, si ricorda che l’articolo 01 ha previsto ulteriori disposizioni relative alla previdenza agricola, in primo luogo di carattere agevolativo (incidendo sulle modalità e sul quantum della contribuzione), prevedendo contestualmente disposizioni volte a razionalizzare la gestione dell’accertamento e della riscossione contributiva in agricoltura.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 01 ha previsto la sospensione per il triennio 2006-2008 dell’aumento di aliquota annuale rispettivamente di 0,20 (aziende agricole vere e proprie) e 0,60 punti percentuali (aziende che operano con processi di tipo industriale) a carico dei datori di lavoro, già previsti dalla vigente normativa:

Il successivo comma 2 ha previsto che dal 1° gennaio 2006, per il triennio 2006-2008, siano aumentate in una certa misura le agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67 del 1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

Inoltre sono state introdotte misure volte a razionalizzare la gestione dell’accertamento e della riscossione contributiva in agricoltura, ponendo a carico dei datori di lavoro obblighi di tempestiva comunicazione telematica relativamente alle assunzioni, alle trasformazioni e alle cessazioni dei rapporti di lavoro.

 

Il successivo comma 2 dell’articolo in esame riformula il comma 16 del richiamato articolo 01 del decreto legge n. 2/2006. Si ricorda che tale comma 16 ha disposto (presumibilmente con riferimento al settore agricolo), la sospensione fino al 31 luglio 2006 dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 10 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, nonché all'articolo 1, comma 553, della legge finanziaria per il 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266), che impongono la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)[9] per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari.

 

Si ricorda che l’articolo 2 del D.L 210 del 2002, convertito dalla L. 266 del 2002, recando disposizioni che traspongono sostanzialmente sul piano normativo i contenuti dell’avviso comune tra le parti sociali siglato il 24 luglio 2002, con lo scopo di favorire l’emersione dell’economia sommersa, ha previsto un obbligo di certificazione della regolarità contributiva tramite la presentazione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C)[10].

In particolare, l’articolo 2, comma 1, ha stabilito che le imprese le quali risultino affidatarie di un appalto pubblico siano tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento. Il comma 1-bis aggiunge che la certificazione di regolarità deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono sevizi ed attività in convenzione o concessione con l’ente pubblico. Infine il comma 2 reca una misura di semplificazione procedurale, con la previsione della stipula di una convenzione da parte di INPS e INAIL ai fini del rilascio del D.U.R.C.

In seguito l’art. 10, comma 7, del decreto legge n. 203 del 2005, ha previsto che, per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, le imprese sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002.

L’articolo 1, comma 553, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), con una disposizione simile a quella sopra considerata, prevede che le imprese sono tenute a presentare il D.U.R.C. per poter accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti.

Si ricorda, infine, che l’articolo 39-septies del D.L. 273 del 2005 , convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto una validità temporale pari a tre mesi del documento unico di regolarità contributiva di cui al citato articolo 3, comma 8, del D.Lgs. 494 del 1996.

 

Il nuovo testo del comma 16 dell’articolo 01 del D.L. 2/2006 prevede che per le imprese agricole le disposizioni in precedenza richiamate, relative alla presentazione del D.U.R.C. per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitari, si applichino limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.

Pertanto mentre il vigente comma 16 del D.L. 2/2006 stabilisce per il settore agricolo la sospensione, fino al 31 luglio 2006, dell’applicazione delle disposizioni concernenti l’obbligo di presentazione del D.U.R.C. ai fini dell’accesso ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie, la nuova formulazione dello stesso comma introdotta dal provvedimento in esame in sostanza esenta le imprese agricole dall’obbligo di certificare la regolarità contributiva per i contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate fino alla data del 31 dicembre 2005.

 

Il successivo comma 3 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni del precedente comma 1. In particolare, a tale onere, pari a 2,5 milioni di euro per il 2006, si provvede mediante una corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’U.P.B. di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il 2006, utilizzando, per il medesimo anno, l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Si osserva che appare opportuno coordinare il comma in esame, per quanto riguarda la denominazione “Ministero del lavoro e delle politiche sociali”, con l’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181.

 

L’art. 1, comma 6, del citato decreto legge n. 181/2006, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, attualmente all’esame del Parlamento (A.S. 379), istituisce il nuovo Ministero della solidarietà sociale, al quale vengono attribuite alcune delle competenze finora spettanti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Conseguentemente, ai sensi del comma 18 dell’art. 1, la denominazione “Ministero della solidarietà sociale” sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente la denominazione “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” in relazione alle funzioni trasferite di cui al comma 6, mentre, per quanto riguarda tutte le altre funzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (non trasferite), la denominazione attuale è sostituita dalla denominazione “Ministero del lavoro e della previdenza sociale”.

 

Il comma 4, infine, prevede che con appositi decreti il Ministro dell’economia e delle finanze possa apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

Art. 1-ter
Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche

 

 

L'articolo 1-ter modifica il comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28[11]. In particolare, esso proroga ulteriormente al 31 dicembre 2006[12] il termine dell'affidamento in via provvisoria della gestione finanziaria del Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche, alla Banca Nazionale del Lavoro – Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a..

 

Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 ha dettato, in attuazione della delega prevista dall’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137[13], una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, rinviando, per molti aspetti, a regolamenti ministeriali di attuazione. Il provvedimento, in particolare, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, riordinando gli strumenti e gli organismi operanti nel settore.

L’intervento finanziario dello Stato si polarizza, essenzialmente, attorno a un fondo di nuova istituzione, il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS). La gestione di tale Fondo è rimessa, in via transitoria, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico).

Il Fondo è destinato:

§         al finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

§         a contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

§         a contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

§         a contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

§         a contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Le modalità tecniche di gestione del Fondo, di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, e di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi, dovranno essere stabilite con un decreto, non ancora emanato, del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Ministero dovrà gestire il Fondo avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o più istituti di credito, selezionati in base ai criteri delle più vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Transitoriamente, la gestione finanziaria del Fondo resta affidata alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.

 

L’articolo in esame prevede quindi di estendere la gestione transitoria di ulteriori sei mesi, in attesa di garantire la piena operatività del Fondo, legata all’emanazione del decreto ministeriale contenente le modalità di gestione.

 


 

Art. 1-quater
Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo

 

 

L’art. 1-quater reca una nuova proroga del termine di entrata in vigore della disciplina sulla sicurezza degli impianti recata dal Capo V della Parte seconda del testo unico in materia edilizia di cui al D.P.R. 380/2001.

 

Si ricorda che la proroga in esame segue un lungo elenco di provvedimenti di proroga, l’ultimo dei quali contenuto nell’art. 5-bis, comma 2, del D.L. 27 maggio n. 86, che ha fissato il termine di decorrenza, per l’entrata in vigore delle citate disposizioni sulla sicurezza degli impianti, del 1° luglio 2006.

 

La proroga prevista dalla disposizione in commento opera sino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

 

Si ricorda, in proposito, che l’art. 11-quaterdecies, comma 13, del DL n. 203/2005, ha previsto l’emanazione – entro il 3 dicembre 2007[14] - di uno o più decreti interministeriali (del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio) volti a disciplinare:

a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali secondo i princípi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

d) la previsione di sanzioni in caso di violazione degli obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti dalle lettere a) e b).

 

Si rammenta, infine, che la disciplina dell’attività di impiantistica risulta ancora regolata dalla legge 5 marzo 1990, n. 46, Norme per la sicurezza degli impianti, che impone l'osservanza di particolari obblighi e il rispetto di prescrizioni tecniche, al fine di evitare incidenti dovuti alla non corretta installazione o manutenzione degli impianti in funzione negli edifici.

Il contenuto delle disposizioni della legge 46/1990 è stato ripreso negli articoli da 107 a 121 del DPR n. 380 del 2001 (Testo unico in materia di edilizia- Capo V della Parte II).

Una delle novità più rilevanti introdotte dal T.U. è contenuta nell’art. 107 che estende il campo d’applicazione della legge n. 46 agli impianti relativi agli edifici “quale che ne sia la destinazione d’uso”, annullando la distinzione prevista dalla normativa vigente prima dell’entrata in vigore del TU - tra “edifici ad uso civile” ed edifici destinati ad altri usi (industriale, commerciale, terziario, ecc.).

Gli impianti interessati dalle disposizioni recate dal Capo V in esame sarebbero pertanto:

§         gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;

§         gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;

§         gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;

§         gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;

§         gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

§         gli impianti di protezione antincendio.

Sono altresì previste norme in materia di progettazione e di collaudo (artt. 110 e 111), che tuttavia non si applicano ai lavori concernenti l’ordinaria manutenzione nonché per le installazioni di apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità (art. 116).

Sono infine previste norme in tema di verifiche degli impianti (art. 118) da parte dei comuni, delle unità sanitarie locali, dei comandi provinciali dei vigili del fuoco e dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), nonché disposizioni sanzionatorie a carico del committente o del proprietario (art. 120).

 


 

Art. 1-quinquies
Proroga di termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151

 

 

La disposizione prevede la proroga del termine (originariamente fissato al 13 agosto 2006) relativo ad una serie di adempimenti previsti dall’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, in materia di riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Il termine, prossimo ormai alla scadenza, non sembra poter essere rispettato in quanto non sono intervenuti alcuni atti attuativi della disciplina di fonte primaria.

Con la norma in esame viene così prorogato il termine sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 151 del 2005, e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Si ricorda che con i due articoli - art. 13, comma 8 e 15, comma 1 – è prevista la definizione, con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, delle modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al trattamento dei RAEE, nonché l’istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei RAEE.

Gli stessi articoli hanno disposto che l’emanazione dei due decreti dovesse avvenire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 13 febbraio 2006, ma tale prescrizione non è stata evidentemente rispettata.

 

Si ricorda ancora che con il decreto legislativo n. 151 del 2005 è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"

L’articolo 20, comma 5, prevede il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del decreto, vale a dire entro il 13 agosto 2006, affinché i soggetti si conformino alle disposizioni dei seguenti articoli

§         art. 6 sulla raccolta separata;

§         art. 7 relativo al ritiro ed all'invio ai centri di trattamento dei RAEE;

§         l’art. 8, comma 1, sull’istituzione di sistemi di trattamento dei RAEE;

§         art. 9, comma 1, relativo all’istituzione, in maniera uniforme sul territorio nazionale, di sistemi di recupero dei RAEE oggetto di raccolta separata;

§         artt. 10, 11, 12 e 13 sulle modalità e garanzie di finanziamento della gestione dei RAEE storici provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005 provenienti dai nuclei domestici, dei RAEE professionali e su alcuni obblighi di informazione.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

La Commissione ha preannunciato, nell’ambito della strategia tematica sulla prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti (COM(2005) 666), il riesame degli obiettivi fissati nella direttiva 2002/96/CE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La strategia tematica prevede che tale riesame avvenga nel corso del 2008.

La comunicazione relativa alla strategia per la prevenzione e il riciclo di rifiuti, presentata dalla Commissione il 21 dicembre 2005, intende fissare gli obiettivi e delineare gli strumenti di cui l’UE ha bisogno per una migliore gestione dei rifiuti. La strategia sottolinea che a lungo termine l’UE deve porsi l’obiettivo di diventare una società che ricicla, che cerca di contenere la produzione di rifiuti e che trasforma in risorsa i rifiuti che non possono essere evitati. L’accento è posto sul concetto di ciclo di vita[15] nella politica di gestione dei rifiuti.

Contestualmente alla comunicazione, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva per modernizzare la direttiva quadro sui rifiuti 75/442/CEE (COM(2005)667).

La proposta di direttiva verrà esaminata secondo la procedura di codecisione.

In vista del riesame della direttiva, la Commissione ha avviato una ricerca (information gathering exercice) di informazioni – che si concluderà l’11 agosto 2006 - sull’impatto ambientale, economico e sociale della direttiva 2002/96/CE, nonché sulle possibili opzioni di revisione.

 

 


 

Art. 1-sexies
Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria

 

 

L’articolo in esame prevede che, al fine di garantire la copertura degli insegnamenti mediante affidamento e supplenze, le università continuino ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le relative disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari).

Tali disposizioni sono state abrogate dall’articolo 22 della legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, attuativo della suddetta legge.

 

L’articolo 12 della legge 341/1990 prevede che (comma 3), ferma restando per i professori la responsabilità didattica di un corso relativo ad un insegnamento, le strutture didattiche secondo le esigenze della programmazione didattica, attribuiscono ai professori e ai ricercatori, con il consenso dell'interessato, l'affidamento e la supplenza di ulteriori corsi che, comunque, non danno diritto ad alcuna riserva di posti nei concorsi.

La supplenza o l'affidamento di un corso, che rientrino nei limiti dell'impegno orario complessivo previsto per i professori e per i ricercatori dalle rispettive norme, sono conferiti a titolo gratuito. Le supplenze e gli affidamenti che superino tali limiti possono essere retribuiti esclusivamente con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università (comma 7).

 

La legge 4 novembre 2005, n. 230 ha riordinato l’attuale stato giuridico dei docenti attraverso un articolato sistema dispositivo che va dal reclutamento dei docenti alla struttura dei diritti e dei doveri fino alla tipologia dei rapporti di lavoro. Le linee principali del provvedimento possono essere così sintetizzate:

§         introduzione dell’idoneità scientifica nazionale, in sostituzione del sistema di reclutamento attuale, previsto dalla legge 3 luglio 1998, n. 210[16], che aveva affidato alle università la competenza ad espletare le procedure concorsuali;

§         messa ad esaurimento del ruolo dei ricercatori - a decorrere dall’anno 2013 - ed introduzione di un nuovo sistema di reclutamento attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa di durata triennale, rinnovabili fino ad un massimo di sei anni;

§         individuazione di modalità alternative di reclutamento (nomina in ruolo di studiosi di chiara fama, contratti di diritto privato a tempo determinato, istituzione temporanea di posti di professori nell’ambito di specifici programmi di ricerca sulla base di convenzioni con soggetti pubblici o privati);

§         attivazione di forme di convenzionamento per realizzare programmi di ricerca affidati a professori universitari;

§         eliminazione della distinzione tra tempo pieno e tempo definito e compatibilità del rapporto di lavoro con lo svolgimento di attività professionali, di consulenza e con l’esercizio di incarichi retribuiti;

§         previsione di una parte variabile del trattamento economico, legata agli ulteriori impegni di ricerca, didattica ed attività gestionale nonché ai risultati conseguiti.

 


 

Art. 1-septies
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

 

 

L’art.1-septies proroga al 31 gennaio 2007 l’entrata in vigore della parte seconda, recante disposizioni in materia di VIA, VAS e IPPC, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cd. codice ambientale).

Viene infatti sostituito il termine di 120 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale (avvenuta il 14 aprile 2006), previsto dall’art. 52 del decreto n. 152 e corrispondente al 12 agosto 2006, con il 31 gennaio 2007.

 

Si ricorda, brevemente, che nella Parte Seconda del d.lgs. n. 152/2006 vengono raccolte le disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Autorizzazione Ambientale Integrata (AIA), meglio nota con l’acronimo in lingua inglese, IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control).

In primo luogo, è necessario sottolineare che – in materia di VIA – viene unificata ed elevata al rango legislativo tutta la normativa previgente che era formata essenzialmente da almeno tre plessi:

§         l’originaria disciplina statale, dichiaratamente transitoria, di recepimento dell'allegato I della direttiva 85/337/CEE[17], che già conteneva al suo interno norme derogatorie sulle centrali termoelettriche e a turbogas dell'Enel;

§         le numerose fonti, di rango primario e secondario, che hanno subordinato alla VIA, episodicamente e secondo schemi differenziati, l'approvazione delle più varie tipologie di opere;

§         la disciplina sulla VIA regionale[18] che aveva completato il recepimento della direttiva 85/337/CEE, sottoponendo a VIA anche le opere elencate nell’allegato II della direttiva stessa.

Rimane, invece, esclusa dal riordino normativo la disciplina speciale e derogatoria della VIA per le opere infrastrutturali e strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 e al suo decreto attuativo n. 190 del 2002. Si rileva, comunque, che la competenza sull’istruttoria relativa alla VIA di tali opere è ora assegnata alla nuova Commissione tecnico-consultiva (art. 48, comma 2).

Da rilevare, in questo intervento di riordino, anche una modifica sostanziale del criterio di attribuzione della responsabilità amministrativa in merito alla procedura di VIA: secondo le norme previgenti era attribuita allo Stato la competenza sulle opere di maggiore impatto (secondo un elenco corrispondente a quello per le quali le norme europee prevedono l’obbligatorietà della procedura di VIA) e alle regioni la competenza su un elenco di tipologia di opere di minore impatto. Con le nuove norme si afferma invece il criterio della corrispondenza fra competenza in materia di VIA e competenza al rilascio dell’autorizzazione alla costruzione (o all’esercizio) dell’opera (o dell’impianto).

Per quanto riguarda le disposizioni relative alla VAS (valutazione ambientale preventiva di piani e programmi, laddove la VIA rappresenta la valutazione ambientale preventiva di singole opere), esse recepiscono per la prima volta attraverso una legge dello Stato la direttiva 2001/42/CE (si ricorda, tuttavia, che alcune regioni avevano già provveduto a dare attuazione alla direttiva VAS).

Le norme recate dal decreto n. 152 per la VAS sono state modellate sulla procedura di VIA. Infatti, analogamente a quanto disposto per la procedura di VIA, il criterio in base al quale dovrà essere deciso se sottoporre un piano/programma a VAS statale o regionale, non sarà solo la tipologia del piano/programma, ma l’autorità competente alla sua approvazione. Pertanto, la competenza ad effettuare la VAS appartiene allo stesso organo competente all’approvazione del piano a cui la VAS si riferisce: allo Stato (e quindi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ex art. 2, comma 5, della legge n. 349 del 1986[19]), alla regione o ad altro ente locale territoriale, a seconda del livello territoriale di pianificazione interessato.

Anche le scansioni procedimentali della VAS statale ripercorrono sostanzialmente quelle previste per la procedura di VIA. Appaiono, invece, più pregnanti, nella procedura di VAS, le forme di controllo. E’ infatti prevista all’art. 14 una specifica attività di monitoraggio, finalizzato alla tempestiva individuazione di eventuali effetti negativi e alla adozione di eventuali misure correttive.

Invece, in merito all’IPPC (autorizzazione integrata relativa a tutti i possibili impatti di un’opera, prevista dalla direttiva 96/61/CE), occorre rilevare che, contrariamente a quanto indicato dalla rubrica stessa della Parte Seconda, il testo del decreto in realtà non comprende la disciplina di questa particolare autorizzazione, ma solo alcune disposizioni di coordinamento (artt. 34 e 37, commi 8 e segg.). Infatti, la disciplina di recepimento della direttiva comunitaria è ora contenuta nel decreto legislativo n. 59 del 2005 (che non viene compreso nella codificazione operata dallo schema di decreto).

Infine, fra le novità introdotte dalla Parte Seconda del decreto legislativo n. 152, deve ricordarsi almeno l’unificazione, in un’unica Commissione di 80 membri, delle competenze statali per la istruttoria delle tre le diverse valutazioni/autorizzazioni (VAS, VIA e IPPC), cui spetteranno anche le attività della VIA sulle cosiddette grandi opere.

 

Procedure di contenzioso

Il 13 dicembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato  (procedura d’infrazione 2005/640) per mancata attuazione della direttiva 2003/35/CE relativa alla partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale. Il termine di recepimento della direttiva era il 25 giugno 2005.

Il 2 marzo 2006 la Commissione ha deciso il ricorso alla Corte di giustizia europea nei confronti dell’Italia per mancata attuazione della direttiva 2001/42/CE (procedura d’infrazione 2004/929) concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Il termine di recepimento della direttiva era il 21 luglio 2004.

 

 


 

Art. 1-octies
Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

 

 

L’art. 1-octies reca, al comma 1, alcune modifiche al Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e, al comma 2, una norma per la disciplina transitoria.

La prima modificalettera a) del comma 1 - riguarda l’art. 177, comma 4, relativo alle procedure di aggiudicazione al contraente generale. La modifica consiste nella soppressione di uno dei criteri in base ai quali – secondo le norme vigenti[20] - avviene l’aggiudicazione dei contratti.

Viene, infatti, abrogata la lettera f) relativa al criterio della maggiore entità della quota di lavori e servizi alle imprese affidatarie nominate dal contraente generale in sede di offerta ai sensi del precedente art. 176, comma 7[21].

Nella lettera di cui si dispone la soppressione veniva altresì specificato che ai fini predetti rilevano esclusivamente i seguenti affidamenti:

§         affidamenti di lavori aventi singolarmente entità superiore al 5% dell'importo di aggiudicazione della gara;

§         affidamenti di opere specialistiche ai sensi dell'art. 37, comma 11aventi singolarmente entità superiore al 3% del predetto importo;

§         affidamenti di servizi di ingegneria, gestione, programmazione e controllo qualità, che il contraente generale intende affidare a terzi.

 

Si ricorda che nell’art. 177 del Codice dei contratti pubblici è stata trasposta la disciplina recata dal decreto legislativo n. 190 del 2002, in particolare l’art. 10 e 20-octies, comma 4, introdotto, quest’ultimo, dall'art. 1, del decreto legislativo 10 gennaio 2005, n. 9. Gli ulteriori criteri in base ai quali si ha l’aggiudicazione dei contratti - che avviene sulla base del prezzo più basso ovvero dell'offerta economicamente più vantaggiosa - sono quelli indicati alle lettere da a ) ad e), g) ed h) del comma 4 dell’art. 177, vale a dire quelli del prezzo, del valore tecnico ed estetico delle varianti, del tempo di esecuzione, del costo di utilizzazione e di manutenzione e, per le concessioni, del rendimento, durata della concessione, modalità di gestione ed i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire ed ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

 

La seconda modifica – alla lettera b) – ha carattere  formale in quanto riproduce lo stesso contenuto già oggi recato dall’art. 253, comma 1 (ambito di applicazione della nuova disciplina rispetto alle procedure di aggiudicazione già avviate al momento dell’entrata in vigore del codice), specificando però che tale prescrizione generale non si applica ai casi disciplinati dai successivi commi 1 bis ed 1 ter dello stesso articolo 253 (commi introdotti, appunto, dalla successiva lettera c) dell’articolo 1 octies, comma 1, del decreto in esame (vedi di seguito).

 

Si ricorda che l’art. 253, comma 1, del Codice prevede che le sue disposizioni vengano applicate alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. Ai sensi del successivo art. 257, comma 1, il Codice entra in vigore il 1° luglio 2006, sessanta giorni dopo la pubblicazione nella G. U., avvenuta il 2 maggio 2006.

 

La terza modifica – alla lettera c) – attraverso l’inserimento del comma 1-bis all’art. 253 sulle norme transitorie – proroga di 7 mesi (al 1 febbraio 2007) il termine di inizio di efficacia[22] di alcune delle disposizioni recate dal Codice relative ai contratti di lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali. Tali disposizioni riguardano soprattutto i nuovi istituti introdotti con le direttive comunitarie in materia di contratti pubblici, quali le centrali di committenza, l’avvalimento e gli accordi quadro, previsti ai seguenti articoli:

a) art. 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza.

 

Si ricorda che con l’art. 33 relativo agli appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza, viene inserita – per la prima volta nell’ordinamento italiano – la previsione generale del ricorso alle centrali di committenza (come definite dall’art. 1, par. 10 della direttiva 2004/18/CE).

 

b) art. 49, comma 10, in merito all’avvalimento, prevede che il contratto venga in ogni caso eseguito dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e che l’impresa ausiliaria non possa assumere a qualsiasi titolo il ruolo di appaltatore, o di subappaltatore.

 

Si ricorda che tali disposizioni fanno riferimento alla nuova disciplina dell’istituto dell’avvalimento che l’art. 49, in attuazione di specifiche previsioni comunitarie (artt. 47 e 48 della direttiva 2004/18/CE), provvede ad inserire nell’ordinamento italiano. Grazie all’avvalimento il singolo concorrente ad una gara di lavori, servizi o forniture potrà partecipare a tale gara anche senza essere in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, ma avvalendosi di un’altra impresa (ausiliaria) dotata dei requisiti richiesti e vincolata da una dichiarazione sottoscritta a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse di cui il concorrente è carente.

 

c) art. 58 sul dialogo competitivo.

 

Tale istituto è stato anch’esso introdotto dalla direttiva 2004/18/CE. Esso sostituisce nell’ordinamento nazionale l’appalto-concorso, cui possono ricorrere, secondo le modalità indicate nello stesso articolo, le stazioni appaltanti nel caso di appalti particolarmente complessi, qualora ritengano che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l’aggiudicazione dell’appalto.

 

d) art. 59, sugli accordi quadro, limitatamente ai settori ordinari.

 

Anche gli accordi quadro rientrano, come il dialogo competitivo e l’avvalimento, tra le principali novità introdotte dalla nuova disciplina comunitaria in materia di contratti pubblici - la direttiva 2004/17/CE e la direttiva 2004/18/CE.

 

E’ previsto, altresì, mediante l’inserimento del comma 1-ter all’art. 253, per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo nei settori ordinari, che le disposizioni dell’art. 3, comma 7, dell’art. 53, commi 2 e 3, e dell’art. 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1° febbraio 2007.

Infine, le disposizioni dell’art. 57 relative alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1° febbraio 2007.

 

Si ricorda che l’art. 3, comma 7, reca la definizione di «appalti pubblici di lavori» definiti  quali “appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l’esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell’allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall’ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara”.

L’art. 53 dispone in merito alla rimozione dei vincoli previsti dalla normativa vigente per l’appalto-integrato, prevedendo che il contratto possa avere ad oggetto anche la progettazione definitiva e l’art. 56 riguarda una delle procedure di scelta del contraente, la procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara (la trattativa privata nella legge 109 di cui all’art. 24).

 

La quarta modifica, – alla lettera d) - attraverso l’inserimento del comma 2-bis all’articolo 257, prevede che le disposizioni di cui all’art. 8, comma 6, relative all’istituzione di un apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità, abbiano anch’esse efficacia a decorrere dal 1° febbraio 2007.

 

Si ricorda che con l’art. 8 relativo all’organizzazione dell’Autorità di vigilanza è stata delineata una nuova disciplina della sua organizzazione interna, basata sul principio di piena autonomia organizzativa. La nuova disciplina riprende il modello organizzativo dell’Autorità garante per la concorrenza e il mercato e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Il comma 2 reca una ulteriore disciplina transitoria relativa alle procedure di cui al comma 1, lettera c) dell’articolo in esame, i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1° luglio 2006 (data di inizio dell’efficacia delle nuove norme introdotte dal codice) e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine. Le procedure indicate restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti.

A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007."


Art. 1, co. 2, del d.d.l. di conversione
Procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni

L’articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione – così come sostituito a seguito dell’approvazione in Senato del c.d. maxi emendamento (1.1000) del Governo – proroga al 30 giugno 2007 l’efficacia delle disposizioni processuali della legge n. 149/2001[23], di riforma della disciplina dell’adozione, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili.

 

Attraverso questa proroga si ottiene che, in via transitoria, ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (artt. 8-18) nonché a quelli in materia di potestà dei genitori davanti al tribunale dei minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile e ai relativi giudizi di opposizione continuino ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 149 del 2001 di riforma della disciplina dell’adozione.

La citata legge 149 ha infatti previsto, a differenza della precedente disciplina, che negli indicati procedimenti civili vi sia l’obbligo dell’assistenza legale del minore e dei genitori.

Tuttavia, poiché la legge n. 60/2001[24] ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e la legge n. 149/2001 non contiene disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60, le nuove disposizioni della legge n. 149 verrebbero a compromettere il principio di effettività della difesa, poiché le famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare la parcella dell’avvocato.

 

Infatti, nei giudizi civili ed amministrativi le nuove disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, dettate dalla legge n. 134 del 29 marzo 2001 (Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), hanno elevato, a decorrere dal 1° luglio 2002, ad euro 9.296,22 (£. 18.000.000) il livello massimo del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio, normativa sostanzialmente riprodotta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

 

In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l’incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall’altro, della sostanziale inadeguatezza dell’attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l’ammissione.

 

Si osserva che il termine di vigenza della disciplina transitoria, che il disegno di legge intende prorogare al 30 giugno 2007, è stato già prorogato altre cinque volte. In particolare:

§         il D.L. 150/2001[25] prorogava il termine al 30 giugno 2002;

§         il D.L. 126/2002[26] prorogava il termine al 30 giugno 2003;

§         il D.L. 147/2003[27] prorogava il termine al 30 giugno 2004;

§         il D.L. 158/2004[28] prorogava il termine al 30 giugno 2005

§         l’art. 8, comma 2, del D.L 115/2005[29] prorogava il termine al 30 giugno 2006.


Art. 1, co. 3, del d.d.l. di conversione
Riforma della disciplina delle procedure concorsuali

Il comma 3 dell’art. 1 del d.d.l. di conversione, introdotto durante l’esame al Senato, aggiunge un comma 5-bis all’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80[30], di conversione del D.L. 35/2005 (c.d. “decreto-legge sulla competitività”) con cui è affidata al Governo una delega volta all’eventuale correzione ed integrazione della disciplina introdotta in materia di procedure concorsuali dal decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5[31].

 

Dopo che alcune significative modifiche alla legge fallimentare di cui al RD 267/1942[32] erano state direttamente apportate dal D.L. 35/2005 (in particolare, in materia di revocatoria e concordato preventivo) nella citata legge 80/2005 è stata inserita (art. 1, comma 5), in sede di conversione del decreto-legge, una delega legislativa per la riforma dell’intera materia delle procedure concorsuali.

Sulla base della delega e degli enunciati principi e criteri direttivi (art. 1, comma 6)[33] è stato quindi emanato il citato decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 i cui principali profili di novità riguardano: l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento; l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie relative; la valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori (a fronte del ridimensionamento di quelli del giudice delegato); la conservazione delle componenti positive dell’impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); l’introduzione della disciplina dell’esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta; la riduzione delle ipotesi di incapacità del fallito allo scopo di agevolarne il reinserimento sociale. La riforma, coerentemente con la normativa comunitaria, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, e riconduce al concordato preventivo la disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali.

 

Il comma 5-bis prevede che l’indicata delega sia esercitata entro il 16 luglio 2007 (ovvero entro un anno dall’entrata in vigore del D.Lgs 5/2006), confermando la procedura prevista dal comma 5 dell’art. 1 della legge 80.

 

L’indicato comma 5 stabilisce l’adozione dei decreti su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive, e successivamente la loro trasmissione al Parlamento, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni competenti; tali pareri sono resi entro 30 gg. dalla data di trasmissione, decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei 30 gg. antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di 60 giorni.


Art. 1, co. 4, del d.d.l. di conversione
Sanzioni accessorie in materia di tutela del risparmio
e disciplina dei mercati finanziari

Il comma 4 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, novella l’articolo 40 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, prorogando di sei mesi il termine per l’adozione, da parte del Governo, di uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni penali in materia di società e di consorzi previste dal codice civile (titolo XI del libro V, artt. 2621-2641), e alle sanzioni penali e amministrative previste dalla normativa in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. n. 385 del 1993), in tema di intermediazione finanziaria (D.Lgs. n. 58 del 1998), di vigilanza sulle assicurazioni (legge n. 576 del 1982) e di forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 124 del 1993).

 

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 40 della legge n. 262 del 2005, il Governo, nel disciplinare le sanzioni accessorie, dovrà attenersi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

§         la durata delle sanzioni accessorie non dovrà superare i tre anni e dovrà essere commisurata alla gravità della violazione desunta da una serie di indici, individuati dall’articolo 133 del codice penale (tra questi merita ricordare la modalità dell’azione o dell’omissione che ha causato il reato; la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa; l’intensità del dolo o del grado della colpa) (lettera a);

§         dovranno essere previste, fra le sanzioni accessorie, la sospensione o decadenza dalle cariche o dagli uffici direttivi ricoperti (lettera b), ovvero l’interdizione dalle cariche (lettera c), presso banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario, ovvero società;

§         dovrà inserirsi la previsione che della condanna alla sanzione pecuniaria, nonché alla sanzione accessoria, sia data pubblicità a spese del condannato sui mezzi di comunicazione, nei locali aperti al pubblico delle banche e delle finanziarie presso le quali l’autore della violazione ricopriva cariche o era dipendente (lettera d);

§         dovrà essere prevista la sanzione accessoria della confisca del prodotto o del profitto dell’illecito e dei beni utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore equivalente (lettera e);

§         la competenza ad irrogare le sanzioni accessorie dovrà essere attribuita alla medesima autorità cui spetta irrogare la sanzione principale (lettera f).

 

Il termine attualmente previsto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, è fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e verrebbe pertanto a scadere il 12 luglio 2006. In base alla modifica proposta il nuovo termine sarà fissato al 12 gennaio 2007.


Art. 1, co. 5-8, del d.d.l. di conversione
Proroghe in materia di istruzione

I commi 5-8 dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione, nel testo modificato al Senato, recano alcune disposizioni concernenti i decreti attuativi della legge n. 28 marzo 2003, n. 53[34] (cosiddetta legge Moratti). In particolare si tratta della proroga del termine per l’adozione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi riguardanti il diritto-dovere all’istruzione, l’alternanza scuola-lavoro e il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (comma 5), della proroga del regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia (comma 6), della definizione di un termine per la revisione dell'assetto organico delle scuole secondarie di primo grado (comma 7), nonché del rinvio di un anno dell’attuazione della riforma del secondo ciclo.

 

Si ricorda che la legge n. 53 del 2003, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ha delineato una nuova articolazione del sistema dell’istruzione, rimettendone l’attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l’alternanza scuola-lavoro. In attuazione delle deleghe citate sono stati realizzati il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226); è stato ridefinito il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l’accesso alla docenza, nonché le relative procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227).

 

Il comma 5 dell’articolo in commento interviene sull’articolo 1, comma 4, della legge n. 53, che aveva definito in 18 mesi dalla data della loro entrata in vigore il termine per l’adozione di disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi attuativi della legge delega, con il rispetto dei medesimi criteri e princìpi direttivi e con le stesse procedure. Detto termine viene prorogato, con riferimento ai seguenti decreti legislativi, fino a trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore:

§         d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53".

 

Tale decreto ha ridefinito l'obbligo scolastico di cui all'articolo 34 della Costituzione, nonché l'obbligo formativo, introdotto dall'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni, come diritto all'istruzione e formazione e correlativo dovere. In particolare, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che a tutti sia assicurato il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età;

 

§         d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della L. 28 marzo 2003, n. 53”.

 

Il decreto definisce l’alternanza scuola-lavoro quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo nei licei e nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale, volta ad assicurare ai giovani l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. La responsabilità del percorso è espressamente attribuita all’istituzione scolastica o formativa. I percorsi in alternanza possono essere svolti anche per una sola parte del periodo formativo; è inoltre ribadito che il diritto-dovere può essere espletato anche attraverso l’apprendistato;

 

§         d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53".

 

Il secondo ciclo di istruzione è costituito dal sistema dei licei e dal sistema dell'istruzione e della formazione professionale; il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi; il sistema dell'istruzione e della formazione professionale - la cui competenza è regionale - realizza profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione. E’ assicurata la possibilità di cambiare indirizzo all'interno del sistema dei licei, nonché di passare dal sistema dei licei al sistema dell'istruzione e della formazione professionale;

 

Si ricorda che per l’adozione dei citati decreti legislativi, l’art. 1, comma 2, della legge n. 53/2003 delinea una procedura aggravata. L’iniziativa spetta al Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze, della funzione pubblica, del Lavoro e delle politiche sociali, previo parere della Conferenza unificata di cui al d.lgs. 281/1997 e delle Commissioni parlamentari competenti (per i provvedimenti relativi all’istruzione e formazione professionale in luogo del parere  è richiesta la previa intesa con la Conferenza unificata).

La procedura per l’adozione del decreto legislativo in materia di alternanza scuola-lavoro (art.4) è analoga a quella già  descritta, integrata dalle seguenti tre specificazioni (art. 1, comma 2, e art. 4):

§         emanazione da parte del Ministero dell’istruzione, università e ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e le politiche sociali e con il Ministro della attività produttive;

§         intesa con la Conferenza unificata di cui al d.lgs n. 281/97;

§         parere delle associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro.

Ulteriori disposizioni procedurali sono poi recate dall’ art. 7, commi 7 e 8, della legge 53/2003; ai sensi di questi ultimi lo schema di ciascun d.lgs. deve essere corredato da relazione tecnica (dell'art. 11-ter della L. n. 468 del 1978) ed i provvedimenti recanti nuovi o maggiori oneri finanziari possono emanarsi solo dopo l'entrata in vigore di disposizioni legislative contenenti gli stanziamenti necessari.

 

Si osserva che la disposizione in esame modifica indirettamente l’articolo 4 della legge n. 53. Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di intervenire sulla disposizione con una novella legislativa al fine di specificare quella parte della delega i cui termini sono ancora aperti.

 

Il comma 6 dell’articolo in commento proroga all’anno scolastico 2007-2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, che consente tale accesso ai bambini che compiano tre anni di età entro il 28 febbraio. Il secondo periodo del comma 6 prevede quindi che l’iscrizione dei bambini che compiono i tre anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, prevista dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applichi a decorrere dall’anno scolastico 2008-2009.

 

Si ricorda che la legge n. 53 del 2003 prevede, con un'apposita norma transitoria (articolo 7, comma 4), che possano iscriversi al primo anno della scuola dell’infanzia, per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, in forma di sperimentazione e compatibilmente con la disponibilità dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, i bambini e le bambine che compiano tre anni di età entro il 28 febbraio, ovvero entro date ulteriormente anticipate, fino al 30 aprile, giorno questo stabilito come data a regime per le iscrizioni, dall’articolo 2, comma 1, lettera e), della stessa legge n. 53 del 2003, nonché dall’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59[35], parzialmente attuativo della medesima legge delega. Quest’ultimo ha inoltre stabilito (articolo 12) che, a decorrere dall’anno scolastico 2003-2004, in via transitoria, possono essere iscritti alla scuola dell'infanzia, in forma di sperimentazione, le bambine e i bambini che compiono i tre anni di età entro il 28 febbraio, compatibilmente con la disponibilità dei posti, la recettività delle strutture, la funzionalità dei servizi e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo gli obblighi conferiti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità. Alle stesse condizioni e modalità, può essere consentita un'ulteriore, graduale anticipazione, fino al limite temporale del 30 aprile. La modulazione delle anticipazioni è definita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI).

L'articolo 6 del DL 30 dicembre 2005, n. 273, recante Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti e convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha quindi prorogato l'applicazione della descritta disposizione transitoria per l'anno scolastico 2006-2007.

 

Il comma 7 proroga l’attuale assetto organico delle scuole secondarie di primo grado fino all’anno scolastico 2008–2009.

 

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 14 del d.lgs. n. 59 del 2004, al fine di assicurare il passaggio graduale al nuovo ordinamento, aveva confermato, fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado, l'assetto organico esistente. Tenuto conto che il nuovo ordinamento ha avuto inizio con l'anno scolastico 2004-2005, la messa a regime si avrebbe a partire dal prossimo anno scolastico 2006-2007.

 

Il comma 8, infine, prevede il rinvio di un anno – e quindi a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008–2009 - dell’attuazione della riforma del secondo ciclo.

 

L’art. 27 del d.lgs. 226 del 2005, recante le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, ha previsto che le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di istruzione e formazione professionale siano avviate contestualmente a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2007-2008, subordinatamente alla definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi previgenti e dei relativi titoli. A tale adempimento si è provveduto con due decreti ministeriali di pari data (28 dicembre 2005) che hanno determinato, rispettivamente, le Tabelle di confluenza dei percorsi e dei titoli relativi al secondo ciclo con quelli dell’ordinamento previgente nonché la quota oraria nazionale obbligatoria riservata alla realizzazione del nucleo fondamentale dei piani di studio; quest’ultima è pari all’80% del monte ore annuale delle singole attività e discipline obbligatorie, mentre il restante 20% è riservato all’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ambito degli indirizzi definiti dalle regioni. Di tali decreti, peraltro, è stata modificata l’efficacia rispettivamente dai DM 46 e 47 del 13 giugno 2006, in linea con la sospensione dell’entrata in vigore della riforma stessa.


Art. 1, co. 9, del d.d.l. di conversione
Rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il comma 9 proroga di 12 mesi (al 9 novembre 2007) il termine per l’esercizio della delega, recata dall’art. 2, comma 3, della L. 252/2004, per l’adozione di disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 217/2005 di riforma del rapporto d’impiego del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Il D.Lgs. 217/2005[36] è stato emanato in attuazione della delega contenuta nell’art. 2, comma 1, della legge 252/2004[37] ed è entrato in vigore il 9 novembre 2005, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, avvenuta il 25 ottobre 2005.

L’art. 2, comma 3, della medesima legge, nel testo attualmente vigente, stabilisce che entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’art. 2, comma 1, della legge (entro il 9 novembre 2006) possono essere adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi decreti legislativi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure stabiliti rispettivamente dai commi 1 e 2 dell’art. 2 della legge (vedi infra).

La disposizione in esame intende elevare a 24 mesi il termine per l’adozione delle disposizioni correttive e integrative, consentendone l’emanazione fino al 9 novembre 2007.

 

La legge 30 settembre 2004, n. 252 ha operato una sostanziale revisione del rapporto di impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, stabilendo per esso il passaggio dal regime privatistico ad un’autonoma disciplina di diritto pubblico, al pari di quanto già previsto per gli altri Corpi dello Stato chiamati alla difesa dei valori fondamentali della Repubblica.

In tal modo è stato superato il disallineamento che sussisteva, a partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro del pubblico impiego avviata con il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29[38], tra il personale del Corpo, assoggettato al regime di diritto privato, con conseguente contrattualizzazione del rapporto di lavoro, e quello delle Forze di polizia.

La legge 252/2004, con una novella all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001[39], ha incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco tra le categorie sottratte al regime privatistico, al quale è invece sottoposta la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

L’art. 2, comma 1, della legge ha inoltre conferito una delega al Governo per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego e il relativo trattamento economico del personale del Corpo, prevedendo l’istituzione di un autonomo comparto di negoziazione “vigili del fuoco e soccorso pubblico” per la definizione di alcuni aspetti peculiari del rapporto di impiego e un nuovo ordinamento del personale per quanto non demandato alla negoziazione.

In attuazione della delega è stato adottato il D.Lgs. 217/2005, il quale ha previsto una strutturazione dei ruoli, delle qualifiche e dei meccanismi retributivi analoga a quella delle Forze dell’ordine e tale da permettere l’adeguamento economico, da conseguire successivamente attraverso i procedimenti della contrattazione collettiva.

Il D.Lgs. 217/2005 ha delineato inoltre un nuovo percorso professionale per il personale sia operativo sia amministrativo dei vigili del fuoco, mediante una progressione in carriera contraddistinta dal meccanismo del “doppio binario”, che garantisce alla generalità degli interessati avanzamenti di carriera e retributivi collegati essenzialmente a percorsi formativi e al raggiungimento di una determinata anzianità nei ruoli, ma al contempo permette ai soggetti più motivati, che siano in possesso di specifici titoli di merito, progressioni di carriera più veloci mediante concorsi interni.

Le disposizioni recate dal capo VI (artt. 34-38) del D.Lgs. 217/2005 hanno istituito, in applicazione del criterio direttivo di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della legge di delega, il comparto autonomo di negoziazione “vigili del fuoco e soccorso pubblico” e hanno disciplinato il procedimento negoziale per la definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto d’impiego del personale non direttivo e non dirigenziale.

 

Per quanto riguarda i princìpi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega, al rispetto dei quali devono attenersi, come già rilevato, anche i decreti legislativi correttivi e integrativi, essi sono elencati nelle lettere da a) ad e) del comma 1 dell’articolo 2 della legge 252 e possono riassumersi come segue:

§       il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco confluisce in un autonomo comparto di negoziazione, unico ma articolato in due distinti procedimenti (per il personale dirigente e per il restante personale). La negoziazione disciplina solo alcuni aspetti del rapporto di impiego, che la lettera a) del comma 1 individua partitamente, e che riguardano principalmente il trattamento economico nei suoi vari aspetti, il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari, il tempo e gli orari di lavoro, la mobilità a domanda, la tutela assicurativa, le linee di indirizzo per la formazione e l’aggiornamento professionale, la sicurezza sul lavoro, la partecipazione sindacale. I contenuti degli accordi negoziali così conclusi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

§       l’ordinamento del personale è ridisciplinato in relazione alle esigenze operative, funzionali, tecnico-logistiche, amministrative e contabili (lettera b)); il nuovo ordinamento può comportare l’introduzione di nuovi istituti “diretti a rafforzare la specificità del rapporto di impiego”, nonché la ridefinizione dei ruoli, delle qualifiche, delle aree funzionali e dei profili professionali esistenti: in tale contesto si può prevedere l’introduzione di aree di vicedirigenza. Possono altresì essere ridisegnate le funzioni, le dotazioni organiche, i requisiti e le modalità di accesso nonché i criteri di avanzamento;

§       con riguardo alle qualifiche dirigenziali (lettera c)), il riordino deve riservare l’accesso alla dirigenza al personale del Corpo in possesso dei requisiti di legge, escludendo ogni ipotesi di immissione dall’esterno. Il riordino comporta l’individuazione degli incarichi da conferire e la ridefinizione dei criteri di attribuzione, e consente la temporanea collocazione in disponibilità di una quota del personale dirigenziale non superiore al 5 per cento della dotazione organica;

§       all’attuazione dei decreti legislativi si provvede mediante regolamenti governativi o ministeriali, da emanare entro dodici mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi stessi (lettera d));

§       la nuova disciplina individua esplicitamente le disposizioni legislative abrogate (lettera e)).

 

Quanto alla procedura di adozione dei decreti legislativi, inclusi quelli correttivi e integrativi, l’art. 2, comma 2, della legge 252/2004 ne prevede l’emanazione:

§       su proposta del ministro dell’interno, di concerto con i ministro per la funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

§       sentite le organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale del personale del Corpo dei vigili del fuoco;

§       previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il parere – esteso alle conseguenze di carattere finanziario – deve essere espresso entro quaranta giorni dall’assegnazione alle Commissioni degli schemi di decreto legislativo; trascorso questo termine, i decreti sono emanati anche in assenza del parere.


Art. 1, co. 10, del d.d.l. di conversione
Adempimenti amministrativi delle imprese

 

Il comma 10 dell’articolo 1 in esame differisce al 31 dicembre 2007 il termine ultimo per l’esercizio della delega al Governo, di cui all’art. 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l' anno 2005), finalizzata all’adozione di uno o più decreti legislativi per la  semplificazione delle disposizioni di competenza legislativa esclusiva dello Stato, di cui all’art. 117, secondo comma, Cost.[40], vigenti in materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive.

Il termine attualmente previsto per l’attuazione della delega è fissato al 16 giugno 2007; infatti, l’articolo 5 cit. al comma 1 delega il Governo ad adottare i suddetti provvedimenti entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge 246/05.

La disposizione in esame novella, quindi, l’articolo 5, comma 1, della legge 246, provvedendo a sostituire l’espressione “diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” con le parole “il 31 dicembre 2007”.

 

Si ricorda che la delega, che esclude dal riassetto le disposizioni concernenti gli adempimenti amministrativi fiscali, previdenziali e di quelli gravanti sulle imprese in qualità di datori di lavoro, viene esercitata secondo i principi, i criteri direttivi e le procedure di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59  nonché nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

§         previa consultazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche, produttive e professionali interessate:

-          semplificazione, razionalizzazione e snellimento degli adempimenti relativi alle diverse fasi dell’attività d’impresa (svolgimento, cessazione e trasformazione), inclusi la certificazione e gli aspetti inerenti l’iscrizione al registro delle imprese, anche con la previsione di un coordinamento con le attività degli sportelli unici;

-          previsione di forme di autoregolazione, laddove non vi contrastino interessi pubblici primari, al fine di favorire la concorrenza tra i soggetti economici e l’accrescimento delle capacità produttive del sistema nazionale;

-          delegificazione della disciplina dei procedimenti amministrativi connessi allo svolgimento dell’attività d’impresa, secondo i criteri di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

-          sostituzione delle norme precettive, quando possibile, con sistemi di incentivazione e disincentivazione;

§         riduzione degli atti sottoposti ad obbligo di conservazione da parte delle imprese e riduzione dei tempi di conservazione degli stessi ai fini degli accertamenti amministrativi.


Art. 1, co. 11, del d.d.l. di conversione
Prodotti alimentari

Il comma 11 concede un anno ulteriore per l’esercizio della delega a suo tempo conferita al Governo con la legge n. 229/2003, legge di semplificazione 2001, per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti alimentari. Pertanto, novellando l’art. 6 della legge 229, il termine del 9 settembre 2006 originariamente disposto (tre anni dall’entrata in vigore della legge n. 229) viene sostituito con  quello del 9 settembre 2007.

 

L’articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione, ha delegato il Governo a provvedere al riordino delle disposizioni attualmente in vigore in materia di prodotti alimentari. Nell’esercizio della delega, che deve avvenire mediante l’adozione di un unico provvedimento, il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

§         intervenire sulle disposizioni che regolano la produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari, procedendo alla loro armonizzazione con i principi definiti dall’ordinamento comunitario nonché con le singole disposizioni, avendo particolare riguardo con quanto statuito in tema di libera circolazione dei prodotti. Tale armonizzazione deve essere diretta ad assicurare competitività alle imprese;

§         assicurare la tutela dei seguenti interessi: alla salute, all’ambiente, alla protezione del consumatore, alla qualità dei prodotti, alla salute degli animali e dei vegetali;

§         procedere all’abrogazione o modificazione di norme, nel caso che esse si rivelino ormai inapplicabili, oppure superate dal progresso tecnologico, o comunque non siano più adeguate. Va in ogni caso salvaguardato il diritto dei consumatori all’informazione;

§         rivedere il sistema delle sanzioni e quello relativo all’esercizio dei controlli e della vigilanza, allo scopo di pervenire a regole uniformi, fatta eccezione per i prodotti oggetto di norme comunitarie specifiche;

§         semplificare le procedure esistenti, eliminando ogni onere posto a carico delle aziende non prescritto in altri Stati dell’Unione per i medesimi prodotti;

§         operare una distinzione fra norme che regolano i processi produttivi, la commercializzazione dei prodotti, l’esercizio dei controlli, il sistema sanzionatorio.


Art. 1, co. 12, del d.d.l. di conversione
Modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura

Il comma 12 delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali e del Ministro per le politiche europee[41], senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, disposizioni correttive od integrative dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe per la modernizzazione del settore primario previste dagli articoli 7 e 8 della legge n.57/2001 e dall’articolo 1 della legge n.38/2003, nel rispetto dei principi e criteri direttivi, nonché delle procedure, ivi stabilite.

 

Gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.57, recante norme in materia di apertura e regolazione dei mercati, hanno attribuito al Governo una delega per la elaborazione ed emanazione di una legge di orientamento, ossia di un provvedimento che, ponendo mano alla vasta e complessa normativa esistente, e prevedendo una razionalizzazione dell’intervento da parte dello Stato, definisse un nuovo quadro complessivo per la modernizzazione del settore primario, includendovi oltre all’agricoltura in senso stretto, anche il settore silvicolo, della pesca e l’acquacoltura, nonché di lavorazione del pescato.

In attuazione della delega sono stati emanati, previo parere parlamentare, i decreti legislativi n.. 226/2001, 227/2001 e 228/2001, riguardanti rispettivamente il settore della pesca e dell'acquacoltura, delle foreste e dell'agricoltura.

 

L’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38 (c.d. “collegato agricolo”) ha conferito al Governo una delega legislativa assai ampia e articolata, al fine di “completare il processo di modernizzazione dei settori agricolo, della pesca, dell’acquacoltura, agrocalimentare, dell’alimentazione e delle foreste”.

In attuazione di tale delega il Governo è intervenuto con sette decreti legislativi (alcuni dei quali parzialmente correttivi dei precedenti), adottati, previo parere parlamentare, tra il marzo 2004 e il maggio 2005 (ciò che è stato reso possibile dalla proroga del termine inizialmente previsto per il suo esercizio), che hanno investito profili di grande rilievo, in particolare nei settori dell’agricoltura e della pesca, proseguendo l’opera di modernizzazione avviata con i decreti legislativi nn.226, 227 e 228 del 2001. I decreti legislativi adottati in attuazione della legge n.38 del 2003 (del cui contenuto si darà più ampiamente conto nelle specifiche sezioni tematiche) sono:

§         il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, che ha introdotto la nuova figura dell’imprenditore agricolo professionale (IAP), ha ridefinito i requisiti delle società agricole e delle organizzazioni di produttori (OP) ha previsto nuove misure per favorire l’integrità fondiaria e ha introdotto nuove norme per la semplificazione amministrativa;

§         il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, con cui è stato ampiamente rivisto il funzionamento del Fondo si solidarietà nazionale per le calamità naturali (FSN) al fine di orientare maggiormente l’azione pubblica verso l’incentivo alla stipula di polizze assicurative a copertura dei rischi, e sono state previste nuove misure per favorire la capitalizzazione delle imprese;

§         i decreti legislativi 26 maggio 2004, nn. 153 e 154, che hanno introdotto nuove norme sull’esercizio dell’attività di pesca marittima e per la modernizzazione dell’intero settore della pesca e acquacoltura;

§         il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 (in parte “correttivo” del  decreto legislativo n.154 del 2004) che ha esteso al settore della pesca  i meccanismi di incentivazione della copertura assicurativa privata e introdotto nuove norme per il sostegno delle filiere ittiche;

§         il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, che ha modificato in più parti i precedenti decreti legislativi n.99 e 102 del 2004, per quanto attiene alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), alle società agricole, alla conservazione dell’integrità fondiaria, alla semplificazione amministrativa, alla capitalizzazione delle imprese (rafforzando il ruolo creditizio di ISMEA) e all’attività agromeccanica;

§         il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, che ha introdotto nuove norme sulla regolazione dei mercati nel settore primario e sui soggetti economici collettivi in essi operanti (organizzazioni di produttori, unioni di produttori, organizzazioni interprofessionali), per il rafforzamento delle filiere agro-alimentari e per far fronte alle crisi di mercato.

 

Merita in questa sede ricordare che non ha invece trovato attuazione un’altra delega (sulla quale non incide, pertanto, la riaperura dei termini disposta dalla disposizione in esame) di grande portata prevista dalla legge n.38 del 2003, che attribuiva al Governo il compito di provvedere al riassetto, con uno o più decreti legislativi, anche in un codice agricolo, delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e acquacoltura (il termine per l’esercizio della delega è stato brevemente prorogato, da ultimo, al 15 maggio 2006, dall’articolo 1 della legge n. 51 del 2006).


Art. 1, co. 13, del d.d.l. di conversione
Vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace

Il comma 13 del disegno di legge, introdotto nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea del Senato, proroga di due anni il termine per l’esercizio della delega relativa al riassetto delle disposizioni vigenti in materia di benefici a favore delle vittime del terrorismo prevista dalla legge di semplificazione 2005.

L’articolo 3 della legge 246/2005[42] conferisce una delega al Governo per il riassetto delle disposizioni che disciplinano le provvidenze per le vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace.

Il termine per l’esercizio della delega è fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ossia al 16 dicembre 2006. Per effetto della disposizione in esame, tale termine viene differito al 16 dicembre 2008, in quanto si prevede che il Governo possa adottare i decreti legislativi in oggetto entro tre anni e non più entro un anno[43].

 

Il citato articolo 3 precisa che nell’esercizio della delega, il Governo dovrà attenersi al rispetto dei princìpi, dei criteri direttivi e delle procedure indicate nell’art. 20 della L. 59/1997 come modificato dall’art. 1 della stessa legge 246, oltre che agli specifici criteri e princìpi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma unico dell’articolo 3, i quali stabiliscono che il Governo deve procedere a:

§         riordinare il complesso della normativa primaria attualmente vigente in materia, armonizzando e razionalizzando il quadro normativo di riferimento, anche con l’eventuale ricorso alla delegificazione;

§         agevolare, mediante la semplificazione del linguaggio normativo, la lettura e l’applicazione delle disposizioni;

§         individuare, per ogni tipologia di beneficiari, le differenti provvidenze spettanti con riferimento anche alla diversa natura degli episodi che ne legittimano la corresponsione;

§         regolare in modo uniforme i procedimenti amministrativi per la concessione dei benefici, nel caso in cui siano disciplinati con modalità diverse da varie amministrazioni o da distinti uffici della stessa amministrazione, unificando in questo caso, ove possibile, gli uffici competenti;

§         ridurre e semplificare gli adempimenti per il riconoscimento dei benefici, con l’obiettivo di ridurre il più possibile gli oneri per gli interessati.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa che accompagnava il disegno di legge di semplificazione, l’intervento di riassetto normativo disposto dalla delega si muove lungo due direttrici di semplificazione, che, tenendo conto dell’esigenza di risolvere i conflitti determinati dalla complessità del vigente quadro normativo, incidono rispettivamente sui cittadini (prevedendo procedure meno onerose per l’attribuzione dei benefici) e sulle amministrazioni (da un lato, riducendo il numero di uffici coinvolti e omogeneizzando i procedimenti; dall’altro, favorendo una più chiara interpretazione e applicazione della disciplina del settore).

La relazione illustrativa motivava la necessità del riassetto rilevando che “l’attuale disciplina legislativa dei benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in tempo di pace è il risultato di una stratificazione normativa formatasi attraverso una serie di provvedimenti – spesso emanati con ampio ricorso alla tecnica del rinvio – succedutisi nel tempo senza un adeguato coordinamento”.

Sono inoltre individuate, nella relazione, le diverse categorie di beneficiari delle provvidenze, unitamente alle disposizioni che saranno, presumibilmente, oggetto del riassetto:

§         vittime del dovere, ovvero: per le Forze di polizia, i deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose o in servizio di ordine pubblico ovvero di eventi connessi all’espletamento di funzioni d’istituto e dipendenti da rischi specificatamente attinenti ad operazioni di polizia preventiva o repressiva o all’espletamento di attività di soccorso; per le Forze armate, i militari deceduti nell’adempimento del dovere di servizio, di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso (legge 13 agosto 1980, n. 466; legge 27 ottobre 1973, n. 629; legge 3 giugno 1981, n. 308; legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 23 dicembre 2000, n. 388); per i vigili del fuoco, il personale deceduto nello svolgimento dei compiti di istituto;

§         vittime del servizio, vale a dire i militari o gli appartenenti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco infortunati o caduti per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell’adempimento del servizio (legge 3 giugno 1981, n. 308);

§         vittime del terrorismo, ossia chiunque, pubblico dipendente o privato cittadino, sia deceduto o subisca un’invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi di atti del terrorismo o di eversione dell’ordine democratico ovvero di fatti delittuosi ricollegabili alla criminalità organizzata (legge 20 ottobre 1990, n. 302; legge 27 novembre 1998, n. 407; decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369; legge 12 marzo 2004, n. 68; legge 3 agosto 2004, n. 206);

§         vittime di ordigni bellici in tempo di pace, ovvero chiunque sia deceduto o subisca un’invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza del brillamento, della manipolazione, del trasporto e comunque dell’utilizzo di ordigni bellici in tempo di pace o di materiale esplosivo o di armamento (legge 31 dicembre 1991, n. 437).


Art. 1, co. 14, del d.d.l. di conversione
Assicurazioni; tutela dei consumatori

Il comma 14 proroga di un anno il termine fissato dall’art. 20-bis dalla legge di semplificazione 2001[44] per l’adozione di provvedimenti  integrativi e correttivi dei decreti legislativi recanti il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni e tutela dei consumatori, le cui deleghe sono previste rispettivamente dagli articoli 4 e 7 della L. 229/2003.

Per quanto riguarda la materia delle assicurazioni, si ricorda che la relativa delega di riassetto ha trovato attuazione con il Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), entrato in vigore il 1° gennaio 2006.

Ai sensi dell’articolo 20-bis della legge di semplificazione 2001 il termine ultimo per l’adozione dei relativi decreti legislativi integrativi è stato fissato al 1° gennaio 2007.

Il comma 14 del provvedimento in esame proroga di un anno tale termine, portandolo, quindi, al 1° gennaio 2008.

 

Per quanto concerne la di tutela dei consumatori, si ricorda che la materia è stata interamente riordinata e raccolta un Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206[45]), emanato in attuazione della delega sopra citata, entrato in vigore il 23 ottobre 2005.

Ai sensi dell’articolo 20-bis della legge di semplificazione 2001 il termine ultimo per l’adozione da parte dl Governo dei decreti legislativi integrativi e correttivi del Codice del Consumo è stata fissato al 23 ottobre 2006.

Il comma in esame proroga di un anno tale termine, portandolo, quindi, al 23 ottobre 2007.

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea

L’11 settembre 2002 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2002)443) relativa all’armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di contratti di credito ai consumatori.

Il 24 aprile 2004, il Parlamento europeo ha esaminato la proposta, nell’ambito della procedura di codecisione, approvando emendamenti. Il 28 ottobre 2004 la Commissione ha presentato una proposta modificata e un’ulteriore proposta modificata è stata presentata il 7 ottobre 2005 (COM(2005)483). Su questa il Consiglio ha iniziato la discussione il 29 maggio 2006.

Il 6 aprile 2005 la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori” ed una  proposta di decisione che istituisce il programma comunitario per la salute e la protezione dei consumatori per gli anni 2007-2013 (COM(2005)115). Rispetto al passato, l’iniziativa unifica i due settori di attività fino ad oggi separati e amplia i programmi attuali in materia di salute pubblica e tutela dei consumatori, individuando le azioni nei diversi settori di intervento previsti.

Il 16 marzo 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la  proposta di decisione, nell’ambito della procedura di codecisione, approvando diversi emendamenti tra cui alcuni che non corrispondono all’impostazione della Commissione sulla unificazione dei due settori. Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato due proposte di decisione modificate (COM(2006)234) e (COM(2006)235), relative, la prima, ad un programma d’azione per la salute, con una dotazione finanziaria di 365,6 milioni di euro per il periodo di programmazione 2007-2013; la seconda, ai programmi di  protezione dei consumatori, con una dotazione di 156,8 milioni di euro per il periodo di programmazione 2007-2013.

Il 6 aprile 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2006)161 relativa al riesame della direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza dei servizi finanziari ai consumatori.

La comunicazione è in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo.

Procedure di contenzioso

Il 19 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso un parere motivato supplementare (procedura d’infrazione n. 2004/4252) all’Italia in merito alla legislazione italiana che impone, a tutte le imprese di assicurazione abilitate a fornire l’assicurazione di responsabilità civile auto in Italia, l’obbligo di offrire l'assicurazione per tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. In merito la Commissione ha ricevuto una serie di denunce.

L'obbligo a contrarre previsto per le imprese di assicurazione è quello di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi.

A parere della Commissione, tale fissazione di tariffe è contraria al principio della libertà tariffaria di cui alla terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE).

Inoltre, dal momento che la norma sul controllo delle tariffe si applica anche ad imprese aventi la propria sede principale in altri Stati membri, la Commissione ritiene che il regime sia anche contrario al principio fondamentale del mercato interno del controllo dello Stato d’origine.

Infine, la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre sia in quanto tale una limitazione immotivata del principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 CE e del principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 CE.

 

Nell’ottobre 2005 era stato trasmesso all’Italia un parere motivato. Nella loro risposta le autorità italiane avrebbero per lo più ribadito che le norme sono necessarie affinché tutti i guidatori possano ottenere l’assicurazione in tutte le parti d'Italia.

Pur riconoscendo che i motivi di tutela dei consumatori e di ordine pubblico possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, ad avviso della Commissione esisterebbero mezzi meno restrittivi per raggiungere tale obiettivo.

 

 


Art. 1, co. 15, del d.d.l. di conversione
Codice sulla nautica da diporto

Il comma in esame novella il comma 5 dell’articolo 6 della L. 172/2003[46], relativa al riordino della nautica da diporto. In particolare, a seguito della modifica, è prorogato – da un anno a due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo – il termine entro il quale il Governo è autorizzato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo recante il codice della nautica da diporto (D. Lgs. 171/2005[47]).

 

L’articolo 6 della L. 172/2003 ha delegato il Governo ad adottare – entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge (29 luglio 2005), su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con gli altri Ministri interessati – un decreto legislativo recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) coordinamento ed armonizzazione di tutte le normative nazionali e comunitarie comunque rilevanti nella materia della nautica da diporto;

b) semplificazione e snellimento delle procedure, tenendo conto anche delle seguenti misure:

1) semplificazione e snellimento del procedimento di iscrizione e di trascrizione nei registri delle imbarcazioni e delle navi da diporto e delle procedure attinenti al rilascio e al rinnovo del certificato di sicurezza nonché alla istituzione di registri nazionali;

2) revisione dell'obbligo di stazzatura per le unità da diporto;

3) rinvio alle norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto e alle norme EN/ISO 8665 per l'accertamento della potenza dei relativi motori, ai sensi della direttiva 94/25/CE 16 giugno 1994 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni;

4) previsione di una nuova tabella unica in materia di tributi per le prestazioni e i servizi resi dagli organi dello Stato competenti in materia di navigazione da diporto, che sostituisca le tabelle previste da precedenti disposizioni;

5) semplificazione degli adempimenti amministrativi relativi all'utilizzo, per le sole esigenze di soccorso, delle stazioni radiotelefoniche in dotazione alle unità da diporto;

c) eliminazione delle duplicazioni di competenza sulla base delle seguenti ulteriori misure:

1) revisione delle competenze degli uffici marittimi e della motorizzazione civile in materia di nautica da diporto;

2) affidamento al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero delle attività produttive della vigilanza sulla rispondenza alle norme tecniche di attrezzature e dotazione da utilizzare a bordo di unità da diporto;

d) previsione di soluzioni organizzative tali da garantire una completa, efficace e tempestiva informazione a favore dell'utenza;

e) revisione della disciplina delle patenti nautiche nel contesto comunitario e in quello degli accordi internazionali stipulati dall'Italia, in modo da coordinare le competenze amministrative e definire nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili;

f) previsione dell'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione marinara anche prevedendo la creazione di specifici corsi di istruzione per il settore del turismo nautico;

g) previsione dell'emanazione delle norme regolamentari necessarie all'adeguamento delle disposizioni attuative in materia di nautica da diporto, ivi incluse quelle in materia di sicurezza della navigazione, prevedendo, tra l'altro, l'uso obbligatorio di dispositivi di sicurezza elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;

h) indicazione espressa delle norme da intendere abrogate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

 

Sul piano del procedimento, la L. 172/2003 ha previsto che il decreto legislativo sia adottato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti. In particolare, le Commissioni parlamentari competenti sono chiamate ad esprimersi entro venti giorni dall'assegnazione, indicando specificamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo articolo 6. Il Governo quindi, esaminati i pareri parlamentari, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro venti giorni dall'assegnazione. Decorsi inutilmente tali termini, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

Il comma 5 dell’articolo 6 prevede poi la possibilità che, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, possano essere adottate disposizioni integrative e correttive di esso, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 6, con la medesima procedura e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.


Progetto di legge

 


 

 

 

 


Iter al Senato

 


 

Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 325

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 2006

 

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Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare

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Onorevoli Senatori. – II lungo iter previsto per l’adozione o emanazione di regolamenti di considerevole importanza (pareri di Autorità competenti e del Consiglio di Stato) ha determinato un affollamento di iniziative ancora all’esame, impedendo così l’adozione o emanazione degli atti.

È, dunque, indispensabile evitare le conseguenze derivanti dalla mancata adozione dei regolamenti nei termini, alla cui scadenza sono collegate possibili responsabilità dell’Amministrazione.

II prossimo 15 maggio 2006, in particolare, scade il termine per l’adozione dei regolamenti relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

La mancata adozione dei regolamenti da parte delle pubbliche amministrazioni entro il termine stabilito, come segnalato dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento del 30 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.170 del 23 luglio 2005, comporterebbe l’interruzione del trattamento dei dati sensibili o giudiziari, in quanto la prosecuzione del trattamento dei dati «concretizzerebbe un illecito, con conseguenti responsabilità di diverso ordine, anche contabile o per danno erariale»; e potrebbe inoltre comportare «l’inutilizzabilità dei dati trattati indebitamente, nonché il possibile intervento di provvedimenti anche giudiziari di blocco o di divieto di trattamento».

Per l’adozione dei regolamenti, il cui iter è già comunque avviato, appare congruo il termine del 31 luglio 2006.

 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.110 del 13 maggio 2006.

 

Proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 maggio 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

emana

il seguente decreto-legge:

 

Articolo 1.

1. I termini per l’emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

 

 

Articolo 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addì 12 maggio 2006.

 

CIAMPI

Berlusconi

Visto, il Guardasigilli: Castelli

 


 

Esame in sede referente presso le Commissioni riunite
1a Affari costituzionali
e 2a Giustizia

 


 

COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

1a (Affari costituzionali)

2a (Giustizia)

MARTEDÌ 13 GIUGNO 2006

1a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

MANCINO

 

 Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la giustizia Scotti.

 

La seduta inizia alle ore 19,35.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(325) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l' emanazione di atti di natura regolamentare

(Esame e rinvio)

 

 Riferisce alle Commissioni riunite, in primo luogo, il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) per la 2a Commissione.

 Egli esprime vive perplessità in ordine alla formulazione del decreto-legge in titolo che, all'articolo 1, dispone la proroga al 31 luglio 2006 di "... regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006".

 Manca dunque qualsiasi elemento che consenta di specificare l'oggetto della proroga, se non un elemento meramente temporale, vale a dire l'esistenza di regolamenti il cui termine di emanazione scade fra il 13 e il 20 maggio 2006.

 La stessa relazione che accompagna il decreto-legge si limita a fare riferimento in maniera meramente esemplificativa ai regolamenti relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

 

 Concorda il senatore CALVI(Ulivo), relatore per la Commissione affari costituzionali, il quale osserva come solo l'esigenza di venire incontro alle preoccupazioni espresse nella relazione del Governo - in particolare relative al rischio di inutilizzabilità di dati trattati indebitamente anche nell'ambito di importanti procedimenti penali - abbia determinato la 1a Commissione a riconoscere la sussistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza anche ad un decreto-legge così censurabile sotto il profilo della sua formulazione.

 Peraltro non ci si deve nascondere che queste stesse preoccupazioni sono forse esagerate, dal momento che il termine di emanazione dei provvedimenti previsti dagli articoli 20 e 21 del Testo Unico deve considerarsi meramente ordinatorio.

 In ogni caso egli ritiene che le Commissioni riunite faranno opera di buona tecnica legislativa approvando un emendamento che riformuli l'articolo 1 del decreto-legge in modo da determinarne l'oggetto.

 

 Dopo un intervento del presidente MANCINO, il quale invita il Governo a fornire elementi per chiarire l'oggetto della proroga di questo decreto-legge, il sottosegretario SCOTTI fa presente di aver interrogato in proposito gli uffici del Ministero della giustizia, senza però poter ricevere una risposta certa, che probabilmente dovrebbe essere fornita dal legislativo della Presidenza del Consiglio.

 

 Il senatore CASTELLI (LNP) fa presente come, non a caso, il frontespizio del disegno di legge rechi tra i presentatori il solo Presidente del Consiglio dei Ministri. In effetti il Governo uscente ha inteso con questo provvedimento garantire che non vi fossero vuoti normativi nel passaggio di consegne con il nuovo Governo.

 

 Concorda il senatore CARUSO(AN), il quale ritiene che i relatori abbiano sollevato una polemica infondata.

 Il decreto-legge in titolo, infatti, ha un contenuto perfettamente determinabile grazie al preciso riferimento temporale in esso contenuto.

 Peraltro se la maggioranza non intende procedere nella conversione del decreto-legge, egli ritiene che non vi sia nessuna difficoltà a lasciarne decorrere i termini di scadenza, che coincidono pressappoco con il termine della proroga.

 

 Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) non condivide tale impostazione e sottolinea che il decreto-legge in questione rappresenta una norma a contenuto indeterminato, che a suo parere le Commissioni riunite non dovrebbero approvare senza modifiche.

 

 Concorda il senatore CASSON(Ulivo).

 

Il senatore PASTORE(FI), nel condividere le valutazioni espresse dal senatore Caruso, suggerisce che le Commissioni riunite licenzino senza emendamenti il testo per l'Assemblea, in modo da consentire al Governo di fornire al Senato elementi più precisi circa gli oggetti della proroga prevista nel decreto-legge, ed eventualmente di presentare un emendamento che lo riformuli.

 

 Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) esprime vive perplessità circa l'effettiva necessità del provvedimento in titolo.

 Egli osserva infatti che con il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è stato emanato il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali con il quale, fra l'altro, si stabiliscono le condizioni per il trattamento di dati sensibili e di dati giudiziari da parte di soggetti pubblici, prevedendo anche specifiche sanzioni per la violazione delle condizioni stesse.

 I provvedimenti che dovevano essere emanati entro il 15 maggio hanno la funzione di fornire ai pubblici funzionari i criteri per evitare di violare le disposizioni a tutela dei dati sensibili e dei dati giudiziari e di incorrere nelle sanzioni suddette. E' evidente però che tali provvedimenti attuativi non potranno modificare le condizioni e i principi recati dal decreto legislativo, che sono in realtà immediatamente applicabili, ciò che dà ragione del carattere evidentemente ordinatorio del termine di emanazione che si propone di prorogare.

 

 Il sottosegretario D'ANDREA fa presente che il decreto-legge in conversione non è stato istruito da questo Governo; egli ha chiesto agli Uffici della Presidenza del Consiglio una ricognizione dei regolamenti per la cui emanazione è previsto un termine collocato fra il 13 e il 20 maggio, ma tale ricognizione è ancora in corso.

 

 Il relatore CALVI (Ulivo) ritiene che le Commissioni riunite non possano accedere alla proposta di licenziare per l'Assemblea il decreto-legge nella sua attuale formulazione.

Tuttavia, pur ritenendo fondate, come già aveva detto nella sua relazione, le perplessità in ordine all'effettiva necessità del decreto-legge, egli ritiene che non ci si possa nascondere che la necessità di approvare i regolamenti entro una data certa venga incontro alle preoccupazioni espresse dal Garante per la protezione dei dati personali nella riunione del 30 giugno 2005 circa il grave ritardo di molte pubbliche amministrazioni nel dare attuazione a un corpus di norme a tutela dei dati personali che, se è stato sistematizzato dal decreto legislativo n. 196 del 2003, risale però, per quanto riguarda le prescrizioni fondamentali, ad ormai dieci anni or sono.

 

 Il presidente MANCINO osserva che l'esigenza di formulare emendamenti che precisino l'oggetto del decreto-legge non può prescindere dalla ricognizione che, come dichiarato dal senatore D'Andrea, stanno svolgendo gli Uffici della Presidenza del Consiglio. Peraltro è evidente che tale ricognizione non potrà essere completata entro le ore 12 di domani, e che, nel contempo, non vi è la possibilità di convocare le Commissioni riunite nella settimana antecedente allo svolgimento del referendum costituzionale.

 Pertanto egli propone di aggiornare i lavori alle ore 10 di martedì 27 giugno, in modo da consentire alle Commissioni riunite, sulla scorta degli elementi che saranno forniti dal Governo, di licenziare il testo proponendo eventuali emendamenti per la discussione in Assemblea, prevista per le ore 11.

 

 Le Commissioni riunite concordano.

 

 La seduta termina alle ore 20,20.

 

 

 


COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE

(Affari Costituzionali)

 

(Giustizia) 

 

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2006

2a Seduta

 

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione

MANCINO

 Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per la giustizia Scotti.

 

La seduta inizia alle ore 10,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(325) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare

(Seguito dell'esame)

 

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 13 giugno.

 

Il relatore per la Commissione affari costituzionali CALVI (Ulivo) conferma i suoi dubbi circa la costituzionalità e l’utilità del decreto-legge n. 173, che non tiene conto del carattere solo ordinatorio dei termini nel caso di atti di natura regolamentare. Annuncia, sulla scorta del dibattito svolto nella seduta precedente, la presentazione dell’emendamento 1.1, volto a sostituire la disposizione del decreto-legge con la proroga specifica di un termine, quello di cui all’articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo del 2003, n. 196.

Ritiene, invece, estraneo al contenuto del decreto-legge l’emendamento 1.0.1, preannunciato dalla senatrice Donati e da altri senatori, in ordine al quale esprime dubbi sull’ammissibilità.

 

Il relatore per la Commissione giustizia DI LELLO FINUOLI (RC-SE) consente sulle considerazioni svolte dal senatore Calvi e condivide il giudizio sulla totale estraneità dell’emendamento 1.0.1 alla materia trattata dal provvedimento.

 

Il sottosegretario SCOTTI, a nome del Governo, preannuncia la presentazione di alcune proposte di modifica volte a prorogare alcuni termini, con riguardo all’assistenza legale nelle procedure di adozione, all’entrata in vigore delle modifiche della legge fallimentare e all’esercizio di una delega in materia processuale.

 

Il relatore CALVI (Ulivo) esprime riserve sull’opportunità e la legittimità della presentazione, anche da parte del Governo, di emendamenti in materie estranee al contenuto del decreto-legge in esame.

 

Il senatore SAPORITO (AN) fa presente che la sua parte politica è disponibile a valutare nel merito gli emendamenti preannunciati dal Governo, anche se, d’accordo con il relatore Calvi, preferirebbe che l’esame si limitasse all’oggetto proprio del provvedimento, escludendo emendamenti su materie estranee al suo oggetto.

Auspica, in ogni caso, che il Governo escluda il ricorso alla questione di fiducia per l’approvazione del disegno di legge di conversione e delle preannunciate modifiche al testo del decreto-legge.

 

Il senatore CASSON (Ulivo) esprime soddisfazione per l’esito positivo cui è prevenuto il lavoro dei relatori, che hanno individuato specificamente l’oggetto del decreto-legge, limitandolo alla proroga del termine per l’emanazione del regolamento sul trattamento dei dati personali, previsto dal decreto legislativo n. 196 del 2003. Esprime perplessità sull’emendamento 1.0.1 e sugli emendamenti preannunciati dal Governo che, a suo avviso, sono invece estranei alla materia trattata nel provvedimento.

 

Il senatore VILLONE (Ulivo) condivide le perplessità espresse dal relatore Calvi e invita il Governo a considerare l’opportunità di far decadere il decreto-legge n. 173 che, a suo avviso, non è utile perché i termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare hanno sempre carattere ordinatorio: infatti, il potere regolamentare si conserva stabilmente anche dopo la scadenza del termine, perché altrimenti potrebbe essere revocata in dubbio la stessa competenza degli organi individuati dalla legge per regolare la materia con disposizioni non legislative.

Inoltre, il provvedimento suscita riserve di incostituzionalità per la palese incertezza del tempo e dell’oggetto della norma.

Infine, egli esprime un dubbio di ammissibilità dell’emendamento 1.0.1 anche a motivo della sua formulazione: esso infatti condiziona l’efficacia di alcune disposizioni di legge all’entrata in vigore di un decreto legislativo correttivo, che potrebbe non essere adottato.

 

Il senatore PASTORE (FI) giudica inopportuna la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo, nel momento in cui il Senato si accinge a discutere la conversione in legge del provvedimento. Invita il Governo a considerare l’opportunità di ricorrere a un decreto-legge ad hoc in cui inserire quelle disposizioni di proroga, consentendo al Parlamento un esame approfondito.

 

La senatrice DONATI (IU-Verdi-Com) conferma la presentazione dell’emendamento 1.0.1 e lo illustra. Esso intende differire l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (cosiddetto "codice degli appalti") all’entrata in vigore di un decreto legislativo correttivo, da adottare entro il 31 dicembre 2006 e già preannunciato dal Ministro dei lavori pubblici.

L’emendamento, sottoscritto da rappresentanti di tutti i Gruppi di maggioranza, ha lo scopo di evitare che la correzione del codice debba realizzarsi quando le norme che vi sono contenute siano già efficaci.

 

Interviene, quindi, il sottosegretario D’ANDREA per informare le Commissioni riunite che il Governo ha deciso di presentare un emendamento al disegno di legge n. 325 volto in particolare ad individuare, con maggior precisione, gli ambiti di intervento del decreto-legge in esame, attraverso una elencazione dettagliata di tutti i termini per l'adozione di atti di natura regolamentare che il provvedimento d'urgenza intende prorogare. Comunica, inoltre, che il Consiglio dei Ministri ha deciso di porre la questione di fiducia, su tale emendamento, anche al fine di accelerare l’iter del disegno di legge n. 325. Esprime, infine, parere favorevole sull’emendamento 1.1 presentato dai relatori e invita, invece, i proponenti a ritirare l’emendamento 1.0.1.

 

 Il senatore SAPORITO (AN) stigmatizza il ricorso, da parte del Governo, allo strumento della questione di fiducia in questa particolare fase dell’iter del disegno di legge n. 325. Rileva, infatti, come tale soluzione dovrebbe essere adottata solo una volta concluso il confronto in Commissione, attraverso l'esame delle proposte emendative presentate, con il relativo dibattito. Ritiene, in conclusione, che questo modo di operare possa portare alla delegittimazione del Parlamento e allo svilimento del ruolo e delle funzioni delle Commissioni parlamentari.

 

 La senatrice DONATI (IU-Verdi-Com) ritira l’emendamento 1.0.1, di cui è prima firmataria.

 

 Interviene, quindi, il senatore PASTORE (FI) che giudica singolare il ricorso, da parte del Governo, alla questione di fiducia sul provvedimento d’urgenza in esame. Ritiene, infatti, che le reali ragioni di tale scelta debbano ricercarsi nel timore dell’Esecutivo nei confronti del dibattito parlamentare e, in particolare, delle votazioni sugli emendamenti.

 

 Il senatore VILLONE (Ulivo) paventa i rischi che possono derivare da un intervento legislativo, quale quello in esame, volto a prorogare dei termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare. Ritiene, infatti, che, anche in base al costante orientamento della dottrina in materia, tali termini abbiano una natura ordinatoria e non perentoria. Non ravvisa, pertanto, la necessità di un intervento legislativo, che appare volto esclusivamente a sopperire alle inerzie delle amministrazioni tenute ad emanare i regolamenti i cui termini sono in scadenza.

 

Interviene, quindi, il senatore MANTOVANO (AN) che giudica preoccupante la decisione del Governo di porre la questione di fiducia sui primi due provvedimenti all’esame del Parlamento in questo inizio di legislatura.

 

Il presidente MANCINO osserva che molti dei rilievi critici emersi nel corso del dibattito, con riferimento alla necessità e alla opportunità del disegno di legge n. 325, coincidono con alcune considerazioni già svolte in passato sulla natura del decreto-legge e sui limiti al suo uso. Ricorda, al riguardo, le modifiche del Regolamento del Senato che hanno introdotto a suo tempo il parere della Commissione affari costituzionali sui disegni di legge di conversione con riferimento alla sussistenza dei presupposti di costituzionalità. Rileva, infine, come la presentazione di un emendamento, da parte del Governo, e la questione di fiducia, non consentiranno un congruo esame del provvedimento da parte del Senato. Egli si dichiara preoccupato e perplesso, pertanto, per una simile, anomala inaugurazione dei lavori parlamentari nella nuova legislatura, che suscita non pochi motivi di inquietudine sulla tutela del ruolo del Parlamento nella dialettica tra le istituzioni democratiche.

 

Alle considerazioni svolte dal presidente Mancino si associa il presidente della Commissione giustizia, senatore SALVI (Ulivo), che peraltro osserva come un assetto fisiologico dei lavori parlamentari dipenderà in larga parte dalla condotta dei Gruppi di opposizione. D'altra parte, ricorda che gli elettori italiani hanno appena confermato la propria preferenza per un sistema di tipo parlamentare, rifiutando anche alcune suggestioni relative al ridimensionamento degli organi elettivi, evidentemente ritenute, ma a torto, di facile presa sull'opinione pubblica.

 

Il PRESIDENTE prende atto, quindi, che le Commissioni non sono in condizione di proseguire, né tanto meno di concludere l'esame del disegno di legge, di cui è prevista la discussione in Assemblea nella seduta che sta per iniziare.

 

La seduta termina alle ore 11.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

325

al testo del decreto-legge

 

Art. 1

 

 

1.1 CALVI, DI LELLO FINUOLI

 Sostituire l'articolo con il seguente:

"Art.1

1. Il termine di cui all'articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2006."

 

 

1.0.1 DONATI, MAZZARELLO, FORMISANO, PALERMO, BRUTTI PAOLO, PASETTO, FUDA, MONTINO, MONTALBANO, ROSSI FERNANDO, CAPRILI, PROCACCI, FILIPPI, BONADONNA, BARBATO

Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

"Art. 1-bis

1. In coerenza con il quadro normativo comunitario e le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l'efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è differita alla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui all'articolo 25 della legge 2005, n. 62, da adottare entro il 31 dicembre 2006.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2006."

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 7 GIUGNO 2006

2ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MANCINO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri D'Andrea.

 

La seduta inizia alle ore 9,50.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(325) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare

(Parere alle Commissioni 1ª e 2ª riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

 

 Il relatore CALVI (Ulivo) illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 173, che proroga i termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, al fine di consentire la compiuta definizione degli adempimenti istruttori in corso, rivelatisi particolarmente complessi. Sottolinea le possibili responsabilità che deriverebbero all’Amministrazione dalla mancata adozione dei regolamenti nei termini fissati, in particolare quelli relativi ai dati sensibili e giudiziari previsti dal codice in materia di protezione dei dati personali. Ciò, infatti, determinerebbe l’illiceità della prosecuzione del trattamento dei dati e l’inutilizzabilità di quelli trattati indebitamente.

 Conclude, proponendo di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.

 

 Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2006

4a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Pinza e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Casula e Tononi.

 

 La seduta inizia alle ore 13,30.

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 325

 

Il presidente MORANDO comunica di aver ricevuto una lettera dal Presidente del Senato con la quale si informa che il Governo ha presentato il maxiemendamento 1.1000 al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 173, cosiddetto "mille proroghe", sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia. Trasmettendo l’emendamento stesso alla Commissione bilancio insieme con la relazione tecnica il Presidente ha dunque chiesto di riferire in Assemblea, in relazione all’articolo 81 della Costituzione e nel rispetto delle prerogative costituzionali del Governo, circa i profili di copertura finanziaria dell’emendamento in questione.

Procede quindi, in qualità di relatore, ad illustrare il provvedimento, corredato di relazione tecnica, soffermandosi in particolare sull’articolo 1-bis, relativo alla proroga dei termini per il versamento dei contributi previdenziali in agricoltura. Ricordando che la questione è già stata affrontata nella passata legislatura, fa presente che allora si sviluppò un confronto sui profili di copertura e si optò per il termine al luglio 2006 subordinando l’effettiva operatività della proroga ad una verifica in sede europea sugli effetti di tale operazione. A tale scopo, si è formato un gruppo di lavoro che segue l’attuazione di tale norma in sede comunitaria e che non ha ancora terminato i suoi lavori. Il Governo ha ritenuto pertanto di presentare l’emendamento in esame, in particolare con riferimento ai commi 1 e 2 dell’articolo 1-bis, anche al fine di avere ulteriore tempo per la verifica in sede comunitaria.

In relazione agli aspetti finanziari di tale proroga, il Governo ha ritenuto di introdurre nell’articolo 1-bis del disegno di legge di conversione una copertura, indicata nella relazione tecnica in 2,5 milioni di euro per gli effetti di cassa posta l’irrilevanza degli effetti in conto competenza e in conformità alla norma precedente. Dichiara dunque il proprio avviso favorevole alla norma come formulata.

Rinvia poi, per ogni altro profilo, alla relazione tecnica, che fa riferimento a ciascun comma come richiesto ai fini di una maggiore esaustività e che evidenzia il carattere ordinamentale delle proroghe prive di effetti di natura finanziaria. Preannuncia, quindi, che riferirà favorevolmente in Assemblea sui profili di copertura, per i quali il Presidente del Senato ha deferito il maxiemendamento alla Commissione.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) esprime apprezzamento nei confronti del Presidente della Commissione e per suo tramite del Presidente del Senato per il ricorso alla procedura in essere, introdotta nella precedente legislatura in via innovativa al fine di salvaguardare la discussione, in sede di Commissione bilancio, su provvedimenti che pur nell’ipotesi in cui non venga reso parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sfuggirebbero ad un esame sui profili finanziari. Esprime il proprio accordo in merito all’emendamento in materia di contributi agricoli anche con riferimento alla natura infra annuale e al calcolo degli effetti di cassa. Si sofferma, poi, sui commi 4, 14 e 15 dell’articolo 1 del decreto-legge, rilevando l’insufficienza dell’osservazione contenuta nella relazione tecnica circa la previsione di una copertura nella originaria legge delega. Osserva che nei casi di specie le leggi di delega richiamate nel testo potrebbero recare coperture per una annualità e non di carattere permanente. Anche con riferimento alla proroga in materia di docenza universitaria nonché di Fondo per le attività cinematografiche (Fac) (articolo 1-ter) formula osservazioni critiche sulla apodittica formulazione della relazione tecnica da cui non è dato evincere l’assenza o meno di oneri.

 

Il senatore FERRARA (FI), si sofferma sulla proroga relativa alla questione della docenza universitaria, rilevando l’assenza di elementi sufficienti per una valutazione degli effetti ed osservando che la norma che aveva introdotto il concorso unico nazionale, risultava perseguire funzionalità di risparmio. Anche in materia di delega ambientale ricorda che la normativa di cui all’articolo 1-septies risultava volta ad una diminuzione degli oneri proscrastinata a seguito del ritardo dovuto alle proroghe, che rischia di non consentire l’ottemperanza di accordi internazionali sottoscritti in tal senso.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN) formula critiche alla procedura in corso che rischia di comportare un aggiramento dell’articolo 81 della Costituzione, aggiramento che, nei decenni passati ha consentito una considerevole crescita del debito pubblico, pari al 40 per cento, sfuggito al controllo del Parlamento e fatto passare come regolazione di debiti pregressi. Ricorda al riguardo quanto verificatosi nel 1979 allorché si trattò di decidere il raddoppio dell’assegno familiare e si aggirò l’articolo 81 della Costituzione attraverso una relazione tecnica che coprì solo una parte degli oneri mentre il resto fu successivamente coperto in sede di legge finanziaria e mediante lo strumento della regolazione dei debiti pregressi. Richiama dunque all’attenzione la responsabilità del Parlamento nel valutare tali atti che, sebbene di contenuto peso economico, risultano di grande importanza sul piano del mancato rispetto dell’articolo 81 della Costituzione. Con riferimento poi alla previsione dell’utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, osserva l’opportunità di adottare cautele di tipo formale alla luce della diversa denominazione di tale Ministero prevista dal decreto sul riordino, per l’ipotesi di previa conversione in legge di tale provvedimento (decreto-legge n. 181 del 2006) ai fini di un corretto riferimento formale ai fondi. In relazione alla tematica della docenza universitaria, stigmatizza il previsto meccanismo che ha l’effetto di procrastinare gli obiettivi di razionalità perseguiti dalla precedente riforma. Ricorda, al riguardo, che l’Italia è tra i Paesi europei con il più basso rapporto tra docenti e studenti e nel quale è consentito un anomalo ricorso alla pratica delle supplenze, assai più oneroso rispetto alle altre università europee e che la proroga consente di ulteriormente appesantire.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) rileva l’utilità della discussione in corso che, pur non potendo scaturire in un parere ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, consente lo sviluppo di un’ampia analisi sul provvedimento. Nel ricordare che le tematiche cui ha fatto riferimento il senatore Baldassarri presentano un carattere più ampio ed attengono a questioni più generali, meritevoli di approfondimento ma esulanti dalle questioni all’ordine del giorno, esprime la propria soddisfazione per la posizione espressa dal Presidente, in qualità di relatore, che ha svolto una puntuale analisi approfondendo singoli punti e avallando, al di là di qualche specifico aspetto quale la docenza universitaria, i contenuti della relazione tecnica.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP)ritiene certamente utile la procedura mediante la quale il Presidente del Senato ha chiesto alla Commissione bilancio, per il tramite del presidente Morando, di valutare, sia pure in via informale, i profili di copertura finanziaria del maxiemendamento 1.1000 del Governo. Lamenta, tuttavia, come il contenuto ampio ed eterogeneo dell’emendamento e lo scarso tempo a disposizione per l’esame non abbiano consentito di cogliere appieno gli effetti finanziari derivanti dalle numerose proroghe di termini ivi inserite, mentre la stessa relazione tecnica al maxiemendamento appare eccessivamente scarna e non esaustiva.

In merito al contenuto dell’emendamento, si sofferma sull’articolo 1-bis, ricordando che la proroga della sospensione delle procedure di riscossione dei crediti previdenziali pregressi in agricoltura sia stata oggetto di numerosi rilievi già nella precedente norma di cui al comma 3 dell’articolo 01 del decreto-legge n. 2 del 2006, sarebbe stato tra l’altro opportuno attendere una pronuncia definitiva sul punto anche della Commissione europea. Ricorda, inoltre, che il citato decreto-legge n. 2 del 2006 lasciava irrisolto anche il problema del contenzioso relativo alle sanzioni per le quote latte, auspicando che il Governo ponga presto rimedio anche a tale annosa vicenda. Esprime poi la propria perplessità in ordine all’articolo 1-octies, in quanto l’intervento sui termini di entrata in vigore delle nuove procedure contrattuali in materia di appalti pubblici può certamente comportare effetti finanziari, in ordine ai quali sarebbe stato opportuno acquisire maggiori dettagli.

Il senatore VEGAS (FI) rileva che la procedura di consultazione della Commissione bilancio in ordine ai profili finanziari degli emendamenti sui quali il Governo abbia posto la questione di fiducia, ancorché apprezzabile, presenta tuttavia evidenti inconvenienti, come dimostrato anche in questa occasione, sia per la scarsa possibilità della Commissione di approfondire appieno il significato delle varie norme, sia per la sostanziale impossibilità di incidere sul testo, in presenza di eventuali norme prive di copertura finanziaria. In tal senso, appare certamente più efficace la procedura prevista presso la Camera dei deputati, nella quale la Commissione bilancio può intervenire prima della proposizione della questione di fiducia da parte dell’Esecutivo. Auspica pertanto che sul punto si apra una riflessione, valutando l’opportunità di accedere in via di prassi ad una procedura simile.

Il senatore MORGANDO (Ulivo) concorda sul fatto che la procedura adottata presso la Camera dei deputati e richiamata dal senatore Vegas possa essere, in certi casi, più adeguata, ai fini della valutazione dei profili finanziari delle norme sulle quali il Governo si accinge a porre la questione di fiducia. Tuttavia, evidenzia che per adottare procedure simili presso il Senato occorrerebbe probabilmente una modifica regolamentare per la quale occorre tempo. Peraltro, ferma restando l’esigenza di disporre di tempi adeguati per l’esame, ritiene che anche l’attuale procedura di consultazione risulti valida e sufficientemente garantista nei confronti del Parlamento.

Il presidente MORANDO, in risposta ad una richiesta incidentale della senatrice RAME (Misto-IdV), precisa i contenuti degli articoli 1-quater e 1-quinquies, dei quali ribadisce il carattere ordinamentale. Per quanto concerne poi le perplessità manifestate da alcuni senatori in ordine alla efficacia della procedura di valutazione informale sui profili finanziari del maxiemendamento in esame, pur concordando che la valutazione della Commissione bilancio, non risolvendosi in un parere formale ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, abbia certamente un carattere meno cogente, sottolinea che si tratta comunque di un passaggio importante e non privo di effetti significativi. Ricorda, infatti, come alla fine della passata legislatura, in occasione dell’esame del disegno di legge n. 3717, concernente la conversione del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, la procedura di consultazione informale della Commissione bilancio avesse riscontrato rilevanti problemi di copertura finanziaria sull’emendamento 1.2000 del Governo, interamente sostitutivo del testo, sul quale era stata posta la questione di fiducia, così che il Governo decise di espungere le disposizioni incriminate dal testo finale, sul quale poi si votò la fiducia.

 Per quanto concerne le norme specifiche previste dall’emendamento 1.1000, conferma il proprio giudizio favorevole circa gli aspetti di copertura finanziaria, pur riservandosi di riferire, all’Assemblea, sulle osservazioni e i rilievi emersi nel dibattito in Commissione. In particolare, sull’articolo 1-bis che proroga la sospensione della riscossione dei crediti previdenziali pregressi in materia di agricoltura, ribadisce che i relativi effetti finanziari attengono solo all’impatto in termini di cassa e sono stati correttamente quantificati e coperti. Auspica comunque che sulla questione vi sia presto una pronuncia della Commissione europea, in modo da poter giungere in tempi rapidi all’elaborazione di una proposta normativa soddisfacente per risolvere definitivamente questa annosa vicenda. Circa le richieste di chiarimenti sulla portata dell’articolo 1-ter, precisa che si tratta solo della proroga dell’attuale soggetto che gestisce il Fondo per le attività cinematografiche (FAC), senza ulteriori modifiche della legislazione vigente che possano comportare problemi di carattere finanziario.

 Fa quindi presente che, nella giornata di domani, il Governo dovrebbe presentare un ulteriore maxiemendamento all’atto Senato n. 379, di conversione in legge del decreto legge n. 181 del 2006, in materia di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, sul quale dovrebbe essere posta la questione di fiducia. In tal caso, la Commissione bilancio verrebbe chiamata ancora una volta ad una procedura di valutazione sui relativi profili di copertura finanziaria delle disposizioni recate dal maxiemendamento. In considerazione di tale evenienza, propone di sconvocare la seduta della Commissione già fissata per domani, mercoledì 28 giugno, alle ore 9, e di convocarne un’altra, sempre per domani, alle ore 14,30, in tempo utile per svolgere le necessarie valutazioni del maxiemendamento e riferire quindi all’Assemblea.

 

 La Commissione conviene con la proposta del Presidente.

 


 

Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

9a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 27 GIUGNO 2006
(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(325) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (ore 11,14)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 325.

Ha chiesto di parlare il ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali, onorevole Chiti, per una comunicazione.

PASTORE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Su cosa, senatore Pastore?

 

PASTORE (FI). Sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, non voglio far ritardare al Governo le sue dichiarazioni, ma - lo ripeto - desidero intervenire sull'ordine dei lavori di quest'Assemblea. Dalle voci che ci sono giunte sia dalle riunioni dei Capigruppo sia dai pour parler sembrerebbe che il Governo voglia porre la questione di fiducia preliminarmente all'incardinamento del provvedimento in Aula.

Voglio ricordare ai colleghi un fatto sia sostanziale che formale. Il fatto sostanziale è che non si è mai verificata in quest'Assemblea, per quanto mi consta almeno nelle legislature di cui ho fatto parte, una questione del genere, o almeno non ha rappresentato una prassi parlamentare. Ricordo ai colleghi che hanno avuto esperienza nella passata legislatura che più di una volta abbiamo affrontato questioni conclusesi con un voto di fiducia; però, è sempre restato l'incardinamento del provvedimento, la sua discussione e, nel momento dell'esame degli emendamenti, la questione di fiducia posta dal Governo su emendamenti più o meno maxi.

Non vorrei che si sfuggisse a questa applicazione regolamentare che ha avuto sempre in misura prevalente un meccanismo rigoroso che ha visto prima alla luce il provvedimento e poi, sul provvedimento o su un emendamento al provvedimento, la questione di fiducia.

La questione, signor Presidente, è molto delicata: infatti, al di là del merito della apposizione della fiducia su un provvedimento del genere, che - poi ne discuteremo - può rappresentare un unicum in quanto è un provvedimento del Governo Berlusconi sul quale viene posta la fiducia dal Governo che l'ha sostituito, per cui ci troveremmo anche in imbarazzo, avendo sostenuto il Governo Berlusconi, a votare contro la fiducia e quindi contro questo provvedimento, a parte questa riflessione (probabilmente entreremo nel «Guinness dei primati» in materia), si tratta di una questione di sostanza. Invito la Presidenza e i colleghi ad una riflessione profonda su questo passaggio, perché prescindere anche da un minimo di cognizione formale del provvedimento in Aula significa spogliare il Parlamento di qualsiasi funzione, potestà e prerogativa in una misura indubbiamente enormemente superiore a quello che è stato fatto fino alle ultime esperienze del passato.

E allora, naturalmente immaginando che il Governo procederà con questo annuncio, chiedo al Presidente del Senato di adoperarsi affinché non sia dato seguito al tentativo di privare il Parlamento di quelle poche prerogative che gli sono rimaste. Tra esse, quella di discutere sul provvedimento e sulla materia, affinché vi sia un oggetto sul quale porre la questione di fiducia. Ove mai si arrivasse ad una soluzione quale quella che temo - e che mi auguro non sia praticabile - l'esito paradossale sarebbe che la questione di fiducia verrebbe posta su un qualcosa che non è "dentro" quest'Aula.

Pertanto, invito l'intera Assemblea a riflettere attentamente giacché abbiamo avuto modo di verificare nella vita parlamentare che spesso queste situazioni si portano dietro delle "code", le quali poi si prolungano oltre la vita stessa della legislatura e finiscono con lo svuotare il Parlamento di ogni reale funzione decisionale.

PRESIDENTE. Senatore Pastore, capisco il suo intervento, che deve essere apprezzato. La pregherei però di essere meno drastico nell'indicazione della mancanza di precedenti, perché precedenti ce ne sono. Infatti, in situazioni analoghe a quella che stiamo vivendo in questo momento è accaduto che il Governo abbia chiesto la parola, che sia scattato il meccanismo della questione di fiducia e che sia stata seguita la conseguente procedura.

Ora, il ministro Chiti ha chiesto di intervenire ed io, comunque, per sua tranquillità, senatore Pastore, darò la parola prima al senatore Mancino, presidente della 1a Commissionepermanente, che ci illustrerà il provvedimento del quale stiamo discutendo. Immediatamente dopo il rappresentante del Governo procederà con la sua esposizione.

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, desidero fare un richiamo all'articolo 94 del Regolamento che - ricordo - contiene una norma tassativa. Esso recita: «Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale». Ora, il termine "generale" non avrebbe senso se intervenisse solo il relatore e poi si interrompesse tutto perché il Governo pone la questione di fiducia. Se per "generale" si intende che parla una sola persona non vedo che senso abbia questo termine. Dico ciò perché - a mio avviso - vi deve essere la possibilità di svolgere la discussione generale con le modalità previste.

Ricordo, peraltro, che su questo disegno di legge i tempi sono già stati assegnati a ciascun Gruppo, per cui non si tratta di un problema di tempo. Se, invece, non si può per nulla svolgere la discussione generale, credo che il punto vada approfondito.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, purtroppo sono costretto ad intervenire in Aula proseguendo sulla linea che ho avuto modo di manifestare già in sede di Conferenza dei Capigruppo. Noi dell'opposizione, infatti, temiamo che questa maggioranza intenda trasformare le eccezioni in prassi. Questa mattina, in sede di Conferenza dei Capigruppo ci siamo trovati dinanzi alla proposta della maggioranza di prendere atto del fatto che il Governo avrebbe annunciato di porre la fiducia sui due provvedimenti all'ordine del giorno.

Non conoscendo neppure le proposte emendative sulle quali la fiducia veniva posta, ci è stato chiesto, mutuando la prassi parlamentare che prevede che la Conferenza dei Capigruppo, dopo la richiesta di fiducia in Aula, si riunisca per disciplinarne i tempi di discussione (regole peraltro condivise da maggioranza e opposizione in tutti e cinque gli anni della precedente legislatura), di disciplinare subito, in quella sede, i tempi relativi - addirittura - alle due questioni di fiducia. Abbiamo ricordato alla Presidenza che la prassi non era quella e le diamo atto di aver riconosciuto valide le nostre osservazioni per cui oggi, in Aula, ci attestiamo su un percorso ortodosso.

Nella Conferenza dei Capigruppo ci sono stati richiamati, però, dei precedenti che si tentava di fare assurgere a regole. Per fortuna, i precedenti sono molto antichi, sono stati delle eccezioni e tali devono rimanere e sono rimasti.

Oggi veniamo in Aula e si tenta ugualmente di iniziare un percorso mutando le eccezioni in regole; ci si dice che vi sono dei trascorsi secondo i quali il Governo ha avuto la possibilità, prima ancora dell'incardinamento del disegno di legge, di chiedere subito la fiducia, alterando quella che è la dinamica del percorso parlamentare, signor Presidente, al quale ci siamo sicuramente attenuti in dieci anni di legislatura.

Signor Presidente, noi intendiamo e continueremo a vigilare sul fatto che le regole vengano rispettate: esse sono forme di garanzia per tutti, per la maggioranza e per l'opposizione. Quando, opportunamente, il collega Malan cita l'articolo 94 del Regolamento, che prescrive che «Nell'esame dei disegni di legge si ha, anzitutto, la discussione generale», per discussione generale si intende quel passaggio legislativo che vede superato l'eventuale scoglio delle eccezioni pregiudiziali. L'apertura della discussione generale avviene dopo che l'Assemblea ha eventualmente respinto eccezioni pregiudiziali.

Ma vado oltre, perché vede, signor Presidente, se questa maggioranza decide di svuotare il Parlamento della propria facoltà dell'esame e del voto, del confronto, dell'esame emendativo, ricorrendo durante questa legislatura, che noi ci auguriamo il più breve possibile, soltanto al voto di fiducia, perché ha paura del voto dell'Aula, noi ne prendiamo atto: politicamente, questo fatto si commenta da sé. È però evidente che a tutto c'è un limite, non si può impedire a questo ramo del Parlamento di pronunziarsi su alcuni aspetti per i quali il suo mandato è inalienabile e irrevocabile, quello dell'esame dei presupposti di costituzionalità e delle sospensive sui testi.

Questa è una funzione, signor Presidente, per la quale chiediamo la sua vigilanza, perché quest'Aula non può essere spogliata del voto sulle eccezioni pregiudiziali che possono essere poste all'inizio della discussione di ogni disegno di legge. Il Governo metta la fiducia sui propri testi, rivendichi l'esercizio del potere regolamentare che gli consente il voto di fiducia, attraverso il quale decadranno tutte le proposte emendative dell'opposizione e quindi sterilizzerà il diritto di voto di questo ramo del Parlamento, però vi sono dei principi, vi sono delle regole alle quali non si può naturalmente derogare.

Rivendichiamo quindi la facoltà e il diritto-dovere di questo ramo del Parlamento di pronunziarsi prima sulle eventuali eccezioni di incostituzionalità e pregiudiziali che vanno poste all'inizio dell'esame di ogni disegno di legge, perché credo che nessuna ci possa spogliare del diritto di esercitare questa facoltà.

Il Governo poi eserciterà la sua facoltà di porre la questione di fiducia sul proprio testo, ci riuniremo nella Conferenza dei Capigruppo e disciplineremo i tempi, ma ritengo che tutto vada seguito secondo una scansione in cui le forme sono sostanza, poiché quando l'articolo 94 del Regolamento parla di discussione generale intende considerare superato lo scoglio dell'eventuale voto sulle pregiudiziali, perché quel voto, signor Presidente, è un voto al quale abbiamo diritto, che rivendicheremo tutte le volte in cui un testo di legge approda nell'Aula del Senato. Questo diritto, lo ricordiamo ai colleghi della maggioranza, noi lo abbiamo sempre riconosciuto agli stessi colleghi, che hanno sempre avuto la possibilità di sollevare varie eccezioni pregiudiziali, ed anche ampia facoltà di discutere: poi nella sua sovranità si è pronunziata l'Aula.

Noi chiediamo il rispetto di questa procedura, che è una procedura di garanzia, prevista dalla nostra Costituzione. A questo ci appelliamo e questo noi chiediamo. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Schifani. Lei però ha dipinto questa riunione dei Capigruppo come una sorta di combattimento; non è stato così: i Capigruppo hanno ragionato con assoluta franchezza e sono giunti a determinazioni operative condivise.

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, colleghi, come il Presidente ricordava poc'anzi, invocare precedenti non è sempre una scelta felice, e non sono affatto lontani i precedenti a cui si fa riferimento in questo caso e a cui anche il Governo ha fatto riferimento e che abbiamo discusso nella Conferenza dei Capigruppo.

L'ultimo è un precedente del 21 aprile 2004. Con questa prassi l'allora ministro dei rapporti con il Parlamento Giovanardi chiese la fiducia su un decreto-legge che riguardava la vendita di immobili pubblici. Peraltro, sia pure con una maggioranza più numerosa di quella che contraddistingue questa legislatura e in particolare questo ramo del Parlamento, al voto di fiducia l'allora maggioranza fece ricorso ben 46 volte. Tuttavia, non è questo il punto.

Io ho molto a cuore le ragioni che sostengono l'intervento del senatore Schifani, per esempio, e cioè sento molto il rischio che questa sia ridotta ad una Camera nella quale da una parte c'è il rischio dal pantano e dall'altra c'è soltanto il ricorso al voto di fiducia.

Credo che non giovi alla maggioranza, all'opposizione, alla credibilità e al decoro di questa istituzione e neanche all'immagine e all'affidabilità nei confronti dei cittadini che il Senato diventi un luogo nel quale il voto di fiducia sia l'unico modo in cui ci si esprime.

Tengo davvero in conto le osservazioni dei colleghi dell'opposizione, ma mi pare che ci troviamo in una situazione particolare: abbiamo due decreti che scadono fra pochissimi giorni. Il primo è un decreto esclusivamente di proroga che non tocca il merito delle questioni sollevate, e io mi auguro che il Senato torni al più presto a discutere delle questioni per le quali si adotta un semplice provvedimento di proroga; l'altro affronta una questione che riguarda l'esistenza stessa, l'articolazione, l'organizzazione e l'efficacia del Governo.

Che si sia oppositori o sostenitori, credo che la funzionalità del Governo stia a cuore soprattutto al Paese e a ciascuno di noi in quanto rappresentanti delle forze politiche che compongono le Assemblee rappresentative che animano la vita istituzionale del Paese. Tuttavia, non sono d'accordo con l'osservazione che da ultimo faceva il senatore Schifani, perché mi sembrerebbe buffo che continuassimo in una discussione nella quale il ministro Chiti non si è ancora pronunciato a nome del Governo; è una discussione tutta preliminare e - lasciatemi dire - può sembrare di principio, ma in realtà non ha esattamente un oggetto per una ragione semplice: non conosciamo il maxiemendamento che presenterà il ministro Chiti; non conoscendolo, anche la fase della presentazione delle pregiudiziali potrebbe essere assolutamente vuota di contenuto, perché il contenuto del provvedimento sul quale eventuali pregiudiziali avrebbero potuto essere poste è già un altro, non sappiamo ancora quale sia.

Credo che la cosa migliore sia dare la parola al ministro Chiti, fare in modo che venga a conoscenza di tutta l'Aula e di tutte le forze politiche il testo del maxiemendamento del Governo, che ci sia il luogo, la Commissione bilancio del Senato, in cui discutere e successivamente l'Aula nella quale ciascuna forza politica potrà pronunciarsi sul merito delle questioni contenute nel maxiemendamento prima del voto di fiducia.

Mi pare che per questa via nessuna delle prerogative che appartengono a quest'Aula possa venire calpestata e mi auguro ancora che su tale questione, su questo modo di procedere, si abbia la possibilità di ragionare sempre con serenità in modo da rendere il voto di fiducia nell'Aula parlamentare del Senato una soluzione di margine, e che torni invece pienamente la possibilità di un dibattito sulle questioni, anche molto serie, sulle quali anche oggi siamo chiamati a pronunciarci su questo decreto di proroga. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, stamattina non vi è stato nessuno scontro alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari; è stata assolutamente una discussione serena, nella quale abbiamo posto dei paletti precisi. Abbiamo appreso che il Governo ha intenzione di presentare alcuni emendamenti su cui porre la fiducia e d'altro canto abbiamo sottolineato una necessità, anche attesa l'importanza degli emendamenti che il Governo intende presentare e la particolare configurazione di quest'Aula. È inutile nasconderci dietro un dito, onorevole Finocchiaro: è chiaro che i destini di questa legislatura si giocheranno qui e il Governo non può invocare la necessità di governare al di là dei numeri che ha; esso deve prendere atto di tali numeri e credo che ragionevolmente e responsabilmente non possa andare ad una prova di forza perché non ne ha i mezzi.

Da parte nostra, abbiamo sottolineato la necessità - che mi sembra la Conferenza dei Capigruppo abbia accolto unanimemente - di rispettare rigorosamente le forme, la prassi e il Regolamento. Non vi è dubbio che da questo punto di vista le cose siano chiare. In questo momento, allo stato della discussione, l'emendamento del Governo non c'è, non esiste. Quindi non possiamo tener conto, né nella proposizione di pregiudiziali, né nella discussione generale, di un emendamento che formalmente non esiste; esso potrà essere presentato nei modi opportuni.

Ricordo che, sempre a termini di Regolamento, il Governo ha facoltà di intervenire quando crede. Quindi, se il ministro Chiti ritiene di intervenire ora evidentemente ha tutta la possibilità di farlo, perché questo afferma il Regolamento. Ma il Regolamento stabilisce anche che eventuali emendamenti che saranno presentati verranno discussi e votati cronologicamente nel momento in cui ciò è previsto dallo stesso Regolamento e soprattutto dalla cronologia degli emendamenti. Non sono certo, perché non lo conosco e saranno gli uffici competenti a doversi esprimere, che questo emendamento vada messo in prima fila, che sia cioè il primo da discutere; sarà materia da verificare in funzione del suo contenuto. Potrebbe tranquillamente non essere il primo emendamento da discutere e votare, perciò va posto nell'ordine cronologico previsto che normalmente viene stabilito dagli uffici.

Mi rendo conto che il mio intervento precede l'intervento del Governo mentre avrebbe dovuto seguirlo, ma per chiarezza credo sia meglio, come si suol dire, mettere le mani avanti.

Se agiamo a termini di Regolamento non vi è il minimo dubbio che il ministro Chiti possa ora dichiarare quanto crede. Egli ha chiesto di intervenire, ma non sappiamo su quale materia; immaginiamo che lo abbia fatto per presentare l'emendamento in oggetto. Se ciò avverrà, chiedo che tale proposta emendativa venga esaminata dagli uffici, se non lo hanno già fatto, e inserita nel relativo fascicolo al posto che cronologicamente le compete. (Applausi dal Gruppo LNP).

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, vorrei ribadire in pochissimi minuti ciò che già è stato rilevato dalla collega Finocchiaro e su cui credo sia giusto che l'Aula rifletta. Come riconosceva anche il presidente Castelli, nella Conferenza dei Capigruppo di questa mattina non vi è stata assolutamente alcuna rissa, anzi, credo si sia registrata una collaborazione fra Presidenti di Gruppi della maggioranza e della minoranza; mi sento di dire che i Capigruppo della minoranza hanno svolto una funzione positiva in tale confronto, il primo che riguardava le procedure da portare avanti in Aula.

È stato un confronto positivo su materie che alludono alla regolarità dei nostri lavori, cioè alle procedure, alla prassi, al sistema delle garanzie, a cui teniamo molto e tengo molto anche personalmente come coordinatore di questo Gruppo. Mi sembra che tale lavoro sia stato così positivo che siamo riusciti in qualche modo a non creare dei precedenti negativi; anzi addirittura, presidente Schifani, non abbiamo nemmeno utilizzato quel precedente, che non è molto antico come lei dice ma risale a non più di dieci anni fa e vi è una prassi consolidata in questo senso. Non l'abbiamo utilizzato; i Presidenti dei Gruppi di maggioranza hanno scelto - la collega Finocchiaro è intervenuta insieme a me e ad altri colleghi - di riportare nell'alveo della legittimità e della consuetudine, al di là dei formalismi, il fatto che il Governo ha annunziato questa mattina, ma aveva già annunziato in verità sui giornali - cosa non necessariamente positiva: è bene anche fare le autocritiche - che sarebbe stata richiesta la fiducia su questi due decreti.

Ebbene, credo che la fiducia - può essere utile in tal senso il dibattito in corso per fissare un precedente ad inizio legislatura - debba essere posta in Aula quando il Governo lo ritiene opportuno, dovendo coniugare esigenze di governabilità con esigenze di democrazia e di confronto in Aula; quindi deve essere uno strumento, non dico marginale, ma tecnicamente residuale rispetto al confronto che deve avvenire in Aula.

Sono contrario ad ogni sostanzialismo. Il senatore Schifani lo ha detto in tono di sfida, io di preoccupazione anche del confronto democratico: è vero che per non ridurre quest'Aula ad un votificio dobbiamo saper mettere in moto un processo ed un percorso che, nel rispetto della radicalità di ogni posizione, permetta comunque il dispiegarsi e il sedimentarsi di un confronto. È evidente che se l'opposizione rifiuta sempre il confronto con atteggiamento continuamente e pervicacemente ostruzionistico, legittimo ma ostruzionistico (qui non è la legittimità in discussione, ma la possibilità di un confronto), l'altra deriva è l'assunzione da parte del Governo di un atteggiamento di fiducia pregiudiziale.

Questa mattina la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, grazie anche alla conduzione del presidente Marini, mi sembra abbia evitato questa doppia deriva. Da un lato, cioè, si è fatto sì - io spero - che l'opposizione non si arrocchi su una linea permanentemente ostruzionistica (poi l'ostruzionismo in certi momenti ovviamente va fatto, lo si può utilizzare, è legittima e importante); dall'altro lato, che però la maggioranza non si arrocchi sulla necessità di non far mai votare l'Assemblea perché i numeri non ci sono. A parte il fatto che spero che anche il bel risultato di ieri permetta che questo confronto cresca e che i numeri in qualche modo possano consolidarsi (ma questa è una parentesi, se volete, di valutazione politica), apro una piccola parentesi (non procedurale o polemica) per dire che l'atteggiamento del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea sarà sempre quello di non schierarsi e arroccarsi da una parte, ma di essere garante e teso alla salvaguardia del sistema delle garanzie, come è avvenuto questa mattina nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari. È stato riconosciuto anche dal presidente Castelli e da altri Presidenti di Gruppi della minoranza.

Credo che così dobbiamo continuare: imparare a lavorare insieme e a confrontarci, tanto più quando le nostre idee sono completamente diverse sui singoli punti. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

SAPORITO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SAPORITO (AN). Signor Presidente, svolgerò alcune osservazioni richiamandomi agli interventi dei colleghi dell'opposizione e a quelli dei colleghi della maggioranza. Prima di tutto, ringrazio il senatore Russo Spena per le sue parole circa preoccupazioni che sono anche nostre. Ringrazio la senatrice Finocchiaro per il tono usato, anche se non per la sostanza del suo intervento: costei, forse per essere stata più alla Camera che al Senato, non sa che la questione pregiudiziale e la questione sospensiva diventano un prius anche rispetto alla richiesta di fiducia su un provvedimento. Qualora, infatti, la questione pregiudiziale dovesse essere posta ed approvata in Aula - non in Commissione - non esisterebbe più il provvedimento che decadrebbe automaticamente. Quindi, mancando i presupposti, non si può neanche porre la fiducia.

Pertanto, non è cosa di poco conto, senatrice Finocchiaro; non si tratta di far intervenire prima il Ministro per affrontare il problema, porre la fiducia e presentare un maxiemendamento. Questo è un problema sul quale, signor Presidente, voglio richiamare la responsabilità sua, come ho già fatto con gli altri colleghi in 1a Commissione affari costituzionali e stamane nelle Commissioni riunite. Noi, infatti, signor Presidente, vediamo un pericolo grandissimo, non tanto con riferimento al merito: noi intravediamo il pericolo di un uso del potere di governo delegittimante il Senato. Infatti, sul provvedimento relativo allo spacchettamento dei Ministeri la Commissione, appena si è insediata ed ha ricevuto il provvedimento, ha cominciato a lavorare. Ha lavorato direi anche bene, svolgendo una discussione democratica.

Mentre venti giorni fa eravamo impegnati in tale discussione, dalla Germania il Presidente del Consiglio Prodi annunciava che il Governo avrebbe posto la fiducia sul provvedimento, ritenendolo essenziale per la struttura del Governo e della pubblica amministrazione. Signor Presidente, questo non si può fare: è un atto di delegittimazione del Senato, in quanto diventa inutile, in questo modo, il lavoro della Commissione. Diventa cioè inutile - come ho detto poco fa intervenendo nelle Commissioni riunite - la funzione costituzionale e politica del Parlamento, quelle di realizzare una mediazione, nella risoluzione dei problemi, tra la volontà del Governo e la volontà della gente. Il Parlamento opera una mediazione e perviene a soluzioni, a proposte, a progetti di legge che in qualche modo sono condivisi, perché la rappresentanza popolare di cui è titolare questo ramo del Parlamento, insieme alla Camera, svolga il suo ruolo nell'interesse della gente.

Quindici o venti giorni fa i rappresentanti del Governo ed il relatore sul provvedimento, che ringrazio, ci dissero di essere disponibili ad un confronto di merito. Lo abbiamo accettato e abbiamo presentato numerosi emendamenti, molti dei quali abbiamo poi ritirato, essendoci stato detto che facendo ostruzionismo non ci poteva essere nessun dialogo. Tutti i partiti dell'opposizione hanno ridotto i 400-500 emendamenti presentati a 40-50. Su questi intendevamo confrontarci in quest'Aula.

Tuttavia, tale confronto ci viene in qualche modo impedito, signor Presidente. Stamattina, nel corso della seduta delle Commissioni riunite, il Governo, pur affermando di tenere alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge recante proroga di termini per gli atti amministrativi e regolamentari (sul quale non c'è nemmeno discussione e non c'è stato neppure contrasto, salvo la modifica di una data e di un parametro), ha annunciato di voler porre la questione di fiducia.

Signor Presidente, abbiamo questa preoccupazione e ci affidiamo a lei perché questo ramo del Parlamento venga difeso. Siamo disponibili a confrontarci sul merito, come già altre volte abbiamo dichiarato, ma non vorremmo che vi fosse una strumentalizzazione della disponibilità della minoranza, dell'opposizione, come mi sembra di aver capito dalle parole di alcuni esponenti della maggioranza.

In conclusione, signor Presidente, ben due volte lei ha ricordato - e per questo la ringrazio - di aver avuto con il sottoscritto dei trascorsi politici, ma soprattutto sindacali; mi onoro di essere stato un dirigente della CISL. Le ricordo, però, le regole di procedura che abbiamo sempre rispettato, la disciplina dei procedimenti, perché se non si rispettano le regole si delegittima l'opposizione. Vogliamo fare opposizione democraticamente; siamo disponibili a discutere anche adesso sul merito dei provvedimenti, ma se ci toglie tutto ciò, lei consente di delegittimare l'opposizione. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciamo il punto e prendiamo una decisione. La preoccupazione costante che mi muove in questa situazione di divisione politica dell'Aula del Senato è proprio quella dell'attenzione alle regole e, a latere, la necessità di consentire una funzionalità, nell'interesse del Paese, delle nostre Camere.

Oggi ci siamo trovati dinanzi ad una situazione in cui il rappresentante del Governo ha chiesto di interloquire con la Conferenza dei Capigruppo. Così è stato fatto, ed è una prassi ripetutamente seguita nell'attività del Senato. In quella sede abbiamo appreso la volontà del Governo e le sue motivazioni di interesse generale che lo inducono a presentare i due emendamenti.

Il senatore Pastore ha detto che l'atto formale della relazione di chi ha guidato la 1a e la 2a Commissione, in un giudizio sul vecchio decreto-legge, sarebbe opportuno prenderlo in considerazione. Mi sono guardato bene dall'aggrapparmi a precedenti che pure ho qui materialmente sul mio tavolo, perché quando le regole possono essere intrecciate con un minimo di buonsenso si nobilitano anche le procedure. Le procedure vengono prima, ma se sono affiancate da una riflessione di serietà si aiuta la comprensione della difesa totale delle regole. Io questo l'ho accettato, quindi mi appresto a dare la parola al senatore Mancino, che ci riferirà sui lavori delle due Commissioni che hanno esaminato il decreto-legge, ma ho anche ricevuto la richiesta di parola per comunicazioni da parte del Governo e noi, dopo il dibattito, ci troviamo nella condizione di rispettare un diritto del rappresentante del Governo.

Tra le obiezioni, ne ho ascoltata una, quella del senatore Castelli, che ha la sua forza: ci sono emendamenti, votiamoli. Ma questo non è un emendamento come gli altri, per quanto abbiamo ascoltato nella Conferenza dei Capigruppo, la cui attività, comunque, io non porterò mai esplicitamente come argomento per limitare la discussione. Noi la discussione la sviluppiamo. Il lavoro dei Capigruppo, fondamentale, si svolge a latere, ma dalle parole del Ministro appare chiaro che si tratta di un emendamento totalmente sostitutivo del decreto-legge che è stato discusso e quindi qualche conclusione la dobbiamo trarre.

Ha dunque facoltà di parlare il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Mancino, per riferire sui lavori delle Commissioni riunite 1a e 2a. Darò poi la parola al rappresentante del Governo.

*MANCINO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, riferisco in maniera temporalmente separata sui due provvedimenti, il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, di competenza delle Commissioni riunite 1a e 2a, e il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, dell'attuale Governo, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri.

 

PRESIDENTE. Senatore Mancino, con i Capigruppo abbiamo deciso di tenere separata la discussione sui due decreti-legge. E' una decisione comune; quindi, la pregherei di illustrare quanto accaduto in merito alla discussione del decreto-legge n. 173.

 

MANCINO (Ulivo). Signor Presidente, stavo dicendo esattamente questo, cioè che ci troviamo di fronte a due provvedimenti, l'uno di competenza delle Commissioni riunite 1a e 2a, l'altro di competenza esclusiva della 1a Commissione.

Non intervengo in Aula in qualità di relatore, perché sul decreto n. 173, ma, per inciso, anche sull'altro, non c'è stata alcuna conclusione.

Il decreto in questione, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare, è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ad unica firma, con il visto, inevitabile, del Guardasigilli, all'epoca l'attuale senatore Castelli. Il decreto fa riferimento al 15 maggio 2006 come termine di scadenza per l'adozione dei regolamenti relativi al trattamento dei dati sensibili e giudiziari previsti dagli articoli 20 e 21 del codice in materia di protezione dei dati personali e a generici regolamenti che potrebbero scadere.

Nelle Commissioni riunite è iniziato il dibattito, ma mentre sulla prima parte del decreto, quella relativa all'adozione di regolamenti relativi al trattamento dei dati sensibili, vi era stata la convergenza di entrambi i relatori, sulla seconda, quella relativa alla genericità di riferimento di una serie di regolamenti, non è andata così e si è discusso molto. Si è parlato addirittura dell'inutilità del ricorso allo strumento del decreto-legge, della genericità assoluta della materia, per relationem assolutamente indistinta e non facilmente conoscibile. Sono giunti poi l'emendamento di uno dei relatori, il senatore Calvi, nonché un altro emendamento della presidente Donati successivamente ritirato; infine sono stati annunciati emendamenti da parte del Governo.

Alla richiesta se su questo provvedimento si sarebbe posta la questione di fiducia, il sottosegretario D'Andrea ha affermato che nella Conferenza dei Capigruppo si stava affrontando questa questione.

Potrei dire, a questo punto, di aver terminato la mia esposizione, non senza rilevare che già nelle Commissioni riunite la questione di fiducia è stata affacciata. È stata posta da molti colleghi ed ha avuto rapide conclusioni, perché non c'era più tempo (dovevamo venire in Aula), sia da parte mia, sia da parte del senatore Salvi, nelle rispettive qualità di presidenti della 1a e della 2a Commissione.

Ho seguito il dibattito, onorevole Presidente, e la ringrazio per aver ricondotto almeno il preliminare dell'annuncio ad un rito che è stato sempre osservato nell'Aula del Senato. Ho ascoltato una serie di perplessità e di preoccupazioni; non ho dubbio che dobbiamo sempre combinare disposizioni che, prese isolatamente, sembrano dare ragione ad una tesi piuttosto che all'altra: il Governo in qualunque momento può chiedere e ottenere la parola; ottenuta la parola, fa i suoi annunci in Aula. Mi pare che il Governo sia stato preceduto da un pregiudizio complessivo; il Governo annuncia che porrà la questione di fiducia anche su questo decreto‑legge che è stato presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Berlusconi.

Se il Governo ha la possibilità, in qualunque momento, di chiedere e ottenere la parola, può esplicitare in Aula ciò che ritiene più utile ai fini della prosecuzione della discussione. Non vorrei mai che tralasciassimo la considerazione che questioni pregiudiziali e questioni preliminari sono di competenza dell'Aula. A mio avviso, una riflessione a latere in organismi propri del Senato - la Giunta per il Regolamento, ad esempio - non sarebbe inutile, perché se le questioni pregiudiziali cadono contemporaneamente anche ad un'eventuale richiesta di ulteriore approfondimento del testo del decreto-legge, la questione di fiducia, posta anteriormente, di certo interrompe qualunque possibilità di discussione. Questo è il problema. Ho ascoltato gli interventi della senatrice Finocchiaro, del senatore Russo Spena, nonché dei senatori Pastore e Saporito.

Non vorrei intervenire ora, ma eventualmente nel corso del dibattito, signor Presidente, proprio su una questione che è delicata per l'Aula e per la sua autonomia e per un corretto rapporto tra maggioranza e opposizione.

Ho già affermato nelle Commissioni riunite che sono un parlamentare di antica data. In quella sede potevo tranquillamente annoverarmi il merito, o il demerito, di essere il più anziano, tant'è vero che ho presieduto io e non il senatore Salvi, che è più giovane di me.

Ci sono questioni che è necessario affrontare con senso di misura e di responsabilità. Lei, onorevole Presidente, lo ha sottolineato: il Senato vive una condizione particolare, ha bisogno che vi sia interlocuzione tra maggioranza e opposizione, non che vi siano una maggioranza muta e un'opposizione loquace, per non dire qualche volta anche aggressiva.

Siamo agli inizi della legislatura e a mio avviso con un corretto comportamento trilaterale, con il Governo da una parte ed i gruppi di maggioranza e di opposizione dall'altra, noi potremmo fare del Senato un luogo di dibattito e di convergenze.

Mi auguro sempre che ci possano essere le convergenze; non posso riferire altro perché ci troviamo di fronte ad un annuncio del Governo e sono anch'io curioso di sapere cosa dirà il Ministro. (Applausi dal Gruppo Ulivo e della senatrice Rame).

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, vorrei, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, proporre una questione sospensiva che ha lo scopo di rinviare di due giorni la discussione in Aula di questo provvedimento, alla luce del fatto che il Governo ha annunciato nella Conferenza dei Capigruppo, come ci è stato riferito autorevolmente da lei, la presentazione di un emendamento interamente sostitutivo del testo del decreto-legge in esame. Non si può saltare completamente il passaggio in Commissione, anche se è certamente possibile; sarebbe però opportuno esaminare in Commissione tale emendamento.

Nel caso in cui non si riuscisse, nel giro di due giorni, a completare l'esame del provvedimento, si potrà procedere come già si stava procedendo. Sarebbe doveroso che la Commissione potesse esaminare l'emendamento. Ricordo che le Commissioni riunite non hanno potuto esprimersi sugli emendamenti per una serie di ragioni che conosciamo.

Propongo dunque, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, di rinviare di due giorni la discussione del provvedimento; siamo nei tempi compatibili per l'approvazione del disegno di legge da parte di entrambe le Camere e credo che tale proposta sia ragionevole per dare modo alle Commissioni di esprimersi compiutamente. (Il senatore Pastore fa cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. Senatore Pastore, sulla questione è già intervenuto il senatore Malan. Non continuiamo in questo. Ho una risposta da dare al senatore Malan, che ringrazio per la preoccupazione espressa.

Debbo dire che siamo d'accordo che, a seconda di quanto dirà il rappresentante del Governo, riunirò la Conferenza dei Capigruppo per organizzare i lavori e trasmettere il maxiemendamento presentato - se tale sarà la posizione del rappresentante del Governo - alla 5a Commissione. Stabiliremo i tempi entro cui la Commissione bilancio riferirà in Aula la sua valutazione sul testo, sempre se quest'ultimo sarà presentato dal Governo.

La sua preoccupazione non ha ragion d'essere, perché la Commissione bilancio valuterà immediatamente il testo del maxiemendamento, se tale sarà la volontà che espliciterà il rappresentante del Governo.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, sono dispiaciuto di dovere nuovamente intervenire, ma a questo dibattito e a ciò che si deciderà nei prossimi minuti io stesso, e con me credo l'intera opposizione, attribuisco una rilevanza politica non indifferente.

Vogliamo sapere - e lo verificheremo anche sulla scorta delle sue decisioni, signor Presidente - se in questa legislatura all'opposizione verrà impedito di votare le eccezioni pregiudiziali presentate ai disegni di legge in presenza di una dichiarazione di posizione di questione di fiducia o meno.

Si tratta di un problema politico non indifferente, signor Presidente, per la cui soluzione, ove fosse necessario, si potrebbe far ricorso alla Giunta per il Regolamento. Però - ripeto - si tratta non soltanto di un dato procedurale, ma di un dato politico. Abbiamo già contezza - del resto è la sensazione che abbiamo vissuto in queste ore e nei giorni trascorsi - di una certezza: questa maggioranza in Senato ha numeri risicati e ritiene quindi, ovviamente e logicamente, per il motivo sopra esposto, di evitare quanto più possibile il momento del voto. Si tratta di un'obiettiva difficoltà - è inutile negarlo - e per questo tenta di evitare quanto più possibile, in via regolamentare e non, l'esercizio del diritto di voto, in quanto - ripeto - non ha la certezza di essere sempre maggioranza.

Signor Presidente, non dispongo dei dati depositati presso gli uffici, ma credo che questo Parlamento nella scorsa legislatura abbia votato migliaia di volte (10.000, 15.000 o forse 20.000). Mi sfugge il numero esatto delle votazioni, ma in ogni caso faccio rilevare tutto ciò perché mi auguro che lo stesso accada con questo Governo e chiedo a lei di garantire altrettanto. Se però il buongiorno si vede dal mattino, questo fatto ci preoccupa.

Da un lato, infatti, abbiamo la sensazione che la maggioranza ed il Governo ricorreranno spesso, quasi quotidianamente, alla questione di fiducia per limitare al massimo il voto in Aula; facoltàche non possiamo contestare, se non dal punto di vista politico, giacché ci troveremmo semplicemente di fronte ad una maggioranza e ad un Governo che si assumono la responsabilità di ammettere davanti al Paese che, non avendo la certezza di essere sempre maggioranza in questo ramo del Parlamento, sono costretti a procedere a colpi di fiducia su tutti i disegni di legge. Si tratterebbe di una responsabilità politica che si svolgerebbe nel rispetto delle regole e che non contesteremmo.

Altra tematica ed altro aspetto del problema sono invece quelli che attengono al diritto dell'esercizio di voto da parte dell'opposizione, che non può essere impedito. Riteniamo che a tutto vi sia un limite. Pertanto, ci permettiamo sommessamente di richiamare la sua attenzione su questo aspetto, con il dovuto rispetto, signor Presidente, giacché non vorremmo essere fraintesi.

Le diamo atto, infatti, che in sede di Conferenza di Capigruppo il dibattito si è svolto correttamente e colgo l'occasione per ringraziare il collega Russo Spena delle parole espresse in Aula, ma anche in quella sede. Ho anche riferito pubblicamente ai giornalisti che la sua mediazione, signor Presidente, è stata significativa nella ricomposizione del dibattito, per cui il confronto è stato sereno, pacato e civile e mi auguro sia sempre così perché devo dire che non vi sono state stonature da parte di nessuno.

Ma la sostanza, signor Presidente, è che desideriamo capire se in questa legislatura i testi di legge sui quali il Governo intenderà porre la fiducia saranno sottoposti al vaglio del voto dell'opposizione sulle eccezioni pregiudiziali o meno. Per noi si tratta di una questione di merito politico e procedurale fondamentale ed è per questo che mi sono permesso di chiederle nuovamente la parola. Su tale aspetto, infatti, credo si possa determinare uno scenario di confronto oppure di scontro politico non indifferente. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, alle sue domande c'è una risposta che devo proprio dare, ma credo sia più funzionale ascoltare ora il senatore Matteoli.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Non sfugge a nessuno, nemmeno a lei, signor Presidente, che ci troviamo di fronte ad un'anomalia senza precedenti, almeno che io conosca.

Mi riferisco alla circostanza di un Presidente del Consiglio che, trovandosi all'estero in visita ufficiale, dichiara, dalla Germania, che porrà la questione di fiducia su un provvedimento che ancora non è stato incardinato e in merito al quale l'opposizione non ha ancora iniziato nessun ostruzionismo, come spesso accade. Un Presidente del Consiglio che riceve una nota da parte dell'opposizione nella quale si chiede di conoscere gli emendamenti giudicati ostruzionistici per tentare di fare una cernita allo scopo di avviare in Aula un dibattito e arrivare così al voto. Tutto ciò non è stato ascoltato.

Il collega Malan ha avanzato alcune richieste che condividiamo totalmente, prima fra tutte, quella relativa ad un esame in Commissione. Aggiungiamo, inoltre, che il provvedimento non è stato incardinato e lei, signor Presidente, non può spogliare quest'Aula del diritto di votare le pregiudiziali. Non lo può fare lei e non lo può fare la maggioranza che sostiene il Governo. L'Aula ha il diritto di votare le pregiudiziali. Pertanto, le chiedo di far rispettare tale diritto. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PIROVANO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PIROVANO (LNP). Signor Presidente, è triste quello che stiamo constatando: purtroppo, dopo un mese di tregua dovuta prima alle amministrative, poi al doppio turno, poi al referendum, il primo giorno in cui il Governo deve dimostrare di avere una maggioranza si comincia a tentare di impedire all'opposizione di votare le pregiudiziali.

Può darsi che ci riusciate questa volta; sappiate, però, che prima o poi inizieranno i voti seri in Aula: la finanziaria, centinaia di voti, a volte più di 100 ogni giorno, facendo anche sedute notturne; come pensate, signori del Governo, di farcela? Probabilmente, state prendendo tempo per trovare altre soluzioni e arrivare ad avere i numeri che riuscite a concentrare soltanto in occasione dei voti di fiducia. (Applausi dal Gruppo LNP).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, ho apprezzato il fatto che abbia consentito l'esposizione del presidente Mancino; credo sia stata estremamente utile e condivido pienamente la valutazione da lui espressa rispetto alle questioni incidentali. Anch'io ritengo che esse siano legate all'Aula e che non debbano essere confuse con logiche di maggioranza e di opposizione.

Credo, però, che rispetto al problema ci sia anche da differenziare su cosa viene richiesta la fiducia. E' stato citato un esempio dalla prassi nel quale la fiducia venne chiesta prima e quindi non ci fu neppure la possibilità di porre delle questioni pregiudiziali o sospensive. Se si chiede la fiducia sull'articolo unico, cioè il testo resta nella formula con cui arriva in Aula, credo che la discussione sulla fiducia possa ragionevolmente assorbire anche la trattazione delle questioni incidentali e la discussione generale, perché il testo è quello che giunge in Aula e che i colleghi conoscono; se invece la fiducia viene posta sull'emendamento, ancor più se totalmente sostitutivo, credo che le questioni incidentali debbano essere discusse prima, perché il testo in questo momento è questo e, trattandosi di questioni sospensive, il nostro Regolamento vuole che abbiano la priorità su qualunque altro argomento.

Rispetto al caso specifico, francamente mi sarei sentito di togliere la parola al collega Malan perché il suo non era un intervento perfettamente centrato rispetto all'argomento e avrebbe dovuto parlare dopo; però, una volta che la questione è stata posta, va votata prima di qualunque altro passaggio del Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Schifani ha posto un problema di carattere generale: partendo dalla difficoltà della maggioranza, dai numeri del Senato, abbiamo il diritto e vogliamo che il Senato sia messo nelle condizioni di potersi esprimere e votare.

È una preoccupazione, credo, di tutti i senatori, e certamente mia, anche nel rapporto con il Governo. Quindi, il punto di equilibrio è il rispetto delle prerogative del Governo, ma anche il fatto che l'Aula non può essere espropriata dei suoi diritti. Questa preoccupazione io cercherò, nei limiti dell'equilibrio necessario, di farla rispettare.

Già dalla discussione nella Conferenza dei Capigruppo, e arrivati a questo punto del dibattito in Aula, sappiamo qual è l'intenzione del Governo, è inutile nasconderci dietro agli aspetti formali. Ha, però, il diritto di parlare e di illustrare la sua richiesta, dopo tutto ciò che ci siamo detti e che abbiamo richiamato, il rappresentante del Governo, al quale do ora la parola. Trarremo le conclusioni dopo l'intervento del Governo. (Il senatore Malan fa cenno di voler intervenire).

Senatore Malan, è già intervenuto tre o quattro volte su questo argomento.

 

MALAN (FI). È un mio diritto, signor Presidente. Ci sono le questioni pregiudiziali!

 

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, come ho anticipato nella Conferenza dei Capigruppo, il Governo intende porre la questione di fiducia... (Vivaci commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

 

MALAN (FI). Non si può! Sono state presentate questioni pregiudiziali e non sono state discusse. Non è mai accaduto che non si discutessero! Vergogna!

 

TOFANI (AN). È un esproprio, signor Presidente, ritorni sulle sue posizioni! (Numerosi senatori dei Gruppi FI, AN, UDC e LNP abbandonano l'Aula).

 

MALAN (FI). È inaccettabile! Lei sta cancellando il Senato! Vergogna! (Commenti del senatore Novi).

 

PRESIDENTE. Colleghi, non c'è nessuna prepotenza. C'è una prassi consolidata, che ho rispettato ben oltre i limiti posti. (Vivaci commenti del senatore Malan). Non è così.

Prego, signor Ministro, prosegua pure.

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Il Governo intende porre la questione di fiducia sul provvedimento oggi al nostro esame, e precisamente sul decreto-legge n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. (Reiterati commenti del senatore Malan).

Il Governo considera particolarmente importante questo provvedimento. Pertanto, vorrei svolgere alcune considerazioni senza limitarmi a leggere soltanto la solita formula.

Le ragioni del ricorso alla questione di fiducia sono dovute alla necessità, in questo scorcio di tempo che ci separa dalla data di scadenza del 12 luglio, di avere dei tempi certi e rapidi.

Il decreto di proroga deliberato dal Governo Berlusconi il 12 maggio 2006 finora non è stato esaminato in Aula, a causa delle elezioni amministrative, del successivo ballottaggio, e successivamente del referendum; per la sua approvazione definitiva mancano due settimane e deve ancora essere sottoposto all'esame della Camera.

In tale decreto, di proroga il Governo propone lo spostamento della scadenza dal 31 luglio al 31 dicembre 2006, così come proposto dal relatore Calvi con un suo emendamento, nonché l'opportunità, così com'era emerso nei lavori della Commissione, di circoscrivere la proroga solo agli atti di natura regolamentare previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003 sulla privacy. Il Governo propone anche la proroga di alcuni termini in materie varie: di particolare rilievo sono quelle dell'istruzione, del codice degli appalti, dell'ambiente e della previdenza agricola.

Per quanto si riferisce alle questioni legate all'istruzione, viene posticipata la scadenza per l'emanazione dei decreti correttivi e dei decreti legislativi e attuativi della legge di riforma; si prevede il rinvio all'anno scolastico 2007-2008 del regime transitorio dell'accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, il rinvio all'anno scolastico 2008-2009 della messa a regime della nuova scuola secondaria e il rinvio all'anno scolastico 2008-2009 del secondo ciclo dell'istruzione.

Viene poi prorogata al 15 ottobre 2006 la sospensione dei giudizi e delle azioni di riscossione in materia di previdenza agricola.

Per quanto concerne il cosiddetto codice degli appalti, sono previsti nuovi termini di efficacia per alcune disposizioni, a recepimento facoltativo nei confronti delle normative europee, in grado di disciplinare il periodo di tempo che separa dall'adozione del decreto legislativo correttivo, già deliberato in via preliminare dal Consiglio dei ministri.

Infine, per quanto riguarda la questione dell'ambiente, si prevede una modifica relativamente all'entrata in vigore della parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006 che riguarda in generale procedimenti di valutazione di impatto ambientale.

La data di entrata in vigore di tale disciplina, che avrebbe dovuto essere il 29 agosto, è differita al 31 gennaio 2007. Il maxiemendamento contiene altri provvedimenti, ma non ritengo che sia questo il momento opportuno per illustrarli.

Vorrei fare un'ultima sottolineatura e poi concludere. L'emendamento in questione contiene soltanto delle proroghe temporali; ciò consentirà al Governo di compiere una valutazione di merito sui alcuni provvedimenti al fine di intervenire laddove vi sia incoerenza con le impostazioni del Governo stesso, senza procedere a colpi di abrogazione generale, ma mediante valutazioni di merito correttive.

Per questo motivo il Governo si impegna a ricercare il confronto politico di merito, non a sfuggirlo, dal momento che, come è ovvio, tutti i provvedimenti oggetto di proroga temporale arriveranno poi all'esame delle Aule del Senato e della Camera per il confronto e le valutazioni di competenza.

Sulla base di tali considerazioni, signor Presidente, a nome del Governo pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza subemendamenti e articoli aggiuntivi, dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 325 di conversione del decreto-legge n. 173 del 2006 e consegno alla Presidenza il testo dell'emendamento predetto insieme alla relazione tecnica che lo accompagna.

FERRARA (FI). Domando di parlare per fatto personale.

 

MALAN (FI). Anche io intendo intervenire, signor Presidente.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Malan, ma devo sospendere la seduta e convocare la Conferenza dei Capigruppo.

 

MALAN (FI). Non può, lei deve darmi la parola!

 

FERRARA (FI). Chiedo la parola per fatto personale, signor Presidente. Lei non può non darmi la parola!

 

PRESIDENTE. Calma, onorevoli colleghi. A fine seduta potranno intervenire per fatto personale gli onorevoli Malan e chi lo richiederà.

 

MALAN (FI). Io non ho chiesto di intervenire per fatto personale!

 

PRESIDENTE. Devo sospendere la seduta, onorevole Malan.

 

MALAN (FI). (Si alza dal suo scranno e si avvicina al banco del Governo indicando il Presidente). Lei ha detto che mi avrebbe fatto parlare!

 

PRESIDENTE. Ha parlato molte volte, senatore Malan, a fine seduta potrà intervenire.

 

MALAN (FI). Vergogna! Vergogna!

 

FERRARA (FI). Presidente, chiedo di mettere agli atti che la mia richiesta di intervenire per fatto personale non è stata da lei accolta. Si tratta di una grave violazione costituzionale del ruolo del Senato!

 

PRESIDENTE. Sospendo la seduta e convoco la Conferenza dei Capigruppo.

 

(La seduta, sospesa alle ore 12,19, è ripresa alle ore 13,38).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

 

Organizzazione della discussione sulla questione di fiducia

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, comunico le determinazioni della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari sulla questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione dell'emendamento 1.1000, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 325. La ripartizione dei tempi è la seguente:

 

AN

 

30'

Aut

 

15'

DC-Ind-MA

 

15'

FI

 

40'

IU-Verdi-Com

 

20'

LNP

 

20'

RC-SE

 

25'

UDC

 

20'

Ulivo

 

50'

Misto

 

20'

Dissenzienti

 

5'

 

La discussione sulla questione di fiducia avrà luogo nella seduta pomeridiana con inizio alle ore 17; un'eventuale coda di tale discussione si terrà domani mattina dalle ore 9 alle ore 10.

 

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Desidero intervenire sull'ordine dei lavori, come preannunciato già nella parte precedente della seduta prima della sospensione.

Il presidente Marini, quando ho sollevato proteste perché ho chiesto di parlare prima del ministro Chiti, che nella seconda parte del suo dire ha posto la fiducia, ha detto che avrei parlato dopo; io l'ho inteso "immediatamente dopo", come credo chiunque potesse intendere, poi invece ha chiuso la seduta e, forse pensando che questo avrebbe ulteriormente ridotto le possibilità di parlare, ha ritenuto di mandare lei, come è più che legittimo, presidente Calderoli, a presiedere la seconda parte della seduta.

Ebbene, voglio sottolineare un fatto gravissimo avvenuto nella parte precedente della seduta. Io, nei tempi e nei modi tassativamente prescritti dal Regolamento, ho posto una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, il quale stabilisce che la questione pregiudiziale - e poi al comma 6 si dice che per le sospensive si applicano le stesse regole - può essere proposta da un senatore prima che abbia inizio la discussione; in tutti gli altri casi - non c'è mai stata una sola eccezione a questo -, terminata la relazione del relatore (o, come in questo caso, in quanto il provvedimento non è stato approvato in Commissione, dunque non è stato dato mandato ad un relatore di riferire, la relazione del Presidente della Commissione, anzi delle Commissioni), c'è stata sempre la possibilità di porre una questione pregiudiziale o sospensiva - è banale dirlo - poiché tassativamente prescritto dal Regolamento.

Ho avuto modo di esporla ed era mio pieno diritto, anzi sarebbe stato gravissimo non concedermi il diritto di farlo, l'ho esposta compiutamente, con duplice richiamo al Regolamento, l'ho motivata, e ricordo anche che il comma 2 dell'articolo 93 afferma che «la questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se non dopo che il Senato si sia pronunziato su di esse». Questo è un punto in cui il Regolamento, che in taluni casi può presentare delle ambiguità, è di una chiarezza cristallina, tant'è vero che non si è mai, in nessun caso, agito in modo difforme da quanto qui esposto.

È vero che nella scorsa legislatura è accaduto una volta - e non doveva comunque accadere - che il Governo ponesse la fiducia immediatamente, come di fatto ha potuto fare il ministro Chiti dopo una situazione che si è rivelata essere considerata dal Presidente una scaramuccia verbale di nessun peso, benché si fosse posta una questione che il Regolamento del Senato stabilisce che non può essere superata e che non si può passare ad altro prima di averla esaurita; ma ricordo che in quel caso (nel quale ritengo comunque che si sia sbagliato), occorso il 21 aprile 2004, il provvedimento sul quale veniva posta la fiducia era il decreto-legge così come formulato e non un provvedimento del tutto diverso, come è diventato quello al nostro esame con la presentazione del maxiemendamento da parte del Governo, che ha trasformato un provvedimento che verteva su alcuni argomenti in un provvedimento, appunto, completamente diverso. Di conseguenza, si è verificata una violazione gravissima, palese e violenta del Regolamento, per quanto riguarda l'articolo 93, commi 1 e 2, con il suffragio del comma 6, il quale ricorda che la questione sospensiva va trattata in modo identico alla questione pregiudiziale.

Aggiungo che sugli emendamenti, persino su quelli presentati dal Governo, è prevista in ogni caso la valutazione della congruità in base all'articolo 100, commi 6, 7 e 8. Allora mi chiedo come il presidente Marini abbia potuto stabilire che questo emendamento rispondeva a quanto il Regolamento prescrive per gli emendamenti e cioè l'attinenza alla materia; essi non possono quindi andare al di fuori della materia.

Quante volte - come è normale - degli emendamenti sono stati rifiutati perché non attinenti alla materia?

Qualche minuto prima di dare la parola al ministro Chiti, il presidente Marini ci ha riferito molto chiaramente di aver saputo nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che vi era l'intenzione da parte del Governo di presentare tale emendamento, ma ci ha comunicato con altrettanta chiarezza di non conoscerne il contenuto.

Ci troviamo allora di fronte ad una situazione in cui evidentemente l'ammissibilità degli emendamenti dipende da chi li presenta: se li presenta il Governo, sono ammissibili comunque, specialmente se si impedisce la discussione. Se questa non viene impedita, ossia non viene posta la fiducia istantaneamente, si può sperare che vi sia una valutazione. Evidentemente il Governo può presentare qualunque cosa. E così ha fatto, perché l'emendamento che ha presentato non ha nulla a che fare con la materia del decreto-legge sul quale è stato proposto.

Evidentemente vi è anche un'altra facoltà del Presidente. (Il senatore Ripamonti fa un richiamo ai temi, rivolto alla Presidenza). Ringrazio il senatore Ripamonti che ricorda il tempo, anche se è lontano dallo scadere.

 

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). È già scaduto.

 

MALAN (FI). Ricordo anche che a questo punto si stabilisce la prassi che la questione pregiudiziale può essere presentata se il Governo è d'accordo, perché la relazione, o quanto sostituisce la relazione, è stato svolto e mentre, a questo punto, in ogni altro caso, vi è stata la facoltà di porre delle questioni pregiudiziali o sospensive, oggi invece il Presidente ha deciso che questo non si poteva fare, benché io l'abbia fatto, ha deciso di ignorare la questione pregiudiziale che ho posto, poiché era stato informato nella Conferenza dei Capigruppo che il Ministro intendeva porre la fiducia.

Pertanto, il Senato è del tutto sprecato: basta e avanza la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, perché se ciò che si svolge in tale sede sostituisce, e non coordina come prescrive il Regolamento, quanto avviene in Aula, allora siamo di fronte a un caso molto raro: Romano Prodi ha mantenuto la promessa che aveva fatto durante la propaganda per il no al referendum; temeva che il Parlamento fosse emarginato dall'eventuale approvazione del sì, evidentemente non era emarginato abbastanza; a parte il fatto che questa accusa fosse infondata, qui evidentemente non ci si accontenta neppure dell'emarginazione: si vuole chiuderlo totalmente.

In conclusione, Romano Prodi ha detto di voler attuare una riduzione molto più drastica del numero dei parlamentari e molto prima di quanto previsto dalla riforma che avevamo approvato in Parlamento: ebbene, a partire da questa mattina egli ha subito azzerato il Senato, con un atto di imperio del ministro Chiti e del presidente Marini! (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sono un po' deluso perché credo che opportunità, e forse anche cortesia, avrebbe imposto al presidente Marini di essere qui presente, dato il clima che si è registrato, assolutamente non prodromico ad un sereno svolgimento dei lavori, né odierni, né futuri. Credo che oggi si sia verificato un precedente che costituirà sicuramente un vulnus per il seguito del nostro confronto.

Mi rivolgo però a lei in quanto Presidente di turno e spero che mi possa rispondere. Al di là dei problemi che così bene ha illustrato il senatore Malan, c'è un problema ulteriore che lo stesso senatore Malan ha sollevato, sia pure incidentalmente. Ricordo che nella passata legislatura ogni emendamento del Governo veniva passato al vaglio severissimo dei Presidenti della Camera e del Senato al fine di valutarne l'ammissibilità. Non ho avuto ancora la possibilità di analizzare compiutamente l'emendamento presentato dal Governo, ma ho visto che esso è molto vario e articolato: c'è tutta una serie di riferimenti a disegni di legge e quant'altro che andranno sicuramente analizzati.

La domanda è: gli uffici hanno valutato questo emendamento dal punto di vista dell'ammissibilità? Effettivamente il dubbio nasce. Anch'io ho ascoltato quanto ha detto il presidente Marini e cioè che l'emendamento era ancora sconosciuto. Adesso, oltre allo strappo regolamentare che è stato perpetrato questa mattina per cui i senatori non possono più parlare, si verifica anche questo problema. La valutazione di ammissibilità non vale più, non esiste più. Gli uffici lo hanno esaminato? Infatti, il decreto-legge in oggetto parla chiaro: esso fa riferimento a provvedimenti di natura regolamentare e lì ci può entrare di tutto. Cosa facciamo allora, lo accogliamo ex abrupto senza nemmeno valutarlo? Oppure esso è stato valutato e quindi gli uffici hanno svolto questo pur rapidissimo lavoro? Credo che una risposta ufficiale da parte della Presidenza da questo punto di vista si imponga.

Resta l'amarezza di vedere che siamo partiti con un piede assolutamente sbagliato. Vorrei dire ai colleghi della maggioranza che è già brutto mostrare arroganza quando si ha la forza; quante volte ci avete rimproverato la scorsa legislatura, forse centinaia o migliaia, di essere arroganti? Quantomeno avevamo la forza per farlo. Voi non avete nemmeno quella e allora su cosa basate l'arroganza con la quale siete partiti? Forse sul timore. Sarebbe stato molto meglio e forse più produttivo per tutti agire in termini regolamentari. Non avremmo perso più tempo di quanto non ne abbiamo perso oggi con queste discussioni e i rapporti non si sarebbero così deteriorati fin da subito. (Applausi dai Gruppi LNP, UDC e FI).

PRESIDENTE. Essendovi altre due richieste di intervento, vorrei rispondere ai primi due quesiti in modo da poter poi rispondere eventualmente a quelli successivi.

Senatore Malan, la questione da lei sollevata è stata già discussa in sede di Conferenza dei Capigruppo. Le decisioni sono state assunte dalla Presidenza e non si può tornare sulle decisioni prese. In merito al caso specifico, credo che la questione, sollevata anche dal presidente Mancino, sia estremamente importante e seria e quindi, eventualmente, se i Gruppi lo riterranno opportuno, potranno sollecitare alla Presidenza un esame della questione in sede di Giunta per il Regolamento.

Senatore Castelli, in merito alle questioni da lei poste, vorrei sottolineare che l'inammissibilità degli emendamenti viene dichiarata dalla Presidenza e ciò avviene quando si tratta di inammissibilità relativa a specifici punti o complessiva. Non essendo stata dichiarata tale inammissibilità si ritiene che la Presidenza abbia dichiarato ammissibile l'emendamento.

Prima di proseguire con gli interventi, prego tutti, trattandosi di richiami al Regolamento, di attenersi a tale fattispecie e di non incamminarsi su questioni politiche che poco attengono al Regolamento.

VILLONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (Ulivo). Signor Presidente, interverrò strettamente sul Regolamento essendo questa la materia su cui in realtà vertono, sia pure con qualche punta polemica, gli interventi dei colleghi dell'opposizione. Il senatore Malan solleva una questione certamente non banale, quando fa riferimento soprattutto alla necessità che si esauriscano le fasi preliminari (pregiudiziali e sospensive) prima che si proceda oltre. Mi pare di aver colto da parte del collega Malan questa specifica citazione che sembra essere poi, dal punto di vista regolamentare, il cardine del suo ragionamento. Indubbiamente è esatto il richiamo del collega Malan; però bisogna che riflettiamo su un punto: questo principio coesiste con altri di pari rilievo regolamentare che ci dicono che il Governo può sempre intervenire e porre la fiducia su qualsiasi oggetto.

 

MALAN (FI). Dopo!

 

NOVI (FI). E il comma 5, scusa?

 

VILLONE (Ulivo). Questo è parimenti un principio di rilievo regolamentare, che va ovviamente integrato con quello poc'anzi citato dal collega Malan.

Non sfugge poi che esiste anche un principio di economia dei procedimenti, che va ugualmente considerato nell'ambito dei nostri lavori. Guardiamo allo specifico. Volendo leggere strettamente nella prospettiva Malan la questione, saremmo dovuti passare attraverso una fase di pregiudiziale, per esempio. Non esito a dire - come ho già fatto in Commissione - che se il testo fosse rimasto quello originario, personalmente avrei avuto forti dubbi sulla sua costituzionalità; cosa sulla quale ovviamente una questione pregiudiziale di costituzionalità ben si sarebbe indirizzata.

L'emendamento che si propone, però, è sostitutivo: che senso ha avanzare una questione pregiudiziale su un contenuto che scompare, essendo il primo contenuto quello che effettivamente dava luogo a dubbi ed essendo il secondo correttivo di quei dubbi? Si va a fare un testo, infatti, specificamente indirizzato a termini puntuali e non è assolutamente affetto dalla genericità che rendeva probabilmente incostituzionale il testo originario. Non dico che ognuno di questi elementi sia in sé decisivo ma, accanto alla lettura del collega Malan, ci sono altri elementi di rilievo regolamentare da considerare che ci consentono di arrivare a conclusioni diverse. In ogni caso, c'è un precedente, secondo il senatore Malan, cattivo. Può darsi! Ma, laddove c'è un precedente, come giustamente diceva lo stesso Presidente, che sia cattivo o non è questione giustamente da rimettere alla Giunta per il Regolamento.

Questo è il luogo appropriato nel quale valutare se un precedente è buono o cattivo per riportare poi alla decisione dell'Assemblea le riflessioni della Giunta medesima. Io non credo ci siano particolari forzature. Ci sono letture di Regolamento che si incrociano; si può legittimamente privilegiare l'una o l'altra prospettiva, ma che ci sia questo scenario di prevaricazione e di guerra mondiale in atto, disegnato dal collega Malan, mi pare francamente che si possa del tutto escludere.

PRESIDENTE. Per amor di verità, devo ricordare che il collega Malan aveva chiesto una questione sospensiva con rinvio in Commissione e non una questione pregiudiziale di costituzionalità.

NOVI (FI).Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Vorrei ricordare che in quell'occasione da parte dell'opposizione non venne nessuna protesta e quindi la stessa Presidenza del Senato praticamente, di fronte all'atteggiamento e all'orientamento dell'opposizione, ritenne che si potesse procedere. Dunque, c'è una profonda differenza perché basta riferirsi a quell'iter parlamentare e a come si svolse il dibattito precedente la richiesta della questione di fiducia e al fatto che dai banchi dell'opposizione non ci fu nessuna protesta, nessuna obiezione.

Il fatto che non ci sia stata nessuna obiezione - e questo emerge da una lettura anche superficiale del resoconto, se non sbaglio del 2004 - significa che anche l'opposizione interpretava quella richiesta di fiducia come un momento conclusivo di un iter parlamentare sostanzialmente esaustivo per quanto riguardava l'opposizione, anche perché sappiamo che questa è stata un'opposizione che non ha fatto sconti alla maggioranza e soprattutto alla Presidenza dell'epoca. Conosciamo tutti i tentativi di delegittimazione non solo funzionale, ma anche personale che dai banchi dell'opposizione vennero nei confronti della presidenza Pera.

Devo anche avvertire il presidente Marini che oggi si è trovato di fronte a una parte del Parlamento che ha tenuto un comportamento quanto mai corretto, però se la Presidenza crede di gestire questa Assemblea con i sistemi sbrigativi di un'assemblea del sindacato degli anni Settanta... (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Stiamo parlando di Regolamento.

 

NOVI (FI) ... quando non si ammetteva nessuna replica. Allora è meglio che lo diciamo qui e che venga anche resocontato: questo modo di guidare l'Aula da parte del Presidente si scontrerà con comportamenti dell'opposizione che non saranno probabilmente come quelli responsabili che abbiamo tenuto oggi, perché di fronte a un'irresponsabile conduzione dell'Assemblea ci sarà un'adeguata risposta, sempre nel rispetto dei ruoli istituzionali, da parte dell'opposizione.

PRESIDENTE. Senatore Novi, francamente ho qualche perplessità a chiamare sbrigativi dei metodi che hanno previsto una discussione sulla pregiudiziale per un'ora e venti minuti. (Applausi del senatore D'Amico).

Mi sembra che forse si debba riprendere la strada di un Regolamento e di una sua applicazione secondo la prassi più lineare e forse abbiamo bisogno di un po' più di rodaggio, visto che c'è stata la ripresa della legislatura.

Detto questo, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

La seduta è tolta (ore14,01).

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (325)

 

 

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

 

1.1000 IL GOVERNO

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto–legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.

3. All’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5.".

4. All’articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi ".

5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

6. E’ prorogato all’anno scolastico 2007–2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall’anno scolastico 2008–2009.

7. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all’anno scolastico 2008–2009,".

8. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007–2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008–2009".

9. All’articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10. All’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:" il 31 dicembre 2007".

11. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

13. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 28 novembre 2005, n.246, le parole "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".

14.E’ prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.

15. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge sono aggiunte le seguenti parole: ". Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione".

 


 

Allegato

 

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173

 

 

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1 (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali) 1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di previdenza agricola) 1. All’articolo 01, comma 3, del decreto–legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".

2. L’articolo 01, comma 16, del decreto–legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente: "16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.".

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche) 1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".

Art. 1-quater (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) 1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato sino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

Art. 1-quinquies (Proroga di termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 1-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria) 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Art.1-septies (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1.All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le parole da: << centoventi giorni>> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: << il 31 gennaio 2007>>.

Art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) l’articolo 253, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".

c) dopo il comma 1 dell’articolo 253 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.";

d) all’articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2007.".

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007. »

All'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa» .

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

11a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2006
(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente CAPRILI,
indi del vice presidente CALDEROLI
e del presidente MARINI

 

 

 

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

 

BATTAGLIA Giovanni, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

 

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore 10,10).

 

Sull'ordine dei lavori

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, ieri sera in chiusura della seduta pomeridiana ho preannunciato e presentato anche per iscritto - benché questo non sia in nessun modo richiesto dal Regolamento - una questione pregiudiziale sul provvedimento che affronteremo dopo quello che stiamo discutendo in questo momento. Ho preannunciato che i colleghi Stracquadanio e Pastore hanno la medesima intenzione.

Vorrei che lei rassicurasse l'Assemblea che questa volta il Regolamento verrà rispettato e che si osserverà la procedura sempre usata, tranne in un caso in cui per un errore questo non fu fatto e nessuno lo fece rilevare; in caso contrario, dovremmo assumere che il Regolamento è cambiato e vorremmo che il Presidente, o comunque la Presidenza, ci spiegasse qual è il nuovo Regolamento.

PRESIDENTE. L'unica cosa che è mio compito riferire all'Assemblea è che dobbiamo prima discutere e votare un altro provvedimento. Quando si procederà all'esame del provvedimento in questione, prenderemo in considerazione quanto detto.

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, intervengo solo perché sia riportato agli atti che al momento della richiesta del numero legale sulla votazione del processo verbale ero presente. La tessera difettosa non mi ha consentito di votare. Le avevo richiesto di attendere la magnetizzazione della tessera e ciò non mi è stato concesso.

 

CALVI (Ulivo). Ne prendiamo atto. Invece di otto, eravate nove!

 

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, la sua osservazione sarà messa agli atti.

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(325) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (ore 10,13)

 

Seguito della discussione e approvazione della questione di fiducia

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 325.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la discussione sulla questione di fiducia.

Passiamo ora alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 325, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, signori colleghi, il Governo nella giornata di ieri ha deciso ufficialmente di ricorrere all'istituto della fiducia sui nuovi testi emendati riguardanti i due disegni di legge di conversione in calendario questa settimana.

Nel considerare che, con le ordinarie procedure, non sarebbero stati utili i tempi tecnici previsti dal nostro Regolamento per procedere alla loro approvazione, è solo il senso di responsabilità (e cito le parole del ministro Chiti) ad aver spinto l'Esecutivo all'assunzione della decisione di porre la questione di fiducia.

Proprio queste parole - noi del Gruppo Popolari-Udeur - sentiamo di poter condividere, poiché spetta a una maggioranza parlamentare, quanto più coesa possibile, fornire un adeguato sostegno alle posizioni governative, sposate essenzialmente nei contenuti, quando particolari esigenze tempistiche lo impongono.

Oggi, infatti, siamo chiamati a esprimere un voto di fiducia sul testo del maxi-emendamento riguardante la legge di conversione di un decreto-legge in scadenza alla ravvicinata data del 12 luglio 2006 e contenente una proroga di termini utili all'emanazione di atti di natura regolamentare.

Siamo di fronte, dunque, a una situazione particolare di emergenza che si vuole affrontare non certo intervenendo nel merito di tutti quei provvedimenti che vengono toccati da questa legge di conversione, bensì adottando un semplice provvedimento di proroga.

Sull'esame nel merito dei singoli testi normativi oggetto del maxi-emendamento del Governo, sarebbe auspicabile (e spero che l'Esecutivo abbia tale intenzione) che si tornasse a discutere in tempi brevi.

Ciò nella considerazione che si tratta di provvedimenti importanti, approvati dal precedente Governo nell'ultimo scorcio di legislatura, quali, ad esempio, il decreto-legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 che contiene norme fondamentali in materia ambientale che andrebbero discusse e rivisitate, o, ancora, il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riguardante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Aprendo, nel più breve tempo possibile, un costruttivo dibattito parlamentare sui rilevanti temi che ho appena citato si eviterebbe ogni possibile dubbio circa il fatto che il Senato, data l'esigua maggioranza che lo caratterizza in questa legislatura, possa essere considerato luogo di legiferazione in cui ci si esprime solo con voti di fiducia. Il Senato, invece, dovrà dimostrarsi luogo istituzionale del dibattito e del confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione.

Questa è democrazia!

Pertanto, esprimo a nome dei Popolari-Udeur il voto di fiducia che oggi questo Governo da noi otterrà.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, signori del Governo, signori senatori, svolgerò solo poche rapide considerazioni rispetto al Governo e a questa maggioranza.

Credo che, dopo le elezioni politiche, dopo le elezioni amministrative e la prova referendaria dei giorni scorsi, questa maggioranza e questo Governo abbiano, appunto, il diritto di governare. C'è una legittimazione popolare che porta l'Unione e questo Governo al dovere di governare e questo stesso dovere di governare verrà esercitato attraverso le forme che le leggi e i regolamenti prevedono.

E' entrato nel merito con senso di responsabilità il senatore Barbato per dire che, su un provvedimento adottato dalla precedente maggioranza e dal precedente Governo, il Governo Prodi ha deciso di porre la fiducia perché non si dispone dei tempi necessari per l'approvazione (sono in scadenza due decreti-legge) e soprattutto perché vi è stato un intervento naturale - com'è naturale che sia - migliorativo del nuovo Governo e della nuova maggioranza.

Al Senato abbiamo una realtà che ha consegnato una maggioranza non amplissima, come invece era stato per il passato (e io ero presente nella legislatura precedente), per cui l'azione di Governo verrà esercitata così come l'attuale normativa, l'attuale regolamentazione, prevede con il ricorso al voto di fiducia che è uno degli strumenti attraverso il quale il Governo esercita il suo dovere di governare.

Credo di poter dire che questo primo voto di fiducia su un provvedimento di merito non sarà l'ultimo richiesto dal Governo in quest'Aula. D'altro canto, essendo stato in quest'Aula nella precedente legislatura, ricordo che con maggioranze ben diverse e ben superiori il precedente Governo in quest'Aula per ben 46 volte ha fatto ricorso allo strumento della fiducia. Quindi, non è niente di particolarmente scandaloso e grave: si tratta semplicemente di un mezzo regolamentare per assolvere al dovere di governare determinato dalle tre consultazioni che si sono succedute a stretta ripetizione temporale.

Rispetto alla situazione che abbiamo al Senato, alcuni hanno definito in modo colorito la legge elettorale con la quale abbiamo votato. Se oggi al Senato i numeri sono molto diversi dalla legislatura precedente, probabilmente è a causa della legge elettorale in vigore, che alcuni, come dicevo, hanno definito una "porcata": io credo di poter condividere questa definizione. Se la soluzione dovesse essere rappresentata dal nuovo ricorso alle urne, andremmo a votare con la stessa legge elettorale, quindi, probabilmente, non ne caveremmo un ragno dal buco, avremmo infatti più o meno la stessa composizione delle Aule parlamentari, forse a parti invertite, ma la difficoltà che abbiamo oggi al Senato permarrebbe.

Questo mi serve per dire che quando si pone mano a normative di carattere astratto e generale, che vanno quindi a disciplinare la tenuta delle istituzioni, bisogna fare riferimento alle istituzioni e non a calcoli di parte sulla base dei quali è stata approvata la legge elettorale con la quale abbiamo votato e sulla base dei quali si è dato vita a un presunto cambio costituzionale che, fortunatamente, il popolo italiano - che è ben più avanti delle forze politiche - ha fermato.

Concludo con una battuta che rende l'idea: ieri i presidenti Schifani, Matteoli, D'Onofrio e Castelli hanno svolto una conferenza stampa nella quale si sono appellati al Capo dello Stato, lamentando una presunta violazione delle regole democratiche in relazione ai diritti dell'opposizione. Per un attimo ho pensato, da legislatore - come sarebbe bene che facesse ognuno di noi - cosa sarebbe avvenuto ieri se fosse andata già in vigore la riforma costituzionale approvata nella passata legislatura dalla Casa delle Libertà e che fortunatamente il popolo italiano ha ritenuto di non voler vedere applicata in Italia.

Probabilmente, i Presidenti dei Gruppi della CDL non avrebbero potuto fare ricorso al Capo dello Stato, così come in forma solenne e pubblica hanno fatto, perché questi sarebbe stato ridotto ad un notaio che sicuramente non avrebbe avuto il potere di intervenire sui lavori delle Assemblee parlamentari. Ripeto, fortunatamente il popolo italiano ha bocciato questa riforma. Paradossalmente, signor Presidente e signori colleghi, in base alla loro riforma i Presidenti della CDL avrebbero dovuto rivolgere il loro appello a Romano Prodi, perché nella loro riforma era previsto che quella funzione spettasse al Presidente del Consiglio e non al Capo dello Stato.

Concludo dicendo che quando mettiamo mano a riforme regolamentari o addirittura della Carta delle carte, cioè alla riforma costituzionale, si abbia la consapevolezza di scrivere norme che valgono quando si è maggioranza, ma anche quando si è minoranza. Credo che di questo abbia bisogno l'Italia e che questa legislatura, in cui i numeri sono quelli che ci ha consegnato una pessima legge elettorale, vedrà qui nell'Aula del Senato non infrequente il ricorso alla fiducia. Nel caso di specie, il problema è dato anche dalla rapidità e dalla necessità di convertire in legge il decreto.

Tuttavia, credo che questa legislatura potrà avere un'altra funzione, quella di trovare - e tale ricerca è aperta in tutte le direzioni, al di là delle parti - un momento in cui porre mano a modifiche costituzionali e regolamentari che non consentano più di avere momenti di difficoltà come quelli che abbiamo avuto ieri.

Concludo annunciando il voto favorevole dei senatori dell'Italia dei Valori (Applausi dai Gruppi Misto-IdV e Ulivo).

DONATI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DONATI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, l'emendamento presentato dal Governo al decreto legge n. 173 presenta alcune proroghe utili e positive ad avviare il confronto su questioni di grande rilevanza per il nostro Paese, tra cui - voglio ricordarlo - la scuola, l'agricoltura, l'ambiente e le regole in materia di appalti, forniture e servizi. Se da un lato sono comprensibili, ma non condivisibili ovviamente, le proteste del centro-destra sullo strumento utilizzato, dall'altro però deve essere riconosciuto che, per mettere nelle condizioni il nuovo Governo dell'Unione di avviare le proprie politiche e le proprie scelte, queste proroghe di termini sono indispensabili. Voglio ricordare - il centro-destra lo sa bene - che sono state sempre utilizzate nelle fasi di transizione tra vecchi e nuovi Governi.

Entro nel merito del provvedimento a partire dal tema della scuola. La scelta del Governo, contenuta negli articoli 5, 7 e 8 del decreto, di allungare i tempi di emanazione dei decreti correttivi e della messa a regime della riforma della scuola secondaria e del secondo ciclo, è coerente con la necessità di rimettere in moto una riflessione condivisa con gli insegnanti, gli studenti e le famiglie sul futuro della scuola.

La scuola italiana, tanto più da quando vige l'autonomia scolastica, necessita di una profonda partecipazione dei soggetti che ogni giorno vi vivono e studiano. Proprio la scuola è il luogo dove le riforme non si possono calare dall'alto, come fece l'ex ministro Moratti, che immaginò, soprattutto per quanto attiene alla riforma del secondo ciclo, un inefficace modello deciso a tavolino.

Prorogare i termini dei decreti correttivi consente una grande riflessione sul ruolo della scuola e della formazione in questo Paese, una riflessione in cui gli insegnanti e gli studenti siano protagonisti, a partire dal tema della dignità della professione docente. La stessa procedura delle sperimentazioni risulta l'unica che consente di verificare fino in fondo la qualità della proposta di riforma e pertanto la proroga del regime transitorio relativo all'accesso anticipato della scuola dell'infanzia al 2007-2008... (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, soprattutto quelli vicini alla senatrice Donati, vi chiedo per cortesia se potete stare un po' in silenzio.

 

DONATI (IU-Verdi-Com). La ringrazio, signor Presidente. Tale proroga, dicevo, risulta coerente con la necessità di valutare con grande attenzione gli effetti di tale scelta, che fu oggetto di un intenso dibattito tra gli stessi pedagogisti. Solo la concertazione e l'ascolto degli attori consentirà di costruire un percorso stabile e forte di riforma, senza traumi, che il testo al nostro esame consente di adottare.

Il secondo tema che voglio sottolineare riguarda il settore agricolo. Si provvede in primo luogo alla proroga delle deleghe per la riforma dell'impianto normativo che regolamenta il settore, rinnovo previsto all'articolo 1, commi 11 e 12, dell'emendamento del Governo. In particolare, il comma 11 proroga di un anno il termine fissato dall'articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229, per il riassetto della disciplina concernente i prodotti alimentari, con particolare riferimento all'armonizzazione con i principi del diritto comunitario in materia, alla tutela degli interessi relativi alla salute, all'ambiente, alla protezione del consumatore. Voglio ricordarlo, la delega in questione non era stata esercitata dal precedente Governo.

Con il comma 12, invece, il Governo è delegato ad integrare e correggere, qualora necessario, i decreti legislativi emanati dai due precedenti Esecutivi per l'orientamento e la modernizzazione del settore agricolo e della pesca.

Altro provvedimento di particolare rilievo di cui quest'Aula, alla fine della precedente legislatura, ha a lungo discusso riguarda il tema della previdenza in agricoltura. Ricorderete tutta quella complessa vicenda; con questo provvedimento il Governo provvede a disinnescare la mina della mancata definizione concordata del debito contributivo pregresso per il comparto agricolo, questione non risolta, che ha avuto un iter parlamentare molto complesso e che il Capo dello Stato ha visto respingere alle Camere per mancata copertura finanziaria del decreto predisposto dai Ministri.

È dunque necessario ed urgente prorogare tale termine per consentire al Governo di presentare alle Camere, per avviare un confronto parlamentare, una proposta complessiva ed equilibrata per la previdenza agricola, che contempli, fra l'altro, la riforma delle indennità temporanee ed i provvedimenti per l'emersione dal lavoro irregolare.

Il terzo argomento che voglio toccare riguarda la legge delega ambientale. In campo ambientale deve essere valutata sicuramente positivamente la disposizione contenuta nel testo volta a prorogare al 31 gennaio 2007 l'entrata in vigore della seconda parte del decreto legislativo n. 152, relativo alla procedura per la valutazione dell'impatto ambientale e la valutazione ambientale strategica. Una norma che va sospesa, perché non è coerente con le direttive comunitarie e che andrà prontamente corretta e messa in funzione, per consentire al Governo e a chi deve assumere decisioni di avere degli strumenti fondamentali di valutazione ambientale e strategica di cui oggi siamo privi.

Anche a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani dichiaro l'insoddisfazione rispetto al fatto che questo è l'unico punto riferito alla legge delega ambientale contenuto nel testo in esame, che invece richiederebbe ulteriori sospensioni e correzioni.

Conosciamo ovviamente la complessità delle questioni giuridiche che stanno dietro a questa scelta, anche se però va sottolineato come questo intervento sul codice ambientale non possa che costituire un primo passo, dovendo necessariamente essere seguito da un intervento analogo e altrettanto urgente - rispetto al quale chiediamo un intervento del Governo - sulle parti concernenti rifiuti, bonifiche, tutela delle acque, difesa del suolo, emissioni in atmosfera e danno ambientale.

L'obiettivo è quello di armonizzare l'ordinamento italiano con le direttive comunitarie e di correggere le disposizioni che, in violazione della delega e senza il corretto confronto con le istituzioni locali (si pensi al parere contrario espresso dalla Conferenza Stato-Regioni e dall'ANCI e alla richiesta di sospensione che viene da sindacati, associazioni, consorzi di gestione e operatori del settore, rispetto ai quali ci si augura invece che il giudizio contrario a questa sospensione da parte di Confindustria non pesi più di quello dei soggetti richiamati) hanno abbassato il livello complessivo di protezione ambientale senza peraltro garantire il coordinamento e la semplificazione normativa.

Su tale questione il nostro Gruppo non è soddisfatto ed attende ulteriori provvedimenti per sospendere e correggere altre parti negative della legge delega ambientale.

Infine, voglio commentare il testo del Governo nella parte che fa riferimento al codice sugli appalti. Se non corretta, la norma entrerà in vigore a partire dal 1° luglio prossimo, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 163 del 2006 e comunque facendo salva la normativa previgente. In questo modo sarà possibile utilizzare le stesse procedure previste dalla legge delega per correggere le parti più controverse del nuovo codice, che l'Unione ha sempre ritenuto, dentro e fuori le istituzioni, negative e comunque non derivanti da obblighi comunitari.

In particolare faccio riferimento all'estensione della trattativa privata negli appalti e all'uso liberalizzato dell'appalto integrato che consente sempre progettazione ed esecuzione dei lavori da assegnare ad un unico soggetto, quindi abbassando la qualità della progettazione. Sulle norme in questione il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro Di Pietro, ha già presentato un primo decreto legislativo di correzione che nelle prossime settimane arriverà all'attenzione del Parlamento per il previsto parere.

Anche in questo caso la complessità delle norme e i tempi stretti ci avevano indotto a presentare un emendamento a questo provvedimento - lo sottolineo - da parte di tutti gli esponenti dell'Unione e di cui ero prima firmataria, proprio per chiedere la sospensione totale dell'efficacia del codice appalti. A nostro giudizio sarebbe stata la strada più semplice ed agevole anche nell'interesse della chiarezza per le stazioni appaltanti, gli operatori e le stesse imprese che sono chiamate poi al rispetto delle suddette norme.

Con questo emendamento il Governo sospende invece solo parzialmente parti del codice degli appalti che a questo punto entrano in vigore in modo differenziato, creando certamente non poche incertezze e problemi interpretativi per il settore.

In questo caso avremmo comunque preferito una sospensione totale, anche se comunque apprezziamo - lo sottolineo - il testo presentato dal Governo che a giudizio dell'Unione sospende le questioni più controverse e negative relative al codice degli appalti e su cui voglio ricordare che la stessa Conferenza Stato-Regioni si è espressa in senso negativo.

Per queste ragioni di metodo e di merito il Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sosterrà il Governo in occasione del voto di fiducia su tale emendamento. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, colleghi, è costante abitudine dei Governi, nel momento in cui ha inizio una nuova legislatura - ciò non soltanto nel nostro Paese ma in tutte le democrazie occidentali - presentare il cosiddetto "programma dei cento giorni".

Si presuppone, infatti, che nei primi cento giorni - che vengono definiti anche la "luna di miele" con i propri elettori, che in virtù della vittoria sono entusiasti, mentre il nuovo Governo ha voglia di fare - vengano presentati quei primi provvedimenti di legge necessari all'attuazione del programma di Governo. Mi sarei aspettato che ciò fosse ancora più vero in questa legislatura, visto che veniamo da cinque anni di continua, martellante propaganda, secondo la quale il Paese sarebbe allo sfascio, gli italiani alla disperazione e l'economia disastrata.

Pertanto - ripeto - mi sarei aspettato un profluvio di provvedimenti che ponessero mano alla situazione disastrata del nostro Paese. Tutto ciò, tra l'altro, era stato anche annunciato prima delle elezioni, nel corso di varie iniziative del Presidente del Consiglio. È accaduto, però, che ancora una volta la vostra prassi si è mossa esattamente nella direzione contraria rispetto a quanto dichiarato. Vi siete impadroniti, con grande fatica, di tutte le istituzioni, avete ottenuto la fiducia e poi, semplicemente, avete "chiuso" il Senato. Questo è quanto è accaduto. Non ci avete più fatto lavorare. Avete fatto votare due decreti-legge del Governo precedente e poi il nulla. (Commenti dei senatori Ripamonti e Donati).Questo è il dato di fatto.

 

PRESIDENTE. Per favore, colleghi, fate continuare il senatore Castelli.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, devo dire che è una mia costante: ogni volta che intervengo, non so per quale motivo, vengo interrotto da qualche esponente della sinistra. Se mi lasciaste estrinsecare il mio ragionamento... (Commenti della senatrice Donati). O forse vi dà fastidio sentire la verità?

Allora, vi chiedo: dove sono gli atti concreti del vostro programma? Che cosa volete fare? Credo che noi e il Paese abbiamo il diritto di saperlo. Fino ad ora non avete mai fatto ciò che avete dichiarato. Ad esempio, avevate annunciato che avreste diminuito il numero dei Ministri e, ovviamente, l'avete aumentato. Avevate dichiarato che avreste portato avanti la TAV ed i cantieri, invece, sono stati chiusi. Avevate, infine, dichiarato che non avreste aumentato le tasse, mentre, probabilmente, l'unicovero importante provvedimento che vedremo prima di agosto sarà quello che conterrà una bella stangata per gli italiani, soprattutto per i ceti produttivi.

E dunque, in sostanza, ancora oggi mi sembra vi unisca soltanto l'opposizione all'azione di governo della Casa delle Libertà. Però adesso le elezioni sono passate, state governando e non potete più essere uniti da questo collante che, in realtà, è l'unica cosa che vi tiene insieme.

Abbiamo visto com'è andato a finire anche ieri la vostra riunione sull'Afghanistan: vi siete spaccati. Anche in merito a questa tematica vedremo cosa accadrà, se avrete bisogno di un soccorso alternativo. Però - ripeto - oggi siete voi che governate e dovete dimostrarci cosa volete fare per tirar fuori il Paese dagli impicci, come avete sempre dichiarato.

Anche oggi ci troviamo di fronte ad un provvedimento del Governo precedente al quale ponete mano per procrastinare, per rimandare, per decidere di non decidere. Ebbene, state riconducendo la palude a prassi di Governo. Credo che questo sia un dato assolutamente preoccupante. L'avete fatto anche in materia di giustizia. L'avete dichiarato ed anche in questo caso è stato semplicemente dichiarato. Prendo atto che il rinvio dell'ordinamento giudiziario in questo provvedimento non c'è. Ciò da parte mia è assolutamente positivo, ma bisogna vedere come tutto questo possa conciliarsi con le dichiarazioni del ministro Mastella il quale, per inciso, ieri ha già dovuto incassare il primo sciopero degli avvocati e i primi fischi della società civile. Questo è il dato con il quale vi dovete confrontare.

Non avete idee, insomma, o quantomeno fino ad ora non avete dimostrato di averne, non ce le avete fatte vedere. E noi siamo in attesa di capire cosa succederà, con un disagio, Presidente, glielo dico con grande chiarezza. Sono lombardo, nato in una cultura del lavoro: stare ad oziare non mi piace, mi sembra di percepire gli emolumenti da senatore a tradimento. Non mi piace non lavorare: per favore, fateci lavorare, vi chiediamo almeno questo (Applausi dai Gruppi FI e LNP), visto che siamo anche, a quanto dicono le statistiche, i parlamentari che guadagnano di più in tutta Europa.

È questo il vostro programma: guadagnare di più e lavorare di meno. Avete risolto i problema della vita: bravi! Credo che abbiate concretizzato l'emendamento presente nella Costituzione americana, per cui i cittadini hanno diritto alla felicità, ma non credo che tale diritto debba essere concesso soltanto ai senatori. Magari se il Senato lavorerà un po' di più sarà meglio per tutti.

Qual è, però, il problema fondamentale? Presidente Formisano, lei ha dichiarato che siete legittimati a governare dai risultati elettorali. Certo, ma c'è una regola fondamentale in democrazia, in quella Costituzione che avete legittimamente difeso: per governare ci vogliono i numeri in Parlamento, per governare dovete dimostrarci di avere questi numeri. Se non li avete, non potete scegliere scorciatoie e forzature del Regolamento. Questo è un dato fondamentale per cui combatteremo sempre e spero che siamo tutti d'accordo.

Vedremo tra poche ore se avete intenzione ancora di forzare oltre ogni misura il Regolamento o se invece volete seguire le regole democratiche che servono per tutti.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 10,38)

 

(Segue CASTELLI). Mi rivolgo al presidente Marini, che è rappresentato in questo caso dal vice presidente Calderoli. Io spero che la forzatura che è stata fatta ieri sia un episodio isolato, spero che oggi possiamo tornare alla normalità. Vede, presidente Marini (mi rivolgo a lei anche se in questo momento non è presente in Aula), lei è l'arbitro del Senato: non sia mai che lei diventi il Moreno del Senato italiano. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Castelli, da buon guardalinee riferirò tutto all'arbitro.

CAPRILI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CAPRILI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, provengo da una cultura politica - e poi ho passato così tanti anni all'opposizione, in partiti più o meno grandi, ma sempre di opposizione - da cui mi deriva un grandissimo rispetto delle regole e principalmente di quelle parlamentari. Ho mal sopportato, nella mia vita di parlamentare, Regolamenti che sulla base di una presunta modernità hanno, per così dire, ristretto le prerogative delle Assemblee a favore degli Esecutivi; essere oggi al Governo non muta per niente questa mia impostazione culturale e il mio senso delle istituzioni.

Vedete, onorevoli colleghi, credo che ognuno di noi qui dentro dovrebbe essere disponibile - e non è una concessione - a discutere questo o quel punto del Regolamento: così si è fatto e così si farà in futuro. Ho assistito ad esempio ieri ad un'interessante discussione tra il Presidente della Commissione bilancio e il senatore Vegas sui meccanismi con i quali avere un parere preventivo, in base al quale il Governo potrebbe mutare il testo dei maxiemendamenti che vengono sottoposti alla fiducia, come nel caso attuale. Siamo disponibili a valutare le prassi che sono date più o meno per consolidate e non ho interesse, lo dico francamente, ad una replica e ad una controreplica di questo dibattito.

Voi dell'attuale minoranza avete posto nella scorsa legislatura 46 questioni di fiducia, su cui noi abbiamo espresso una profonda protesta. Devo aggiungere - senza eccessi diplomatici che mi pare farebbero persino velo ad un dibattito che è stato esplicito - che considero irricevibili e inconcepibili atti come quello di ieri e il dibattito che l'ha sostenuto e accompagnato.

Ho letto nella giornata di ieri (ma del resto basterebbe sfogliare oggi i giornali) che si parla addirittura di tentativo di golpe. Il presidente Schifani ha rilasciato una dichiarazione in cui dice che, in questo ramo del Parlamento, una maggioranza e un Governo hanno vinto un referendum sul falso presupposto e sulla bugia secondo la quale la loro riforma svuotava la funzione del Parlamento e ieri paradossalmente la stessa Unione si era resa protagonista della totale abrogazione (sottolineo «totale abrogazione») dei poteri del Parlamento.

Ci sono, in questa dichiarazione - in cinque righe è complicato esprimersi - due fantasiose interpretazioni dei fatti, per così dire: la prima è che avete perso il referendum semplicemente perché i cittadini si sono accorti dell'inganno che li voleva sovrani per un giorno, quello delle elezioni, e poi in qualche modo soggetti ad un capo carismatico onnipotente; la seconda di queste fantasie interpretative riguarda precisamente il fatto che qui si è messo in discussione il potere del Parlamento: ma qui non si è messo in discussione nessun potere del Parlamento e anzi penso (come lo pensa l'altro ramo del Parlamento: ho letto ieri che il Presidente della Camera, insieme all'onorevole Casini, alla Fondazione Camera affronterà un dibattito sulle riforme istituzionali), e questa è veramente un'opinione assolutamente personale, che il Senato forse dovrebbe trovare le forme e i modi, studiamoli insieme, per discutere di se stesso e della prospettiva di questo ramo del Parlamento.

Queste dichiarazioni e questa esasperazione - perché uscire dall'Aula immagino sia l'ultimo atto di un'escalation di comportamenti parlamentari - sono tutti dovuti al fatto che si è discusso qui per più di un'ora attorno alla questione, che era stata posta da alcuni senatori esponenti soprattutto del Gruppo di Forza Italia, circa l'apposizione della questione di fiducia che non permette, perché non ha mai permesso, altri passaggi, così com'è stato anche nel passato. Si tratta di un dibattito, guardate, per essere chiari, che va fatto. Sono d'accordo con la senatrice Finocchiaro che, intervenendo ieri, ha parlato di una soluzione di margine rispetto all'apposizione della questione di fiducia. Occorre quindi una discussione che si svolga con comportamenti parlamentari più sobri, con limiti non dico solo regolamentari, ma anche politici che riguardano la fiducia.

Nel caso in esame, sui presupposti regolamentari, mi sono già espresso: il decreto scade il 12 luglio, siamo di fronte ad un provvedimento predisposto per grande parte dall'onorevole Berlusconi e dal suo Governo; proroga Regolamenti ed attività in vari settori normativi, quali l'ambiente, la scuola e l'agricoltura. Poi ci sarà la discussione di merito. Credo, cari colleghi, che ci dovrebbe essere una maggior considerazione per il fatto che il Governo attuale, evitando vuoti normativi, vuole rivedere uno per uno provvedimenti del passato Governo, senza dare vita a cancellazioni generali sulle quali, badate, abbiamo persino un dissenso (lo dico ai rappresentanti del Governo e degli altri Gruppi che con noi fanno parte dell'Unione), perché siamo per cancellare questi provvedimenti, per renderli inefficaci rispetto agli elementi negativi che hanno introdotto nella società, nei rapporti politici, economici e sociali italiani.

Ma quindi anche noi, che pure seguiamo questa linea di fondo rispetto ai provvedimenti che riguardano la scuola, le questioni collegate all'ambiente, soprattutto le problematiche collegate alle questioni della giustizia, acconsentiamo al fatto che il Governo, per adeguare gli interventi alle indicazioni uscite dalle elezioni (in qualche modo a questo servono le elezioni, cioè anche per stilare un programma), chieda la fiducia su un provvedimento che rimanda a una discussione di merito da farsi partitamente per ogni provvedimento.

Con questo spirito, che guarda alla fiducia ovviamente come ad uno degli elementi della vita parlamentare, ma un elemento che va usato con cautela, come veniva detto anche ieri da altri Gruppi che rappresentano questa parte politica che si è confrontata alle elezioni, cioè l'Unione, riteniamo si debba accordare questa fiducia al Governo, per il provvedimento in sé, per il modo come è stato posto e per gli elementi che indica rispetto al lavoro parlamentare ordinato su provvedimenti di legge che a nostro parere vanno cambiati, cancellati o profondamente mutati. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo. Congratulazioni).

MAFFIOLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, non posso che confermare quanto già ho espresso espresso nel mio intervento in discussione generale. Ho sentito anche da chi mi ha preceduto tanti bei discorsi riguardo alla voglia di confronto e di dialogo. Ebbene, mi chiedo come sia possibile istaurare questo dialogo quando il presidente Prodi per primo nei suoi interventi, lo abbiamo sentito anche ieri, mostra un'arroganza e una prepotenza che credo non abbia precedenti; altro che Berlusconi.

Ho sentito nella precedente legislatura numerose accuse al presidente Berlusconi e al suo Governo di portare in Aula provvedimenti a colpi di maggioranza; ma lì almeno la maggioranza c'era, qui la si costruisce con i senatori a vita e occasionalmente.

Credo allora che alle parole debbano davvero seguire i fatti e i fatti, egregi colleghi della maggioranza, non sono certo quelli che portano ogni provvedimento al voto di fiducia, tra l'altro violando in maniera palese ogni regolamento dell'attività dell'Aula.

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 10,50)

 

(Segue MAFFIOLI). Mi sembra quindi che questo decreto-legge contenga in sostanza delle motivazioni che non possono ricevere il nostro voto di fiducia.

Non voglio assolutamente dilungarmi oltre, quindi confermo da parte dell'UDC il voto contrario, facendo ancora un appello ai senatori a vita, ai Padri costituenti, così come ho fatto ieri, affinché abbiano davvero un sussulto di dignità costituzionale e neghino anche loro il voto di fiducia a questo Governo. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Cantoni).

STRACQUADANIO (DC-Ind-MA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRACQUADANIO (DC-Ind-MA). Signor Presidente, a nome del Gruppo DC-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia, dichiaro il nostro voto contrario alla questione di fiducia posta dal Governo. Le ragioni le ho illustrate già ieri nell'intervento in discussione generale, colgo l'occasione solo per ribadirle un'altra volta.

Questo è il peggiore inizio dei lavori che poteva avere il Senato. Se l'intenzione della maggioranza è quella di esautorare il Parlamento dai suoi compiti e dalle sue prerogative, di rendere impossibile all'opposizione di svolgere il suo ruolo, di stravolgere le procedure parlamentari per cercare in questo modo di tenere insieme una maggioranza che politicamente si rivela inconsistente e nei numeri pressoché inesistente, essendo per sua stessa ammissione, per quello che ha deciso in queste ore, incapace di sostenere più di una votazione per un provvedimento ed essendo costretta ogni volta a porre la fiducia (è stata già annunciata la richiesta di un nuovo voto di fiducia per domani sul provvedimento in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio), ebbene questa è una situazione di emergenza dal punto di vista democratico, che fa a pugni con quanto la stessa maggioranza ha detto e proclamato in queste settimane nella campagna referendaria da poco conclusa.

Ora, da parte nostra, al di là del merito del provvedimento, non possiamo accettare che il Senato venga esautorato dei suoi compiti. Ci troviamo in una condizione nella quale non possiamo di fatto svolgere il nostro ruolo di controllo e di opposizione. È una situazione di violazione delle regole di gravità assoluta e anche il nostro comportamento parlamentare sarà commisurato a questa gravità.

Credo che la maggioranza farebbe bene a non considerare questo modo di procedere come ordinario, perché una legislatura non può essere condotta in questa maniera; un Governo non ha legittimazione democratica se si comporta in questo modo e se tenta ogni volta di forzare le regole del gioco per giungere ad ottenere un risultato, il voto favorevole.

Dunque, per le ragioni dette ieri e per queste che ho riassunto sommariamente, il nostro è un no che, prima ancora che sul merito del provvedimento, che pure presenta molti aspetti anche di illegittimità sulla questione delle deleghe, è un no su questo atteggiamento e su questo stile di governare e di gestire le Assemblee parlamentari. Il Senato non può essere esautorato. I senatori dell'opposizione devono poter svolgere il loro ruolo di oppositori e di controllo. Procedere in questo modo è di una gravità assoluta, soprattutto da parte di chi ha nelle scorse settimane inondato letteralmente gli schermi televisivi e ogni altra occasione di confronto pubblico di parole alte nei riguardi del Parlamento, delle garanzie democratiche, del rispetto della Costituzione e delle regole.

Ancora una volta nella maggioranza prevale la teoria della doppia verità. Si parla in un modo, lo fanno anche gli ex Presidenti della Repubblica, che non vedo in Aula e avrei sperato che non si unissero a questa forzatura regolamentare e a questo esautoramento del ruolo del Senato; si parla in un modo e si esercita invece il potere in modo opposto, ingannando in questo il popolo, i cittadini, la democrazia, lo Stato di diritto.

Per questo il nostro voto è sicuramente contrario al Governo in tutte le forme in cui questa contrarietà potrà manifestarsi.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, onorevoli senatori, Prodi, in modo del tutto anomalo, in visita istituzionale in Germania, annuncia il voto di fiducia. Chiediamo al Governo il perché del voto di fiducia. Non vi è un'azione ostruzionistica da parte dell'opposizione ma un dibattito sereno. Il testo del decreto è stato addirittura varato dal precedente Governo e reca il titolo «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare». Ebbene, nonostante tutto questo, si pone il voto di fiducia. Il decreto scade il 12 luglio, quindi vi è tutto il tempo per poterlo approvare in via definitiva nelle due Camere.

Evidentemente i motivi sono molto semplici: il primo è che il decreto è stato completamente stravolto, perché il decreto uscito dal Consiglio dei ministri del 12 maggio, con l'emendamento presentato diventa completamente diverso. Si violano in maniera palmare gli articoli 72 e 76 della Costituzione, che prevedono la determinazione di princìpi e criteri direttivi e che impongono al Governo un tempo limitato per approvare una delega legislativa.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 10,55)

 

(Segue MATTEOLI). Viene violata in modo plateale la procedura ordinaria di legislazione, ossia viene violato il principio secondo il quale una legge delega debba essere approvata o modificata con procedura della legge ordinaria.

Ho apprezzato l'intervento del collega Caprili di poc'anzi, perché è difficile per un parlamentare, anche abile e di esperienza quale indubbiamente è Caprili, poter difendere l'indifendibile. In questo emendamento, infatti, sono state inserite norme che nulla hanno a che fare con il decreto originario: si prevede il rinvio dell'entrata in vigore di alcune norme importanti della legge delega ambientale; vengono bloccati alcuni aspetti della riforma della scuola, il doppio canale, le nuove norme sulla formazione degli insegnanti; vengono previste alcune nuove norme in materia di agricoltura dal sapore punitivo; altre norme intervengono in materia di lavori pubblici.

Vi è poi l'abolizione, nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, all'articolo 177, comma 4, della lettera f). Praticamente, negli affidamenti non sarà più oggetto di valutazione premiante l'entità del subappalto disposto dal contraente generale. Ci rendiamo conto di quali ripercussioni può avere il fatto che andiamo a sopprimere una norma di questo tipo? Quindi, non si tratta di un decreto avente ad oggetto rinvii di alcune norme regolamentari; è diventata una scelta politica molto chiara da parte della maggioranza.

Il secondo motivo per cui, ovviamente, il Governo insiste sul voto di fiducia è perché non ha una maggioranza tale da potergli garantire un minimo di tranquillità. Questo è l'altro aspetto che voglio sottolineare. Ma così hanno voluto gli elettori e il popolo italiano: la maggioranza ve la dovete guadagnare in Parlamento, in quest'Aula ogni giorno e in ogni momento! Non potete pretendere di cancellare una parte del Parlamento, com'è accaduto ieri, perché ciò che è accaduto ieri è gravissimo: non aver fatto votare le pregiudiziali è un fatto grave e qui non si tratta più di diminuire il numero di parlamentari, in questo caso si è cancellata un'Aula parlamentare.

Ieri il Senato non si è potuto esprimere - come avrebbe voluto - sulle pregiudiziali e qualcuno di voi della maggioranza (vi ho sentito) continua a sostenere che anche il Governo di centro-destra ha presentato 46 volte la richiesta di voto di fiducia. Vorrei però sapere da voi se in queste 46 volte in cui è stato chiesto il voto di fiducia non siano state votate le questioni pregiudiziali: non è mai successo. Ho avuto modo di dirlo più volte, anche nella giornata di ieri: nella mia lunga presenza nelle Aule parlamentari non mi era mai capitato niente di simile.

Pertanto, è chiaro che il Gruppo di Alleanza Nazionale esprimerà un voto convintamente contrario. Ma non si limiterà a questo. Abbiamo chiesto che il Capo dello Stato ci possa ricevere perché dobbiamo ripristinare le regole. Dopo questo voto di fiducia, abbiamo notizia che il Governo - quello che uso ovviamente è un eufemismo - tornerà qui per chiedere un secondo voto di fiducia. Praticamente, il Governo Prodi non ha ancora acceso i motori e ha già chiesto due volte il voto di fiducia, su testi anche marginali, perché il decreto al nostro esame, così come era uscito dal Consiglio dei ministri, era un testo marginale e non di molta importanza.

Volete continuare a governare così? Pensate che l'opposizione accetti di poter vivere in quest'Aula altre giornate come quella di ieri?

Voglio rivolgere un appello non tanto al Governo, quanto alla Presidenza. Mi dispiace che non sia presente il presidente Marini, perché vorrei dirgli di dimenticare la giornata di ieri e di farla dimenticare anche a tutti noi dell'opposizione, perché non vogliamo viverne altre simili. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia voterà contro la fiducia a questo Governo posta su un decreto-legge letteralmente stravolto e direi quasi totalmente sconvolto dall'emendamento presentato ieri in Aula. Un emendamento che va in direzione completamente diversa da quello che era il titolo e la materia del decreto‑legge. Per questo noi ci auguriamo che la Presidenza della Repubblica non apponga la propria firma su un testo emendato in maniera tale da non essere più compatibile con quella che era la ratio della emanazione iniziale del decreto stesso.

Mi spiace aver dovuto leggere ieri sulle agenzie le dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento, che non è purtroppo in quest'Aula. Infatti, se le dichiarazioni del ministro Chiti saranno sempre di questo tono, noi siamo letteralmente preoccupati di quello che sarà l'iter dei lavori parlamentari gestiti da questo Ministro. Lo facciamo con pacatezza ma con convinzione.

Il ministro Chiti, per giustificare, seppur in maniera imbarazzata e imbarazzante, la giornata di ieri, dichiarava che questo decreto proroga i termini, è un provvedimento del precedente Governo - è vero - che fa slittare di qualche tempo l'entrata in vigore di alcune norme.

Afferma di averlo recuperato e ampliato per avere tempo sufficiente per valutare tra questi provvedimenti quale confermare e quale no. Si tratta di una bugia e mi spiace che un Ministro della Repubblica dica all'opinione pubblica, ai cittadini, delle bugie e li prenda in giro: questo è grave! (Applausi dal Gruppo FI).

Signor Presidente, leggiamo il decreto-legge del Governo Berlusconi. L'articolo 1 era composto da due righe e diceva: «I termini per l'emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006». Si trattava di una proroga dell'esercizio del potere regolamentare da parte del Governo in tutte le materie per le quali lo stesso potere andava esercitato: ebbene, era soltanto una proroga di due mesi. Questa era la materia su cui avrebbe dovuto intervenire il Governo con eventuali emendamenti. Il ministro Chiti mi deve spiegare a quale decreto si riferiva, se a questo o, forse, a qualche altro.

Il Governo, invece, inopinatamente ed impropriamente ha presentato un testo infarcito di proroghe, di deleghe, riaperture di deleghe, proroghe di termini di entrata in vigore di norme ordinarie, esercizi di poteri delegati che si erano conclusi e chiusi in passato. Vi è tutto e il contrario di tutto, ma in questo emendamento del potere regolamentare non vi è nulla. Ecco perché la Presidenza ieri si è resa anche, purtroppo, responsabile di una grossa anomalia nell'aver dichiarato ammissibile questo emendamento, che non andava ammesso.

Tale emendamento inficia di totale illegittimità il decreto‑legge sul quale oggi il Governo ha posto la fiducia. Su questo reiteriamo il nostro appello al Capo dello Stato, perché in passato il nostro Governo è stato molto attento ai richiami della Presidenza della Repubblica sulla compatibilità degli emendamenti presentati ai decreti-legge, in merito alla materia per la quale era stato adottato il decreto-legge. Non vi è nessuna analogia di materia tra l'emendamento presentato ieri e il decreto-legge. (Applausi dal Gruppo FI). Se questo Governo intende gestire gli interessi del Paese in tal modo, credo che si debba essere molto preoccupati.

Ieri abbiamo contestato non soltanto il ricorso al voto di fiducia, ma anche la consapevolezza che questo Governo in Senato intende sostanzialmente licenziare i parlamentari, ha una concezione del Senato basata sulla convocazione a domicilio, quella, cioè, di chiamare i senatori per essere messi qui dinanzi a un bivio, per votare sì o no; tutto il resto lo fa il Governo. Lo abbiamo denunziato ieri, e oggi torneremo a farlo.

Oggi ci attendiamo da parte della Presidenza un atteggiamento diverso sul voto delle pregiudiziali che sono state già preannunziate sull'altro decreto-legge. Valuteremo il comportamento della Presidenza e degli organi di garanzia sul fatto che il Senato possa essere chiamato a svolgere regolarmente le sue funzioni: il diritto di voto sacrosanto che è sancito dalla Costituzione e che intendiamo rispettare. (Applausi dal Gruppo FI).

Siamo letteralmente, a dir poco, preoccupati ed amareggiati per quello che è successo ieri e ci auguriamo che oggi la giornata possa seguire canali più ortodossi. Tuttavia, calpestare le regole come primo atto legislativo è poco degno e nobile da parte di un Governo che sa di non avere i numeri in Parlamento.

Allora, signor Presidente, noi interverremo nel prosieguo dei lavori sicuramente su altri temi, però annunziamo una forte opposizione su quello che sta succedendo e sul rispetto dei princìpi. Non abbasseremo la testa, la guardia; intendiamo vigilare affinché l'esercizio del diritto di voto venga garantito ampiamente in quest'Aula da parte della Presidenza e nello stesso tempo vengano rispettate quelle regole procedurali che attengono all'iter corretto e normale del processo formativo delle leggi.

Vorrei ricordare come in passato il Capo dello Stato rinviò alle Camere un disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario - se non ricordo male - per un'anomalia relativa al rispetto, previsto dall'articolo 72 della Costituzione, del modo in cui vanno scritte le leggi (articolo per articolo, argomento per argomento).

Loro si accingono ad approvare un decreto‑legge il cui articolo 1 è composto addirittura da 16 commi, senza nessun titolo, senza nessuna indicazione di materia. Anche in questo caso denunziamo un iter errato e sbagliato, un disprezzo delle regole che erano state invocate e richiamate dalla Presidenza della Repubblica. Questa anomalia si aggiunge all'altra, ben più grave, della totale inammissibilità dell'emendamento, sul quale ieri il Governo ha chiesto la fiducia e circa la cui costituzionalità ci è stato negato illegittimamente il voto.

Andremo avanti su questa posizione, chiederemo su ogni decreto-legge, per il quale sarà stata richiesta la fiducia, che l'Aula sia chiamata a pronunziarsi sulle questioni pregiudiziali, perché ho riscontrato, e abbiamo riscontrato, notevoli precedenti su questo tema, che segnaleremo nelle sedi più opportune. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Congratulazioni).

*ZANDA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, prendo la parola per dichiarare il voto di fiducia al Governo dei senatori dell'Ulivo ed in particolare per annunciare l'approvazione dell'emendamento governativo che sostituisce, modificandolo ampiamente, l'articolo unico del disegno di legge di conversione di uno degli ultimi decreti‑legge della passata legislatura e del Governo Berlusconi.

Con il voto di questa mattina, che interviene dopo una lunga stagione elettorale, possiamo dire che oggi in quest'Aula iniziamo operativamente e concretamente il lavoro di questa XV legislatura. Legislatura che ha avuto un avvio molto vivace; forse - permettetemi di dirlo - troppo vivace, se consideriamo anche l'andamento della seduta di ieri mattina, che ha visto molti senatori dell'opposizione abbandonare l'Aula per protestare nei confronti del Presidente del Senato. Il quale invece oggi voglio ringraziare pubblicamente, per il modo leale ed equidistante con il quale dirige i nostri lavori ed anche per la costante attenzione con la quale tutela il diritto della minoranza al dibattito parlamentare, diritto che l'opposizione giustamente vuole che le sia assicurato e che invece, non giustamente, ieri ha sostenuto esserle stato negato.

Ricordo incidentalmente che lo stesso presidente Calderoli nel suo intervento di ieri ha sostanzialmente riconosciuto l'ampiezza con la quale il Presidente ieri ha concesso la parola ai senatori dell'opposizione.

Debbo anche dirvi che ieri nel nostro dibattito non ci sono stati soltanto toni polemici e proteste tipiche di uno scontro politico molto aspro. Ieri mattina - mi riferisco in particolare all'intervento del senatore Schifani - sono venute alla luce anche questioni di grande interesse per il buon andamento dei nostri lavori, sulle quali intendo tra breve richiamare ancora la vostra attenzione.

Intanto dico per inciso, per quanto riguarda il merito del provvedimento che oggi stiamo esaminando, che si tratta di un sostanziale innesto che il Governo in carica ha effettuato su alcune disposizioni di proroga di termini legislativi del Governo Berlusconi.

Peraltro, si trattava di una proroga molto indefinita, come ricordato poco fa proprio dello stesso senatore Schifani che ci ha letto il testo del provvedimento del Governo Berlusconi.

Ora, ricordo alla maggioranza e prima ancora all'opposizione che a me personalmente questi provvedimenti di proroga dei termini non piacciono. Devo anche ricordare che il passato Governo ha fatto ricorso per ben venti volte a decreti-legge di proroga dei termini. In tali circostanze, spesso, per non dire sempre, sono stati inseriti nei decreti-legge da convertire prescrizioni assolutamente estranee all'oggetto dei provvedimenti originari.

Non ho portato con me la documentazione necessaria, ma se il senatore Schifani me lo consente, gli farò avere copia dei venti decreti-legge della passata legislatura che hanno portato all'inserimento nella legge di conversione di variazioni sostanziali rispetto all'oggetto del provvedimento originario che veniva presentato per l'approvazione del Parlamento.

Credo che il Parlamento debba seriamente occuparsi del motivo per il quale viene chiamato così spesso ad approvare provvedimenti che i media chiamano «mille proroghe» e rispetto ai quali abbiamo interesse a conoscere e correggere le cause che li determinino invece di inseguirne sempre gli effetti con modalità talvolta complicate e non sempre lineari.

Anche con riferimento alla seduta di ieri, vorrei adesso richiamare la necessità di ritrovare nel nostro lavoro parlamentare una capacità di dialogo che mi sembra si stia perdendo. Non è un'affermazione scontata o di routine. Credo che il Parlamento ed il Senato debbano riappropriarsi del metodo del confronto e soprattutto che si debba lavorare per creare quel clima e quelle condizioni preliminari al confronto senza le quali non è possibile riuscire a trovare né rispetto per l'avversario né attenzione nel merito ai provvedimenti in discussione. Certo, il dialogo, cari colleghi (lo dico sia alla maggioranza che all'opposizione), per averlo bisogna prima cercarlo, coltivarlo da entrambe le parti nella consapevolezza che senza la necessaria serenità nel lavoro, la nostra politica finirebbe per essere molto misera e che il Paese e i cittadini non ce lo perdonerebbero.

Credo che uno dei significati non secondari dell'importante voto referendario dello scorso fine settimana, quel voto che ha bocciato con nettezza la proposta di ampia modifica costituzionale del centro-destra, sia proprio legato ad un'indicazione politica che i cittadini hanno voluto dare al Parlamento. In sostanza io credo che gli italiani non vogliano che le regole siano modificate da una sola parte o a colpi di maggioranza. Questo significato dell'esito del referendum non lo sottolineo per disturbare l'opposizione di centro-destra o per svolgere nei suoi confronti osservazioni negative, ma perché credo che da quel voto si evinca la richiesta dei cittadini al Parlamento di cambiare le sue abitudini.

Credo che il Paese abbia urgente bisogno di sapere che c'è stato un cambiamento nel nostro costume politico. Inoltre, credo che risposte politiche positive ai gravissimi problemi che il Paese vive possano venire soltanto dal confronto parlamentare. Lo dico alla maggioranza e all'opposizione. In alcune aree della politica italiana permane l'idea che il nostro bipolarismo debba presentarsi nella forma «muscolare». Credo invece che l'Italia abbia bisogno di un bipolarismo di carattere diverso, di un bipolarismo del dialogo, l'unico che può farci del bene.

Ieri il senatore Schifani in quest'Aula ha rivendicato l'esigenza - che condivido - che il Parlamento presti molta attenzione alle questioni relative alla costituzionalità dei provvedimenti sottoposti al suo esame. Ed io credo, senatore Schifani, che questa sua raccomandazione sia di sostanza, più che procedurale. Devo però dirle, senatore Schifani, che voler usare questo argomento per affievolire il rigore che le nostre procedure parlamentari prevedono per il voto di fiducia e per le relative prerogative del Governo, insistendo contro la prassi, contro i precedenti e contro il Regolamento, sulla necessità di far precedere il voto di fiducia - già richiesto dal Governo - da una discussione sulle questioni pregiudiziali, sembra più un argomento politico che una vera problematica di costituzionalità.

Nella scorsa legislatura ho preso la parola più volte dai banchi dell'opposizione per stigmatizzare l'abitudine del Parlamento di esprimersi a favore o contro la costituzionalità di una norma non sulla base di un severo giudizio di merito, bensì sulla base della mera appartenenza politica dei diversi senatori. Così come avviene per la copertura finanziaria delle leggi, anche per la costituzionalità si tratta di decisioni che hanno molto a che fare con il merito e molto poco con la politica. Un provvedimento o possiede i profili di costituzionalità o non li possiede, o ha copertura finanziaria o non ce l'ha. Uno schieramento politico non può far diventarecostituzionale quel che non lo è.

Credo che questa legislatura sia favorita dalla presenza del senatore Mancino alla presidenza della Commissione affari costituzionali e dalla presenza del senatore Morando alla presidenza della 5a Commissione. Credo che tali Presidenze possano rappresentare una garanzia per l'intero Parlamento, sia per la maggioranza che per l'opposizione.

Oggi, signor Presidente, il governo Prodi vedrà rinnovata la fiducia del Senato su questo provvedimento. L'augurio che formulo, e che rivolgo volentieri anche all'opposizione, è che questo voto segni l'inizio di un nuovo clima politico sia in quest'Aula che nelle Commissioni del Senato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Senatore Zanda, prendo spunto da quanto da lei affermato in conclusione del suo intervento e che è stato argomento ricorrente anche di altri colleghi - soprattutto con riguardo a quanto affermato dal presidente del Senato, Marini, in relazione alla convocazione della Giunta per il Regolamento allo scopo di approfondire l'argomento, che sarà oggetto probabilmente di ulteriore discussione quest'oggi - per richiamare tutti, maggioranza e opposizione (giacché l'utilizzo è stato bipartisan), sul fatto che non vi è solamente la necessità di rispettare il Regolamento, ma anche quella di evitare che un Regolamento possa far venir meno l'articolo 72 della Costituzione che, comunque, prevede per ogni disegno di legge l'esame della Commissione. Credo che questo sia interesse di tutti.

 

Votazione nominale con appello

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 325 di conversione del decreto-legge n. 173, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento del Senato, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto e ho concesso di far votare per primi i senatori Angius, Berselli, Pinza e Vernetti.

Invito il senatore segretario a registrarne il voto. (Quando i senatori Berselli, Pinza e Vernetti vengono chiamati a votare, non rispondono all'appello).

Manifesto veramente il mio disappunto, perché è incredibile che alcuni colleghi chiedano di poter votare prima degli altri e poi addirittura non siano presenti. Dunque, voteranno secondo la normale successione. (Il senatore Pinza si presenta per votare sotto al banco della Presidenza). Il senatore Pinza ha facoltà di votare.

Estraggo ora a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Fontana).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Fontana.

 

BATTAGLIA Giovanni, segretario, fa l'appello.

 

(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza ilpresidente MARINI- ore 11,50 -).

 

Rispondono i senatori:

Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bettini, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bubbico, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, De Gregorio, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Latorre, Legnini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Malabarba, Mancino, Manzella, Manzione, Marino, Maritati, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Pignedoli, Pinza, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco, Turigliatto

Valpiana, Vano, Vernetti, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

 

Risponde no il senatore:

Malan.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'emendamento 1.1000, presentato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge n. 325 di conversione del decreto-legge n. 173, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori votanti

 

161

Maggioranza

 

81

Favorevoli

 

160

Contrari

 

1

 

Il Senato approva. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge, nonché all'articolo 1 del disegno di legge di conversione.

 

La seduta è tolta (ore 20,25).

 


 

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare (325)

(V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione (325)

(Nuovo titolo)

EMENDAMENTO 1.1000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1000

IL GOVERNO

Approvato

Sostituire l’articolo 1 con il seguente:

Art. 1

1. Il decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto–legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, continuano ad applicarsi fino al 30 giugno 2007.

3. All’articolo 1 della legge 14 maggio 2005, n. 80, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato nell’esercizio della delega di cui al comma 5, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui al comma 6 e con la procedura di cui al medesimo comma 5.".

4. All’articolo 40, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi ".

5. Le disposizioni correttive e integrative di cui all’articolo 1, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, possono essere adottate, relativamente ai decreti legislativi 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro trentasei mesi dalla data della loro entrata in vigore.

6. E’ prorogato all’anno scolastico 2007–2008 il regime transitorio concernente l’accesso anticipato alla scuola dell'infanzia, di cui all’articolo 7, comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni. Conseguentemente, l’articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, si applica a decorrere dall’anno scolastico 2008–2009.

7. All’articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, le parole: "e fino alla messa a regime della scuola secondaria di primo grado," sono sostituite dalle seguenti: "e fino all’anno scolastico 2008–2009,".

8. All’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, le parole: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2007–2008" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2008–2009".

9. All’articolo 2, comma 3, della legge 30 settembre 2004, n. 252, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

10. All’articolo 5, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246, le parole: "diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti:" il 31 dicembre 2007".

11. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni".

12. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, e successive modificazioni, uno o più decreti legislativi correttivi ed integrativi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, e di cui all’articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri di delega indicati dalle predette leggi e con le stesse procedure.

13. Al comma 1 dell’articolo 3 della legge 28 novembre 2005, n.246, le parole "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro tre anni".

14.E’ prorogato di un anno il termine di cui al comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l’adozione di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di cui agli articoli 4 e 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229, nel rispetto degli oggetti, dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al medesimo articolo 20-bis.

15. Al comma 5 dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 le parole: "entro un anno" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni".

16. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge sono aggiunte le seguenti parole: ". Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione".

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 2006, N. 173

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

Art. 1 (Proroga di termini in materia di protezione dei dati personali) 1. All’articolo 181, comma 1, lettera a), del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, le parole: "15 maggio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".

Dopo l’articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis (Proroga di termini in materia di previdenza agricola) 1. All’articolo 01, comma 3, del decreto–legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "31 luglio 2006" sono sostituite dalle seguenti: "15 ottobre 2006".

2. L’articolo 01, comma 16, del decreto–legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, è sostituito dal seguente: "16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute nell’articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e nell’articolo 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006.".

3. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, utilizzando per l'anno medesimo l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-ter (Proroga del termine per la gestione finanziaria del Fondo per le attività cinematografiche) 1. All’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, le parole: "non oltre il 30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2006".

Art. 1-quater (Proroga di termine in materia di patrimonio abitativo) 1. Il termine previsto dall’articolo 5-bis, comma 2, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, è prorogato sino all’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non oltre il 1° gennaio 2007.

Art. 1-quinquies (Proroga di termine di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151)

1. Il termine di cui all’articolo 20, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, è prorogato sino all’emanazione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13, comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e comunque non oltre il 31 dicembre 2006.

Art. 1-sexies (Efficacia di disposizioni in materia di docenza universitaria) 1. Al fine di garantire la copertura degli insegnamenti, mediante affidamento e supplenze, le università continuano ad applicare, fino al termine dell’anno accademico 2006-2007, le disposizioni di cui all’articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni.

Art.1-septies (Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) 1.All’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 le parole da: << centoventi giorni>> fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: << il 31 gennaio 2007>>.

Art.1-octies (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163) 1. Al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 177, comma 4, la lettera f) è abrogata;

b) l’articolo 253, comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Fermo quanto stabilito ai commi 1-bis e 1-ter, le disposizioni di cui al presente codice si applicano alle procedure ed ai contratti i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla data di entrata in vigore del presente codice, non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.".

c) dopo il comma 1 dell’articolo 253 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari e speciali, le seguenti disposizioni si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007:

a) articolo 33, commi 1 e 2, nonché comma 3, secondo periodo, limitatamente alle sole centrali di committenza;

b) articolo 49, comma 10;

c) articolo 58;

d) articolo 59, limitatamente ai settori ordinari.

1-ter. Per gli appalti di lavori pubblici di qualsiasi importo, nei settori ordinari, le disposizioni degli articoli 3, comma 7, 53, commi 2 e 3, e 56 si applicano alle procedure i cui bandi siano pubblicati successivamente al 1 febbraio 2007. Le disposizioni dell’articolo 57 si applicano alle procedure per le quali l’invito a presentare l’offerta è inviato successivamente al 1 febbraio 2007.";

d) all’articolo 257, dopo il comma 2, è inserito il seguente: "2-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 6, hanno efficacia a decorrere dal 1 febbraio 2007.".

2. Le procedure di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo i cui bandi o avvisi siano stati pubblicati tra il 1 luglio 2006 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, quelle i cui inviti a presentare le offerte siano stati inviati nello stesso termine, restano disciplinate dalle disposizioni alle stesse applicabili alla data di pubblicazione dei relativi bandi o avvisi ovvero a quella di invio degli inviti. A tal fine, le disposizioni di cui all’articolo 256, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, riferite alle fattispecie di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo, continuano ad applicarsi per il periodo transitorio compreso tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 gennaio 2007. »

All'articolo 2 è inserita la seguente rubrica: «Entrata in vigore».

Al titolo del decreto-legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e legislativa».

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 325

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1.

Non posto in votazione (*)

1. È convertito in legge il decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

________________

(*) Approvato l'emendamento 1.1000 interamente sostitutivo dell'articolo 1 che compone il disegno di legge.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ARTICOLO 1.

1. I termini per l’emanazione di regolamenti in scadenza entro il 20 maggio 2006 sono prorogati al 31 luglio 2006.

Articolo 2.

1.Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI PRESENTATI AL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E AL DECRETO-LEGGE NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'EMENDAMENTO 1.1000, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.100

CALVI, DI LELLO FINUOLI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 1. – 1. Il termine di cui all’articolo 181, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2006».

1.0.100

DE PETRIS, FERRANTE, RONCHI, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, comma 1, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) all’articolo 49, comma 2, primo periodo, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

c) all’articolo 52, comma 1, le parole da: "centoventi giorni" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "il 1º gennaio 2008".

2. Sono sospesi gli effetti della Parte III e della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 e nelle more della sospensione disposta dal comma 2, trovano applicazione le norme previgenti al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento alle disposizioni abrogate dagli articoli 175 e 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. Nelle more della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II della Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della revisione della relativa disciplina legislativa, le autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 sono prorogate al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. All’articolo 1 della legge 15 dicembre 2004, n. 308, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati.

6. L’articolo 14 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, è abrogato.

7. Sono fatti salvi gli atti e i rapporti giuridici sorti sulla base della vigenza della Parte III e della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel periodo compreso tra il 29 aprile 2006 e il termine di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.101

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 49, al comma 1 ed al comma 2, le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi";

b) all’articolo 52, comma 1, le parole: "centoventi giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1º gennaio 2008"»;

c) l’articolo 159 è abrogato. 2. Alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, articolo 1, i commi 25, 26, 27, 28, 29 e 30 sono abrogati e al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni nella legge 8 agosto 2002, n. 178, l’articolo 14 è abrogato.

1.0.103

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. La durata delle autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, è prorogata al 31 dicembre 2006. Sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle autorità di bacino dal 30 aprile 2006 all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

1.0.104

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 113, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sono apportate le seguenti modifiche:

a)nel comma 15-bis, la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 2007";

b)nel comma 15-ter, la data "31 dicembre 2006" è sostituita dalla seguente: "31 dicembre 2007".

2. All’articolo 172, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 sono apportate le seguenti modifiche:

a)il comma 1 è abrogato;

b)al comma 3, le parole "di cui ai commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 2"».

1.0.105

SODANO, RUSSO SPENA, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, è prorogato di 12 mesi».

1.0.102

DONATI, MAZZARELLO, FORMISANO, PALERMO, BRUTTI PAOLO, PASETTO, FUDA, MONTINO, MONTALBANO, ROSSI FERNANDO, CAPRILI, PROCACCI, FILIPPI, BONADONNA, BARBATO

Dopo l’articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. In coerenza con il quadro normativo comunitario e le Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, l’efficacia delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è differita alla data dell’entrata in vigore del decreto legislativo correttivo di cui all’art.25 della legge 2005, n.62, da adottare entro il 31 dicembre 2006.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1º luglio 2006».

1.0.106

VITALI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All’articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n.388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n.449».

x1.0.100

CUSUMANO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Deleghe in materia di agricoltura)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro per le politiche europee nei casi di cui all’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n.11, svolgendo le procedure di concertazione con le organizzazioni di rappresentanza agricola e della filiera agroalimentare, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, uno o più decreti legislativi per lo sviluppo e la modernizzazione dei settori agricolo, agroalimentare, dell’alimentazione, della pesca, dell’acquacoltura e delle foreste nonché, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la raccolta e semplificazione delle disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, alimentazione, pesca e acquacoltura, e foreste, o a queste connesse, anche in forma di codice, includendo anche le disposizioni delegificate.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dell’articolo 117 della Costituzione e in coerenza con la normativa comunitaria, si conformano, oltre che a quelli di cui agli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n.57, ed agli articoli 1 e 2 della legge 7 marzo 2003, n.38, in quanto compatibili, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) disciplinare la materia delle crisi di mercato dei prodotti agricoli ed alimentari o individuare adeguati strumenti di intervento;

b) razionalizzare gli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e gli altri organismi operanti nel settore, al fine di adeguarne le funzioni e le strutture o per rassicurare l’efficienza ed efficacia della relativa azione, anche attraverso semplificazioni, fusioni o soppressioni;

c) promuovere ed incentivare la produzione ed il consumo di biocarburanti di origine agricola e lo sviluppo delle agroenergie;

d) prevedere a livello nazionale un supporto alla politica di sviluppo rurale in attuazione del regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e successive modificazioni;

e) rivedere la disciplina in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico anche con riguardo al rispetto del principio di sussidiarietà e alla collaborazione istituzionale tra Stato e regioni nonché all’esigenza di revisione dei Comitati e degli organismi operanti nel settore;

f) rivedere ed integrare i decreti attuativi delle leggi delega n.57 del 2001 e n.38 del 2003, anche per adeguarli alla sopravvenuta normativa comunitaria e nazionale.

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al comma 1, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni competenti in materia entro il termine di quaranta giorni; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere parlamentare scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza dei termini di delega di cui al comma 1, o successivamente ad essi, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni. Sono in ogni caso fatte salve le competenze riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

4. Disposizioni correttive e integrative dei decreti di cui al comma 1, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi, anche alla luce di eventuali problematiche emerse nel primo periodo di applicazione».

Conseguentemente, nel titolo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 maggio 2006, n.173, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Disposizioni di delega».

x1.0.101

CUSUMANO

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Revisione della normativa alimentare)

1. Al comma 1 dell’articolo 6 della legge 29 luglio 2003, n.229, le parole: "tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni"».

x1.0.102

FERRANTE, DE PETRIS, RONCHI, CONFALONIERI

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 18 aprile 2005, n.62, è prorogato al 30 giugno 2007, limitatamente ai decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2004/12/CE e 2004/35/CE».

DISEGNO DI LEGGE DISCUSSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (379)

EMENDAMENTO 1.2000, SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA, INTERAMENTE SOSTITUTIVO DELL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.2000

IL GOVERNO

L’articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

1. Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni apportate in allegato alla presente legge.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge n. 181 del 2006, come modificato dalla presente legge.

3. Nell’attuazione della delega di cui al comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

b) coordinamento del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la razionale applicazione nonché la coerenza logica e sistematica della normativa;

c) esplicita e analitica indicazione delle norme abrogate;

d) aggiornamento e semplificazione del linguaggio normativo;

e) revisione del numero dei dipartimenti e delle direzioni generali, previste dal decreto legislativo n. 300 del 1999, sulla base di quanto disposto dal comma 23, dell’articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, come modificato dalla presente legge, nel rispetto del principio di invarianza della spesa di cui al comma 25 dell'articolo 1, del medesimo decreto.

4. I decreti legislativi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati. Sugli schemi, predisposti sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari, da rendersi ciascuno nel termine di quarantacinque giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati .

5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.".

Conseguentemente al titolo del disegno di legge sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e di organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri".

Allegato

MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

All’articolo 1, apportare le seguenti modifiche:

"a) Al comma 1, capoverso 1:

1) sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) sostituire le parole: "Ministero dei beni e delle attività culturali" con le seguenti: "Ministero per i beni e le attività culturali";

3) sostituire le parole: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio" con le seguenti: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare";

4) sostituire le parole: "Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali" con le seguenti: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

b) sostituire il comma 2 con i seguenti:

"2. Al Ministero dello sviluppo economico sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sotto utilizzate, fatta eccezione per le funzioni di programmazione economica e finanziaria non ricomprese nelle politiche di sviluppo e di coesione, fatto salvo quanto previsto dal comma 19-bis del presente articolo, e per le funzioni della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica, la quale è trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale. Sono trasferiti, altresì alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale il Nucleo di consulenza per l’attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS) e l’Unità tecnica - finanza di progetto (UTPF) di cui all’articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

2-bis. All’articolo 23, al comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le parole: "programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale e politiche di coesione".

2-ter. All’articolo 27, comma 2, alinea, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole da: "secondo il principio di" fino a: "politica industriale", sono sostituite dalle seguenti: ", ivi inclusi gli interventi in favore delle aree sotto utilizzate, secondo il principio di sussidiarietà e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati e in coerenza con gli obiettivi generali di politica industriale".

2-quater. L’articolo 16, decimo comma, della legge 27 febbraio 1967, n. 48, è sostituito dal seguente: "Partecipa alle riunioni del Comitato, con funzioni di segretario, un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

2-quinquies. L’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109, è abrogato.";

c) al comma 3, sostituire le parole: "Ministero dello sviluppo economico" con le seguenti: "Ministero delle attività produttive";

d) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Il Ministero dei trasporti propone, di concerto con il Ministero delle infrastrutture, il piano generale dei trasporti e della logistica e i piani di settore per i trasporti, compresi i piani urbani di mobilità, ed esprime, per quanto di competenza, il concerto sugli atti di programmazione degli interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture. All’articolo 42, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «integrazione modale fra i sistemi di trasporto» sono soppresse.";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. È istituito il Ministero della solidarietà sociale. A detto Ministero sono trasferiti, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale: le funzioni attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di politiche sociali e di assistenza, fatto salvo quanto disposto dal comma 19 del presente articolo; i compiti di vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari, di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 46, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e neo comunitari, nonché i compiti di coordinamento delle politiche per l’integrazione degli stranieri immigrati. Restano ferme le attribuzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di politiche previdenziali. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 10 del presente articolo, sono individuate le forme di esercizio coordinato delle funzioni aventi natura assistenziale o previdenziale, nonché delle funzioni di indirizzo e vigilanza sugli enti di settore; possono essere, altresì, individuate forme di avvalimento per l’esercizio delle rispettive funzioni. Sono altresì trasferiti al Ministero della solidarietà sociale, con le inerenti risorse finanziarie e con l’"Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze" di cui al comma 556 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i compiti in materia di politiche antidroga attribuiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri. L’articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 è abrogato. Il personale in servizio presso il soppresso dipartimento nazionale per le politiche antidroga è assegnato alle altre strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatto comunque salvo quanto previsto dall’articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Sono, in fine, trasferite al Ministero della solidarietà sociale le funzioni in materia di Servizio civile nazionale di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230, alla legge 6 marzo 2001, n. 64 ed al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, per l’esercizio delle quali il Ministero si avvale delle relative risorse finanziarie, umane e strumentali. Il Ministro esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù.";

f) al comma 7:

§           nel primo periodo sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione", con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

2) nel secondo periodo dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300", aggiungere le seguenti: ", ad eccezione di quelle riguardanti le istituzioni di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.";

g) al comma 8, dopo le parole: "decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" aggiungere le seguenti: ", nonché quelle in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica";

h) dopo il comma 8 inserire il seguente:

"8-bis. Il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle infrastrutture, il Ministero dei trasporti, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, il Ministero dell’università e della ricerca si articolano in dipartimenti. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello del Ministero della solidarietà sociale e del Ministero del commercio internazionale.";

i) al comma 9, sopprimere il primo periodo;

l) dopo il comma 9, inserire i seguenti:

"9-bis. Il Ministro dello sviluppo economico esercita la vigilanza sui consorzi agrari di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220. I consorzi agrari sono società cooperative a responsabilità limitata, disciplinate a tutti gli effetti dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile; l’uso della denominazione di consorzio agrario è riservato esclusivamente alle società cooperative di cui al presente comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e successive modificazioni, sono abrogate ad eccezione dell'articolo 2, dell'articolo 5, commi 2, 3 e 5 e dell’articolo 6. E’ abrogato, altresì, il comma 227 dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorità di vigilanza provvede alla nomina di un commissario unico, ai sensi dell'articolo 198, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in sostituzione dei commissari in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il compito di chiudere la liquidazione entro il 31 dicembre 2007, depositando gli atti di cui all'articolo 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, salvo che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto. Per tutti gli altri consorzi, i commissari in carica provvedono, entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione degli organi statutari e cessano, in pari data, dall’incarico. I consorzi agrari adeguano gli statuti alle disposizioni del codice civile entro il 30 giugno 2007.

9-ter. All’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, le parole da: ", ivi compresi la registrazione a livello internazionale", fino alle parole: "specialità tradizionali garantite" sono soppresse.";

m) dopo il comma 10, inserire i seguenti:

"10-bis. In sede di prima applicazione del presente decreto e al fine di assicurare il funzionamento delle strutture trasferite, gli incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle predette strutture ai sensi dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal comma 23 del presente articolo, possono essere mantenuti sino alla scadenza attualmente prevista per ciascuno di essi anche in deroga ai contingenti indicati dai citati commi 5-bis e 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Le amministrazioni che utilizzano i predetti contingenti in deroga e limitatamente agli stessi, possono conferire, relativamente ai contratti in corso che abbiano termine entro il 30 giugno 2007, alla rispettiva scadenza, nuovi incarichi dirigenziali, di durata non superiore al 30 giugno 2008.

10-ter. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa, le amministrazioni cedenti rendono temporaneamente indisponibili un numero di incarichi corrispondente a quello di cui al comma 10-bis del presente articolo, fino alla scadenza dei relativi termini. Con il provvedimento di cui al comma 10 del presente articolo, e in relazione alle strutture trasferite, si procede all’individuazione degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, da parte delle amministrazioni di cui al predetto comma 10-bis.";

n) sostituire il comma 11 con il seguente:

"11. La denominazione: "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero delle politiche agricole e forestali";

o) al comma 12, sostituire le parole: "dal comma 13" con le seguenti: "dai commi 13, 19 e 19-bis";

p) dopo il comma 13, inserire il seguente:

"13-bis. La denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare" sostituisce ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio";

q) al comma 16, sostituire le parole: "Ministero dell’istruzione" con le seguenti: "Ministero della pubblica istruzione";

r) sostituire il comma 19 con i seguenti:

"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'istituto del credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;

b) le funzioni di vigilanza sull’Agenzia dei segretari comunali e provinciali nonché sulla Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale;

c) l’iniziativa legislativa in materia di individuazione e allocazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, nonché le competenze in materia di promozione e coordinamento relativamente all’attuazione dell’articolo 118, primo e secondo comma della Costituzione;

d) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili, nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, ivi comprese le funzioni di indirizzo e vigilanza sull’Agenzia nazionale italiana del programma comunitario gioventù, esercitate congiuntamente con il Ministro della solidarietà sociale. La Presidenza del Consiglio dei ministri può prendere parte alle attività del Forum nazionale dei giovani;

e) le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche per la famiglia nelle sue componenti e problematiche generazionali nonché le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di coordinamento delle politiche a favore della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, di supporto all’Osservatorio nazionale della famiglia. La Presidenza del Consiglio dei ministri subentra al Ministero del lavoro e delle politiche sociali in tutti i suoi rapporti con l’Osservatorio nazionale sulla famiglia e tiene informato il Ministero della solidarietà sociale della relativa attività. La Presidenza del Consiglio dei ministri, unitamente al Ministero della solidarietà sociale, fornisce il supporto all’attività dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l’infanzia di cui agli articoli 2 e 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, ed esercita altresì le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale in materia di "Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari", di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

f) le funzioni di espressione del concerto in sede di esercizio delle funzioni di competenza statale attribuite al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dagli articoli 8, 9, 10, 11, 18, 19, 20, 43, 44, 45, 46, 47 e 48 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

g) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero delle attività produttive dalla legge 25 febbraio 1992, n. 215 e dagli articoli 21, 22, 52, 53, 54 e 55 del citato Codice, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

19-bis. Le funzioni di competenza statale assegnate al Ministero delle attività produttive dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, in materia di turismo, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri; il Ministro per lo sviluppo economico concerta con il Presidente del Consiglio dei ministri l’individuazione e l’utilizzazione, anche residuale, delle risorse finanziarie da destinare al turismo, ivi comprese quelle incluse nel Fondo per le aree sotto utilizzate. Per l’esercizio di tali funzioni, il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale della struttura costituita ai sensi del comma 19-ter del presente articolo e delle relative risorse.

19-ter. All’articolo 54 del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "Il Ministero si articola in dipartimenti.";

b) al comma 2, alinea, sono soppresse le seguenti parole: "di cui all’articolo 53";

c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: "d-bis) turismo;".

19-quater. Al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale della direzione generale del turismo già del Ministero delle attività produttive, che viene conseguentemente soppressa. In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dal comma 23, l’esercizio delle funzioni è assicurato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro dell’economia e delle finanze.

19-quinquies. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridefiniti, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la composizione e i compiti della Commissione di cui all’articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché la durata in carica dei suoi componenti sulla base delle norme generali contenute nella medesima legge. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogati l’articolo 38, commi 2, 3 e 4, e l’articolo 39 della citata legge n. 184 del 1983.";

s) sostituire il comma 22 con i seguenti:

"22. Per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del comma 19:

a) quanto alla lettera a), sono trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri le inerenti strutture organizzative del Ministero per i beni e le attività culturali, con le relative risorse finanziarie, umane e strumentali;

b) quanto alle lettere b) e c), il Presidente del Consiglio dei ministri utilizza le inerenti strutture organizzative del Ministero dell'interno. L’utilizzazione del personale può avvenire mediante avvalimento ovvero nelle forme di cui agli articoli 9, comma 2, e 9-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

c) quanto alla lettera d), la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del Forum nazionale dei giovani;

d) quanto alla lettera e), il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale, tra l’altro, dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

22-bis. La Commissione e la segreteria tecnica di cui all’articolo 3, commi da 6-duodecies a 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, sono soppresse. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituita, con decreto del Presidente del Consiglio, una Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione, con relativa segreteria tecnica. Della Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione fa parte il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri e i componenti sono scelti tra professori universitari, magistrati amministrativi, contabili ed ordinari, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, avvocati del libero foro con almeno quindici anni di iscrizione all'albo professionale, dirigenti delle amministrazioni pubbliche ed esperti di elevata professionalità. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti e i componenti della segreteria tecnica possono essere collocati in aspettativa o fuori ruolo, secondo le norme ed i criteri dei rispettivi ordinamenti. Per il funzionamento dell’Unità si utilizza lo stanziamento di cui all’articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ridotto del venticinque per cento. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede, altresì, al riordino delle funzioni e delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri relative all’esercizio delle funzioni di cui al presente comma ed alla riallocazione delle relative risorse. A decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è abrogato l’articolo 11, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.

22-ter. Il comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è sostituito dal seguente:

"2. Ogni qualvolta la legge o altra fonte normativa, assegni, anche in via delegata, compiti specifici ad un Ministro senza portafoglio ovvero a specifici Uffici o Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei ministri, gli stessi si intendono comunque attribuiti, rispettivamente, al Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegarli ad un Ministro o a un Sottosegretario, e alla Presidenza del Consiglio dei ministri." . ";

t) sostituire il comma 23 con i seguenti:

"23. In attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto e limitatamente alle amministrazioni interessate dal riordino, con regolamenti adottati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello, in modo da assicurare che al termine del processo di riorganizzazione non sia superato, dalle nuove strutture, il limite di spesa previsto per i Ministeri di origine e si resti altresì entro il limite complessivo della spesa sostenuta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la totalità delle strutture di cui al presente comma.

23-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, previa consultazione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono determinati i criteri e le modalità per l’individuazione delle risorse umane relative alle funzioni trasferite ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e 19-quater.";

u) dopo il comma 24 inserire i seguenti:

"24-bis. All’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "All’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro."

24-ter. Il termine di cui all’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal comma 24-bis del presente articolo, decorre, rispetto al giuramento dei Ministri in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da tale ultima data. Sono fatti salvi, comunque, le assegnazioni e gli incarichi conferiti successivamente al 17 maggio 2006.

24-quater. Ai vice Ministri è riservato un contingente di personale pari a quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari di Stato. Tale contingente si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro, con relativa riduzione delle risorse complessive a tal fine previste.

24-quinquies. Il Ministro, in ragione della particolare complessità della delega attribuita, può autorizzare il vice Ministro, in deroga al limite di cui al primo periodo del comma 24-quater e comunque entro il limite complessivo della spesa per il personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, come rideterminato ai sensi dello stesso comma, a nominare un consigliere giuridico, che è responsabile dei rapporti con gli uffici di diretta collaborazione del Ministro o un altro soggetto esperto nelle materie delegate, un capo della segreteria, il quale coordina l’attività del personale di supporto, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica ovvero un altro esperto, un addetto stampa o un portavoce nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Il vice Ministro, per le materie inerenti alle funzioni delegate, si avvale dell’ufficio di gabinetto e dell’ufficio legislativo del Ministero.

24-sexies. Alle disposizioni di cui ai commi 24-quater e 24-quinquies, si adeguano i regolamenti emanati ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dell’articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sino a tale adeguamento, gli incarichi, le nomine o le assegnazioni di personale incompatibili con i commi 24-quater e 24-quinquies, a qualsiasi titolo effettuati, sono revocati di diritto ove non siano utilizzati per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei limiti delle dotazioni ordinarie di questi ultimi.

24-septies. È abrogato l’articolo 3 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

24-octies. All’articolo 3, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 258, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: "di cui uno scelto tra i dirigenti preposti a uffici di livello dirigenziale generale del Ministero".

24-novies. All’articolo 3-bis, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, le parole: ", ovvero espletamento del mandato parlamentare di senatore o deputato della Repubblica, nonché di consigliere regionale" sono soppresse.

v) al comma 25, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con specifico riferimento al trasferimento di risorse umane in servizio, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente e stanziate in bilancio, fatta salva la rideterminazione degli organici quale risultante dall’attuazione dell’articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311";

z) dopo il comma 25 sono aggiunti i seguenti:

"25-bis. Dal riordino delle competenze dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal loro accorpamento non deriva alcuna revisione dei trattamenti economici complessivi in atto corrisposti ai dipendenti trasferiti ovvero a quelli dell’amministrazione di destinazione che si riflettano in maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

25-ter. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, attuativi del riordino dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio dei ministri previsti dal presente decreto sono corredati da relazione tecnica e sottoposti per il parere alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alle Commissioni bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati per i profili di carattere finanziario. Decorsi trenta giorni dalla trasmissione della richiesta, i decreti possono essere comunque adottati.

25-quater. L’onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei vice Ministri e dei Sottosegretari non deve essere, comunque, superiore al limite di spesa complessivo riferito all’assetto vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

25-quinquies. All’onere relativo alla corresponsione del trattamento economico ai Ministri, vice Ministri e Sottosegretari di Stato in attuazione dei commi da 1 a 8 e 19 del presente articolo, pari ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede, quanto ad euro 250.000 per l'anno 2006 e ad euro 375.000 per l'anno 2007 mediante riduzione, nella corrispondente misura, dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e, quanto ad euro 375.000 a decorrere dall'anno 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

25–sexies. Al maggiore onere derivante dalla corresponsione dell'indennità prevista dalla legge 9 novembre 1999, n. 418, pari ad euro 4.576.000 per l'anno 2006 e ad euro 6.864.000 a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri .

 

 


 



[1]     Nel corso dell’esame al Senato è stato riformulato anche l’art. 1 del d.d.l. di conversione, con l’inserimento di 14 nuovi commi.

[2]     Emendamento 1.1000 del Governo, presentato nella seduta antimeridiana del 27 giugno 2006.

[3]     D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

[4]     Si rammenta che il Comitato per la legislazione ha sempre applicato i limiti di contenuto di cui all’art. 15 della L. 400/1988 come riferibili non soltanto al decreto-legge nel testo originario, bensì anche alla legge di conversione.

[5]     D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali.

[6]     D.L. 24 giugno-2004 n. 158, Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali, convertito dalla L. 27 luglio 2004, n. 188.

[7]     D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti, convertito dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[8]     Alla data di redazione del presente dossier la citata Commissione non risulta ancora essere stata istituita, non essendo stato emanato il relativo D.P.C.M.

[9]     Di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legge n. 210/2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 266/2002

[10] Una previsione della certificazione di regolarità contributiva tramite il documento unico di regolarità contributiva era già contenuta nel D.Lgs. 494/1996, recante Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. In particolare l’art. 3, comma 8, prevede che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, è tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva e che tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

[11]    Riforma della disciplina in materia di attività cinematografica.

[12]   Le precedenti proroghe erano contenute nei seguenti decreti-legge: articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273.

[13]   L’art. 10 della legge n. 137/2002 (c.d. legge Frattini) aveva delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di cinematografia. Il termine per l’esercizio della delega era fissato a 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 137/2002 (scadenza 23 gennaio 2004).

[14] Vale a dire ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del DL n. 203. Si ricorda, infatti, che tale decreto è stato convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 dicembre 2005, n. 248, pubblicato nella G.U. 2 dicembre 2005, n. 281, S.O., entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

[15] La comunicazione sottolinea che va tenuto in considerazione, da un punto di vista ambientale, l’intero ciclo vitale delle risorse, essendo ormai riconosciuto che l’impatto ambientale di molte risorse è spesso connesso alla fase del loro utilizzo e non soltanto alla fase iniziale e finale del loro ciclo di vita.

[16]   Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo

[17]   Art. 6 della legge n. 349 del 1986, DPCM n. 377 del 1988 e DPCM 27 dicembre 1988.

[18]    D.P.R. 12 aprile 1996, in seguito modificato ed integrato dal DPCM 3 settembre 1999 e dal D.P.C.M. 1 settembre 2000.

[19]    Piani di settore a carattere nazionale.

[20] Come specificato anche di seguito, la norma che viene qui soppressa non era stata  introdotta dal codice degli appalti, che si era limitato a  trasfondere nel nuovo testo una disposizione già introdotta dal decreto legislativo n. 9 del  2005.

[21] Il comma 7 dell’art. 176 prevede che il contraente generale può eseguire i lavori affidati direttamente, nei limiti della qualificazione posseduta a norma del regolamento, ovvero mediante affidamento a soggetti terzi che devono, a loro volta, possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal regolamento, e possono subaffidare i lavori nei limiti e alle condizioni previste per gli appaltatori di lavori pubblici. Il soggetto aggiudicatore richiede al contraente generale di individuare e indicare, in sede di offerta, le imprese esecutrici di una quota non inferiore al trenta per cento degli eventuali lavori che il contraente generale prevede di eseguire mediante affidamento a terzi.

[22] Le nuove norme sotto elencate, introdotte dal codice in attuazione di norme comunitarie, si applicheranno alle procedure  i cui bandi o avvisi siano pubblicati successivamente alla data  indicata.

[23]    Legge 28 marzo 2001 n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

[24]    Legge 6 marzo 2001 n. 60, Disposizioni in materia di difesa d’ufficio).

[25]   D.L. 24 aprile 2001 n. 150 “Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 giugno 2001, n. 240.

[26]   D.L. 1 luglio 2002 n. 126 “Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 agosto 2002, n. 175.

[27]   D.L. 24 giugno 2003 n. 147 “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

[28]   D.L. 24 giugno 2004 n. 158, “Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188

[29]   D.L. 30 giugno 2005, n. 115, “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168.

[30]    L. 14 maggio 2005, n. 80, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali.

[31]    Il Decreto legislativo reca: Riforma organica delle procedure concorsuali.

[32]    R.D. 16 marzo 1942, n. 267, Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.

[33]    La norma enuncia tre “principi-base”, delineati nelle lettere a), b) e c), ad alcuni dei quali segue una ulteriore enumerazione di principi direttivi, per così dire, di “secondo” e “terzo grado”.

Tra i cennati “principi-base” il comma 6 annovera:

“modificare la disciplina del fallimento” secondo i principi di “secondo grado” enumerati nel prosieguo della lettera a), numeri da 1) a 14, ad esempio valorizzando il ruolo del comitato dei creditori, specificando le competenze professionali dei curatori, intervenendo sulla disciplina dell’azione revocatoria, privilegiando la continuazione dell’esercizio dell’impresa, modificando la disciplina del concordato fallimentare ed introducendo ex novo l’istituto dell’esdebitazione, ecc…);

prevedere l’abrogazione dell’amministrazione controllata (lettera b);

prevedere che i crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, abbiano privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto (lettera c).

[34]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

[35]   Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[36]   D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217, Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della L. 30 settembre 2004, n. 252.

[37]   L. 30 settembre 2004, n. 252, Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

[38]   D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell’articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, successivamente confluito nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[39]   D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, art. 3, comma 1-bis.

[40]   L’art. 117, secondo comma, Cost., prevede, tra l’altro, quali materie di competenza esclusiva statale che presentano profili connessi con gli adempimenti amministrativi delle imprese, quella della “tutela della concorrenza” (lett. e), dell’ordinamento civile e penale (lett. l), nonché dell’ordinamento e dell’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (lett. g).

[41]   L’iniziativa del Ministro per le politiche europee è limitata ai casi previsti dall’articolo 10, commi 4 e 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Il primo di tali commi, come modificato dall’articolo 2 della legge n.29 del 25 gennaio 2006 (Legge comunitaria per il 2005), dispone che “I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa”. Il comma 5 prevede, invece, che la norma di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome”.

[42]    Legge 28 novembre 2005, n. 246, Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.

[43]    Si ricorda che la legge 23 agosto 1988, n. 44, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 14, co. 4) prevede che qualora il termine previsto per l’esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo deve chiedere il parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo.

[44]   Comma 1 dell’articolo 20-bis della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione – Legge di semplificazione 2001.

[45]   Pubblicato nella G. U. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

[46]   Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico.

[47]   Decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171 Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172.