Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento istituzioni | ||||
Titolo: | Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Pubblica sicurezza - D.L. 135/2006 - A.C. 13 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 1 | ||||
Data: | 22/05/2006 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
Progetti di legge
Funzionalità
dell’Amministrazione
della Pubblica sicurezza
D.L. 135/2006 – A.C. 13
n. 1
22 maggio 2006
DIPARTIMENTO istituzioni
SIWEB
Ha partecipato alla redazione del dossier il Dipartimento Difesa.
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l’attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: D06135.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
§ Precedenti decreti-legge sulla stessa materia
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Motivazioni della necessità ed urgenza
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Specificità ed omogeneità delle disposizioni
D.D.L. di conversione del decreto-legge
Normativa di riferimento
§ Costituzione (artt. 77, 87)
§ Legge 1 aprile 1981, n. 121. Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza (art. 47)
§ Legge 23 agosto 2004, n. 226. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (art. 16)
§ D.L. 31 marzo 2005, n. 45. Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (art. 1)
§ Legge 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006) (art. 1, co. 27)
§ Camera dei deputati, (A.C. 5842), Ordine del giorno n. 9/5842/10. Ascierto
Scheda di sintesi
per
l’istruttoria legislativa
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 13 |
Numero del decreto-legge |
135/2006 |
Titolo del decreto-legge |
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza |
Settore d’intervento |
Forze di polizia |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ emanazione |
3 aprile 2006 |
§ pubblicazione in Gazzetta ufficiale |
3 aprile 2006 |
§ assegnazione |
-[1] |
§ scadenza |
2 giugno 2006 |
Commissione competente |
- |
Pareri previsti |
- |
Il decreto-legge in esame si compone di un solo articolo, oltre quello recante la clausola di entrata in vigore.
Esso consente (comma 1) che il ministro dell’interno autorizzi l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda.
Tale autorizzazione è espressamente finalizzata alle esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e con la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
La relazione illustrativa precisa che provvedimento riguarda 568 agenti, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell’art. 47 della L. 121/1981[2]. In mancanza di un provvedimento d’urgenza – prosegue la relazione – i predetti agenti verrebbero congedati, con una grave perdita per l’Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con incidenza negativa sulle attuali oggettive esigenze di servizio.
Come ricorda la medesima relazione, il provvedimento risponde all’impegno formulato in un ordine del giorno presentato nel corso dell’esame alla Camera del d.d.l. di conversione del D.L. 45/2005 (A.C. 5842), ed accolto dal Governo[3].
Per il predetto personale, le disposizioni di cui all’art. 47, commi nono e decimo, della L. 121/1981 possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l’assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla L. 226/2004[4].
Ai sensi del citato art. 47, commi nono e decimo, il personale assunto annualmente quale guardia di pubblica sicurezza ausiliaria attingendo dai giovani iscritti nelle liste di leva (ai sensi della L. 343/1980), all’atto del collocamento in congedo può, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario trattenuto. Al termine del secondo anno di servizio tale personale può, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia previa frequenza di un corso della durata di sei mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l’eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.
La L. 226/2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005, e ha introdotto le disposizioni normative necessarie a sostituire il personale di leva con nuovo personale militare. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l’Esercito, la Marina e l’Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.
Il Capo IV del provvedimento disciplina il particolare regime del reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa. Si è disposta una riserva di posti nei concorsi per l’accesso alle citate carriere a favore dei volontari in ferma prefissata e in rafferma annuale, istituiti dal Capo II della legge, per incentivare i reclutamenti nella ferma prefissata, al fine di garantire il raggiungimento delle consistenze organiche necessarie.
In particolare, l’art. 16, che reca la disciplina dei concorsi, dispone appunto, al comma 1, che ai suddetti volontari, in servizio o in congedo, e in possesso dei previsti requisiti, siano riservati i posti messi annualmente a concorso per l’accesso alle carriere sopra descritte, determinati sulla base di un programma quinquennale, predisposto annualmente da ciascuna Amministrazione e trasmesso al ministro della difesa entro il 30 settembre. La disposizione appena illustrata opera nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni, e fa comunque salve le riserve di posti previste da altre leggi.
La disposizione reca un limite di spesa pari a 8.844.000 euro per l’anno 2006. Al relativo onere finanziario si provvede (commi 2 e 3) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge finanziaria 2006 (L. 23 dicembre 2005, n. 266). Si ricorda che il citato co. 27 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno un Fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all’acquisizione di beni e servizi dell’amministrazione, con una dotazione, per l’anno 2006, di 100 milioni di euro.
Il disegno di legge di conversione è accompagnato dalla relazione tecnica, ma non dalle relazioni sull’analisi tecnico-normativa (ATN) e sull’analisi di impatto della documentazione (AIR).
Nel corso della XIV legislatura, disposizioni concernenti l’organizzazione e il personale delle forze di polizia a ordinamento civile e militare hanno formato oggetto di vari provvedimenti legislativi d’urgenza.
Con specifico riguardo alle disposizioni recate dal testo in esame, si ricorda che l’art. 1, co. 3, del D.L. 45/2005[5] ha autorizzato, entro il limite di spesa di 4.414.095 euro per l’anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere dall’anno 2006, l’assunzione, in deroga al blocco delle assunzioni disposto dalla legge finanziaria 2005 (L. 311/2004), di un numero non superiore a 189 di agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 60° corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di Stato.
Il successivo co. 4 ha consentito al ministro dell’interno, nell’ambito dello stanziamento di cui all’art. 1, co. 548, lett. b), della stessa legge finanziaria ed entro il limite di spesa di 17 milioni di euro, di autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 61° e 62° corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facessero domanda. In seguito, l’art. 1, co. 1, del D.L. 272/2005[6] ha autorizzato l’assunzione, dal 1º gennaio 2006, di un numero massimo di 1.115 agenti ausiliari della Polizia di Stato, frequentatori del 61º e 62º corso di allievo agente ausiliario di leva, già trattenuti in servizio.
Il decreto-legge rileva, in premessa, “la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata”.
Il provvedimento interviene in materie (ordine pubblico e sicurezza; ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato; difesa e Forze armate) riservate dal secondo comma dell’art. 117 Cost. (lett. d), h), g), e), o)) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
La disposizione recata dal provvedimento appare specifica ed omogenea.
N. 13
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal presidente del consiglio dei ministri (BERLUSCONI)
e dal ministro dell’interno (PISANU)
di concerto con il ministro per la funzione pubblica (BACCINI) ¾ |
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Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza |
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Presentato alla Camera dei deputati nella XIV legislatura il 3 aprile 2006 e mantenuto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione
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Onorevoli Deputati! - L’accluso decreto-legge, che viene presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge, si rende indispensabile e urgente per assicurare la permanenza in servizio dei 568 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o corso, reclutati quali agenti ausiliari di leva ai sensi dell’articolo 47 della legge 1o aprile 1981, n. 121.
In mancanza di un provvedimento d’urgenza i predetti agenti verrebbero congedati, con una grave perdita per l’Amministrazione della pubblica sicurezza che vedrebbe contestualmente ridotta la forza effettiva della Polizia di Stato, con incidenza negativa sulle attuali oggettive esigenze di servizio.
L’intervento è finalizzato, pertanto, a prolungare fino al 30 settembre 2006 il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari interessati, in attesa di individuare le eventuali risorse aggiuntive occorrenti per la loro definitiva assunzione in servizio, in coerenza con le procedure di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della legge n. 121 del 1981 ed in attuazione dell’apposito ordine del giorno accolto dal Governo in occasione della conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45 (atto Camera n. 5842), relativo al
trattenimento in servizio degli agenti ausiliari del 61o e del 62o corso di formazione.
L’iniziativa non incide sui posti riservati ai volontari delle Forze armate in ferma prefissata ed in ferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, come espressamente confermato anche dalla formulazione dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, dell’accluso decreto-legge.
L’articolo 1, al comma 1, autorizza, pertanto, il Ministro dell’interno a prolungare sino al 30 settembre 2006 il trattenimento degli agenti ausiliari della Polizia di Stato del 63o corso.
I successivi commi 2 e 3 concernono la copertura finanziaria dell’intervento, assicurata attraverso l’utilizzo di parte del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
L’articolo 2 dispone l’immediata entrata in vigore del decreto-legge.
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).
L’articolo 1 del decreto-legge, al comma 1, prevede il prolungamento, fino al 30 settembre 2006, del trattenimento in servizio dei 568 agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato del 63o corso, i quali altrimenti cesserebbero dal servizio con decorrenza 1o aprile 2006.
Ai successivi commi 2 e 3 sono disciplinati gli aspetti finanziari in relazione ad una spesa quantificata in 8.844.000 euro per il mantenimento in servizio dei predetti agenti ausiliari a decorrere dal 1o aprile 2006 e fino al 30 settembre 2006.
Alla copertura dell’onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione del fondo per le esigenze correnti del Ministero dell’interno, di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006).
Ai fini della quantificazione del limite massimo di spesa, di cui alla seguente tabella di riepilogo, si rappresenta che per il personale interessato è stato calcolato il trattamento previsto per l’agente in servizio.
Non sono stati considerati gli oneri relativi all’accasermamento, all’equipaggiamento, alla motorizzazione ed ai trattamenti accessori poiché relativi a personale già in servizio, per cui si tratta di spese già quantificate e coperte dagli ordinari stanziamenti di bilancio, analogamente a quanto già previsto per il trattenimento in servizio degli agenti ausiliari trattenuti del 61o e del 62o corso, di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI ONERI PER IL TRATTENIMENTO IN SERVIZIO FINO AL 30 SETTEMBRE 2006 DEGLI AGENTI AUSILIARI TRATTENUTI DELLA POLIZIA DI STATO DEL 63o CORSO
Oneri spese fisse agenti ausiliari = 31.100,00 euro/anno dal 2006 (2.595 euro mensili) |
Unità |
Oneri 2006 |
Trattenimento in servizio agenti ausiliari del 63o corso (dal 1o aprile 2006 al 30 settembre 2006) |
568 |
8.843.760 |
TOTALE |
568 |
8.843.760 |
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, recante disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 3 aprile 2006, n. 135, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2006
Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, anche per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 marzo 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
1. Per le esigenze connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della criminalità organizzata e per assicurare la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il Ministro dell’interno, entro il limite di spesa di 8.844.000 euro, può autorizzare l’ulteriore trattenimento in servizio, fino al 30 settembre 2006, degli agenti ausiliari trattenuti frequentatori del 63o corso di allievo agente ausiliario di leva, i quali ne facciano domanda. Per il predetto personale le disposizioni di cui all’articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, possono trovare applicazione solo se alla scadenza del periodo di trattenimento l’assunzione sia espressamente autorizzata e fatte salve le assunzioni programmate per i volontari in ferma breve e annuale delle Forze armate, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, pari a 8.844.000 euro per l’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 3 aprile 2006.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Pisanu, Ministro dell’interno.
Baccini, Ministro per la funzione pubblica.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
La Camera,
rilevato che:
l'articolo 18 della legge 26 marzo 2001 n. 128 prevede che, «in relazione a specifiche ed eccezionali urgenze», il Consiglio dei ministri adotti «uno o più programmi di utilizzazione, da parte dei Prefetti delle province in cui le suddette esigenze si sono manifestate, di contingenti di personale militare delle Forze armate, da impiegare per la sorveglianza ed il controllo di obiettivi fissi, quali edifici istituzionali ed altri di interesse pubblico»;
il successivo articolo 19 nel dettare le «regole di ingaggio» di questo particolare impiego, consente ai militari, «al fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza delle strutture vigilate, di potere procedere alla identificazione e a trattenere sul posto persone e mezzi di trasporto per il tempo strettamente necessario a consentire l'intervento di agenti delle forze dell'ordine». Successivamente, viene opportunamente chiarito che «in nessun caso i militari impiegati per i suddetti programmi hanno le funzioni di agenti di polizia giudiziaria»;
in fase applicativa il quadro normativo di riferimento non consente ai militari di potere assolvere adeguatamente l'incarico affidato. Infatti la mera possibilità di trattenere sul posto a tempo indefinito persone e mezzi il cui comportamento, secondo l'apprezzamento della pattuglia operante, pare suscettibile di mettere in pericolo l'incolumità delle persone o la sicurezza delle strutture vigilate, finisce per alimentare, tra i soggetti coinvolti, una condizione di inutile reciproco stress emotivo, suscettibile, nel caso in cui il timore di pericolo dovesse essere fondato, di creare una condizione di vero e proprio pericolo, costituito dalla possibilità che il fermato, sapendo che all'arrivo delle forze dell'ordine sarà oggetto di perquisizione positiva, può essere tentato di sottrarsi al fermo, costringendo così la pattuglia a reagire con le armi;
ritenuto, che sussista evidente la necessità di apportare alla legislazione vigente le modifiche che valgano ad ottimizzare l'azione delle Forze armate che operano in compiti di concorso alla lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata, pur nel rispetto della differenza di ruoli e competenze tra Forze di polizia e Forze armate.
che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 30 marzo 2005, n. 45, autorizza la permanenza in servizio fino al 31 dicembre 2005 degli agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori del 61o e del 62o corso per agente ausiliario di leva;
che nel corso dell'anno 2006 si troveranno nella stessa situazione gli agenti ausiliari trattenuti del 63o e del 64o corso, ultimo corso prima della concreta attuazione della sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva;
che il predetto personale è stato reclutato nell'ambito della dotazione organica dei ruoli della polizia di Stato ed in parziale sostituzione di quello annualmente cessato dal servizio, per cui la sua eventuale mancata immissione in ruolo determinerebbe un immediato decremento della forza effettiva della polizia di Stato, con conseguenti ripercussioni negative sulla funzionalità dei servizi, anche in relazione alla professionalità acquisita dal personale interessato, nonché sulla spesa in relazione ai costi effettuati per la sua formazione;
pertanto, l'esigenza di assicurare l'immissione in ruolo degli agenti ausiliari degli ultimi quattro corsi per agente ausiliario di leva;
impegna il Governo
ad assumere ogni possibile iniziativa, anche legislativa, volta ad assicurare agli agenti ausiliari della polizia di Stato, frequentatori del 61o, 62o, 63o e 64o corso, la permanenza in servizio nonché l'immissione in ruolo ai sensi dell'articolo 47, commi nono e decimo, della legge 1o aprile 1981, n. 121, senza alcun pregiudizio per i volontari in ferma breve delle Forze armate vincitori dei concorsi per l'accesso nella qualifica di agente della Polizia di Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, nonché dei volontari in ferma prefissata di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226.
9/5842/10. Ascierto.
[1] Non ancora assegnato alla data di chiusura del presente dossier.
[2] L. 1 aprile 1981, n. 121, Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza.
[3] L’ordine del giorno (9/5842/10 Ascierto, seduta del 24 maggio 2005) era riferito agli agenti ausiliari della polizia di Stato frequentatori del 61°, 62°, 63° e 64° corso.
[4] L. 23 agosto 2004, n. 226, Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore.
[5] D.L. 31 marzo 2005, n. 45, Disposizioni urgenti per la funzionalità dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, conv. con mod. dalla L. 31 maggio 2005, n. 89.
[6] D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell’Amministrazione dell’interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, conv. con mod. dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49.