Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista - A.C. 3237
Riferimenti:
AC n. 3237/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 295
Data: 07/12/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Introduzione del personal computer nello svolgimento dell'esame per l'accesso alla professione di giornalista

A.C. 3237

 

 

 

 

 

n. 295

 

 

7 dicembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0159

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

Progetto di legge

§      A.C. 3237, (on. Pisicchio ed altri), Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista  9

§      D.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115. Regolamento per l'esecuzione della L. 3 febbraio 1963, n. 69, sull'ordinamento della professione di giornalista (artt. 44, 48)16

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

3237

Titolo

Modifica all' articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta dell'esame di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Professioni e mestieri

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

13 novembre 2007

§       annuncio

14 novembre 2007

§       assegnazione

29 novembre 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Legislativa

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame, composto da un solo articolo, modifica, al comma 1, la legge 3 febbraio 1963, n.69, recante ordinamento della professione di giornalista, aggiungendo, all’articolo 32, contenente disposizioni in ordine alla prova di idoneità professionale, un comma finale, secondo il quale può essere utilizzato per lo svolgimento della prova scritta un personal computer cui sia inibito l’accesso alla memoria, conformemente alle modalità tecniche che saranno stabilite dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia.

Il comma 2 stabilisce che il Governo provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento esecutivo della legge n. 69/1963, di cui al D.P.R. n. 115/1965, al fine di adeguare lo stesso alle nuove disposizioni introdotte con il provvedimento in esame.

 

L’articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 dispone in ordine alla prova di idoneità professionale, prevedendo che:

-            l’idoneità professionale è appurata attraverso l’espletamento di una prova scritta e orale di tecnica e pratica del giornalismo, integrata dalla conoscenza delle disposizioni riguardanti la materia del giornalismo;

-            l’esame si svolge a Roma dinnanzi ad una Commissione composta da sette membri: cinque sono nominati dal Consiglio nazionale dell’Ordine fra giornalisti iscritti da non meno di 10 anni; due sono nominati dal Presidente della Corte d’appello di Roma, uno scelto tra i magistrati di tribunale, l’altro tra i magistrati d’appello. A questo ultimo saranno attribuite le funzioni di presidente della commissione in esame;

-            le modalità di svolgimento dell’esame, che dovrà svolgersi in almeno due sessioni annuali, sono stabilite con regolamento.

Le modalità esecutive sono contenute nel regolamento di cui al D.P.R. n. 115/1965.

L’articolo 44, comma 1, di detto provvedimento prevede che la prova scritta degli esami di idoneità professionale per i giornalisti consista:

a)         nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di un altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);

b)         nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l’esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c)         nella redazione di un articolo su tematiche di attualità scelte dal candidato tra quelle proposte dalla commissione.

L’articolo 48, comma 6, dispone che i candidati devono utilizzare, per la stesura dell’elaborato, esclusivamente carta munita della firma del presidente della commissione o di un componente da lui delegato. Durante la prova i candidati non possono conferire tra loro o comunicare in qualsiasi modo con estranei né portare nella sede dell’esame libri, opuscoli, scritti ed appunti di qualsiasi specie nonché mezzi di comunicazione portatile o macchine per scrivere elettroniche con memorie.

La relazione illustrativa specifica che tale divieto ha fatto sì che si utilizzassero macchine portatili non più in produzione da anni e di scarsa affidabilità. La relazione sottolinea, inoltre, che l’aumento del numero dei candidati ha reso più difficile reperire le macchine per scrivere meccaniche, costringendo il candidato ad elaborare la prova a mano, con il rischio di perdere un riferimento importante per la professione, quale quello relativo al numero delle battute o al numero delle righe. Per ovviare a tale situazione, il Consiglio dell’Ordine dei giornalisti ha individuato una procedura che permette, tramite l’utilizzo di un particolare software, di poter utilizzare l’elaboratore elettronico (il personal computer) dei candidati stessi quale semplice strumento di scrittura, restandone impedito l’accesso alla memoria permanente. Tale innovazione potrà essere sperimentata a condizione di abrogare la normativa in ordine al divieto di utilizzo di personal computer nelle prove d’esame, di cui all’articolo 48, comma 6, del D.P.R. n. 115/1965.

Relazioni allegate

Al provvedimento risulta allegata la relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento interviene in una materia attualmente regolata con atto normativo secondario; più precisamente, essa risulta disciplinata dall’articolo 48, comma 6, del D.P.R. n. 115/1965.

Pertanto, l’intervento con legge non sembra necessario, indipendentemente dalla formulazione della norma contenuta nel provvedimento, introduttiva di un comma aggiuntivo all’articolo 32 della legge n. 69 del 1963.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione nell’ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità dei quali le regioni potranno esercitare la propria potestà legislativa.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 3237

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PISICCHIO, GIULIETTI, LAINATI, TESTONI, GAMBESCIA

¾

 

Modifica all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69. Introduzione dell'uso dell'elaboratore elettronico (personal computer) nello svolgimento della prova scritta di idoneità professionale per l'accesso alla professione di giornalista

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 13 novembre 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La legge ordinamentale della professione giornalistica (legge n. 69 del 1963) e il decreto attuativo (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e successive modificazioni) disciplinano, tra l'altro, l'esame di idoneità per l'iscrizione nell'elenco dei giornalisti professionisti.

L'articolo 32 della legge n. 69 del 1963 indica le prove in cui si articola l'esame e i requisiti della commissione esaminatrice, rimandando per le modalità di svolgimento dell'esame al regolamento attuativo.

L'articolo 44, comma 1, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, e successive modificazioni, prevede che la prova scritta degli esami di idoneità professionale per i giornalisti consista:

«a) nello svolgimento di una prova di sintesi di un articolo o di altro testo scelto dal candidato tra quelli forniti dalla commissione in un massimo di 30 righe dattiloscritte (da 60 battute ciascuna);

b) nello svolgimento di una prova di attualità e di cultura politico-economico-sociale riguardanti l'esercizio della professione mediante questionari articolati in domande cui il candidato è tenuto a rispondere per iscritto;

c) nella redazione di un articolo su argomenti di attualità scelti dal candidato tra quelli, in numero non inferiore a sei (interni, esteri, economia-sindacato, cronaca, sport, cultura e spettacolo) proposti dalla commissione, anche sulla base dell'eventuale documentazione dalla stessa fornita».

Il successivo articolo 48 del medesimo regolamento prevede, al comma 6, il divieto di portare nella sede dell'esame «mezzi di comunicazione portatili o macchine per scrivere elettroniche con memorie».

Sinora, pertanto, le prove si sono svolte solo con l'utilizzo di macchine portatili non più in produzione da anni e di scarsa affidabilità sotto il profilo della tenuta meccanica.

L'aumentato numero di candidati (alla sessione del 31 ottobre 2007 hanno consegnato l'elaborato scritto 816 candidati con la conseguenza, tra l'altro, che per la prima volta, dall'istituzione dell'Ordine, saranno all'opera ben tre commissioni d'esame) rende di difficile reperimento le macchine per scrivere meccaniche, con la conseguenza che in molti casi il compito dovrà essere sviluppato a mano, facendo sostanzialmente perdere un riferimento importante per la professione quale quello alle battute o al numero di righe che il candidato è in grado di produrre.

Per ovviare a tale situazione e per dare la possibilità ai candidati di cimentarsi con strumenti aggiornati alle loro conoscenze e consoni alle loro abilità, il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti ha individuato una procedura che consente, tramite un software rispondente alle esigenze di sicurezza e di garanzia dell'anonimato della prova, di utilizzare l'elaboratore elettronico (personal computer) dei candidati stessi quale semplice strumento di scrittura, restandone impedito l'accesso alla memoria permanente.

Tuttavia l'utilizzo di software idonei a soddisfare le esigenze di moderna agibilità tecnica della prova d'esame è impedito dal vigente dettato normativo. Non è inutile, peraltro, rammentare che già dal 2004 il Ministero vigilante, ovvero il dicastero della giustizia, aveva segnalato la necessità di modificare il citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, nella parte in cui fa riferimento alla macchina per scrivere non memorizzante.

La proposta di legge che presentiamo, e che consta di un unico semplice articolo, è volta a correggere l'anacronismo denunciato predisponendo una norma che indica la possibilità di utilizzare sistemi di scrittura su supporti elettronici cui sia inibito l'accesso alla memoria. In questo senso, pertanto, è prevista l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 32 della legge n. 69 del 1963.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

1. All'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Per lo svolgimento della prova scritta è consentito l'utilizzo di elaboratori elettronici (personal computer) cui sia inibito l'accesso alla memoria secondo le modalità tecniche indicate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, sentito il Ministero della giustizia».

2. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificato dal comma 1 del presente articolo.