| Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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| Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
| Titolo: | Organizzazione del Ministero dell¿università e della ricerca - Schema di regolamento n. 158 (art. 17, co. 4-bis, L. n. 400/1988; art. 13, co. 2, L. n. 59/1997) | ||
| Riferimenti: |
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| Serie: | Atti del Governo Numero: 131 | ||
| Data: | 27/09/2007 | ||
| Organi della Camera: | I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni | ||
| Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Atti del Governo
Organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca
Schema di regolamento n. 158
(art. 17, co. 4-bis, L. n. 400/1988; art. 13, co. 2, L. n. 59/1997)
n. 131
27 settembre 2007
Nell’ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.
Dipartimento Cultura
SIWEB
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File: CU0135
INDICE
Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa
Elementi per l'istruttoria legislativa
§ Presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento
Schema di regolamento n. 158
§ Regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca
Normativa di riferimento
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 33, 87)
§ L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)
§ L. 9 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
§ D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322. Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della L. 23 agosto 1988, n. 400 (art. 3)
§ D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera mm), della L. 23 ottobre 1992, n. 421
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 13)
§ D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279. Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato (art. 3)
§ D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 11)
§ D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (artt. 2, 4, 49-51)
§ L. 2 agosto 1999, n. 264. Norme in materia di accessi ai corsi universitari
§ D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477. Regolamento recante la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
§ L. 21 dicembre 1999, n. 508. Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
§ L. 7 giugno 2000, n. 150. Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni (art. 6)
§ L. 21 luglio 2000, n. 205. Disposizioni in materia di giustizia amministrativa (art. 15)
§ D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347. Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione
§ D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (artt. 4, 11, 12, 14, 19, 28, co. 2, 3 e 4)
§ D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319. Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
§ D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257. Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137
§ Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. D.M. 28 aprile 2004. Riorganizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale
§ D.L. 18 maggio 2006, n. 181, conv. con mod., L. 17 luglio 2006, n. 233. Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri (art. 1, co. 8, 10, 23)
§ D.P.C.M. 14 luglio 2006. Competenze e Uffici del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
§ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., L. 24 novembre 2006, n. 286. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 137)
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 404-416, 516, 870)
§ D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57. Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca
§ D.P.C.M. 13 aprile 2007. Linee guida per l'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi da 404 a 416 della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).
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Numero dello schema di regolamento |
158 |
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Titolo |
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca |
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Ministro competente |
Rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali |
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Norma di riferimento |
L. 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, co. 4-bis L. 15 marzo 1997, n. 59, art. 13, co. 2 |
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Settore d’intervento |
Università |
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Numero di articoli |
9 |
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Date |
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§ presentazione |
13 settembre 2007 |
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§ assegnazione |
17 settembre 2007 |
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§ termine per l’espressione del parere |
17 ottobre 2007 |
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Commissione competente |
I (Affari costituzionali) |
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Rilievi di altre Commissioni |
V (Bilancio) |
Lo schema di regolamento in esame si compone di 9 articoli.
L’articolo 1 detta disposizioni generali in materia di organizzazione del Ministero dell’università e della ricerca, prevedendo che esso si articoli in:
§ segretario generale
§ sei uffici dirigenziali generali
o direzione affari generali e del personale
o direzione generale dell’università
o direzione generale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
o direzione generale dello studente e del diritto allo studio
o direzione generale della ricerca
o direzione generale dei sistemi informativi
Presso il segretario generale opera un dirigente generale.
Per l’organizzazione del segretario generale e delle direzioni generali, nonché per la definizione dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale, nel numero massimo di 52 unità, si rinvia ad un decreto ministeriale.
La relazione illustrativa specifica che l’istituzione di 8 posizioni di livello generale si conforma a quanto disposto dall’art.2, co.137, del d.l. n.262/2006 secondo il quale il ministero dell’università e della ricerca è articolato in un segretariato generale, sei uffici di livello generale e un incarico dirigenziale generale. Successivamente è intervenuta la legge finanziaria 2007 che ha previsto (art.1, co.404-416 della l.n. 296/2006) una riduzione del 10% dei posti dirigenziali generali e del 5% dei posti dirigenziali di seconda fascia. La relazione illustrativa specifica che l’organizzazione del ministero prospettata ha fatto riferimento esclusivamente a quanto previsto nel d.l.262/2006, in quanto norma speciale rispetto alla finanziaria; la mancata riduzione delle posizioni di livello generale risulta però compensata da una maggiore riduzione, rispetto a quanto richiesto dalla finanziaria, dei posti dirigenziali di prima fascia.
Il Consiglio di Stato, chiamato ad esprimere il prescritto parere, in un primo momento aveva espresso perplessità in ordine all’inquadramento giuridico prospettato dal Ministero, non ritenendo che le disposizioni del decreto-legge potessero considerarsi speciali rispetto alla finanziaria. In un secondo momento, anche a seguito dei chiarimenti forniti dall’amministrazione, ha ritenuto che la riduzione richiesta dalla finanziaria sarebbe stata di difficile applicazione essendo inferiore all’unità, potendo il caso di specie rientrare in quelle ipotesi limite di arrotondamento di porzioni decimali capaci di compromettere la gestione delle strutture ministeriali. Il Consiglio ha, però, ritenuto che la misura compensativa proposta, consistente in una maggiore riduzione dei posti di dirigente di seconda fascia, sarà soddisfatta solo all’atto di copertura dell’organico ridotto.
Il Consiglio di Stato ha espresso ulteriori perplessità in ordine al comma 5 dell’art. 1, laddove rinvia ad un decreto ministeriale la definizione dell’organizzazione del segretariato generale e delle direzioni generali nonché dei compiti delle unità di livello dirigenziale non generale. Il Consiglio ritiene che la fonte regolamentare, in conformità di quanto previsto dall’art.17, comma 4-bis, della l. n.400/1988, debba, comunque identificare numericamente gli uffici di livello non dirigenziale riferiti a ciascun ufficio di primo livello, rimettendo alla decretazione ministeriale la sola precisazione dei compiti delle unità organizzative. Pertanto il Consiglio chiede che venga inserita la seguente disposizione: “ La direzione generale (o altra struttura equivalente) si articola in x uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato nel termine di sessanta giorni dall’emanazione del presente regolamento”. Peraltro, considerata l’urgenza di provvedere all’emanazione dei regolamenti organizzativi per evitare la sanzione del blocco delle assunzioni, tale adempimento può essere rinviato ad una fase successiva. Dovrà, però, allo stato essere eliminato l’allegato relativo all’organico, la cui individuazione è connessa al precedente adempimento.
L’articolo 2 disciplina la nomina e le funzioni del segretario generale.
La nomina avviene, ai sensi dell’art.19, co.3, del D.lgs n.165/2001, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente.
Al segretario generale sono affidati prevalentemente compiti di coordinamento amministrativo, tecnico ed istruttorio, nonché di cura, tra l’altro, dei rapporti tra il Ministero e l’Agenzia per la valutazione del sistema universitario e della ricerca
L’articolo 3 definisce i compiti della Direzione generale degli affari generali e del personale (predisposizione e svolgimento dei servizi generali, attività in materia di stato giuridico e del personale, relazioni sindacali, concorsi, gestione del contenzioso sul lavoro, formulazione di proposte in materia di bilancio).
L’articolo 4 disciplina le funzioni della Direzione generale dell’università (programmazione degli interventi, finanziamento del sistema universitario, compreso il finanziamento relativo all’edilizia universitaria, integrazione del sistema universitario a livello europeo ed internazionale, esame degli statuti delle università, attività riguardanti gli ordinamenti didattici e lo status di professore, coordinamento con il Ministero della pubblica istruzione in materia di aggiornamento degli insegnanti, attività riguardanti l’ammissione agli ordini professionali, attività di supporto al Consiglio universitario nazionale).
L’articolo 5 si occupa della Direzione generale dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica ( i cui compiti sono di programmazione, vigilanza e supporto di tale formazione).
L’articolo 6 definisce i compiti della Direzione generale degli studenti e del diritto allo studio (attuazione del diritto allo studio, orientamento allo studio e all’inserimento nel mondo del lavoro, sostegno della formazione continua, razionalizzazione accessi ai corsi di studio universitari, compiti in ordine alle residenze e collegi universitari, promozione attività sportiva universitaria, supporto alle funzioni del Consiglio nazionale degli studenti).
Il Consiglio di Stato aveva chiesto nel primo parere che fossero meglio definiti i compiti inerenti l’attuazione del diritto allo studio. L’amministrazione ha dato seguito a tale indicazione rendendo, quindi, superata l’osservazione iniziale.
L’articolo 7 disciplina le funzioni attribuite alla Direzione generale della ricerca (promozione della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali, adozione del programma nazionale della ricerca, finanziamento e vigilanza sugli enti di ricerca ed esame dei relativi statuti, sostegno della ricerca privata, gestione del Fondo unico per la ricerca, cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le regioni, supporto al Comitato di esperti per la politica della ricerca)
L’articolo 8 specifica i compiti della Direzione generale dei sistemi informativi (pianificazione e gestione del sistema informativo del Ministero, cura dei rapporti con i soggetti esterni a cui sono affidati compiti inerenti il sistema informatico, rilevazioni ed informazioni statistiche, cura dell’anagrafe degli studenti e dei laureati, cura dell’anagrafe della ricerca, studio e valutazione dei dati raccolti).
L’articolo 9 detta disposizioni transitorie e finali.
Il comma 1 prevede che le dotazioni organiche dei dirigenti di livello generale e non generale del Ministero e del personale non dirigenziale sono contenute negli All. A e B del regolamento.
Il comma 2 stabilisce che entro due mesi dall’entrata in vigore del regolamento in esame si provvede con decreto ministeriale alla definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale.
Sul punto si vedano le osservazioni del Consiglio di Stato riportate precedentemente.
Il comma 3 afferma che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il personale che apparteneva prima dell’entrata in vigore del D.p.r. 319/2003 ai ruoli non dirigenziali del Ministero dell’istruzione e che fino al 14 luglio 2006 svolgeva le proprie funzioni presso l’allora unificato ministero della pubblica istruzione, dell’università e della ricerca, può, a domanda, transitare nei ruoli del personale del ministero dell’università e della ricerca.
Il Consiglio di Stato ha osservato in proposito che tale disposizione, comportando una modificazione di status ed il passaggio da un Ministero all’altro, presuppone una fonte normativa di rango primario. Il Ministero ha tenuto a precisare, come è dato leggere nel parere del Consiglio, che nel caso di specie non si può riferire al personale una situazione di “mobilità volontaria”, essendosi modificata l’organizzazione ministeriale per effetto della separazione dal Ministero della pubblica istruzione. L’argomento non è risultato convincente per il Consiglio, il quale non dubita che dal punto di vista formale, nel caso di specie, non sussiste un caso tipico di mobilità volontaria, mentre l’osservazione originaria intendeva richiamare l’attenzione sulla circostanza che la norma in esame determina di fatto i medesimi effetti dell’istituto della mobilità volontaria e ciò al solo fine di valutare se lo strumento normativo utilizzato possa ritenersi congruo. Sul punto il Consiglio ribadisce, quindi, la necessità che una tale disposizione sia inserita in una fonte di rango primario.
Il comma 4 abroga le disposizioni riguardanti le funzioni trasferite al Ministero contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n.319/2003. Per una ricostruzione delle disposizioni ivi contenute si rinvia alla voce presupposti legislativi per l’emanazione del regolamento.
Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dai pareri del Consiglio di Stato, nonché dai pareri di alcune OO.SS.
Lo schema di regolamento in esame provvede ad adeguare – mediante la parziale abrogazione del precedente regolamento di organizzazione recato dal D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319 - la struttura organizzativa del Ministero dell’università e della ricerca alle modifiche legislative introdotte dai seguenti provvedimenti legislativi:
§ il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, con il quale è stato soppresso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ed è stato istituito il Ministero dell’università e della ricerca.
In particolare, si ricorda che l’art. 1, comma 23, del decreto ha previsto l’emanazione di un apposito regolamento, da adottarsi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in cui dovranno essere definiti gli assetti organizzativi e il numero massimo delle strutture di primo livello dei Ministeri interessati dal riordino e, tra essi, il Ministero dell’università e della ricerca.
§ La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che, all’art. 1, commi 404 e seguenti ha previsto un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri, finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, entro il 30 aprile 2007, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della legge n. 400/1988.
Nello specifico il comma 404 individua sette linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione (recate dalle lettere da a) a g):
- la riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; inoltre, si dovranno eliminare le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti (lettera a)[1];
- la riduzione e la riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali: la gestione del personale da realizzare in modo unitario anche attraverso la gestione unitaria del personale e dei servizi comuni attuata anche attraverso lo sfruttamento degli strumenti di innovazione tecnologica e amministrativa (lettera b);
- la revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione (lettera c);
- la riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo (lettera d);
- la riduzione degli organismi di analisi, consulenza e di studio (lettera e);
- un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione. a generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali (lettera f);
- alcune disposizioni specificamente rivolte al Ministero degli affari esteri (lettera g).
I commi da 405 a 416 delineano, infine, il procedimento di adozione dei regolamenti di revisione degli assetti delle amministrazioni dello Stato secondo criteri individuati dal comma 404.
Esso può essere sintetizzato come segue:
- le direttive generali per l’attività amministrativa e per la gestione (emanate annualmente dai ministri entro 10 giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 165/2001) provvedono a programmare la riallocazione del personale di supporto in vista della sua riduzione entro il 15% (comma 413);
- il Presidente del Consiglio, previo parere del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro dell’interno, emana le linee guida per l’attuazione del riassetto delle amministrazioni (comma 412). Tali linee guida sono state quindi emanate con il DPCM 13 aprile 2007;
- entro due mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (entro il 28 febbraio 2007) ciascuna amministrazione trasmette al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento accompagnati da una dettagliata relazione tecnica, che specifichi le riduzioni di spesa previste nel triennio e da un analitico piano operativo (comma 407);
- l’esame degli schemi di regolamento da parte del Governo deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione (quindi al massimo entro il 31 marzo 2007) (comma 407);
- sempre entro il 31 marzo 2007 dovranno essere predisposti i piani di riallocazione del personale di supporto di cui si è detto sopra (comma 408);
- i regolamenti prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla loro emanazione (comma 405);
- dalla data di emanazione dei regolamenti sono abrogate le disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate, la cui puntuale ricognizione è affidata ai medesimi regolamenti (comma 406).
Viene, infine, previsto un sistema di controllo e di sanzioni (commi 409, 410, 411, 414 e 415), nonché, nel comma 416, indicati i risparmi di spesa conseguenti alle riorganizzazioni amministrative prefigurate.
Ai fini di una migliore comprensione delle modifiche introdotte, si riepiloga di seguito la normativa in materia di organizzazione del ministero.
Il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST) viene istituito con legge n. 168/1989[2].
Successivamente, il decreto legislativo n. 300/1999[3], nel quadro della riforma dell'organizzazione del Governo destinata a trovare applicazione con l'avvio della XIV legislatura, ha previsto l’unificazione in un’unica struttura ministeriale (Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - MIUR) delle funzioni facenti capo ai preesistenti dicasteri della pubblica istruzione, da un lato, e dell’università e delle ricerca scientifica e tecnologica, dall’altro (articoli 49-51).
Si ricorda che, in attuazione delle disposizioni contenute nel d. lgs. n. 300/1999, è stato adottato il D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319[4], volto a disciplinare l’organizzazione interna del Miur.
In particolare, per quanto concerne l’amministrazione centrale, il citato regolamento ha individuato 3 dipartimenti con funzioni di coordinamento e di indirizzo delle strutture di livello dirigenziale generale:
§ Dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione; articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
1. direzione generale studi e programmazione sui sistemi dell'istruzione, dell'università, della ricerca e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
2. direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio;
3. direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali;
4. direzione generale per la comunicazione;
5. direzione generale per i sistemi informativi.
§ Dipartimento per l'istruzione, articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
1. direzione generale per gli ordinamenti scolastici;
2. direzione generale per lo studente;
3. direzione generale per l'istruzione post-secondaria e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni e degli enti locali;
4. direzione generale per il personale della scuola;
5. direzione generale per gli affari internazionali dell'istruzione scolastica.
§ Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca, comprensivo dei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
1. direzione generale per l'università;
2. direzione generale per lo studente e il diritto allo studio;
3. direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
4. direzione generale per le strategie e lo sviluppo dell'internazionalizzazione della ricerca scientifica e tecnologica;
5. direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca.
Riguardo all’amministrazione periferica dell’istruzione, il provvedimento ha confermato l’organizzazione fondata sugli uffici scolastici regionali, che si articolano per funzioni e sul territorio in centri servizi amministrativi.
Con d.m. 28 aprile 2004 sono stati inoltre riorganizzati gli uffici dirigenziali di livello non generale.
Più di recente, è intervenuto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181[5], che, nell’ambito di un ulteriore processo di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ha nuovamente ripartito le funzioni in materia di istruzione, università e ricerca, già accorpate con il d. lgs, n. 300/1999 nel MIUR, provvedendo a ricostituire due distinti dicasteri: il Ministero della pubblica istruzione (MPI) e il Ministero dell'università e della ricerca (MUR).
In particolare, al Ministero dell'università e della ricerca (art. 1, comma 8) sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, le funzioni in materia di istruzione universitaria, ricerca scientifica e tecnologica attribuite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dalla lettera b) del medesimo articolo 50, comma 1, del decreto legislativo n. 300/1999 nonché quelle riguardanti le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica.
Si tratta, secondo quanto previsto dal citato articolo 50, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 300 del 1999, delle seguenti funzioni:
§ compiti di indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica nazionale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
§ programmazione degli interventi sul sistema universitario e degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle università e degli enti di ricerca non strumentali;
§ monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico Osservatorio, in materia universitaria;
§ completamento dell'autonomia universitaria;
§ formazione di grado universitario; razionalizzazione delle condizioni d'accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attività relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo tra istruzione universitaria, istruzione scolastica e formazione;
§ promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione di apposito fondo per le agevolazioni anche con riferimento alle aree depresse e all'integrazione con la ricerca pubblica.
Per quanto riguarda le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, si ricorda che la legge 21 dicembre 1999, n. 508; ha riordinato il settoreattribuendo un'autonomia paragonabile a quella delle università (e parimenti fondata sull'art. 33 della Costituzione) agli istituti che ne fanno parte, e cioè: le Accademie di belle arti; l'Accademia nazionale di arte drammatica; gli Istituti superiori per le industrie artistiche; Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati (non statali) e l'Accademia nazionale di danza[6].
In virtù della stessa norma, è delineata la struttura del nuovo Ministero, articolata in un Segretariato generale ed in sei uffici di livello dirigenziale generale, nonché è previsto un incarico dirigenziale ai sensi dell’articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165[7].
In realtà, originariamente il decreto legge n. 181/2006 prevedeva per il Ministero in esame la struttura dipartimentale. La modifica è stata successivamente introdotta con l’articolo 2, comma 137, del d.l. n. 262/2006. Secondo quanto emerge nella relazione illustrativa di tale provvedimento, la norma si inserirebbe nell’ambito di un più generale programma di contenimento delle spese, da realizzare mediante la soppressione dei dipartimenti a favore della figura del segretario generale e della struttura a direzioni generali.
Lo stesso decreto ha inoltre previsto all’art. 1, comma 10, l’immediata ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite nonché l’individuazione, in via provvisoria, del contingente minimo degli uffici strumentali e di diretta collaborazione, garantendo in ogni caso l'invarianza della spesa. In attuazione di quanto disposto da tale comma è stato emanato il DPCM 14 luglio 2006[8], in attesa dell’emanazione del nuovo regolamento di organizzazione del ministero.
Da ultimo, con D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57[9], è stato adottato il nuovo regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
In particolare, il regolamento ha costituito i seguenti uffici: ufficio di Gabinetto (nel cui ambito opera il consigliere diplomatico);uffici della segreteria del Ministro;ufficio legislativo;ufficio stampa (nel cui ambito opera il portavoce); segreterie dei Sottosegretari di Stato;servizio del controllo;segreteria tecnica (per il coordinamento della politica della ricerca) di cui al d.lgs n. 204/1998. Il decreto ha altresì individuato il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, fissandolo in 100 unità - di cui 9 dirigenti – più 12 collaboratori esterni e 12 consulenti, con esclusione della segreteria tecnica istituita dal D.Lgs. 204/1998.
Il regolamento in esame è emanato ai sensi dell’art. 17, co. 4-bis, della legge n. 400/1988[10], introdotto dall’art. 13 della legge n. 59/1997.
Tale norma prevede che l’organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri siano determinate con regolamento emanato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 17, cioè con regolamento di delegificazione.
Gli schemi di regolamento di delegificazione di cui al comma 4-bis, sono trasmessi al Consiglio di Stato, ai sensi dello stesso articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, e alle Camere, ai sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge n. 59/1997, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro trenta giorni dalla data della loro trasmissione. Decorso il termine senza che i pareri siano stati espressi, il Governo adotta comunque i regolamenti.
Acquisiti i pareri previsti, o trascorso il termine entro il quale dovevano essere espressi, il Consiglio dei Ministri adotta in via definitiva con propria deliberazione il regolamento, che viene emanato con decreto del Presidente della Repubblica.
Sullo schema di regolamento in esame la Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso un primo parere interlocutorio in data 4 giugno 2007 e il parere definitivo in data 27 agosto 2007.
In linea generale, va preliminarmente osservato che ai sensi dell’art. 117, sesto comma, della Costituzione, la potestà regolamentare spetta allo Stato (salva delega alle regioni) nelle sole materie nelle quali esso ha legislazione esclusiva, ed alle regioni in riferimento ad ogni altra materia.
Nel caso in esame, la potestà regolamentare dello Stato appare, quindi, costituzionalmente fondata sull’appartenenza della materia trattata (“ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato”) alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. g), della Costituzione.
L’articolo 1, comma 5, demanda ad apposito decreto ministeriale, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge n. 400/1988, l’organizzazione del segretariato generale e delle singole direzioni generali, nonché la definizione degli uffici di livello dirigenziale non generale ad essi assegnati. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, tale decreto deve essere adottato entro due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
[1] Detta riorganizzazione volta alla riduzione degli uffici dirigenziali, peraltro, dovrà essere coniugata con la possibilità di immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti nell’ambito delle procedure sull’autorizzazione, ai sensi dell’art. 28, co. 2, 3 e 4, del D.Lgs. 165/2001 in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali.
[2] Legge 9 maggio 1989, n. 168, recante Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
[3] D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Come è noto, tale decreto ha operato un riassetto generale delle amministrazioni statali, dando attuazione ad una tra le deleghe recate dalla legge n. 59/1997 (così detta “Bassanini 1”).
[4] D.P.R. 11 agosto 2003, n. 319, recante Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Tale regolamento ha pertanto sostituito i precedenti regolamenti di organizzazione dei due ministeri, di cui, rispettivamente, al D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347 (Ministero della pubblica istruzione) e al D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 477 (Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica).
[5] D.L. 18 maggio 2006, n. 181, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 17 luglio 2006, n. 233.
[6] Punto cardine del provvedimento è il riconoscimento di un livello equiparato a quello universitario (benché da esso distinto) agli studi condotti nelle accademie e nei conservatori attraverso la creazione di un “sistema di alta formazione e specializzazione artistica e musicale”, le cui strutture hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti fissati da leggi, conformemente a quanto disposto per le università.
[7] D. lgs. 31 marzo 2001, n. 165, recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. L’articolo 19, comma 10, prevede che i dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.
[8] D.P.C.M. 14 luglio 2006, recante Competenze e Uffici del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.
[9] D.P.R. 13 febbraio 2007, n. 57, recante Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’università e della ricerca.
[10] L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l’art. 17, co. 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 [regolamenti di delegificazione], su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.