Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni a sostegno del settore musicale A.C. 122, 185, 407 e 2451
Riferimenti:
AC n. 122/XV   AC n. 185/XV
AC n. 407/XV   AC n. 2451/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 229
Data: 01/08/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni a sostegno del settore musicale

A.C. 122, A.C. 185, A.C. 407
e A.C. 2451

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

1° agosto 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto in collaborazione con il dipartimento Bilancio e Finanze

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: CU0116

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  7

§      Contenuto  7

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      La proposta di legge C. 2451 prevede:16

§      Formulazione del testo  16

Schede di lettura

Contenuto delle proposte di legge in esame  19

§      La proposta di legge A.C. 122  19

§      La proposta di legge A.C. 185  24

§      La proposta di legge A.C. 407  33

§      La proposta di legge A.C. 2451  37

Progetti di legge

§      A.C. 122, (on. Colasio), Disposizioni a sostegno del settore musicale  49

§      A.C. 185, (on. Lusetti), Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali57

§      A.C. N. 185, (on De Simone ed altri) e la valorizzazione delle attività musicali67

§      A.C. 2451, (on. Caparini ed altri), Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare  93

Normativa di riferimento

§      Codice Civile (artt. 2331 e 2449)113

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 33, 117 e 118)115

§      L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 1, 2,)118

§      L. 21 marzo 1958, n. 259. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (art. 12)120

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 19-bis.1 e 74-quater, Tabella A, Parte II e III)121

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640. Imposta sugli spettacoli138

§      L. 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (artt. 1 e 2)161

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17, co. 2)162

§      D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367  Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato  164

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali (art. 8)176

§      D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) (artt. 46 e 47)179

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28. Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 10)182

§      Ministro per i beni e le attività culturali. Decreto 21 dicembre 2005. Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163  184

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007 (art. 1, co. 287, 288 e 466)195

Giurisprudenza

§      Corte costituzionale sentenza n. 285 del 19 luglio 2005  199

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

122

Titolo

Disposizioni a sostegno del settore musicale

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

31 luglio 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

IX (Trasporti)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

185

Titolo

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§       annuncio

28 aprile 2006

§       assegnazione

26 luglio 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

X (Attività produttive)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

407

Titolo

Disciplina delle attività musicali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

19

Date

 

§       presentazione alla Camera

3 maggio 2006

§       annuncio

18 giugno 2007

§       assegnazione

18 giugno 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

XI (Lavoro)

Commissione parlamentare per le questioni regionali


 

Numero del progetto di legge

2451

Titolo

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali e della musica popolare

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

12

Date

 

§       presentazione alla Camera

27 marzo 2007

§       annuncio

28 marzo 2007

§       assegnazione

7 maggio 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

III (Affari esteri)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

IX (Trasporti)

X (Attività produttive)

XI (Lavoro)

XIV (Politiche dell’Unione europea)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

 Struttura e oggetto

Contenuto

Le quattro proposte di legge in esame (A.C. 122, 185, 407 e 2451) dettano disposizioni in materia di sostegno e valorizzazione del settore musicale, istituendo organismi finalizzati alla realizzazione di progetti in materia e prevedendo fondi per il finanziamento degli stessi.

Rinviando per un’analisi più approfondita alle schede di lettura, si riportano sinteticamente le novità previste dai provvedimenti in esame.

La proposta di legge d’iniziativa del deputato Colasio (C. 122) si compone di cinque articoli e prevede, oltre ai principi e alla definizione del prodotto fonografico (articolo 1), un credito di imposta pari al 5 per cento per le spese di registrazione o di ristrutturazione degli impianti (art. 2), incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip (art. 3), l’istituzione di un Ufficio per la promozione della musica italiana all’estero (art. 4) nonché la copertura finanziaria (art. 5).

La proposta di legge d’iniziativa del deputato Lusetti (C.185) si compone di due Capi.

Il Capo I, intitolato disposizioni generali, stabilisce i principi generali nonché i compiti pubblici in materia, differenziando tra quelli che spettano allo Stato, alle regioni e ai comuni, province e città metropolitane (artt. 1,2, 3, 4 e 5).

 Il Capo II prevede la costituzione, il capitale sociale nonché gli organi del Centro nazionale per la musica (artt. 6, 7 e 8).

 Il Capo III, promozione delle attività musicali, prevede agli articoli 9, 10 e 11, l’istituzione, le modalità di finanziamento nonché le finalità del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali. L’articolo 12, infine, detta disposizioni a favore della musica popolare contemporanea.

La proposta di legge, d’iniziativa dei deputati De Simone ed altri (C. 407) si compone di 19 articoli, prevedendo: all’articolo 1, i principi generali; all’articolo 2, le definizioni di produttore e distributore indipendente, di teatro storico, di fondazione lirico-sinfonica, di associazione musicale e di istituzione concertistico-orchestrale; all’articolo 3, l’istituzione del Centro nazionale per la musica; all’articolo 4, l’istituzione di una commissione di coordinamento degli interventi statali e locali; all’articolo 5, le risorse finanziarie destinate alle attività musicali; all’articolo 6, le finalità del Fondo per la produzione e la distribuzione; all’articolo 7, i compiti del Fondo per la fruizione; all’articolo 8, i destinatari del Fondo per la formazione; all’articolo 9, i compiti ed i destinatari del Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all’estero; all’articolo 10, la programmazione della musica italiana sulle emittenti radiotelevisive;all’articolo 11, le finalità del Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali; agli articoli 12 e 13, i requisiti che le strutture devono possedere per assumere la qualifica di teatro storico nonché le attività dei medesimi teatri; agli articoli 14 e 15 i requisiti per assumere la qualifica di istituzione concertistico-orchestali e le attività delle stesse istituzioni; all’articolo 16, i requisiti per la qualifica di associazioni musicali; all’articolo 17, la determinazione dell’IVA al 4 per cento sui prodotti e spettacoli musicali; all’articolo 18, gli obblighi dei beneficiari dei finanziamenti; all’articolo 19, la definizione dei compiti della Discoteca di Stato.

Infine, la proposta di legge, d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri (C. 2451), si compone di III Capi.

Il Capo I, intitolato disposizioni generali, reca: all’articolo 1, i principi generali; all’articolo 2, la definizione dei compiti dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni.

Il Capo II è volto alla promozione delle attività musicali e dispone: all’articolo 3, agevolazioni ed incentivi fiscali; all’articolo 4, misure per il credito d’imposta; all’articolo 5, agevolazioni per promuovere la musica dal vivo; all’articolo 6, la riserva di una percentuale non inferiore all’80 per cento del palinsesto musicale della Rai alla musica italiana; all’articolo 7, incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali; all’articolo 8, interventi di incentivazione per il turismo e lo spettacolo; all’articolo 9, una delega all’adozione di un decreto legislativo di riforma e di promozione del settore musicale; all’articolo 10, disposizioni in favore della musica popolare.

Il Capo III reca disposizioni in ordine al Fondo per la musica e alla relativa copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Tutte le proposte di legge in esame risultano corredate della rispettiva relazione illustrativa.

 

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le diverse proposte di legge intendono fornire una disciplina organica in materia di attività musicali; pertanto, l’intervento con legge risulta giustificato dalla natura delle disposizioni introdotte, aventi carattere di principi e criteri generali.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La Corte costituzionale ha affermato, nella sentenza n. 255 del 2004, che “le attività di sostegno degli spettacoli”, sono riconducibili alla materia “promozione ed organizzazione di attività culturali” affidata alla legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni. La legislazione statale, come ribadito nella sentenza n. 285/2005, dovrebbe, quindi, limitarsi a definire i soli principi fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell’articolo 118 Cost.

In relazione a tali orientamenti, occorre valutare se non sia opportuno, laddove non previsto, stabilire delle forme di coinvolgimento delle regioni, soprattutto in relazione alla definizione dei criteri di riparto dei finanziamenti pubblici nel settore.

Documenti all’esame delle istituzioni europee
(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Agenda europea per la cultura

Il 10 maggio 2007 la Commissione ha presentato una comunicazione su un’agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione (COM(2007)242). Ponendo in evidenza il ruolo fondamentale della cultura nel processo dell'integrazione europea, da sempre orientata al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, la Commissione propone, per la prima volta, una strategia culturale a livello europeo che comprende anche l’aspetto delle relazioni dell’Europa con i paesi terzi.

La Commissione non manca di sottolineare, tra l’altro, che la cultura è divenuta una risorsa economicaimportante, in un mondo basato sulla conoscenza, al punto che il Consiglio europeo di primavera del 2007 ha evidenziato come gli imprenditori creativi e un'industria culturale vivace costituiscano una straordinaria fonte di innovazione per il futuro.

La comunicazione definisce tre grandi obiettivi che costituiscono, nel loro insieme, una strategia culturale per le istituzioni europee, gli Stati membri e il settore della cultura e della creazione artistica attraverso la promozione:

·         della diversità culturale e del dialogo interculturale, da perseguire, ad esempio, migliorando la mobilità degli artisti e dei professionisti della cultura nonché promuovendo la circolazione transnazionale di ogni espressione artistica;

·         della cultura quale catalizzatore della creatività nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, da perseguire attraverso la promozione della creatività nell'istruzione (formale e informale), sostenendo la formazione riguardante le competenze manageriali e realizzando partenariati creativi tra il settore della cultura e altri settori (TIC, ricerca, turismo, parti sociali, ecc.);

·         della cultura quale elemento essenziale delle relazioni internazionali dell'UE, integrando sistematicamente la dimensione culturale e dei diversi aspetti della cultura in tutte le politiche e in tutti i progetti e programmi in materia di relazioni.

Per l'attuazione dell'agenda per la cultura l'Europa deve contare su un forte partenariato tra tutti i protagonisti, articolato su quattro aspetti essenziali:

·         ulteriore sviluppo del dialogo con il settore culturale;

·         adozione di un metodo aperto di coordinamento[1];

·         sostegno all'elaborazione di politiche fondate su dati fattuali;

·         integrazione della cultura in tutte le politiche pertinenti;

Attività del Consiglio

Il Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007, nelle sue conclusioni, nel valutare i progressi ottenuti nella realizzazione degli obiettivi previsti dalla strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, al fine di realizzare un mercato interno ben funzionante, capace di rispondere alle nuove realtà economiche nonché di rafforzare ulteriormente la fiducia dei consumatori e delle imprese, chiede al Consiglio di prestare particolare attenzione alla stimolazione del potenziale delle piccole e medie imprese, anche nei settori culturale e creativo, in considerazione del loro ruolo di motore della crescita, della creazione di posti di lavoro e dell'innovazione.

Il Consiglio istruzione del 24 e 25 maggio 2007 ha approvato conclusioni in relazione al contributo dei settori culturale e creativo al conseguimento degli obiettivi di Lisbona.

Il Consiglio, nel prendere atto che lo studio sull'"economia della cultura in Europa"[2]evidenzia il contributo dell’industria culturale alla crescita economica e all’occupazione in Europa, riconosce altresì la mancanza di dati evidenti e comparabili, che consentano di valutare in modo adeguato il contributo economico di tali settori. Rilevate, inoltre, le difficoltà che tale settore incontra a livello di informazione e formazione per i professionisti del settore, di accesso al finanziamento per le piccole imprese o di ostacoli alla libera circolazione delle persone creative e alla distribuzione dei prodotti, il Consiglio ritiene necessario:

·         promuovere l'elaborazione di politiche basate su dati comprovati;

·         rafforzare il legame tra istruzione, formazione e settori culturale e creativo, ad esempio, promuovendo i contatti e la cooperazione tra il settore creativo e il mondo degli affari per sensibilizzare maggiormente quest'ultimo al potenziale dei settori culturale e creativo o promuovendo sinergie tra la cultura e l'istruzione al fine di sviluppare le capacità creative;

·         ottimizzare il potenziale delle piccole e medie imprese nei settori culturale e creativo, ad esempio, agevolando l’accesso delle PMI al finanziamento;

·         sfruttare meglio le strutture, i programmi e le iniziative esistenti, ad esempio, valutando meglio l'impatto dei vari programmi e iniziative comunitari sui settori culturale e creativo o utilizzando in modo più efficace il Fondo di coesione e i fondi strutturali per ottimizzare il sostegno alle PMI nei settori culturale e creativo.

 

Programmi ed azioni adottate nel campo della cultura

Nel contesto del compromesso interistituzionale sulle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013, è stato approvato il programma “Cultura 2007” per il periodo 2007-2013 (decisione n. 1855/2006/CE del 12 dicembre 2006), per la diffusione di valori culturali europei comuni attraverso lo sviluppo della cooperazione culturale tra creativi, responsabili culturali e istituzioni culturali al fine di far emergere dal basso un’identità europea.

Il programma concentra l’azione comunitaria su 3 obiettivi principali: la mobilità transnazionale di coloro che lavorano nel campo della cultura, la circolazione transnazionale delle opere d’arte e dei prodotti artistici e culturali nonché il dialogo interculturale. Il programma prevede, tra l’altro, il sostegno ad organismi attivi nel settore della cultura a livello europeo nonché la possibilità di sostenere come "azioni speciali" anche le assegnazioni di premi nel campo dell'architettura, del patrimonio culturale e della musica che, mettendo in luce artisti, opere o realizzazioni culturali o artistiche e facendoli conoscere al di là delle frontiere nazionali, favoriscono la mobilità e gli scambi.

Inoltre si segnala il programma MEDIA 2007 (decisione n. 1718/2006/CE del 15 novembre 2006), nel settore audiovisivo e cinematografico, inteso a rafforzare la competitività del settore, promuovere nell'UE e nel mondo le opere audiovisive europee nonché a conservare e valorizzare la diversità culturale europea e il suo patrimonio cinematografico audiovisivo.

Il programma prevede l'intervento del sostegno comunitario nelle fasi di preproduzione (formazione iniziale ai mestieri dell’audiovisivo e accesso ai finanziamenti da parte delle PMI) e di postproduzione (sostegno alla distribuzione, promozione delle opere audiovisive e miglioramento della circolazione delle opere cinematografiche) ed è dotato di un finanziamento pari a 671 milioni di euro. Tra gli elementi centrali del programma figura anche il sostegno alla digitalizzazione.

Aiuti di Stato nel settore

Sono all’esame delle Istituzioni europee iniziative volte ad agevolare la concessione di aiuti di stato nel settore della cultura.

Tra queste, si segnala, in particolare, il piano di azione Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107)[3], adottato il 7 giugno 2005 dalla Commissione europea.

Tra i principi che dovranno sottendere la riforma degli aiuti di Stato, illustrati dalla Commissione nel piano d’azione figura, tra l’altro, il riesame degli atti comunitari relativi alla disciplinadegli aiuti di Stato al fine di assicurare l’applicazione coerente e generalizzata degli stessi princìpi nei medesimi atti.

Rilevando che i mass media, i servizi audiovisivi, le imprese creative e il settore culturale nel suo complesso presentano un elevato potenziale in termini di innovazione, di competitività, di crescita e di occupazione, oltre ad avere una funzione essenziale nella preservazione e nella promozione della ricchezza e della diversità culturali e linguistiche della UE, la Commissione annuncia che, tra tali atti, la Commissione riesaminerà la comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione prestando particolare attenzione alle nuove problematiche relative alla portata del servizio pubblico di radiodiffusione emerse con lo sviluppo delle nuove tecnologie digitali e dei servizi basati su Internet.

Facendo seguito a quanto previsto nel piano d’azione per la riforma degli aiuti di Stato, sopra citato, il 5 ottobre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento n. 994/98 di cuisopra. La modifica è intesa ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato anche nel settore della cultura[4]. La consultazione si è conclusa il 9 novembre 2006.

In tale progetto preliminare, in particolare, la Commissione constata come il vigente regolamento n. 994/98 conferisca alla Commissione, tra l’altro, la facoltà di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti nel settore della cultura, ma soltanto ove siano concessi a piccole e medie imprese. In particolare nei settori cinematografico e audiovisivo, tuttavia, i beneficiari degli aiuti sono spesso grandi imprese, sebbene certi progetti non di ampia portata (film non in serie, a forte connotazione culturale e di bilancio modesto) non giustificherebbero un ingente investimento di risorse da parte della Commissione per il loro controllo. Per evitare, quindi, inutili procedure di notifica dell’aiuto di Stato e per consentire alla Commissione d’incentrarsi sui tipi di aiuti di Stato che causano maggiori distorsioni della concorrenza, si prospetta l’estensione del campo di applicazione del regolamento in esame, per determinati progetti ed a determinate condizioni, anche agli aiuti a favore delle grandi imprese che operano nel campo della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio.

Attività del Parlamento europeo

Il 7 giugno 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione d’iniziativa (non legata cioè ad un procedimento legislativo) relativa allo statuto sociale degli artisti, intesa a sostenere il miglioramento delle condizioni di sicurezza sociale degli artisti e il riconoscimento dei loro diritti, a sviluppare l'educazione artistica e il riconoscimento dei diplomi nonché ad agevolare la mobilità degli artisti all'interno dell'UE, sollecitando una politica dei visti e garanzie specifiche per gli artisti non europei che lavorano nell'Unione.

In particolare, il Parlamento europeo invita gli Stati membri a sviluppare o applicare un quadro giuridico e istituzionale al fine di sostenere la creazione artistica mediante l'adozione o l’attuazione di una serie di misure coerenti e globali che riguardino la situazione contrattuale, la sicurezza sociale, l'assicurazione malattia, la tassazione diretta e indiretta e la conformità alle norme europee.

Tra le misure volte a migliorare la protezione dell’artista, inoltre, il Parlamento europeo propone alla Commissione e agli Stati membri: la creazione di un "registro professionale europeo" del tipo EUROPASS[5] per gli artisti; l’elaborazione di un manuale pratico destinato agli artisti europei che contenga tutte le disposizioni in materia di assicurazione malattia, disoccupazione e pensionamento in vigore a livello nazionale ed europeo; il varo di un progetto pilota al fine di sperimentare l'introduzione di una carta elettronica europea di sicurezza sociale specificamente destinata all'artista europeo; l’adozione di una "carta europea per la creazione artistica e le condizioni del suo esercizio", per affermare l'importanza delle attività dei professionisti della creazione artistica e favorire l'integrazione europea; il riconoscimento, a livello comunitario, di diplomi e altri certificati rilasciati dalle scuole artistiche nazionali europee.

Il Parlamento, inoltre, sollecita gli Stati membri a promuovere studi artistici formali che offrano una buona formazione personale e professionale e consentano agli studenti di sviluppare il proprio talento artistico nonché competenze generali per operare in altri ambiti professionali, creando, nel contempo, strutture specializzate di formazione e tirocinio destinate ai professionisti del settore culturale, in modo da sviluppare un'autentica politica dell'occupazione in questo ambito.

Il Parlamento europeo sottolinea, poi, la necessità di distinguere con precisione la mobilità specifica degli artisti da quella dei lavoratori dell'Unione europea in generale. A tal proposito, i deputati chiedono alla Commissione di tener conto delle difficoltà che alcuni artisti europei ed extracomunitari incontrano attualmente per ottenere un visto ai fini del rilascio di un permesso di lavoro, nonché delle incertezze legate a tale situazione. La Commissione è quindi invitata a riflettere sugli attuali sistemi per la concessione di visti e permessi di soggiorno agli artisti e a mettere a punto una regolamentazione comunitaria in questo settore che possa portare all'introduzione di un visto temporaneo specificamente destinato agli artisti europei ed extracomunitari, come già avviene in taluni Stati membri.

Il Parlamento europeo non manca di sottolineare l’importanza delle attività artistiche amatoriali quale elemento cruciale di avvicinamento tra le comunità locali, invitando gli Stati membri ad incoraggiare tali attività.

Il Parlamento europeo, infine, invita la Commissione a effettuare uno studio sull'educazione artistica nell'Unione europea (i suoi contenuti, la natura della formazione offerta – se formale o meno – nonché i risultati e gli sbocchi professionali) e a comunicarne i risultati al Parlamento entro due anni; a favorire la mobilità di studenti  e insegnanti europei delle discipline artistiche; a prevedere il finanziamento di misure e progetti pilota che consentano di definire modelli adeguati in materia di educazione artistica nell'ambiente scolastico attraverso un sistema europeo di scambio di informazioni e di esperienze.

Attribuzione di poteri normativi

La proposta di legge C. 112 prevede, all’articolo 3, comma 2, l’adozione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengano definite sia le modalità di erogazione dei contributi a favore dello sviluppo del mercato dei contenuti digitali, sia le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.

L’articolo 3, comma 3 rinvia, poi, ad undecreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di stabilire le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare alle imprese fonografiche che producono video musicali di particolare rilievo artistico-culturale.

L’articolo 4, comma 3, attribuisce, infine, ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali la determinazione delle modalità di funzionamento dell’istituendo Ufficio per la promozione della musica italiana all’estero.

 

La proposta di legge C. 185 rinvia:

a)            ad un decreto del Ministero per i beni e le attività culturali, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, la costituzione del Centro nazionale per la musica (articolo 6);

b)            ad un regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, volto a determinare i criteri per la ripartizione dei finanziamenti del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali (articolo 9, comma 2 );

 

La proposta di legge C. 2451 prevede:

a)            una delega al Governo per la disciplina di alcuni ulteriori aspetti di sostegno al settore musicale (articolo 9);

b)            un regolamento, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata, volto a determinare i criteri per la ripartizione dei finanziamenti pubblici alle attività musicali (articolo 2, comma 4);

c)            un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengano definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi a sostegno dei giovani compositori e dei gruppi musicali (articolo 3, comma 2);

d)            un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengano definite le modalità di attuazione del credito d’imposta (articolo 4, comma 6);

 

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 5 della pdl C. 112, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2007.

Con riferimento alla proposta di legge C. 185 (Lusetti) si segnala che all’articolo 7 non è prevista una copertura finanziaria relativa all’onere derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale del Centro da parte del Ministero dell’economia e delle finanze. Si osserva inoltre che l’articolo in esame – con una formulazione non del tutto chiara - al comma 1 dispone l’inalienabilità delle azioni sottoscritte dal MEF, mentre al comma 2, in relazione alla compartecipazione di regioni ed enti locali, fa riferimento all’ipotesi che la stessa avvenga mediante trasferimento di azioni. Inoltre, l’articolo 8, comma 6, stabilisce che il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A tale riguardo, non risulta chiara la ratio della disposizione, in quanto l’articolo in commento non prevede alcun onere finanziario e, dunque, nessuna copertura da garantire attraverso le opportune variazioni di bilancio.

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto delle proposte di legge in esame

La proposta di legge A.C. 122

La proposta di legge C. 122, d’iniziativa del deputato Colasio, si compone di 5 articoli.

L’articolo 1 reca i princìpi ispiratori della proposta di legge e la definizione del prodotto fonografico.

In particolare, ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, si riconosce il valore sociale, economico e formativo della musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale; pertanto la Repubblica garantisce il sostegno a tutti i generi di attività musicali di livello professionale e favorisce la formazione e l’attività di ricerca nel settore musicale, nonché lo sviluppo della produzione e distribuzione dei prodotti (commi 1 e 2).

Per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico anche con mezzi elettronici o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva (comma 3).

 

Si ricorda che la legge sul diritto d’autore (l. n. 633/1941)[6] reca definizioni delle singole produzioni intellettuali o opere dell’ingegno che sono tutelate dal legislatore. In tale ambito, sono comprese nella protezione le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale (articolo 2, comma 1, n. 2). La legge attribuisce agli autori delle opere diritti patrimoniali, consistenti nel procedere al pieno ed esclusivo sfruttamento commerciale dell’opera; diritti morali, finalizzati alla protezione della personalità dell’autore; speciali diritti di credito, consistenti nel potere di esigere il pagamento di un compenso a carico di coloro che utilizzano commercialmente l’opera[7].

 

L’articolo 2 concede un credito di imposta alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le seguenti spese, aventi ad oggetto:

a)             attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti, comprese le spese di registrazione, post-produzione e promozione del prodotto;

b)             programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l’acquisto, il potenziamento, l’ampliamento e l’ammodernamento delle attrezzature tecniche nell’ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

Il credito di imposta è concesso in misura pari al 5 per cento delle spese sopra indicate, sostenute in ciascun periodo di imposta. Gli investimenti devono essere relativi a strutture situate nel territorio italiano.

 

Ai sensi del comma 3, il credito di imposta:

-       non concorre alla formazione del reddito imponibile;

-       può essere fatto valere in compensazione, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 214;

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”) ha introdotto il versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e la compensazione dei crediti e dei debiti per imposte e contributi nei confronti dei vari enti impositori. La compensazione delle imposte è una forma di compensazione che il contribuente ha facoltà di effettuare quando la dichiarazione dei redditi evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta o ad imposte diverse.

-       non è rimborsabile, ma non limita il rimborso di imposte spettante ad altro titolo.

L’eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.

 

Il comma 4 rinvia a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico), da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la determinazione delle modalità di attuazione del presente credito di imposta. Lo stesso decreto dovrà inoltre stabilire le procedure di monitoraggio e di controllo per la verifica dell’attendibilità dei programmi di spesa che danno diritto all’agevolazione.

 

Il credito di imposta è riconosciuto entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (comma 5).

 

Si evidenzia che la disposizione in esame non contiene alcun riferimento ai limiti derivanti dalla disciplina comunitaria del de minimis, di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006.

Il citato regolamento n. 1998/2006 (GUUE serie L n. 379 del 28/12/2006), che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve invece superare i 100.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell’aiuto de minimis o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l’aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria.

 

L’art. 3 prevede incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip.

Viene a tal fine autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, che siano in attività alla data di entrata in vigore della legge. I contributi sono destinati a compensare parzialmente gli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero gli oneri per iniziative commerciali volte alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici (comma 1).

Per l’attuazione della disposizione citata, il comma 2 prevede l’adozione di un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale vengano definite sia le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sia le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.

Da ultimo, il comma 3 dell’articolo in esame dispone un’ulteriore misura di sostegno e valorizzazione dell’industria musicale, consistente nella estensione alle imprese fonografiche che producono video musicali di particolare rilievo artistico-culturale degli incentivi e dei contributi previsti dalla legislazione vigente in favore delle imprese di produzione cinematografica ai sensi del d. lgs. n. 28/2004[8].

A tal fine, la proposta di legge introduce un nuovo comma 6-bis all’articolo 10 del decreto citato, relativo agli incentivi alla produzione cinematografica. Con la novella si stabilisce l’estensione delle finalità dei contributi previsti dal d. lgs. n. 28/2004 e si rinvia ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, al fine di stabilire le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare alle imprese fonografiche.

 

Sul punto, merita ricordare che, in attuazione della delega conferita dalla legge n. 137 del 2002, art. 10, con il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è stato realizzato un intervento complessivo di riordino della disciplina delle attività cinematografiche.

Il d.lgs. n. 28 del 2004 ha dettato una nuova disciplina organica in materia di cinematografia, rinviando, per molti aspetti, a regolamenti ministeriali di attuazione. Il provvedimento, in particolare, ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, riordinando gli strumenti e gli organismi operanti nel settore.

L’intervento finanziario dello Stato si polarizza, essenzialmente, attorno a un fondo di nuova istituzione, il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS). La gestione di tale Fondo è rimessa, in via transitoria, alla BNL (Sezione per il credito cinematografico). Il termine per la gestione transitoria da parte della BNL è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2006 dall’art. 1-ter del DL 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

In particolare, l’articolo 10 del decreto disciplina gli incentivi alla produzione, intesi quali contributi successivi alla realizzazione del film, da versare al produttore come percentuale degli incassi ottenuti. L'intervallo temporale per il calcolo dei contributi è stato ridotto a diciotto mesi dalla prima proiezione, mentre per quanto concerne la destinazione dei contributi erogati viene previsto il reinvestimento in nuove produzioni di parte delle somme non destinate all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film. Modalità, tempi e ammontare del contributo, infine, sono rinviati ad un decreto ministeriale, che è stato successivamente adottato (D.M. 16 luglio 2004). La norma in questione è stata oggetto di impugnativa costituzionale, all’esito della quale la Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285[9], ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente ad alcune parti della disciplina.

 

L’articolo 4 dispone l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero - denominato «Promitaliamusica» - finalizzato a diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotti fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana (comma 1).

La direzione di tale struttura viene affidata (comma 2) ad un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali composto da nove membri, di cui:

Ø      quattro rappresentanti delle associazioni di categoria;

Ø      un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori;

Ø      uno della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ø        tre rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle comunicazioni.

Il comitato deve trasmettere ai Ministeri interessati entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente.

Alla determinazione delle modalità di funzionamento provvede un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che assicura anche le strutture e le risorse umane a disposizione dell’Ufficio. Per l’espletamento delle attività di competenza dell’Ufficio è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006 (comma 3).

 

L’articolo 5 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla proposta di legge.

Ai sensi del comma 1, all’onere derivante dall'attuazione delle disposizioni sul credito d’imposta e sugli incentivi per lo sviluppo del mercato digitale – di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 – che risultano pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al medesimo ministero ed al Ministero per i beni e le attività culturali.

Quanto all'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, relativo all’istituzione dell’Ufficio per la promozione della musica italiana all’estero (pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006), il comma 2 provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Si autorizza infine Il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 3).


La proposta di legge A.C. 185

La proposta di legge C. 185, d’iniziativa del deputato Lusetti, si compone di 12 articoli, divisi in tre capi.

Il primo di questi è dedicato a definire l’oggetto della legge e a disciplinare i principi fondamentali della materia.

L’articolo 1 dichiara che la musica, in tutti i suoi generi e le sue manifestazioni – compresa la musica popolare – costituisce un patrimonio della cultura nazionale e riconosce pari dignità ad ogni genere musicale (comma 1).

Lo Stato riconosce anche il valore delle professionalità che derivano dalle attività musicali in campo artistico, tecnico e promozionale, le quali sono considerate fondamentali risorse culturali, economiche ed occupazionali (comma 2).

 

Nell’articolo 2 sono precisate le finalità dell’intervento pubblico nella materia delle attività musicali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali agiscono sulla base del principio di collaborazione al fine di:

a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

b) favorire la formazione professionale e l’accesso dei giovani alle attività musicali;

c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.

 

L’articolo 3 individua le attribuzioni dello Stato per la realizzazione degli obiettivi di cui all’articolo 2.

In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali:

a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

b) promuove e coordina il sistema delle residenze multiculturali;

c) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

d) promuove la realizzazione di un «portale musica italiana», quale luogo di incontro e di comunicazione per la comunità musicale italiana, nonchè vetrina verso l'estero;

e) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e alla elaborazione musicali.

 

Il successivo articolo 4 definisce le competenze delle regioni, le quali:

a) elaborano i programmi regionali per le attività musicali;

b) concorrono insieme con il Ministero alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;

c) assicurano la distribuzione della produzione musicale sul territorio di competenza;

d) promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.

 

Chiude il Capo I l’articolo 5, che delinea i compiti degli enti locali: comuni, province e città metropolitane.

Questi, conformemente al principio sancito nell’articolo 118 Cost., esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle agli stessi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza (comma 1).

In particolare, tali enti provvedono ad incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio; concorrono con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali; promuovono e realizzano le infrastrutture per la fruizione della musica nonché per la ricerca e la elaborazione musicali (comma 2).

L’intero Capo II della pdl 185 è dedicato alla disciplina del Centro nazionale per la musica, che, ai sensi dell’articolo 6 è costituito con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge. Si tratta di una società per azioni, con sede in Roma, dotata di personalità giuridica, acquisita con l’atto di costituzione, in deroga alla disciplina prevista dall’articolo 2331 del codice civile (comma 1). È inoltre specificato che tutte le operazioni connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e tasse (comma 2).

 

In merito, si ricorda che il Capo V del Titolo V del Libro V del codice civile, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, detta la disciplina generale delle società per azioni. In particolare, l’articolo 2331 stabilisce che la società acquista la personalità giuridica con l’iscrizione dell’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale. L’ufficio verifica la regolarità formale della documentazione allegata dalla società, che comprova l’esistenza delle condizioni richieste dalla legge per la costituzione di s.p.a., e provvede all’iscrizione.

 

L’articolo 7 stabilisce che il capitale sociale del Centro è di 5.000.000 euro ed è sottoscritto dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal MEF sono inalienabili. La proposta prevede altresì che i diritti dell’azionista siano esercitati dal Ministero per i beni e le attività culturali, d’intesa con il MEF per quanto concerne i profili patrimoniali e finanziari (comma 1).

Regioni ed enti locali possono partecipare al capitale sociale del Centro, anche in forma associata, mediante sia trasferimento di azioni, sia aumento del capitale da questi sottoscritto (comma 2).

 

Sul punto, si segnala che non è prevista una copertura finanziaria relativa all’onere derivante dalla sottoscrizione del capitale sociale del Centro da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

Si osserva inoltre che l’articolo in esame – con una formulazione non del tutto chiara - al comma 1 dispone l’inalienabilità delle azioni sottoscritte dal MEF, mentre al comma 2, in relazione alla compartecipazione di regioni ed enti locali, fa riferimento all’ipotesi che la stessa avvenga mediante trasferimento di azioni.

 

L’articolo 8 disciplina gli organi della società ed introduce disposizioni sulle forme di controllo pubblico sull’attività della stessa.

In relazione agli organi sociali, è previsto che il consiglio di amministrazione sia nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. È composto di sette membri, di cui tre nominati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze ed il presidente, nominato sentito il parere le competenti Commissioni parlamentari (commi 1 e 2).

Anche il collegio sindacale deve essere nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali; è composto da tre membri effettivi, di cui il presidente, e da due supplenti. Il presidente ed un altro membro effettivo sono designati dal Ministro dell’economia e delle finanze (comma 3).

 

Per ciò che attiene alla disciplina generale relativa agli organi sociali delle società partecipate dallo Stato e dagli enti pubblici, si ricorda che l’articolo 2449 del codice civile dispone che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza. Questi soggetti, così nominati, hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea e possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. La norma fa salve le disposizioni delle leggi speciali.

La norma dunque attribuisce ai membri nominati, con le modalità sopra dette, dallo Stato o dagli enti pubblici una particolare “resistenza”, potendo essi essere revocati esclusivamente dagli enti che li hanno nominati. Inoltre, tale potere di nomina da parte dello Stato o degli enti pubblici è concesso a prescindere dalla quota azionaria posseduta, che può quindi anche essere di minoranza.

La conformità dell’art. 2449 del codice civile rispetto all’articolo 56 del Trattato CE, in materia di libera circolazione dei capitali è oggetto di giudizio pendente dinnanzi la Corte di giustizia delle Comunità europee.In particolare, la Corte è stata aditanel settembre 2004 dal TAR Lombardia con una questione interpretativa pregiudiziale sull’articolo 2449 del codice civile. Le conclusioni dell’Avvocato generale sono state presentate il 7 settembre 2006 (Cause riunite C-463/04 e C-464/04). L’avvocato generale ha concluso nel senso che “una normativa nazionale in forza della quale solo lo Stato e gli enti pubblici possono fruire di poteri speciali, equivale (..) ad una restrizione della circolazione dei capitali ai sensi dell’articolo 56 CE”. Ciò vale non solo per le disposizioni legislative che conferiscono poteri speciali direttamente allo Stato, ma anche per le norme nazionali che, specificamente a favore dello Stato, consentono che tali poteri siano inseriti nello statuto societario.

Inoltre, con riferimento all’articolo 2449 e all’articolo 2450 del codice civile (ora abrogato [10]), la Commissione ha inoltre avviato una procedura di infrazione (n. 2006/2104) costituendo in mora lo Stato italiano per violazione degli articoli 43 e 56 del TCE [11].

Infine, si ricorda che l’articolo 1, comma 466 della legge Finanziaria 2006 (l. n. 296/2006) interviene in materia di compensi per gli amministratori investiti di particolari cariche nelle società non quotate partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze e le rispettive società controllate e collegate. In particolare, si prevede che i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche non possano superare l’importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50% della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Gli importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato.

Si stabilisce infine che, nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell’incarico, prevedano per gli amministratori investiti di particolari cariche benefìci economici in misura superiore ad un annualità dell’indennità loro spettante.

 

L’articolo in commento prevede infine la disciplina dei controlli sul Centro, affidati, in parte, al Ministro per i beni e le attività culturali, che ogni anno relaziona al Parlamento sull’attività svolta dal Centro; ed, in parte, alla Corte dei conti, a cui spetta il controllo sulla gestione finanziaria, ai sensi dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259[12] (commi 4 e 5).

 

A tale riguardo è opportuno ricordare che, in attuazione dell’articolo 100, comma 2, della Costituzione, l’articolo 12 della l. n. 259/1958 prevede che la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria. A differenza della disciplina disposta per gli enti che godono di contribuzioni statali "ordinarie", le contribuzioni ad un ente pubblico sotto forma di "apporto al patrimonio" – quali sono quelle in favore del Centro nazionale per la musica - implicano che il controllo sia esercitato mediante l'assistenza di un magistrato alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione dell'ente.

 

Da ultimo, si autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio (comma 6).

 

A tale riguardo, non risulta chiara la ratio della disposizione, in quanto l’articolo in commento non prevede alcun onere finanziario e, dunque, nessuna copertura da garantire attraverso le opportune variazioni di bilancio.

 

Il capo III della pdl 185 prevede gli strumenti diretti a promuovere le attività musicali.

In particolare, con l’articolo 9 si dispone l’istituzione del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali al fine di sostenere e valorizzare le attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea (comma 1).

Il numero e la tipologia degli interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti, così come il limite massimo e le priorità di finanziamento devono essere determinati da un regolamento ex articolo 17, comma 2, della l. n. 400/1988, adottato su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. n. 281/1997, nel rispetto di alcuni criteri individuati dalla proposta di legge (comma 2).

 

A proposito della fonte scelta, si ricorda che l’articolo 17, comma 2, della l. n. 400/1988 prevede i regolamenti di delegificazione, i quali sono adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato. Tali regolamenti possono essere emanati unicamente per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

L’articolo 10 prevede che il Fondo viene finanziato con la metà degli importi derivanti dalle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale applicate ai responsabili dalla Siae (comma 1).

 

Si ricorda in proposito che la Siae svolge funzioni di vigilanza sulle attività di riproduzione e duplicazione; distribuzione, vendita, noleggio o altra utilizzazione; fabbricazione e importazione, svolte in contrasto con le norme a tutela del diritto di autore (art. 182-bis, l. n. 633/1941).

Numerosi sono i reati legati alla illecita riproduzione e commercializzazione di prodotti fonografici. Le sanzioni poste a tutela del diritto d’autore sono contenute negli articoli da 171 a 171-nonies della legge n. 633 del 1944, che sono stati oggetto di intervento tanto da parte della legge n. 248/2000 (artt. da 13 a 19), quanto del decreto legislativo n. 68/2003 (art. 26), volti ad aggiornare la materia recependo alcune direttive comunitarie in materia, che hanno finalmente riunito in un corpus unico tutte quelle norme a difesa del copyright e della lotta alla pirateria.

In particolare, ed in estrema sintesi, l’art. 171 – che trova applicazione quando non ricorrano le più gravi previsioni degli articoli 171-bis e ter - punisce con la multa da 51 a 2.065 euro chi viola l’altrui diritto di autore, in particolare riproducendo o diffondendo un'opera altrui o rivelandone il contenuto prima che sia reso pubblico, ovvero rappresentando o eseguendo l’opera (anche musicale o cinematografica). Tali previsioni sono aggravate (reclusione o multa) se l’opera non era destinata alla pubblicazione ovvero se ne viene usurpata la paternità.

L’art. 171-bis punisce (reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.582 a 15.493 euro) chi duplica per trarne profitto, importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi per elaboratore o rispettivamente utilizza in vario modo banche dati prive del bollino SIAE[13].

Analogamente, l’art. 171-ter aggiunge nuove e specifiche tipologie di illecito a quelle già individuate dalla legge del 1941. Le violazioni indicate riguardano, in particolare, l’abusiva riproduzione totale o parziale di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, musicali, multimediali (cd-rom) anche facenti parte di opere collettive o composite o banche-dati; l’abusiva ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo di un servizio criptato ricevuto tramite apposito decoder nonché la commercializzazione, nelle varie forme, e l’installazione di dispositivi speciali che permettano l’accesso abusivo a tali servizi criptati per i quali sia dovuto il pagamento di un canone.

 

Il successivo comma 2 integra le fonti di finanziamento, individuandole come di seguito specificato:

a)              nelle somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

b)              nel 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autore contemporanei incassate dalla Siae, ma non ripartite per mancata individuazione o non individuabilità degli aventi diritto;

Si ricorda che, ai sensi della legge 633/1941 e successive modificazioni (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio), sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Anche il codice civile disciplina i diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali (art. 2575 e ss.). In particolare, è previsto in tale sede che all’autore spetti il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente (art. 2577).

Nell’ambito dell’attività di tutela delle opere, la Siae effettua, in particolare, (art. 180, comma 2, l. n. 633/1941) la cessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni, nonché la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto[14].

c)              nel 2 per cento delle entrate complessive annue dell’imposta sugli intrattenimenti di cui al d.P.R. n. 640/1972;

L’imposta sugli intrattenimenti colpisce gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività espressamente indicate nella tariffa allegata al citato D.P.R. n. 640 del 1972. Soggetto passivo è chi organizza gli intrattenimenti o esercita le case da gioco. La base imponibile è costituita dall’importo dei biglietti o degli abbonamenti venduti o dal prezzo corrisposto per assistere agli intrattenimenti e alle altre attività soggette all’imposta al netto dell’IVA. Le aliquote sono proporzionali e variano in funzione del tipo di attività imponibile: sono comprese da un minimo dell’otto per cento a un massimo del sessanta per cento.

Dall’ultimo Bollettino delle entrate disponibile (maggio 2007) si rileva che le entrate accertate per l’imposta sugli intrattenimenti nell’anno 2006 (preconsuntivo) ammontano a 60 milioni di euro;

d)       il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

La tassa sulle concessioni governative, disciplinata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, assoggetta a imposta determinati atti amministrativi che consentono agli interessati l’esercizio di diritti e facoltà. Nella tariffa allegata al D.P.R. è individuato l’ammontare della tassa in misura differenziata per ciascuna categoria di atti.

Le tasse riferibili alle emittenti televisive sono quelle di cui agli articoli 18 (concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti per la diffusione via etere o via cavo di programmi televisivi), 19 (autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi  in contemporanea via etere o via cavo) e 20 (autorizzazione all’installazione e all’esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi) della suddetta tariffa.

Dall’ultimo Bollettino delle entrate disponibile (maggio 2007) si rileva che le entrate accertate per la tassa sulle concessioni governative, riferite a tutte le voci della tariffa, nell’anno 2006 (preconsuntivo) ammontano a 1.297 milioni di euro.

 

Infine, l’articolo 11, relativo alle finalità del Fondo, specifica che questo viene gestito dal Centro nazionale per la musica, il quale ha altresì il compito di determinare l’entità dei contributi da destinare, in particolare, alle sale di registrazione, alle produzioni fonografiche di musica leggera, al commercio e alla rivendita di dischi, all’industria fotomeccanica, ai diritti di affissione, in ogni caso limitatamente ad attività svolte con impiego di personale esclusivamente italiano ovvero alla realizzazione di prodotti interamente italiani.

 

Per quanto concerne la disciplina vigente in materia di sostegno delle attività musicali, si ricorda, che la legge n. 163 del 1985[15], nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, ha creato uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. La medesima legge (art. 2) ha fissato le aliquote spettanti a ciascun comparto dello spettacolo, indicando in tale quadro nel 45 per cento la quota minima del Fondo da destinare alle attività musicali e alla danza[16].

Successivamente, nelle more della ridefinizione normativa degli àmbiti di competenza dello Stato e delle regioni ai sensi del nuovo art. 117 Cost., il DL 24/2003 (convertito con modificazioni dalla legge 82/2003), ha affidato a decreti del Ministro per i beni e le attivitàculturali non aventi natura regolamentare la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di erogazione dei contributi allo spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985 nonché le aliquote di riparto del FUS tra i diversi settori[17].

 Tale decreto legge è stato oggetto della sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004 che, pur confermando la legittimità della norma in quanto introdotta in via transitoria, segnalava tuttavia l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.La disciplina transitoria è stata poi confermata per l’anno 2005[18] dal DL 30 dicembre 2004 n. 314 (convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26). Alla sistemazione della materia ha quindi provveduto la legge 15 novembre 2005, n. 239, che, in linea con quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del FUS alle attività dello spettacolo previsti dal DL n. 24 del 2003 e ne ha eliminato la cadenza annuale.

In particolare, i criteri e le modalità di erogazione dei contributi per le attività musicali sono stati definiti da ultimo con D.M. 21 dicembre 2005[19], il quale – come confermato nell’articolo 1 – ha carattere transitorio in attesa della legge di definizione dei principi fondamentali della materia, di cui all’articolo 117 Cost.

In particolare, il Ministero per i beni e le attività culturali, con decreto avente efficacia triennale, sentita la Commissione consultiva per la musica[20], acquisito entro 30 giorni il parere della Conferenza delle regioni, dell’Unione delle Province italiane e dell’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia, ripartisce la quota da assegnare:

a)       a ciascuno dei soggetti che organizzano e svolgono attività musicale dal vivo;

b)       agli organizzatori di rassegne e festival;

c)       ai soggetti che svolgano particolari progetti finalizzati a promuovere il linguaggio e la tradizione musicale (art. 2).

Ai fini dell’intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività di complessi bandistici.

Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario, riconosciute ammissibili sulla base di una valutazione qualitativa effettuata dal Ministero. L’entità del contributo, annuale o triennale, è determinata con provvedimento del direttore generale per lo spettacolo dal vivo (art. 3).

Gli articoli da 4 a 6 del decreto indicano i criteri soggettivi per l’ammissione ai contributi, nonché i criteri per la determinazione quantitativa e qualitativa degli stessi. Il provvedimento disciplina inoltre le modalità di controllo sui soggetti beneficiari del contributo, le ipotesi di decadenza e le eventuali sanzioni.

 

L’articolo 12 attribuisce alla Siae il compito di adottare misure di sostegno alla musica popolare contemporanea, quali l’applicazione di specifiche agevolazioni rivolte alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore, nonché l’attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

 

Si ricorda che con l’espressione “musica popolare” o musica folk (letteralmente musica del/dal popolo) si indicano quei generi musicali che affondano le proprie radici nelle tradizioni di una determinata etnia, popolazione, ambito geografico o culturale.


La proposta di legge A.C. 407

La proposta di legge C.407, d’iniziativa dei deputati De Simone ed altri, si compone di 19 articoli.

 

L’articolo 1 detta i principi generali della materia, attribuendo alla musica la qualifica di bene culturale e stabilendo che la Repubblica deve promuovere lo sviluppo della musica, garantendo pari opportunità in ordine alla sua fruizione, tutelando ogni forma di lavoro ad essa connessa e favorendo le produzioni indipendenti e quelle aventi carattere nazionale.

 

L’articolo 2 definisce cosa debba intendersi per: produttore indipendente; distributore indipendente; teatro storico; fondazioni lirico-sinfoniche; associazioni musicali; istituzioni concertistiche-orchestrali.

 

L’articolo 3 istituisce il Centro nazionale per la musica, al quale sono trasferite le competenze attualmente in capo alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali. Vengono, quindi, stabiliti la composizione del Centro e le relative funzioni (tra le quali quella di ripartire la quota riguardante la musica iscritta nel Fondo unico per lo spettacolo).

 

L’articolo 4 istituisce una commissione permanente al fine di coordinare il rapporto Stato-regioni rispetto alla rispettiva sfera di competenza in materia.

 

L’articolo 5 attribuisce al Centro nazionale per la musica le risorse finanziarie provenienti: dal Fondo unico per lo spettacolo; dal 10 per cento dei proventi SIAE; da una quota di fondi non ripartibili della Siae; da una parte delle entrate dei soggetti che trasmettono musica; e dalle erogazioni liberali. Tali risorse sono distribuite tra i seguenti Fondi: Fondo per la produzione e la distribuzione; Fondo per la fruizione; Fondo per la formazione; Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all’estero; Fondo per i festival .

 

Gli articoli 6,7,8,9 e 11 specificano le funzioni attribuite ai predetti Fondi.

 

L’articolo 10 prevede che le emittenti radiotelevisive e radiofoniche riservino alle opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica; all’interno di tale quota, il 50 per cento deve essere dedicato alle opere italiane.

 

L’articolo 12 prevede che il Centro per la musica possa attribuire la qualifica di teatro storico alle strutture che presentino i requisiti elencati, mentre l’articolo 13 specifica quale attività tali teatri siano chiamati a svolgere.

 

Gli articoli 14 e 15 specificano i requisiti che debbono possedere le istituzioni concertistico-orchestrali al fine di assumere tale qualifica, nonché le funzioni che sono chiamate a svolgere.

 

L’articolo 16 stabilisce i requisiti che debbono possedere le associazioni musicali.

 

L’articolo 17 reca agevolazioni fiscali in materia di Imposta sul Valore Aggiunto (IVA).

In particolare, il comma 1 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, pari al 4%, sulle attività che si svolgono nell'ambito di manifestazioni culturali, nonché sugli spettacoli teatrali e sui concerti vocali e strumentali.  

Poiché sono soggette ad IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato (articolo 1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633), l’agevolazione dovrebbe comprendere sia le cessioni di beni che le prestazioni di servizi in qualche modo collegate allo svolgimento di manifestazioni culturali, spettacoli teatrali e concerti.

Attualmente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi relative agli spettacoli teatrali di qualsiasi tipo ed ai concerti si applica l’aliquota IVA ridotta del 10%, in base alla voce 123), dellaTabella A allegata, parte III, al D.P.R. n. 633 del 1972. Si ricorda che l’aliquota IVA ordinaria è pari in Italia al 20 per cento.

Il comma 2 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 4%, al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, sui prodotti di interesse culturale, quali i supporti fonografici, le cassette audio e video, i cd, i cd-rom e i dvd, nonché i prodotti discografici.

Si ricorda che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello comunitario, soggetta ad una precisa normativa che ne fissa le caratteristiche generali e specifiche e che individua gli ambiti lasciati agli Stati membri di prevedere disposizioni in deroga rispetto al regime generale.

La normativa di riferimento è attualmente contenuta nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 con la quale si è provveduto alla rifusione in un unico testo tutta la disciplina comunitaria emanata negli anni in materia. Tale direttiva prevede[21] che gli Stati membri applichino un'aliquota normale che non può essere inferiore al 15% (in Italia è stata fissata al 20%) e che possano, a partire dal 1° gennaio 1993 e per il periodo transitorio[22], in vigore fino al 31 dicembre 2010, fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), solo per i prodotti compresi nell’Allegato III (che riproduce il precedente allegato H alla direttiva 77/388/CEE, introdotto con la direttiva 1992/77/CE), fatte salve alcune discipline speciali. La VI Direttiva prevede pertanto un catalogo tassativo delle operazioni assoggettabili ad un'aliquota ridotta che deve essere superiore al 5% (in Italia tale aliquota ridotta è stata fissata al 10%). Ciò è funzionale all'obiettivo di armonizzare nella misura più ampia possibile l'imposizione dell'Iva e in tal modo di escludere distorsioni della concorrenza.

Il sistema comunitario armonizzato dell’IVA prevede pertanto che sia compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% per nuovi beni o servizi, purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ovvero qualora sia previsto un regime speciale disciplinato dalla direttiva stessa.

Per quanto riguarda in particolare le manifestazioni culturali, gli spettacoli teatrali ed i concerti, l’allegato III della direttiva 2006/112/CE consente l’applicazione dell’aliquota ridotta al 10% ai diritti d’ingresso a spettacoli, teatri, circhi, fiere, parchi di divertimento, concerti, musei, zoo, cinema, mostre ed altre manifestazioni o istituti culturali simili.

E’ stato inoltre concesso agli Stati membri di mantenere alcune aliquote super-ridotte (inferiori al 5%) per determinati beni e servizi, in relazione alla previgente normativa nazionale (si veda l’art. 28 della direttiva 77/388/CEE), ovvero di mantenere, per il periodo transitorio, aliquote ridotte per beni e servizi non compresi nell’allegato III.

Non è pertanto compatibile con la disciplina armonizzata dell’Iva comunitaria la fissazione di aliquote Iva ridotte pari al 4 per cento, come quelle dei commi 1 e 2 dell’articolo 17 in esame, in quanto trattasi di nuove ipotesi agevolative.

In particolare i cd musicali non sono compresi neanche nel citato allegato III, pertanto non è possibile applicare ad essi l’IVA ridotta, né nella misura del 4% , né in quella del 10%.

Infine il comma 3 dell’articolo 17 stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici del settore musicale sia consentita la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.

La formulazione di tale norma non specifica la tipologia di redditi a cui si riferisce ed i limiti di applicazione dell’agevolazione.

 

L’articolo 18 stabilisce alcuni obblighi per i beneficiari dei finanziamenti. Infatti, coloro che si avvalgono dei finanziamenti disposti dai Fondi per la fruizione musicale e per i festival e le manifestazioni musicali sono tenuti ad applicare agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali a basso reddito e a registrare le esecuzioni musicali al fine di depositarne copia presso la Discoteca di Stato; coloro che ricevono finanziamenti dal Fondo per la produzione e la distribuzione, sono tenuti a registare la produzione musicale e a depositarne copia presso la Discoteca di Stato.

 

L’articolo 19, infine, istituisce la Discoteca di Stato con il compito di svolgere attività di ricerca, acquisizione, raccolta, conservazione del patrimonio musicale.


La proposta di legge A.C. 2451

La pdl C. 2451, d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri, si compone di 12 articoli, suddivisi in tre capi.

Il primo di questi definisce l’oggetto della legge e disciplina i principi fondamentali della materia, dettando le norme sulla competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali, in via sostanzialmente analoga a quanto previsto dal capo I della pdl 185.

 

In relazione all’articolo 1, commi 1, 2, 4 del provvedimento si rinvia, per omogeneità di contenuto, al commento degli articoli 1 e 2 della pdl 185.

Il comma 3 specifica il dovere della Repubblica di sostenere e valorizzare in particolare la musica popolare, considerata come patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità.

Il comma 5 introduce la definizione di «prodotto fonografico» inteso come il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico anche con mezzi elettronici o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva. La stessa definizione è riportata nell’articolo 1, comma 3, della pdl 122, al quale si rinvia per il commento della disposizione.

 

L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, introduce disposizioni sulla competenza dello Stato, delle regioni e degli enti locali in materia di attività musicali, il cui contenuto è analogo a quello - in precedenza descritto e al quale si fa rinvio - previsto dagli articoli 3, 4 e 5 della proposta dei legge 185.

Il comma 4 rinvia ad un regolamento ex articolo 17, comma 2, della l. n. 400/1988, adottato su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d. lgs. n. 281/1997, per individuare il numero e la tipologia degli interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti pubblici, così come il limite massimo e le priorità di finanziamento, nel rispetto di alcuni criteri individuati dalla proposta di legge (analoghi a quelli previsti dall’articolo 9, comma 2, della pdl 185).

 

L’articolo 3 della proposta di legge in esame apre il capo II della stessa, dedicato alla promozione delle attività musicali, prevedendo misure di incentivazione fiscale ed altre agevolazioni destinate a tale finalità.

 

Il comma 1 dell’articolo 3 modifica l’aliquota Iva dei supporti fonografici , riducendola al 4 per cento, operando sulla voce numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Tale parte II della Tabella reca l’elenco dei beni e servizi assoggettabili ad aliquota Iva ridotta al 4%: si tratta di beni e servizi per i quali è stata concessa agli Stati membri una deroga speciale che ne consente l’applicazione fino alla fine del regime Iva transitorio, fissata attualmente al 31 dicembre 2010, in quanto trattasi di ipotesi che fruivano dell’agevolazione alla data del 1° gennaio 1991.

Al di fuori di tali tassative fattispecie, non è compatibile con la disciplina dell’Iva comunitaria la fissazione di nuove aliquote ridotte al 4%, pertanto la disposizione in commento appare in contrasto con la disciplina dell’Iva comunitaria (cfr. scheda relativa all’articolo 17 della pdl AC 407)

 

Il comma 2 prevede l’istituzione di un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per l’erogazione di finanziamenti agevolati di progetti volti a promuovere e sostenere i giovani compositori e i gruppi musicali.

Si prevede che il Fondo abbia una dotazione di 15 milioni di euro annui e che i criteri e le modalità di erogazione dei contributi siano determinati con decreto del Ministero, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dall’approvazione della legge.

 

Il comma 3 individua i soggetti che possono richiedere l’accesso ai contributi.

 

I commi successivi prevedono disposizioni in favore dei giovani artisti in campo musicale. In particolare, è stabilito:

a) l’istituzione, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, del Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui da destinare all’erogazione di borse di studio (comma 4);

b) l’obbligo di garantire l’esibizione di giovani artisti non professionisti italiani nell’ambito di concerti musicali e spettacoli teatrali, prima di ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri (comma 5);

c) l’obbligo di garantire l’esibizione di giovani artisti non professionisti italiani nell’ambito dei tour all’estero organizzati per l’esibizione di artisti professionisti italiani, con un compenso annuo per artista non superiore a 5.164,57 euro (comma 6).

 

Il comma 7 prevede che per una percentuale non superiore al 40 per cento, gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, li impiegano nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrano a formare reddito imponibile.

Tale disposizione configura pertanto un’agevolazione consistente nella detassazione di una percentuale degli utili dichiarati da imprenditori persone fisiche sottoposte a tassazione in Italia secondo il criterio generale della residenza, nell’ipotesi in cui questi utili vengano impiegati (cioè reinvestiti) nella produzione o nella diffusione di opere musicali di giovani artisti emergenti, anche nell’ipotesi in cui la produzione o la diffusione avvenga utilizzando accordi con imprese d produzione e distribuzione musicale.

Il riferimento contenuto nella norma alle sole persone fisiche esclude la fruibilità dell’agevolazione da parte delle società.

 

Il comma 8 dispone che per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, sia applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

La ratio della disposizione non appare chiara in quanto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento già si applica a tutti gli spettacoli e concerti in base alla voce 123) della Tabella A allegata, parte III, al D.P.R. n. 633 del 1972.

 

Infine il comma 9, allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, stabilisce che la realizzazione del primo album di un artista non professionista italiano non è soggetto a imposizione fiscale.

Tale agevolazione è possibile ai fini delle imposte sui redditi, mentre ai fini dell’Iva non risulta possibile, in base alla disciplina comunitaria, concedere esenzioni che non siano contemplate nella direttiva 2006/112/CE e che siano discorsive della concorrenza.

 

Infine il comma 10 prevede il riconoscimento delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini delle contribuzioni all’Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d’autore da versare alla Siae.

 

Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che le piccole e medie imprese di produzioni musicali con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi possano beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dei commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Tale disposizione riproduce esattamente il contenuto di disposizioni già vigenti contenute nei commi 287 e 288 della legge finanziaria 2007.

 

Si ricorda infatti il comma 287 ha concesso alle piccole e medie imprese di produzioni musicali di beneficiare di un credito d’imposta per le spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

Il comma 288 ha limitato l’accesso all’agevolazione disposta dal comma 287 alle sole imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

Tali norme della legge finanziaria 2007 dispongono peraltro che sia necessario il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69 del 2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, evidentemente per rendere compatibile tale aiuto con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato, le quali prevedono – tra l’altro - che il rispetto di tali norme esenti dall’obbligo di comunicare i regimi di aiuto alla Commissione, e quindi ne assicura l’ammissibilità.

A tale proposito si ricorda che il regolamento (CE) n. 69 del 2001, è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006. Esso è stato sostituito dal nuovo regolamento n. 1998/2006 del 13 dicembre 2006[23] che si applica dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013.

Circa la soglia per rientrare nella categoria “de minimis il regolamento, innovando rispetto al precedente, stabilisce che l’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superarei 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

 

Il comma 2 specifica le modalità di concessione del credito d’imposta, stabilendo che esso sia concesso alle imprese produttrici di prodotti fonografici per le spese effettuate entro il 31 dicembre 2008, che siano relative a strutture situate nel territorio italiano. Il credito è pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.

 

Il comma 3 specifica la tipologia di spese per le quali è previsto il credito d'imposta. Si tratta delle seguenti:

a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

 

In base al comma 4, il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.

Si ricorda che il citato D.Lgs. n. 241 del 1997 (“Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni”) ha introdotto il versamento unitario delle imposte, dei contributi e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali e la compensazione dei crediti e dei debiti per imposte e contributi nei confronti dei vari enti impositori. La compensazione delle imposte è una forma di compensazione che il contribuente ha facoltà di effettuare quando la dichiarazione dei redditi evidenzia debiti e crediti relativi alla stessa imposta o ad imposte diverse.

 

Il comma 5 prevede che il credito d'imposta sia riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Il comma 6 rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e delle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.

 

Il comma 7 concede ulteriori agevolazioni fiscali alle aziende discografiche che sostengano, promuovano e valorizzino le attività musicali di artisti emergenti, producendo le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno. La disposizione non specifica peraltro che cosa si intenda per “nuovi artisti”.

Le agevolazioni concesse sono le seguenti:

a) defiscalizzazione degli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei loro capitali investiti;

b) possibilità di accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.

 

Il comma 8 contiene ulteriori agevolazioni fiscali, per le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettano oltre il 50 per cento di musica locale. Le agevolazioni previste sono le seguenti:

a) la possibilità di godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore.

A tale proposito si rileva che l’agevolazione appare troppo generica e non sufficientemente determinata, in particolare essendo concessa ai fini Iva la cui disciplina è armonizzata a livello comunitario e deve essere conforme a precise regole, in particolare trattandosi di agevolazioni.

 

b) la possibilità di accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.

 

Il comma 1 dell’articolo 5 interviene sull’articolo 74-quater (“Disposizioni per le attività spettacolistiche”) del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (“Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”), aggiungendovi un nuovo comma 6-ter, in cui si stabilisce che le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento.

Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati.

La ratio della disposizione non appare chiara in quanto l’aliquota Iva ridotta del 10 per cento già si applica a tutti gli spettacoli e concerti in base alla voce 123) della Tabella A allegata, parte III, al D.P.R. n. 633 del 1972.

La Tabella C richiamata elenca invece le prestazioni di servizi dello spettacolo per le quali si applicano le disposizioni dell’articolo 74-quater, che hanno ad oggetto gli adempimenti contabili Iva relativi (momento di effettuazione delle prestazioni, obblighi di certificazione dei corrispettivi, determinazione della base imponibile per gli spettacoli viaggianti, etc..) e non la misura delle aliquote.

 

Il comma 2 dispone che chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.

Si ricorda che Il decreto legislativo n. 507 del 1993 reca, tra le altre, disposizioni in tema di revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il servizio per le pubbliche affissioni, in base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 507 del 1993, è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, ove previsto, e nella misura stabilita nelle disposizioni regolamentari di cui all'art. 3, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche. Il servizio deve essere obbligatoriamente istituito nei comuni che abbiano una popolazione residente superiore a tremila abitanti; negli altri comuni il servizio è facoltativo. Il diritto è dovuto in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, a favore del comune che provvede alla loro esecuzione. Il diritto è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità. In base all’articolo 24, comma 1, il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

E’ invece assoggettata ad imposta di pubblicità (art. 5), la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Si ricorda che l’articolo 20 prevede la riduzione della metà della tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni per:

a)       i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;

b)       i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;

c)       i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;

d)       i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;

e)       gli annunci mortuari.

 

Nell’ambito delle misure a sostegno del settore musicale, l’articolo 6 richiede che la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riservi una percentuale non inferiore all’80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana. Di tale percentuale, il 10 per cento deve essere destinato alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.

 

L’articolo 7 prevede incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali, del tutto analoghi a quelli in precedenza illustrati in riferimento all’articolo 3 della pdl 122, per il cui esame si rinvia.

 

Il comma 1 dell’articolo 8 modifica la disciplina dell’Iva nel settore turistico, apportando due modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante la disciplina dell’IVA.

 

Con la prima modifica (lettera a) viene modificato l'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), relativo alla detraibilità dell’IVA.

Si ricorda che in base alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 19-bis.1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633[24], non è ammessa in detrazione ai fini IVA l'imposta relativa a:

-       prestazioni alberghiere;

-       somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali;

-       prestazioni di trasporto di persone;

-       transito stradale delle autovetture e autoveicoli i cui all'articolo 54, lettere a) e c), del codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

La detrazione è invece ammessa qualora tali fattispecie formino oggetto dell'attività propria dell'impresa.

Peraltro, con le modifiche apportate recentemente dall’articolo 1, commi 304 e 305 della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), la lettera e) in questione è stata modificata consentendo la detraibilità dell’IVA relativa alle prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande, in occasione di partecipazione a convegni, congressi ed eventi similari.

 

Con la modifica apportata dalla lettera a) in commento viene eliminata integralmente la previsione di indetraibilità dell’Iva relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali.

 

Si ricorda che in materia di detraibilità dell’IVA, l’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE (c.d. sesta direttiva IVA) afferma il principio del diritto a detrazione integrale dell'IVA versata a monte da un soggetto passivo nel quadro della sua attività soggetta a imposta[25]. Il paragrafo 7 (ora articolo 177 della direttiva 2006/112/CE) consente agli Stati membri di escludere o di limitare il diritto alla detrazione su taluni beni purché sussistano "motivi congiunturali" che giustifichino tale misura, fatta salva la consultazione con il comitato consultivo dell’imposta sul valore aggiunto (il c.d. “Comitato IVA”).

 

La seconda modifica, di cui alla lettera b), introduce nell’elenco dei beni e servizi soggetti ad aliquota ridotta al 10% una nuova voce 121-bis) relativa alle prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata.

Si ricorda che l’Iva è un’imposta armonizzata a livello comunitario, soggetta ad una precisa normativa che ne fissa le caratteristiche generali e specifiche e che individua gli ambiti lasciati agli Stati membri di prevedere disposizioni in deroga rispetto al regime generale.

Il sistema comunitario armonizzato dell’IVA (da ultimo rifuso nella direttiva 20067112/CE), prevede che sia compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% per nuovi beni o servizi, purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, ovvero qualora sia previsto un regime speciale disciplinato dalla direttiva stessa.

L’applicazione dell’aliquota Iva ridotta alle prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale non è contemplata nel citato allegato III, pertanto tale agevolazione non risulta compatibile con la disciplina dell’Iva comunitaria.

 

L’articolo 9 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, a sostegno della produzione musicale e della musica dal vivo. In particolare, il decreto deve prevedere:

a)              l’istituzione di un bonus sui proventi per i diritti d’autore della Siae da destinare agli autori e ai compositori al di sotto dei 35 anni d’età;

b)              il riordino delle modalità di iscrizione all’ENPALS dei giovani artisti, che consenta il superamento del minimo di giornate di lavoro quale criterio utilizzato per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

c)              l’allineamento, con specifico riferimento alle collaborazioni, del regime delle aliquote contributive dell’ENPALS con quello previsto per l’INPS;

d)              l’adozione di misure tese a garantire maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione semestrale dei proventi della Siae.

 

L’articolo 10 stabilisce misure di sostegno alla musica popolare contemporanea, del tutto analoghe a quelle previste dall’articolo 12 della già esaminata pdl 185.

 

L’articolo 11 prevede l’istituzione di Fondo per la musica presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

Le modalità di finanziamento del Fondo sono identiche a quelle previste dall’articolo 10 della pdl 185 in relazione al Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali.

 

In questo caso non è specificato il soggetto deputato alla gestione del Fondo, da individuare verosimilmente nello stesso Ministero, mentre nella pdl 185 il Fondo è affidato alla gestione del Centro nazionale per la Musica.

 

Da ultimo l’articolo 12 reca la copertura finanziaria degli oneri previsti dalla proposta di legge.

Ai sensi del comma 1, all’onere derivante dalla leggesi provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, utilizzando parzialmente gli accantonamenti relativi al medesimo ministero ed, per gli anni 2008 e 2009 quelli relativi al Ministero per i beni e le attività culturali.

 

 

 

 

 


Progetti di legge

 


 

N. 122

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato COLASIO

¾

 

Disposizioni a sostegno del settore musicale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - Nell'epoca in cui nascono e si consolidano nuove forme di fruizione delle opere dell'ingegno, indipendentemente dai supporti fisici che le contengono, il settore musicale ricopre un ruolo sempre più rilevante quale esempio di prodotto culturale onnicomprensivo, oltre che di prezioso strumento per la diffusione del made in Italy all'estero.

      Nel 2004, il sistema musicale italiano ha fatturato 2.284 milioni di euro, con una crescita del 4,35 per cento rispetto al 2003. Il comparto nel suo complesso cresce, anche se il saldo finale è il risultato di movimenti disomogenei dei diversi settori, con il più esposto, la discografia, in controtendenza. I dati di sell-in continuano a evidenziare cali per la vendita di musica su supporto fisico.

      Nel 2005 il mercato discografico è calato complessivamente del 4,47 per cento a valore e del 5,61 per cento a volume. Il fatturato audio è stato di 269 milioni di euro contro i 280 milioni del 2004 e i 314 milioni del 2003.

      L'indebolimento più consistente ha riguardato il segmento dei compact disc (album), che rappresentava la sezione trainante dell'economia musicale, con riflessi pesanti sia sulla filiera occupazionale sia nell'indotto produttivo e distributivo, come le aree dedicate alla registrazione, il settore dei concerti e tutto ciò che ruota intorno al prodotto discografico.

      La contrazione del fatturato nel mercato tradizionale tra il 2000 e il 2005, pari a circa il 25 per cento, ha comportato gravi conseguenze sull'intero comparto: tagli al personale (del 40 per cento in 5 anni) e la chiusura di un gran numero di negozi di dischi (con saldo negativo di ben oltre il 20 per cento). La flessione delle vendite si ripercuote inoltre sui costi di ricerca e sugli investimenti (circa il 25 per cento), penalizzando gli artisti emergenti e i prodotti musicali italiani, che nel nostro Paese pesano per oltre il 50 per cento del totale, una delle quote più elevate in Europa e nel mondo.

      L'innovazione tecnologica digitale ha poi cambiato radicalmente le attività musicali, il carattere della riproduzione dei contenuti e la veicolazione al pubblico e ha ridotto al contempo i costi di distribuzione e di accesso. Tale «rivoluzione digitale» sta condizionando le abitudini musicali, delineando nuovi stili e creando forme diverse di elaborazione, diffusione e utilizzo del sapere e dei contenuti.

      Su questo fronte, la cosiddetta «musica liquida» (on-line e tramite telefonia mobile) avanza nei consumi e nei gusti dei consumatori con la progressiva sostituzione dei siti web illeciti o delle forme di peer-to-peer illegali con i servizi gestiti o approvati dalle imprese, passando dagli 89,6 milioni di download del 2003 ai 420 milioni del 2005. Il considerevole aumento del consumo legale di brani attraverso la rete internet sta inoltre contrastando la fruizione on-line di opere in forma illegittima.

      L'e-content market, per quanto concerne in particolare l'ambito musicale italiano, è in fortissima espansione: solo nell'ultimo anno, grazie alle nuove tecnologie sono stati venduti brani musicali e suonerie originali per un totale di 11,6 milioni di euro e un valore pari al 4 per cento del mercato discografico. Spinto soprattutto dalla musica distribuita tramite telefonia mobile, l'Italia, secondo i dati della Federazione internazionale delle imprese fonografiche (IFPI), è il sesto mercato per la musica digitale, dopo USA, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Per la prima volta nel 2005 le vendite a livello mondiale di musica digitale rendono meno evidente il declino del mercato globale dei compact disc.

      Il nostro Paese nella scorsa legislatura ha privilegiato politiche pubbliche finalizzate a potenziare la rete, le infrastrutture e i contenitori digitali. Diviene pertanto necessario un sostegno normativo al mercato dei contenuti, all'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo misure finalizzate alla produzione di nuovi contenuti digitali e interventi che consentano il pieno sfruttamento delle diverse piattaforme telematiche, nonché in prima istanza incentivi alla digitalizzazione di opere già esistenti.

      Questo settore, come dimostrano tutti gli esperti internazionali, ha le potenzialità per trainare il rilancio dell'intero segmento musicale con margini di crescita superiori alla media.

      Le azioni da portare avanti dovranno essere:

          1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato;

          2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate ad alcuni settori.

      La ratio che ispira la presente proposta di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica.

      I nuovi punti qualificati possono essere così riassunti:

          1) previsione di un credito di imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese fonografiche che effettuino entro il 2008 investimenti in:

              a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti;

              b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernente l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali;

          2) un intervento finanziario statale pari a 20 milioni di euro per sostenere le imprese impegnate nella digitalizzazione del repertorio nazionale e in iniziative imprenditoriali funzionali all'ampliamento di contenuti digitali da immettere in rete;

          3) l'estensione alla produzione di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale degli incentivi e contributi previsti dalla legislazione vigente in favore delle imprese di produzione cinematografica ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2004;

          4) l'istituzione, sulla base dell'esperienza francese, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, di un ufficio per la promozione della musica italiana all'estero con il compito di promuovere e di diffondere il prodotto discografico nazionale e la produzione artistico-musicale italiana.

      Con la presente proposta di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legislatore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Princìpi. Definizione del prodotto

fonografico).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

      2. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali di livello professionale in tutti i loro generi e manifestazioni, favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, distribuzione, coordinamento e ricerca in campo musicale.

      3. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

 

Art. 2.

(Credito di imposta).

      1. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 2, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito di imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo di imposta in cui l'investimento è effettuato.

      2. Le spese per le quali è previsto il credito di imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime di artisti italiani  emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, post-produzione e promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      3. Il credito di imposta, che non concorre alla formazione del reddito imponibile, può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito di imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo di imposta successivo.

      4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro delle attività produttive, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 2.

      5. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

 

Art. 3.

(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di videoclip).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2006 per l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche, in attività alla data di entrata in vigore della presente  legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.

      2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1 nonché le procedure di monitoraggio e controllo e le cause di revoca totale o parziale dei benefìci.

      3. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti, le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

 

Art. 4.

(Ufficio per la promozione

della musica italiana all'estero).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio per la promozione della musica italiana all'estero, denominato «Promitaliamusica». L'ufficio ha il compito di promuovere e di diffondere, in collaborazione con gli Istituti italiani di cultura all'estero e con gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i prodotto fonografici nazionali e la produzione artistico-musicale italiana.

       2. L'Ufficio è diretto da un comitato permanente presieduto da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali e formato da nove membri così suddivisi: quattro rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati; un rappresentante della Società italiana degli autori ed editori; un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri; tre rappresentanti per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, delle attività produttive e delle comunicazioni.

      3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il comitato permanente di cui al comma 2 approva una relazione, da trasmettere ai Ministri interessati, sull'attività svolta nell'anno precedente e sui progetti sviluppati per la promozione della musica italiana anche attraverso la partecipazione a fiere e ad eventi internazionali.

      Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a definire le modalità di funzionamento dell'Ufficio. L'Ufficio si avvale di strutture e risorse umane messe a disposizione dal Ministero per i beni e le attività culturali. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad esso assegnati è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006.

 

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2 e 3, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2006 e a 15 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 si provvede, per gli anni 2006, 2007 e 2008, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2006, l'accantonamento  relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2007 e 2008, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 4, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

N. 185

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSETTI

¾

 

Norme per il sostegno, la promozione

e la valorizzazione delle attività musicali

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di fornire una risposta al problema della normativa riguardante le attività musicali e un riferimento organico per tutti coloro che operano nei vari settori musicali con lo scopo di tutelare, sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, favorendone la diffusione a livello nazionale ed internazionale.

      La proposta di legge, che è divisa in tre capi, stabilisce, nel capo I, l'oggetto della legge e disciplina i princìpi fondamentali della materia dettando le norme di competenza dello Stato (articolo 3), delle regioni (articolo 4), dei comuni, delle province e delle città metropolitane (articolo 5). Nel capo II è disciplinato il Centro nazionale per la musica. Si tratta di una società per azioni costituita con atto unilaterale del Ministro per i beni e le attività culturali e con un capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Sono organi del Centro: a) il presidente; b) il consiglio di amministrazione; c) il collegio sindacale. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale del Centro sono inalienabili (articolo 7, comma 1).

      Il capo III, intitolato «Promozione delle attività musicali», disciplina le attività volte a sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali, nel quale vengono indicate le norme specifiche per la istituzione del Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali (articolo 9, comma 1). Con regolamento adottato su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento (articolo 9, comma 2).

      Il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, gestito dal Centro nazionale per la musica, è finanziato (articolo 10) utilizzando la metà degli importi delle sanzioni applicate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai responsabili dei reati di pirateria musicale. Inoltre, tra le fonti di finanziamento del Fondo, sono individuate:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

      Infine, l'articolo 11 disciplina le finalità del citato Fondo e l'articolo 12, allo scopo di favorire lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Princìpi generali).

      1. La musica costituisce, in tutti i suoi generi e le sue manifestazioni, compresa la musica popolare, un patrimonio della cultura nazionale. A ogni genere musicale lo Stato riconosce pari dignità.

      2. Lo Stato riconosce altresì il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.

 

Art. 2.

(Interventi pubblici).

      1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali, promuoverne lo sviluppo, senza distinzioni di generi, con riferimento alle forme produttive, distributive, di promozione e di ricerca;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione allo studio dello strumento musicale e al canto.

 

Art. 3.

(Compiti dello Stato).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, il Ministero per i beni e le attività culturali:

          a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

          b) promuove e coordina il sistema delle residenze multiculturali;

          c) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

          d) promuove la realizzazione di un «portale musica italiana», luogo di incontro per la comunità musicale italiana, area di scambio e di comunicazione tra i giovani e vetrina verso l'estero;

          e) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e alla elaborazione musicali.

 

Art. 4.

(Compiti delle regioni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, le regioni:

          a) elaborano i programmi regionali per le attività musicali;

          b) concorrono alla programmazione delle residenze multiculturali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), mediante piani regionali triennali;

          c) assicurano la distribuzione della produzione musicale sul territorio di competenza;

          d) promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.

 

Art. 5.

(Compiti dei comuni, delle province

e delle città metropolitane).

      1. In materia di sostegno, promozione e valorizzazione delle attività musicali, i comuni, le province e le città metropolitane esercitano le funzioni amministrative proprie e quelle a essi conferite con legge statale o regionale sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

      2. Ai comuni, alle province e alle città metropolitane che esercitano le attività di cui al comma 1 spetta di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante i piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica nonché per la ricerca e la elaborazione musicali.

 

Capo II

CENTRO NAZIONALE PER LA MUSICA

 

Art. 6.

(Costituzione della società).

      1. Il Ministro per i beni e le attività culturali è autorizzato a costituire, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la società per azioni «Centro nazionale per la musica», di seguito denominato «Centro», con sede in Roma, che acquista la personalità giuridica, in deroga all'articolo 2331 del codice civile, con l'atto di costituzione.

      2. Tutte le operazioni connesse alla costituzione del Centro sono esenti da imposte e da tasse.

      3. L'atto costitutivo del Centro determina il capitale sociale e il numero delle azioni, ai sensi dell'articolo 7.

 

Art. 7.

(Capitale sociale del Centro).

      1. Il capitale sociale del Centro è di 5.000.000 di euro ed è sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita i diritti dell'azionista di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze per quanto riguarda i profili patrimoniali e finanziari. Le azioni che costituiscono il capitale sociale sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze sono inalienabili.

      2. Al capitale sociale del Centro possono altresì partecipare le regioni e gli enti locali anche in forma associata. Tale partecipazione avviene mediante trasferimento di azioni o aumento del capitale sottoscritto dai predetti enti.

 

Art. 8.

(Organi del Centro).

      1. Il consiglio di amministrazione del Centro è composto da sette membri, compreso il presidente, nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

      2. Tre dei componenti del consiglio di amministrazione del Centro sono nominati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato sentite le competenti Commissioni parlamentari permanenti.

      3. Il collegio sindacale del Centro, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, è composto da tre membri effettivi di cui uno con funzioni di presidente, e da due supplenti. Il presidente e uno dei membri effettivi sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

      4. Il Ministro per i beni e le attività culturali presenta ogni anno al Parlamento una relazione sull'attività svolta dal Centro.

      5. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria del Centro ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

 

 

 

 

 

 

Capo III

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

 

Art. 9.

(Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali).

      1. È istituito il Fondo per il sostegno, la promozione e la valorizzazione delle attività musicali, di seguito denominato «Fondo», avente lo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, sperimentazione, formazione e ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea.

      2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana anche attraverso la partecipazione ad eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, della esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

Art. 10.

(Modalità di finanziamento del Fondo).

      1. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ha applicato nei confronti dei responsabili.

      2. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

 

Art. 11.

(Finalità del Fondo).

      1. Il Centro gestisce il Fondo e determina l'entità dei contributi da destinare a:

          a) sale di registrazione, limitatamente alla produzione di supporti musicali realizzati interamente con autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) produttori fonografici di musica leggera, che realizzino supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          c) negozianti e rivenditori di dischi, limitatamente alla messa in vendita di supporti italiani di ogni tipo, interamente prodotti e stampati in Italia;

          d) fabbriche dell'industria fotomeccanica, limitatamente ai prodotti italiani stampati e duplicati esclusivamente in Italia;

          e) diritti di affissione inerenti a spettacoli e a concerti dal vivo di musica leggera, organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

 

Art. 12.

(Musica popolare contemporanea).

      1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.        

 


CAMERA DEI DEPUTATI

 ¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 407

¾

 

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, FOLENA, GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA

 

                       

 

Disciplina delle attività musicali

 

                                                          

Presentata il 3 maggio 2006

 

                                                          

 


Onorevoli Colleghi! - La cultura, strumento di formazione e di crescita, di consapevolezza critica e di conoscenza della realtà, costituisce un valore strategico fondamentale per la costruzione di una società realmente democratica.

      Come gli altri settori della cultura, la musica è un bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo, elemento strategico per la crescita del territorio, per la vita e la socialità delle comunità locali e delle loro economie.

      La musica, come gli altri settori dello spettacolo, ha bisogno di un progetto politico forte e di una disciplina nazionale di sistema.

      La presente proposta di legge costituisce uno strumento normativo di indirizzi e princìpi nel quale si riafferma la centralità del ruolo pubblico per lo sviluppo e la diffusione della musica, per l'accesso alle attività musicali e, dunque, ai diversi linguaggi artistici, considerandoli patrimonio culturale della collettività.

      In questo quadro di riferimento si individuano interventi tesi a promuovere l'accesso alla produzione musicale, valorizzando l'innovazione artistica, la sperimentazione e la ricerca. Contemporaneamente, la proposta di legge si pone l'obiettivo di garantire la fruizione dei vari generi musicali da parte di tutti i cittadini attraverso la realizzazione di azioni positive e interventi pubblici che delineano una forte politica di welfare per la cultura. Politica che si pone l'obiettivo di favorire la ricerca e la sperimentazione, di promuovere la cultura musicale e la produzione musicale contemporanea, di creare luoghi pubblici stabili di produzione e fruizione musicale, di garantire risorse certe e stabilità al settore, di sostenere le opere prime e l'attività delle nuove generazioni, di garantire e regolare la programmazione di opere musicali italiane ed europee nelle televisioni pubbliche e private, di favorire l'accesso alla cultura con interventi di tipo economico per le giovani generazioni e per le fasce sociali a basso reddito.

      Uno dei punti centrali per l'attuazione di una tale politica è la creazione del Centro nazionale per la musica, organismo pubblico, autonomo e democratico, che definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione della musica italiana. Al Centro sono trasferite le competenze e le funzioni - relativamente al settore musicale - della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali.

      Presso il Centro confluiscono tutte le risorse pubbliche, italiane ed europee, destinate alle attività musicali. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti fondi: Fondo per la produzione e la distribuzione; Fondo per la fruizione; Fondo per la formazione; Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero; Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.

      Alla Discoteca di Stato è attribuito il compito di ricerca, di raccolta, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio musicale italiano.

 

 


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali).

      1. La musica, libera espressione artistica e mezzo di promozione culturale, è bene culturale di insostituibile valore sociale e formativo della persona umana. Essa costituisce patrimonio storico, culturale e artistico della collettività, strumento indispensabile di crescita civile, di diffusione e di conoscenza di culture e linguaggi artistici.

      2. La Repubblica promuove lo sviluppo, la produzione, la diffusione e la fruizione della musica da parte di tutti i cittadini e, a garanzia dei diritti sociali fondamentali, realizza azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità per l'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione di attività musicali in tutti i loro generi e manifestazioni, di diverse esperienze e tradizioni, con particolare attenzione alle nuove produzioni e ai giovani, nonché alle professioni artistiche.

      3. Nelle attività musicali la Repubblica tutela la libertà di espressione degli artisti, valorizza, promuove e sostiene l'innovazione, la sperimentazione e la ricerca, le produzioni giovanili e indipendenti e le forme di cooperazione e di associazione fra diverse realtà artistiche e sostiene l'educazione e la formazione ai linguaggi artistici nell'ambito dei curricula scolastici.

      4. Lo Stato tutela il lavoro nelle attività musicali anche attraverso la predisposizione di ammortizzatori sociali ed interventi che favoriscano l'ingresso delle giovani generazioni in tutti i settori delle attività musicali.

      5. Lo Stato riconosce alla musica il suo rilevante interesse generale e, al fine di salvaguardare gli interessi sociali e culturali della collettività, di valorizzare il ruolo della musica nella crescita sociale e culturale di tutti i cittadini e di sostenere lo sviluppo delle attività e dei linguaggi artistici nel territorio della Repubblica:

          a) prevede interventi pubblici in grado di garantire, in un quadro di unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla fruizione, alla produzione e alla diffusione della musica, quale componente fondamentale della cultura e bene universale, inalienabile e indivisibile;

          b) adotta provvedimenti finalizzati al consolidamento delle attività musicali nazionali nei loro diversi settori, valorizzando le molteplicità e la qualità delle energie espressive e produttive;

          c) valorizza tutti i linguaggi artistici, nonché le forme di ricerca e sperimentazione, attraverso il sostegno a progetti specifici di produzione, distribuzione e rappresentazione di realtà artistiche, imprenditoriali o in forma di associazionismo, in particolare nel campo della contemporaneità, con riferimento al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità culturali della presente legge;

          d) sostiene la produzione indipendente e le iniziative volte a valorizzare e a diffondere sul territorio nazionale la produzione nazionale;

          e) promuove la circolazione e la distribuzione in Italia e all'estero della produzione nazionale;

          f) promuove la realizzazione di un circuito di spazi pubblici quali luoghi d'incontro, divulgazione, partecipazione, sperimentazione, scambio, approfondimento ed espressione destinati soprattutto ai giovani;

          g) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio musicale nazionale e la sua diffusione in Italia e all'estero;

          h) sostiene le scuole e gli istituti pubblici destinati alla formazione musicale nonché alla realizzazione di studi e di ricerche nel settore;

          i) favorisce tutte le iniziative volte alla formazione culturale del cittadino e alla diffusione della cultura musicale, a partire dalla scuola pubblica e dai luoghi di lavoro, e sostiene le attività dell'associazionismo culturale musicale.

      6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi stabiliti dalla presente legge nel rispetto delle competenze loro attribuite ai sensi del titolo V della parte seconda della Costituzione.

Art. 2.

(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge sono considerati produttori indipendenti gli operatori che svolgono attività di produzione musicale e che non sono controllati da o collegati a ovvero distribuiti da multinazionali della discografia.

      2. Ai fini della presente legge sono considerati distributori indipendenti gli operatori che svolgono attività di distribuzione musicale e che non sono controllati da o collegati a multinazionali della discografia.

      3. Ai fini della presente legge sono considerati teatri storici le strutture, caratterizzate dalla stabilità del luogo teatrale di svolgimento della propria attività, con riferimento ad una accertata e significativa tradizione di produzione e presenza musicale.

      4. Ai fini della presente legge sono considerate fondazioni lirico-sinfoniche le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, disciplinate dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni.

      5. Ai fini della presente legge sono considerate associazioni musicali i soggetti con personalità giuridica di diritto privato o a carattere di associazione senza scopo di lucro la cui attività è finalizzata alla diffusione e alla promozione della cultura musicale, nonché alla formazione e alla ricerca.

      6. Ai fini della presente legge sono considerate istituzioni concertistico-orchestrali i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere e diffondere la produzione musicale, prioritariamente nel territorio della regione in cui hanno sede.

Art. 3.

(Centro nazionale per la musica).

      1. È istituito il Centro nazionale per la musica (CNM). Il CNM definisce e coordina le politiche necessarie a realizzare il sostegno e la promozione della produzione, della diffusione e della fruizione musicale italiana.

      2. Al CNM sono trasferite le competenze e le funzioni della Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali relativamente al settore musicale.

      3. Il CNM è diretto da un consiglio direttivo nominato dal Ministro per i beni e le attività culturali, su indicazione delle organizzazioni rappresentative dei settori produttivi e artistici dei diversi generi delle attività musicali. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni ed è rieleggibile per due mandati. Il consiglio è composto da:

          a) due esperti designati dal Ministro per i beni e le attività culturali, di cui uno per la musica colta e uno per la musica extra colta;

          b) tredici componenti in rappresentanza delle associazioni del settore, di cui due degli autori, due dei critici, due dei produttori, due degli interpreti, uno degli editori, uno dei distributori, uno dei lavoratori e due dell'associazionismo culturale musicale;

          c) un rappresentante delle fondazioni lirico-sinfoniche;

          d) un rappresentante della Discoteca di Stato;

          e) un rappresentante dei conservatori;

          f) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-regioni»;

          g) un rappresentante dei festival.

      4. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente.

      5. Nell'ambito della elaborazione, del coordinamento e della realizzazione delle politiche volte a sostenere e a sviluppare le attività musicali, il CNM:

          a) stabilisce la ripartizione interna al settore musicale delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) in funzione dell'attuazione degli interventi di propria competenza;

          b) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività musicali;

          c) nomina commissioni per l'attribuzione delle risorse ai diversi settori musicali;

          d) elabora gli indirizzi per la formazione musicale anche in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          e) promuove la diffusione della musica nelle scuole e nelle università, di intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          f) stabilisce gli indirizzi generali dell'attività della Discoteca di Stato;

          g) istituisce un apposito Osservatorio al fine di monitorare il settore musicale nazionale in funzione del suo sviluppo, della sua caratterizzazione qualitativa e del suo ruolo culturale nel Paese e all'estero.

Art. 4.

(Rapporti tra lo Stato e le regioni).

      1. È istituita una commissione permanente composta da rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni al fine di coordinare gli interventi nazionali e quelli locali per garantire, nell'unitarietà della cultura, le condizioni di libertà, uguaglianza, pluralismo e solidarietà nell'accesso alla produzione, diffusione e fruizione delle attività musicali su tutto il territorio nazionale.

Art. 5.

(Risorse finanziarie destinate alle attività musicali).

      1. Il CNM può essere destinatario di finanziamenti dello Stato, di altri enti pubblici e di fondi europei.

      2. Al CNM, per l'adempimento dei propri compiti istituzionali, sono attribuite le seguenti risorse:

          a) la quota parte delle risorse del FUS destinata alle attività musicali e alle fondazioni lirico-sinfoniche;

          b) il 10 per cento dei proventi della Società italiana autori ed editori (SIAE) derivanti dall'esecuzione di opere di dominio pubblico;

          c) una quota dei fondi non ripartibili incassati dalla SIAE;

          d) una quota da prelevare sulle entrate di tutti i soggetti pubblici e privati che trasmettono musica;

          e) erogazioni liberali.

      3. Le risorse economiche attribuite al CNM sono ripartite tra i seguenti fondi:

          a) Fondo per la produzione e la distribuzione;

          b) Fondo per la fruizione;

          c) Fondo per la formazione;

          d) Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero;

          e) Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali.

Art. 6.

(Fondo per la produzione e la distribuzione).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la produzione e la distribuzione sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche e private;

          c) associazioni culturali;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la produzione e la distribuzione al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presentazione di progetti di produzione artistica, di circolazione e di distribuzione della musica italiana su base annuale o triennale;

          b) ricerca e sperimentazione nel campo della composizione, dell'esecuzione e degli studi musicali;

          c) priorità dell'assenza di scopo di lucro e del reinvestimento nell'attività musicale degli eventuali utili;

          d) produzione e distribuzione indipendente;

          e) editoria musicale indipendente;

          f) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti;

          g) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          h) progetti di elevato impegno culturale nel settore dell'editoria musicale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali nonché alle realizzazioni di produttori indipendenti;

          i) rapporto stabile tra un complesso organizzato di artisti e uno o più luoghi teatrali;

          l) rapporti stabili con scuole e università.

Art. 7.

(Fondo per la fruizione).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la fruizione sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la fruizione musicale al fine di promuovere e di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presentazione di progetti per la fruizione della musica italiana su base annuale o triennale;

          b) rapporti con il territorio e con l'associazionismo culturale musicale;

          c) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          d) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          e) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          f) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio.

      3. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la creazione, sul territorio, di strutture pubbliche stabili destinate all'esecuzione e all'ascolto della musica, nonché alla ricerca e alla sperimentazione nel campo musicale.

      4. Le strutture pubbliche stabili possono avere anche carattere polifunzionale ed essere destinate anche alla formazione e alla didattica, quando siano fornite di laboratori attrezzati e idonei alla ricerca e alla sperimentazione.

      5. Il CNM, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati, promuove e sostiene la ristrutturazione di strutture già esistenti sul territorio al fine di trasformarle in strutture a carattere polifunzionale.

Art. 8.

(Fondo per la formazione).

      1. Sono destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la formazione musicale tutti i soggetti a carattere pubblico che svolgono attività di formazione in campo musicale.

      2. Le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo sono stabiliti dal CNM in accordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Art. 9.

(Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero).

      1. I soggetti destinatari degli interventi realizzati a valere sulle risorse del Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero sono:

          a) enti locali;

          b) istituzioni culturali pubbliche o private;

          c) associazioni culturali senza fini di lucro;

          d) strutture singole o associate;

          e) persone fisiche.

      2. Il CNM gestisce il Fondo per la promozione della musica italiana in Italia e all'estero al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          b) diffusione del patrimonio musicale italiano;

          c) rapporti con le scuole e gli istituti di formazione presenti sul territorio;

          d) valorizzazione e diffusione di opere, compositori, interpreti, esecutori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico progetto culturale su base triennale;

          e) promozione della ricerca e sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          f) promozione all'estero della musica contemporanea italiana.

Art. 10.

(Programmazione della musica italiana sulle emittenti radiotelevisive).

      1. Il CNM, di intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero delle comunicazioni, stabilisce le modalità di promozione della musica italiana nelle trasmissioni radiotelevisive.

      2. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, riservano alle opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale quota è omogeneamente distribuita all'interno di ciascuna fascia oraria di programmazione, deve essere ripartita tra i diversi generi musicali e deve riguardare opere prodotte, per almeno la metà, negli ultimi cinque anni. Il 50 per cento del tempo dedicato alle opere europee deve essere riservato a opere italiane, con particolare attenzione alle opere prime e seconde di giovani musicisti italiani.

      3. Le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite riservano a opere musicali europee il 50 per cento del tempo mensile di trasmissione dedicato alla musica. Tale percentuale deve essere ripartita tra i diversi generi e deve riguardare, per almeno la metà, opere prodotte negli ultimi cinque anni.

      4. Le emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalla modalità di trasmissione, e le emittenti radiotelevisive soggette alla giurisdizione italiana autorizzate alla diffusione via satellite hanno l'obbligo di promuovere e pubblicizzare con apposite trasmissioni le produzioni musicali italiane ed europee.

      5. Ciascuna rete della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo destina una trasmissione settimanale televisiva e una radiofonica all'informazione sulla produzione musicale nazionale e all'approfondimento dei temi a questa legati.

      6. Le trasmissioni giornalistiche delle emittenti televisive e radiofoniche nazionali, indipendentemente dalle modalità di trasmissione, riservano uno spazio alle informazioni sulla produzione musicale nazionale.

      7. La trasmissione di opere musicali compiute può essere interrotta soltanto negli intervalli naturali dell'opera.

      8. La trasmissione di esecuzioni musicali di un unico soggetto, individuale o collettivo, non può essere interrotta.

Art. 11.

(Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali).

      1. Il CNM gestisce il Fondo per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali al fine di sostenere i soggetti la cui attività presenta le seguenti caratteristiche e si svolge nei seguenti ambiti:

          a) presenza di un direttore artistico stabile e qualificato, scelto tra personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          b) valorizzazione e diffusione di opere, compositori, interpreti, esecutori, strumenti e generi musicali di ogni epoca, sulla base di un organico progetto culturale su base triennale;

          c) promozione delle opere prime e dell'attività delle nuove generazioni di musicisti, con particolare attenzione all'attività di gruppi giovanili con carattere di continuità, finalizzata all'innovazione e al pluralismo creativo;

          d) promozione della ricerca e della sperimentazione nel campo della produzione ed esecuzione musicale;

          e) rapporti con il territorio e con l'associazionismo culturale musicale.

Art. 12.

(Teatri storici).

      1. La qualifica di teatro storico è attribuita dal CNM alle strutture che presentano i seguenti requisiti:

          a) individuazione di uno specifico luogo teatrale destinato alla produzione, di opere, di concerti e altre attività musicali;

          b) assenza di fini di lucro;

          c) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          d) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          e) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede il teatro.

      2. Il CNM, sentiti la regione e il comune in cui il teatro ha sede e verificata la sussistenza dei requisiti previsti al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di teatro storico.

Art. 13.

(Attività dei teatri storici).

      1. I teatri storici hanno il compito di promuovere e diffondere le attività e la cultura musicale nell'ambito della regione di appartenenza e di contribuire alla formazione del pubblico nel campo della cultura musicale.

      2. La produzione musicale dei teatri storici si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale, con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali e che tengano conto anche della tradizione musicale italiana.

      3. Il CNM sostiene l'attività dei teatri storici sulla base dei programmi culturali di cui al comma 2, favorendo anche le produzioni musicali concordate tra diversi teatri storici.

Art. 14.

(Istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. La qualifica di istituzione concertistico-orchestrale è attribuita dal CNM sulla base dei seguenti requisiti:

          a) personalità giuridica di diritto privato o carattere di associazione senza scopo di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della direzione artistica a personalità del mondo musicale di elevato profilo culturale;

          d) rapporto stabile con il territorio nel quale ha sede l'istituzione;

          e) personale con rapporto di lavoro stabile.

      2. Il CNM, sentita la regione in cui l'istituzione ha sede e verificata la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, rinnova, ogni tre anni, la qualifica di istituzione concertistico-orchestrale.

Art. 15.

(Attività delle istituzioni concertistico-orchestrali).

      1. L'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali si svolge sulla base di programmi triennali di significativo contenuto culturale con particolare riguardo alla sperimentazione e alla ricerca svolte da autori, interpreti ed esecutori nazionali e che tengano conto anche della tradizione musicale italiana.

      2. Il CNM sostiene l'attività delle istituzioni concertistico-orchestrali sulla base dei programmi di cui al comma 1.

Art. 16.

(Associazioni musicali).

      1. La qualifica di associazione musicale è attribuita dal CNM, sentiti la regione e il comune in cui ha sede l'associazione, sulla base dei seguenti requisiti:

          a) assenza di fini di lucro;

          b) presenza nello statuto di garanzie volte ad assicurare la libertà di espressione artistica e il pluralismo delle scelte culturali;

          c) affidamento della presidenza o della direzione artistica dell'associazione a personalità del mondo musicale;

          d) definizione dell'attività minima dell'associazione sulla base di un programma triennale;

          e) radicamento territoriale dell'associazione, nonché svolgimento di attività di ricerca e di formazione.

      2. Il CNM sostiene l'attività delle associazioni musicali sulla base dei programmi di cui al comma 1.

Art. 17.

(Imposta sul valore aggiunto).

      1. Sulle attività che si svolgono nell'ambito di manifestazioni culturali, nonché sugli spettacoli teatrali e sui concerti vocali e strumentali, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura del 4 per cento.

      2. Al fine di favorire la diffusione della cultura musicale, sui prodotti di interesse culturale, quali i supporti fonografici, le cassette audio e video, i cd, i cd-rom e i dvd, nonché i prodotti discografici, l'aliquota IVA si applica nella misura del 4 per cento.

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli artisti e ai tecnici del settore musicale è consentita la deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, dei costi e dell'IVA relativi al vitto, all'alloggio e ai viaggi per lo svolgimento della loro attività.

Art. 18.

(Obblighi dei beneficiari dei finanziamenti).

      1. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sui Fondi per la fruizione musicale e per i festival e le manifestazioni musicali nazionali e internazionali sono tenuti ad applicare agevolazioni tariffarie a favore delle fasce sociali a basso reddito, dei giovani e degli anziani.

      2. I soggetti organizzatori di festival e manifestazioni musicali destinatari di finanziamenti pubblici hanno l'obbligo di registrare in formato audio e video le esecuzioni musicali presentate in occasione degli stessi e di depositarne una copia presso la Discoteca di Stato secondo gli standard stabiliti dalla Discoteca stessa ai sensi dell'articolo 19, comma 3.

      3. Tutti gli enti pubblici e privati destinatari di finanziamenti a valere sul Fondo per la produzione e la distribuzione sono tenuti alla registrazione in formato audio e video della propria produzione musicale in base agli standard stabiliti dalla Discoteca di Stato ai sensi dell'articolo 19 comma 3, e a depositare una copia presso la Discoteca stessa.

Art. 19.

(Discoteca di Stato).

      1. Nell'ambito dei compiti ad essa assegnati ai sensi della normativa vigente, la Discoteca di Stato svolge attività di ricerca, acquisizione, raccolta, conservazione e valutazione del patrimonio musicale italiano.

      2. La Discoteca di Stato svolge le attività di cui al comma 1 anche con riferimento alla documentazione storica relativa al patrimonio musicale italiano.

      3. La Discoteca di Stato definisce gli standard di registrazione sonora e visiva cui devono conformarsi i soggetti che ricevono finanziamenti ai sensi della presente legge.

      4. La Discoteca di Stato ha competenza in materia di dichiarazione dell'«interesse culturale nazionale» di collezioni e archivi cartacei e discografici. Sugli archivi e sulle collezioni dichiarati di interesse culturale nazionale la Discoteca di Stato può esercitare il diritto di prelazione in caso di cessione, vendita o altro atto di alienazione.

      5. Al fine di promuovere nuove generazioni di artisti nel settore musicale, la Discoteca di Stato può assegnare fondi per la produzione discografica di opere prime di vincitori di appositi concorsi.

      6. Le risorse economiche per lo svolgimento delle attività previste ai commi 4 e 5 sono attribuite alla Discoteca di Stato dal CNM a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 5.

 

 


 

N. 2451

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CAPARINI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, GIBELLI,

GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, PINI

¾

 

Norme per il sostegno, la promozione e la valorizzazione

delle attività musicali e della musica popolare

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 27 marzo 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di innovare la normativa concernente le attività musicali al fine di promuovere, valorizzare, tutelare e sostenere le attività musicali, favorendone la diffusione a livello nazionale e internazionale.

      La proposta di legge, che è divisa in tre capi, stabilisce, nel capo I, l'oggetto della legge e disciplina i princìpi fondamentali della materia dettando le norme di competenza dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni (articolo 2).

      Il capo II, intitolato «Promozione delle attività musicali», prevede misure specifiche per la promozione e la valorizzazione delle attività musicali.

      L'articolo 11 istituisce il Fondo per la musica, finanziato utilizzando la metà degli importi delle sanzioni applicate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai responsabili dei reati di pirateria musicale. Inoltre, tra le fonti di finanziamento del Fondo, sono individuate:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e  successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

      La presente proposta di legge nasce anche dall'esigenza di incentivare il mercato discografico a produrre le opere degli artisti emergenti. Per realizzare questo obiettivo, si propone di defiscalizzare o finanziare le etichette discografiche che investono in registrazioni, promozione e distribuzione di almeno dieci artisti emergenti all'anno.

      Inoltre l'attuale normativa riguardante le esibizioni dal vivo e le produzioni musicali appare inadeguata ad assicurare un adeguato sviluppo del settore. La convenzione tra la SIAE e l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), del 10 ottobre 2000, per la riscossione dei contributi previdenziali durante gli spettacoli, ha comportato un sensibile aumento della burocrazia a carico di organizzatori e di gestori di locali; una diminuzione nelle retribuzioni ai musicisti dilettanti e semiprofessionisti; una preoccupante diminuzione della frequenza degli spettacoli. Tutto ciò è molto negativo, in quanto provoca una netta flessione di tutte le attività legate allo spettacolo. Tanto da far ritenere che l'attuale legislazione in materia di spettacolo penalizzi fortemente l'attività dilettantistica e semiprofessionale, danneggiando la creatività giovanile, limitando gli spazi e le possibilità di libera espressione artistica e culturale. Appare dunque opportuno riflettere, come richiesto dai giovani musicisti, su un intervento per modificare in modo sostanziale il trattamento di tutte le forme artistiche e culturali, che in Italia sono la netta maggioranza, che non hanno o non hanno ancora implicazioni professionali definitive.

      La presente proposta di legge si prefigge anche un recupero del sommerso e delle varie forme di illegalità nel panorama della musica dal vivo in Italia; il sostegno e la promozione della musica giovanile, emergente e con obiettivi di professionalità; l'avvio della riforma dell'intervento di due enti pubblici (la SIAE e l'ENPALS) la cui gestione appare talvolta inadeguata.

      Il turismo, pur essendo sempre stato considerato un'attività rilevante per l'economia, è stato però trattato sinora come un'attività economica marginale, per la quale vi è stata quasi esclusivamente una incentivazione a pioggia di strutture, fuori da ogni logica programmatoria, indipendentemente da concreti interventi volti a creare le condizioni per rendere possibile una sua ulteriore crescita. Il primo punto da sottolineare è dunque l'esigenza di rendere più competitivo il nostro settore della filiera turistica.

      Occorre poi andare avanti nella riduzione della pressione fiscale, e prevedere misure a sostegno della piccola e media impresa turistica, quali per esempio la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la rimozione dei provvedimenti che penalizzano le strutture balneari. Per quanto riguarda l'IVA, occorre intervenire per un'armonizzazione dell'aliquota per l'intero settore, considerato che i Paesi europei turisticamente più importanti praticano regimi IVA con aliquote inferiori al 10 per cento. L'Italia sopporta quindi un differenziale negativo che falsa la concorrenza interna all'Europa. Laddove si è proceduto a una riduzione dell'aliquota, si è assistito a un incremento del volume d'affari e a un conseguente aumento complessivo delle entrate dello Stato. Le imprese turistiche italiane sanno che la partita per consolidare le proprie posizioni e per conquistare nuovi mercati si gioca anche sul terreno dei prezzi e della qualità. Ci deve essere una qualità diffusa, non solo delle imprese, ma una qualità di sistema territoriale, la qualità nella pubblica amministrazione: questo è il traguardo per l'intero sistema Italia.

      Nella presente proposta di legge si interviene dunque a favore del settore turistico, con attenzione anche a quelle attività di spettacolo dal vivo che rappresentano un valore aggiunto della nostra offerta di svago e divertimento nella stagione estiva (articolo 8).

      Una misura dell'incidenza della musica leggera in genere sull'economia del nostro Paese può ricavarsi, attualmente, leggendo i dati di bilancio della SIAE, dai quali si desume che dal settore deriva circa il 75 per cento degli incassi complessivi.

      L'assenza di una disciplina organica e puntuale delle attività legate al mondo della musica leggera rende, infatti, difficile stabilire per altre vie l'importanza del movimento occupazionale ed economico che esso genera.

      Tale stato di cose ha portato all'emergere di numerosi disagi tra gli operatori e gli utenti, con un conseguente indebolimento del mercato e, in particolare, con la vanificazione di un potenziale fattore di crescita economica, che sino ad oggi ha fatto comunque sentire il proprio peso.

      Le prestazioni rese in questo particolare settore dell'economia non hanno mai goduto di una seria e piena considerazione da parte del legislatore. Da ciò deriva che il lavoro artistico, legato alla musica leggera, è caratterizzato da precarietà, sommerso e assenza delle tutele minime garantite a qualunque forma di prestazione d'opera.

      La disciplina che con la presente proposta di legge si intende dettare mira a recuperare il ruolo che si addice al lavoro svolto dai tecnici e dagli artisti interpreti ed esecutori della musica leggera.

      Il testo propone la definizione per essi di una forma di lavoro subordinato atipico, collegando ad esso speciali previsioni previdenziali, assicurative e fiscali nonché strutture di verifica delle professionalità degli operatori tutti.

      La presente proposta di legge, con l'insieme delle disposizioni in cui si articola, interviene per ridurre lo sfruttamento del lavoratore e per far emergere il lavoro sommerso, senza con questo incidere sulla libertà artistica, che è linfa vitale per chi opera nel settore della musica leggera.

      Nell'epoca in cui nascono e si consolidano nuove forme di fruizione delle opere dell'ingegno, indipendentemente dai supporti fisici che le contengono, il settore musicale ricopre un ruolo sempre più rilevante quale esempio di prodotto culturale onnicomprensivo, oltre che di prezioso strumento per la diffusione del made in Italy all'estero.

      Nel 2004, il sistema musicale italiano ha fatturato 2.284 milioni di euro, con una crescita del 4,35 per cento rispetto al 2003. Il comparto nel suo complesso cresce, anche se il saldo finale è il risultato di movimenti disomogenei dei diversi settori, con il più esposto, la discografia, in controtendenza. I dati di sell-in continuano a evidenziare cali per la vendita di musica su supporto fisico.

      Nel 2005 il mercato discografico è calato complessivamente del 4,47 per cento a valore e del 5,61 per cento a volume. Il fatturato audio è stato di 269 milioni di euro contro i 280 milioni del 2004 e i 314 milioni del 2003.

      L'indebolimento più consistente ha riguardato il segmento dei compact disc, che rappresentava la sezione trainante dell'economia musicale, con riflessi pesanti sia sulla filiera occupazionale sia nell'indotto produttivo e distributivo, come le aree dedicate alla registrazione, il settore dei concerti e tutto ciò che ruota intorno al prodotto discografico.

      La contrazione del fatturato nel mercato tradizionale tra il 2000 e il 2005, pari a circa il 25 per cento, ha comportato gravi conseguenze sull'intero comparto: tagli al personale (del 40 per cento in 5 anni) e la chiusura di un gran numero di negozi di dischi (con saldo negativo di ben oltre il 20 per cento). La flessione delle vendite si ripercuote inoltre sui costi di ricerca e sugli investimenti (circa il 25 per cento), penalizzando gli artisti emergenti e i prodotti musicali italiani, che nel nostro Paese pesano per oltre il 50 per cento del totale, una delle quote più elevate in Europa e nel mondo.

      L'innovazione tecnologica digitale ha poi cambiato radicalmente le attività musicali, il carattere della riproduzione dei contenuti e la veicolazione al pubblico e ha ridotto al contempo i costi di distribuzione e di accesso. Tale «rivoluzione digitale» sta condizionando le abitudini musicali, delineando nuovi stili e creando  forme diverse di elaborazione, diffusione e utilizzo del sapere e dei contenuti.

      Su questo fronte, la cosiddetta «musica liquida» (on-line e tramite telefonia mobile) avanza nei consumi e nei gusti dei consumatori con la progressiva sostituzione dei siti web illeciti o delle forme di peer-to-peer illegali con i servizi gestiti o approvati dalle imprese, passando dagli 89,6 milioni di download del 2003 ai 420 milioni del 2005. Il considerevole aumento del consumo legale di brani attraverso la rete internet sta inoltre contrastando la fruizione on-line di opere in forma illegittima.

      L'e-content market, per quanto concerne in particolare l'ambito musicale italiano, è in fortissima espansione: solo nell'ultimo anno, grazie alle nuove tecnologie sono stati venduti brani musicali e suonerie originali per un totale di 11,6 milioni di euro e un valore pari al 4 per cento del mercato discografico. Spinto soprattutto dalla musica distribuita tramite telefonia mobile, quello italiano, secondo i dati della Federazione internazionale delle imprese fonografiche (IFPI), è il sesto mercato per la musica digitale, dopo Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Germania e Francia. Per la prima volta nel 2005 le vendite a livello mondiale di musica digitale rendono meno evidente il declino del mercato globale dei compact disc.

      Il nostro Paese nella scorsa legislatura ha privilegiato politiche pubbliche finalizzate a potenziare la rete, le infrastrutture e i contenitori digitali. Diviene pertanto necessario un sostegno normativo al mercato dei contenuti, all'offerta di opere dell'ingegno, promuovendo misure finalizzate alla produzione di nuovi contenuti digitali e interventi che consentano il pieno sfruttamento delle diverse piattaforme telematiche, nonché in prima istanza incentivi alla digitalizzazione di opere già esistenti.

      Questo settore, come dimostrano tutti gli esperti internazionali, ha le potenzialità per trainare il rilancio dell'intero segmento musicale con margini di crescita superiori alla media.

      Le azioni da portare avanti dovranno essere:

          1) di tipo ordinamentale, per rendere più chiare e omogenee le norme che presiedono al corretto funzionamento del mercato;

          2) di sostegno allo sviluppo, con incentivi all'offerta per incoraggiare la domanda di accesso e con interventi per la promozione di iniziative legate ad alcuni settori.

      La ratio che ispira l'articolo 4 della presente proposta di legge è, da un lato, quella di accompagnare e sostenere la trasformazione dell'industria musicale verso i nuovi scenari aperti al mercato dalla rivoluzione tecnologica e, dall'altro, quella di promuovere fortemente il prodotto musicale italiano e dei giovani, favorendo lo sviluppo di sinergie fra cinema e musica.

      Si sottolinea, inoltre, la previsione di un credito d'imposta pari al 5 per cento in favore delle imprese fonografiche che effettuino entro il 2008 investimenti in:

          a) attività per la ricerca e lo sviluppo di opere prime di artisti italiani emergenti;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti l'acquisto, il potenziamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      Con la presente proposta di legge si vogliono quindi colmare il disimpegno e la «miopia» riformatrice dimostrati dal legislatore negli ultimi anni e proporre una visione moderna della musica contemporanea, nella consapevolezza che la cultura costituisce un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale. È questo patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, che va tutelato, promosso, rilanciato e incentivato.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Princìpi generali).

      1. La musica, quale mezzo di espressione artistica e di promozione culturale, costituisce aspetto fondamentale della cultura e insostituibile valore sociale, economico e formativo della collettività, riconosciuto e garantito ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione.

      2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali cooperano al fine di:

          a) tutelare e valorizzare le attività musicali e promuoverne lo sviluppo con riferimento alle forme produttive, distributive e di diffusione commerciale;

          b) favorire la formazione professionale e l'accesso dei giovani alle attività musicali;

          c) garantire e promuovere la sperimentazione e la ricerca;

          d) sostenere gli enti e le associazioni che svolgono attività di formazione e di promozione dello studio dello strumento musicale e del canto.

      3. La Repubblica sostiene e valorizza le attività musicali in tutti i loro generi e in tutte le loro manifestazioni, compresa la musica popolare, patrimonio delle culture e dei popoli a cui lo Stato riconosce pari dignità e favorisce la tutela, la formazione e lo sviluppo di attività di produzione, di distribuzione, di coordinamento e di ricerca in campo musicale.

      4. Lo Stato riconosce, altresì, il valore delle professionalità che dalle attività musicali derivano in campo artistico, tecnico  e promozionale e le considera fondamentali risorse culturali, economiche e occupazionali.

      5. Ai fini della presente legge, per «prodotto fonografico» si intende il prodotto o la composizione musicale, con o senza parole, realizzato su qualsiasi supporto fisico, informatico o telematico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva.

 

Art. 2.

(Compiti dello Stato, delle regioni, delle città metropolitane, delle province e dei comuni).

      1. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero dell'economia:

          a) definisce gli indirizzi generali al fine di sostenere, valorizzare e promuovere le attività musicali;

          b) promuove la formazione di un archivio della musica popolare in audio e video, al fine di conservare la memoria visiva delle attività musicali;

          c) promuove la realizzazione di un portale musicale dei popoli italiani;

          d) promuove la realizzazione di infrastrutture finalizzate alla fruizione della musica, nonché alla ricerca e all'elaborazione musicali.

      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, le regioni promuovono la tradizione musicale locale, delle orchestre regionali e delle rassegne musicali.

      3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, ai comuni, alle province e alle città metropolitane spetta il compito di:

          a) incentivare, anche in forma associata, la presenza musicale sul territorio;

          b) concorrere con le regioni alla programmazione delle residenze multiculturali mediante piani regionali triennali;

          c) promuovere e realizzare le infrastrutture per la fruizione della musica, nonché per la ricerca e l'elaborazione musicali.

      4. Allo scopo di sostenere, promuovere e valorizzare l'attività di esecuzione, di sperimentazione, di formazione e di ricerca nel campo delle attività musicali, ivi compresa la musica popolare contemporanea, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono disciplinati il numero, le categorie e il tipo di interventi ammissibili a finanziamento, nonché il limite massimo e le priorità di finanziamento, sulla base dei seguenti criteri:

          a) sostenere la partecipazione dello Stato alle attività promosse dalle regioni;

          b) promuovere le attività delle nuove generazioni di musicisti, favorendo anche l'attività di orchestre, cori e gruppi giovanili nonché di altri complessi organizzati con carattere di continuità, finalizzati all'innovazione e al pluralismo creativo;

          c) promuovere i festival nazionali e internazionali di musica italiana;

          d) promuovere all'estero la musica italiana, anche attraverso la partecipazione a eventi fieristici internazionali;

          e) promuovere la ricerca nel campo della composizione, dell'esecuzione, degli studi musicali e della didattica;

          f) sostenere l'erogazione di contributi alle scuole di ogni ordine e grado per l'acquisto di strumenti e di materiale di didattica musicale.

 

Capo II

PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ MUSICALI

 

Art. 3.

(Incentivi fiscali e altre agevolazioni).

      1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti fonografici;».

      2. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il finanziamento agevolato di progetti destinati alla promozione e al sostegno di giovani compositori e di gruppi musicali, con una dotazione di 15 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione dei contributi.

      3. Al Fondo di cui al comma 2 possono accedere:

          a) case discografiche che producono esclusivamente prodotti musicali;

          b) emittenti radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 30 per cento della programmazione;

          c) aziende impresarie che rappresentano giovani emergenti e gruppi di musica regionale;

          d) produttori fonografici che realizzano supporti musicali interamente prodotti in sale di registrazione italiane e con impiego di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani.

      4. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la formazione musicale di giovani artisti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui,  destinato all'erogazione di borse di studio, di durata da tre a dodici mesi, a giovani italiani di età inferiore ai trentacinque anni per lo svolgimento di studi o ricerche, sia sul fronte delle tecniche sia su quello dei linguaggi, presso istituti nazionali legalmente riconosciuti, previa presentazione del progetto di studio o di ricerca da parte del candidato.

      5. Per incentivare la promozione e la diffusione di concerti musicali e spettacoli teatrali di artisti emergenti non professionisti, ogni esibizione sul territorio italiano di artisti professionisti stranieri, siano essi appartenenti a gruppi musicali o compagnie teatrali, è preceduta e seguita dall'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani.

      6. I tour all'estero organizzati per l'esibizione di artisti professionisti italiani, devono prevedere l'esibizione di giovani artisti non professionisti italiani prima, durante o dopo lo svolgimento dello spettacolo, con un compenso annuo per artista non superiore ai 5.164,57 euro.

      7. Per una percentuale non superiore al 40 per cento, gli utili dichiarati da persone fisiche, fiscalmente residenti in Italia, le quali, anche mediante accordi con imprese di produzione e di distribuzione musicale, li impiegano nella produzione o nella diffusione di opere musicali prodotte da giovani artisti emergenti, non concorrono a formare reddito imponibile.

      8. Per le esecuzioni musicali dal vivo di qualsiasi genere, inclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, qualora l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio, è applicata l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento.

      9. Allo scopo di agevolare l'ingresso nel mercato di artisti emergenti e di favorire la crescita delle produzioni emergenti, la realizzazione del primo album di un artista non professionista italiano non è soggetto a imposizione fiscale.

      10. Ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, sono riconosciute le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive per le prestazioni gratuite, ai fini contributivi dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) e dei diritti d'autore da versare alla Società italiana degli autori e degli editori (SIAE).

 

Art. 4.

(Credito d'imposta).

      1. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali con fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore ai 15 milioni di euro e che non sono possedute direttamente o indirettamente da un editore di servizi radiotelevisivi possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spese di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti, ai sensi dei commi 287 e 288 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      2. Alle imprese produttrici di prodotti fonografici che effettuano, entro il 31 dicembre 2008, le spese di cui al comma 1, relativi a strutture situate nel territorio italiano, è riconosciuto un credito d'imposta di importo pari al 5 per cento del costo sostenuto, con riferimento a ciascun periodo d'imposta in cui l'investimento è effettuato.

      3. Le spese per le quali è previsto il credito d'imposta di cui al comma 1 hanno ad oggetto:

          a) attività connesse alla ricerca e allo sviluppo di opere prime o seconde di artisti italiani emergenti, ivi comprese le spese di registrazione, di post-produzione e di promozione del prodotto;

          b) programmi di ristrutturazione economico-produttiva concernenti, congiuntamente  o disgiuntamente, l'acquisto, il potenziamento, l'ampliamento e l'ammodernamento delle attrezzature tecniche nell'ambito dei processi di trasformazione delle strutture produttive verso tecnologie digitali.

      4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 non concorre alla formazione del reddito imponibile e può essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il credito d'imposta non è rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso di imposte ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza è riportabile fino al terzo periodo d'imposta successivo.

      5. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è riconosciuto entro il limite di spesa complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

      6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 5 e sono stabilite le procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità dei programmi di spesa di cui al comma 3.

      7. Al fine di sostenere, promuovere e valorizzare le attività musicali di artisti emergenti le aziende discografiche che producono le opere di almeno cinque nuovi artisti nel corso dell'anno hanno diritto a:

          a) defiscalizzare gli investimenti delle relative campagne promozionali per il 25 per cento dei loro capitali investiti;

          b) accedere al Fondo per la musica di cui all'articolo 11 a copertura del 50 per cento di ogni singolo progetto di produzione del primo album di un artista, aggiuntivo ai cinque prodotti annualmente.

      8. Le emittenti radiofoniche e i canali televisivi che trasmettono oltre il 50 per cento di musica locale hanno diritto a:

          a) godere di incentivi e sgravi fiscali in merito alle aliquote IVA e ai diritti d'autore;

          b) accedere ai finanziamenti del Fondo per la musica di cui all'articolo 11, purché siano stazioni radiofoniche e televisive che trasmettono musica italiana di nuova produzione almeno per il 20 per cento della programmazione totale.

 

Art. 5.

(Musica dal vivo).

      1. Al fine di valorizzare e sostenere lo spettacolo dal vivo quale fattore di sviluppo ed elemento fondamentale del patrimonio artistico e culturale italiano, nelle sue manifestazioni tradizionali e contemporanee, senza distinzione di genere, all'articolo 74-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-ter. Le esecuzioni musicali dal vivo di cui alla tabella C, indipendentemente dal luogo di svolgimento, sono soggette ad aliquota IVA pari al 10 per cento. Per musica dal vivo si intende la musica eseguita prevalentemente con strumenti musicali tradizionali o elettrici, con esclusione dell'utilizzo di elementi musicali preregistrati».

      2. Chiunque voglia pubblicizzare, attraverso manifesti o locandine, spettacoli e concerti dal vivo di musica leggera, deve presentare domanda presso il comune in cui intende svolgere la pubblicità secondo una delle seguenti modalità:

          a) quando la pubblicità è effettuata mediante manifesti su impianti pubblicitari cittadini e l'affissione è svolta direttamente dal servizio affissioni mediante l'ausilio della ditta appaltatrice, è dovuto il pagamento del diritto di affissione, diminuito della metà nel caso in cui le manifestazioni siano organizzate con utilizzo di  autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani;

          b) quando la pubblicità è effettuata mediante locandine nei locali pubblici cittadini e la distribuzione è svolta direttamente dall'interessato, egli è tenuto al pagamento del canone di pubblicità, fatto salvo che si tratti di locandine pubblicitarie di eventi organizzati con utilizzo di autori, interpreti, musicisti e personale tecnico esclusivamente italiani. In questo caso non è dovuto alcun pagamento.

 

Art. 6.

(Ruolo della concessionaria del servizio

pubblico generale radiotelevisivo).

      1. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo riserva una percentuale non inferiore all'80 per cento del palinsesto musicale alla diffusione di musica italiana, riservandone un 10 per cento alla trasmissione di nuovi prodotti musicali.

 

Art. 7.

(Incentivi per la digitalizzazione di opere musicali e la produzione di video musicali).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei contenuti digitali, è prevista l'erogazione di contributi alle imprese fonografiche in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, a parziale compensazione degli oneri sostenuti per la digitalizzazione di opere musicali da distribuire attraverso piattaforme telematiche ovvero per iniziative commerciali funzionali alla diffusione di contenuti digitali da immettere sui canali telematici.

      2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, è stanziata annualmente la somma di 20 milioni di euro, vincolata nei capitoli di spesa del Fondo per la musica di cui all'articolo 11.

      3. Le imprese fonografiche che intendono ottenere i contributi, devono presentare domanda al Ministero per i beni  e le attività culturali che, salvo motivate eccezioni, provvede ad erogare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, i contributi nella misura massima del 70 per cento ad esecutività del provvedimento deliberativo di concessione mentre la quota residua è erogata ad attività conclusa su presentazione di dettagliato rendiconto. Qualora, in sede consultiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti essere inferiore alla somma concessa, questa è liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della somma versata, qualora i progetti non siano realizzati nei tempi previsti o lo siano in misura difforme.

      4. All'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «6-bis. I contributi di cui al presente articolo sono altresì destinati alle imprese fonografiche per la progettazione, la realizzazione e lo sviluppo di video musicali di particolare rilievo artistico-culturale. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità tecniche, i tempi e il tetto massimo di risorse finanziarie da destinare ai soggetti di cui al presente comma».

Art. 8.

(Interventi di incentivazione fiscale

per il turismo e lo spettacolo).

      1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), sono soppresse le seguenti parole: «a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione  a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali,»;

          b) alla parte III della tabella A, dopo il numero 121 è inserito il seguente:

      «121-bis) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

 

Art. 9.

(Delega legislativa).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a sostenere la produzione musicale e la musica dal vivo, a incentivare l'attività dei giovani musicisti, dilettanti e con obbiettivi professionali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) istituire un bonus sui proventi per i diritti d'autore della SIAE per gli autori e i compositori al di sotto dei trentacinque anni di età;

          b) riordinare le modalità di iscrizione all'ENPALS dei giovani artisti, prevedendo in particolare il graduale superamento del minimo di giornate di lavoro per il raggiungimento dei requisiti minimi di retribuzione pensionabile;

          c) con riferimento alle collaborazioni, allineare il regime delle aliquote contributive dell'ENPALS con quello previsto per l'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);

          d) adottare disposizioni volte ad assicurare una maggiore trasparenza nei resoconti semestrali di corresponsione dei proventi della SIAE.

 

Art. 10.

(Musica popolare contemporanea).

      1. La SIAE, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo della musica popolare contemporanea, garantisce alle opere prime, ai nuovi talenti e a chi promuove attività in loro favore l'applicazione di apposite agevolazioni e l'attribuzione di tutti i diritti relativi al loro operato.

 

Capo III

FONDO PER LA MUSICA E COPERTURA FINANZIARIA

 

Art. 11.

(Fondo per la musica).

      1. È istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per la musica.

      2. Al finanziamento del Fondo si provvede con la metà degli importi delle sanzioni pecuniarie per i reati di pirateria musicale che la SIAE ha applicato nei confronti dei responsabili.

      3. Al finanziamento del Fondo si provvede, inoltre, con:

          a) le somme incassate a titolo di diritto sulle opere di pubblico dominio musicale;

          b) il 50 per cento delle quote riferite ai diritti di autori contemporanei incassate annualmente dalla SIAE, ma non ripartibili tra gli aventi diritto in quanto sconosciuti o non individuati o non individuabili;

          c) il 2 per cento delle entrate complessive annue dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e  successive modificazioni, e dei tributi connessi;

          d) il 2 per cento delle entrate complessive annue delle tasse di concessione governativa riferite alle emittenti televisive.

 

Art. 12.

(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dalla presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


Normativa di riferimento

 


Codice Civile
(artt. 2331 e 2449)

(omissis)

Art. 2331.

Effetti dell'iscrizione.

Con l'iscrizione nel registro [c.c. 2200, 2329, 2330] la società acquista la personalità giuridica [c.c. 15, 33, 2498].

Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito [c.c. 29, 38, 41, 1292, 2279, 2317, 2338, 2485, 2486, 2509-bis, 2615]. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

Qualora successivamente all'iscrizione la società abbia approvato un'operazione prevista dal precedente comma, è responsabile anche la società ed essa è tenuta a rilevare coloro che hanno agito.

Le somme depositate a norma del secondo comma dell'articolo 2342 non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l'avvenuta iscrizione della società nel registro. Se entro novanta giorni dalla stipulazione dell'atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni previste dal numero 3) dell'articolo 2329 l'iscrizione non ha avuto luogo, esse sono restituite ai sottoscrittori e l'atto costitutivo perde efficacia.

Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione [c.c. 2346] delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una offerta al pubblico di prodotti finanziari (1)(2).

 

-----------------------

(1) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Prima dell'iscrizione nel registro è vietata l'emissione delle azioni ed esse, salvo l'offerta pubblica di sottoscrizione ai sensi dell'articolo 2333, non possono costituire oggetto di una sollecitazione all'investimento».

(2) Il Capo V del titolo V del libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

(omissis)

2449. Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici.

Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare uno o più amministratori o sindaci ovvero componenti del consiglio di sorveglianza.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del comma precedente possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati.

Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea [c.c. 2392, 2407, 2542]. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali (1) (2).

-----------------------

(1) Il Capo V del Titolo V del Libro V, comprendente in origine gli articoli da 2325 a 2461, è stato così sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2004, con l'attuale Capo V, comprendente gli articoli da 2325 a 2451, dall'art. 1, D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6. Il testo del presente articolo in vigore prima della sostituzione disposta dal suddetto decreto legislativo è riportato nella nota al capo V.

(2) Le norme di cui al presente articolo erano contenute nella formulazione dell'art. 2458 in vigore prima della modifica disposta dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

 

 


Costituzione della Repubblica Italiana
(artt. 33, 117 e 118)

(omissis)

Art. 33.

 

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.

La Repubblica detta le norme generali sulla istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.

Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.

E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.

Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

(omissis)

Art. 117.

 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (1).

 

-----------------------

(1) Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione delle norme contenute nel presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «117. La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione; circoscrizioni comunali; polizia locale urbana e rurale; fiere e mercati; beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera; istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica; musei e biblioteche di enti locali; urbanistica; turismo ed industria alberghiera; tramvie e linee automobilistiche di interesse regionale; viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale; navigazione e porti lacuali; acque minerali e termali; cave e torbiere; caccia; pesca nelle acque interne; agricoltura e foreste; artigianato. Altre materie indicate da leggi costituzionali. Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione».

 

118.  Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà (166) .

__________

(166)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi l'art. 7, L. 5 giugno 2003, n. 131.

 

(omissis)

 


L. 22 aprile 1941, n. 633.
Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
(artt. 1, 2,)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 luglio 1941, n. 166.

(2)  Per il regolamento di esecuzione della presente legge vedi il R.D. 18 maggio 1942, n. 1369. L'art. 9, L. 18 agosto 2000, n. 248, ha disposto che, nel testo della presente legge, l'espressione: «Ente italiano per il diritto d'autore», ovunque ricorra, sia sostituita dall'espressione «Società italiana degli autori ed editori (SIAE)».

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 22 luglio 1998, n. 318;

- Ministero delle finanze: Ris. 14 febbraio 1996, n. 68/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 26 novembre 1997, n. 249.

 

 

TITOLO I (4)

Disposizioni sul diritto d'autore

 

Capo I

Opere protette

 

Art. 1. 

 

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore (5).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Vedi, anche, l'art. 17, L. 6 febbraio 1996, n. 52, e l'art. 7, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.) e poi così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

 

 

Art. 2. 

 

In particolare sono comprese nella protezione:

1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale;

2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;

3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;

4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia (6);

5) i disegni e le opere dell'architettura;

6) le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;

7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II (7);

8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso (8);

9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto (9);

10) Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico (10).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Numero così modificato dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95.

(7)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.P.R. 8 gennaio 1979, n. 19 (Gazz. Uff. 30 gennaio 1979, n. 29) entrato in vigore, ai sensi dell'art. 7 dello stesso decreto, il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

(8)  Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 29 dicembre 1992, n. 518 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1992, n. 306, S.O.).

(9)  Numero aggiunto dall'art. 2, D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169.

(10)  Numero aggiunto dall'art. 22, D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95. Vedi, anche, gli artt. 44 e 239, D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.

(omissis)

 


L. 21 marzo 1958, n. 259.
Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria
(art. 12)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 aprile 1958, n. 84.

(2)  In deroga a quanto disposto dalla presente legge, relativamente all'E.N.E.A., vedi l'art. 11, D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36.

(omissis)

Art. 12. 

 

Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'Amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli artt. 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione (6).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  Vedi elenco allegato.

(omissis)

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(artt. 19-bis.1 e 74-quater, Tabella A, Parte II e III)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O.

(2)  Il testo del presente D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è stato pressoché integralmente modificato dal D.P.R. 29 gennaio 1979, n. 24. Si riportano soltanto le successive modificazioni che il testo ha subìto. Vedi, inoltre, il D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, e l'art. 2, D.M. 27 giugno 2003.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 8 novembre 1996, n. 214; Circ. 22 novembre 1996, n. 232; Circ. 30 dicembre 1997, n. 272; Circ. 8 aprile 1998, n. 79; Circ. 4 novembre 1998, n. 231;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 22 maggio 1998, n. 40;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 22 giugno 1998, n. 164/E; Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E; Ris. 12 ottobre 2001, n. 157/E; Ris. 17 ottobre 2001, n. 160/E; Ris. 26 ottobre 2001, n. 168/E; Ris. 13 novembre 2001, n. 180/E; Ris. 20 novembre 2001, n. 185/E; Ris. 22 novembre 2001, n. 186/E; Ris. 26 novembre 2001, n. 193/E; Ris. 28 novembre 2001, n. 195/E; Ris. 4 dicembre 2001, n. 202/E; Ris. 13 dicembre 2001, n. 206/E; Ris. 14 dicembre 2001, n. 210/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 1/E; Ris. 8 gennaio 2002, n. 2/E; Ris. 9 gennaio 2002, n. 4/E; Ris. 25 gennaio 2002, n. 21/E; Ris. 28 gennaio 2002, n. 23/E; Ris. 29 gennaio 2002, n. 27/E; Ris. 30 gennaio 2002, n. 28/E; Ris. 31 gennaio 2002, n. 33/E; Ris. 19 febbraio 2002, n. 50/E; Ris. 27 febbraio 2002, n. 59/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 66/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 69/E; Ris. 4 marzo 2002, n. 71/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 73/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 74/E; Ris. 5 marzo 2002, n. 75/E; Ris. 6 marzo 2002, n. 77/E; Ris. 11 marzo 2002, n. 82/E; Ris. 13 marzo 2002, n. 86/E; Ris. 18 marzo 2002, n. 89/E; Ris. 21 marzo 2002, n. 94/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 103/E; Ris. 29 marzo 2002, n. 107/E; Ris. 9 aprile 2002, n. 111/E; Ris. 30 aprile 2002, n. 129/E; Ris. 9 maggio 2002, n. 909-20845; Circ. 14 maggio 2002, n. 43/E; Ris. 15 maggio 2002, n. 145/E; Ris. 20 maggio 2002, n. 148/E; Ris. 23 maggio 2002, n. 153/E; Ris. 28 maggio 2002, n. 159/E; Ris. 30 maggio 2002, n. 160/E; Ris. 4 giugno 2002, n. 168/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 173/E; Ris. 6 giugno 2002, n. 174/E; Circ. 7 giugno 2002, n. 49/E; Ris. 11 giugno 2002, n. 183/E; Ris. 12 giugno 2002, n. 189/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 190/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 191/E; Ris. 17 giugno 2002, n. 194/E; Ris. 4 luglio 2002, n. 216/E; Ris. 8 luglio 2002, n. 220/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 230/E; Ris. 15 luglio 2002, n. 231/E; Ris. 17 luglio 2002, n. 233/E; Ris. 23 luglio 2002, n. 247/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 250/E; Ris. 30 luglio 2002, n. 252/E; Circ. 31 luglio 2002, n. 61/E; circ. 1 agosto 2002, n. 62/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 261/E; Ris. 2 agosto 2002, n. 262/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 267/E; Ris. 6 agosto 2002, n. 268/E; Ris. 7 agosto 2002, n. 273/E; Ris. 12 agosto 2002, n. 278/E; Ris. 13 agosto 2002, n. 282/E; Ris. 12 settembre 2002, n. 301/E; Ris. 26 settembre 2002, n. 311/E; Circ. 2 ottobre 2002, n. 76/E; Ris. 11 ottobre 2002, n. 323/E; Ris. 16 ottobre 2002, n. 328/E; Ris. 21 ottobre 2002, n. 329/E; Ris. 25 ottobre 2002, n. 333/E;Ris. 29 ottobre 2002, n. 336/E; Ris. 30 ottobre 2002, n. 339/E; Ris. 31 ottobre 2002, n. 344/E; Ris. 6 novembre 2002, n. 347/E; Ris. 11 novembre 2002, n. 352/E; Ris. 14 novembre 2002, n. 355/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 366/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 367/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 368/E; Ris. 22 novembre 2002, n. 369/E; Ris. 23 dicembre 2002, n. 392/E; Ris. 27 dicembre 2002, n. 395/E; Ris. 2 gennaio 2003, n. 1/E; Ris. 10 gennaio 2003, n. 3/1587; Ris. 22 gennaio 2003, n. 10/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 25/E; Ris. 13 febbraio 2003, n. 34/E; Ris. 27 febbraio 2003, n. 39/E; Ris. 11 marzo 2003, n. 59/E; Ris. 17 marzo 2003, n. 65/E; Ris. 25 marzo 2003, n. 73/E; Ris. 3 aprile 2003, n. 83/E; Ris. 4 aprile 2003, n. 84/E; Ris. 23 aprile 2003, n. 93/E; Ris. 29 aprile 2003, n. 97/E; Ris. 12 maggio 2003, n. 909-24940; Ris. 28 maggio 2003, n. 117/E; Ris. 28 maggio 2003, n. 119/E; Ris. 28 maggio 2003, n. 120/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 123/E; Ris. 5 giugno 2003, n. 125/E; Ris. 6 giugno 2003, n. 128/E; Ris. 13 giugno 2003, n. 133/E; Ris. 13 giugno 2003, n. 134/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 135/E; Ris. 23 giugno 2003, n. 136/E; Ris. 30 luglio 2003, n. 161/E; Circ. 1 agosto 2003, n. 44/E; Ris. 7 agosto 2003, n. 28288; Ris. 8 agosto 2003, n. 172/E; Ris. 8 agosto 2003, n. 174/E; Nota 12 settembre 2003, n. 121653; Ris. 18 settembre 2003, n. 181/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 183/E; Ris. 24 settembre 2003, n. 184/E; Ris. 30 settembre 2003, n. 186/E; Ris. 6 ottobre 2003, n. 193/E; Ris. 4 novembre 2003, n. 207/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 220/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 221/E; Ris. 5 dicembre 2003, n. 223/E; Ris. 18 gennaio 2004, n. 7/E; Ris. 9 febbraio 2004, n. 13/E; Circ. 11 febbraio 2004, n. 4/D; Nota 25 febbraio 2004, n. 954-22166; Ris. 1 marzo 2004, n. 26/E; Ris. 12 marzo 2004, n. 36/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 39/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 40/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 41/E; Ris. 16 marzo 2004, n. 42/E; Nota 25 marzo 2004, n. 7711; Ris. 9 aprile 2004, n. 60/E; Ris. 23 aprile 2004, n. 64/E; Nota 11 giugno 2004, n. 103395; Ris. 15 giugno 2004, n. 81/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 82/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 83/E; Ris. 15 giugno 2004, n. 85/E; Ris. 30 luglio 2004, n. 99/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 111/E; Ris. 5 agosto 2004, n. 112/E; Circ. 5 agosto 2004, n. 39/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 115/E; Ris. 10 agosto 2004, n. 117/E; Ris. 29 settembre 2004, n. 125/E; Ris. 12 ottobre 2004, n. 128/E; Ris. 20 ottobre 2004, n. 130/E; Ris. 17 novembre 2004, n. 139/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 140/E; Ris. 26 novembre 2004, n. 141/E; Ris. 28 dicembre 2004, n. 165/E; Circ. 28 gennaio 2005, n. 4/E; Ris. 28 gennaio 2005, n. 10/E; Ris. 28 gennaio 2005, n. 11/E; Ris. 4 febbraio 2005, n. 13/E; Circ. 16 febbraio 2005, n. 6/E; Ris. 24 febbraio 2005, n. 24/E; Ris. 1 marzo 2005, n. 31/E; Ris. 5 maggio 2005, n. 58/E; Circ. 13 maggio 2005, n. 21/E; Ris. 16 maggio 2005, n. 62/E; Ris. 17 maggio 2005, n. 63/E; Ris. 1 giugno 2005, n. 67/E; Ris. 3 giugno 2005, n. 73/E;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 28 marzo 1996, n. 126; Circ. 22 luglio 1998, n. 318;

- Ministero delle finanze: Circ. 21 febbraio 1996, n. 45/E; Circ. 26 febbraio 1996, n. 47/E; Circ. 29 febbraio 1996, n. 50/E; Circ. 1 aprile 1996, n. 85/E; Circ. 23 aprile 1996, n. 98/E; Circ. 24 aprile 1996, n. 100/E; Circ. 3 maggio 1996, n. 108/E; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 10 maggio 1996, n. 116/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 127/E; Circ. 15 maggio 1996, n. 128/E; Circ. 11 luglio 1996, n. 182/E; Circ. 15 luglio 1996, n. 185/D; Circ. 24 luglio 1996, n. 190/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 198/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 2 ottobre 1996, n. 237/E; Circ. 11 ottobre 1996, n. 249/E; Circ. 16 ottobre 1996, n. 251/E; Circ. 28 ottobre 1996, n. 259/E; Circ. 5 dicembre 1996, n. 283/E; Circ. 18 dicembre 1996, n. 295/D; Circ. 18 dicembre 1996, n. 291/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Nota 9 gennaio 1997, n. VI/12-25; Circ. 17 gennaio 1997, n. 10/E; Circ. 24 gennaio 1997, n. 14/E; Circ. 11 febbraio 1997, n. 32/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 35/E; Circ. 13 febbraio 1997, n. 36/E; Circ. 26 febbraio 1997, n. 48/E; Nota 3 marzo 1997, n. VI/13-232; Circ. 5 marzo 1997, n. 68/E; Circ. 12 marzo 1997, n. 74/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 75/E; Circ. 13 marzo 1997, n. 76/D; Circ. 18 marzo 1997, n. 84/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 15 aprile 1997, n. 110/E; Circ. 29 aprile 1997, n. VI-12-1152/97; Nota 6 maggio 1997, n. 1248; Nota 7 maggio 1997, n. 926/V-SD; Circ. 8 maggio 1997, n. 127/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 129/E; Circ. 8 maggio 1997, n. 128/E; Circ. 15 maggio 1997, n. 137/E; Circ. 29 maggio 1997, n. 147/E; Circ. 30 maggio 1997, n. 148/E; Circ. 13 giugno 1997, n. 168/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 192/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 16 luglio 1997, n. 205/E; Circ. 29 luglio 1997, n. 214/E; Circ. 8 agosto 1997, n. 235/E; Circ. 11 agosto 1997, n. 238/E; Circ. 9 settembre 1997, n. 249/E; Circ. 26 settembre 1997, n. 256/E; Circ. 1 ottobre 1997, n. 259/E; Circ. 21 ottobre 1997, n. 271/E; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 31 dicembre 1997, n. 335/E; Circ. 14 gennaio 1998, n. 7/E; Circ. 26 gennaio 1998, n. 29/E; Circ. 6 febbraio 1998, n. 43/E; Nota 11 febbraio 1998, n. VII/15-10367; Circ. 4 marzo 1998, n. 75/E; Circ. 10 marzo 1998, n. 78/E; Nota 11 marzo 1998, n. 514-V; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 24 marzo 1998, n. 89/E; Circ. 31 marzo 1998, n. 94/D; Circ. 11 maggio 1998, n. 121/E; Circ. 13 maggio 1998, n. 125/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 140/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 9 giugno 1998, n. 144/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 147/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 145/E; Circ. 10 giugno 1998, n. 146/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 154/E; Circ. 19 giugno 1998, n. 155/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 10 luglio 1998, n. 180/E; Circ. 16 luglio 1998, n. 188/E; Circ. 23 luglio 1998, n. 193/E; Nota 24 luglio 1998, n. 6-91003; Circ. 12 agosto 1998, n. 205/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E; Circ. 3 settembre 1998, n. 211/E; Circ. 30 ottobre 1998, n. 252/E; Circ. 23 novembre 1998, n. 273/E; Nota 14 gennaio 1999, n. 212; Circ. 26 febbraio 1999, n. 52/E; Circ. 26 febbraio 1999, n. 11370; Circ. 4 marzo 1999, n. 54/E; Nota 11 marzo 1999, n. 150; Circ. 24 marzo 1999, n. 68/E; Circ. 7 aprile 1999, n. 82/E; Nota 12 aprile 1999, n. 28; Nota 16 aprile 1999, n. 42; Circ. 26 aprile 1999, n. 92/E; Nota 6 maggio 1999, n. 7; Nota 10 maggio 1999, n. 343; Ris. 15 giugno 1999, n. 52209/95; Circ. 15 luglio 1999, n. 156/E; Circ. 3 agosto 1999, n. 171/D; Circ. 5 agosto 1999, n. 175/E; Nota 19 agosto 1999, n. 49097; Nota 27 agosto 1999, n. 32; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Nota 8 novembre 1999, n. 12; Circ. 3 dicembre 1999, n. 226/E; Circ. 9 dicembre 1999, n. 232/E; Circ. 29 dicembre 1999, n. 247/E; Circ. 5 aprile 2000, n. 66/E; Nota 10 aprile 2000, n. 67824; Circ. 17 aprile 2000, n. 77/E; Circ. 24 maggio 2000, n. 108/E; Circ. 31 maggio 2000, n. 113/E; Circ. 3 luglio 2000, n. 133/E; Circ. 11 luglio 2000, n. 143/E; Circ. 7 agosto 2000, n. 158/E; Ris. 4 ottobre 2000, n. 33248/2000; Circ. 5 ottobre 2000, n. 178/E; Nota 11 ottobre 2000, n. 2688; Circ. 27 novembre 2000, n. 216/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 218/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 219/E; Circ. 30 novembre 2000, n. 222/E; Circ. 22 dicembre 2000, n. 239/D; Circ. 29 dicembre 2000, n. 62874/2000; Circ. 6 febbraio 2001, n. 6/12684; Circ. 7 febbraio 2001, n. 15/E; Circ. 20 marzo 2001, n. 27/E;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 12 settembre 1996, n. 19/96;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 25 gennaio 1999, n. 18/99;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 21 novembre 1996, n. 76.

(omissis)

19-bis1. Esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi.

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19:

a) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di aeromobili e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell'allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione degli altri beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, di motocicli e di autovetture ed autoveicoli indicati nell'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non compresi nell'allegata tabella B e non adibiti ad uso pubblico, che non formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, e dei relativi componenti e ricambi, nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi, non è ammessa in detrazione a far data dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della autorizzazione riconosciuta all'Italia dal Consiglio dell'Unione europea ai sensi della direttiva 77/388/ CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, a stabilire una misura ridotta della percentuale di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta per gli acquisti di beni e le relative spese di cui alla presente lettera, nei termini ivi previsti, senza prova contraria, salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio (143);

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad autovetture e veicoli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è ammessa in detrazione se è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione o all'acquisizione mediante contratti di locazione finanziaria, di noleggio e simili di dette autovetture, veicoli, aeromobili e natanti (144);

e) salvo che formino oggetto dell'attività propria dell'impresa, non è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (145);

f) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di alimenti e bevande ad eccezione di quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o di somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell'impresa;

g) l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione, alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 16, nonché alle spese di gestione, di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal D.M. 28 dicembre 1995, del Ministro delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, è ammessa in detrazione nella misura del 50 per cento; la predetta limitazione non si applica agli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo (146);

h) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a lire cinquantamila (147);

i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione dei predetti fabbricati o delle predette porzioni. La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis (148) (149).

 

(143)  Lettera così modificata dal comma 2-bis dell'art. 1, D.L. 15 settembre 2005, n. 258, aggiunto dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, l'art. 14, comma 9, L. 24 dicembre 1993, n. 537, l'art. 7, comma 3, L. 23 dicembre 1999, n. 488, l'art. 30, comma 4, L. 23 dicembre 2000, n. 388 e l'art. 1 del citato, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(144) Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 15 settembre 2006, n. 258.

(145) Lettera così modificata dal comma 304 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Vedi, anche, il comma 305 dello stesso articolo 1.

(146)  Lettera prima modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi così sostituita dal comma 3 dell'art. 15, L. 28 dicembre 2001, n. 448.

(147)  Lettera così modificata dall'art. 31, comma 1, lettera a), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(148) Lettera così modificata dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(149)  Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313. Vedi, anche, quanto disposto dall'art. 11 del suddetto decreto. L'ultimo periodo della lettera i) è stato aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 422 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1998, n. 287), per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998, in virtù del disposto del comma 3 dello stesso art. 3.

(omissis)

Art. 74-quater.

Disposizioni per le attività spettacolistiche.

1. Le prestazioni di servizi indicate nella tabella C allegata al presente decreto, incluse le operazioni ad esse accessorie, salvo quanto stabilito al comma 5, si considerano effettuate nel momento in cui ha inizio l'esecuzione delle manifestazioni, ad eccezione delle operazioni eseguite in abbonamento per le quali l'imposta è dovuta all'atto del pagamento del corrispettivo.

2. Per le operazioni di cui al comma 1 le imprese assolvono gli obblighi di certificazione dei corrispettivi con il rilascio di un titolo di accesso emesso mediante apparecchi misuratori fiscali ovvero mediante biglietterie automatizzate nel rispetto della disciplina di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il partecipante deve conservare il titolo di accesso per tutto il tempo in cui si trattiene nel luogo in cui si svolge la manifestazione spettacolistica. Dal titolo di accesso deve risultare la natura dell'attività spettacolistica, la data e l'ora dell'evento, la tipologia, il prezzo ed ogni altro elemento identificativo delle attività di spettacolo e di quelle ad esso accessorie. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi. Il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce le caratteristiche tecniche, i criteri e le modalità per l'emissione dei titoli di accesso (462).

4. Per le attività di cui alla tabella C organizzate in modo saltuario od occasionale, deve essere data preventiva comunicazione delle manifestazioni programmate al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, competente in relazione al luogo in cui si svolge la manifestazione.

5. I soggetti che effettuano spettacoli viaggianti, nonché quelli che svolgono le altre attività di cui alla tabella C allegata al presente decreto che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a cinquanta milioni di lire, determinano la base imponibile nella misura del 50 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti, con esclusione delle associazioni sportive dilettantistiche, le associazioni pro-loco e le associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398. Gli adempimenti contabili previsti per i suddetti soggetti sono disciplinati con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. È data facoltà di optare per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442; l'opzione ha effetto fino a quando non è revocata ed è comunque vincolante per un quinquennio (463).

6. Per le attività indicate nella tabella C, nonché per le attività svolte dai soggetti che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e per gli intrattenimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il concessionario di cui all'articolo 17 del medesimo decreto coopera, ai sensi dell'articolo 52, con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d'ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all'accertamento dell'imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell'amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica secondo le norme e con le facoltà di cui all'articolo 52, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. Si rendono applicabili le norme di coordinamento di cui all'articolo 63, commi secondo e terzo. Le facoltà di cui all'articolo 52 sono esercitate dal personale del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze. A tal fine, con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità per la fornitura dei dati tra gli esercenti le manifestazioni spettacolistiche, il Ministero per i beni e le attività culturali il concessionario di cui al predetto articolo 17 del decreto n. 640 del 1972 e l'anagrafe tributaria. Si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 18, 22 e 37 dello stesso decreto n. 640 del 1972 (464).

6-bis. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte (465).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(462)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.Dirett. 13 luglio 2000.

(463)  Vedi, anche, l'art. 8, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

(464)  Articolo aggiunto dall'art. 18, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 33, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 e l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

(465) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(omissis)

Tabella A [*] (484)

(omissis)

PARTE II

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4% (488)

(omissis)

18) giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri, periodici, anche in scrittura braille e su supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati; carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica (497);

(omissis)

--------------------------------------------------------------------------------

(484)  Tabella, da ultimo, così sostituita dall'art. 1, D.M. 28 febbraio 1985 (Gazz. Uff. 5 marzo 1985, n. 55, S.O.).

(497)  I numeri 18, 26 e 35 sono stati così sostituiti dall'art. 34, D.L. 2 marzo 1989, n. 69. Il n. 18 è stato, successivamente, così modificato dall'art. 18, L. 10 dicembre 1993, n. 515. Il n. 26 è stato, successivamente, così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557. I numeri 18 e 35, sono stati nuovamente modificati dall'art. 6, D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 313, sostituiti dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 ed infine così modificati dall'art. 31, comma 1, lettera d), L. 23 dicembre 2000, n. 388.

 

PARTE III

Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10% (527)

1) Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi (v.d. 01.01) (528);

2) animali vivi della specie bovina, compresi gli animali del genere bufalo, suina, ovina e caprina (v.d. 01.02; 01.03; 01.04) (529);

3) carni e parti commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06) (530);

4) frattaglie commestibili degli animali della specie equina, asinina, mulesca, bovina (compreso il genere bufalo), suina, ovina e caprina, fresche, refrigerate, congelate o surgelate, salate o in salamoia, secche o affumicate (v.d. ex 02.01 - ex 02.06);

5) volatili da cortile vivi; volatili da cortile morti commestibili, freschi, refrigerati, congelati o surgelati (v.d. 01.05 - ex 02.02);

6) carni, frattaglie e parti di animali di cui al n. 5, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate, congelate o surgelate (v.d. ex 02.02 - 02.03);

7) conigli domestici, piccioni, lepri, pernici, fagiani, rane ed altri animali vivi destinati all'alimentazione umana; loro carni, parti e frattaglie, fresche, refrigerate, salate o in salamoia, secche o affumicate; api e bachi da seta; pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, non destinati all'alimentazione (v.d. ex 01.06, ex 02.04, ex 02.06 e ex 03.01) (531);

8) carni, frattaglie e parti, commestibili, congelate o surgelate di conigli domestici, piccioni, lepri, pernici e fagiani (v.d. ex 02.04);

9) grasso di volatili non pressato né fuso, fresco, refrigerato, salato o in salamoia, secco, affumicato, congelato o surgelato (v.d. ex 02.05);

10) lardo, compreso il grasso di maiale non pressato né fuso, fresco, refrigerato, congelato o surgelato, salato o in salamoia, secco o affumicato (v.d. ex 02.05) (532);

10-bis) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrigerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi astici e aragoste (v.d. ex 03.03) (533);

11) yogurt, kephir, latte fresco, latte cagliato, siero di latte, latticello (o latte battuto) e altri tipi di latte fermentati o acidificati (v.d. ex 04.01) (534);

12) latte conservato, concentrato o zuccherato (v.d. ex 04.02);

13) crema di latte fresca, conservata, concentrata o non, zuccherata o non (v.d. ex 04.01 - ex 04.02);

14) uova di volatili in guscio, fresche o conservate (v.d. ex 04.05);

15) uova di volatili e giallo di uova, essiccati o altrimenti conservati, zuccherati o non, destinati ad uso alimentare (v.d. 04.05);

16) miele naturale (v.d. 04.06);

17) budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 05.04);

18) ossa gregge, sgrassate o semplicemente preparate, acidulate o degelatinate, loro polveri e cascami, destinati all'alimentazione degli animali (v.d. ex 05.08);

19) prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi tendini, nervi, ritagli ed altri simili cascami di pelli non conciate (v.d. ex 05.15);

20) bulbi, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti, altre piante e radici vive, comprese le talee e le marze, fiori e boccioli di fiori recisi, per mazzi o per ornamenti, freschi, fogliami, foglie, rami ed altre parti di piante, erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamenti, freschi (v.d. ex 06.01 - 06.02. ex 06.03 - 06.04) (535);

21) ortaggi e piante mangerecce, esclusi i tartufi, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati; radici di manioca, d'arrow-root e di salep, topinambur, patate dolci ed altre simili radici e tuberi ad alto tenore di amido o di inulina, anche secchi o tagliati in pezzi; midollo della palma a sago (v.d. ex 07.04 e 07.06) (536);

22) uva da vino (v.d. ex 08.04);

23) scorze di agrumi e di meloni, fresche, escluse quelle congelate, presentate immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche (v.d. ex 08.13);

24) tè, matè (v.d. 09.02 - 09.03) (537);

25) spezie (v.d. da 09.04 a 09.10) (538);

26) orzo destinato alla semina; avena, grano saraceno, miglio, scagliola, sorgo ed altri cereali minori, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.03, ex 10.04 e ex 10.07) (539);

27) farine di avena e di altri cereali minori destinate ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 11.01);

28) semole e semolini di orzo, avena e di altri cereali minori; cereali mondati, perlati, in fiocchi; germi di cereali anche sfarinati (v.d. ex 11.02) (540);

29) riso, avena, altri cereali minori, spezzati o schiacciati, destinati ad usi diversi da quello zootecnico (v.d. ex 10.06 e ex 11.02);

30) farine dei legumi da granella secchi compresi nella v.d. 07.05 o delle frutta comprese nel capitolo 8 della Tariffa Doganale; farine e semolini di sago e di radici e tuberi compresi nella v.d. 07.06; farina, semolino e fiocchi di patate (v.d. 11.04 - 11.05);

31) malto, anche torrefatto (v.d. 11.07);

32) amidi e fecole; inulina (v.d. 11.08);

33) glutine e farina di glutine, anche torrefatti (v.d. 11.09 - ex 23.03);

34) semi di lino e di ricino; altri semi e frutti oleosi non destinati alla disoleazione, esclusi quelli frantumati (v.d. ex 12.01);

35) farine di semi e di frutti oleosi, non disoleate, esclusa la farina di senapa (v.d. 12.02);

36) semi, spore e frutti da sementa (v.d. 12.03);

37) barbabietole da zucchero, anche tagliate in fettucce, fresche o disseccate (v.d. ex 12.04);

38) coni di luppolo (v.d. ex 12.06);

38-bis) piante allo stato vegetativo, di basilico, rosmarino e salvia (v.d. ex 12.07) (541);

39) [piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati (v.d. 12.07)] (542);

40) radici di cicoria, fresche o disseccate, anche tagliate, non torrefatte; carrube fresche o secche; noccioli di frutta e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove (v.d. ex 12.08);

41) paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate (v.d. 12.09);

42) barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga, radici da foraggio; fieno, erba medica, lupinella, trifoglio, cavoli da foraggio, lupino, veccia ed altri simili prodotti da foraggio (v.d. 12.10);

43) succhi ed estratti vegetali di luppolo; manna (v.d. ex 13.03);

44) [vimini, canne comuni, canne palustri e giunchi, greggi, non pelati né spaccati, né altrimenti preparati; saggina e trebbia (v.d. ex 14.01 - ex 14.03)] (543);

45) alghe (v.d. ex 14.05);

46) strutto ed altri grassi di maiale, pressati o fusi, grasso di oca e di altri volatili, pressato o fuso (v.d. ex 15.01) (544);

47) sevi (delle specie bovina, ovina e caprina), greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo», destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.02);

48) stearina solare, oleostearina, olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.03);

49) grassi ed oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.04);

50) altri grassi ed oli animali destinati alla nutrizione degli animali; oli vegetali greggi destinati alla alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.06 - ex 15.07);

51) oli e grassi animali o vegetali parzialmente o totalmente idrogenati e oli e grassi animali o vegetali solidificati o induriti mediante qualsiasi altro processo, anche raffinati, ma non preparati, destinati all'alimentazione umana od animale (v.d. ex 15.12);

52) imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati (v.d. ex 15.13);

53) cera d'api greggia (v.d. ex 15.15);

54) [morchie e fecce di olio di oliva (v.d. ex 15.17)] (545);

55) salsicce, salami e simili di carni, di frattaglie o di sangue (v.d. 16.01) (546);

56) altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie ad esclusione di quelle di fegato di oca o di anatra e di quelle di selvaggina (v.d. ex 16.02);

57) estratti e sughi di carne ed estratti di pesce (v.d. 16.03) (547);

58) preparazioni e conserve di pesci, escluso il caviale e i suoi succedanei; crostacei e molluschi (compresi i testacei), esclusi astici, aragoste ed ostriche, preparati o conservati (v. d. ex 16.04 - ex 16.05) (548);

59) zuccheri di barbabietola e di canna allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v.d. ex 17.01) (549);

60) altri zuccheri allo stato solido, esclusi quelli aromatizzati o colorati; sciroppi di zuccheri non aromatizzati né colorati; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati; destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 17.02);

61) melassi destinati all'alimentazione umana od animale, esclusi quelli aromatizzati o colorati (v. d. ex 17.03);

62) prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (caramelle, boli di gomma, pastigliaggi, torrone e simili) in confezione non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. 17.04) (550);

63) cacao in polvere non zuccherato (v. d. 18.05);

64) cioccolato ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao in confezioni non di pregio, quali carta, cartone, plastica, banda stagnata, alluminio o vetro comune (v. d. ex 18.06) (551);

65) estratti di malto; preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore al 50 per cento in peso (v. d. 19.02);

66) tapioca, compresa quella di fecola di patate (v. d. 19.04);

67) prodotti a base di cereali; ottenuti per soffiatura o tostatura: «puffed-rice», «corn-flakes» e simili (v.d. 19.05) (552);

68) prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione (v. d. 19.08);

69) ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri (v. d. 20.01);

70) ortaggi e piante mangerecce (esclusi i tartufi) preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v. d. ex 20.02);

71) frutta congelate, con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.03);

72) frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate, cristallizzate) (v. d. 20.04);

73) puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. 20.05);

74) frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri (v. d. ex 20.06);

75) [mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dalla aggiunta di alcole; mosti di uve fresche anche mutizzati con alcole (v. d. ex 20.07 - 22.04 - ex 22.05)] (553);

76) cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti; estratti o essenze di caffè, di tè, di matè e di camomilla; preparazioni a base di questi estratti o essenze (v. d. 21.02 - ex 30.03);

77) farina di senape e senape preparate (v. d. 21.03);

78) salse; condimenti composti; preparazioni per zuppe, minestre, brodi; zuppe, minestre, brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate (v.d. 21.04-21.05) (554);

79) lieviti naturali, e vivi o morti, lieviti artificiali preparati (v. d. 21.06);

80) preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove (v. d. ex 21.07), esclusi gli sciroppi di qualsiasi natura (555);

81) acqua, acque minerali (v. d. ex 22.01) (556);

82) birra (v. d. 22.03) (557);

83) [vini di uve fresche, esclusi i vini spumanti e quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole; vini liquorosi ed alcolizzati; vermouth ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche con esclusione di quelli contenenti più del ventuno per cento in volume di alcole (v. d. ex 22.05 - ex 22.06)] (558);

84) [sidro, sidro di pere e idromele (v. d. ex 22.07)] (559);

85) aceto di vino; aceti commestibili non di vino e loro succedanei (v. d. 22.10);

86) farine e polveri di carne e di frattaglie, di pesci, di crostacei, di molluschi, non adatte all'alimentazione umana e destinate esclusivamente alla nutrizione degli animali; ciccioli destinati all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 23.01);

87) polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero esaurite ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero; avanzi della fabbricazione della birra e della distillazione degli alcoli; avanzi della fabbricazione degli amidi ed altri avanzi e residui simili (v. d. ex 23.03);

88) panelli, sansa di olive ed altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva, escluse le morchie; panelli ed altri residui della disoleazione di semi e frutti oleosi (v.d. 23.04) (560);

89) fecce di vino, tartaro greggio (v. d. 23.05);

90) prodotti di origine vegetale del genere di quelli utilizzati per la nutrizione degli animali, non nominati né compresi altrove (v. d. 23.06);

91) foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali, esclusi gli alimenti per cani o gatti condizionati per la vendita al minuto (v. d. ex 23.07) (561);

92) tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco (v. d. 24.01);

93) lecitine destinate all'alimentazione umana od animale (v. d. ex 29.24);

94) [polveri per acque da tavola (v. d. ex 30.03)] (562);

95) [olio essenziale non deterpenato di Mentha piperita (v. d. ex 33.01)] (563);

96) [saponi comuni (v. d. ex 34.01)] (564);

97) [pelli gregge, ancorché salate, degli animali delle specie bovina, ovina, suina ed equina (v. d. ex 41.01)] (565);

98) legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno, compresa la segatura (v. d. 44.01);

99) [legno rozzo anche scortecciato o semplicemente sgrossato (v. d. 44.03)] (566);

100) [legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (v. d. ex 44.04)] (567);

101) [sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato (v. d. 45.01)] (568);

102) [materie tessili e loro manufatti indicati nella sezione XI della tariffa doganale comune vigente alla data del 20 dicembre 1984 e nelle voci 65.01, 65.02, 65.03, 65.04, 65.05, 68.13-A e 13-B e 70.20-B della tariffa stessa, nonché gli altri prodotti di cui alla legge 12 agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni] (569);

103) energia elettrica per uso domestico; energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili; energia elettrica per il funzionamento degli impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque, utilizzati dai consorzi di bonifica e di irrigazione; energia elettrica fornita ai clienti grossisti di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; gas, gas metano e gas petroliferi liquefatti, destinati ad essere immessi direttamente nelle tubazioni delle reti di distribuzione per essere successivamente erogati, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica (570);

104) oli minerali greggi, oli combustibili ed estratti aromatici impiegati per generare, direttamente o indirettamente, energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore ad 1 KW; oli minerali greggi, oli combustibili (ad eccezione degli oli combustibili fluidi per riscaldamento) e terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni; oli combustibili impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione; oli combustibili diversi da quelli speciali destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione; oli minerali non raffinati provenienti dalla distillazione primaria del petrolio naturale greggio o dalle lavorazioni degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, aventi punto di infiammabilità (in vaso chiuso) inferiore a 55 °C, nei quali il distillato a 225 °C sia inferiore al 95 per cento in volume ed a 300 °C sia almeno il 90 per cento in volume, destinati alla trasformazione in gas da immettere nelle reti cittadine di distribuzione (571);

105) [carboni fossili, comprese le mattonelle, gli ovoidi e simili (v. d. 27.01); ligniti e relativi agglomerati (v. d. 27.02); coke e semi-coke di carbon fossile e di lignite, agglomerati o non (v. d. 27.04-A e B); coke di petrolio (v. d. 27.14-B)] (572);

106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne;

107) [materiali audiovisivi e strumenti musicali per uso didattico] (573);

108) [materiali e prodotti dell'industria lapidea in qualsiasi forma o grado di lavorazione] (574);

109) [apparecchiature scientifiche la cui esclusiva destinazione alla ricerca sia stata accertata dal Consiglio nazionale delle ricerche] (575);

110) prodotti fitosanitari;

111) seme per la fecondazione artificiale del bestiame;

112) princìpi attivi per la preparazione ed integratori per mangimi;

113) prodotti di origine minerale e chimico-industriale ed additivi per la nutrizione degli animali;

114) medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale (576);

115) [beni mobili ed immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni] (577);

116) [materie prime e semilavorate per l'edilizia: materiali inerti, quale polistirolo liquido o in granuli; leganti e loro composti, quali cementi normali e clinker; laterizi, quali tegole, mattoni, anche refrattari pure per stufe; ferro per cemento armato; manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, e laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, eventualmente anche con altri composti, quali pali in calcestruzzo compresi quelli per recinzione; materiali per pavimentazione interna o esterna, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in P.V.C., prodotto ceramico cotto denominato biscotto, e per rivestimenti, quali carta da parati e carta-stoffa da parati, quarzo plastico, piastrelle da rivestimento murale in sughero; materiali di coibentazione, impermeabilizzanti, quali isolanti flessibili in gomma per tubi; bituminosi, e bitumati, quali conglomerati bituminosi] (578);

117) [dischi, nastri e cassette registrati] (579);

118) [noleggi di film posti in essere nei confronti degli esercenti cinematografici e dei circoli di cultura cinematografica di cui all'art. 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni] (580);

119) contratti di scrittura connessi con gli spettacoli teatrali (581);

120) prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni, nonché prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate in istituti sanitari (582);

121) somministrazioni di alimenti e bevande; prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande (583);

122) prestazioni di servizi e forniture di apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria (584);

123) spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi opere liriche, balletto, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali e strumentali; attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti (585);

123-bis) [servizi telefonici resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico] (586);

123-ter) canoni di abbonamento alle radiodiffusioni circolari trasmesse in forma codificata, nonché alla diffusione radiotelevisiva con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite ivi comprese le trasmissioni televisive punto - punto, con esclusione dei corrispettivi dovuti per la ricezione di programmi di contenuto pornografico (587);

124) [servizi telefonici per utenze private, compresi quelli resi attraverso posti telefonici pubblici e telefoni a disposizione del pubblico; servizio radiomobile pubblico di comunicazione per utenze residenziali] (588);

125) prestazioni di servizi mediante macchine agricole o aeromobili rese a imprese agricole singole o associate;

126) [cessioni dei contratti di prestazione sportiva, a titolo oneroso, svolta in forma professionistica, di cui all'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91] (589);

127) prestazioni di trasporto eseguite con i mezzi di cui alla legge 23 giugno 1927, n. 1110, e al regio decreto-legge 7 settembre 1938, n. 1696, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 8;

127-bis) somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1, prevista dal provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda; gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 kg in qualsiasi fase della commercializzazione (590);

127-ter) [locazioni di immobili di civile abitazione effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita] (591);

127-quater) prestazioni di allacciamento alle reti di teleriscaldamento realizzate in conformità alla vigente normativa in materia di risparmio energetico (592);

127-quinquies) opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, integrato dall'articolo 44 della legge 22 ottobre 1971, n. 865; linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso; impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica; impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione; edifici di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1961, n. 659, assimilati ai fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni (593);

127-sexies) beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (594);

127-septies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies) (595);

127-octies) prestazioni dei servizi di assistenza per la stipula di accordi in deroga previsti dall'articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 agosto 1992, n. 359, resi dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori per il tramite delle loro organizzazioni provinciali (596);

127-novies) prestazioni di trasporto di persone e dei rispettivi bagagli al seguito, escluse quelle esenti a norma dell'articolo 10, numero 14), del presente decreto (597);

127-decies) francobolli da collezione e collezioni di francobolli (598);

127-undecies) case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al D.M. 2 agosto 1969 del Ministro dei lavori pubblici pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, anche se assegnate in proprietà o in godimento a soci da cooperative edilizie e loro consorzi, ancorché non ultimate, purché permanga l'originaria destinazione, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21) della parte seconda della presente tabella; fabbricati o porzioni di fabbricato, diversi dalle predette case di abitazione, di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, ancorché non ultimati, purché permanga l'originaria destinazione, ceduti da imprese costruttrici (599)(600);

127-duodecies) prestazioni di servizi aventi ad oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 31, primo comma, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici di edilizia residenziale pubblica (601);

127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (602)(603);

127-quaterdecies) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione di case di abitazione di cui al numero 127-undecies) e alla realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo (604)(605);

127-quinquiesdecies) fabbricati o porzioni di fabbricati sui quali sono stati eseguiti interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alle lettere a) e b) del primo comma dello stesso articolo, ceduti dalle imprese che hanno effettuato gli interventi (606);

127-sexiesdecies) prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo, previste dall'articolo 6, comma 1, lettere d), l) e m), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di rifiuti urbani di cui all'articolo 7, comma 2, e di rifiuti speciali di cui all'articolo 7, comma 3, lettera g), del medesimo decreto, nonché prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione (607);

127-septiesdecies) oggetti d'arte, di antiquariato, da collezione, importati; oggetti d'arte di cui alla lettera a) della tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ceduti dagli autori, dai loro eredi o legatari (608);

127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457(609).

___________

(527)  Aliquota così elevata dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

(528)  La parola «cavalli», che doveva intendersi eliminata per effetto dell'art. 1, comma 83, L. 23 dicembre 1996, n. 662 è stata nuovamente inserita dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669.

(529)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(530)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(531)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(532)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(533)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151 e poi così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(534)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(535)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(536)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(537)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(538)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151. Successivamente, il n. 25 è stato nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328. Lo stesso art. 1, ha così nuovamente inserito anche il n. 57.

(539)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(540)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168).

(541)  Numero aggiunto dall'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133.

(542)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(543)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(544)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(545)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(546)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(547)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(548)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(549)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(550)  Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(551)  Numero così sostituito dal D.M. 16 luglio 1986 (Gazz. Uff. 22 luglio 1986, n. 168). Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(552)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(553)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1 ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(554)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, e poi dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(555)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(556)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

(557)  A decorrere dal 22 luglio 1990, l'aliquota per le cessioni e le importazioni di acque minerali e di birra è stata stabilita nella misura del 19 per cento, a norma di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, D.L. 15 settembre 1990, n. 261.

(558)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(559)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331. Successivamente, l'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ha così nuovamente inserito il n. 59. Lo stesso art. 1, ha nuovamente inserito anche il n. 88.

(560)  Numero prima soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151, poi nuovamente inserito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così sostituito dall'art. 14, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(561)  Numero così sostituito dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(562)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(563)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(564)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(565)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(566)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(567)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(568)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(569)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(570)  Numero prima sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 2, comma 40, L. 24 dicembre 2003, n. 350 e poi così modificato dal comma 42 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(571)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(572)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(573)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(574)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(575)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(576)  Numero così sostituito prima dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi dall'art. 2, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 e, infine, dall'art. 49, L. 21 novembre 2000, n. 342, con la decorrenza indicata nel comma 2 dello stesso articolo.

(577)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(578)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(579)  Numero soppresso dall'art. 1, D.L. 13 maggio 1991, n. 151.

(580)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(581) Per l'interpretazione autentica del presente numero vedi il comma 300 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(582)  Numero prima sostituito dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, e poi così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(583)  Numero prima sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328 e poi così modificato dall'art. 48, L. 21 novembre 2000, n. 342.

(584) Numero così sostituito dal comma 384 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. Il presente numero era stato inoltre sostituito dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La sostituzione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(585)  Numero così sostituito prima dall'art. 1, D.M. 27 febbraio 1987 (Gazz. Uff. 28 febbraio 1987, n. 49), con effetto, ai sensi dell'art. 2, dal 2 marzo 1987, dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331 e dall'art. 19, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 del suddetto decreto.

(586)  Numero aggiunto dall'art. 10, D.L. 23 febbraio 1995, n. 41 e poi soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(587)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 2 ottobre 1995, n. 415, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, ed infine così modificato dall'art. 74, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dal comma 467 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

(588)  Numero così sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, poi soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1995, dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(589)  Numero soppresso dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331.

(590)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Per la sostituzione del presente numero, a decorrere dal 1° gennaio 2008, vedi l'art. 2, comma 5, D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26.

(591)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così modificato dall'art. 10, D.L. 20 giugno 1996, n. 323 ed infine soppresso dal comma 8 dell'art. 35, D.L. 4 luglio 2006, n. 223.

(592)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(593)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(594)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(595)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(596)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione.

(597)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Successivamente il n. 127-novies è stato così sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(598)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione. Il presente numero era stato soppresso dal comma 1 dell'art. 36, D.L. 4 luglio 2006, n. 223. La soppressione non è più prevista dalla nuova formulazione del citato comma 1 dopo la conversione in legge del suddetto decreto.

(599)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(600)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(601)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(602)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(603)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(604)  I numeri 127-undecies e duodecies, sono stati aggiunti dall'art. 16, D.L. 22 maggio 1993, n. 155. La relativa legge di conversione ha aggiunto i numeri 127-terdecies e quaterdecies ed ha soppresso il n. 127-duodecies. Quest'ultimo numero è stato, poi, nuovamente inserito dall'art. 1, L. 27 dicembre 1997, n. 449.

(605)  Numero sostituito dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, e poi così modificato dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(606)  Numero aggiunto dall'art. 36, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, con le modificazioni recate dalla relativa legge di conversione, poi così sostituito dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557.

(607)  Numero aggiunto dall'art. 4, D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, poi sostituito dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione ed infine così modificato dall'art. 31, comma 30, L. 23 dicembre 1998, n. 448.

(608)  Numero aggiunto dall'art. 1, D.L. 29 settembre 1997, n. 328.

(609) Numero aggiunto dal comma 331 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 


D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640.
Imposta sugli spettacoli

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 novembre 1972, n. 292, S.O. n. 2.

(2)  Vedi, anche, l'art. 3, comma 81, L. 23 dicembre 1996, n. 662 ed il D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, che ha apportato radicali modifiche alla presente imposta.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 22 gennaio 2003, n. 12/E; Ris. 5 febbraio 2003, n. 24/E; Nota 19 dicembre 2003, n. 2003/56318/COA/UDC; Nota 11 febbraio 2004, n. 2004/4668/COA/UDC; Ris. 1 marzo 2004, n. 27/E; Ris. 15 marzo 2004, n. 38/E;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 4 aprile 1997, n. 97/E; Circ. 2 giugno 1997, n. 151/E; Circ. 25 giugno 1998, n. 167/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 4 novembre 1999, n. 216/E; Circ. 23 gennaio 2001, n. 4/E.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

 

Decreta:

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Art. 1.

Presupposto dell'imposta.

1. Sono soggetti all'imposta gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività indicati nella tariffa allegata al presente decreto, che si svolgono nel territorio dello Stato (4).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(4)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e poi così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 2.

Soggetti d'imposta.

1. È soggetto d'imposta chiunque organizza gli intrattenimenti e le altre attività di cui alla tariffa allegata al presente decreto ovvero esercita case da gioco.

2. Nei casi in cui l'esercizio di case da gioco è riservato per legge ad un ente pubblico, questi è soggetto d'imposta anche se ne delega ad altri la gestione (5).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(5)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 e poi così sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. Vedi, anche, l'art. 11, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544 e l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 

 

Art. 3.

Base imponibile.

1. La base imponibile è costituita dall'importo dei singoli titoli di accesso di cui agli articoli 6 e 6-bis, venduti al pubblico per l'ingresso o l'occupazione del posto o dal prezzo comunque corrisposto per assistere o partecipare agli intrattenimenti ed alle altre attività elencati nella tariffa, al netto dell'imposta sul valore aggiunto in quanto dovuta.

2. Costituiscono altresì base imponibile:

a) gli aumenti apportati ai prezzi delle consumazioni o servizi offerti al pubblico;

b) i corrispettivi delle cessioni e delle prestazioni di servizi accessori, obbligatoriamente imposte;

c) l'ammontare degli abbonamenti, dei proventi derivanti da sponsorizzazione e cessione dei diritti radiotelevisivi, dei contributi da chiunque erogati, nonché il controvalore delle dotazioni da chiunque fornite e ogni altro provento comunque connesso all'utilizzazione ed alla organizzazione degli intrattenimenti e delle altre attività.

3. Qualora gli intrattenimenti e le altre attività di cui al comma 1 siano organizzati da enti, società o associazioni per i propri soci, l'imposta si applica:

a) sull'intero ammontare delle quote o contributi associativi corrisposti, se l'ente abbia come unico scopo quello di organizzare tali intrattenimenti ed attività;

b) sulla parte dell'ammontare delle quote o contributi anzidetti, riferibile all'attività soggetta all'imposta, qualora l'ente svolga anche altre attività;

c) sul prezzo dei titoli di accesso e dei posti riservati e sulle somme o valori corrisposti per le voci di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 (6).

4. Per le case da gioco la base imponibile è costituita giornalmente dalla differenza attività fra le somme introitate per i giochi e quelle pagate ai giocatori per le vincite e da qualsiasi altro introito connesso all'esercizio del gioco.

5. Sono escluse dal computo dell'ammontare imponibile le somme dovute a titolo di rivalsa obbligatoria dell'imposta sugli intrattenimenti e di quanto è dovuto agli enti pubblici concedenti, a cui è riservato per legge l'esercizio delle case da gioco (7).

--------------------------------------------------------------------------------

(6)  In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 21, L. 7 dicembre 2000, n. 383.

(7)  Articolo prima modificato dall'art. 10-ter, D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, a decorrere dal 1° gennaio 1997, dall'art. 1, L. 3 agosto 1998, n. 288, dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, ed infine così sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

Art. 4.

Aliquote.

1. Le aliquote dell'imposta sono quelle stabilite dalla tariffa annessa al presente decreto in vigore al momento iniziale dell'intrattenimento (8).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 5.

Finalità di beneficenza.

1. In caso di intrattenimenti ed altre attività i cui introiti sono destinati a enti pubblici ed organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per essere utilizzati a fini di beneficenza, la base imponibile relativa a tali introiti, è ridotta del 50 per cento. Tale riduzione è riconosciuta purché gli intrattenimenti, a tal fine organizzati da un medesimo soggetto, non superino nel corso dell'anno dodici giornate di attività.

2. I fondi raccolti, dedotte le spese e comunque in misura non inferiore ai due terzi degli incassi al netto delle imposte, debbono essere destinati all'ente beneficiario.

3. L'agevolazione spetta a condizione che l'organizzatore presenti preventivamente la dichiarazione prevista all'ufficio accertatore e rediga un apposito rendiconto dal quale risultino le entrate e le spese relative a ciascuna iniziativa, tenuto e conservato ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l'imposta non è dovuta, purché siano rispettate tutte le condizioni indicate nei commi da 1 a 3.

5. Restano ferme le disposizioni agevolative previste dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento di cui alla tariffa allegata al presente decreto svolte in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione alle condizioni e nel rispetto degli adempimenti ivi previsti (9).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(9)  Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 30 dicembre 1991, n. 413, e poi così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

TITOLO II

Accertamento e riscossione

 

Art. 6.

Titoli di accesso per gli intrattenimenti e le altre attività soggette ad imposta.

1. Gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta hanno l'obbligo di consegnare a ciascun partecipante o spettatore, all'atto del pagamento del prezzo, un titolo di accesso rilasciato mediante misuratori fiscali, conformi al modello approvato dal Ministero delle finanze, ovvero mediante biglietterie automatizzate già in servizio, purché conformi alle caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali previsti dalla legge 26 gennaio 1983, n. 18 (10).

2. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, in considerazione di particolari condizioni dell'intrattenimento può autorizzare l'uso di speciali apparecchiature di distribuzione dei titoli di accesso aventi anche caratteristiche diverse da quelle previste dal comma 1. La richiesta può essere inoltrata dai produttori delle apparecchiature o dai titolari dei locali dove debbono essere installate.

3. I titoli di accesso possono essere emessi mediante sistemi elettronici centralizzati gestiti anche da terzi; il Ministero delle finanze con proprio decreto stabilisce i criteri e le modalità per l'applicazione dell'imposta relativamente ai titoli di accesso emessi mediante sistemi elettronici centralizzati, nonché per i relativi controlli (11).

3-bis. I soggetti che hanno optato ai sensi della legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché le associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per le attività di intrattenimento a favore dei soci sono esonerati dall'obbligo di utilizzare i misuratori fiscali di cui al presente articolo (12).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(10)  In attuazione di quanto disposto nel presente comma vedi il D.Dirett. 13 luglio 2000. Con D.Dirett. 23 luglio 2001 (Gazz. Uff. 12 settembre 2001, n. 212, S.O.), modificato dal Provv. 3 agosto 2004, n. 2004/137221 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188), sono state approvate le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali, del contenuto e delle modalità di emissione dei titoli di accesso per gli intrattenimenti e le attività spettacolistiche, nonché delle modalità di trasferimento alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) dei dati relativi ai titoli di accesso ed agli altri proventi. Con Provv. 22 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 4 novembre 2002, n. 258), modificato dal Provv. 3 agosto 2004, n. 2004/137221 (Gazz. Uff. 12 agosto 2004, n. 188) è stata disposta l'autorizzazione al rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature. I citati D.Dirett. 23 luglio 2001 e Provv. 22 ottobre 2002 sono stati integrati e modificati dal Provv. 9 giugno 2003.

(11)  Articolo così sostituito dall'art. 6, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 33, comma 13, L. 23 dicembre 2000, n. 388. Vedi, anche, il comma 19 dell'art. 9, L. 28 dicembre 2001, n. 448 e il comma 13-sexies dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 6-bis. 

Abbonamenti.

1. Per le prestazioni rese in abbonamento la base imponibile è pari all'importo complessivo diviso per il numero delle prestazioni od attività cui l'abbonamento stesso dà diritto e il tributo è liquidato su ciascuna rendicontazione d'incasso.

2. Sono ammessi abbonamenti anche per attività organizzate da più soggetti in diversi locali.

3. Con decreto del Ministero delle finanze sono emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo (13).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  Articolo aggiunto dall'art. 7, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 29 dicembre 1999.

 

 

 

Art. 7.

Registri di carico e scarico dei biglietti per spettacoli ed altre attività.

[I soggetti che, giusta l'art. 6 del presente decreto, hanno l'obbligo di porre in uso due distinte dotazioni di biglietti sono altresì obbligati alla tenuta di due appositi registri di carico e scarico delle due dotazioni, conformi a modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze.

I registri predetti, preventivamente timbrati dall'ufficio accertatore, debbono essere tenuti con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) le registrazioni debbono essere eseguite a ricalco in tre copie senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico debbono eseguirsi nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

 

3) per lo scarico di fine mese debbono essere indicati il numero e la data della distinta di incasso sulla quale risulta:

a) per la prima volta nel mese lo scarico della serie;

b) l'ultimo scarico del mese o il termine della serie.

Alla fine di ciascun mese di attività devono essere indicate sui registri le rimanenze dei biglietti esistenti e consegnate all'ufficio accertatore due copie dei fogli che riportano le registrazioni di chiusura.

I biglietti delle serie in tutto o in parte non utilizzate a fine mese costituiscono il carico iniziale per il mese successivo.

I registri di carico e scarico e le rimanenze dei biglietti debbono essere conservati, per tre anni dall'ultima operazione di scarico, nei locali in cui si svolge l'attività dei soggetti che li hanno in carico e messi a disposizione degli organi preposti al controllo e alla vigilanza dei locali di pubblico spettacolo ogni qual volta essi ne facciano richiesta] (14).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(14)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 8.

Distinta d'incasso per gli spettacoli ed altre attività.

[Gli esercenti e le altre persone che organizzano gli spettacoli e le altre attività soggetti ad imposta o i loro rappresentanti devono compilare e sottoscrivere, ai fini della liquidazione del tributo, per ogni spettacolo od attività, apposita distinta d'incasso in duplice copia.

Per gli spettacoli ed altre attività a carattere periodico dette distinte debbono essere numerate progressivamente su ambedue le copie e raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore. Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente od organizzatore.

All'inizio del primo o unico spettacolo giornaliero, gli esercenti e gli altri soggetti d'imposta devono riportare sulla distinta d'incasso tutti i dati relativi allo spettacolo od attività, l'ora d'inizio, nonché i dati inerenti ai biglietti posti in uso con l'indicazione del prezzo unitario; per quanto riguarda in particolare gli spettacoli cinematografici l'esercente è tenuto ad indicare anche il titolo e la casa produttrice dei films di lungometraggio, di cortometraggio e delle attualità.

Per ogni giornata di spettacolo od attività, all'atto della chiusura del locale, sulla distinta d'incasso deve essere fatto dagli esercenti od organizzatori il conteggio delle somme incassate e dei biglietti venduti distinti per serie, con la indicazione per ciascuna serie dei numeri con cui si è iniziata e si è chiusa la vendita nella giornata.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'esercente o dell'organizzatore e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo.

La distinta di cui al presente articolo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze, sentito, per quanto riguarda gli spettacoli cinematografici, il Ministro per il turismo e lo spettacolo. Per le attività soggette all'imposta sul valore aggiunto il Ministro per le finanze può disporre l'adozione di distinte utili anche all'applicazione di detta imposta, nonché di modelli riepilogativi] (15) (16).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(15)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

(16)  Con D.M. 12 aprile 1973 (Gazz. Uff. 6 ottobre 1973, n. 259) e con D.M. 12 aprile 1973 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1973, n. 260) sono stati approvati i modelli di distinta d'incasso per spettacoli cinematografici a carattere periodico od occasionale e i modelli di distinta d'incasso per trattenimenti, attività e spettacoli non cinematografici a carattere periodico od occasionale.

 

 

Art. 9.

Biglietti per scommesse.

[Gli organizzatori di scommesse, con qualunque sistema esercitate, per le corse o le gare di qualsiasi genere devono essere provvisti di biglietti a due sezioni recanti il contrassegno dell'ufficio accertatore e numerate progressivamente per giornata di corse o gare o per periodi di corse o gare, in serie distinte di diverso formato o colore e per le varie combinazioni delle scommesse, e recare, all'atto del rilascio, l'indicazione della somma accettata come scommessa ed il numero della corsa o gara cui la scommessa stessa si riferisce.

I biglietti venduti devono portare l'indicazione della società o ditta emittente e il numero dello sportello che ne effettua la vendita.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, può autorizzare l'uso di biglietti aventi caratteristiche diverse da quelle previste dal presente decreto per gli impianti di totalizzazione automatica delle scommesse accettate ed in altri casi giustificati da particolari motivi] (17).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 10.

Registro di carico e scarico dei biglietti per scommesse.

[Gli organizzatori di scommesse sono obbligati alla tenuta di apposito registro di carico e scarico della dotazione dei biglietti conforme a modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Il registro predetto, preventivamente vidimato dall'ufficio accertatore, deve essere tenuto con l'osservanza delle seguenti modalità:

1) le registrazioni devono essere eseguite senza cancellature, correzioni o abrasioni, salvo rettifica degli eventuali errori mediante successive scritture vistate dall'ufficio accertatore;

2) le registrazioni di carico devono essere eseguite nello stesso giorno in cui vengono acquisiti i biglietti ed essere vistate dall'ufficio accertatore;

3) le registrazioni di scarico devono eseguirsi dopo la compilazione della distinta dell'incasso lordo giornaliero e devono essere vistate, all'atto di chiusura di ciascuna giornata di corsa o gara, dall'ufficio accertatore.

Entro tre giorni dall'ultimazione della corsa o gara è fatto obbligo di consegnare all'ufficio accertatore, per la distruzione, i biglietti già predisposti rimasti invenduti] (18).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(18)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 11.

Distinta d'incasso per scommesse.

[Gli organizzatori di scommesse o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte d'incasso in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'ufficio accertatore.

Per ogni giornata di corsa o di gara, all'atto della chiusura, deve essere effettuato il conteggio dei biglietti venduti e compilata la distinta d'incasso per far constare l'introito totale delle scommesse, annotandovi il quantitativo dei biglietti in carico, quello dei biglietti venduti e le rimanenze invendute, distinti come nel precedente art. 9, con l'indicazione dei numeri con cui si è iniziata e si è chiusa la vendita nella giornata.

Alla distinta dovranno essere allegati una copia delle distinte a ricalco che per ciascuna corsa o gara vengono compilate dal totalizzatore e dai singoli allibratori, nonché il prospetto riepilogativo redatto alla fine di ciascuna corsa o gara.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta d'incasso è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'organizzatore.

Le copie delle distinte d'incasso in possesso dell'organizzatore dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo] (19).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(19)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 12.

Distinta per la contabilizzazione dei proventi delle case da gioco.

[Coloro che eserciscono case da gioco o i loro rappresentanti sono obbligati a compilare e sottoscrivere distinte per la contabilizzazione dei proventi in duplice copia progressivamente numerate e conformi al modello approvato con decreto del Ministro per le finanze.

Tali distinte devono essere raccolte in un registro numerato, preventivamente timbrato dall'Ufficio accertatore.

Alla fine di ogni giornata di gioco deve essere compilata la distinta per la contabilizzazione dei proventi per far constare l'introito della gestione, distinto per gli ingressi, per il gioco e per gli introiti connessi.

Alla distinta dovranno essere allegate le note compilate per ciascun tavolo di gioco.

Ai fini della liquidazione del tributo una delle copie della distinta è distaccata dall'ufficio accertatore e l'altra, debitamente vistata, rimane all'esercente.

Le copie delle distinte per la contabilizzazione dei proventi in possesso dell'esercente e dell'ufficio accertatore debbono essere conservate per tre anni dalla data in cui è stato effettuato il pagamento del tributo] (20).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 13.

Accertamento in base a dichiarazione.

[Allorquando l'accertamento a mezzo della distinta di incasso non sia possibile ovvero si presenti notevolmente difficile per la minima importanza o per la natura dello spettacolo e dell'attività o per il genere o la minima importanza del locale in cui lo spettacolo o l'attività vengono dati, l'ufficio accertatore, previa autorizzazione dell'intendenza di finanza competente per territorio, può consentire che l'imposta venga liquidata sulla base dell'introito imponibile denunciato, applicando le aliquote stabilite in relazione alla natura dello spettacolo o della attività ed ai prezzi praticati.

Coloro che si trovano nelle condizioni previste dal precedente comma, entro i cinque giorni successivi a quello in cui lo spettacolo è stato dato o è cessata la attività o qualora si tratti di spettacoli od attività a carattere periodico entro la fine di ciascun mese, debbono presentare all'ufficio accertatore, su moduli predisposti dall'Amministrazione finanziaria, apposita dichiarazione degli introiti effettivamente conseguiti da assoggettare ad imposizione.

L'ufficio accertatore procede, se del caso, all'accertamento in rettifica della dichiarazione presentata dal contribuente od anche all'accertamento d'ufficio dell'imposta in caso di omessa presentazione della dichiarazione stessa, avvalendosi degli elementi e dati indicati dai contribuenti, di quelli raccolti d'ufficio o comunque a sua conoscenza.

L'accertamento in rettifica della dichiarazione o di ufficio deve essere portato a conoscenza del contribuente a pena di decadenza, entro il termine indicato dall'art. 40.

Avverso gli anzidetti accertamenti può essere proposto ricorso in sede amministrativa nei modi e termini previsti dal successivo art. 38] (21).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 14.

Imponibili medi.

1. L'imposta si applica su imponibili determinati a norma del comma 2:

a) per le esecuzioni musicali non dal vivo e senza altre prestazioni sostitutive ed accessorie obbligatoriamente imposte ai partecipanti, effettuate in pubblici esercizi;

b) per le attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette.

2. Per i soggetti che esercitano le attività di cui alla lettera a) del comma 1, la base imponibile è determinata nella misura del 50 per cento dei proventi conseguiti. Per quelli che esercitano le attività di cui alla lettera b) del comma 1, la base imponibile è costituita dal 50 per cento dei proventi conseguiti, sempreché i ricavi dell'anno solare precedente siano ammontati ad un importo non superiore a cinquanta milioni di lire.

3. È data facoltà di optare per la determinazione dell'imponibile in via ordinaria (22).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(22)  Articolo prima modificato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504, e poi così sostituito dall'art. 8, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 14-bis.

Apparecchi da divertimento e intrattenimento.

1. Per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, il pagamento delle imposte, determinate sulla base dell'imponibile medio forfetario annuo di cui ai commi 2 e 3, è effettuato in unica soluzione, con le modalità stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 16 marzo di ogni anno ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione per gli apparecchi e congegni installati dopo il 1° marzo. A decorrere dal 1° gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 7, del citato testo unico. Entro il 21 marzo 2003 gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'articolo 110, comma 7, del predetto testo unico, installati prima del 1° gennaio 2003, devono essere denunciati, con apposito modello approvato con decreto dirigenziale, al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, che rilascia apposito nulla osta, per ciascun apparecchio, a condizione del contestuale pagamento delle imposte dovute previa dimostrazione, nelle forme di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, della sussistenza dei requisiti tecnici previsti dal citato articolo 110. In tal caso, nell'ipotesi di pagamento entro la predetta data del 21 marzo 2003 degli importi dovuti per l'anno 2003, nulla è dovuto per gli anni precedenti e non si fa luogo al rimborso di eventuali somme già pagate a tale titolo. In caso di inadempimento delle prescrizioni di cui al secondo e terzo periodo, gli apparecchi ivi indicati sono confiscati e, nel caso in cui i proprietari e gestori siano soggetti concessionari dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ovvero titolari di autorizzazione di polizia ai sensi dell'articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, si provvede al ritiro del relativo titolo (23) (24).

2. Fino alla attivazione della rete per la gestione telematica di cui al comma 4, per gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è stabilito, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti, un imponibile medio forfetario annuo di 10.000 euro per l'anno 2003 (25).

3. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo, per essi previsto alla data del 1° gennaio 2001, è per l'anno 2001 e per ciascuno di quelli successivi fino all'anno 2003:

a) di 1.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) di 4.100 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) di 800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110 (26).

3-bis. Per gli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'imposta sugli intrattenimenti la misura dell'imponibile medio forfetario annuo è, per l'anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell'articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell'articolo 110 (27).

4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione del presente comma (28).

5. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 gennaio dell'anno cui gli stessi si riferiscono, possono essere stabilite variazioni degli imponibili medi forfetari di cui ai commi 2 e 3, nonché stabilita forfetariamente la base imponibile per gli apparecchi meccanici o elettromeccanici, in relazione alle caratteristiche tecniche degli apparecchi medesimi (29).

 

-------------------------------------------------------------------------------

(23)  Comma così modificato prima dall'art. 8, D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione e poi dal comma 8 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(24)  Con D.Dirett. 11 febbraio 2003 (Gazz. Uff. 13 febbraio 2003, n. 36), è stato approvato il modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito di cui al presente comma.

(25)  Comma così modificato dal comma 9 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(26)  Comma così modificato dal comma 10 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(27)  Comma aggiunto dal comma 11 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269.

(28)  Comma così sostituito dal comma 12 dell'art. 39, D.L. 30 settembre 2003, n. 269. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 12 marzo 2004, n. 86.

(29)  Articolo aggiunto dall'art. 9, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto, e poi così sostituito dal comma 4 dell'art. 22, L. 27 dicembre 2002, n. 289. Vedi, anche, il comma 5 del citato articolo 22. Vedi, inoltre, l'art. 1, D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464 e i commi 530 e 532 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità che consentono la vincita di premi ai sensi del quinto comma dell'art. 110, R.D. 18 giugno 1931, n. 773, gli imponibili forfettari annuali sono stati stabiliti in L. 3.025.000 dal D.M. 28 dicembre 1999 (Gazz. Uff. 31 dicembre 1999, n. 306), entrato in vigore il 1° gennaio 2000. Per la determinazione forfettaria della base imponibile per l'applicazione dell'imposta sugli intrattenimenti e dei tributi ad essa eventualmente connessi, derivanti dall'utilizzazione degli apparecchi meccanici o elettromeccanici da divertimento ed intrattenimento vedi, per l'anno 2003, il D.Dirett. 7 agosto 2003, per l'anno 2005, il D.Dirett. 28 gennaio 2005, per l'anno 2006, il D.Dirett. 30 gennaio 2006 e, per l'anno 2007, il D.Dirett. 18 gennaio 2007.

 

 

Art. 14-ter.

Controllo dei versamenti di imposte relative ad apparecchi e congegni per il gioco lecito.

1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato esegue, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta, il controllo dei versamenti effettuati dai contribuenti per gli apparecchi e congegni previsti all'articolo 110, comma 7, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, nonché per gli apparecchi meccanici od elettromeccanici.

2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato è comunicato al contribuente per evitare la reiterazione di errori. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalità di effettuazione dei controlli automatici di cui al comma 1 (30).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(30)  Articolo aggiunto dal comma 548 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266. Vedi, anche, il D.Dirett. 30 gennaio 2006.

 

 

Art. 14-quater.

Iscrizione a ruolo delle somme dovute a seguito dei controlli automatici.

1. Le somme che, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 1, risultano dovute a titolo d'imposta sugli intrattenimenti, nonché di interessi e di sanzioni per ritardato od omesso versamento, sono iscritte direttamente nei ruoli, resi esecutivi a titolo definitivo nel termine di decadenza fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento delle imposte. Per la determinazione del contenuto del ruolo, delle procedure, delle modalità della sua formazione e dei tempi di consegna, si applica il regolamento di cui al D.M. 3 settembre 1999, n. 321 del Ministro delle finanze (31).

2. Le cartelle di pagamento recanti i ruoli di cui al comma 1 devono essere notificate, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di scadenza del termine per il pagamento dell'imposta (32).

3. L'iscrizione a ruolo non è eseguita, in tutto o in parte, se il contribuente provvede a pagare, con le modalità indicate nell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le somme dovute, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 14-ter, comma 2, ovvero della comunicazione definitiva contenente la rideterminazione, in sede di autotutela, delle somme dovute, a seguito dei chiarimenti forniti dal contribuente. In questi casi, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste è ridotto ad un terzo e gli interessi sono dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione (33).

--------------------------------------------------------------------------------

(31) Vedi, anche, il comma 99 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(32) Vedi, anche, il comma 99 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296.

(33)  Articolo aggiunto dal comma 548 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 14-quinquies.

Disposizioni in materia di recupero dell'IVA sugli intrattenimenti.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 14-ter e 14-quater possono essere applicate anche dagli uffici dell'Agenzia delle entrate per il recupero dell'IVA connessa con l'imposta sugli intrattenimenti. A tal fine, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato comunica all'Agenzia delle entrate le violazioni constatate in sede di controllo dell'imposta sugli intrattenimenti. Per quanto non previsto dagli articoli 14-ter e 14-quater si applicano le disposizioni in materia di IVA (34).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(34)  Articolo aggiunto dal comma 548 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2005, n. 266.

 

 

Art. 15.

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

1. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili previsti per i soggetti d'imposta di cui all'articolo 2, nonché per le modalità ed i termini di pagamento dell'imposta liquidata ai sensi degli articoli precedenti si applica l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (35).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(35)  Articolo così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 16.

Rivalsa.

Eccezion fatta per i casi di liquidazione forfettaria dell'imposta, i soggetti indicati all'art. 2, esclusi gli esercenti le case da gioco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori.

[Quando l'esercizio di scommesse è riservato per legge ad un ente pubblico, con decreto del Ministro per le finanze sentito, ove occorra, il Ministro cui compete la vigilanza sull'ente stesso, sarà stabilita la quota che l'ente dovrà prelevare sull'introito lordo delle scommesse, tenuto conto delle esigenze finanziarie dell'ente per l'assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalla legge e per l'esercizio della rivalsa di cui al precedente comma (36)] (37).

I prezzi degli spettacoli e delle altre attività devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi è dovuta.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(36)  Vedi il D.M. 3 agosto 1995, che ha determinato le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli a favore dell'UNIRE.

(37)  Comma abrogato dall'art. 9, D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504.

 

 

Art. 17.

Concessione del servizio.

Il Ministro per le finanze può affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori (38) (39).

I tributi riscossi dalla Società sono versati allo Stato al netto del compenso ad essa riconosciuto con la convenzione di cui al primo comma. Annualmente il Ministero delle finanze provvede alla relativa regolazione contabile (40).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(38)  Vedi, da ultimo, il D.M. 11 aprile 1988, con il quale è stata approvata la convenzione relativa al periodo 1° gennaio 1988-31 dicembre 1997. Per la proroga della suddetta convenzione, vedi l'art. 11, comma 2, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60. Vedi, ora, la nuova convenzione approvata con D.M. 7 giugno 2000.

(39)  Comma così modificato dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

(40)  Periodo aggiunto dall'art. 11, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 18.

Vigilanza.

La vigilanza, agli effetti del presente decreto, nei luoghi ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività compete:

a) ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze muniti di speciale tessera di riconoscimento;

b) agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa della guardia di finanza;

c) al personale del concessionario di cui all'articolo 17, con rapporto professionale esclusivo, previamente individuato in base al possesso di una adeguata qualificazione e inserito in apposito elenco comunicato al Ministero delle finanze (41).

A tal fine al personale di cui al comma precedente è consentito il libero accesso nei locali ove si svolgono gli spettacoli e le altre attività soggette ad imposta previa esibizione:

per il personale di cui alle precedenti lettere a) e c) di speciale tessera di riconoscimento come previsto dal successivo art. 37;

per gli ufficiali della guardia di finanza, della tessera personale di riconoscimento;

per i sottufficiali e militari di truppa dello speciale tesserino di appartenenza al contingente di polizia tributaria o di apposito ordine scritto di servizio.

Indipendentemente dal controllo o dalla vigilanza espletata ai sensi dei precedenti commi, è in facoltà del Ministro per le finanze di determinare, in relazione anche a particolari tipi di spettacoli o di attività, speciali norme cautelative o di controllo per l'accertamento della base imponibile.

Gli impresari ed organizzatori devono rilasciare per ciascun luogo di spettacolo o di attività soggetti ad imposta due tessere gratuite a disposizione dell'ufficio del registro e dell'ispettorato delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, competenti per territorio.

Inoltre gli impresari e gli organizzatori, nei capoluoghi di provincia, per ogni luogo di spettacolo o di attività di cui al precedente comma debbono mettere a disposizione dell'autorità finanziaria, ministero ed intendenza di finanza nella capitale ed intendenza di finanza negli altri capoluoghi di provincia, un posto di prima categoria.

Le tessere e gli ingressi contemplati dai precedenti commi del presente articolo sono esenti dall'imposta.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(41)  Lettera così sostituita prima dall'art. 9, D.L. 23 gennaio 1993, n. 16 e poi dall'art. 12, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 19.

Dichiarazione di effettuazione di attività.

1. Gli esercenti e gli organizzatori degli intrattenimenti e delle altre attività soggette ad imposta sugli intrattenimenti debbono produrre al competente ufficio accertatore, nei casi in cui è obbligatoria la licenza di pubblica sicurezza, di cui agli articoli 68 e 69 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, preventiva dichiarazione personale relativa al possesso della suddetta licenza. I soggetti che presentano la dichiarazione, su richiesta del predetto ufficio, prestano idonea garanzia diretta ad assicurare il regolare pagamento dell'imposta presumibilmente dovuta (42).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(42)  Articolo così sostituito dall'art. 13, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

TITOLO III

Riduzioni ed esenzioni

 

Art. 20.

Biglietti a riduzione.

Per i biglietti di ingresso agli spettacoli ed alle altre attività previste dal presente decreto venduti a prezzo ridotto ai militari di truppa, ai ragazzi e ad altre categorie di spettatori o di partecipanti da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nonché agli iscritti agli enti a carattere nazionale le cui finalità sono riconosciute, a norma del D.Lgs.C.P.S. 10 luglio 1947, n. 705 (43), con decreto del Ministro per l'interno emesso su conforme parere del Ministero delle finanze, la imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta (44).

Per i titoli di accesso venduti a prezzo ridotto a favore di categorie di partecipanti determinate dall'organizzatore, l'imposta è commisurata al prezzo pagato in misura ridotta (45).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(43)  Modifica il D.Lgs. 28 giugno 1946, n. 78, che, a sua volta, reca modifiche al R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

(44)  Con D.M. 9 giugno 1973 (Gazz. Uff. 16 giugno 1973, n. 154) la disposizione è stata estesa anche ai biglietti d'ingresso agli spettacoli sportivi ed ai trattenimenti danzanti venduti alle donne a prezzo ridotto. Vedi, anche, il D.M. 17 settembre 1973, il D.M. 19 gennaio 1979, il D.M. 5 luglio 1979, il D.M. 10 luglio 1989, il D.M. 7 marzo 1991 (Gazz. Uff. 12 marzo 1991, n. 60) e il D.M. 25 giugno 1992.

(45)  Comma aggiunto dall'art. 14, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 21.

Films didattici, giardini zoologici e mostre faunistiche, quote associative circoli del cinema.

[Non è dovuta l'imposta:

a) per le proiezioni dei films didattici riservate agli alunni delle scuole;

b) per gli ingressi nei giardini zoologici e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse per finalità culturali o di studio;

c) sulle quote annuali versate dai soci dei circoli di cultura cinematografica aderenti alle associazioni nazionali riconosciute ai sensi dell'art. 44, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213 , nonché sulle quote versate dai soci dei circoli del cinema che svolgano attività rivolta specificamente all'educazione cinematografica dei minori di anni 16] (46).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(46)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 22.

Biglietti gratuiti per i grandi invalidi.

L'imposta non è dovuta sui biglietti gratuiti concessi dagli esercenti ai grandi invalidi di guerra ed ai loro accompagnatori per l'ingresso nei luoghi ove si svolgono spettacoli.

Per beneficiare della suddetta concessione i grandi invalidi di guerra devono comprovare la loro identità personale mediante tessera munita di fotografia rilasciata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi ed eventualmente il diritto a fruire dell'accompagnatore mediante il libretto ferroviario emesso dal Ministero del tesoro.

 

 

Art. 23.

Ingressi gratuiti nei cinematografi.

[Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente dagli impresari ed esercenti dei cinematografi non sono soggette all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda l'8 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

Parimenti non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di semplice ingresso o di invito giornaliero nei predetti locali di spettacolo, ancorché non diano diritto ad occupare un posto, ma il numero di tali ingressi non può eccedere, per ciascuna giornata di spettacolo, il 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

Non sono computabili nelle percentuali di cui ai precedenti commi i biglietti d'ingresso alle sale cinematografiche distribuiti gratuitamente dagli esercenti ai militari e graduati di truppa in divisa in occasione della celebrazione della giornata delle forze armate e del combattente] (47).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(47)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 24.

Ingressi gratuiti per manifestazioni sportive.

[Per le manifestazioni sportive di qualunque genere che hanno luogo negli stadi, ippodromi, cinodromi o comunque in locali ed impianti chiusi, le tessere nominative permanenti ed i biglietti gratuiti di semplice ingresso non sono soggetti all'imposta, purché il numero degli ingressi gratuiti non ecceda il 3 per cento della capienza di ciascun complesso ufficialmente riconosciuta dalle competenti autorità.

Ove si tratti di manifestazioni sportive organizzate all'aperto o in luoghi non permanentemente ad esse destinati, non sono soggetti all'imposta i biglietti gratuiti di ingresso nel limite del 3 per cento della dotazione di biglietti chiesta per la manifestazione in relazione alla capacità recettiva del luogo ed al prevedibile afflusso di spettatori.

Le suddette percentuali devono essere ragguagliate a ciascuna categoria di posti] (48).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(48)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 25.

Ingressi gratuiti nei teatri.

[Le tessere nominative permanenti distribuite gratuitamente comprese quelle che non danno diritto alla assegnazione fissa di un posto non sono soggette alla imposta purché il numero degli ingressi consentiti non ecceda il 10 per cento del numero dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

I biglietti gratuiti per il semplice ingresso o per l'occupazione di posti distribuiti giornalmente dagli impresari teatrali non sono soggetti all'imposta purché il loro numero non ecceda il 15 per cento dei posti disponibili nel locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti] (49).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(49)  Articolo abrogato dall'art. 22, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza ivi indicata.

 

 

Art. 26.

Titoli di accesso gratuiti.

1. Per le attività previste dal presente decreto che si svolgono con carattere periodico, le tessere nominative permanenti ed i titoli di accesso gratuiti non sono soggetti all'imposta nel limite del 5 per cento della capienza del locale, ragguagliato a ciascuna categoria di posti.

2. Per le attività a carattere non periodico, non sono soggetti all'imposta i titoli di accesso gratuiti limitamente al 2 per cento dei posti di ciascuna categoria di cui il locale dispone.

3. Per i luoghi, ove si svolgono gli intrattenimenti o le altre attività, senza una capienza determinata le percentuali di cui ai precedenti commi vengono calcolate giornalmente sui titoli di accesso a pagamento esitati.

4. Per i titoli di accesso gratuiti concessi oltre i limiti di cui ai commi precedenti l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi stabiliti per la corrispondente categoria di titoli di accesso a pagamento.

5. Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai commi precedenti non vanno computate le tessere e i titoli di accesso rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari funzioni o compiti di istituto (50).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(50)  Articolo così sostituito dall'art. 15, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 27.

Tessere CONI, UNIRE, ACI.

Le tessere nominative permanenti rilasciate dal Comitato olimpico nazionale italiano e dalle federazioni sportive nazionali che di esso fanno parte, dall'Unione nazionale incremento razze equine, dall'Automobile club d'Italia e da altri enti e associazioni a carattere nazionale per il libero ingresso agli spettacoli o attività dei settori cui i predetti enti ed associazioni sono preposti non sono soggette all'imposta limitatamente al contingente stabilito ogni quadriennio con decreto del Ministro per le finanze, tenuto conto, per ciascun settore, delle categorie di persone che devono prendere parte o assistere alle attività o spettacoli e del numero delle manifestazioni programmate nell'anno.

 

 

Art. 28.

Vidimazione delle tessere gratuite.

La validità delle tessere nominative permanenti non soggette all'imposta è subordinata all'apposizione del timbro dell'ufficio accertatore.

Nelle percentuali e nei quantitativi di cui ai precedenti articoli, 23, 24, 25, 26 e 27 non vanno computate le tessere ed i biglietti rilasciati alle autorità investite, a norma delle vigenti disposizioni, di particolari servizi o compiti di istituto, né quelli previsti dall'art. 18 del presente decreto.

 

 

Art. 29.

Imposta su biglietti a prezzo ridotto e gratuiti in eccedenza.

Sui biglietti a prezzo ridotto venduti a spettatori o partecipanti appartenenti a categorie diverse da quelle previste dall'art. 20 e sui biglietti gratuiti concessi in eccedenza alle percentuali di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 l'imposta è dovuta in relazione ai prezzi interi stabiliti per i corrispondenti biglietti a pagamento.

Art. 30.

Caratteristiche dei biglietti gratuiti ed a riduzione.

I biglietti gratuiti in eccedenza alle percentuali od ai quantitativi stabiliti debbono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e contenere l'indicazione, a stampa o a timbro, che il biglietto è gratuitamente rilasciato.

I biglietti gratuiti concessi ai grandi invalidi ed ai loro accompagnatori e quelli previsti dagli articoli 23, 24, 25 e 26 del presente decreto devono essere di colore diverso da quello dei biglietti a pagamento e dei biglietti gratuitamente rilasciati per i quali è dovuta l'imposta.

Parimenti i biglietti a prezzo ridotto rilasciati alle persone indicate al precedente art. 20 devono essere di colore diverso da quello dei biglietti di cui ai commi precedenti e debbono portare impressa l'indicazione della specie della riduzione.

 

 

Art. 31.

Divieto di applicare soprapprezzi.

Non è consentito richiedere sui biglietti di ingresso o di abbonamento nei luoghi in cui si svolgono spettacoli o altre attività alcun soprapprezzo o contribuzione speciale in esenzione da imposta, neppure per fini assistenziali o di beneficenza.

 

 

TITOLO IV

Sanzioni

 

Art. 32.

Sanzioni amministrative per violazioni concernenti la fatturazione e l'annotazione delle operazioni, nonché la presentazione della dichiarazione e il rilascio di titoli di accesso.

1. Per l'omessa fatturazione o annotazione delle operazioni indicate nell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato o registrato, con un minimo di lire un milione. Alla stessa sanzione, commisurata all'imposta, è soggetto chi indica nella documentazione o nell'annotazione un'imposta inferiore a quella dovuta.

2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione prescritta dagli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544, o per la presentazione della stessa con indicazione di importi inferiori a quelli reali si applica la sanzione compresa fra il cento e il duecento per cento dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, con un minimo di lire cinquecentomila.

3. Per il mancato rilascio dei titoli di accesso o dei documenti di cercificazione dei corrispettivi, ovvero per l'emissione degli stessi per importi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione pari al cento per cento dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali (51).

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(51)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

 

Art. 33.

Altre violazioni.

1. Si applica la sanzione da lire cinquecentomila a lire due milioni per:

a) l'irregolare certificazione dei corrispettivi;

b) la mancata o irregolare tenuta o conservazione dei registri e dei documenti obbligatori;

c) l'omessa comunicazione degli intermediari incaricati della vendita dei titoli di accesso;

d) la mancata emissione del documento riepilogativo degli incassi;

e) l'omessa o infedele dichiarazione di effettuazione di attività;

f) la mancata o irregolare compilazione delle distinte di contabilizzazione dei proventi delle case da gioco;

g) l'omessa o infedele fornitura dei dati di cui all'articolo 74-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

h) l'omessa o infedele comunicazione del numero e degli importi degli abbonamenti al concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o all'ufficio delle entrate competente.

2. Per l'omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate si applica la sanzione da lire due milioni a lire otto milioni.

3. La mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione dei misuratori fiscali è punita con la sanzione da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.

4. Al destinatario del titolo di accesso o del documento di certificazione dei corrispettivi che, a richiesta degli organi accertatori, nel luogo di effettuazione dell'operazione o nelle immediate adiacenze, non esibisce i predetti documenti o li esibisce con indicazione di corrispettivi inferiori a quelli reali, si applica la sanzione da lire centomila a lire due milioni (52).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(52)  Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473, come sostituito dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, con la decorrenza indicata nell'art. 4 dello stesso decreto.

 

 

Art. 34.

Vendita di biglietti gratuiti.

[Chiunque vende biglietti gratuitamente concessi ai sensi del presente decreto incorre nella pena pecuniaria da lire 8.000 a lire 72.000 (53) per ciascun biglietto] (54).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(53)  La misura minima della pena pecuniaria è stata così elevata dall'art. 114, secondo e terzo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689, nonché dall'art. 8, primo comma, D.L. 30 settembre 1989, n. 332, mentre la misura massima è stata elevata unicamente dallo stesso art. 8, primo comma, del decreto-legge sopracitato.

(54)  Gli artt. 34 e 35 e il primo comma dell'art. 36 sono stati abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro tali disposizioni abrogative non sono più contenute nella nuova formulazione del suddetto art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.

 

 

Art. 35.

Altre violazioni.

[Per le violazioni alle norme del presente decreto per le quali non sia prevista una specifica sanzione si applica la pena pecuniaria da lire 60.000 a lire 300.000] (55).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(55)  Gli artt. 34 e 35 e il primo comma dell'art. 36 sono stati abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro tali disposizioni abrogative non sono più contenute nella nuova formulazione del suddetto art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.

 

 

Art. 36.

Chiusura del locale.

[Nel caso di recidiva nel mancato o insufficiente pagamento dell'imposta ovvero nella mancata o infedele compilazione della distinta d'incasso e per la contabilizzazione dei proventi o nella omessa presentazione della dichiarazione di cui all'art. 13, l'intendente di finanza può provvedere, ai sensi della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , alla chiusura del luogo ove si tengono gli spettacoli o le altre attività compresi i giochi e le scommesse] (56).

In caso di inosservanza dell'ordine di chiusura, il trasgressore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire ottocentomila a quattro milioni ottocentomila (57).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(56)  Gli artt. 34 e 35 e il primo comma dell'art. 36 sono stati abrogati dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro tali disposizioni abrogative non sono più contenute nella nuova formulazione del suddetto art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99.

(57)  Comma così modificato dall'art. 89, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

 

 

Art. 37.

Accertamento delle violazioni.

[Per la cognizione, l'accertamento e la definizione delle violazioni alle norme del presente decreto si osservano le disposizioni della L. 7 gennaio 1929, n. 4 ] (58).

La constatazione, agli effetti dell'art. 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4 , delle violazioni alle disposizioni del presente decreto, le quali non costituiscono reato, compete anche ai funzionari dell'Amministrazione delle finanze, muniti di speciale tessera di riconoscimento, nonché ai funzionari ed agli agenti dell'ufficio accertatore, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, muniti di tessera rilasciata dalla Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

Le somme riscosse per le pene pecuniarie previste dal presente decreto sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168 , e successive disposizioni.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(58)  Comma abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro, la nuova formulazione dello stesso art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, non contiene più la disposizione abrogativa del presente comma.

 

 

TITOLO V

Contenzioso - Decadenza

 

Art. 38.

Ricorsi amministrativi.

Le controversie relative all'applicazione dell'imposta, dei tributi connessi [ e delle sopratasse previste dal presente decreto] sono decise in via amministrativa dall'intendente di finanza competente con provvedimento motivato (59).

Il ricorso deve essere presentato entro sessanta giorni dalla data in cui il contribuente è venuto a conoscenza degli atti di accertamento dell'ufficio accertatore, all'intendenza di finanza direttamente o mediante raccomandata, con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne rilascia ricevuta, nel secondo caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

L'intendenza di finanza informa l'ufficio accertatore dell'avvenuta presentazione del ricorso.

Avverso la decisione dell'intendente di finanza è dato ricorso al Ministro per le finanze nel termine di sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa, quando l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Decorso il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso all'intendente di finanza senza che sia stata notificata al ricorrente la relativa decisione, questi può ricorrere al Ministro sempre che l'ammontare dell'imposta e delle soprattasse superi le lire centocinquantamila.

Contro le decisioni del Ministro e quelle definitive dell'intendente di finanza è ammesso ricorso in revocazione per errore di fatto o di calcolo e nelle ipotesi previste dall'art. 395, numeri 2 e 3, del codice di procedura civile.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni decorrenti rispettivamente dalla notificazione della decisione o dalla data in cui è stata scoperta la falsità o recuperato il documento.

Su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza, l'autorità amministrativa decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato (60).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(59)  Le parole tra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473. Peraltro, nella nuova formulazione del suddetto art. 7, disposta dall'art. 3, D.Lgs. 30 marzo 2000, n. 99, non sono più contenute le norme modificatrici del presente comma.

(60)  Vedi, anche, le disposizioni concernenti le liti fiscali in materia d'imposta sugli spettacoli contenute nell'art. 82, L. 21 novembre 2000, n. 342.

 

 

Art. 39.

Azione giudiziaria.

Avverso le decisioni definitive di cui al precedente articolo, è esperibile l'azione giudiziaria nel termine di novanta giorni dalla data di notificazione della decisione.

Qualora entro centottanta giorni dalla data di presentazione del ricorso non sia intervenuta la relativa decisione, il contribuente può promuovere l'azione giudiziaria anche prima della notificazione della decisione stessa (61).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(61)  La Corte costituzionale, con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 360 (Gazz. Uff. 3 agosto 1994, n. 32 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 39, nella parte in cui non prevede, nelle controversie di cui agli artt. 38 e 40 stesso D.P.R., l'esperimento della azione giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.

 

 

Art. 40.

Termini di decadenza - Rimborsi.

1. L'accertamento del tributo e delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni debbono avvenire, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

2. Entro cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, il contribuente può chiedere, a pena di decadenza, la restituzione delle imposte erroneamente od indebitamente pagate (62).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(62)  Articolo così sostituito dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, con la decorrenza indicata nell'art. 22 dello stesso decreto.

 

 

Art. 41.

Abrogazioni.

Sono abrogate le norme emanate in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli, ad eccezione delle disposizioni concernenti gli abbuoni di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213 , 14 marzo 1968, n. 318 e 14 maggio 1971, n. 271 .

Sono altresì abrogate le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 29 dicembre 1949, n. 959 (63) e successive modificazioni e proroghe e quelle contenute nella legge 18 febbraio 1963, n. 67 , relative all'istituzione dell'addizionale ai diritti erariali e del diritto addizionale.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(63)  Sostituisce l'art. 5, R.D.Lgs. 30 maggio 1946, n. 538.

 

 

Art. 42. 

 

Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1973.

 

 

Tabella

 

 

Tariffa dell'imposta sugli intrattenimenti (64)

 

Punto

Tariffa

Genere di attività

 

Aliquota

 

1

Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali vocali e strumentali, e trattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo quando l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio.

16 per cento

2

Utilizzazione dei bigliardi, degli elettrogrammofoni, dei bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia in circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali: gioco del bowling; noleggio go-kart.

8 per cento

3

Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificatamente riservati all'esercizio delle scommesse.

60 per cento

4

Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati.

10 per cento

 

NOTE:

 

1. Gli intrattenimenti diversi da quelli espressamente indicati nella tariffa, ma ad essi analoghi, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tariffa stessa per quelli con i quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

2. Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione con differenti aliquote, l'imponibile sarà determinato con ripartizione forfettaria degli incassi in proporzione alla durata di ciascuna componente.

3. Per l'utilizzazione degli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui all'articolo 14-bis, comma 1, l'aliquota è fissata al 6 per cento.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(64)  Tariffa, da ultimo, così sostituita dall'Allegato A al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60, in virtù di quanto disposto dall'art. 22 dello stesso decreto, con la decorrenza ivi indicata. Per gli spettacoli cinematografici e sportivi, vedi il comma 11 dell'art. 6, L. 13 maggio 1999, n. 133. Per l'esenzione dell'imposta sugli intrattenimenti a favore dei centri sociali per anziani vedi l'art. 92, L. 27 dicembre 2002, n. 289.

 


L. 30 aprile 1985, n. 163
Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (artt. 1 e 2)

 

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 4 maggio 1985, n. 104.

(2)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24 e l'art. 6, D.L. 30 dicembre 2004, n. 314.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1997, n. 24;

- Ministero per i beni e le attività culturali: Circ. 14 novembre 2002, n. 125;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per lo spettacolo: Circ. 2 maggio 1997, n. 24.

 

TITOLO I

Finanziamenti e contributi allo spettacolo

1. Fondo unico per lo spettacolo (4).

Per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, il Fondo unico per lo spettacolo (5).

 

(4)  Per l'incremento del fondo vedi l'art. 145, comma 87, L. 23 dicembre 2000, n. 388.

(5)  Vedi, anche, l'art. 8, L. 22 dicembre 1986, n. 910, l'art. 1, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24, gli articoli da 34 a 37, D.M. 8 maggio 2003 e gli articoli da 34 a 36, D.M. 21 dicembre 2005.

 

2. Ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo.

Il Fondo unico per lo spettacolo è ripartito annualmente tra i diversi settori, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 ed in rapporto alle leggi di riforma, in ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante (6).

La residua quota del Fondo è riservata per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 della presente legge, nonché per provvedere ad eventuali interventi integrativi in base alle esigenze dei singoli settori.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo, in base alle proposte formulate dal Consiglio nazionale dello spettacolo, comunica, prima dell'inizio di ciascun esercizio finanziario, il piano di riparto della quota di cui al primo comma del presente articolo al Ministro del tesoro, che provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Analogamente si procede nel corso dell'esercizio finanziario alla ripartizione della residua quota di cui al secondo comma (7).

 

(6)  I criteri e le modalità di erogazione dei contributi sono stati emanati: per le attività musicali, con D.M. 8 febbraio 2002, n. 47 e con D.M. 21 dicembre 2005; per le attività teatrali, con D.M. 27 febbraio 2003 e con D.M. 21 dicembre 2005; per le attività di danza, con D.M. 21 dicembre 2005; per le attività circensi, con D.M. 21 dicembre 2005; per le attività di spettacolo viaggiante, con D.M. 21 dicembre 2005.

(7)  Vedi, anche, l'art. 1, D.L. 18 febbraio 2003, n. 24.

(omissis)


L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(art. 17, co. 2)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

(omissis)

Comma 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (30).

(omissis)

 

--------------------------------------------------------------------------------

(30) La Corte costituzionale, con sentenza 7-22 luglio 2005, n. 303 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 2, sollevata in riferimento agli artt. 23, 70, 76 e 77 della Costituzione.

 

 


D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367
Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 1996, n. 161.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente circolare:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 20 agosto 1998, n. 191.

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 76 della Costituzione;

 

Visto l'art. 2, comma 57, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 giugno 1996;

 

Acquisiti i prescritti pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

TITOLO I

 

Disposizioni generali

1. Trasformazione.

1. Gli enti di prioritario interesse nazionale che operano nel settore musicale devono trasformarsi in fondazioni di diritto privato secondo le disposizioni previste dal presente decreto.

 

2. Enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale (3).

1. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono considerati enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale:

a) gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati, sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni (4) (5).

2. Gli enti di cui alla lettera b) del comma 1, sono individuati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, d'intesa con le regioni e sentiti i comuni nel cui territorio tali enti, associazioni ed istituzioni sono ubicati (6).

3. Gli enti di cui al comma 2 definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonché i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili (7).

--------------------------------------------------------------------------------

(3)  La rubrica, il primo e il terzo comma del presente articolo, sono stati modificati dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente, il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

(4)  La rubrica, il primo e il terzo comma del presente articolo, sono stati modificati dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente, il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

(5)  Lettera così sostituita dall'art. 7, D.Lgs 21 dicembre 1998, n. 492.

(6)  Il presente comma, già abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto D.Lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

(7)  La rubrica, il primo e il terzo comma del presente articolo, sono stati modificati dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente, il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

 

3. Finalità delle fondazioni.

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 perseguono, senza scopo di lucro, la diffusione dell'arte musicale, per quanto di competenza la formazione professionale dei quadri artistici e l'educazione musicale della collettività.

2. Per il perseguimento dei propri fini, le fondazioni provvedono direttamente alla gestione dei teatri loro affidati, conservandone il patrimonio storico-culturale e realizzano, anche in sedi diverse, nel territorio nazionale o all'estero, spettacoli lirici, di balletto e concerti; possono altresì svolgere, in conformità degli scopi istituzionali, attività commerciali ed accessorie. Esse operano secondo criteri di imprenditorialità ed efficienza e nel rispetto del vincolo di bilancio.

 

4. Personalità giuridica delle fondazioni e norme applicabili.

1. Le fondazioni di cui all'art. 1 hanno personalità giuridica di diritto privato e sono disciplinate, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

TITOLO II

Procedimento di trasformazione

5. Deliberazione di trasformazione.

1. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta dall'organo dell'ente competente in materia statutaria, nella forma di atto pubblico, entro il termine di tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), il termine decorre dall'adozione del decreto previsto dall'art. 2, comma 2 (8).

2. Alla seduta devono prendere parte i componenti in carica eventualmente nominati dallo Stato, dalla regione e dal comune. L'organo può deliberare in loro assenza nella terza seduta consecutiva nella quale l'argomento è posto all'ordine del giorno (9).

3. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia assorbe la «Fondazione gestione autonoma dei concerti di Santa Cecilia», assumendo la titolarità di tutti i rapporti attivi e passivi di tale ultima fondazione.

--------------------------------------------------------------------------------

(8)  Il presente comma, già abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto D.Lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

(9)  Il presente comma, già abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto D.Lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

 

6. Contenuto della deliberazione.

1. La deliberazione di trasformazione deve contenere:

a) lo statuto della fondazione, deliberato dai fondatori, recante le indicazioni prescritte dall'art. 16 del codice civile e dal presente decreto;

b) indicazione dei soggetti pubblici o privati che hanno dichiarato di voler concorrere o che sono tenuti a concorrere alla formazione del patrimonio iniziale o al finanziamento della gestione della fondazione e, in particolare, i soggetti privati che si sono obbligati per i tre anni successivi alla trasformazione a versare una somma costante per i primi tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di trasformazione in fondazione;

c) un piano economico-finanziario triennale dal quale risulti che la gestione potrà svolgersi in condizioni di equilibrio economico-finanziario, tenuto conto degli apporti al patrimonio, dei trasferimenti pubblici, come ridefiniti dal successivo art. 24, dei nuovi ricavi e dei contributi acquisibili per effetto delle disposizioni del presente decreto.

2. L'apporto dello Stato al patrimonio della fondazione è costituito da una parte della somma spettante alla fondazione stessa per l'anno in cui avviene la trasformazione in conseguenza della ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata all'ente trasformato, ai sensi dell'art. 24. La misura dell'apporto corrisponde alla somma complessivamente conferita dai fondatori privati al patrimonio iniziale della fondazione.

3. La regione ed il comune in cui ha sede la fondazione definiscono la misura del proprio apporto al patrimonio.

 

7. Stima del patrimonio iniziale della fondazione.

1. La deliberazione di trasformazione deve essere accompagnata da una relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, comprensivo degli apporti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), redatta da un esperto designato dal presidente del tribunale nel cui circondario l'ente ha sede.

2. La relazione contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna di esse e dei criteri di valutazione seguiti.

3. All'esperto designato dal presidente del tribunale si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

 

8. Approvazione della deliberazione di trasformazione.

1. La deliberazione di trasformazione, corredata della relazione di stima del patrimonio iniziale della fondazione, è trasmessa all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, al Ministero del tesoro, alla regione ed al comune nei quali ha sede l'ente sottoposto a trasformazione. Alla deliberazione sono altresì allegate le dichiarazioni rese nella forma di atto pubblico dai soggetti di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), di impegno a concorrere alla formazione del patrimonio o al finanziamento della gestione della fondazione.

2. La deliberazione è approvata entro novanta giorni dalla data di ricezione, con decreto dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, valutate la conformità dello statuto alle disposizioni del presente decreto, la situazione di equilibrio economico-finanziario della fondazione e la congruità delle previsioni del piano triennale, nonché le osservazioni della regione e del comune, se pervenute. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro trenta giorni dalla sua adozione.

3. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può chiedere modifiche ed integrazioni della deliberazione, che sono adottate dall'ente con le modalità di cui all'art. 5. La richiesta sospende il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, che riprende a decorrere dalla ricezione delle modifiche o integrazioni.

 

9. Effetti dell'approvazione.

1. L'approvazione della deliberazione di trasformazione determina il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

2. Gli effetti della trasformazione possono essere opposti ai terzi dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione, a meno che si provi che essi erano a conoscenza della trasformazione stessa.

3. Nel periodo intercorrente tra l'adozione della deliberazione di trasformazione e l'iscrizione della fondazione nel registro di cui all'art. 33 del codice civile non si applica la disposizione del quarto comma dello stesso articolo (10).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(10)  Il presente articolo, già abrogato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503, (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità del suddetto D.Lgs. n. 134/1998, per eccesso di delega.

 

TITOLO III

Disciplina delle fondazioni

10. Statuto.

1. Lo statuto deve garantire l'autonomia degli organi della fondazione, i componenti dei quali non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono.

2. Lo statuto della fondazione determina, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, lo scopo della fondazione; la composizione, le competenze e i poteri dei suoi organi; i soggetti pubblici o privati che ad essa concorrono; i criteri in base ai quali altri soggetti, pubblici o privati, possono intervenire; i diritti a questi spettanti; le procedure di modificazione; la destinazione totale degli avanzi di gestione agli scopi istituzionali, con il divieto di distribuzione di utili od altre utilità patrimoniali durante la vita della fondazione; i criteri di devoluzione del patrimonio ad enti che svolgono attività similari e a fini di pubblica utilità, in sede di liquidazione.

3. Lo statuto deve prevedere altresì le modalità di partecipazione dei fondatori privati, il cui apporto complessivo al patrimonio della fondazione non può superare la misura del 40 per cento del patrimonio stesso. Lo statuto prevede altresì che possono nominare un rappresentante nel consiglio di amministrazione fondatori che, come singoli o cumulativamente, oltre ad un apporto al patrimonio, assicurano per almeno due anni consecutivi un apporto annuo non inferiore all'8 per cento del totale dei finanziamenti statali erogati per la gestione dell'attività della fondazione, verificato con riferimento all'anno in cui avviene il loro ingresso nella fondazione, fermo restando quanto previsto in materia di composizione del consiglio di amministrazione. La permanenza nel consiglio di amministrazione dei rappresentanti nominati dai fondatori privati è subordinata all'erogazione da parte di questi dell'apporto annuo per la gestione dell'ente. Per raggiungere tale entità dell'apporto, i fondatori privati interessati dichiarano per atto scritto di volere concorrere collettivamente alla gestione dell'ente nella misura economica indicata. Ciascun fondatore privato non può sottoscrivere più di una dichiarazione (11).

4. La fondazione ha sede nel comune dove aveva sede l'ente trasformato. La sede così stabilita non è modificabile.

5. Le modificazioni dello statuto, deliberate in conformità delle previsioni statutarie sono approvate dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, entro il termine di novanta giorni dalla loro ricezione.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(11)  Comma prima modificato dall'art. 2, D.L. 24 novembre 2000, n. 354, poi sostituito dall'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, ed infine modificato dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. In precedenza il presente comma era stato modificato dall'art. 4, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo, dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega.

 

11. Presidente.

1. Il presidente della fondazione è il sindaco del comune nel quale essa ha sede, indipendentemente dalla misura dell'apporto al patrimonio della fondazione da parte del comune stesso.

2. La fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia, di cui all'art. 5, comma 3, è presieduta dal presidente dell'Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente.

3. Il presidente ha la legale rappresentanza della fondazione, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e cura che abbiano esecuzione gli atti da esso deliberati.

4. Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un vicepresidente, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

 

12. Consiglio di amministrazione.

1. Lo statuto deve prevedere che la fondazione sia gestita da un consiglio di amministrazione, composto da sette a nove membri, compreso chi lo presiede (12).

2. Lo statuto disciplina la nomina dei componenti, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11, e prevede requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti dell'organo, anche con riferimento al settore specifico di attività della fondazione. In ogni caso, nel consiglio di amministrazione devono essere rappresentati l'autorità di Governo competente per lo spettacolo e la regione nel territorio della quale ha sede la fondazione. A ciascuno di tali soggetti è attribuito almeno un rappresentante nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla misura del loro apporto al patrimonio. Per le fondazioni il cui consiglio di amministrazione è composto da nove membri, lo statuto deve prevedere che all'autorità di Governo in materia di spettacolo siano attribuiti almeno due rappresentanti (13).

3. Il consiglio di amministrazione della fondazione conseguente alla trasformazione dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia è composto da tredici membri, compresi il presidente ed il sindaco di Roma, dei quali uno designato dall'autorità di Governo competente per lo spettacolo, uno dalla regione nel cui territorio la fondazione ha sede e cinque eletti dal corpo accademico (14).

4. Il consiglio di amministrazione:

a) approva il bilancio di esercizio;

b) nomina e revoca il sovrintendente;

c) approva le modifiche statutarie;

d) approva, su proposta del sovrintendente, con particolare attenzione ai vincoli di bilancio, i programmi di attività artistica, che devono essere accompagnati da proiezioni che ne dimostrino la compatibilità con i bilanci degli esercizi precedenti e con i bilanci preventivi dell'esercizio in corso e degli esercizi futuri per i quali si estende il programma di attività;

e) stabilisce gli indirizzi di gestione economica e finanziaria della fondazione;

f) ha ogni potere concernente l'amministrazione ordinaria o straordinaria che non sia attribuito dalla legge o dallo statuto ad altro organo.

5. I componenti del consiglio di amministrazione, ad eccezione del presidente, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

6. Il consiglio di amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega.

7. Il sovrintendente partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, con i medesimi poteri e prerogative degli altri consiglieri, ad eccezione dei casi di cui al comma 4, lettere b) e d). Alle riunioni del consiglio di amministrazione possono partecipare i componenti del collegio dei revisori.

8. Lo statuto può prevedere che determinate deliberazioni siano prese con maggioranze qualificate.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(12)  Comma così modificato dall'art. 39-vicies sexies, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Identica modifica era stata peraltro disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4, soppressa dalla relativa legge di conversione.

(13)  Periodo aggiunto dall'art. 29, D.L. 10 gennaio 2006, n. 4.

 

(14)  Comma così modificato dall'art. 1-decies, D.L. 5 dicembre 2005, n. 250, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

13. Sovrintendente.

1. Il sovrintendente:

a) tiene i libri e le scritture contabili di cui all'art. 16;

b) predispone il bilancio d'esercizio, nonché, di concerto con il direttore artistico, i programmi di attività artistica da sottoporre alla deliberazione del consiglio di amministrazione;

c) dirige e coordina in autonomia, nel rispetto dei programmi approvati e del vincolo di bilancio, l'attività di produzione artistica della fondazione e le attività connesse e

d) nomina e revoca, sentito il consiglio di amministrazione, il direttore artistico, i cui requisiti professionali sono individuati dallo statuto (15);

e) partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, come disposto dall'art. 12, comma 7.

2. Il sovrintendente è scelto tra persone dotate di specifica e comprovata esperienza nel settore dell'organizzazione musicale e della gestione di enti consimili; può nominare collaboratori, tra cui il direttore musicale, ferme restando le competenze del direttore artistico, della cui attività risponde direttamente (16).

3. Il sovrintendente cessa dalla carica unitamente al consiglio di amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato. Il consiglio di amministrazione può revocare il sovrintendente, con deliberazione presa a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo per gravi motivi.

4. Il direttore artistico o musicale cessa dal suo incarico insieme al sovrintendente, e può essere riconfermato.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(15)  Lettera così modificata dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(16)  Comma così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

14. Collegio dei revisori.

1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con l'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Il collegio si compone di tre membri effettivi e di un supplente, di cui un membro effettivo ed uno supplente designati in rappresentanza del Ministero del tesoro, un membro effettivo designato dall'autorità di governo competente in materia di spettacolo, e l'altro scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia (17).

2. Il collegio è presieduto dal rappresentante del Ministero del tesoro.

3. Il collegio dei revisori esercita il controllo sull'amministrazione della fondazione, riferendone almeno ogni trimestre con apposita relazione all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo ed al Ministero del tesoro. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in tema di collegio sindacale delle società per azioni di cui agli articoli 2399, 2403, 2403-bis, 2404, 2405, 2406 e 2407 del codice civile.

4. Il compenso dei revisori è determinato, all'atto della nomina, dal Ministro del tesoro ed è a carico della fondazione.

5. I revisori restano in carica per quattro anni. Essi possono essere revocati per giusta causa dal Ministro del tesoro, di concerto con l'autorità di Governo competente per lo spettacolo.

6. In caso di vacanza nel corso del quadriennio, si provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1; nelle more il revisore è sostituito dal supplente. Il nuovo revisore scade insieme con quelli in carica.

7. Il collegio dei revisori rimane in carica durante l'amministrazione straordinaria di cui all'art. 21.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(17)  Comma così modificato dall'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

15. Norme in tema di patrimonio e di gestione.

1. La fondazione può accettare donazioni o eredità e conseguire legati, senza l'autorizzazione prevista dall'art. 17 del codice civile. Gli immobili eventualmente compresi nelle donazioni, eredità e legati, devono essere venduti, salvo che vengano direttamente destinati all'esercizio dell'attività della fondazione, entro due anni dall'acquisto.

2. La fondazione ha il diritto esclusivo all'utilizzo del suo nome, della denominazione storica e dell'immagine del teatro ad essa affidato, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate; può consentire o concederne l'uso per iniziative coerenti con le finalità della fondazione stessa.

3. Quando le è attribuito il diritto di utilizzare locali, la fondazione concorda con il concedente le modalità di utilizzazione e la ripartizione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria.

4. Alle fondazioni disciplinate dal presente decreto non si applica la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

5. La gestione finanziaria delle fondazioni è soggetta al controllo della Corte dei conti alle condizioni e con le modalità di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259.

 

16. Scritture contabili e bilancio.

1. La fondazione, anche quando non esercita attività commerciale, deve tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'art. 2214 del codice civile.

2. Il bilancio di esercizio della fondazione è redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili.

3. Il Ministero del tesoro può stabilire specifici schemi di bilancio che tengano conto della particolare attività delle fondazioni. Può disporre, altresì, in rapporto al totale dell'attivo dello stato patrimoniale o al totale del valore della produzione e dei proventi del conto economico, che il bilancio, prima dell'approvazione, sia sottoposto a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo di cui all'art. 8 del D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, secondo le modalità previste dal medesimo decreto.

4. Il bilancio è approvato dal consiglio di amministrazione nei termini previsti per le società per azioni.

5. Entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio deve essere, a cura degli amministratori, trasmessa al Ministero del tesoro e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese (18).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(18)  Il presente comma è stato modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Conseguentemente il testo riportato nell'Opera è quello antecedente alla citata modifica.

 

17. Conservazione dei diritti.

1. I diritti e le prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari sono conservati quando le fondazioni:

a) abbiano assunto l'impegno di inserire nei programmi annuali di attività artistica opere di compositori nazionali;

b) abbiano assunto l'impegno di prevedere incentivi per promuovere l'accesso ai teatri da parte di studenti e lavoratori;

c) abbiano assunto l'impegno di coordinare la propria attività con quella di altri enti operanti nel settore delle esecuzioni musicali;

d) abbiano previsto forme di incentivazione della produzione musicale nazionale, nel rispetto dei princìpi comunitari.

2. Le fondazioni conservano i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari. In particolare, le fondazioni conservano il diritto a percepire i contributi pubblici, ivi compresi quelli statali, regionali, provinciali o comunali, spettanti all'ente prima della trasformazione, fatta salva ogni successiva determinazione della loro misura; continuano ad utilizzare, al medesimo titolo dell'ente originario, i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, attualmente utilizzati; conservano la qualificazione di particolare importanza eventualmente riconosciuta all'ente originario.

 

18. Decadenze.

1. La violazione degli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 determina la decadenza delle fondazioni dai diritti e dalle prerogative riconosciute. La decadenza può riguardare anche singoli diritti o singole prerogative.

2. La decadenza non può essere pronunciata se la fondazione, dopo la contestazione degli addebiti, riconosciuta la fondatezza degli stessi, elimina la violazione o ne rimuove gli effetti nel termine di sessanta giorni ovvero nel termine maggiore eventualmente concesso, in ragione della natura dell'attività da compiere.

3. Il provvedimento di decadenza è adottato dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro e comunicato alla fondazione interessata.

4. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo comunica al Ministero del tesoro ed al Ministero delle finanze i provvedimenti assunti ai sensi del presente articolo.

 

19. Vigilanza.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo verifica il rispetto degli impegni cui è subordinata la conservazione dei diritti e delle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

2. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo può disporre ispezioni, anche su proposta del Ministro del tesoro e all'esito di queste può:

a) adottare i provvedimenti previsti all'art. 18;

b) pronunciare, fermo quanto previsto dall'art. 14, comma 2, la decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

3. Le fondazioni trasmettono al Ministero del tesoro e all'autorità di Governo competente in materia di spettacolo le informazioni, anche periodiche, da essi richieste.

 

20. Insolvenza.

1. La fondazione che esercita un'attività commerciale è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento.

 

21. Amministrazione straordinaria.

1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo, anche su proposta del Ministro del tesoro, può disporre lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando:

a) risultano gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie, che regolano l'attività della fondazione;

b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 30 per cento del patrimonio per due esercizi consecutivi, ovvero sono previste perdite del patrimonio di analoga gravità. Per i primi due esercizi successivi alla trasformazione la percentuale è elevata al 50 per cento (19).

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari, viene determinata la durata del loro incarico, comunque non superiore a sei mesi, nonché il compenso loro spettante. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri del consiglio di amministrazione.

3. I commissari straordinari provvedono alla gestione della fondazione; ad accertare e rimuovere le irregolarità; a promuovere le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali. Possono motivatamente proporre la liquidazione.

4. I commissari straordinari, ricorrendone i presupposti, promuovono la dichiarazione di decadenza dai diritti e dalle prerogative riconosciuti dalla legge agli enti originari.

5. Spetta ai commissari straordinari l'esercizio dell'azione di responsabilità contro i componenti del disciolto consiglio di amministrazione, previa autorizzazione dell'autorità di Governo competente in materia di spettacolo.

--------------------------------------------------------------------------------

(19)  Per la sostituzione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2006, vedi l'art. 3-ter, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

22. Personale.

1. I rapporti di lavoro dei dipendenti delle fondazioni sono disciplinati dalle disposizioni del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e sono costituiti e regolati contrattualmente.

 

2. Al personale artistico e tecnico della fondazione non si applicano le disposizioni dell'art. 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.

3. L'art. 2103 del codice civile si applica al personale artistico, a condizione che esso superi la verifica di idoneità professionale, nei modi disciplinati dalla contrattazione collettiva.

4. La retribuzione del personale è determinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Resta riservato alla fondazione ogni diritto di sfruttamento economico degli spettacoli prodotti, organizzati o comunque rappresentati, ed in generale delle esecuzioni musicali

5. La trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2 del presente decreto in fondazioni non costituisce di per sé causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente, che abbia rapporto a tempo indeterminato in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti conservano i diritti loro derivanti dall'anzianità raggiunta anteriormente alla trasformazione.

 

23. Corpi artistici.

1. Il personale dipendente della fondazione può svolgere attività di lavoro autonomo per prestazioni di alto valore artistico e professionale, con l'autorizzazione del consiglio di amministrazione delle fondazioni, e sempre che ciò non pregiudichi le esigenze produttive della fondazione.

2. I corpi artistici possono costituirsi in forma organizzativa autonoma, se ciò non pregiudica il regolare svolgimento dell'attività della fondazione, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, ed in presenza di espliciti impegni in ordine:

a) al mantenimento del rapporto di lavoro con la fondazione da parte di tutti i componenti del corpo artistico e all'indicazione di tale appartenenza in occasione delle manifestazioni cui il corpo organizzato partecipa, salvo che la costituzione in forma autonoma non sia concordata in vista di una consensuale cessazione del rapporto di lavoro dipendente;

b) alla tutela delle esigenze organizzative dell'ente, con particolare riferimento alla utilizzazione del personale necessario per assicurare lo svolgimento continuo e programmato dell'attività;

c) al riconoscimento all'ente di vantaggi economici, previamente concordati, in termini di cessione totale o parziale di diritti radiofonici o televisivi, o di partecipazione ai proventi dell'attività, anche in considerazione della utilizzazione del nome della fondazione.

3. Alle erogazioni liberali in denaro a favore dei corpi artistici organizzati si applica la disciplina prevista dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.

 

24. Contributi dello Stato.

1. I criteri di ripartizione della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche sono determinati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali. Tali criteri sono determinati sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese (20).

--------------------------------------------------------------------------------

(20)  Articolo così sostituito prima dall'art. 2, D.L. 22 marzo 2004, n. 72, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, e poi dal comma 1148 dell'art. 1, L. 27 dicembre 2006, n. 296. In precedenza il presente articolo era stato modificato prima dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134, poi dall'art. 2, L. 21 dicembre 1999, n. 513 ed infine dall'art. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 345. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale) il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo, dalla Corte costituzionale, per eccesso di delega. In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 10 giugno 1999, n. 239 e il D.M. 21 dicembre 2005.

 

25. Disposizioni tributarie.

1. Restano confermate, per le erogazioni liberali in denaro a favore delle fondazioni di cui all'art. 2 del presente decreto, nonché dei soggetti ivi previsti non trasformati in fondazioni, le disposizioni previste dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), 65, comma 2, lettera c-quinquies), e 110-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , e successive modificazioni.

2. Per le somme versate al patrimonio della fondazione al momento della sua costituzione, per le somme versate come contributo alla gestione della medesima nell'anno in cui è pubblicato il decreto che approva la trasformazione dei soggetti di cui all'art. 2, e per le somme versate come contributo alla gestione della fondazione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del predetto decreto che approva la trasformazione, fermo quanto previsto dal comma 1 in relazione alla misura della detrazione dell'imposta lorda, il limite del 2 per cento, previsto dagli articoli 13-bis, comma 1, lettera i), e 65, comma 2, lettera c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , è elevato al 30 per cento. I soggetti privati erogatori che intendono versare contributi alla gestione per i tre periodi di imposta successivi alla data di pubblicazione del decreto di approvazione della trasformazione devono impegnarsi con atto scritto, conservato presso la fondazione, al versamento di una somma costante per i predetti tre periodi di imposta. Si provvede al recupero delle somme detratte nel caso di mancato rispetto dell'impegno assunto. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore (21).

3. I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione incassati dalle fondazioni regolate dal presente decreto sono soggetti all'imposta sugli spettacoli soltanto quando il pagamento sia direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato.

4. Le erogazioni liberali ricevute dalle fondazioni, non sono soggette all'imposta sugli spettacoli.

5. I proventi percepiti dalle fondazioni disciplinate dal presente decreto nell'esercizio di attività commerciali, anche occasionali, svolte in conformità agli scopi istituzionali, ovvero di attività accessorie, sono esclusi dalle imposte sui redditi. Si considerano svolte in conformità agli scopi istituzionali le attività il cui contenuto oggettivo realizza direttamente uno o più degli scopi stessi. Si considerano accessorie le attività poste in essere in diretta connessione con le attività istituzionali o quale loro strumento di finanziamento.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(21)  Il presente comma è stato modificato dall'art. 6, D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134. Con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 503 (Gazz. Uff. 22 novembre 2000, n. 48 - Serie speciale), della Corte costituzionale, il suddetto D.Lgs. n. 134/1998 è stato dichiarato illegittimo per eccesso di delega. Successivamente il presente comma è stato nuovamente così modificato dall'art. 3, D.L. 24 novembre 2000, n. 345.

 


D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281.
Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali
(art. 8)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 agosto 1997, n. 202.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero delle finanze: Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E;

- Ministero per la pubblica istruzione: Circ. 19 febbraio 1998, n. 60.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto in particolare l'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che conferisce al Governo la delega ad adottare apposito decreto legislativo per la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Vista l'intesa intervenuta tra il Ministero degli affari esteri ed i presidenti delle regioni e province autonome il 23 gennaio 1997, circa le modalità del concorso delle regioni in vista della definizione della politica nazionale in sede Unione europea;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali allargata ai rappresentanti delle comunità montane;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali;

 

Emana il seguente decreto legislativo:

(omissis)


Capo III - Conferenza unificata

 

Art. 8.

Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata.

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni (13).

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici (14).

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM (15).

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno (16).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(13)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(14) Comma così modificato dal comma 21 dell'art. 1, D.L. 18 maggio 2006, n. 181.

(15)  Vedi, anche, l'art. 28, L. 8 marzo 2000, n. 53.

(16)  La Corte costituzionale con sentenza 10-14 dicembre 1998, n. 408 (Gazz. Uff. 16 dicembre 1998, n. 50, Serie speciale), ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, prima parte, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano ed agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 76, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 2 e 3, e dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, dell'art. 8, commi 1 e 4, e dell'art. 9, sollevate dalla Regione Siciliana, in riferimento agli artt. 14, 15, 17 e 20 dello Statuto siciliano e agli artt. 3, 5, 92, 95, 114, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione, e dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 5 e 6, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione;

ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata dalla Regione Puglia, in riferimento agli artt. 5, 115, 117, 118 e 119 della Costituzione.

(omissis)

 

 


D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)
(artt. 46 e 47)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

(2)  Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari contenute nel D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 e nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le lettere "L" e "R".

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.G.E.A. (Agenzia per le erogazioni in agricoltura): Circ. 12 dicembre 2002, n. 16; Circ. 19 marzo 2004, n. 7;

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 4 novembre 2003;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 10 gennaio 2002, n. 12; Circ. 3 luglio 2002, n. 127; Msg. 1 luglio 2004, n. 20616;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 4 maggio 2004, n. 21;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 5 luglio 2001, n. 1254/M352/2001;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Lett.Circ. 21 marzo 2001, n. VII/3/1/539; Circ. 18 aprile 2001, n. 45/2001;

- Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Circ. 8 aprile 2002, n. 19/2002;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Ris. 21 gennaio 2002, n. 17/E; Circ. 31 maggio 2002, n. 4/T; Ris. 4 marzo 2003, n. 56/E;

- Ministero dell'interno: Circ. 3 aprile 2001, n. 50/2001; Circ. 18 giugno 2001, n. 300/A/233547/106/15; Circ. 26 febbraio 2004, n. 9; Circ. 30 giugno 2005, n. 31/2005;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 17 ottobre 2001, n. 1176/U; Nota 17 ottobre 2001, n. 17245/Int/U05; Nota 25 settembre 2003, n. DGPSA/Uff.VII/3361;

- Ministero della difesa: Circ. 24 gennaio 2002, n. LEV-C-101/U.D.G.;

- Ministero della sanità: Circ. 18 gennaio 2000, n. 13;

- Ministero delle infrastrutture dei trasporti: Circ. 4 luglio 2001, n. 2407/MOT2/A/2001; Circ. 3 settembre 2002, n. 3405/MOT2/C; Circ. 15 dicembre 2003, n. 4982/M310/MOT3; Circ. 16 giugno 2004, n. 2569/M360.

 

 

Vista l'articolo 87, comma quinto, della costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

 

Emana il seguente decreto:

(omissis)

Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

 

Art. 46. (R) 

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

a) data e il luogo di nascita;

b) residenza;

c) cittadinanza;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;

f) stato di famiglia;

g) esistenza in vita;

h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;

i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;

l) appartenenza a ordini professionali;

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;

o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefìci di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;

p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;

q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

r) stato di disoccupazione;

s) qualità di pensionato e categoria di pensione;

t) qualità di studente;

u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;

v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;

aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (131);

bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;

bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (132);

cc) qualità di vivenza a carico;

dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;

ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato (R) (133) (134).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(131)  Lettera così modificata dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

(132)  Lettera aggiunta dall'art. 49 del testo unico di cui al D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, con la decorrenza indicata nell'art. 55 dello stesso decreto.

(133)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 2, primo comma, L. n. 15/1968 e articolo 1, comma 1, D.P.R. n. 403/1998).

(134)  Vedi, anche, il D.M. 13 luglio 2004.

 

 

Art. 47. (R) 

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R) (135).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(135)  Si riporta, in parentesi tonda, la corrispondenza del presente articolo alla norma previgente:

comma 1: (articolo 4, primo comma, L. n. 15/1968);

comma 2: (articolo 2, comma 2, D.P.R. n. 403/1998);

comma 3: (articolo 2, comma 1, D.P.R. n. 403/1998);

comma 4: (-).

(omissis)

 

 


D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28.
Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (art. 10)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 febbraio 2004, n. 29.

(2)  Il presente decreto era stato modificato, con l'aggiunta dell'art. 23-bis e del comma 8-bis all'art. 27, rispettivamente dagli artt. 2 e 1, D.L. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge.

(omissis)

Art. 10. 

Incentivi alla produzione.

1. A favore delle imprese di produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5, è concesso, su istanza dell'interessato diretta al Direttore generale competente, a seguito delle verifiche effettuate dalla Commissione, un contributo calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per opere che, nel suddetto periodo, abbiano realizzato incassi inferiori ad un limite minimo fissato con il decreto ministeriale di cui al comma 3.

2. Il contributo di cui al comma 1 è destinato prioritariamente all'ammortamento dei mutui contratti per la produzione del film e finanziati ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera a), e per il residuo entra nel patrimonio dell'impresa anche al fine del reinvestimento, da parte del medesimo beneficiario, nella produzione di film che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5, secondo le modalità indicate nel decreto ministeriale di cui al comma 4.

3. La misura percentuale del contributo di cui al comma 1 è articolata con criterio progressivo in base a scaglioni, per gli incassi fino ad un ammontare stabilito con il decreto ministeriale di cui al comma 4. Per gli incassi superiori a tale ammontare, si applica il medesimo criterio, con la fissazione, da effettuarsi nel decreto ministeriale di cui al comma 4, di un limite massimo ammissibile a contributo, determinato in base al costo di produzione del film, attestato da società di certificazione e revisione legalmente riconosciute.

4. Con decreto ministeriale sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati. Con il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori, di seguito denominata: «SIAE», ai sensi dell'articolo 11, comma 2, come corrispettivo del servizio di rilevazione (31) (32).

5. Per i film di cui al comma 1 è riconosciuto un ulteriore contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani o dell'Unione europea, calcolato in percentuale sulla misura degli incassi, come individuati al medesimo comma 1. Il contributo è erogato nella percentuale stabilita con il decreto ministeriale di cui al comma 4.

6. Il contributo di cui al comma 1 è revocato nei casi di violazione delle prescrizioni del decreto ministeriale di cui al comma 4. Il provvedimento di revoca comporta l'inammissibilità, per i successivi cinque anni, di ogni successiva istanza del medesimo soggetto finalizzata all'ottenimento di benefìci a carico dello Stato (33).

 

--------------------------------------------------------------------------------

(31)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell'eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l'impiego dei contributi erogati».In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 16 luglio 2004.

(32)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

(33)  La Corte costituzionale, con sentenza 7-19 luglio 2005, n. 285 (Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30, 1ª Serie speciale), ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 e dell'art. 22, comma 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell'art. 22, commi 1 e 4;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 4, dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, dell'art. 4, ad eccezione del comma 5, dell'art. 6, comma 7, dell'art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 2 e 4, dell'art. 3, commi 1 e 3, dell'art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell'art. 20;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 6, dell'art. 8, comma 4, dell'art. 9, comma 3, dell'art. 10, comma 4, dell'art. 12, commi 4 e 5, dell'art. 17, commi 3 e 4, dell'art. 19, commi 2, 3 e 5;

ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19;

ha inoltre dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6;

ha infine dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 in relazione agli articoli della Costituzione indicati nella sentenza stessa.

 


 

Ministro per i beni e le attività culturali.
Decreto 21 dicembre 2005.
Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2006, n. 29, S.O.

 

 

IL MINISTRO PER I BENI

E LE ATTIVITÀ CULTURALI

 

Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni;

Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47, recante «Regolamento recante criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza degli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163»;

Visto il decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, come modificato dall'art. 1, comma 4, della legge 15 novembre 2005, n. 239;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, che ha confermato per l'anno 2005 i criteri e le modalità per l'erogazione di contributi alle attività di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

Vista la legge 15 novembre 2005, n. 239;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione dei suddetti criteri e modalità di erogazione dei contributi a partire dall'anno 2006, al fine di garantire la necessaria continuità nei finanziamenti pubblici alle attività di spettacolo dal vivo;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale in materia di attività culturali e di spettacolo n. 255 del 2004 e n. 285 del 2005;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 15 dicembre 2005;

 

Decreta:

 


 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Efficacia.

1. Il presente decreto ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei princìpi fondamentali di cui all'art. 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato, delle regioni e delle autonomie locali in materia di spettacolo.

 

 

Art. 2.

Intervento finanziario per le attività musicali.

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, di seguito definito «Amministrazione», eroga contributi ai soggetti che svolgono attività musicali, in base agli stanziamenti destinati alla musica dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito «Fondo», di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, al fine di:

a) favorire la qualità artistica e il costante rinnovamento dell'offerta musicale italiana, e consentire ad un pubblico sempre più ampio di accedere alla cultura musicale, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite;

b) promuovere nella produzione musicale la qualità, l'innovazione, la ricerca, la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;

c) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo italiano ed europeo;

d) promuovere la conservazione e la valorizzazione del repertorio classico anche tramite il recupero del patrimonio musicale;

e) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo;

f) incentivare la distribuzione e la diffusione della musica;

g) attuare il riequilibrio territoriale, favorendo il radicamento di iniziative musicali nelle aree meno servite;

h) sostenere la promozione internazionale della musica italiana, in particolare in àmbito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi nazionali ed esteri.

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito «Ministro», con proprio decreto, tenuto conto di quanto previsto dalle leggi finanziaria e di bilancio, sentita la Commissione consultiva per la musica di cui all'art. 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, di seguito definita «Commissione», ed acquisito il parere della Conferenza delle Regioni, dell'Unione delle Province Italiane e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia che si esprimono entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministero, trascorsi i quali il decreto può comunque essere adottato, stabilisce, in armonia con il totale dei contributi assegnati nell'anno precedente e con l'entità delle domande complessivamente presentate:

a) la quota delle risorse da assegnare a ciascuno dei settori musicali di cui al Capo II;

b) la quota delle risorse da assegnare ai soggetti di cui al Capo III;

c) la quota delle risorse da assegnare ai progetti speciali di cui al Capo IV.

3. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 2, determinino una consistenza del Fondo inferiore rispetto a quella definita all'atto dell'emanazione del citato decreto, il Ministro provvede alla proporzionale riduzione delle risorse ripartite. In caso di variazione in aumento della consistenza del Fondo, il Ministro provvede alla integrazione delle risorse medesime, secondo quanto previsto dal presente decreto.

4. Ai fini dell'intervento finanziario dello Stato, sono considerate le attività liriche, concertistiche, corali, di promozione e perfezionamento professionale, le rassegne e i festival, i concorsi, le attività di complessi bandistici.

 

 

Art. 3.

Criteri generali di attribuzione del contributo.

1. Il contributo è correlato alle voci di costo previste nel progetto artistico e nel preventivo finanziario e riconosciute ammissibili ai sensi dell'art. 5, secondo la valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

2. Il contributo non può comunque eccedere la somma equivalente al pareggio tra entrate ed uscite dei bilanci preventivi e consuntivi del soggetto beneficiario.

3. Il Ministro, ai fini della attribuzione del contributo ai programmi di attività relativi ai singoli settori musicali, sentita la sezione musica del Comitato per i problemi dello spettacolo, determina:

a) le percentuali di incidenza dei singoli costi ai quali correlare il contributo, le quote e i massimali indicati nell'art. 5, per la quantificazione del contributo;

b) l'incentivo finanziario da assegnare agli organismi musicali che utilizzano, insieme a professionisti di collaudata esperienza, giovani musicisti e tecnici nei loro primi cinque anni di attività professionale;

c) l'incentivo finanziario per le attività svolte nelle regioni dell'obiettivo 1, come definito dal Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;

d) la maggiorazione dei costi, nel caso di un numero significativo di esecuzioni di opere di autori contemporanei italiani o di paese dell'Unione europea, per le quali sono in godimento i diritti d'autore;

e) l'incentivo finanziario, nel caso di coproduzioni;

f) la maggiorazione dei costi, per l'allestimento di opere italiane, non rappresentate in Italia da almeno trenta anni;

g) la maggiorazione dei costi per opere di autore italiano in prima esecuzione assoluta o inedite, nonché per la preparazione del relativo materiale musicale.

4. Nella valutazione dei programmi di attività, si considerano le coproduzioni con apporti artistici e finanziari, sia tra soggetti nazionali sia con paesi appartenenti all'Unione Europea. Le esecuzioni realizzate sono valutate nei limiti dei rispettivi apporti ai costi di produzione. La coproduzione deve presupporre un formale accordo fra i soggetti produttori, con la chiara indicazione dei rispettivi apporti finanziari. Ai fini dell'ammissione a contributo, la manifestazione oggetto di coproduzione deve essere realizzata almeno un numero di volte complessivamente uguale a quello degli organismi coproduttori sovvenzionati dall'amministrazione.

5. Il contributo è corrisposto per le rappresentazioni alle quali chiunque può accedere con l'acquisto di biglietto di ingresso, per ogni singola rappresentazione. È ammesso l'ingresso gratuito per:

a) le manifestazioni svolte nelle chiese;

b) le manifestazioni svolte negli edifici scolastici e nei luoghi di valore storico-artistico entro il limite massimo del 10 per cento dell'intera attività;

c) le attività corali ed i concerti d'organo.

6. L'amministrazione, sentita la Commissione, può attribuire il contributo a titolo diverso da quello richiesto, qualora le caratteristiche soggettive del richiedente o l'oggetto della domanda possano essere diversamente classificati, nell'àmbito delle attività di cui all'art. 2, comma 4.

 

 

Art. 4.

Presentazione della domanda e determinazione del contributo.

1. La domanda di ammissione a contributo deve essere presentata al Ministero per i beni e le attività culturali - Dipartimento per lo spettacolo e lo sport - Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport - Servizio II per il Settore Musica o Servizio IV per il Settore Lirica, a seconda dell'oggetto dell'attività - utilizzando unicamente i modelli predisposti dall'amministrazione e disponibili con modalità di trasmissione on-line, a mezzo di sistemi informatici dedicati, direttamente accessibili e fruibili dal sito internet della Direzione generale. Nelle more dell'applicazione del sistema di certificazione della firma digitale e dell'autenticità della documentazione trasmessa in formato elettronico, due copie della suddetta domanda, di cui una in bollo, corredate della documentazione attestante il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per l'ammissione a contributo, devono essere presentate anche in formato cartaceo direttamente o per mezzo del servizio postale mediante raccomandata con avviso di ricevimento indicando sulla busta «Domanda di contributo - Settore Musica» o «Domanda di contributo - Settore Lirica», a seconda dell'oggetto dell'attività. In tale fattispecie fa fede la data di spedizione. La domanda di ammissione a contributo, completa di progetto artistico e preventivo finanziario deve essere corredata da:

a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché elenco dei soci, qualora tali atti non siano già in possesso dell'amministrazione;

b) dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si rappresentano le variazioni ai dati risultanti dagli atti di cui alla lettera a);

c) progetto artistico e preventivo finanziario, redatti secondo l'apposito modello predisposto dall'amministrazione;

d) per gli enti pubblici, delibera di assunzione della spesa da presentare entro trenta giorni dal termine di legge stabilito per la deliberazione dei relativi bilanci di previsione. Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alla concessione dei contributi sono comunque condizionate all'invio del predetto documento;

e) dichiarazione di osservanza dei contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora sussistano per le categorie impiegate nell'attività sovvenzionata;

f) dichiarazione da parte dei soggetti aventi scopo di lucro di cui al primo comma dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, come modificato dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, di reimpiego degli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe;

g) per i soggetti già sovvenzionati negli anni precedenti, la domanda di contributo può essere sottoposta al parere della Commissione, a condizione che sia stato presentato il rendiconto artistico e finanziario relativo al penultimo anno antecedente quello cui si riferisce la domanda di contributo.

2. Il termine per la presentazione della domanda è fissato al 31 ottobre dell'anno antecedente il periodo per il quale si chiede il contributo, ed è perentorio. Entro il termine perentorio del 31 marzo, è possibile inoltrare, perentoriamente con le stesse modalità di presentazione della domanda, eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico presentato.

3. L'entità del contributo è determinata con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport, previo parere della competente Commissione.

4. Nessun soggetto può essere ammesso a contributo se non ha svolto attività per almeno tre anni con i requisiti minimi previsti dalla disciplina di riferimento.

 

 

Art. 5.

Valutazione quantitativa.

1. Per l'attività lirica, per la produzione concertistica e per l'attività delle istituzioni concertistico orchestrali sono valutabili i costi concernenti la produzione e l'ospitalità.

2. Per l'attività di produzione, i costi riguardano gli oneri previdenziali ed assistenziali complessivamente versati, anche mediante modelli UE, presso qualsiasi ente pubblico, dall'organismo musicale o da soggetti terzi impiegati, sulle retribuzioni o i compensi corrisposti al personale comunque utilizzato, maggiorati di una quota percentuale, definita con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, a copertura dei costi di allestimento, delle spese generali, nonché dei costi sostenuti per le strutture tecnico-organizzative.

3. L'ospitalità si riferisce all'utilizzo di soggetti musicali per i quali sono previsti compensi a percentuale sugli incassi o fissi, sino ad un importo massimo fissato con il decreto di cui all'art. 3, comma 3, che determina, inoltre, le modalità in base alle quali i contratti stipulati con compenso fisso sono equiparati ai contratti a percentuale.

4. Per lo svolgimento di attività liriche, i costi presi in considerazione possono avere un incremento percentuale per i progetti che, con preventivi corsi di formazione e con la presenza di un regista e di un direttore di orchestra di comprovata professionalità, sono finalizzati alla promozione dell'attività di giovani cantanti lirici italiani.

5. Per l'attività concertistica e corale sono valutabili i costi relativi ai compensi lordi corrisposti a complessi ed artisti impiegati. Per le attività corali sono altresì considerate le spese di viaggio e soggiorno.

6. Per l'attività mirata alla informazione, alla diffusione e all'incremento della cultura musicale, sono valutabili i costi concernenti l'attività istituzionale, in misura determinata con il decreto di cui all'art. 3, comma 3.

7. Per le rassegne ed i festival, sono valutabili i costi riguardanti la produzione, l'ospitalità, la promozione e la pubblicità.

8. Per i complessi bandistici, sono considerate le spese di impianto e funzionamento.

9. Per l'attività di perfezionamento professionale e per i concorsi, i costi presi in considerazione sono quelli riferiti rispettivamente ai docenti e ai componenti delle giurie.

Per i concorsi che prevedono premi in denaro il relativo onere sarà valutato fino al massimo di cinquemila euro e saranno considerati solo i premi a carico del soggetto richiedente limitatamente ai primi tre classificati.

10. L'Amministrazione non riconosce i costi artistici sostenuti dai soggetti beneficiari di contributo ai sensi del presente decreto, qualora essi eccedano i costi massimi previsti da eventuali provvedimenti calmieranti in materia di costi delle fondazioni lirico-sinfoniche. In tal caso, sono esclusi dal computo dell'attività annuale gli spettacoli cui tali costi afferiscono e si applica, per ogni violazione della prescrizione, una decurtazione dello 0,5 per cento del contributo assegnato.

 

 

Art. 6.

Valutazione qualitativa.

1. La valutazione qualitativa è determinata dalla Commissione prioritariamente in merito alla validità artistica del progetto, nonché ai seguenti elementi:

a) direzione artistica;

b) stabilità pluriennale e regolarità gestionale-amministrativa dell'organismo, nonché continuità del nucleo artistico;

c) committenza di nuove opere;

d) spazio riservato al repertorio contemporaneo, con particolare riferimento a quello italiano e di paesi dell'Unione europea;

e) esecuzione di opere non rappresentate localmente da oltre trenta anni;

f) innovazione del linguaggio, delle tecniche di composizione ed esecuzione;

g) coproduzione tra organismi musicali nazionali ed internazionali;

h) promozione della musica italiana contemporanea, anche con riferimento alla sperimentazione di nuovi linguaggi musicali;

i) creazione di rapporti con le scuole e le università, attuando momenti di informazione e preparazione all'evento, idonei a favorire l'accrescimento della cultura musicale;

l) adeguatezza del numero di prove programmate.

2. La Commissione tiene altresì conto, relativamente al biennio precedente a quello per il quale è richiesto il contributo, dei seguenti elementi positivi:

a) la media del numero degli spettatori paganti, nonché dei relativi incassi, con riferimento al contesto socio-economico del territorio;

b) la capacità imprenditoriale di reperire risorse da parte di soggetti e istituzioni private e/o di enti territoriali.

3. La valutazione qualitativa può determinare la variazione in aumento fino al doppio, ovvero in diminuzione fino all'azzeramento, dell'ammontare dei costi ammessi ai sensi dell'art. 5.

 

 

Art. 7.

Erogazione del contributo. Controlli.

1. Nel caso di progetti artistici di particolare rilevanza finanziaria, l'amministrazione può prendere in considerazione solo una parte dei costi ammissibili. Resta fermo l'obbligo di presentare il bilancio consuntivo in ordine a tutta l'attività svolta.

2. L'amministrazione eroga acconti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai fini dell'erogazione del saldo, il soggetto beneficiario del contributo deve presentare una dichiarazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, redatta su appositi modelli predisposti dall'amministrazione con cui viene anche autocertificata la corrispondenza dei dati indicati con quelli di bilancio, nella quale sono riportati:

a) rendiconto finanziario relativo all'attività sovvenzionata e dichiarazione di cui all'art. 5, comma 10;

b) dettagliata relazione artistica relativa all'attività svolta, con indicazione del numero delle giornate di spettacolo;

c) il numero delle prove per ciascuno spettacolo;

d) il personale stabilmente impiegato;

e) il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e, per le attività liriche, dichiarazioni dei terzi responsabili delle posizioni previdenziali e assistenziali di singoli complessi, recanti numero, nominativi e somme versate a favore dei singoli nominativi per la manifestazione sovvenzionata.

4. L'erogazione dell'importo del contributo è subordinata alla corrispondenza con quanto previsto dalle leggi finanziarie e di bilancio. Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 2, comma 3, il contributo definito per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

5. L'Amministrazione può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la regolarità dei bilanci e degli altri atti relativi all'attività musicale sovvenzionata, a tal fine accedendo anche alla documentazione conservata presso il soggetto beneficiario e condizionando, ove opportuno, l'erogazione dell'intero contributo, o di parte dello stesso, all'esito della verifica.

6. Ad eccezione di casi di errore materiale dell'Amministrazione, non sono ammissibili riesami dei provvedimenti di determinazione dei contributi o l'assegnazione di interventi integrativi anche in presenza di maggiori costi per l'attività svolta.

7. L'importo del contributo è proporzionalmente ridotto quando l'attività svolta è ridotta in misura superiore al 15 per cento rispetto a quella considerata in sede di assegnazione.

8. La variazione sostanziale di alcuni degli elementi artistici del programma rispetto a quelli indicati nel progetto, va previamente comunicata all'amministrazione, che provvede a sottoporre nuovamente, per tale solo aspetto, il progetto alla Commissione ai fini della conferma o della variazione del contributo.

 

 

Art. 8.

Decadenze e sanzioni.

1. Con provvedimento del Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport è disposta la decadenza dal contributo annuale, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendosi, ove necessario, al recupero, totale o parziale, delle somme già versate, nei due anni successivi a quello in cui si è conclusa l'attività:

a) in mancanza della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3;

b) in caso di presentazione della dichiarazione di cui alla lettera a) o del bilancio consuntivo annuale, nei casi in cui ne sia stata fatta richiesta, non veritieri o con modifiche sostanziali rispetto al progetto presentato, senza la comunicazione di cui all'art. 7, comma 8, e per percentuali superiori al limite previsto dall'art. 7, comma 7.

 

 

Capo II - Settori musicali

 

Art. 9.

Teatri di tradizione.

1. I teatri di tradizione, di cui all'art. 28 della legge 14 agosto 1967, n. 800, hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali, con particolare riferimento all'attività lirica, nel territorio delle rispettive province.

2. I teatri di tradizione sono ammessi al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altri teatri di tradizione;

b) produzione musicale propria e continuativa, comunque prevalente rispetto all'ospitalità, individuata sulla base di un organico programma culturale, definito con cadenza annuale, di concerti, di spettacoli di danza e di opere liriche. Le recite delle opere liriche dovranno rappresentare almeno il settanta per cento del programma;

c) entrate proprie non inferiori al sessanta per cento del contributo richiesto;

d) le manifestazioni liriche siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché con l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

 

 

Art. 10.

Attività concertistiche stabili. Istituzioni concertistico-orchestrali.

1. Le istituzioni concertistico-orchestrali, di seguito denominate «istituzioni», sono i complessi organizzati di artisti, tecnici e personale amministrativo, con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale.

2. Le istituzioni sono ammesse al contributo se ricorrono le seguenti condizioni:

a) esclusività, autonomia e comprovata qualificazione professionale della direzione artistica, con esclusione dello svolgimento di altre attività manageriali, organizzative, di consulenza presso altre istituzioni concertistico-orchestrali;

b) organico orchestrale costituito, in misura non inferiore al cinquanta per cento, da personale inserito stabilmente nell'organico medesimo con riferimento ai mesi di attività;

c) produzione musicale propria, individuata sulla base di un organico programma culturale, che consideri anche la ricerca e la sperimentazione nel campo musicale e che assicuri la continuità con lo svolgimento annuale di almeno cinque mesi di attività, ed una media di nove concerti al mese. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata, possono essere ammessi, per non più del trenta per cento, i concerti svolti presso altri organismi ospitanti sovvenzionati dallo Stato, nonché all'estero.

d) entrate proprie non inferiori al cinquanta per cento del contributo richiesto;

e) ospitalità in misura non superiore al dieci per cento dell'attività di produzione.

3. Le istituzioni possono svolgere corsi di direzione d'orchestra, concorsi, corsi di formazione professionale orchestrale organizzati in proprio o in collaborazione con altri enti. Tali attività sono considerate ai fini della valutazione qualitativa di cui all'art. 6.

 

 

Art. 11.

Attività liriche ordinarie.

1. Ai sensi dell'art. 27 della legge 14 agosto 1967, n. 800, e successive modificazioni, può essere concesso un contributo in favore di attività liriche promosse da regioni, enti locali, enti provinciali per il turismo, istituzioni musicali ed enti con personalità giuridica pubblica o privata non aventi scopo di lucro ovvero che reimpiegano gli eventuali utili derivanti dalle manifestazioni sovvenzionate nell'organizzazione di attività analoghe, a condizione che:

a) la materiale realizzazione dei progetti sia curata dalle società cooperative e dalle imprese liriche iscritte nell'elenco di cui all'art. 42 della legge n. 800 del 1967, ovvero da istituzioni teatrali e concertistico-orchestrali, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da soggetti pubblici territoriali, o la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai medesimi soggetti;

b) il programma di attività preveda un adeguato numero di prove, e venga realizzato in teatri adeguati, o in spazi aperti con condizioni acustiche ottimali;

c) le manifestazioni siano eseguite da un numero di non meno di 45 professori d'orchestra di nazionalità italiana, o comunitaria, salvo i casi di esecuzione di opere da camera, da evidenziare in programma, per i quali è consentito un numero minore, nonché con l'impiego di artisti lirici di nazionalità italiana o comunitaria in misura prevalente rispetto all'intera programmazione.

d) il richiedente abbia entrate proprie pari almeno al cinquanta per cento del contributo richiesto.

 

 

Art. 12.

Associazioni e soggetti musicali.

1. Può essere concesso un contributo in favore delle attività concertistica e corale, realizzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di lucro, a condizione che effettuino un minimo di dieci concerti l'anno e che si avvalgano di un direttore artistico individuato tra personalità del mondo musicale di riconosciuta capacità professionale. Al fine di comprovare l'attività sovvenzionata possono essere ammessi per non più del dieci per cento i concerti svolti all'estero non sovvenzionati ad altro titolo dall'Amministrazione, e il cui svolgimento deve essere attestato dalla competente Autorità diplomatica.

 

 

Capo III - Altri soggetti della musica

 

Art. 13.

Rassegne e festival.

1. Può essere concesso un contributo a soggetti pubblici o privati, organizzatori di rassegne e festival di rilevanza nazionale od internazionale, che contribuiscono alla diffusione ed al rinnovamento della musica e allo sviluppo della cultura musicale, anche in relazione alla promozione del turismo culturale, e che comprendono una pluralità di spettacoli, nell'àmbito di un coerente progetto culturale, realizzato in un arco di tempo limitato ed in una medesima area. I festival possono costituire momenti di incontro privilegiato tra diverse culture dello spettacolo dal vivo, anche in forma di creazioni multidisciplinari.

2. Il contributo ha carattere integrativo di altri apporti finanziari, in misura non superiore al centocinquanta per cento di questi ultimi, ed è determinato sulla base dei seguenti presupposti:

a) sovvenzione di uno o più enti pubblici;

b) direttore artistico di prestigio culturale e di capacità professionale, in esclusiva rispetto ad altri festival;

c) disponibilità di una struttura tecnico-organizzativa permanente;

d) programmazione di almeno otto manifestazioni con prevalenza di spettacoli di soggetti italiani o di qualificati soggetti stranieri.

 

Art. 14.

Promozione della musica e perfezionamento professionale.

1. Può essere concesso un contributo in favore di soggetti pubblici e privati che:

a) attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione;

b) realizzano, istituzionalmente e con carattere di continuità, progetti mirati allo sviluppo, alla divulgazione e all'informazione nel campo musicale nonché alla valorizzazione della cultura musicale, con particolare riguardo alla produzione italiana contemporanea, all'utilizzo di giovani esecutori e di nuove metodologie, alle interazioni con gli altri linguaggi dello spettacolo. I progetti possono articolarsi anche in attività seminariali e di laboratorio;

c) realizzano progetti mirati alla realizzazione di concorsi di composizione ed esecuzione musicale, per i quali siano assicurati la trasparenza, la pubblicità, la imparzialità e l'efficacia in ogni momento dello svolgimento delle iniziative, mediante adeguate e rigorose disposizioni regolamentari, nonché qualificate giurie;

d) svolgono, istituzionalmente e con carattere di continuità, attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi in qualunque genere musicale e dimostrano di possedere un corpo docente di accertata qualificazione professionale ed adeguati spazi attrezzati per l'attività didattica e musicale;

e) hanno come oggetto esclusivo della propria attività le finalità di cui all'art. 1, comma 5, della legge 14 novembre 1979, n. 589, e hanno ricevuto contributi statali per almeno tre anni negli ultimi sei anni.

 

 

Art. 15.

Complessi bandistici.

1. Può essere concesso un contributo in favore di complessi bandistici promossi da enti locali, istituzioni o comitati cittadini, comunque privi di scopo di lucro, a titolo di concorso nelle spese di impianto e funzionamento. L'organico del complesso bandistico dovrà essere composto da almeno 30 strumentisti. Il legale rappresentante dovrà attestare che i componenti l'organico medesimo non facciano parte di altri complessi bandistici.

 

 

Capo IV - Progetti speciali

 

Art. 16.

Progetti speciali.

1. Le risorse riservate ai progetti speciali, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera c), sono attribuite, sentito il parere della Commissione, in considerazione della necessità di promuovere particolari linguaggi o tradizioni musicali, anche con riferimento all'innovazione musicale, all'ausilio a nuovi progetti musicali, al collegamento con esperienze artistiche di altri Paesi, alla caratteristica multidisciplinare del progetto, alla necessità di incentivare la presenza musicale in aree del Paese meno servite.

2. L'accoglimento delle domande di cui al presente articolo esclude la possibilità di fruire di altri benefìci previsti dal presente decreto.

 

Capo V - Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali.

1. Per l'anno 2006 restano valide le domande di contributo presentate entro il 31 gennaio 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47. Con le stesse modalità di presentazione della domanda, sono ammesse eventuali integrazioni, specifiche o modifiche relative al progetto artistico pervenute entro il 28 febbraio 2006.

2. I requisiti di cui all'art. 3, comma 4, ed art. 4, comma 4, entrano in vigore il 1° gennaio 2007. Per l'anno 2006, continuano ad applicarsi i requisiti previsti dall'art. 4 del decreto ministeriale 8 febbraio 2002, n. 47.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, il Direttore generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport può disporre la liquidazione, in ragione del cinquanta per cento del contributo assegnato nell'anno precedente, di anticipazioni sui contributi ancora da assegnarsi a soggetti che abbiano presentato regolare domanda ai sensi del presente decreto e che siano stati destinatari del contributo per almeno tre anni e ne abbiano regolarmente documentato l'attività. Con provvedimento del Direttore generale possono essere stabilite garanzie in relazione all'anticipata liquidazione di cui al presente comma.

 

 

Art. 18.

Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


L. 27 dicembre 2006, n. 296.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007
(art. 1, co. 287, 288 e 466)

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O.

(omissis)

Articolo 1, comma 287

Credito di imposta per le imprese di produzioni musicali.

287. Le piccole e medie imprese di produzioni musicali possono beneficiare di un credito d'imposta a titolo di spesa di produzione, di sviluppo, di digitalizzazione e di promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali per opere prime o seconde di artisti emergenti.

 

 

Articolo 1, comma 288

Requisiti per l'accesso al credito di imposta.

288. Possono accedere al credito d'imposta di cui al comma 287 fermo restando il rispetto dei limiti della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, solo le imprese che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 15 milioni di euro e che non siano possedute, direttamente o indirettamente, da un editore di servizi radiotelevisivi.

(omissis)

Articolo 1, comma 466

 

466. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il conferimento di nuovi incarichi, nelle società di cui al comma 465, i compensi degli amministratori investiti di particolari cariche, ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non possono superare l'importo di 500.000 euro annui, a cui potrà essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 50 per cento della retribuzione fissa, che verrà corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi saranno rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione al tasso di inflazione programmato. Per comprovate ed effettive esigenze il Ministro dell'economia e delle finanze può concedere autorizzazioni in deroga. Nella regolamentazione del rapporto di amministrazione, le società non potranno inserire clausole contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico, prevedano per i soggetti di cui sopra benefìci economici superiori ad una annualità di indennità.


Giurisprudenza

 


SENTENZA N. 285

ANNO 2005

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Piero Alberto                      CAPOTOSTI                 Presidente

- Fernanda               CONTRI                          Giudice

- Guido                    NEPPI MODONA                 “

- Annibale                MARINI                    “

- Giovanni Maria       FLICK                      “

- Francesco             AMIRANTE                          “

- Ugo                                   DE SIERVO                         “

- Romano                 VACCARELLA         “

- Paolo                                MADDALENA          “

- Alfio                                  FINOCCHIARO         “

- Alfonso                  QUARANTA                        “

- Franco                   GALLO                    “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 4; 3; 4; 5, comma 1, 5, 6 e 7; da 6 a 20; 22, commi 1 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e degli articoli 1, commi 2 e 4, lettere a), c) e d); 3, commi 1, 2 e 3; 4; da 8 a 17; 19; 22, comma 1, lettere a), b), c) e d), 4 e 5 dello stesso decreto legislativo, promossi con ricorsi delle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, notificati il 5 aprile 2004, depositati in cancelleria il 14 successivo ed iscritti ai nn. 45 e 46 del registro ricorsi 2004.

       Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

       udito nell’udienza pubblica del 5 aprile 2005 il Giudice relatore Ugo De Siervo;

       uditi gli avvocati Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana e l’avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1. – La Regione Emilia-Romagna, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

2. – La Regione premette che il provvedimento impugnato – il quale reca la disciplina amministrativa dell’attività cinematografica – benché emanato sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici) avrebbe mantenuto «all’intervento pubblico nel settore il carattere accentrato che esso aveva nel precedente sistema», ancorché il primo dei principî espressi in sede di delega fosse «l’adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione, ovviamente in relazione alla nuova formulazione della legge costituzionale n. 3 del 2001».

L’assunto di fondo del ricorso è che l’attività cinematografica, in quanto non ricompresa nell’elencazione contenuta nell’art. 117 Cost., sarebbe materia di competenza regionale residuale, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

La ricorrente prospetta poi due qualificazioni alternative, ma identiche quanto a conseguenze sul piano della disciplina delle competenze: ove si intendesse valorizzare il profilo imprenditoriale connesso all’attività cinematografica, la stessa andrebbe ricondotta in parte nella materia “industria” (per quanto attiene alla produzione dei film), in parte nella materia “commercio” (per quanto attiene alla distribuzione dei film ed alla gestione delle sale cinematografiche). Si tratterebbe, in entrambi i casi, di materie non nominate dall’art. 117 Cost., e dunque da ritenersi affidate alla competenza regionale residuale.

In via subordinata, la Regione prende in considerazione l’ipotesi della sussunzione dell’attività cinematografica nella materia – di competenza concorrente – “promozione e organizzazione di attività culturali”, evidenziando come anche in tale prospettiva sarebbero da mantener “fermi ed ugualmente validi” i motivi del ricorso; infatti, ad avviso della ricorrente, il legislatore delegato non avrebbe affatto tenuto conto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), ma sarebbe intervenuto nella materia mantenendosi nella logica della competenza costituzionale statale su tutto ciò che riguarda il cinema e riconoscendo alle Regioni un ruolo del tutto marginale, peraltro in palese violazione del criterio direttivo di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

A sostegno dell’assunto formulato in via principale, la ricorrente ripercorre l’evoluzione normativa che ha interessato l’attività cinematografica, ponendo in evidenza come, a suo dire, tale evoluzione si caratterizzerebbe per un «processo di autonomizzazione dalla materia dei beni culturali».

Originariamente, infatti, l’art. 49, comma 2, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), consentiva alle Regioni l’esercizio di funzioni amministrative in materia di attività cinematografica in quanto inclusa fra le «attività di promozione educativa e culturale».

Tuttavia, la successiva disciplina avrebbe superato questa opzione qualificatoria, scorporando la materia dello “spettacolo” da quella dei “beni ed attività culturali”: il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), infatti, disciplina separatamente tali attività, rispettivamente, nel capo VI e nel capo V del Titolo IV.

Siffatto inquadramento sarebbe stato poi confermato dal d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), che ha mantenuto la distinzione fra le aree funzionali della “tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali”, e della “promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali”.

Date le superiori premesse in punto di qualificazione dell’attività disciplinata dal d.lgs. n. 28 del 2004, con il ricorso vengono quindi censurate numerose disposizioni di tale provvedimento.

2.1. – Innanzitutto viene impugnato l’art. 1, comma 4, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

La disposizione in esame disciplina i compiti del Ministero per i beni e le attività culturali in materia di attività cinematografica.

Tale disciplina, ad avviso della ricorrente, in quanto incentrata sulle nozioni di promozione e di coordinamento, per un verso, conterrebbe una qualificazione dei compiti del Ministero riduttiva rispetto alle analitiche attribuzioni contenute nelle disposizioni successive; e, per altro verso, pur nella sua qualificazione minimalista, risulterebbe comunque lesiva delle prerogative costituzionali delle Regioni.

Le attività disciplinate dall’art. 1, comma 4, sarebbero da ricondurre in parte alla competenza legislativa piena delle Regioni (in relazione allo sviluppo ed al miglioramento della produzione cinematografica, da intendere quale materia autonoma), e in parte a quella concorrente, in relazione ai profili afferenti la materia “commercio con l’estero”.

Anche a voler riconoscere la competenza statale in materia di “promozione e organizzazione di attività culturali” e di “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, in ogni caso, secondo la Regione, l’attribuzione ad organi statali di funzioni amministrative invaderebbe comunque la competenza regionale nell’allocazione delle funzioni amministrative in materie di competenza concorrente, al di fuori dell’ipotesi – quale quella esaminata dalla sentenza di questa Corte n. 303 del 2003 – in cui esigenze unitarie giustifichino l’intervento del legislatore statale (fatta salva, comunque, la necessità dello strumento dell’intesa).

Conclude, sul punto, la ricorrente, affermando che le funzioni amministrative disciplinate dall’art. 1, comma 4, spetterebbero alle Regioni, con particolare riferimento all’esercizio della vigilanza.

2.2. – La Regione Emilia-Romagna censura, inoltre l’art. 3 (tranne i primi due periodi del primo comma), l’art. 12 e l’art. 20, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

L’art. 12, in particolare, istituisce presso il Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche», nel quale confluiscono le risorse esistenti nei fondi previsti dagli artt. 27 e 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213 (Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia), la percentuale relativa al cinema del Fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), ed altri fondi.

Ad avviso della Regione, con tale previsione si sarebbe introdotto «un intervento diretto dello Stato a sostegno delle imprese operanti nel settore cinematografico», al di fuori del presupposto legittimante della rilevanza macroeconomica dell’intervento, come definita dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Secondo un primo profilo, la mancata precisazione dell’entità del Fondo disciplinato dall’art. 12 impedirebbe una valutazione della sua rilevanza macroeconomica da un punto di vista quantitativo.

Inoltre, si osserva che le attività di cui all’art. 12, comma 3, lettere c) e d) del d.lgs. n. 28 del 2004 sono incluse – ad opera dell’art. 4, comma 3 – nel programma triennale, predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche ed approvato dal Ministro, contenente «l’individuazione, per ciascuna Regione, delle aree geografiche di intervento»; dunque, gli interventi in esame avrebbero carattere territorialmente limitato ad ambiti regionali definiti, il che costituirebbe un ulteriore elemento sintomatico per escluderne la rilevanza macroeconomica.

Del resto, sotto un diverso profilo, l’attività cinematografica, pur se non priva di rilevanza sul piano economico-produttivo, tuttavia non potrebbe essere considerata, da un punto di vista «ontologico», un importante settore della politica economica statale, assimilabile a quello dell’agricoltura o dell’industria tessile.

Tutti questi fattori escluderebbero che l’intervento statale possa trovare titolo nell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., sicché l’istituzione del Fondo violerebbe gli artt. 117, 118 e 119, in relazione alla competenza delle Regioni ad orientare i finanziamenti nelle materie loro attribuite.

A giustificazione di tale disciplina non sarebbe poi invocabile lo schema di cui alla sentenza n. 303 del 2003: sia per l’assenza del presupposto (esigenze unitarie, tali da attrarre le funzioni al livello statale), sia perché mancherebbe comunque il coinvolgimento delle Regioni.

I commi 4 e 5 dell’art. 12 sarebbero costituzionalmente illegittimi, in quanto prevedono meccanismi decisionali e gestionali, relativi alle quote del fondo, che escludono la partecipazione delle Regioni.

Il comma 5 presenterebbe, quale ulteriore profilo di illegittimità costituzionale, la violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto prevederebbe «un potere sostanzialmente regolamentare», avuto riguardo ad un criterio non formale di individuazione della natura dell’atto (in argomento la ricorrente richiama la sentenza di questa Corte n. 88 del 2003).

Dalla dedotta illegittimità costituzionale dell’art. 12, discenderebbe l’illegittimità costituzionale anche dell’art. 3 (ad eccezione dei primi due periodi del comma 1), nella parte in cui disciplina l’iscrizione, in elenchi informatici istituiti presso il Ministero, delle imprese cinematografiche, e nella parte in cui subordina a tale iscrizione l’accesso ai benefici di cui al richiamato art. 12.

La disciplina dell’elenco delle imprese cinematografiche, stante il suo carattere di dettaglio, sarebbe incompatibile con il sistema costituzionale del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni: una volta esclusa la qualificazione della disciplina come afferente alla materia della «tutela della concorrenza», ne conseguirebbe l’illegittimità delle disposizioni che disciplinano in dettaglio il presupposto dell’accesso ai benefici; l’illegittimità costituzionale della disciplina in questione, comunque, dipenderebbe anche dalla mancata previsione di un’intesa con le Regioni quanto all’adozione del decreto di cui all’art. 3, comma 2.

Infine, nello stesso gruppo di censure si colloca la prospettata illegittimità costituzionale dell’art. 20, nella parte in cui prevede che la denuncia di inizio di lavorazione del film sia presentata al Direttore generale competente, «anziché alla competente autorità regionale, secondo discipline operative regionali».

2.3. – La ricorrente censura, in relazione agli artt. 3, 117 e 118 Cost., gli artt. 4, e 22, comma 5, del decreto legislativo impugnato.

Questa censura, avente ad oggetto le disposizioni che regolano l’attività della «Consulta territoriale per le attività cinematografiche», è articolata in più profili.

In relazione all’art. 4, comma 3, lettere a) e b) – vale a dire alla disciplina del contenuto del programma triennale predisposto dalla Consulta – la ricorrente ne riconduce l’illegittimità costituzionale alla censura proposta contro l’art. 12 e, in ogni caso, ove fosse riconosciuta la legittimità della gestione centrale prevista da tale ultima disposizione, afferma che residuerebbe comunque il profilo della mancata previsione di un’intesa con le Regioni per la elaborazione ed approvazione del programma.

In relazione all’art. 4, comma 3, lettera c), la ricorrente rinvia alle censure proposte contro l’art. 19 del decreto legislativo impugnato, di cui subito infra.

Con riferimento, poi, al comma 5 dell’art. 4, che prevede un parere vincolante della Consulta per il rilascio dell’autorizzazione, da parte del Direttore generale competente, all’apertura di multisale con più di milleottocento posti (di cui all’art. 22, comma 5), ritiene la ricorrente che la disciplina si collochi nella materia del “commercio”, di piena competenza regionale ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., trattandosi di provvedimento autorizzatorio che ha riguardo unicamente ai profili commerciali dell’attività, e non anche a quelli costruttivi o localizzativi connessi al profilo edilizio della disciplina dell’immobile nel quale detta attività si svolge.

Dunque la previsione di funzioni amministrative statali in materia di competenza legislativa piena regionale o, in denegata ipotesi, di competenza concorrente, violerebbe gli artt. 117 e 118 Cost.

Per un verso, infatti, non sarebbero individuabili esigenze unitarie, tali da legittimare l’intervento del legislatore statale nell’allocazione delle funzioni amministrative; per altro verso, la disposizione censurata sarebbe comunque incostituzionale, sotto il profilo della mancata previsione di un’intesa con le Regioni.

Infine, la mancata previsione di una competenza regionale in ordine all’autorizzazione all’apertura delle multisale sarebbe altresì irragionevole, essendo il livello di governo regionale quello più adatto ad operare le valutazioni propedeutiche al rilascio dell’autorizzazione, in considerazione della natura degli interessi implicati in tale ponderazione (profili urbanistici, programmazione regionale e locale in materia di commercio, determinazione del bacino d’utenza).

Dalla ritenuta illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 5, la Regione ricorrente inferisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, che rimarrebbe in tal modo privo di oggetto.

In via subordinata, per l’ipotesi di riconosciuta competenza statale, ad avviso della ricorrente permarrebbe il profilo di incostituzionalità relativo al fatto che il parere espresso dalla Consulta non varrebbe a surrogare lo strumento dell’intesa con le Regioni, in quanto in tale organo la rappresentanza regionale sarebbe «marginale».

La denunciata illegittimità costituzionale dell’art. 4 si estenderebbe inoltre al comma 6, che prevede la disciplina dell’organizzazione della Consulta, ad opera di un decreto ministeriale, escludendo ogni forma di coinvolgimento regionale.

2.4. – La Regione Emilia-Romagna censura l’art. 5, commi 1, 5 e 6, del d.lgs. n. 28 del 2004, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Mancherebbero infatti esigenze unitarie per l’accentramento della funzione amministrativa di riconoscimento della nazionalità italiana delle opere cinematografiche strumentale ai fini dell’ammissione ai benefici previsti dal decreto delle imprese nazionali di produzione.

In ogni caso, l’art. 5, commi 1, 5 e 6 sarebbe illegittimo per il mancato coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 7 dell’art. 5, che non prevede funzioni amministrative statali ma disciplina il riconoscimento della nazionalità italiana dei film agli effetti del conseguimento di contributi da parte degli esercenti di sale cinematografiche, è invece censurato dalla ricorrente mediante un rinvio a quanto dedotto in relazione alle disposizioni del decreto legislativo che regolano i contributi statali.

2.5. – La ricorrente impugna, poi, l’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, deducendone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui prevede la stipula di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche realizzate in coproduzione con imprese estere. La norma censurata contrasterebbe, in particolare, con l’art. 117, nono comma, della Costituzione.

Sul duplice presupposto della competenza legislativa regionale nella materia, e dell’interpretazione secondo la quale dall’insieme delle disposizioni contenute nell’art. 6 risulterebbe «che l’accordo internazionale è concepito come concluso dallo Stato», la Regione ricorrente argomenta che, una volta stabiliti criteri uniformi per il riconoscimento alle coproduzioni internazionali della nazionalità italiana, «dovrebbe spettare anche alle Regioni il potere di concludere accordi di coproduzione».

In particolare, poi, i commi 6 e 8 dell’art. 6 sarebbero costituzionalmente illegittimi perché prevedono funzioni amministrative statali in materia di competenza regionale senza un adeguato coinvolgimento delle Regioni, e in assenza di esigenze unitarie che possano legittimare una simile previsione.

Il comma 7 dell’art. 6, sarebbe, inoltre illegittimo, in quanto conterrebbe una disciplina di dettaglio in materia non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

2.6. – La Regione Emilia-Romagna censura, in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., anche l’art. 7 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina il riconoscimento dell’interesse culturale delle opere cinematografiche, anche mediante la previsione, in capo al Direttore generale competente, di poteri di deroga, da esercitarsi dietro parere della Commissione di cui all’art. 8, quanto alla valutazione della sussistenza dei requisiti previsti.

Anche in questo caso, oggetto della censura non è la predisposizione, con legge dello Stato, di criteri uniformi, ma la loro applicazione, in via amministrativa, da parte del Direttore generale del competente Ministero, al di fuori di alcuna esigenza unitaria che giustifichi l’assunzione da parte dello Stato di funzioni amministrative in materie non di competenza esclusiva statale, e comunque senza il necessario ed adeguato coinvolgimento delle Regioni.

2.7. – La Regione impugna, inoltre, l’art. 8, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost. Tale disposizione regola l’istituzione ed il funzionamento della «Commissione per la cinematografia», prevedendone l’articolazione in due sottocommissioni, cui vengono attribuite le diverse funzioni della Commissione stessa.

Fra tali funzioni vi è quella di riconoscimento dell’interesse culturale delle opere cinematografiche e quella di promozione e di individuazione dei film d’essai.

La partecipazione delle Regioni è prevista (art. 8, comma 3) soltanto per la sottocommissione per la promozione e per i film d’essai.

La censura in esame poggia sull’affermazione della illegittimità costituzionale della allocazione al livello statale di funzioni amministrative in materia che non rientra nella potestà legislativa esclusiva statale: da ciò discenderebbe l’illegittimità delle disposizioni che regolano l’istituzione ed il funzionamento dell’organo attributario delle relative competenze.

In via subordinata – nell’ipotesi cioè in cui si considerasse conforme a Costituzione la allocazione al livello statale delle indicate funzioni amministrative, in nome di esigenze unitarie – la Regione ritiene comunque costituzionalmente illegittima la normativa denunziata in quanto: a) la Commissione dovrebbe comunque avere una composizione paritetica Stato-Regioni; b) il decreto ministeriale sulla composizione e sul funzionamento della Commissione dovrebbe essere adottato previa intesa.

2.8. – La ricorrente deduce, come ulteriore censura, la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell’art. 9 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale disciplina l’individuazione dei requisiti delle opere cinematografiche che possono avere accesso ai benefici, l’accertamento di tali requisiti e le modalità e condizioni di inserimento in tali opere di inquadrature di marchi e prodotti.

Quest’ultimo profilo è regolato dal comma 3 dell’art. 9, che viene ritenuto costituzionalmente illegittimo sia perché detterebbe in materia norme di dettaglio, sia perché, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, prevederebbe una normativa sostanzialmente regolamentare in materia di ritenuta competenza regionale, individuata nel “commercio” e, in particolare, nella “tutela del consumatore”.

L’illegittimità costituzionale dei primi due commi dell’art. 9 sarebbe invece collegata dalla ricorrente ai vizi di cui si ritengono affette le norme «che prevedono i benefici in questione».

2.9. – La Regione Emilia-Romagna impugna, altresì, gli artt. 10 e 11, perché in contrasto con gli artt. 3, 117, 118 e 119 Cost. Tali disposizioni disciplinano gli incentivi alla produzione e la loro liquidazione.

Questa censura, analoga a quella proposta contro l’art. 12, poggia sull’assunto della illegittimità costituzionale di disposizioni che prevedano interventi finanziari dello Stato in materie di competenza regionale, al di fuori dell’ipotesi – che la ricorrente ritiene non sussistente nel caso in esame – di rilevanza macroeconomica dell’intervento, prospettata da questa Corte nella sentenza n. 14 del 2004.

In particolare, ritiene la Regione che non sia invocabile un simile titolo di legittimazione per il finanziamento statale in questione, in quanto esso sarebbe riservato «solo a una parte degli operatori del settore», non sarebbe «vincolato al reinvestimento in attività produttive», e sarebbe «destinato anche a persone fisiche che non svolgono attività d’impresa (regista e sceneggiatori)».

Neppure sarebbe invocabile una giustificazione basata sul principio di sussidiarietà, non essendo individuabili esigenze unitarie tali da legittimare un simile intervento.

Gli artt. 10 e 11, nel complesso, sarebbero dunque illegittimi perché spetterebbe alle Regioni, nelle materie di loro competenza, «valutare gli interventi di sostegno da compiere».

Inoltre, l’art. 10, comma 1, sarebbe illegittimo in quanto, nel disciplinare il procedimento di erogazione dei contributi, non prevede l’intesa con le Regioni.

L’art. 10, comma 4, nel rinviare ad un successivo decreto ministeriale, da adottarsi senza il coinvolgimento delle Regioni (che invece dovrebbe essere previsto), istituirebbe un potere sostanzialmente regolamentare dello Stato in materia di ritenuta competenza regionale, così violando l’art. 117, sesto comma, Cost.

La disciplina dettata dall’art. 10, infine, sarebbe irragionevole, in violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della eterogeneità funzionale fra il criterio individuato per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi (legato agli incassi ottenuti), e la destinazione dei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento nella produzione di opere cinematografiche sarebbe soltanto eventuale (con conseguente trasformazione dell’incentivo in una sorta di «premio» ai film che hanno ottenuto maggiori incassi, al di fuori di una ragionevole giustificazione).

2.10. – La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, gli artt. 13, 14, 15 e 16, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Le disposizioni censurate disciplinano i finanziamenti per le attività di produzione, distribuzione, esercizio e per le attività delle industrie tecniche, sostenuti dal Fondo di cui all’art. 12: di qui l’affermazione della ricorrente, secondo la quale l’illegittimità delle disposizioni in esame discenderebbe dalla ritenuta illegittimità costituzionale del citato art. 12.

Quali autonome censure, inoltre, la ricorrente deduce il carattere di normativa di dettaglio degli artt. 13 e 14, per l’ipotesi – subordinata – che l’attività disciplinata da tali disposizioni (erogazione di contributi con finalità di promozione di film di interesse culturale) non venga ricondotta alla materia dello «spettacolo», ma a quella della «promozione di attività culturali».

Inoltre, si osserva che l’art. 13, comma 9, nel prevedere l’attribuzione di un «incentivo speciale» ad opera di una «apposita giuria composta da cinque eminenti personalità della cultura, designate dal Ministro», escluderebbe completamente le Regioni dalla scelta relativa.

L’art. 15, infine, che disciplina l’erogazione di contributi per la realizzazione di nuove sale, il ripristino di sale inattive, la trasformazione di sale esistenti, e per l’installazione, ristrutturazione e rinnovo delle apparecchiature, introdurrebbe una forma di intervento finanziario statale avente carattere territorialmente delimitato, e individuerebbe come destinatari i gestori di sale che non necessariamente proiettano film italiani. Questi due elementi sarebbero sintomatici dell’assenza di rilevanza macroeconomica dell’intervento.

2.11. – La ricorrente deduce poi la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell’art. 17 del decreto legislativo impugnato.

Questa disposizione prevede l’attribuzione, ad opera della giuria di cui all’art. 13, comma 9, di premi di qualità alle opere cinematografiche che abbiano ricevuto un attestato di qualità da parte del competente Direttore generale e demanda ad un successivo decreto ministeriale l’individuazione delle quote percentuali di ripartizione del premio fra le componenti che abbiano contribuito alla realizzazione dell’opera (impresa di produzione, regista, autore del soggetto, autore della sceneggiatura, autore del commento musicale, autore della fotografia cinematografica, autore della scenografia, autore del montaggio). Le relative risorse finanziarie sono individuate nel fondo di cui alla legge n. 163 del 1985.

Tale disposizione, ad avviso della Regione, rappresenterebbe «soltanto la perpetuazione della precedente tradizione, risalente ad un periodo in cui le Regioni non avevano competenza costituzionale in materia». In ogni caso, rileverebbero specificamente a sostegno della illegittimità costituzionale la mancanza di esigenze unitarie tali da legittimare l’allocazione al livello statale delle funzioni amministrative considerate, il mancato coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio di tali funzioni, nonché, infine, la previsione di un potere sostanzialmente regolamentare in materia non di competenza legislativa esclusiva statale.

2.12. – Altra censura è prospettata nei confronti dell’art. 18 del d.lgs. n. 28 del 2004, relativo alle associazioni nazionali e ai circoli di cultura cinematografica, per violazione dell’art. 117 Cost.

La definizione di tali organismi contenuta nei primi due commi dell’art. 18 non avrebbe natura civilistica, di mera definizione di persone giuridiche di diritto privato, in quanto avrebbe la diversa funzione di individuare i destinatari degli interventi previsti dai commi successivi.

Secondo la Regione, una simile previsione sarebbe legittima, quale espressione di un principio fondamentale, solo ove si ritenesse «che la relativa disciplina rientri nella promozione delle attività culturali».

Inoltre, il comma 4, in base al quale «le associazioni e i circoli aderenti possono avvalersi, nell’ambito delle loro attività, anche della riproduzione visivo-sonora da supporti video, ottici, elettronici, magnetici e digitali, previa adozione delle misure di tutela finalizzate ad evitare qualunque azione di sfruttamento illegale», non avrebbe alcun contenuto normativo, in quanto si limiterebbe a confermare la possibilità di svolgere all’interno degli organismi in questione attività già ritenute lecite dall’ordinamento.

Ancora, il comma 3 dell’art. 18, che prevede il potere dirigenziale di riconoscimento delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, delle quali indica i requisiti di diffusione territoriale e di esperienza nel settore, sarebbe costituzionalmente illegittimo in quanto dovrebbe essere attribuita alle Regioni la competenza in materia di disciplina e di gestione amministrativa del riconoscimento delle associazioni, «eventualmente sulla base di principi fondamentali statali». In via subordinata, la disposizione in questione sarebbe illegittima perché, anche ove fosse ritenuta la competenza amministrativa statale nella materia in virtù del principio di sussidiarietà (ciò che la ricorrente peraltro contesta), la previsione risulterebbe comunque viziata a causa della mancanza di adeguati meccanismi di concertazione.

Secondo la ricorrente, sarebbe illegittimo anche il comma 5 dell’art. 18, secondo cui alle associazioni nazionali viene concesso un contributo annuo, da prelevare sulle risorse di cui all’art. 19. Tale previsione non sarebbe riconducibile alla materia “tutela della concorrenza”: senza che in contrario possa rilevare la circostanza che le associazioni destinatarie dell’azione di sostegno operano in più Regioni.

Infatti, la circostanza che l’ambito territoriale di operatività di una impresa trascenda i confini regionali, non sarebbe ostativa al riconoscimento di un potere regionale di finanziamento delle attività svolte da soggetti aventi sede nel territorio della Regione, a meno che sussistano esigenze unitarie che tuttavia, nella fattispecie considerata, non sarebbero ravvisabili.

Anche per il comma 5, come già per il comma 3, viene fatta valere, in via subordinata, la censura relativa alla mancata previsione di un’intesa, ove l’allocazione a livello statale delle funzioni amministrative considerate dovesse ritenersi legittima in virtù di esigenze unitarie.

Il comma 6, che prevede la possibilità per le associazioni ed i circoli di assumere la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci e di accedere alle provvidenze finanziarie ed alle agevolazioni creditizie previste a favore dell’esercizio cinematografico e della distribuzione di film, sarebbe illegittimo in quanto conterrebbe una normativa di dettaglio «in materia non di competenza esclusiva statale».

2.13. – La Regione Emilia-Romagna impugna, inoltre, in relazione agli artt. 117, 118 e 119 Cost., l’art. 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, che disciplina la promozione delle attività cinematografiche.

La ricorrente contesta la legittimità della gestione a livello statale dei relativi contributi, rilevando anzitutto come la finalità della disposizione in esame sia quella di promozione culturale, e non di sostegno alle imprese, con la conseguenza che «non potrebbe neppure invocarsi a fondamento la materia della tutela della concorrenza».

In ogni caso, la ricorrente richiama le argomentazioni poste a fondamento della censura rivolta contro l’art. 12.

Infine, non sarebbe ravvisabile alcuna esigenza unitaria, tale da giustificare l’allocazione di funzioni di amministrazione operata dal legislatore statale, anche in relazione a quelle attività promozionali, come la realizzazione di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale, che si svolgono a livello nazionale, per la già affermata inidoneità del carattere “nazionale” dell’attività a fungere da limite della competenza regionale.

L’illegittimità costituzionale dell’art. 19 implicherebbe poi quella dell’art. 4, comma 3, lettera c), concernente «l’individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche di cui all’art. 19, comma 3, lettere b), c) e d)».

In via subordinata, la Regione deduce comunque l’illegittimità costituzionale dei commi 2, 3 e 5 dell’art. 19, i quali riconoscerebbero in capo allo Stato il potere di emanare atti sostanzialmente regolamentari in materie non di legislazione statale esclusiva, escludendo o prevedendo in termini insufficienti il coinvolgimento delle Regioni.

Il comma 6 dell’art. 19, secondo il quale lo Stato autorizza le Regioni, le Province ed i Comuni ad «attivare specifiche iniziative di sostegno alle produzioni cinematografiche che vengono realizzate nei territori di propria competenza», contrasterebbe con gli artt. 117 e 118 Cost. in quanto, per un verso, prevederebbe la concessione di un provvedimento abilitativo da ritenersi superfluo, e per altro verso limiterebbe illegittimamente l’attività regionale, che ben potrebbe avere ad oggetto non soltanto le produzioni cinematografiche realizzate all’interno del territorio regionale, ma anche quelle realizzate al di fuori di esso.

2.14. – Infine, la Regione Emilia-Romagna deduce la violazione degli artt. 117 e 118 Cost., ad opera dell’art. 22, comma 1, del decreto legislativo impugnato, là dove è previsto che «le regioni, con proprie leggi, disciplinano le modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all’ampliamento di sale e arene già in attività, anche al fine di razionalizzare la distribuzione sul territorio delle diverse tipologie di strutture cinematografiche», secondo i principî fondamentali precisati dalla stessa disposizione.

Lo Stato non avrebbe potuto dettare principî fondamentali in una materia di competenza legislativa primaria delle Regioni, individuata nella «regolazione della presenza dei cinema sul territorio».

Secondo la ricorrente, infatti, ancorché l’oggetto della disposizione sembrerebbe attenere ad una potestà riconducibile alla materia edilizia, tuttavia i principî fissati, ai quali si dovrebbe attenere la futura legislazione regionale, intenderebbero invece «regolare e limitare l’attività economica di gestione dei cinema».

Quest’ultima attività, ad avviso della ricorrente, non tollererebbe una disciplina legislativa statale, neppure a livello di predisposizione di principî fondamentali.

3. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso, considerando che la disciplina dello “spettacolo” deve essere ricompresa nella categoria dei diritti civili e sociali, con conseguente riconduzione delle relative attività nella competenza legislativa esclusiva dello Stato concernente la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” di cui all’art. 117, comma 2, lettera m), Cost.

La difesa erariale, pur riconoscendo che lo spettacolo potrebbe essere considerato come materia innominata, come tale apparentemente riconducibile alla potestà esclusiva delle Regioni, o al più alla potestà concorrente relativa alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, osserva tuttavia che le disposizioni della prima parte della Costituzione (artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33) “prendono in considerazione le attività culturali quale oggetto di diritti di libertà civile”.

Un diverso titolo di legittimazione dell’intervento statale potrebbe individuarsi, secondo l’Avvocatura dello Stato, nella competenza statale esclusiva in materia di “tutela della concorrenza”, come definita nella sentenza di questa Corte n. 14 del 2004.

Questo rilievo consentirebbe di escludere la violazione dell’art. 119 della Costituzione ad opera delle disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 che prevedono forme di finanziamento statale dell’attività cinematografica, o comunque interventi di sostegno in forma di contributo finanziario.

Inoltre, la ripartizione costituzionale delle materie non escluderebbe che, per esigenze unitarie, correlate all’interesse nazionale, lo Stato garantisca un trattamento uniforme anche al di là della ripartizione stessa, secondo la prospettiva indicata dall’art. 5 Cost.

Secondo questa lettura, l’attribuzione alle Regioni della competenza in materia di promozione ed organizzazione di attività culturali, andrebbe «interpretata come affidamento alle Regioni di una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale».

La difesa erariale sostiene inoltre che, in base al principio di sussidiarietà, e in applicazione dello schema ricostruttivo posto a fondamento della sentenza di questa Corte n. 303 del 2003, sarebbe legittima la allocazione a livello statale delle funzioni amministrative in materia di attività cinematografiche, giacché tale materia sfuggirebbe «evidentemente ad ogni forma di territorializzazione degli interessi in essa coinvolti, se non per gli aspetti relativi alle sale cinematografiche».

Pertanto, non sarebbe violato neppure l’art. 118 Cost.

Le uniche esigenze riferibili ad un ambito non unitario sarebbero state quindi considerate, per un verso, dall’art. 22 del decreto legislativo impugnato, che rimanda alla legislazione regionale la disciplina delle modalità di autorizzazione all’apertura delle sale cinematografiche; per altro verso, dalla previsione (art. 4) di un organo, la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, la cui composizione garantisce adeguatamente il contemperamento dei diversi livelli di interessi coinvolti.

4. – Anche la Regione Toscana, con ricorso notificato il 5 aprile 2004 e depositato il 14 aprile 2004, ha impugnato numerose disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004.

Premette la ricorrente che tale atto normativo è stato approvato nonostante il parere negativo espresso, nella seduta del 26 novembre 2003, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e senza che fossero recepite le istanze espresse dalle autonomie regionali.

L’esistenza di autonome funzioni amministrative delle Regioni in materia di attività di prosa, musicali e cinematografiche era già riconosciuta dall’art. 49 del d.P.R. n. 616 del 1977; successivamente, il d.lgs. n. 112 del 1998, agli artt. 148-156, aveva riconosciuto allo “spettacolo” un ambito distinto rispetto alle “attività culturali”. Muovendo dalla considerazione che nel nuovo testo dell’art. 117 Cost. lo spettacolo non è incluso né nelle materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva statale né in quelle per le quali è prevista la potestà concorrente dello Stato e delle Regioni, ritiene la ricorrente che esso rientrerebbe tra le materie riservate alla potestà legislativa residuale delle Regioni.

Ma anche laddove si ritenesse che lo spettacolo rientri nell’ambito delle attività culturali, di cui al terzo comma dell’art. 117 Cost., le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 sarebbero illegittime in quanto non si limiterebbero a dettare principî fondamentali, ma conterrebbero una disciplina di dettaglio, prevedendo procedure di erogazione di contributi e controlli sull’utilizzo di risorse che invece sarebbero rimessi alla legislazione regionale.

Anche le materie dell’industria e del commercio, alle quali, almeno in parte, la disciplina censurata potrebbe afferire, spetterebbero alla competenza regionale.

4.1. – La Regione Toscana censura, anzitutto, l’art. 1, comma 2 e comma 4, lettere a), c) e d), per violazione degli artt. 117 e 118 Cost.

Benché il comma 2 qualifichi le attività cinematografiche come di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale, ciò non costituirebbe titolo idoneo a legittimare la potestà legislativa statale in materia.

Il comma 4, che attribuisce al Ministero per i beni e le attività culturali compiti di promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo e il miglioramento della produzione cinematografica, nonché di vigilanza sugli organismi del settore, lederebbe le attribuzioni regionali in materia di spettacolo, industria e commercio, in base alle quali spetterebbe alle Regioni il coordinamento e la promozione delle attività attinenti al cinema, nonché l’erogazione dei finanziamenti e il monitoraggio sull’utilizzo delle risorse.

Le disposizioni censurate contrasterebbero altresì con l’art. 118 Cost. in quanto l’attribuzione a livello centrale delle funzioni amministrative sopra dette non sarebbe giustificata dall’esigenza di esercizio unitario, né dai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

In ogni caso, la violazione dell’art. 118 Cost. conseguirebbe alla mancata adozione di procedure che assicurino comunque la partecipazione delle Regioni in quanto titolari di funzioni amministrative. Nel caso in esame, tale partecipazione avrebbe dovuto avvenire tramite una “intesa forte” tra Stato e Regioni, nel senso che il suo mancato raggiungimento avrebbe impedito la conclusione del procedimento, secondo quanto chiarito da questa Corte nella sentenza n. 303 del 2003 e nella sentenza n. 6 del 2004.

4.2. – La Regione Toscana censura poi l’art. 3, commi 1, 2 e 3, per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Rileva la ricorrente che il comma 1 della disposizione impugnata prevede, quale condizione per l’ammissione delle imprese cinematografiche ai benefici economici previsti dal decreto, la loro iscrizione in appositi elenchi informatici istituiti presso il Ministero. Il comma 2 dispone che tali elenchi siano articolati in due categorie e il comma 3 dispone che il finanziamento sia determinato in modo differenziato sulla base di parametri da stabilirsi con apposito decreto ministeriale.

La Regione sostiene che un sistema che accentri a livello ministeriale la gestione di tutti i finanziamenti contrasterebbe con l’art. 117 Cost. e non sarebbe neppure giustificabile in nome della sussidiarietà ex art. 118 Cost. Inoltre, violerebbe l’art. 119 Cost., in base al quale i criteri di finanziamento dovrebbero essere disciplinati a livello regionale e le risorse dovrebbero essere previamente ripartite tra le Regioni.

4.3. – La ricorrente impugna, altresì, l’art. 4, il quale istituisce presso il Ministero la Consulta territoriale per le attività cinematografiche, presieduta dal Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport, e composta dal Presidente di Cinecittà Holding s.p.a., da 4 membri designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, da 3 rappresentanti delle Regioni designati dalla Conferenza Stato-Regioni, da 3 rappresentanti degli enti locali. La Consulta predispone un programma triennale, approvato poi dal Ministero, il quale, tra l’altro, individua per ciascuna Regione le aree geografiche ove realizzare nuove sale cinematografiche, il ripristino delle sale inattive, la trasformazione di quelle esistenti; individua le aree privilegiate di investimento e gli obiettivi per la promozione dell’attività cinematografica; svolge inoltre attività di consulenza per il Ministero ed esprime parere sulle richieste di autorizzazione all’apertura di multisale.

Poiché le attività cinematografiche atterrebbero a materie di competenza regionale, la previsione di un organismo, presso il Ministero, con compiti gestionali e di consulenza contrasterebbe con l’art. 117 Cost. in quanto lo Stato dovrebbe limitarsi, tutt’al più, a dettare norme di principio. In subordine, la disposizione contrasterebbe con l’art. 118 Cost. in quanto il programma triennale interferirebbe con le competenze regionali attinenti all’attività cinematografica e pertanto sarebbe stata necessaria una “intesa forte” con le Regioni. A tal fine non potrebbe ritenersi sufficiente la previsione di taluni rappresentati delle Regioni in seno alla Consulta, stante il carattere marginale del loro ruolo, e il numero esiguo, pari a quello dei rappresentanti delle categorie associative.

4.4. – La Regione Toscana censura, ancora, l’art. 8 del d.lgs. n. 28 del 2004, il quale istituisce presso il Ministero la Commissione per la cinematografia, composta da due sottocommissioni: quella per il riconoscimento dell’interesse culturale e quella per la promozione e per i film d’essai. La disposizione impugnata, attribuendo a tali sottocommissioni rilevanti attività sia per quanto attiene al riconoscimento dell’interesse culturale dei film, sia per la promozione cinematografica, accentrerebbe in capo al Ministero tali funzioni in materia di spettacolo e industria, in violazione dell’art. 117 Cost.

In contrasto con l’art. 118, poi, mancherebbero peraltro i presupposti perché le funzioni amministrative di competenza regionale siano attratte allo Stato, non essendo stata prevista alcuna intesa con le Regioni. Né questa potrebbe in alcun modo ritenersi sostituita dalla partecipazione regionale in seno alle sottocommissioni, sia perché tale partecipazione è prevista, irragionevolmente, solo per la sottocommissione per la promozione e i film d’essai, sia perché, comunque, tale partecipazione sarebbe inidonea a ristabilire un equilibrio di competenze.

Infine, la disposizione impugnata violerebbe l’art. 117, sesto comma, Cost. in quanto rinvia ad un futuro decreto ministeriale, di carattere regolamentare, la determinazione della composizione e delle modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, mentre sarebbe impedito allo Stato di emanare regolamenti in materie che – come quella in esame – non sono riservate alla sua potestà legislativa esclusiva.

4.5. – Ancora, la ricorrente censura gli artt. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004.

Tutte tali disposizioni prevedono contributi ed agevolazioni per la produzione, la promozione, la distribuzione, l’esercizio delle attività cinematografiche, per i registi e per gli autori del soggetto e della sceneggiatura. Dunque intervengono nelle materie dello spettacolo e dell’industria, di competenza legislativa regionale.

Gli incentivi previsti dall’art. 14, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, per le imprese di distribuzione nazionale e per quelle di distribuzione ed esportazione, attengono rispettivamente alla materia del “commercio”, di competenza legislativa residuale regionale, e alla materia del “commercio con l’estero”, di potestà legislativa concorrente.

In violazione dell’art. 119 Cost., il quale imporrebbe che i suddetti fondi fossero ripartiti tra le Regioni che dovrebbero poi disciplinare ed erogare i contributi, le disposizioni censurate prevederebbero finanziamenti diretti dello Stato a soggetti terzi.

L’art. 12, inoltre, senza discutere con le Regioni i criteri, stralcia dal Fondo unico dello spettacolo (FUS) la quota prevista per il cinema, così smembrando una parte rilevante del Fondo stesso.

Tali forme di finanziamento diverrebbero uno strumento indiretto di ingerenza dello Stato nell’esercizio di funzioni regionali e di sovrapposizione di politiche governate centralmente rispetto agli indirizzi legittimamente decisi dalle Regioni in ambiti di propria competenza.

L’art. 12, comma 3, lettera c), ancora, prevede che lo Stato finanzi la realizzazione di nuove sale o il ripristino di quelle inattive, nonché l’adeguamento delle strutture e delle apparecchiature. L’art. 22 affida alle Regioni il compito di rilasciare le autorizzazioni per tali attività. Ad avviso della ricorrente il sistema così delineato contrasterebbe con gli artt. 117, 118 e 119 Cost. e sarebbe inoltre irrazionale in quanto attribuirebbe alle Regioni la competenza legislativa e amministrativa per la realizzazione di nuove sale, ma allocherebbe al livello centrale la gestione del finanziamento delle relative attività.

Inoltre, l’art. 10, comma 4, l’art. 12, commi 4 e 5, l’art. 17, commi 3 e 4, l’art. 19, commi 2 e 5, in quanto rimandano ad un futuro decreto ministeriale la determinazione delle modalità e dei criteri per la ripartizione dei finanziamenti, violerebbero l’art. 117, sesto comma, Cost. Tali decreti, infatti, avrebbero natura regolamentare e dunque non sarebbero ammessi nelle materie in questione non riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Le norme censurate, contrasterebbero altresì con l’art. 76 Cost. per eccesso di delega: la legge delega, infatti, non prevedeva, tra i criteri direttivi, la possibilità di stralciare una quota del FUS e disporne separatamente. Inoltre, permetteva di incidere sulla liquidazione dei contributi ma non di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari degli stessi.

4.6. – La Regione Toscana censura, infine, l’art. 22, comma 1, lettere a), b), c), d), comma 4 e comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

Il comma 1 affida alle Regioni la disciplina delle modalità di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione e adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche e alla ristrutturazione o ampliamento di sale esistenti. Tale disposizione atterrebbe alle materie del commercio e dell’industria – di competenza legislativa residuale delle Regioni – in quanto sarebbe finalizzata alla razionalizzazione della distribuzione delle strutture cinematografiche e avrebbe dunque finalità diverse da quelle urbanistiche.

Pertanto, la norma contrasterebbe con l’art. 117 Cost. in quanto detta principî fondamentali in materie riservate alla potestà residuale regionale, nelle quali non vi sarebbe spazio per tale determinazione.

Per le stesse ragioni, il comma 4 contrasterebbe con gli artt. 117 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che le imprese, per essere ammesse ai finanziamenti, gestiti tutti a livello statale, debbano essere iscritte in un elenco gestito dal Ministero.

Anche il comma 5, che attribuisce al livello statale (Direttore generale) la competenza a rilasciare l’autorizzazione per l’apertura delle multisale con più di 1800 posti, violerebbe l’art. 117 Cost. Infatti, tali strutture inciderebbero in misura rilevante sul governo del territorio, stante l’esigenza di creare parcheggi, adeguare la viabilità e realizzare opere di urbanizzazione, nonché sul commercio e l’industria. Inoltre per la autorizzazione alla loro apertura si dovrebbe tener conto della programmazione urbanistica, commerciale e dell’esercizio cinematografico definita a livello regionale.

In subordine, la disposizione censurata contrasterebbe con l’art. 118 Cost. in quanto non sarebbe stata prevista l’intesa con la Regione interessata, essendo contemplato solo il parere della Consulta, all’interno della quale la presenza regionale sarebbe del tutto marginale.

5. – Si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso per l’infondatezza del ricorso, con argomentazioni del tutto analoghe a quelle svolte in relazione al ricorso presentato dalla Regione Emilia-Romagna.

6. – In prossimità della data fissata per l’udienza pubblica, la Regione Emilia-Romagna ha depositato una memoria nella quale richiama le sentenze di questa Corte n. 255 e n. 256 del 2004, che hanno chiaramente ricondotto lo “spettacolo” nell’ambito della materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione delle attività culturali”, dando peraltro atto della necessità di una profonda revisione della legislazione statale ad essa relativa.

Il d.lgs. n. 28 del 2004, ad avviso della Regione, avrebbe compiuto una completa risistemazione della disciplina della cinematografia disattendendo le indicazioni della Corte, dal momento che avrebbe perpetuato il sistema centralizzato previgente, senza adeguarsi all’assetto delineato dalla legge cost. n. 3 del 2001.

La ricorrente replica quindi alle argomentazioni svolte dall’Avvocatura dello Stato, contestando che la disciplina censurata possa essere ricondotta nell’ambito dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., perché questa Corte avrebbe espressamente riconosciuto il valore costituzionale dello spettacolo quale forma di cultura, contestualmente affermando la competenza regionale. Del resto, osserva ancora la Regione, i “diritti di libertà civile” oggetto delle attività culturali prese in considerazionedagli artt. 7, 8, 9, 19, 21 e 33 Cost. richiamati dalla difesa erariale, non costituirebbero affatto una materia statale in quanto, in base al riparto di competenze operato dall’art. 117 Cost., le Regioni disciplinano anche gli interventi concernenti diritti fondamentali (ad es. in materia di sanità); in ogni caso, allo Stato sarebbe riservata la competenza solo sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali.

Del tutto infondata sarebbe poi l’argomentazione della Avvocatura basata sull’interesse nazionale, il quale, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, non opererebbe più come limite alla competenza regionale. Inoltre, la richiamata sentenza n. 255 del 2004 avrebbe espressamente riconosciuto la competenza regionale in materia di promozione delle attività culturali senza limitarla a quelle di interesse regionale.

Indimostrato sarebbe poi l’assunto secondo cui, comunque, tutte le norme del decreto censurato potrebbero essere giustificate in base al principio di sussidiarietà.

Anche l’erogazione di contributi potrebbe avvenire a livello regionale, in relazione alle imprese aventi sede nelle varie Regioni.

Nel caso in cui le imprese siano concentrate in alcune Regioni, lo Stato potrebbe intervenire utilizzando gli strumenti di cui all’art. 119, quinto comma, Cost.

Comunque, a giustificare l’erogazione diretta di contributi in materie regionali, non sarebbe sufficiente la portata nazionale dell’attività finanziata.

Le norme impugnate sarebbero illegittime anche perché non prevederebbero un adeguato coinvolgimento delle Regioni nell’esercizio di una funzione accentrata e, comunque, tale coinvolgimento, ove previsto, sarebbe insufficiente.

Infine, la disciplina censurata non potrebbe essere ricondotta alla materia tutela della concorrenza, come sostenuto dalla difesa erariale, dal momento che sarebbe indimostrata l’esistenza dei requisiti che questa Corte, nella sentenza n. 14 del 2004, ha individuato a tal fine.

7. – Anche la Regione Toscana, in prossimità dell’udienza pubblica, ha depositato una memoria nella quale replica alle argomentazioni svolte dall’Avvocatura generale dello Stato.

Innanzitutto, la Regione – richiamando talune pronunce di questa Corte (sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 88 del 2003 e n. 282 del 2002) – esclude che la disciplina della cinematografia contenuta nel d.lgs. n. 28 del 2004 abbia ad oggetto la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il soddisfacimento di diritti civili, dal momento che essa non avrebbe ad oggetto la fissazione del livello minimo di soddisfacimento di tali diritti. Inoltre, la previsione di fondi non avrebbe nulla a che fare con la garanzia su tutto il territorio nazionale dei livelli essenziali. Mancherebbe, altresì, la previsione di adeguate procedure e precisi atti formali per procedere alle specificazioni ed articolazioni necessarie, secondo quanto precisato da questa Corte nella sentenza n. 88 del 2003.

Infondata sarebbe anche l’argomentazione dell’Avvocatura secondo cui le attribuzioni regionali in materia di promozione e organizzazione delle attività culturali sarebbero limitate alle attività di mero interesse regionale, dal momento che il criterio della dimensione dell’interesse sarebbe estraneo all’art. 117, terzo comma, Cost. ai fini della attribuzione delle competenze legislative.

Anche la Regione Toscana contesta il richiamo all’interesse nazionale quale limite alla legislazione regionale o quale fondamento dell’intervento statale in materie di competenza regionale.

Solo i principî di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione di cui all’art. 118 Cost. potrebbero determinare l’ascesa della funzione normativa dalle Regioni allo Stato e purché sia prevista un’intesa con la Regione interessata, da adottarsi nell’ambito di una procedura effettivamente basata sulla leale collaborazione, requisito, questo, che non sarebbe soddisfatto dalla previsione di un parere della Consulta. All’interno di tale organo, infatti, le Regioni sarebbero scarsamente rappresentate.

Mancherebbero, inoltre, i requisiti individuati dalla giurisprudenza costituzionale per ricondurre l’intervento finanziario dello Stato previsto dalle norme censurate nell’ambito dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.

Non sussisterebbe, infatti, né il requisito soggettivo, in quanto i contributi non sarebbero accessibili a tutti gli operatori, né il requisito oggettivo, in quanto mancherebbe l’impatto complessivo sull’economia e dunque il carattere macroeconomico dell’intervento. Essi mirerebbero piuttosto ad incentivare interventi effettuati da talunioperatori cinematografici.

Nelle materie di competenza regionale – quale quella in questione – spetterebbe alle Regioni disciplinare gli interventi di sostegno secondo quanto affermato da questa Corte nella sentenza n. 77 del 2005, nonché nella sentenza n. 51 del 2005 e nelle sentenze n. 423 e n. 424 del 2004.

Inoltre, il d.lgs. n. 28 del 2004 avrebbe disatteso il monito contenuto nella sentenza n. 255 del 2004 concernente il Fondo unico dello spettacolo, ove si era espressamente affermato che interventi legislativi quale quello previsto dalla legge n. 163 del 1985 non sarebbero stati più giustificati in futuro.

Infine, la Regione ribadisce l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, in particolare là dove circoscrive la competenza regionale all’autorizzazione all’apertura di multisale con un numero inferiore a 1.800 posti, dal momento che tale autorizzazione riguarderebbe un’attività che attiene a materie di competenza legislativa concorrente e residuale delle Regioni, quale il governo del territorio, nonché l’industria e il commercio.

D’altra parte non vi sarebbe alcuna esigenza unitaria che giustifichi l’intervento statale e, comunque, non sarebbe prevista alcuna intesa con la Regione.

Da ultimo la Regione dà atto del fatto che la delibera della Giunta regionale sulla cui base era stato presentato il ricorso avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 era idonea a tal fine, stante il contenuto omogeneo del provvedimento impugnato.

Considerato in diritto

1. – Le Regioni Emilia-Romagna e Toscana hanno impugnato numerose disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Le prospettazioni contenute nei ricorsi introduttivi dei giudizi sollevano rilievi di costituzionalità sostanzialmente analoghi e sintetizzabili nella pretesa violazione dei seguenti parametri costituzionali:

-          l’art. 117, quarto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe nella materia dell’attività cinematografica (così il ricorso della Regione Emilia-Romagna) ed in quella dello spettacolo (così il ricorso della Regione Toscana), affidate alla competenza residuale delle Regioni; ovvero, in subordine, in quanto la disciplina interverrebbe, per alcuni profili, nelle materie dell’industria e del commercio (o anche nella materia della “regolazione della presenza dei cinema sul territorio”), affidate alla competenza residuale delle Regioni: tali questioni investono l’art. 1, comma 2 (Toscana) e comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l’art. 4 (Toscana) e, in particolare, i suoi commi 3, lettere a) e b), 5 e 6 (Emilia-Romagna); l’art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 22, commi 1 (Emilia-Romagna e Toscana), 4 (Toscana) e 5 (Toscana e Emilia-Romagna);

-          in via subordinata, l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la normativa impugnata interverrebbe con una disciplina di dettaglio in materie, quali quella della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, quella del “sostegno all’innovazione per i settori produttivi”, quella del “commercio con l’estero” e quella del “governo del territorio”, comunque affidate alla competenza concorrente di Stato e Regioni: tali questioni investono l’art. 1, comma 4 (Emilia-Romagna); l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l’art. 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 6, comma 7 (Emilia-Romagna); l’art. 8 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 18 (Emilia-Romagna); l’art. 22, comma 5 (Toscana);

-          l’art. 118 Cost., sotto due distinti profili:

a)       si lamenta l’insussistenza delle esigenze unitarie che possono giustificare l’avocazione, da parte dello Stato, di funzioni amministrative nelle materie che non siano di sua competenza legislativa esclusiva: tali questioni investono l’art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); l’art. 4 (Emilia-Romagna); l’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6 e 7 (Emilia-Romagna); l’art. 8 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 12 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 13, comma 9 (Emilia-Romagna); gli artt. 17, 18, commi 3 e 5, 19, 20 (Emilia-Romagna), nonché l’art. 22 (Toscana), quest’ultimo anche con specifico riferimento al suo comma 5 (Emilia-Romagna);

b)       si censura, comunque, la mancata previsione di strumenti di collaborazione e di forme di coinvolgimento delle Regioni in relazione a funzioni amministrative allocate al livello centrale in materie diverse da quelle contemplate nell’art. 117, secondo comma, Cost.: tali questioni investono l’art. 1, commi 2 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 3, comma 2 (Emilia-Romagna); l’art. 4 (Emilia-Romagna), e in particolare il suo comma 3 (Toscana); l’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7 (Emilia-Romagna); gli artt. 6, 7, 8, commi 3 e 4, 10, commi 1 e 4, 12, 13, comma 9, 17, 18, commi 3 e 5, e 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna); l’art. 22, comma 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

-          l’art. 117, sesto comma, Cost., in quanto la normativa impugnata avrebbe previsto un potere sostanzialmente regolamentare nell’ambito di materie non di competenza legislativa esclusiva statale: tali questioni investono l’art. 4, comma 6 (Emilia-Romagna); l’art. 8, commi 3 e 4 (Toscana); l’art. 9, comma 3 (Emilia-Romagna); l’art. 10, comma 4 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 12, commi 4 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana); l’art. 17, commi 3 e 4 (Emilia-Romagna e Toscana), l’art. 19, commi 2, 3 e 5 (Emilia-Romagna e Toscana);

-          l’art. 119 Cost., sotto il profilo della ritenuta lesione dell’autonomia finanziaria delle Regioni: tali questioni investono l’art. 3, commi 1, 2 e 3 (Toscana); gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 (Emilia-Romagna e Toscana);

-          l’art. 3 Cost., sotto il profilo della violazione del principio di ragionevolezza: tali questioni investono gli artt. 10 e 22, comma 5 (Emilia-Romagna);

-          l’art. 117, nono comma, Cost., in quanto, attraverso l’art. 6, che disciplina le coproduzioni, e che in particolare prevede la stipula, ad opera dello Stato, di accordi internazionali di reciprocità relativi al riconoscimento come nazionali di opere cinematografiche, verrebbe leso il potere delle Regioni di concludere accordi internazionali (Emilia-Romagna);

-          l’art. 76 Cost., sotto il profilo dell’eccesso di delega: tali questioni, sollevate dalla Regione Toscana, investono gli artt. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 e 19.

2. – In considerazione dell’identità di oggetto della gran parte delle questioni sollevate avverso il d.lgs. n. 28 del 2004 e dell’analogia di molti dei profili di censura prospettati, i giudizi devono essere riuniti per essere decisi con un’unica sentenza.

3. – In via preliminare, occorre chiarire a quali ambiti materiali, fra quelli contemplati nel Titolo V della Costituzione, siano da ricondurre, in via generale, le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 oggetto del presente giudizio, senza che ciò valga ad escludere che singole norme trovino la loro legittimazione costituzionale in diversi e specifici ambiti di competenza.

Questa Corte ha già avuto occasione di affermare nella sentenza n. 255 del 2004 che «le attività di sostegno degli spettacoli», tra i quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni. È pertanto infondata la tesi delle ricorrenti, formulata nei ricorsi introduttivi del giudizio, di ricondurre la disciplina dettata dal d.lgs. n. 28 del 2004 entro gli ambiti di competenza di tipo residuale delle Regioni, ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost., in ragione del fatto che si tratterebbe di materie di volta in volta definibili come “cinematografia”, “spettacolo”, “industria”, “commercio”.

Le prime due materie appena citate non sono infatti scorporabili dalle “attività culturali” di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo» (sentenza n. 255 del 2004).

Impropri appaiono anche i richiami alle materie dell’industria e del commercio, le quali, pur essendo evidentemente ricomprese nell’ambito complessivo delle materie nominate ed innominate dell’art. 117 Cost., non appaiono rilevanti nel caso di specie, poiché la disciplina in esame si connota come mezzo a fine rispetto alla natura delle attività medesime, che consistono in rappresentazioni artistiche e di comunicazione culturale propriamente riconducibili, nella loro dimensione prevalente ed imprescindibile, al settore della cultura.

D’altra parte è significativo che il documento del 26 novembre 2003 della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, che pure ha espresso parere negativo sullo schema di decreto legislativo in tema di attività cinematografiche, affermi più volte che il cinema è «da sempre stato considerato come ricompreso nella materia ‘spettacolo’, oggi di competenza legislativa concorrente delle Regioni».

Con particolare riferimento alla disciplina concernente l’apertura di sale cinematografiche, non può evidentemente avere fondamento l’asserzione secondo la quale esisterebbe una materia definibile come “regolazione della presenza dei cinema sul territorio”, dinanzi alla agevole possibilità di riferirsi, invece, a materie espressamente contemplate tra quelle di competenza ripartita fra Stato e Regioni, come soprattutto il “governo del territorio”; tale qualificazione, infatti, deve ritenersi prevalente, anche a fronte di profili attinenti alla “promozione ed organizzazione di attività culturali”, nonché inerenti alle attività commerciali (solo per quest’ultimo profilo, peraltro marginale, ci si troverebbe dinanzi ad una materia di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.).

Del pari infondate appaiono le argomentazioni dell’Avvocatura generale che anzitutto richiamano, peraltro in modo sommario ed anche perplesso, la competenza statale in tema di “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali”; come più volte ormai questa Corte ha affermato, tale titolo di legittimazione legislativa non può essere invocato se non in relazione a specifiche prestazioni delle quali la normativa statale definisca il livello essenziale di erogazione, risultando viceversa del tutto improprio e inconferente il riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost., al fine di individuare il fondamento costituzionale della disciplina, da parte dello Stato, di interi settori materiali (cfr., fra le molte, le sentenze n. 120 del 2005; n. 423 e 16 del 2004 e n. 282 del 2002).

Né basta affermare che esistono una serie di diritti costituzionali rispetto ai quali le attività cinematografiche possono venire in rilievo; occorrerebbe, invece, individuare puntualmente gli specifici livelli di prestazione in tema di spettacoli cinematografici il cui soddisfacimento sarebbe imposto dalla disciplina legislativa in questione.

Appare improprio anche il generico riferimento operato dall’Avvocatura alla competenza legislativa statale di tipo esclusivo di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., quale interpretata dalla sentenza di questa Corte n. 14 del 2004, per legittimare tutte le disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004 in tema di sostegno finanziario statale alle attività cinematografiche, dal momento che queste ultime non appaiono essenzialmente finalizzate a garantire la concorrenza fra i diversi soggetti interessati, quanto invece a sostenere selettivamente «i film che presentano qualità culturali o artistiche o spettacolari» (art. 9) o altre particolari qualità dei film o delle attività inerenti o connesse alla cinematografia (artt. 10, 13, 14, 15, 16, 17, 19). Ragionando diversamente, si arriverebbe alla inaccettabile conclusione secondo la quale la competenza statale in tema di tutela della concorrenza si sovrapporrebbe ad ogni tipo e forma di finanziamento delle attività riconducibili alle materie di competenza legislativa delle Regioni, sia di tipo concorrente che residuale.

In altre parole, a ben vedere, le disposizioni che prevedono il sostegno finanziario ad opere cinematografiche che presentino particolari qualità culturali ed artistiche si connotano semmai per il fatto di incidere sulla collocazione dell’offerta cinematografica sul mercato, nell’ottica della tutela dell’interesse, costituzionalmente rilevante, della promozione e dello sviluppo della cultura (art. 9 Cost.).

4. – Del pari infondata è l’affermazione dell’Avvocatura secondo la quale si potrebbe riconoscere alle Regioni soltanto «una competenza relativa alle attività culturali di mero interesse regionale» e che solo «per i casi residuali, in cui la materia dello spettacolo assume caratteristiche esclusivamente regionali e locali, le Regioni, in relazione al loro livello di rappresentatività degli interessi pubblici, potranno esercitare la propria potestà normativa». Tutto ciò sarebbe possibile – secondo la difesa dello Stato – perché «l’interesse nazionale continua ad operare imponendo il superamento della ripartizione costituzionale delle materie attraverso l’assegnazione al potere normativo statale delle questioni che, qualunque sia la materia a cui ineriscono, rivelino la esigenza di un trattamento uniforme su tutto il territorio dello Stato».

Una tesi del genere urta palesemente con il vigente dettato costituzionale, caratterizzato dalla necessità che i limiti alle potestà regionali siano espressi, ed è stata già più volte esplicitamente esclusa da questa Corte (cfr., in particolare, le sentenze n. 16 del 2004; n. 370 e n. 303 del 2003). Basti in questa sede ricordare ancora una volta quanto sul punto è stato chiaramente affermato nella sentenza n. 303 del 2003: «Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = competenza statale, che nella prassi legislativa precedente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale».

Sulla base di queste premesse è possibile esaminare le specifiche censure formulate dalle ricorrenti.

5. – Preliminarmente deve essere dichiarata l’inammissibilità delle questioni con le quali si deduce la violazione dell’art. 3 Cost., in relazione al principio di ragionevolezza.

Questa Corte ha più volte chiarito che le Regioni sono legittimate a denunciare la violazione di norme costituzionali non attinenti al riparto di competenze con lo Stato solo quando tale violazione abbia un’incidenza diretta o indiretta sulle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni stesse (in tal senso, si vedano le sentenze n. 287 e n. 286 del 2004 e n. 303 del 2003).

Con la censura concernente l’art. 10 del d.lgs. n. 28 del 2004, in relazione all’art. 3 Cost., la Regione Emilia-Romagna lamenta l’irragionevolezza della disciplina concernente l’individuazione del criterio per la selezione delle opere destinatarie degli incentivi e la destinazionedei fondi liquidati a titolo di incentivo, il cui reinvestimento sarebbe solo eventuale.

In tale prospettazione, peraltro, non si evidenzia alcuna incisione, diretta o indiretta, delle competenze attribuite dalla Costituzione alle Regioni ricorrenti e pertanto le questioni devono essere dichiarate inammissibili.

La censura proposta dalla Regione Emilia-Romagna ed avente ad oggetto l’art. 22, comma 5, del decreto in esame, sempre in relazione all’art. 3 Cost., deve essere dichiarata inammissibile, invece, per erronea individuazione del parametro. Infatti, mentre si invoca esplicitamente la lesione del principio di ragionevolezza, si lamenta in realtà la lesione dell’art. 118 Cost., in quanto si censura la mancata previsione di una competenza regionale in ordine alla autorizzazione all’apertura di alcune multisale, assumendosi il livello di governo regionale come maggiormente idoneo ad effettuare le valutazioni necessarie al rilascio delle suddette autorizzazioni.

Peraltro, la allocazione di funzioni amministrative deve essere compiuta alla stregua dei principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art. 118 Cost. La pretesa maggiore adeguatezza del livello regionale, dunque, non può essere dedotta invocando l’art. 3 Cost. nella veste di una violazione del principio di ragionevolezza, dovendo viceversa essere motivata secondo le specifiche modalità richieste dal richiamato art. 118.

6. – Quanto all’art. 6 del d.lgs. n. 28 del 2004, la Regione Emilia-Romagna sostiene che l’insieme delle sue disposizioni configurerebbe gli accordi internazionali in materia di coproduzioni come accordi solo statali, «in violazione dell’art. 117, nono comma, Cost., che attribuisce alle Regioni il potere di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato»; ciò sarebbe ormai possibile dopo la fissazione, ad opera dello stesso decreto legislativo, dei criteri per il riconoscimento della nazionalità italiana alle coproduzioni.

La questione non è fondata.

L’art. 117, nono comma, infatti, si limita a facoltizzare le Regioni a concludere accordi internazionali nelle materie di loro competenza, ma non esclude affatto che lo Stato eserciti il potere estero nelle medesime materie. D’altra parte, anche l’art. 6, comma 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), nell’esplicitare limiti e procedure per l’eventuale stipulazione di accordi internazionali da parte delle Regioni, ne conferma il carattere meramente facoltativo (cfr. sentenza n. 238 del 2004).

Appare evidente che nell’ipotesi in cui, al termine della procedura prescritta appunto dall’art. 6, comma 3, della legge n. 131 del 2003, si giunga effettivamente alla stipula di un accordo internazionale in tale particolare ambito, questo accordo disporrà della efficacia sua propria, in quanto speciale e successivo rispetto ai preesistenti accordi internazionali stipulati dallo Stato.

7. – La Regione Toscana impugna, per violazione dell’art. 76 Cost., le disposizioni in materia di finanziamento contenute negli artt. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del d.lgs. n. 28 del 2004, dal momento che «la legge delega non prevedeva tra i criteri direttivi anche la possibilità di stralciare la quota del Fondo unico per lo spettacolo per disporne separatamente», né prevedeva «di modificare i criteri di selezione dei soggetti destinatari dei contributi (come invece fanno le norme sopra impugnate)».

Tale censura risulta infondata, in quanto incentrata su di una lettura parziale ed incompleta del dato normativo.

Pur in una disposizione di delega notevolmente sintetica come l’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell’organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici), specie considerando la notevole complessità della normativa vigente nelle cinque differenziate materie rispetto alle quali la delega legislativa è stata conferita, emergono alcuni elementi che indicano con certezza come la delega nel settore cinematografico possa essere intesa nel senso di riguardare anche le disposizioni relative al finanziamento del settore, ivi compresa la rideterminazione dei requisiti per accedere ad essi. Anzitutto la delega non è meramente di riordinamento, ma è relativa al “riassetto” del settore; in secondo luogo, l’art. 10, comma 2, prevede che i decreti delegati non possano determinare «nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato»; in terzo luogo, soprattutto, l’art. 10, comma 2, lettera c), individua come principî e criteri direttivi anche il «miglioramento dell’efficacia degli interventi concernenti […] le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l’ottimizzazione delle risorse assegnate» e la «chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio» (sull’interpretazione delle leggi di delegazione, cfr., ad es., sentenze n. 53 e n. 52 del 2005; n. 220 e n. 125 del 2003, n. 425 e n. 163 del 2000). La tesi della ricorrente appare, invece, erroneamente fondata su una lettura isolata della lettera e) del medesimo art. 10, comma 2.

8. – Sulla base delle precisazioni fin qui svolte può ora essere affrontato il problema fondamentale, relativo alla conformità del d.lgs. n. 28 del 2004 rispetto a quanto previsto nel Titolo V della Costituzione, tenuto anche conto della circostanza che l’«adeguamento agli artt. 117 e 118 della Costituzione» costituisce il primo dei criteri direttivi della delega, di cui all’art. 10, comma 2, lettera a), della legge n. 137 del 2002.

Dal momento che nella maggior parte le disposizioni impugnate del decreto legislativo riguardano, come visto al paragrafo 3, una materia di competenza legislativa ripartita fra Stato e Regione, di norma la legislazione statale dovrebbe limitarsi a definire i soli principî fondamentali della materia, mentre le funzioni amministrative dovrebbero essere attribuite normalmente ai livelli di governo substatali in base ai principî di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza indicati nell’art. 118 Cost. La disciplina in esame, invece, appare essenzialmente caratterizzata, sul piano legislativo, da una normativa completa ed autoapplicativa, senza distinzione fra principî e dettagli, e, sul piano amministrativo, da un modello di gestione accentuatamente statalistico ed essenzialmente fondato su poteri ministeriali, con una presenza del tutto marginale di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Tutto ciò parrebbe contrastante non solo con l’art. 117, terzo comma, Cost. ma anche con il primo comma dell’art. 118 Cost., dal momento che, ove si fosse voluto intervenire in questa particolare materia mediante una “chiamata in sussidiarietà” delle funzioni amministrative da parte dello Stato, ciò avrebbe richiesto, ormai per consolidata giurisprudenza di questa Corte, quanto meno «una disciplina che prefiguri un iter in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealtà» (sentenza n. 303 del 2003; ma analogamente cfr. anche sentenze n. 242 del 2005, n. 255 e n. 6 del 2004).

Deve tuttavia essere considerato come il livello di governo regionale – e, a maggior ragione, quello infraregionale – appaiano strutturalmente inadeguati a soddisfare, da soli, lo svolgimento di tutte le tipiche e complesse attività di disciplina e sostegno del settore cinematografico. Ciò in quanto tali attività – diversamente opinando – risulterebbero esposte al rischio di eccessivi condizionamenti localistici nella loro gestione, a fronte, invece, della necessità di sostenere anche iniziative di grande rilevanza culturale prescindendo da questi ultimi. In tal senso depone, altresì, la stessa preesistenza, rispetto alla riforma di cui al decreto impugnato, di una organizzazione operante, almeno in larga parte, a livello nazionale.

Ciò giustifica, di conseguenza, un intervento dello Stato che si svolga, anzitutto, mediante la posizione di norme giuridiche che siano in grado di guidare – attraverso la determinazione di idonei principî fondamentali – la successiva normazione regionale soddisfacendo quelle esigenze unitarie cui si è fatto riferimento (e a questo riguardo assume specifico rilievo la collocazione della materia de qua tra quelle a competenza ripartita), ma anche, là dove necessario, mediante la avocazione in sussidiarietà sia di funzioni amministrative che non possano essere adeguatamente svolte ai livelli inferiori, sia della relativa potestà normativa per l’organizzazione e la disciplina di tali funzioni.

Del resto, la sussistenza, nel settore del sostegno alle attività culturali, di esigenze che rendevano costituzionalmente legittima la allocazione allo Stato di alcune delle funzioni ad esso relative era già stata espressamente segnalata da questa Corte nella sentenza n. 255 del 2004, relativa al Fondo unico per lo spettacolo, là dove si affermava che «almeno per i profili per i quali occorra necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative (ad esempio, si vedano le funzioni finora riservate allo Stato proprio dall’art. 156 del d.lgs. n. 112), dovranno essere elaborate procedure che continuino a svilupparsi a livello nazionale, con l’attribuzione sostanziale di poteri deliberativi alle Regioni od eventualmente riservandole allo stesso Stato, seppur attraverso modalità caratterizzate dalla leale collaborazione con le Regioni».

Se, quindi, il legislatore statale – in un settore di competenza legislativa ripartita, nel quale però esistono forti e sicuri elementi che esigono una gestione unitaria a livello nazionale – in astratto può realizzare una pluralità di modelli istituzionali per dare, nel rispetto sostanziale del Titolo V, concretizzazione alla scelta di un modello diverso da quello ordinariamente deducibile dagli artt. 117 e 118 Cost., questa Corte, chiamata a giudicare della compatibilità costituzionale di molte disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2004, può semplicemente operare per ricondurre tale decreto legislativo al modello (prima definito come costituzionalmente compatibile) della «chiamata in sussidiarietà», affinché la attrazione a livello statale delle funzioni amministrative nel settore delle attività cinematografiche avvenga nel rispetto delle attribuzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni. Ciò, tuttavia, in un quadro complessivo in cui le determinazioni operate direttamente dal legislatore delegato appaiono per lo più compatibili (salvo quanto si dirà infra) con i differenziati titoli di competenza di volta in volta adducibili: in parte come soggetto legittimato a determinare i principî fondamentali ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.; in parte come soggetto titolare di poteri legislativi esclusivi ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.; in parte come soggetto chiamato a disciplinare legislativamente l’ambito nel quale opera la «chiamata in sussidiarietà», ai sensi dell’art. 118, primo comma, Cost.

9. – Dal punto di vista del recupero in termini di strumenti concertativi del ruolo delle Regioni, è anzitutto indispensabile ricondurre ai moduli della concertazione necessaria e paritaria fra organi statali e Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito: Conferenza Stato-Regioni), tutti quei numerosi poteri di tipo normativo o programmatorio che caratterizzano il nuovo sistema di sostegno ed agevolazione delle attività cinematografiche, ma che nel decreto legislativo sono invece riservati solo ad organi statali.

In particolare, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 28 del 2004 prevede che un decreto ministeriale definisca «gli indicatori ed i rispettivi valori» relativi ai parametri indicati dal decreto legislativo medesimo per determinare il punteggio da attribuire alle imprese cinematografiche di produzione ai fini della individuazione della categoria di appartenenza sulla cui base viene determinato il finanziamento delle imprese medesime.

L’art. 4, comma 3, prevede che il Ministro per i beni e le attività culturali approvi il «programma triennale» predisposto dalla Consulta territoriale per le attività cinematografiche; programma che – tra l’altro – individua le aree geografiche di intervento e individua gli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

L’art. 8, comma 4, prevede che con decreto ministeriale siano stabiliti «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un’incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l’arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1.».

L’art. 10, comma 4, prevede che con decreto ministeriale «sono stabiliti il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate» ai diversi incentivi alla produzione, nonché «le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell’eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l’impiego dei contributi erogati». La stessa disposizione aggiunge che con «il medesimo decreto sono, altresì, definite la periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori […] come corrispettivo del servizio di rilevazione.».

L’art. 12, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali» del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, «in relazione alle finalità di cui al comma 3».

L’art. 17, comma 4, prevede che «con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3» fra le diverse categorie di soggetti che possono aspirare ai «premi di qualità».

L’art. 19, comma 3, prevede che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi che contribuiscono a far deliberare l’erogazione dei contributi alle attività cinematografiche.

L’art. 19, comma 5, prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono definiti i criteri per la concessione di premi alle sale d’essai e alle sale delle comunità ecclesiali o religiose».

In tutti questi casi appare ineludibile che questi atti vengano adottati di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da permettere alle Regioni (in materie che sarebbero di loro competenza) di recuperare quantomeno un potere di codecisione nelle fasi delle specificazioni normative o programmatorie. Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti indicati siano adottati previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

Quanto specificamente all’art. 8, comma 4, deve ritenersi esclusa dalla necessità dell’intesa la disciplina della composizione e delle modalità «di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni», data la prevalente inerenza di tale disciplina alla materia di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

Deve altresì ritenersi esclusa dalla necessità dell’intesa la disciplina affidata al decreto ministeriale di cui all’art. 10, comma 4, per la parte concernente la «periodicità di rilevazione degli incassi lordi ai fini della liquidazione dei contributi di cui al comma 1 ed al comma 5, e la percentuale del contributo di cui al comma 1 da versare alla Società italiana degli autori ed editori (…) come corrispettivo del servizio di rilevazione», in considerazione, da un lato del suo contenuto meramente tecnico, dall’altro della sua prevalente inerenza alla materia dell’«ordinamento civile», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.

In altri casi, caratterizzati dalla natura tecnica del potere normativo previsto o dall’esercizio di poteri di nomina di particolare delicatezza, il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni può limitarsi all’espressione di un parere obbligatorio: così per l’art. 8, comma 3, che attribuisce al Ministro il potere di scelta degli esperti che compongono le sottocommissioni per la cinematografia; per l’art. 9, comma 3, che attribuisce ad un decreto ministeriale, da adottarsi sentito il Ministero per le attività produttive, il potere di determinare le «modalità tecniche di attuazione» per la cosiddetta pubblicità indiretta all’interno dei film; per l’art. 12, comma 5, che attribuisce ad un decreto ministeriale, adottato con il concerto del Ministro dell’economia e delle finanze, di stabilire «le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti concessi»; per l’art. 13, comma 9, che prevede che il Ministro designi i componenti di «un’apposita giuria, composta da cinque eminenti personalità della cultura», che deve selezionare tre progetti da premiare mediante il conferimento di incentivi speciali e attribuire i «premi di qualità»; per l’art. 19, comma 2, che prevede che «con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite le modalità tecniche di gestione delle risorse» relative alla promozione delle attività cinematografiche e di monitoraggio circa il loro impiego.

In questi ultimi casi appare necessario e sufficiente che questi atti vengano adottati con il parere della Conferenza Stato-Regioni. Deve, conseguentemente, essere dichiarata la illegittimità costituzionale delle disposizioni appena richiamate, nella parte in cui non prevedono che gli atti ivi indicati vengano adottati sentita la Conferenza Stato-Regioni.

Restano, invece, escluse dalla possibilità di integrazione attraverso la partecipazione regionale quelle previsioni normative che concernono esclusivamente l’organizzazione delle strutture ministeriali, i relativi organi consultivi, nonché l’esercizio delle puntuali funzioni amministrative e gestionali loro attribuite, dal momento che in materia assume rilievo prevalente la esclusiva competenza statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost.

10. – Fondate sono anche le censure sollevate in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., concernenti l’art. 22, comma 5, e l’art. 4, comma 5, del decreto legislativo n. 28 del 2004, relativi all’autorizzazione all’apertura «di multisale con un numero di posti superiori a milleottocento» che la disciplina in esame riserva al Direttore generale competente del Ministero, mentre alla Consulta territoriale è attribuito in materia un potere consultivo.

Al riguardo, premessa la già chiarita afferenza della disciplina in esame alla materia del «governo del territorio», di cui all’art. 117, terzo comma, Cost., deve essere osservato come appaia del tutto evidente la mancanza di esigenze unitarie tali da far ritenere inadeguato il livello regionale di governo allo svolgimento della funzione amministrativa in questione. Ciò rende del tutto ingiustificata l’attrazione di tale funzione in favore di organi amministrativi dello Stato operata dalla disposizione impugnata.

Per queste ragioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 5, e dell’art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 28 del 2004.

11. – Al contrario, debbono essere dichiarate non fondate le censure concernenti la pretesa illegittimità costituzionale della previsione, in capo ad organi statali, di poteri asseritamente regolamentari in ambiti diversi dalle materie affidate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, in violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost.

Infatti, a prescindere dalla complessa qualificabilità dei poteri in questione come espressione di potestà regolamentare in senso proprio (ma senza dubbio è da escludere la natura regolamentare quantomeno del decreto previsto dall’art. 17, comma 3), va ribadito anzitutto che alcune delle disposizioni censurate sotto questo profilo sono chiaramente riconducibili, almeno in parte, a materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato (cfr. l’art. 4, comma 6, l’art. 8, comma 4, limitatamente alla disciplina dell’organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni, nonché l’art. 10, comma 4, secondo periodo, nella parte in cui si riferisce alla determinazione della percentuale di contributo da versare alla SIAE come corrispettivo del servizio di rilevazione). Per le rimanenti disposizioni risulta invece determinante la loro riconduzione nell’ambito della «chiamata in sussidiarietà» da parte dello Stato, con le connesse dichiarazioni di illegittimità costituzionale (di cui al precedente par. 9) per la mancata previsione degli adeguati strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

12. – La medesima riconduzione del decreto legislativo oggetto del presente giudizio ad una ipotesi di «chiamata in sussidiarietà» di un intero segmento di attività amministrativa, con le conseguenti dichiarazioni di illegittimità costituzionali di cui al precedente par. 9 (ivi incluse anche alcune disposizioni incidenti sul finanziamento delle attività cinematografiche: cfr. l’art. 10, comma 4, l’art. 12, comma 4, l’art. 17, comma 4, l’art. 19, commi 3 e 5), esclude, altresì, che possa sostenersi la fondatezza delle lamentate lesioni dell’art. 119 Cost., le quali – nella prospettazione fornitane dalle due ricorrenti – assumono come presupposto necessario la riconduzione della disciplina impugnata al modello di riparto di competenze ordinariamente ricavabile dagli artt. 117 e 118 Cost.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che l’approvazione ministeriale del programma triennale avvenga «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

3) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

4) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non prevede che la scelta ministeriale dei membri delle sottocommissioni avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

5) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un’incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonché l’arco temporale di riferimento del criterio stesso»;

6) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

7) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 10, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano», limitatamente alla disciplina concernente «il tetto massimo di risorse finanziarie, a valere sulla quota cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinate al contributo di cui al comma 1 ed a quello di cui al comma 5, le modalità tecniche di erogazione dei medesimi, i tempi e le modalità dell’eventuale reinvestimento nella produzione del contributo di cui al comma 1, nonché le modalità tecniche di monitoraggio circa l’impiego dei contributi erogati»;

8) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

9) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

10) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che la designazione ministeriale dei componenti della giuria ivi prevista avvenga «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

11) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, comma 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

12) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia adottato «sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

13) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il Ministro definisca annualmente gli obiettivi ivi previsti «d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

14) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, nella parte in cui non dispone che il decreto ministeriale ivi previsto sia «adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano»;

15) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;

16) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 10 e dell’art. 22, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 3 della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

17) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, dell’art. 8, degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19, nonché dell’art. 22, commi 1 e 4, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

18) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4, dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, dell’art. 4, ad eccezione del comma 5, dell’art. 6, comma 7, dell’art. 8, nonché degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

19) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2 e 4, dell’art. 3, commi 1 e 3, dell’art. 5, commi 1, 5, 6 e 7, degli artt. 6, 7 e 18, commi 3 e 5, nonché dell’art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 118 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

20) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 6, dell’art. 8, comma 4, dell’art. 9, comma 3, dell’art. 10, comma 4, dell’art. 12, commi 4 e 5, dell’art. 17, commi 3 e 4, dell’art. 19, commi 2, 3 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 117, sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

21) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, commi 1, 2 e 3, e degli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 119 della Costituzione, dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana con i ricorsi indicati in epigrafe;

22) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevata, in relazione all’art. 117, nono comma, della Costituzione, dalla Regione Emilia-Romagna con il ricorso indicato in epigrafe;

23) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 9, 10, 11, 12 , 13, 14, 15, 16, 17 e 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sollevate, in relazione all’art. 76 della Costituzione, dalla Regione Toscana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

 

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

 

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

 

 



[1] Il metodo di coordinamento aperto, conformemente al principio della sussidiarietà, completa e sostiene le iniziative nazionali senza addivenire all’adozione di misure legislative a livello europeo. In particolare, il metodo  implica la fissazione di obiettivi comuni, la loro attuazione nelle strategie di politica nazionali e, come parte integrante di un processo di scambio reciproco di esperienze, il controllo regolare dei progressi raggiunti sulla base, per quanto possibile, di indicatori concordati e definiti congiuntamente. In particolare, per un esempio di ricorso all’OMC, si ricorda la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni (COM(2004)304), “Modernizzare la protezione sociale per sviluppare un’assistenza sanitaria ed un’assistenza a lungo termine di qualità, accessibili e sostenibili: come sostenere le strategie nazionali grazie al metodo aperto di coordinamento”.

[2]  Secondo lo studio "The Economy of Culture in Europe", realizzato dalla società KEA per conto della Commissione europea nel 2006, nel 2004 più di 5 milioni di persone, pari al 3,1% del totale degli occupati dell'UE a 25, lavoravano nel settore della cultura. Tale settore ha rappresentato circa il 2,6% del PIL dell'Unione europea nel 2003, con una crescita significativamente maggiore rispetto a quella dell'economia in generale nel periodo 1999-2003. Lo studio è pubblicato alla pagina web della Commissione:

http://ec.europa.eu/culture/eac/sources_info/studies/studies_en.html.

[3]  Sul documento la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica che si è svolta tra il 7 giugno e il 15 settembre 2005.

[4]  Gli altri settori a cui la Commissione propone di estendere l’esenzione dell’obbligo di notifica sono i settori agricolo, della conservazione del patrimonio, delle calamità naturali nonché gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti.

[5] La decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 istituisce un quadro comunitario unico per realizzare la trasparenza delle qualifiche e delle competenze mediante l'istituzione di una raccolta personale e coordinata di documenti, denominata Europass, che i cittadini possono utilizzare su base volontaria per meglio comunicare e presentare le proprie qualifiche e competenze in tutta Europa.

[6]    L. 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[7]    Si v. A. Miccichè, Legislazione dello spettacolo. Cinema, Musica, Teatro, Roma, Artemide, 2006, pp. 21 ss.

[8]    D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[9]    Pubblicata in Gazz. Uff. 27 luglio 2005, n. 30 - Prima serie speciale.

[10]    La riforma del diritto societario (D.Lgs. n. 6/2003) aveva infatti modificato, oltre all’articolo 2449, anche l’articolo 2450del codice civile, ora abrogato dall’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007 n. 10, “ Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali ”. L’articolo disponeva l’applicazione delle disposizioni dell'articolo precedente anche nel caso in cui la legge o lo statuto attribuisse allo Stato o a enti pubblici, anche in mancanza di partecipazione azionaria, la nomina di uno o più amministratori o sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, salvo che la norma primaria non disponesse diversamente. Inoltre, qualora uno o più sindaci fossero nominati dallo Stato, il presidente del collegio sindacale doveva essere scelto tra essi.

[11]   Il 12 dicembre 2006 è stata in particolare inviata una lettera di messa in mora complementare, con la quale non sono state dichiarate sufficienti le giustificazioni fornite dall’Italia in risposta alla prima lettera di messa in mora. In particolare, la Commissione ha richiamato le sopra citate conclusioni dell’Avvocato generale del 6 settembre 2006.

[12]   L. 21 marzo 1958, n. 259, recante Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.

[13]    In tutte le ipotesi considerate, per i fatti di rilevante gravità, è prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e quella della multa non inferiore a trenta milioni.

[14]   L’ente provvede alla riscossione dei compensi per le riproduzioni di opere e alla ripartizione, al netto di una provvigione, fra gli autori ed editori aventi diritto (art. 68, commi 4 e 5, e art. 181-ter, l. n. 633/1941).

[15]   Il sostegno dello Stato a favore dello spettacolo trova il suo fondamento nel titolo II della legge n. 800 del 1967. Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) ha creato uno strumento unico di finanziamento (vedi supra). Si ricorda infine che l’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.

[16]   L’art. 2 della legge stabiliva che il FUS fosse ripartito in ragione di ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante .

[17]   Il medesimo DL specifica (art. 1) che tale normativa ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato.

[18]   La norma era già stata prorogata per il 2004 da decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare

[19]   D.M. 21 dicembre 2005, recante Criteri e modalità di erogazione di contributi in favore delle attività musicali, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo Unico dello Spettacolo di cui alla L. 30 aprile 1985, n. 163.

[20]   Ai sensi dell’articolo 9 del D. Lgs. 21 dicembre 1998 n. 492; la Commissione ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica.

[21]    Articolo 12, n. 3, lett. a), nella versione risultante dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio 19 ottobre 1992.

[22]    Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.

[23]   Pubblicato in GUCE serie L del 28/12/2006.

[24]    “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

[25]   Vedi ora l’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, di rifusione dell’intera disciplina Iva.