Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia - A.C. 1586
Riferimenti:
AC n. 1586/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 287
Data: 13/11/2007
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia

 

A.C. 1586

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 287

 

 

13 novembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0108

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  7

Elementi per l’istruttoria legislativa  8

§      Necessità dell’intervento con legge  8

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  8

§      Formulazione del testo  9

Progetto di legge

§      A.C. 1586, (on. Marchi ed altri), Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia  13

§      Codice Civile (artt. 14-35)25

§      L. 13 maggio 1978, n. 180. Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori34

§      Ministro per i beni e le attività culturali. D.M. 27 novembre 2001, n. 491. Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni40

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 3, 6, 101-121)46

Pubblicistica

§      G. Sciullo, Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il D.Lgs. 156/2006?, in: Aedon n. 2, 2006  59

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1586

Titolo

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Beni culturali

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione alla Camera

3 agosto 2006

§       annuncio

2 agosto 2006

§       assegnazione

26 settembre 2006

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

V (Bilancio)

XII (Affari sociali)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge in esame prevede l’istituzione di una Fondazione titolare del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro con sede in Reggio Emilia.

In premessa, si evidenzia che il Museo dovrebbe essere costituito principalmente dal patrimonio degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia, in passato istituti psichiatrici presso i quali, secondo quanto specificato nella relazione illustrativa al provvedimento, si è stratificato un singolare patrimonio di documentazione medica, di architettura sanitaria, di testimonianze umane, iconografiche, artistiche e artigianali.

Tale patrimonio consiste di:

-          13.500 volumi;

-          una emeroteca specialistica di psichiatria;

-          una raccolta di oltre 100 mila cartelle cliniche;

-          tutta la documentazione archivistica degli Istituti;

-          documentazione iconografica, artistica e artigianale, relativa in prevalenza alla c.d. ergoterapia;

-          una raccolta di documentazione fotografica;

-          una raccolta degli oggetti di cura e di contenzione dei ricoverati;

-          un archivio video;

-          il complesso monumentale, composto da trentadue edifici, oggi adibiti ad attività di carattere scolastico e universitario, oltre che di amministrazione della azienda sanitaria locale;

-          la documentazione dell’attività svolta dai centri di igiene mentale, istituti dopo l’approvazione della legge n. 180 del 1978.

La relazione illustrativa precisa che tutto il patrimonio descritto è stato vincolato dalla soprintendenza competente per i beni culturali delle città di Modena e Reggio Emilia.

 

Il provvedimento consta di 6 articoli.

 

L’articolo 1 prevede che la Fondazione sia istituita al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia.

L’istituzione della Fondazione è promossa dallo Stato, anche in collaborazione con altri enti ed istituzioni territoriali, quali:

§         regione Emilia-Romagna;

§         comune e provincia di Modena;

§         comune e provincia di Reggio Emilia;

§         altri comuni delle medesime province che intendano aderire all’iniziativa;

§         azienda sanitaria locale di Reggio Emilia.

Dal tenore letterale della disposizione in commento, si evince che lo Stato è impegnato a promuovere l’istituzione della fondazione, unitamente alla libera (ed eventuale) adesione degli enti territoriali considerati, nel rispetto delle disposizioni di cui alla proposta di legge in esame. A sua volta, la Fondazione, una volta istituita, dovrebbe realizzare una struttura museale nazionale (si cfr. articolo 4).

 

L’articolo 2 qualifica la natura giuridica della Fondazione in relazione ad una serie di attributi:

Ø      personalità giuridica di diritto pubblico;

Ø      autonomia funzionale ed amministrativa;

Ø      possibilità di contribuzione, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.

A fronte del riconoscimento della personalità giuridica di diritto pubblico, che vale a caratterizzare la fondazione in oggetto come ente pubblico, la disposizione in commento prevede che essa goda di autonomia funzionale ed amministrativa.

In merito, si osserva, da un lato, che la scelta della fondazione quale strumento per la tutela e valorizzazione dei beni culturali si pone in linea di continuità con i più recenti sviluppi del settore; dall’altro, che la proposta di legge in esame deroga alla disciplina civilistica, in base alla quale la fondazione è persona giuridica di diritto privato.

 

A tale proposito, si ricorda che negli ultimi anni si è imposta nel dibattito e nella stessa amministrazione positiva la forma gestionale della fondazione, la quale, per la sua caratteristica non lucrativa, è ritenuta come particolarmente idonea per i servizi museali e culturali. Più di recente, si è assistito al sorgere di formule più articolate, portando infine a far emergere lo schema della c.d. fondazione di partecipazione. Questa è divenuta strumento tipico di gestione dei beni culturali statali a far data dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368[1], che ha previsto la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società (articolo 10, comma 1, lett. b)[2]. In attuazione di quanto disposto dalla norma richiamata, è stato adottato un regolamento ministeriale approvato con D.M. 27 novembre 2001, n. 491[3], ai sensi del quale il Ministero, può costituire fondazioni aventi personalità giuridica di diritto privato ovvero parteciparvi allo scopo di perseguire il più efficace esercizio delle proprie funzioni e, in particolare, della gestione e valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali.

La materia è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 156/2006[4], che ha disposto l’abrogazione esplicita dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368/1998, parallelamente alla ‘riscrittura’ degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la valorizzazione e la gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica. In particolare, l’articolo 112 prevede che Stato, regioni ed enti pubblici territoriali possono stipulare accordi di valorizzazione dei beni interni agli istituti e luoghi della cultura. Tali accordi possono prevedere la costituzione di appositi soggetti giuridici (fondazioni o altri soggetti associativi), cui le pubbliche amministrazioni possono conferire l’elaborazione e lo sviluppo di piani strategici di valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica (art. 112, commi 4 e 5)[5].

 

L’articolo 3 riguarda le fonti di disciplina dell’attività e degli organi della Fondazione, che, oltre che nella stessa legge, sono individuate nell’atto costitutivo e nello statuto della Fondazione, nonché nel decreto ministeriale di cui al successivo articolo 6.

In proposito, si sottolinea che l’articolo 6 della proposta di legge in esame si riferisce unicamente ai decreti del Ministro dell’economia e delle finanze con i quali apportare le variazioni di bilancio conseguenti all’autorizzazione dello stanziamento destinato al funzionamento della Fondazione. Sarebbe, dunque, opportuno chiarire la formulazione della norma.

 

L’articolo 4 individua le finalità della Fondazione nelle seguenti attività:

a)                  conservazione e valorizzazione, attraverso la realizzazione di una struttura museale nazionale, del patrimonio storico-documentario degli Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia[6];

b)                 promozione e cura di ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità.

 

Gli organi necessari della Fondazione sono elencati nell’articolo 5:

a)   l’assemblea;

b)   il consiglio di amministrazione,

c)   il presidente;

d)   il collegio dei revisori dei conti.

La disciplina degli stessi è rimessa allo statuto della Fondazione, che ne definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina.

 

L’articolo 6 dispone un finanziamento di 1,5 milioni di euro annui per il funzionamento della Fondazione. Per la copertura finanziariadel provvedimento si provvede attraverso una riduzione del Fondo speciale del Ministero dell’Economia e delle finanze per l’anno 2006, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della salute.

La norma in esame andrebbe aggiornata, facendo riferimento all’anno finanziario in corso, nonché al Fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2007-2009.

La disposizione consente altresì alla Fondazione di avvalersi per l’esercizio delle sue funzioni di contributi sia di altri enti pubblici, sia di soggetti privati, sotto forma di donazioni e lasciti.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’attribuzione di risorse finanziarie alla Fondazione da parte dello Stato giustifica, ai sensi dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, l’intervento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame ha lo scopo di stanziare dei fondi a favore di un progetto culturale per la cui realizzazione viene prevista una collaborazione tra lo Stato, la regione, gli enti locali e l’azienda sanitaria locale.

Si ricorda, al riguardo, che la materia dei “beni culturali” è considerata dall’articolo 117 Cost, secondo comma, di competenza esclusiva dello Stato qualora riguardi la tutela e di competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso interessi la “valorizzazione” dei stessi beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”. L’articolo 116, terzo comma, Cost. prevede, inoltre, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Infine, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni[7].

In proposito la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 232 del 2005, ha precisato che, ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3).

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 6, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno corrente.

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 1586

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

MARCHI, CASTAGNETTI, DEL BUE, GHIZZONI, MIGLIOLI

¾

 

Istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 3 agosto 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ricalca sostanzialmente, con gli opportuni aggiornamenti, quella che fu presentata nella passata legislatura, il 13 marzo 2003, n. 3782, dagli onorevoli Antonio Soda e altri, ma che, posta all'ordine del giorno della Commissione competente, non fu mai discussa e approvata.

      Come già si ricordò allora, il nostro Paese è comunemente conosciuto nel mondo come la terra in cui la storia, l'arte, le lettere, la scienza, la tecnica e il pensiero politico, filosofico e religioso hanno costituito il giacimento culturale più vasto e significativo del cammino dell'umanità.

      In questo orizzonte, in Italia, più che in altri luoghi del pianeta, splendori e miserie, progresso e sofferenza, avanguardie e reazioni, popoli e culture si sono intrecciati a comporre lo sviluppo della civiltà universale.

      In questa dimensione, nella città di Reggio Emilia, nei secoli, intorno ad una istituzione sociale, sviluppata dalla sensibilità degli Estensi del ducato di Modena, denominata «Istituti psichiatrici di San Lazzaro», si è stratificato un singolare patrimonio di documentazione medica, di architettura sanitaria, di testimonianze umane, iconografiche, artistiche e artigianali, infine una struttura civile autonoma e distinta dalla organizzazione della vita della città, unica nel suo genere.

      Questo patrimonio è oggetto di attenzione, di studio e di ricerca di storici e di esperti, nelle scienze mediche e sociali, di ogni parte d'Europa e del mondo.

      Gli istituti manicomiali, sorti nella visione della separatezza e della segregazione del malato di mente dalla famiglia e dalla società fino alla riforma sanitaria, con la loro storia plurisecolare, sono rimasti integri nel loro aspetto archittettonico complessivo, con i vetusti «padiglioni» di ricovero e contenzione dei malati, le officine, le cucine, le sedi dei servizi amministrativi, la chiesa, le strutture di ritrovo per conferenze e iniziative didattiche, scientifiche, culturali e ricreative, la biblioteca, la casa colonica, l'immensa area destinata a giardini, verde e parco.

      Nel loro interno è custodita una documentazione tecnico-scientifica e sociale di valore incommensurabile, rappresentata da:

          a) 13.500 volumi, molti dei quali integranti il «Fondo antico protetto», di eccezionale valore storico e bibliografico, del XVIII e XIX secolo, già biblioteca «Carlo Livi»;

          b) una emeroteca specialistica di psichiatria, che raccoglie testi pubblicati negli ultimi due secoli, fra i quali la rivista di freniatria, curata dagli Istituti di San Lazzaro, fondata nel 1875 e considerata la più importante rivista dell'epoca;

          c) una raccolta di oltre centomila cartelle cliniche, che raccontano, a decorrere dal 1854, la storia tragica degli ammalati di mente (o presunti tali) spesso sepolti a vita in questi istituti: nelle cartelle sono descritte le analisi mediche, le terapie praticate e, documenti umani di valore inestimabile, le testimonianze scritte o semplicemente grafiche degli ammalati;

          d) tutta la documentazione archivistica degli Istituti, quali i bilanci, i verbali delle amministrazioni, le iniziative di soccorso e di assistenza fino agli esperimenti di autogestione;

          e) una imponente mole di documentazione iconografica, artistica e artigianale, connessa soprattutto alla cosiddetta «ergoterapia» e cioè alla attività lavorativa manuale e artistica, che si riteneva, in alternativa alla contenzione, pratica terapeutica indispensabile alla gestione dei malati: l'attività dei ricoverati si svolgeva nei campi e nei giardini del parco ma anche e soprattutto nelle manifestazioni artistiche; circa ventimila sono i disegni e i quadri disponibili e migliaia le ceramiche e i tessuti confezionati secondo la migliore tradizione dell'ars canusina del luogo;

          f) un'ampia raccolta di documentazione fotografica sulle attività degli Istituti, i sistemi di cura, i singoli ricoverati, gli arredi degli edifici, le manifestazioni pubbliche connesse alla funzione svolta;

          g) una imponente raccolta degli oggetti di cura e di contenzione dei ricoverati (strumenti tradizionali come camicie di forza, collari, catene, lacci, e strumenti più «raffinati» come bagni di luce, caduta di acqua sul capo, elettrodotti), soprattutto in uso prima della scoperta e della produzione degli psicofarmaci: documenti e testimonianza della concezione della malattia mentale (reale o presunta) da contenere e contrastare soprattutto con la violenza sui malati;

          h) una raccolta degli arredi, compresi quelli dei lavoratori scientifici, degli oggetti di ricerca, dei cavi per lo «studio» della malattia e infine oggetti di uso comune per i lavori di tessitura, per la produzione delle scarpe, per i servizi di sartoria, per il lavoro dei campi: documentazione indispensabile per conoscere un frammento, non certo secondario, della storia del nostro popolo e del suo percorso verso forme più alte di civiltà;

          i) un archivio video composto da un insieme di più di cinquecento film e documentari sulla follia;

          l) il complesso monumentale, composto da ben trentadue edifici vincolati dalla sovrintendenza ai beni ambientali e monumentali, oggi adibiti ad altre carattere scolastico e universitario, oltre che di amministrazione della azienda sanitaria locale. L'insieme costituisce in sè, con il parco circostante, un aspetto non secondario del patrimonio manicomiale nella sua integrità, tanto è vero che è in corso il recupero di uno degli edifici (ex padiglione «Lombroso»), che fu in passato quello di maggiore segregazione, per farne uno degli esempi più significativi (così come è) della contenzione dei malati di mente;

          m) la documentazione dell'attività svolta dai centri di igiene mentale. Fino dagli anni '60-'70 del XX secolo, il San Lazzaro di Reggio Emilia si pose il problema del superamento dell'istituzione manicomiale e, per iniziativa dell'amministrazione provinciale, vennero creati i centri di igiene mentale, chiamando a dirigerli il professor Giovanni Jervis. Si avviò così una esperienza unica nel suo genere, di cura e di assistenza dei malati di mente sul territorio, di superamento di ogni forma di segregazione. È sulla base di questa esperienza che, dopo l'approvazione della legge n. 180 del 1978, si diede vita ai centri di salute mentale presso tutte le aziende sanitarie locali. Anche la documentazione di questa importante attività dei centri è oggi a disposizione del San Lazzaro di Reggio Emilia, per quanti ne vogliano comprendere gli aspetti innovativi che seppe introdurre nella cura delle malattie mentali.

      La soprintendenza competente per i beni culturali delle città di Modena e di Reggio Emilia ha provveduto a vincolare questo patrimonio.

      È evidente dunque il dovere pubblico a che questo immenso e originale patrimonio storico, scientifico e culturale non vada disperso, ma anzi possa essere adeguatamente conservato e valorizzato per divenire oggetto di studio e di ricerca aperta agli studiosi dell'Italia e del mondo e fonte di informazione anche per i cittadini e per le giovani generazioni che dalla conoscenza del passato e dalla conservazione della memoria traggono alimento e forza per un ulteriore civile sviluppo.

      Da tempo, infatti, si pensa di dare vita a un museo che, per le sue dimensioni e per la complessità dei materiali a disposizione, opportunamente conservati, si ritenga possa assumere un valore nazionale.

      Del resto già negli anni '70 fu bandito in proposito un concorso per il museo nazionale, al quale parteciparono numerosi esperti in materia, con la presentazione di più di venti progetti. Le difficoltà di carattere economico, le esigenze sanitarie e la propensione a utilizzare diversamente la vasta area del San Lazzaro non consentirono di realizzare alcuno di questi progetti. Ora però è tempo di dare vita a un Museo nazionale della psichiatria che, purtroppo, ancora non esiste nel nostro Paese. Iniziative encomiabili, in tal senso, sono state realizzate a San Servolo a Venezia, a Lucca e in altre località, ma tutte hanno prevalentemente carattere locale. L'istituzione del Museo nazionale di Reggio Emilia potrebbe quindi costituire un utile raccordo e una più alta e significativa valorizzazione di tutte queste realta. Del resto la regione Emilia Romagna (Istituto Beni Culturali), ben comprendendo tutto il valore del materiale disponibile al San Lazzaro di Reggio Emilia, ha caldeggiato e caldeggia la istituzione del Museo nazionale, per farne anche un punto di riferimento per tutte le istituzioni esistenti a Colorno, a Bologna, a Imola e a Ferrara.

      Il Museo nazionale del San Lazzaro di Reggio Emilia, come è auspicabile, avrà il compito di essere altresì un importante centro promotore di iniziative di ricerca e di studio sulle malattie mentali e, in collaborazione con le università, di formazione del personale occorrente per assicurare una migliore e sempre più qualificata attività di assistenza e di cura delle malattie mentali sul territorio.

      Il Museo nazionale potrà inoltre essere punto importante di riferimento e di confronto a livello europeo per affermare anche in Europa la validità della legge n. 180 del 1978, di superamento dei manicomi.

      Alla istituzione e alla gestione del Museo nazionale, nonché alla giusta valorizzazione di tutto il materiale e del patrimonio esistente, e all'attività di ricerca e di studio di interesse nazionale ed europeo, che possono essere avviate, si vuole provvedere con la presente proposta di legge, che impegna lo Stato a promuovere, unitamente alla libera scelta della regione Emilia Romagna, dell'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia e degli enti territoriali di Modena e Reggio Emilia (comuni e province), la istituzione della Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia.

      L'articolo 1 dispone la promozione, con la libera e autonoma partecipazione degli enti predetti (regione Emilia-Romagna, azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, comune e provincia di Modena e di Reggio Emilia e altri comuni delle suddette province che vorranno aderirvi), della istituzione «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia».

      Il rapporto di cooperazione Stato-enti territoriali è configurato nel rispetto della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali e della sfera di legislazione concorrente Stato-regioni in materia di valorizzazione dei beni culturali, così come definite all'articolo 117 della Costituzione.

      L'articolo 2 definisce la natura giuridica della Fondazione.

      L'articolo 3 determina la disciplina applicabile ai suoi organi e alla sua attività.

      L'articolo 4 individua i fini della Fondazione.

      L'articolo 5 definisce gli organi della Fondazione, le loro funzioni e le modalità di composizione e nomina.

      L'articolo 6 prevede la partecipazione dello Stato agli oneri di funzionamento della Fondazione.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione della Fondazione).

      1. Lo Stato, anche in collaborazione con la regione Emilia-Romagna, i comuni e le province di Modena e di Reggio Emilia e con altri comuni delle medesime province che intendano aderire all'iniziativa, nonché con l'azienda sanitaria locale di Reggio Emilia, promuove l'istituzione della «Fondazione del Museo nazionale di psichiatria del San Lazzaro di Reggio Emilia», di seguito denominata «Fondazione», al fine di conservare e valorizzare il patrimonio architettonico, storico e documentale degli ex «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia».

 

Art. 2.

(Natura giuridica).

      1. La Fondazione, con sede in Reggio Emilia, ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia funzionale e amministrativa ed è aperta al contributo, anche di natura finanziaria, di soggetti nazionali ed esteri.

 

Art. 3.

(Disciplina).

      1. La Fondazione è regolata, nei suoi organi e nella sua attività, dalle disposizioni di cui alla presente legge, dal decreto di cui all'articolo 6, dall'atto costitutivo e dallo statuto.

 

Art. 4.

(Fini).

      1. La Fondazione persegue i seguenti fini:

          a) conservare e valorizzare, attraverso la realizzazione di una struttura museale nazionale, il patrimonio storico-documentario degli «Istituti psichiatrici San Lazzaro di Reggio Emilia», costituito dalla biblioteca, dall'archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall'archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati;

          b) promuovere e curare ricerche, pubblicazioni e ogni altra opportuna iniziativa culturale, dirette alla conoscenza della storia della psichiatria e degli istituti di cura, negli aspetti scientifici e sociali, nonché al rapporto con le comunità.

 

Art. 5.

(Organi).

      1. Lo statuto definisce gli organi della Fondazione, tra i quali devono essere compresi:

          a) l'assemblea;

          b) il consiglio di amministrazione;

          c) il presidente;

          d) il collegio dei revisori dei conti.

      2. Lo statuto definisce le funzioni, la composizione e le modalità di nomina degli organi della Fondazione.

 

Art. 6.

(Finanziamento).

      1. Lo Stato partecipa alle spese per il funzionamento della Fondazione, la quale può inoltre avvalersi per l'esercizio delle  sue funzioni, di contributi, oltre che di altri enti pubblici, anche di soggetti privati, sotto forma di donazioni e di lasciti.

      2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 1.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006.

      3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 




[1]    Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).

[2]    Quale unico vincolo per le future persone giuridiche di diritto privato, l'art. 10 impone che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano, in caso di estinzione o di scioglimento della fondazione, il ritorno nella disponibilità ministeriale dei beni culturali conferiti in uso dal ministero. Va ricordato che in base allo stesso tenore letterale della disposizione richiamata, il conferimento in uso dei beni da parte del ministero rappresenta una delle possibili forme di partecipazione statale al patrimonio fondazionale, e non è condizione necessaria per la costituzione della fondazione.

[3]    Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Tale decreto precisa l'ambito di attività delle fondazioni, stabilendo che esse si occupano, in particolare, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Il D.M. definisce inoltre i criteri relativi agli organi, all’organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni.

[4]    D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, recante Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

[5]    L’articolo 112 specifica che con decreto del Ministri sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce tali soggetti giuridici (comma 7), ai quali possono partecipare anche privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (comma 8).

[6]    Tale patrimonio è costituito dalla biblioteca, dall’archivio, dagli strumenti di contenzione e di terapia, dai laboratori scientifici e iconografici, dai manufatti, dall’archivio video e fotografico e da quello iconografico relativo agli ex ricoverati.

[7]     Merita segnalare, peraltro, che le sopra menzionate disposizioni del nuovo Titolo V vanno raccordate, sul piano interpretativo, con l’articolo 9 Cost., il quale dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura […] (comma 1) e “Tutela […] il patrimonio storico e artistico della Nazione” (comma 2).