Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori - A.C. 2221
Riferimenti:
AC n. 2221/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 178
Data: 01/06/2007
Descrittori:
DIRITTO D' AUTORE   ENTI PUBBLICI
SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI ( SIAE )     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

A.C. 2221

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 178

 

 

1° giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0099

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri principi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

§      Art. 1  9

Testo a fronte

§      Testo a fronte tra la Pdl A.C. 2221 e l’art. 7 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419  21

Progetto di legge

§      A.C. 2221, (on. Lusetti ed altri), Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori27

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (art. 9)35

§      L. 22 aprile 1941, n. 633. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (artt. 180-182 ter)36

§      L. 21 marzo 1958, n. 259. Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria (artt. 1-3)43

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio (art. 19)45

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 3)46

§      L. 12 gennaio 1991, n. 13. Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica (art. 1)47

§      D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, conv. con mod., L. 1° marzo 1994, n. 153. Interventi urgenti in favore del cinema (art. 22)49

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (artt. 11 e 14)51

§      D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419. Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (art. 7)57

§      D.M. 7 giugno 2000. Approvazione della convenzione stipulata tra il Ministero delle finanze e la Società italiana degli autori ed editori59

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (art. 1)62

§      Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con Il Ministro dell’economia e delle finanze. D.M. 3 dicembre 2002. Approvazione delle modifiche allo statuto della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.)64

§      Ministro per i beni e le attività culturali. D.M. 16 luglio 2004. Modalità tecniche di erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche (art. 8)74

§      D.P.C.M. 9 febbraio 2006. Assoggettamento della Società italiana degli autori ed editori al controllo della Corte dei conti76

§      D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., L. 24 novembre 2006, n. 286. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, commi 132-134)78

Giurisprudenza

§      Cassazione Civile. Sentenza n. 2431 del 19 marzo 1997  83

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2221

Titolo

Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Pubblica amministrazione; beni culturali; informazione, spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione alla Camera

6 febbraio 2007

§       annuncio

7 febbraio 2007

§       assegnazione

22 marzo 2007

Commissione competente

VII (Cultura)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali)

II (Giustizia)

V (Bilancio)

VI (Finanze)

Commissione parlamentare per le questioni regionali

 

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge detta disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (Siae), in relazione ad alcuni aspetti fondamentali: natura giuridica dell’ente; funzioni; normativa applicabile alle attività di competenza dell’ente; gestione economico-finanziaria e controlli; organizzazione.

La proposta di legge si compone di un unico articolo, diviso in sei commi. In sintesi, il provvedimento in esame introduce alcune novità rispetto alla vigente disciplina della Siae, di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, che si possono riassumere nei seguenti punti:

§      la Siae è esplicitamente definita “ente pubblico economico a base associativa”(comma 1);

§      la Siae è sottoposta a disciplina privatistica e sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie concernenti le attività dell’ente (comma 2);

§      è precisata la natura della gestione economica e finanziaria della Società e si limita l’attività di vigilanza ministeriale all’approvazione annuale del bilancio consuntivo (comma 3);

§      si modifica la procedura di nomina del presidente della Siae (comma 4);

§      è disposta l’abrogazione dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (comma 5).

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Si giustifica l’intervento con legge in quanto il provvedimento in esame interviene direttamente su materia disciplinata da fonte normativa primaria, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La disciplina dell’organizzazione, delle funzioni e dei poteri di controllo della Siae sembra rientrare tra le materie di competenza esclusiva dello Stato nella parte in cui l’articolo 117 Cost, secondo comma, lett. f) fa riferimento all’ordinamento e all’organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Rispetto degli altri principi costituzionali

Si fa presente che quanto previsto dal comma 2 del provvedimento in esame, secondo il quale l’attività della Siae è interamente assoggettata alle norme civilistiche e alla giurisdizione del giudice ordinario, potrebbe risultare non conforme agli indirizzi della giurisprudenza in materia, per la quale, anche in riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione, il regime giuridico applicabile ad un ente pubblico viene individuato in riferimento alle finalità perseguite e agli interessi tutelati.

Infatti, la disposizione in esame sembra non ammettere alcuna distinzione relativamente alla natura delle funzioni svolte dalla Siae, alcune di natura privatistica ed altre di rilevanza pubblica, né distinguere tra situazioni di diritti soggettivi o di interessi legittimi ai fini della tutela giurisdizionale.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Si segnala che il comma 4, prevedendo la nomina del Presidente della Siae con decreto del Presidente della Repubblica, previa proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresenta una deroga rispetto alla disciplina generale riguardante gli atti approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Infatti, la legge n. 13 del 1999, recante Determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, prevede che per le nomine dei Presidenti di enti, il decreto deve essere adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 400/1988 (secondo il quale il decreto deve essere emanato previa delibera del Consiglio dei ministri).

Formulazione del testo

Si fa presente che le disposizioni contenute nel provvedimento non sono formulate in termini di novella legislativa dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, del quale si dispone, invece, l’abrogazione.

 

 


Schede di lettura

 


Art. 1

La proposta di legge detta disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori (Siae), in relazione ad alcuni aspetti fondamentali: natura giuridica dell’ente; funzioni; normativa applicabile alle attività di competenza dell’ente; gestione economico-finanziaria e controlli; organizzazione.

La materia è oggi disciplinata dall’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419[1], le cui disposizioni sono in parte riprodotte nel provvedimento in esame ed in parte modificate.

In particolare, sotto il profilo della tecnica redazionale, la proposta di legge non prevede il ricorso allo strumento della novella, bensì la integrale sostituzione della vigente disciplina – di cui contestualmente si dispone l’abrogazione - con il testo del provvedimento in esame.

 

La proposta di legge si compone di un unico articolo, diviso in sei commi.

Il comma 1 definisce la natura giuridica della Siae e ne individua le funzioni.

Per quanto riguarda il primo aspetto, la proposta di legge qualifica la Società come «ente pubblico economico a base associativa».

Come evidenziato nella relazione illustrativa, lo scopo della norma sarebbe quello di definire, in modo chiaro, la natura giuridica dell’ente.

In particolare, la disposizione introdurrebbe una specificazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, in base alla quale la Siae è definita come “ente pubblico a base associativa” (art. 7, co. 1, d. lgs. n. 419/1999).

Il riconoscimento esplicito della natura economica dell’ente trova conferma in numerose pronunzie giurisprudenziali, che hanno definito la Società come “ente pubblico economico”, in quanto esercita a scopo di lucro un’attività imprenditoriale retribuita nel campo della intermediazione dei servizi, curando l’interesse generale alla tutela della proprietà intellettuale, considerata patrimonio culturale del Paese[2].

Fino al 1999 nessun atto normativo individuava esplicitamente la natura giuridica della Siae. Sul punto, giova ricordare che l’ente nasce come Società Italiana degli Autori (SIA), associazione privata, fondata in Milano ed eretta in Ente morale con r.d. 1 febbraio 1891, n. 53, costituita al fine di provvedere alla difesa dei diritti e all’assistenza mutualistica dei membri volontariamente iscritti.

Nel 1921 l’associazione assumeva, a norma di legge, il servizio di accertamento e riscossione, per conto dello Stato, dei diritti erariali sui pubblici spettacoli e successivamente, con lo statuto adottato con r.d. n. 2138/1927, mutava la propria denominazione in Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE). Nell’ordinamento dell’ente erano stati inseriti alcuni elementi pubblicistici, quali l’attribuzione all’autorità governativa della nomina di taluni organi[3] e l’obbligo di sottoporre il bilancio al Ministero delle corporazioni.

La successiva legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione dei diritti di autore[4], ha modificato la denominazione dell’associazione in Ente italiano per i diritti di autore (EIDA), definendolo “ente di diritto pubblico per la protezione e l’esercizio dei diritti di autore”. Allo stesso ha affidato in esclusiva ogni forma di attività di intermediazione per l’esercizio dei diritti di autore, pur consentendo ai singoli autori di esercitare direttamente i diritti medesimi.

Qualche anno più tardi, con il d. lgs. 20 luglio 1945, n. 433, è stata ripristinata la precedente denominazione (SIAE), successivamente confermata dall’articolo 7, comma 1, del d. lgs. 20 ottobre 1999, n. 419, che definisce la Società “ente pubblico a base associativa”, e dall’articolo 9 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

L'ordinamento giuridico non fornisce una definizione espressa di ente pubblico. La nozione di ente pubblico è di difficile individuazione, in quanto non riconducibile ad un unico modello e ad un’unica disciplina. Secondo i criteri elaborati in dottrina gli enti pubblici possono essere classificati in diversi modi, a seconda della struttura organizzativa; della funzione; della disciplina giuridica applicabile; della posizione istituzionale in cui si trovano rispetto agli organi politico-territoriali e ai gruppi sociali; ecc..

Con riferimento alle definizioni utilizzate nel provvedimento in esame, occorre ricordare che enti a base associativa ed enti economici sono criteri di classificazione eterogenei; la prima definizione, infatti, fa riferimento ad elementi strutturali; mentre la seconda si basa sui profili funzionali.

Gli enti pubblici associativi sono gli enti pubblici alla cui base vi sono persone fisiche (enti associativi in senso stretto) ovvero enti o persone giuridiche (enti federativi). Si tratta di associazioni, di primo e secondo grado, originariamente private e successivamente pubblicizzate, perché divenute attributarie di funzioni pubbliche. Il governo di tali enti è affidato ai soggetti eletti dalla base associativa, mentre le principali decisioni sono riservate all’assemblea dei soci. Dal punto di vista funzionale, gli enti associativi svolgono essenzialmente una missione di auto-amministrazione e di auto-regolazione anche economica, con compiti di organizzazione, disciplina e controllo dell’attività degli associati e, più in generale, della comunità di riferimento.

Nella categoria degli enti pubblici economici sono generalmente compresi gli enti operanti nel campo della produzione, degli scambi e dei servizi come imprenditori, ma legati all'ente pubblico di riferimento, che può essere lo Stato o gli altri enti pubblici territoriali. Essi sono soggetti ad una disciplina giuridica che ha profili privatistici e pubblicistici insieme.

 

Per quanto riguarda le funzioni della Siae, il comma 1 dell’articolo in commento opera un rinvio a quanto prescritto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (recante “Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”) e che rappresenta la disciplina di base dell’intera materia del diritto d’autore. Inoltre, prevede che la Siae eserciti le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e possa effettuare, altresì, la gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

La disposizione ha una funzione meramente ricognitiva delle attribuzioni dell’ente, così come risultanti dalla normativa vigente.

A tale riguardo, si ricorda che la Siae svolge una molteplicità di funzioni, tra cui le più rilevanti possono essere riassunte nel modo seguente:

a)    attività di tutela giuridica ed economica delle opere dell’ingegno e dei diritti connessi in Italia e all’estero. Tale funzione deriva dalla riserva in via esclusiva che la legge n. 633/1941 dispone in favore della Siae, di ogni attività di intermediazione, diretta o indiretta (di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche di cessione), per l’esercizio dei diritti di rappresentazione, esecuzione, recitazione e radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate (art. 180, comma 1, l. n. 633/1941 e art. 7, comma 1, lett. a), d. lgs. n. 419/1999). Nell’ambito di tale attività di tutela, la Società effettua, in particolare, (art. 180, comma 2) la cessione, per conto e nell’interesse degli aventi diritto, di licenze ed autorizzazioni per la utilizzazione economica di opere tutelate, la percezione dei proventi derivanti da dette licenze ed autorizzazioni, nonché la ripartizione dei proventi medesimi a favore degli aventi diritto[5];

b)    servizio di accertamento e di percezione di tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati (art. 181, comma 2, l. n. 633/1941; art. 7, comma 3, d. lgs. n. 419/1999). In particolare, in base ad apposita convenzione stipulata con il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 17 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, è affidata alla Siae la collaborazione con gli uffici delle entrate e con gli uffici IVA nell’accertamento delle imposte che riguardano le attività di spettacolo (cinema, sport, teatro, musica, mostre e fiere, pay-tv) e d’intrattenimento, come le discoteche e gli apparecchi da divertimento (biliardi, biliardini, videogiochi, casinò)[6]. In base a questa stessa convenzione, alla Siae è anche affidato il compito di monitorare e fornire al Ministero dati sull’andamento delle varie attività di spettacolo. Per l’espletamento delle funzioni previste dalla convenzione, la Siae ha diritto ad un compenso. Sulla stessa base giuridica, si fonda la convenzione stipulata con l’Enpals, in virtù della quale la Siae svolge attività di sportello sul territorio nazionale per la ricezione e il rilascio della documentazione prevista per l’assolvimento degli obblighi contributivi dovuti all’Enpals dalle imprese operanti nei settori dello spettacolo e dello sport;

c)    funzioni di vigilanza sulle attività di riproduzione e duplicazione; distribuzione, vendita, noleggio o altra utilizzazione; fabbricazione e importazione, svolte in contrasto con le norme a tutela del diritto di autore (art. 182-bis, l. n. 633/1941);

d)     servizi speciali nel campo dell’industria cinematografica, tra cui, in particolare la tenuta del registro pubblico speciale per le opere cinematografiche[7] e del registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore[8] (art. 103, commi 2 e 5, l. n. 633/1941; art. 7, comma 1, lett. b), d. lgs. n. 419/1999); la rilevazione degli incassi lordi nelle sale cinematografiche (art. 8, d.m. 16 luglio 2004);

e)    rilascio del contrassegno obbligatorio da apporre sui supporti contenenti programmi per elaboratore ovvero multimediali (art. 181-bis, l. n. 633/1941);

f)      ripartizione delle risorse del Fondo per il diritto di prestito pubblico tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza permanente Stato-regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla Siae una provvigione a valere sulle risorse del Fondo, determinata con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali (art. 2, comma 132, d.l. n. 262/2006).

Oltre alle funzioni elencate e a quelle demandategli da altre disposizioni di legge, la Società può esercitare ulteriori compiti connessi con la protezione delle opere dell'ingegno, in base al suo statuto (art. 181, l. n. 633/1941).

 

Il comma 2 della proposta di legge in esame richiama le fonti di disciplina delle attività svolte dalla Società ed individua il giudice chiamato a pronunciarsi sulle relative controversie.

In tal senso, si prevede che l’attività della Siae sia disciplinata dalle norme di diritto privato, in analogia a quanto stabilito dall’articolo 7, comma 2, del d. lgs. n. 419/1999, che però esclude dall’applicazione della disciplina privatistica l’esercizio delle funzioni pubbliche attribuite alla Siae dalla legge, conformemente agli indirizzi della giurisprudenza in materia, per la quale il regime giuridico applicabile ad un ente pubblico viene individuato in riferimento alle finalità perseguite e agli interessi tutelati.

In conseguenza della ‘privatizzazione’ completa dell’attività dell’ente, la proposta intende altresì chiarire la natura della giurisdizione applicabile alla Siae. Si specifica, pertanto, che tutte le controversie concernenti le attività dell’ente sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario. La portata della regola è assoluta, rientrandovi anche le controversie riguardanti l’intermediazione dei diritti, nonché l’organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali.

Sul punto occorre sottolineare che attualmente la giurisdizione in materia di controversie concernenti l’attività della Siae è ripartita tra giudice ordinario e giudice amministrativo sulla base del criterio costituzionale che fa riferimento alla distinzione tra diritti soggettivi e interessi legittimi.

In particolare, in base all’analisi della giurisprudenza, rientrano nel sindacato di legittimità del giudice amministrativo le questioni relative all’esercizio del potere di auto organizzazione, attinenti al piano istitutivo e funzionale della struttura, e comprendenti sia i rapporti tra l’ente-impresa e l’ente politico di controllo o vigilanza, sia quelli relativi alla costituzione ed organizzazione della struttura, integrante una fase preliminare rispetto alla concreta effettuazione dell’attività oggetto dell’impresa. Vi rientrano altresì le controversie relative agli atti della Siae aventi ad oggetto i rapporti tra organi ovvero l’esercizio di poteri e facoltà connessi alla struttura dell’ente medesimo[9].

Viceversa, gli atti di diversa natura che attengono all’esercizio dell’impresa e, come tali, a situazioni giuridiche perfette instaurate su base negoziale sono normalmente rientranti nella giurisdizione ordinaria.

Il comma 3 specifica la natura della gestione economica e finanziaria della Siae e disciplina le forme di vigilanza ministeriale sull’ente.

Per quanto concerne il primo aspetto, il comma in oggetto precisa che:

Ø      le risultanze della gestione economica e finanziaria della Siae non concorrono né al fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni;

Ø      alla gestione economica e finanziaria dell’ente non si applicano i principi della finanza pubblica.

Quanto al primo punto, si osserva che la disposizione ha carattere ricognitivo in quanto allo stato attuale le risultanze delle gestione economica e finanziaria dell’ente non concorrono né al fabbisogno né all’indebitamento di pubbliche amministrazioni. E ciò in quanto la Siae non rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche predisposto dall’Istat, e pubblicato annualmente nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge finanziaria 2005[10], né, d’altra parte risulta che l’ente faccia uso dei servizi di tesoreria pubblica.

A tal proposito si ricorda che l’art. 5 della l. n. 311/2004 prevede che, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di Unioneeuropea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 la spesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprio provvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 per cento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del precedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale e programmatica. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato sono state individuate, da ultimo, nell'elenco di cui al Comunicato ISTAT 28 luglio 2006[11].

Va peraltro evidenziato che tale elenco è predisposto dall’istituto statistico sulla base di attività essenzialmente ricognitive, in quanto volte ad accertare, tenuto conto delle caratteristiche strutturali e gestionali degli enti, l’effettiva rispondenza degli stessi ai requisiti prescritti dal sistema di contabilità europea (SEC 95) per l’appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni. Tali requisiti, in base ai regolamenti comunitari, vanno acclarati in base a criteri metodologici e a convenzioni consolidati a livello europeo.

 

Il comma 3 prevede inoltre che la Siae è sottoposta alla vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali, che la esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Sotto il profilo del contenuto, la funzione di vigilanza si sostanzia nell’approvazione annuale del bilancio consuntivo dell’ente da parte degli organi richiamati. La disposizione precisa ulteriormente che l’attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell’economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

La previsione conferma complessivamente la situazione attuale quanto all’individuazione dei soggetti vigilanti, secondo quanto dispone l’articolo 7, comma 8, del d. lgs. n. 419/1999, per questa parte da ultimo modificato dall’articolo 2 del decreto legge 26 aprile 2005 n. 63, convertito in legge n. 109/05[12].

Si prevede, invece, di restringere l’oggetto della vigilanza da parte degli organi competenti, concentrandolo solo sull’approvazione del bilancio consuntivo dell’ente.

Occorre, infatti, ricordare che allo stato attuale la vigilanza ministeriale si estende anche ai criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d’autore. In tal senso, l’articolo 7, comma 7, del d. lgs. n. 419/1999, prescrive che la gestione da parte della Siae dei servizi attinenti alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi si informa ai principi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I relativi parametri sono determinati annualmente dalla Siae, ma devono essere sottoposti al Ministro vigilante per l’approvazione.

A sostegno della proposta di snellimento delle funzioni di vigilanza ministeriale, la relazione illustrativa sottolinea come il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere d’ingegno sia il prodotto della volontà degli organi collegiali dell’ente, che a loro volta rappresentano la volontà della base associativa. Pertanto, tali scelte appartengono all’area della autodeterminazione dell’ente che non è opportuno sia limitata dall’autorità di vigilanza.

In relazione alle forme di vigilanza sulla Siae, occorre ricordare la questione della possibilità di sottoporre la gestione finanziaria dell’ente al controllo della Corte dei Conti. A tale proposito, è opportuno aver presente che la Corte ha esercitato il controllo sulla gestione finanziaria della Siae dal 1942 al 1993, sulla base di quanto disposto dall’articolo 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129 e del connesso decreto attuativo 8 aprile 1939, n. 720, come modificato dal r.d. 30 marzo 1942, n. 442[13].

La Siae ha regolarmente contestato il potere di controllo della Corte dei Conti sulla base di due argomentazioni: la prima, sostanziale, consistente nell’asserita inesistenza di qualsiasi sovvenzione da parte dello Stato, tale da giustificare il controllo; il secondo argomento di difesa ha carattere procedimentale e attiene al fatto che non è mai stato adottato un provvedimento governativo di assoggettamento della Siae al controllo della Corte.

A causa del contenzioso giurisdizionale instaurato dalla Siae nel 1993, il controllo della Corte dei Conti sulla gestione dell’ente è da allora rimasto sospeso in attesa della sentenza definitiva in merito, che è intervenuta solo nel 2000. Il Tribunale civile di Roma, con sentenza 18 febbraio 2000, n. 5445, ha accolto parzialmente il ricorso dell’ente, ritenendo completamente abrogata la disciplina precostituzionale in materia di controllo della Corte dei conti sugli entisovvenzionati ed ha affermato piuttosto la necessità, ove s’intenda sottoporre a controllo la Siae, del provvedimento governativo di assoggettamento di cui all’articolo 3 della l. n. 259/1958 che regola la partecipazione della Corte di conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria[14].

In seguito alla conclusione del contenzioso giurisdizionale, la Corte dei Conti ha nuovamente richiamato la necessità del controllo con determinazione n. 35/2002 e, da ultimo, il Governo ha adottato il provvedimento di assoggettamento della gestione finanziaria della Siae al controllo della magistratura contabile (d.P.C.M. 9 febbraio 2006), ritenendo la sussistenza dei requisiti prescritti dal citato articolo 2 della l. n. 259/1958. Avverso il decreto, la Società ha proposto ricorso al Tar Lazio.

 

Il comma 4 disciplina la procedura di adozione dello statuto della Siae e le modalità di nomina del presidente.

Per quanto riguarda lo statuto, il comma 4 riproduce analoga disposizione contenuta nell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 419 del 1997, in base al quale l’Assemblea adotta lo statuto a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione. Lo statuto è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

L’unica differenza nel testo in commento consiste nella mancata specificazione della adozione ‘a maggioranza’. La disposizione non contiene, inoltre, alcun riferimento ai termini per l’adozione dello statuto.

Complessivamente e con riferimento a questo aspetto, il provvedimento conferma sostanzialmente la disciplina vigente. Pur tuttavia, l’autonomia statutaria della Siae sembrerebbe rafforzata dal testo in esame, in cui è assente la previsione di principi, criteri o indirizzi relativi al contenuto dello statuto, a differenza di quanto stabilito dal testo normativo attualmente in vigore.

A tale proposito, infatti, si ricorda che l’art. 7 del d. lgs. n. 419/1997, oltre a fissare la procedura di adozione dello statuto dell’ente (comma 5), stabilisce alcuni criteri che devono essere rispettati nella redazione dello stesso. In particolare, il comma 4 della norma richiamata dispone che lo statuto assicuri un’adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell’ente, una ripartizione dei proventi dell’esazione dei diritti d’autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell’effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l’applicazione di provvigioni sui diritti d’autore in coerenza con l’ordinamento vigente in sede europea.

Inoltre, il comma 4 propone che il presidente della Società sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa designazione da parte dell’Assemblea della Siae.

La disposizione ha portata innovativa rispetto a quanto previsto attualmente. Infatti, né la l. n. 633/1941, né l’articolo 7 del d. lgs. n. 419/1999, né altre fonti di rango primario disciplinano le procedura di nomina del presidente. Piuttosto, oggi si applica l’articolo 8 dello statuto della Siae, in base al quale il presidente è designato dall’Assemblea[15] e nominato ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 400/1988[16].

 

Si ricorda che l’art. 3 della legge n. 400/1988 dispone che le nomine alla presidenza di enti, istituti o aziende di carattere nazionale, di competenza dell'amministrazione statale, fatta eccezione per le nomine relative agli enti pubblici creditizi, sono effettuate con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri adottata su proposta del ministro competente. Resta ferma la vigente disciplina in ordine all'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

 

La modifica proposta nella disposizione in esame è volta, secondo quanto rimarcato nella relazione illustrativa, all’individuazione di una procedura meno onerosa (in quanto non richiede la deliberazione da parte del Consiglio dei ministri ed il parere della competente commissione parlamentare) e di uno strumento più idoneo, sotto il profilo tecnico, a valutare l’insieme complesso dei diritti e dei doveri che il presidente dell’ente è chiamato a curare.

Si segnala, al riguardo, che la novità introdotta dalla disposizione in esame rappresenta una deroga rispetto alla disciplina generale riguardante gli atti approvati con decreto del Presidente della Repubblica. Infatti, la legge n. 13 del 1991, recante determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, prevede che per le nomine dei Presidenti di enti, il decreto deve essere adottato ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 400/1988 (secondo il quale il decreto deve essere emanato previa delibera del Consiglio dei ministri).

 Il comma 5 dispone l’abrogazione esplicita dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e successive modificazioni.

Il comma 6 prevede che dalle disposizioni della legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


Testo a fronte

 


A.C. 2221
Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59

Art. 1.

Art. 7.
Società italiana autori e editori.

 

 

1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

1. La Società italiana autori ed editori, di seguito denominata SIAE, ente pubblico a base associativa, svolge le seguenti funzioni:

a) esercita l'attività di intermediazione, comunque attuata sotto ogni forma diretta o indiretta di intervento, mediazione, mandato, rappresentanza ed anche cessione per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere tutelate;

b) cura la tenuta dei registri di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) assicura la migliore tutela dei diritti di cui alla lettera a), nell'ambito della società dell'informazione, nonché la protezione e lo sviluppo delle opere dell'ingegno.

 

3. La SIAE esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali ed altri enti pubblici o privati.

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue art. 1

Segue art. 7

 

 

2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi inclusa l'intermediazione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

2. L'attività della SIAE, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, è disciplinata dalle norme di diritto privato.

3. Le risultanze della gestione economica e finanziaria della SIAE non concorrono né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni; alla gestione economica e finanziaria dell'ente non si applicano i princìpi della finanza pubblica. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE, la quale si concretizza nell'approvazione annuale del bilancio consuntivo. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

6. La SIAE assicura la distinzione tra la gestione relativa alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi e la gestione relativa agli ulteriori servizi, nonché, a partire dall'esercizio successivo a quello della data di entrata in vigore del presente decreto, la separazione contabile tra le due distinte gestioni per ciascuna delle quali deve essere perseguito l'equilibrio finanziario.

7. La gestione dei servizi attinenti alla tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi si informa ai princìpi della massima trasparenza nella ripartizione dei proventi tra gli aventi diritto. I criteri di ripartizione dei proventi spettanti ai titolari dei diritti d'autore sono annualmente predeterminati dalla SIAE e sottoposti all'approvazione del Ministro vigilante.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segue art. 1

Segue art. 7

Comma 3

8. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei Ministri la vigilanza sulla SIAE. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro delle finanze per le materie di sua specifica competenza. Sono soppressi l'articolo 182 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e l'articolo 57 del regolamento di attuazione della medesima legge, approvato con regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.

4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della SIAE sono regolati dallo statuto adottato nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 13, comma 1, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13. Lo statuto assicura una adeguata presenza di autori ed editori negli organi dell'Ente, una ripartizione dei proventi dell'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto, che tenga anche conto dell'effettivo contributo di ciascuno alla formazione dei proventi stessi, e l'applicazione di provvigioni sui diritti d'autore in coerenza con l'ordinamento vigente in sede europea.

 

5. Lo statuto è adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Consiglio di amministrazione, ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

 

 

Segue art. 1

 

 

 

5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

 

6. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Progetto di legge

 


 

N. 2221

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

LUSETTI, BARBIERI, CARLUCCI, BARANI, BOCCI, BOFFA, BONO, BURTONE, CARTA, DATO, FADDA, FALLICA, FINCATO, GASPARRI, GIRO, GIULIETTI, GRASSI, INTRIERI, LI CAUSI, LO MONTE, GIORGIO MERLO, MORRONE, PICANO, PIRO, PISCITELLO, RIGONI, ROSITANI, RUGGERI, RUSCONI, SAMPERI, SERVODIO, VILLARI

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Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori

 

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Presentata il 6 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge in esame è volta a disciplinare con chiarezza la natura giuridica della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ente di lunga tradizione, fondata nel 1882, che svolge attività d'intermediazione dei diritti economici dei titolari del diritto di autore.

      L'inserzione della disciplina della SIAE nel novero di quelle relative agli enti pubblici nazionali «riordinati» con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, secondo le deleghe generali contenute nella legge 15 marzo 1997, n. 59, ha prodotto, e sta tuttora producendo, rilevanti distorsioni della concreta attività svolta dalla SIAE, che è attività di natura imprenditoriale, disciplinata da norme di diritto privato, in ordine alla quale l'interesse pubblico risiede esclusivamente nella rilevanza costituzionale di promozione della cultura (articolo 9 della Costituzione) che l'attività stessa dell'ente realizza per l'ordinamento, a beneficio della comunità. I mezzi economici per la realizzazione degli scopi imprenditoriali dell'ente sono tratti dai risultati che l'ente stesso consegue nello svolgimento della propria attività di impresa produttiva di servizi, non avvalendosi - né direttamente, né indirettamente - di alcuna sovvenzione, finanziamento o particolare vantaggio a carico del bilancio dello Stato o di altri enti o organismi pubblici (in tal senso, si veda la nota che il Ministro per i beni e le attività culturali ha indirizzato al Presidente del Senato della Repubblica il 1o marzo 2006, protocollo n. UDC5607).

      Il generale sistema normativo offerto dal decreto legislativo n. 419 del 1999 ha invece fatto sì che alla SIAE fossero riferite, nel tempo, una serie di disposizioni tese ad attuare vincoli di finanza pubblica volti a razionalizzare l'utilizzo di trasferimenti a carico di bilanci pubblici. Di tali trasferimenti la stragrande maggioranza degli enti pubblici nazionali fruisce in maniera diversificata, ma il riferimento alla SIAE, nei fatti, risulta assolutamente inconferente (per tutte, le disposizioni di cui all'articolo 212 del predetto decreto legislativo n. 419 del 1999).

      Sostiene le dette considerazioni anche la circostanza che mai alla SIAE è stata riferita la natura di pubblica amministrazione ovvero di ente pubblico non economico per gli effetti previsti dalle elencazioni contenute nell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

      Si rende necessario pertanto estrapolare dal sistema normativo del decreto legislativo n. 419 del 1999 la disciplina della SIAE, contenuta attualmente nel suo articolo 7, e sostituirla con le disposizioni della presene proposta di legge, composta da un solo articolo diviso in sei commi.

      Comma 1. Per costante ed univoca giurisprudenza, di legittimità e di merito, dal 1954 (Cassazione, sezione uniti civili 22 ottobre 1954, n. 3991) ad oggi (da ultimo, tribunale di Roma, sezione lavoro, 25 maggio 2006), con innumerevoli decisioni uniformi, la SIAE è stata qualificata ente pubblico economico in quanto, pur rivestendo caratteristiche di perseguimento di funzioni pubbliche, agisce in forma di azienda, secondo regole civilistiche e con caratteristiche imprenditoriali. Anche il vigente articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999, definendo normativamente la SIAE ente pubblico a base associativa, afferma che l'attività della medesima è disciplinata dalle norme di diritto privato. Sintetizzando le predette considerazioni, si propone la definizione della SIAE quale «ente pubblico economico a base associativa», raccogliendo nell'unica formulazione i risultati dell'ormai ius receptum giurisprudenziale e l'efficace, ma parziale, definizione del citato articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Nel comma 1 si riportano, inoltre, alcune opportune formulazioni normative già contenute nell'abrogando articolo 7.

      Comma 2. Poste tali premesse, si ripropone la formulazione dell'articolo 7 in ordine alla disciplina di diritto privato da riferirsi all'attività dell'ente. Si propone quindi un ulteriore passaggio normativo, relativo ad una più coerente individuazione della giurisdizione del giudice chiamato a pronunciarsi sulle controversie relative. La SIAE è da sempre inserita, nel nostro sistema ordinamentale, nell'ampio settore del diritto d'autore e con le disposizioni che si propongono si tende a ribadire il ruolo fondamentale dell'ente in questa materia in relazione a tutti i profili operativi ed istituzionali in cui l'azione della SIAE si svolge.

      Nel tracciato già seguito dal legislatore nella devoluzione completa di ampi settori alla giurisdizione ordinaria - nel quale, a titolo di esempio, emerge particolarmente la materia del pubblico impiego - si prevede che sia l'attività di intermediazione, istituzionalmente svolta dalla SIAE in base alla legge, sia la disciplina concernente la stessa organizzazione dell'ente e le procedure di elezione e funzionamento degli organi sociali siano portate, in sede contenziosa, all'esame della giurisdizione ordinaria. L'attività di intermediazione dei diritti, in forza di una risalente giurisprudenza che attribuisce natura di atto regolamentare alla ordinanza di ripartizione degli stessi, è oggi instabilmente esposta alla natura «demolitoria» di atti amministrativi che contraddistingue la giurisdizione amministrativa.

      La ripartizione dei diritti che la Società effettua, concernendo diritti soggettivi di natura privatistica dei rispettivi titolari, può invece qualificarsi senz'altro come riconducibile ad un rapporto di mandato civilistico (articoli 1703 e seguenti del codice civile), consistendo in effetti in una «rendicontazione attributiva» fatta dall'unico «mandatario» SIAE alla generalità dei «mandanti» suoi associati.

      In un'ottica di razionalità del sistema generale, appare conseguentemente coerente attribuire al giudice ordinario anche la risoluzione delle controversie insorgenti nella materia dell'organizzazione dell'ente e delle procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali. Il tutto, in vista di una maggiore stabilità da offrire all'ampio settore del diritto d'autore, ma anche con riguardo alle nuove sfide tecnologiche che l'utilizzazione delle opere dell'ingegno in Internet è chiamata ad affrontare, con riferimento alla prospettiva comunitaria ed internazionale delle problematiche connesse.

      Comma 3. L'esordio del comma 3 offre definitivamente chiarezza sulla natura della gestione economica e finanziaria della SIAE, le cui risultanze non concorrono né al fabbisogno, né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni, tant'è che il bilancio dell'ente non è allegato a quello del Ministero vigilante per la successiva trasmissione al Parlamento ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 468 del 1978. La vigilanza sull'ente si conferma attribuita congiuntamente al Ministro per i beni e le attività culturali e al Presidente del Consiglio dei ministri; si prevede che sia sentito, inoltre, il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di specifica competenza. L'attività di vigilanza, inoltre, è definita con maggior precisione, concentrandola sull'approvazione del bilancio consuntivo dell'ente. Ciò in linea con il principio generale di una maggiore snellezza di tale vigilanza, in ragione della salvaguardia dell'autodeterminazione di un ente «ad alto tasso di autonomia finanziaria» quale è la SIAE. Allo stato attuale, invece, tale vigilanza si estende anche ai piani di ripartizione dei diritti d'autore ai rispettivi titolari e all'intreccio delle numerose questioni conseguenti. Il piano di ripartizione dei diritti economici spettanti ai titolari delle opere dell'ingegno intermediate dalla SIAE risulta essere il prodotto della volontà degli organi collegiali dell'ente, rappresentativi, a più livelli funzionali (di indirizzo, consultiva, di controllo), della volontà della base associativa. Si tratta di diritti soggettivi di natura privatistica la cui nascita e la cui modificazione risulta frutto dell'autodeterminazione di un ente (a base associativa) avente, come detto, alto tasso di autonomia finanziaria (per la SIAE, il massimo), in quanto completamente privo di benefìci derivanti da trasferimenti a carico dei bilanci pubblici. In tale scenario appare opportuno che il ruolo dell'autorità di vigilanza non «invada» il campo dell'autonomia privata ma circoscriva il suo intervento al, pur ampio, contesto dell'approvazione del bilancio dell'ente, nel quale comunque trova ingresso, ma nel più generale quadro della valutazione della complessiva gestione, la voce afferente alle ripartizioni dei diritti intermediati.

      Comma 4. Le disposizioni ivi contenute sono riproduttive di alcune analoghe disposizioni dell'abrogando articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999. Il comma 8 del predetto articolo 7, tuttavia, aveva proceduto ad abrogazioni espresse della normativa disciplinante la nomina del presidente dell'ente. Tale normativa è oggi costituita da disposizioni di rango statutario (articolo 8 dello statuto della SIAE, approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 3 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 2001) che prevedono, ferma la designazione da parte dell'assemblea della SIAE, il ricorso alla procedura di nomina di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400. La disposizione che si propone prevede la nomina del presidente dell'ente non più in base a tale onerosa procedura, ma mediante la mera adozione di un decreto del Presidente della Repubblica più tecnicamente rivolto, peraltro, a valutare il complesso intreccio di diritti e di doveri che il presidente della SIAE è chiamato a curare.

      Comma 5. Si provvede all'abrogazione espressa dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 419 del 1999.

      Comma 6. Si prevede che dalle disposizioni di cui si propone l'approvazione - non coinvolgendo esse, come illustrato, elementi di spesa pubblica - non derivano oneri per il bilancio dello Stato.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

      1. La Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è ente pubblico economico a base associativa e svolge le funzioni indicate nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. La SIAE esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla legge e può effettuare, altresì, la gestione di servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

      2. L'attività della SIAE è disciplinata dalle norme di diritto privato. Tutte le controversie concernenti le attività dell'ente, ivi inclusa l'intermediazione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali, sono devolute alla giurisdizione ordinaria.

      3. Le risultanze della gestione economica e finanziaria della SIAE non concorrono né al fabbisogno né all'indebitamento di pubbliche amministrazioni; alla gestione economica e finanziaria dell'ente non si applicano i princìpi della finanza pubblica. Il Ministro per i beni e le attività culturali esercita, congiuntamente con il Presidente del Consiglio dei ministri, la vigilanza sulla SIAE, la quale si concretizza nell'approvazione annuale del bilancio consuntivo. L'attività di vigilanza è svolta sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per le materie di sua specifica competenza.

      4. Lo statuto della SIAE è adottato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione ed è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa designazione da parte dell'assemblea della SIAE.

      5. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni, è abrogato.

      6. Dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.    

 




[1]    D. Lgs. 29-10-1999, n. 419, recante Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[2]     Così la Corte dei conti, sez. contr. enti, 24 maggio 1993, n. 85; v. anche Cass., sez. un., 15 luglio 1993, n. 7841. In tempi più recenti, Cons. St., VI, 1 marzo 1996, n. 297; Cass., sez. un., 19 marzo 1997, n. 2431. Anche l’Autorità garante per la concorrenza, con determinazione del 28 luglio 1995, n. 3195, ha ritenuto che la SIAE, quale entità che esercita una attività economica, ossia l’intermediazione dei diritti d’autore, favorendo transazioni che comportano lo sfruttamento commerciale delle opere, è impresa e, in quanto tale, indipendentemente dalla natura giuridica pubblica, è soggetto rilevante per la normativa in materia di concorrenza.

[3]    Successivamente, con lo statuto del 1936, la nomina di tutti gli organi di amministrazione fu demandata all’autorità governativa e alle confederazioni professionali.

[4]    Legge 22 aprile 1941, n. 633, recante Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

[5]    L’ente provvede alla riscossione dei compensi per le riproduzioni di opere e alla ripartizione, al netto di una provvigione, fra gli autori ed editori aventi diritto (art. 68, commi 4 e 5, e art. 181-ter, l. n. 633/1941).

[6]    L’art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640, nel testo riformulato dall’art. 12, co. 1, del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60 , dispone che il ministro delle finanze possa affidare, per il tempo e alle condizioni di cui ad apposita convenzione da approvarsi con proprio decreto (di concerto con il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica), l’accertamento e la riscossione dell’imposta sugli intrattenimenti e dei tributi connessi alla Società italiana degli autori ed editori. L’ultima convenzione, approvata con D.M. 7 giugno 2000, è relativa al periodo 1° gennaio 2000-31 dicembre 2009.

[7]    L’art. 22 del D.L. 26/1994, convertito con modificazioni dalla legge 153/1994, ha istituito il pubblico registro per la cinematografia presso la SIAE ed ha autorizzato l’emanazione di un apposito regolamento, (adottato con D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163, e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 29 maggio 1998), recante norme per l’iscrizione al registro e per la sua tenuta nonché disposizioni relative agli atti soggetti a trascrizione, tra i quali figurano appunto quelli connessi all’utilizzazione delle opere cinematografiche.

[8]    In tale registro viene registrato il nome del titolare dei diritti esclusivi di utilizzazione economica e la data di pubblicazione del programma, intendendosi per pubblicazione il primo atto di esercizio dei diritti esclusivi.

[9]    Si cfr. per tutte, Cass., sez. un., 19-03-1997, n. 243, nonché C. Stato, sez. VI, 02-09-2003, n. 4873.

[10]   L. 30 dicembre 2004, n. 311, recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005).

[11]   Pubblicato in Gazz. Uff. 28 luglio 2006, n. 174.

[12]   D.L. 26 aprile 2005, n. 63, recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo e la coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore, e altre misure urgenti.

[13]   L’articolo 15 della legge 19 gennaio 1939, n. 129, recante Istituzione della camera dei fasci e delle corporazioni stabiliva che i progetti di bilancio ed i rendiconti consuntivi dello Stato e delle aziende autonome di Stato e degli enti amministrativi di qualsiasi natura, di importanza nazionale, sovvenzionati direttamente o indirettamente dal bilancio dello Stato, fossero discussi e votati dalla camera dei fasci e delle corporazioni e dal Senato del Regno nelle rispettive Assemblee plenarie, su relazione delle rispettive Commissioni competenti.

      In attuazione di tale disposizione, il r.d. 8 aprile 1939, n. 720, recante Disciplina della presentazione alle Assemblee legislative dei progetti di bilancio e dei rendiconti consuntivi degli enti amministrativi di importanza nazionale sovvenzionati dallo Stato attribuiva all’allora Ministro per le finanze il compito di individuare gli enti amministrativi da assoggettare alla suesposta disciplina e di dare notizia all’ente interessato (art. 1). In particolare era prescritto l’obbligo per tali enti di trasmettere al Ministro i conti consuntivi ed i bilanci sociali, insieme con le relazioni dei sindaci o revisori e con le deliberazioni degli organi amministrativi e di tutela, entro i cinque mesi successivi alla chiusura della rispettiva gestione. Il Ministro per le finanze trasmetteva a sua volta tali atti alla Corte dei conti per il controllo, da questa restituiti per il Parlamento con la deliberazione e relazione di sua competenza (art. 2). Ai sensi dell’art. 5, nell’elenco degli enti sottoposti al controllo della Corte dei conti rientrava esplicitamente la Società italiana autori ed editori.

[14]  L. 21 marzo 1958, n. 259, recante Partecipazione della Corte di conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. A tale riguardo, è opportuno richiamare in sintesi gli aspetti principali della disciplina sul controllo sulla gestione finanziaria degli enti prevista dalla l. n. 259/1958, in attuazione dell’articolo 100, comma 2, della Costituzione.

La Corte dei conti svolge il controllo sulla gestione finanziaria degli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, con conseguente attività di referto al Parlamento (art. 1). Ai fini della sottoposizione a controllo, per «contribuzioni ordinarie» s’intendono:

a)   i contributi che, comunque denominati, una pubblica amministrazione abbia assunto a proprio carico per la gestione finanziaria di un ente, i che siano iscritti nel suo bilancio da oltre un biennio;

b)   le imposte, tasse e contributi che con carattere di continuità gli enti siano autorizzati ad imporre o che siano comunque ad essi devoluti (art. 2).

La valutazione circa la sussistenza delle condizioni descritte è stabilita con d.P.R., su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze con il Ministro competente (art. 3).

[15]   L’articolo 5 dello statuto della Siae include tra i compiti dell’Assemblea la designazione del presidente con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti nelle prime due votazioni e a maggioranza assoluta dalla terza votazione.

[16]   L. 23 agosto 1988 n. 400, recante Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.