Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento cultura | ||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento attività produttive , Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||
Titolo: | Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca - A.C. 2599 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 181 | ||
Data: | 04/06/2007 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VII-Cultura, scienza e istruzione |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
A.C. 2599
n. 181
4 giugno 2007
Alla redazione del presente dossier hanno collaborato i Dipartimenti Attività produttive e Lavoro.
Dipartimento Cultura
SIWEB
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: CU0081
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Art. 1 (Riordino degli enti di ricerca)
§ Gli interventi legislativi di riordino degli enti di ricerca
§ Il personale degli enti di ricerca
§ Il Programma nazionale della ricerca
§ Il Consiglio nazionale delle ricerche
§ L’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
§ L’ iter del disegno di legge al Senato
§ A.S. 1214, (Governo), Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
Esame in sede referente presso la VII Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
- 1^ Commissione (Affari Costituzionali)
- 5^ Sottocommissione (Bilancio)
Relazione della 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
§ A.S. 1214-A, Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
Normativa di riferimento
Normativa nazionale
§ Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 9, 33, 76, 117)
§ L. 9 maggio 1989, n. 168. Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (artt. 6 e 8)
§ L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa (art. 18)
§ D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204. Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381. Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59
§ L. 6 luglio 2002, n. 137. Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici (art. 1)
§ D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127. Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)
§ D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128. Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)
§ D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138. Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)
§ D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. con mod., L. 24 novembre 2003, n. 326. Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici (art. 4)
§ D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38. Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137
§ D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, conv. con mod., L. 24 novembre 2006, n. 286. Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (art. 2, co. 138-145)
§ L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, commi 519, 520, 538, 643-646, 1042, 1043)
Normativa comunitaria
§ Trattato 25 marzo 1957. Trattato che istituisce la Comunità europea (n.d.r. Versione in vigore dal 1° febbraio 2003) (artt. 163-173)
§ Racc. 11 marzo 2005, n. 2005/251/CE. Raccomandazione della Commissione riguardante la Carta europea dei ricercatori e un codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori
Pubblicistica
§ G. Endrici, La ricerca scientifica, in: Trattato di diritto amministrativo, a cura di S. Cassese, II edizione, 2003
§ F. Merloni, Autonomia, responsabilità, valutazione nella disciplina delle Università e degli Enti di ricerca non strumentale, in: Diritto pubblico, n. 2, 2004
§ G. Cossari, La valutazione delle attività nel sistema universitario e nell’ambito degli enti di ricerca, in: Funzione pubblica, n. 1, 2005
Numero del progetto di legge |
2599 |
Titolo |
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Ricerca scientifica e tecnologica |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
2 |
Date |
|
§ trasmissione alla Camera |
3 maggio 2007 |
§ annuncio |
7 maggio 2007 |
§ assegnazione |
7 maggio 2007 |
Commissione competente |
VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali) III (Affari esteri) V (Bilancio) X (Attività produttive) XI (Lavoro) XIV (Politiche dell’Unione europea) Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il disegno di legge in esame, d’iniziativa governativa, contiene una delega al Governo per la riforma degli enti di ricerca; il Senato, esaminato il provvedimento in prima lettura, ha in parte modificato il testo originario.
Tale delega deve essere esercitata nel termine di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge; entro 12 mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti correttivi o modificativi.
I principi ed i criteri direttivi (art.1, co.1 e 2) cui la riforma deve ispirarsi possono così sintetizzarsi:
- riconoscimento agli enti dell’autonomia statutaria;
- verifica daparte dell’Agenzia di valutazione dell’università e della ricerca dei risultati ottenuti dagli enti (introdotto dal Senato);
- assegnazione delle risorse finanziarie a seconda della valutazione espressa dall’Agenzia (introdotto dal Senato);
- riordino degli organi statutari;
- composizione del consiglio di amministrazione del CNR in modo che almeno la metà dei componenti sia di nomina governativa (introdotto dal Senato);
- adozione di procedure di valutazione comparativa per la nomina dei direttori degli organi di ricerca (introdotto dal Senato);
- previsione di misure volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori;
- incentivazione della cooperazione scientifica e tecnica con enti ed istituzioni di altri Paesi;
- raccordo con l’attività delle regioni in materia di ricerca e sostegno all’innovazione per i settori produttivi (introdotto dal Senato);
- ridefinizione, attraverso accorpamenti o scorpori, di enti attivi nei settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale nonché dell’Istituto italiano di tecnologia (introdotto dal Senato).
I commi 3 e 4 dell’articolo 1, introdotti durante l’esame presso il Senato, specificano le procedure di adozione degli statuti da parte degli enti, prevedendo che:
- gli statuti sono emanati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca e sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari;
- in sede di prima applicazione, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico.
Il comma 6, introdotto dal Senato, prevede infine che, oltre le ipotesi previste dalla legislazione vigente, il commissariamento degli enti potrà, altresì, essere disposto nel caso di: modifiche statutarie inerenti la missione dell’ente e la sua struttura di governo; comprovata difficoltà di funzionamento o di raggiungimento degli obiettivi posti dal Governo. In tali casi le Commissioni parlamentari sono chiamate ad esprimere un parere sul decreto in esame.
L’articolo 2 dispone l’abrogazione dei commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del d.l. n.262/2006 secondo i quali la riforma degli enti di ricerca deve essere attuata attraverso l’emanazione di regolamenti di delegificazione nel rispetto dei principi e criteri direttivi recati dalla legge n.59/1997 (c.d. Bassanini 1).
Il testo del disegno di legge presentato al Senato risulta corredato dalla relazione illustrativa.
Il provvedimento, conformemente a quanto richiesto nell’ordine del giorno del Senato n.9/1132/20[1], il quale impegna il Governo a provvedere alla riforma degli enti di ricerca attraverso lo strumento dei decreti legislativi, rivede la scelta operata dal decreto-legge n.262/2006, secondo il quale tale riforma avrebbe dovuto essere approvata attraverso regolamenti di delegificazione. Di conseguenza l’articolo 2 del disegno di legge in esame provvede ad abrogare le disposizioni del d.l. n.262/2006 che dispongono in tal senso.
Per quanto concerne il riparto di competenze tra Stato e regioni, la materia del riordino degli enti di ricerca può essere ricondotta alla disciplina dell’ “ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, che l’articolo 117, comma 2, lett. g), della Costituzione, riserva alla potestà esclusiva statale.
La ricerca scientifica e tecnologica ed il sostegno all’innovazione, ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione sono materie di legislazione concorrente.
La ricerca scientifica rileva, nella Costituzione, sotto svariati profili: del ruolo promozionale della Repubblica rispetto allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnica (art. 9, co. 1, cost); della libertà di scienza (art. 33, co. 1 Cost), dell’autonomia delle istituzioni di alta cultura, università ed accademie nei limiti stabiliti dalla legge (art.33, co. 6 Cost).
La ricerca, infatti, assume dal punto di vista costituzionale una duplice valenza: da un lato, come valore in sé, come libertà connessa allo sviluppo della persona, dall’altro, come attività che interessa lo sviluppo della collettività ed in quanto tale implica un ruolo di garanzia nonché di incentivazione e coordinamento da parte dello Stato.
In relazione a tale configurazione, la disciplina degli enti di ricerca risente di tale duplice connotazione perché, se da un lato, richiede il riconoscimento dell’autonomia organizzativa agli stessi, dall’altro, implica la necessità che allo Stato sia riservato un ruolo di individuazione della missione dell’ente e di controllo nella realizzazione degli obiettivi di ricerca.
Tanto ciò premesso, occorre rilevare che il testo in esame, soprattutto in seguito alle modifiche apportate dal Senato, sembra configurare un intervento assai incisivo dello Stato nella predisposizione e nelle procedure di approvazione degli statuti degli enti, prevedendo non solo che gli stessi siano approvati con decreto ministeriale da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari ma che essi, almeno in sede di prima applicazione della riforma, siano redatti da commissioni nominate dal Governo e composte da esperti di alto livello scientifico, presumibilmente esterni all’ente stesso.
Infine, viene previsto che il Governo possa disporre il commissariamento dell’ente, previo parere delle Commissioni parlamentari, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione.
Si fa presente, al riguardo, che la 1 Commissione Affari costituzionali del Senato ha espresso perplessità sulle modifiche in esame, rilevando che: il meccanismo configurato per l’approvazione degli statuti non deve essere letto nel senso di conferire al legislatore delegato il potere di disporre direttamente sugli statuti degli enti di ricerca, ritenendo tale possibilità lesiva del principio di autonomia riconosciuta agli enti stessi; il parere delle competenti Commissioni parlamentari su provvedimenti di commissariamento chiama impropriamente organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione.
Le azioni di sostegno alla ricerca e allo sviluppo in ambito comunitario trovano fondamento nel titolo XVIII (articoli 163-173) del Trattato dell’Unione Europea; esse sono finalizzate alla crescita della competitività sul piano internazionale.
In particolare la Comunità europea si propone di incoraggiare le imprese, comprese quelle medio piccole, i centri di ricerca e le università nei loro sforzi per una ricerca ed uno sviluppo tecnologico di alta qualità, mirando alla definizione di norme comuni ed all'eliminazione degli ostacoli giuridici e fiscali alla politica di cooperazione.
La base e lo strumento dell’azione comunitaria sono costituiti dal “Programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo tecnologico” (strumento adottato a partire dal 1984) che fissa periodicamente gli obiettivi scientifici e tecnologici da realizzare, indica le linee generali delle azioni volte al conseguimento di tali obiettivi, stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria comunitaria.
Recentemente, con Decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e Consiglio, del 18 dicembre 2006, è stato approvato il settimo programma quadro della Comunita' europea per le attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)[2].Il programma si articola in quattro obiettivi che corrispondono a quattro programmi specifici, sulla cui base dovranno essere strutturate le attività europee nel settore della ricerca.
Tali programmi /obiettivo sono i seguenti:
· Cooperazione:mirante ad incentivare i raccordi tra università, imprese, centri di ricerca ed enti pubblici in un quadro transnazionale[3];
· Idee:volto al potenziamento delle ricerche di frontiera in Europa allo scopo di rafforzare l'eccellenza della ricerca favorendo la concorrenza;
· Persone:finalizzatoamobilitare risorse finanziarie importanti per migliorare le prospettive di carriera dei ricercatori in Europa ed ad attirarne un maggior numero.
· Capacità: inteso a rafforzare le capacità di ricerca e innovazione in Europa,con particolare riguardo agli investimenti in infrastrutture.
Va segnalato inoltre che con decisione n. 1639 del 24 ottobre 2006 è stato istituito il programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013), volto a contribuire alla competitività e alla capacità innovativa della Comunità in quanto società della conoscenza avanzata, con uno sviluppo sostenibile basato su una crescita economica forte, un’economia sociale di mercato altamente concorrenziale con un elevato livello di tutela e il miglioramento della qualità dell’ambiente.
Il programma quadro presta particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese e contribuisce a colmare il divario tra ricerca e innovazione e a promuovere tutte le forme di innovazione.
Assume rilievo in relazione al tema del ddl in esame la raccomandazione 2005/251/CE (adottata dalla Commissione europea l’11 marzo 2005)riguardante la Carta europea del ricercatore e un Codice di condotta per l’assunzione dei ricercatori stessi.
Il documento prevede che datori di lavoro o i finanziatori dei ricercatori garantiscano il rispetto dei requisiti della normativa nazionale di settore o dei contenuti della Carta stessa, qualora più favorevoli. Esso contiene una serie di princìpi ed indicazioni rivolte ai ricercatori ed ai datori di lavoro nell’ottica del miglioramento delle condizioni di lavoro e delle prospettive professionali nonché della realizzazione di un mercato del lavoro aperto ed attrattivo
Per quanto qui interessa, si segnala, con riferimento al reclutamento, che la Carta invita datori di lavoro e/o i finanziatori ad evitare che le prestazioni dei ricercatori risentano dell’instabilità dei contratti di lavoro.
Con riferimento alla didattica, la Carta afferma che essa è un mezzo essenziale per strutturare e diffondere le conoscenze; dovrebbe pertanto essere considerata un’opzione valida nel percorso professionale dei ricercatori ed ottenere adeguati riconoscimenti in termini di remunerazione e di valutazione.
Infine, relativamente al sistema di valutazione, la Carta raccomanda ai datori di lavoro e/o ai finanziatori di adottare sistemi che consentano ad un comitato indipendente di valutare periodicamente e in modo trasparente le prestazioni dei ricercatori, tenendo in debito conto la creatività complessiva nella ricerca e i risultati ottenuti, ossia le pubblicazioni, i brevetti, la gestione della ricerca, le attività di insegnamento e le conferenze, le attività di supervisione e di mentoring, le collaborazioni nazionali o internazionali, i compiti amministrativi, le attività di sensibilizzazione del pubblico e la mobilità.
Il Codice di condotta mira ad individuare procedure più semplici e trasparenti di reclutamento proponendo diversi criteri di selezione; questi ultimi non consistono solo nella valutazione del numero delle pubblicazioni ma prendono in considerazione diverse attività (l’insegnamento, la capacità di coordinare un gruppo di ricerca, il lavoro di gruppo, la capacità di trasferire le conoscenze, le attività manageriali).
§ Orientamenti generali per la politica europea della ricerca
Le basi più recenti per la definizione di una politica europea per la ricerca e l’innovazione traggono essenzialmente origine dal Consiglio europeo del 22-23 marzo 2005 che, nel quadro della revisione intermedia della strategia di Lisbona[4], ha, nelle sue conclusioni, indicato tra gli assi fondamentali per il rilancio di tale strategia[5] la conoscenza e l’innovazione, quali fattori fondamentali per conseguire una crescita sostenibile dell’economia europea.
Tali conclusioni sono state attuate attraverso una serie di iniziative, quali ad esempio la comunicazione della Commissione “Potenziare la ricerca e l’innovazione – Investire per la crescita e l’occupazione: una strategia comune” (COM(2005) 488), presentata il 12 ottobre 2005, e confermate dai successivi Consigli europei, in particolare da quelli del 14-15 dicembre 2006 e dell’8-9 marzo 2007.
Si ricorda, in particolare, che il Consiglio europeo di
primavera
In particolare la comunicazione “Potenziare la ricerca e l’innovazione – Investire per la crescita e l’occupazione: una strategia comune”, costituisce uno dei documenti fondamentali base più recente per la costruzione di una politica europea per la ricerca e l’innovazione.
La comunicazione della Commissione sottolinea che le politiche per la ricerca e l’innovazione vanno poste al centro della strategia di Lisbona poiché, congiuntamente, interessano l’intera gamma delle questioni riguardanti la genesi delle nuove conoscenze ed idee, il loro uso e il loro sfruttamento commerciale.
Una crescita forte e sostenibile, ad avviso
della Commissione, è ritenuta possibile quando sia legata ad una vigorosa
risposta politica integrata e che, a tal fine, l’UE debba mobilitare una gamma
coerente di strumenti attinenti alla ricerca, all’innovazione e ad altre
politiche correlate. A tal fine
· la ricerca e l’innovazione al centro delle politiche dell’UE;
· la ricerca e l’innovazione al centro dei finanziamenti dell’UE;
· la ricerca e l’innovazione al centro dell’attività economica;
· migliorare le politiche per la ricerca e l’innovazione.
§ Conclusioni del Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007
Il Consiglio
europeo dell’8-9 marzo
In tale prospettiva, in particolare, il Consiglio europeo:
· ribadisce l’importanza di destinare il 3% del PIL alla ricerca e allo sviluppo entro il 2010 e sottolinea l’esigenza di ottimizzare le sinergie tra programmi comunitari, migliorare la trasformazione dei risultati della ricerca in prodotti e servizi innovativi e assicurare l’opportuna condivisione delle conoscenze tra tutti i partner;
·
invita
·
invita
·
invita
·
pone in rilievo il ruolo importante riservato al
Consiglio europeo della ricerca,
istituito con decisione della Commissione del 2 febbraio
· pone l’accento su istruzione e formazione, presupposti essenziali per il buon funzionamento del triangolo della conoscenza (istruzione – ricerca – innovazione), e sottolinea che gli Stati membri sono determinati a proseguire le riforme, in particolare modernizzando l’istruzione superiore, assicurando un’istruzione e formazione professionale di alta qualità;
· chiede al Consiglio e al Parlamento europeo di concludere l’esame della proposta della Commissione relativa ad un Istituto europeo di tecnologia nel primo semestre del 2007, al fine di adottare una decisione al riguardo entro la fine dell’anno;
·
pone l’accento sulle tecnologie ambientali e le ecoinnovazioni, invitando
§ Strategia per stimolare l’innovazione e la ricerca
Accogliendo l’invito a presentare una vasta
strategia di innovazione per l’Europa, avanzata dal Consiglio europeo della
primavera 2006[7], il
13 settembre 2006
· definizione di sistemi di insegnamento favorevoli all’innovazione;
· creazione di un Istituto europeo per la tecnologia;
· costituzione di un mercato del lavoro unico per i ricercatori;
· rafforzamento delle connessioni tra ricerca e industria;
· promozione dell’innovazione regionale nel quadro dei nuovi programmi di politica di coesione;
· riforma della regolamentazione degli aiuti di Stato in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e di innovazione e miglioramento degli orientamenti per gli incentivi fiscali in questo settore;
· rafforzamento della protezione dei diritti di proprietà intellettuale;
· prodotti e servizi numerici – iniziativa concernente il percepimento dei diritti d’autore;
· messa a punto di una strategia per i mercati pilota favorevoli all’innovazione;
· incentivi all’innovazione attraverso gli appalti.
Con
la successiva comunicazione
presentata il 12 ottobre 2006, “Un’Europa moderna e favorevole
all’innovazione” (COM(2006)589),
Le due comunicazioni della Commissione sono state accolte favorevolmente dal Consiglio competitività che ha adottato, il 4 dicembre 2006, conclusioni sulla politica dell’innovazione e la competitività, destinate al Consiglio europeo di dicembre.
Il Consiglio ha sottolineato che il sostegno all’innovazione costituisce una parte essenziale della strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione e definisce le priorità strategiche a livello dell’UE, fra le quali, potenziare la cooperazione tra università, ricerca e impresa, con particolare riguardo all’Istituto europeo di tecnologia (vd. infra).
Nel
richiamare l’attenzione sulle priorità strategiche definite dal Consiglio
Competitività del 4 dicembre 2006, il Consiglio
europeo del 14 e 15 dicembre
§ Libro verde sullo Spazio europeo della ricerca
Il 4 aprile 2007,
Il concetto di spazio europeo della ricerca, definito dal Consiglio europeo di Lisbona nel 2000, è considerato fondamentale per costruire, in Europa, una società della conoscenza in cui ricerca, istruzione, formazione e innovazione siano mobilitate per soddisfare appieno le ambizioni e le aspettative dei cittadini europei in campo economico, sociale ed ambientale. Il concetto di SER combina tre aspetti tra lorocorrelati: un’idea di “mercato interno” della ricerca, dove ricercatori, tecnologia e conoscenza possono circolare liberamente; un coordinamento efficace, a livello europeo, di attività, programmi o politiche per la ricerca definiti a livello nazionale o regionale; l’attuazione di iniziative finanziate a livello europeo.
Il documento della Commissione propone di rimuovere i fattori, quali l’eccessiva frammentazione delle attività e dei programmi, che limitano il rendimento dei sistemi di ricerca in Europa e prospetta una visione del possibile sviluppo del SER, individuando sei priorità per realizzare appieno lo spazio europeo della ricerca:
· un flusso adeguato di ricercatori competenti;
· infrastrutture di ricerca di livello mondiale;
· organismi di ricerca "eccellenti";
· una vera condivisione delle conoscenze;
· priorità e programmi di ricerca adeguatamente coordinati;
· apertura dello Spazio europeo della ricerca al mondo.
La natura sistemica del SER, che richiede azioni su più fronti e con tempistiche diverse, impone, ad avviso della Commissione, di intervenire immediatamente per poter giungere ad una piena operatività intorno al 2020.
§ Istituto europeo di tecnologia
Il 18 ottobre 2006
L’Istituto, che si propone di rappresentare un faro di
eccellenza in Europa e un modello di riferimento per la collaborazione tra università, ricerca e imprese, dovrebbe
rafforzare le sinergie fra i tre settori del cosiddetto triangolo della
conoscenza (istruzione, ricerca e innovazione) al fine di rendere l’Europa
un’area maggiormente competitiva. Con tale proposta,
L'IET potrebbe entrare in funzione nel 2008; le sue attività saranno finanziate da fonti diverse: dall’UE, dagli Stati membri e dal mondo imprenditoriale. Il bilancio è stimato ad un massimo di 2,4 miliardi di euro per il periodo 2008-2013.
Il provvedimento, che segue la procedura di codecisione, è attualmente all’esame, in prima lettura, del Consiglio e del Parlamento europeo.
Nella seduta del 14 novembre 2006, il Consiglio
istruzione ha sottolineato, pur accogliendo la proposta della Commissione, la
necessità di approfondire le questioni legate al finanziamento e
all’amministrazione dell’IET nonché alla sua compatibilità con le reti di
ricerca già esistenti e alle eventuali competenze per conferire titoli
accademici. In riferimento al finanziamento dell’IET, il Parlamento europeo,
nell’approvare in seconda lettura la proposta di decisione che istituisce il
settimo programma quadro di attività comunitarie di ricerca, sviluppo
tecnologico e dimostrazione per il periodo 2007-
Il Consiglio competitività del 21-22 maggio
Il Consiglio potrebbe raggiungere, su tale impostazione, un accordo su un orientamento politico generale, nel corso della riunione del 25-26 giugno 2007.
Nel corso di un’audizione pubblica, svolta il 2 maggio 2007, le Commissioni Cultura e Industria del Parlamento europeo hanno incontrato rappresentanti delle istituzioni ed esperti provenienti dal mondo universitario, della ricerca e degli affari per discutere del progetto di creazione di un Istituto europeo di tecnologia, rilevando alcune perplessità riguardo la proposta dalla Commissione, in particolare, per ciò che riguarda la struttura legale e quella finanziaria, ritenuta ancora non sufficientemente chiara.
Peraltro, da fonti informali si apprende che uno studio commissionato dal Parlamento europeo alla United Nation University (UNU) prospetterebbe un sistema maggiormente efficace se basato, piuttosto che su una struttura centralizzata, sulla creazione di tanti piccoli IET, ognuno dei quali specializzato in un settore e legato ad una forte singola realtà universitaria.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta di regolamento in prima lettura, presumibilmente, il 26 settembre 2007.
La costituzione dell’IET è stata comunque ampiamente sostenuta dal Consiglio europeo nelle riunioni, formali e non, svolte nel corso del 2006[10]. Il sostegno è stato ribadito nelle conclusionidel Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006 e, da ultimo, dal Consiglio europeo dell’8 e 9 marzo 2007, che ha chiestoal Consiglio e al Parlamento europeo di concludere l’esame della proposta della Commissione nel primo semestre del 2007, al fine di adottare una decisione al riguardo entro la fine dell’anno (vd. supra).
§ Aiuti di Stato a ricerca, sviluppo e innovazione
Il 30 dicembre 2006 è stata pubblicata[11] la comunicazione della Commissione recante “Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
La nuova disciplina estende le possibilità di aiuto a favore della ricerca e dello sviluppo a nuove azioni a sostegno dell’innovazione; stabilisce che gli aiuti di Stato a favore dell’innovazione debbano essere autorizzati non sulla base di una definizione astratta di innovazione, ma unicamente se riguardano attività precise, volte espressamente a rimediare alle imperfezioni del mercato che ostacolano l’innovazione e per le quali i benefici derivanti dagli aiuti di Stato possono controbilanciare eventuali distorsioni della concorrenza e del commercio.
Per decidere dell’approvazione di una misura di aiuti di Stato, la disciplina sugli aiuti di Stato alla RSI stabilisce che essa debba soddisfare tre condizioni (“test comparativo”):
· la misura di aiuto deve essere destinata a un obiettivo ben definito di interesse comune (crescita, occupazione, coesione, ambiente);
· l’aiuto deve rimediare ad una imperfezione del mercato chiaramente delimitata; deve avere un effetto di incentivazione e deve essere proporzionale al problema da risolvere;
· le distorsioni di concorrenza e l’incidenza sugli scambi devono essere limitate, in modo che il bilancio complessivo sia positivo.
La disciplina, inoltre, indica agli Stati membri come utilizzare, nel rispetto delle regole sugli aiuti di Stato, i seguenti diversi tipi di misure:
· aiuti in favore di progetti di ricerca e sviluppo;
· aiuti agli studi di fattibilità tecnica;
· aiuti destinati a coprire le spese legate ai diritti di proprietà industriale delle piccole e medie imprese;
· aiuti alle nuove imprese innovatrici;
· aiuti per l’innovazione dei processi e dell’organizzazione nei servizi;
· aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all’innovazione;
· aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato;
· aiuti ai poli di innovazione.
§ Incentivi fiscali a favore della ricerca e sviluppo
La comunicazione e l’allegato che l’accompagna espongono le norme giuridiche e le opzioni sulla cui base gli Stati membri potranno, nelle intenzioni della Commissione, migliorare il trattamento fiscale delle attività di R&S.
In particolare, con la comunicazione
· chiarire le norme giuridiche derivanti dal diritto UE applicabili agli incentivi fiscali degli Stati membri a favore della R&S, in particolare la giurisprudenza pertinente della Corte di giustizia europea concernente le libertà previste dal trattato UE e le norme sugli aiuti di Stato;
· mettere in evidenza le caratteristiche generali del trattamento e degli incentivi fiscali in materia di R&S sulla base di analisi di buone pratiche realizzate da esperti;
· presentare e sottoporre a discussione una serie di iniziative future possibili destinate a cercare una soluzione coerente a problemi di interesse comune.
§ Strategia politica della Commissione per il 2008
La presentazione della strategia politica annuale costituisce la parte iniziale del ciclo politico annuale di programmazione legislativa che ha inizio nel mese di febbraio/marzo.
In particolare, con la
presentazione della strategia politica annuale si apre un dialogo
interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea,
sulla base del quale
Questo ciclo di programmazione legislativa viene seguito dal Parlamento europeo in tutte le sue fasi, coinvolgendo vari organi parlamentari, secondo un preciso scadenzario. L’esame si conclude con l’approvazione, nel corso della sessione plenaria di dicembre, di una risoluzione nella quale il Parlamento europeo esprime i propri indirizzi ed indica le proprie priorità politiche.
Nella
strategia politica annuale per il 2008
In particolare,
Oltre alle suddette priorità trasversali,
Il 24 aprile 2007 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sulla strategia politica annuale della Commissione per la procedura di bilancio 2008.
Il Parlamento europeo, tra l’altro, si compiace dell'intenzione della Commissione di intraprendere azioni chiave nel settore della ricerca e dell'innovazione per favorire una rapida attuazione della strategia di Lisbona nel 2008 e sostiene, in particolare, il lavoro preparatorio volto a garantire che, nel corso del 2007, sia adottata una decisione relativa alla creazione di un Istituto europeo di tecnologia (EIT).
Si segnala che il provvedimento, facendo riferimento alla necessità di riformare gli istituti e gli enti operanti nel campo dell’ingegneria navale, sembra riguardare anche l’Istituto nazionale per gli studi e le esperienze di architettura navale (INSEAN), la cui riforma è già prevista dalla legge finanziaria 2007, che riserva tale iniziativa al Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa ed il Ministro dell’Università e della ricerca.
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;
b) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
c) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera b);
d) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca;
e) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa;
f) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;
g) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici;
h) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi;
i) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
l) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari.
2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;
b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.
3. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità.
5. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati.
6. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
8. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’articolo 1 del disegno di legge in esame reca norme relative al riordino degli enti pubblici di ricerca[12].
Il comma 1, modificato dal Senato, autorizza il Governo al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, attraverso decreti legislativi adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dui cui all’art. 18 della legge n 59/1997[13], nonché di altri princìpi specifici, analiticamente elencati.
In relazione alla formulazione del testo si segnala che i decreti legislativi di cui al comma 1, alinea, non provvedono direttamente al riordino degli statuti, come suggerisce la lettura del testo, ma alla disciplina relativa agli statuti .
Si ricorda, in proposito, che il testo originario del ddl delegava il Governo “alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal ministero dell’università e ricerca”; la modifica introdotta dal Senato (riordino degli statuti e degli organi) discende dall’approvazione di un emendamento[14] sul quale, peraltro, la Commissione Affari Costituzionali aveva espresso parere contrario qualora lo stesso dovesse interpretarsi nel senso di “conferire al legislatore delegato il potere di disporre direttamente sugli statuti degli enti di ricerca” in quanto lesivo del principio di autonomia statutaria riconosciuta agli enti di ricerca (seduta del 14 marzo 2007).
Per l’esercizio della delega viene fissato il termine di 18 mesi dall’entrata in vigore della legge.
La platea dei destinatari –individuabili in ragione del ministero vigilante-comprende: l’Agenzia spaziale italiana (ASI)[15]il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)[16]; il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste[17]; l’Istituto italiano di studi germanici[18]; l’Istituto nazionale di alta matematica (INDAM)[19]; l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) [20]; l’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN),[21];l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV)[22];l’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS)[23];l Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM)[24]; il Museo storico dellla fisica e Centro di studi e ricerche "Enrico Fermi"[25]; la Stazione zoologica "Anton Dohrn"[26],
Si segnala in proposito che l’art. 1, commi 1279-1280, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha disposto l’istituzione dell’Ente italiano montagna (EIM), finalizzato al supporto dello sviluppo socioeconomico e culturale delle zone montane e posto sotto la vigilanza della Presidenza del consiglio, prevedendo che l’istituto subentri nelle funzioni dell’Istituto nazionale della montagna (IMONT)[27] -originariamente posto sotto la vigilanza del ministero dell’istruzione università e ricerca.
Quanto ai principi e criteri direttivi per l’esercizio della delega, l’articolo 18 della legge n. 59/1997, richiamato dalla norma in commento prescrive:
· individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca anche con riferimento alla dimensione europea ed internazionale (lett. a));
· riordino degli enti operanti nel settore, secondo criteri di programmazione (relativamente alla struttura, al funzionamento ed al personale) e con finalità di flessibilità, autonomia ed efficienza, (lett. b));
· snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca e per la promozione del trasferimento e della diffusione della tecnologia nella piccola e media industria ; individuando un momento decisionale unitario ed evitando sovrapposizioni di interventi da parte delle p.a. (lett. c)) ;
· previsione di organismi, strumenti e procedure per la valutazione dei risultati (lett. d));
· riordino degli organi consultivi, garantendo una rappresentanza oltre che ad università ed enti di ricerca anche al mondo della produzione e dei servizi (lett. e));
· programmazione e coordinamento dei flussi finanziari (lett. f));
· valorizzazione della professionalità, autonomia e mobilità dei ricercatori (lett. g)).
Il comma 1 dell’articolo in commento reca inoltre i princìpi e criteri direttivi indicati di seguito[28].
· Riconoscimento della autonomia statutaria degli enti di ricerca, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicare missione ed obiettivi di ricerca degli stessi, in raccordo con il Programma nazionale della ricerca (PNR)[29] e con gli obiettivi strategici dell’Unione europea[30]. Per tale principio si fa riferimento all’art. 33, sesto comma, della Costituzione che autorizza istituzioni di alta cultura, università ed accademie a darsi ordinamenti autonomi nel rispetto di limiti fissati per legge nonchè alle indicazioni contenute nella Carta europea dei ricercatori[31] (art.1, comma 1, lettera a))
· Attribuzioneall'istituenda Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR[32]) del compito di valutare i risultati dell’attività degli enti di ricerca riferendone periodicamente al Governo, ed assegnazione dei finanziamenti statali anche in relazione agli esiti di tale valutazione (art. 1, comma 1, lettere b) e c).)
· Riordino degli organi statutari secondo linee di indirizzo così sintetizzabili (art. 1, comma 1, lettere d), e), f), l).):
o riduzione del numero dei componenti;
o individuazione dei presidenti e dei membri di nomina governativa dei consigli di amministrazione nell’ambito di rose di candidati proposte da appositi comitati, nominati dal Governo, rappresentativi della comunità scientifica, dai quali sono comunque esclusi dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca;
o attribuzione al Governo della nomina di metà dei membri del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche;
o introduzione di procedure di valutazione comparativa della qualità scientifica per la nomina dei direttori delle strutture di ricerca;
o previsione di norme contro la discriminazione tra uomini e donne.
· adozione di misure organizzative finalizzate a valorizzare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori nonché il ruolo dei consigli scientifici (art. 1, comma 1, lettera g);
· promozione della internazionalizzazione dell’attività di ricerca nonché della collaborazione con le attività svolte dalle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e di sostegno all'innovazionenella produzione(art. 1, comma 1, lettere h) e i) ).
Con riguardo al comma 1, lettera i), che prevede l’adozione di misure di collaborazione con le regioni, si ricorda che ai sensi dell’art. 117, comma 3, della Costituzione la ricerca scientifica e tecnologica e il sostegno all’innovazione per i settori produttivi rientrano tra le materie assegnate alla competenza legislativa concorrente
In relazione ai compiti di valutazione attribuiti all’ANVUR ed alla previsione di una correlazione tra assegnazione di finanziamenti e gli esiti dell’attività di valutazione (art. 1, comma 1, lettere b) e c)) si segnala che l’art. 2, comma 139, del DL 262/2006 già dispone che le risultanze dell’ANVUR costituiscano criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
I commi 3 e 4, introdotti dal Senato, recano ulteriore disciplina per la formulazione ed emanazione degli statuti degli enti di ricerca disponendo in particolare:
· che essi siano emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro trenta giorni dalla data di trasmissione (decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato);
· che, in sede di prima applicazione, per la formulazione degli statuti il Governo si avvalga di commissioni di esperti di alto livello scientifico, che opereranno a titolo gratuito.[33]
Con riguardo all’autonomia statutaria conferita agli enti di ricerca si ricorda che l’art 8 della legge 168/1989[34] aveva già attribuito agli enti di ricerca a carattere non strumentale autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile- ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione- unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali.
Ai sensi dell’articolo citato i regolamenti di cui sopra sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti per legge e trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nella forma della richiesta motivata di riesame. I regolamenti sono poi emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
In relazione alle previsioni recate dai commi 3 e 4 si segnala che occorrerebbe valutarne la conformità con il principio dell’autonomia statutaria, che peraltro l’art. 1,comma 1, lett.a) del medesimo ddl riconosce agli enti di ricerca con esplicito rinvio all’art. 33, comma 6, della Costituzione.
In particolare i comma 3 e 4 prevedono l’emanazione degli statuti degli enti di ricerca con decreto ministeriale, previo parere parlamentare, senza prevedere un un coinvolgimento degli enti interessati; la redazione degli statuti in sede di prima applicazione sembra attribuita al Governo, con la collaborazione di rappresentanti del mondo scientifico.
Per i profili sopra esposti l’ambito di autonomia conferita agli enti di ricerca appare più limitato rispetto a quanto disposto per le università .[35], pur in presenza di un richiamo al medesimo principio costituzionale (il citato art.33, comma 6, della Costituzione) .
Con riguardo alla formulazione del testo si osserva che al comma 4 l’espressione “in sede di prima di applicazione della presente legge” potrebbe essere sostituita da un richiamo ai decreti legislativi di attuazione: la” prima applicazione” sarà infatti attuativa di questi ultimi..
Il comma 2, introdotto dal Senato, autorizza il Governo, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1, (pertanto ispirati i medesimi principi e criteri direttivi)a:
· a) accorpare o scorporare enti o loro strutture limitatamente ai settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale (comma 2, lettera a) );
· b) riordinare l’Istituto italiano di tecnologia ( comma 2 lettera b)).
In relazione al comma 2 lettera a) si segnala quanto segue.
Il riferimento ai settori della fisica della materia e dell’ottica riguarda presumibilmente l’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM)[36] e l’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) di Firenze[37]. Si ricorda infatti che il d.lgs. del 4 giugno 2003, n. 127[38], recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche(C.N.R.) ha disposto tra l’altro (art. 23) la confluenza in quet’ultimo delle due strutture citate. Il d.lgs. ha previsto comunque il mantenimento della denominazione e della sede degli istituti nonché la salvaguardia (in particolare per l’INFM ) delle forme di collaborazione con le università, della specificità dei rapporti di lavoro e dell’autonomia gestionale delle strutture. Secondo quanto disposto dal dlgs le modalità organizzative dell’aggregazione sono state indicate dal Regolamento di organizzazione del CNR (art.54 del regolamento adottato con Decreto del Presidente del CNR del 4 maggio 2005[39]).
Il riferimento all’ingegneria navale sembrerebbe avere per oggetto l’Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) avente sede a Roma, comunemente denominato Vasca Navale. L’istituto, originariamente creato per soddisfare le richieste degli organi tecnici della Marina militare, delle altre Amministrazioni dello Stato, dell'industria navale e meccanica, è un ente di ricerca nel campo dell’idrodinamica navale e marittima. Esso ha personalità giuridica di diritto pubblico (R.D.Lgs. 24 maggio 1946, n. 530[40]), a partire dal 1999 è dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile (Art.10 dlgs 381/1999[41]) ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa e del Ministero dei Trasporti.
Recentemente la legge finanziaria
2007 (L. 296/2006, art. 1, commi 1042 e 1043) ha previsto che il
Con riferimento a tale presumibile riordino dell’INSEAN, si segnala che occorrerebbe coordinare la disposizione in commento con la previsione recata dalla legge finanziaria 2007(art. 1 commi 1042 e 1043).
In relazione al comma 2 lettera b) si segnala quanto segue.
L’Istituto Italiano di Tecnologia, istituito con l’articolo 4 del D.L. n. 269/2003[42] è una fondazione, con sede a Genova, finalizzata alla promozione della ricerca tecnologica in collegamento con organismi similari operanti in Italia e all’estero. Essa è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (ora Ministero dell’università e ricerca) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Lo statuto della fondazione, approvato con D.P.R. 31 luglio 2005[43], individua i compiti dell’IIT, gli organi e la loro composizione.
Merita segnalare che per l’anno in corso l’istituto non fruisce di risorse statali in relazione al definanziamento operato dalla tabella E della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006)[44].
Il comma 5 indica le modalità di emanazione dei decreti legislativi, attribuendone la proposta al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, e prescrivendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti (da rendersi entro 45 giorni dalla trasmissione dei relativi schemi).
Il comma 6, introdotto dal Senato, interviene in materia di commissariamento degli enti di ricerca prescrivendo che, ferme restando le procedure previste in materia dalle norme vigenti- il Governo può procedere al commissariamneto degli enti, previo parere delle Commissioni parlamentari, in caso di
· modifiche statutarie inerenti la missione degli enti e la loro struttura di governo;
· accertata difficoltà di funzionamento;
· mancato raggiungimento degli obiettivi indicati (dal Governo medesimo).
Si ricorda che in linea di massima la procedura di commissariamento è definita dai decreti legislativi relativi ai singoli enti di ricerca (si citano a titolo di esempio: l’art. 15, comma 6, del D.Lgs.127/2003 relativo a CNR; l’art. 13, comma 6, del D. Lgs 128/2003 relativo all’ASI; l’art.14, comma 6, del D. Lgs 138/2003 relativo a INAF; l’art. 13, comma 6, del D.Lgs.138/2004 relativo a I.N.RI.M); si prevede in particolare che - con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell’istruzione università e ricerca (ora ministro dell’università e ricerca) sia disposta la decadenza degli organi in carica (ad eccezione del collegio dei revisori) e nominato un commissario straordinario per la durata massima di 12 mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione.
Con riguardo alle circostanze che determinano il commissariamento sono attualmente indicate nei decreti legislativi relativi agli enti di ricerca: gravi irregolarità, difficoltà finanziarie perduranti, esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero la contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato.
Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire il rapporto tra il comma 6, che sembra presupporre modifiche di statuto elaborate autonomamente dagli enti, ed i commi 3 e 4 che attribuiscono al Governo l’adozione degli statuti ( e presumibilmente l’eventuale modifica).
Si ricorda, inoltre, come la 1 Commissione Affari costituzionali del Senato abbia ritenuto improprio il ricorso al parere delle commissioni parlamentari per l’esame di un decreto di commissariamento che riguarda, di norma, l’attività gestionale dell’ente.
Il comma 7 indica in dodici mesi dall’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il termine entro il quale il Governo può emanare decreti legislativi correttivi.
Il comma 8, introdotto dal Senato, esclude che dall’applicazione dell’articolo in commento derivino maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
L’articolo provvede all’abrogazione delle disposizioni vigenti in materia di riordino degli enti di ricerca.
Il più volte citato DL 262/2006[45], collegato alla manovra finanziaria 2007, autorizza infatti il Governo (articolo 2, co. 143, 144 e 145) a procedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento dei regolamenti di delegificazione (di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
In particolare l’art. 2, comma 143, del DL prevede che, allo scopo di razionalizzare le attività e di contenere la spesa di funzionamento degli enti pubblici di ricerca, il Governo adotti, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge n4001988[46] (cosidetti regolamenti di delegificazione). Questi ultimi, da emanare entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL, provvedono alla ricognizione e al riordino degli enti di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche eventualmente lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione o viceversa la soppressione, tenuto conto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (cosidetta Bassanini 1[47]).
Ai sensi dell’art. 2, comma 144 del DL, i regolamenti citati sono emanati previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. Si prescrive infine che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, siano abrogate le disposizioni vigenti relative alla disciplina degli enti sottoposti a riordino.
Il comma 145 reca infine una clausola di invarianza della spesa.
Nella XIII legislatura, la delega legislativa recata nell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (“legge Bassanini 1”). ha avviato un complesso processo di riordino del sistema nazionale della ricerca scientifica e tecnologica.
Le principali direttrici della riforma sono, in estrema sintesi, così individuabili:
§ la realizzazione di un sistema di governo della ricerca;
§ il riordino degli enti pubblici di ricerca;
§ il potenziamento dell'efficacia degli interventi a sostegno della ricerca industriale.
Il primo tra i decreti emanati, il D.Lgs. 204/1998[48], ha definito i momenti di programmazione e coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca, ed ha avviato un processo di coordinamento dei flussi finanziari.
Principale strumento di programmazione e coordinamento è il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora ministro dell’università e ricerca[49].
E' stato inoltre istituito presso il Ministero un Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate.
In attuazione della delega contenuta all’art.11, comma 1 lettera d), della legge 59/1997 sono stati emanati, tra gli altri, i seguenti decreti legislativi:
· D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19, sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche;
· D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27, sul riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I.;
· D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296, sull'istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica - INAF;
· D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381, recante istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni sugli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il D.Lgs. disciplina tra l’altro, per alcuni profili, l’Osservatorio Geofisico Sperimentale di Trieste ed il consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste. Esso estende inoltre ad una serie di enti alcune disposizioni recate dal D.Lgs. 19/1999 a proposito del CNR; tali disposizioni riguardano le funzioni; la pianificazione triennale; gli organici e le assunzioni; gli strumenti per l’attività; l comitato di valutazione; le risorse finanziarie.
Nella XIV legislatura, l’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137[50], ha conferito al governo una delega per l’emanazione di decreti legislativi, diretti, tra l’altro, a riordinare e razionalizzare gli interventi per la promozione e il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e gli organismi operanti nel settore. Tale legge ha riaperto i termini per l’esercizio di alcune deleghe per la riforma dell’amministrazione centrale e degli enti pubblici nazionali contenute nell’art.11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (“legge Bassanini 1”).
In attuazione della legge n. 137/2002 e sulla base delle linee guidaper la politica scientifica e tecnologica del Governo, emanate il 13 marzo 2002 e adottate dal CIPE il 19 aprile 2002 sono stati adottati i seguenti decreti legislativi[51]:
- d.lgs. del 4 giugno 2003, n. 127, recante Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.);
- d.lgs. 4 giugno 2003, n. 128, recante Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.);
- d.lgs. 4 giugno 2003, n. 138, recante Riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)
- d.lgs. 3 settembre 2003, n.257 , recante Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), posto sotto la vigilanza del ministero Ministero delle Attività produttive, ora Ministero per lo sviluppo economico (art 22 del dlgs);
- d.lgs. 21 gennaio 2004, n. 38, recante Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.)".
Va segnalato inoltre che l’art. 23, comma 8, del D. Lgs.127/2003, che è il primo dei decreti legislativi adottati in attuazione della L. 137/2002, ha esteso alcune disposizioni[52] dettate per il CNR ad altri enti (indicati in apposita tabella) che erano disciplinati da norme precedenti e non erano stati oggetto di provvedimenti di riordino.
Si tratta in particolare del: Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; Istituto nazionale di fisica nucleare INFN; Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - INGV; Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi»; Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS; Museo storico della fisica e centro studi e ricerche «E. Fermi»; Stazione zoologica «A. Dohrn» di Napoli.
La disciplina relativa agli enti citati viene pertanto ad uniformarsi a quella dettata per il CNR (ed in seguito per gli altri istituti di ricerca riordinati da successivi decreti legislativi) sotto i profili elencati di seguito.
· Finalità - riassumibili nella valorizzazione a fini produttivi e sociali e nel trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca; nella promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale dei ricercatori (tramite borse di studio ed assegni di ricerca, nonché realizzazione di corsi di dottorato con il coinvolgimento del mondo imprenditoriale); nell’attività di consulenza tecnico-scientifica a favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di altre pubbliche amministrazioni, di imprese o di altri soggetti privati; nella fornitura di servizi a terzi in regime di diritto privato.
· Pianificazione triennale - con aggiornamento annuale delle attività. La pianificazione comprende obiettivi, programmi e computo delle risorse economiche e del fabbisogno di personale; essa è in stretto raccordo con il Piano nazionale della ricerca. Il programma citato, predisposto dai consigli di amministrazione degli enti, viene sottoposto alla preventiva approvazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca previo parere dei ministri dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica per i propri ambiti di competenza.
· Facoltà di stipulare convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Ministro dell'università e della ricerca; partecipazione alla costituzione di nuove imprese e di centri di ricerca internazionali; affidamento di attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali.
· Facoltà di erogare anticipazioni - nel limite del 20 per cento contrattuale - per le forniture di strumentazione scientifica e tecnologica di particolare complessità (ciò nell’ambito dell’autonomia regolamentare relativa all’amministrazione ed alla contabilità).
· Articolazione dei dipendenti (ricercatori o tecnologi) in tre diversi livelli e facoltà di effettuare una quota di assunzioni (di studiosi italiani o stranieri) per chiamata diretta ovvero di effettuare assunzioni a tempo determinato per progetti specifici.
· Mobilità con le università e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.
· Trasmissione dei bilanci e delle relazioni dei revisori dei conti e del comitato di valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora dell’università e ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
Le linee portanti dei provvedimenti di riordino adottati nella XIV legislatura, sono state ispirate dall’esigenza assicurare maggior competitività al settore raccordandosi anche con le modalità organizzative seguite da altri paesi Europei.
Gli indirizzi seguiti sono così riassumibili:
· attribuzione agli enti di ricerca dell’autonomia scientifica, finanziaria organizzativa e contabile anche in relazione a quanto disposto dall’art. 8 della legge 168/1989[53],
· separazione tra compiti e responsabilità di programmazione e compiti e responsabilità di gestione amministrativa attraverso la creazione di due organi distinti (consiglio scientifico, di consulenza per l’attività di ricerca, e consiglio di amministrazione) che affiancano il presidente;
· rispetto del principio della pianificazione –di norma triennale- delle attività di ricerca e sottoposizione dei piani triennali all’approvazione del ministero dell’università, previo eventuali pareri di altri ministri interessati;
· individuazione di organi di valutazione composti da esperti esterni agli enti stessi (Comitati di valutazione previsti per il CNR, l’INAF, l’ASI, l’INRM dagli art. 10 dei rispettivi decreti di riordino) ed operanti secondo criteri definiti dal ministro dell’istruzione università e ricerca, anche in deroga ai principi fissati dal D.Lgs 204/1998[54];
· disciplina della fase transitoria di passaggio ai nuovi ordinamenti (e di insediamento dei nuovi organi) con il ricorso ad un commissario straordinario di nomina governativa e l’automatica decadenza degli organi di vertice in carica;
· adozione di misure di accorpamento e scorporo di strutture con la finalità di assicurare maggiore omogeneità alle aree di ricerca interessate e nel contempo maggiore economicità nella gestione.
In relazione all’ultimo dei criteri citati sopra, con i decreti legislativi di riordino si è tra l’altro disposto:
§ la confluenza nel CNR (art. 23 D.Lgs.127/2003), dell’Istituto di diritto agrario internazionale e comparato (IDAIC), dell’Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) e dell’Istituto nazionale di fisica della materia (INFM);
§ la trasformazione dell’Istituto papirologico «Girolamo Vitelli» in struttura scientifica dell’Università degli studi di Firenze;
§ la confluenza nell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.) degli istituti di radioastronomia, astrofisica spaziale e di fisica dello spazio interplanetario del CNR (art. 2, comma 3, del D.Lgs.138/2003);
§ la creazione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica, attuata attraverso lo scorporo dal CNR dell'Istituto Colonnetti e la sua fusione con l'Istituto elettrotecnico nazionale “G. Ferraris” (D.Lgs. 38/2004).
Tali mutamenti sono divenuti operativi con l’adozione, tra il 2004 e il 2006, dei nuovi regolamenti organizzativi dei singoli enti di ricerca.
Si ricorda che alcuni provvedimenti di riordino, anche parziale, di enti di ricerca sono stati inseriti all’interno di decreti legge.
· nuova disciplina per la nomina del consiglio direttivo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia –INGV (art. 2, comma 3, DL 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 43/2005);
· il riordino dell’Istituto italiano di studi germanici – IISG - finalizzato alla sua trasformazione in ente pubblico di ricerca nazionale, a carattere non strumentale (art. 1-quinquies, DL 5 dicembre 2005, n. 250, convertito con modificazioni dalla legge 27/2006).
E’ stata inoltre disposta dall’art. 6-bis del DL 235/2002[55] la trasformazione dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna in Istituto nazionale della montagna; quest’ultimo tuttavia è stato recentemente sostituito dall’Ente italiano montagna (art. 1, commi 1279-1280, della legge finanziaria 2007[56]) posto sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio.
Si segnala infine che la legge 293/2003[57] ha previsto la qualificazione dell'Istituto di studi politici «S. Pio V» come ente di ricerca a carattere non strumentale, pur lasciandone immutata la natura privatistica ed ha assegnato a quest’ultimo un contributo annuo di 1,5 milioni di euro.
Nel corso della XIV legislatura il settore della ricerca è stato inoltre oggetto di un’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Istruzionedel Senato; il documento conclusivo (doc. XVII, n. 26) è stato approvato – dalle sole forze di maggioranza – in data 8 febbraio 2006.
Dopo aver riconosciuto la centralità del settore, la Commissione, nelle considerazioni conclusive, ha suggerito l’incremento della quota del bilancio comunitario destinata alla ricerca, pari al 4 per cento, anche attraverso una riduzione e razionalizzazione delle risorse attualmente destinate ad altri comparti (come ad esempio la Politica agricola comune, che assorbe il 42 per cento del totale).
A livello nazionale, la Commissione - oltre a delineare il quadro delle criticità del settore e delle iniziative a favore della ricerca realizzate nella XIV legislatura – ha sollecitato lo sviluppo dell’economia della conoscenza, fondata su ricerca e innovazione, nell’ottica di accrescere la competitività del Paese, mediante i seguenti interventi:
§ attuazione delle linee delineate nel PNR;
§ potenziamento e stabilità dei finanziamenti pubblici, sia diretti (in particolare nei settori di base) sia indiretti (al fine di stimolare gli investimenti privati);
§ definizione di un sistema fiscale particolarmente agevolativo per le imprese che investono o assumono personale qualificato;
§ interventi strutturali volti a realizzare un ambiente favorevole all’innovazione attraverso il rafforzamento del sistema di formazione, la valorizzazione delle risorse umane e il potenziamento delle reti scientifiche.
L’ultimo intervento legislativo in materia di enti di ricerca è stato adottato nella legislatura in corso ed è contenuto nel DL 262/2006[58], collegato alla manovra finanziaria 2007. L’articolo 2, co. 143-145, del DL ha autorizzato infatti il Governo a procedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento dei regolamenti di delegificazione (di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 400/1988[59]).
In relazione alla norma appena citata, l’art. 1, comma 5, del DL 300/2006[60] ha poi disposto che, in attesa del riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), i direttori degli istituti dell’ente restino in carica fino al 30 giugno 2007, sospendendo, fino a tale data, le procedure concorsuali destinate al rinnovo dei predetti incarichi.
Si ricorda preliminarmente che il comma 125 dell’articolo unico della legge finanziaria 2005 (L. 311 del 2004) ha modificato l’articolo 40, comma 2, terzo periodo, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che aveva istituito un’area contrattuale autonoma per i professionisti degli enti pubblici, già appartenenti alla X qualifica funzionale, e per ricercatori e ai tecnologi degli enti di ricerca. Questo personale costituiva un’area contrattuale unitamente alla dirigenza, ma in specifica separata sezione, nel rispetto della distinzione di ruolo e funzioni. Con la modifica apportata i ricercatori e i tecnologi degli enti di ricerca sono stati riportati – come prima dell’entrata in vigore del citato terzo periodo (articolo 40, comma 2, D.Lgs. 165/2001) – nell’area contrattuale di comparto per gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001.
Con riferimento al personale degli enti di ricerca, si ricorda peraltro che il reclutamento dei ricercatori degli enti pubblici di ricerca è regolato sulla base delle norme concernenti il pubblico impiego[61]. Nel rispetto delle norme generali e dei singoli decreti di organizzazione degli enti[62], ciascun ente definisce la programmazione pluriennale del fabbisogno del personale e le singole procedure di reclutamento sulla base dei propri regolamenti interni, generalmente nell’ambito di un piano triennale di attività, formulato e rivisto annualmente sulla base del programma nazionale per la ricerca di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 204 del 1998.
Per quanto attiene alle assunzioni di personale, la stessa L. 311 ha previsto, al comma 95, il divieto di assumere personale a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007[63] per le amministrazioni dello Stato ed altre pubbliche amministrazioni (compresi gli enti di ricerca), fatta eccezione per le assunzioni relative alle categorie protette, prevedendo allo stesso tempo (comma 96) una deroga di carattere generale al divieto di assunzioni: le amministrazioni destinatarie di cui al precedente comma 95 – previo effettivo ricorso alle procedure di mobilità ed al fine di fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza - nel triennio 2005-2007 possono assumere personale entro un limite complessivo di spesa annua lorda pari a 120 milioni di euro a regime. Il comma 97, infine, indica le priorità da osservare per le assunzioni “in deroga” autorizzate dal comma precedente, prevedendo tale priorità, tra gli altri, anche per il personale del settore della ricerca[64].
Con la successiva legge finanziaria per il 2006 (L. 266 del 2005), sono state previste ulteriori disposizioni riguardanti il personale degli enti di ricerca. Più specificamente, l’articolo 1, comma 187 (in seguito modificato dalla legge finanziaria 2007: cfr. infra), ha dettato disposizioni limitative dell’utilizzo di personale a tempo determinato da parte delle amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche (compresi gli enti di ricerca), disponendo che, a decorrere dall’anno 2006, tali amministrazioni potessero avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 60 % della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
Una deroga a tale principio è stato poi previsto nel successivo comma 188, il quale ha disposto che specifici enti ed istituti (tra i quali rientrano anche in questo caso gli enti di ricerca) potessero effettuare assunzioni di personale con contratto a tempo determinato e stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per l’attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero di progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti, purché i relativi oneri non fossero a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università.
Da ultimo, la legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006) ha recato una serie di disposizioni concernenti il personale degli enti di ricerca.
In particolare il comma 260 dell’articolo unico, modificando i principi per la determinazione del valore della produzione netta agli effetti dell’IRAP, contenuti nell'articolo 11 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ha confermato la deducibilità, tra gli altri, dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo.
Il comma 519 dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’articolo 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che presti o abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato per almeno tre anni presso le pubbliche amministrazioni sottoposte al “blocco del turn over” di cui di cui all’articolo 1, comma 95 della L. 311/2004 (compresi quindi gli enti di ricerca), purché sia stato assunto mediante procedura concorsuale o, in mancanza, venga sottoposto ad apposite prove selettive.
Con il comma 520, inoltre, è stata disposta, per l’anno 2007, la costituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia, di un apposito Fondo[65], destinato alla stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca in possesso dei requisiti temporali e di selezione di cui al precedente comma 519, nonché all'assunzione di vincitori di concorso.
Il comma 538, novellando il su citato comma 187 della legge finanziaria 2006, al fine di limitare la formazione di nuovo precariato, in relazione anche alla progressiva stabilizzazione del personale stesso, dispone un abbassamento del limite entro cui,a decorrere dal 2007, le amministrazioni dello Stato e altre pubbliche amministrazioni (compresi gli enti di ricerca), possono avvalersi di personale con rapporti di lavoro “flessibile”, portandolo dal 60% al 40% della spesa sostenuta per le stesse ragioni nel 2003.
Il successivo comma 643 ha autorizzato gli enti di ricerca pubblici, per gli anni 2008 e 2009, a procedere ad assunzioni di personale con rapporto a tempo indeterminato entro il limite dell’80% delle proprie entrate correnti complessive, purché nei limiti delle risorse relative alle cessazioni di rapporti a tempo indeterminato verificatesi nell’anno precedente[66].
I successivi commi da 644 a 646 contengono ulteriori disposizioni: in primo luogo fanno salve alcune misure relative alla stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni per gli anni 2008 e 2009, nonché alla riserva di posti per co.co.co. nelle procedure di assunzione di personale a tempo determinato; inoltre autorizzano l’avvio di procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato, che avverranno comunque dopo il 1° gennaio 2008.
Il comma 649, infine, prevede, per l'anno 2007 - qualora i relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi - il mantenimento in servizio del personale con contratto a tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca, che risulti vincitore di concorso, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato, già espletato ovvero con procedure in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti dal 2008 compatibile con i limiti posti dal precedente comma 523[67].
Il D.Lgs. 204/1998[68] ha introdotto un nuovoi strumento di coordinamento delle risorse finanziarie assegnate alla ricerca scientifica (Fondo integrativo speciale per la ricerca -FISR), ed ha disposto l'accorpamento in unico Fondo ordinario dei flussi finanziari diretti agli enti di ricerca finanziati dal MURST (ora ministero dell’università e ricerca).
L'art. 1, comma 3, del D.Lgs. citato prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro (ora ministero dell’economia e delle finanze), di un fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), destinato a specifici interventi di particolare rilevanza strategica indicati nel Programma nazionale ricerca (PNR), e all'art. 2, comma 1, lettera b) stabilisce che il CIPE deliberi in ordine all'utilizzo del fondo speciale.
L’art.7 del D.Lgs. dispone che gli stanziamenti assegnati da disposizioni di legge ad enti pubblici di ricerca siano determinati con unica autorizzazione di spesa ed affluiscano ad apposito Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MURST, istituito nello stato di previsione del medesimo Ministero. L'ammontare del Fondo è determinato in tabella C della legge finanziaria[69] ed è ripartito tra gli enti interessati con decreto ministeriale, emanato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Tale riparto sarà effettuato sulla base dei programmi pluriennali degli enti di ricerca, a loro volta elaborati in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca[70] (di cui all’art.1 del medesimo D.Lgs.)
Con riguardo alla ricerca applicata, recentemente l’art.1, comma 870, della legge finanziaria 2007 (L. 296/2006) ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), nel quale confluiscono risorse annuali del Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR, istituito dall’ art. 5 del D. Lgs. 297 del 1999), del Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB, istituito dall’ art. 104 della L. 388 del 2000), del Fondo per le aree sottoutilizzate, (per la parte di competenza del Ministero dell'università e della ricerca) e le risorse annuali per progetti di ricerca di interesse nazionale delle università.
Il Fondo, alimentato in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla legge finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e dalle risorse assegnate dal CIPE (art. 1, comma 871, L.296/2006) è ripartito con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, garantendo anche il finanziamento di un programma nazionale di investimento nelle ricerche proposte liberamente in tutte le discipline da università ed enti pubblici di ricerca (art.1, comma 872).
I criteri di accesso e le modalità di utilizzo e gestione del Fondo saranno definiti con regolamento del Ministro dell’università d’intesa – come precisato con modifica dal Senato – con la Conferenza Stato-regioni ( art1, comma 873).
Oltre agli stanziamenti assegnati ai fondi confluiti nel FIRST, la legge finanziaria ha assgnato a quest’ultimo una dotazione aggiuntiva di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 (art. 1 comma 874 L.296/2007[71]).
Si ricorda inoltre che l’art.1, comma 841, della legge finanziaria 2007 ha istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la competitività e lo sviluppo.
A carico della quota delle risorse del Fondo, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sono finanziati fra l’altro progetti di innovazione tecnologica industriale .Il fondo citato ricomprende le risorse del Fondo unico per gli interventi agevolativi alle imprese; quest’ultimo viene annualmente ripartito dal ministero assegnando una quota di risorse al Fondo per l’innovazione tecnologica (FIT)
In applicazione del richiamato decreto legislativo n. 204 del 1998, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sulla base delle Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002 e delle Linee guida per la valutazione della ricerca predisposte dal CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), – ha elaborato il Programma nazionale della ricerca (PNR) per gli anni 2005-2007, che è stato adottato dal CIPE il 18 marzo 2005.
Il Programma detta gli indirizzi e le proposte operative inerenti i quattro assi per la ricerca (sostegno delle attività di ricerca di base del sistema scientifico italiano mirate all’avanzamento della conoscenza, sostegno della ricerca di base orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere multisettoriale, potenziamento delle attività di ricerca industriale, promozione delle capacità di innovazione nei processi e nei prodotti da parte del sistema delle piccole e medie imprese), ponendo al centro dei suoi interventi i seguenti macro-obiettivi: la qualità della vita (salute, sicurezza, ambiente), la competitività del sistema produttivo, lo sviluppo sostenibile. A sostegno di tale strategia, il PNR indica il lancio di alcuni programmi strategici:
1) salute dell'uomo;
2) rilancio dell'industria farmaceutica;
3) nuove applicazioni dell'industria biomedicale;
4) sistemi avanzati di manifattura;
5) potenziamento e sviluppo dell'industria motoristica;
6) cantieristica, aeronautica, elicotteristica;
7) materiali avanzati per applicazioni strutturali;
8) sistemi di telecomunicazione innovativi a larga banda;
9) valorizzazione dei prodotti tipici dell'agroalimentare e sicurezza alimentare;
10) trasporti e logistica avanzata
11) ICT e componentistica elettronica;
12) risparmio energetico e microgenerazione distribuita.
I programmi strategici sono concepiti come un insieme integrato di azioni di ricerca di base, di ricerca industriale, di sviluppo precompetitivo, di formazione di capitale umano di eccellenza, e devono comprendere azioni che prevedano la partecipazione congiunta e sistematica di imprese, università, enti pubblici di ricerca, e di altri soggetti pubblici e privati attivo nella ricerca e nell'innovazione.
Con DM 18 luglio 2005 il MIUR ha invitato alla presentazione di idee progettuali relativamente ai grandi programmi strategici, previsti dal PNR 2005-2007, da finanziarsi tramite l’utilizzo del FIRB, del FAR e del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca[72]; in data 9 febbraio 2006 è stata comunicata l’ammissione alla fase finale di finanziamento di 196 grandi progetti raggruppati nelle 12 aree strategiche previste dal PNR
Il D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127, apporta modifiche alla disciplina recata in precedenza dal D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 (emanato in attuazione della delega contenuta all’art.11, comma 1 lettera d), della legge 59/1997[73]).
Il provvedimento ha definito il Consiglio nazionale delle ricerche “ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, svolgere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori di sviluppo delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico e sociale del paese”.
La principale novità è rappresentata dall’articolazione delle attività del C.N.R. in macro aree di ricerca che rappresentano la base sulla quale sono costituiti i dipartimenti.
Organi del CNR sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il consiglio scientifico generale e il collegio dei revisori. E’ inoltre previsto un comitato di valutazione (art. 10) che opera, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 204/98[74], sulla base di criteri definiti non dal CIVR (Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca), bensì dal Ministro dell’istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del CIVR stesso.
L’articolazione della struttura organizzativa comprende il direttore generale, la rete scientifica (costituita dai dipartimenti, dal collegio dei direttori di dipartimento e dagli istituti) e i servizi amministrativi centrali.
I dipartimenti, che costituiscono una delle principali innovazioni del provvedimento, sono le unità organizzative corrispondenti alle macro aree di ricerca sopra citate con compiti di programmazione, coordinamento e controllo. Ai dipartimenti afferiscono gli Istituti, raggruppati secondo affinità disciplinari e tematiche. Il direttore di dipartimento è nominato dal presidente su delibera del consiglio di amministrazione. Presso ciascun dipartimento è costituito un consiglio scientifico di dipartimento.
Il consiglio dei direttori di dipartimento, di nuova istituzione, è costituito dal presidente dell’ente, dal direttore generale e dai direttori dei singoli dipartimenti, ed ha compiti di supporto del consiglio di amministrazione e del comitato di valutazione.
Gli istituti sono le unità organizzative responsabili dell’attività di ricerca dell’ente. Gli istituti, la loro afferenza ai dipartimenti, la loro dislocazione sul territorio e la loro articolazione organizzativa sono definiti con il regolamento di organizzazione e funzionamento dell’ente.
Si segnalano, inoltre, le seguenti ulteriori innovazioni:
· è introdotto un piano annuale di dettaglio accanto alla programmazione triennale;
· tra le entrate dell’ente figurano anche le risorse provenienti da contratti stipulati per la fornitura di servizi e dalle royalties relative alla cessione di brevetti o di know-how;
· è incrementata la possibilità di effettuare una chiamata diretta di ricercatori italiani e stranieri;
· la mobilità con le università è estesa anche al personale di ricerca degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico .
L’art. 2, co. 138-142, del DL 262/2006[75] (Collegato alla manovra finanziaria 2007) ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici.
In particolare, l’Agenzia alla quale viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico:
· valuta la qualità delle attività delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un programma annuale approvato dal Ministro dell’università e della ricerca;
· coordina le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca;
· valuta l’efficienza e l’efficacia dei programmi statali di finanziamento e di incentivazione delle attività di ricerca e di innovazione.
Le disposizioni citate prevedono inoltre che l’esito delle attività di valutazione dell’Agenzia costituisca “criterio di riferimento” per l’attribuzione dei finanziamenti sia agli atenei che agli enti di ricerca (art. 2 comma 139 DL 262/2006).
Per l e modalità organizzative e di funzionamento, ivi incluse la nomina e la durata in carica dei componenti dell’organo direttivo, si fa rinvio ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Si dispone inoltre che, dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento, siano soppressi il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR)[76], il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNVSU)[77], nonché i Comitati di valutazione del Consiglio nazionale delle ricerche[78] e dell'Agenzia spaziale italiana[79](art. 2 comma 141 DL 262/2006)
Per il funzionamento dell’Agenzia è infine autorizzata la spesa di cinque milioni di euro annui ; la relativa copertura finanziaria è disposta a valere sugli stanziamenti assegnati al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario[80] e, per la quota rimanente, mediante riduzione del Fondo per il Finanziamento ordinario delle università (di cui all’art. 5, comma 1, della legge 537/1993).
Si ricorda che il DL 262/2006[81], collegato alla manovra finanziaria 2007, aveva previsto (articolo 2, co. 143, 144 e 145) la ricognizione e il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, attraverso lo strumento dei regolamenti di delegificazione (di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, era stato tuttavia accolto (seduta del 23 novembre 2006), l’ordine del giorno n. 9/1132/20, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi.
In attuazione di tale o.d.g. è stato quindi presentato al Senato il disegno di legge di iniziativa governativa (AS 1214).
L’art. 1 del DDL delegava il Governo alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, conferendogli facoltà di disporne anche l’accorpamento, la fusione e la soppressione nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d)[82] e 18 della legge 59/1997[83], con particolare riferimento a:
· riconoscimento dell’ autonomia statutaria;
· riordino degli organi statutari, nell’ottica di ridurne i componenti, di assicurarne il profilo scientifico e coinvolgere la comunità scientifica nella loro individuazione;
· potenziamento della professionalità ed autonomia dei ricercatori e valorizzazione del ruolo dei Consigli scientifici;
· rafforzamento della dimensione europea e internazionale della ricerca, e della cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi.
L’articolo 1 disciplinava inoltre le modalità di emanazione dei decreti legislativi (da adottare entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge, previo parere parlamentare); prevedeva l’eventuale adozione di decreti legislativi correttivi o modificativi dei primi, specificava che dall’attuazione dei provvedimenti citati non dovessero derivare oneri per lo Stato.
L’art. 2 del ddl procedeva all’abrogazione dell’articolo 2, commi 143, 144 e 145, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
L’esame del disegno di legge è stato avviato il 24 gennaio 2007 presso la 7° commissione in sede referente; quest’ultima, dopo aver proceduto a numerose audizioni, ha licenziato per l’assemblea un testo risultante dall’approvazione di numerosi emendamenti, condivisi anche dall’opposizione, che hanno integrato, tra l’altro, i criteri di delega contenuti nel ddl originario e circoscritto l’ambito delle eventuali procedure di scorporo o accorpamento di enti.
Tra gli elementi di novità del testo trasmesso all’assemblea (AS 1214-A) (evidenziati anche nella relazione anteposta al testo) si segnalano:
· la previsione del riordino del solo Istituto italiano di tecnologia e la limitazione dell’eventuale ricorso a procedure di accorpamento o scorporo ad enti operanti in alcuni settori di ricerca (fisica della materia, ottica e ingegneria navale)- mentre il testo originario disponeva la ricognizione ed il riordino di tutti gli enti di ricerca;
· l’indicazione di una procedura specifica per l’emanazione degli statuti e per eventuali procedure di commissariamento;
· l’affidamento della valutazione dell’attività degli enti all’Agenzia nazionale di valutazione (in corso di costituzione) e la correlazione tra risultati scientifici ed assegnazione dei finanziamenti;
· il richiamo alla Carta europea dei ricercatori;
· il coinvolgimento della comunità scientifica nell’individuazione dei presidenti e dei consigli di amministrazione degli enti;
· l’introduzione di procedure di valutazione comparativa della qualità scientifica per l’individuazione dei direttori delle strutture scientifiche;
· la previsione di norme contro la discriminazione di genere;
· la previsione di misure volte a favorire la collaborazione con le regioni.
Ulteriori modifiche sono state apportate dall’aula del Senato, che ha approvato definitivamente il disegno di legge il 2 maggio 2007; sono stati contestualmente accolti dal Governo come raccomandazione 2 odg (G1 e G2) volti a stabilizzare il rapporto di lavoro dei ricercatori; è stato infine accolto un odg (G.3) che impegna il Governo a stanziare per la ricerca risorse più consistenti a partire dalla legge finanziaria 2008 anche in base alla valutazione dei risultati.
N. 2599
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1214) |
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presentato dal ministro dell'università e della ricerca (MUSSI) di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) |
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Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 3 maggio 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Riordino degli enti di ricerca).
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea; b) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti; c) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera b); d) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione, che sono l'organo di governo degli enti, tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca; e) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la metà dei componenti sia di nomina governativa; f) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca; g) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei consigli scientifici; h) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi; i) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; l) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie tra donne e uomini nella composizione di organi statutari. 2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1: a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, anche parziali, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale; b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia. 3. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato. 4. In sede di prima applicazione della presente legge, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità. 5. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere emanati. 6. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti alla missione dell'ente e alla sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 7. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1. 8. Dall'attuazione delle norme di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 2. (Abrogazioni).
1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1214
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro dell’università e della ricerca (MUSSI) di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) e col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2006 |
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Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
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Onorevoli Senatori. – La materia in esame ha già di recente formato oggetto di un intervento del legislatore che, con il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, ha previsto la ricognizione e il riordino degli enti pubblici di ricerca attraverso lo strumento del regolamento di delegificazione (di cui all’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400).
Il disegno di legge proposto dà attuazione all’ordine del giorno del Senato n. 9/1132/20 del 23 novembre 2006, che impegna il Governo a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi, al fine di promuovere l’autonomia statutaria degli enti medesimi.
Si prevede, pertanto, che allo scopo di razionalizzare le attività nel settore della ricerca (anche in dipendenza della neocostituita Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca), il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delega, nonché, ove occorra, decreti legislativi correttivi o modificativi nei successivi dodici mesi.
Mediante tali decreti, il Governo deve procedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, a tale fine disponendo, ove risulti opportuno, anche lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, l’accorpamento, la fusione e la soppressione.
I princìpi e criteri direttivi della delega sono quelli contenuti negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18, della legge 15 marzo 1997, n 59, oltre a quelli specificamente indicati.
L’articolo 1, comma 2, disciplina altresì il procedimento di adozione dei decreti, prevedendo la proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, il silenzio facoltativo su tale parere.
L’attuazione della norma non determina oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
Conseguentemente all’attribuzione della delega, è disposta l’abrogazione dei commi 143, 144 e 145, dell’articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006.
DISEGNO DI LEGGE
(Riordino degli enti di ricerca) 1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche l’accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n 59, e in particolare dei seguenti: a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, al fine di salvaguardarne l’indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all’avanzamento della conoscenza; b) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l’alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative, e prevedendo idonee procedure di individuazione coinvolgenti la comunità scientifica; c) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all’attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei Consigli scientifici; d) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi. 2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. 3. Dall’attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. 4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
(Abrogazioni) 1. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
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ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLedi' 24 GENNAIO 2007
52a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il relatore RANIERI (Ulivo), il quale ricorda che il provvedimento in titolo trae origine dall'impegno profuso da tutta la Commissione avverso la prospettiva di riordinare gli enti di ricerca mediante lo strumento regolamentare. Già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge fiscale collegato alla manovra finanziaria, la Commissione espresse infatti un parere fortemente contrario a quella prospettiva; indi, in Aula, fu approvato un ordine del giorno che andava nella medesima direzione.
A tali atti fa ora seguito il disegno di legge in titolo, rispetto al quale non si può quindi non esprimere vivo apprezzamento.
Entrando nel dettaglio dei principi e criteri direttivi posti per l'esercizio della delega, il relatore manifesta particolare soddisfazione per il riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti, che rischiava di essere compromessa dal ricorso alla normazione secondaria. Analogamente, egli dichiara di condividere il richiamo all'avanzamento della conoscenza, posto come finalità statutaria.
Con riferimento alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, egli giudica con particolare favore il coinvolgimento della comunità scientifica nelle procedure di costituzione degli organi, rammentando che il Governo ha già proceduto in tal senso in occasione del rinnovo dei vertici dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).
Passando alla lettera c), apprezza l'obiettivo di alleggerire il peso della burocrazia negli enti, nonché quello di potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori.
Infine, manifesta compiacimento per l'intento di promuovere l'internazionalizzazione della ricerca.
Con riguardo al riordino complessivo degli enti, egli invita tuttavia a non indulgere in atti di ingegneria istituzionale, attraverso i quali difficilmente si raggiungerebbero gli obiettivi prefissi.
Solo con riferimento all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) egli auspica una diversa articolazione, che superi l'incauto accorpamento nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) disposto nella scorsa legislatura. Ciò, in considerazione dell'assoluta eccellenza dell'ente, riconosciuta anche dal rapporto di valutazione del CIVR.
Ritiene inoltre che - nelle more del riordino - occorra prendere atto di alcuni casi di palese malfunzionamento, come ad esempio quello dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per il quale 16 Osservatori su 19, 24 membri delle macroaree su 25, e l'intero consiglio scientifico chiedono le dimissioni del consiglio di amministrazione. Al riguardo, sollecita un'attenta attività di vigilanza del Ministero, e la contestuale adozione di misure di valutazione dell'operato dei precedenti consigli di amministrazione.
Raccomanda quindi una particolare attenzione alla fase transitoria, che deve caratterizzarsi per assoluta trasparenza.
Il relatore conclude esprimendo infine rammarico per la mancata estensione del provvedimento a tutti gli enti di ricerca ed in particolare per l'esclusione dell'Enea, pur comprendendo che esso è soggetto alla vigilanza di un diverso Dicastero.
Si apre il dibattito.
Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) prende atto con favore del ripensamento dell'Esecutivo in ordine alla scelta di procedere al riordino degli enti di ricerca attraverso regolamenti di delegificazione, in quanto tale strumento sarebbe risultato incostituzionale e lesivo delle prerogative del Parlamento. Al riguardo, rimarca tuttavia che il disegno di legge in esame è stato presentato dopo che la maggioranza in Assemblea ha votato, contro coscienza, un provvedimento palesemente illegittimo (A.S. n. 1132), senza tener conto dell'orientamento contrario su di esso espresso dalla 7^ Commissione.
Puntualizza poi che la delega risulta eccessivamente scarna, atteso che non sono identificati in maniera chiara i relativi principi e criteri direttivi. Né essi risultano particolarmente innovativi. Nel testo in esame, infatti, si opera un mero rinvio ai principi e criteri indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d) e 18, della legge n. 59 del 1997, seguiti da precisazioni a suo giudizio non esaurienti.
Richiamando la relazione introduttiva del senatore Ranieri, prende atto dell'innovazione costituita dalla previsione di idonee procedure di coinvolgimento della comunità scientifica, ritenendo tuttavia i restanti principi e criteri direttivi alquanto generici e ovvi. Dopo aver espresso forti perplessità circa l'arbitrarietà del potere che si conferisce al Governo attraverso codesta delega si dichiara, infine, insoddisfatto del testo proposto.
Il senatore VALDITARA (AN) chiede delucidazioni alla Presidente in ordine all'organizzazione della discussione.
La PRESIDENTE ritiene opportuno svolgere un'approfondita e seria discussione sul provvedimento in titolo, tanto più che il riordino degli enti di ricerca attraverso la delega legislativa è stato richiesto proprio dal Senato in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1132.
Interviene il senatore BUTTIGLIONE (UDC) per avere rassicurazioni in merito alla previsione di adeguati tempi per la presentazione di emendamenti.
I senatori ASCIUTTI (FI) e VALDITARA (AN) suggeriscono di svolgere alcune audizioni di soggetti interessati dal disegno di legge.
La PRESIDENTE manifesta la sua disponibilità allo svolgimento di audizioni nonché alla fissazione di un termine per gli emendamenti.
Rinvia indi il seguito dell'esame ad altra seduta.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTedi' 30 GENNAIO 2007
54a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 16.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - il senatore Ranieri ha svolto la relazione introduttiva ed è iniziata la discussione generale.
La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) dà atto al Governo della sensibilità dimostrata verso il Parlamento atteso che, a fronte dell'acceso dibattito svoltosi in Commissione e in Aula sull'opportunità di introdurre una delega per il riordino degli enti di ricerca invece della delegificazione, è stato sollecitamente presentato un apposito disegno di legge.
Ciò detto, ritiene che l'iter debba concludersi rapidamente, al fine di garantire l'autonomia formale e sostanziale degli enti di ricerca, come previsto dalla Costituzione, dando così una soluzione all'annosa questione della definizione degli organi degli enti attraverso una governance efficace.
Dopo aver sottolineato la differenza fra riordino degli enti e definizione degli assetti, giudica poi alcune gestioni inadeguate e improvvide, citando al riguardo la situazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
Osserva indi che gli enti di ricerca pubblici devono essere il motore della ricerca di base, non i consulenti per la ricerca applicata delle imprese, dimostrando in particolare di essere autonomi dalla politica.
Nel ricordare la difficoltà delle aziende italiane di raggiungere posizioni di vertice nella classifica mondiale delle imprese più innovative, lamenta l'eccessiva parcellizzazione del sistema produttivo nazionale e i limiti del nostro capitalismo, dovuti in parte alla debolezza della produzione scientifica, in parte a quella della ricerca applicata. A tal proposito, rimarca l'opportunità di evitare che la ricerca applicata sostituisca quella di base.
Rammenta indi che in Italia la ricerca registra uno dei rapporti più alti tra numero di ricercatori e articoli pubblicati, ma contestualmente si riscontra un rapporto assai inferiore tra numero di ricercatori e brevetti. In base a tali considerazioni, ritiene opportuno che siano definiti con chiarezza gli obiettivi da conseguire e che siano incentivati gli investimenti nella ricerca di base.
Giudica inoltre con favore le misure atte ad introdurre la premialità - intesa come valorizzazione dell'efficienza - nel sistema di ricerca, in maniera da garantire la massima resa scientifica senza tuttavia asservire la ricerca di base agli interessi delle imprese.
Quanto alla questione degli assetti, esprime perplessità a che i consigli di amministrazione degli enti abbiano maggiore rilevanza rispetto ai consigli scientifici, soprattutto in istituti che hanno come mission propria la ricerca scientifica di base. Occorre quindi, a suo giudizio, un maggiore riconoscimento del protagonismo e dell'autonomia degli operatori del settore.
Per quanto concerne i tempi dell'iter legislativo, ritiene indifferibile l'approvazione del provvedimento in titolo, tanto più che l'innovazione e la ricerca sono considerati il motore del rilancio e dello sviluppo, anche alla luce del VII Programma Quadro dell'Unione europea, i cui primi bandi sono in fase di elaborazione. Il disegno di legge in esame metterebbe a suo avviso gli enti di ricerca nelle condizioni di utilizzare le risorse stanziate in sede europea, con positive conseguenze in termini di crescita del settore; pertanto, sarebbe opportuno che anche la fase di transizione fosse disciplinata dagli stessi decreti legislativi.
Svolge altresì alcune considerazioni circa la necessità di estendere il riordino agli enti non vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, sottolineando al riguardo le difficoltà riscontrate da alcuni istituti tra cui l'ISTAT, l'ENEA e il Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura (CRA). Pur riconoscendo che tale percorso risulta oneroso e impegnativo, auspica infine che la Commissione prenda atto della necessità di svolgere - eventualmente in un successivo provvedimento - una riflessione approfondita su tale tematica, attraverso una ricognizione capillare dei soggetti che partecipano alla ricerca pubblica.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,25.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTedi' 6 FEBBRAIO 2007
57a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Vice Presidente
indi della Presidente
Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 15,15.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 30 gennaio scorso.
Nel dibattito interviene il senatore AMATO (FI), il quale conviene con il relatore che l'iniziativa legislativa in titolo prenda le mosse dalla posizione fermamente contraria assunta dalla Commissione nei confronti della scelta del Governo di riordinare gli enti di ricerca attraverso regolamenti di delegificazione. Egli non può tuttavia non rilevare come il disegno di legge presentato ora dal Governo non differisca poi molto da un atto regolamentare, limitandosi ad enunciare pochissimi principi di carattere generale. Al di là dell'aspetto formale, l'approccio del Governo non è dunque molto cambiato, sì da giustificare il timore che l'intera manovra mascheri in realtà il solo intento di rinnovare i vertici degli enti, tanto più che si tratta dell'unica riforma che il ministro Mussi può portare a termine "a costo zero".
Entrando nel merito del provvedimento, egli deplora il mancato raccordo con l'autonomia regionale, la scarsa attenzione al mondo produttivo e sindacale, nonché la totale assenza di una congrua valutazione del costo degli interventi.
Egli richiama poi le opinioni registrate nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza, molte delle quali contrarie al provvedimento. In particolare, ricorda l'audizione del presidente del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), che ha illustrato la ricca attività dell'ente, i cui risultati rischiano di essere compromessi da un ulteriore riordino. La stessa Corte dei Conti ha del resto rilevato che continui cambiamenti nell'articolazione degli enti non giova al loro funzionamento.
Egli manifesta quindi lo sconcerto dell'opposizione di fronte ad un provvedimento che non chiarisce la visione del Governo in tema di ricerca e la cui struttura risulta eccessivamente esile.
Sollecita pertanto la prosecuzione delle audizioni, con particolare riferimento a quella dei direttori di dipartimento del CNR, augurandosi che esse possano risultare utili per trovare punti di mediazione fra maggioranza e opposizione.
Il relatore RANIERI (Ulivo) osserva che lo scopo degli approfondimenti in corso presso l'Ufficio di Presidenza, attraverso il ciclo di audizioni, non dovrebbe essere la valutazione puntuale dell'attività del CNR, atteso che il provvedimento è, più in generale, volto ad impedire lo spoil system negli enti di ricerca.
Sulle affermazioni del relatore interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale rileva che il disegno di legge ha una portata assai più ampia, sicchè le audizioni risultano indispensabili per valutare quanto abbia funzionato la riforma compiuta nella scorsa legislatura e quanto sia effettivamente necessario un nuovo riordino. Del resto, qualora lo scopo del provvedimento fosse stato solo quello di evitare lo spoil system, non sarebbe stato certo necessario ricorrere ad una delega legislativa, né introdurre una delegificazione nell'ambito della manovra finanziaria. L'opposizione intende pertanto entrare nel merito del funzionamento dell'ultima riforma, onde poter valutare l'opportunità di un nuovo intervento ed eventualmente recare il suo contributo costruttivo.
Conviene il senatore VALDITARA (AN), il quale si dichiara disponibile ad approvare un disegno di legge più contenuto e puntuale qualora l'intento sia solo quello di impedire lo spoil system.
Qualora invece l'obiettivo sia un più radicale riassetto della ricerca italiana, risulta indispensabile una valutazione approfondita dei risultati conseguiti dalla riforma precedente onde potersi esprimere sull'opportunità di un ulteriore riordino. In questo caso, è imprescindibile un'analisi puntuale dell'attuale funzionamento degli enti.
Sollecita pertanto la maggioranza ad un chiarimento sulla reale portata del provvedimento.
Ha quindi la parola il sottosegretario MODICA il quale, riservandosi di intervenire più compiutamente in sede replica, tiene anzitutto a precisare che lo spoil system è vietato dalla normativa vigente e che il disegno di legge in titolo non si ripromette certo di introdurlo per gli enti di ricerca.
Al contrario, esso si prefigge obiettivi assai più ampi ed in particolare quello di garantire finalmente agli enti di ricerca quella autonomia statutaria che attendono dal 1989. Né la "legge Ruberti", né le successive riforme dei ministri Berlinguer e Moratti sono risultate infatti decisive sotto questo profilo, mentre il disegno di legge n. 1214 si ripropone di assicurare alla ricerca pubblica italiana la dovuta autonomia nella fissazione degli obiettivi di ricerca e nella definizione delle proprie regole.
Quanto all'esigenza di una nuova delega per la fusione, l'accorpamento o lo scorporo degli enti, ricorda che essa deriva dai frettolosi accorpamenti condotti nella scorsa legislatura, che hanno creato innegabili difficoltà al mondo della ricerca. A titolo di esempio, cita l'accorpamento nel CNR dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA). Egli si dichiara peraltro disponibile a chiarire nel testo che la riarticolazione degli enti si riferisce a questi casi.
Il senatore VALDITARA (AN) registra con soddisfazione le affermazioni del Sottosegretario, ricordando che le preoccupazioni dell'opposizione nascevano da una richiesta di delega estremamente ampia e generica, mentre la riduzione dell'intervento allo scorporo dell'INFM e dell'INOA dal CNR contribuisce senz'altro a rasserenare gli animi.
Quanto poi all'obiettivo di tutelare l'autonomia degli enti, egli ricorda che essi ricevono stanziamenti pubblici assai consistenti; ritiene quindi che, così come del resto nei Paesi più avanzati, le priorità debbono essere individuate dal Governo ed in tal senso si era diretta la riforma Moratti. Desta invece preoccupazione l'ipotesi di assicurare agli enti piena autonomia non solo nella gestione ordinaria ma anche nella scelta dei grandi progetti strategici.
In discussione generale interviene poi il senatore MARCONI (UDC), a giudizio del quale il provvedimento non è poi così innovativo come da taluni paventato. Tuttavia, esso potrebbe essere arricchito di qualche precisazione con particolare riferimento alle possibilità di accorpamento, fusione, soppressione e scorporo degli enti. Ciò, in un'ottica del tutto scevra da pregiudizi, al mero fine di delimitare più puntualmente l'ambito di applicazione dell'intervento.
Egli ritiene poi che la ricerca si articoli in tre segmenti: direttive, attività e verifiche. Quanto alle prime, egli ritiene che debbono spettare senz'altro al Governo, soprattutto in considerazione del sostanzioso finanziamento pubblico. Nell'espletamento delle loro attività, gli enti devono invece lasciati liberi di operare come meglio ritengono, purché a valle si collochi un'efficace verifica dei risultati, anche a lungo termine, da condurre in sede parlamentare, governativa e scientifica.
Entrando nel dettaglio del provvedimento, egli si sofferma indi sull'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), osservando che si tratta di principi senz'altro condivisibili ma presumibilmente superflui in quanto già in atto nel sistema pubblico di ricerca.
Manifesta conclusivamente la disponibilità del suo Gruppo ad intervenire sul testo per chiarire l'effettiva portata dei principi enunciati.
Interviene nuovamente il relatore RANIERI (Ulivo), il quale conviene che la ricerca si svolga su tre direttrici, che egli preferisce definire "programmazione, autonomia e valutazione". Egli si dichiara peraltro disponibile a riaffermare la funzione programmatoria del Governo, cui deve spettare l'indicazione dei grandi obiettivi di carattere generale, nell'ambito dei quali trova espressione l'autonomia degli enti. Quanto alla valutazione, ritiene che essa non debba essere svolta in sede parlamentare ma secondo i modelli europei più affermati.
Sugli interventi di accorpamento, fusione o scorporo, manifesta disponibilità ad indicare espressamente le misure che si intendono adottare, ovvero fissare "paletti" entro cui definire la riarticolazione. Tutti gli operatori del settore, del resto, ritengono inopportuno un ennesimo riordino generale degli enti.
Con riferimento all'autonomia dei ricercatori, suggerisce infine di richiamare espressamente la Carta europea del ricercatore e di sollecitare un ridimensionamento della burocrazia in favore del personale scientifico.
Per quel che riguarda infine la proposta di audire alcuni direttori di dipartimento del CNR, ribadisce l'orientamento secondo cui non è in discussione il funzionamento specifico dell'ente, del quale la Commissione potrà eventualmente occuparsi più nello specifico quando il Governo procederà all'esercizio della delega.
Il senatore VALDITARA (AN) prende atto con soddisfazione dei passi avanti compiuti nel dibattito incidentale di oggi, nella comune convinzione - richiamata dallo stesso relatore - che sia inopportuno un nuovo riordino complessivo degli enti. Ipotizzando un disegno di legge di iniziativa parlamentare che traduca i profili condivisi fra maggioranza e opposizione, ritiene peraltro indispensabile qualche ulteriore approfondimento, sicchè suggerisce di rinviare alla settimana prossima la conclusione della discussione generale.
Il senatore ASCIUTTI (FI) conviene che, sulla base delle premesse poste del dibattito odierno, si possa svolgere un lavoro celere e proficuo. Rincuora pertanto il Governo che l'opposizione non intende assumere un atteggiamento di ostruzionismo preconcetto.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Mercoledi’ 7 FEBBRAIO 2007
58a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende il seguito dell'esame sospeso nella seduta di ieri.
Nel dibattito interviene la senatrice CAPELLI (RC-SE), la quale ricorda innanzitutto le vicende che hanno portato all'approvazione in Assemblea dell'ordine del giorno attraverso il quale si invitava il Governo a riordinare il settore degli enti di ricerca attraverso legge delega e conseguenti decreti legislativi anziché con regolamenti di delegificazione.
Il disegno di legge in questione risulta pertanto rispondente all'impegno preso dall'Esecutivo, nel pieno rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, restituendo così alla ricerca quella libertà e quella autonomia troppe volte subordinate nella scorsa legislatura al potere politico. Al riguardo deplora infatti che gli interventi legislativi del precedente Governo abbiano reso subalterni il ruolo dei ricercatori, le loro professionalità e le loro rappresentanze a vantaggio di un approccio di tipo aziendalistico.
La struttura gerarchica tipica dell'organizzazione aziendale non risulta infatti, a suo giudizio, adeguata alle esigenze della comunità scientifica, in quanto troppo legata agli apparati produttivi e poco funzionale rispetto alle caratteristiche della ricerca.
Nel ribadire la chiarezza delle norme costituzionali poste a fondamento dell'autonomia della ricerca pubblica, si rammarica che le modalità della sua realizzazione non siano state lineari ed efficaci. Occorre quindi definire quanto prima i caratteri del rapporto tra politica e luoghi della ricerca, a partire dal superamento dell'asimmetria costitutiva dei poteri, delle funzioni e delle responsabilità, tenendo ben presente il contesto internazionale e globalizzato in cui la ricerca si esplica.
Quanto all'esame dell'articolato, ella esprime parziale insoddisfazione per la scelta dello strumento della delega, in quanto avrebbe auspicato un maggior coinvolgimento del Parlamento. La complessità della materia e l'urgenza di provvedere potevano, a suo giudizio, essere affrontate attraverso un esame accurato da parte della Commissione, anche mediante l'ausilio delle audizioni svolte in Ufficio di Presidenza.
Lamenta inoltre l'assenza nel testo del riferimento alla Carta europea dei ricercatori, posta a tutela della rappresentanza di questi ultimi negli organismi decisionali, consultivi e di informazione.
Suggerisce altresì l'inserimento in modo esplicito di una equilibrata rappresentanza di genere, al fine di promuovere una politica di pari opportunità.
Dopo aver invitato ad affrontare il problema della separatezza dei luoghi della ricerca dalla società soprattutto attraverso il potenziamento dell'informazione, della comunicazione e di una cultura scientifica di massa, si dichiara, a nome del suo Gruppo, favorevole al provvedimento in titolo, preannunciando comunque la presentazione di proposte emendative migliorative.
Il senatore MAURO (FI) ricorda che il ricorso alla delega è motivato, in genere, dall'insufficienza degli strumenti a disposizione del Parlamento, sul piano organizzativo o valutativo, per elaborare direttamente un intervento legislativo in un determinato campo.
Nel caso di specie, tuttavia, si registrano convergenze importanti, con riferimento ad almeno tre profili di rilievo: l'autonomia della ricerca, la verifica dei risultati e l'attribuzione al Governo degli indirizzi di carattere generale.
A fronte di queste significative sintonie, egli ritiene pertanto inopportuno il ricorso alla delega, che mortificherebbe il ruolo del Parlamento e mancherebbe di dare alla società civile quelle risposte che si attende.
Suscita inoltre profonda preoccupazione la dichiarazione del ministro Mussi alla stampa secondo cui, qualora il Parlamento non approvasse il disegno di legge entro la primavera, egli si sentirebbe in diritto di procedere al riordino con i regolamenti di delegificazione previsti dal decreto-legge n. 262 del 2006. Ciò rafforza il timore che la vera urgenza della manovra sia quella di bloccare i concorsi per il rinnovo della dirigenza degli istituti, come più volte denunciato dall'opposizione.
Né va dimenticato che la stessa Corte dei conti ha manifestato ampie perplessità sull'ipotesi di un nuovo riordino complessivo degli enti di ricerca, atteso che si tratterebbe del terzo in meno di dieci anni. In tal modo, ha osservato la Corte dei conti, non si consente ad alcun intervento riformatore di produrre i suoi effetti ai fini di una verifica dei risultati.
Egli invoca pertanto una piena tutela del ruolo del Parlamento, a beneficio di una concezione della ricerca quale momento fondante per lo sviluppo del Paese, in totale autonomia dal potere politico. Rinnova in tal senso la proposta di procedere con un disegno di legge parlamentare, sulla base delle convergenze già registrate, onde non disperdere un'occasione così rara in questa legislatura, quanto meno presso il Senato.
Il senatore ASCIUTTI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, sollecita la presidente Franco a chiedere al ministro Mussi una interpretazione autentica delle sue dichiarazioni riportate dalla stampa. Qualora esse fossero confermate, vanificherebbero infatti il lavoro del Parlamento e pertanto l'opposizione cesserebbe di recare il suo contributo costruttivo.
Si associa il senatore VALDITARA (AN), il quale ricorda che il ministro Mussi si è formalmente impegnato con la Commissione a non utilizzare lo strumento della delegificazione contenuto nel decreto-legge n. 262. Si augura quindi che egli non intenda smentire se stesso, dimostrandosi del tutto inaffidabile e rendendo conseguentemente inutile il dibattito parlamentare.
Replica brevemente il relatore RANIERI (Ulivo), a giudizio del quale le notizie apparse sulla stampa non riproducono il pensiero del ministro Mussi, che ha già dichiarato inequivocabilmente che non intende avvalersi dello strumento previsto dal decreto-legge n. 262.
La presidente Vittoria FRANCO si impegna a farsi interprete presso il Ministro dell'esigenza di chiarimento avanzata.
Nel dibattito interviene quindi la senatrice SOLIANI (Ulivo), secondo la quale sia il Parlamento che il Governo devono dare al Paese una prova di maturità lavorando insieme verso una meta condivisa. Ricorda del resto che il disegno di legge in titolo nasce da un'azione di riequilibrio fortemente voluta da questo ramo del Parlamento, che si è opposto all'ipotesi di riordinare gli enti di ricerca con regolamenti di delegificazione nella comune convinzione che la ricerca appartenga a tutti e che in materia sia quindi improponibile il ricorso a scorciatoie.
L'Esecutivo ha mantenuto fede a quell'impegno, presentando sollecitamente il disegno di legge in titolo, che rimette ordine nel governo politico degli enti di ricerca, pur non esaurendo del tutto le misure necessarie ad un riassetto. In tale ottica, si colloca infatti anche l'istituzione dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e la riflessione sulla competenza a definire gli obiettivi generali della ricerca.
Ella ritiene peraltro che il ricorso alla delega sia condivisibile, al fine di promuovere l'effettivo autogoverno del settore, purchè nell'ambito di criteri ben definiti. In particolare, ella giudica indispensabile introdurre un richiamo alla Carta europea dei ricercatori.
Conclude augurandosi che siano portati a termine interventi mirati volti ad assicurare autonomia e trasparenza agli enti di ricerca, senza procedere all'ennesimo riordino complessivo.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTedi’ 13 FEBBRAIO 2007
60a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il ministro dell'università e della ricerca Mussi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.
La presidente Vittoria FRANCO ricorda che nell'ultima seduta l'opposizione aveva chiesto che il ministro Mussi chiarisse la portata delle sue dichiarazioni alla stampa in ordine ai tempi d'esame del disegno di legge in titolo. Ringrazia quindi il Ministro per la sollecitudine con cui ha inteso partecipare ai lavori della Commissione e gli cede la parola.
Il ministro MUSSI tiene preliminarmente a precisare di aver voluto rispondere tempestivamente all'appello del Senato in nome di una antico e mai rinnegato rispetto dell'istituto parlamentare.
In merito alle dichiarazioni riportate dalla stampa, egli chiarisce che si è trattato di una forzatura. Egli non ha infatti mai inteso rivolgere un'intimazione al Parlamento, ma solo ricordare che il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito in legge nei termini costituzionali, ha conferito al Governo il potere di procedere al riordino degli enti di ricerca per mezzo dello strumento regolamentare. Nel contempo, egli ha peraltro rammentato di aver assunto con il Senato l'impegno a non applicare quel dettato legislativo, avendo questo ramo del Parlamento richiesto formalmente che si procedesse attraverso una delega. Ovviamente, in quella occasione egli ha espresso l'auspicio che l'iter del disegno di legge di delega - tempestivamente presentato al Senato - fosse rapido e tale appello rinnova oggi, con toni accorati.
La situazione della ricerca in Italia, prosegue, è difatti assai critica ed impone un'azione costruttiva per risolvere le molte contraddizioni che la caratterizzano.
Da un lato, l'Italia occupa nella ricerca un numero di addetti per milione di abitanti assai inferiore agli altri Paesi europei e spende assai poco rispetto al PIL; dall'altro, la produttività pro capite dei ricercatori italiani è estremamente alta. Si tratta tuttavia di risultati che non potranno essere mantenuti nel tempo, tanto più che le ristrettezze di bilancio hanno imposto una manovra finanziaria che ha sicuramente penalizzato le università e gli enti di ricerca.
A fronte di tali difficoltà, sono tuttavia disponibili cospicui finanziamenti per programmi e progetti, rispetto ai quali occorre che i ricercatori italiani sappiano avanzare proposte innovative, competitive e coordinate. A tal fine, risulta tuttavia necessario che essi siano posti in condizione di rispondere alla sfida internazionale.
Il sistema della ricerca registra peraltro anche altri profili di criticità, fra cui in primo luogo i continui processi di trasformazione, che hanno impedito la definizione di un assetto stabile.
Con particolare riferimento al CNR, egli richiama poi la situazione conflittuale che caratterizza i rapporti fra il vertice e la comunità scientifica, tanto che - nonostante il giudizio positivo della Corte dei conti sulla recente gestione - vi sono segnali di declino della produttività scientifica.
Analogamente, il tasso di conflittualità è estremamente alto presso l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) che, nonostante il considerevole prestigio internazionale di cui gode, vede una situazione di palese sfiducia fra presidente e comitato scientifico.
Né vanno dimenticate le difficoltà conseguenti all'accorpamento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA) nel CNR, che ha provocato un aumento del personale amministrativo rispetto a quello scientifico.
Benché afferente ad altro Ministero, anche l'ENEA versa in situazione di crisi, a causa fra l'altro di un irrisolto rapporto fra funzioni di Agenzia e di ricerca.
In tale ottica, egli ha richiesto al Parlamento il conferimento di una delega attraverso la quale si ripromette di mettere ordine nel sistema, al fine di restituirgli competitività.
Egli informa indi la Commissione che è in avanzata fase di redazione il regolamento sull'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), che sarà presto sottoposto all'esame parlamentare. Al riguardo, ritiene che esso possa contribuire ad un migliore governo del sistema, focalizzando l'attenzione non tanto sulle procedure quanto sulla valutazione dei risultati ed orientando i finanziamenti non solo all'eccellenza ma anche all'incremento della qualità.
Quanto ai timori espressi in ordine allo spoil system, egli respinge tale accusa, ricordando di non aver fatto alcuna nomina all'interno del Ministero, ma anzi di aver addirittura abolito un dipartimento estremamente oneroso.
In una breve interruzione, il senatore VALDITARA (AN) chiede al Ministro se corrisponde al vero l'affermazione, riportata da un noto settimanale all'inizio dell'anno, secondo cui a seguito dello scorporo fra Pubblica istruzione e Università egli avrebbe assunto 20 nuovi collaboratori.
Il ministro MUSSI precisa di avere solo 4 collaboratori, che percepiscono fra l'altro un indennizzo piuttosto modesto. Ricorda poi che per le due nomine di rilievo cui è stato chiamato da quando ha assunto la responsabilità del Dicastero (Consorzio per l'Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e Agenzia spaziale italiana) ha fatto ricorso a procedure innovative (come ad esempio i search committees), che hanno pienamente coinvolto la comunità scientifica. Ciò, nella piena convinzione che nel campo delle nomine scientifiche l'appartenenza ad un partito politico non sia un titolo di merito.
Sulla base di tali premesse, egli ribadisce peraltro l'auspicio che il Senato concluda sollecitamente l'iter del disegno di legge delega, con i chiarimenti che riterrà necessari.
Il senatore STERPA (FI) esprime apprezzamento per le parole del Ministro, al quale chiede tuttavia di chiarire le modalità con cui intende riordinare il settore, manifestando fin d'ora la disponibilità a condividere un percorso, qualora ragionevole.
Il senatore VALDITARA (AN), riservandosi di intervenire nel merito del provvedimento, osserva che se la preoccupazione del Ministro era quella di assicurare una diversa selezione dei vertici degli enti di ricerca, era sufficiente disporre una modifica puntuale della legge n. 204 del 1998, anziché ipotizzare una delegificazione del settore ovvero anche il ricorso alla delega.
Quanto agli interventi di riassetto, egli dichiara di condividere la prospettiva di scorporare l'INFM dal CNR. Tuttavia non può non rilevare che la delega prevede margini di manovra assai più ampi, tali da suscitare il timore di una riarticolazione ben più massiccia.
Qualora peraltro il Ministro concordasse di limitare la portata dell'articolo 1 a quegli interventi unanimemente condivisi, l'opposizione non farebbe mancare il suo appoggio. Diversamente, qualora insistesse nella richiesta di poteri illimitati, l'opposizione non potrebbe non manifestare radicale dissenso.
Nel merito, egli apprezza la procedura dei search committees per le nomine, dichiarandosi anche favorevole ad attribuire al Governo la possibilità di discostarsi, motivatamente, dalla terna proposta se ritenuta inadeguata. Osserva tuttavia che nel disegno di legge in titolo non vi è traccia di tale ipotesi. Ritiene inoltre che al Governo debba competere la responsabilità di fissare gli indirizzi generali della ricerca, al fine di orientarne lo sviluppo. Analogamente, occorre porre le premesse per una efficace verifica dei risultati.
Su tali presupposti, l'opposizione assicura piena collaborazione, al di fuori di qualunque logica ostruzionistica.
Il senatore ASCIUTTI (FI) ringrazia il Ministro per la sua sollecitudine e per la chiarezza delle sue dichiarazioni, che hanno fugato i timori della Commissione.
Ricorda peraltro che le difficoltà degli enti di ricerca sono di antica data e la eccessiva burocrazia che appesantisce oggi il CNR è figlia di una perversa concezione clientelare. La riforma Berlinguer e, successivamente, la riforma Moratti hanno tentato di scalfire alcuni privilegi; altrettanto farà sicuramente l'intervento del ministro Mussi, che quindi non può immaginare di restare esente da critiche.
Chiede tuttavia al Ministro di chiarire le misure che intende adottare al fine di ridurre gli apparati burocratici, al di là della marginale disputa sullo spoil system. In questa fase di esame del provvedimento, risulta infatti indispensabile chiarire i margini di esercizio della delega, che altrimenti rischia di restare in bianco.
Si associa il senatore MARCONI (UDC), il quale avverte a sua volta l'esigenza di chiarire nel concreto le intenzioni del Ministro, con riferimento sia agli enti oggetto di riordino che alle relative modalità. Ritiene del resto che una maggiore precisione in questa fase possa successivamente accelerare quelle successive.
Riprende brevemente la parola il ministro MUSSI, il quale conviene che Governo e Parlamento abbiano il dovere di indicare una missione agli enti di ricerca, in considerazione del consistente finanziamento pubblico. Assicurati i necessari finanziamenti alla ricerca curiosity driven, occorre quindi definire i grandi settori strategici ed indi affidare alla comunità scientifica il suo autogoverno.
Restano tuttavia alcune questioni aperte, che richiedono i dovuti approfondimenti.
Ad esempio, tutti concordano sull'opportunità di scorporare l'INFM dal CNR; tuttavia, una parte della comunità scientifica ritiene che occorra ripristinare la situazione preesistente all'accorpamento, mentre l'altra parte giudica preferibile scorporare anche gli istituti del CNR che si occupano di fisica della materia.
Con riferimento all'INAF, l'intera comunità scientifica concorda sull'inopportunità di tornare al preesistente sistema degli osservatori astronomici autonomi. Occorre tuttavia comprendere perché l'istituzione di un ente unico abbia comportato la triplicazione degli adempimenti burocratici.
In una breve interruzione il senatore VALDITARA (AN) osserva che quanto riferito dal Ministro getta una luce preoccupante sul proposito di attribuire agli enti autonomia statutaria.
Il ministro MUSSI rileva che, al contrario, gli enti che hanno dimostrato migliore funzionamento sono quelli cui la legge già riconosce maggiore autonomia, come ad esempio l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN). Auspica peraltro che la comunità scientifica si faccia carico di porre all'attenzione del legislatore gli effetti indesiderati della legislazione passata.
La presidente Vittoria FRANCO ringrazia il Ministro per la sua disponibilità e rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 17.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTedi’ 20 FEBBRAIO 2007
62a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 14,35.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 febbraio scorso.
Nel dibattito prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale rivendica preliminarmente i meriti dell'opposizione per aver evitato un vulnus alla Costituzione che sarebbe derivato consentendo all'Esecutivo di operare un riordino degli enti di ricerca attraverso regolamenti di delegificazione.
Dopo aver espresso rammarico per la mancata abrogazione in occasione della manovra finanziaria delle norme contenute nel decreto-legge n. 262 del 2006 e dopo aver stigmatizzato le dichiarazioni rese alla stampa dal ministro Mussi circa la possibilità di utilizzare strumenti normativi di rango secondario qualora il Parlamento non approvi celermente il provverdimento, prende atto con soddisfazione delle affermazioni di smentita che lo stesso Ministro ha reso in Commissione.
Nel ripercorrere le norme fino ad ora introdotte dall'Esecutivo in materia di riordino dei vertici degli enti di ricerca, paventa il rischio che il disegno di legge in titolo rappresenti un'occasione per occupare politicamente la ricerca.
Quanto all'articolato, egli ritiene il testo deludente e modesto, tanto più che esso è privo di riferimenti all'introduzione di nuovi criteri per la nomina delle figure apicali degli enti di ricerca, auspicata invece in più occasioni dallo stesso ministro Mussi. Egli si dichiara pertanto perplesso in ordine alle reali finalità della riforma.
Dopo aver espresso apprezzamento per il riferimento all'autonomia statutaria, giudica contraddittorie le dichiarazioni del Ministro in ordine ai rapporti tra i vertici politici e la dirigenza degli enti, soffermandosi altresì sulla questione dell'eccesso di burocrazia derivante dal proliferare di regolamenti interni.
Quanto al rafforzamento dell'internazionalizzazione dell'attività degli enti, egli puntualizza che esso risulta già in atto. Sostiene inoltre l'opportunità che sia l'Esecutivo ad individuare le missioni dei singoli enti.
Passando alla valorizzazione dei ricercatori e alle modalità di selezione, rimarca la scarsa innovatività del disegno di legge e stigmatizza le continue riforme di cui sono oggetto gli enti di ricerca, atteso che esse comportano difficoltà organizzative e di gestione, come peraltro evidenziato dalla Corte dei conti. In proposito, reputa necessario assicurare competitività al comparto della ricerca, anche alla luce della partecipazione ai progetti previsti dal VII Programma quadro.
Rivolge poi un invito al Governo affinché manifesti disponibilità ad introdurre correttivi sostanziali al disegno di legge, a partire da aspetti che giudica fondamentali e imprescindibili per creare un clima collaborativo. In caso contrario, egli prosegue, la sua parte politica non potrà non ricorrere a meccanismi di tipo ostruzionistico.
Con riferimento al testo, reputa inaccettabile l'ampiezza della delega, giudicando preferibile l'indicazione specifica degli enti cui circoscrivere il riordino, come ad esempio l'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM), l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e l'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).
Ritiene inoltre utile un riferimento esplicito alle modalità per la designazione della dirigenza, anche sulla base dei search committees, puntualizzando al riguardo che il personale del Ministero e i dipendenti degli enti interessati dovrebbero essere esclusi dalla possibilità di indicare gli eventuali candidati.
Condivide inoltre l'obiettivo della elaborazione da parte del Governo di linee strategiche per lo sviluppo della ricerca, conformemente alle iniziative in atto a livello europeo.
Passando alla valutazione dei risultati, giudica opportuno un richiamo a tale attività e auspica che l'Esecutivo stanzi al riguardo risorse aggiuntive.
Per quanto concerne il commissariamento degli enti di ricerca, puntualizza che tale circostanza costituisce una eccezione motivata da ragioni straordinarie e suggerisce che i relativi atti governativi siano soggetti ad un parere - non vincolante - delle competenti Commissioni parlamentari, con lo scopo di introdurre adeguati strumenti di garanzia.
Quanto all'autonomia statutaria - peraltro a suo avviso già operante - richiama al riguardo le disposizioni costituzionali, giudicando indispensabile l'introduzione di verifiche politiche onde evitare gli eccessi di burocrazia lamentati dal ministro Mussi e favorire la semplificazione di procedure organizzative non trasparenti.
Sulla base di tali premesse, il cui accoglimento permetterebbe di testare la buona fede del Governo, dichiara infine a nome della propria parte politica la propria disponibilità ad un confronto serio nell'interesse del Paese ed in particolare del settore della ricerca.
Il senatore ASCIUTTI (FI) lamenta anzitutto che il disegno di legge sia privo dei necessari elementi istruttori che diano conto delle reali motivazioni, degli obiettivi, nonché degli effettivi oneri connessi al riordino. Quanto in particolare a quest'ultimo aspetto, fa presente – come del resto sottolineavano nella scorsa legislatura le forze politiche allora all'opposizione – che le misure di riforma comportano comunque dei costi, cui spesso è necessario far fronte distraendo le risorse destinate ai compiti istituzionali.
Giudica altresì negativamente il mancato coinvolgimento delle autonomie territoriali, nonostante la relativa competenza che la Costituzione riserva loro in materia di ricerca.
Deplora poi la genericità dei principi e dei criteri direttivi della delega legislativa e si richiama alle considerazioni critiche della suprema magistratura contabile in ordine all'inopportunità di procedere ad operazioni di riordino degli enti che si susseguono a breve distanza l'una dall'altra.
Né va dimenticato, egli prosegue, che gli interventi di riforma potrebbero compromettere la competitività degli enti con riferimento all'attivabilità di finanziamenti internazionali ed in particolare di quelli relativi al VII Programma quadro.
Dissente inoltre dalla scelta di non subordinare il riordino alle linee strategiche contenute nel Programma nazionale della ricerca, che l'Esecutivo in carica non ha ancora aggiornato, come invece era stato fatto nella precedente legislatura e prima dell'intervento di riforma.
Anche in considerazione degli interventi normativi promossi dall'attuale maggioranza, egli paventa il rischio che il Governo intenda, attraverso il disegno di legge in titolo, attuare una forma surrettizia di spoil system dei vertici degli enti interessati.
Qualora invece l'attuale maggioranza si renda disponibile a superare le attuali criticità del testo, senza piegarsi a pressioni lobbystiche, egli preannuncia la piena disponibilità delle forze di opposizione ad assicurare un fattivo contributo all'esame parlamentare.
Il senatore DAVICO (LNP) auspica un atteggiamento di sereno confronto nel corso dell'esame in Commissione, come del resto è avvenuto in altre occasioni, al fine di migliorare l'attuale formulazione del disegno di legge in titolo. In proposito, ritiene prioritario che il riordino, da un lato non sottenda intenti di spoil system e dall'altro sia volto a rafforzare l'integrazione nel contesto internazionale. Occorre altresì a suo avvio favorire un efficace rapporto fra il sistema della ricerca e quello universitario, la riduzione degli apparati burocratici, nonché una particolare attenzione alla ricerca pubblica e a quella applicata.
In considerazione della delicatezza della tematica in esame, auspica che sia assicurata una tempistica idonea, che consenta di approfondire le richiamate questioni.
Poiché nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, la PRESIDENTE dichiara chiusa tale fase procedurale ed invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.
Il relatore RANIERI (Ulivo) dichiara la propria disponibilità a sostenere eventuali proposte emendative volte a migliorare il disegno di legge in titolo, auspicando che si giunga alla definizione di linee guida condivise per il sistema della ricerca.
Coglie peraltro l'occasione per precisare che se – come è stato del resto rilevato nel corso del dibattito – il modello organizzativo di taluni enti introdotto nella scorsa legislatura, è talmente innovativo da non consentire un'immediata valutazione dello stesso, allora non è possibile ascrivere allo stesso i successi economici conseguiti negli ultimi anni, come ad esempio nel caso del CNR.
Quanto ai rilievi emersi, il relatore dichiara di condividere la richiesta di circoscrivere l'ambito di applicabilità delle misure di riordino agli enti che hanno evidenziato le principali criticità, quali l'INFM e l'INOA. Relativamente all'INAF, egli ritiene che siano sufficienti minori interventi, che pertanto potrebbero essere realizzati nell'ambito dell'autonomia statutaria.
Concorda altresì con la proposta di specificare che l'esercizio dell'autonomia statutaria debba avvenire nel quadro della missione stabilità dal Governo in sede di programmazione della ricerca.
Riguardo all'esigenza di coinvolgere la comunità scientifica nell'individuazione dei vertici degli enti, giudica opportuno un esplicito richiamo alla procedura dei search committees. Precisa tuttavia che essa non dovrebbe rappresentare una formula esclusiva, atteso che già oggi, in alcune realtà, è assicurato un amplio coinvolgimento della comunità scientifica attraverso strumenti in alcuni casi persino più efficaci.
Dopo aver giudicato importante che nel provvedimento vi sia un riferimento anche alla Carta europea dei ricercatori, conviene infine che il sistema dello spoil system sia dannoso per la ricerca.
Dopo una breve interlocuzione del senatore VALDITARA (AN), il quale sottolinea che la richiesta di sottoporre l'atto di commissariamento ad un parere parlamentare si inserirebbe nell'ambito dell'attività di controllo delle Camere, il RELATORE prosegue sottolineando che tale procedura rappresenterebbe un'assoluta novità nel panorama istituzionale. Sollecita tuttavia il Governo a svolgere un'attenta riflessione in ordine alla relativa fattibilità, onde favorire una discussione approfondita in Commissione.
Conclude condividendo la richiesta di prevedere un'adeguata tempistica per l'esame parlamentare, che tuttavia consenta di condurre all'approvazione in tempi ragionevoli di un provvedimento su cui auspica un’ampia convergenza delle forze politiche.
Intervenendo a sua volta in sede di replica, il sottosegretario MODICA si sofferma anzitutto sui pregi dell'atto in titolo, sottolineando l'innovatività della norma con cui è sancita l'autonomia statutaria degli enti di ricerca a carattere non strumentale, chiamati a definire la propria governance nell'ambito delle rispettive missioni.
Altrettanto innovativo, egli prosegue, è il coinvolgimento della comunità scientifica nell'individuazione degli organi di vertice.
Ciò premesso, il Sottosegretario non sottace talune criticità, che invita a superare. Al riguardo, ritiene importante che il riordino sia circoscritto a specifici enti, senza alcuna ambizione di riprogettare l'intero comparto della ricerca, che cagionerebbe a suo avviso un serio danno al Paese.
Con particolare riferimento all'INFM, egli ne auspica una diversa articolazione rispetto all'accorpamento operato nell'ambito del CNR, che del resto ha condotto ad un significativo decremento della produttività scientifica. Quanto ad eventuali ipotesi di riforma dell'INOA e dell'INAF, invita a svolgere un'ampia discussione parlamentare.
Preannuncia inoltre la disponibilità dell'Esecutivo a presentare e sostenere proposte emendative volte ad esplicitare che l'autonomia statutaria degli enti debba essere vincolate alle relative missioni stabilite in sede parlamentare.
Condivide poi la richiesta di esplicitare nel provvedimento il ricorso alla procedura dei search committees per le nomine, ritenendo altresì opportuno precisare che le relative commissioni siano composte da illustri scienziati italiani e stranieri, e non da rappresentanti del Ministero, o da dipendenti dell'ente interessato.
Quanto alla proposta di sottoporre all'esame parlamentare i decreti di commissariamento, sottolinea che occorre bilanciare l'esigenza di trasparenza con quella di evitare una fase transitoria eccessivamente lunga.
Dichiara inoltre di condividere l'esigenza di operare un richiamo all'importanza della valutazione dei risultati dell'attività di ricerca.
Fa indi presente che la riforma in esame, demandando all'autonomia statutaria la definizione di importanti aspetti di governance e circoscrivendo a Parlamento e Governo il ruolo di definire gli indirizzi strategici di effettuare la valutazione della ricerca, intende porre termine al continuo ricorso a riforme di sistema che si succedono in un arco temporale ristretto, con effetti negativi per il comparto. Al riguardo, sottolinea che proprio gli esiti dell'attività del CNR testimoniano che la ricerca beneficia chiaramente dell'assenza di inopportune forme di ingerenza da parte della politica.
Dissente infine dalla critica secondo cui l'intervento normativo in esame recherebbe degli oneri finanziari aggiuntivi.
Alla richiesta di chiarimento del senatore VALDITARA (AN) in ordine al coinvolgimento della comunità scientifica nel richiamato sistema dei search committees, risponde il sottosegretario MODICA, precisando di ritenere opportuno che i ricercatori dell'ente interessato non facciano parte di tali commissioni.
La presidente Vittoria FRANCO propone di fissare a martedì 27 febbraio, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti all'atto in titolo.
Dopo un intervento del senatore ASCIUTTI (FI), la Commissione conviene di fissare detto termine a mercoledì 28 febbraio, alle ore 13.
Il seguito dell'esame è rinviato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MARTedi’ 6 MARZO 2007
63a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per Telecom Italia, il responsabile per gli affari legislativi e regolamentari, dottor Fabrizio Savi, il responsabile per i rapporti con le istituzioni nazionali, dottor Carlos Venti e la dottoressa Alessandra Palombi, del medesimo settore, nonchè l'advisor contenuti e diritti, dottor Domenico Di Martino; per Wind Telecomunicazioni, il responsabile per i rapporti istituzionali, dottor Alessandro Picardi, nonchè la dottoressa Maria Cristina Calandrini, del settore normativa regolamentare; per Vodafone, il responsabile regolamentazione, dottor Paolo Di Domenico; per Tiscali, il responsabile per gli affari istituzionali, dottor Carlo Mannoni; per Fastweb, il responsabile contrattualistica e contenuti, avvocato Alessandro Corsi, e il responsabile relazioni istituzionali, dottor Roberto Scrivo.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 20 febbraio 2007.
La PRESIDENTE dopo aver ricordato che la Commissione aveva fissato al 28 febbraio il termine per gli emendamenti al disegno di legge n. 1214 e che detto termine è decorso durante la crisi di Governo, propone di riaprirlo fissando il nuovo termine a giovedì 8 marzo alle ore 18.
La Commissione conviene.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLedi’ 14 MARZO 2007
64a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'università e la ricerca Modica e per i beni e le attività culturali Marcucci.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.
La PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale e sono già state svolte le repliche del relatore e del Governo. Comunica altresì che sono pervenuti i pareri delle Commissioni 1ª e 5ª.
Si passa quindi alla illustrazione degli emendamenti presentati allegati al presente resoconto.
Il senatore VALDITARA (AN) precisa anzitutto che gli emendamenti di cui è primo firmatario sono espressione di tutte le forze di opposizione. Nell'illustrare l'emendamento 1.1, evidenzia la necessità di stabilire principi chiari e puntuali per l'attuazione della delega, enfatizzando i requisiti di trasparenza ed efficienza che devono caratterizzare la gestione degli enti di ricerca. Con riferimento all'emendamento 1.2, rileva l'esigenza di circoscrivere il contenuto della delega, mentre ricorda il carattere meramente tecnico dell'emendamento 1.3.
Con riguardo all'emendamento 1.4, rimarca la necessità che sia il Governo a stabilire i grandi obiettivi della ricerca, su cui basare l'attività dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), richiamata dall'emendamento 1.5. La valutazione dell'efficacia e l'efficienza dell'attività degli enti deve infatti a suo giudizio essere connessa alla coerenza con gli obiettivi fissati dall'Esecutivo.
Quanto all'emendamento 1.6, dichiara che esso introduce nuove modalità di nomina dei presidenti degli enti, basate sul criterio dei comitati di selezione, di cui peraltro non devono far parte i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca.
Si sofferma altresì sull'emendamento 1.26, evidenziando la necessità che prevalgano criteri meritocratici per l'accesso agli incarichi di direttore di dipartimento e di istituto, e dà conto dell'emendamento 1.8 orientato a tipizzare le situazioni che legittimano il commissariamento degli enti. In merito a tale procedura, alla quale si dovrebbe ricorrere anche nel caso di mancato raggiungimento della mission stabilita dal Governo, propone l'introduzione del parere delle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto accade per le nomine governative.
Dichiara infine che dall'accoglimento delle proposte emendative presentate dall'opposizione potrebbe derivare una convergenza tale da rendere il disegno di legge governativo condiviso da tutti gli schieramenti politici.
La senatrice SOLIANI (Ulivo) illustra gli emendamenti 1.9 e 1.10.
Il relatore RANIERI (Ulivo) dà conto dell'emendamento 1.13, finalizzato a richiamare i princìpi della Carta europea dei ricercatori, nonché degli emendamenti 1.39 e 1.40, i quali recepiscono il parere della Commissione bilancio.
Il senatore AMATO (FI) illustra gli emendamenti presentati, soffermandosi anzitutto sull'1.19 (identico all'1.29), volto a precisare meglio l'impegno del Governo nell'opera di razionalizzazione degli enti di ricerca.
Quanto all'emendamento 1.18 (identico all'1.30), stigmatizza l'incongruenza di disporre un'ulteriore ricognizione degli enti, nonostante i molteplici riordini di cui essi sono stati oggetto negli ultimi anni. Suggerisce pertanto di prevedere, anziché la ricognizione degli istituti, la verifica sulle sovrapposizioni programmatiche.
Egli sottolinea poi l'esigenza, sottesa all'emendamento 1.17 (identico all'1.31), di estendere la portata del provvedimento a tutti gli enti di ricerca, anziché limitarla a quelli vigilati dal Ministero dell'università. Ritiene inoltre inopportuno richiamare i princìpi e i criteri direttivi contenuti nella "legge Bassanini", che rappresentò una manovra una tantum, specificando piuttosto i criteri correttivi che si intendono adottare (emendamento 1.20, identico all'1.32).
Dopo aver accennato all'emendamento 1.21 (identico all'1.33), si sofferma sull'1.22 (identico all'1.34), che persegue la partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali in materia di ricerca in un'ottica di doverosa separazione di competenze fra responsabilità di programmazione, di gestione e di valutazione.
Passando ad illustrare l'emendamento 1.23 (identico all'1.35), sottolinea l'esigenza di idonee misure di collaborazione con le regioni.
Si sofferma infine sull'emendamento 1.24 (identico all'1.37), che richiama la funzione di programmazione del Governo, nonché sull'emendamento 1.25 (identico all'1.38), che prevede il parere della Conferenza permanente tra lo Stato e le regioni sui decreti legislativi, in un'ottica di leale collaborazione.
La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) illustra anzitutto l'emendamento 1.16, volto a prevedere non solo il coinvolgimento dei rappresentanti della comunità scientifica nella scelta degli organi di vertice degli enti di ricerca, ma anche la loro eleggibilità diretta.
L'emendamento 1.14 individua invece nella competenza scientifica l'unico criterio da seguire nel processo di selezione dei presidenti.
L'emendamento 1.15 auspica infine la stabilizzazione delle figure professionali operanti negli enti, in un'ottica di contrasto alla precarietà.
La senatrice CAPELLI (RC-SE) illustra l'emendamento 1.27, chiarendo che esso non fa riferimento al sistema delle quote, bensì a misure antidiscriminatorie del rapporto di genere, affinché nessuno di essi sia sottorappresentato.
Il senatore SCALERA (Ulivo) si sofferma anzitutto sull'emendamento 1.11, sottolineando l'esigenza che gli statuti degli enti rispecchino le rispettive peculiarità, restando tuttavia nell'ambito di un assetto strategico comune che solo il Ministero può assicurare. Rimarca altresì che la centralità del Parlamento deve essere garantita attraverso il doveroso parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Nella medesima prospettiva, l'emendamento 1.12 prevede il parere parlamentare nell'eventualità di un commissariamento degli enti medesimi, che deve pur essere previsto a salvaguardia dell'intero sistema.
Il senatore ASCIUTTI (FI) lamenta il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 1.7, identico – nella sostanza – all'emendamento 1.10, su cui invece la medesima Commissione ha espresso parere di nulla osta. Pur dichiarandosi disponibile a confluire su tale proposta emendativa, sollecita quindi un chiarimento da parte della Commissione bilancio, anche e soprattutto ai fini del buon esito del previsto processo di razionalizzazione.
Conclusa l'illustrazione degli emendamenti, su di essi si esprime il relatore RANIERI (Ulivo), il quale premette di non essere pregiudizialmente contrario a nessuna proposta emendativa. In alcuni casi, il parere contrario è pertanto motivato solo dalla preferenza per una diversa formulazione.
Ad esempio, con riferimento agli emendamenti 1.19 e 1.29, osserva che essi si muovono nell'ottica del disegno di legge originario. Ad essi, egli ritiene invece preferibile l'1.1, su cui il parere è favorevole.
Analogamente, invita i presentatori degli emendamenti 1.18 e 1.30 a confluire sull'1.9, con riferimento al quale prende tuttavia atto del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali. Al riguardo, invita pertanto i presentatori ad una riformulazione nel senso di sostituire le parole "provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo" con le seguenti "promuovere il riordino degli statuti e degli organi di governo".
Quanto agli emendamenti 1.17 e 1.31, egli concorda in linea di principio sull'estensione del provvedimento a tutti gli enti di ricerca. Ritiene tuttavia che ciò sia impraticabile, essendo il provvedimento di iniziativa del solo ministro Mussi. Invita pertanto i presentatori a trasformare detti emendamenti in ordini del giorno.
Dopo aver espresso parere favorevole sull'1.2, il relatore si rimette al Governo sugli emendamenti 1.20 e 1.32, esprimendo su di essi un orientamento di massima favorevole.
Anche sull'1.3 il parere è favorevole.
Quanto agli emendamenti 1.21 e 1.33, nonché 1.22 e 1.34, invita i presentatori a confluire sugli emendamenti 1.4 e 1.5, la cui formulazione ritiene preferibile e su cui esprime pertanto parere favorevole.
Dopo aver raccomandato l'approvazione dell'1.13, si riserva di esprimere il proprio parere sugli emendamenti relativi alle modalità di nomina degli organi di vertice (1.6, 1.16, 1.14 e 1.26) al termine dell'esposizione.
Il parere sull'1.15 è invece negativo in considerazione della contrarietà espressa dalla Commissione bilancio. Sollecita la presentatrice a trasformarlo eventualmente in ordine del giorno.
Il relatore si rimette indi al Governo sugli emendamenti 1.23 e 1.35, mentre invita i presentatori dell'1.36 a confluire sull'1.12.
Con riferimento all'1.27 esprime parere favorevole a condizione che esso sia modificato nel senso di prevedere misure idonee a promuovere pari opportunità di genere.
Passando all'1.7 condivide le perplessità del senatore Asciutti sul parere espresso dalla Commissione bilancio. Invita comunque il presentatore a confluire sull'1.10 che, nella sostanza, persegue il medesimo scopo e su cui il parere è favorevole.
Dopo aver espresso parere positivo sull'1.11, il relatore osserva indi che gli emendamenti 1.24 e 1.37, nonché 1.25 e 1.38, si inseriscono nell'ottica di un riordino complessivo degli enti di ricerca su cui tuttavia ha già avuto modo di chiarire le ragioni della sua perplessità.
Dopo aver raccomandato l'approvazione degli emendamenti 1.39 e 1.40, si sofferma indi su quelli relativi al commissariamento degli enti (1.28, 1.8 e 1.12), giudicando preferibile l'1.12.
Tornando agli emendamenti relativi alla nomina degli organi di vertice, egli rileva che alcuni di essi prevedono procedure che si addicono in particolar modo al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ma non alla totalità degli enti. Invita pertanto il Governo a svolgere un approfondimento onde rendere esplicito che alcune procedure riguardano solo determinati enti.
Nel cogliere l'occasione per esprimere una sincera soddisfazione per il costruttivo lavoro svolto fra maggioranza e opposizione, rimarca infine l'esigenza di un ordine del giorno che individui tempi e modalità certi per la crescita del finanziamento pubblico alla ricerca, definendo nel contempo la quota legata alle procedure di valutazione.
Sugli emendamenti presentati si esprime altresì il sottosegretario MODICA, che si unisce preliminarmente alla soddisfazione manifestata dal relatore per la fattiva collaborazione fra maggioranza e minoranza, nell'interesse del Paese.
Egli si associa poi ai pareri del relatore, convenendo che in alcuni casi il giudizio contrario è motivato dalla necessità di optare fra plurime proposte emendative vertenti sullo stesso argomento.
Concorda ad esempio sulla preferenza espressa dal relatore sull'emendamento 1.1, rispetto agli emendamenti 1.19 e 1.29, nonché sull'invito rivolto ai presentatori degli emendamenti 1.18 e 1.30 a confluire sull'emendamento 1.9. Al riguardo dichiara peraltro di ritenere preferibile la versione originaria dell'emendamento.
Si associa il senatore VALDITARA (AN), il quale nega che vi possano essere lesioni dell'autonomia statutaria, tanto più che il modella ricalca quello già adottato per l'approvazione degli statuti regionali.
Quanto agli emendamenti 1.17 e 1.31, il sottosegretario MODICA conviene con il relatore che il provvedimento debba essere limitato agli enti vigilati dal Ministero dell'università, onde scongiurare un cammino assai accidentato. Resta tuttavia favorevole, in linea di principio, a che con diverso provvedimento la disciplina sia estesa a tutti gli enti di ricerca.
Dopo aver espresso parere favorevole sull'1.2, si sofferma sugli emendamenti 1.20 e 1.32, osservando che la soppressione del riferimento ai criteri direttivi indicati dalla "legge Bassanini" rischia di travolgere alcuni princìpi sicuramente condivisi da tutti gli schieramenti, fra cui ad esempio la valorizzazione dell'autonomia dei ricercatori e la promozione della loro mobilità fra università e enti di ricerca. Comprendendo tuttavia l'esigenza di non richiamare princìpi ormai superati, si dichiara disponibile a svolgere un approfondimento e a proporre nella prossima seduta un elenco puntuale di quelli ancora validi e da inserire pertanto testualmente nel disegno di legge in esame.
Si associa indi al parere favorevole del relatore sull'1.3 e sull'invito ai presentatori degli emendamenti 1.21 e 1.33, nonché 1.22 e 1.34, a confluire sull'1.4 e 1.5, su cui il parere è favorevole, così come sull'1.13 e sull'1.6.
Quanto all'emendamento 1.16, egli invita la presentatrice a ritirarlo osservando che esso potrebbe complicare l'applicazione della legge; in caso contrario il parere sarebbe negativo. Analogamente, invita la presentatrice dell'emendamento 1.14 a ritirarlo.
Con riferimento all'1.26, conviene con il relatore che esso si addica prevalentemente ad alcuni enti di ricerca piuttosto che ad altri. Nel dichiararsi disponibile ad individuare una formulazione che tenga conto delle diverse esigenze, sottolinea peraltro la lunga tradizione elettiva di alcuni enti che non dovrebbe essere a suo avviso mortificata dalla previsione di una maggioranza in seno al consiglio di amministrazione di membri nominati dal Governo attraverso i comitati di selezione.
Il senatore VALDITARA (AN), in una breve interruzione, osserva che l'emendamento si riferisce solo agli enti nei cui consigli di amministrazione la vigente disciplina già prevede la presenza di membri di nomina governativa.
Il relatore RANIERI (Ulivo) paventa il rischio che la norma possa essere interpretata nel senso di imporre a tutti gli enti una maggioranza dei componenti dei consigli di amministrazione di nomina governativa, selezionati attraverso i search committees.
Riprendendo l'espressione del proprio parere, il sottosegretario MODICA si dichiara contrario all'emendamento 1.15 e si rimette alla Commissione sugli emendamenti 1.23 e 1.35. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.36.
Quanto all'emendamento 1.27, egli richiama di condividere la riformulazione proposta dal relatore, che è accolta dalla senatrice CAPELLI (RC-SE).
Il senatore MARCONI (UDC) esprime invece preferenza per la formulazione originaria dell'emendamento.
Il sottosegretario MODICA si associa indi all'invito ai presentatori dell'emendamento 1.7 a confluire sull'1.10, su cui il parere è favorevole, così come sull'1.11. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.24 e 1.37, nonché 1.25 e 1.38, e favorevole sugli emendamenti 1.39 e 1.40.
Quanto infine agli emendamenti relativi al commissariamento, egli conviene sulla preferenza espressa dal relatore a favore dell'1.12. Invita tuttavia i presentatori a richiamare testualmente la disciplina di carattere generale relativa al commissariamento degli enti pubblici.
Il seguito dell'esame è rinviato.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1214
N° 1214
Art. 1
1.19
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare le attività degli enti e delle istituzioni nazionali di ricerca il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione delle attività degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.29
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare le attività degli enti e delle istituzioni nazionali di ricerca il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione delle attività degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.1
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel settore della ricerca» inserire le seguenti: «e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca».
1.18
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione».
1.30
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione».
1.9
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «provvedere alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo».
1.17
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.31
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca,» con le seguenti: «degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.2
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica».
1.20
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti: » con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:».
1.32
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti:» con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.3
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «in particolare».
1.21
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) semplificazione e delegificazione delle disposizioni di legge che regolano l'organizzazione e le attività degli enti in favore dell'autonomia organizzativa e regolamentare in applicazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;».
1.33
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) semplificazione e delegificazione delle disposizioni di legge che regolano l'organizzazione e le attività degli enti in favore dell'autonomia organizzativa e regolamentare in applicazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;».
1.13
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione,» inserire le seguenti: «e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione della Commissione europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005,».
1.4
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea».
1.5
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
a-ter) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera a-bis)».
1.22
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) implementazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione;».
1.34
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) implementazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione;».
1.6
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prevedendo idonee procedure di individuazione coinvolgenti la comunità scientifica» con le seguenti: «prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca».
1.16
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche garantendo l'eleggibilità di rappresentanti della comunità scientifica in organi di carattere decisionale».
1.14
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione dei sistemi di nomina dei presidenti degli enti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca, prevedendo la verifica delle disponibilità e delle competenze dei candidati da parte di soggetti terzi, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca sulla base dell'unico criterio di competenza scientifica, prevedendo altresì per i membri di tali soggetti adeguati criteri di incompatibilità con l'attività degli enti stessi;».
1.26
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) i membri nominati secondo le modalità previste dalla lettera b) devono comunque rappresentare la maggioranza dei componenti dei consigli di amministrazione. Agli incarichi di direttore di dipartimento e di istituto si accede per concorso».
1.15
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) adozione di interventi volti a rafforzare gli enti di ricerca attraverso la stabilizzazione delle figure professionali ivi operanti attraverso il prioritario ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale scientifico, tecnico ed amministrativo, anche con l'obiettivo di agevolare la trasmissione dei saperi, scientifici e tecnici, tra addetti e ricercatori di diverse generazioni e di consolidare il patrimonio cognitivo degli enti;».
1.23
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».
1.35
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».
1.36
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) modificazione delle disposizioni che regolano le procedure di nomina dei presidenti degli enti di ricerca estendendo l'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche al caso in cui si disponga la revoca, la decadenza o comunque la sostituzione del presidente prima della scadenza del mandato ivi inclusa la fattispecie del commissariamento dell'ente».
1.27
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie del rapporto di genere nella composizione di organi statutari».
1.7
ASCIUTTI, VALDITARA, MARCONI, DAVICO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è altresì autorizzato, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, a procedere al riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonché a scorporare dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) i settori della fisica della materia e dell'ottica applicata, eventualmente conferendo autonomia agli istituti in esso confluiti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127».
1.10
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;
b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia».
1.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato».
1.24
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e con il supporto della commissione per la ricerca del CIPE di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi ed indicare l'impatto economico e finanziario atteso assicurando in ogni caso la coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.37
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e con il supporto della commissione per la ricerca del CIPE di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi ed indicare l'impatto economico e finanziario atteso assicurando in ogni caso la coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.25
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati».
1.38
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati».
1.39
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.
1.28
Il Relatore
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per procedere al riordino degli enti conseguente al riconoscimento dell'autonomia statutaria, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, può confermare gli organi di governo dell'ente, ovvero può procedere al commissariamento dell'ente. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato».
1.8
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In caso di comprovate gravi irregolarità di funzionamento degli enti di ricerca, ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo per almeno due esercizi, il Governo può procedere al loro commissariamento attraverso decreti da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto medesimo. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento».
1.12
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione dell'ente e la sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento».
1.40
Il Relatore
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Dall'attuazione di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
MERCOLedi’ 21 MARZO 2007
67a Seduta (pomeridiana)
Presidenza della Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Modica.
La seduta inizia alle ore 14,10.
IN SEDE REFERENTE
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso, nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti su cui si sono altresì espressi il relatore e il Governo.
Si passa quindi alla votazione degli emendamenti pubblicati in allegato al presente resoconto.
Accendendo all'invito del relatore i senatori ASCIUTTI (FI) e AMATO (FI) ritirano rispettivamente gli emendamenti 1.19 e 1.29 (di identico contenuto), dichiarando di confluire sull'emendamento 1.1.
Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.1 che risulta approvato.
Il senatore AMATO (FI) dichiara di ritirare gli emendamenti 1.18 e 1.30 (di identico tenore) onde confluire sull'emendamento 1.9 come suggerito dal relatore.
L'emendamento 1.9, in relazione al quale il relatore aveva proposto una riformulazione nel senso di sostituire la parola "provvedere" con "promuovere", viene posto ai voti ed accolto nel testo originario, su cui il Governo si era dichiarato favorevole.
Accedendo all'invito del relatore, il senatore AMATO (FI) trasforma gli emendamenti 1.17 e 1.31 (di identico contenuto) nell'ordine del giorno n. 1, che risulta accolto dal Governo.
Posto ai voti, l'emendamento 1.2 è approvato.
Quanto all'emendamento 1.20, identico all'emendamento 1.32, su cui il relatore aveva dichiarato di rimettersi al Governo, il sottosegretario MODICA propone una riformulazione nel senso di eliminare il riferimento all'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge n. 59 del 1997 ("legge Bassanini") e di sopprimere le parole "in particolare".
Il senatore AMATO (FI) accoglie il suggerimento e riformula l'emendamento.
L'emendamento 1.20 (testo 2) è quindi posto ai voti e approvato, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.32 e 1.3.
Il senatore AMATO (FI) insiste per la votazione degli emendamenti 1.21 e 1.33 su cui il relatore aveva invitato i proponenti al ritiro. Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 1.21 e 1.33 sono respinti.
Con distinte votazioni, la Commissione approva invece gli emendamenti 1.13, 1.4 e 1.5.
Accedendo all'invito del relatore gli emendamenti 1.22 e 1.34 sono ritirati dai proponenti.
Posto ai voti, l'emendamento 1.6 è approvato.
Conformemente all'invito del rappresentante del Governo, la senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ritira gli emendamenti 1.16 e 1.14.
Con riferimento all'emendamento 1.26 in tema di nomine dei componenti dei consigli di amministrazione, su cui il Governo aveva condizionato il suo parere favorevole ad una riformulazione, svolgono brevi considerazioni il relatore RANIERI (Ulivo) e il senatore VALDITARA (AN).
Data la necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, il sottosegretario MODICA propone quindi l'accantonamento dell'emendamento 1.26.
La Commissione conviene.
La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) ritira l'emendamento 1.15, preannunciando la volontà di trasformarlo in ordine del giorno per l'Assemblea.
Per dichiarazione di voto sull'emendamento 1.23, identico all'1.35, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea che esso si pone in sintonia con i poteri attribuiti dal nuovo Titolo V della Costituzione alle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica.
Il relatore RANIERI (Ulivo) - modificando l'orientamento precedentemente reso - si esprime in senso favorevole agli emendamenti 1.23 e 1.35 che, posti congiuntamente ai voti, sono approvati dalla Commissione.
Posto ai voti, l'emendamento 1.36 è respinto.
Quanto all'emendamento 1.27, il relatore RANIERI (Ulivo) rammenta di aver inizialmente suggerito una riformulazione nel senso di sostituire le parole "prevedano norme antidiscriminatorie del rapporto di genere" con le seguenti "promuovano pari opportunità di genere". Dichiara tuttavia di aver mutato opinione e di preferire la formulazione originaria.
Il senatore VALDITARA (AN) precisa che l'introduzione di norme antidiscriminatorie deve essere adeguatamente distinta dalle misure volte a fissare delle quote, in quanto altrimenti sarebbe pregiudicato il criterio meritocratico.
La presidente Vittoria FRANCO, nel dichiararsi contraria al sistema delle quote, esprime il suo favore per la proposta iniziale del relatore, che giudica sufficientemente ampia.
La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) rimarca la distinzione tra la dizione "pari opportunità" e quella di "norme antidiscriminatorie", sottolineando che, mentre la prima si configura quale generica raccomandazione, la seconda implica una attenzione maggiore alle modalità di funzionamento degli enti. Ribadisce comunque che non si tratta dell'introduzione di quote.
Il relatore RANIERI (Ulivo), considerata la natura della delega legislativa, osserva che l'emendamento in questione avrebbe il vantaggio di indicare dei princìpi e criteri specifici per gli enti di ricerca in materia di misure antidiscriminatorie. In proposito chiarisce di aver rinunciato alla precedente proposta di riformulazione temendo che la dizione "pari opportunità" potesse non garantire sufficientemente l'applicazione del criterio meritocratico.
Il senatore ASCIUTTI (FI) ritiene che il richiamo alle misure non discriminatorie deve essere riferito all'articolo 1, comma 1, lettera b), nell'ambito delle procedure di individuazione che coinvolgono la comunità scientifica. Osserva inoltre che l'emendamento 1.27 mira a ribadire un concetto generale già contenuto nell'articolo 51 della Costituzione.
Il senatore VALDITARA (AN), nel rimarcare la sua contrarietà alla introduzione di quote negli statuti degli enti, propone di aggiungere all'emendamento 1.27 le parole "senza pregiudizio di valutazioni meritocratiche".
La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) ritiene inaccettabile tale proposta di modifica, tanto più che il richiamo a misure non discriminatorie non va affatto a detrimento del merito.
Prende indi la parola il senatore MARCONI (UDC), il quale si dichiara favorevole alla proposta emendativa in esame, suggerendo altresì di verificare se fino ad ora si sono riscontrati casi concreti di discriminazioni.
Con particolare riguardo alle dichiarazioni del senatore Asciutti, concorda sul carattere generale della norma, che richiederebbe addirittura una disciplina autonoma, e propone infine di eliminare le parole "del rapporto di genere", al fine di estendere la portata delle misure non discriminatorie anche ad altre situazioni.
Il senatore VALDITARA (AN) invita il relatore a chiarire che dall'emendamento in questione non deriva automaticamente un obbligo per gli enti a introdurre il sistema delle quote all'interno degli statuti.
Il relatore RANIERI (Ulivo) fornisce rassicurazioni in tal senso e ribadisce che le disposizioni non discriminatorie sono esclusivamente orientate a rimuovere gli ostacoli per una piena valorizzazione del merito.
Il senatore MAURO (FI) esprime vive perplessità sulla natura delle problematiche sollevate, atteso che tutta la legislazione deve essere costantemente ispirata all'idea della non discriminazione, in conformità con le previsioni dell'articolo 51 della Costituzione. Qualsiasi ulteriore specificazione all'emendamento in esame risulta pertanto a suo giudizio fuorviante e dannosa.
Il senatore AMATO (FI) - onde raccogliere le preoccupazioni emerse - propone un'integrazione all'emendamento 1.27 inserendo le parole "ai fini di una piena valorizzazione del merito".
Il sottosegretario MODICA, dopo aver rammentato la dicitura formale dell'articolo 51 della Costituzione, alla quale suggerisce peraltro di conformarsi, invita i proponenti dell'emendamento 1.27 ad eliminare le parole "del rapporto", in quanto la loro persistenza determinerebbe effetti opposti all'intento originario.
La senatrice CAPELLI (RC-SE) accoglie conclusivamente la sola riformulazione proposta dal sottosegretario MODICA.
L'emendamento 1.27 (testo 2), posto ai voti previa dichiarazione di astensione del senatore ASCIUTTI (FI), è accolto.
In ordine all'emendamento 1.7, il senatore ASCIUTTI (FI) si dichiara disponibile a ritirarlo per confluire sull'1.10, secondo l'invito del relatore. Chiede tuttavia alla Presidente l'esito della richiesta consultazione presso la Commissione bilancio in merito ai motivi del parere contrario da quest'ultima espresso ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
La PRESIDENTE informa che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi della richiamata norma costituzionale sull'emendamento 1.7 a seguito dell'impossibilità del Governo di garantire, allo stato, che gli interventi sugli istituti ivi richiamati potessero avvenire a spesa invariata.
Prende atto il senatore ASCIUTTI (FI), a giudizio del quale il problema si riproporrà peraltro in occasione della elaborazione dei decreti legislativi conseguenti alla legge di delega in esame, tanto più che la stessa Commissione bilancio ha richiesto (una condizione recepita dal relatore con l'emendamento 1.40) che da ciascun decreto legislativo non debbano derivare maggiori oneri a carico dello Stato. Ritira comunque l'emendamento 1.7.
Il sottosegretario MODICA osserva che la copertura finanziaria dei decreti legislativi sarà verificata con apposita relazione tecnica, sulla quale la Commissione bilancio sarà nuovamente chiamata ad esprimersi.
Si passa indi alla votazione dell'emendamento 1.10, che risulta accolto dalla Commissione.
Quanto all'emendamento 1.11, il relatore RANIERI (Ulivo) ne chiede l'accantonamento.
La Commissione conviene.
Con separate votazioni la Commissione respinge indi gli emendamenti 1.24 (identico all'1.37) e 1.25 (identico all'1.38); accoglie invece l' emendamento 1.39.
Il relatore RANIERI (Ulivo) ricorda di aver già ritirato l'emendamento 1.28.
Il senatore VALDITARA (AN), accedendo all'invito del relatore, ritira l'emendamento 1.8, confluendo sull'1.12, di cui il relatore RANIERI (Ulivo) chiede peraltro l'accantonamento.
Conviene la Commissione.
In ordine all'emendamento 1.40, il senatore ASCIUTTI (FI) ribadisce le perplessità già espresse con riferimento agli emendamenti 1.7 e 1.10. Ritiene infatti che da questa condizione posta dalla Commissione bilancio consegua l'impossibilità per il Governo di presentare schemi di decreti legislativi che comportino oneri.
Si associa il senatore VALDITARA (AN), a giudizio del quale il problema si porrà prevalentemente per gli interventi di scorporo e conseguente conferimento di autonomia a nuovi istituti.
Il sottosegretario MODICA conviene che l'elaborazione di un riordino a spesa invariata rappresenti una sfida per il Governo; ritiene tuttavia che essa possa essere raccolta positivamente, tanto più che l'assenza di oneri si può conseguire anche attraverso una diversa distribuzione delle attuali risorse.
L'emendamento 1.40 è infine posto ai voti ed accolto.
Il senatore VALDITARA (AN) chiede una breve sospensione della seduta per agevolare una riformulazione condivisa degli emendamenti accantonati.
La PRESIDENTE dispone pertanto una sospensione di quindici minuti.
La seduta, sospesa alle ore 15,05, è ripresa alle ore 15,20.
Con riferimento all'emendamento 1.26, precedentemente accantonato, il sottosegretario MODICA suggerisce una riformulazione che è accolta dal senatore VALDITARA (AN). Previo parere favorevole del relatore RANIERI (Ulivo) e dichiarazione di astensione del senatore AMATO (FI), l'emendamento 1.26 (testo 2) è posto ai voti ed accolto.
Il relatore RANIERI (Ulivo) suggerisce poi ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 1.11, che viene accolta dalla senatrice GAGLIARDI (RC-SE).
Sull'emendamento 1.11 (testo 2) il sottosegretario MODICA esprime parere contrario in quanto ritiene che l'istituzione di una commissione ministeriale possa determinare un allungamento dei tempi e porsi in obiettivo contrasto con l'attività dell'ente.
Previa dichiarazione di astensione del senatore AMATO (FI), l'emendamento 1.11 (testo 2) è posto ai voti ed accolto.
Con riferimento all'ultimo emendamento accantonato (1.12), il senatore VALDITARA (AN) chiede di sostituire le parole "venti giorni" con le seguenti "trenta giorni".
La senatrice GAGLIARDI (RC-SE) accoglie tale suggerimento e riformula di conseguenza l'emendamento 1.12, integrandolo altresì con la condizione posta dalla Commissione bilancio e con il richiamo alle norme vigenti in tema di commissariamento degli enti.
L'emendamento 1.12 (testo 2) è infine posto ai voti ed accolto, previa dichiarazione di astensione del senatore AMATO (FI).
Concluso l'esame degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Il senatore ASCIUTTI (FI) esprime soddisfazione per il lavoro svolto, ricordando che originariamente il Governo aveva ipotizzato di riordinare gli enti di ricerca attraverso regolamenti di delegificazione. Al Senato fu tuttavia approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo a procedere a livello legislativo. Il provvedimento in titolo consegue pertanto ad una precisa scelta del Senato, anche se l'opposizione avrebbe senz'altro preferito che esso fosse corredato fin dalla sua presentazione da precisi princìpi e criteri direttivi. Al contrario, il testo originario del disegno di legge configurava una delega pressoché in bianco e solo il proficuo lavoro della Commissione lo ha arricchito di indicazioni indispensabili. Dà peraltro atto alla maggioranza e al Governo di aver costruttivamente lavorato con l'opposizione per il bene della ricerca italiana, nella comune convinzione che - qualunque sia il Governo in carica - gli enti hanno bisogno di stabilità nel tempo.
Resta comunque l'insoddisfazione per un provvedimento di delega varato dal Governo senza neanche l'indicazione di principi direttivi stringenti. Per il momento, a nome del suo Gruppo, dichiara pertanto un voto di astensione, riservandosi di modificare eventualmente la propria posizione in Assemblea.
Il senatore VALDITARA (AN) ribadisce a sua volta l'importanza del ruolo svolto dall'opposizione, che ha a più riprese contrastato il tentativo del Governo di azzerare i vertici degli enti di ricerca, addirittura attraverso regolamenti di delegificazione. In tal modo, ha ottenuto la presentazione di un disegno di legge delega che tuttavia nel testo originario risultava senz'altro troppo debole. Non vi era infatti nessun richiamo ai comitati di selezione per la nomina dei vertici degli enti e i criteri direttivi erano talmente vaghi da confermare il sospetto che il Governo intendesse sostanzialmente commissariare la ricerca italiana.
Dà tuttavia atto al relatore di aver saputo dialogare proficuamente con l'opposizione sì da trasformare il disegno di legge governativo in una proposta di natura sostanzialmente parlamentare, corredata da adeguate indicazioni.
Per tali motivi, dichiara il proprio voto favorevole.
Anche il senatore MARCONI (UDC) dichiara il proprio voto favorevole, registrando con soddisfazione la correttezza dei rapporti fra maggioranza ed opposizione nell'iter del provvedimento. Ritiene infatti che il comune lavoro svolto abbia condotto alla definizione di contenuti che garantiscono sia l'opposizione che gli enti ai fini del processo di riordino.
La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) esprime a sua volta voto favorevole, manifestando apprezzamento per la sollecita conclusione dell'iter del provvedimento. In particolare, dichiara di condividere le modifiche introdotte con riferimento ai comitati di selezione, alla Carta dei ricercatori e alle norme antidiscriminatorie, che hanno arricchito un disegno di legge già valido.
Esprime tuttavia rammarico per le difficoltà che hanno impedito di affrontare la drammatica condizione in cui versano i ricercatori precari.
Il senatore DAVICO (LNP) dà atto alla maggioranza di aver dimostrato disponibilità nei confronti dell'opposizione e in particolare al ministro Mussi di aver rasserenato gli animi dopo le prime, intempestive dichiarazioni.
Dichiara quindi un voto di astensione, riservandosi di modificare orientamento in Assemblea.
La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara a sua volta voto favorevole, richiamandosi nel merito alle considerazioni già espresse in discussione generale e ribadendo apprezzamento per il metodo seguito, che ha valorizzato il lavoro parlamentare.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore Ranieri a riferire favorevolmente in Aula sul disegno di legge in titolo, con le modifiche apportate.
La seduta termina alle ore 15,40.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO
N° 1214
G/1214/1/7
AMATO, ASCIUTTI, BUTTIGLIONE, MAURO, STRANO
La 7 Commissione del Senato,
esaminato l'atto Senato 1214 recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca,
tenuto conto della necessità di razionalizzare l'intero comparto della ricerca,
valutata l'opportunità di estendere il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca anche ad altre istituzioni di ricerca non direttamente vigilate dal Ministero dell'università e della ricerca,
impegna il Governo
ad adottare ulteriori iniziative normative orientate ad applicare i medesimi criteri di riordino a tutti gli enti e le istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Art. 1
1.19
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare le attività degli enti e delle istituzioni nazionali di ricerca il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione delle attività degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.29
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente:
«1. Allo scopo di promuovere, sostenere e rilanciare le attività degli enti e delle istituzioni nazionali di ricerca il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione delle attività degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.1
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, dopo le parole: «nel settore della ricerca» inserire le seguenti: «e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca».
1.18
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione».
1.30
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «ad una verifica sulle sovrapposizioni programmatiche e ad una razionalizzazione».
1.9
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «provvedere alla ricognizione ed al riordino» con le seguenti: «provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo».
1.17
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca» con le seguenti: «degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.31
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca,» con le seguenti: «degli enti e delle istituzioni pubbliche nazionali di ricerca di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.2
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica».
1.20
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti: » con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:».
1.20 (testo 2)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti: » con le seguenti: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:».
1.32
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti:» con le seguenti: «nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:».
1.3
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: «in particolare».
1.21
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) semplificazione e delegificazione delle disposizioni di legge che regolano l'organizzazione e le attività degli enti in favore dell'autonomia organizzativa e regolamentare in applicazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;».
1.33
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) semplificazione e delegificazione delle disposizioni di legge che regolano l'organizzazione e le attività degli enti in favore dell'autonomia organizzativa e regolamentare in applicazione dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione;».
1.13
Il Relatore
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione,» inserire le seguenti: «e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione della Commissione europea n. 2005/251/CE dell'11 marzo 2005,».
1.4
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea».
1.5
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
«a-bis) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
a-ter) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera a-bis)».
1.22
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) implementazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione;».
1.34
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
«b) implementazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali nel rispetto del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione;».
1.6
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «prevedendo idonee procedure di individuazione coinvolgenti la comunità scientifica» con le seguenti: «prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca».
1.16
Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche garantendo l'eleggibilità di rappresentanti della comunità scientifica in organi di carattere decisionale».
1.14
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) revisione dei sistemi di nomina dei presidenti degli enti nominati dal Ministro dell'università e della ricerca, prevedendo la verifica delle disponibilità e delle competenze dei candidati da parte di soggetti terzi, nominati dal Ministro dell'università e della ricerca sulla base dell'unico criterio di competenza scientifica, prevedendo altresì per i membri di tali soggetti adeguati criteri di incompatibilità con l'attività degli enti stessi;».
1.26
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) i membri nominati secondo le modalità previste dalla lettera b) devono comunque rappresentare la maggioranza dei componenti dei consigli di amministrazione. Agli incarichi di direttore di dipartimento e di istituto si accede per concorso».
1.26 (testo 2)
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire le seguenti:
«b-bis) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti sia di nomina governativa;
b-ter) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;».
1.15
Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:
«c-bis) adozione di interventi volti a rafforzare gli enti di ricerca attraverso la stabilizzazione delle figure professionali ivi operanti attraverso il prioritario ricorso a rapporti di lavoro a tempo indeterminato per il personale scientifico, tecnico ed amministrativo, anche con l'obiettivo di agevolare la trasmissione dei saperi, scientifici e tecnici, tra addetti e ricercatori di diverse generazioni e di consolidare il patrimonio cognitivo degli enti;».
1.23
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».
1.35
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi».
1.36
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
«d-bis) modificazione delle disposizioni che regolano le procedure di nomina dei presidenti degli enti di ricerca estendendo l'obbligo di acquisire il parere delle Commissioni parlamentari competenti anche al caso in cui si disponga la revoca, la decadenza o comunque la sostituzione del presidente prima della scadenza del mandato ivi inclusa la fattispecie del commissariamento dell'ente».
1.27
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie del rapporto di genere nella composizione di organi statutari».
1.27 (testo 2)
Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
«d-bis) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie di genere nella composizione di organi statutari».
1.7
ASCIUTTI, VALDITARA, MARCONI, DAVICO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è altresì autorizzato, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, a procedere al riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), nonché a scorporare dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) i settori della fisica della materia e dell'ottica applicata, eventualmente conferendo autonomia agli istituti in esso confluiti ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127».
1.10
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;
b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia».
1.11
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato».
1.11 (testo 2)
Dopo il comma 1, inserire i seguenti:
«1-bis. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
1-ter. In sede di prima applicazione della presente legge per la formulazione degli statuti il Governo si avvale di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico».
1.24
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e con il supporto della commissione per la ricerca del CIPE di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi ed indicare l'impatto economico e finanziario atteso assicurando in ogni caso la coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.37
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. La predisposizione degli schemi di decreto legislativo è preceduta dalla redazione di un programma di riordino predisposto dal Ministro dell'università e della ricerca con l'apporto delle altre amministrazioni interessate e con il supporto della commissione per la ricerca del CIPE di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Il programma deve rilevare le esigenze, individuare gli obiettivi ed indicare l'impatto economico e finanziario atteso assicurando in ogni caso la coerenza con il Programma nazionale della ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204».
1.25
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati».
1.38
BUTTIGLIONE, AMATO, MAURO, STRANO
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati».
1.39
Il Relatore
Sopprimere il comma 3.
1.28
Il Relatore
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Per procedere al riordino degli enti conseguente al riconoscimento dell'autonomia statutaria, il Ministro dell'università e della ricerca, con proprio decreto, può confermare gli organi di governo dell'ente, ovvero può procedere al commissariamento dell'ente. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine il decreto può comunque essere emanato».
1.8
VALDITARA, ASCIUTTI, MARCONI, DAVICO
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. In caso di comprovate gravi irregolarità di funzionamento degli enti di ricerca, ovvero di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo per almeno due esercizi, il Governo può procedere al loro commissariamento attraverso decreti da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto medesimo. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento».
1.12
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione dell'ente e la sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento».
1.12 (testo 2)
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione dell'ente e la sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalla presente disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato».
1.40
Il Relatore
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«4-bis. Dall'attuazione di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLedi' 14 MARZO 2007
31a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 14,15.
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Parere in parte contrario, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo sugli emendamenti)
Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale si conferisce una delega al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca vigilati dal ministero dell’università e della ricerca; ricorda che il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, aveva demandato tale riordino a regolamenti di delegificazione. Manifesta piena condivisione per questa scelta di ricondurre alla normazione di rango primario la materia in esame; ricorda inoltre che viene in rilievo la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione. Si sofferma quindi sui princìpi e criteri direttivi di delega previsti nel disegno di legge in esame; a tale riguardo ritiene utile segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di modificare i princìpi e criteri di delega, conferendo loro un contenuto e un carattere di maggiore specificità. Propone pertanto di esprimersi in senso non ostativo sul disegno di legge n. 1214 con l’osservazione ora formulata.
Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, i seguenti pareri:
- parere contrario sull'emendamento 1.9 se dovesse leggersi nel senso di conferire al legislatore delegato il potere di disporre direttamente sugli statuti degli enti di ricerca, ritenendo tale possibilità lesiva del principio di autonomia riconosciuta agli enti stessi;
- parere contrario sugli emendamenti 1.36, 1.8 e 1.12, che prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari su provvedimenti di revoca o commissariamento, chiamano impropriamente organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione;
- parere non ostativo sull'emendamento 1.15, nel presupposto che la stabilizzazione ivi prevista sia riferita alle figure professionali e non alle unità di personale, escludendosi invece ogni forma di immissione in ruolo in assenza di pubblici concorsi;
- parere non ostativo sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione concorda con le proposte del relatore.
(omissis)
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 30 GENNAIO 2007
31a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 15,05.
(omissis)
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Parere alla 7a Commissione. Esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il relatore MORGANDO (Ulivo) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che i criteri della delega appaiono suscettibili di determinare sia razionalizzazioni di spesa sia nuovi incentivi alla cooperazione scientifica. Sebbene venga specificato che dall’attuazione della delega non derivino maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sarebbe tuttavia opportuno acquisire elementi informativi per chiarire la portata finanziaria complessiva della delega ed in particolare l’ambito dei risparmi che si ritiene possano derivare dal riordino (lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 1), nonché dei nuovi oneri derivanti dalle misure di incentivazioni (lettera d) del comma 1 dell’articolo 1). Posto che l’attuazione della delega è rimessa a uno o più decreti legislativi, occorre inoltre acquisire rassicurazioni sulla contestualità delle norme che prevedono eventuali nuovi incentivi e di quelle che determinano eventuali risparmi.
Il sottosegretario CASULA fa presente che, ai fini della quantificazione degli oneri saranno prioritarie le scelte riguardanti il nuovo assetto degli enti di ricerca mediante la loro eventuale soppressione, fusione e riorganizzazione, nonché la determinazione delle modifiche statutarie intese alla riduzione del numero dei componenti degli organi istituzionali e le misure di semplificazione delle procedure relative alle attività di ricerca.
Pertanto, allo stato, in assenza di tutti i predetti elementi, non è possibile effettuare una stima della spesa complessiva, ma è evidente che i criteri di delega sono orientati ad una razionalizzazione del nuovo assetto del sistema tale da garantire un contenimento della spesa, escludendo certamente che possano determinarsi oneri finanziari aggiuntivi.
Il senatore FERRARA (FI) rileva che, in assenza di vincoli più stringenti in merito ai profili finanziari, la portata della delega risulta troppo ampia e non conforme a criteri di programmazione efficiente delle risorse.
Il senatore LEGNINI (Ulivo) sottolinea che la novità più importante contenuta nella delega, che riprende i contenuti di un ordine del giorno votato in occasione dell’esame del decreto fiscale collegato alla legge finanziaria, siano le disposizioni contenute nella lettera d, dell’articolo 1. Trattandosi di disposizioni suscettibili di determinare maggiori oneri, ritiene opportuno rendere più cogente la clausola di invarianza degli oneri.
Il PRESIDENTE fa presente l’opportunità che si escluda un’attuazione della delega mediante più decreti dei quali alcuni recanti incentivi suscettibili di determinare maggiori oneri e, separatamente, altri concernenti la razionalizzazione degli enti. In tal senso, i chiarimenti offerti dal Governo non appaiono risolutivi. Infine, sarebbe opportuno che anche i decreti correttivi siano sottoposti agli stessi vincoli dei decreti attuativi.
Alla luce dei chiarimenti offerti dal Governo, il RELATORE illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 3 dell’articolo 1 e che dopo il comma 4 del medesimo articolo venga aggiunto il seguente: "4-bis. Dall’attuazione di ciascun decreto di cui ai commi precedenti non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica.".".
Il senatore FERRARA (FI) rileva come la proposta del relatore risolva i profili critici finanziari del provvedimento lasciando tuttavia aperti i problemi connessi alla cattiva programmazione delle risorse.
La Sottocommissione approva, infine, la proposta del relatore.
(omissis)
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTedi' 13 MARZO 2007
42a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,50.
(omissis)
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca
(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo; in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione; in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il relatore MORGANDO (Ulivo) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, la proposta 1.15, che appare determinare maggiori oneri in quanto fa riferimento a misure di stabilizzazione di personale senza la necessaria copertura finanziaria. In relazione alla proposta 1.7, che prevede la delega al Governo a procedere al riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica nonché allo scorporo dal CNR di taluni settori scientifici, occorrerebbe acquisire conferma in ordine all’invarianza finanziaria di tale previsione, in linea con la clausola generale di neutralità finanziaria posta nel provvedimento. Infine, segnala, in relazione ai profili di natura finanziaria, le proposte 1.28, 1.8 e 1.12, che danno la facoltà al Governo di procedere al commissariamento degli enti di ricerca in caso di mancato funzionamento dei medesimi. Rileva infine che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario sulle proposte 1.15 e 1.7, in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi della corrispondente copertura finanziaria. In particolare, con riferimento all’emendamento 1.7, rileva che non è possibile assicurare l’invarianza finanziaria della proposta stessa. Infine, con riferimento alle proposte 1.28, 1.8 e 1.12 ritiene opportuno introdurre clausole di invarianza della spesa.
Preso atto dei chiarimenti offerti dal Governo, la Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.7 e 1.15, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché sulle proposte 1.28, 1.8 e 1.12, sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’introduzione di clausole di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.
(omissis)
Relazione della 7ª Commissione Istruzione pubblica, beni culturali
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1214-A
RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) (Relatore RANIERI) Comunicata alla Presidenza il 6 aprile 2007 SUL DISEGNO DI LEGGE Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca |
presentato dal Ministro dell’università e della ricerca di concerto col Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e col Ministro dell’economia e delle finanze |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 DICEMBRE 2006 |
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge è il frutto dell’ordine del giorno presentato in Senato e accolto dal Governo in occasione della conversione del decreto-legge collegato alla manovra finanziaria (Atto Senato n. 1132). Come i Senatori ricorderanno, nel decreto-legge fiscale era contenuta una norma che autorizzava il Governo a riordinare gli enti pubblici di ricerca facendo ricorso allo strumento del regolamento governativo. Nell’ordine del giorno presentato in Senato il Governo veniva invitato a non fare ricorso a quella norma ed a presentare quanto prima, in alternativa, sull’argomento una legge di delega.
Il disegno di legge in oggetto conferisce pertanto una delega al Governo ad adottare uno o più decreti al fine «di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca».
Il disegno di legge è frutto di un’ampia convergenza in Commissione tra maggioranza ed opposizione su obiettivi condivisi, che hanno arricchito e modificato il testo originario proposto dal Governo con il fine di dotare gli enti pubblici di ricerca di un assetto normativo in grado di durare nel tempo, oltre le stesse dinamiche dell’alternanza. Questo è un aspetto molto importante del presente provvedimento, stante la delicatezza dell’attività di ricerca che più di altre necessita di riferimenti normativi certi per rendere possibile e credibile una programmazione pluriennale dei progetti di ricerca. È questa una condizione imprescindibile affinché la proclamata priorità della ricerca per lo sviluppo del Paese diventi pratica reale.
Il disegno di legge individua quale elemento caratterizzante dei decreti che il Governo dovrà emanare il riconoscimento dell’autonomia statutaria degli enti, e con essa la loro delegificazione, completando così il percorso avviato, con l’autonomia regolamentare, dal ministro Ruberti. Essi saranno cioè liberi di darsi gli ordinamenti e le forme organizzative che riterranno più idonee al raggiungimento dei loro fini istituzionali, fuori dei vincoli burocratici che ne hanno nel passato frenato l’attività. Il disegno di legge stabilisce altresì che i decreti delegati devono essere emanati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi dell’articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59 («legge Bassanini»), in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori allegata alla raccomandazione 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005.
L’autonomia statutaria degli enti dovrà avere come obiettivo la salvaguardia dell’indipendenza e della libertà della ricerca volta all’avanzamento della conoscenza, ed esercitarsi nell’ambito di una cornice che vede, da una parte, la responsabilità del Governo nell’indicare «la missione e gli specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell’ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall’Unione Europea» e, dall’altra, la valutazione, da parte della costituenda Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR), dei risultati ottenuti nonché dell’efficacia ed efficienza nello svolgimento delle attività istituzionali. Piena autonomia quindi di svolgere la propria missione, e rigorosa valutazione delle attività svolte e dei risultati conseguiti.
Il disegno di legge introduce un altro importante elemento di novità con la partecipazione della comunità scientifica alla individuazione dei presidenti e dei membri dei consigli di amministrazione, quando entrambi siano di nomina governativa. La norma non si applica pertanto agli enti nei quali un ampio coinvolgimento della comunità scientifica è già assicurato attraverso meccanismi di provata efficacia. Nei casi di nomine governative viene quindi affidato ad appositi comitati, ampiamente partecipati dalla comunità scientifica, il compito di individuare una rosa di candidati tra i quali effettuare la scelta. Dai suddetti comitati sono esplicitamente esclusi i dipendenti dell’ente interessato e il personale del Ministero dell’università e della ricerca, onde evitare, da una parte, rischi di chiusure corporative e, dall’altra, improprie interferenze della burocrazia del Dicastero vigilante. Il meccanismo indicato rappresenta pertanto un punto di equilibrio avanzato tra il legittimo desiderio della comunità scientifica di partecipare alle scelte dei suoi vertici e le responsabilità istituzionali del Governo nei confronti di enti ampiamente finanziati con denaro pubblico.
Il disegno di legge contiene altri elementi di novità: la rilevanza dei risultati della valutazione nell’attribuzione delle risorse finanziarie agli enti; il ricorso a procedure di valutazione comparativa della qualità scientifica per la scelta delle direzioni delle strutture scientifiche; la previsione di norme contro la discriminazione di genere nella composizione degli organi statutari; l’adozione di misure atte a promuovere sia l’internazionalizzazione delle attività di ricerca che la collaborazione con le regioni nel sostenere l’innovazione degli apparati produttivi; la presenza maggioritaria di componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche.
Il disegno di legge autorizza inoltre il Governo a procedere ad accorpamenti o scorpori di enti o parti di essi, limitando tuttavia questa possibilità ai settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale, nonché a riordinare l’Istituto italiano di tecnologia. Questi vincoli vanno incontro ad una richiesta della comunità scientifica che pressoché unanimemente ritiene insostenibili, dopo le ripetute riforme che ne hanno modificato assetti e consistenza, ulteriori operazioni sugli enti, e chiede pertanto che queste siano circoscritte ad identificati punti di sofferenza. Un’opinione che è stata pertanto largamente condivisa dalla Commissione. Per altro verso, il commissariamento degli enti è reso possibile, oltre che sulla base delle norme vigenti, anche in occasione di modifiche statutarie inerenti la missione o la struttura di governo degli enti, e nei casi di «difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo». I relativi decreti devono comunque essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In fase di prima applicazione, la Commissione ha ritenuto opportuno che, per la stesura degli statuti, l’Esecutivo si avvalga di esponenti della comunità scientifica, coerentemente con il ruolo che l’intero provvedimento intende conferire a quest’ultima nel governo degli enti.
La Commissione ritiene che il testo licenziato rappresenti un punto di equilibrio tra diverse esigenze e sensibilità, in grado di restituire agli enti di ricerca la serenità di cui necessitano e insieme di offrire strumenti adeguati ai delicati compiti istituzionali di loro pertinenza.
Quanto al testo del disegno di legge, esso consta di due articoli, il primo dei quali è costituito da 8 commi.
Il comma 1 definisce le finalità dell’intervento normativo tese a promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, e garantire autonomia, trasparenza ed efficacia nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, ed individua nei decreti legislativi gli strumenti per raggiungere quegli obiettivi. Elenca poi nelle successive lettere da a) a l) i princìpi e criteri cui i decreti devono attenersi, oltre a quelli contenuti nell’articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, quali:
a) l’autonomia statutaria, fatta salva la responsabilità del Governo nell’indicare missione e specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente;
b) l’affidamento all’ANVUR dei compiti di valutazione dell’attività degli enti;
c) l’attribuzione delle risorse tenendo conto anche dei risultati della valutazione;
d) il riordino degli organi statutari riducendo il numero dei loro componenti e garantendone l’alto profilo scientifico. Per gli enti nei quali la partecipazione della comunità scientifica alla scelta dei vertici non è già garantita da diversi e collaudati strumenti di partecipazione, l’individuazione dei candidati è affidata ad appositi comitati rappresentativi delle comunità scientifiche;
e) la presenza maggioritaria di componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche;
f) le procedure di valutazione comparativa della qualità scientifica per le nomine dei direttori delle strutture di ricerca;
g) l’adozione di misure organizzative in grado di valorizzare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori e il ruolo dei Consigli scientifici;
h) l’adozione di misure atte a promuovere l’internazionalizzazione delle attività di ricerca;
i) l’adozione di misure atte a sostenere, in collaborazione con le regioni, l’innovazione nei settori produttivi;
l) l’adozione di norme contro la discriminazione di genere nella composizione degli organi statutari.
Il comma 2 autorizza il Governo, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1, a:
a) accorpare o scorporare enti o loro strutture limitatamente ai settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale;
b) riordinare l’Istituto italiano di tecnologia.
Il comma 3 indica le modalità di emanazione degli statuti, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti sul relativo decreto del Ministro dell’università e della ricerca.
Il comma 4 dispone che, in sede di prima applicazione, gli statuti degli enti siano formulati con l’ausilio di commissioni di nomina governativa composte da esperti di alto livello scientifico.
Il comma 5 indica le modalità di emanazione dei decreti, prevedendo, oltre al parere delle Commissioni parlamentari competenti, il concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 6 identifica, oltre a quelli previsti dalle norme vigenti, i motivi di commissariamento nelle modifiche statutarie inerenti la missione degli enti e la loro struttura di governo, nella comprovata difficoltà di funzionamento e nel mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo. Anche in questo caso è previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Il comma 7 indica i termini entro cui il Governo può emanare decreti legislativi correttivi di quelli di cui al comma 1, mentre il comma 8 esclude maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’applicazione dell’articolo 1.
L’articolo 2 prevede infine l’abrogazione dei commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativi agli enti di ricerca.
Ranieri, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Villone)
sul disegno di legge e su emendamenti
14 marzo 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge, premesso che le sue disposizioni sono da ricondurre alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali, di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera g), della Costituzione, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia la Commissione di merito a valutare l’opportunità di modificare i princìpi e criteri di delega, conferendo loro un contenuto e un carattere di maggiore specificità.
Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, la Commissione esprime, per quanto di compertenza, i seguenti pareri:
parere contrario sull’emendamento 1.89 se dovesse leggersi nel senso di conferire al legislatore delegato il potere di disporre direttamente sugli statuti degli enti di ricerca, ritenendo tale possibilità lesiva del principio di autonomia riconosciuta agli enti stessi;
parere contrario sugli emendamenti 1.36, 1.8 e 1.12, che prevedendo il parere delle competenti Commissioni parlamentari su provvedimenti di revoca o commissariamento chiamano impropriamente organi parlamentari a valutare e decidere su attività di gestione;
parere non ostativo sull’emendamento 1.15, nel presupposto che la stabilizzazione ivi prevista sia riferita alle figure professionali e non alle unità di personale, escludendosi invece ogni forma di immissione in ruolo in assenza di pubblici concorsi;
parere non ostativo sui restanti emendamenti.
PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Morgando)
sul disegno di legge
30 gennaio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso il comma 3 dell’articolo 1 e che dopo il comma 4 del medesimo articolo venga aggiunto il seguente: «4-bis. Dall’attuazione di ciascun decreto di cui ai commi precedenti non devono derivare maggiori oneri per la finanza pubblica».
su emendamenti
13 marzo 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione delle proposte 1.7 e 1.15, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nonché sulle proposte 1.28, 1.8 e 1.12, sulle quali il parere è condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’introduzione di clausole di invarianza finanziaria per il bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca |
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca |
Art. 1. |
Art. 1. |
(Riordino degli enti di ricerca) |
(Riordino degli enti di ricerca) |
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, disponendo anche l’accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l’attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli 11, comma 1, lettera d), e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare dei seguenti: |
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell’università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell’articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti: |
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione, al fine di salvaguardarne l’indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all’avanzamento della conoscenza; |
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell’articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell’11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l’indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all’avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell’indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell’ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall’Unione europea; |
|
b) affidamento all’Agenzia nazionale di valutazione dell’università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l’efficacia e l’efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti; |
|
c) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera b); |
b) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l’alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative, e prevedendo idonee procedure di individuazione coinvolgenti la comunità scientifica; |
d) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l’alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un’adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell’ente interessato e il personale del Ministero dell’università e della ricerca; |
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e) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti sia di nomina governativa; |
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f) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l’individuazione dei direttori degli organi di ricerca; |
c) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l’autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all’attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei Consigli scientifici; |
g) identica; |
d) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi. |
h) identica; |
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i) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all’innovazione per i settori produttivi; |
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l) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie di genere nella composizione di organi statutari. |
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2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1: |
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a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell’ottica e dell’ingegneria navale; |
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b) a riordinare l’Istituto italiano di tecnologia. |
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3. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato. |
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4. In sede di prima applicazione della presente legge, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico. |
2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati. |
5. Identico. |
3. Dall’attuazione dei decreti di cui al comma 1 non derivano oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. |
Soppresso |
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6. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione dell’ente e la sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. |
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1. |
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1. |
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8. Dall’attuazione di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Abrogazioni) |
(Abrogazioni) |
1. I commi 143, 144 e 145 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati. |
Identico |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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130a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MARTEDI' 27 MARZO 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI, del vice presidente ANGIUS e del vice presidente CAPRILI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
_________________
RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16).
(omissis)
Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2007:
- Disegno di legge n. 1214 - Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di ricerca (Voto finale con la presenza del numero legale).
Calendario dei lavori dell'Assemblea
(omissis)
Gli emendamenti al ddl n. 1214 (Delega riordino Enti di ricerca) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 10 aprile.
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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139a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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GIOVEDI' 12 APRILE 2007 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente ANGIUS
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CAPRILI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 9,32)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1214.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo al relatore se intende integrarla.
*RANIERI, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, poiché troverete nello scritto i dettagli del disegno di legge al nostro esame ed elementi tecnici più puntuali, intendo svolgere alcune considerazioni generali sulla storia e sul modo attraverso cui si è arrivati al provvedimento in esame, attraverso una discussione politica importante svolta in Commissione che ha una storia che è importante richiamare.
Nel decreto fiscale che abbiamo votato alla fine del 2006 il riordino degli enti di ricerca era affidato a regolamenti emessi direttamente dal Ministro sulla base di una delega - a dire il vero - abbastanza povera di contenuti. In sostanza, si proponeva il riordino dell'insieme degli enti di ricerca attraverso regolamenti ministeriali.
Il Senato, nel suo insieme, si è dimostrato contrario a tale ipotesi; non solo: esso ha raccolto, in maniera assolutamente unanime e trasversale ai diversi schieramenti, una protesta che è venuta dall'insieme del mondo della ricerca per questo metodo e per questa prospettiva. La discussione del decreto sono stati presentati dalle forze di maggioranza e di opposizione ordini del giorno analoghi nei contenuti, anche se scritti evidentemente per motivare una diversità di voto.
Noi della maggioranza votammo favorevolmente il decreto, ma lo facemmo dopo che il ministro Mussi, in 7a Commissione, assunse l'impegno formale che non avrebbe esercitato quella delega e che avrebbe presentato in Senato un disegno di legge che la Commissione e il Senato avrebbero discusso in Aula, come abbiamo fatto e come stiamo facendo. Il ministro Mussi è stato di parola e ha presentato un disegno di legge che sostanzialmente rispettava i criteri che noi, durante la discussione, avevamo espresso con il nostro ordine del giorno.
La Commissione ha lavorato arricchendo e rendendo più coerente il testo nelle sue stesse intenzioni di fondo, che erano quelle di sancire per la prima volta la piena autonomia statutaria degli enti, delegificando e «deburocratizzando». Ma il testo a cui si è arrivati è altresì importante non solo per il merito, su cui tornerò brevemente, ma per i modi in cui esso è stato realizzato. Dopo una discussione in cui tutti abbiamo lavorato in positivo, accantonando ragioni di polemica per far emergere la volontà comune di dare davvero nuove regole alla ricerca, in Commissione si è espressa una convergenza politica ampia. Il testo è stato licenziato dopo l'approvazione di emendamenti, molti dei quali sono stati presentati dall'opposizione; esso è stato varato dalla Commissione con il voto favorevole oltre che della maggioranza, anche di Alleanza Nazionale, dell'UDC e con la benevola astensione da parte di Forza Italia e della Lega, raggiunta dopo che anche le forze che si sono astenute (Forza Italia e Lega) avevano collaborato attivamente al miglioramento del testo.
Se l'accordo su tale disegno di legge si consoliderà e si estenderà in quest'Aula, avremo finalmente dato alla ricerca regole certe, capaci di durare oltre le alternanze di Governo e avremo dato al mondo della ricerca la certezza di poter programmare la propria opera in tempi medio-lunghi, come la ricerca richiede.
Sarebbe davvero importante se, su una questione che tutti ritengono davvero decisiva per il futuro del Paese, si costruisse un'intesa che avrebbe quasi una natura costituzionale, con una maggioranza di tipo costituzionale: ciò infatti significherebbe che "la predica", che ogni tanto ci ripetiamo, sulla priorità della ricerca per il futuro del Paese, può diventare davvero "una pratica" e può realizzarsi nei fatti.
Il disegno di legge in esame non è una nuova riforma degli enti di ricerca o un nuovo riordino complessivo, dopo le riforme dei ministri Berlinguer e Moratti. Questo Governo non ha una delega al riordino complessivo, come fecero i precedenti Governi: le operazioni di riordino, di scorporamento e di riassetto sono infatti limitate a casi specifici e definiti su cui si è realizzata l'intesa dell'insieme della Commissione.
Il più importante di tali casi è la ricostruzione dell'Istituto nazionale di fisica della materia, che fu accorpato al CNR e che, a parere unanime della comunità scientifica, ma anche di questa Commissione, e spero del Senato, è stata considerata un'operazione che non ha arricchito la produttività, la capacità e l'iniziativa di nuova progettualità di un settore così importante per la ricerca italiana e per il futuro del Paese come la fisica dei materiali.
Il disegno di legge in questione si limita a dare agli enti autonomia statutaria, cosa importante e decisiva. Gli enti di ricerca, in altri termini, assumono finalmente la capacità e la possibilità di regolare se stessi e diventare pienamente responsabili degli esiti del proprio lavoro. Ciò si rende possibile in quanto nel presente disegno di legge - è stato ben detto anche in un emendamento dell'opposizione che è stato approvato - l'autonomia si esercita all'interno di due momenti importanti su cui, invece, la responsabilità della politica aumenta: quello della programmazione generale, nazionale ed europea degli obiettivi che il sistema della ricerca deve raggiungere e quello della valutazione, a valle, del modo in cui la ricerca opera. Questo è reso possibile anche per la costituzione - su questo esiste una delega importante al Governo e speriamo che venga esercitata rapidamente - dell'Agenzia nazionale per la valutazione del sistema universitario e della ricerca, i cui risultati il Governo si impegna ad assumere come criterio base per la ripartizione dei fondi da assegnare alla ricerca.
Insomma, si costruisce finalmente un assetto della ricerca che può essere descritto attraverso queste tre parole: programmazione, autonomia, valutazione. E la programmazione e la valutazione sono le condizioni perché l'autonomia sia reale e sia davvero un'assunzione di responsabilità da parte del mondo della ricerca sugli esiti del proprio lavoro.
Alcuni enti esercitano già questa autonomia, eleggendo cioè liberamente i propri organi di governo e costruendo i propri statuti, come ad esempio, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, che ha funzionato molto bene proprio valorizzando l'autonomia che gli è stata concessa.
Naturalmente non pensiamo che possa essere generalizzato sic et simpliciter tale assetto a tutti gli enti di ricerca. In particolare, può essere difficilmente generalizzato per quegli enti che sono di natura più complessa e pluridisciplinare, dove è difficile individuare una base elettiva diretta in maniera chiara, come accade, invece, per l'Istituto nazionale di fisica nucleare, composto interamente da fisici nucleari. Di conseguenza, il Governo avrà ancora la responsabilità, certoin maniera diversificata rispetto ai diversi enti, di eleggere e nominare propri rappresentanti.
Però anche su questo il disegno di legge in esame fornisce un metodo ed un'indicazione assolutamente nuovi, che potrebbero evitare il degenerare di pratiche lottizzatrici. È detto, in sostanza, che tutti i membri di nomina governativa devono comunque essere scelti all'interno di una terna di nomi indicata da un comitato di ricerca di cui fa parte la comunità scientifica italiana ed europea. In altri termini, anche se vi sarà ancora una discrezionalità della politica, essa si eserciterà attraverso terne di nomi che hanno comunque una garanzia di serietà e di congruità rispetto alle materie trattate.
Questo è il senso più profondo della riforma. Naturalmente essa prevede una fase di prima applicazione, che abbiamo cercato di normare in maniera soddisfacente cercando di evitare due rischi che avrebbero potuto essere pericolosi per il pieno dispiegarsi dell'autonomia. Da un lato, abbiamo tentato di evitare che l'autonomia prendesse avvio attraverso una procedura di commissariamento automatico degli enti interessati, dall'altro che i nuovi statuti fossero costruiti semplicemente dagli attuali gruppi dirigenti degli enti nominati secondo i vecchi criteri. Pertanto, in prima applicazione, sarà il Ministro a proporre gli statuti, avvalendosi però di una o più commissioni appositamente nominate dalla comunità scientifica per interloquire con il Governo nella costruzione della prima redazione degli statuti, che naturalmente dovranno contenere al proprio interno anche le norme che ne permetteranno modifiche successive.
Anche rispetto al commissariamento si introduce una novità importante, significativa: questo Ministro ed anche tutti quelli che verranno dovranno sottoporre e discutere le ragioni del commissariamento dinanzi alla Commissione parlamentare, anche se poi la scelta ultima al riguardo resterà - come è ovvio - una prerogativa del Governo stesso.
Nella relazione scritta sono contenuti aspetti più puntuali e i colleghi della Commissione arricchiranno il dibattito, ma questo è a grandi linee il senso complessivo del disegno di legge in esame.
Lasciatemi aggiungere, a conclusione, due considerazioni. Innanzi tutto, dalla comunità scientifica sono pervenute forti richieste di estendere questo metodo anche agli enti di ricerca non sorvegliati direttamente dal Ministero dell'università e della ricerca. Abbiamo audito l'ENEA ed altri enti di ricerca non direttamente sorvegliati dal Ministero dell'università e della ricerca. Non potevamo, però, fare un'operazione di estensione in questo disegno di legge perché ciò non era consentito dalla delega contenuta nel decreto fiscale e dal fatto che il provvedimento stesso è pervenuto alla Commissione del Senato da parte del ministro Mussi con stretta afferenza agli enti da lui sorvegliati; tuttavia l'esigenza resta.
Sono finalmente maturi i tempi per stabilire regole complessive per il sistema della ricerca, al di là dei Ministeri che sorvegliano direttamente gli enti; il passo successivo dovrebbe essere compiuto dal Governo, ma anche il Parlamento potrebbe assumere un'iniziativa al riguardo. Il ministro Bersani ha espresso, in un confronto diretto nel merito, la volontà che anche per l'ENEA si applichi la regola dell'autonomia statutaria nel riordino da lui stesso previsto.
In secondo luogo, con l'ampio consenso che spero il disegno di legge in esame avrà in quest'Aula e con l'indicazione della triade programmazione, autonomia e valutazione come asse che deve governare il sistema della ricerca nel suo insieme, il Parlamento ed il Senato in particolare potrebbero chiedere ancora qualcosa al Governo. I tempi sono maturi ed esistono le condizioni per aumentare davvero gli investimenti e i trasferimenti pubblici in ricerca con la certezza che siano produttivi, seri ed efficaci.
Stabilita, quindi, la priorità politica della ricerca, anche per il modo in cui si arriva alla conclusione di questo disegno di legge, è ora di sancire in qualche modo la priorità della ricerca nelle scelte economiche. Insomma, ormai è un dato acquisito: la cosa di cui più soffre il sistema produttivo ed il sistema sociale del nostro Paese è la bassa capacità di innovazione e di mettere sapere all'interno del suo sistema produttivo e dei servizi. Il disegno di legge in esame, da questo punto di vista, rappresenta un segnale importante.
Fatte le regole, se vogliamo davvero affermare tale priorità, è necessario a partire dalla prossima finanziaria, affrontare un programma pluriennale, teso ad aumentare gli investimenti in ricerca e nello stesso tempo a far sì che aumenti progressivamente la quota dei trasferimenti da assegnare agli enti tramite valutazione.
Il varo dell'autonomia statutaria ed il varo, che pensiamo molto rapido, dell'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca daranno le gambe a questo possibile percorso.
Lasciatemi sottolineare che la storia attraverso cui si è giunti fino a qui rappresenta per il Senato un bel segno di vitalità, di intelligenza e di capacità di operare per gli interessi generali del Paese. In un clima politico difficile, se la prossima settimana riuscissimo a varare con un'ampia maggioranza il disegno di legge in esame, daremmo, in questa direzione, un segnale importante. (Applausi dal Gruppo Ulivo, della senatrice Allegrini e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Marconi. Ne ha facoltà.
MARCONI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario Modica, la prima considerazione alla quale non voglio sottrarmi sull'argomento in discussione è la effettiva necessità di questo provvedimento, d'altra parte ampiamente motivata dalla relazione del senatore Ranieri. Questo argomento è per noi motivazione fondamentale nel procedere ed è stato oggetto della nostra preliminare discussione in sede di Commissione.
Non è certamente stato il fato, o altra entità, che poteva imporci un complesso e articolato riordino degli enti di ricerca del nostro Paese. Intorno a questi, infatti, si agitano questioni delicate come la libertà della ricerca scientifica e l'autonomia organizzativa degli enti deputati alla ricerca nel nostro Paese, a cominciare dal CNR. Una certa perplessità ed un chiaro pregiudizio erano comunque presenti nel Gruppo dell'UDC: troppe volte questo Governo dal suo breve e contrastato insediamento si è avventurato in operazioni di riordino, cosiddette razionalizzazioni, rettifiche o riorganizzazioni dell'esistente, soprattutto se questo esistente ero stato prodotto dal precedente Governo.
Stando semplicemente alle materie della 7a Commissione, abbiamo assistito allo scorporo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alla creazione di due nuovi, università, appunto, e attività sportive e alla rinomina di alcuni di questi. Dietro tutte queste operazioni di spacchettamento e successive ricomposizioni abbiamo assistito a grandi movimenti di dirigenti, modifica di funzioni e competenze che non abbiamo ritenuto per nulla necessari al bene dei servizi e agli interessi degli amministrati.
Non voglio indagare oltre per non riaprire polemiche già fatte, ma certamente le nobili motivazioni addotte per giustificare queste operazioni sono risultate molto deboli e poco convincenti.
Ma il furore delle controriforme non si è fermato qui: la riforma Moratti è ancora sotto lavorazione nel laboratorio del ministro Fioroni e grazie ad incredibili interventi corsari, presentati in finanziaria e da ultimo nel decreto Bersani, è stata abbondantemente smantellata e snaturata, senza un passaggio parlamentare chiaro e democratico. Non vi siete fermati a questo, colleghi della maggioranza; non avete infatti resistito a proporre la quarta riforma, in meno di vent'anni, della legge che disciplina gli esami di maturità. Questo oramai è un appuntamento fisso di ogni legislatura che voi avete puntualmente onorato mantenendo così la tradizione.
Dico tutto questo per giustificare il nostro pregiudizio di fronte all'ennesimo riordino che, per l 'appunto, non volevamo dare per nulla come scontato.
D'altra parte, incombe su di noi la grande bugia del buco di bilancio. Avete stressato gli italiani dichiarando un dissesto finanziario delle casse statali, ma non solo esso non c'era: grazie ad una puntuale verifica si è potuto constatare una situazione esattamente contraria a quanto dichiaravate. Infatti, il Governo di centro-destra aveva lasciato i conti in ordine con un forte attivo, verificato il quale ve ne siete subito attribuito il merito; avete fatto un po' di confusione ed una gran brutta figura, purtroppo per tutti noi non l'unica e non l'ultima.
Avevamo ragioni in abbondanza, quindi, per credere che anche l'operazione del riordino degli enti di ricerca celasse altre intenzioni ed altri scopi. A rafforzare i nostri cattivi pensieri ha contribuito una vivace polemica giornalistica dalla quale si evidenziava l'intenzione del ministro Mussi di procedere a colpi di regolamenti e di non seguire la via parlamentare, se il Senato non avesse liquidato il disegno di legge in tempi brevi. Sembrava, quindi, un provvedimento legislativo che partiva con tutte le peggiori premesse.
Lo stesso testo arrivato all'esame della Commissione risultava, a giudizio delle opposizioni, confuso e generico, con una propensione a concedere al Governo spazi di autonomia legislativa quasi arbitrari. Infatti, nel testo originario il primo capoverso dell'articolo 1 così recitava: «(...) il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere alla ricognizione ed al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, disponendo anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli stessi, nonché lo scorporo di strutture e l'attribuzione di personalità giuridica, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli (...)».
Si sa bene come la verificabilità del rispetto di questi princìpi e di questi criteri sia normalmente quanto mai aleatoria. Ciò che contava è che il Governo avrebbe potuto, in base a questo testo, accorpare, fondere, sopprimere gli enti, nonché scorporare strutture e attribuire personalità giuridica: praticamente poteva fare di tutto, poteva fare ciò che voleva.
A questo punto, abbiamo preso atto di alcuni elementi. Innanzi tutto, il riordino degli enti di ricerca è cosa buona e giusta e andava fatto, seppure in maniera limitata, come ha ricordato anche il relatore Ranieri, anche per la forte sollecitazione di coloro che vi lavorano e che vi operano, come abbiamo ascoltato durante le audizioni in Commissione. In secondo luogo, il principio dell'autonomia organizzativa e statutaria degli enti di ricerca, così come previsto dall'articolo 33 della Costituzione, andava pienamente attuato. In terzo luogo, l'importante chiarimento reso dal ministro Mussi in Commissione, grazie al quale risulterà senza equivoci la volontà del Governo di procedere in accordo con il Parlamento e nel rispetto delle nostre prerogative in campo legislativo. In quarto luogo, la volontà da subito dichiarata dal relatore, senatore Andrea Ranieri, di aprire un dialogo serio, sincero e costruttivo verso la definizione di un provvedimento legislativo condiviso con le opposizioni del centro-destra.
Su quest'ultimo elemento, l'UDC ha subito lavorato in pieno accordo con gli altri amici di Alleanza Nazionale, Forza Italia e Lega: insieme abbiamo proposto una serie di emendamenti significativi che hanno modificato sensibilmente la natura del disegno di legge. A questo punto, e l'abbiamo anche formalmente proposto, avremmo anche potuto presentare un nuovo testo unitario a firma di tutti Capigruppo della 7a Commissione e chiedere al Governo il ritiro del proprio disegno di legge delega. Non è stato possibile farlo, forse per una questione di stile o di forma: l'UDC per questo non fa barricate, né solleverà questioni politiche. Abbiamo, d'altra parte, già votato con convinzione a favore del testo in Commissione.
La legge che discutiamo non riguarda i massimi sistemi del Paese: si occupa di gestione amministrativa di enti deputati ad uno scopo condiviso da tutti. La stessa delega al Governo viene sensibilmente ridotta nel merito e posta dentro confini che reputiamo accettabili e decorosamente rispettosi della potestà legislativa del Senato, rispetto al potere che viene attribuito al Governo. Non abbiamo assistito ad un esproprio di competenze, come altre volte è avvenuto. Pertanto, se la delega è rispettosa dei criteri dettati della Costituzione essa non è, di per sé, cattiva o negativa; lo sarebbe se non accogliesse i contenuti voluti dal Parlamento. Così non è stato: la legge accoglie i contenuti da noi proposti, in particolare proprio dalle opposizioni.
Mi permetto di sottolineare quelli a me più cari, che già ebbi modo di suggerire in sede di discussione generale in Commissione: dalla proposta iniziale scompaiono i cinque verbi «accorpare, fondere, sopprimere, scorporare e attribuire», grazie ai quali il Governo si sarebbe potuto attribuire una licenza di operare spropositata ed eccessiva. Vengono inoltre definiti in modo chiaro tre princìpi fondamentali.
Nell'attribuire autonomia nel campo della ricerca, dovevamo anche preoccuparci di fissarne i limiti in modo chiaro: l'unico da stabilire poteva essere quello delle finalità, quindi si stabilisce che sia il Governo a fissare gli obiettivi e le priorità della ricerca svolta dagli enti vigilati, in conformità al programma nazionale della ricerca e nell'ambito della programmazione europea.
Il secondo principio di ordine generale che abbiamo individuato stabilisce la piena autonomia della ricerca al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività. Qui siamo sul come fare la ricerca e non sul cosa, che rimane, per l'appunto, responsabilità della comunità politica che, non dimentichiamolo, è quella che finanzia la ricerca stessa. Questa autonomia è ulteriormente rafforzata da un nostro emendamento, accolto in Commissione, dove si prevedono idonee procedure volte ad assicurare un'adeguata rappresentanza, nei consigli d'amministrazione degli enti, di esponenti della comunità scientifica, escludendo il personale ministeriale nonché i dipendenti dell'ente interessato.
La terza colonna di tutto l'impianto riguarda le procedure di valutazione e verifica dell'attività di ricerca il cui compito è attribuito al Governo e alla costituenda Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca.
Resta aperta una questione relativa all'adozione di misure che prevedono norme antidiscriminatorie di genere nella composizione degli organi statutari. Su questo punto, in molti proponiamo un emendamento che sostituisce il termine «genere» con «sesso» per evitare pericolose confusioni. Credo che sia un piccolo problema finale che si potrà facilmente superare.
Esprimo pertanto soddisfazione per il lavoro fin qui svolto sia dai colleghi della maggioranza, a cominciare dal senatore Ranieri, per la sua paziente e intelligente opera di mediazione, sia da quelli dell'opposizione. Credo che il Governo abbia fatto bene, onorevole Modica, a prestare attenzione alle nostre sollecitazioni e proposte.
Confido in un rapido e conclusivo lavoro in Aula per avere presto questo provvedimento. (Applausi del senatore Valditara e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, spero di rimanere nei tempi assegnati, in caso contrario consegnerò una nota scritta.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, il disegno di legge che giunge oggi all'esame dell'Assemblea si configura come un momento di singolare rilievo politico, in cui questo ramo del Parlamento è chiamato a svolgere un'opera di riordino, e quindi un'azione riformatrice in materia di enti di ricerca.
È chiaro che tale riassetto non può avere carattere strumentale. Esso piuttosto va finalizzato alla promozione, al rilancio, allo sviluppo, alla razionalizzazione delle attività nel settore della ricerca. E ciò andava fatto attraverso un intervento normativo in grado di rivitalizzare le strutture statutarie degli enti di ricerca, le cui maglie necessitano di una parziale ricognizione di importanti profili di criticità esistenti sul fronte della governance della ricerca, della didattica e dei servizi.
Però, se il tentativo di stimolare il più vasto coinvolgimento in Commissione di tutte le forze politiche può dirsi ampiamente riuscito, non altrettanta compatta e uniforme è stata la convergenza fra le forze politiche sulle finalità da raggiungere che riguardavano in via prioritaria le modalità di promozione dell'autonomia statutaria e di razionalizzazione delle attività in questo settore.
Ciò è avvenuto solo in parte, per due ordini di motivi.
È avvenuto innanzitutto per l'impegno ed assunzione di responsabilità profusi dalla Commissione contro la prospettiva e la scelta del Governo di riordinare gli enti di ricerca mediante lo strumento della delegificazione. Ma è avvenuto anche per merito e per l'apporto costruttivo e responsabile dell'opposizione.
Già in occasione dell'esame del disegno di legge n. 1132, di conversione del decreto-legge fiscale collegato alla manovra finanziaria, la Commissione si era espressa, infatti, in modo decisamente contrario a quella prospettiva. In tal senso, in Aula, fu approvato un ordine del giorno che andava in tale direzione.
Un altro ordine di motivi è che l'intervento normativo, dal nostro punto di vista, richiedeva - come poi è stato fatto - un ulteriore approfondimento afferente la debolezza e la fragilità della delega. Essa si presentava pressoché scarna di contenuti, dal momento che non venivano identificati, in maniera chiara, i relativi princìpi e criteri direttivi.
È, difatti, proprio a partire dai princìpi basilari e dai criteri direttivi che si caratterizza l'efficienza, lo sviluppo, il buon funzionamento degli enti di ricerca. L'innovazione e la ricerca vanno considerati il motore del rilancio e dello sviluppo, e ciò anche alla luce del VII Programma Quadro dell'Unione Europea.
Rimandiamo al mittente, pertanto, le critiche mosse agli interventi legislativi avvenuti in questo comparto durante la scorsa legislatura, secondo cui il precedente Governo ha reso subalterno il ruolo dei ricercatori attraverso un approccio - si diceva - aziendalistico. Si tratta di critiche ingenerose e ingiuste che non hanno giovato e non giovano certo allo spirito costruttivo e di collaborazione fra le forze politiche all'interno della Commissione e tra i banchi dell'Assemblea. Sono critiche fuori posto, ancorate al vecchio cliché mistificatorio di una sinistra ferma ad analisi demagogiche e valutazioni massimaliste.
Come pure fuori posto e poco in sintonia con il clima di collaborazione e disponibilità presente in Commissione, sono apparse, a suo tempo, le incaute dichiarazioni del ministro Mussi alla stampa secondo cui, qualora il Parlamento non avesse approvato il disegno di legge entro la primavera, egli si sarebbe sentito in diritto di procedere al riordino con i regolamenti di delegificazione. Anche se poi ha chiarito che si trattava solo di un auspicio che il disegno di legge avesse un iter rapido e tempestivo. E tuttavia, ciò ha rafforzato il timore che il Governo volesse, attraverso questo provvedimento, attuare una forma surrettizia di spoils system dei vertici degli enti interessati.
E' piuttosto vero, invece, che proprio a partire da quei princìpi basilari che devono caratterizzare gli enti di ricerca, vale a dire la libertà e l'autonomia, il Governo della scorsa legislatura si è mosso, non già secondo strutture gerarchiche tipiche dell'organizzazione aziendale, ma avendo ben presente le esigenze della comunità scientifica; e avendo inoltre ben presente e chiari la qualità, le forme, i caratteri del rapporto tra politica e luoghi della ricerca. Luoghi che oggi, in un contesto globalizzato, entro il quale appunto la ricerca si esplica, non possono che caratterizzarsi se non in senso europeo ed internazionale.
Nella nostra cultura di Governo non ci sono mai state né potranno esserci disgiunzioni tra spazi della società e luoghi della ricerca. Ci sono, certo, interstizi e fessure che però vanno colmati - come noi abbiamo cercato di fare, ieri stando al Governo, oggi all'opposizione - attraverso una cultura dell'informazione e della comunicazione.
Abbiamo auspicato, in questo senso - poiché il disegno di legge ha una portata assai più ampia di quanto possa sembrare - la possibilità di una valutazione approfondita dei risultati conseguiti dalla riforma precedente proprio affinché la Commissione dapprima, l'Assemblea poi, potesse esprimersi sull'opportunità di un ulteriore riordino.
Abbiamo chiesto perciò delle audizioni che si sono rivelate, in questo caso, quanto mai provvidenziali, imprescindibili ed indispensabili per un'analisi puntuale dell'attuale funzionamento degli enti. Maggioranza ed opposizione sono pertanto entrate nel merito dell'ultima riforma, pervenendo a significative sintonie su alcuni punti e rimanendo distinte e distanti sotto altri profili.
Certo, il disegno di legge, nel modo com'è giunto in Commissione, si è presentato privo dei necessari elementi istruttori in grado di dar conto delle reali motivazioni, dei margini di esercizio di delega, degli obiettivi, nonché degli effettivi oneri connessi al riordino. Quanto a quest'ultimo aspetto, anzi, non va dimenticato come nella scorsa legislatura le forze politiche, allora all'opposizione, non si stancavano mai di sottolineare che le misure di riforma comportano comunque dei costi, cui spesso è necessario far fronte distraendo le risorse destinate ai compiti istituzionali.
Nell'articolato manca tuttora il coinvolgimento delle autonomie territoriali, nonostante la relativa competenza che la Costituzione riserva loro in materia di ricerca. Come pure scarna e generica è apparsa l'articolazione dei princìpi e dei criteri direttivi della delega legislativa.
Né va dimenticato che la stessa Corte dei conti ha manifestato ampie perplessità e riserve sull'ipotesi di un nuovo riordino complessivo degli enti di ricerca, giacché si tratterebbe del terzo in meno di dieci anni. Ciò significa che operando continuamente delle modifiche ed intervenendo in modo ricorrente sul riordino degli enti non si consente - secondo la Corte dei conti - ad alcuna azione riformatrice di produrre i suoi effetti ai fini di una verifica dei risultati.
Né va infine, a nostro avviso, dimenticato che ripetuti interventi di riforma potrebbero compromettere la competitività degli enti, nonché l'attivabilità dei finanziamenti internazionali; in particolare quelli relativi al VII Programma quadro dell'Unione Europea.
Ci siamo inoltre adoperati ed abbiamo suggerito, in fase emendativa, di posporre la scelta e lo strumento del riordino alle linee strategiche contenute nel Programma nazionale della ricerca, che l'Esecutivo in carica, peraltro, non ha ancora aggiornato, come invece era stato fatto nella precedente legislatura e prima dell'intervento della riforma.
Sono questi, in rapida sintesi, i percorsi compiuti dalla Commissione. E, aggiungo, sono questi i motivi per i quali l'originario intervento normativo ha richiesto un ulteriore approfondimento. Ciò in direzione di un'ottica del tutto scevra da pregiudizi, e finalizzata a delimitare più puntualmente l'ambito di applicazione dell'intervento.
Signor Presidente, la situazione della ricerca in Italia impone un'azione costruttiva da parte della politica. E noi, non solo quando stiamo al Governo, ma anche dall'opposizione, nei momenti più critici, sappiamo farcene responsabilmente carico. Come si sa, la situazione degli enti di ricerca è abbastanza complessa. Abbiamo per un verso un numero di ricercatori inferiore alla media degli altri Paesi europei. E tuttavia, per un altro, abbiamo una produttività pro capite che risulta essere tra le più alte.
In Commissione il confronto è stato proficuo e positivo. Abbiamo lavorato innanzitutto per migliorare con opportuni emendamenti l'articolato normativo e, al tempo stesso, per rendere il riordino non già strumentale allo spoils system ma volto a rafforzare lo sviluppo della ricerca, il suo consolidamento e competitività nel contesto internazionale. Favorire un efficace rapporto tra il sistema della ricerca e quello universitario è stata la linea guida comune e condivisa fra le forze politiche che ha contribuito al miglioramento del testo anche sulla parte relativa al coinvolgimento della comunità scientifica nelle procedure di costituzione degli organi.
Sicuramente si poteva fare di più. E' mancato, per esempio, un apporto normativo più mirato ad alleggerire il peso e l'apparato burocratico degli enti, per potenziarne, al contrario, la professionalità e l'autonomia dei ricercatori. Sono stati costruttivamente condivisi dalla maggioranza alcuni importanti rilievi emersi da parte dell'opposizione: come, ad esempio, la richiesta di circoscrivere l'ambito di applicabilità delle misure di riordino degli enti che hanno evidenziato - a detta del Governo - le principali criticità, all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e all'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA). A questo proposito, un eventuale scorporo dell'INFM dal CNR potrebbe portare all'impossibilità del CNR stesso a svolgere le proprie attività. Oggi sappiamo tutti che circa l'80-85 per cento degli istituti di ricerca opera di concerto con la scienza della materia. Mi auguro che nel CNR rimanga la scienza della materia. Questo è fondamentale per il CNR, a meno che non lo si voglia far morire; è una scelta.
A proposito, infine, dell'autonomia statutaria, essa - come si è ribadito da ogni parte - non può né deve essere strumentale alla semplice struttura ma agli obiettivi e alle finalità della ricerca; il che vincola ed impegna i vari enti a definire la propria governance nell'ambito delle rispettive missioni, circoscrivendo a Parlamento e Governo il ruolo di definire gli indirizzi strategici per quanto concerne le valutazioni della ricerca.
Nell'apprezzare dunque la disponibilità del relatore a limitare e circoscrivere il campo di intervento da parte del Governo, va detto tuttavia, a merito in particolare dell'opposizione, di aver contribuito in modo determinante all'approfondimento dei criteri direttivi e al riconoscimento delle autonomie statutarie, che rischiavano di essere pregiudicate dal ricorso alla regolamentazione secondaria. Indubbiamente restano aperti alcuni profili di criticità che l'esercizio della delega al Governo ha accentuato, soprattutto quando si vanno a rivisitare in alcun comparti gli enti di ricerca, creando scompiglio e incertezze nelle procedure degli organi e nella comunità scientifica più in generale, dal momento che vanno a intralciare e in qualche modo a scompaginare le attività di studio e l'eccellente lavoro dei nostri ricercatori. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Franco Vittoria).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta, la quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, lo sviluppo della ricerca di base è uno degli elementi strategici per lo sviluppo del Paese; è da questa affermazione nella sua ovvietà che è necessario affrontare una riflessione sul provvedimento che affida al Governo l'impegno di riordinare alcuni tra i principali enti pubblici di ricerca di cui discutiamo oggi. O crescerà la consapevolezza del Parlamento e della classe dirigente del ruolo che la ricerca può e deve svolgere relativamente al sistema Paese e alla sua economia o gli esiti potrebbero essere estremamente negativi.
Siamo di fronte ad una vera e propria emergenza nazionale. Una fase di crescita diffusa come quella che si è avviata recentemente e che gli ultimi dati econometrici sembrano confermare esige, per consolidarsi, una forte capacità di innovazione da parte del nostro sistema produttivo. Se così non fosse, saremmo esposti più degli altri partners europei alla competizione di chi, come i Paesi dell'Estremo Oriente, finora ha fondato la propria crescita sulla contrazione del costo del lavoro.
Alcuni hanno ritenuto che orientare l'attività di ricerca pubblica alla ricerca applicata e forzare lo sviluppo di un ampio patrimonio di brevetti nel nostro sistema universitario fosse un modo per superare i limiti prodotti dal mancato investimento in ricerca da parte delle imprese, ma questo orientamento non ha fatto altro che peggiorare lo stato delle cose.
Quella tesi ha significato il rifiuto da parte del nostro sistema pubblico della ricerca di base e della ricerca pura, come se questo tipo di ricerca, che ha la sua caratteristica dominante nell'essere libera da vincoli di profitto, non fosse in realtà una precondizione per l'esistenza di una ricerca applicata, capace di innovare la produzione. Visto che l'impresa non investe in ricerca applicata facciamola fare agli enti di ricerca, deve aver pensato qualcuno, ma senza un fiorire di idee e ricerche autonome e indipendenti dai criteri del mercato non si produce neppure un'innovazione capace di rafforzare la competitività e l'occupazione.
Alcuni hanno ritenuto di poter avere a disposizione gli effetti senza alimentare la causa, come se si potesse godere dei frutti senza prima piantare i semi, quando invece siamo di fronte ad un vero e proprio ecosistema della ricerca che deve essere ricostruito nella sua interezza.
Oggi quindi affrontiamo quello che è il primo tassello di questo ecosistema, cioè gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca: Consiglio nazionale delle ricerche, Agenzia spaziale italiana, Istituto nazionale di astrofisica, solo per citare i più noti. Come i colleghi ricorderanno, ci fu una forte perplessità in sede di conversione del decreto fiscale sulla delega per il riordino di tali enti. Quelle norme regolamentari, infatti, non avrebbero assicurato la necessaria autonomia, costituzionalmente garantita, di questi soggetti. Crediamo allora sia doveroso dare atto al Governo della sensibilità dimostrata verso il Parlamento nel presentare il provvedimento in esame che risponde ad un chiaro impegno assunto in quest'Aula.
La delega al Governo, ulteriormente migliorata dal puntuale lavoro svolto in Commissione, ora garantisce l'autonomia formale e sostanziale degli enti di ricerca, come richiesto dalla Costituzione; autonomia che si deve esplicare a tutti i livelli, tra cui gli organi degli enti. Solo garantendo una governance efficace e autonoma, di grande levatura scientifica, potremo rilanciare la ricerca pubblica. Con il testo uscito dalla Commissione finalmente si mette mano ai criteri e ai metodi di identificazione dei soggetti di nomina governativa, introducendo un filtro composto da esperti di chiara fama internazionale che saranno chiamati a definire le candidature su cui il Governo eserciterà le proprie funzioni: è un metodo efficace per assicurare la qualità delle figure che dovranno assumere l'onere di guidare macchine complesse.
Questa decisione e l'identificazione più puntuale degli enti che godranno delle modifiche più significative, come l'Istituto nazionale di ottica applicata o l'Istituto italiano di tecnologia, ci consentono di sgombrare il campo da un elemento che non sarebbe bene venisse agitato strumentalmente: il riordino degli enti è, come dimostrato dai commissariamenti, cosa diversa dalla definizione degli assetti.
Ma questa consapevolezza non può farci velo della situazione drammatica di alcuni enti di ricerca. Solo poche settimane fa i 12 membri del consiglio scientifico dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) si sono dimessi, chiedendo di modificare la legge istitutiva per favorire la partecipazione della comunità scientifica alla gestione dell'ente, di rinnovare una dirigenza che ha prodotto diversi milioni di deficit, mettendo in discussione l'esistenza del nostro sistema di ricerca astrofisica, e di garantire la piena operatività dell'istituto.
Spero che questa delega sia l'occasione per fare chiarezza sulla missione degli enti di ricerca pubblici: essi devono essere il motore della ricerca di base, della ricerca pura, non i consulenti per la ricerca applicata delle imprese. C'è stata, infatti, una confusione di ruoli che ha prodotto una situazione insostenibile: la riduzione degli stanziamenti di questi ultimi anni, da un lato, e una carente autonomia dalla politica e dalle imprese, dall'altro, hanno dequalificato la nostra ricerca pura e premiato chi ha abbandonato questo campo a favore della ricerca a brevissimo respiro.
Allora, è necessario tirare una riga tra questi due mondi e ridefinire con chiarezza la missione di ciascuno: senza una forte ricerca di base è impensabile avere, nel medio periodo, un sistema produttivo innovativo capace di fare trasferimento tecnologico, ma assisteremo sempre di più ad una invasione di innovazioni provenienti da chi, negli altri Paesi, in ricerca investe bene e con intelligenza. Si fa spesso riferimento alla Cina, come se quel Paese competesse solo sul tessile o sull'agricoltura, cioè comparti a basso tasso di innovazione. Sappiamo tutti che non è così: oggi quel Paese non solo produce unicamente con le proprie risorse automobili, cioè il comparto che solo venti anni fa era ritenuto il più competitivo dei settori, ma ha addirittura acquisito l'intero settore dei computer di IBM, la più grande azienda tecnologica del mondo. È a questo tipo di sfida che dobbiamo attrezzare il Paese.
Un secondo elemento di valutazione è quello della premialità: noi dobbiamo trovare le forme che garantiscano, non la massima resa produttiva delle risorse destinate alla ricerca, ma la massima resa scientifica. Il principio della valutazione dell'efficacia delle soluzioni organizzative, che speriamo sia presto introdotto nel nostro sistema di ricerca, è fondamentale. Deve essere chiaro però che premialità non significa asservire la ricerca di base agli interessi delle imprese, né valutare l'operato dei singoli, che devono continuare a lavorare in un contesto di libertà; intendiamo valutazione come valorizzazione dell'efficienza, efficienza valutata da un soggetto terzo.
C'è' poi la questione degli assetti, cioè la necessità di superare un modello che riproduce in modo grottesco quello aziendalista, senza valorizzare le specificità della ricerca scientifica: ha ancora senso, ad esempio, che il consiglio di amministrazione abbia più voce in capitolo del consiglio scientifico in istituti che hanno come missione propria la ricerca scientifica di base? Non è forse un passaggio chiaro e necessario quello di riconoscere il protagonismo e l'autonomia degli scienziati facendo loro eleggere alcune figure che possano incidere e contare sulla vita dell'istituto? Ha senso preordinare la necessità di un consiglio di amministrazione come luogo di indirizzo dell'attività degli enti?
Noi crediamo che, in alcuni casi, questa scelta sia discutibile. Certo, non è ragionevole che un ente come il Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste non abbia un consiglio di amministrazione, visto che la missione di quel soggetto è il trasferimento tecnologico verso le imprese; ma può sembrare una forzatura che un consiglio di amministrazione guidi e indirizzi le scelte dell'Istituto nazionale di astrofisica, dove ben più voce in capitolo devono avere gli scienziati e i ricercatori. Pensare ad un modello di governo unico e standardizzato non solo ridurrebbe l'efficacia degli enti stessi, ma sarebbe l'ennesimo spreco di risorse pubbliche in organi inutili e dispendiosi.
Infine, gli enti di ricerca, insieme all'università, dimostrano, tra i diversi comparti pubblici, come la precarietà non incida solo sulle condizioni di chi lavora, ma deteriori pesantemente le capacità delle stesse amministrazioni. Non poter garantire ai nostri ricercatori continuità nei rapporti di lavoro e redditi adeguati non solo spinge le menti più brillanti alla fuga all'estero (dove vi sono stipendi migliori e maggiori opportunità di ricerca), ma non consente neppure la nascita di scuole scientifiche di eccellenza capaci di fungere da catalizzatori a livello internazionale. Nella comunità scientifica una presenza solida di linee di ricerca condivise, intorno a figure di particolare autorevolezza, è uno dei volani più forti per assicurare la qualità, che spesso prosegue il suo effetto lungo il corso degli anni.
Ora noi assistiamo ad una cesura di queste tradizioni scientifiche, in ragione del fatto che non riusciamo a stabilizzare chi queste tradizioni dovrebbe portare avanti. È una situazione che inaridisce irrimediabilmente il nostro sistema di ricerca. Per questo, il processo di stabilizzazione dei ricercatori ha un particolare valore. Il riferimento, ora presente nel testo che stiamo esaminando, alla Carta europea dei ricercatori, che esplicita la necessità di un rapporto di lavoro stabile e adeguatamente retribuito, è un utile primo passo di cui il Governo si dovrà far carico nell'esercizio della delega.
Autonomia dalla politica e dalle imprese, premialità sulla base dei risultati scientifici e non economici, protagonismo dei ricercatori: credo che queste siano le linee guida che debbono orientare l'esercizio della delega e che, dopo il lavoro della Commissione, sono più forti e puntuali. Ma sono anche le linee che devono informare il complesso della politica del Governo dell'Unione su questi temi tanto delicati. (Applausi della senatrice Brisca Menapace).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.
*VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, si arriva al testo che oggi iniziamo ad affrontare in Aula dopo un percorso lungo e accidentato, che ha visto comunque un esito nuovo senz'altro positivo; un ruolo decisivo del Parlamento che, per la prima volta in questa legislatura, ha modificato in modo significativo un testo di origine governativa.
Va detto che la riforma del precedente Governo è stata comunque una tappa importante che - si badi bene - con questo disegno di legge di delega non si abroga. Su questo vorrei insistere perché esso è un punto di partenza importante. La riforma varata dal precedente Governo viene arricchita con la previsione, in questo disegno di legge di delega, di ulteriori princìpi. Il quadro esistente viene dunque confermato laddove non siano previsti qui princìpi nuovi. È evidente per esempio che rimane intatto il ruolo del consiglio di amministrazione degli enti come organo di governo rispetto al comitato scientifico che ha solo compiti di indirizzo scientifico.
Parlavo di un percorso complesso e accidentato. Le premesse, infatti, non ci sono affatto piaciute. È dall'inizio della legislatura che si è avuta l'impressione che la principale preoccupazione di questo Governo non fosse l'emanazione di nuove norme che garantissero una maggiore trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti di ricerca italiani, ma il ricambio dei vertici degli enti con un più volte ventilato loro commissariamento.
Tre interventi, in particolare, non ci sono affatto piaciuti. Anzitutto, il colpo di mano che si è cercato di compiere nella manovra finanziaria con il ben noto articolo 42 del disegno di legge originario, che prevedeva l'azzeramento di tutti i vertici degli enti (fatto, questo, che avrebbe portato alla paralisi della ricerca). Tale tentativo è poi abortito nel passaggio parlamentare.
Penso, inoltre, all'ancor più grave provvedimento contenuto nei commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del cosiddetto decreto fiscale, che prevedeva la delegificazione della disciplina degli enti di ricerca; fatto mai verificatosi prima in Italia e certamente incostituzionale, su cui persino il Consiglio universitario nazionale si era espresso con parole molto dure.
Questo significava che con un semplice decreto si poteva conferire al Governo il potere di sopprimere gli enti di ricerca, scorporarli, accorparli; altro dunque che autonomia statutaria, altro che garantire e riconoscere l'autonomia statutaria! Era la logica del controllo ferreo della ricerca da parte del Governo che avrebbe potuto condizionare ogni attività degli enti.
Infine, il decreto-legge 22 dicembre 2006 che ha sospeso le procedure concorsuali in atto per la nomina di nuovi direttori del CNR. Proprio qui al Senato l'opposizione ha duramente protestato; rivendico al nostro fermo intervento l'impegno del ministro Mussi a cancellare i famigerati commi 143, 144 e 145 del decreto fiscale - purtroppo attualmente in vigore - e a reintrodurre il principio della riserva di legge nel nostro ordinamento, rimediando dunque ad un grave vulnus costituzionale.
Il ministro Mussi prese formalmente questo impegno con l'opposizione nella 7a Commissione. Do atto al Ministro di essere stato di parola; l'articolo 2 dell'attuale disegno di legge abroga i commi 143, 144 e 145. È una prima vittoria, prima che dell'opposizione della legalità costituzionale.
Veniamo al testo in discussione oggi. Il testo arrivato dal Governo era così generico che dava al Ministro poteri molto ampi; ritornava fra l'altro il principio che per due anni e mezzo l'Esecutivo sarebbe stato dotato di poteri straordinari su tutta la ricerca italiana, potendo sopprimere enti, accorparli, scorporarli: avere insomma carta bianca sulla ricerca.
L'unica novità consisteva nel riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti, ancorché nell'ambito di un meccanismo che dava al Governo il compito di procedere al riordino degli statuti. C'era bisogno per fare questo di una nuova legge? Senz'altro no; bastava modificare, per esempio, la legge n. 204 del 1998. Era una delegificazione mascherata. L'opposizione poteva salire sull'Aventino e lasciare che il Governo avesse mano libera sulla ricerca oppure pretendere che si sviluppasse un dialogo nell'interesse del Paese e della ricerca italiana. Abbiamo scelto la seconda strada e questo, al di là di tutto, è l'aspetto più importante. Abbiamo attuato un metodo bipartisan sul modello delle democrazie mature, come d'altro canto Alleanza nazionale aveva auspicato all'inizio della legislatura.
Do atto al ministro Mussi e al relatore, senatore Ranieri, di aver discusso in modo intelligente e costruttivo, consentendo all'opposizione di svolgere un ruolo come finora mai è avvenuto in questa legislatura.
Abbiamo introdotto diversi passaggi importanti. Intanto i cosiddetti search committees, comitati di selezione; tutti ne hanno parlato, tutti a vantarne i pregi, tutti a sostenere che occorreva copiare il modello anglosassone e poi nel testo del Governo non vi era nessun riferimento a questi comitati di selezione, era lasciato tutto esattamente come prima. L'abbiamo introdotto grazie ad un emendamento dell'opposizione. Sia ben chiaro, non si tratta di un passaggio risolutivo, ma almeno la comunità scientifica e la cosiddetta società civile interessata alla ricerca ci mettono, come si suol dire, la faccia; si assumono la responsabilità di selezionare preventivamente i candidati la cui nomina spetta al Governo. Si tratta di un primo filtro per dare un poco più di trasparenza alle nomine in materia di enti di ricerca.
È importante al fine di evitare equivoci una riformulazione dell'emendamento collegato a questo; chiedo al relatore di modificare un emendamento dell'opposizione che era stato approvato in Commissione previa proposta di riformulazione del Governo e che attribuiva per quanto riguarda il CNR la maggioranza dei membri alla nomina governativa. Proporrei che si rispettino gli equilibri attuali e che ci sia dunque la parità rispetto ai membri di nomina non governativa, provenienti quindi dall'esterno degli enti di ricerca. Chiedo questo al relatore, poi eventualmente egli potrà intervenire in sede di discussione degli emendamenti su questo punto specifico. Credo che sarebbe anche un modo per garantire la comunità scientifica e l'opinione pubblica che il Governo non vuole svolgere un ruolo assolutamente assorbente e preponderante.
Un passaggio importante è rappresentato senz'altro dall'autonomia statutaria. Tuttavia a pendant dell'autonomia si fissa il criterio che è compito del Governo individuare gli obiettivi e la missione di ciascun ente. Credo che anche questo sia un passaggio molto importante; è compito del Governo individuare gli specifici obiettivi di ciascun ente di ricerca. Gli obiettivi devono essere ovviamente coerenti con la programmazione nazionale della ricerca e qui invito il Governo a varare rapidamente l'aggiornamento del piano nazionale della ricerca; cosa che non ha ancora fatto e lamento in questa occasione il grave ritardo che sta caratterizzando l'azione di Governo in questa legislatura. Per evitare autoreferenzialità inopportune e quei problemi di farraginosità burocratica riconosciuti dallo stesso Ministro, si è comunque stabilito che le modifiche statutarie devono essere approvate con decreto del Ministro sentite le Commissioni parlamentari.
La ricerca è sempre libera ma intanto un ente come il CNR ha ragione di essere, di esistere in quanto contribuisca sia a potenziare gli obiettivi nazionali di sviluppo scientifico e tecnico del Paese, sia a sviluppare e rafforzare la crescita economica della Nazione. Questo è, d'altro canto, anche il modello francese. Per tale motivo è auspicabile un investimento sempre maggiore di risorse. Presenterò un ordine del giorno al riguardo.
Chiedo al relatore di firmare un ordine del giorno insieme all'opposizione per impegnare il Governo ad investire sempre maggiori risorse nella ricerca e nel finanziamento degli enti di ricerca. Ma siccome si tratta di soldi pubblici, quest'ultimi non vanno sprecati e chi ha la responsabilità pubblica delle risorse investite ha anche il dovere di rendere conto al Paese di come hanno fruttato gli investimenti.
Ci è parso dunque giusto che i finanziamenti siano legati all'efficienza e alla efficacia della attività degli enti, alla qualità della ricerca svolta. Anche a tal riguardo è stato presentato un emendamento dall'opposizione che, per la prima volta, introduce il principio per cui i finanziamenti saranno sempre più vincolati alla valutazione della ricerca svolta.
Un altro criterio, quello meritocratico, è stato introdotto grazie ad un emendamento dell'opposizione. Al vertice delle aree di ricerca, dipartimenti ed istituti, si deve accedere non per elezione - come è stato proposto da parte di alcune forze politiche - ma per merito, per concorso, mediante una valutazione comparativa dei titoli che premi i migliori e, dunque, non sulla base di programmi di carattere elettorale. Anche questo è un no deciso alla autoreferenzialità.
Abbiamo evitato, d'altro canto, anche la mano libera sulla ricerca, eliminando quel potere a cui già chi è intervenuto precedentemente ha fatto riferimento: potere generale di sopprimere, accorpare e scorporare gli enti. Abbiamo anche stemperato una contraddizione: nel suo progetto il Governo prevedeva la concessione dell'autonomia statutaria e poi in solitudine, senza alcun contributo della comunità scientifica, pretendeva di stendere gli statuti degli enti. Con un emendamento, su cui peraltro - devo dirlo - il Governo ha espresso parere contrario ma che la Commissione ha votato all'unanimità compattamente, si è invece stabilito che il Governo si avvalga nella stesura dei nuovi statuti della collaborazione di commissioni ad hoc, espressione della comunità scientifica.
Infine, una preoccupazione ci ha ispirato: evitare che la riforma fosse uno strumento per commissariare gli enti; evitare dunque che, anziché un miglioramento complessivo del nostro sistema di ricerca, si cercasse soltanto un'occasione per un azzeramento immotivato dei vertici degli enti di ricerca, immotivato perché gran parte degli enti ha dato in questi anni ottimi risultati.
Il commissariamento si potrà dunque fare quando saranno pronti i nuovi statuti che rivedranno, alla luce peraltro di una riduzione dei componenti, gli organi dei vertici degli enti medesimi. Non sarà possibile farlo non appena approvata la legge. Occorrerà un percorso che coinvolgerà in più fasi il Parlamento. Devo dire che proprio questo è un altro degli aspetti importanti che emergono dalla legge di riforma: il ruolo centrale del Parlamento; il ruolo del Parlamento ne esce rafforzato, un ruolo di controllo e di verifica. Non solo le modifiche statutarie dovranno prevedere il parere delle Commissioni parlamentari, ma anche i decreti di commissariamento, gli eventuali decreti di commissariamento.
Da questa attività emendatrice esce dunque un testo che accoglie criteri di trasparenza, merito, efficienza e semplificazione; criteri che sono stati introdotti grazie ad emendamenti dell'opposizione. Questi e solo questi sono i principi a cui il Governo dovrà attenersi nella redazione dei nuovi statuti e, quindi, ovviamente dei decreti che presupporranno i nuovi statuti. Questi principi, lo ribadisco, vengono ad integrare la legislazione vigente che viene confermata fra l'altro proprio nella norma sul commissariamento degli enti.
Tutto questo - a mio giudizio - è certamente un passo in avanti importante. Credo che abbiamo indicato un metodo che può essere utilizzato anche in altre occasioni.
Vorrei però precisare subito che non ci è piaciuto il sistema con cui è si arrivati da parte del Governo, recentemente, alla costituzione dell'ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca; né ci sono piaciute le norme che stanno circolando. Peraltro, il testo sul reclutamento dei ricercatori cambia di giorno in giorno.
In particolare, chiediamo un confronto parlamentare. Non è accettabile che la composizione dell'ANVUR sia di nomina governativa. Avevo auspicato che si formasse, come per la Corte costituzionale, una maggioranza parlamentare qualificata. Si tratta di un ente molto delicato, che avrà il compito di valutare l'università e la ricerca e quindi di decidere anche i finanziamenti per l'università e la ricerca.
Per quanto riguarda le nuove norme di reclutamento dei ricercatori, il testo che sta circolando - lo vogliamo sottolineare subito - non ci piace affatto; esso è molto farraginoso: per avere un ricercatore probabilmente occorreranno due anni o forse anche più.
Soprattutto, non ci piace che su questo testo non si preveda un confronto parlamentare. Chiedo pertanto al sottosegretario Modica di assumere un impegno affinché la riforma del reclutamento dei ricercatori preveda un coinvolgimento del Parlamento con un passaggio parlamentare che consenta alle Commissioni di esprimere un parere importante e significativo. Non ci basta ovviamente una semplice relazione del Ministro.
Chiediamo allora che il lavoro che stiamo svolgendo oggi in Aula non sia un fatto isolato. Non sprechiamo l'occasione di partire da qui per avviare un dibattito serio sui temi strategici della ricerca e dell'istruzione nell'interesse del Paese, un dibattito sempre più ispirato a logiche di vera e autentica democrazia, che rinunci e metta da parte le polemiche strumentali, e che affronti il cuore dei problemi in una disponibilità al dialogo reciproca. Lo ribadisco: il dialogo che abbiamo qui avviato è un passaggio importante, non sprechiamo tale occasione. (Applausi dai Gruppi AN e FI e del senatore Polledri).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.
NEGRI (Aut). Signor Presidente, colleghi, il dibattito che si è svolto in 7ª Commissione e che si sta svolgendo adesso in Aula non dovrebbe apparire e non vuole essere un dibattito procedurale di diritto amministrativo o qualcosa di simile.
Credo che vi sono state delle coincidenze particolari: proprio l'8 febbraio è stato presentato il rapporto del CIVR con la valutazione del lavoro di molti di questi enti. Oggi stesso, mentre svolgiamo questo dibattito, apprendiamo dell'interesse scientifico sul fatto che fra due settimane, il 25 aprile, a Bruxelles si chiuderà il primo bando dell'European research council di 300 milioni di euro destinati a giovani ricercatori impegnati in ricerche di frontiera, spostando il paradigma di valutazione dei progetti delle ricerche e il relativo finanziamento.
Il dibattito che abbiamo svolto, di cui dobbiamo ringraziare maggioranza e opposizione e in particolar modo il relatore Ranieri (se i colleghi avranno voglia di vederla, esiste una copiosissima somma di proposte avanzate nelle numerose audizioni), non è diretto - c'era stata qualche preoccupazione legittima - a tenere giù le mani della maggioranza di Governo dal governo degli enti di ricerca, ma a fornire al Paese e a noi stessi gli strumenti migliori per potenziare e valorizzare, per il bene del Paese, la ricerca italiana e per tenerla in un apprezzabile equilibrio di competitività.
Alcuni problemi sono stati risolti e altri no. Vorrei ricordare che l'AIRI, la Confindustria ed anche la CISL ci esortano ad estendere le nuove norme - ne ha fatto cenno anche il relatore Ranieri - a tutti gli enti di ricerca e non solo a quelli vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Essi hanno altresì sottolineato che, anche se alcuni emendamenti sono stati accolti e hanno migliorato il testo, è necessario trovare un migliore rapporto con gli enti locali, con le Regioni e con i settori produttivi.
Ci è stato inoltre chiesto - e su ciò dobbiamo riflettere - come riusciremo a combinare l'eccellenza scientifica, che pur vogliamo negli organi di governo, con le capacità manageriali e gestionali che il livello attuale del lavoro di ricerca pubblica comporta. È vero che la Corte dei conti sostiene che al CNR va tutto bene, ma certo i dati sulla produttività della ricerca italiana rispetto a quella di altri Paesi - perché non contano soltanto i saggi scientifici, ma anche il numero dei brevetti e la loro produttività - ci fanno riflettere.
Quindi, è nell'ambito di una valutazione di contesto generale che questa discussione si è svolta, per cui penso si debba riflettere. Ho ascoltato al riguardo anche il parere di molti colleghi. Tra noi si è sviluppata una discussione su come debba essere il rapporto tra ricerca pura e ricerca applicata. Ad esempio, in Europa la linea di demarcazione e di definizione è più mobile rispetto alla nostra. Stiamo riflettendo sull'appello che tutti i ricercatori del CNR, insieme ad un grande numero di docenti universitari, ci hanno rivolto in Commissione.
Tutti i sistemi scientifici dei Paesi avanzati, anche nella loro componente pubblica, essendo di tipo competitivo, dovendo essere essi finalizzati al complessivo benessere ambientale e sociale del sistema Paese, deve esserci un processo sincronico tra ricerca pura e ricerca applicata, con adeguati finanziamenti ed il reperimento di risorse, sia dal sistema pubblico che privato, deve avvenire con bandi nazionali ed europei.
Ebbene, ci siamo trovati di fronte ad un discorso pubblico con molti protagonisti e molte voci, da cui abbiamo tratto vari spunti di riflessioni, nessuno dei quali è apparso un punto di vista corporativo o settoriale. I ricercatori che chiedevano stabilizzazione parlavano insieme della migliore definizione degli organi di governo del loro stesso istituto.
Colgo l'occasione per ricordare una sorta di studio di fattibilità esemplare svolto dall'INAF in seguito alle audizioni ancora prima dell'arricchimento apportato dalle minoranze sul disegno di legge originale. L'INAF ci ha presentato sul primo disegno di legge (che in seguito - ripeto - è stato giustamente arricchito, come sottolineato dal senatore Valditara), in particolare sugli articoli 1a) 1b) e 1c), una sorta di simulazione di fattibilità, in cui erano già presenti tutti i search committees, l'autonomia statutaria, un originale consiglio gestione delle risorse. Con ciò intendo dire che un rilevante istituto, sollecitato, già si applicava, insieme ai contributi che sarebbero poi venuti certamente dal Ministero, a definire esso stesso, in prima persona, le modalità di funzionamento della propria autonomia statutaria.
Ecco perché penso, in conclusione, che su tutti i punti che sono stati giustamente sottolineati - autonomia statutaria, ma nell'ottica di un piano nazionale della ricerca; valutazione dei search committees per l'individuazione dei candidati di nomina governativa, autonomia e responsabilità della comunità scientifica - abbiamo lavorato partendo da punti di decollo talvolta immaturi e poi cresciuti grazie al confronto, al fine di tener conto della straordinaria eccezionalità di contesto, di temporaneità, in cui versa la ricerca italiana e a cui è chiamato a rispondere il Governo italiano. Non abbiamo ragionato di spoils system e se qualcuno ha temuto che si ragionasse di questo ha ridotto l'obiettivo.
Pertanto, l'urgenza avvertita - penso alla CISL - di estendere questo modello anche ad altri enti credo sia essa stessa riconoscimento della bontà di questo lavoro. (Applausi del senatore Ranieri e dai banchi del Governo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G2. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi senatori, la delega al Governo per il riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca recepisce un ordine del giorno presentato in questo ramo del Parlamento in occasione dell'esame del decreto-legge collegato alla manovra finanziaria. Il decreto-legge n. 262 del 2006 aveva demandato tale riordino a regolamenti di delegificazione.
Iltesto della finanziaria 2007 aveva di fatto previsto il famigerato articolo 42 che, di fronte alla protesta spontanea e diffusissima del mondo scientifico, era stato cancellato dal Governo che si è poi impegnato a procedere al riordino degli enti di ricerca evitando atti di ingegneria istituzionale, attraverso i quali difficilmente si sarebbero potuti raggiungere gli obiettivi esplicitati nel provvedimento in itinere.
Inogni caso, qualora si fosse proceduto a detto riordino attraverso regolamenti di delegificazione, si sarebbe minata la tutela legislativa dell'autonomia degli enti di ricerca che trova il suo fondamento nell'articolo 33 della Costituzione e creato contenziosi tra lo Stato e le Regioni, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza concorrente la materia relativa alla ricerca.
L'operazione che inizialmente questo Governo ha cercato di attuare non sembrava sorretta da una strategia efficace, volta al rilancio della ricerca pubblica italiana, il cui obiettivo deve tendere alla valorizzazione del personale scientifico che in essa opera piuttosto che ad uno spietato spoyls system nei confronti di presidenti e membri dei consigli d'amministrazione.
Le linee guida di questo provvedimento non si discostano da quelle attuate da Bassanini nel 1997 o dalle cosiddette riforme Berlinguer-Zecchino e Moratti, con il solo valore aggiunto dello "scorporo di alcune strutture" e l'attribuzione di "personalità giuridica" ad alcuni enti, come nel caso dell'Istituto nazionale fisica della materia, il cui scorporo dal CNR sottrarrà comunque competenze a quest'ultimo, creando una situazione di squilibrio per entrambi gli enti e addirittura un motivo di preoccupazione legato alla sopravvivenza del CNR stesso.
Si trattava, in ogni caso, di un tentativo mistificatorio, con cui si intendeva occultare l'assenza di nuove risorse con fasulli cambiamenti organizzativi. Si trattava, quindi, di un processo di riordino che avrebbe inciso negativamente sul già critico equilibrio degli enti di ricerca, ai quali non é stato mai concesso di partecipare a tale riassetto, attraverso l'inserimento dei ricercatori all'interno degli organi decisionali e consultivi dei rispettivi enti.
La Lega Nord ha contribuito, insieme ai componenti della 7a Commissione della Casa delle Libertà e dell'UDC, ad introdurre correttivi sostanziali al disegno di legge, evitando così di ricorrere a meccanismi meramente ostruzionisti. Il nostro merito consiste nell'aver introdotto proposte emendative, con cui è stata innovata la norma che conferisce agli enti di ricerca autonomia statutaria al fine di salvaguardare l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza. Parimenti da apprezzare é l'intento di garantire l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative dei componenti degli organi statutari con la previsione, alla lettera b), comma 1, dell'articolo 1, di idonee procedure di individuazione dei componenti medesimi che coinvolgano la comunità scientifica.
La riforma degli organi statutari prevede, infatti, la riduzione del numero dei componenti, ma si introducono nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite le scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione, nominati di volta in volta dal Governo.
Pur assicurando, in seno ai comitati, un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica, si escludono i dipendenti dell'ente interessato e il personale del MIUR, per ovvie ragioni di imparzialità. Così come opportuni risultano i riferimenti alla necessità di favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, nonché l'obiettivo di potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori. Altrettanto importante è l'emendamento con cui si introduce la richiesta di emanazione di uno o più decreti legislativi entro diciotto mesi per promuovere e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, riordinando i loro statuti e organi.
Per l'accesso agli incarichi di direttore di dipartimento e d'istituto abbiamo proposto, con successo, la prevalenza dei criteri meritocratici. Tra le novità introdotte dalla Casa delle Libertà vi è l'affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione di una disamina sulla qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, ma anche l'efficienza delle loro attività. Alla certificazione e al controllo della qualità del lavoro dell'ente di ricerca segue, ovviamente, l'attribuzione dei finanziamenti in base ai risultati raggiunti.
La proposta di sottoporre all'esame parlamentare i decreti di commissariamento ha il vantaggio di bilanciare l'esigenza di trasparenza con quella di evitare una fase transitoria eccessivamente lunga. In ogni caso, tale procedura rappresenta una novità nel panorama istituzionale. I nostri emendamenti hanno, quindi, modificato nella sostanza il testo iniziale del provvedimento in itinere.
È significativa la posizione del senatore Amato, che ha espresso forti critiche sul provvedimento in parola. Egli ha stigmatizzato l'incongruenza di disporre di un'ulteriore ricognizione degli enti, nonostante i molteplici riordini che si sono succeduti negli ultimi anni, considerando più cogente la verifica delle sovrapposizioni programmatiche. Si tratta di un emendamento condiviso e cofirmato da alcuni di noi. Con un'altra proposta emendativa (trasformata poi in ordine del giorno) si propone di estendere il riordino in parola anche ad altre istituzioni di ricerca, non direttamente vigilate dal Ministro dell'università e della ricerca.
Quanto alla partecipazione della comunità scientifica alle scelte decisionali in materia di ricerca, si ritiene doveroso rispettare il principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione. Altrettanto importanti sono gli emendamenti che richiamano l'esigenza di attuare idonee misure di collaborazione con le Regioni, prevedendo il parere della Conferenza permanente tra lo Stato e le Regioni sui decreti legislativi, nell'ottica di applicare il principio di leale collaborazione tra i due soggetti coinvolti.
Un aspetto importante, sottolineato dal senatore Amato, è, per esempio, il riferimento «eccessivo» alla legge Bassanini, che è da considerare una manovra una tantum, rappresentando, quindi, l'esigenza di specificare i criteri correttivi che si intendano adottare. Si ricorda che le principali direttrici della riforma Bassanini, in estrema sintesi, sono individuabili nel modo seguente: la realizzazione di un sistema di governo della ricerca; il riordino degli enti pubblici di ricerca; il potenziamento dell'efficacia degli intervenuti a sostegno della ricerca industriale. Uno dei decreti attuattivi della delega legislativa recata dalla legge Bassanini ha definito i momenti di programmazione e coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca, ed ha avviato un processo di coordinamento dei flussi finanziari.
La senatrice Pellegatta ha proposto la leggibilità diretta dei rappresentanti della comunità scientifica, coinvolti nella scelta degli organi di vertice degli enti di ricerca. Individua, invece, nella competenza scientifica, l'unico criterio da seguire nel processo di selezione dei presidenti. Infine, propone una stabilizzazione delle figure professionali operanti negli enti, in un'ottica di contrasto alla precarietà.
La senatrice Capelli esprime l'esigenza di introdurre misure antidiscriminatorie del rapporto di genere (uomo - donna) affinché nessuno di essi sia sottorappresentato. Non viene, comunque, fatto riferimento al sistema delle quote.
II ministro Mussi - fondamentale è stato il suo intervento in Commissione - ritiene che la situazione della ricerca in Italia sia critica, caratterizzata da una serie di contraddizioni. Da un lato - afferma il Ministro - l'Italia occupa nella ricerca un numero di addetti per milione di abitanti assai inferiore agli altri Paesi europei e spende molto poco rispetto al prodotto interno lordo; dall'altro, la produttività pro capite dei ricercatori italiani è estremamente alta.
Si tratta di ristrettezze di bilancio che hanno imposto una manovra finanziaria che ha sicuramente e ulteriormente penalizzato gli enti di ricerca. Tuttavia, sono disponibili cospicui finanziamenti per programmi e progetti, rispetto ai quali occorre che i ricercatori italiani sappiano avanzare proposte innovative, competitive e coordinate. Egli ha richiamato la situazione conflittuale che caratterizza i rapporti fra il vertice e la comunità scientifica in alcuni importanti enti, quali il CNR o l'istituto nazionale di astrofisica.
Non vanno dimenticate le difficoltà conseguenti all'accorpamento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia e dell'Istituto nazionale di ottica applicata nel CNR, che ha provocato un aumento del personale amministrativo rispetto a quello scientifico. Al riguardo egli ritiene che l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario della ricerca possa contribuire ad un migliore governo del sistema.
Governo e Parlamento, secondo il Ministro, hanno il compito di indicare una missione agli enti di ricerca, in considerazione del consistente finanziamento pubblico. Occorre, quindi, definire i grandi settori strategici ed affidare alla comunità scientifica il suo autogoverno. Restano tuttavia alcune questioni aperte, che richiedono i dovuti approfondimenti: lo scorporo, ad esempio, dell'Istituto nazionale per la fisica della materia dal CNR. Quanto all'INAF, occorre comprendere perché l'istituzione di un ente unico abbia comportato la triplicazione degli adempimenti burocratici.
Il sottosegretario Modica ha precisato, in prima istanza, la soddisfazione di ricondurre alla normazione di rango primario la materia oggetto del provvedimento in esame.
Il disegno di legge in titolo si prefigge l'obiettivo di garantire agli enti di ricerca quell'autonomia statutaria per la quale né la legge Ruberti, né le successive riforme dei ministri Berlinguer e Moratti sono risultate decisive sotto questo profilo. Quanto all'esigenza di una nuova delega per la fusione, l'accorpamento o lo scorporo degli enti, si ricorda che essa deriva da frettolosi accorpamenti condotti nella precedente legislatura. A titolo di esempio, veniva citato l'accorpamento nel CNR dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) e dell'Istituto nazionale di ottica applicata (INOA).
Pur esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto, che ha contribuito a stabilire i principi e i criteri direttivi, non configurati nel progetto originario del disegno di legge, tanto da far sospettare che il Governo volesse commissariare la ricerca italiana, rimangono alcune perplessità sul tenore di un provvedimento che non chiarisce alcuni aspetti.
Entrando nel merito, non si può non notare il mancato raccordo con l'autonomia regionale, anche se nel testo si fa riferimento a misure volte a sostenere eventuali attività di interesse della Regione; la scarsa attenzione al mondo imprenditoriale nonché la vaghezza della copertura finanziaria. Al riguardo, ricordo che lo stesso senatore Morando ha notato come: «nonostante venga specificato che dall'attuazione della delega non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, non sia stata fatta una quantificazione dei risparmi derivati dal nuovo assetto degli enti di ricerca mediante la loro eventuale soppressione, fusione o riorganizzazione o delle modifiche statutarie intese alla riduzione del numero dei componenti degli organi istituzionali ed infine delle misure di semplificazione delle procedure relative alle attività di ricerca».
Dal momento che l'attuazione della delega é demandata ad uno o più decreti legislativi, occorreva conoscere la contestualità delle norme, vale a dire la previsione circa eventuali nuovi incentivi e quelle che determinano eventuali risparmi. Non si può, in ogni caso, sottacere i rilievi della Corte dei conti, secondo cui lo scorporo o la fusione di enti di ricerca pregiudica l'ambito delle stesse attività scientifiche, visto che si tratta del terzo in meno di dieci anni. In tal modo, osserva la Corte dei conti, non si consente ad alcun intervento riformatore di produrre i suoi effetti al fine di una verifica dei risultati. L'audizione del presidente del CNR non lascia dubbi sulla preoccupazione che l'ente ha riguardo ad un'ulteriore riordino.
Quanto al riferimento relativo alla Carta europea dei ricercatori, essa prevede che gli Stati membri dell'Unione Europea creino una sinergia tra autonomia, autogoverno e status del ricercatore. L'auspicio è che il Governo possa comprendere l'importanza di un intervento legislativo per meglio definire lo status di ricercatore nei suoi aspetti essenziali di reclutamento, progressione in carriera, mobilità, diritti e doveri. In relazione a questo punto è stato presentato anche un ordine del giorno che dovrebbe porre l'attenzione sul precariato degli operatori degli enti di ricerca.
Occorre, pertanto, che l'indipendenza e la libera attività di ricerca siano sostenute da finanziamenti ordinari adeguati. Nonostante le dichiarazioni del Ministro della ricerca, l'attività degli enti di ricerca dipende, in misura preponderante, da finanziamenti esterni, in larga misura privati, che condizionano l'indipendenza della libertà nello svolgimento dell'attività di ricerca. Ad esempio, le dotazioni ordinarie stanziate dalla finanziaria 2007 si sono ridotte a livello di pura sussistenza.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione in termini di produttività ed efficienza, bisogna tenere conto che i parametri di quantizzazione, adatti a classificare i soggetti di ricerca con un giudizio di merito, espresso da uno o più indici numerici, sono validi solo se riferiti al lungo periodo. Gli scienziati devono essere giudicati in rapporto ai mezzi ed alle strutture che hanno avuto a disposizione ed ai risultati ottenuti nel lungo periodo. Otto o dieci anni può essere un lasso di tempo sostenibile per giudicare il valore sia di un giovane ricercatore che di un istituto scientifico, sempre che in quel periodo siano stati messi in condizioni di operare in libertà, con l'unico vincolo di dovere fare cose che avessero senso e di assolvere ai compiti istituzionali.
Diciamo anche che ciascun soggetto scientifico, persona, gruppo o istituzione che sia, dopo un certo periodo della sua attività, deve essere accreditata di una sua potenza specifica, intesa come capacità di svolgere un certo tipo di lavoro in un certo tempo assegnato, e che queste potenzialità devono essere valutate in rapporto alla fertilità ed al dinamismo dell'ambiente che le accoglie e che le caratterizza. Queste due valutazioni, quella numerica e quella relativa all'humus scientifico, sono disomogenee, in quanto una ricerca non sempre può essere quantificabile o prevedibile.
Le parole d'ordine per il successo della ricerca si identificano con i principi di produttività, massa critica e capacità di autofinanziamento. La produttività di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori è un concetto strettamente associato a quello di efficienza. Non vi può essere produttività elevata senza che le forze, i mezzi, gli apparati e la loro organizzazione siano efficienti. Non vi è dubbio che i grossi gruppi siano utili, specie se fanno un lavoro in rapporto adeguato ai mezzi che hanno a disposizione ed avendo per finalità principale gli interessi della scienza e del Paese. I grandi gruppi importanti sono utili e li vogliamo; ma riteniamo per lo stesso motivo che anche i piccoli gruppi, quando funzionano, siano altrettanto utili.
Viene osservato come ciò che distingue l'Italia da altri Paesi industrializzati - oltre alla quota di spesa destinata alla ricerca - siano in effetti gli assetti organizzativi, che penalizzano il settore. La dura realtà è che il nostro Paese presenta laboratori di ricerca dotati di una strumentazione praticamente obsoleta e situati in aree di ricerca che costano più di quanto si possa spendere. Gli scienziati sono di media età e costretti a confrontarsi con finanziatori privati che, specie quando si tratta di piccole imprese, non hanno la dimensione, né la capacità economica per sostenere una significativa ricerca industriale; né vi sono posti di lavoro a tempo indeterminato paragonabili a quelli di cui dispongono gli scienziati di altri Paesi.
In ogni caso, per quanto attiene alla ricerca di base, ritengo che la sua evoluzione sia legata allo svincolo dei finanziamenti pubblici dai criteri burocratici, a vantaggio di quegli organismi capaci di rappresentare un autentico fattore di sviluppo nell'ambito della produzione scientifica.
Il provvedimento introduce misure volte al sostegno dell'innovazione dei settori produttivi.
La Lega Nord ritiene che debba esserci un confronto più serrato fra università ed enti di ricerca, mondo imprenditoriale e sistema politico, con l'obiettivo di intraprendere un percorso virtuoso che consenta di riavviare le ricerche scientifiche e tecnologiche in Italia.
Il compito del Ministro competente non può essere individuato solo nel finanziamento, ma soprattutto nella promozione della medesima utilità e nel coordinamento dei vari enti coinvolti, così da formare un sistema organico, che unisce il mondo scientifico, quello industriale e quello produttivo con, da non dimenticare, la realtà della ricerca mondiale, soprattutto europea.
I legami tra industria e ricerca (pubblica o privata che sia) in Italia sono comunque ancora insoddisfacenti, sottoposti da una parte (il pubblico) a regolamentazioni anacronistiche e portati, dall'altra (il privato), a sottovalutare, molte volte, il valore strategico della ricerca, la necessità di finanziamenti congrui, i successi che deriverebbero da un'azione di sistema in questo settore.
A fronte di queste difficoltà e differenze, troppe volte la ricerca è relegata e condannata al solo finanziamento pubblico e/o a drammatiche distinzioni. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Ranieri).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.
POSSA (FI). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, mi dispiace di intervenire in Aula su questo disegno di legge di delega al Governo per il riordino degli enti di ricerca senza aver avuto la possibilità, dati i pressanti impegni nella 10a Commissione a cui appartengo, di partecipare al dibattito che vi è stato in 7a Commissione. Conosco comunque l'argomento, essendo stato per cinque anni nella scorsa legislatura vice ministro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con delega alla ricerca.
Come sappiamo, nella scorsa legislatura su impulso del ministro Moratti è stato attuato un profondo riordino degli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Tale riordino si è sviluppato in tre distinte fasi. La prima fase, consistita nella configurazione della forma legislativa di tale riordino, ha comportato un ampio dibattito sia negli enti interessati, sia in Parlamento e si è conclusa con l'emanazione, il 4 giugno 2003, di tre decreti legislativi, il n. 127 recante «Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche (C.N.R.)», il n. 128 recante «Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana (A.S.I.)» e il n. 138 recante «Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofìsica I.N.A.F.)». Un ulteriore decreto legislativo, il n. 38 del 2004, relativo all'istituzione dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (I.N.RI.M) è stato emanato il 21 gennaio 2004.
A questa attività legislativa è seguita una fase transitoria della durata di un anno durante la quale gli enti sono stati commissariati, in particolare al fine di agevolare le complesse azioni di accorpamento e trasferimento di reparti, previste dalle nuove norme di legge.
Dopo il periodo di commissariamento si è proceduto ad attivare negli enti i nuovi organi di governance stabiliti dai decreti legislativi e il riordino è potuto così entrare nella fase conclusiva, caratterizzata dalla implementazione in ciascun ente delle assai profonde ristrutturazioni previste dai decreti.
A tutt'oggi questa fase non è stata ancora completata. Ad esempio, nel CNR non è ancora operativa la fondamentale struttura dei Dipartimenti (bloccata, tra l'altro, dal Governo mediante una incredibile disposizione nel recente decreto-legge cosiddetto mille proroghe).
Come questi pochi cenni fanno intuire, il tempo necessario per questi processi di riordino è assai lungo, non inferiore ai tre-quattro anni, anni che sono inevitabilmente di perturbazione dell'attività di ricerca. Vi si deve quindi ricorrere il meno possibile, solo per esigenze veramente importanti.
Sottolineo che nel dibattito circa i suddetti decreti legislativi svoltosi nel 2003 nell'apposita Commissione bicamerale in Parlamento le obiezioni avanzate da parte dei parlamentari delle forze politiche allora all'opposizione e ora al Governo non hanno mai riguardato aspetti fondamentali del riordino. Segnalo inoltre che da allora fino ad oggi non è successo nulla che abbia sovvertito le ragioni che avevano motivato il riordino.
Mi ha quindi molto stupito che nel collegato fiscale approvato lo scorso novembre sia stata inserita una norma che autorizzava ed autorizza il Governo a riordinare (di nuovo!) gli enti di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca, facendo addirittura ricorso allo strumento del regolamento governativo. Una norma proterva e declassante, di cui si è vergognato lo stesso Ministro proponente, il quale su sollecitazione di un ordine del giorno su cui si è realizzata un'ampia convergenza politica al Senato, ha acconsentito a promuovere il disegno di legge delega ora alla nostra attenzione.
A mio avviso, non sussistono nel modo più assoluto ragioni serie ed obiettive che inducano ad un ulteriore riordino degli enti di ricerca afferenti al Ministero dell'università e della ricerca.
Chiarito questo, vorrei ora fare sul disegno di legge al nostro esame alcune brevi osservazioni.
La prima osservazione riguarda il riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti, considerato anche dal relatore l'elemento caratterizzante i decreti che il Governo dovrà emanare; autonomia riconosciuta all'articolo 1, comma 1, lettera a). Sono totalmente contrario a questa fondamentale disposizione, per vari motivi. Il primo compito di uno Statuto è quello di individuare la missione dell'ente. Al riguardo il disegno di legge limita nella suddetta lettera a) l'autonomia statutaria appena riconosciuta, prevedendo «la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca di ciascun Ente». Val la pena di rilevare che nelle disposizioni di legge attualmente vigenti la "missione" di ciascun ente non è lasciata all'arbitrio del Governo ma, come evidenziano gli appositi articoli dei suddetti decreti legislativi intitolati "Finalità dell'Ente" e "Attività dell'Ente", è definita per legge e in dettaglio.
Francamente c'è una bella differenza di autorevolezza, di stabilità e solidità tra una "missione" approvata dal massimo livello decisionale dello Stato e una "missione" autoconfìgurata dall'ente o eteroconfìgurata dal Governo.
Anche per questo motivo il disegno di legge alla nostra attenzione determinerà un declassamento degli enti di ricerca.
Un altro fondamentale compito di uno statuto è quello di definire la struttura di governance dell'Ente. Al riguardo il disegno di legge dice troppo poco. Stabilisce che i componenti del consiglio d'amministrazione del CNR, ad esempio, devono essere in maggioranza di nomina governativa, ma non dà indicazioni su a chi competa la nomina dei consiglieri di amministrazione e dei membri dei consigli scientifici, su quali siano le competenze dei consigli d'amministrazione e dei consigli scientifici e nemmeno sulla durata della permanenza in queste cariche.
Tale evasività, evidentemente determinata dalla non volontà di dare contenuti alla formula dell'autonomia statutaria, espone a gravi rischi. Le modalità di governance di un ente non sono infatti sovrastrutturali, ma sono strettamente collegate alla missione che all'ente è stata affidata. E in ogni caso la governance di un ente di ricerca deve essere sufficientemente forte, per saper resistere alle inevitabili pressioni corporative e sapere opporsi alla naturale tendenza a ricercare su troppe tematiche, tendenza patologica che genera grave dispersione di risorse (come è spesso successo nella storia dei nostri enti). Dubito che le governance configurate in base all'autonomia statutaria avranno questa caratteristica di forza.
Ci sono vari altri compiti primari che vengono usualmente definiti da uno statuto, quali, ad esempio, la struttura operativa dell'ente (i dipartimenti, gli istituti), le modalità di formulazione dei piani di attività (il piano triennale, il piano annuale, il bilancio preventivo), le modalità di presentazione dei risultati dell'attività (il bilancio consuntivo), le modalità di approvazione dei regolamenti, eccetera.
Lo statuto deve poi anche mirare a promuovere aspetti fondamentali della vita di un ente di ricerca, quali un vigoroso spirito meritocratico, un forte collegamento internazionale, la cultura della proprietà intellettuale, la cultura del progetto, la cultura del risultato, la cultura del ritorno dell'investimento. Mentre a tutte queste vitali esigenze prestano dovuta attenzione nel loro articolato i suddetti decreti legislativi, nulla, nulla dice al loro riguardo il disegno di legge delega in esame, evidentemente demandando alle sopraddette autonomie statutarie. Non vi è la benché minima garanzia che gli statuti che verranno autonomamente decisi dai singoli enti avranno adeguata attenzione a questi aspetti.
La configurazione per gli enti di ricerca di una sostanziale autoreferenzialità, promossa dall'autonomia statutaria, è completata dalla disposizione che affida all'ANVUR la valutazione dell'attività di ricerca. Si tratterrà inevitabilmente di una valutazione a maglie troppo larghe e per di più molto ritardata nel tempo, che avrà perciò scarsa efficacia. Ben diverse le disposizioni di cui ai decreti legislativi citati, che hanno istituito per ciascun ente di ricerca un valido comitato di valutazione operante al suo interno. L'autoreferenzialità così perseguita è ispirata da un'arcaica concezione del ruolo della ricerca nella vicenda sociale ed economica del Paese e sarà foriera di perniciose conseguenze.
Un'altra importante disposizione del disegno di legge delega al nostro esame è quella di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, che consente al Governo di procedere ad accorpamenti e scorpori di enti, o di loro reparti, nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale, con la possibilità di creare addirittura nuovi enti di ricerca. Deploro vivamente che non siano state minimamente indicate le finalità generali che giustificherebbero tali operazioni.
Segnalo al riguardo che l'accorpamento dell'Istituto di fisica della materia nel CNR, disposto dal decreto legislativo n. 127 del 2003 citato, ha avuto l'importante obiettivo della concentrazione delle risorse di ricerca disponibili in Italia in questo fondamentale settore, che sviluppa potenti sinergie con molti altri settori della ricerca presenti nel CNR. L'accorpamento in questione è stato quindi ben motivato dalle prospettive di elevati benefici risultanti da tale concentrazione e da tali integrazioni. L'operazione inversa della ricreazione dell'Istituto di fisica della materia, tramite enucleazione di reparti dal CNR, che con questa disposizione velatamente si autorizza, avrà solo conseguenze negative e non ha alcuna motivazione, se non quelle dettate da una politica di infima levatura, che antepone intenti di parte agli interessi generali del Paese.
Concludo questa mia sommaria analisi esprimendo viva contrarietà circa l'intento di riordino dell'Istituto italiano di tecnologia espresso alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1. L'iniziativa dell'IIT costituisce nel panorama della ricerca italiana una coraggiosa novità, sia per le modalità di finanziamento (che finora è stato pubblico, ma è strutturalmente aperto al privato), sia per la tematica d'avanguardia scelta, sia per l'elevatissimo livello dei ricercatori, sia per l'eccezionale grado di internazionalizzazione. Considero particolarmente grave che si intenda porre termine a questa nobile sperimentazione.
Tutto sommato, il disegno di legge delega al nostro esame si configura come l'ennesimo tentativo di distruggere quello che è stato fatto dal Governo Berlusconi nella scorsa legislatura ed esprime quindi una concezione del bipolarismo intimamente antidemocratica.
Anticipo il mio convinto voto contrario. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capelli. Ne ha facoltà.
CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, affrontiamo, anche se parzialmente e in modo non esaustivo, il tema importantissimo della libertà della ricerca, del rapporto fra ricerca pubblica e politica, cercando di dare una soluzione alla questione degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca attraverso una governance efficace. Apparentemente ci muoviamo in un terreno neutro, tecnico e specialistico. In realtà, sfioriamo uno dei temi più conflittuali dell'età moderna, quello del rapporto tra scienza e potere e della responsabilità degli scienziati e dei politici.
Ciò significa sapere che dietro questa nostra decisione ci sono delle domande aperte: nell'era della globalizzazione e del carattere sempre più internazionale della comunità scientifica e anche della sua frammentazione disciplinare iperspecialistica, dei suoi rapporti con il mercato, con il pressing delle richieste delle imprese spinte alla competizione internazionale, cosa significa difendere l'articolo 33 della Costituzione, secondo cui l'arte e la scienza sono libere? Ciò ha ancora un fortissimo senso politico, che allude a una ricerca pubblica finalmente libera dall'ingordigia rapace del profitto, capace di agire nel bene comune e che lavora per tutti e tutte? Quali sono oggi gli strumenti di questa autonomia e il loro legame, non tanto con la politica di parte, ma con gli istituti della sovranità popolare? Ancora, come è possibile garantire questa libertà e nello stesso tempo portare i percorsi di questa ricerca libera dentro l'orizzonte dello spazio europeo, che ha programmi e obiettivi già definiti e fondi certi cui poter fare riferimento?
Pertanto, vale la pena dare a questo dibattito in Aula qualche respiro, pur condividendo il disegno di legge che andiamo a votare, non inquadrandolo solamente nel contesto breve dell'azione di questo Governo e di questo Parlamento. Se ci limitassimo a ciò dovremmo parlare dell'ordine del giorno del 23 novembre del 2006, accolto dal Governo, che decostruisce e capovolge il senso dei commi 143, 144 e 145 della legge finanziaria, che autorizzavano il Governo a procedere tramite regolamenti al riordino di questi enti, in realtà delegificando la materia.
Tale ordine del giorno, condiviso anche dall'opposizione, indica al Governo lo strumento della legge delega e la promozione dell'autonomia degli enti come obiettivo politico. Esso, inoltre, avrebbe rimediato a una grave ferita che la finanziaria stava per provocare alla ricerca pubblica italiana, alla sua valorizzazione, alla sua autonomia, all'articolo 33 della Costituzione, che stabilisce che spetta allo Stato, tramite le leggi, il conferimento alle alte istituzioni scientifiche del diritto di darsi autonomi ordinamenti e non che qualsiasi Ministro o Governo possano, senza il controllo e il contributo del Parlamento, emanare regolamenti e norme.
Dovrei parlare del dibattito serio e ricco svolto in 7a Commissione, coadiuvato da una ricca serie di audizioni, e di questo testo ampiamente modificato rispetto a quello proposto inizialmente. Tuttavia, questi passaggi, avvenuti dal 23 novembre ad oggi, assumono maggior rilevanza politica se si ricorda quanto avvenne in precedenza agli enti di ricerca, cioè se si restituisce a quest'Aula la storia tortuosa di questo argomento apparentemente specialistico e tecnico e se si costruisce una narrazione, un senso politico comprensibile a tutti; se si ha la consapevolezza del contesto in cui andiamo a operare con questo disegno di legge, cioè dentro una serie di trasformazioni legislative che iniziano dalla fine degli anni Novanta.
Bisogna infatti risalire alla legge delega n. 59 del 1997, comunemente chiamata legge Bassanini. Essa, nella sua complessità e polivalenza, riordinò gli apparati dello Stato in un'evidente opera di semplificazione, trasparenza e modernizzazione. Tuttavia, i criteri che costituivano il fulcro argomentativo e giustificativo della legge all'esterno e anche l'immagine prevalente nella comunicazione mediatica, univano elementi costitutivi e performativi di aziendalizzazione, privatizzazione e di arretramento delle funzioni dello Stato dalla garanzia dell'universalismo dei diritti e di trasformazione del rapporto cittadino-Stato in un rapporto Stato-utente.
Rifondazione Comunista ha una valutazione molto critica di quella stagione e di quegli indirizzi legislativi, frutto di un'offensiva liberista inedita che molto ha danneggiato l'Italia, la partecipazione democratica, l'equilibrio fra potere Esecutivo e Assemblee elettive a vari livelli, nonché il rapporto individuo-Stato, che è risultato condizionato da una campagna ideologica all'insegna del «meno Stato, più mercato» e dalla contrapposizione tra i principi della libertà e della eguaglianza.
In quel contesto, in quella temperie culturale, si è posto mano anche alla riorganizzazione del sistema della ricerca scientifica italiana, che aveva vissuto un quarantennio di relativa stabilità e quiete, in pratica dal 1945 agli anni Novanta.
Che il cambiamento fosse necessario è innegabile. I processi della globalizzazione erano già operanti. Ma il senso politico del cambiamento è stato subalterno e dentro a quei processi, senza criticità e lungimiranza.
L'articolo 18 della legge n. 59 conteneva una delega esplicita alla «Individuazione di una sede di indirizzo strategico e di coordinamento della politica nazionale della ricerca, anche con riferimento alla dimensione europea e internazionale», nonché al «Riordino, secondo criteri di programmazione, degli enti operanti nel settore, della loro struttura, del loro funzionamento».
Il primo dei decreti legislativi emanati - il decreto legislativo n. 204 del 1998 - definisce i momenti di programmazione, di coordinamento, il riordino degli organi consultivi, gli strumenti e le procedure per la valutazione della ricerca, il coordinamento dei flussi finanziari. C'è un programma nazionale della ricerca di durata triennale, aggiornato annualmente in relazione al DPEF, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, che opera tramite una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal Ministro dell'università e della ricerca.
Durante la XIII e la XIV legislatura gli schemi di decreti legislativi adottati in virtù della cosiddetta legge Bassanini sono stati sottoposti al parere della Commissione bicamerale per l'attuazione di questa riforma amministrativa. È in virtù di questa riforma che sono stati riordinati alcuni singoli enti di ricerca: il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale italiana, l'Istituto nazionale di astrofisica e l'Istituto nazionale di ricerca metrologica. Tutti atti, questi, sottoposti al parere della predetta Commissione bicamerale e delle competenti Commissioni permanenti.
Gli interventi dal 2002 al 2004 si collocano nel mutato quadro costituzionale, in cui esiste una competenza concorrente delle Regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica a sostegno dell'innovazione nei settori produttivi. L'impianto morattiano è di stampo aziendalista, neoliberista, e ha consentito che venissero adottati regolamenti che concentravano tutto il potere decisionale nelle mani del manager, coadiuvato da un forte consiglio di amministrazione. Il successo economico dell'azienda è poi l'unico metro di valutazione dei manager.
Questa impostazione mercantile contrasta con la missione di creare nuove conoscenze e generare innovazione. La struttura gerarchica, tipica della relazione di comando, inquina le pratiche di una comunità scientifica, che in genere sono paritarie e cooperative.
In conclusione, si può dire che in questi anni gli enti pubblici di ricerca sono stati sottoposti ad un violento attacco, che ha prodotto una situazione di crescente disagio, nella quale è necessario intervenire con urgenza per evitare degrado e impoverimento scientifico nel nostro Paese.
Dunque, questo disegno di legge interviene alla fine di un insieme di provvedimenti che hanno cambiato profondamente il sistema della ricerca pubblica. Particolare interesse hanno rivestito le audizioni che hanno contestualmente dato conto di un giudizio sui risultati di questo processo e anche delle aspettative per il futuro dei singoli soggetti auditi.
Abbiamo ascoltato e letto anche pareri autorevoli, che lamentano il disordine e il danno provocati dal «Susseguirsi troppo rapido di normative di riordino che durano appena il tempo per delineare un nuovo assetto organizzativo, immediatamente dopo travolto dal riordino successivo». Sto leggendo questo passo, che è quanto riportato dalla Corte dei conti nella relazione sulla gestione economico‑finanziaria del 2004 e del 2005 del CNR. Abbiamo ascoltato giudizi assai negativi sulle politiche passate, e non solamente del passato Governo.
Mi sembra però che sul contenuto di questo disegno di legge ci fossero giudizi positivi e atteggiamenti dialoganti. Il testo proposto dalla Commissione è il risultato di un dibattito vero e senza infingimenti. Spero che il Governo prenda atto della fecondità del ruolo del Parlamento e dell'importanza di un metodo di rapporto con i soggetti della ricerca, che va oltre il momento dell'audizione parlamentare. Nessuna riforma, nessun cambiamento può avvenire solo dall'alto.
La delega al Governo ha un limite prima di tutto definito dagli scopi elencati nell'articolo 1: promuovere, sostenere, rilanciare le attività nel settore della ricerca, garantire l'autonomia, la trasparenza e l'efficienza nella gestione degli enti pubblici.
Sottolineo i criteri che mi sembrano gli elementi qualificanti di garanzia democratica. Anzitutto, il riconoscimento dell'autonomia statutaria, in coerenza con l'articolo 33 della Costituzione, ma anche con la Carta europea dei ricercatori e con la raccomandazione della Commissione europea del marzo 2005, per salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività volta all'avanzamento della conoscenza.
Il secondo criterio è la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e degli obiettivi specifici per ciascun ente, nell'ambito del Piano nazionale della ricerca, con le sue procedure di formazione, che per Rifondazione Comunista possono anche essere non del tutto soddisfacenti, dal punto di vista della democrazia, ma certamente non sono monocratiche, e anche degli obiettivi strategici fissati dall'Unione Europea (qui invece denuncio un deficit di democrazia istituzionale, poiché si percepisce nella lettura degli obiettivi strategici europei la diversità dei percorsi che portano alla loro definizione, lo squilibrio in Europa fra potere dei governi e delle commissioni e potere del Parlamento europeo).
È importante e innovativo, poi, che nella legge sia nominata l'Agenzia nazionale di valutazione per l'università e la ricerca e le sia attribuito il compito di valutare la qualità dei risultati scientifici degli enti, ma anche l'efficienza e l'efficacia della loro attività istituzionale.
Altri criteri riguardano: la riduzione del numero dei componenti gli organismi statutari, che comporterà minore spesa e minore burocrazia; l'adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, valorizzando il ruolo dei consigli scientifici e semplificando le procedure relative alle attività di ricerca; l'adozione di misure che costruiscano la cooperazione scientifica europea e internazionale; l'adozione di misure che inseriscano norme antidiscriminatorie di genere nella composizione degli organismi statutari.
Quest'ultimo criterio, che è frutto di un emendamento a firma mia e della senatrice Gagliardi, e che è rimasto nel testo giunto in Aula, ha sollevato un grande interesse e un grande dibattito in Commissione. Infatti, se si scorre brevemente il rapporto della Commissione europea, si conferma il quadro sconfortante dell'equilibrio di genere nel mondo della ricerca italiana, nonostante l'Italia si sia rivelata nel 2003 al di sopra della media europea nella quantità di donne che ottengono i PHD (51 per cento contro il 43 per cento europeo), risulta al di sotto di questa per quel che riguarda la presenza delle donne nell'alta qualificazione scientifica. Se la media italiana delle ricercatrici è come la media europea, cioè 29 per cento, con un tasso di incremento addirittura più sostenuto (il 5 per cento invece del 4 per cento), l'indice della «rottura del tetto di cristallo», che misura l'adeguatezza della presenza femminile nei gradi elevati della carriera scientifica, colloca l'Italia sotto la media europea con l'1,9 contro il dato europeo del 2,1. La posizione delle donne nei comitati scientifici si colloca nelle ultime posizioni della comparazione europea. Per non parlare della presenza nelle gerarchie accademiche (basta citare il fatto che nell'Accademia dei Lincei su 500 componenti le donne sono 15).
Quindi, le norme antidiscriminatorie appaiono uno strumento necessario, in linea con l'articolo 51 della Costituzione, cui al primo comma nel 2003 si è aggiunto: «A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini»; in linea con la Carta europea dei ricercatori, che raccomanda di ampliare la presenza femminile in tutte le funzioni «di supervisione e manageriali», dunque nelle commissioni di concorso, nelle posizioni nodali per lo sviluppo dei curricula scientifici; in linea anche con gli orientamenti espressi più volte dal Presidente della Repubblica rispetto alla realizzazione di una democrazia paritaria.
Considero in questa sede un fatto scontato che l'attuale squilibrio di genere nella ricerca italiana non sia connesso al merito e alle capacità, ma sia dovuto alla persistenza di rapporti economici e sociali patriarcali e di pregiudizi, anzi più precisamente di quel paradigma che ha fondato la cultura dell'Occidente, come dice Fox Keller, biologa molecolare e matematica e poi divulgatrice del pensiero scientifico, per cui i concetti di scienza e femminilità sarebbero oppositivi. Dice Fox Keller: «Mentre la scienza è venuta a significare oggettività, ragione, freddezza, potere, la femminilità ha assunto» (in Occidente) «il significato di tutto ciò che non appartiene alla scienza: soggettività, sentimento, passione, impotenza». Invece la storia della scienza, se ben conosciuta, decostruirebbe questa visione: non solo per Laura Bassi (la prima donna che ottenne una cattedra a Bologna nel '700), ma anche per Sophia Brahe, Gabrielle du Châtelet, Marie Lavoisier, Mileva Marić e Rosalina Franklin, il cui contributo sperimentale sulla struttura del DNA è stato sottovalutato.
Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 11,30)
(Segue CAPELLI). Insomma, la mancata presenza delle donne nelle posizioni di eccellenza nella ricerca penalizza l'innovazione e la stessa eccellenza nel sistema.
Il riordino che si otterrà con questa legge e con le deleghe ad essa connesse è un momento necessario ma non sufficiente. Non è risolutivo della situazione di crisi e di precarietà degli enti di ricerca. C'è urgenza di un investimento economico strategico nella ricerca che dia il segno della discontinuità e dell'impegno per il futuro. C'è fame di fondi, di risorse certe e durature.
Gli enti di ricerca devono essere messi nelle condizioni di procedere nel loro lavoro, ampliando il numero di giovani ricercatori e di tecnici, senza ricorrere al lavoro precario. Ricordiamo che in Europa l'Italia ha un primato negativo, quello del minor numero di ricercatori e della massima età media. Ricerca e precarietà sono concetti opposti: la precarietà distrugge le condizioni per cui la ricerca possa essere condotta in modo coerente ed efficace. Gli enti di ricerca pubblici devono rimettere al centro del loro impegno la ricerca di base, abbandonando la scorciatoia della consulenza alle imprese per la ricerca applicata. Solo la ricerca di base ha come obiettivo primario la conoscenza e l'avanzamento della teoria.
Come tutte le leggi, anche questa andrà sperimentata.
Sappiamo che con questa legge non si risolve il problema del rapporto della comunità scientifica con lo spazio pubblico, in un'idea di democrazia che passa solo per i Governi e i Parlamenti, ma non attraversa la società. I movimenti altermondialisti dove operano scienziati di fama internazionale ci insegnano che la democrazia cresce non solamente sui bilanci partecipati delle città, sui destini dei propri territori, ma anche sulle grandi questioni della scienza moderna, sulle biotecnologie, sulla medicina e la sua potenza, sui limiti della scienza, su chi e come vengono decisi e spostati questi limiti. Ma in quei movimenti i soggetti non sono masse passivizzate, ma uomini e donne che attraverso le conoscenze scientifiche prendono in mano il proprio destino.
Allora dovrebbe interessare anche questo Senato mettere a tema nella sua funzione legislativa la separatezza della scienza, che corre parallela a quella della politica. Scienza e politica lontane dal cuore e dalle scelte degli uomini non producono la libertà e l'uguaglianza.
Non accontentiamoci dunque di questo piccolo passo che riordina gli enti pubblici di ricerca. (Applausi dal Gruppo RC-SE, dei senatori Turigliatto, Ranieri e Polledri e dai banchi del Governo. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.
AMATO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il disegno di legge oggi in discussione, per come è stato profondamente modificato e integrato nel corso dei lavori della 7a Commissione, rappresenta una sconfitta del ministro Mussi, ma non del progetto governativo di egemonizzare il mondo della ricerca italiana.
Ciò è dimostrato anche dalla genesi di questo atto. Tutto ha infatti inizio nel novembre del 2006, quando ci si accorge che nel decreto-legge fiscale collegato alla finanziaria si cela una disposizione che autorizza il Governo a provvedere alla ricognizione e al riordino degli enti pubblici nazionali di ricerca ricorrendo semplicemente ad uno o più regolamenti. È la richiesta di avere le mani libere sulla ricerca. È il tentativo di assoggettare all'autorità governativa gli enti strumentali di ricerca. È la volontà di limitare l'autonomia di tutti i soggetti che contribuiscono all'attività di ricerca nel nostro Paese. Una disposizione talmente indecente, oltre che contraddittoria con le declamazioni retoriche del programma dell'Unione, da costringere il Governo a farla passare in silenzio e quasi di nascosto.
L'operazione però non riesce al Governo: per la dura e ferma reazione dell'opposizione di centro‑destra, che insorge a difendere giustamente il principio e la realtà dell'autonomia della ricerca; ma anche perché è tutta la 7a Commissione - dall'ottimo presidente Vittoria Franco al relatore, senatore Ranieri - a sollevare perplessità e contrarietà circa il metodo di affidare a regolamenti ministeriali anziché ad atti legislativi il potere di rivedere e riordinare gli enti di ricerca. Tanto che il Governo si trova obbligato ad accogliere un ordine del giorno della 7ª Commissione, presentato dalla sua stessa maggioranza politica, che lo impegna a procedere quanto prima al riordino degli enti di ricerca «a mezzo di legge delega e conseguenti decreti legislativi al fine di promuovere l'autonomia statutaria degli enti medesimi». Un fatto rilevante, che l'opposizione non manca di sottolineare positivamente.
Ci aspettavamo allora un disegno di legge importante, dotato di numerosi elementi istruttori e di un vasto respiro programmatico; un disegno di legge che contenesse la visione di una politica al servizio della ricerca e della sua autonomia. Il Governo ci ha invece presentato un testo talmente scarno, modesto e striminzito da risultare insignificante; una specie di «pizzino» del ministro Mussi.
Ma così facendo il Governo ha confermato che l'unica cosa che gli stava a cuore era il titolo dell'atto: la delega da ricevere in materia di riordino degli enti di ricerca. La 7ª Commissione, però, si è adoperata in tutti i modi per cercare di dare senso, corpo e sostanza ad un testo evanescente. E debbo dare atto di questo buon lavoro, svolto in armonia e in spirito di collaborazione, al relatore, senatore Ranieri.
Certo, più che un'attività emendativa, quella della 7ª Commissione ha finito con l'essere un'attività legislativa, dovendo necessariamente supplire al vuoto governativo e dovendo altresì acquisire in proprio elementi istruttori totalmente assenti dall'atto di iniziativa governativa. In questo senso il testo è nettamente migliorato, tanto da apparire altra cosa rispetto a quello presentato dal Ministro; anche se tali migliorie non sono riuscite - né forse potevano riuscire - a modificare l'obiettivo di fondo del disegno: quello di limitare l'autonomia degli enti di ricerca, ponendoli sempre più in condizioni di subalternità nei confronti del potere del Governo. È vero che la possibilità di certi «commissariamenti di fatto» degli enti di ricerca è stata fortunatamente bloccata; ma non vorrei che fosse stata invece semplicemente rinviata nel tempo.
Il disegno di legge oggi in discussione, per l'ampiezza e l'indeterminazione dei princìpi e criteri direttivi su cui basa la delega, consente infatti al Governo o di modificare incisivamente gli assetti degli enti di ricerca o di limitarsi ad una semplice sostituzione dei vertici degli enti medesimi. Senza entrare nello specifico della carenza dei presupposti costituzionali per la legislazione delegata, rilevo però che in sostanza l'atto è totalmente carente quando non indica gli obiettivi e l'impatto della norma sul sistema pubblico della ricerca, la quale - lo ricordo - è in «riordino» addirittura dal 1997.
Il Governo ha inoltre omesso di esporre le proprie strategie, pur essendovi tenuto dalla legge. Rammento che il decreto legislativo n. 204 del 1998 (contenente disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica), a norma della legge del 15 marzo 1997, n. 59 (la cosiddetta legge Berlinguer-Zecchino), aveva introdotto l'obbligo di procedere annualmente all'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca a valle di un complesso procedimento; mentre il Programma nazionale della ricerca 2005-2007, presentato dall'allora ministro Moratti, approvato dal CIPE nel 2005 e tuttora vigente, resta ancora non aggiornato.
La verità è che il testo del disegno di legge oggi all'esame dell'Aula, sia pur coordinato con gli emendamenti approvati in Commissione, non ha risolto i problemi posti dalla necessità di una modernizzazione del sistema della ricerca, rischiando anzi di aumentarne, sotto certi aspetti, il grado di confusione e di contraddittorietà.
La responsabile mediazione che in Commissione ha portato al varo dell'attuale testo richiede perciò un ulteriore atto di responsabilità: sul piano formale, nel respingere decisamente la proposta che, in palese violazione dell'articolo 33 della Costituzione, attribuisce al Ministro il potere di disporre, comunque e direttamente sugli statuti degli enti di ricerca; ma un atto di responsabilità anche sul piano sostanziale, non essendo concepibile, dopo un decennio di riforme del settore realizzate da Governi di diverso segno politico, trovarsi di fronte ad un intervento come questo, privo di confini precisi, di obiettivi dichiarati e della necessaria valutazione dei costi.
In una delicata fase di rilancio del ruolo della ricerca, che deve creare conoscenza per rispondere alle esigenze culturali ed economiche della società, in un momento in cui appare sempre più essenziale, ai fini dello sviluppo e della competitività del Paese, rafforzare la ricerca, anche per partecipare alle azioni comunitarie di rilancio della Strategia di Lisbona (mi riferisco all'avvio del VII Programma quadro sulla revisione della normativa degli aiuti di Stato a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione), una siffatta riforma legislativa del settore pubblico della ricerca rischia di indebolire irrimediabilmente il sistema italiano.
Oggi, per raccogliere il frutto di un decennio di riforme servono risultati concreti, fondati sulla continuità di gestione, sulla competenza scientifica e manageriale e sull'autonomia statutaria e operativa degli enti di ricerca. Non si può avviare processi privi di qualunque strategia, come fa il Governo Prodi. Non si può ricominciare sempre daccapo, facendo della politica della ricerca una sorta di tela di Penelope.
Ma più di ogni altra cosa servono senso della misura e rispetto dei princìpi di libertà, di autonomia e di trasparenza nei comportamenti concreti, nelle scelte che andremo a compiere, in quanto esse condizionano e condizioneranno sempre più le strutture di gestione e di controllo della ricerca. Faccio un esempio pratico: il testo proposto dalla 7a Commissione affida all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) il compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti. Bene, ma chi la presiederà? Perché, se verrà confermata la notizia diffusa in diversi ambienti che il nuovo presidente dell'Agenzia sarà il sottosegretario Modica, vorrà dire che al di là della retorica di facciata il vero obiettivo del Governo e della sua maggioranza resta la conquista e la sottomissione dell'attività di ricerca. Con buona pace dei nobili intenti della 7 a Commissione del Senato, la quale ha comunque fatto dignitosamente la propria parte rivendicando il diritto-dovere di questo ramo del Parlamento di correggere l'iniziativa legislativa del Governo. E Dio sa se ce n'è bisogno. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Come convenuto tra Presidenza, Capigruppo, Governo e relatore rinvio ad altra seduta il seguito della discussione del disegno di legge in titolo, che riprenderà con la replica del relatore, senatore Ranieri, e del rappresentante del Governo.
(omissis)
La seduta è tolta (ore 13,45).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214)
ORDINI DEL GIORNO
G1
PELLEGATTA
Il Senato,
premesso che:
l'incidenza di rapporti di lavoro presenti negli Enti di Ricerca che non si configurano come a tempo indeterminato, e la varietà delle tipologie a cui i ricercatori sono sottoposti negli enti di ricerca, come ad esempio assegni di ricerca, contratti di collaborazione a progetto, contratti di collaborazione occasionali, riduce pesantemente i diritti dei ricercatori e squalifica le competenze presenti negli Istituti;
tale situazione non consente il consolidarsi di stabili e ramificati gruppi di ricerca che operino in maniera coesa, né garantisce l'efficacia del trasferimento delle competenze tra le diverse generazioni, e che quindi è estremamente difficile che nascano le cosiddette scuole scientifiche nel contesto italiano della ricerca;
si assiste ad un processo di competizione per l'attrazione delle competenze con maggiori potenzialità in campo europeo e internazionale e che l'esiguità dei redditi percepiti dai ricercatori in Italia, la fragilità dei diritti ad essi garantiti e sistemi di selezioni non sufficientemente trasparenti rendono inevitabile, per i ricercatori dotati di maggiori competenze l'ipotesi dell'emigrazione all'estero, impoverendo il nostro tessuto della ricerca nazionale;
la Carta Europea dei Ricercatori raccomanda che i datori di lavoro e/o i finanziatori assicurino ai ricercatori stabilità nei rapporti di lavoro, nonché condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste, ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione;
il comma 520, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» definisce le modalità per la stabilizzazione, negli Enti di Ricerca, di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca e allo stesso fine destina 20 milioni di euro nel 2007 e 30 milioni di euro nel 2008;
impegna il Governo:
nell'attuazione delle deleghe disposte dall'Atto Senato 1214 e nella revisione degli Statuti degli organi a porre in essere tutti gli interventi utili ad assicurare la centralità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'opera dei ricercatori, anche attraverso l'introduzione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori negli obiettivi statutari.
___________
G2
DAVICO
Il Senato,
premesso che:
il precariato nella ricerca scientifica è divenuto un aspetto strutturale che ha indebolito tutto il sistema delle tutele e dei diritti dei lavoratori, che operano in questo settore, attraverso il sistema delle collaborazioni «a progetto o a commessa»;
il dilagare del precariato costituisce non solo un dramma esistenziale ma una perdita sociale, in termini di mancata valorizzazione del «capitale umano», incidendo negativamente sui rendimenti potenziali delle attività della ricerca, settore che richiede piena autonomia, responsabilità e partecipazione;
le dotazioni sui Fondi Ordinari comportano ulteriori e pesanti tagli, che incidono in maniera molto negativa sugli Enti di Ricerca con bilanci ridotti, che obbligano a ridurre la spesa per il personale;
visto che:
il comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 stabilisce che per gli anni 2008-2009 gli enti pubblici di ricerca possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive;
il comma 417 prevede la costituzione di un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nella pubblica amministrazione, alimentato attraverso un meccanismo virtuoso legato al miglioramento dei conti pubblici. Tale norma prevede altresì che, per i cinque anni successivi all'ottenimento dei finanziamenti, le amministrazioni interessate non possano assumere con contratti di lavoro precari;
il comma 519 prevede per gli enti pubblici di ricerca soggetti al blocco delle assunzioni, la possibilità di accedere, in deroga, al fondo destinato alle assunzioni previste per il 2007, la cui dotazione è di 120 milioni di euro. Il 20% di tale fondo è destinato alla stabilizzazione a domanda dei lavoratori subordinati con contratto a termine, assunti tramite procedure selettive e che siano in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio anteriore al gennaio 2007. I lavoratori subordinati che rientrano in tale procedura di stabilizzazione dovranno essere mantenuti in servizio nelle more della conclusione delle procedure di assunzione;
il comma 520 stanzia un fondo aggiuntivo per la stabilizzazione dei precari ricercatori, tecnologi e tecnici e per l'assunzione dei vincitori di concorso. A tal fine sono destinati 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per il 2008. Per l'attivazione di queste procedure di stabilizzazione la norma rinvia ai criteri temporali e di selezione previsti dal precedente comma 519;
il comma 645 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca potranno bandire concorsi nel 2007, per i quali si potrà comunque procedere alle relative assunzioni nel 2008, destinando il 40% delle assunzioni al personale a tempo determinato con le caratteristiche professionali di ricercatori, tecnologi e tecnici, nonchè al personale impiegato in attività di ricerca;
impegna il Governo:
ad attivarsi per la costituzione di un tavolo permanente, affinché gli attori coinvolti, sulla base dell'esame settoriale dei rapporti di tipo precario, nonché della programmazione del fabbisogno di personale, individuino adeguate azioni che garantiscano l'applicazione dei predetti commi della Finanziaria 2007, utili ai fini della stabilizzazione di detto personale;
ad erogare gli accantonamenti imposti dalla finanziaria 2007 a carico del Fondo per il finanziamento ordinario degli Enti MIUR.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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145a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI
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N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia: DCA-PRI-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Consumatori: Misto-Consum; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur; Misto-Sinistra Critica: Misto-SC.
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MARINI
PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 16,12).
(omissis)
Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1214) Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 17,49)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1214.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 12 aprile il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto luogo la discussione generale.
Ha pertanto facoltà di intervenire in replica il relatore.
RANIERI, relatore. Signor Presidente, vorrei innanzitutto ringraziare, in questa replica alla discussione generale sul disegno di legge in materia di riordino degli enti di ricerca, tutti gli intervenuti che, a nome di tutti i Gruppi, hanno espresso nei loro interventi riflessioni precise sul terreno del merito, anche allargando la discussione alle prospettive della ricerca nel nostro Paese. Emerge, oltre l'approvazione di questa legge, che spero avvenga con una maggioranza la più ampia possibile, l'esigenza di un dibattito più approfondito, evocato in molti interventi, sulla prospettiva generale del sistema di ricerca del nostro Paese, un dibattito da affrontare e che affronteremo insieme.
Sono, inoltre, emersi, in molti interventi, problemi di indubbia rilevanza, ma non molto attinenti al disegno di legge in questione; faccio riferimento, in particolare, a due importanti ordini del giorno presentati dalla senatrice Pellegatta e dal senatore Davico sul precariato della ricerca. Consiglierei al Governo di accogliere questi ordini del giorno come raccomandazioni e di avviare un confronto ed una discussione puntuali su questo tema.
In particolare, voglio soffermarmi su due punti che sono emersi dal dibattito: quella al nostro esame non è una nuova legge di riordino, vorrei tranquillizzare su questo soprattutto il senatore Possa, che ha parlato di una legge di riordino fatta a due anni da una riforma generale appena conclusa. Si è tenuto conto, anche riguardo a quest'aspetto, proprio delle indicazioni provenienti dal mondo della ricerca che abbiamo consultato e che ci ha, giustamente, messo in guardia dal prevedere un nuovo riordino complessivo, perché il mondo della ricerca non sopporta riforme strutturali una di seguito all'altra così ravvicinate.
I riordini proposti sono ben delimitati e definiti: uno, il più importante, riguarda la fisica della materia. Su tale argomento sono stati presentati alcuni ordini del giorno in Commissione anche da forze dell'opposizione; ricordo che anche nella passata legislatura sull'assorbimento dell'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM) ci furono molte perplessità anche all'interno di quella che è oggi la maggioranza. Quindi, noi diamo una delega al Governo, un Governo che, badate bene, dovrà raffrontarsi costantemente con le Commissioni parlamentari non per realizzare un nuovo riordino generale, ma per intervenire nei settori ben precisi, come la fisica della materia, l'ottica e l'ingegneria navale.
È stata rivolta, stranamente, a questo provvedimento, anche una critica che io considero un po' incongrua, cioè che il Governo doveva fare una legge più articolata, più pesante, più ambiziosa. Ma, cari colleghi che avete fatto quest'obiezione, non ci sarebbe stato, in questo modo, il rischio che si facesse proprio quel nuovo riordino, quella nuova riforma generale a soli due anni di distanza che voi stessi dite di non volere? Noi abbiamo previsto, invece, una delega su punti estremamente precisi: oltre al riordino nei casi che vi ho detto, abbiamo affrontato un solo problema, cioè come governare e regolare l'autonomia statutaria degli enti di ricerca, cercando di fare un passo avanti rispetto alle disposizioni contenute in questo quadro sia nella legge Berlinguer che nella legge Moratti.
È indubbio che su questo era necessario fare il suddetto passo in avanti. Il mondo della ricerca che esce a seguito di queste due riforme non è affatto idilliaco e pacificato. Vi sono spesso contraddizioni e spaccature anche a livello di enti di ricerca secondo logiche che rispecchiano le differenze esistenti tra le forze politiche.
Noi abbiamo ritenuto che per costruire davvero un nuovo clima unitario e condiviso nella ricerca fosse necessario invitare il mondo della ricerca stesso ad assumersi la propria responsabilità attraverso un'autonomia che dovrà comunque essere valutata ed assunta in base a norme precise, contenute nel disegno di legge, che ne evitino l'autoreferenzialità. Resterà, soprattutto nel caso del CNR, la presenza maggioritaria di componenti di nomina governativa nel consiglio di amministrazione, pur risultando chiaro che, soprattutto per il contributo dell'opposizione e in modo particolare del senatore Valditara, tali membri saranno nominati attraverso il metodo del search committee, vale a dire dei comitati di ricerca espressi dalla comunità scientifica che indicheranno terne di nomi, all'interno delle quali il Ministro dovrà scegliere in maniera motivata.
È chiaro che in questo modo non si annulla la responsabilità della politica, ma più semplicemente se ne diminuisce la discrezionalità, chiamandola a scegliere comunque su figure la cui competenza scientifica e gestionale siano acclarate da commissioni di ricerca nazionali ed internazionali.
In secondo luogo, la riforma dell'autonomia è possibile perché contestualmente si vara un nuovo strumento nazionale per la valutazione. Anche su tale aspetto vorrei tranquillizzare il senatore Possa. Non si eliminano i comitati interni di valutazione, come nel caso del CNR, ma si coordinano i comitati interni di valutazione dei singoli enti sulla base di princìpi unitari e comparabili. Uno dei compiti della prossima Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca sarà proprio quello di accreditare i comitati interni e le regole che essi sceglieranno. Solo sulla base dei suddetti princìpi unitari è poi possibile comparare i risultati raggiunti dai singoli enti, anche al fine dell'attribuzione delle risorse che saranno assegnate tramitevalutazione.
Lo stesso discorso vale per l'Istituto italiano di tecnologia. Non viene eliminato, ma, al contrario, il senso della delega è di ricondurlo pienamente all'interno del mondo della ricerca, come del resto anche nell'ambito della discussione della passata legislatura una parte della politica, oggi all'opposizione e allora nella maggioranza, richiedeva, non per limitarne le capacità anche di internazionalizzazione, ma per farne un elemento propulsore dell'intero sistema della ricerca.
Un altro problema sollevato nella discussione, al quale sono particolarmente sensibile, è relativo alla questione dei costi. Si dice che è impossibile pensare ad una riforma del sistema della ricerca ad invarianza di risorse. L'obiezione è ben posta, ma bisogna fare attenzione. È noto che, a finanziaria approvata, sui costi qualsiasi provvedimento di legge deve sottostare a limiti ben precisi. La Commissione bilancio ci ha infatti chiestodi esplicitare per tutti gli articoli il fatto che questi non comportassero nuovi oneri per il bilancio dello Stato e, pur tuttavia, questo problema esiste e ad esso bisogna rispondere in quest'Aula, immaginando una prospettiva e un impegno comuni perché, a partire dai prossimi provvedimenti e dalla prossima finanziaria, siano aumentate le risorse per la ricerca, incrementando progressivamente quelle da assegnare tramite valutazione. Una prospettiva condivisa - so che il senatore Valditara e la senatrice Soliani hanno presentato uno specifico ordine del giorno al riguardo - può rappresentare un impulso importante perché il Governo assuma con chiarezza questa priorità.
L'ultima obiezione riguarda la difficoltà per l'opposizione, che pure ha contribuito attivamente alla costruzione dell'attuale provvedimento - trattandosi pur sempre di una legge delega al Governo - di affidare una delega ad un Governo di cui non si fida. È bene chiarire che l'esercizio della delega è stato molto limitato dallo stesso provvedimento in esame, non solo per quanto è scritto in esso, ma anche per ciò che lo stesso prevede per il prosieguo dell'esercizio della delega.
Le modalità di emanazione degli statuti dei singoli enti dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari. Non solo, probabilmente per la prima volta nella storia, anche eventuali provvedimenti di commissariamento, e su questo è stato espresso un parere dubitativo da parte della Commissione affari costituzionali, dovranno essere portati a conoscenza delle Commissioni parlamentari competenti.
Credo che se il voto dell'Aula confermerà l'unitarietà di intenti, pur nella diversità di opinioni che si è espressa all'interno della Commissione, l'atto in discussione potrà permettere una gestione parlamentare partecipata dello stesso esercizio della delega, pur restando essa al Governo. Il voto ampio rafforza questa prospettiva. È un elemento importante per il Senato, che dimostra una sua capacità, non solo di intervenire politicamente, ma anche di assumersi responsabilità di gestione, ma una prospettiva condivisa darebbe soprattutto forza alla ricerca che si vedrebbe finalmente trattata dalla politica non come terreno di risse e di divisioni, ma come terreno che la stessa assume come fondamentale per il Paese.
Per questo invito tutti ad un voto che trasferisca in Aula quell'apertura al dialogo, quella serenità e quell'ampiezza di consensi che, sul testo come modificato, si sono evidenziati in tutto il lavoro della Commissione.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
MODICA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore e tutti i senatori che hanno dato atto al Governo e, in particolare, al ministro Mussi, di aver risposto molto prontamente all'impegno preso qui in Senato sulla base di un ordine del giorno votato da questa Aula il 23 novembre scorso, in occasione dell'approvazione della legge di conversione del decreto-legge n. 262 del 2006.
Piuttosto che il regolamento di delegificazione per riordinare gli enti pubblici di ricerca, che è previsto dai commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del sopracitato decreto-legge, con il provvedimento al vostro esame, che fu già presentato il 13 dicembre scorso, si ricorre invece, per lo stesso scopo, allo strumento della legge delega.
Desidero anche ringraziare i senatori, sia della maggioranza che dell'opposizione, che hanno contribuito nella sede referente della 7a Commissione a migliorare, come nella migliore tradizione delle democrazie parlamentari, il testo originario del disegno di legge delega approvato dal Governo. Ciò non mi esime, però, dal replicare, a nome del Governo, su alcuni punti sollevati dai senatori intervenuti durante la discussione generale.
Innanzitutto, pur avendo riconosciuto poc'anzi con piacere il contributo positivo dato al testo dagli emendamenti approvati in Commissione e giudicando migliorativo anche il contributo che potrà eventualmente venire da emendamenti già presentati per l'Aula, desidero richiamare l'attenzione dei senatori sui principali punti fortemente innovativi già presenti nel testo governativo iniziale.
Il primo punto è quello dell'autonomia statutaria, che mi sembra sia stato sottovalutato in alcuni interventi. La prima legge sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca, in attuazione del dettato costituzionale, fu approvato nel lontano 1989, per iniziativa del ministro dell'epoca Antonio Ruberti. Né la riforma Berlinguer-Zecchino (XIII legislatura) né la riforma Moratti (XIV legislatura) hanno toccato l'impianto della legge Ruberti, ovvero il riconoscimento dell'autonomia statutaria e regolamentare alle università e solo regolamentare agli enti pubblici di ricerca.
Con questo disegno di legge, invece, sin dal primo testo, è previsto il riconoscimento agli enti dell'autonomia statutaria, ciò che il Governo giudica il principale passo riformatore e fortemente innovativo. Si tratta di un atto di fiducia nella ricerca pubblica italiana non universitaria, che riteniamo matura e capace di darsi anche le proprie autonome norme statutarie come l'università, contribuendo a coinvolgere, più e meglio, l'intera comunità della ricerca pubblica nella responsabilità strategica che essa ha per lo sviluppo del nostro Paese.
Il Governo non dimentica che questo fu uno dei punti più presenti nell'ampia mobilitazione dei ricercatori contro l'ultima riforma degli enti e intende riconoscere più spazio all'esperienza diretta e specifica di ciascun ente di ricerca nella formulazione delle proprie regole, convinto che così, come si legge nel testo del provvedimento, si salvaguardi «l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza», caratteristica tipica e fondante - aggiungo io - di ogni sistema pubblico di ricerca.
Analoga impostazione di fondo ha avviato il Governo nel prevedere, sin dal primo testo, l'alto profilo scientifico, le competenze tecnico-organizzative dei componenti dei vari organi statutari (in particolare dei consigli d'amministrazione) e idonee procedure per la loro individuazione coinvolgenti la comunità scientifica. Vi era un'allusione implicita alle procedure ben note e diffuse nella comunità internazionale, come quella dei comitati di selezione o search committee, del resto già utilizzate dal ministro Mussi - credo - con successo nella nomina del presidente dell'Agenzia spaziale italiana.
Il Governo saluta, quindi, con soddisfazione il completamento del testo originario con un'indicazione precisa ed esplicita a questa procedura, ottenuta con un emendamento approvato in Commissione.
Il Governo, d'altra parte, è ben conscio che gli enti pubblici di ricerca giocano un ruolo importante nelle strategie di lungo termine del Paese e quindi saluta e giudica di nuovo con soddisfazione la possibilità, prevista in un emendamento, che il consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche sia per metà composto da membri di nomina governativa.
Entrando brevemente nel merito, condivido buona parte dell'intervento del senatore Marconi, in particolare quella sulla necessità di un nuovo riordino e di un dialogo tra maggioranza e opposizione su temi come questi.
Al senatore Asciutti faccio presente che questo riordino non genera costi automatici perché non tocca la struttura interna degli enti, ma solo l'autonomia statutaria e che, inoltre, prevede alleggerimenti burocratici dovuti appunto a tale autonomia. Infine, mi sembra strana, nella sua bocca, la critica al possibile scorporo dell'INFM perché, quando questo ente, ben funzionante, fu incorporato nel CNR, molti dubbi furono sollevati dalla maggioranza d'allora e anche - se non ricordo male - dal senatore Asciutti.
Con la senatrice Pellegatta vorrei condividere il punto che non c'è e non ci deve essere un modello unico di governance degli enti e inoltre anche la necessità che si presti più attenzione alla stabilità dei rapporti di lavoro, come del resto è previsto dalla Carta europea dei ricercatori, che i senatori hanno inserito nel testo con un emendamento.
Senatore Valditara, nell'azione del Governo non c'è alcuna ansia di commissariamento di questo o di quell'altro ente, semmai - credo che questa sia anche condivisa da lei - l'ansia che gli enti tornino a funzionare meglio e con più facilità e scioltezza e che si ponga sempre maggiore attenzione al merito e alla qualità, anche attraverso la costituenda Agenzia nazionale di valutazione che presto verrà all'esame delle Commissioni parlamentari.
Condivido l'approvazione del senatore Davico per le molte novità istituzionali presenti nel testo, in particolare l'autonomia statutaria, e lo assicuro che la produttività sarà sempre valutata rispetto al contesto in cui si muove l'ente, com'è giusto che sia, tenendo conto anche di Regioni del Paese in cui il contesto territoriale è meno forte che in altre.
Capisco benissimo che il senatore Possa difenda il riordino che lui stesso ha direttamente gestito e ideato nella posizione di membro del precedente Governo. Mi permetta, però, senatore, di non condividere le sue previsioni circa le ristrutturazioni così profonde da destabilizzare gli enti. Inoltre, non mi sembra proprio che dall'attività governativa e dallo spirito meritocratico e di attenzione alla qualità con cui il Governo si è mosso in questo provvedimento, come in quello sull'Agenzia di valutazione, derivino pericoli di autoreferenzialità, anzi penso il contrario.
Inoltre, senatore Possa, registro la sua contrarietà al possibile scorporo dal CNR dell'Istituto nazionale di fisica per la materia e dell'Istituto nazionale di ottica applicata. Vorrei ricordare, però, a lei, come al senatore Asciutti, i forti dubbi che l'incorporazione voluta dalla precedente riforma suscitò già allora in tutti gli addetti ai lavori e anche in autorevoli esponenti della maggioranza. Mi permetta, in aggiunta, di sottolineare il fatto che non si tratta di spostare reparti del CNR: questo, infatti, non ha reparti, perché non è un'azienda; è un ente di ricerca che deve perseguire il bene del Paese e della conoscenza, cercando di dare a tutti il massimo spazio possibile per raggiungere i loro obiettivi.
Registro con piacere l'idea della senatrice Capelli di dare ancor più spazio alla libertà di ricerca (e questa è anche l'idea del Governo) e di separare decisamente la scienza dalla politica.
Infine, per quanto riguarda l'intervento del senatore Amato, non condivido l'idea in base alla quale le norme attualmente in discussione in Parlamento - per la precisione, qui in Senato - limitino l'autonomia; anzi, come ho spiegato, penso che la amplino, anche in modo interessante e strategico.
Inoltre, al senatore Amato, come al senatore Asciutti, vorrei replicare - anche se si tratta di un fatto marginale mi sembra giusto farlo, visto che il punto è stato sollevato - che il Piano nazionale della ricerca non è ancora scaduto: non ne abbiamo ritenuto necessario l'aggiornamento annuale nel corso dell'ultimo anno, ma, come Governo, provvederemo a presentarne uno nuovo il prossimo autunno, nei tempi previsti.
Mi consenta, infine, di dirle, senatore Amato, che giudico alquanto non condivisibile la sua idea secondo la quale l'autonomia statutaria sia incostituzionale (se ho capito bene, perché francamente mi sembra che sia l'opposto, cioè che vi sia un rispetto anche maggiore del dettato costituzionale).
RANIERI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RANIERI, relatore. Signor Presidente, desidero segnalare all'Aula che è emersa dalla discussione generale la necessità di effettuare alcune precisazioni - tre in particolare, di scarsa portata, ma significative - che ho raccolto in tre emendamenti.
Con l'emendamento 1.201, riferito al comma 1, lettera d), dopo le parole «consigli di amministrazione», si propone di aggiungere le seguenti: «che sono l'organo di Governo degli enti».
Con il successivo emendamento 1.202, nel comma 1, lettera e), si propone di sostituire la parola «maggioranza» con la parola «metà» (si parla dei membri di nomina governativa).
Infine, con l'emendamento 1.203, nel comma 2, lettera a), dopo la parola «scorpori» si propone di aggiungere le seguenti: «anche parziali». Su questo punto mi pare vi sia un accordo ampio ed ho sentito anche il Governo esprimere il proprio assenso; sarebbe bene, se fosse possibile, dar modo alla Commissione bilancio di esaminare tali testi molto rapidamente, sì da poterli votare subito una breve sospensione.
PRESIDENTE. Senatore Ranieri, debbo dire che, in linea di principio, il tempo per gli emendamenti è ampiamente scaduto. Ho potuto rilevare, però, una condivisione larghissima attorno a queste proposte da lei avanzate; pertanto, in assenza di esplicite posizioni in senso contrario, non avrei difficoltà a sospendere per un quarto d'ora i lavori, dando alla 5ª Commissione la possibilità di convocarsi immediatamente, al fine di procedere speditamente questa sera su questo disegno di legge, che riveste un'importanza che non sfugge ad alcuno.
MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, qualche minuto fa, ho potuto prendere visione dei tre emendamenti proposti dal relatore. Ebbene, alla condizione che nel merito - ma di questo se ne deve occupare lei - vi sia effettivamente una larga condivisione che ne consenta la presentazione, per quello che riguarda gli aspetti finanziari, in base all'articolo 100 del Regolamento del Senato, posso preannunciare che non vi è nemmeno bisogno di riunire la Commissione bilancio: si tratta patentemente di emendamenti che non presentano problemi finanziari.
PRESIDENTE. Senatore Morando, del consenso me ne sono già occupato io, e c'è; gradirei, però, una sospensione di un quarto d'ora per poi riprendere subito i nostri lavori.
Pertanto, sospendo la seduta.
(La seduta, sospesa alle ore 18,14, è ripresa alle ore 18,31).
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
La seduta è ripresa.
Do innanzitutto lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime sul testo, per quanto di propria competenza, parere non ostativo alle seguenti condizioni, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che
all'articolo 1, comma 4, dopo le parole: "si avvale" siano inserite le parole: ", senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato," nonché in fine siano aggiunge le seguenti parole: ", ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità.";
all'articolo 1, comma 8, dopo le parole: "Dall'attuazione" siano inserite le parole: "delle norme".
Esprime, infine, parere non ostativo sugli emendamenti».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti 1.201, 1.202 e 1.203 trasmessi dall'Assemblea e relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
Passiamo ora all'esame degli ordini del giorno, illustrati nel corso della discussione generale, e su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
RANIERI, relatore. Inviterei il Governo ad accogliere come raccomandazione gli ordini del giorno G1 e G2, facendone magari oggetto di un successivo momento di confronto proprio sul tema del precariato negli enti di ricerca. Esprimo invece parere favorevole all'ordine del giorno G3.
MODICA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. Il Governo è disposto ad accettare come raccomandazioni gli ordini del giorno G1 e G2, mentre accoglie l'ordine del giorno G3.
PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se insistono per la votazione degli ordini del giorno G1 e G2.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). No, signor Presidente.
DAVICO (LNP). No.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3 non verrà posto ai voti.
Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.100 si illustra da sé, prevedendo l'abbassamento da 18 a 12 mesi. Faccio presente un refuso nell'emendamento 1.102, dove per la lettera e) si deve intendere la lettera l). Capisco che la lettera "e" minuscola possa essere confusa con la lettera "l", ma così il comma non avrebbe alcun significato. Chiedo, pertanto, di sopprimere la lettera l), che riguarda l'adozione di misure che prevedono norme antidiscriminatorie di genere nella composizione degli organi statutari.
Quanto all'emendamento 1.107 chiedo di sostituire le parole: "ad accorpamenti o scorpori" con le seguenti: "al riordino", che hanno un altro significato. È comprensibile il termine riordino, ma "accorpare o scorporare" un ente di ricerca, la cui ultima legge risale ad un anno fa, diventa difficile.
Visto che ci sono, dal momento che in quest'Aula non si capisce niente e probabilmente anche durante il mio intervento in discussione generale non si capiva niente, sottolineo che nel mio intervento ho fatto riferimento non all'Istituto nazionale di fisica (IFN), ma all'Istituto nazionale per la fisica della materia (INFM). Ho già spiegato la cosa al rappresentante del Governo che è intervenuto in replica pensando che avessi detto un'altra cosa.
L'emendamento 1.108 si illustra da sé, mentre l'emendamento 1.109 è significativo ed è forse il più importante degli emendamenti che, insieme al senatore Possa, ho presentato. Riteniamo che se nell'eventuale scorporo o riordino del CNR si agisse in maniera tale da scorporare del tutto l'Istituto di fisica della materia, lasciando il CNR del tutto fuori dalla fisica della materia, ciò significherebbe la morte del CNR. Oggi l'80 per cento delle scienze, infatti, sono portate avanti grazie alla scienza della materia, che è la materia fondamentale che lega un po' tutte le altre.
Per questo motivo, con l'emendamento 1.109 chiediamo che si aggiungano, a proposito dell'eventuale scorporo, le parole: «senza ledere la completezza dei settori scientifico-disciplinari necessari al Consiglio nazionale delle ricerche per assolvere alla sua funzione di ente di ricerca generalista». Ciò è molto chiaro: si vuole fare in modo che dall'ente di ricerca più importante del Paese, il CNR, non rimanga escluso il settore di fisica della materia.
L'emendamento 1.110, che testualmente recita: «Al comma 2 sopprimere la lettera b) » è molto semplice. Abbiamo istituito, ed è ai suoi primi movimenti, ai suoi primi passi, l'Istituto italiano di tecnologia a Genova e oggi questa Governo già ne chiede il riordino. Di solito si riordina qualcosa che è vecchio, non un ente la cui istituzione è stata deliberata due anni fa e sta compiendo i primi passi. Il riordino fa pensare ad altre cose: non vorrei pensarle e mi auguro che il Governo e il relatore spieghino ciò che intende fare il Governo per il riordino dell'IIT. Per questo chiedo la soppressione della lettera b) del comma 2. (Applausi del senatore Amato).
VALDITARA (AN). Signor Presidente, vorrei illustrare, in particolare, l'emendamento 1.105 per sottolineare, in conformità al testo costituzionale, il divieto di discriminazione di sesso, che d'altro canto è già stato affermato nella passata legislatura, ed espungere invece il riferimento al genere, che è termine sconosciuto al nostro ordinamento e persino equivoco nel dibattito costituzionale.
Quindi, chiedo di mantenere un riferimento saldo alla nostra Costituzione e di non introdurre, invece, nuove concezioni, che in qualche modo potrebbero scompaginare gli stessi principi costituzionali.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
RANIERI, relatore. Signor Presidente, quanto all'emendamento 1.100 il parere è negativo, nel senso che 18 mesi mi sembrano costituire un tempo congruo. Quanto all'emendamento 1.101 invito al ritiro la senatrice Pellegatta, anche perché il tema è stato in qualche modo ripuntualizzato dal subemendamento approvato in Commissione.
Sono inoltre contrario alla soppressione della lettera l) perché mi pare che un richiamo alle discriminanti di genere sia importante all'interno del disegno di legge, accogliendo del resto in proposito le raccomandazioni europee e della Carta europea dei ricercatori.
Invito la senatrice Pellegatta al ritiro dell'emendamento 1.103, per gli stessi motivi illustrati in precedenza. Allo stesso modo, invito al ritiro i senatori Valditara, Asciutti, Delogu e gli altri firmatari dell'emendamento 1.104, in quanto, da un punto di vista legislativo, mi sembra che l'espressione «degli organi» sia molto più precisa e puntuale che l'espressione «delle aree».
Per quanto riguarda gli emendamenti 1.105 e 1.106, confesso di non capire bene i termini del contendere; forse si tratta di un mio limite fondamentale. L'unica cosa che posso fare, come relatore, per evitare una discussione su questo tema, che non mi sembra avvenga nemmeno nella sede appropriata, è un comune richiamo all'articolo 51 della Costituzione, che parla di pari opportunità tra donne e uomini.
La mia è una proposta di riformulazione di tali emendamenti, che richiede però anche il consenso delle senatrici Capelli e Gagliardi, che in Commissione proposero tale importante emendamento su questo terreno.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.107 ed 1.108, così come per l'emendamento 1.109, che mi pare di avere, se non alla lettera, colto nello spirito con l'emendamento presentato dal relatore in Aula, in cui si parla di accorpamenti e scorpori anche parziali. Non è data l'indicazione di uno scorporo tout court di tutta la fisica della materia dal CNR.
Esprimo parere contrario altresì sull'emendamento 1.110.
MODICA, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca. Sull'emendamento 1.100 esprimo parere contrario per le motivazioni sottolineate anche dal relatore. Circa l'emendamento 1.101, invito la senatrice Pellegatta al ritiro. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.102, per le motivazioni già espresse dal relatore, con cui concordo. Si invita inoltre la senatrice Pellegatta a ritirare l'emendamento 1.103. Anche per quanto riguarda l'emendamento 1.104 vi è un invito al ritiro, perché nel caso del CNR, ad esempio, le aree di ricerca sono articolazioni territoriali e non scientifiche.
Per quanto concerne gli emendamenti 1.105 e 1.106, che sono identici, condivido il parere del relatore, ossia sarebbe opportuna una riformulazione in accordo con la Costituzione, facendo riferimento non ai termini "genere" o "sesso", ma all'espressione "tra donne e uomini", ossia quella contenuta nella Costituzione.
Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.107, 1.108, 1.109 e 1.110. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 1.201, 1.202 e 1.203.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Asciutti.
Non è approvato.
Senatrice Pellegatta, intende aderire all'invito del relatore e del rappresentante del Governo al ritiro dell'emendamento 1.101?
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.201, presentato dal relatore.
È approvato.
Senatrice Pellegatta, aderisce all'invito del relatore e del rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento 1.103?
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, lo ritiro.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.202, presentato dal relatore.
È approvato.
Senatore Valditara, intende accogliere l'invito del relatore e del rappresentante del Governo al ritiro dell'emendamento 1.104?
VALDITARA (AN). Sì, signor Presidente, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.102 (testo corretto), presentato dal senatore Asciutti.
Non è approvato.
Invito i presentatori ad esprimersi sulla proposta di riformulazione degli emendamenti 1.105 e 1.106, avanzata dal relatore.
VALDITARA (AN). Accolgo la proposta di riformulazione dell'emendamento 1.105, poiché essa procede proprio nello spirito del nostro ordinamento.
PRESIDENTE. Poiché non si fanno ulteriori osservazioni, anche la riformulazione dell'emendamento 1.106, identico all'1.105, si intende accolta.
Metto pertanto ai voti l'emendamento 1.105 (testo 2), presentato dal senatore Valditara e da altri senatori, identico all'emendamento 1.106 (testo 2), presentato dalla Binetti e da altri senatori.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dai senatori Asciutti e Possa.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dai senatori Asciutti e Possa.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.203, presentato dal relatore.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dai senatori Asciutti e Possa.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Asciutti.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dal relatore.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.
CAPELLI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, vorrei intervenire in dissenso con la proposta del senatore Ranieri. Sono infatti favorevole a mantenere quanto stabilito in Commissione, ossia la dizione relativa all'adozione di misure che prevedono norme antidiscriminatorie di genere nella composizione degli organi statutari.
Questo dopo una bella discussione in Commissione che ha mostrato come sia l'articolo della Costituzione sia altre diciture siano più arretrate rispetto al dibattito del movimento delle donne in Europa e in Italia, in cui non si usano più tali termini e non a caso, in quanto si considera il genere legato non alla natura e quindi alla naturalità delle cose, ma ad una costruzione storica ed antropologica.
Ci sembrava quindi che quella formulazione rappresentasse una posizione molto avanzata. Mi dispiace molto, allora, che adesso in Aula si torni indietro rispetto ad una discussione che si è sviluppata, anche con la maggioranza della Commissione, in cui si era recepito il dibattito del movimento delle donne.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
É approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
É approvato.
Passiamo alla votazione finale.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, promuovere la ridefinizione degli enti di ricerca è cosa impellente. Infatti, l'intento di riordino avviato dai precedenti Governi non è stato sostenuto adeguatamente da atti di indirizzo, sicché la vita degli stessi è stata condizionata da logiche politiche.
Ora, viceversa, è tempo di superare le scelte strumentali precedenti e riconoscere il primato al principio di autonomia scientifica. Adesso l'impegno del Governo è per una ricognizione totale degli enti vigilati dal MIUR (Ministero dell'università e della ricerca): una ristrutturazione che può prevedere anche l'accorpamento, la fusione e la soppressione degli enti stessi, ma che comunque dovrà incrementare le capacità di monitoraggio e valutazione della ricerca.
Promuovere l'autonomia di questi enti significa, soprattutto, sviluppo di attività comuni finalizzate all'impegno produttivo delle conoscenze e incentivo alle interazioni con le università. Tale nuovo input assicurerà spazi adeguati all'irrinunciabile attività di ricerca, intesa anche al servizio del mondo produttivo, cosicché si realizzi una sistematica cooperazione con le imprese e si abbandoni l'antico retaggio di relazioni opportunistiche.
Nel nuovo apparato si esalterà il ruolo della ricerca per gettare le basi di un sistema «Qualità Italia» che incrementi la competitività del Paese e costituisca un polo organizzato nei nuovi segmenti di mercato: dunque più autonomia e più caratterizzazione dei rispettivi compiti al fine di incrementare il monitoraggio e lo sviluppo della ricerca.
Per questi motivi, a nome del Gruppo dei Popolari Udeur, esprimo voto favorevole al disegno di legge in esame. (Applausi del senatore Adduce).
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Fare presto e fare bene: era questo l'auspicio che abbiamo espresso quando abbiamo avviato il confronto su questo provvedimento in materia di riordino degli enti di ricerca in 7a Commissione.
Fare presto era una necessità per diversi motivi: da un lato, il cattivo stato di salute di alcuni enti; dall'altro, l'evidenziarsi di urgenze di fronte ad importanti occasioni che l'Europa mette a disposizione della ricerca. Sarebbe assolutamente colpevole non cogliere le opportunità previste dal VII Programma quadro dell'Unione Europea.
Dopo pochi mesi, con nel mezzo momenti difficili per la vita parlamentare, come la crisi di Governo, arriviamo a licenziare il testo. Credo che possiamo dirci soddisfatti: abbiamo usato il tempo necessario, senza sprechi, per una materia molto complessa e crediamo anche, rispetto alla necessità di fare bene, che il testo che consegniamo alla Camera sia migliore e più puntuale della già ottima base di discussione che il Governo ha consegnato al Senato.
La discussione approfondita che abbiamo affrontato, tanto in Commissione come in quest'Aula, porta a migliorare il testo. Ma, a fronte di alcune critiche ingenerose ascoltate in discussione generale, credo sia utile dare atto della sensibilità dimostrata dal Governo, che ha scelto la corretta via della delega legislativa sospendendo l'uso della delega regolamentare prevista in finanziaria e spronando il Parlamento a farsi carico di una scelta più puntuale e complessiva. Oggi, grazie a questo provvedimento, la scienza del nostro Paese sarà più libera e autonoma.
Crediamo sia utile, allora, mettere in luce alcuni elementi che, grazie all'impegno di tutte le forze politiche, rafforzeranno l'autonomia e la produttività degli enti di ricerca.
L'introduzione dei search committee consente di affermare con forza che la competenza scientifica e gestionale sono criteri sovraordinanti alle appartenenze e alle sensibilità: è un primo passo, importante, per rafforzare davvero il nostro sistema della ricerca, superando inaccettabili nepotismi.
Un secondo aspetto che ci sembra utile salutare con soddisfazione è la puntualizzazione nell'identificare quegli enti e quelle strutture che necessitano dei maggiori interventi: il rilancio della ricerca nei settori dell'ottica e della fisica della materia sono obiettivi che spero possano essere da tutti condivisi.
Così come il riferimento alla Carta europea dei ricercatori ci sembra una scelta utile, se non sarà un semplice orpello. Ma vogliamo ricordare a tutti cosa prevede questa Carta e citiamo solo tre princìpi che lì sono contenuti: gli enti devono offrire condizioni di lavoro che consentano sia alle donne sia agli uomini di conciliare famiglia e lavoro, figli e carriera; gli enti devono riconoscere la necessità che i ricercatori siano rappresentati negli organi decisionali; gli enti devono garantire che le prestazioni dei ricercatori non risentano dell'instabilità, ma anzi devono operare per migliorare la stabilità delle condizioni di lavoro dei ricercatori. Sono tre passaggi estremamente impegnativi che disegnano un mondo della ricerca dove il ruolo dei ricercatori sia anche quello di decidere del futuro del proprio lavoro, in un contesto di piena autonomia scientifica, garantito dalla stabilità del rapporto di lavoro.
E proprio la Carta europea ci sollecita, rispetto all'enorme questione di genere che investe gli enti di ricerca, a non limitarci a sole misure prescrittive, ma a costruire politiche attive per le pari opportunità; è questo, allora, che ci aspettiamo dal Governo in quest'opera di riordino: la capacità di garantire la conciliabilità dei tempi di vita e di lavoro come un elemento necessario per liberare le energie delle nostre ricercatrici e ricercatori.
Ma questi interventi richiedono ed esigono di affrontare con decisione altre due questioni che completino il quadro: l'estensione di questo approccio al complesso della ricerca e l'impegno economico del Paese verso la ricerca. Se, nella classifica mondiale delle imprese più innovative, la prima azienda italiana, abbastanza isolata, è Finmeccanica, al cinquantesimo posto, questo è sicuramente dovuto alla parcellizzazione del nostro sistema produttivo e ai limiti del nostro capitalismo, ma è in parte dovuto anche alla debolezza del nostro sistema di ricerca, debolezza non solo e non tanto nella produzione scientifica, ma anche nella capacità di trasmettere i risultati di questo impegno alla ricerca applicata, e alla debolezza del sistema delle imprese di assumere quei risultati come asset strategici.
Se questi sono i dati, serve fin dalla prossima legge finanziaria un impegno straordinario: la scelta da parte del Governo di porre la ricerca tra le assolute priorità, confermata nel corso del recente riconsolidamento della maggioranza con il cosiddetto dodecalogo, deve avere effetti anche sul bilancio dello Stato.
L'altro punto aperto all'iniziativa del Governo e del Parlamento, come già registrato dal relatore nella discussione generale, resta quello degli enti di ricerca che non dipendono dal Ministero dell'università e della ricerca: vi sono decine di luoghi pubblici dove la ricerca potrebbe essere un elemento trainante dello sviluppo, ma che sono lasciate senza forma alcuna di coordinamento e dove anche le condizioni di lavoro dei ricercatori sono estremamente diseguali.
Solo per citare tre esempi di prima grandezza, pensiamo all'ISTAT, che sta affrontando una complessa transizione da ente pubblico a ente di ricerca, o ancora all'ENEA, dove vige un curioso contratto che non esiste in nessun'altra struttura italiana e che deve anch'esso chiarire la propria missione strategica, o a situazioni assurde e incomprensibili, come quella del Consiglio per la ricerca e sperimentazione in agricoltura, il CRA, dove i ricercatori hanno il contratto da braccianti.
È necessario e urgente, allora, che il Governo tutto superi l'atteggiamento dei compartimenti stagni, per cui i singoli enti di ricerca sono riserva di ciascun Ministero. Siamo convinti che, a partire dalla valutazione, forme di coordinamento, procedure standardizzate e rapporti di lavoro omogenei, pur nel rispetto dell'autonomia della scienza, darebbero un forte impulso al nostro sistema scientifico, così come siamo fiduciosi che il clima che ha accompagnato il nostro lavoro in Commissione possa confermarsi.
Pur rimanendo una perplessità sulla scelta di preordinare il ruolo dei consigli di amministrazione, per tutto quanto detto sopra dichiaro il voto favorevole del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. Colleghi, concedetemi un momento di attenzione per l'organizzazione dei nostri lavori; ho bisogno della vostra collaborazione, ovviamente, per realizzarla.
Sono ora previste le altre dichiarazioni di voto e il voto finale del provvedimento al nostro esame. Successivamente, dovremmo passare alla discussione del disegno di legge di rideteminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive comunitarie 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE e, come ultimo punto del calendario, al disegno di legge delega sui diritti televisivi.
Credo che, se riusciamo ad amministrare i nostri tempi e a concludere l'esame di questo provvedimento e del disegno di legge sulle direttive comunitarie, la mattina di domani potremmo destinarla all'inizio dell'esame del disegno di legge n. 1269, procedendo con la discussione generale, senza effettuare votazioni, anche in considerazione dello sciopero annunciato degli assistenti di volo. Ovviamente, però, vi è la necessità di concludere i due provvedimenti all'ordine del giorno e, se i colleghi danno tutti una mano, forse riusciamo a raggiungere l'obiettivo.
Riprendiamo ora le dichiarazioni di voto.
GAGLIARDI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAGLIARDI (RC-SE). Signor Presidente, colleghi e colleghe, la legge delega che ci accingiamo oggi ad approvare è un primo concreto passaggio di un percorso che ci dovrà portare a una politica della ricerca adeguata alle esigenze di questa fase storica e, soprattutto, al bisogno impellente, per il nostro Paese, di superare un vero e proprio stato di minorità, in Europa e nel mondo.
Noi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea la voteremo con questa convinzione e con questa consapevolezza, sapendo, cioè, che si tratta solo di un primo passo per superare le inerzie, le resistenze e le opposizioni che, al di là delle dichiarazioni di intenti o degli impegni verbali, non ci consentono ancora di puntare sulla ricerca - e sulla ricerca di base - come volano privilegiato per uscire dal rischio di declino che ci minaccia; sapendo che ancora pesa, ben al di là della volontà di chi governa e dei Ministri competenti, un'idea, diciamo così, contabile e quantitativa della crescita, del lavoro produttivo, dell'impiego delle risorse.
Prendiamo atto, dunque, che con questa proposta si mettono alcuni degli enti della ricerca pubblica più importanti, quelli direttamente vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, in condizioni nettamente migliori che nel loro, peraltro accidentato, passato. Della soluzione legislativa finale, che è stata notoriamente il frutto di un vero e lungo dibattito in 7ª Commissione, apprezziamo, in particolare, l'equilibro raggiunto tra la necessità dell'autonomia degli enti e la necessità analoga di un rapporto positivo e non condizionante con la politica.
In realtà, dentro questo problema - così come ha rilevato in sede di discussione generale la nostra collega Capelli - si cela una questione di straordinaria complessità culturale: cos'è la libertà della ricerca nell'epoca della globalizzazione e di uno sviluppo della scienza senza precedenti? Chi decide, con quali criteri, con quali paradigmi, con quali possibilità di valutazione, con quali risultati? Non credo che nessuno possa cavarsela, su questi temi, con ricette semplici.
Credo però che, intanto, possiamo approssimarci a questi problemi tenendo ferme due barre: per un verso, è essenziale l'autonomia dei soggetti che la ricerca la compiono ogni giorno sul campo; per altro verso, è quasi altrettanto essenziale che la politica - intesa nel senso più lato e alto del termine - svolga un ruolo di indirizzo, garanzia, stimolo, controllo critico. La politica che non può esaurirsi nella dimensione del Governo e che perciò, come sta scritto in questa legge, comprende attivamente il lavoro del Parlamento e dovrà, secondo noi, riuscire a coinvolgere altre istanze democratiche e rappresentative della società.
Fino a qui vale il nostro consenso, quello che ci spingerà a votare a favore di questa legge. Adesso vorrei solo dedicare l'ultima parte della mia dichiarazione di voto ad un punto serio di dissenso che abbiamo dovuto registrare durante la discussione e la votazione degli emendamenti.
Il fatto che la dizione sulle norme antidiscriminatorie di genere sia stata modificata con il ritorno alla dizione originaria del testo di legge, che avevamo modificato dopo un interessante ed approfondito dibattito in seno alla nostra Commissione, ci lascia l'amaro in bocca. Vorrei spiegare ai colleghi che hanno preferito tornare a quella dizione che non solo il linguaggio non è neutro, ma che la discriminazione di sesso e la discriminazione di genere e la stessa dizione delle pari opportunità non significano affatto la stessa cosa: in ogni caso, la dizione «norme antidiscriminatorie di genere» non si riferisce più ad una differenza di tipo biologico-naturalistico e che in qualche modo ci riconduce a quella pretesa incompatibilità tra donne e scienza che è corsa per tanto tempo nella nostra cultura; la discriminazione di genere ha un senso diverso e richiama anche un tema difficile e duro com'è quello non solo del rapporto tra le donne, la ricerca, la tecnologia, ma del rapporto tra donna e potere, della capacità e della volontà del genere femminile oggi di rivendicare una diversa collocazione, anche da questo punto di vista, nei riguardi del genere maschile e della sua tendenza a perpetuare il patriarcato.
Ricordo qui che addirittura stiamo parlando di una situazione di cui non si può non prendere atto: in una struttura significativa come l'ENEA, un'inchiesta svoltasi l'anno scorso dimostra che le donne sono discriminate sul piano non solo delle carriere, ma del salario e guadagnano mediamente il 30 per cento in meno dei loro colleghi maschi, naturalmente a parità di qualifica.
Signor Presidente, noi voteremo, con disappunto, l'insieme di questa legge che ci sta a cuore, ma ci impegniamo e contiamo sul fatto che sulla specifica questione delle norme antidiscriminatorie la Camera possa correggere quello che noi qui al Senato non siamo riusciti a fare, nella speranza di poter tornare a discutere, con reciproco rispetto, profitto e comprensione, di un tema di questa portata. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PRESIDENTE. Colleghi, vorrei ricordare a tutti che su questi provvedimenti è richiesto il voto elettronico senza che se ne faccia espressa richiesta; quindi, credo sarà necessario rispettare anche i numeri.
DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, la vostra parte politica aveva tentato già in passato una ridefinizione della missione e il conseguente riposizionamento degli enti di ricerca. Tale riordino non era stato supportato da adeguati atti di indirizzo, sicché l'autonomia degli enti si era espressa su scelte di carattere politico-strategico che hanno, in taluni casi, leso il principio dell'autonomia scientifica.
Ciascun ente, di conseguenza, si è trovato immesso in logiche autoreferenziali e teso a conservare l'insieme di funzioni ed attività ereditate dal passato.
Anche in quest'occasione, il Governo di centro-sinistra ha rischiato nelle settimane scorse di fallire, procedendo al riordino degli enti attraverso regolamenti di delegificazione che avrebbero minato la tutela legislativa dell'autonomia degli enti di ricerca, che trova il suo fondamento nell'articolo 33 della Costituzione, e creato contenziosi tra lo Stato e le Regioni, dal momento che l'articolo 117 della Costituzione affida alla competenza concorrente la materia relativa alla ricerca. L'operazione, che inizialmente questo Governo ha cercato di attuare, non sembrava sorretta da una strategia efficace, volta al rilancio della ricerca pubblica italiana, il cui obiettivo deve tendere alla valorizzazione del personale scientifico che in essa opera.
Pur esprimendo soddisfazione per il lavoro svolto in Commissione, grazie alla presidente, senatrice Franco, e alla disponibilità del relatore, senatore Ranieri, lavoro che ha contribuito a stabilire i giusti princìpi e criteri direttivi, non configurati nel testo originario del disegno di legge, tanto da far sospettare, come già ribadito in sede di discussione generale, che il Governo volesse commissariare la ricerca italiana, rimangono alcune perplessità sul tenore di un provvedimento che non chiarisce alcuni aspetti.
Infatti, se da un lato va registrata positivamente l'introduzione di un esplicito richiamo alla Carta europea dei ricercatori; del riconoscimento, in linea di principio, di un'autonomia anche statutaria degli enti; della previsione che i direttori delle strutture scientifiche debbano essere scelti tramite procedure di valutazione comparativa sulla base del merito scientifico della nomina dei comitati di selezione di rose di candidati alle presidenze, dall'altro, mancano raccordi con l'autonomia regionale (nel testo si fa riferimento ad eventuali attività d'interesse delle Regioni) e si evidenziano la scarsa attenzione al mondo imprenditoriale nonché la vaghezza su eventuali nuovi incentivi o risparmi derivanti dal nuovo assetto degli enti.
Si invoca la libertà di ricerca, pur essendo consapevoli che detta attività dipende, in misura preponderante, da finanziamenti esterni, in larga misura privati, che condizionano necessariamente l'indipendenza nello svolgimento dell'attività di ricerca. A questo proposito giova ricordare che le dotazioni ordinarie stanziate dalla finanziaria 2007 si sono ridotte a livello di pura sussistenza, laddove dovrebbero essere assicurate per il buon funzionamento delle strutture di ricerca e lo sviluppo di conoscenze e competenze non immediatamente applicabili.
Il caso INAF è davvero emblematico. Il taglio del 5 per cento dei fondi ha significato di fatto tagliare un quinto della ricerca. Il 75 per cento dei fondi è impiegato per il pagamento del personale, sovradimensionato rispetto a chi svolge attività di ricerca. Milioni di euro sul bilancio dell'ente per gli incomprimibili stipendi di 50 impiegati amministrativi, di cui non hanno mai usufruito osservatori e centri esterni all'ente stesso. Una situazione disastrosa, causata da un problema di incomunicabilità tra consiglio d'amministrazione e consiglio scientifico. La conseguenza è la chiusura del telescopio nazionale «Galileo» alle Canarie, l'impossibilità di pagare addirittura l'ultima rata del progetto internazionale «Large binocular telescope», al quale l'INAF partecipa da dieci anni e che diventerà, a breve, operativo in Arizona, l'abbandono del radiotelescopio in Sardegna, il blocco di decine di ricerche e progetti già iniziati.
La vicenda INAF è solo l'ultima in ordine di tempo. Basti pensare all'ASI, all'IMONT (l'Istituto per la montagna), recentemente commissariato e, infine, al CNR, il cui sistema fortemente burocratizzato ha creato una catena gerarchica sorprendente.
Per quanto attiene ai criteri di valutazione in termini di produttività ed efficienza, bisogna tener conto che i parametri di quantizzazione, adatti a classificare i soggetti di ricerca con un giudizio di merito, espresso da uno o più indici numerici, sono validi solo se riferiti al lungo periodo. L'analisi di capacità di ciascun ente di rispondere alla missione assegnata è strettamente connessa con gli strumenti propri dell'autonomia organizzativa e scientifica. La valutazione del grado di conseguimento degli specifici obiettivi e del loro «ritorno», ad effettivo beneficio delle esigenze sociali che attraverso essi si intenda soddisfare, può avvenire «a posteriori», non prima di otto-dieci anni.
Le parole d'ordine per il successo della ricerca si identificano con i princìpi di «produttività, massa critica e capacità di autofinanziamento». La produttività di un ricercatore o di un gruppo di ricercatori è un concetto strettamente associato a quello di efficienza.
Questi criteri implicano una maggiore attenzione sui grossi gruppi, particolarmente utili, specie se fanno un lavoro in rapporto adeguato ai mezzi che hanno a disposizione ed avendo per finalità principale gli interessi della scienza e del Paese. I grandi gruppi importanti sono utili, ma riteniamo che non bisogna differenziare per ruolo, né per temi programmatici, i gruppi di minore dimensione.
La dura realtà è che il Paese Italia è costituito da laboratori e piccoli centri di ricerca dotati di una strumentazione praticamente obsoleta e situati in aree di ricerca che costano più di quanto si possa spendere. Gli scienziati sono di età media e costretti a confrontarsi con finanziatori privati che, specie quando si tratta di imprese, troppe volte non hanno la giusta sintonia e la giusta considerazione della ricerca pubblica. Né vi sono posti di lavoro a tempo indeterminato paragonabili a quelli di cui dispongono gli scienziati di altri Paesi.
Una legge delega che interviene, operando per la terza volta in dieci anni lo scorporo e la fusione di enti di ricerca, rischia di determinare - come osservato dalla Corte dei conti e da illustri gerarchie degli enti medesimi - dispersione, piuttosto che consolidamento dell'attività scientifica. L'ultima relazione della Corte dei conti spiega che al CNR il 94,9 per cento dei fondi del Ministero sono stati impiegati per il pagamento degli stipendi. Il personale è diminuito del 10 per cento (758 unità in meno), eppure i costi sono cresciuti del 5 per cento (22 milioni di euro in più). Questo paradosso è determinato dalla politica della buonuscita e dagli scatti automatici: ogni persona che va in quiescenza costa, per quell'anno, all'ente, come tre persone di pari livello del quiescente. Il contributo alla ricerca propositiva, secondo la Corte dei conti, è diminuito del 25 per cento. E, qualora fossero vere le notizie apparse recentemente sui media, risulterebbe tragicomica la posizione di importanti e qualificati dirigenti.
Gli obiettivi principali del riordino degli enti di ricerca si identificano con il rilancio della ricerca attraverso determinate azioni. In ogni caso, non dobbiamo comunque dimenticare che il principale prodotto dell'attività di ricerca non va individuato solo nella solo scoperta in sé, ma anche nella figura del ricercatore, indispensabile per il conseguimento dell'innovazione scientifica, poiché per creare la ricerca è necessario un lungo processo di apprendimento. In ogni caso l'attività di ricerca è importante, in quanto consente di elevare la qualità della struttura sociale che costituisce la cornice, diffondendo la percezione dei fondamenti scientifici e tecnologici delle società moderne.
In sintesi, la conclusione è che questa legge delega non riesce ad andare al di là dell'ingegneria istituzionale. L'obiettivo è dunque raggiunto a metà.
Auspicando, anche per il futuro, uno strumento legislativo più coinvolgente, che permetta una maggiore disponibilità anche da parte nostra, dichiaro, a nome del Gruppo Lega Nord, di non partecipare al voto. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARCONI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione generale e l'esame degli emendamenti hanno confermato la previsione che già esprimevo in sede di discussione generale qualche settimana fa. L'accordo sul testo, così come era stato liquidato dalla 7a Commissione, viene confermato dall'Aula.
Abbiamo lavorato in modo intenso, puntuale ed efficace. L'UDC rivendica per sé un ruolo attivo e propositivo nella stesura condivisa del testo definitivo. La prima dimostrazione di ciò è data dal bassissimo numero di emendamenti. Riguardo a questi, ne restava uno che doveva chiarire un aspetto importante, relativo all'introduzione di una norma antidiscriminatoria di genere nella selezione degli amministratori degli enti di ricerca. Ritenevamo infatti inutile l'inserimento di questa specificazione, visto che la stessa Costituzione della Repubblica e infinite altre leggi escludono in modo perentorio qualsiasi forma di discriminazione che faccia riferimento alla razza, al sesso o a qualsiasi altro criterio di natura politica, culturale e territoriale.
Quindi, il principio è saldamente stabilito ed ancorato nel nostro sistema legislativo. Pertanto, l'emendamento presentato dalle colleghe di Rifondazione Comunista ci era sembrato superfluo, comunque inutile ai fini pratici. Nonostante ciò abbiamo accolto l'ipotesi di inserire questo principio dell'antidiscriminazione facendo, però, esplicito riferimento al sesso e non al più equivoco termine di «genere», del quale riteniamo si stia facendo un certo abuso.
Nel merito del provvedimento non ho altro da puntualizzare.
Il nostro voto favorevole è esclusivamente legato al giudizio su questo specifico testo di legge e sul modo in cui siamo arrivati a definirlo. Il testo ci soddisfa sul piano del contenuto. Abbiamo una legge equilibrata, che fissa chiari princìpi riguardo al sistema di regole che devono disciplinare l'autonomia degli enti di ricerca, tenendo dentro confini ben delineati l'intervento della politica. Questa agisce attraverso le istituzioni (Parlamento e Governo), esercitando l'insostituibile attività di programmazione e di controllo.
Il controllo diventa soprattutto, con questa legge, una verifica dei risultati. Se é importante, infatti, un attento esame dei progetti, è ancora più importante e decisivo verificare il prodotto finale. Questo non è lesivo dell'autonomia. Tutta l'autonomia ai ricercatori nel definire modalità, procedure, metodi e tempi dei loro progetti; questo è fuori discussione e su questo terreno non potranno essere tollerate ingerenze.
L'UDC teneva in modo particolare che sia gli obiettivi che i risultati fossero stabiliti dal Governo e dallo stesso puntualmente verificati. Qui vediamo salvaguardato il primato dell'interesse pubblico su qualsiasi spinta corporativa o lobbistica. Il filtro e il discernimento riguardo a questi dev'essere fatto dalla politica, in questo caso dal Governo controllato dal Parlamento.
Altro aspetto riguarda la modalità di composizione dei consigli d'amministrazione. Le norme previste danno un senso più chiaro al confine fra gestione e indirizzo politico. L'aver accettato questo principio da parte della maggioranza e del Governo crediamo sia stato un altro segnale importante del dialogo che ha portato a un testo largamente condiviso. È importante che, per il momento, ci diamo criteri condivisi nel fissare le regole con le quali si applicherà l'autonomia di gestione. In un secondo tempo sarà importante riscontrare la sincerità del Governo riguardo alle nomine che verranno fatte. Non possiamo, infatti, dimenticare quanto il ministro Mussi ha in proposito dichiarato in Commissione: nessuna volontà di usare lo strumento del riordino per tagliare teste ai vertici degli enti di ricerca. Una dichiarazione importante, questa del Ministro, che ci ha rassicurato per le future designazioni e, alla quale diamo credibilità. Queste nomine dovranno essere fatte secondo criteri di pura professionalità, come previsto dal punto f), comma 1, dell'articolo 1, che abbiamo dovuto introdurre.
L'UDC ha criticato pesantemente il modo in cui anche questo Governo ha adottato il sistema delle spoliazioni. Attraverso questo si buttano a mare alte e preziose professionalità maturate faticosamente nel tempo, solo perché la nomina è stata fatta da un precedente Esecutivo.
Crediamo che il buon senso debba ritrovare una sua collocazione adeguata nell'azione politica dei partiti e degli schieramenti. Vogliamo avere fiducia che le cose possano cambiare in questa direzione e la pubblica amministrazione trovi una sua oggettiva stabilità per l'evidente vantaggio di ogni cittadino. L'amministrazione degli enti di ricerca, più di altri settori della pubblica amministrazione, per gli alti obbiettivi a cui è deputata, non può essere un terreno di scontro fra partiti o gruppi di interesse.
Altro passaggio decisivo nel merito della legge riguarda l'obbligo per gli statuti degli enti di essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti e il fatto che il Governo potrà procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sempre e comunque sottoposti al parere delle Commissioni. Vediamo in questi passaggi evidenti limiti alla stessa legge delega.
L'ultima questione riguarda proprio l'appoggio che stiamo assicurando a una legge delega del Governo. In Commissione avevamo chiesto di arrivare a un nuovo disegno di legge presentato da tutti i Gruppi, visto che i contenuti erano stati largamente condivisi e la legge entra in modo ampio su tante questioni precedentemente non previste dal testo del Governo. Queste iniziali carenze forse giustificavano la stessa legge delega, ma l'averle definite in Commissione dava la possibilità di far cadere questa necessità prioritaria. Non è stato possibile farlo; il Governo ha voluto mantenere il proprio disegno di legge delega, ma su questa strada comunque ci eravamo incamminati e tutti i Gruppi, di maggioranza e di opposizione, hanno lavorato di comune accordo per proporre un consistente pacchetto di emendamenti, concordati col relatore e col Governo, che hanno prodotto una legge sostanzialmente diversa dal testo originario presentato dalla maggioranza.
Questa non è appena una nostra opinione, ma è l'evidenza che ogni collega senatore può facilmente verificare: basta confrontare il testo proposto dal Governo e quello che l'Aula si appresta a votare questa sera. Tutto ciò è per noi sufficiente per esprimere un voto favorevole, come abbiamo già fatto in Commissione.
Non possiamo, d'altra parte, dimenticare che, all'inizio dell'iter del provvedimento di legge in esame, si era parlato con insistenza dell'intenzione dell'Esecutivo di procedere a colpi di decreto ministeriale per il riordino degli enti di ricerca. Rispetto a quella sciagurata partenza, credo che l'UDC abbia svolto un ottimo lavoro, che ha portato - lo ribadisco ancora una volta - alla quasi totale condivisione della legge nel merito dei suoi contenuti da parte di tutti i Gruppi del Senato.
Da ultimo, il nostro convincimento positivo viene confermato per una volontà comune - espressa dall'ordine del giorno precedentemente votato - che sta emergendo a favore del finanziamento della ricerca, riguardo al quale troppe volte abbiamo rilasciato altisonanti dichiarazioni di principio. Questa volontà politica, già espressa dai Gruppi di maggioranza e opposizione, va immediatamente concretizzata per impegnare il Governo a presentare leggi finanziarie che prevedano un progressivo e significativo aumento dei capitoli di bilancio riservati alla ricerca.
L'UDC vigilerà attentamente nel futuro perché questo orientamento sia confermato sotto ogni aspetto formale e, soprattutto, che la consistenza di questo innalzamento degli stanziamenti sia sufficiente per far raggiungere, prima della fine della legislatura, un livello di finanziamenti alla ricerca pari a quello degli altri Paesi dell'Unione Europea.
In conclusione, su questo tema così caro e strategico per l'interesse del Paese, siamo orgogliosi di aver fornito un contributo decisivo e positivo, che, una volta tanto, è stato capace di mettere da parte l'interesse di bottega per dare al Paese una buona legge capace di rilanciare la ricerca.(Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Ranieri e Valditara).
VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, ho ascoltato con attenzione tutti gli interventi, soprattutto quelli che sono entrati nel merito del dibattito, nell'ambito della discussione generale sul disegno di legge in esame: interventi che si sono rivelati alcuni condivisibili, altri molto lontani dalla nostra visione della ricerca e dallo spirito del disegno di legge in titolo. In quelli svolti dagli esponenti del Gruppo di Rifondazione Comunista e del PDCI, per esempio, ho ritrovato parole d'ordine arcaiche (la lotta contro l'aziendalizzazione e la gerarchizzazione morattiane, contro i poteri di indirizzo e di governo del consiglio di amministrazione e a favore di poteri decisionali ai comitati scientifici, addirittura l'auspicata cancellazione, per certi istituti, dei consigli di amministrazione, le polemiche contro la rilevanza della ricerca applicata e il collegamento con il mondo dell'impresa, la ricerca pubblica libera dall'ingordigia rapace del profitto, la liberazione degli enti dalla logica del successo e del profitto), un armamentario ideologico che ha rischiato di condizionare questo disegno di legge, per fortuna senza successo. Ricordo soltanto che, con buona pace della sinistra radicale, i decreti Moratti non sono stati abrogati e sono stati, anzi, richiamati come legge vigente proprio nella parte sul commissariamento.
Nel disegno di legge si afferma poi con chiarezza il carattere strumentale degli enti di ricerca rispetto alle politiche di sviluppo strategico delineate dal Governo. Il potere di Governo degli enti è rimasto saldamente nelle mani dei consigli di amministrazione e non dei Consigli scientifici: chiamatela logica aziendalista; noi la chiamiamo logica e basta.
Desidero anche sottolineare che in nessun passaggio del disegno di legge si prevede l'eliminazione dei membri esterni, quelli che esprimono le istanze del mondo produttivo; anzi, implicitamente si stabilisce che una parte dei comitati di selezione per la composizione dei consigli di amministrazione sarà espressione della società civile, là dove si afferma che occorre assicurare negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica. Ciò vuol dire, dunque, che questi sono una parte, non la totalità.
D'altro canto, voglio ricordare che nel consiglio di amministrazione del CNRS francese sono scelti dal Governo esponenti del mondo economico e produttivo: questo, in Francia, viene considerato un arricchimento.
Di diverso tenore l'intervento della senatrice Negri, che devo tuttavia correggere su un punto non secondario: non è vero che il disegno di legge governativo contenesse già in nuce quanto poi l'opposizione avrebbe esplicitato; non vi era nulla sulla valutazione, così come non vi era nulla sugli obiettivi fissati dal Governo, né sul commissariamento nel caso di un loro mancato raggiungimento; ma, soprattutto, non vi era nulla ‑ come ha riconosciuto, con grande onestà intellettuale, il senatore Ranieri, relatore ‑ sui comitati di selezione. E' ben diverso affermare che gli organi statutari sono individuati coinvolgendo la comunità scientifica, dall'affermare che esponenti della comunità scientifica, con esclusione dei dipendenti dell'ente interessato, contribuiscono a proporre una rosa di nomi al Governo.
Nel testo del Governo si apriva, piuttosto, la strada ad ipotesi assembleari elettive dei presidenti degli enti e dei direttori di istituto; qui si valorizza il ruolo della comunità scientifica, ma escludendo che presidenti o dirigenti possano essere eletti: è l'ipotesi anglosassone del search committee.
Più articolata deve essere, invece, la risposta all'intervento dell'amico Possa, di cui ho molto apprezzato alcuni passaggi.
Premetto, come ho già sottolineato, che i decreti Moratti non vengono abrogati ed essendo legge vigente non potranno essere derogati dagli statuti. Dunque, era già implicita nel testo arrivato in Aula una netta separazione fra consiglio di amministrazione e consiglio scientifico: l'attribuzione al consiglio scientifico di compiti di governo, essendo estranea al sistema, avrebbe dovuto essere prevista tra i criteri direttivi per poter caratterizzare i decreti e gli statuti.
Oggi, su nostra richiesta, abbiamo votato un emendamento - accolto dal relatore - con il quale si è introdotta un'ulteriore precisazione che rende esplicita la distinzione tra consiglio di amministrazione e comitati scientifici, ribadendo espressamente la continuità con i decreti Moratti.
Al di là di ciò, io credo che questa legge contenga due princìpi importanti, senz'altro nuovi, e un terzo principio che è obbligato. Innanzitutto, i nuovi criteri di nomina dei presidenti e di parte dei consigli d'amministrazione (la metà per il CNR); poi la valutazione dell'attività degli enti e, soprattutto, il collegamento dei finanziamenti ai risultati della valutazione. Voglio precisare al riguardo che l'attività di valutazione dell'efficacia ed efficienza degli enti non sarà necessariamente a maglie troppo larghe e molto ritardata nel tempo: lo dimostra l'egregio lavoro svolto proprio nella passata legislatura dal CIVR. Si tratta ora di rendere stabile questa valutazione e far dipendere da essa l'attribuzione delle risorse pubbliche che non potranno più essere utilizzate per finanziare enti inefficienti che non producano risultati di qualità.
Si tratta di due novità (nuove procedure di nomina e finanziamenti legati alla valutazione) non presenti nel testo originario del Governo ma inserite con emendamenti dell'opposizione, che introducono un principio di trasparenza e un principio meritocratico.
L'autonomia statutaria - terzo principio importante - è prevista nella Costituzione e ad essa noi ci siamo più volte richiamati, per esempio, proprio per affermare la incostituzionalità dei commi 143 e seguenti del famigerato decreto fiscale qui abrogati.
Trovo, dunque, positiva l'autonomia purché sia delimitata da robuste garanzie e anche a questo proposito sono stati introdotti nel passaggio parlamentare per merito dell'opposizione paletti ben fermi: intanto i presidenti degli enti sono tutti di nomina governativa, pur con le nuove procedure di selezione (per il CNR la situazione non varia rispetto alla situazione attuale), e le modifiche statutarie devono poi essere approvate dal Ministro, sentito il parere obbligatorio del Parlamento.
Non solo. Credo sia sacrosanto anche un altro elemento introdotto con un ulteriore emendamento dell'opposizione e del tutto estraneo al progetto di Mussi: gli obiettivi specifici di ogni ente li fissa il Governo e se non vengono raggiunti il consiglio di amministrazione può saltare.
Ciò riecheggia la legge francese che definisce il CNRS un organismo di ricerca finanziato dal Governo e, dunque, sottoposto all'autorità amministrativa del ministro della ricerca francese. Non a caso anche in questo disegno di legge, come già nei decreti Moratti, si parla di «enti vigilati». Del resto gli enti pubblici di ricerca, a differenza delle università che hanno un'altra tradizione, si giustificano in quanto - come è scritto nelle leggi istitutive - hanno lo scopo di promuovere e coordinare la ricerca al fine del progresso della scienza e della tecnica; hanno, quindi, lo scopo di potenziare l'azione generale di governo.
Nelle leggi coeve alla Costituzione repubblicana che provvidero alla rifondazione del CNR si parlava espressamente di organi dello Stato. È giusto, pertanto, che i soldi pubblici non vengano spesi per compiacere curiosità personali: se le ricerche sulla riproduzione delle farfalle non verranno giudicate fra gli obiettivi strategici dal Governo, non verranno finanziate.
In questo quadro è corretto, invece, che il Governo si assuma la responsabilità di indicare specifici obiettivi come, per esempio, lo sviluppo delle ricerche nel campo delle nanotecnologie o lo studio dei legami culturali fra le due sponde del Mediterraneo.
All'interno di questi elementi di controllo, l'autonomia statutaria è un contributo positivo: può garantire una maggiore flessibilità, una maggiore adeguatezza dell'ente per il raggiungimento degli obiettivi. Un contributo di esperienza che venga dall'interno dell'ente su come meglio svolgere le proprie funzioni e nei limiti indicati, ritengo sia senz'altro utile.
Grazie agli emendamenti dell'opposizione, l'autonomia non è affatto autoreferenzialità. Avrebbe corso il rischio di esserlo senza i nostri emendamenti, con vertici irresponsabili e la possibilità di presidenti eletti dalla base. Autonomia e responsabilità sono ora i due princìpi cardine di questo disegno di legge. Nel testo del Governo c'era solo l'autonomia senza la responsabilità.
Nel dibattito in Commissione sono stati poi respinti tutti gli emendamenti di una parte della maggioranza che, per esempio, puntavano alla elettività degli organi direttivi, al ruolo gestionale dei consigli scientifici, all'assunzione di personale non tramite concorso. Persino sul tentativo di introdurre nel nostro ordinamento il concetto di genere, anziché di sesso, in materia di divieto di discriminazioni l'opposizione ha fatto sentire efficacemente la sua voce.
Certo, noi e Mussi abbiamo idee diverse (lo si è visto in tutto il percorso), ma per come abbiamo giocato il nostro ruolo in Commissione ne è uscito un testo i cui princìpi sono condivisibili. Dunque, abbiamo fatto bene a dialogare.
Avendo noi a cuore l'interesse nazionale, non avevamo altra scelta. Potevamo ritirarci sull'Aventino e lasciare che una composita maggioranza introducesse princìpi pericolosi per la ricerca italiana per poi passare a riscuotere, in termini propagandistici, inveendo contro la inadeguatezza di questo Governo, oppure potevamo cercare di condizionare il testo. Abbiamo scelto questa seconda strada e il risultato è stato ampiamente positivo.
Ne siamo legittimamente soddisfatti perché, cari colleghi, da questa legge non si gioca il destino del Governo Prodi, ma da una cattiva legge poteva giocarsi una minore competitività del Paese e, dunque, il suo destino. Ora che fare?
Se non ci trovassimo di fronte ad una legge delega non avremmo avuto dubbi: questo testo l'abbiamo riscritto noi come opposizione. Tuttavia, si tratta di una delega ad un Governo che in questi mesi ha evidenziato differenze culturali e programmatiche troppo forti perché si possa dargli mandato di attuare con norme di dettaglio i princìpi che qui noi abbiamo fissato.
Soprattutto non ci è piaciuto l'atteggiamento su un altro settore strategico, quello dell'università. Proprio pochi giorni fa la Corte dei conti ha bocciato il decreto Mussi sugli ordinamenti didattici universitari: si è trattato di una bocciatura dettagliata, articolata, profonda che ha dimostrato come ci si trovi di fronte ad un Governo pasticcione che riesce a combinare guai anche sulle norme di dettaglio. Non ci è nemmeno piaciuto che sull'ANVUR non si sia aperto nessun confronto con la opposizione e che la pessima riforma relativa al reclutamento dei ricercatori non passerà attraverso un dibattito parlamentare aperto e approfondito, ma si farà tutta a livello di decreti governativi.
Caro Ministro, noi intendiamo proseguire il dialogo iniziato con questo disegno di legge anche per quanto riguarda la stesura degli statuti degli enti: decideremo alla fine se votarli o no. Per ora, pur apprezzando il testo per come è emerso dopo una profonda attività emendatrice, non ce la sentiamo di farci rappresentare da questo Governo nella stesura dei decreti delegati: non parteciperemo dunque alla votazione.
Il suo Governo cambi metodo, apra un confronto serio e onesto su tutto, non solo episodicamente. Le diamo peraltro atto e diamo atto al relatore di aver avviato su questo provvedimento un confronto certamente costruttivo. Noi non ci tireremo indietro nel cercare di migliorare le vostre proposte, per fare leggi adeguate nell'interesse dell'Italia. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, le debbo molto tempo dalla passata legislatura; me ne ricordo, quindi, questa volta sarò brevissimo: dobbiamo votare una legge delega, che nasce da un blitz del Governo in sede di discussione di legge finanziaria, ce lo ricordiamo tutti. Un ordine del giorno voluto della maggioranza di questo Parlamento decise di bloccare quel blitz con un disegno di legge. Abbiamo discusso in Commissione del disegno di legge delega, che era amplissimo. Vi erano criteri, direttive, probabilmente era anche anticostituzionale.
Ebbene, la maggioranza ha aderito ai nostri emendamenti votandoli. Ma cosa significa questo, Presidente? La maggioranza non era d'accordo con il disegno di legge delega presentato dal Governo. Non si è mai visto che una maggioranza fa accordi con l'opposizione se è d'accordo con l'Esecutivo. (Applausi dal Gruppo FI). Era in forte disaccordo con il suo Governo, per questo ha accettato i nostri emendamenti ed abbiamo limitato i danni. Di quali danni stiamo parlando? Della ricerca del Paese, signor Presidente. La ricerca del Paese non si fa a suon di cambiamenti, prima ancora che passi un anno dall'istituzione dei dipartimenti del CNR, che non sono ancora a consuntivo di un anno e già li si vuole cambiare. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Davico).
Non si fa in questo modo la ricerca del Paese: si fa diversamente, finanziando la ricerca perché, a detta di tutti ed anche di questa maggioranza, i nostri ricercatori sono i migliori al mondo: con le poche risorse sono quelli che producono di più; diamo loro maggiori finanziamenti. No! Ci si inventa e si gira intorno ai disegni di legge per parlare di ricerca, per porre al centro dell'attenzione la ricerca scientifica. Ma è un falso modo di porre l'attenzione della ricerca scientifica.
Ebbene, mi dispiace che alcuni colleghi dell'opposizione votino diversamente dal resto della Casa delle Libertà. Mi dispiace per un doppio motivo: perché sia al Senato che alla Camera molti esponenti della Casa delle Libertà erano al Consiglio del ministri, hanno votato il disegno di legge Moratti e oggi votano una legge delega ad un altro Governo che vuole rivedere quella riforma. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Davico). È un problema di assoluta coerenza: o hanno sbagliato allora o sbagliano oggi! Votare una legge delega, comunque sia, da parte dell'opposizione, non significa altro che dare un voto di fiducia al Governo.
Ebbene, dobbiamo prendere atto che alcuni hanno intenzione di dare il voto di fiducia a questo Governo. Ne prendiamo solamente atto. Noi, signor Presidente, non ci assentiamo.
Ho molto apprezzato - perché no - il relatore Ranieri quando ha consentito all'opposizione di porgli forti paletti alla legge delega iniziale, ma ho spiegato che non lo ha fatto per bontà, ma perché era intenzionato a farlo comunque, essendo nel suo interesse e della sua maggioranza porre dei paletti.
È questo il problema. Pertanto il Gruppo Forza Italia, signor Presidente, non voterà e non parteciperà al voto. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Davico).
SCALERA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALERA (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, tutti sappiamo come la situazione della ricerca in Italia appaia assai critica e tutti sappiamo come oggi si imponga un'azione costruttiva e al tempo stesso nuova, se vogliamo concretamente affrontare molte delle contraddizioni e delle inquietudini che la animano. Abbiamo davanti un'aritmetica certamente difficile, legata ad un numero di addetti per milione di abitanti nel campo della ricerca in Italia decisamente inferiore rispetto a quello degli altri Paesi europei e lo stesso rapporto con il prodotto interno lordo sviluppa livelli bassi, per molti versi discutibili.
C'è però un dato in questo contesto che fa riflettere ulteriormente ed è costituito dalla produttività dei ricercatori italiani: una produttività che, al di là delle difficoltà, al di là dei limiti di natura economica, resta comunque alta, qualificata, autorevole. Noi valutiamo come ci sia il rischio di smarrire questa tendenza, di limitare i positivi riflessi che la ricerca in Italia anima e di azzerare in futuro la sua competitività. Arriviamo a questo provvedimento, come hanno sottolineato i colleghi, alla luce di un lungo approfondimento: un approfondimento critico che ha registrato il contributo utile e positivo di molti colleghi dell'opposizione e della maggioranza.
Ebbene, credo che già in occasione del disegno di legge n. 1132 la Commissione istruzione pubblica, beni culturali abbia sviluppato un parere fortemente contrario al riordino degli enti di ricerca attraverso lo strumento regolamentare e voglio ricordare a tutti i colleghi che anche in Aula fu approvato un ordine del giorno che andava nella medesima direzione. Un pronunciamento preciso - e mi avvio alle conclusioni, signor Presidente - che ci ha spinti verso questo testo, considerando come ci siano obbiettivi dirimenti, fondamentali, che hanno caratterizzato il nostro lavoro: il coinvolgimento diretto della comunità scientifica nella delicata procedura di costituzione degli organi; il riconoscimento dell'autonomia statutaria degli enti; l'obiettivo raggiunto di abbandonare, finalmente, la zavorra della burocrazia nei singoli enti e di potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori; l'opportunità di aderire ad un monitoraggio costante in questa fase transitoria.
Si tratta di obiettivi concreti, sui quali si è animato il nostro lavoro e si è disegnata questa piattaforma comune, che intendono la ricerca come fattore di sviluppo e come valore strategico da recuperare per il Paese.
Ritengo che questo sia il valore di un'intesa che tende a riproporre il Parlamento al centro dei controlli e delle scelte decisionali del futuro. È sulla base di queste considerazioni che il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Ulivo. Congratulazioni).
*POSSA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
POSSA (FI). Signor Presidente, innanzitutto desidero esprimere parole di ringraziamento al Sottosegretario Modica e al relatore Ranieri per l'attenta considerazione in cui hanno tenuto le mie dichiarazioni in sede di discussione generale. Purtroppo, il mio voto sarà contrario - questo costituisce il dissenso rispetto al mio Gruppo - per molti motivi.
Abbiamo lavorato per tutta la scorsa legislatura, personalmente insieme al ministro Moratti, per la realizzazione di importanti decreti legislativi, che hanno strutturato gli statuti degli enti di ricerca di cui oggi stiamo parlando. Lo sottolineo: per tutta la scorsa legislatura. Questi decreti-legislativi e questi statuti sono, a mio avviso, pienamente funzionali e definiscono bene la mission e la governance.
Adesso si propone un loro sovvertimento, ma non ne vedo il motivo. Non apprezzo assolutamente l'autonomia statutaria; essa non è in relazione all'articolo 33 della Costituzione. L'autonomia statutaria è un'altra cosa.
Sapete quale sarà la conclusione dell'autonomia statutaria? Sarà la seguente: una governance debole, che significa proliferazione del peggiore cancro per la ricerca, ossia la polverizzazione dell'utilizzazione dei pochi fondi che abbiamo. La polverizzazione è stata un male cronico della nostra ricerca. L'ANVUR, che viene postulata come rimedio della carenza di governance, è strutturalmente incapace di affrontare questo drammatico epilogo.
Pertanto, sono contro l'autonomia statutaria perché essa conduce sicuramente a un'ulteriore degenerazione del nostro sistema della ricerca.
Sono infine contrario per tanti altri motivi all'evidente e trasparente ipotesi di ricreazione dell'Istituto nazionale di fisica della materia, che viene formulata nel comma 2 dell'articolo 1. Sono contrario al riordino, esplicitamente menzionato, dell'Istituto Italiano di Tecnologia, una pregevole innovazione per vari suoi aspetti, qui impossibili ora da indicare.
In sostanza, si tratta di una legge delega che mi vede contrario su tutta la linea e di cui non vedo le motivazioni. Soprattutto, essa non coglie i problemi veri e gravi della nostra ricerca, pertanto non porterà a nulla di buono. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Polledri. Congratulazioni).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
(omissis)
La seduta è tolta (ore 19,58).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca (1214)
ORDINI DEL GIORNO
G1
PELLEGATTA
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
l'incidenza di rapporti di lavoro presenti negli Enti di Ricerca che non si configurano come a tempo indeterminato, e la varietà delle tipologie a cui i ricercatori sono sottoposti negli enti di ricerca, come ad esempio assegni di ricerca, contratti di collaborazione a progetto, contratti di collaborazione occasionali, riduce pesantemente i diritti dei ricercatori e squalifica le competenze presenti negli Istituti;
tale situazione non consente il consolidarsi di stabili e ramificati gruppi di ricerca che operino in maniera coesa, né garantisce l'efficacia del trasferimento delle competenze tra le diverse generazioni, e che quindi è estremamente difficile che nascano le cosiddette scuole scientifiche nel contesto italiano della ricerca;
si assiste ad un processo di competizione per l'attrazione delle competenze con maggiori potenzialità in campo europeo e internazionale e che l'esiguità dei redditi percepiti dai ricercatori in Italia, la fragilità dei diritti ad essi garantiti e sistemi di selezioni non sufficientemente trasparenti rendono inevitabile, per i ricercatori dotati di maggiori competenze l'ipotesi dell'emigrazione all'estero, impoverendo il nostro tessuto della ricerca nazionale;
la Carta Europea dei Ricercatori raccomanda che i datori di lavoro e/o i finanziatori assicurino ai ricercatori stabilità nei rapporti di lavoro, nonché condizioni giuste e attrattive in termini di finanziamento e/o salario comprese misure di previdenza sociale adeguate e giuste, ivi compresi le indennità di malattia e maternità, i diritti pensionistici e i sussidi di disoccupazione;
il comma 520, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» definisce le modalità per la stabilizzazione, negli Enti di Ricerca, di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale impiegato in attività di ricerca e allo stesso fine destina 20 milioni di euro nel 2007 e 30 milioni di euro nel 2008;
impegna il Governo:
nell'attuazione delle deleghe disposte dall'Atto Senato 1214 e nella revisione degli Statuti degli organi a porre in essere tutti gli interventi utili ad assicurare la centralità dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato nell'opera dei ricercatori, anche attraverso l'introduzione dei principi della Carta Europea dei Ricercatori negli obiettivi statutari.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
G2
DAVICO
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
il precariato nella ricerca scientifica è divenuto un aspetto strutturale che ha indebolito tutto il sistema delle tutele e dei diritti dei lavoratori, che operano in questo settore, attraverso il sistema delle collaborazioni «a progetto o a commessa»;
il dilagare del precariato costituisce non solo un dramma esistenziale ma una perdita sociale, in termini di mancata valorizzazione del «capitale umano», incidendo negativamente sui rendimenti potenziali delle attività della ricerca, settore che richiede piena autonomia, responsabilità e partecipazione;
le dotazioni sui Fondi Ordinari comportano ulteriori e pesanti tagli, che incidono in maniera molto negativa sugli Enti di Ricerca con bilanci ridotti, che obbligano a ridurre la spesa per il personale;
visto che:
il comma 643 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 stabilisce che per gli anni 2008-2009 gli enti pubblici di ricerca possano procedere ad assumere personale a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive;
il comma 417 prevede la costituzione di un fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari nella pubblica amministrazione, alimentato attraverso un meccanismo virtuoso legato al miglioramento dei conti pubblici. Tale norma prevede altresì che, per i cinque anni successivi all'ottenimento dei finanziamenti, le amministrazioni interessate non possano assumere con contratti di lavoro precari;
il comma 519 prevede per gli enti pubblici di ricerca soggetti al blocco delle assunzioni, la possibilità di accedere, in deroga, al fondo destinato alle assunzioni previste per il 2007, la cui dotazione è di 120 milioni di euro. Il 20% di tale fondo è destinato alla stabilizzazione a domanda dei lavoratori subordinati con contratto a termine, assunti tramite procedure selettive e che siano in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel quinquennio anteriore al gennaio 2007. I lavoratori subordinati che rientrano in tale procedura di stabilizzazione dovranno essere mantenuti in servizio nelle more della conclusione delle procedure di assunzione;
il comma 520 stanzia un fondo aggiuntivo per la stabilizzazione dei precari ricercatori, tecnologi e tecnici e per l'assunzione dei vincitori di concorso. A tal fine sono destinati 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro per il 2008. Per l'attivazione di queste procedure di stabilizzazione la norma rinvia ai criteri temporali e di selezione previsti dal precedente comma 519;
il comma 645 stabilisce che gli enti pubblici di ricerca potranno bandire concorsi nel 2007, per i quali si potrà comunque procedere alle relative assunzioni nel 2008, destinando il 40% delle assunzioni al personale a tempo determinato con le caratteristiche professionali di ricercatori, tecnologi e tecnici, nonchè al personale impiegato in attività di ricerca;
impegna il Governo:
ad attivarsi per la costituzione di un tavolo permanente, affinché gli attori coinvolti, sulla base dell'esame settoriale dei rapporti di tipo precario, nonché della programmazione del fabbisogno di personale, individuino adeguate azioni che garantiscano l'applicazione dei predetti commi della Finanziaria 2007, utili ai fini della stabilizzazione di detto personale;
ad erogare gli accantonamenti imposti dalla finanziaria 2007 a carico del Fondo per il finanziamento ordinario degli Enti MIUR.
________________
(*) Accolto dal Governo come raccomandazione
G3
VALDITARA, SOLIANI
Non posto in votazione (*)
Il Senato,
premesso che:
la ricerca è strategica per lo sviluppo del Paese;
il dialogo tra maggioranza e opposizione che si è sviluppato qui al Senato è una prova che vi è una sensibilità ampia e trasversale a non considerare la ricerca un terreno di scontro politico, ma di confronto pur nella distinzione delle proposte;
la ricerca soffre in Italia di una persistente carenza di finanziamenti;
si è nel frattempo affermata l'idea che i finanziamenti alla ricerca debbano essere commisurati alla qualità dei risultati ottenuti,
impegna il Governo a stanziare maggiori risorse, già a partire dai prossimi provvedimenti e dalla legge Finanziaria 2008, per incrementare le risorse in favore della ricerca italiana, destinando una quota significativa di esse, sulla base della valutazione dei risultati.
________________
(*) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con emendamenti
(Riordino degli enti di ricerca)
1. Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attività nel settore della ricerca e di garantire autonomia, trasparenza ed efficienza nella gestione degli enti pubblici nazionali di ricerca, il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di provvedere al riordino degli statuti e degli organi di governo degli enti pubblici nazionali di ricerca, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati nell'articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei seguenti:
a) riconoscimento agli enti della autonomia statutaria, nel rispetto dell'articolo 33, sesto comma, della Costituzione e in coerenza con i princìpi della Carta europea dei ricercatori, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005, al fine di salvaguardarne l'indipendenza e la libera attività di ricerca, volta all'avanzamento della conoscenza, ferma restando la responsabilità del Governo nell'indicazione della missione e di specifici obiettivi di ricerca per ciascun ente, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca (PNR) e degli obiettivi strategici fissati dall'Unione europea;
b) affidamento all'Agenzia nazionale di valutazione dell'università e della ricerca (ANVUR) del compito di valutare la qualità dei risultati della ricerca svolta dagli enti, nonché l'efficacia e l'efficienza delle loro attività istituzionali, riferendo periodicamente al Governo con appositi rapporti;
c) attribuzione agli enti delle risorse finanziarie statali sulla base di criteri che tengano conto della valutazione di cui alla lettera b);
d) riordino degli organi statutari, con riduzione del numero dei loro componenti, garantendone altresì l'alto profilo scientifico e le competenze tecnico-organizzative e prevedendo nuove procedure di individuazione dei presidenti e dei componenti di nomina governativa dei consigli di amministrazione tramite scelte effettuate in rose di candidati proposte da appositi comitati di selezione nominati di volta in volta dal Governo, assicurando negli stessi comitati un'adeguata rappresentanza di esponenti della comunità scientifica e comunque escludendone i dipendenti dell'ente interessato e il personale del Ministero dell'università e della ricerca;
e) composizione del consiglio di amministrazione del Consiglio nazionale delle ricerche in modo da assicurare che la maggioranza dei componenti sia di nomina governativa;
f) adozione di procedure di valutazione comparativa, sulla base del merito scientifico, per l'individuazione dei direttori degli organi di ricerca;
g) adozione di misure organizzative volte a potenziare la professionalità e l'autonomia dei ricercatori, semplificando le procedure amministrative relative all'attività di ricerca, e valorizzando il ruolo dei Consigli scientifici;
h) adozione di misure volte a favorire la dimensione europea e internazionale della ricerca, incentivando la cooperazione scientifica e tecnica con istituzioni ed enti di altri Paesi.
i) introduzione di misure volte a favorire la collaborazione con le attività delle regioni in materia di ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
l) adozione di misure che prevedano norme anti discriminatorie di genere nella composizione di organi statutari.
2. Il Governo è altresì autorizzato, mediante i decreti legislativi di cui al comma 1:
a) a procedere ad accorpamenti o scorpori, con conseguente attribuzione di personalità giuridica, di enti o di loro strutture attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale;
b) a riordinare l'Istituto italiano di tecnologia.
3. Gli statuti degli enti sono emanati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere emanato.
4. In sede di prima applicazione della presente legge, per la formulazione degli statuti il Governo si avvale di una o più commissioni composte da esperti di alto livello scientifico.
5. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine i decreti possono comunque essere emanati.
6. Ferme restando le procedure di commissariamento previste dalle norme vigenti, nel caso di modifiche statutarie inerenti la missione dell'ente e la sua struttura di governo, ovvero nel caso di comprovata difficoltà di funzionamento o di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati dal Governo, il Governo può procedere al commissariamento degli enti attraverso decreti sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale termine, il Governo può comunque procedere al commissariamento. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
7. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 1, con le medesime procedure di cui al comma 5, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei medesimi decreti nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1.
8. Dall'attuazione di ciascun decreto di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
EMENDAMENTI
1.100
ASCIUTTI
Respinto
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «diciotto» con la seguente: «dodici».
1.101
PELLEGATTA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera d) sostituire le parole: «dei consigli di amministrazione» con le seguenti: «degli organi statutari di indirizzo».
1.201
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, alla lettera d), dopo le parole: «consigli di amministrazione», aggiungere le seguenti: «, che sono l'organo di governo degli enti,».
ASCIUTTI
1.103
PELLEGATTA
Ritirato
Al comma 1, alla lettera e) sostituire le parole: «del consiglio di amministrazione» con le seguenti: «dell' organo statutario di indirizzo identificato in coerenza con quanto disposto dalla lettera d)».
1.202
Il Relatore
Approvato
Al comma 1, alla lettera e),sostituire la parola: «maggioranza» con la parola: «metà».
1.104
VALDITARA, ASCIUTTI, DELOGU, STRANO, MARCONI, DAVICO
Ritirato
Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: «degli organi» con le seguenti: «delle aree».
1.102 (testo corretto)
ASCIUTTI
Respinto
Al comma 1 sopprimere la lettera l).
1.105
VALDITARA, BUTTIGLIONE, QUAGLIARIELLO, ASCIUTTI, DELOGU, MARCONI, DAVICO
V. testo 2
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di sesso».
1.106
THALER AUSSERHOFER, BINETTI, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, TONINI
V. testo 2
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «di sesso».
1.105 (testo 2)
VALDITARA, BUTTIGLIONE, QUAGLIARIELLO, ASCIUTTI, DELOGU, MARCONI, DAVICO
Approvato
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «tra donne e uomini».
1.106 (testo 2)
BINETTI, THALER AUSSERHOFER, PETERLINI, BOSONE, MOLINARI, MONTALBANO, NEGRI, PERRIN, PINZGER, RUBINATO, TONINI
Id. em. 1.105 (testo 2)
Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «di genere» con le seguenti: «tra donne e uomini».
1.107
ASCIUTTI, POSSA
Respinto
Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ad accorpamenti o scorpori» con le seguenti: «al riordino».
1.108
ASCIUTTI, POSSA
Respinto
Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: «o scorpori».
1.203
Il Relatore
Approvato
Al comma 2, lettera a), dopo la parola: «scorpori», aggiungere le seguenti: «, anche parziali,».
1.109
ASCIUTTI, POSSA
Respinto
Al comma 2, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «, senza ledere la completezza dei settori scientifico-disciplinari necessari al Consiglio nazionale delle ricerche per assolvere la sua funzione di ente di ricerca generalista».
1.110
ASCIUTTI
Respinto
Al comma 2 sopprimere la lettera b).
1.200
IL RELATORE
Approvato
Al comma 4, dopo le parole: «si avvale» inserire le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»; aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ai quali non è riconosciuto alcun compenso o indennità.».
Al comma 8, dopo le parole: «Dall'attuazione» inserire le seguenti: «delle norme».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
(Abrogazioni)
1. I commi 143, 144 e 145 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono abrogati.
DISEGNO DI LEGGE
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (1332)
V. nuovo titolo
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (1332)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con un emendamento
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
EMENDAMENTO
1.100 (testo 2)
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE».
Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «e per quanto riguarda la Direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
Conseguentemente, nel titolo aggiungere alla fine le parole: «nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.200
EUFEMI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
Il termine previsto in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 settembre 2006, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15 settembre 2006, n. 276 è prorogato al 31 maggio 2007».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
[1] Presentato dal Senn. Legnini ed altri (odg. G2 800), accolto dal Governo non posto in votazione.
[2] Pubblicata nella.Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea serie L. n. 412 del 30 dicembre 2006.
[3] Tale programma si articola nei seguenti temi:
1) salute;
2) prodotti alimentari, agricoltura e pesca, e biotecnologie;
3) tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
4) nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione;
5) energia;
6) ambiente (ivi compresi i cambiamenti climatici);
7) trasporti (ivi compresa l'aeronautica);
8) scienze socioeconomiche e scienze umanistiche;
9) spazio;
10) sicurezza.
[4] Il Consiglio europeo straordinario di Lisbona (23-24 marzo 2000) ha concordato un obiettivo strategico per l’Unione del nuovo decennio: diventare l’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.
[11] Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C, n. 323 del 30.12.2006
[12] Si ricorda che il ddl dà seguito all’ordine del giorno del Senato n. 9/1132/20 - presentato in occasione dell’esame de ddl di conversione del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 -, che impegnava il Governo a procedere al riordino degli enti di ricerca tramite decreti legislativi al fine di promuoverne l’autonomia. Il DL citato infatti (art. 2, comma 143) delegificando la materia ha autorizzato il Governo ad adottare regolamenti (ex art.17 comma 2 della legge 400/1988) per provvedere alla "ricognizione" e al "riordino" degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale, vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca. Per tali regolamenti il DL , ha disposto il rispetto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 11, comma 1, lettera d), 14, 18 e 20 della legge n. 59 del 1997 (cd. "Bassanini 1"). In sostanza il provvedimento, ha inteso delegificare la materia, chiamando peraltro il Governo a disciplinarla (in via regolamentare) secondo i principi recati da una legge di delega.
[13] L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
[14] Emendamento 1.9, accolto dalla Commissione Istruzione in sede referente nella seduta del 21 marzo 2007.
[15] Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128, Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).
[16] Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
[17] Di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, Norme sulla Università statale di Udine e sulla istituzione ed il potenziamento di strutture per la ricerca scientifica e tecnologica, di alta cultura ed universitarie in Trieste. e al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 9, comma 1).
[18] Di cui cui al decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonche' in tema di rinegoziazione di mutui (art. 1-quinquies).
[19] Di cui alla legge 11 febbraio 1992, n.153, Riordino dell'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi.
[20] Di cui al decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 138, Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.).
[21] Di cui al decreto ministeriale 26 luglio 1967, Riordinamento dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (I.N.F.N.).
[22] Di cui al decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381 Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonche' disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
[23] Di cui alla legge 30 novembre 1989, n. 399, Norme per il riordinamento dell'osservatorio geofisico sperimentale di Trieste e al D.lgs. 29 settembre 1999, n. 381 (art 7, comma 1).
[24] Di cui al decreto legislativo 21 gennaio 2004, n. 38, Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della L. 6 luglio 2002, n. 137.
[25] Di cui alla legge 15 marzo 1999, n. 62, Trasformazione dell'Istituto di fisica in via Panisperna in Museo storico della fisica e Centro di studi e ricerche.
[26] Di cui alla legge 20 gennaio 1982, n. 886.
[27] Di cui all’ (art. 6-bis) del DL 25 ottobre 2002, n. 236, Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284
[28] I principi e criteri direttivi indicati dal testo originario del ddl sono stati ampliati e specificati nel corso dell’esame al Senato; secondo quanto suggerito tra l’altro dalla Commissione Affari Costituzionali (seduta del 14 marzo 2007).
[29] Si ricorda che il D.Lgs. 204/1998 ha indicato come principale strumento di programmazione e coordinamento della ricerca , il Programma nazionale della ricerca (PNR), di durata triennale ma aggiornato annualmente, elaborato sulla base del Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) ed approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) che si avvale di una Commissione permanente per la ricerca, costituita al suo interno e coordinata dal ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (ora MUR). In applicazione del D.Lgs. citato il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca – sulla base dille Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, approvate dal CIPE il 19 aprile 2002- ha elaborato il Programma nazionale della ricerca (PNR) per gli anni 2005-2007, Esso è stato adottato dal CIPE il 18 marzo 2005. Per una sintesi del programma si rinvia alla scheda sulla normativa vigente
[30] Questi ultimi sono definiti periodicamente dal programma quadro pluriennale di ricerca e sviluppo tecnologico” (strumento adottato a partire dal 1984) che indica le linee generali delle azioni da realizzare e stabilisce l’importo della partecipazione finanziaria comunitaria. Recentemente, con Decisione n. 1982/2006 del Parlamento europeo e Consiglio, del 18 dicembre 2006, è stato approvato il settimo programma quadro della Comunita' europea per le attivita' di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013 ).
[31] La Carta, allegata alla raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione, dell'11 marzo 2005 reca una serie di princìpi generali e di requisiti che specificano i ruoli, le responsabilità ed i diritti dei ricercatori, nonché dei loro datori di lavoro e/o finanziatori. Per una sintesi si veda la scheda di sintesi del presente dossier (sezione relativa alla compatibilità comunitaria).
[32] L’art. 2, co. 138-142, del DL 262/2006 (Collegato alla manovra finanziaria 2007), convertito con modificazioni dalla Legge 286/2006, ha istituito l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con la finalità di razionalizzare il sistema di valutazione delle università e degli enti di ricerca pubblici e privati destinatari di finanziamenti pubblici. L’Agenzia alla quale viene attribuita personalità giuridica di diritto pubblico: valuta la qualità delle attività delle università e degli enti; coordina le attività di valutazione demandate ai nuclei di valutazione interna degli atenei e degli enti di ricerca; valuta l’efficienza dei programmi statali di finanziamento. Si prevede inoltre che iI risultati delle attività di valutazione dell’ANVUR costituiscono criterio di riferimento per l’allocazione dei finanziamenti statali alle università e agli enti di ricerca.
La definizione delle modalità di funzionamento della Agenzia viene affidata a regolamenti da emanare ai sensi dell’art.17, comma 2, della legge 400/1988; si dispone infine che- dall’entrata in vigore di questi ultimi -siano soppressi gli attuali organi di valutazione (per quanto qui interessa: il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, istituito dall’articolo 5 del D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 ed i comitati di valutazione del CNR e dell’ASI).
[33] I commi sono stati inseriti dal Senato (emendamento 1.11 senn.Gagliardi ed altri, accolto nella seduta del 21 marzo 2007).
[34] Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
[35] L’art. 6 della legge 168/1989 dispone che statuti e i regolamenti di ateneo siano deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono emanati dal rettore. Al ministro spetta il potere di rinviare gli statuti e i regolamenti all'università proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.
[36] INFM svolge ricerche interdisciplinari nel campo delle scienze fisiche della materia e delle loro applicazioni tecnologiche. L’attività di ricerca dell’Istituto si svolge presso strutture di ricerca dislocate in sedi diverse sul territorio nazionale e attraverso il suo Gruppo Operativo a Grenoble.
[37] L’istituto predispone ed attua programmi di attività, ricerca, sviluppo e formazione nei campi dell'ottica compresa la qualificazione e certificazione dei sistemi ottici e delle loro applicazioni ivi incluse quelle industriali, anche in collaborazione con università, enti, consorzi partecipati o costituiti o altri soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari e internazionali.
[38] Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).
[39] Si veda in particolare l’art. 54 (Disposizioni generali per l'aggregazione degli Enti di ricerca al CNR) del Regolamento (pubblicato nella G.U. n. 124 del 30/05/2005 - Supplemento Ordinario n. 101).
[40] Modificazioni al R.D.L. 23 giugno 1927, n. 1429, concernente l'istituzione dell'Ente «Vasca Nazionale per le esperienze di architettura navale.
[41] D.Lgs. 29-9-1999 n. 381, Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[42] Recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge n. 326/2003 (per una descriziona più analitica dell’attività dell’istituto si rinvia alla scheda di lettura sulla normativa vigente).
[43] Lo statuto è stato pubblicato, per comunicato, nella G. U. 14 settembre 2005, n. 214. Il testo è scaricabile dal sito web della fondazione, all’indirizzo http://www.iit.it/files/pdf/rules/Statuto.pdf.
[44] Le somme assegnate all’istituto sono allocate annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, UPB 3.2.3.50 Istituto Italiano di Tecnologia (cap. 7380).
[45] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
[46] L’art.17, comma 2, della legge L. 23 agosto1988, n. 400,(Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (regolamenti di delegificazione).
[47] L. 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[48] D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204, “Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.
[49] Il primo PNR, relativo al triennio 2001-2003, che è stato approvato dal CIPE nella seduta del 21 dicembre 2000 .Il PNR relativo al triennio 2005-2007 è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 20005.
[50] L. 6 luglio 2002, n. 137, “Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici”
[51] Si ricorda in proposito che i relativi schemi di decreto sono stati esaminati per il parere dalla Commissione per la riforma amministrativa; le commissioni Cultura della Camera e Istruzione del Senato hanno trasmesso a quest’ultima i propri rilievi. In particolare, gli schemi dei decreti legislativi inerenti CNR, INAF e ASI (Atti n.178. 179, 182) sono stati esaminati dalla Commissione cultura della Camera in varie sedute del febbraio e marzo 2003; il 13 marzo sono stati deliberati i rilievi da trasmettere alla Commissione per la riforma amministrativa che ha espresso il proprio parere il 9 aprile 2003..
Lo schema di d.lgs. (Atto n.274) relativo all’Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M) è stato esaminato dalla commissioni Cultura e Istruzione tra il settembre e l’ ottobre 2003 ; il parere della Commissione per la riforma amministrativa è stato espresso il 13 novembre 2003.
[52] L’art. 23, comma 8, fa riferimento alle disposizioni previste dall'articolo 3 (Attività del CNR), comma 1, lettere i), n), o), p), e dagli articoli, 16 (Piani di attività), 18( Strumenti) e 19 (Regolamenti), comma 3, lettera f), 20 (Personale), 21(Mobilità con università ed istituti di ricovero) e 22 (Bilanci, relazioni, controlli), comma 1.
[53] L. 9-5-1989 n. 168, Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. L’articolo 8 disciplina l’autonomia degli enti di ricerca a carattere non strumentale. Conferendo loro autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile( ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione) unitamente alla facoltà di darsi ordinamenti autonomi, con propri regolamenti, nel rispetto delle finalità istituzionali. Ai sensi dell’articolo citato i regolamenti citati sono deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti per legge e trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di merito. Questi ultimisi esercitano nella forma della richiesta motivata di riesame. I regolamenti sono poi emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
[54] Il D.Lgs. 204/1998 ha istituito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca ed attribuito a quest’ultimo la determinazione dei criteri di valutazione delle attività svolte dagli enti di ricerca nonché di criteri e modalità per la costituzione di appositi comitati di valutazione (art. 5).
[55] DL 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 284/2002.
[56] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale dello Stato (legge finanziaria 2007).
[57] Legge 23 ottobre 2003, n. 293, Norme sull'Istituto di studi politici «S. Pio V».
[58] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, recante Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria convertito con modificazioni dalla L. 24 novembre 2006, n. 286.
[59] L’art 17, comma 2, della legge L. 23 agosto1988, n. 400, (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) stabilisce che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari (regolamenti di delegificazione.
[60] Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative convertito con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2007, n. 17.
[61] Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (rapporto di lavoro) L. 15-5-1997 n. 127, art. 3, comma 6 (reclutamento). Norme particolari sui ricercatori sono stabilite all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
[62] Si ricordano tra gli altri: Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), D.Lgs. del 4 giugno 2003, n. 127; Agenzia spaziale italiana (A.S.I.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128; Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.), D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138; Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA), D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257; Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38.
[63] E’ stato inoltre previsto che, trascorso tale periodo, le amministrazioni possano assumere personale entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell’anno precedente (articolo 1, comma 103, della L. 311).
[64] Si ricorda, inoltre, che il comma 104 dell’articolo 1 della L. 311, novellando il secondo periodo del comma 4 dell’articolo 35 del D.Lgs. 165 del 2001, ha dettato una nuova disciplina per l’avvio delle procedure concorsuali da parte di determinate amministrazioni pubbliche, tra le quali rientrano anche gli enti di ricerca, prevedendo che l’avvio delle procedure concorsuali, nel caso in cui l’amministrazione abbia un organico superiore alle 200 unità, sia subordinato all’emanazione di un apposito DPCM, da adottare di concerto tra il Ministro per la funzione pubblica (attualmente per le riforme e Innovazioni nella pubblica amministrazione) ed il Ministro dell’economia e delle finanze.
[65] Finanziato con 20 milioni di euro per il 2007 e 30 milioni di euro a partire dal 2008.
[66] Si segnala per completezza di informazione che, con riguardo ai ricercatori universitari, la medesima legge finanziaria (art. 1 commi 647-648) ha affidato al Ministro dell'università e della ricerca l’adozione di un decreto ministeriale recante nuove modalità di svolgimento dei concorsi nonché definizione di un numero aggiuntivo di posti da coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008. Tale decreto avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 marzo 2007, sentiti il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI; da notizie stampa risulta che ai primi di maggio il testo del provvedimento sia stato trasmesso ai due organi citati.
[67] Il richiamato comma ha stabilito assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
[68] D.Lgs. 5 giugno 1998 n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[69] La legge finanziaria 2007 (L.296/2006) ha stanziato per il Fondo la somma di 1.767 milioni di euro.
[70] Il programma nazionale per la ricerca 2005-2007 è stato approvato dal CIPE il 18 marzo 2005.
[71] Lo stanziamento complessivo è allocato nell’UPB 3.2.3.13 (cap.7320) del Ministero dell’università e ricerca ed ammonta per l’anno 2007 a 463,9 milioni di euro.
[72] L’art. 1, comma 354, della legge finanziaria per il 2005 ha disposto l’istituzione, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, di un apposito Fondo rotativo, denominato “Fondo rotativo per il sostegno alle imprese“, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati alle imprese in forma di anticipazione di capitali rimborsabile secondo un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo è stabilita in 6 miliardi di euro, da finanziare con le risorse del risparmio postale. L’articolo 6 del DL 35/2005 ha previsto la destinazione di una quota pari ad almeno il 30 per cento della dotazione finanziaria di detto fondo al sostegno di attività, programmi e progetti strategici di ricerca e sviluppo delle imprese, da realizzare anche congiuntamente a soggetti della ricerca pubblica, ha disposto che gli obiettivi specifici e le modalità di utilizzo della quota del Fondo rotativo destinata alla ricerca siano individuati nel PNR ed ha modificato la denominazione del Fondo in oggetto, trasformandola, in «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca».
[73] Il D.Lgs. in questione è stato contestualmente abrogato (fatta eccezione per 2 commi dell’articolo 13 recante disposizioni transitorie).
[74] D.Lgs. 5- giugno 1998, n. 204, Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.
[75] Decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286.
[76] Il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR) è stato istituito dall’articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con il compito di indicare i criteri generali per le attività di valutazione dei risultati della ricerca e di promuovere la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie, tecniche e pratiche di valutazione, anche in collaborazione con le competenti strutture all'interno delle amministrazioni interessate. In particolare, il CIVR ha elaborato le Linee guida per la valutazione della ricerca. Il primo esercizio nazionale di Valutazione Triennale della Ricerca (VTR) 2001-2003 (avviato con il D.M. 16 dicembre 2003) –rivolto alla valutazione della produzione scientifica di università ed enti di ricerca, finanziati dal MIUR nel periodo 2001-2003 –si è concluso il 26 gennaio 2006.
[77] Il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (CNSVU) è previsto dall'articolo 2 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, ed ha, tra l’altro, i compiti di fissare i criteri generali per la valutazione delle attività delle università; predisporre una relazione annuale sulla valutazione del sistema universitario; promuovere la sperimentazione e la diffusione di metodologie e pratiche di valutazione; determinare la natura delle informazioni e dei dati che i nuclei di valutazione degli atenei sono tenuti a comunicare; attuare un programma annuale di valutazioni esterne delle università o di singole strutture didattiche. Il funzionamento del Comitato è stato disciplinato con DM 4 aprile 2000, n. 178. Da ultimo, il CNSVU ha presentato il Settimo rapporto annuale sullo stato del sistema universitario (ottobre 2006).
[78] Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dell'attività di ricerca dell'ente, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano triennale, sulla base dei criteri di valutazione e dei parametri di qualità definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere del Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
[79] Ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128 recante Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).
[80] Capitolo 1630 dello stato di previsione del MUR.
[81] D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
[82] L’art. 11 comma 1 lett.d) prevede che il Governo possa riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso (art. 11, comma 1, lettera d).
[83] Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa(cosidetta “legge Bassanini 1”).