Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Istituzione del Museo della musica "Casa Piccinni" in Bari - A.C. 658
Riferimenti:
AC n. 658/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 149
Data: 02/05/2007
Descrittori:
BARI, BARI - Prov, PUGLIA   MUSEI GALLERIE E PINACOTECHE
MUSICA ED ATTIVITA' MUSICALI     
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetto di legge

 

 

 

 

 

Istituzione del Museo della musica “Casa Piccinni” in Bari

A.C. 658

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 149

 

 

2 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0075

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  9

§      Necessità dell’intervento con legge  9

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  9

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  10

§      Formulazione del testo  11

Progetto di legge

§      A.C. 658, (on. Sasso ed altri), Istituzione del Museo della musica  15

Normativa nazionale

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 117)23

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 17)25

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137 (artt. 3, 6 101-121)27

Pubblicistica

§      G. Severini, Musei pubblici e musei privati: un genere, due specie, in: Aedon n. 2, 2003  41

§      G. Sciullo, Valorizzazione, gestione e fondazioni nel settore dei beni culturali: una svolta dopo il D.Lgs. 156/2006?, in: Aedon n. 2, 2006  59

 

 


SIWEB

Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

658

Titolo

Istituzione del Museo della musica “Casa Piccinni” in Bari

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Beni culturali

Iter al Senato

no

Numero di articoli

3

Date

 

§          presentazione alla Camera

11 maggio 2006

§          annuncio

11 maggio 2006

§          assegnazione

26 luglio 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento è volto all’istituzione nella città di Bari del Museo della Musica denominato Casa Piccinni.

 

La Casa Piccinni è la casa natale dell’omonimo musicista barese Niccolò Piccinni (Bari 1728 – Passy, Parigi 1800). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’immobile è stato acquisito dal Comune di Bari nel 1954, data a partire dalla quale il comune stesso ha avviato la ricerca di partiture e di cimeli piccinniani in tutto il mondo.

La gestione della Casa è attualmente affidata, sulla base di un protocollo d’intesa triennale (rinnovato nel 2004), al Conservatorio di musica di Stato di Bari, che ha provveduto nel tempo ad attivare una serie di strutture operative: il Centro Ricerche Musicali; il Museo Bibliografico Musicale del Conservatorio di Bari; il Dipartimento di musica antica; l’Istituto di Bibliografia Musicale di Puglia (Ibimus); il Centro studi arti dello spettacolo nel Mediterraneo.

 

Il provvedimento consta di 3 articoli.

 

L’articolo 1, comma 1, dispone l’istituzione del Museo e ne definisce la denominazione.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio)[1], il museo è qualificato come istituto e luogo della cultura e, in particolare, come «struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio» (art. 101, comma 2, lett. a). Il regime giuridico dell’uso del museo è dettato dai successivi commi 3 e 4 in ragione dell’appartenenza del museo; se, infatti, il soggetto proprietario ha natura pubblica, il museo deve essere destinato alla pubblica fruizione ed è qualificato come pubblico il servizio erogato dalla struttura. Se, invece, il museo appartiene ad un soggetto privato ed è aperto al pubblico, si può parlare di servizio privato di utilità sociale.

Secondo quanto si ricava dalla lettura del Codice, l’istituzione di un luogo della cultura (museo) è funzionale a garantire la fruizione dei beni culturali in esso custoditi. A tal fine, l’art. 102 del Codice attribuisce alla competenza regionale la disciplina della fruizione pubblica solo per gli istituti e luoghi della cultura non appartenenti allo Stato ovvero per quelli statali di cui sia stata trasferita la disponibilità in capo alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali (art. 102, comma 2). La norma richiamata prevede, inoltre, che possono essere definiti accordi tra lo Stato - e per esso il Ministero per i beni e le attività culturali – le regioni e gli altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti e luoghi della cultura di appartenenza pubblica, nonché per trasferire agli enti territoriali substatali, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di musei e altri istituti e luoghi della cultura dello Stato (art. 102, commi 4 e 5). Analoghe disposizioni sono stabilite dall’art. 112 del Codice in materia di legislazione sulla valorizzazione dei beni ivi presenti. In altre parole, il Codice affida allo Stato la competenza normativa in materia di fruizione e valorizzazione dei musei statali (sempre che lo Stato non ne abbia trasferito la disponibilità), mentre in tutti gli altri casi la competenza spetta alle regioni.

 

Al comma 2 sono inoltre definite le finalità del Museo, che riguardano:

a)      la raccolta della documentazione musicale inerente la musica prodotta nel Mezzogiorno;

b)      l’istituzione di un museo di strumenti musicali antichi ed etnici dell'Italia meridionale;

c)      l’istituzione di una nastro-discoteca pubblica;

d)      il coordinamento dell'attività di ricerca musicale nella regione Puglia e in ambito meridionale e mediterraneo;

e)      la didattica della musica antica e delle forme della musica mediterranea attraverso corsi, master, seminari, concerti, festival e visite guidate;

f)        attività di pubblicazione e diffusione attraverso tutti i media.

 

Per quanto concerne la tipologia di attività, il Museo dovrebbe svolgere compiti sia di tutela, sia di valorizzazione. In particolare, alcune delle funzioni menzionate sembrano rientrare nella nozione di “tutela del patrimonio culturale”, che consiste – ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) «nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio della funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale». Così, ad esempio, per le funzioni di cui alle lettere a), b) e c), dell’articolo 1, comma 2, del provvedimento in esame.

Mentre le attività di cui alle lettere d), e) ed f), sembrano attenere più propriamente al concetto di “valorizzazione del patrimonio culturale”, qualificata dall’art. 6 del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) dalle «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale».

 

L’articolo 2 dispone che la gestione del Museo della musica sia affidata ad una apposita Fondazione, che dovrà essere costituita con regolamento ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

A tale proposito, si ricorda che negli ultimi anni si è imposta nel dibattito e nella stessa amministrazione positiva la forma gestionale della fondazione, la quale, per la sua caratteristica non lucrativa, è ritenuta come particolarmente idonea per i servizi museali e culturali. Più recentemente, si è assistito al sorgere di formule più articolate, portando infine a far emergere lo schema della c.d. fondazione di partecipazione. Questa è divenuta strumento tipico di gestione dei beni culturali statali a far data dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368[2], che ha previsto la possibilità per il Ministero per i beni e le attività culturali, ai fini della gestione dei servizi relativi ai beni culturali di interesse nazionale, di costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società (articolo 10, comma 1, lett. b)[3]. In attuazione di quanto disposto dalla norma richiamata, è stato adottato un regolamento ministeriale approvato con D.M. 27 novembre 2001, n. 491[4].

La materia è stata da ultimo modificata dal D. Lgs. n. 156/2006[5], che ha disposto l’abrogazione esplicita dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 368/1998, parallelamente alla ‘riscrittura’ degli articoli 112 e 115 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, concernenti la valorizzazione e la gestione dei beni culturali di appartenenza pubblica. In particolare, l’articolo 112 prevede che Stato, regioni ed enti pubblici territoriali possono stipulare accordi di valorizzazione dei beni interni agli istituti e luoghi della cultura. Tali accordi possono prevedere la costituzione di appositi soggetti giuridici (fondazioni o altri soggetti associativi), cui le pubbliche amministrazioni possono conferire l’elaborazione e lo sviluppo di piani strategici di valorizzazione dei beni di appartenenza pubblica (art. 112, commi 4 e 5)[6].

Per quanto concerne la gestione delle attività di valorizzazione, l’articolo 115 del Codice stabilisce che essa può essere diretta o indiretta. La scelta è attuata previa valutazione comparativa, in termini di sostenibilità economico finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti.

La gestione diretta è svolta attraverso strutture organizzative interne alle Amministrazioni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico (art. 115, comma 2). La gestione indiretta, alla quale si può ricorrere al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali, è invece attuata mediante affidamento a terzi, anche in forma congiunta e integrata, selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 115, comma 3).

 

Il progetto di legge in esame definisce solo in parte la disciplina ed il regime giuridico della Fondazione. In particolare, prevede che al Consiglio di amministrazione della stessa partecipino rappresentanti designati: dal Conservatorio di musica; dall’Università; dal Comune di Bari; dalla Provincia di Bari con la Fondazione Istituzioni concertistiche orchestrali - ICO; dalla Regione Puglia con la Mediateca regionale; dalla Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari; dall'Istituto di bibliografia musicale di Puglia; e dal Centro studi arti dello spettacolo nel Mediterraneo Mousiké (articolo 2, comma 2).

Gli enti e gli istituti specialistici menzionati possono svolgere anche le attività di ricerca, documentazione e diffusione del Museo della musica, sulla base di opportune intese stipulate con la Fondazione. (articolo 1, comma 3).

È altresì disposto che il direttore scientifico del Museo è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione, su proposta del consiglio di amministrazione della stessa (articolo 2, comma 3).

Si stabilisce infine che la Fondazione è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali (articolo 2, comma 3).

 

L’articolo 3 dispone un finanziamento di 3 milioni di euro per il lavori di adeguamento della Casa Piccinni e un contributo di funzionamento annuo di 250.000 euro. Per la copertura finanziariadel provvedimento si provvede attraverso una riduzione del Fondo speciale del Ministero dell’Economia e delle finanze, all’uopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

Relazioni allegate

La proposta di legge è accompagnata dalla relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L'utilizzazione dello strumento legislativo appare coerente, in quanto Il provvedimento dispone nuove spese a carico del bilancio dello Stato, prevedendo l’utilizzo di stanziamenti di “Fondo speciale”.

Si osserva, comunque, che, ai fini della valorizzazione e gestione dei beni culturali, il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la possibilità per lo Stato, le regioni e gli altri enti territoriali di stipulare accordi per la valorizzazione dei beni di loro pertinenza, in particolare costituendo nuovi soggetti giuridici.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare meritevole di valutazione alla luce del nuovo titolo V della Costituzione.

La disciplina recata dal provvedimento può essere ricondotta alla materia dei “beni culturali”.

In tale ambito, occorre considerare che l’art. 117, secondo comma, lett. s), Cost. ha annoverato la “tutela dei beni culturali” tra le materie di competenza esclusiva dello Stato (prevedendo, altresì, la possibilità di attivare, su iniziativa della regione interessata, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell’art. 116, terzo comma, Cost.), mentre l’art. 117, terzo comma, Cost., ha incluso la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali” tra le materie di legislazione concorrente. Ciò significa che in tali materie, lo Stato può emanare solo disposizioni legislative di principio, la cui attuazione è affidata alle regioni. Inoltre, l’art. 118, terzo comma, Cost., ha devoluto alla legge statale il compito di disciplinare “forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali” tra Stato e regioni[7].

 

In proposito la Corte Costituzionale, nella recente sentenza n. 232 del 2005, ha precisato che ai fini del discrimine delle competenze, ma anche del loro intreccio nella disciplina dei beni culturali, elementi di valutazione si traggono dalle norme del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e paesaggistici). Tale testo legislativo, secondo la Corte, ribadisce l’esigenza dell’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni culturali (art. 4, comma 1) e, nel contempo, stabilisce, però, che siano non soltanto lo Stato, ma anche le Regioni, le città metropolitane, le province e i comuni ad assicurare e sostenere la conservazione del patrimonio culturale e a favorirne la pubblica fruizione e la valorizzazione (art. 1, comma 3).

Si consideri, inoltre, che con la sentenza del 19 dicembre – 20 dicembre 2004, n. 26, la Corte ha considerato la titolarità giuridica del bene come discrimine nel riparto delle funzioni. In particolare, la Corte ha individuato un particolare rapporto tra potestà legislativa e regime dominicale del bene, desumendo che lo Stato e le regioni sono entrambi competenti ad espletare le funzioni e i compiti di valorizzazione riguardo ai beni culturali, di cui rispettivamente abbiano la titolarità. E di conseguenza, la Corte ha escluso che le norme di legge dettate dallo Stato per disciplinare la titolarità e la gestione, oltre che la tutela dei beni culturali di proprietà statale violino il riparto delle competenze legislative, come definito dall’odierno assetto costituzionale. Ciò significa, in altre parole, che lo Stato ha potestà normativa e regolamentare non solo in materia di tutela, ma anche di valorizzazione e fruizione dei musei statali.

 

In linea generale le norme previste dal progetto di legge in esame appaiono rispettose dei principi costituzionali sopra esposti.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Il provvedimento rinvia per la costituzione della Fondazione ad apposito regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Si ricorda che ai sensi dell’ art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il governo può adottare, con decreto del Presidente della Repubblica e previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato: regolamenti esecutivi (art. 17, comma 1, lett. a); regolamenti attuativi (art. 17, comma 1, lett. b); regolamenti indipendenti (art. 17, comma 1, lett. c); regolamenti di organizzazione (art. 17, comma 1, lett. d); regolamenti di delegificazione (art. 17, comma 2). L’articolo 17, comma 3, prevede i c.d. regolamenti ministeriali, che possono essere adottati nelle materie di competenza del ministro o di autorità sott’ordinate al ministro, quando la legge conferisca espressamente tale potere.

 

Sul punto, si segnala l’opportunità che nel testo venga maggiormente precisato il riferimento normativo ai sensi del quale il regolamento deve essere emanato, differenziandosi, come sopra ricordato, la base giuridica dell’atto a seconda se si faccia riferimento ai commi uno, due o tre dell’articolo 17 della legge n.400/1988; in tal caso, trattandosi di materia di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali, l’emanando regolamento dovrebbe avere come titolo di legittimazione l’articolo 17, comma 3, della l.n.400/1988.

Si segnala, inoltre, che la previsione di un regolamento ai fini della costituzione della Fondazione non sembra coerente con i principi generali dell’ordinamento giuridico in base ai quali le funzioni e l’organizzazione di una singola Fondazione sono disciplinate con atto pubblico di natura civilistica, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del libro primo del codice civile.

 In merito, si ricorda che nel recente passato, allorché la legge ha previsto l’istituzione di un museo e l’affidamento della gestione ad una fondazione, si è fatto rinvio al regolamento sulle fondazioni del Ministero di cui al d.m. 27 novembre 2001 (si v. articolo 2 della legge 17 aprile 2003, n. 91, Istituzione del Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah); tale provvedimento detta, comunque, una disciplina generale e, pertanto, risulta avere contenuto normativo

Formulazione del testo

Con riguardo all’articolo 3, si segnala che la norma di copertura deve essere aggiornata in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall’anno 2007.

 


Progetto di legge


N. 658

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

SASSO, BELLANOVA, CARBONELLA, GRASSI, TOMASELLI, VICO

¾

 

Istituzione del Museo della musica «Casa Piccinni» in Bari

 

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Presentata l’11 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Niccolò Piccinni (Bari 1728-Parigi 1800) non è soltanto il cittadino nato a Bari più celebre nella bimillenaria storia della città, ma anche uno dei maggiori protagonisti della storia della musica di tutti i tempi. La città dove ebbe i natali lo ha sempre onorato con iniziative destinate a tramandarne la fama nei secoli e il suo nome è associato da oltre un secolo a numerosi luoghi urbani simbolici: il teatro ottocentesco che ne porta il nome, la statua di Fiore eretta nel 1882 di fronte al teatro, la via che lo costeggia (e dove oggi si ritrova anche un ristorante intitolato al musicista), il Conservatorio di musica «Piccinni», fondato nel 1925, e la casa natale del musicista, nella città vecchia in piazza Mercantile.

      Sempre intense sono state inoltre le iniziative per celebrarlo e dal 1999 è stata aperta al pubblico la casa dove secondo i documenti di archivio abitava la famiglia di Niccolò Piccinni.

      Dopo l'acquisizione dell'immobile da parte del comune, avvenuta nel 1954, il comune stesso avviò immediatamente la ricerca di partiture e di cimeli piccinniani in tutto il mondo. I materiali acquisiti costituiscono il fondo principale del costituendo Museo.

      Al fine di rendere possibile la sopravvivenza di questa istituzione venne stipulato un protocollo di intesa triennale (rinnovato nel 2004) che affidava la gestione della casa di proprietà del comune di Bari - già Centro ricerche musicali «Casa Piccinni» - al più importante istituto pubblico di educazione musicale della Puglia, il Conservatorio di musica di Stato «Niccolò Piccinni». Il comitato scientifico, diretto dal direttore del Conservatorio, è composto da rappresentanti del Conservatorio, del comune e dell'università di Bari. Il Conservatorio ha attivato immediatamente il Centro ricerche musicali trasferendo in «Casa Piccinni» le proprie collezioni storiche (edizioni originali di Piccinni e di altri autori del secolo XVIII, manoscritti, libretti, 165 microfilm, libri, attrezzature, eccetera) che si sono sommate ai cimeli piccinniani reperiti negli anni dal comune di Bari e ai primi strumenti storici delle sue collezioni. Il Conservatorio ha anche collocato presso «Casa Piccinni» la sede elettiva di attività di tutte le classi di strumenti antichi attivate nel Conservatorio (liuto, clavicembalo, viola da gamba, flauto dolce, mandolino, storia della notazione, basso continuo, violino antico), riunite nel Dipartimento di musica antica. Avendo ottenuto in precedenza la sede pubblica presso il Conservatorio di Bari, hanno potuto avviare la loro attività anche due importanti istituti privati che da anni collaborano istituzionalmente con il Conservatorio di Bari e con gli enti pubblici territoriali: l'Istituto di bibliografia musicale di Puglia (organismo internazionale che cataloga il patrimonio musicale pugliese) e il Centro studi arti dello spettacolo nel Mediterraneo Mousiké (che organizza un Festival internazionale ogni anno). Delegato dal direttore del Conservatorio alla gestione di «Casa Piccinni» è Dinko Fabris.

      In circa sei anni di esistenza «Casa Piccinni», con un unico finanziamento erogato dal comune per il solo anno 2000 delle celebrazioni e in seguito con le sole forze volontarie che hanno operato al fianco del Conservatorio, ha prodotto seminari, incontri di studio e convegni internazionali (del convegno su Piccinni dell'anno 2000 sono stati pubblicati gli atti nel 2004), una grande mostra internazionale al Castello svevo nel 2000 e ben otto mostre didattiche pensate per una circolazione europea con testi multilingue e con numerosi concerti pubblici nella bella sala al piano terreno che può ospitare fino a 80 persone, mentre le numerose pubblicazioni contribuiscono a diffondere il nome di Bari nel mondo. L'Istituto di bibliografia musicale ha già raccolto 11.000 schede di manoscritti musicali pugliesi, fonte eccezionale di informazione per gli studiosi di tutto il mondo.

      Oggi il Conservatorio non può più fare fronte da solo, senza mezzi e con i soli volontari docenti ed allievi, alla gestione di un patrimonio di grande importanza che corre il rischio di essere rapidamente depauperato anche a causa delle precarie condizioni degli impianti e dei sistemi di sicurezza.

      È giunta l'ora, onorevoli colleghi, di dare certezza di sviluppo e di fruibilità a questa importantissima struttura che racchiude in sé un'anima espositiva e una di ricerca musicale. Attraverso la fruttuosa collaborazione tra le maggiori istituzioni pubbliche e private del territorio, inoltre, si potrà avere una positiva ricaduta culturale ed economica su Bari e su tutto il territorio pugliese.



 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. È istituito in Bari il Museo della musica denominato «Casa Piccinni», luogo di conservazione, ricerca, divulgazione e diffusione della musica italiana, in particolare di quella prodotta storicamente nel Mezzogiorno d'Italia in rapporto agli scambi internazionali con il Mediterraneo e con tutti i Paesi d'Europa.

      2. Il Museo della musica «Casa Piccinni» ha i seguenti obiettivi:

          a) raccolta di tutte le forme di documentazione musicale inerenti la musica prodotta nel Mezzogiorno d'Italia nei suoi rapporti internazionali e mediterranei in particolare;

          b) istituzione del primo museo di strumenti musicali antichi ed etnici dell'Italia meridionale, con particolare riferimento al Mediterraneo;

          c) istituzione della prima nastro-discoteca pubblica nell'Italia meridionale;

          d) coordinamento dell'attività di ricerca musicale nella regione Puglia e in ambito più estesamente meridionale e mediterraneo, con seminari, conferenze, borse di studio, convegni, mostre ed altre iniziative;

          e) didattica della musica antica e delle forme della musica mediterranea attraverso corsi, master, seminari, concerti, festival e visite guidate;

          f) attività di pubblicazione e diffusione attraverso tutti i media.

      3. Per le attività di ricerca, documentazione e diffusione il Museo della musica «Casa Piccinni», previe opportune intese, può avvalersi degli organismi specialistici di cui all'articolo 2.

 

Art. 2.

      1. Alla gestione del Museo della musica «Casa Piccinni» provvede una apposita Fondazione, costituita con regolamento ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione, e dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

      2. Il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è costituito da rappresentanti designati dai seguenti organismi:

          a) il Conservatorio di musica di Bari con il Dipartimento di musica antica e con la Biblioteca storica;

          b) l'università di Bari;

          c) il comune di Bari;

          d) la provincia di Bari con la Fondazione Istituzioni concertistiche orchestrali - ICO;

          e) la regione Puglia con la Mediateca regionale;

          f) la Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari;

          g) l'Istituto di bibliografia musicale di Puglia;

          h) il Centro studi arti dello spettacolo nel Mediterraneo Mousiké.

      3. La Fondazione di cui al comma 1 è posta sotto la vigilanza del Ministero per i beni e le attività culturali. Il direttore scientifico del Museo della musica «Casa Piccinni» è nominato dall'organo con funzioni di indirizzo della Fondazione, su proposta del consiglio di amministrazione della stessa Fondazione.

Art. 3.

      1. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2006 per i lavori di adeguamento della sede storica del Museo della musica «Casa Piccinni», nonché la spesa di 250.000 euro annui, a decorrere dal 2006, quale contributo per le spese di funzionamento.

      2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 




[1]    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 4, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[2]    Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa)

[3]    Quale unico vincolo per le future persone giuridiche di diritto privato, l'art. 10 impone che l'atto costitutivo e lo statuto prevedano, in caso di estinzione o di scioglimento della fondazione, il ritorno nella disponibilità ministeriale dei beni culturali conferiti in uso dal ministero. Va ricordato che in base allo stesso tenore letterale della disposizione richiamata, il conferimento in uso dei beni da parte del ministero rappresenta una delle possibili forme di partecipazione statale al patrimonio fondazionale, e non è condizione necessaria per la costituzione della fondazione.

[4]    Regolamento recante disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a fondazioni da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 10 del D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni. Tale decreto precisa l'ambito di attività delle fondazioni, stabilendo che esse si occupano, in particolare, della gestione e della valorizzazione dei beni culturali e della promozione delle attività culturali. Il D.M. definisce inoltre i criteri relativi agli organi, all’organizzazione ed al funzionamento delle fondazioni.

[5]    D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156, recante Disposizioni correttive ed integrative al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali.

[6]    L’articolo 112 specifica che con decreto del Ministri sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce tali soggetti giuridici (comma 7), ai quali possono partecipare anche privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza scopo di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l’intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto (comma 8). 

[7]     Merita segnalare, peraltro, che le sopra menzionate disposizioni del nuovo Titolo V vanno raccordate, sul piano interpretativo, con l’articolo 9 Cost., il quale dispone che “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura […] (comma 1) e “Tutela […] il patrimonio storico e artistico della Nazione” (comma 2).