Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Professori incaricati esterni - AC. 1743
Riferimenti:
AC n. 1743/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 93
Data: 30/01/2007
Descrittori:
DOCENTI INCARICATI   DOCENTI UNIVERSITARI
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

Professori incaricati esterni

AC. 1743

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 93

 

 

30 gennaio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla redazione del dossier ha collaborato il Dipartimento Lavoro.

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0070

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  12

Elementi per l’istruttoria legislativa  13

§      Necessità dell’intervento con legge  13

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  13

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali13

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  14

§      Impatto sui destinatari delle norme  14

Progetto di legge AC 1743

§      A.C. 1743, (on. Adenti ed altri), Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni17

Normativa nazionale

§      Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana . (Artt. 2, 3 e 36)31

§      Codice Civile - art. 2103. (Mansioni del lavoratore)33

§      R.D.Lgs. 27 maggio 1946, n. 534. Trattamento economico dei professori incaricati delle università e degli Istituti d'istruzione superiore.34

§      L. 20 maggio 1970, n. 300. Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento. (Art. 13)36

§      D.L. 1 ottobre 1973, n. 580. Misure urgenti per l'Università.(convertito in legge, con modificazioni, nella L. 30 novembre 1973, n. 766) (Artt. 4 e 12)38

§      D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382. Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica. (Artt. 1, 24, 50, 51, 52, 117, 119 e 120)44

§      D.P.R. 2 giugno 1981, n. 270. Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.53

§      L. 6 aprile 1984, n. 57. Adeguamento degli importi dei diritti previsti dalle tabelle allegate alle L. 24 dicembre 1976, n. 900, e L. 7 febbraio 1979, n. 59.57

§      D.L. 2 marzo 1987, n. 57. Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della L. 29 gennaio 1986, n. 23 , nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola.(convertito in legge, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1987, n. 158) (Artt. 2 e 2-ter)58

§      D.P.R. 28 settembre 1987, n. 567. Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1985-87  60

§      D.P.R. 3 agosto 1990, n. 319. Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68. (Art. 15)96

§      L. 19 novembre 1990, n. 341. Riforma degli ordinamenti didattici universitari.99

§      L. 17 febbraio 1992, n. 204. Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia.115

§      D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593. Regolamento concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva di cui all'art. 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.119

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (Artt. 45 e 52)134

§      L. 4 novembre 2005, n. 230. Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari.137

Giurisprudenza

§      TAR Lazio, Sentenza n. 4710 del 2004  147

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1743

Titolo

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Scuola

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

29 settembre 2006

§       annuncio

29 settembre 2006

§       assegnazione

26 ottobre 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e XI

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La pdl A.C. 1743 (di iniziativa degli on. Adenti e Li Causi) dispone l’inquadramento dei professori universitari incaricati esterni nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati, equiparandoli ai professori associati(art. 1, commi 1 e 2), e ne disciplina il trattamento economico (comma 3), il cui onere viene posto a carico delle università[1].

 

La pdl, secondo quanto esposto dalla relazione, intende porre rimedio alla discriminazione operata ai danni dei professori incaricati esterni in servizio presso le università.

 

Si ricorda brevemente che la figura del professore incaricato a tempo indeterminato stabilizzato è stata istituita dall'articolo 4 del D.L. n. 580/1973[2] (recante misure urgenti per l'università) il quale peraltro ha subordinato la stabilizzazione alla cessazione di altri uffici ricoperti nei ruoli dello Stato, della magistratura o degli enti pubblici[3]. La stessa norma ha disposto il mantenimento in servizio e l’utilizzazione in un corso affine di tale categoria di docenti anche nel caso in cui il corso di titolarità fosse assegnato ad un docente di ruolo ovvero cessasse di essere attivato[4].

L’art. 5 della legge n. 28/1980[5], recante delega al Governo per il riordino della docenza universitaria, consentiva ai professori incaricati stabilizzati, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni sulla docenza, l’inquadramento nel ruolo dei professori associati previo superamento di un giudizio di idoneità[6].

Il DPR 382/1980[7], nel prevedere l’inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale (professori straordinari e ordinari; professori associati), ha pertanto consentito a tale categoria la possibilità di partecipare alle prime tornate di giudizi di idoneità per professore associato disponendo la cessazione dall’incarico o il passaggio ad altra amministrazionein caso di mancato superamento o di mancata partecipazione alla prova (artt. 50-53, 117,120).

Alcuni anni dopo la legge 204/1992, che ha riordinato la Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e l'Università per stranieri di Perugia trasformandole in istituti superiori ad ordinamento speciale, ha previsto che i professori incaricati ivi operanti  rimanessero in servizio come figure ad esaurimento, conservando stato giuridico e trattamento economico. Tale legge tuttavia faceva rinvio all’applicazione della disciplina sui giudizi di idoneità recata dall’art. 52 del DPR 382/1980[8].

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Secondo quanto si evince dalla relazione i professori incaricati (interessati dall’applicazione delle disposizioni del DPR 382/1980 e della legge 204/1992), sono rimasti in servizio presso le università anche nel caso di mancato superamento delle prove per professore associato e di mancato passaggio ad altra amministrazione; ciò anche a seguito di un contenzioso amministrativo che ha determinato numerose pronunce dei TAR (vedi infra). Si ricorda tra l’altro che le università, ai sensi dell’art. 5 della legge 537/1993[9] hanno assunto le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia di stato giuridico ed economico dei professori e dei ricercatori, ai quali corrispondono direttamente gli stipendi.

Nella relazione illustrativa della pdl in esame si sottolinea inoltre il mancato adeguamento del trattamento economico dei professori incaricati a quello di altre categorie impegnate nella didattica e nella ricerca. A seguito dell’emanazione del DL 57/1987[10], che nel disciplinare le competenze economiche di docenti e ricercatori non ha menzionato i professori incaricati, quest’ultimi sono stati inclusi nell’ambito della contrattazione periodica relativa al personale non docente delle università (con la IX qualifica funzionale). A partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, disposta dal D.Lgs. 29/1993[11], i docenti incaricati non sono stati più menzionati nel contratto di comparto, in quanto contratto relativo a tutto il personale dipendente dalle università, ad eccezione dei professori e dei ricercatori. Tale impostazione è stata mantenuta fino alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per tutto il personale delle università, fatta eccezione per i professori e i ricercatori,del 27 gennaio 2005, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003, dove i professori incaricati figurano figurano all’art. 31 (per un approfondimento si veda il commento al comma 3 della pdl).

 

Il comma 1 dispone che i professori incaricati esterni attualmente in servizio presso le università siano inquadrati nel ruolo ad esaurimento dei professori incaricati fino all’età pensionabile prevista al settantesimo anno di età. Il comma fa riferimento in particolare ai professori incaricati incaricati previsti dal DPR 382/1980 e dalla legge 204/1992 già citati.

Il comma pertanto istituisce un nuovo ruolo (ad esaurimento) in aggiunta a quelli indicati dall’art. 1 del citato DPR 382/1980 (e cioè: professori ordinari, professori associati, ricercatori).

 

Per l’individuazione della platea dei destinatari della norma in commento si rinvia a quanto già esposto sopra con riferimento al DPR 382/1980 ed alla legge 204/1992).

Con riguardo al pensionamento si ricorda che professori associati sono collocati fuori ruolo a domanda sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età (art. 24 DPR 382/1980)[12].La legge 4 novembre 2005, n. 230 (recante nuove disposizioni su professori e ricercatori universitari nonché delega al Governo per il riordino del reclutamento) ha poi fissato al termine dell'anno accademico nel quale si è compiuto il settantesimo anno di età il limite massimo per il collocamento a riposo degli ordinari e degli associati nominati secondo la nuova disciplina (art.1. comma 17).

 

Il comma 2 un conferisce ai professori incaricati esterni il medesimo status dei professori associati e prescrive che ad essi si applichino in particolare le disposizioni della legge 341/1990[13].

Si dispone inoltre che - in caso di partecipazione a concorsi per posti di professore universitario – i professori incaricati siano esonerati dalle prove didattiche (vedi infra).

 

Con riguardo allo status conferito ai docenti incaricati, si ricorda che lo stato giuridico dei professori ordinari e degli associati è disciplinato principalmente dal DPR 382/1980; entrambe le categorie hanno obblighi inerenti l’attività didattica e partecipano agli organi di gestione delle università; alcune cariche accademiche tuttavia sono riservate ai soli ordinari[14]. Alle due fasce della docenza è inoltre garantita libertà didattica e inamovibilità (artt. 7 e 8 del DPR 382/1980), fatta eccezione per le richieste di trasferimento. Una differenziazione nella progressione economica è invece prevista dall’art. 36 del citato D.P.R (sul punto, si veda il commento del comma 3).

 

La legge 230/2005[15] - che ha dettato nuove disposizioni su professori e ricercatori universitari ed ha delegato il Governo al riordino del reclutamento dei professori universitari[16] - ha confermato in linea generale i diritti ed i doveri dei docenti, senza peraltro abrogare la disciplina recata dal DPR 382/1980; la legge citata reca due disposizioni che interessano in particolare i professori incaricati (art.1, commi 5, lettera c) e 11).

Nel ridefinire le modalità di reclutamento (art.1 comma 5, lettera c)) la norma ha stabilito una riserva di posti nei (futuri) concorsi per professore associato ad alcune categorie tra le quali figura quella degli incaricati stabilizzati (implicitamente equiparati per tale profilo ai ricercatori universitari).

L’art.1, comma 11, prevede che ai professori incaricati stabilizzati, siano affidati, con il loro consenso e fermo restando il rispettivo inquadramento e trattamento giuridico ed economico, corsi e moduli curriculari compatibilmente con la programmazione didattica dagli organi accademici nonché compiti di tutorato e di didattica integrativa. A tale categoria è attribuito il titolo di professore aggregato per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli.

Con riguardo al reclutamento dei docenti si ricorda che la legge 230/2005 ed il D.Lgs. 164/2006[17] hanno ridefinito le modalità di accesso alla docenza prescrivendo (in luogo delle valutazioni comparative bandite dalla singole università[18]) il conseguimento di un’idoneità scientifica nazionale quale presupposto per la successiva chiamata da parte degli atenei. L’idoneità per accesso al ruolo dei professori ordinari verrà attribuita in relazione alla valutazione dei titoli e della produzione scientifica nonché all’esito di una prova di didattica dalla quale sono esentati i professori associati.

 

Il comma 3 prevede l’equiparazione, nella percentuale del 90 per cento, del trattamento economico dei professori incaricati esterni al trattamento economico spettante ai professori associati di ruolo con pari anzianità nell'incarico, compreso l'assegno aggiuntivo per coloro che optano per il regime a tempo pieno, di cui all’articolo 12, quarto comma, del DL 580/1973[19], così come sostituito dall'articolo 39 del D.P.R. 382/1980.

 

Il quarto comma dell’articolo 12 ha disposto che ai professori di ruolo appartenenti alla seconda fascia che optino per il regime di impegno a tempo pieno e per la durata dell'opzione, è attribuita in aggiunta al trattamento economico previsto dall’articolo 36 del richiamato D.P.R. 382 del 1980, per dodici mensilità all'anno, un assegno aggiuntivo pari al 70% delle misure forfettarie lorde previste per i professori di ruolo appartenenti alla prima fascia nelle corrispondenti classi di stipendio.

 

L’articolo 36 del D.P.R. 382 ha definito la progressione economica nel ruolo dei professori universitari, articolata nelle due fasce dei professori ordinari e dei professori associati.

In particolare, si stabilisce che:

§         ai professori appartenenti alla prima fascia[20] all'atto del conseguimento della nomina ad ordinario è attribuita la classe di stipendio corrispondente al 48,6% della retribuzione di dirigente generale dello Stato, comprensiva dell'eventuale indennità di funzione. Fino al conseguimento della nomina ad ordinario, lo stipendio risulta pari al 92% dell’importo in precedenza indicato, ferma restando la possibilità dell'aumento biennale del 2,50%. L'ulteriore progressione economica si sviluppa in sei classi biennali di stipendio, pari ciascuna all'8% della classe attribuita ai medesimi all'atto della nomina ad ordinario - ovvero del giudizio di conferma - ed in successivi scatti biennali del 2,50% calcolati sulla classe di stipendio finale;

§         lo stipendio spettante ai professori appartenenti alla seconda fascia è pari al 70% di quello spettante, a parità di posizione, al professore di prima fascia[21].

Inoltre, è stata prevista una maggiorazione, pari al 40% della misura del trattamento economico in precedenza indicato, a favore dei professori universitari che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno[22].

Lo stesso articolo ha altresì precisato il diritto del professore ordinario, che alla data dell'inquadramento giuridico nel ruolo avesse goduto del trattamento economico corrispondente alla classe finale di stipendio, alla conservazione, qualora più favorevole, dell’equiparazione economica alle retribuzioni del dirigente generale di livello A dello Stato. Nel caso in cui lo stesso professore ordinario avesse optato per il regime di impegno a tempo definito, si stabiliva la conservazione - a titolo di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile con i miglioramenti economici e di carriera - della differenza tra la misura dello stipendio in godimento e quello che competeva allo stesso soggetto in applicazione delle disposizioni dello stesso D.P.R. 382.

Infine, lo stesso articolo ha precisato che in sede di primo inquadramento e, successivamente, nelle ipotesi di passaggio di qualifica di carriera, o da una ad altra fascia, al personale con stipendio superiore a quello iniziale di inquadramento o rispettivamente di accesso a posizione superiore, sono attribuiti nella nuova posizione stipendiale tanti scatti del 2,50% necessari ad assicurare uno stipendio di importo pari o immediatamente superiore a quello in godimento.

Il successivo articolo 37, recante disposizioni relative all’inquadramento dei professori associati, ha stabilito che il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. 382 agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella dell'effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto di determinati riconoscimenti di servizio. In caso di cumulo di più stipendi viene preso in considerazione quello tra essi più favorevole. Infine, ai soggetti che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati dal giudizio di conferma nella fascia degli associati viene attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati.

Come già accennato, l’articolo 50 dello stesso provvedimento prevedeva la possibilità per i professori incaricati stabilizzati o in procinto di ottenere la stabilizzazione di essere inquadrati, a domanda, previo apposito giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati. Per i professori incaricati che non ritenevano di sottoporsi al giudizio di idoneità o non lo superavano, l’articolo 120 consentiva il trasferimento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni. L’articolo 117 ha poi confermato (comma 1), per i professori incaricati per cui non si fosse verificata né l’ipotesi dell’inquadramento nel ruolo dei professori associati né quella di trasferimento nei ruoli di altre pubbliche amministrazioni, l’applicazione della normativa vigente fino alla cessazione degli incarichi, per quanto non espressamente previsto nel provvedimento, per quanto attiene alla posizione giuridica ed al trattamento economico.

Con il D.P.R. 270/1981[23], è stato stabilito (articolo 5) lo stipendio annuo lordo iniziale per gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento e per i professori universitari incaricati. Un ulteriore aggiornamenti del trattamento economico per i professori incaricati sono stati previsti dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.P.R. 571/1984[24].

In seguito il decreto-legge n. 57 del 1987, nel prevedere l’aggancio del trattamento economico dei ricercatori confermati e degli assistenti di ruolo ad esaurimento a quello dei professori universitari di ruolo della seconda fascia, non ha incluso in tale previsione i professori incaricati.

Pertanto da tale momento gli adeguamenti stipendiali dei professori incaricati sono stati previsti nell’ambito della contrattazione relativa al personale non docente delle università. Ciò è avvenuto, nella fase precedente alla privatizzazione del pubblico impiego, con l’articolo 20, comma 7, del D.P.R. 567/1987[25] e, da ultimo, con l’articolo 15 del D.P.R. 319/1990[26] che ha agganciato il trattamento dei professori incaricati a quello del personale della IX qualifica funzionale.

A partire dalla privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici disposta dal D.Lgs. 29/1993 (che ha previsto la fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento per la regolamentazione del rapporto di lavoro, attribuendo all’ARAN il compito della rappresentanza in sede contrattuale delle pubbliche amministrazioni), per più di un decennio i professori incaricati non sono stati più inclusi nella contrattazione collettiva relativa al personale non docente[27]. Pertanto, il trattamento economico dei professori incaricati permaneva nella configurazione prevista dal D.P.R. 319/1990.

Successivamente, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 27 gennaio 2005 relativo al personale (non docente) del comparto università per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2002-2003, all’articolo 31, ha stabilito la retribuzione dei docenti incaricati esterni, di cui al richiamato articolo 15 del DPR 319/1990, in euro 24.463,89 annui lordi. La retribuzione così definita include ed assorbe l'intero importo dell'indennità integrativa speciale in godimento. Ai fini della definizione del trattamento economico spettante ai docenti incaricati interni continua a non essere considerato l'importo corrispondente all'indennità integrativa speciale conglobata. Infine, viene riconosciuta, agli stessi docenti, una somma "una tantum" di euro 8.000 a titolo di recupero degli incrementi non percepiti sino al 31 dicembre 2001, a valere sulle disponibilità contrattuali dell'anno 2002.

 

Si ricorda, infine, che diverse pronunce del giudice amministrativo (TAR Calabria, sentenze n. 847 del 2000 e n. 392 del 2003; TAR Lazio, sentenza n. 4710 del 2004), partendo dalla considerazione che la giurisprudenza amministrativa ha pacificamente escluso l’esistenza di un principio di proporzionalità tra il trattamento retributivo degli incaricati esterni e quello dei professori di ruolo[28], anche sulla base delle disposizioni legislative che hanno svincolato le due tipologie di trattamento economico, hanno, non di meno, riconosciuto ai medesimi incaricati esterni il diritto all’adeguamento della retribuzione in base alle nuove previsioni contrattuali del personale di IX qualifica.

In particolare, nella sentenza del TAR Lazio n. 4710 del 2004 si precisa che le previsioni contrattuali successive al D.P.R. 319 del 1990 ed emanate in applicazione del D.Lgs. 29 del 1993[29], a decorrere dal 1° gennaio 1994, non hanno più contemplato i professori incaricati, e pertanto la retribuzione di tali soggetti è avvenuta sulla base delle previsioni dell’indicato D.P.R. 319 del 1990, comportando di fatto un congelamento della progressione economica dei professori incaricati, ritenuta in contrasto con i principi costituzionali di parità di trattamento e giusta retribuzione di cui all’articolo 49[30] dello stesso D.Lgs. 29 del 1993, che dispone la parità di trattamento contrattuale dei dipendenti e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi. In relazione a ciò, la richiamata sentenza del TAR del Lazio ha disposto, dal momento che gli articoli 15 e 16 del citato D.P.R. 319 parametravano gli aumenti economici dei professori incaricati al personale della IX qualifica funzionale, “che la mancata previsione, da parte dei nuovi accordi di comparto, della figura del professore incaricato stabilizzato, implichi la volontà di consolidare l’aggancio tra tale categoria professionale ed il personale della IX qualifica funzionale, talché gli aumenti riconosciuti a tale ultimo personale devono intendersi estesi anche alla categoria di docenti sopra indicati”.

 

Il comma 3 precisa inoltre che l'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico.

Inoltre, si dispone una valenza sostanzialmente retroattiva per l’aggancio della retribuzione dei professori incaricati esterni a quella dei professori associati di ruolo. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati esterni è riconosciuta, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'eventuale differenza tra la retribuzione riconosciuta dal provvedimento in esame e quella effettivamente percepita.

 

La data del 1° gennaio 1994 si spiega considerando che da tale momento, fino all’entrata in vigore del CCNL del 27 gennaio 2005 relativo al personale del comparto università, il trattamento economico dei professori incaricati esterni è rimasto “congelato” nell’importo previsto dal D.P.R. 319 del 1990 (fatto salvo il riconoscimento del diritto all’adeguamento della retribuzione prevista per il personale di IX qualifica, alla luce delle pronunce giurisprudenziali intervenute: cfr. supra).

 

Il comma 4 pone gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 a carico dei bilanci delle università interessate, nei limiti degli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente.

 

Si ricorda in proposito che, ai sensi dell’art. 5 della legge 537/1993[31],il Fondo per il finanziamento ordinario delle università (il cui importo è determinato annualmente nella tabella C della legge finanziaria e poi ripartito tra gli atenei dal ministero) comprende anche le spese per il personale docente e non docente e per la ricerca scientifica universitaria, nonché quelle per la manutenzione ordinaria[32].

Relazioni allegate

La proposta di legge in esame risulta corredata della relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge trova giustificazione nel fatto che il provvedimento incide su un tema disciplinato anche da norme di rango primario, disponendone di fatto la modifica o l’abrogazione (cfr. art. 1, co. 11, della legge 230/2005).

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia universitaria non è espressamente contemplata dal nuovo art. 117 Cost. Tale materia può essere ricondotta, peraltro, alla materia “istruzione”, suddivisa dall’art. 117 Cost. tra la potestà esclusiva dello Stato (“norme generali sull’istruzione”, art. 117, co. 2°, lett. n)) e la potestà concorrente Stato-regioni (“istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e formazione professionale”, art. 117, co. 3°).

Occorre altresì considerare, peraltro, che la potestà legislativa statale in materia universitaria può trovare fondamento nell’art. 33 Cost., che riconosce alle università “il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti da leggi dello Stato”.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 36 del Costituzione sancisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro. Fondandosi su tale disposizione costituzionale, l’articolo 45 del d. lgs. 165/2001 stabilisce che le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

La norma in esame ha attinenza con la materia universitaria. Il principio di autonomia universitaria è stato fissato dall’art. 33 della Costituzione, ove è stabilito che “le istituzioni di alta cultura, università e accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dal leggi dello Stato”. A tale disposto ha dato attuazione la legge 9 maggio 1989, n. 168[33] (istitutiva del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica), che definisce (art. 6) i profili dell’autonomia, nonché i contenuti essenziali e le modalità di emanazione degli statuti (art. 16), la cui deliberazione è affidata al Senato accademico integrato. Tale articolo ha espressamente escluso lo stato giuridico del personale dalla sfera dell’autonomia statutaria, che rimane riservatoalla normativa statale.

 

Coordinamento con la normativa vigente

La pdl interviene, integrandola o modificandola, sulla disciplina recata da numerose disposizioni (si citano a titolo di esempio, l’art. 1 del DPR 382/1980, l’art.1, comma 11, della L. 230/2005): a tal fine il provvedimento non utilizza la tecnica della novellazione:

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto risulta dalla banca dati del Ministro dell’università e ricerca i professori incaricati sono attualmente 65.

 

 


Progetto di legge
AC 1743


N. 1743

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

ADENTI, LI CAUSI

¾

 

Norme a tutela dei diritti costituzionali dei professori incaricati esterni

 

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Presentata il29 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende sanare il vuoto legislativo presente nella normativa riguardante le funzioni ed il trattamento economico della docenza universitaria che, omettendo di menzionare tra il personale docente coloro che rivestono la qualifica di professori incaricati esterni, circa sessanta persone attualmente in servizio con una anzianità media di trenta anni, determina nei loro confronti una situazione insanabilmente in contrasto con i princìpi solennemente affermati a livello costituzionale con particolare riferimento agli articoli 2, 3 e soprattutto 36 della Costituzione.

      La drammatica situazione attuale dei professori incaricati esterni deriva dal più grave caso di discriminazione e di violazione delle norme del diritto del lavoro e degli stessi princìpi costituzionali che una categoria di lavoratori pubblici abbia mai subìto nella storia della Repubblica italiana.

      Il risultato di questa opera di discriminazione che, per limitare i danni ed annullare provvedimenti illegittimi di licenziamento o di allontanamento dalla funzione docente, ha reso indispensabile il reiterato ricorso ai tribunali amministrativi regionali, è costituito dal fatto che i professori incaricati esterni si trovano attualmente in servizio come titolari del loro insegnamento, con funzioni del tutto analoghe a quelle dei professori associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e con un trattamento economico che, dopo l'entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990, che già penalizzava la categoria nei confronti sia degli altri docenti, sia degli assistenti e dei ricercatori, non è più stato definito da alcuna norma di legge.
      Con la finalità di colmare questo vuoto legislativo, ben sei proposte di legge sono state presentate nella precedente legislatura (atti Camera n. 980, 1542, 3626, 3742, 3815 e 4260), sostanzialmente identiche pur essendo presentate da esponenti di gruppi parlamentari diversi, le quali però non sono state minimamente prese in considerazione nella stesura del testo della legge 4 novembre 2005, n. 230, recante nuove disposizioni per i professori e i ricercatori universitari. L'ordine del giorno 9/4735-B/3 Rodeghiero, Emerenzio Barbieri, Mario Pepe, Maggi presentato il 25 ottobre 2005 alla Camera dei deputati, in sede di approvazione del disegno di legge delega (atto Camera n. 4735 poi divenuto la legge n. 230 del 2005), che ha impegnato il Governo a reperire le risorse finanziarie per adeguare il trattamento economico dei professori incaricati stabilizzati a quello dei ricercatori confermati che svolgono un incarico di insegnamento, è stato accolto dal Ministro Letizia Moratti, ma non ha avuto alcun seguito, in quanto - si sostiene - è necessario uno specifico provvedimento legislativo.

      Tutte le sentenze dei TAR fino ad ora emesse (TAR Calabria, Catanzaro, n. 847 del 2000 e n. 392 del 2003; TAR Lazio n. 4710 del 2004) hanno unanimemente riconosciuto che l'attuale trattamento economico dei professori incaricati stabilizzati esterni è insanabilmente in contrasto con i princìpi già affermati a livello costituzionale e che risultano esplicitamente richiamati dalle leggi sul pubblico impiego.

      In una situazione divenuta ormai giuridicamente insostenibile per le pubbliche amministrazioni interessate che, in assenza di un preciso riferimento legislativo, non sono comunque in grado di definire la corretta retribuzione dei professori incaricati, qualcuno ha pensato di ovviare alla persistente carenza legislativa obbligando l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) a inserire l'articolo 31 (Docenti incaricati) nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) del comparto del personale delle università firmato il 27 gennaio 2005, relativo al quadriennio normativo 2002-2005 e al biennio economico 2002-2003, che si applica a tutto il personale delle università tranne che ai professori e ai ricercatori.

      L'articolo 31 del CCNL 2002-2005 è palesemente assurdo in quanto:

          inserisce in un contratto collettivo di lavoro i professori incaricati nonostante che le leggi e la stessa premessa del contratto escludano il personale docente dalla contrattazione collettiva;

          non integra, come sarebbe doveroso, tutti i CCNL precedenti;

          aggiorna solo una voce del trattamento retributivo dei professori incaricati esterni, quella prevista dall'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990, con decorrenza 1o gennaio 2003, mentre prevede, con decorrenza 1o gennaio 2002, l'aggiornamento di tutte le voci della retribuzione per tutto il personale non docente.

      Considerando la figura del professore incaricato stabilizzato equiparabile a quella del personale tecnico-amministrativo che svolge la funzione più affine a quella della docenza universitaria, si sarebbe dovuto attribuire ai professori incaricati almeno il medesimo incremento complessivo della retribuzione, sia per quanto riguarda il trattamento fondamentale, sia per il trattamento accessorio, e comprendere gli aumenti retributivi derivanti dall'istituzione delle indennità di ateneo, di posizione e di risultato.

      Secondo l'ARAN questo non è possibile perché sia la normativa sia la struttura retributiva dei professori incaricati, analoga a quella di tutti i docenti, è radicalmente diversa da quella del personale non docente regolata dai contratti collettivi di lavoro.
      Applicando semplicemente l'articolo 31 del nuovo CCNL, come stanno facendo la maggior parte delle università, si deve ritenere che l'incremento complessivo della retribuzione di un docente a tempo pieno con una maturità professionale coltivata in trenta anni di servizio sia del tutto equiparabile a quella che compete alla figura professionale di un bidello assunto a tempo determinato.
      Risulta evidente che i professori incaricati stabilizzati continuano ad essere pesantemente discriminati e che continua a permanere una situazione che contrasta insanabilmente con i princìpi di buon andamento, parità di trattamento e giusta retribuzione, affermati solennemente a livello costituzionale e richiamati in particolare dal comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo il quale «Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti collettivi».

      L'articolo 36 della Costituzione testualmente recita: «II lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa».
      Il trattamento economico attualmente corrisposto ai professori incaricati stabilizzati esterni offende non solo la dignità delle persone in quanto lavoratori, ma anche la dignità della stessa funzione docente che viene ad essere gravemente compromessa.

      Risulta evidente che una situazione di questo genere non è più a lungo procrastinabile e che si rende necessario pertanto restituire anche ai professori incaricati quella dignità, riconosciuta a tutti gli altri docenti universitari, che la Costituzione, in particolare tramite gli articoli 2, 3 e 36, garantisce a tutti i cittadini italiani.

      Per comprendere come si sia potuti giungere alla situazione attuale è necessario richiamare, sia pur sinteticamente, tutto il contesto legislativo in cui la vicenda si inquadra.

      La figura del professore incaricato a tempo indeterminato venne istituita come «stabilizzato» con l'articolo 4 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, recante misure urgenti per l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

      Il professore incaricato veniva dunque stabilizzato sull'insegnamento del quale era titolare dopo che per tre anni aveva avuto assegnato per pubblico concorso, dalla stessa università o da università diverse, un incarico di insegnamento. Il consiglio di facoltà interessato procedeva alla nomina del vincitore dopo aver valutato i risultati di un'istruttoria svolta da una apposita commissione, che effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria finale.

      L'incarico a tempo indeterminato veniva quindi attribuito a chi per ben tre volte era risultato vincitore di un regolare concorso pubblico.

      I professori incaricati erano titolari di un corso di insegnamento, ed i loro doveri ed obblighi erano stabiliti dall'articolo 2 del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 534, nei seguenti termini: «hanno l'obbligo di dedicare al proprio insegnamento, sotto forma sia di lezioni cattedratiche sia di esercitazioni, tante ore settimanali quante la natura e l'estensione dell'insegnamento stesso richiedono, e in ogni modo almeno sei ore fra lezioni ed esercitazioni; di osservare l'orario scolastico prestabilito; di attendere alla direzione dei gabinetti, istituti, cliniche, laboratori e simili annessi alle loro cattedre; di partecipare alle commissioni per gli esami di profitto e di laurea, nonché alle funzioni accademiche e a quelle ad esse connesse, cui siano chiamati».

      Dal punto di vista economico, il trattamento dei professori di ruolo, dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo veniva sempre determinato in un medesimo articolo di legge nell'ambito delle disposizioni riguardanti il personale del comparto università.

      Gli attuali professori incaricati stabilizzati, ancorché considerati non di ruolo, sono stati dunque assunti come docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative simili a quelle del professore ordinario, salva naturalmente la possibilità di occupare cariche accademiche. Si deve anche segnalare che il professore incaricato stabilizzato resta in servizio fino all'età di settanta anni e ha diritto al trattamento di liquidazione e pensionistico come qualsiasi dipendente dello Stato.

      Per questa ragione, assistenti di ruolo con incarico di insegnamento stabilizzato, in passato, hanno spesso optato per lo stato giuridico di professori incaricati stabilizzati, ritenendone la posizione e la funzione più qualificante ed economicamente più conveniente.

      Con il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, viene definito un nuovo assetto della docenza universitaria che, nell'unitarietà della funzione docente, prevede l'inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca:

          a) professori straordinari e ordinari;

          b) professori associati.

      L'articolo 50 del medesimo decreto (inquadramento nella fascia dei professori associati) prevede, nella prima applicazione, che i professori incaricati aventi i requisiti stabiliti al medesimo articolo, numero 1) (stabilizzati o che stanno per maturare la stabilizzazione) possono essere inquadrati, a domanda, nel ruolo dei professori associati.
      L'articolo 51 (Giudizio di idoneità), ai commi quarto, quinto e sesto, testualmente recita: «Esso è basato sulla valutazione dei titoli scientifici presentati dal candidato e dell'attività didattica da lui svolta. Nella valutazione saranno tenuti in considerazione i giudizi formulati dalle facoltà sull'attività didattica e sulle funzioni svolte dai candidati. Sui singoli candidati vengono formulate motivate relazioni scritte attestanti l'attività scientifica e didattica da loro svolta».

      Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 presenta comunque una lacuna da cui deriveranno in seguito tutti i problemi che hanno colpito la categoria dei professori incaricati.

      Infatti, mentre per le altre categorie di personale universitario (assistenti, tecnici laureati, astronomi e ricercatori degli osservatori astronomici, curatori degli orti botanici, conservatori dei musei) l'articolo 119 conferma esplicitamente la permanenza in un ruolo ad esaurimento nel caso che non superino o non intendano sottoporsi al giudizio di idoneità richiesto per il passaggio alle figure previste dal nuovo ordinamento, per i professori incaricati manca una analoga norma di inquadramento in un ruolo ad esaurimento ed il rapporto a tempo indeterminato che intrattengono con l'università viene tutelato soltanto dall'articolo 117 che testualmente recita: «Fino alla cessazione degli incarichi la posizione giuridica ed il trattamento economico dei professori incaricati restano disciplinati, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dalle vigenti norme. Qualora un professore di ruolo venga chiamato a ricoprire l'insegnamento di un incaricato stabilizzato o stabilizzando, a quest'ultimo viene assegnato un insegnamento giudicato affine dal consiglio di facoltà; in mancanza il corso viene diviso per numero di studenti tra i due docenti [...]».

      Inoltre, per tutte le figure previste dal vecchio ordinamento che non avessero ottenuto un giudizio positivo o che non intendessero sottoporsi al giudizio, il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, tramite l'articolo 120, offriva la possibilità di chiedere il trasferimento ad altre amministrazioni pubbliche, eccetto gli enti pubblici di ricerca, da individuare secondo un criterio di coerenza con la professionalità acquisita nell'università.

      Le modalità di trasferimento indicate dall'articolo 120 sono state successivamente integrate dall'articolo 17 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, che, nella doverosa osservanza delle più elementari norme del diritto del lavoro, aggiunge all'articolo 120 gli ultimi due commi, che prevedono che fino all'espletamento delle procedure di passaggio ad altra amministrazione «gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza» e che «Fino al momento dell'effettivo inquadramento nella amministrazione pubblica interessata continuerà ad essere corrisposto il trattamento economico in godimento».

      Questo è il contesto legislativo che riguarda i professori incaricati. Si deve tenere presente che i professori incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena non hanno potuto concorrere ai giudizi di idoneità perché entrati in servizio dopo l'ultima tornata di tali giudizi. Solo per essi la legge 17 febbraio 1992, n. 204, prevede il mantenimento in servizio sine die.

      I passaggi ad altra amministrazione non sono stati effettuati entro il termine di nove mesi posto dall'articolo 9 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, e neppure in tutti gli anni successivi.

      Si ritiene che i passaggi non verranno mai effettuati essendo in palese contrasto con l'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, riguardante la disciplina delle mansioni dei pubblici dipendenti, che recepisce integralmente l'articolo 2103 del codice civile e l'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori), nei seguenti termini: «Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito delle classificazioni professionali previste dai contratti collettivi di lavoro ovvero a quelle corrispondenti alla qualifica superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive».

      D'altra parte non è mai accaduto che chi non supera un concorso per progredire nella propria carriera sia dichiarato inidoneo a svolgere le funzioni per le quali, invece, (conferimento dell'incarico per più anni con preferenza rispetto ad altri candidati) abbia più volte superato il concorso.

      Risulta pertanto del tutto ingiustificata ed illegale la pretesa di coloro che intendevano attribuire ai professori incaricati mansioni di livello inferiore all'incarico di insegnamento universitario.

      Dal punto di vista giuridico, i professori incaricati mantengono quindi il loro incarico di docenti e lo stato giuridico previsto dalle norme precedentemente in vigore (articoli 117 e 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980), ma manca fino ad ora un provvedimento legislativo che ne definisca il loro inquadramento in ruolo, nonostante essi esercitino la loro funzione con merito ormai da almeno ventotto anni (quindici anni per i professori incaricati delle università per stranieri di Perugia e di Siena).

      Dal punto di vista economico, l'articolo 17 della legge n. 705 del 1985, che ha integrato l'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, è stato interpretato come la cristallizzazione del trattamento economico a quel tempo in godimento e ha costituito il pretesto in base al quale non adeguare la retribuzione alla dinamica prevista dalle più elementari norme del diritto del lavoro.

      In precedenza, il trattamento economico dei professori di ruolo, dei professori incaricati e degli assistenti di ruolo veniva sempre determinato in un medesimo articolo di legge. Analogamente avveniva con il decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1981, mentre con il decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 1984, valido per il triennio 1982-1984, lo stipendio dei professori incaricati veniva equiparato a quello dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento.

      Successivamente sono stati approvati provvedimenti legislativi che contengono elementi discriminatori nei confronti dei professori incaricati.

      Il decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, prevede, a partire dal 1o novembre 1987, l'aggancio del trattamento economico dei ricercatori confermati e degli assistenti del ruolo ad esaurimento, qualifiche che non hanno titolo a svolgere funzioni didattiche se non di supporto al docente, a quello dei professori di seconda fascia, mentre nessuna menzione viene fatta per quanto riguarda i professori incaricati, che sono titolari di incarico di insegnamento con doveri analoghi di quelli dei professori associati.

      Il decreto del Presidente della Repubblica n. 567 del 1987, di recepimento dell'accordo triennale 1985-1987 sul trattamento economico del personale delle università, prevede per i professori incaricati aumenti retributivi sensibilmente inferiori a quelli previsti per ricercatori ed assistenti, ancora prima del loro aggancio alla retribuzione dei professori associati. La discriminazione effettuata nei confronti dei professori incaricati si può riscontrare anche paragonando lo stipendio base con quello del personale non docente inquadrato nella nona qualifica funzionale dell'area amministrativo-contabile.

      Infine, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1990, di recepimento del contratto collettivo del personale non docente delle università, all'articolo 15, disciplina il trattamento economico dei professori incaricati, equiparando gli aumenti retributivi per il triennio 1988-1990 a quello del personale tecnico-economico di IX e I qualifica dei ruoli speciali transitori.

      Successivamente, fino al 27 gennaio 2005, per il personale non docente sono stati siglati altri contratti collettivi, ma in essi i professori incaricati giustamente non sono stati inclusi, perché, secondo l'ARAN (lettera al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, protocollo 2192 del 31 marzo 1999, che cita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 593 del 1993, di definizione dei comparti, e l'accordo di comparto stipulato in data 2 giugno 1998 con le confederazioni sindacali rappresentative) «l'ambito d'applicazione del contratto [...] ricomprende [...] tutto il personale dipendente dalle università, ad eccezione dei professori e ricercatori».

      Questa esclusione è avvenuta, sempre secondo la citata lettera dell'ARAN, in virtù dell'equiparazione dei docenti universitari alla dirigenza dello Stato, come affermato dalla Corte costituzionale.

      Tuttavia, nessuno si è curato finora di fissare il livello di stipendio dei professori incaricati in base a tale equiparazione, e da parte degli uffici ministeriali e delle amministrazioni delle varie università si è sostenuto che è corretto continuare a corrispondere il trattamento economico in vigore nel 1990, da ritenersi congelato per effetto dell'articolo 17 della legge n. 705 del 1985.

      Risulta evidente l'assurdità di questa presa di posizione, che arreca con il passare del tempo danni sempre più gravi dal punto di vista sia economico che morale, violando ogni più elementare norma del diritto del lavoro fino a ledere la stessa dignità del cittadino lavoratore.

      La soluzione di congelare totalmente o parzialmente la retribuzione risulta in contrasto, con specifico riferimento al settore del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con il già citato comma 2 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 165 del 2001, il quale prevede che le amministrazioni garantiscono ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi contratti colletti; ma, soprattutto, contrasta insanabilmente, come sopra accennato, con i princìpi di buon andamento, parità di trattamento e giusta retribuzione che sono affermati solennemente a livello costituzionale, in particolare dagli articoli 2, 3 e 36 che testualmente recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa».

      Da quanto sopra esposto, risulta evidente, al di là di ogni ragionevole dubbio, che i professori incaricati sono stati e sono attualmente oggetto di una incredibile discriminazione derivata da: omissione di atti di ufficio; falsa interpretazione di legge, violazione di legge e dei princìpi costituzionali; abuso di potere. Risulta, pertanto, necessario e doveroso assumere con la massima urgenza quei provvedimenti amministrativi e legislativi atti a ristabilire la legalità, riconoscendo ai professori incaricati i loro diritti ed il giusto indennizzo per i danni subiti.

      Il presente provvedimento consente di colmare il vuoto legislativo prodottosi a seguito delle carenze e della pratica inattuabilità di alcune norme presenti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, razionalizza gli incarichi eliminando l'incarico interno e chiude definitivamente una fase transitoria derivata dalla precedente riforma della docenza universitaria.

      La proposta di legge è costituita da un solo articolo.

      Con il comma 1 si colma il vuoto legislativo lasciato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, inquadrando i professori incaricati esterni in un ruolo come figure ad esaurimento fino all'età pensionabile di settanta anni prevista dalla normativa in vigore.

      Con il comma 2 si fa chiarezza su quali sono i diritti e i doveri dei professori incaricati, eliminando i dubbi interpretativi che sono insorti in questi anni per il fatto che la legge 19 novembre 1990, n. 241, non menziona esplicitamente i professori incaricati. Sempre con il comma 2, i professori incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere una prova didattica, in considerazione del fatto che stanno già svolgendo un incarico di docenza universitaria da non meno di ventotto anni (almeno quindici per quanto riguarda i professori delle università per stranieri di Perugia e di Siena).

      Il comma 3 definisce il trattamento economico dei professori incaricati, agganciandolo al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia di pari anzianità nell'incarico, con un meccanismo del tutto analogo a quello con cui gli articoli 2 e 2-ter del citato decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, hanno determinato l'aggancio ai docenti di ruolo per altre figure di qualifica inferiore, come i ricercatori o gli assistenti del ruolo ad esaurimento, dimenticando che, nell'ambito della docenza universitaria, esisteva ed esiste anche la figura del professore incaricato, a cui compete una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, come sancito inequivocabilmente dall'articolo 36 della Costituzione.

      Il comma 4 stabilisce che gli eventuali maggiori oneri non devono gravare sul bilancio dello Stato, ma rimangono a carico del bilancio delle università in cui è presente la figura del professore incaricato. La norma non introduce una nuova spesa, colma semplicemente un vuoto legislativo definendo il corretto trattamento economico dei professori incaricati nella misura minima consentita dal rispetto del dettato costituzionale.

      Il provvedimento che si propone sanerà completamente la situazione dei professori incaricati esterni, una categoria che ha sempre fornito un prezioso contributo, in qualche caso oggi indispensabile, alle facoltà di appartenenza, sempre bisognose di docenti altamente qualificati da utilizzare nelle più svariate forme, soprattutto dopo l'istituzione dei dottorati di ricerca e dei nuovi corsi di laurea «3+2». Con questo provvedimento si potrà dar loro anche un segnale di riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni con grande senso del dovere e alto spirito di sacrificio nonostante la drammatica situazione in cui il vuoto legislativo li ha costretti ad operare.



 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. I professori incaricati esterni rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo dei professori incaricati come figura ad esaurimento fino al raggiungimento dell'età pensionabile di settanta anni.

      2. I professori incaricati esterni, per tutto quanto non diversamente previsto nella normativa relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori associati di ruolo e si applicano ad essi in particolare le disposizioni della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni. I professori incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere prove didattiche.
      3. Il trattamento economico dei professori incaricati esterni è pari al 90 per cento di quello spettante ai professori associati di ruolo con pari anzianità nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo per coloro che optano per il regime a tempo pieno previsto dal quarto comma dell'articolo 12 del decreto-legge 1o ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, come sostituito dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. L'anzianità di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui è stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori incaricati esterni è riconosciuta, a decorrere dal 1o gennaio 1994, l'eventuale differenza tra la retribuzione spettante ai sensi del primo periodo del presente comma e quella effettivamente percepita.
      4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3 sono posti a carico dei bilanci delle università interessate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

 




[1]    Si ricorda che nella XIV legislatura all’esame parlamentare del disegno di legge governativo A.C. 4735 (Delega al Governo per il riordino dello stato giuridico dei professori universitari), poi divenuto legge 4 novembre 2005,n. 230, è stato abbinato- tra l’altro- quello di 6 proposte di legge concernenti i professori universitari incaricati. Si tratta delle pdl 980 e 3626 (Gazzara), 1542 e 3762 (Capitelli), 3815 (Losurdo), 4260 (Ercole). In sede di approvazione del disegno di legge presso la Camera dei deputati era stato inoltre accolto un ordine del giorno (9/4735-B/3, 25 ottobre 2005) che impegnava il Governo a reperire le risorse necessarie adeguare il trattamento economico dei professori incaricati stabilizzati a quello dei ricercatori universitari.

[2]     Decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766.

[3]    Il professore incaricato veniva stabilizzato dopo che per tre volte fosse risultato vincitore di un regolare

[4]    L’articolo citato permetteva inoltre il conferimento di nuovi incarichi di insegnamento ed estendeva ai professori incaricati stabilizzati la possibilità di ottenere il congedo straordinario per ragioni di studio o di ricerca scientifica (come previsto per gli assistenti ordinari dall'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 349).

[5]     Legge 21 febbraio 1980, n. 28 Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica.

[6]    I docenti avrebbero potuto partecipare alla prima o alla seconda tornata dei giudizi idoneativi, ripetendo la prova sostenuta nella prima tornata in caso di esito negativo e conservando  i diritti e il trattamento economico fino al compiuto espletamento della seconda tornata. Si disponeva tuttavia la decadenza dall’incarico in caso di mancata partecipazione alla seconda tornata dei giudizi  o in caso di esito negativo della prova.

[7]    Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica.

[8]    L. 17 febbraio 1992, n. 204 Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena e dell'Università per stranieri di Perugia. L’art. 7 (comma 1) della legge consente ai docenti in servizio presso le due istituzioni in posizione di comando o incarico di prestare servizio a domanda come figure ad esaurimento conservando la status giuridico ed il trattamento economico, ferma restando la disciplina dettata dall’art 52 del DPR 382/1980 relativamente ai giudizi di idoneità per associato e alla decadenza in caso di mancato superamento o di mancata partecipazione a questi ultimi.

[9]     L. 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1994). L’articolo 5 ha dato sostanziale attuazione alla riforma del sistema di trasferimento delle risorse finanziarie alle università, già delineata dall'articolo 7, comma 2, della legge 9 maggio 1989, n. 168 (“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”) e differita dall'articolo 16, comma 6 della medesima legge, alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia universitaria.

[10]   D.L. 2 marzo 1987, n. 57. Disposizioni urgenti per i ricercatori universitari e per l'attuazione del disposto di cui all'articolo 29, comma 2, della L. 29 gennaio 1986, n. 23 , nonché in materia di conferimento di supplenze al personale non docente della scuola. (Artt. 2 e 2-ter) e convertito in legge, con modificazioni, nella L. 22 aprile 1987, n. 158.

[11]   D.Lgs. 03-02-1993, n. 29 Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421

[12]   Si ricorda che l’art. 16 del D.lgs. 503/1992 consente ai dipendenti pubblici di prorogare il servizio per un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo.

[13]   .L 19 novembre 1990 n. 341, Riforma degli ordinamenti didattici universitari.

[14]   L’art. 16 del D.P.R. 382/1980 ha riservato agli ordinari la carica di rettore, preside di facoltà, direttore di dipartimento, presidente di consiglio di corso di laurea. L’art. 4, comma 2 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 8 (convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2002, n. 56), ha poi esteso l’elettorato passivo per la carica di direttore di dipartimento ai professori di seconda fascia (nel caso di indisponibilità di professori di ruolo di prima fascia) ed ha comunque ricondotto all’autonomia statutaria degli atenei la disciplina dell’elettorato attivo alle cariche accademiche e della composizione degli organi collegiali.

[15]   L. 4 novembre 2005, n. 230, Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari

[16]   In attuazione di quest’ultima è stato emanato il D.Lgs.6 aprile 2006 n.164 Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

[17] Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230.

[18]   La precedente disciplina dei concorsi era recata dalla legge 3 luglio 1998 n.210 (Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo) e dal successivo regolamento di attuazione /DPR 117/2000). Ai sensi della legge le valutazioni comparative per l’accesso al ruolo di professore ordinario comprendono la valutazione dei titoli, dell’'attività didattica e dei servizi prestati (nelle università o enti di ricerca) nonché l’effettuazione di una prova didattica per i candidati non appartenenti alla fascia di professore associato. Tale disciplina (art.2 della L210/1998) all’entrata in vigore della nuova modalità di reclutamento prevista dalla legge 230/2005.

[19]   D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, recante Misure urgenti per l'Università, convertito dalla L. 30 novembre 1973, n. 766.

[20]   Più specificamente, lo stesso articolo ha disposto che i professori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 382 fossero inquadrati nella prima fascia del ruolo dei professori universitari, dalla stessa data dell’entrata in vigore del D.P.R. 382 ai fini giuridici, e dal 1° novembre 1980 ai fini economici, sulla base degli anni di servizio riconosciuti nella carriera di appartenenza per effetto delle disposizioni vigenti, ovvero, se più favorevoli, sulla base di quelli risultanti dal riconoscimento dei servizi previsti dallo stesso D.P.R. 382.

[21]   Al riguardo, si ricorda che l’articolo 26, comma 1, della L. 448 del 1998 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1999), fornendo un’interpretazione autentica di tale disposizione, ha stabilito che ”la parità di posizione prima del giudizio di conferma fra professori di prima fascia e professori di seconda fascia, ai fini della determinazione dello stipendio di questi ultimi nella misura percentuale ivi indicata, si riferisce, rispettivamente, alla qualifica di professore straordinario ed a quella di professore associato non confermato”.

[22]   Si ricorda che l’articolo 23, comma 2, della L. 448 del 2001 ha chiarito, con una norma qualificata come interpretativa, allo scopo di eliminare il contenzioso in ordine alle retribuzioni dei professori e dei ricercatori universitari, che la maggiorazione prevista per il tempo pieno (pari al 40% del trattamento economico) non ha effetti sul conglobamento nello stipendio della quota di indennità integrativa speciale.

[23]   DPR 2 giugno 1981, n. 270 recante Corresponsione di miglioramenti economici al personale delle Università degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano.

[24]   DPR 19 luglio 1984, n. 571 recante Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi del 27 aprile 1984 e del 27 giugno 1984 per il personale non docente delle Università e di analoghe istituzioni.

[25]   DPR 28 settembre 1987, n. 567 recante Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale riguardante il comparto del personale delle Università, di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , per il triennio 1985-87.

[26]   DPR 3 agosto 1990, n. 319 recante Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 21 febbraio 1990 concernente il personale del comparto delle università, di cui all'art. 9, D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68.

[27]   Si ricorda che l’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001 prevede che i professori e i ricercatori universitari rimangono in regime di diritto pubblico; pertanto il loro rapporto di impiego resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti.

[28]   Consiglio di Stato, sez. VI, sentenze n. 863 del 2002 e n. 4898 del 2003.

[29]   D.Lgs. 03-02-1993, n. 29 recante Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della L. 23 ottobre 1992, n. 421. Attualmente le norme di tale provvedimento sono state trasposte nel D.Lgs. 30 marzo 1991, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, che ne ha disposto la contestuale abrogazione.

[30]   Corrispondente all’articolo 45 del D.Lgs. 165 del 2001.

[31]    legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica” (provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il 1994). L’articolo 5 ha dato sostanziale attuazione alla riforma del sistema di trasferimento delle risorse finanziarie alle università, già delineata dall'articolo 7, comma 2 della legge 9 maggio 1989, n. 168 (“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica”) e differita dall'articolo 16, comma 6 della medesima legge alla data di entrata in vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia universitaria.

[32]    Non sono invece ricomprese nel fondo, e continuano quindi ad essere erogate a parte, la quota delle spese per la ricerca scientifica universitaria destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 382 del 1982 (che ora sono confluite – ai sensi dell’articolo 46 della legge 448/2001 nel Fondo investimenti Università e Ricerca) nonché la spesa per l'attività sportiva universitaria.

[33]   Legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.