Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e universita' - A.C. 1961 - Iter al Senato
Riferimenti:
AC n. 1961/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 72    Progressivo: 1
Data: 22/11/2006
Descrittori:
ESAMI DI STATO   SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L n. 1 del 11-GEN-07   AS n. 923/XV
AS n. 938/XV   AS n. 960/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e universita'

(AC 1961)

 

(Iter Senato)

 

 

 

 

 

 

 

n. 72/1

 

 

22 novembre 2006


 

Per l’esame parlamentare dell’Atto Camera 1961, concernente gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore ed il raccordo tra scuola ed università, sono stati predisposti due dossier:

il dossier Progetti di legge n. 72 contenente il testo del progetto di legge approvato dal Senato e delle proposte di legge abbinate; la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa; i riferimenti normativi;

il dossier n. 72/1 recante l’iter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: CU0049a.doc

 


INDICE

Iter al Senato

Disegni di legge

§      A.S. 923, (on. Valditara ed altri), Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore                                                    5

§      A.S. 938, (on. Schifani ed altri), Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore                                                                    11

§      A.S. 960, (Governo), Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università                                                                                                       21

Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 26 settembre 2006 (pom)                                                       47

Seduta del 28 settembre 2006 (pom)                                                       51

Seduta del 3 ottobre 2006 (pom)                                                              55

Seduta del 4 ottobre 2006 (pom)                                                              57

Seduta del 17 ottobre 2006 (pom)                                                            62

Seduta del 18 ottobre 2006 (ant)                                                            104

Seduta del 19 ottobre 2006 (ant)                                                            118

Seduta del 19 ottobre 2006 (pom)                                                          127

Seduta del 24 ottobre 2006 (pom)                                                          175

Seduta del 25 ottobre 2006 (pom)                                                          185

Seduta del 26 ottobre 2006 (pom)                                                          204

Esame in sede consultiva

-       1^ Sottocommissione (Affari Costituzionali)

Seduta del 17 ottobre 2006 (pom)                                                          211

Seduta del 26 ottobre 2006 (pom)                                                          213

Seduta del 14 novembre 2006 (pom)                                                     215

-       5^ Commissione (bilancio)

Seduta del 18 ottobre 2006 (ant)                                                            217

Seduta del 19 ottobre 2006 (ant)                                                            220

Seduta del 24 ottobre 2006 (pom)                                                          223

Seduta del 7 novembre 2006 (ant)                                                         226

Relazione della 7^ Commissione permanente  (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

§      A.S. 960, 923 e 938-A, Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università                                                                                                     231

Discussione in Assemblea

Seduta del 24 ottobre 2006                                                                     269

Seduta del 7 novembre 2006                                                                  270

Seduta del 14 novembre 2006 (ant.)                                                      311

Seduta del 14 novembre 2006 (pom.)                                                    374

Seduta del 15 novembre 2006 (ant.)                                                      442

Seduta del 15 novembre 2006 (pom.)                                                    504

 

 


Iter al Senato


Disegni di legge


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 923

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori : VALDITARA, DELOGU, STRANO, BALBONI e BUTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Senatori. – Due princìpi cardine di una società sono responsabilità e merito. La scuola ha un’essenziale funzione formativa del carattere di ogni cittadino. La responsabilizzazione dello studente è un momento fondamentale per la sua crescita. Il merito, che è riconosciuto nella nostra Costituzione tra i valori da promuovere e che si coniuga innanzitutto con la serietà dell’impegno, è alla base dello sviluppo e della promozione sociale e in quanto tale è il presupposto della vera eguaglianza.

    Al termine delle scuole superiori si chiude un percorso nella vita dello studente; proprio perciò è essenziale la verifica della sua preparazione che riconosca le conoscenze e competenze acquisite e più in generale il grado della maturità raggiunta.

    Questo esame conclusivo, per svolgere adeguatamente la sua funzione, deve realizzare una verifica seria che rispecchi soprattutto una scuola diversa rispetto a quella che ci siamo abituati a conoscere negli ultimi trenta anni.

    Sulla scia delle idee maturate nel cosiddetto ’68 si è invero affermato un modello di scuola facile che ha scambiato il carattere di massa con la assenza di selezione. Una scuola che anziché premiare un impegno serio nello studio, come passaggio formativo essenziale di un cittadino maturo e responsabile, ha privilegiato l’indulgenza, la deresponsabilizzazione, l’assemblearismo. A livello internazionale si va in direzione opposta. La scuola è sempre più impegnativa e selettiva; si arriva in alcuni Paesi addirittura a prevedere percorsi riservati agli studenti migliori. Ne va della competizione del nostro sistema complessivo e del futuro stesso dei nostri giovani: non possiamo più permetterci un modello di scuola sgangheratamente indulgente che abbia paura di far crescere, prima ancora psicologicamente, lo studente. Questo modello «buonista» è a sua volta alla base della crescente incapacità dei ragazzi di adattarsi con metodo, serietà e spirito di sacrificio alle sfide di una società certamente complessa e non priva di difficoltà. Una indagine promossa da un importante quotidiano nazionale proprio di recente denunciava la indisponibilità dei giovani ad affrontare materie complesse, preferendo evitare studi impegnativi.

    La riforma della maturità deve dunque rappresentare una svolta verso un modello di scuola più seria che privilegi merito e responsabilità all’insegna di una valutazione più rigorosa delle conoscenze e delle abilità e incoraggi l’impegno nello studio.

    Con questo disegno di legge si intende dunque invertire la rotta all’insegna di una concezione più alta di scuola.

    L’articolo 1, dopo aver specificato che l’esame di maturità ha lo scopo di accertare le conoscenze e le competenze acquisite nell’ultimo anno, precisa tuttavia che dovranno essere verificate anche le basi culturali generali relative agli apprendimenti dell’intero triennio. L’ultimo anno completa infatti un percorso di cui lo studente deve aver compreso l’intero significato e le cui fondamenta culturali non possono essere ignorate al termine degli studi. Non è pensabile, per esempio, che ad un esame di filosofia non si ricordino le nozioni generali del pensiero platonico, né che risulti ignota in una verifica di storia la figura di Federico II o la rivoluzione americana.

    Nell’articolo 2, comma 1, si è reintrodotta l’ammissione all’esame di maturità per assicurare un ruolo importante alla autonomia scolastica nella verifica conclusiva e per garantire una costante serietà di impegno. Nel comma 2 si richiede il superamento con una media di voto elevata degli scrutini finali di ammissione dal III al IV anno e dal IV al V, per poter accedere dal quarto anno direttamente all’esame di maturità. Ciò al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti diplomifici. Non sarà dunque possibile il conseguimento del diploma di maturità facendo cinque anni in uno.

    Nell’articolo 3, per reintrodurre criteri di maggiore oggettività nel giudizio, si propone di ritornare ad una composizione esterna della commissione di maturità con la salvaguardia di un membro interno. Ciò dovrebbe incoraggiare una più adeguata selezione. L’Italia è fra i Paesi OCSE quello dove sono percentualmente più alte le promozioni; questo testimonia di una scuola in cui si è persa ogni ragione di una seria valutazione del profitto dello studente. In questo modello di scuola facile si individuano elementi di deresponsabilizzazione che influiscono negativamente sul futuro degli stessi studenti, generando attese non rispondenti alla realtà.

    Dal momento che l’esame di maturità conferisce un valore legale al titolo conseguito ed esprime una certificazione nazionale, la prevalenza di membri esterni nella composizione della commissione trova una sua piena giustificazione.

    Nell’articolo 4 si innova sulle singole prove introducendo una valutazione esterna, fatta cioè da un organismo esterno alla scuola, con riferimento alla terza prova, avente carattere pluridisciplinare. Essa viene infatti attribuita nella predisposizione e nella gestione all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Ciò al fine di realizzare meccanismi che garantiscano una piena oggettività e una omogeneità a livello nazionale dei criteri di valutazione. La terza prova si sostanzierà in test.

    Nell’articolo 5 si realizzano significative modifiche anche con riguardo ai meccanismi di valutazione, introducendo fra i metri di giudizio il grado di serietà e continuità dimostrate nell’impegno di studio e riducendo contestualmente l’incidenza della prova orale sul complessivo punteggio.

    Nell’articolo 6 si riconosce che riforme serie non si possono fare a costo zero e si stima in 60 milioni di euro annui il costo per finanziare la nuova maturità.

 

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento:

        a) delle conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

        b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2

    1. Al termine del quinto anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.

    2. Sono altresì ammessi all’esame di Stato, nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del terzo anno di corso, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del quarto anno di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina.

Art. 3.

    1. La commissione d’esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da sei membri, dei quali uno interno e cinque esterni provenienti dal territorio regionale, più il presidente, esterno, proveniente da altra regione.

    2. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui all’articolo 6.

Art. 4.

    1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio.

    2. La prima e la seconda prova scritta sono individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione e si svolgono secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; la terza prova, a carattere pluridisciplinare, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

    3. Il colloquio si svolge secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.  323.

Art. 5.

    1. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

    2. A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di venti punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato.

    3. La commissione dispone di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.

    4. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a dodici.

    5. Per superare l’esame di Stato è richiesto un punteggio minimo complessivo di sessanta centesimi.

Art. 6.

    1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 938

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori: SCHIFANI, ASCIUTTI, AMATO, BARELLI e MAURO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – Il seguente disegno di legge, che richiama modifiche dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria superiore già approvate nella XIV legislatura, intende proseguire il cammino di riforma e modernizzazione del sistema scolastico già avviato, e fondato sul criterio del rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei: obiettivi irrinunciabili e prioritari messi a repentaglio dagli attuali indirizzi governativi.

    La necessità di riforma si pone a ragione del dibattito da tempo apertosi nel Paese e rispetto al quale si evidenziano due essenziali elementi indicatori della progressiva perdita di serietà dell’esame di Stato: ovvero l’alta percentuale di promossi e la composizione della commissione esaminatrice.

    Se per serietà si intende selettività, da una mera valutazione della attuale percentuale dei promossi, quella oggi riscontrabile, e concretizzata da criteri di valutazione discutibili, riferisce l’inequivocabile necessità di tornare ad un esame selettivo, severo, esigente, impegnativo e che sia in qualche modo garante di una reale acquisita maturità – scolastica e individuale – necessaria per il passaggio ai successivi step imposti dall’età adulta.

    In realtà la questione centrale, dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato la nostra scuola a partire dagli anni ’70, non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa; né si può ancora sollevare la questione del valore legale del titolo di studio. In effetti, anche riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici (consentono la prosecuzione degli studi, la partecipazione a concorsi pubblici o l’inserimento nel mondo del lavoro), il vero problema sta nella qualità delle conoscenze possedute dagli studenti affinché producano competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi e/o per l’inserimento attivo nel mondo del lavoro. Dunque l’unico vero rigore che è giusto perseguire, parimenti al riconoscimento del merito, diviene la certificazione delle competenze conseguite al termine degli studi superiori attraverso modalità oggettive e comparabili, e quindi attraverso valutazioni esterne: esattamente come avviene in Europa e in tutti i Paesi economicamente più avanzati e che vantano i migliori livelli di apprendimento nelle analisi comparative internazionali.

    Puntare ad un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto ed è un obiettivo che è stato perseguito nella leggi di riforma della XIV legislatura. Così come è giusto, dal punto di vista educativo, attuare un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di registrare i livelli di apprendimento dello studente nei bienni che precedono l’ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all’interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo.

    Per ciò che attiene invece la composizione delle commissioni esaminatrici e delle prove d’esame, appare inutile il ritorno alla commissione mista che già in passato si è rivelato inefficace e costoso, oltre a non aver risolto i problemi dell’esame di Stato: riteniamo quindi fondamentale che la composizione della commissione sia a carattere interno.

    Riteniamo inoltre indispensabile la tutela dell’autonomia delle scuole attraverso la elaborazione di due delle prove scritte di esame, coerentemente con il progetto educativo di istituto, mantenendo la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Ciò al fine di non ripristinare il modello di «Stato educatore» che renderebbe il nostro sistema scolastico davvero non competitivo e lontano dall’Europa e dai Paesi più avanzati dove si pratica, invece, nelle fasi conclusive degli studi, la certificazione delle competenze.

    Il disegno di legge è costituito di un unico articolo, con il quale si sostituiscono gli articoli da 1 a 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

    In particolare, all’articolo 1 si richiamano le finalità dell’esame di Stato.

    All’articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, relative ai requisiti di ammissione all’esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe, e si introducono norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggiore rigore per i candidati interni ed esterni.

    All’articolo 3 vengono definite le prove d’esame che, da una parte, valorizzano e responsabilizzano le scuole autonome assegnando loro il compito di predisporre le due prime prove scritte coerentemente con il progetto educativo di istituto e, dall’altra, mantengono la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Essa viene predisposta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) ed è finalizzata a certificare le competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto, nonché i livelli di padronanza linguistica in inglese e nella seconda lingua comunitaria.

    Il punteggio ed i crediti assegnati agli studenti valorizzano il percorso di studio e uniformano il punteggio della prova orale a quello delle altre prove.

    All’articolo 4 si ripropone la commissione interna, con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

    1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

    Art. 2. - (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell’ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

        b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell’ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

    7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010.

    9. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

    Art. 3. - (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

    2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

    3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall’alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

    4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

    6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. - (Commissione e sede d’esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

    2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

    3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell’intera commissione. Le valutazioni per l’attribuzioni dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 960

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della pubblica istruzione
(FIORONI)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

e col Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. –     L’esame di Stato rappresenta la vicenda culminante del percorso formativo seguito dallo studente, ma costituisce al tempo stesso un segno tangibile dei mutamenti che intervengono nella scuola e nella società.

    Il processo di evoluzione dei contenuti e delle modalità di svolgimento dell’esame si inserisce infatti in quello più ampio che ha caratterizzato i cambiamenti del sistema scolastico italiano in stretta correlazione con quelli emergenti dal contesto socio-economico del nostro Paese e dal dibattito pedagogico corrente nei vari decenni del secolo appena decorso.

    Dalla riforma di Giovanni Gentile, che disegnò un modello organico di esame di maturità, coerente con le tradizioni della cultura italiana, si passò all’esame del 1969, che, sull’onda del movimento sessantottesco e sotto la spinta di correnti pedagogiche interessate soprattutto ad incidere sui procedimenti valutativi, finì con l’accantonare il valore selettivo della prova finale, proprio della riforma gentiliana.

    La esigenza di valorizzare in sede d’esame la verifica e la valutazione, anche quantitativa oltre che qualitativa, delle conoscenze, competenze e capacità acquisite dallo studente al termine del corso di studi, è stata invece fortemente avvertita dalla legge 10 dicembre 1997, n.  425.

    Attraverso una serie di dispositivi di normazione secondaria, la legge n. 425 del 1997 ha introdotto la disciplina dei crediti, scolastico e formativo; ha previsto particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta, predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell’offerta formativa realizzato dalla scuola nell’ambito della propria autonomia, e ha infine sancito l’adozione di tecniche e modelli di certificazione in linea con quelli dei Paesi dell’Unione europea.

    La stessa composizione delle commissioni giudicatrici, costituite per il cinquanta per cento da membri interni e per il restante cinquanta per cento da docenti esterni e da un presidente esterno, costituiva in certo modo un limite all’assoluta autoreferenzialità del consiglio di classe.

    La summenzionata formazione delle commissioni è stata però modificata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria del 2002), che ha disposto la costituzione di commissioni con soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni operanti in ciascun Istituto.

    Tali modifiche, pur ispirate, oltre che dall’esigenza di contenimento della spesa pubblica, dall’intento di valorizzare a pieno l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche, rendendo i docenti della classe protagonisti esclusivi della valutazione finale dei propri allievi, non ha però dato i risultati attesi.

    La nuova composizione delle commissioni ha reso invece i docenti sempre più autoreferenziali nella valutazione e nel proprio impegno di lavoro.

    Venuta meno l’occasione di confrontarsi con contenuti e impostazioni metodologiche diverse dalle proprie, i docenti hanno finito con l’appiattirsi su una didattica ripetitiva, priva di mordente culturale e professionale, oltre che di stimoli per gli studenti, oramai avvezzi purtroppo a dare tutto per scontato.

    Tale fenomeno ha mostrato aspetti ancora più inquietanti nelle scuole non statali, nelle quali i docenti sono stati sottratti ad ogni forma di confronto, verifica ed anche controllo della propria attività.

    Ancora più difficile si è rivelato il compito del presidente, il quale, dovendo attendere al governo di un numero molto più elevato di commissioni, coincidente con tutte quelle operanti nella stessa sede d’esame (in molti casi anche più di 15), ha finito con l’assumere un ruolo quasi notarile di registrazione e autenticazione burocratica degli atti d’esame.

    La nuova formazione delle commissioni tutte interne ha favorito inoltre, nelle scuole non statali, il fenomeno delle abbreviazioni per merito. Studenti – in certi casi addirittura di intere classi – del penultimo anno di corso sono stati ammessi all’esame di Stato con una valutazione di otto decimi in ciascuna disciplina, senza avere quasi mai alle spalle un regolare corso di studi.

    Altrettanto inquietanti i risultati finali che, negli ultimi quattro anni, hanno subìto una impennata nelle percentuali dei candidati dichiarati promossi.

    Si è cioè passati dal 91,70 per cento del 1999, dal 94,30 per cento del 2000 e dal 95,8 per cento del 2001 (ultimo anno della composizione mista delle commissioni), al 97 per cento del 2002, fino al 97,8 per cento del 2005.

    L’attuale composizione delle commissioni giudicatrici, come si evince dalle situazioni e dai dati sopra riportati, ha inciso negativamente sulla dignità e sulla credibilità dell’esame di Stato, che da qualche anno viene celebrato quasi come un rito stanco.

    A tale pregiudiziale, che grava pesantemente sull’esame di Stato, si aggiunge il dispositivo relativo al requisito dell’ammissione all’esame, che viene consentita a tutti i candidati, purché classificati, indipendentemente dal voto minimo di sufficienza riportato in ciascuna disciplina. Ne è pertanto derivata in questi anni un’ammissione quasi d’ufficio, che si è poi tradotta, in sede d’esame, in una assoluzione indiscriminata e nel conseguimento generalizzato del diploma.

    Tale situazione impone la necessità di restituire dignità all’esame di Stato, per renderlo credibile sia di fronte alle università, che devono ritornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte al mondo del lavoro, che a buon diritto richiede trasparenza nella corrispondenza tra le competenze effettivamente acquisite dal diplomato e la votazione a lui attribuita in sede di esame.

    Al fine di soddisfare tali esigenze è stato predisposto il presente disegno di legge di riforma dell’esame di Stato che modifica, integra e sostituisce alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425, anche in considerazione degli effetti derivanti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica.

    Con riferimento alla materia degli esami di Stato, gli elementi correttivi, modificativi, ed anche innovativi, che il disegno di legge intende introdurre si riassumono, in sostanza, nei seguenti:

        – introduzione dell’istituto dell’ammissione all’esame di Stato, condizionata alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale;

        – modifica dei requisiti di abbreviazione per merito vincolati oltre che al conseguimento di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, anche al conseguimento della media di sette decimi nei due anni antecedenti e all’assenza di ogni ripetenza;

        – vincolo del possesso della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma;

        – accentuazione della connotazione tecnico-pratica e della dimensione laboratoriale della seconda prova destinata agli istituti tecnici, professionali ed artistici, con possibilità di svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

        – scelta delle prove nazionali da parte del Ministro della pubblica istruzione, con eliminazione del potere di predisposizione delle stesse da parte dell’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI);

        – modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione con incremento da 20 a 25 punti di quello relativo al credito scolastico e flessione da 35 a 30 punti per la valutazione del colloquio;

        – introduzione di misure tese a valorizzare le eccellenze anche ai fini dell’accesso alle università, alla formazione tecnica superiore e al mondo delle professioni e del lavoro;

        – ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe;

        – inserimento dei docenti universitari e dei ricercatori tra i soggetti destinatari della nomina a presidente;

        – previsione di sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul funzionamento delle scuole e sulla organizzazione e gestione dell’esame, da effettuarsi nell’ambito della funzione ispettiva.

    Il presente disegno di legge contiene inoltre una delega al Governo in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione postsecondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza.

    Il disegno di legge si compone di tre articoli.

    L’articolo 1, con la tecnica della «novella», sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997, apportandovi le modificazioni necessarie.

    Con l’articolo 1, si provvede, in particolare, a sostituire, le disposizioni contenute negli articoli 2 (Ammissione all’esame di Stato), 3 (Contenuto ed esito dell’esame) e 4 (Commissione e sede di esame) della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

    L’articolo 2 della predetta legge n. 425 del 1997, come novellato, disciplina quindi, nel comma l l’ammissione all’esame, introducendo, a tal fine, la valutazione positiva in sede di scrutinio finale e richiedendo comunque il saldo degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici ed, eventualmente, ancora sussistenti.

    Il comma 2 riguarda una particolare categoria di candidati, e cioè coloro che possono fruire, in presenza di specifici requisiti espressamente previsti, dell’abbreviazione per merito. Si tratta cioè di candidati che abbiano riportato, nello scrutinio finale del penultimo anno del corso, gli otto decimi in ciascuna disciplina. A tale requisito si deve però aggiungere anche quello di aver riportato la media di sette decimi nei due anni antecedenti il penultimo, con esclusione di ogni ripetenza. Solo in presenza di tali requisiti si può, pertanto, fruire dell’abbreviazione, di un anno, del corso di studi, e affrontare quindi l’esame di Stato conclusivo del corso stesso. In tal modo si rende più rigoroso un istituto, quello dell’abbreviazione per merito, già previsto dall’ordinamento ma che, così come disciplinato attualmente, ha dato luogo ad abusi e distorsioni.

    Analogamente, ai candidati esterni che sostengono l’esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato, viene richiesto, al comma 3, un punteggio di sei decimi in tutte le prove d’esame.

    Il comma 4 esplicita la perentorietà del possesso del requisito della residenza del candidato esterno nella località in cui ha sede l’istituzione scolastica presso la quale deve sostenere l’esame di Stato. La concessione di eventuale deroga viene demandata al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato. Non si manca inoltre di sottolineare che la mancata osservanza delle disposizioni contenute nel comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, configurando al tempo stesso responsabilità penali, civili e amministrative per i dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate.

    Il comma 5, di nuova introduzione rispetto alla legge n. 425 del 1997, prevede che gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    Il comma 6 prende in considerazione i candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea nei cui confronti non esistono obblighi internazionali. Accade ogni anno che molti dei citati candidati, i quali hanno frequentato in Italia con esito positivo i corsi di istruzione secondaria superiore fino all’ammissione all’ultimo anno, siano stati costretti per motivi di lavoro ad interrompere gli studi. A tali candidati il disegno di legge concede il diritto di poter sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.

    Il comma 7 estende le norme relative all’abbreviazione di un anno per merito all’esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte rispettivamente per gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte.

    L’articolo 3 del testo novellato esplicita, al comma 1, le caratteristiche delle tre prove scritte d’esame, lasciando inalterate, rispetto alla legge n. 425 del 1997, le finalità proprie della prima prova scritta in italiano ed integrando invece quelle riguardanti le altre due. In particolare, per quanto attiene alla seconda prova scritta, fermo restando l’aspetto caratterizzante della disciplina che ne costituisce oggetto, si precisa che negli istituti tecnici e professionali, in conformità a quanto già accade per i licei artistici e gli istituti d’arte, le modalità di svolgimento di detta prova devono aver riguardo alla dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e prevedere una durata di più di un giorno di lavoro. Nei confronti della terza prova, ne viene esplicitata la identità, quale espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche e sottolineata la stretta correlazione al piano dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola.

    I commi 2, 3, e 4 riproducono sostanzialmente le norme presenti nello stesso articolo della legge n. 425 del 1997.

    Il comma 5 prevede una diversa ripartizione dei punteggi da assegnare ai tre momenti valutativi dell’esame. Mentre resta invariato il punteggio massimo di 45 punti da riservare complessivamente alle tre prove scritte, viene innalzato da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e diminuito da 35 a 30 punti quello riguardante il colloquio. L’intervento mira a valorizzare l’impegno dimostrato dallo studente nel corso degli studi e ad evidenziare il ruolo dei docenti della classe in un’attività didattica di particolare delicatezza e complessità, qual è quella della valutazione in itinere e finale. Il lieve decremento del punteggio previsto per il colloquio è peraltro in linea con i criteri di valutazione vigenti nei sistemi scolastici europei nei quali, alla prova orale, viene riservata una votazione inferiore a quella del credito e delle prove scritte.

    Il comma 6 riproduce sostanzialmente, una disposizione già presente nel corrispondente articolo della legge n. 425 del 1997.

    Al comma 7 vengono previste, per gli alunni ammalati o assenti dagli esami, una sessione suppletiva di esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    L’articolo 4 novellato riguarda, infine, la commissione e la sede di esame.

    Al comma 1 si prevede la formazione della commissione di esame di Stato, per la quale viene ripristinata la composizione mista, al 50 per cento di membri interni, ed al restante 50 per cento di membri esterni più il presidente. Al comma 2 si prevede la nomina di un presidente esterno, unico e di commissari esterni comuni, ogni due classi. Negli stessi commi viene inoltre precisato che il numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità e che competente per la nomina è il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Si precisa infine che ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

    Per quanto riguarda le categorie e i criteri da osservare nella nomina del presidente, il comma 3 prevede un elenco di categorie tra le quali sono individuati i soggetti da preporre alla presidenza delle commissioni; fra tali categorie sono indicati i professori universitari e i ricercatori, nell’ottica di un proficuo collegamento scuola-università ed in vista di un maggiore coinvolgimento dei docenti universitari nelle iniziative di orientamento degli studenti nell’ultimo anno di corso.

    I commi 4, 5, 6, 7 stabiliscono i criteri da seguire sia nelle fasi territoriali di nomina di presidenti e commissari, sia in quelle relative alla sostituzione dei rinunciatari.

    Il comma 8 fornisce indicazioni relative sia alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, sia all’assunzione delle decisioni finali.

    Il comma 9 riguarda i candidati esterni, i quali vengono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in numero corrispondente al 50 per cento di quello dei candidati interni. Viene inoltre precisato che commissioni composte da soli candidati esterni possono essere costituite, con autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, soltanto presso istituti statali e in numero non superiore ad una unità o a due in presenza di corsi di studi a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

    Il comma 10 reca disposizioni riguardanti i compensi dovuti a presidenti e commissari, rinviando la definizione della relativa misura alla contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Tra le norme finanziarie previste vi è anche quella che fa carico allo Stato dell’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

    Il comma 11 individua la sede d’esame per i candidati interni e per quelli esterni negli istituti statali e paritari, demandando al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale la indicazione della sede per candidati non residenti in Italia, che abbiano inoltrato domanda al succitato Ufficio.

    Al comma 12 viene ribadita la esigenza di operare sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul funzionamento degli istituti statali e paritari, in relazione alla organizzazione e gestione degli esami di Stato, nonché di quelli di idoneità e integrativi, attraverso l’esercizio della funzione ispettiva.

    L’articolo 2 del presente disegno di legge prevede una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza. Quest’ultima costituisce una significativa innovazione nell’ordinamento vigente in quanto con essa viene previsto un meccanismo premiante per coloro che hanno conseguito risultati di eccellenza, anche al di fuori dell’ordinario corso di studio. Si è previsto, a tal fine, che tali risultati debbano essere debitamente certificati.

    L’articolo 3 del disegno di legge riguarda, infine, le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e le abrogazioni. Il comma 1 dispone che per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti. Il comma 2 dispone puntualmente l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal disegno di legge. I commi 3 e 4 recano le disposizioni di carattere finanziario. Il comma 5, infine, riguarda l’entrata in vigore della legge.


Relazione tecnica

1. Aspetti tecnico-normativi

        a) Necessità dell’intervento normativo

        Il presente disegno di legge intende modificare le norme che regolano gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con l’obiettivo di far recuperare ai suddetti esami quella dignità e credibilità che, negli anni, è venuta meno.

        Significativi appaiono i dati degli ultimi sei anni: si è passati infatti da una percentuale di promossi pari al 91,7 per cento nel 1999 ad una pari quasi al 98 per cento nell’anno 2005.

        A dati così elevati hanno contribuito senza dubbio le modifiche normative introdotte a partire dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425, e soprattutto con la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002) che ha disposto la costituzione di commissioni con soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni di un istituto.

        Tali modifiche hanno finito per esaltare l’autoreferenzialità dei docenti, che si sono appiattiti su una didattica ripetitiva, e per rendere ancora più difficile il compito del presidente, il quale, causa l’eccessivo numero di commissioni di cui deve occuparsi, ha spesso finito per assumere il ruolo notarile di mera registrazione e autenticazione burocratica degli atti d’esame.

        A tale situazione si è aggiunta anche la disposizione relativa all’ammissione all’esame che viene garantita a tutti i candidati classificati, indipendentemente dal voto minimo di sufficienza; ne è derivata una ammissione quasi d’ufficio e il conseguimento generalizzato del diploma.

        Il presente provvedimento mira pertanto a restituire dignità all’esame di Stato, per renderlo nuovamente credibile sia di fronte alle università che devono poter tornare a dare il giusto valore al voto dei diplomi, sia di fronte al mondo del lavoro che giustamente richiede corrispondenza tra le competenze acquisite dal diplomato e la votazione a lui attribuita in sede di esame.

        b) Analisi del quadro normativo

        Il quadro normativo vigente si basa sulla legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, sul regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, e su altri atti applicativi successivamente adottati.

        Tale legge ha introdotto, anche attraverso una serie di disposizioni di tipo regolamentare, la disciplina dei crediti, scolastico e formativo; ha previsto particolari modalità di svolgimento della terza prova scritta, che deve essere predisposta dalla commissione in stretta correlazione con il piano dell’offerta formativa; ha sancito l’adozione di modelli di certificazioni in linea con quelli degli altri Paesi dell’Unione europea; ha disciplinato, infine, la composizione delle commissioni d’esame, costituite da un presidente esterno e da non più di 8 membri, dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all’istituto.

        Tale composizione è stata tuttavia modificata dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, che all’articolo 22, comma 7, ha previsto commissioni costituite di soli membri interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni operanti in ciascuna istituzione scolastica sede di esame.

        c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti

        La norma proposta modifica, con la tecnica della novella, gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997 in tema rispettivamente di ammissione all’esame di Stato, contenuto ed esito dell’esame e composizione della commissione e sede d’esame. Poiché l’ulteriore disciplina della materia è demandata, dalla suddetta legge, a regolamenti e decreti, ne deriva che le innovazioni introdotte dal disegno di legge comporteranno l’adeguamento di tali provvedimenti (segnatamente il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).

        d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

        Non si ravvisano profili di incompatibilità con l’ordinamento comunitario.

        e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

        Non si ravvisano profili di incompatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale. Ciò in quanto la materia oggetto del provvedimento – disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – rientra nella competenza esclusiva dello Stato.

        f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali

    Per quanto detto sub e), non si ritiene che si pongano problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

        a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

        Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.

        b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

        È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del disegno di legge.

        c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

        L’articolo 1 del presente disegno di legge sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

        d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

        Non sussistono effetti abrogativi impliciti nel disegno di legge.

3. Ulteriori elementi

        a) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

        Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti la materia oggetto del disegno di legge.

        b) Verifica dell’esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo stato dell’iter

        Risultano presentati i seguenti disegni di legge:

        Atto Senato n. 923, d’iniziativa dei senatori Valditara ed altri.

        Atto Senato n. 938, d’iniziativa dei senatori Schifani ed altri.

 

Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

        a) Destinatari dell’intervento

        Destinatari dell’intervento normativo in esame sono gli alunni delle scuole statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute che hanno frequentato l’ultimo anno di corso, sono stati valutati positivamente in ciascuna disciplina e hanno saldato i debiti formativi accumulatisi nei precedenti anni scolastici.

        Possono essere destinatari della norma anche gli alunni che, in determinate circostanze e per motivi particolari, sono ammessi all’esame di Stato con abbreviazione di un anno del corso di studi.

        Sono, altresì, destinatari della norma i docenti che costituiscono le commissioni esaminatrici e coloro che possono essere nominati presidenti di commissione (dirigenti scolastici, docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali e professori universitari di prima e seconda fascia).

        b) Obiettivi e risultati attesi

        L’obiettivo del disegno di legge è quello di restituire maggiore credibilità all’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore che, da qualche tempo a questa parte, è sempre più considerato un mero adempimento burocratico.

        Preoccupante è certamente l’impennata nelle percentuali dei candidati dichiarati promossi che è arrivata a toccare quota 98 per cento nell’ultimo anno scolastico. Ma ancora più preoccupante è la gestione degli esami di Stato che viene effettuata dalle commissioni, ormai composte solo di membri interni e perciò assolutamente autoreferenziali. La previsione di un presidente esterno non è bastata, da sola, a modificare tale situazione, dal momento che il presidente, dovendo attendere al governo di un numero elevato di commissioni (a volte anche più di 15), ha finito spesso con l’assumere il mero compito di registrare e autenticare gli atti di esame.

        Il risultato atteso da questo disegno di legge è quello di risolvere le disfunzioni sopra menzionate per far sì che l’esame di Stato torni ad essere, per gli studenti, ma anche per gli stessi docenti, un importante e sentito atto di verifica finale del corso di studi.

        Tutto ciò si ripercuoterebbe positivamente sulla credibilità che l’esame di Stato deve tornare ad avere, sia di fronte alle università che accolgono gli studenti diplomati, sia di fronte al mondo del lavoro che, a buon diritto, chiede corrispondenza tra le competenze acquisite dal diplomato e la votazione conseguita al termine del corso di studio.

        c) Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività

        Il disegno di legge non presenta profili problematici di copertura amministrativa, in quanto le innovazioni non richiedono incrementi delle attuali strutture amministrative coinvolte nell’attuazione del provvedimento.

Relazione tecnica

        Ai fini della stima dell’onere complessivo per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, è necessario precisare che la normativa proposta, con l’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come novellato con il presente disegno di legge, prevede la costituzione di una commissione esaminatrice ogni due classi terminali dei corsi di studio, con la nomina di un presidente per commissione, nonché di nove commissari, dei quali sei interni (tre per classe) e tre esterni.

        Ciò premesso, ai fini della quantificazione della spesa da corrispondere per i compensi dei componenti delle commissioni d’esame si debbono considerare i seguenti fattori:

    – le classi interessate allo svolgimento dell’esame di Stato sono circa 24.000 ogni anno, per un totale di 12.000 commissioni;

    – i presidenti e i commissari esterni debbono essere nominati, ove possibile, all’interno dell’ambito comunale; solo nel caso che ciò non risulti fattibile, si potrà ampliare l’ambito geografico, procedendo nell’ordine a nomine a livello provinciale, regionale e nazionale;

    – sulla base delle pregresse esperienze relativamente ai tempi di viaggio dei presidenti, si stima che, su dieci presidenti, sei viaggino per meno di sessanta minuti, tre fra sessanta e novantanove minuti e uno per cento o più minuti;

    – similmente, relativamente ai tempi di viaggio dei commissari esterni, si stima che, su trenta commissari, ventiquattro viaggino per meno di sessanta minuti, cinque fra sessanta e novantanove minuti e uno per cento o più minuti.

        Si stima così un costo medio per commissione pari a euro 11.497,39, per una spesa complessiva da sostenere dal prossimo anno finanziario 2007 pari a 137,97 milioni di euro (12.000 commissioni x 11.497,39 euro), arrotondati ad euro 138 milioni.

        L’autorizzazione di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni viene dunque elevata, rispetto alla somma di euro 40,24 milioni attualmente fissata dalla legge finanziaria 2002, a complessivi 138 milioni.

        L’allegata Tabella 1 dettaglia la stima del costo medio per commissione.

        Circa il contenuto dell’articolo 2, comma 3, diretto a specificare che dall’attuazione del comma 1, lettere a), b), e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), dello stesso articolo 2 non devono scaturire oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica ivi compresi quelli a carico delle università, si precisa che gli interventi, individuati con le citate lettere, sono attualmente realizzati con specifiche risorse finanziarie già a carico della finanza pubblica.

        Relativamente al contenuto dell’articolo 2, comma 4, si precisa che la somma di euro 5.000.000, ivi prevista, costituisce l’importo massimo destinato agli incentivi di natura economica indicati nel comma 1, lettera d), e nel comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2.

 

Tabella 1

COSTO MEDIO PER COMMISSIONE D’ESAME

 

Presidente

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio < 60 minuti

= e 1.791 x 0,6 unità

e1.074,60

Presidente

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio > = 60  e  < 100 minuti

= e 2.126 x 0,3 unità

e637,80

Presidente

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio > = 100 minuti

= e 3.467 x 0,1 unità

e346,70

Commissari esterni

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio < 60 minuti

= e    958 x 2,4 unità

e  2.299,20

Commissari esterni

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio > = 60  e  < 100 minuti

= e 1.293 x 0,5 unità

e646,50

Commissari esterni

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione -  viaggio > = 100 minuti

= e 2.634 x 0,1 unità

e263,40

Commissari interni

Compenso onnicomprensivo lordo dipendente riferito alla funzione per i commissari interni

= e    566 x    6 unità

e3.396,00

Totale compensi riferiti alla funzione

(a)

e8.664,20

INPDAP sui compensi

= 24,20% x (a)       (b)

e2.096,74

IRAP sui compensi

=   8,50% x (a)       (c)

e736,46

Costo medio per commissione

(d) = (a) + (b) + (c)

e11.497,39

Costo medio per classe

(e) = (d) / 2

e5.748,70

Costo complessivo

(f) = (d) x 12.000

e137.968.720,80

 

 

 

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,

commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.

    7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

        Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

    2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istituzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    4. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.

    6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro ci tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d)  i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e)  i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

        a)  realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        b)  potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto;

        c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

        d)  incentivare 1’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

        c)  per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

        d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.

    3. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), è destinata la somma di euro 5.000.000.

    5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali,

finanziarie e abrogazioni)

    1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. Sono abrogati:

        a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

        b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

        c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

    3. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Esame in sede referente presso la 7^ Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MARTedi' 26 SETTEMBRE 2006

17a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.      

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Esame congiunto e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale afferma preliminarmente che l’esame di Stato è un punto fermo nel sistema di istruzione, in quanto si colloca nel contesto dell’articolo 33 della Costituzione, dedicato alla libertà di insegnamento, al compito della Repubblica di dettare le norme generali e di istituire scuole statali, alla parità scolastica, all’autonomia ordinamentale delle università, delle accademie e delle istituzioni di alta cultura.

L’esame di Stato è quindi, a suo avviso, uno snodo importante nell'esperienza di vita degli adolescenti, in quanto conclude il percorso di istruzione secondaria superiore e apre una fase nuova della loro vita. Intervenire su questo punto, sia pure in un ambito circoscritto, è  perciò, a giudizio della relatrice, una scelta strategica.

A tal fine il Governo ha presentato al Senato il disegno di legge n. 960, a cui si affiancano altre due disegni di legge di iniziativa parlamentare, il n. 923 dei senatori Valditara e altri e il n. 938 dei senatori Schifani e altri.

Ricorda inoltre che attraverso tali disegni di legge si interviene per la terza volta sugli esami conclusivi della scuola secondaria superiore all’inizio della legislatura, come avvenne nel 1997 con la legge n. 425, che innovò la disciplina di settore, e nel 2001 con la legge n. 448, che modificò la composizione delle commissioni.

I disegni di legge in esame, e in particolare da quello presentato dal Governo, sono volti ad affermare: la serietà e la dignità del passaggio costituito dall’esame di Stato; la responsabilizzazione degli studenti, degli insegnanti e dell’intera istituzione scolastica; il valore dei risultati ottenuti, della valutazione, del merito e del titolo di studio; il carattere pubblico dell’esame, attraverso la costituzione di commissioni miste di membri interni ed esterni con un presidente esterno; il significato della multidisciplinarità, evidenziato soprattutto nella prova orale; l’importanza dell’autonomia didattica; la trasparenza e la legalità, che contrastano i diplomifici; la verifica e il monitoraggio dei risultati espressione della funzione ispettiva; l’adeguamento alle scuole europee; il raccordo con l’università, l’alta formazione artistica e musicale e il lavoro; l’incentivazione anche economica ai giovani che intendono proseguire gli studi.

A giudizio della relatrice, tre sono gli elementi qualificanti dei disegni di legge: la natura pubblica dell’esame, l'autonomia delle scuole e il valore della valutazione.

Precisa quindi che il Governo intende dare un messaggio politico chiaro riconquistando la fiducia del Paese nella scuola e negli obiettivi che essa sa conseguire, nonché la fiducia dell’Italia nei suoi studenti, a cui chiede impegno e serietà riconoscendone i risultati e offrendo loro migliori collegamenti con l’università e il mondo del lavoro.

Passando all'esame del contenuto dei tre provvedimenti, ella rileva che essi convergono su molteplici aspetti, primo tra tutti l’accentuato richiamo alla responsabilità, alla meritocrazia, alla serietà e alla selettività. A ciò si aggiunge che  tutte le proposte di modifica convengono sulla necessità di modernizzazione del sistema di istruzione, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei.

Tuttavia, la relatrice rammenta che sono riscontrabili degli elementi di diversità.

In particolare, con riferimento ai requisiti di ammissione agli esami di Stato, gli elementi correttivi disposti dal disegno di legge governativo si possono riassumere nei seguenti: introduzione dell’istituto dell’ammissione all’esame di Stato, condizionata alla valutazione positiva in sede di scrutinio finale; modifica dei requisiti di abbreviazione per merito vincolati oltre che al conseguimento di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno, anche al conseguimento della media di sette decimi nei due anni antecedenti e all’assenza di ogni ripetenza; vincolo del possesso della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma.

Per quanto concerne il contenuto delle prove scritte, il disegno di legge n. 960 accentua la connotazione tecnico-pratica e laboratoriale della seconda prova destinata agli istituti tecnici, professionali ed artistici, con possibilità di svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro. Esso prevede inoltre che la scelta della prima e della seconda prova sia effettuata dal  Ministro della pubblica istruzione e stabilisce che la terza prova interdisciplinare non sia più predisposta dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), bensì dalla commissione d’esame nell’ambito di modalità predefinite dal Ministero. Su questo punto si registrano delle diversità rispetto ai due disegni di legge di opposizione, in quanto il n. 938 prevede che le prime due prove vengano predisposte dalla commissione d’esame, mentre il disegno di legge n. 923 ne attribuisce l'individuazione al Ministero della pubblica istruzione conformemente alla proposta del Governo. Tuttavia, entrambi attribuiscono all’INVALSI la competenza di predisporre la terza prova.

Quanto al risultato finale dell'esame, il disegno di legge del Governo modifica la ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione, aumentando da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e riducendo da 35 a 30 punti la valutazione del colloquio. Su tale aspetto ella chiarisce che il disegno di legge Schifani attribuisce al credito un punteggio massimo di 40 punti e al colloquio un punteggio massimo di 15 punti, mentre nel disegno di legge Valditara è previsto un massimo di 20 punti di credito e analogo punteggio per il colloquio.

La relatrice ricorda altresì che il provvedimento dell’Esecutivo introduce misure tese a valorizzare le eccellenze anche ai fini dell’accesso alle università, alla formazione tecnica superiore e al mondo delle professioni e del lavoro.

Prosegue inoltre illustrando la modifica governativa della composizione delle commissioni di esame, formate da non più di sei componenti, equamente ripartiti tra membri interni ed esterni oltre al presidente esterno, nominato anche nell’ambito dei docenti universitari e dei ricercatori, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe. Riguardo a questo punto, il disegno di legge presentato dal senatore Schifani lascia inalterata l’attuale composizione della commissione d’esame (formata da membri interni più un presidente esterno), mentre il disegno di legge del  senatore Valditara prevede che la commissione d’esame sia composta da un massimo di sei membri (di cui cinque esterni ed uno interno) più il presidente esterno.

Il provvedimento del Governo contiene, ella aggiunge, all’articolo 2, una delega, da esercitare entro dodici mesi dall’entrata in vigore della legge, attraverso la quale saranno adottati uno o più decreti legislativi volti a: realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; potenziare il raccordo tra la scuola e l’università, al fine di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto; valorizzare la qualità dei risultati scolastici conseguiti dagli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea; incentivare il merito degli studenti, prevedendo un meccanismo premiante per coloro che hanno conseguito risultati di eccellenza, anche al fuori dell’ordinario corso di studio e che siano certificati. Tali principi costituiscono, a suo avviso, una novità nella storia dell’istruzione in Italia e testimoniano una scelta di grande significato in quanto si avvia un raccordo serio tra il sistema di istruzione, l’università, la formazione superiore e il lavoro.

L’articolo 3 del disegno di legge del Governo prevede infine una disciplina transitoria per i candidati all’esame di Stato a conclusione degli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008, disponendo che per essi continuino ad applicarsi le norme previgenti, relativamente ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico.

Quanto al profilo finanziario del provvedimento, sono stanziati, a decorrere dall’anno 2007, 143.000.000 euro, di cui 138.000.000 per i compensi dei presidenti e dei commissari e 5.000.000 per i progetti volti ad incentivare l’eccellenza degli studenti.

La relatrice ricorda che sul provvedimento del Governo ha espresso un parere complessivamente favorevole il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

Nella consapevolezza che nei testi in esame vi sono punti di convergenza e altri di differenziazione, ella auspica che in Commissione possa aver luogo un confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione, che conduca a scelte migliori per la scuola e per il futuro degli studenti e del Paese anche attraverso l’audizione dei soggetti interessati. Si augura inoltre che vengano affrontati anche altri problemi non risolti dai provvedimenti in esame, come il meccanismo dei debiti e dei crediti, la diversità delle esperienze delle scuole superiori in ordine al recupero, la necessità di imprimere maggiore dinamismo culturale ed educativo alla scuola attraverso docenti competenti e motivati, nonché l’esigenza di una riorganizzazione complessiva della scuola superiore.

Tale dibattito, a suo giudizio, può esprimere la comune volontà di caratterizzare questa fase di riforma con serietà, equilibrio e ragionevolezza, tenendo presente che i ragazzi sono la principale ricchezza del Paese.

La relatrice afferma altresì che la modifica degli esami di Stato può restituire al Paese un’immagine di rigore, cultura ed equità.

In conclusione, ella pone l’attenzione sulle responsabilità che in tale processo di riforma gravano su tutti i soggetti potenzialmente destinatari delle norme, dagli studenti, ai docenti, alle istituzioni scolastiche, all’università, fino all’intera società.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

giovedi' 28 SETTEMBRE 2006

19a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Interviene il vice ministro per la pubblica istruzione Mariangela Bastico.       

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE 

 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

 

Dopo aver ribadito la centralità della formazione nel programma dell'Unione, la senatrice CAPELLI (RC-SE) afferma che la scuola è il luogo principale in cui possono essere superate le disuguaglianze, nel rispetto dell'articolo 3 della Costituzione. Il percorso di istruzione infatti rappresenta un momento fondamentale della vita degli individui in cui il bene comune può diventare patrimonio di tutti.

Quanto al disegno di legge del Governo, ella osserva che esso si pone in controtendenza sia rispetto alla riforma Moratti che alla riforma Berlinguer. La modifica della composizione delle commissioni d'esame, voluta dal ministro Moratti e disposta con la legge n. 448 del 2001 anche per ragioni economiche, si è dimostrata fallimentare, demotivando sia gli studenti che i docenti. L'elevata percentuale di promossi è inoltre una conseguenza delle modalità, a suo avviso troppo semplici, con cui è possibile abbreviare il corso di studi per merito, nonché del proliferare dei diplomifici.

Rispetto alla riforma Berlinguer, ella reputa opportuna una riflessione di carattere generale non tanto sulla terza prova scritta quanto sul sistema dei debiti e dei crediti, nonché sul valore del percorso scolastico antecedente all'ultimo anno di corso.

In un'ottica di maggiore rigore, accoglie dunque con estremo favore l'introduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato, la modifica dei requisiti per abbreviare il corso di studi per merito, la predisposizione delle prove da parte del Ministero, nonché il ripristino della commissione mista.

Non condivide invece la possibilità che le scuole paritarie accolgano i privatisti, in quanto si determinerebbe un aumento del clientelismo e si reitererebbe l'esperienza dei diplomifici. Reputando più opportuno che i privatisti possano presentarsi a sostenere l'esame solo nelle scuole statali, dà atto al Governo di aver esplicitato la perentorietà del possesso della residenza per il candidato esterno nella località in cui ha sede l'istituzione scolastica presso la quale deve effettuare l'esame di Stato, non ritenendo comunque sufficiente tale vincolo.

Dichiara infine di non essere favorevole all'aumento del peso dei crediti formativi nell'ambito del punteggio finale, sollecitando al contrario una sua riduzione.

 

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) afferma preliminarmente che è opportuno assegnare pari importanza sia al merito del provvedimento sia ai tempi da perseguire per la sua approvazione, al fine di consentirne l'adozione entro l'anno scolastico in corso. Del resto, il nucleo centrale del disegno di legge governativo è rappresentato dalla modifica della composizione delle commissioni d'esame, che non costituisce certamente una assoluta novità.

La composizione mista delle commissioni fu introdotta infatti nel 1997 e poi cancellata nel 2001 attraverso la legge finanziaria, che rappresentò il primo atto della cosiddetta "controriforma Moratti".

Il provvedimento del Governo potrebbe invece a suo avviso produrre conseguenze positive, riducendo il fenomeno dei diplomifici, limitando l'autoreferenzialità dei consigli di classe, incentivando la verifica delle conoscenze acquisite dallo studente nonché recuperando il valore dell'esame di maturità.

Né va dimenticato che la legge n. 425 del 1997 fu il risultato di un dibattito intenso nel mondo della scuola e fu poi accompagnata da corsi di formazione del personale docente. Tale legge fu fortemente innovativa, in quanto introdusse accanto alle due prove scritte elaborate a livello nazionale, una terza prova predisposta dalle singole scuole nel rispetto della loro autonomia; essa dispose altresì la valutazione espressa in centesimi nonché la valorizzazione del percorso di studi e delle attività extra scolastiche.

Compito della Commissione è a suo avviso quello di tesorizzare l'esperienza innovativa dell'esame di Stato, atteso che essa è ancora in fase di sperimentazione riducendo la sovrapposizione di norme non coerenti con l'esigenza, condivisa anche dall'opposizione, di riconoscere il valore formativo di tale momento di passaggio nella vita dello studente. Occorre inoltre evitare di sminuire il titolo di maturità, pena il rischio di annullamento del valore legale del titolo di studio.

Nel concordare con lo svolgimento di audizioni, osserva peraltro che le innovazioni proposte dal Governo sono già state sottoposte al parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, il quale ha chiesto di precisare la parte concernente i crediti scolastici.

Manifesta invece il suo dissenso sull'accentuazione del ruolo dell'INVALSI nella predisposizione della terza prova come risulta dalle proposte dell'opposizione, in quanto tale istituto dovrebbe esclusivamente occuparsi del momento valutativo.

Con riferimento alla delega prevista nel disegno di legge n. 960, ella giudica assai favorevolmente l'obiettivo di individuare elementi di raccordo tra la scuola, l'università e il mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale. A tal fine, invita a rafforzare l'orientamento anche con interventi volti a valorizzare le eccellenze, sulla base di criteri omogenei, tra cui il reddito e l'interesse nazionale, prevedendo in particolare incentivi economici a favore degli studenti, oggi poco numerosi nel nostro Paese, che scelgano percorsi di studio di carattere scientifico.

 

La senatrice NEGRI (Aut) prende atto con soddisfazione che il Governo abbia posto le premesse per restituire dignità al percorso scolastico dopo che, anche al di là delle intenzioni, la modifica della composizione delle commissioni degli esami di maturità operate nel 2001 aveva avviato un processo negativo.

Dichiara di condividere anche il nuovo equilibrio fra curriculum precedente e prove d'esame con riguardo all'attribuzione dei crediti.

Complessivamente, esprime pertanto apprezzamento per l'impostazione del disegno di legge n. 960, anche alla luce della diversa composizione delle commissioni d'esame ivi prevista.

Ritiene peraltro di estremo rilievo anche l'articolo 2, di cui sottolinea la centralità. Innanzitutto, registra con favore che le attività di orientamento avranno luogo durante tutto l'ultimo anno del corso di studio, attraverso la partecipazione di figure professionali elevate. Prende poi atto dell'intenzione di valorizzare i risultati conseguiti all'esame di maturità ai fini dell'accesso all'università con modalità diverse a secondo che si tratti o meno di corsi a numero programamto; al riguardo osserva tuttavia che ciò impone un coordinamento con l'autonomia universitaria e quindi l'apprestamento di soluzioni innovative.

Chiede infine chiarimenti in ordine alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) conviene che gli esami di Stato rappresentino un passaggio delicato nella vita degli adolescenti. Osserva tuttavia che da molti anni le statistiche registrano un numero elevatissimo di diplomati con il massimo dei voti, sicchè se ne dovrebbe dedurre un eccellente livello di preparazione dei giovani. Le indagini OCSE fotografano peraltro una realtà assai differente, a testimonianza di criticità ben più a monte rispetto agli esami di maturità. L'esigenza di rigore tanto conclamata va infatti rivolta, a suo avviso, non tanto al termine dei corsi di studio bensì lungo tutto l'arco della loro durata, dedicando particolare attenzione all'effettivo superamento dei debiti formativi.

Solo recuperando il lassismo culturale che oggi pervade la scuola con riguardo a tutto il percorso scolastico si potrà infatti restituire dignità alla formazione così  conseguita, di cui gli esami di maturità sono solo l'aspetto finale.

Auspica infine l'istituzione di un comitato ristretto per l'esame congiunto dei tre disegni di legge in titolo.

 

Il senatore BUTTIGLIONE (UDC) si chiede anzitutto se sia davvero necessario intervenire normativamente in questo settore, alla luce dell'eccesso di produzione legislativa che affligge il Paese. Posto che la riforma sia necessaria, si domanda poi se quella proposta dal Governo sia davvero tale, atteso che le soluzioni offerte non si discostano molto dall'ordinamento vigente. Per affrontare efficacemente i nodi della scuola occorrono infatti, a suo avviso, interventi assai più coraggiosi ed innovativi.

La scuola attuale è ad esempio assai ingiusta, risultando incapace di far eccellere i giovani che provengono da ambiti familiari disagiati. Né il livellamento verso l'alto aiuta la selezione dei migliori. Il mondo del lavoro chiede invece una selettività assai più rigorosa, che il provvedimento del Governo non assicura di certo.

Dopo essersi espresso in senso contrario alla redistribuzione di crediti fra attività curricolari ed extra curricolari in favore delle seconde, esprime perplessità sull'efficacia delle misure di orientamento previste, sollecitando una maggiore valorizzazione di quelle destinate alla formazione tecnica professionale di secondo livello. 

Manifesta infine sconcerto per le modalità con cui si prevede di accertare la conoscenza di una lingua straniera nell'ambito di un esame di Stato così articolato.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

martedi' 3 ottobre 2006

20a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

 

 La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 28 settembre scorso.

 

Nel dibattito interviene la senatrice CARLONI (Ulivo), la quale esprime anzitutto apprezzamento per la relazione introduttiva della relatrice Soliani e per il ruolo assunto dai disegni di legge in esame nell'ambito della discussione in materia scolastica.

Conviene poi con il senatore Buttiglione che la scuola italiana sia attualmente incapace di far emergere i veri talenti e di colmare le lacune dovute a particolari condizioni di disagio delle famiglie di provenienza degli alunni.

Giudica pertanto positivamente gli obiettivi di contrastare il disincanto dell'opinione pubblica nei confronti della scuola e di restituire valore e serietà agli esami conclusivi dei corsi di studio, in un'ottica di rinnovata autostima e rispetto delle nuove generazioni.

Ella manifesta inoltre compiacimento per la larga convergenza registrata su tali tematiche, nonostante che proprio sulla scuola si accentuino le distanze fra i programmi dei diversi schieramenti politici. Analoga convergenza era del resto maturata, ricorda, proprio in apertura di legislatura in ordine al finanziamento dei compensi destinati ai commissari d'esame. Auspica quindi che tale clima collaborativo consenta di concludere sollecitamente l'esame dei provvedimenti in titolo, al fine di inviare un messaggio politico chiaro agli operatori di settore. In tale ottica, dichiara la propria apertura ad eventuali proposte migliorative.

Quanto al merito, ella esprime consenso per la discontinuità rispetto alle riforme Moratti e Berlinguer con riferimento alla composizione delle commissioni d'esame e alla reintroduzione dell'ammissione agli esami. Nonostante l'elevata percentuale di promossi, l'attuale articolazione dell'esame conclusivo ha infatti profondamente demotivato gli studenti.

Dichiara infine di condividere le scelte di attribuire all'INVALSI una prevalente attività di valutazione e di perseguire una più equilibrata ripartizione dei crediti.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

           

La seduta termina alle ore 15,30.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledì' 4 ottobre 2006

21a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico. 

 

            La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Nel dibattito interviene il senatore VALDITARA (AN), il quale lamenta preliminarmente che nel disegno di legge finanziaria sia prevista una forte penalizzazione della filiera dell'istruzione soprattutto a danno del settore universitario. Chiede pertanto al Governo la disponibilità ad accogliere in sede di esame parlamentare alcune richieste dell'opposizione.

Quanto al disegno di legge n. 960, egli ritiene innanzitutto che la scuola abbia un ruolo importante nell'affermazione di due principi fondamentali, quali la responsabilità e il merito.

Prima di affrontare il tema della riforma degli esami di maturità, bisogna peraltro a suo avviso definire un preciso modello di scuola e interrogarsi sul senso e sul valore dell'esame finale. Alla luce della pressante competizione internazionale cui è sottoposto il sistema di istruzione e formazione, è necessario, a giudizio dell'oratore, abbandonare il modello di scuola facile di deriva post sessantottina, puntando invece a renderla idonea e adeguata al confronto con altri Paesi. La riforma dell'esame di maturità potrebbe perciò essere il punto di partenza per una riflessione complessiva sulle tipologie di modelli formativi.

Egli ritiene ancora utile il passaggio dell'esame conclusivo, in quanto rappresenta una prova di responsabilità, un momento di maturazione individuale, nonché uno strumento a disposizione dello Stato per accertare le conoscenze possedute dallo studente ai fini del rilascio di un titolo avente valore legale.

Il disegno di legge del Governo è tuttavia a suo avviso insoddisfacente e troppo modesto, limitandosi a ripristinare soluzioni in parte già contenute nella riforma Moratti sul secondo ciclo, e ciò al solo fine di non contrastare alcune istanze provenienti da forze sindacali conservatrici.

Nel condividere la reintroduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame, egli puntualizza poi che la causa della elevata percentuale dei promossi è da rinvenirsi nell'abolizione dello scrutinio finale e non nella composizione interna delle commissioni. Manifesta perciò contrarietà al ritorno alla composizione mista, in quanto si tratta di una misura poco significativa ai fini di un maggiore rigore. Esprime inoltre disaccordo in ordine al vincolo territoriale dei commissari esterni, paventando il rischio di forme di condizionamento ambientale a scapito di una maggiore trasparenza e serietà dell'esame. La soluzione ottimale, peraltro non eccessivamente onerosa, sarebbe, a suo avviso, offerta dalla presenza di soli commissari esterni e un membro interno.

Quanto al necessario superamento dei debiti per l'accesso all'esame, egli ritiene tale previsione scontata, in quanto già prevista nella riforma Moratti, la quale era peraltro assai più incisiva disponendo verifiche al termine dei bienni ed intervenendo sul collegamento tra la scuola e l'università. Neanche sul tema dei requisiti per l'abbreviazione del corso di studi per merito, egli giudica innovativo il provvedimento del Governo, rimarcando che norme analoghe sono previste anche nel disegno di legge n. 923.

Espone altresì forti riserve sulla possibilità di introdurre un vincolo per l'accesso alle università legato al riconoscimento del voto di diploma, in quanto tale prospettiva palesa una violazione dell'autonomia degli atenei e introduce disparità di trattamento tra gli studenti in conseguenza dell'assenza di omogeneità tra gli istituti scolastici nei criteri di valutazione. Deplora anche il riconoscimento automatico del percorso di studi a favore degli extra comunitari, in grado di generare disuguaglianze rispetto agli studenti italiani.

Il Governo, a suo avviso, avrebbe potuto introdurre novità maggiormente rilevanti, che evidentemente sono state osteggiate dalla parte più corporativa del sindacato. A tal proposito, egli ritiene fondamentale che la predisposizione della terza prova sia affidata all'INVALSI, il quale potrebbe garantire uniformità di giudizio e oggettività nella valutazione, in conformità agli standard europei, nonché rappresentare un punto di partenza per la valutazione di sistema delle scuole. In particolare, considera questo profilo cruciale ai fini del giudizio sull'intero provvedimento.

Nell'ottica di una maggiore serietà e continuità del percorso scolastico, egli reputa poi opportuna una verifica in sede d'esame delle basi culturali generali del triennio, dando maggior peso al credito scolastico e minor rilievo al colloquio. In tal modo potrebbero essere raggiunti gli obiettivi della responsabilizzazione degli insegnanti, del rigore nello studio e della organicità nella valutazione delle scuole.

Dopo aver richiamato le esperienze positive di altri Paesi orientate ad imprimere maggiore selettività nella scuola, egli auspica che il Governo si impegni a favorire un dialogo serio sia sul tema della maturità che sulla individuazione delle risorse nella legge finanziaria, rifuggendo da concessioni di carattere demagogico e corporativo.

 

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale registra con soddisfazione la convergente volontà di restituire rigore non solo al momento finale dei corsi di studio, ma anche all'intero percorso. Auspica quindi che, da queste premesse, si possa giungere ad una proposta condivisa, magari semplice e limitata, come rilevato dai senatori Pellegatta e Valditara, ma al tempo stesso significativa.

I disegni di legge in esame rappresentano del resto una risposta positiva all'interrogativo se sia ancora utile un esame di Stato al termine dei corsi di studio. Essi non affrontano invece problematiche più profonde, quali quelle tracciate dai senatori Asciutti e Carloni, ma rappresentano comunque a suo avviso un passo importante nella direzione giusta.

Entrando nel merito della discussione svolta, ella prende atto con favore che la richiesta di maggiore continuità nel rigore si traduca in un diverso equilibrio fra le prove d'esame e la valutazione del percorso precedente.

Quanto alla composizione delle commissioni, conviene che tutte le soluzioni possibili (commissioni interne, commissioni esterne e commissioni miste) siano motivate da buone ragioni. Tenuto conto delle esigenze economiche, ritiene tuttavia che la proposta del Governo rappresenti un buon punto di equilibrio. Manifesta invece qualche perplessità in ordine al previsto vincolo territoriale di provenienza dei commissari esterni.

Si sofferma indi sul rapporto fra autonomia delle scuole e parametri nazionali in ordine alla terza prova, ritenendo indispensabile raggiungere un equilibrio ragionevole che passi attraverso la valorizzazione dell'autonomia.

Risponde poi alla senatrice Capelli, che aveva sollevato perplessità in ordine alla possibilità che candidati esterni scegliessero quali sedi d'esame le scuole paritarie, osservando che il dettato costituzionale e la successiva legge n. 62 del 2000 le pongono sullo stesso piano di quelle pubbliche. Condivide tuttavia l'esigenza di vincoli stringenti per segnare una netta discontinuità rispetto al deplorevole fenomeno dei diplomifici.

Sottolinea altresì il rilievo dell'articolo 2 del disegno di legge del Governo e in particolare il raccordo ivi previsto con la formazione tecnica superiore. Al riguardo, raccoglie positivamente la sollecitazione del senatore Asciutti per un più stretto rapporto anche con il mondo del lavoro.

Suggerisce infine di individuare misure idonee per facilitare gli studenti che abbiano dimostrato particolari attitudini nelle materie scientifiche e tecniche, al fine di una loro prosecuzione in tale tipologia di studi.

Quanto al prosieguo dell'iter dei provvedimenti in titolo, ella propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 960 di iniziativa governativa, rispetto al quale aprire la fase emendativa. Considerato il carattere di urgenza dell'intervento in questione, ritiene infatti di non accedere alla proposta del senatore Asciutti di istituire un comitato ristretto, in quanto rischierebbe di allungare i tempi. Manifesta invece piena disponibilità a recepire proposte emendative condivise.

 

Replica anche il vice ministro Mariangela BASTICO, la quale ringrazia a sua volta la relatrice e gli intervenuti nel dibattito per il proficuo contributo reso, nella comune convinzione che occorra restituire credibilità e autorevolezza agli esami di Stato. In tal senso, trova del resto una risposta positiva il ricorrente interrogativo sull'opportunità di mantenere o meno un esame conclusivo dei corsi di studio, che a suo giudizio è confermata dalla vigenza del valore legale del titolo di studio.

Ella si sofferma quindi sulle principali novità del provvedimento governativo, manifestando peraltro apertura rispetto ad eventuali miglioramenti.

Anzitutto, sottolinea l'importanza di aver reintrodotto lo scrutinio per l'ammissione degli studenti agli esami. Quanto ai criteri, ella prende atto di proposte parzialmente diverse, che concorrono comunque all'obiettivo di distinguere tale momento di valutazione rispetto alla prova finale.

Anche con riferimento alla composizione delle commissioni d'esame, ella ritiene che la proposta del Governo sia equilibrata, tanto più alla luce delle esigenze di carattere economico. Una composizione completamente esterna comporterebbe infatti costi troppo elevati rispetto ai benefici conseguiti.

Registra altresì con soddisfazione la comune volontà di accertare il superamento dei debiti, quale elemento-chiave della riforma. Quanto al richiamo del senatore Valditara alle verifiche biennali, ella non si dichiara pregiudizialmente contraria anche se ritiene che esse debbano essere prese in considerazione dopo una più radicale riforma dell'istruzione secondaria.

Anche con riferimento all'obiettivo di superare la piaga dei diplomifici, esprime compiacimento per l'ampio consenso alle misure proposte dal Governo per vincolare l'abbreviazione del percorso per merito a requisiti di effettiva eccellenza.

Quanto alle osservazioni dei senatori Buttiglione e Asciutti in ordine ai limiti del disegno di legge governativo, ella conferma che più incisive modifiche potranno essere apportate alla disciplina degli esami di Stato solo dopo un definitivo riassetto dell'istruzione superiore.

Esprime poi piena condivisione con i rilievi della relatrice in ordine all'urgenza del provvedimento, che a suo avviso dovrebbe entrare in vigore già a partire da quest'anno scolastico, salva una maggiore gradualità per il nuovo sistema di superamento dei debiti.

Al senatore Valditara, che aveva criticato la scarsa selettività degli esami, risponde indi osservando che la percentuale dei promossi deve essere valutata congiuntamente al tasso di dispersione scolastica, che purtroppo in Italia raggiunge livelli sconosciuti in tutti gli altri Paesi europei. Occorre dunque, a suo avviso, che la scuola sia messa in condizione di portare tutti i giovani al termine del percorso di studi.

Soffermandosi sull'articolo 2 del disegno di legge n. 960, ella chiarisce poi che il Governo intende valorizzare le eccellenze attraverso la concessione di borse di studio e l'opportunità di periodi di formazione all'estero; condivide altresì l'obiettivo di incentivare l'accesso alle facoltà scientifiche e tecnologiche, ritenendo che un ruolo essenziale possa essere svolto proprio dall'orientamento. Sollecita indi una riflessione sulle modalità con cui potrebbe essere valorizzato il voto degli esami di Stato, nonché il percorso scolastico seguito, ai fini dell'accesso alle università, anche con riferimento ai corsi a numero chiuso.

Risponde infine al senatore Valditara in ordine alla terza prova, confermando che a giudizio del Governo essa debba rappresentare un'espressione dell'autonomia delle scuole e non essere quindi svolta a livello nazionale. In tal senso il Governo auspica una collaborazione con l'INVALSI, ma non ritiene condivisibile l'ipotesi di delegare la prova stessa all'Istituto.

 

La presidente FRANCO (Ulivo) propone di fissare a mercoledì 11 ottobre alle ore 11 il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 960, da assumere quale testo base della discussione.

 

  Il senatore ASCIUTTI (FI) esprime rammarico per il mancato accoglimento della sua proposta di istituire un comitato ristretto, che a suo avviso avrebbe abbreviato i tempi d'esame dei provvedimenti anziché allungarli. L'assenza di una volontà ostruzionistica dell'opposizione è del resto testimoniata, sottolinea, dal costruttivo dibattito svolto e dal ragionevole numero di iscritti a parlare. Ritiene comunque che il termine di mercoledì 11 ottobre sia eccessivamente ravvicinato.

 

Si associa il senatore VALDITARA (AN), il quale sollecita la fissazione del  termine per gli emendamenti a lunedì 16 ottobre.

 

Su proposta della presidente Vittoria FRANCO (Ulivo) la Commissione conviene infine di fissare a venerdì 13 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 960, assunto quale testo base.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

martedì' 17 ottobre 2006

26a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Intervengono il ministro della pubblica istruzione Fioroni, i sottosegretari di Stato per lo stesso Dicastero Maria Letizia De Torre e per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 4 ottobre scorso.

 

      La presidente Vittoria FRANCO comunica che un Gruppo ha manifestato l'esigenza di riaprire il termine per la presentazione degli emendamenti; propone perciò che esso sia posticipato alle ore 15 di oggi.

 

            Conviene la Commissione.

 

            Passando alla illustrazione degli ordini del giorno e degli emendamenti di cui è firmataria, la relatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara innanzitutto di aver recepito alcuni suggerimenti e proposte avanzati nel corso delle audizioni.

Quanto all'ordine del giorno n. 0/960/1/7ª, ella ritiene di fondamentale importanza che il Governo promuova iniziative volte alla formazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, aperte anche a docenti e dirigenti collocati a riposo, a professori universitari, nonché a insegnanti degli istituti di alta formazione artistica e musicale interessati a svolgere le funzioni di commissari negli esami di Stato. L'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª impegna invece il Governo a raccordare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 960 e dai successivi decreti legislativi con le iniziative individuate in sede europea, nell'ambito della strategia di Lisbona.

            Procede quindi ad illustrare gli emendamenti 1.196, volto a esplicitare le finalità dell'esame di Stato, 1.197, mirante a integrare il colloquio con la possibilità per i candidati di esporre le proprie aspettative per il futuro, stimolandone un approccio più consapevole e 1.198, finalizzato ad introdurre criteri di collegialità nelle modalità di lavoro delle commissioni d'esame. Conclude illustrando l'emendamento 1.199, in base al quale nell'ambito della funzione ispettiva devono essere monitorate anche le iniziative di carattere organizzativo e didattico realizzate dalla singola istituzione scolastica al fine di recuperare i debiti.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario, soffermandosi in particolare sull'emendamento 1.46, che recepisce il contenuto del disegno di legge n. 938, e sugli emendamenti 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100 e 1.101, che pongono come requisito per l'ammissione all'esame una determinata percentuale di lezioni frequentate nell'ultimo anno di corso. Gli emendamenti 1.51, 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74, oltre a stabilire una certa frequenza per l'ammissione all'esame, esplicitano invece l'obbligo di aver saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici.

            Quanto all'emendamento 1.111, egli reputa necessario restringere i criteri per i cosiddetti "ottisti" stabilendo che l'abbreviazione del corso di studi per merito sia subordinata al conseguimento di una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo in luogo della media dei sette decimi. Prosegue inoltre nell'illustrare gli emendamenti 1.114, sull'integrazione della commissione di esame per i candidati esterni con docenti nominati dal presidente della commissione, e 1.118, volto a valorizzare le esperienze professionali quali crediti formativi per i candidati esterni. Si sofferma altresì sugli emendamenti 1.134, secondo cui la terza prova deve essere predisposta dall'INVALSI al fine di garantirne il carattere pluridisciplinare e nazionale, e 1.139, che stabilisce una identica ripartizione tra le tre prove scritte dei 45 punti. Prende atto inoltre che il Governo ha presentato una proposta emendativa analoga al suo emendamento 1.151, finalizzato ad attribuire la lode aggiuntiva al candidato che raggiunga livelli di eccellenza in sede d'esame. Gli emendamenti 1.164 e 1.165 riguardano la composizione della commissione d'esame, mentre l'emendamento 1.176 è orientato a riequilibrare la posizione degli insegnanti delle scuole paritarie con quelli delle scuole statali; al riguardo egli sottolinea l'esigenza di assicurare effettiva applicazione alla legge sulla parità scolastica. L'emendamento 1.174 colma poi una lacuna normativa, poiché stabilisce che il presidente della commissione può essere nominato anche tra i professori di ruolo degli istituti di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Illustra infine gli emendamenti 1.183 e 1.184, che rimuovono il vincolo territoriale per la nomina dei commissari esterni e dei presidenti, atteso che nei piccoli comuni le rivalità tra istituti potrebbero ripercuotersi negativamente sugli studenti proprio in occasione degli esami di maturità. Dà per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario.

 

Prende brevemente la parola la PRESIDENTE per comunicare che il ministro Fioroni ha fatto sapere che intende partecipare oggi stesso ai lavori della Commissione, per rispondere alle sollecitazioni dei senatori Valditara e Gagliardi.

 

            Il senatore DAVICO (LNP) illustra l'emendamento 1.103, che stabilisce, quali requisiti per l'ammissione all'esame, il conseguimento del punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e la certificazione del superamento degli eventuali debiti formativi pregressi. Quanto all'emendamento 1.110, egli precisa che si tratta di una riformulazione tecnica volta a rendere più stringenti i requisiti per l'abbreviazione per merito del corso di studi. Prosegue nell'illustrare gli emendamenti 1.107 e 1.119, rispettivamente sull'ammissione di candidati appartenenti a Paesi dell'Unione europea e di candidati extra comunitari, 1.108 in merito all'ammissione in qualità di esterni di studenti che hanno abbandonato la frequenza delle lezioni, 1.106, in ordine al necessario superamento di una prova preliminare sia per i candidati esterni che per quelli che beneficiano dell'abbreviazione e 1.109, sulle modalità di deliberazione del consiglio di classe in sede di scrutinio finale.

Si sofferma altresì sull'emendamento 1.136, che prevede per l'anno scolastico 2006-2007 l'applicazione delle norme già vigenti relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico. Gli emendamenti 1.152 e 1.158 riguardano rispettivamente il contenuto della terza prova e la predisposizione della stessa da parte dell'INVALSI, in una logica di sistema incentrata sulla commissione interna, prevista dall'emendamento 1.163, e sul carattere meramente integrativo del colloquio, come disposto dall'emendamento 1.162. Nell'ottica di valorizzare i territori, egli ritiene inoltre che le prove scritte debbano essere svolte in tedesco e in sloveno nelle scuole ove esse siano lingue di insegnamento, come previsto dall'emendamento 1.161. Gli emendamenti 1.159 e 1.160 pongono l'accento rispettivamente sulla valutazione dello studente e sull'aumento a 40 punti del credito scolastico.

Conclude illustrando gli emendamenti 1.171, in tema di modalità di nomina del presidente di ogni commissione, 1.189, sull'aggregazione di classi di istituti statali con quelle di istituti paritari, e 1.195, finalizzato a riconoscere un valore esclusivamente formale e non legale al titolo di studio rilasciato dalle autorità scolastiche.

 

La presidente Vittoria FRANCO comunica che non sono stati ancora resi i pareri delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e politiche dell'Unione europea. Avverte pertanto che la seduta notturna di oggi è convocata e che l'illustrazione degli emendamenti proseguirà nella seduta pomeridiana di domani, anticipata alle ore 14,30.

 

La Commissione prende atto.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

960

0/960/1/7^

SOLIANI, relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

            premesso che il disegno di legge:

            introduce importanti novità sull'esame di Stato, momento fondamentale nell'esperienza di vita degli adolescenti, in quanto conclusione del percorso di istruzione secondaria superiore, sottolineandone la dignità, la serietà ed il rigore;

            prevede altre importanti novità sui percorsi di orientamento e sul potenziamento del raccordo tra la scuola e le università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni ed il lavoro;

 

            considerato che il conseguimento di una migliore qualità dell'istruzione rappresenta una necessità non più differibile;

        impegna il Governo:

            a promuovere iniziative di formazione dei docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, aperte anche a docenti e dirigenti delle scuole paritarie, nonché a docenti e dirigenti collocati a riposo e a docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, interessati a svolgere funzioni di commissario nell'esame di Stato.

0/960/2/7^

SOLIANI, relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

            premesso che:

            l'Italia è impegnata al rilancio della strategia di Lisbona per accrescere la qualità dei livelli di istruzione e la formazione del capitale umano;

            l'attuazione del Piano per l'innovazione, la crescita e l'occupazione (PICO) prevede lo sviluppo di politiche integrate, percorsi di istruzione e formazione e percorsi della formazione continua, con particolare riguardo agli immigrati;

            lo sviluppo dei distretti tecnologici richiede che i percorsi di orientamento valorizzino in modo particolare le competenze scientifiche e tecnologiche;

        impegna il Governo:

            a raccordare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 960 e dai decreti legislativi che saranno adottati dal Governo sulla base della delega prevista all'articolo 2, con le linee strategiche individuate dall'Unione europea e dal Governo italiano in ordine rilancio della strategia di Lisbona.

 

Art. 1

1.28

AMATO

Sopprimere l'articolo.

1.46

ASCIUTTI, MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge n. 425 del 1997). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

        ''Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

        Art. 2. - (Ammissione). – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

            a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

            b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

        4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

        5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

        6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

        7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

        9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

        Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). – 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

        2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

        3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

        4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

        5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

        6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

        2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

        3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

        4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

        5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

        6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

        7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

1.75

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.76

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.77

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.78

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.79

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.80

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.81

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.82

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.83

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.84

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.85

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.86

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.87

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.88

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.89

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.90

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.91

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.92

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.93

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.94

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.95

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.96

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.97

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.98

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.99

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.100

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.101

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.51

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.52

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.50

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.53

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.54

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.55

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.56

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.48

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.57

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.58

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.59

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.60

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.49

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.61

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.62

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.63

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.64

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.65

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.66

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.67

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.68

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.69

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.70

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.71

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.72

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.73

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.74

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.47

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.103

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che in sede di scrutinio abbiano ottenuto il punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi;».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.104

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici» con le seguenti: «siano stati ammessi dal consiglio di classe».

1.102

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.105

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: «, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

1.107

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea. L'ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.29

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «b-bis) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea».

1.29 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «b-bis) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

 

1.108

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.109

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere a) e b), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive dell'allievo».

1.110

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.111

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.31

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.2

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «senza essere incorsi in ripetenze» inserire le seguenti: «e non aver mai conseguito debiti formativi».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.106

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'ammissione dei candidati esterni, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, consistente in un colloquio atto ad accertare le competenze sulle singole discipline contenute nel piano di studi, nonché le attitudini psico-cognitive di ciascun candidato».

1.200

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché su quelle previste dal piano di studio dell'ultimo anno".

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.112

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione d'esame integrata da docenti dell'istituto sede di esami su nomina del presidente della commissione;».

1.114

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione di esame integrata da docenti nominati dal presidente della commissione;».

1.201

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all'esame».

1.115

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

1.116

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nella regione di residenza».

1.117

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

 

1.118

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.17

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea non possono sostenere l'esame di Stato se non hanno frequentato il quarto anno del corso di studio di istruzione secondaria superiore e non sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.17 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.203

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: "corso di istruzione secondaria superiore"  inserire le seguenti: "in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero".

1.119

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.120

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.121

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3 e 4».

1.122

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, dopo le parole: «non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,» inserire le seguenti: «non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,».

1.131

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018».

1.130

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

1.129

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016».

1.128

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015».

1.127

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014».

1.126

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

1.125

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012».

1.124

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

1.123

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.133

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.19

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

        «01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento:

            a) delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

            b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado».

1.196

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ed è finalizzato ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità critiche del candidato».

1.135

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento».

1.3

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «una» con le seguenti: «almeno due».

1.156

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato,al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Negli istituti tecnici» fino a: «giorno di lavoro;».

1.4

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è».

1.157

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «espressione» fino a: «ciascuna di esse. Essa è».

1.134

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera» con le seguenti:  «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.152

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, consiste nella trattazione sintetica di argomenti di interesse culturale, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, ai fini della realizzazione degli apprendimenti di base e di quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; la prova è volta anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua dell'Unione europea».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno;».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall'INVALSI; l'INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.5 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3 », ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle prove scritte sono scelti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione».

1.137

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.158

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le caratteristiche della terza prova sono predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi nella valutazione della prova».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

            «3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell'inizio dei colloqui delle singole classi».

1.7

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti con preferenza ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso, tenendo anche presente l'intero percorso didattico del quinquennio».

1.162

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio è finalizzato ad integrare gli argomenti che hanno costituito l'oggetto delle prove scritte».

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l'attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata discliplina, una trattazione monografica o un'esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.197

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Durante il colloquio il candidato può esporre le sue aspettative ed i suoi progetti per il futuro».

1.161

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolte nelle rispettive lingue».

1.159

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. La commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, procede alla valutazione dell'alunno e alla valutazione della carriera scolastica di ciascun candidato mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detta valutazione si basa, per coloro che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nelle attività sperimentali organizzate dalla scuola; per i candidati esterni la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale debitamente documentata».

1.160

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo espresso in centesimi. La commissione dispone di 40 punti per la valutazione didattico-formativa del candidato e di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte.

        5-bis. L'esame di Stato s'intende superato qualora i candidati abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a 60 centesimi. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico eccellente e risultati fortemente rilevanti nelle prove d'esame, la commissione può deliberare che al voto massimo venga aggiunta la lode».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d'esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.139

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 40 punti».

1.140

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, comma al 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 35 punti».

1.141

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.204

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: "45 punti per la valutazione delle prove scritte" inserire le seguenti: ", assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove,".

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.8 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «30 punti».

 

1.153

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «35 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «20 punti». 

1.205

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «40 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «15 punti».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficenti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi»

1.154

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «tre giorni».

1.155

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «due giorni».

1.143

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.142

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.147

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 16 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 74 punti».

1.148

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 17 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 73 punti».

1.145

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 18 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 72 punti».

1.149

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 19 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 71 punti».

1.144

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti» con le seguenti: «di almeno 20 punti».

1.146

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «pari almeno a 75 punti».

1.150

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione ''la lode'' ovvero una speciale ''menzione di merito''».

1.206

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione ''la lode''».

1.151

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La commissione nel caso che il candidato raggiunga il punteggio complessivo di 100 può attribuire la lode aggiuntiva».

1.163

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutti gli istituti d'istruzione statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, e da un presidente esterno».

1.164

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

            Conseguentemente, ancora all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000»  e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.10

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali – in proporzione – quattro sono esterni all'istituto e due interni, più il presidente, esterno».

1.208

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari" con le seguenti: " La commissione di esame di Stato è composta da più di sei commissari, elevabili a non più di otto negli indirizzi di studio che presentano un numero elevato di discipline di insegnamento".

1.207

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sei commissari" con le seguenti: "otto commissari".

1.24

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all'istituto ed uno interno».

1.24 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all'istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:", e numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.166

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.167

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri determinati a livello nazionale».

1.168

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario».

1.170

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.171

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritaria, pareggiati o legalmente riconosciuti, tra i dirigenti di istituto di scuola media statale, paritaria, pareggiata o legalmente riconosciuta, in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.172

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.173

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), dopo le parole: «i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,» inserire le seguenti: «i docenti AFAM».

1.209

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: ", nonché i direttori e i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale".

1.174

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) i professori di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.175

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «i dirigenti scolastici» inserire le seguenti: «e i docenti».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.210

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

           "e-bis) i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni".

1.176

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statali e paritari che abbiano fatto almeno un anno di docenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.181

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali o paritari di istruzione secondaria superiore».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale» con le seguenti: «con riferimento all'intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d'esame».

 

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.211

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale,».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.212

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «limitatamente alle grandi aree urbane,».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 3º grado».

1.213

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: "e all'espletamento del colloquio".

1.198

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «per aree disciplinari», inserire le seguenti: «e utilizzando criteri di collegialità».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.189

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discpline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.190

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.215

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.192

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto» con le seguenti: «In mancanza di norme contrattuali al riguardo,».

1.193

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali o paritari e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali o paritari. Gli istituti statali o paritari sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificatamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dalla Direzione scolastica regionale ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

1.194

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.199

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 12, dopo le parole: «di idoneità ed integrativi», inserire le seguenti: «, nonchè sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

        2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledì' 18 ottobre 2006

27a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO 

 

            Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.     

 

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il senatore VALDITARA (AN) puntualizza anzitutto che il Gruppo di Alleanza Nazionale - pur dissentendo dalla scelta di destinare, in una situazione di difficoltà economica, 150 milioni di euro alla riforma delle commissioni degli esami di Stato anziché a finalità assai più pressanti come ad esempio l’edilizia scolastica - non ha presentato emendamenti con finalità ostruzionistiche preferendo migliorare con proposte puntuali un testo che giudica di per sé assai modesto. Illustra quindi gli emendamenti 1.27, volto a conferire maggiore serietà allo scrutinio finale, 1.29 (nuovo testo) sull'ammissione di candidati appartenenti a Paesi dell'Unione europea, nonché 1.30 e 1.31, finalizzati a stabilire criteri più stringenti per l'abbreviazione del corso di studi. Si sofferma altresì sugli emendamenti 1.17 (nuovo testo), orientato ad evitare disparità di trattamento a danno dei privatisti italiani rispetto ai candidati esterni non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, nonchè 1.19 e 1.22, miranti a valorizzare la conoscenza delle basi culturali generali del triennio. Quanto agli emendamenti 1.20 e 1.21, egli osserva che lo Stato dovrebbe garantire maggiore omogeneità nella predisposizione e nella correzione della terza prova affidandola perciò ad un soggetto esterno come l'INVALSI.

Con riguardo all'emendamento 1.23, egli precisa anzitutto che al colloquio deve essere attribuito lo stesso punteggio delle prove scritte, al fine di ridurre la discrezionalità nella valutazione. L'emendamento 1.24 (nuovo testo), che assorbe una precedente proposta emendativa, introduce una commissione prevalentemente esterna in luogo di quella mista, posto che quest'ultima non ha garantito maggiore rigore. Si tratta peraltro di un elemento qualificante nella posizione di Alleanza Nazionale sul tema degli esami di maturità.

Gli emendamenti 1.25 e 1.26 sono infine rispettivamente preordinati ad eliminare il vincolo territoriale per i commissari esterni e i presidenti.

 

Il senatore MARCONI (UDC), dopo aver invitato preliminarmente la Commissione a svolgere una riflessione più approfondita sui tempi di entrata in vigore delle norme in esame, illustra gli emendamenti 1.1, in tema di requisiti per l'ammissione, 1.2, sui criteri per l'abbreviazione del corso di studi, 1.3, sull'inserimento di una materia aggiuntiva nella seconda prova scritta, 1.4 e 1.5 (nuovo testo) che recepisce anche una precedente proposta emendativa, riguardanti l’uno il contenuto della terza prova scritta e l’altro la predisposizione delle tre prove ad opera dell'INVALSI.

Gli emendamenti 1.7 e 1.8 (nuovo testo) hanno ad oggetto rispettivamente il contenuto del colloquio e la ripartizione del punteggio tra credito ed esame, mentre l'emendamento 1.10 prevede un diverso rapporto tra docenti esterni e interni nella commissione mista. Gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.15 sono finalizzati a riequilibrare il ruolo dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali. Conclude illustrando l'emendamento 1.16, volto a stabilire come ambito territoriale di provenienza dei commissari quello nazionale.

 

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), dopo aver ricordato il notevole contributo reso dai soggetti auditi dall’Ufficio di Presidenza della Commissione, procede ad illustrare gli emendamenti 1.104, finalizzato a rafforzare la collegialità in sede di scrutinio finale e ad evitare l’obbligatorietà del superamento dei debiti, nonché 1.117, 1.190 e 1.194, volti ad escludere che i candidati esterni possano sostenere gli esami in scuole paritarie. Quanto agli emendamenti 1.173 e 1.175, ella precisa che essi sono finalizzati ad ampliare l’elenco dei soggetti idonei a ricoprire la carica di presidente di commissione rispettivamente ai docenti di istituti di alta formazione artistica e musicale e ai docenti di istituti secondari superiori collocati a riposo.

 

Il senatore DELOGU (AN), dichiarando di non voler procedere ad una illustrazione analitica delle singole proposte emendative, lamenta l'assenza nel disegno di legge del Governo di una visione di insieme delle questioni attinenti la scuola, mentre ritiene prevalente la volontà di modificare ad ogni costo quanto disposto dal precedente Esecutivo. Richiamandosi all’intervento del senatore Valditara, egli ribadisce che il suo Gruppo ha mostrato sin dall'inizio la volontà di collaborare al miglioramento del testo, rinunciando a presentare emendamenti a fini ostruzionistici.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) osserva innanzitutto che gli emendamenti di cui è firmataria hanno una triplice finalità: alcuni sono orientati a precisare il testo laddove esso risulti poco chiaro; altri apportano dei miglioramenti nella prospettiva di una maggiore serietà, equità di giudizio e rafforzamento del valore dell'esame; altri infine riguardano la collocazione delle scuole paritarie nel sistema di istruzione e stabiliscono il divieto per i candidati esterni di sostenere l'esame in scuole non statali.

Ciò premesso si sofferma in particolare sugli emendamenti 1.200, riguardante i criteri di ammissione, 1.204, sulla ripartizione del punteggio tra le tre prove scritte, 1.205, mirante a ridurre il peso del credito scolastico, 1.206, sulla possibilità di attribuire la lode a candidati particolarmente meritevoli, nonché 1.208 e 1.207 aventi entrambi ad oggetto la composizione della commissione. Ella illustra inoltre gli emendamenti 1.209 e 1.210, sui soggetti qualificati a svolgere la funzione di presidente, 1.212, concernente la limitazione del vincolo territoriale per i commissari, 1.213, volto a rafforzare la collegialità nei lavori della commissione d’esame con particolare riferimento al colloquio, e 1.215, finalizzato a non rinviare al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto la negoziazione dei compensi dei commissari.

 

Il senatore STRANO (AN) procede ad illustrare gli emendamenti 1.121, preordinato ad estendere le disposizioni sui candidati esterni anche ai soggetti non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, 1.142 mirante ad incentivare una maggiore  ponderazione nei giudizi della commissione, 1.169, 1.182 e 1.186 in tema di provenienza territoriale rispettivamente del presidente e dei commissari, nonché 1.187 e 1.138 riguardanti l'uno i criteri di incompatibilità dei commissari e l'altro il carattere multidisciplinare del colloquio.

 

Il senatore AMATO (FI) dà per illustrati gli altri emendamenti di cui è firmatario.

 

Prende la parola il vice ministro BASTICO, che esprime innanzitutto apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione e per la qualità dei contributi resi da ciascun senatore. Dopo aver dichiarato la propria disponibilità a prendere in considerazione alcune proposte emendative particolarmente utili e interessanti, ella chiarisce che gli emendamenti del Governo prevedono esclusivamente delle correzioni di carattere tecnico e dei miglioramenti nella formulazione del testo.

Nell'auspicare che i lavori della Commissione proseguano in un clima collaborativo volto a valorizzare gli elementi di convergenza tra le diverse forze politiche, ella prospetta l'ipotesi che in una fase successiva sia affrontata la questione dei requisiti dei presidenti delle commissioni, con particolare riferimento al possesso della laurea.

 

            Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, su di essi si esprime la relatrice SOLIANI (Ulivo), la quale premette che su alcune proposte si riserverà di manifestare il proprio orientamento in un successivo momento, ritenendone condivisibile la finalità ma giudicando necessaria una riformulazione.

            Entrando nel dettaglio, ella esprime parere contrario sugli emendamenti 1.28, 1.46, 1.75, 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99, 1.100, 1.101, 1.51, 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48, 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62, 1.63, 1.64, 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72, 1.73 e 1.74.

            Quanto all'emendamento 1.47, ella osserva che esso risponde alla medesima ratio dell'1.105 del Governo, su cui invita i presentatori a confluire.

            Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.103, ella si riserva di esprimere il proprio orientamento sull'1.27, riconoscendo che esso affronta una tematica di rilievo. Esprime invece parere contrario sull'emendamento 1.1, che giudica troppo complicato.

Quanto all'emendamento 1.104, invita la presentatrice al ritiro, non concordando con la proposta di sopprimere l'obbligatorietà del superamento dei debiti formativi.

Esprime poi parere contrario sull'1.102, favorevole sull'1.105 e contrario sugli emendamenti 1.107, 1.29 (nuovo testo), 1.108, 1.109 e 1.110.

Sugli emendamenti 1.30, 1.111 e 1.31, ella si riserva di esprimere il proprio orientamento, ritenendo indispensabile una più approfondita riflessione.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.32, 1.2, 1.33 e 1.106 e parere favorevole sull'1.200.

Dopo aver sospeso il giudizio sull'emendamento 1.34, sollecitandone eventualmente  una riformulazione, ella esprime parere contrario sugli emendamenti 1.112 e 1.114.

Coglie poi l'occasione dell'emendamento 1.201, relativo agli istituti paritari, per preannunciare fin d'ora la propria posizione in favore del punto di equilibrio raggiunto nel disegno di legge n. 960. Invita quindi la senatrice Capelli a ritirare l’ emendamento 1.201, così come rivolgerà analogo invito agli altri presentatori di emendamenti similari.

Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 1.113, 1.115 e 1.116 ed invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.117 e 1.202; manifesta indi parere favorevole sull'emendamento 1.118 (rilevando l'esigenza di una eventuale riformulazione per coordinarlo con l'impianto del testo del Governo), parere contrario sull'1.17 (nuovo testo) e parere favorevole sugli emendamenti 1.203, 1.119, 1.120 e 1.121 (a condizione che anche quest'ultimo faccia riferimento al comma 5, come già gli emendamenti 1.119 e 1.120).

 

Il senatore STRANO (AN), accogliendo l'invito della relatrice, modifica il proprio emendamento 1.121, di cui presenta un nuovo testo, pubblicato in allegato al resoconto.

 

Proseguendo l'espressione del proprio parere, la relatrice SOLIANI (Ulivo) manifesta contrarietà sull'1.122.

Quanto agli emendamenti 1.131 e successivi, volti a rinviare l'entrata in vigore delle disposizioni relative ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, ella dichiara di condividere l'impostazione del disegno di legge n. 960. Il parere è quindi contrario sugli emendamenti 1.131, 1.130, 1.129, 1.128, 1.127, 1.126, 1.125, 1.124, 1.123 e 1.136. Il parere è analogamente contrario sugli emendamenti 1.132 e 1.133.

Quanto agli emendamenti 1.19 e 1.196, la relatrice auspica una riformulazione, in attesa della quale sospende il proprio giudizio.

Esprime indi parere contrario sugli emendamenti 1.135, 1.3, 1.156, 1.4 e 1.157.

Relativamente agli emendamenti 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158, riguardanti le caratteristiche della terza prova scritta e in particolare il ruolo dell'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, ella ritiene che possa essere raggiunta una formulazione che recuperi un maggiore coinvolgimento dell'INVALSI. Si riserva pertanto di esprimere il parere in un momento successivo.

Il parere è invece contrario sugli emendamenti 1.36 e 1.37.

Quanto all'emendamento 1.7, connesso ai precedenti 1.19 e 1.196, ella sollecita una riformulazione, riservandosi di esprimere il parere successivamente.

Dopo aver espresso parere contrario sull'emendamento 1.162, ella rileva che gli emendamenti 1.22 e 1.138 riguardano l'accertamento, in sede di esame di Stato, della preparazione acquisita negli anni precedenti l'ultimo, analogamente ad altri su cui ha già sospeso il giudizio. Anche su tali due proposte si riserva quindi di esprimersi in una fase successiva.

Con riferimento all'emendamento 1.197, a sua firma, dichiara l'intenzione di trasformarlo in ordine del giorno.

Riguardo all'1.161, osserva che esso è superfluo in quanto le fattispecie ivi richiamate sono già disciplinate dalla normativa di carattere generale. Il parere è quindi contrario, così come sul successivo 1.159.

Quanto agli emendamenti 1.160 e successivi, relativi alla redistribuzione del punteggio, ella dichiara di ritenere equilibrata la soluzione contenuta nel disegno di legge n. 960, del resto condivisa anche nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 1.160, 1.23, 1.39, 1.139, 1.140, 1.141, 1.204, 1.38, 1.8 (nuovo testo), 1.153, 1.205 e 1.40. Precisa tuttavia di concordare con il riferimento all'attribuzione della lode, contenuto nell'emendamento 1.160, invitando peraltro il presentatore a convergere, quanto a tale specifico punto, sui successivi emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151. Osserva altresì che la proposta di suddividere analiticamente il punteggio complessivo di 45 fra le tre diverse prove scritte rappresenta un'utile indicazione, che tuttavia può a suo avviso essere più opportunamente contenuta in un atto di indirizzo al Governo.

Il parere è poi contrario sugli emendamenti 1.41, 1.154, 1.155, 1.143, 1.142, 1.147, 1.148, 1.145, 1.149, 1.144 e 1.146.

Sui summenzionati emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151, relativi all'attribuzione della lode, si riserva invece di esprimere il proprio orientamento in una fase successiva, ritenendo indispensabile un ulteriore approfondimento.

Con riferimento agli emendamenti volti a consentire anche agli insegnanti degli istituti paritari di fare parte delle commissioni d'esame, ella dichiara di comprenderne le motivazioni; ritiene tuttavia che allo stato non vi siano le condizioni per poterli accogliere. Il parere è pertanto contrario sugli emendamenti 1.163 e 1.164, così come sugli emendamenti 1.165 e  1.10.

Dopo aver invitato la presentatrice a ritirare gli emendamenti 1.208 e 1.207, la relatrice esprime parere contrario sugli emendamenti 1.24 (nuovo testo), 1.169 e 1.166, nonché parere favorevole sull'1.167.

Quanto agli emendamenti 1.168 e 1.170, si riserva di esprimersi successivamente.

Il parere è indi contrario sugli emendamenti 1.42, 1.171, 1.11, 1.177, 1.12, 1.178, 1.13, 1.179 e 1.172.

Relativamente agli emendamenti 1.173, 1.209 e 1.174, volti a consentire ai docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale di svolgere le funzioni di presidente di commissione, ella auspica una riformulazione unitaria, riservandosi quindi di esprimere il parere successivamente.

Il parere è indi favorevole sull'emendamento 1.175, contrario sugli emendamenti 1.14, 1.180 e 1.43, favorevole sull'emendamento 1.210 e contrario sugli emendamenti 1.176, 1.181, 1.15, 1.45, 1.44, 1.182 e 1.183.

Quanto al vincolo di territorialità per i presidenti e i commissari, la relatrice si dichiara disponibile a tenere in considerazione le esigenze sottese agli emendamenti 1.184 e seguenti. Nel sollecitarne una riformulazione, sospende quindi il giudizio sugli emendamenti 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212.

Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.187.

Con riferimento agli emendamenti 1.213 e 1.198, relativi alle modalità di espletamento del colloquio, ella ritiene opportuna una ulteriore riflessione. Si riserva quindi di manifestare il proprio orientamento, così come sull'1.188.

Dopo aver espresso parere contrario sull’emendamento 1.189, invita i presentatori a ritirare gli emendamenti 1.190, 1.214 e 1.191.

Quanto all'1.215, invita la presentatrice a ritirarlo per confluire sull'1.192, di analogo contenuto, su cui il parere è favorevole.

Ella esprime poi parere contrario sull'emendamento 1.193, invita le presentatrici a ritirare gli emendamenti 1.194 e 1.216, raccomanda l'approvazione dell'1.199 ed esprime parere contrario sull'1.195.

 

Il vice ministro Mariangela BASTICO si associa al parere della relatrice sugli emendamenti. Dichiara altresì di condividere la trasformazione di alcune proposte di dettaglio in ordini del giorno.

 

            La PRESIDENTE avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede chiarimenti in ordine al prosieguo dei lavori.

 

            La PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana dell'Assemblea, prevista per le ore 11,30, non avrà presumibilmente luogo. La Commissione potrà pertanto proseguire l'esame dei provvedimenti in titolo per tutta la mattinata e, eventualmente, riprendere dalle 14,30 alle 15, orario di inizio della seduta pomeridiana dell'Aula. Quanto alla seduta notturna, prevista per le ore 21, ella è disponibile ad accedere alla richiesta di sconvocazione pervenuta da un Gruppo. L'esame dei provvedimenti in titolo potrà quindi ulteriormente proseguire nella seduta già convocata per domani alle ore 14,30.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) chiede che l'eventuale votazione degli emendamenti nella seduta di domani non inizi prima delle ore 15.

 

            Il senatore VALDITARA (AN) chiede che la seduta di domani non si protragga oltre le ore 17.

 

            La relatrice SOLIANI (Ulivo) si dichiara disponibile a corrispondere alle esigenze segnalate dai Gruppi, nell'auspicio che ciò contribuisca a mantenere un clima di costruttivo e proficuo confronto.

 

            Si associa la PRESIDENTE, la quale propone tuttavia che la Commissione sia altresì convocata per domani mattina alle ore 8,30.

 

Conviene la Commissione.

 

In sede di illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2, il senatore ASCIUTTI (FI) si sofferma anzitutto sul 2.8, in materia di orientamento verso l'istruzione e formazione tecnica superiore e sul 2.13, teso ad estendere il raccordo fra scuola e università anche nei confronti dell'alta formazione artistica e musicale.

Illustra poi il 2.14, volto a sopprimere la lettera c) del comma 1, secondo cui i risultati scolastici di eccellenza debbono essere valorizzati ai fini dell'ammissione alle università. Al riguardo, osserva tuttavia che i risultati degli esami di maturità non sono tali da consentirne una immediata traduzione in termini di accesso alle università. Invita pertanto il Governo e la maggioranza ad una ulteriore riflessione.

Motiva indi il 2.19 e il 2.5.

 

Il senatore AMATO (FI) dà per illustrati i suoi emendamenti.

 

La senatrice CARLONI (Ulivo) illustra in primo luogo il 2.10, relativo anch'esso all'orientamento verso la formazione tecnica superiore.

Illustra altresì il 2.18, teso ad attribuire un particolare valore, nel curriculum degli studenti, alla partecipazione a progetti di contrasto della dispersione scolastica.

 

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) sottolinea anzitutto l'importanza della funzione di orientamento. Illustra indi l'emendamento 2.7, anch'esso in tema di istruzione e formazione tecnica superiore, nonché l'emendamento 2.17. A tale ultimo riguardo, rimarca i danni al sistema economico produttivo dovuti all'insufficienza di diplomati con adeguata preparazione nelle discipline tecnico-scientifiche.

Dà infine conto dell'emendamento 2.0.1, volto a disciplinare l'orientamento verso il mondo del lavoro.

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) illustra l'emendamento 2.9, nel quale ha recepito l'esigenza dell'orientamento verso la formazione tecnica superiore, nonché verso le professioni e il lavoro.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE), premesso di apprezzare in modo particolare l'articolo 2, illustra gli emendamenti presentati (2.23 e 2.24), volti a colmare la lacuna relativa alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale.

 

Il senatore VALDITARA (AN) illustra gli emendamenti 2.1 e 2.2 volti, rispettivamente, a sopprimere la lettera c) del comma 1 e, in subordine, a modificarla. Ritiene infatti che la previsione di un riconoscimento obbligatorio dei risultati scolastici da parte delle università sia del tutto incostituzionale in quanto lesiva dell'autonomia degli atenei. Semmai, la valutazione degli istituti scolastici potrebbe essere presa in considerazione ai fini della concessione degli strumenti del diritto allo studio.

 

Conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2, su di essi si esprime la relatrice SOLIANI (Ulivo), manifestando anzitutto parere contrario sugli emendamenti 2.3, 2.4, 2.11 e 2.6.

Quanto agli emendamenti sull'istruzione e formazione tecnica superiore (2.10, 2.7, 2.9 e 2.8), dichiara di condividerne senz'altro le finalità. Nel sollecitare una riformulazione comune, si riserva quindi di esprimere il proprio parere.

Ella manifesta poi contrarietà all'emendamento 2.12, mentre condivide gli emendamenti 2.23, 2.13 e 2.24, relativi alle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale. Al riguardo, auspica tuttavia una formulazione unitaria.

Relativamente alla soppressione della lettera c),ella esprime parere contrario sugli emendamenti 2.14, 2.15 e 2.1, interamente soppressivi, ritenendo che la disposizione non sia affatto incostituzionale. Si dichiara tuttavia disponibile a ricercare un'intesa sull'emendamento 2.2, in ordine al quale sospende pertanto il giudizio.

Dopo aver espresso parere favorevole sul 2.17, invita poi la presentatrice a trasformare in ordine del giorno l'emendamento 2.18.

Ella esprime indi parere contrario sul 2.16, si riserva di esprimersi sul 2.19, esprime parere favorevole sul 2.5 e parere contrario sul 2.21, sul 2.20 e sul 2.22.

Quanto all'emendamento 2.0.1, invita la presentatrice a ritirarlo, tanto più che alcuni dei profili in esso contenuti sono stati già recepiti in altre proposte emendative.

 

Il vice ministro BASTICO si associa al parere reso dalla relatrice, auspicando - con riferimento agli emendamenti su cui il giudizio è stato sospeso - che si giunga a riformulazioni soddisfacenti.

 

Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

 

            Il senatore AMATO (FI) dà per illustrati i suoi emendamenti.

 

            Anche il senatore ASCIUTTI (FI) rinuncia ad illustrare i suoi emendamenti.

 

            La relatrice SOLIANI (Ulivo) e il vice ministro BASTICO esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE 

960

Art. 1

1.121 (nuovo testo)

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4 e 5».

Art. 2

2.3

AMATO

Sopprimere l'articolo.

2.4

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.11

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

2.6

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.10

CARLONI, FRANCO VITTORIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, della formazione tecnica superiore».

2.7

PELLEGATTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore».

2.9

SOLIANI, relatore

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti le parole: «e di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro».

        Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro;» e dopo le parole: «dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «nonché della formazione tecnica superiore;».

2.8

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «musicale e coreutica» aggiungere le seguenti: «e dell'istruzione e formazione tecnica superiore».

2.12

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

 

2.23

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «scuola» inserire le seguenti: «, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.13

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «università» inserire le seguenti: «e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.24

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «corso di laurea» inserire le seguenti: «o al corso di diploma accademico».

2.14

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.1

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.2

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264» con le seguenti: «al fine di facilitare la prosecuzione degli studi».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) prevedere che i risultati scolastici di particolare valore conseguiti dagli studenti nell'ultimo triennio dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e nell'esame di Stato siano valorizzati ai fini dell'accesso alle residenze universitarie alla concessione degli altri benefici connessi al diritto allo studio».

2.17

PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche».

2.18

CARLONI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenuto anche conto della loro eventuale partecipazione, nel corso del biennio, a progetti di contrasto della dispersione scolastica».

2.16

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.19

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) i decreti di cui alle lettere a) e d) sono adottati previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

2.5

ASCIUTTI, MAURO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato».

2.21

AMATO

Sopprimere il comma 3.

2.20

AMATO

Sopprimere il comma 4.

2.22

AMATO

Sopprimere il comma 5.

2.0.1

PELLEGATTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega in materia di percorsi di orientamento professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare appositi percorsi di orientamento professionale all'ingresso, da parte degli studenti, nel mercato del lavoro.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra istituzioni scolastiche, enti locali, enti di formazione professionale, imprese, associazioni dei lavoratori e sindacati per la definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento professionale;

            b) consentire agli allievi di gestire e di pianificare i propri percorsi educativi e professionali conformemente agli obiettivi di vita, ponendo le loro competenze ed interessi in relazione all'istruzione, alla formazione ed alle opportunità del mercato del lavoro e contribuendo in tal modo al loro sviluppo personale;

            c) garantire agli allievi la piena consapevolezza dei propri diritti nel mondo del lavoro;

            d) garantire agli allievi la piena consapevolezza delle proprie competenze, anche attraverso l'offerta di informazioni e consigli, la consulenza, la valutazione delle competenze, il sostegno, il patrocinio, la formazione per la presa di decisioni e la gestione della carriera;

            e) aiutare le imprese e le organizzazioni a reclutare personale motivato in grado di valutare le opportunità di apprendimento sul luogo di lavoro ed all'esterno e di trarne profitto;

            g) sostenere durevolmente percorsi e domanda di formazione lungo tutto il corso della vita.

        3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.1

AMATO

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMATO

Sopprimere il comma 1.

3.3

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'anno scolastico 2007-2008» inserire le seguenti: «e dell'anno scolastico 2008-2009».

3.4

AMATO

Sopprimere il comma 2.

3.5

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.6

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.7

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.8

AMATO

Sopprimere il comma 3.

3.9

AMATO

Sopprimere il comma 4.

3.10

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere il comma 5.

3.11

AMATO

Sopprimere il comma 5.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

giovedì' 19 ottobre 2006

28a Seduta (antimeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Pascarella e per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.        

 

La seduta inizia alle ore 8,35.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

      La relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime il parere sugli emendamenti su cui aveva sospeso il proprio giudizio nella seduta di ieri, pubblicati in allegato al resoconto delle sedute di martedì 17 ottobre e di mercoledì 18 ottobre.

            Il parere è contrario sull'emendamento 1.27.

            Sugli emendamenti 1.30, 1.111 e 1.31, relativi ai cosiddetti "ottisti", ella dichiara che, dopo più approfondita riflessione, ritiene preferibile la soluzione offerta dagli emendamenti 1.111 e 1.31, di identico tenore, su cui il parere è quindi favorevole. Il parere è invece contrario sull'1.30.

            Il parere è contrario anche sull'emendamento 1.34, atteso che la materia è già analiticamente trattata dal disegno di legge n. 960.

            Quanto all'emendamento 1.118, relativo all'attribuzione del credito scolastico ai candidati esterni, ella conferma il parere favorevole già reso nella seduta di ieri. Tuttavia, per ragioni di coerenza con l'impianto complessivo del disegno di legge governativo, invita il presentatore a riformularlo nel senso di prevedere che il credito sia attribuito dal consiglio di classe davanti al quale il candidato esterno sostiene l'esame preliminare, anziché dalla commissione d'esame.

 

            Il senatore ASCIUTTI (FI) osserva che la formulazione dell'emendamento 1.118 era coerente con altri emendamenti da lui presentati, volti ad attribuire alla commissione d'esame il compito di svolgere l'esame preliminare dei candidati esterni. Non avendo tuttavia tali emendamenti incontrato il favore della maggioranza, egli conviene che occorra modificare l'1.118 nel senso indicato dalla relatrice. Ne presenta pertanto una riformulazione (emendamento 1.118 nuovo testo), pubblicata in allegato al presente resoconto.

 

            Riprendendo l'espressione del parere, la relatrice SOLIANI (Ulivo) ricorda che, nella seduta di ieri, aveva condizionato il proprio parere favorevole sull'emendamento 1.121 ad una riformulazione che lo rendesse omogeneo agli emendamenti 1.119 e 1.120. Prende quindi atto con favore della riformulazione presentata dal senatore Strano (emendamento 1.121 nuovo testo), su cui esprime parere positivo.

            Quanto agli emendamenti 1.19, 1.196, 1.7, 1.22 e 1.138, relativi all'accertamento delle competenze del candidato, ella ricorda di aver sollecitato una riformulazione.

 

            Il senatore VALDITARA (AN) dà conto di una nuova formulazione dell'emendamento 1.19, pubblicato in allegato al presente resoconto e destinato ad assorbire gli emendamenti predetti, su cui la relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime parere favorevole. Quanto agli emendamenti sulla terza prova e sul ruolo dell'INVALSI, la relatrice illustra un nuovo emendamento (1.500), volto a recepire le indicazioni degli emendamenti 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

Il senatore VALDITARA (AN) precisa che tale emendamento non è frutto di una mediazione condivisa. Si riserva pertanto di valutarlo nel merito all'atto della votazione.

 

Si associa il senatore ASCIUTTI (FI).

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) dichiara poi di aver trasformato il proprio emendamento 1.197 nell'ordine del giorno n. 0/960/3/7ª, pubblicato in allegato al presente resoconto.

Ricorda poi di aver sollecitato la redazione di un ordine del giorno volto a recepire l'indicazione, contenuta in diversi emendamenti fra cui l'1.139, l'1.140, l'1.141 e l'1.204, di distribuire equamente fra le tre prove scritte il punteggio di 45 punti complessivi.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) illustra l'ordine del giorno n. 0/960/4/7ª, su cui conviene il senatore ASCIUTTI (FI), pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) ricorda indi di aver sospeso il giudizio sugli emendamenti 1.150, 1.206 e 1.151, relativi all'attribuzione della lode.

 

Il sottosegretario PASCARELLA illustra una riformulazione dell'emendamento 1.150, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime parere favorevole, osservando che essa risulta identica all'emendamento 1.206 ed è destinata ad assorbire l'1.151.

Con riferimento agli emendamenti 1.168 e 1.170, ella dichiara che, dopo più approfondita riflessione, ritiene preferibile l'1.168, su cui il parere è quindi favorevole; l'emendamento 1.170 è pertanto destinato ad essere assorbito.

Passando agli emendamenti volti ad includere i docenti dell'alta formazione artistica e musicale fra i presidenti di commissione (1.173, 1.209 e 1.174), ella ricorda di aver sollecitato una formulazione unitaria.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) presenta un nuovo testo dell'emendamento 1.174, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime parere favorevole, osservando che esso è destinato ad assorbire gli emendamenti 1.173 e 1.209. Quanto agli emendamenti relativi al vincolo di territorialità per i presidenti e i commissari, ella presenta un nuovo emendamento (1.501), pubblicato in allegato al presente resoconto, volto ad assorbire gli emendamenti 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212.

 

Il senatore VALDITARA (AN) osserva che tale formulazione costituisce un sostanziale ritorno al modello introdotto con la legge Berlinguer. Pur convenendo che si tratti di un miglioramento rispetto al disegno di legge n. 960, egli non può quindi non rilevare che esso non ha dato buona prova negli anni passati.

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) conviene che esso non rappresenti la soluzione ottimale, ma rileva che non è purtroppo possibile prescindere dalla difficile congiuntura economica.

Passando agli emendamenti 1.213, 1.198 e 1.188, ella dichiara di ritenere preferibile l'1.213, su cui esprime quindi parere favorevole; gli emendamenti 1.198 e 1.188 sono pertanto destinati ad essere assorbiti.

Con riferimento agli emendamenti all'articolo 2, ella ricorda di aver sospeso il proprio giudizio sugli emendamenti riferiti alla formazione tecnica superiore (2.10, 2.7, 2.9 e 2.8). Al riguardo, dichiara di ritenere preferibile il 2.9, in quanto più completo, e ne raccomanda pertanto l'approvazione, nel presupposto che gli altri siano dichiarati assorbiti.

Quanto al raccordo con le istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, ella esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.23 (di tenore analogo al 2.13) e 2.24.

Quanto all'emendamento 2.2, ella dichiara che allo stato il Governo non è incline ad accogliere modifiche alla lettera c) del comma 1. Per il momento il parere non può quindi che essere contrario. Si augura tuttavia che la questione possa essere ulteriormente approfondita in vista dell'esame in Assemblea.

Ella ricorda indi di aver invitato la senatrice Carloni a trasformare l'emendamento 2.18 in ordine del giorno.

 

La senatrice CARLONI (Ulivo) illustra l'ordine del giorno n. 0/960/5/7ª, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime parere favorevole. Ella ricorda infine di aver sollecitato una riformulazione dell'emendamento 2.19.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) presenta un nuovo testo dell'emendamento 2.19, pubblicato in allegato al presente resoconto, su cui la relatrice SOLIANI (Ulivo) esprime parere favorevole.

 

Il sottosegretario PASCARELLA si associa agli ulteriori pareri resi dalla relatrice e si esprime in senso favorevole alle riformulazioni illustrate.

 

La PRESIDENTE avverte che, completata l'espressione del parere sugli emendamenti, si passa all'esame degli ordini del giorno di carattere generale, pubblicati in allegato al resoconto di ieri.

 

Il sottosegretario PASCARELLA dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 0/960/1/7ª.

 

La RELATRICE chiede che la Commissione si esprima con un voto su tale ordine del giorno, al fine di trasmetterlo in Assemblea.

 

Intervenendo in dichiarazione di voto il senatore ASCIUTTI (FI) manifesta la sua contrarietà alla formulazione proposta dalla relatrice, in quanto suscettibile di creare discriminazioni tra le scuole statali e quelle paritarie, entrambe comprese nel sistema pubblico di istruzione.

 

Il senatore VALDITARA (AN), associandosi alle dichiarazioni del senatore Asciutti, ricorda che la legge n. 62 del 2000 istituisce il sistema pubblico di istruzione, che include sia le scuole statali che quelle paritarie. Ai fini dell'approvazione dell'ordine del giorno, reputa perciò più opportuno modificare il testo eliminando le parole: "aperte anche a docenti e dirigenti delle scuole".

 

            La relatrice SOLIANI (Ulivo), pur comprendendo le ragioni dei senatori Asciutti e Valditara, precisa che la sua formulazione era finalizzata a garantire l'autonomia delle scuole paritarie, le quali sono libere di organizzare propri corsi di formazione anche al di fuori delle iniziative dello Stato.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) puntualizza che la legge n. 62 del 2000 non si riferisce al sistema "pubblico" di istruzione, ma al sistema "nazionale" di istruzione. Preannuncia pertanto il proprio voto favorevole all'ordine del giorno n. 0/960/1/7ª, senza modifiche.

 

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) concorda con la posizione espressa dalla relatrice.

 

Il senatore DAVICO (LNP), dichiarando di non condividere la ricostruzione della relatrice Soliani, in quanto le scuole paritarie devono avere la possibilità di partecipare alle attività svolte da tutte le altre scuole, manifesta la sua contrarietà all'ordine del giorno n. 0/960/1/7ª.

 

In dissenso dal suo Gruppo, il senatore STERPA (FI) dichiara di astenersi a meno che il testo non venga riformulato sopprimendo le parole da: "statali" fino a "paritarie".

 

Anche il senatore STRANO (AN), nel condividere la proposta del senatore Sterpa, preannuncia la sua astensione.

 

Dopo che la PRESIDENTE ha accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, la Commissione conviene di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno n. 0/960/1/7ª nel testo proposto dalla relatrice.

 

Passando all'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª, esso è accolto dal sottosegretario PASCARELLA.

 

La RELATRICE chiede che esso sia messo ai voti al fine di consentirne la trasmissione in Assemblea.

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

Prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale osserva preliminarmente che, nonostante i tentativi condivisi di miglioramento del disegno di legge, esso presenta ancora delle criticità, che potranno essere affrontate in Assemblea.

Quanto al merito dell'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª, che egli condivide nella sostanza, osserva che dovrebbe essere collegato al carattere nazionale della terza prova, quale utile strumento di comparazione a livello internazionale. Prende atto della disponibilità manifestata dalla relatrice e dal Governo ad attribuire la predisposizione della terza prova ad opera dell'INVALSI, tuttavia ritiene solo parziale tale soluzione. Dopo aver osservato che le prime due prove scritte non possono avere carattere nazionale né garantire omogeneità di valutazione, egli rimarca l'opportunità che all'approvazione dell'ordine del giorno seguano iniziative concrete del Governo per modificare l'impianto della terza prova scritta. Solo in tal modo, a suo avviso, si darebbe al Paese un segnale di cambiamento reale, atteso che la riforma del secondo ciclo risulta per ora sospesa.

Conclude dichiarando voto favorevole all'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª, purchè ad esso segua una volontà emendativa nella direzione suesposta.

 

Il senatore RANIERI (Ulivo), dando atto al senatore Asciutti della disponibilità a votare tale ordine del giorno, ritiene che in Aula potrà essere ulteriormente approfondita la questione della coerenza tra l'ordine del giorno medesimo e il testo del disegno di legge. Egli precisa tuttavia che nè la terza prova, né il metodo PISA devono essere considerati quali unici strumenti di valutazione del sistema di istruzione, in quanto ciascun Paese può elaborare soluzioni originali sulle modalità con cui monitorare le istituzioni scolastiche. Manifesta infine il suo orientamento favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno.

 

Il senatore VALDITARA (AN) reputa fondamentale un sistema misto di valutazione delle prove scritte, in base al quale le prime due devono essere affidate alle scuole mentre la terza deve essere gestita e corretta da un istituto esterno. Si dichiara pertanto favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª, riservandosi tuttavia di approfondire successivamente tali tematiche.

 

La Commissione conviene infine di trasmettere all'Assemblea l'ordine del giorno n. 0/960/2/7ª.

 

            Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 9,30.


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

960

0/960/3/7^

SOLIANI, relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di assicurare agli studenti un approccio più consapevole rispetto alle loro scelte future e di tesaurizzare l'apprendimento conseguito durante il corso di studi,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro.

 

0/960/4/7^

ASCIUTTI, CAPELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di distinguere analiticamente il punteggio complessivo, pari a 45 punti, previsto per le tre prove scritte degli esami di Stato,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché le commissioni d'esame assegnino non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.

 

Art. 1.

0/960/5/7^

CARLONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di porre in atto iniziative concrete per contrastare efficacemente i fenomeni di dispersione scolastica,

impegna il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad assicurare un'adeguata valorizzazione alla eventuale partecipazione degli studenti, nel corso dell'istruzione secondaria superiore, a progetti di contrasto della dispersione scolastica.

Art. 1

1.118 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.19 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

        «01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato».

1.500

SOLIANI, relatore

         Al comma 1, capoverso "Art. 3", ivi richiamato, al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive del Ministero della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

1.150 (nuovo testo)

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione ''la lode''».

1.174 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.501

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «avuto riguardo" inserire le seguenti :"con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto".

Art. 2

2.19 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) i decreti di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

giovedì' 19 ottobre 2006

29a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

            Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico. Intervengono altresì, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, per l’Associazione generale italiana dello spettacolo (AGIS), il dottor Alberto Francesconi, presidente, il dottor Lorenzo Scarpellini, consulente, il dottor Antonio Di Lascio, dirigente, nonché il dottor Paolo Protti, il dottor Luigi Grispello, il dottor Mario Mazzetti e il dottor Enrico Di Mambro, rispettivamente presidente, vice presidente vicario, responsabile ufficio cinema e consulente dell'Associazione nazionale esercenti cinema (ANEC), il dottor Angelo Barbagallo, presidente dell'Associazione autori e produttori indipendenti (API), il dottor Carlo Tagliabue, presidente del Centro studi cinematografici (CSC) e il dottor Candido Coppetelli, presidente dei Cinecircoli giovanili socioculturali (CGS).       

           

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana nel corso della quale - ricorda la PRESIDENTE - avevano avuto inizio le votazioni.

 

            Il vice ministro Mariangela BASTICO accoglie gli ordini del giorno  nn. 0/960/3/7ª e 0/960/4/7ª (pubblicati in allegato al presente resoconto).

 

      Il senatore ASCIUTTI (FI) insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 0/960/4/7ª, che la Commissione conviene all'unanimità di trasmettere all'esame dell'Assemblea.

           

            Il senatore VALDITARA (AN) preannuncia un ordine del giorno, predisposto d'intesa con il senatore Ranieri, volto ad impegnare il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere in futuro di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge  n. 960.

 

            Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1, pubblicati allegato al presente resoconto.

 

            Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.28 prende la parola il senatore AMATO (FI), il quale esprime la propria contrarietà al disegno di legge nel suo complesso, in quanto privo di una prospettiva organica di riforma della scuola. Desta perplessità, a suo avviso, la mancata previsione di un coordinamento tra gli esami di maturità e l'intero percorso formativo, che attualmente è ispirato ai principi della riforma Moratti. Senza un disegno complessivo, la modifica delle commissioni rischia di essere priva di significato e induce a riflettere sulla reale utilità dell'esame di Stato quale momento conclusivo del ciclo di istruzione. Dopo aver esposto le sue forti riserve in ordine all' impostazione del disegno di legge, egli conclude ritenendo poco proficuo un intervento così specifico, che giustifica perciò il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 1.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.28 viene respinto.

 

La PRESIDENTE informa che l'emendamento 1.46 deve essere accantonato dal momento che è suscettibile di comportare oneri finanziari, su cui occorre attendere il parere della Commissione bilancio.

Comunica poi che gli emendamenti da 1.75 a 1.101 differiscono esclusivamente per un dato percentuale. Dichiara pertanto che intende applicare, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, la cosiddetta regola del "canguro", ponendo in votazione solo il primo e l'ultimo emendamento della serie, nonché uno intermedio.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.75, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale prende atto nel contempo dell'intenzione della Presidente di avvalersi di ogni strumento per accelerare il ritmo delle votazioni. Nell'augurarsi che ciò non comporti un'eccessiva compressione dei tempi di esame in Commissione, pena il venir meno del clima collaborativo finora registrato, entra nel merito dell'emendamento segnalando che esso e i successivi sono volti a conferire maggiore serietà all'esame di Stato.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.75 viene respinto.

 

La PRESIDENTE avverte che porrà ai voti l'emendamento 1.82.

 

Il senatore VALDITARA (AN) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.82, su cui dichiara il voto favorevole rilevando l'assoluta necessità di restituire serietà al percorso scolastico e al suo momento conclusivo, tanto più a fronte del ricorrente rito delle occupazioni studentesche.

 

Anche il senatore DAVICO (LNP) dichiara di aggiungere la propria firma all'emendamento 1.82 e preannuncia voto favorevole.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.82 viene respinto, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.76, 1.77, 1.78, 1.79, 1.80 e 1.81.

 

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 1.101, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.87, 1.88, 1.89, 1.90, 1.91, 1.92, 1.93, 1.94, 1.95, 1.96, 1.97, 1.98, 1.99 e 1.100.

 

 

La PRESIDENTE avverte che anche per la successiva serie di emendamenti, da 1.51 a 1.74, intende applicare la cosiddetta regola del "canguro".

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.51 viene respinto.

 

È quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 1.64, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.52, 1.50, 1.53, 1.54, 1.55, 1.56, 1.48 - cui aveva aggiunto la propria firma il senatore VALDITARA (AN) - 1.57, 1.58, 1.59, 1.60, 1.49, 1.61, 1.62 e 1.63.

 

È infine posto ai voti e respinto l'emendamento 1.74, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.65, 1.66, 1.67, 1.68, 1.69, 1.70, 1.71, 1.72 e 1.73.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.47, dichiarandosi fin d'ora favorevole all'emendamento 1.105.

 

La Commissione respinge l'emendamento 1.103.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.27, prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale si rammarica per il parere contrario espresso su di esso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo. Esso era volto infatti ad introdurre un ulteriore elemento di serietà negli esami di Stato, mentre l'attuale Governo sembra addirittura favorevole ad incrementare il numero delle promozioni per conseguire risparmi di spesa nella formazione delle classi. Alleanza nazionale, già dalla scorsa legislatura, ha invece costantemente invocato maggiore rigore, richiedendo in particolare verifiche biennali sul superamento dei debiti e la possibilità di ripetenze laddove necessarie. Rilevazioni internazionali dimostrano del resto che, attualmente, la scuola italiana non risulta idonea a responsabilizzare gli studenti e selezionare i migliori.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.27 viene respinto.

 

In assenza dei proponenti, l'emendamento 1.1 viene fatto proprio dal senatoreASCIUTTI (FI). Posto ai voti, esso viene respinto.

 

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.104, dichiarandosi fin d'ora in favore dell'1.105.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 1.102, approva l'emendamento 1.105 e respinge gli emendamenti 1.107, 1.29 (nuovo testo), 1.108, 1.109, 1.110 e 1.30.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sugli emendamenti 1.111 e 1.31 (di identico tenore), prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale ringrazia la relatrice e la rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso, che consente un passo avanti nella direzione di una maggiore serietà dell'esame. Pur ritenendo preferibile la soluzione offerta dall'emendamento 1.30, che prevedeva la media dell'otto per i cosiddetti "ottisti", ritiene infatti che prevedere la votazione minima del sette in tutte le discipline possa scoraggiare fenomeni di indebolimento del percorso formativo.

 

Si associa il senatore ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea l'esigenza di assicurare il pagamento dei debiti formativi, ricordando che attualmente le statistiche sono assai inquietanti: oltre il 50 per cento dei debiti non sarebbe infatti mai colmato nel corso dell'istruzione secondaria superiore. Esprime pertanto soddisfazione che l'abbreviazione del percorso formativo per merito sia consentita solo a coloro che non hanno contratto debiti, ma possono vantare una votazione soddisfacente in tutte le discipline.

 

La Commissione approva quindi l'emendamento 1.111, identico all'1.31.

 

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.32, 1.2 - cui aggiunge la propria firma il senatore ASCIUTTI (FI) in assenza dei proponenti,  1.33 e 1.106, approva l'1.200 e respinge l'1.34.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.112, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale illustra le ragioni che lo hanno indotto a presentare una serie di emendamenti secondo cui l'esame preliminare dei candidati esterni dovrebbe essere sostenuto davanti alla commissione d'esame anziché davanti al consiglio di classe dell'istituto collegato alla commissione alla quale il candidato è assegnato. Si augura quindi che, in vista dell'esame in Assemblea, vi sia un ripensamento da parte della maggioranza.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.112  viene respinto, così come l'1.114.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.201.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.113, 1.115 e 1.116 risultano respinti.

 

Le senatrici CAPELLI (RC-SE) e PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.117 e 1.202.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.118 (nuovo testo), precisando di averlo modificato per renderlo compatibile con l'impianto complessivo del disegno di legge n. 960. L'originaria versione era infatti connessa alla formulazione degli emendamenti 1.112 e seguenti.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.118 (nuovo testo)  è approvato all'unanimità.

 

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.17 (nuovo testo).

 

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.203, che risponde alle esigenze sottese all'emendamento 1.17 (nuovo testo) da lui stesso presentato.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI)  dichiara anch'egli voto favorevole, esprimendo in particolare soddisfazione per il segnale di attenzione reso nei confronti delle scuole italiane all'estero, che svolgono un importante ruolo di promozione dell'Italia.

 

Con separate votazioni, la Commissione accoglie all'unanimità gli emendamenti 1.203, nonché 1.119, 1.120 e 1.121 (nuovo testo) di analogo tenore.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.122, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale sottolinea l'esigenza di coordinare l'abbreviazione per merito presso gli istituti professionali e gli istituti d'arte rispetto alla disciplina di carattere generale introdotta con gli emendamenti 1.111 e 1.31.

 

La vice ministro Mariangela BASTICO concorda con le osservazioni del senatore Asciutti e propone di accantonare l'emendamento 1.122.

 

Conviene la Commissione.

 

La PRESIDENTE avverte che gli emendamenti da 1.131 a 1.123 hanno carattere di serialità. Dichiara quindi di applicare la cosiddetta regola del "canguro".

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.131 viene respinto.

 

Posto ai voti, viene altresì respinto l'emendamento 1.125, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.130, 1.129, 1.128, 1.127 e 1.126.

 

È infine respinto l'emendamento 1.123, con conseguente assorbimento dell'emendamento 1.124.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.136, 1.132 e 1.133 risultano respinti.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.19 (nuovo testo), prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale dà atto alla relatrice e al rappresentante del Governo di aver accolto un'indicazione significativa nel senso di non limitare l'esame di Stato alle conoscenze acquisite nell'ultimo anno.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.19 (nuovo testo) è approvato all'unanimità, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.196, 1.7, 1.22 e 1.138.

 

La Commissione respinge invece l'emendamento 1.135.

 

Quanto all'emendamento 1.3, la PRESIDENTE avverte che occorre accantonarlo in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.156, 1.4 - cui aggiunge la propria firma il senatore ASCIUTTI (FI) in assenza dei proponenti - e 1.157 risultano respinti.

 

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.500, 1.134, 1.152, 1.20, 1.35, 1.5 (nuovo testo), 1.137, 1.21 e 1.158 in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

Con separate votazioni la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.162.

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) ricorda di aver trasformato l'emendamento 1.197 nell'ordine del giorno n. 0/960/3/7ª, già accolto dal Governo.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.161, 1.159 e 1.160 risultano respinti.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.23, prende la parola il senatore VALDITARA (AN) il quale ribadisce l'opportunità di una redistribuzione del punteggio complessivo. In particolare rileva l'esigenza di assicurare centralità alle prove più oggettive e meno soggette a margini di discrezionalità.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.23 e 1.39 risultano respinti.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) e la senatrice CAPELLI (RC-SE) ricordano di aver trasformato gli emendamenti 1.139, 1.140, 1.141 e 1.204 nell'ordine del giorno n. 0/960/4/7ª, già accolto dal Governo e che la Commissione ha convenuto di trasmettere all'Assemblea.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.38, 1.8 (nuovo testo) - cui il senatore ASCIUTTI (FI) aggiunge la propria firma in assenza dei proponenti - e 1.153.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.205.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.40 e 1.41 risultano respinti.

 

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.154 e 1.155 in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.143, 1.142 - cui aggiunge la propria firma il senatore VALDITARA (AN) in assenza del proponente - 1.147, 1.148, 1.145, 1.149, 1.144 e 1.146 risultano respinti.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore ASCIUTTI (FI), la Commissione accoglie l'emendamento 1.150 (nuovo testo), identico all'1.206, con conseguente assorbimento dell'1.151.

 

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.163, 1.164, 1.165, 1.10, 1.208, 1.207, 1.24 (nuovo testo) e 1.169 in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.166 viene respinto.

 

La Commissione accoglie invece all'unanimità l' emendamento 1.167.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.168, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale esprime apprezzamento per la scelta della relatrice e del rappresentante del Governo di condividere la proposta. Nel ribadire la sua ferma contrarietà nei confronti dei diplomifici, rammenta poi che tale deprecabile fenomeno non deve risolversi a danno delle scuole paritarie più serie. Al contrario è preciso compito del Governo utilizzare gli strumenti offerti dalla legge n. 62 del 2000 per revocare la parità agli istituti che abbiano dimostrato di non meritarla.

 

Anche il senatore VALDITARA (AN)  dichiara il voto favorevole su tale emendamento, che rappresenta a suo avviso un passo importante verso la piena equiparazione tra istituti statali e paritari, augurandosi che altre importanti scelte vengano adottate nella medesima direzione.

 

Previa dichiarazione di voto contrario della senatrice CAPELLI (RC-SE) a nome del suo Gruppo, l'emendamento 1.168 è posto ai voti ed accolto, con conseguente assorbimento dell'1.170.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.42 e 1.171 risultano respinti.

 

In assenza del proponente, l'emendamento 1.11 viene fatto proprio dal senatore ASCIUTTI (FI), il quale dichiara il proprio voto favorevole.

 

Anche il senatore VALDITARA (AN) dichiara il proprio voto favorevole, lamentando il parere contrario espresso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, che testimonia a suo avviso un'assoluta schizofrenia. Si augura quindi che nel corso dell'esame in Assemblea sia svolta una riflessione più attenta rispetto all'unicità del sistema scolastico.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 1.11 (identico all'1.177), 1.12 (identico all'1.178) e 1.13 (identico all'1.179).

 

In assenza del proponente, l'emendamento 1.172 viene fatto proprio dal senatore VALDITARA (AN); posto ai voti esso risulta respinto.

 

Le senatrici PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) e CAPELLI(RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.173 e 1.209, dichiarandosi a favore dell'1.174 (nuovo testo) che, posto ai voti, risulta approvato all'unanimità.

 

La Commissione approva altresì l'emendamento 1.175, con conseguente assorbimento dell'1.210. Con separate votazioni respinge invece gli emendamenti 1.14 (identico all'1.180), 1.43 e 1.176.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.181, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale ricorda le modalità con cui nella XIII legislatura si pervenne all'approvazione della legge n. 62 sulla parità scolastica. Rammenta altresì che essa prescrive stringenti requisiti per gli istituti che richiedono la parità, fra cui l'assunzione di docenti abilitati, con contratti equivalenti a quelli nazionali di settore. Si tratta di norme a suo avviso assolutamente condivisibili, dalle quali discende una assoluta equiparazione dei docenti delle scuole paritarie a quelli degli istituti statali. Non si comprende pertanto come possano il Governo e la maggioranza disattendere tale equiparazione, escludendo i docenti delle scuole paritarie dalle commissioni d'esame. Invita quindi il Governo, se tale è il suo intendimento, ad avere il coraggio di abrogare la legge n. 62.

 

Anche il senatore VALDITARA (AN) dichiara il suo voto favorevole, osservando che la mancata inclusione dei docenti delle scuole paritarie nelle commissioni d'esame rappresenta una palese discriminazione ai loro danni. La legge n. 62 ha infatti istituito il sistema nazionale di istruzione, ponendo le scuole statali e quelle paritarie sullo stesso piano. Né il disegno di legge n. 960 distingue fra i docenti di ruolo e quelli precari delle scuole statali. Si registra così il paradosso che i docenti delle scuole paritarie possono svolgere il ruolo di membri interni ma non quello di membri esterni. Tale filosofia avrebbe allora imposto la scelta di costituire commissioni d'esame solo presso gli istituti statali, mentre il disegno di legge del Governo appare del tutto incoerente, risultando alla fine viziato da palese incostituzionalità. Rammentando che la relatrice aveva lasciato intendere un possibile margine di apertura, sollecita la maggioranza a non attendere oltre e assumersi l'onere di una scelta precisa.

 

Il senatore DAVICO (LNP), nel preannunciare voto favorevole, ritiene che la posizione della relatrice e del Governo pregiudichino il processo di completamento del sistema nazionale di istruzione avviato nella XIII legislatura, mentre il precedente Governo aveva operato in continuità con la legge sulla parità voluta dal Centro-sinistra. L'emendamento in questione non si riferisce alle scuole private ma a quelle paritarie, le quali offrono il medesimo servizio e le medesime garanzie di professionalità di quelle statali, in quanto comprese nella globalità del sistema di istruzione.

            Pertanto è inaccettabile, a suo giudizio, respingere un emendamento che si ricollega alla legge n. 62 del 2000, la quale, essendo recente, richiede un periodo di maturazione più lungo. Senza tale emendamento si creerebbe una situazione ingiusta e discriminatoria, inducendo l'opposizione a far venire meno quella collaborazione che ha fino ad ora caratterizzato i lavori della Commissione. Prende atto infine della distinzione netta che divide la maggioranza - o parte di essa - e l'opposizione su questo tema.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 1.181, 1.15, 1.45 e 1.44 risultano respinti.

 

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.182, 1.183, 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.501, 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212 in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

In assenza del proponente, l'emendamento 1.187 viene fatto proprio dal senatore VALDITARA (AN); esso, posto ai voti risulta respinto.

 

Con distinte votazioni, la Commissione approva all'unanimità l'emendamento 1.213, con conseguente assorbimento degli emendamenti 1.198 e 1.188, e respinge l'1.189.

 

I senatori  PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), CAPELLI (RC-SE) e ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.190, 1.214 e 1.191 (cui avevano aggiunto la propria firma i senatori VALDITARA (AN), BARELLI (FI) e DAVICO (LNP)).

 

La PRESIDENTE avverte che occorre accantonare gli emendamenti 1.215 e 1.192 in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.193 viene respinto.

 

Le senatrici PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) eCAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritirano gli emendamenti 1.194 e 1.216.

 

Con separate votazioni, la Commissione accoglie infine all'unanimità l'emendamento 1.199 e respinge l'1.195.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

960

0/960/3/7^

SOLIANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di assicurare agli studenti un approccio più consapevole rispetto alle loro scelte future e di tesaurizzare l'apprendimento conseguito durante il corso di studi,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro.

 

0/960/4/7^

ASCIUTTI, CAPELLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di distinguere analiticamente il punteggio complessivo, pari a 45 punti, previsto per le tre prove scritte degli esami di Stato,

impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché le commissioni d'esame assegnino non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.

 

Art. 1

1.28

AMATO

Sopprimere l'articolo.

1.46

ASCIUTTI, MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge n. 425 del 1997). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

        ''Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

        Art. 2. - (Ammissione). – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

            a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

            b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

        4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

        5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

        6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

        7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

        9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

        Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). – 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

        2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

        3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

        4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

        5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

        6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

        2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

        3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

        4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

        5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

        6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

        7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

1.75

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.76

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.77

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.78

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.79

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.80

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.81

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.82

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.83

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.84

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.85

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.86

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.87

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.88

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.89

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.90

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.91

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.92

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.93

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.94

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.95

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.96

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.97

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.98

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.99

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.100

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.101

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.51

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.52

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 69 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.50

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 70 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.53

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 71 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.54

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 72 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.55

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 73 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.56

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 74 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.48

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.57

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 76 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.58

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 77 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.59

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 78 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.60

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 79 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.49

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 80 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.61

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 81 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.62

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 82 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.63

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 83 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.64

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 84 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.65

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 86 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.66

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 87 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.67

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 88 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.68

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 89 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.69

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 90 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.70

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 91 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.71

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 92 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.72

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 93 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.73

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 94 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.74

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, per almeno il 95 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici».

1.47

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.103

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che in sede di scrutinio abbiano ottenuto il punteggio di almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi;».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.104

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici» con le seguenti: «siano stati ammessi dal consiglio di classe».

1.102

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.105

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), alla fine aggiungere le seguenti parole: «, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione».

1.107

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

            «b-bis) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d'esame e abbiano assolto all'obbligo d'istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell'Unione europea. L'ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.29 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

            «b-bis) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l'ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell'Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

 

1.108

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell'ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.109

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. L'ammissione dei candidati di cui al comma 1, lettere a) e b), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con la formulazione del parere positivo o negativo di ammissione. Il parere tiene conto anche della personalità e delle attitudini psico-cognitive dell'allievo».

1.110

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo biennio, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo biennio, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.111

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.31

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore alla media di sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.2

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, dopo le parole: «senza essere incorsi in ripetenze» inserire le seguenti: «e non aver mai conseguito debiti formativi».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.106

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 2, inserire il seguente:

        «2-bis. L'ammissione dei candidati esterni, inclusi quelli che beneficiano dell'abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, consistente in un colloquio atto ad accertare le competenze sulle singole discipline contenute nel piano di studi, nonché le attitudini psico-cognitive di ciascun candidato».

1.200

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "nonché su quelle previste dal piano di studio dell'ultimo anno".

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.112

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione d'esame integrata da docenti dell'istituto sede di esami su nomina del presidente della commissione;».

1.114

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato;» con le seguenti: «L'esame preliminare è sostenuto davanti alla commissione di esame integrata da docenti nominati dal presidente della commissione;».

1.201

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all'esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all'esame».

1.115

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sopprimere il comma 4.

1.116

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nella regione di residenza».

1.117

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

 

1.118 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi».

1.17 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea che non hanno frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all'ultima classe del medesimo».

1.203

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: "corso di istruzione secondaria superiore"  inserire le seguenti: "in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero".

1.119

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.120

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5».

1.121 (nuovo testo)

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 6, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4 e 5».

1.122

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, dopo le parole: «non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,» inserire le seguenti: «non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,».

1.131

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2017-2018».

1.130

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017».

1.129

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016».

1.128

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015».

1.127

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014».

1.126

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

1.125

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012».

1.124

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011».

1.123

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell'anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.133

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 7, inserire il seguente:

        «7-bis. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.19 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

        «01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato».

1.19

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, prima del comma 1, premettere il seguente:

        «01. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento:

            a) delle conoscenze e competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

            b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado».

1.196

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole: «ed è finalizzato ad accertare le conoscenze, le competenze e le capacità critiche del candidato».

1.135

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento».

1.3

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «una» con le seguenti: «almeno due».

1.156

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato,al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «Negli istituti tecnici» fino a: «giorno di lavoro;».

1.4

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: «espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è».

1.157

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sopprimere le parole da: «espressione» fino a: «ciascuna di esse. Essa è».

1.500

SOLIANI

         Al comma 1, capoverso "Art. 3", ivi richiamato, al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive del Ministero della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

1.134

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera» con le seguenti:  «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.152

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, consiste nella trattazione sintetica di argomenti di interesse culturale, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, ai fini della realizzazione degli apprendimenti di base e di quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; la prova è volta anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua dell'Unione europea».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno;».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall'INVALSI; l'INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.5 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3 », ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle prove scritte sono scelti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione».

1.137

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.158

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le caratteristiche della terza prova sono predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi nella valutazione della prova».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

            «3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell'inizio dei colloqui delle singole classi».

1.7

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti con preferenza ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso, tenendo anche presente l'intero percorso didattico del quinquennio».

1.162

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il colloquio è finalizzato ad integrare gli argomenti che hanno costituito l'oggetto delle prove scritte».

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l'attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata discliplina, una trattazione monografica o un'esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.197

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «Durante il colloquio il candidato può esporre le sue aspettative ed i suoi progetti per il futuro».

1.161

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Nelle scuole con lingua d'insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolte nelle rispettive lingue».

1.159

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 4, inserire il seguente:

        «4-bis. La commissione d'esame, prima dell'inizio delle prove, procede alla valutazione dell'alunno e alla valutazione della carriera scolastica di ciascun candidato mediante l'attribuzione di un punteggio espresso in centesimi. Detta valutazione si basa, per coloro che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nelle attività sperimentali organizzate dalla scuola; per i candidati esterni la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale debitamente documentata».

1.160

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 5 con i seguenti:

        «5. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo espresso in centesimi. La commissione dispone di 40 punti per la valutazione didattico-formativa del candidato e di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte.

        5-bis. L'esame di Stato s'intende superato qualora i candidati abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a 60 centesimi. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico eccellente e risultati fortemente rilevanti nelle prove d'esame, la commissione può deliberare che al voto massimo venga aggiunta la lode».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d'esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell'impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.139

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 40 punti».

1.140

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, comma al 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico di 35 punti».

1.141

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 25 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.204

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo le parole: "45 punti per la valutazione delle prove scritte" inserire le seguenti: ", assegnando non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove,".

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.8 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «30 punti».

 

1.153

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «35 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «20 punti». 

1.205

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «40 per la valutazione del colloquio».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le serguenti: «15 punti».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficenti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 5, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi»

1.154

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «tre giorni».

1.155

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «due giorni».

1.143

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

1.142

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.147

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 16 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 74 punti».

1.148

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 17 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 73 punti».

1.145

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 18 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 72 punti».

1.149

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova d'esame pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «di almeno 19 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 71 punti».

1.144

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «di almeno 15 punti» con le seguenti: «di almeno 20 punti».

1.146

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: «pari almeno a 70 punti» con le seguenti: «pari almeno a 75 punti».

1.150 (nuovo testo)

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione ''la lode''».

1.206

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita dalla commissione ''la lode''».

1.151

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La commissione nel caso che il candidato raggiunga il punteggio complessivo di 100 può attribuire la lode aggiuntiva».

1.163

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutti gli istituti d'istruzione statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, e da un presidente esterno».

1.164

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

            Conseguentemente, ancora all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000»  e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.10

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali – in proporzione – quattro sono esterni all'istituto e due interni, più il presidente, esterno».

1.208

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari" con le seguenti: " La commissione di esame di Stato è composta da più di sei commissari, elevabili a non più di otto negli indirizzi di studio che presentano un numero elevato di discipline di insegnamento".

1.207

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sei commissari" con le seguenti: "otto commissari".

1.24 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all'istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:", e numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.166

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione» con le seguenti: «con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297».

1.167

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sulla base di criteri determinati a livello nazionale».

1.168

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario».

1.170

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere il seguente periodo: «Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.171

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «3. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d'istruzione secondaria superiore statali, paritaria, pareggiati o legalmente riconosciuti, tra i dirigenti di istituto di scuola media statale, paritaria, pareggiata o legalmente riconosciuta, in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d'esame presieduta».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.172

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.173

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), dopo le parole: «i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo,» inserire le seguenti: «i docenti AFAM».

1.209

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera d), aggiungere infine le seguenti parole: ", nonché i direttori e i docenti delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale".

1.174 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

            «d-bis) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;».

1.175

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «i dirigenti scolastici» inserire le seguenti: «e i docenti».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera e), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.210

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, aggiungere infine la seguente lettera:

           "e-bis) i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore, in possesso dei requisiti di cui alla lettera c), collocati a riposo da non più di tre anni".

1.176

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statali e paritari che abbiano fatto almeno un anno di docenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.181

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali o paritari di istruzione secondaria superiore».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale» con le seguenti: «con riferimento all'intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d'esame».

1.501

SOLIANI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «avuto riguardo" inserire le seguenti :"con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto".

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.211

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale,».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.212

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «limitatamente alle grandi aree urbane,».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 3º grado».

1.213

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: "e all'espletamento del colloquio".

1.198

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, dopo le parole: «per aree disciplinari», inserire le seguenti: «e utilizzando criteri di collegialità».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.189

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

        «8-bis. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra. La rotazione, riferita alle singole discpline d'insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.190

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.215

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.192

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto» con le seguenti: «In mancanza di norme contrattuali al riguardo,».

1.193

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 11 con il seguente:

        «11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali o paritari e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali o paritari. Gli istituti statali o paritari sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificatamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dalla Direzione scolastica regionale ove è presentata la domanda di ammissione agli esami».

1.194

PELLEGATTA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.199

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 12, dopo le parole: «di idoneità ed integrativi», inserire le seguenti: «, nonchè sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall'autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

        2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

martedì' 24 ottobre 2006

30a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato per la pubblica istruzione Maria Letizia De Torre e per l'università e la ricerca Dalla Chiesa.    

 

            La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 19 ottobre, durante la quale - ricorda la PRESIDENTE - avevano avuto luogo le votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1, con esclusione di quelli aventi risvolti finanziari, accantonati in attesa del parere della Commissione bilancio.

 

            Si passa all'esame degli ordini del giorno e degli emendamenti riferiti all'articolo 2, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

            La senatrice CARLONI (Ulivo) dà per illustrato l'ordine del giorno n. 0/960/5/7ª, ricordando che esso recepisce i contenuti dell'emendamento 2.18. Detto ordine del giorno è accolto dal sottosegretario Letizia DE TORRE.

 

            Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.4 prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale condivide le finalità relative alla valorizzazione dei percorsi di orientamento e dei risultati di eccellenza, ma giudica inappropriato lo strumento della delega. Ciò giustifica il suo emendamento interamente soppressivo dell'articolo 2.

 

            La Commissione respinge gli identici emendamenti 2.4 e 2.3.

 

            Quanto all'emendamento 2.11, il senatore ASCIUTTI (FI), preso atto della volontà governativa di disciplinare i percorsi di orientamento attraverso la delega, propone un allungamento dei termini di esercizio della stessa. A tal proposito, reputa non comprensibile l'atteggiamento della relatrice e del Governo, entrambi contrari a tale proposta emendativa.

 

            Con distinte votazioni gli emendamenti 2.11 e 2.6 vengono respinti.

 

            Con riferimento agli emendamenti 2.10, 2.7 e 2.8, la relatrice SOLIANI (Ulivo) ricorda di aver invitato i firmatari al ritiro, onde consentire l'approvazione dell'emendamento 2.9, la cui formulazione risulta più completa.

 

            Dopo che i senatori CARLONI (Ulivo), PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) e ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, hanno ritirato gli emendamenti di cui sono firmatari (rispettivamente 2.10, 2.7 e 2.8), la Commissione, con distinte votazioni, approva all'unanimità l'emendamento 2.9,  respinge l'emendamento 2.12 e approva il 2.23 (con conseguente assorbimento dell'emendamento 2.13).

 

            La Commissione approva altresì l'emendamento 2.24.

 

            Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 2.14, identico agli emendamenti 2.15 e 2.1, interviene il senatore ASCIUTTI (FI), il quale precisa che la formulazione dell'articolo 2, comma 1, lettera c), può essere suscettibile di dubbi applicativi, in quanto poco chiara. Bisognerebbe a suo avviso esplicitare che cosa si intende per valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'accesso all'università, in quanto il voto di diploma ha spesso una valenza diversa a seconda dell'istituto e della tipologia di corso di studi seguito.

 

            Concorda il senatore VALDITARA (AN), il quale, dopo aver dichiarato il suo voto favorevole all'emendamento 2.1, ribadisce che la norma è palesemente incostituzionale poiché viola l'autonomia degli atenei. Alle università può essere demandata, a suo giudizio, solo la verifica delle condizioni di ammissione, senza alcun vincolo ad accogliere gli studenti sulla base di punteggi attribuiti loro dalle singole scuole. La disposizione si presenta inoltre viziata di illogicità, in quanto le diversità tra gli istituti non consentono di valutare allo stesso modo i punteggi conseguiti dagli studenti, con evidenti danni alle scuole che applicano criteri di selezione più restrittivi.

            Preannuncia fin d'ora voto favorevole all'emendamento 2.2, orientato a valorizzare il voto finale dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ai fini dell'accesso alle residenze universitarie, nonché alla concessione di altri benefici connessi al diritto allo studio.

 

            Posti ai voti, la Commissione respinge gli identici emendamenti 2.14, 2.15 e  2.1, nonché l'emendamento 2.2.

 

            Quanto all'emendamento 2.17, il senatore ASCIUTTI (FI) afferma di condividerne la ratio, ma reputa non corretti sia la formulazione che la scelta dello strumento normativo, in quanto la valorizzazione delle discipline tecnico-scientifiche operata con legge creerebbe una disparità con l'area umanistica. Pur concordando sul principio sotteso alla norma, egli dichiara quindi di astenersi su tale proposta emendativa.

 

            La relatrice SOLIANI (Ulivo) precisa che l'emendamento è volto a riequilibrare una tendenza in atto che penalizza le facoltà di carattere scientifico.

 

            Il senatore VALDITARA (AN), associandosi alle dichiarazioni del senatore Asciutti, esprime apprezzamento per le finalità della norma, ma ritiene eccessivo un intervento di livello legislativo. Dopo aver precisato che da tale emendamento deriverebbe una penalizzazione delle materie umanistiche, ritenendo inopportuno il ricorso allo strumento normativo, dichiara il suo voto contrario all'emendamento 2.17.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 2.17 risulta accolto.

 

            La relatrice SOLIANI (Ulivo) ricorda che l'emendamento 2.18 è stato trasformato nell'ordine del giorno n. 0/960/5/7ª, già accolto dal Governo.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge l'emendamento 2.16, mentre approva gli emendamenti 2.19 (nuovo testo) e 2.5.

           

            Dopo aver ricordato che sugli emendamenti 2.20 e 2.21 è necessario attendere il parere della Commissione bilancio, la relatrice SOLIANI (Ulivo) precisa che l'emendamento 2.500 è finalizzato ad ottemperare alla condizione posta dalla medesima Commissione sul testo del disegno di legge n. 960.

Posto ai voti, l'emendamento 2.500 risulta approvato.

           

            Dopo aver dichiarato, insieme al senatore VALDITARA (AN), di aggiungere la propria firma all'emendamento 2.22, il senatore ASCIUTTI (FI) invita la maggioranza a riflettere sulla portata del comma 5 dell'articolo 2, attraverso il quale il Governo è delegato ad adottare ulteriori disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1. Data l'ampiezza di intervento che si conferisce all'Esecutivo, egli considera tale disposizione una scelta esclusiva della maggioranza, chiamata ad assumersene totalmente la responsabilità.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 2.22 risulta respinto.

 

            La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 2.0.1.

 

            Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 3, pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

La relatrice SOLIANI (Ulivo) precisa che occorre attendere il parere della Commissione bilancio riguardo agli emendamenti 3.1, 3.8 e 3.9. Con riferimento all'emendamento 3.500, che ottempera ad un'altra condizione posta dalla Commissione bilancio sul testo del disegno di legge n. 960, risulta preferibile accantonarlo in quanto connesso all'approvazione dell'emendamento 1.192, sulle cui implicazioni finanziarie non si è ancora espressa la medesima Commissione.

 

            Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.10 e 3.11.     

 

            La Commissione approva infine all'unanimità la proposta di coordinamento n. 1, conseguente all'approvazione dell'emendamento 1.118 (nuovo testo).

 

            Concluso l'esame degli emendamenti privi di conseguenze finanziarie, non essendo ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio, la PRESIDENTE rinvia il seguito dell’esame congiunto.


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO 

960

0/960/7^/5

CARLONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

rilevata l'esigenza di porre in atto iniziative concrete per contrastare efficacemente i fenomeni di dispersione scolastica,

impegna il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad assicurare un'adeguata valorizzazione alla eventuale partecipazione degli studenti, nel corso dell'istruzione secondaria superiore, a progetti di contrasto della dispersione scolastica.

Art. 2

2.3

AMATO

Sopprimere l'articolo.

2.4

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere l'articolo.

2.11

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

2.6

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.10

CARLONI, FRANCO VITTORIA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, della formazione tecnica superiore».

2.7

PELLEGATTA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «di corsi di laurea universitari» inserire le seguenti: «, di percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore».

2.9

SOLIANI, relatore

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti le parole: «e di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro».

        Conseguentemente, al comma 2, lettera a), dopo le parole: «le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni ed al lavoro;» e dopo le parole: «dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» inserire le seguenti: «nonché della formazione tecnica superiore;».

2.8

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «musicale e coreutica» aggiungere le seguenti: «e dell'istruzione e formazione tecnica superiore».

2.12

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera b).

 

2.23

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «scuola» inserire le seguenti: «, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.13

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «università» inserire le seguenti: «e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica».

2.24

CAPELLI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «corso di laurea» inserire le seguenti: «o al corso di diploma accademico».

2.14

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.15

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.1

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.2

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 2.1, al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264» con le seguenti: «al fine di facilitare la prosecuzione degli studi».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) prevedere che i risultati scolastici di particolare valore conseguiti dagli studenti nell'ultimo triennio dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e nell'esame di Stato siano valorizzati ai fini dell'accesso alle residenze universitarie alla concessione degli altri benefici connessi al diritto allo studio».

2.17

PELLEGATTA

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche».

2.18

CARLONI

Al comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «, tenuto anche conto della loro eventuale partecipazione, nel corso del biennio, a progetti di contrasto della dispersione scolastica».

2.16

AMATO

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.19 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

            «d-bis) i decreti di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997».

2.5

ASCIUTTI, MAURO

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

        «2-bis. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato».

2.21

AMATO

Sopprimere il comma 3.

2.20

AMATO

Sopprimere il comma 4.

 

2.500

SOLIANI, relatore

Al comma 4, sostituire le parole: "è destinata la somma di euro 5.000.000" con le seguenti: "sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000".

2.22

AMATO

Sopprimere il comma 5.

2.0.1

PELLEGATTA

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Delega in materia di percorsi di orientamento professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare appositi percorsi di orientamento professionale all'ingresso, da parte degli studenti, nel mercato del lavoro.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra istituzioni scolastiche, enti locali, enti di formazione professionale, imprese, associazioni dei lavoratori e sindacati per la definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento professionale;

            b) consentire agli allievi di gestire e di pianificare i propri percorsi educativi e professionali conformemente agli obiettivi di vita, ponendo le loro competenze ed interessi in relazione all'istruzione, alla formazione ed alle opportunità del mercato del lavoro e contribuendo in tal modo al loro sviluppo personale;

            c) garantire agli allievi la piena consapevolezza dei propri diritti nel mondo del lavoro;

            d) garantire agli allievi la piena consapevolezza delle proprie competenze, anche attraverso l'offerta di informazioni e consigli, la consulenza, la valutazione delle competenze, il sostegno, il patrocinio, la formazione per la presa di decisioni e la gestione della carriera;

            e) aiutare le imprese e le organizzazioni a reclutare personale motivato in grado di valutare le opportunità di apprendimento sul luogo di lavoro ed all'esterno e di trarne profitto;

            g) sostenere durevolmente percorsi e domanda di formazione lungo tutto il corso della vita.

        3. L'attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

Art. 3

3.1

AMATO

Sopprimere l'articolo.

3.2

AMATO

Sopprimere il comma 1.

3.3

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, dopo le parole: «e dell'anno scolastico 2007-2008» inserire le seguenti: «e dell'anno scolastico 2008-2009».

3.500

SOLIANI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In fase di prima attuazione e fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997, e successive modifcazioni, alla determinazione della misura dei compensi si provvede nel limite massimo, a decorrere dal 2007, di euro 138.000.000, ai sensi del comma 3 del presente articolo".

3.4

AMATO

Sopprimere il comma 2.

3.5

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

3.6

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

3.7

AMATO

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

3.8

AMATO

Sopprimere il comma 3.

3.9

AMATO

Sopprimere il comma 4.

3.10

ASCIUTTI, MAURO

Sopprimere il comma 5.

3.11

AMATO

Sopprimere il comma 5.

 

Coord. 1

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso "Art. 2", ivi richiamato, al comma 6 sostituire le parole: "secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4 e 5" con le seguenti: "secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6".

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

mercoledì' 25 ottobre 2006

31a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

            Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico.

 

            La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

      Il senatore VALDITARA (AN) illustra l'ordine del giorno n. 0/960/7^/6, pubblicato in allegato al presente resoconto.

 

            Previo parere favorevole della relatrice SOLIANI (Ulivo), il vice ministro Mariangela BASTICO dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 6, per la cui votazione insiste il senatore VALDITARA (AN).

 

            All'unanimità, la Commissione conviene di trasmettere l'ordine del giorno n. 6 all'esame dell'Assemblea.

 

            La PRESIDENTE avverte che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti. E' pertanto possibile procedere alla votazione di quelli accantonati nelle precedenti sedute in attesa del predetto parere e pubblicati in allegato al presente resoconto.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.46 viene respinto.

 

            Quanto all'emendamento 1.122, la relatrice invita ad una riformulazione che renda la disciplina degli "ottisti" negli istituti d'arte e professionali omogenea a quella di carattere generale.

 

            Il senatore  ASCIUTTI (FI) presenta l'emendamento 1.122 (nuovo testo) che, previo parere favorevole della relatrice SOLIANI (Ulivo) e del vice ministro Mariangela BASTICO, è posto ai voti ed accolto.

 

La Commissione respinge quindi l'emendamento 1.3.

 

           I senatori ASCIUTTI (FI) e DAVICO (LNP), accedendo all'invito della relatrice, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.134 e 1.152.

 

           Il senatore VALDITARA (AN) dichiara invece di non ritirare l'emendamento 1.20, giudicando a disciplina della terza prova dirimente ai fini del giudizio complessivo sul provvedimento. In particolare, ritiene che essa debba essere gestita da un istituto con carattere di terzietà al fine di consentire una valutazione omogenea sul territorio nazionale. A suo avviso, il ruolo delle istituzioni scolastiche si esaurisce del resto con lo scrutinio di ammissione agli esami. In tal senso, sollecita un ruolo più incisivo da parte dell'INVALSI.

            Pur prendendo atto della disponibilità della relatrice e della maggioranza a segnare un'inversione di tendenza rispetto alle dichiarazioni del ministro Fioroni sulla necessità di depotenziare o addirittura sopprimere l'INVALSI, egli non può dunque confluire sull'emendamento 1.500 (nuovo testo), che demanda all'Istituto la mera predisposizione di modelli la cui adozione è rimessa alla discrezionalità delle singole scuole.

            Insiste pertanto per la votazione dell'emendamento 1.20, di cui raccomanda vivamente l'approvazione.

 

            Il vice ministro Mariangela BASTICO osserva che il Governo e la maggioranza hanno convenuto di mantenere inalterate le tre prove d'esame, con riferimento sia ai contenuti che all'impianto, apportando solo alcuni aggiustamenti. La modifica sostanziale di una delle prove comporta infatti una riflessione più generale, che risulta preferibile rinviare all'atto della riforma della secondaria superiore. Per ragioni di carattere strutturale, che prescindono dal merito della proposta, non è stato quindi colto in pieno il suggerimento avanzato dall'opposizione. L'emendamento 1.500 (nuovo testo) si muove tuttavia in quella direzione, tentando di recepirne l'obiettivo strategico.

            Nell'impegnarsi ad un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea, invita conclusivamente il senatore Valditara a prendere atto che è stato compiuto un passo avanti rispetto alle segnalate esigenze di omogeneità.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.20 viene respinto, così come, con separata votazione, l'1.35.

 

I senatori MARCONI (UDC) e ASCIUTTI (FI), accedendo all'invito della relatrice, ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 1.5 (nuovo testo) e 1.137.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.21, prende la parola  il senatore VALDITARA (AN), il quale si richiama alle argomentazioni già svolte con riferimento all'emendamento 1.20.

 

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto.

 

           Il senatore DAVICO (LNP), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.158.

 

Per dichiarazione di voto contrario sull'emendamento 1.500 (nuovo testo), prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale giudica insufficiente che all'INVALSI sia attribuito il compito di elaborare modelli la cui adozione da parte delle scuole non è obbligatoria. In questa formulazione, si tratta infatti di una mera raccomandazione per la quale appare inutile il ricorso allo strumento legislativo. Invita pertanto la relatrice, per coerenza, a trasformare tale emendamento in ordine del giorno.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara di trovarsi in disaccordo concettuale con questo emendamento, su cui esprimerà voto favorevole solo per ragioni di contesto.

In primo luogo, ella giudica infatti negativamente il lavoro svolto dall'INVALSI in questi anni e ritiene inopportuno attribuirgli il compito di redigere modelli per la terza prova.

Reputa inoltre inadeguato che il Ministro sia chiamato a definire le caratteristiche della terza prova in assenza di un approfondito dibattito in sede parlamentare.

L'emendamento 1.500 (nuovo testo) risulta altresì lesivo dell'autonomia scolastica e prevede l'applicazione di criteri di valutazione coerenti con quelli adottati a livello internazionale senza che il Parlamento abbia preventivamente svolto il dovuto confronto.

Pur comprendendo le motivazioni che hanno indotto la relatrice a presentarlo, onde venire incontro alle sollecitazioni dell'opposizione, ritiene che il risultato sia, oltre che confuso, inadatto a corrispondere alle esigenze di valutazione delle scuole e di valorizzazione dell'autonomia scolastica nell'elaborazione della terza prova.

Esclusivamente in considerazione del contesto, dichiara pertanto il proprio voto favorevole.

 

Il senatore VALDITARA (AN) rileva che si tratta di uno dei passaggi più delicati del provvedimento, rispetto al quale anche nella maggioranza emergono due orientamenti distinti: da una parte i riformisti, che convengono sulla esigenza di aprire la scuola alla valutazione, e dall'altra i conservatori, che si arroccano in difesa di una scuola irresponsabile.

Esprime pertanto rammarico per il mancato raggiungimento di un'intesa trasversale, che poteva raccogliere la pressante istanza della società per un nuovo modello di scuola. Al contrario, si è preferito di non scegliere, operando peraltro in controtendenza rispetto alla riforma dell'INVALSI che il Governo ha inserito nel disegno di legge finanziaria.

Quanto alle considerazioni del Vice ministro in ordine alla inopportunità di modificare una delle prove d'esame in assenza di una riforma completa della scuola secondaria superiore, osserva che da esse dovrebbe logicamente conseguire la scelta di porre mano agli esami di maturità solo nel contesto di una riforma più organica.

Anche in considerazione delle divergenze manifestatesi nella maggioranza fra coloro che si oppongono ad una autonomia responsabile delle scuole e coloro che invece sarebbero disponibili a corrispondere alle irrinunciabili istanze della società contemporanea, dichiara il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.500 (nuovo testo).

 

Il senatore MARCONI (UDC) rileva che l'emendamento 1.500 (nuovo testo) rappresenta il frutto di un compromesso fra le diverse esigenze di valorizzare l'autonomia scolastica, il ruolo dell'INVALSI e quello del Ministero, revocando in dubbio l'urgenza di questa riforma rispetto ad altre. Nutrendo forti perplessità in ordine all'opportunità di portare a compimento proprio questo profilo, dichiara pertanto il voto contrario del suo Gruppo.

 

Il senatore RANIERI (Ulivo) conferma che si tratta di un compromesso, con il quale la maggioranza ha cercato di corrispondere alle esigenze dell'opposizione. Non per questo si tratta tuttavia di un'operazione inopportuna, atteso che sulla scuola è senz'altro preferibile ricercare un terreno condiviso.

Né egli ritiene che l'emendamento 1.500 (nuovo testo) contenga una mera raccomandazione alle scuole e dichiara pertanto di essere favorevole ad eventuali modifiche che rendano le previsioni ivi contenute più cogenti. Allo stesso tempo, osserva che l'emendamento non esalta certamente l'attuale configurazione dell'INVALSI. Al contrario, esso prevede modalità innovative per la valutazione degli apprendimenti, senza imporre una pura e semplice applicazione del metodo PISA né rinviare all'attuale gestione dell'INVALSI.

Dichiara pertanto il suo convinto voto favorevole sull'emendamento, confermando la propria disponibilità ad ulteriori miglioramenti.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.500 (nuovo testo) è approvato.

 

Con separate votazioni, la Commissione respinge poi gli emendamenti 1.154, 1.155 e 1.163.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.164, ribadendo l'esigenza di assicurare una piena applicazione della legge n. 62 del 2000 sulla parità scolastica. Al riguardo, invita alla coerenza quelle forze dell'attuale schieramento di Governo che, nella XIII legislatura, ne furono promotrici, onde non determinare odiose distinzioni fra lavoratori in possesso dei medesimi requisiti. Ricorda infatti che nelle scuole paritarie possono insegnare solo docenti abilitati dallo Stato e, come tali, in posizione giuridica del tutto identica a quella dei docenti delle scuole statali.

Né va dimenticato che, ai sensi del disegno di legge del Governo, potrebbero ricoprire l'incarico di commissari esterni docenti precari di istituti statali sprovvisti di abilitazione, ma non docenti abilitati in servizio presso scuole paritarie.

 

Il senatore BARELLI (FI) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.164.

 

Il senatore VALDITARA (AN) dichiara di condividere le osservazioni del senatore Asciutti in ordine all'esigenza di assicurare piena equiparazione alle scuole paritarie. Tuttavia, non condividendo la scelta di prevedere una composizione tutta interna delle commissioni d'esame, preannuncia il voto contrario.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.164 viene respinto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.165, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale osserva che il numero delle materie trattate nell'ultimo anno dei corsi di studio non è sempre lo stesso, sì da rendere necessaria una composizione delle commissioni variabile a secondo dell'indirizzo. Si tratta del resto di esigenza segnalata anche nel corso delle audizioni svolte dall'Ufficio di Presidenza della Commissione.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.165 viene respinto.

 

In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore MARCONI (UDC) ritira l'emendamento 1.10.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritira gli emendamenti 1.208 e 1.207.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.24 (nuovo testo), prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale - pur apprezzando lo sforzo compiuto dalla relatrice per venire incontro alle esigenze dell'opposizione - ritiene che per conferire effettiva serietà agli esami di Stato è indispensabile una commissione completamente esterna, salva la presenza di un membro interno con funzioni di garanzia. Il disegno di legge del Governo ripropone invece il modello già adottato a seguito della riforma Berlinguer, che tuttavia ha prodotto percentuali di promozioni del tutto analoghe a quelle registrate con le commissioni tutte interne. Ciò considerato, la scelta di devolvere 150 milioni di euro alla riforma in esame rischia quindi di essere del tutto inutile. Assai preferibile sarebbe stato rinvenire qualche risorsa aggiuntiva ed assicurare una composizione esterna delle commissioni.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.24 (nuovo testo) viene respinto.

 

            In assenza del proponente, gli emendamenti 1.169 e 1.182 sono dichiarati decaduti.

           

            In considerazione del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il senatore ASCIUTTI (FI) ritira gli emendamenti 1.183 e 1.184.

 

            La Commissione respinge invece l'emendamento 1.25.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.185, prende la parola il senatore ASCIUTTI (FI), il quale invoca effettiva serietà per gli esami di Stato. Al riguardo, osserva che il vincolo di territorialità previsto dal disegno di legge del Governo, pur consentendo economie di spesa, rischia di tradursi in un danno per gli studenti e di innescare fenomeni speculativi. Assai preferibile sarebbe stato poter designare i commissari esterni in ambito regionale. Né risulta convincente la scelta operata con l'emendamento 1.501, che migliora solo parzialmente il testo del Governo.

Anche in considerazione delle notevoli entrate prefigurate dalla manovra finanziaria, lamenta che non siano state reperite risorse sufficienti per assicurare una effettiva serietà degli esami. In particolare, deplora che il Centro-sinistra, pur avendo ripetutamente criticato il Centro-destra nella scorsa legislatura per gli inevitabili tagli apportati al settore della formazione, non abbia ora promosso significativi investimenti in istruzione, università e cultura.

Quanto infine all'accoglimento di alcuni emendamenti dell'opposizione, egli nega che si sia trattato di un atteggiamento benevolo da parte della maggioranza; al contrario, è stato il senso di responsabilità dell'opposizione ad indurre la presentazione di emendamenti seri, volti a correggere un testo frettoloso.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.185 viene respinto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.16, prende la parola il senatore MARCONI (UDC), il quale lamenta il parere contrario reso dalla relatrice e dal rappresentante del Governo, tanto più che su di esso la Commissione bilancio non ha formulato rilievi.

 

            Posto ai voti, l'emendamento 1.16 viene respinto.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 1.501, prende la parola il senatore VALDITARA (AN), il quale riconosce che esso apporta un miglioramento rispetto al testo del Governo. Ritiene tuttavia inquietante il parere contrario reso dalla Commissione bilancio, che denuncia una possibile scopertura degli oneri finanziari. Nell'auspicare un chiarimento in vista dell'esame in Assemblea, ribadisce che l'emendamento risulta comunque insufficiente in quanto inidoneo a risolvere il problema di una valutazione esterna.

 

Posto ai voti, l'emendamento 1.501 è approvato, con conseguente preclusione degli emendamenti 1.26, 1.211, 1.186 e 1.212.

 

           La senatrice CAPELLI (RC-SE), accedendo all'invito della relatrice, ritira l'emendamento 1.215.

 

Con separate votazioni, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.192 e respinge gli emendamenti 2.21, 2.20 e 3.1.

 

Quanto all'emendamento 3.500, la relatrice SOLIANI (Ulivo) presenta un nuovo testo, volto a coordinarne la formulazione con l'emendamento 1.192 testé approvato.

 

Posto ai voti, l'emendamento 3.500 (nuovo testo) è approvato.

 

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.8 e 3.9 risultano respinti.

 

Conclusa la votazione degli emendamenti, si passa alle dichiarazioni di voto sul mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea sul provvedimento in titolo.

 

Il senatore VALDITARA (AN), rinviando all'Assemblea una riflessione più approfondita, lamenta anzitutto la modestia del testo del Governo. Apprezza tuttavia lo sforzo compiuto dalla relatrice e dalla maggioranza per venire incontro alle esigenze dell'opposizione. Tuttavia, a giudizio di Alleanza Nazionale, il provvedimento, che risulta sostanzialmente insoddisfacente, avrebbe potuto essere più coraggioso. Lo stesso Governo ha riconosciuto che si tratta di una misura provvisoria in attesa della riforma della scuola secondaria superiore. A fronte di tale affermazioni, occorre tuttavia chiedersi se sia utile per la scuola un disegno di legge che non ha avuto il coraggio di aprirsi al rinnovamento, ovvero se non fosse stato preferibile attendere un quadro più organico di riforma.

Auspica pertanto che in Assemblea sia compiuto un ulteriore sforzo per corrispondere ad alcune richieste. Fra queste, cita anzitutto la disciplina della terza prova e l'esigenza di eliminare alcune palesi illegittimità come ad esempio il riconoscimento del voto di maturità ai fini dell'accesso ai percorsi universitari.

Quanto alla composizione delle commissioni, egli ribadisce la necessità che esse siano tutte esterne; la soluzione individuata dalla maggioranza, oltre a presentare dubbi sulla copertura, non offre invece, a suo avviso, garanzie di miglioramento rispetto al modello Berlinguer,  che non ha dato i risultati sperati.

Risulta altresì essenziale assicurare una totale equiparazione fra i docenti delle scuole paritarie e quelli degli istituti statali. Analogamente a quanto registrato con riferimento alla terza prova, anche in questo caso, tuttavia, divergenze nell'ambito della maggioranza hanno impedito scelte più coraggiose.

Pur apprezzando che la maggioranza abbia convenuto di accogliere il suggerimento relativo all'accertamento delle basi culturali generali, dichiara conclusivamente che per il momento il suo voto non può che essere contrario. Si augura peraltro che il dialogo avviato prosegua anche in futuro, sugli altri temi che la Commissione sarà chiamata ad esaminare.

 

In considerazione dell'inizio dei lavori dell'Assemblea il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 16.30.


EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE 

960

0/960/6/7^

VALDITARA, RANIERI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università",

rilevata l'opportunità di prevedere che delle commissioni d'esame facciano parte docenti provenienti da ambiti territoriali distanti da quello in cui si trova l'istituto scolastico sede d'esame,

impegna il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960.

 

Art. 1

1.46

ASCIUTTI, MAURO

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge n. 425 del 1997). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

        ''Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

        Art. 2. - (Ammissione). – 1. All'esame di Stato sono ammessi:

            a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

            b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

        4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

        5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

        6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

        7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

        8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall'anno scolastico 2009-2010.

        9. A partire dall'anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

        Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). – 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

        2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

        3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

        4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

        5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

        6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

        2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

        3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

        4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

        5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

        6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

        7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

1.122 (nuovo testo)

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, dopo le parole: «non meno di otto decimi in ciascuna disciplina,» inserire le seguenti: «abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze,».

1.3

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «una» con le seguenti: «almeno due».

1.134

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera» con le seguenti:  «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.152

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, consiste nella trattazione sintetica di argomenti di interesse culturale, ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale, ai fini della realizzazione degli apprendimenti di base e di quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; la prova è volta anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese e dell'eventuale seconda lingua dell'Unione europea».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno;».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell'inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall'INVALSI; l'INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.5 (nuovo testo)

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3 », ivi richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. I testi relativi alle prove scritte sono scelti dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione».

1.137

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.158

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Le caratteristiche della terza prova sono predisposte e gestite, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo d'istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline d'insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri ai quali le commissioni d'esame dovranno attenersi nella valutazione della prova».

1.500 (nuovo testo)

SOLIANI, relatore

         Al comma 1, capoverso "Art. 3", ivi richiamato, al comma 1, aggiungere infine i seguenti periodi: "L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 2, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità".

1.154

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «tre giorni».

1.155

AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: «un giorno» con le seguenti: «due giorni».

1.163

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutti gli istituti d'istruzione statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti, e da un presidente esterno».

1.164

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente esterno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

            Conseguentemente, ancora all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000»  e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.10

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali – in proporzione – quattro sono esterni all'istituto e due interni, più il presidente, esterno».

1.208

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari" con le seguenti: " La commissione di esame di Stato è composta da più di sei commissari, elevabili a non più di otto negli indirizzi di studio che presentano un numero elevato di discipline di insegnamento".

1.207

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: "sei commissari" con le seguenti: "otto commissari".

1.24 (nuovo testo)

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all'istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:", e numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell'ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

 

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale» con le seguenti: «con riferimento all'intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d'esame».

1.501

SOLIANI, relatore

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «avuto riguardo" inserire le seguenti :"con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto".

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

In subordine all'emendamento 1.25, al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all'articolo 3, comma 3, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.211

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all'ambito comunale,».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.212

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all'ambito comunale», inserire le seguenti: «limitatamente alle grandi aree urbane,».

1.215

CAPELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, sopprimere il quarto periodo.

1.192

Il Governo

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 10, quarto periodo, sostituire le parole: «Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto» con le seguenti: «In mancanza di norme contrattuali al riguardo,».

Art. 2

2.21

AMATO

Sopprimere il comma 3.

2.20

AMATO

Sopprimere il comma 4.

 

Art. 3

3.1

AMATO

Sopprimere l'articolo.

3.500 (nuovo testo)

SOLIANI, relatore

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997, e successive modifcazioni, si provvede nel limite massimo, a decorrere dal 2007, di euro 138.000.000 ".

3.8

AMATO

Sopprimere il comma 3.

3.9

AMATO

Sopprimere il comma 4.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

giovedì' 26 ottobre 2006

32a Seduta (pomeridiana)

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

Interviene il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico. Intervengono altresì, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale industrie cinematografiche, audiovisive e multimediali (ANICA), il dottor Paolo Ferrari, presidente, il dottor Filiberto Bandini, vice presidente operativo, il dottor Riccardo Tozzi, presidente sezione produttori, il dottor Andrea Marcotulli, direttore generale, la dottoressa Francesca Medolago, responsabile ufficio studi, nonché il dottor Lamberto Mancini, rappresentante del presidente dell'UNITEC e il dottor Carlo Bernaschi, presidente dell'ANEM.           

 

            La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE 

(923) VALDITARA ed altri.  -  Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(938) SCHIFANI ed altri.  -  Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

            Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri, durante la quale - ricorda la PRESIDENTE - erano iniziate le dichiarazioni di voto sul mandato alla relatrice a riferire favorevolmente in Assemblea.

 

      Prende la parola il senatore MARCONI (UDC), il quale dichiara a nome del suo Gruppo la contrarietà al disegno di legge in titolo, in quanto la riforma degli esami di maturità non è affatto giustificata da esigenze urgenti, come confermano gli operatori del settore. Al contrario, l'approvazione del disegno di legge rischia di creare, a suo avviso, un'ulteriore situazione di incertezza, mentre sarebbe stato opportuno interrompere il ciclo continuo di riforme, eventualmente avviando un monitoraggio costante dell'attività delle scuole e una verifica degli obiettivi raggiunti, al fine di apportare i correttivi necessari dal punto di vista sia legislativo che amministrativo.

            Esprime inoltre perplessità circa il momento di entrata in vigore della legge, atteso che la relatrice e il Governo ne hanno auspicato una rapida approvazione per consentirne l'applicazione anche all'anno scolastico in corso. Tali affermazioni sono a suo avviso imprudenti e contrarie al buon senso, mentre sarebbe più utile per la scuola che le istituzioni manifestassero una maggiore disponibilità all'ascolto.

Con riferimento ai diplomifici, egli non condivide una valutazione in termini negativi dell'elevato numero di promossi, reputando che una buona scuola debba consentire a tutti gli studenti di concludere il percorso di istruzione. Il vero problema - egli prosegue - è rappresentato dall'alta percentuale di dispersione scolastica e dalle numerose bocciature durante gli anni intermedi del corso di istruzione superiore.

            Quanto all'ammissione all'esame, egli si dichiara d'accordo con le finalità, ma giudica generica la formulazione del testo, in quanto dovrebbero essere specificati i criteri per conseguire una valutazione positiva nello scrutinio finale, anche eventualmente in presenza di alcune insufficienze. Deplora conclusivamente che l'attuale sistema scolastico utilizzi un metodo puramente aritmetico per giudicare gli studenti, senza alcuna valutazione di carattere generale che coinvolga la loro personalità, le loro attitudini e le loro aspettative.

 

            La senatrice CAPELLI (RC-SE) esprime apprezzamento per il disegno di legge come modificato dalla Commissione, in quanto rappresenta un segnale parziale ma positivo di una volontà riformatrice nuova. La scuola, infatti, va considerata come un corpo vivo e sensibile di cui fanno parte molti soggetti portatori di esperienze meritevoli e di buone idee, come hanno dimostrato i contributi resi dai soggetti auditi.

            Manifesta invece rammarico per un atteggiamento assai diffuso in base al quale la posizione della sinistra radicale viene associata a tendenze stataliste. A tal proposito, precisa che nella moderna sinistra radicale esiste una componente non statalista ispirata al concetto di diritto mite, pronto ad adattarsi alle esigenze della società, che dovrebbe essere esteso anche alla disciplina della scuola.

Passando al merito del provvedimento, ella sottolinea innanzitutto il carattere fortemente innovativo della delega disposta dall'articolo 2, su cui non si è svolto peraltro un sufficiente dibattito.

Condivide inoltre l'impostazione assai rigorosa dell'esame risultante sia dal ritorno alla commissione mista che dal ripristino dello scrutinio finale ed esprime particolare soddisfazione per l'introduzione nel testo di una definizione dell'esame di maturità, frutto della comune volontà della maggioranza e dell'opposizione ed elemento nuovo rispetto alla riforma Berlinguer. Concorda altresì con l'ordine del giorno n. 3 della relatrice riguardante la possibilità per il candidato di esporre durante il colloquio le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro.

Rileva tuttavia un'eccessiva timidezza del Governo circa il problema dei privatisti, che a suo giudizio non dovrebbero sostenere gli esami nelle scuole paritarie. Pur prendendo atto del quadro generale costituito dalla legge n. 62 del 2000, ella si dichiara contraria ad un'applicazione estensiva della stessa, con particolare riferimento alla questione dei candidati esterni. Dopo aver rilevato che durante la XIV legislatura è pericolosamente emersa una tendenza volta a dequalificare l'esame di Stato, con il conseguente rischio di una possibile abolizione del valore legale del titolo di studio, reputa opportuno attribuire un significato nuovo al momento conclusivo del percorso di studi.

Ritiene inoltre non coerente con le critiche mosse dal Governo all'operato dell'INVALSI e con l'impianto della terza prova l'aver affidato a tale Istituto la predisposizione dei relativi modelli, tanto più che tale sistema non consentirebbe una comparazione, anche a livello internazionale, delle conoscenze acquisite dagli studenti.

Data la qualità del lavoro svolto dalla Commissione per migliorare il testo, si esprime comunque favorevolmente sul mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

 

Il senatore ASCIUTTI (FI) coglie preliminarmente l'occasione per stigmatizzare le dichiarazioni rese dal ministro Fioroni circa il presunto piano triennale di assunzione di 150.000 docenti, giudicandole nettamente contrastanti con le previsioni della legge finanziaria. Ai grandi progetti del Ministro non corrispondono, a suo avviso, azioni concrete di riforma della scuola, come dimostra il carattere assai marginale della modifica degli esami di Stato. Occorre invece - prosegue il senatore - riflettere prioritariamente sull'impianto complessivo del sistema scolastico al di fuori delle logiche di schieramento, pur nella consapevolezza che le risposte delle forze politiche potrebbero essere diverse.

Invita quindi il Governo a prendere atto dell'atteggiamento collaborativo dell'opposizione, nonostante la frettolosità della presentazione del disegno di legge, che non ne ha consentito una sufficiente ponderazione. A tal proposito, egli rileva alcune criticità del testo, tra cui cita i requisiti eccessivamente restrittivi per i candidati esterni ai fini del superamento dell'esame preliminare. La previsione di una votazione di sei decimi in ciascuna disciplina è infatti suscettibile di pregiudicare l'ammissione di tali candidati agli esami, in una situazione di disparità rispetto agli altri. In tale ottica, ritiene preferibile che l'esame preliminare sia svolto di fronte alla commissione anziché al consiglio di classe dell'istituto collegato.

 

In una breve interruzione, il vice ministro Mariangela BASTICO precisa che si tratta di una norma equivalente a quella che impone il superamento dei debiti formativi ai candidati interni.

 

Riprendendo la sua dichiarazione di voto, il senatore ASCIUTTI (FI) osserva che un altro elemento assai discutibile è rappresentato dalla possibilità per i docenti collocati a riposo da non più di tre anni di ricoprire la carica di presidente di commissione: si potrebbero infatti verificare situazioni paradossali per cui siano chiamati a svolgere le funzioni di presidente docenti andati in pensione dopo un lungo precariato e pochi anni di ruolo, mentre per i docenti in servizio è richiesto il requisito di dieci anni di ruolo.

Alla luce delle criticità descritte, manifesta a nome del suo Gruppo la disponibilità a migliorare ulteriormente il testo in Aula, al fine di eliminarne gli aspetti contraddittori che ancora permangono.

Lamenta altresì l'atteggiamento negativo del Governo circa le scuole paritarie, ritenendo ingiusto non riconoscere dal punto di vista giuridico che esse appartengono a pieno titolo al sistema nazionale di istruzione, come stabilisce la legge n. 62 del 2000. A tal proposito, invita provocatoriamente il Governo ad abrogare la legge di parità voluta dal Centro-sinistra nella XIII legislatura, esprimendo conclusivamente voto contrario a nome del suo Gruppo sul mandato alla relatrice a riferire in Assemblea.

 

Il senatore RANIERI (Ulivo), nel dichiarare il voto favorevole a nome del suo Gruppo, esprime particolare apprezzamento per il lavoro svolto dalla Commissione. Quanto all'obiezione sollevata dal senatore Asciutti circa l'impossibilità di modificare l'esame di Stato senza una riforma complessiva della scuola, egli puntualizza che gli obiettivi di carattere generale riguardanti l'istruzione sono ampiamente descritti nel programma dell'Unione. Per raggiungerli, la maggioranza ha scelto procedere a piccoli passi, senza abrogare totalmente la "riforma Moratti", sulla base di un percorso condiviso di cui il disegno di legge n. 960 rappresenta un primo ma pur sempre significativo tassello.

Con riferimento all'elevato numero di promossi, egli rileva che la serietà della scuola non è dimostrata dal tasso di bocciature, atteso che in Italia, come negli altri Paesi europei, la selezione avviene durante i primi tre anni del percorso d'istruzione superiore. Obiettivo prioritario è perciò, a suo giudizio, la lotta alla dispersione scolastica. Del resto, gli operatori del settore hanno a più riprese manifestato l'esigenza di ridare serietà e valore all'esame quale "rito di transizione" e momento di passaggio necessario per la crescita dei giovani.

Esprime inoltre compiacimento per l'approfondimento svolto sul carattere nazionale della terza prova, ritenendo soddisfacente la mediazione raggiunta dalla relatrice, attraverso la quale si salvaguarda l'autonomia delle scuole e al contempo si attribuisce ad un INVALSI rinnovato il compito di predisporre dei modelli per la gestione della prova medesima. Al riguardo, dopo aver precisato che l'attuale formulazione del testo rappresenta un punto di partenza per lo sviluppo di un percorso ulteriore di riforma, giudica infatti necessaria una rifinalizzazione dell'INVALSI, nonché una nuova definizione della sua missione.

Quanto alla questione del raccordo tra la scuola e l'università, egli giudica tale obiettivo un elemento qualificante del disegno di legge, condividendo che l'esame di Stato sia valorizzato tra le modalità di ammissione all'università e nei percorsi successivi della vita dello studente, nel pieno rispetto dell'autonomia universitaria. Non sembrano perciò convincenti le obiezioni per cui il contenuto della delega non sarebbe suscettibile di produrre risultati concreti.

 

La senatrice PELLEGATTA (IU-Verdi-Com) manifesta soddisfazione per il lavoro svolto dalla relatrice e per il contributo reso dall'opposizione nella elaborazione di un testo, a suo giudizio, assai equilibrato. La serietà e il rigore dell'esame costituiscono a suo avviso gli unici freni al tentativo di eliminare il valore legale del titolo di studio. Gli aspetti fondamentali del disegno di legge sono rappresentati dalla reintroduzione dell'ammissione e della commissione mista; raccomanda pertanto una rapida conclusione dell'iter da parte del Parlamento, onde consentire l'applicazione delle nuove norme anche all'anno scolastico in corso.

Altro elemento qualificante è costituito - ella prosegue - dalla delega sui percorsi di orientamento, i quali potrebbero fare della scuola un centro territoriale per la formazione e un motore per lo sviluppo della società della conoscenza. Al riguardo, ella rileva l'opportunità di dedicare maggiore attenzione anche al mondo del lavoro e delle professioni.

A conferma dell'organicità dell'intervento del Governo nel settore scolastico, ella invita inoltre a considerare che la riforma degli esami di maturità è connessa alle misure contenute nella finanziaria circa l'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni e la creazione di centri di educazione permanente per gli adulti.

Quanto ai candidati esterni, ella ribadisce la sua contrarietà alla possibilità che essi sostengano l'esame di maturità nelle scuole paritarie, atteso che la legge n. 62 del 2000 distingue nettamente i soggetti che concorrono al servizio nazionale di istruzione.

Sulla questione dei diplomifici, ella auspica un intervento radicale per contrastare tale fenomeno, che svilisce il ruolo delle scuole e l'impegno dei docenti, vanificando i tentativi di valorizzare le eccellenze. Dopo aver rilevato che attraverso tale disegno di legge si interviene per la terza volta in un decennio sugli esami di Stato, e dopo aver osservato che la presentazione da parte dell'opposizione di disegni di legge di analogo contenuto conferma la necessità di tale riforma, ella auspica infine che l'assetto proposto dal Governo sia destinato a durare nel tempo e a dare buoni risultati.

 

Il senatore DAVICO (LNP) giudica positivo il lavoro svolto in Commissione, grazie anche al prezioso apporto dell'opposizione. In particolare, il compromesso raggiunto sulla terza prova rappresenta a suo giudizio un punto di equilibrio tra il carattere nazionale della prova - garantito dal ruolo attribuito all'INVALSI - e la valorizzazione dell'autonomia delle istituzioni scolastiche. Bisognerà tuttavia monitorare gli effettivi risultati ottenuti attraverso l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Istituto da parte delle singole scuole.

Egli non reputa peraltro che fosse urgente procedere ad una riforma degli esami, in quanto si modifica l'aspetto finale del percorso di studi senza aver dato un assetto definitivo all'intero ciclo di istruzione secondaria superiore. In sostanza, si parte dalla fine senza conoscere il principio.

Il disegno di legge del Governo propone inoltre una soluzione già sperimentata e poi superata, a dimostrazione del particolare momento di incertezza che la scuola sta vivendo. Sarebbe stato perciò più utile valutare il percorso scolastico in una prospettiva di sistema, anche al fine di restituire credibilità alla scuola e ai docenti, attualmente delusi dell'atteggiamento incerto del legislatore. L'intervento di modifica prevede altresì l'impiego di ingenti risorse economiche, che potevano essere utilizzate per affrontare problemi più pressanti.

La soluzione ottimale per una riforma di sistema resta, a suo giudizio, l'abolizione del valore legale del titolo di studio, che consentirebbe di verificare concretamente la spendibilità del titolo nel lavoro e nel percorso di studi successivo al diploma.

In ultima analisi, egli stigmatizza l'atteggiamento della maggioranza nei confronti delle scuole paritarie, le quali offrono un servizio pubblico avente la stessa qualificazione giuridica di quello svolto dalle scuole statali, nel pieno rispetto della legislazione nazionale e delle previsioni costituzionali. Il suo voto pertanto non può che essere contrario.

 

Terminate le dichiarazioni di voto, la Commissione approva infine il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 960, con le modifiche apportate, e a proporre l'assorbimento in esso dei disegni di legge  nn. 923 e 938.

 


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 17 ottobre 2006

13a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE 

 La seduta inizia alle ore 14,10.

(omissis)

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio)

      Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, le cui disposizioni sono prevalentemente riconducibili – anche alla luce degli orientamenti della giurisprudenza costituzionale - alla competenza legislativa statale per la definizione delle norme generali in materia di istruzione, in quanto sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell’ambito propriamente regionale, mentre altre disposizioni sono qualificabili come principi fondamentali in materia di istruzione. Si sofferma sull’articolo 1, comma 1, capoverso "Art. 4", comma 3, il quale dovrebbe a suo avviso essere integrato con l’indicazione dell’autorità competente a determinare i criteri e le modalità per la nomina del presidente delle commissioni di esame, e con l’individuazione dell’atto a ciò deputato. Propone, pertanto, di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, con l’osservazione ora formulata.

            Illustra quindi gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, soffermandosi in primo luogo sull’emendamento 1.46 con il quale si delinea una disciplina delle prove scritte dell’esame conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore: tale proposta emendativa demanda alle commissioni di esame la definizione dei testi e l’organizzazione di due delle tre prove scritte di esame, garantendo carattere nazionale a una sola prova scritta. Questa previsione, a suo avviso, non appare coerente con la finalità di garantire su tutto il territorio nazionale la tutela di istanze unitarie, che è posta dalla giurisprudenza della Corte costituzionale a fondamento la titolarità delle competenza legislativa statale esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione, ma anche della competenza statale a determinare i principi fondamentali in materia di istruzione, a norma dell’articolo 117, comma terzo della Costituzione. Non ritiene si debba negare la possibilità di demandare all’autonomia scolastica la definizione di una parte delle prove d’esame, ma a suo giudizio il riconoscimento dell’autonomia scolastica deve essere bilanciato con la tutela di una sostanziale uniformità su tutto il territorio nazionale.

 

            Dopo gli interventi dei senatori STORACE (AN) e PALMA (FI), la Sottocommissione conviene di rinviare il seguito dell’esame ad altra seduta.

 

            Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

            La seduta termina alle ore 14,35.

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

giovedi' 26 ottobre 2006

16a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella.

 

La seduta inizia alle ore 14,40.

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni sul testo; parere in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti) 

 

            Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 17 ottobre.

 

      Il presidente VILLONE (Ulivo), relatore, ricorda l’illustrazione e il dibattito che si è svolto sul disegno di legge in titolo nella seduta del 17 ottobre, richiamando i rilievi formulati in quella occasione in merito alle disposizioni che disciplinano le prove in cui consiste l’esame di Stato; a tale riguardo si era segnalata in particolare l’esigenza di garantirne l’uniformità sul territorio nazionale. In conclusione, propone di esprimere un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo, osservando che il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione si fonda, anche secondo la lettura della Corte costituzionale, su esigenze di carattere unitario e di trattamento uniforme sul territorio nazionale; si segnala pertanto che nell'esame di Stato vanno comunque privilegiate le scelte e i modelli che rispondono alle anzidette esigenze. Dopo aver illustrato gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere un parere contrario sull’emendamento 1.46, che aumenta il numero delle prove scritte determinate localmente; propone infine di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

            Interviene il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) il quale, pur condividendo le valutazioni in merito alle istanze di uniformità a livello nazionale, sottolinea l’importanza di garantire un adeguato riconoscimento all’autonomia scolastica e alle competenze regionali in materia; ricorda in particolare le specifiche competenze riconosciute ad alcune autonomie a Statuto speciale. Conclude dichiarando di non condividere la proposta formulata dal relatore.

 

            Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) dopo aver ricordato che in ogni caso il testo del disegno di legge conferma la scelta operata dalla legislazione vigente di demandare la definizione della terza prova scritta all’autonomia degli istituti scolastici, ribadisce la propria proposta di esprimersi in senso non ostativo con le osservazioni ora formulate sul disegno di legge n. 960 e di esprimere un parere contrario sull’emendamento 1.46 e non ostativo sui restanti emendamenti ad esso riferiti.

 

            La Sottocommissione concorda con la proposta formulata dal relatore.

 

            La seduta termina alle ore 14,55.


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTedi' 14 NOVEMBRE 2006

18a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

VILLONE 

 

La seduta inizia alle ore 14,30.

(960, 923 e 938-A) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame e rimessione in sede plenaria) 

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo nel testo approvato dalla Commissione di merito, il quale a suo giudizio non suscita rilievi in merito al riparto di competenze delineato dal Titolo V della parte seconda della Costituzione; propone, pertanto, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

Dà quindi conto degli emendamenti ad esso riferiti, proponendo di esprimere un parere contrario sull'emendamento 1.46, riprendendo la motivazione già formulata in occasione del parere reso alla 7ª Commissione lo scorso 26 ottobre; sui restanti emendamenti propone, invece, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

Interviene il senatore PALMA (FI) il quale chiede che l'esame del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti sia rimesso alla Commissione in sede plenaria. La sua richiesta origina dal venir meno del necessario clima di serenità e di reciproco rispetto, nonché - a suo giudizio - della stessa regolarità, nei lavori della Commissione che si è manifestato nelle ultime sedute in sede plenaria. Dinanzi ad alcuni episodi di ostruzionismo di maggioranza e a un atteggiamento di costrizione del dibattito non ritiene possibile attendersi un atteggiamento collaborativo dai Gruppi di opposizione, nemmeno in sede di Sottocommissione per i pareri. Si dichiara, peraltro, disponibile a recedere da tale posizione, ove si registrasse un mutamento nell'andamento dei lavori della Commissione.

 

Il senatore STORACE (AN) ritiene che il senatore Palma abbia posto una questione estremamente seria ed auspica che questo segnale sia colto dai Gruppi di maggioranza, evitando l'irrigidirsi delle reciproche posizioni.

 

Il presidente VILLONE si rammarica dell'atteggiamento assunto dal senatore Palma, ricordando che l'attività della Sottocommissione può costituire una sede utile per la valorizzazione delle istanze dei Gruppi di opposizione, come difatti è avvenuto proprio in occasione dell'esame del disegno di legge in titolo. Auspicando il superamento degli attuali motivi di contrasto, avverte che l'esame del disegno di legge in titolo e degli emendamenti ad esso riferiti è rimesso alla Commissione in sede plenaria.

 

La Sottocommissione prende atto.

(omissis)

 

 

 


BILANCIO (5a)

mercoledi' 18 ottobre 2006

36a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.                              

 

            La seduta inizia alle ore 9.

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Esame e rinvio del testo. Rinvio dell’esame degli emendamenti)

 

      Il relatore ENRIQUES (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che con l’articolo 1 vengono sostituiti gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, con particolare riferimento all’ammissione agli esami di Stato, al contenuto e all’esito dell’esame e alla commissioni e sedi di esame. Per quanto di competenza, in relazione al capoverso Art. 3, relativo al contenuto ed esito dell’esame, come evidenziato anche dalla nota di lettura n. 13 del Servizio del bilancio (cui si rinvia per ulteriori approfondimenti), si rileva che le nuove modalità di svolgimento previste per la seconda prova scritta (quest’ultima, espressamente prevista, nella nuova modalità, anche in forma "grafica o scrittografica") nonché le nuove possibilità di svolgimento delle prove, previste ad hoc per gli studenti degli istituti professionali, d’arte e nei licei artistici, sembrerebbero suscettibili di determinare oneri aggiuntivi di spesa. Difatti, la norma, sia pure in via facoltativa, prevede che gli esami possano tener conto della "dimensione teorico-pratica e laboratoriale delle relative discipline" e, pertanto, possano avere la durata anche di "più di un giorno", anche se il carattere omnicomprensivo del compenso dovrebbe ridurre se non azzerare l’impatto del problema. Circa poi il capoverso Art. 4, relativamente alle commissioni d’esame, si segnala, in relazione al comma 9, l’introduzione di una nuova norma, rispetto alla legislazione vigente, laddove si prevede la possibilità di costituire una ulteriore commissione di candidati esterni in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio. Al riguardo appare necessario avere dal Governo chiarimenti circa la portata della suddetta norma, verificando se dalla stessa possano derivare effetti finanziari negativi per il bilancio dello Stato, eccedenti la previsione di spesa di cui all’articolo 3, comma 3.             In relazione al comma 10 del medesimo capoverso dell’articolo 4, che disciplina la materia dei compensi dei componenti delle commissioni, si evidenzia che la norma riproduce il disposto della legislazione vigente circa il carattere onnicomprensivo dei compensi medesimi, sopprimendo tuttavia il riferimento ai trattamenti di missione previsto dall’articolo 4 novellato della legge n. 425 del 1997. Al riguardo occorre pertanto ottenere chiarimenti circa l’esclusione di questa voce, precisando se la differenza di compensi in relazione alla distanza misurata in tempi di percorrenza, di cui in appresso, assorbe il citato trattamento di missione.            In secondo luogo occorrono chiarimenti sul criterio dei "tempi di percorrenza" utilizzato per la determinazione dell’ammontare dei compensi. Mentre il parametro chilometrico normalmente utilizzato in casi analoghi ha infatti un carattere di oggettività, il criterio temporale, se non correttamente definito, può determinare incertezze sull’ammontare dei compensi da corrispondere e conseguentemente sulla corretta quantificazione dell’onere, oltre che un possibile contenzioso, anche se il criterio del tempo di percorrenza appare più razionale ed equo, rispetto a criteri basati sulla distanza fisica (chilometrica).  Osserva peraltro che la formulazione legislativa "tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza" si presta a dubbi interpretativi. Se, da un lato, è chiaro che per commissari e presidenti non più in servizio si dovrà fare riferimento alla residenza, dall’altro, non si evince se per i commissari e presidenti in servizio si debba far riferimento alla sede di servizio, anche quando meno lontana dalla sede di esame, rispetto alla sede di residenza. In terzo luogo appare necessario avere chiarimenti sull’abolizione del tetto di spesa in vigore nella disciplina che si vuole modificare. Infatti, ammesso che il richiamo alla contrattazione collettiva previsto nell’articolo novellato possa supplire a tale meccanismo, appare tuttavia necessario che in fase di prima attuazione, e fino al nuovo contratto collettivo, tale tetto sia nuovamente inserito nei limiti dell’importo previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 3, comma 4 (138 milioni di euro annui a decorrere dal 2007), e fino al nuovo contratto. Occorre, poi, avere dall’Esecutivo la conferma che gli oneri derivanti dall’ultimo periodo del comma 10 relativi ai membri delle commissioni degli istituti paritari e pareggiati siano stati contemplati in quelli quantificati nella relazione tecnica. Circa la quantificazione prevista nella relazione tecnica occorre, inoltre, acquisire ulteriori elementi in ordine ai criteri utilizzati per la stima del compenso unitario lordo assunto nel prospetto di calcolo, atteso che esso presenta sensibili differenze rispetto a quello computato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 210 del 2006 e comunque relativo ai compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni per gli esami di Stato. In merito al comma 12 del citato capoverso Art. 4 dell’articolo 1, occorre acquisire dal Governo chiarimenti sull’esistenza di strutture che con gli stanziamenti ordinari di bilancio siano in grado di espletare le verifiche e i monitoraggi disciplinati dalla norma. Per quanto riguarda l’articolo 2, comma 4, del testo in esame, segnala poi l’opportunità di inserire l’espressa indicazione di "limite massimo di spesa" per l’importo ivi indicato, al fine di garantire l’effettiva invarianza degli oneri rispetto alla legislazione vigente. Infine, in relazione al comma 3 dell’articolo 3, occorre avere conferma che le risorse relative alle autorizzazioni ivi richiamate ai fini della copertura siano attualmente disponibili e non impegnate.

 

Il presidente MORANDO invita il rappresentante del Governo a fornire quanto prima le risposte ai problemi evidenziati dal relatore, al fine di consentire una sollecita espressione del prescritto parere alla Commissione di merito.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 


BILANCIO (5a)

giovedi' 19 ottobre 2006

38a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.                                 

            La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE CONSULTIVA 

(omissis)

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Rinvio dell’esame degli emendamenti)  

 

            Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.    

 

            Il sottosegretario CASULA deposita una nota di chiarimenti sui profili finanziari del disegno di legge in esame. In particolare, con riferimento all’articolo 1, capoverso Art. 3, comma 1, precisa che le nuove modalità di svolgimento previste per la seconda prova scritta non appaiono suscettibili di recare oneri aggiuntivi, considerata la onnicomprensività dei compensi spettanti ai componenti delle commissioni di esame stabilita dal medesimo articolo, al capoverso articolo 4, comma 10. Relativamente al medesimo articolo 1, capoverso articolo 4, comma 9, circa l’eventualità di costituire apposita commissione di candidati esterni, nei casi ricorsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio, ritiene si tratti di una mera specificazione di quanto già previsto dall’articolo 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, come da ultimo modificato.

            In merito all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, conferma che i compensi medi da corrispondere al presidente e ai componenti della commissione d’esame sono da ritenere comprensivi del trattamento di trasferta, posto che tale trattamento comprende solo i rimborsi spesa quantificati nella relazione tecnica del provvedimento in esame. Precisa, quindi, che non discendono maggiori oneri dall’articolo 1, comma 12, in quanto i compiti previsti per organismi ispettivi della pubblica amministrazione rientrano già nella normale attività ispettiva del Ministero. Per quanto concerne l’articolo 2, comma 4, la somma ivi indicata è già da considerarsi limite massimo di spesa, come esplicitato dall’articolo 3 del provvedimento, per cui non ritiene necessarie integrazioni testuali della norma. Conferma poi la sussistenza delle disponibilità finanziarie delle autorizzazioni di spesa richiamate a copertura (articolo 3, comma 92, della legge n. 350 del 2003 e articolo 1, comma 130, della legge n. 311 del 2005). Infine, non reputa necessaria l’inserimento di una apposita salvaguardia nella norma di copertura di cui all’articolo 3, posto che l’onere risulta già determinato nel suo ammontare.

 

      Il senatore AZZOLLINI (FI) ritiene insufficienti e non convincenti le argomentazioni del sottosegretario Casula, rispetto alle problematiche di ordine finanziario sollevate dal relatore nelle precedenti sedute. Evidenzia, in particolare, che la formulazione dell’articolo 2, comma 4, non esplicita chiaramente che la somma ivi indicata è configurata come limite massimo di spesa, per cui ritiene opportuno che la stessa sia modificata in tal senso, mediante una specifica condizione ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Analogamente, in merito all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, andrebbe esplicitato chiaramente che il compenso onnicomprensivo del presidente e dei commissari d’esame deve includere anche il trattamento di missione, mentre il rinvio alla determinazione della misura dei compensi all’emanazione di appositi decreti ministeriali, nelle more del rinnovo del contratto collettivo di comparto, non garantisce il rispetto del limite massimo di spesa, per cui anche qui occorrerebbe un’apposita riformulazione. Infine, prende atto della conferma della sussistenza delle risorse richiamate a copertura.

 

            Il presidente MORANDO evidenzia che il carattere onnicomprensivo dei compensi dei commissari d’esame, di cui all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, riproduce il disposto della legislazione vigente di cui all’articolo 4, comma 4, della legge n. 425 del 1997, sopprimendo  tuttavia il riferimento al trattamento di missione. Sul punto occorrono quindi chiarimenti.

 

            Il relatore ENRIQUES (Ulivo) osserva che il provvedimento reca una copertura che appare congrua e commisurata alla nuova impostazione degli esami di Stato proposta dalle disposizioni in esame. Dopo aver richiamato le difficoltà applicative derivanti dalla precedente disciplina, tra cui in particolare la scarsa capacità di selezione delle prove d’esame nei confronti degli studenti esaminandi, osserva che l’onere aggiuntivo appare comunque contenuto rispetto agli stanziamenti richiesti già dalla normativa esistente. In merito alle problematiche finanziarie evidenziate, ritiene soddisfacenti le risposte del Governo, anche per quanto concerne la conferma del carattere onnicomprensivo dei compensi dei commissari d’esame. Sottolinea tuttavia l’opportunità di modificare l’articolo 2, comma 4, al fine di precisare che si tratti di un tetto di spesa, nonché di precisare, in relazione all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, che la determinazione dei compensi deve rientrare in ogni caso nel limite massimo di spesa di cui all’articolo 3, comma 3.

 

            Il vice ministro Mariangela BASTICO precisa che la somma di 5 milioni di euro prevista all’articolo 2, comma 4, del provvedimento attiene alla concessione di borse di studio ed altre provvidenze, per cui costituisce già il limite massimo dell’impegno finanziario a carico del bilancio dello Stato, ferma restando la possibilità di integrazioni da parte di enti o soggetti privati. Conferma, quindi, che i compensi dei commissari d’esame hanno carattere onnicomprensivo, includendo anche i vecchi trattamenti di missione. A seguito delle recenti riforme normative, infatti, tali trattamenti non sono più previsti come voce separata e vengono unificati nel compenso generale, calcolato in base al criterio dei tempi di percorrenza. Ciò consente quindi il rispetto dei limiti complessivi di spesa.

 

            Il senatore CICCANTI (UDC) concorda con le osservazioni del senatore Azzollini circa il carattere insufficiente delle argomentazioni sostenute dal Governo. In merito ai trattamenti di missione dei commissari d’esame, osserva che, ancorché gli stessi siano formalmente compresi nei compensi generali, determinano comunque un onere aggiuntivo rispetto alla legislazione vigente dato che, come ammesso dallo stesso Governo, nella disciplina previgente vi erano solo commissari interni (e quindi per definizione non sussistevano spese di missione), mentre nel disegno di legge in esame metà dei commissari sono esterni.

 

            Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritiene condivisibili le argomentazioni del Governo circa l’inclusione dei trattamenti di missione nei compensi onnicomprensivi. Concorda, invece, sull’opportunità di esprimere un parere con apposite condizioni in relazione all’articolo 2, comma 4, e, soprattutto, all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, nella parte in cui, nell’attesa del rinnovo del contratto di comparto, rinvia la determinazione dei compensi all’emanazione di decreti ministeriali. Tale disposizione, infatti, non sembra garantire a sufficienza l’effettivo rispetto del tetto di spesa previsto dall’articolo 3, comma 3.

 

Il presidente MORANDO, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo e delle considerazioni emerse dal dibattito, ritiene opportuno introdurre specifiche riformulazioni in merito all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, e all’articolo 2, comma 4, al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi di spesa. Propone di conferire mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

a)                                          all’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: "è destinata alla somma di euro 5.000.000" con le seguenti: "sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000";

b)                                          all’articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1.bis. In fase di prima attuazione e fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto di cui all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, della legge n 425 del 1997 e successive modificazioni, alla determinazione dei compensi si provvede, a decorrere dall’anno 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000."."

 

Posta ai voti, previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta del Presidente.            


BILANCIO (5a)

martedi' 24 ottobre 2006

39a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Intervengono il vice ministro della pubblica istruzione Mariangela Bastico e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.                                  

            La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE CONSULTIVA 

(omissis)

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo)  

 

Il senatore ENRIQUES (Ulivo) illustra, per quanto di competenza, gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando che le seguenti proposte appaiono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri: 1.46, 1.169, 1.182, 1.207, 1.208, 1.211, 1.212, 2.21, 2.20, 3.1, 3.8 e 3.9.

Rileva, poi, che occorre valutare gli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte che riattribuiscono all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo e di formazione (INVALSI) il compito di predisporre e gestire le prove scritte degli esami di Stato (1.5 (nuovo testo)), ovvero la terza prova (1.134, 1.35, 1.21, 1.158 e 1.500 (limitatamente al primo periodo)), tenuto conto che il testo abroga tale competenza affidandola rispettivamente al Ministro per quanto concerne le prove scritte, e alle commissioni di esame relativamente alla terza prova. Occorre poi valutare l’opportunità di acquisire una quantificazione debitamente verificata degli effetti finanziari derivanti dalle seguenti proposte, che rimodulano la composizione tra membri interni ed esterni delle commissioni di esame, al fine di verificare la congruità della stima degli oneri ivi indicata (che sembra peraltro basata sui medesimi parametri utilizzati nella relazione tecnica): 1.24 (nuovo testo) (di cui si asserisce il minor onere rispetto al testo e quindi la capienza nella copertura indicata nel testo medesimo), nonché 1.165, 1.10, 1.183, 1.184, 1.25, 1.26 e 1.185 (per i cui oneri aggiuntivi occorre invece valutare la copertura, posta a valere del fondo per le assunzioni in deroga nella pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1, comma 96, della legge n. 311 del 2004).

In relazione all’emendamento 1.501, che esclude la scelta dei presidenti e dei commissari esterni entro un determinato ambito territoriale, ove provenienti da scuole appartenenti allo stretto distretto, posto che ciò determinerebbe, in particolare nei comuni di minori dimensioni ricadenti in un unico distretto scolastico, la necessità di nominare i presidenti e i commissari esterni in ambito solo provinciale o regionale, occorre valutare se ciò possa comportare oneri aggiuntivi, ovvero se gli stessi possano reputarsi ricompresi nell’ambito della quantificazione e della copertura indicate nel testo. Non vi sono infine osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

 

Il sottosegretario CASULA esprime avviso contrario su tutte le proposte evidenziate dal relatore, in quanto suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione dell’emendamento 3.9, rilevando che lo stesso non ha effetti finanziari. Non ha infine osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il vice ministro Mariangela BASTICO si associa alle considerazioni del rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, in merito agli emendamenti 1.5 (nuovo testo), 1.134, 1.35, 1.21, 1.158 e 1.500, precisa che l’attribuzione all’INVALSI del compito di predisporre le prove di esame configura nuovi compiti per l’istituto, suscettibili di produrre oneri aggiuntivi. Per quanto concerne, poi, l’emendamento 1.24, esprime dubbi sull’asserita neutralità finanziaria dello stesso, posto l’aumento del numero dei commissari esterni rispetto a quello dei commissari interni.

In merito all’emendamento 1.501, pur ribadendo la propria contrarietà nel merito, si rimette alla valutazione della Commissione in merito ai profili finanziari, evidenziando che l’emendamento potrebbe non determinare oneri superiori a quelli del testo, posto che, essendo le spese relative ai compensi dei commissari d’esame calcolate in base al criterio del tempo di percorrenza, anche con riferimento ai comuni di grandi dimensioni in cui sono presenti più distretti scolastici, commissari provenienti da distretti diversi dello stesso comune impiegherebbero un tempo medio inferiore a 60 minuti, al pari dei commissari interni. Rispondendo, poi, ad un’osservazione del senatore VEGAS (FI) circa i possibili effetti onerosi della norma ove riferita ai territori dei comuni montani o delle isole minori che hanno tempi di percorrenza più lunghi, conferma che anche per quei territori la norma non produce effetti finanziari significativi, considerato peraltro che in tali comuni non sono in genere presenti scuole superiori.

 

Il presidente MORANDO concorda sulla onerosità delle proposte segnalate dal relatore, ad eccezione dell’emendamento 3.9, per il quale propone di esprimere un parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, trattandosi di una semplice violazione della prassi ordinamentale, senza effetti finanziari diretti. Per quanto concerne gli emendamenti volti ad attribuire la competenza per la predisposizione delle prove di esame all’INVALSI, inoltre, evidenzia che la proposta 1.500 appare meramente ordinamentale, per cui esprime avviso favorevole, mentre sulle altre proposte ritiene opportuno rendere parere contrario, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, in quanto non risultano necessariamente onerose, posto che competenze analoghe sono già previste a legislazione vigente dall’articolo 3 , comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 286 del 2004 (abrogata dall’articolo 3, comma 2, lettera c), del testo del disegno di legge in esame). Analogo avviso esprime per quanto concerne l’emendamento 1.24 (nuovo testo), del quale non sembra dimostrata a sufficienza l’effettiva onerosità, nonché in merito all’emendamento 1.501, alla luce di quanto evidenziato dal vice ministro Mariangela Bastico. Formula, infine, avviso favorevole sui restanti emendamenti esaminati.

 

Il senatore MORGANDO (Ulivo) ritiene che per l’emendamento 1.24 (nuovo testo) la compensazione tra commissari interni ed esterni potrebbe determinare un effetto complessivo di neutralità finanziaria. In assenza, quindi, di una relazione tecnica debitamente verificata che accerti tali aspetti, concorda sull’espressione di un parere contrario, senza rinvio all’articolo 81 della Costituzione.

 

Il relatore ENRIQUES (Ulivo) si associa alle argomentazioni svolte dal presidente Morando, concordando in particolare circa la possibile assenza di effetti onerosi in merito all’emendamento 1.24 (nuovo testo), a fronte della compensazione tra commissari interni ed esterni. Sulla scorta delle delucidazioni fornite dal Governo e delle considerazioni emerse nel dibattito, formula pertanto una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.46, 1.169, 1.182, 1.207, 1.208, 1.211, 1.212, 2.21, 2.20, 3.1, 3.8, 1.165, 1.10, 1.183, 1.184, 1.25, 1.26 e 1.185. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.9, 1.5 (nuovo testo), 1.134, 1.35, 1.21, 1.158, 1.24 (nuovo testo) e 1.501, nonché parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti esaminati.". 

 

Posta ai voti e previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

martedi' 7 NOVEMBRE 2006

18a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

La seduta inizia alle ore 9,05.

 

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'  

(Parere all’Assemblea su testo proposto dalla Commissione ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte non ostativo sugli emendamenti)

             

Il relatore ENRIQUES (Ulivo) illustra il provvedimento in esame, segnalando, per quanto di competenza, che in relazione al testo proposto all’Assemblea dalla Commissione di merito sono state recepite dalla medesima le condizioni, poste ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dal parere della Commissione bilancio espresso in data 19 ottobre 2006. Sono stati infatti introdotti limiti di spesa tanto in riferimento agli oneri derivanti dall’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 10, che disciplina la materia dei compensi dei componenti delle commissioni d’esame, quanto agli oneri derivanti dall’articolo 2, comma 5 per gli incentivi relativi ai percorsi di studio di eccellenza. Segnala inoltre che la Commissione di merito ha approvato, recependola nel testo (all’articolo 1, capoverso articolo 4, comma 6) una norma sulla quale, in fase di esame degli emendamenti, la Commissione bilancio aveva espresso parere contrario (emendamento 1.501) volta ad escludere la scelta dei presidenti e dei commissari esterni entro un determinato ambito territoriale, ove provenienti da scuole appartenenti allo stesso distretto e per la quale vale la considerazione espressa allora circa la possibilità che ciò potesse determinare, in particolare nei comuni di minori dimensioni ricadenti in un unico distretto scolastico, la necessità di nominare i presidenti e i commissari esterni in ambito solo provinciale o regionale, occorrendo valutare se ciò potesse pertanto comportare oneri aggiuntivi, ovvero se gli stessi potessero reputarsi ricompresi nell’ambito della quantificazione e della copertura indicate nel testo.

In merito poi agli emendamenti, fa presente che la Commissione aveva già espresso, in data 24 ottobre 2006, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione,  sugli emendamenti 1.25, 1.26, 1.46, 1.165, 1.169, 1.182, 1.183, 1.184 e 1.185 e parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.510 (identico all’1.24 (nuovo testo) della Commissione di merito) e 1.35 ripresentati all’Assemblea. In merito all’emendamento 1.317, presentato per la prima volta all’Assemblea, che propone l’innalzamento da sei a otto del numero dei componenti delle commissioni d’esame disciplinate dall’articolo 1, capoverso articolo 4, occorre valutare se esso non possa comportare maggiori oneri ancorché la proposta preveda che l’innalzamento del numero dei componenti debba avvenire nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dalla norma di copertura del provvedimento. Precisa, infine, che vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

            Sulla base di tali considerazioni, propone dunque di rendere parere di nulla osta sul testo, mentre, per quanto concerne le proposte emendative, propone di ribadire il parere già espresso sugli emendamenti presentati in Commissione di merito e ripresentati in Assemblea, mentre in merito all'emendamento 1.317, propone di esprimere parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

            Il sottosegretario CASULA esprime avviso conforme al relatore e concorda altresì sull’avviso contrario relativamente all'emendamento 1.317.

 

            Su proposta del presidente MORANDO (Ulivo), la Sottocommissione approva, infine, la proposta di parere del relatore.

(omissis)

 


Relazione della 7^ Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 960, 923 e 938-A

RELAZIONE DELLA 7ª COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT)

(Relatrice SOLIANI)
Comunicata alla Presidenza il 27 ottobre 2006
SUL
DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (n. 960)
presentato dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
e col Ministro per le riforme e le innovazioni della pubblica amministrazione
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 SETTEMBRE 2006
-------------------

E SUI
DISEGNI DI LEGGE
Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (n. 923)
d’iniziativa dei senatori VALDITARA, DELOGU, STRANO, BALBONI e BUTTI
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 LUGLIO 2006
———–

Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore (n. 938)
d’iniziativa dei senatori SCHIFANI, ASCIUTTI, AMATO, BARELLI e MAURO
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 SETTEMBRE 2006
———–
dei quali la Commissione propone l’assorbimento
nel disegno di legge n.—960
———–

Onorevoli Senatori. – Con l’esame del provvedimento che contiene disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché una delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, l’Assemblea del Senato della Repubblica è chiamata oggi a rivolgere la propria attenzione agli studenti del nostro Paese, agli adolescenti e ai ragazzi che crescono nella nostra società, alla bellezza, allo slancio della loro vita, alla loro crescente responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo.

    Anche l’esame di Stato è un passaggio al futuro. E l’Italia oggi è impegnata soprattutto in questo: ad aprire vie alle nuove generazioni. A 18-19 anni, al termine della scuola superiore, quando una fase della loro vita si conclude e un’altra si apre, gli studenti hanno il diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e la Repubblica ha il dovere di accertare e dichiarare i risultati acquisiti: un passaggio della vita che è insieme personale e pubblico, un passaggio serio, di cui siano percepiti il rigore, la dignità, la trasparenza, il valore; un passaggio rispetto al quale il futuro – e cioè l’università, gli istituti della formazione tecnica superiore, dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni e il lavoro – non sia un obiettivo lontano ma una prospettiva già presente nell’orientamento e nel raccordo con la fase terminale dell’istruzione secondaria, nonché nella valorizzazione dell’eccellenza.

    L’esame di Stato, dunque, dentro la vita dello studente, dentro la vita del Paese. Questa è la cifra del provvedimento in esame, volto a cambiare una situazione non più sostenibile che, secondo l’opinione comune, ha visto progressivamente venir meno il significato e l’autorevolezza dell’esame di Stato.

    Qui c’è una svolta, nella considerazione di una prescrizione prevista dalla stessa Costituzione, che all’articolo 33 colloca l’esame di Stato conclusivo del corso di studi nel contesto dei punti fondamentali dell’istruzione, là dove si parla della libertà di insegnamento, del compito della Repubblica nel dettare le norme generali e nell’istituire scuole statali, della parità scolastica, dell’autonomia ordinamentale, delle università, accademie, istituzioni di alta cultura.

    Siamo all’inizio della legislatura e sentiamo di dover rispondere all’interrogativo: perché si comincia dagli esami di Stato, mentre ancora incerta è la definizione dell’istruzione secondaria superiore, nel passaggio da una legislatura all’altra? Risponderò così: per due ragioni.

    In primo luogo, noi non faremo la riforma di sistema. Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato ed adegueremo ciò che va adeguato. Questo è il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie e al Paese.

    In secondo luogo, l’investimento sull’esame conclusivo prefigura la strategia, l’approccio e la prospettiva. Nella vicenda parlamentare dell’ultimo decennio, questa è la terza legislatura che inizia con un intervento sugli esami di Stato. Così avvenne nel 1997, con la legge n. 425, ripresa in questo provvedimento; così avvenne nel 2001, con la legge finanziaria n. 448, che modificò le norme sulla composizione delle commissioni. Così avviene ora, con l’equilibrio e la misura che sono richiesti dalla materia e dai tempi dell’entrata in vigore rispetto alla vita della scuola, con la consapevolezza che intervenire su questo punto, sia pure entro i confini della materia, significa, come si diceva, delineare una strategia: quello che avviene prima e quello che avverrà dopo sono già considerati qui, nell’esame di Stato.

    Dunque, si può partire dall’esame di Stato. Abbiamo su questo un precedente illustre. Richiamerò le parole di Benedetto Croce che, nella sessione 1919-1920 della XXV legislatura del Regno, alla Camera dei deputati, presentando appunto un disegno di legge per la riforma degli esami e la sistemazione delle scuole medie, così si esprimeva, forse rispondendo alla medesima obiezione, tre anni prima della riforma Gentile:

    «E poiché gli esami, consistendo essenzialmente in una funzione statale di riscontro dell’opera della scuola, non possono fare a meno di informare di sé e quasi di predisporre quest’opera, ognun vede che dalle norme d’esame, con le quali si determina l’obiettivo finale a cui la scuola deve tendere, questa desume anche le sue direttive».

    Dalla fine, dunque, si desume il principio. Dall’esame, la scuola.

    Il testo che oggi giunge in Aula è il n. 960, predisposto dal Governo e modificato dalla 7ª Commissione nel merito. In Commissione, l’esame del testo ha tenuto conto preliminarmente dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Valditara ed altri (n. 923), nonché Schifani e Asciutti (n. 938), a riprova del valore della materia in esame, e poi delle numerose audizioni (circa trenta) promosse dalla Commissione che hanno arricchito notevolmente il dibattito. Sono lieta di poter riferire all’Aula i risultati di un confronto aperto e costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, che ha portato a migliorare e ad arricchire in diversi punti, alcuni dei quali assai significativi, il testo del Governo, come è bene che avvenga in una democrazia matura: un confronto che ha portato tutto il Parlamento ad una prima, seria riflessione sulla scuola in questa legislatura, in attesa di altre scelte impegnative, come ad esempio in occasione della legge finanziaria.

    Questa riflessione ha portato a convergenze importanti sulla serietà degli studi per la formazione dei ragazzi italiani, sul valore pubblico del sistema di istruzione costituito di scuole statali e non statali, sulla continuità dell’apprendimento negli anni precedenti la conclusione degli studi e negli anni successivi.

    Sono rimasti alcuni punti di divergenza in rapporto, ad esempio, alle scuole paritarie. Ringrazio dunque tutti i colleghi, ma in modo particolare i senatori Asciutti, Valditara, Marconi, Davico, Capelli, Pellegatta, Carloni oltre che il vice ministro Mariangela Bastico e, naturalmente, la presidente Vittoria Franco.

    Richiamo, in particolare, il contributo dell’opposizione, segnatamente del Gruppo di Alleanza nazionale per il tramite del senatore Valditara, sul profilo di serietà culturale dell’esame, sul ruolo dell’Invalsi, sulla composizione delle commissioni, sull’autonomia dell’università. Richiamo altresì il contributo del Gruppo di Forza Italia, e del suo capogruppo senatore Asciutti, sulla serietà del percorso dei cosiddetti «ottisti», sull’Invalsi, sui crediti anche professionali che si possono riconoscere ai candidati esterni, sull’abbinamento delle commissioni degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati. Richiamo inoltre il contributo del Gruppo Unione dei democraticicristiani e di centro, per il tramite del senatore Marconi, sulla serietà culturale dell’esame, sul colloquio e la sua valutazione, sull’importanza della delegificazione. Richiamo infine il contributo del Gruppo della Lega Nord Padania, per il tramite del senatore Davico, sulla nomina dei presidenti, sulla composizione delle commissioni, sulla lingua d’insegnamento, sulla terza prova, sulla valutazione e sull’orientamento.

    Sull’asse rappresentato dal disegno di legge n. 960 vi sono stati pochi, essenziali emendamenti del Governo e della relatrice che, raccogliendo gli stimoli del dibattito e delle diverse proposte emendative, hanno reso più solido il testo.

    Importanti sono stati i contributi dei colleghi della maggioranza. Richiamo in particolare il contributo della senatrice Capelli del Gruppo di Rifondazione comunista-Sinistra europea, sulla composizione delle commissioni, sulla terza prova, sul punteggio; il contributo della senatrice Pellegatta del Gruppo Insieme con l’Unione Verdi-Comunisti italiani sulla valorizzazione delle materie tecnico-scientifiche, sull’orientamento e il raccordo con l’università, la formazione tecnica superiore, l’alta formazione artistica e musicale; il contributo della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti contro la dispersione scolastica e, insieme con la presidente Vittoria Franco, sulla necessità di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche.

    Tre a mio parere sono i punti qualificanti del presente provvedimento:

    1. la natura pubblica dell’esame e il contrasto dei diplomifici, la serietà delle prove e dell’impianto, il valore del titolo di studio;

    2. la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione dell’autonomia delle scuole;

    3. l’orientamento e il raccordo con l’università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore, le professioni e il lavoro.

    In due parole: serietà e dinamismo, impegno e superamento di rigidità, coerenza interna e apertura all’esterno, esattamente come si configura oggi l’impegno dell’Italia verso se stessa e il suo domani.

    Questi punti sono rintracciabili nello svolgimento del disegno di legge e nelle sue articolazioni. L’articolo 1, relativo all’ammissione, alla commissione e alla sede d’esame, sostituisce gli articoli 2, 3 e 4 della legge n. 425 del 1997. L’articolo 2 introduce per la prima volta una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati dell’eccellenza. L’articolo 3, infine, concerne le disposizioni transitorie, finali e finanziarie e le abrogazioni.

    Darò conto ora degli elementi essenziali dell’articolazione del disegno di legge. All’esame di Stato vengono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Come si vede, vi è qui la richiesta del Parlamento rivolta alla scuola e agli studenti di un impegno più cogente. Alle stesse condizioni sono ammessi gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute, fino al completamento e all’esaurimento dei corsi. Possono poi accedere all’esame gli alunni che abbiano ottenuto nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascuna disciplina e non meno di sette, in ciascuna disciplina, nei due anni antecedenti il penultimo, senza ripetenze. Ciò per rendere più rigorosi e autentici i percorsi dell’eccellenza, come hanno proposto in particolare i colleghi Asciutti e Valditara. È prevista l’ammissione dei candidati esterni previo superamento di un esame preliminare, tenuto conto dei crediti formativi eventualmente acquisiti anche in esperienze professionali (emendamento Asciutti). I candidati esterni possono sostenere l’esame di Stato presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza.

    In questo passaggio vi è, da un lato, la coerenza con il profilo del sistema pubblico di istruzione costituito di scuole statali e scuole paritarie, in relazione alla legge n. 62 del 2000 e, dall’altro, il contrasto ai diplomifici notoriamente aperti a candidati provenienti da ogni dove. A questo riguardo, desidero rilevare come complessivamente il disegno di legge che giunge in Aula sia coerente con l’impostazione che al tema della parità scolastica hanno dato in primis la Costituzione, poi la legge n. 62 e, infine, le disposizioni normative successive.

    Su questo punto il dibattito ha registrato posizioni di rafforzamento della condizione delle scuole paritarie (opposizione) e altre di indebolimento (PRC e PDC-Verdi), mentre l’Ulivo, il Gruppo per le Autonomie e il Governo hanno difeso il baricentro rappresentato dal testo del Governo. Il rispetto del ruolo pubblico delle scuole non statali paritarie implica che esse siano in condizioni di parità con le scuole statali circa l’ammissione degli alunni, le sedi di esami, i criteri di svolgimento degli esami. Non sono previste, allo stato, condizioni di reciprocità per la presenza dei presidenti e dei commissari esterni, in ragione del ruolo e della funzione stabiliti per i docenti statali nelle commissioni, appunto, degli esami «di Stato». Un ordine del giorno approvato in Commissione invita tuttavia alla formazione comune dei docenti e ciò è indicativo della volontà di qualificare tutto il sistema pubblico di istruzione.

    Si prevede inoltre l’ammissione di candidati esterni appartenenti ai Paesi dell’Unione europea ai fini di sostenerne l’integrazione.

    Circa il contenuto dell’esame di Stato è ben chiara la sua finalità: esso è volto all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato. È qui in particolare l’accoglimento di un emendamento del senatore Valditara integrato da un emendamento della relatrice.

    L’esame comprende tre prove scritte ed un colloquio. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova, mentre il testo della terza è predisposto dalla commissione d’esame. In particolare, la terza prova è espressione dell’autonomia dell’istituzione scolastica, tenuto conto di modelli predisposti dall’INVALSI, il quale provvederà anche alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti al termine dei percorsi di istruzione e delle prove d’esame secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. Come si vede, è qui affrontato il tema della verifica dei risultati, tra autonomia, valutazione nazionale e comparazione internazionale. Il Ministro disciplinerà le caratteristiche della terza prova e impartirà apposite direttive all’INVALSI.

    Il punteggio per le prove è di 45 punti per la valutazione di quelle scritte, di 30 punti per il colloquio, mentre per il credito scolastico è di 25 punti al massimo. Un ordine del giorno approvato in Commissione a firma dei senatori Capelli e Asciutti è orientato verso l’attribuzione di 15 punti per ciascuna prova scritta. Il punteggio minimo è di 60 punti, il punteggio massimo di 100 punti. Sono previste altresì l’integrazione di 5 punti da parte della commissione e, per la prima volta, l’attribuzione della «lode».

    Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge n. 104 del 1992. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Sono assicurati verifiche e monitoraggio sui nuovi esami di Stato nonché sull’organizzazione delle istituzioni scolastiche per il recupero dei debiti formativi. Il Ministro presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato, come richiesto da un emendamento del senatore Asciutti.

    La commissione d’esame è costituita da non più di sei commissari, per il 50 per cento interni e per il restante 50 per cento esterni, più il presidente esterno. Essa opera collegialmente. I commissari esterni non provengono dallo stesso distretto scolastico, come risulta da un emendamento che la relatrice ha presentato d’intesa con il Governo e la Commissione.

    L’articolo 2 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati: a realizzare percorsi di orientamento verso l’università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti di formazione tecnica superiore, le professioni e il lavoro; a valorizzare i risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea; ad incentivare l’eccellenza degli studenti, prevedendo la partecipazione di docenti universitari, docenti AFAM e docenti di istituti di formazione tecnica superiore nei percorsi di orientamento, sostegni anche di natura economica per favorire la prosecuzione degli studi, nonché la definizione di modalità di certificazione dell’eccellenza. Nei decreti relativi all’orientamento dovranno essere definiti anche criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche, come suggerito da emendamenti della senatrice Pellegatta, della senatrice Carloni e della presidente Franco. È il primo segnale di una scelta politica che attende di essere consolidata.

    La novità strategica di questo articolo 2 è del tutto evidente: si investe sulla continuità dell’apprendimento negli anni decisivi della formazione e per tutta la vita, come avviene in Europa e nel resto del mondo sviluppato.

    Emerge dunque il profilo di una scuola seria, solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, che valorizza i talenti, che è attenta ai risultati, nell’interesse degli studenti italiani e nell’interesse del Paese; una scuola più europea.

    Quanto al profilo finanziario sono stanziati, a decorrere dall’anno 2007, 143 milioni di euro per i compensi dei presidenti e dei commissari e 5 milioni di euro per i progetti volti ad incentivare l’eccellenza degli studenti. È prevista una disciplina transitoria per i candidati all’esame di Stato a conclusione degli anni scolastici 2006/2007 e 2007/2008, per i quali continueranno ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni previgenti.

    Il Governo ha accolto, e la Commissione trasmette all’Aula, ordini del giorno della relatrice sulla formazione dei commissari di esame e sul raccordo con la strategia di Lisbona, nonché dei senatori Valditara e Ranieri sul reperimento di risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960; sono invece agli atti un ordine del giorno della relatrice sul colloquio orale, volto a rendere protagonisti gli studenti, e uno della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti di lotta alla dispersione scolastica.

    Onorevoli colleghi, per le ragioni che ho esposto è bene non accumulare ritardi sulla vita degli studenti e sul Paese, che ne registrano già parecchi. È bene che il provvedimento sia approvato dal Parlamento con urgenza, perché le istituzioni scolastiche possano prepararsi al nuovo esame fin da ora. Non sarebbe opportuno rinviare l’applicazione delle nuove norme, come da qualche parte si sollecita, perchè è bene fare presto ciò che può migliorare la vita della scuola italiana.

    Altri problemi relativi ai percorsi dell’istruzione secondaria superiore restano aperti. Resta aperta ad esempio la discussione nel Paese e nella politica – l’Unione ha delineato il suo programma al riguardo – su come debba essere la scuola italiana, su quale debba essere il suo ruolo nella vita della società: un’idea della scuola che è tutt’uno con l’idea che abbiamo del Paese, di tutto il Paese, dal Sud al Nord.

    Già con questo provvedimento, comunque, il Parlamento può comunicare al Paese la volontà di segnare questa fase con i caratteri della serietà, dell’equilibrio, della tensione educativa e culturale. Può farlo con una volontà comune, peraltro già manifestata in Commissione. Continuiamo in molti a pensare che la scuola appartiene a tutti, non certo ad uno schieramento.

    Vogliamo trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: abbiamo fiducia in voi, abbiate fiducia in voi stessi. Siate protagonisti. E allo stesso modo parliamo agli insegnanti: vogliamo sia data dignità alla scuola e al suo lavoro. Attraverso l’esame di Stato il Paese si guarda allo specchio vedendo il suo volto giovane, sognando il suo futuro. Anche attraverso l’esame di Stato il Parlamento sostiene il futuro delle nuove generazioni e mette in moto l’Italia.

Soliani, relatrice

 

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Villone)

sul disegno di legge n. 960 e sugli emendamenti ad esso riferiti

26 ottobre 2006

        La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, perere non ostativo, osservando tuttavia che il riconoscimento allo Stato della potestà legislativa esclusiva in materia di norme generali sull’istruzione si fonda, anche secondo la lettura della Corte costituzionale, su esigenze di carattere unitario e di trattamento uniforme sul territorio nazionale; si segnala pertanto che nell’esame di Stato vanno comunque privilegiati le scelte e i modelli che rispondono alle anzidette esigenze.

        Esaminati altresì gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime parere contrario sull’emendamento 1.46, che aumenta il numero delle prove scritte determinate localmente; esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti.

 

 

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Enriques)

sul disegno di legge n. 960

19 ottobre 2006

        La Commissione, esaminato il disegno di legge n. 960, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta con le seguenti condizioni, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione:

            a) all’articolo 2, comma 4, sostituire le parole: «è destinata la somma di euro 5.000.000» con le seguenti: «sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000»;

            b) all’articolo 3, dopo il comma 1 inserire il seguente:

        «1-bis. In fase di prima attuazione e fino al prossimo rinnovo del contratto collettivo di comparto di cui all’articolo 4, comma 10, della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, alla determinazione dei compensi si provvede, a decorrere dall’anno 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000».

 

su emendamenti

24 ottobre 2006

        La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge n. 960, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.46, 1.169, 1.182, 1.207, 1.208, 1.211, 1.212, 2.21, 2.20, 3.1, 3.8, 1.165, 1.10, 1.183, 1.184, 1.25, 1.26 e 1.185. Esprime poi parere contrario sugli emendamenti 3.9, 1.5 (nuovo testo), 1.134, 1.35, 1.21, 1.158, 1.24 (nuovo testo) e 1.501, nonché parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti esaminati.

 


 

DISEGNO DI LEGGE N. 960

DISEGNO DI LEGGE N. 960

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

-—

—-

Art. 1.

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    1. Identico:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. Identico:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        b) identica.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    4. Identico.

 

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    6. Identico.

    6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

    7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). –

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

    2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    3. Identico.

    3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    4. Identico.

    4. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    5. Identico.

    5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    7. Identico.

    7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    8. Identico.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla basi di criteri determinati a livello nazionale.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

    3. Identico:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        a) identica;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        b) identica;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        c) identica;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        d) identica;

 

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        e)  i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    4. Identico.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    5. Identico.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    7. Identico.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    9. Identico.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    11. Identico.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

Art. 2.

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

    1. Identico:

        a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

        b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto;

        b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

        c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

        c) identica;

        d)  incentivare 1’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

        d) identica.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    2. Identico:

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

        b) identica;

        c)  per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

        c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

        d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.

        d) identica;

 

        e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

 

    3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.

    3. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    4. Identico.

    4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), è destinata la somma di euro 5.000.000.

    5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

    5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

    6. Identico.

Art. 3.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

    1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    1. Identico.

 

    2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

    2. Sono abrogati:

    3. Identico.

        a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

        b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 

        c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

 

    3. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    4. Identico.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. Identico.

    5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    6. Identico.

 

 



DISEGNO DI LEGGE

N. 923

D’iniziativa dei senatori Valditara ed altri

Art. 1.

    1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento:

        a) delle conoscenze e competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo;

        b) delle basi culturali generali con riferimento agli ultimi tre anni del percorso formativo della scuola secondaria di secondo grado.

Art. 2

    1. Al termine del quinto anno dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore sono ammessi all’esame di Stato gli studenti valutati positivamente nell’apposito scrutinio.

    2. Sono altresì ammessi all’esame di Stato, nella sessione dello stesso anno, gli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del terzo anno di corso, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi e, nello scrutinio finale del quarto anno di corso, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina.

Art. 3.

    1. La commissione d’esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da sei membri, dei quali uno interno e cinque esterni provenienti dal territorio regionale, più il presidente, esterno, proveniente da altra regione.

    2. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui all’articolo 6.

Art. 4.

    1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte a carattere nazionale ed un colloquio.

    2. La prima e la seconda prova scritta sono individuate annualmente dal Ministro della pubblica istruzione e si svolgono secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 1, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall’articolo 4, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; la terza prova, a carattere pluridisciplinare, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno.

    3. Il colloquio si svolge secondo quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e dall’articolo 4, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.  323.

Art. 5.

    1. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

    2. A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di venti punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato.

    3. La commissione dispone di venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di venti punti per la valutazione del colloquio.

    4. A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore a dodici.

    5. Per superare l’esame di Stato è richiesto un punteggio minimo complessivo di sessanta centesimi.

Art. 6.

    1. All’onere derivante dall’attuazione dell’articolo 3, pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

    2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

DISEGNO DI LEGGE

N. 938

D’iniziativa dei senatori Schifani ed altri

Art. 1.

    1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

    Art. 2. - (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell’ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

        b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell’ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

    7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010.

    9. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

    Art. 3. - (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

    2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

    3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall’alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

    4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

    6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. - (Commissione e sede d’esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

    2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

    3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell’intera commissione. Le valutazioni per l’attribuzioni dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

60a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 24 OTTOBRE 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MARINI

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

(omissis)

Gli emendamenti al disegno di legge n. 546 (Indagine sull'anziano) dovranno essere presentati entro le ore 13 di mercoledì 25 ottobre; quelli ai disegni di legge nn. 960-923-938 (Riforma esami istruzione secondaria superiore) entro le ore 12 di venerdì 27 ottobre.

(omissis)

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

65a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 7 NOVEMBRE 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CAPRILI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

 

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,08).

(omissis)

Discussione dei disegni di legge:

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(923) VALDITARA ed altri. - Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. - Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ore 11,22)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938.

La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo alla relatrice se intende integrarla.

SOLIANI, relatrice. Sì, signor Presidente. Signor Ministro, signora Vice ministro e rappresentanti del Governo, colleghe senatrici e colleghi senatori, con l'esame del provvedimento che contiene disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, nonché una delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università, l'Assemblea del Senato della Repubblica è chiamata oggi a rivolgere la propria attenzione agli studenti del nostro Paese, agli adolescenti e ai ragazzi che crescono nella nostra società, e, lasciatemi dire, alla bellezza, allo slancio della loro vita, alla loro crescente responsabilità verso se stessi, gli altri, il mondo.

Saluto gli studenti che stamattina stanno assistendo ai nostri lavori dalla tribuna. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

Anche l'esame di Stato è un passaggio al futuro. E l'Italia oggi è impegnata soprattutto in questo: ad aprire vie alle nuove generazioni. A diciotto-diciannove anni, al termine della scuola superiore, quando una fase della loro vita si conclude e un'altra si apre, gli studenti hanno il diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e la Repubblica ha il dovere di accertare e dichiarare i risultati acquisiti: un passaggio della vita che è insieme personale e pubblico, un passaggio serio, di cui siano percepiti il rigore, la dignità, la trasparenza, il valore; un passaggio rispetto al quale il futuro - e cioè l'università, gli istituti della formazione tecnica superiore, dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni e il lavoro - non sia un obiettivo lontano, ma una prospettiva già presente nell'orientamento e nel raccordo con la fase terminale dell'istruzione secondaria, nonché nella valorizzazione dell'eccellenza. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Senatore Ladu, è proprio dietro la relatrice, la prego. Poi ci sono le tribune con una presenza forte di giovani studenti, che saluto a nome dell'Aula. (Generali applausi). Prosegua pure, senatrice Soliani.

 

SOLIANI, relatrice. L'esame di Stato, dunque, dentro la vita dello studente, dentro la vita del Paese. Questa è la cifra del provvedimento in esame, volto a cambiare una situazione non più sostenibile che, secondo l'opinione comune, ha visto progressivamente venir meno il significato e l'autorevolezza dell'esame di Stato.

Qui c'è una svolta, nella considerazione di una prescrizione prevista dalla stessa Costituzione, che all'articolo 33 colloca l'esame di Stato conclusivo nel contesto dei punti fondamentali dell'istruzione, là dove si parla della libertà di insegnamento, del compito della Repubblica nel dettare le norme generali e nell'istituire scuole statali, della parità scolastica, dell'autonomia ordinamentale, delle università, accademie, istituzioni di alta cultura.

Siamo all'inizio della legislatura e sentiamo di dover rispondere ad un interrogativo: perché si comincia dagli esami di Stato, mentre ancora incerta è la definizione dell'istruzione secondaria superiore, nel passaggio da una legislatura all'altra? Risponderò così: per due ragioni.

In primo luogo, noi non faremo la riforma di sistema. Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato ed adegueremo ciò che va adeguato. Questo è il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie e al Paese.

In secondo luogo, l'investimento sull'esame conclusivo prefigura la strategia, l'approccio e la prospettiva. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, veramente non è possibile. Vi prego, questo brusìo disturba chi ascolta ed in particolare chi parla. Si tratta di un tema di grande rilievo. Prego quindi l'Aula di moderare quantomeno il brusìo.

Prego, senatrice Soliani.

 

SOLIANI, relatrice. Nella vicenda parlamentare dell'ultimo decennio, questa è la terza legislatura che inizia con un intervento sugli esami di Stato. Così avvenne nel 1997, con la legge n. 425, ripresa in questo provvedimento; così avvenne nel 2001, con la legge finanziaria, che modificò la composizione delle commissioni. Così avviene ora, con l'equilibrio e la misura che sono richiesti dalla materia e dai tempi dell'entrata in vigore rispetto alla vita della scuola, con la consapevolezza che intervenire su questo punto significa delineare una strategia: quello che avviene prima e quello che avverrà dopo sono già considerati qui, nell'esame di Stato.

Dunque, si può partire dall'esame di Stato. Abbiamo su questo un precedente illustre. Richiamerò le parole di Benedetto Croce che, nella sessione 1919-1920, alla Camera dei deputati, presentò appunto un disegno di legge per la riforma degli esami che si esprimeva così, tre anni prima della riforma Gentile, forse rispondendo alla stessa domanda: perché cominciare dagli esami di Stato? Diceva Croce: «E poiché gli esami, consistendo essenzialmente in una funzione statale di riscontro dell'opera della scuola, non possono fare a meno di informare di sé e quasi di predisporre quest'opera, ognun vede che dalle norme d'esame, con le quali si determina l'obiettivo finale a cui la scuola deve tendere, questa desume anche le sue direttive».

Ecco: dalla fine, dunque, si desume il principio. Dall'esame, la scuola.

Il testo che oggi giunge in Aula è il n. 960, predisposto dal Governo e modificato nella 7a Commissione nel merito. In 7a Commissione abbiamo esaminato contestualmente i disegni di legge di iniziativa dei senatori Valditara ed altri, nonché Schifani e Asciutti, a riprova del valore della materia in esame, abbiamo svolto numerose audizioni (circa trenta) che hanno arricchito il nostro dibattito. Sono lieta di poter riferire all'Aula i risultati di un confronto aperto e costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, che ha portato a migliorare e ad arricchire in diversi punti, alcuni dei quali assai significativi, il testo del Governo, come è bene che avvenga in una democrazia matura: un confronto che ha portato tutto il Parlamento ad una prima, seria riflessione sulla scuola in questa legislatura, in attesa di altre scelte impegnative.

Questa riflessione ha portato a convergenze importanti sulla serietà degli studi per la formazione dei ragazzi italiani, sul valore pubblico del sistema di istruzione, costituito di scuole statali e non statali, sulla continuità dell'apprendimento negli anni precedenti la conclusione degli studi e negli anni successivi.

Sono rimasti alcuni punti di divergenza in rapporto, ad esempio, alle scuole paritarie. Ringrazio dunque tutti i colleghi, ma in modo particolare i senatori Asciutti, Valditara, Marconi, Davico, Capelli, Pellegatta, Carloni, oltre che il vice ministro Mariangela Bastico e, naturalmente, la presidente Vittoria Franco.

Richiamo, in particolare, il contributo dell'opposizione, segnatamente del Gruppo di Alleanza Nazionale, per il tramite del senatore Valditara, sul profilo di serietà culturale dell'esame, sul ruolo dell'Invalsi, sulla composizione delle commissioni, sull'autonomia dell'università. Richiamo altresì il contributo del Gruppo di Forza Italia, e del suo capogruppo senatore Asciutti, sulla serietà del percorso dei cosiddetti «ottisti», sull'INVALSI, sui crediti anche professionali che si possono riconoscere ai candidati esterni, sull'abbinamento delle commissioni degli istituti legalmente riconosciuti o pareggiati. Richiamo inoltre il contributo del Gruppo Unione dei Democraticicristiani e di Centro, per il tramite del senatore Marconi, sulla serietà culturale dell'esame, sul colloquio e la sua valutazione, sull'importanza della delegificazione. Richiamo infine il contributo del Gruppo della Lega Nord Padania, per il tramite del senatore Davico, sulla nomina dei presidenti, sulla composizione delle commissioni, sulla lingua d'insegnamento, sulla terza prova, sulla valutazione e sull'orientamento.

Signor Presidente, sull'asse rappresentato dal disegno di legge n. 960 vi sono stati pochi, essenziali emendamenti del Governo e della relatrice che hanno raccolto gli stimoli del dibattito e delle diverse proposte emendative.

Importanti sono stati i contributi dei colleghi della maggioranza. Richiamo, in particolare, quello della senatrice Capelli del Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, sulla composizione delle commissioni, sulla terza prova e sul punteggio; il contributo della senatrice Pellegatta del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani sulla valorizzazione delle materie tecnico-scientifiche, sull'orientamento e il raccordo con l'università, la formazione tecnica superiore, l'alta formazione artistica e musicale; il contributo della senatrice Carloni sulla valorizzazione dei progetti contro la dispersione scolastica e, insieme con la presidente Vittoria Franco, sulla necessità di potenziare le conoscenze tecnico-scientifiche.

Colleghi, a mio parere tre sono i punti qualificanti del presente provvedimento: il primo è la natura pubblica dell'esame e il contrasto dei diplomifici, la serietà delle prove e dell'impianto, il valore del titolo di studio; il secondo è la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione dell'autonomia delle scuole; il terzo è l'orientamento e il raccordo con l'università, gli istituti di formazione tecnica superiore, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni e il lavoro. In due parole: serietà e dinamismo, impegno e superamento di rigidità, coerenza interna e apertura all'esterno, esattamente come si configura oggi l'impegno dell'Italia verso se stessa e il suo domani.

Questi punti sono rintracciabili nelle articolazioni del disegno di legge: l'articolo 1, relativo alla commissione e all'ammissione degli studenti alle sedi d'esame; l'articolo 2, che introduce per la prima volta una delega al Governo in materia di orientamento e l'articolo 3, infine, che concerne disposizioni transitorie, finali e finanziarie e le abrogazioni.

Dirò per sommi capi che all'esame di Stato vengono ammessi gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti negli anni precedenti. Come si vede, qui c'è la richiesta del Parlamento rivolta alla scuola e agli studenti di un impegno più cogente. Possono poi accedere agli esami gli alunni che abbiano ottenuto nello scrutinio finale della penultima classe non meno di otto decimi in ciascun disciplina e non meno di sette nei due anni antecedenti il penultimo. Inoltre, i candidati esterni possono sostenere l'esame di Stato presso le istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel Comune di residenza.

In questo passaggio, colleghi, vi è, da un lato, la coerenza con il profilo del sistema pubblico di istruzione costituito di scuole statali e scuole paritarie in relazione alla legge n. 62 del 2000 e dall'altro il contrasto ai diplomifici. A questo riguardo, desidero rilevare come complessivamente il disegno che giunge in Aula sia coerente con l'impostazione che al tema della parità scolastica hanno dato innanzitutto la Costituzione e poi la stessa legge n. 62 del 2000.

Su questo aspetto il dibattito ha registrato punti di vista differenti: posizioni di rafforzamento della condizione delle scuole paritarie (opposizione) e altre di indebolimento (Gruppi di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani).

Ebbene, l'Ulivo, il Gruppo Per le Autonomie e il Governo hanno difeso il baricentro rappresentato dal testo governativo. Il rispetto del ruolo pubblico delle scuole non statali paritarie implica che esse siano in condizione di parità con le scuole statali ma non sono previste, allo stato, condizioni di reciprocità per la presenza dei presidenti e dei commissari esterni, in ragione del ruolo e della funzione stabiliti per i docenti statali nelle commissioni, appunto, degli esami di Stato.

Un ordine del giorno approvato in Commissione invita tuttavia alla formazione comune dei docenti e ciò è indicativo della volontà di qualificare tutto il sistema pubblico di istruzione.

Ricordo due ulteriori punti: l'istituzione delle commissioni miste (50 per cento di commissari interni e 50 per cento di commissari esterni, più un presidente esterno) e il fatto che, per esempio, i ragazzi che hanno dato ottima prova del loro apprendimento possono anche conseguire la lode nel punteggio finale. Inoltre, sulla terza prova, affidata all'autonomia scolastica, è bene che si valutino i risultati dell'insieme delle prove con il contributo dell'INVALSI che offre modelli e contributi per il lavoro delle commissioni, ma con l'autonomia delle commissioni di esame, in grado, tuttavia, di rendere i risultati della scuola italiana comparabili con la valutazione internazionale.

Cito infine la novità strategica di cui all'articolo 2: si investe sulla continuità dell'apprendimento negli anni decisivi della formazione e per tutta la vita, come avviene in Europa e nel resto del mondo sviluppato.

Emerge dunque il profilo di una scuola seria, solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, che valorizza i talenti, che è attenta ai risultati, nell'interesse degli studenti italiani e nell'interesse del Paese; una scuola più europea. Signor Presidente, mi avvio a concludere.

Onorevoli colleghi, per le ragioni che ho esposto è bene non accumulare ritardi sulla vita degli studenti e sul Paese, che ne registrano già parecchi. È bene che il provvedimento sia approvato dal Parlamento ora, perché le istituzioni scolastiche possano prepararsi al nuovo esame fin da ora, a partire da questo anno scolastico. Non sarebbe opportuno rinviare l'applicazione delle nuove norme, come da qualche parte si sollecita, perché è bene fare presto ciò che può migliorare la vita della scuola italiana.

Altri problemi relativi ai percorsi dell'istruzione secondaria superiore restano aperti. Resta aperta, ad esempio, la discussione nel Paese e nella politica - l'Unione ha delineato il suo programma al riguardo - su come debba essere la scuola italiana, su quale debba essere il suo ruolo nella vita della società: un'idea della scuola che è tutt'uno con l'idea che abbiamo del Paese, di tutto il Paese, dal Sud al Nord.

Già con questo provvedimento, comunque, il Parlamento può comunicare al Paese la volontà di segnare questa fase con i caratteri della serietà, dell'equilibrio, della tensione educativa e culturale. Può farlo con una volontà comune, peraltro già manifestata in Commissione. Continuiamo in molti a pensare che la scuola appartiene a tutti e non certo ad uno schieramento.

Vogliamo trasmettere agli studenti un messaggio chiaro: abbiamo fiducia in voi, abbiate fiducia in voi stessi. Siate protagonisti. E allo stesso modo parliamo agli insegnanti: vogliamo sia data dignità alla scuola e al suo lavoro. Attraverso l'esame di Stato il Paese si guarda allo specchio vedendo il suo volto giovane, sognando il suo futuro. Anche attraverso l'esame di Stato il Parlamento sostiene il futuro delle nuove generazioni e anche attraverso l'esame di Stato il Parlamento può mettere in moto l'Italia. (Applausi dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e Misto-IdV e dai banchi del Governo).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo molto brevemente per proporre una questione pregiudiziale.

Onorevoli colleghi, membri del Governo, vorrei ricordare la legge n. 62 del 10 marzo 2000, la cosiddetta legge per la parità scolastica. Al comma 1 dell'articolo 1 si legge che le scuole paritarie private fanno parte, al pari delle scuole statali, del sistema nazionale di istruzione (che oggi chiameremmo, usando le parole del ministro Fioroni, che sicuramente mi sta ascoltando, sistema nazionale della pubblica istruzione). (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, oltre il ministro Fioroni, sarebbe bene che ascoltassero tutti. Le chiedo scusa per l'interruzione, senatore Asciutti. La invito a proseguire.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, di solito quest'Aula è più che sorda quando si parla di scuola e di cultura. È una cosa ricorrente, purtroppo.

Uno dei requisiti per il riconoscimento della parità è che il personale sia fornito del titolo di abilitazione e che i contratti individuali di lavoro rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. Ne consegue giustamente, a mio avviso, ma credo anche ad avviso della stessa relatrice che lo ha puntualizzato, che i docenti delle scuole paritarie devono avere gli stessi requisiti giuridici dei docenti delle scuole statali.

Il disegno di legge in esame prevede che i commissari esterni agli esami di Stato siano solo docenti di istituti statali, escludendo completamente da tale possibilità i docenti delle scuole paritarie. Questo è il motivo per cui si pone la questione pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, perché questo provvedimento prevede una discriminazione tra gli insegnanti delle scuole paritarie e quelli delle scuole statali, a parità, ripeto, di requisiti giuridici.

Vi è poi l'assurdo per il quale la dizione «insegnanti di scuole statali» non specifica la tipologia di quegli insegnanti che potrebbero anche essere docenti non abilitati, supplenti, temporanei, mentre per le scuole paritarie è obbligatorio che gli insegnanti siano abilitati. Ove si verificasse tale situazione, si creerebbe un diverso atteggiamento nei confronti della legge di parità la quale, fissando come vuole la Costituzione all'articolo 33, comma quarto, diritti e obblighi delle scuole non statali, eleva a pari dignità la funzione docente nelle scuole statali e in quelle paritarie - che non vanno confuse assolutamente con quelle private, che sono altro - in quanto, come ho ricordato, fanno parte entrambe del sistema nazionale della pubblica istruzione.

Vorrei ricordare, signor Presidente, il dibattito svoltosi nell'aprile del 1999, riportando le parole dell'allora senatore Giaretta - già senatore della Repubblica, da poco dimissionario - che ad un certo punto del suo intervento si lamentava dicendo: «Per la scuola dell'obbligo e per la scuola superiore avremmo preferito un altro strumento, ad esempio quello del finanziamento della funzione docente perché ci sembrava che esso meglio potesse premiare la qualità della scuola, che è quello che ci deve soprattutto interessare». Il senatore Giaretta andava ben oltre la parità prevista dalla legge a suo tempo, come avviene in molti Stati europei, ma ci siamo dimenticati di questo.

Non vorrei allora che il comma 4 sub articolo 4 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame sia stato dettato da quella sinistra massimalista che ha fatto riemergere anche in Commissione vecchi e astiosi rigurgiti di rigido e bieco laicismo nei confronti delle scuole paritarie che, respingendo la legge di parità, le vede ancora relegate a scuole private, soprattutto confessionali, da chiudere specialmente se cattoliche: è questo il motivo per cui vogliamo l'applicazione dell'articolo 93 del Regolamento del Senato. (Applausi dal Gruppo FI).

DAVICO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, intervengo per illustrare la questione pregiudiziale QP1.

Innanzitutto ringrazio la relatrice, che ha cercato nelle sue parole di sintetizzare il lavoro svolto in Commissione e di sottolineare l'apporto positivo che ciascuna componente di questo ramo del Parlamento ha saputo dare in quella sede: sia le componenti di maggioranza che di minoranza, sia le componenti più vicine al provvedimento che stiamo esaminando che quelle vicine ai provvedimenti da questo più lontani, sia quelle favorevoli ad un sistema scolastico più centralistico che quelle che auspicano invece un sistema decentrato e più autonomista.

Sono però convinto che con questo disegno di legge non facciamo proprio un bel servizio al Paese e agli studenti, che saluto anch'io e con i quali anch'io mi complimento per la loro presenza in quest'Aula, già prima sottolineata. Infatti, se sono qui significa che si interessano delle istituzioni, che credono in una scuola aperta, libera, che va oltre le aule scolastiche. Ed è il contrario di una scuola di Stato, che ingessa, blocca e istituzionalizza, e che intende valutare, non si sa bene in nome di quali princìpi, il livello raggiunto. Gli studenti giovani non si formano più con i meccanismi e con lo stile dei loro padri.

Oggi ci troviamo all'interno di un sistema aperto, globale e questo passaggio non è nato adesso, né può dirsi recente. È un percorso iniziato ormai da decenni, tanto è vero che il sistema scolastico italiano si è aperto a tutte le forme di insegnamento presenti nel Paese e risponde al dettato costituzionale della libertà e della partecipazione, al fine di contribuire complessivamente al sistema formativo. Quest'ultimo, peraltro, rappresenta il sistema più importante dal momento che forma i giovani, coinvolgendo le famiglie. Ma non è più un servizio esclusivo dello Stato; è un servizio aperto.

Di ciò si era già fatta interprete la legge sulla parità e sull'apertura ai sistemi formativi nazionali e non solo, giacché i ragazzi si formeranno anche all'estero attraverso cicli di studio o moduli didattici diversi, addirittura in altri contesti da cui riceveranno crediti formativi che andranno a cumularsi con quelli acquisiti durante tutto il loro percorso.

Pertanto, l'esame è superato, ma non è superata quell'apertura realizzata due legislature fa dall'allora ministro Berlinguer. Il dettato costituzionale, attraverso la legge n. 62 del 2000, è realizzato attraverso quel meccanismo di parità, di completa parità. Non possono esserci discriminazioni né distinzioni. Se la legge è legge e la Costituzione è Costituzione, lo è per tutti, sia per i ragazzi che frequentano le scuole di Stato che per quelli che frequentano quelle non di Stato, che forniscono, peraltro, lo stesso identico servizio, il servizio paritario, che si chiama così proprio per questo. Lo è, inoltre, per le famiglie e per gli insegnanti.

Dunque, operare una discriminazione realizzando, di fatto, una divisione, consentendo solo agli insegnanti delle scuole di Stato (e non anche a quelli delle scuole pubbliche non statali) di essere membri della Commissione istituita per valutare i ragazzi al termine del loro ciclo di studi, rappresenta una violazione gravissima ed un precedente inaccettabile che nessuna forza politica che siede in questo Parlamento dovrebbe condividere. Una discriminazione siffatta è inaccettabile e può essere solo di natura ideologica: una sorta di "razzismo statalista" (non saprei che altra definizione potrebbe avere). È qualcosa di inconcepibile, che lede il diritto dei lavoratori giacché gli insegnanti delle scuole pubbliche statali e quelli delle scuole pubbliche non statali penso abbiano ormai gli stessi contratti e, di conseguenza, gli stessi diritti e doveri.

Èfacile, infatti, perseguire la parità e dire di volere essere uguale agli altri - il che, ormai, è un diritto sancito dalla legge da me sopra citata - ma c'è anche il rovescio della medaglia, vale a dire il dovere che impone di essere parte di tutto il sistema. Quindi, anche le scuole pubbliche, ma non di Stato, non solo hanno il diritto di partecipare a quella Commissione d'esame, ma hanno anche il dovere di parteciparvi. Ciò diventa un peso, un costo, un impegno, un qualcosa che comunque va programmato.

Tra l'altro, vi è da dire che molte di quelle scuole sono cattoliche, mentre altre sono da ricondurre alle varie ispirazioni presenti nel nostro Paese.

È per queste ragioni che invito ciascun senatore, quale che sia la sua appartenenza politica, a non accettare tale discriminazione prevista nel testo oggi al nostro esame.

Sono stati presentati alcuni emendamenti in questo senso che però non sono stati accolti ed è per tale motivo che è nata la discriminante. Se fossero stati accolti non vi sarebbe stato bisogno di alcuna discriminante, né di intervenire in questo modo. Se fossero stati accolti la parità sarebbe stata sancita, le leggi sarebbero state rispettate e non si sarebbe dovuto intervenire in questa maniera. Si interviene così in nome di quei princìpi che ritengo debbano accomunarci tutti ed allontanarci da quella visione statalista, estremista, non conforme e pregiudiziale nei confronti del principio della libertà scolastica. (Applausi dal Gruppo LNP).

*VALDITARA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 81, quarto comma, della Costituzione prevede che una norma debba necessariamente indicare i mezzi per la copertura finanziaria laddove introduca maggiori spese. Un emendamento approvato in Commissione, l'emendamento 1.501, affronta il tema della composizione delle commissioni della maturità prevedendo un'integrazione rispetto alla proposta governativa che con riferimento ai componenti esterni prevedeva che essi appartenessero allo stesso Comune e distretto dei commissari interni.

Si era sollevata, soprattutto da parte dell'opposizione, un'obiezione assai puntuale e stringente. Si era detto sostanzialmente che si faceva un passo indietro, un peggioramento addirittura rispetto alla cosiddetta riforma Berlinguer sulla maturità introducendo un meccanismo che nella migliore delle ipotesi avrebbe potuto comportare una sorta di scambio di favori e di condizionamento ambientale e nella peggiore avrebbe potuto addirittura comportare una discriminazione ai danni della scuola concorrente., trattandosi di commissari che afferivano ad un medesimo bacino di utenza.

La relatrice, accogliendo queste nostre osservazioni, ha proposto un emendamento che prevede che i commissari esterni debbano provenire da altri distretti scolastici. Questo emendamento è stato oggetto di un serrato dibattito in Commissione bilancio. Sono state sollevate numerose obiezioni da parte del senatore Enriques, che lo aveva illustrato, e di fronte a tali obiezioni la risposta del Governo è stata molto ambigua. Il Governo si è sostanzialmente rimesso alla valutazione della Commissione di merito - la Commissione bilancio - per quanto attiene ai profili finanziari, Commissione che ha ritenuto che questo emendamento comporti effettivamente una maggiore spesa, che peraltro sarebbe priva di copertura non essendo previsti stanziamenti ulteriori. In quella sede la rappresentante del Governo si è peraltro limitata a dire che l'emendamento "potrebbe" non determinare oneri superiori. Di fronte poi alle puntuali contestazioni del senatore Vegas, con riferimento in particolare all'esito concernente i Comuni di montagna o Comuni situati in determinate isole, ha ribadito che in tali Comuni non sono "in genere" presentiscuole superiori.

Viene data dunque una risposta assolutamente insoddisfacente ("potrebbe", "in genere"), una risposta che in ogni caso investe la Commissione stessa della responsabilità di decidere se su questo emendamento vi sia o no copertura finanziaria.

A titolo personale voglio anche aggiungere che ho forti dubbi, soprattutto per i Comuni di grandi dimensioni, che non vi siano da un distretto all'altro più di 60 minuti, presupposto che renderebbe necessario retribuire ulteriormente i commissari.

Ma, al di là di queste considerazioni, c'è da sottolineare che l'emendamento è stato bocciato e respinto dalla Commissione bilancio, a cui si era rimesso il Governo per una valutazione circa la copertura finanziaria. Credo che la Commissione bilancio lo abbia bocciato evidentemente perché non ha avuto alcuna contezza di questa copertura; se ci fosse stato un dubbio, infatti, credo che sarebbe stato sicuramente legittimo chiedere un termine per definire meglio la questione, come normalmente succede.

Nella passata legislatura ciò è accaduto diverse volte: quando vi erano dubbi sulla copertura finanziaria di una norma, di un emendamento, si chiedeva un termine per svolgere maggiori approfondimenti e per evitare che la legge potesse essere bocciata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Credo che noi non dobbiamo perdere il nostro tempo e rischiare di approvare una legge che non ha una copertura finanziaria.

Dunque, in relazione a quanto definito dalla Commissione bilancio, a cui - ribadisco - lo stesso Governo si era affidato, credo che sia palesemente esistente il problema costituito dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Questa legge rischia di non avere copertura finanziaria e dunque non può essere, ai sensi della nostra Costituzione, approvata, ma deve essere rinviata per ulteriori approfondimenti. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro della pubblica istruzione. Ne ha facoltà.

FIORONI, ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, intendo svolgere alcune considerazioni sulle questioni pregiudiziali che sono state presentate. Vorrei far presente alcuni elementi che ritengo importanti.

L'esame di Stato che andiamo a normare con questo disegno di legge fa riferimento esplicito all'adempimento di un obbligo costituzionale. Proprio per questo, dobbiamo approcciarci alla riorganizzazione e alla ridefinizione dell'esame di Stato con un principio informatore, quello della serietà, e dobbiamo mettere in ordine alcune delle questioni pregiudiziali che sono state sollevate.

La legge n. 62 del 2000 sul sistema di istruzione integrato del nostro Paese non viene minimamente violata dal disegno di legge in esame, perché le previsioni contenute al suo interno fanno riferimento esplicito al dettame della nostra Costituzione, non soltanto all'articolo che riguarda l'esame di Stato, ma soprattutto al terzo comma dell'articolo 97, che recita testualmente: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso».

Trattandosi di un esame di Stato, i docenti che vengono nominati debbono essere rispettosi di quanto previsto nella Carta costituzionale, cioè espressione di pubbliche amministrazioni ed assunti tramite concorso. I docenti delle scuole paritarie hanno pieno titolo a stare nel sistema pubblico integrato del nostro Paese, però - come sapete meglio di me - le scuole paritarie hanno ritenuto importante ed hanno scelto che il loro personale, laddove avesse anche requisiti di abilitazione (per un quarto è consentito che non abbiano tali requisiti), avesse contratti di categoria sulla base delle norme di diritto privato, sia per quanto riguarda gli aspetti economici che normativi.

Avevo pensato di poterli inserire quando ho elaborato il disegno di legge, ma - come sapete meglio di me - le scuole paritarie hanno scelto di poter giustamente, nell'ambito della libertà di educazione nel nostro Paese, scegliere i propri docenti sulla base del rapporto fiduciario con dei requisiti condivisi, ma non di accedere al rispetto della Costituzione, che prevede, all'articolo 97, che alle pubbliche amministrazioni si accede per concorso. È questo che impedisce di farlo.

Ed è lo stesso motivo per cui, anche quando è stata prevista la commissione interna con il solo presidente esterno, in quest'Aula nessuno ha mai sollevato una pregiudiziale motivata dal fatto che il presidente fosse esterno, come non l'avete sollevata neanche questa mattina, perché il combinato disposto tra l'articolo della Costituzione che prevede l'esame di Stato e quello che prevede l'accesso alla pubblica amministrazione per concorso - e dunque non su contratto di diritto privato e scelta delle scuole - ci rende impossibile accogliere la vostra questione pregiudiziale.

Inviterei, a seguito di tutto questo, a ritirarla, altrimenti proporreste una questione pregiudiziale che nell'altro Regolamento parlamentare, quello della Camera dei deputati, sfocerebbe in una pregiudiziale di incostituzionalità, perché non sarebbe rispettato il terzo comma dell'articolo 97. È indiscusso, infatti, che la Costituzione sia uguale per la Camera dei deputati e per il Senato.

Per quanto riguarda le osservazioni svolte dal senatore Valditara, faccio soltanto una riflessione di carattere generale: non me ne voglia il senatore, non vuole essere una riflessione polemica, ma soprattutto rivolta a me stesso. Abbiamo parlato della copertura finanziaria degli esami di maturità: credo che una questione pregiudiziale che dovremmo porre a noi stessi è che non si ripeta mai più - come accaduto in passato, come è successo con il precedente Governo - che gli esami di Stato vengano espletati e ci si dimentichi di pagare i docenti. È stato ritenuto infatti opzionale pagarli, sia in tutto che in parte, affidando alle scuole la decisione se pagare il personale per gli esami di maturità o comprare la carta igienica o quella per le fotocopie.

Fatta questa considerazione di carattere generale, per il resto credo - come detto più volte in Commissione - che sarà garantito, nell'ambito del distretto, il criterio della percorrenza di 60 minuti per tutte le nomine e che comunque il tetto massimo di spesa, così come previsto, sarà rispettato.

Queste sono le motivazioni che ci inducono a ritenere perfettamente legittimo ciò che abbiamo fatto e che abbiamo improntato anche al criterio di serietà, che noi dobbiamo offrire.

Ai nostri ragazzi deve essere offerta l'opportunità di avere docenti che dimostrino che l'esame di Stato è un esame serio, meritevole di attenzione e di responsabilità anche nella composizione della commissione, senza porre limiti che non consentano di trovare docenti in possesso dei requisiti, rinunciando così ad avere docenti idonei a valutarli secondo criteri di serietà. Credo sia necessario contemperare le esigenze legate alla spesa con questo elemento.

PRESIDENTE. Ricordo che, a termini di Regolamento, sulla questione pregiudiziale può prendere la parola non più di un rappresentante per Gruppo parlamentare.

*VALDITARA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, sulla questione pregiudiziale presentata dai senatori Asciutti e Davico vorrei, se mi è consentito, spendere qualche parola ulteriore. Il Ministro ha ricordato la norma della Costituzione per cui sarebbe illegittima la partecipazione ad una commissione di concorso da parte di commissari di scuole paritarie perché, ha affermato il Ministro, ad organismi statali e alla pubblica amministrazione più in generale si accede per concorso.

Ma questo non c'entra proprio nulla; in primo luogo perché il far parte di una commissione d'esame non realizza il concetto di accesso alla pubblica amministrazione, che presuppone un'assunzione stabile in un organo della pubblica amministrazione, e tanto non c'entra che delle commissioni di maturità fanno parte già oggi, già nella proposta del Governo, gli insegnanti delle scuole paritarie come membri interni e non vi è alcuna distinzione tra commissari interni e commissari esterni ai fini della legittima e giuridicamente corretta costituzione della commissione giudicatrice.

Se mi è consentito vorrei provare a ribadire alcune delle osservazioni fatte, proponendo anche qualche aggiunta ulteriore. Si diceva correttamente, citando l'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, che il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuola statale e dalle scuole paritarie.

Dunque, fanno parte del sistema nazionale tanto le scuole statali quanto quelle paritarie. Mi ricorda l'articolo 1 una famosa definizione presente nelle fonti romane che sicuramente il senatore Brutti ben conosce: "Iura popoli romani constant ex". È una definitio per partes; il tutto, l'insieme: il sistema nazionale della scuola; le sue parti, le parti che compongono il tutto: la scuola statale e la scuola paritaria. Che si tratti di un sistema unitario è testimoniato dal fatto che le scuole private che non abbiano chiesto la parità sono escluse; stanno al di fuori; sono - come si direbbe, ricorrendo ancora a terminologia romanistica - extra ordinem. La parità indica un rapporto di equivalenza; sono pari; sono in un rapporto di equivalenza. E non a caso tutti, a prescindere dall'orientamento, possono accedere a questa scuole: ogni giovane, ogni ragazzo può iscriversi senza preclusione di sorta.

D'altro canto, se abbiamo sottolineato come vi sia una totale parità, come entrambi questi modelli di scuola facciano parte di un unico sistema, i docenti anche nelle scuole paritarie devono essere abilitati; devono avere un'abitazione nazionale. Sono dunque posti nelle stesse condizioni giuridiche dei docenti delle scuole statali. E questo perché? Sia le scuole paritarie private sia le scuole statali, come specifica il comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000, svolgono un servizio pubblico.

È abbastanza singolare un altro fatto, che i docenti delle scuole paritarie possono far parte delle Commissioni di maturità, come commissari interni. Possono dunque legittimamente costituire una commissione d'esame e possono contribuire a rilasciare un titolo, avente valore legale: lo Stato, l'ordinamento nazionale conferisce a questi docenti il potere di contribuire a conferire un titolo avente valore legale. Questi docenti hanno un identico titolo giuridico. Se a questo punto dovessero essere esclusi, per ipotesi perché hanno una caratterizzazione religiosa, dalla possibilità di far parte anche delle commissioni come commissari esterni, si violerebbe certamente la nostra Costituzione che prevede che non ci possano essere discriminazioni in ordine all'appartenenza, alla fede, alla confessione religiosa che viene professata.

Allora perché dovrebbero essere discriminati? Perché dovremmo trattare come docenti di serie B questi insegnanti abilitati, che insegnano in scuole che fanno parte di un unico sistema, poste su un piano di parità, che già possono far parte legalmente, possono costituire giuridicamente le commissioni di concorso per gli esami di maturità?

Credo dunque che sia palesemente incostituzionale una norma di questo tipo, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Ma vi è poi anche una contraddizione nello stesso provvedimento del Governo perché, se è vero che esclude questi soggetti dalla composizione delle commissioni, tuttavia vi è un ordine del giorno approvato in Commissione che impegna il Governo e da questo è stato accettato, a promuovere iniziative di formazione dei docenti e dei dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, ma anche dei docenti e dei dirigenti delle scuole paritarie ai fini appunto dello svolgimento delle funzioni di commissario d'esame per la maturità.

Dunque, il Governo da una parte si impegna a porre sullo stesso piano di parità, a spendere delle risorse per la formazione degli insegnanti delle scuole paritarie affinché possano entrare a far parte delle commissioni giudicatrici; dopo di che si contraddice. Ecco allora perché chiedo - e sono d'accordo - che sia bocciato ai fini della costituzionalità il provvedimento. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la questione pregiudiziale avanzata, con diverse motivazioni, dai senatori Asciutti, Davico (QP1) e Valditara.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Colleghi, rimanete al vostro posto. Fate le eventuali segnalazioni ai senatori segretari.

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

298

Senatori votanti

297

Maggioranza

149

Favorevoli

141

Contrari

156

Il Senato non approva.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, credo che l'opposizione abbia dato dimostrazione di grande senso di responsabilità: alla Camera si sta discutendo una pessima finanziaria che opera il più grande taglio di risorse mai fatto sulla scuola italiana, smentendo tutte le promesse dell'Unione in campagna elettorale; promette 150.000 assunzioni di precari, sapendo che le disponibilità di organico non le consentono. (Brusìo. Richiami del Presidente).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Valditara, la invito - per lei stesso e per l'Assemblea - ad attendere qualche secondo di tempo per consentire ai senatori che intendono accomodarsi fuori dall'Aula di uscire. Onorevoli senatori, chi deve uscire è pregato di farlo rapidamente. Vi invito a non alzare il livello del brusìo: questa è una necessità!

Prego, senatore Valditara, prosegua pure il suo intervento.

 

VALDITARA (AN). La finanziaria abroga con un colpo di mano la riforma Moratti delle superiori, con un aumento dell'obbligo scolastico, senza peraltro stanziare risorse adeguate per poterlo attuare. Il ministro Fioroni, di fronte alle nostre puntuali contestazioni, non ha dato risposte convincenti in Commissione, dimostrando di non avere ben chiare le cifre e l'impatto della finanziaria sulla scuola italiana.

In un quadro di questo tipo, avremmo potuto disinteressarci del provvedimento oggi in discussione, lasciando che la maggioranza si arrangiasse e limitandoci a chiuderci in una contestazione di tipo ostruzionistico. Abbiamo però ritenuto che, prima di tutto, venisse l'interesse del Paese, degli italiani e, in particolare, dei giovani, diversamente da quanto ha fatto il centro-sinistra nella passata legislatura. Abbiamo cercato dunque di migliorare, laddove possibile, il progetto - senz'altro inadeguato e carente - presentato dal Governo.

La maggioranza ha accolto alcuni nostri emendamenti, alcuni di contorno ed altri di sostanza. Diamo atto alla relatrice di avere trattato con equilibrio ed attenzione il rapporto con l'opposizione, pur costretta nella camicia di Nesso confezionatale dal suo Governo e dalla sua composita maggioranza.

Proprio le profonde divisioni manifestatesi all'interno della coalizione di Governo, emerse con chiarezza nel dibattito in Commissione, hanno impedito che, al di là di qualche miglioramento su singoli punti dovuto essenzialmente al contributo dell'opposizione, si potesse migliorare in modo significativo l'intero disegno governativo.

Dunque, viene portata in Aula una maturità nel suo complesso incolore, sostanzialmente modesta, che ritorna nello spirito alla riforma Berlinguer del 1998, pur recependo qualche novità, peraltro già contenuta nel decreto Moratti sulle superiori o ispirata - appunto - dagli emendamenti dell'opposizione. Così lo scrutinio di ammissione era stato abolito dal centro-sinistra nella XIII legislatura ed era stato invece reintrodotto già nel decreto Moratti sul II ciclo.

Ilpotenziamento del rapporto con l'università sta già nella legge 28 marzo 2003, n. 53, e nel decreto attuativo ed ha lì un'ampiezza ed un'organicità ben maggiori. La necessità di recuperare tutti i debiti pregressi è contenuta nella citata legge n. 53, tanto da prevedersi che, se al termine del quarto anno non si siano saldati i debiti, non si sarà ammessi all'anno successivo.

La norma sugli "ottisti", che vuole scoraggiare i diplomifici, era già contenuta sempre in quel decreto Moratti che voi avete sospeso. La proposta del ministro Fioroni era semmai piuttosto indulgente: accogliendo un emendamento di Alleanza Nazionale e di Forza Italia si sono resi un po' più severi i criteri di valutazione; forse potevate avere più coraggio, come vi chiedeva un emendamento specifico di AN.

La vera novità che caratterizza questa riforma rispetto al decreto Moratti sul secondo ciclo è il ritorno dei commissari per metà esterni: la soluzione che avete accolto appare tuttavia ispirata dalla logica del "vorrei, ma non posso". Avete dato vita a qualcosa di stiracchiato, di inadeguato, di provvisorio, lo si intuisce persino tra le righe di alcuni vostri interventi. Avete comunque rieditato una formula che ha già dimostrato in passato di non funzionare.

È proprio questo è il punto: rispetto alla maturità Moratti, con tutti i membri interni, la maturità Berlinguer, con la metà dei commissari esterni, non determinò esiti diversi. Basta considerare le cifre: 96,4 per cento di promossi nel 2001 e addirittura qualcuno in meno nel primo anno di applicazione della Moratti (95,7 per cento), che vide poi attestarsi i promossi sul 96,5 per cento negli anni successivi. Ma allora occorre essere chiari: l'inserimento dei commissari esterni si giustifica solo perché dovrebbe consentire una valutazione più oggettiva, possibilmente meno indulgente; la sostanziale identità degli esiti induce a porre una prima domanda non trascurabile: vale la pena spendere quasi 150 milioni di euro quando i risultati sono gli stessi?

Forse, però, non sono nemmeno questi i risultati che vi interessano, se è vero come è vero che in finanziaria avete incoraggiato i docenti italiani a diminuire le bocciature del 10 per cento per risparmiare 130 milioni di euro in tre anni. Ma se non si ha il coraggio di cambiare in modo significativo questa maturità, non sarebbe meglio allora destinare questi 150 milioni di euro, o quasi, alla riduzione dei tagli sulla scuola contenuti nella finanziaria, alla valorizzazione dei docenti, alle spese di autoaggiornamento degli stessi o alla stessa edilizia scolastica, i cui fondi non sono mai abbastanza? Si vari piuttosto la riforma Moratti del secondo ciclo, che conteneva già la gran parte delle poche cose positive contenute in questo disegno di legge.

Alleanza Nazionale fin dall'inizio del dibattito aveva posto tre condizioni per dare il proprio assenso ad una riforma della maturità: una terza prova organizzata e gestita da un ente esterno; i commissari tutti esterni, tranne il membro di garanzia; la verifica del possesso delle basi culturali generali riferite all'intero percorso scolastico e non solo un accertamento delle competenze riferite all'ultimo anno. Avevamo anche espresso riserve su punti più specifici, come, per esempio, la possibilità per gli studenti extracomunitari che non abbiano frequentato l'ultimo anno di essere ammessi direttamente all'esame di maturità con un regime agevolato rispetto agli studenti italiani, così come era invece previsto nel testo originario del disegno di legge.

Più in generale abbiamo chiesto un cambiamento di indirizzo e di visione culturale: chiedevamo una riforma della maturità che fosse occasione per ridare serietà all'intero percorso scolastico, che ripristinasse l'idea di una scuola come luogo dove si studi seriamente, in cui si privilegi chi nel percorso scolastico ha assunto un atteggiamento di responsabilità e di impegno; ma per far ciò si devono, in primo luogo, dare gli strumenti per una verifica oggettiva, il più possibile terza, al termine del percorso. (Brusìo).

Chiederei però un po' di silenzio, anche dai senatori che sono qui al mio fianco, senatore Azzollini.

 

PRESIDENTE. Qui c'è un mistero, senatore Valditara: siamo meno di prima e il livello del brusìo non diminuisce. Forse c'è un automatico innalzamento del tono. Colleghi, vi prego.

 

VALDITARA (AN). Siamo l'unico Paese al mondo dove la promozione appare un diritto, dove si ha timore ad usare il termine "selezione", dove sono ancora consentite le occupazioni delle scuole.

Come è allora possibile non tener conto del fatto che, per esempio, alcune settimane siano state da taluni sprecate nella perpetuazione di stanchi riti che costituiscono pur sempre reati? Credo sia ora di dire basta ad un modello di scuola facile, indulgente, non formativa anche nel carattere, incapace di premiare il merito; abbiamo bisogno di una scuola che aiuti a formare persone adulte, non eterni adolescenti. Quando faccio i confronti con quello che accade all'estero c'è da preoccuparsi.

In questo contesto occorre poi la consapevolezza che il compito della scuola finisce con lo scrutinio di ammissione, la maturità è la verifica che fa lo Stato della preparazione complessiva dello studente per potergli attribuire un titolo avente valore legale. È lo Stato che attribuisce il valore legale ad un titolo, non la scuola.

Ecco perché è fondamentale che la terza prova sia gestita esternamente: si sarebbe trattato di un momento di valutazione oggettiva, senza possibilità di fare sconti, una valutazione omogenea su tutto il territorio nazionale. Ecco inoltre perché abbiamo chiesto che i commissari fossero tutti esterni e non venissero dallo stesso territorio dei membri interni. Ecco perché abbiamo tanto insistito sulla verifica delle basi culturali generali. Delle nostre tre condizioni solo una è stata accolta. Quanto meno ora, grazie ad un emendamento di Alleanza Nazionale, si definisce a cosa serve l'esame di maturità: nel testo del Governo non era nemmeno specificato. Grazie al nostro emendamento si concepisce dunque il percorso formativo come un tutto unitario, in cui l'ultimo anno appare come il completamento di un intero percorso, non come qualcosa di isolato.

Abbiamo anche apprezzato l'emendamento della senatrice Capelli che in qualche modo è venuto incontro alle ragioni della nostra contrarietà al testo originario del Governo che determinava una oggettiva disparità di trattamento fra studenti italiani ed extracomunitari, garantendo a questi ultimi inammissibili scorciatoie. Non vi è stata tuttavia quella svolta che chiedevamo: sulla terza prova sono emerse tutte le contraddizioni della maggioranza. Al riguardo, il senatore Ranieri ha dichiarato che si tratterebbe di «un compromesso che cerca di tenere insieme Capelli e Valditara», ma si tratta di un compromesso pasticciato. Cito qui proprio la senatrice Capelli che parla di «risultato confuso, inadatto a svolgere» i compiti che si vorrebbe prefiggere. Insomma per una parte della maggioranza sarebbe un modo inadeguato, pasticciato di «venire incontro alle sollecitazioni dell'opposizione», con riferimento al discorso della terza prova.

D'altro canto era noto che la terza prova sarebbe stata la cartina di tornasole della vostra reale volontà riformista. So che alcuni di voi non hanno posizioni molto distanti dalle nostre, su questo punto. Avete tuttavia dovuto subire il condizionamento della CGIL e di una parte della maggioranza che sull'emendamento che avete proposto lamenta addirittura la lesione della autonomia scolastica e delle prerogative del Parlamento. In realtà avete al vostro interno componenti allergiche a qualsiasi idea di verifica dei risultati e di valutazione esterna, difensori strenui di un concetto autoreferenziale, non meritocratico, sostanzialmente irresponsabile di scuola.

Un risultato comunque l'abbiamo ottenuto: fino ad agosto sembrava che l'INVALSI dovesse sparire, che la valutazione esterna fosse un tabù, ora ridate un ruolo all'INVALSI e, pur fra mille cautele, lasciate intravedere l'idea di una valutazione dei risultati. Peccato che ancora una volta abbiate scelto la logica del «vorrei, ma non posso». Vi è mancato il coraggio, avete sprecato una importante occasione in nome della unità della vostra coalizione. Come non comprendere infatti che il ruolo che affidate a questo INVALSI non è molto diverso da quello di un qualsiasi istituto che predispone modelli: in definitiva si pone sullo stesso piano dell'IPSOA!

La scuola se ne può bellamente infischiare dei modelli prodotti dall'INVALSI e, soprattutto, non vi è alcuna garanzia di una oggettività e di una omogeneità di questa terza prova per tutte le scuole, su tutto il territorio nazionale. Avete scelto di privilegiare la forma, sulla sostanza. A che serve una prova gestita tutta internamente alla scuola? La scuola ha avuto cinque anni per valutare il ragazzo, e il suo giudizio lo ha dato al momento dello scrutinio.

Veniamo ai commissari esterni: voi avete riconosciuto che una commissione composta tutta da esterni sarebbe stata la soluzione migliore, e avete anche riconosciuto che i commissari esterni non possono provenire dal medesimo Comune. Al riguardo vi do atto di aver compiuto un gesto di onestà intellettuale accogliendo un mio ordine del giorno, firmato anche dal senatore Ranieri, in cui si invita il Governo a reperire risorse per far sì che i commissari esterni provengano almeno dall'ambito regionale, riconoscendo implicitamente l'inadeguatezza della soluzione proposta dal Governo.

Avete obiettato tuttavia che non vi sono le risorse per fare meglio: ma allora è lo stesso ragionamento che spinse nella scorsa legislatura verso quella commissione tutta interna che voi avete così tanto esecrato e che, come si è visto, ha dato risultati sostanzialmente analoghi alla riforma che voi proponete. Insomma ritorna ancora una volta la logica del «vorrei, ma non posso».

Per venire incontro alle nostre critiche avete stabilito che i commissari esterni non devono provenire dallo stesso distretto: ma questo è il ritorno alla riforma Berlinguer, nel testo del Governo vi era una soluzione persino peggiore della Berlinguer, addirittura un grave passo indietro. Come non rendersi conto infatti che reclutare i commissari esterni nello stesso Comune in cui si trova la scuola avrebbe creato più danni che benefici: nella migliore delle ipotesi avrebbe favorito una logica di scambio; nella peggiore si sarebbe corso il rischio di rivalse per danneggiare la scuola concorrente.

E tuttavia anche questo minimo, scontato miglioramento è a rischio: l'emendamento della relatrice è stato bocciato dalla Commissione bilancio perché non sarebbe sicura la copertura finanziaria. E questo è un passaggio grave. Vi è anzi da chiedersi se dopo i pesanti tagli alla scuola che prevedete in finanziaria vi saranno ancora risorse per reperire quei quasi 150 milioni di euro necessari per pagare i commissari di concorso oppure farete come state facendo per l'obbligo scolastico: riforme senza soldi.

Ma vi è un ulteriore passaggio che ci ha lasciato perplessi e proprio nell'intervento conclusivo del Governo in Commissione. La vice ministro Bastico, riconoscendo la bontà di alcune nostre proposte, in particolare in relazione alla struttura della terza prova, ha testualmente dichiarato che potranno essere meglio considerate quando si farà la riforma delle superiori, rinviando dunque ad una riflessione ulteriore da farsi in quella occasione. Ha così concluso che in questo disegno di legge vi sarebbero solo aggiustamenti in attesa di una riflessione ulteriore da compiersi in occasione della preannunciata riforma del secondo ciclo, sottolineando peraltro come ciò che noi proponiamo si collocherebbe su una medesima linea di tendenza.

Ma allora che razza di riforma è mai questa che stiamo discutendo oggi? Mi pare dunque di capire che rischiamo di dare vita all'ennesima riforma provvisoria della scuola italiana, a qualcosa che già si preannuncia dovrà essere ripensato e probabilmente migliorato. Si tratterebbe dunque di una riforma transitoria che già si ipotizza di cambiare. Ma la scuola italiana, gli studenti italiani sono stanchi di riforme provvisorie. Più organicamente, il precedente Governo aveva previsto di cambiare la maturità insieme con la riforma delle superiori, in quel decreto che voi avete invece sospeso. È evidente, a questo punto, che questa riforma risulta come sospesa per aria, senza solide basi.

Vi è poi un altro punto, l'ennesimo, su cui sono affiorate le vostre contraddizioni e alla fine ha prevalso, come sempre, uno spirito conservatore, statalista e poco liberale. È stupefacente la vostra posizione sulle paritarie: proponente un ordine del giorno in cui s'invita lo Stato a formare anche i docenti delle scuole paritarie insieme con quelli delle scuole statali, in vista della partecipazione alle commissioni di esame in veste di membri interni e poi non riconoscete a questi docenti anche il ruolo di commissari esterni, dunque li considerate inadeguati, all'interno del sistema pubblico di istruzione create una categoria di docenti di serie B; francamente, mi interessano poco le vostre giustificazioni, avete detto: «non possiamo spaccarci ».

Insomma, per l'ennesima volta, rivelate di essere come Giano bifronte: un viso che guarda avanti e l'altro che guarda all'indietro e ancora una volta è quello che guarda indietro che alla fine ha avuto la meglio.

Nonostante qualche miglioramento, questa riforma non risponde, dunque, ad un'idea moderna di scuola e temo che non contribuirà a risolvere quella che appare una delle maggiori critiche che si leggono nelle periodiche relazioni dell'OCSE: la eccessiva facilità e la sostanziale deresponsabilizzazione del nostro modello di istruzione. Con i vostri innumerevoli «vorrei ma non posso », voi dimostrate che ciò che manca non è la consapevolezza dei problemi, ma la inadeguatezza del vostro Governo, che non ha volontà e spirito per trasformare le parole in fatti concreti. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Carloni. Ne ha facoltà.

CARLONI (Ulivo). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi senatori, intervengo a favore del provvedimento in esame ed auspico che, come già avvenuto nel corso del confronto costruttivo tra maggioranza e opposizione e tra Commissione e Governo, anche in quest'Aula si realizzi il più ampio consenso sul provvedimento che contiene le disposizioni in materia di esami di Stato.

L'istituzione scolastica ha rappresentato un cardine essenziale nella crescita del nostro Paese, un punto di riferimento irrinunciabile per intere generazioni di donne e di uomini che hanno costruito il tessuto produttivo, intellettuale e materiale italiano. È questo il ruolo che abbiamo il dovere di riguadagnare all'istituzione scolastica. Un ruolo che è culturale e, nello stesso tempo, sociale.

Il processo di svalutazione dell'istruzione cui abbiamo assistito in questi ultimi anni - al quale hanno concorso, seppure inintenzionalmente, il sistema mediatico, la famiglia, la scuola e la politica stessa - si traduce nell'enfasi posta sul successo, piuttosto che sull'impegno, sul possedere e sull'apparire piuttosto che sull'essere, sull'informazione piuttosto che sulla formazione. All'interno delle famiglie si rileva una quasi totale sfiducia nella competenza delle istituzioni scolastiche a supportare processi decisionali e si preferisce, per prendere decisioni importanti per il futuro, sia formativo che lavorativo, muoversi esclusivamente all'interno di reti circoscritte e tradizionali (le parentele e le relazioni amicali). Tutto ciò segnala una profonda distanza, oltre che un profondo senso di sfiducia, nei confronti delle istituzioni. La sfiducia delle famiglie si riversa fatalmente sui giovani, alimentando un deleterio circolo vizioso che delegittima l'istituzione scolastica, privandola di quel riconoscimento di competenza essenziale per portare a termine con efficacia il compito educativo.

È veramente molto significativo che il primo provvedimento proposto dal Governo alla discussione parlamentare sia centrato sull'obiettivo di restituire nuova credibilità e autorevolezza agli esami di Stato. Si tratta di un momento dal forte valore simbolico: rappresenta la chiusura di un percorso di studi, ma anche un formativo rituale di passaggio, che segna il percorso verso l'età matura della consapevolezza e della responsabilità individuale.

Riguadagnare attraverso questo provvedimento la serietà e l'importanza di tale momento significa contrastare il rischio della perdita di valore legale del titolo di studio e le sue conseguenze in un mercato del lavoro sempre più esigente. Significa restituire valore al lavoro scolastico dei nostri giovani e dei loro insegnanti, anche attraverso il contrasto dei cosiddetti diplomifici, specializzati nel far ottenere esiti brillanti - se così possiamo dire - a privatisti senza merito. Ma significa anche segnare la volontà di un'inversione di tendenza nelle dinamiche sociali e nei valori condivisi dalla comunità, tale da permettere di recuperare il senso dell'esito finale come reale riconoscimento del percorso di istruzione svolto e dell'impegno profuso. Significa dare al nostro Paese un primo strumento reale per colmare il divario - in qualità, equità e meritocrazia - che separa la nostra scuola da quelle delle Nazioni industrializzate al nostro pari.

Ma è sul concetto di equità che vorrei richiamare la vostra attenzione, in ragione delle prospettive che il provvedimento oggi in esame delinea per il futuro della scuola italiana. È indubbio che sia necessario - direi vitale per l'istituzione scolastica - attuare politiche di rafforzamento della qualità e della serietà dei percorsi formativi, favorendo la responsabilità degli studenti e di tutti gli operatori scolastici. Parimenti, non possiamo ignorare quanto il contesto sociale di provenienza assuma, ancora oggi, un peso preponderante nel determinare il successo scolastico: gli studenti con un più basso livello socio‑economico risultano avere prestazioni tre volte più povere rispetto agli appartenenti a classi sociali più elevate.

Ancora oggi si rileva una variabilità troppo altra tra differenti scuole, anche nella stessa area geografica, per quanto riguarda la qualità e l'efficacia dei processi formativi. Ciò condiziona pesantemente le opportunità dei giovani e, di conseguenza, lo sviluppo dell'intero nostro sistema produttivo. Ciò depotenzia il ruolo e l'immagine della scuola, troppo spesso percepita come un limite piuttosto che come un'opportunità.

La Campania e il Mezzogiorno, territori pesantemente segnati da antiche e nuove criticità, vivono in modo drammatico queste diseguaglianze. Nell'anno scolastico 2005-2006, il tasso di dispersione in città quali Napoli e Palermo ha oltrepassato il 40 per cento (contro una media nazionale, già fin troppo alta, del 32 per cento). A Napoli soltanto una scuola su cento realizza il prolungamento di orario, il cosiddetto tempo pieno: a Milano l'88 per cento! Sono dati impressionanti che definiscono i contorni di un profondo divario tra il Nord e il Sud del nostro Paese.

Trovo importante e significativo che le alte cariche dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica, abbiano sentito la necessità di ribadire con forza l'unità del Paese quale valore costituzionale fondante della nostra democrazia. Nondimeno, bisogna prendere atto di come - nei fatti, nella realtà del Paese, nella vita quotidiana dei cittadini - l'accentuazione sempre più marcata del divario Nord-Sud rischi di determinare i contorni di un vero e proprio processo di secessione nascosta e strisciante.

I giovani meridionali patiscono forti diseguaglianze di opportunità, proprio nel momento più delicato della propria biografia di formazione. Ancora in queste ultime settimane, così drammatiche per la città di Napoli, in più occasioni il Governo ha dichiarato l'impegno a favorire l'apertura pomeridiana delle scuole quale fattore concorrente a una più ampia strategia di contrasto alla criminalità organizzata e al tessuto economico parallelo e illegale che rappresenta un male storico della città, con esiti e ricadute devastanti sul tessuto sociale.

La reale efficacia di tale proposta, già sostenuta con i mezzi e le risorse delle istituzioni locali, si misurerà sulla volontà e la capacità di costruire processi concreti e reali di impegno e coinvolgimento di studenti, insegnanti, famiglie e forze attive sul territorio. È necessario un investimento forte e costante per restituire qualità all'istituzione scolastica, autorevolezza agli insegnanti e capacità di interessare i giovani con attività realmente coinvolgenti.

Se non sarà supportata da strumenti e risorse adeguate, l'apertura pomeridiana e serale delle scuole napoletane rischia di rimanere uno slogan, efficace ma privo di reale forza di cambiamento, potrebbe addirittura generare un doposcuola di serie B, di cui la città non sente il bisogno, avendo inoltre chiare le conseguenze ancora più devastanti che un intervento limitato, semmai frettoloso, può avere in una situazione così complessa e drammatica. Bisogna investire, molto e molto di più, per la scuola napoletana e meridionale e per farlo è necessario conoscere, rispettare, valorizzare ed estendere le esperienze che hanno già dato tanti buoni risultati, costruendo insieme con il territorio e gli operatori quel percorso virtuoso che potrà dare i frutti sperati.

Proprio in ragione di una situazione fortemente compromessa, negli ultimi anni Napoli e la sua Provincia sono stati teatro di una profonda riflessione su questi temi, che ha già portato alla realizzazione di tante esperienze positive, che delineano concretamente quella scuola cosiddetta della seconda opportunità, necessaria per fronteggiare situazioni particolarmente critiche, ma utile anche per l'attuazione di più efficaci pratiche di integrazione.

Desidero richiamare brevemente almeno tre esperienze. La prima è il progetto «Chance», definito e conosciuto come quello dei «maestri di strada», che da molti anni riesce a contrastare la dispersione scolastica e a recuperare alla scuola (strappandoli alle attività criminose) decine di ragazzi che hanno ripreso dignità, ottenuto la licenza media, fatto sport e musica. Si è riusciti a rendere attraente la formazione, a non far percepire la scuola come un nemico; i ragazzi hanno partecipato anche a esperienze di lavoro protetto, ma non simulato.

Ricordo poi tutti i progetti di tutoraggio da parte dei ragazzi più grandi della stessa scuola, finalizzati a stabilire ponti culturali più larghi verso gli alunni, coinvolgendoli in tante decine di attività e anche coinvolgendo le loro madri, le scuole aperte il pomeriggio alle mamme nei quartieri più degradati e poveri, quelle mamme che non hanno nessuna opportunità e che diventano appunto elemento di tutela del processo formativo per i loro ragazzi.

Vorrei ricordare inoltre le tante esperienze di educazione alla legalità: penso all'istituto superiore «Rosario Livatino», nella periferia orientale, la prima scuola italiana dove la cultura della legalità è divenuta materia d'insegnamento, al pari della matematica o dell'italiano, e non è attività accessoria. Ogni giorno, 1.200 ragazzi dedicano una quota delle loro ore di studio all'approfondimento della Costituzione, all'esame critico dei giornali, alla discussione sui principali fatti di cronaca.

In generale, quello che emerge dall'esperienza napoletana è la possibilità concreta di costruire una nuova personalità e un nuovo statuto deontologico degli studenti e delle studentesse. È necessario però che le esperienze positive escano dagli ambiti della precarietà e dell'eccezionalità: devono diventare pratica istituzionale condivisa, modus operandi integrato nelle politiche formative nel loro complesso, patrimonio comune che assume dignità ai fini della valutazione conclusiva.

In questa direzione spinge il provvedimento oggi all'esame di questa Assemblea. Il nuovo esame di Stato, ripristinando il giudizio di ammissione da parte del consiglio di classe, restituisce a ogni singola scuola la responsabilità, la dignità, l'autonomia per valorizzare, anche attraverso l'istituto dei crediti formativi, il lavoro svolto in ragione del superamento di condizioni di svantaggio e l'impegno nella costruzione di coscienza civile e sociale.

È necessario spingere la scuola a riappropriarsi del suo ruolo di «costruttore» dell'identità civile del nostro Paese e di punto di riferimento, non soltanto per i giovani, ma anche, e sempre di più, per le loro famiglie. La scuola italiana, con la sua competenza, deve avere tutti gli strumenti necessari ad accompagnare il Paese verso un maggiore e più armonico sviluppo. Una scuola fondata sui diritti inalienabili dell'individuo, sui criteri di qualità ed equità, sarà la scuola democratica e competente di cui il nostro Paese ha bisogno per crescere.

Diceva Giovanni Falcone: «Solo un esercito di maestri potrà sconfiggere un giorno la criminalità». Io penso che quel giorno è arrivato, penso che possiamo provarci, però dobbiamo crederci tutti. Tutti e tutte e, credo, anche quest'Aula - maggioranza e opposizione - possiamo avere fiducia nelle parole e nel testamento morale di Giovanni Falcone. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, onorevoli senatrici, onorevoli senatori, ministro Fioroni, il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea nasce dall'esigenza di contemperare diversità di accenti e di convinzioni, di princìpi e di mentalità, di opinioni e di vedute fra le varie forze politiche in ordine ai processi che governano la scuola di oggi.

Il problema della struttura e della funzione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria, si è imposto ormai da tempo con il maturare della consapevolezza che non è più possibile ignorare l'evoluzione delle esigenze che ha accompagnato lo sviluppo storico della nostra società.

In questo senso l'esame di Stato - non vi è dubbio - si configura come uno tra i temi più delicati dibattuti all'interno del comparto della pubblica istruzione; per il fatto che esso costituisce il momento di centralità formativa dell'intero nostro sistema scolastico.

Certo, l'atteggiamento di ostilità e di rifiuto da parte del ministro Fioroni e del suo staff di Vice Ministri e Sottosegretari nei confronti di ciò che di moderno e innovativo è stato introdotto dal precedente Esecutivo nella scuola, non depone positivamente ai fini di un sereno ed equilibrato confronto democratico tra maggioranza ed opposizione. L'atteggiamento del Ministro e i suoi giudizi di merito sui processi che hanno caratterizzato la scuola negli ultimi cinque anni fanno perno e si sostanziano di una filosofia e di un programma di Governo, a dir poco, minimalista, secondo cui in materia di rinnovamento scolastico è meglio abrogare che riformare la precedente normativa.

Da qui l'idea ossessiva che finora lo ha contraddistinto: quella cioè di un capillare «smontaggio» della riforma Moratti attraverso dissennate dichiarazioni volte a cancellare i cardini su cui s'incentra la legge 28 marzo 2003, n. 53, e attraverso continue circolari ministeriali dirette a suggerire comportamenti del tutto difformi dalla legislazione vigente. Un tale comportamento, unito a un maldestro tentativo di ripristino della vecchia strutturazione degli esami di Stato, riporterebbe indubbiamente indietro di venti anni le lancette dell'orologio della scuola italiana.

Occorre invece maggiore apertura, maggiore flessibilità, maggiore disponibilità al dialogo e al confronto con le parti politiche; cosa che all'interno della 7a Commissione permanente, per fortuna, è possibile riscontrare anche quando le soluzioni non raggiungono l'obiettivo della convergenza e dell'unità. Il dibattito in Commissione, dunque, su questo delicatissimo tema c'è stato. È stata una discussione incalzante, a volte spigolosa, animosa, ma essenzialmente improntata a un corretto e civile confronto democratico.

Confronto caratterizzato, ovviamente, da alcuni punti fermi di comune convergenza, quali l'esigenza di maggior rigore e serietà dell'esame; le finalità cui tende la verifica conclusiva nella secondaria superiore; il contesto nel quale si colloca il nostro sistema d'istruzione, che è quello dell'articolo 33 della Costituzione, relativo alla libertà d'insegnamento e al particolare compito dello Stato di poter istituire scuole statali e di dettare le norme generali sulla parità scolastica.

E tuttavia, nonostante i tentativi condivisi di miglioramento del disegno di legge in Commissione, esso presenta ancora delle criticità che vanno ora affrontate in Assemblea.

Naturalmente puntare a un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto, ma non dimentichiamo che tale obiettivo è stato quello che si è sempre perseguito nelle leggi di riforma della XIV legislatura.

Così come, del resto, è giusto, dal punto di vista educativo, attuare un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di verificare i livelli di apprendimento dello studente, soprattutto nei bienni che precedono l'ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all'interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo.

In questo senso, sia pure con sensibilità diverse, si è verificata una sostanziale convergenza in Commissione; come pure sulla necessità del ripristino dei requisiti di ammissione incautamente cancellata dalla riforma Berlinguer del 1997 e ridotta semplicemente alla frequenza dell'ultimo anno.

Voglio ricordare al riguardo un dato storico: nel 1998, quando non era ancora in vigore la riforma Berlinguer, la percentuale dei non ammessi oscillava tra il 6 e il 7 per cento. Ebbene, l'anno successivo il 1999 anno di entrata in vigore della riforma che cancellava dallo scrutinio finale l'ammissione all'esame, i promossi passarono dal 92 al 97 per cento dei candidati, con grande sdegno di Berlinguer. Il che conferma la tesi del grosso abbaglio preso dal Ministro di allora che in nome della trasparenza e serietà dell'esame, si era forse lasciato andare al populismo demagogico del «tutti ammessi, tutti bravi, tutti promossi».

Ma tornando al disegno di legge in esame, l'introduzione di nuove norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggior rigore per i candidati interni ed esterni ha fatto riemergere vecchi ed astiosi rigurgiti di rigido e bieco laicismo, come ho già detto poc'anzi, mescolato ad altrettante inutili polemiche nei confronti delle scuole paritarie. Qui dovremmo riprendere i dati relativi alle scuole paritarie, al numero dei promossi in queste scuole e ai problemi connessi e non dimenticare che la legge sulla parità fu fatta da un analogo Governo di centro-sinistra nei cinque anni che hanno preceduto la precedente legislatura con la nostra maggioranza. E questo non è giusto.

A scanso di ogni equivoco, ritengo di poter affermare che tutti - credo - tutti siamo contro i «diplomifici»; perché essi sviliscono la qualità dei processi didattico-educativi, cancellano un serio e normale iter scolastico, ostacolano un naturale svolgimento dell'istruzione e formazione della cultura.

E tuttavia, con i provvedimenti normativi che il Parlamento si è dato in questi anni - mi riferisco in primis alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sulla parità scolastica - credo sia giunto davvero il momento di rimuovere questo sterile pregiudizio, tipico di una certa sinistra, secondo cui le scuole paritarie rappresenterebbero l'erba selvaggia da estirpare nel giardino fiorito di una scuola tutta statale.

Vorrei ricordare al Ministro che l'articolo 97 della Costituzione riguarda altro (è una scusa; forse non è riuscito a trovare un'altro riferimento normativo per rispondermi poc'anzi), perché tanti concorsi per l'accesso a posti pubblici da commissario riguardano commissari non dello Stato italiano, non di ruolo, assolutamente: li possiamo anche elencare, dai Beni culturali alle Università e così via. Ma probabilmente il Ministro non aveva altre risposte e ha fatto riferimento all'articolo 97; forse la Costituzione va utilizzata diversamente.

Le scuole paritarie (dobbiamo mettercelo bene in testa), come tutte le altre scuole, sono scuole pubbliche che offrono un servizio - quello scolastico-formativo - a cui tutti possono e devono essere liberi di accedere.

Nel ribadire, dunque, la mia ferma contrarietà nei confronti dei «diplomifici», intendo anche precisare che tale deprecabile fenomeno non deve risolversi a danno delle scuole paritarie più serie. Al contrario, è preciso compito del Governo utilizzare gli strumenti offerti dalla legge n. 62 del 2000 per revocare eventualmente la parità agli istituti che abbiano dimostrato di non meritarla. Ma il Governo questo coraggio non ce l'ha: preferisce un provvedimento legislativo come quello in esame, per nascondere la volontà di eliminazione della parità scolastica.

Il nostro disegno di legge, in questo senso, prevede sistematiche e costanti verifiche sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari. In coerenza con esso, perciò, riteniamo che la organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, vengano assicurati nell'ambito di un rigorosa operatività della funzione ispettiva.

Nel confronto, dunque, che ha caratterizzato la Commissione, al di là del comune accordo di proseguire nel cammino di riforma e modernizzazione del sistema scolastico già avviato, al di là, inoltre, dell'intesa di incentivare il merito degli studenti nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, le posizioni tra maggioranza ed opposizione su alcuni punti sono rimaste distanti.

Su due nodi fondamentali, in particolare, le nostre analisi non si sono ritrovate con quelle della maggioranza: ovvero sull'alta percentuale di promossi e sulla composizione della commissione esaminatrice; senza dubbio, due essenziali elementi indicatori della progressiva china e perdita di serietà dell'esame di Stato.

Relativamente alla prima analisi: da tutti i dati rilevati risulta che dall'avvento della scuola di massa il problema della «serietà» ha poco o nulla a che fare con la composizione delle commissioni. Dopo la riforma del 1969, si sono avute tre tipologie di commissioni: tutta esterna con il solo commissario interno; metà esterna e metà interna; tutta interna con il presidente esterno. I promossi con le tre combinazioni variano dal 95 al 98 per cento. Il problema, allora - come ho avuto modo di spiegare in Commissione - è altrove e occorre individuare i veri nodi della questione.

Se per alta percentuale di promossi s'intende l'inequivocabile necessità di tornare a un esame severo, erudito, selettivo, certamente il disegno di legge del Governo non ci trova sulla stessa lunghezza d'onda; visto che, in realtà, la questione centrale - dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato il nostro sistema scolastico a partire dagli anni Settanta - non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa.

Né è pensabile che sia ancora possibile appigliarsi alla questione del valore legale del titolo di studio, dal momento che - pur riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici consentendo la prosecuzione degli studi, la partecipazione a concorsi pubblici e, qualche volta, l'inserimento nel mondo del lavoro - in effetti il vero problema non sta, né va semplicemente rintracciato nel curriculum o nella votazione conseguita, ma nella qualità delle conoscenze possedute dagli studenti e nelle esperienze post-scolastiche.

Sappiamo tutti come da molti anni le statistiche registrano un numero elevatissimo di diplomati con il massimo dei voti (quest'anno 40.000 studenti hanno avuto il 100 su 100: o sono geni o c'è qualcosa che non va); il che farebbe pensare a un eccellente livello di preparazione dei giovani. Non è così. O almeno: il nostro convincimento e le nostre conclusioni non sono di questa natura.

Le indagini OCSE, signor Presidente, fotografano infatti una realtà ben diversa, a testimonianza di criticità ben più a monte rispetto agli esami di maturità. Cosa intendo dire? Voglio dire che la pur conclamata esigenza di rigore non va rivolta tanto al termine dei corsi di studio, quanto piuttosto a tutto l'arco della loro durata, dedicando particolare attenzione all'effettivo superamento dei debiti formativi.

In questo senso ritengo, e ne sono manifestamente convinto, che solo superando un certo lassismo e permissivismo culturale - che oggi, per certi versi, pervade la scuola, con particolare riguardo a tutto il percorso scolastico e non ad un solo anno - si potranno produrre competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi e per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro. Solo in questo modo si potrà restituire dignità alla formazione conseguita, di cui l'esame di maturità costituisce il coronamento e soltanto l'aspetto finale.

L'altro momento altrettanto importante che in Commissione ha marcato le distanze tra maggioranza e opposizione è stato quello relativo alla composizione della commissione d'esame. Su questo punto occorre rilevare la nostra divergenza con la maggioranza, riaffermando la contrarietà al ritorno ad una composizione mista della commissione d'esame che già in passato si è rivelata inefficace e costosa perché il problema, come ripeto, sta a monte, non a valle, nel senso, cioè, che bisogna restituire valore e serietà all'intero percorso del processo scolastico e non marcare l'accento soltanto sull'ultimo anno.

La soluzione per noi ottimale è pertanto quella che prevede che la composizione della commissione rimanga a carattere interno e che solo la figura del presidente sia esterna. E ciò per due motivi: il primo, perché dev'essere rispettosa delle autonomie delle istituzioni scolastiche; in secondo luogo, perché la commissione è impegnata a salvaguardare e a portare a compimento l'interpretazione che le scuole danno al proprio progetto educativo e del quale, a conclusione dell'esame finale, vogliono essere protagoniste attive e non spettatrici passive.

Se così è, conseguentemente, il nostro disaccordo permane per intero anche sul vincolo territoriale previsto sulla nomina dei commissari esterni, sul cui operato graverebbe il rischio di condizionamento ambientale a scapito di una maggiore trasparenza e serietà dell'esame.

Un discorso a parte va fatto per le prove d'esame. Riteniamo vada superato il ruolo del Ministro che decide su tutto e su tutti, cercando piuttosto di valorizzare gli enti preposti al buon funzionamento della scuola: un valido esempio è l'invalsi il quale, se investito di questo problema, può farsi carico di predisporre le prove d'esame centrandole maggiormente sulle competenze, perché è sulla corrispondenza dei criteri e della certificazione delle competenze che si gioca la qualità d'istruzione del nostro sistema scolastico e il confronto con gli standard europei.

Il nostro disegno di legge prevede infatti che la terza prova venga predisposta e gestita dall'invalsi. L'Italia è ancora uno dei due Paesi al mondo - l'altro è la Francia - in cui il Ministro sceglie le prove d'esame. Non ce ne rendiamo conto o facciamo finta di nulla.

Tutte e tre le prove devono avere degli obiettivi mirati: la prima, quello di accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, dev'essere indirizzata ad accertare le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio; la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, va preparata ed elaborata sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno.

Noi riteniamo su questo punto, in divergenza con il disegno di legge presentato dal Governo, che i testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta vengano organizzati ed elaborati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione, mentre la terza prova - come ho già detto - dovrebbe essere predisposta e gestita - ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 - dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Noi attribuiamo alla terza prova una funzione fondamentale, in primo luogo perché riteniamo che essa vada strutturata in modo tale da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale sia per gli apprendimenti fondamentali sia per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; in secondo luogo, perché essa accerta, oltre ai livelli di padronanza linguistica della lingua inglese, anche quelli della eventuale seconda lingua comunitaria.

A conclusione del mio intervento, signor Presidente, sento di poter affermare che il provvedimento che ci accingiamo a varare, pur se concepito e maturato all'interno di un ampio e costruttivo dibattito, necessita, dal nostro punto di vista, di ulteriori miglioramenti. E, in tal senso, gli emendamenti da noi presentati non sono finalizzati ad alcun obiettivo ostruzionistico, ma intendono dare un contributo di proposta e di soluzione a questo importante problema.

Ciò nella consapevolezza e responsabilità che un disegno di legge, quando giunge al vaglio dell'Assemblea, si sottopone e si apre sempre a nuovi sguardi, a nuovi perfezionamenti, a sempre più avanzate ottimizzazioni. È quello che intendiamo fare. Nell'interesse dei giovani, della scuola, delle famiglie. Ma soprattutto nell'interesse superiore del Paese. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 12,59)

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.

NEGRI (Aut). Signor Presidente, è al nostro esame dunque un provvedimento atteso dalle famiglie, dai ragazzi, dalla comunità scientifica con alle spalle una storia tormentata, come il collega Asciutti ed altri - la stessa relatrice - hanno ricordato, sull'esame una volta detto di maturità e ora di Stato, che sta modificando i suoi confini.

Dal 1969 sino alla riforma del 1997, trent'anni di sperimentazione; e in questi trenta lunghi anni di sperimentazione, anche a seguito della riflessione intercorsa tra gli anni Ottanta e Novanta, è accaduto che l'Europa bussasse alle nostre porte con il Trattato di Maastricht del 1991, con il rapporto UNESCO del 1996 e la famosa relazione di Jacques Delors «Learning: the Treasure Within», che lanciò i quattro pilastri dell'educazione per il 2000: imparare a conoscere, imparare a fare, imparare ad essere e, infine, imparare a vivere insieme.

Verso la seconda metà degli anni Ottanta e negli anni Novanta si cominciò a ragionare sul fatto che ciò che serviva allo sviluppo e alla valutazione non è soltanto la maturità della persona, ma anche ciò che la persona sa fare. Di qui il primato della centralità delle competenze.

Nel 1999 a Bologna era stata appena avviata la riforma Berlinguer quando fu avviato quel processo sottoscritto da 29 Ministri europei dell'istruzione superiore, un processo ancora valido per realizzare entro il 2010 obiettivi comuni a tutta l'Europa: il sistema formativo fondato su due cicli, un sistema comune di crediti didattici, una dimensione europea di tutta l'istruzione superiore, la cooperazione tra gli Stati europei nella valutazione della qualità.

Quindi, avvertimmo e avvertì la società italiana che nella società dell'informazione, della diffusione delle nuove tecnologie, della ricerca scientifica non fosse nostro soltanto il compito della valutazione della maturità del singolo studente, ma che occorreva dotarlo di conoscenze e competenze chiaramente afferibili a criteri oggettivi e largamente condivisi.

Di qui anche, con tutte le sue contraddizioni ed impotenze, la riforma Berlinguer e l'evoluzione dei criteri di valutazione: il sistema dei crediti, la nascita della terza prova (con il suo carattere autonomistico e pluridisciplinare), il ruolo del colloquio e della tesina, e così via.

Non ci nascondiamo le difficoltà su cui in Commissione hanno unanimemente riflettuto maggioranza e opposizione; per quello che ho potuto seguire (non sono una specialista), posso valutare una ricerca reale di dialogo, di comprensione, di nuova ricerca, di nuove tesi.

Ora, noi siamo consapevoli che la riforma che proponiamo non è una riforma omnicomprensiva, ma siamo anche consapevoli del fatto che ci siamo trovati di fronte ad un esame ormai svuotato di senso. Questo è stato il nostro problema: un esame ormai svuotato di senso. Con commissioni tutte interne, in fondo era semplicemente, due giorni dopo, il doppione del normale scrutinio; un colloquio sommario (talvolta gli studenti migliori ne risultavano anche mortificati), tesine a cui i docenti davano uno sguardo distratto. Quindi un esame svuotato di senso e dati che ci preoccupavano ed impressionavano.

Abbiamo ascoltato con molta attenzione le riflessioni dei senatori Asciutti e Valditara sul ruolo delle paritarie. Nelle stesse audizioni ricordo di aver sentito rappresentanti di scuole paritarie sommamente preoccupati di rinnovare la serietà dell'esame; talvolta erano rappresentanti di scuole paritarie religiose. Ma noi siamo di fronte a questo dato: nel 2001 i candidati privatisti delle scuole paritarie erano 348, nel 2004, tre anni dopo, erano 19.040 (ecco il costituirsi dei diplomifici), mentre i candidati privatisti nelle scuole statali diminuivano da 28.065 a 22.258. Nelle paritarie noi segnammo una vera e propria impennata verso l'alto delle votazioni e un abuso - diciamo così - degli ottisti.

Questa è diventata consapevolezza comune, ma questo è il risultato dal 2001 al 2004. Ecco che, negli anni 2005-2006, era nostro dovere svoltare. Diciamo la verità: la deprivazione di senso di questo esame era diventata tale che noi ci siamo trovati di fronte ad un bivio. O si sceglie il modello svedese, statunitense e di alcuni Stati del Canada, per cui, così com'è, questo esame può essere sostituito da un solo più razionale scrutinio generale, alla fine del quinquennio, e decade il valore legale del titolo di studio; oppure si pensa di mantenere a questo esame una sua funzione certificativa di diploma di secondo livello e conclusiva del ciclo di istruzione, e allora bisogna restituirgli serietà. Non dico la serietà che ha il baccalaureato francese, dove, nell'anonimato dello studente, migliaia di docenti e correttori esterni valutano le prove secondo rigidi parametri, senza neppure sapere a chi appartengono (questo è il modello del baccalaureato francese); ma, con realismo, ritroviamo insieme, di fronte a quel livello di degrado, una nostra ricerca di efficacia, di qualità certificativa e di serietà.

Insomma, io credo che tutti, non importa se di destra o di sinistra, dobbiamo ribellarci a questa maturità senza qualità e quindi dare a questo provvedimento tanto atteso qualche significativa risposta. Noi riteniamo di aver dato qualche significativa risposta. Sappiamo che i problemi sono a monte, nel fatto che la dispersione nella scuola secondaria superiore resta sopra al 30 per cento, che la promozione con debito, fino alla quarta classe, resta sempre superiore al 40 per cento e che questo dato delle promozioni con debito resta invariato negli anni; sappiamo che le promozioni nella scuola media avvengono con votazioni molto basse e che anche tale dato resta invariato negli anni. Ma noi vogliamo reagire a questa tendenza a diplomare tutti con voti alti; vogliamo reagire con la sfida della qualità.

Forse questo provvedimento non è sufficiente: è un tetto nuovo in un edificio che ha ancora molte crepe, però esaminiamolo per le sue parzialità, ma anche - e non saprei dirlo meglio di come ha fatto la relatrice Soliani - per le sue novità.

Badate, colleghi, soltanto a giugno non c'era nessun esponente della classe intellettuale, dei pedagogisti, di quella parte dell' industria - penso alla riflessione avanzata da «Il Sole 24 ORE», che guardava con attenzione al nostro percorso, al nostro comune percorso - che pensava che ce l'avremmo fatta. Nessuno, proprio nessuno. Ma ecco che questo vecchio modello, che così vistosamente mostra le sue insufficienze, ora viene corretto nei punti fondamentali, riguardanti l'ammissione all'esame di Stato, l'obbligo di aver saldato i debiti formativi, il rigore per i privatisti, l'esame preliminare per i candidati esterni, il contenuto dell' esame.

Non riesco a capire perché stiamo facendo una mistica della terza prova: abbiamo recuperato una funzione anche più generale dell'INVALSI, ed era giusto tutelarne il ruolo, ma se la terza prova è espressione dell'autonomia dell' istituzione scolastica, perché deve diventare prova nazionale? La terza prova è difficile e complicata, ce ne accorgiamo parlando con gli insegnanti che ci lavorano. È la più complicata, è pluridisciplinare, prevede molte domande, ma perché essa deve diventare il test nazionale? Ragioniamo sulle prime o sulle seconde, ma riserviamo quello spazio di lavoro specifico della classe collegato al suo territorio, all'autonomia: francamente non riesco a capire perché alla fine di questa discussione, sulla terza prova facciamo la mistica.

Un altro punto importante riguarda l'articolo 2 del disegno di legge: guardiamo non a ciò che faremo nel momento in cui lo voteremo, ma a ciò che delegheremo il Governo a fare. Chiamo l'articolo 2 di questo provvedimento un vero e proprio percorso dell'eccellenza: non soltanto c'è l'integrazione della scuola con l'università, ma c'è la domanda che la scuola superiore rivolge all'università affinché tenga conto dei risultati e del percorso dei suoi allievi migliori.

Questo è un enorme problema: giustamente un collega, non ricordo se fosse il senatore Valditara o il senatore Asciutti, ha ricordato nel dibattito che noi scriviamo queste cose qui, ma poi c'è l'autonomia universitaria e l'università può dire che non gliene importa niente. Su questo dobbiamo lavorare: questa delega, questo ponte, questa interlocuzione che poniamo tra scuola superiore e università a tutela di un percorso di eccellenza per gli allievi migliori è o non è spazio del nostro futuro?

Noi non abbiamo riformato la scuola superiore, ma abbiamo provato a reagire ad un percorso di sciatteria e di degrado, consapevoli di tutto quello che abbiamo alle spalle e da fare, pensiamo di avere dato un contributo a tutti quelli che aspettavano da noi qualche sensata azione. (Applausi delle senatrici Soliani e Pellegatta).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mauro. Ne ha facoltà.

MAURO (FI). Signor Presidente, l'intervento del collega Asciutti, mio Capogruppo in Commissione, ha già dato un segnale chiaro dell'atteggiamento di Forza Italia rispetto a questo disegno di legge. Tra l'altro, è il primo disegno di legge del ministro Fioroni ed è la carta di presentazione del Dicastero retto dal nuovo Ministro.

È la prima azione concreta del Governo Prodi in un settore delicatissimo come quello della scuola ed è un banco di prova, perché finora abbiamo audito il ministro Fioroni in Commissione, abbiamo ascoltato dei suoi buoni propositi e delle intenzioni rispetto ai programmi che intende portare avanti, lo abbiamo ascoltato, seguito anche con un certo pathos nelle maratone volte ad inseguire i finanziamenti, prima tagliati, poi forse restituiti: staremo a vedere in finanziaria, alla fine, se questi passaggi da una stanza all'altra dei componenti del Governo riusciranno davvero a salvare qualcosa, dal punto di vista finanziario, per la nostra scuola.

Lo abbiamo anche seguito nelle vicende che riguardano i precari della scuola; non lo sappiamo ancora, ma capiremo se i precari potranno diventare insegnanti di ruolo oppure no; quali saranno i programmi. Ma la relatrice, senatrice Soliani, oggi ci consiglia una chiave di lettura di quella che sarà, in senso più ampio, la riforma scolastica del Governo Prodi. Poiché il Governo intende agire attraverso aggiustamenti, correzioni, piccole soppressioni rispetto ad aspetti non condivisibili della precedente riforma Moratti, la relatrice Soliani ci dà una chiave di lettura del procedere del Governo Prodi sul settore scuola: è come dire che dovremo aspettare la fine della legislatura per conoscere quale sarà la suddivisione delle stanze della casa dove i nostri studenti si formano per la vita, i nostri ragazzi troveranno le nozioni e la capacità di apprendere il mestiere del vivere in società.

Non potendo conoscere in anticipo quali sono gli aggiustamenti, quali le piccole soppressioni o quali gli aiuti alla comprensione di precedenti norme, ho l'impressione che dovremo attendere molto. Persino la visione crociana che ci viene offerta oggi - penso con simpatia ai colleghi della sinistra estrema - il dover cioè essere tutti quanti ricondotti, per bocca della relatrice di centro-sinistra, senatrice Soliani, alla idea crociana della scuola deve essere un esercizio piuttosto forte per voi! Ma tanti auguri!

Se Croce serve a specificare o a far digerire un qualunque disegno di legge, ci sta bene. Per noi Croce non è certo uno scandalo nella conversazione generale. Questo esplica uno sforzo inumano per non dire esattamente ciò che un Governo dovrebbe assolutamente dire: quale è cioè il suo progetto sulla scuola! All'interno dello stesso, potremmo accettare persino che si discuta dell'esame di Stato, prima di affrontare le singole riforme del percorso scolastico, ovviamente avendo ben chiaro in testa qual è il progetto complessivo cui si tende e quale il risultato finale cui si ambisce, quali sono i passaggi o le prospettive. Allora, mentre seguiamo l'andamento veloce da maratoneta del nostro Ministro alla rincorsa di fondi e quello delle sue discussioni con i sindacati per quanto riguarda le questioni pregnanti del precariato, a noi non resta che la valutazione che oggi rende la senatrice Negri e che prima di lei la senatrice Carloni hanno voluto rassegnare a questo dibattito parlamentare.

Per parlare della riforma degli esami di Stato, per supportare un disegno di legge governativo sulla riforma degli esami di Stato, siete andati a scomodare una serie di argomentazioni per cui vi dico sin da subito che siamo assolutamente d'accordo! Non cercate disunione, laddove non c'è perché non ha motivo di essere. Ma chi potrebbe essere contro una scuola che qualifica i propri giovani e li rende competitivi rispetto a quelli del resto d'Europa? Chi potrebbe essere contro una scuola che si attrezza dal punto di vista informatico, che valorizza i professori quale bene strumentale alla formazione dei nostri giovani, dei giovani italiani del futuro? Chi, senatrice Carloni, non ritiene che il Sud ha nella scuola un momento di riscatto e di promozione sociale?

Ricordo il messaggio di Borsellino che spingeva la classe politica ad investire in cultura e in formazione, in una scuola più ampia considerata proprio come luogo di ritrovo e non soltanto come luogo dove si misurano con il mezzo punto, con il credito formativo alla virgola, la capacità e l'inventiva del giovane. Non era quella la concezione della scuola! Oggi, però, la scuola è concepita così e voi, con il provvedimento in esame, non fate altro che ribadire tale concezione basata - ripeto - sul mezzo punto di differenza tra un giovane e l'altro.

Non penso che potremmo mai trovare un banco di divisione tra destra e sinistra su tali temi, che ormai fanno parte della cultura nazionale; non credo riusciremmo a trovare terreni di scontro. Vorrei capire, però, cosa c'entra tutto questo con la riforma oggi propostaci. Qui noi ci dividiamo su due concezioni diverse e su princìpi fondamentali. Ricordo che abbiamo presentato una questione pregiudiziale sul provvedimento in esame. In riferimento al tema della parità scolastica, dovreste parlare senza i tabù e senza andarvi a nascondere dietro questioni che non c'entrano niente con il mondo della scuola e sulle quali - come ho già evidenziato - la pensiamo perfettamente nello stesso modo. Qui voi dovete altalenare, cioè fare equilibrismi incredibili per cercare di salvare l'unità politica di una maggioranza che, invece, su un tema di profonda portata sociale non ha il benché minimo approccio di unitarietà!

L'ottima relatrice, senatrice Soliani, ha l'arduo compito di mediare tra coscienze, percorsi, visioni e prospettive assolutamente differenti. Vorrei sapere come si possono rappresentare, nel freddo resoconto stenografico dei lavori dell'Assemblea, le facce e le espressioni dei colleghi della sinistra radicale quando parliamo della scuola paritaria. (Applausi del senatore Amato). Vorrei sapere come si possono rendere in un resoconto stenografico le smorfie di disapprovazione dei senatori allorquando si affrontano temi laici per costituzione!

Il collega Asciutti ha sottolineato che, rispetto a condizioni eguali, di cittadini ed insegnanti eguali, perché eguali sono le abilitazioni conseguite, lo Stato laico non può porsi problemi di diversità, non può porre diversità di atteggiamento. Senatrice Negri, noi ci dividiamo sulla concezione dello Stato e sugli obiettivi che lo Stato si propone di raggiungere. L'obiettivo dello Stato è, innanzi tutto, quello di dare una formazione culturale e quindi scolastica al maggior numero di cittadini possibile e, in secondo luogo, quello di inserire la formazione che intende dare ai propri giovani in un sistema globalizzato, o quanto meno nel sistema Europa in cui ormai siamo assolutamente incardinati.

Infatti, l'Europa non è il nostro competitor, ma è peggio: è il vicino che abbiamo in casa, che concorre con noi, con gli stessi diritti e potenzialità dei nostri figli e dei nostri giovani, ad occupare tutti gli spazi di governo dell'Europa. Se i nostri giovani non saranno attrezzati ad occupare questi spazi di governo, perché fin dalla formazione scolastica non hanno le medesime potenzialità e possibilità che altri Stati europei danno alle nuove generazioni, il nostro nucleo di comando sarà più leggero rispetto all'Europa del futuro.

Allora, senatrice Negri, se questa è la sfida, di fronte ad un aspetto così fondamentale lo Stato deve garantire pari condizioni ed investire sugli obiettivi. Allo Stato non deve interessare se quella formazione di eccellenza viene data da un'istituzione pubblica o privata: allo Stato deve interessare che arrivi la formazione di eccellenza. Se ciò dovesse verificarsi anche con una competizione all'interno del sistema per me sarebbe comunque cosa buona e giusta, perché noi dobbiamo tendere all'obiettivo, cioè alla competitività del nostro sistema di formazione.

Ripenso al nostro Ministro itinerante alla ricerca di fondi: è proprio questo che vogliamo dallo Stato, cioè che investa nella istituzione scuola, che renda le strutture in condizioni di competere con quelle dei Paesi europei con vigoria e forza e non altalenando le posizioni per cercare di tenere insieme ciò che assieme non può stare. (Applausi del senatore Amato). D'altronde, so come la pensano la senatrice Soliani e il ministro Fioroni, che nella XIV legislatura era alla Camera, quando parlammo di parità scolastica e il suo non fu un voto uguale a quello espresso dai suoi colleghi di Rifondazione Comunista. Egli oggi è però anche il Ministro di Rifondazione Comunista e quindi in questa sua funzione deve giustamente dar conto di tali posizioni dal punto di vista politico.

Il mio intervento di oggi non riguarda però il provvedimento singolo, cioè questo disegno di legge. La mia forte preoccupazione di oggi riguarda il disegno complessivo per la scuola, se questo è il biglietto da visita e se, come dice la senatrice Soliani, dalla riforma degli esami di Stato riconosceremo tutto il progetto che intende attuare questo Governo. Sapete, ritengo assolutamente efficace, e la utilizzo per l'occasione, una particolare rappresentazione di questo Governo, il quale è stato paragonato ad un'antica triremi greca, con tre file di vogatori sulla fiancata destra e tre file di vogatori sulla fiancata sinistra molto scarsamente sincronizzati; tale scarsa sincronia del vogare fa sì che questa barca non faccia altro che girare su se stessa.

Se il Governo non avrà il coraggio di dire alla propria maggioranza, eterogenea che sia, che bisogna fare delle riforme per mettere i nostri giovani ed il nostro sistema Paese in condizioni di essere competitivi con il sistema Europa, e quella della scuola è una di queste riforme, esso sarà come una barca che gira attorno a se stessa.

 

AMATO (FI). Bravo!

 

MAURO (FI). Siete in condizione di dire alla vostra maggioranza che, certo, gli elettorati vanno curati, bisogna dare in pasto ai propri supporter elettorali messaggi importanti di incoraggiamento, ma che alla fine c'è un Governo che deve prendere delle decisioni sulle questioni fondamentali della parità e della competitività?

Sulla questione della terza prova non ho davvero capito qual è il problema che ancora continua a essere reiterato dalla senatrice Negri. Insomma, siamo in Italia, nella lunga Italia: 2000 chilometri da un confine all'altro, da nord a sud. Le diversità esistenti all'interno del nostro sistema Paese non sempre si compongono tra povertà e grande avanzamento, non sempre. In tale diversità sta anche la ricchezza del nostro Paese, pensiamo alla diversità della formazione tecnica e umanistica. C'è tutta una complessità che riguarda il mondo della scuola ma, ancora una volta, oggi ascolto un intervento anacronistico sulla questione della terza prova.

Oggi desideriamo fortemente, lo dico come Gruppo di Forza Italia, interloquire con il mondo esterno, con la scuola, con i discenti, con gli insegnanti e tutto il mondo del sindacato. Vogliamo discutere con il mondo della scuola pubblica e privata, ma vogliamo anche discutere soprattutto con voi, perché con voi dobbiamo parlare del sistema Paese.

Abbiamo una responsabilità enorme; se storicizziamo il momento che viviamo ci rendiamo conto che esso è molto importante e fondamentale. Non si tratta più di un discorso di integrazione europea. Cinque-dieci anni fa gli slogan erano quelli della ricerca dell'integrazione europea, dell'obiettivo della moneta unica, dell'Europa come terzo blocco a livello planetario. Oggi la sfida è veramente molto più sottile.

Oggi c'è un Sud-Est asiatico che si affaccia alle nostro frontiere mediterranee, non più alle nostre frontiere mitteleuropee. Oggi la cultura si compone anche di tutta una serie di arricchimenti - per qualcuno potranno essere depapeuramenti - della nostra cultura nazionale che provengono da nuovi confini. Rispetto a tali nuovi confini, davvero non vogliamo rendere la scuola autonoma di organizzarsi vista sul territorio per dare ricchezza di formazione e insegnamento ai giovani e renderli competitivi rispetto alla realtà?

La Sicilia o la mia Ragusa possono o debbono per forza avere una diversità di sensibilità ma anche di missione, dal punto di vista dell'azione dello Stato, rispetto a Sondrio, a Trieste, a Genova o a quant'altro. È chiaro che è necessaria una scuola viva! La scuola viva è la scuola che si incarna, e non è nozionismo, non è solo dottrina: la scuola è vita, la scuola è preparazione. Infatti la viviamo in quella fase, dai sei ai diciotto anni, dopo la quale poi, per legge, diventiamo maggiorenni e quindi cittadini dello Stato e dunque ci incarniamo in questo essere cittadini italiani.

In tutto questo c'è solo rigorismo, il sei, la sufficienza in tutte le materie, la terza prova specifica: viviamo come un momento di altissima burocrazia una fase in cui, invece, sarebbe necessaria anche la creatività, che è uno degli aspetti fondamentali dell'essere giovani, dell'essere una nuova generazione: si dice nuova generazione proprio perché innova un sistema sociale che si è trovato.

Allora, rispetto a tutto questo, noi di Forza Italia, in maniera laica, aperta, non abbiamo niente da difendere. Il mio capogruppo Asciutti, poco fa, lo ha detto in maniera chiara: possiamo anche condividere la portata di un provvedimento che tenda ad essere più selettivo ma, senza dubbio, non in questo modo. Vogliamo sapere che il momento della selettività finale non è soltanto un sistema punitivo per il giovane che non ha trovato da parte dello Stato, durante tutto il suo percorso scolastico, quella serie di impegni necessari per la sua formazione professionale.

Se siamo punitivi e basta soltanto al momento dell'esame, sembreremo ingiusti, sembreremo repressivi. Se siamo punitivi e basta al momento degli esami, senza essere riusciti a dare tutte quelle dotazioni delle quali è assolutamente necessario sia fornito il giovane moderno, il giovane del terzo millennio, per competere e nella società e nel mercato rispetto agli altri giovani del pianeta, è chiaro che tutto apparirà estremamente chiuso, tutto estremamente rigido, estremamente punitivo: non sarà la scuola che ti accompagna ma la scuola che ti bacchetta.

E allora, per concludere signor Presidente, signor Ministro, questo le chiediamo: chiarezza di impostazione. Non chieda a noi senatori, di volta in volta, di seguirla nei provvedimenti che vorrà sottoporre alla nostra attenzione, non chieda alla sua maggioranza, di volta in volta, il sacrificio di supportare gli atti e le leggi che vorrà sottoporre all'attenzione del Parlamento: ci dia la possibilità di discutere di disegni strategici del Dicastero da lei presieduto; ci dia la possibilità che, sugli indirizzi generali, ci si possa anche scontrare, ci si possa anche diversificare nelle posizioni, ma ci dia la possibilità di costruire, perché a questo siamo intenzionati, una scuola moderna, fatta per i giovani e per un sistema Paese in cui crediamo. (Applausi dal Gruppo FI e della senatrice Negri. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta. Ne ha facoltà.

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signor Ministro, signor Vice Ministro, onorevoli colleghi, la decisione del Governo di mettere all'ordine del giorno la modifica degli esami di Stato noi l'abbiamo salutata con soddisfazione: una decisione giusta, un provvedimento necessario e urgente. A sottolineare tale urgenza stanno molti segnali e molte ragioni. Innanzitutto l'esigenza di contrastare con determinazione il dilatarsi della piaga dei diplomifici, la perdita reale del valore dei titoli di studio, il canto suadente di molte sirene che vorrebbero addirittura mettere in discussione il valore legale di questi titoli, una università che sempre meno tiene conto dei risultati conseguiti negli esami di maturità dalle proprie matricole.

Tutte le componenti della scuola, come dimostrano le audizioni tenute presso la 7a Commissione di questo ramo del Parlamento, ci hanno rafforzato nel convincimento che la riforma degli esami varata nel 2001 su proposta del Governo allora in carica avesse fatto del male, molto male alla scuola.

Urgenza significa anche che siamo chiamati ad assumere un provvedimento entro scadenze tali che permettano l'effettuazione dell'esame di Stato, caratterizzato dalle nuove regole, già al termine dell'anno scolastico in corso. Esiste un'attesa generalizzata in questo senso e se il Parlamento non dovesse corrispondere a queste aspettative, reale diventerebbe il rischio di una ulteriore dequalificazione dell'esame di Stato e di un ulteriore danno al sistema scolastico.

Che la normativa in vigore dal 2001 non fosse convincente non stava solo nella nostra riflessione: anche i senatori dell'opposizione, con la presentazione di loro proposte di riforma, confermavano necessità e urgenza di cambiamento. Non vogliamo qui evidenziare le diversità dell'impianto delle proposte presentato dai colleghi di Forza Italia rispetto a quelle di Alleanza Nazionale, evidente per altro nella parte relativa alla composizione della commissione di esame, ma cogliere come l'urgenza di una riforma fosse tema vasto e trasversale anche nell'emiciclo di quest'Aula.

Con i cambiamenti introdotti nel 2001, nel contesto della legge finanziaria, senza un dibattito specifico, non fu attuata una riforma, ma un taglio delle commissioni di esame, che da allora sono composte tutte da commissari interni. L'impianto dell'esame di Stato costruito con la legge del 1997 rimase invariato, ma le modifiche apportate alla composizione delle commissioni hanno comportato conseguenze molto negative. Esse furono presentate come una soluzione facilitante per gli studenti, ma gli studenti italiani non hanno bisogno di simili facilitazioni: hanno bisogno di una preparazione seria e qualificata e di un titolo di studio che conseguentemente possa essere speso nel mercato del lavoro e della formazione.

Questo di oggi è un primo importante atto della politica scolastica del centro-sinistra, una politica che si integra con passaggi importanti che affronteremo nelle prossime settimane, primo fra tutti il tema cruciale dell'innalzamento dell'obbligo. Proprio perché è il primo atto, crediamo sia utile, in occasione di questa discussione, riflettere non solo sugli aspetti di merito della proposta di riforma dell'esame di maturità, ma anche sui valori e sulle aspirazioni che con questo atto di riforma vogliamo dichiarare e porre all'esame del Paese. E il primo punto è la nostra chiara volontà di ridare valore e serietà al nostro sistema scolastico.

Credo che dobbiamo partire da qui, senza scomodare le statistiche, che pure hanno qualche valore; se empiricamente osservassimo i risultati degli esami di ammissione all'università da parte dei nostri studenti, coglieremmo alcune difficoltà del sistema scolastico, indeciso a tutt'oggi tra una funzione specialistica ed un'altra generalista, mai pienamente definita, e coglieremmo quanto dannoso sia stato eliminare quei necessari riti di passaggio all'età adulta, capaci di mettere i nostri giovani nella necessità di misurarsi con il grande tema dell'ingresso nell'età adulta della maturità.

Per questo riteniamo che la linea guida debba essere quella di un esame di Stato equo e rigoroso e credo che il lavoro della 7a Commissione ci consegni il risultato più equilibrato possibile, un equilibrio che ha tenuto conto delle aspettative tanto del corpo insegnante, quanto del mondo studentesco.

Se questo era, all'inizio dei lavori, l'obiettivo della riforma, ne abbiamo tratto le giuste conseguenze, anche nella definizione della norma. La soluzione della commissione mista è quella che maggiormente garantisce un punto di equilibrio tra la necessità di un giudizio terzo e la continuità con il percorso scolastico compiuto nelle scuole dell'autonomia che, attraverso i piani di offerta formativa, declinano i curricula.

Per questo faccio riferimento alla categoria dell'equilibrio: equilibrio tra la necessità di un giudizio omogeneo su tutto il territorio nazionale, elemento necessario a garantire il valore legale e sostanziale del titolo di studio, per noi imprescindibile, e la necessità di valorizzare un contesto come quello delle scuole autonome. L'autonomia scolastica non è un bene da riscoprire quando si tratta di scaricare difficoltà sulle scuole, ma è ormai un tratto costituivo, fondante, del nostro sistema scolastico.

Il provvedimento del Governo, finalmente, affronta la grande questione dell'orientamento, questione troppo spesso disattesa nel nostro Paese e al centro, invece, delle politiche di molti Stati europei. Su questo terreno non possiamo non sottolineare l'ambizione della delega che il provvedimento affida al Governo. Essa tenta di raccordare il mondo della scuola e dell'università in un disegno coerente.

Crediamo però che la coerenza del disegno sarebbe stata rafforzata dall'identificazione degli opportuni strumenti di orientamento e raccordo anche con il mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale, visto che il nostro sistema scolastico si compone di diversi percorsi, tutti di pari dignità, il cui esito non è sempre l'ingresso all'università. La complessità introdotta nella nostra Costituzione dall'articolo 117 non ci ha consentito di affrontare esaurientemente la questione, ma spero che, in sede di Conferenza unificata prima e di iniziativa parlamentare poi, il Governo sappia affrontare anche questa grande sfida.

L'allargamento dell'orientamento agli istituti di formazione tecnica superiore e la valorizzazione della formazione scientifica, proposte che abbiamo condiviso con la Commissione, già indicano questa sfida futura di un nuovo raccordo, al termine della secondaria e non prima, con il lavoro e la formazione lungo il corso della vita. Sono primi segnali che dovremo approfondire, anche per i grandi effetti che avranno sul Paese e sulle competenze dei nostri ragazzi.

Com'è noto, il nostro sistema universitario non riesce a soddisfare, soprattutto nell'area scientifica, la domanda di personale qualificato che proviene dal sistema delle imprese, con un'incidenza negativa sulla competitività del Paese. Insomma, dopo questo primo passo altri passi dovremo rapidamente percorrere, restando saldi come oggi sui princìpi e sul programma, come ad esempio la centralità del valore legale del titolo di studio, confermata e rafforzata dal provvedimento in esame.

Nel quadro della riforma del secondo ciclo della legge Moratti (fortunatamente sospesa) si prefigurava per l'appunto un quadro per cui il diploma sarebbe stato sostituito da una certificazione per l'accesso all'università, precluso al settore dell'istruzione tecnica e professionale. Si trattava di un quadro utile a perpetuare e accentuare un male endemico del sistema scolastico italiano, evidenziato anche da recenti studi sociologici: la staticità sociale per cui, nonostante la liberalizzazione degli accessi, l'istruzione universitaria e, in seguito, le carriere, sono riservate ai figli di genitori con titolo di studio e situazione sociale e culturale elevata.

Nel programma di Governo dell'Unione non ci si limita certo a prendere atto di questa situazione ingiusta e dannosa per il Paese. Non si propongono pertanto aggiustamenti tecnici ma una riforma, a cominciare dall'elevamento dell'obbligo scolastico che modifichi questa staticità sociale, che imprima, per quanto può fare la scuola (e può far molto), un rilancio dello sviluppo economico e sociale del nostro Paese. (Applausi della senatrice Negri).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Davico. Ne ha facoltà.

DAVICO (LNP). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, ho ascoltato durante la discussione espressioni clamorose, retoriche, enfatiche. Ho sentito che questo era un provvedimento atteso, di cui si avvertivano l'urgenza e la necessità impellente e che folle di cittadini, studenti e insegnanti auspicavano questa riforma dell'esame di Stato, il cosiddetto esame di maturità. Penso che l'interesse sia più o meno lo stesso di quest'Aula, dove sono presenti i componenti della 7a Commissione - la Commissione istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport - e poco più. Proprio da qui credo si debba partire.

Signor Ministro, lei ci invita ad un ragionamento, ad una discussione, ad un'analisi che certo meriterebbero un approfondimento ed un aggiornamento, ma lo fa partendo dalla parte sbagliata: è come quando, guardando una corsa di qualunque genere, si parte dal fotofinish senza che si sia vista tutta la gara dall'inizio. Ci si accinge a stabilire per legge, per imposizione e autorità dello Stato, quindi dall'alto, il fotofinish di una parte della vita studentesca dei nostri giovani. Un modo di procedere veramente sbagliato perché non ci porta da nessuna parte, ci fa perdere tempo, fa perdere autorità allo Stato e all'istituzione e scontenterà studenti e insegnanti.

Sarà l'ennesimo provvedimento su cui bisognerà intervenire negli anni futuri con un correttivo. Non è la prima volta che capita, in particolare in materia di scuola e, soprattutto, di esame di Stato.

Mi domando pertanto qual è l'ispirazione di fondo del Ministro e del Governo nel proporci un'iniziativa del genere. Quando si fa qualcosa occorre sempre chiedersi perché; io sono un giovane parlamentare, ma quando faccio qualcosa mi chiedo perché. Se non lo facessi, sarei qui a fare la parata delle belle parole o discorsi accademici, certo, non mi ci troverei.

Ho cercato di far emergere le valutazioni, le necessità, i motivi ispiratori per cui si deve intervenire sull'esame di Stato. Li ho ripresi da quanto emerso oggi in Aula e dal lavoro svolto in Commissione, cui abbiamo dato il nostro contributo. È chiaro del resto che quando si partecipa ad un'attività si dà un contributo, che penso debba essere sempre positivo e costruttivo, magari pensandola anche diversamente dagli altri; un contributo, ripeto, costruttivo, concreto.

Quali sono i motivi ispiratori? Si dice che si cerca più serietà, più autorevolezza. Ma la serietà forse prima non c'era? Non penso si debba ragionare in questi termini. Lei, signor Ministro, così dicendo sta offendendo la classe degli insegnanti e dei dirigenti scolastici. Non penso non ci fosse serietà. La storia dell'esame di Stato è storia di promozioni; sono cresciute le promozioni perché sono mutati i tempi, sono cambiati i ragazzi e le situazioni. La scuola italiana è partita con una percentuale di analfabetismo che si avvicinava alla totalità della popolazione, mentre oggi viviamo in un contesto culturale che ci mette all'onor del mondo. La serietà non è dovuta ai numeri.

In uno dei documenti consegnati alla Commissione nell'ambito delle audizioni di tutte le varie componenti del mondo della scuola ho letto che il primo a lamentare il fatto che l'esame di Stato facesse troppe poche vittime era Mussolini. Ho letto che il buon Benito diceva che c'erano stati strilli e dolori, come è naturale, ma se una riforma non lacera degli interessi acquisiti è una riforma che non lascia traccia. Non mi pare che dobbiamo partire da qui.

Eppure, da allora poi l'esame di Stato ha registrato un aumento dei promossi, fino ad arrivare alle percentuali attuali, vicine al 100 per cento. È un male? Non penso che i nostri giovani siano bande o gruppi di debosciati, di incapaci di non acculturati; credo siano molto simili a tutti gli altri giovani e che quindi quasi tutti - anzi, spero tutti - siano capaci di cavarsela nella vita, di affrontare un esame e di essere promossi. Si è detto che ci sono stati troppi 100; introdurremo una distinzione allora, in modo che ci siano i 100 e i 100 con lode. Sarà una piccola distinzione, ma la sostanza non cambia.

Si è parlato di esamifici e diplomifici e della necessità di bloccarli. Siamo sicuri che con le nuove commissioni non ci saranno più diplomifici e promozioni facili? Sarà come prima. Quando le commissioni erano totalmente esterne c'erano i diplomifici, con le commissioni totalmente interne le promozioni facili. Non è questo il metodo.

Si è parlato di una seria riflessione sulla scuola, che ad oggi però non c'è, perché non può essere fatta partendo dal fondo, cioè dal punto al quale dovremmo arrivare dopo averla svolta.

Si è parlato degli «ottisti», cioè di quei ragazzi dotati di capacità tali da riuscire ad abbreviare il ciclo di studi. È un male? Certo, si possono porre dei limiti, dei paletti, delle condizioni in modo che non ci si approfitti delle particolari situazioni in cui si trovano ragazzi molto intelligenti e preparati. Non è un male. Poniamo delle condizioni e lavoriamo su questo aspetto. Lo Stato deve essere vicino ai cittadini, aiutarli, accompagnarli e seguirli.

Si è parlato poi di eccessiva autoreferenzialità degli istituti: ebbene, siamo sicuri che con questa riforma, con le commissioni miste, con l'esame preventivo di ammissione non ci sarà più autoreferenzialità? Secondo me, quello proposto è uno strumento inutile, un palliativo: sarà tutto come prima e ci ritroveremo a parlarne di nuovo tra qualche anno, valutando come andavano le cose prima e dopo e se si sia registrata qualche percentuale da prefisso telefonico in più o in meno di promossi; certamente ci saranno promossi in più, come è logico che sia.

Il problema di fondo è che la scuola è cambiata. Sento risuonare in quest'Aula un modello di scuola che non esiste più. Sento parlare di un'impostazione della scuola che oggi va bene per il 5, forse il 10 per cento degli studenti; quella scuola però non esiste più, perché sono cambiati il mondo e la società. Gli accessi alla formazione, infatti, non sono più esclusiva dello Stato, ma anche di modelli culturali che circolano indipendentemente dallo Stato e dalla valutazione finale degli esami. Ci sono gli strumenti dell'informatica, le culture che si incontrano nei modi più disparati, soprattutto attraverso Internet ed altri strumenti; ci sono, sul territorio, proposte culturali diverse, fatte dallo Stato e da soggetti economici e sociali. Ci sono ragazzi diversi. Bisogna tenerne conto. La strada da percorrere è proprio quella della diversità e della personalizzazione cui dobbiamo andare incontro.

Certo, esistono anche casi sociali come le cloache sociali di cui si è parlato. Napoli nelle ultime settimane è salita agli onori delle cronache per via di fatti tragici e vergognosi, ma c'è una grossa diversificazione. Lo Stato, partendo dal basso, deve pensare a queste situazioni. Ci sono però anche gli «ottisti», eccellenze culturali e sociali che hanno bisogno di altri percorsi. Ora, ingessare la scuola in esami precostituiti vuol dire bloccare tutto. Bisogna tener conto che la società è molto diversificata e che i ragazzi sono differenti. Ci sono quelli che hanno difficoltà di apprendimento, ma ci sono anche quelli che in quattro anni possono esaurire il ciclo delle superiori e accedere all'università o al mondo del lavoro; ci sono quelli che imparano con il metodo tradizionale della scuola e quelli che apprendono attraverso il metodo pratico degli istituti professionali.

Tant'è vero che le riforme precedenti hanno tentato di assecondare il cambiamento della società e hanno seguito il ciclo, tutte: l'ultima, la riforma Moratti, ma anche quella Berlinguer, precedente e le altre ancora prima. Questo esame e questa impostazione, invece, ci fanno tornare indietro se non altro al periodo pre-Berlinguer, in sostanza a dieci o quindici anni fa, perché da allora molti passaggi sono stati compiuti.

Quando ho incontrato il signor Ministro la prima volta in occasione della relazione programmatica nel suo impegno di Governo l'ho invitato ad essere non il Ministro dell'istruzione pubblica, come enfaticamente qualcuno in Commissione voleva fosse, bensì Ministro del sistema della formazione e dell'istruzione del Paese, perché non esiste più l'istruzione pubblica. O meglio esiste, ma solo una parte. Oggi questo comparto comprende il pubblico, il pubblico non di Stato, le Regioni, le forze economiche e sociali, tutto un sistema enorme e complesso che bisogna mettere in rete e collegare affinché ciascuno dei nostri ragazzi possa percorrere, in base alle proprie capacità ed esigenze, strade diverse, partendo da un punto per arrivare ad un altro.

Qualcuno può arrivare alla maturità in quattro anni, qualcun altro può impiegarne di più intraprendendo percorsi diversi e magari partendo dalla formazione professionale. La pluralità di percorsi è una ricchezza che hanno scoperto già tutti e non possiamo tornare indietro. Ci stiamo avvicinando a quel modello e a quella ricchezza culturale, formativa, di istruzione e costruzione della personalità. Ci stiamo avvicinando e non possiamo fermarci o tornare indietro. Cosa si va a valutare con l'esame di cui al disegno di legge oggi al nostro esame?

C'è ancora qualcuno che pensa che in quel voto sia racchiuso tutta la storia di un ragazzo, tutto il suo percorso formativo? È assurdo pensare una cosa del genere. Bisogna tornare - giacché l'avete abolita - ad una valutazione complessiva del giovane, di tutta la sua storia. Il portfolio rappresentava il tentativo - e non è detto che fosse il migliore o la perfezione - di mettere insieme i vari pezzi della storia formativa di un ragazzo. Il percorso non deve portare per forza ad un traguardo, ad un fotofinish da cui si veda chi vince e chi perde per un centimetro in più o in meno. Il risultato a cui si deve giungere è una valutazione oggettiva e complessa che tenga conto della storia totale di un ragazzo, una visione globale. Una visione che parta soprattutto dall'autonomiadelle istituzioni scolastiche, quell'autonomia tanto sbandierata che non si realizza, quell'autonomia dichiarata solo sulla carta, che sappia invece rispondere al territorio e creare la spendibilità dei titoli di studio, avendo in sé la capacità di progettare e programmare il suo stesso sviluppo, che sappia interagire tra azioni tradizionali e azioni innovative; che sappia, infine, accedere al denaro pubblico come a quello privato.

Perché gli imprenditori, coloro che hanno interesse ad avere persone preparate, non investono nelle nostre scuole, mentre altrove nel mondo esiste un connubio tra pubblico e privato che porta a titoli di studioveramente spendibili nel mondo del lavoro? Perché ci sono mentalità diverse e se la scuola è ingessata non ha interesse a un mondo dinamico, che si sviluppa e si aggiorna continuamente. Ci vorrebbe un po' di coraggio: quello, ad esempio, di pensare a valutazioni finali personalizzate.

Basta guardare in giro per l'Europa, quell'Europa che tanto viene sbandierata, quell'Europa che si differenzia da noi in tanti aspetti. In Italia la percentuale di dispersione scolastica è pari al 30 per cento. Questo è l'unico Paese in cui i ragazzi frequentano la scuola superiore fino a diciannove anni. Quell'Europa che ha la capacità serena, tranquilla di integrare l'ambito pubblico con quello non pubblico, l'ambito statale con quello non statale; quell'Europa che ha eliminato in gran parte il valore legale del titolo di studio.

È bene dirselo con chiarezza: cosa vale ancora quel titolo di studio? È l'ennesima patacca che si dà ai nostri cittadini che poi, se vorranno accedere all'università, dovranno fare altri test. Se vorranno entrare nel mondo del lavoro non si terrà conto di quel titolo di studio, ma verrà stipulato un contratto sulla base delle capacità che hanno; poi, le aziende li formeranno gradualmente. Se vorranno accedere al mondo delle libere professioni dovranno fare praticantato e sostenere altri esami di Stato.

Il coraggio poteva essere quello di interagire con l'università e con il mondo delle professioni per distinguere, attraverso un esame o una valutazione finale, chi voleva accedere all'università oppure al mondo del lavoro. I ragazzi in cinque anni dimostrano le loro specifiche capacità e, con l'aiuto degli insegnanti, possono arrivare a costruire attraverso adeguate scelte il loro futuro e il loro percorso di vita.

Pertanto, non ci sentiamo di votare a favore di un ulteriore inutile provvedimento, l'ennesima patacca che lo Stato appiccica sulla giacca dei cittadini più giovani; l'ennesimo costo ulteriore, inutile, che si traduce in una spesa tripla rispetto a ciò che si spendeva fino all'anno scorso e comunque negli ultimi anni per gli esami di Stato, proprio nel momento in cui con i tagli annunciati, soprattutto per il mondo della scuola, era forse necessario agire in modo diverso. Diremo no ad una scuola che si chiude al mondo delle professioni e al territorio.

Il Ministro diceva che gli insegnanti delle scuole paritarie non accedono per concorso alle proprie funzioni, ma io vorrei che all'esame e alla valutazione finale partecipassero professionisti inseriti nel mondo del lavoro o in quello dell'istruzione superiore e dell'università, che operano al di fuori dell'ambito scolastico. La scuola deve aprirsi a quelle realtà.

Diciamo pertanto no ad un esame che piove dall'alto, a un esame che crea discriminazioni nei confronti delle scuole paritarie, ad un voto attraverso il quale si vorrebbe giudicare una persona senza in realtà poterlo fare. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960)

PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE

QP1

DAVICO, CALDEROLI, CASTELLI, DIVINA, FRANCO PAOLO, FRUSCIO, GABANA, GALLI, LEONI, PIROVANO, POLLEDRI, STEFANI, STIFFONI

Respinta (*)

II Senato,

premesso che:

il presente disegno di legge governativo persegue l'obiettivo di modificare le norme che regolano gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, contenute nella legge 10 dicembre 1997, n. 425;

la legge 10 dicembre 1997, n. 425, ha disciplinato la composizione delle commissioni d'esame, costituite da un presidente esterno e da otto membri complessivi, di cui il 50 per cento interni e per il restante 50 per cento da docenti esterni;

ai fini della valorizzazione dell'autonomia scolastica, nonché di una migliore razionalizzazione delle risorse nell'ambito della legge di riforma dell'ordinamento scolastico, la legge 28 dicembre 2001, n. 448, (legge finanziaria del 2002) ha apportato ulteriori modifiche, attraverso l'istituzione di commissioni costituite da componenti interni e un presidente esterno nominato per tutte le commissioni operanti in ciascun istituto;

i destinatari dell'intervento legislativo disposto con l'Atto Senato n. 960 sono gli alunni e i docenti;

l'articolo 4 del disegno di legge n. 960 prevede il ripristino della composizione mista delle commissioni d'esame, con non più di sei commissari, di cui il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più un presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classi;

i soggetti destinatari della nomina a commissario e a presidente sono scelti tra coloro che provengono "esclusivamente" dagli istituti di istruzione secondaria superiore statali;

la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione" recita che: "II sistema nazionale di istruzione, fermo restante quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda d'istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita";

le scuole non statali paritarie sono quindi abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale e il personale docente possiede lo stesso titolo di abilitazione di cui è fornito il personale docente che insegna negli istituti statali;

il disegno di legge governativo n. 960, all'articolo 4, viola quindi il predetto principio di parità, discriminando, attraverso l'esclusione dalla partecipazione agli esami di Stato i docenti delle scuole non statali,

delibera di non procedere all'esame del disegno di legge n. 960.

________________

(*) Su tale proposta e su quelle presentate in forma orale dai senatori Asciutti e Valditara è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Regolamento, un'unica votazione .

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

71a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 14 NOVEMBRE 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente BACCINI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

 

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 11,04).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(923) VALDITARA ed altri. - Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. - Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ore 11,13)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 novembre la relatrice ha integrato la relazione scritta, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Marconi. Ne ha facoltà. (Brusìo).

Colleghi, dal momento che è ripresa la discussione, vi prego di abbassare il tono della voce.

MARCONI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, abbiamo già preso in considerazione molte e significative questioni attraverso gli interventi dei senatori che mi hanno preceduto; cercherò pertanto di porre attenzione su alcuni aspetti che meritano ancora di essere trattati.

La prima considerazione sul disegno di legge al nostro esame è stata proprio riguardo alla sua necessità e priorità. Sinceramente, come Gruppo Unione dei Democristiani e di Centro, non avvertiamo in nessun modo, e non ne siamo stati convinti neanche nella fase istruttoria, la necessità, l'urgenza e la priorità di questo provvedimento legislativo rispetto ad altri.

Né in sede di Commissione, né in fase di audizione di esperti e categorie, né durante la discussione generale e l'esame degli emendamenti sono emersi convincimenti per farci credere che questo provvedimento legislativo debba essere approvato ora e subito, anche perché non mi sembra si tratti di un provvedimento rivoluzionario, e forse non ha neanche la pretesa di esserlo, proprio perché manca alcuni appuntamenti innovativi significativi.

Ne cito uno per tutti: la partecipazione alle commissioni d'esame dei docenti delle scuole paritarie. Abbiamo presentato emendamenti in tal senso, tutti regolarmente respinti. È veramente difficile capire perché, dopo l'introduzione della legge sulla parità scolastica (seppure ancora molto da completare per realizzare una effettiva uguaglianza tra scuole pubbliche statali e scuole pubbliche private) si debba tenere in piedi questa odiosa discriminazione.

Laprecisazione del ministro Fioroni in merito è servita a farci capire che dipende solo da una volontà politica: quella, appunto, di trovare la strada perché ciò possa avvenire. Ci era sembrato che in sede di Commissione si volesse aprire un dialogo sull'argomento, ma non vi è stato che un timido cenno di replica da parte della relatrice, la gentile senatrice Soliani, senza però arrivare ad alcuna conclusione positiva. Sostanzialmente, si è arrivati ad affermare che tale discriminazione andrebbe superata, ma che i tempi non sarebbero ancora maturi e che quindi deve restare. Perché? Per quale motivo, non è dato sapere. Forse perché una parte della maggioranza odia profondamente ogni espressione di libertà di educazione e quindi avversa duramente la scuola pubblica non statale?

Credevo che sarebbe bastata la volontà del Parlamento per decidere in materia legislativa e che non si debba dipendere da altri, ma evidentemente per questa maggioranza non è così. Sembrava di capire che fosse arrivato il tempo di superare questa ridicola differenziazione. (Brusìo).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, siamo all'inizio dei nostri lavori. Vi prego veramente di consentire a chi parla quel minimo di attenzione assolutamente necessaria. Prosegua pure, senatore Marconi.

 

MARCONI (UDC). Sembrava di capire - dicevo - che fosse arrivato il tempo di superare una ridicola differenziazione che sta lì quasi a sancire una sorta di inferiorità dei docenti delle scuole paritarie rispetto a quelli delle scuole statali. I primi, infatti, possono portare gli studenti all'esame di maturità, ma non possono giudicarli in quella sede.

C'era da considerare anche un fatto di natura pratica. Abbiamo difficoltà a comporre le commissioni di esame e ne avremo ancora di più in futuro, quando avremo la metà più uno delle stesse composta da personale docente esterno all'istituto. Ebbene, questo rappresenta una difficoltà storicasia per la scarsa disponibilità registrata nel passato a trovare docenti disponibili, sia per i maggiori oneri economici che crescono quanto maggiore è distante il docenteche si deve reclutare per tale servizio. Con l'utilizzo dei docenti delle paritarie si potrebbero superare ambedue i problemi soprattutto nelle Regioni del Nord e nei grandi centri, dove è maggiore la presenza di docenti di scuole non statali.

Quanto poi alle difficoltà di natura economica, mi permetto di ricordare che siamo già dovuti intervenire a valle, nel mese di luglio, a cose fatte, per coprire la spesa necessaria per pagare i componenti delle commissioni di esame di maturità. Mi sia consentito altresì ricordare che quei fondi vennero recuperati utilizzando quelli destinati al tutorato, con il preciso impegno, espresso anche in quest'Aula, che sarebbero stati reintegrati.

Sempre se non ricordo male, fu su questo presupposto e su questo impegno solenne che votammo all'unanimità la ratifica del decreto del Governo che decideva in tal senso. Non mi risulta che ciò sia stato fatto. Mi auguro di non essere aggiornato sull'argomento e che, invece, sia intenzione del Governo provvedere in questa direzione. Sarebbe altrimenti veramente deprecabile che venga smantellato un servizio altamente educativo e certamente innovativo per via secondaria e incidentale, senza un dibattito serio e una chiara presa di posizione del Parlamento.

D'altra parte, mi sembra si stia procedendo in questo modo su molti altri provvedimenti connessi alla riforma Moratti. Si sta smantellando, in altri termini, la riforma senza alcun dibattito politico in sede legislativa. Lo sanno i manifestanti anti- Governo, capeggiati dai «Sottosegretari del dissenso», scesi in piazza il 4 novembre, che chiedevano la cancellazione della riforma. Lo sapevano che il Governo sta già lavorando per loro, nella direzione da loro auspicata?

Forse di questo avremmo dovuto parlare in quest'Aula prima della riforma degli esami di maturità. Forse qui avreste dovuto, con chiarezza e coraggio, portare i vostri intendimenti su questa materia (la riforma in atto) e dirci sinceramente e complessivamente che cosa volevate fare, senza ricorrere a mezzucci di circostanza, con provvedimenti di natura amministrativa e, addirittura, accordi sindacali che riguardano la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Non credo di fare alcuna gratuita polemica, né inutile retorica. Credo di dire cose di buonsenso che una maggioranza organizzata intellettualmente per essere la grande svolta e il cambiamento di rotta storico dopo il quinquennio della destra oscurantista dovrebbe comprendere da sé, perché il grande governo del Paese non può essere fatto con impostazioni di tipo partigiano. Mi sembra invece che su questa materia il precedente Governo dimostrò molto più coraggio, lealtà verso gli italiani e vero interesse nel perseguire il bene comune, attuando importanti e radicali riforme del nostro apparato amministrativo di quanto siate capaci di fare e dimostrare voi. E questa mattina ne state dando una chiara conferma. Questa ulteriore riforma avrebbe potuto aspettare; c'è da dire invece che non mi sembra abbiate molta preoccupazione per lo stato di disagio e di incertezza che essa introduce.

Diciamo di volere una democrazia matura, stabile, che sappia gestire le inevitabili alternanze di maggioranze diverse. In questi ultimi dodici anni si sono verificati almeno sei significativi cambi di maggioranza, due anche in corso di legislatura. Ebbene, questo non sarebbe un problema se chi governa avesse il fondamentale buonsenso di rispettare i provvedimenti attuati da chi lo ha preceduto nell'esercizio della guida del Paese. Quello che è concesso, perché doveroso, a chi subentra è di verificare, dopo un congruo periodo di tempo, il funzionamento di leggi precedentemente approvate e di apportare i necessari cambiamenti, magari con l'accordo di chi li aveva a suo tempo assunti, anche perché il popolo italiano, in quella precedente legislatura, si era espresso per avere quella legge e non altra, espressione di quella maggioranza politica di allora. E quella legge deve esserci. Ma abbiamo molte volte criticato questo vostro assurdo modo di procedere che non denota considerazione per gli amministrati e i cittadini italiani in genere.

Nella discussione del provvedimento in esame avevo sottolineato come questo vada ad aumentare quel clima di generale incertezza che purtroppo regna nella scuola italiana, sia fra i docenti, i presidi, o dirigenti scolastici che dir si voglia, sia fra gli studenti, sia fra le famiglie. Quello che viviamo sembra essere, per suo carattere costitutivo, il tempo delle incertezze, ma ritengo che questo non giovi a nessuno: incertezza sulla famiglia e sulla sua stessa natura, come i recenti accadimenti verificatisi alla Camera dei deputati sulle unioni di fatto stanno a dimostrare; incertezza sulla scuola, i suoi percorsi formativi e sul futuro lavorativo che da questi percorsi dovrebbe derivare. Non mi sembra che debbano essere appunto questi i caratteri costitutivi della crescita dei nostri ragazzi. Non meritano un Paese che non sa dare certezze. Al di là di tante inutili formulazioni di natura pedagogica e di strampalate teorie, che hanno infelicemente dominato in questi ultimi anni, credo che i nostri ragazzi oggi, come noi qualche decina di anni fa, abbiano bisogno soprattutto di certezze. Ebbene, questa ulteriore riforma va un po' ad aggravare questo stato di confusione e incertezza che purtroppo domina nella scuola italiana da troppi anni. Negare ciò, e non prenderne atto, è pura miopia politica e culturale.

In Commissione mi ero permesso di suggerire una pausa di almeno un anno nella produzione legislativa in campo scolastico e di esercitare, invece, un'altra importante prerogativa costituzionale di noi parlamentari: quella del controllo e della verifica sull'attività dell'Esecutivo. Invece in Commissione non ho avuto alcuna risposta in merito. Era evidente che, sotto un'apparente intenzione di dialogo, la volontà vera è quella di approvare rapidamente questa legge e, magari, anche di portarla in immediata applicazione (di quest'ultimo aspetto parleremo fra poco).

È chiaro, invece, che si vuole continuare a legiferare, magari anche con grande frequenza, nella stessa materia e direzione, perché si è convinti che la società muti tanto rapidamente da dover toccare e ritoccare in continuazione, attraverso la legge, le regole della vita civile e amministrativa degli italiani. Questa ossessione ideologica, in base alla quale tutto deve essere disciplinato, ogni spazio di libertà gentilmente concesso dallo Stato deve poi essere regolamentato fino all'asfissia, è un modo vecchio di vedere la società (Applausi dai Gruppi FI e UDC) e non aiuta certo la libera crescita delle energie culturali ed educative del nostro Paese, che sono ancora, grazie a Dio (non uso un'espressione fatta), molte e vitali.

Siamo il Paese con il maggior numero di leggi in Europa e forse nel mondo, ma non per questo funzioniamo meglio di altri; anzi. Nella scuola, in modo particolare, dovremmo avere una prudenza - direi - eccessiva, prima di intervenire in alcun modo. Dovremmo lasciare che la scuola lavori in serenità e in continuità nella certezza del domani e che non subisca improvvisi e continui cambiamenti. Dovremmo aspettare, magari, un intero ciclo didattico, visto che tutti i livelli e i periodi scolastici hanno subito profonde e radicali riforme, dalle materne alle superiori, fino alla stessa università. Dovremmo riguardare tutta questa legislazione e verificare, senza cecità ideologiche e liberi da qualsivoglia questione di tipo corporativo o sindacale (di per sé legittima), la coerenza normativa e l'effettiva funzionalità di tutte le riforme messe in campo fino ad ora; dovremmo vedere, ad esempio, se ogni percorso aggancia bene il successivo, se c'è un'adeguata continuità, se ci sono inutili ripetizioni.

Forse, fatto tutto questo, riusciremmo a capire quale possa essere la migliore prova finale di questo processo formativo: l'esame di maturità. Potremmo anche arrivare alla conclusione che esso non serva a nulla, autorevole opinione che sta sempre più prendendo campo, o che debba essere ancora più rigoroso e selettivo dell'attuale; ma lo diremmo dopo una seria e puntuale verifica. Ritengo doveroso, per tutto questo, chiedere una riflessione più attenta ed approfondita.

La stessa motivazione fondamentale per cui la legge viene presentata è quella di garantire maggiore rigore e serietà per questo tipo di esame e ridargli più dignità e significato. Il fenomeno che viene indicato come negativo è l'eccesso dei diplomati, soprattutto nelle scuole paritarie, dove risulterebbe più agevole il meccanismo dei cosiddetti «ottisti», cioè l'accesso diretto dal quarto anno all'esame di maturità in presenza di uno scrutinio che assegna almeno otto decimi su ogni materia.La relatrice Soliani denuncia opportunamente come questo fenomeno abbia portato, in alcune scuole, alla promozione di quasi intere classi del quarto anno alla maturità.

Per rispondere a ciò, il disegno di legge prevede un aggravamento di condizioni per l'accesso a questa abbreviazione del percorso didattico. Avevamo seguito questa linea, inserendo l'obbligo di non aver mai conseguito debiti. Sempre sulla linea di un maggior rigore, avevamo proposto, insieme al collega Buttiglione, che l'esame orale, il colloquio, potesse spaziare su tutto l'arco del percorso formativo e non solo sull'ultimo anno, magari mantenendo un giudizio e una valutazione prevalente sulle materie dell'ultimo anno. Ma ambedue queste proposte non sono state accolte, se pur apprezzate.

Resta comunque il fatto che l'esame di maturità è la conferma di un percorso di cinque anni fatto ad un giovane che si conosce, non è la prova di concorso di un candidato fra mille che si vede per la prima volta. Mi permetto di ricordare che la scuola vincente è quella che riesce a portare uno studente alla fine del percorso didattico; così vorremmo che fosse anche per l'università, che invece perde troppi iscritti negli anni successivi al primo. Già è molto, troppo alto il numero dei respinti negli anni precedenti al quinto. Già è fin troppo maturata una sorta di mentalità produttivistica in parte del corpo docente, che lo porta ad esprimersi in termini sindacal-aziendali: «il ragazzo mi lavora, mi produce o non mi produce».

Non credo vada alimentata questa tendenza culturale accrescendo la facilità alla bocciatura, soprattutto nell'ultimo anno di corso; questa eventualità dovrebbe essere estrema e marginale, come attualmente è. Credo che anche un operaio chiamato a rispondere della sua capacità produttiva e lavorativa debba essere valutato nel complesso della sua personalità e non solo con i numeri e la quantità, visto che è un essere umano e non una macchina; a maggior ragione un giovane studente dovrebbe essere valutato sul complesso della sua maturazione, delle sue capacità e della sua formazione culturale. Per tutto ciò, forse potevate limitare l'intervento legislativo su poche questioni, senza dare enfasi eccessiva a questa riforma, voluta, sembra, con grande determinazione.

Mi auguro che maturi nella maggioranza una volontà concreta di dialogo e una più profonda disponibilità ad un confronto che produca qualcosa di più di ciò che è accaduto in Commissione. Mi è sembrato infatti che, al di là di tante buone considerazioni di principio sulla necessità di un dialogo franco e produttivo fra maggioranza e opposizione, non ci sia stata una grande disponibilità al compromesso e solo pochissimi emendamenti siano stati accolti, rarissimi quelli accolti nella loro integralità.

Se i nostri appelli ad un serio ripensamento sulla necessità di questo provvedimento cadranno nel vuoto - come prevedo - si pone immediatamente un'altra questione: quella dell'applicazione della legge. Sui tempi di applicazione il collega Davico aveva proposto un opportuno emendamento che è stato regolarmente respinto.

Personalmente ho posto, solo in corso di discussione, la questione dell'inopportunità dell'applicazione ad anno scolastico avviato. Non ho ricevuto nessuna risposta esplicita che motivasse la necessità di applicare da subito la legge. Vorrei su questa problematica dare voce a un genitore che mi ha cortesemente scritto, e che in verità non è stato l'unico; credo che possa rappresentare bene il sentimento - e non solo quello, anche il convincimento - della quasi totalità dei genitori e degli studenti su questo argomento: «Mi sembra indiscutibile la profonda ingiustizia e l'evidente errore giuridico che verrebbero commessi ove si ritenesse di applicare la riforma dell'esame sin dall'anno scolastico in corso; è davvero contrario a giustizia pensare di poter cambiare le regole del gioco quando il gioco è già iniziato; l'intenzione manifestata dal Governo in tal senso sta creando oltretutto uno stato di assoluta incertezza e nei docenti e negli studenti; la modifica ad anno iniziato troverebbe tutti impreparati e darebbe luogo ad incredibili improvvisazioni; ciò appare assai ingiusto rispetto all'affidamento che studenti e famiglie hanno fatto sulle caratteristiche della legislazione vigente al momento in cui hanno iscritto i figli all'ultimo anno scolastico.

E' decisivo in proposito anche ricordare che l'esame non è un concorso a se stante, ma è conclusivo e fa parte, come un tutt'uno, dell'ultimo anno scolastico, che è già iniziato e le cui regole non possono essere spezzate. Senza contare che i privatisti si troveranno di fronte ad un complesso di regole abbastanza innovativo rispetto alla vigente normativa: anche per loro vale lo stesso discorso di giustizia sostanziale: non si possono cambiare le regole ad anno iniziato in un tempo molto prossimo all'esame, quando è presumibile ritenere che il candidato si sia già messo a studiare». Il carattere di buonsenso di queste parole è evidente e per questo merita ascolto e un'attenzione meno superficiale di quella riservata all'argomento fino a questo punto.

Un'altra questione che avevo sollevato era quella dello scrutinio di ammissione all'esame. Avevo proposto che l'ammissione fosse possibile anche in presenza di un massimo di tre materie con valutazione negativa. E' evidente che essendo questo consentito per tutto il percorso didattico nel passaggio da un anno di corso all'altro, non si capisce perché non debba essere possibile anche in sede di ammissione all'esame di maturità. Non è sufficiente delegare il Governo in questa materia, come il disegno di legge prevede.

Di fronte a queste, credo significative, motivazioni ci aspettiamo una qualche risposta positiva da parte della maggioranza e del Governo sulla base della quale faremo dipendere la nostra decisone di voto. (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Amato).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Capelli. Ne ha facoltà.

CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, intervengo con piacere a nome di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea per valorizzare e motivare l'accordo complessivo su questo testo di legge che modifica le procedure per l'esame di maturità e delega il Governo a intervenire per costruire regole e esperienze su una materia inedita nella pratica della scuola italiana, cioè il raccordo tra scuola e università. Una visione complessa dell'orientamento, che mira a superare la separatezza tra scuola e università di cui fanno le spese in genere gli studenti, anche i migliori.

Il tempo dedicato a questo provvedimento in Aula è stato scarso, frammentato e spezzettato. Ciò non ha certamente incentivato l'attenzione delle senatrici e dei senatori. Eppure, questo provvedimento è importante e atteso dal corpo vivo della scuola.

La mancanza di attenzione politica e di tensione testimonia il fatto che molti giornalisti e opinionisti politici parlano della scuola come argomento di cui sono in qualche modo informati. Essi, però, non hanno mai la curiosità e la passione per mettere a fuoco i problemi veri di questa in relazione all'oggettiva centralità strutturale che il sistema d'istruzione assume nella vita di un Paese, in quella di uomini e donne, soprattutto oggi in quella che tutti definiscono la società della conoscenza.

Quattro anni fa uno sciopero generale della CGIL-Scuola criticava la legge finanziaria che modificava la composizione delle commissioni degli esami di maturità rendendole tutte interne agli istituti scolastici. Il pretesto fu il risparmio economico ma il risultato immediato fu una dequalificazione di quell'esame, un colpo di spugna all'idea del suo rigore e del suo valore.

Si è avviato un processo che ha inficiato la rilevanza sociale di quel momento e del suo senso nella biografia individuale dei giovani, decostruendo un passaggio codificato nell'immaginario collettivo come prova che offre ai giovani l'occasione di misurarsi con il mondo degli adulti a partire dalla sintesi della loro vita scolastica.

Il risparmio era una giustificazione di facciata; in realtà, esiste un nesso fra riduzione a rito vuoto e privo di senso dell'esame di maturità e l'obiettivo a lungo termine della abolizione del valore legale del titolo di studio. Questo obiettivo è iscritto nelle filosofie delle politiche scolastiche neoliberiste, espresse in Europa da Maastricht in poi, ma elaborate assai prima dalla tavola rotonda degli industriali europei. Essi hanno parlato di decostruzione e definanziamento della scuola pubblica, di aziendalizzazione del suo funzionamento, di riduzione dei docenti a semplici specialisti delle tecniche didattiche, divisi fra loro da rapporti gerarchici e di subalternità. Si tratta, insomma, di dequalificazione della scuola pubblica.

Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia ed ex vice presidente della Banca Mondiale, ha chiarito, a partire dalla sua vasta esperienza, che il neoliberismo non è interessato a sostenere i sistemi di istruzione pubblici e di qualità. Tanto è vero che la stessa Banca Mondiale pone come condizione per la concessione di prestiti ai Paesi del Sud del mondo che le somme stanziate non vengano utilizzate per l'alfabetizzazione e l'istruzione.

Non parliamo poi di quanto successo come conseguenza e ricaduta di ciò in Italia. Mi riferisco al fenomeno dei diplomifici con la sua esplosione in alcune scuole paritarie. E' una ferita profonda e non rimossa dai provvedimenti giustamente adottati dal Ministero dell'istruzione. Il diploma di maturità è facilmente diventato una merce, pagato da chi non si è misurato con l'impegno dello studio. Ciò, simbolicamente, rappresenta l'opposto dell'idea del sapere come diritto universale. Oggi non solo sosteniamo che il sapere è un diritto universale, ma lo affermiamo con parole più appropriate e adeguate all'analisi politica del tempo. Il sapere è un bene comune. Il sapere è come l'acqua: questo è il titolo di un bellissimo convegno in difesa della scuola pubblica in programma a Milano. Come per l'acqua, se non otteniamo il sapere per tutti gli individui, l'umanità e la civiltà moriranno.

Il principale punto di forza di questo testo di legge è il maggiore rigore con cui si articola l'impianto dell'esame, non solo perché la commissione è composta da una maggioranza di docenti esterni, il che assicura il carattere di terzietà e neutralità, che una commissione di esame di Stato deve avere, ma soprattutto perché si ripristina il giudizio di ammissione e la necessità per gli studenti di saldare i debiti formativi degli anni precedenti. Questo non viene preteso all'interno di una visione nozionistica dei saperi e punitiva dei giovani, ma si manda loro un messaggio di fiducia e di valorizzazione delle loro capacità e del loro impegno. Infatti, in tutte le attività umane quando le aspettative sono alte, i risultati salgono; quando invece gli obiettivi si abbassano, tutto si appiattisce nell'indifferenziato e nella deresponsabilizzazione. Insomma, puntiamo alla qualità.

Per questo attribuisco una grande importanza alla definizione di esame che viene articolata nel testo. Ritengo tale definizione un segno positivo di discontinuità con l'idea che di questo esame ci si era fatti nel passato grazie alla riforma Berlinguer e alla riforma Moratti

Si ritorna a nominare la cultura, la capacità critica, cioè un sapere alto e generale che comprende certamente come elemento costitutivo l'informazione, la nozione, l'abilità, la competenza, l'uso dei linguaggi, ma li supera, coinvolgendo la soggettività, la persona nella sua interezza e il suo rapporto non subalterno con la storia e con il mondo. Un sapere, insomma, che ha a che fare con la libertà e con la responsabilità.

Ci sono punti in questa legge che non condividiamo, in quanto li riteniamo arretrati e non opportuni; abbiamo tentato di emendarli con un lavoro aperto e leale in Commissione. Anzitutto, vi è la riesumazione dell'INVALSI per disporre modelli per la terza prova e per valutare i livelli di apprendimento degli studenti in uscita dalle quinte superiori. Questo è in palese contraddizione con l'autonomia didattica delle scuole che fonda la logica della terza prova; è un invito esplicito all'esercizio della pigrizia e della genericità, vista la complessità, la fatica e l'aderenza al piano dell'offerta formativa che l'elaborazione di questa prova comporta. Ma soprattutto si tratta di una immeritata rimessa in gioco dell'INVALSI: se è vero, come noi sosteniamo con forza, che è assolutamente necessaria una valutazione di sistema, essa non può essere proposta senza una soluzione netta di continuità dell'azione dell'INVALSI su un terreno così accidentato e franoso. (Commenti del senatore Malvano. Richiami del Presidente). Dell'esperienza pessima trascorsa si deve ridiscutere impianto culturale, metodologia scientifica, rapporto non autoritario e di comando con le scuole.

Pensiamo poi che sia scorretto pedagogicamente e perdente in prospettiva aumentare il peso dei crediti formativi del curriculum scolastico nel punteggio finale dell'esame; anzi, pensiamo che in prospettiva dovrebbero addirittura diminuire, rivalutando il valore del giudizio di ammissione e dell'esame in sé. La storia scolastica pregressa, infatti, non può diventare per lo studente una gabbia da cui è difficile emanciparsi. Non si coglie che il dato tipico della vita degli adolescenti e dei giovani è la discontinuità e il mutamento; in tal modo, in realtà, si premiano solo le carriere scolastiche regolari e diligenti e non tipi diversi di intelligenze e di capacità, senza tener conto che il successo scolastico regolare è ancora inevitabilmente legato al censo ed al contesto di provenienza.

Per finire, pensiamo che dare ai candidati esterni la possibilità di sostenere gli esami di maturità nelle scuole private paritarie sia una forzatura indebita della legge di parità, in quanto si attribuisce a quelle scuole una funzione di accertamento e certificazione che compete allo Stato e quindi alle scuole statali. Una convinzione che nulla ha a che fare con il cosiddetto statalismo, ma con la necessaria e logica distinzione fra natura e carattere pubblico e funzione. Se cade questa distinzione, le scuole paritarie diventerebbero articolazioni dello Stato. Surrettiziamente, dunque, a partire da un elemento marginale dell'esame di maturità, si opererebbe una modifica di tale portata.

Mi auguro comunque che questo testo, nel complesso positivo, tragga forza e miglioramenti dal dibattito in Aula e al più presto diventi operativo. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Scalera).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Strano. Ne ha facoltà.

STRANO (AN). Onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 960 piomba in un momento particolarmente delicato in Italia, un momento in cui la finanziaria, e non soltanto essa, ci pongono problematiche ben più rilevanti. Riteniamo pregiudizialmente, come già ho avuto moto di dire in Commissione di merito, signor Presidente, che altre fossero le emergenze da mettere in campo e da risolvere da parte del Governo.

Ma, tant'è, questa è la volontà del Ministro e di coloro i quali ritengono che tale disegno di legge sia caratterizzato da un'urgenza che noi non vediamo, in un momento nel quale, come il nostro Capogruppo in Commissione di merito, senatore Valditara, ha già dichiarato, la scuola sta soffrendo una crisi eccezionalmente ampia, con i tagli che il Governo dell'Unione sta apportando al settore. Non so se i colleghi conoscono l'entità dei tagli nel mondo della scuola per il prossimo triennio; se non vado errato, collega Valditara, essi ammontano a circa 3 miliardi di euro, anche qualcosa di più, che saranno introdotti in un momento in cui bisognava e bisogna mettere mano alla regolarizzazione del precariato.

Per tale ragione, come diremo ancora nel prosieguo del dibattito, siamo invece favorevoli alla regolarizzazione dei precari, che attualmente nel mondo della scuola sono tanti, piuttosto che all'utilizzo di docenti esterni o collocati a riposo. Ci sono tantissime situazioni che, a seguito di questi tagli, entreranno in sofferenza. Poc'anzi chi mi ha preceduto ha parlato dai banchi dell'opposizione del problema delle bocciature. Riteniamo invece scandaloso che addirittura nella finanziaria vi sia un passaggio (che non so se definire tragico o comico ma direi forse tragicomico) che, per risparmiare risorse, prevede che i docenti dovranno bocciare di meno; come se presupponessimo che i docenti possano essere in grado di stabilire ab ovo, senza un accurato esame, se il candidato debba essere promosso (Applausi del senatore Amato), il che ci sembra abbastanza risibile e ci porterebbe anche, lo dirò nel corso dell'intervento, a uno scadimento di quei titoli di studio sui quali stiamo operando.

Il disegno di legge mira a intervenire sugli aspetti rimasti problematici. Nell'articolazione del sistema di verifica dei titoli di studio e lo stesso pretende, come si legge nel testo della relazione (alla quale, devo dare atto, ha lavorato con grande solerzia la senatrice Soliani, che si è mostrata aperta al dibattito e al confronto in ogni occasione con il nostro e anche con gli altri Gruppi), di garantire credibilità e dignità all'esame di Stato, non considerando che tali termini non possono derivare agli esami di Stato da parametri parziali ma da un complesso di giudizi. È come se mettessimo in dubbio dal 2001 fino a oggi - il 2001 è l'ultimo anno della composizione mista della Commissioni - la credibilità e dignità di coloro i quali quell'esame hanno superato.

Sotto alcuni aspetti tale provvedimento appare tiepido, anche perché, come dirò in seguito, avremmo gradito una riforma o un approfondimento globale del pianeta scuola, pur se non ne vediamo l'esigenza a seguito della riforma del ministro Moratti attuata durante il Governo Berlusconi, la quale, dopo i primi momenti di sbandamento e dopo i confronti con il mondo della scuola, con i sindacati, con i precari e anche con gli studenti - vi partecipai anch'io allora come parlamentare - riteniamo abbia soddisfatto molte esigenze.

Ma veniamo alla formulazione definitiva, così come arrivata in Aula, del disegno di legge n. 960. La senatrice Soliani riporta nel testo della sua relazione alcune parole, presidente Bianco, pronunciate da Benedetto Croce nella sessione 1919-1920 della XXV legislatura del Regno. A conclusione, la relatrice sostiene: «Dalla fine, dunque, si desume il principio. Dall'esame, la scuola».

È un parere nobile quello di Benedetto Croce, ma vorrei anche ricordare che insieme a Benedetto Croce proprio in quegli anni un altro senatore e un altro filosofo incise nel mondo della scuola e di lui, presidente Marini (contrariamente a come doverosamente è stato fatto per Benedetto Croce), in questo palazzo non vi è alcun busto: mi riferisco a Giovanni Gentile, assassinato in quei momenti tragici che Pansa ha illustrato benissimo nei suoi ultimi scritti.

Di Giovanni Gentile si è invece ricordato il ministro dell'istruzione Fioroni nella sua relazione al disegno di legge che oggi discutiamo, riconoscendo in quello della riforma gentiliana il modello organico di esame di maturità, coerente con le tradizioni della cultura italiana. Sono parole tratte dalla sua relazione che spero non gli siano di nocumento, così come non furono di nocumento a Giovanni Gentile.

Giovanni Gentile aveva pubblicato nel 1912, prima della dichiarazione di Benedetto Croce, un testo di capitale importanza a cui si ispira la riforma globale attuata nel 1923 dallo stesso Gentile, il «sommario di pedagogia come scienza filosofica». Senatrice Soliani, ricordiamo benissimo (e mi fa piacere che le abbia citate) le frasi di Croce, ma mi permetto, anche seguendo le indicazioni del ministro Fioroni, di ricordare quanto Giovanni Gentile disse sulla riforma della scuola e sull' esame di maturità, appena citato.

Ricordo anche che quella riforma della scuola, attuata mediante legge delega al Governo in soli diciotto mesi, dall'ottobre 1922 al luglio 192,4 durante i quali il filosofo - Gentile amava essere più filosofo che senatore del Regno - ricoprì la carica di Ministro della pubblica istruzione, fu una riforma complessiva, a cui in questa stessa Aula, da questi stessi banchi - forse non il mio - nel 1925 venivano mossi dei rilievi critici, tanto che Gentile ebbe a precisare (sono le sue testuali parole): «Io non avrei potuto propormi di toccare soltanto la scuola elementare o di riformare solamente una parte dell'istruzione media nel 1923, rinviando al 1924 il resto. Il programma doveva essere compiuto entro il 31 dicembre 1923».

Quindi, egli mise in conto che una riforma soltanto di un passaggio poteva apparire parziale e non essere consequenziale ad un disegno più ampio. Anzi, sarebbe potuto avvenire, riformando soltanto un passaggio nel cursus scolastico, di trovare quei momenti in discrasia con altri momenti del cursus degli studenti e anche dei docenti.

Quell'esame di Stato poteva assicurarsi credibilità e dignità perché segnava la fase conclusiva di un processo e di un itinerario che, non diversificandosi da un itinerario speculativo dello spirito umano e, sulla base di un sistema filosofico e pedagogico di vastissima portata, faceva dire a Gentile che la scuola è: «non diminuzione e prostrazione dello spirito, non meccanizzazione artificiale delle categorie della vita, ma la più chiara celebrazione di quello..., e che perciò vi si deve parlare quello stesso linguaggio che l'uomo parla in famiglia e nella società, o nei libri, ove concentra e potenzia le forze interiori dell'animo suo;» una scuola, aggiunge ancora Gentile, dove «si deve respirare la stessa aria del mondo al di là dalle pareti della classe», come poc'anzi si ricordava dai banchi dell'opposizione, «quell'aria frizzante e vivificante che è la gioia e la serietà della vita nel suo spontaneo rigoglio. Una scuola» - e questo è il punto che riguarda veramente il problema che ogni legge che ad essa si riferisca deve tenere in considerazione - «che deve contentarsi di stimolare, additare una luce lontana, una meta alta, non pretendere pappagallesche ripetizioni e virtuosità disquisitorie di dottori in erba. La via del sapere sincero è lunga; ed è molto se nell'adolescenza, quando i nostri maestri hanno cure speciali pel nostro spirito, noi c'invogliamo di percorrerla alacremente».

Dobbiamo quindi interrogarci su questi termini, dignità e credibilità, posti nella relazione. Dobbiamo perciò capire e interrogarci se le scuole parificate - a proposito dell'intervento di chi, dalla maggioranza, mi ha preceduto - siano non da sopprimere o privare della partecipazione di pari rango alle funzioni della scuola statale, quanto invece da bonificare nelle gestioni - questo sì - e nei controlli, perché talvolta abbiamo illeciti e abusivismo negli interessi privati che, in diversi casi, queste conservano.

Non vi è dubbio che anche nel mondo della scuola privata vi sia un pianeta di giustizia, di cultura e di legittimità che non possiamo assolutamente censurare. Dobbiamo chiederci e sapere anche se le scuole statali non necessitino di maggiori e più intensi controlli in tutti i settori (i fatti recenti lo confermano, anche se sfociano nel glamour e nel pettegolezzo, come lei, signor Presidente, avrà letto questa mattina), da quello della gestione degli uffici e del personale amministrativo a quello dell'intero corpo docente, per verificarne la funzionalità, le garanzie e anche la trasparenza con cui operano nei settori di competenza.

La scuola di Stato, che la maggioranza ritiene tout court senza macchia e senza dolo, è anche quella che produce la fuga degli studenti verso gli istituti privati. Secondo voi, per un vezzo delle famiglie o per un senso aristocratico della vita si va in una scuola privata? Al contrario, nei quartieri di alcune città le famiglie, molto spesso sobbarcandosi sacrifici, sono costrette (per le notizie ricevute o perché i vicini hanno fornito cattive informazioni sul personale amministrativo e docente e sul cursus di quegli anni), proprio dalle inadempienze della scuola pubblica, a rivolgersi alla scuola privata, non certo perché sono gli studenti a non voler far nulla e a voler essere inadeguati.

Pertanto, sembra ancora che lo spettro, non dico il fantasma, ma la memoria illuminata di un Ministro storico che, in diciotto mesi, riformò non solo l'esame, ma l'intero ordinamento, dalla scuola all'università, ci possa fornire uno spunto di riflessione che intendo proporre a quest'Assemblea, che non deve dividerci secondo il ruolo di maggioranza e di opposizione. In questo disegno di legge, collega Soliani, tutti abbiamo svolto un ruolo propositivo e - ripeto - le do atto della sua assoluta coerenza e della correttezza con la quale ha condotto i lavori. La riflessione è la seguente.

Signor Presidente, mi farebbe piacere se anche lei la ascoltasse per una vanità non mia, ma di Giovanni Gentile: «Tutta la scuola è vita dello spirito che lega uomo a uomo, coi viventi, coi morti e coi nascituri, e non lega solo l'uomo all'uomo, ma l'uomo al mondo, che è tutto l'essere stesso dell'uomo». (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Amato. Ne ha facoltà.

AMATO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il sistema scolastico nazionale è da sempre al centro del dibattito politico tra le classi dirigenti e occupa un posto di rilievo all'interno dell'organizzazione dello Stato.

Le ultime legislature confermano questa attenzione riformatrice nei confronti del settore della scuola. Nella XIII legislatura abbiamo avuto la legge Berlinguer, nella XIV legislatura la riforma Moratti e in questa XV legislatura, benché appena agli inizi, non poteva perciò mancare un provvedimento che mettesse nuovamente mano alla scuola. Il provvedimento che ci troviamo qui a discutere, però, a differenza di quelli del recente passato si limita semplicemente a modificare un singolo aspetto del sistema scolastico: l'esame di maturità.

Si ha, pertanto, l'impressione di assistere ad un anomalo ciclo di corsi e ricorsi che vede prima il Governo Berlusconi eliminare la commissione esaminatrice mista, prevedendo al suo posto una commissione esaminatrice interna, e poi il Governo Prodi ripristinare la vecchia commissione mista, sia pure con il sottinteso di smantellare al più presto l'intera riforma Moratti, magari attraverso la finanziaria. Il rischio è di giocare tutto sul campo della politica, degli interessi di parte, perdendo di vista ciò che è davvero importante, ossia congegnare un buon sistema scolastico, al di là delle contese politiche. Questo è un punto sul quale soffermarci, perché solo un buon sistema scolastico può effettivamente formare una buona classe dirigente.

Un limite sostanziale del disegno di legge delega in esame è rappresentato dal fatto che il Governo tratta il settore dell'istruzione come un terreno di scontro ideologico tra schieramenti politici, senza considerare che la scuola rappresenta invece un patrimonio comune e senza considerare che le problematiche ad essa inerenti debbono essere risolte con l'apporto e la condivisione di tutti coloro che hanno responsabilità politiche.

Purtroppo, il Governo Prodi è unicamente intento a smontare le riforme approvate dalla precedente maggioranza, preda - com'è - di una cupa ossessione maniacale che lo porta a cancellare qualsiasi traccia del riformismo del centro‑destra, preda - com'è - di un sogno controriformista che danneggia il Paese e soprattutto i giovani di questo Paese. La ratio che muove il Governo Prodi è d'altronde quella di un antiberlusconismo a priori, di un antiberlusconismo ideologico, al quale sacrificare tutto, persino la ricerca di soluzioni legislative nuove, persino le residue velleità riformatrici di un Esecutivo consegnatosi totalmente alla sinistra massimalista.

L'altro limite sostanziale del disegno di legge delega in esame consiste nel fatto che è difficile pensare e realizzare seriamente una riforma dell'esame di Stato al di fuori di un più generale disegno di riforma della scuola, al di fuori di una valutazione sui percorsi universitari le cui modalità incidono - non potrebbe essere altrimenti - sulla natura e il senso stesso dell'esame di maturità. Come non vedere, ad esempio, che la laurea di tre anni e la conseguente struttura di laurea del tre più due ha diminuito il senso e l'importanza dell'esame di maturità?

Affrontare un disegno di legge come questo è quindi come intervenire sulla singola parte di un insieme, senza avere a riferimento un'idea di cambiamento dell'intero sistema; è come preferire ad una riforma una mezza riforma. A dimostrazione della scarsa importanza o, meglio, della mezza importanza, che nei atti il Governo Prodi assegna alla scuola, vorrei ricordare che nel suo programma il Governo Prodi propugnava investimenti straordinari e risorse aggiuntive per il sistema scolastico e che però, proprio su questo punto, esso è oggi già sconfessato dall'attuale manovra finanziaria, la quale - com'è noto - contiene invece tagli al settore della scuola e, in particolare, al settore dell'università.

Passando ora ad illustrare più da vicino il provvedimento all'esame dell'Assemblea, ovvero l'Atto Senato n. 960, recante la riforma degli esami di maturità, vorrei sottolineare, in quanto membro della Commissione istruzione, il lavoro svolto in quella sede nell'intento di migliorare il provvedimento, perlomeno laddove era possibile.

I punti salienti e centrali del disegno di legge governativo riguardano - come abbiamo detto - la reintroduzione dell'istituto dell'ammissione all'esame di Stato e la composizione interna delle commissioni d'esame.

La composizione mista delle commissioni non è peraltro una novità: fu introdotta nel 1997. Tali commissioni erano composte in modo da assicurare un'equa suddivisione tra membri interni e docenti esterni, comprendendo tra questi ultimi il presidente. La successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448 (ovvero la legge finanziaria del 2002), è intervenuta sulla formazione di tali commissioni giudicatrici, disponendo la presenza di soli membri interni e di un presidente esterno che fosse comune a tutte le commissioni dell'istituto scolastico. Tali modifiche erano giustificate dal contenimento della spesa pubblica e atte ad assicurare un certo grado di autonomia ai docenti delle singole classi nella valutazione finale dei propri allievi.

Si dice però che un ritorno alla commissione esaminatrice mista serve a recuperare serietà. Ma come conciliare questo parziale e limitato recupero di serietà con i provvedimenti messi in atto dal Governo, attraverso la finanziaria, per aumentare del 10 per cento il numero degli studenti promossi, in modo da avere meno ripetenti, meno classi e meno costi? Cos'è? Una serietà al risparmio? Oppure una serietà ad intermittenza?

Del resto, cosa potevamo aspettarci da un Governo il cui Presidente del Consiglio proponeva, in campagna elettorale, di riportare addirittura la serietà al potere? L'abbiamo vista questa serietà! È la serietà di un Governo che marcia in piazza contro se stesso o contro parte di se stesso e che, su qualsiasi argomento, è sempre e comunque contro parte di se stesso. Probabilmente, quella prodiana, è una mezza serietà al servizio di un mezzo Governo.

L'attuale disegno di legge governativo si pone, inoltre, l'obiettivo di individuare elementi di raccordo tra scuola, università e mondo del lavoro, per un ingresso consapevole dei giovani nell'attività professionale, rafforzando soprattutto l'orientamento e prevedendo comunque incentivi economici a favore della scelta di alcune discipline. Si tratta di obiettivi condivisibili, certamente, ma che erano già alla base della riforma Moratti. In effetti, a ben guardare, le proposte del Governo Prodi in materia di istruzione non si discostano molto dall'apposita normativa vigente, tanto da rappresentare - scusate la franchezza - una mezza innovazione.

Vorrei infine sottolineare il mio apprezzamento per il lavoro svolto in Commissione dai senatori dell'opposizione. Un lavoro serio, improntato a un dibattito costruttivo sul merito del provvedimento e caratterizzato da un clima di leale confronto, di cui devo rendere merito alla presidente della Commissione, la senatrice Vittoria Franco.

Tuttavia, il testo che approda oggi in Aula presenta ancora forti criticità e contraddizioni che, a mio avviso, non possono e non debbono essere sottovalutate. Mi riferisco, in particolare, alla presa di posizione del Governo circa le scuole paritarie, degradate a scuole di serie B. Infatti, il provvedimento governativo prevede uno sbarramento per i privatisti che - trattati alla stregua di figli di una scuola minore - potranno sostenere l'esame solo presso le scuole statali e non più presso le scuole paritarie. Un fatto inaccettabile e in palese contrasto sia col dettato costituzionale sia con la legge n. 62 del 2000 che pongono invece sullo stesso piano le scuole statali e paritarie. (Applausi dal Gruppo FI).

A ben vedere - e concludo - il disegno di legge in esame riassume in sé il carattere del Governo Prodi: un Governo la cui impronta è tutta ideologica e che, non potendo realizzare riforme, a causa di contrasti interni, si accontenta delle mezze riforme, delle mezze misure, della mezza innovazione e della mezza serietà. Un mezzo Governo, insomma, che l'opinione pubblica, anche se non costituita in commissione esaminatrice, ha già bocciato. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Franco Vittoria. Ne ha facoltà.

FRANCO Vittoria (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, riformare per la terza volta in tre legislature gli esami di Stato, come ci accingiamo a fare, può apparire come un accanimento contro la stabilità del sistema scolastico; non è così e il mondo della scuola l'ha capito. Questa riforma è necessaria: è necessaria per gli elementi di maggior rigore e serietà che introduce, è necessaria per il collegamento istituzionale più stretto che viene previsto attraverso azioni di orientamento agli studi di alta formazione, utili anche per ridurre la dispersione universitaria.

Signor Presidente, la stella polare che ha guidato tutta la Commissione, sia gli esponenti della maggioranza che quelli dell'opposizione, nell'esame del testo del Governo, è la nostra responsabilità di legislatori verso il futuro dei nostri giovani.

Ha fatto bene la relatrice, senatrice Soliani, ad insistere su questo aspetto, facendo riferimento più volte alla parola «futuro»: il futuro dei giovani, dell'Italia dell'Europa. Non è retorica, è preoccupata fotografia della realtà che ci dice che stiamo correndo il grave rischio di restare indietro, troppo indietro, rispetto alla domanda di istruzione e di formazione che la società della conoscenza richiede.

Noi sappiamo, e ne siamo orgogliosi, che il nostro sistema di istruzione dispone di punte di eccellenza, di grande eccellenza, ma è anche vero che esistono aree vaste di inefficacia, come rivelano i dati delle agenzie di valutazione internazionale, come l'OCSE, che ha parlato di un grado di istruzione degli italiani decisamente più basso della media europea e di una difficoltà di comprensione in matematica e lettura da parte di una percentuale elevata dei nostri quindicenni: non possiamo restare indifferenti rispetto a questi dati e a queste statistiche.

La 7a Commissione, lo voglio annunciare anche qui in Aula, ed aspettiamo l'autorizzazione del Presidente, ha varato all'unanimità un'indagine conoscitiva a partire dai dati OCSE per capire e per meglio aiutare la scuola e le istituzioni pubbliche a trovare i rimedi più efficaci. La riforma degli esami di maturità, oggi all'esame di questa Assemblea, è uno, solo uno, dei molti tasselli da costruire.

Capisco le obiezioni sollevate dai colleghi: dobbiamo riformare la scuola superiore e abbiamo ancora molto da fare, riempiendo di contenuti i due anni in più di obbligo scolastico, riconoscendo più potere alle autonomie scolastiche. C'è ancora molto da fare per consolidare la missione di maggiore efficacia del sistema scolastico e, tuttavia, porre oggi all'attenzione del Parlamento la riforma degli esami di Stato ha un grande rilievo, ha un'importante ragion d'essere; questa riforma è un tassello importante.

Tutti noi abbiamo presente, credo, e spero, che il fatto che negli anni si sia attenuato il valore di un rito di passaggio che produce un salto di maturazione e di acquisizione di responsabilità nei giovani ha significato un abbassamento generale del livello di istruzione e della qualità dell'apprendimento. Occorre ritornare a dare ad esso il valore pedagogico ed anche simbolico che aveva in origine.

Il maggior rigore previsto dal disegno di legge in esame, rispetto alla normativa attuale, va in questo senso e non c'è dubbio che sono previste norme più rigorose: la commissione d'esame composta per metà di commissari esterni; la previsione per cui i debiti debbano essere saldati prima dell'ammissione agli esami e la necessità di evitare i diplomifici, come è stato già detto in molti interventi. Si tratta però di un rigore che va a vantaggio dei giovani, per sollecitarli a dare il meglio di sé, per addestrarli a vivere e a lavorare in una società nella quale prevarrà, e dovrà necessariamente prevalere, sempre di più, il merito. Nella società della conoscenza non può che essere il merito a essere premiato. Non si tratta dunque di un rigore fine a sé stesso, vorrei rassicurare i giovani studenti e le loro famiglie: è per il loro bene, per prepararli meglio al loro futuro in una società che muta e che avrà, sempre di più, il suo perno nel sapere, nell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Allora ecco che la missione più importante della scuola oggi è insegnare ad imparare e, d'altra parte, per gli studenti sviluppare l'abilità di imparare è l'acquisizione più rilevante. «Imparare ad imparare»: questa è la missione che la scuola deve rendere chiara agli studenti oggi. Di questo gli studenti avranno bisogno nella vita e questo la scuola dovrà offrire loro.

Il nostro obiettivo, dunque, è costruire una scuola che non lasci indietro nessuno e che favorisca la mobilità sociale. Lo ha espresso molto bene la senatrice Carloni nel suo intervento. Occorre costruire una scuola che consenta di coltivare talenti, quale che sia la famiglia o il ceto sociale di provenienza. È un fatto di giustizia sociale, certo, di attuazione del principio costituzionale di uguaglianza, ma è anche un investimento necessario per la costruzione della società della conoscenza.

Questa, signor Presidente, è la nostra filiera di valori: principio di uguaglianza, mobilità sociale, merito, società della conoscenza. In questo senso vanno il sostegno con le borse di studio a chi intende proseguire gli studi, l'elevamento dell'obbligo scolastico di due anni previsto dalla legge finanziaria fino all'investimento sugli asili nido. È noto, infatti, che le discriminazioni sociali sono l'effetto di scarsi investimenti in educazione nella primissima infanzia.

A tal proposito, ricordo che abbiamo depositato un disegno di legge di iniziativa popolare, il quale prevede che l'asilo nido venga trasformato da servizio sociale a domanda individuale in servizio educativo e che prevede altresì la generalizzazione della scuola dell'infanzia. In tale ottica, naturalmente, costituisce un passo avanti la norma, prevista nel disegno di legge finanziaria, volta a stabilire la costituzione di «sezioni primavera» - tali vengono definite - che riguardano i bambini dai due ai tre anni, in linea con il principio educativo della continuità. Le sezioni primavera assicureranno una continuità fra il nido e la scuola dell'infanzia, rappresentando un passo avanti rispetto alla generalizzazione della scuola dell'infanzia e alla costruzione di una continuità da zero a sei anni.

Avviandomi alla conclusione, colleghi, anch'io, come la relatrice e altri senatori desidero esprimere soddisfazione per il lavorosvolto in Commissione, per l'atteggiamento costruttivo sia della maggioranza che dell'opposizione, che ha consentito di migliorare il testo presentato dal Governo. Questa è la funzione del Parlamento.

Certo la scuola - è stato da più colleghi rilevato, ed è giusto - è la più importante istituzione del Paese e non appartiene ad una parte. La scuola è di tutti e ogni intervento, ogni cambiamento, deve essere frutto di un confronto aperto e cooperativo. Così è stato in Commissione. Al senatore Amato vorrei dire che non c'è stato terreno di scontro ideologico; c'è stato un confronto di merito che, a mio avviso, va valorizzato. E ha un valore enorme il fatto che la maggior parte degli emendamenti sia stata approvata all'unanimità. Al di là delle polemiche, colleghi dell'opposizione, questo è il fatto di maggiore portata, che qui dobbiamo valorizzare.

Dunque, ringrazio ancora la relatrice, il Governo e tutta la Commissione per il lavoro svolto, per il bene degli studenti, dei nostri giovani e del sistema scolastico nel suo complesso. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare la relatrice.

SOLIANI, relatrice. Signor Presidente, si è svolto in Aula nei giorni scorsi e si è concluso questa mattina un importante dibattito, che registro con grande apprezzamento.

Al di là delle posizioni politiche complessive in questa sede richiamate, il dibattito ha affrontato alcuni nodi cruciali con un'attenzione rivolta ad obiettivi comuni, talvolta con soluzioni diverse, peraltro anche all'interno della stessa opposizione e con qualche differente sensibilità perfino nella stessa maggioranza. Un dibattito vero. In ogni caso, abbiamo registrato una passione politica vera per la scuola, che corrisponde alla grande rilevanza sociale del tema di cui discutiamo, che è certamente un punto del sistema: non lo tocca tutto, ma è un punto significativo. È significativo in sé, per quello che viene prima dell'esame e per quello che accade dopo. Poi avremo modo, senatore Amato, di considerare, tutto intero, il contesto determinato dalla prossima legge finanziaria in materia di istruzione.

Il primo punto emerso con chiarezza è quello della serietà, del valore dell'esame e degli studi, dunque della scuola. La collega Pellegatta ha richiamato il senso dell'equità. Se la scuola è seria, è più giusta. Questo significa rispetto per i ragazzi e per la scuola. E il senatore Valditara ci ha dato uno spunto di riflessione: qui è la contemporaneità, è la modernità. È moderno crescere responsabilmente.

Diceva il senatore Asciutti che nell'immaginario pubblico c'è questa idea del tutti ammessi, tutti bravi, tutti promossi. Appunto, non va bene così. La senatrice Carloni faceva notare come qui si faccia il tessuto del Paese, quello della competitività e della solidarietà. Lo si fa con la cultura.

La collega Negri ci ha detto: «Basta con una maturità senza qualità». Allora è più serio arrivare agli obiettivi indicati da questo disegno di legge. È serio togliere ossigeno ai «diplomifici». È più seria una commissione mista.

Senatore Mauro, abbiamo detto che da come sono fatti gli esami si capisce la scuola, come ci ricordava molti decenni fa Benedetto Croce. Collega Mauro, ce ne fossero in circolazione, a destra, a sinistra e al centro di Benedetto Croce.

Quanto al senatore Giovanni Gentile, richiamato questa mattina dal collega Strano, certo ha avuto un grande pensiero sulla scuola; ha avuto un grande pensiero della scuola collegata con la struttura della società, non solo sociale, ma anche politica. Eppure questo grande pensiero non ha impedito al Parlamento negli anni successivi alla sua riforma (1924, 1925 e 1926) di negare le libertà democratiche fondamentali. Noi capiamo cosa sia in gioco, non solo nel particolare, quand'anche decisivo e importantissimo, della scuola. Sono sempre in gioco la libertà e la democrazia del Paese.

Il secondo, importante, punto emerso, è rappresentato dalla serietà nella valutazione dei risultati. Abbiamo discusso soprattutto della terza prova, ma abbiamo discusso anche sul senso dell'autonomia, sulla necessità che l'autonomia produca risultati e che questi siano comparabili sul piano nazionale e internazionale. L'autonomia non abbandona le scuole e i loro risultati a se stessi, ma allora, come diceva la senatrice Capelli, se tutti si debbono rimettere in gioco, che si rimetta in gioco anche l'Istituto nazionale di valutazione.

Si tratta di arrivare alla misurazione concreta delle conquiste reali e l'idea della cultura dei risultati deve radicarsi nell'autonomia della scuola. Quell'autonomia che è nella Costituzione, che è fattore di democrazia e di qualità, se riesce però ad essere interlocutore delle responsabilità nazionali e dei livelli internazionali in cui vivono i nostri ragazzi. Il richiamo in causa di un invalsi rinnovato significa non pigrizia, significa non autoreferenzialità, significa essere pronti - intendo la scuola - a confrontarci in Europa e nel mondo, perché lì ci saranno i ragazzi. Dunque prima di loro, in questo confronto sui risultati, ci dev'essere la scuola.

Ricordo che le ultime direttive del 2006, la n. 481 e la n. 2008, della Commissione europea sostengono la cultura della valutazione nei sistemi di istruzione come strumento necessario per promuovere i processi di modernizzazione dei sistemi di istruzione. Faccio notare come queste direttive prevedano anche finanziamenti per il raggiungimento di questi obiettivi.

In terzo luogo, è emersa la discussione sul tema della parità scolastica; peraltro le obiezioni pregiudiziali di costituzionalità, già respinte da quest'Aula, hanno sollecitato un dibattito vero anche su questo punto. È emerso con chiarezza che il provvedimento in esame si colloca su una strategia di fondo che ha due pilastri: la Costituzione e la legge n. 62 del 2000.

C'è una grande storia nel rapporto tra sistema di istruzione statale e sistema non statale in questa conquista politica e democratica della parità scolastica. C'è il grande rapporto tra l'autonomia dei processi formativi, che sono sempre legati ad una forte esigenza della società civile, e, nello stesso tempo, la necessità di regole condivise, perché abbiamo bisogno di un sistema pubblico di istruzione che regga le sfide. Oggi il nostro sistema pubblico è costituito, come si sa, in gran parte di scuole statali, ma anche di scuole non statali. Sul tema, che ha visto l'attenzione di molti colleghi, vorrei dire semplicemente: in questo provvedimento gli esami di Stato incardinati nelle scuole paritarie sono posti nelle medesime condizioni di quelli delle scuole statali.

Altro discorso - è qui la distinzione che vorrei fare - riguarda il tema dei commissari. I commissari esterni statali rispondono allo Stato e non vi è bisogno, a mio parere, di aggiungere altro. Questo è il senso vero di una serietà e questo è il senso anche di un ordine del giorno, che ho presentato e che è stato richiamato nella discussione, riguardante la formazione degli insegnanti e dei dirigenti che vanno a realizzare gli esami di Stato, formazione aperta anche al personale delle scuole non statali. «Aperta» vuol dire nel rispetto delle loro scelte e della loro autonomia, ma nella possibilità che si possa crescere insieme, con una stessa mentalità, che può preludere certamente a un rapporto più forte e più stretto verso obiettivi davvero comuni; ciò di cui ha bisogno l'Italia.

Ciò che è importante - lo ricordava la collega Capelli - per l'Italia di oggi, per la sua crescita e per la sua equità, è un efficace sistema di istruzione pubblica, in cui forte sia la scuola statale e forte, nella sua iniziativa e nella sua autonomia, sia la scuola paritaria. Quello che importa, infatti, sono i risultati, i risultati di qualità; posto che abbiamo già riconosciuto, sulla scia della Costituzione, il senso della libertà e il senso della responsabilità, quando si istituiscono scuole statali e non statali.

Ai colleghi Davico e Marconi vorrei dire che è necessario e urgente, se il profilo dell'esame di Stato è questo, mettere in moto le cose a conclusione di questo anno scolastico. Gli studenti l'hanno già capito e si sono già messi a studiare di più. (Brusìo).

 

PRESIDENTE Colleghi, vi prego; mi pare che nei conversari privati vi sia un accaloramento eccessivo. Prego, senatrice Soliani, concluda il suo intervento.

 

SOLIANI, relatrice. Non posso condividere lo scetticismo del senatore Davico, che pensa quasi a uno spreco. Quando, come dice la presidente Franco, è in gioco il futuro (e il futuro è già cominciato per i ragazzi), noi non possiamo accumulare altri ritardi.

C'è infine l'idea di un raccordo molto forte, di sistema, tra l'istruzione secondaria superiore, gli esami di Stato, l'università, la formazione superiore, perché appunto si acquisisce qui quello che ormai, nelle dichiarazioni ufficiali del mondo intero, è un percorso unitario della vita, la conoscenza; ed è un percorso che deve essere aperto sull'esterno.

Vorrei avviarmi alla conclusione, colleghi, richiamando l'idea che i ragazzi, per quello per stiamo discutendo e per la nostra responsabilità, sono anche un bene pubblico; lo sono in ogni parte del Paese, al Sud come al Nord. La scuola deve avere la capacità di dimostrare che il suo significato è nella capacità di costruire, anche attraverso questi percorsi, una società coesa e democratica. Mi permetto di rivolgere un invito al Ministro e alla vice ministro Bastico, perché raccolgano tutti gli stimoli del dibattito e ne tengano conto anche nelle loro direttive future per l'attuazione della legge.

Insomma, è stato qui evocato un nuovo spirito della scuola italiana; è come un nuovo spirito del Paese. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Senatore Pontone, sta parlando la relatrice. È eccessivo, non può vederla con la schiena, non mi pare possibile.

 

SOLIANI, relatrice. Mi verrebbe da ricordare quello che di recente ho sentito richiamare in un incontro di delegazione del nostro Senato, in Romania e Bulgaria, dal presidente Manzella, il quale ha affermato che gli esami, come per i nuovi Paesi che devono entrare in Europa, così anche per tutti noi, non finiscono mai. La lezione di De Filippo ci dice che dobbiamo sempre osare di più, non sentirci appagati.

Mi rendo conto tuttavia che non basterà neppure la legge; bisognerà accompagnare gli studenti, capirli, rispettare le loro emozioni, rovesciare la logica, fare dell'esame non una costrizione ed uno spauracchio, ma un'opportunità, in modo che la paura si trasformi anche in soddisfazione. Anche così, infatti, i nostri ragazzi saranno messi nelle condizioni di capire meglio la vita.

Non posso concludere questa replica, signor Presidente, senza andare col pensiero a ciò che è accaduto in questi giorni come un fatto emblematico; profonde inquietudini attraversano il percorso scolastico dei nostri ragazzi e non possiamo pensare che una legge e un esame di Stato siano quei meccanismi universali che mettono a posto le cose. Mi riferisco alla vicenda dell'oltraggio, della violenza morale e fisica a un ragazzo Down del nostro Paese, all'indifferenza e all'omertà che lo hanno accompagnato. Vorrei che la nostra solidarietà, la solidarietà di quest'Aula, fosse piena oggi, perché tutti i ragazzi della scuola italiana devono sapere che possono essere ammessi all'esame di Stato (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, UDC e AN e dai banchi del Governo), possono anche superarlo, ma chi potrà dire loro, chi dirà loro che in queste condizioni non hanno affatto superato l'esame della vita, che la prima pietra della cultura è l'umanità e il rispetto dell'altro e che finché accadono cose come queste un altro esame attende la scuola e tutti noi? Ma che Paese ormai sta diventando l'Italia se tollera un humus di questo genere!

Allora, oggi dobbiamo ricavare questo segnale nel vivo della vita del Paese: cultura ed educazione, educazione e cultura; una scossa morale, insomma, insieme con le leggi (lo sottolineo). Se c'è un tempo - come qualche collega ha detto nel dibattito - dell'incertezza della scuola e della nostra società, questo tempo evoca una più grande responsabilità: quella responsabilità - colleghi, lasciatemelo dire - che è stata ben presente nei lavori della 7a Commissione permanente e di quest'Aula per quello spicchio che ci riguarda e di cui sono grata davvero a tutti.

Concludo esprimendo parere favorevole all'accoglimento dei quattro ordini del giorno presentati dalla Commissione. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Ringrazio la senatrice Soliani.

Ha facoltà di parlare la vice ministro della pubblica istruzione, Bastico, che invito ad esprimere il parere del Governo sui quattro ordini del giorno presentati dalla Commissione.

BASTICO, vice ministro della pubblica istruzione. Signor Presidente, innanzitutto a nome del Governo accolgo tutti e quattro gli ordini del giorno presentati dalla Commissione.

Rivolgo un ringraziamento anche agli onorevoli senatori per l'ampio, argomentato e alto dibattito che hanno proposto in quest'Aula e per il lavoro approfondito, puntuale e serio che è stato svolto in Commissione. Ringrazio in particolare la senatrice Soliani, relatrice del provvedimento, e la senatrice Vittoria Franco, presidente della 7a Commissione permanente, che sono stati due riferimenti fondamentali per lo svolgimento di questo importante lavoro.

Questo impegno testimonia l'attribuzione di un'importanza fondamentale, oserei dire, di un punto di centralità al tema dell'esame di Stato. Una centralità che, in effetti, questo tema merita e che il Governo ha voluto sottolineare con la presentazione del primo progetto di legge in tema di istruzione, proprio sull'esame di Stato.

L'esame di Stato è quello che rilascia il titolo di studio finale di un percorso di studio e costituisce quindi il riconoscimento per il ragazzo del percorso di studio che ha effettuato e della sua serietà e costituisce anche, per lui, il titolo di accesso ad un percorso lavorativo, professionale o l'accesso ad un percorso universitario o di studi alternativi all'università. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, siamo proprio nella fase conclusiva e vi prego di prestare attenzione. Prego, vice ministro Bastico, continui pure.

 

BASTICO, vice ministro della pubblica istruzione. Grazie, signor Presidente. Occorre, quindi, ridare credibilità e autorevolezza all'esame di Stato come autorevolmente richiamato dalla relatrice e nel corso di molti interventi svolti in quest'Aula. Ciò significa intervenire per bloccare la deriva che si è andata verificando in questi anni, con l'esito di far perdere di valore e significato all'esame, sia per l'accesso al mondo del lavoro che alle università. Da molti è stato segnalato come nessuna autorevole università nel nostro Paese consideri più l'esito dell'esame di Stato come elemento di accesso agli studi e di valutazione.

Se il tema c'è, come sottolineato da molti, l'urgenza deriva da questo: noi vogliamo interrompere tale elemento di deriva. È una responsabilità collettiva della quale il Governo si è fatto promotore attraverso questo progetto di legge. Intervenire subito significa evitare che un altro anno termini con un esame di maturità privo di autorevolezza o di riconoscibilità sia da parte del mondo universitario che del mondo del lavoro.

Facciamo una scelta per superare questa deriva che porta progressivamente al superamento del valore legale del titolo di studio. Noi non vogliamo questo superamento, né dal punto di vista giuridico né dal punto di vista dei fatti. Vogliamo che l'esame rilasci un titolo di studio significativo a compimento di una scuola che vogliamo progressivamente modificare nell'ottica così efficacemente illustrata dalla senatrice Carloni: una scuola inclusiva, che non lasci indietro nessuno e dia saperi e competenze a tutti i ragazzi, non uno di meno. Vogliamo che in quel titolo finale ci sia il riconoscimento effettivo di quei saperi e di quelle competenze per tutti i ragazzi, tanto i più forti quanto i più deboli provenienti dalle situazioni familiari e sociali più depauperate.

Da questi obiettivi traggono la loro origine una serie di norme contenute nel progetto di legge, strumenti coerenti per dare più credibilità ed autorevolezza all'esame di Stato. Si tratta del ripristino della commissione mista con il Presidente esterno; del ripristino dello scrutinio finale con un giudizio di ammissione; del recupero dei debiti contratti negli ultimi tre anni (norma, questa, che entrerà progressivamente in vigore); del blocco o del tentativo di rendere più complesso il ricorso a scorciatoie per i privatisti, i cosiddetti ottisti o saltatori; del tentativo di modificare e disincentivare gli abusi verificatisi in questi anni. La senatrice Negri ricordava il numero elevatissimo di privatisti e soprattutto la progressione velocissima, verificatasi in questi ultimi anni, del loro numero.

Vogliamo dire con grande chiarezza ai ragazzi che in queste norme non c'è alcun criterio punitivo. Al contrario, c'è la valorizzazione di sacrifici e impegni attuati nel cursus scolastico. Vogliamo anche evidenziare che è a loro garanzia e tutela che queste norme sono proposte all'approvazione del Parlamento.

Molti senatori hanno sottolineato giustamente che non si tratta di un rivolgimento generale. Tale rivolgimento degli esami di Stato, se ci sarà, dovrà essere profondamente strutturato e collegato con la riforma della scuola superiore.

Noi intendiamo operare un processo complessivo di cambiamento. Quindi, anche questo progetto di legge di modifica, che costituisce un passo avanti di grande importanza e significato, a nostro avviso sugli esami di maturità, è uno degli elementi per la costruzione della riforma della scuola, portata avanti passo dopo passo, progressivamente, secondo un criterio di condivisione e confronto a partire soprattutto dal confronto e dalla condivisione con le autonomie scolastiche.

Rispondo ancora ad alcune importanti valutazioni avanzate nel merito. Richiamo, ad esempio, la valutazione relativa all'INVALSI. La senatrice Capelli chiede una netta soluzione di continuità rispetto al modus operandi dell'INVALSI. Confermo qui che questa è la valutazione e la scelta compiuta dal Governo.

Nella finanziaria è prevista una norma di modifica radicale della governance complessiva dell'INVALSI, cui sono già state inviate direttive puntuali per una modifica totale dell'attuale sistema di valutazione. Quindi, di altra INVALSI si tratta. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di abbassare il tono delle discussioni private.

 

BASTICO, vice ministro della pubblica istruzione. Se un giudizio negativo è stato espresso su alcune scelte compiute, devo allora dire che è assolutamente necessaria la valorizzazione della valutazione. Se lo strumento deve vedere delle modifiche, il principio della valutazione per noi è determinante. Pertanto, gli elementi introdotti, anche a seguito della discussione in Commissione (mi rivolgo al senatore Valditara) non sono una mediazione politica: rappresentano, a nostro avviso, un passo in avanti importante. L'INVALSI fornirà schede e modelli di riferimento che le autonomie scolastiche potranno scegliere. Confermo che l'autonomia deve costituire un valore fondamentale di riferimento nella costituzione della terza prova. Il fatto che le prove in fase successiva, svolte dai ragazzi degli esami di Stato, debbano essere prese dall'INVALSI come strumenti per la valutazione degli apprendimenti e dei saperi dei ragazzi, coerentemente con le modalità valutative di carattere internazionale ed europeo, costituisce un importante passo in avanti ed una scelta della Commissione di grande significato.

Sulla parità sono state puntualmente applicate le norme della legge n. 62 del 2000. Non facciamo che applicare una legge vigente dello Stato. Al senatore Amato faccio presente che non è corretta la sua valutazione, quando dice che i candidati esterni non possono accedere alle scuole paritarie, perché così recita esattamente il comma 4 dell'articolo 1 del disegno di legge: «I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzato nella provincia, nella regione». Ecco, abbiamo applicato la legge n. 62 del 2000, ma vi abbiamo inserito delle norme correttive, perché andare in una scuola paritaria non può costituire la scorciatoia per il privatista per avere un esame facilitato: da qui l'applicazione della legge n. 62; dall'altro, però, l'introduzione di norme di carattere restrittivo.

Evidenzio, inoltre, il valore dell'articolo 2 del disegno di legge, laddove contiene una delega al Governo per affrontare un tema per noi importantissimo: aumentare la collaborazione tra scuola e università. Ci sono norme importanti sull'orientamento da svolgersi già nella scuola per i percorsi di studi successivi al termine degli studi superiori. Ci sono, ancora, elementi importanti per la valorizzazione dei percorsi di istruzione e dell'esito finale dell'esame di Stato. Ricordo che abbiamo introdotto in un emendamento anche l'elemento della lode per valorizzare ulteriormente le abilità. Vi sono ovviamente norme che rafforzano l'intreccio, la collaborazione tra le due autonomie, quella scolastica e quella universitaria, nel rispetto pieno del valore costituzionale dell'autonomia scolastica e dell'autonomia universitaria.

Sottolineo infine anch'io quanto evidenziato in molti interventi, tornando a ringraziare le senatrici Vittoria Franco e Soliani per il loro lavoro. Il lavoro in Commissione e che si è svolto qui in questi giorni di dibattito ha portato ad accogliere proposte, contributi, emendamenti che, anche ad avviso del Governo, costituiscono un miglioramento rispetto al testo iniziale. Lo abbiamo reso coerente, con la convinzione che il miglioramento della scuola, dell'università, dei sistemi della formazione costituisce una priorità fondamentale che deve coinvolgere tutte le forze politiche presenti nel Parlamento, le forze sociali e professionali del nostro Paese.

Il Governo, per quanto sarà di sua competenza, farà di tutto perché il confronto sia reale, di merito e costruttivo: solo così possiamo far fare alla scuola quei passi in avanti, di miglioramento e di riforma, indispensabili per il nostro futuro.

«Scuola, scuola, scuola» hanno richiamato in questi giorni molti autorevoli commentatori, sia partendo dai drammatici e tragici eventi accaduti in questi giorni, già ricordati dalla senatrice Soliani, sia richiamando le prospettive del nostro Paese.

Io voglio qui richiamare l'autorevole intervento del Governatore della Banca d'Italia. E allora se «scuola, scuola, scuola» è, siamo impegnati tutti affinché questo avvenga con la massima collaborazione e con la massima condivisione delle scelte. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV, Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G1, G2, G3 e G4 non saranno posti in votazione.

Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.

DE PETRIS, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo nonché i relativi emendamenti, preso atto del recepimento delle condizioni poste alla Commissione di merito ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo.

Esprime, altresì, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.25, 1.26, 1.46, 1.165, 1.169, 1.182, 1.183, 1.184, 1.185 e 1.317, nonché parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.510 e 1.35. Esprime, infine, parere di nulla osta su tutti i restanti emendamenti esaminati».

DAVICO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, chiedo di non passare all'esame degli articoli, per le ragioni che ora illustrerò.

Onorevoli senatori, il disegno di legge n. 960 persegue l'obiettivo di modificare le norme che regolano gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria superiore, contenute nella legge 10 dicembre 1997, n. 425.

All'articolo 4 il disegno di legge governativo prevede infatti il ripristino della composizione mista delle commissioni d'esame, con non più di sei commissari, di cui il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più un presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni o classi. I soggetti destinatari della nomina a commissario esterno all'istituto e a presidente sono scelti tra coloro che provengono «esclusivamente» dagli istituti di istruzione secondaria superiore statali.

Durante la discussione sulle questioni pregiudiziali presentate dalla Casa delle Libertà, il Ministro della pubblica istruzione ha evocato il terzo comma dell'articolo 97 della Costituzione, che recita testualmente: «Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso», ritenendo, peraltro, che le predette potessero sfociare, nell'altro ramo del Parlamento, in una questione pregiudiziale di costituzionalità.

Ribadisco con vigore che le scuole paritarie fanno parte quanto quelle statali del sistema nazionale, tant'è che esse sono abilitate a rilasciare titoli aventi valore legale. Per quanto attiene ai docenti, ribadisco ulteriormente che l'attuale sistema di reclutamento dei docenti prevede il doppio canale, vale a dire quello dei cosiddetti concorsuati e quello dei cosiddetti precari storici. Le assunzioni avvengano per il 50 per cento attingendo alle graduatorie di merito, costituite da docenti che hanno partecipato al concorso ordinario, e per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti, delle quali fanno parte sia i docenti che hanno superato il concorso ordinario, sia quelli che hanno partecipato ai corsi abilitanti riservati, ed infine i cosiddetti SSIS. Fatta eccezione per quella piccola quota di docenti che prestano servizio sotto forma di volontariato o con contratti di prestazione d'opera, posseggono anch'essi una posizione giuridica identica a quella detenuta dai docenti delle scuole «statali». In caso contrario, i docenti delle scuole paritarie non potrebbero far parte delle commissioni degli esami di Stato, in veste di commissari interni (come già avviene, da sempre).

Restando forti le riserve di carattere incostituzionale dell'articolo 4 del disegno di legge n. 960, anche alla luce delle normative vigenti in materia di formazione di graduatorie e assunzione di personale docente nelle scuole, avanzo la proposta di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge n. 960, così come previsto dall'articolo 96 del Regolamento del Senato.

Le chiedo inoltre, signor Presidente, che il voto sulla proposta che ho appena illustrato sia anticipato dalla verifica del numero legale in Aula. (Applausi dal Gruppo LNP).

MAURO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MAURO (FI). Signor Presidente, il Gruppo di Forza Italia appoggia la richiesta di non passare all'esame degli articoli, non solo perché l'ampio dibattito, le controdeduzioni della relatrice e infine l'intervento del vice ministro Bastico ci confermano quanto questo provvedimento manchi del tutto di presupposti di necessità e di urgenza, ma anche perché proprio i fatti rilevati dalla relatrice Soliani, come gli altri che sono alla ribalta della cronaca giornaliera e l'enorme disagio che sta vivendo la scuola rendono davvero necessaria una riflessione profonda su ciò che è la scuola, sul suo ruolo, ma soprattutto su quanto questo Governo vuole realizzare in un settore così importante per la crescita del nostro Paese.

Ci sembra davvero poca cosa l'argomentazione addotta, per cui un Governo qualifica la propria azione nel settore della scuola proprio partendo dagli esami, perché da essi si possa qualificare tutto il percorso. Ci sembra davvero poco che il Governo si presenti in Aula con il primo provvedimento che riguarda la scuola e non avverta minimamente la necessità di rendere noto a quest'Aula quale sia il percorso complessivo che intende seguire nella realizzazione di una politica per la scuola. Debbo davvero rilevare come la precarietà politica di questo Governo stia animando anche un dibattito che dovrebbe essere fondamentale. Forse la rappresentante del Governo avverte questa precarietà, forse la rappresentante del Governo non si sente di dare indicazioni di prospettiva, di dare a quest'Aula indicazioni di percorso, proprio perché della precarietà questo Governo ha fatto il filo conduttore in tutte le branche dell'amministrazione che dovrebbe portare avanti.

E allora in questo scenario, in un momento così delicato proprio dal punto di vista della programmazione finanziaria della vita dello Stato, si viene qui a dirci che la priorità è costituita dal fatto che dobbiamo riformare gli esami di Stato. Non parliamo dei fenomeni di bullismo emersi proprio questi giorni, non parliamo delle esigenze di dotazioni finanziarie, non parliamo della motivazione che debbono avere gli operatori della scuola. Suonano come offensive le parole contenute nella relazione al presente disegno di legge, in cui si dice che bisogna modificare gli esami di Stato perché la classe docente ha ritenuto in questi anni di essere quasi autoreferenziale. Una classe docente di cui si parla in termini negativi e non in termini propositivi: non si parla di incentivare l'entusiasmo della classe docente, non si parla di collaborazione, di sinergie che devono essere trovate nel mondo della scuola, ma soltanto di ciò che dev'essere la selezione finale dello studente.

Non si parla dello studente come futuro cittadino, non si parla dello studente come competitore in Europa rispetto alla creazione di nuovi modelli di sviluppo, non si parla di protagonismo del giovane d'oggi rispetto alle sfide del futuro: si parla di un esame che deve essere più selettivo, ma per giungere a tale selezione lo studente non potrà contare sullo Stato benigno che investe su questa formazione. Lo studente dovrà affrontare i rigori dell'esame finale, ma, rispetto agli altri Paesi europei, non potrà contare su uno Stato che gli fornisce gli strumenti per tale sfida.

In un momento di crisi profonda della prospettiva e della volontà che s'intende perseguire, ci sembra troppo poco e davvero deludente che si possa affrontare un argomento così delicato partendo dalla fine, senza ricondurre tutto il percorso alla coerenza.

Il passaggio alla disamina dei singoli articoli è pertanto un fatto che riteniamo davvero superfluo, in un fase in cui ancora non abbiamo visto disegnare una politica per la scuola. Ci sembra davvero superfluo e una perdita assoluta di tempo, perché sappiamo che questo provvedimento non aggiungerà nulla alle potenzialità che devono avere i nostri giovani. Il provvedimento in esame non darà nulla ai nostri giovani che in questi giorni stanno studiando.

Poco fa la senatrice Soliani avvertiva che in questo momento i nostri giovani già sono contenti della legge che verrà fuori. Come fa, senatrice Soliani? Anche lei, come autorevoli rappresentanti di questo Governo, partecipa a sedute spiritiche che riescono ad informare anche sulle intenzioni dei nostri studenti? (Applausi dal Gruppo FI). In questa prima fase dei lavori dell'Aula del Senato i nostri studenti sarebbero già contenti? Debbo rappresentarle una realtà diversa e stigmatizzo anche il comportamento: Parecchie scuole italiane e parecchi giovani hanno tratto occasione da questo provvedimento per marinare qualche giornata di scuola.

Ma al di là di questo, il dibattito tra maggioranza ed opposizione può fermarsi alla superficialità del tema? (Applausi del senatore Amato). Noi, classe dirigente di questo Paese, possiamo ridurre e ricondurre la politica scolastica soltanto a una vendetta postelettorale? Intendo bene che questa maggioranza ha cambiali da rendere all'incasso. Questa maggioranza ha più che altro la smania, anche perché ormai è l'unico collante politico che la sostiene, di poter dire che ciò che di vagamente berlusconiano c'è stato in qualunque riforma del nostro Paese deve essere demonizzato prima e demolito subito dopo. Ma avete iniziato dal lato sbagliato e col piglio sbagliato. Avete voluto dare dalla coda l'idea di quello che sarà il corpo del mostro che creerete nel settore della scuola.

In un precedente intervento di un collega della maggioranza è stato sostenuto che questa è una casa che si costruisce stanza per stanza. Ma se l'architetto o il costruttore non ha ben chiaro in mente come deve essere la casa da costruire, come farà questa casa ad avere alla fine un assetto armonico e, soprattutto, utile alle esigenze delle nostre nuove generazioni? Come potete costruire stanza per stanza, senza sapere qual è la casa che volete dare agli studenti del nostro Paese?

Nei giornali di questa mattina ho trovato una frase che mi ha molto colpito, secondo la quale non è tanto importante cercare il vento del consenso se non si sa in quale direzione si vuole mandare la barca. Ebbene, alla barca Italia voi ancora non avete detto che direzione volete far prendere in tutti i settori: economico, sociale e anche di politica comunitaria. Ma sui ragazzi no, questo non licet: non è lecito che sul futuro dei giovani possiate andare a tentoni e continuare, con scelte demagogiche e populistiche di natura elettoralistica, a scherzare senza darci la possibilità di costruire questo futuro. (Applausi dal Gruppo FI).

Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Rivolgo un appello accorato a tutti i senatori dell'emiciclo del Senato perché accolgano tale richiesta e contribuiscano - noi così vogliamo agire - a realizzare una scuola moderna e a costruire la casa avendo in mente tutto il progetto. In questa casa metteremo il nostro mattone, ma con responsabilità e avendo fiducia nel futuro del nostro Paese e nei nostri giovani. (Applausi dal Gruppo FI).

  

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta in precedenza avanzata dal senatore Davico risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico. Cos'è questo coro ingiustificato proprio? Prego i colleghi di prendere posto. I segretari sono pregati di controllare. Prendere posto. Tutti seduti, per favore, così i senatori segretari possono lavorare meglio. Hanno votato tutti?

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Come si vota?

 

PRESIDENTE. Il senatore Davico mi è sembrato chiarissimo. La proposta è votare per il non passaggio all'esame degli articoli. É chiaro adesso? Seduti! I segretari sono pregati di controllare. Si sta votando per il non passaggio all'esame degli articoli su proposta del senatore Davico. Hanno votato tutti?

Proclamo il risultato della votazione mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

296

Senatori votanti

295

Maggioranza

148

Favorevoli

138

Contrari

157

Il Senato non approva.

Procediamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 960, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI (FI). Nell'emendamento 1.46 è riproposto il disegno di legge, a prima firma dei senatori Schifani e Asciutti, che chiaramente nel contenuto ricalca quanto già prima fatto con il Governo precedente, quello Berlusconi, con la riforma dell'esame di Stato del ministro Moratti.

L'emendamento 1.47 chiede di sostituire al comma 1, la lettera a), in maniera tale che i debiti formativi contratti dai singoli studenti siano sì saldati, ma dietro una regolamentazione nazionale per evitare che ogni singola istituzione possa stabilire le proprie modalità.

L'emendamento 1.300, a nostro avviso, è fondamentale perché vogliamo sostituire la lettera a) in modo che i nostri studenti possano essere ammessi solo se abbiano frequentato almeno il 75 per cento delle lezioni. Nel testo proposto dalla Commissione, in realtà, la presenza, la partecipazione alle lezioni non è minimamente prevista. Almeno, si parla da parte della relatrice, da parte del Governo di rigore sull'esame conclusivo, ma non si attua un minimo di rigore nella partecipazione degli studenti alle lezioni.

L'emendamento 1.301 è quasi identico all'emendamento 1.300: cambia solo la percentuale della frequenza delle lezioni. L'emendamento 1.102 si illustra da sé.

L'emendamento 1.113 è fondamentale, signor Presidente, perché con esso noi vogliamo restituire alla collegialità della commissione, e non al singolo docente, il potere di decidere sull'ammissione all'esame di Stato. Il motivo è molto semplice: da sempre è la commissione a consentire o meno l'ammissione. Non si rimanda al singolo docente la possibilità di stabilirla. Faccio un esempio classico: un candidato si presenta, prende tutti nove decimi, ma un solo professore, per motivi diversi, gli assegna cinque decimi; per tale motivo, il ragazzo non è ammesso. Pertanto, rimandiamo la facoltà di valutare l'ammissione alla commissione nella sua interezza. Mi sembra più logico.

L'emendamento 1.123 si illustra da sé. L'emendamento 1.132 riguarda la formazione professionale, con riferimento all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il citato articolo deve essere chiaramente applicato, ma occorrerebbe che fosse tradotto in legge.

L'emendamento 1.305 è una delle proposte di modifica, a nostro avviso, fondamentali, perché concerne le prove d'esame. Attualmente ve ne sono tre, ma nessuna di esse consente alla commissione di verificare, o quantomeno di certificare, le competenze acquisite. Siamo ancora legati al vecchio e tradizionale esame nel quale non si verificano le competenze degli studenti, ma le nozioni: a domande, risposte. Non ci interessa se l'alunno ha le competenze che oggi la società moderna e l'Europa ci chiedono.

Con l'approvazione di tale emendamento si farà in modo che almeno una delle tre prove - non importa quale ‑ sia valida a verificare se lo studente possiede determinate competenze. Queste ultime devono essere poi trascritte, assieme alla sua storia scolastica, nell'atto finale di licenziamento. Solo in tal modo, a nostro avviso, uno studente può presentarsi al mondo del lavoro, mostrando le suddette certificazioni e dichiarando le sue competenze, per chiedere di essere assunto per un certo impiego; non invece - come oggi accade - semplicemente dicendo: ho conseguito otto decimi, settanta centesimi eccetera. Non vuol dire nulla. In conseguenza di ciò, oggi le aziende, ma anche il settore del pubblico impiego, sottopone i candidati a ulteriori esami e verifiche, sovrapponendosi, in parole povere, a ciò che è di competenza dello Stato.

Presidenza del vice presidente BACCINI(ore 13,08)

 

(Segue ASCIUTTI). Signor Presidente, l'emendamento 1.312 modifica il peso da accordare alle singole prove. Rimango d'accordo sui 45 punti per le prove scritte ma chiedo di modificare la valutazione del colloquio rispetto al credito scolastico, perché mi sembra che sia troppo sbilanciato il credito scolastico rispetto alla prova d'esame. Propongo quindi di diminuire di 5 punti il valore assegnato al credito scolastico, aumentando invece di 5 quello della prova orale, proprio per consentire alla commissione di utilizzare a pieno il risultato della prova d'esame. Altrimenti, può succedere che uno studente, con pochi punti agli scritti ma un credito scolastico eccessivamente pesato, si presenti agli orali senza avere bisogno di alcun voto, perché ha già raggiunto il minimo per il superamento dell'esame. Non faremo il bene dello studente, dando un peso eccessivo al credito scolastico.

Con l'emendamento 1.164, ribadisco il problema delle commissioni. Signor Presidente, nel 2001 modificammo le commissioni da miste a unicamente interne. Oggi si torna alla commissione mista e nulla osterebbe se in tale commissione i membri esterni fossero veramente tali e non viciniori, perché, se così fossero, si entrerebbe in quel meccanismo perverso per il quale si tornerebbe alla vendita delle ripetizioni. Pensiamo alle piccole Province e ai piccoli Comuni di cui l'Italia è piena e in cui esistono, ad esempio, due soli licei: se in questi due licei limitrofi un commissario è di un liceo e l'altro è dell'altro, si verifica l'interscambio, che ben conosciamo, tra le scuole, ai fini dell'esame di Stato. In questo modo non realizzeremo quindi un esame più serio, ma tutt'altro.

Quindi, se veramente si vuole prevedere una commissione mista, non è sufficiente il riferimento al distretto, come è stato stabilito durante l'esame del provvedimento in Commissione, perché il distretto è poca cosa rispetto alla previsione precedente. Dovremmo invece investire qualche finanziamento in più per consentire il reclutamento dei commissari almeno a livello regionale, se non nazionale, come era un tempo, quando aveva un significato: il professore del Sud andava al Nord e viceversa ed il Paese si unificava, anche con l'esame di Stato.

Ciò non accadrebbe in questo modo, lasciando il reclutamento a livello comunale o di distretto, che è una cosa assurda, per cui tanto varrebbe tornare alla commissione tutta interna. In questo modo i commissari che hanno adottato il loro piano dell'offerta formativa sanno su cosa valutare, conoscono i loro studenti e non incorriamo nel meccanismo perverso della «vendita» delle lezioni private tra una scuola e l'altra.

L'emendamento 1.165 si illustra da solo.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.322, chiedo di modificare la norma in modo tale che i commissari interni ed esterni abbiano almeno dieci anni di servizio di ruolo. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore. Invito i colleghi a prestare un attimo di attenzione: l'illustrazione degli emendamenti è un passaggio importante, per cui vi pregherei di fare un po' più di silenzio. Lei, senatore Asciutti, ha poco meno di un minuto.

 

ASCIUTTI (FI). Grazie, Presidente.

Noi parliamo di insegnanti collocati a riposo: se non modifichiamo la norma in tal senso, incorreremmo nell'assurdo che un commissario in pensione con il solo ultimo anno di ruolo (in quanto precedentemente precario) possa essere chiamato a fare il commissario esterno agli esami di Stato. È veramente un assurdo, per cui è opportuno che il commissario esterno abbia svolto servizio di ruolo nella scuola per un periodo di almeno dieci anni.

L'emendamento 1.176, infine, a mio avviso è fondamentale, sia per la dignità delle scuole paritarie, prevedendo che anche gli insegnanti abilitati delle scuole paritarie possano fare i membri esterni, essendo anch'essi parte del servizio pubblico nazionale, sia perché si evita, inoltre, che un supplente temporaneo non abilitato possa partecipare come commissario esterno agli esami di Stato: poniamo dei paletti, prevedendo che abbia svolto un servizio minimo di docenza di ruolo per almeno cinque anni.

Gli altri emendamenti, Presidente, si illustrano da sé. (Applausi del senatore Biondi. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi invito a porre attenzione all'illustrazione degli emendamenti, perché è difficile parlare in una situazione di questo tipo.

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo presentato pochi emendamenti, ma tutti qualificati, tutti su punti fondamentali, di sostanza e non dunque emendamenti di semplice contorno. Vi abbiamo sfidato su singoli aspetti e su singole questioni per far emergere le profonde differenze culturali che esistono tra voi e noi e che ci sono anche al vostro interno. I nostri emendamenti sono tutti espressione di valori di riferimento: il valore della serietà, quello della responsabilità, quello del merito, quello della libertà educativa, quello dell'autonomia.

Mi riservo di entrare maggiormente nel dettaglio delle varie proposte emendative in sede di dichiarazione di voto. Desidero però ricordarne una in particolare, che credo sia emblematica della differenza culturale che divide noi da almeno una parte significativa, fortemente condizionante, di voi.

Mi riferisco all'emendamento 1.21, che è diventato un po' il refrain, il discorso della valutazione esterna, del ruolo dell'INVALSI. Proverò a fornire successivamente qualche dato specifico sui risultati ottenuti dalle valutazioni dell'INVALSI. Mi rivolgo, tuttavia, a quei senatori della maggioranza più sensibili alle istanze di miglioramento della nostra scuola. Penso, ad esempio, ai senatori Polito e Ranieri, ma anche a senatori che in passato si sono sempre dichiarati favorevoli ad una valutazione del sistema scolastico, come il senatore Fisichella.

Penso che di fronte ad una scelta chiara e ad un testo che rappresenta una mediazione inadeguata - come è stato detto autorevolmente in Commissione da un'esponente della maggioranza, la senatrice Capelli, che ha votato solo per spirito di obbedienza e di rispetto ad una disciplina più generale di maggioranza - questa sia una grande occasione per capire chi veramente vuole un rinnovamento e una modernizzazione della nostra scuola, una scuola autonoma, ma anche responsabile, e chi vuole iniziare a concepire una valutazione delle nostre scuole non soltanto come verifica della preparazione dei nostri studenti.

Credo che l'emendamento 1.21 sia un po' la cartina di tornasole per comprendere la bontà di ciò che si dice.

Non abbiamo fatto ostruzionismo, né intendiamo farlo durante la discussione che seguirà. Riteniamo però che se non venissero accolti alcuni nostri emendamenti a mio avviso qualificanti, avremmo perso veramente un'occasione per far crescere la nostra scuola e per ripensare complessivamente il nostro modello di scuola all'insegna di quel valore di serietà che è stato così tante volte richiamato negli interventi, ma che poi deve trovare testimonianza concreta nelle singole votazioni. (Applausi dal Gruppo AN).

MARCONI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, desidero rafforzare le argomentazioni già prodotte in sede di discussione generale per evidenziare come l'UDC, pur non essendo favorevole alla revisione dell'attuale normativa sugli esami di maturità, abbia preso in seria considerazione i disegni di legge presentati dal Governo e dai senatori Valditara, Schifani e Asciutti, cercando di dare un contributo propositivo e costruttivo.

Non abbiamo scelto né una linea rigorista né una linea del tutto permissivista, tutta a favore del pubblico o tutta schierata ciecamente a favore delle scuole private. Abbiamo cercato, con sano buon senso, liberi da qualsivoglia visione ideologica, di cercare soluzioni concrete ai mali che, di volta in volta, si sono manifestati nell'applicazione di questa tormentata normativa che, come ricordato in più di un intervento, è stata fin troppe volte modificata negli ultimi quindici anni.

E proprio perché le visioni politiche si sono contrapposte e fronteggiate, desideriamo che questa non sia più una materia di scontro, terreno nel quale ritrovare e cercare la rivincita sull'avversario. Desideriamo piuttosto, con uno sforzo di equità capace di mortificare le visioni di parte, individuare soluzioni che guardino finalmente agli studenti - lo dico con forza - e non ai docenti o alle esigenze burocratiche e organizzative della scuola: soluzioni - ripeto - che siano indirizzate ai ragazzi, dei quali soli dovremmo desiderare il bene.

È vero che l'esame di maturità è diventato negli ultimi anni qualcosa di poco significativo, di troppo leggero, e che non ci si prepara più in vista di esso con la dovuta serietà. In una parola, potremmo dire che l'esame non tira più come una volta quella volata di intensità di studio, di approfondimento e di slancio che fa parte di una maturazione seria nella vita di una persona. Se concepito in questa logica, e non in quella dell'esame che serve a bocciare, possiamo anche condividere la necessità di introdurre elementi che si spera possano servire, non ad aumentare l'angoscia dell'esame, ma un serio e sereno stimolo per presentarsi di fronte ad un appuntamento con la ferma volontà di superare la prova. In questo senso i nostri emendamenti.

Certamente quello che vuole allargare a tutti gli anni di corso il contenuto del colloquio. Non deve essere un esame particolareggiato, ma credo che non sia scandaloso verificare se un giovane del liceo classico abbia un'idea approssimata dei secoli nei quali Roma è stata monarchica, repubblicana o imperiale. Come credo non sia punitivo scoprire in un candidato di liceo scientifico le basi della matematica e della geometria attraverso un ragionamento elementare. Ma al tempo stesso non vediamo per nulla male, anzi la riteniamo necessaria, l'opportunità per chi abbia conseguito una qualche insufficienza di poter essere ammesso all'esame. Infatti questa modalità è consentita in tutti gli anni precedenti. Creare a valle uno sbarramento che impedisca di passare in questo modo è profondamente ingiusto. Non andrebbe consentito neanche prima. Dovrebbero essere ripristinati gli esami di riparazione a settembre, una logica che non mi sembra sia più condivisa da nessuno.

Con questa nostra proposta l'esame acquista un reale significato aggiuntivo: per i più deboli, quelli che hanno trascinato malamente la loro carriera scolastica per tutto il quinquennio, la possibilità dell'estremo appello per potere concludere il ciclo degli studi; per chi ha invece superato brillantemente ogni anno di corso la doppia opportunità, o di scontarsi un anno intero o di accedere agevolmente all'esame con una quota significativa di crediti, che vogliamo aumentare rispetto al colloquio, che vanno ad incidere sul voto finale e la possibilità di quelle «eccellenze» che ammetterebbero lo studente con particolari meriti, riconosciuti formalmente nel mondo del lavoro o dell'università.

In verità, sempre nella direzione di premiare il percorso didattico complessivo, abbiamo anche proposto, con il collega Buttiglione, di diminuire il punteggio per i colloqui e di aumentare quello per la valutazione dei crediti. Al riguardo vorrei aprire una breve parentesi su quello che ritengo un singolare ordine del giorno votato in Commissione e già accolto dal Governo, tanto che non viene ripresentato in Aula.

Ebbene, in questo si impegna il Governo, appunto, ad «impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché, nel corso della prova orale degli esami di Stato, il candidato possa esporre le proprie aspettative e i propri progetti per il futuro». In mezzo a tanto rigore e volontà di dare all'esame un valore di svolta profonda, che di per sé non potrà mai avere, si inserisce questa amena disposizione che consente al giovane candidato di fare una chiacchieratina sul suo futuro, una modalità che richiama molto quelle in uso per certo tipo di selezione dove si vogliono vagliare, non solo le qualità professionali, ma anche quelle morali e caratteriali dei candidati. E' questo aspetto che appare singolare e lievemente preoccupante.

Una prassi di questo tipo era già in uso quando sostenni, ormai qualche decennio fa, l'esame di maturità, ma era un modo di allentare la tensione e di dare all'esame un carattere un po' meno formale. Ripeto, presentare il discorsetto sulla propria vita era una prassi e non un diritto del candidato. Farlo diventare norma, introducendo una facoltà riconosciuta, mi sembra eccessivo e rischia di diventare una distrazione anche ai fini della stessa valutazione. A cosa serva questa disposizione, a quale ratio risponda, non sono riuscito a capirlo. Mi sembra che risponda alla logica del "tutto e un po' di più" contenuta in questa riforma, frutto e risultato di successive sovrapposizioni e stratificazioni legislative.

Comunque, resto contrario all'idea che un candidato parli in modo formale dei suoi progetti futuri. Il farlo condizionerà inevitabilmente chi ascolta in senso positivo o negativo; e far entrare le scelte libere e personali di un giovane nell'esame di maturità mi sembra un po' eccessivo. Non vorrei lanciarmi in facili ed ironici esempi, ma come giudicherebbe una commissione di pacifisti un giovane candidato che vuole partire volontario per l'Afghanistan o per altra zona di intervento militare deciso dal nostro Paese?

Quale accoglienza riceverebbe una giovane che dichiarasse di scegliere la clausura religiosa appena diplomata, di fronte ad una commissione composta da ferventi atei laicisti? Questa disposizione rischia di innescare inutili ed ipocrite sceneggiate o - spero in casi rari - antipatiche discriminazioni. Comunque, la eviterei e spero che il Governo non ne faccia alcun uso significativo.

Altri emendamenti riguardano la possibilità per i docenti delle paritarie di partecipare alle commissioni come esterni e la non applicabilità della legge nel corso dell'attuale anno scolastico.

Un ultimo accenno a favore della proposta di estendere all'intero territorio nazionale il reclutamento dei commissari di esame, preferendo quelli più vicini alla sede, e dell'altra che tende a stabilire che l'INVALSI non fornisca appena i modelli per la terza prova, ma fornisca i testi contenenti gli argomenti da porre a disposizione delle autonomie scolastiche. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

DAVICO (LNP). Signor Presidente, l'illustrazione degli emendamenti da noi presentati si può racchiudere in tre argomenti, in tre capitoli, più una visione generale che abbiamo sull'intero sistema scolastico.

Noi pensiamo - ed abbiamo invitato in questo senso il Ministro, la prima volta che è venuto in Commissione a relazionarci sulle linee programmatiche del suo Ministero - che il Ministro non debba essere solo Ministro della scuola o dell'istruzione pubblica, come una parte della parte che governa il Paese in questo momento vuole che sia; noi pensiamo che la scuola vada pensata in termini moderni, che non sottintendono comunque il valore sociale, culturale e politico che la scuola deve avere.

Tale valore consiste nel far crescere tutta la popolazione, partendo - è questo il servizio di Stato fondamentale, storico, che va riconosciuto - da chi è in situazione di maggior debolezza, ma senza impedire che chi non è in queste condizioni di maggior debolezza e che quindi può, in qualche modo, accedere a livelli di istruzione o a percorsi differenziati per capacità, per cultura, per intelligenza o per tanti altri motivi, senza impedire, insomma, a chi può fare di più di fare di più.

Quindi, bene l'idea di partire e di creare un sistema che aiuti tutti, che dia il necessario e l'essenziale per tutti, anche in senso nazionale, se vogliamo; ma non si può impedire a chi può fare di più, anche per appartenenza territoriale, di fare di più. A volte alla scuola si chiede e si deve chiedere anche di più. Avevo pertanto invitato il Ministro, in quell'occasione, ad essere non il Ministro della scuola di Stato, ma il Ministro di tutto il sistema dell'istruzione e della formazione di questo Paese, che non va vista con gli occhi dell'ideologia, del massimalismo di sinistra, dell'estremismo o con gli occhi del 68. L'articolo 68 della finanziaria è quello che interessa la pubblica istruzione.

Il Ministro ci ha riportati al '68 se vogliamo; può essere una battuta, ma può anche essere intesa in senso culturale e politico. Quindi, in questo senso non bisogna avere paura della modernità perché bisogna coniugarla con quella che è la tradizione più forte e importante del nostro Paese relativa alla scuola. Bisogna in tal modo pensare - ed è quello che la riforma Moratti stava tentando di fare, ma già la riforma Berlinguer aveva inteso e aveva visto il sistema scolastico in questa progressione e in questa prospettiva - e tentare di realizzare un coordinamento, di fare sistema di tutto l'apparato della formazione e dell'istruzione.

Quindi c'è la scuola di Stato, c'è la scuola non di Stato, paritaria, c'è anche la scuola privata; mica bisogna spaventarsi di questo. Ci sono anche studenti che vanno a scuola all'estero, ci sono mille forme di formazione, ci sono aziende, imprenditori, forze economiche e sociali che svolgono tale ruolo. Il nostro compito deve essere quello di fare sintesi, di far sistema di tutto ciò; ingessare la scuola nel canale tradizionale della scuola di Stato significa impoverirla e farla tornare indietro di 20, 25, forse 30 anni.

State fermando anche in questo senso il Paese, state fermando anche in questo senso il progresso, state fermando e impedendo al nostro sistema scolastico di essere europeo; quell'Europa che tutti sbandierano, che tutti manifestano, con cui tutti si sciacquano la bocca, ma che alle alla fine è un'Europa lontana, che ha già fatto e sta facendo molti passi in avanti rispetto a noi. Ciò soprattutto e a partire dal sistema scolastico e da quello formativo che - ripeto - deve essere realizzato dal sistema dello Stato, dalla scuola dello Stato, dalla formazione professionale delle Regioni, da tutte le componenti che ci possono essere. In questo senso molti dei nostri emendamenti e dei nostri articoli si riferiscono alla possibilità che gli attori riconosciuti di quel sistema - come dicevamo sia nella pregiudiziale che nel voto che abbiamo espresso poc'anzi sul non procedere nell'analisi degli articoli - le scuole paritarie possano partecipare al percorso, ma anche al giudizio finale dei nostri giovani e dei nostri ragazzi.

L'altro grande tema è quello della serietà; in questa riforma, in questo nuovo esame c'è qualche barlume e qualche tentativo di serietà. Tuttavia, essi non bastano ancora perché resta aperto il sistema della chiusura e della soluzione dei crediti formativi dei ragazzi. Abbiamo infatti - non nascondiamocelo - ragazzi che effettuano tutto il percorso scolastico senza sanare i loro debiti e quindi arrivano all'esame con qualche punticino in meno, ma l'impostazione che è stata data non risolve il problema. Chiunque può arrivare all'esame pur non avendo saldato i debiti degli anni precedenti. Non possiamo ridurre l'esame a schede con quiz, con domande chiuse, con semplificazioni delle materie legate al mettere crocette e risposte multiple che non potrebbero soddisfare e misurare in modo preciso e essenziale il vero livello di maturità dei ragazzi.

In terzo luogo vi è la questione delle assenze. Bisogna stabilire un numero massimo di assenze almeno nel corso dell'ultimo anno, superato il quale non si possa accedere all'esame. Altrimenti tutto decade, quella serietà che si cerca alla fine non la si trova. Quindi abbiamo stabilito un numero che è di sessanta giorni sui circa duecento di scuola.

Perché i ragazzi, sempre per il discorso di serietà che facevo prima, siano valutati correttamente e coerentemente pensiamo che i migliori commissari debbano essere i membri interni, coloro che li hanno seguiti, portati avanti, fatti crescere, che li conoscono e sanno come stanno sostenendo l'esame. Quei membri interni, dunque, che hanno seguito i ragazzi nel loro intero iter formativo e possono fare la sintesi delle loro capacità e del livello di conoscenze acquisito, sia pure con la supervisione di un presidente nominato dal Ministero che controlli che tutto sia regolare, che partecipi all'esame, ma non avendo più di due commissioni.

Ciò è tanto più vero poiché avete abolito uno degli strumenti per riassumere la vita scolastica e la maturità del ragazzo, cioè il portfolio, che era una somma, una sintesi, una serie di schede e di annotazioni per una valutazione completa e globale dello studente.

Un altro aspetto importante è che queste norme si stabiliscono ad anno scolastico ormai iniziato. Siamo quasi a metà dell'anno scolastico 2006‑2007. Quindi, questa maggiore serietà cercata, queste norme che vanno ad irrigidire il sistema, queste nuove richieste di maggiore impegno, di superamento di prove preliminari, di saldo dei debiti non possono e non devono, correttamente, essere applicate a partita iniziata per un rapporto sereno tra l'istituzione, i ragazzi, le loro famiglie e gli altri attori del sistema scolastico, cioè gli insegnanti.

Con l'emendamento 1.136, a nostro avviso importante, proponiamo che questa modifica dell'esame di Stato, parziale rispetto alla grande riforma che andrebbe fatta, sia posticipata all'anno scolastico 2007-2008. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Asciutti).

DELOGU (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale ha presentato una serie importante di emendamenti tendenti a migliorare una legge in alcun modo appagante degli interessi degli studenti che affronteranno l'esame di maturità.

Non illustrerò tutti gli emendamenti di cui sono primo firmatario, ma devo spendere qualche parola sull'1.35, relativo alla possibilità di inserire una terza prova a carattere pluridisciplinare, predisposta a norma di legge dall'INVALSI. Noi proponiamo che tale prova sia in qualche modo corretta dall'INVALSI, ma, secondo la lettera del citato emendamento da noi presentato, «l'INVALSI fornisce alle Commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa».

Qual è lo scopo di tale emendamento? Per quanto riguarda gli studenti, è molto importante che essi studino, siano preparati e approfondiscano le materie sulle quali verterà l'esame. Secondo noi, però, è altrettanto importante che i professori posseggano completamente le qualità per insegnare ai nostri ragazzi. Siccome è necessario stabilire se, alla fine del ciclo di studi, lo studente abbia raggiunto un risultato appagante per se stesso e per la società che dovrà immediatamente accoglierlo, bisogna anche valutare la qualità dei professori.

Come sapete, con questa legge si crea l'ibrido di una commissione formata per una parte da commissari esterni e per un'altra da commissari interni, con il risultato che gli interni prevalgono sugli esterni, facendo valere la loro maggiore conoscenza degli studenti e inducendo in questo modo i commissari esterni ad affiancarsi alle loro soluzioni e, soprattutto, alle loro valutazioni.

Tutto ciò non può essere totalmente accettato, perché il futuro dei nostri ragazzi è condizionato in modo determinante anche dal modo in cui sono loro esposte le materie, dalla qualità dei docenti nella loro funzione di insegnamento. Una valutazione il più possibile oggettiva, purché estesa equamente su tutto il territorio nazionale e una correzione dei compiti della terza prova sulla base dei criteri dettati dall'INVALSI - naturalmente, dovranno essere criteri i più oggettivi possibile - consentiranno non solo di valutare il grado di preparazione degli studenti, ma - quel che riteniamo importante - il grado di competenza dei docenti ad insegnare: se in un certo periodo una determinata scuola, nella terza prova (che porta a paragonare le varie scuole) si attesterà sempre in posizione inferiore per numero di promozioni rispetto alle altre, si dovrà prendere atto che il numero degli studenti promossi non è appagante e ciò non a causa della qualità degli studenti, ma eventualmente a causa delle modalità di insegnamento delle materie.

Questa competizione, se così possiamo definirla, tra scuole, tra professori sarà un dato sicuramente vantaggioso ed importante per gli studenti: se gli insegnanti si sentono stimolati nell'avere come traguardo il buon risultato dei loro studenti nella terza prova dell'INVALSI, questo sarà sicuramente un elemento importante e soprattutto a favore degli studenti. (Applausi dal Gruppo AN).

CAPELLI (RC-SE). Signor Presidente, vorrei illustrare una serie di emendamenti che, dal punto di vista tecnico, si riassumono nella proposta di sopprimere la parola "paritaria" in molte parti del disegno di legge in questione. Tali emendamenti mirano ad affermare che i privatisti e i candidati esterni devono presentarsi a sostenere gli esami solamente nelle scuole statali. Questa posizione non è dettata da una logica statalista e centralista.

In realtà, vogliamo cogliere gli elementi di novità e di riflessione sul rapporto pubblico-privato che le culture democratiche, attente alla trasformazione delle istituzioni, hanno oggi posto in campo su questa relazione. Rifondazione Comunista ha portato avanti una battaglia parlamentare, in opposizione alla legge n. 62 del 2000, la cosiddetta legge di parità, che avrebbe dovuto, secondo il dettato costituzionale, assicurare agli alunni delle scuole non statali un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali (quarto comma dell'articolo 3 della Costituzione). A questa legge che sul finanziamento pubblico ha comunque aggirato i vincoli costituzionali e contro la quale abbiamo, anche insieme ad altre forze, politiche e sociali, promosso due referendum regionali, oggi ci riferiamo con spirito repubblicano, pretendendo dal Parlamento la fedeltà al suo testo.

All'articolo 2, questa legge definisce i caratteri di tale parità, quando in particolare stabilisce che le scuole paritarie hanno l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. Ebbene, questo è il punto: i candidati esterni non sono paragonabili ed equiparabili agli alunni delle scuole paritarie, proprio perché non ne sono alunni, cioè non le hanno frequentate.

Ci troviamo di fronte, insomma, a una forzatura, a un'interpretazione estensiva di questa legge di parità, in un tentativo tutto ideologico e politicista che porta a una duplice incongruenza giuridica. Cioè, le scuole paritarie private in questo modo rilascerebbero certificazioni aventi carattere legale al di fuori della platea loro naturale, cioè al di fuori degli alunni loro iscritti. Solo in rapporto a questa platea esse possono esercitare tale funzione che la legge di parità attribuisce.

Seconda incongruenza giuridica: si confonde l'esercizio di una funzione pubblica esercitata nelle scuole paritarie verso i propri iscritti con il carattere, o meglio, la natura di queste scuole, che è appunto privata. Una funzione può essere attribuita ma non si può trasmettere il carattere e la natura pubblica a ciò che si definisce privato per scelta costitutiva. Le scuole paritarie private non sono istituzioni statali o articolazioni dello Stato, quindi quando esercitano la funzione di rilasciare diplomi la possono esercitare non erga omnes, ma solamente rispetto ai propri alunni. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, la senatrice Capelli sta illustrando gli emendamenti; credo sia importante ascoltare. Chi non vuole ascoltare può accomodarsi fuori dell'Aula, altrimenti è impossibile convivere con un dibattito così importante. Prosegua pure, senatrice Capelli.

 

CAPELLI (RC-SE). La presentazione di questi emendamenti ha un significato politico, perché si connette al sentire esplicito delle associazioni e dei soggetti che nel mondo della scuola fanno riferimento al programma dell'Unione. Tale sensibilità va giustamente rappresentata e messa a valore nel dibattito pubblico, quindi in Parlamento. Del resto, questa posizione, che è laica e tenacemente legata alle ragioni costitutive della scuola pubblica, per nessun motivo può essere segno di divisione interna alla coalizione o di interesse di parte oppure di debolezza della nostra alleanza politica.

Inoltre, non accogliendo le modifiche da noi proposte in tal senso, si opera in modo surrettizio una modifica di portata, a mio parere, istituzionale nel rapporto scuola pubblica-scuola paritaria. Invito pertanto tutti le senatrici ed i senatori che hanno seguito il filo di questo ragionamento, proprio per amore della laicità e dell'applicazione delle leggi che questo Parlamento ha approvato, a votare gli emendamenti in questione. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

STRANO (AN). Signor Presidente, gli interventi già svolti dal senatore Valditara e dal senatore Delogu... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di Alleanza Nazionale di sedersi; un vostro collega sta parlando.

 

STRANO (AN). Presidente, mi stanno dando conforto; è un atteggiamento che spesso teniamo in Aula.

 

PRESIDENTE. Quindi lei concorda, senatore.

 

STRANO (AN). È una tecnica parlamentare la nostra, Presidente, lei non se ne accorge.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto.

 

STRANO (AN). É una tecnica parlamentare: creare il caos.

 

PRESIDENTE. L'importante è che ne sia contento.

 

STRANO (AN). Siamo un po' dannunziani e futuristi: dal caos raggiungiamo l'ordine nuovo... (Commenti). Dal caos raggiungiamo l'ordine nuovo, l'essenza del futurismo che fa parte della nostra radice. Lei si rivolge al papalismo, noi ci rivolgiamo al futurismo; sono due concezioni diverse della vita. (Applausi dal Gruppo FI). Lei è un pacioso, noi no.

 

PRESIDENTE. Lei confonde la pace con la moderazione.

 

STRANO (AN). Assolutamente; magari in seguito ne possiamo parlare.

Il mio intervento è teso soltanto a rilevare come i nostri emendamenti si rifacciano ad una concezione della scuola che ho già illustrato all'Assemblea nel mio precedente intervento in discussione generale. Una scuola che non differenzia il paritario dal pubblico, se non nel senso che molto spesso si è costretti a scegliere il paritario proprio malgrado, perché il pubblico non risulta soddisfacente.

Quindi le proposte di modifica dell'articolo 1 che si riferiscono alla scuola paritaria nascono da questo concetto - e mi sembra grave quanto rilevato poco fa dal senatore Amato - e tutti gli emendamenti volti a permettere agli alunni di svolgere gli esami nella scuola paritaria, vengono da noi con insistenza richiamati affinché siano approvati.

Intendiamo insistere anche sull'emendamento 1.182, che a nostro avviso moralizza le commissioni d'esame. L'espressione «provenienti da altra Provincia» si riferisce ai commissari, darebbe un senso di equità: provenendo, infatti, da altra Provincia essi non subirebbero influenze di carattere localistico. (Applausi dal Gruppo AN).

PERRIN (Aut). Signor Presidente, intervengo brevemente per illustrare l'emendamento 1.315, che salvaguarda le modalità di svolgimento dell'esame di maturità nella Regione autonoma della Valle d'Aosta quanto alla tipologia e alle modalità di svolgimento e di certificazione di una quarta prova in lingua francese, in aggiunta alle tre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Questa situazione di fatto ha sancito definitivamente le modalità di svolgimento della quarta prova in lingua francese in attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Essendo così conclusa l'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, propongo di rinviare l'espressione dei pareri alla seduta pomeridiana.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, non ho capito bene come si intende procedere.

PRESIDENTE. La relatrice conviene che, mancando pochi minuti al termine dei nostri lavori, sia opportuno continuare la discussione nella prossima seduta.

Quindi, la fase dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1 è conclusa; riprenderemo la discussione con il parere della relatrice e del rappresentante del Governo.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). La ringrazio, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960)

ORDINI DEL GIORNO

G1

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

        premesso che il disegno di legge:

            introduce importanti novità sull’esame di Stato, momento fondamentale nell’esperienza di vita degli adolescenti, in quanto conclusione del percorso di istruzione secondaria superiore, sottolineandone la dignità, la serietà ed il rigore;

            prevede altre importanti novità sui percorsi di orientamento e sul potenziamento del raccordo tra la scuola e le università, l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, le professioni ed il lavoro;

            considerato che il conseguimento di una migliore qualità dell’istruzione rappresenta una necessità non più differibile;

        impegna il Governo:

            a promuovere iniziative di formazione dei docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche statali, aperte anche a docenti e dirigenti delle scuole paritarie, nonché a docenti e dirigenti collocati a riposo e a docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, interessati a svolgere funzioni di commissario nell’esame di Stato.

________________

(*) Accolto dal Governo

G2

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"

        premesso che:

            l’Italia è impegnata al rilancio della strategia di Lisbona per accrescere la qualità dei livelli di istruzione e la formazione del capitale umano;

            l’attuazione del Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO) prevede lo sviluppo di politiche integrate, percorsi di istruzione e formazione e percorsi della formazione continua, con particolare riguardo agli immigrati;

            lo sviluppo dei distretti tecnologici richiede che i percorsi di orientamento valorizzino in modo particolare le competenze scientifiche e tecnologiche;

        impegna il Governo:

            a raccordare le disposizioni previste dal disegno di legge n. 960 e dai decreti legislativi che saranno adottati dal Governo sulla base della delega prevista all’articolo 2, con le linee strategiche individuate dall’Unione europea e dal Governo italiano in ordine al rilancio della strategia di Lisbona.

________________

(*) Accolto dal Governo

G3

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

        in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università":

            rilevata l’esigenza di distinguere analiticamente il punteggio complessivo, pari a 45 punti, previsto per le tre prove scritte degli esami di Stato,

        impegna il Governo ad impartire alle istituzioni scolastiche le opportune disposizioni affinché le commissioni d’esame assegnino non più di 15 punti a ciascuna delle tre prove.

________________

(*) Accolto dal Governo

G4

LA COMMISSIONE

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

            in sede di esame del disegno di legge n. 960, recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università",

            rilevata l’opportunità di prevedere che delle commissioni d’esame facciano parte docenti provenienti da ambiti territoriali distanti da quello in cui si trova l’istituto scolastico sede d’esame,

        impegna il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960.

________________

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

    3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

EMENDAMENTI

1.46

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge n. 425 del 1997). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

        ’’Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

        Art. 2. - (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

            a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell’ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

            b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        2. All’esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

        3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell’ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

        4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

        5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

        6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

        7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

        8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010.

        9. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

        Art. 3. - (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

        2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

        3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall’alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

        4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

        5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

        6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. - (Commissione e sede d’esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

        2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

        3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell’intera commissione. Le valutazioni per l’attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

        4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

        5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

        6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

        7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

1.47

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.300

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici secondo modalità definite dal Ministero della pubblica istruzione;».

1.600

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.601

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.301

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, BARELLI, AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite dal Ministero della pubblica istruzione».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.102

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.302

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.303

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

            «b-bis) Nei confronti degli alunni che al termine dell’ultimo anno di corso presentino un’insufficienza non grave in non più di 2 discipline comunque non tali da determinare una carenza grave nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede, ai fini della valutazione positiva o negativa complessiva degli stessi in sede di scrutinio finale, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di superare l’esame di stato».

            «b-ter) Ai fini dell’ammissione all’esame di stato la promozione degli alunni all’ultimo anno di corso equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti, ad eccezione del penultimo anno di corso. Ai fini dell’ammissione all’esame di stato la valutazione positiva in sede di scrutinio finale equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti nel penultimo anno di corso».

1.107

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d’esame e abbiano assolto all’obbligo d’istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell’Unione europea. L’ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.700

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l’ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell’Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

1.108

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell’ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore a sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.201

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO, BARELLI, STERPA, AMATO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all’esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all’esame».

1.117

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.503

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che non hanno frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all’ultima classe del medesimo».

1.504

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità previste dai commi 3, 4, 5, e 6» con le seguenti: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4, 5 e 6».

1.123

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, STERPA, BARELLI

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell’anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.304

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 1, sostituire le parole: «nell’ultimo anno del» con la seguente: «nel».

1.305

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, e nazionale è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali e nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell’inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall’INVALSI; l’INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno;».

1.306

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «nella risposta a quesiti singoli o multipli».

1.307

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 2, sopprimere le parole da: «L’Istituto nazionale per la valutazione» fino al termine del comma.

1.308

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», richiamato, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «di modelli» con le seguenti: «dei testi contenenti gli argomenti».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.309

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 3, sostituire le parole: «con modalità predefinite» con le seguenti: «secondo i testi predisposti dall’INVALSI».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell’inizio dei colloqui delle singole classi».

1.310

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 4, dopo la parola: «attinenti» aggiungere la seguente: «prevalentemente» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «tenendo presente l’intero percorso didattico.»

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l’attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata discliplina, una trattazione monografica o un’esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.311

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5 aggiungere infine il seguente ulteriore periodo: «Qualora il colloquio riguardi argomenti attinenti alle lingue straniere lo stesso può essere svolto nella stessa lingua straniera».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d’esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.312

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 3» ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti».

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.508

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

            Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «30 punti».

1.313

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 6, al secondo periodo, sostituire la parola: «30» con la seguente: «40».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.314

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 6, al terzo periodo, sostituire la parola: «25» con la seguente: «15».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi».

1.142

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.315

PERRIN, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI, PETERLINI, NEGRI

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

            «8-bis. Alla Regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 21, comma 20-bis

1.164

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.316

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe dei candidati per tutti gli Istituti d’istruzione statali e paritari, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente esterno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

         Conseguentemente, ancora all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000» e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.317

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

        Conseguentemente aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2 della presente legge».

1.510

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all’istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:", in numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.318

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti paritari è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell’una delle due classi e per l’altra metà tra i docenti dell’altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d’insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.319

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «1. Il presidente di ogni commissione d’esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d’istruzione secondaria superiore statali e paritari, tra i dirigenti di istituti di scuola media statali e paritari, in possesso di abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d’esame presieduta.».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.320

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, al comma 3, lettera a), dopo la parola: «statali» ovunque ricorra aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.321

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, al comma 3, lettera c), dopo la parola: «statali» aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.172

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.322

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

            «f) i dirigenti scolastici e i docenti che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno dieci anni di servizio di ruolo in istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.323

DAVICO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo la parola: «statali» aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.324

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

            «f-bis) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore paritari».

1.176

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statali e paritari che abbiano fatto almeno un anno di docenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell’ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole da: «avuto riguardo» fino a: «interregionale» con le seguenti: «con riferimento all’intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d’esame».

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all’ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 3º grado».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l’attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.190

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.602

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.194

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall’autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

        2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

72a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDI' 14 NOVEMBRE 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente CALDEROLI

e del vice presidente CAPRILI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

 

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente MARINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,35).

(omissis)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 17,58)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(923) VALDITARA ed altri. - Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. - Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ore 18)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 960, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.46, 1.47, 1.300, 1.600, 1.601, 1.301, 1.27, 1.1, 1.102 e 1.302.

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.303 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.107, 1.700, 1.108, 1.30, 1.32, 1.33, 1.34, 1.201 e 1.113.

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.117 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.202, 1.503, 1.504, 1.123, 1.136, 1.132, 1.304, 1.305, 1.35, 1.20 e 1.306.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.307 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.308, 1.21, 1.309, 1.36, 1.37, 1.310, 1.22 e 1.138.

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.311 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.39, 1.23, 1.312, 1.38 e 1.508.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.313 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.40

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.314 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.41 e 1.142.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.315.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.164, 1.316 e 1.165.

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.317 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.510, 1.169, 1.318, 1.42, 1.319, 1.11, 1.177, 1.320, 1.12, 1.178, 1.13, 1.179 e 1.321.

Anche il parere sull'emendamento 1.172 è ....

 

VOCI DAI BANCHI DELL'OPPOSIZIONE. Contrario!

 

PRESIDENTE. Colleghi, il primo che fa il verso va via, dato che ho già visto da dove provengono le voci. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

SOLIANI, relatrice. ...contrario. Il parere è contrario anche sugli emendamenti 1.322, 1.14, 1.180, 1.323 e 1.43.

 

PRESIDENTE. Comunico che l'emendamento 1.324 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.176, 1.15, 1.45, 1.44, 1.182, 1.183, 1.184, 1.25, 1.185, 1.16, 1.26, 1.186, 1.187 e 1.188.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.190 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Il parere è contrario sugli emendamenti 1.214, 1.191 e 1.602.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.194 è stato ritirato.

 

SOLIANI, relatrice. Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 1.216 e 1.195.

MAGNOLFI, sottosegretario di Stato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione. Esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.46, sul quale la 5a Commissione ha espresso parere contrario.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, capisco in parte il parere contrario della 5a Commissione, anche perché il problema riguarda i costi della commissione. L'assurdo è che io chiedo una commissione esclusivamente interna all'istituto, come era nella vecchia legge. Ora, i costi sono per gli esterni e non per gli interni, ma la 5a Commissione, vedendo che il disegno di legge n. 938 ha come primo firmatario il senatore Schifani e come secondo il sottoscritto, ha ritenuto di esprimere un parere contrario. Vorrei capire il perché, ma forse chiedo troppo.

L'emendamento 1.46 sostituisce globalmente il testo del Governo e la differenza tra i due testi nasce da un paio di punti, che adesso elencherò. Il primo, come dicevo, riguarda la previsione di una Commissione tutta interna invece che mista. Il motivo nasce dal semplice fatto che, se Commissione mista deve essere, i commissari esterni non possono essere limitrofi all'istituto perché, in tal caso, come ho già detto questa mattina, si innesca quel meccanismo perverso dello scambio o delle vendite delle supplenze, delle ripetizioni private: io mando gli studenti da te, tu da me, io vengo a scuola tua e tu a scuola mia a esaminare i miei alunni.

Questo è un assurdo; se si vuol essere seri o si fa una commissione esterna, con commissari esterni nominati nel Paese o, al limite, se non ci sono i soldi - il Governo lo dicesse - lo si faccia almeno a livello regionale. Ma ciò non era possibile. Inizialmente nel disegno governativo era previsto a livello comunale, poi a livello di distretto, ma poco cambia. Si maschera una serietà facendo cose non serie; allora o si ha il coraggio di farle fino in fondo o si abbia il coraggio di non farle. Questo è il primo punto.

Il secondo punto che ci distingue riguarda la terza prova, come ho detto precedentemente. Noi chiediamo che sia una prova che verifichi le competenze dell'alunno e non un esame nozionistico come si vuol continuare a fare, perché l'Europa chiede ai nostri studenti quali sono le loro specifiche competenze alla fine di un corso di studi.

Qui si elude ancora il problema, si fa finta di niente; si vuole, con questo piccolo cappello, vestire un manichino che è nudo, perché non esiste una proposta in merito alla riforma della scuola superiore. Chiedo al Governo e a questa maggioranza: avete o no una proposta per la scuola superiore? Se l'avete, ditela al Paese e, soprattutto, ditela ai nostri studenti e alle loro famiglie.

Si ferma per un attimo la riforma Moratti: posso comprendervi. Ma non si ha il coraggio di dire: non vogliamo quella riforma, vogliamo quest'altra. Dopodiché, alla fine dell'elaborazione di una riforma, si pensa al cappello, cioè all'esame finale. Perché un esame finale modificato senza avere modificato l'impianto serve esclusivamente a dire che abbiamo fatto qualcosa, ma onestamente in questo modo facciamo solo un danno.

E non è affatto vero, senatrice Soliani, relatrice del provvedimento, che oggi gli studenti, visto questo disegno di legge (e non so se ne hanno visti altri) stanno studiando più di prima: sono battute politiche, battute di una parte. Vi capisco, vi comprendo, ma sono sciocchezze. (Applausi dal Gruppo FI). Oggi gli studenti non sanno nemmeno di cosa stiamo dibattendo: questa è la verità, altro che sostenere che sono già più coscienti, che sono sui banchi, più pronti a studiare.

Ma stiamo scherzando? Oppure dimentichiamo che la nostra scuola è quella di cui leggiamo in questi giorni sui giornali, quella di Milano tanto per dirne una, con la supplente che si comporta in un certo modo (Applausi dal Gruppo FI), con il bullismo spinto alle estreme reazioni e senza che l'insegnante fosse in classe? Dove sono, dov'è, che fa questa scuola? Questo è il problema del Paese: è tutt'altro. Si vuole dare un senso di serietà modificando questo cappello, l'esame di Stato? Per favore, non scherziamo, perché stiamo veramente scherzando.

La terza prova rimane quindi nozionistica, antiquata, vecchia, com'è tutto l'impianto che si vuole portare avanti, tant'é che si ripristina un vecchio meccanismo, allontanato da questo Stato da oltre dieci anni.

L'altro punto da sottolineare (un fatto lieve, è vero, ma che crea un vulnus) riguarda gli insegnanti delle scuole paritarie che, come abbiamo detto per legge, devono essere in gran parte abilitati. Ebbene, noi non consentiamo a questi insegnanti di sostenere come membri esterni negli altri istituti di istruzione pubblica l'esame di Stato, mentre per assurdo al semplice supplente nemmeno abilitato di un ultimo anno di corso ciò è consentito.

Avevo chiesto l'incostituzionalità, non l'avete accettata, vedremo se il Capo dello Stato firmerà o meno un disegno di legge così fatto che è chiaramente incostituzionale. La parità scolastica è nella Costituzione; questo Parlamento con la vostra maggioranza ha approvato un disegno di legge sulla parità; se le scuole paritarie e le scuole statali fanno parte del servizio pubblico nazionale hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri, non sono cose diverse. Gli insegnanti abilitati nell'una sono insegnanti abilitati nell'altra; la forma di assunzione è diversa, perche l'uno è un privato e l'altro è un pubblico, l'uno nel pubblico è di ruolo, l'altro è nominato a tempo indeterminato con contratti di tipo privatistico. Questi sono i tre punti che ci distinguono, e in maniera significativa.

Non aggiungo altro, se non una questione che ribadisco nuovamente: se veramente avete a cuore la scuola, non si va avanti a piccoli passi. Potete tranquillamente dire: vogliamo abrogare la legge Moratti. Ditelo, abbiatene il coraggio, formulate voi una proposta che possa avere un significato per questo Paese e far sì che l'economia riparta nel futuro: senza una scuola seria, fatta di conoscenze per i nostri giovani, il Paese non potrà crescere. Non crescerà con questo esame di Stato, perché si vuole far credere agli italiani che, modificando la parte finale di un corso di studi che è quello che è, che tutti quanti conosciamo, che lo stesso rapporto OCSE ci dice andare male, noi sforneremo, come quest'anno, 40.000 geni. Mi riferisco a coloro che hanno preso un voto pari a 100/centesimi e geni non sono, e lo sappiamo benissimo.

Ebbene, rimettiamo ordine, fate una riforma, se ne avete la volontà politica e se riuscite a trovare un accordo tra di voi, perché sulle scuole paritarie, tanto per dirne una, c'è un disaccordo completo. Sono stati ritirati molti emendamenti, l'ho visto, probabilmente bisogna portare avanti ancora questa maggioranza; è alla fine, è all'agonia, ma dobbiamo ancora portarla avanti. Ebbene, portatela avanti, ma non distruggete le cose buone del Paese. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, il suo emendamento 1.46 ha il parere contrario della 5a Commissione. Insiste per la votazione?

 

ASCIUTTI (FI). Sì, signor Presidente.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.46, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

 

(Vengono da più parti segnalate tessere inserite a cui non corrisponde la presenza di senatori). Annullo la votazione.

Colleghi, vi prego di sedervi e di restare al vostro posto.

Dichiaro nuovamente aperta la votazione.

(Segue la votazione)

 

Il Senato non approva.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.47, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.300.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, i membri della 7a Commissione hanno detto che il lavoro lì effettuato è stato particolarmente proficuo. È vero: gran parte degli emendamenti dell'opposizione sono stati accolti, non per dare un qualcosa all'opposizione, come qualcuno potrebbe pensare, ma solo perché il disegno di legge governativo forse era stato scritto in maniera molto affrettata e quindi abbiamo sopperito in Commissione ad alcune lacrime con gli emendamenti necessari: emendare di solito significa migliorare il testo, e noi lo abbiamo fatto.

L'emendamento 1.300 è in sintonia con quel ragionamento di serietà che sia la relatrice, sia il Governo, sia i membri della maggioranza auspicano, tanto che io mi chiedo: è possibile che un ragazzo che non frequenta le lezioni sia ammesso a sostenere gli esami di Stato? Questa è la domanda.

Se questo ragazzo è abbastanza capace si presenta a scuola due volte al mese, sostiene le sue interrogazioni e viene ammesso perché ha il minimo della frequenza. Io chiedo che almeno un minimo di frequenza sia obbligatorio, perché la scuola non è l'università (dove pure dovrebbe essere in un certo senso obbligatorio frequentare), la scuola è anche scuola di vita, è educativa, ha questa funzione.

Con l'emendamento 1.300 chiedo che per essere ammesso agli esami di Stato l'alunno debba aver frequentato almeno il 75 per cento delle lezioni. Su 210 giorni, parliamo di tre quarti delle lezioni. Quindi, togliamone un quarto e prevediamo il 25 per cento di assenze. Se siamo seri e se siete veramente seri come fate a dire che non siete d'accordo?

Ho presentato anche l'emendamento 1.301, meno pesante del precedente, che prevede la frequenza di almeno il 66 per cento delle lezioni, cioè un terzo delle assenze. Anche a quello avete risposto negativamente. Dove sta allora la vostra serietà? È una serietà di facciata, probabilmente, perché tutto l'argomento è di facciata e forse serve solo per fare pubblicità e propaganda elettorale. Vi capisco, siamo prossimi alle elezioni e di conseguenza state cominciando a fare pubblicità. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'emendamento 1.300, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, fino alle parole: «delle lezioni».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.300 e gli emendamenti 1.600 e 1.601.

Metto ai voti l'emendamento 1.301, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Nonè approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Nonè approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.102, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.302, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.303 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.700, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.108, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.30.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, l'emendamento 1.30 è stato presentato da Alleanza Nazionale per rendere più seria la valutazione dei cosiddetti ottisti, cioè di coloro che si presentano all'esame di maturità senza avere frequentato l'ultimo anno delle scuole superiori. A dire la verità, durante la discussione in Commissione sono stati approvati due emendamenti, uno di Alleanza Nazionale e uno di Forza Italia, che già rendono più severa la disciplina di questo particolare caso e che consentono di migliorare significativamente il testo del Governo.

Tuttavia, credo che un po' più di coraggio si poteva dimostrare da parte del Governo, prevedendo una media sicuramente superiore per quanto riguarda le classi precedenti terza e quarta, per andare in quella direzione di maggiore serietà che il Governo e la relatrice hanno più volte vantato e che tuttavia poi nei fatti non sempre è stata seguita.

Pertanto, Alleanza Nazionale ripropone questo emendamento come contributo al miglioramento di un testo che tradisce molte delle aspettative che aveva fatto nascere.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.30, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.32, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.33, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.34, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.201.

GAGLIARDI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GAGLIARDI (RC-SE). Signor Presidente, questo emendamento è presentato dal Gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, che solo per questo punto specifico dissente dal testo presentato dalla maggioranza.

Ci sembra molto opportuna una correzione in senso laico di questo provvedimento rispetto all'esame di maturità. Il punto specifico riguarda la possibilità per i privatisti di sostenere l'esame di maturità sia nelle scuole pubbliche, sia in quelle paritarie, come prevede il testo. Noi proponiamo semplicemente la soppressione delle parole «o paritario», in maniera che l'esame di Stato torni, com'è logico nel caso dei privatisti, a poter essere effettuato soltanto nelle scuole di Stato.

ZANONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo a titolo personale. Se è ammissibile che le scuole private riconosciute come paritarie siano abilitate a certificare il corso di studio dei propri alunni, non si vede a quale titolo debbano farlo nei confronti di studenti esterni, che provengano da studi totalmente privati. Si tratta di un compito che per evidenti opportunità (non direi nemmeno per ragioni ideologiche, ma piuttosto istituzionali) va riservato, a mio modo di vedere, alla scuola di Stato.

Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento 1.201 e degli analoghi emendamenti successivi.

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevole a questo emendamento, in quanto non è in contrasto, anzi introduce un elemento rafforzativo rispetto alle norme già severe e rigorose contenute nel testo approvato dalla Commissione, volte a combattere i «diplomifici».

SALVI (Ulivo). Domando di parlare per annuncio di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (Ulivo). Signor Presidente, annuncio, a titolo personale, il mio voto favorevole a questo emendamento per le ragioni esposte dagli oratori che mi hanno preceduto.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi - molti dei quali erano presenti - la legge n. 62 del marzo 2000, votata dall'allora maggioranza di centro‑sinistra.

Se vogliamo ricordare la legge di parità e se allora non la approvaste tanto per farla o per aggraziarvi il consenso di qualche parte della cosiddetta società civile, dobbiamo rileggerla per capire cosa si intende per parità scolastica. (Applausi del senatore Amato). La parità scolastica è sancita dalla Costituzione e dopo cinquant'anni di vigenza di questa norma costituzionale è stata approvata - finalmente - la legge di attuazione.

Ebbene, la suddetta legge era composta da un articolo unico proposto dall'allora ministro Berlinguer. Al comma 4 sono riportati i requisiti per poter accedere alla parità scolastica: «a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione (...); b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola (...); c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla classe che essi intendono frequentare;» (come per le scuole statali) « e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizione di svantaggio; f) l'organica costituzione di corsi completi (...); g) personale docente fornito del titolo di abilitazione; h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante (...)». Questa è la legge di parità.

Allora, se qualcuno crede che la scuola paritaria, essendo una scuola non statale, sia di livello inferiore, o qualcuno pensa che esistono i «diplomifici» (ed è possibile in questo Paese, indubbiamente più nelle scuole paritarie ma anche in qualche scuola statale, come mi risulta), ebbene, sappia che il comma 6 dell'articolo 1 della legge di parità dice (e vorrei che il Governo lo rileggesse qualche volta): «Il Ministero della pubblica istruzione accerta l'originario possesso e la permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità». Se i requisiti non ci sono, il Governo ha tutto il potere di ritirare la parità scolastica a quegli istituti non statali che non si rendono idonei.

Dunque, abbiate il coraggio non di fare i processi alle intenzioni, ma di esercitare l'azione di Governo: togliete la parità a quegli istituti cui oggi non riconoscete validità. Quello odierno è chiaramente un attacco non tanto ai «diplomifici», perché l'arma c'è nella legge vigente, quanto a quelle scuole cattoliche che in questo Paese devono subire la differenza con la scuola statale: loro non devono avere gli stessi dritti che invece, piaccia o non piaccia, sono stati sanciti dalla Costituzione italiana. Voi non li riconoscete.

Per questo il voto del Gruppo di Forza Italia sarà contrario. (Applausi dal Gruppo FI).

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Annuncio il voto contrario del Gruppo di Alleanza Nazionale e chiedo che si proceda con votazione elettronica.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Senatore Biondi, in dissenso?

 

BIONDI (FI). Dico la mia opinione, non so se è ancora possibile.

 

PRESIDENTE. Al Senato, su un emendamento in votazione, l'opinione la può esprimere solo un senatore per Gruppo, a meno che non sia in dissenso.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, paradossalmente, io credo che gli argomenti del senatore Asciutti siano condivisibili, perché si è riferito ad una legge dello Stato e, se non se ne fa un'altra, i suoi argomenti vanno condivisi.

Diverso è il problema che viene posto dall'emendamento e cioè se un esterno alle scuole che hanno la caratteristica della parità rispetto a quelle pubbliche può scegliere la scuola paritaria pur non avendola frequentata, cioè non avendo seguito i corsi che essa, paritariamente e giustamente, indica a chi la sceglie fin dall'inizio, se può, in altre parole, operare una specie di opzione locale o nazionale scegliendo la scuola che gli sembra più utile al fine di un risultato specifico e personale.

Io ritengo che la scuola pubblica in questo offra le caratteristiche generali nelle quali ciascuno si può riconoscere e chi, per motivi vari, non ha potuto frequentare la scuola, presentandosi ad una scuola pubblica ha tutti i diritti che ha un qualunque studente che la abbia scelta.

Noi indichiamo questa soluzione non per discriminare tra pubblico e privato, ma per consentire una scelta che corrisponde alla pubblicità dell'effetto che una scelta come questa comporta. Quindi, sono favorevole a questo emendamento. Non mi trovo in disaccordo con il senatore Asciutti sulla legge in generale, ma sull'applicazione di una specificità che la legge non ha previsto.

DEL PENNINO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DEL PENNINO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, annuncio il mio voto favorevole all'emendamento per le motivazioni già illustrate dal collega Biondi e dal collega Zanone.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, penso che su questo punto si giochi non solo uno dei passaggi fondamentali del provvedimento di cui stiamo per concludere l'esame, ma anche una partita politica importante che va oltre questo semplice esame di maturità, che nella sua inutilità e nel suo aumento dei costi non può che essere non condivisibile, almeno da parte nostra.

In questo campo subentrano in gioco altri valori, altre impostazioni, altri ragionamenti, forse politiche, che adesso fanno parte della maggioranza, su cui nel tempo si sono giocate partite politiche importantissime, fondamentali, che hanno fatto fare al nostro Paese un salto in avanti dal punto di vista dell'integrazione, del completamento della rete del sistema scolastico italiano, perché con quel passaggio della parità, voluta dall'allora Governo di centro-sinistra, voluta e sottoscritta dall'allora ministro della pubblica istruzione Berlinguer (che certamente non era della Lega, tantomeno del centro-destra), si realizzò un passaggio storico, che diventò un avvenimento importante perché fu un avvenimento che andò verso l'Europa, verso la libertà scolastica, verso la libertà delle famiglie di scegliere, verso la libertà dei giovani di formarsi dove e come vogliono, senza interferenza con le scuole di Stato, senza interferenza con la tradizione precedente.

Invito quelle forze politiche a riflettere sui valori, sui princìpi, sulle convinzioni personali perché poi, al di là degli scontri politici, al momento del voto sono in gioco quei valori e quei princìpi in cui si dichiara di credere; altrimenti è fumo, è falsità, è prendere in giro coloro a cui si è chiesto il voto, anche nel nome di questi princìpi. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Valditara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.201, presentato dalle senatrici Capelli e Gagliardi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, qui c'è un accanimento non terapeutico, ma contro i privatisti. Perché dico questo? Innanzitutto andiamo ad analizzare la fattispecie del privatista. Indubbiamente c'è anche il privatista che vuole accorciare l'arrivo al diploma (che è vero), ma c'è anche il privatista che il giorno lavora, la sera frequenta in maniera privata e poi si presenta a sostenere un esame di Stato.

Credo che questa sinistra, specialmente la cosiddetta sinistra che si rifà all'Europa, sia attenta a quello studente lavoratore che si va a presentare agli esami di Stato. Credo che su questo dobbiamo convenire. Ebbene, in questo emendamento chiedo di modificare il seguente passaggio.

Per essere ammesso all'esame di Stato - parliamo delle scuole di Stato, non delle scuole private - il candidato deve sostenere davanti alla commissione le prove di ammissione. È giusto: deve dar prova delle conoscenze. Ma l'assurdo qual è? È che se riesce a prendere almeno la sufficienza in tutte le materie può essere ammesso, altrimenti no.

Ma voi pensate un po' al caso del lavoratore che, pur conseguendo diversi sette o otto decimi tranne che in una materia, ad esempio l'inglese, dove riporta cinque decimi, non potrebbe essere ammesso e che al contrario, se avesse frequentato la classe, non essendo un debito residuo, avrebbe nella decisione collegiale della commissione la possibilità di essere ammesso all'esame. Questo chiedo: che sia la collegialità della commissione a dire sì o no, se può essere ammesso a sostenere gli esami.

La commissione non deve dichiarare che il candidato è promosso, ma che può sostenere gli esami: dunque, se questi è più che sufficiente in tutte le materie tranne una, la commissione ha la libertà di decidere se ammetterlo agli esami o no. Pensate a tante scuole professionali, in cui una materia - senza voler giudicare il peso delle singole discipline - è di poco significato: se lo studente non raggiunge la votazione di sei decimi in tale materia, pur avendo più della sufficienza in tutte le altre, non è ammesso. In questo modo, veramente facciamo il bene del Paese? Facciamo il bene di quello studente? Assolutamente no. Nulla cambia se si stabilisce che, invece della votazione dei sei decimi, sia la commissione nella sua totalità a decidere se lo studente sia ammesso o meno.

Per questo motivo non riesco a comprendere il parere negativo del Governo e della relatrice e il mio voto sarà chiaramente favorevole.

Chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

NOVI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Per che cosa intende intervenire, senatore Novi? Voglio richiamare la vostra attenzione, colleghi, sul fatto che si è persa l'abitudine di rispettare il Regolamento, che prevede che prenda la parola, per dichiarazione di voto, un senatore per Gruppo, non di più, a meno che non si voglia intervenire in dissenso dal Gruppo stesso.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, dal momento che desidero preannunziare che mi asterrò dal voto, sto domandando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo, per cui penso che mi spetti parlare.

 

PRESIDENTE. È legittimo, senatore Novi. Ne prendo atto e le do la parola.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, in realtà, questa nuova normativa si ispira a due princìpi: è una scelta di classe (e spiegherò perché) ed è una scelta statalista (e spiegherò perché).

Il fatto che l'area cattolica e non statalista della Margherita sia a favore del provvedimento in esame suscita non poche perplessità. Si tratta, infatti, di un provvedimento punitivo nei confronti delle scuole paritarie. Esso privilegia la scuola statale, e lo fa soprattutto in un Paese in cui la scuola statale il più delle volte, è - quella sì - un «diplomificio». Basta leggere i dati, soffermandosi su quelli che provengono ogni anno nel mese di luglio riguardo i livelli di promozione nelle scuole italiane, per rendersi conto che, se esiste un «diplomificio» in Italia, quello è la scuola statale. Quando in un istituto, infatti, si raggiungono i livelli del 99,8 per cento dei promossi, allora - quello sì - è un «diplomificio», anche perché il livello della scuola italiana è il peggiore in Europa ed è più o meno equivalente - se non al di sotto - a quello della scuola messicana.

Le statistiche OCSE delineano, per quanto riguarda la scuola italiana, uno scenario più che allarmante: non è competitiva, non professionalizza e non predispone nemmeno all'apprendimento. Tant'è vero che lo stesso governatore Draghi, due giorni fa, ha richiamato l'attenzione del Governo su una strategia non solo di innovazione, ma che porti la scuola statale italiana ad un livello pari a quello degli altri Paesi OCSE. Tanto più che, ormai, in Europa si affacciano classi dirigenti (e non solo, ma anche aree professionali), soprattutto provenienti dai Paesi dell'Est, che certamente non sono monoglotte - come parte di quelle italiane - e, comunque, hanno un'altissima preparazione professionale e una grande predisposizione all'apprendimento. Non solo, ma Paesi come l'India (specialmente per quanto riguarda alcune aree, tipo il Bangalore) ormai sono competitivi persino con la California e le aree più avanzate degli Stati Uniti. Esiste, quindi, un «diplomificio» irresponsabile nel nostro Paese, ed è rappresentato dalla scuola statale.

Perché, poi, questo è un provvedimento di classe? Perché si accanisce, per esempio, contro privatisti e contro proprio quelle che sono le aree deboli per quanto riguarda i processi di apprendimento, cercando di espellerle dal circuito della formazione. Di questo si tratta, perché spesso le aree più deboli ricorrono alla scuola paritaria, che non è soltanto la scuola intesa come «diplomificio», perché esistono anche scuole paritarie all'avanguardia. Basti riferirsi, per esempio, ad alcune presenze, non solo a Napoli, ma anche a Milano e in altre grandi metropoli di questo Paese.

Contro quelle scuole ci si accanisce per proteggere lo statalismo che ha portato la scuola italiana ai livelli delle scuole sudamericane e del Terzo mondo, quello statalismo che ha provocato un disastro e ha fatto arretrare il nostro livello di apprendimento.

Per questi motivi, signor Presidente, ritengo che gli emendamenti presentati dal collega Asciutti non siano radicalmente contrari a questo provvedimento. Non bisogna, cioè, discutere sul fatto che si possa superare la prova di ammissione anche con un'insufficienza, ma sul fatto che la prova di ammissione è una misura discriminante nei confronti delle migliaia di studenti lavoratori che sono costretti a presentarsi da privatisti, perché non possono frequentare la scuola, mentre i figli dei ricchi, i ragazzi dei Parioli, dei quartieri bene di Napoli e Milano, possono tranquillamente frequentare la scuola statale per un motivo semplicissimo, cioè perché sanno che in quella sede restano a poltrire e poi il 99, 8 per cento di loro sarà promosso.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.117 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.202 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.503.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, questo emendamento era stata concepito come risposta ad un testo originario del Governo che era assolutamente insoddisfacente.

Il ministro Fioroni proprio quest'estate aveva sottolineato, addirittura, che il passaggio contenuto nel disegno di legge governativo era volto a favorire l'inserimento degli studenti extracomunitari in Italia; si prevedeva, infatti, un percorso agevolato per gli studenti extra-UE. Ciò era assolutamente inaccettabile, pertanto Alleanza Nazionale aveva chiesto un radicale ripensamento di questa norma.

Devo aggiungere che gli emendamenti presentati in Commissione, in particolare uno della senatrice Capelli, hanno consentito di chiarire la portata del provvedimento, così da non precostituire una sorta di corsia privilegiata per studenti non italiani.

Ebbene, credo che la questione si sia risolta esattamente nel senso da noi auspicato, pertanto, ritiro l'emendamento 1.503.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.504.

  

Verifica del numero legale

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.504, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.123.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.123, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.136.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, come abbiamo detto già questa mattina, è vero che chiedere il rinvio dell'entrata in vigore della nuova disciplina al 2009-2010 probabilmente è eccessivo, però cambiare le regole, i meccanismi dell'esame, l'impostazione scolastica dell'ultimo anno in vista dell'esame finale e deciderlo a metà dell'anno scolastico non è un buon servizio, non è una bella figura da parte delle istituzioni.

Sarebbe naturale, normale ed espressione di buon senso che l'anno scolastico in corso si svolgesse con le regole con cui è iniziato: come per tutte le partite e le attività per cui vigono regole e meccanismi, si iniziano i percorsi con certe regole e con esse si portano a termine.

È vero che chiedere il rinvio al 2009-2010 poteva o può sembrare eccessivo, ma chiedere il rinvio di qualche mese affinché l'anno scolastico successivo, quello prossimo, inizi con queste regole e con il saldo dei debiti formativi, ed inizi con i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie consapevoli degli obiettivi che hanno di fronte e dei risultati che devono conseguire, è un atto di giustizia, di coerenza e di buon senso.

Lo scopo dell'emendamento 1.136 è fare in modo che l'anno accademico 2006-2007 si svolga con le regole con cui è iniziato, per cui la riforma entrerebbe in vigore a partire dall'anno accademico successivo.

Su questo emendamento, signor Presidente, chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, credo ci siano motivazioni ancora più forti per rinviare l'applicazione di questa riforma. La prima motivazione ritengo sia da ravvisare nelle parole che la viceministro Bastico ha pronunciato questa mattina e che sono state pronunciate con ancora più determinazione in Commissione, e cioè: questa riforma, in realtà, è provvisoria, in attesa della riforma generale della scuola superiore.

Credo non si possa considerare la scuola come un laboratorio permanente; non si possono considerare gli studenti e le famiglie come ostaggi di una volontà riformatrice continua. Sarebbe devastante se dovessimo immaginare di procedere ad una riforma della scuola superiore e poi modificare, per il prossimo anno, nuovamente questa maturità. Sarebbe veramente un errore molto grave.

D'altro canto, le profonde divisioni della maggioranza non hanno consentito l'accoglimento di quelle proposte che pur da una parte di loro sono senz'altro condivise e che la stessa Vice Ministro, in qualche modo, ha anticipato potrebbero costituire oggetto di una riflessione seria in vista di una riforma della scuola superiore.

Proprio questo è il senso di questo emendamento, che Alleanza Nazionale voterà convintamente, perché credo occorra uscire dalla logica dell'incertezza e della provvisorietà e dire un no anticipato ad una riforma che rischia di essere transitoria.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, credo che quello che ha detto il senatore Davico sia estremamente giusto. Non è solo per gli embrioni che vale il principio dies coeptus pro completo habetur; quando si è cominciato qualcosa ciò ha una sua naturale prosecuzione nel tempo; non perché è cambiato il Governo si devono modificare le cose: esiste una progressione, un legittimo affidamento, una realtà che collega la famiglia e la scuola ai professori, che ha una sua struttura è che può bensì essere cambiata, ma attraverso una riforma che, come diceva il senatore Valditara, deve riguardare l'insieme e non crei una sincope all'interno della realtà. Non si deve cambiare per 24.000 voti una realtà che aveva una struttura diversa e che riguardava soggetti che avevano la legittima aspettativa di conservare quella specifica struttura.

Ecco perché voterò a favore degli emendamenti Davico e Valditara, che hanno entrambi la caratteristica di non recidere un rapporto esistente creandone uno nuovo perché è cambiato il Ministro che vuol mettersi in mostra; questo lo si farà in presenza di una situazione che riguardi la collettività della scuola nel suo complesso. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Davico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.136, presentato dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

So che i volatili si spostano e dunque votano da una parte e dall'altra, però devono decidere su quale ramo poggiarsi.

Vicino alla senatrice Vittoria Franco c'è una luce accesa di troppo. Senatrice Franco, la prego di togliere la scheda. La ringrazio.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.132.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.132, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.304.

MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCONI (UDC). Signor Presidente, questo emendamento è collegato all'emendamento 1.310 e mira a far sì che il colloquio finale possa tener presente l'intero ciclo di studi, seppure la valutazione deve essere fatta sulle materie prevalentemente del quinto anno.

È un emendamento estremamente mite, che non tocca alcun argomento di natura ideologica, né aspetti di natura economica. Risulta veramente difficile capire quale sia stata la logica da parte del Governo e della relatrice di respingerlo, dal momento che si è detto in continuazione che questa riforma serviva a dare un senso a tutti e cinque gli anni delle scuole superiori. Un senso lo acquista, a maggior ragione, se durante l'esame si sa che l'intero ciclo di studi verrà preso in considerazione.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.304, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

Passiamo all'esame dell'emendamento 1.305.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, questo è uno dei punti di divisione significativi, e riguarda la terza prova.

Noi chiediamo, come ho già precedentemente detto, che una delle prove (dico la terza, ma potrebbe essere la prima o la seconda, non è questo il problema) sia una prova nazionale di verifica, che consenta la certificazione delle competenze acquisite. Qui ancora facciamo finta di non capire: se non andiamo a verificare le competenze acquisite da ogni studente e non le enucleiamo quando questo completa il suo corso di studi, in un pezzo di carta, questi nostri studenti non hanno nulla, non vengono riconosciuti dall'industria, oggi come oggi non c'è più nemmeno possibilità d'assunzione da parte dello Stato, quindi non prendiamoci in giro, anche per quanto riguarda il valore legale del titolo di studio.

Abbiamo ancora più problemi rispetto all'Europa, che ci chiede di certificare le competenze, non possiamo, però, certificarle con il solo voto finale, ma dobbiamo strutturare le prove perché consentano di farlo.

Possiamo continuare ad essere sordi, ma in questo modo non riusciremo a fare del bene ai nostri futuri lavoratori, che sono oggi i nostri studenti, che non potranno accedere alla pari degli altri studenti dell'Unione Europea negli altri Paesi, perché non hanno un attestato dove sia scritto nero su bianco quali sono le competenze raggiunte.

Un passo, in parte, in Commissione si è fatto, ma è un passo minimo, è una piccola cosa: noi chiedevamo che l'INVALSI, che è l'istituto nazionale di valutazione, predisponesse una prova strutturata simile al Programme for international student assessment (PISA), per mettere in condizione i nostri studenti di arrivare ad una valutazione finale che potesse certificare le loro competenze; questo non lo si vuole ancora fare, mentre si dovrebbe porre attenzione a questo problema.

Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 19,03)

 

(Segue ASCIUTTI). Non c'è un problema di maggioranza o di opposizione, non c'è un problema di divisione politica, c'è un problema di volontà politica. O siamo in Europa o non siamo in Europa; mi sembra che questo Governo dica di volere essere in Europa, ma in realtà ne sia fuori e voglia continuare ad esserlo.

Esprimo, pertanto, voto favorevole all'emendamento in esame. (Applausi dal Gruppo FI).

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.305 e ovviamente riassumo nel mio intervento anche gli emendamenti 1.20 e 1.21, che quindi considero con quest'intervento assorbiti.

Credo che questo sia uno dei passaggi più importanti e più delicati, che hanno visto un dibattito molto intenso in Commissione fra coloro che hanno una concezione moderna di scuola, una concezione di scuola che presuppone la valutazione, dunque la responsabilità, che crede nell'autonomia ma che ritiene che l'autonomia debba essere necessariamente responsabile.

Ritengo allora che un esame di maturità debba anche saperci dare delle indicazioni sulla formazione che è stata effettuata in quella determinata scuola e faccio specifico riferimento a dei dati che credo siano sconvolgenti, che sono stati resi noti a seguito di una indagine proprio di questo istituto, l'INVALSI, di cui ora stiamo parlando e che fanno parte di una ricerca svolta nel novembre-dicembre 2005.

Ebbene, pensate, cari colleghi, che con riferimento agli studenti delle scuole medie italiane, è risultato che solo uno studente su quattro è riuscito ad indicare come si calcola il perimetro di un triangolo, mentre addirittura due ragazzi su tre ignoravano che forma avesse un triangolo rettangolo. Ancora, un ragazzo su tre ha sbagliato un'addizione con numeri decimali, ma la situazione è ancora più grave con riferimento ai licei, alle scuole superiori in generale: uno studente su quattro non è riuscito a calcolare il 30 per cento di 300; sei studenti su dieci non sono riusciti a calcolare l'aumento percentuale confrontando due bollette della luce.

Pensate che soltanto il 23 per cento dei ragazzi ha saputo dare una risposta su un quesito che prevedeva di calcolare i tre quinti di 180. Allora, capite che di fronte ad una situazione di questo tipo c'è da chiedersi quale formazione i nostri giovani ricevono nel loro percorso. Dunque dobbiamo, in qualche modo, aiutare anche le scuole a verificare il risultato degli esiti formativi. Dobbiamo aiutare anche le scuole a valutarsi e a responsabilizzarsi.

Una parte della sinistra, guidata in particolare da una parte del sindacato, dalla CGIL, questa estate aveva chiesto una sostanziale soppressione dell'istituto INVALSI, perché una parte della sinistra, come una parte del sindacato, è profondamente contraria a qualsiasi valutazione delle scuole. Questa estate addirittura avevamo temuto che questo istituto, che pure era stato creato nella XIII legislatura, l'INVALSI, appunto, dovesse essere ridotto ad una sorta di centro studi.

I nostri emendamenti hanno avuto quantomeno l'effetto di riaccendere l'attenzione sui compiti dell'INVALSI e tuttavia la soluzione che ci viene proposta è una soluzione che la senatrice Capelli di Rifondazione Comunista ha definito pasticciata, un compromesso per cercare di tenere insieme delle posizioni francamente inconciliabili. Questa soluzione, proposta all'interno del testo, così come emendato, dalla relatrice nel corso del dibattito in Commissione, fa sì che l'INVALSI possa offrire alle scuole dei modelli che le scuole medesime, nella loro autonomia, possono tranquillamente rifiutare.

Facendo una battuta, ho dichiarato che il compito dell'INVALSI non è, da questo punto di vista, molto diverso, per esempio, dal compito dell'Ipsoa, che predispone anch'essa dei modelli di valutazione.

Su questi emendamenti, chiedo a quella parte più avanzata della sinistra (penso, come ho richiamato questa mattina, al senatore Polito che certamente non sarà insensibile ad un'idea di valutazione delle scuole, ma per esempio anche al senatore Fisichella che in passato si era sempre dichiarato in favore di una valutazione delle scuole), a quella parte moderna della sinistra che ha un'idea della responsabilità collegata all'autonomia, chiedo di votare questi emendamenti per dare un segnale di forte rinnovamento.

La nostra scuola non ha bisogno di un ritorno al passato; con questa riforma, con una riedizione sostanziale di meccanismi già sperimentati e sostanzialmente falliti con la riforma Berlinguer, e con un accoglimento di una parte soltanto delle riforme introdotte dalla Moratti nel decreto delle superiori, questa scuola rischia in realtà di fare qualche passo indietro anziché avviarsi verso quella direzione di forte modernizzazione e trasparenza che noi, nell'interesse dei nostri giovani, nell'interesse dei nostri studenti, chiediamo con forza. (Applausi del senatore Baldassarri).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.305, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.35, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.20.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, innanzitutto su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Questo era uno dei passaggi chiave per Alleanza Nazionale che aveva dichiarato che se fossero stati presi in considerazione favorevolmente dal Governo e dalla relatrice, avrebbero indotto Alleanza Nazionale a votare favorevolmente questo disegno di legge.

Mi sento di rivolgere un ultimo appello al Governo ed alla relatrice per riconsiderare le loro posizioni e per anticipare quello che la stessa vice ministro Bastico in Commissione ha dichiarato: noi non siamo pregiudizialmente contrari, ma discuteremo di questa riforma, di questo passaggio, quando affronteremo il tema della riforma della scuola secondaria superiore.

Allora, ribadisco: se si vuole veramente progredire in questa direzione non cambiamo ogni anno la riforma della maturità, cogliamo questa occasione, e chiedo ancora alla componente più avanzata del centro-sinistra di votare insieme con noi questo emendamento.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Valditara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.20, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Vengono segnalate in alcuni banchi tessere inserite cui non corrisponde la presenza di senatori). Colleghi, vi prego di mettervi tutti ai vostri posti, così eliminiamo le contestazioni.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.306.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, il mio è un appello. Stiamo parlando di esame di Stato, di esame di maturità, dell'esame che definisce la vita scolastica e professionale dei nostri giovani: evitiamo che sia fatto a quiz. Il senso di questo emendamento è che vengano evitati, nell'ambito di quella prova, i quiz a crocette. È un qualcosa di umiliante, non è corretto: penso che sia il modo peggiore per valutare e giudicare i nostri ragazzi.

Chiedo, inoltre, sull'emendamento in esame la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Davico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.306, presentato dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.307 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.308, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.21.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Intervengo per ribadire che illustri esponenti della maggioranza hanno dichiarato il testo della relatrice, approvato a maggioranza in Commissione, del tutto inadeguato, un pasticcio. Chiedo, pertanto, alla maggioranza stessa di essere coerente e di bocciare quello che è un pasticcio, e chiedo altresì la verifica del numero legale.

  

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.21, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.309, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.36, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.37 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.35.

Metto ai voti l'emendamento 1.310, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.138.

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Questo emendamento nasce dalla valutazione di una enunciazione troppo sintetica del colloquio nel testo. Mi sono quindi permesso, d'accordo anche con i miei colleghi, di richiamare l'attenzione sulla necessità di un colloquio che sia teso ad accertare i contenuti specifici di tutte le discipline, oggetto del colloquio, e non soltanto un colloquio superficiale come descritto nel disegno, frutto del lavoro del relatore e di altri.

Quindi, credo sia necessaria una verifica sulla contestualizzazione degli eventi, dei dati e delle conoscenze; una interconnessione tra questi dati; cosa che non si evince dalla dizione troppo semplice contenuta nel disegno originale. Credo che questo faccia parte di uno spirito, pure contenuto nella finanziaria, quando si dice che si vogliono eliminare le bocciature per cercare di sostenere il bilancio ed il disegno economico del Governo.

Ritengo questo emendamento necessario e da approvare, non certo per agevolare le bocciature - non è questo il nostro compito - ma per portare ad una selezione maggiore, ad una verifica sulla preparazione del candidato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.138, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

L'emendamento 1.311 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.39, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

STRANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Mi può dire il risultato della votazione dell'emendamento 1.138 con esattezza?

 

PRESIDENTE. E' stato respinto.

 

STRANO (AN). Ma il numero dei voti?

 

PRESIDENTE. La votazione è per alzata di mano!

 

STRANO (AN). E lei è così bravo a regolarsi?

 

PRESIDENTE. Ho un occhio critico, diciamo così!

 

STRANO (AN). Complimenti! Quante sono le dita che le sto mostrando?

 

PRESIDENTE. Per cortesia, senatore Strano: non esageri.

Metto ai voti l'emendamento 1.23, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.312.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Questo emendamento riguarda la riparametrazione dei punteggi per dare alla commissione d'esame un potere un po' più significativo nei confronti del credito scolastico che l'alunno porta con sé: se con il punteggio dei crediti uno studente arriva al minimo per superare l'esame di Stato, capite bene che la serietà tanto richiesta va a farsi benedire!

Esprimo, pertanto, il parere favorevole del Gruppo di Forza Italia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.312, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.38, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.508, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.313 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.40, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.314 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.41, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.142, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.315, presentato dal senatore Perrin e da altri senatori.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.164, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.316, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.165 è improcedibile.

L'emendamento 1.317 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.510.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, l'emendamento 1.510 vuole dare un contributo per una riforma realmente seria della maturità. C'è da porsi un domanda molto semplice. L'introduzione dei tre commissari esterni è stata motivata dal Governo come un tentativo per avviarci verso una maturità più seria, caratterizzata da criteri di valutazione più rigorosi e oggettivi.

Tuttavia, la soluzione che è stata accolta replica quella già contenuta nella riforma Berlinguer della XIII legislatura, che prevedeva anch'essa la presenza di tre commissari esterni. Ebbene, se andiamo a guardare le percentuali di promossi troviamo che la riforma Berlinguer aveva determinato qualcosa come il 96,4 per cento di promossi.

La riforma Moratti del 2001, nella sua prima applicazione nel 2002, aveva determinato una percentuale di promossi del 95,7 per cento, per poi attestarsi su percentuali pari al 96,5. È allora evidente che non c'è alcuna significativa differenza per quanto riguarda gli esiti tra le due riforme.

Occorre pertanto chiedersi se a questo punto valga veramente la pena di spendere circa 150 milioni di euro all'anno già in un momento in cui questa finanziaria taglia di 3.200 milioni di euro i finanziamenti alla scuola italiana, per fare una mezza riforma e ritornare a una soluzione che aveva dimostrato in passato di non funzionare. Ciò posto, o si ha il coraggio di far sì che tutti i commissari siano esterni tranne un membro di garanzia o piuttosto si lasciano le cose come stanno da questo specifico punto di vista.

L'emendamento 1.510 ha pertanto il significato di richiamare alla coerenza e a una maggiore serietà il centro‑sinistra, che tra l'altro in Commissione ha riconosciuto in qualche passaggio che effettivamente la soluzione in essa prevista sarebbe ottimale, ancorché certamente più costosa.

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.510, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Vi prego di togliere le schede dai banchi vuoti vicino al senatore Iovene e di farlo stabilimente.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.169 è improcedibile.

Metto ai voti l'emendamento 1.318, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.42, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.319, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi, identico all'emendamento 1.177, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.320.

 

DAVICO (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Davico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.320, presentato dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12, identico all'emendamento 1.178.

  

Verifica del numero legale

 

CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare, ciascuno per conto proprio, la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi, identico all'emendamento 1.178, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13, identico all'emendamento 1.179.

  

Verifica del numero legale

 

CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Mettetevi seduti, per favore. Senatore Zuccherini, per cortesia, viene contestato il suo voto.

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi, identico all'emendamento 1.179, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.321.

DAVICO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. Non è che mi illuda sul risultato del voto, ma resta a memoria la votazione favorevole o contraria.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Davico, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.321, presentato dal senatore Davico.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.172, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

 

Passiamo all'emendamento 1.322.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, vorrei comprendere le motivazioni della negazione del sostegno a questo emendamento. Se i colleghi hanno la bontà di seguirmi per due minuti, non di più, parliamo della nomina del presidente di commissione: al punto c) dell'articolo 4 del disegno di legge si dice che i docenti in servizio possono essere chiamati a presiedere la commissione se hanno un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno dieci anni di servizi di ruolo. Perfetto.

Andando al punto f) l'assurdo è che possono fare il presidente anche i dirigenti scolastici e i docenti tout court collocati a riposo da non più di tre anni. Il mio emendamento propone che abbiano anch'essi avuto un periodo di almeno dieci anni di ruolo, come previsto al punto c), altrimenti io potrei entrare in ruolo quest'anno, il prossimo anno vado in pensione e potrei fare il presidente di commissione; l'anno prima no, perché non avevo dieci anni di esperienza.

Chiedo di aggiungere, in questa fattispecie, che anche chi va in pensione abbia almeno dieci anni di servizio di ruolo, abbia cioè esperienza. Mi si dice di no, ma qual è la ratio del diniego? È il piacere di dire no? Vorrei capire perché la relatrice non mi ha risposto, il Governo non mi ha risposto, mi avete solamente negato la risposta.

Io chiedo, se possibile, una spiegazione: perché dieci anni li si chiede a chi è in servizio mentre a chi è andato in pensione non si chiede nemmeno un giorno di ruolo? Qual è la ratio, la logica del provvedimento? È solamente un modo per dire che se è l'opposizione che ha proposto questo emendamento allora si deve dire di no, altrimenti non lo capisco. Se è per questo, bene, lo accetto obtorto collo, l'irrazionalità è vostra, mantenetela, ma una spiegazione l'avevo richiesta. (Applausi dal Gruppo FI).

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, vorrei appoggiare l'emendamento del senatore Asciutti da noi condiviso in quanto non si capisce perché possano essere riutilizzati i dirigenti scolastici che sono già in pensione quando sarebbe meglio invece utilizzare il contingente in servizio. Tra l'altro, si darebbe anche un sostegno al precariato della scuola e, come ha detto il senatore Asciutti, non si capisce per quale motivo arcano questo emendamento non possa assolutamente trovare accoglimento da parte di una maggioranza che, spiace dirlo, nonostante la nostra buona volontà, si è chiusa a riccio nei confronti delle posizioni dell'opposizione.

Noi volevamo migliorare questo disegno di legge, non ci è stato consentito e questo ci dispiace moltissimo.

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Signor Presidente, su questo emendamento chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.322, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi, identico all'emendamento 1.180, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.323.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, penso che sia l'ultima possibilità che abbiamo - almeno per quello che vedo, ma forse ce n'é ancora una dopo - per ristabilire quella giustizia con cui era nata la discussione su questo provvedimento qui in Aula; quella giustizia in base alla quale abbiamo proposto la pregiudiziale di costituzionalità di questo provvedimento.

È già stato detto in altri interventi; è già stato detto in occasione della pregiudiziale; è già stato detto da altri oratori precedentemente, il sistema della formazione e dell'istruzione nel nostro Paese è complesso e variegato. Ci sono stati dei passaggi epocali negli anni passati con il contributo di forze - a cui non aderisco, ma il cui percorso ho seguito - come le scuole paritarie che offrono e sono - diceva prima bene il senatore Asciutti, elencando i parametri e i criteri con cui si individuano soggetti non statali, non profit e non privati che però non sono lo Stato - un servizio paritario, cioè alle stesse identiche condizioni dal punto di vista della didattica, dei programmi, dell'accettazione dei fini istituzionali e costituzionali del nostro Paese, dal punto di vista del diritto del lavoro degli insegnanti che sono ivi impiegati e che in quelle scuole agiscono, dal punto di vista dell'accoglienza di tutti gli studenti.

Queste scuole, quindi, e non tutte le altre - perché c'è una terza distinzione che riguarda le scuole private legalmente riconosciute che rappresentano un altro tipo di scuola - offrono un servizio paritario. Il servizio pertanto è paritario: i lavoratori hanno lo stesso diritto costituzionale e lo stesso diritto della legislazione del lavoro per poter fare le stesse cose degli altri e quindi non vedo come possano essere respinti anche questo ultimo tentativo e questa ultima possibilità di accoglienza di questa semplice parolina.

Lo dico anche a quelle forze politiche che poi con questi istituti, soprattutto quelli di matrice cattolica, vanno a sventolare le bandierine in campagna elettorale, vanno a chiedere i voti, vanno a dire «Noi siamo i vostri paladini, noi siamo quelli che portiamo il vostro contenuto e le vostre proposte educative e formative, i vostri valori nelle istituzioni». (Applausi dai Gruppi LNP e FI ).

Ecco, aver bocciato tutte le volte la parola «paritario» significa aver rinunciato a quel progetto, aver rinunciato a quella presenza politica, essere stati falsi e ipocriti in campagna elettorale. Bisogna essere chiari. Ci tengo che queste parole siano verbalizzate, siano - le ho dette proprio per questo - agli atti della Camera alta di questo nostro Stato. Evidentemente, quelle forze politiche che si rifanno a quei principi e che vanno a fare quel tipo di campagna elettorale sono oggi vittime, sono oggi schiave di quella sinistra massimalista, di quella sinistra estrema, di quella sinistra che condiziona questo Governo non solo su questo provvedimento - che è un provvedimento neppure il più importante (Applausi dai Gruppi FI e LNP) anche se riguarda i giovani, anche se riguarda la nostra gioventù, la grande quantità delle nostre famiglie - ma in tutti quei provvedimenti che sono all'ordine del giorno: provvedimenti di ordine fiscale, di ordine finanziario, di ordine pubblico, provvedimenti sulla vivibilità stessa della vita, sull'immigrazione e sullo spinello.

In questi giorni abbiamo anche sentito che gli spinelli, le dosi, le quantità possono essere aumentati. Quella sinistra massimalista, quella sinistra estrema condiziona quelle forze politiche che fanno quel tipo di campagna elettorale, quel tipo di proposta politica - a questo punto - ipocrita e non hanno il coraggio, la forza di distaccarsi da quella situazione, di marcare una presenza, anche solo con un voto di astensione che sarebbe già un passaggio significativo nel contesto di questo provvedimento e di questa situazione che si è determinata in questo momento.

Non cade il Governo per un voto di astensione! Sarebbe, però, un segnale importante, l'ultima occasione di questa sera. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

CARRARA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARRARA (FI). Signor Presidente, prendo la parola per chiedere ai soli colleghi che ho avvisato di appoggiarmi nella richiesta di verifica del numero legale.

  

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

 

Il Senato è in numero legale.

Per cortesia, colleghi, vi posso pregare di non urlare?

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

STORACE (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto favorevole sull'emendamento 1.323.

Vorrei ricordare al collega della Lega che la sinistra radicale si potrebbe pure battere, a condizione che fossimo tutti presenti in Aula.

POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Avendo già verificato la presenza del numero legale, non possiamo che votare l'emendamento per alzata di mano.

Metto ai voti l'emendamento 1.323, presentato dal senatore Davico.

Stante l'incertezza dell'esito della votazione, ordino la chiusura delle porte per procedere alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 1.43, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 1.324 è stato ritirato.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, intervengo per far mio l'emendamento in questione, perché è molto importante, e per esprimere al riguardo ovviamente un voto favorevole.

Giustamente, i colleghi Peterlini, Pinzger e Thaler Ausserhofer lo hanno presentato; mi dispiace, però, che lo abbiano ritirato, perché prevede di aggiungere - a ragione - dopo la lettera f), che possono essere presidenti di commissione anche «i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria paritari».

Comprendo che nella loro Regione - quindi, nelle Regioni autonome - tale aspetto è fondamentale; e non si parla di diplomifici, senatore Peterlini, ma di scuole serie. Perché dunque non possono queste serie scuole paritarie far sì che i loro dirigenti scolastici possano fare anche i presidenti di commissione? Del resto, ricordo che sono professori di ruolo per la legge sulla parità: devono essere già dirigenti dello Stato, non sono gente qualunque.

Annunzio quindi un voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 1.324, presentato dal senatore Peterlini e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Asciutti.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). L'emendamento è stato ritirato.

 

PRESIDENTE. No, è stato fatto proprio. Generalmente, al Senato si fa proprio in tempi congrui, ad ogni modo non mi pare il caso di sollevare un problema.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Mi scusi, signor Presidente, ma non dobbiamo creare precedente. Quando un emendamento è ritirato prima che inizino le votazioni non può più essere fatto proprio; un emendamento ritirato dopo l'inizio delle votazioni può essere fatto proprio. Se non è così, per favore, me lo chiarisca.

PRESIDENTE. Sono completamente d'accordo con lei, tant'è vero che ho avvertito che la prassi del Senato è che gli emendamenti si fanno propri in tempo congruo.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Intervengo per una questione di correttezza; tra l'altro, se si richiede un tempo congruo così è stato, perché sono intervenuto anche prima. Tuttavia, la regola non è questa, se vogliamo crearne di nuove le inventiamo e diamo ragione al senatore Boccia, ma sono regole inventate. La prassi è un'altra: se un senatore ritira un emendamento, un altro senatore lo può far proprio, in qualunque momento, prima della votazione. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

PRESIDENTE. Ad ogni modo, ritengo di aver chiarito precisamente il pensiero della Presidenza.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.176.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, il ragionamento concerne sempre l'eventualità che potranno essere membri della commissione esterna anche i supplenti temporanei senza abilitazione. Questo è il ragionamento che fanno sempre i colleghi che parlano di serietà.

Ebbene, l'emendamento 1.176 tende a rendere serio l'esame di Stato, facendo sì che i commissari siano almeno gli insegnanti di ruolo e non supplenti temporanei tout court. Si tratta di un fatto tecnico, non politico; se anche su questioni tecniche ci si dice di no, la ratio è un'altra. Forse ha ragione il senatore Davico quando vi accusa di fare questioni politiche su questioni tecniche: questa è la realtà.

Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.176.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, con questo tipo di provvedimento ci troviamo di fronte ad una sorta di neorazzismo. Infatti, se c'è un insegnante abilitato o che ha superato la Scuola di specializzazione per la formazione di insegnanti della scuola secondaria (SSIS), per il semplice fatto che tale docente lavora in una scuola paritaria non può essere commissario d'esame (anche se è abilitato e ha superato la SSIS). Un insegnante non abilitato, che è stato bocciato alla SSIS, può essere commissario d'esame soltanto perché ha svolto una supplenza in una scuola statale.

In realtà, stiamo introducendo un principio razziale: coloro i quali insegnano nelle scuole paritarie hanno la stella di Davide e non possono fare i commissari nelle scuole statali; invece, coloro i quali appartengono alla razza eletta, ariana, dei supplenti non abilitati e bocciati alla SSIS, possono, anzi devono, nobilitare la scuola statale con la loro presenza. Se questo non è razzismo, cos'è?

 

PRESIDENTE. Senatore Novi, è chiaro che poi deve esprimere un voto diverso da quello del senatore Asciutti.

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, la prego di credere che quella di poc'anzi era una battuta non rivolta a lei. Non mi sarei permesso, considerato l'istituzione e il suo garbo.

Presidente, intervengo solo per sostenere l' emendamento 1.176, il cui tema, tra l'altro, si riproporrà negli emendamenti 1.45 e 1.44.

Perché vi deve essere questa disparità? Ma come? Stiamo facendo di tutto: le Commissioni pari opportunità e questa maggioranza, così aperta nel volere democraticamente le condizioni uguali per tutti; questa maggioranza che reclama uguali diritti per tutti! Non capiamo, sul modello di quanto ha detto il senatore Asciutti, per quale motivo i docenti della scuola superiore che provengono dagli istituti paritari non possono essere anch'essi commissari.

Che ci venga spiegato! A meno che si debba dire: «aboliamo la scuola privata». Si abbia il coraggio di dirlo. Si abroghi la scuola privata e i diritti decadranno per tutti. Ma fino a quando essa esiste, colleghi, Presidente, non si capisce perché non debba assolutamente essere messo in piedi il meccanismo dell'uguaglianza dei diritti, oltre che dei doveri, tra coloro i quali escono dalle scuole pubbliche e coloro i quali escono dalle scuole private.

La ringrazio e, ripromettendomi di intervenire anche sugli emendamenti 1.45 e 1.44, ribadisco la richiesta di votazione elettronica, avanzata dal senatore Asciutti.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.176, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.15.

MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCONI (UDC). Signor Presidente, in verità, l'1.15 è l'ultimo emendamento, se non il penultimo, come ha detto il senatore Strano, con il quale possiamo ragionevolmente modificare questa legge, esattamente laddove, all'articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, è scritto «I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali». Noi aggiungiamo «di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

Questo punto, che vorrei presentare in maniera estremamente pacata ma ferma, è stato già oggetto della questione pregiudiziale presentata da alcuni colleghi, ma non diminuisce in alcun modo l'importanza e il significato della scuola pubblica.

È allora ragionevole il sospetto che è stato manifestato che la contrarietà è esclusivamente di natura ideologica e lo rivela l'emendamento 1.201 della senatrice Capelli, la quale voleva addirittura che gli esami dei privatisti non fossero consentiti presso le scuole paritarie legalmente riconosciute.

Chiedevamo semplicemente che con l'accoglimento di questo emendamento si facesse un piccolo, piccolissimo passo avanti riconoscendo una vera e reale parità tra le scuole pubbliche statali e le scuole paritarie.

La risposta del Governo su questo argomento è stata estremamente debole: ci si è detto, semplicemente interpretando la Costituzione, che questo oggi non è possibile. Comprendiamo allora il silenzio della relatrice, sia in Commissioneche in Aula. Non vi è stato alcun pronunciamento su questo argomento, almeno nel merito.

Capisco questa estrema difficoltà su una questione che poteva essere decisiva e fondamentale per la nostra parte politica nel votare a favore o contro questo disegno di legge.

Qui c'è odio ideologico, opposizione fine a se stessa e rifiuto di un principio di libertà che diventa uguaglianza sostanziale e che voi volete negare. (Applausi dai Gruppi UDC e FI). Non bastano i princìpi, diceva bene il collega Davico, se poi non si traducono in legge.

Era un'occasione straordinaria che non toglieva nulla alla scuola pubblica statale, ma che dava un'opportunità in più a quella privata. Avevamo anche sottolineato che con la disponibilità dei docenti delle scuole paritarie avremmo costituito con più facilità le commissioni d'esame ricorrendo in misura inferiore a chiamate lontane dalla sede di esame. Quindi, avremmo risparmiato variate decine di milioni dei quali sembrate preoccuparvi molto in sede di esame della finanziaria. È una grande occasione mancata che noi invece non mancheremo di denunciare fuori di quest'Aula. (Applausi dai Gruppi UDC e FI. Congratulazioni).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, dal momento che mancano due minuti al termine dei lavori dell'Aula e che l'emendamento 1.15 al nostro esame è particolarmente significativo, ritengo che non avrei tempo sufficiente per svolgere la mia dichiarazione di voto. Le chiedo dunque di rinviare il mio intervento alla seduta di domani mattina.

PRESIDENTE. Poiché alle ore 20 è fissato l'orario di chiusura dei nostri lavori, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

    3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

EMENDAMENTI

1.46

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Respinto

Sostituire l’articolo con il seguente:

        «Art. 1. - (Modifiche alla legge n. 425 del 1997). – 1. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

        ’’Art. 1. - (Finalità e disciplina). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge su due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni di esame, su una terza prova scritta, a carattere nazionale, e su un colloquio.

        Art. 2. - (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

            a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell’ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

            b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        2. All’esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, che nello scrutinio finale del primo periodo biennale abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

        3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell’ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

        4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

        5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

        6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni, di cui ai commi 3, 4 e 5.

        7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato una votazione non inferiore a otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

        8. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010.

        9. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

        Art. 3. - (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scrittografica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono organizzati dalle commissioni di esame, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

        2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria.

        3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle Indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall’alunno, anche attraverso attività multidisciplinari ed interdisciplinari documentate di ricerca o di laboratorio presentate dallo stesso.

        4. La lingua di esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

        5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione di esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione di esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione di esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio.

        6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

        7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

        Art. 4. - (Commissione e sede d’esame). – 1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno.

        2. Per ogni commissione di esame viene nominato un presidente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituto di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della commissione.

        3. Le commissioni di esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e ciascun colloquio devono avvenire alla presenza dell’intera commissione. Le valutazioni per l’attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

        4. A ogni singola commissione di esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

        5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

        6. Le nomine dei presidenti sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

        7. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

1.47

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che vengono valutati positivamente in sede di scrutinio finale, secondo le indicazioni presenti nei regolamenti attuativi e abbiano saldato i debiti formativi contratti nel precedente anno scolastico secondo le modalità e i tempi indicati nei medesimi regolamenti;».

1.300

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Le parole da: «Al comma 1» a: «delle lezioni,» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici secondo modalità definite dal Ministero della pubblica istruzione;».

1.600

VALDITARA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.601

VALDITARA

Precluso

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 75 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;».

1.301

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, BARELLI, AMATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

            «a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, per almeno il 66 per cento delle lezioni, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite dal Ministero della pubblica istruzione».

1.27

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «siano stati valutati positivamente» inserire le seguenti: «in tutte le discipline».

1.1

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), dopo la parola: «positivamente» inserire le seguenti: «, ovvero negativamente purché con non meno di cinque decimi in non più di tre discipline;».

1.102

ASCIUTTI, MAURO, STERPA, AMATO, BARELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.302

DAVICO

Id. em. 1.102

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: «comunque».

1.303

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti lettere:

            «b-bis) Nei confronti degli alunni che al termine dell’ultimo anno di corso presentino un’insufficienza non grave in non più di 2 discipline comunque non tali da determinare una carenza grave nella preparazione complessiva, il consiglio di classe procede, ai fini della valutazione positiva o negativa complessiva degli stessi in sede di scrutinio finale, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, ad una valutazione che tenga conto della possibilità dell’alunno di superare l’esame di stato».

            «b-ter) Ai fini dell’ammissione all’esame di stato la promozione degli alunni all’ultimo anno di corso equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti, ad eccezione del penultimo anno di corso. Ai fini dell’ammissione all’esame di stato la valutazione positiva in sede di scrutinio finale equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti nel penultimo anno di corso».

1.107

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

        «b-bis) gli alunni degli istituti statali, paritari, pareggiati o legalmente riconosciuti e gli studenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove d’esame e abbiano assolto all’obbligo d’istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi dell’Unione europea. L’ammissione dei candidati avrà luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta».

1.700

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

        «b-bis) coloro che, avendo compiuto il diciottesimo anno di età entro la data di inizio degli esami, abbiano frequentato l’ultimo anno di corso in scuole di Paesi dell’Unione europea, secondo le modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4, e 5».

1.108

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 1, inserire il seguente:

        «1-bis. Gli alunni interni, di cui al comma 1, lettere a) e b), che siano stati costretti ad abbandonare per qualsiasi motivo la frequenza delle lezioni scolastiche per più di sessanta giorni, nell’ultimo anno del quinquennio, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni».

1.30

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «una votazione non inferiore a sette decimi» con le seguenti: «una votazione non inferiore alla media di otto decimi».

1.32

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sostituire le parole: «negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo» con le seguenti: «negli scrutini finali degli anni antecedenti il penultimo».

1.33

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «nei due anni predetti».

1.34

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico il consiglio di classe terrà conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti».

1.201

CAPELLI, GAGLIARDI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sopprimere le parole: "o paritario".

1.113

ASCIUTTI, MAURO, BARELLI, STERPA, AMATO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto» con le seguenti: «il candidato è ammesso all’esame di Stato se la commissione, in sede di scrutinio finale, ritiene che le prove sostenute siano idonee ad accedere all’esame».

1.117

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.202

CAPELLI, GAGLIARDI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.201

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 4, sopprimere le parole: «o paritarie».

1.503

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

        «7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea che non hanno frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni ai sensi dei commi 3, 4, e 5 se hanno frequentato il quarto anno del corso di studio e sono in possesso di promozione all’ultima classe del medesimo».

1.504

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, al comma 7, sostituire le parole: «Secondo le medesime modalità previste dai commi 3, 4, 5, e 6» con le seguenti: «, ferme restando le condizioni disposte dai commi 3, 4, 5 e 6».

1.123

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, STERPA, BARELLI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Le disposizioni del presente articolo, relative ai debiti formativi ed alla attribuzione del punteggio per il credito scolastico, trovano applicazione per i candidati agli esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2009-2010».

1.136

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. Ai candidati agli esami di Stato dell’anno scolastico 2006-2007 continuano ad applicarsi, relativamente alla valutazione dei debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti in materia».

1.132

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 2», ivi richiamato, dopo il comma 8, inserire il seguente:

        «8-bis. A partire dall’anno scolastico 2007-2008, ai fini della verifica e della certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applica quanto disposto all’articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226».

1.304

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 1, sostituire le parole: «nell’ultimo anno del» con la seguente: «nel».

1.305

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino alla fine del comma con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, e nazionale è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno. L’Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni di esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali e nello sviluppo di progetti. La prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l’indirizzo prescelto; essa accerta, altresì, i livelli di padronanza linguistica nella lingua inglese e nella eventuale seconda lingua comunitaria».

1.35

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova» fino a: «sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova, a carattere pluridisciplinare, verte su quattro discipline diverse da quelle della prima e seconda prova, individuate almeno 30 giorni prima dell’inizio degli esami di Stato ed è predisposta, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’INVALSI, sulla base di obiettivi specifici di apprendimento ed in relazione alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno dei singoli indirizzi. Il Ministro disciplina con apposito regolamento le modalità con le quali le commissioni provvedono alla somministrazione della terza prova inviata dall’INVALSI; l’INVALSI fornisce alle commissioni i criteri cui attenersi per la correzione della stessa;».

1.20

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: «la terza prova è espressione» fino a: «nello sviluppo di progetti;» con le seguenti: «la terza prova ha carattere pluridisciplinare ed ha riguardo agli obiettivi specifici di apprendimento del corso e alle discipline di insegnamento dell’ultimo anno;».

1.306

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: «nella risposta a quesiti singoli o multipli».

1.307

CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 2, sopprimere le parole da: «L’Istituto nazionale per la valutazione» fino al termine del comma.

1.308

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», richiamato, comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: «di modelli» con le seguenti: «dei testi contenenti gli argomenti».

1.21

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite» con le seguenti: «la terza prova scritta è predisposta e gestita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione, secondo direttive di carattere generale impartite dal Ministero».

        Conseguentemente, al terzo periodo, sopprimere le parole: «le caratteristiche della terza prova scritta, nonché».

1.309

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 3, sostituire le parole: «con modalità predefinite» con le seguenti: «secondo i testi predisposti dall’INVALSI».

1.36

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tutte le discipline delle prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta».

1.37

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.35

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. Il colloquio ha carattere di approfondimento critico e verte su tre discipline fra le sei oggetto delle tre prove scritte, di cui una scelta dal candidato e comunicata alla commissione il giorno della prima prova scritta e due sorteggiate dalla commissione fra le cinque residue e pubblicate due giorni prima dell’inizio dei colloqui delle singole classi».

1.310

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3» richiamato, comma 4, dopo la parola: «attinenti» aggiungere la seguente: «prevalentemente» e alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «tenendo presente l’intero percorso didattico.»

1.22

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere in fine le seguenti parole: «, avuto riguardo anche alle basi culturali generali acquisite negli ultimi tre anni di corso».

1.138

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere le seguenti parole: «ed è inteso ad accertare sia la conoscenza dei contenuti specifici di tutte le discipline oggetto del colloquio, sia la capacità che il candidato ha maturato nel contestualizzare eventi, dati e conoscenze diverse mettendole, quando è possibile, in relazione tra loro. Il colloquio, pertanto, può dirsi pienamente soddisfacente, con l’attribuzione del massimo dei punti messi a disposizione, se il candidato ha svolto la sua trattazione evidenziando conoscenza in tutte le discipline. Un lavoro di ricerca in una determinata discliplina, una trattazione monografica o un’esperienza di laboratorio può essere esibita, anche in versione multimediale, ma sempre validamente corredata e documentata, dal candidato e a tal fine costituire elemento di valutazione da parte della commissione».

1.311

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 5 aggiungere infine il seguente ulteriore periodo: «Qualora il colloquio riguardi argomenti attinenti alle lingue straniere lo stesso può essere svolto nella stessa lingua straniera».

1.39

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «A ciascun candidato è attribuito dal consiglio di classe un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrate nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato. La commissione dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio».

1.23

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d’esame dispone di 20 punti per la valutazione di ciascuna delle prove scritte e di 20 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti, determinato sulla base della media dei voti riportati negli scrutini finali degli ultimi tre anni, della serietà e continuità dimostrata nell’impegno di studio e dei crediti formativi presentati dal candidato».

1.312

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3» ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: «La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti».

1.38

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole: «e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti» con le seguenti: «e di 25 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 30 punti».

1.508

BUTTIGLIONE, MARCONI

Sost. Id. em. 1.38

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: «30 per la valutazione del colloquio» con le seguenti: «25 per la valutazione del colloquio».

            Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire le parole: «25 punti» con le seguenti: «30 punti».

1.313

CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 6, al secondo periodo, sostituire la parola: «30» con la seguente: «40».

1.40

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 9 e a 18».

1.314

CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», al comma 6, al terzo periodo, sostituire la parola: «25» con la seguente: «15».

1.41

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al  comma 6, dopo il terzo periodo inserire il seguente: «Nella determinazione del credito scolastico, ad una media dei voti di sei decimi corrisponde un punteggio pari a 5, per ciascuno degli ultimi tre anni del corso di studi».

1.142

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, al comma 6, sesto periodo, dopo le parole: «può motivatamente», inserire le seguenti: «e sulla base di comprovate ragioni e requisiti di merito e qualificazione culturale».

1.315

PERRIN, THALER AUSSERHOFER, PINZGER, MOLINARI, PETERLINI, NEGRI

Approvato

Al comma 1, capoverso «Art. 3», ivi richiamato, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

            «8-bis. Alla Regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui alla Legge 15 marzo 1997, n. 59 Art. 21, comma 20-bis

1.164

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato per tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute, e da un presidente esterno».

1.316

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. La commissione di esame di Stato è composta dagli insegnanti delle materie d’esame della classe dei candidati per tutti gli Istituti d’istruzione statali e paritari, e da un presidente esterno».

1.165

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «La commissione di esame di Stato è composta da un minimo di quattro commissari ad un massimo di otto commissari dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente esterno».

        Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «e, comunque, non superiore a tre».

         Conseguentemente, ancora all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti: «euro 178.904.000» e aggiungere in fine le seguenti parole «e quanto a euro 35.904.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.317

CAPELLI, GAGLIARDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4», al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «otto».

        Conseguentemente aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: «nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 3, comma 2 della presente legge».

1.510

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto» con le seguenti: «di cui cinque esterni all’istituto ed uno interno». Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole da:", in numero pari" fino a: "non superiore a tre".

1.169

STRANO

Improcedibile

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 1, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «e proveniente da altra regione».

1.318

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe di istituti paritari è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell’una delle due classi e per l’altra metà tra i docenti dell’altra. La rotazione, riferita alle singole discipline d’insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, è disciplinata con decreto del Ministro della pubblica istruzione, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.».

1.42

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso, il numero complessivo dei candidati assegnati alla singola commissione non può essere superiore a 60».

1.319

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, sostituire il comma 3 con il seguente:

        «1. Il presidente di ogni commissione d’esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, con criteri e modalità predeterminati, tra i dirigenti di istituti d’istruzione secondaria superiore statali e paritari, tra i dirigenti di istituti di scuola media statali e paritari, in possesso di abilitazione all’insegnamento della scuola secondaria superiore, tra i docenti universitari di prima e seconda fascia, tra i ricercatori universitari in servizio, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto al controllo di tutte le operazioni della commissione d’esame presieduta.».

1.11

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.177

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Id. em. 1.11

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera a), dopo le parole: «superiore statali» inserire le seguenti: «e a scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.320

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, al comma 3, lettera a), dopo la parola: «statali» ovunque ricorra aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.12

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.178

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Id. em. 1.12

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «e secondaria di primo grado» inserire le seguenti: «anche di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.13

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.179

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Id. em. 1.13

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.321

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4» richiamato, al comma 3, lettera c), dopo la parola: «statali» aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.172

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera c), sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».

1.322

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, sostituire la lettera f), con la seguente:

            «f) i dirigenti scolastici e i docenti che abbiano avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per almeno dieci anni di servizio di ruolo in istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni».

1.14

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.180

DELOGU, VALDITARA, STRANO

Id. em. 1.14

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo le parole: «secondaria superiore statali» inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.323

DAVICO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), dopo la parola: «statali» aggiungere le seguenti: «e paritari».

1.43

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, lettera f), sostituire le parole: «da non più di tre anni» con le seguenti: «da non più di cinque anni».

1.324

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER

Respinto (*)

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere, in fine, la seguente:

            «f-bis) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore paritari».

________________

(*) Ritirato dai proponenti è fatto proprio dal Senatore Asciutti

1.176

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 4 con il seguente:

        «4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti di scuola superiore statali e paritari che abbiano fatto almeno un anno di docenza nella classe terminale o che abbiano svolto servizio di docenza per almeno 5 anni».

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell’ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole da: «avuto riguardo» fino a: «interregionale» con le seguenti: «con riferimento all’intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d’esame».

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.186

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all’ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.187

STRANO

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 3º grado».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l’attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.190

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.602

VALDITARA

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.194

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI, GAGLIARDI

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.195

DAVICO

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall’autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

        2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

73a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 2006

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente BACCINI

e del vice presidente CALDEROLI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

 

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ANGIUS

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,35).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(923) VALDITARA ed altri. - Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. - Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ore 10,15)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938.

Riprendiamo l'esame degli articoli del disegno di legge n. 960, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.

Riprendiamo le dichiarazioni di voto sull'emendamento 1.15.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, a mio avviso, si verifica il solito accanimento nei confronti delle scuole paritarie. Mi sono particolarmente dilungato su questo problema per cui è inutile che continui a farlo. Chiaramente, il voto di Forza Italia è favorevole a questo emendamento.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Immagino in dissenso, senatore.

 

NOVI (FI). Certamente, Presidente.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, lei sa che questo tipo di lettura del Regolamento è stato largamente attuato dall'attuale maggioranza quando era opposizione. Qui non si tratta di ostruzionismo, signor Presidente; qui si tratta, in realtà, di porgere un invito all'Assemblea e anche a parte dell'attuale maggioranza parlamentare che, per quanto riguarda questa Camera, è minoranza elettorale. Obiettivamente, infatti, si tratta dei risultati elettorali: 200.000 voti in meno sono sempre 200.000 voti in meno, ecco perché la sinistra in questa Camera è minoranza elettorale ma maggioranza parlamentare.

Signor Presidente, in realtà, in quest'Aula, in queste ore di dibattito, si sta consumando, tra l'indifferenza e la inconsapevolezza della stragrande maggioranza dei colleghi di maggioranza e opposizione, una vera e propria discriminazione nei confronti di una parte consistente del corpo docente di questo Paese.

Dobbiamo interrogarci chiedendoci da cosa e da dove nasce questa sorta di discriminazione antropologica. Scorgo tra i banchi del Governo anche il ministro Bonino che dovrebbe essere molto sensibile alla lettura di quanto sta avvenendo in quest'Aula e del dispositivo contenuto in questo provvedimento.

Da cosa nasce, dunque, questa discriminazione? Nasce da un'ideologia di classe degradata al chavismo, cioè a quella sorta di sinistra sudamericana che in Venezuela discrimina antropologicamente le varie componenti della società. E in cosa consiste tale discriminante antropologica? Qual è l'elemento fondante? È il perfettismo gnostico presupposto di ogni ideologia totalitaria, basta leggere i saggi di Voegelin degli anni Settanta per rendersene conto.

Il perfettismo gnostico sta alla base di ogni orientamento neo giacobino nella lettura delle stratificazioni sociali e nasce da una interpretazione della società che discrimina tra i buoni (gli eletti) e i cattivi (i dannati). Tale discriminazione viene in questo caso introdotta, anche a livello minimalistico, nell'assetto del corpo docente di questo Paese, creando le precondizioni di un'antropologia totalitaria.

Ecco allora che si discrimina il docente della scuola paritaria, si privilegia il docente della scuola pubblica, si ghettizza il docente della scuola paritaria. È un tipo di lettura della società riscontrabile in tutti i provvedimenti di questo Governo: nella finanziaria, nel decreto Bersani-Visco, perché in realtà siamo di fronte ad un Governo, ad una maggioranza che partono da questa lettura della società.

I ceti sociali che per il 70 per cento hanno votato, come risulta anche dalla lettura dell'ultimo saggio ITANES «Dov'è la vittoria», per il centro-destra sono ceti che vanno puniti e discriminati perché portatori di una sorta di peccato antropologico. I rappresentanti del lavoro autonomo e della piccola e media imprenditoria (soprattutto della piccola imprenditoria perché l'alta imprenditoria questo Governo la protegge con le solite leggi sulla rottamazione) sono portatori di questa sorta di damnatio antropologica. Vedete un po' qual è l'orientamento di questo Governo per quanto riguarda il lavoro autonomo, i piccoli imprenditori e i piccoli artigiani e qual è l'orientamento di questo Governo con questo provvedimento...

PRESIDENTE. Senatore Novi, la invito a concludere ricordandole che sta intervenendo in dissenso dal suo Gruppo.

 

NOVI (FI). Mi avvio a concludere, signor Presidente.

Qual è - dicevo - l'orientamento di questo Governo con questo provvedimento per quanto riguarda anche gli insegnanti che provengono dalle scuole paritarie. Ecco, dunque, qual è il fondamento di questo provvedimento.

Guardate che questo provvedimento riguarda la scuola. Senatore Di Lello le ricordo che il suo schieramento ha stravinto le elezioni in Calabria e in provincia di Reggio Calabria, le ha vinte in Campania, in Puglia, quindi se vogliamo affrontare questo discorso lo affronteremo in Commissione antimafia con documenti e dati di fatto elettorali. Credo che non le convenga, senatore Di Lello.

In conclusione, signor Presidente, ecco perché parlo in dissenso dal mio partito e mi astengo: ritengo che la società dovrà esser sensibilizzata su questo tipo di discriminazioni che stanno insorgendo nel Paese e che possono essere soltanto portatrici di negatività e non certo di positività.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, il fatto che anche gli insegnanti delle scuole paritarie possano far parte delle Commissioni esterne di concorso credo sia un problema, innanzitutto, di principio teso ad evitare una ingiustificata discriminazione. Si tratta di insegnanti abilitati dallo Stato, che già fanno parte delle commissioni di maturità come commissari interni. Francamente la giustificazione che il ministro Fioroni in Aula ha addotto, cioè di presunto contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, appare assolutamente risibile.

Dico al ministro Fioroni: non ci prenda in giro! L'articolo 97 della Costituzione dice che agli impieghi della pubblica amministrazione si accede tramite concorso. È evidente che una commissione di concorso non è un impiego presso la pubblica amministrazione. Dunque facciamo chiarezza su questo aspetto: credo che votare questo emendamento impedisca un vizio di costituzionalità su una norma che certamente discrimina e pregiudica immotivatamente, per ragioni meramente di carattere ideologico, gli insegnanti delle scuole paritarie.

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Domando di parlare in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Signor Presidente, ho seguito con viva attenzione e partecipazione la disquisizione, anche di carattere culturale, che testé ci ha rivolto il senatore Novi.

Visto che il senatore Novi ritiene che stia avvenendo una discriminazione nei confronti degli insegnanti delle scuole paritarie in quanto portatori di un voto a favore del centro-destra, mi permetto di aggiungere che il più delle volte purtroppo si è verificato, nel corso delle scorse elezioni politiche ma anche precedentemente, che molti degli insegnanti delle scuole paritarie si fossero schierati, sia in comportamenti, sia in dichiarazioni rivolte alle loro scolaresche - ne ho la prova certa - sia nell'espressione elettorale, a favore del Governo del centro-sinistra, a favore di Prodi, a favore di questa maggioranza parlamentare, che evidentemente non è più maggioranza del Paese.

Quindi, mi preme rilevare che forse sarà opportuno che i rappresentanti degli insegnanti delle scuole paritarie e segnatamente delle scuole cattoliche prendano atto di questa ennesima discriminazione ai loro danni, che viene in questo momento perpetrata soprattutto degli esponenti sedicenti cattolici del centro-sinistra, che stanno tradendo palesemente i loro interessi ed i loro valori. Naturalmente, in dissenso dal mio Gruppo, mi asterrò. (Applausi dal Gruppo FI).

SOLIANI, relatrice. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SOLIANI, relatrice. Signor Presidente, credo di avere la facoltà di intervenire una volta sola, al di fuori dei compiti che mi sono consentiti come relatrice, cioè della relazione e della replica, ma la discussione sugli emendamenti è insistita - e ne capisco certamente le ragioni - su un tema che ritengo fondamentale per la considerazione comune che dobbiamo avere dei fondamenti della Repubblica: il tema della parità scolastica,che sta nella Costituzione.

Vi è stato un solo Governo, quello di centro-sinistra, che nel 2000, con la legge n. 62, ha trattato, per il Paese e nella maturità di una storia pluridecennale di presenza di scuole non statali, il tema della parità scolastica, ponendo le condizioni effettive per il suo riconoscimento. Quella legge n. 62, insieme con la Costituzione, è la bussola che ha guidato il Governo e questa maggioranza nel tracciare la strada maestra anche per gli esami di Stato.

Vorrei ricordare che la normativa sugli esami di Stato che il Parlamento è chiamato di volta in volta ad aggiornare, e in questo momento ad approvare per il prossimo futuro, riguarda appunto gli esami di Stato cui sono chiamati gli studenti italiani al termine del corso di studi di scuola secondaria superiore. Gli studenti italiani sono messi nelle medesime condizioni di accesso agli esami attraverso lo scrutinio finale sia che appartengano a scuole statali sia che appartengano a scuole paritarie, non statali, pareggiate o legalmente riconosciute, fino a che queste esisteranno. Quindi, le condizioni per gli studenti sono le medesime.

Vi è poi una questione che riguarda solo una parte dell'organizzazione degli esami e non degli esami delle scuole paritarie, che hanno ovviamente i propri insegnanti in sede, come del tutto naturale. Mi riferisco alla possibilità che commissari esterni della scuola paritaria possano entrare nelle commissioni di esame della scuola statale, perché naturalmente i commissari esterni della scuola paritaria sono insegnanti della scuola statale. Perché non è possibile tale reciprocità? Credo perché trattandosi di esami di Stato la Repubblica accerta i risultati dal punto di vista dello Stato e, fatte salve tutte le condizioni di parità, non si vede perché una parte degli insegnanti delle scuole paritarie debba andare a certificare gli esami e i risultati acquisiti dalle scuole statali.

Mi rendo conto che in questo dibattito, non so se in maniera strumentale, posso pensare in maniera assai convinta, l'opposizione considera tale aspetto come un minus, come il venire meno di qualcosa sul tema della parità. Mi permetto di leggerla così: è un rispetto delle regole dello Stato, ripeto per l'ennesima volta, fatte salve tutte le condizioni di parità per quanto riguarda ovviamente gli studenti e l'organizzazione del lavoro delle scuole paritarie (e appunto in questo momento la verifica da parte dello Stato rispetta l'organizzazione autonoma e libera delle scuole non statali).

Non vorrei che avessimo la tentazione inconscia, non dichiarata, passando il confine del ragionamento a fini strumentali, di una sorta di totalitarismo statalizzante di tutto. (Commenti dai banchi del centro-destra). E sì, l'autonomia e l'iniziativa delle scuole non statali paritarie che hanno accolto il sistema delle regole statali, credo consapevolmente e con grande maturità, perché sono capaci di metterlo in pratica, va rispettata.

Vorrei, infine, aggiungere, signor Presidente, che considero assai discutibile l'uso continuo dentro e fuori le Aule parlamentari, nel dibattito politico del nostro Paese, in un modo o nell'altro, di quel tema sacro, che neppure oso pronunciare, che è il tema di Dio, il tema teo. Voglio dirvi, cari colleghi, che qualcosa di strano è successo anche nel nostro Paese se per sostenere le posizioni politiche è necessario usare i valori religiosi. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

 

ASCIUTTI (FI). Si vede che è stata colta nel segno.

 

SOLIANI, relatrice. Respingo, in termini politici e culturali, questa chiamata delle scuole non statali ad una sorta di assimilazione alle posizioni che qui vengono dichiarate dall'opposizione. La respingo politicamente, ma vi dirò di più. Sono persuasa che le scuole paritarie, e segnatamente le scuole cattoliche, hanno ben compreso quale sia la loro missione nella cornice dello Stato e della Repubblica e non hanno, per essere legittimate e riconosciute, bisogno di alcuna difesa strumentale. Non usate ciò che non va usato. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Immagino in dissenso dal suo Gruppo.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, tutt'altro che in dissenso. Intervengo semplicemente sul Regolamento, per chiedere la votazione elettronica e dare così la possibilità al senatore Garraffa di iniziare il suo lavoro.

 

PRESIDENTE. La ringrazio della collaborazione.

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non sarei intervenuto se non avessi ascoltato l'imbarazzato intervento della senatrice Soliani (Applausi dai Gruppi AN e FI), la quale, evidentemente scoperta da una sinistra radicale, è prigioniera, insieme ad altre senatrici e ad altri esponenti della maggioranza, di ragionamenti che non riescono a convincere nessuno.

Sono convinto, senatrice Soliani, che lei non è con la coscienza a posto, pur avendola a posto, dopo quello che ha dichiarato, specialmente da cattolica quale lei dice di essere, ma non nei fatti. (Proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Senatore Strano, la pregherei, per un doveroso rispetto nei confronti di tutti i colleghi, di attenersi ai giudizi politici, che possono essere anche i più drastici e i più severi sul merito della legge e degli interventi che hanno svolto i colleghi, ma di astenersi da giudizi e valutazioni sui sentimenti di fede religiosa e di coscienza di ciascuno di noi. Questo per il rispetto di tutti i colleghi, a prescindere dal fatto che siano credenti o meno. (Applausi dai banchi della maggioranza).

STRANO (AN). Signor Presidente, è molto semplice esprimere un giudizio come il suo, non avendo - a mio avviso - recuperato il senso di quanto ho affermato; d'altronde, viviamo in un momento nel quale è consentito a qualcuno di piantare spinelli nelle fioriere e in Parlamento, in cui lo Stato decide per il privato. (Applausi dai Gruppi AN e FI). Lo Stato entra nella coscienza di tutti.

 

PRESIDENTE. Senatore Strano, la pregherei di attenersi all'oggetto in discussione. Se ha argomenti li porti. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

STRANO (AN). Io credo di averli. Se lei mi fa completare, senatore e vice presidente Angius, ne sarei lieto.

PASTORE (FI). C'è la censura!

 

STRANO (AN). Mi consenta di svolgere l'intervento; spero di ottenere la sua promozione, nel senso che lei mi dirà: «Bravo, sei stato nel tema». Se non lo sarò, mi bacchetterà alla fine e non nel mezzo del mio intervento.

 

PRESIDENTE. Senatore Strano, per sua tranquillità, io non intendo né promuoverla né bocciarla.

 

STRANO (AN). La ringrazio. È un esame privato o pubblico il suo?

 

PRESIDENTE. Con estrema pacatezza, siccome io immagino che lei abbia degli argomenti, dato che ha chiesto di intervenire, l'ho semplicemente pregata, con grande cortesia, di attenersi al tema che stiamo discutendo; gli argomenti che può portare sono liberi. Volevo dire solo questo.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, siccome ammiro il suo garbo già sperimentato alla Camera, le rispondo, con altrettanto garbo, che replicherò, rimanendo in tema, a ciò che ha detto la senatrice Soliani, che da me ha ricevuto un elogio dato che io dicevo alla senatrice che è stata costretta ad un intervento perché, con la coscienza a posto, non si sente evidentemente tutelata da una maggioranza che sta ancora una volta ribadendo i suoi pregiudizi contro la scuola privata, contro la scuola cattolica, con un'invasione dello Stato nella sfera del cittadino e nella sfera della libera interpretazione di ogni cittadino. (Applausi dal Gruppo FI).

Allora, Presidente, io mi asterrò, e soltanto in questo senso voterò in dissenso dal mio Gruppo, e sostengo che sono stati diversi gli esempi attraverso i quali oggi il Governo e la maggioranza hanno ribadito che bisogna annientare il pianeta della scuola privata.

Dov'è questa parità di cui lei parla, senatrice Soliani, questa reciprocità, se fino ad ora ha dovuto ammettere che viene negata in questa fattispecie? La reciprocità non può essere ad intermittenza, non può essere fatta a tempo su alcuni atti e non su tutti. Se reciprocità vi è, vi deve essere anche negli esami di Stato. Non si capisce per quale motivo nella sfera privata debba intervenire lo Stato mentre nello Stato non possa intervenire, nel momento del giudizio, anche la sfera privata che, in parità e reciprocità, partecipa al pianeta scuola.

La verità, mi avvio alla conclusione Presidente e la ringrazio per avermi dato la parola, è che, ancora una volta, vi è un disegno mirato della maggioranza e del Governo, iniziato oggi, contro la sfera della scuola privata e cattolica. Dico questo senza voler offendere la sua né la sensibilità di altri cattolici che all'interno della maggioranza e del Governo fanno il proprio dovere. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. A che titolo, senatore Malan?

 

MALAN (FI). Non in dichiarazione di voto, Presidente, perché il mio Gruppo si è già espresso, ma per un richiamo al Regolamento. Vorrei capire a quale titolo è intervenuta poc'anzi la senatrice Soliani. Infatti, mi pare che il suo non fosse un intervento da relatrice. Succede che il relatore, anche se sarebbe forse bene per una normale vita parlamentare che non accadesse, intervenga in dichiarazione di voto per il suo Gruppo, ma per il Gruppo della senatrice Soliani hanno già parlato addirittura due senatori, mi sembra, forse mi sono sbagliato, comunque almeno uno lo ha fatto. Dunque vorrei capire, anche per il futuro, a che titolo è intervenuta la senatrice Soliani. (Applausi del senatore Amato).

PRESIDENTE. Senatore Malan, non mi risultava, dagli appunti che ho davanti a me, che fosse intervenuto su questo emendamento alcun senatore o senatrice del gruppo dell'Ulivo. Pertanto, ho considerato l'intervento della senatrice Soliani a nome del Gruppo dell'Ulivo. Lo abbiamo inteso come tale e infatti mi ripromettevo, qualora l'avessero chiesta, di non dare la parola a nessun altro esponente di tale Gruppo a meno che non fosse in dissenso, come sta avvenendo con altri colleghi. Dico questo per chiarezza: comunque è giusta la sua richiesta di chiarimento.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, contrariamente a quanto potrebbe pensarsi, io condivido le parole della senatrice Soliani.

Sono parole che avrei voluto sentire, che ho sollecitato anche ieri con le votazioni di altri emendamenti che erano sempre su questo tema, su questo passaggio che si ripete perché la legge più volte parla di insegnanti, di scuole statali e non. Avevo fatto un appello ad un certo punto a quelle forze che si riferiscono ad una parte politica ben precisa e che stanno oggi a sinistra ma che sono probabilmente fuori posto in questo specifico contesto e per questo specifico passaggio.

Quindi, condivido quelle parole, condivido quella passione politica e civile che ha ispirato la senatrice Soliani a fare quell'intervento e a dire quelle parole poc'anzi. Era doveroso, era importante che ci fosse questo passaggio. Mi aspetterei lo stesso passaggio - visto che gli emendamenti sono stati diversi - da tutte le altre componenti della maggioranza attuale.

Vorrei che tutte le altre componenti della maggioranza e del Governo - che condividono l'esperienza governativa, in questo momento con la senatrice Soliani, che condividono i principi ispiratori del programma e adesso, in questa situazione in e questo caso, lo spirito di fondo di questo provvedimento sugli esami di Stato - si esprimessero su questo emendamento, dicendo perché votano in un modo. Probabilmente la differenza non sarebbe tanto sull'emendamento e sul voto finale su cui probabilmente, come ieri, la maggioranza si imporrà perché l'emendamento non venga accettato. Nei motivi ispiratori però e nel ragionamento che porta a dire "no" certamente ci sarebbe una spaccatura forte, frontale, diretta e chiara nella maggioranza.

Ciò che non posso condividere - e ciò che potrebbe essere un arricchimento al dibattito - sono le motivazioni con cui la senatrice Soliani arriva al suo «no» a questo emendamento come agli altri emendamenti: viene citata la Costituzione. Certo, la parità è garantita in Costituzione, ma la Costituzione non parla degli studenti, la Costituzione parla dei cittadini. I soggetti della scuola non sono solo gli studenti; sono gli studenti, le famiglie, gli insegnanti, le forze sociali che concorrono alla scuola, le istituzioni in senso ampio. Dire, quindi, che gli studenti delle paritarie e delle statali hanno gli stessi diritti è un dato di fatto. Va bene, ma la scuola o la Costituzione non può essere trascinata o tirata per la giacca solo da una parte.

Se non ci fosse il problema, evidentemente la necessità di questa decina di emendamenti sul discorso di insegnanti di scuole paritarie che possono partecipare o meno non ci sarebbe stata e non ci sarebbe il problema probabilmente se la parolina "paritaria" fosse inserita nel documento. Se invece c'è questo accanimento, se c'è questa situazione è probabilmente perché il problema c'è. Poi, possiamo nasconderci dietro il dito nel dire: «No, non c'è. Sì, c'è». Alla fine, però, vuol dire che il problema c'è.

Gli insegnanti delle scuole paritarie già partecipano alle commissioni statali, già partecipavano; da sempre partecipano: gli insegnanti delle scuole paritarie, quando gli alunni di queste ultime si recavano a sostenere l'esame presso le scuole statali, erano componenti della commissione d'esame. Quindi, se vale per uno, non si capisce perché non debba valere per tutti gli altri. Non è un altro errore che viene fatto. Non è che ci deve essere la paura perché gli insegnanti delle scuole paritarie vanno a giudicare gli studenti delle scuole statali o viceversa gli insegnanti delle scuole statali vanno a giudicare gli studenti delle scuole paritarie, a parte che questa seconda ipotesi c'è da sempre.

Non deve essere vista dunque in termini di competizione, di lotta, di distinzione, ma in termini di integrazione di un sistema, di arricchimento di un sistema. Infatti, quando le componenti educative e formative di un Paese, di una Nazione, di uno Stato si integrano tra loro, vi è un arricchimento, non un impoverimento, una lotta, una competizione da cui risulti chi è più bello o più bravo, perché vi è di mezzo l'obiettivo, il risultato finale, che è la formazione dei giovani, dei cittadini.

Ciascuno di noi, se è quello che è, oltre alle doti e alle capacità personali sviluppate per formarsi e per crescere e all'influenza della famiglia, dell'ambiente sociale in cui è nato, lo deve al fatto che vi è stata un'istituzione educativa che l'ha allevato, l'ha fatto crescere, l'ha portato avanti, qualunque essa sia. Come ripeto, non si tratta, quindi, di una competizione, ma di un arricchimento, di un'integrazione.

Infine, dobbiamo smetterla di intendere il sistema scolastico - anche perché è legge, e con ciò rispondo all'intervento di poco fa del senatore Strano - diviso tra scuola statale e scuola privata: esistono, invece, la scuola di Stato, quella paritaria e quella privata. Quest'ultima, non è che non ci interessi; fa parte del sistema, ma non risponde ai princìpi, ai meccanismi dell'altra tipologia, perché per definizione è privata, viaggia su canali propri, vive per conto proprio, ha regole proprie cui lo Stato deve solamente prestare attenzione, affinché non vadano oltre i princìpi fondamentali della nostra convivenza.

La scuola paritaria non è quella privata e non è solo la scuola cattolica, ma è un insieme di componenti. È quella a cui noi, Stato, abbiamo dato la possibilità e le caratteristiche per essere tale: per erogare, cioè, un servizio alla pari con quello della scuola statale, e dunque identico dal punto di vista dei programmi, dell'insegnamento, dell'accettazione dei ragazzi e delle famiglie, della correttezza dei bilanci; insomma, uguale da un punto di vista totale, completo, globale.

Per legge, quindi, questa scuola ha il diritto, ma anche il dovere, di essere paritaria rispetto a quella dello Stato: su tale dovere si incentra l'esigenza sottolineata da parte nostra. Impedendo, o non garantendo, quel piccolo passaggio - che non è il più importante, perché il passaggio più importante è consistito nel concedere la parità - andiamo ad incidere su un determinato aspetto, creando un precedente non nel progresso e nello sviluppo, ma nell'arretratezza e nel tornare indietro.

Non lo accettiamo e perciò stiamo mostrando tutti tanto accanimento e insistenza nel sottolineare la necessità di prestare attenzione a non creare tale precedente che, invece di far crescere la nostra scuola, la nostra proposta educativa, la nostra ricchezza culturale e formativa, potrebbe costituire l'inizio di un ritorno indietro che non accetteremmo. (Applausi dal Gruppo LNP).

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Senatore Biondi, chiede di intervenire, immagino, anche lei in dissenso dal suo Gruppo?

 

BIONDI (FI). Lei ha un'immaginazione che fa onore al suo ruolo, Presidente.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho sentito l'«Improvviso», non dall'«Andrea Chénier», ma dall'empito dei sentimenti della relatrice, che non solo rispetto, ma ammiro: in questa materia, infatti, si possono avere opinioni ed anche sentimenti molto alti, inclusi quelli espressi dal collega Davico poco fa.

Appartengo a quella categoria di persone che sulle questioni su cui in passato erano contrarie, se non cambiano opinione (ma in tal caso lo dichiarano), restano contrarie.

Il criterio della parità va stabilito dal punto di vista della libertà di accesso, della possibilità di insegnare in una scuola o in un'altra, pubblica o privata. Non è se la stessa cosa che chi insegna in una scuola privata abbia perciò solo i titoli che possono essere vantati da chi insegna in una scuola pubblica, perché solo dal punto di vista funzionale vi sono diversità che dividono non paritariamente chi ha una determinata qualificazione professionale da chi non ne è in possesso.

Il problema non è dividerci sul diritto delle scuole private paritarie di esistere, ma se i professori possono trasmigrare a svolgere un ruolo diverso da quello che svolgono nell'ambito della scuola in cui operano. Per questo ho un'opinione meno forte della sua, perché essendo un liberale ho sempre paura di sbagliare; i fideisti non hanno mai paura di sbagliare, seguono la stella filante e finché fila la stella filano anche loro.

Non sono della stessa opinione e mi permetto qualche volta di non avere le stesse opinioni del mio Gruppo, che è così liberale che consente, a chi non è d'accordo su temi che investono la coscienza, di esprimersi liberamente e di fare con questo il proprio dovere parlamentare. Il parlamentare, infatti, rappresenta la Nazione senza vincolo di mandato. Non è, onorevoli conformisti, che si sta d'accordo per fare finta di tirare quattro paghe per il lesso della maggioranza.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione, rivolgerei un caro saluto ad alcuni alunni della Scuola media di Fondi che stanno assistendo ai nostri lavori. (Generali applausi). Parliamo di scuola, è il caso di ricordare il film di De Sica - per fortuna, la situazione è meno tragica - «I bambini ci guardano», del 1943. Qui i ragazzi e le ragazze ci guardano.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.15, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

301

Senatori votanti

299

Maggioranza

150

Favorevoli

145

Contrari

151

Astenuti

3

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.45.

PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PASTORE (FI). Signor Presidente, poiché ritengo che il tema sia fondamentale non sono intervenuto in dissenso tecnico, dato che in quest'Aula anche un voto è prezioso. Mi auguro che qualche collega rifletta sull'importanza di questo voto e magari, anche se non cambia idea, almeno ascolti le mie considerazioni. (Applausi dal Gruppo FI).

Signor Presidente, la situazione costituzionale nel sistema scolastico è diversa da quella alla quale si modellano degli stereotipi del passato: scuola privata e scuola pubblica o statale. La legge di parità scolastica ha segnato un traguardo e un punto di partenza nuovo rispetto al passato, perché ha riconosciuto alle scuole paritarie le stesse funzioni e la stessa dignità delle scuole statali e ha creato, quindi, un sistema pubblico unitario accanto a quello che rimane, e non potrebbe essere certamente cancellato, un sistema scolastico privato che segue altre strade, altre vicende, altre verifiche che non sono in gioco negli emendamenti presentati su questo provvedimento.

Allora, se così è, si è al di là del dettato costituzionale, che comunque prevede la possibilità di un regime di parità, imponendo però alle scuole paritarie di rispettare la dignità scolastica dell'alunno attraverso un equipollenza di percorsi scolastici e di garanzie che devono essere di pari livello nella scuola statale e in quella paritaria, entrambe facenti parte del sistema pubblico scolastico.

Questa legge ordinaria, quindi, si è spinta oltre tale dettato, stabilendo precisi paletti per attuare tali garanzie. Tra questi, vi è il riconoscimento dell'assoluta equivalenza tra l'organizzazione della scuola statale e quella della scuola paritaria, cioè di tutti i soggetti che operano nel sistema scolastico pubblico. Se non lo si comprende si può anche fare riferimento a situazioni che nulla hanno a che vedere con le problematiche di cui oggi discutiamo e si può arrivare a pensare che quella paritaria sia una scuola di secondo livello.

Perché in questo disegno di legge si tradisce platealmente la legge sulla parità scolastica? Vi è qualche opzione, di natura tecnica o pratica che dir si voglia, relativa ai percorsi, giustificata da qualche ragione? No. Vi è solo una chiara ed esclusiva ragione politica, nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra, perché alcune forze appartenenti alla sinistra radicale non vogliono sentir parlare di scuola paritaria. Questa è la realtà di scelte così negative.

Ebbene, se così è, desidero fare un appello a chi non appartiene alla sinistra radicale, comunista o postcomunista, e a quella radicale ecologica. Credo sia necessario riflettere, perché esponiamo questo provvedimento non solo ad un'accusa di incoerenza politica, ma anche ad un'accusa di incoerenza legislativa, che può tradursi in una violazione del diritto di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Infatti, due situazioni che la legge sulla parità ha disciplinato in maniera identica in questo testo vengono gestite e regolamentate in maniera differente.

Il mio invito, dunque, è a liberarsi dalle barriere ideologiche e scegliere secondo la linea della legge sulla parità, in coerenza con il proprio passato, dal momento che si tratta di una legge approvata dal centro-sinistra. (Applausi del senatore Amato).

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.45, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

302

Senatori votanti

300

Maggioranza

151

Favorevoli

148

Contrari

152

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.44.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, anche l'emendamento 1.44, sul quale la relatrice ed il Governo hanno espresso parere contrario, è una riprova dell'accanimento nei confronti delle scuole paritarie. Infatti, il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 425, richiamato all'articolo 1, prevede che i commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore, senza entrare nel merito di quale tipologia di insegnanti sia da considerare.

L'emendamento 1.44 propone che si tratti almeno di professori di ruolo, non risultando tale previsione nel testo. È noto a tutti che questa maggioranza vuole escludere dai commissari esterni i professori abilitati che insegnano nelle scuole paritarie, mentre gli insegnanti di scuole statali, anche soltanto in qualità di supplenti temporanei non abilitati, possono partecipare come commissari esterni agli esami di Stato. Siamo veramente alla pazzia giuridica, che nasce però, come stiamo sostenendo ormai da due giorni, dall'accanimento nei confronti delle scuole paritarie, chiudendo anche porte e finestre di fronte a questioni evidenti.

In questo caso, si chiede che gli insegnanti che facciano parte come commissari esterni delle commissioni di esame siano almeno professori statali di ruolo e non semplici supplenti.

L'assurdo potrebbe nascere anche dal fatto che insegnanti delle scuole paritarie possano essere nominati per alcune ore, non avendo cattedra completa nelle scuole paritarie, ma facendo parte anche, come semplici supplenti, delle graduatorie provinciali per le scuole statali solo in quel caso possano partecipare in qualità di commissari esterni.

È veramente assurdo che gli insegnanti chiamati a partecipare in qualità di commissari agli esami di Stato, quei famosi esami di cui si richiede la serietà, non siano almeno professori di ruolo. A tale richiesta si risponde no. (Applausi del senatore Amato).

STRANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti dai banchi del centro-destra).

 

STRANO (AN). Non intervengo assolutamente in dissenso, anche perché sono il primo a parlare del mio Gruppo. Da chi dovrei dissentire? Dal senatore Asciutti, che fa parte di una componente politica diversa dalla mia, anche se ci unisce una simpatica coalizione?

Signor Presidente, colleghi, ancora una volta, si assiste ad un accanimento non terapeutico ma, a mio avviso, schizofrenico della maggioranza e del Governo contro quelle categorie che, potendo essere state orientate e potendo anche in futuro essere orientate verso il centro-destra e la Lega - lo dico per far salve anche disquisizioni di carattere amicale - vengono punite; però, vi è una giustizia.

Proprio ieri, ad esempio, le categorie del turismo, nelle quali si possono annidare simpatizzanti del centro-destra, hanno riportato una vittoria sul Giano bifronte Rutelli, che all'inizio sulla tassa di soggiorno disse «I soliti piagnistei, va bene»" e invece ieri sera, in televisione, con una faccia tosta allucinante, ha affermato: "Per fortuna la tassa di soggiorno è stata abolita". (Applausi dal Gruppo FI). Questo è il Vice presidente del Consiglio che attacca una categoria, ma è costretto a subire una sconfitta dopo aver parlato dei soliti piagnistei. Per Rutelli ce ne saranno tante nel corso degli anni: basta vedere i miliardi che ha dispensato ad un cinema che al massimo può accogliere mille spettatori, mentre dimentica altri tipi di cinema. Comunque, si avrà modo di parlare ampiamente di Rutelli in altre sedi.

Ancora una volta, quindi, c'è accanimento contro la scuola privata. Per quale motivo deve essere impedito a lavoratori a tempo indeterminato, provenienti dalla scuola paritaria e privata, di partecipare, mentre agli esami possono partecipare docenti anche precari, purché provenienti dal settore statale?

Ci sembra l'ennesima ingiustizia contro quella scuola alla quale noi, sin da oggi, faremo sentire il distacco e l'odio che la maggioranza ed il Governo mostra nei suoi confronti; senatrice Soliani, lo dico con tutta la stima che ho nei suoi confronti; so che in lei non alberga questo sentimento, una in altri questo stesso sentimento alberga e lo manifesta anche con la reiezione di qualsiasi emendamento, anche logico come questo, che viene proposto.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, condivido l'affermazione del senatore Asciutti, per cui siamo al limite dell'assurdo legislativo, dell'irrazionale; non c'è neanche bisogno di tirare fuori la Costituzione, in questi casi: basta il diritto dei lavoratori, basta la parità, ma non la parità invocata in questi momenti, ma il diritto dei lavoratori dello stesso settore, magari con la stessa esperienza.

Ci sono storie, infatti, e percorsi professionali diversi: chi ha avuto la cattedra, chi non la ha avuta, ma non possiamo arrivare a dire che può essere assunto chi è a tempo indeterminato e non chi è a tempo determinato, quando poi magari l'esperienza, le storie, la professionalità sono le medesime.

Mi permetto di fare un'osservazione richiamandomi a quanto diceva prima giustamente il senatore Pastore. Non è che la legge sulla parità riconosce la parità, perché se fosse un riconoscimento, la parità sarebbe un dato di fatto tout court e quindi non ci sarebbe più alcun problema; la parità viene, invece, dallo Stato concessa e controllata, monitorata, attraverso quei princìpi che ieri il senatore Asciutti richiamava e che questa mattina sono stati ripetuti. Non è un riconoscimento, ma una concessione e bene fa lo Stato, perché le scuole paritarie devono attenersi a quei princìpi, perché la parità è un diritto e contemporaneamente un dovere. Questa la mia precisazione.

Le eccellenze educative e professionali ci sono (anche se sembra vi sia una lotta spietata su tutti i fronti e a tutti i livelli) e ci sono sia nelle scuole statali che nelle scuole non statali. (Applausi dal Gruppo LNP)

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.44, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

308

Senatori votanti

307

Maggioranza

154

Favorevoli

151

Contrari

156

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

   

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.182, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

NOVI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, penso che il confronto ed il dibattito che si stanno sviluppando in quest'Aula su questi temi siano esplicativi della serietà degli argomenti che sono al centro di questa discussione parlamentare.

La senatrice Soliani, con un intervento (nelle mie parole non c'è nessun intento di offesa nei suoi confronti) a dire il vero un po' da leguleio sulla legge n. 62 del 2000, ha voluto minimizzare, dare una interpretazione minimalista del confronto che si sta sviluppando in Aula su questi temi.

Vorrei richiamare anche l'attenzione di altri colleghi, come il presidente Fisichella, che pure è stato un cultore di letture che hanno affrontato questi argomenti con grande rigore e serietà. Mi riferisco, senatore Fisichella, a quando hanno scritto Donoso Cortés, Maurras, de Maistre, Peguy, intellettuali che hanno riscontrato la sua attenzione anche nell'ultima sua fatica saggistica.

Ebbene, senatrice Soliani, la scuola cosiddetta privata, che poi in realtà privata non è in questo Paese, ha avuto grandi tradizioni. Basti ricordare quello che è stato il significato delle scuole non statali, salesiane, per quanto riguarda gli istituti professionali, che hanno contribuito enormemente al processo di industrializzazione di questo Paese e che costituivano un sapere tecnico collettivo di grande rilievo.

Mi voglio soffermare anche sulla tradizione cattolica, popolare, dell'Opera dei Congressi, sulla tradizione culturale, di valorizzazione dei corpi intermedi che viene dal grande pensiero cattolico di Toniolo; tutta questa tradizione, con provvedimenti di questo tipo viene rinnegata dalla componente cattolica della sinistra.

È inutile poi venire in Aula a rivendicare la legge n. 62 del 2000. Vedete, quella fu una legge - questa opposizione anche allora era opposizione - che sviluppò nelle Aule parlamentari un vero e proprio conflitto politico. Fu la nostra opposizione a mitigare i contenuti di quella legge che doveva essere punitiva verso la scuola non statale.

Ricordo al senatore Asciutti le battaglie che sostenemmo in quest'Aula per mitigare quella legge, perché si ispirava a concetti, a culture punitive e, come ho detto anche in un precedente intervento, neogiacobine. Ecco, allora, di cosa stiamo discutendo ed ecco perché in quest'Aula, all'improvviso, si è infiammata la discussione.

Colleghi (voglio richiamare anche l'attenzione del senatore Biondi), stiamo discutendo di insegnanti che hanno conseguito l'abilitazione e che sono discriminati soltanto perché insegnano in scuole parificate. (Applausi dei senatori Amato e Davico). Sono discriminati nei confronti di insegnanti che non hanno conseguito l'abilitazione e che quindi non hanno l'abilitazione professionale a insegnare, certificata dallo Stato. Tuttavia, pur essendo privi della certificazione dello Stato sulla loro professionalità, questi possono, soltanto perché hanno ottenuto una supplenza in una scuola statale, entrare a fare parte delle commissioni di esame. C'entrano poco la scuola parificata o paritaria e la scuola statale: qui è in gioco una discriminante per i cittadini di questa Repubblica. Chi è abilitato e insegna in una scuola paritaria non può far parte delle commissioni delle scuole statali. La discriminante colpisce dunque un cittadino di questa Repubblica che è in possesso del titolo statale ma, per il semplice fatto che si trova a operare in una condizione diversa di lavoro, viene discriminato. In questo sta la gravità. È inutile che la relatrice tenti di interpretare e si arrampichi sugli specchi in merito alla legge n. 62 del 2000.

Di questo dovrete rendere conto di fronte all'opinione pubblica e noi, in quanto opposizione, abbiamo il dovere di sensibilizzare l'intera opinione pubblica, non solo quella cattolica, su queste vostre politiche discriminanti, su queste vostre politiche neorazziali. Qui sta il nocciolo duro del discorso che stiamo affrontando in quest'Aula. (Applausi del senatore Biondi).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, intervengo a sostegno dell'emendamento 1.182 sottolineandone l'importanza e l'opportunità e manifestando un certo disappunto per lo svolgimento della discussione di poco fa e in particolare per il risentito e singolare intervento della relatrice.

Dico questo perché credo che quando si discute di questi temi non vi sia nessuna disputa confessionale in gioco. Il tema in discussione non è l'appartenenza religiosa di chi si iscrive a scuole non statali o di chi insegna in queste scuole, ma è, in ultima analisi, la libertà di educazione, che è un valore laico, non confessionale e, in quanto tale, non può non essere condiviso da chiunque.

Non sono in gioco stelle filanti, come è stato detto, da seguire anche perché altra tipologia di stella veniva seguita, non certamente quella filante. Si tratta di riconoscere pari dignità a qualsiasi tipo di offerta di istruzione, anche quella non statale, che non coincide con quella confessionale cattolica (anche se quest'ultima ne costituisce una larga parte), non coincide con istituti cattolici (che pure sono preferiti da ampi strati di popolazione non credente). Esiste un'offerta formativa non statale che fa riferimento ad altre confessioni religiose, ma anche ad offerte formative non confessionali, che pure hanno una qualifica non statale. La libertà di educazione chiama in causa, in definitiva, la titolarità dell'educazione, che non può non collegarsi con il diritto da riconoscere ai genitori e non con un potere da riconoscere allo Stato.

Questi sono i temi in discussione, rispetto ai quali - lo ripeto con il massimo equilibrio - non comprendo un risentimento come quello dimostrato dalla relatrice, che mi pare eccessivo, perché su questo, come su altri temi, l'ala cosiddetta moderata del centro-sinistra vota e, alla fine, manifesta nei fatti concordanza di opinioni con la parte più radicale della sinistra.

Ciò è accaduto quando si discuteva, nonostante tante proclamazioni iniziali, del finanziamento alla ricerca sulle cellule staminali ricavate dagli embrioni e, alla stessa maniera, accade ora che si discute dell'innalzamento della soglia che segna il confine tra l'illecito amministrativo e l'illecito penale per la detenzione di sostanze stupefacenti. Il massimo che mi pare sia consentito a questa componente del centro-sinistra è manifestare un distacco iniziale soltanto verbale, salvo poi rientrare nei ranghi quando viene chiesto il voto.

Certo, può provocare turbamento - lo comprendo - che questa incoerenza venga sottolineata. Mi permetto di aggiungere, però, che ricordarlo e sottolineare questa incoerenza nei fatti è un diritto; non ammetterlo, magari con toni risentiti come quelli che abbiamo ascoltato, può essere una furbizia ma, per l'appunto, è una furbizia, non un atto di intelligenza. (Applausi dai Gruppi AN, FI e del senatore Marconi).

RANIERI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RANIERI (Ulivo). Vorrei rendere consapevole il Senato di cosa sta per votare: l'emendamento 1.44, presentato dal senatore Delogu, su cui hanno svolto le loro considerazioni i senatori Mantovano e Novi, è già stato votato. Ora si sta per votare l'emendamento 1.182, che pone il problema se i dirigenti scolastici, che devono presiedere la commissione degli esami di maturità, devono essere provenienti da altra Provincia. Le scuole paritarie - ripeto - sono già state oggetto di dibattito, terminato con la votazione dell'emendamento 1.44.

L'emendamento 1.182 non ha visto particolari scontri in Commissione. È stato semplicemente dichiarato non ammissibile dalla Commissione bilancio perché, trattandosi di commissari provenienti da altra Provincia, richiedeva oneri aggiuntivi.

 

STORACE (AN). Vi è un'altra Presidenza?

PRESIDENTE. Senatore Storace, se avessi fatto l'osservazione del senatore Ranieri, probabilmente lei si sarebbe alzato per dirmi che il mio intervento era improprio come ha fatto poco fa con il senatore Strano. Quindi, non faccia il primo della classe, perché non credo lo sia. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dai banchi del Governo).

TONINI (Aut). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TONINI (Aut). Signor Presidente, credo che il collega Ranieri abbia ragione sul fatto che il tema è superato. Credo tuttavia che l'intervento del senatore Mantovano non possa essere ignorato o lasciato cadere senza una interlocuzione, che mi auguro costruttiva. Penso non esistano ragioni di principio che ostino al fatto che nelle commissioni d'esame di Stato possano esserci insegnanti abilitati delle scuole paritarie.

Credo che se impostassimo la questione in chiave di principio non andremmo molto lontano. Ha ragione la senatrice Soliani quando dice che lo Stato ha il diritto-dovere di essere garante della competenza e della professionalità delle commissioni d'esame. Tuttavia, ha ragione chi nell'opposizione sottolinea come questa garanzia è data, innanzitutto, dal fatto che lo Stato ha abilitato quei docenti ad insegnare. E se lo ha fatto, certamente li ha anche abilitati a valutare.

Esiste, invece, una ragione di opportunità che fa prevalere in noi il voto contrario su questi emendamenti, che possiamo così riassumere: lo Stato, nella certificazione del livello di preparazione che hanno raggiunto gli studenti, è maggiormente garantito dal rapporto gerarchico e funzionale che si stabilisce con i propri funzionari e, quindi, con coloro che hanno con lo Stato un rapporto di dipendenza. Credo si possa discutere, trattandosi appunto di una questione di opportunità e non di principio, con pacatezza e - se mi si consente l'espressione - con laicità su questo tema.

Voterò contro l'emendamento 1.182, come ho già fatto con gli altri. Mi permetto, tuttavia, di suggerire una riflessione conclusiva a questo mio intervento: il problema della scuola italiana non è principalmente questo. Lo voglio dire ai colleghi dell'opposizione e, in una certa misura anche ad una parte dei colleghi della maggioranza. Il problema della scuola italiana non è il rapporto tra scuola statale e scuola paritaria ed è impressionante come in tutte le sedi politiche e in sede parlamentare sembri invece che questa sia la questione centrale della scuola italiana. Abbiamo ben altri problemi e faremmo bene ad occuparcene assieme. (Applausi del senatore Davico).

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Vorrei solo che restasse a verbale che nella votazione precedente, per errore, ho premuto il tasto rosso, mentre il mio voto intendeva essere favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Ricordo che sull'emendamento 1.182 la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

STORACE (AN). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Storace, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.182, presentato dal senatore Strano.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

304

Senatori votanti

302

Maggioranza

152

Favorevoli

138

Contrari

154

Astenuti

10

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.183, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, è fuor di dubbio che l'emendamento 1.183 comporti un costo aggiuntivo ma o avanziamo un'ipotesi di esami seri oppure rimaniamo come siamo, e mi spiego. Attualmente le commissioni sono tutte interne; con il disegno di legge governativo le commissioni diventano per metà interne e per metà esterne, ma la metà esterna sarà comunque formata da docenti di istituti vicini a quello esaminato.

Presidenza del vice presidente BACCINI(ore 11,30)

 

(Segue ASCIUTTI). Capite bene che questa vicinanza crea problemi significativi. La gran parte del Paese è formata da piccoli Comuni, dove al massimo ci sono due istituti tecnici e due licei scientifici, per cui necessariamente l'insegnante di un liceo dovrà esaminare gli studenti dell'istituto vicino, con i problemi connessi ai campanili tra scuole che conosciamo tutti.

Se vogliamo allora veramente tornare ad esami seri, facciamo sì che i commissari utilizzati siano quelli di tutto il Paese, come un tempo, quando un presidente, un commissario o un professore del Nord si recavano al Centro o al Sud, raggiungendo così l'uniformità nell'esaminare gli studenti. Oggi, con questo disegno di legge non modifichiamo quasi nulla: tanto vale, allora, risparmiare 100 milioni di euro e ritornare ai 43 milioni di euro che si spendono oggi con le commissioni interne.

O si ha il coraggio di fare le cose seriamente e fino in fondo o non lo si ha. Prendiamo coscienza di ciò, altrimenti creiamo più problemi di quanti oggi ve ne siano. I numeri e le statistiche, che ben conosciamo, indicano che negli ultimi dieci anni abbiamo modificato per tre volte la formazione delle commissioni esterne ma il numero finale dei promossi è rimasto sempre lo stesso.

Qual è allora la soluzione, quella di spendere quattro soldi in più e creare problemi di campanile, oppure quella di tornare a una serietà nel Paese, se veramente ci crediamo? Se invece pensiamo di lasciare il sistema così com'è, tanto vale bocciare questo disegno di legge, che non serve ad un bel niente. Serve solamente a questo Parlamento e a questo Governo per dire che è stato fatto qualcosa per la scuola, per mandare un segnale al Paese. Ma quale segnale mandiamo? Mandiamo il segnale di un esame finale modificato che non servirà a nulla, senza risolvere un problema, che giustamente il senatore Tonini diceva non essere quello della parità. Certo, caro senatore Tonini, il problema è quello della riforma della scuola superiore, che non avete idea di come riformare, perché siete completamente divisi tra di voi, altro che problema della parità! (Applausi dal Gruppo FI).

Il vostro problema è uno solo: addivenire a un disegno di legge condiviso dall'attuale questa maggioranza. Siete, infatti, totalmente divisi, tant'è che questo Governo, alla barba vostra, signori della maggioranza, con il cacciavite, come dicono Prodi e Fioroni, andrà a smontare la riforma Moratti attraverso circolari. Avremo una riforma fatta di circolari, che non passerà per il Parlamento. Che riforma sarà? Non lo sappiamo, nell'incertezza totale dei nostri studenti, delle famiglie e del Paese.

Per questo motivo, signor Presidente, il voto di Forza Italia è favorevole. (Applausi dal Gruppo FI).

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dell'Assemblea, dei colleghi e sua in particolare su un punto che a me sembra di particolare rilievo.

Nella scorsa legislatura e in quella immediatamente precedente abbiamo dedicato moltissime energie alla modifica del Regolamento, in merito alla discussione in Aula di un emendamento sul quale la 5ª Commissione abbia formulato parere contrario ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Alla fine, con decisione unanime, abbiamo convenuto di dichiarare quell'emendamento improcedibile, a meno che quindici senatori, segnalandosi attraverso la richiesta in questo senso con il sistema elettronico, non lo rendano procedibile, richiedendo esplicitamente che così avvenga.

A mio giudizio, signor Presidente, mi permetto di farlo notare, ciò significa che il Senato con il suo Regolamento ha voluto rendere chiaro che, salvo che i senatori - quindici, però - si segnalino per loro iniziativa, l'emendamento è improcedibile.

Sto assistendo, invece, ormai da giorni e giorni, al fatto che, come fosse naturale, si dichiara che un certo emendamento ha il parere contrario della 5a Commissione e poi si chiede se vi sono dichiarazioni di voto. No, non ci sono dichiarazioni di voto, perché l'emendamento è improcedibile.

 

PRESIDENTE. Senatore Morando, alla Presidenza è chiarissimo.

 

MORANDO (Ulivo). Siccome è chiarissimo, bisognerebbe che si procedesse in tal senso, signor Presidente. Se non si fa, si viola il Regolamento.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, è fuor di dubbio che è mia intenzione chiedere a quindici senatori di appoggiare la richiesta di votare l'emendamento 1.183.

PRESIDENTE. Le cose tornano.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Vi invito a rimanere seduti.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.183, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

 

Senatori presenti

305

Senatori votanti

302

Maggioranza

152

Favorevoli

147

Contrari

153

Astenuti

2

  

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.184, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

VALDITARA (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento e sul successivo 1.25, di contenuto analogo.

Invito i colleghi a confrontare l'ordine del giorno G4, accolto dal Governo e dalla relatrice, con questi due emendamenti. L'ordine del giorno impegna il Governo a rinvenire adeguate risorse finanziarie per permettere, in futuro, di ricorrere a commissari esterni oltre i limiti previsti dal disegno di legge n. 960. L'ordine del giorno, votato all'unanimità, e, tra l'altro, firmato anche da alcuni componenti della maggioranza, testimonia chiaramente l'inadeguatezza della previsione contenuta nel presente disegno di legge e l'opportunità di questi emendamenti.

L'ordine del giorno dice esattamente quello che anche noi affermiamo. Noi abbiamo denunciato in Commissione come i commissari esterni provengano da un ambito molto ristretto e quindi si potrebbero determinare collusioni o inimicizie a danno degli allievi di una determinata scuola.

Faccio un esempio molto concreto: è evidente che, laddove vi siano due licei che insistono sulla stessa area, ci potrebbe essere un interesse dei commissari esterni a far vedere che la preparazione di quegli studenti è inadeguata affinché le famiglie iscrivano i ragazzi al proprio liceo; oppure ci possono essere accordi e intese per una sorta di solidarietà ambientale, sapendo che l'anno successivo può toccare al collega essere in commissione nella propria scuola. La soluzione che è stata individuata in Commissione è minimale e ci fa ritornare alla cosiddetta legge Berlinguer del 1998; è una soluzione, dunque, che guarda al passato.

Chiedo, invece, all'Aula di prendere in seria considerazione quello che, unanimemente e concordemente, con il consenso dello stesso Governo, noi abbiamo approvato in Commissione per avere un esame veramente serio. Senza perdere tempo, chiedo che ciò venga inserito direttamente nel disegno di legge, altrimenti dovremo dare ragione alla vice Ministro quando diceva che si tratta di un disegno di legge provvisorio, di una legge transitoria destinata ad essere modificata in futuro, quando si procederà alla riforma delle scuole superiori. Non disorientiamo la scuola italiana. Facciamo una riforma seria e votiamo a favore di questi due emendamenti.

DAVICO (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, avevo chiesto la parola sul precedente emendamento 1.183, però l'emendamento 1.184 è uguale ed è richiamato nei termini da un ordine del giorno di cui discuteremo successivamente. La novità è che inserisce nell'ambito regionale e interregionale la distribuzione o l'assunzione dei commissari che giudicano i ragazzi negli esami di Stato.

Ha ragione il senatore Asciutti quando afferma che se l'esame venisse studiato bene potremmo fare ciò che si deve. Si potrebbe discutere se la commissione deve essere di ambito cittadino, regionale o nazionale: a questo proposito, da parte mia e da parte nostra, vi è il pregiudizio che riguarda il «turismo degli esami» per cui il commissario della Sicilia va a fare il commissario in Lombardia o in Piemonte o quello del Friuli lo va a fare in Sardegna. Tra l'altro, la Sardegna e la Sicilia sono sempre state considerate mete d'esame più appetibili per il turismo rispetto ad altre, anche per la bellezza dei posti.

Questo però va contro la logica espressa dall'emendamento 1.184 che propone un allargamento. Ha ragione il senatore Asciutti: se pensassimo ad un esame serio potremmo discutere di quello, potremmo valutare quale potrebbe essere la soluzione migliore.

Purtroppo, non siamo di fronte a un esame serio, ma a un provvedimento tampone. Lo abbiamo condiviso in queste settimane; siamo realisticamente convinti che questa discussione sia inutile per adesso, ma siamo anche convinti che questa impostazione, che non condividiamo, alla fine creerà una situazione di maggiore spesa. L'esame, fino all'anno scorso, ci costava poco, circa 40 milioni di euro, che era il minimo dei compensi per i commissari interni delle scuole, anzi soprattutto per i presidenti che venivano mandati in una commissione che era composta solo da membri interni. L'esame con la commissione mista costerà oltre 140 milioni di euro.

Quindi, siccome riteniamo che questo esame e la cosiddetta riforma siano inutili, perché pensiamo che la commissione interna possa rappresentare la soluzione migliore, per noi quei 100 milioni di euro sono uno spreco. Infatti, se si spendono i soldi per una cosa inutile, è uno spreco, al di là della giusta remunerazione per chi va a lavorare in sede d'esame.

Non possiamo condividere questa logica, proprio perché è fuori dall'argomento. Come il senatore Asciutti ha anticipato nel suo intervento, non siamo di fronte ad un'impostazione seria, cioè ad un esame finale che è uno strumento di giudizio, di valutazione di competenze, di professionalità e di livelli culturali, conseguenza di un iter scolastico e di un percorso formativo.

Quei 100 milioni di euro in più sono addirittura in contrasto con la logica che questa maggioranza ha stabilito per la finanziaria: una logica di taglio, soprattutto nel mondo della scuola. Vi sono logiche di taglio anche in quell'invito a non bocciare più per risparmiare qualche decina di milioni di euro in più.

Da una parte, quindi, la maggioranza chiede che venga risparmiata qualche decina di milioni di euro in più per promuovere anche i somari e, dall'altra parte, siamo di fronte ad una riforma dell'esame di Stato - che nessun ha chiesto, che nessun vuole e che tutti riteniamo inutile, se non per sciacquarci la bocca, per lustrarci gli occhi di fronte al mondo della scuola e per dire che si è fatto qualcosa - che ci costerà 100 milioni di euro in più.

Non condividiamo quella logica, ma non perché non la si condivide, perché le parole del senatore Asciutti hanno ben inserito il senso del suo provvedimento e quindi il nostro voto di fronte a questa situazione non può che essere negativo. (Applausi dal Gruppo LNP).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 1.184 in subordine all'emendamento 1.183 precedentemente respinto, che riguardava la possibilità che i commissari esterni si potessero muovere nell'ambito nazionale, viene incontro a quanto il senatore Davico ha in questo momento espresso. Questo emendamento, a livello di movimento regionale e interregionale dei commissari, eliminerebbe il cosiddetto turismo dei commissari d'esame: quelli del Nord rimarrebbero al Nord, quelli del Sud rimarrebbero al Sud. È un modo di venire incontro alle esigenze che ha espresso or ora, a nome della Lega, il senatore Davico.

Non ribadisco quanto precedentemente detto; quindi, esprimo, a nome del Gruppo di Forza Italia, voto favorevole a questo emendamento e chiedo a 15 colleghi di sostenerne la richiesta di votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.184, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

I senatori segretari stanno facendo delle verifiche. Prego i senatori di mettersi seduti, altrimenti non chiudiamo la votazione. Prego i colleghi di sedersi. Vicino al senatore Ladu, nell'ultimo settore, mi sembra che ci sia una tessera in più. Nella fila del senatore Costa, all'ultimo banco. Facciamo le verifiche. Avete votato tutti?

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

306

Senatori votanti

303

Maggioranza

152

Favorevoli

138

Contrari

164

Astenuti

1

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione del disegno di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.25, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.25.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, in realtà, anche se vi sono stati interventi da parte di quell'area della maggioranza che si ritiene vicina alle scuole paritarie, questi sono stati diretti a sviare in parte il discorso che stiamo portando avanti.

Qui è in discussione la libertà della scelta educativa, che pone sul mercato - per usare un termine abusato in questa fase politica e storica del Paese - una competitività tra la scuola statale e non, la quale si porta dietro una crescita del livello di promozione educativa all'interno di una società.

In quest'Aula, nessuno potrà negare che la Francia sia un Paese profondamente laico, che per primo ha posto la questione della laicità dello Stato nella modernità: ebbene, tale Paese, pur essendo profondamente laico, registra una presenza di scuole non statali che incidono per il 20 per cento sulla formazione educativa e professionale. Non parliamo, poi, dei Paesi di cultura anglosassone. Abbiamo, quindi, presenze rilevantissime di scuole ed università non statali, non solo in Paesi di cultura anglosassone - che quindi potremmo definire predisposti ad un tipo di scelta educativa competitiva e liberale - ma anche in quella che fu la patria dello statalismo.

La senatrice Soliani ed altri colleghi della maggioranza penso che lo abbiano capito, tant'è vero che hanno ritenuto di intervenire nel presente dibattito per tentare di attenuare le responsabilità derivanti dal provvedimento in esame, che sembra di rilievo limitato, ma in realtà è portatore di una precisa occasione. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Senatore Novi, mi perdoni se la interrompo, ma devo pregare i colleghi - ed anche lei, senatore Caprili - di abbassare il tono della voce in Aula, perché è impossibile parlare.

 

NOVI (FI). Purtroppo, Presidente, i colleghi non si rendono conto della serietà del confronto politico che si sta sviluppando in Aula. Accade sempre così: nelle fasi di transizione storica e politica, i contemporanei, in genere, non avvertono i profondi mutamenti che avvengono nella società e li vivono come semplice cronaca. Questa fa parte, appunto, di quella che potremmo definire l'inconsapevolezza diffusa, in una fase storica come questa, che è presente in tutti gli schieramenti politici: è inutile negarlo.

Allora, l'opzione della scelta formativa, che è collegata al livello di competitività, provoca una crescita del sapere collettivo all'interno di una società e di un Paese. Il motivo per cui la scuola italiana è regredita al livello dei Paesi più arretrati del Sud America è proprio questo, perché non essendovi competitività tra scuola non statale e statale si arretra nella formazione.

Non a caso, il sistema messicano è il più carente per quanto riguarda la formazione dei giovani, anche rispetto, per esempio, a quello argentino, perché la tradizione di radicalismo laico di quel Paese ha comportato una sorta di statalismo oppressivo e diffuso proprio per la scelta formativa. Per tali motivi l'Italia è arretrata a livello della scuola messicana: non lo dico io, come ho già affermato, lo sostengono le statistiche ed anche le ricerche sui Paesi effettuate dall'OCSE.

Per tali ragioni, è inutile nascondersi dietro il dito degli sciocchi, facendo credere che stiamo discutendo, cari senatori dell'opposizione, dell'assegno che deve percepire un preside di scuola o di altre minuzie. In realtà, stiamo discutendo di altro, vale a dire del perché la scuola italiana è regredita ai livelli che tutti conosciamo; del perché i ragazzi non sanno calcolare nemmeno la percentuale del 30 per cento, come risulta dall'indagine dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) - questa è la verità - del perché questa scuola iperstatalista ha portato il Paese a non essere competitivo come sistema nei confronti delle economie dei Paesi avanzati.

La verità è che non siamo competitivi non solo, come crede qualcuno, come sistema produttivo - mentre in realtà lo siamo - ma non siamo competitivi né lo saremo finché avremo questa scuola che inaridisce il sapere collettivo per inseguire il mito dello statalismo perfetto.

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.25, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Prego tutti i colleghi di votare per sé. Prego l'assistente parlamentare di togliere le schede a cui non corrisponde un senatore.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

292

Senatori votanti

287

Maggioranza

144

Favorevoli

136

Contrari

151

Il Senato non approva. (v. Allegato B).(Proteste del senatore Sanciu. Brusìo. Richiami del Presidente).

 

La prego, senatore, di rispettare la Presidenza; la senatrice segretario sta facendo il suo dovere. Per cortesia, ciascuno deve votare per sé, i senatori segretari stanno svolgendo il loro lavoro, prego i colleghi di aiutarci.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.185, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Ne chiediamo la votazione.

Chiedo, inoltre, alla Presidenza di intervenire presso i senatori segretari di Aula che devono riferire al Presidente e non ai singoli senatori.

PRESIDENTE. Senatore Asciutti, i senatori segretari riferiscono alla Presidenza ed indicano eventuali anomalie nell'esercizio del voto. Quindi, la prego di astenersi perché la Presidenza governa questa Aula secondo il Regolamento.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Asciutti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.185, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

296

Senatori votanti

295

Maggioranza

148

Favorevoli

141

Contrari

154

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.26, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

MALAN (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Malan, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

  

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.26, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

295

Senatori votanti

294

Maggioranza

148

Favorevoli

132

Contrari

150

Astenuti

12

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.186, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.187, presentato dal senatore Strano.

Non è approvato.

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della controprova, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

298

Senatori votanti

297

Maggioranza

149

Favorevoli

146

Contrari

151

Il Senato non approva.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.188, presentato dal senatore Delogu e da altri senatori.

Non è approvato.

L'emendamento 1.190 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.214 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.191, identico all'emendamento 1.602.

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, con l'emendamento 1.191 si chiede che al comma 9 del capoverso "Art. 4", ivi richiamato, riguardante i candidati esterni, non sia inserito solo un riferimento al fatto che i candidati esterni possono partecipare presso istituti statali e paritari se sono assieme a studenti interni, ma che tale possibilità sia garantita anche nel caso in cui vi sia solamente una commissione di candidati esclusivamente esterni. In sostanza, si chiede che possano presentarsi sia presso istituzioni scolastiche statali che presso scuole paritarie.

È chiaro che in questo caso ritorna il solito problema dell'atteggiamento di questa maggioranza nei confronti delle scuole paritarie, una maggioranza che oggi disconosce una legge di parità voluta in passato.

È uno dei motivi politici di fondo per cui il Gruppo Forza Italia voterà a favore di questo emendamento, che ci fanno comprendere quanto questa maggioranza debba soddisfare al suo interno esigenze di una parte mentre svende dei princìpi che - lo ricordo bene - furono invece adottati quando si arrivò all'approvazione della legge sulla parità scolastica al termine della XIII legislatura.

Quel provvedimento fu presentato presso questo ramo del Parlamento come legge di opposizione. Venne fatta propria da Berlinguer e soprattutto ricordo gli interventi della Margherita al riguardo, tra cui quello del senatore Giaretta che portò avanti una difesa strenua e significativa sulla parità scolastica.

Finalmente, si disse, si applica l'articolo 33 della Costituzione e si approva una legge per rendere paritaria, e dunque allo stesso livello, le scuole private non statali e quelle statali. Tant'è vero che, da quel momento in poi, le scuole legalmente riconosciute sono ad esaurimento per cui nello Stato italiano si avranno scuole paritarie e scuole statali che fanno parte integrante del servizio scolastico pubblico nazionale; poi, si avranno le scuole esclusivamente private ma non più legalmente riconosciute.

Oggi, se al comma 9 non si inseriscono le parole: «o paritarie», dando ad esse pari dignità, assieme alle scuole statali, si torna indietro intaccando la legge di parità. A mio avviso, vi sono tutti i crismi di incostituzionalità, tant'è che prima di iniziare la discussione di questo disegno di legge abbiamo chiesto di valutarne i presupposti. Rimangono tuttora gli stessi dubbi. Mi auguro che se non sarà il Parlamento sia il Capo dello Stato a non firmare questa legge chiaramente incostituzionale. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.191, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.602, presentato dal senatore Valditara.

Non è approvato.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Dichiaro aperta la votazione.

Pregherei i senatori di sedere ciascuno al proprio posto.

(Segue la votazione).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti

295

Senatori votanti

294

Maggioranza

148

Favorevoli

142

Contrari

152

Il Senato non approva.

 

 

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. L'emendamento 1.194 è stato ritirato, mentre l'emendamento 1.216 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 1.201.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.195.

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, questo emendamento ha un contenuto che merita una certa riflessione.

È un percorso che si sta poco per volta affermando, coinvolgendo istituzioni scolastiche e non scolastiche, esterne alle istituzioni, il mondo della scuola, il mondo delle agenzie formative. Sono convinto e siamo convinti che la strada dell'autonomia, dell'effettiva parità, della valutazione corretta, giusta del termine del ciclo degli studi passi, o debba passare, attraverso un atto di coraggio, che è l'abolizione del valore legale del titolo di studio.

L'abolizione del valore legale del titolo di studio non la si può stabilire per emendamento, di questo siamo convinti e sappiamo che è un percorso, un'operazione istituzionale e legislativa più complessa. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Davico. Pregherei i colleghi di sedersi e di abbassare il tono della voce, perché ha ragione il collega senatore che parla: è difficile parlare ad un'Aula con questo livello di brusìo. Grazie.

 

DAVICO (LNP). La ringrazio, signor Presidente.

Siamo sicuri, mi domando, cercando di fare questo breve ragionamento, che una persona, un ragazzo, un nostro cittadino possa essere valutato (non si usa più la parola «giudicato») nella sua completezza umana e culturale, nell'interezza del suo percorso scolastico e formativo, da un unico esame finale? Siamo sicuri che con quell'esame gli venga rilasciato un titolo che lo giudica, che lo valuta completamente?

Le strade che le scuole hanno scelto ormai sono altre, indipendentemente dal nostro giudizio e dalla nostra legislazione. La strada principale è quella della certificazione: le scuole hanno superato il valore legale del titolo di studio con la certificazione. Le università hanno superato il valore legale del titolo di studio con i test di accesso. Il mondo del lavoro ha superato il valore legale del titolo di studio con sistemi di vario genere, con cui si assumono le persone, ma la cui formazione comunque continua o viene approfondita o viene recuperata. Il mondo delle professioni ha superato il valore legale del titolo di studio con il praticantato, con esami di accesso alla professione.

In Europa, in alcuni Paesi, non in tutti, il valore legale del titolo di studio è superato e viene distinto fra chi con quell'esame, con quel titolo di studio vuole andare all'università e chi vuole entrare nel mondo del lavoro. Quindi, ci sono prove di valutazione del percorso al quarto anno scolastico oppure altre prove per l'accesso all'università al quinto anno.

Ecco, ci vorrebbe un atto di coraggio in questo senso; ormai tutti sappiamo che quel titolo, quel pezzo di carta, quel timbro non ha più il valore che poteva avere quando il nostro Paese stava costruendo il proprio sviluppo dal dopoguerra in poi. Quindi, di fatto il valore legale del titolo di studio è superato.

Il superamento vero, anche legislativo, del valore legale del titolo di studio, porterebbe all'autonomia piena, perché a quel punto non sarebbe più il pezzo di carta che permette il libero accesso alle professioni, alle università (cosa che già non è più), ma sarebbe la certificazione della scuola di ciascuno. Il titolo di studio sarebbe la certificazione delle competenze, del livello culturale, professionale, di maturità che si è raggiunto, ma questo presuppone una revisione di tutto il sistema scolastico.

Se n'è parlato in quest'Aula, in occasione di questo articolato dibattito, ma ci sarebbe bisogno di un'impostazione, di una riforma complessa del mondo della scuola, soprattutto della scuola superiore, in questo caso. A quel punto, la certificazione dei livelli raggiunti, il titolo di studio potrebbe avere un valore formale, comunque riconosciuto.

Non è più un tabù oggi fare queste proposte, come ciò che sto proponendo io oggi. La strada si sta aprendo, la si sta costruendo, è importante lasciare la traccia. Si poteva anche ritirare questo emendamento (come tanti altri), però è importante lasciare la traccia, perché il futuro delle nostre istituzioni scolastiche, la garanzia della loro serietà, la vera autonomia, la certificazione vera di ciò che una persona, un ragazzo, uno studente è al termine di quegli anni di formazione e di impegno, penso veramente che possano passare attraverso un cambiamento vero, un cambiamento grande. Questo è uno dei punti: non più lo Stato che dà il pezzo di carta ma un qualcos'altro, quindi questo emendamento rappresenta un segnale della volontà della richiesta di un passaggio.

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, senatore, se la interrompo, ma pregherei veramente i colleghi di rispettare la tradizione del Senato.

Tendenzialmente i colleghi senatori devono stare seduti e possibilmente non dare le spalle alla Presidenza, anche perché credo che l'istituzione Senato sia una cosa importante per tutti e non riguardi le parti.

Cerchiamo di dare un decoro alla nostra Aula e ai nostri lavori, rispettando almeno un minimo di tradizione di questa straordinaria assise. Grazie, colleghi. (Applausi dei senatori Martinat, Menardi, Libè e Scarpa Bonazza Buora).

DAVICO (LNP). Signor Presidente, la ringrazio.

Mi piacerebbe, nell'ambito della dichiarazione di voto su questo emendamento, sentire il parere dei colleghi, dei Gruppi, perché penso sia il riferimento nuovo che dovrà essere studiato, valutato e proposto, per superare quei problemi strutturali, storici, di cui abbiamo parlato nell'ambito di questa discussione.

ZANONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZANONE (Ulivo). Signor Presidente, dall'intervento del presentatore si è inteso che egli intende pronunciarsi contro il valore legale dei titoli di studio, questione che dispone - com'è noto - di una vastissima letteratura.

Senonché, trovo qualche difficoltà a conciliare la prima parte di questo emendamento con la seconda. Mentre, infatti, nella prima si dice che il titolo certifica il possesso delle competenze didattiche, nella seconda parte si dice esattamente l'opposto, cioè che ha valore esclusivamente formale. Se il titolo certifica il possesso delle competenze didattiche, esso ha valore sostanziale, non formale.

Credo pertanto che l'emendamento non si possa accogliere.

FLUTTERO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FLUTTERO (AN). Signor Presidente, intervengo per sottolineare una questione personale.

Prendendo visione dell'elenco dei senatori non partecipanti alla votazione con procedimento elettronico n. 9, ho potuto notare il mio nome. Comunico alla Presidenza che sono stato in Aula dalle ore 9,30 di questa mattina fino adesso senza mai uscire e partecipando a tutte le votazioni. Evidentemente, qualche difetto tecnico nella votazione ha fatto sì che il mio nome non figurasse nell'elenco dei senatori che hanno partecipato alla votazione esprimendo il voto favorevole, come i colleghi della coalizione cui appartengo.

PRESIDENTE. La sua dichiarazione resterà agli atti, senatore Fluttero.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, nutro una considerazione negativa nei confronti dell'emendamento 1.195 in esame anche perché provengo da una città come Napoli che ha conosciuto, conosce e vive, nella sua complessità, la storia e la tradizione dell'università federiciana. La prima università statale d'Italia è stata creata proprio a Napoli da Federico II, quindi noi del Meridione abbiamo una tradizione, in un certo senso, meno iperliberista e liberale verso questo tipo di impostazione del problema.

Vorrei, tuttavia, ricordare che votando positivamente l'emendamento 1.195, in realtà rinneghiamo la grande riforma della scuola attuata dal precedente Governo attraverso la legge Moratti.

Senatore Davico, in realtà la riforma Moratti intendeva attuare, come processo innovativo, proprio una rottura con il passato perché, sostanzialmente, sosteneva un percorso formativo non solo certificato, ma vissuto dall'istituzione scolastica in tutte le fasi della vita dello studente. Il percorso formativo, cioè, veniva attuato e vissuto con la presenza, la partecipazione non solo del corpo docente ma anche delle famiglie. Nel caso in cui esprimessimo una valutazione positiva su questo emendamento, negheremmo perciò una delle grandi riforme del Governo Berlusconi: la riforma Moratti, appunto.

Per questo motivo richiamo l'attenzione, in particolare dei colleghi della Lega, sulla necessità di una diversa lettura di quanto è avvenuto nella precedente legislatura. Non riesco a capire perché proprio la Lega, che ha votato e condiviso quel tipo di impostazione in contrasto con l'attuale maggioranza di Governo, ora debba rinnegare quanto di buono è stato fatto e attuato dal Governo Berlusconi.

MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCONI (UDC). Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del Gruppo dell'UDC, anche se riteniamo che questa interessante provocazione che il senatore Davico ci pone questa mattina e che ha già posto in sede di Commissione possa diventare argomento di una riflessione ben più vasta, che ha già toccato le Commissioni e le Aule del Parlamento.

Certamente dovremo rivedere completamente l'impianto del nostro sistema formativo per arrivare ad altre conclusioni: questa certificazione, che comunque lo stesso emendamento richiama, sia cioè fatta a sbarramento del processo formativo prima dell'accesso alla professione, come avviene in molti Paesi del mondo. Certamente, con l'attuale sistema, saremmo assolutamente impreparati nell'accogliere un emendamento di questo tipo.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, certamente non è un problema banale, ma centrale della discussione sul futuro del nostro sistema formativo. Alleanza Nazionale ritiene che, per quanto riguarda il sistema universitario, certamente si possa andare verso una progressiva abolizione del valore legale, magari con un'autonomia sempre più rafforzata delle università.

Per quanto riguarda il sistema di formazione primaria e secondaria del nostro sistema scolastico, Alleanza Nazionale è contraria perché significa indebolire le basi culturali che determinano l'aggregazione del nostro popolo attorno ad una identità. Voglio soltanto fare un esempio molto concreto: si potrebbe arrivare al paradosso che chi riveste ruoli di primo piano all'interno dell'organizzazione dello Stato potrebbe non sapere nulla della nostra storia o di Dante.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 12,25)

 

(Segue VALDITARA). Allora credo che un passaggio di questo tipo, sopratutto in questa fase storica, correrebbe il rischio di indebolire l'unitarietà del nostro Paese.

Pertanto, Alleanza Nazionale voterà contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.195, presentato dal senatore Davico.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.

Se non vi sono dichiarazioni di voto, procediamo alla votazione mediante procedimento elettronico. (Il senatore Mauro fa cenno di voler intervenire). Senatore Mauro, le ho chiesto quattro volte se intendesse intervenire o meno ed era girato.

MAURO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ma deve parlare verso la Presidenza, non dietro. Comunque, ne ha facoltà.

 

MAURO (FI). Le chiedo scusa, ma mi ero distratto.

Signor Presidente, colleghi, avevamo proposto una serie di emendamenti per migliorare l'articolo 1, che sono stati respinti nella foga della maggioranza di portare a casa con urgenza un provvedimento che non condividiamo nei suoi presupposti fondamentali. Se, con uno sforzo di immaginazione, vedessimo davanti a noi, al posto dei nostri bravi stenografi, dei giovani che attendessero di conoscere quali provvedimenti questo ramo del Parlamento intenda assumere a vantaggio della propria formazione, credo che il loro giudizio non potrebbe che essere assolutamente negativo, teso a considerarci come un ramo vecchio del Parlamento, che non riesce ad interpretare pienamente le istanze, le esigenze, le tensioni, le pulsioni dei nostri giovani, in particolare di quelli in età scolare.

Qui ci siamo appassionati e più volte siamo intervenuti su una questione relativa al termine di un percorso di studi, quella degli esami di maturità. Ci siamo appassionati e ci siamo ritrovati su posizioni contrapposte, talvolta abbiamo anche trovato assonanze per quanto riguarda il rigore di tale esame. I giovani che virtualmente ascoltano questo nostro dibattito si trovano davanti una classe politica la quale pone come fondamentale e primario tale problema, non anche quello della competitività e dell'assoluta esigenza che essi debbono trovare... (Brusìo). Signor Presidente, è difficile parlare con tanto brusìo.

Dicevo che questi giovani si trovano davanti a un Parlamento che discute di rigore senza aver preventivamente discusso di opportunità, senza aver preventivamente discusso di ciò che obiettivamente serve per renderli competitivi. Vedete, assistiamo ad un mutamento delle esigenze del nostro Paese in rapporto alla globalizzazione della crescita. Prima la concorrenza e la competizione erano all'interno dei Paesi, ora sono all'interno dell'Europa.

I nostri giovani competono con quelli delle altre Nazioni europee e quando tale competizione non può avvenire ad armi pari, quando gli strumenti a disposizione dei nostri giovani non sono gli stessi di quelli messi a disposizione dei giovani degli altri Paesi europei, tale competizione diventa falsa e la classe dirigente del nostro Paese non può concorrere con quella degli altri Paesi nella costruzione della classe dirigente europea. Quello che oggi viviamo è davvero un momento di smarrimento; non è possibile che il Governo di un Paese non si ponga la questione della competitività come elemento fondamentale per la vita del Paese stesso.

Abbiamo registrato in questi due giorni di dibattito la costante presenza in Aula del Ministro Guardasigilli di uno dei sette Paesi più industrializzati del mondo. Sembra quasi che il ministro Mastella non abbia da pensare allo sciopero in corso degli avvocati (Applausi del senatore Amato), quasi che non avesse grandissimi problemi che riguardano proprio il mondo della giustizia. Siamo stati onorati anche della presenza del Ministro della sanità, la quale, tra una telefonata e l'altra, avrà provveduto alla nuova decretazione relativa alla detenzione di marijuana.

Abbiamo registrato, inoltre, la presenza del Vice ministro degli affari esteri, il quale anziché provvedere agli affari esteri del Paese, si è molto appassionato al dibattito che riguarda gli esami di maturità. Queste presenze ci fanno piacere, il ruolo di tali esponenti del Governo in tale dibattito, anche se non è stato fondamentale, ha reso sicuramente autorevole il luogo in cui si è svolto, però esse non servono ad altro che a dimostrare che questa maggioranza, in un momento così delicato e con la presenza di espressioni così alte del Governo, deve portare a casa tale provvedimenti così com'è, senza la possibilità di emendamenti da parte dell'opposizione.

Questo, infatti, non è un provvedimento amministrativo, non è un provvedimento per rendere più efficaci gli esami di maturità: Questo è un provvedimento ideologico, politico e che deve scontare quelle alleanze pre-elettorali che ci porteremo appresso per tutta la legislatura, fino a quando tale maggioranza non potrà che continuare a rimanere compatta esclusivamente su fatti di mera ideologia.

Non ha importanza se i colleghi della maggioranza hanno una diversa visione del mondo della scuola, perché diversa è la visione per quanto riguarda la centralità dei giovani nel sistema scolastico: sull'altare della tenuta della maggioranza, del dover andare avanti comunque si sacrificano anche le posizioni dell'intimo pensiero, le posizioni di coerenza che dovrebbero caratterizzare ciascuno di noi. (Applausi dei senatori Amato e Ziccone).

Non è una bella immagine dimostrare di avere due sfere morali: la sfera personale e quella pubblica. Lo dico con affetto agli amici centristi della maggioranza di centro-sinistra: fino a quando potrete continuare ad avere il doppio binario della vostra coscienza?

Leggiamo sui giornali che siete coerentemente contro l'utilizzo della droga e siete, poi, incoerentemente presenti in Aula a votare qualsiasi provvedimento vi venga proposto. (Applausi dei senatori Amato e Sanciu).

Non è possibile che nella sfera privata e nel vostro dialogo con il mondo cattolico dichiarate che siete per una scuola paritaria, che siete per una scuola delle opportunità, che siete per una scuola che riconosca la centralità del discente e quindi dell'uomo nel sistema formativo e poi venite in Aula e vendete il vostro voto e il vostro consenso sull'altare della strategia politica, della compattezza della maggioranza! Non fate ancora mercimonio del vostro pensiero! Non fate ancora mercimonio di ciò che dovreste testimoniare anche con il voto in Aula! (Applausi dal Gruppo FI).

Nel nostro Paese c'è bisogno anche di chiarezza di posizioni, perché nella confusione, nella notte nera in cui tutte le vacche sono nere, non si fa l'interesse del Paese, non si può tirare avanti. Non si può soltanto tirare avanti, in modo che il Governo Prodi resista. Nell'attesa che il Governo Prodi sopravviva, non possiamo realizzare guasti così profondi per il Paese.

Nel ribadire il nostro voto contrario all'articolo 1, aggiungiamo la nostra assoluta contrarietà a questo modo di procedere, senza un dibattito vero e serio sulle esigenze del mondo della nostra scuola, ma anche le nostre ispirazioni e il nostro credere in uno Stato laico, che ha un solo interesse... (Richiami del Presidente). Signor Presidente, concludo. Lo Stato veramente laico e non confessionale è quello che garantisce ai propri giovani la formazione scolastica, la competitività, la realizzazione del proprio io attraverso lo strumento della scuola. Allo Stato laico non interessa se concorrono alla formazione del giovane le strutture pubbliche o quelle private: allo Stato laico interessa che per quel giovane vi sia la migliore formazione possibile.

È per questo che oggi siamo costretti a votare contro l'articolo 1 e ad opporci a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'articolo 1, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

  

GARRAFFA (Ulivo). Il senatore Buttiglione non c'è. Signor Presidente, guardi accanto al senatore Pistorio.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato approva.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, l'emendamento 2.4 è soppressivo dell'intero articolo 2. Le motivazioni sono semplici: l'articolo 2 prevede una «delega» al Governo «in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione dei risultati di eccellenza».

Non avremmo niente in contrario se fosse cassata la lettera c), perché tale lettera parla di «valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari». Questo è grave, perché lede in maniera forte l'autonomia universitaria, in quanto si delega alle prove dell'esame di Stato la possibilità per gli studenti di partecipare a un corso di laurea dove è prescritto un concorso di ammissione.

Ebbene, quest'anno, signor Presidente, noi abbiamo diplomato 40.000 «geni» perché ci sono stati, nell'ultimo esame di Stato, 40.000 studenti che hanno raggiunto la votazione di 100 su 100. Ora, il 100 su 100, il massimo dei voti conseguibili, significa che si tratta di studenti che hanno raggiunto il massimo livello di istruzione.

Se questi studenti dovessero poter partecipare, senza concorso o con un peso significativo, a corsi di laurea dove il numero degli studenti è limitato, ad esempio medicina, si creerebbe un problema enorme nel mondo universitario. Infatti, innanzi tutto, non si conosce la provenienza di questi diplomati, perché ci sono studenti provenienti dal liceo classico, dal liceo scientifico, dagli istituti industriali e dagli istituti professionali. Come si fa a distinguere il 100 su 100 di un corso rispetto ad un altro? È solo l'autonomia universitaria che può decidere, con un esame, quali conoscenze occorrono per poter frequentare una determinata facoltà. Altrimenti siamo davvero alla pazzia. E ciò che più è grave è che, con questa legge, si lede l'autonomia universitaria, da tanti decantata, specialmente dagli amici della sinistra, mentre poi, nella fattispecie, l'autonomia stessa va a farsi benedire.

Per questi motivi, il mio è un emendamento soppressivo dell'intero articolo. (Applausi del senatore Amato).

Se poi la maggioranza insiste per la delega, almeno metta in condizione il Governo di avere i tempi giusti per poter realizzare questa delega che il Parlamento, anzi il Governo chiede a sé stesso. Per questo, con l'emendamento 2.11 propongo di sostituire le parole: «dodici mesi» con le altre: «diciotto mesi», in maniera tale che il Governo abbia il tempo corretto per poter presentare in Parlamento la legge delega.

Certo, se questa maggioranza oggi prevede che dodici mesi siano già troppi perché il Governo cadrà e si tornerà alle elezioni, capisco che diciotto mesi diventano eccessivi. Allora, se questo è, non accettate questo mio emendamento; ma, se ritenete il contrario, penso che sia un emendamento che possa essere accettato.

L'emendamento 2.14 è quello che chiede la soppressione della lettera c), del comma 1, in caso non vogliate sopprimere l'intero articolo.

L'emendamento 2.300 rappresenta un problema. Infatti è passato un emendamento in Commissione con il quale, alla lettera c) del comma 2, sono state aggiunte le parole «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico‑scientifiche». Chiedo di cassare questo periodo, perché mi chiedo: come si fa in legge a dire che vanno valorizzate esclusivamente le discipline tecnico-scientifiche, come se questo Paese avesse all'improvviso dimenticato la sua storia?

Questo Paese ha una storia, assieme a quella francese, dove sono stati nel tempo privilegiati il percorso e gli studi classici. Oggi si vuole realizzare un'inversione di tendenza. Ma perché metterlo in legge? Questo è un assurdo. È un emendamento che chiaramente viene da una parte della maggioranza, dove il Governo probabilmente ha dovuto subire, ma veramente è un assurdo in termini, come se la nostra cultura dovesse essere indirizzata esclusivamente alle materie scientifiche.

Mi auguro che il Governo e la relatrice e gli stessi proponenti della maggioranza abbiano un ripensamento e accettino di cassare questo periodo, perché metterlo in legge è fuori dalle regole. (Applausi del senatore Amato).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, evidentemente c'è qualcosa nell'impianto che non funziona perché il senatore Fluttero, pur essendo sempre in Aula e votando regolarmente, risulta costantemente assente. Allora, vorrei pregarla di chiamare i tecnici e - se è possibile - di rimediare immediatamente, altrimenti sospendere i lavori. (Commenti dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Colleghi, non è l'unico caso che è stato segnalato alla Presidenza. Lo stesso problema si è verificato per un esponente della maggioranza, quindi credo che qualche problema tecnico debba effettivamente esserci.

 

MATTEOLI (AN). Il collega non si è mai mosso: continua a votare e dai tabulati risulta assente. Credo che questo valga per noi, ma anche per voi della maggioranza. Non vedo perché si debba far polemiche anche per queste cose.

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, abbiamo già attivato i nostri tecnici. Le risultanze rispetto alla segnalazione ci danno il senatore sempre presente tranne una volta. Vi è la possibilità che, se uno inavvertitamente tocca due tasti, il voto venga annullato. Adesso stiamo verificando se il caso sia questo o un altro.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SOLIANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.4, 2.11, 2.14, 2.1, 2.2, 2.300 e 2.600.

PASCARELLA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Colleghi, per cortesia, ritornate seduti, così che possiamo sorvegliare più attentamente le singole iniziative.

 

ASCIUTTI (FI). Lassù, a sinistra, Presidente!

 

PRESIDENTE. L'ultimo settore dell'ultima fila alla mia sinistra si è riequilibrato, ma vi è sempre un'eccedenza di luci disattese nella fila del senatore Ronchi, di fianco alla senatrice Serafini.

 

MALAN (FI). Ci sono quattro luci, Presidente! Chi c'è laggiù?

 

PRESIDENTE. Siete in tre e ci sono quattro luci. Non è che quando si è in maggioranza il voto vale doppio! Senatrice Serafini, le spiace togliere la tessera al suo fianco?

Colleghi, una alla volta, toglieremo le schede in eccesso, calma! (La senatrice Donati si sposta tra i banchi di Forza Italia indicando schede disattese).

 

PRESIDENTE. Senatrice Donati, lei non è autorizzata ad andare tra i banchi dell'opposizione, dove invece devono andare gli assistenti parlamentari.

 

MALAN (FI). Guardi sotto il senatore Angius!

 

PRESIDENTE. Senatore Valentino, tolga una scheda!

Colleghi, annullo la controprova, perché sono tante, tali ed evidenti le votazioni plurime, che consiglio a tutti di non insistere in tale atteggiamento. Essere richiamati per nome - e vi sarebbero anche nomi importanti da fare, in questo momento - direi che è sconveniente. Da una parte e dall'altra vi è un misura eccessiva di schede disattese.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, qui sta accadendo un fatto increscioso, per cui la richiamo al rispetto del Regolamento dei lavori d'Aula.

Prendiamo atto del fatto che lei intende ripetere questa controprova, ma quello che sta accadendo è un po' grave. Sono sempre rispettoso dei controlli reciproci, ma o ci diamo regole - che vi sono sempre state - o saremo costretti a mutare il nostro atteggiamento in Aula. (Applausi dal Gruppo FI).

Non accettiamo - perché non è previsto nel Regolamento - il controllo da parte di singoli parlamentari sulle attività di voto. Esiste un Regolamento, esistono i senatori segretari, esistono gli assistenti parlamentari: questo è un fatto incontestabile, sempre acclarato e realizzato in tanti anni di attività del Senato.

È la prima volta, nella presente legislatura, che assistiamo a certi atteggiamenti, come quelli ai quali abbiamo assistito poc'anzi, da parte di parlamentari che lasciano i propri banchi per sedersi in quelli di altri colleghi al fine di realizzare attività ispettive che a loro non competono. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

E allora, signor Presidente, richiamo la sua attenzione rispetto a tali comportamenti, inaccettabili ed inqualificabili, perché offendono la figura del singolo parlamentare, che è tenuto a votare, non a fare l'ispettore di Polizia in Aula. Vi sono i senatori segretari e gli assistenti, perché ove si dovesse realizzare un ulteriore episodio come quello che è testé accaduto alle mie spalle, saremo i primi ad occupare i banchi della maggioranza. (Applausi dai Gruppi FI e AN. Vivaci commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Senatore Schifani, proprio prima del suo intervento la Presidenza aveva richiamato la senatrice Donati a recuperare il proprio posto. Tra i banchi, per quello che mi riguarda, non vi si devono neppure recare i segretari, che svolgono la loro funzione di fianco al Presidente, ma gli assistenti, su richiesta della Presidenza. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

Spesso queste passeggiate negli emicicli ‑ forse capita più alla Camera, dove vi è maggior istintività giovanile ‑ si concludono con scazzottate, che credo sia assolutamente sconveniente sollecitare.

Ora ripeteremo la controprova.

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Storace, si è in fase di votazione!

 

STORACE (AN). Signor Presidente, sa, non sono molto esperto del Regolamento del Senato, quindi chiedo a lei se per votare posso recarmi al seggio accanto alla senatrice Serafini, dove la scheda è rimasta disattesa, nonostante il posto non sia occupato. Posso votare lì, visto che i posti non sono fissi? Perché, se vale per loro, vale anche per noi. Allora, faccia togliere la scheda! (Brusìo).

PRESIDENTE. Ho annullato la votazione proprio contando sul senso di responsabilità, perché non credo sia utile, a conclusione della seduta - che potrebbe portare all'approvazione degli emendamenti, per poi riprendere nel pomeriggio, con le dichiarazioni di voto e, quindi, con il voto finale - far passare gli assistenti in ogni singola postazione per togliere le schede.

Mi auguro che votino solo i presenti; diversamente, staremo qua un'ora per procedere alla verifica.

Ordino dunque la chiusura delle porte. Procediamo nuovamente alla controprova mediante procedimento elettronico.

 

GARRAFFA (Ulivo). Presidente, guardi là! (Indicando i banchi del Gruppo di FI).

 

PRESIDENTE. Senatore Valentino, la prego, tolga quella scheda dietro di lei!

Dichiaro chiusa la votazione.

Non è approvato.

 

Riapriamo le porte, altrimenti le buttano giù!

Metto ai voti l'emendamento 2.11, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.14, identico all'emendamento 2.1.

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sugli emendamenti 2.14 e 2.1, ma anche sull'emendamento 2.2, ad essi collegato.

 

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, anche quando non si sta votando deve farci sentire le sue capacità da tenore?

 

VALDITARA (AN). Ritengo che la norma di cui proponiamo l'abrogazione, o comunque una riformulazione, sia gravemente lesiva dell'autonomia del sistema universitario, perché prevede sostanzialmente che la votazione conclusiva della maturità dia un punteggio ai fini dell'ammissione all'università.

Un meccanismo di questo tipo, fra l'altro, non distingue fra i vari tipi di scuola e quindi parifica dal punto di vista del punteggio, per esempio, un liceo classico e un istituto di istruzione professionale e, inoltre, equipara, dal punto di vista della qualificazione, dei titoli, tutte le scuole su tutto il territorio nazionale. Pertanto, credo che tale meccanismo possa condurre, da una parte, all'indebolimento di quei meccanismi selettivi che le università da tempo hanno avviato e, dall'altro, a incoraggiare soprattutto in determinati ambiti, votazioni particolarmente elevate per garantire, magari a scapito di altre realtà, l'accesso al sistema universitario.

Ritengo, dunque, che questi emendamenti debbano essere seriamente considerati. Aggiungo, inoltre, che la relatrice si era riservata durante il dibattito in Commissione di esprimere un parere possibilmente conforme, mentre a seguito dell'intervento del Governo ha deciso, in sostanza, di respingere tali proposte.

Ebbene, ci troviamo ancora una volta di fronte al rischio di una violazione della Costituzione. Purtroppo non abbiamo approvato alcuni emendamenti che avrebbero consentito una maturità più trasparente, più oggettiva e più omogenea su tutto il territorio nazionale ( penso in particolare a quelli relativi alla terza prova). Ora, di fronte ad una maturità che non è in grado - a mio avviso - di determinare una adeguata selezione credo che danneggeremmo il percorso universitario e rischieremmo di penalizzare quegli studenti che studiano nelle scuole più serie e meritocratiche, qualora non venissero accolti i nostri emendamenti, che chiedo quindi di approvare.

In ogni caso, nell'ipotesi in cui venissero respinti gli emendamenti 2.14 e 2.1 invito i colleghi a valutare seriamente la proposta contenuta nell'emendamento 2.2 con cui si chiede sostanzialmente che il punteggio del voto di maturità sia considerato ai fini del godimento di alcune facilitazioni relative per esempio al diritto allo studio, alle residenze universitarie e a quant'altro, che in questo caso credo possano sicuramente ammettersi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Non è approvato.

VALDITARA (AN).Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, se qualcuno presenta un emendamento prima di chiedere la controprova deve quantomeno alzare il braccio, perché se non lo alza nessuno il risultato mi sembra evidente.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Valditara e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.300, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 2.600, presentato dal senatore Valditara.

Non è approvato.

 

ALBERTI CASELLATI (FI). Chiediamo la controprova.

 

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

E' approvato.

 

L'emendamento 2.0.1 è stato ritirato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 3, su cui sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

MARCONI (UDC). Signor Presidente, intervengo per richiamare l'attenzione dei colleghi su quest'ultima opportunità che ci viene offerta dagli emendamenti presentati all'articolo 3. Mi riferisco in modo particolare all'emendamento 3.300 che prevede la possibilità di applicare questa normativa non già dall' anno scolastico in corso, ma a partire dall'anno scolastico 2007-2008, diversamente da quanto disposto dal disegno di legge.

In alcuni passaggi si è anche tentato di immaginare ancora uno spiraglio residuo di dialogo e di comprensione tra maggioranza ed opposizione su questo tema perché ciò darebbe comunque l'opportunità di prolungare la riflessione su questo disegno di legge, una riflessione che è sostanzialmente mancata.

È vero che abbiamo dedicato molto tempo alla discussione in Aula, ma è anche vero che la discussione sugli emendamenti si è sempre iniziata con un elenco secco di no da parte della relatrice - praticamente su tutti - mentre da parte del Governo vi è stato un breve intervento per lo più dedicato ai ringraziamenti e molto poco ai contenuti e alla sostanza.

Comprendo anche che si vive un passaggio politico alla vigilia della finanziaria non certo favorevole ad un clima di dialogo, ma credo che questo argomento, come è stato detto molte volte, doveva uscire da una logica di pura contrapposizione per diventare un'occasione più distesa ed interessante per affrontare un argomento che supera la contingenza ad un anno e che ci si augura debba durare qualcosa di più dell'arco di una legislatura, come è stato invece per tutti provvedimenti che hanno riguardato le riforme degli esami di maturità negli ultimi anni.

Non si può però non stigmatizzare in questo passaggio un comportamento incredibile da parte della maggioranza che ha bocciato anche i cosiddetti emendamenti «camomilla», quegli emendamenti che non avrebbero svegliato nessuno - e sicuramente non il clima di contrapposizione, che almeno come Gruppo UDC su questa legge non desideriamo - ma che sono stati tutti regolarmente respinti. Faccio riferimento ad alcuni emendamenti di natura puramente tecnica se non lessicale. Anche su quelli non vi è stata alcuna possibilità di dialogo.

Vorrei poi sottolineare che i pochi emendamenti che sono stati presentati dai componenti della maggioranza sono stati tutti o quasi tutti regolarmente ritirati. Non si comprende il motivo di questa di blindatura assoluta nei confronti del disegno di legge al nostro esame, né si comprende perché anche su questo emendamento non vi sia la benché minima volontà di comprensione.

Cisaremmo aspettati invece che fosse la stessa maggioranza, con un briciolo di buonsenso, a dire che non era possibile applicare questa legge in corso di anno scolastico, portandola praticamente a ridosso delle vacanze di Natale quando si segna sostanzialmente la metà dell'anno. Se fosse stata approvata prima avrei potuto comprenderne il motivo, ma già adesso mi sembra fuori da ogni buon senso.

La stessa relatrice, che secondo me ha mancato alcuni appuntamenti in questo dialogo, è invece intervenuta riguardo all'emendamento presentato dal sottoscritto e dal collega Buttiglione riguardo alla possibilità di utilizzare i docenti delle scuole paritarie nelle commissioni di esame anche delle scuole statali.

Siamo particolarmente onorati per la comprensione e l'attenzione che la relatrice ha voluto dare nei confronti del nostro emendamento, ma non si può in nessun modo condividere l'intervento che ha fatto. Mi aspettavo, senatrice Soliani, che il suo intervento fosse finalmente di contenuto e di merito riguardo all'argomento in discussione e non invece una cortina fumogena sollevata su una questione di natura religiosa ed ideologica che non avevamo in alcun modo posto, ma che a questo punto siamo costretti a porre anche in sede di dichiarazione di voto. È stato portato come esclusivo argomento di risposta che le scuole paritarie sono contente così. Mi fa piacere che la relatrice Soliani ed il Governo sappiano già che le scuole paritarie sono contente di questo provvedimento e del ruolo di serie B che viene loro assegnato rispetto alle scuole statali cui viene assegnato invece il ruolo di serie A.

Decisamente inopportuno, infine, il richiamo alla strumentalizzazione nei confronti del nome di Dio. Io mi sento, signor Presidente, di difendere per lo meno la posizione dei colleghi del mio Gruppo, perché sicuramente da parte dei colleghi del Gruppo dell'UDC non c'è nessuna strumentalizzazione del nome di Dio.

Se le terminologie in uso, quelle alle quali credo la senatrice Soliani facesse riferimento, sono i teocon, i teodem e i teopop, la senatrice dovrebbe guardarsi all'interno del suo Gruppo, in modo particolare all'interno del Gruppo della Margherita, relativamente all'utilizzo dei termini teodem e teopop, che voi avete coniato. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

 

PRESIDENTE. Il restante emendamento si intende illustrato.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SOLIANI, relatrice. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 3.300 e sull'emendamento 3.3.

PASCARELLA, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.300, presentato dai senatori Buttiglione e Marconi.

Non è approvato.

 

(Il senatore Di Lello Finuoli, scendendo nell'emiciclo dai banchi del suo Gruppo, cade urtando la testa e ferendosi). Chiamate urgentemente un medico, per cortesia. (Alcuni senatori si raccolgono intorno al senatore Di Lello Finuoli. Il personale sanitario, dopo aver prestato i primi soccorsi, accompagna in ambulatorio il senatore Di Lello Finuoli).

Colleghi, scusate, dobbiamo effettuare soltanto due votazioni. Credete sia il caso di procedere? (Cenni di assenso).

Metto pertanto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Asciutti e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Ovviamente, faccio, a nome di tutti, gli auguri al collega Di Lello, però credo veramente che l'accesso ad alcuni scranni andrebbe riconsiderato per motivi di sicurezza da parte degli Uffici, perché è già capitato che un senatore cadesse e non urtasse la testa per miracolo, ma purtroppo qualche volta i miracoli non accadono. Su alcuni gradini la moquette sembra fatta apposta per far cadere la gente. Rinnovo, a nome dell'Aula, gli auguri al senatore Di Lello.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

(omissis)

 


Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università (960)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato con un emendamento: Cfr. seduta 72

(Ammissione all’esame di Stato, commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

    3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

EMENDAMENTO 1.15 E SEGUENTI

1.15

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e di scuole paritarie e legalmente riconosciute».

1.45

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, dopo le parole: «docenti di istituti statali», inserire le seguenti: «e paritari».

1.44

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «con rapporto di lavoro a tempo indeterminato».

1.182

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, provenienti da altra provincia».

1.183

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sopprimere il comma 6.

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.184

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate nell’ambito regionale o interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.25

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. La nomina dei commissari esterni è effettuata in ambito regionale o interregionale. La nomina dei presidenti è effettuata in ambito interregionale».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.185

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le parole: «e dei commissari esterni».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 217.689.200» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 74.698.200, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.16

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sostituire le parole da: «avuto riguardo» fino a: «interregionale» con le seguenti: «con riferimento all’intero territorio nazionale preferendo la vicinanza alla sede della commissione d’esame».

1.26

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali,».

Conseguentemente all’articolo 3, comma 4, sostituire le parole: «euro 143.000.000» con le seguenti:«euro 240.116.000» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e quanto a euro 97.116.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 30 dicembre 2004, n. 311».

1.186

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 6, dopo le parole: «all’ambito comunale», inserire le seguenti: «con riferimento alle città nelle quali sono presenti almeno due istituti per ciascun indirizzo,».

1.187

STRANO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonchè in quelle ove sono presenti congiunti con vincolo di parentela fino al 3º grado».

1.188

DELOGU, STRANO, VALDITARA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 8, sostituire le parole: «le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta» con le seguenti: «le valutazioni per l’attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta. In ogni caso di parità prevale il voto del presidente».

1.190

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.214

CAPELLI, GAGLIARDI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.201

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.191

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.602

VALDITARA

Id. em. 1.191

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «presso istituzioni scolastiche statali», inserire le seguenti: «o paritarie».

1.194

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.216

CAPELLI, GAGLIARDI

Precluso dalla reiezione dell'em. 1.201

Al comma 1, capoverso «Art. 4», ivi richiamato, al comma 11, primo periodo, sopprimere le parole: «e paritari».

1.195

DAVICO

Respinto

Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 4», inserire il seguente:

        «Art. 4-bis. - (Valore del titolo di studio). – 1. Il titolo di studio rilasciato dall’autorità scolastica certifica la formazione e il possesso delle competenze didattiche.

        2. Il titolo di studio conseguito ha un valore esclusivamente formale».

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

Approvato

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

        a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

        b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

        c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

        d)  incentivare 1’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

        c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

        d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.

        e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

    3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.

    4. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

    6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

EMENDAMENTI

2.4

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Sopprimere l’articolo.

2.11

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «dodici mesi» con le seguenti: «diciotto mesi».

2.14

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

        Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.1

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Id. em. 2.14

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.2

VALDITARA, DELOGU, STRANO

Respinto

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264» con le seguenti: «al fine di facilitare la prosecuzione degli studi».

        Conseguentemente, al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

            «c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c) prevedere che i risultati scolastici di particolare valore conseguiti dagli studenti nell’ultimo triennio dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e nell’esame di Stato siano valorizzati ai fini dell’accesso alle residenze universitarie alla concessione degli altri benefici connessi al diritto allo studio».

2.300

ASCIUTTI, AMATO, BARELLI, MAURO, STERPA

Respinto

Al comma 2, lettera c) sopprimere le parole: «definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;».

2.600

VALDITARA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2

2.0.1

PELLEGATTA, PALERMI, DE PETRIS, DONATI, BULGARELLI, COSSUTTA, PECORARO SCANIO, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, SILVESTRI, TIBALDI

Ritirato

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Delega in materia di percorsi di orientamento professionale)

        1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza Stato-Regioni, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a realizzare appositi percorsi di orientamento professionale all’ingresso, da parte degli studenti, nel mercato del lavoro.

        2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

            a) prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra istituzioni scolastiche, enti locali, enti di formazione professionale, imprese, associazioni dei lavoratori e sindacati per la definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento professionale;

            b) consentire agli allievi di gestire e di pianificare i propri percorsi educativi e professionali conformemente agli obiettivi di vita, ponendo le loro competenze ed interessi in relazione all’istruzione, alla formazione ed alle opportunità del mercato del lavoro e contribuendo in tal modo al loro sviluppo personale;

            c) garantire agli allievi la piena consapevolezza dei propri diritti nel mondo del lavoro;

            d) garantire agli allievi la piena consapevolezza delle proprie competenze, anche attraverso l’offerta di informazioni e consigli, la consulenza, la valutazione delle competenze, il sostegno, il patrocinio, la formazione per la presa di decisioni e la gestione della carriera;

            e) aiutare le imprese e le organizzazioni a reclutare personale motivato in grado di valutare le opportunità di apprendimento sul luogo di lavoro ed all’esterno e di trarne profitto;

            f) sostenere durevolmente percorsi e domanda di formazione lungo tutto il corso della vita.

        3. L’attuazione del presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ART. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni)

Approvato

    1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

    3. Sono abrogati:

        a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

        b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

        c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

    4. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    5. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

EMENDAMENTI

3.300

BUTTIGLIONE, MARCONI

Respinto

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

        «1. La presente normativa verrà applicata a partire dall’anno scolastico 2007-2008.

        1-bis. Per i candidati all’esame di Stato a conclusione, rispettivamente dell’anno scolastico 2007-2008 e dell’anno scolastico 2008-2009 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

3.3

ASCIUTTI, MAURO, AMATO, BARELLI, STERPA

Respinto

Al comma 1, dopo le parole: «e dell’anno scolastico 2007-2008» inserire le seguenti: «e dell’anno scolastico 2008-2009» .


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

73a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE 2006

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente ANGIUS

e del vice presidente CAPRILI

 

_________________

 

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia: DC-PRI-IND-MPA; Forza Italia: FI; Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani: IU-Verdi-Com; Lega Nord Padania: LNP; L'Ulivo: Ulivo; Per le Autonomie: Aut; Rifondazione Comunista-Sinistra Europea: RC-SE; Unione dei Democraticicristiani e di Centro (UDC): UDC; Misto: Misto; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Italiani nel mondo: Misto-Inm; Misto-L'Italia di mezzo: Misto-Idm; Misto-Partito Democratico Meridionale (PDM): Misto-PDM;Misto-Popolari-Udeur: Misto-Pop-Udeur.

 

_________________

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,33).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(960) Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

(923) VALDITARA ed altri. - Disposizioni per la modifica degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

(938) SCHIFANI ed altri. - Norme in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore (ore 16,56)

 

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 960

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti.

Passiamo alla votazione finale.

GIAMBRONE (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che stiamo per votare ha il grande pregio di essere un provvedimento per i giovani e per il futuro del Paese.

Le migliorie che il Governo e il Parlamento hanno voluto apportare alla precedente regolamentazione dell'esame di Stato sono efficaci e di grande spessore, in quanto richiedono un impegno maggiore da parte degli studenti e, soprattutto, una loro responsabilizzazione che consiste non solo nel conseguire risultati scolastici di buon livello, ma anche nel mantenere nel tempo un rendimento qualitativamente elevato.

A tale proposito è significativa l'importanza che il presente provvedimento attribuisce alla verifica dei risultati conseguiti dagli studenti per tutta la durata del percorso scolastico richiedendo, come requisito necessario per l'ammissione all'esame di Stato, non solo una valutazione positiva in sede di scrutinio finale, ma anche il recupero dei debiti formativi eventualmente contratti negli anni scolastici precedenti.

Inoltre, per conferire ulteriore serietà alle prove e maggior valore al titolo di studio che negli ultimi anni è andato svilendosi, perdendo prestigio in ambito europeo, la volontà del Governo di contrastare i cosiddetti diplomifìci ha stabilito regole rigorose per gli studenti che sono ammessi all'abbreviazione del corso di studi, al fine di rendere qualificanti ed autentici i percorsi dell'eccellenza. A tal fine vengono, infatti, presi in considerazione i punteggi ottenuti in tutte le materie, non solo durante la penultima classe frequentata, ma anche nei due anni antecedenti il penultimo.

Per essere ammessi, i candidati esterni devono superare un esame preliminare e possono sostenere l'esame di Stato presso istituzioni scolastiche statali o paritarie che hanno sede nel Comune di residenza. Tale passaggio è molto importante in quanto afferma l'appartenenza a pieno titolo delle scuole paritarie al sistema pubblico di istruzione, ma altresì stabilisce per tutti il rispetto di identiche regole in merito all'ammissione degli alunni all'esame, alla scelta delle sedi d'esame e, soprattutto, alle modalità di svolgimento delle prove.

Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato anche candidati esterni appartenenti a Paesi dell'Unione Europea e questa novità non solo promuove un processo di integrazione con gli altri Stati membri, ma istituisce, insieme all'adozione di criteri e modalità di valutazione coerenti con quelli applicati a livello internazionale, la comparabilità dei titoli conseguiti.

Per quanto riguarda il contenuto dell'esame di Stato, si è posto l'accento sulla verifica dei risultati conseguiti nell'ultimo anno del corso di studi, prendendo in esame tre prove scritte ed un colloquio. I testi della prima e della seconda prova sono scelti dal Ministro, mentre la terza prova, scelta dalla commissione d'esame, diventa espressione dell'autonomia scolastica. La valutazione che ne consegue terrà conto degli obiettivi e dei campi di applicazione specifici di ciascun indirizzo, nonché di nozioni di cultura generale e delle personali capacità critiche dei candidati, e sarà espressione del livello di conoscenza e capacità raggiunto dagli studenti alla fine del percorso scolastico.

Altri elementi innovativi sono costituiti dalla possibilità, da parte della commissione d'esame, di attribuire la lode in caso di eccellenza, nonché dalla composizione della commissione stessa, che sarà costituita da non più di sei commissari per metà interni e per l'altra metà esterni, più il presidente, ovviamente esterno.

Infine, la novità di vero rilievo strategico è costituita dalla delega al Governo ad adottare decreti legislativi per promuovere percorsi di orientamento universitario, di formazione artistica e musicale, di indirizzo verso istituti che garantiscano una specializzazione di livello tecnico superiore e, in ogni caso, percorsi che guidino i ragazzi verso il mondo del lavoro.

Il nostro compito è ora quello di approvare con urgenza questo provvedimento per consentire alle istituzioni scolastiche di prendere immediato contatto con la nuova disciplina, non solo per il bene dei ragazzi, ma per quello della scuola italiana nella sua interezza. Ed è nell'interesse per questo percorso che accompagna i ragazzi dalla scuola dell'obbligo, dagli anni difficili dell'adolescenza e della formazione a quelli della specializzazione universitaria, dell'approfondimento tecnologico, artistico e professionale che lo Stato manifesta il suo vero e profondo impegno nei confronti delle nuove generazioni, perché un investimento per la scuola è un investimento per il futuro.

È per questi motivi che, a nome delle componenti del Gruppo Misto Italia dei Valori e Popolari-Udeur, dichiaro il nostro voto favorevole. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV e della senatrice Soliani).

CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DC-PRI-IND-MPA). Onorevoli colleghi, anche oggi dobbiamo purtroppo manifestare per l'ennesima volta un parere contrario ad un disegno di legge presentato da questo Governo.

Il disegno di legge in questione, infatti, sul solco di molti altri provvedimenti già passati in quest'Aula, non apporta nessuna reale o significativa novità, o non si propone alcuna reale riforma per risolvere le tante, lamentate criticità della scuola italiana.

Ancora una volta, quindi, dobbiamo amaramente constatare come l'intento palese e manifestato sia quello di smantellare, pezzo per pezzo, tutte le maggiori riforme attuate dal precedente Governo, senza tuttavia riuscire, contemporaneamente, ad individuare alcuna reale tendenza riformatrice, volta a dare soluzioni alle mille problematiche sollevate continuamente e costantemente negli anni passati sull'operato del Governo Berlusconi.

Da un lato, si proclama di voler mirare ad una scuola più efficiente, funzionale e adatta ad inserire i nostri giovani nel duro mondo della competizione lavorativa, che ha oramai confini europei, ma dall'altro, nel disegno di legge finanziaria, attualmente in discussione alla Camera, si penalizza fortemente tutto il settore dell'istruzione e in particolare quello universitario. I soldi sono pochi e i sacrifici da fare tanti: questo è il motto della finanziaria per il 2007.

Allora ci domandiamo quale sia lo scopo, per esempio, della previsione, contenuta in questo disegno di legge, di reintrodurre la figura del membro esterno nella commissione esaminatrice, che porterà inevitabilmente con sé maggiori costi. Di certo, non sarà questa figura a poter garantire, in maniera efficace, un esame rigoroso e selettivo. Le previsioni di questo disegno sono sicuramente troppo deboli e prive di una reale capacità di incidere sull'attuale assetto scolastico o anche solo sul fondamentale passaggio conclusivo, costituito dall'esame di maturità.

Inoltre, si può facilmente notare come molti dei punti qui in approvazione oggi altro non siano che previsioni già contenute nella riforma Moratti, oggetto di molteplici critiche. Pensiamo, ad esempio, al necessario superamento dei debiti per l'accesso all'esame stesso.

Molti dubbi sollevano, poi, alcune previsioni, come ad esempio quella contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera c), relativa alla possibilità, delegata al Governo, di poter introdurre una limitazione all'accesso all'istruzione universitaria sulla base dei risultati scolastici precedenti, contrastando questa, prima di tutto, con il principio del diritto allo studio e, successivamente, con l'autonomia degli atenei. Oppure, la previsione contenuta nell'articolo 1, comma 6, che consente agli alunni, non appartenenti a Paesi dell'Unione Europea che non abbiano frequentato l'ultimo anno di istruzione secondaria superiore, di poter sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, generando così una ingiusta disparità di trattamento con i nostri ragazzi.

La nostra non è una critica fine a sé stessa, abbiamo a cuore il futuro delle nuove generazioni, la linfa del nostro Paese, e siamo aperti ad dialogo costruttivo; ma essenziale è sicuramente l'individuazione di precise priorità da perseguire. I problemi sono molti, anzi moltissimi, e non ci sembra corretto perdere tempo, energie, denaro pubblico su dettagli poco costruttivi o senza reale capacità incisiva.

La riforma Moratti, con tutti i suoi pregi, ma anche con tutti i difetti che può avere, ha avuto il merito di mirare a una riforma strutturale e d'insieme del settore scolastico, individuandone le criticità e proponendo delle soluzioni. Si sa, nulla è perfetto e tutto è perfettibile, ma lo sforzo è stato enorme e gli intenti sicuramente lodevoli. Ma possiamo dire altrettanto di queste proposte? Sicuramente anch'esse propongono punti di interesse, ma evidentemente non presentano la medesima visione di insieme, né individuano soluzioni incisive. Da un lato, infatti, si riconosce il valore e si riafferma la dignità dell'esame conclusivo della scuola superiore, consacrato come principio dalla nostra Carta costituzionale, ma, dall'altro, la sua estrapolazione da un complesso di riforma più organico contraddice questo intento, peraltro, di per sé stesso, condivisibile.

Tutto ciò ci porta a dover ribadire con forza il nostro no a tale intervento che nulla aggiunge, ma che conferma, al contrario, solo una precisa volontà di smantellare, pezzo per pezzo, quanto già fatto, senza minimamente pensare a cosa ciò porterà di realmente utile per il nostro Paese. La congiuntura economica grava sul nostro Paese e il Governo non sta fornendo risposte adeguate o lungimiranti; questo disegno di legge ne è solo un piccolo esempio.

Pertanto, il Gruppo Democrazia Cristiana-Partito Repubblicano Italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia esprimerà convintamente un voto contrario su questo disegno di legge.

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo Per le Autonomie condivide gli obiettivi della riforma degli esami per la scuola secondaria superiore. Con questa riforma, infatti, si risponde a un'esigenza sociale, sentita non solo dai docenti, dalle imprese e dall'università, ma soprattutto dagli stessi ragazzi, che rappresentano il futuro del nostro Paese.

L'esame di Stato - la «maturità» - riacquista di serietà, facendo emergereil profilo di una scuola solida nelle basi culturali, aperta, che riconosce il merito, valorizza i talenti ed è sensibile ai risultati. Tutto ciò va a vantaggio degli studenti e rende la nostra scuola più europea, con l'obiettivo di rafforzare l'impegno dell'Italia verso sé stessa e verso il proprio domani.

Questa è la terza legislatura in cui il Parlamento si occupa e cerca di affrontare la questione degli esami di Stato. Il testo su cui siamo chiamati a votare, predisposto dal Governo e modificato, vorrei anche dire migliorato, in 7a Commissione, è stato arricchito da numerose audizioni ed è anche il risultato di un confronto costruttivo tra maggioranza ed opposizione. Devo dire che questo clima, di cui mi è stato riferito, della 7a Commissione purtroppo poi non si è risentito in Aula, ovviamente per motivi politici palesi.

L'esame di Stato segna, per ciascun adolescente, il passaggio all'età adulta, ad una nuova fase di studio e di lavoro. È per questo che la riforma degli esami di Stato è un atto doveroso, per migliorare e qualificare al massimo la prova di maturità. Gli studenti, infatti, hanno diritto di veder valorizzata la propria esperienza scolastica e di veder riconosciuti i risultati acquisiti.

Come evidenziato dalla relatrice, senatrice Albertina Soliani, che ringrazio per il suo lavoro, tre sono i punti qualificanti il provvedimento in questione. In primo luogo, la natura pubblica dell'esame, il contrasto delle cosiddette fabbriche dei diplomi (che troppo facilmente, anche su pagamento, fornivano questi diplomi), la serietà delle prove di maturità e dell'impianto ed il valore del titolo di studio, che con questo sarà valorizzato. In secondo luogo, la responsabilizzazione degli studenti e delle istituzioni scolastiche, anche in ordine alla verifica dei risultati, nella valorizzazione delle autonomie scolastiche. Infine, l'orientamento e il raccordo con l'università, gli istituti tecnici e musicali, le professioni del lavoro.

Per contribuire al miglioramento del testo, anche il Gruppo per le Autonomie, che ho l'onore di presiedere, aveva presentato una serie di emendamenti. Salutiamo pertanto con favore l'accoglimento del nostro emendamento teso a salvaguardare lo svolgimento dell'esame di maturità nella Valle d'Aosta, in merito ad una quarta prova scritta in lingua francese. Ribadiamo anche la specialità dell'esame di Stato nella Provincia autonomia di Bolzano; è già previsto dalla legge costituzionale e da quella ordinaria che l'insegnamento e l'esame si svolgano nella lingua dell'alunno e, per la scuola tedesca, si svolgano appunto in lingua tedesca.

Il disegno di legge correttamente prevede, inoltre, che la prima prova scritta, intesa ad accertare la padronanza della lingua, si svolga in lingua italiana o nella lingua in cui è stato svolto l'insegnamento, tenendo conto praticamente della protezione delle minoranze linguistiche; di questo prendiamo atto con soddisfazione.

Restano comunque dei punti aperti, su cui, come Gruppo per le Autonomie, avevamo chiesto un intervento correttivo. Nello specifico, avevamo chiesto di aggiungere all'articolo 1 che, nei confronti degli alunni i quali, al termine dell'ultimo anno di corso, presentino un'insufficienza non grave in non più di due discipline, comunque non tale da determinare una carenza grave nella preparazione complessiva, si applichi una procedura più approfondita. Il consiglio di classe dovrebbe procedere, ai fini della valutazione positiva o negativa complessiva degli stessi, in sede di scrutinio finale, sulla base di parametri valutativi stabiliti preventivamente, ad una valutazione che tenga conto della possibilità o meno dell'alunno di superare l'esame di Stato.

Inoltre, era nostro intento far inserire, sempre all'articolo 1, che, ai fini dell'ammissione all'esame di Stato, la promozione degli alunni all'ultimo anno di corso equivale al saldo di tutti i debiti formativi contratti negli anni scolastici precedenti, ad eccezione del penultimo anno in corso.

Riguardo ai presidenti delle commissioni d'esame, avevamo chiesto che questo ruolo potesse essere svolto anche dai dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore paritari. Lo sottolineiamo perché per noi le scuole paritarie sono essenziali e forniscono una perfetta educazione, spesso anche migliore o per lo meno equivalente a quelle statali. Ma so anche che questo non succede dappertutto; abbiamo capito le problematiche.

In ultimo, il Gruppo Per le Autonomie aveva proposto che, qualora il colloquio della prova di esame riguardi argomenti attinenti alle lingue straniere, lo stesso può essere svolto nella lingua straniera. Questo, con la versione della legge la quale dice che l'esame si svolge nella lingua dell'alunno, potrebbe essere precluso; ciò mi sembra ovvio, però spero che nelle direttive sia chiarito.

Abbiamo deciso di ritirare questi ultimi emendamenti dopo le assicurazioni forniteci dalla relatrice Albertina Soliani e dalla vice ministro Mariangela Bastico, che ringraziamo, che ci hanno confermato la piena disponibilità del Governo a riprendere le nostre proposte e a concordare, per quanto riguarda le nostre specialità, con il nostro Gruppo le direttive che verranno emanate alle scuole per l'applicazione della futura legge. Grazie per questo.

Ci auguriamo pertanto che il Ministro provveda a recepire la sostanza delle nostre proposte ai fini della piena valorizzazione dell'autonomia delle Regioni e Province a Statuto speciale.

Egregio signor Presidente, onorevoli colleghi, concludo annunciando il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut. Congratulazioni).

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signor Vice ministro, onorevoli colleghi, il testo che abbiamo di fronte è un testo equilibrato, e credo che proprio il suo elaborato riuscirà in quello che era l'obiettivo primario della proposta normativa, cioè ridare serietà e rigore all'esame di Stato come unico argine alla tentazione di eliminare il valore legale dei titoli di studio.

La commissione mista e la reintroduzione dell'ammissione all'esame sono elementi importanti della riforma, una riforma che mi auguro possa essere oggi approvata da quest'Aula e, presto o poi, dall'altro ramo del Parlamento, per dare certezze agli insegnanti e agli studenti che stanno svolgendo l'anno scolastico.

Ma l'elemento sul quale ritengo utile soffermarmi è quello che, se oggi è solo accennato con la delega contenuta nel testo nei confronti del Governo, può diventare un elemento qualificante della scuola che vogliamo costruire: con l'orientamento all'università si avvia un processo fondamentale che è quello di fare della scuola il centro di un sistema territoriale di formazione lungo il corso della vita.

Ho molto insistito sull'orientamento al lavoro durante i lavori in 7a Commissione, sulla possibilità di costruire un percorso d'ingresso nel mercato del lavoro con piena dignità da parte dei nostri studenti proprio perché sono convinta che oggi solo la scuola possa essere quel motore capace di riorientare verso la società della conoscenza il nostro tessuto produttivo e i soggetti che compongono il territorio.

Sono certa che, se oggi iniziamo questo percorso con l'orientamento universitario, il Governo e il Parlamento avranno modo di affrontare anche questo impegnativo capitolo.

L'insieme composto dal provvedimento che stiamo esaminando e che fra poco voteremo e da alcune proposte contenute nella finanziaria, come i centri di educazione degli adulti e l'innalzamento dell'obbligo scolastico a sedici anni, possono essere la strada per raggiungere questo obiettivo, quello della formazione lungo il corso della vita, una formazione moderna e orientata all'autonomia dei cittadini. Ma, lo ripeto, solo la scuola può essere il promotore di questo impegnativo percorso. E puntualizzo: solo la scuola pubblica.

Nella nostra discussione è ripetutamente echeggiata la questione della legge di parità, che definisce la composizione del servizio scolastico pubblico. Essa è stata addirittura al centro della questione pregiudiziale posta dall'opposizione all'inizio dei nostri lavori ed è ritornata spesso negli interventi di stamattina. Secondo me non occorre equivocare sulle parole: restano delle profonde differenze, che la stessa legge sulla parità conferma, tra scuole statali e scuole paritarie. Non si può affermare che, perché ai sensi della legge di parità entrambe concorrono a definire il servizio pubblico, sono la stessa cosa: scuole statali e scuole paritarie non sono la stessa cosa, lo dice la legge sulla parità.

Per esempio, la proposta che anche i docenti della scuola paritaria potessero essere membri esterni nella scuola statale avrebbe introdotto una premialità inaccettabile per tipologie di lavoratori che, se concorrono allo stesso servizio pubblico, hanno una differenza di fondo: gli uni dipendono dallo Stato, gli altri da amministrazioni di altra natura. Ed è proprio per cogliere le differenze, con puntualità, che questa norma introduce passaggi importanti contro i «diplomifici», come la commissione mista, l'esame preliminare, un massimo di trentacinque candidati per commissione.

Ma per raggiungere questo obiettivo è necessario un impegno continuativo, e sono certa che il Ministero saprà dimostrare questo impegno. Se non saremo in grado di eliminare i «diplomifici» ogni nostro sforzo per riformare l'esame sarà stato vano. L'esistenza di strutture dove, con quattro soldi, si può letteralmente comprare il diploma svilisce il ruolo della scuola e l'impegno dei docenti nel costruire tutti i giorni una scuola rigorosa ed equa, ma soprattutto incide pesantemente sul nostro sistema produttivo e non consente una seria politica per valorizzare le eccellenze. Oggi, con questo atto dovremmo finalmente aver posto fine a questa piaga, in crescita costante negli ultimi anni, e costruito un percorso serio per il rilascio del diploma.

Spero che abbiamo costruito un lavoro sufficientemente condiviso da durare nel tempo e che non si riveli, come preconizzava nel dibattito un collega di Alleanza Nazionale, una norma transitoria: gli esami di maturità - è già stato ricordato - vennero introdotti per via sperimentale nel 1967 e riformati e resi stabili nel 1997, trent'anni dopo. Da allora ad oggi, in soli dieci anni, questa è la terza riforma a cui assistiamo. Questa della quale discutiamo era certo indispensabile, come dimostrato dal fatto che anche le opposizioni, proponendo loro testi di riforma, abbiano preso atto che la riforma precedente era lacunosa. Ma spero che la scuola non debba affrontare ogni tre anni una riforma degli esami. L'idea che ad ogni cambio di maggioranza cambino le regole sarebbe perniciosa per la scuola.

Oggi spero che si sia costruita una riforma capace di durare nel tempo, e capace anche di essere quel punto fisso su cui costruire nuove e importanti politiche per la scuola. Penso al passaggio che abbiamo di fronte, particolarmente importante, cioè la certificazione delle competenze reali degli allievi, soprattutto rispetto al mondo del lavoro.

L'esame di Stato avente valore legale con il punteggio definisce un livello quantitativo di competenze, ma non ne definisce la qualità: definisce quanto l'allievo sappia, non cosa sappia. Avremo modo di discutere di una scuola flessibile, capace di dare a ciascuno secondo il bisogno proprio del singolo allievo, e capace di certificare il percorso di ciascuno, come già molte Regioni sperimentano con i libretti formativi. Per questo abbiamo fortemente voluto che l'orientamento riguardasse anche il mondo del lavoro e che ci fosse un'attenzione privilegiata per le materie tecnico-scientifiche: perché vogliamo costruire una scuola che sia il punto di partenza per la formazione nel corso della vita di ogni cittadino.

Oggi, dopo l'approvazione del provvedimento al nostro esame, tutte queste politiche possono finalmente essere attuate, e sono politiche necessarie, perché permetteranno alla scuola di essere più efficiente e flessibile, agli studenti di essere più competenti, al sistema produttivo di essere più competitivo.

Per tutti questi motivi non posso che confermare il voto favorevole del Gruppo Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo. Congratulazioni).

DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DAVICO (LNP). Signor Presidente, molte cose sono già state dette nel corso della discussione. Mi vengono in mente tre aggettivi: inutile, intempestivo, inopportuno. È il giudizio a caldo, immediato, nei confronti di questo provvedimento.

Inutile, perché non andrà a risolvere le problematiche per le quali è stato pensato, come invece trionfalisticamente annunciato in quest'Aula in alcune dichiarazioni di voto che ho ascoltate fino adesso. Come sempre capita, fatta la legge verranno studiati meccanismi e percorsi per superare o non rispettare quella legge da chi vuole non essere ligio al proprio dovere. Quindi, ci saranno ancora la piaga dei «diplomifici», i troppi promossi, i troppi 100. Sono contento che i nostri ragazzi prendano 100 e ve ne saranno ancora; li distingueremo tra i 100 e i 100 e lode. Chi frequentava, soprattutto l'ultimo anno, in modo non troppo impegnativo continuerà a farlo; i debiti formativi continueranno a non essere saldati, oppure lo saranno in modo superficiale o inopportuno, soprattutto in questo passaggio che viene imposto nel breve periodo; l'anno è in corso: chi l'anno scorso è stato promosso con tre debiti formativi se li sta portando avanti e ritengo molto difficile che possa saldarli in pochissimo tempo; avverrà nuovamente come in passato quando, negli ultimi mesi di scuola, cercherà di saldarli, di risolvere le proprie situazioni; si verificheranno situazioni di compromesso.

Quindi, risulterà vanificato il tentativo che si vuole fare di assumere maggiore serietà, impegno, tutto quanto detto prima, che sono valori pienamente condivisibili: tutti vogliamo un esame e una scuola seri, autorevoli, all'altezza del compito che le spetta e, soprattutto, del valore vero determinato dal titolo di Stato, da quella dichiarazione che lo Stato fa nei confronti di quel ragazzo, di quel cittadino. Pertanto all'alto valore del titolo di Stato vogliamo che corrisponda veramente - ne siamo tutti convinti - il vero valore della formazione dei nostri ragazzi.

Si perderà in autonomia, perché le tre prove arriveranno tutte dall'alto. È stato fatto il tentativo, vi abbiamo contribuito anche noi e ne siamo in parte soddisfatti, ma sappiamo che non sarà così: le tre prove d'esame arriveranno dal centro, dall'alto, con un'impostazione verticistica e centralista. Le prime due prove verranno mandate d'ufficio e la terza sarà inviata dal Ministero, quasi sotto forma di consiglio agli insegnanti, come per dire che quella è la prova preparata, di vedere se va bene, lasciando loro la possibilità di adattarla e di aggiustarla.

È un tentativo, per carità, ma certamente, nella foga degli ultimi mesi, chi si comporta già seriamente continuerà a farlo (sgridiamo coloro che agiscono seriamente per far capire a quelli che non lo fanno che dovrebbero comportarsi seriamente), mentre chi non si comporta seriamente continuerà come prima. Si adatteranno alla nuova prova, considerandola come prova che arriva dall'alto. Non è stata liberata neppure da quelle risposte a quiz, a crocette, umilianti, deleterie per un esame come quello che dovrebbe essere e che viene definito «di maturità».

Sarà una prova che difficilmente, per i motivi che dicevo prima, si adatterà all'autonomia, al territorio; non terrà conto delle differenze culturali, industriali, territoriali esistenti: darà un titolo, uguale per tutti, perché sarà ancora titolo di Stato sia per chi studia e fa bene le cose, sia per chi le cose non le fa bene; sia per chi veramente lo merita, sia per chi lo demerita o lo ha ridotto a frutto di «diplomificio», a merce di scambio o, addirittura, a commercio. Quindi, il provvedimento non risolverà il problema della nostra scuola.

Provvedimento inutile in tal senso ed intempestivo, perché arriva a metà di un anno scolastico, di un anno formativo. Le famiglie non vanno prese in giro, vanno seguite. Lo Stato, l'istituzione, deve accompagnarle. Non si possono cambiare le regole, come abbiamo già detto durante il dibattito, dopo che sono state operate le scelte degli anni scolastici, di iscrizione. Le scelte di studio devono essere rispettate, perché devono essere operate nella libertà e nella correttezza. Non si può andare a cambiare le regole a questo punto. Anche i ragazzi vanno rispettati; sono cittadini in formazione, vanno rispettati, non gli si può cambiare le regole così. Il peggior servizio che possiamo fare ai ragazzi è quello di cambiare in questo modo le regole, perché i ragazzi in formazione hanno bisogno di regole chiare e certe su cui adattare la loro libertà, la loro fantasia e la loro creatività. Cambiare le regole a questo punto significa non rispettarli, significa non rendere loro un buon servizio e non rendere un buon servizio alla scuola.

Dicevo che si tratta di una riforma anche inopportuna, perché diventa dispendiosa e quell'inserimento dei commissari esterni si traduce in una mancanza di fiducia nei confronti degli insegnanti che hanno formato quei ragazzi. Di fatto il messaggio è il seguente: «Tu insegnante interno non sei in grado, promuovi troppo, sei troppo bravo e quindi non ci fidiamo di te, lo Stato non si fida di te. Allora mandiamo gli insegnanti esterni, che valutano meglio e con più oggettività». È un atto di sfiducia nei confronti degli insegnanti che hanno formato quei ragazzi, li hanno fatti crescere.

Tutto questo ambaradan ci viene a costare 140 milioni di euro in più, in un momento in cui, come dicevamo questa mattina, si vanno ad apportare dei tagli al settore della scuola e si cerca di promuovere per avere meno spese, in un momento in cui c'è l'esigenza di tagliare.

Quindi, un operazione perfettamente inutile, anche nella logica e nel quadro istituzionale della scuola. Cosa fa infatti questo Governo? Innalza l'obbligo scolastico fino a sedici anni e poi pensa all'esame di Stato; tutto ciò che c'è nel mezzo di queste due decisioni è il vero problema della scuola in Italia, perché la dispersione scolastica avviene proprio lì. Siamo il Paese europeo con più dispersione scolastica, abbiamo punte del 30 per cento, e cosa fa il Governo? Niente, pensa alla fine e pensa all'inizio. Innalzare l'obbligo scolastico non significa combattere la dispersione scolastica, perché dalla terza media alla prima classe delle scuole superiori la dispersione scolastica non dico che non esista ma è ridotta ai minimi termini (3 o 4 per cento).

Pensare all'esame di maturità significa pensare a quelli che non si sono dispersi. A quel 30 per cento di studenti che si perdono in quei cinque anni il Governo non dà risposte, li lascia perdere, anzi, si stanno avviando passaggi istituzionali e legislativi che li penalizzeranno, perché la scuola professionale non appartiene più a quel biennio obbligatorio successivo alle medie. Quindi, quei ragazzi che hanno un'intelligenza e una capacità diversa, non inferiore, ma solo diversa (ognuno di noi è diverso, c'è chi impara con il metodo deduttivo, chi con il metodo pratico), verranno abbandonati.

I centri di formazione professionale (CFP), cioè la scuola professionale, vengono scaricati alle Regioni, soprattutto dal punto di vista economico, che non ce la faranno a sostenerli o li sosterranno con molta difficoltà. Si sono salvati forse alcuni corsi sperimentali nati in alcune Regioni, speriamo almeno quelli, anche se non ne ancora abbiamo la certezza perché la finanziaria è ancora in fase di definizione.

Quindi, questo Governo pensa al prima e al dopo e non pensa al periodo intermedio e lascia alle famiglie, alle istituzioni scolastiche e alla buona volontà degli insegnanti il compito di fare tutto ciò che esso non fa. Per dare solamente una parvenza di aver fatto qualcosa in realtà non si è fatto proprio niente. Non si è fatto niente dove bisognava fare qualcosa e si è invece fatto qualcosa dove non bisognava farlo, dove non bisognava toccare, dove nessuno sentiva l'esigenza di fare qualcosa.

Ma c'è ancora un'altra situazione di cui voglio parlare. Sono andato a vedere tutti i cambiamenti che stanno per essere introdotti. Questo Ministro aveva annunciato che non voleva dare il proprio nome ad una riforma. In realtà, questa riforma la sta già attuando, perché sono oltre venti i provvedimenti attuativi che verranno delegati direttamente al Ministro e che riguarderanno la scuola. Sono venti provvedimenti, venti passaggi importantissimi che costituiscono una riforma.

Anche qui siamo alle solite: questo Governo la riforma la fa per decreto, senza il confronto parlamentare, sfruttando i meccanismi burocratici e non con il confronto e proponendo una riforma seria. Dove sono quei comitati che si battevano perché la scuola non era loro, perché non venivano ascoltati, eccetera? Questo Governo non li sta ascoltando. Questo Governo sta per fare venti provvedimenti attuativi in settori importantissimi e fondamentali della scuola e nessuno sta dicendo niente. È la prova di ciò che stiamo dicendo, non solo di un cattivo Governo e di una cattiva amministrazione del nostro sistema, ma della volontà errata e che non possiamo accettare di fare senza avere consenso, senza un confronto con tutti.

Infatti, una riforma come quella della scuola deve necessariamente passare attraverso il confronto di tutti, maggioranza e minoranza, perché la scuola - e ciò è stato detto dal Ministro e da molti di voi in quest'Aula - è di tutti; e, se è di tutti, tutti devono essere ascoltati, tutti devono partecipare e non essere trascurati, lasciando tutto nelle mani di un Ministro solo. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Asciutti).

MARCONI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MARCONI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice ministro, ancora l'esame degli emendamenti in Aula ha confermato quanto già ci siamo detti in sede di dibattito generale: questo disegno di legge era già blindato fin dal suo nascere, come quasi tutte le proposte fatte dal centro-sinistra in Senato, fatte salve poche lodevoli eccezioni che abbiamo avuto modo di apprezzare come Gruppo UDC.

Perché non possiamo esser d'accordo con questo disegno di legge? Perché riteniamo che non si può cominciare a ragionare dal tetto della casa per capire quale casa si deve costruire o ristrutturare o semplicemente riammodernare. Certamente suggestiva la citazione che la relatrice Soliani ha fatto di Benedetto Croce, ma non per questo convincente. Croce forse parlava di una scuola che aveva una sua struttura e una sua tradizione ben definita e comunque in un tempo che non consente raffronti sociali di alcun genere.

Far partire una revisione e una verifica cominciando dall'esame di maturità, facendolo diventare una sorta di stella cometa che guidi e illumini ogni cosa, quando questo è evidentemente alla fine di un processo, mi sembra eccessivo, come eccessiva è l'importanza che allo stesso esame di maturità si vuole attribuire. Ben altre dovrebbero essere le considerazioni che ci muovono intorno alla scuola, con la capacità di vedere innanzitutto una società che si muove non solo rapidamente, ma anche molto più liberamente di un tempo.

È singolare il fatto che la maggioranza, attualmente al Governo, avverta tutti i cambiamenti in campo etico e sociale, magari forzandone finanche la reale necessità, come nel caso dei PACS, ma non sia capace di vedere come sia cresciuta la voglia e la facoltà di gestire nuovi spazi di libertà da parte dei cittadini, per esempio in campo educativo e scolastico, con l'evidente volontà di non essere più e solo ancorati all'unica scuola di Stato, intorno alla quale dovrebbe concentrarsi secondo voi tutto il sistema formativo italiano. Questa riforma dell'esame di maturità ne è una spia evidente e per noi, moderati e cattolici democratici, anche abbastanza preoccupante.

Non sto facendo illazioni o supposizioni forzate, sto a quello che ha affermato la stessa relatrice nella presentazione del disegno di legge. Ha detto: «Tre i punti qualificanti del presente provvedimento: il primo è la natura pubblica dell'esame e il contrasto dei «diplomifici», la serietà delle prove e dell'impianto, il valore del titolo di studio». La natura pubblica dell'esame, quindi, sta a contrastare il «diplomificio», che - è già stato affermato - viene identificato soprattutto nella scuola privata, da sempre rea di poca serietà nella prova e nell'impianto.

Traspare, neanche troppo velata, la vecchia convinzione che tutto il bene è nel pubblico e tutto il male, o quasi, nei privati. Non voglio cadere nell'errore opposto, ma credo che questa cultura non ci porterà lontani: in questa mentalità è assente il rischio, l'innovazione, lo spirito creativo, la responsabilità della gestione della cosa pubblica lasciata ad altri che non sia lo Stato, la possibilità che qualcuno possa anche sbagliare facendo le cose in proprio e che la certificazione del valore di qualcosa, un titolo di studio, un'impresa, un lavoro, possa venire anche da un giudizio pubblico di una libera società, piuttosto che garantito da uno Stato, che non ha, secondo voi, semplicemente il compito di garantire il rispetto delle leggi per disciplinare il necessario, ma che ha la ben più grave incombenza di stabilire oggettivamente il giusto e l'ingiusto: lo Stato sopra a tutti, quindi lo Stato sopra l'idea, qualsiasi idea di scuola. Siamo così lontani dall'autonomia scolastica, dalla vera libertà, quando si vuole disciplinare ogni cosa.

Quindi, per la nostra contrarietà di fondo a questo disegno di legge, come Gruppo dell'UDC, già in Commissione abbiamo avanzato alcune proposte costruttive insieme all'amico Buttiglione. Abbiamo proposto di fermarci, di cominciare un esame serio, uno studio finalizzato all'effettivo funzionamento di tutti i livelli scolastici, di interrompere questa nefasta tradizione la quale vuole che in ogni legislatura una nuova maggioranza provveda a disciplinare di nuovo lo svolgimento dell'esame di maturità. Avevamo proposto di razionalizzare la legislazione vigente e di intervenire, caso per caso, con provvedimenti contenuti e mirati.

Proprio dalla relazione a questo disegno di legge abbiamo avuto la conferma di un atteggiamento ben diverso da quello che stiamo auspicando. Si è affermato: «Noi non faremo la riforma di sistema». Bene, ne siamo compiaciuti; non ricominceremo da capo, e questo lo ha affermato anche il ministro Fioroni quando è venuto in audizione nella 7ª Commissione. Ma poi si afferma ancora: «Smonteremo ciò che va smontato, raddrizzeremo ciò che va raddrizzato e adegueremo ciò che va adeguato», e tutto questo naturalmente perché deve essere realizzato «il vero cambiamento utile alla scuola, agli studenti, alle famiglie».

È come affermavo prima: non siamo qui appena a fare leggi, cercando faticosamente insieme la strada per ottenere il provvedimento migliore, sentiti tutti, facendoci venire qualche ragionevole dubbio. No, niente di tutto questo, ma una nuova sicurezza, anzi la certezza di una missione quasi evangelica di affermare una nuova verità da parte di una maggioranza che va in piazza contro se stessa, e che vede la manifestazione clamorosa del dissenso all'interno dello stesso Consiglio dei ministri, con voti contrari formalmente espressi.

Come fa ad essere così sicura di smontare e raddrizzare e adeguare una maggioranza con così tante divisioni, i cui esponenti sono costretti, in ogni momento, ad invocare il rispetto di quel vangelo laico dell'alleanza di centro‑sinistra, che è il confuso e fumoso programma di Governo? L'un contro l'altro armati nel denunciare il mancato rispetto del documento da cui ogni verità dovrebbe discendere: si faccia ciò che è scritto, secondo la migliore tradizione di ogni società arcaica.

Non voglio mettere in discussione la legittimità della maggioranza a governare, fare proposte e cercare di approvarle, ma forse una maggiore umiltà non guasterebbe.

Questo linguaggio messianico somiglia molto di più a uno stile teocon che a quello teodem o teopop, al quale facevamo riferimento questa mattina.

Se questo è lo spirito con il quale intendete affrontare le cose, non potremo che dare battaglia in modo duro e fermo; se ci sarà un atteggiamento veramente dialogante (come non avete dimostrato in questa occasione), sapremo certamente essere all'altezza di quel contesto più positivo e costruttivo.

L'inizio, per quanto riguarda l'istruzione pubblica, non è stata incoraggiante. Non possiamo essere d'accordo con questo disegno di legge, perché volete applicarlo in corso d'anno. Anche questa decisione è frutto di un atteggiamento deterministico e per nulla conciliante. Riteniamo grave questa decisione, perché aumenta lo stato di incertezza nelle nostre scuole. È vero che qualcuno poteva anche sapere, ma non è questa una motivazione seria che si possa presentare in un'Assemblea parlamentare a difesa di questa vostra scelta.

Questa decisione non arriverà all'inizio dell'anno scolastico, bensì nel mezzo dell'anno scolastico, a tempo massimo scaduto, per proporre una riforma che comunque cambia in modo sostanziale le regole in campo. Non si cambiano le regole con la partita in corso: questo era il vostro grido di dolore quando il centro‑destra proponeva e approvava la riforma elettorale nello scorcio della precedente legislatura. Questa affermazione non aveva alcun senso in occasione della riforma elettorale, perché non era in corso proprio un bel niente; solo la legislatura era in corso e, finché questa dura, si può approvare qualsiasi legge.

Vi abbiamo chiesto di non approvare questa legge; ora vi chiediamo un minimo di buonsenso per non portare in applicazione la legge durante l'anno scolastico 2006-2007: questo sì è veramente in corso.

In conclusione, la stessa relatrice ci ha ricordato che negli ultimi undici anni, che hanno toccato l'arco di tre legislature, si è provveduto per altrettante volte - tre, appunto - alla modifica della disciplina degli esami di maturità: è veramente troppo, questa ulteriore riforma ce la potevamo proprio risparmiare.

Credo, inoltre, che la maggioranza non abbia ben valutato l'impatto di questa normativa. Penso che dovremmo registrare qualche reazione da parte di studenti, famiglie e scuole paritarie avverso questo provvedimento legislativo. Chissà, forse troveremo anche qualche esponente della maggioranza a sfilare contro.

Se questo provvedimento verrà modificato in futuro, così da essere reso più ragionevole e più largamente condivisibile, allora potrebbe avere migliori fortune. Per il momento il giudizio, e quindi il voto del Gruppo dell'UDC, non può che essere negativo. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).

GAGLIARDI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GAGLIARDI (RC-SE). Signor Presidente, signora Vice ministro, colleghi e colleghe, nell'annunciare il voto favorevole di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea al disegno di legge n. 960, non posso però che partire da una constatazione un po' amara e, cioè, dal fatto che una questione di questa rilevanza è stata seguita con particolare distrazione, non solo da quest'Aula (che, del resto, segue con molta distrazione quasi tutti gli argomenti), ma anche dalla più generale opinione pubblica. In particolare, il sistema dell'informazione ha completamente ignorato questo provvedimento e continuerà ad ignorarlo anche nel giorno in cui esso - come penso - verrà approvato.

Da che cosa nasce questa situazione? Penso ci sia una riflessione specifica da portare avanti sui problemi della scuola, che poi sono anche molto concreti, perchè riguardano la vita concreta di milioni di giovani, di famiglie e dell'intera comunità nazionale. Ma la scuola è considerata interessante soltanto se e nella misura in cui assume la forma dello scandalo, della cronaca.

Un esempio chiarissimo lo abbiamo avuto sotto gli occhi proprio in questi giorni perché tutti gli organi di informazione, i dibattiti televisivi, si sono concentrati su una vicenda alquanto boccaccesca e divertente, anche dal punto di vista concreto. Tuttavia, ciò che stigmatizzo è che la vicenda della professoressa del paesino nell'hinterland milanese che ha strane pratiche sessuali con i suoi allievi, è stata considerata, perfino in quest'Aula, dal senatore Asciutti, come una vicenda in qualche modo esemplare, significativa, o comunque rappresentativa dello stato della scuola italiana quando è invece evidente che siamo di fronte ad un episodio circoscritto.

Oppure, per fare solo un altro esempio, la scuola fa notizia e diventa un tema interessante se qualcuno, come si usa fare con una certa frequenza in questa fase, spiega che gli insegnanti sono sostanzialmente una massa di lavoratori nullafacenti e privilegiati e se un'esponente socialista importante di un Paese a noi vicino - Ségolène Royal - parla male degli insegnanti. La notizia fa allora il giro d'Europa. Potrei continuare a lungo, ma ovviamente andrei fuori tema.

Vorrei solo utilizzare questa occasione, che pure è stata importante, per ricordare a tutti noi che stiamo parlando di questioni che hanno a che fare in profondità con lo stato del Paese, con la Costituzione materiale, con il funzionamento di un'istituzione - mi riferisco alla scuola e al sistema dell'istruzione - che tutti, almeno a parole, continuiamo a considerare fondativa.

Noi siamo quindi favorevoli a questo disegno di legge che consideriamo importante ed urgente perché, come è stato detto in molti interventi, corregge in alcuni punti significativi la legge in vigore. Mi rivolgo al senatore che mi ha preceduto: se una legge viene fatta e rifatta molte volte significa che c'è in essa qualcosa che non funziona e, comunque, non si tratta di una valida ragione per lasciare le cose come stanno.

Corregge il sistema dell'istruzione in un punto chiave che è quello di restituire valore all'esame di Stato e al titolo di studio. Contrasta attivamente la pratica dei diplomifici e - come ricordava la collega Capelli - la tendenza europea ad abolire il valore legale del titolo di studio. Non è certamente una tendenza qualunque e innocente; è parte integrante e una delle conseguenze meno innocenti della pratica neoliberista che tende a deprimere la forza lavoro, a rendere più fragili le tutele dei lavoratori - anche dei lavoratori intellettuali - e a deprimere la mobilità sociale che ha caratterizzato l'Italia nell'ultimo scorcio di quello che il grande storico Hobsbawn ha chiamato «Il secolo breve», quando le masse popolari sono riuscite a entrare nella scuola e il sistema dell'istruzione ha assunto una diversa portata e un diverso valore.

Naturalmente, vi sono altri elementi positivi nel disegno di legge al nostro esame, ma anche alcuni punti che non condividiamo. La questione della legge di parità è tornata in questo dibattito. Voglio solo farvi un accenno: noi non l'abbiamo condivisa allora e continuiamo a nutrire delle riserve. Non è questo però che ci ha spinto a presentare un emendamento correttivo del testo su un unico punto. Non si tratta peraltro di un aspetto che assume solo per noi un valore specifico; non è l'amore per la laicità che ci è caro e spinge a considerare il primato dell'istruzione pubblica sulla privata. È qualche cosa di più significativo dal punto di vista della tenuta di un sistema democratico ed efficiente per tutti.

Sotto questo profilo, pur rispettando un provvedimento in vigore come la legge di parità, in nessun caso si può dire che la scuola paritaria sia identica a quella pubblica. È un fatto su cui forse, anche all'interno della coalizione di maggioranza di cui facciamo parte, sarà bene sviluppare una riflessione approfondita per fare un bilancio della suddetta legge a sei anni dal suo funzionamento.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 17,48)

 

(Segue GAGLIARDI). In questo quadro si capisce perché siamo costretti - come notano molti colleghi dell'opposizione - a correggere le riforme Moratti in alcuni momenti significativi dal punto di vista strutturale. Infatti, cari colleghi, la scuola italiana di cui parlate ora è anche, in gran parte, frutto del quinquennio alle nostre spalle. È il frutto delle riforme Moratti, di una filosofia profonda che credo debba costituire in modo particolare oggetto di riflessione.

Alla base di tale filosofia è l'idea che la conoscenza (secondo un luogo comune, noi viviamo nella società della conoscenza) sia un bene da privatizzare, da «elitizzare» e da mercificare. È questa la concezione fondamentale che ci divide, perché la conoscenza, per sua natura profonda, non può essere soggetta a una logica merceologica. La conoscenza ha senso, si arricchisce, assume anche una funzione di promozione democratica soltanto e nella misura in cui diventa un elemento di diffusione più forte. La conoscenza non si consuma: più persone accedono alla medesima, più essa stessa può arricchirsi e assumere il valore di dimensione vera, più articolata, ricca e slegata da dogmi o identità schematiche.

Allora, qual è la differenza?

 

BIONDI (FI). Questo l'ha detto Bersani!

 

GAGLIARDI (RC-SE). Allora qual è la differenza tra la destra e la sinistra, tra il Governo precedente e quello attuale anche sugli esami di maturità? Che noi, anche con le nostre differenze e le nostre articolazioni, pensiamo ad una scuola per tutti, a una scuola di qualità per tutti.

Chi pensa ad un'idea di scuola elitaria o per le classi dirigenti, come è stato fino ad una lunga fase della storia umana, fa presto a fare una buona scuola o una scuola eccellente. Fare una buona scuola alla quale tutti e tutte possano accedere è per noi non solo un grande problema di strategia politica e culturale, ma è uno dei cardini della nostra democrazia. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).

VALDITARA (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che anche la maggioranza possa dare atto ad Alleanza Nazionale di aver svolto un'opposizione costruttiva. Noi abbiamo scelto deliberatamente di non ricorrere a forme ostruzionistiche, perché riteniamo che la scuola sia un bene comune che non può essere oggetto di una battaglia politica di parte. Ciò ovviamente non toglie che intendiamo portare avanti battaglie anche dure per una scuola di qualità.

Senatrice Gagliardi, ho ascoltato con grande attenzione il suo intervento. Noi crediamo in una scuola che dia un'opportunità a tutti; una scuola che sappia valorizzare i talenti, le diversità e il merito: questo è il senso della riforma Moratti e dell'atteggiamento di Alleanza Nazionale in questo dibattito che è stato certamente, e soprattutto in Commissione, anche molto alto.

Detto questo, il nostro giudizio sulla riforma in esame è complessivamente negativo e per capire il perché di questo nostro atteggiamento dobbiamo partire dalla considerazione dei risultati che ottengono i nostri studenti e che sono senz'altro negativi, come attestato da numerose indagini (ad esempio, OCSE-PISA).

Ieri vi ho letto i risultati dell'indagine dell'INVALSI per cui addirittura il 77 per cento dei ragazzi del liceo non sa calcolare i tre quinti di 180. Da queste indagini, come vi ho letto ieri, risulta che sei studenti su dieci non sono riusciti a calcolare l'aumento percentuale di due bollette della luce. Vi ho letto ieri risultati particolarmente inquietanti, secondo cui una gran parte degli studenti di liceo non ha saputo dare una risposta ad una semplice domanda: se hai 300 euro e, dopo essere stato in vacanza sette giorni, torni con 55 euro, quanto hai speso in media al giorno? Ebbene, credo che probabilmente ci sia da valutare non soltanto gli studenti, ma innanzitutto quegli insegnanti che non hanno saputo trasmettere un'idea di scuola adeguatamente formativa.

La riforma in esame è stata una grande occasione mancata e forse ha deluso sinceramente molti di noi. La scuola che esce da questa riforma è sempre la solita scuola: è mancato un colpo d'ala. Ci saremmo aspettati ben altro, ci saremmo aspettati delle vere novità. Le novità più significative, invece, paradossalmente sono quelle già contenute sostanzialmente, magari in forma leggermente diversa, nel decreto Moratti che voi avete sospeso.

Parliamoci chiaro: la nuova disciplina sugli ottisti, cioè i ragazzi che saltano l'ultimo anno, le norme di contrasto ai cosiddetti diplomifici, la reintroduzione dello scrutinio di ammissione alla maturità, il fatto che i debiti formativi debbano essere scontati per potere accedere alla maturità, il rapporto con il mondo dell'università, sicuramente molto più organico nella legge Moratti, la legge n. 53 del 2003, tutto questo lo avevamo già approvato noi. Cari amici, alcuni di voi non c'erano nella passata legislatura. Sappiate che in Commissione si è discusso molto, ma erano misure già contenute nel decreto Moratti che - ripeto - voi avete sospeso.

C'è un ritorno al passato, c'è Berlinguer che ritorna. Si prevede che i commissari saranno per metà esterni. A tale riguardo, ieri vi ho letto le cifre, le percentuali delle promozioni. Se si ricorre a commissari esterni, significa che si vuole garantire una valutazione più rigorosa e seria. Eppure, nel 2001 è stato promosso il 96,4 per cento dei ragazzi e nel 2002, con la riforma Moratti della maturità, e quindi con i commissari tutti interni, il 95,7 per cento dei ragazzi ha superato l'esame. Dovrei concludere, allora, che evidentemente la riforma Moratti era persino più selettiva della vostra. Sarebbe una considerazione banale, perché potrebbe essere un caso. Negli anni successivi, però (è una coincidenza o forse non lo è), quella media si è attestata sul 96,5 per cento, quindi sostanzialmente la stessa. Allora, non dobbiamo preoccuparci di quanti commissari interni o esterni stanno in commissione, ma dobbiamo avere in mente un nuovo modello di scuola.

Ritengo che nel testo del disegno di legge vi sia qualche passaggio positivo, ottenuto nel corso dei lavori in Commissione. Penso per esempio all'emendamento di Alleanza Nazionale approvato all'unanimità, in base al quale per la prima volta, dopo tantissimo tempo, gli studenti non soltanto dovranno affrontare le materie dell'ultimo anno, ma dovranno anche dimostrare di possedere le basi culturali generali. Come ho detto nel dibattito in Commissione, è evidente che un ragazzo interrogato in filosofia, se gli viene chiesto chi fosse Platone, non può esimersi dal rispondere solo perché lo ha studiato due anni prima. Insisto molto sulla questione delle basi culturali generali, perché certamente è un miglioramento interessante.

Ci sono però molti aspetti sicuramente negativi. Penso per esempio alla violazione dell'autonomia universitaria, o a quella norma che prevede che i commissari esterni siano sostanzialmente della stessa area. Stamattina vi ho letto il testo dell'ordine del giorno firmato da me e dal senatore Ranieri (quindi da un esponente illustre della vostra maggioranza), accolto dal Governo, che auspica un superamento di questi limiti, cioè che i commissari esterni possano venire non solo da quella determinata Regione ma anche da oltre i confini regionali.

In definitiva, ci aspettavamo una riforma che non fosse precaria, transitoria. Dal dibattito in Commissione, ma anche da alcune dichiarazioni espresse dal vice ministro Bastico, emerge invece che questa riforma dovrà essere in qualche modo ritoccata, quando si affronterà il problema della riforma delle superiori.

E allora, cari amici, dobbiamo dire «basta» a questa scuola‑laboratorio permanente. Credo che i docenti, gli studenti e le famiglie siano stanchi di una scuola che viene continuamente rivoltata come un calzino, con provvedimenti che sono poi sempre gli stessi e che non innovano significativamente.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 18,03)

 

(Segue VALDITARA). Ho insistito molto sulla terza prova, organizzata e gestita dall'INVALSI. Ho anche detto che per Alleanza Nazionale era la cartina di tornasole. Cari amici della maggioranza, vi rendete conto che quei risultati, probabilmente, sarebbero diversi, se ci fosse una cultura della valutazione seria e non quella che suggerisce il ministro Fioroni, che propone di effettuare al massimo una valutazione a campione di qualche scuola? Se i ragazzi venissero valutati ogni due anni per poter valutare le scuole, probabilmente quei risultati sarebbero diversi. La valutazione delle scuole c'è ormai in tutto il mondo, rendiamocene conto!

Avete difeso una terza prova gestita internamente dalla scuola che francamente è ridicola, non ha alcun senso. Bene ha detto la senatrice Capelli che è un pasticcio, un tentativo di compromesso per venire incontro alle esigenze dell'opposizione e a quelle della maggioranza, che invece andavano in senso diverso (tranne forse qualche persona più illuminata).

Dobbiamo volere una scuola che responsabilizzi veramente. Per esempio, mi ha stupito che in Commissione si sia tentato di lanciare il sasso, e nessuno abbia approfittato di quegli emendamenti dell'opposizione che stabilivano un limite di assenze per accedere alla maturità, per affrontare un problema che in Italia viene sempre messo sotto il tappeto. Siamo l'unico Paese al mondo ad avere le occupazioni delle scuole come dato permanente nel nostro sistema scolastico: la scuola happening. Credo non se ne possa più. Cito l'articolo di «Liberazione», comparso questa estate, a firma di Tiziano Tussi, nel quale si sottolineava la necessità di affrontare questo problema, perché problema di serietà della scuola. Allora, perché non approfondire? Perché non prendere spunto da qualche elemento positivo che pure traspare ogni tanto nel mondo culturale che vi accompagna?

Senatore Ranieri, lei è persona troppo intelligente per non capire che le vostre divergenze sono molto diverse da quelle differenze di posizioni che si sono manifestate nel dibattito, per esempio, tra noi e Forza Italia. Forza Italia ha preferito la scelta dei commissari tutti interni per rivendicare una continuità che, peraltro, era frutto di un mero calcolo contabile, esattamente come voi non avete avuto il coraggio di scegliere i commissari tutti esterni, perché certamente costano, perché sono riforme costose. Ma quando voi scegliete di dire no alla valutazione o di discriminare tra docenti di scuole paritarie e docenti di scuole statali, lo fate per ragioni culturali, perché all'interno della maggioranza ci sono componenti che guardano al passato e che sono conservatrici.

Per concludere, dobbiamo guardare seriamente al futuro. Ma cosa possiamo fare insieme per la scuola italiana? Quando dissi che Alleanza Nazionale era disponibile a ragionare, ero sinceramente orientato ad un dibattito in cui offrire un apporto positivo per l'evoluzione della nostra scuola. Proviamo ad accendere un sogno, se sarà possibile. Perché, per esempio, non iniziamo a lanciare l'idea di stipendi finalmente legati al merito? Perché tutti gli insegnanti devono essere pagati allo stesso modo, sia che lavorino seriamente e si autoaggiornino sia che non facciano nulla? Perché non varare un serio sistema di valutazione delle scuole? Perché non varare un'area contrattuale separata, come la parte avanzata del sindacato rivendica, per distinguere e nobilitare gli insegnanti rispetto al personale, per esempio, non docente, che svolge un ruolo fondamentale, ma che deve avere altre situazioni contrattuali dal punto di vista della base di riconoscimento giuridico? Perché non incoraggiare l'autoaggiornamento? Perché non andare verso quel budget di istituto che è una grande conquista di molti altri Paesi occidentali?

Questi sono problemi seri. Temo però che, nonostante qualcuno di voi sia disponibile a confrontarsi, queste proposte rimarranno sul tavolo, perché da parte vostra, purtroppo, non c'è una maggioranza culturalmente in grado di affrontare seriamente i problemi della scuola italiana. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Congratulazioni).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, intervengo per dichiarare il voto contrario del Gruppo di Forza Italia sul provvedimento in esame.

In premessa vorrei ricordare quel che è accaduto con il decreto Bersani-Visco, o meglio, Visco-Bersani. Si è parlato per un mese intero dei tassisti, poi, alla fine, abbiamo scoperto le nefandezze della legge Visco, che a suo tempo fu detta Bersani. Oggi parliamo degli esami di Stato per non parlare della riforma della scuola superiore. (Applausi dal Gruppo FI). Questa è la realtà. Il piccolo cappello di un manichino nudo, che non si vuole vestire.

Dico questo perché voi e il Governo non avete chiaro in testa cosa volete fare. Mi rivolgo adesso al sottosegretario Bastico. Forse, con l'obbligatorietà a sedici anni, vogliamo mettere gli studenti in condizione di frequentare la scuola in maniera proficua, in base alle loro possibilità (e quindi sono aperte tutte le varie possibilità, nel senso che da un istituto possono passare ad un altro e l'obbligatorietà può essere anche effettuata nella formazione professionale), oppure si applica il modello Bastico dell'Emilia-Romagna, dove ogni tanto, due giorni alla settimana, si va a fare la formazione professionale e poi si torna a scuola a scaldare il banco? (Applausi dal Gruppo FI). Questa è una presa in giro nei confronti degli studenti italiani che hanno difficoltà; non è questa la soluzione.

Si dice che si vuol portare avanti il biennio unico; ma, in questo caso, si deve aver chiaro il quadro generale. Qual è il quadro generale? Non c'è. (Applausi dal Gruppo FI). Allora si viene qui a parlare degli esami di Stato.

Vedete, è fuor di dubbio che, in sede di Commissione, tanti emendamenti dell'opposizione, compresi i miei e quelli del mio Gruppo, sono stati accettati dalla maggioranza; ma vi ricordo che non è un favore che avete fatto voi a noi, è un favore che abbiamo fatto noi a voi. (Applausi dal Gruppo FI). Il vostro disegno di legge, infatti, era stato scritto velocemente ed in maniera non corretta. Noi abbiamo apportato le giuste correzioni, tramite emendamenti correttivi; gli emendamenti seri, di politica seria, non sono stati accettati né in Commissione, né in quest'Aula.

Veniamo ad un altro punto. Mi ricordo che ci avete sempre attaccato, per cinque anni di fila, per il fatto che il ministro Moratti ha parlato poco con gli operatori scolastici; la famosa concertazione. Ebbene, vi domando: di questa riforma degli esami di Stato con chi avete parlato? Ditemi di una riunione che avete fatto con qualcuno. Avete parlato forse con i ragazzi che ci stanno ascoltando dalle tribune qui sopra? No. Avete parlato con qualche istituzione scolastica? No. Avete convocato qualcuno? No. Questa è la realtà: non c'è concertazione. (Applausi dal Gruppo FI). Però voi, in campagna elettorale, avete portato avanti questa bandiera, dicendo proprio che avreste parlato con gli operatori scolastici. È un falso. Ma in campagna elettorale di bugie se ne dicono tante, e voi sapete come si dicono.

Il problema - ripeto - non è l'esame di Stato. Il problema è ormai storico per questo Paese: bisogna invertire la tendenza negativa delle nostre scuole. La tendenza negativa delle nostre scuole è che c'è poca serietà negli studi, poca serietà negli apprendimenti, poca serietà nel contesto sociale nei confronti della scuola. Si può dire che oggi la scuola è quasi un parcheggio; che lo studente studi o meno, non cambia nulla. Il problema è che non bisogna disperdere nessuno, come all'università. Per non disperdere nessuno e far sì che le statistiche si alzino, dobbiamo promuovere tutti. In questo modo, non facciamo assolutamente il bene né degli studenti, né della società, né di questo Paese.

La senatrice Gagliardi - che è uscita, ma che io ho ben ascoltato - mi rimproverava il fatto che io ricordavo...

 

PRESIDENTE. La senatrice Gagliardi è presente in Aula, senatore Asciutti.

 

ASCIUTTI (FI). Ah sì, di spalle, mi gira il tergo; non è un problema.

La senatrice Gagliardi - dicevo - mi rimproverava di aver preso come spunto un fatto, che spero anch'io essere un fatto unico. Ma il problema è un altro: non c'è più, nella società, quel senso di sacralità nei confronti della scuola che un tempo c'era. È lì il problema: l'abbiamo completamente distrutto. Allora bisogna tornare ai valori di un tempo. (Applausi dal Gruppo FI).

Oggi, purtroppo, nella scuola si dice che è tutto permesso, è tutto consentito, in nome di una falsa libertà. Malgrado questo, posso dire che nel testo è positivo almeno il ripristino dei requisiti di ammissione, che - vi ricordo - fu il vostro ministro Berlinguer ad abolire, proprio per portare avanti il discorso del «tutti promossi».

Oggi finalmente ponete rimedio, ma questo rimedio lo avevamo già posto noi con la riforma attuata con la legge n. 53 del 2003 e nelle proposte di legge sugli esami di Stato che devono essere terminali dopo l'applicazione della riforma.

Altri due punti e finisco, signor Presidente; si è tornati in quest'Aula, come in Commissione, ad accentuare quello sterile pregiudizio tipico di una certa sinistra nei confronti delle scuole paritarie. A nostro avviso, per gli studenti deve essere libero l'accesso al servizio pubblico di istruzione e, quindi, sia alle scuole statali che a quelle paritarie, senza distinzione e senza pregiudizi.

La senatrice Pellegatta ricordava la legge di parità; no, lei può essere contro la legge di parità e comprendo, come dice la Gagliardi, ma la legge di parità è chiara. Tale legge pone allo stesso livello, come l'articolo 33, terzo comma, della Costituzione prevede, sia le scuole paritarie che le scuole non statali che fanno entrambe parte, senatrice Gagliardi, del servizio pubblico di istruzione. Non confondiamo statale con pubblico perché anche le scuole paritarie fanno parte del servizio pubblico.

Il problema, poi, significativo e culturale che era fondante di una riforma dell'esame di Stato, che metteva in discussione negli anni precedenti il tutto, era la famosa terza prova che anche voi avete compreso, accettando in parte l'emendamento dell'opposizione, ma non accettandolo nel suo complesso. Se non andiamo avanti con la terza prova per mettere in condizioni di comprendere che ciò che è fondamentale sono le conoscenze dei saperi e non il nozionismo, non riusciremo a modificare il livello culturale del Paese; è questa la realtà delle cose.

Avete appena accolto, quasi come fosse un ordine del giorno o poco più, in legge, questo nostro pensiero; ma non è un nostro pensiero, è il pensiero dell'Europa. Noi siamo fuori dell'Europa. Come del resto siamo fuori dell'Europa - non me ne vogliate - per l'obbligatorietà del valore legale del titolo di studio. Siamo, forse con l'Argentina, gli unici Paesi al mondo che hanno il valore legale del titolo di studio. Non è un problema, perché che ci facciamo con il valore legale del titolo di studio? Dovete spiegarmi che cosa ci facciamo! Almeno, a quel punto, riesco a capire il significato forte del valore legale del titolo di studio, oggi, in questo Paese.

Concludo, signor Presidente, perché il lavoro svolto in Commissione è stato in un certo senso proficuo, poi ci siamo ritrovati in Aula, in questo teatrino, dove nulla è consentito all'opposizione di ottenere perché altrimenti il popolo, gli elettori, non capirebbero. Vogliamo continuare invece a far capire agli elettori le difficoltà che voi avete con questo Governo e questa maggioranza, dove siete sempre, tutti i giorni, sotto ricatto della sinistra radicale. (Applausi del senatore Amato).

Questa è la realtà e questo testo è completamente pieno di questi ricatti. Giustamente, qualcuno mi suggerisce di ricordare che gli elettori sono seri e non sono assolutamente pazzi, come il vostro capo del Governo va tutti i giorni dicendo. (Applausi del senatore Amato. Applausi ironici del senatore Liotta).

PRESIDENTE. Grazie, senatore Asciutti, ringraziamo anche, per il sostegno, il senatore Amato che ha una predisposizione all'applauso veramente notevole, sembra amplificato.

RANIERI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RANIERI (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, abbiamo svolto una discussione intensa e seria sulla scuola che finalmente è entrata in quest'Aula e ha visto riconosciuta, in questi giorni di dibattiti, la dignità e l'importanza che ha nella società del nostro Paese.

Abbiamo presentato una riforma che aveva l'obiettivo fondamentale di restituire serietà all'esame di maturità, di rispondere ad un allarme rispetto all'esame di maturità che era stato provocato da un'improvvida riforma del Governo di centro-destra, quello che rendeva tutti interni i membri delle commissioni. Una riforma che ha provocato abusi pesanti.

Io vedo solo una cifra, e mi sembra incredibile. Nel 1999, primo anno di applicazione della paritaria, i privatisti che sostenevano esami in istituti parificati paritari erano 207, lo 0,4 della popolazione di riferimento. Dopo la riforma Moratti sono diventati 19.040, il 26,9 della platea di riferimento. Mi riferisco a certi istituti paritari, ai diplomifici dove la magistratura ha scoperto che si vendevano persino gli esami di maturità. Rispetto a questa situazione si erano indignate non solo le scuole pubbliche ma anche le scuole paritarie serie.

Leggete il documento della Federazione italiana delle scuole cattoliche che ci chiede di superare questa emergenza e di istituire commissioni con tre membri esterni, tre membri interni ed un Presidente, esattamente come emerge da questo disegno di legge.

Su questo punto, ho apprezzato molto il contributo fornito dall'opposizione. Ma le vostre proposte su questo punto nodale erano assolutamente divaricanti. Alleanza nazionale, con il senatore Valditara, ha presentato un emendamento dove si prevedeva che tutti i membri fossero esterni. Il senatore Asciutti ha presentato un altro emendamento, dove si prevedeva che tutti i membri fossero interni. Il problema è che avete anche votato tali emendamenti tra di voi, pure se questi prevedevano l'opposto. Se gli emendamenti a firma Valditara e Asciutti fossero passati entrambi, che tipo di commissione avremmo avuto? Come avremmo organizzato gli esami di maturità il prossimo anno?

Nella nostra maggioranza discutiamo apertamente di determinati punti e quando non siamo d'accordo, votiamo in Aula in maniera diversa. La senatrice Capelli ha presentato un emendamento che noi non condividevamo e che non abbiamo votato. Sugli argomenti per i quali non c'è accordo, in Aula votiamo in maniera diversa. Per favore, la prossima volta imparate anche voi qualcosa su questo.

Su tutto il resto la senatrice Capelli, la senatrice Gagliardi ed io eravamo d'accordo perché abbiamo condiviso in Commissione, come anche con voi, un percorso di costruzione unitaria del disegno di legge. E' il disegno di legge di tutta la maggioranza, e per alcuni aspetti ha ricevuto anche un vostro contributo importante e significativo.

Quanto all'esame di maturità, parlerò di pochissimi argomenti. Sull'università, il senatore Valditara afferma che si lede l'autonomia universitaria se si chiede a essa di dare valore ai risultati dell'esame di Stato. Noi abbiamo chiesto all'università di dare valore e non di assumere automaticamente i risultati. Dare valore è importante perché poi è difficile recuperare serietà a qualcosa che non ha valore.

Se sosteniamo che il risultato dell'esame non deve aver valore per l'ammissione all'università, se discutiamo di abolire il valore legale del titolo di studio è difficile risultare credibili nel volere ridare serietà a quanto contemporaneamente facciamo di tutto per svalorizzare.

Siccome è stato detto che abbiamo affrontato il tema dell'esame di maturità per non parlare di scuola, negli ultimi cinque minuti proprio di scuola voglio parlare. E' emerso da questo dibattito un concetto strano in virtù del quale una scuola è tanto più seria quanto più boccia. Io non sono d'accordo, e neanche l'OCSE. La scuola italiana boccia troppo in quanto lascia fuori scuola il 30 per cento degli iscritti in prima superiore. I Paesi più seri sono quelli con i più alti livelli di apprendimento e il più basso livello di dispersione.

In Finlandia, i cui risultati OCSE citate sempre per dimostrare quanto brutta sia la scuola italiana, ha alti livelli di apprendimento ma diploma il 93 per cento degli iscritti in prima superiore: questa è la serietà che bisogna acquisire.

Una scuola inclusiva è una scuola seria. È questo l'obiettivo cui tendere, che si evince anche da una analisi attenta dei dati OCSE-PISA, che vi invito a leggere e studiare. Basta con il citare solo i dati generali. La scuola italiana è messa sotto accusa dall'OCSE-PISA perché non solo abbassa i rendimenti medi, ma anche perché ha il più basso indice di equità. E' un sistema scolastico in cui le differenze non dipendono dalle differenze tra gli individui, ma dal tipo di scuola cui si è iscritti. Le eccellenze sono tutte per il liceo, mentre i punti bassi sono tutti per l'istruzione e la formazione professionale. A questo bisogna porre rimedio e costruire un'idea del merito che, eviti di essere contrassegnato da divisioni classiste.

Per questo siamo per il biennio unitario, che non vuol dire unico, ma che mette insieme il sapere e il saper fare; che integra i saperi, ma che punta a non rendere irreversibile e rigida la scelta, che poi si riproduce puntualmente nei livelli di apprendimento dei ragazzi a seconda della scuola frequentata.

Di questi argomenti ha finalmente cominciato a parlare Draghi, non i pedagogisti: l'altro giorno, intervenendo al convegno Unioncamere, ha detto che la scuola è il tallone d'Achille della competitività del Paese e che intervenire sulla scuola è assolutamente necessario; su quella scuola che voi avete governato per cinque anni e noi per cinque anni prima. Basta darsi le colpe! Diciamo che bisogna intervenire, senza citare i risultati dell'OCSE-PISA come fosse colpa di Berlinguer.

Credo che dopo sei mesi si debba smettere di dare la colpa al Governo precedente. Avete continuato, tutte le volte che arrivavano i rapporti OCSE-PISA, a dire che la colpa era di chi era intervenuto prima, anche dopo cinque anni, anche ora che fate opposizione. Se vogliamo davvero recuperare un livello di serietà, smettiamola! Draghi, faceva questo discorso all'Unioncamere, dove si presentava il rapporto tra i fabbisogni formativi delle imprese. Sapete cosa è emesso? Che al 38, 4 dei prossimi assunti dalle imprese italiane non è richiesta nemmeno la scuola dell'obbligo. Le previsioni di assunzioni di laureati sono l'8,4 nel sistema delle imprese italiane.

Se vogliamo fare una battaglia per il merito e per il valore del merito, dobbiamo sapere che va combattuta su due fronti: dare qualità al sistema delle imprese e al sistema scolastico, perché o ricongiungiamo questi due aspetti o non andiamo avanti. Stiamo provando a fare questo duplice cammino con la finanziaria e ci abbiamo provato con un decreto precedente! Provate a leggere così la legge finanziaria ed il decreto Bersani, tentativo, quest'ultimo, di spostare in avanti la qualità delle imprese e la capacità delle imprese di internalizzare il sapere, di abbattere le barriere corporative al merito che esistono nel sistema delle professioni. Nella scuola bisogna fare un movimento analogo in direzione del merito. Gli interventi previsti nella finanziaria - le sezioni primavera, il piano degli asili nido, l'obbligo scolastico a sedici anni, un vero sistema di educazione degli adulti - sono i passi da fare per la scuola su questo terreno.

L'esame di maturità deve essere collocato in questo percorso. Spero che l'Italia e il mondo della scuola lo sappiano leggere non come episodio a sé, ma come tappa fondamentale di tale percorso. (Applausi dal Gruppo Ulivo. Congratulaizoni).

ASCIUTTI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.

  

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

  

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 960, 923 e 938

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, il disegno di legge n. 960, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).

 

Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 923 e 938.

(omissis)