Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e universita' - (AC 1961 ed abb.)
Riferimenti:
AC n. 1399/XV   AC n. 1614/XV
AC n. 1961/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 72
Data: 04/12/2006
Descrittori:
ESAMI DI STATO   SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione
Altri riferimenti:
L n. 1 del 11-GEN-07     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra scuola e universita'

(AC 1961 ed abb.)

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 72

 

 

4 dicembre 2006


 

Per l’esame parlamentare dell’Atto Camera 1961, concernente gli esami di Stato conclusivi dei percorsi di istruzione secondaria superiore ed il raccordo tra scuola ed università, sono stati predisposti due dossier:

il dossier Progetti di legge n. 72 contenente il testo del progetto di legge approvato dal Senato e delle proposte di legge abbinate; la scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa, riferimenti normativi, testi a fronte e dati statistici;

il dossier n. 72/1 recante l’iter al Senato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File: CU0049.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto del provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961)6

§      Le proposte di legge abbinate  9

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Necessità dell’intervento con legge  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  11

§      Impatto sui destinatari delle norme  13

Schede di lettura

Contenuto del provvedimento trasmesso dal Senato - (AC 1961)17

§      Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente  17

§      L’attuale disciplina degli esami conclusivi dei percorsi d’istruzione secondaria superiore  18

§      Articolo 1 (Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).21

§      Articolo 2  (Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).35

§      Articolo 3  (Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).39

Proposte di legge

§      A.C. 1961, (Governo), Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università  43

§      A.C. 1399, (on. Angela Napoli), Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  56

§      A.C. 1614, (on. Aprea ed altri),Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore  66

Testi a fronte

§      Testo dell’AS 960 (Governo) a fronte con il testo proposto dalla 7^ Commissione del Senato e con il testo approvato dall’Assemblea  79

§      Testo dell’articolo 1 dell’ AC 1961 a fronte con gli articoli della legge 425/1997 modificati97

Normativa

§      Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana. (Artt. 33, 116 e 117)109

§      L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Art. 16)114

§      D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (Artt. 191 e 397)116

§      L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. (Art. 21, co. 20-bis)121

§      D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281. Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. (Art. 8)123

§      L. 10 dicembre 1997, n. 425. Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.125

§      D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425.133

§      L. 2 agosto 1999, n. 264. Norme in materia di accessi ai corsi universitari.159

§      D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275. Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.164

§      L. 10 marzo 2000, n. 62. Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione.181

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002). (Art. 22, co. 7)187

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004). (Art. 3, co. 92)189

§      D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286. Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53. (Art. 3)191

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005). (Art. 1, co. 130)193

§      D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53. (Artt. 13 e 14)194

§      D.L. 5 dicembre 2005, n. 250. Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. (Art. 1-bis)197

Parere CNPI

§      Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione – Parere su schema di disegno di legge recante: disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore – 16 settembre 2006  203

Dati statistici

§      Esami di Stato 2006 – Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Stampa  211

§      Indagine campionaria sugli esiti degli scutini e degli esami di licenza – anno scolastico 2005/2006 – Ministero della Pubblica Istruzione – Direzione Generale per gli studi e la programmazione Ufficio Statistisco I215

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1961

Titolo

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

Iniziativa

 

Settore d’intervento

Istruzione  Università

Iter al Senato

si

Numero di articoli

3

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

17 novembre 2006

§          annuncio

19 novembre 2006

§          assegnazione

19 novembre 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1399

Titolo

Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione

Iter al Senato

no

Numero di articoli

14

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

18 luglio 2006

§          annuncio

22 settembre 2006

§          assegnazione

22 settembre 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Numero del progetto di legge

1614

Titolo

Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Istruzione

Iter al Senato

no

Numero di articoli

4

Date

 

§          presentazione o trasmissione alla Camera

5 settembre 2006

§          annuncio

26 settembre 2006

§          assegnazione

26 settembre 2006

Commissione competente

VII Cultura

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, XI, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Struttura e oggetto

Contenuto del provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961)

Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 15 novembre scorso, è volto a modificare la disciplina dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore, novellando alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

 

Il testo si compone di tre articoli.

 

L’articolo 1 sostituisce le disposizioni contenute negli articoli 2 (Ammissione all’esame di Stato), 3 (Contenuto ed esito dell’esame) e 4 (Commissione e sede di esame) della legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo le seguenti linee direttrici:

 

con riguardo all’ammissione dei candidati:

§      introduzione del vincolo della valutazione positiva in sede di scrutinio finale  e dell’ avvenuto recupero degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

§      nuovi requisiti per l’abbreviazione per merito dei cosiddetti “ottisti”; a questi ultimi, oltre alla votazione di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno di corso, si richiede infatti una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina nei due anni antecedenti ed una carriera scolastica priva di ripetenze;

§      prescrizione della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma;

§      applicazione, ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, della disciplina prevista per i candidati esterni;

 

con riguardo alle prove d’esame:

§      accentuazione della dimensione tecnico-pratica della seconda prova per gli istituti tecnici, professionali ed artistici ed eventuale svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

§      attribuzione della scelta delle prove nazionali al Ministro della pubblica istruzione e della predisposizione dei modelli per la terza prova all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), con contestuale modifica delle competenze assegnate a quest’ultimo;

§      modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione con incremento del “peso” attribuito al credito scolastico (da 20 a 25 punti) e flessione del “peso” attribuito al colloquio (da 35 a 30 punti); resta invariato il punteggio attribuito alle prove scritte;

 

con riguardo alla commissione di esame:

§      ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe;

§      definizione del numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità.

 

 

L’articolo 2 prevede una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza, con i seguenti obiettivi (comma 1)e principi e criteri direttivi (comma 2):

 

§         realizzare - nell’ultimo anno del corso di studi - percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro (comma 1, lett. a)), prevedendo le modalità di raccordo tra le scuole e le predette istituzioni nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro, da realizzarsi anche attraverso la partecipazione di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore (comma 2, lett a));

 

§         potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione post-secondaria (comma 1, lett. b)), prevedendo apposite modalità per la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l’ammissione ai corsi di laurea, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari (comma 2, lett b));

 

§         valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso (comma 1, lett. c)), prevedendo che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, e valorizzando le discipline tecnico-scientifiche (comma 2, lett c));

 

§         incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione (comma 1, lett. d)) prevedendo incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e individuando le modalità di certificazione del risultato di eccellenza; (comma 2, lett d));

 

 

L’articolo 3 reca, infine, le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e alcune abrogazioni.

 

Il comma 1 mantiene in vigore - per i candidati agli esami di Stato negli anni scolastici 2006-2007 e 2007-2008 - le disposizioni previgenti in materia di debiti formativi ed attribuzione del punteggio per il credito scolastico.

 

I commi 2, 4 e 5 recano le disposizioni di carattere finanziario. Con riferimento ai compensi per i membri delle commissioni d’esame, in fase di prima attuazione e nelle more delle norme contrattuali, viene stabilito un limite di spesa pari a 138 milioni di euro, cui si aggiungono 5 milioni di euro per le incentivazione previste dall’articolo 2; a tali oneri si provvede, oltre che con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, con le risorse destinate al piano programmatico per l'attuazione della legge Moratti[1].

 

 

Il comma 3 dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal provvedimento:

 

§         l’art. 22, co. 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di composizione delle commissioni d’esame, ad eccezione dell’ultimo periodo contente l’autorizzazione di spesa;

§         l’art. 13, co. 4, e l’art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, riguardanti, rispettivamente, l’ammissione e alcune norme in materia di svolgimento dell’esame di Stato;

§         l’art. 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente le competenze dell’INVALSI in materia di predisposizione e gestione delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione.

 

Il comma 6 riguarda, infine, l’entrata in vigore della legge.

 

(Per ulteriori approfondimenti confronta la scheda di lettura sul contenuto del provvedimento).

Le proposte di legge abbinate

Al provvedimento in esame sono abbinate due proposte di legge di iniziativa parlamentare: AC 1399 ( Angela Napoli), recante Nuova disciplina degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e AC 1614 (Aprea e altri), recante Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; se ne dà conto di seguito evidenziando le differenze rispetto al provvedimento approvato dal Senato.

 

In particolare, la pdl 1399 si compone di 14 articoli volti a ridisciplinare l’esame di stato e le sue finalità nonché i requisiti di ammissione; quest’ultima è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Sono quindi dettate norme riguardo alla sede d’esame, alla valutazione del curriculum scolastico, allo svolgimento delle prove. L’esame consiste in tre prove scritte e un colloquio vertente su tutte le materie dell’ultimo anno di corso. Riguardo alla valutazione delle prove d’esame, è previsto che la commissione si divida in sottocommissioni e che assegni un punteggio fino a 40 punti per le prove scritte e fino a 30 punti per il colloquio.

La commissione di esame è costituita da un presidente e, per due terzi delle discipline di esame, da commissari esterni (tratti da albi nazionali) per le restanti discipline da commissari interni, scelti a rotazione. I compensi per la commissione di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica.

Sono quindi regolati i compensi per la commissione d’esame e dettate norme specifiche per i candidati portatori di handicap.

L’attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge è demandata ad un regolamento ministeriale.

 

Quanto alla pdl 1614, essa si compone di quattro articoli che modificano i corrispondenti articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

All’articolo 1 si richiamano le finalità dell’esame di Stato. All’articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 226 del 2005 relative ai requisiti di ammissione all’esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe e la previsione del superamento dei debiti formativi. Sono quindi dettate disposizioni relative ai candidati esterni nonché la disciplina per le abbreviazioni per merito. All’articolo 3 vengono definite le prove d’esame; le due prime prove scritte sono predisposte dalle istituzioni scolastiche coerentemente con il progetto educativo di istituto; la terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, viene predisposta dall’INVALSI. Per il punteggio finale la commissione dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può inoltre far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. All’articolo 4 si ripropone la commissione interna con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto i provvedimenti intervengono su norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dai provvedimenti in esame attengono alla materia “norme generali sull’istruzione” di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.).

 

Per quanto concerne le disposizioni costituzionali rilevanti in materia scolastica occorre inoltre fare riferimento all’articolo 33, secondo comma, Cost., secondo il quale “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Quanto al riparto di competenze, il secondo comma dell’articolo 117, Cost., rimette , come si è detto, alla competenza esclusiva statale la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” (lett. n)) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m)), mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 rimette alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. L’art. 116, terzo comma, infine, prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia scolastica possano essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione interessata.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

L’intervento di modifica alle norme di rango primario rende necessario l’adeguamento della normativa secondaria, già prevista dall’articolo 1 della legge n. 425 del 1997 (cui si è data attuazione con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323).

Occorrerebbe valutare l’opportunità di prevedere una norma esplicita di autorizzazione all’adeguamento del predetto regolamento, anche intervenendo sul comma 2 dell’articolo 1 che reca la predetta autorizzazione.

Attribuzione di poteri normativi

Con riferimento al provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961), si segnala:

·         il comma 1 del nuovo articolo 2 demanda ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione le modalità con cui gli alunni devono saldare i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici per essere ammessi all’esame di Stato;

·         il comma 1 del nuovo articolo 4 demanda ad un decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione le modalità e i termini per la definizione delle materie di esame da affidare ai commissari esterni; si prevede inoltre che la commissione d’esame sia nominata dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale sulla base di criteri determinati a livello nazionale;

·         il comma 5 del nuovo articolo 4 demanda ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare, l’individuazione dei casi e delle modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti;

·         il comma 10 del nuovo articolo 4 demanda alla  contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola la definizione della misura dei compensi ovvero, in mancanza di norme contrattuali al riguardo, ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Con riferimento alla pdl 1399 si segnala:

·         all’art. 11 si prevede che i compensi per la commissione di esame siano stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

·         all’art. 12, la definizione, per gli alunni portatori di handicap, di prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione è demandata ad una ordinanza ministeriale;

·         l’art. 13 demanda l’attuazione della disciplina introdotta dalla proposta di legge ad un regolamento ministeriale.

 

Con riferimento alla pdl 1614 si segnala:

·         all’art. 11 si prevede che il presidente di ogni commissione d’esame sia nominato dal Ministero della pubblica istruzione.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Nel provvedimento trasmesso dal Senato (AC 1961) e nella pdl 1614, il coordinamento con la normativa vigente è sostanzialmente assicurato con la tecnica della novella.

 

Si segnala peraltro la necessità di provvedere al coordinamento formale dell’articolo 5 della legge n. 425 del 1997 con le modifiche introdotte dal provvedimento in esame.

 

Quanto alla pdl 1399, occorrerebbe valutare l’opportunità di formulare le norme come novella alla legge n. 425 ovvero provvedere all’abrogazione della medesima.

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari dell’intervento normativo in esame sono gli alunni delle scuole statali, paritarie, pareggiate e legalmente riconosciute nonché gli alunni ammessi all’esame di Stato con abbreviazione di un anno del corso di studi.

 

Sono, altresì, destinatari della norma i docenti che costituiscono le commissioni esaminatrici e coloro che possono essere nominati presidenti di commissione (dirigenti scolastici, docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali e professori universitari di prima e seconda fascia).

 

La disciplina influisce inoltre sull’autonomia scolastica nel senso di modificare le norme relative al recupero dei debiti scolastici.

 

Si segnala infine la norma che prevede sanzioni per i dirigenti scolastici in caso di inadempienza all’obbligo di provvedere affinché i candidati esterni sostengano le prove d’esame nella sede dell’istituto sito nel luogo di residenza dei candidati.

 

 


Schede di lettura

 


Contenuto del provvedimento trasmesso dal Senato - (AC 1961)

Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente

 

Il provvedimento in esame, approvato in prima lettura dal Senato il 15 novembre scorso[2], è volto a modificare la disciplina dell’esame di Stato, novellando alcuni articoli della legge 10 dicembre 1997, n. 425, secondo le seguenti linee direttrici:

 

con riguardo all’ammissione dei candidati:

§      introduzione del vincolo della valutazione positiva in sede di scrutinio finale  e dell’ avvenuto recupero degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

§      nuovi requisiti per l’abbreviazione per merito dei cosiddetti “ottisti”; a questi ultimi oltre alla votazione di otto decimi in ciascuna disciplina nello scrutinio del penultimo anno di corso, si richiede infatti una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina nei due anni antecedenti ed una carriera scolastica priva di ripetenze;

§      prescrizione della residenza nella località dell’istituto scolastico scelto quale sede d’esame per i candidati esterni, con previsione di sanzioni per il mancato rispetto della norma;

§      applicazione, ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, della disciplina prevista per i candidati esterni;

 

con riguardo alle prove d’esame:

§      accentuazione della dimensione tecnico-pratica della seconda prova per gli istituti tecnici, professionali ed artistici ed eventuale svolgimento della stessa anche in più di un giorno di lavoro;

§      attribuzione della scelta delle prove nazionali al Ministro della pubblica istruzione e della predisposizione dei modelli per la terza prova all’INVALSI (Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione), con contestuale modifica delle competenze assegnate a quest’ultimo;

§      modifica della ripartizione dei punteggi fra i tre momenti di valutazione con incrementodel “peso” attribuito al credito scolastico (da 20 a 25 punti) e flessione del “peso” attribuito  al colloquio (da 35 a 30 punti); resta invariato il punteggio attribuito alle prove scritte.

 

con riguardo alla commissione di esame:

§      ripristino della composizione mista delle commissioni di esame, con commissari interni ed esterni al 50 per cento oltre al presidente esterno, al quale sono affidate non più di due commissioni-classe;

§      definizione, per legge, del numero massimo dei componenti la commissione in di sei unità.

 

L’attuale disciplina degli esami conclusivi dei percorsi d’istruzione secondaria superiore

 

Si ricorda innanzitutto che le articolazioni dell’istruzione secondaria superiore sono elencate dall’ art. 191 del D.Lgs. 297/1994[3]: ginnasio-liceo classico; liceo scientifico; istituti tecnici; liceo artistico; istituto magistrale e scuola magistrale (attualmente non più attivi) [4];  istituti professionali;[5] istituti d'arte.

 

Il D.Lgs. 226/2005[6],recante riordino del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione (ai sensi degli articoli 1, 2 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53[7], cd “legge Moratti”) ha poi ridefinito il percorso distinguendo il sistema dei licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione professionale - la cui competenza è regionale ed in esito al quale si conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione.

In particolare, il sistema dei licei comprende otto licei (artistico, classico, economico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico, delle scienze umane[8]); i corsi hanno durata quinquennale; l'attività didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. A decorrere dalla piena attuazione della riforma, l’art. 31 del D. Lgs.226/2005 dispone inoltre l’abrogazione di vari articoli del citato Testo unico, compreso il citato art. 191 recante l’attuale ordinamento dei percorsi.

Ai sensi dell’art 27 del medesimo D.Lgs., il passaggio al nuovo ordinamento era fissato dall’anno scolastico 2007-2008 a partire dalle prime classi dei percorsi liceali e dal primo anno di quelli di istruzione e formazione[9]. L’art.1, comma 8, della legge 12 luglio 2006 n. 228[10] ha poi rinviato l’avvio della riforma all’anno scolastico e formativo 2008–2009.

 

Gli esami conclusivi si svolgono al termine dei corsi di studio del ginnasio-liceo classico, del liceo scientifico, degli istituti tecnici e professionali oppure al termine di appositi corsi integrativi (annuali) per diplomati di istituti e scuole di durata inferiore al quinquennio (per es. liceo artistico, istituti d'arte, alcuni istituti professionali).

Le prove sono finalizzate alla “verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi” (art 1 della legge 425/1997[11]).

Le modalità dell’esame (ammissione, composizione delle commissioni, caratteristiche e sedi delle prove, valutazione, certificazioni) sono state ridefinite dalla citata legge n. 425/1997 e dal regolamento di delegificazione autorizzato da quest’ultima (D.P.R. 323/1998[12]).

 

L’art. 22, comma 7, della legge finanziaria 2002 (Legge 28 dicembre 2001, n. 448), ai fini della razionalizzazione della spesa, ha poi modificato la composizione delle commissioni di esame dettata dalla legge 425/1997 riducendo la presenza di membri esterni.

Alcune disposizioni sull’esame di Stato sono contenute infine nel già citato d.lgs. n. 226 del 2005[13]recante norme generali sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, il cui riordino, come già segnalato è previsto dall’anno scolastico 2008-2009 (art.1 della legge 228/2006 di conversione del DL 173/2006).

L’esame finale è necessario per l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistico musicale e, di norma, alla formazione tecnica superiore[14]. -in esito a quest’ultimo si consegue il diploma liceale con specifica del liceo e dell’eventuale indirizzo (art. 2 comma 1 lett .g), legge n. 53/2003; artt. 13. e 14, D. Lgs 226/2005).

 

Per una descrizione analitica dei singoli aspetti (ammissione, prove d’esame, composizione della commissione, ecc.) si veda di seguito.

 

Articolo 1
(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

 

L’articolo 1 sostituisce le disposizioni contenute negli articoli 2 (Ammissione all’esame di Stato), 3 (Contenuto ed esito dell’esame) e 4 (Commissione e sede di esame) della legge 10 dicembre 1997, n. 425.

 

In particolare (nuovo articolo 2 della legge n. 425 del 1997), viene disciplinata (comma 1) l’ammissione all’esame, introducendo, a tal fine, la valutazione positiva in sede di scrutinio finale e prevedendo il recupero degli eventuali debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità da definire con decreto ministeriale.

 

La nozione di “debito formativo” trae origine dall’abolizione degli esami di riparazione (disposta da una serie di decreti-legge l’ultimo dei quali, il D.L. 28 giugno 1995, n. 253, è stato convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 352) e dalla conseguente attivazione di interventi didattici ed integrativi (artt. 193-bis e 193-ter del Testo unico sull’istruzione[15], ora abrogati) destinati agli alunni che avessero riportato l’insufficienza in una o più materie in sede di scrutinio finale.

In sostanza, tale debito (cosiddetto “sei rosso”) si configura come una carenza in determinate discipline, accertata dai docenti di queste ultime e ritenuta non talmente grave da pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi dell’anno scolastico successivo. Il debito va “saldato” comunque con la partecipazione produttiva ad appositi interventi didattici realizzati dalla scuola nell’anno scolastico successivo a quello in cui è stato riscontrato[16].

La definizione delle modalità per il recupero dei debiti scolastici è attualmente rimessa all’autonomia didattico organizzativa delle istituzioni scolastiche dal D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275[17] (art. 4, comma 6) che ha contestualmente abrogato l’art.193-bis del Testo unico della scuola. Ai sensi dell’art. 11 del DPR 323/1998 il debito formativo comporta penalizzazioni nell’attribuzione del credito.

 

Possono quindi essere ammessi all’esame i seguenti soggetti:

§      gli alunni delle scuole statali e paritarie, che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque recuperato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

 

Sotto il profilo della formulazione del testo, si segnala l’adeguamento della disciplina in esame alle norme sulle scuole paritarie introdotte dalla legge n. 62 del 2000, prevedendo la sostanziale equiparazione delle stesse a quelle statali.

 

Si ricorda in proposito che la legge n. 62/2000[18] ha dato attuazione all’art. 33 della Costituzione che sancisce il diritto dei privati all’istituzione di scuole senza oneri per lo Stato ed affida alla legge ordinaria il compito di fissare diritti ed obblighi delle scuole non statali. Ai sensi della legge, le scuole private e quelle degli enti locali sono, a domanda, riconosciute come scuole paritarie ed abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale; ciò avviene subordinatamente ad alcune condizioni inerenti il progetto educativo, l’accoglienza, i requisiti del personale, l’organizzazione e le attrezzature. Scuole pubbliche e paritarie costituiscono insieme il sistema nazionale di istruzione pubblico-privato.

Più recentemente l’art. 1-bis del DL 250/2005[19] ,ha ricondotto le tipologie di scuole non statali previste dal d.lgs. n. 297/1994[20] e cioè, nell’ambito dell’istruzione secondaria, le scuole non statali, legalmente riconosciute e pareggiate alle due categorie configurate dalla legge n. 62/2000: scuole paritarie riconosciute e scuole non paritarie. Queste ultime, qualificate come tali in relazione ad una serie di caratteristiche, sono incluse in apposito elenco affisso all’albo dell’ufficio scolastico regionale (preposto alla vigilanza) e non sono abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale.

Ai sensi del provvedimento sopra commentato le categorie di “scuole legalmente riconosciute” (di cui all’art. 355 del T.U.[21]), e “scuole pareggiate”(art. 356 del T.U.[22]), queste ultime tenute da enti pubblici o ecclesiastici, vanno pertanto a scomparire: si esclude infatti il rilascio di ulteriori riconoscimenti legali o pareggiamenti, consentendo il completamento dei corsi già attivati sulla base di provvedimenti amministrativi adottati in passato.

 

§         gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che usufruiscono dell’abbreviazione di un anno per merito, avendo riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti (commi 2 e 8).

 

Riguardo all’ammissione agli esami, l'art. 2, comma 1, della citata legge n. 425 del 1997 stabilisce, con riguardo ai candidati interni,che all'esame di Stato siano ammessi:

·         gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso o che siano stati ammessi all'abbreviazione del percorso, quindi esonerati dall’ultimo anno;

·         -gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute[23] che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento; nonchè gli alunni ammessi all'abbreviazione del percorso.

Il DPR 23 agosto 1998, n. 323, all'articolo 2, comma 1, prevede inoltre che i candidati interni siano stati valutati in sede di scrutinio finale. Il D.Lgs 226/2005 ha infine condizionato (art. 13. comma 4 e 14, comma 2) l’ammissione alla valutazione positiva in esito allo scrutinio finale del quinto anno.

 

Con riguardo all’abbreviazione di percorso per merito attualmente si dispone (art. 2 L. 425/1997 e art. 2 DPR 323/1998) che vi abbiano titolo gli alunni di scuole statali, pareggiate o legalmente riconosciute che al penultimo anno di corso abbiano riportato la votazione finale di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la disciplina degli eventuali esoneri totali o parziali dalle esercitazioni di educazione fisica.

Il citato D.Lgs.226/2005 consente invece l’abbreviazione del percorso (art. 14, comma 4 ) con ammissione alla sessione dello stesso anno, agli studenti del penultimo anno del corso di studi che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale[24], abbiano riportato una media di sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina.

 

 

Ai sensi del nuovo comma 3 dell’articolo 2, i candidati esterni devono sostenere un esame preliminare per l’ammissione all’esame di Stato, inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

 

Il nuovo comma 4 prevede inoltre che il candidato esterno, pena la non ammissione all’esame, svolga l’esame presso un’istituzione scolastica con sede nel comune di residenza ovvero – in caso di assenza del proprio indirizzo di studio – nella provincia o nella regione. La concessione di eventuale deroga viene demandata al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale di provenienza del candidato. Sono quindi previste sanzioni per i dirigenti scolastici in caso di inadempienza al predetto obbligo.

 

Attualmente, i parametri per la definizione dei requisiti dei candidati esterni sono dettati dall’art.2 della legge n. 425 del 1997, che indica: età, possesso di altri titoli di studio di istruzione secondaria superiore; studi seguiti nell’Unione europea. L’art. 3 del DPR n. 323 del 1998 specifica poi tali indicazioni; sono ammessi come candidati esterni all’esame di Stato coloro che:

·         compiano il diciannovesimo anno di età entro l'anno solare in corso ed abbiano adempiuto all'obbligo scolastico o che compiano entro l’anno solare il ventitreesimo anno;

·         siano in possesso del diploma di licenza di scuola media o del diploma di qualifica di un istituto professionale o di licenza di maestro d’arte da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;

·         siano in possesso di altro titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria superiore di durata almeno quadriennale;

·          abbiano cessato la frequenza dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo;

·         abbiano titolo all’ammissione in base ad accordi internazionali.

 

L’ammissione degli esterni - anche provenienti da Paesi dell’Unione europea- che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è comunque subordinata al superamento di un esame preliminare (art. 2, legge n. 425/1997; art. 3 DPR n. 323/1998)sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali questi ultimi non abbiano promozione alla classe successiva (o se in possesso di un titolo di studio quadriennale sulle parti di programma non coincidenti con il corso già seguito). In tal caso saranno valutati anche eventuali crediti formativi (vedi infra) e l’esito positivo della prova avrà comunque valore di idoneità all’ultima classe anche in caso di esito negativo dell’esame di Stato.

L'esame preliminare è sostenuto (nel mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni) davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato. L’ammissione all'esame di Stato si consegue ottenendo un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline oggetto della prova.

L'art 14 del d.lgs. 226/2005 conferma i requisiti prescritti per i candidati esterni dall’art. 2 della legge 425/1997 e 3 del DPR 323/1998.

 

 

Ai sensi del comma 5, il credito scolastico è attribuito ai candidati esterni dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari, nonché con la valutazione di eventuali esperienze professionali documentabili.

 

L’art. 5 della legge 425/1997[25] ha introdotto la nozione di credito scolastico e formativo. Il credito scolastico è un punteggio attribuito dal consiglio di classe, in sede di scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni di corso, "ad ogni alunno che ne sia meritevole" (pertanto, non necessariamente a tutti). Esso non può superare 20 punti nell’arco del triennio e viene sommato al punteggio attribuito dalla commissione in esito all'esame conclusivo del corso di studi.

Il medesimo articolo prevede che ai candidati esterni il credito scolastico sia attribuito dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi (tra i quali rientrano esperienze professionali documentabili), dei risultati delle prove preliminari; nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito il credito è assegnato, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista.

L’art. 11 del citato DPR n. 323/1998 ha poi precisato che l’attribuzione del punteggio si basa sul profitto, sulla frequenza e sulla partecipazione alle attività complementari ed integrative nonché su eventuali crediti formativi, consistenti (come precisato dall’art. 12) in ogni qualificata esperienza - debitamente documentata da un’attestazione proveniente dagli enti - dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di Stato[26]. Con riguardo alla valutazione scolastica il DM 24 febbraio 2000[27] ha  successivamente  indicato le tipologie di esperienze che danno luogo all'acquisizione dei crediti formativi; queste ultime sono effettuate in settori relativi ad attività culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport[28].

Va ricordato comunque che la valutazione degli alunni è rimessa in parte all’autonomia didattico organizzativa delle istituzioni scolastiche: in particolare l’art. 4 del DPR 8 marzo 1999, n. 275[29], assegna alle stesse la responsabilità di individuare modalità e criteri di valutazione degli alunni, anche con riferimento ai crediti formativi[30].

 

Si osserva che i commi 3 e 4 dell’articolo 5 della legge n. 425 del 1997 recano norme in materia di attribuzione del credito scolastico nei casi di abbreviazione del corso di studio per merito che andrebbero coordinate con il predetto comma 5.

 

Il comma 6 prevede che gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

 

Ai sensi del comma 7, la disciplina sopra descritta si applica anche ai candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea.

 

 

L’articolo 3 del testo novellato esplicita, al comma 1, le finalità dell’esame di Stato, teso all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nonché delle capacità critiche del candidato.

 

Si osserva che il comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 425 del 1997 reca un contenuto di analogo tenore, prevedendo che “gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi”. Occorrerebbe pertanto coordinare le norme in oggetto.

 

Sono quindi descritte (commi 2- 5) le caratteristiche delle tre prove scritte d’esame, lasciando inalterate, rispetto alla legge n. 425 del 1997, le finalità proprie della prima prova scritta in italiano ed integrando invece quelle riguardanti le altre due.

 

Si ricorda che la normativa vigente prevede tre prove scritte ed un colloquio avente carattere multidisciplinare ed attinente ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso (art. 3, legge n. 425/1997; art.4, DPR n. 323/1998).

Con riguardo agli scritti:

·         la prima prova è tesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività;

·         la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte;

·         la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera[31].

 

I testi delle prime due prove scritte sono trasmessi dal Ministero mentre il testo della terza prova è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Il ministro individua le materie oggetto della seconda prova scritta (entro la prima decade del mese di aprile) e disciplina le caratteristiche della terza prova[32], nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

Le disposizioni successive (art. 3 della citata legge 53/2003; art. 3 del D.Lgs.286/2004[33]; art. 14 del D.Lgs.226/2005[34]) affidano all’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) lapredisposizione - per la scelta da parte del Ministro - delle due prove a carattere nazionale, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed alle discipline di insegnamento.

L'art 14del decreto legislativo n. 226 del 2005 prevede l’effettuazione di prove, anche laboratoriali, per i licei ad indirizzo (liceo artistico, economico e tecnologico), presumibilmente con riferimento alla terza prova.

 

 

Il nuovo comma 2 dell’articolo 3 stabilisce quindi, per quanto attiene alla seconda prova scritta - fermo restando l’aspetto caratterizzante della disciplina che ne costituisce oggetto - che negli istituti tecnici e professionali, in conformità a quanto già accade per i licei artistici e gli istituti d’arte, le modalità di svolgimento di detta prova abbiano riguardo alla dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possano prevedere una durata anche superiore ad un giorno di lavoro.

 

La terza prova, espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche, viene correlata al piano dell’offerta formativa attuato da ciascuna scuola. Ai fini della elaborazione della terza prova, l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche.

 

E’ poi previsto che l’INVALSI si occupi della valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità. Viene invece eliminata la competenza dell’INVALSI (introdotta dall’art. 3 della citata legge n. 53 del 2003) concernente lapredisposizione, per la scelta da parte del Ministro, delle due prove a carattere nazionale, in relazione agli obiettivi specifici di apprendimento del corso ed alle discipline di insegnamento (comma 3).

 

Si ricorda che oltre ai compiti già esercitati ai sensi del D.Lgs.258/1999[35], con  ild.lgs. n. 286 del 2004[36] all’INVALSI sono state attribuite le verifiche sulle conoscenze e le abilità degli studenti e sulla qualità complessiva dell'offerta formativa[37]; la predisposizione e gestione delle prove a carattere nazionale previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione; la formazione del personale docente e dirigente della scuola in relazione ai processi di valutazione delle istituzioni scolastiche[38].

Recentemente, la Direttiva ministeriale n. 649 del 25 agosto 2006 sull’attività dell’istituto ha integrato la precedente (Direttiva n. 27 del 6 marzo 2006) ed ha affidato tra l’altro a quest’ultimo la valutazione degli apprendimenti all’inizio dell’anno scolastico 2006-2007, con riferimento specifico ad alcune classi scolastiche; la valutazione di sistema a conclusione del medesimo anno scolastico; la predisposizione della terza prova degli esami conclusivi per gli istituti tecnici e professionali; l’individuazione di procedure per l’utilizzo delle prove scritte degli esami di stato conclusivi del primo e del secondo ciclo ai fini della valutazione dei livelli generali di apprendimento in uscita dai percorsi scolastici, anche con riferimento alle esperienze europee[39].

 

 

Il comma 6 prevede una diversa ripartizione dei punteggi da assegnare ai tre momenti valutativi dell’esame. Mentre resta invariato il punteggio massimo di 45 punti da riservare complessivamente alle tre prove scritte, viene innalzato da 20 a 25 punti quello relativo al credito scolastico e diminuito da 35 a 30 punti quello riguardante il colloquio. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti può essere attribuita la lode.

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. 425/1995 a conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato.

La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio, inoltre ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti.

Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame dispone di un bonus, fino a un massimo di 5 punti, da attribuire ai candidati che abbiano un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato nella prova d'esame pari almeno a 70 punti

Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

 

I commi 7 e 9 riproducono le disposizioni della legge n. 425 del 1997 in materia di alunni con handicap[40] e sessioni suppletive di esame per alunni ammalati o assenti, mentre il comma 8 rinvia all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59 che autorizza la Valle d'Aosta a disciplinare, con legge regionale, una quarta prova scritta di lingua francese[41].

 

 

L’articolo 4 novellato riguarda, infine, la commissione e la sede di esame.

 

Ai sensi dei comma 1 e 2 si prevede la formazione della commissione di esame di Stato, per la quale viene ripristinata la composizione mista, al 50 per cento di membri interni, ed al restante 50 per cento di membri esterni più il presidente. Al comma 2 si prevede la nomina di un presidente esterno, unico, e di commissari esterni comuni, ogni due classi. Viene inoltre precisato che il numero massimo dei componenti la commissione è di sei unità e che competente per la nomina è il dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionalesulla base di criteri determinati a livello nazionale. Si conferma infine che ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

 

Attualmente la definizione del numero dei commissari è demandata ad un decreto ministeriale (vedi oltre). Occorrerebbe pertanto chiarire se tra i criteri di nomina determinati a livello nazionale è compreso anche il numero dei commissari per tipologia di istituto, ovvero se tale competenza è demandata al dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale. Qualora il numero si intendesse fissato a sei per tutte le commissioni, si prefigurerebbe una rilegificazione di norme già demandate a decreti ministeriali.

 

La composizione delle commissioni di esame indicata dall’art. 4 della L 425/19974 (non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno) è stata modificata dall’art. 22, comma 7, della legge finanziaria 2002(L. 448/2001[42]).

In particolare, l’art 22, comma 7, ha innovato la disciplina degli esami conclusivi con riguardo alla composizione ed ai compensi delle commissioni; nonché allo svolgimento degli esami nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Per le scuole del sistema nazionale di istruzione[43]:la norma dispone:

-          che la commissione sia costituita dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato (escludendo quindi i membri esterni);

-          che il presidente della commissione (quindi non più comune a due commissioni) sia esterno.

Per le scuole non appartenenti al servizio nazionale di istruzione, ossia le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, l’articolo citato prevede:

-          che le classi sostengano l’esame davanti a una commissione mista, composta per metà da membri interni e per metà da membri esterni (questi ultimi individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi in questione sono abbinate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della L. 425/1997);

-          che la designazione dei membri interni, effettuata dai consigli di classe, possa riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta.

Lo stesso articolo dispone infine che in ogni sede di esame vi sia un unico presidente comune a tutte le commissioni, nominato dal dirigente regionale competente tra i docenti e dei dirigenti delle scuole secondarie superiori e che - con decreto ministeriale di natura non regolamentare - venga determinato il numero dei componenti delle commissioni.

A tale adempimento ha provveduto da ultimo per l’anno scolastico 2005/2006 il DM 26 gennaio 2006 n. 7[44]. Al riguardo si segnala che mentre per i corsi ordinari dei licei classico, scientifico e dell’istruzione tecnico professionale il numero dei commissari di esame è fissato in sei, nei corsi ordinari del liceo linguistico nonché in esito a numerosi corsi sperimentali dei vari indirizzi sono previste commissioni composte da otto o da quattro membri.

Disposizioni più restrittive per l’assegnazione alle commissioni di esame dei candidati esterni sono state introdotte recentemente dall’art. 14, co 5, del D.Lgsl 226/2005 (che ha novellato l’art 4, comma 4, della L .425/1997); quest’ultimo ha stabilito in particolare che gli esterni siano ripartiti tra le commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non possa superare il cinquanta per cento dei candidati interni; e che, in caso di ulteriore eccedenza, si possano istituire commissioni per soli candidati esterni solo presso istituti statali. Tale disciplina è stata applicata per la prima volta in occasione degli esami conclusivi dell’anno scolastico 2005-2006 (Ordinanza ministeriale n. 22 del 20 febbraio 2006).

L’art. 4 della L. 425/1997 disponeva inoltre che ogni due commissioni di esame fosse nominato un presidente unico e commissari esterni comuni; il presidente presenziasse a tutte le operazioni delle commissioni; ad ogni commissione d'esame fossero assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati, che la correzione delle prove scritte e l'espletamento del colloquio potesse avvenire per aree disciplinari; che le decisioni finali fossero assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate (che, come già detto, sono in esaurimento ai sensi dell’art. 1 bis del DL 250/2005 convertito con modificazioni dalla legge 27/2006) l’art. 4, co. 4, della legge 425/1997 (anteriore al riconoscimento della parità scolastica di cui alla L. 62/200) prevedeva che ciascuna commissione fosse abbinata ad una commissione di istituto statale.

 

Con riguardo alle sedi di esame l’art. 4, comma 6, della legge 425/1997 aveva indicato:

·         per i candidati interni delle scuole statali e per i candidati interni degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti presso i quali fosse attivo un corso completo o quasi (almeno tre classi del quinquennio): gli istituti frequentati;

·         per i candidati esterni: gli istituti statali; con riferimento in particolare a quelli del comune o nella provincia di residenza;

·         per candidati non residenti in Italia, la scelta della sede era rimessa all’amministrazione periferica della PI nell’ambito della provincia ove fosse stata presentata la domanda.

 

Per quanto riguarda i requisiti necessari per la nomina del presidente, il comma 3 prevede che esso sia scelto all’interno di alcune categorie professionali tra le quali figurano, oltre ai docenti e dirigenti scolastici, nonché ai professori universitari e ai ricercatori (già presenti nella formulazione della legge n. 425 in vigore prima della modifica del 2001), i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

I commi 4, 5, 6, 7 stabiliscono poi le modalità di nomina ed eventuale sostituzione dei commissari.

 

L’art. 4 della L. 425/1997 disponeva che:

·         la nomina del presidente fosse effettuata dal ministero della pubblica istruzione tra:

Ø       i dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali o di scuola media statale (purché in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore),

Ø       i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo;

Ø       i ricercatori universitari confermati;

Ø       i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni;

Ø       docenti della scuola secondaria superiore.

 

·         i commissari esterni, fossero nominati, sempre dal Ministero, tra i docenti della scuola secondaria superiore.

·         vi fosse incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si fosse prestato servizio negli ultimi due anni.

 

 

Il comma 8 fornisce indicazioni relative sia alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio, sia alle decisioni finali, assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

 

Il comma 9 riguarda i candidati esterni si dispone che questi vengano ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari in numero corrispondente al 50 dei candidati interni; viene inoltre precisato - confermando le modifica apportata alla L. 425/1997 dal d.lgs. 226/2005- che commissioni apposite per soli candidati esterni possono essere costituite soltanto presso istituti statali; a tal fine è prevista l’autorizzazione del dirigente dell’Ufficio scolastico regionale; una seconda commissione di soli candidati esterni può essere costituita solo in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale.

 

Il comma 10 reca disposizioni riguardanti i compensi dovuti a presidenti e commissari, rinviando la definizione della relativa misura alla contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Tra le norme finanziarie previste vi è anche quella che fa carico allo Stato dell’onere relativo al compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti.

 

Per quanto attiene i compensi spettanti ai membri delle commissioni di esame si ricorda che l’art. 4, comma 5, della legge 425/1997 ne affidava la determinazione ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, disponendo comunque che essi fossero sostitutivi di qualsiasi altro emolumento -compreso il trattamento di missione- e si differenziassero in relazione allafunzione (di presidente o di commissario) nonché ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame.

L’art. 22 comma 7 della citata legge 448/2001, determinava il citato limite di spesa in 40,24 milioni di euro. L’art. 1, commi 2 e 3, del 212/2002[45],convertito con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268, ha poi elevato tale soglia di ulteriori 28,411 milioni di euro (per un totale di 68,651 milioni di euro) per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro (per un totale di 84,848 milioni di euro) per l’anno 2003.

L’art 1 del DL n. 210 del 2006[46] ha incrementato di 63 milioni di euro per l’anno 2006 l’importo previsto dalla normativa vigente (pari come già detto a 40,24 milioni di euro) ed ha coperto il relativo onere mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista per l’attuazione della L. 53/2003 (cosidetta legge Moratti) dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004)[47].

 

Il comma 11 individua la sede d’esame per i candidati interni e per quelli esterni negli istituti statali e paritari, demandando al dirigente dell’Ufficio scolastico regionale la indicazione della sede per candidati non residenti in Italia, che abbiano inoltrato domanda al succitato Ufficio.

 

Al comma 12 si rimette alla funzione ispettiva del Ministero l’effettuazione di verifiche e monitoraggi sul funzionamento degli istituti statali e paritari, con particolare riguardo all’organizzazione e gestione degli esami (di Stato, di idoneità ed integrativi) nonché alle iniziative finalizzate al recupero dei debiti scolastici.

 

Ai sensi dell’art. 397 del D. Lgs.297/1994, la funzione ispettiva è esercitata da ispettori tecnici che operano secondo direttive del Ministro della pubblica istruzione; essa concorre, nel quadro delle norme generali sull'istruzione, alla realizzazione delle finalità di istruzione e di formazione affidate alle istituzioni scolastiche ed educative.

 

 

Articolo 2
(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

L’articolo 2 del provvedimento prevede una delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso ai corsi di istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza, con i seguenti obiettivi (comma 1)e principi e criteri direttivi (comma 2):

 

§         realizzare - nell’ultimo anno del corso di studi - percorsi di orientamento finalizzati alla scelta di corsi di laurea, di formazione artistico musicale, di formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro (comma 1, lett. a)), prevedendo le modalità di raccordo tra le scuole e le predette istituzioni nonché la partecipazione di docenti dei corsi citati (comma 2, lett a));

 

§         potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di formazione post-secondaria (comma 1, lett. b)), prevedendo apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica per l’ammissione ai corsi di laurea, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari (comma 2, lett b));

 

L’articolo 6, comma 1, del DM 22 ottobre 2004, n. 270[48] stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo definiscano le conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.Qualora tale verifica non fosse positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso.

 

§         valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari (comma 1, lett. c)), prevedendo che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari ad accesso programmato sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, e valorizzando le discipline tecnico-scientifiche (comma 2, lett c));

 

La legge 2 agosto 1999, n. 264[49], ha dettato una disciplina generale dell’accesso a numero programmato. La legge individua, in primo luogo, i corsi universitari il cui accesso é soggetto a programmazione a livello nazionale (art. 1); essi sono[50]:

§         corsi di laurea in medicina e chirurgia; in medicina veterinaria; in odontoiatria e protesi dentaria; corsi di diploma universitario nel settore sanitario; corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie[51].; corsi di specializzazione dei medici

§         corsi di laurea in architettura;

§         corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario;

§         scuole di specializzazione delle professioni legali;

§         corsi universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università, per un numero di anni corrispondente alla durata legale del corso;

In altri casi (tra cui i corsi di laurea che prevedono l’uso di tecnologie specialistiche o di posti studio personalizzati o l’obbligo di tirocinio presso strutture esterne all’ateneo) l’accesso può essere programmato dai singoli atenei (art. 2).

La legge (art. 4, co. 1) stabilisce inoltre i criteri generali relativi ai contenuti e alle procedure delle prove di selezione effettuate dalle università per l’ammissione ai corsi. In alcuni casi (corsi di laurea in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi dentaria, in architettura; corsi di diploma universitario del settore sanitario; corsi di laurea in scienza della formazione primaria e scuole di formazione per l’insegnamento secondario) i contenuti e le modalità delle prove di ammissione sono stabiliti direttamente dal Ministro.

 

§         incentivare l’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione (comma 1, lett. d)) prevedendo incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore (vedi infra), e individuando le modalità di certificazione del risultato di eccellenza; (comma 2, lett d));

 

Si prevede a tal fine che i decreti legislativi siano adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti commissioni parlamentari e, con riferimento ai decreti legislativi di cui alle lettere a) e d), sentita la Conferenza unificata (comma 2, lette. e)), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad eccezione di 5 milioni di euro per le misure volte a incentivare l’eccellenza degli studenti.

 

Eventuali disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi possono essere adottate - con le medesime procedure ed il rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi - entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

 

In generale, riguardo alle politiche di orientamento, si ricorda che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica loro conferita con D.P.R.275/1999[52], oltre che attivare percorsi didattici individualizzati ed iniziative di recupero e sostegno, implicanti eventualmente una diversa aggregazione degli alunni e delle discipline, sono tenute ad assicurare la realizzazione di iniziative di recupero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e professionale, coordinandosi con quelle eventualmente assunte dagli enti locali (art. 4 DPR).

Si ricorda poi che la legge n. 53 del 2003 (cosiddetta Legge Moratti)[53] ha incluso, tra gli interventi del Piano programmatico (di cui all’articolo 1, comma 3) per la realizzazione delle finalità della legge, interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto - dovere di istruzione e formazione.

L’art. 4 del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76 (recante definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera c) della legge 2853/2003) ha poi previsto l’adozione -da parte del MIUR (ora ministero dell’università e ricerca), di concerto con il Ministero del lavoro e previa intesa con la Conferenza unificata - di linee guida per la realizzazione dei piani di intervento per l'orientamento, la prevenzione ed il recupero degli abbandoni. In relazione a tale adempimento sono state avviate dal ministero iniziative di ricognizione e monitoraggio delle esperienze e dei progetti avviati dalle singole istituzioni scolastiche[54].

In relazione ai profili finanziari, si ricorda che, nell’ambito del riparto annuale del Fondo per l’offerta formativa istituito dalla legge 440/1997[55], le iniziative di supporto e diffusione delle azioni di orientamento e di potenziamento delle competenze di base figurano costantemente fra gli interventi da finanziare

Con riguardo all’università, l’art. 3 della legge 264/1999 ha previsto l’introduzione graduale della preiscrizione ai corsi di laurea e la realizzazione da parte degli atenei di attività di orientamento ed insegnamento, da effettuare prima dell’avvio di corsi ufficiali e da concludere con prove autovalutative non pregiudicanti l’iscrizione.

 

E’ quindi stabilito (comma 3) che il Ministro presenti ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.

 

Con riferimento ai contenuti dell’articolo si ricorda che l’istruzione post-secondaria può essere svolgersi:

·          in ambito universitario, attraverso corsi di laurea, di laurea magistrale, di dottorato,di specializzazione, o master;

·          nel sistema dell’alta formazione artistico musicale attraverso corsi per il conseguimento di diplomi accademici di I e di II livello, corsi di specializzazione e di perfezionamento (ai quali viene riconosciuto un livello pari a quello universitario dopo il riordino disposto dlla legge 508/1999[56] e dai successivi provvedimenti di attuazione);

·         nel sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), istituitodall’art. 69 della L. 144/1999[57],(che ha inteso dare avvio ad una nuova tipologia di formazione tecnico-professionale di livello non universitario). attraverso corsi[58] volti  ad acquisire competenze tecnico professionali relative a  trentasette figure professionali[59] .

 

Articolo 3
(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

 

L’articolo 3 reca, infine, le disposizioni transitorie, finali, finanziarie e le abrogazioni.

 

Il comma 1 mantiene in vigore - per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008 - le disposizioni previgenti relative ai debiti formativi ed all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico.

 

I commi 2, 4 e 5 recano le disposizioni di carattere finanziario. Con riferimento ai compensi per i membri delle commissioni d’esame, in fase di prima attuazione e nelle more delle norme contrattuali, viene stabilito un limite di spesa pari a euro 138.000.000, cui si aggiungono euro 5.000.000 di euro per le incentivazione previste dall’articolo 2; a tali oneri si provvede, oltre che con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448, con le risorse destinate al piano programmatico per l'attuazione della legge Moratti[60].

 

Il Piano programmatico, introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 53/2003[61] doveva essere adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ora Ministro della pubblica istruzione) e sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. L’art. 7, comma 6, della medesima legge n. 53 stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso stanziamenti iscritti annualmente nelle leggi finanziarie. Il Piano è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha tuttavia espresso il prescritto parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali. Il documento valuta l’importo dei finanziamenti necessari per il quinquennio 2004-2008 in 8.320 milioni di euro e stime che; oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro. Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno poi autorizzato appositi stanziamenti per la realizzazione del Piano: la legge 24 dicembre 2003, n. 350, l’art. 3, co. 92, ha stanziato 90 milioni di euro a decorrere dal 2004, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1, co. 130, ha stanziato 110 milioni di euro a decorrere dal 2005, mentre la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 578, ha previsto un importo pari a 44 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

 

Il comma 3 dispone l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con le innovazioni introdotte dal provvedimento:

 

§         l’art. 22, co. 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di composizione delle commissioni d’esame, ad eccezione dell’ultimo periodo contente l’autorizzazione di spesa;

 

Ai fini di una più agevole comprensione della modifica, occorrerebbe valutare la possibilità di abrogare l’intero comma 7 e trasferire l’autorizzazione di spesa nella legge n. 425 novellata dal provvedimento in esame.

 

§         l’art. 13, co. 4, e l’art. 14 del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, riguardanti, rispettivamente, l’ammissione e alcune norme in materia di svolgimento dell’esame di Stato;

§         l’art. 3, co. 1, lett. b), del d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286, concernente le competenze dell’INVALSI in materia di predisposizione e gestione delle prove previste per l'esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione.

 

Il comma 6 riguarda, infine, l’entrata in vigore della legge.

 

 



Proposte di legge


N. 1961

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2006 (v. stampato Senato n. 960)

 

 

presentato dal ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

 

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

e con il ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione

(NICOLAIS)

¾

 

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 17 novembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Ammissione all'esame di Stato, commissione e sede di esame).

      1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

      «Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

          a)    gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

          b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

      2. All'esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell'ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

      4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

      5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

      6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

      7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

      8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

      Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all'accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

      2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L'Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

      3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

      4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

      5. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

      6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

      7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

      8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

      9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

      Art. 4. - (Commissione e sede di esame) - 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

      2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

      3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

          a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

          b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

          c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

          d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

          e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

          f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

      4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

      5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

      6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

      7. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

      8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

      9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un'altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.

      10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

      11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

      12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva».

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all'istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

          a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

          b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

          c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

          d)  incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l'individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell'ultimo anno del corso di studi;

          b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell'adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

          c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell'ultimo triennio e nell'esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

          d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell'ambito dell'istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza;

          e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

      3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull'andamento degli esami di Stato.

      4. L'attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

      5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

      6. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali, finanziarie e abrogazioni).

      1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell'anno scolastico 2006-2007 e dell'anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

      2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all'articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

      3. Sono abrogati:

          a) l'articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

          b) l'articolo 13, comma 4, e l'articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

          c) l'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

      4. All'onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall'anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l'incentivazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all'articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


N. 1399

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa del deputato ANGELA NAPOLI

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Nuova disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

 

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Presentata il 18 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riprende, con limitate modifiche, un'analogica iniziativa già proposta nella XIV legislatura (atto Camera n. 771), le cui linee essenziali appaiono ancora valide nonostante le modifiche introdotte nell'ambito della riforma del secondo ciclo di istruzione operata con il decreto legislativo n. 226 del 2005. Il problema della struttura e della funzione degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria si è imposto ormai da tempo con il maturare della consapevolezza che non si può non tener conto dell'evoluzione delle esigenze che ha accompagnato lo sviluppo storico della nostra società.

      La complessità, o l'ipercomplessità come si dice da taluno, che connota i processi sociali e produttivi richiede il riorientamento dell'istruzione verso obiettivi formativi altrettanto complessi, obiettivi per il cui raggiungimento è necessario ridefinire la duplice valenza propria degli esami di maturità, quale canale di accesso, da una parte, alla formazione post-secondaria ed universitaria e, dall'altra, ai sistemi esterni alla scuola e cioè ai sistemi della produzione e delle professioni.

      I punti critici di maggiore rilevanza pratica appaiono essere tre:

          a) la struttura ed il numero delle prove di esame;

          b) la composizione delle commissioni esaminatrici;

          c) la valutazione delle prove.

 

      Siamo quindi tutti convinti che occorra procedere ad una riforma seria che guardi non alla facciata, ma alla ristrutturazione interna. Andrà assicurata serietà nell'accertamento del livello di maturità raggiunto dagli alunni; ma l'innovazione si dovrà inquadrare nella più vasta strategia di rinnovamento della nostra scuola.

      La riforma dell'esame di Stato non dovrà consistere solo in una semplicistica modificazione della commissione, ma dovrà prevedere un esame condotto con intelligenza, con professionalità, puntando sulla verifica della reale maturità intellettuale e culturale del candidato.

      L'esame di Stato dovrà designare il momento conclusivo e molto serio di un percorso di studi importante; non potrà perciò essere un qualcosa di astratto, di estraneo, che viva una vita diversa da quella che si vive durante l'intero percorso didattico-educativo.

      Si renderà, pertanto, necessario strutturare l'esame di Stato su prove che verifichino il grado di preparazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti e tali, altresì, da verificare la personalità complessiva di ciascuno dei candidati stessi rispetto alle ulteriori scelte da compiere.

      L'esame di Stato consterà di prove scritte, di laboratorio o pratiche (ove peculiari del corso di studi) e orali.

      Le prove scritte saranno tre: una prova di italiano che dovrà tendere ad accertare le capacità espressive logico-linguistiche, critiche e culturali del candidato; la seconda e la terza prova, che potranno avere anche carattere grafico o scritto-grafico o tecnico-pratico, verteranno su due materie caratterizzanti ciascun corso di studi.

      Le prove orali si svolgeranno su tutte le discipline dell'ultimo anno di corso.

      La commissione d'esame sarà costituita da un presidente, per due terzi delle discipline d'esame da commissari esterni, tratti da appositi albi e da commissari interni per le restanti discipline.

      Particolare attenzione dovrà essere posta nei confronti della valutazione, contraddistinguendo ogni fase della prova di esame da giudizi e voti e distribuendo i voti in percentuali sia alle fasi di esame, sia alla presentazione della scuola, sia al curriculum del candidato.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Esame di Stato).

      1. A conclusione del quinquennio di studi svolti in qualsiasi istituto di istruzione secondaria superiore è previsto lo svolgimento, in unica sessione, di un esame di Stato.

      2. Il diploma rilasciato con il superamento dell'esame dà diritto all'accesso all'università e agli istituti di istruzione universitaria.

      3. Gli esami di Stato si svolgono presso gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, paritari e legalmente riconosciuti, in conformità alle norme vigenti.

Art. 2.

(Finalità).

      1. L'esame di Stato ha come fine la verifica del grado di preparazione raggiunto dai candidati rispetto agli obiettivi didattici e formativi propri degli indirizzi di studio seguiti e, altresì, la verifica della personalità complessiva di ciascuno dei candidati rispetto alle ulteriori scelte che gli stessi intendano compiere.

Art. 3.

(Requisiti di ammissione).

      1. Possono chiedere di sostenere gli esami di Stato:

          a) gli alunni degli istituti statali, paritari e legalmente riconosciuti che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e che siano stati ammessi al relativo scrutinio finale;

          b) coloro per i quali è stata prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per merito scolastico o per l'assolvimento dell'obbligo di leva;

          c) coloro che nello stesso anno scolastico abbiano riportato, nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe di un istituto di istruzione secondaria superiore, la votazione di almeno 8/10 in ciascuna materia compresa nel relativo piano di studi;

          d) coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età alla data di inizio delle prove di esame e abbiano assolto all'obbligo di istruzione in scuole italiane o in scuole appartenenti a Paesi della Unione europea.

      2. Non è consentita l'ammissione all'esame di Stato per i candidati già in possesso di altra maturità o abilitazione.

Art. 4.

(Condizioni di ammissione).

      1. L'ammissione dei candidati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), è disposta dal consiglio di classe, con deliberazione motivata, a maggioranza dei due terzi dei componenti. La valutazione è espressa mediante l'attribuzione di voti sul profitto conseguito in ciascuna disciplina e con il giudizio positivo o negativo di ammissione. Il giudizio riassume il livello e il carattere della preparazione del candidato e di lui mette in luce l'impegno e le attitudini.

      2. Gli alunni interni che abbiano perso per qualsiasi motivo più di cinquanta giorni di frequenza delle lezioni possono sostenere l'esame di Stato solo in qualità di candidati esterni.

      3. A tutti gli alunni, ammessi e non ammessi, viene comunicata in via riservata la motivazione della delibera del consiglio di classe.

      4. L'ammissione dei candidati esterni di cui all'articolo 3, inclusi quelli che beneficiano della abbreviazione, ha luogo previo superamento di una prova preliminare, intesa ad accertare il grado di preparazione posseduta.

      5. La prova preliminare di cui al comma 4, consistente in un colloquio, verte su tutte le materie previste dal piano di studi.

      6. La prova preliminare si svolge, la settimana precedente l'inizio degli esami di Stato, nella scuola statale, paritaria o pareggiata alla quale il candidato è stato assegnato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale.

      7. La commissione esaminatrice per la prova preliminare è costituita da cinque docenti e dal dirigente scolastico dell'istituto a cui il candidato è stato assegnato.

Art. 5.

(Determinazione delle sedi di esame).

      1. Possono essere sede di esame gli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti.

      2. I candidati che non appartengano agli istituti di cui al comma 1 sostengono le prove preliminari e le prove d'esame in un istituto statale paritario o avente sede, ove possibile, nella provincia di residenza. L'istituto è indicato dal dirigente dell'ufficio scolastico regionale secondo criteri e modalità che tengano conto della equilibrata distribuzione dei candidati.

      3. Ad ogni commissione di esame è assegnato un numero di candidati che non può essere superiore a cinquanta unità.

      4. Non possono essere esaminati più di cinque candidati al giorno.

Art. 6.

(Valutazione del curriculum scolastico).

      1. La commissione di esame, prima dell'inizio delle prove, esamina la documentazione relativa alla carriera scolastica di ciascun candidato e procede alla sua valutazione complessiva mediante l'attribuzione di un punteggio in centesimi. Detta valutazione si basa, per gli alunni che hanno frequentato l'intero corso, sul profitto riguardato con riferimento ai progressi compiuti nell'arco dell'intero corso, tenendo in considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica e l'impegno nella partecipazione alla vita e alle iniziative della scuola; per i candidati ammessi agli esami in base a prove preliminari, la valutazione si basa sui risultati delle prove stesse e sui dati relativi alla formazione personale emergenti dalla documentazione prodotta.

      2. Per la valutazione del curriculum scolastico la commissione di esame ha a disposizione trenta punti.

Art. 7.

(Prove di esame).

      1. L'esame di Stato consta di tre prove scritte e di un colloquio.

      2. La prima prova scritta è di italiano e deve tendere ad accertare le capacità espressive logico-linguistiche, artistiche e culturali del candidato.

      3. La seconda e la terza prova scritta vertono su materie caratterizzanti ciascun corso di studi, per le quali l'ordinamento vigente preveda verifiche scritte. La terza prova può anche avere carattere grafico o scritto-grafico o tecnico-pratico.

      4. I testi relativi alle tre prove scritte sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione. Le materie oggetto della seconda e terza prova scritta sono individuate dal medesimo Ministero nell'ultima settimana del mese di maggio.

      5. Il colloquio si svolge sui contenuti di tutte le discipline dell'ultimo anno di corso e su questioni e temi che siano stati approfonditi anche attraverso ricerche ed esperienze compiute sotto la guida dei docenti del consiglio di classe.

      6. È assicurata la possibilità del candidato di approfondire gli argomenti che hanno formato oggetto delle prove scritte.

      7. Per l'educazione fisica, la prova è limitata alla discussione dei soli profili teorici di tale insegnamento.

      8. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto da emanare, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua i corsi di studio per i quali la terza prova scritta sia grafica, scritto-grafica o tecnico-pratica.

      9. Nelle scuole con lingua di insegnamento tedesca o slovena, le prove scritte e il colloquio sono svolti nella rispettiva lingua.

      10. I candidati che, per gravi motivi di salute o di famiglia, si trovino nell'impossibilità di partecipare allo svolgimento di una sola prova scritta possono sostenere la prova suppletiva secondo le modalità sta bilite dal Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2.

Art. 8.

(Valutazione delle prove di esame).

      1. La commissione di esame provvede collegialmente alla revisione degli elaborati relativi alla prima prova scritta.

      2. La commissione di esame si divide in due sottocommissioni, per aree specifiche, al fine di provvedere alla revisione degli elaborati della seconda e della terza prova scritta ed esprime la valutazione definitiva sulla base delle proposte avanzate dai docenti della sottocommissione competente nella materia. Ciascuna sottocommissione non può essere inferiore a tre componenti.

      3. Per la valutazione complessiva delle tre prove scritte la commissione di esame dispone di quaranta punti.

      4. Il colloquio si svolge alla presenza dell'intera commissione, che ne valuta collegialmente i risultati.

      5. Per la valutazione del colloquio la commissione dispone di trenta punti.

Art. 9.

(Valutazione finale).

      1. A conclusione dell'esame di Stato la commissione assegna un voto finale complessivo, espresso in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti per il curriculum scolastico, per le prove scritte e per il colloquio d'esame.

      2. Superano l'esame di Stato i candidati che abbiano riportato un voto finale complessivo non inferiore a sessanta centesimi.

      3. Per i candidati che abbiano riportato un credito scolastico massimo e risultati di eccezionale rilievo nelle prove d'esame, la commissione stessa può deliberare, all'unanimità, che al voto massimo venga aggiunta la lode.

Art. 10.

(Commissione di esame).

      1. La commissione di esame è costituita da un presidente, da commissari esterni per due terzi delle discipline di esame e da commissari interni per le restanti discipline.

      2. Il presidente ed i commissari esterni sono tratti da appositi albi nazionali, istituiti da coloro che, avendone i requisiti, ne fanno parte.

      3. Il presidente è scelto tra le seguenti categorie:

          a) dirigenti scolastici di ruolo di istituti di istruzione secondaria superiore del tipo cui si riferisce l'esame di Stato;

          b) docenti di ruolo degli istituti di istruzione secondaria superiore con almeno sette anni di effettivo servizio, titolari di un insegnamento compreso tra le discipline su cui verte l'esame.

      4. Per ogni due classi è costituita una commissione di esame. Ciascuna classe degli istituti legalmente riconosciuti è aggregata ad una classe di istituto statale e viceversa.

      5. I commissari interni di esame sono scelti a rotazione, per metà tra i docenti dell'una delle due classi e per l'altra metà tra i docenti dell'altra.

      6. La rotazione, riferita alle discipline di insegnamento o gruppi di discipline oggetto di esame, ha luogo secondo criteri stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 1.

      7. Qualora le discipline di insegnamento o gruppi di discipline siano in numero dispari, il numero dei docenti è aumentato di una unità.

      8. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione di esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi tre anni.

Art. 11.

(Compensi per la commissione di esame).

      1. Per la partecipazione dei presidenti, dei membri esterni e di quelli interni, è attribuito un compenso nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella di esame.

Art. 12.

(Esami per candidati portatori di handicap).

      1. Gli alunni portatori di handicap, che hanno seguìto programmi semplificati e differenziati negli anni precedenti e sono stati ammessi all'ultimo anno di corso senza attribuzione di voti, sono ammessi all'esame di Stato sulla base di un giudizio del consiglio di classe, volto a valutare se l'alunno abbia raggiunto un livello di preparazione corrispondente agli obiettivi didattici previsti dai programmi generali di insegnamento.

      2. I candidati esterni portatori di handicap, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4, sono tenuti a presentare all'istituto, presso il quale devono sostenere l'esame di Stato, il piano di studi seguito, che è valutato in sede di prove preliminari.

      3. Gli esami di Stato sono sostenuti secondo il piano di studi presentato.

      4. Il Ministro della pubblica istruzione, con l'ordinanza di cui all'articolo 13, comma 2, stabilisce, per gli alunni portatori di handicap, prove equipollenti alle prove scritte o grafiche e tempi più lunghi per la loro effettuazione, qualora ciò sia richiesto dalla natura dell'handicap.

      5. Ai fini di cui al presente articolo, la commissione di esame è integrata con la partecipazione, quale membro aggregato, del docente per le attività di sostegno, ove nominato.

Art. 13.

(Regolamento).

      1. Con proprio decreto, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per l'esecuzione delle disposizioni recate dalla presente legge e per gli adattamenti richiesti dalle sperimentazioni attuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

      2. Il Ministro della pubblica istruzione, determina annualmente, con propria ordinanza, i tempi e le modalità organizzative dell'esame di Stato.

Art. 14.

(Norma finale).

      1. Le disposizioni recate dalla presente legge hanno applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello della sua entrata in vigore.

      2. Il regolamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 detta anche le disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici.

 

 


N. 1614

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

APREA, LA LOGGIA, GARAGNANI, BALDELLI

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Modifiche alla legge 10 dicembre 1997, n. 425, in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

 

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Presentata il 5 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La seguente proposta di legge, che riprende modifiche alla disciplina dello svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore già approvate nella XIV legislatura, dimostra che quelle scelte di politica scolastica sono state sempre improntate a riformare e a modernizzare l'impianto del sistema educativo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli indirizzi europei: obiettivi a rischio a seguito dei nuovi indirizzi governativi.

      Ma perché riformare gli esami di Stato? Cosa colpisce l'opinione pubblica? Da tempo si è aperto un grande dibattito nel Paese. Sostanzialmente, colpiscono due elementi: la composizione della commissione e l'alta percentuale di promossi, dai quali si dedurrebbe che l'esame non è più serio come una volta.

      La prima considerazione, dunque, è come far sì che questi esami siano seri. Chi vuole che questi esami siano seri? Cosa significa proporre una formula che garantisca serietà all'esame?

      Se volessimo valutare semplicemente le percentuali dei promossi, dovremmo dedurre che gli ultimi esami «seri» ci furono nel 1925.

      Infatti, in quell'anno, in piena dittatura fascista, che aveva introdotto questo tipo di esame, si registrò il 75 per cento di bocciati alla prima sessione d'esame. Ma anche il Governo di Mussolini, dietro le pressioni delle famiglie, dovette istituire ben tre sessioni riservate d'esami per recuperare i bocciati. Alla fine i ragazzi bocciati risultarono solo il 25 per cento dei candidati.

      Da quel fatidico anno le cose sono andate sempre «migliorando» per quanto riguarda l'esito finale, con una progressione costante fino al 98 per cento di maturati dell'anno scolastico 2005/2006, ma con punte anche del 99,99 per cento registrate negli anni scorsi e, soprattutto, negli anni di applicazione della legge n. 425 del 1997, voluta dal Ministro Berlinguer. Con quella legge il Ministro pro tempore cercò, almeno nelle intenzioni, di riportare rigore negli esami finali. Infatti, aveva ripristinato l'esame su tutte le materie. In realtà, con la legge n. 425 è stato introdotto un meccanismo «perverso» di crediti e di punteggi che consente, da allora - come è emerso dal monitoraggio effettuato dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) nel 2000 - anche agli studenti che conseguono insufficienze gravi agli scritti di essere promossi, grazie ad una super valutazione della prova orale che prevede un punteggio di ben 35 punti su 100, usato dalle commissioni per innalzare la votazione finale e, in molti casi, per promuovere.

      Per queste ragioni, sono ormai molti coloro i quali, soprattutto tra intellettuali e opinionisti, chiedono un esame selettivo, severo, esigente, impegnativo, una specie di rito di iniziazione per la maturità e l'età adulta. In realtà, la questione centrale, dopo la scolarizzazione di massa che ha interessato la nostra scuola a partire dagli anni '70, non sta più soltanto in un problema di selezione fine a se stessa. Né si può ancora agitare la questione del valore legale del titolo di studio. Infatti, anche riconoscendo che i titoli conferiti dagli istituti superiori continuano ad avere valore legale in quanto producono effetti giuridici (consentono la prosecuzione degli studi, la partecipazione a concorsi pubblici o l'inserimento nel mondo del lavoro), il vero problema oggi è la qualità delle conoscenze possedute dagli studenti affinché producano competenze certificabili e spendibili per una efficace prosecuzione degli studi o per l'inserimento attivo nel mondo del lavoro. Dunque, l'unico vero rigore che è giusto perseguire, accanto al riconoscimento del merito, diviene la certificazione delle competenze conseguite al termine degli studi superiori attraverso modalità oggettive e comparabili e quindi attraverso valutazioni esterne, esattamente come avviene in Europa e in tutti i Paesi economicamente più avanzati e che vantano i migliori livelli di apprendimento nelle analisi comparative internazionali.

      Per queste ragioni, siamo convinti che il disegno di legge del Governo recante disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, deliberato nella riunione del Consiglio dei ministri del 4 agosto scorso, non solo non centra l'obiettivo, ma riporta indietro il sistema educativo, abrogando norme introdotte con la «riforma Moratti» che, pur non essendo state ancora sperimentate, andavano nella direzione indicata e fortemente auspicata dagli scenari europei e internazionali.

      Se poi le novità della legge proposta dal Governo consistono nella reintroduzione dello scrutinio di ammissione all'esame, nelle prove laboratoriali per gli istituti tecnici e professionali o nel raccordo tra scuola e università, il Ministro Fioroni arriva tardi: queste disposizioni sono già legge, previste nel decreto legislativo n. 226 del 2005, relativo al secondo ciclo di istruzione, la cui applicazione è stata sospesa dal Governo. Così, pure il freno alla pratica dei cosiddetti «ottisti», usata in modo scorretto da alcune scuole, e la diminuzione del numero dei candidati esterni ammessi a sostenere l'esame di Stato presso le scuole paritarie sono misure già previste dal medesimo decreto legislativo.

      Se invece la novità sta nel fatto che per l'ammissione agli esami dovranno essere saldati i debiti scolastici, allora siamo di fronte a un rigore fasullo e demagogico. Puntare a un maggior rigore nella valutazione scolastica è giusto ed è un obiettivo che è stato perseguito nella legge di riforma della XIV legislatura. Ciò che è, però, profondamente ingiusto dal punto di vista educativo, è pensare di introdurre un esame finale più rigoroso senza modificare i meccanismi di valutazione di tutto il percorso precedente. Come si può chiedere a un giovane di non avere lacune nella preparazione, se per quattro anni non è stato obbligato a recuperare i debiti formativi?

      Nel decreto legislativo sul secondo ciclo della riforma Moratti è stato introdotto, per questo, un sistema di valutazione rigoroso e graduale, interno ed esterno, capace di registrare i livelli di apprendimento dello studente nei bienni che precedono l'ultimo anno, al fine di consentire il recupero graduale degli insuccessi scolastici all'interno del biennio, pena la non ammissione a quello successivo.

      In più, sempre nel disegno di legge del Governo Prodi, appaiono decisamente superate e inefficaci le scelte che si riferiscono a due variabili dell'esame di Stato: le commissioni e le prove.

      Quanto al ritorno alla commissione mista, si tratta di uno schema già utilizzato, che non ha mutato né risolto i problemi dell'esame di Stato, rivelandosi inefficace e costoso. Ma, soprattutto, troviamo inaudito che il Ministro decida di riconsegnare a se stesso e alla burocrazia ministeriale l'elaborazione e la scelta delle prove d'esame, caso unico in Europa. Ne viene fuori un nuovo Giovanni Gentile, la cui ombra politica e ideologica resta per il centrosinistra l'unico modello di riferimento. Ma almeno Gentile, negli anni \`20, doveva scegliere solo quattro prove scritte (italiano, latino, greco, matematica), sulle quali era facile, per un uomo della sua cultura, dimostrare pieno controllo e competenza. Oggi, il Ministro si arroga il compito di confezionare e scegliere una decina di prove per l'esame di italiano e più di 500 per la seconda prova scritta. Nel decreto legislativo n. 226 del 2005 erano state previste, al contrario, norme che affidavano al nuovo istituto di valutazione (INVALSI) la responsabilità di garantire qualità e obiettività alle prove. Il Ministro Fioroni ritorna a un modello da «Stato educatore». Scegliendo di mantenere la prerogativa delle prove in ambito ministeriale, non solo, dunque, il Governo delegittima un organismo «terzo» che avrebbe - questo sì - riportato rigore ed efficacia alla valutazione finale, ma compie una scelta di restaurazione verso una totale autoreferenzialità, che è anche il segno di una grande sconfitta sul piano del riformismo e della modernizzazione del sistema.

      In conclusione, non condividendo le scelte di riforma degli esami di Stato contenute nel disegno di legge governativo, che riconsegnerà la scuola alle burocrazie ministeriali e sindacali e ci allontanerà dall'Europa e dai Paesi più avanzati dove si pratica, invece, nelle fasi conclusive degli studi, la certificazione delle competenze, intendiamo, attraverso la presente proposta di legge, riportare il dibattito parlamentare sulle scelte operate dal Governo Berlusconi nella XIV legislatura.

      All'articolo 1 si richiamano le finalità dell'esame di Stato.

      All'articolo 2 si riprendono le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 226 del 2005 relative ai requisiti di ammissione all'esame, con il ripristino dello scrutinio di ammissione da parte del consiglio di classe e norme tese a garantire maggiore trasparenza e maggiore rigore per i candidati interni ed esterni.

      All'articolo 3 vengono definite le prove d'esame che, da una parte, valorizzano e responsabilizzano le scuole autonome assegnando loro il compito di predisporre le due prime prove scritte coerentemente con il progetto educativo di istituto e, dall'altra, mantengono la terza prova a carattere pluridisciplinare e nazionale. Essa viene predisposta dall'INVALSI ed è finalizzata a certificare le competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto, nonché i livelli di padronanza linguistica in inglese e nella seconda lingua comunitaria.

      Il punteggio e i crediti assegnati agli studenti valorizzano il percorso di studio e uniformano il punteggio della prova orale a quello delle altre prove.

      All'articolo 4 si ripropone la commissione interna con un presidente esterno nominato dal Ministero della pubblica istruzione.



 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, di seguito denominata «legge n. 425 del 1997», è sostituito dal seguente:

      «Art. 1. - (Finalità e disciplina). - 1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di studio di istruzione secondaria superiore considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti nel corso e al termine del ciclo e si svolge tramite due prove scritte, anche laboratoriali per gli istituti superiori ad indirizzo, organizzate dalle commissioni d'esame di cui all'articolo 4, una terza prova scritta a carattere nazionale e un colloquio».

Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge n. 425 del 1997 è sostituito dal seguente:

      «Art. 2. - (Ammissione). - 1. All'esame di Stato sono ammessi:

          a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso, che in sede di scrutinio finale siano stati valutati con almeno sei decimi in ciascuna disciplina dell'ultimo anno e per i quali sia stato certificato il superamento degli eventuali debiti formativi pregressi, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

          b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

      2. All'esame di Stato sono ammessi altresì, nella sessione dello stesso anno e con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni del penultimo anno del corso di studi delle scuole statali, paritarie e pareggiate o legalmente riconosciute che, nello scrutinio finale del primo periodo biennale, abbiano riportato una votazione non inferiore alla media dei sette decimi e, nello scrutinio finale del secondo periodo biennale, una votazione non inferiore agli otto decimi in ciascuna disciplina, senza essere incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.

      3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei candidati esterni è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva e su tutte le materie del quinto anno di corso. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato, integrata dai docenti delle materie non previste nell'ultimo anno di corso; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

      4. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all'esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza in tale comune dell'indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale deve essere presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

      5. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono avere cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

      6. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l'esame di Stato in qualità di candidati esterni secondo le medesime modalità previste per i candidati esterni di cui ai commi 3, 4 e 5.

      7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, per abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, non abbiano presentato debiti al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell'insegnamento dell'educazione fisica».

      2. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, degli anni scolastici 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all'attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

      3. A partire dall'anno scolastico 2007/2008, ai fini della verifica e certificazione del superamento dei debiti formativi, per gli allievi iscritti al primo e al secondo anno di corso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 3.

      1. L'articolo 3 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «Art. 3. - (Contenuto ed esito dell'esame). - 1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare le competenze nella lingua italiana, nonché le competenze espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica, scritto-grafica o laboratoriale, accerta le competenze maturate dai candidati in una o più discipline caratterizzanti il corso di studio. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono predisposti dalle commissioni d\`esame di cui all'articolo 4, le quali provvedono anche alla predisposizione dei relativi criteri di valutazione.

      2. La terza prova, a carattere pluridisciplinare e nazionale, è predisposta e gestita, ai sensi dell'articolo 3, comma l, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, dall'Istituto nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del corso e in relazione alle discipline di insegnamento dell'ultimo anno. L'Istituto provvede altresì a fornire i criteri cui le commissioni d'esame dovranno attenersi per la valutazione della prova. Essa consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; la prova è strutturata in modo da consentire la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti al termine degli studi superiori con riferimento al profilo educativo, culturale e professionale stabilito a livello nazionale per gli apprendimenti fondamentali e per quelli caratterizzanti l'indirizzo prescelto; accerta, altresì, i livelli di padronanza della lingua inglese e della eventuale seconda lingua comunitaria.

      3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti alle indicazioni nazionali e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso ed è finalizzato a verificare le competenze maturate dall'alunno anche attraverso documentate attività multidisciplinari e interdisciplinari di ricerca o di laboratorio presentate dall'alunno stesso.

      4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

      5. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 15 punti per la valutazione di ciascuna prova scritta e di 15 punti per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 40 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.

      6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.

      7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi».

Art. 4.

      1. L'articolo 4 della legge n. 425 del 1997, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      ««Art. 4. - (Commissione e sede d'esame). - 1. La commissione d'esame è composta dagli insegnanti delle materie d'esame della classe del candidato per le tutte le scuole del servizio nazionale di istruzione, statali, paritarie, pareggiate o legalmente riconosciute e da un presidente esterno.

      2. Il presidente di ogni commissione d'esame è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni della propria commissione d'esame.

      3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prime due prove scritte operando per aree disciplinari; la correzione della terza prova e il colloquio devono avvenire alla presenza dell'intera commissione. Le valutazioni per l'attribuzione dei punteggi e le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

      4. A ogni commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale.

      5. I casi e le modalità di sostituzione dei presidenti sono specificamente individuati, con decreto del Ministro della pubblica istruzione di natura non regolamentare.

      6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell'ordine, all'ambito comunale e provinciale e, solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.

      7. Nell'ambito dello svolgimento delle attività ispettive di competenza del Ministero della pubblica istruzione, sono assicurati la sistematica e costante verifica e il monitoraggio sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità e integrativi».

 

 


Testi a fronte


Testo dell’AS 960 (Governo) a fronte con il testo proposto dalla 7^ Commissione del Senato e con il testo approvato dall’Assemblea

DISEGNO DI LEGGE N. 960

DISEGNO DI LEGGE N. 960

DISEGNO DI LEGGE N. 960

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

Testo approvato dall’Aula

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Art. 1.

Art. 1.

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

(Ammissione all’esame di Stato,
commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

    1. Identico:

    1. Identico:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. Identico:

…..«Art. 2. – (Ammissione). – 1. Identico:

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici;

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

        a) identica;

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

        b) identica.

        b) identica.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore alla media di sette decimi negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    2. identico.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

    3. identico.

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    4. Identico.

    4. Identico.

 

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    5. Identico.

    5. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    6. Identico.

    6. Identico.

    6. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

    7. Identico.

    7. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la votazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

    8. Identico.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). –

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). – 1. Identico.

    1. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

    2. Identico.

    2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

    3. Identico.

    3. Identico.

    3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

    4. Identico.

    4. Identico.

    4. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

    5. Identico.

    5. Identico.

    5. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti.

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    6. identico.

    6. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    7. Identico.

    7. Identico.

 

 

    8. Alla regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    7. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

    8. Identico.

    9. Identico.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla basi di criteri determinati a livello nazionale.

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame) – 1. Identico.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe, e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati.

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    2. Identico.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

    3. Identico:

    3. Identico.

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        a) identica;

        a)  identica;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        b) identica;

        b)  identica;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        c) identica;

        c)  identica;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        d) identica;

        d) identica;

 

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        e) identica;

        e)  i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

        f) identica.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    4. Identico.

    4. Identico.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    5. Identico.

    5. Identico.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    6. Identico.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

    7. Identico.

    7. Identico.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all’espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

    8. Identico.

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

    9. Identico.

    9. Identico.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. Fino al prossimo rinnovo del predetto contratto collettivo di comparto alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

    10. Identico.

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame dei candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

    11. Identico.

    11. Identico.

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva».

    12. Identico.

Art. 2.

Art. 2.

Art. 2.

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

(Delega in materia di percorsi di orientamento, di accesso all’istruzione post-secondaria e di valorizzazione di risultati di eccellenza)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), su proposta del Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro della pubblica istruzione, previo parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da rendere entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, trascorsi i quali possono essere comunque adottati, uno o più decreti legislativi finalizzati a:

    1. Identico:

    1. Identico:

        a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        a) realizzare appositi percorsi di orientamento finalizzati alla scelta, da parte degli studenti, di corsi di laurea universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, di percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro;

        a) identica;

        b) potenziare il raccordo tra la scuola e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea prescelto;

        b) potenziare il raccordo tra la scuola, le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica e le università ai fini di una migliore e specifica formazione degli studenti rispetto al corso di laurea o al corso di diploma accademico prescelto;

        b) identica;

        c)  valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell’ammissione ai corsi di laurea universitari di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264;

        c) identica;

        c)  identica;

        d)  incentivare 1’eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione.

        d) identica.

        d)  identica.

    2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

    2. Identico:

    2. Identico:

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università e gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        a) per i decreti legislativi di cui alla lettera a), prevedere l’individuazione delle misure e modalità di raccordo tra le istituzioni scolastiche, le università, gli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli istituti della formazione tecnica superiore, nonché i percorsi finalizzati alle professioni e al lavoro; prevedere, nella definizione e realizzazione dei percorsi di orientamento, la partecipazione anche di docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché della formazione tecnica superiore; prevedere la realizzazione dei predetti percorsi nell’ultimo anno del corso di studi;

        a) identica;

        b)  per i decreti legislativi di cui alla lettera b), prevedere apposite modalità per favorire e sostenere la partecipazione degli istituti di istruzione secondaria superiore alle prove di verifica dell’adeguata preparazione iniziale degli studenti di cui all’articolo 6, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, e per il soddisfacimento degli eventuali obblighi formativi universitari;

        b) identica;

        b)  identica;

        c)  per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto;

        c) per i decreti legislativi di cui alla lettera c), prevedere che una quota del punteggio degli esami di ammissione ai corsi universitari di cui all’articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, sia assegnata agli studenti che abbiano conseguito risultati scolastici di particolare valore, nell’ultimo triennio e nell’esame di Stato, anche in riferimento alle discipline più significative del corso di laurea prescelto, definendo altresì, in detti decreti, i criteri volti a valorizzare le discipline tecnico-scientifiche;

        c) identica;

        d)  per i decreti legislativi di cui alla lettera d), prevedere incentivi, anche di natura economica, finalizzati alla prosecuzione degli studi, anche nell’ambito dell’istruzione e formazione tecnica superiore, e definire le modalità di certificazione del risultato di eccellenza.

        d) identica;

        d)  identica;

 

        e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

        e) i decreti legislativi di cui alle lettere a) e d) sono adottati sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

    3. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sull’andamento degli esami di Stato.

    3. identico.

    3. L’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c), e del comma 2, lettere a), b) e c), non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

    4. Identico.

    4. Identico.

    4. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), è destinata la somma di euro 5.000.000.

    5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

    5. Alla finalizzazione di cui al comma 1, lettera d), e al comma 2, lettera d), sono destinate risorse nel limite massimo di euro 5.000.000.

    5. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al presente articolo possono essere adottate, sulla medesima proposta di cui al comma 1, con il rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.

    6. Identico.

    6. Identico.

Art. 3.

Art. 3.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

(Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni)

    1. Per i candidati agli esami di Stato a conclusione, rispettivamente, dell’anno scolastico 2006-2007 e dell’anno scolastico 2007-2008, continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi e all’attribuzione del punteggio per il credito scolastico, le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

    1. Identico.

    1. Identico.

 

    2. In fase di prima attuazione e in mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione dei compensi di cui all’articolo 4, comma 10, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal 2007, nel limite massimo di euro 138.000.000.

    2. Identico.

 

    2. Sono abrogati:

    3. Identico.

    3. Identico.

 

        a) l’articolo 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

 

 

        b) l’articolo 13, comma 4, e l’articolo 14 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

 

 

        c) l’articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286.

 

 

    3. All’onere derivante dalla presente legge, determinato in complessivi euro 143.000.000, a decorrere dall’anno 2007, di cui euro 138.000.000 per i compensi di cui al comma 10 dell’articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, come sostituito dalla presente legge, ed euro 5.000.000 per l’incentivazione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera d), si provvede, quanto ad euro 40.240.000, con la disponibilità di cui all’articolo 22, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

    4. Identico.

    4. Identico.

    4. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

    5. Identico.

    5. Identico.

    5. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

    6. Identico.

    6. Identico.

 


Testo dell’articolo 1 dell’ AC 1961 a fronte con gli articoli della legge 425/1997 modificati

 

 

. L. 10-12-1997 n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

 

(omissis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Ammissione.

 

1. All'esame di Stato sono ammessi:

 

 

a) gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

 

 

b) gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

 

 

 

 

c) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio oppure che risulti in via di esaurimento;

d) gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

 

 

 

Vedi comma 5 (che disciplina abbreviazioni per merito sia per esami conclusivi che per esami di qualifica)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; ad obblighi internazionali.

(in proposito dispone l’ art. 3 Regolamento di attuazione DPR 323/1998)

 

 

 

 

3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

 

 

 

Vedi anche art. 3, comma 7 e segg. del regolamento di attuazione

 

 

 

 

Vedi art. 4, comma 6, sede di esame

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedi

 Art.5 (Credito scolastico) della Legge, non abrogato, in particolare commi 3 e 4,

e

Art.11 Regolamento di attuazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali, che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

 

 

 

 

 

3. Contenuto ed esito dell'esame.

 

 

 

Per le finalità dell’esame: vedi art. 1 L. 425/1997 e art. 14, comma 1, del D.Lgs.226/2005

 

 

 

 

 

 

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

 

(per le prove, vedi anche art. 14 D.Lgs.226/2005)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 3 D.Lgs.286/2004,

 Direttiva MPI 25 agosto 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

 

 

 

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

 

 

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

 

 

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

 

 

 

 

 

 

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

 

 

 

 

 

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

 

 

4. Commissione e sede d'esame.

 

1. La commissione d'esame è nominata dal Ministero della pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato a norma dell'articolo 205 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

 

 

2. Ogni due commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna commissione, e comunque non superiore a quattro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente è nominato dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presidente è tenuto ad essere presente a tutte le operazioni delle commissioni. I membri esterni sono nominati dal Ministero della pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

 

 Vedi anche art 3 (Fasi territoriali di nomina dei presidenti) e Art.6 (Preclusioni alla nomina) del DM 26 gennaio 2006 recante criteri di nomina dei presidenti e commissari per l’anno scol .2005/2006

 

 

 

 

 

 

3. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.

 

4. Ad ogni singola commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari ed il loro numero massimo non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni, possono essere costituite, soltanto presso gli istituti statali, commissioni apposite .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, entro il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 , come interpretato dall'articolo 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi (8). I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali.

 

 

Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

 

Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università

 

Art. 1.

(Ammissione all’esame di Stato,

commissione e sede di esame)

    1. Gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, sono sostituiti dai seguenti:

 

    «Art. 2. – (Ammissione). – 1. All’esame di Stato sono ammessi:

 

        a)  gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano frequentato l’ultimo anno di corso, siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo modalità definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione;

 

        b)  alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro completamento, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.

 

 

 

 

    2. All’esame di Stato sono ammessi, altresì, con abbreviazione di un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 7, l’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe. L’esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell’istituto, statale o paritario, collegata alla commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all’esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

 

    4. I candidati esterni devono presentare domanda di ammissione all’esame di Stato e sostenere lo stesso e, ove prescritti, gli esami preliminari, presso istituzioni scolastiche statali o paritarie aventi sede nel comune di residenza ovvero, in caso di assenza nel comune dell’indirizzo di studio indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza del medesimo indirizzo nella provincia, nella regione. Eventuale deroga deve essere autorizzata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va presentata la relativa richiesta. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma preclude l’ammissione all’esame di Stato, fatte salve le responsabilità penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle istituzioni scolastiche interessate.

    5. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dal consiglio di classe davanti al quale sostengono l’esame preliminare di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

    6. Gli alunni delle classi antecedenti l’ultima, che intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.

    7. I candidati non appartenenti a Paesi dell’Unione europea, che non abbiano frequentato l’ultimo anno di corso di istruzione secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche italiane all’estero, possono sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni, secondo le medesime modalità previste ai commi 3, 4, 5 e 6.

 

    8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di qualifica o di licenza di maestro d’arte, rispettivamente gli alunni degli istituti professionali e degli istituti d’arte che, nello scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la valutazione dell’insegnamento dell’educazione fisica.

 

 

 

 

    Art. 3. – (Contenuto ed esito dell’esame). –

1. L’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore è finalizzato all’accertamento delle conoscenze e delle competenze acquisite nell’ultimo anno del corso di studi in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo e delle basi culturali generali, nonché delle capacità critiche del candidato.

    2. L’esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l’insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato; la seconda prova, che può essere anche grafica o scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti professionali, negli istituti d’arte e nei licei artistici le modalità di svolgimento tengono conto della dimensione tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono articolarsi anche in più di un giorno di lavoro; la terza prova è espressione dell’autonomia didattico-metodologica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche ed è strettamente correlata al piano dell’offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa è a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell’ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l’accertamento della conoscenza di una lingua straniera. L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza prova. L’Istituto provvede, altresì, alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi dell’istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte degli esami di Stato secondo criteri e modalità coerenti con quelli applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilità.

 

    3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla commissione d’esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la commissione d’esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d’esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

 

 

    4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell’ultimo anno di corso.

 

    5. La lingua d’esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

 

    6. A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d’esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di 60/100. L’esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione d’esame un giorno prima della data fissata per l’inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la commissione di esame può motivatamente integrare il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della predetta integrazione può essere attribuita la lode dalla commissione.

    7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

    8. Alla regione Valle d’Aosta si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

    9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d’esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

 

    Art. 4. – (Commissione e sede di esame)

– 1. La commissione di esame di Stato è composta da non più di sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il restante cinquanta per cento esterni all’istituto, più il presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro della pubblica istruzione. La commissione è nominata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri determinati a livello nazionale.

 

    2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a tre. In ogni caso, è assicurata la presenza dei commissari delle materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono assegnati non più di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una commissione di istituto statale o paritario.

    3. Il presidente è nominato, sulla base di criteri e modalità determinati, secondo il seguente ordine, tra:

        a)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed agli educandati femminili;

        b)  i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di abilitazione all’insegnamento negli istituti di istruzione secondaria superiore;

        c)  i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;

        d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;

        e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica;

        f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali, collocati a riposo da non più di tre anni.

    4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti statali di istruzione secondaria superiore.

    5. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.

    6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo stesso distretto, nell’ordine, all’ambito comunale, provinciale e, solo in casi eccezionali, all’ambito regionale o interregionale.

    7. È stabilita l’incompatibilità a svolgere la funzione di presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella propria scuola, nelle scuole ove si sia già espletato per due volte consecutive, nei due anni precedenti, l’incarico di presidente o di commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato servizio nei due anni precedenti.

 

 

 

 

 

    8. Le commissioni d’esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall’intera commissione a maggioranza assoluta.

 

    9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni degli istituti statali e paritari e il loro numero non può superare il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche statali. Presso ciascuna istituzione scolastica può essere costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni. Un’altra commissione di soli candidati esterni può essere costituita soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l’esame di Stato secondo le modalità dettate al riguardo dalle norme regolamentari di cui all’articolo 1, comma 2.

 

    10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a quella di esame. La misura dei compensi è stabilita in sede di contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. L’onere previsto per il compenso spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, è a carico dello Stato.

 

    11. Sede d’esame per i candidati interni sono gli istituti statali e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27. Sede d’esame per i candidati esterni sono gli istituti statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia, la sede di esame è indicata dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di ammissione agli esami.

 

    12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare, sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti, sono assicurati nell’ambito della funzione ispettiva.

 

 

 




[1]    In particolare, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[2]    L’iter dei tre progetti di legge esaminati dal Senato (AS 960, di iniziativa governativa, AS 923, sen. Valditara ed altri, AS 938, sen Schifani ed altri) è contenuto nel Dossier studi 72/1. Si segnala comunque che, nella seduta del 15 novembre 2006, sono stati accolti dal Governo quattro ordini del giorno della Commissioneche auspicano rispettivamente:

-          iniziative di formazione per docenti e dirigenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche a riposo, nonché per docenti universitari e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, interessati a svolgere funzioni di commissario nell’esame di Stato;

-          iniziative di raccordo decreti legislativi previsti all’articolo 2, con le linee strategiche individuate dall’Unione europea e dal Governo italiano per il rilancio della strategia di Lisbona;

-          l’attribuzione di un massimo di 15 punti a ciascuna delle tre prove scritte (per le quali il testo prevede un punteggio complessivo di 45 punti);

-          il reperimento di risorse finanziarie finalizzate alla nomina di commissari esterni  provenienti da ambiti territoriali distanti da quello in cui si trova l’istituto scolastico sede d’esame,oltre i limiti previsti dal disegno di legge approvato.

[3]     Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” (nel prosieguo: “TU”). Si ricorda che il TU ha compiuto una complessa opera di sistemazione delle fonti (legislative ma anche, in alcuni casi, di natura originariamente regolamentare) che sono andate man mano disciplinando i vari tipi di istituti e scuole sopra menzionati. Le principali di tali fonti sono:

·          R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, per il liceo classico, il liceo scientifico e l'istituto magistrale;

·          R.D. 31 dicembre 1923, n. 3123, per il liceo artistico e gli istituti d'arte ;

·          R.D. 5 febbraio 1928, n. 577, per la scuola magistrale ;

·          Legge 15 giugno 1931, n. 889 e successivi numerosi D.P.R. per nuovi indirizzi non previsti nella legge per gli istituti tecnici ;

·          R.D.L. 21 settembre 1938, n. 2038 e successivi D.P.R. istitutivi dei diversi indirizzi per gli istituti professionali

[4]    Scuole ed istituti magistrali (della durata di tre e di quattro anni) erano preposti alla formazione dei docenti della scuola materna ed elementare; l’art. 3 della legge 341/1990 (recante riforma degli ordinamenti didattici) ha previsto invece il conseguimento di un titolo di laurea presso appositi corsi per l’insegnamento in tali ordini di scuole ed ha demandato ad un DM la definizione del graduale passaggio al nuovo regime. Contestualmente all’effettiva attivazione dei nuovi corsi di laurea il Decreto del Ministro dell’istruzione 10 marzo 1997 ha disposto la graduale soppressione (a partire dall’anno scolastico 1998-1999) dei corsi ordinamentali delle scuole e degli istituti magistrali.

[5]     Gli istituti professionali sono stati originariamente istituiti ai sensi dell’art. 9 del R.D.L. 21 settembre 1938 n. 2030 che autorizzava il governo alla costituzione o alla trasformazione di scuole tecniche ad ordinamento speciale. Tali strutture, le cui caratteristiche (compresi orari e programmi) erano definite nei decreti istitutivi, sono finalizzate ad una formazione di carattere pratico in settori quali agricoltura, nautica, artigianato, commercio, turismo, industria alberghiera. I diplomi rilasciati a conclusione dei corsi (solitamente di durata triennale) hanno carattere di qualifica professionale; tuttavia in tale settore dell’istruzione sono state avviate numerose sperimentazioni, confermate dall’art.191 comma 6 del D.Lgs.297/1994, consistenti in un biennio post qualifica (facoltativo) che completa la formazione professionale e consente l’accesso all’università.

[6]    D.Lgs. 17 ottobre 2005, n.226 Decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53.

[7]    L 28 marzo 2003, n 53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[8]    I licei artistico, economico e tecnologico si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni formativi.

[9]    Con riguardo a tale riforma si ricorda che il ministero dell’Istruzione università e ricerca, dopo avere definito le Tabelle di confluenza dei percorsi e dei titoli relativi al secondo ciclo con quelli dell’ordinamento previgente (Decreto 28 dicembre 2005,adottato ai sensi dell’art.27 co.1 lettera a e b D del lgs 226/05) ed incrementato fino al 20% della quota dei piani di studio rimessa alle istituzioni scolastiche(DM 28 dicembre 2005), ha autorizzato con DM 31gennaio 2006, n. 775 un Progetto di innovazione in ambito nazionale concernente l’introduzione di innovazioni riguardanti gli ordinamenti liceali e l’articolazione dei relativi percorsi di studio, come previsti dal d.lgs. 226/2005. Le innovazioni, da attuarsi nell’anno scolastico 2006-2007 limitatamente alle prime classi, sarebbero state adottate liberamente dagli istituti di istruzione secondaria superiore interessati. Nella XIV legislatura, con DM 31 maggio 2006 tale disposizione è stata poi sospesa, anche in relazione al contenzioso in atto promosso da numerose Regioni davanti al TAR del Lazio ed al ricorso elevato dala Regione Toscana davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzioni (RICORSO pubblicato sulla G.U. 1 serie speciale n. 19del 10.05.2006). Con due decreti emessi in pari data (13 giugno 2006, n. 46 e 47) il ministero ha poi precisato l’inapplicabilità del DM relativo alle tabelle di confluenza e viceversa ha confermato la quota oraria dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche (20 %).

[10]   Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

[11]   Legge 10 novembre 1997, n. 425, "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore".

[12]   D.P.R. 23 luglio-1998 n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 424”

 [13]  Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[14]   L’art.69 della legge 144/1999 prevede per l’accesso all’IFTS di norma il diploma di istruzione secondaria superiore;il regolamento (DM. 31 ottobre  2000 n. 436) consente l’accesso anche a coloro che non siano diplomati, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico (art.3).

[15]   D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”.

[16]   La dizione di “debito formativo” si rinviene anche in alcune disposizioni amministrative relative alla valutazione degli alunni; per esempio, nelle ordinanze ministeriali sugli scrutini ed esami.

[17]   D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[18]   L. 10 marzo 2000, n. 62 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione

[19]   DL 5 dicembre 2005, n. 250, Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità. convertito con modificazioni dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27

[20]   .Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (Parte II, Titolo VIII).

[21]   Il riconoscimento era costituito da un atto amministrativo (subordinato al possesso di alcuni requisiti inerenti la sede, i programmi di insegnamento, i titoli di studio di posseduti dagli alunni e dai docenti) ed implicava la validità di scrutini ed esami. Tali operazioni si svolgevano negli istituti, previo vigilanza di un commissario governativo (art. 361 del T.U. dell’istruzione ora abrogato), con l’eccezione degli esami di maturità da effettuare presso istituti statali del comune o della provincia di residenza (art. 4, comma 6, L. 425/1997).

[22]   Il pareggiamento richiedeva, oltre alla condizioni prescritte per il riconoscimento, ulteriori condizioni relative al numero e il tipo di cattedre (dovevano essere uguali a quello delle corrispondenti scuole statali), nonché alla nomina, requisiti e trattamento economico dei docenti. L’atto amministrativo di pareggiamento riconosceva la validità di (art. 4, comma 6, L.425/1997) la validità di scrutini ed esami sostenuti negli istituti, con l’eccezione degli esami di maturità da effettuare presso istituti statali del comune o della provincia di residenza .

[23]   L’art.1-bis del DL 250/2005, convertito con modificazioni dalla legge 27/2006, ha recato una nuova disciplina delle scuole non paritarie, disponendo tra l’altro che non siano più concesse autorizzazioni per l’apertura di scuole pareggiate e legalmente riconosciute.

[24]   Si ricorda che ai sensi del D.Lgs. richiamato i percorsi liceali hanno durata quInquennale e si sviluppano in due periodi biennali ed in un quinto anno (art. 2); al termine di ciascun biennio delle scuole superiori i docenti valutano l’ammissibilità dello studente all’anno successivo (art. 13).

[25]   L. 10 dicembre 1997 n. 425 Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.

[26]   Nel frattempo l’art.18 della legge 24 giugno 1997 n.196 (Norme in materia di promozione dell'occupazione) ha indicato i tirocini formativi e di orientamento come momenti di alternanza tra studio e lavoro demandone la disciplina successivi regolamenti; in questo quadro il D.M. 25 marzo1998 n. 142, ha previsto (art. 6 ) che le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possano avere valore di credito formativo e, se debitamente certificate, possano essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore.

[27]   Individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi; in precedenza la disciplina era stata recata dal DM 10 febbraio 1999. Il DM è stato emanato ai sensi dell’art.12 del DPR 323/1998.

[28]   L’art. 6 del DPR 12 luglio 2000 n. 257 (recante attuazione dell’obbligo di frequenza ad attività formative fino al 18° anno – nelle strutture scolastiche, nella formazione professionale o nell’apprendistato- ai sensi dell’art. 68 della L. 144/1999 ora abrogato), ha stabilito il principio della possibilità di passaggio da un sistema all’altro ed ha dato indicazioni per il riconoscimento dei crediti formativi, acquisiti nell’ambito della formazione professionale e dell’apprendistato, ai fini del il completamento dell’obbligo formativo nel sistema scolastico o viceversa.

[29]   D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59

[30]   Per completezza di informazione si ricorda che la legge 53/2003  (cosiddetta “legge Moratti”) ha demandato ad un regolamento ministeriale le modalità di valutazione dei crediti scolastici e di passaggio da percorsi formativi a percorsi scolastici (art. 7, co. 1, lettere b) e c)); il provvedimento in questione non è stato tuttavia emanato. Con riguardo alla formazione in alternanza scuola-lavoro (quale modalità di realizzazione della formazione del secondo ciclo sia nei licei che nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale) la legge ha rimesso (art. 4, co. 1, lett. c)) al decreto legislativo di attuazione i criteri per di valutazione dei crediti formativi. Quest’ultimo (D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77) ha poi rinviato l’adempimento ad un decreto del MIUR, previa intesa con la Conferenza unificata .

[31]   D.M. 20 novembre 2000, n. 429 Regolamento recante le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima.

[32]    A ciò ha provveduto il DM 20 novembre 200, n.429.

[33]   D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286 Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53. Tale decreto ha istituito il Servizio nazionale di valutazione, per misurare efficienza ed efficacia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale (con riguardo a quest’ultima relativamente ai livelli essenziali di prestazione); si è proceduto contestualmente al riordino dell’istituto di valutazione esistente rinominandolo "Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e di formazione", conferendogli lo status di ente di ricerca; confermane personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, regolamentare e finanziaria. L'ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che ne determina (come in passato) le priorità strategiche con propria direttiva relativamente al sistema dell’istruzione, ovvero con linee guida definite d’intesa con la Conferenza Unificata, relativamente al sistema dell’istruzione e formazione professionale. Al Ministro viene affidata inoltre l’emanazione di specifiche direttive connesse agli obiettivi generali delle politiche educative nazionali.

 [34]   Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53.

[35]   D.Lgs. 20 luglio 1999 n. 258 Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica «Leonardo da Vinci», a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. Si tratta, in particolare, di: valutazione dell'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente; studio delle cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica; assistenza tecnica all'amministrazione scolastica ed alle singole istituzioni s per la realizzazione di autonome iniziative valutazione; partecipazione progetti di ricerca internazionale).

[36] D.Lgs. 19 novembre 2004 n. 286 Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo 2003, n. 53

[37]   Per la formazione professionale le verifiche riguardano solo i livelli essenziali di prestazionee sono effettuate tenuto conto degli altri soggetti istituzionali che già operano a livello nazionale nel settore.

[38]   Il ddl finanziaria 2007, attualmente all’esame del Senato (AS 1183 art.16, comma 272) modifica la composizione degli organi direttivi dell’istituto e gli assegna compiti di cooperazione con il ministro nella valutazione dei dirigenti scolastici nonché il monitoraggio generale del sistema di valutazione.

[39]   Recentemente con Circolare n. 69 del 22 novembre 2006 Il ministero dell’istruzione ha emanato indicazioni per la rilevazione degli apprendimenti e la valutazione di sistema relativa all’anno scolastico 2006-2007 da parte dell’Invalsi.

[40]   L’art. 4, comma 7, della  L. 425/1997 dispone che l’esame sia disciplinato in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sull’handicap); quest’ultima, in ragione del valore legale del titolo di studio, fa riferimento a prove equivalenti e tempi più lunghi, oltre che alla fornitura dei supporti tecnici necessari (art. 16).

[41]   Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, è stato emanato il D.P.R. 7 gennaio 1999, n. 13, recante Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nella Valle d'Aosta.

[42]   L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002).

[43]    Si tratta delle scuole statali e le scuole private e degli enti locali che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità sulla base dei requisiti richiesti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”).

[44]   Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame Anno scolastico 2005/2006.

[45]   Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

[46]   D.L. 12 giugno 2006 n. 210 Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione convertito, con modificazioni, dalla L. 17 luglio 2006, n. 235.

[47]   Tale norma ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2004, una spesa pari a 90 milioni di euro destinata ai seguenti interventi: a) sviluppo delle tecnologie multimediali; b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione; c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti; d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione. La predetta autorizzazione di spesa si inserisce nell’ambito del Piano programmatico di interventi finanziari, volto a finanziare il riordino del sistema di istruzione scolastica e formazione professionale, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “legge Moratti”).

[48]   Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

[49]    “Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.

[50]    L’elenco non contempla i corsi di laurea in scienze motorie, istituiti dall’art. 2 del D.Lgs. 178/1998 il cui co. 4 prevede che l’accesso sia a numero programmato, in relazione all’effettiva disponibilità di strutture e attrezzature. Si ricorda inoltre che la legge è entrata in vigore poco prima del sopraggiungere del D.M. 509/1999 che ha ridefinito la tipologia dei corsi universitari e dei relativi titoli.

[51]    L’inserimento dei corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie è stato disposto, da ultimo, dall’art.10 del D.L. 12 novembre 2001, n.402, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 2002, n.1.

[52]   DPR 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[53]   Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.

[54]   Note ministeriali 19 gennaio 2006 prot.335/A2 e 24 maggio 20063510/A2e

[55]   La legge 18 dicembre 1997, n. 440, ha istituito nello stato di previsione del MInistero della pubblica istruzione,  il “Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”, definendone gli obiettivi e le modalità di utilizzazione. A decorrere dal 2000 la dotazione del Fondo é determinata annualmente in tabella C della legge finanziaria (ai sensi dell’art. 68 della legge 144/1999); al riparto si provvede sulla base di una direttiva ministeriale che individua interventi prioritari e criteri generali. Da ultimo la Direttiva 3 aprile 2006, n. 33 (punto 1 lettera e) e punto 4) assegna fino ad un importo massimo di 3,9 milioni di euro ad attività di orientamento, educazione interculturale, educazione alla convivenza civile, diffusione della cultura musicale e sportiva.

[56]   Legge 21 dicembre 1999, n. 508 Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

[57]   L. 17 maggio 1999, n. 144, "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.L’ articolo 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore) 144/1999 prevede per l’accesso all’IFTS “di norma” il diploma di istruzione secondaria superiore;il regolamento (DM. 31 ottobre  2000 n. 436) consente l’accesso anche a coloro che non siano diplomati, previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo scolastico (art.3).

[58]   Ai sensi dell’art.69 della L144/1999 de del regolamento di attuazione (DM 436/2000) icorsi sono programmati dalle regioni, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata  e le parti sociali.

[59]   Si segnala che il ddl finanziaria 2007(AS 1183) all’esame del Senato dispone - a decorrere dal 2007 - la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore (IFTS), secondo linee guida da adottare con DPCM, al fine di potenziare l'alta formazione professionale e valorizzare la filiera tecnico-scientifica. A tale scopo viene istituito un apposito fondo destinato a raccogliere oltre alle risorse già assegnate alla formazione tecnica anche finanziamenti del CIPE, per progetti specifici volti all’occupazione giovanile nelle aree sottoutilizzate (art. 18, commi 285 e 476).

 

 

[60]   In particolare, quanto ad euro 63.810.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 92, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e, quanto ad euro 38.950.000, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

[61]   La legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “legge Moratti”), com’è noto, ha delineato una disciplina generale della dell’istruzionerimettendone l’attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici. Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l’alternanza scuola-lavoro. in attuazione delle deleghe citate sono stati realizzati il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226); è stato ridefinito il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l’accesso alla docenza, nonché le relative procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227).