Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento cultura
Titolo: Disposizioni in materia di pubblica istruzione - D.L. n. 210/2006 - A.C. 1092
Riferimenti:
DL n. 210 del 12-GIU-06   AC n. 1092/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 6
Data: 14/06/2006
Descrittori:
COMMISSIONI DI ESAME   ESAMI DI STATO
Organi della Camera: VII-Cultura, scienza e istruzione


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione

D.L. 210/2006 (A.C. 1092)

 

 

 

 

 

 

 

n. 6

 

 

13 giugno 2006


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Cultura

 

SIWEB

 

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File:D06210.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l'istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  8

§      Precedenti decreti-legge sulla stessa materia  8

Elementi per l’istruttoria legislativa  10

§      Motivazioni della necessità ed urgenza  10

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  10

§      Specificità ed omogeneità delle disposizioni10

§      Formulazione del testo  11

D.d.l. di conversione del decreto-legge (A.C.1092)

§      A.C. 1092, (Governo), Conversione in legge del decreto legge 12 giugno 2006, n. 210 recante disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione  13

§      Relazione  15

§      Relazione tecnica  15

§      D.d.l. di conversione  15

§      Testo del D.L.15

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica Italiana (artt. 77 e 87)19

§      L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (art. 22, co. 7)21

§      D.L. 25 settembre 2002, n. 212, conv. con mod., L. 22 novembre 2002, n. 268. Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale  23

§      L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (art. 3, co. 92)29

§      D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59. Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della L. 28 marzo 2003, n. 53  31

§      D.M. 26 gennaio 2006, n. 7 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame. Anno scolastico 2005/2006. (Decreto n. 7.)131

 


Scheda di sintesi
per l'istruttoria legislativa



Dati identificativi

Numero del disegno di legge di conversione

1092

Numero del decreto-legge

210

Titolo del decreto-legge

Disposizioni finanziarie urgenti in materia di pubblica istruzione

Settore d’intervento

Istruzione

Iter al Senato

NO

Numero di articoli

 

§       testo originario

2

Date

 

§       emanazione

12 giugno 2006

§       pubblicazione in Gazzetta ufficiale

13 giugno 2006

§       approvazione del Senato

NO

§       assegnazione

13 giugno 2006

§       scadenza

12 agosto 2006

Commissione competente

VII Cultura

Pareri previsti

I, V


Struttura e oggetto

Contenuto

Il decreto legge in esame è volto, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, ad adeguare lo stanziamento di bilancio per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, al fine di assicurare il regolare svolgimento della sessione d’esame per l’anno scolastico 2005/2006.

 

Il decreto legge si compone di due articoli.

 

L’articolo 1 prevede, al comma 1, che il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di stato sia elevato di 63 milioni di euro per l’anno 2006 oltre l’importo previsto dalla normativa vigente pari a 40,24 milioni di euro (per un totale di 103,151 milioni di euro, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica).

 

Si ricorda che l’art 22 comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), ha innovato la disciplina degli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per le scuole del servizio nazionale di istruzione recata dalla legge 425/1997[1] e dal relativo regolamento di attuazione[2]; in particolare la norma ha:

-          modificato la composizione delle commissioni di esame;

-          fissato in 40,24 milioni di euro il limite di spesa per il compenso dei commissari;

-          ridefinito la disciplina degli esami di Stato nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate.

Per le scuole del sistema nazionale di istruzione, la norma dispone[3]:

-          che la commissione sia costituita dagli insegnanti delle materie d’esame della classe del candidato;

-          che il presidente della commissione sia esterno;

Per quanto concerne invece le scuole non appartenenti al servizio nazionale di istruzione, ossia le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, l’articolo citato prevede:

-          che le classi sostengano l’esame davanti a una commissione composta per metà da membri interni e per metà da membri esterni;

-          che la designazione dei membri interni, effettuata dai consigli di classe, possa riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta;

-          che i membri esterni siano individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate siano state preventivamente abbinate.

 

Lo stesso articolo dispone infine che il presidente di commissione venga nominato, per ogni sede di esame, dal dirigente regionale competente, nell’ambito dei docenti e dei dirigenti delle scuole secondarie superiori e che - con decreto ministeriale di natura non regolamentare - venga determinato il numero dei componenti delle commissioni.

A tale ultimo adempimento ha provveduto per l’anno scolastico 2005/2006 il DM 26 gennaio 2006 n. 7[4].

Al riguardo si segnala che mentre per i corsi ordinari dei licei classico, scientifico e dell’istruzione tecnico professionale il numero dei commissari di esame è fissato in sei, nei corsi ordinari del liceo linguistico nonché in esito a numerosi corsi sperimentali dei vari indirizzi sono previste commissioni composte da otto o da quattro membri.

 

Per quanto attiene i compensi spettanti ai membri delle commissioni di esame si ricorda che l’art. 4 comma 5 della legge 425/1997 ne affidava la determinazione ad un decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del tesoro, disponendo comunque che essi fossero sostitutivi di qualsiasi altro emolumento -compreso il trattamento di missione- e si differenziassero in relazione allafunzione (di presidente o di commissario) nonché ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame.

L’art. 22 comma 7 della citata legge 448/2001, modificando il limite di spesa per il compenso dei commissari fissato dalla legge 425/1997 lo determinava in 40,24 milioni di euro.

L’art. 1, commi 2 e 3, del DL 25 settembre 2002 n. 212[5],convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 22 novembre 2002, n. 268, ha poi elevato tale soglia di ulteriori 28,411 milioni di euro (per un totale di 68,651 milioni di euro) per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro (per un totale di 84,848 milioni di euro) per l’anno 2003[6].

 

Il comma 2 del medesimo articolo prevede che al relativo onere si provveda mediante la riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 3, comma 92 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004).

 

Si ricorda che tale norma ha autorizzato, a decorrere dall’anno 2004, una spesa pari a 90 milioni di euro destinata ai seguenti interventi:

a) sviluppo delle tecnologie multimediali;

b) interventi di orientamento contro la dispersione scolastica e per assicurare il diritto-dovere di istruzione e formazione;

c) interventi per lo sviluppo dell'istruzione e formazione tecnica superiore e per l'educazione degli adulti;

d) istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione.

 

La predetta autorizzazione di spesa si inserisce nell’ambito del Piano programmatico di interventi finanziari, volto a finanziare il riordino del sistema di istruzione scolastica e formazione professionale, previsto dalla legge 28 marzo 2003, n. 53 (c.d. “legge Moratti”). Tale legge, com’è noto, ha delineato una disciplina generale della materiarimettendone l’attuazione a decreti legislativi ed ha contestualmente dettato alcune disposizioni immediatamente applicative concernenti l’iscrizione anticipata alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria e la valutazione dei titoli dei docenti scolastici[7].

Il Piano programmatico, introdotto dall’art. 1, comma 3, della legge 53/2003 doveva essere adottato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e sottoposto all'approvazione del Consiglio dei Ministri, previa intesa con la Conferenza unificata. L’art. 7, comma 6, della medesima legge n. 53 stabiliva, inoltre, che all’attuazione del Piano si provvedesse attraverso stanziamenti iscritti annualmente nelle leggi finanziarie. Il Piano è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 12 settembre 2003; su di esso non ha tuttavia espresso il prescritto parere la Conferenza unificata Stato regioni autonomie locali. Il documento valuta l’importo dei finanziamenti necessari per il quinquennio 2004-2008 in 8.320 milioni di euro e stime che; oltre alle somme già iscritte in bilancio ed ammontanti per lo stesso periodo a 4.283 milioni di euro, dovrebbero essere destinati all’attuazione della legge ulteriori 4.037 milioni di euro.

Le leggi finanziarie degli anni successivi hanno poi autorizzato appositi stanziamenti per la realizzazione del Piano: oltre ai citati 90 milioni di europrevisti dalla legge n. 350 del 2003, la legge 30 dicembre 2004, n. 311, art.1, comma 130, ha stanziato 110 milioni di euro a decorrere dal 2005, mentre la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 578, ha previsto un importo pari a 44 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2006, 2007, 2008.

 

Secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, i mezzi necessari di copertura finanziaria dovrebbero essere individuati a valere sul capitolo 1284 dell’UPB 2.1.5.3 dello stato di previsione del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca per l’anno finanziario 2006. Tale capitolo reca le spese per compensare la funzione tutoriale dei docenti per un importo pari a 63,8 milioni di euro[8].

 

Si ricorda che la figura del tutor è stata introdotta dal d.lgs.19 febbraio 2004, n. 59 che, in attuazione di quanto previsto dalla legge n. 53 del 2003, ha definito le norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione; quest’ultimo dura otto anni, articolati in cinque di scuola primaria e tre di scuola secondaria di primo grado, e si conclude con un esame di Stato.

In particolare il d.lgs., nell’ambito delle responsabilità per l’attuazione dei piani di studio rimesse ai docenti, individua la figura di un docente con funzioni di tutorato degli alunni e coordinamento delle attività didattiche (art. 7 per la scuola primaria e art.10 per la scuola secondaria di primo grado)[9].

Il tutor deve possedere una formazione specifica e, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolgere funzioni di orientamento in ordine alla scelta delle attività e degli insegnamenti facoltativi, di tutorato degli allievi, di coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura della documentazione del percorso formativo compiuto dall'allievo, con l'apporto degli altri docenti. Nei primi tre anni della scuola primaria il tutor assicura un'attività di insegnamento non inferiore alle 18 ore settimanali.

La successiva circolare del MIUR 5 marzo 2004, n. 29, ha poi specificato che l’attività tutoriale non comporta l’istituzione di una nuova figura professionale, concretizzandosi in una funzione rientrante nel profilo professionale del docente. La circolare ha poi demandato a successivi approfondimenti e confronti nelle sedi competenti la definizione delle modalità di svolgimento della funzione tutoriale.

Al riguardo, con sentenza n. 279 del 15 luglio 2005, la Corte Costituzionale, pronunciandosi su alcune questioni di legittimità costituzionale relative al d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, ha dichiarato non fondata la questione concernente il tutor, chiarendo che si tratta di materia di esclusiva competenza statale poiché riconducibile alla materia attinente al rapporto di lavoro del personale statale. Sul punto, merita ricordare che il contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003, relativo al personale del comparto scuola per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003, ha previsto (articolo 43) una norma di rinvio a successivi accordi che si rendessero necessari in relazione all'entrata in vigore della legge n. 53/2003 e delle connesse disposizioni attuative.

 

Il comma 3, infine, autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio.

 

L’articolo 2 detta le norme relative all’entrata in vigore.

Relazioni allegate

Il decreto legge è accompagnato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica.

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

L’art. 1, commi 2 e 3, del DL. 25 settembre 2002 n. 212, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 22 novembre 2002, n. 268, ha elevato il limite di spesa per la corresponsione dei compensi ai presidenti ed ai commissari impegnati negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. In particolare il limite di spesa, fissato in 40,24 milioni di euro dall’art. 22, co. 7, della legge n. 448 del 2001 viene elevato di 28,411 milioni di euro per l’anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l’anno 2003.


Elementi per l’istruttoria legislativa

Motivazioni della necessità ed urgenza

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, l’adeguamento dello stanziamento di bilancio per la corresponsione dei compensi ai componenti delle commissioni per gli esami di stato si rende necessario e urgente per commisurare le dotazioni all’effettivo fabbisogno e assicurare il regolare svolgimento della sessione d’esame per l’anno scolastico 2005/2006.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le disposizioni recate dal decreto-legge attengono alla materia “norme generali sull’istruzione” di competenza esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lett. n), Cost.).

 

Per quanto concerne le disposizioni costituzionali rilevanti in materia scolastica occorre inoltre fare riferimento all’articolo 33, secondo comma, Cost., secondo il quale “la Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. Quanto al riparto di competenze, il secondo comma dell’articolo 117, Cost., rimette , come si è detto, alla competenza esclusiva statale la disciplina delle “norme generali sull’istruzione” (lett. n)) e la “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (lett. m)), mentre il terzo comma del medesimo articolo 117 rimette alla competenza concorrente Stato-Regioni la materia “istruzione, salva l’autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale”. L’art. 116, terzo comma, infine, prevede che ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in materia scolastica possano essere attribuite ad altre regioni con legge dello Stato, approvata a maggioranza assoluta, sulla base di un’intesa fra lo Stato e la regione interessata.

 

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il contenuto del provvedimento risulta omogeneo, in quanto reca unicamente una disposizione in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di istruzione secondaria superiore.

Formulazione del testo

Si segnala che gli articoli sono privi di rubrica.

 

 




[1]     La legge 10 dicembre 1997, n. 425 (“Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore”) ha modificato la disciplina allora recata dagli articoli 197 e 198 del Testo unico della scuola (approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994,n. 297). In particolare, la legge aveva modificato le prove d’esame, le modalità di valutazione, la composizione ed i compensi delle commissioni d’esame, prevedendo, per quanto in questa sede interessa, che la commissione d’esame fosse composta da un presidente esterno all’istituzione scolastica e da un massimo di otto membri, per metà interni per metà esterni. L’art. 4 della L. 425/1997 disponeva che:

-     ogni due commissioni di esame fosse nominato un presidente unico e commissari esterni comuni;

-     il presidente presenziasse a tutte le operazioni delle commissioni;

-     la nomina del presidente fosse effettuata dal ministero della pubblica istruzione tra i dirigenti di istituti di istruzione secondaria superiore statali o di scuola media statale (purché in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore), tra i professori universitari di prima e seconda fascia, anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, nonché tra i docenti della scuola secondaria superiore.

Per quanto concerne, specificamente, le scuole non paritarie (ossia le scuole legalmente riconosciute e pareggiate, che non sono parte del sistema nazionale di istruzione ai sensi della legge n. 62 del 2000), l’art.4, co. 5, prevedeva che ciascuna commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato fosse abbinata  ad una commissione di istituto statale.

[2]     D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 “Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della L. 10 dicembre 1997, n. 425”.

[3]     Si tratta delle scuole statali e le scuole private e degli enti locali che abbiano ottenuto il riconoscimento della parità sulla base dei requisiti richiesti dalla legge 10 marzo 2000, n. 62 (“Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”).

[4]    Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Numero dei componenti le commissioni d'esame Anno scolastico 2005/2006.

[5]    Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale

[6]     Gli incrementi originariamente previsti dal D.L. in esame erano di 20,731 milioni di euro per il 2002 e di 44,608 milioni di euro per il 2003. Detti importi sono stati aumentati in seguito all’approvazione di un emendamento del relatore da parte dell’Assemblea del Senato.

[7]    Le deleghe conferite al governo riguardano in particolare la definizione del sistema educativo di istruzione e formazione articolato in due cicli; la valutazione del sistema educativo; la formazione iniziale dei docenti; l’alternanza scuola-lavoro. in attuazione delle deleghe citate sono stati realizzati il riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione (d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59) ed il riordino del secondo ciclo (d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226); è stato ridefinito il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 76); è stata disciplinata l’alternanza scuola-lavoro come modalità di formazione nel secondo ciclo sia nei licei sia nel sistema dell’istruzione e della formazione professionale (d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77); è stato riordinato il servizio nazionale di valutazione del sistema educativo (d.lgs. 19 novembre 2004, n. 286); sono state modificate la formazione iniziale per l’accesso alla docenza, nonché le relative procedure concorsuali per la copertura del 50 per cento dei posti in organico (d.lgs. 17 ottobre 2005 n. 227).

[8]    Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 dicembre 2005 Ripartizione in capitoli delle Unità previsionale di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 267).

[9]    Analogamente a quanto previsto per la scuola primaria e secondaria di primo grado, la figura del tutor è prevista anche nei licei (art. 12, comma 2, d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, recante le norme generali ed i livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione) nonché nel sistema dell’alternanza scuola lavoro (art. 5, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77), dove al docente tutor interno si affianca un tutor formativo esterno che assiste lo studente nel percorso di formazione sul lavoro. Quanto, infine, ai percorsi di istruzione e formazione professionale, il predetto d.lgs. n. 226 del 2005 ha introdotto l'adozione di interventi di orientamento e tutorato nell’ambito dei livelli essenziali che le regioni sono tenute ad assicurare con riferimento all'offerta formativa.