Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - I maxi emendamenti del Governo: sintesi delle modifiche rispetto all'A.C. 3256-A
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 9
Data: 13/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Finanziaria 2008

I maxi emendamenti del Governo:
sintesi delle modifiche rispetto
all’A.C. 3256-A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 292/9

 

13 dicembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

 

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File: BI0282.doc

 


Sintesi delle modifiche introdotte dai maxi emendamenti del Governo al testo
dell’A.C. 3256-A


Nel corso dell’esame in Assemblea il Governo ha presentato tre maxiemendamenti, sui quali è stata posta la questione di fiducia.

Tali maxiemendamenti riproducono in larga parte, il testo licenziato dalla V Commissione Bilancio, con alcune modifiche,che sono di seguito illustrate, ad esclusione delle mere correzioni formali e di coordinamento del testo.

 

L’articolo 1 (emendamento 1.1000 Governo) che sostituisce l’articolo 1, sopprimendo conseguentemente gli articoli da 2 a 22 del testo dell’A.C. 3256 A (di seguito testo A) reca le seguenti modifiche:

 

In particolare, a seguito della modifica in esame, la misura della sanzione passa dal 50 al 30 percento del compenso contrattuale loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione.

La seconda modifica riguarda la lettera b), che ha ad oggetto l’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, esentando dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile. La norma viene modificata introducendo l’esenzione anche per le società consortili e riferendo tale esenzione ai soggetti per i quali la percentuale di detrazione dell’imposta, per opzione, sia stata non superiore al 10 per cento.

Infine, viene modificata la lettera f), che elimina l’aliquota agevolata Iva al 10 per cento, per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, eliminando altresì l’aliquota agevolata del 10 per cento anche per i pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati, che non siano destinati all’alimentazione;

 

L’emendamento 1.1000 presentato dal Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

 

 

 

L’articolo 2 (emendamento 23.1000 Governo), che sostituisce l’articolo 23, sopprimendo conseguentemente gli articoli da 24 a 134 del testo A, reca le seguenti modifiche:

 

-    si prevede un limite massimo di spesa di 1,5 milioni per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di stabilizzazione (mentre il testo della V Commissione Bilancio prevede che le assunzioni avvengano nell’ambito del contingente di cui al comma 526 della stessa legge finanziaria 2007, relativo alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni);

-    viene inserita la precisazione secondo cui l’autorizzazione recata dal comma in esame è connessa in particolare agli impegni derivanti dall’esercizio della presidenza italiana del G8, mentre viene soppressa la previsione secondo cui l’autorizzazione alle assunzioni riguarda anche il personale in regime di diritto pubblico;

Le novità apportate dal comma 286 riguardano, in particolare, l’indicazione puntuale delle risorse vincolate alla realizzazione di alcune specifiche finalità del citato programma (100 milioni di euro per le unità di risveglio dal coma; 7 milioni di euro per unità di terapia intensiva neonatale e 3 milioni di euro per gli screening neonatali).

Inoltre, la norma stabilisce che la quota di riserva già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 è incrementata di 50 milioni di euro.

Nella sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni, deve essere data priorità alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali;

-    la soppressione, al comma 1 dell’articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione, adottato con D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, delle parole “e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi 5 anni”. Ciò significa che tale requisito non è più richiesto ai fini della individuazione delle quote di riserva delle opere europee;

-    l’introduzione in coda al comma 2 del medesimo articolo 44 di un nuovo periodo, in base al quale i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono definiti con decreto del Ministro della comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Per quanto concerne le ulteriori modifiche all’articolo 72, esse riguardano esclusivamente il comma 3 dell’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione e prevedono che:

-    la riserva in ordine alla programmazione delle opere europee non interessa più esclusivamente i produttori indipendenti, bensì tutte le opere europee realizzate negli ultimi cinque anni;

-    la riserva in ordine agli introiti che devono essere destinati al finanziamento delle opere europee deve avere riguardo esclusivamente a quelle realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;

-    l’Autorità è chiamata a definire con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto agli obblighi introdotti dall’applicazione del suddetto comma. Tale ultima disposizione è stataespunta dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;

-    un regolamento dell’Autorità è chiamato a stabilire i criteri per assicurare il rispetto degli obblighi di riserva introdotti per i programmi in pay-per-view;

-    esclusivamente con riguardo all’obbligo da parte delle emittenti televisive di riservare una sottoquota del 20 per cento alle opere italiane, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi (originariamente tale periodo riguardava anche la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo);

-    l’Autorità si avvale di una sede referente nella città di Foggia;

-    restano ferme la collocazione dell’Autorità presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del citato decreto interministeriale n. 231/2007, in quanto compatibili;

-    il contributo finanziario (confermato nell’importo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010) verrà erogato in favore del Ministero della salute, “per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento della sede di Foggia”;

Contestualmente, viene soppresso il comma 2-bis del medesimo articolo 106, che disponeva che le norme limitative degli investimenti immobiliari di cui al comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane;

 

 

L’emendamento 23.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

 

-    l’attribuzione a coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;

-    la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;

-    l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo;

 

 

L’articolo 3 (emendamento 135.1000 Governo), che sostituisce l’articolo 135, sopprimendo conseguentemente gli articoli da 136 a 151 del testo A, reca le seguenti modifiche:

 

 

L’emendamento 135.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:

 

§         i commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 144. Il comma 3-ter prevedeva, in particolare, che entro il 31 luglio 2008 fossero definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi pubblici interessati dalla fissazione dei tetti al trattamento economico, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati. Il comma 3-quater disponeva che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico restasse definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza;

§         il comma 9dell’articolo144-bis, il quale prevedeva che, in via transitoria, debba considerarsi violazione dell’obbligo di risposta alla richiesta di dati da parte dell’ISTAT, a fini dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti;

§         il comma 23 dell’articolo 146 che, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, disponeva il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.