Nel
corso dell’esame in Assemblea il Governo ha
presentato tre
maxiemendamenti, sui
quali è stata posta la questione
di fiducia.
Tali
maxiemendamenti riproducono
in larga parte, il testo licenziato dalla V Commissione Bilancio, con alcune modifiche,che sono di
seguito illustrate, ad esclusione delle mere correzioni formali e di
coordinamento del testo.
L’articolo 1
(emendamento 1.1000 Governo) che sostituisce l’articolo 1, sopprimendo
conseguentemente gli articoli da 2 a 22 del testo dell’A.C. 3256 A (di
seguito testo A) reca le seguenti modifiche:
- i commi 1 e 2 modificano l’articolo 1,
comma 1 e 2, del testo A riducendo di 2 miliardi di euro l’ammontare delle
regolazioni debitorie per il 2008 e per il 2009;
- il comma 83 modifical’art. 3, comma 43, lett.
n) del testo A. Si tratta della norma che, introducendo il nuovo art.
168-bis nel TUIR, prevede l’emanazione con DM di due white list di Stati, composte dai
Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni. La
prima modifica sostituisce, laddove ricorra, il riferimento all’effettivo scambio di informazioni,
con il riferimento ad un adeguato scambio di informazioni. La seconda
modifica, novella l’elenco delle disposizioni fiscali per le quali sarà
utilizzata la white list basata esclusivamente sull’adeguato scambio di
informazioni, introducendo il riferimento all’art. articolo 27, comma
3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600.Si tratta della norma che
prevede la ritenuta a titolo d’imposta del 27 per cento sugli utili
corrisposti a soggetti non residenti;
- il comma 92 modifica la disposizione
contenuta nell’articolo 3, comma 51-bis del testo A, riducendo la misura della sanzione
amministrativa prevista per i soggetti incaricati del controllo contabile,
qualora questi non indichino nella loro relazione le motivazioni che li
hanno indotto ad esprimere un giudizio sul bilancio con rilievi, un
giudizio negativo o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un
giudizio e se da tali omissioni derivino infedeltà della dichiarazione dei
redditi o dell’IRAP.
In particolare, a seguito della modifica in esame, la
misura della sanzione passa dal 50 al 30 percento del compenso contrattuale
loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione.
- il comma 132 modifical’articolo 4-bis del testo A – secondo cui
le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale
delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 39 del 1993,
sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino
relativo alle competenze stipendiali - posticipando la decorrenza della
disposizione (dall'anno 2009 invece che dall’anno 2008);
- il comma 139 modifica il contenuto
dell’articolo 8, comma 1, del testo A, eliminando l’estensione della
facoltà di sanare le responsabilità amministrative derivanti dall’attività
di riscossione alle fattispecie di irregolarità consistenti in falsità di
atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza
dell'amministrazione finanziaria di cui all'articolo 100, comma 1, del
D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- il comma 145 modifical’articolo 8, comma 7,
capoverso 3-bis, del testo A,
incrementando da 8 a 20 il numero massimo delle
rate trimestrali per il versamento delle somme dovute all’erario, se
superiori a cinquemila euro, per debiti tributari a seguito di controllo
automatizzato, nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente
disciplina in materia di accertamento dei redditi. Inoltre, estende
all’elenco di cui all’articolo 106 del TUB il riferimento che individua i
consorzi di garanzia collettiva dei fidi ai fini del rilascio della
polizza a garanzia del pagamento rateizzato dei debiti tributari superiori
a cinquantamila euro;
- il comma 167, lettera a), modifica il
contenuto dell’articolo 8, comma 29, del testo A (recante la proroga
dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008). La
lettera b) reca un intervento analogo a quello contenuto nell’articolo 27,
comma 3-bis del testo A (recante la
proroga della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti),
provvedendo a novellare direttamente l’articolo 1, comma 184, lettera c)
della legge n. 296 del 2006;
- il comma 180 modifica l’art. 9 comma 13
del testo A, sopprimendo le lettere b) e c) le quali modificavano la
tabella A, punti 12 e 13, allegata al D.Lgs. n. 504 del 1992, in materia
di aliquote di accisa ridotte per i carburanti impiegati dai taxi e dalle
ambulanze, in quanto tali modifiche sono contenute nell’art. 39-ter del D.L. n. 159 del 2007,
convertito, con modificazioni dalla legge n. 222 del 2007;
- il comma 184 modifica l’articolo 9,
comma 16-bis del testo A, specificando
che il fondo è destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici
impiegati, per gli usi consentiti oltre che dal Corpo delle capitanerie di
porto anche dalla Guardia costiera;
- introduce ilcomma 199 che proroga l’efficacia, in
via transitoria, dell’incremento del limite massimo di contributi di
assistenza sanitaria deducibili dal reddito di lavoro dipendente fissato
in 3.615,20. Ai sensi del vigente articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR il limite massimo
di deducibilità per l’anno 2008 è fissato in 1.807,60. Il termine si
intende prorogato fino alla data di emanazione del decreto del Ministro
della salute previsto dall’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del TUIR, come riformulata
dalla lettera a) del comma 198
dell’articolo 1 del provvedimento in esame;
- il comma 235 modifical’articolo 9, comma 58, del
testo A, riducendo da 3.000
a 1.000 euro l’importo massimo del credito d’imposta
riconosciuto a ciascun esercente dell’attività di rivendita di generi di
monopolio, con riferimento alle spese sostenute per impianti ed
attrezzature di sicurezza e per l’utilizzo di strumenti di pagamento con
moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai
loro danni;
- il comma 262 modifical’art. 9, comma 77-bis, alle lettere a), b) ed
f). In particolare, alla lett. a) viene soppresso il capoverso lett. a)
che modifical’art. 3, ultimo comma, del
D.P.R. n. 633 del 1972, eliminando la presunzione assoluta che
costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale
dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai
dipendenti, dei veicoli stradali a motore per il cui acquisto, anche in
leasing o in caso di noleggio, sia stata utilizzata la percentuale di
detraibilità limitata al 40 per cento, in base all’articolo 19-bis1.
Inoltre, viene modificato (modifica di coordinamento) il capoverso lett.
b) dello stesso art. 3, ultimo comma, introducendo il riferimento alle
prestazioni di gestione dei telefonini in precedenza omesso.
La seconda modifica riguarda la lettera b), che ha ad
oggetto l’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, esentando dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative
consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare
precedente, sia stata totalmente indetraibile. La norma viene modificata
introducendo l’esenzione anche per le società consortili e riferendo tale
esenzione ai soggetti per i quali la percentuale di detrazione dell’imposta,
per opzione, sia stata non superiore al 10 per cento.
Infine,
viene modificata la lettera f), che elimina l’aliquota agevolata Iva al 10 per
cento, per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non
destinati alla preparazione di prodotti alimentari, eliminando altresì
l’aliquota agevolata del 10 per cento anche per i pesci freschi, refrigerati,
congelati o surgelati, che non siano destinati all’alimentazione;
- il comma 286 modifica l’articolo 9,
comma 98, del testo A, prevedendo l’iscrizione nel Fondo per interventi
strutturali di politica economica anche delle maggiori entrate riferite al
2009 - e pari 280 milioni di euro - derivanti dal differimento al periodo
di imposta 2008 dell’applicazione del regime agevolativo in forma di
credito d’imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del
Mezzogiorno;
- introduce il comma 295 che reca nuove disposizioni
le quali, nel caso di economie derivanti da una diminuzione delle aliquote
dell’accisa sui prodotti energetici e conseguenti riduzioni di spesa
relative alle agevolazioni sul gasolio per autotrazione, accertate con
decreto del Ministero dell’economia e finanze, esse vengono versate
all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal
2008, agli interventi per la protezione ambientale e per la sicurezza
della circolazione, anche con riferimento all'utilizzo delle
infrastrutture, da realizzare mediante apposite convenzioni tra comitato
centrale per l'albo degli autotrasportatori ed enti gestori;
- il comma 297 modifica l’art. 10, comma
2, del testo A, precisando che sino all’emanazione del decreto
ministeriale che stabilisce le quote di compartecipazione delle regioni a
statuto ordinario al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione,
continuano ad essere attribuite alle regioni stesse, a titolo di acconto,
le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del comma in
esame.
- il comma 301 modifical’art. 10, comma 6 del
testo A, dispone che il rapporto annuale dell’Osservatorio nazionale sullo
stato del trasporto pubblico locale, debba essere presentato alle Camere e
non alle Commissioni parlamentari.
- il comma 307 modifical’art. 10, comma 12, del
testo A, estendendo la destinazione del fondo per l’acquisto di veicoli
adibiti al trasporto pubblico locale, di cui all’art. 1, comma 1031,
lettera c-bis, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, agli idrovolanti destinati ad un servizio minimo di
trasporto pubblico locale per il collegamento con isole minori interessate
da fenomeni di pendolarismo.
- il comma 346 modificail comma 1 dell’articolo 14
del testo A, che dispone la definizione, da parte dell’Agenzia delle
entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del
contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli
precedentemente definiti, prevedendo contestualmente lo stanziamento di
apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica
dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano,
anche mediante l’utilizzo delle graduatorie di procedure selettive già
espletate, ovvero mediante il ricorso alle procedure di mobilità. Rispetto
al testo precedente: viene chiarito che le graduatorie a cui si fa
riferimento sono quelle per la stipula di contratti di formazione e
lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del D.Lgs. 165/2001; si dispone
che l’utilizzo delle richiamate graduatorie si effettui mediante la
stipula di 750 CFL con soggetti risultati idonei; è data facoltà alla
Agenzia delle entrate, ai fini del conseguimento dell’obiettivo di
contrasto all’evasione fiscale, di utilizzare la quota di cui al comma 526
della legge finanziaria 2007 - che consente per il 2008 e 2009 di
procedere alla stabilizzazione del personale precario nel limite di un
contingente di personale pari al 40% di quello relativo alle cessazioni
avvenute nell’anno precedente – anche per procedere a nuove assunzioni, a
valere sulle maggiori entrate derivanti dal comma in esame;
- il comma 347 modificail comma 1 dell’articolo 14
del testo A, che dispone una serie di autorizzazioni di spesa finalizzate
ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, per
determinate pubbliche amministrazioni. In particolare, rispetto al testo
precedente, alla lettera e), che reca autorizzazioni di spesa per
assunzioni da parte dell’Agenzia delle dogane anche utilizzando le
graduatorie relative a procedure selettive già espletate relative a
contratti di formazione e lavoro (CFL) ovvero ricorrendo alle procedure di
mobilità: 1) vengono incrementati gli apposti stanziamenti, stabiliti in
34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e
62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 (mentre il testo
precedente stanziava 4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per
il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010); 2) si autorizza
l’Agenzia delle dogane a stipulare CFL, anche in deroga all’articolo 36
del D.Lgs. 165/2001 (così come modificato dal provvedimento in esame) con
soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a
46, nelle graduatorie formate a seguito di specifiche procedure selettive
indette rispettivamente dall’Agenzia delle entrate e dall’Agenzia delle
dogane per l’assunzione con CFL di determinati profili professionali;
- il comma 350 modifica la disposizione
contenuta nell’articolo 14, comma 4 del testo A, aumentando da 9,1 a 19,1
milioni di euro il contributo per l’anno 2008 a favore del Ministero
dell’interno per le attività di contrasto all’immigrazione clandestina;
- i commi 377 e 378 modificano l’articolo 17 del testo A;
il primo dispone sulla composizione della compagine governativa e riduce
il numero dei Ministeri a partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria; Il secondo
abroga con la medesima decorrenza le disposizioni non compatibili con la
disposta riduzione dei Ministeri, ad eccezione di talune disposizioni del
D.L. 181/2006. Quest’ultimo comma è stato modificato, con l’introduzione
di ulteriori disposizioni del D.L. 181 da far salve (si tratta in
particolare delle competenze attribuite alla Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di sport e di turismo).
L’emendamento
1.1000 presentato dal Governo non riproduce,
infine, le
seguenti disposizioni
contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto
intendersi soppresse:
- il comma 30 dell’articolo 4 che modificando l’articolo
48, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992 - permette ai confidi iscritti
nell’elenco speciale di cui al sopra illustrato articolo 107 del TUB di
concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato, nell’ipotesi di
rateazione da conciliazione giudiziale;
- il comma 13, lettere b) e c)dell’articolo 9 che rideterminavano le
aliquote di accisa sui carburanti impiegati dai taxi e dalle ambulanze;
- i commi 52 e 53 dell’articolo 9, che prevedevano
l’estensione alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato
strumentali imponibili ai fini IVA il regime dell’inversione contabile
(c.d. reverse
charge), a
prescindere dall’opzione del soggetto cedente, con decorrenza 1° marzo
2008;
- il comma 77-bis, alinea lettera a) dell’articolo 9, che novellando l’articolo
3 del DPR IVA n. 633/1972, relativo alle fattispecie che costituiscono
cessioni di servizi soggette ad Iva, aggiungeva un nuovo comma in base al
quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni
di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a
disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli
stradali a motore per i quali sia stata utilizzata la percentuale di
detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel
testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile e relative
spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in
cui tali beni sono utilizzati per fini privati;
- il comma 4 dell’articolo 9-bis che prevedeva che la
sterilizzazione del carico fiscale conseguente all’aumento del prezzo del
petrolio non si applicasse ai settori per i quali è vigente un regime di
accisa agevolato;
- il comma 7 dell’articolo 10-bis che disponeva la
possibilità di definire modalità di perequazione, compensazione e
premialità urbanistiche, regolate d’intesa con la regione interessata, ai
fini del raggiungimento della fattibilità economica dei programmi di
valorizzazione degli immobili, ove ciò non sia previsto dalla legge
regionale.
L’articolo 2 (emendamento
23.1000 Governo), che sostituisce l’articolo 23, sopprimendo conseguentemente
gli articoli da 24 a 134 del testo A, reca le seguenti
modifiche:
- il comma 25 modifica l’articolo 26,
comma 3, del testo A, che novella l’articolo 92 del TUEL, prevedendo che
le disposizioni ivi previste in materia di gettone di presenza per i
consiglieri comunali, provinciali e circoscrizionali si applichino
limitatamente ai comuni capoluogo di provincia;
- i commi 35-37 sostituiscono i commi da 2-bis a 2-quinquies
dell’articolo 27, introdotti durante l’esame presso
la V Commissione Bilancio. In particolare il comma 35 accorpa il contenuto dei commi 2-bis e 2-ter,
apportandovi modifiche volte
ad estendere l’applicazione delle disposizioni sulla riduzione dei
componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, originariamente previste per i
soli consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di
cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, anche ai consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, di
cui all’art. 1 della legge 27 dicembre 1953 n. 959;
- il comma 36 modifica il comma 2-quater: la previsione della possibilità per le regioni, in
alternativa alla riduzione dei componenti
dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, di sopprimere i
consorzi , si estende anch’essa a tutti i consorzi individuati nel comma
35; si precisa inoltre che le regioni potranno optare anche per il
riordino dei predetti consorzi, e che comunque la soppressione o il
riordino dovranno essere disposte ”d’intesa con lo Stato”. Viene inoltre
eliminata la disposizione che prevedeva, in caso di soppressione dei
consorzi, il subentro delle province nelle funzioni degli stessi, e resta
al riguardo la sola previsione, peraltro già contenuta nel testo A, in
base alla quale le regioni dovranno in tal caso garantire che la difesa
del suolo sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno
competenze al riguardo, nel rispetto dei principi del D.Lgs. n. 152/2006
in materia ambientale e delle competenze delle province fissate dall’art.
19 del T.U. sugli enti locali. Vengono inoltre operate alcune modifiche di
coordinamento interno della formulazione delle norme e viene inserito un
ultimo periodo per precisare che anche in caso di riordino i contributi
consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l’attività
istituzionale;
- il
comma 37 riproduce il comma 2-quinquies senza apportarvi
modifiche, salvo l’implicita estensione delle disposizioni anche ai consorzi tra comuni compresi nei
bacini imbriferi montani, in conseguenza delle
modifiche apportate ai commi precedenti;
- il comma 39 modifica l’articolo 37-bis, comma 1, lettera a), del
testo A, precisando che la variazione del parametro di remunerazione del
conto disponibilità del tesoro ivi prevista si applichi a decorrere
dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dell’economia, volto a
stabilire le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione
delle controparti;
- il comma 63 modifica il comma 6-quater dell’articolo 31 del testo
A, che autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere, per gli
anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, al
fine di assicurare l’adempimento degli impegni conseguenti alla
partecipazione ai fori internazionali. Rispetto al testo A:
- si prevede un limite massimo di spesa di 1,5
milioni per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul
Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni
da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di
stabilizzazione (mentre il testo della V Commissione Bilancio prevede che le
assunzioni avvengano nell’ambito del contingente di cui al comma 526 della
stessa legge finanziaria 2007, relativo alla stabilizzazione del personale
precario di pubbliche amministrazioni);
- viene inserita la precisazione secondo cui
l’autorizzazione recata dal comma in esame è connessa in particolare agli
impegni derivanti dall’esercizio della presidenza italiana del G8, mentre viene
soppressa la previsione secondo cui l’autorizzazione alle assunzioni riguarda
anche il personale in regime di diritto pubblico;
- introduce ilcomma 69, il quale autorizza, per
ciascuna delle annualità 2008-2010: a) la spesa di 2 milioni quale
contributo italiano al Fondo fiduciario (Trust Fund) della BERS (Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo); b) la spesa di 67.000 euro quale
contributo al Segretariato esecutivo dell’INCE (Iniziativa Centro-europea). Il comma trova una sua
unitarietà nel riferimento all’INCE (iniziativa Centro-europea), poiché il
Trust
Fund della
BERS deve intendersi quale Fondo fiduciario dell’INCE amministrato dalla
BERS stessa;
- introduce i commi 89 e 90, i quali, novellando il
T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità
(D.P.R. n. 327 del 2001), recano nuovi criteri per il calcolo
dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno nel caso di
occupazione acquisitiva, a seguito delle sentenze della Corte
costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e della costante giurisprudenza
della Corte europea dei diritti dell’uomo. In particolare, alla lettera
a), vengono sostituiti i primi due commi dell’art. 37 del testo unico. Il
nuovo comma 1, ai fini della determinazione dell'indennità di
espropriazione di un'area edificabile, fa riferimento alla misura del
valore venale del bene e stabilisce la riduzione del 25% quando
l’espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma
economico-sociale. Il nuovo comma 2 dispone, invece, un aumento del 10%
dell’indennità nel caso in cui sia stato concluso l'accordo di cessione
oppure l’accordo di cessione non sia stato concluso per fatto non
imputabile all'espropriato ovvero perché a questi sia stata offerta una
indennità provvisoria che, attualizzata, risulti inferiore agli otto
decimi di quella determinata in via definitiva. Le modifiche recate dalle
lettere b), c) e d) del comma 1 sono consequenziali dalla novella
all’articolo 37 recata dalla lettera a). In particolare, la lettera b)
novella l’articolo 45, comma 2, lettera a) del testo unico, al fine di
prevedere che il corrispettivo dell’atto di cessione è calcolato ai sensi
dell'articolo 37, con l’incremento del 10% di cui al comma 2 e di
eliminare il riferimento alla riduzione del 40%, espunto dal nuovo testo
dell’articolo 37. Le lettere c) e d) novellano rispettivamente l’art. 20,
comma 14, secondo periodo, e l’art. 22, comma 3, del testo unico, al fine
di eliminare i riferimenti ai precedenti criteri di calcolo. La lettera
e), attraverso una novella all’articolo 55, comma 1, interviene sui
criteri per il calcolo del risarcimento del danno nel caso di occupazione appropriativa
antecedente al 30 settembre 1996, stabilendo che esso venga liquidato in
misura pari al valore venale del bene. Il successivo comma 90 reca la
disciplina transitoria, prevedendo in particolare che le nuove
disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell’art. 37 e dal nuovo comma 2,
lettera a), dell’art. 45 del testo unico, trovino applicazione rispetto a
tutti i procedimenti espropriativi in corso, con esclusione dei casi in
cui l’indennità di esproprio sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia
comunque divenuta irrevocabile;
- introduce i commi da 92 a 96, che recano disposizioni
sui dirigenti generali di pubblica sicurezza, in relazione alla
soppressione delle Direzioni Interregionali della Polizia di Stato (cui
erano preposti i citati dirigenti di livello B), disposta dalla legge
finanziaria per il 2007. Il comma 92 sopprime la qualifica e le
corrispondenti posizioni di organico di dirigente generale di pubblica
sicurezza di livello B (pari a 9 unità), prevedendo che tali dirigenti
siano inquadrati nella qualifica di prefetto, siano collocati in un ruolo
ad esaurimento e abbiano la garanzia dell'impiego sino alla cessazione del
servizio. Ai sensi del comma 93, i dirigenti generali di pubblica
sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono
essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17; ai dirigenti generali
con almeno quattro anni di servizio nella qualifica, collocati a riposo
d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a
prefetto, sono corrisposti, se più favorevoli, il trattamento di
quiescenza e l'indennità di buonuscita spettanti ai prefetti con analoga
anzianità di servizio e con indennità di posizione di direttore centrale.
In corrispondenza del collocamento a riposo d'ufficio dei dirigenti generali
di pubblica sicurezza di livello B, il numero dei dirigenti generali di
pubblica sicurezza (attualmente 18) è incrementato fino a 9 unità (comma
94). Il comma 95 sopprime nel D.Lgs. 334/2000 (ordinamento dei ruoli del
personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta
funzioni di polizia) il riferimento alla qualifica di dirigente generale
di pubblica sicurezza di livello B. Interviene inoltre in materia di
requisiti richiesti per l’accesso alla prima qualifica del livello
dirigenziale (ora espressamente fissati dal D.Lgs. 334/2000), rinviandone
la definizione ad un decreto ministeriale, da emanarsi su proposta della
Commissione per la progressione in carriera del personale direttivo e
dirigente della Polizia di Stato e secondo criteri di funzionalità
dell’Amministrazione. Dall’attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare
un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro l’anno. Eventuali oneri
aggiuntivi saranno compensati, negli anni in cui si dovessero verificare,
attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove
assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo
indisponibili i relativi posti (comma 96).
- il comma 97, modifica l’articolo 39
del testo A, riducendo la dotazione del Fondo per le esigenze di funzionamento
della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e
l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della
Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - istituito
per il 2008 presso il Ministero dell'Interno - da 200 a 190 milioni di euro. La
quota riservata alle necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è
invece ridotta da 40 a 30 milioni;
- il comma 106 modifical’articolo 41-quater, comma 1,del Testo A, sopprimendo la
lettera c). Tale lettera, con una
novella all’art. 6 della legge n. 206/2004, dettava norme sulle procedure
da seguire per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già
riconosciute alle vittime del terrorismo dalla legislazione anteriore alla
L. 206/2004, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione di
nuovi criteri per effettuare tale valutazione;
- il comma 133 modifical’articolo 49 del testo A,
con una sola integrazione volta a rendere più puntuale un riferimento
normativo: si precisa infatti che il richiamo all’art. 1, comma 78, della
legge n. 266/2005 è circoscritto alla lettera b) del medesimo comma 78;
- il comma 135 modifical’articolo 49-ter del testo A, il quale
autorizza per il 2008 la spesa di 50 milioni di euro per la concessione di
aiuti (nel rispetto delle condizioni e dei massimali stabiliti dalle norme
comunitarie per le piccole e medie imprese) alle aziende viticole
siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospora (plasmopora
fungina), integrandolo con la precisazione che, per la copertura della
spesa, il Fondo per le aree sottoutilizzate è ridotto per un importo di
150 milioni di euro, cioè in misura tripla rispetto all’importo degli
aiuti da erogare, in conformità ai criteri adottati dalla Ragioneria dello
Stato per l’utilizzo del predetto Fondo;
- il comma 139 modifica il comma 3-bis dell’articolo 50 del testo
A, in materia di incentivazione all’uso delle fonti energetiche
rinnovabili, confermando per il 2009 l’elevazione della quota minima di
biocarburanti da immettere al consumo dal 2 al 3% di tutto il carburante
(benzina e gasolio) immesso al consumo nell’anno solare precedente, ed è
soppresso l’inciso iniziale, di non agevole interpretazione, che collocava
tale elevazione “nell’ambito” del contingente di 250.000 tonnellate annue
di biodiesel che beneficia della riduzione delle accise;
- introduce il comma 191, il quale, novellando
l’articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del
DL. n.81/07 - che dispone circa l’utilizzo delle risorse impegnate dal
Ministero dello sviluppo economico in favore di iniziative imprenditoriali
e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei
contratti d'area che risultino disponibili a seguito di rinuncia delle
imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle
agevolazioni - specifica che le richieste di rimodulazione delle risorse,
per i patti territoriali e ai contratti d'area in essere alla data del 31
dicembre 2007, possano essere presentate entro il 31 dicembre 2008 (in
luogo dei 48 mesi dalla data di avvio dell'istruttoria);
- introduceil comma192, che novella l'articolo 23
del decreto legge n. 159/07, prevedendo l’autorizzazione di spesa ivi
prevista per l’area di Erzelli nel comune di Genova sia destinata alle
“opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi
di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca ed attività industriali” in
luogo che a generiche opere di infrastrutturazione del medesimo polo di
ricerca;
- introduce i commi da 193
a 197
(espunti dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della
Presidenza della Camera), ai sensi dei quali le funzioni svolte dall'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa
S.p.A (ex Sviluppo Italia S.p.a.) in materia di auto-impiego e
auto-imprenditorialità (di cui al D.lgs. n. 185/2000), sono esercitate
dalle Regioni fino alla data di entrata in vigore delle corrispondenti
disposizioni regionali in materia. Al fine di garantire la continuità
nell'esercizio di tali funzioni, si prevede che entro novanta giorni dall'entrata
in vigore della legge finanziaria, con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
d'intesa con la Conferenza permanente tra lo
Stato-regioni, siano definiti, tra l’altro, le modalità, i termini e le
procedure per il subentro delle Regioni, da completare gradualmente entro
il 31 dicembre 2010, nella gestione delle attività e delle competenze e
per l'attribuzione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché la data
a partire dalla quale la citata Agenzia non può più svolgere l'attività di
selezione e concessione di nuove agevolazioni in relazione alle suddette
funzioni, ma solo quella di gestione dei rapporti attivi e passivi in
essere. Si dispone, inoltre, che le Regioni subentrate nelle funzioni
della predetta Agenzia possano affidare i compiti di cui all'articolo 23
del citato D.lgs n. 185 alle società regionali acquisite in attuazione
dell'articolo 1, comma 461, della legge finanziaria per il 2007; tali
società regionali, fino al subentro delle Regioni nell'esercizio delle
funzioni dell'Agenzia, continuano a svolgere le attività previste dai
contratti di servizio con l'Agenzia medesima vigenti all'atto del loro
trasferimento alle Regioni. Ai sensi del comma 195, il Fondo per le aree sottoutilizzate
- a valere sulle risorse assegnate ai programmi di interesse strategico
nazionale nell'ambito della programmazione unitaria per il periodo
2007-2013, nonché su quelle relative alle agevolazioni erogate dalla
Agenzia ai sensi del predetto decreto legislativo n. 185 che si rendono
disponibili per il rimborso dei mutui da parte dei beneficiari o per
economie derivanti da provvedimenti di revoca totale o parziale delle
agevolazioni stesse - cofinanzia, per una quota non superiore al cinquanta
per cento, i progetti regionali in materia di auto-imprenditorialità e
auto-impiego riconducibili alla priorità «Competitività dei sistemi
produttivi e occupazione» del Quadro strategico nazionale 2007-2013; la
quota di cofinanziamento può essere elevata fino al 60 per cento
allorquando le Regioni provvedono all'attuazione di tali progetti
avvalendosi delle società regionali già controllate dalla citata Agenzia e
ad esse stesse trasferite, ovvero, in caso di avvenuta liquidazione delle
medesime società, avvalendosi del rispettivo ramo d'azienda trasferito. Le
percentuali di cofinanziamento sono determinate con decreto del Ministro
dello sviluppo economico. Il Fondo per le aree sottoutilizzate - a valere
sulle medesime risorse - finanzia altresì una misura per lo sviluppo di
nuova imprenditorialità e la creazione di imprese basate su attività di
ricerca e di innovazione, i cui i beneficiari, progetti finanziabili,
criteri e modalità per la concessione sono stabiliti con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato- regioni, mentre alla
Agenzia è affidato il compito di provvedere alla selezione ed erogazione
delle agevolazioni, anche finanziarie, e all'assistenza tecnica dei
progetti;
- il comma 202 modificail comma 2 dell’articolo
60-ter del testo A, prevedendo
che lo svolgimento dell’attività di verifica delle dinamiche di variazioni
dei prezzi da parte degli “uffici prezzi” delle camere di commercio (di
cui al comma 201) “può essere” disciplinato (e non “é disciplinato”: il
ricorso alla convenzione si intende pertanto come facoltativo) da
convenzioni non onerose (stipulate tra le camere di commercio, i comuni,
gli altri enti interessati e l’Ufficio territoriale di Governo). Si
prevede, infine, che l’attività di rilevazione, definita dalle suddette
convenzioni, riguardi non solo i prezzi ma anche le tariffe;
- il comma 204 modifica il comma 4
dell’articolo 60-ter del testo A, concernente
l’istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico del Garante per
la sorveglianza dei prezzi. Con la modifica introdotta si precisa che le
camere di commercio gestiscono il “Portale delle imprese” - di cui il
Garante si avvale per rendere note in forma telematica le informazioni
provenienti da diverse fonti sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei
prezzi - nell’ambito delle proprie risorse;
- il comma 206 modifica l’articolo 60-ter, comma 6, sopprimendo il
riferimento alla “legge annuale per la promozione della concorrenza e la
tutela dei consumatori”, in quanto trattasi di uno strumento normativo non
vigente nell’ordinamento;
- introduce ilcomma 230 cheaumenta di 30 milioni di
euro per l’anno 2008 lo stanziamento per il Comitato centrale per l'albo
degli autotrasportatori, in relazione agli interventi di protezione
ambientale e sicurezza della circolazione previsti dall’articolo 2, comma
3, del decreto legge n. 451/1998, convertito dalla legge n. 40/1999;
- introduce il comma 231, che assegna la somma di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 al Fondo per misure di
accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo
sviluppo della logistica, istituito dall’articolo 1, comma 108, delle
legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006);
- introduce il comma 232, che conferma a regime, per
le imprese che intendono svolgere l’attività di autotrasporto per conto di
terzi, l’onere di dimostrare di avere acquisito per cessione d’azienda
imprese di autotrasporto ovvero l’intero parco dei veicoli di altra
impresa che cessi l’attività. La disposizione è intesa a circoscrivere il
numero delle imprese destinate ad operare sul mercato in quanto ad ogni
nuova impresa dovrà corrispondere la cessazione di un’altra esistente;
- il comma 239, recante disposizioni
sostanzialmente identiche al comma 232, è stato espunto dal testo a seguito del vaglio di
ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;
- il comma 242 modificail comma 10 dell’articolo
62 del testo A, con riferimento alle risorse dell’ENAC da destinare alle
finalità indicate dalla norma, individua gli importi massimi da destinare
alle diverse finalità e specifica che gli interventi in favore dell’Isola
d’Elba sono diretti ad assicurare la continuità territoriale della stessa;
- il comma 261 modifical’articolo 62-ter del testo A, stabilendo
che il contributo di 10 milioni di euro da tale ultimo articolo
autorizzato per la progettazione e l’avvio della metropolitana di Firenze
è invece destinato alla realizzazione della tramvia di tale città;
- il comma 278 modificail comma 1 dell’articolo
66-bis del testo A, sopprimendo la
disposizione che prevedeva che le rate di ammortamento di capitale
investito per la realizzazione degli impianti sportivi funzionali allo
svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in
provincia di Treviso, ed i relativi interessi, siano corrisposti agli
istituti finanziatori da parte del Ministero dell’economia e delle
finanze;
- il comma 286 modifica le disposizioni
contenute nel comma 6 dell’articolo 67 del testo A relative al programma
di riqualificazione del patrimonio sanitario pubblico.
Le
novità apportate dal comma 286 riguardano, in particolare, l’indicazione
puntuale delle risorse vincolate alla realizzazione di alcune specifiche
finalità del citato programma (100 milioni di euro per le unità di risveglio
dal coma; 7 milioni di euro per unità di terapia intensiva neonatale e 3
milioni di euro per gli screening neonatali).
Inoltre, la norma stabilisce che la quota di riserva
già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 è
incrementata di 50 milioni di euro.
Nella sottoscrizione degli accordi di programma con
le regioni, deve essere data priorità alla realizzazione di strutture sanitarie
residenziali e semiresidenziali;
- il comma 297 modifica, sostituendolo
integralmente, l’articolo 68-bis del testo A, autorizzando un contributo quindicennale
a decorrere dall’anno 2008 di 4 milioni di euro nell’ambito degli
interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla legge n.
139 del 1992. Per la prosecuzione di tali interventi il testo approvato
dalla V Commissione, al comma 1, incrementa di 4 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse di cui all’articolo 1, comma
944, legge finanziaria 2007, mentre, al comma 2, reca un’autorizzazione di
spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008, indicando la specifica
finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque
del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia;
- introduce il comma 299 (espunto dal testo a seguito
del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera), che autorizzava la spesa
di 15 milioni di euro per il 2008 al fine di dare esecuzione alle intese
del vertice intergovernativo italo-russo, con il quale è stata sancita la
volontà di trasferire i diritti di proprietà della Chiesa ortodossa di
bari al governo della Federazione russa;
- il comma 308 modifica l’articolo 72,
comma 1, del testo A, recante l’inserimento di una quota di riserva per le
opere cinematografiche di espressione originale italiana, aggiungendo due
nuove disposizioni ed alcune modifiche al testo dell’articolo 72.
Segnatamente, il comma 308 inserisce le seguenti disposizioni:
- la soppressione, al comma 1 dell’articolo 44
del Testo unico della radiotelevisione, adottato con D.Lgs. 31 luglio 2005, n.
177, delle parole “e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli
ultimi 5 anni”. Ciò significa che tale requisito non è più richiesto ai fini
della individuazione delle quote di riserva delle opere europee;
- l’introduzione in coda al comma 2 del
medesimo articolo 44 di un nuovo periodo, in base al quale i criteri per la
qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono definiti con
decreto del Ministro della comunicazioni e del Ministro per i beni e le
attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della
legge finanziaria.
Per quanto concerne le ulteriori modifiche
all’articolo 72, esse riguardano esclusivamente il comma 3 dell’articolo 44 del
testo unico della radiotelevisione e prevedono che:
- la riserva in ordine alla programmazione
delle opere europee non interessa più esclusivamente i produttori indipendenti,
bensì tutte le opere europee realizzate negli ultimi cinque anni;
- la riserva in ordine agli introiti che
devono essere destinati al finanziamento delle opere europee deve avere
riguardo esclusivamente a quelle realizzate da produttori indipendenti negli
ultimi cinque anni;
- l’Autorità
è chiamata a definire con proprio regolamento i criteri per la concessione di
deroghe rispetto agli obblighi introdotti dall’applicazione del suddetto comma.
Tale ultima disposizione è
stataespunta dal testo a seguito del vaglio di
ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;
- un regolamento dell’Autorità è chiamato a
stabilire i criteri per assicurare il rispetto degli obblighi di riserva
introdotti per i programmi in pay-per-view;
- esclusivamente con riguardo all’obbligo da
parte delle emittenti televisive di riservare una sottoquota del 20 per cento
alle opere italiane, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi
(originariamente tale periodo riguardava anche la concessionaria del servizio
pubblico radiotelevisivo);
- il comma 341 modifica l’articolo 80-ter del testo A, confermando
il testo della novella recata all’articolo 1, comma 1284, della legge
finanziaria 2007 (relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il
finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior
accesso possibile alle risorse idriche), nonché del nuovo comma 1284-ter
(relativo alle risorse destinate ad alimentare tale fondo, nonché il nuovo
fondo di cui all’articolo 1284-ter). Il comma modifica invece il testo del
nuovo comma 1284-bis (istitutivo del fondo per
la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di
rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli
urbanizzati), precisando che tale fondo è alimentato dalle maggiori
entrate di cui al comma 1284-ter, nel limite di 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008, 2009 e 2010. Nel testo A, per i medesimi anni, si
individuava invece direttamente in tale importo la dotazione del fondo;
- il comma 344 modificail comma 1 dell’articolo
81-bis del testo A, che autorizza
gli Enti parco nazionali ad incrementare le proprie piante organiche entro
il limite massimo di 120 unità di personale. In particolare, rispetto al
testo precedente, viene precisato che tale limite massimo deve essere
ripartito tra tutti gli Enti parco nazionali.
- il comma 363 modifica il comma 6-bis dell’articolo 48 del testo
A recante autorizzazione alla erogazione di un contributo di 2,5 milioni
di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010 per
l’istituzione dell’Agenzia nazionale per lo sviluppo alimentare, con sede
in Foggia. Poiché attualmente è già operativo presso il Ministero della
salute il “Comitato nazionale per la sicurezza alimentare”, istituito con
l’Intesa Stato-Regioni del 17 giugno 2004 ed attualmente disciplinato dal
Decreto interministeriale n. 231 del 4 ottobre 2007, la nuova redazione
della norma attribuisce in primo luogo al detto Comitato la nuova
denominazione di “Autorità nazionale per la sicurezza alimentare”. Si
precisa poi che:
- l’Autorità si avvale di una sede referente
nella città di Foggia;
- restano ferme la collocazione dell’Autorità
presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del citato decreto
interministeriale n. 231/2007, in quanto compatibili;
- il contributo finanziario (confermato
nell’importo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni
di euro per il 2010) verrà erogato in favore del Ministero della salute, “per
lo svolgimento delle attività ed il funzionamento della sede di Foggia”;
- il comma 365 modifica la disciplina
dettata dall’articolo 82-bis, comma 2, del testo A,
precisando che il personale che può essere comandato o distaccato presso
la nuova Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è personale
dipendente dal Ministero della salute e da altre pubbliche
amministrazioni;
- il comma 378 modifica il comma 1
dell’articolo 85-bis del testo A, riferendo la
novella ivi contenuta alla legge n. 281 del 1991 (in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo), anziché all’articolo 1, comma
829, della legge finanziaria per il 2007;
- il comma 433 modifica l’articolo 94,
comma 15-bis, del testo A, che
istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei
licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni,
dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, specificando
unicamente che il contributo riguarda le spese per il personale di ruolo
dei licei linguistici;
- il comma 451 modifica l’articolo 21-bis, comma 1, del
decreto-legge n. 159 del 2007 (convertito dalla legge n. 222 del 2007),
che prevede il rifinanziamento dei programmi innovativi in ambito urbano
"Contratti di quartiere II” con le risorse originariamente destinate
ai programmi costruttivi a favore dei dipendenti delle amministrazioni
dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La novella
– in attuazione dell’impegno contenuto nella risoluzione 8-00103 approvata
nella seduta dell’VIII Commissione dell’11 dicembre scorso – è volta a
prevedere che siano destinate alla finalità indicata non, come nel testo
originario, le risorse “non impegnate” alla data del 31 dicembre 2007,
bensì quelle alla medesima data “non assegnate a seguito di mancata
ratifica degli accordi di programma” relativi alla localizzazione degli
interventi;
- introduce ilcomma 477 che modifica l’articolo 1,
comma 1258, della legge finanziaria per il 2007, precisando che la legge
finanziaria determina la dotazione del Fondo nazionale per l’infanzia e
l’adolescenza esclusivamente per la parte delle risorse destinate ai
comuni di cui alla legge n. 285 del 1997 (si tratta dei comuni di Venezia,
Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi,
Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari);
- introduce icommi 478-480 che recano disposizioni
volte ad assicurare, in sede di riparto del Fondo nazionale per le
politiche sociali, un’anticipazione annuale delle risorse destinate al
Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e alle province
autonome, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti
complessivi disponibili per l’anno in corso, al netto della parte
destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Il citato anticipo è
assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso
assegnata nel riparto dell’anno precedente.
- il comma 481 modifical’articolo 105-bis del testo A, prevede che
il decreto destinato a stabilire le modalità di funzionamento del Fondo
per la mobilità dei disabili dovrà essere emanato di concerto anche con il
Ministro della solidarietà sociale;
- il comma 495 modificail comma 1 dell’articolo
106 del testo A, ripristinando il testo del ddl originario e quindi
prevedendo che, a decorrere dal 2008, gli enti previdenziali pubblici
possono effettuare investimenti immobiliari esclusivamente in forma
indiretta e nel limite del 7% dei fondi disponibili, mentre il testo
approvato dalla V Commissione Bilancio (fermo restando il limite del 7%
dei fondi disponibili) prevedeva la possibilità anche di investimenti
immobiliari in forma diretta o tramite l’erogazione di mutui, purché
tramite approvazione dei Ministeri vigilanti.
Contestualmente,
viene soppresso il comma 2-bis del medesimo articolo 106, che
disponeva che le norme limitative degli investimenti immobiliari di cui al
comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture
dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città
metropolitane;
- il comma 550 modifica l’articolo 121,
comma 5, lettera a) del testo A, disponendo che il credito d'imposta per
incentivare l’occupazione ivi previsto spetti altresì a condizione che i
lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati siano
lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato
di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n.
2204/2002 della Commissione;
- il comma 554 modifica l’articolo 121,
comma 9, del testo A, disponendo che con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze siano stabilite le disposizioni di
attuazione delle disposizioni concernenti il credito d'imposta per
incentivare l’occupazione anche al fine del controllo del rispetto del
limite di stanziamento di 200 milioni di euro ivi previsto;
- introduce il comma561(espunto dal testo a seguito
del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera),il quale disponeva che il
Dipartimento della Funzione Pubblica debba effettuare le attività di
monitoraggio e coordinamento connesse alle procedure di stabilizzazione
del personale precario di cui ai commi da 556 a 560 (ex commi da 10-bis a
10-sexies dell’articolo 121 del testo A), predisponendo una relazione
annuale al Parlamento; a tal fine il Dipartimento della funzione pubblica
è autorizzato ad avvalersi di 20 unità di personale di altre pubbliche
amministrazioni statali in posizione di comando.
- il comma 593 modifica
il comma 9 dell’articolo 126-bis del testo
A, precisando che le modalità e i tempi per l’utilizzazione delle risorse
stanziate per il potenziamento del Sistema pubblico di connettività e per l’informatizzazione
della normativa vigente (10,5 mln. di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010) sono definiti restando ferma la destinazione di una quota di
esse (0,5 mln. di euro) per la finalità di cui al comma 592 (attività di
informatizzazione della normativa vigente);
- il comma 599 modifica l’articolo 128,
comma 4, del testo A, disponendo l’obbligo di utilizzo dei servizi “Voce
tramite protocollo Internet” (VoIP) per le amministrazioni centrali e periferiche di cui
all’articolo 1, comma 1, lettera z) del codice dell’amministrazione
digitale (D.lgs. n. 82/2005), ossia le amministrazioni dello Stato, ivi
compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni
educative ed universitarie – che nella formulazione precedente erano invece
state escluse dall’ambito applicativo della norma - le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non
economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie di cui al decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Rispetto alla precedente formulazione,
il comma, oltre al estendere l’ambito soggettivo di applicazione del
citato obbligo, specifica che le suddette amministrazioni sono tenute ad
utilizzare i servizi Voip nei limiti dei parametri di prezzo-qualità
stabiliti dalle convenzioni quadro Consip come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti (di cui all’articolo art. 1, comma 449, secondo
periodo, della legge finanziaria 2007);
- il comma 611 modifica l’articolo 129,
comma 1 del testo A specificando, alla lettera c), che i magistrati
militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in
soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo;
- il comma 612 modifica l’articolo 129,
comma 2 del testo A, concernente la composizione del Consiglio della
magistratura militare,riducendone i membri da 5 a
4 (in luogo che da 5 a 3);
- il comma 613 modifica l’articolo 129,
comma 3 del testo A, modificando il termine, 1° luglio anziché 1° maggio
2008, relativo ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari
militari soppressi che debbono essere trattati automaticamente
dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di
questo sia dato avviso alle parti;
- il comma 614-615 modificanol’articolo 129, comma 4 del
testo A, rideterminando il ruolo organico della magistratura ordinaria in
10.151 unità (anziché 10.154 unità). A tale ruolo transitano infatti i
magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della
magistratura militare (lett. b). Si prevede, inoltre, che tale passaggio
avverrà nell'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i
magistrati militari, in ruolo alla data del 28 settembre 2008, mentre ai
magistrati fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 viene riconosciuta
la facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura
ordinaria all'atto del rientro in ruolo. Per effetto della soppressione
degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli
uffici giudiziari militari saranno rideterminate entro il 28 febbraio
2008;
- il comma 616 modifical’articolo 129, comma 5 del
testo A, prevedendo che l’ufficio autonomo del pubblico ministero militare
presso la Corte di cassazione sia composto da un Procuratore generale
militare della Repubblica e da due sostituti, invece che uno. Si prevede
inoltre che il procuratore generale militare sia scelto fra magistrati che
hanno esercitato per almeno 4 anni funzioni giudicanti o requirenti di
primo e secondo grado o funzioni requirenti di legittimità. Il comma 617 modificaconseguentemente l’articolo
129, comma 6 del testo A, al fine di adeguare la disciplina in materia di
quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio;
- introduce ilcomma 632 che dispone che il
fabbisogno di personale e le connesse risorse economiche del CNIPA sono
determinate nell’ambito di un piano triennale relativo agli obiettivi,
alle attività e ai risultati attesi aggiornato con cadenza annuale, nei
limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di
organizzazione del CNIPA stesso.
L’emendamento
23.1000 del Governo non
riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla
Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:
- il comma 4-bis dell’articolo 29, che recava l’abrogazione dell’articolo 7 del D.L. n.
61/2007 che ha introdotto una disciplina derogatoria, rispetto a quella
prevista dall’art. 238 del D.Lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale),
relativa alla tariffa rifiuti nella regione Campania;
- il comma 2 dell’articolo 41-ter che estendeva alle vittime
della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del
dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti
criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai
familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 3 della L. 206/2004
prevede a favore delle vittime del terrorismo. Si tratta, in particolare
dei seguenti benefici:
- l’attribuzione a coloro che abbiano subito
una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro
familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti
contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della
misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli
analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai
figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;
- la corresponsione di un’indennità a favore
dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento
equipollente al trattamento di fine rapporto;
- l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni
maturate grazie all’aumento figurativo;
- il comma 3-sexies dell’articolo 42 che autorizzava un contributo di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la realizzazione di interventi
urgenti per le infrastrutture, di ristoro dei danni e volti alla riduzione
del rischio idrogeologico nei territori della provincia di Teramo colpiti
dai gravi fenomeni atmosferici nei giorni 6 e 7 ottobre 2007;
- i commi 3-undecies e 3-duodecies,dell’articolo 42, che modificavano
rispettivamente i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 (legge
finanziaria 2003), recanti norme in materia di trattamento straordinario
d’integrazione salariale in favore dei lavoratori licenziati da enti non
commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative,
operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi
aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Le modifiche
riguardavano sostanzialmente l’entità del trattamento in oggetto, il
periodo temporale di applicazione del medesimo trattamento, il limite
massimo di unità lavorative che ne possono fruire;
- il comma 3-quater dell’articolo 50, relativo alla estensione della riduzione dell’accisa,
prevista per un contingente di 250 mila tonnellate di biodiesel usato “tal
quale o in miscela con il gasolio”, anche al biodiesel miscelato “con oli
combustibili”;
- l’articolo 88-bis, che prevedeva che, al fine di conseguire gli obiettivi
di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica fissati dalla legge
finanziaria per il 2007, fossero praticati specifici sconti in favore del
Servizio sanitario nazionale sul prezzo delle forniture dei dispositivi
medici. Si prevedeva, inoltre, che i prezzi di riferimento dei dispositivi
medici fissati in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria
per il 2007 si applicassero a decorrere dal 1° gennaio 2009 e che il
Ministro della salute, entro il 31 gennaio 2008, avviasse un confronto con
le associazioni industriali del settore;
- il comma 2-bis dell’articolo 106,che precisava che le norme
limitative relative agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali
previste al comma 1 del medesimo articolo non si applicano agli
investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le
esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane.
L’articolo 3 (emendamento
135.1000 Governo), che sostituisce l’articolo 135, sopprimendo conseguentemente
gli articoli da 136 a 151 del testo A, reca le seguenti
modifiche:
- il comma 8 modifica l’articolo 136,
comma 6, incrementandoda 100 a 380
milioni di euro per l’anno 2009 l’autorizzazione di spesa ivi prevista per
il 5 per mille dell’imposta sul reddito;
- introduce icommi 9, 10 e 11 che prevedono lo
stanziamento di 500.000 euro per l’erogazione dei contributi del cinque
per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007, utilizzando la quota - pari
allo 0,5 per cento del totale determinato dalle scelte dei contribuenti -
che la legge finanziaria 2007 (art 1, comma 1235 della l. n. 296/2006)
destina all’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale
e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che
possono beneficiare del 5 per mille. Il comma 11 autorizza il Ministero
della solidarietà sociale, per lo svolgimento dell’attività di erogazione
dei contributi, a stipulare apposite convezioni con un intermediario
finanziario;
- il comma 44 modifical’articolo 144, comma 2 del
testo A, ripristinando il testo nella formulazione approvata dal Senato.
Si eliminano, pertanto, le disposizioni che attribuivano carattere
transitorio al tetto posto al “trattamento economico onnicomprensivo” di
chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o
retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con
determinate amministrazioni pubbliche;
- il comma 47 modificailcomma 4 dell’articolo 144
del testo A, ripristinando il testo approvato dal Senato. È quindi prevista,
in primo luogo, l’esclusione dall’applicazione del limite massimo ai
contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Per
gli “incarichi, mandati e cariche” e i rapporti di lavoro di natura non
privatistica in corso alla medesima data, il superamento del limite
comporta un “rientro” graduale, mediante una decurtazione annuale del 25
per cento della parte eccedente, fino al raggiungimento del limite. Nel
caso in cui l’eccedenza derivi dal cumulo di più incarichi, cariche o
mandati la decurtazione opera a partire da quello conferito per ultimo;
- introduce ilcomma 51-bis disponendo che il Presidente del Consiglio riferisca
alle Camere entro il 30 settembre 2008 sull’applicazione delle
disposizioni di cui ai commi da 44 a 51, concernenti i limiti massimi
degli emolumenti spettanti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo con determinate amministrazioni pubbliche;
- il comma 59 modifica il comma 17-bis dell‘articolo 144 del
testo A, rispetto al quale precisa che l’attività di verifica svolta dalle
sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al
Parlamento non solo nella Relazione sul controllo della gestione
finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, co. 6, della L. 20/1994, ma
anche nella Relazione sui risultati dell’esame della gestione finanziaria
e dell’attività degli enti locali, di cui all’art. 13 del D.L. 786/1981.
Fatta salva tale comunicazione, le sezioni regionali delle Corte dei
Conti, riferiscono esclusivamente ai consigli degli enti controllati
sull’esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria
degli enti territoriali e sul funzionamento dei controlli interni.
- il comma 66 modifica l’articolo 144-bis, comma 1 del testo A,
prevedendo che l’atto di indirizzo mediante il quale il Ministro
dell'economia e delle finanze è tenuto a proseguire ed aggiornare, entro
il 31 gennaio di ciascun anno, il programma di analisi e valutazione della
spesa delle amministrazioni centrali, sia adottato, “sentito il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella Pubblica Amministrazione”.
- il comma 68 modifica l’articolo 144-bis, comma 3, ultimo periodo,
del testo A, prevedendo che il Comitato tecnico-scientifico per il
controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il
controllo interno cooperino - nello svolgimento del programma di analisi e
valutazione della spesa - oltre che con la Commissione tecnica per la finanza
pubblica e con il Servizio Studi del Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato, anche “con il Dipartimento della Funzione pubblica
della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
- il comma 71 modifica l’articolo 144-bis, comma 6, del testo A,
escludendo gli altri organismi facenti parte del conto economico
consolidato della pubblica amministrazione dalle rilevazioni statistiche
previste nell’ambito della nuova sezione del Programma statistico
nazionale, che rimane riferita alle statistiche sulle pubbliche
amministrazioni, sulle società pubbliche o controllate da soggetti
pubblici e sui servizi pubblici. Il comma modifica inoltre l’ambito
oggettivo di rilevazione dei dati della suddetta sezione;
- il comma 78 modificail comma 3 dell’articolo
145 del testo A, volto a riformulare l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001
in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile da parte
delle pubbliche amministrazioni. Rispetto al testo A, al citato articolo
36 del D.Lgs. 165 del 2001, al comma 1, laddove si prevede che le
pubbliche amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di
lavoro flessibile al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per
periodi non superiori a 3 mesi, viene precisato che sono fatte salve le
sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali;
- il comma 85 modificail comma 1 dell’articolo
146 del testo A, disponendo che possono essere effettuate entro il 31
maggio 2008, in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla legge finanziaria 2005, anche le
assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni autorizzate
per l’anno 2007 ai sensi dei commi 518, 520 e 528 della legge finanziaria
2007;
- il comma 87 modifica il comma 3
dell’articolo 146 del testo A, precisando che le risorse per sono poste a
valere sulle disponibilità del Fondo previsto dall’articolo 1, comma 527,
della legge finanziaria 2007;
- il comma 88 modificail comma 4 dell’articolo
146 del testo A, autorizzando la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri,
il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e
il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in
deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari 80 milioni
di euro per il 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2009 (rispetto
ai 50 milioni di euro per il 2008, 120 milioni di euro per il 2009 e a 140
milioni di euro a decorrere dal 2010 previsti dal testo A);
- il comma 93 modifica il comma 7
dell’articolo 146 del testo A, con riferimento alla predisposizione, da
parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione
triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di
piani per la progressiva stabilizzazione di determinate tipologie di
personale precario non dirigenziale (lavoratori subordinati a tempo
determinato e collaboratori coordinati e continuativi);viene precisato che
sono comunque fatte salve le eventuali intese già stipulate
antecedentemente all’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008
ai sensi dei commi 558 e 565 dell’articolo 1 della legge finanziaria per
il 2007, relativi rispettivamente alla stabilizzazione del personale
precario delle regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità
interno e ai vincoli alla spesa per il personale degli enti del Servizio
sanitario nazionale; viene inoltre precisato che è comunque escluso dalle
procedure di stabilizzazione relative ai collaboratori coordinati e
continuativi anche il personale a contratto che svolge compiti di
insegnamento, di ricerca e di collaborazione alla ricerca nell’università;
- introduce ilcomma 94, il quale dispone che,
anche in connessione alle procedure di stabilizzazione previste dal comma
93, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei vincoli finanziari e di
bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad
avvalersi del personale assunto con contratto a tempo deter-minato sulla
base delle procedure selettive previste dai commi 529 e 560 della legge
finanziaria 2007 (che prevedevano, per i collaboratori coordinati e
continuativi, una riserva del 60% dei posti programmati nell’ambito delle
procedure selettive per assunzioni a tempo determinato effettuate dalle
pubbliche amministrazioni);
- il comma 96 modificail comma 9 dell’articolo
146 del testo A, incrementando (al fine delle procedure di stabilizzazione
di cui ai commi da 5 e 8) di 20 milioni di euro il “Fondo per la stabilizzazione
dei rapporti di lavoro pubblici”, istituito dall’art. 1, comma 417, della
legge finanziaria 2007, a decorrere dal 2008 (mentre il testo A dispone il
medesimo incremento per ciascun anno del triennio 2008-2010);
- il comma 106 modifica il comma 19
dell’articolo 146 del testo A, inserendo anche il riferimento al profilo
professionale dei calcografi nell’ambito delle 400 unità di personale per
le quali si autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, in
deroga alle vigenti norme limitative delle assunzioni, a bandire concorsi
e procedere ad assunzioni straordinarie;
- introduce il comma 127 che prevede la possibilità
per il Ministero della giustizia, per sopperire alle gravi carenze di
personale degli uffici giudiziari, di coprire, per gli anni 2008, 2009 e
2010, le vacanze di organico di tali uffici ricorrendo alle procedure di
mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad
amministrazioni sottoposte a una disciplina limitativa delle assunzioni;
si dispone inoltre che le procedure di mobilità sono attivate, qualora
possibile, sulla base di convenzioni con le altre pubbliche
amministrazioni in modo da facilitare l’individuazione del personale da
trasferire e che la sottoscrizione della convenzione costituisce
espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi
dell’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 30 del D.Lgs. 165 del 2001;
- introduce ilcomma 135 che stanzia 10 milioni di
euro per l’anno 2008 destinati all’attuazione del patto per il soccorso pubblico,
da stipulare tra il Governo e organizzazioni sindacali del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco;
- introduce ilcomma 146 il quale dispone che in
sede di rinnovo contrattuale relativo al personale della scuola per il
biennio economico 2008-2009, deve essere esaminata anche la posizione
giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo
trasferito dagli enti locali allo Stato in attuazione della L. 124 del
1999,
- il comma 150 modifica l’articolo 150
comma 2, del testo A, prevedendo anche per il 2008 una riduzione lineare -
per un importo pari a 190 milioni di euro - delle dotazioni di parte
corrente relative alle autorizzazioni di spesa della Tabella C, nonché un
incremento della riduzione delle medesime dotazioni da 73, 863 milioni a
190 milioni per il 2009 e da 73, 911 milioni a 320 milioni per l'anno
2010;
- il comma 156 modifica l’articolo 150,
comma 7-bis del testo A, riducendo ulteriormente la
dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica
di 40 milioni per il 2008 e introducendo una riduzione di 280 milioni di
euro per il 2009;
- il comma 163 modifical’articolo 151, comma 4 del
testo A, relativo all’entrata in vigore stabilendo che le disposizioni di
cui al comma 13 dell’articolo 2, concernenti l’utilizzo dell’avanzo di
amministrazione da parte degli enti locali per l’estinzione anticipata dei
prestiti, nonché quelle di cui al comma 36 del presente articolo 3,
recanti la rideterminazione da 7 a 3 anni del termine di perenzione
amministrativa dei residui propri di conto capitale, entrano in vigore
dalla data di pubblicazione della presente legge, in luogo della ordinaria
data di entrata in vigore, il 1° gennaio 2008.
L’emendamento 135.1000 del Governo non riproduce,
infine, le
seguenti disposizioni
contenute nel testo approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi
soppresse:
§
i
commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 144.
Il comma 3-ter prevedeva, in particolare, che entro
il 31 luglio 2008 fossero definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti
corrisposti da parte degli organismi pubblici interessati dalla fissazione dei
tetti al trattamento economico, sulla base di contratto individuale, mandato o
altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di
consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di
qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o
autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di
controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere
parlamentare) sulla base dei criteri elencati. Il comma 3-quater disponeva
che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del
D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico restasse definito dai rispettivi ordinamenti,
salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di
compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di
appartenenza;
§
il
comma 9dell’articolo144-bis, il
quale prevedeva che, in via transitoria, debba considerarsi violazione
dell’obbligo di risposta alla richiesta di dati da parte dell’ISTAT, a fini
dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative, esclusivamente il
formale rifiuto di fornire i dati richiesti;
§
il
comma 23 dell’articolo 146 che, al fine di potenziare il supporto
tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, disponeva il
differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai
commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione
dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.