Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2008 - I maxi emendamenti del Governo: sintesi delle modifiche e testo a fronte con l¿A.C. 3256-A | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 292 Progressivo: 8 | ||
Data: | 13/12/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria 2008
I maxi emendamenti del Governo:
sintesi delle modifiche e testo a fronte con l’A.C. 3256-A
n. 292/8
13 dicembre 2007
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: BI0281.doc
Sintesi delle modifiche introdotte dai maxi emendamenti del
Governo al testo
dell’A.C. 3256-A
Nel corso dell’esame in Assemblea il Governo ha presentato tre maxiemendamenti, sui quali è stata posta la questione di fiducia.
Tali maxiemendamenti riproducono in larga parte, il testo licenziato dalla V Commissione Bilancio, con alcune modifiche,che sono di seguito illustrate, ad esclusione delle mere correzioni formali e di coordinamento del testo.
L’articolo
1 (emendamento 1.1000 Governo) chesostituisce l’articolo 1, sopprimendo conseguentemente gli articoli da
In particolare, a seguito della modifica in esame, la misura della sanzione passa dal 50 al 30 percento del compenso contrattuale loro spettante per l’attività di redazione della relazione di revisione.
La seconda modifica riguarda la lettera b), che ha ad oggetto l’art. 10 del D.P.R. n. 633 del 1972, esentando dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile. La norma viene modificata introducendo l’esenzione anche per le società consortili e riferendo tale esenzione ai soggetti per i quali la percentuale di detrazione dell’imposta, per opzione, sia stata non superiore al 10 per cento.
Infine, viene modificata la lettera f), che elimina l’aliquota agevolata Iva al 10 per cento, per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari, eliminando altresì l’aliquota agevolata del 10 per cento anche per i pesci freschi, refrigerati, congelati o surgelati, che non siano destinati all’alimentazione;
L’emendamento 1.1000 presentato dal Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:
L’articolo
2 (emendamento 23.1000 Governo), chesostituisce l’articolo 23, sopprimendo conseguentemente gli articoli da
- si prevede un limite massimo di spesa di 1,5 milioni per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di stabilizzazione (mentre il testo della V Commissione Bilancio prevede che le assunzioni avvengano nell’ambito del contingente di cui al comma 526 della stessa legge finanziaria 2007, relativo alla stabilizzazione del personale precario di pubbliche amministrazioni);
- viene inserita la precisazione secondo cui l’autorizzazione recata dal comma in esame è connessa in particolare agli impegni derivanti dall’esercizio della presidenza italiana del G8, mentre viene soppressa la previsione secondo cui l’autorizzazione alle assunzioni riguarda anche il personale in regime di diritto pubblico;
Le novità apportate dal comma 286 riguardano, in particolare, l’indicazione puntuale delle risorse vincolate alla realizzazione di alcune specifiche finalità del citato programma (100 milioni di euro per le unità di risveglio dal coma; 7 milioni di euro per unità di terapia intensiva neonatale e 3 milioni di euro per gli screening neonatali).
Inoltre, la norma stabilisce che la quota di riserva già prevista per le cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 è incrementata di 50 milioni di euro.
Nella sottoscrizione degli accordi di programma con le regioni, deve essere data priorità alla realizzazione di strutture sanitarie residenziali e semiresidenziali;
- la soppressione, al comma 1 dell’articolo 44 del Testo unico della radiotelevisione, adottato con D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177, delle parole “e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi 5 anni”. Ciò significa che tale requisito non è più richiesto ai fini della individuazione delle quote di riserva delle opere europee;
- l’introduzione in coda al comma 2 del medesimo articolo 44 di un nuovo periodo, in base al quale i criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana sono definiti con decreto del Ministro della comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Per quanto concerne le ulteriori modifiche all’articolo 72, esse riguardano esclusivamente il comma 3 dell’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione e prevedono che:
- la riserva in ordine alla programmazione delle opere europee non interessa più esclusivamente i produttori indipendenti, bensì tutte le opere europee realizzate negli ultimi cinque anni;
- la riserva in ordine agli introiti che devono essere destinati al finanziamento delle opere europee deve avere riguardo esclusivamente a quelle realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni;
- l’Autorità è chiamata a definire con proprio regolamento i criteri per la concessione di deroghe rispetto agli obblighi introdotti dall’applicazione del suddetto comma. Tale ultima disposizione è stata espunta dal testo a seguito del vaglio di ammissibilità da parte della Presidenza della Camera;
- un regolamento dell’Autorità è chiamato a stabilire i criteri per assicurare il rispetto degli obblighi di riserva introdotti per i programmi in pay-per-view;
- esclusivamente con riguardo all’obbligo da parte delle emittenti televisive di riservare una sottoquota del 20 per cento alle opere italiane, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi (originariamente tale periodo riguardava anche la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo);
- l’Autorità si avvale di una sede referente nella città di Foggia;
- restano ferme la collocazione dell’Autorità presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del citato decreto interministeriale n. 231/2007, in quanto compatibili;
- il contributo finanziario (confermato nell’importo di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010) verrà erogato in favore del Ministero della salute, “per lo svolgimento delle attività ed il funzionamento della sede di Foggia”;
Contestualmente, viene soppresso il comma 2-bis del medesimo articolo 106, che disponeva che le norme limitative degli investimenti immobiliari di cui al comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane;
L’emendamento 23.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo A approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:
- l’attribuzione a coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;
- la corresponsione di un’indennità a favore dei lavoratori autonomi e ai liberi professionisti, a titolo di trattamento equipollente al trattamento di fine rapporto;
- l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo;
L’articolo
3 (emendamento 135.1000 Governo), chesostituisce l’articolo 135, sopprimendo conseguentemente gli articoli da
L’emendamento 135.1000 del Governo non riproduce, infine, le seguenti disposizioni contenute nel testo approvato dalla Commissione, che devono pertanto intendersi soppresse:
§ i commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 144. Il comma 3-ter prevedeva, in particolare, che entro il 31 luglio 2008 fossero definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi pubblici interessati dalla fissazione dei tetti al trattamento economico, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati. Il comma 3-quater disponeva che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico restasse definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza;
§ il comma 9 dell’articolo 144-bis, il quale prevedeva che, in via transitoria, debba considerarsi violazione dell’obbligo di risposta alla richiesta di dati da parte dell’ISTAT, a fini dell’applicazione delle relative sanzioni amministrative, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti;
§
il comma 23 dell’articolo 146 che, al fine
di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero
dell’economia, disponeva il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria
Raffronto tra il testo della Commissione bilancio e i maxi emendamenti del Governo
TESTO |
TESTO |
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Art.
1. |
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1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 9.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008. |
1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008. |
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 9.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro. |
2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro. |
3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
3. Non modificato. |
4. Le maggiori entrate tributarie che si
realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente
destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di
programmazione economico-finanziaria 2008- |
4. Non modificato. |
TITOLO
II |
|
Art.
2. |
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1. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
5. Non modificato. |
«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae
un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui
all'articolo |
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2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9». |
|
1-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
Vedi art. 2, co. 25-ter |
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.”; |
«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale». |
b) dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale». |
2. La minore imposta che deriva dall'applicazione
del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
singoli comuni. Entro il 28 febbraio
2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da
parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al
Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.
Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per
cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro
e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il
16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli
sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri
dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con |
7. La minore imposta che deriva dall'applicazione
del comma 1 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai
singoli comuni. Entro il 28 febbraio
2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da
parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al
Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008.
Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per
cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro
e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il
16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli
sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con i Ministri
dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con |
|
8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.. |
4. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
9. Non modificato. |
a) al comma 1 è premesso il seguente: |
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«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a: |
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a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71; |
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b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41»; |
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b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; |
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c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»; |
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2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»; |
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3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»; |
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d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti: |
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«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste. |
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1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da |
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1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da |
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1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare». |
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5. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 4 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
10. Non modificato. |
6. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
11. Non modificato. |
a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»; |
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b) dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
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«5-bis. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra
gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una
detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi
1, 2, 3, 4 e |
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7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
12. Non modificato. |
8. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
13. Non modificato. |
«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta». |
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9. La disposizione di cui al comma 8 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
14. Non modificato. |
10. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
15. Non modificato. |
a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni: |
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1) dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
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«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»; |
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2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»; |
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3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»; |
3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»; |
4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: |
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«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis»; |
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b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: |
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«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis». |
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11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
16. Non modificato. |
12. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative: |
17. Non modificato. |
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010; |
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b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011. |
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12-bis. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di video sorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. |
Vedi co. 229. Non modificato. |
12-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 12-bis, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
Vedi co. 230. Non modificato. |
12-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 12-bis spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. |
Vedi co. 231. Non modificato. |
12-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater. |
Vedi co. 232. Non modificato. |
12-sexies. L'agevolazione di cui ai commi da 12-bis a 12-quater, fermo restando il limite di cui al comma 12-bis, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore. |
Vedi co. 233. Non modificato. |
13. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1o gennaio 2008. |
18. Non modificato. |
14. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 12 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura. |
19. Non modificato. |
15. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da |
20. Non modificato. |
15-bis. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 15 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui all'ultimo periodo del comma 15. |
21. Non modificato. |
16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
da |
22. Non modificato. |
17. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1o gennaio 2007, dalla seguente:
|
23. Non modificato. |
Tabella 3 |
||||
Zona |
Strutt. |
Strutture opache orizzontali |
Finest. compr. infissi |
|
|
|
Coper. |
Pavim. |
|
A |
0,72 |
0,42 |
0,74 |
5,0 |
B |
0,54 |
0,42 |
0,55 |
3,6 |
C |
0,46 |
0,42 |
0,49 |
3,0 |
D |
0,40 |
0,35 |
0,41 |
2,8 |
E |
0,37 |
0,32 |
0,38 |
2,5 |
F |
0,35 |
0,31 |
0,36 |
2,2 |
TESTO |
TESTO |
|
|
|
|
18. Ai fini di quanto disposto al comma 15: |
24. Non modificato. |
|
a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008; |
|
|
b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione; |
|
|
c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
|
19. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento». |
25. Non modificato. |
|
20. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati». |
26. Non modificato. |
|
21. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato. |
27. Non modificato. |
|
22. Le disposizioni di cui ai commi 19, 20 e 21 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data. |
28. Non modificato. |
|
|
29. Non modificato. |
|
«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. |
|
|
2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. |
|
|
3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84». |
|
|
24. Le disposizioni di cui al comma 23 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2008. |
30. Non modificato. |
|
25. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge». |
31. Non modificato. |
|
25-bis. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,». |
32. Non modificato. |
|
25-ter. La deliberazione di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni. |
Vedi co. 6. lettera a) |
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Art.
3. |
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1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
33. Non modificato. |
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a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»; |
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b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 61. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. |
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2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15»; |
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c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati; |
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d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa; |
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e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»; |
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f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi»; |
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g) all'articolo 84, comma 1: |
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|
1) il secondo periodo è soppresso; |
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|
2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»; |
|
|
h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»; |
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i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non sfruttato per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. |
«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta. |
|
2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10), lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti. |
|
|
3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi. |
|
|
4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza. |
|
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5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione. |
|
|
6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle
regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai
commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3,
comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. |
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8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»; |
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l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati; |
|
|
m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente: |
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«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite»; |
|
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n) all'articolo 102: |
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1) il comma 3 è abrogato; |
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|
2) il comma 7 è sostituito dal seguente: |
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«7. Per i beni concessi in locazione
finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi
canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella
misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per
l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione
finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito a norma del comma |
|
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o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato; |
|
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p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»; |
|
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q) all'articolo 109: |
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1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse; |
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2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»; |
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3) il comma 6 è abrogato; |
|
|
r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»; |
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|
s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente: |
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|
«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante). - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi»; |
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t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata; |
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t-bis) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»; |
u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»; |
|
u) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; |
v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati; |
|
v) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente: |
z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente: |
|
«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate). - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo. |
|
|
2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138»; |
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|
z) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». |
aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96». |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a),
b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e
3), t-bis) e z),
si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso
al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera i), si
applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre
2007; per il primo e il secondo
periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi
passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000
euro. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere f) e g),
numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
2007. La disposizione di cui al comma 1, lettera h), ha effetto per le
plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello
in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84
per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a
concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta
anteriori a quello in corso al 1o gennaio 2004. La disposizione di
cui al comma 1, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo
di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione
di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata
minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai
contratti stipulati a partire dal 1o gennaio |
34. Non modificato. |
|
3. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica. |
35. Non modificato. |
|
3-bis. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una
commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese
immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno |
36. Non modificato. |
|
|
37. Non modificato. |
|
5. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 1 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
38. Non modificato. |
|
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 5 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze. |
39. Non modificato. |
|
|
40. Non modificato. |
|
|
41. Non modificato. |
|
9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 7 e 8, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento. |
42. Non modificato. |
|
|
43. Non modificato. |
|
11. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate. |
44. Non modificato. |
|
12. Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 11, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge. |
45. Non modificato. |
|
13. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
46. Non modificato. |
|
a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»; |
|
|
b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
|
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«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni»; |
|
|
c) all'articolo 175: |
|
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1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse; |
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2) i commi 3 e 4 sono abrogati; |
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3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»; |
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d) all'articolo 176: |
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1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse; |
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|
2) il comma 2 è sostituito dal seguente: |
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«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato»; |
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3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: |
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«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita. |
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2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»; |
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4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse; |
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5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»; |
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6) il comma 6 è abrogato. |
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14. Le disposizioni di cui al comma 13 si
applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta
successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta
sostitutiva introdotta dal comma 13, lettera d), numero 3),può essere
richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori
valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei
disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo
successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per
l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione
dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate
dai commi da |
47. Non modificato. |
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48. Non modificato. |
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49. Non modificato. |
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17. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: |
50. Non modificato. |
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a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio. |
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2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma 1. |
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3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
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4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma 1 concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi. |
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5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa»; |
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b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente: |
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«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali). - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale»; |
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2. I
soggetti di cui al comma |
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c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38: |
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a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi; |
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b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento; |
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c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento. |
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2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.
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3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, e 14 agosto 1993, n. 344, e al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. |
3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive. |
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4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori. |
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5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata. |
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6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 5 dell'articolo 4. |
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7. Per |
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a) interessi netti; |
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b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe; |
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c) costi per servizi di produzione di banconote; |
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d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario; |
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e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento; |
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f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento. |
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8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
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9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati»; |
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d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione). - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni: |
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a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento; |
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b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento. |
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2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. |
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3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico. |
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4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1o dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997»; |
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e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi»; |
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f) all'articolo 11: |
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1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»; |
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2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compiti attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»; |
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3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati; |
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4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850»; ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera: |
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«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»; |
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5) al comma 4-bis1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»; |
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g) l'articolo 11-bis è abrogato; |
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h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento». |
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18. Le disposizioni di cui al comma 17 si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre |
51. Non modificato. |
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19. Ferma restando la disciplina ordinaria in
materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. |
52. Non modificato. |
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53. Non modificato. |
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21. Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 23, le disposizioni del comma 20, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000: |
54. Non modificato. |
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a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; |
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b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007. |
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55. Non modificato. |
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23. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 21, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 21 e 22, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo. |
56. Non modificato. |
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57. Non modificato. |
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24-bis. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
58. Non modificato. |
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a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»; |
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b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti: |
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«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio. |
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3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»; |
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c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»; |
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d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»; |
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e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente: |
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«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»; |
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f) all'articolo 101: |
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1) il comma 1-bis è abrogato; |
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2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: |
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«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»; |
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g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in
base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n.
1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la
deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle
stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e |
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h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente: |
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«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»; |
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i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: |
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«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ed e) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002: |
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a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali; |
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b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis; |
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c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito. |
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1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»; |
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l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali». |
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24-ter. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo. |
59. Non modificato. |
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24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 24-bis e 24-ter. In particolare, il decreto deve prevedere: |
60. Non modificato. |
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a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi; |
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b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali; |
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c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione; |
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d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale; |
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e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni; |
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f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali; |
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g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto; |
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h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo; |
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i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 24-bis con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta. |
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24-quinquies. Le disposizioni recate dai commi 24-bis e 24-ter si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 24-bis. |
61. Non modificato. |
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24-sexies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265. |
62. Non modificato. |
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25. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30». |
63. Non modificato. |
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26. La disposizione di cui al comma 25 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008. |
64. Non modificato. |
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27. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è abrogato. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010. |
65. Il comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni per l'anno 2008 e 525 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010. |
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28. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
66. Non modificato. |
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a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»; |
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b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»; |
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c) il comma 284 è abrogato. |
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67. Non modificato. |
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a) all'articolo 27: |
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1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»; |
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2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»; |
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3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»; |
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4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: |
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«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato»; |
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b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»; |
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c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter». |
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30. Le disposizioni di cui al comma 29 si
applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello
in corso al 31 dicembre |
68. Non modificato. |
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31. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 43, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 29, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239. |
69. Non modificato. |
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32. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 35, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. |
70. Non modificato. |
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33. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi. |
71. Non modificato. |
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72. Non modificato. |
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35. Il credito d'imposta è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di: |
73. Non modificato. |
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a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie; |
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b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi. |
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36. Il credito d'imposta, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. |
74. Non modificato. |
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37. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da |
75. Non modificato. |
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76. Non modificato. |
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39. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente: |
77. Non modificato. |
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«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi» |
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78. Non modificato. |
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40-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
79. Non modificato. |
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a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»; |
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b) alla tabella C: |
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1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse; |
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2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti». |
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40-ter. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005. |
80. Non modificato. |
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41. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato. |
81. Non modificato. |
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42. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118. |
82. Non modificato. |
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43. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: |
a) non modificato: |
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«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»; |
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b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis;»; |
b) non modificato; |
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c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»; |
c) non modificato; |
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d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
d) non modificato; |
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e) all'articolo 73: |
e) non modificato; |
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1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»; |
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2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»; |
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f) all'articolo 87, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
f) non modificato |
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«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conse guito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis»; |
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g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87»; |
g) non modificato; |
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h) all'articolo 110: |
h) Non modificato |
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1) il comma 10 è sostituito dal seguente: |
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«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»; |
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2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»; |
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i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
i) Non modificato |
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l) all'articolo 167: |
l) Non modificato |
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1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»; |
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3) il comma 4 è abrogato; |
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4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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m) all'articolo 168: |
m) Non modificato |
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1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»; |
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2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»; |
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n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente: |
n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente: |
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«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un effettivo scambio di informazione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. |
«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazione) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell’articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
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2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un effettivo scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». |
2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni». |
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44. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni: |
84. Non modificato. |
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a) all'articolo 26: |
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1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti»; |
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2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
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b) Soppressa |
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c) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»; |
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d) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
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45. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni: |
85. Non modificato. |
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a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»; |
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b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,». |
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46. Soppressa |
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47. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917». |
86. Non modificato. |
|
47-bis. Al decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
87. Non modificato. |
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a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
|
|
b) all'articolo 6, comma 1, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»; |
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c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata. |
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48. Le disposizioni di cui ai commi da |
88. Non modificato. |
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49. La disposizione di cui al comma 43, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007. |
89. Non modificato. |
|
50. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 43 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati. |
90. Non modificato. |
|
51. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
91. Non modificato. |
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a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008»; |
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|
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»; |
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|
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008». |
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|
51-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente: |
|
«5. I soggetti
tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione
omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti
dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti,
qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi
o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento del compenso
contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione
e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del
contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei
redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente
periodo, la sanzione amministrativa da euro |
«5. I soggetti
tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e dell'imposta
regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione
omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti
dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti,
qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi
o dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del
compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di
revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a
carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della
dichiarazione dei redditi o dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del
precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro |
|
51-ter. Le disposizioni del comma 51-bis si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. |
93. Non modificato. |
|
51-quater. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione». |
94. Non modificato. |
|
51-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
95. Non modificato. |
|
Art.
4. |
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|
1. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dal presente articolo, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: |
96. Non modificato. |
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a) nell'anno solare precedente: |
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|
1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; |
|
|
2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione; |
|
|
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; |
|
|
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. |
|
|
2. Agli effetti del comma 1 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. |
97. Non modificato. |
|
3. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 4. |
98. Non modificato. |
|
4. Non sono considerati contribuenti minimi: |
99. Non modificato. |
|
a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; |
|
|
b) i soggetti non residenti; |
|
|
c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427; |
|
|
d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico. |
|
|
5. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni. |
100. Non modificato. |
|
|
101. Non modificato. |
|
7. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità. |
102. Non modificato. |
|
|
103. Non modificato. |
|
9. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. |
104. Non modificato. |
|
10. Sul reddito determinato ai sensi del comma 9
si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese
familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
105. Non modificato. |
|
11. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il presente regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito. |
106. Non modificato. |
|
12. Le perdite fiscali generatesi nei periodi
d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione
del reddito determinato ai sensi dei commi da |
107. Non modificato. |
|
12-bis. Le perdite fiscali generatesi nel corso del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
108. Non modificato. |
|
13. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. |
109. Non modificato. |
|
14. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. |
110. Non modificato. |
|
15. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 1, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni. |
111. Non modificato. |
|
16. Nel caso di passaggio da un periodo di
imposta soggetto al regime previsto dai commi da |
112. Non modificato. |
|
17. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. |
113. Non modificato. |
|
18. Per l'accertamento, la riscossione, le
sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie
disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e
imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione
da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le
condizioni di cui ai commi 1 e 4 che determinano la cessazione del regime
previsto dai commi da |
114. Non modificato. |
|
19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. |
115. Non modificato. |
|
20. Sono abrogati l'articolo 32-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. |
116. Non modificato. |
|
21. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si
applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Ai fini del calcolo
dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno
in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello
previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di
cui ai commi precedenti. Ai fini
dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di
imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. |
117. Non modificato. |
|
22. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse. |
118. Non modificato. |
|
23. Al fine di consentire la semplificazione
degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi
gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il
pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o
postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità
speciale, presso |
119. Non modificato. |
|
24. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008. |
120. Non modificato. |
|
25. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente: |
121. Non modificato. |
|
«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale). - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento». |
|
|
26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 25, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate. |
122. Non modificato. |
|
27. Con il medesimo decreto di cui al comma 26 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri: |
123. Non modificato. |
|
a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;
|
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|
b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati; |
|
|
c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. |
|
|
28. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
124. Non modificato. |
|
29. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
125. Non modificato. |
|
30. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai confidi iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385». |
126. Soppresso |
|
31. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive mofidicazioni». |
127. Non modificato. |
|
31-bis. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi speciali previsti dall'articolo 106 e dall'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni». |
128. Non modificato. |
|
32. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche: |
129. Non modificato. |
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a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»; |
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b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»; |
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c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri: |
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«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità; |
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6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo; |
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6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale; |
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6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale; |
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6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»; |
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d)
al comma |
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e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»; |
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f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti: |
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«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono |
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essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis. |
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4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica». |
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33. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in
società semplice, di cui all'articolo 1, commi da |
130. Non modificato. |
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34. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente: |
131. Non modificato. |
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«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto». |
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Art. 4-bis. |
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132. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006. |
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Art.
5. |
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1. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone RAI esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è comminata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone RAI dovuto ed agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma. |
133. Non modificato. |
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Art.
6. |
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1. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400». |
134. Non modificato. |
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2. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria. |
135. Non modificato. |
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3. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate e socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia finanziaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che: |
136. Non modificato. |
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a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;
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b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione». |
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Art.
7. |
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1. Nei confronti degli italiani residenti
all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o
quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico
dell'INPS, per periodi anteriori al 1o gennaio |
137. Non modificato. |
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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS. |
138. Non modificato. |
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Art.
8. |
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1. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società, nonché alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza dell'amministrazione finanziaria, di cui all'articolo 100, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. |
139. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società. |
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2. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1o gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto. |
140. Non modificato. |
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3. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 2 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire: |
141. Non modificato. |
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a) dal 1o gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data; |
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b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi. |
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4. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente: |
142. Non modificato. |
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«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112». |
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5. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
143. Non modificato. |
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a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»; |
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b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: |
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«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita». |
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6. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale. |
144. Non modificato. |
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7. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente: |
145. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente: |
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«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. |
«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute). - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. |
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2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. |
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4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa. |
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5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata. |
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6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti. |
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7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». |
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8. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
146. Non modificato. |
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a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro»; dopo la parola: «bancaria» sono aggiunti i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»; |
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b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca». |
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9. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo». |
147. Non modificato. |
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10. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente: |
148. Non modificato. |
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a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; |
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b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni; |
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c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1,
comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. |
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11. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1o aprile 2008. |
149. Non modificato. |
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12. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi. |
150. Non modificato. |
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13. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni». |
151. Non modificato. |
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14. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
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152. Non modificato. |
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a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»; |
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b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». |
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15. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
153. Non modificato. |
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a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»; |
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b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»; |
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c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»; |
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d) dopo la parola: «acquirente», sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria». |
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16. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente: |
154. Non modificato. |
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«35-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo». |
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17. Per i tributi e le
altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni
contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso
che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità
amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della
riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla
riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli
da |
155. Non modificato. |
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18. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: |
156. Non modificato. |
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«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti e professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile». |
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19. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: |
157. Non modificato. |
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a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»; |
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b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma». |
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20. La disposizione di cui al comma 19, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1o marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1o ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 19, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1o gennaio 2008. |
158. Non modificato. |
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21. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente: |
159. Non modificato. |
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«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi». |
|
|
22. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
160. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
|
|
a) all'articolo 6: |
a) all'articolo 6: |
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1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
1) dopo il comma 3 è inserito il seguente: |
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«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»; |
«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»; |
|
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»; |
2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»; |
|
3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: |
3) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: |
|
«9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»; |
«9-bis. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»; |
|
d) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente: |
b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente: |
|
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6». |
«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione, e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-bis dell'articolo 6». |
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23. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
161. Non modificato. |
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a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»; |
|
|
b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente: |
|
|
«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima». |
|
|
24. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,». |
162. Non modificato. |
|
25. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori». |
163. Non modificato. |
|
26. La disposizione di cui al comma 25 si applica dal 1o febbraio 2008. |
164. Non modificato. |
|
27. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: |
165. Non modificato. |
|
«4. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione». |
|
|
28. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse. |
166. Non modificato. |
|
29. All'articolo 1, comma 184, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008». |
167. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008». |
|
Vedi art. 26, co. 3-bis. |
b) alla lettera c), le parole: “31 dicembre 2007”, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2008” |
|
Art.
9. |
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|
1. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2008». |
168. Non modificato. |
|
2. Le disposizioni di cui al comma 1
dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. |
169. Non modificato. |
|
3. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1o gennaio 2008 al 31 dicembre 2008. |
170. Non modificato. |
|
4. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007. |
171. Non modificato. |
|
5. All'articolo 45, comma 1, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole
da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota
è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in
corso al 1o gennaio |
172. Non modificato. |
|
6. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefìci di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari. |
173. Non modificato. |
|
7. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008. |
174. Non modificato. |
|
7-bis. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse. |
175. Non modificato. |
|
|
176. Non modificato. |
|
9. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
177. Non modificato. |
|
10. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento». |
178. Non modificato. |
|
11. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442». |
179. Non modificato. |
|
12. Soppresso. |
|
|
13. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
180. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: |
|
a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: |
a) Non modificato |
|
«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»; |
|
|
b) alla tabella A, punto 12: |
b) Soppresso. |
|
1) la voce: «benzina e benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale della benzina senza piombo» è sostituita dalla seguente: «benzina: euro 359,00 per 1.000 litri»; |
|
|
2) nella voce «gasolio», le parole: «40 per cento aliquota normale» sono sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per 1.000 litri»; |
|
|
c) alla tabella A, punto 13: |
c) Soppresso. |
|
1) la voce: «benzina: 40 per cento aliquota normale;» è soppressa; |
|
|
2)
la voce: «benzina senza piombo: 40 per cento aliquota normale;» è sostituita
dalla seguente: «benzina: 359,00 euro per |
|
|
3)
nella voce «gasolio» le parole: «40 per cento aliquota normale;» sono
sostituite dalle seguenti: «euro 302,00 per |
|
|
d) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente: |
b) Non modificato. |
|
«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:
|
|
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Carburanti per motori: |
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Benzina euro 359,00 per |
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|
Gasolio euro 302,00 per |
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Gas di petrolio |
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liquefatto (GPL) esenzione |
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|
Gas naturale esenzione |
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Combustibili per riscaldamento: |
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Gasolio euro 21,00 per |
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GPL zero |
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|
Gas naturale euro 11,66 per |
|
|
14. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni. |
181. Non modificato. |
|
15. Nello stato di previsione del Ministero della
difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro |
182. Non modificato. |
|
16. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di
euro |
183. Non modificato. |
|
16-bis. Nello
stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo
stanziamento di euro |
184. Nello stato di previsione
del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro
|
|
17. All'onere derivante dai commi 15, 16 e 16-bis, pari ad euro |
185. All'onere derivante dai commi 15, 16 e 16-bis, pari ad euro |
|
|
186. Non modificato. |
|
|
187. Non modificato. |
|
20. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente: |
188. Non modificato. |
|
«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;». |
|
|
|
189. Non modificato. |
|
22. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione. |
190. Non modificato. |
|
23. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse. |
191. Non modificato. |
|
24. All'articolo 2, primo comma, della legge 1o dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520. |
192. Non modificato. |
|
25. Entro il 30 aprile 2008, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi
e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. |
193. . Entro il 30 aprile 2008, la camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi
e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27
dicembre 1975, n. |
|
26. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato. |
194. Non modificato. |
|
|
195. Non modificato. |
|
28. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati. |
196. Non modificato. |
|
|
197. Non modificato. |
|
30. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni: |
198. Non modificato. |
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a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente: |
|
|
«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»; |
|
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b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente: |
|
|
«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)». |
|
|
|
199. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l’efficacia di quanto stabilito dal comma 399, dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
31. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10». |
200. Non modificato. |
|
32. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
201. Non modificato. |
|
33. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. |
202. Non modificato. |
|
34. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro». |
203. Non modificato. |
|
35. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi». |
204. Non modificato. |
|
36. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro. |
205. Non modificato. |
|
37. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50». |
206. Non modificato. |
|
38. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali. |
207. Non modificato. |
|
39. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione. |
208. Non modificato. |
|
40. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,». |
209. Non modificato. |
|
41. Al fine di semplificare il procedimento di
fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma |
210. Non modificato. |
|
|
211. Non modificato. |
|
43. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie. |
212. Non modificato. |
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44. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative: |
213. Non modificato. |
|
a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie; |
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|
b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica. |
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45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite: |
214. Non modificato. |
|
a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione; |
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b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio; |
|
|
c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche; |
|
|
d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 41, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti; |
|
|
e) la
disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da
parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi
compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice
dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento
degli obblighi di cui ai commi da |
|
|
f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese; |
|
|
g) la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 41 e i divieti di cui al comma 42, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica. |
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|
46. Le disposizioni dei commi da |
215. Non modificato. |
|
47. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
216. Non modificato. |
|
a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»; |
|
|
b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse. |
|
|
48. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 47 si intendono obbligatorie. |
217. Non modificato. |
|
48-bis. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio». |
218. Non modificato. |
|
48-ter. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. |
219. Non modificato. |
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48-quater. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 48-ter, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 48-ter, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. |
220. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 219, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 48-ter, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998. |
|
48-quinquies. L'Agenzia delle entrate, entro il 1o ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni. |
221. Non modificato. |
|
49. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
222. Non modificato. |
|
a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»; |
|
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b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso. |
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|
50. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».
|
223. Non modificato. |
|
51. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: |
224. Non modificato. |
|
a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»; |
|
|
b) il terzo periodo è soppresso. |
|
|
52. Nell'articolo 17, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera a), è inserita la seguente: |
Soppresso. |
|
«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;». |
Soppresso. |
|
53. Fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, la disposizione di cui al comma 52 si applica a partire dal 1o marzo 2008. |
Soppresso. |
|
54. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: |
225. Non modificato. |
|
a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente: |
|
|
«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a: |
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1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1; |
|
|
2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore; |
|
|
3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla; |
|
|
3-bis) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»; |
|
|
b) il comma 6 è abrogato. |
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|
54-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 54, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.
|
226. Non modificato. |
|
55. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1o gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176. |
227. Non modificato. |
|
56. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, d'intesa con |
228. Non modificato. |
|
Vedi art. 2 co. 12-bis |
229 Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. |
|
Vedi art. 2, co. 12-ter. |
230. Il credito d'imposta di cui al comma 229, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. |
|
Vedi art. 2, co. 12-quater. |
231. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 229 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze. |
|
Vedi art. 2, co. 12-quinquies. |
232. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di
attuazione dei commi da |
|
Vedi art. 2, co. 12-sexies. |
233. L'agevolazione di
cui ai commi da |
|
57. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni. |
234. Non modificato. |
|
58. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
235. Il credito d'imposta di cui al comma 57, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
|
59. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 57 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze di richiesta. |
236. Non modificato. |
|
60. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da |
237. Non modificato. |
|
|
238. Non modificato. |
|
62. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
239. Non modificato. |
|
62-bis. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. |
240. Non modificato. |
|
|
241. Non modificato. |
|
64. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi. |
242. Non modificato. |
|
65. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 64 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento. |
243. Non modificato. |
|
66. Il Fondo eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL. |
244. Non modificato. |
|
67. Il finanziamento del Fondo è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto. |
245. Non modificato. |
|
68. Per la gestione del Fondo è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. |
246. Non modificato. |
|
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247. Non modificato. |
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70. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti. |
248. Non modificato. |
|
71. La quota spettante ai sensi del comma 70 alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a
decorrere dall'anno |
249. Non modificato. |
|
|
250. Non modificato. |
|
73. Con decreto del Ministro dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
infrastrutture, d'intesa con |
251. Non modificato. |
|
74. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille». |
252. Non modificato. |
|
75. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici». |
253. Non modificato. |
|
75-bis. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento». |
254. Non modificato. |
|
75-ter. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento». |
255. Non modificato. |
|
|
256 vedi art. 9 co. 77-ter |
|
76. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima». |
257. Non modificato. |
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76-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
258. Non modificato. |
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«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1». |
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76-ter. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale. |
259. Non modificato. |
|
76-quater. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 76-ter. |
260. Non modificato. |
|
77. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. |
261. Non modificato. |
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77-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
262. Non modificato. |
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a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti: |
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a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1; |
Soppresso. |
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b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, e dei predetti servizi non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»; |
b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»; |
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< b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
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«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi e da società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali l'imposta, nel triennio solare precedente, è stata totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»; |
«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi , ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all’articolo 19bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»; |
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c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:
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«In deroga al primo comma: |
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a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto; |
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b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»; |
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d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: |
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«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»; |
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e) all'articolo 19-bis1: |
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1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti: |
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«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; |
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b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni; |
|
|
c) l'imposta relativa all'acquisto o
all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla
lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e
ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli
non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio d'impresa, dell'arte o
della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i
predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché
per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore
si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o
forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui
massa massima autorizzata non supera |
|
|
d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»; |
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|
2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse; |
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3) la lettera g) è abrogata; |
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|
f) nella tabella A, parte III, il numero 1) è sostituito dal seguente: |
f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola “non” è soppressa e numero 1) è sostituito dal seguente: |
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«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»; |
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|
g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate. |
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77-ter. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 75-ter del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.
|
256. Non modificato. |
|
77-quater.
All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive
modificazioni, i commi da |
263. Non modificato. |
|
77-quinquies. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria». |
264. Non modificato. |
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77-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212: |
265. Non modificato. |
|
a) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettera b), e al comma 77-quater si applicano a decorrere dal 1o luglio 2008; |
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b) le disposizioni di cui all'articolo 77-bis, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1o marzo 2008; |
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c) le disposizioni di cui al comma 77-bis, lettere a), e), f) e g), e al comma 77-quinquies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 77-bis si applicano dal 28 giugno 2007. |
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|
77-septies. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici. |
266. Non modificato. |
|
78. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita. |
267. Non modificato. |
|
79. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 78, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. |
268. Non modificato. |
|
80. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. |
269. Non modificato. |
|
81. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,». |
270. Non modificato. |
|
82. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007. |
271. Non modificato. |
|
83. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1o gennaio 2009». |
272. Non modificato. |
|
84. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2004». |
273. Non modificato. |
|
85. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1o gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione». |
274. Non modificato. |
|
86. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,». |
275. Non modificato. |
|
87. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente: |
276. Non modificato.\ |
|
«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96». |
|
|
88. Al comma 120
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno |
Vedi art. 1, co. 375, lettera b). Non modificato. |
|
89. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico. |
277. Non modificato. |
|
90. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. |
278. Non modificato. |
|
|
279. Non modificato. |
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«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche». |
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280. Non modificato. |
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93. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 89 e 90, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria e catastale previste dal comma 91. |
281. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 277 e 278, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria e catastale previste dai commi 279 e 280 |
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94. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali. |
282. Non modificato. |
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95. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
283. Non modificato. |
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a) alla lettera a): |
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1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»; |
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2) le parole: «elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»; |
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b) dopo la lettera a) è inserita la seguente: |
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«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)». |
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96. Le disposizioni di cui al comma 95 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1o gennaio 2008. |
284. Non modificato. |
|
97. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007». |
285. Non modificato. |
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286. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 285, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro per l’anno 2009, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. |
|
99. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. |
287. Non modificato. |
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|
288. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dal comma 5 è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazionivigenti alla data del 30 settembre 2007. |
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289. Non modificato. |
|
102. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: |
290. Non modificato. |
|
«1-bis. A
decorrere dal 1o gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1,
ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli
edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una
produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa,
compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i
fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a |
|
|
Art. 9-bis. |
|
|
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291. Non modificato. |
|
2. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 1, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 1 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 1 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. |
292. Non modificato. |
|
3. Il decreto di cui al comma 1, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise. |
293. Non modificato. |
|
4. La compensazione degli effetti derivanti dalle variazioni del prezzo di cui al comma 1, disposta ai sensi del presente articolo, non si applica nei settori per i quali è vigente un regime di accisa agevolato. |
Soppresso. |
|
|
294. Non modificato. |
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|
295. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 291 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 “Agenzia delle Entrate – Fondi di bilancio” e versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio |
|
Art.
10. |
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1. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione. |
296. Non modificato. |
|
2. La compartecipazione
di cui al comma 1 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni
2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 01 allegata alla
presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di
ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura
stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita |
297. La compartecipazione
di cui al comma 296 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni
2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 01 allegata alla
presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di
ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura
stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita |
|
3. La compartecipazione di cui al comma 2 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse: |
298. Non modificato. |
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a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro; |
|
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b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro; |
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c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro; |
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d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro. |
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299. Non modificato. |
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300. Non modificato. |
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6. È istituito presso
il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del
trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri
competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca
dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali e di
assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del
processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita |
301. È
istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle
politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei
Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare
una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelle regionali
e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento
del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata
la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto
del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali,
sentita |
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302. Non modificato |
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8. Le risorse per i
servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n.
422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno
2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della
compartecipazione di cui al comma 2; a tal fine, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con
il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita |
303. Non modificato. |
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9. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. |
304. Non modificato. |
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10. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 12 del presente articolo, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma. |
305. Non modificato. |
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11. La ripartizione
delle risorse di cui al comma 10 tra le finalità ivi previste è definita con
decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con |
306. Non modificato. |
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12. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: |
307. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti: |
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«c-bis) per l'acquisto di elicotteri destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; |
«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo; |
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c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo». |
c-ter) non modificata.. |
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13. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee. |
308. Non modificato. |
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309. Non modificato. |
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15. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. |
310. Non modificato. |
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311. Non modificato. |
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17. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società. |
312. Non modificato. |
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18. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni. |
313. Non modificato. |
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Art. 10-bis. |
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1. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, tale da costituire un Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. |
314. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individuano ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. |
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2. Il Piano di cui al
comma 1 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri
competenti, ed è approvato d'intesa con |
315. Il
Piano di cui al comma 314 è proposto dal Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,
sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con |
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3. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 1, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. |
316. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 314, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi. |
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4. Alla definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione. |
317. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricomprese in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione. |
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5. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, quelli della dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. |
318. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazionedi pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese. |
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6. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1o agosto 2002, n. 166. |
319. Non modificato. |
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7. Ai fini del raggiungimento della fattibilità economica di ciascun programma possono essere definite modalità di perequazione, compensazione e premialità urbanistiche, regolate d'intesa con la regione interessata, ove ciò non sia previsto dalla legislazione regionale. |
Soppresso. |
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8. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 1 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008. |
320. Non modificato. |
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9. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: |
321. Identico: |
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a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»; |
a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»; |
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b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti: |
b) non modificata: |
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«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter: |
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a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono presenti funzioni altrove ricollocabili; |
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b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare; |
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c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni; |
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d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso. |
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13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzare anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma». |
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Art.
11. |
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1. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010. |
322. Non modificato. |
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Art. 11-bis. |
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1. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato. |
323. Non modificato. |
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2. Gli enti locali sono
autorizzati a contrarre mutui con |
324. Non modificato. |
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3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 1 e 2, al fine di garantire che all'attuazione del presente articolo si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008. |
325. Non modificato. |
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Art.
12. |
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1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile. |
326. Non modificato. |
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2. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione. |
327. Non modificato. |
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3. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta: |
328. Non modificato. |
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a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;
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b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari: |
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1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta; |
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2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta; |
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3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta; |
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c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari: |
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1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000; |
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2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta. |
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4. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefìci di cui al comma 3 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. |
329. Non modificato. |
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5. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi. |
330. Non modificato. |
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6. Gli apporti di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica. |
331. Non modificato. |
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7. I crediti d'imposta di cui ai commi 1 e 3, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 2 e 6. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
332. Non modificato. |
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8. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 1 e 3 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui al presente articolo, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film. |
333. Non modificato. |
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9. Le disposizioni applicative dei commi da |
334. Non modificato. |
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335. Non modificato. |
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11. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000. |
336. Non modificato. |
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12. Le disposizioni applicative del comma 11 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. |
337. Non modificato. |
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13. Il credito d'imposta di cui al comma 11 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. |
338. Non modificato. |
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14. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. |
339. Non modificato. |
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15. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. |
340. Non modificato. |
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16. Le disposizioni applicative dei commi 14 e 15 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico. |
341. Non modificato. |
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17. Le agevolazioni previste dai commi 14 e 15 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010. |
342. Non modificato. |
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18. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12. |
343. Non modificato. |
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344. Non modificato. |
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Art.
13. |
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1. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni: |
345. Non modificato. |
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a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»; |
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b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: |
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«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni. |
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2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni. |
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3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.
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a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria; |
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b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata. |
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6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1. |
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7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia
delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale,
l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione
sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della
situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e
gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è
rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma |
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9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla
determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui
all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. |
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10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi. |
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11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10. |
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12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Mi-nistro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione. |
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13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo»; |
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c) all'articolo 4-bis: |
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1) il comma 1 è sostituito dal seguente: |
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«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»; |
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2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»; |
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d) all'articolo 6: |
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1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»; |
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2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»; |
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3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»; |
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4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate». |
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Art.
14. |
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1. Entro il 15 gennaio |
346. Entro il 15 gennaio |
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2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle
disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento,
ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e
di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli
oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. |
347. Non modificato: |
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a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; |
a) non modificata; |
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b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010; |
b) non modificata; |
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c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36; |
c) non modificata; |
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d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
|
d) non modificata; |
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e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. |
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L’Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all’articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall’articolo 3, comma 78 della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie e, con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall’Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1° settembre 2005 rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera l’Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall’Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 21 ottobre 2005 e 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l’utilizzo di tali graduatorie da parte dell’Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 1, è prioritario rispetto all’utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell’Agenzia delle dogane. |
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348. Non modificato. |
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3-bis. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008. |
349. Non modificato. |
|
4. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività
di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del
Ministero dell'interno, la spesa di 9,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1
milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli
oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro
per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno |
350. Per le esigenze di rafforzamento
dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a
favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per
l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal
presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16
milioni di euro per l'anno |
|
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351. Non modificato. |
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6. Allo scopo di ridurre le spese a carico del
bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle
controversie pendenti presso |
352. Non modificato. |
|
7. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 6, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata. |
353. Non modificato. |
|
8. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 6 e 7 del presente articolo; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992. |
354. Non modificato. |
|
9. Per l'attuazione dei commi 6, 7 e 8, inclusa
la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie,
è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni
del presente articolo nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno |
355. Non modificato. |
|
|
356. Non modificato. |
|
11. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo. |
357. Non modificato. |
|
12. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. |
358. Non modificato. |
|
12-bis. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali. |
359. Non modificato. |
|
12-ter. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. A decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, si rendono indisponibili due posti di livello dirigenziale non generale per ciascun incarico conferito; i posti resi indisponibili sono soppressi dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
360. Al fine di potenziare l’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall’articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell’eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito. |
|
12-quater. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri: |
361. Non modificato. |
|
a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento; |
|
|
b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche; |
|
|
c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi. |
|
|
12-quinquies. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati. |
362. Non modificato. |
|
12-sexies. Per
il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento
degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto
all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010
ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di
servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie
fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie
fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non
inferiore a quella stabilita per l'anno |
363. Non modificato. |
|
12-septies. I soggetti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni. |
364. Non modificato. |
|
12-octies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 12-septies. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli. |
365. Non modificato. |
|
12-novies. Le disposizioni di cui ai commi 12-septies e 12-octies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009. |
366. Non modificato. |
|
12-decies. In
attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 12-septies
a 12-novies, a decorrere dal 1o gennaio |
367. Non modificato. |
|
Art.
15. |
|
|
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività: |
368. Non modificato. |
|
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente; |
|
|
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
|
|
|
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo. |
|
|
2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie. |
369. Non modificato. |
|
3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1. |
370. Non modificato. |
|
4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma. |
371. Non modificato. |
|
5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo. |
372. Non modificato. |
|
6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo. |
373. Non modificato. |
|
7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione
dei commi da |
374. Non modificato. |
|
7-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
375. Non modificato: |
|
a) al comma 119: |
a) non modificata; |
|
1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»; |
1) non modificato; |
|
2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea»; |
2) le parole: «italiani» sono sostituite dalle seguenti: «degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell’articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»; |
|
3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»; |
3) non modificato; |
|
4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»; |
4) non modificato; |
|
Vedi art. 9, co. 88. |
b) al comma 120, dopo il primo periodo è
inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso
alla data del 30 giugno |
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b) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»; |
c)non modificata; |
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c) dopo il comma 134 è inserito il seguente: |
d)non modificata; |
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«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6». |
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TITOLO
III |
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Capo
I |
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Art.
16. |
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1. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. |
376. Non modificato. |
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Art.
17. |
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377. Non modificato. |
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378. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 377 del presente articolo, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 377 del presente articolo, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni. |
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Art.
18. |
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1. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1o gennaio 2008. |
379. Non modificato. |
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Capo
II |
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Art.
19. |
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1. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue: |
380. Non modificato: |
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a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»; |
a) non modificata; |
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b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»; |
b) non modificata; |
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c) dopo il comma 678 è inserito il seguente: |
c) non modificata; |
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«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra»; |
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d) dopo il comma 679 è inserito il seguente: «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»; |
d) dopo il comma 679 è inserito il seguente: «679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero.Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti»;
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e) il comma 681 è sostituito dai seguenti: |
e) non modificata; |
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«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno. |
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681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che
presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto
capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti,
superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle
riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010
sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi
in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo
determinato ai sensi dei commi 678 e |
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f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»; |
f) non modificata; |
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g) il comma 684 è sostituito dal seguente: |
g) non modificata; |
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«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno»; |
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h) il comma 685 è sostituito dal seguente: |
h) non modificata; |
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«685. Per il monitoraggio degli
adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi
informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con
popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa,
attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto
Ministero, sentita |
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i) dopo il comma 685 è inserito il seguente: |
i) non modificata; |
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«685-bis. Al fine di attivare, con la
partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di
acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli
enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita |
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l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno»; |
l) non modificata; |
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m) dopo il comma 686 è inserito il seguente: |
m) non modificata; |
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«686-bis. Qualora si registrino
prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti
con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita |
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2. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127. |
381. Non modificato. |
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Art.
20. |
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|
1. I contratti su strumenti finanziari derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza. |
382. Non modificato. |
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2. I contratti di cui al comma 1 devono recare le informazioni ed essere
redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da emanare sentite |
383. Non modificato. |
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3. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 1 deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività. |
384. Non modificato. |
|
4. Il rispetto di quanto previsto ai commi 2 e 3 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti e il riscontro di una loro violazione è comunicato alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza. |
385. Il rispetto di quanto previsto ai commi 383 e 384 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 383 o al comma 384 del presente articolo viene data comunicazione alla Corte dei Conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza. |
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Art.
21. |
|
|
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386. Non modificato. |
|
Art.
22. |
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1. È prorogata per l'anno |
387. Non modificato. |
|
Vedi identico art. 150 co. 1 |
388. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all’articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall’articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
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TESTO |
TESTO |
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Art.
135. |
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1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Non modificato. |
a) il comma 204 è sostituito dal seguente: |
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«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi»; |
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b) il comma 206 è sostituito dal seguente: |
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«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato»; |
|
c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;
|
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d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse. |
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2. Dall'attuazione del presente articolo devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. |
2. Non modificato. |
Capo
XXVIII |
|
Art.
136. |
|
|
3. Non modificato. |
2. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro». |
4. Non modificato. |
3. Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già
dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone
fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del
credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti
d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma |
5. Non modificato. |
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; |
|
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università; |
|
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria. |
|
4. I soggetti di cui al comma 3 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite. |
6. Non modificato. |
5. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 4. |
7. Non modificato. |
6. Per le finalità di cui ai commi da |
8. Non modificato. |
|
9. Al fine di consentire un’efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500 mila euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
|
10. Al
comma 1235 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le
parole “parti sociali” sono aggiunte le seguenti parole: “e alla copertura
degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del
cinque per mille relative all’anno finanziario 2006 e |
|
11. Per lo svolgimento dell’attività di erogazione dei contributi il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convezioni con un intermediario finanziario. |
Capo
XXIX |
|
Art.
137. |
|
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a: |
12. Non modificato. |
a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri; |
|
b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato; |
|
c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi; |
|
d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari. |
|
2. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse. |
13. Non modificato. |
3. Nelle società di cui al comma |
14. Non modificato. |
4. Le società di cui al presente articolo adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip s.p.a., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici. |
15. Non modificato. |
5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 1, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
16. Non modificato. |
6. Ai fini di quanto disciplinato dal presente articolo, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006. |
17. Non modificato. |
7. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto del l'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante. |
18. Non modificato. |
Art.
138. |
|
1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti. |
19. Non modificato. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi. |
20. Non modificato. |
3. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore del presente articolo e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti. |
21. Non modificato. |
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni del presente articolo. |
22. Non modificato. |
5. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente: |
23 Non modificato. |
«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10». |
|
Art. 138-bis. |
|
1. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato. |
24. Non modificato. |
Art. 139. |
|
|
25. Non modificato. |
2. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n. 285 del 2000. |
26. Non modificato. |
Art.
140. |
|
1. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. |
27. Non modificato. |
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28. Non modificato. |
3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 1. |
29. Non modificato. |
4. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 1, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica. |
30. Non modificato. |
5. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 4, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 4, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito. |
31. Non modificato. |
6. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 4 e 5 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti. |
32. Non modificato. |
Art.
141. |
|
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33. Non modificato. |
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34. Non modificato. |
2-bis. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: |
35. Non modificato. |
«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi». |
|
Art. 142. |
|
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo». |
36. Non modificato. |
2. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 3, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468. |
37. Non modificato. |
3. Per le finalità di cui al comma 2, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 2, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 2, si dovrà procedere alla eliminazione. |
38. Non modificato. |
4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 3, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. |
39. Non modificato. |
Art.
143. |
|
1. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari
di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso
|
40. Non modificato. |
2. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 1 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale. |
41. Non modificato. |
3. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 2 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze. |
42. Non modificato. |
Art.
144. |
|
1. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato. |
43. Non modificato. |
|
44. Il trattamento economico onnicomprensivo di
chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni
nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche
amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici,
enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente
partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di
incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può
superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si
applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai
presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di
società non quotate, ai dirigenti. Il
limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti
d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro
titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi,
aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di
competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto
comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se
non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei
destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul
sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché
comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione,
l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del
medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma
pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al
secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per
motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non
superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le
amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del
presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla
preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato
possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del |
3. Per |
45. Non modificato. |
3-bis. Per le
amministrazioni dello Stato, per |
46. Non modificato. |
3-ter. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, stabilisce con proprio decreto, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari sul rispetto dei criteri di cui al presente comma, entro il 31 luglio 2008, i limiti massimi degli emolumenti o retribuzioni corrisposti da parte delle amministrazioni, degli enti e delle società di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi, e di altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. I limiti sono differenziati secondo criteri di equivalenza per le diverse tipologie di funzione, nomina o incarico, sulla base dei seguenti criteri: |
Soppresso. |
a) il limite massimo dei compensi è definito in relazione al settore di attività e alla dimensione delle organizzazioni, tenendo anche conto dei compensi medi previsti per attività eventualmente comparabili nel settore privato, nei termini di un multiplo del trattamento economico medio dei dirigenti di prima fascia delle amministrazioni statali; |
|
b) la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte di organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti in base al contratto, incarico o mandato non può determinare il superamento del limite di cui alla lettera a), aumentato di un terzo; |
|
c) nelle società a totale o prevalente partecipazione pubblica non quotate e loro controllate, il limite massimo del compenso dei presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo è stabilito in base al settore prevalente di attività della società, al grado di concorrenza presente nel relativo mercato, alla dimensione del prevalente bacino di utenza, ai livelli di fatturato, ai compensi medi di mercato per cariche corrispondenti in società private; è altresì definita la quota dei compenso collegata ai risultati conseguiti nell'attività di gestione; la corresponsione di eventuali indennità o compensi da parte degli organismi di cui al comma 2 per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori non può determinare il superamento del predetto limite, aumentato di un terzo; |
|
d) i nuovi limiti si applicano anche ai rapporti iniziati in data successiva al 28 settembre 2007 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma; in caso di riduzione del trattamento in atto, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, può recedere dal contratto o rinunciare al compenso o alla quota parte di esso che determina il superamento del limite; |
|
e) sono previsti adeguati obblighi di pubblicità per tutti gli atti comportanti spesa ai sensi del comma 2 e congrue misure sanzionatorie per le violazioni delle disposizioni recate dal decreto di cui al presente comma; |
|
f) per le regioni e gli
enti locali, il decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri di cui al
presente comma è emanato d'intesa con |
|
3-quater. Il trattamento economico degli appartenenti alle categorie di personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, resta definito con atti generali dell'amministrazione secondo le modalità dei rispettivi ordinamenti. A tali categorie si applica il criterio di cui alla lettera b) del comma 3-ter del presente articolo, secondo modalità precisate dal decreto di cui al medesimo comma 3-ter, con riguardo ad eventuali indennità o compensi per lo svolgimento di funzioni o compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l'amministrazione di appartenenza.
|
Soppresso. |
4. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai rapporti in corso alla data del 28 settembre 2007. |
47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento dei limiti di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito. |
5. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista. |
48. Non modificato. |
|
49. Non modificato. |
7. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i
compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso |
50. Non modificato. |
8. Il primo, secondo e terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 2, 3 e 3-ter del presente articolo.
|
51. Non modificato. |
|
51-bisIl Presidente del Consiglio dei ministri sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell’insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro delle riforme e dell’innovazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull’applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51. |
9. |
52. Non modificato. |
12. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto». |
53. Non modificato. |
|
54. Non modificato. |
14. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. |
55. Non modificato. |
15. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 14 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione. |
56. Non modificato. |
16. Dalla data di emanazione del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente
comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa
riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture,
comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta
eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche
e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni
sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per
vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione
statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato,
con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n. 165
del |
57. Non modificato. |
17. È nullo il contratto di assicurazione con il
quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti
dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e
riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti
pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia
alla data del 30 giugno |
58. Non modificato. |
17-bis.
All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la parola:
«esclusivamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, |
59. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, ed all’articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo. |
|
60. Non modificato. |
19. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione del presente articolo con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti, quale organo di governo dell'Istituto, formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi. |
61. Non modificato. |
19-bis. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 19 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione. |
62. Non modificato. |
|
63. Non modificato. |
21. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico». |
64. Non modificato. |
22. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
65. Non modificato. |
a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»; |
|
b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008». |
|
Art. 144-bis. |
|
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 2. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria. |
66. Il |
2. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso: |
67. Non modificato. |
a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati; |
|
b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete; |
|
c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi. |
|
3. Il Comitato-tecnico
scientifico per il controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai
servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività
istruttoria di cui al comma 2 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini
della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del
programma di Governo ai sensi del medesimo comma 2. Allo scopo di consolidare
il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e
programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e
valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle
amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano
con |
68. Il Comitato-tecnico scientifico per il
controllo strategico, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di
controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria
di cui al comma 67 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della
relazione trasmessa alle Camere dal |
4. |
69. Non modificato. |
|
70. Non modificato. |
6. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
71. All’articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
«4-bis. Il Programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sugli altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata al monitoraggio del numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché al monitoraggio dei beni e dei servizi prodotti, del rapporto tra costo e prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare l'economicità, l'efficienza, l'efficacia e la qualità dei servizi pubblici e la produttività del personale, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione». |
“4-bis.Il Programma statistico nazionale comprende un’apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazionie sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici,nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il Programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione”. |
7. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 6 del presente articolo, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 2. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». |
72. Non modificato. |
8. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, il comma 1 è sostituito dal seguente: |
73. Non modificato. |
«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale». |
|
9. Fino alla prima applicazione della disposizione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come sostituito dal comma 8 del presente articolo, e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, è considerato violazione dell'obbligo di risposta, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989, esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti. |
Soppresso. |
Art. 144-ter. |
|
1. La somma di
94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno |
74. Non modificato. |
Capo
XXX |
|
Art.
145. |
|
1. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria». |
75. Non modificato. |
1-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
76. Non modificato. |
«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144». |
|
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
77. Non modificato. |
|
78. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente: |
«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi. |
«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire. |
|
2. Identico. |
3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile. |
3. Identico. |
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva. |
4. Identico. |
5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili. |
5. Identico. |
|
6. Identico. |
7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. |
7. Identico. |
7-bis. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile. |
7-bis. Identico. |
8. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. |
8. Identico. |
9. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
9. Identico. |
10. Le pubbliche
amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi
dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti
di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo
svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri
non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di
finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle
università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di
contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca
finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b),
secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. |
10. Identico. |
4. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento. |
79. Non modificato. |
|
80. Non modificato. |
|
81. Non modificato. |
7. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze. |
82. Non modificato. |
8. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui all'articolo 149, comma 4. |
83. Non modificato. |
8-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma: |
84. Non modificato. |
«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori». |
|
Art.
146. |
|
1. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. |
85. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008. |
2. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente: |
86. Non modificato. |
«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali». |
|
3. All'articolo 1, comma 527, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di
stabilizzazione previsto dai commi da |
87. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo perido, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia». |
4. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla
tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine,
alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed
alla tutela del patrimonio agroforestale, |
88. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008, a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
5. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009: |
89. Non modificato. |
a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007; |
|
b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007. |
|
5-bis. Il limite massimo del quinquennio individuato al comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco come disciplinata dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio. |
90. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio. |
6. Le amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione. |
91. Non modificato. |
6-bis. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto dell'organico dei ruoli. |
92. Non modificato. |
7. Entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: |
93. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti: |
a) in
servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 5 e |
a) identica.
|
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell’università e negli enti di ricerca. |
|
94. Anche per le finalità indicate dal comma 93, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 89, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'art. 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
8. Con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo |
95. Non modificato. |
9. Per le finalità di cui ai commi da |
96. Per le finalità di cui ai commi da 89 a 95, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008. |
10. Per le assunzioni nelle carriere iniziali
delle Forze di polizia di cui al comma 4, le amministrazioni interessate
provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze
armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi
ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2
settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti
posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un
anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. |
97. Non modificato. |
|
98. Non modificato. |
12. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008. |
99. Non modificato. |
13. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta. |
100. Non modificato. |
14. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. |
101. Non modificato. |
15. Le assunzioni di cui al comma 14 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. |
102. Non modificato. |
16. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 14 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. |
103. Non modificato. |
17. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011». |
104. Non modificato. |
18. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi
di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche
amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20
per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che
abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo
determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati
anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in
termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche
amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio
antecedente al 28 settembre |
105. Non modificato. |
19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. |
106. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. |
20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni. |
107. Non modificato. |
21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006. |
108. Non modificato. |
22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
da
|
109. Non modificato. |
22-bis. Il
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a
utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui
all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite
della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare
gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di
cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di
stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da |
110. Non modificato. |
23. Allo scopo di assicurare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni centrali e periferiche del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare in materia di politica economica e finanziaria, di politiche fiscali e di amministrazione generale, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è differita al 1o gennaio 2010. Il regolamento di cui al comma 427 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, assicura in ogni caso la permanenza della direzione territoriale dell'economia e delle finanze e della ragioneria territoriale dello Stato nelle province con una popolazione superiore a 250.000 abitanti. |
Soppresso. |
24. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008. |
111. Non modificato. |
24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006. |
112. Non modificato. |
24-ter. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri. |
113. Non modificato. |
25. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni: |
114. Non modificato. |
a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»; |
|
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483». |
|
26. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate: |
115. Non modificato. |
a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;
|
|
b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45; |
|
c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenutenell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45. |
|
|
116. Non modificato. |
28. Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 26, lettera a). |
117. Non modificato. |
29. Al fine di fronteggiare le carenze di
personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero
della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo
di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei
concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a
tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione
Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a
decorrere dal |
118. Non modificato. |
30. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni: |
119. Non modificato. |
a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio; |
|
b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario; |
|
c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto». |
|
31. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni: |
120. Non modificato. |
a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento; |
|
b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento». |
|
31-bis. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso».
|
121. Non modificato. |
Art.
147. |
|
1. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro. |
122. Non modificato. |
Art.
148. |
|
1. Al fine di rispondere alle esigenze di
garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e
la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti
pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo
70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, |
123. Non modificato. |
2. Gli accordi di cui al comma 1 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali. |
124. Non modificato. |
3. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. |
125. Non modificato. |
4. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 1, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 2, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 1 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica. |
126. Non modificato. |
|
127. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia è autorizzato a coprirne, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 123. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali. |
5. Presso |
128. Non modificato. |
6. La banca dati di cui al comma 5 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. |
129. Non modificato. |
Art.
149. |
|
1. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa
attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni
sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione
collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma
546, della legge 27 dicembre 2006, n. |
130. Non modificato. |
|
131. Non modificato. |
3. Per le finalità indicate al comma 1, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. |
132. Non modificato. |
|
133. Non modificato. |
|
134. Non modificato. |
|
135. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto fra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro. |
|
136. Non modificato. |
6-bis. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno. |
137. Non modificato. |
|
138. Non modificato. |
8. Per le amministrazioni pubbliche non statali
diverse da quelle indicate ai commi 6 e |
139. Non modificato. |
9. Le somme indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 8, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
140. Non modificato. |
10. Al fine di contenere la dinamica dei redditi
da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per
il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di
deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse
contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di
crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma |
141. Non modificato. |
11. Per il biennio 2008- |
142. Non modificato. |
12. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. |
143. Non modificato. |
13. Le somme di cui ai commi 11 e 12, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. |
144. Non modificato. |
14. Per il personale dipendente da
amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione
statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio
2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo
48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale
delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma
sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 96, comma 1, della presente legge.
In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore
provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai
criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri,
previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma |
145. Non modificato. |
|
146. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n. 124. |
Art. 149-bis. |
|
1. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. |
147. Non modificato. |
2. È stanziata, a
decorrere dall'anno |
148. È stanziata, a decorrere dall'anno |
3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. |
149. Non modificato. |
TITOLO
V |
|
Art.
150. |
|
1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. |
Vedi art. 1 co. 388. Non modificato. |
2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di
previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008- |
150. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010. |
3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge. |
151. Non modificato. |
4. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. |
152. Non modificato. |
|
152-bis. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. |
5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge. |
153. Non modificato. |
|
154. Non modificato. |
|
155. Non modificato. |
7-bis. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 169.809.000 euro per l'anno 2008. |
156. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 209.809.000 euro per l'anno 2008 e di 280 milioni di euro per l’anno 2009. |
7-ter. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008. |
157. Non modificato. |
7-quater. All'onere derivante dall'articolo 121, comma 10-ter, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.
|
158. Non modificato. |
7-quinquies. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.
|
159. Non modificato. |
Art.
151. |
|
1. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato. |
160. Non modificato. |
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali. |
161. Non modificato. |
3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione. |
162. Non modificato. |
4. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008. |
163. La presente legge entra in vigore il 1o gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge. |