Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 A.C. 3256-A Sintesi del contenuto
Riferimenti:
AC n. 3256/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 6
Data: 09/12/2007
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Finanziaria 2008
A.C. 3256-A

 

Sintesi del contenuto

 

 

 

 

 

 

n. 292/6

 

9 dicembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica

 

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File: BI0269a.doc


Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817), e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 3256) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A)


 

Titolo

A.S. 1817

A.S. 1817-A

A.C. 3256

A.C. 3256-A

Titolo I
Disposizioni di carattere finanziario

 

 

 

 

Capo I
Risultati differenziali

 

 

 

 

Risultati differenziali del bilancio dello Stato

1

1

1

1

Titolo II
Disposizioni in materia di entrata

 

 

 

 

Riduzione della pressione fiscale:

2

2

2

2

Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA

3

3

3

3

Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali

4

4

4

4

Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta

 

 

 

4-bis

Esenzione dal canone RAI per soggetti ultra settantacinquenni

 

 

5

5

Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni n materia di confidi

 

 

6

6

Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite

 

4-bis

7

7

Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

 

4-ter

8

8

Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario

5
(co. 30 e 33 Stralciati)

5

9

9

Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici

 

 

 

9-bis

Trasporto pubblico locale

6

6

10

10

Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali

 

 

 

10-bis

Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici

 

6-bis

11

11

Recupero dei centri storici

 

 

 

11-bis

Incentivazioni fiscali per il cinema

7

7

12

12

Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica

 

7-bis

13

13

Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario

 

7-ter

14

14

Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Disposizioni concernenti l’applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate

 

7-quater

15

15

Titolo III
Interventi sulle missioni

 

 

 

 

Capo I
Missione 1 – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e presidenza del consiglio dei ministri

 

 

 

 

Indennità dei membri del Parlamento

8

8

16

16

Norme sulla formazione e composizione del Governo

 

8-bis

17

17

Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo

 

9

9

18

18

Capo II
Missione 3 – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

 

 

 

Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali

10
co. 1, lett. n)
Stralciata

10

19

19

Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali

 

10-bis

20

20

Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno

 

10-ter

21

21

Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati

 

10-quater

22

22

Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio

11

11

23

23

Disposizioni varie per gli enti locali

12

12

24

24

Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi

13

13

25

25

Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali

14

14

26

26

Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni

15

15

27

27

Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide

 

 

 

27-bis

Sviluppo della montagna e delle isole minori

16

16

28

28

Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale

17
Stralciato

 

 

 

Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria

18

18

29

29

Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale

 

18-bis

Stralciato

 

Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006

 

 

30

30

Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge 23 dicembre 2005, n. 266

 

 

 

30-bis

Capo III
Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo

 

 

 

 

Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee

19
Stralciato

 

 

 

Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero

20
(co. 6-7 stralciati)

20

31

31

Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali

21

21

32

32

Collettività italiane all’estero

 

21-bis

33

33

Capo IV
Missione 5 – Difesa e sicurezza del territorio

 

 

 

 

Sviluppo professionale delle Forze armate

22

22

34

34

Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche nelle aree militari

 

22-bis

35

35

Capo V
Missione 6 – Giustizia

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica

23

23

36

36

Misure in favore della giustizia minorile

 

23-bis

37

37

Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG

 

 

 

37-bis

Capo VI
Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza

 

 

 

 

Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

24

24

38

38

Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico

25

25

39

39

Sicurezza della navigazione

26

26

40

40

Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica

 

26-bis

41

41

Istituzione del Fondo per la legalità

 

 

 

41-bis

Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere

 

 

 

41-ter

Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice

 

 

 

41-quater

Capo VII
Missione 8 – Soccorso civile

 

 

 

 

Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997

27

27

42

42

Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali

 

 

 

42-bis

Capo VIII
Missione 9 – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

 

 

 

 

Pesca e vittime del mare

28
(co. 2 stralciato)

28

43

43

Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia

29

29

44

44

Rafforzamento della filiera agroenergetica

 

29-bis

45

45

Interventi per il settore dell’apicoltura

 

29-ter

46

46

Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna

 

29-quater

47

47

Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare

 

29-quinquies

48

48

Interventi nel settore dell’irrigazione

 

29-sexies

49

49

Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale

 

 

 

49-bis

Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola

 

 

 

49-ter

Capo IX
Missione 10 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche

 

 

 

 

Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili

30

30

50

50

Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica

 

30-bis

51

51

Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili

 

30-ter

52

52

Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili

 

30-quater

53

53

Misure per il contenimento delle emissioni di CO2

 

 

 

53-bis

Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili

 

30-quinquies

54

54

Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili

 

30-sexies

55

55

Impianti fotovoltaici

 

30-septies

56

56

Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas

 

 

 

56-bis

Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile

 

 

 

56-ter

Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie

 

 

 

56-quater

Capo X
Missione 11 – Competitività e sviluppo delle imprese

 

 

 

 

Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre

31

31

57

57

Sostegno all’imprenditoria femminile

32
(co. 1, lett. b)
Stralciata
)

32

58

58

Modifica al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

58-bis

Comitato nazionale italiano per il microcredito

 

32-bis

59

59

Disposizioni in materia di autoimprenditorialità

 

32-ter

60

60

Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale

 

 

 

60-bis

Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi

 

 

 

60-ter

Capo XI
Missione 13 – Diritto alla mobilità

 

 

 

 

Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali

33

33

61

61

Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto

 

 

 

61-bis

Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti

34
(ult. peri. co. 19 e co. 20 stralciati)

34

62

62

Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico

 

 

 

62-bis

Linee metropolitane

 

 

 

62-ter

Passante grande di Bologna

 

 

 

62-quater

Capo XII
Missione 14 – Infrastrutture pubbliche e logistica

 

 

 

 

Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo

35

35

63

63

Giochi del Mediterraneo del 2009

 

35-bis

64

64

Fondo di garanzia per le opere pubbliche

 

35-ter

65

65

Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009.

 

35-quater

66

66

Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso

 

 

 

66-bis

Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria

36
(co. 1 stralciato)

36

67

67

Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie

 

 

 

67-bis

Residenze di interesse generale destinate alla locazione

 

 

 

67-ter

Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale

37

37

68

68

Interventi per la salvaguardia della città di Venezia

 

 

 

68-bis

Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto

 

37-bis

69

69

Capo XIII
Missione 15 – Comunicazioni

 

 

 

 

Sostegno alle imprese editrici e TV locali

38

38

70

70

Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre

39

39

71

71

Modifiche al testo unico della radiotelevisione

40

40

72

72

Sviluppo del mercato postale

 

40-bis

73

73

Capo XIV
Missione 16 – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

 

 

 

 

Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano

41

41

74

74

Capo XV
Missione 17 – Ricerca e innovazione

 

 

 

 

Promozione e sicurezza della rete trapiantologica

42

42

75

75

Ricerca e formazione nel settore dei trasporti

43

43

76

76

Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali

 

 

77

77

Disposizioni in favore dei giovani ricercatori

 

43-bis

78

78

Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario

 

43-ter

79

79

Fondo di promozione della ricerca di base

 

 

 

79-bis

Capo XVI
Missione 18 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente

 

 

 

 

Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici

44

44

80

80

Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche

 

 

 

80-bis

Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto

 

 

 

80-ter

Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità

45

45

81

81

Dotazione organica degli Enti parco nazionali

 

 

 

81-bis

Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa

 

 

 

81-ter

Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio

 

 

 

81-quater

Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse

 

 

 

81-quinquies

Un centesimo per i clima

 

 

 

81-sexies

Capo XVII
Interventi in materia sanitaria

 

 

 

 

Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci

46
(co. 6 stralciato)

46

82

82

Commissione nazionale per la formazione continua

 

 

 

82-bis

Prescrizione dei farmaci di classe C

 

46-bis

stralciato

 

Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario

 

 

83

83

Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano

47

47

84

84

Modifica all’articolo 4 della legge n. 281 del 1991

 

47-bis

85

85

Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

85-bis

Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri

48
(co. 2 stralciato parzialmente)

48

86

86

Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale

 

 

 

86-bis

Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

 

 

86-ter

Quota fissa di partecipazione

 

48-bis

87

87

Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica

 

48-ter

88

88

Disposizioni in materia di dispositivi medici

 

 

 

88-bis

Interventi per la tutela degli animali

 

 

 

88-ter

Capo XVIII
Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

 

 

 

 

Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali

49

49

89

89

Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO

 

 

 

89-bis

Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche

 

49-bis

90

90


Disposizioni in materia di istituzioni culturali

 

49-ter

91

91

Festival pucciniano

 

49-quater

92

92

Restauro archeologico di teatri

 

49-quinquies

93

93

Fondo per il ripristino del paesaggio

 

 

 

93-bis

Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

 

 

 

93-ter

Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

 

 

 

93-quater

Centro per il libro e la lettura

 

 

 

93-quinquies

Capo XIX
Missione 22 – Istruzione scolastica

 

 

 

 

Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola

50

50

94

94

Risorse per attività di supporto al settore della scuola

51
(co. 1 stralciato)

51

95

95

Capo XX
Missione 23 – Istruzione universitaria

 

 

 

 

Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale

52

52

96

96

Contributo al centro di ricerca CEINGE

 

 

 

96-bis

Capo XXI
Missione 24 – Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

 

 

 

 

Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa

53

53

97

97

Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici

 

 

98

98

Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori

 

 

99

99

Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari

 

 

 

99-bis

Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico

54

54

100

100

Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali

 

 

101

101

Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

 

54-bis

102

102

Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne

55

55

103

103

Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori

 

 

 

103-bis

Fondo per le non autosufficienze

 

55-bis

104

104

Misure in favore di soggetti con disabilità grave

 

55-ter

105

Soppresso

Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili

 

 

 

105-bis

Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa

 

 

 

105-ter

Bilancio di genere

 

 

 

105-quater

Statistiche di genere

 

 

 

105-quinquies

Capo XXII
Missione 25 – Politiche previdenziali

 

 

 

 

Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare

56

56

106

106

Gestioni previdenziali

57

57

107

107

Anticipazioni tra gestioni previdenziali

 

 

 

107-bis

Trasferimenti all’INPS

58

58

108

108

Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

59

59

109

109

Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo

60

60

110

110

Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140

61

61

111

111

Definizione di contenziosi con l’INPS

 

61-bis

112

112

Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale

62

62

113

113

Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto

 

 

 

113-bis

Capo XXIII
Missione 26 – Politiche per il lavoro

 

 

 

 

Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL

63

63

114

114

Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro

64

64

115

115

Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali

65

65

116

116

Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà

66

66

117

117

Sicurezza sui luoghi di lavoro

67

67

118

118

Capo XXIV
Missione 27 – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

 

 

 

 

Politiche migratorie nazionali e comunitarie

68

68

119

119

Capo XXV
Missione 28 – Sviluppo e riequilibrio territoriale

 

 

 

 

Fondo per le aree sottoutilizzate

69

69

120

120

Incentivi all’occupazione

 

69-bis

121

121

Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra

70

70

122

122

Contributo compensativo

 

70-bis

123

123

Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani

71

71

124

124

Capo XXVI
Missione 30 – Giovani e sport

 

 

 

 

Promozione dello sport

72

72

125

125

Agenzia nazionale per i giovani

73
Stralciato

 

 

 

Capo XXVII
Missione 32 – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

 

 

 

 

Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi

74

74

126

126

Potenziamento del Sistema pubblico di connettività

 

 

 

126-bis

Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano

 

74-bis

127

127

Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali

75

Soppresso

 

 

Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili

76

76

128

128

Contenimento dei costi della giustizia militare

77

77

129

129

Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico

 

77-bis

130

130

Divieto di estensione del giudicato

78

78

Soppresso

 

Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese

79

79

131

131

Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa

 

79-bis

132

132

Regolamenti di organizzazione

80
Stralciato

 

 

 

Contenimento degli uffici di diretta collaborazione

81

81

133

133

Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali

82

82

134

134

Liquidazione della Coni servizi Spa

 

 

 

134-bis

Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali

83

83

135

135

Capo XXVIII
Missione 33 – Fondi da ripartire

 

 

 

 

8 per mille e 5 per mille

84

84

136

136

Capo XXIX
Disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni

 

 

 

 

Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche

85

85

137

137

Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche

86

86

138

138

Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311

 

 

 

138-bis

Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006

 

86-bis

139

139

Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche

87

87

140

140

Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese.

88

88

141

141

Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione

89

89

142

142

Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale

90

90

143

143

Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti

91

91

144

144

Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni

 

 

 

144-bis

Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007

 

 

 

144-ter

Capo XXX
Disposizioni in materia di pubblico impiego

 

 

 

 

Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni

92

92

145

145

Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze

93

93

146

146

Estensione del diritto al collocamento obbligatorio

 

 

147

147

Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni

94

94

148

148

Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco

95

95

149

149

Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno

 

 

 

149-bis

Titolo V
Norme finali

 

 

 

 

Fondi speciali e tabelle

96

96

150

150

Copertura finanziaria ed entrata in vigore

97

97

151

151

 


Sintesi del contenuto

 


TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

Capo I
RISULTATI DIFFERENZIALI

 

Art. 1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).

L’articolo 1, commi da 1 a 3, fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e il livello massimo del ricorso al mercato per l’anno 2008 e per i due anni successivi compresi nel bilancio pluriennale.

Il comma 4, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, individua le finalità cui destinare le maggiori entrate che dovessero eventualmente determinarsi nel 2008 rispetto alle previsioni a legislazione vigente, stabilendo che tutte le maggiori entrate tributarie (e non solo le entrate “derivanti dalla lotta all’evasione fiscale”, come nel testo originario) – eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti dal DPEF - siano destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti. Rispetto al testo approvato dal Senato, si specifica inoltre che tale riduzione deve essere realizzata attraverso l’incremento della detrazione d’imposta per i redditi da lavoro dipendente - di cui all’articolo 13 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR n. 917/1986) - e che tali maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti dal disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, siano iscritte in un apposito Fondo costituito presso il MEF specificamente finalizzato all’incremento della suddetta detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere da periodo d’imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali o indifferibili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese. La misura dell’incremento della detrazione, che dovrà essere in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria.

 

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

 

Art. 2.
(Riduzione della pressione fiscale).

Il comma 1 prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”, il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. Sono esclusi dal beneficio gli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, estende i benefici ICI per l’abitazione principale ai soggetti che, in conseguenza di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio, non risultano assegnatari della casa coniugale. La misura della detrazione è determinata in proporzione alla quota di possesso e la fruizione del beneficio è subordinata all’assenza di diritti reali del coniuge non assegnatario su altri immobili situati nello stesso comune.

Il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell’ammontare previsionale ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

Il comma 3, infine, dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

I commi 4 e 5 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.

In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:

§       una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));

§       una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));

§       l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))

I commi 6 e 7 dispongono, con decorrenza 2007, l’aumento della misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli. In particolare, ai percettori dei predetti assegni di mantenimento vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione. Inoltre, si stabilisce che la detrazione non deve essere rapportata ad anno ma spetto, in ogni caso, nella misura intera.

I commi 8 e 9 introducono, con decorrenza 2007, misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario prevedendo che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.

Il comma 10, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio interviene sulle modalità di determinazione delle detrazioni per carichi di famiglia e delle detrazioni per categorie di reddito stabilendo che, per la individuazione della misura del beneficio spettante, il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. Inoltre, introduce un incremento di 1.200 euro della detrazione IRPEF per figli a carico, qualora risultino a carico almeno 4 figli. In caso di incapienza, è previsto il rimborso della ulteriore detrazione non fruita.

Ai sensi del comma 11 le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.

I commi 12, 13 e 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all’aliquota IVA agevolata. La fruizione della detrazione IRPEF è condizionata alla evidenziazione in fattura del costo della relativa manodopera.

I commi da 12-bis a 12-sexies,introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio disciplinano la concessione di un credito d’imposta per l’adozione di misure di prevenzione del rischio di atti illeciti, compresa l’installazione di apparecchi di video sorveglianza per le piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande. In particolare:

-   il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario (comma 12-bis);

-   il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (comma 12-ter);

-   la fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze (comma 12-quater);

-   le modalità di attuazione della disciplina sono definite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 12-quinquies);

-   l’agevolazione può essere fruita nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato d’importanza minore (c.d. de minimis) (comma 12-sexies).

I commi da 15 a 18 intervengono sulle disposizioni recanti agevolazioni fiscali in materia di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio introdotte, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2007, dai commi da 344 a 347 dell'articolo unico della legge finanziaria 2007 (legge 296/2006).

In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:

§       spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);

§       spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);

§       spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);

§       spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sia a condensazione che non a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).

Il comma 15-bis autorizza la spesa di 2 milioni di euro annui per relativamente all’agevolazione in favore degli impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, introdotta durante l’esame presso la Commissione bilancio della Camera.

Il primo periodo del comma 16 dispone il rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 nonché 353, 358 e 359 della legge finanziaria 2007, al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.

Il secondo periodo del comma 16, prevede una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario delle aree sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge n. 488 del 1992 a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61 della legge n. 289 del 2002.

I commi da 19 a 22 modificano il regime di fiscalità indiretta relativa agli atti di trasferimento di immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati relativamente ai quali viene prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura pari all’1%, dell’imposta ipotecaria in misura pari al 3% e dell’imposta catastale in misura all’1%.

In particolare il comma 21 abroga il comma 15 dell’articolo 36 del D.L. n. 233/2006, che abrogava a sua volta l'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, n. 388 ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.

I commi 23 e 24 reintroducono,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, la possibilità di portare in deduzione dai redditi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale) le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilitàsemplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta.

Il comma 25 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di societàdi persone o di capitali. Il regime di esenzione opera anche per i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.

Il comma 25-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative e imposte ipotecarie e catastali) ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuati dalla Cassa Depositi e Prestiti relativi ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche .

Il comma 25-ter, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, prevede la facoltà per i comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica. Il beneficio interessa esclusivamente gli immobili sui quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termina per uso domestico. L’aliquota agevolata si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

 

 

Art. 3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).

I commi 1 e 2 riducono l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% e modificano la disciplina fiscale per la determinazione del reddito d’impresa. In particolare si modificano le disposizioni in materia di:

§      interessi passivi. In linea generale, tenuto anche conto delle modifiche introdotte durante l’esame presso la Commissione bilancio della Camera, si dispone la soppressione della thin capitalization, del pro-rata patrimoniale e del pro-rata di deducibilità degli interessi passivi e si introduce un nuovo criterio in base al quale gli interessi passivi deducibili nell’anno non possono essere superiori alla somma tra gli interessi attivi e il 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. L’eccedenza negativa può essere dedotta negli successivi nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. Per i primi due anni di applicazione il limite di importo deducibile è incrementato, rispettivamente, di 10.000 euro e di 5.000 euro. Inoltre, è previsto il riporto in avanti della quota di risultato operativo lordo non utilizzato in un esercizio ai fini della determinazione del limite massimo deducibile;

§       deducibilità e riporto delle perdite. Le modifiche introdotte, ivi incluse quelle apportate nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, sono dirette a disciplinare la c.d. compensazione verticale, ossia la possibilità di portare in deduzione le perdite solo dai redditi della stessa natura. Ciò al fine di evitare comportamenti elusivi da parte dei contribuenti che, attraverso le partecipazioni azionarie, potrebbero limitare gli effetti di indeducibilità degli interessi passivi. Si dispone che le perdite delle società di persone attribuite per trasparenza a società di capitali possono essere dedotte, nei successivi cinque periodi d’imposta, solo dagli utili attribuiti dalla medesima società che ha generato la perdita (c.d. compensazione verticale);

§       regime degli ammortamenti. Si dispone la soppressione delle discipline concernenti l’ammortamento anticipato e accelerato, la modifica della disciplina dell’ammortamento relativa ai beni in leasing e quella relativa alle spese di rappresentanza. In base alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, sono state escluse dalle spese di rappresentanza le perdite delle società sportive professionistiche consolidate e, limitatamente agli acquisti effettuati nel 2008, è prevista la disapplicazione della riduzione al 50% della quota di ammortamento deducibile nel primo anni di utilizzo del bene;

§       deduzioni extracontabili e svincolo delle riserve in sospensioned’imposta Si esclude la possibilità di portare in deduzione oneri evidenziati nel prospetto (quadro EC) introdotto in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio e si introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva ;

§       quota di esenzione delle plusvalenze Si modifica l’articolo 87 del TUIR elevando dall’84 al 95 per cento la quota di esenzione delle plusvalenze esenti.;

§       consolidato nazionale e mondiale Si dispone, oltre a norme di coordinamento tra la disciplina vigente e le modifiche apportate alla disciplina per la determinazione del reddito d’impresa, sulla disciplina concernente i dividendi, le plusvalenze e i trasferimenti infra gruppo.

Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare che sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, prevede l’istituzione di una Commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari la quale dovrà proporre, entro il 30 giugno 2008, l’adozione di modifiche normative nel settore immobiliare dirette a semplificare e a razionalizzare il sistema vigente. Le modifiche normative da proporre non devono, in ogni caso, intervenire sulla non rilevanza degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

Il comma 4 reca disposizioni in materia di beni immobili strumentali dell’impresa individuale, prevedendo che il contribuente possa optare, previo pagamento di un imposta sostitutiva del 10 per cento del valore fiscalmente riconosciuto, per l’esclusione dei suddetti beni dal patrimonio dell’impresa.

I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, anche una riduzione della tassazione in capo al socio.

A tal fine si rinvia ad un decreto ministeriale la rideterminazione delle quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate.

I commi 7-9 recano una disciplina fiscale, con decorrenza 2008, in materia di redditi di impresa individuale o derivante da partecipazione in società di persone. Al fine di realizzare una situazione di indifferenza fiscale della forma giuridica assunta dall’attività di impresa, si prevede la possibilità di optare per un regime di tassazione separata con aliquota del 27,5%, pari a quella dell’IRES, come modificata dal d.d.l. finanziaria. Tale possibilità è riservata ai contribuenti in contabilità ordinaria ed è condizionata al mantenimento del reddito all’interno dell’impresa.

I commi da 10 a 12 recano disposizioni dirette ad attribuire all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) la natura di tributo proprio della regione. A tal fine, in attesa della completa attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione a decorrere dal 1º gennaio 2009 è istituita con legge regionale.

I commi 13 e 14, come modificati nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera,recano una nuova disciplina fiscale delle operazioni di riorganizzazione societaria, ed in particolare delle fusioni, delle scissioni e dei conferimenti di azienda. Per tali operazioni si prevede in alternativa all’attuale regime caratterizzato dal principio della neutralità fiscale, la possibilità di optare per un imposta sostitutiva, a fronte della quale il contribuente potrà utilizzare ai fini fiscali i maggiori valori iscritti a bilancio, fruendo di un beneficio, in termini di maggiori ammortamenti negli esercizi successivi. L’aliquota di imposta sostitutiva, che nel testo originario era fissata al 18 per cento, è detrminata per scaglioni ed in particolare: per maggiori valori fino a 5 milioni di euro: 12 per cento; per maggiori valori compresi tra 5 e 10 milioni di euro: 14%;per maggiori valori superiori a 10 milioni di euro: 16%.con aliquota del 18 per cento. Il pagamento è previsto in tre rate annuali corrispondenti, rispettivamente, al 30 per cento, al 40 per cento e al 30 per cento.

Il comma 15, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera,interviene sul regime fiscale delle c.d. deduzioni extracontabili, prevedendo che le stesse possano essere recuperate a tassazione, con conseguente cessazione del vincolo fiscale su utili e patrimonio netto dell’impresa, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva. La misura dell’aliquota e le modalità di pagamento sono le stesse indicate nei commi 13 e 14.

Il comma 16, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, reca disposizioni fiscali relative al regime applicabile alle differenze (c.d. disallineamento) tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, relativamente ai quali i contribuenti possono optare per un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle società con aliquota al 6 per cento.

I commi da 17 a 19, modificato nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, modificano la disciplina IRAP intervenendo sia sull’aliquota ordinaria d’imposta, che viene ridotta dal 4,25% al 3,9%, sia sulle modalità di determinazione della base imponibile.

Tra le novità introdotte in materia di determinazione del valore netto di produzione si segnala la indeducibilità dei componenti negativi registrati extracontabilmente e la indeducibilità dell’ICI. Si introduce un nuovo articolo per la determinazione dell’imponibile IRAP da parte delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Tali soggetti, tuttavia, hanno la facoltà di optare per l’applicazione delle disposizioni IRAP previste per le società di capitali.

Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione per tutti i soggetti ad eccezione delle imprese individuati e dei lavoratori autonomi peri quali è previsto l’aumento delle citate detrazioni. Inoltre, si dispone la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati.

Viene disposto, inoltre, il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili e lo svincolo, per l’importo corrispondente, delle riserve in sospensione d’imposta.

Il comma 20 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d’imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazione dei redditi La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, introdotte nel corso dell’esame al Senato: una relativa ai crediti d’imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria 2007).

I commi da 21 a 24, reca una deroga al limite annuale dei 250.000 euro per l’utilizzo dei crediti d’imposta introdotto dal precedente comma 20. La deroga si applica alle imprese con fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro impegnate in processi di ricerca e sviluppo situate in determinate aree, che siano quotate in borsa e che beneficiano delle agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale.

I commi da 24-bis a 24-sexies, introdotti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, recano:

-   disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali;

-   modifiche alla disciplina delle plusvalenze esenti riducendo da 18 a 12 il numero minimo dei mesi di possesso necessario per fruire del beneficio della parziale esenzione.

Il comma 25 stabilisce che la possibilità di compensare le eccedenze detraibili IVA all’interno di un gruppo possa essere applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere di tale regime. La norma, che ha finalità antielusive, si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008(comma 26).

Il comma 27 dispone l’abrogazione delle disposizioni che prorogano i termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per i quali è riconosciuto un credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.

Il comma 28 novella il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa, nella forma di un credito d’imposta, da calcolare sul costo sostenuto dalle imprese per investimenti in ricerca e innovazione; novella altresì il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro; infine, dispone l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione.

I commi da 29 a 31 recano disposizioni in materia di regime fiscale dei c.d. dividenti in uscita ovvero degli utili derivanti da partecipazioni societarie percepiti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In particolare, al fine di adeguarsi alle indicazioni provenienti dalla Commissione Europea, si prevede che un’omogeneizzazione del regime fiscale che attualmente si applica ai contribuenti residenti.

I commi da 32 a 38 contengono una misura agevolativa, consistente nel riconoscimento di un credito d’imposta, al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali. La Commissione bilancio della Camera ha escluso, per i medici convenzionati con il SSN, l’obbligatorietà di alcuni requisiti e ha rinviato ad un apposito decreto ministeriale la individuazione dei requisiti richiesti per la suddetta attività.

Il comma 39 consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. Il comma 40 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 alla concessione di un’apposita deroga da parte dei competenti organi comunitari.

Il comma 40-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, estende il regime IVA agevolato previsto per gli spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti. In particolare, si dispone l’assoggettamento ad IVA del 10% e l’assimilazione alle attività di spettacolo in luogo delle esibizioni musicali.

Il comma 40-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, modifica il regime IVA delle prestazioni professionali specifiche di medicina legale, incluse nel regime di esenzione, prevedendo l’assoggettamento a regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006, recando una norma interpretativa diretta a chiarire che gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina sono da imputare al fabbricato e al terreno in proporzione al costo attribuito a ciascun cespite.

I commi da 43 a 50, modificati nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio della Camera, riformulano le disposizioni antielusive italiane sostituendo il vigente sistema incentrato sull’individuazione degli Stati aventi un regime fiscale privilegiato (c.d. "paradisi fiscali", come tali individuati in una serie di listeapprovate con decreto ministeriale) con un nuovo sistema basato sull’emanazione, con decreto ministeriale, di alcune di white list. Si prevede in particolare l’emanazione di unawhite list che sarà utilizzata per l’applicazione, ai soggetti IRPEF, della disposizione dell’articolo 2 del TUIR sulla presunzione di residenza fiscale in italia. Una seconda tipologia di white list, costituita da ulteriori due liste (in seguito alla modifica apportata in V Commissione), è quella prevista dal nuovo articolo 168-bis del TUIR, che costituirà il riferimento per l’applicazione di tutte le norme antielusive contenute nel TUIR e relative ad operazioni di vario tipo, sia per le persone fisiche che per le imprese residenti o situate fiscalmente in Paesi considerati privilegiati. Delle due liste di paesi, la prima conterrà l’elenco dei paesi con i quali vige un effettivo scambio di informazioni e la seconda terrà anche conto del livello di tassazione presente negli Stati esteri.

Vengono conseguentemente modificate numerose disposizioni del TUIR e di altre leggi fiscali e, per consentire che non vengano considerate elusive operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list ma appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, in base alle modifiche apportate in Commissione, si specifica che,(lettera h) del comma 43), la deduzione delle spese degli altri componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list è comunque ammessa per le operazioni con imprese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e si applica anche alla prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati.

Il comma 51, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con conseguente pagamento delle imposte sostitutive. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008.

I commi da 51-bis a 51-quater modificano le disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.

Il comma 51-quinquies dispone:

-   la riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006;

-   l’attribuzione dei risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica.

 

Art. 4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).

Le disposizioni recate dai commi da 1 a 21 dell’articolo 4 introducono un regime fiscale semplificato per i contribuenti c.d. minimi. Il regime semplificato opera – per tali contribuenti – in modo automatico, con la facoltà di optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Le caratteristiche del regime sono le seguenti: 1) esclusione dei contribuenti minimi dalla soggettività passiva ai fini IRAP; 2) applicazione – anche per le imprese – del criterio di cassa ai fini della determinazione del reddito; 3) assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva; 4) estensione dell’ambito applicativo del regime di franchigia IVA di cui all’articolo 32-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 ; 5) esclusione dell’applicazione degli studi di settore; 6) riduzione degli adempimenti contabili.

Il comma 1 definisce contribuenti minimi, assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al 21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003 ; b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro. Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è previsto inoltre che l’erogazione degli utili spettanti agli associati in partecipazione d’opera impedisca l’applicazione del regime agevolativi.

Il comma 2 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.

Il comma 3 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

Il comma 4 reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.

Il comma 5 stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Il comma 6 stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.

Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.

Il comma 8 stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 50, comma 3, del D.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.

Il comma 9, modificato dalla Commissione Bilancio,stabilisce che i contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP e detta i criteri per la determinazione del reddito rilevante. Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è disposta inoltre la deducibilità per il titolare dell’impresa familiare dei contributi previdenziali corrisposti per i suoi collaboratori fiscalmente a suo carico.

Il comma 10 stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 9 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.

Il comma 11 disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.

Il comma 12 stabilisce che le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 1 a 21 secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR per il riporto delle perdite.

il comma 12-bis, introdotto el corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, prevede che le perdite generatesi nel corso del periodo d’imposta o successivamente possono essere computate in diminuzione del reddito conseguito nei periodi d’imposta successivi, e non oltre il quinto

Il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 14 prevede che i contribuenti minimi possano optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

Il comma 15 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 16 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato.

Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.

Il comma 18 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

Il comma 19 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Il comma 20 elimina i regimi fiscali speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (disciplina dei contribuenti minimi in franchigia), l’articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (regime fiscale per le attività marginali) e l’articolo 3, commi da 165 a 170 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (c.d. regime supersemplificato).

Il comma 21 stabilisce che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 20 si applicheranno a decorrere dal 1° gennaio 2008. Tuttavia i predetti commi non troveranno applicazione ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF dovuto per l’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato per i contribuenti minimi. Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è disposto che i titolari dell’impresa familiare siano obbligati al versamento dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche anche per i loro collaboratori.

Il comma 22 esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione dell’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.

Il comma 23, introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.

Il comma 24 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.

I commi da 25 a 27 recano disposizioni volte a semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d’imposta.

I commi da 28 a 31-bis autorizzano i Consorzi di Garanzia fidi (Confidi), sottoposti alla vigilanza prudenziale di cui all’articolo 107 del d.lgs. n. 385 del 1993 recante il testo unico bancario, a prestare garanzie e fideiussioni nei confronti dello Stato, ai fini specificamente fiscali.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è sostituito il comma 28, che novella l’art. 38-bis del DPR n. 633/1972, disponendo che l’autorizzazione per i confidi a prestare garanzie e fideiussioni, nei confronti dello Stato, per i debiti delle PMI nel caso di richiesta di rimborso IVA accelerato, sia prevista sia per i confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del TUB (come già previsto nel testo approvato dal Senato) sia per quelli iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB, come già previsto dalla legislazione vigente.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è sostituito il comma 29, che novella l’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 218/1977, prevedendo che la facoltà dei confidi di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato nelle ipotesi di rateazione da accertamento con adesione e acquiescenza delle imposte sui redditi e nell’IVA sia estesa anche ai confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è sostituito il comma 31, che novella l’art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, estendendo ai confidi iscritti nella sezione speciale dell’elenco di cui all’art. 106 del TUB la facoltà di concedere garanzie per debiti nei confronti dello Stato nelle ipotesi di rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo ai fini della riscossione coatta delle imposte sul reddito.

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio si è aggiunto il comma 31-bis che novellando l’art. 48, comma 3 del D.Lgs n. 633/1972 estende ai confidi la possibilità di rilasciare garanzia per il pagamento in forma rateale delle somme dovute a titolo di imposta a seguito di conciliazione giudiziale.

Il comma 32 modifica la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo). Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative (cosiddette società di comodo).

Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.

 

Art. 4-bis
(
Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta)

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio è stato introdotto l’articolo 4-bis il quale prevede che a decorrere dal 2008 le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d’imposta al personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici nazionali siano rese disponibili esclusivamente con invio per via telematica all'indirizzo di posta elettronica assegnato a ciascun dipendente.

 

Art. 5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).

L’articolo 5, esonera dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.

 

Art. 6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di confidi).

L’articolo 6 pone disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.

 

Art. 7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite).

L’articolo 7, dispone che l’eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.

 

Art. 8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).

L’articolo 8 comporta l’estensione soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 commessi dai concessionari della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio alle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società concessionarie. Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio il comma 1 è stato modificato stabilendo l’estensione della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 dalle società concessionarie della riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio anche alle irregolarità consistenti in falsità di atti redatti dai dipendenti già soggetti alla specifica sorveglianza della amministrazione finanziaria.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio sono stati aggiunti i commi da 2 a 29.

In particolare il comma 2 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi.

Il comma 4 prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.

Il comma 5 stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato anche dall’agente della riscossione.

Il comma 6 stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca c.d. per equivalente).

Il comma 7, con riguardo alla rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari, si dispone la possibilità per il contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi. Si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Il comma 8 prevede alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione. In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca.

Il comma 9 modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per inesigibilità, riducendo da 11 a 5 i mesi previsti dalla normativa vigente dell’obbligo di notifica della cartella da parte dell’agente della riscossione.

Il comma 10 stabilisce i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.

Il comma 11 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del precedente comma 9.

Il comma 12 prevede l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.

Il comma 13 demanda ad un decreto del MEF la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.

Il comma 14 novella l’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente). E’ inoltre previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.

Il comma 15 novella l’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 203/2005 estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Riscossione Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.

Il comma 16 novella l’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.

Il comma 17 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria -contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Si chiarisce inoltre che le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.

Il comma 18 modifica la disciplina del regimeIVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse-charge).In particolare si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo . E’ stato limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.

Il comma 19 stabilisce che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF.

Il comma 20 prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

Il comma 21 modifica la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta.

Il comma 22 prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

Il comma 23 estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, nella misura del 2%, anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili per uso abitativo. Si stabiliscono inoltre le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate della maggiore imposta nei casi di decadenza dal beneficio.

Il comma 24 modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.

Il comma 25 prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).

Il comma 26 stabilisce che la disposizione precedente si applichi dal 1° febbraio 2008.

Il comma 27 stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.

Il comma 28 sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.

Il comma 29 prevede la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.

 

Art. 9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario).

L’articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.

Il comma 2 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi.

Il comma 3 consente diutilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile

Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.

Il comma 5, prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.

Il comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari.

Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, modifica l’articolo 4 comma 61, della legge finanziaria 2004 (l.n. 350/2003) , che istituisce un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del “made in Italy”, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale. Con la modifica viene specificato che il fondo viene destinato al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e finanze.

Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.

Il comma 9, prevede che siano considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione, entro certi limiti, di prodotti vegetali per conto terzi. In tal modo la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale.

Il comma 10 novellail comma 1094 della legge finanziaria 2007, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, consistente nell’applicazione all’ammontare dei ricavi di un coefficiente di redditività del 25 per cento.

Il comma 11 fa salva la possibilità di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di carburanti vegetali e di prodotti chimici, effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.

Il comma 13 modifica le agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all’accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie.

Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applichino l’addizionale regionale e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il comma 15, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce nello stato di previsione del Ministero della difesa, a decorrere dall’anno 2008, un fondo destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e, a seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, anche del Corpo delle capitanerie di porto Guardia costiera. Le medesime modifiche hanno ridotto lo stanziamento del fondo da 107.155.000 a 104.655.000 euro.

Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.

Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce nello stato di previsione del Ministero dei trasporti un fondo, con lo stanziamento di 2.500.000 euro a decorrere dal 2008, per il pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Capitanerie di Porto.

Il comma 17, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca la copertura finanziaria dei commi 15 e 16 nonché, a seguito delle predette modifiche, del nuovo comma 16-bis.

I commi da 18 a 22 modificano il regime di riduzione dell’accisa e di compartecipazione al gettito erariale della stessa nella regione Friuli Venezia Giulia in relazione alla scadenza, avvenuta il 31 dicembre 2006 dell’autorizzazione comunitaria all’Italia per applicare una riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina consumata nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Il comma 18 modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,fa salvo l’obbligo di comunicare trimestralmente al Presidente della Giunta della regione Friuli Venezia Giulia, da parte delle ambasciate d’Italia presso la Repubblica austriaca e la Repubblica slovena, il prezzo alla pompa delle benzine e del gasolio per autotrazione praticato nei punti vendita ubicati entro i 10 Km dal confine.

Il comma 23 modifica il regime di riduzione dell’accisa sulla benzina in vigore per tutte le regioni e le province autonome, sempre in relazione al diritto comunitario. Dalla norma vigente (L. 549/1995, art. 3, co. 15) che consente alle regioni di variare il prezzo alla pompa delle benzina, viene soppresso il riferimento alla quota di accisa ad esse riservata.

Il comma 24 elimina i combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca di Gorizia, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise, in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria.

Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia debba conseguentemente eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa contenuto nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008.

I commi da 26 a 29 abrogano varie disposizioni che avevano esteso il regime di esenzione di accisa, previsto nei limiti di un contingente, alla sola benzina immessa nella provincia di Trieste ed in alcuni comuni della provincia di Udine nonché al gasolio per autotrazione negli stessi territori, in relazione alla scadenza, il 31 dicembre 2006, delle deroghe comunitarie in materia.

I commi 30 e 31 razionalizzano il vigente quadro fiscale delle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti e relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.

Il comma 32 demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili".

Il comma 33 proroga al periodo di imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

Il comma 34, eleva a 4.000 euro il limite massimo di detraibilità degli oneri relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.

Il comma 35, modificando un decreto ministeriale, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini anche agli apparecchi radiomobili intestati a sordi.

Il comma 36, prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. L’agevolazione viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010.

Il comma 37 modifica la tariffa relativa all’imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all’avvio di nuove imprese individuali.

Il comma 38, include tra le attività del programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali previsto dalla legge finanziaria 2005, le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

Il comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui.

Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.

I commi da 41 a 46 introducono l’obbligo di utilizzare la fattura elettronica per gli operatori che abbiano relazioni con amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e con gli enti pubblici nazionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un regolamento attuativo di successiva emanazione.

I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione, obbligatoriamente in forma telematica, delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti in questione, rinviando a un D.M. le modalità applicative.

I commi da 48-bis a 48-quinquies, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modificano le disposizioni per la presentazione delle dichiarazione dei redditi.

In particolare, il comma 48-bis sposta dal 31 marzo al 31 luglio il termine per la presentazione annuale del modello 770, unificandolo così con il termine già previsto per l’invio telematico delle altre dichiarazioni fiscali.

Il comma 48-ter prevede l’obbligo per le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio. La norma dispone inoltre l’esonero dall’obbligo dell’invio telematico per i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.

Il comma 48-quater fa salva la possibilità per le persone fisiche (con l’esclusione dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo) di presentare la dichiarazione dei redditi tramite spedizione dall’estero per raccomandata o altro mezzo equivalente. La norma prevede inoltre che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possano effettuare la scelta dell’8 per mille tramite apposito modello, ovvero la certificazione unica ai fini INPS, per il tramite delle Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.

Il comma 48-quinquies dispone che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti in via telematica ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati delle dichiarazioni da loro presentate.

Il comma 49 modifica gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).

Il comma 50 introduce l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale dell’utente nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare.

Il comma 51 dispone che non si possano portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro. Inoltre, abroga la norma che prevede che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per le dichiarazioni modello “730” dei contribuenti esonerati dall’obbligo di dichiarazione.

Il comma 52, estende alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’IVA il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), a prescindere dall’opzione del soggetto cedente.

Il comma 53 stabilisce la decorrenza della suddetta norma a partire dal 1° marzo 2008 disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge”.

Il comma 54 è diretto ad evitare, modificando le relative norme nazionali, il proseguimento della procedura di infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato del 27 giugno 2007 relativamente all’affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le entrate locali. Il comma è stato modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio prevedendo che l’affidamento delle menzionate attività a società a capitale interamente pubblico debba avvenire mediante convenzione. E’ stato inoltre ampliato il novero dei soggetti ai quali possono essere affidate le suddette attività, ricomprendendovi (lettera 3-bis) le società a capitale misto pubblico-privato, iscritte nell’albo dei soggetti abilitati alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo stesso o tra gli operatori degli Stati membri stabiliti in un paese UE, e l’affidamento del servizio avvenga mediante procedure ad evidenza pubblica.

Il comma 54-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, i concessionari terzi possono disporre di dati ed informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e di prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobligati.

Il comma 55 prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008, qualora variate ai sensi della normativa vigente, debbano essere riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176 in modo che siano coerenti con la riduzione dell’aliquota base disposta dal comma 17 dell’articolo 3 della legge finanziaria in esame.

Il comma 56 concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 10 a 12 dell'articolo 3 della presente legge”.

I commi 57-61 riconoscono, per i periodi d’imposta2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.

Il comma 62 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali

Il comma 62-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che i contributi comunitari alla ristrutturazione delle imprese nel settore bieticolo-saccarifero non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.

Il comma 63 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2008, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Inoltre, rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.

I commi da 64 a 69 istituiscono, presso l’INAIL, il Fondo per le vittime dell’amianto in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto correlate per esposizione all’amianto e alla fibra “fiberfrax” e in favore degli eredi in caso di premorienza. Il Fondo eroga, nei limiti della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica aggiuntiva rispetto alla rendita diretta o in favore dei superstiti erogata dall’INAIL, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall’INAIL.

I commi da 70 a 73, modificati nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, aumentano le risorse a disposizione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di investimenti finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità, attribuendo a tali soggetti l’incremento delle riscossioni dell’IVA e delle accise nei porti e interporti, rispetto al consuntivo dell’anno precedente. E’ prevista la costituzione di un Fondo specifico dove confluiscono gli aumenti e che viene ripartito con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.

Il comma 74 aumenta, modificando un decreto ministeriale, l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).

Il comma 75 pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.

I commi 75-bis e 75-ter introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, contengono disposizioni in materia di controllo delle dichiarazioni in sede di accertamento delle imposte sui redditi e dell’IVA.

Il comma 75-bis aggiunge, infine, un periodo all’articolo 37 del DPR sull’accertamento delle imposte sui redditi in base al quale i criteri selettivi per l’attività di accertamento, compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Il comma 75-ter modifica, analogamente, la disposizione in materia di accertamento ai fini dell’IVA di cui all’articolo 51, prevedendo anche in questo caso che i criteri selettivi per l’attività di accertamento , compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.

Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.

Nel corso dell’esame nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sono stati introdotti i commi da 76-bis a 76-quater in materia di alienazione di immobili del patrimonio dello Stato ed edilizia residenziale sociale.

Il comma 76-bis prevede che le imprese confiscate ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, possano essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs n. 270 del 1999, relativi al numero di lavoratori subordinati, che deve essere non inferiore a duecento da almeno un anno ed ai debiti, che devono essere non inferiori ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Il comma 76-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente la definizione, negli strumenti urbanistici e fino alla riforma organica del governo del territorio, di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e sia altresì possibile la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Il comma 76-quater prevede che il comune possa in tali ambiti, nell’ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale

Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.

I commi da 77-bis a 77-septies, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,apportano una serie di modifiche in materia di IVA, in particolare relative alle ipotesi di indetraibilità oggettiva dell’imposta, in materia di aliquote, nonché in materia di esenzioni e di base imponibile.

Il comma 77-bis modifica numerosi articoli del D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA.). Le modifiche sono le seguenti:

-          all’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, si aggiunge infine un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli stradali a motore per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile e relative spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati;

-          all’articolo 10 , che elenca leoperazioni esenti, viene aggiunto un comma che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile anche per opzione, a condizione che i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;

-          all’articolo 13, relativo aicriteri di determinazione della base imponibile, viene sostituito il terzo comma in funzione antielusiva, introducendosi due nuovi commi in base ai quali: a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti; b) le operazioni sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi; c) si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo va effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit; d) si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva , la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità;

-          all’articolo 14; relativo alla determinazione della base imponibile, sono aggiunti, infine, due commi relativi ai criteri di determinazione del valore normale dei beni;

-          all’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva, vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi: a) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi; b) viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE; c) viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni; d) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego sono ammesse in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto;

-          nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari;

-          della Tabella B vengono eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni, e navi di stazza superiore a 18 tonnellate.

Ilcomma 77-ter prevede che nel fissare i criteri selettivi per gli accertamenti ai fini Iva per il quinquennio 2008-2012 si stabilirà in che misura gli uffici dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini.

Il comma 77-quater modifica la legge n. 133/1999, sopprimendo i commi da 1 a 3-bis dell’articolo 6, in materia di Iva di gruppo, che prevedono l’esenzione Iva sulle prestazioni di carattere ausiliario nell’ambito dei gruppi bancari, assicurativi e di imprese che svolgono prevalentemente operazioni esenti, nonché nell’ambito di consorzi tra banche e tra imprese facenti parte di gruppi assicurativi.

Il comma 77-quinquies modifica la legge n. 342/2000.riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.

Il comma 77-sexies, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede la decorrenza delle nuove disposizioni recate dai commi 77-bis, 77-quater e 77-quinquies; in particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.

Ilcomma 77-septies, reca una norma interpretativa, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevedendo che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006) le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.

Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).

Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.

L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.

Il comma 81 modifica le sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevuto a dello scontrino fiscale, aumentando a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.

Il comma 82, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, considera valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori ai fini Iva che siano state effettuate entro il 15 novembre 2007.

Il comma 83, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’articolo 37, comma 37-bis del D.L. n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, rinviando al 1° gennaio 2009 l’obbligo di immettere sul mercato misuratori fiscali tecnicamente idonei alla trasmissione telematica dei corrispettivi, i quali dovranno essere utilizzati da parte delle imprese esercenti il commercio.

Il comma 84, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, estende alle indennità percepite per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a seguito di provvedimenti dell'autorità giudiziaria per la risoluzione di tali rapporti, nonché a talune indennità di mobilità percepite anticipatamente ed al trattamento di integrazione salariale, la disposizione dell’articolo 37, comma 43 del D.L. n. 223 del 2006 che ha previsto che non si proceda all’iscrizione a ruolo né alle comunicazioni inviate a seguito dell’attività di liquidazione di alcuni redditi soggetti a tassazione separata, né al rimborso, se l’imposta a debito o a credito è inferiore a cento euro.

Il comma85, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reintroduce la disposizione, abrogata dal D.L. n. 159 del 2007, che prevede che i nuovi redditi attribuiti in base alle variazioni colturali conseguenti alla richiesta di contributi agricoli comunitari, abbiano efficacia, in deroga alle disposizioni vigenti, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di presentazione delle dichiarazioni.

Il comma 86, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296 del 2006), specificando che il Ministero dell’economia e delle finanze è comunque contitolare del sistema informativo della fiscalità, cioè del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria anche qualora le banche dati siano gestite dagli altri soggetti della fiscalità.

Il comma 87, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,modifica le condizioni per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità delle costruzioni strumentali allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, specificando che sarà riconosciuto carattere di ruralità alle sole costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola destinate all’agriturismo, in conformità di quanto previsto dalla legge 10 febbraio 2006, n. 96, recantela disciplina dell'agriturismo.

Il comma 88, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, novella il comma 120 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007 (L. n. 296/2006) prevedendo che, in fase di prima applicazione, l’opzione per il regime speciale civile e fiscali delle SIIQ sia esercitata entro il 30 aprile 2008 ed abbia effetto dallo stesso periodo d’imposta, anche in mancanza dei requisiti previsti dal comma 119 della finanziaria medesima.

I commi da 89 a 94 sono stati introdotti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio.

Il comma 89 dispone che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.

Il comma 90 dispone che, fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.

Il comma 91 dispone l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche.

Il comma 92 dispone che fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore, piuttosto che dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio.

Il comma 93 dispone che all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.

Il comma 94 dispone che nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal d.lgs. 112/99, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli artt. 178 e 179 del r.d. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

I commi 95 e 96, introdotti nel corso dell’esame in V Commissione bilancio, novellano l’art. 110 del TULPS prevedendo che, dal 1/1/2008, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia – Monopoli di Stato; precisando che gli apparecchi leciti obbligatoriamente collegati alle rete telematica sono quelli che insieme all’elemento aleatorio presentino anche elementi di abilità tali da consentire al giocatore la possibilità di scegliere la strategia di gioco. Si prevede infine che con decreto del MEF-AAMS possa essere prevista la verifica dei suddetti apparecchi per il gioco lecito

Il comma 97, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, novellando il comma 271 dell’art. 1 della legge n. 296/2007 (legge finanziaria per il 2007), differisce al periodo di imposta 2008 l’applicazione del regime agevolativo in forma di credito d’imposta per i nuovi investimenti, in favore delle imprese che effettuano investimenti attraverso l'acquisizione di nuovi beni strumentali nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno.

Il comma 98, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che le maggiori entrate derivanti dal differimento del regime agevolativo per i nuovi investimenti previsto al precedente comma 97 e quantificato in 350 milioni di euro per l’anno 2008, siano iscritte all’apposito Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Tale Fondo è stato istituito dall’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 282/2004, convertito dalla L. n. 307/2004, allo scopo di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Il comma 99, introdotto dalla Commissione Bilancio, estende l’applicazione della detrazione d’imposta, di cui al comma 347 della legge 296/06, anche alle spese per a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia.

Il comma 100, introdotto dalla Commissione Bilancio, prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l’eventuale conguaglio spettanti ai singoli comuni a fronte della minore imposta derivante dalla riduzione dell’ICI per la “prima casa” (stabilita dall’articolo 2, comma 1, che introduce il comma 2-bis all’art. 8, del D.Lgs. 504/92) siano determinati in riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007.

Il comma 101, introdotto dalla Commissione Bilancio, stabilisce che in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 192/05 relativo al rendimento energetico nell'edilizia, il rilascio del permesso di costruzione sia subordinato - a decorrere dal 2009 - alla certificazione energetica dell’edificio, prevista dall’art.6 dello stesso decreto 192, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche;

Il comma 102, introdotto dalla Commissione Bilancio, sostituisce il comma 1-bis , dell’art. 4 del testo unico in materia edilizia (DPR 380/01). Il nuovo comma 1- bis stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2006 i regolamenti comunali contenenti la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per garantire una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima viene fissata in 5kW

 

Art. 9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).

L’articolo 9-bis prevede che, qualora il prezzo del petrolio subisca un incremento in misura pari o superiore a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF, le aliquote di accisa sui relativi prodotti sono ridotte in misura tale da assicurare che il minor gettito che ne deriva è compensato dalla maggiore IVA. Pertanto, oltre il predetto limite del 2 per cento, i prezzi dei prodotti petroliferi subiranno incrementi relativamente al solo aumento costo del prodotto mentre sono neutralizzati gli effetti fiscali. La variazione è determinata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e non può, in ogni caso, essere applicata nei settori in cui è già vigente un regime di accisa agevolata.

 

Art. 10.
(Trasporto pubblico locale).

L’articolo 10 è stato interamente sostituito in seguito all’approvazione di un emendamento da parte della Commissione bilancio.

Il comma 1 riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.

Il comma 2 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione al gettito dell’accisa è attribuita nella misura complessiva indicata nella tabella 3, allegata. Mentre a decorrere dall’anno 2011 si applicano le quote di compartecipazione all’accisa che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

Il comma 3 precisa che la compartecipazione di cui ai commi precedenti sostituisce dal 2011 le seguenti risorse attribuite al settore del T.P.L. dalla vigente legislazione: 1) compensazione minore entrata accisa sulla benzina; 2) trasferimenti previsti dal D.Lgs. n. 422/1997; 3) compensazione riduzione accise sulla benzina non compensata; 4) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro.

Il comma 4 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale.

Il comma 5 detta disposizioni per il versamento e la ripartizione tra le regioni delle somme di cui al comma 4. A decorrere dal 2011 le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario possono essere rideterminate sulla base di criteri di commisurazione stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti.

Il comma 6 istituisce l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, finalizzato alla creazione di una banca dati e un sistema informativo pubblico e alla verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per l’Osservatorio è autorizzata una spesa annua di 2 milioni di euro.

Il comma 7 dispone che, dal 2008, non può essere previsto, a carico del bilancio dello Stato, alcun trasferimento aggiuntivo per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione.

Il comma 8 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 continuano ad essere corrisposte le risorse inerenti ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale. A decorrere dal 2011 tali risorse sono sostituite mediante adeguamento delle misure della compartecipazione di cui al precedente comma 2.

Il comma 9 estende al settore del trasporto locale delle misure previste dall’articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996. Tale norma consente l’introduzione, in via sperimentale, di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.

Il comma 10 istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, 130 milioni di euro per l’anno 2009 e 110 milioni di euro per l’anno 2010. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno indicati in tabella D della legge finanziaria. Le risorse del Fondo sono destinate all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico (in particolare trasporto rapido di massa e tranvie veloci).

Il comma 11 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al co. 10 ad un decreto ministeriale; nella ripartizione si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Per il triennio 2008-2010 le risorse sono attribuite in misura pari tra le due finalità previste dal co. 10. Abroga infine la lettera d) dell’articolo 1, comma 1032, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, come criterio di riparto tra le regioni e le province autonome, del Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia data priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute all'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali.

Il comma 12 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, il quale ha istituito un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, e, in particolare, di a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Il comma prevede che il fondo sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo e che almeno il 50 per cento della dotazione del fondo venga riservato all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1031.

Il comma 13 destina, a decorrere dal 2008, 12 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.

Il comma 14 dispone che i contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale vengano corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia, con un apposito decreto. Il comma precisa che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il comma 15 reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica in materia fiscale, in relazione ai contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale e al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.

Il comma 17 interviene in relazione ai crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria, stabilendo che essi vengano destinati alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, investiti per rinnovo e potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società.

Il comma 18 dispone l’abrogazione di alcune norme, conseguente all’introduzione delle disposizioni recate dall’articolo in esame.


Art. 10-bis
(Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali).

L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce il “Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali”, col fine di attivare processi di sviluppo locale attraverso il recupero ed il riuso di beni immobili pubblici. I commi 1 e 2 disciplinano le caratteristiche, la procedura di approvazione ed il contenuto del Piano di valorizzazione, che tra l’altro individua gli ambiti di intervento e gli obiettivi di azione.

I commi da 3 a 7 specificano la disciplina dei programmi unitari di valorizzazione (da promuoverenegli ambiti territoriali che individua il Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l’Agenzia del demanio). In particolare, sono elencati i soggetti interessati alla promozione di tali programmi (Regione, enti territoriali e locali interessati, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali), nonché quelli coinvolti nella definizione di contenuti, finalità, condizioni e limiti per l’attuazione di detti piani (Amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti), che L’approvazione dei programmi avviene con decreto del Presidente della regione o della provincia, ed è inoltre prevista una ratifica da parte dei consigli comunali interessati. Sono disciplinati gli effetti del programma di valorizzazione per ciò che riguarda l’impatto sugli strumenti urbanistici ed è infine autorizzata la predisposizione di modalità perequative, compensative e di meccanismi di premialità urbanistiche per raggiungere la fattibilità economica di ciascun programma.

Il comma 8, infine, autorizza la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2008 al fine di predisporre studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione.

Il comma 9 proroga al 31 ottobre 2008 il termine per l’individuazione di immobili della Difesa non più utilizzati, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008 per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro. Lo stesso comma prevede l’adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso. Il programma concerne anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali siano tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali. Le modalità per la riallocazione vengono definite dal medesimo comma, che a tal fine istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un apposito fondo.

 

Art. 11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).

L’articolo 11 istituisce un fondo allo scopo di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.

 

 

Art. 11-bis
(Recupero dei centri storici)

L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni per il recupero dei centri storici; in particolare, il comma 1 autorizza gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare contratti di mutuo ventennale, fino alla somma di 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro ed il ripristino funzionale degli edifici stessi, ponendo il costo degli interessi a totale carico del bilancio dello Stato. Il comma 2 autorizza gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio storico e artistico tutelato. Il comma 3 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Art. 12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).

L’articolo 12 reca misure fiscali per lo sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da 1 a 10 introducono meccanismi di incentivazione fiscale a favore degli investimenti nella filiera del cinema, tramite crediti di imposta, sia per le imprese esterne (c.d. tax credit esterno) che per le imprese interne alla filiera medesima (c.d. tax credit interno). I successivi commi da 11 a 13 sono tesi ad avviare, anche mediante agevolazioni fiscali, un meccanismo finalizzato ad attrarre sul territorio nazionale produzioni straniere di alto livello. I commi 14-17 dispongono ulteriori agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione cinematografiche, prevedendo un limite di spesa pari a 5 milioni per il 2008, 10 milioni per il 2009, e 15 milioni per il 2010. Il comma 18, modificato durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, assegna un contributo straordinario di 2 milioni di euro per il 2008, 8 milioni per il 2009 e 10 milioni per il 2010 (nel testo approvato dal Senato era previsto un contributo di 2 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) al Fondo per la produzione, distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche operanti nell’ambito cinematografico.

 

Art. 13.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica).

L’articolo 13, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio alle lettere a) e c) del comma 1,interviene sulla disciplina relativa all’attestazione dell’Indicatore della Situazione Economia Equivalente(c.d. ISEE). In particolare, si prevede, per la gestione del Sistema informativo dell’ISEE affidata all’I.N.P.S., che l’Istituto, per l’alimentazione del sistema stesso, possa stipulare apposite convenzioni con i centri di assistenza fiscale incaricati della trasmissione delle dichiarazioni fiscali in via telematica.

 

Art. 14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento, ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).

Il comma 1 dell’articolo 14, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano. Alternativamente, è anche previsto il ricorso alla mobilità di personale in servizio.

Il comma 2, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone una serie di autorizzazioni di spesa finalizzate ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali; le assunzioni in questione riguardano quindi il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l’amministrazione penitenziaria, il Corpo forestale dello Stato, il ruolo degli Ispettori del lavoro, le Agenzie delle dogane.

Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della propria dotazione organica.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2008 per il potenziamento dell’attività dell’Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all’interno della pubblica amministrazione, di cui all’articolo 1 della L. 3/2003.

Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa per il triennio 2008-2010 a favore del Ministero dell’interno, da utilizzare per il rafforzamento dell’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

Il comma 5 istituisce un fondo per le spese di funzionamento della Guardia di Finanza.

Il comma 6 riduce le sezioni della Commissione tributaria centrale. In base alle modifiche apportate nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio i componenti delle sezioni sono applicati su domanda da presentare al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008; in difetto di domande, il predetto Consiglio provvede alla nomina d’ufficio entro il 31 marzo 2008.

Inoltre, la presidenza di sezione è assunta da un componente della Commissione tributaria centrale nel caso in cui lo stesso sia assegnato ad una delle sezioni aventi sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.

I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 636 del 1972, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni della Commissione tributaria centrale incardinate presso le Commissioni tributarie regionali e presso le Commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano. Infine, i componenti ed il personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede non hanno diritto al trattamento di missione.

Il comma 7 interviene sul regime dei processi tributari pendenti e il comma 8 prevede disposizioni di attuazione. Il comma 9 autorizza relative spese.

Il comma 10 autorizza l’assunzione, entro un determinato limite di spesa, di magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati e procuratori dello Stato.

Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.

Infine, il comma 12 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità previste dalla disciplina in materia di distacco di cui al D.Lgs. 276 del 2003.

I commi da 12-bis a 12-duodecies sono stati introdotti nel corso dell’esame in V Commissione bilancio. In particolare:

-   il comma 12-bis, operain materia di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio. Si prevede che gli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 – escluse le somme destinate agli incentivi per il personale – dalle società consorziate ovvero partecipate dal Ministero dell’economia e dalle Agenzie fiscali, siano utilizzati per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria;

-   i commi 12-ter – 12-sexies dispongono norme per il potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. In particolare, si prevede che possano essere conferiti nell’ambito del MEF, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale, a persone estranee alla P.A. di comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Peraltro, a fronte del conferimento di ciascun incarico vengono resi indisponibili 2 posti di dirigente di 2a fascia (comma 12-ter). Inoltre, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere attività di controllo e di accertamento, con il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali (ex art. 71 del D. Lgs. n. 300/99) (comma 12-quater); la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet assume analoga efficacia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, si prevedono inoltre criteri di miglioramento per la strutturazione dei predetti siti (comma 12-quinquies). Si prevede altresì che gli stanziamenti degli oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali siano quantificati, per ciascun triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 (comma 12-sexies);

-   i commi 12-septies – 12-decies, recano norme in materia di memorizzazione su supporto elettronico della cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. In particolare, i soggetti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi mediante apparecchi di distribuzione automatica, sono tenuti a memorizzare le operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio (comma 12-septies); sono demandate ad un provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate le modalità di memorizzazione delle singole operazioni e i criteri per la trasmissione in via telematica e con esso sono stabilite ulteriori modalità e criteri di memorizzazione delle operazioni, anche avvalendosi dell’attività di accertamento della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (comma 12-octies); si stabilisce che le predette disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2009 mentre, per gli apparecchi già immessi a tale data, si applicano dal 30 luglio 2009 (comma 12-novies); infine, si dispone che l’Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza siano incaricate, a partire dal 1° gennaio 2008, ad effettuare accertamenti nei confronti dei predetti commercianti al minuto (comma 12-decies).

 

Art. 15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).

L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.

Nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio sono state apportate alcune modifiche relative alla società incaricata della predetta gestione del credito, le quali chiariscono che tale società supporta l’ufficio competente nella quantificazione del credito.

Inoltre, è stato aggiunto il comma 7-bis in materia applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). In particolare, alla lettera a), si modificano le disposizioni del comma 119, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), chiarendo che i soggetti interessati dalla norma sono le società per azioni residenti nel territorio dello Stato ai fini fiscali (numero 1)); inoltre, tale regime è esteso alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo in mercati regolamentati italiani, ma altresì di uno degli Stati dell’UE (numero 2)); si chiarisce che i requisiti richiesti dalla norma debbano essere posseduti al momento dell’esercizio dell’opzione al regime speciale (numero 3)), considerando peraltro che il numero 4) incrementa dall’1 al 2 per cento la soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili dei soci le cui partecipazioni devono figurare per almeno il 35% ai fini dell’applicazione del regime speciale opzionale previsto per le SIIQ.

La lettera b) del comma 7-bis in esame novella il comma 134, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo che la ritenuta dell’imposta sostitutiva sugli utili sia operata dai depositari dei titoli delle SIIQ aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titolo S.p.A. La lettera c) aggiunge infine il comma 134-bis alla predetta legge finanziaria per il 2007, consentendo l’operatività della ritenuta sui dividendi, che in caso contrario non sarebbe applicabile.

 


TITOLO III

INTERVENTI SULLE MISSIONI

CAPO I

MISSIONE 1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Art. 16
(Indennità membri Parlamento)

L’articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare, per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998, che prevede l’adeguamento automatico annuale delle retribuzioni del personale pubblico c.d. “non contrattualizzato” agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale.

 

Art. 17.
(Norme sulla formazione e composizione del Governo).

L’articolo 17, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, al comma 1 dispone che, a partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della legge finanziaria 2008, il numero dei ministeri sia quello (di dodici) fissato dal D.Lgs. 300/1999 nella sua originaria formulazione. Si dispone parimenti che la prossima compagine governativa non possa superare in totale le 60 unità, e che sia composta in coerenza con il principio di pari opportunità tra i generi di cui all’art. 51, primo comma, della Costituzione.

Il comma 2 abroga con la medesima decorrenza le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri disposta dal comma 1, ad eccezione di talune disposizioni del D.L. 181/2006, concernenti, tra l’altro, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze in materia di politiche di sviluppo e di coesione, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate; e il trasferimento della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

In virtù delle modifiche apportate dalla Commissione bilancio, soltanto il numero dei Ministeri (e non anche il relativo riparto di attribuzioni, come previsto nel testo originario) sarà fissato in conformità al D.Lgs. 300/1999, e l’abrogazione di cui al comma 2 non travolgerà integralmente i D.L. 217/2001 e 181/2006 (che hanno modificato il citato D.Lgs. 300/1999 portando il numero previsto dei ministeri da 12 a 18), ma le sole parti incompatibili con la disposta riduzione.

 

 

Art. 18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).

L’articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.

 

Capo II.

MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI

 

Art. 19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).

L’articolo 19, comma 1, disciplina il patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con riferimento al triennio 2008-2010. novellando ed integrando le disposizioni recate dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.

In sostanza, per il triennio 2008-2010, viene confermata in larga parte la disciplina vigente del patto di stabilità interno, finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.

In particolare, come già previsto per il 2007, anche per il triennio 2008-2010, ciascun ente determina la misura del proprio concorso alla manovra complessiva mediante l’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti che presentino una media negativa.

La principale innovazione al riguardo riguarda gli enti locali che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Con la lettera d) del comma 1 viene infatti introdotto il comma 679-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che azzera per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra sia per le province che per i comuni che, ai sensi della procedura di cui ai commi 678-679, presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. In particolare, per tali enti, la norma prevede che gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.

Per quanto concerne il computo del saldo finanziario che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010, la lettera e) - che sostituisce il comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno – introduce il criterio della competenza mista, in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale sono contabilizzate in termini di cassa.

A seguito delle modifiche approvate dalla Commissione bilancio alle lettere d) ed e), è stato aggiunto un periodo sia comma 679-bis che al comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno, con il quale si prevede che per il solo 2008, che gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.

Analogamente, la lettera f) che modifica il comma 683 della legge n. 296/2006, relativo ai criteri contabili per il computo del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007-2010 nonché di quello medio del triennio 2003-2005, introduce il criterio della competenza mista per il calcolo del saldo finanziario degli anni 2008, 2009 e 2010.

La lettera e) provvede altresì ad introdurre il comma 681-bis, che prevede una riduzione degli obiettivi programmatici in favore degli enti che presentano una media positiva del saldo di cassa del periodo 2003-2005, qualora essi presentino nel medesimo triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare superiore al 15 per cento della media delle entrate finali (considerate al netto delle riscossioni di crediti), a condizione che tali entrate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare non siano state utilizzate nel triennio considerato per l’estinzione anticipata dei prestiti.

La lettera g), che sostituisce il comma 684 della legge n. 296/2006, fa decorrere dal 2008 le nuove regole sulla definizione del bilancio di previsione degli enti soggetti al patto di stabilità interno in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere. In particolare, stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.

La lettera h) che sostituisce il comma 685 della legge n. 296/2006, conferma le procedure introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno, per quanto concerne le il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. E’ peraltro previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.

La lettera i), che introduce il comma 685-bis alla legge n. 296/2006, prevede l’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province.

Il comma 2 dell’articolo 19 consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.

 

Art. 20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali).

L’articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l’altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza e che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, l’articolo è stato sostituito, modificandone in parte il contenuto. In particolare, la nuova formulazione del comma 2 prevede che il Ministero dell’economia e finanze verifichi la conformità dei contratti alle indicazioni recate dal decreto del MEF, sopprimendo il riferimento più generale ai modelli di contratto che secondo il testo originario avrebbe dovuto delineare lo stesso Ministero. Al comma 3 si stabilisce inoltre che l’ente pubblico territoriale deve evidenziare gli impegni finanziari derivanti dal contratto in apposita nota allegata al bilancio. Al comma 4 si stabilisce che la violazione delle norme introdotte dall’articolo va comunicata alla Corte dei conti.

 

Art. 21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).

L’articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.

 

Art. 22.
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati).

L’articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

 

Art. 23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio).

L’articolo 23 conferma per l’anno 2008 l’applicazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti.

Art. 24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).

Il comma 1 dell’articolo 24 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2008.

Il comma 2 conferma, per l’anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,esclude la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di ICI ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, per le costruzioni strumentali destinate alla trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni relative ai maggiori introiti a favore della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. In particolare, si prevede che, in sede di prima applicazione della norma di attuazione dello Statuto speciale di cui al comma 4 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 137/2007 in materia di regolazioni finanziaria tra lo Stato e la suddetta regione, per gli esercizi finanziari 2008 e 2009, i relativi maggiori introiti a favore del bilancio di tale regione non potranno superare rispettivamente gli importi di 20 milioni e di 30 milioni di euro. A partire dal 2010, i maggiori introiti rispetto all’importo da corrispondere per il 2009 verranno riconosciuti soltanto a seguito di contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla regione.

Il comma 3 abroga il comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (peraltro già dichiarato incostituzionale) che aveva istituito il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e, conseguentemente, sopprime l’autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 11.

Il comma 4 aggiunge un nuovo art. 20.1.1 al D.Lgs. 507/1993. Il comma 1 del nuovo articolo consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1° gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993.

Il comma 5, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, consente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, l’utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (testo unico in materia edilizia) per una quota non superiore al 50% per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che l’articolo 6, comma 3 della legge n. 488/1999, trovi applicazione dal 1 gennaio 2007. Tale norma istituisce il fondo per il contenimento delle tariffe presso il Ministero dell’interno, alimentandolo con le risorse derivanti dalle entrate IVA per prestazioni di servizi non commerciali per cui è previsto il pagamento di una tariffa, affidate dagli enti locali a soggetti esterni all’amministrazione. Gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008 una certificazione relativa alle precedenti disposizioni. Rimane ferma la validità delle certificazioni che sono state già prodotte.

il comma 5–ter,introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’articolo 1, comma 703 della legge finanziaria 2007, diminuendo dal 30 al 25 per cento la percentuale della popolazione ultrasessantacinquenne residente nei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti rispetto alla popolazione complessiva, quale requisito per beneficiare dei contributi disposti dal citato comma 703, per interventi di natura sociale e socio assistenziale.

Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, destina ai comuni una quota del fondo ordinario, fino a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, ai fini dell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Il comma 5-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che gli enti locali possano istituire mediante convenzione uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

Il comma 5-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, novella l’art. 187, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico enti locali) prevedendo la possibilità di utilizzo da parte degli enti locali dell’avanzo di amministrazione anche per l’estinzione anticipata di prestiti.

Ilcomma 5-septies, nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che le somme residuanti ai comuni, inerenti i contributi per danni subiti dai privati per l’alluvione del novembre 1994, permangano nella disponibilità dei medesimi enti locali per essere destinate al finanziamento di spese di investimento.

Il comma 5-octies prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani, fermo restando il vincolo di destinazione per le domande di acquisto regolarmente presentate entro i termini e per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi.

 

Art. 25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).

L’articolo 25, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, riforma la disciplina relativa alle comunità montane, al fine della loro razionalizzazione e del contenimento dei costi. La formulazione risultante dall’esame in sede referente affida alle regioni il compito di provvedere con legge al riordino delle comunità montane, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, previo parere dei consigli delle autonomie locali. A regime, il riordino deve comportare, in ciascuna regione, la riduzione della spesa corrente per il finanziamento delle comunità montane per un importo pari ad un terzo della quota loro destinata del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti locali. Contestualmente la dotazione del Fondo medesimo viene ridotta di 33,4 milioni di euro per il 2008 e di 66,8 milioni a decorrere dal 2009. Il risparmio deve essere conseguito attraverso la riduzione del numero complessivo delle comunità e dalla riduzione del numero dei componenti e delle indennità loro spettanti.

È introdotta, inoltre, una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia delle regioni: essa prevede la soppressione automatica delle comunità montane che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e quelle costituite da meno di 5 comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle comunità. Le disposizioni sostitutive si applicano dopo l’accertamento dell’entità effettiva del risparmio da effettuarsi entro il 31 luglio 2008. In caso di eventuale soppressione di comunità montane, le regioni disciplinano gli effetti giuridici conseguenti.

 


Art. 26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).

L’articolo 26, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica in più parti il Testo unico sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), con l’intento di contenere i costi per la rappresentanza degli enti locali.

Il comma 1 riduce il tetto massimo di assessori (comunali e provinciali) da 16 a 12 nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, in quelli che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia e nelle province con popolazione residente superiore a 1.400.000 abitanti. La disposizione entra in vigore dalle prossime elezioni amministrative.

Il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane). Inoltre, sono interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali (consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, consiglieri delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, componenti degli organi di decentramento, che non siano presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane) gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.

Il comma 3 riduce da un terzo a un quarto dell’indennità del sindaco o del presidente dell’organo rappresentativo dell’ente locale, il gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; elimina la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti; riduce il tetto massimo delle indennità del presidente e degli assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane (non oltre il 50% della, misura prevista per un singolo comune di eguale popolazione o di popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana; elimina la facoltà per gli organi degli enti locali di adeguare gli importi dei gettoni di presenza e riduce la possibilità di incremento dell’indennità unicamente ai sindaci, i presidenti di provincia e gli assessori (con delibera della giunta) e ai presidenti delle assemblee (con delibera del consiglio).

Il comma 4 sopprime la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza; stabilisce inoltre che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; dispone infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.

Il comma 5 sostituisce l’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio.

Il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL., e sanziona la permanenza di “adesioni multiple” oltre il 1° aprile 2008 con la nullità di ogni atto adottato dalla forma associativa o attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato; la disposizione non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori.

Il comma 6-bis modifica i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto ai 100.000 attuali) e possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà è ora prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.

Il comma 7 stabilisce che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale; tale organo viene comunque mantenuto per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989. Sopprime inoltre il gettone di presenza che viene attualmente corrisposto ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, mantenendo invece il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.

Il comma 8 reca le disposizioni di rilievo finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 1 a 6.

il comma 8-bis prevede che entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell’economia e finanze quantifichi l’ammontare della riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008; disponendo l’adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l’eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi previste dall’articolo

 

Art. 27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni).

I commi 1 e 2 dell’articolo 27 recano una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine di eliminarne le duplicazioni. Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.

I commi da 2-bis a 2-quinquies, introdotti durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, dettano disposizioni sulla riduzione dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi ovvero sulla soppressione dei consorzi di bonifica e miglioramento fondiario di cui al Capo I del titolo V del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

Il comma 3 impone alle regioni di procedere, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa.

A tal fine lo stesso comma indica quali criteri generali da seguire la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ATO ai fini dell’attribuzione delle funzioni alle province oppure ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso, nonché la destinazione delle economie permanenti realizzate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la proroga al 31 dicembre 2008 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti recata dall’art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003, da ultimo differita al 31 dicembre 2007 dall’art. 1, comma 184, lett. c) della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007). La proroga riguarda, in particolare:

-   il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;

-   il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;

-           il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.

 

Art. 27-bis
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide)

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica, al comma 1, lett.a), l’articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 30 dicembre 2003, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico (T.U.D.P). Tale disposizione disciplina la remunerazione delle somme giacenti sul conto corrente presso la Banca d’Italia, denominato “disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria”, prevedendo che sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponda un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. In virtù della modifica apportata dall’articolo, si prevede che la remunerazione di cui sopra non si applichi alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell’ambito degli scambi di informazione sui flussi di cassa tra Ministero dell’economia e finanze e Banca d’Italia. Inoltre, ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsione, si demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la definizione, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, delle modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti.

La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 6 dell’articolo 5 del citato Testo Unico, estendendo il divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari previsto per il predetto Conto disponibilità anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari”.

La successiva lettera c) aggiunge il comma 6-bis, prevedendo che ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applichino le medesime disposizioni in materia di inapplicabilità di misure cautelari di cui al suddetto comma 6.

La lettera d), infine, abroga i commi 7 e 9 dello stesso articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro.


Art. 28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).

L’articolo 28, comma 1, reca una autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a favore del Fondo nazionale per la montagna.

I commi da 2 a 4 istituiscono e disciplinano, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali - il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, volto a finanziare interventi specifici nei settori dell’energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, nonché a favorire la competitività delle imprese insulari; si assegna priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete “Natura 2000”, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale.

Il comma 4 bis, introdotto dalla V Commissione Bilancio, prevede l’integrazione per 10 milioni per il 2008, 5 milioni per il 2009 e 5 milioni per il 2010, del fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.

Il comma 4-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, contiene una norma interpretativa dell’art. 1, comma 1282, della legge n. 296/2007 (finanziaria 2007), per quanto riguarda la determinazione delle risorse da trasferire all’Ente Italiano Montagna (EIM), istituito dalla medesima legge finanziaria 2007 in sostituzione dell’istituto nazionale per la montagna (IMONT).

 

Art. 29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).

L’articolo 29, volto a dare attuazione ai piani di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali, stabilisce un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.

Il comma 2, tra l’altro, sancisce l’obbligo delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni erogate dallo Stato.

Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca l’abrogazione dell’articolo 7 del DL n. 61/2007 che ha introdotto una disciplina derogatoria, rispetto a quella prevista dall’art. 238 del d.lgs. n. 152/2006 (cd. codice ambientale), relativa alla tariffa rifiuti nella regione Campania.

 

 

Art. 30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006).

L’articolo 30 prevede che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero ad una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive. Tali agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

 

Art. 30-bis.
(Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge n. 266 del 2005).

L’articolo 30-bis interviene sull’applicazione della disciplina del federalismo fiscale recata dalla legge finanziaria per il 2006, in relazione al D.Lgs. 56/2000, in particolare sui criteri di ripartizione delle somme dovute alle regioni ai fini della perequazione. Il comma 1 riproduce sostanzialmente la disposizione recata dal decreto-legge n. 223/2007 (pubblicato nella GU n. 279 del 30/11/2007), secondo cui le ripartizioni del fondo perequativo possano essere effettuate sulle base “di uno specifico accordo stipulato tra le regioni”, quando non sia possibile rispettare la formula di ripartizione scritta nell’allegato “A” del decreto legislativo n. 56. Il comma 2 estende questa possibilità anche alle ripartizioni relative agli anni 2005 e 2006, sulle quali peraltro si è già espressa positivamente la Conferenza Stato-regioni.

 

Capo III.

MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO

 

Art. 31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all'estero).

L’articolo 31 reca norme per la razionalizzazione nell’impiego del personale presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri – proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 1-5). Il comma 6 autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine e della cultura dell’Italia all’estero, la spesa di 19 milioni di euro per il 2008, nonché di 1 milione per il 2009 e 1 milione per il 2010.

Durante l’esame presso la Commissione Bilancio della Camera sono stati introdotti i commi 6-bis e 6-ter, il primo dei quali autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 per l’allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all’estero.

Il comma 6-ter autorizza invece la spesa di 400.000 euro, con decorrenza dal 2008, per interventi a favore dei cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero, coordinati dall’Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri.

Il comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,al fine di assicurare l’adempimento degli impegni conseguenti alla partecipazione ai fori internazionali, autorizza il Ministero degli affari esteri a procedere, per gli anni 2008 e 2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche per il personale in regime di diritto pubblico, nell’ambito del contingente di cui all’art. 1, comma 526 della legge finanziaria 2007 (relativo alla stabilizzazione del personale di pubbliche amministrazioni per gli anni 2008 e 2009).

 

Art. 32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom ed altri adempimenti internazionali).

L’articolo 32 reca vari interventi correlati ad adempimenti internazionali dell’Italia.

Il comma 1 è volto ad assicurare copertura finanziaria – per 30 milioni di euro per l’anno 2008 - alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009.

Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio, prevede che la somma di 30 milioni di cui al comma precedente possa essere in parte utilizzata nel quadro di un programma stabilito d’intesa con la Regione Sardegna, allo scopo di realizzare, specialmente nel territorio del Comune di La Maddalena, infrastrutture sociali e servizi civili, avendo di mira l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e ambientale, nonché a favore della cooperazione euromediterranea.

Il comma 2, è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell’IVA, nonché la risorsa istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).

Il comma 2-bis, introdotto dalla Commissione Bilancio, incrementa di 500.000 euro, a decorrere dal 2008, il contributo a favore della TWAS (Accademia delle scienze del Terzo Mondo), previsto nella misura di 2.325.000 euro annui, a decorrere dal 2005, dall’art. 3 della legge 10 gennaio 2004 (di ratifica dell’Accordo con l’UNESCO concernente la TWAS). L’incremento del contributo è finalizzato in particolare al sostegno dell’iniziativa denominata Inter Academy Medical Panel (IAMP).

Il comma 2-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione, autorizza la spesa di 2 milioni per il 2008, di 5 milioni per il 2009 e di 6 milioni per il 2010, al fine di consentire la partecipazione italiana all’Expo di Shangai del 2010, già in precedenza finanziata e regolamentata dai commi 951-962 dell’art. unico della legge finanziaria per il 2007.

 

Art. 33.
(Collettività italiane all'estero).

L’articolo 33 autorizza una spesa di 14 milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo particolare, la Conferenza dei giovani italiani nel mondo e il Museo dell’emigrazione italiana. Si prevedono, altresì, iniziative volte alla valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all’estero e misure necessarie per il rafforzamento e la riorganizzazione della rete consolare.

 

Capo IV.

MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO

 

Art. 34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).

L’articolo 34, comma 1, incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 mln euro. Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro. Si tratta degli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296

Il comma 2 dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo.

Il comma 3 quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008.

I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevedono l’istituzione presso il Ministero dell’ambiente del Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale, alle dipendenze funzionali del medesimo Ministro dell’ambiente e con la funzione di concorrere all’attività di repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Il comma 4-ter precisa che dall’istituzione del Nucleo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che si dovrà provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il comma 4-quater consente di effettuare anche nel 2008 gli arruolamenti autorizzati per il 2007 dall’art. 1, comma 574, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007).

 

Art. 35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).

L’articolo 35 autorizza, al comma 1, la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico. La norma è finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi, e a tale scopo individua il relativo ambito di applicazione. Per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione, si è precisato che quest’ultimo ricomprende il solo personale italiano militare e civile.

Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi delle leggi vigenti, da attuarsi mediante l’adozione di apposito regolamento.

Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007, è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Capo V.

MISSIONE 6 - GIUSTIZIA

 

Art. 36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica).

L’articolo 36, comma 1, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte d’appello, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.

Il comma 2, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.

 

Art. 37.
(Misure in favore della giustizia minorile).

L'articolo 37 riconosce l'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile (comma 1) e, a tal fine, autorizza uno stanziamento di 307.000 euro per il Ministero della giustizia (comma 2).

 

Art. 37-bis
(Norme per il finanziamento all’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG).

L’articolo 37-bis dispone un aumento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilancio presso il registro delle imprese al fine di finanziare, con il maggiore gettito che ne consegue, l’Organismo italiano di contabilità (OIC). La misura della maggiorazione è determinata dal Collegio dei Fondatori dell’OIC in base al fabbisogno annuale dell’organismo medesimo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la misura della maggiorazione in base alle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’OIC nonché le modalità di corresponsione delle somme all’OIC tramite il sistema camerale. L’OIC stabilisce la quota del finanziamento ottenuto da destinare all’IASB e all’EFRAG.

 

Capo VI.

MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

 

Art. 38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

L’articolo 38, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che, dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici. In virtù di un emendamento approvato in sede referente, la disposizione si applica anche al personale dei corpi di polizia assegnato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ove superi il contingente appositamente fissato con D.P.C.M.

 


Art. 39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).

L’articolo 39, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce per il 2008, presso il Ministero dell'Interno, un unico Fondo (in luogo di due distinti Fondi più un ulteriore stanziamento volto ad evitare limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario nella Polizia di Stato) per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico nonché per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 200 milioni di euro, di cui 40 milioni per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire tramite uno o più decreti del ministro dell’interno, di concerto con il ministri dell’economia, della difesa e della giustizia. Dallo stanziamento sono escluse le spese per il personale e quelle per il ripianamento delle posizioni debitorie.

 

Art. 40.
(Sicurezza della navigazione).

L'articolo 40 prevede stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.

 

Art. 41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica).

L’articolo 41 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2006 di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.

Per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame presso la V Commissione, le disposizioni sono estese anche al personale licenziato in seguito alla riorganizzazione delle basi militari sopraindicate.

 

Art. 41-bis
(Istituzione del Fondo per la legalità).

L’articolo 41-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce presso il Ministero dell’interno un fondo, denominato Fondo per la legalità e alimentato dai proventi dei beni mobili e dalle somme confiscate a titolo di misura di prevenzione patrimoniale antimafia; il fondo è finalizzato a rafforzare la legalità e migliorare le condizioni di vita in territori colpiti da criminalità organizzata di tipo mafioso, e concorre a finanziare progetti di potenziamento delle risorse e delle strutture delle Forze di polizia, di prevenzione e recupero di condizioni di disagio e emarginazione, di risanamento di quartieri urbani degradati, di recupero e realizzazione di strutture pubbliche e di diffusione della cultura della legalità.

 

Art. 41-ter.
(Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere).

L’articolo 41-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’art. 5, co. 3 e 4, e l’art. 3, commi 1 e 2, della L. 206/2004 prevedono a favore delle vittime del terrorismo.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:

§      la concessione a decorrere dal 1° gennaio 2008 a favore di chi abbia subito un’invalidità permanente non inferiore al 25 per cento e dei superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni di uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di importo pari a 1.033 euro, soggetto a perequazione automatica;

§      l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio di due annualità della pensione di reversibilità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità; il beneficio in questione è limitato al coniuge ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori. ai fratelli e alle sorelle se conviventi e a carico;

§       l’attribuzione a favore di coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;

§       l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo.

 

Art. 41-quater
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice).

L’articolo 41-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla L. 206/2004.

In particolare, la lettera a), modificando l’art. 4 della legge n. 206/2004, stabilisceche la misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa sia pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, come allo stato previsto.

La lettera b), che modifica l’art. 5 della legge n. 206/2004, prevede che a decorrere dal 26 agosto 2004 l’assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall’art. 2 della L. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi.

La lettera c), che modifica l’art. 6 della legge n. 206/2004, detta norme sulle procedure da seguire per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute alle vittime del terrorismo dalla legislazione anteriore alla L. 206/2004, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione di nuovi criteri per effettuare tale valutazione.

La lettera d), che modifica l’art. 9 della legge n. 206/2004, prevede che l’erogazione dei medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale.

Le lettere e) e f) recano norme volte ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 anche agli eventi terroristici accaduti all’estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Il termine del 1961 è attualmente previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 206 esclusivamente per i fatti accaduti in Italia, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15, prevede la corresponsione dei benefici per i cittadini italiani coinvolti in attentati all’estero avvenuti a partire dal 2003. La lett. f) esclude che gli oneri derivanti da tale estensione gravino sulla norma di copertura generale della L. 206.

 

Capo VII.

MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE

 

Art. 42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997).

L’articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria, nonché la proroga di alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000.

Il comma 1 prevede che:

a)  alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni Marche ed Umbria completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza stesso;

b)  venga esteso al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall’ordinanza n. 2668/1997, che il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge n. 6 del 1998 proroga, invece, fino alla fine dello stato di emergenza;

c)  vengano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000;

i contributi concessi ai comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998 vengano quantificati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e siano assegnati annualmente - per il quinquennio per il periodo 2018-2012, - con un meccanismo progressivo di riduzione per ciascun anno del quinquennio. Tali disposizioni vengono introdotte aggiungendo un comma 6 all’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998.

e)  per il 2008-2012, le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici vengano determinate in 17 milioni di euro e siano erogate annualmente attraverso un meccanismo di riduzione per ciascun anno del citato quinquennio. Tale disposizione viene introdotta aggiungendo un periodo finale al comma 14 dell’art. 14 del decreto legge n. 6 del 1998;

f)   le risorse giacenti nelle contabilità speciali accreditate ai Commissari delegati affluiscano nelle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle regioni e vengano utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare. Nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, è stato inserito anche un comma 5-ter all’art. 15 del decreto legge n. 6 del 1998 che prevede che alla cessazione dello stato d’emergenza, le regioni Umbria e Marche, vengano autorizzate, per la prosecuzione ed il completamento del programma di interventi, a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile viene autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

Il comma 2 individua il limite finanziario di intervento per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) con l’utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità speciali. Nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, è stata espunta l’individuazione degli oneri per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) .

Il comma 3 prevede, infine, la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione debitoria. In seguito ad alcune modifiche apportate durante l’esame in sede referente, è stato incrementato da 47 a 50 milioni di euro il limite complessivo ai fini della definizione con D.P.C.M. delle modalità applicative della disposizione.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, consente agli enti non commerciali - di cui all’articolo 1, comma 255 della legge finanziaria 2005, -cioè gli enti operanti nel settore della sanità privata e in situazione di crisi aziendale, aventi una sede operativa nei territori colpiti da calamità naturali situati in Molise, Sicilia e Puglia - destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, di definire in maniera automatica la propria posizione, relativamente agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l’intera somma dovuta come capitale, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotta del 30 percento, in due rate di uguale ammontare, versate, la prima entro il 20 gennaio 2008, la seconda entro il 30 settembre. Il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza del beneficio di cui al comma in esame.

Il comma 3-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, dispone che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provveda al monitoraggio degli oneri recati dal comma precedente, informandone il Ministero dell’economia e finanze, anche ai fini dell’adozione, secondo quanto previsto dalla disciplina contabilistica, dei provvedimenti correttivi necessari. Eventuali decreti emananti prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure in questione dovranno essere tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative

Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio, autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi stessi.

Il comma 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, proroga al 31 dicembre 2008 il termine per l’applicazione delle misure agevolative a favore dei territori di Umbria e Marche colpiti da eventi sismici del 1997 e per le zone ad elevato rischio sismico.

Il comma 3-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, autorizza un contributo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, per la realizzazione di interventi urgenti per le infrastrutture, di ristoro dei danni e volti alla riduzione del rischio idrogeologico nei territori colpiti dai gravi fenomeni atmosferici nei giorni 6 e 7 ottobre 2007 ed il cui stato di emergenza è stato dichiarato con DPCM 12 ottobre 2007. La disposizione precisa che i territori interessati dal contributo sono esclusivamente quelli della provincia di Teramo.

Il comma 3-septies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, autorizza un contributo straordinario di 15 milioni di euro per il 2008, per la realizzazione di interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eventi alluvionali nel 2007 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2007, n. 3261.

Il comma 3-octies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, autorizza un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, per gli interventi di ricostruzione nelle regioni della Basilicata e della Campania colpite dagli eventi sismici del 1980-1981, che si aggiunge al contributo disposto dall’art. 1, comma 1013 della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007). La disposizione demanda ad un successivo DPCM la definizione dei criteri e delle modalità di ripartizione tra le due regioni interessate.

Il comma 3-novies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, prevede cheil recupero dei tributi e contributi relativamente alle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002, nonché alle zone interessate dai fenomeni eruttivi dell'Etna e dagli eventi sismici nel territorio della provincia di Catania, verificatisi nel mese di ottobre 2002 (di cui, rispettivamente ai commi 1008 e 1011 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, L.n. 296/2006), avvenga entro i limiti di sequestro e pignoramento indicati dall’articolo 2 del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.

Il comma 3-decies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, intervenendo sui decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 14 novembre 2002, dispone l’estensione del beneficio della sospensione dei termini per gli adempimenti ed i versamenti tributari, disposti in favore dei soggetti - anche in qualità di sostituti d’imposta - aventi la residenza (nella data indicata dai citati decreti) in talune zone colpite da eventi sismici o eruttivi nell’anno 2002 (individuate dagli stessi D.M.), anche a coloro che nel medesimo periodo avessero “sede operativa” nelle indicate zone.

I commi 3-undecies e 3-duodecies,introdotti nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, provvedono a modificare rispettivamente i commi 7 e 8 dell’articolo 41 della L. 289/2002 (legge finanziaria 2003), recanti norme in materia di trattamento straordinario d’integrazione salariale in favore dei lavoratori licenziati da enti non commerciali, con un organico superiore alle 2.000 unità lavorative, operanti nel settore della sanità privata ed in situazione di crisi aziendale in seguito a processi di riconversione e ristrutturazione. Le modifiche riguardano sostanzialmente l’entità del trattamento in oggetto, il periodo temporale di applicazione del medesimo trattamento, il limite massimo di unità lavorative che ne possono fruire.

 

Art. 42-bis
(Interventi a favore di zone colpiti da eccezionali eventi alluvionali)

L’articolo 42-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, istituisce un Fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010, per la realizzazione di opere infrastrutturali da realizzarsi nella provincia di Teramo, a seguito degli eventi atmosferici eccezionali verificatesi nel mese di ottobre 2007.

 

Capo VIII

MISSIONE 9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

 

Art. 43.
(Pesca e vittime del mare).

Nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio è stato soppresso il comma 1, recante disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiartati incompatibili con l’ordinamento comunitario.

Il comma 2, estende l’ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca.

Il comma 2-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, stabilisce che le risorse disponibili sul Fondo centrale per il credito peschereccio siano utilizzate dall’ISMEA per la concessione di garanzie al sistema creditizio destinate ad agevolare l’accesso al mercato dei capitali da parte delle imprese della pesca.

 

Art. 44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia).

L’articolo 44 determina la dotazione per l’esercizio 2008 del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera..


Art. 45.
(Rafforzamento della filiera agroenergetica).

L’articolo 45, con una novella al comma 1112 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge alle misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

 

Art. 46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).

L'articolo 46 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione degli interventi nelsettore dell'apicoltura previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.

 

Art. 47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna).

L’articolo 47 istituisce una Commissione cui è attribuito il compito di presentare entro il 31 luglio 2008 delle proposte per la ristrutturazione dei debiti che le aziende agricole sarde hanno contratto con il sistema creditizio in forza di aiuti concessi e in seguito dichiarati illegittimi. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

 

Art. 48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione della Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare).

L’articolo 48 introduce misure volte ad assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori; il comma 6-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza l’erogazione di un contributo annuale di 2,5 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 1,5 milioni di euro per il 2010 per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede in Foggia.

 


Art. 49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).

L'articolo 49 dispone in merito ai finanziamenti per le opere previste dal piano irriguo nazionale, riservando una quota delle risorse assegnate dalla L. 296/06 (Finanziaria 2007), alle attività di progettazione, ed accorpando in una unica partita finanziaria, a decorrere dal 2011, le tre autorizzazioni di spesa originate dalle leggi n. 350/03 e n. 266/2005.

 

Art. 49-bis
(Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale

L’articolo 49-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, prevede che le cooperative ed i loro consorzi che esercitino prevalentemente nei comuni montani le loro attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possano ricevere in affidamento diretto dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e per un importo non superiore a 190.000 euro per anno, lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell’ambiente e del paesaggio – quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo – nonché servizi tecnici attinenti alla realizzazione di tali opere. Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricola.

 

Art. 49-ter
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola)

L’articolo 49-ter, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza la spesa di 50 milioni di euro per il 2008 per laconcessione diaiuti alle aziende viticole siciliane colpite nel corso del 2007 dalla peronospera (plasmopora fungina).

 

Capo IX.

MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

 

Art. 50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)

L’articolo 50, con i commi 1 e 2, si propone di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.

I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, introdotti nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio della Camera, sono volti a promuovere l’uso dei biocarburanti da autotrazione, prevedendo:

-          che nell’ambito del contingente di biodiesel ad accisa ridotta (250.000 tonnellate annue per il periodo 2007-2010), la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante , benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente (per il 2008 la quota resta fissata invece al 2%);

-          che al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali (previsti dalla normativa comunitaria) per gli anni successivi al 2009 tale quota può essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale;

-          che l’agevolazione per il biodiesel consistente nella riduzione dell’accisa (entro il limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate per il periodo 2007-2010) riguardi (oltre al biodiesel miscelato “con il gasolio”, come attualmente previsto) anche il biodiesel miscelato “con oli combustibili, in qualsiasi percentuale”.

 

 

Art. 51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica).

L’articolo 51, al comma 1 attribuisce, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del cd. "costo evitato" di combustibile, di cui al provvedimento del CIP n. 6/1992, tenuto conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.

Il comma 2 prevede che il fondo ex art. 11-bis D.L. 35/2005, concernente il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti, sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non è più richiesto il parere parlamentare sul provvedimento di erogazione delle risorse del fondo.

 

Art. 52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili).

L’articolo 52 introduce una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. La disposizione, in particolare, prevede due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.

 

Art. 53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili).

L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.

 

Art. 53-bis.
(Misure per il contenimento delle emissioni di CO2).

L’articolo 53-bis, introdotto dalla Commissione bilancio,al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze -- a decorrere dal 2008 - il “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” volto a finanziare campagne informative riguardanti le misure per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica, che si dovranno informare a criteri dettati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e che riguarderanno, in particolare, la progressiva sostituzione delle lampadine incandescenti, il miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione, la sensibilizzazione degli utenti allo spegnimento degli elettrodomestici non utilizzati. Il comma introduce, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3, anche all’interno di apparati.

Il comma 2 proibisce,a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’ importazione, la distribuzione e la vendita , su tutto il territorio nazionale, delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di completa interruzione del collegamento alla rete elettrica.

 

Art. 54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili).

L’articolo 54 puntualizza i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.

 


Art. 55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili).

L’articolo 55 regola le funzioni dello Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisca con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della quota minima di incremento dell’energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l’obiettivo fissato a livello comunitario del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, facendo salvo il potere sostitutivo statale nei confronti delle regioni inadempienti.

 

Art. 56.
(Impianti fotovoltaici).

L’articolo 56prevede il rientro ex lege nellatipologia degli “impianti fotovoltaici con integrazione architettonica” degli gli impianti i cui soggetti responsabili – aventi diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – siano gli enti locali (comma 1). Prevede inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti (comma 2).

 

Art. 56-bis
(Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas)

L’articolo 56-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, reca alcune modifiche all’articolo 46-bis del decreto legge n. 159/2007, come modificato dalla relativa legge di conversione, che reca disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. In particolare:

Il punto a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 46-bis, prevedendo che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve a sua volta avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

Il punto b) modifica il comma 4 dell’articolo 46-bis in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione

Il punto c) introduce un ulteriore comma al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000 (che disciplina il regime transitorio nell’attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo n. 267/2000 (riguardante alcune condizioni per la partecipazione alle gare di conferimento della titolarità del servizio), che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.

 

Art. 56-ter.
(Istituzione del Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile).

L’articolo 56-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce il “Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile”, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.

 

Art. 56-quater.
(Istituzione di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie).

L’articolo 56-quater, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali un Fondo per promuovere le filiere produttive agricole esenti da organismi geneticamente modificati (comma 1) e presso il Ministero dell’Università e ricerca un Fondo per la ricerca in materia di biotecnologie (comma 2), con una dotazione finanziaria rispettivamente pari a 2 e 3 milioni di euro per il 2008.

Capo X

MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE

 

Art. 57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre).

L’articolo 57 prevede rifinanziamenti a favore della partecipazione di imprese nazionali a programmi di elevato contenuto tecnologico del settore aeronautico, navale e terrestre autorizzando ai sensi del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto-legge competitività) i seguenti contributi quindicennali:

§       20 milioni di euro per il 2008 e 25 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 da destinare alla partecipazione a programmi industriali aeronautici e realizzazione di aeromobili in collaborazione internazionale e ad interventi relativi ai programmi per la Difesa (comma 1);

20 milioni di euro per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM, di cui all’art. 1, co. 95, della legge 266/05 (comma 3).

L’articolo autorizza inoltre, al comma 2, una spesa di 318 milioni per l’anno 2008, di milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (partecipazione al programma EFA).

 

Art. 58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).

L'articolo 58 modifica, con il comma 1, la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007 (L 296/2006), in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215/1992 (recante “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”) siano iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Capitolo 7445 (Fondo per la competitività) e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese).

 

Art. 58.bis
(Modifiche al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L'articolo 58-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, dispone, in particolare, una integrazione del comma 842, art. 1, della stessa legge (finanziaria 2007), disciplinante gli interventi del Fondo competitività istituito dal precedente comma 841, al fine di estenderne i finanziamenti anche ai progetti di innovazione tecnologica industriale riferiti all’ambito delle tecnologie per le attività turistiche, oltre che culturali

 

Art. 59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).

L’articolo 59 disciplina l’attività e lo status del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito (comma 1) ,dotando lo stesso Comitato di un fondo comune (comma 2) e autorizzando a suo favore uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 3).

A seguito della modifica apportata al comma 1 nel corso dell’esame in Commissione bilancio, si stabilisce che l’attività del Comitato nazionale per il microcredito per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo sia effettuata d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri.

 

Art. 60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).

L’articolo 60 autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. (ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione vigente in materia di autoimprenditorialità.


Articolo 60-bis

(Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale)

L’articolo 60-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, prevede, al comma 1 l’adozione di DPCM di natura non regolamentare recanti misure volte ad accrescere la competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale, mediante la definizione sia delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia delle modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" (istituito dalla legge quadro 135/01), le cui risorse saranno destinate alle fasce sociali più deboli.

Il comma 2 prevede che, con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali.

Il comma 3 dispone che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicuri il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 2

 

Articolo 60-ter
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi)

L’articolo 60-ter, introdotto dalla Commissione bilancio, reca misure a favore dei consumatori, affidando agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvarrà delle strutture del Ministero stesso. Alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applicano le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

Capo XI

MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ

 

Art. 61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese armatoriali).

L'articolo 61, ai commi da 1 a 6, prevede il rifinanziamento di interventi a sostegno all'industria cantieristica, armatoriale e alle imprese marittime – tra gli altri quelli miranti all’ammodernamento della flotta e alla difesa della cantieristica europea dal dumping dei paesi asiatici; ai commi 7-10, l’articolo reca, anche attraverso l’istituzione di un apposito fondo, il finanziamento di interventi destinati al miglioramento dell’efficienza energetica e alla riduzione delle emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, in navigazione e in porto.

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, subordina l’efficacia delle misure previste dai commi 7-10 alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 11 prevede che il Ministro dei trasporti promuove la realizzazione di accordi per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenienti.

Il comma 12 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.

Il comma 13 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.

I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease). Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze detterà le disposizioni applicative.

Il comma 16 subordina l’efficacia del nuovo regime all’autorizzazione della Commissione europea.

Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, proroga a tutto il 2008 l’esonero, nel limite del 50%, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore delle imprese armatoriali per le navi che esercitano, anche in via non esclusiva, per l'intero anno, attività di cabotaggio, ad esclusione delle navi di proprietà dello Stato o di imprese che hanno in vigore con esso convenzioni o contratti di servizio.

Il comma 16-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede che sono mantenute in conto residui per essere versate all’entrata del bilancio dello Stato per l’ammontare di 25 milioni di euro per l’anno 2008, le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazioni ad autorizzazioni di spesa in favore delle imprese armatrici delle unità da pesca e per la tutela dell’occupazione del personale marittimo

Art. 61-bis
(Sistema Alta Velocità I Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)

L’articolo 61-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, autorizza la destinazione di quota parte del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria alla copertura dei costi di investimento del Sistema Alta velocità-Alta Capacità, ricompreso nella Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Spetta al CIPE il compito determinarne l’ammontare, i criteri e le modalità attuative.

Art. 62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).

Il comma 1 dell’articolo 62 riduce di 56,4 milioni di euro per il 2008 e di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 l’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell’autotrasporto.

Il comma 2 dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell’autotrasporto, di cui al comma 1.

Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 l’autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alla quale viene determinata la consistenza dei volontari di truppa da assegnare annualmente a tale Corpo.

Il comma 4, soppresso nel corso dell’esame della V Commissione bilancio, disponeva la soppressione del Fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri.

Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System).

I commi 6 e 7 recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale.

Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.

Il comma 9 demanda ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse.

Il comma 10, come riformulato nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, stabilisce che il Ministro dei trasporti individua, a valere sulle risorse assegnate all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), gli interventi necessari in favore dell’aeroporto di Reggio Calabria - per un importo massimo di 1,5 milioni di euro - della continuità territoriale con il medesimo aeroporto e con l’isola d’Elba nonché degli aeroporti siciliani – per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

Il comma 11 dispone la prosecuzione, per un biennio ulteriore, degli incentivi alle imprese che si impegnino a realizzare, in quantitativi minimi annui, treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose.

Il comma 11-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone la prosecuzione, per un ulteriore triennio, della concessione di contributi per investimenti nello sviluppo del trasporto merci per ferrovia.

Il comma 12, come modificato nel corso dell’esame in V Commissione Bilancio, demanda a un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche europee, la definizione delle condizioni e delle modalità operative degli interventi e fissa la decorrenza del periodo di attuazione degli incentivi di cui ai commi 11 e 11-bis dall’entrata in vigore del medesimo decreto.

A norma del comma 13,per gli interventi di cui al comma 11, sono utilizzate le risorse residue stanziate per il triennio 2004-2006.

I commi 14-16 dispongono la prosecuzione, per un triennio, degli incentivi a favore delle imprese ferroviarie per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. A tal fine, il comma 16, come modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010; a valere su tali risorse, 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, sono destinati alla concessione dei contributi di cui al comma 11-bis, mentre le restanti risorse sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma per il trasporto combinato sulla linea storica Torino – Lione.

Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti.

Il comma 18 rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.

Il comma 19 stabilisce che il contributo concesso dall’articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 dovrà essere utilizzato prioritariamente per incrementare la quota di finanziamento del sistema di gestione della rete logistica nazionale a carico dello Stato.

Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per il 2009 (a seguito di emendamento approvato in V Commissione, che ha ridotto di cinque milioni tale autorizzazione) e di 30 milioni di euro per il 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale.

Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.

Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.

Il comma 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’avvio di un programma di rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, allo scopo di realizzare un risparmio energetico pari a 223 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate. A seguito dell’approvazione di un emendamento in V Commissione Bilancio, l’autorizzazione di spesa pari a di 20 milioni di euro per il 2008, è stata soppressa.

Il comma 24 istituisce un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviaria tra Pescara e Roma", con un’autorizzazione di spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

Il comma 24-bis, introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione Bilancio, autorizza una spesa pari a 104 milioni di euro per l’anno 2008, in favore dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza.

Il comma 24-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, prevede che il Ministero dei trasporti concluda un’indagine conoscitiva allo scopo di verificare quali servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri, di media e lunga percorrenza, possano esser forniti in condizioni di equilibrio tra costi e ricavi e quali siano le azioni utili a migliorarne l’efficienza. Dovranno esser forniti in regime di concorrenza tutti i servizi ferroviari che l’indagine abbia accertato essere in condizioni di equilibrio economico;con contratti di servizio pubblico potranno essere forniti gli altri, ove il CIPE ne abbia deliberato il mantenimento in esercizio.

 

Art. 62-bis.
(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico).

Larticolo 62-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere a Trenitalia spa, nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico, le somme previste nel bilancio di previsione dello Stato per il 2008, destinate agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia.

 

Art. 62-ter
(Linee metropolitane).

L’articolo 62-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, autorizza un contributo di 10 milioni di euro per il 2010 per la progettazione e l’avvio delle tratte metropolitane di Bologna e Torino (opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche), e di 10 milioni di euro per il 2009 per la progettazione e l’avvio della metropolitana di Firenze. Conseguentemente, in Tabella B, alla voce Ministero dell’economia, riduce la dotazione di 10 milioni per il 2009 e di 20 milioni per il 2010.

 

Art. 62-quater
(Passante grande di Bologna)

L’articolo 62-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione, autorizza, per la progettazione e l’avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge n. 443/2001, un contributo di 5 milioni di euro per il 2008 e di 4 milioni di euro per il 2009.

 

Capo XII

MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA

 

Art. 63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo).

L’articolo 63, comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, autorizza la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge n. 443/2001 (cd. legge obiettivo).

A valere sulle stesse risorse, il medesimo comma autorizza contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e dall’anno 2009), e per la realizzazione delle opere accessorie alla Pedemontana di Formia (3 milioni di euro per l’anno 2008 e 2 milioni per l’anno 2009), prevedendo che tali interventi vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.

I commi 2-bis-2-quinquies sono stati introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio.

Il comma 2-bis inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova.

Il comma 2-ter reca un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 due mari Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).

Il comma 2-quater autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere, di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005

Il comma 2-quinquies stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.

Art. 64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).

L’articolo 64 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

Art. 65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).

L’articolo 65 autorizza la Cassa depositi e prestiti s.p.a. ad istituire, presso la gestione separata, un Fondo di garanzia per le opere pubbliche(FGOP) diretto a sostituire il Fondo rotativo per le opere pubbliche (FROP), con la finalità di offrire sostegno finanziario ad interventi volti alla realizzazione di opere pubbliche attraverso contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento a contraente generale.

 

Art. 66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).

L’articolo 66 autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

 

Art. 66-bis
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista 2012 in provincia di Treviso)

L’articolo 66-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, reca misure per lo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012. Al comma 1 si autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei mondiali di ciclismo; il comma 2 destina una quota dell’80% di tale contributo alla realizzazione di un velodromo da costruire nella provincia di Treviso; il comma 3 prevede la possibilità di destinare le eventuali economie da parte dell’associazione “Ciclismo di Marca” alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall’associazione stessa per la realizzazione dell’evento.

 

Art. 67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria).

L’articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999.

Il comma 2, incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico e, il comma 3, prevede il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia, sul DPCM di assegnazione delle risorse; il comma 4, autorizza la spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.

Il comma 5 incrementa da 20 a 23 miliardi di euro le risorse finalizzate al programma di interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico.

Il comma 6, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, interviene sull’articolo 1, comma 796, lettera n) della legge finanziaria per il 2007, ridefinendo le iniziative prioritarie da attuare nell’ambito del citato programma di ristrutturazione edilizia (interventi di realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali, acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative; potenziamento delle “unità di risveglio dal coma”; potenziamento di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); acquisizione di tecnologie per gli screening neonatali). Rispetto al testo approvato dal Senato, non sono più indicate le risorse da destinare alle singole finalità.

Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è stato, altresì, abrogato il comma 7 del testo approvato dal Senato che disponeva, nell’ambito del medesimo programma di riqualificazione del patrimonio sanitario pubblico, un incremento della quota di riserva destinata alle cure palliative dalla legge finanziaria per il 2007 ed introduceva, altresì, un’ulteriore quota di riserva per gli interventi finalizzati alla realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semi-residenziali.

Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, stabilisce chegli stanziamenti destinati agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 5-7 , inseriti sia in Accordi di programma che in altri accordi, siano subordinati a verifiche energetiche e che gli stessi interventi prevedano misure significative di efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili rinnovabile e di risparmio idrico.

Il comma 7-ter, introdotto dalla Commissione bilancio, subordina il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire, con riferimento alle nuove costruzioni rientranti tra gli edifici disciplinati dal decreto legislativo 192/05 sul rendimento energetico nell'edilizia, alla presentazione di certificazione energetica dell’edificio.

 

Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).

L’articolo 67-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede l’adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, al fine di assicurare la piena attuazione della riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, anche in relazione all'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari (comma 1).

La norma stabilisce, altresì, che, in attesa del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia continua a svolgere le funzioni sinora esercitate. Nello stesso periodo transitorio, sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007 (comma 2).

 

Art. 67-ter
(Residenze di interesse generale destinate alle locazioni)

L’articolo 67-ter, comma 1, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, definisce una nuova tipologia di alloggio, le “residenze di interesse generale destinate alle locazioni”, considerando come tali i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

 Il comma 2 specifica che tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese anche nella definizione di alloggio sociale. Per la finalità dei commi 1 e 2, il comma 3 istituisce un fondo dotato di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

 Il comma 4 prevede che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata dai Comuni in base all’art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 1998 per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

 

Art. 68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).

L’articolo 68, comma 1, in attuazione del principio del cd. federalismo infrastrutturale, prevede che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all’ANAS S.p.A. possano essere trasferiti, con decreto del Ministro delle infrastrutture, ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall’ANAS stessa e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

Il comma 2 dispone il trasferimento (una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.) ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e la Regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato, delle attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, relative al raccordo autostradale di collegamento A4 – tronco Venezia-Trieste, ed opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova; la stessa disposizione reca norme volte a disciplinare il funzionamento della costituenda società.

 

Art. 68-bis
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia)

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, al comma 1 incrementa di 4 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 le risorse di cui all’articolo 1, comma 944, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992.

Il comma 2 reca un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992, indicando inoltre la specifica finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.

 


Art. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).

L'articolo 69autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR)

 

Capo XIII

MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI

 

Art. 70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).

L’articolo 70 reca misure disostegno all’editoria ed all’emittenza locale.

Il comma 1, prescrive nuove modalità dicertificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007, prevedendo che la somma disponibile per la liquidazione dei contributi è attribuita ai soggetti per i quali è accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante.

Il comma 3 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.

Il comma 4, come modificato nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali. eprevede, in tema di finanziamento delle emittenti locali, che la ripartizione dei contributi alle regioni e alle province autonome - che costituiscono bacini di utenza, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina - venga effettuata, in via provvisoria, entro il 30 maggio di ogni anno, attribuendo a ciascuna regione e provincia autonoma una quota pari al 90% dell’importo assegnato nell’anno precedente; alla rideterminazione definitiva dei contributi si procederà successivamente sulla base dei conteggi ufficiali.

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica il termine per l’erogazione dei contributi alle emittenti televisive locali di cui all’articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, anticipandolo dal 30 settembre al 31 luglio.

Il comma 4-ter, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio specifica, rispetto a quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, secondo periodo, del d.l. 159/2007 (secondo il quale i contributi all’editoria, di cui alla l. n. 250/1990, non possono superare il costo complessivo di produzione e distribuzione sostenuti dall’avente diritto nell’anno precedente), che restano ferme le soglie massime dei contributi indicate nell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

 

Art. 71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).

L'articolo 71 aumenta di 50 milioni di euro per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., nonché di 20 milioni di euro per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo Ministero.

 

Art. 72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).

L’articolo 72 apporta alcune modifiche al testo unico della radiotelevisione, recante promozione della distribuzione e della produzione di opere europee, introducendo alcune sottoquote, rispetto alla programmazione e all’acquisto di opere cinematografiche europee, per le opere cinematografiche di espressione originale italiana; introduce, altresì, al comma 2, alcune modifiche all’articolo 51, in materia di sanzioni di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

 

Art. 73.
(Sviluppo del mercato postale).

L’articolo 73, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessionedel Ministero delle comunicazioni.

 

Capo XIV

MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO

 

Art. 74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).

L’articolo 74 interviene in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, prevedendo una diversa allocazione delle risorse finanziare destinate dalla legge 56 del 2005 alla creazione dei c.d. “Sportelli Italia all’estero”, che non ha dato i risultati sperati (comma 1); destinando 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008 (comma 2) e rifinanziando per il 2008 e il 2009 il fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel settore specificamente individuati (comma 3).

 

Capo XV

MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE

 

Art. 75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).

L’articolo 75 autorizza un finanziamento pari a euro 700.000 annui a decorrere dal 2008, in favore dei centri regionali per i trapianti, istituiti ai sensi dall'articolo 10 della legge 1° aprile 1999, n. 91. Il nuovo stanziamento è concesso per permettere ai centri suddetti lo svolgimento di controlli ed interventi intesi alla promozione e alla verifica della sicurezza della "rete trapiantologica”. Sono inoltre ampliate le attribuzioni del Centro nazionale per i trapianti.

 

Art. 76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).

L'articolo 76 reca finanziamenti per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti, nella ricerca per il miglioramento della sicurezza della navigazione, nonché per la realizzazione di un sistema informativo del Ministero dei trasporti a sostegno del programma “Autostrade del mare”.

 

Art. 77.
(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).

L’articolo 77 dispone un incremento annuo di 3,5 milioni di euro, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).

 

Art. 78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).

L’articolo 78, comma 1, destina, a decorrere dall’anno 2008, una quota – non inferiore al 10 per cento – del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.

Il comma 2 dell’articolo in esame demanda l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 a un decreto del Ministro dell’università e della ricerca nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all’art. 1, comma 873, della legge finanziaria 2007.

 

Art. 79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).

L’articolo 79 novella la disciplina, introdotta dalla legge finanziaria per il 2007, in materia di progetti di ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni, rendendo permanente la quota di riserva del Fondo sanitario nazionale destinata a tali progetti ed elevandola (con decorrenza dal 2008) dal 5 al 10 per cento.

 

Art. 79-bis
(Fondo di promozione della ricerca di base)

L’articolo,introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce in via sperimentale e per il solo anno 2008, un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione di 10 milioni di euro. Le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse nella ricerca di base possono chiedere contributi in misura non superiore al 20 per cento delle risorse impiegate a valere su e nei limiti delle disponibilità del Fondo. I contributi sono legati alla durata effettiva del Fondo e comunque non possono oltrepassare i tre anni.

 

Capo XVI

MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

 

Art. 80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti climatici).

Il comma 1, come modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede l’adozione, da parte del Ministro dell’ambiente, di piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare di d’intesa con le autorità di bacino competenti, le regioni e gli enti locali interessati e tenuto conto dei piani di bacino.

Lo stesso comma autorizza la spesa di 265 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-2009 a valere sulle risorse di cui alla legge n. 183/1989, per l’attuazione delle disposizioni del comma stesso e dei commi 2, 3 e 4, nonché – secondo la modifica apportata durante l’esame in sede referente – di quelle recate dai commi 4-bis, 7-bis e 7-ter.

Il comma 2 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1, mentre le modalità di utilizzo vengono demandate ad un successivo decreto ministeriale.

Il comma 3 prevede l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. La dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 1. Lo stesso comma demanda ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di utilizzo del fondo.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo con una dotazione di 500 mila euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 al fine di potenziare la ricerca sulle interazioni fra fattori ambientali e la salute e favorire lo studio di progetti volti al controllo ed alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera.

Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.

Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, assegna la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sulle risorse del comma 1, per prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare e per assicurare il funzionamento ordinario dell’ICRAM.

Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.

Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.

Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.

Il comma 7, infine, prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuino interventi (programmati dall’autorità di bacino, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente) finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale, all’estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche e al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008, a valere sulle risorse del comma 1, al fine della definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente, di un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni.

Il comma 7-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela dell’assetto del territorio, nonché all’incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina. Per l’attuazione di tale disposizione si prevede l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate alla difesa del suolo dal comma 1.

 

Art. 80-bis.
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche)

L’art. 80-bis, introdotto durante l’esame in V Commissione bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

 

Art. 80-ter.
(Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)

L’articolo 80-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio:

§         novella l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, in particolare espungendo la parte relativa al contributo di 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minare o da tavola in plastica, nonché la parte relativa al potere del Ministro dell’economia di adottare i provvedimenti attuativi necessari.

§         introduce il comma 1284-bis, che istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati (con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010);

§         introduce il comma 1284-ter che istituisce un contributo di 0,5 centesimi su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica e da una definizione di materiale plastico e prevede che le entrate derivanti dal contributo siano destinate per un decimo al fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi al fondo di cui al comma 1284-bis.

 

Art. 81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).

Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

Il comma 2 destina 2 milioni di euro, a valere su tale fondo, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), la cui istituzione è prevista dalla delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.

 

Art. 81-bis
(Dotazione organica degli enti parco nazionali)

L’articolo 81-bis, nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, prevede possibilità, per gli enti parco nazionali, di rideterminare la propria dotazione organica entro il limite massimo di 120 unità, autorizzando altresì gli stessi enti ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente (comma 1). Per tali finalità è autorizzato un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 2).

Articolo 81-ter
(Riduzione della composizione delle Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa)

L’articolo 81-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, modifica e snellisce la composizione delle commissioni di riserva delle aree marine protette previste dall’art. 28, comma 3, della legge n. 979/1982, riducendone i componenti da 11 a 7.

Articolo 81-quater.
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e tutela del territorio)

L’articolo 81-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, al comma 1, incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 il fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive e, al comma 2, attraverso una novella all’articolo 27 del T.U. in materia edilizia, consente al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere nei tempi indicati al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco

 


Art. 81-quinquies.
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).

L’articolo 81-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente, un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, da realizzarsi, in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici.

 

Art. 81-sexies.
(Un centesimo per il clima)

L’articolo 81-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, prevede, al comma 1, l’istituzione - presso il Ministero dell’ambiente - di un fondo a contribuzione volontaria denominato “un centesimo per il clima”. Viene previsto il versamento volontario di 1 centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione e ogni 6 Kw/h di energia elettrica consumata.

Il comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2008, impegna le società distributrici (di carburante e di energia elettrica) a versare un contributo aggiuntivo di 1 centesimo di euro per ogni centesimo volontariamente versato.

Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai primi due commi, nonché l’istituzione di un Comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.

Il comma 4 assegna al fondo, per l’anno 2008, una dotazione iniziale di 1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso.

 

Capo XVII

MISSIONE 20 - TUTELA DELLA SALUTE

 

Art. 82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).

L’articolo 82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l’uso sicuro dei farmaci (commi 1 e 2), ad evitare sprechi di medicinali (commi da 3 a 5) e a definire le modalità applicative dei limiti della spesa farmaceuticaper il 2007 (comma 6).

Il comma 7 attribuisce, altresì, un contributo straordinario alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.

Il comma 8, nell’istituire un registro dei dottori in chiropratica, detta norme per l’esercizio della relativa professione, rinviando al Ministro della salute l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, di uno specifico regolamento di attuazione.

 

Art. 82-bis.
(Commissione nazionale per la formazione continua).

L’articolo 82-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, riordina, in attuazione dell’accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, il sistema di educazione continua in medicina (E.C.M.), valorizzando il ruolo della Commissione nazionale per la formazione continua, che viene incardinata nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali. Quest’ultima assume la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

La norma detta, quindi, specifiche disposizioni in ordine alla composizione della citata Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla suddetta Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.

 

Art. 83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).

L’articolo 83, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,autorizza la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2008 (nel testo approvato dal Senato il finanziamento era limitato al solo anno 2008) per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione da sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno intrapreso azioni risarcitorie tuttora pendenti (comma 1).

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, estende il beneficio dell’indennizzo spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, causata dall’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che, al fine di garantire la copertura finanziaria degli oneri conseguenti alle disposizioni di cui al comma 1 e assicurare maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l’anno 2008 e 280 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, si provvede mediante le occorrenti variazioni dell’aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76.

Il comma 3-bis introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione, dispone che le ulteriori maggiori entrate di cui al comma 3 vengano iscritte sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica

 

Art. 84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).

L’articolo 84, al comma 1, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.

Il comma 2 dispone che per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni.

Il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio,al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro.

Il comma 3-bis – introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio - ridetermina in 400 euro l’importo dell’indennità speciale mensile di seconda lingua riconosciuta al personale della magistratura in servizio negli uffici giudiziari della Provincia di Bolzano.

 

Art. 85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).

L’articolo 85 è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), eliminando il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la sterilizzazione.

 

Art. 85-bis
(Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

L’articolo 85-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’articolo 1, comma 829, della legge n. 296 del 2006 che, a sua volta, riformula l’articolo 4, comma 1, la legge n. 281 del 1991 in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo, precisando le modalità di gestione dei canili e gattili sanitari da parte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

 

Art. 86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri).

Il comma 1 dell’articolo 86 prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.

Il comma 2 autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.

 

Art. 86-bis.
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale).

L’articolo 86-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, ridefinisce, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007 (articolo 1, comma 806).

La norma, pur lasciando invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti. Inoltre, non viene più specificato l’importo destinato a ciascuna finalità.

Rispetto all’elenco previsto dalla legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati ed inserite le seguenti ulteriori finalità:

−   attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

−   promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

−   attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”.

 

Art. 86-ter.
(Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L’articolo 86-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica la disciplina per le assunzioni di personale degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di cui all’articolo 1, comma 566, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). La norma prevede, in particolare, che la stabilizzazione a tempo indeterminato del personale precario in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 (data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007) è subordinata all’accertamento dei requisiti specifici professionali e generali di idoneità.

 Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dal decreto-legge n. 335 del 2000, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è rideterminato in euro 35.300.000.

 

Art. 87.
(Quota fissa di partecipazione).

L’articolo 87 esclude, per l'anno 2008, l'applicazione della quota fissa (10 euro) a carico degli assistiti non esentati per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. A tal fine, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per il 2008.

 

Art. 88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza protesica).

L’articolo 88, al comma 1,promuove l’adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell’assistenza protesica (secondo le linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni).

Il comma 2 fissa, altresì, un tetto di spesa per il 2008 per l’assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco annesso al decreto ministeriale n. 332 del 1999.

Il comma 3 esclude le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, dalla disciplina fissata dalla legge n. 266 del 2005 (articolo 1, comma 409, lettera c)), che impone alle aziende produttrici di dispositivi medici di autocertificare la spesa sostenuta per le attività di promozione rivolte agli operatori sanitari.

 

Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).

L’articolo 88-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che, al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione della spesa sanitaria pubblica fissati dalla legge finanziaria per il 2007, sono praticati specifici sconti in favore del Servizio sanitario nazionale sul prezzo delle forniture dei dispositivi medici (comma 1).

Il comma 2 prevede, inoltre, che i prezzi di riferimento dei dispositivi medici fissati in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria per il 2007 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il Ministro della salute, entro il 31 gennaio 2008, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, al fine di attuare una revisione delle tipologie di dispositivi medici previste dai decreti ministeriali attuativi della legge finanziaria per il 2007 e di individuare misure di razionalizzazione nell’acquisto e nell’utilizzo dei citati dispositivi che consentano risparmi non inferiori a 60 milioni di euro nell’anno 2009 (comma 3).

 

Art. 88-ter
(Interventi per la tutela degli animali)

Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3).

Il comma 2 istituisce presso il MIPAAF un nuovo fondo, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3), per l’attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.

Il comma 4 novella l’art. 17, co. 29 della legge n. 449/1997 aumentando la tassa sulle emissioni di anidride solforosa (So2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi impianti di combustione, da lire 103.000 a 106 euro per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000 a 209 euro per tonnellata/anno di ossidi di azoto.

 

Capo XVIII

MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI

 

Art. 89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali).

L’articolo 89, al comma 1, modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 incrementa gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (di cui alla legge 78 del 2001).

 

Art. 89-bis
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO

L’articolo 89-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 5 milioni di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinario dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO.

 


Art. 90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).

L’articolo 90 introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere rinnovati una sola volta; che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010; che venga istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.

 

Art. 91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).

L’articolo 91 ridisciplina le modalità di erogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato -, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.

 

Art. 92.
(Festival pucciniano).

L’articolo 92 assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.

 

Art. 93.
(Restauro archeologico di teatri).

L’articolo 93 reca uno stanziamento straordinario di un milione di europer il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.

 

Art. 93-bis.
(Fondo per il ripristino del paesaggio)

L’articolo 93-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, al comma 1, l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge n. 77 del 2006. Lo stesso comma enuncia le finalità del fondo, che è volto alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l’acquisizione di immobili da demolire.

Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dei beni culturali e dell’ambiente) l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative di cui al comma precedente.

Il comma 3 consente il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.

Art. 93-ter
(Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n .286)

L’articolo 93-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, proroga alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell’arte della cultura e dello spettacolo - Arcus spa.

 

Art. 93-quater.
(Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia).

L’articolo 93-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, dispone un’autorizzazione di spesa di 10 milioni di euro per il 2008 per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connesse alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

Art. 93-quinquies
(Centro per il libro e la lettura)

L’articolo 93-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, prevede che decorrere dal 2008 siano assegnati 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura.

 

Capo XIX

MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA

 

Art. 94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).

L’articolo 94 reca misure di razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla formazione delle classi (comma 1); ridefinisce le economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007 (comma 2); indica criteri per la determinazione dell’organico degli insegnanti di sostegno (commi 3-4); incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale ATA (comma 5); demanda ad un regolamento ministeriale la definizione di nuove procedure concorsuali per il reclutamento dei docenti nonché della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli stessi docenti (comma 6); affida ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni-l’indicazione di linee guida per la sperimentazione di un nuovo, più efficiente, modello di organizzazione scolastica inizialmente riferito ad ambiti provinciali ed eventualmente estensibile, dopo un triennio, a tutto il territorio nazionale (commi 7-15) .Il comma 15-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, istituisce, nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni, dotandolo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008.

 

Art. 95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).

L’articolo 95 riserva una quota parte della spesa autorizzata dalla legge finanziaria 2007 per interventi nel settore scolastico a specifiche finalità quali: servizi dell’amministrazione ministeriale; attività di ricerca e innovazione; promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.

Capo XX

MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

 

Art. 96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario nazionale).

L’articolo 96, comma 1, istituisce un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) (comma 2).

Il comma 3 prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.

Il comma 3-bis,introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio,riserva una quota del fondo istituito ai sensi del comma 1, pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, alle Scuole superiori ad ordinamento speciale e alla Scuola IMT (istituzioni, mercati, tecnologie) Alti Studi di Lucca

Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede un ulteriore incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2008 a valere sul Fondo di finanziamento ordinario, con destinazione vincolata, a titolo di contributo straordinario, alle Università che hanno avviato la procedura di statizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell’ultimo triennio

Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, consente la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche anche ai laureati non ancora abilitati e agli studenti che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. La norma subordina comunque l’ammissione alle scuole di specializzazione al conseguimento della laurea e dell’abilitazione per l’esercizio della professione entro la data di inizio delle attività didattiche.

Il comma 3-quinquies, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari, che precede il loro collocamento a riposo e che oggi è fissata in tre anni, fino alla completa abolizione, con decorrenza a partire dal 2010.

Il comma 3-sexies, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio,prevede che per il triennio 2008-2010 è autorizzata la spesa di 10 milioni a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

Art. 96-bis.
(Contributo al centro di ricerca CEINGE).

L’articolo 96-bis, introdotto dalla Commissione bilancio,autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2008 e il 2009 destinata al funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napoli, nonché al sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare sulla base di indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, anche mediante accordi di programma con altri dicasteri.

 

Capo XXI

MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA

 

Art. 97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d'impresa).

L’articolo 97 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

Art. 98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).

L’articolo 98prevede l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – per l'anno 2008 e con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno – del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Essa inoltre demanda ad un decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici, nonché il riparto delle risorse finanziarie.

 

Art. 99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).

L’articolo 99, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio della Camera, prevede e disciplina l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Si tratta di un’azione giudiziale di gruppo, attivabile da associazioni rappresentative di consumatori e utenti nei confronti dell’impresa per specifici illeciti contrattuali ed extracontrattuali, dei cui effetti risarcitori possano giovarsi tutti gli appartenenti alla stessa categoria di soggetti. A tal fine la norma aggiunge al Codice del consumo (D.Lgs 206/2005) un articolo 140-bis che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva.

 

Art. 99-bis
(Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari)

L’articolo 99-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,dispone fra l’altro che:

-   la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del d.lgs. 122/05;

-   il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario, anche per l’accensione del nuovo mutuo;

-   si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata;

-   la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali;

-   l'estinzione dell’ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane;

-    riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria.

 

 

 

Art. 100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico).

I commi 1 e 2, sostituendo l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, intervengono sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a 5 mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.

Il comma 3 sostituisce l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, prevedendo che il congedo di maternità, così come disciplinato dal nuovo articolo 26, commi da 1 a 3, se non richiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore, e che il congedo non retribuito, di cui al nuovo articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, anche al lavoratore.

I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

I commi da 5-bis a 5-quinquies, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dettano disposizioni in materia di servizi socio-educativi.

Il comma 5-bis ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro.

Il comma 5-ter istituisce un Fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa.

Il comma 5-quater prevede che la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 5-ter è svolta, nel rispetto della normativa regionale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.

Il comma 5-quinquies stabilisce che i servizi socio educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

 

Art. 101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).

L’articolo 101 dispone che gli enti locali, al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di servizio debbano emanare una "Carta della qualità dei servizi", dalla quale si possano evincere: standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate; modalità di accesso alle informazioni concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza.

Il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ha inoltre l’obbligo di: verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza; prevedere un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi"; istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.

Le suddette attività si prevede vengano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.

 

Art. 102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).

L’articolo 102 aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.

 

Art. 103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).

L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.

 

Art. 103-bis.
(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori).

L’articolo 103-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’Ente morale “S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus” a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento.

 

Art. 104.
(Fondo per le non autosufficienze).

L’articolo 104 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009 (comma 1).

I commi da 1-bis a 1-sexies, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, recano disposizioni in materia di sostegno ed assistenza ai soggetti affetti da cecità.

Il comma 1-bis abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), il quale stabilisce che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379 è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.); Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)), nel rispetto degli obblighi di rendicontazione.

I commi da 1-ter a 1-sexies prevedono, in particolare, che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza.

 

Art. 105 (soppresso).
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).

L’articolo 105, soppresso nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,individuava, nell’ambito dei fondi per i progetti di impiego dei volontari del Servizio civile nazionale, due quote di riserva da destinare a finalità specifiche (una quota, non inferiore al 4 per cento, per lo svolgimento del servizio di accompagnamento ai ciechi civili e una quota di riserva, non inferiore al 30 per cento, in favore dei progetti aventi finalità di assistenza a persone con disabilità fisica, psichica o sensoriale grave).

 

Art. 105-bis
(Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili)

L’articolo 105-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, istituisce, presso il Ministero dei trasporti, il Fondo per mobilità dei disabili, con una dotazione annua di 5 milioni di euro per il 2008 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, per interventi volti alla realizzazione di un parco ferroviario che permetta il trasporto di disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti in Italia. Il fondo potrà essere alimentato da atti di donazione e dai proventi di contratti di sponsorizzazione. Per le modalità attuative della norma si fa rinvio ad un decreto dei Ministri dell’economia, dei trasporti e della salute. Conseguentemente, in Tabella A, alla voce Ministero dell’economia, riduce la dotazione di 5 milioni per il 2008 e di 3 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

 

Art. 105-ter
(Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)

L’articolo 105-ter, introdotto dalla V Commissione Bilancio,istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

 

Art. 105-quater
(Bilancio di genere)

Il comma 1 prevede, per l’anno 2008, una attività di sperimentazione, da effettuarsi presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca, volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni affidate dei singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per l’anno 2008.

Si ricorda che il Bilancio di genere è un criterio di rendicontazione volto a integrare una prospettiva di genere nella lettura dei documenti di programmazione economica, tenendo conto della differenza di genere in tutte le fasi della programmazione, fissazione degli obiettivi politici e finanziari, monitoraggio e valutazione di risultato e di impatto delle azioni pubbliche. Esso è comunemente considerato come uno degli strumenti utili ai fini dell’allocazione delle risorse secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna.

I criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione sono stabiliti, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 3, il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei suddetti ministeri suddetti volto a stesura sperimentale del bilancio di genere, per i quali viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

Ai sensi del comma 4, il Ministro per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 31 marzo 2009, una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione.

 

Art. 105-quinquies
(Statistiche di genere)

L’articolo 105-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, istituisce un fondo con una dotazione di 1 mln di euro per l’anno 2008 destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, affidando all’ISTAT il compito di assicurare l’attuazione di tale obiettivo nell’ambito del Sistema statistico nazionale, anche attraverso l’adozione di apposite direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica..

 

Capo XXII

MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI

 

Art. 106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).

L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.

In particolare, il comma 1, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, non solamente in forma indiretta (come stabilito dal testo approvato dal Senato), ma anche in forma diretta o tramite l’erogazione di mutui, purché tramite approvazione dei Ministeri vigilanti, nel limite complessivo del 7% dei fondi disponibili; inoltre, viene specificato che le delibere già assunte relative ai piani di investimento sono esecutive e costituiscono obbligazioni verso gli enti intestari dell’opera.

Il comma 2 dispone che anche le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, possono essere investite nella forma ed entro il limite di cui al comma precedente.Nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, si è introdotta l’ulteriore disposizione secondo cui sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, precisa che le norme limitative di cui al comma 1 non si applicano agli investimenti finalizzati alle infrastrutture dirette a soddisfare le esigenze delle Forze di polizia che operano nelle città metropolitane.

Il comma 3 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. 119/1981, né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.

Il comma 4 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).

Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da precedenti norme con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.

Art. 107.
(Gestioni previdenziali).

L’articolo 107 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

Art. 107-bis
(Anticipazioni tra gestioni previdenziali)

L’articolo 107-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, al fine di fronteggiare l’onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l’INPDAP, conseguenti alle norme che hanno disposto l’iscrizione a tale Gestione anche per i pensionati già dipendenti pubblici che fruiscono di trattamento a carico delle gestioni pensionistiche dell’INPDAP, nonché per i dipendenti o pensionati di enti e amministrazioni pubbliche iscritti ai fini pensionistici presso enti o gestioni previdenziali diverse dall'INPDAP, e per consentire il superamento del temporaneo squilibrio di cassa, dispone che la suddetta Gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni INPDAP (comma 1). Tali anticipazioni possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro per il 2008, 250 milioni di euro per il 2009 e 150 milioni di euro per il 2010, mentre per gli anni successivi l’INPDAP dovrà ispirare l’attività relativa alla suddetta Gestione a criteri di equilibrio finanziario (comma 2). Per consentire il ricorso alle anticipazioni in questione, a decorrere dal 2008 viene abrogata la norma secondo cui gli enti previdenziali pubblici devono ridurre le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi in misura non inferiore al 10 per cento rispetto al consuntivo 2001 (comma 3). Infine, al fine di realizzare l’unificazione dei risultati di tutte le gestioni INPDAP, viene soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell’articolo 2 della L. 335/1995 che, al fine di garantire il pagamento dei trattamenti pensionistici, stabilisce un apporto dello Stato a favore della gestione separata INPDAP dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (comma 4).

 

Art. 108.
(Trasferimenti all'INPS).

L’articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.

 

Art. 109.
(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione).

L’articolo 109 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola, finora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia, è iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

 

Art. 110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo).

L’articolo 110 stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della L. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere con forme del comitato amministratore del Fondo volo.

 

Art. 111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140).

Il comma 1 dell’articolo 111 stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati.

Il comma 2 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge 140/1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.

 

Art. 112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).

L’articolo 112, al comma 1, autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, dispone che la disciplina di cui al comma 1 si applica, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

 

Art. 113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale).

Il comma 1 dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

A seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio è stata ridotta da1.548 milioni di euro a 1.264 milioni di euro la dotazione per il 2008 del Fondo per il finanziamento del Protocollo Welfare.

I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma di cui al comma precedente.

Il comma 4 destina “la spesa di 13 milioni per l’anno 2008” per le finalità di cui alla L. 40 del 1987, relative alla concessione di contributi per le spese generali di amministrazione relative al coordinamento operativo a livello nazionale degli enti privati gestori di attività formative, non coperte da contributo regionale.

Infine il comma 5 prevede che con apposito decreto si provveda alla determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio novella il comma 298 della legge n. 296/2007 prevedendo che ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione alle attività di ricerca, siano erogati contributi per l’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo istituito a tal fine, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2007.

 

 

Art. 113-bis.
(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto).

L’articolo reca disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

Il comma 1 prevede la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.

Il comma 2 estendealle quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari la disciplina fiscale transitoria dettata dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005, la quale prevede l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali ai contributi versati dai soggetti già iscritti, alla medesima data, a forme pensionistiche complementari. Si prevede inoltre che le suddette somme concorrano ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. La disposizione si applica ai conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.

il comma 3 istituisce una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale.

 

Capo XXIII

MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO

 

Art. 114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).

L’articolo 114, comma 1, prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.

Il comma 2 prevede un finanziamento, pari a 80 milioni di euro per il 2008, in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

Infine, il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, incrementa, di 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL).

 

Art. 115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro).

L’articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.

 

Art. 116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori - ammortizzatori sociali).

L’articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l’anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.

Il comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.

Il comma 4prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.

Il comma 5proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.

I commi da 6 a 9, introdotti nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, al fine di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto), che non risultino assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, prevedono l’attivazione, in via sperimentale per l’anno 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell’ambito dei quali prevedere anche l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione economica sotto forma di voucher. Con apposito decreto siano definite le modalità di fruizione, le categorie di beneficiari nonché la durata e l’importo della prestazione economica in questione, nei limiti complessivi di spesa di 40 milioni di euro per il 2008. Inoltre si impegna il Ministro del lavoro a riferire alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme in esame, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la possibilità di mettere a regime gli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in questione. Infine alla copertura finanziaria tramite l’utilizzazione delle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007/2013.

 

Art. 117.
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).

L’articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.

 

Art. 118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).

I commi 1 e 2 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 per le attività di cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In primo luogo, al comma 1, novellando l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di finanziamento, secondo la quale le attività di cui ai nn. 1) e 2) della medesima lettera p) - attività dirette alla realizzazione di progetti formativi per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese - debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio 2008, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse (destinate alla riduzione dei premi INAIL relativi alla gestione separata artigianato) di cui all’articolo 1, comma 780, della legge finanziaria per il 2007, accertate in sede di bilancio consuntivo per l’anno 2007 dell’INAIL.

Quindi al comma 2, in sostituzione dell’attuale modalità di finanziamento, introducendo il comma 7-bis all’articolo 1 della L. 123/2007, si dispone un apposito stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

 


Capo XXIV

MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI

 

Art. 119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).

Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.

 

Capo XXV

MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE

 

Art. 120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).

L’articolo 120 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già previste dalla legge finanziaria per il 2007.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, sostituisce integralmente il comma 1152 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) relativo a finanziamenti per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria nella regione siciliana e in Calabria, ed introduce il comma 1152-bis. Rispetto al testo vigente del comma 1152, il testo novellato si riferisce solo all’anno 2007, vincolando il CIPE, in sede di riparto delle somme stanziate sul Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), all’assegnazione di 500 milioni di euro agli interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente in Sicilia (per un importo di 350 milioni) e in Calabria (per i rimanenti 150 milioni), non compresa nelle strade gestite da ANAS Spa. Per gli anni 2008 e 2009 interviene il nuovo comma 1152-bis, che, per le medesime finalità e nelle medesime modalità e proporzioni, disciplina l’assegnazione delle risorse per gli anni 2008 e 2009, a valere sul Fondo aree sottoutilizzate, la cui autorizzazione di spesa viene corrispondentemente ridotta di complessivi 500 milioni di euro per ciascun anno.

Art. 121.
(Incentivi all'occupazione).

L’articolo 121 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari (comma 1).

In particolare, il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto.

I comma 3 e 4 precisano che il credito d’imposta è fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale; il credito d’imposta deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non dà diritto a deducibilità dei componenti negativi di reddito ai sensi del TUIR.

Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, tra le quali che i nuovi assunti ad incremento della base occupazionale non abbiano mai lavorato prima, abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap); si dispone, inoltre, che il datore di lavoro non debba aver ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.

Il comma 6 dispone che, nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.

Il comma 7 definisce i casi in cui il credito d’imposta in esame decade: se il numero degli occupati decresce o è uguale rispetto al 2007; se i posti di lavoro creati non siano conservati nell’arco di tre anni (2 anni, se si tratta di PMI); se vengono accertate in via definitiva violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori.

Il comma 8 equipara i soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.

Il comma 9 istituisce un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate. Si dispone che entro il mese di luglio 2008 il Governo proceda ad effettuare la verifica ed il monitoraggio dei nuovi occupati.

Il comma 10 subordina l’efficacia delle predette disposizioni all’autorizzazione della Commissione europea secondo la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, aggiungendo la nuova lettera g-bis) al comma 1156 della legge finanziaria 2007, dispone lo stanziamento, a decorrere dall’anno 2008, a valere sul Fondo per l’occupazione, di un contributo, pari a 50 milioni di euro, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE.

Il comma 10-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008, apposite convenzioni con i comuni, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU, sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano stati interessati dalle convenzioni relative ad attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili.

Il comma 10-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la possibilità di procedere, da parte degli enti utilizzatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai lavoratori impiegati in ASU e ai soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle citate convenzioni, all’assunzione di ruolo a tempo indeterminato con inquadramento nelle categorie A e B e all’assunzione a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

Il comma 10-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni.

Infine, il comma 10-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, autorizza la Regione Siciliana a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

 

Art. 122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).

L’articolo 122, commi 1-3, prevede la riallocazione, nel limite dell’85 per cento, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti interventi (comma 1):

 

§       programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, ai fini del loro inserimento lavorativo (lett. a);

§       la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale (lett. b);

§       agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, mediante riduzione degli oneri sociali dal periodo d’imposta 2007(lett. c);

§       sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza (lett. d);

§       la creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione” da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote (lett. e);

§       la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti (lett. f);

§       il sostegno all’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lett. g).

Il comma 4 ripristina per l’importo 1,5 milioni di euro annui il finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria 2005 a favore della Scuola di ateneo Jean Monnet(ora Facoltà di studi politici Jean Monnet della seconda università di Napoli).

 

Art. 123.
(Contributo compensativo).

L’articolo 123 prevede la corresponsione da parte dei concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle regioni sede di stabilimenti, le quali provvederanno successivamente a ripartirlo tra i comuni interessati.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la Commissione Bilancio, attraverso una novella al comma 1-bis dell’art. 4 del decreto legge n. 314 del 2003, estende il contributo previsto per le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare, anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

 

Art. 124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).

L’articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU); disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introduce, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni IRPEF e IRES, IRAP, ICI e esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.

 

Capo XXVI

MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT

Art. 125.
(Promozione dello sport).

L’articolo 125 istituisce presso la Presidenza del Consiglio il Fondo per lo sport di cittadinanza”, ed autorizza a tal fine la spesa complessiva di 95 milioni di euro per il triennio 2008-2010 (comma 1); incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza nazionale”, di cui all’ art. 1, comma 1291, della legge finanziaria 2007 (comma 2); assegna un milione di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico (comma 3).

Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, incrementa di 3 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, al fine di realizzare gli interventi a favore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

Il comma 4, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, assegna due milioni di euro per il 2008 ed 1 milione di euro per gli anni 2009 e 2010 al Comitato italiano paralimpico (nel testo approvato dal Senato era previsto un contributo di 1 milione per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010).

 

Capo XXVII

MISSIONE 32 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

 

Art. 126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).

L’articolo 126 reca disposizionivolte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, al comma 1dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia un prospetto previsionaledel proprio fabbisognodi beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

I commi 2 e 3 prevedono che il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP s.p.a. individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni.

Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP S.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a.

Il comma 5 estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip ai i“soggetti aggiudicatori” ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi.

Il comma 6 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante.

Il comma 7 dispone un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.

Il comma 8 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell’economia e finanze, di una relazione al Parlamento allegata al DPEF circa l’attuazione dell’articolo in esame.

 

Art. 126-bis.
(Potenziamento del Sistema pubblico di connettività).

L'articolo 126-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca disposizioni volte a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) e a dare nuovo impulso all’attività di informatizzazione della normativa statale vigente avviata nel 2001.

I commi da 1 a 7 recano disposizioni per favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC). Il comma 1 stabilisce che i costi delle infrastrutture telematiche condivise per la realizzazione del sistema pubblico di connettività (SPC) rimangono a carico del CNIPA fino alla scadenza dei contratti quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare per la fornitura dei servizi necessari per il SPC. Per favorire la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali per lo sviluppo di tutte le componenti del SPC, i commi da 2a 5 prevedono la definizione da parte delle Regioni e degli enti locali, per le parti di rispettiva competenza, e di concerto con il CNIPA, di un programma organico in cui sono individuate le componenti progettuali tecniche ed organizzate del SPC.

Ai sensi del comma 6 il CNIPA identifica le soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici anche in caso di disastri o situazioni di emergenza. Il comma 7 consente al CNIPA di indire conferenze di servizi al fine di identificare dette soluzioni tecniche.

Il comma 8 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente. In particolare, si stabilisce che le risorse destinate al finanziamento dell’informatizzazione della legislazione statale,vigente resti destinata in via prioritaria a detta finalità e, in via residuale, alle restanti attività. La dotazione del Fondo per l'informatizzazione è dunque incrementata di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Le finalità del fondo sono altresì estese al coordinamento di programmi per l’informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all’adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

Il medesimo comma affida l’attuazione dei programmi di informatizzazione ad un responsabile designato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, assicurando il collegamento con le attività di semplificazione della legislazione, nonché con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi ed alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. Il coordinatore trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

Il comma 9 autorizza una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.

 

Art. 127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).

L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.

 

Art. 128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili).

L’articolo 128 reca misure volte al contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e immobili. In particolare, il comma 1 si prevede che la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato - ad esclusione delle autovetture utilizzate dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile - non possa superare i 1600 centimetri cubici.

I commi 2 e 3 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti.

I commi da 4 a 6 prevedono l’obbligo per le amministrazioni statali centrali, nonché, come disposto a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, per le amministrazioni statali periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado nonché delle istituzioni educative ed universitarie, di utilizzare i servizi “Voce tramite protocollo Internet” (VoIP), previsti dal sistema pubblico di connettività o da analoghe convenzioni stipulate da Consip, attribuendo al CNIPA il compito di monitorare il rispetto di tale obbligo. In caso di non osservanza, nell’esercizio successivo si opera una riduzione del 30% delle risorse stanziate per spese di telefonia. Si dispone, inoltre, la riduzione lineare delle dotazioni di bilancio dei Ministeri relative alle spese postali e telefoniche; le altre pubbliche amministrazioni dovranno adottare analoghe misure per realizzare risparmi di spesa e, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle amministrazioni inadempienti.

I commi da 7 a 11, a contenimento delle spese di funzionamento, impongono alle pubbliche amministrazioni l’adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali, anche informatiche; delle autovetture di servizio; dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio. Tali piani indicano altresì misure dirette a circoscrivere l’assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità, individuando altresì forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze. I piani triennali devono essere resi pubblici dagli uffici per le relazioni con il pubblico e attraverso i siti internet delle singole amministrazioni.

Il comma 12 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali.

Il comma 13 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza secondo i propri ordinamenti per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in oggetto.

Il comma 14 riduce il numero dei membri del CNIPA da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente; in via transitoria, si dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.

 

Art. 129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).

L’articolo 129 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare. A tal fine, ai sensi del comma 1, a partire dal 1 maggio 2008, il disegno di legge riduce a 58 unità (in luogo delle attuali 103) l’organico dei magistrati militari e sopprime alcuni uffici giudiziari militari. In particolare, sopprime i tribunali militari – e le relative procure – a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, contestualmente ridefinendo la competenza territoriale dei restanti tribunali. Sopprime, inoltre, le sezioni distaccate della corte militare d’appello di Verona e Napoli. Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti.

I commi 2 e 6 intervengono sul Consiglio della magistratura militare per ridurne, a partire dalla prossima consiliatura, il numero dei componenti. In particolare divengono 3 (e non 5) i componenti eletti dai magistrati, ed uno (non 2) il componente estraneo alla magistratura nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere (quest’ultimo assumerà le funzioni di vicepresidente del Consiglio). Conseguentemente, viene modificata la disposizione sul quorum di maggioranza e dovranno essere ridotte, con DPR, le dotazioni dell’ufficio di segreteria del Consiglio.

Il comma 4 ridefinisce le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari. In particolare, la disposizione prevede che i magistrati militari eccedenti tale numero (45 unità) transitino nella magistratura ordinaria, individuando appositi criteri. Conseguentemente,

§       il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità (in luogo delle attuali 10.109;

§       le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate;

§       parte del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie militari transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. In tal senso dovrà provvedere un apposito decreto ministeriale.

Il comma 5 interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.

Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.

Il comma 8 contiene la clausola di invarianza della spesa.

 

Art. 130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del processo telematico).

L'articolo 130 prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.

 

Art. 131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese).

L'articolo 131 reca diverse disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese.

In particolare, ai commi 1-3 si vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri di parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 del disegno di legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.

I commi 4-9 recano disposizioni di contenimento dei costi di manutenzione dei beni immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da parte di enti ed organismi pubblici.

Il comma 10 abroga la previsione di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.

Il comma 11 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B.

 


Art. 132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).

L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.

In particolare, il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.

Il comma 2, lettera a), individua tre categorie di alloggi di servizio; alla lettera b) dispone l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero; alla lettera c) stabilisce la procedura di alienazione; alla lettera d) ne completa la disciplina mediante un rinvio al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, precisando che essa ha ad oggetto immobili ulteriori rispetto a quelli individuati secondo i criteri previsti dal comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.

Il comma 3 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.

Il comma 4 sospende, fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.

Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ma con una serie di eccezioni. In conseguenza di tale abrogazione, gli immobili originariamente individuati per la vendita rimangono pertanto nella disponibilità del Ministero della Difesa.

 

Art. 133.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).

L’articolo 133 introduce (comma 1) il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.

Ai sensi del comma 2, i vertici degli uffici già istituiti “decadono” alla scadenza del rispettivo incarico e il personale è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

 


Art. 134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).

L’articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l’adozione, entro 180 giorni, di regolamenti di delegificazione (previo parere parlamentare) per il riordino, la trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi pubblici statali. Il comma 3 dispone la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A (elenco modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio) che non siano stati riordinati entro il termine di cui al co. 1; la disciplina delle funzioni e la destinazione delle risorse degli enti soppressi è rimessa a successivi regolamenti di delegificazione. I commi 4 e 5 rimettono a un successivo D.P.C.M. la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi. Il comma 6 dispone l’irrilevanza ai fini fiscali degli atti connessi alle operazioni di trasformazione. Il comma 7 abroga la previgente disciplina in materia (art. 28, L. 448/2001); il comma 8 definisce gli obiettivi di risparmio della disposizione e fissa una clausola di salvaguardia in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti di educazione femminile che hanno esaurito la loro funzione educativa.

 

Art. 134-bis
(Liquidazione della Coni servizi S.p.A.)

L’articolo 134-bis,introdotto durante l’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone la liquidazione della Coni servizi S.p.A., prevedendo che il personale ed i beni mobili ed immobili della società siano trasferiti all’Ente Coni, il quale subentra anche in tutti i rapporti attivi e passivi della società.

 

Art. 135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).

L’articolo 135, comma 1, modifica l’articolo 1, commi 204 e 206-208, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in materia di riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, imponendo una maggiore riduzione dei costi rispetto a quanto attualmente previsto e dettando disposizioni per la valutazione del costo d’uso degli immobili in uso governativo.

Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del comma 1 devono risultare riduzioni di spesanon inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.

 


Capo XXVIII

MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE

 

Art. 136.
(Otto per mille e cinque per mille).

L’articolo 136, al comma 1, integra di 60 milioni di euro per il 2008 l’autorizzazione di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello Stato. Il comma 2 rifinanzia di 150 milioni di euro la spesa massima destinata all’applicazione della misura del 5 per mille IRE, portandola da 250 a 400 milioni di euro.

I commi da 3 a 6 ripropongono anche per l’esercizio 2008 la misura del 5 per mille IRE, innovandone la relativa disciplina e prevedendo un limite massimo di spesa di 100 milioni di euro.

 

Capo XXIX

DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI

 

Art. 137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).

I commi 1 e 2, 5 e 6, recano disposizioni in materia di riduzione degli organi societari delle società in mano pubblica e di criteri nomina dei componenti degli organi societari delle società di cui le amministrazioni statali detengono un controllo indiretto.

Il comma 3 facoltizza le società direttamente e indirettamente controllate dalle amministrazioni statali ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri prezzo qualità rapportati a quelli messi a disposizione da Consip per le pubbliche amministrazioni.

Il comma 7 prevede che tutti i contratti di consulenza con le amministrazioni pubbliche acquistano efficacia solo dopo la pubblicazione dei nominativi e dei compensi sul sito istituzionale dell’ente stipulante dispone in materia di pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali.

Art. 138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche).

I commi 1 e 2 dell’articolo 138 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.

In base al comma 3, rispetto a contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e 2 a declinare la competenza arbitrale, sempre che tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; i collegi arbitrali, costituiti invece successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della legge finanziaria, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.

Il comma 5, infine, precisa le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 del medesimo art. 240 del codice dei contratti pubblici per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione ivi prevista o del responsabile del procedimento.

 

Art. 138-bis.
(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

L’articolo 138-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone l’abrogazione dei commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005). e il conseguente riversamento all’entrata dello Stato delle risorse non impegnate. Tali disposizioni prevedono contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare agli interventi e ai soggetti individuati con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare

 

Art. 139.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).

L’articolo 139, al comma 1, prevede la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. Al comma 2, individua la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi in quella prevista nelle convenzioni attuative del piano stesso.

 

Art. 140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche).

L'articolo 140 pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.

Si prevede, altresì, un procedimento autorizzatorio per quanto riguarda in particolare l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata. Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

 

Art. 141.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese).

L'articolo 141 prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.

 

Art. 142.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione).

L'articolo 142, al comma 1, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale. Ai commi 2 e 3 sidispone l’adozione di un programma di ricognizione periodicatriennale a decorrere dal 2008 dei suddetti residui, ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Conseguentemente, il comma 4 demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri interessati, la quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, e l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.

Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, sostituisce il comma 862 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, relativo completamento degli interventi della programmazione negoziata, estendendo dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2008 il termine della proroga delle iniziative finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata e non ancora completate alla data di scadenza, qualora risultino realizzate in misura non inferiore – non già al 30% degli investimenti, come previsto nell’attuale formulazione del comma 862 - bensì al 40% di questi.

Art. 143.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).

L’articolo 143 conferma, per il triennio 2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato.

 

Art. 144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti).

L’articolo 144, modificato nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, reca, ai commi da 1 a 11, disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

I commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte.

Il comma 2 – al quale le modificazioni apportate dalla Commissione bilancio hanno tra l’altro attribuito valenza transitoria – pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.

Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento.

Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società.

Il comma 3 dispone che la Banca d’Italia e le autorità indipendenti trovino la loro disciplina in materia in una futura, complessiva legge di riforma.

Il comma 3-bis dispone – con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il limite di cui al comma 2 – che in ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione

Ai sensi del comma 3-ter, entro il 31 luglio 2008 sono definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati.

Il comma 3-quater dispone che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico resta definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza.

I commi 4 (modificato in sede referente) , 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione. Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni.

Il comma 9 nel testo della Commissione, sostituendo i commi 9-11, che recavano una peculiare forma di controllo di legittimità da parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del co. 2, prevede che la Corte dei Conti verifichi, in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio l’attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.

Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.

I commi da 13 a 15 recano norme volte a rafforzare i controlli sulle spese degli enti locali per incarichi di studio o di ricerca, ovvero per consulenze. In particolare, il comma 13 stabilisce che i suddetti incarichi possano essere conferiti dall’ente locale solo nell’ambito di un programma approvato dal Consiglio dell’ente stesso. Il comma 14 demanda al regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali la definizione, in conformità alla legislazione vigente in materia, dei limiti, dei criteri e delle modalità per il conferimento di incarichi esterni, nonché del limite massimo della relativa spesa annua.

Il comma 15, nel testo modificato dalla Commissione bilancio, prevede che alla sezione regionale della Corte dei Conti siano trasmesse le disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14.

Il comma 16 prevede – con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito D.P.C.M. – la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. E’ peraltro prevista la possibilità di individuare con D.P.C.M. i contratti di consulenza indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno 2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.

Il comma 17-bis modifica l’art. 7, co. 7, della L. 131/2003, eliminando la previsione della comunicazione, da parte delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, esclusivamente ai consigli degli enti controllati dell’esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, e introduce un ulteriore periodo al citato co. 7 dell’art. 7 della L. 131/2003 disponendo che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento, nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, co. 6, della legge n. 20/1994.

Il comma 18 abroga il comma 9 dell’articolo 7 della legge 131/2003 (la cosiddetta “Legge La Loggia”) eliminando la facoltà per le regioni, ivi prevista, di procedere all’integrazione della composizione delle sezioni regionali della Corte dei conti attraverso la nomina di due componenti.

Secondo i comma 19, sostituito in sede referente, il Consiglio di Presenza della Corte dei Conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti – disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento interno – nonché i regolamenti – disciplinanti il numero e la composizione degli organi della Corte adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni – necessari per riorganizzate gli uffici e i servizi della Corte. La disposizione è finalizzata in particolare al potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello stato e a potenziamento dei controlli sulla gestione, nonché al perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento.

Il comma 19–bis prevede, nel triennio 2008-2010, la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulle procedure di attuazione del comma 19, e sugli strumenti necessari per garantire alla Corte piena autonomia ed effettiva indipendenza.

Il comma 20 prevede che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.

Il comma 21 prevede che la Corte dei conti, nel definire annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo di gestione tenga conto anche – ai fini del referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica – delle relazioni degli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

Il comma 22 limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsto da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale “non contrattualizzato”.

 

Art. 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)

 

L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la prosecuzione del programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (c.d. spending review) avviato dalla legge finanziaria 2007 e un contestuale potenziamento del sistema informativo e dei controlli delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi del comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa, sul cui stato di attuazione il Governo è chiamato a riferire nell’ambito del DPEF .

Il comma 2 prevede poi una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all’efficacia nell’allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell’azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi di rispettiva competenza; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.

Ai sensi del comma 3, entro il mese di gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito presso la Presidenza del Consiglio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida ai fini dell’attività istruttoria svolta i fini della preparazione delle relazioni ministeriali sullo stato della spesa da trasmettere alle Camere ai sensi al comma 2, riassumendo gli esiti complessivi ai fini della relazione del Ministro per l’attuazione del programma di Governo. Il medesimo Comitato e i servizi di controllo interno sono chiamati a cooperare con la Commissione tecnica per la finanza pubblica e il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa.

Ai sensi del comma 4 la Corte dei conti, nella elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche con riferimento alle tematiche inerenti lo stato della spesa e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni trattate nelle suddette relazioni ministeriali e tenendo conto della nuova classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai fini della predisposizione dei programmi e dei criteri per l’esercizio dell’attività di controllo successivo sulla gestione.

Ai sensi del comma 5, il Governo è chiamato a promuovere l’adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.

Ai sensi del comma 6, si prevede che nell’ambito del programma statistico nazionale vi sia una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata, tra l’altro, al monitoraggio dei beni e servizi prodotti dai suddetti soggetti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici nonché la produttività del personale. Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.

Ai sensi del comma 7, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l’ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui di cui al comma 2. Viene inoltre prevista l’adozione di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni, nonché la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.

Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT. Si dispone, inoltre, che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.

Il comma 9 prevede che fino alla prima applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.lgs. 322/89 - come sostituito dal comma 8 del presente articolo - e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria, è considerata violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.

 

Art. 144-ter
(Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007)

L’articolo stabilisce che la somma di 94,237 milioni di euro derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario, di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007, versata all’entrata del bilancio dello Stato per il 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2008.

 

Capo XXX

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

 

Art. 145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni).

L’articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.

Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,dispone che le norme che disciplinano l’attribuzione di incarichi individuali di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 165 del 2001, non si applicanoai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti (ai sensi dell’art. 1, comma 5, della L. 144/1999) con le finalità di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi strutturali europei.

Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.

Il comma 3 riformula l’articolo 36 del D.Lgs. 165 del 2001, in materia di utilizzazione di contratti di lavoro flessibile, prevedendo che le pubbliche amministrazioni (salve determinate eccezioni) effettuano assunzioni di personale utilizzando esclusivamente il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e che le stesse amministrazioni possano avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dalla disciplina privatistica al solo scopo di fronteggiare esigenze stagionali o per periodi non superiori a 3 mesi. Non si ammette in nessun caso il rinnovo del contratto o l’utilizzo dello stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale e si prevede che per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni ricorrono all’assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo massimo di 6 mesi, non rinnovabili. Si introduce inoltre la previsione del divieto di assunzione per le amministrazioni che violano la disciplina relativa all’utilizzo delle forme di lavoro flessibile di cui al nuovo articolo 36 per il triennio successivo alla violazione stessa. Viene peraltro precisato che la disciplina in esame non si applica agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, agli uffici di supporto agli organi di direzione politica degli enti locali, nonché ai contratti relativi agli incarichi dirigenziali ad alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle pubbliche amministrazioni, ivi incluse (a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio) le unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici di cui all’art. 1 della L. 144/1999. Inoltre, a seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, si dispone che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività finanziati con fondi dell’Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. A seguito di una ulteriore modifica da parte della V Commissione Bilancio, è stato diposto che, per l’attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette, il Parco nazionale Arcipelago di La Maddalena, gli enti a cui è delegata la gestione delle aree marine protette sono autorizzati, in deroga alla normativa vigente, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di 2 anni eventualmente rinnovabili.

Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.

I commi 5-7 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario (comma 5), che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 6) e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze (comma 7).

 

Il comma 8 estende l’applicazione delle disposizioni per il contenimento delle spese per il lavoro straordinario di cui ai commi 5 e 6 alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A seguito dell’approvazione di un emendamento nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, si è disposto che tale applicazione avvenga solamente a decorrere dall’anno 2009.

Il comma 8-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, è volto a disporre che al personale del ruolo sanitario del SSN non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’art. 7 del D.Lgs. 66/2003, facendosi invece riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

 

Art. 146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Il comma 1 dispone che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni, autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria 2005 in deroga al “blocco del turn over” disposto dalla medesima legge, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.

Il comma 3, estende la possibilità di effettuare le assunzioni per gli anni 2008 e 2009 previste dal comma 527 della legge finanziaria 2007 per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, anche alle amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007. Inoltre, con una disposizione introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, si autorizza il CNEL a procedere all’assunzione straordinaria di complessive 15 unità di personale, di cui 3 dirigenti di seconda fascia.

Il comma 4 autorizza la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria e il Corpo forestale dello Stato, per il 2008, ad effettuare assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per il 2008, a 120 milioni di euro per il 2009 e a 140 milioni di euro a decorrere dal 2010. Per tale finalità viene istituito un apposito Fondo con uno stanziamento corrispondente al limite di spesa su indicato, alla cui ripartizione si provvede con apposito D.P.R. da emanare entro il 31 marzo 2008.

I commi 5 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.

Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio,dispone che, ai fini delle procedure di stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disciplinate dalla L. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), il requisito minimo, richiesto per poter beneficiare della stabilizzazione, delle 120 giornate lavorative effettuate, deve sussistere nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Il comma 6 precisa che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui allo stesso comma nelel more delle procedure di stabilizzazione.

Il comma 6-bis prevede che il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.

I commi 7, 8 e 9 recano disposizioni relative alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.

Il comma 10 reca disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.

Il comma 11 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) a continuare ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.

Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.

Il comma 13 reca disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time.

I commi 14 e 15 dispongono che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

Il comma 16 autorizza le medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 14, per far fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per lo stesso anno 2010, a procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un determinato limite massimo di spesa.

Il comma 17, in connessione a quanto previsto dal precedente comma 7, provvede a modificare il vigente comma 103 della legge finanziaria per il 2005, facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2011 anziché dal 2010.

Il comma 18 dispone che nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.

I commi da 19 a 22 autorizzano il Ministero per i beni e le attività culturali a bandire concorsi e procedere ad assunzioni straordinarie di 400 assistenti di posizione economica B3 e di 100 unità di personale di posizione economica C1.

Il comma 22-bis, introdotto durante l’esame presso la V Commissione bilancio, dispone che il MiPAAF possa utilizzare fino a 2 milioni di euro, tratti dalle disponibilità del al Fondo per le crisi di mercato, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette. A tale scopo il personale utilizzato deve essere quello a suo tempo assunto, sulla base della legge n. 124/1985, per la conservazione del patrimonio dell’ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD), e non ancora stabilizzato sulla base della legge n. 266/2005.

Il comma 23, al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del Ministero dell’economia, dispone il differimento al 1° gennaio 2010 dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge finanziaria 2007 in materia di ridefinizione dell’articolazione periferica del Ministero dell’economia e finanze.

Il comma 24 prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.

Il comma 24-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede la facoltà, a decorrere dal 1° gennaio 2008, per le regioni e per le Agenzie Regionali per l’Ambiente (ARPA) di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale a tempo determinato che sia stato selezionato dal Ministero dell’ambiente e sia utilizzato dagli enti richiamati in precedenza per l’attuazione del Progetto operativo “Ambiente” e del Progetto operativo “Difesa Suolo”.

Il comma 24-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, dispone che, con apposito decreto, si provveda a disciplinare l’utilizzazione del personale di cui all’art. 168 del D.P.R. 18/1967 (esperti tratti da personale dello Stato o di enti pubblici appartenenti a carriere direttive o di uguale rango da utilizzare negli uffici centrali del Ministero degli affari esteri o nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari), il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di pubbliche amministrazioni, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari per l’espletamento di compiti che richiedano particolare competenza tecnica.

Il comma 25 provvede a novellare il comma 565 della legge finanziaria 2007, intervenendo in particolare in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale SSN.

I commi da 26 a 28 dettano disposizioni in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

Il comma 29 dispone la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.

Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.

Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.

Il comma 31-bisintrodotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, modifica l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 94 della legge finanziaria 2007. Si tratta della norma che reca una disciplina derogatoria alla normativa generale prevista per l’assegnazione di una rivendita di generi di monopolio e stabilisce che le rivendite assegnate secondo tale procedura di assegnazione diretta non siano soggette al triennio di esperimento previsto dall’ultimo comma dell’articolo 21 della legge n. 1293 del 1957. La norma limita l’esclusione dal triennio di esperimento alle sole rivendite ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dimesso.

 

Art. 147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).

L’articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.

 

Art. 148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

L’articolo reca misure straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.

I commi 1 e 2 prevedono che la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministro dell’economia, in funzione dell’esigenza di garantire la ricollocazione del personale delle pubbliche amministrazioni in situazione di esubero, possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, volti alla ricollocazione del personale presso uffici con rilevanti vacanze di organico.

I commi 3 e 4 recano specifiche norme relative, rispettivamente, al personale militare che si trovi in situazione di esubero e al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento.

I commi 5 e 6 prevedono l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della banca dati informatica finalizzata all’incontro tra domanda e offerta di mobilità.

 

Art. 149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco).

L’articolo 149, ai commi 1-10, reca disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni, provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS. in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio 2007, in modo da garantire il riconoscimento di benefici economici medi pari a 101 euro mensili per i dipendenti del comparto Ministeri ed incrementi corrispondenti per i dipendenti dei rimanenti comparti.

Tra l’altro, si prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri) di 1.081 milioni di euro per l’anno 2008 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009. Con una modifica introdotta nel corso dell’esame presso al V Commissione (Bilancio) si è previsto che dei su indicati 1.081 milioni di euro stanziati per l’anno 2008, 564 milioni di euro sono resi immediatamente disponibili per il personale del comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali derivanti dall'applicazione degli accordi ed intese intervenute in materia di pubblico impiego nell'anno 2007.

Inoltre, si prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.

Altre disposizioni: prevedono lo stanziamento di risorse aggiuntive da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; incrementano il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria; in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, pongono a carico del bilancio dello Stato i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali.

Ilcomma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, destina, nell’ambito del fondo finanziario di mobilità dei segretari comunali e provinciali, una quota di 5 milioni di euro a decorrere dal 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti locali non sottoposti al Patto di stabilità interno. La misura è finalizzata sostanzialmente ad equiparare, in sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007, il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali a quello dei dirigenti del comparto Regioni e Autonomie locali. Per gli enti locali sottoposti al Patto di stabilità, saranno definite, in sede contrattuale, specifiche misure per raggiungere i medesimi obiettivi.

I commi da 11 a 14 stanziano le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Si prevede che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), è pari complessivamente a 240 milioni di euro per il 2008 e a 355 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Inoltre, lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci.

 

Art. 149-bis.
(Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno).

L’articolo 149-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione Bilancio, prevede, al comma 1, l’incremento di 5 milioni di euro a decorrere dall’anno finanziario 2008, del Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi istituzionali con l’obiettivo di fronteggiare gli impegni del personale dell’Amministrazione civile del Ministero derivanti dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione.

Il comma 2 stanzia, a decorrere dal 2008, un’ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo in esame.

Ai sensi del comma 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da due commi precedenti è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo ministero dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

 

TITOLO V

NORME FINALI

 

Art. 150.
(Fondi speciali e tabelle).

L'articolo 150, comma 1, stabilisce l’entità dei fondi speciali (c.d. tabelle A e B), che sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

Il comma 2, approva la tabella C, recante le dotazioni da iscrivere nel bilancio annuale e triennale in relazione a leggi di spesa permanente. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, le dotazioni di parte corrente relative alle leggi di spesa della Tabella C sono state ridotte in maniera lineare dello 0,5 per cento per un importo pari a euro 73,863 milioni di euro per il 2009 e 73,911 milioni per l’anno 2010

Il comma 3 approva la tabella D, contenente gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme per interventi di sostegno all’economia classificati fra le spese di conto capitale.

Il comma 4 approva le riduzioni di autorizzazioni di spesa contenute nella tabella E.

Il comma 5 approva la tabella F, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.

Il comma 6 autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici ad assumere gli impegni di spesa indicati nella medesima tabella.

Il comma 7, dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa).

Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, riduce la dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di 169,809 milioni di euro per l’anno 2008.

Il comma 7-ter, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, riduce di 150 milioni l’autorizzazione di spesa per il 2008 del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

Il comma 7-quater, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, dispone l’utilizzo di 15 milioni per il 2008 e di 15 milioni a decorrere dall’anno 2010 delle disponibilità del Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie a copertura parziale degli oneri determinati dall’art. 121, c. 10-ter (lavoratori socialmente utili).

Il comma 7-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso la V Commissione bilancio, incrementa di 2 milioni per il 2008 l’assegnazione in favore del CNEL.

 

Art. 151.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).

L’articolo 151, comma 1,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.

ll comma 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

Il comma 3 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (c.d. clausola di “compatibilità”).

Il comma 4 fissa al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della legge finanziaria.