Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento bilancio | ||
Titolo: | Finanziaria 2008 A.C. 3256-A Sintesi del contenuto | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 292 Progressivo: 6 | ||
Data: | 09/12/2007 | ||
Organi della Camera: | V-Bilancio, Tesoro e programmazione | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Finanziaria
2008
A.C. 3256-A
Sintesi del contenuto
n. 292/6
9 dicembre 2007
Coordinamento: Dipartimento Bilancio e politica economica
I dossier del Servizio studi sono destinati alle
esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e
dei parlamentari.
File: BI0269a.doc
Tavola di raffronto tra il testo del disegno di legge presentato dal Governo (A.S. 1817), e i testi approvati dalla 5a Commissione bilancio del Senato (A.S. 1817-A), dall'Assemblea del Senato (A.C. 3256) e dalla V Commissione bilancio della Camera (A.C. 3256-A)
Titolo |
A.S. 1817 |
A.S. 1817-A |
A.C. 3256 |
A.C. 3256-A |
Titolo
I |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Risultati differenziali del bilancio dello Stato |
1 |
1 |
1 |
1 |
Titolo
II |
|
|
|
|
Riduzione della pressione fiscale: |
2 |
2 |
2 |
2 |
Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA |
3 |
3 |
3 |
3 |
Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali |
4 |
4 |
4 |
4 |
Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto di imposta |
|
|
|
4-bis |
Esenzione dal canone RAI per soggetti ultra settantacinquenni |
|
|
5 |
5 |
Finanziamento delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni n materia di confidi |
|
|
6 |
6 |
Recupero di prestazioni pensionistiche indebitamente percepite |
|
4-bis |
7 |
7 |
Disposizioni in materia di accertamento e riscossione. Proroga del regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti |
|
4-ter |
8 |
8 |
Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore tributario |
5 |
5 |
9 |
9 |
Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici |
|
|
|
9-bis |
Trasporto pubblico locale |
6 |
6 |
10 |
10 |
Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali |
|
|
|
10-bis |
Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici |
|
6-bis |
11 |
11 |
Recupero dei centri storici |
|
|
|
11-bis |
Incentivazioni fiscali per il cinema |
7 |
7 |
12 |
12 |
Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione sostitutiva unica |
|
7-bis |
13 |
13 |
Disposizioni in materia di potenziamento dell’attività di accertamento, ispettive e di controllo dell’Amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario |
|
7-ter |
14 |
14 |
Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Disposizioni concernenti l’applicabilità del regime speciale opzionale alle società di investimento immobiliare quotate |
|
7-quater |
15 |
15 |
Titolo III |
|
|
|
|
Capo I |
|
|
|
|
Indennità dei membri del Parlamento |
8 |
8 |
16 |
16 |
Norme sulla formazione e composizione del Governo |
|
8-bis |
17 |
17 |
Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo
|
9 |
9 |
18 |
18 |
Capo II |
|
|
|
|
Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali |
10 |
10 |
19 |
19 |
Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli enti territoriali |
|
10-bis |
20 |
20 |
Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno |
|
10-ter |
21 |
21 |
Esclusione del patto di stabilità interno per gli enti commissariati |
|
10-quater |
22 |
22 |
Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio |
11 |
11 |
23 |
23 |
Disposizioni varie per gli enti locali |
12 |
12 |
24 |
24 |
Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi |
13 |
13 |
25 |
25 |
Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali |
14 |
14 |
26 |
26 |
Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da duplicazione di funzioni |
15 |
15 |
27 |
27 |
Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione delle disponibilità liquide |
|
|
|
27-bis |
Sviluppo della montagna e delle isole minori |
16 |
16 |
28 |
28 |
Sostegno delle minoranze slovene, linguistiche storiche e delle aree confinanti con le regioni a statuto speciale |
17 |
|
|
|
Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria |
18 |
18 |
29 |
29 |
Norme per la riduzione degli oneri delle consultazioni politiche ed istituzione del Registro speciale dei simboli di partito e relativo contributo annuale |
|
18-bis |
Stralciato |
|
Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b), della legge n. 296 del 2006 |
|
|
30 |
30 |
Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo 1, comma 320 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 |
|
|
|
30-bis |
Capo III |
|
|
|
|
Potenziamento della presenza italiana presso le istituzioni europee |
19 |
|
|
|
Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici locali all’estero |
20 |
20 |
31 |
31 |
Organizzazione del vertice «G8» in Italia e altri adempimenti internazionali |
21 |
21 |
32 |
32 |
Collettività italiane all’estero |
|
21-bis |
33 |
33 |
Capo IV |
|
|
|
|
Sviluppo professionale delle Forze armate |
22 |
22 |
34 |
34 |
Misure a sostegno di personale operante in aree militari e dei poligoni di tiro e incremento del fondo bonifiche nelle aree militari |
|
22-bis |
35 |
35 |
Capo V |
|
|
|
|
Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica |
23 |
23 |
36 |
36 |
Misure in favore della giustizia minorile |
|
23-bis |
37 |
37 |
Norme per il finanziamento dell’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG |
|
|
|
37-bis |
Capo VI |
|
|
|
|
Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco |
24 |
24 |
38 |
38 |
Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico |
25 |
25 |
39 |
39 |
Sicurezza della navigazione |
26 |
26 |
40 |
40 |
Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica |
|
26-bis |
41 |
41 |
Istituzione del Fondo per la legalità |
|
|
|
41-bis |
Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del dovere |
|
|
|
41-ter |
Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice |
|
|
|
41-quater |
Capo VII |
|
|
|
|
Chiusura dell’emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche del 1997 |
27 |
27 |
42 |
42 |
Interventi a favore di zone colpite da eccezionali eventi alluvionali |
|
|
|
42-bis |
Capo VIII |
|
|
|
|
Pesca e vittime del mare |
28 |
28 |
43 |
43 |
Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia |
29 |
29 |
44 |
44 |
Rafforzamento della filiera agroenergetica |
|
29-bis |
45 |
45 |
Interventi per il settore dell’apicoltura |
|
29-ter |
46 |
46 |
Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori agricoli della regione Sardegna |
|
29-quater |
47 |
47 |
Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all’acquisto dei prodotti alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare |
|
29-quinquies |
48 |
48 |
Interventi nel settore dell’irrigazione |
|
29-sexies |
49 |
49 |
Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale |
|
|
|
49-bis |
Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola |
|
|
|
49-ter |
Capo IX |
|
|
|
|
Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili |
30 |
30 |
50 |
50 |
Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica |
|
30-bis |
51 |
51 |
Norme per l’incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili |
|
30-ter |
52 |
52 |
Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili |
|
30-quater |
53 |
53 |
Misure per il contenimento delle emissioni di CO2 |
|
|
|
53-bis |
Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell’elettricità da fonti rinnovabili |
|
30-quinquies |
54 |
54 |
Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili |
|
30-sexies |
55 |
55 |
Impianti fotovoltaici |
|
30-septies |
56 |
56 |
Disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas |
|
|
|
56-bis |
Istituzione del Fondo per |
|
|
|
56-ter |
Istituzioni di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente modificati e nel campo delle biotecnologie |
|
|
|
56-quater |
Capo X |
|
|
|
|
Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei settori aeronautico, navale e terrestre |
31 |
31 |
57 |
57 |
Sostegno all’imprenditoria femminile |
32 |
32 |
58 |
58 |
Modifica al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
58-bis |
Comitato nazionale italiano per il microcredito |
|
32-bis |
59 |
59 |
Disposizioni in materia di autoimprenditorialità |
|
32-ter |
60 |
60 |
Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale |
|
|
|
60-bis |
Misure urgenti per la tutela dei consumatori in materia di prezzi |
|
|
|
60-ter |
Capo XI |
|
|
|
|
Interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali |
33 |
33 |
61 |
61 |
Sistema “Alta Velocità/Alta Capacità” della Rete transeuropea di trasporto |
|
|
|
61-bis |
Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire l’intermodalità e l’utilizzo di mezzi meno inquinanti |
34 |
34 |
62 |
62 |
Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli obblighi di servizio pubblico |
|
|
|
62-bis |
Linee metropolitane |
|
|
|
62-ter |
Passante grande di Bologna |
|
|
|
62-quater |
Capo XII |
|
|
|
|
Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge obiettivo |
35 |
35 |
63 |
63 |
Giochi del Mediterraneo del 2009 |
|
35-bis |
64 |
64 |
Fondo di garanzia per le opere pubbliche |
|
35-ter |
65 |
65 |
Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009. |
|
35-quater |
66 |
66 |
Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su
pista |
|
|
|
66-bis |
Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria |
36 |
36 |
67 |
67 |
Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie |
|
|
|
67-bis |
Residenze di interesse generale destinate alla locazione |
|
|
|
67-ter |
Modifiche delle modalità di gestione dell’autostrada A4 – tronco Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale |
37 |
37 |
68 |
68 |
Interventi per la salvaguardia della città di Venezia |
|
|
|
68-bis |
Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale Veneto |
|
37-bis |
69 |
69 |
Capo XIII |
|
|
|
|
Sostegno alle imprese editrici e TV locali |
38 |
38 |
70 |
70 |
Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre |
39 |
39 |
71 |
71 |
Modifiche al testo unico della radiotelevisione |
40 |
40 |
72 |
72 |
Sviluppo del mercato postale |
|
40-bis |
73 |
73 |
Capo XIV |
|
|
|
|
Sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano |
41 |
41 |
74 |
74 |
Capo XV |
|
|
|
|
Promozione e sicurezza della rete trapiantologica |
42 |
42 |
75 |
75 |
Ricerca e formazione nel settore dei trasporti |
43 |
43 |
76 |
76 |
Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali |
|
|
77 |
77 |
Disposizioni in favore dei giovani ricercatori |
|
43-bis |
78 |
78 |
Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario |
|
43-ter |
79 |
79 |
Fondo di promozione della ricerca di base |
|
|
|
79-bis |
Capo XVI |
|
|
|
|
Misure a tutela del territorio e dell’ambiente e sui cambiamenti climatici |
44 |
44 |
80 |
80 |
Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche |
|
|
|
80-bis |
Istituzione del fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto |
|
|
|
80-ter |
Realizzazione di aree verdi per ridurre l’emissione di gas climalteranti, migliorare la qualità dell’aria e tutelare la biodiversità |
45 |
45 |
81 |
81 |
Dotazione organica degli Enti parco nazionali |
|
|
|
81-bis |
Riduzione del numero dei componenti delle commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della spesa |
|
|
|
81-ter |
Potenziamento delle attività di sorveglianza e di tutela del territorio |
|
|
|
81-quater |
Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse |
|
|
|
81-quinquies |
Un centesimo per i clima |
|
|
|
81-sexies |
Capo XVII |
|
|
|
|
Disposizioni sulla spesa e sull’uso dei farmaci |
46 |
46 |
82 |
82 |
Commissione nazionale per la formazione continua |
|
|
|
82-bis |
Prescrizione dei farmaci di classe C |
|
46-bis |
stralciato |
|
Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario |
|
|
83 |
83 |
Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano |
47 |
47 |
84 |
84 |
Modifica all’articolo 4 della legge n. 281 del 1991 |
|
47-bis |
85 |
85 |
Modifica al comma 829 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
85-bis |
Vaccinazione HPV e partecipazione dell’Italia ad iniziative internazionali relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri |
48 |
48 |
86 |
86 |
Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale |
|
|
|
86-bis |
Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
|
|
86-ter |
Quota fissa di partecipazione |
|
48-bis |
87 |
87 |
Misure per promuovere la qualità nell’erogazione dell’assistenza protesica |
|
48-ter |
88 |
88 |
Disposizioni in materia di dispositivi medici |
|
|
|
88-bis |
Interventi per la tutela degli animali |
|
|
|
88-ter |
Capo XVIII |
|
|
|
|
Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività culturali |
49 |
49 |
89 |
89 |
Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del patrimonio mondiale” dell’UNESCO |
|
|
|
89-bis |
Disposizioni in materia di fondazioni lirico sinfoniche |
|
49-bis |
90 |
90 |
Disposizioni in materia di istituzioni culturali |
|
49-ter |
91 |
91 |
Festival pucciniano |
|
49-quater |
92 |
92 |
Restauro archeologico di teatri |
|
49-quinquies |
93 |
93 |
Fondo per il ripristino del paesaggio |
|
|
|
93-bis |
Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 |
|
|
|
93-ter |
Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia |
|
|
|
93-quater |
Centro per il libro e la lettura |
|
|
|
93-quinquies |
Capo XIX |
|
|
|
|
Rilancio dell’efficienza e dell’efficacia della scuola |
50 |
50 |
94 |
94 |
Risorse per attività di supporto al settore della scuola |
51 |
51 |
95 |
95 |
Capo XX |
|
|
|
|
Strumenti per elevare l’efficienza e l’efficacia del sistema universitario nazionale |
52 |
52 |
96 |
96 |
Contributo al centro di ricerca CEINGE |
|
|
|
96-bis |
Capo XXI |
|
|
|
|
Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale d’impresa |
53 |
53 |
97 |
97 |
Fondo Nazionale per il risanamento degli edifici pubblici |
|
|
98 |
98 |
Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori |
|
|
99 |
99 |
Misure urgenti per l’attuazione delle norme di riforma in materia di mutui ipotecari |
|
|
|
99-bis |
Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento: equiparazione al figlio biologico |
54 |
54 |
100 |
100 |
Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali |
|
|
101 |
101 |
Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 |
|
54-bis |
102 |
102 |
Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne |
55 |
55 |
103 |
103 |
Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori |
|
|
|
103-bis |
Fondo per le non autosufficienze |
|
55-bis |
104 |
104 |
Misure in favore di soggetti con disabilità grave |
|
55-ter |
105 |
Soppresso |
Istituzione del Fondo per la mobilità dei disabili |
|
|
|
105-bis |
Istituzione del Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa |
|
|
|
105-ter |
Bilancio di genere |
|
|
|
105-quater |
Statistiche di genere |
|
|
|
105-quinquies |
Capo XXII |
|
|
|
|
Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare |
56 |
56 |
106 |
106 |
Gestioni previdenziali |
57 |
57 |
107 |
107 |
Anticipazioni tra gestioni previdenziali |
|
|
|
107-bis |
Trasferimenti all’INPS |
58 |
58 |
108 |
108 |
Accantonamento risorse per previdenza complementare in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione |
59 |
59 |
109 |
109 |
Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo |
60 |
60 |
110 |
110 |
Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n. 151, del 2001 nonché dell’articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140 |
61 |
61 |
111 |
111 |
Definizione di contenziosi con l’INPS |
|
61-bis |
112 |
112 |
Risorse per l’attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, nonché disposizioni a favore della formazione professionale |
62 |
62 |
113 |
113 |
Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto |
|
|
|
113-bis |
Capo XXIII |
|
|
|
|
Sostegno all’attività di formazione nell’ambito dei contratti di apprendistato e dotazioni per Italia lavoro e ISFOL |
63 |
63 |
114 |
114 |
Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro |
64 |
64 |
115 |
115 |
Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori – ammortizzatori sociali |
65 |
65 |
116 |
116 |
Incentivi per la riduzione dell’orario di lavoro per le imprese non rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà |
66 |
66 |
117 |
117 |
Sicurezza sui luoghi di lavoro |
67 |
67 |
118 |
118 |
Capo XXIV |
|
|
|
|
Politiche migratorie nazionali e comunitarie |
68 |
68 |
119 |
119 |
Capo XXV |
|
|
|
|
Fondo per le aree sottoutilizzate |
69 |
69 |
120 |
120 |
Incentivi all’occupazione |
|
69-bis |
121 |
121 |
Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra |
70 |
70 |
122 |
122 |
Contributo compensativo |
|
70-bis |
123 |
123 |
Contrasto all’esclusione sociale negli spazi urbani |
71 |
71 |
124 |
124 |
Capo XXVI |
|
|
|
|
Promozione dello sport |
72 |
72 |
125 |
125 |
Agenzia nazionale per i giovani |
73 |
|
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|
Capo XXVII |
|
|
|
|
Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi |
74 |
74 |
126 |
126 |
Potenziamento del Sistema pubblico di connettività |
|
|
|
126-bis |
Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano |
|
74-bis |
127 |
127 |
Razionalizzazione degli acquisti tramite il sistema a rete delle centrali regionali |
75 |
Soppresso |
|
|
Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia, immobili |
76 |
76 |
128 |
128 |
Contenimento dei costi della giustizia militare |
77 |
77 |
129 |
129 |
Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico |
|
77-bis |
130 |
130 |
Divieto di estensione del giudicato |
78 |
78 |
Soppresso |
|
Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione delle spese |
79 |
79 |
131 |
131 |
Programma pluriennale di alloggi di sevizio del Ministero della difesa |
|
79-bis |
132 |
132 |
Regolamenti di organizzazione |
80 |
|
|
|
Contenimento degli uffici di diretta collaborazione |
81 |
81 |
133 |
133 |
Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali |
82 |
82 |
134 |
134 |
Liquidazione della Coni servizi Spa |
|
|
|
134-bis |
Riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali |
83 |
83 |
135 |
135 |
Capo XXVIII |
|
|
|
|
8 per mille e 5 per mille |
84 |
84 |
136 |
136 |
Capo XXIX |
|
|
|
|
Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche |
85 |
85 |
137 |
137 |
Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e le società pubbliche |
86 |
86 |
138 |
138 |
Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 |
|
|
|
138-bis |
Attività di liquidazione dell’Agenzia Torino 2006 |
|
86-bis |
139 |
139 |
Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle amministrazioni pubbliche |
87 |
87 |
140 |
140 |
Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti, dei trasferimenti correnti per le imprese. |
88 |
88 |
141 |
141 |
Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di ricognizione |
89 |
89 |
142 |
142 |
Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale |
90 |
90 |
143 |
143 |
Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei conti |
91 |
91 |
144 |
144 |
Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni |
|
|
|
144-bis |
Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 |
|
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144-ter |
Capo XXX |
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|
|
Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle pubbliche amministrazioni |
92 |
92 |
145 |
145 |
Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze |
93 |
93 |
146 |
146 |
Estensione del diritto al collocamento obbligatorio |
|
|
147 |
147 |
Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni |
94 |
94 |
148 |
148 |
Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale del Corpo dei vigili del fuoco |
95 |
95 |
149 |
149 |
Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno |
|
|
|
149-bis |
Titolo
V |
|
|
|
|
Fondi speciali e tabelle |
96 |
96 |
150 |
150 |
Copertura finanziaria ed entrata in vigore |
97 |
97 |
151 |
151 |
Sintesi del contenuto
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Capo
I
RISULTATI DIFFERENZIALI
Art.
1.
(Risultati differenziali del bilancio dello Stato).
L’articolo 1, commi da
Il comma 4, modificato nel corso
dell’esame presso
TITOLO
II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art.
2.
(Riduzione della pressione fiscale).
Il comma 1 prevede l’applicazione di una ulteriore detrazione ai fini ICI per l’imposta dovuta sulla c.d. “prima casa”, il cui ammontare è fissato in misura pari all’1,33 per mille della base imponibile e comunque di importo non superiore a 200 euro su base annua. Sono esclusi dal beneficio gli immobili rientranti nelle categorie catastali A01, A08 e A09, ossia, rispettivamente, gli immobili signorili, le ville e i castelli.
Il comma 1-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 2 prevede che la minore imposta derivante dalle maggiori detrazioni ICI sia rimborsata ai singoli comuni, con oneri a carico del bilancio dello Stato, entro il 16 giugno, per il 50 per cento dell’ammontare previsionale ed entro il 16 dicembre, per la restante parte. Eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo.
Il comma 3, infine, dispone che i rimborsi dello Stato dovuti per minor gettito ICI ai comuni rientranti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, vengano erogati a favore di tali enti, che provvederanno all’attribuzione delle quote dovute ai singoli comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.
I commi 4 e 5 modificano le disposizioni in materia di detrazioni fiscali per canoni di locazioni di cui all’articolo 16 del TUIR ampliando l’ambito di applicazione del beneficio.
In linea generale le norme, che ai sensi del comma 5 entrano in vigore dal periodo d’imposta 2007, introducono:
§ una detrazione per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi della legge n. 431/1998, che si aggiunge a quella vigente prevista per i soli contratti stipulati o rinnovati in base ad appositi accordi definiti in sede locale (comma 4, lettera a));
§ una detrazione fiscale per i contratti di locazione stipulati ai sensi della legge n. 431/1998 da giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni (comma 4, lettera d));
§ l’attribuzione di una somma corrispondente all’importo della detrazione non fruita dai soggetti c.d. incapienti (comma 4, lettera d))
I commi 6 e 7 dispongono, con decorrenza 2007, l’aumento della misura delle detrazioni in favore dei soggetti che percepiscono assegni periodici dal coniuge in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, con esclusione di quelli relativi al mantenimento dei figli. In particolare, ai percettori dei predetti assegni di mantenimento vengono riconosciute, in luogo delle detrazioni per redditi assimilati a lavoro dipendente, quelle spettanti per i redditi di pensione. Inoltre, si stabilisce che la detrazione non deve essere rapportata ad anno ma spetto, in ogni caso, nella misura intera.
I commi 8 e 9 introducono, con decorrenza 2007, misure agevolative in favore dei soggetti percettori di reddito fondiario prevedendo che qualora alla formazione del reddito complessivo concorrano solo redditi fondiari di cui all’articolo 25 del TUIR di importo non superiore a 500 euro, l’imposta non è dovuta.
Il comma 10, modificato nel corso dell’esame
presso
Ai sensi del comma 11 le modifiche entrano in vigore a decorrere dal periodo d’imposta 2007.
I commi 12, 13 e 14 prorogano per gli anni 2008, 2009 e 2010 le agevolazioni fiscali in materia di ristrutturazioni edilizie relative sia alla detrazione IRPEF sia all’aliquota IVA agevolata. La fruizione della detrazione IRPEF è condizionata alla evidenziazione in fattura del costo della relativa manodopera.
I commi da 12-bis a 12-sexies,introdotti nel corso dell’esame
presso
- il credito di imposta è concesso per il triennio 2008-2010 ed è pari all’80% del costo sostenuto per l’adozione delle suddette misure di prevenzione, con un tetto di 3.000 euro per ciascun beneficiario (comma 12-bis);
- il beneficio non è cumulabile con altre agevolazioni e deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi. Può essere fatto valere in compensazione ai fini fiscali e contributivi e non concorre alla formazione del reddito, né al valore della produzione netta ai fini IRAP, né dà diritto alla deduzione dei componenti negativi di reddito (comma 12-ter);
- la fruizione del credito di imposta spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l’ordine cronologico di invio delle relative istanze (comma 12-quater);
- le modalità di attuazione della disciplina sono definite con decreto del Ministro dell’economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge finanziaria (comma 12-quinquies);
- l’agevolazione può essere fruita nei limiti della normativa sugli aiuti di Stato d’importanza minore (c.d. de minimis) (comma 12-sexies).
I commi da
In particolare viene prorogato dal 31 dicembre 2007 al 31 dicembre 2010 il termine entro il quale devono essere sostenute e documentate le spese di seguito indicate al fine della fruizione della detrazione fiscale del 55%. Si tratta di:
§ spese per la riqualificazione energetica (comma 344 della finanziaria 2007);
§ spese per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre (comma 345 della finanziaria 2007);
§ spese per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della finanziaria 2007);
§ spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sia a condensazione che non a condensazione (comma 347 della finanziaria 2007).
Il comma 15-bis autorizza la spesa di 2 milioni
di euro annui per relativamente all’agevolazione in favore degli impianti di
climatizzazione invernale non a condensazione, introdotta durante l’esame
presso
Il primo periodo del comma 16 dispone il
rinvio, relativamente alle modalità di applicazione delle disposizioni di cui
ai commi da
Il secondo periodo del comma 16, prevede
una corrispondente riduzione delle assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a
favore delle imprese previste nell’ambito dell’intervento ordinario delle aree
sottoutilizzate del territorio nazionale di cui alla legge n. 488 del
I commi da
In particolare il comma 21 abroga il comma 15 dell’articolo 36 del D.L. n. 233/2006, che abrogava a sua volta l'articolo 33, comma 3, della legge 388/2000, n. 388 ad eccezione che per i trasferimenti di immobili in piani urbanistici particolareggiati, diretti all'attuazione dei programmi prevalentemente di edilizia residenziale convenzionata comunque denominati, realizzati in accordo con le amministrazioni comunali per la definizione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione.
I commi 23 e 24 reintroducono,con decorrenza dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2008, la possibilità di portare in deduzione dai redditi di natura diversa (c.d. compensazione orizzontale) le perdite relative alle attività di impresa commerciale in contabilitàsemplificata o attività di lavoro autonomo realizzate dal contribuente nel medesimo periodo d’imposta.
Il comma 25 estende al coniuge il regime di esenzione dall’imposta di successione e donazione relativamente ai trasferimenti, a causa di morte o a titolo gratuito fra vivi, di aziende o rami di esse, di azioni, di quote di societàdi persone o di capitali. Il regime di esenzione opera anche per i trasferimenti effettuati tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768-bis e seguenti del codice civile.
Il comma 25-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, estende il regime di esenzione previsto dall’articolo 15, comma 1, del D.P.R. n. 601/1973 (imposta di registro, imposta di bollo, tasse sulle concessioni governative e imposte ipotecarie e catastali) ai finanziamenti a medio e lungo termine effettuati dalla Cassa Depositi e Prestiti relativi ad opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche .
Il comma 25-ter, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, prevede la facoltà per i comuni di applicare, a decorrere dal 2009, una aliquota agevolata ICI inferiore al 4 per mille in favore dei soggetti passivi che effettuano installazione di impianti di riqualificazione energetica. Il beneficio interessa esclusivamente gli immobili sui quali siano stati installati impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termina per uso domestico. L’aliquota agevolata si applica per la durata massima di 3 anni per gli impianti solari termici e di 5 anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.
Art.
3.
(Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA).
I commi 1 e 2 riducono l’aliquota IRES dal 33% al 27,5% e modificano la disciplina fiscale per la determinazione del reddito d’impresa. In particolare si modificano le disposizioni in materia di:
§
interessi
passivi. In linea generale, tenuto anche conto delle modifiche introdotte
durante l’esame presso
§
deducibilità e
riporto delle perdite. Le modifiche introdotte, ivi incluse quelle apportate
nel corso dell’esame presso
§
regime degli
ammortamenti. Si dispone la soppressione delle discipline concernenti
l’ammortamento anticipato e accelerato, la modifica della disciplina dell’ammortamento
relativa ai beni in leasing e quella
relativa alle spese di rappresentanza. In base alle modifiche introdotte nel
corso dell’esame presso
§ deduzioni extracontabili e svincolo delle riserve in sospensioned’imposta Si esclude la possibilità di portare in deduzione oneri evidenziati nel prospetto (quadro EC) introdotto in conformità al principio del c.d. disinquinamento del bilancio e si introduce la facoltà per il contribuente di svincolare le riserve in sospensione d’imposta attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva ;
§ quota di esenzione delle plusvalenze Si modifica l’articolo 87 del TUIR elevando dall’84 al 95 per cento la quota di esenzione delle plusvalenze esenti.;
§ consolidato nazionale e mondiale Si dispone, oltre a norme di coordinamento tra la disciplina vigente e le modifiche apportate alla disciplina per la determinazione del reddito d’impresa, sulla disciplina concernente i dividendi, le plusvalenze e i trasferimenti infra gruppo.
Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell’articolo 90, comma 1 del TUIR finalizzata a precisare che sono deducibili gli interessi passivi sostenuti per l’acquisizione di immobili non rientranti tra i beni strumentali per l’esercizio dell’impresa né tra i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.
Il comma 3-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 4 reca disposizioni in materia di beni immobili strumentali dell’impresa individuale, prevedendo che il contribuente possa optare, previo pagamento di un imposta sostitutiva del 10 per cento del valore fiscalmente riconosciuto, per l’esclusione dei suddetti beni dal patrimonio dell’impresa.
I commi 5 e 6 recano disposizioni dirette a ridurre la tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze da partecipazione al fine di assicurare che la riduzione dell’aliquota IRES sui redditi prodotti in capo alla società, comporti, conseguentemente, anche una riduzione della tassazione in capo al socio.
A tal fine si rinvia ad un decreto ministeriale la rideterminazione delle quote di esenzione dei dividendi percepiti e delle plusvalenze realizzate con riferimento alle partecipazioni qualificate.
I commi 7-9 recano una disciplina
fiscale, con decorrenza
I commi da
I commi 13 e 14, come modificati nel
corso dell’esame presso
Il comma 15, modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 16, modificato nel corso
dell’esame presso
I commi da
Tra le novità introdotte in materia di determinazione del valore netto di produzione si segnala la indeducibilità dei componenti negativi registrati extracontabilmente e la indeducibilità dell’ICI. Si introduce un nuovo articolo per la determinazione dell’imponibile IRAP da parte delle imprese individuali e dei lavoratori autonomi. Tali soggetti, tuttavia, hanno la facoltà di optare per l’applicazione delle disposizioni IRAP previste per le società di capitali.
Per quanto riguarda, invece, la determinazione della base imponibile IRAP si prevede la riduzione delle deduzioni forfetarie fissate per scaglioni di valore netto di produzione per tutti i soggetti ad eccezione delle imprese individuati e dei lavoratori autonomi peri quali è previsto l’aumento delle citate detrazioni. Inoltre, si dispone la riduzione delle deduzioni forfetarie stabilite in funzione del numero dei lavoratori dipendenti impiegati.
Viene disposto, inoltre, il recupero a tassazione dei componenti negativi indicati nel prospetto delle deduzioni extracontabili e lo svincolo, per l’importo corrispondente, delle riserve in sospensione d’imposta.
Il comma 20 introduce un limite annuale di 250.000 euro ai crediti d’imposta che possono essere portati in compensazione nel quadro RU delle dichiarazione dei redditi La norma si applica a partire dal 1° gennaio 2008 e prevede solo due deroghe, introdotte nel corso dell’esame al Senato: una relativa ai crediti d’imposta per spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo (di cui al comma 280 della legge finanziaria 2007) ed una seconda, che opera a partire dal 1° gennaio 2010, relativa all’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno (prevista dal comma 271 della legge finanziaria 2007).
I commi da
I commi da 24-bis a 24-sexies, introdotti
nel corso dell’esame presso
- disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali;
- modifiche
alla disciplina delle plusvalenze esenti riducendo da
Il comma 25 stabilisce che la possibilità di compensare le eccedenze detraibili IVA all’interno di un gruppo possa essere applicata esclusivamente a decorrere dall’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di volersi avvalere di tale regime. La norma, che ha finalità antielusive, si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all’anno 2008(comma 26).
Il comma 27 dispone l’abrogazione delle disposizioni che prorogano i termini per il completamento degli investimenti nelle aree svantaggiate al 31 dicembre 2007 e al 31 dicembre 2008, per i quali è riconosciuto un credito d’imposta rispettivamente per gli anni 2005 e 2006.
Il comma 28 novella il comma 280 della legge finanziaria per il 2007, disponendo l’incremento dal 15 al 40 per cento della misura agevolativa, nella forma di un credito d’imposta, da calcolare sul costo sostenuto dalle imprese per investimenti in ricerca e innovazione; novella altresì il comma 281 della legge finanziaria per il 2007, innalzando il tetto massimo dei costi su cui applicare la misura agevolativa per il calcolo del credito d’imposta, da un importo di 15 milioni a 50 milioni di euro; infine, dispone l’abrogazione del comma 284, che subordinava all’autorizzazione della Commissione europea la concessione dei crediti d’imposta per investimenti in ricerca e innovazione.
I commi da
I commi da
Il comma 39 consente alle agenzie di viaggi e turismo di applicare il regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili. Il comma 40 subordina l’efficacia delle disposizioni di cui al comma 39 alla concessione di un’apposita deroga da parte dei competenti organi comunitari.
Il comma 40-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 40-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
I commi 41 e 42 intervengono sulla disciplina relativa agli ammortamenti dei terreni su cui sono ubicati fabbricati strumentali, introdotta dal decreto legge n. 223 del 2006, recando una norma interpretativa diretta a chiarire che gli ammortamenti dedotti negli esercizi precedenti l’entrata in vigore della nuova disciplina sono da imputare al fabbricato e al terreno in proporzione al costo attribuito a ciascun cespite.
I commi da
Vengono conseguentemente modificate numerose disposizioni del TUIR e di altre leggi fiscali e, per consentire che non vengano considerate elusive operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list ma appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo, in base alle modifiche apportate in Commissione, si specifica che,(lettera h) del comma 43), la deduzione delle spese degli altri componenti negativi relativi ad operazioni intercorse con imprese localizzate in territori non inclusi nella white list è comunque ammessa per le operazioni con imprese dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo e si applica anche alla prestazioni di servizi rese dai professionisti residenti in tali Stati.
Il comma 51, dispone la riapertura del termine, scaduto il 30 giugno 2006, per la rivalutazione di terreni e partecipazioni, con conseguente pagamento delle imposte sostitutive. Il nuovo termine è fissato al 30 giugno 2008.
I commi da 51-bis a 51-quater modificano le disposizioni sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile che sottoscrivono la dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.
Il comma 51-quinquies dispone:
- la riduzione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 dell’autorizzazione di spesa concernente la liquidazione dei rimborsi IVA conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006;
- l’attribuzione dei risparmi di spesa per interessi derivanti dal minor fabbisogno – per un importo non superiore a 90 milioni di euro nel biennio 2008-2009 – nel Fondo per gli interventi di politica economica.
Art.
4.
(Semplificazioni fiscali per i contribuenti minimi e marginali).
Le
disposizioni recate dai commi da
Il comma 1 definisce contribuenti minimi,
assoggettandoli quindi al regime previsto dalle disposizioni dei commi fino al
21, le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che,
al contempo: a) nell’anno solare precedente: 1) hanno conseguito ricavi ovvero
hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro; 2)
non hanno effettuato cessioni all’esportazione; 3) non hanno sostenuto spese
per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’articolo 50, comma 1,
lettere c) e c-bis), del TUIR anche assunti secondo la modalità riconducibile a
un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e
seguenti del d.lgs. n. 276 del 2003 ; b) nel triennio solare precedente non
hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di
appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo
superiore a 15.000 euro. Nel corso dell’esame presso
Il comma 2 stabilisce che - agli effetti del comma 1 - le cessioni all’esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all’articolo 6 (Effettuazione delle operazioni) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai sensi di quest’ultima disposizione, le cessioni di beni si considerano, in genere, effettuate nel momento della stipulazione se riguardano beni immobili e nel momento della consegna o spedizione se riguardano beni mobili. Tuttavia le cessioni i cui effetti traslativi o costitutivi si producono posteriormente si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti e comunque, se riguardano beni mobili, dopo il decorso di un anno dalla consegna o spedizione.
Il comma 3 stabilisce che le persone fisiche che intraprendono l’esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all’articolo 35 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
Il comma 4 reca un elenco tassativo di soggetti ai quali risulta precluso l’accesso al regime semplificato dei contribuenti minimi.
Il comma 5 stabilisce che i contribuenti minimi non addebitano l’IVA a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell’IVA assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisiti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell’imposta, devono integrare la fattura con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.
Il comma 6 stabilisce che l’applicazione del regime semplificato comporta la rettifica della detrazione di cui all’articolo 19-bis2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede una vasta serie di ipotesi di rettifica, al fine di permettere l’esercizio del diritto della detrazione IVA, su beni e servizi acquistati, senza attendere il loro impiego effettivo.
Il comma 7 stabilisce che nella dichiarazione IVA relativa all’ultimo anno in cui è applicata l’IVA nei modi ordinari, deve tenersi conto anche dell’imposta relativa alle operazioni indicate nell’ultimo comma dell’articolo 6 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 , per le quali non si è ancora verificata l’esigibilità. Il citato art. 6, ultimo comma, disciplina ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizi per i quali l’esigibilità dell’IVA è regolata da una disciplina speciale.
Il comma 8 stabilisce che l’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all’ultimo anno in cui l’imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari, possa essere chiesta a rimborso ai sensi dell’articolo 30, terzo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione. Il suddetto art. 50, comma 3, del D.P.R. IVA stabilisce i casi in cui il contribuente può chiedere, in tutto o in parte, il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro.
Il comma 9, modificato dalla Commissione
Bilancio,stabilisce che i
contribuenti minimi sono esenti dall’IRAP e detta i criteri per la
determinazione del reddito rilevante. Nel corso dell’esame presso
Il comma 10 stabilisce che sul reddito determinato in base al comma 9 si applichi un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali, con aliquota al pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all’articolo 5, comma 4, del TUIR, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Il comma 11 disciplina il trattamento delle componenti positive e negative che hanno avuto origine prima dell’ingresso nel regime dei contribuenti minimi e la cui tassazione o deduzione è stata rinviata negli esercizi di efficacia del regime semplificato.
Il comma 12 stabilisce che le perdite
fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il
regime semplificato e quelle generatesi nel corso di tale regime possano essere
computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da
il comma 12-bis, introdotto el corso dell’esame presso
Il comma 13 esonera i contribuenti minimi dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di conservare, ai sensi dell’articolo 22 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 , i documenti ricevuti ed emessi e di presentare la dichiarazione dei redditi nei termini e con le modalità di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell’adempimento degli obblighi IVA, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all’articolo 8-bis, comma 4-bis, del citato D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Il comma 14 prevede che i contribuenti minimi possano optare per l’applicazione dell’IVA e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.
Il comma 15 stabilisce che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano di oltre il 50 per cento il limite dei 30 mila euro annui. In tal caso, sarà dovuta l’IVA relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell’intero anno solare, determinata mediante scorporo, ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 27 del D.P.R. n. 633 del 1972, per la frazione d’anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, fatto salvo il diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. E’ previsto che la cessazione dall’applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di 30 mila euro dei ricavi annuali, comporta l’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Il comma 16 stabilisce che nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto a regime semplificato a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che - ai sensi delle regole del regime semplificato - hanno già concorso a formare il reddito, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi imposta successivi, ancorché di competenza di tali periodi. Di contro, i ricavi, i compensi e le spese che - ancorché di competenza del periodo soggetto al regime semplificato - non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo, assumono rilevanza nei periodi imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime semplificato. Analoghi criteri sono previsti nell’ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello semplificato.
Il comma 17 esclude i contribuenti minimi dall’applicazione degli studi di settore di cui all’articolo 62-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331.
Il comma 18 stabilisce che per l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso nei confronti dei contribuenti minimi si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, IVA e IRAP. In caso di infedele indicazione, da parte dei contribuenti minimi, dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 1 e 4, che determinano la cessazione del regime semplificato, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento, se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Si dispone, inoltre, che il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 1 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 4. Il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui l’accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino di oltre il 50 per cento il tetto dei 30 mila euro annui. In quest’ultimo caso, operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 15, consistenti nell’applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.
Il comma 19 affida ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze il compito di stabilire le disposizioni di attuazione dei commi precedenti. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate saranno, invece, disposte le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Il comma 20 elimina i regimi fiscali
speciali previsti dall’art. 32-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
(disciplina dei contribuenti minimi in franchigia), l’articolo 14 della legge
23 dicembre 2000, n. 388 (regime fiscale per le attività marginali) e
l’articolo 3, commi da
Il comma 21 stabilisce che le disposizioni
di cui ai commi da
Il comma 22 esclude che l’esecuzione della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per effetto della violazione dell’emissione della ricevuta o dello scontrino fiscale, nel corso di un quinquennio e per tre distinte violazioni, possa essere assicurata con mezzi diversi dall’apposizione del sigillo da parte dell’organo procedente e dalla sottoscrizione del personale incaricato.
Il comma 23, introduce la possibilità di procedere al pagamento o al deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale, al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell’Amministrazione finanziaria.
Il comma 24 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 del termine previsto dall’articolo 64, comma 3, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al D.Lgs. n. 82 del 2005 (termine da fissarsi in data comunque non successiva al 31 dicembre 2007), ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell’economia e delle finanze.
I commi da
I commi da
Nel
corso dell’esame presso
Nel
corso dell’esame presso
Nel
corso dell’esame presso
Nel
corso dell’esame presso
Il comma 32 modifica la disciplina antielusiva delle società non operative (cosiddette società di comodo). Il comma 33 riapre i termini della disciplina transitoria dettata per lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e l’assegnazione dei beni ai soci delle società considerate non operative (cosiddette società di comodo).
Il comma 34 sostituisce il comma 3 dell’articolo 13 del d.lgs. n. 460 del 1997, modificando la disciplina della cessione di beni non di lusso alle ONLUS ai fini fiscali.
Art. 4-bis
(Certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto
d’imposta)
Nel
corso dell’esame presso
Art.
5.
(Esenzione dal canone RAI per soggetti ultrasettantacinquenni).
L’articolo 5, esonera dal pagamento del canone RAI i soggetti di età pari o superiore a 75 anni, con un reddito proprio e del coniuge non superiore a 516,46 euro per tredici mensilità.
Art.
6.
(Finanziamenti delle società finanziarie per lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi. Disposizioni in materia di
confidi).
L’articolo 6 pone disposizioni in materia di confidi, con riguardo al finanziamento pubblico, all’imputazione di contributi pubblici al patrimonio a fini di vigilanza, alla gestione di fondi pubblici di agevolazione.
Art.
7.
(Recupero di prestazioni pensionistiche
indebitamente percepite).
L’articolo 7, dispone che l’eventuale recupero delle prestazioni pensionistiche (o di relative quote) o dei trattamenti di famiglia indebitamente percepite, a carico dell'INPS, da parte di italiani residenti all'estero per periodi anteriori al 1° gennaio 2007, sia effettuato dall'INPS mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi, a meno che non riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti in questione.
Art.
8.
(Disposizioni in materia di accertamento e riscossione).
L’articolo 8 comporta l’estensione
soggettiva della sanatoria per gli illeciti amministrativi derivanti
dall’attività svolta fino al 30 giugno 2005 commessi dai concessionari della
riscossione nell’esercizio degli obblighi inerenti al rapporto concessorio alle
società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali partecipanti,
anche per incorporazione, al capitale sociale delle nuove società
concessionarie. Nel corso dell’esame presso
Nel
corso dell’esame presso
In particolare il comma 2 stabilisce che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche ovvero all’imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.
Il comma 3 prevede la decorrenza dalla quale effettuare la quantificazione delle somme sulle quali calcolare gli interessi.
Il comma 4 prevede che l’atto di pignoramento dei crediti del debitore verso terzi può essere redatto anche da dipendenti dell’agente della riscossione non abilitati all’esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione.
Il comma 5 stabilisce che il pignoramento dei beni possa essere effettuato anche dall’agente della riscossione.
Il comma 6 stabilisce che nei casi relativi ai reati in materia di imposte sui redditi e IVA può essere sempre ordinata la confisca dei beni ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo (confisca c.d. per equivalente).
Il comma 7, con riguardo alla rateazione delle somme dovute all’erario per debiti tributari, si dispone la possibilità per il contribuente di rateizzare gli importi accertati a seguito di controllo automatizzato nonché di controlli formali effettuati in base alla vigente disciplina in materia di accertamento dei redditi. Si prevede che la richiesta di dilazione delle somme dovute debba essere presentata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Il comma 8 prevede alcune modifiche alla disciplina della dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e delle garanzie richieste per la dilazione. In particolare, in alternativa alla fideiussione il credito iscritto a ruolo potrà essere garantito anche con iscrizione di ipoteca.
Il comma 9
modifica la disciplina relativa al discarico delle quote iscritte a ruolo per
inesigibilità, riducendo da
Il comma 10 stabilisce i termini di decorrenza delle predette disposizioni, a seconda della modalità di accertamento (controllo automatizzato ovvero controllo formale) e a seguito di liquidazione delle imposte dovute.
Il comma 11 stabilisce la decorrenza delle disposizioni del precedente comma 9.
Il comma 12 prevede l’emanazione di un apposito regolamento per dettare l’attuazione della disciplina relativa al frazionamento dei debiti d’imposta, alle garanzie da concedere e alle modalità del computo degli interessi.
Il comma 13 demanda ad un decreto del MEF la fissazione del tasso di interesse per il versamento, la riscossione ed il rimborso dei tributi.
Il comma 14 novella l’art. 17, commi 3-bis e 3-ter, del D.Lgs. n. 46/1999prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze possa autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica (anziché “interamente partecipate dallo Stato” come previsto dalla normativa vigente). E’ inoltre previsto che in caso di emanazione della suddetta autorizzazione, si proceda alla iscrizione a ruolo dopo aver emesso e resa esecutiva la relativa ingiunzione; viene pertanto eliminato l’obbligo della società interessata a stipulare previamente una apposita convenzione con l’Agenzia delle entrate.
Il comma 15 novella l’art. 3, comma 7-bis, del D.L. n. 203/2005 estendendo i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo prestate o esistenti a favore del venditore - già previste in caso di acquisto da parte della società Riscossione Spa di rami d’azienda delle banche che hanno operato la gestione diretta dell’attività di riscossione - anche alle operazione di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende e rami d’azienda effettuate tra agenti della riscossione.
Il comma 16 novella l’articolo 3 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, prevedendo che a decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, per i quali la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Il comma 17 prevede, inoltre, che per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni di sanatoria -contenute nell’articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge finanziaria 2005 - si interpretano nel senso che le stesse producono effetti esclusivamente sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione. Si chiarisce inoltre che le violazioni di cui al comma 2 dell’art. 19 del d.lgs. n. 112/1999 causano la perdita del diritto al discarico anche nelle ipotesi sopra menzionate.
Il comma 18 modifica la disciplina del regimeIVA secondo il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse-charge).In particolare si prevede il coordinamento tra le sanzioni in materia IVA e le nuove sanzioni relative al regime IVA secondo il predetto meccanismo . E’ stato limitato a 10.000 euro l’importo massimo della sanzione amministrativa per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione della norma.
Il comma 19 stabilisce che nel caso di cessione di fabbricato o porzioni dello stesso il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta. Inoltre, include tra le attività per le quali il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, anche specifiche operazioni individuate con decreto del MEF.
Il comma 20 prevede che la disposizione relativa alla cessione di fabbricati si applichi alle cessioni effettuate a partire dal 1° marzo 2008, fermo restando il regime che riguarda le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.
Il comma 21 modifica la base imponibile dell’IVA riguardante le prestazioni dirette all’utilizzo di servizi di telecomunicazione e di telematica. In particolare, si prevede che per tutte le vendite dei mezzi tecnici atti allo scopo i cedenti devono rilasciare un documento con l’indicazione della denominazione e della partita IVA del soggetto passivo dell’imposta.
Il comma 22 prevede specifiche sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
Il comma 23
estende il regime dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sui mutui
stipulati per l'acquisto della prima casa di abitazione, nella misura del 2%,
anche ai finanziamenti erogati per l’acquisto,
Il comma 24 modifica la disciplina della tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici, considerandola regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei dei dati relativi all'esercizio per il quale non siano scaduti da oltre tre mesi i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali.
Il comma 25 prevede che non si applichi il regime IVA con il meccanismo del reverse-charge con riferimento ai servizi resi nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori (c.d. general contractor).
Il comma 26 stabilisce che la disposizione precedente si applichi dal 1° febbraio 2008.
Il comma 27 stabilisce che, nei casi di cessione di immobili, il cessionario – anche non imprenditore - sia responsabile in solido per il pagamento dell’IVA (e delle eventuali sanzioni) sulla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato nell’atto di cessione, quando questo nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo.
Il comma 28 sopprime il riferimento esplicito alle disposizioni relative agli obblighi di fatturazione ai fini IVA per i casi esercizio del privilegio speciale da parte dello Stato in relazione alle imposte e alle pene pecuniarie dovute dal cessionario o dal committente sui beni mobili o immobili.
Il comma 29 prevede la proroga dell’attuale regime di prelievo della TARSU anche per l'anno 2008.
Art.
9.
(Disposizioni in materia di accise ed ulteriori interventi nel settore
tributario).
L’articolo 9, comma 1, proroga per tutto il periodo d’imposta 2008 l’applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale.
Il comma 2 conferma, anche per il periodo d’imposta 2008, l’applicazione dell’agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, consistente in una deduzione forfetaria dei ricavi.
Il comma 3 consente diutilizzare in compensazione dei versamenti, anche per le somme versate nel periodo d’imposta 2007 ed ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, le somme versate a titolo di contributo al Servizio sanitario nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile
Il comma 4 proroga al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 la possibilità di dedurre forfetariamente le spese non documentate per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del comune.
Il comma 5, prorogaper il periodo d’imposta 2007 l’applicazione dell’aliquota IRAP agevolata dell’1,9 per cento per i produttori agricoli titolari di reddito agrario e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi. Per il periodo d’imposta 2008 l’aliquota viene invece fissata al 3,75 per cento.
Il comma 6, proroga per l’anno 2008 le agevolazioni fiscali e previdenziali previste dall’articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001), per le imprese di pesca costiera e di pesca nelle acque interne e lagunari.
Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2008 le agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina in materia di imposte di bollo, ipotecarie e di registro.
Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, modifica l’articolo 4 comma 61, della legge finanziaria 2004 (l.n. 350/2003) , che istituisce un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del “made in Italy”, nonché per il potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico particolarmente rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale. Con la modifica viene specificato che il fondo viene destinato al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell’economia e delle finanze, anche rivolte alla diffusione del «made in Italy» nei mercati mediterranei, dell'Europa continentale e orientale, a cura di apposita sezione della Scuola superiore dell’economia e finanze.
Il comma 8, proroga fino al 31 dicembre 2008, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria, l’esenzione dall’accisa per il gasolio utilizzato per il riscaldamento nelle coltivazioni sotto serra.
Il comma 9, prevede che siano considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione, entro certi limiti, di prodotti vegetali per conto terzi. In tal modo la determinazione del reddito avverrà su base forfetaria in base a tariffe stabilite dalla legge catastale.
Il comma 10 novellail comma 1094 della legge finanziaria 2007, rendendo opzionale la determinazione forfetaria del reddito imponibile di alcune tipologie di imprenditori agricoli, consistente nell’applicazione all’ammontare dei ricavi di un coefficiente di redditività del 25 per cento.
Il comma 11 fa salva la possibilità di optare per il regime ordinario di determinazione del reddito nel caso di produzione e cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di carburanti vegetali e di prodotti chimici, effettuata da imprenditori agricoli sul fondo coltivato.
Il comma 13 modifica le agevolazioni relative all’accisa sugli oli minerali impiegati dalle Forze armate nazionali nonché quelle relative all’accisa sui carburanti impiegati dai taxi (e da altri veicoli equipollenti adibiti al servizio pubblico) e dalle ambulanze per renderle compatibili con le aliquote minime comunitarie.
Il comma 14 prevede che al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, non si applichino l’addizionale regionale e l’imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.
Il comma 15, modificato nel corso dell’esame presso
Il comma 16 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo a decorrere dall’anno 2008, destinato al pagamento dell’accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza.
Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 17, modificato nel corso dell’esame presso
I commi da
Il comma 23 modifica il regime di riduzione dell’accisa sulla benzina in vigore per tutte le regioni e le province autonome, sempre in relazione al diritto comunitario. Dalla norma vigente (L. 549/1995, art. 3, co. 15) che consente alle regioni di variare il prezzo alla pompa delle benzina, viene soppresso il riferimento alla quota di accisa ad esse riservata.
Il comma 24 elimina i combustibili liquidi dall’elenco dei prodotti che possono essere immessi nel territorio della zona franca di Gorizia, per il fabbisogno locale, in esenzione dalle accise, in relazione alla scadenza avvenuta il 31 dicembre 2006, dell’autorizzazione comunitaria.
Il comma 25 dispone che entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia debba conseguentemente eliminare ogni riferimento ai prodotti soggetti ad accisa contenuto nelle tabelle A e B allegate alla legge 27 dicembre 1975, n. 700, vigenti alla data del 1º gennaio 2008.
I commi da
I commi 30 e 31 razionalizzano il vigente quadro fiscale delle deduzioni previste per i versamenti di contributi a casse sanitarie, sia aumentando la misura massima della deduzione dal reddito dei contributi ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che uniformandola nell’importo a quella prevista per i lavoratori dipendenti e relativa ai contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale.
Il comma 32 demanda ad un decreto ministeriale la rideterminazione, a decorrere dal 2008, nel limite di una maggiore spesa annua di 30 milioni di euro, della misura degli assegni per il nucleo familiare e dei relativi limiti massimi di reddito, volta all’elevamento dei medesimi, con riferimento ai nuclei familiari con almeno un componente inabile al lavoro ed ai nuclei familiari "orfanili".
Il comma 33 proroga al periodo di imposta 2007 la detrazione IRPEF del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.
Il comma 34, eleva a 4.000 euro il limite massimo di detraibilità degli oneri relativi a mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
Il comma 35, modificando un decreto ministeriale, estende l’esenzione dalla tassa di concessione governativa sui telefonini anche agli apparecchi radiomobili intestati a sordi.
Il comma 36, prevede una franchigia di esenzione di 8.000 euro per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera. L’agevolazione viene concessa per tre periodi d’imposta, 2008, 2009 e 2010.
Il comma 37 modifica la tariffa relativa all’imposta di bollo dovuta in relazione alla presentazione telematica di atti relativi all’avvio di nuove imprese individuali.
Il comma 38, include tra le attività del programma straordinario di formazione della Scuola superiore dell'economia e delle finanze del personale dell'amministrazione finanziaria e delle agenzie fiscali previsto dalla legge finanziaria 2005, le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.
Il comma 39, concede per l’anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF del 19 per cento delle spese per l’autoaggiornamento e per la formazione. L’importo massimo della detrazione fruibile è di 95 euro annui.
Il comma 40 concede agli studenti fuori sede una detrazione d’imposta sui i canoni di locazione relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con gli Enti per il diritto allo studio, Università, Collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative. La detrazione massima fruibile è di 500 euro annui.
I commi da
I commi 47 e 48 modificano la procedura di gestione dei crediti IVA infrannuali, prevedendo la presentazione, obbligatoriamente in forma telematica, delle istanze di rimborso o di utilizzo in compensazione dei crediti in questione, rinviando a un D.M. le modalità applicative.
I commi da 48-bis a 48-quinquies,
introdotti nel corso dell’esame presso
In particolare, il comma 48-bis sposta dal 31 marzo al 31 luglio il termine per la presentazione annuale del modello 770, unificandolo così con il termine già previsto per l’invio telematico delle altre dichiarazioni fiscali.
Il comma 48-ter prevede l’obbligo per le persone fisiche, le società di persone e le associazioni ad esse equiparate di presentare le dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio. La norma dispone inoltre l’esonero dall’obbligo dell’invio telematico per i contribuenti che non possono utilizzare il modello 730 perché senza datore di lavoro o senza pensione.
Il comma 48-quater fa salva la possibilità per le persone fisiche (con l’esclusione dei titolari di redditi d’impresa e di lavoro autonomo) di presentare la dichiarazione dei redditi tramite spedizione dall’estero per raccomandata o altro mezzo equivalente. La norma prevede inoltre che i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione possano effettuare la scelta dell’8 per mille tramite apposito modello, ovvero la certificazione unica ai fini INPS, per il tramite delle Poste italiane S.p.a. ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica.
Il comma 48-quinquies dispone che l’Agenzia delle entrate renda disponibili ai contribuenti in via telematica ed entro il 1° ottobre di ogni anno, i dati delle dichiarazioni da loro presentate.
Il comma 49 modifica gli adempimenti dei contribuenti necessari per poter usufruire, in sede di ritenute sui redditi di lavoro dipendente, delle detrazioni per carichi di famiglia (di cui all’articolo 12 del TUIR) e delle altre detrazioni differenziate, concesse per talune categorie di redditi (previste dall’articolo 13 del TUIR).
Il comma 50 introduce l’obbligo di indicare il numero di codice fiscale dell’utente nei contratti di telefonia fissa, mobile e satellitare.
Il comma 51 dispone che non si possano
portare in compensazione le imposte o addizionali risultanti dalla
dichiarazione dei redditi se i relativi importi, con riferimento alla singola
imposta o addizionale, sono inferiori a dodici euro. Inoltre, abroga la norma
che prevede che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto
d’imposta, non sia dovuto alcun compenso a carico del bilancio dello Stato per
le dichiarazioni modello “
Il comma 52, estende alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali imponibili ai fini dell’IVA il regime dell’inversione contabile (c.d. reverse charge), a prescindere dall’opzione del soggetto cedente.
Il comma 53 stabilisce la decorrenza della suddetta norma a partire dal 1° marzo 2008 disponendo che resti fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 25 maggio 2007, recante Individuazione di una ulteriore operazione cui applicare il meccanismo del “reverse charge”.
Il comma 54 è diretto ad evitare,
modificando le relative norme nazionali, il proseguimento della procedura di
infrazione comunitaria avviata dalla Commissione europea con il parere motivato
del 27 giugno 2007 relativamente all’affidamento a terzi, anche disgiuntamente,
dell’attività di accertamento e della riscossione dei tributi e di tutte le
entrate locali. Il comma è stato modificato nel corso dell’esame presso
Il comma 54-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, prevede che con decreto del Ministro dell’economia e finanze siano individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione dell’Agenzia delle entrate, i concessionari terzi possono disporre di dati ed informazioni contenute nel sistema informativo dell’Agenzia delle entrate e di prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobligati.
Il comma 55
prevede che le aliquote dell’IRAP vigenti alla data del 1° gennaio 2008,
qualora variate ai sensi della normativa vigente, debbano essere riparametrate
sulla base di un coefficiente pari a
Il comma 56
concerne le regolazioni debitorie da operare nei confronti delle regioni al
fine di assicurare “il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base
alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere
conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da
I commi 57-61 riconoscono, per i periodi d’imposta2008, 2009 e 2010, un credito di imposta per i titolari di tabaccherie, al fine di incentivare gli investimenti finalizzati alla prevenzione di atti illeciti ai loro danni. Il credito d’imposta è pari all’80% delle spese sostenute per l’acquisizione e l’installazione di impianti e attrezzature di sicurezza, fino ad un tetto massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
Il comma 62 estende l’applicazione dell’aliquota agevolata IRAP di cui all’articolo 45, comma 1 del decreto legislativo n. 446/1997 alle imprese indicate nell’articolo 8 del D.Lgs. n. 227 del 2001. Si tratta, in particolare, delle cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali
Il comma 62-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 63 dispone l’ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2008, dell’incremento dell’agevolazione a favore dei soggetti che utilizzano il gasolio e il GPL per uso di riscaldamento nelle zone geografiche individuate dall’articolo 8, comma 10, lettera c), della legge n. 448 del 1998. Inoltre, rinnova sino al 31 dicembre 2008 le disposizioni in materia di agevolazione per il calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa ovvero con energia geotermica.
I commi da
I commi da
Il comma 74 aumenta, modificando un decreto ministeriale, l’importo che i concessionari del servizio nazionale della riscossione devono versare all’Istituto per la finanza e l’economia locale (IFEL).
Il comma 75 pone in capo all’Agenzia delle entrate l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi che risultano dall'applicazione degli indicatori di normalità economica, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore.
I commi
75-bis e 75-ter introdotti nel corso dell’esame presso
Il comma 75-bis aggiunge, infine, un periodo all’articolo 37 del DPR sull’accertamento delle imposte sui redditi in base al quale i criteri selettivi per l’attività di accertamento, compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Il comma 75-ter modifica, analogamente, la disposizione in materia di accertamento ai fini dell’IVA di cui all’articolo 51, prevedendo anche in questo caso che i criteri selettivi per l’attività di accertamento , compresi quelli basati sugli studi di settore, debbano essere rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgano attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento.
Il comma 76 reca una disposizione di interpretazione autentica secondo cui le attività estimali del valore delle unità immobiliari del patrimonio dello Stato destinate all’alienazione devono essere eseguite dall’Agenzia del demanio.
Nel corso dell’esame nel corso dell’esame presso
Il comma 76-bis prevede che le imprese confiscate ai sensi della legge antimafia n. 575 del 1965, possano essere ammesse all’amministrazione straordinaria anche in assenza dei requisiti previsti dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs n. 270 del 1999, relativi al numero di lavoratori subordinati, che deve essere non inferiore a duecento da almeno un anno ed ai debiti, che devono essere non inferiori ai due terzi, tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.
Il comma 76-ter, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, consente la definizione, negli strumenti urbanistici e fino alla riforma organica del governo del territorio, di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e sia altresì possibile la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.
Il comma 76-quater prevede che il comune possa in tali ambiti, nell’ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale
Il comma 77 autorizza a favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, al fine di migliorare e mettere in sicurezza il sistema di comunicazione e le dotazioni informatiche.
I commi da 77-bis
a 77-septies, introdotti nel corso dell’esame presso
Il comma 77-bis modifica numerosi articoli del D.P.R. n. 633/1972 (disciplina dell’IVA.). Le modifiche sono le seguenti:
- all’articolo 3, che elenca le fattispecie che costituiscono cessioni di servizi soggette ad Iva, si aggiunge infine un nuovo comma in base al quale viene esclusa la presunzione assoluta che costituiscano prestazioni di servizi l’uso familiare o personale dell’imprenditore, o la messa a disposizione a titolo gratuito ai dipendenti dei seguenti beni: a) veicoli stradali a motore per i quali sia stata utilizzata la percentuale di detraibilità limitata al 40 per cento in base all’articolo 19-bis1 (nel testo qui modificato); b) apparecchiature di telefonia mobile e relative spese qualora sia stata detratta una quota non superiore alla misura in cui tali beni sono utilizzati per fini privati;
- all’articolo 10 , che elenca leoperazioni esenti, viene aggiunto un comma che esenta dall’Iva le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci, da consorzi e da società cooperative consortili, costituiti tra soggetti per i quali l’imposta, nel triennio solare precedente, sia stata totalmente indetraibile anche per opzione, a condizione che i corrispettivi non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse;
- all’articolo 13, relativo aicriteri di determinazione della base imponibile, viene sostituito il terzo comma in funzione antielusiva, introducendosi due nuovi commi in base ai quali: a) per le operazioni effettuate tra parti correlate, qualora sia previsto un corrispettivo inferiore al valore normale, la base imponibile sia ricondotta al valore normale se il cessionario o il committente abbia avuto limitazioni alla detrazione dell’imposta per l’effettuazione di operazioni esenti; b) le operazioni sono analogamente ricondotte al valore normale qualora siano poste in essere tra datore di lavoro e dipendenti sempre nel caso in cui sia pattuito un corrispettivo inferiore al valore normale di tali beni o servizi; c) si prevede che nel caso di messa a disposizione dei dipendenti di veicoli stradali a motore a titolo oneroso, la verifica della congruità del corrispettivo va effettuata commisurandolo al relativo fringe benefit; d) si generalizza la regola comunitaria in base alla quale nel caso di detraibilità solo parziale dell’Iva , la base imponibile sia determinata moltiplicando il corrispettivo per tale percentuale di detraibilità;
- all’articolo 14; relativo alla determinazione della base imponibile, sono aggiunti, infine, due commi relativi ai criteri di determinazione del valore normale dei beni;
- all’articolo 19-bis1, che elenca le ipotesi di indetraibilità oggettiva, vengono introdotte nuove modalità di detrazione per una serie di ipotesi: a) viene eliminata la parziale indetraibilità delle spese di acquisto dei servizi di telefonia mobile e dei relativi apparecchi; b) viene modificata la disciplina della detrazione per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, non interamente utilizzati a fini professionali, prevedendo una limitazione della detrazione dell’IVA al 40 per cento, che non opera invece nel caso in cui il veicolo venga utilizzato interamente a fini professionali, in attuazione della Decisione del Consiglio dell’UE n. 2007/441/CE; c) viene consentita la detraibilità dell’imposta relativa ai prodotti indicati in tabella B (ex beni considerati di lusso, tra cui lavori in platino, pellicceria, spumanti, motocicli di cilindrata superiore a 350 cc, tappeti orientali ) solo nel caso in cui i beni formino oggetto proprio dell’attività dell’impresa, mentre viene comunque esclusa per gli esercenti arti e professioni; d) l’imposta relativa all’acquisto di carburanti e lubrificanti per aeromobili, barche e autoveicoli, nonché le relative spese di custodia, riparazione e impiego sono ammesse in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa la detrazione per il loro acquisto;
- nella Tabella A, parte terza, che elenca i beni soggetti ad Iva ridotta al 10 per cento, viene sostituito il numero 1) eliminando l’agevolazione per le cessioni di cavalli, asini, muli e bardotti vivi qualora non destinati alla preparazione di prodotti alimentari;
- della Tabella B vengono eliminati gli autoveicoli con cilindrata superiore a 2000 cc se a benzina e a 2500 cc. se diesel e le imbarcazioni, e navi di stazza superiore a 18 tonnellate.
Ilcomma 77-ter prevede che nel fissare i criteri selettivi per gli accertamenti ai fini Iva per il quinquennio 2008-2012 si stabilirà in che misura gli uffici dovranno concentrare i controlli sui contribuenti che abbiano portato in detrazione più del 50 per cento dell’imposta sugli acquisti di telefonini.
Il comma 77-quater
modifica la legge n. 133/1999, sopprimendo i commi da
Il comma 77-quinquies modifica la legge n. 342/2000.riconducendo all’aliquota ordinaria del 20%, in luogo di quella agevolata del 10%, i premi relativi alle corse di cavalli.
Il comma 77-sexies, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000) prevede la decorrenza delle nuove disposizioni recate dai commi 77-bis, 77-quater e 77-quinquies; in particolare, le nuove disposizioni degli articoli 13 e 14 qui introdotte si applicheranno alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° marzo 2008 e le operazioni relative ai veicoli stradali a motore si applicheranno dal 28 giugno 2007, per consentire l’applicazione della Decisione n. 2007/441/CE.
Ilcomma 77-septies, reca una norma interpretativa, in deroga allo statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000), prevedendo che per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L. n. 223 del 2006) le presunzioni di cui all’articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis del decreto stesso, relative al valore normale delle cessioni dei fabbricati, valgano come presunzioni semplici ai fini fiscali.
Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).
Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 e ai fini delle imposte dirette.
L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.
Il comma 81 modifica le sanzioni per gli esercizi commerciali per la mancata emissione della ricevuto a dello scontrino fiscale, aumentando a quattro il numero delle violazioni necessarie per la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività e prevedendo che tali violazioni debbano essere commesse in giorni diversi.
Il comma 82, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 83, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 84, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma85, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 86, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 87, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 88, introdotto nel corso dell’esame presso
I commi da
Il comma 89 dispone che sono soggetti all’obbligo della voltura catastale gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino un qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali.
Il comma 90 dispone che, fatte salve le competenze dei comuni, gli Uffici provinciali dell’Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari e nel caso in cui non si ottemperi, gli Uffici dell’Agenzia del territorio provvedono d’ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento.
Il comma 91 dispone l’invio da parte dei conservatori dei registri immobiliari di copia del registro generale d’ordine al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione sia effettuato su supporto informatico o con modalità telematiche.
Il comma 92 dispone che fino alla delocalizzazione dei registri informatici, la vidimazione del registro generale d’ordine viene eseguita dal conservatore, piuttosto che dal presidente o da un giudice del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l’ufficio.
Il comma 93 dispone che all’Agenzia del territorio sia assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell’anno 2008 e 8 milioni di euro nell’anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali.
Il comma 94 dispone che nell’ambito delle funzioni amministrative catastali conferite agli enti locali dal d.lgs. 112/99, si applicano alle riscossioni erariali dei comuni le norme previste dagli artt. 178 e 179 del r.d. n. 827/1924, secondo le quali tutti gli agenti contabili esercitano le loro funzioni sotto la vigilanza e secondo gli ordini che ricevono dai capi delle rispettive amministrazioni centrali, dagli intendenti di finanza o dai capi degli altri uffici da cui immediatamente dipendono, intendendosi tali disposizioni riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.
I commi 95 e 96, introdotti nel corso dell’esame in V Commissione bilancio, novellano l’art. 110 del TULPS prevedendo che, dal 1/1/2008, si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito quelli dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia – Monopoli di Stato; precisando che gli apparecchi leciti obbligatoriamente collegati alle rete telematica sono quelli che insieme all’elemento aleatorio presentino anche elementi di abilità tali da consentire al giocatore la possibilità di scegliere la strategia di gioco. Si prevede infine che con decreto del MEF-AAMS possa essere prevista la verifica dei suddetti apparecchi per il gioco lecito
Il comma
97, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma
98, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 99, introdotto dalla Commissione Bilancio, estende l’applicazione della detrazione d’imposta, di cui al comma 347 della legge 296/06, anche alle spese per a sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia.
Il comma 100, introdotto dalla Commissione Bilancio, prevede che l’ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e l’eventuale conguaglio spettanti ai singoli comuni a fronte della minore imposta derivante dalla riduzione dell’ICI per la “prima casa” (stabilita dall’articolo 2, comma 1, che introduce il comma 2-bis all’art. 8, del D.Lgs. 504/92) siano determinati in riferimento alle aliquote e alle detrazioni in vigore al 30 settembre 2007.
Il comma 101, introdotto dalla Commissione Bilancio, stabilisce che in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del D.Lgs. 192/05 relativo al rendimento energetico nell'edilizia, il rilascio del permesso di costruzione sia subordinato - a decorrere dal 2009 - alla certificazione energetica dell’edificio, prevista dall’art.6 dello stesso decreto 192, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche;
Il comma
102, introdotto dalla Commissione Bilancio, sostituisce il comma 1-bis , dell’art. 4 del testo unico in
materia edilizia (DPR 380/01). Il nuovo comma 1- bis stabilisce che a decorrere
dal 1 gennaio 2006 i regolamenti comunali contenenti
la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere, per gli edifici di nuova
costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di
impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per garantire
una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa.
Per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a
Art.
9-bis.
(Misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici).
L’articolo 9-bis prevede che, qualora il prezzo del petrolio subisca un incremento in misura pari o superiore a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF, le aliquote di accisa sui relativi prodotti sono ridotte in misura tale da assicurare che il minor gettito che ne deriva è compensato dalla maggiore IVA. Pertanto, oltre il predetto limite del 2 per cento, i prezzi dei prodotti petroliferi subiranno incrementi relativamente al solo aumento costo del prodotto mentre sono neutralizzati gli effetti fiscali. La variazione è determinata, con cadenza trimestrale, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e non può, in ogni caso, essere applicata nei settori in cui è già vigente un regime di accisa agevolata.
Art.
10.
(Trasporto pubblico locale).
L’articolo 10 è stato interamente sostituito in seguito all’approvazione di un emendamento da parte della Commissione bilancio.
Il comma 1 riconosce alle regioni a statuto ordinario la compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione.
Il comma 2 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 la compartecipazione al gettito dell’accisa è attribuita nella misura complessiva indicata nella tabella 3, allegata. Mentre a decorrere dall’anno 2011 si applicano le quote di compartecipazione all’accisa che verranno stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 3 precisa che la compartecipazione di cui ai commi precedenti sostituisce dal 2011 le seguenti risorse attribuite al settore del T.P.L. dalla vigente legislazione: 1) compensazione minore entrata accisa sulla benzina; 2) trasferimenti previsti dal D.Lgs. n. 422/1997; 3) compensazione riduzione accise sulla benzina non compensata; 4) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro.
Il comma 4 attribuisce alle regioni a statuto ordinario una ulteriore quota dell’accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale.
Il comma 5 detta disposizioni per il
versamento e la ripartizione tra le regioni delle somme di cui al comma
Il comma 6 istituisce l’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, finalizzato alla creazione di una banca dati e un sistema informativo pubblico e alla verifica dell’andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per l’Osservatorio è autorizzata una spesa annua di 2 milioni di euro.
Il comma 7 dispone che, dal 2008, non può essere previsto, a carico del bilancio dello Stato, alcun trasferimento aggiuntivo per il finanziamento delle spese correnti del settore del trasporto pubblico locale. Le regioni a statuto ordinario sono tenute a riversare agli enti locali le risorse ad essi destinate, entro quattro mesi dalla loro acquisizione.
Il comma 8 stabilisce che per gli anni dal 2008 al 2010 continuano ad essere corrisposte le risorse inerenti ai servizi ferroviari in concessione a Trenitalia S.p.a. di interesse regionale e locale. A decorrere dal 2011 tali risorse sono sostituite mediante adeguamento delle misure della compartecipazione di cui al precedente comma 2.
Il comma 9 estende al settore del trasporto locale delle misure previste dall’articolo 2, comma 38, della legge n. 662/1996. Tale norma consente l’introduzione, in via sperimentale, di misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell’occupazione nell’ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali.
Il comma 10 istituisce il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l’anno 2008, 130 milioni di euro per l’anno 2009 e 110 milioni di euro per l’anno 2010. Per gli anni successivi gli stanziamenti saranno indicati in tabella D della legge finanziaria. Le risorse del Fondo sono destinate all’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo, nelle aree urbane, dei sistemi di trasporto pubblico (in particolare trasporto rapido di massa e tranvie veloci).
Il comma 11 demanda la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al co. 10 ad un decreto ministeriale; nella ripartizione si dovrà tenere conto di princìpi di premialità che incentivino l’efficienza, l’efficacia e la qualità nell’erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. Per il triennio 2008-2010 le risorse sono attribuite in misura pari tra le due finalità previste dal co. 10. Abroga infine la lettera d) dell’articolo 1, comma 1032, della legge finanziaria 2007, il quale stabilisce che, come criterio di riparto tra le regioni e le province autonome, del Fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, sia data priorità alle regioni ed alle province autonome le cui imprese si siano attenute all'obbligo di affidamento di quote di servizio o di servizi speciali mediante procedure concorsuali.
Il comma 12 integra l’articolo 1, comma 1031, della legge finanziaria 2007, il quale ha istituito un fondo per l’acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, e, in particolare, di a) veicoli ferroviari da destinare ai servizi di competenza regionale, b) veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, c) autobus a minor impatto ambientale o ad alimentazione non convenzionale. Il comma prevede che il fondo sia finalizzato anche all’acquisto di elicotteri destinati a garantire collegamenti con isole minori interessate da fenomeni di pendolarismo e che almeno il 50 per cento della dotazione del fondo venga riservato all’acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) del citato comma 1031.
Il comma 13 destina, a decorrere dal 2008, 12 milioni di euro al Ministero dei trasporti, affinché possano essere riattivati, in via d’urgenza, i lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti all’apertura di procedimenti tesi al riesame, da parte della Corte di giustizia europea, delle procedure contrattuali.
Il comma 14 dispone che i contributi statali per i rinnovi dei contratti del trasporto pubblico locale vengano corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell’economia, con un apposito decreto. Il comma precisa che l’esclusione dal Patto di stabilità interno delle spese connesse al rinnovo dei predetti contratti si applica solo alle regioni ed alle province autonome di Trento e Bolzano.
Il comma 15 reca una disposizione di carattere fiscale, prevedendo che spetta una detrazione dall’imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.
Il comma 16 reca una norma di interpretazione autentica in materia fiscale, in relazione ai contributi erogati da Stato e Regioni al settore del trasporto pubblico locale e al ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private.
Il comma 17 interviene in relazione ai crediti maturati dalla Ferrovia della Calabria s.r.l. nei confronti della Regione Calabria, stabilendo che essi vengano destinati alla copertura dei disavanzi determinati dalla ex Gestione Commissariale Governativa Ferrovie della Calabria fino al 31 dicembre 2000, e, per la parte residua, investiti per rinnovo e potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla predetta società.
Il comma 18 dispone l’abrogazione di alcune norme, conseguente all’introduzione delle disposizioni recate dall’articolo in esame.
Art.
10-bis
(Piano di utilizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo
dei sistemi locali).
L'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
I commi da
Il comma 8, infine, autorizza la spesa massima di 10 milioni di euro per l’anno 2008 al fine di predisporre studi di fattibilità, progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e supporto del Piano di valorizzazione.
Il comma 9 proroga al 31 ottobre 2008 il termine per l’individuazione di immobili della Difesa non più utilizzati, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008 per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro. Lo stesso comma prevede l’adozione, da parte del Ministero della difesa, di un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso. Il programma concerne anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali siano tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali. Le modalità per la riallocazione vengono definite dal medesimo comma, che a tal fine istituisce, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, un apposito fondo.
Art.
11.
(Fondo per la mobilità alternativa nei centri storici).
L’articolo 11 istituisce un fondo allo scopo di favorire processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale, riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità.
Art. 11-bis
(Recupero dei centri storici)
L’articolo
11-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
12.
(Incentivazioni fiscali per il cinema).
L’articolo 12 reca misure fiscali per lo
sviluppo della cinematografia; in particolare, i commi da
Art.
13.
(Attribuzione di funzioni alla Agenzia delle entrate e dichiarazione
sostitutiva unica).
L’articolo 13, modificato nel corso
dell’esame presso
Art.
14.
(Disposizioni in materia di potenziamento delle attività di accertamento,
ispettive e di controllo dell'amministrazione finanziaria e di altre
amministrazioni statali, nonché di accelerazione del processo tributario).
Il comma 1 dell’articolo 14, nel disporre la definizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, entro il 15 gennaio 2008, di un piano di controlli ai fini del contrasto all’evasione tributaria che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, prevede lo stanziamento di apposite risorse per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi del piano. Alternativamente, è anche previsto il ricorso alla mobilità di personale in servizio.
Il comma 2, modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 3 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali e alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione, a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all’assunzione di personale a tempo indeterminato, nel limite della propria dotazione organica.
Il comma 3-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 4 reca autorizzazioni di spesa
per il triennio 2008-
Il comma 5 istituisce un fondo per le spese di funzionamento della Guardia di Finanza.
Il comma 6 riduce le sezioni della
Commissione tributaria centrale. In base alle modifiche apportate nel corso
dell’esame presso
Inoltre, la presidenza di sezione è assunta da un componente della Commissione tributaria centrale nel caso in cui lo stesso sia assegnato ad una delle sezioni aventi sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e Bolzano.
I
presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale,
nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero
rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del D.P.R. 636 del 1972, su domanda
da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia
tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio
Il comma 7 interviene sul regime dei processi tributari pendenti e il comma 8 prevede disposizioni di attuazione. Il comma 9 autorizza relative spese.
Il comma 10 autorizza l’assunzione, entro un determinato limite di spesa, di magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati e procuratori dello Stato.
Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
Infine, il comma 12 prevede che il distacco del personale dall’Agenzia del territorio ai comuni, in attuazione dell’articolo 1, comma 199, della legge finanziaria 2007, è disposto con le modalità previste dalla disciplina in materia di distacco di cui al D.Lgs. 276 del 2003.
I commi da 12-bis a 12-duodecies sono stati introdotti nel corso dell’esame in V Commissione bilancio. In particolare:
- il comma 12-bis, operain materia di riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio. Si prevede che gli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 – escluse le somme destinate agli incentivi per il personale – dalle società consorziate ovvero partecipate dal Ministero dell’economia e dalle Agenzie fiscali, siano utilizzati per il potenziamento delle strutture dell’Amministrazione finanziaria;
- i commi 12-ter – 12-sexies dispongono norme per il potenziamento dell’azione di contrasto dell’evasione e dell’elusione fiscale. In particolare, si prevede che possano essere conferiti nell’ambito del MEF, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale, a persone estranee alla P.A. di comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dalle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Peraltro, a fronte del conferimento di ciascun incarico vengono resi indisponibili 2 posti di dirigente di 2a fascia (comma 12-ter). Inoltre, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere attività di controllo e di accertamento, con il regolamento che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente delle agenzie fiscali (ex art. 71 del D. Lgs. n. 300/99) (comma 12-quater); la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori delle Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet assume analoga efficacia della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Al riguardo, si prevedono inoltre criteri di miglioramento per la strutturazione dei predetti siti (comma 12-quinquies). Si prevede altresì che gli stanziamenti degli oneri di funzionamento delle Agenzie fiscali siano quantificati, per ciascun triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per il 2008 (comma 12-sexies);
- i commi 12-septies – 12-decies,
recano norme in materia di memorizzazione su supporto elettronico della
cessione di beni e prestazioni di servizi tramite distributori automatici. In
particolare, i soggetti Iva che effettuano cessioni di beni e prestazioni di
servizi mediante apparecchi di distribuzione automatica, sono tenuti a
memorizzare le operazioni su supporto elettronico, distintamente per ciascun
apparecchio (comma 12-septies); sono demandate ad un
provvedimento del Direttore dell’agenzia delle entrate le modalità di
memorizzazione delle singole operazioni e i criteri per la trasmissione in via
telematica e con esso sono stabilite ulteriori modalità e criteri di
memorizzazione delle operazioni, anche avvalendosi dell’attività di
accertamento della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) (comma 12-octies); si stabilisce che le predette disposizioni si
applicano dal 1° gennaio 2009 mentre, per gli apparecchi già immessi a tale
data, si applicano dal 30 luglio 2009 (comma
12-novies); infine, si dispone
che l’Agenzia delle entrate e
Art.
15.
(Gestione del credito riferito alle spese e alle pene pecuniarie di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002).
L'articolo 15 prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia. Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.
Nel
corso dell’esame presso
Inoltre, è stato aggiunto il comma 7-bis in materia applicabilità del regime speciale opzionale civile e fiscale alle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ). In particolare, alla lettera a), si modificano le disposizioni del comma 119, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006), chiarendo che i soggetti interessati dalla norma sono le società per azioni residenti nel territorio dello Stato ai fini fiscali (numero 1)); inoltre, tale regime è esteso alle SIIQ i cui titoli di partecipazione siano negoziati non solo in mercati regolamentati italiani, ma altresì di uno degli Stati dell’UE (numero 2)); si chiarisce che i requisiti richiesti dalla norma debbano essere posseduti al momento dell’esercizio dell’opzione al regime speciale (numero 3)), considerando peraltro che il numero 4) incrementa dall’1 al 2 per cento la soglia di rilevanza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili dei soci le cui partecipazioni devono figurare per almeno il 35% ai fini dell’applicazione del regime speciale opzionale previsto per le SIIQ.
La lettera b) del comma 7-bis in esame novella il comma 134, articolo 1, della predetta legge finanziaria per il 2007, disponendo che la ritenuta dell’imposta sostitutiva sugli utili sia operata dai depositari dei titoli delle SIIQ aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titolo S.p.A. La lettera c) aggiunge infine il comma 134-bis alla predetta legge finanziaria per il 2007, consentendo l’operatività della ritenuta sui dividendi, che in caso contrario non sarebbe applicabile.
TITOLO III
INTERVENTI SULLE MISSIONI
CAPO I
MISSIONE 1 – ORGANI COSTITUZIONALI, A RILEVANZA COSTITUZIONALE E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Art. 16
(Indennità membri Parlamento)
L’articolo 16 stabilisce che nella determinazione delle quote mensili dell’indennità parlamentare, per cinque anni dall’entrata in vigore della legge finanziaria 2008, non venga applicato l’art. 24, co. 1 e 2, della L. 448/1998, che prevede l’adeguamento automatico annuale delle retribuzioni del personale pubblico c.d. “non contrattualizzato” agli incrementi medi, calcolati dall'ISTAT, conseguiti dalle categorie di pubblici dipendenti in regime contrattuale.
Art.
17.
(Norme sulla formazione e composizione
del Governo).
L’articolo 17, modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 2 abroga con la medesima decorrenza le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri disposta dal comma 1, ad eccezione di talune disposizioni del D.L. 181/2006, concernenti, tra l’altro, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze in materia di politiche di sviluppo e di coesione, ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate; e il trasferimento della segreteria del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
In
virtù delle modifiche apportate dalla Commissione bilancio, soltanto il numero
dei Ministeri (e non anche il relativo riparto di attribuzioni, come previsto
nel testo originario) sarà fissato in conformità al D.Lgs. 300/1999, e
l’abrogazione di cui al comma 2 non travolgerà integralmente i D.L. 217/2001 e
181/2006 (che hanno modificato il citato D.Lgs. 300/1999 portando il numero previsto
dei ministeri da
Art.
18.
(Contenimento dei compensi ai Commissari straordinari di Governo).
L’articolo 18 dispone la riduzione del 20 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2008, dei compensi dei Commissari straordinari del Governo.
Capo II.
MISSIONE 3 - RELAZIONI FINANZIARIE CON LE AUTONOMIE TERRITORIALI
Art.
19.
(Modifiche al patto di stabilità interno degli enti locali).
L’articolo 19, comma 1, disciplina il patto di stabilità interno per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con riferimento al triennio 2008-2010. novellando ed integrando le disposizioni recate dai commi 676 e seguenti dell’articolo 1 della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 296/2006) ed estendendole all’anno 2010.
In sostanza, per il triennio 2008-2010, viene confermata in larga parte la disciplina vigente del patto di stabilità interno, finalizzata all’obiettivo del miglioramento del saldo finanziario, inteso quale differenza tra entrate finali e spese finali (comprese dunque le spese di in conto capitale), allo scopo di far convergere quanto più possibile le regole del patto di stabilità interno con quelle previste dal patto di stabilità e crescita, sottoscritto in sede europea.
In particolare, come già previsto per il 2007, anche per il triennio 2008-2010, ciascun ente determina la misura del proprio concorso alla manovra complessiva mediante l’applicazione di determinati coefficienti alla media del triennio 2003-2005 della propria spesa corrente, sostenuta in termini di cassa, e alla media del triennio 2003-2005 dei propri saldi di cassa, per i soli enti che presentino una media negativa.
La principale innovazione al riguardo riguarda gli enti locali che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. Con la lettera d) del comma 1 viene infatti introdotto il comma 679-bis all’articolo 1 della legge finanziaria 2007, che azzera per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra sia per le province che per i comuni che, ai sensi della procedura di cui ai commi 678-679, presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa. In particolare, per tali enti, la norma prevede che gli obiettivi programmatici degli anni 2008-2010 sono fissati in misura pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005, calcolato in termini di competenza mista.
Per quanto concerne il computo del saldo finanziario che costituisce l’obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per gli anni 2008, 2009 e 2010, la lettera e) - che sostituisce il comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno – introduce il criterio della competenza mista, in base al quale le poste di parte corrente sono considerate in termini di competenza e quelle in conto capitale sono contabilizzate in termini di cassa.
A seguito delle modifiche approvate dalla Commissione bilancio alle lettere d) ed e), è stato aggiunto un periodo sia comma 679-bis che al comma 681 della legge finanziaria dello scorso anno, con il quale si prevede che per il solo 2008, che gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono scegliere di conseguire l’obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza.
Analogamente, la lettera f) che modifica il comma 683 della legge n. 296/2006, relativo ai criteri contabili per il computo del saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007-2010 nonché di quello medio del triennio 2003-2005, introduce il criterio della competenza mista per il calcolo del saldo finanziario degli anni 2008, 2009 e 2010.
La lettera e) provvede altresì ad introdurre il comma 681-bis, che prevede una riduzione degli obiettivi programmatici in favore degli enti che presentano una media positiva del saldo di cassa del periodo 2003-2005, qualora essi presentino nel medesimo triennio 2003-2005 un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare superiore al 15 per cento della media delle entrate finali (considerate al netto delle riscossioni di crediti), a condizione che tali entrate derivanti da dismissioni del patrimonio immobiliare e mobiliare non siano state utilizzate nel triennio considerato per l’estinzione anticipata dei prestiti.
La lettera g), che sostituisce il comma 684 della legge n. 296/2006, fa decorrere dal 2008 le nuove regole sulla definizione del bilancio di previsione degli enti soggetti al patto di stabilità interno in coerenza con l’obiettivo programmatico da raggiungere. In particolare, stabilisce che il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto.
La lettera h) che sostituisce il comma 685 della legge n. 296/2006, conferma le procedure introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno, per quanto concerne le il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno. E’ peraltro previsto che la mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.
La lettera i), che introduce il comma 685-bis alla legge n. 296/2006, prevede l’attivazione di un nuovo sistema di acquisizione di dati, condiviso tra Governo e enti locali, riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci di comuni e province.
Il comma 2 dell’articolo 19 consente alla regione Valle d’Aosta e alla Provincia autonoma di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno rispettivamente alla Libera Università della Valle d’Aosta e alla Libera Università di Bolzano - atenei privati istituiti sulla base della legge 127/2007 che ricevono contributi dai due enti territoriali e dallo Stato – sottraendoli in tal modo alle norme di contenimento della spesa pubblica vigenti per gli enti pubblici.
Art.
20.
(Norme per limitare i rischi degli strumenti finanziari sottoscritti dagli
enti territoriali).
L’articolo 20 pone norme per limitare i rischi insiti nei contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, sottoscritti dagli enti pubblici territoriali, disponendo fra l’altro che tali contratti devono essere informati alla massima trasparenza e che la regione o l’ente locale sottoscrittore dello strumento finanziario deve attestare espressamente di aver preso piena considerazione dei rischi e delle caratteristiche dello strumento proposto.
Nel
corso dell’esame presso
Art.
21.
(Saldo finanziario ai fini del patto di stabilità interno).
L’articolo 21 integra la disciplina del patto di stabilità interno per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano dettata dalla legge finanziaria per il 2007, al fine di consentire che, come riferimento per il patto di stabilità, possa essere assunto il saldo finanziario anziché il criterio attuale del contenimento della spesa.
Art.
22.
(Esclusione dal patto di stabilità interno per gli enti commissariati).
L’articolo 22 esclude dal patto di stabilità interno per l’anno 2008 gli enti locali che siano stati commissariati negli anni 2004 e 2005, sia per fenomeni di tipo mafioso che per le motivazioni previste dal testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
Art.
23.
(Scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del
bilancio).
L’articolo 23 conferma per l’anno 2008 l’applicazione delle disposizioni, contenute nell'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004, concernenti l’ipotesi di scioglimento dei consigli comunali nei casi di mancata approvazione del bilancio di previsione entro i termini stabiliti.
Art.
24.
(Disposizioni varie per gli enti locali).
Il comma 1 dell’articolo 24 provvede alla determinazione dei trasferimenti erariali spettanti agli enti locali per l’anno 2008.
Il comma 2 conferma, per l’anno 2008, la compartecipazione delle province al gettito dell’IRPEF.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 2-ter, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 3 abroga il comma 10 dell’art. 25 della legge n. 448 del 2001 (peraltro già dichiarato incostituzionale) che aveva istituito il Fondo per la riqualificazione urbana dei comuni e, conseguentemente, sopprime l’autorizzazione di spesa recata dal successivo comma 11.
Il comma 4 aggiunge un nuovo art. 20.1.1 al D.Lgs. 507/1993. Il comma 1 del nuovo articolo consente ai comuni di riservare una quota, non superiore al 10 per cento del totale, di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni; il comma 2 riapre il termine per poter fruire della sanatoria delle violazioni delle norme in materia d’affissioni e pubblicità verificatesi sino al 1° gennaio 2005, prevista dal comma 2 del già abrogato art. 20-bis del D.Lgs. 507/1993.
Il comma 5, modificato nel corso dell’esame presso
Il comma 5-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
il comma 5–ter,introdotto
nel corso dell’esame presso
Il comma 5-quater, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 5-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma
5-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso
Ilcomma 5-septies, nel corso
dell’esame presso
Il comma 5-octies prevede il trasferimento in proprietà a titolo gratuito ai comuni degli alloggi originariamente destinati ai profughi dalmati e istriani, fermo restando il vincolo di destinazione per le domande di acquisto regolarmente presentate entro i termini e per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi.
Art.
25.
(Comunità montane: razionalizzazione e contenimento dei costi).
L’articolo 25, modificato nel corso
dell’esame presso
È
introdotta, inoltre, una disposizione sostitutiva che scatta in caso di inerzia
delle regioni: essa prevede la soppressione automatica delle comunità montane
che non corrispondono a precisi criteri altimetrici e quelle costituite da meno
di 5 comuni; la decadenza dalla partecipazione alle comunità dei comuni
capoluogo, di quelli costieri e di quelli con più di 20.000 abitanti; la
riduzione del numero dei consiglieri e dei membri dell’esecutivo delle
comunità. Le disposizioni sostitutive si applicano dopo l’accertamento
dell’entità effettiva del risparmio da effettuarsi entro il 31 luglio
Art.
26.
(Contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali,
comunali, provinciali e degli assessori comunali e provinciali).
L’articolo 26, modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 1 riduce il tetto massimo di
assessori (comunali e provinciali) da
Il comma 2 modifica il regime delle aspettative degli amministratori locali, limitando la possibilità di collocamento in aspettativa non retribuita, per il periodo di espletamento del mandato, soltanto ad alcune figure di amministratori locali (sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, componenti delle giunte comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane). Inoltre, sono interamente posti a carico di alcune categorie di amministratori locali (consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, consiglieri delle comunità montane, componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, componenti degli organi di decentramento, che non siano presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane) gli oneri previdenziali e assistenziali qualora questi siano stati collocati – a domanda – in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato.
Il comma 3 riduce da un terzo a un quarto dell’indennità del sindaco o del presidente dell’organo rappresentativo dell’ente locale, il gettone di presenza che consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali e delle comunità montane hanno diritto a percepire per la partecipazione a consigli e commissioni; elimina la possibilità di trasformare il gettone di presenza in indennità di funzione e di cumulare entrambi gli emolumenti; riduce il tetto massimo delle indennità del presidente e degli assessori di unioni di comuni, consorzi e comunità montane (non oltre il 50% della, misura prevista per un singolo comune di eguale popolazione o di popolazione pari alla popolazione montana della comunità montana; elimina la facoltà per gli organi degli enti locali di adeguare gli importi dei gettoni di presenza e riduce la possibilità di incremento dell’indennità unicamente ai sindaci, i presidenti di provincia e gli assessori (con delibera della giunta) e ai presidenti delle assemblee (con delibera del consiglio).
Il comma 4 sopprime la possibilità per i parlamentari nazionali o europei e i consiglieri regionali (che siano anche amministratori locali) di percepire i gettoni di presenza; stabilisce inoltre che gli amministratori locali non percepiscono alcun compenso per la partecipazione ad organi o commissioni, se tale partecipazione è connessa all’esercizio delle proprie funzioni pubbliche; dispone infine che, in presenza di cariche incompatibili, non si cumulano le indennità di funzione.
Il comma 5 sostituisce l’indennità di missione percepita dagli amministratori locali in caso di viaggio, con un rimborso forfetario onnicomprensivo per le spese diverse da quelle di viaggio.
Il comma 6 stabilisce che ogni comune possa aderire ad un’unica forma associativa tra quelle previste dal TUEL., e sanziona la permanenza di “adesioni multiple” oltre il 1° aprile 2008 con la nullità di ogni atto adottato dalla forma associativa o attinente all’adesione o allo svolgimento di essa da parte del comune interessato; la disposizione non si applica per l’adesione a consorzi obbligatori.
Il comma 6-bis modifica i parametri demografici per l’istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale, riducendone conseguentemente il numero; esse sono pertanto obbligatoriamente istituite soltanto nei comuni con più di 250.000 abitanti (rispetto ai 100.000 attuali) e possono essere previste nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti (tale facoltà è ora prevista per comuni nella fascia tra 30.000 e 100.000 abitanti); in questo secondo caso la popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti.
Il comma 7 stabilisce che le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, siano attribuite al responsabile dell’ufficio elettorale comunale; tale organo viene comunque mantenuto per l’espletamento delle funzioni in materia di tenuta dell’albo degli scrutatori e alla nomina degli stessi previste dalla L. 95/1989. Sopprime inoltre il gettone di presenza che viene attualmente corrisposto ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali, mantenendo invece il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
Il comma 8 reca le disposizioni di rilievo
finanziario relative alle risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai
commi da
il comma 8-bis prevede che entro il 30 giugno 2008 il Ministero dell’economia e finanze quantifichi l’ammontare della riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008; disponendo l’adeguamento della dotazione del Fondo ordinario e l’eventuale integrazione dei trasferimenti ai soli enti che abbiano dato piena attuazione alle disposizioni di contenimento dei costi previste dall’articolo
Art.
27.
(Norma di indirizzo alle regioni per la riduzione dei costi derivanti da
duplicazione di funzioni).
I commi 1 e 2 dell’articolo 27 recano una disposizione di indirizzo diretta alla razionalizzazione dell’organizzazione amministrativa degli enti territoriali, in particolare alla soppressione o accorpamento di enti, agenzie, organismi che svolgano le medesime funzioni – o parte di esse – esercitate dagli enti territoriali. Il primo comma è indirizzato alle regioni che, in coordinamento con lo Stato, dovrebbero provvedere alla revisione dell’allocazione delle funzioni al fine di eliminarne le duplicazioni. Il secondo comma è diretto agli enti locali, per quanto concerne enti ed organismi da essi istituiti.
I commi da 2-bis
a 2-quinquies, introdotti durante l’esame presso
Il comma 3 impone alle regioni di procedere, entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, secondo i princìpi dell’efficienza e della riduzione della spesa.
A tal fine lo stesso comma indica quali criteri generali da seguire la valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ATO ai fini dell’attribuzione delle funzioni alle province oppure ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e ss. TUEL di cui al D.Lgs. n. 267/2000 (consorzi, unioni di comuni, ecc.), composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso, nonché la destinazione delle economie permanenti realizzate al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali e al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.
Il comma 3-bis, introdotto nel corso
dell’esame nel corso dell’esame presso
- il termine entro il quale le discariche già autorizzate possono continuare a ricevere i rifiuti per cui sono state autorizzate;
- il termine entro il quale è consentito lo smaltimento nelle nuove discariche;
- il termine finale di validità dei valori limite e delle condizioni di ammissibilità.
Art.
27-bis
(Modifiche alla disciplina dei conti intrattenuti dal Tesoro per la gestione
delle disponibilità liquide)
L’articolo, introdotto nel
corso dell’esame presso
La lettera b) del medesimo comma 1 modifica il comma 6 dell’articolo 5 del citato Testo Unico, estendendo il divieto di pignoramento, sequestro, opposizioni o altre misure cautelari previsto per il predetto Conto disponibilità anche al Conto di tesoreria denominato “Dipartimento del tesoro - Operazioni sui mercati finanziari”.
La successiva lettera c) aggiunge il comma 6-bis, prevedendo che ai conti e ai depositi intestati al Ministero dell’economia e finanze presso il sistema bancario ed utilizzati per la gestione della liquidità si applichino le medesime disposizioni in materia di inapplicabilità di misure cautelari di cui al suddetto comma 6.
La lettera d), infine, abroga i commi 7 e 9 dello stesso articolo 5 del T.U.D.P, relativi alla disciplina del saldo minimo del Conto disponibilità del Tesoro.
Art.
28.
(Sviluppo della montagna e delle isole minori).
L’articolo 28, comma 1, reca una
autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,
2009 e
I commi da
Il comma 4 bis, introdotto dalla V Commissione Bilancio, prevede l’integrazione per 10 milioni per il 2008, 5 milioni per il 2009 e 5 milioni per il 2010, del fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali.
Il comma 4-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
29.
(Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria).
L’articolo 29, volto a dare attuazione ai piani di rientro dai disavanzi dei servizi sanitari regionali, stabilisce un'anticipazione finanziaria, nei limiti di un ammontare non superiore a 9.100 milioni di euro da parte dello Stato, in favore delle Regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia, ai fini dell'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005.
Il comma 2, tra l’altro, sancisce l’obbligo delle regioni interessate di restituire, entro un periodo non superiore a trenta anni, le anticipazioni erogate dallo Stato.
Il comma 4-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Art.
30.
(Condizioni di accesso al Fondo di cui all'articolo 1, comma 796, lettera b),
della legge n. 296 del 2006).
L’articolo 30 prevede che l’innalzamento ai livelli massimi dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRE) e dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), cui è subordinato l’accesso alle risorse del suddetto Fondo transitorio per il risanamento dei disavanzi sanitari regionali, non si applica agli esercenti una attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero ad una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive. Tali agevolazioni si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.
Art.
30-bis.
(Ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni di cui all’articolo
1, comma 320 della legge n. 266 del 2005).
L’articolo 30-bis interviene sull’applicazione della disciplina del
federalismo fiscale recata dalla legge finanziaria per il
Capo III.
MISSIONE 4 - L'ITALIA IN EUROPA E NEL MONDO
Art.
31.
(Razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato dagli uffici
locali all'estero).
L’articolo 31 reca norme per la razionalizzazione nell’impiego del personale presso gli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri – proseguendo il processo di razionalizzazione e revisione organizzativa dei Ministeri di cui all’articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) - e per la allocazione delle risorse resesi disponibili a seguito degli interventi di razionalizzazione (commi 1-5). Il comma 6 autorizza, per l’attuazione di politiche di sostegno agli Italiani all’estero e di promozione dell’immagine e della cultura dell’Italia all’estero, la spesa di 19 milioni di euro per il 2008, nonché di 1 milione per il 2009 e 1 milione per il 2010.
Durante l’esame presso
Il comma 6-ter autorizza invece la spesa di 400.000 euro, con decorrenza dal 2008, per interventi a favore dei cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero, coordinati dall’Unità di crisi del Ministero degli Affari esteri.
Il comma 6-quater, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
32.
(Organizzazione del vertice «G8» in Italia e esecuzione della decisione
comunitaria n. 2007/436/CE/Euratom ed altri adempimenti internazionali).
L’articolo 32 reca vari interventi correlati ad adempimenti internazionali dell’Italia.
Il comma 1 è volto ad assicurare copertura finanziaria – per 30 milioni di euro per l’anno 2008 - alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi del G8 in programma in Italia (isola della Maddalena) nel 2009.
Il comma 1-bis,
introdotto dalla Commissione Bilancio, prevede che la somma di 30 milioni di
cui al comma precedente possa essere in parte utilizzata nel quadro di un
programma stabilito d’intesa con
Il comma 2, è diretto invece a dare esecuzione alla decisione n. 2007/436/CE, Euratom del Consiglio del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee (dazi doganali, prelievi riscossi sulle importazioni di prodotti agricoli e proventi dell’IVA, nonché la risorsa istituita con l’Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio del 1988 consistente in contributi versati dagli Stati membri nell’ipotesi in cui le precedenti risorse non siano sufficienti a garantire la copertura del bilancio comunitario).
Il comma 2-bis,
introdotto dalla Commissione Bilancio, incrementa di 500.000 euro, a decorrere
dal 2008, il contributo a favore della TWAS (Accademia delle scienze del Terzo
Mondo), previsto nella misura di 2.325.000 euro annui, a decorrere dal 2005,
dall’art. 3 della legge 10 gennaio 2004 (di ratifica dell’Accordo con l’UNESCO
concernente
Il comma 2-ter,
introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
33.
(Collettività italiane all'estero).
L’articolo 33 autorizza una spesa di 14
milioni di euro (per il solo anno 2008) da destinare alle politiche concernenti
le collettività italiane residenti all’estero ed alle iniziative di promozione
culturale ad esse rivolte. Tra le attività da realizzare, si ricordano, in modo
particolare,
Capo IV.
MISSIONE 5 - DIFESA E SICUREZZA DEL TERRITORIO
Art.
34.
(Sviluppo professionale delle Forze armate).
L’articolo 34, comma 1, incrementa di 30 milioni di euro, a decorrere dall’esercizio finanziario 2008, le risorse per la professionalizzazione delle Forze armate, che la legge finanziaria per il 2007 (l. 296/06) aveva ridotto del 15 per cento, portandole a complessivi 334 mln euro. Il finanziamento previsto per l’esercizio finanziario 2008 è dunque pari a 364 milioni di euro. Si tratta degli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
Il comma 2 dispone, per il 2008, l’incremento di 140 milioni di euro della dotazione del fondo per il funzionamento dello strumento militare, istituito dal comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007. L’incremento è finalizzato ad assicurare continuità alle capacità operative dello strumento medesimo.
Il comma 3 quantifica in 20 milioni di euro per il 2008 la dotazione del fondo di conto capitale, destinato alla ristrutturazione ed all’adeguamento degli arsenali e degli stabilimenti militari, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa dal comma 899 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
Il comma 4 istituisce, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo per le esigenze di funzionamento dell’Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l’anno 2008.
I commi 4-bis, 4-ter e 4-quater,
introdotti nel corso dell’esame presso
Art.
35.
(Misure a sostegno di personale operante in aree militari e nei poligoni di
tiro e incremento del fondo bonifiche delle aree militari).
L’articolo
35 autorizza, al comma 1, la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per
provvedere al ristoro dei danni di coloro che abbiano contratto infermità o
patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili
all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di
nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale
bellico. La norma è finalizzata al riconoscimento della causa di servizio e di
adeguati indennizzi, e a tale scopo individua il relativo ambito di
applicazione. Per effetto di un emendamento approvato nel corso dell’esame
presso
Il comma 2 disciplina le modalità e i termini per la corresponsione delle misure di sostegno e tutela previste per le vittime del dovere e del terrorismo ai sensi delle leggi vigenti, da attuarsi mediante l’adozione di apposito regolamento.
Il comma 3 stabilisce che la dotazione del Fondo per le bonifiche delle aree militari, istituito con l’articolo 1, comma 898 della legge finanziaria per il 2007, è fissata in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 4 dispone che l’autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, sia conseguentemente ridotta dell’importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Capo V.
MISSIONE 6 - GIUSTIZIA
Art.
36.
(Razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali
e altre forme di comunicazione informatica o telematica).
L’articolo 36, comma 1, stabilisce che entro il 31 gennaio 2008 il Ministero della giustizia debba iniziare a predisporre un sistema unico nazionale delle intercettazioni, articolato su base distrettuale di corte d’appello, stabilendo anche le modalità ed i tempi di effettuazione delle operazioni e gli obblighi specifici degli operatori, in attuazione dell’art. 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il comma 2, demanda al Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, il compito di monitorare i costi complessivi delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria.
Art.
37.
(Misure in favore della giustizia minorile).
L'articolo 37 riconosce l'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile (comma 1) e, a tal fine, autorizza uno stanziamento di 307.000 euro per il Ministero della giustizia (comma 2).
Art.
37-bis
(Norme per il finanziamento all’OIC, dell’IASB e dell’EFRAG).
L’articolo 37-bis dispone un aumento dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio per il deposito dei bilancio presso il registro delle imprese al fine di finanziare, con il maggiore gettito che ne consegue, l’Organismo italiano di contabilità (OIC). La misura della maggiorazione è determinata dal Collegio dei Fondatori dell’OIC in base al fabbisogno annuale dell’organismo medesimo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, è definita la misura della maggiorazione in base alle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall’OIC nonché le modalità di corresponsione delle somme all’OIC tramite il sistema camerale. L’OIC stabilisce la quota del finanziamento ottenuto da destinare all’IASB e all’EFRAG.
Capo VI.
MISSIONE 7 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA
Art.
38.
(Riattribuzione delle funzioni istituzionali del personale in posizione di
comando appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del
fuoco).
L’articolo 38, modificato nel corso
dell’esame presso
Art.
39.
(Potenziamento della sicurezza e del soccorso pubblico).
L’articolo 39, modificato nel corso
dell’esame presso
Art.
40.
(Sicurezza della navigazione).
L'articolo 40 prevede stanziamenti in favore del Corpo delle capitanerie di porto, per garantirne il funzionamento, l’espletamento dei compiti operativi di vigilanza e controllo, lo sviluppo e l’adeguamento della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione.
Art.
41.
(Assunzioni di personale civile già alle dipendenze di organismi militari
della Comunità atlantica).
L’articolo 41 istituisce un Fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, avente una dotazione annua, a decorrere dal 2008, di 7 milioni di euro, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne facciano parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati, in conseguenza di provvedimenti adottati entro il 31 dicembre 2006 di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti.
Per effetto di un emendamento approvato nel corso
dell’esame presso
Art.
41-bis
(Istituzione del Fondo per la legalità).
L’articolo
41-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
41-ter.
(Benefici in favore delle vittime della criminalità organizzata e del
dovere).
L’articolo
41-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:
§ la concessione a decorrere dal 1° gennaio
§ l’attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di morte dei soggetti che beneficiano dello speciale assegno vitalizio di due annualità della pensione di reversibilità (comprensive della tredicesima mensilità) ai superstiti che hanno diritto a tale trattamento pensionistico di reversibilità; il beneficio in questione è limitato al coniuge ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori. ai fratelli e alle sorelle se conviventi e a carico;
§ l’attribuzione a favore di coloro che abbiano subito una invalidità permanente di qualsiasi entità per atti di terrorismo e ai loro familiari, anche superstiti, di un aumento figurativo di 10 anni dei versamenti contributivi ai fini dell’aumento dell’anzianità pensionistica maturata, della misura del trattamento pensionistico, del trattamento di fine rapporto e degli analoghi trattamenti; per i familiari il beneficio è limitato al coniuge, ai figli, anche se maggiorenni, e – in loro mancanza – ai genitori;
§ l’esenzione dall’IRPEF per le pensioni maturate grazie all’aumento figurativo.
Art.
41-quater
(Modifiche alla legge 3 agosto 2004, n. 206, concernente le vittime del
terrorismo e delle stragi di tale matrice).
L’articolo 41-quater, introdotto nel corso dell’esame presso
In particolare, la lettera a), modificando l’art. 4 della legge n. 206/2004, stabilisceche la misura della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito una invalidità permanente pari o superiore all’80% della capacità lavorativa sia pari all’ultima retribuzione percepita integralmente dall’avente diritto e non semplicemente calcolata sulla base di tale parametro retributivo, come allo stato previsto.
La lettera b), che modifica l’art. 5 della legge n. 206/2004, prevede che a decorrere dal 26 agosto 2004 l’assegno vitalizio reversibile di 500.000 lire, soggetto a perequazione automatica, attribuito dall’art. 2 della L. 407/1998 alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e ai loro superstiti, spetti anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi.
La lettera c), che modifica l’art. 6 della legge n. 206/2004, detta norme sulle procedure da seguire per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute alle vittime del terrorismo dalla legislazione anteriore alla L. 206/2004, rimettendo a un decreto interministeriale la definizione di nuovi criteri per effettuare tale valutazione.
La lettera d), che modifica l’art. 9 della legge n. 206/2004, prevede che l’erogazione dei medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e a loro familiari, anche superstiti (coniuge, figli, e – in mancanza – genitori) sia posta a totale carico del Servizio sanitario nazionale.
Le lettere e) e f) recano norme volte ad estendere i benefici previsti dalla L. 206/2004 anche agli eventi terroristici accaduti all’estero a partire dal 1961, purché le vittime fossero cittadini italiani residenti in Italia al momento dell’evento. Il termine del 1961 è attualmente previsto dall’articolo 15, comma 1, della legge 206 esclusivamente per i fatti accaduti in Italia, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15, prevede la corresponsione dei benefici per i cittadini italiani coinvolti in attentati all’estero avvenuti a partire dal 2003. La lett. f) esclude che gli oneri derivanti da tale estensione gravino sulla norma di copertura generale della L. 206.
Capo VII.
MISSIONE 8 - SOCCORSO CIVILE
Art.
42.
(Chiusura dell'emergenza conseguente al sisma nelle regioni Umbria e Marche
del 1997).
L’articolo 42 introduce una serie di disposizioni volte a facilitare il passaggio delle competenze a seguito della cessazione dello stato di emergenza conseguente al sisma del 1997 che ha colpito le due regioni delle Marche e dell’Umbria, nonché la proroga di alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000.
Il comma 1 prevede che:
a) alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni Marche ed Umbria completino gli interventi di ricostruzioni e sviluppo secondo le disposizioni emanate nella vigenza dello stato di emergenza stesso;
b) venga esteso al 31 dicembre 2012 il termine per la concessione dei contributi mensili previsti dall’ordinanza n. 2668/1997, che il comma 7 dell’art. 3 del decreto legge n. 6 del 1998 proroga, invece, fino alla fine dello stato di emergenza;
c) vengano prorogati alcuni contributi e agevolazioni tributarie previsti per il sisma di Terni del dicembre 2000;
i contributi concessi ai comuni ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998 vengano quantificati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni del Ministero dell’interno relative all’anno 2006 e siano assegnati annualmente - per il quinquennio per il periodo 2018-2012, - con un meccanismo progressivo di riduzione per ciascun anno del quinquennio. Tali disposizioni vengono introdotte aggiungendo un comma 6 all’art. 12 del decreto legge n. 6 del 1998.
e) per il 2008-2012, le spese necessarie per le attività volte al potenziamento degli uffici vengano determinate in 17 milioni di euro e siano erogate annualmente attraverso un meccanismo di riduzione per ciascun anno del citato quinquennio. Tale disposizione viene introdotta aggiungendo un periodo finale al comma 14 dell’art. 14 del decreto legge n. 6 del 1998;
f) le
risorse giacenti nelle contabilità speciali accreditate ai Commissari delegati
affluiscano nelle apposite contabilità speciali intestate ai Presidenti delle
regioni e vengano utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare.
Nel corso dell’esame presso
Il comma 2 individua il limite
finanziario di intervento per l’attuazione delle disposizioni di cui alle
lettere a), b) e c) con l’utilizzo delle somme esistenti nelle contabilità
speciali. Nel corso dell’esame presso
Il comma 3
prevede, infine, la possibilità per i soggetti che hanno usufruito delle
sospensioni dei versamenti tributari e dei pagamenti dei contributi
previdenziali, assistenziali e assicurativi di definire la propria posizione
debitoria. In seguito ad alcune modifiche apportate durante l’esame in sede
referente, è stato incrementato da
Il comma 3-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 3-ter,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 3-quater, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 3-quinquies, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 3-sexies, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 3-septies, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma 3-octies, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma
3-novies,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma
3-decies, introdotto
nel corso
dell’esame presso
I commi 3-undecies e 3-duodecies,introdotti
nel corso dell’esame presso
Art. 42-bis
(Interventi a favore di zone colpiti da eccezionali eventi alluvionali)
L’articolo 42-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Capo VIII
MISSIONE 9 – AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA
Art.
43.
(Pesca e vittime del mare).
Nel corso dell’esame presso
Il comma 2, estende l’ambito di intervento del Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura alle imprese giovanili della pesca.
Il comma
2-bis, introdotto durante l’esame
presso
Art.
44.
(Dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolo-saccarifera in Italia).
L’articolo 44 determina la dotazione per l’esercizio 2008 del Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera..
Art.
45.
(Rafforzamento della filiera agroenergetica).
L’articolo 45, con una novella al comma 1112 dell’art. 1 della legge n. 296 del 2006, aggiunge alle misure prioritarie da finanziare con il Fondo rotativo per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato per l’attuazione del Protocollo di Kyoto, quelle relative alle pratiche di gestione forestale sostenibile, attuate con interventi volti a ridurre l’impoverimento delle riserve di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
Art.
46.
(Interventi per il settore dell'apicoltura).
L'articolo 46 autorizza la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per l'attuazione degli interventi nelsettore dell'apicoltura previsti dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
Art.
47.
(Sospensione temporanea delle esecuzioni forzose in danno di imprenditori
agricoli della regione Sardegna).
L’articolo 47 istituisce una Commissione cui è attribuito il compito di presentare entro il 31 luglio 2008 delle proposte per la ristrutturazione dei debiti che le aziende agricole sarde hanno contratto con il sistema creditizio in forza di aiuti concessi e in seguito dichiarati illegittimi. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.
Art.
48.
(Trasparenza del mercato agroalimentare ed accesso all'acquisto dei prodotti
alle fasce sociali di disagio. Contributo per l’istituzione della Agenzia
nazionale per la sicurezza alimentare).
L’articolo 48 introduce misure volte ad
assicurare una maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi del settore
agroalimentare ed una diffusione delle informazioni presso i consumatori; il comma 6-bis, introdotto durante l’esame presso
Art.
49.
(Interventi nel settore dell'irrigazione).
L'articolo 49 dispone in merito ai finanziamenti per le opere previste dal piano irriguo nazionale, riservando una quota delle risorse assegnate dalla L. 296/06 (Finanziaria 2007), alle attività di progettazione, ed accorpando in una unica partita finanziaria, a decorrere dal 2011, le tre autorizzazioni di spesa originate dalle leggi n. 350/03 e n. 266/2005.
Art. 49-bis
(Sviluppo della multifunzionalità nel settore agroforestale
L’articolo 49-bis, introdotto durante l’esame presso
Art. 49-ter
(Interventi in favore delle aziende siciliane colpite da plasmopara viticola)
L’articolo 49-ter, introdotto durante l’esame presso
Capo IX.
MISSIONE 10 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE
Art.
50.
(Incentivi alle fonti energetiche rinnovabili)
L’articolo 50, con i commi 1 e 2, si propone di impedire che i finanziamenti finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili possano essere in gran parte utilizzati per impianti alimentati per converso da fonti non rinnovabili, restringendo il campo di applicazione delle deroghe ai soli impianti già realizzati ed operativi. Il comma 3 reca una norma di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla tassazione sugli oli minerali.
I commi 3-bis,
3-ter
e 3-quater,
introdotti nel corso dell’esame presso
- che nell’ambito del contingente di biodiesel ad accisa ridotta (250.000 tonnellate annue per il periodo 2007-2010), la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante , benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente (per il 2008 la quota resta fissata invece al 2%);
- che al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali (previsti dalla normativa comunitaria) per gli anni successivi al 2009 tale quota può essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale;
- che l’agevolazione per il biodiesel consistente nella riduzione dell’accisa (entro il limite di un contingente annuo di 250.000 tonnellate per il periodo 2007-2010) riguardi (oltre al biodiesel miscelato “con il gasolio”, come attualmente previsto) anche il biodiesel miscelato “con oli combustibili, in qualsiasi percentuale”.
Art.
51.
(Disposizioni riguardanti il prezzo del metano e i progetti a vantaggio dei
consumatori di energia elettrica).
L’articolo 51, al comma 1 attribuisce, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2007, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas il potere di determinare il valore medio dei prezzi del metano ai fini dell'aggiornamento del cd. "costo evitato" di combustibile, di cui al provvedimento del CIP n. 6/1992, tenuto conto dell'effettiva struttura dei costi del mercato del gas naturale.
Il comma 2 prevede che il fondo ex art. 11-bis D.L. 35/2005, concernente il finanziamento di iniziative a vantaggio dei consumatori, di tipo reintegratorio o di risarcimento forfetario dei danni subiti, sia destinato al finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Non è più richiesto il parere parlamentare sul provvedimento di erogazione delle risorse del fondo.
Art.
52.
(Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili).
L’articolo 52 introduce una nuova disciplina di incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, relativamente agli impianti entranti in funzione dal 1° gennaio 2008. La disposizione, in particolare, prevede due meccanismi alternativi di incentivazione: per gli impianti di potenza nominale media annua superiore a 1MW, si prevedono i certificati verdi, della durata di 15 anni, di valore variabile a seconda della fonte utilizzata; per gli impianti di potenza nominale media annua non superiore a 1MW, in alternativa ai certificati verdi, si prevede una tariffa fissa onnicomprensiva, anch’essa variabile a seconda delle fonte utilizzata, sempre per un periodo di 15 anni.
Art.
53.
(Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili).
L'articolo 53 apporta modifiche alla disciplina delle procedure autorizzative degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, al fine di facilitarne la diffusione. In quest’ottica, il comma 1 reca una serie di integrazioni e modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, di attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. Il comma 2 specifica le condizioni che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili provano di avere concretamente avviato la realizzazione dell’iniziativa. Il comma 3 prevede l'applicazione delle regole del Codice dei contratti pubblici nel caso in cui la domanda per la realizzazione di opere per impianti alimentati da fonti rinnovabili sia presentata da enti pubblici.
Art.
53-bis.
(Misure per il contenimento delle emissioni di CO2).
L’articolo 53-bis, introdotto dalla Commissione bilancio,al comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze -- a decorrere dal 2008 - il “Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica” volto a finanziare campagne informative riguardanti le misure per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica, che si dovranno informare a criteri dettati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e che riguarderanno, in particolare, la progressiva sostituzione delle lampadine incandescenti, il miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione, la sensibilizzazione degli utenti allo spegnimento degli elettrodomestici non utilizzati. Il comma introduce, inoltre, a partire dal 1 gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3, anche all’interno di apparati.
Il comma 2 proibisce,a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’ importazione, la distribuzione e la vendita , su tutto il territorio nazionale, delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di completa interruzione del collegamento alla rete elettrica.
Art.
54.
(Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da
fonti rinnovabili).
L’articolo 54 puntualizza i contenuti delle direttive che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas è chiamata ad adottare per definire le condizioni tecniche ed economiche per la connessione alla rete di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Art.
55.
(Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di
fonti rinnovabili).
L’articolo 55 regola le funzioni dello
Stato e delle Regioni in materia di fonti rinnovabili, prevedendo che il
Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con
Art.
56.
(Impianti fotovoltaici).
L’articolo 56prevede il rientro ex lege nellatipologia degli “impianti fotovoltaici con integrazione architettonica” degli gli impianti i cui soggetti responsabili – aventi diritto a richiedere e ottenere le tariffe incentivanti – siano gli enti locali (comma 1). Prevede inoltre, per i suddetti impianti, il rilascio dell’autorizzazione unica di costruzione ed esercizio a seguito di procedimento unico per il complesso degli impianti (comma 2).
Art.
56-bis
(Disposizioni
in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas)
L’articolo 56-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, reca alcune modifiche all’articolo 46-bis del decreto legge n. 159/2007, come modificato dalla relativa legge di conversione, che reca disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. In particolare:
Il punto a) sostituisce il comma 3 dell’articolo 46-bis, prevedendo che la gara per l’affidamento del servizio di distribuzione sia bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall’individuazione del relativo ambito territoriale, che deve a sua volta avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
Il punto b) modifica il comma 4 dell’articolo 46-bis in relazione alla nuova formulazione del comma 3, prevedendo la facoltà per i comuni interessati dalle nuove gare di incrementare, a decorrere dal 1º gennaio 2008, il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo dei ricavi di distribuzione
Il punto c) introduce un ulteriore comma al citato articolo 46-bis secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del medesimo decreto si applicano, oltre alle disposizioni di cui all’articolo 15, comma 10, del decreto legislativo n. 164/2000 (che disciplina il regime transitorio nell’attività di distribuzione), anche le disposizioni di cui all’articolo 113, comma 15-quater, del decreto legislativo n. 267/2000 (riguardante alcune condizioni per la partecipazione alle gare di conferimento della titolarità del servizio), che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete.
Art.
56-ter.
(Istituzione del Fondo per
L’articolo
56-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
56-quater.
(Istituzione di fondi per l’agricoltura esente da organismi geneticamente
modificati e nel campo delle biotecnologie).
L’articolo
56-quater, introdotto durante l’esame presso
Capo X
MISSIONE 11 - COMPETITIVITÀ E SVILUPPO DELLE IMPRESE
Art.
57.
(Partecipazione a programmi europei ad alto contenuto tecnologico nei
settori aeronautico, navale e terrestre).
L’articolo 57 prevede rifinanziamenti a favore della partecipazione di imprese nazionali a programmi di elevato contenuto tecnologico del settore aeronautico, navale e terrestre autorizzando ai sensi del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto-legge competitività) i seguenti contributi quindicennali:
§
20 milioni di
euro per il 2008 e 25 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 da destinare alla
partecipazione a programmi industriali aeronautici e realizzazione di
aeromobili in collaborazione internazionale e ad interventi relativi ai
programmi per
20 milioni di euro per il 2008 e 25 milioni per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per la prosecuzione del Programma per la costruzione delle fregate FREMM, di cui all’art. 1, co. 95, della legge 266/05 (comma 3).
L’articolo autorizza inoltre, al comma 2, una spesa di 318 milioni per l’anno 2008, di milioni per il 2009, 918 milioni per il 2010 e 1100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012 per le finalità indicate dall’art. 4, comma 3, della legge 266/97 (partecipazione al programma EFA).
Art.
58.
(Sostegno all'imprenditoria femminile).
L'articolo 58 modifica, con il comma 1, la disciplina del Fondo per la finanza d'impresa, istituito dalla legge finanziaria 2007 (L 296/2006), in modo da estenderne l'applicazione prioritaria alla creazione di nuove imprese femminili ed al consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili. Il comma 1-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, dispone che le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge n. 215/1992 (recante “Azioni positive per l'imprenditoria femminile”) siano iscritte all’entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al Capitolo 7445 (Fondo per la competitività) e al Capitolo 7480 (Fondo rotativo per le imprese).
Art.
58.bis
(Modifiche al comma 842 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296).
L'articolo
58-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
59.
(Comitato nazionale italiano per il microcredito).
L’articolo 59 disciplina l’attività e lo status del Comitato Nazionale Italiano Permanente per il Microcredito (comma 1) ,dotando lo stesso Comitato di un fondo comune (comma 2) e autorizzando a suo favore uno stanziamento di un milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (comma 3).
A seguito della modifica apportata al comma 1 nel corso dell’esame in Commissione bilancio, si stabilisce che l’attività del Comitato nazionale per il microcredito per agevolare l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo sia effettuata d’intesa con il Ministero degli Affari Esteri.
Art.
60.
(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).
L’articolo 60 autorizza l’Agenzia
nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a.
(ex Sviluppo Italia) alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre
Articolo 60-bis
(Misure per la crescita della competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale)
L’articolo 60-bis, introdotto dalla Commissione bilancio della Camera, prevede, al comma 1 l’adozione di DPCM di natura non regolamentare recanti misure volte ad accrescere la competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale, mediante la definizione sia delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia delle modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" (istituito dalla legge quadro 135/01), le cui risorse saranno destinate alle fasce sociali più deboli.
Il comma 2 prevede che, con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali.
Il comma 3 dispone che il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitività del turismo,
operante presso
Articolo 60-ter
(Misure urgenti per la tutela dei consumatori
in materia di prezzi)
L’articolo 60-ter, introdotto dalla Commissione bilancio, reca misure a favore dei consumatori, affidando agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvarrà delle strutture del Ministero stesso. Alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applicano le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.
Capo XI
MISSIONE 13 - DIRITTO ALLA MOBILITÀ
Art.
61.
(Interventi a favore dell'industria cantieristica e delle imprese
armatoriali).
L'articolo 61, ai commi da
Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 11 prevede che il Ministro dei trasporti promuove la realizzazione di accordi per l’approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenienti.
Il comma 12 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito derivante dall’utilizzo di navi diverso dal traffico internazionale.
Il comma 13 estende l’applicazione della c.d. tonnage tax alle determinazione del reddito delle società in nome collettivo e in accomandita semplice.
I commi 14 e 15 introducono un regime di ammortamento fiscale specifico per i beni mobili registrati, con costo ammortizzabile in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto (c.d. tax lease). Un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze detterà le disposizioni applicative.
Il comma 16 subordina l’efficacia del nuovo regime all’autorizzazione della Commissione europea.
Il comma 16-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 16-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
61-bis
(Sistema Alta Velocità I Alta Capacità Rete transeuropea di trasporto)
L’articolo 61-bis, introdotto nel corso dell’esame in Commissione bilancio, autorizza la destinazione di quota parte del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria alla copertura dei costi di investimento del Sistema Alta velocità-Alta Capacità, ricompreso nella Rete Transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione 2004/884/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Spetta al CIPE il compito determinarne l’ammontare, i criteri e le modalità attuative.
Art.
62.
(Miglioramento del sistema di trasporto nazionale per favorire
l'intermodalità e l'utilizzo di mezzi meno inquinanti).
Il comma 1 dell’articolo 62 riduce di 56,4 milioni di euro per il 2008 e di 4,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2012 l’autorizzazione di spesa per interventi in favore della ristrutturazione dell’autotrasporto.
Il comma 2 dispone il mantenimento in conto residui e il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti in relazione all’autorizzazione di spesa per la ristrutturazione dell’autotrasporto, di cui al comma 1.
Il comma 3 riduce di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 l’autorizzazione di spesa relativa al Corpo delle Capitanerie di porto, in relazione alla quale viene determinata la consistenza dei volontari di truppa da assegnare annualmente a tale Corpo.
Il comma 4, soppresso nel corso dell’esame della V Commissione bilancio, disponeva la soppressione del Fondo straordinario per la promozione di trasporti marittimi sicuri.
Il comma 5 riduce di 713.000 euro a decorrere dal 2008 gli stanziamenti per la realizzazione del sistema globale di comunicazione per l’emergenza e la sicurezza in mare (GMDSS - Global Maritime Distress and Safety System).
I commi 6 e 7 recano disposizioni per il finanziamento delle autostrade del mare, autorizzando la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010 e sopprimendo l’autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro, prevista, per la medesima finalità, quale limite di impegno quindicennale.
Il comma 8 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2008, di 22 milioni di euro per l’anno 2009 e di 7 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi diretti a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai lavori di ammodernamento dell’autostrada A3 e per migliorare il servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina.
Il comma 9 demanda ad uno o più decreti del Ministro dei trasporti la programmazione degli interventi di cui al comma 8 e la ripartizione delle relative risorse.
Il comma 10, come riformulato nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, stabilisce che il Ministro dei trasporti individua, a valere sulle risorse assegnate all’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC), gli interventi necessari in favore dell’aeroporto di Reggio Calabria - per un importo massimo di 1,5 milioni di euro - della continuità territoriale con il medesimo aeroporto e con l’isola d’Elba nonché degli aeroporti siciliani – per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Il comma 11 dispone la prosecuzione, per un biennio ulteriore, degli incentivi alle imprese che si impegnino a realizzare, in quantitativi minimi annui, treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose.
Il
comma 11-bis, introdotto nel
corso dell’esame presso
Il comma 12, come modificato nel corso dell’esame in V Commissione Bilancio, demanda a un decreto del Ministro dei trasporti, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche europee, la definizione delle condizioni e delle modalità operative degli interventi e fissa la decorrenza del periodo di attuazione degli incentivi di cui ai commi 11 e 11-bis dall’entrata in vigore del medesimo decreto.
A norma del comma 13,per gli interventi di cui al comma 11, sono utilizzate le risorse residue stanziate per il triennio 2004-2006.
I commi 14-16 dispongono la prosecuzione,
per un triennio, degli incentivi a favore delle imprese ferroviarie per il
trasporto combinato e accompagnato delle merci. A tal fine, il comma 16, come modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 17 autorizza un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010 per il completamento e l’implementazione della rete immateriale degli interporti.
Il comma 18 rifinanzia con 2 milioni di euro per l’anno 2009 e 2 milioni di euro per l’anno 2010 gli interventi di completamento della rete nazionale degli interporti.
Il comma 19 stabilisce che il contributo concesso dall’articolo 1, comma 1044, della legge finanziaria 2007 dovrà essere utilizzato prioritariamente per incrementare la quota di finanziamento del sistema di gestione della rete logistica nazionale a carico dello Stato.
Il comma 20 autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l’anno 2008, di 25 milioni di euro per il 2009 (a seguito di emendamento approvato in V Commissione, che ha ridotto di cinque milioni tale autorizzazione) e di 30 milioni di euro per il 2010, di 49 milioni di euro per l’anno 2011, di 56 milioni di euro per l’anno 2012 e di 4 milioni di euro per l’anno 2013, per realizzare interventi in materia di sicurezza stradale.
Il comma 21 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l’anno 2010 per interventi di ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza del trasporto ferroviario.
Il comma 22 autorizza la spesa complessiva di 30 milioni di euro, nel 2008, per aumentare, di 10 milioni di euro, il capitale sociale di Ferrovie della Calabria S.r.l.; Ferrovie Apulo Lucane S.r.l. e Ferrovie del Sud-Est S.r.l.
Il comma 23 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 per l’avvio di un programma di rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, allo scopo di realizzare un risparmio energetico pari a 223 milioni di euro e una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate. A seguito dell’approvazione di un emendamento in V Commissione Bilancio, l’autorizzazione di spesa pari a di 20 milioni di euro per il 2008, è stata soppressa.
Il comma 24 istituisce un "Fondo per l’ammodernamento dei collegamenti ferroviaria tra Pescara e Roma", con un’autorizzazione di spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.
Il comma 24-bis,
introdotto a seguito dell’approvazione di un emendamento in Commissione
Bilancio, autorizza una spesa pari a 104 milioni di euro per l’anno
Il comma 24-ter introdotto nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, prevede che il Ministero dei trasporti concluda un’indagine conoscitiva allo scopo di verificare quali servizi di trasporto ferroviario merci e passeggeri, di media e lunga percorrenza, possano esser forniti in condizioni di equilibrio tra costi e ricavi e quali siano le azioni utili a migliorarne l’efficienza. Dovranno esser forniti in regime di concorrenza tutti i servizi ferroviari che l’indagine abbia accertato essere in condizioni di equilibrio economico;con contratti di servizio pubblico potranno essere forniti gli altri, ove il CIPE ne abbia deliberato il mantenimento in esercizio.
Art.
62-bis.
(Somme da corrispondere alla società Trenitalia Spa in relazione agli
obblighi di servizio pubblico).
L’articolo 62-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
62-ter
(Linee metropolitane).
L’articolo
62-ter, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art. 62-quater
(Passante grande di Bologna)
L’articolo 62-quater, introdotto nel corso
dell’esame presso
Capo XII
MISSIONE 14 - INFRASTRUTTURE PUBBLICHE E LOGISTICA
Art.
63.
(Finanziamento delle infrastrutture di preminente interesse nazionale. Legge
obiettivo).
L’articolo
63, comma 1, modificato nel
corso dell’esame presso
A valere sulle stesse risorse, il medesimo comma autorizza contributi quindicennali per la prosecuzione degli interventi di ricostruzione nelle zone del Molise e della provincia di Foggia colpite dal sisma del 2002 (5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 e dall’anno 2009), e per la realizzazione delle opere accessorie alla Pedemontana di Formia (3 milioni di euro per l’anno 2008 e 2 milioni per l’anno 2009), prevedendo che tali interventi vengano realizzati con la procedura prevista per le infrastrutture strategiche dall’art. 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Il comma 2 destina una quota fino a 50 milioni di euro delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione della valle del Belice di cui all’art. 1, comma 1010, della legge n. 296 del 2006.
I commi 2-bis-2-quinquies sono stati introdotti nel
corso dell’esame presso
Il comma 2-bis inserisce, a soli fini approvativi, nella procedura speciale prevista per le infrastrutture strategiche dall’articolo 161 e ss. del d.lgs. n. 163 del 2006 (codice dei contratti pubblici) l’Autostrada Nogara-Mare Adriatico ed il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova.
Il comma 2-ter reca un’autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2008, ai fini del completamento degli interventi E78 due mari Grosseto-Fano. Tale opera rientra tra le infrastrutture strategiche di cui alla legge n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo).
Il comma 2-quater autorizza la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per il rifinanziamento degli interventi per la mobilità al servizio delle Fiere, di cui all’art. 1, comma 92, della legge n. 266/2005
Il comma 2-quinquies stabilisce che le quote dei limiti di impegno autorizzati, per il finanziamento delle opere della legge obiettivo, dall’art. 13, comma 1 della legge n. 166/2002e successivi rifinanziamenti, non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscano economie di bilancio e vengano reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti, vale a dire, alla fine del periodo di ammortamento.
Art.
64.
(Giochi del Mediterraneo del 2009).
L’articolo 64 autorizza una spesa di 400.000 euro per il 2008 e di 700.000 euro per quattordici anni a decorrere dal 2009 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i “XVI Giochi del Mediterraneo" che si terranno a Pescara nel 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art.
65.
(Fondo di garanzia per le opere pubbliche).
L’articolo
65 autorizza
Art.
66.
(Interventi per i Campionati del mondo di nuoto di Roma 2009).
L’articolo 66 autorizza una spesa di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per la prosecuzione degli interventi infrastrutturali previsti per i Campionati mondiali di nuoto di Roma del 2009. La disposizione precisa che tale contributo è aggiuntivo rispetto al finanziamento disposto con l’art. 11-quaterdecies, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Art. 66-bis
(Interventi per i campionati del mondo di ciclismo su pista
L’articolo 66-bis, introdotto durante l’esame in sede referente, reca misure per lo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista in provincia di Treviso 2012. Al comma 1 si autorizza un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei mondiali di ciclismo; il comma 2 destina una quota dell’80% di tale contributo alla realizzazione di un velodromo da costruire nella provincia di Treviso; il comma 3 prevede la possibilità di destinare le eventuali economie da parte dell’associazione “Ciclismo di Marca” alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall’associazione stessa per la realizzazione dell’evento.
Art.
67.
(Edilizia scolastica, penitenziaria e sanitaria).
L’articolo 67, comma 1, riduce di 20 milioni di euro a decorrere dal 2008 l’autorizzazione di spesa destinata all’erogazione dei rimborsi ai partiti e movimenti politici delle spese elettorali e referendarie, di cui alla L. 157/1999.
Il comma 2, incrementa di 20 milioni di euro il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico e, il comma 3, prevede il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia, sul DPCM di assegnazione delle risorse; il comma 4, autorizza la spesa di 70 milioni di euro complessivi per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria.
Il comma 5
incrementa da
Il comma 6,
modificato nel corso dell’esame presso
Nel corso dell’esame presso
Il comma 7-bis, introdotto dalla Commissione bilancio, stabilisce chegli stanziamenti destinati agli interventi previsti dai precedenti commi 2 e 5-7 , inseriti sia in Accordi di programma che in altri accordi, siano subordinati a verifiche energetiche e che gli stessi interventi prevedano misure significative di efficienza energetica, di produzione di energia da fonti rinnovabili rinnovabile e di risparmio idrico.
Il comma 7-ter, introdotto dalla Commissione bilancio, subordina il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire, con riferimento alle nuove costruzioni rientranti tra gli edifici disciplinati dal decreto legislativo 192/05 sul rendimento energetico nell'edilizia, alla presentazione di certificazione energetica dell’edificio.
Art. 67-bis.
(Riordino delle funzioni sanitarie penitenziarie).
L’articolo
67-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
La norma stabilisce, altresì, che, in attesa del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Ministero della giustizia continua a svolgere le funzioni sinora esercitate. Nello stesso periodo transitorio, sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007 (comma 2).
Art.
67-ter
(Residenze di interesse generale destinate alle locazioni)
L’articolo 67-ter, comma 1, introdotto durante l’esame
presso
Il comma 2 specifica che tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese anche nella definizione di alloggio sociale. Per la finalità dei commi 1 e 2, il comma 3 istituisce un fondo dotato di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010.
Il comma 4 prevede che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata dai Comuni in base all’art. 2, comma 4 della legge n. 431 del 1998 per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all’esenzione dall’imposta.
Art.
68.
(Modifiche delle modalità di gestione dell'Autostrada A4 - tronco
Venezia-Trieste: federalismo infrastrutturale).
L’articolo 68, comma
Il comma 2 dispone il trasferimento (una
volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione
assentita all’Autostrada Padova-Venezia S.p.A.) ad una società per azioni
costituita pariteticamente tra l’Anas S.p.A. e
Art. 68-bis
(Interventi per la salvaguardia della città di Venezia)
L’articolo, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 2 reca un’autorizzazione di spesa di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008 nell’ambito degli interventi per la salvaguardia della città di Venezia di cui alla legge n. 139 del 1992, indicando inoltre la specifica finalità della prevenzione dell’inquinamento e del risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia.
Art. 69.
(Contributo per il sistema ferroviario metropolitano regionale veneto).
L'articolo 69autorizza un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2008 per la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitanoregionale veneto (SFMR)
Capo XIII
MISSIONE 15 - COMUNICAZIONI
Art.
70.
(Sostegno alle imprese editrici e TV locali).
L’articolo 70 reca misure disostegno all’editoria ed all’emittenza locale.
Il comma 1, prescrive nuove modalità dicertificazione dei costi di testata ai fini della quantificazione annua dei contributi destinati alle imprese editrici di quotidiani e periodici ai sensi dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.
Il comma 2 specifica le modalità applicative della disciplina introdotta dall’art 1, comma 1246, della legge finanziaria 2007, prevedendo che la somma disponibile per la liquidazione dei contributi è attribuita ai soggetti per i quali è accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l’erogazione dei contributi in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante.
Il comma 3 dispone una riduzione delle compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione.
Il comma 4, come modificato nel corso dell’esame in Commissione Bilancio, aumenta di 10 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2008, il finanziamento destinato alle emittenti televisive locali. eprevede, in tema di finanziamento delle emittenti locali, che la ripartizione dei contributi alle regioni e alle province autonome - che costituiscono bacini di utenza, secondo quanto previsto dalla vigente disciplina - venga effettuata, in via provvisoria, entro il 30 maggio di ogni anno, attribuendo a ciascuna regione e provincia autonoma una quota pari al 90% dell’importo assegnato nell’anno precedente; alla rideterminazione definitiva dei contributi si procederà successivamente sulla base dei conteggi ufficiali.
Il
comma 4-bis, introdotto durante l’esame presso
Il comma 4-ter,
introdotto durante l’esame presso
Art.
71.
(Sviluppo della banda larga e del digitale terrestre).
L'articolo 71 aumenta di 50 milioni di euro per il 2008 i finanziamenti per il Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l’Italia S.p.A., nonché di 20 milioni di euro per il 2008 le risorse destinate al Fondo per il passaggio al digitale, istituito presso il medesimo Ministero.
Art.
72.
(Modifiche al testo unico della radiotelevisione).
L’articolo 72 apporta alcune modifiche al
testo unico della radiotelevisione, recante promozione della distribuzione e
della produzione di opere europee, introducendo alcune sottoquote, rispetto
alla programmazione e all’acquisto di opere cinematografiche europee, per le
opere cinematografiche di espressione originale italiana; introduce, altresì,
al comma 2, alcune modifiche all’articolo
Art.
73.
(Sviluppo del mercato postale).
L’articolo 73, al fine di favorire lo sviluppo del mercato postale e migliorare la qualità dei servizi, prevede la facoltà per il fornitore del servizio universale postale (Poste italiane s.p.a.) di prorogare gli accordi già conclusi con operatori privati titolari, ai sensi della previgente disciplina, di concessionedel Ministero delle comunicazioni.
Capo XIV
MISSIONE 16 - COMMERCIO INTERNAZIONALE ED INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO
Art.
74.
(Sostegno all'internazionalizzazione del sistema economico italiano).
L’articolo 74 interviene in materia di sostegno all’internazionalizzazione del sistema economico italiano, prevedendo una diversa allocazione delle risorse finanziare destinate dalla legge 56 del 2005 alla creazione dei c.d. “Sportelli Italia all’estero”, che non ha dato i risultati sperati (comma 1); destinando 50 milioni di euro alle attività di credito all'esportazione per l'anno 2008 (comma 2) e rifinanziando per il 2008 e il 2009 il fondo di cui all'art. 3 della legge 295/1973 per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore di soggetti operanti nel settore specificamente individuati (comma 3).
Capo XV
MISSIONE 17 - RICERCA E INNOVAZIONE
Art.
75.
(Promozione e sicurezza della rete trapiantologica).
L’articolo 75 autorizza un finanziamento
pari a euro 700.000 annui a decorrere dal
Art.
76.
(Ricerca e formazione nel settore dei trasporti).
L'articolo 76 reca finanziamenti per incentivare la ricerca e la formazione nel settore dei trasporti, nella ricerca per il miglioramento della sicurezza della navigazione, nonché per la realizzazione di un sistema informativo del Ministero dei trasporti a sostegno del programma “Autostrade del mare”.
Art.
77.
(Contributo al Programma nazionale di ricerche aerospaziali).
L’articolo 77 dispone un incremento annuo di 3,5 milioni di euro, a partire dal 2008, del contributo statale per le spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA).
Art.
78.
(Disposizioni in favore dei giovani ricercatori).
L’articolo 78, comma 1, destina, a decorrere dall’anno 2008, una quota – non inferiore al 10 per cento – del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) a progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Per accedere ai finanziamenti, tali progetti di ricerca devono essere previamente valutati da un apposito comitato, composto da ricercatori italiani o stranieri, di età inferiore ai quaranta anni, riconosciuti di livello eccellente in base a indici bibliometrici e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà, non italiani. Per l’istituzione e il funzionamento del comitato sono destinati 100.000 euro annui.
Il comma 2 dell’articolo in esame demanda
l’attuazione di quanto previsto dal comma
Art.
79.
(Disposizioni in favore di giovani ricercatori nel settore sanitario).
L’articolo 79 novella la disciplina,
introdotta dalla legge finanziaria per il
Art. 79-bis
(Fondo di promozione della ricerca di base)
L’articolo,introdotto
durante l’esame presso
Capo XVI
MISSIONE 18 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Art.
80.
(Misure a tutela del territorio e dell'ambiente e sui cambiamenti
climatici).
Il comma 1,
come modificato nel corso dell’esame presso
Lo stesso comma autorizza la spesa di 265 milioni
di euro per ciascuno degli anni del biennio 2008-
Il comma 2 prevede
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un
fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica
attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e
climalteranti e per la promozione della produzione di energia elettrica da
solare termodinamico. La dotazione del fondo è stabilita in 40 milioni di euro
annui a decorrere dal
Il comma 3 prevede
l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, di un
fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della
produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio. La
dotazione del fondo è stabilita in 20 milioni di euro annui a decorrere dal
Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 4, al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, autorizza il Ministero dell’ambiente ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera e autorizza la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 1.
Il comma 4-bis, introdotto durante l’esame in
sede referente, assegna la somma di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2008 e
Il comma 5, al fine di consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, autorizza il Ministero dell’ambiente a stipulare accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l’estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall’art. 27 della legge n. 179/2002, a tal fine autorizzando la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, cui si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 1, del DL n. 16/2005.
Il comma 6 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2008 per l’istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette.
Il comma 6-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.
Il comma 7, infine, prevede che, ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuino interventi (programmati dall’autorità di bacino, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente) finalizzati all’aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale, all’estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche e al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Per tali finalità viene autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.
Il comma 7-bis, introdotto nel corso dell’esame
in sede referente, autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l’anno
Il comma 7-ter, anch’esso introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede la definizione e attivazione, da parte del Ministero dell’ambiente sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, di un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti che privilegi la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale e che sia finalizzato alla mitigazione del rischio idrogeologico e alla tutela dell’assetto del territorio, nonché all’incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina. Per l’attuazione di tale disposizione si prevede l’utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate alla difesa del suolo dal comma 1.
Art.
80-bis.
(Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche)
L’art. 80-bis, introdotto durante l’esame in V Commissione bilancio, istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.
Art. 80-ter.
(Istituzione del fondo per la
potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto)
L’articolo
80-ter, introdotto nel corso
dell’esame presso
§ novella l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, in particolare espungendo la parte relativa al contributo di 0,1 centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minare o da tavola in plastica, nonché la parte relativa al potere del Ministro dell’economia di adottare i provvedimenti attuativi necessari.
§ introduce il comma 1284-bis, che istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati (con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010);
§ introduce il comma 1284-ter che istituisce un contributo di 0,5 centesimi su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica e da una definizione di materiale plastico e prevede che le entrate derivanti dal contributo siano destinate per un decimo al fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi al fondo di cui al comma 1284-bis.
Art.
81.
(Realizzazione di aree verdi per ridurre l'emissione di gas climalteranti,
migliorare la qualità dell'aria e tutelare la biodiversità).
Il comma 1 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un apposito un fondo per la forestazione e la riforestazione di aree incolte, al fine di ridurre le emissioni di CO2, e per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane per migliorare la qualità dell’aria nei comuni a maggiore crisi ambientale e per tutelare la biodiversità, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Il comma 2 destina 2 milioni di euro, a valere su tale fondo, per l’istituzione e la gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e per la gestione dell’Inventario nazionale delle foreste di carbonio (IFNI), la cui istituzione è prevista dalla delibera CIPE n. 123 del 2002 quale strumento indispensabile per poter raccogliere tutte le informazioni necessarie per il calcolo dell’assorbimento di carbonio.
Art. 81-bis
(Dotazione organica degli enti parco
nazionali)
L’articolo 81-bis, nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, prevede possibilità, per gli enti parco nazionali, di rideterminare la propria dotazione organica entro il limite massimo di 120 unità, autorizzando altresì gli stessi enti ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente (comma 1). Per tali finalità è autorizzato un contributo straordinario pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 (comma 2).
Articolo 81-ter
(Riduzione della composizione delle
Commissioni di riserva delle aree marine protette e razionalizzazione della
spesa)
L’articolo 81-ter, introdotto
nel corso dell’esame presso
Articolo
81-quater.
(Potenziamento delle attività di sorveglianza e tutela del territorio)
L’articolo 81-quater,
introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
81-quinquies.
(Valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse).
L’articolo 81-quinquies, introdotto nel corso dell’esame
presso
Art.
81-sexies.
(Un centesimo per il clima)
L’articolo
81-sexies, introdotto nel corso
dell’esame presso
Il comma
Il comma 3 demanda ad un decreto del Ministro dell’ambiente la definizione delle modalità di gestione del fondo e di attuazione dei contributi previsti dai primi due commi, nonché l’istituzione di un Comitato di esperti con il compito di verificare l’attuazione delle finalità del fondo.
Il comma 4 assegna al fondo, per l’anno 2008, una dotazione iniziale di 1 milione di euro ai fini dell’avvio della campagna di comunicazione del fondo stesso.
Capo XVII
MISSIONE 20 - TUTELA DELLA SALUTE
Art.
82.
(Disposizioni sulla spesa e sull'uso dei farmaci).
L’articolo
82 introduce disposizioni finalizzate a garantire l’uso sicuro dei farmaci
(commi 1 e 2), ad evitare sprechi di
medicinali (commi da
Il comma 7 attribuisce, altresì, un contributo straordinario alla Lega italiana per la lotta contro i tumori.
Il comma 8, nell’istituire un registro dei dottori in chiropratica, detta norme per l’esercizio della relativa professione, rinviando al Ministro della salute l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria, di uno specifico regolamento di attuazione.
Art.
82-bis.
(Commissione nazionale per la formazione continua).
L’articolo
82-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
La norma detta, quindi, specifiche disposizioni in ordine alla composizione della citata Commissione nazionale, rimessa ad un decreto del Ministro della salute, e al personale dipendente dalla suddetta Agenzia. La dotazione organica del personale di ruolo della medesima Agenzia è fissata in sessanta unità, di cui quarantotto di personale non dirigenziale e dodici di personale con funzioni dirigenziali.
Art.
83.
(Disposizioni a favore dei soggetti danneggiati in ambito sanitario).
L’articolo
83, modificato nel corso dell’esame presso
Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso
Il comma 3-bis introdotto
nel corso dell’esame presso
Art.
84.
(Personale della associazione italiana della Croce rossa. Assunzioni presso
le amministrazioni pubbliche nella provincia autonoma di Bolzano).
L’articolo 84, al comma 1, dispone che i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dall'Associazione italiana della Croce rossa sulla base delle convenzioni relative al settore dei servizi sociali e socio-sanitari sono confermati, dopo la scadenza, fino alla durata della relativa convenzione.
Il comma 2 dispone che per il personale a tempo determinato di cui al comma 1 che, pur in possesso dei necessari requisiti, non può beneficiare della stabilizzazione per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della Croce rossa italiana, si procede ad un graduale assorbimento presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto dei vincoli di contenimento delle spese relative al personale cui sono sottoposti i summenzionati enti, sulla base di uno specifico protocollo da stipulare con le regioni.
Il comma 3, modificato nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio,al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, autorizza, per gli anni 2008 e 2009, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato e degli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, ad assumere il personale risultato vincitore o idoneo nell’ambito di pubblici concorsi, nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro.
Il comma 3-bis
– introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
85.
(Modifica all'articolo 4 della legge n. 281 del 1991).
L’articolo 85 è volto a modificare l’articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), eliminando il riferimento al carattere incruento dei piani di controllo delle nascite degli animali di affezione attuati attraverso la sterilizzazione.
Art. 85-bis
(Modifica al comma 829 dell’articolo
1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
L’articolo 85-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
86.
(Vaccinazione HPV e partecipazione dell'Italia ad iniziative internazionali
relative agli obiettivi di Sviluppo del millennio e alla cancellazione del
debito dei Paesi poveri).
Il comma 1 dell’articolo 86 prevede un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome, inteso ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV, mediante l'offerta attiva del vaccino.
Il comma 2 autorizza la spesa di 2.074 milioni di euro a favore di iniziative di cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali, ma più in generale a favore di iniziative di sostegno al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo del Millennio definiti dalle Nazioni Unite, attraverso anche la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo.
Art. 86-bis.
(Destinazione dei finanziamenti per i progetti regionali attuativi del Piano
sanitario nazionale).
L’articolo
86-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
La norma, pur lasciando invariato l’importo complessivo del Fondo destinato alle regioni (60,5 milioni di euro), modifica l’elenco delle finalità cui devono essere prioritariamente volti i menzionati progetti. Inoltre, non viene più specificato l’importo destinato a ciascuna finalità.
Rispetto all’elenco previsto dalla legge finanziaria per il 2007 sono espunte le iniziative per la salute della donna, delle gestanti e dei neonati ed inserite le seguenti ulteriori finalità:
− attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;
− promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;
− attuazione del documento programmatico “Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari”.
Art. 86-ter.
(Modifica al comma 566 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.
296).
L’articolo
86-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Inoltre, a partire dal 2008, lo stanziamento previsto dal decreto-legge n. 335 del 2000, nell’ambito delle misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina, è rideterminato in euro 35.300.000.
Art.
87.
(Quota fissa di partecipazione).
L’articolo 87 esclude, per l'anno
Art.
88.
(Misure per promuovere la qualità nell'erogazione dell'assistenza
protesica).
L’articolo 88, al comma 1,promuove l’adozione di programmi finalizzati ad assicurare la qualità nel campo dell’assistenza protesica (secondo le linee guida definite in sede di Conferenza Stato-regioni).
Il comma 2 fissa, altresì, un tetto di spesa per il 2008 per l’assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all’elenco annesso al decreto ministeriale n. 332 del 1999.
Il comma 3 esclude le attività di informazione ed aggiornamento relative all'assistenza protesica su misura, svolte in coerenza con i programmi regionali o accreditate nell'ambito dei programmi di formazione continua in medicina, dalla disciplina fissata dalla legge n. 266 del 2005 (articolo 1, comma 409, lettera c)), che impone alle aziende produttrici di dispositivi medici di autocertificare la spesa sostenuta per le attività di promozione rivolte agli operatori sanitari.
Art. 88-bis.
(Disposizioni in materia di dispositivi medici).
L’articolo
88-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 2 prevede, inoltre, che i prezzi di riferimento dei dispositivi medici fissati in attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera v), della legge finanziaria per il 2007 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Il Ministro della salute, entro il 31 gennaio 2008, avvia un confronto con le associazioni industriali del settore, al fine di attuare una revisione delle tipologie di dispositivi medici previste dai decreti ministeriali attuativi della legge finanziaria per il 2007 e di individuare misure di razionalizzazione nell’acquisto e nell’utilizzo dei citati dispositivi che consentano risparmi non inferiori a 60 milioni di euro nell’anno 2009 (comma 3).
Art.
88-ter
(Interventi per la tutela degli animali)
Il comma 1 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3).
Il comma 2 istituisce presso il MIPAAF un nuovo fondo, al quale è attribuita una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 (comma 3), per l’attività che il Corpo forestale svolge nel campo della tutela degli animali attraverso il proprio Nucleo investigativo per i reati in danno dagli animali.
Il comma 4 novella
l’art. 17, co. 29 della legge n. 449/1997 aumentando la tassa sulle emissioni
di anidride solforosa (So2) e di ossidi di azoto (NOx) applicata ai grandi
impianti di combustione, da lire
Capo XVIII
MISSIONE 21 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E ATTIVITÀ CULTURALI E PAESAGGISTICI
Art.
89.
(Utilizzo più razionale delle risorse disponibili per i beni e le attività
culturali).
L’articolo 89, al comma 1, modifica la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1143) al fine di consentire la riprogrammazione delle risorse giacenti a fine anno nelle contabilità speciali dei capi degli istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali; il comma 2 incrementa gli stanziamenti per la tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale (di cui alla legge 78 del 2001).
Art. 89-bis
(Valorizzazione dei parchi archeologici siciliani inseriti nella “Lista del
patrimonio mondiale” dell’UNESCO
L’articolo
89-bis, introdotto durante l’esame presso
Art.
90.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche).
L’articolo 90 introduce alcune disposizioni riguardanti l’ordinamento ed il funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. In particolare viene previsto che i componenti del consiglio di amministrazione ed i commissari straordinari possono essere rinnovati una sola volta; che vi sia l’obbligo e non la facoltà di sciogliere il consiglio di amministrazionenel caso di gravi perdite; che non si proceda, salvo le eccezioni previste, a nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato, per il triennio 2008-2010; che venga istituito un Fondo presso il Ministero per i beni e le attività culturali per la ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche.
Art.
91.
(Disposizioni in materia di istituzioni culturali).
L’articolo 91 ridisciplina le modalità di erogazione di finanziamenti alle istituzioni culturali, ne incrementa la dotazione e consente alle istituzioni medesime di richiedere la concessione o locazione - a canone agevolato -, di alcune categorie di immobili demaniali e patrimoniali dello Stato gestiti dall’Agenzia del demanio.
Art.
92.
(Festival pucciniano).
L’articolo 92 assegna un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro alla Fondazione festival pucciniano, per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini.
Art.
93.
(Restauro archeologico di teatri).
L’articolo 93 reca uno stanziamento straordinario di un milione di europer il restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri e anfiteatri.
Art. 93-bis.
(Fondo per il ripristino del
paesaggio)
L’articolo 93-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, prevede, al comma 1, l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge n. 77 del 2006. Lo stesso comma enuncia le finalità del fondo, che è volto alla demolizione, risanamento e ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie, per l’acquisizione di immobili da demolire.
Il comma 2 demanda ad un decreto interministeriale (adottato di concerto dai ministri dei beni culturali e dell’ambiente) l’individuazione degli interventi e delle modalità attuative di cui al comma precedente.
Il comma 3 consente il concorso delle regioni, con risorse proprie, al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo.
Art. 93-ter
(Modifica del comma 102 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n .286)
L’articolo 93-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Art. 93-quater.
(Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia).
L’articolo 93-quater, introdotto nel corso dell’esame presso
Art. 93-quinquies
(Centro per il libro e la lettura)
L’articolo 93-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso
Capo XIX
MISSIONE 22 - ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art.
94.
(Rilancio dell'efficienza e dell'efficacia della scuola).
L’articolo 94 reca misure di
razionalizzazione della rete scolastica, con particolare riferimento alla
formazione delle classi (comma 1);
ridefinisce le economie di spesa indicate dalla legge finanziaria 2007 (comma 2); indica criteri per la
determinazione dell’organico degli insegnanti di sostegno (commi 3-4); incrementa di 10.000 unità le assunzioni di personale
ATA (comma 5); demanda ad un
regolamento ministeriale la definizione di nuove procedure concorsuali per il
reclutamento dei docenti nonché della disciplina dei requisiti e della
formazione iniziale degli stessi docenti (comma
6); affida ad un atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze d’intesa con
Art.
95.
(Risorse per attività di supporto al settore della scuola).
L’articolo 95 riserva una quota parte della spesa autorizzata dalla legge finanziaria 2007 per interventi nel settore scolastico a specifiche finalità quali: servizi dell’amministrazione ministeriale; attività di ricerca e innovazione; promozione della cooperazione culturale con i Paesi stranieri.
Capo XX
MISSIONE 23 - ISTRUZIONE UNIVERSITARIA
Art.
96.
(Strumenti per elevare l'efficienza e l'efficacia del sistema universitario
nazionale).
L’articolo 96, comma 1, istituisce un
fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio
2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le
università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte
in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il
personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per
la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento
individuate autonomamente dagli atenei. L’assegnazione delle predette risorse è
subordinata all’adozione, entro gennaio 2008, di un piano programmatico,
approvato con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita
Il comma 3 prevede un ulteriore incremento del Fondo di finanziamento ordinario per le università, pari a 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad aumentare l’assegno di dottorato di ricerca.
Il comma 3-bis,introdotto
durante l’esame presso
Il comma 3-ter, introdotto durante l’esame presso
Il comma 3-quater,
introdotto nel
corso dell’esame presso
Il comma 3-quinquies, introdotto durante l’esame presso
Il comma 3-sexies,
introdotto durante l’esame presso
Art.
96-bis.
(Contributo al centro di ricerca CEINGE).
L’articolo 96-bis, introdotto dalla Commissione bilancio,autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2008 e il 2009 destinata al funzionamento del centro di ricerca CEINGE - biotecnologie avanzate, di Napoli, nonché al sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare sulla base di indicazioni del Ministero dello sviluppo economico, anche mediante accordi di programma con altri dicasteri.
Capo XXI
MISSIONE 24 - DIRITTI SOCIALI, SOLIDARIETÀ SOCIALE E FAMIGLIA
Art.
97.
(Strumenti per la diffusione della cultura e delle politiche di
responsabilità sociale d'impresa).
L’articolo 97 istituisce, presso il Ministero della solidarietà sociale, il Fondo sociale per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Art.
98.
(Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici).
L’articolo 98prevede l’istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze – per l'anno 2008 e con una dotazione di 5 milioni di euro per il medesimo anno – del Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici, per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici. Essa inoltre demanda ad un decreto interministeriale l’approvazione di un programma decennale per il risanamento degli edifici pubblici, nonché il riparto delle risorse finanziarie.
Art.
99.
(Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori).
L’articolo 99, modificato nel corso
dell’esame presso
Art. 99-bis
(Misure urgenti per l’attuazione delle
norme di riforma in materia di mutui ipotecari)
L’articolo 99-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
- la nullità dei patti con i quali il mutuatario è obbligato ad una determinata prestazione a favore del mutuante si estende alle fattispecie di mutuo accollato a seguito di frazionamento immobiliare, anche ai sensi del d.lgs. 122/05;
- il trasferimento del contratto di mutuo avvenga con esclusione di penali o altri oneri per il mutuatario, anche per l’accensione del nuovo mutuo;
- si possa pattuire la variazione senza spese delle condizioni del contratto di mutuo mediante scrittura privata non autenticata;
- la ricontrattazione del mutuo non comporta il venir meno dei benefici fiscali;
- l'estinzione dell’ipoteca non si verifica se il creditore, ricorrendo un giustificato motivo ostativo, comunica all'Agenzia del territorio ed al debitore, entro il termine di trenta giorni successivi all’estinzione dell'obbligazione (e non alla sua scadenza, come indicato nella norma attualmente in vigore), con le modalità previste dal codice civile per la rinnovazione dell'ipoteca, che l'ipoteca permane;
- riguardano contestualmente sia i tassi debitori che quelli creditori e si applicano con modalità tali da non recare pregiudizio al cliente le variazioni dei tassi di interesse adottate sia precedentemente sia successivamente a decisioni di politica monetaria.
Art.
100.
(Congedo di maternità e parentale nei casi di adozione e affidamento:
equiparazione al figlio biologico).
I commi 1 e 2, sostituendo l’articolo 26 del D.Lgs. 151 del 2006, intervengono sulla disciplina dei congedi di maternità nei casi di adozione e di affidamento, disponendo, nel caso di adozione, sia nazionale sia internazionale, l’estensione a 5 mesi del periodo massimo di spettanza del congedo di maternità, nel caso di adozione nazionale, l’eliminazione del limite di età del minore per fruire del congedo di maternità, e, nel caso di affidamento (fermo restando il periodo massimo di spettanza di 3 mesi), l’estensione a 5 mesi dal momento dell’affidamento del periodo entro il quale il congedo deve essere fruito.
Il comma 3 sostituisce
l’articolo 31 del D.Lgs. 151 del 2001, prevedendo che il congedo di maternità,
così come disciplinato dal nuovo articolo 26, commi da
I commi 4 e 5 recano modifiche alla disciplina relativa ai congedi parentali nei casi di adozione e di affidamento, prevedendo che il congedo parentale può esser fruito, qualunque sia l’età del minore, entro 8 anni dall’ingresso del minore in famiglia e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età e che l’indennità per i periodi di congedo parentale di cui all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. 151/2001 (pari al 30 per cento della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di 6 mesi) spetta nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.
I commi da 5-bis a 5-quinquies, introdotti nel corso dell’esame presso
Il comma 5-bis ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 (pari a 100 milioni di euro annui) ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008 attualmente fissato in 100 milioni di euro.
Il comma 5-ter istituisce un Fondo pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010 per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa.
Il comma 5-quater prevede che la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 5-ter è svolta, nel rispetto della normativa regionale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza.
Il comma 5-quinquies stabilisce che i servizi socio educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero e concorrono ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.
Art.
101.
(Tutela degli utenti dei servizi pubblici locali).
L’articolo 101 dispone che gli enti locali, al fine di incrementare la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali, in sede di stipula dei contratti di servizio debbano emanare una "Carta della qualità dei servizi", dalla quale si possano evincere: standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni erogate; modalità di accesso alle informazioni concernenti la proposizione dei reclami e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza.
Il soggetto gestore, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, ha inoltre l’obbligo di: verificare periodicamente l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato alle esigenze dell'utenza; prevedere un sistema di monitoraggio permanente in ordine al rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle "Carte della qualità dei servizi"; istituire una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori.
Le suddette attività si prevede vengano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio.
Art.
102.
(Modifica dell'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n.
296).
L’articolo 102 aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia, con particolare riferimentoalla permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti non autosufficienti e alle iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione degli abusi sessuali nei confronti di minori.
Art.
103.
(Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne).
L'articolo 103 istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.
Art. 103-bis.
(Sostegno delle attività promosse a tutela dei minori).
L’articolo 103-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
104.
(Fondo per le non autosufficienze).
L’articolo 104 incrementa lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, commi 1264 e 1265, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2008 e di 200 milioni di euro per il 2009 (comma 1).
I commi da 1-bis a 1-sexies, introdotti nel corso
dell’esame presso
Il comma 1-bis abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (finanziaria per il 2006), il quale stabilisce che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379 è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari (Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.); Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.)), nel rispetto degli obblighi di rendicontazione.
I commi da 1-ter a 1-sexies prevedono, in particolare, che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza.
Art.
105 (soppresso).
(Misure in favore di soggetti con disabilità grave).
L’articolo 105, soppresso nel corso
dell’esame presso
Art. 105-bis
(Istituzione del Fondo per la mobilità
dei disabili)
L’articolo 105-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art. 105-ter
(Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa)
L’articolo 105-ter, introdotto dalla V Commissione Bilancio,istituisce un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.
Art. 105-quater
(Bilancio di genere)
Il comma 1 prevede, per l’anno 2008, una attività di sperimentazione, da effettuarsi presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca, volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni affidate dei singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per l’anno 2008.
Si ricorda che il Bilancio di genere è un criterio di rendicontazione volto a integrare una prospettiva di genere nella lettura dei documenti di programmazione economica, tenendo conto della differenza di genere in tutte le fasi della programmazione, fissazione degli obiettivi politici e finanziari, monitoraggio e valutazione di risultato e di impatto delle azioni pubbliche. Esso è comunemente considerato come uno degli strumenti utili ai fini dell’allocazione delle risorse secondo criteri di promozione delle pari opportunità uomo-donna.
I criteri e le metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione sono stabiliti, ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Ai sensi del comma 3, il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei suddetti ministeri suddetti volto a stesura sperimentale del bilancio di genere, per i quali viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.
Ai sensi del comma 4, il Ministro per le pari opportunità presenta alle Camere, entro il 31 marzo 2009, una apposita relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione.
Art.
105-quinquies
(Statistiche di genere)
L’articolo 105-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso
Capo XXII
MISSIONE 25 - POLITICHE PREVIDENZIALI
Art.
106.
(Investimenti degli enti previdenziali in campo immobiliare).
L’articolo 106 reca norme volte ad assicurare un utilizzo dei fondi disponibili cumulati dagli enti previdenziali in termini compatibili con l’obiettivo di debito assunto dall’Italia in sede europea.
In
particolare, il comma 1, modificato
nel corso dell’esame presso
Il comma 2 dispone che anche le somme
accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a
fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente
perfezionate, possono essere investite nella forma ed entro il limite di cui al
comma precedente.Nel corso
dell’esame presso
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 3 dispone che, al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari non concorrono a determinare il limite del 3% (rispetto all’ammontare delle entrate previste dal bilancio di competenza degli enti medesimi) relativo alle disponibilità depositate a qualunque titolo presso le aziende di credito, di cui al primo comma dell’articolo 40 della L. 119/1981, né l’ulteriore limite eventualmente stabilito con decreto ministeriale ai sensi dell’ottavo comma dello stesso articolo 40.
Il comma 4 precisa che, con apposito decreto ministeriale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di finanza pubblica stabiliti a livello europeo, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al precedente comma 1 (7% dei fondi disponibili).
Il comma 5, infine, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non si applicano più le percentuali stabilite da precedenti norme con riferimento agli impieghi delle risorse disponibili degli enti previdenziali pubblici.
Art.
107.
(Gestioni previdenziali).
L’articolo
107 determina l'adeguamento, per l'anno 2008, dei trasferimenti dovuti
dallo Stato verso
Art.
107-bis
(Anticipazioni tra gestioni
previdenziali)
L’articolo
107-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
108.
(Trasferimenti all'INPS).
L’articolo 108 provvede ad una regolazione contabile tra le gestioni INPS, al fine della copertura dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l’esercizio 2006.
Art.
109.
(Accantonamento di risorse per la previdenza complementare in favore dei
dipendenti della pubblica amministrazione).
L’articolo 109 prevede che le risorse di cui l'articolo 74, comma 1, della legge finanziaria 2001, destinate a far fronte all'obbligo della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, di contribuire al finanziamento dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo), limitatamente allo stanziamento per il 2008, possono essere impiegate anche per il finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
110.
(Determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli
iscritti al Fondo volo).
L’articolo 110 stabilisce l’interpretazione autentica delle norme relative alla determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo volo, gestito dall’INPS, antecedentemente all’entrata in vigore della L. 480 del 1988. Al riguardo la disposizione conferma le modalità applicative finora seguite dall’INPS, prevedendo che devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il suddetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell’INPS su parere con forme del comitato amministratore del Fondo volo.
Art.
111.
(Interpretazione autentica degli articoli 25 e 35 del decreto legislativo n.
151 del 2001 nonché dell'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n.
140).
Il comma 1 dell’articolo 111 stabilisce che le norme di cui agli articoli 25 e 35 del D.Lgs. 151/2001, relative rispettivamente al trattamento previdenziale dei periodi di congedo di maternità e dei periodi di congedo parentale, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, escludendo quindi i soggetti già pensionati.
Il comma 2 stabilisce l’interpretazione autentica dell’articolo 6, comma 3, della legge 140/1985, in materia di maggiorazione del trattamento pensionistico per gli ex combattenti, prevedendo che la maggiorazione in questione viene perequata a partire dal momento della concessione della medesima agli aventi diritto.
Art.
112.
(Definizione di contenziosi con l'INPS).
L’articolo 112, al comma 1, autorizza l'INPS a definire, in via stragiudiziale, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del D.L. 269/2001, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al versamento totale dei contributi oggetto di contenzioso, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di una rateizzazione.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame presso al V Commissione Bilancio, dispone che la disciplina di cui al comma 1 si applica, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.
Art.
113.
(Risorse per l'attuazione del «Protocollo su previdenza, lavoro e
competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007,
nonché disposizioni a favore della formazione professionale).
Il comma 1
dispone l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, di un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su
previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del
23 luglio
A seguito di una modifica introdotta nel corso
dell’esame presso
I commi 2 e 3 prevedono in favore dei soggetti in cerca di prima occupazione, per l’anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, il riconoscimento di un bonus da spendere per la propria formazione professionale, affidando ad un apposito decreto l’attuazione della norma di cui al comma precedente.
Il comma 4 destina
“la spesa di 13 milioni per l’anno
Infine il comma 5 prevede che con apposito decreto si provveda alla determinazione delle modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento dei progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti privati gestori di attività formative di cui alla L. 40 del 1987, entro il limite massimo di spesa di 30 milioni di euro per il 2008.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art. 113-bis.
(Prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto).
L’articolo reca disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il comma 1 prevede la riduzione del prelievo fiscale sul TFR e sulle indennità equipollenti nonché sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), del TUIR, il cui diritto alla percezione decorra dal 1° aprile 2008, nel limite massimo di spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per il 2008 e 180 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. I criteri per l’attuazione della riduzione del prelievo saranno dettati con decreto non regolamentare del Ministro dell’Economia da adottarsi entro il 28 febbraio 2008.
Il comma 2 estendealle quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 e conferite alle forme pensionistiche complementari la disciplina fiscale transitoria dettata dall’articolo 23, comma 5, del D.Lgs. n. 252 del 2005, la quale prevede l’applicazione delle previgenti disposizioni fiscali ai contributi versati dai soggetti già iscritti, alla medesima data, a forme pensionistiche complementari. Si prevede inoltre che le suddette somme concorrano ad incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. La disposizione si applica ai conferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2007.
il comma 3 istituisce una commissione di studio sulla tassazione delle indennità in precedenza richiamate, con compiti di proporre modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, nonché al coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all’attenuazione del prelievo fiscale.
Capo XXIII
MISSIONE 26 - POLITICHE PER IL LAVORO
Art.
114.
(Sostegno all'attività di formazione nell'ambito dei contratti di
apprendistato e dotazioni per Italia Lavoro e ISFOL).
L’articolo 114, comma 1, prevede per il 2008 l’assegnazione di 14 milioni di euro a Italia lavoro S.p.A. quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura.
Il comma 2 prevede un finanziamento, pari
a 80 milioni di euro per il
Infine,
il comma 3, modificato nel corso
dell’esame presso
Art.
115.
(Riutilizzazione di risorse stanziate per il personale del Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro).
L’articolo 115 dispone che, per il 2008, le risorse stanziate per incrementare di 60 unità l’organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, siano utilizzate solamente per un importo pari a euro 1.015.000 per la medesima finalità, mentre siano destinate, per l’importo residuo pari a euro 1.734.650,70, al finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale dello stesso Comando.
Art.
116.
(Proroga degli strumenti per il sostegno del reddito dei lavoratori -
ammortizzatori sociali).
L’articolo 116, commi 1 e 2, rinnova, anche per l’anno 2008, entro il limite di spesa di 460 milioni di euro (di cui 20 milioni per il settore agricolo), la possibilità di concessione “in deroga” dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale subordinatamente alla realizzazione di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali definiti con specifici accordi in sede governativa, disponendosi altresì l’autorizzazione per la proroga dei menzionati ammortizzatori sociali a condizione che i piani di gestione delle eccedenze abbiano portato ad una riduzione del numero dei destinatari dei medesimi trattamenti.
Il comma 3 prevede la possibilità di concede, anche per l’anno 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, il trattamento di CIGS e il trattamento di mobilità ai lavoratori subordinati delle imprese del commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti.
Il comma 4prevede, per il 2008, il rifinanziamento dell’intervento di proroga a 24 mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto nei casi di crisi aziendale, relativa alla cessazione dell’attività dell’intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi, destinando a tale finalità 30 milioni di euro.
Il comma 5proroga a tutto il 2008, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle imprese con meno di 15 dipendenti licenziati per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro.
I commi da
Art.
117.
(Incentivi per la riduzione dell'orario di lavoro per le imprese non
rientranti nella disciplina dei contratti di solidarietà).
L’articolo 117, autorizzando una spesa di 20 milioni di euro per il 2008, proroga al 31 dicembre 2008, per le imprese non comprese nell'ambito ordinario di applicazione della disciplina dei contratti di solidarietà (imprese artigiane anche con meno di 16 dipendenti e imprese che non ricadono nel campo di applicazione della CIGS), il termine entro il quale esse possono stipulare i predetti contratti, beneficiando di determinate agevolazioni, ai sensi dell’art. 5, commi 5 e 8, del decreto-legge n. 148/1993.
Art.
118.
(Sicurezza sui luoghi di lavoro).
I commi 1 e
2 sono volti a modificare le modalità di finanziamento previste
dall’articolo 1, comma 2, lettera p), della L. 123 del 2007 per le attività di
cui alla medesima lettera p), relative alla promozione della cultura e delle
azioni di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In primo
luogo, al comma 1, novellando
l’alinea della menzionata lettera p), viene soppressa l’attuale modalità di
finanziamento, secondo la quale le attività di cui ai nn. 1) e 2) della
medesima lettera p) - attività dirette alla realizzazione di progetti formativi
per la prevenzione aziendale nonché al finanziamento degli investimenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e microimprese -
debbono essere finanziate, a decorrere dal 1° gennaio
Quindi al comma
Il comma 3 incrementa di 7,5 milioni di euro annui per il biennio 2008-2009 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 la dotazione del Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.
Capo XXIV
MISSIONE 27 - IMMIGRAZIONE, ACCOGLIENZA E GARANZIA DEI DIRITTI
Art.
119.
(Politiche migratorie nazionali e comunitarie).
Il comma 1 dell’articolo 119 autorizza la spesa di 1.500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010 per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno ai programmi finanziati dalla UE attraverso i fondi europei in materia migratoria. Il comma 2 integra con 50 milioni di euro per l’anno 2008 il Fondo per l’inclusione sociale degli immigrati.
Capo XXV
MISSIONE 28 - SVILUPPO E RIEQUILIBRIO TERRITORIALE
Art.
120.
(Fondo per le aree sottoutilizzate).
L’articolo 120 ridetermina, per ciascuna annualità 2008-2015, l’ammontare annuo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate già previste dalla legge finanziaria per il 2007.
Il comma 1-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
121.
(Incentivi all'occupazione).
L’articolo 121 prevede l’attribuzione di un credito di imposta ai datori di lavoro che, nel corso del 2008, incrementino il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle aree del Mezzogiorno ammissibili alle deroghe previste per gli aiuti di stato a finalità regionale. Tale credito di imposta è pari a 333 euro per ciascun nuovo lavoratore assunto, da computare per ciascun mese di assunzione, negli anni 2008, 2009 e 2010. La misura agevolativa è incrementata a 416 euro in caso di assunzione di donne lavoratrici che rientrano nella definizione di lavoratore svantaggiato prevista dai regolamenti comunitari (comma 1).
In particolare, il comma 2 definisce la modalità di calcolo delle unità lavorative che danno diritto al credito d’imposta, come differenza tra il numero – rilevato per ciascun mese - dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato e la media dei lavoratori occupati nell’anno 2007 con analogo contratto.
I comma 3 e 4 precisano che il credito d’imposta è fruibile anche dai nuovi datori di lavoro che assumono tale qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2008, per i quali ogni nuovo assunto costituisce incremento della base occupazionale; il credito d’imposta deve essere indicato in dichiarazione dei redditi, non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini IRAP e non dà diritto a deducibilità dei componenti negativi di reddito ai sensi del TUIR.
Il comma 5 specifica le condizioni che danno diritto al datore di lavoro di beneficiare del credito d’imposta in esame, tra le quali che i nuovi assunti ad incremento della base occupazionale non abbiano mai lavorato prima, abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente (ad eccezione del caso di assunti con portati di handicap); si dispone, inoltre, che il datore di lavoro non debba aver ridotto la base occupazionale durante l’anno 2007 per motivi diversi dal collocamento a riposo dei dipendenti.
Il comma 6 dispone che, nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, il credito d’imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell’impresa sostituita.
Il comma 7 definisce i casi in cui il credito d’imposta in esame decade: se il numero degli occupati decresce o è uguale rispetto al 2007; se i posti di lavoro creati non siano conservati nell’arco di tre anni (2 anni, se si tratta di PMI); se vengono accertate in via definitiva violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni delle norme sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il comma 8 equipara i soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti.
Il comma 9 istituisce un fondo con una dotazione
di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e
Il comma 10 subordina l’efficacia delle predette disposizioni all’autorizzazione della Commissione europea secondo la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Il comma 10-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 10-ter, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 10-quater, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 10-quinquies, introdotto nel corso dell’esame presso
Infine,
il comma 10-sexies, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
122.
(Misure per sostenere i giovani laureati e le nuove imprese innovatrici del
Mezzogiorno nonché per la gestione delle quote di emissione di gas serra).
L’articolo 122, commi 1-3, prevede la riallocazione, nel limite dell’85 per cento, delle risorse recuperate a seguito della revoca delle agevolazioni previste dalla legge n. 488 del 1992 nell’ambito degli interventi ordinari nelle aree sottoutilizzate, a favore dei seguenti interventi (comma 1):
§ programma nazionale per i giovani laureati residenti nelle regioni del Mezzogiorno, ai fini del loro inserimento lavorativo (lett. a);
§ la costituzione di un Osservatorio sulla migrazione interna nell’ambito del territorio nazionale (lett. b);
§ agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start-up, mediante riduzione degli oneri sociali dal periodo d’imposta 2007(lett. c);
§ sviluppo delle attività produttive previsto da accordi di programma in vigore finalizzati alla industrializzazione nelle regioni del Mezzogiorno non ricomprese nell’obiettivo Convergenza (lett. d);
§ la creazione di un “Fondo per la gestione delle quote di emissione” da destinare alla "riserva nuovi entranti" dei Piani nazionali di assegnazione delle quote (lett. e);
§ la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfettaria dal reddito d'impresa in favore della distribuzione di carburanti (lett. f);
§ il sostegno all’attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno (lett. g).
Il comma 4 ripristina per l’importo 1,5 milioni di euro annui il
finanziamento autorizzato dalla legge finanziaria
Art.
123.
(Contributo compensativo).
L’articolo 123 prevede la corresponsione da parte dei concessionari per le attività di stoccaggio del gas naturale di un contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio alle regioni sede di stabilimenti, le quali provvederanno successivamente a ripartirlo tra i comuni interessati.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
124.
(Contrasto all'esclusione sociale negli spazi urbani).
L’articolo 124 novella i commi 340-342, articolo 1, della legge finanziaria per il 2007 che hanno introdotto la disciplina delle c.d. “Zone franche urbane” (ZFU); disponendo che le ZFU sono istituite in aree o quartieri con non più di 300.000 abitanti, per contrastare fenomeni di esclusione sociale e favorire l’integrazione sociale e culturale in aree di degrado; introduce, inoltre, talune agevolazioni fiscali e contributive (esenzioni IRPEF e IRES, IRAP, ICI e esonero dal versamento di contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) per le piccole e microimprese che iniziano, nel quinquennio 2008-2012, una nuova attività economica nelle ZFU.
Capo XXVI
MISSIONE 30 - GIOVANI E SPORT
Art.
125.
(Promozione dello sport).
L’articolo
125 istituisce presso
Il comma 3-bis, introdotto durante l’esame presso
Il comma 4,
modificato nel corso dell’esame presso
Capo XXVII
MISSIONE 32 – SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art.
126.
(Razionalizzazione del sistema degli acquisti di beni e servizi).
L’articolo 126 reca disposizionivolte a razionalizzare il sistema degli acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.
In particolare, al comma 1dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche trasmettano annualmente al Ministero dell’economia un prospetto previsionaledel proprio fabbisognodi beni e servizi per il cui acquisto si applica il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
I commi 2 e 3 prevedono che il Ministero dell’economia e delle finanze – avvalendosi di CONSIP s.p.a. individui gli indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni.
Il comma 4 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso CONSIP S.p.a., metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l’utilizzo dei parametri di prezzo-qualità stabiliti da CONSIP s.p.a.
Il comma 5 estende la possibilità di ricorrere per gli acquisti di beni e servizi alle convenzioni quadro Consip ai i“soggetti aggiudicatori” ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi.
Il comma 6 stabilisce che il Ministero dell’economia e delle finanze debba stabilire entro il mese di marzo di ogni anno, con riferimento agli acquisti di importo superiore alla soglia comunitaria, le tipologie di beni e servizi non oggetto di convenzioni Consip per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche (esclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e quelle universitarie) devono ricorrere a Consip s.p.a. in qualità di stazione appaltante.
Il comma 7 dispone un “taglio lineare” delle dotazioni di bilancio dei singoli ministeri relative a spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio.
Il comma 8 prevede la presentazione, da parte del Ministro dell’economia e finanze, di una relazione al Parlamento allegata al DPEF circa l’attuazione dell’articolo in esame.
Art.
126-bis.
(Potenziamento del Sistema pubblico di connettività).
L'articolo
126-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
I commi da
Ai sensi del comma 6 il CNIPA identifica le soluzioni tecniche e funzionali atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatiche, nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici anche in caso di disastri o situazioni di emergenza. Il comma 7 consente al CNIPA di indire conferenze di servizi al fine di identificare dette soluzioni tecniche.
Il comma 8 reca alcune disposizioni tendenti a dare nuovo impulso alle attività di informatizzazione della normativa vigente. In particolare, si stabilisce che le risorse destinate al finanziamento dell’informatizzazione della legislazione statale,vigente resti destinata in via prioritaria a detta finalità e, in via residuale, alle restanti attività. La dotazione del Fondo per l'informatizzazione è dunque incrementata di 500.000 euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Le finalità del fondo sono altresì estese al coordinamento di programmi per l’informatizzazione e classificazione della normativa regionale, all’adeguamento agli standard europei delle classificazioni utilizzate nelle banche dati normative pubbliche, nonché all’adozione di linee-guida per la promulgazione e pubblicazione telematica degli atti normativi, nella prospettiva del superamento dell’edizione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
Il medesimo comma affida l’attuazione dei programmi di informatizzazione ad un responsabile designato d’intesa dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, assicurando il collegamento con le attività di semplificazione della legislazione, nonché con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi ed alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. Il coordinatore trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.
Il comma 9 autorizza una spesa pari a 10,5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010.
Art.
127.
(Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano).
L'articolo 127 istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
Art.
128.
(Contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche: auto di servizio, corrispondenza
postale, telefonia, immobili).
L’articolo
128 reca misure volte al contenimento dei costi delle amministrazioni
pubbliche in materia di auto di servizio, corrispondenza postale, telefonia e
immobili. In particolare, il comma 1
si prevede che la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in
uso esclusivo e non esclusivo nell’ambito delle magistrature e di ciascuna
amministrazione civile dello Stato - ad esclusione delle autovetture utilizzate
dal Corpo dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela
dell’ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile - non possa
superare i
I commi 2 e 3 recano disposizioni volte a sanzionare, attraverso una riduzione delle risorse finanziarie, il mancato uso da parte delle pubbliche amministrazioni delle modalità di trasmissione informatica dei documenti.
I commi da
I commi da
Il comma 12 dispone che tutte le pubbliche amministrazioni siano tenute a comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze i beni immobili ad uso abitativo o di servizio in proprio possesso, esclusi i beni infrastrutturali.
Il comma 13 prevede che le regioni, le province autonome e gli enti del servizio sanitario nazionale debbano adottare, entro 90 giorni dall’entrata in vigore del testo, gli atti di rispettiva competenza secondo i propri ordinamenti per attuare i principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dall’articolo in oggetto.
Il comma 14 riduce il numero dei membri del CNIPA da quattro a due, cui si aggiunge il Presidente; in via transitoria, si dispone che fino al 2 agosto 2009 i componenti di tale organo collegiale siano tre e che in tale composizione provvisoria in caso di parità di voti prevalga quello del Presidente.
Art.
129.
(Contenimento dei costi della giustizia militare).
L’articolo 129 persegue il contenimento
della spesa nel settore della giustizia militare. A tal fine, ai sensi del comma
I commi 2 e 6 intervengono sul Consiglio della magistratura militare per ridurne, a partire dalla prossima consiliatura, il numero dei componenti. In particolare divengono 3 (e non 5) i componenti eletti dai magistrati, ed uno (non 2) il componente estraneo alla magistratura nominato d’intesa dai Presidenti delle Camere (quest’ultimo assumerà le funzioni di vicepresidente del Consiglio). Conseguentemente, viene modificata la disposizione sul quorum di maggioranza e dovranno essere ridotte, con DPR, le dotazioni dell’ufficio di segreteria del Consiglio.
Il comma 4 ridefinisce le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari. In particolare, la disposizione prevede che i magistrati militari eccedenti tale numero (45 unità) transitino nella magistratura ordinaria, individuando appositi criteri. Conseguentemente,
§ il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità (in luogo delle attuali 10.109;
§ le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate;
§ parte del personale delle segreterie e cancellerie giudiziarie militari transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. In tal senso dovrà provvedere un apposito decreto ministeriale.
Il comma 5 interviene sull’ufficio del
pubblico ministero militare presso
Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche.
Il comma 8 contiene la clausola di invarianza della spesa.
Art.
130.
(Destinazione delle somme sequestrate all'avvio e alla diffusione del
processo telematico).
L'articolo 130 prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.
Art.
131.
(Disposizioni di carattere generale di contenimento e razionalizzazione
delle spese).
L'articolo 131 reca diverse disposizioni di contenimento e razionalizzazione delle spese.
In particolare, ai commi 1-3 si vieta, a decorrere dall’anno 2008, l’iscrizione negli stati di previsione dei Ministeri di parte delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato, autorizzate dai provvedimenti legislativi indicati nell’allegato 1 del disegno di legge in esame, fatta eccezione per gli stanziamenti destinati a finanziarie le spese della categoria economica 1 “redditi da lavoro dipendente”.
I commi 4-9 recano disposizioni di contenimento dei costi di manutenzione dei beni immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e da parte di enti ed organismi pubblici.
Il comma 10 abroga la previsione di riduzione del 20 per cento delle spese di funzionamento degli enti pubblici non territoriali, stabilita per il triennio 2007-2009 dall’articolo 22, comma 2, del decreto-legge n. 223 del 2006.
Il comma 11 abroga la previsione, contenuta nella legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 7), del limite per le amministrazioni dello Stato - escluso il comparto della sicurezza e del soccorso – all’assunzione mensile di impegni in misura non superiore ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna U.P.B.
Art.
132.
(Programma pluriennale di alloggi di servizio del Ministero della difesa).
L’articolo 132 prevede che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare.
In particolare, il comma 1 prevede che la predisposizione del nuovo programma, resa necessaria dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, si ispiri a criteri di semplificazione, razionalizzazione e contenimento della spesa.
Il comma 2, lettera a), individua tre categorie di alloggi di servizio; alla lettera b) dispone l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto, della nuda proprietà di almeno 3.000 alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali della Difesa destinandone i proventi al medesimo ministero; alla lettera c) stabilisce la procedura di alienazione; alla lettera d) ne completa la disciplina mediante un rinvio al Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture, precisando che essa ha ad oggetto immobili ulteriori rispetto a quelli individuati secondo i criteri previsti dal comma 263 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007.
Il comma 3 impegna il Ministero della Difesa ad adottare un regolamento di attuazione del programma infrastrutturale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione degli alloggi di servizio entro un termine fissato in 8 mesi dall’entrata in vigore della legge finanziaria.
Il comma 4 sospende, fino all’entrata in vigore del suddetto regolamento, le azioni di recupero forzoso degli alloggi di servizio attualmente abitati da utenti in regola con i pagamenti.
Il comma 5 dispone l’abrogazione del comma 11-quater dell’articolo 26 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, che ha esteso agli alloggi di servizio per il personale delle Forze Armate la disciplina relativa all’alienazione del patrimonio immobiliare pubblico mediante cartolarizzazioni recata dal decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, ma con una serie di eccezioni. In conseguenza di tale abrogazione, gli immobili originariamente individuati per la vendita rimangono pertanto nella disponibilità del Ministero della Difesa.
Art.
133.
(Contenimento degli uffici di diretta collaborazione).
L’articolo 133 introduce (comma 1) il divieto per le amministrazioni prive di un vertice che sia espressione di rappresentanza politica di istituire di uffici di diretta collaborazione.
Ai sensi del comma 2, i vertici degli uffici già istituiti “decadono” alla scadenza del rispettivo incarico e il personale è riassegnato secondo le procedure ordinarie.
Art.
134.
(Soppressione e razionalizzazione degli enti pubblici statali).
L’articolo 134, al commi 1 e 2, autorizza l’adozione, entro 180 giorni, di regolamenti
di delegificazione (previo parere parlamentare) per il riordino, la
trasformazione o la soppressione e messa in liquidazione di enti ed organismi
pubblici statali. Il comma 3 dispone
la soppressione degli enti, organismi e strutture, di cui all’allegato A (elenco modificato nel corso
dell’esame presso
Il comma 8-bis, introdotto durante l’esame presso
Art. 134-bis
(Liquidazione della Coni servizi S.p.A.)
L’articolo 134-bis,introdotto durante l’esame presso
Art.
135.
(Riduzione del costo degli immobili in uso alle amministrazioni statali).
L’articolo 135, comma 1, modifica l’articolo 1, commi 204 e 206-208, della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007) in materia di riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, imponendo una maggiore riduzione dei costi rispetto a quanto attualmente previsto e dettando disposizioni per la valutazione del costo d’uso degli immobili in uso governativo.
Il comma 2 stabilisce che dall’attuazione del comma 1 devono risultare riduzioni di spesanon inferiori a 140 milioni di euro per il 2008, 80 milioni di euro per il 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dal 2010.
Capo XXVIII
MISSIONE 33 - FONDI DA RIPARTIRE
Art.
136.
(Otto per mille e cinque per mille).
L’articolo 136, al comma 1, integra di 60 milioni di euro per il 2008 l’autorizzazione
di spesa relativa alla quota dell’otto per mille IRPEF di competenza dello
Stato. Il comma 2 rifinanzia di 150
milioni di euro la spesa massima destinata all’applicazione della misura del 5
per mille IRE, portandola da
I commi da
Capo XXIX
DISPOSIZIONI DI CONTENIMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE VALIDE PER TUTTE LE MISSIONI
Art.
137.
(Riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano
pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali).
I commi 1 e 2, 5 e 6, recano disposizioni in materia di riduzione degli organi societari delle società in mano pubblica e di criteri nomina dei componenti degli organi societari delle società di cui le amministrazioni statali detengono un controllo indiretto.
Il comma 3 facoltizza le società direttamente e indirettamente controllate dalle amministrazioni statali ad adottare, per la fornitura di beni e servizi, parametri prezzo qualità rapportati a quelli messi a disposizione da Consip per le pubbliche amministrazioni.
Il comma 7 prevede che tutti i contratti di consulenza con le amministrazioni pubbliche acquistano efficacia solo dopo la pubblicazione dei nominativi e dei compensi sul sito istituzionale dell’ente stipulante dispone in materia di pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche statali.
Art.
138.
(Disposizioni in materia di arbitrato per le pubbliche amministrazioni, gli
enti pubblici economici e le società pubbliche).
I commi 1 e 2 dell’articolo 138 contengono il divieto (e disciplinano le conseguenze della violazione del medesimo divieto) per le pubbliche amministrazioni e agli enti pubblici economici, nonché per le società interamente possedute ovvero maggioritariamente partecipate dalle medesime amministrazioni o enti di inserire clausole compromissorie nei contratti di lavori, forniture e servizi ovvero di sottoscrivere compromessi, al fine di devolvere ad arbitri le controversie nascenti da tali contratti.
In
base al comma 3, rispetto a
contratti già sottoscritti, per le cui controversie i relativi collegi
arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, la
medesima disposizione obbliga i medesimi soggetti di cui ai commi 1 e
Il comma 4 disciplina il monitoraggio degli effetti finanziari della disposizione e la destinazione di eventuali risparmi da essa generati.
Il comma 5, infine, precisa le conseguenze del mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 e al comma 13 del medesimo art. 240 del codice dei contratti pubblici per la formulazione della proposta di accordo bonario rispettivamente da parte della commissione ivi prevista o del responsabile del procedimento.
Art.
138-bis.
(Abrogazione dei commi 28 e 29 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311).
L’articolo
138-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
Art.
139.
(Attività di liquidazione dell'Agenzia Torino 2006).
L’articolo 139, al comma 1, prevede la nomina - a decorrere dal 1° gennaio 2008 - di un commissario liquidatore per lo svolgimento, entro il termine di tre anni, delle attività residue dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. Al comma 2, individua la destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi in quella prevista nelle convenzioni attuative del piano stesso.
Art.
140.
(Limiti alla costituzione e alla partecipazione in società delle
amministrazioni pubbliche).
L'articolo 140 pone limiti alla costituzione e alla partecipazione in società da parte delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che esse non possano costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società È comunque sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l’assunzione di partecipazioni in tali società.
Si prevede, altresì, un procedimento autorizzatorio per quanto riguarda in particolare l'assunzione di nuove partecipazioni ed il mantenimento di quelle esistenti, che devono essere autorizzati dall’organo competente con delibera motivata. Le società e le partecipazioni vietate devono essere cedute a terzi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.
Art.
141.
(Riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti
e dei trasferimenti correnti per le imprese).
L'articolo 141 prevede la cessazione dell'efficacia delle disposizioni istitutive dei Fondi per gli investimenti e dei Fondi da ripartire per i trasferimenti correnti alle imprese e l’assegnazione delle relative risorse alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nei fondi medesimi.
Art.
142.
(Riqualificazione del bilancio dello Stato attraverso una modifica del
termine di perenzione dei residui delle spese in conto capitale e programma di
ricognizione).
L'articolo 142, al comma 1, riduce - attraverso una modifica alla disciplina contabile - da sette a tre anni il termine di perenzione dei residui passivi propri di conto capitale. Ai commi 2 e 3 sidispone l’adozione di un programma di ricognizione periodicatriennale a decorrere dal 2008 dei suddetti residui, ai fini della verifica dei presupposti per il loro mantenimento in bilancio. Conseguentemente, il comma 4 demanda ad un decretodel Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi di concerto con i Ministri interessati, la quantificazione dell’ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare, e l’ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti.
Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
143.
(Limiti ai prelevamenti dalla Tesoreria statale).
L’articolo 143 conferma, per il triennio
2008-2010, l’applicazione delle misure relative al controllo sui prelevamenti
dai conti di tesoreria di determinate categorie di enti titolari di conti
correnti e di contabilità speciali aperti presso
Art.
144.
(Emolumenti, consulenze, responsabilità contabile, controllo della Corte dei
conti).
L’articolo 144, modificato nel corso
dell’esame presso
I commi 1 e 8 sopprimono rispettivamente il comma 593 e parte del comma 466 dell’art. 1 della legge finanziaria 2007, che contengono disposizioni analoghe a quelle introdotte.
Il comma 2 – al quale le modificazioni apportate dalla Commissione bilancio hanno tra l’altro attribuito valenza transitoria – pone un tetto al trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, o per incarichi e mandati di qualsiasi natura, da parte di pubbliche amministrazioni statali, enti pubblici anche economici, società non quotate a capitale totalmente o prevalentemente pubblico e loro controllate. Il trattamento economico onnicomprensivo massimo in tali casi non può superare quello del primo Presidente della Corte di cassazione.
Ai sensi del medesimo comma, i relativi atti di spesa non possono avere attuazione, se non previamente resi noti sul sito web dell’amministrazione o del soggetto interessato e comunicati al Governo e al Parlamento.
Si prevede altresì il collocamento in aspettativa senza assegni di chi sia al contempo legato da rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o da queste partecipate, controllate o collegate e componente di organi di governo o controllo dei medesimi organismi o società.
Il comma 3 dispone che
Il comma 3-bis dispone – con riguardo alla Banca d’Italia, alle Autorità indipendenti e alle amministrazioni statali per i soggetti ai quali non si applica il limite di cui al comma 2 – che in ogni caso il trattamento economico complessivo non può superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione
Ai sensi del comma 3-ter, entro il 31 luglio 2008 sono definiti con D.P.C.M. i limiti massimi degli emolumenti corrisposti da parte degli organismi di cui al comma 2, sulla base di contratto individuale, mandato o altro atto individuale, ai titolari di incarichi di funzione dirigenziale, di consulenza, di partecipazione a commissioni o collegi o altri incarichi di qualsiasi natura, anche nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, nonché ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate. Il decreto è adottato (previo parere parlamentare) sulla base dei criteri elencati.
Il comma 3-quater dispone che per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all’art. 3 del D.Lgs. 165/2001, il trattamento economico resta definito dai rispettivi ordinamenti, salva l’applicazione di un limite agli eventuali compensi per lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli svolti presso l’amministrazione di appartenenza.
I commi 4 (modificato in sede referente) , 5 e 6 specificano le modalità di applicazione della nuova disciplina alle situazioni e ai rapporti in corso, nonché a quelli di nuova istituzione. Il comma 7 impone alla RAI un obbligo di comunicazione alla Commissione parlamentare di vigilanza delle retribuzioni dirigenziali e dei compensi per la conduzione di trasmissioni.
Il comma 9
nel testo della Commissione, sostituendo
i commi 9-11, che recavano una peculiare forma di controllo di legittimità da
parte della Corte dei conti sugli atti comportanti spesa ai sensi del co. 2, prevede che
Il comma 12 reca disposizioni in materia di pubblicità dei rapporti di collaborazione e di consulenza a titolo oneroso, prevedendo che le pubbliche amministrazioni debbano pubblicare sul loro sito web i provvedimenti con cui hanno affidato gli incarichi, con l’indicazione dei soggetti beneficiari dei pagamenti, degli importi erogati e della ragione dell’affidamento dell’incarico.
I
commi da
Il comma 15, nel testo modificato dalla Commissione bilancio, prevede che alla sezione regionale della Corte dei Conti siano trasmesse le disposizioni del regolamento dei servizi e del personale adottate in materia di incarichi esterni in attuazione del comma 14.
Il comma 16 prevede – con alcune eccezioni, da individuarsi anche attraverso un apposito D.P.C.M. – la “soppressione” dei contratti di consulenza di durata continuativa stipulati con personale facente parte di “speciali uffici o strutture”, comunque denominati, istituiti presso amministrazioni statali. E’ peraltro prevista la possibilità di individuare con D.P.C.M. i contratti di consulenza indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.
Il comma 17 prevede la nullità dei contratti di assicurazione stipulati da parte di enti pubblici in favore dei rispettivi amministratori al fine di tenerli indenni dai rischi derivanti dall’espletamento dei compiti connessi con la carica da loro ricoperta e riferibili alla responsabilità amministrativa o contabile. I contratti di assicurazione in corso perdono efficacia a decorrere dal 30 giugno 2008; è prevista una misura sanzionatoria per chi stipula o beneficia di contratti di assicurazione nulli.
Il comma 17-bis modifica l’art. 7, co. 7, della L. 131/2003, eliminando la previsione della comunicazione, da parte delle sezioni regionali delle Corte dei Conti, esclusivamente ai consigli degli enti controllati dell’esito delle verifiche effettuate sulla sana gestione finanziaria degli enti locali e sul funzionamento dei controlli interni, e introduce un ulteriore periodo al citato co. 7 dell’art. 7 della L. 131/2003 disponendo che l’attività di verifica svolta dalle sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti sia comunicata al Parlamento, nella Relazione sul controllo della gestione finanziaria delle Regioni, di cui all’art. 3, co. 6, della legge n. 20/1994.
Il comma 18 abroga il comma 9
dell’articolo 7 della legge 131/2003 (la cosiddetta “Legge
Secondo i comma 19, sostituito in sede referente, il Consiglio di Presenza della Corte dei Conti adotta, su proposta del presidente della Corte, i regolamenti – disciplinanti l’organizzazione e il funzionamento interno – nonché i regolamenti – disciplinanti il numero e la composizione degli organi della Corte adibiti a compiti di controllo preventivo su atti o successivo su pubbliche gestioni – necessari per riorganizzate gli uffici e i servizi della Corte. La disposizione è finalizzata in particolare al potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello stato e a potenziamento dei controlli sulla gestione, nonché al perseguimento delle altre priorità indicate dal Parlamento.
Il comma 19–bis prevede, nel triennio 2008-2010, la presentazione al Parlamento di una relazione annuale sulle procedure di attuazione del comma 19, e sugli strumenti necessari per garantire alla Corte piena autonomia ed effettiva indipendenza.
Il comma 20 prevede che ove un’amministrazione ritenga di non ottemperare ai rilievi svolti dalla Corte dei conti nell’esercizio del controllo su gestioni di spesa e di entrata, essa debba inviare un documento motivato alla Presidenza delle Camere, alla Presidenza del Consiglio e alla Presidenza della Corte dei conti.
Il comma 21 prevede che
Il comma 22 limita al solo 2007 (e non anche al 2008, come previsto dal testo vigente dell’art. 1, co. 576, della legge finanziaria per il 2007) il “taglio” del 30 per cento degli adeguamenti automatici previsto da tale disposizione per le retribuzioni di dipendenti pubblici appartenenti a specifiche categorie di personale pubblico, rientranti nel c.d. personale “non contrattualizzato”.
Art. 144-bis
(Sistema dei controlli delle pubbliche amministrazioni)
L’articolo,
introdotto nel corso dell’esame presso
Ai sensi del comma 1, entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell’economia e delle finanze, con proprio atto di indirizzo, prosegue e aggiorna il suddetto programma di analisi e valutazione della spesa, sul cui stato di attuazione il Governo è chiamato a riferire nell’ambito del DPEF .
Il comma 2 prevede poi una specifica procedura parlamentare in base alla quale entro il 15 giugno di ciascun anno ogni Ministro deve trasmettere alle Camere, ai fini dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari, una relazione recante elementi conoscitivi in ordine allo stato della spesa nei rispettivi ministeri, all’efficacia nell’allocazione delle risorse, al grado di efficienza dell’azione amministrativa con riferimento alle missioni e ai programmi di rispettiva competenza; debbono inoltre essere segnalati al Parlamento i risultati conseguiti dall’amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche, le linee di intervento perseguite al fine di migliorare efficienza, produttività ed economicità delle strutture amministrative, i casi di maggior successo registrati, nonché gli adeguamenti normativi ed amministrativi ritenuti opportuni.
Ai
sensi del comma 3, entro il mese di
gennaio il Comitato tecnico scientifico per il controllo strategico, istituito
presso
Ai
sensi del comma 4
Ai sensi del comma 5, il Governo è chiamato a promuovere l’adozione di intese, in sede di Conferenza unificata, per individuare i metodi di reciproca informazione volti a monitorare la presenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e a sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici.
Ai sensi del comma 6, si prevede che nell’ambito del programma statistico nazionale vi sia una apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni ed altri organismi pubblici facenti parte del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici e sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata, tra l’altro, al monitoraggio dei beni e servizi prodotti dai suddetti soggetti, del rapporto costo/prodotto e di ogni altro indicatore o dato utile a misurare economicità, efficienza, efficacia e qualità dei servizi pubblici nonché la produttività del personale. Il programma statistico nazionale dovrà inoltre comprendere i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita da cittadini e imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione.
Ai sensi del comma 7, ai fini dell’introduzione della suddetta nuova sezione del programma statistico nazionale, l’ISTAT è chiamata ad emanare una circolare sul coordinamento dell’informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l’utilizzo in via telematica dell’informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti concernenti i temi trattati nelle relazioni di cui di cui al comma 2. Viene inoltre prevista l’adozione di standard finalizzati a unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio delle informazioni, nonché la possibilità di prorogare al 31 dicembre 2008 i contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT - in essere alla data del 30 settembre 2005 - finalizzati alla rilevazione statistica delle forze di lavoro del settore pubblico e privato.
Il comma 8 sostituisce il comma 1 dell’articolo 7 del D.lgs. 322/89, recante l’obbligo di fornire dati statistici per rilevazioni previste dal programma statistico nazionale, prevedendo che la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini rilevazione statistica, configura violazione dell’obbligo sia definita annualmente con delibera del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del Presidente dell’ISTAT. Si dispone, inoltre, che proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per coloro che non forniscano i dati richiesti o li forniscano scientemente errati o incompleti, confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell’ISTAT per essere destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale.
Il comma 9 prevede che fino alla prima applicazione della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 1, del D.lgs. 322/89 - come sostituito dal comma 8 del presente articolo - e con riguardo alle rilevazioni svolte anche anteriormente all’entrata in vigore della legge finanziaria, è considerata violazione dell’obbligo di risposta ai fini dell’applicazione delle suddette sanzioni amministrative pecuniarie esclusivamente il formale rifiuto di fornire i dati richiesti.
Art. 144-ter
(Somma versata all’entrata dello Stato in esecuzione della sentenza n. 1545/07
del 2007)
L’articolo stabilisce che la somma di 94,237 milioni di euro derivante dalla confisca delle plusvalenze realizzate a seguito di attività illecite nel settore bancario, di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007, versata all’entrata del bilancio dello Stato per il 2007, sia iscritta nel fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2008.
Capo XXX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art.
145.
(Contenimento degli incarichi, del lavoro flessibile e straordinario nelle
pubbliche amministrazioni).
L’articolo 145 è volto principalmente ad apportare correttivi alla disciplina relativa all’utilizzazione degli incarichi e delle forme di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni.
Il comma 1, modificando l’articolo 7, comma 6, del D.Lgs. 165 del 2001, specifica che gli incarichi individuali esterni possano esser conferiti solamente a soggetti di particolare e comprovata professionalità a livello di specializzazione universitaria.
Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 2 fa salve le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 529 e 560, della legge finanziaria per il 2007, che prevedono, per il triennio 2007-2009, nell’ambito delle assunzioni a tempo determinato effettuate, rispettivamente, dalle amministrazioni dello Stato e da altre determinate pubbliche amministrazioni nonché da regioni ed enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, la riserva di una quota pari al 60% dei posti a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni ed enti.
Il comma 3 riformula l’articolo 36 del
D.Lgs. 165 del
Il comma 4 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, le amministrazioni dello Stato ed altre determinate pubbliche amministrazioni possano avvalersi di personale a tempo determinato, o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solo entro il limite del 35% della spesa sostenuta, per tali finalità, nell’anno 2003.
I commi 5-7 recano disposizioni volte a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario (comma 5), che a decorrere dal 2008 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario vada comunque contenuta entro il limite del 90% delle risorse finanziarie a tal fine assegnate per l’anno finanziario 2007 (comma 6) e che le pubbliche amministrazioni possano corrispondere compensi per lavoro straordinario solamente dopo l’attivazione di sistemi di rilevazione automatica delle presenze (comma 7).
Il comma 8 estende l’applicazione delle
disposizioni per il contenimento delle spese per il lavoro straordinario di cui
ai commi 5 e 6 alle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, alle
Forze Armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A seguito dell’approvazione
di un emendamento nel corso dell’esame presso
Il comma 8-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
146.
(Assunzioni di personale. Misure concernenti la riorganizzazione del
Ministero dell'economia e delle finanze).
Il comma 1
dispone che le assunzioni di personale presso le pubbliche amministrazioni,
autorizzate per l’anno 2007 ai sensi del comma 96 della legge finanziaria
Il comma 2, novellando l’art. 35 del D.Lgs. 165/2001, prevede che le graduatorie dei concorsi pubblici rimangono valide per un termine di 3 anni dalla data di pubblicazione, fermi restando i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali.
Il comma 3,
estende la possibilità di effettuare le assunzioni per gli anni 2008 e 2009
previste dal comma 527 della legge finanziaria 2007 per fronteggiare
indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, anche alle
amministrazioni pubbliche che siano state interessate dai processi di
stabilizzazione del personale previsti dalla legge finanziaria 2007. Inoltre,
con una disposizione introdotta nel corso dell’esame presso
Il comma 4
autorizza
I commi 5 interviene sulla disciplina relativa alla stabilizzazione dei pubblici dipendenti precari di cui al ai commi 526 e 558 della legge finanziaria 2007, estendendo la possibilità di stabilizzazione anche al personale a tempo determinato che consegua i previsti requisiti di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente al 28 settembre 2007.
Il comma 5-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 6 precisa che le pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 continuano ad avvalersi del personale di cui allo stesso comma nelel more delle procedure di stabilizzazione.
Il comma 6-bis prevede che il personale dell’Arma dei Carabinieri stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, sia collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli.
I commi 7, 8 e 9 recano disposizioni relative alla predisposizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale per gli anni 2008, 2009 e 2010, di piani per la progressiva stabilizzazione del personale precario.
Il comma 10 reca disposizioni in materia di assunzioni nelle carriere iniziali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza, del Corpo della polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato.
Il comma 11 autorizza l’Agenzia per la protezione dell’ambiente e per i servizi tecnici (APAT) a continuare ad avvalersi del personale con contratto di lavoro a tempo determinato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 28 settembre 2007.
Il comma 12 dispone la proroga al 31 dicembre 2008 dei contratti di formazione e lavoro (CFL) presso le pubbliche amministrazioni non convertiti in contratti a tempo indeterminato entro il 31 dicembre 2007.
Il comma 13 reca disposizioni relative alla trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro del personale assunto presso le pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro part-time.
I commi 14 e 15 dispongono che le amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per l’anno 2010 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.
Il comma 16
autorizza le medesime pubbliche amministrazioni di cui al comma 14, per far
fronte a indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per lo
stesso anno
Il comma
Il comma 18 dispone che nei bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni si possa stabilire una riserva di posti non superiore al 20% per il personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti.
I commi da
Il comma 22-bis, introdotto durante l’esame
presso
Il comma 23,
al fine di potenziare il supporto tecnico-amministrativo alle funzioni del
Ministero dell’economia, dispone il differimento al 1° gennaio 2010
dell’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 426 e 427 della legge
finanziaria
Il comma 24 prevede la possibilità, per il personale della società Poste italiane S.p.A. ed il personale dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato S.p.A., di essere inquadrato ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso altre amministrazioni pubbliche sulla base delle procedure di mobilità, nei limiti dei posti disponibili in organico.
Il comma 24-bis, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 24-ter, introdotto nel corso dell’esame
presso
Il comma 25 provvede a novellare il comma 565 della legge finanziaria 2007, intervenendo in particolare in materia di stabilizzazione del personale precario del Servizio sanitario nazionale SSN.
I commi da
Il comma 29 dispone la possibilità per il Ministero della giustizia di immettere in servizio determinate unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte.
Il comma 30 reca disposizioni in materia di assunzione degli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 557 della legge finanziaria 2007.
Il comma 31 reca disposizioni in materia di assunzione, invece, con riferimento agli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno, novellando a tal fine il comma 562 della legge finanziaria 2007.
Il comma 31-bisintrodotto nel corso dell’esame presso
Art.
147.
(Estensione del diritto al collocamento obbligatorio).
L’articolo 147 dispone che le norme sul collocamento obbligatorio in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, sono estese agli orfani, o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell’aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita per infortunio sul lavoro.
Art.
148.
(Misure straordinarie in tema di mobilità del personale delle pubbliche
amministrazioni).
L’articolo reca misure straordinarie in materia di mobilità, allo scopo di razionalizzare la ricollocazione di dipendenti pubblici in esubero.
I commi 1 e
2 prevedono che
I commi 3 e 4 recano specifiche norme relative, rispettivamente, al personale militare che si trovi in situazione di esubero e al personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti dell’insegnamento.
I commi 5 e
6 prevedono l’istituzione, presso
Art.
149.
(Integrazione di risorse per rinnovi contrattuali biennio 2006-2007 e
risorse per rinnovi contrattuali biennio 2008-2009, ivi incluso il personale
del Corpo dei vigili del fuoco).
L’articolo 149, ai commi 1-10, reca
disposizioni relative all’integrazione delle risorse per i rinnovi contrattuali
per il biennio 2006-2007 per il personale delle pubbliche amministrazioni,
provvedendo così a dare attuazione alle intese ed accordi tra Governo e OO.SS.
in materia di pubblico impiego del 6 aprile 2007 e 29 maggio
Tra
l’altro, si prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge
finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007, alla contrattazione collettiva
nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle
amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e
Inoltre, si prevede un incremento delle risorse destinate, dalla legge finanziaria 2007, per il biennio 2006-2007 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico di 338 milioni di euro per l’anno 2008 e di 105 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, nell’ambito dei quali sono specificamente destinati alle Forze armate e alle Forze di polizia 181 milioni di euro per l’anno 2008 e 80 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009.
Altre disposizioni: prevedono lo stanziamento di risorse aggiuntive da destinare al trattamento economico accessorio del personale delle Forze armate e dei Corpi di Polizia nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; incrementano il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria; in relazione a quanto stabilito dalle intese e dagli accordi in precedenza richiamati, pongono a carico del bilancio dello Stato i corrispondenti maggiori oneri di personale, riferiti al biennio contrattuale 2006-2007, per le amministrazioni pubbliche non statali.
Ilcomma 6-bis, introdotto nel corso
dell’esame presso
I commi da
Si
prevede che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009,
alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale
contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le
Agenzie fiscali e
Inoltre, lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico è pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci.
Art.
149-bis.
(Misure per la funzionalità dell’Amministrazione civile dell’interno).
L’articolo 149-bis, introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 2 stanzia, a decorrere dal 2008, un’ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009, ad integrazione di quanto previsto dall’articolo in esame.
Ai sensi del comma 3, la copertura finanziaria degli oneri derivanti da due commi precedenti è operata attingendo al fondo per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione dell’interno, istituito presso il relativo ministero dall’art. 3, co. 151, della legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).
TITOLO V
NORME FINALI
Art.
150.
(Fondi speciali e tabelle).
L'articolo 150, comma 1, stabilisce l’entità dei fondi speciali (c.d. tabelle A e B), che sono lo strumento contabile mediante il quale si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.
Il comma 2, approva la tabella C, recante
le dotazioni da iscrivere nel bilancio annuale e triennale in relazione a leggi
di spesa permanente. A seguito di una modifica introdotta nel corso dell’esame
presso
Il comma 3 approva la tabella D, contenente gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme per interventi di sostegno all’economia classificati fra le spese di conto capitale.
Il comma 4 approva le riduzioni di autorizzazioni di spesa contenute nella tabella E.
Il comma 5 approva la tabella F, recante gli importi da iscrivere in bilancio in relazione ad autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale.
Il comma 6 autorizza le amministrazioni e gli enti pubblici ad assumere gli impegni di spesa indicati nella medesima tabella.
Il comma 7, dispone l’approvazione dell’allegato 1, nel quale sono stabiliti gli stanziamenti necessari per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alle previsioni, che si sono determinati in relazione a specifiche voci di bilancio (cc.dd. eccedenze di spesa).
Il comma 7-bis,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 7-ter,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 7-quater,
introdotto nel corso dell’esame presso
Il comma 7-quinquies,
introdotto nel corso dell’esame presso
Art.
151.
(Copertura finanziaria ed entrata in vigore).
L’articolo 151, comma 1,dispone, ai fini del rispetto delle regole di copertura della legge finanziaria, l’approvazione del prospetto di copertura degli oneri di natura corrente.
ll comma 2 stabilisce che le disposizioni del disegno di legge finanziaria costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
Il comma 3 dispone sulla applicabilità della legge finanziaria per il 2008 – con riferimento a tutte le sue disposizioni – alle regioni a statuto speciale e alle province autonome (c.d. clausola di “compatibilità”).
Il comma 4 fissa al 1° gennaio 2008 l’entrata in vigore della legge finanziaria.