Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Finanziaria 2008 - A.S. 1817-B - Lavori preparatori al Senato - Testo del disegno di legge - Parte XV
Riferimenti:
AC n. 3256/XV   L n. 244 del 24-GEN-07
Serie: Progetti di legge    Numero: 292    Progressivo: 2
Data: 15/01/2008
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS n. 1817/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Finanziaria 2008

A.S. 1817-B

Lavori preparatori al Senato

Esame in Commissione ed in Assemblea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 262/2

Parte XV

 

15 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Bilancio e politica economica

 

SIWEB

 

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File: BI0265q.doc

 


 

INDICE

 

Volume XV

 

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 3

Commissione 2a (Giustizia)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 7

Commissione 3a (Affari esteri)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 17

Commissione 4a (Difesa)

§      Seduta del 10 ottobre 2007. 23

Commissione 6a (Finanze)

§      Seduta del 17 dicembre 2007. 33

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 37

Commissione 7a (Istruzione pubblica)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 45

Commissione 8a (Lavori pubblici)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 55

Commissione 9a (Agricoltura)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 61

Commissione 10a (Industria)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 65

Commissione 11a (Lavoro)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 71

Commissione 12a (Igiene e sanità)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 81

Commissione 13a (Territorio)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 87

Commissione 14a (Politiche dell’Unione europea)

§      Seduta del 18 dicembre 2007. 93

Esame in sede referente

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 17 dicembre 2007. 101

§      Seduta del 18 dicembre 2007 (antimeridiana)105

§      Seduta del 18 dicembre 2007 (pomeridiana)111

Esame in Assemblea

§      Seduta del 19 dicembre 2007 (antimeridiana)201

§      Seduta del 19 dicembre 2007 (pomeridiana)249

§      Seduta del 20 dicembre 2007 (antimeridiana)299

§      Seduta del 20 dicembre 2007 (pomeridiana)307

§      Seduta del 21 dicembre 2007. 534


Esame in sede consultiva


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Martedì 18 dicembre 2007

186 Seduta

Presidenza del Presidente

BIANCO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazione, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 2 e 2-quater) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tabb. 8 e 8-quater) Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto, con esiti distinti. Rapporto favorevole sulle Tabelle nn. 2 e 2-quater e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulle Tabelle nn. 8 e 8-quater e sulle parti corispondenti del disegno di legge finanziaria)

 

 

Il relatore VITALI (PD-Ulivo) riferisce sulle parti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri illustrando le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria, soffermandosi in particolare sulla correzione apportata alle disposizioni, già introdotte dal Senato, dirette a ridurre la composizione del Governo. Nel testo approvato dalla Camera rimane il limite complessivo dei componenti, che non potrà essere superiore a sessanta unità, ma viene meno il riferimento al riparto di attribuzioni tra i Ministeri che nel testo definito dal Senato era individuato richiamando il decreto legislativo n. 300 del 1999 (cosiddetta "riforma Bassanini").

Commenta, inoltre, le modifiche alle disposizioni in materia di compenso dei consiglieri delle assemblee elettive locali e di collocamento in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato di alcune figure di amministratori locali, alle quali è stata aggiunta quella dei Presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni capoluogo di aree metropolitane.

Ricorda, infine, le correzioni alle disposizioni in materia di patto di stabilità interno e quelle riguardanti l'utilizzo dei proventi delle concessioni e delle sanzioni in materia edilizia.

Conclude, proponendo di redigere un rapporto favorevole sullo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e sulla relativa Nota di variazioni, per quanto di competenza, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

 

Il relatore SINISI (PD-Ulivo) riferisce sullo stato di previsione del Ministero dell’interno, rilevando che la Camera dei deputati ha migliorato gli stanziamenti riservati alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ugualmente apprezzabili sono le risorse aggiuntive previste per le esigenze specifiche della carriera prefettizia.

Conclude, proponendo di redigere un rapporto favorevole sullo Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2008 e sulla relativa Nota di variazioni, nonché sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria.

 

Si apre la discussione.

 

Il senatore SAPORITO (AN) osserva che le risorse destinate al comparto sicurezza e delle Forze armate, anche dopo le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, appaiono insufficienti ad assicurare le assunzioni necessarie per reintegrare gli organici, nel momento in cui si registra una maggiore recrudescenza della criminalità. In proposito, sottolinea l'esigenza di riconsiderare anche il rapporto tra le attività di polizia e quelle funzionali agli atti di giurisdizione.

Infine, esprime la contrarietà del suo Gruppo alle modifiche apportate al disegno di legge finanziaria in materia di periodi fuori ruolo dei professori universitari.

 

Il presidente BIANCO (PD-Ulivo) manifesta apprezzamento per l'incremento delle risorse destinate al comparto sicurezza e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sottolinea l'opportunità di provvedere con ulteriori stanziamenti al fine di corrispondere alle crescenti necessità del settore.

Illustra, quindi, l'ordine del giorno G/1817-B/1/1, pubblicato in allegato al resoconto, diretto a confermare il ruolo principale della figura presidenziale della Corte dei conti, quale organo di governo dell'istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla normativa vigente, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali.

 

Il senatore SAPORITO (AN), pur condividendo il contenuto dell'ordine del giorno illustrato dal Presidente, ritiene che esso debba essere valutato in una diversa sede legislativa.

 

Il sottosegretario D'ANDREA, a nome del Governo, accoglie l'ordine del giorno G/1817-B/1/1, ferme restando, come sottolinea lo stesso documento, le specifiche attribuzioni degli organi collegiali della Corte dei conti.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno G/1817-B/1/1 è posto in votazione e approvato.

 

Il PRESIDENTE propone di fissare alle ore 12 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati alle Tabelle 2 e 8 del disegno di legge n. 1818-B.

 

Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea l'opportunità di rappresentare al Presidente del Senato l'esigenza di prevedere anche uno specifico esame di costituzionalità delle norme che vengono all'attenzione del Senato dopo che presso l'altro ramo del Parlamento su di esse è stata posta la questione di fiducia.

 

Il PRESIDENTE condivide la proposta del senatore Saporito. Rileva, peraltro, che la procedura prevista dal Regolamento per l'esame dei documenti di bilancio di fatto non consente un adeguato approfondimento da parte dell'Assemblea degli argomenti trattati nelle Commissioni in sede consultiva. In proposito, si riserva di sottoporre alla Commissione una proposta apposita.

 

Non facendosi ulteriori osservazioni, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle Tabelle 2 e 8 del disegno di legge 1818-B resta fissato alle ore 12.

 

Il PRESIDENTE dispone, quindi, una breve sospensione dei lavori.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 12,05.

 

Il PRESIDENTE avverte che non sono stati presentati emendamenti.

 

La Commissione approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore Vitali sulla Tabella 2 del disegno di legge n. 1818-B e sulla relativa Nota di variazioni (1818/2-quater), limitatamente alle parti di competenza, nonché sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1817-B. Inoltre, approva la proposta di rapporto favorevole formulata dal relatore Sinisi sulla Tabella 8 del disegno di legge n. 1818-B e sulla relativa Nota di variazioni (1818/8-quater), nonché sulle corrispondenti parti del disegno di legge n. 1817-B.

 

La seduta termina alle ore 12,10.

 

 

Allegato

 

ORDINE DEL GIORNO PER IL DISEGNO DI LEGGE N° 1817-B

 

 

G/1817-B/1/1

BIANCO

La 1ª Commissione permanente,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) il suo presidente è stato sempre inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, art. 27, comma 3, del d.lgs. n. 29 del 1993; art. 15, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001; art. 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'art. 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 62 e 63, del DDL 1817-B, concernente il processo di riforma organizzativa e funzionale della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (per iniziativa del Governo, con emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato (art. 144, comma 19 del DDL 1817), che potrebbe apparire non del tutto conforme al citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

nonostante la certezza, su un piano ordinamentale generale, della qualità di organo a rilevanza esterna in capo al presidente della Corte dei conti, si rende opportuno - anche per assicurare al citato processo di riforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia - confermare il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla normativa vigente, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (art. 3, comma 1, del r.d. n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e art. 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

 

impegna il Governo

 

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, nel presupposto che il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto.


GIUSTIZIA (2a)

Martedì 18 dicembre 2007

131a Seduta

Presidenza del Presidente

SALVI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

(Tabb. 5 e 5-quater) Stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazioni)

 

 Riferisce alla Commissione il senatore RIA (PD-Ulivo), che si sofferma sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, rilevando in primo luogo che i commi da 367 a 373 dell'articolo 1 prevedono che, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia, elencando, inoltre, espressamente le attività che formeranno oggetto delle convenzioni.

Il relatore si sofferma in particolare sul comma 367 che, dopo aver precisato che le convenzioni dovranno essere stipulate con una apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla società stipulante.

Dopo aver svolto brevi osservazioni sui commi 368 e 369, il relatore riferisce sui commi 370 e 371, relativi rispettivamente alle modalità di remunerazione delle attività di gestione contemplate al comma 367 e alle clausole dello statuto della società stipulante. Il successivo comma 372 dispone, dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del Testo unico in materia di spese di giustizia. Il comma 373 dispone in particolare che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dei commi in esame affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate in parte alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 105dell'articolo 2 che estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, le elargizioni che l’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206 prevede a favore delle vittime del terrorismo. Quanto al comma 106 del medesimo articolo, il relatore esamina puntualmente i criteri di assegnazione dei benefici in esso previsti.

Il relatore passa quindi all'esame dei commi da 445 a 449 dell'articolo 2, che introducono nell'ordinamento italiano l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Il comma 445 individua l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai principi stabiliti dalla normativa comunitaria.

Dopo aver richiamato gli strumenti processuali riconosciuti alle associazioni di consumatori ed utenti, il relatore si sofferma sulla possibilità, adesso riconosciuta a tali associazioni, di esperire l'azione risarcitoria. Nel rilevare che legittimati ad agire in giudizio sono le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti, custodito presso il Ministero dello Sviluppo economico, le associazioni e i comitati che siano "adeguatamente rappresentativi" degli interessi collettivi fatti valere, il relatore osserva che la proposta sembra voler contemperare criteri di legittimazione formale con criteri più sostanzialistici, come prevede il modello statunitense. Dopo aver richiamato le norme sulla competenza, egli si sofferma sul sistema dell'opt-in, introdotto dalla normativa, in base al quale i consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva.

Il relatore svolge quindi brevi considerazioni sul rapporto intercorrente tra l'azione collettiva e le azioni individuali, esperibili dai singoli consumatori.

Dopo aver riferito sul sistema di filtro, introdotto con il comma 3, il relatore passa all'esame dei criteri in base ai quali il giudice liquida la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori ed utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti in giudizio. Il relatore rileva in particolare che è possibile all'impresa soccombente proporre il pagamento di una somma che, se accettata dal consumatore, diventa titolo esecutivo.

Egli descrive quindi puntualmente le varie soluzioni ipotizzate nella normativa introdotta, nell'ipotesi in cui non vi sia accordo tra l'impresa e il consumatore sulla somma da liquidare, soffermandosi in particolare sulla costituzione di un'apposita camera di conciliazione.

Dopo brevi osservazioni sul comma 464 dell'articolo 2, che autorizza la spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’ente morale "S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus" a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, il relatore passa all'esame dei commi da603 a 611 dello stesso articolo 2. Essi ridisegnano la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.

Il relatore si sofferma quindi sul comma 75 dell'articolo 3, che prevede che la somma di 94,237 milioni di euro, versata all’entrata del bilancio dello Stato nel 2007, a seguito dalla confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario - di cui alla sentenza n. 1545/07 del Tribunale di Milano, emessa il 28 giugno 2007 - sia iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica per essere riversata all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2008.

Dopo essersi soffermato sulle modalità processuali che hanno consentito l'acquisizione della somma di denaro, il relatore esamina infine il comma 128 dell'articolo 3, che autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2008-2010, a coprire i posti vacanti di personale degli uffici giudiziari mediante il ricorso a procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Il comma in esame autorizza inoltre il Ministero della giustizia a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione, in posizione di comando, di persone di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

Il relatore comunica di aver predisposto una bozza di rapporto del quale dà lettura e che verrà pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Il PRESIDENTE, dopo aver ringraziato il relatore per lo sforzo di sintesi e l'approfondimento delle più rilevanti questioni, svolge alcune brevi considerazioni sulle norme relative all'istituto dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori. Al riguardo osserva l'opportunità che il Governo, entro i 180 giorni previsti di vacatio legis, intervenga al fine di rendere più snella la procedura e conseguentemente più efficace la tutela del cittadino.

Dichiara quindi aperta la discussione generale.

 

Il senatore CENTARO (FI), dopo aver ringraziato il relatore per l'esame approfondito svolto, si sofferma su quanto previsto nei commi da 367 e 373 dell'articolo 1. Al riguardo critica la scelta di affidare, attraverso apposite convenzioni, la gestione dei crediti del Ministero della giustizia ad una società privata, ritenendo che ciò, da una parte determini un improprio incremento di spesa, dall'altra manifesti l'incapacità dello Stato di svolgere efficacemente il compito di acquisire le liquidità derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie.

Quanto alla estensione, alle vittime della criminalità organizzata delle elargizioni previste a favore delle vittime del terrorismo, l'oratore esprime alcune perplessità sulla scelta di attribuire le elargizioni esclusivamente ai sindaci vittime di atti criminali. Al riguardo, pur riconoscendo la condizione di particolare esposizione in cui spesso si trovano i vertici delle amministrazioni comunali, ritiene che debbano essere opportunamente ricompresi, tra i beneficiari, i presidenti di Provincia e i presidenti di Regione.

Per quanto riguarda invece l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, l'oratore esprime notevoli perplessità sulle modalità di funzionamento dell'istituto così come è stato disciplinato nella legge finanziaria, auspicando al riguardo un intervento radicale affinché esso possa adeguatamente armonizzarsi con l'ordinamento giuridico italiano, in particolare l'ordinamento processual-civilistico, rilevando in particolare gli effetti negativi prodotti dall'attribuzione del carattere di immediata esecutività alla sentenza di risarcimento a vantaggio dei consumatori.

L'oratore passa quindi ai fondi di finanziamento per l'ente morale "S.O.S. - Il telefono azzurro Onlus". Al riguardo, pur ritenendo estremamente condivisibile l'attenzione del Governo a un tema di grande rilevanza sociale quale la tutela dei minori, l'oratore critica la scelta di utilizzare, per la costituzione del fondo di sostegno all'iniziativa, somme appartenenti ai capitoli del Ministero della giustizia piuttosto che quelle presenti nel fondo riservato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L'oratore si sofferma quindi sui commi da 603 a 611 dell'articolo 2, relativi alla giustizia militare. Al riguardo egli ricorda che la normativa, già oggetto della riforma dell'ordinamento giudiziario, fu stralciata, in sede di esame parlamentare, per poter essere più opportunamente esaminata in un disegno di legge ad hoc. La previsione di interventi normativi in materia, contenuti nel disegno di legge finanziaria, appaiono quindi, a suo avviso, impropri e non adeguatamente meditati.

Quanto alla destinazione della somma derivante dalla confisca dei profitti illeciti, di cui alla sentenza n. 1545 del 2007, l'oratore critica la scelta di non destinare tali somme integralmente al settore della giustizia. Al riguardo osserva che le somme che sono il frutto di azioni giudiziarie dovrebbero essere opportunamente attribuite al Ministero della giustizia per le sue necessità, anche tenendo conto del fatto che sono all'esame dei due rami del Parlamento disegni di legge di iniziativa governativa che intervengono radicalmente sulla normativa processualistica sia civile che penale. A suo avviso, tale scelta testimonia la scarsa attenzione, da parte del Governo, alle emergenze che ormai da molti anni assillano il comparto giustizia.

In conclusione l'oratore, dopo aver ricordato che il Governo si era impegnato a riportare il finanziamento a vantaggio del Ministero della giustizia ai livelli delle precedenti finanziarie, richiama l'attenzione sulla drammatica situazione che caratterizza il settore, rilevando che la mancanza di adeguati finanziamenti non costituisce solo un danno per il settore giudiziario, ma rischia di costituire un freno allo sviluppo economico di tutto il Paese. Critica in particolare la riduzione delle spese relative al funzionamento della giustizia per un importo pari a 145 milioni di euro, della quale ritiene che il rapporto debba tenere conto.

Annuncia pertanto il voto contrario del Gruppo di Forza Italia.

 

Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e invita il rappresentante del Governo ad intervenire.

 

Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver ringraziato il senatore Ria per l'ampia e puntuale relazione svolta, si sofferma sulle modifiche apportate ai commi da 367 a 373 dell'articolo 1, rilevando che l'affidamento ad una società di capitali dei compiti relative in particolare alla riscossione delle pene pecuniarie costituisce uno strumento di snellimento delle procedure, garantendo, nello stesso tempo, una rapida acquisizione delle somme a vantaggio del bilancio dello Stato.

Esprime nello stesso tempo il rammarico per la scelta di assegnare tali somme al bilancio statale e non, per l'intero, al Ministero della giustizia.

Quanto alla estensione alle vittime della criminalità organizzata dei benefici previsti a favore delle vittime del terrorismo, l'oratore sottolinea che tale soluzione risponde alle attese di moltissimi cittadini ed è conforme a esigenze di giustizia che non possono essere ulteriormente disattese.

In riferimento all'introduzione dell'azione collettiva a vantaggio dei consumatori e degli utenti, il Sottosegretario riconosce l'opportunità di apportare modifiche che evitino un ulteriore fase contenziosa in sede di quantificazione del danno, al fine di evitare ritardi che possano definitivamente compromettere la rapida tutela dei diritti dei cittadini. Dichiara peraltro di non condividere l'osservazione del senatore Ria sull'opportunità di estendere a tutti i cittadini la legittimazione al ricorso, rilevando che la espressione consumatore-utente abbia già, secondo un'interpretazione logico-sistematica, tutte le caratteristiche per consentire ad ogni cittadino di poter agire per la tutela dei propri interessi.

Dopo aver rilevato che le norme sulla giustizia militare non prefigurano una riforma organica del settore, ma si limitano ad interventi puntuali improcrastinabili, l'oratore si sofferma sulla destinazione delle somme derivanti dalla confisca dei profitti conseguiti a seguito di attività illecite nel settore bancario. Al riguardo condivide la critiche del senatore Centaro sulla mancata attribuzione del totale della liquidità a vantaggio del comparto giustizia.

Il Sottosegretario si sofferma infine sulle modifiche introdotte al comma 128 dell'articolo 3, che consente il ricorso a procedure di mobilità per coprire i posti vacanti di personale degli uffici giudiziari. In proposito evidenzia l'importanza della previsione, a fronte del forte calo di personale determinato, da una parte dal blocco dei concorsi e dall'altra a causa dell'aumento delle domande di quiescenza.

Ritiene peraltro opportuna, al fine di garantire una proficua utilizzazione del personale amministrativo, la scelta di attivare le procedure di mobilità solo all'esito di accordi con i soggetti interessati.

 

Il PRESIDENTE invita il relatore ad intervenire in sede di replica.

 

Il relatore, senatore RIA (PD-Ulivo), nel condividere alcune delle osservazioni avanzate, si riserva di modificare il parere, prevedendo in primo luogo l'estensione ai presidenti di Provincia e ai presidenti delle Regioni delle elargizioni riconosciute ai sindaci vittime del terrorismo.

In secondo luogo, condividendo le perplessità del presidente Salvi sulla modalità di funzionamento dell'azione collettiva risarcitoria, ritiene opportuno introdurre nel parere l'invito al Governo affinché intervenga sulla normativa vigente al fine di snellire le procedure rendendo più efficace il sistema di garanzie a vantaggio dei consumatori.

Ritiene inoltre condivisibile la critica del senatore Centaro in merito alla sostanziale riduzione, per un importo di 145 milioni di euro, delle spese relative al funzionamento del comparto giustizia.

 

Il PRESIDENTE, verificata la mancanza del numero legale, sospende la seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,25.

 

Posto ai voti, è approvato il rapporto della Commissione giustizia sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e relativa nota di variazioni.

 

La seduta termina alle ore 11,30.


SCHEMA DI RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (disegni di legge n. 1818-B e 1818-quater,  Tabella 5 e 5-quater) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria, conferma il parere - per le parti non modificate - già espresso in occasione del primo esame in sede consultiva. Per le parti, invece, modificate dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

-   appaiono assolutamente apprezzabili le novelle riguardanti la disciplina dei benefici, prevalentemente economici ed assistenziali, riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice;

-   appare opportuna, inoltre, l'estensione alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, delle elargizioni già previste a favore delle vittime del terrorismo;

-   in riferimento all'introduzione dell’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, al fine di meglio precisare e rendere compiutamente efficace il contenuto e data la sua finalità esplicita, parrebbe in primo luogo necessario estendere la legittimazione attiva all’utilizzo di tale strumento di giustizia a  tutti i cittadini. Si dovrebbero, cioè,  disciplinare i diritti e gli interessi diffusi non ancora prescritti, alla data di attivazione della procedura giudiziale, di tutti i cittadini e non solo quelli dei consumatori e degli utenti. La suggerita estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, l'esperibilità dell'azione da parte dei risparmiatori e degli investitori per la cui tutela tale norma è stata inizialmente proposta. Risulterebbe altresì necessario intervenire affinché i cittadini danneggiati che intendano avvalersi della tutela prevista dalla norma in questione, possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei cittadini all'ente promotore dell'azione collettiva permetterebbe non solo di far fronte agli obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, ma costituirebbe garanzia, grazie al vincolo associativo, della sua effettiva rappresentatività che assumerà particolare rilievo per formare la valutazione del giudice nell'individuazione del dominus, in caso di richieste concorrenti. Resterebbe, comunque, garantita la possibilità per gli altri cittadini di intervenire direttamente nel procedimento. Si suggerisce, inoltre, di intervenire affinché il giudice adito, qualora sia possibile allo stato degli atti, possa determinare la somma da corrispondere a ciascun cittadino danneggiato e, in tal caso, che la sentenza nella azione collettiva risarcitoria abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del risarcimento nei confronti di tutti i soggetti costituiti direttamente o per il tramite dell'ente associativo.  Qualora poi lo sviluppo del processo non consenta al giudice di pervenire ad una precisa determinazione della somma da corrispondere ai cittadini danneggiati, si ritiene opportuno che il Presidente del tribunale competente possa costituire un'unica commissione di liquidazione giudiziale invece della camera conciliatoria attualmente proposta. La camera conciliatoria stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire alla definizione della causa collettiva, con il rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed onerosi contenziosi individuali, determinando, tra l'altro, un ulteriore ingolfamento delle nostre,  già sovraccariche, corti di Giustizia;

-   l'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’ente morale "S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus" a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, risulta coerente con le opportune politiche di prevenzione e di assistenza ai minori del nostro Paese;

-   in riferimento alla destinazione ottenuta a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, nell'apprezzare il loro riversamento nel bilancio dello Stato potrebbe essere coerente con le indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 il loro utilizzo nell'ambito del settore della Giustizia, piuttosto penalizzato dalla legge finanziaria in oggetto. Si confermano, al riguardo, come esigenze primarie la digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché investimenti ingenti e urgenti nell'ambito dell'edilizia penitenziaria.

 


RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E RELATIVA NOTA DI VARIAZIONI (disegni di legge n. 1818-B e 1818-quater,  Tabella 5 e 5-quater) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

La Commissione giustizia, esaminati lo stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria conferma il parere - per le parti non modificate - già espresso in occasione della prima lettura in sede consultiva. Per le parti, invece, modificate dalla Camera dei deputati, formula un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

-   appaiono assolutamente apprezzabili le novelle riguardanti la disciplina dei benefici, prevalentemente economici ed assistenziali, riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tali matrice;

-   appare opportuna, inoltre, l'estensione alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari superstiti, delle elargizioni già previste a favore delle vittime del terrorismo; si ritiene opportuno altresì l'estensione di dette elargizioni anche ai Presidenti delle province  e delle regioni vittime di atti criminosi nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali;

-   in riferimentoall'introduzione dell’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori, al fine di meglio precisare e rendere compiutamente efficace il contenuto e data la sua finalità esplicita, parrebbe in primo luogo necessario estendere la legittimazione attiva all’utilizzo di tale strumento di giustizia a  tutti i cittadini. Si dovrebbero, cioè,  disciplinare i diritti e gli interessi diffusi non ancora prescritti, alla data di attivazione della procedura giudiziale, di tutti i cittadini e non solo quelli dei consumatori e degli utenti. La suggerita estensione contribuirebbe a chiarire, peraltro, l'esperibilità dell'azione da parte dei risparmiatori e degli investitori per la cui tutela tale norma è stata inizialmente proposta. Risulterebbe altresì necessario intervenire affinché i cittadini danneggiati che intendano avvalersi della tutela prevista dalla norma in questione, possano partecipare al processo sia aderendo collettivamente per il tramite dell'ente associativo promotore dell'azione, sia individualmente in maniera diretta. Tale adesione propedeutica dei cittadini all'ente promotore dell'azione collettiva permetterebbe non solo di far fronte agli obblighi a lui imposti dalla novella legislativa, ma costituirebbe garanzia, grazie al vincolo associativo, della sua effettiva rappresentatività che assumerà particolare rilievo per formare la valutazione del giudice nell'individuazione del dominus, in caso di richieste concorrenti. Resterebbe, comunque, garantita la possibilità per gli altri cittadini di intervenire direttamente nel procedimento. Si suggerisce, inoltre, di intervenire affinché il giudice adito, qualora sia possibile allo stato degli atti, possa determinare la somma da corrispondere a ciascun cittadino danneggiato e, in tal caso, che la sentenza nella azione collettiva risarcitoria abbia immediata efficacia ed esecutività di giudicato, ai fini del risarcimento nei confronti di tutti i soggetti costituiti direttamente o per il tramite dell'ente associativo.  Qualora poi lo sviluppo del processo non consenta al giudice di pervenire ad una precisa determinazione della somma da corrispondere ai cittadini danneggiati, si ritiene opportuno che il Presidente del tribunale competente possa costituire un'unica commissione di liquidazione giudiziale invece della camera conciliatoria attualmente proposta. La camera conciliatoria stragiudiziale potrebbe, infatti, non pervenire alla definizione della causa collettiva, con il rischio del radicarsi di ulteriori defatiganti ed onerosi contenziosi individuali, determinando, tra l'altro, un ulteriore ingolfamento delle nostre,  già sovraccariche, corti di Giustizia; sollecita inoltre il Governo ad intervenire sulla normativa vigente al fine di snellirne le procedure e renderle più efficaci;

-   l'autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per il 2008 al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall’ente morale "S.O.S. – Il Telefono Azzurro Onlus" a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso e maltrattamento, risulta coerente con le opportune politiche di prevenzione e di assistenza ai minori del nostro Paese;

-   in riferimento alla destinazione ottenuta a seguito della confisca dei profitti derivanti da attività illecite nel settore bancario, nell'apprezzare il loro riversamento nel bilancio dello Stato potrebbe essere coerente con le indicazioni contenute nel DPEF 2008-2011 il loro utilizzo nell'ambito del settore della Giustizia, piuttosto penalizzato dalla legge finanziaria in oggetto. In particolare va ricordata la sostanziale riduzione dell'importo di 145 milioni di euro delle spese relative al funzionamento. Si confermano, infine, come esigenze primarie la digitalizzazione dell'amministrazione giudiziaria, nonché investimenti ingenti e urgenti nell'ambito dell'edilizia penitenziaria.

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

Martedì 18 dicembre 2007

95a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

IN SEDE CONSULTIVA 

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 6 e 6-quater) Stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l’anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole.)  

 

Il relatore TONINI (Aut) illustra il disegno di legge finanziaria 2008, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, il quale si compone di tre articoli sui quali, in sede di approvazione finale, è stata posta la questione di fiducia da parte del Governo. In particolare l'articolo 1 reca disposizioni in materia fiscale, l'articolo 2 concerne il finanziamento delle funzioni pubbliche (le cosiddette "missioni"), mentre l'articolo 3 riguarda norme in materia di razionalizzazione delle spese relative a tutte le missioni nonché le disposizioni inerenti al personale pubblico.

Per quanto concerne le disposizioni d'interesse del Ministero degli affari esteri modificate nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, segnala che, quanto all'articolo 1, al comma 387 sono stati ridotti gli accantonamenti relativi al suddetto Dicastero di cui alla Tabella A, rispettivamente, a 63,5 milioni di euro per il 2008, 62,3 per il 2009, 60,8 per il 2010 (a fronte di - rispettivamente – 67,4 milioni di euro per il 2008, 69,2 per il 2009 e 68,7 per il 2010 nel testo trasmesso dal Senato all'altro ramo del Parlamento).

Circa gli stanziamenti di cui alla Tabella C, di cui all'articolo 3, comma 151, ancorchè incida sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, rileva, per quanto d'interesse per la politica estera, che il rifinanziamento della legge n. 81 del 1986 - recante la ratifica della terza Convenzione di Lomè del 1984 tra le Comunità europee e gli Stati ACP (Africa-Caraibi-Pacifico) - è stato ridotto da un importo di 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 a 345,5 milioni per il 2008 e per il 2009 e 342,4 milioni per il 2010. Al riguardo ricorda che con il disegno di legge n. 1800 - che reca la ratifica della revisione degli Accordi di Cotonou - che sono subentrati alla Convenzione di Lomè - recentemente approvato definitivamente dalle due Camere e divenuto legge, è stata disposta in merito una spesa di 100 milioni di euro (che dovrebbe intendersi ricompresa nel suddetto stanziamento) a decorrere dal 2008.

Segnala inoltre le ulteriori disposizioni dell'articolato del disegno di legge finanziaria d’interesse per l’Amministrazione degli affari esteri o che comunque incidono in materia di rapporti internazionali che sono stati modificate nel corso dell'esame alla Camera dei deputati. In particolare, con riferimento alle disposizioni concernenti il processo di revisione organizzativa del Ministero riguardo al personale utilizzato nelle sedi all'estero, all'articolo 2, comma 55 sono state apportate modifiche rispetto alla iniziale formulazione per consentire il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nel processo di razionalizzazione degli organici e del personale utilizzato negli uffici all’estero.

Per quanto concerne le disposizioni relative al contingente dei contrattisti all’estero di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, il comma 56 del medesimo articolo precisa che a seguito dell'applicazione del comma 55 tale decreto venga adeguato "ove ne ricorrano i presupposti nell’esercizio 2008".

Procede quindi all'illustrazione del comma 61, il quale autorizza la spesa di 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2008, 2009 e 2010 per l’allestimento di una mostra itinerante (ITALIDEA), nel quadro delle iniziative divulgative della cultura italiana all’estero – e con l’intento di una razionalizzazione delle stesse - e in coordinamento con eventi già facenti parte del calendario internazionale. All’onere previsto si fa fronte mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti di parte corrente a favore del Ministero degli affari esteri, quali stabiliti nella Tabella A della legge finanziaria. Il comma 62 autorizza la spesa di 400.000 euro, con decorrenza dal 2008, per interventi a favore dei cittadini italiani in situazioni di emergenza all’estero, sulla base del coordinamento dell’Unità di crisi del Ministero degli affari esteri, eventualmente di concerto con le unità di crisi di altri Stati membri dell’Unione europea. Il comma 63 reca disposizioni in materia di assunzioni da parte del Ministero degli affari esteri. In particolare si autorizza il Ministero, al fine di assicurare l’adempimento degli impegni derivanti dalla partecipazione ai fora internazionali, a procedere, per il biennio 2008-2009, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Al riguardo si stabilisce un limite massimo di spesa di 1,5 milioni per il 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo previsto dal comma 527 della legge finanziaria per il 2007 per assunzioni da parte delle amministrazioni pubbliche non interessate al processo di stabilizzazione. L’autorizzazione recata dal comma in esame è connessa in particolare agli impegni derivanti dall’esercizio della presidenza italiana del G8 (di cui ai successivi commi 64 e 65).

Richiama quindi i commi da 64 a 69 dell’articolo 2, che recano norme in tema di organizzazione del vertice G8 ed altri adempimenti internazionali. Al riguardo ricorda che la disposizione del comma 64 – già approvato dal Senato – è volta ad assicurare copertura finanziaria alle spese per lo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei paesi del G8 in Italia nel 2009, stanziando a tale scopo la somma di 30 milioni di euro per l’anno 2008. In questo quadro, il comma 65 prevede che la somma di 30 milioni di cui al comma 64 possa essere in parte utilizzata nel quadro di un programma stabilito d’intesa con la Regione Sardegna, allo scopo di realizzare nell’isola, e specialmente nel territorio del Comune di La Maddalena, infrastrutture sociali e servizi civili, avendo di mira l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e ambientale, nonché a favore della cooperazione euromediterranea. Ai sensi del comma 67 è incrementato di 500.000 euro, a decorrere dal 2008, il contributo a favore della TWAS (Accademia delle scienze del Terzo Mondo) di Trieste, previsto nella misura di 2.325.000 euro annui, a decorrere dal 2005, finalizzato in particolare al sostegno dell’iniziativa denominata Inter Academy Medical Panel (IAMP); il comma 68 autorizza, poi, la spesa di 2 milioni per il 2008, di 5 milioni per il 2009 e di 6 milioni per il 2010, al fine di consentire la partecipazione italiana all’Expo di Shangai del 2010; infine il comma 69 autorizza, per ciascuna delle annualità tra il 2008 e il 2010, la spesa di 2 milioni di euro quale contributo italiano al Fondo fiduciario (Trust Fund) della BERS (Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo), nonché la spesa di 67.000 euro quale contributo al Segretariato esecutivo dell’InCE (Iniziativa Centro-europea). Al riguardo fa presente che tale comma trova una sua unitarietà nel riferimento all’InCE poiché il Trust Fund della BERS deve intendersi quale Fondo fiduciario dell’InCE amministrato dalla BERS stessa.

Quanto alle disposizioni relative all'attività e allo status del Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito (le quali - ricorda - sono state introdotte nel corso dell'esame al Senato), esse sono state modificate durante l'iter legislativo alla Camera. In particolare, il comma 185, dell'articolo 2, prevede che tale comitato, istituito presso il Ministero degli Affari esteri, continui d’ora in poi a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con personalità di diritto pubblico, contribuendo a promuovere ed agevolare, all’interno del suo più vasto programma, anche l’esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei paesi in via di sviluppo. Quest’ultima attività è svolta d’intesa con il Ministero degli affari esteri. In proposito, è rimasta invariata l'autorizzazione di spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 di cui al comma 187.

Segnala inoltre, tra le altre disposizioni di interesse per l'Amministrazione degli esteri, il comma 334 (con il quale si istituisce un fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, nel cui ambito è previsto il concerto del Ministro degli affari esteri nell’emanazione del decreto recante le modalità di funzionamento ed erogazione del fondo) e il comma 642, volto a riordinare, trasformare ovvero sopprimere o mettere in liquidazione enti ed organismi pubblici statali secondo criteri di razionalizzazione di composizione e competenze: nell’allegato A, contenente gli enti da porre in liquidazione, sono stati esclusi, dalla Camera, l’Istituto Agronomico per l’Oltremare (IAO) e, già dal Senato, l’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente (ISIAO). E’ stato invece inserito in tale lista il Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per quanto concerne le disposizioni relative all'articolo 3, rileva il comma 114, il quale reca misure relative all’invio di esperti in missione temporanea presso uffici di Rappresentanze diplomatiche e consolari all’estero su proposta di Amministrazioni pubbliche diverse da quella del Ministero degli affari esteri, con oneri a carico della Amministrazione proponente. Dal momento che tale fattispecie non è attualmente contemplata dalla normativa vigente, la norma introdotta dal comma in esame fa rinvio – per la disciplina di dettaglio - ad un successivo decreto interministeriale del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella Pubblica amministrazione, da emanare entro il mese di giugno 2008.

Quanto al disegno di legge di bilancio, infine, segnala che all’articolo 6 e all’annessa tabella che riguarda il Ministero degli affari esteri sono stati approvati dalla Camera le seguenti modifiche: 2 milioni di euro per il Consiglio d’Europa; 5 milioni di euro in favore dei capitoli della legge n. 180 (iniziative di pace); 400.000 euro per attività di documentazione parlamentare in materia internazionale.

Alla luce delle considerazioni espresse, pertanto, propone alla Commissione di formulare un rapporto favorevole circa i documenti di bilancio in titolo.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), dopo aver ringraziato il relatore per l’esposizione, si sofferma sull’accordo citato di Cotonou ricordando di aver già sollevato in passato l’esigenza di una verifica degli accordi di partenariato sottoscritti in tale ambito con i paesi del Gruppo ACP, con particolare riferimento al rispetto degli obiettivi di sviluppo del Millennio e della compatibilità delle clausole commerciali con le finalità della politica di cooperazione.

Esprime inoltre apprezzamento per le iniziative sinora assunte dal Governo al fine di avviare a soluzione la questione concernente le assunzioni a tempo determinato.

Quanto alla organizzazione del vertice G8 di cui ai commi da 64 a 69 dell'articolo 2, pur dichiarando la sua assoluta contrarietà in linea di principio circa le finalità di tale foro di dialogo, sottolinea tuttavia l'esigenza di avviare una riflessione sull'estensione della relativa partecipazione anche ad altri paesi al fine di creare un consesso di governance maggiormente rappresentativo rispetto a quello esistente, alla luce del mutato scenario internazionale di riferimento. In proposito saluta tuttavia con favore, quale elemento di novità, l'aver disposto parte degli investimenti relativi all'organizzazione del citato vertice  in progetti infrastrutturali che possano avere ricadute positive sul territorio del comune di La Maddalena, chiedendo al riguardo chiarimenti al Governo circa lo stato degli accordi con la regione Sardegna.

Conclude osservando con rammarico come, nell'ambito degli stanziamenti della tabella C, non si sia provveduto ad incrementare le risorse concernenti l'aiuto pubblico allo sviluppo, soprattutto in vista della valutazione da parte dell'OCSE/DAC sull'Italia circa la quantificazione e lo stato di avanzamento dei progetti di cooperazione, nonché sui progressi compiuti in termini di rispetto degli obiettivi del millennio. In questo quadro, con particolare riferimento alla questione della riduzione del debito estero, richiamando l'ordine del giorno G/1817/1/3 accolto come raccomandazione nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in prima lettura, circa la necessità di un approfondimento sui processi di indebitamento, invita il Governo, in vista del vertice G8 del 2008, a istituire una Commissione di studio ad hoc, volta ad elaborare una ricognizione delle problematiche esistenti in proposito.

 

Il senatore POLLASTRI (PD-Ulivo) sollecita chiarimenti circa le modalità di applicazione delle disposizioni di cui agli attuali commi 55 e 56 dell'articolo 2 alla luce delle modifiche apportate nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, paventando il rischio di ulteriori ritardi nelle assunzioni.

 

Il senatore MICHELONI (PD-Ulivo), unendosi alle preoccupazioni espresse dal senatore Pollastri, ritiene prioritario che l'esigenza di potenziamento della rete consolare avvenga nel rispetto delle linee indicate nell'ordine del giorno G/1817/2/3 accolto come raccomandazione nel corso dell'esame in prima lettura dei documenti di bilancio, lamentando l'inadeguatezza di interventi parcellizzati e settoriali non riconducibili ad un disegno di riforma organico.

Chiede infine chiarimenti sulla mostra itinerante di cui al comma 61 dell'articolo 2.

 

Il senatore MELE (SDSE), unendosi a quanto testé espresso dal senatore Martone, ritiene prioritario avviare una riflessione sulle concrete finalità del G8 alla luce delle mutate esigenze del quadro internazionale.

Esprime inoltre perplessità circa l’ipotizzato finanziamento di iniziative di documentazione parlamentare senza il necessario coordinamento tra le due Camere.

 

Il senatore MANTICA (AN) sottolinea i profili di connessione tra le disposizioni del disegno di legge finanziaria in tema di personale e il disegno di legge 1108, di recente approvato dalla Commissione in sede deliberante, evidenziando con grande preoccupazione i rischi che derivano dall'intervento del Parlamento nel merito delle trattative sindacali riguardanti i processi di razionalizzazione della struttura e di contenimento dei costi del personale, laddove sarebbe preferibile elaborare unicamente linee generali di indirizzo al riguardo. In proposito sottolinea altresì l’esigenza di valorizzare il ricorso al personale a contratto per gli uffici all’estero al fine di razionalizzare le risorse disponibili per il funzionamento degli stessi.

Dopo brevi considerazioni circa l'esigenza di sensibilizzare entrambi i rami del Parlamento sulle ipotizzate iniziative di documentazione parlamentare – auspicando altresì che si giunga anche ad una segreteria bicamerale per quanto concerne l’attività dell’Unione interparlamentare – esprime rammarico per la costante diminuzione dei fondi da destinare alla cooperazione allo sviluppo e rileva, al riguardo, la difficoltà di procedere ad una riforma della relativa disciplina senza generare costi ulteriori.

 

Il senatore ANDREOTTI (Misto) interviene brevemente per auspicare la collaborazione tra le due Camere nelle attività di carattere interparlamentare.

 

Il presidente DINI, dopo aver rilevato come - secondo la prassi finora seguita - in occasione della organizzazione dei vertici internazionali siano state realizzate opere infrastrutturali successivamente fruibili da parte della popolazione civile, si sofferma sull'esigenza di allargamento del G8 in favore delle economie emergenti, tenuto conto della scarsa rappresentatività dell'attuale configurazione rispetto ai mutamenti intervenuti nell'ambito dell'economia mondiale, aggiungendo al riguardo che l'Italia  è stata superata dalla Spagna in termine di reddito pro capite.

Si sofferma inoltre sulle finalità complessive della manovra, alla luce delle modifiche apportate durante l'iter alla Camera dei deputati, ritenute apprezzabili dal punto di vista dell'Amministrazione degli affari esteri. Riscontra tuttavia l’esigenza di svolgere una riflessione sulla tendenza all’assorbimento nella Presidenza del Consiglio dei Ministri di funzioni finora espletate dai singoli ministeri, che rischia di complicare i relativi processi decisionali.

In relazione alle richiamate iniziative di documentazione parlamentare, riferisce circa l'esistenza di contatti tra le Camere finalizzati alla definizione delle priorità su cui concentrare eventuali approfondimenti.

 

Il vice ministro INTINI, dopo aver espresso apprezzamento per l’esposizione del relatore, replica ai senatori intervenuti nel dibattito condividendo le considerazioni del presidente Dini, sulla centralità del Ministero degli affari esteri  nella definizione degli interventi inerenti alla politica internazionale, e del senatore Martone, sull’opportunità di avviare una riflessione, in altra sede, sul ruolo del G8.

Riservandosi di fornire alla Commissione della documentazione di dettaglio sulle opere da realizzare all’isola della Maddalena per l’organizzazione del Vertice del G8, ricorda le ulteriori risorse già stanziate dal Senato con la legge finanziaria, in prima lettura, per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio (2047 milioni fino al 2049, ai sensi dell’articolo 2, comma 373).

Assicurando il rispetto del Governo per i citati atti di indirizzo accolti durante l’esame in prima lettura, si sofferma analiticamente sulle disposizioni concernenti la mostra itinerante ITALIDEA, che segna una svolta di qualità nella presenza dell’Italia nelle manifestazioni internazionali, offrendo una risposta strutturata e non più episodica per affrontare tali iniziative, beneficiando di una razionalizzazione dei relativi costi.

Rispondendo al senatore Mantica che le risorse stanziate servono anche per accrescere il personale a contratto, rileva l’esigenza di una riflessione sui divari di trattamento economico tra il personale di ruolo in servizio, rispettivamente, in Italia e all’estero e prende atto delle considerazioni emerse circa l’esigenza di assicurare il raccordo con entrambe le Camere a proposito dell’ipotizzata iniziativa di documentazione parlamentare in materia internazionale.

Rileva infine, a proposito delle risorse complessivamente stanziate dall’Italia per la cooperazione allo sviluppo, come tenda ad assumere un peso crescente la quota degli interventi di iniziativa degli enti territoriali.

 

Il presidente DINI, dopo aver espresso l'auspicio che la riforma della disciplina sulla cooperazione allo sviluppo consenta di superare le criticità connesse alla legislazione vigente, non essendovi altri iscritti a parlare, mette in votazione la proposta di rapporto favorevole del relatore.

 

Il senatore MANTICA (AN) interviene per dichiarare, a nome della sua parte politica, voto contrario.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta di rapporto favorevole presentata dal relatore.

 


DIFESA (4a)

Mercoledì 10 ottobre 2007

132a Seduta

Presidenza del Presidente

DE GREGORIO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 12 e 12-quater) Stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2008.

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto contrario)  

 

 Il presidente relatore DE GREGORIO (Misto-Inm) illustra congiuntamente i provvedimenti in titolo, ricordando che l’esame è limitato alle parti modificate dalla Camera dei deputati e che la Commissione è chiamata ad esprimere un rapporto alla Commissione bilancio entro le ore 13.

Dà preliminarmente conto delle previsioni di spesa relative al Ministero della difesa derivanti dalle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento alle disposizioni del disegno di legge di bilancio e alle tabelle 12 e 12-quater.

Si sofferma quindi sulle modificazioni introdotte alle disposizioni del disegno di legge finanziaria, segnalando che, per effetto delle modalità con le quali il Governo ha posto la questione di fiducia alla Camera dei deputati, il testo è attualmente composto di 3 articoli, per un numero complessivo di 1200 commi.

Illustra poi i commi 180-184 dell’articolo 1, in materia di accise, soffermandosi quindi in particolare sul comma 320 del medesimo articolo, che novella il comma 13-ter dell’articolo 27 del decreto-legge n. 269 del 2003. La novella prevede che, oltre ad individuare entro il 31 ottobre 2008 immobili per un valore complessivo pari almeno a 2 miliardi di euro, non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all’Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, il Ministero della difesa, sentita l’Agenzia del demanio, adotti entro il 31 luglio 2008 un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione ed ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali. La disposizione inserisce inoltre il comma 13-ter1, che include in tale programma anche gli immobili parzialmente utilizzati e quelli in uso all’Amministrazione della difesa nei quali siano tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili. Il medesimo comma aggiuntivo definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, quantifica il costo della costruzione e dell’ammodernamento delle infrastrutture individuate, e stabilisce le modalità temporali delle procedure di attuazione. Viene inoltre aggiunto il comma 13-ter2, il quale definisce le modalità per la riallocazione delle funzioni presso idonee strutture sostitutive. Ciò può avere luogo sia mediante la trasformazione e la riqualificazione di immobili militari, sia tramite nuove costruzioni, da realizzarsi anche attraverso accordi o procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze.

All’articolo 2, il comma 65 prevede invece che la somma di 30 milioni stanziata per l’organizzazione del G8 in Italia, di cui al comma 64, possa essere in parte utilizzata nel quadro di un programma stabilito d’intesa con la Regione Sardegna, allo scopo di realizzare nell’isola, e specialmente nel territorio del Comune di La Maddalena, infrastrutture sociali e servizi civili, avendo di mira l’obiettivo della salvaguardia occupazionale e ambientale, nonché a favore della cooperazione euromediterranea. In proposito, il Presidente relatore ricorda che la problematica della salvaguardia ambientale del comprensorio di La Maddalena è stata posta già da molti anni, in connessione con la presenza sull’isola di Santo Stefano di un’installazione militare statunitense, e precisamente delle strutture per la nave appoggio Emory Land. Dopo una fase interlocutoria, con progetti di ampliamento della struttura militare, negli ultimi tempi è maturata la soluzione di una chiusura definitiva della medesima: nell’ottobre 2007 la Emory Land ha lasciato in via definitiva l’isola, e lo smantellamento dell’intera struttura è stato previsto doversi completare entro la metà del 2008.

I commi 78-81 dello stesso articolo autorizzano la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 per provvedere al ristoro dei danni del personale italiano militare e civile che abbia contratto infermità o patologie tumorali connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, nonché all’esposizione alla dispersione di nanoparticelle di minerali pesanti, prodotte da esplosione di materiale bellico.

Il comma 91 dispone che, dal 1° febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale e accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici.

Il comma 97 istituisce per il 2008, presso il Ministero dell’Interno, un unico Fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, nonché per il rinnovo e l’ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle forze della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con una dotazione di 190 milioni di euro (invece dei 100 milioni previsti in prima lettura), di cui 30 milioni (20 milioni in origine) per le necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire tramite uno o più decreti del ministro dell’interno, di concerto con il ministri dell’economia, della difesa e della giustizia. Dallo stanziamento sono escluse le spese per il personale e quelle per il ripianamento delle posizioni debitorie.

Il comma 100 istituisce presso il Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo avente una dotazione annua di 7,250 milioni di euro, al fine di favorire l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo per almeno un anno, alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, operanti sul territorio nazionale, e che siano stati licenziati in conseguenza di soppressione delle basi militari degli organismi suddetti. Le disposizioni sono estese anche al personale licenziato in seguito alla riorganizzazione delle basi militari. Tale dotazione – prosegue il Presidente relatore – è stata aumentata nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento di 250 mila euro.

Il comma 105 estende alle vittime della criminalità organizzata ed ai familiari superstiti, alle vittime del dovere ed ai familiari, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell’espletamento dei propri compiti istituzionali ed ai familiari, le elargizioni disposte dall’articolo 5, commi 3 e 4 della legge 206 del 2004.

Dopo aver illustrato le disposizioni di cui al comma 106, che reca novelle alla disciplina dei benefici riconosciuti alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice prevista dalla medesima legge 206/2004, nonché ai commi 458, 459 e 460, in materia di servizi socio-educativi, il Presidente relatore si sofferma sui commi 577-585, volti a favorire la piena realizzazione del sistema pubblico di connettività e a dare nuovo impulso all’attività di informatizzazione, nonché sul comma 591, in tema di contenimento dei costi della Pubblica amministrazione, che dispone l’obbligo di utilizzo dei servizi Voip per le amministrazioni centrali e periferiche di cui all’articolo 1, comma 1, lettera z) del codice dell’amministrazione digitale (Decreto legislativo n. 82 del 2005), ossia le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative ed universitarie. Rispetto alla precedente formulazione, detto comma, oltre al estendere l’ambito soggettivo di applicazione del citato obbligo, specifica che le amministrazioni sono tenute ad utilizzare i servizi Voip nei limiti dei parametri di prezzo-qualità stabiliti dalle convenzioni quadro Consip come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Nota quindi, con riferimento al contenimento dei costi della giustizia militare, che i commi 603-611 hanno apportato alcune modifiche al testo licenziato dal Senato. Il comma 603 alla lettera c) stabilisce che i magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo. Il comma 604, concernente la composizione del Consiglio della magistratura militare, ne riduce i membri da 5 a 4 (in origine la riduzione era da 5 a 3). Il comma 605 modifica il termine (1° luglio anziché 1° maggio 2008) relativo ai procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari militari soppressi che debbono essere trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Il commi 606-609 rideterminano il ruolo organico della magistratura ordinaria in 10.151 unità (anziché 10.154 unità). A tale ruolo transitano infatti i magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lettera b)). Si prevede, inoltre, che tale passaggio avverrà nell’ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari, in ruolo alla data del 28 settembre 2008, mentre ai magistrati fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 viene riconosciuta la facoltà di esercitare l’interpello per il transito in magistratura ordinaria all’atto del rientro in ruolo. Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari, le piante organiche degli uffici giudiziari militari saranno rideterminate entro il 28 febbraio 2008. Il comma 608 prevede che l’ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti, invece che uno. Si stabilisce inoltre che il procuratore generale militare sia scelto fra magistrati che hanno esercitato per almeno 4 anni funzioni giudicanti o requirenti di primo e secondo grado o funzioni requirenti di legittimità. Il comma 609 adegua la disciplina in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio (5 componenti di cui 3 elettivi).

Il Presidente relatore dà quindi ragione delle modifiche inserite dai commi da 627 a 631, che prevedono che il Ministro della Difesa predisponga un nuovo programma pluriennale relativo alla costruzione, acquisto e ristrutturazione degli alloggi di servizio per il personale militare, precisando che si tratta di disposizioni introdotte in sede di esame presso la Commissione bilancio del Senato.

Passa quindi ad illustrare le modifiche contenute nell’articolo 3, evidenziando che i commi 43, 44, 46 e 47 recano disposizioni che limitano le erogazioni a carico della finanza pubblica volte a remunerare funzioni o attività svolte da persone fisiche nell’ambito di rapporti con pubbliche amministrazioni o altri organismi pubblici.

Dopo essersi soffermato sui commi 79-84, volti a contenere la spesa per lavoro straordinario delle pubbliche amministrazioni, prevedendo che le amministrazioni statali provvedono all’attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario, dà conto dei commi 86, 89, 92 e 93, che contengono disposizioni volte a contenere situazioni di precariato nelle pubbliche amministrazioni. In particolare, il comma 89 prevede che, per il 2008, ai fini della tutela dell’ordine pubblico e del contrasto della criminalità la Polizia di Stato, l’Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo della polizia penitenziaria sono autorizzati a procedere ad assunzioni in deroga alla legislazione vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni (in luogo di 50) di euro per il 2008 e a 140 milioni (in luogo di 120) di euro per il 2009. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate.

Infine, evidenzia che le disposizioni del comma 93 prevedono che il personale dell’Arma dei Carabinieri, stabilizzato secondo le procedure previste dai commi 519 e 526 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), è collocato in soprannumero rispetto all’organico dei ruoli. Il comma 519 dell’articolo 1 della legge sopraccitata prevede, per l’anno 2007, una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni in possesso di determinati requisiti. In particolare, si dispone che una quota pari al 20% di quanto stanziato per il 2007 nel Fondo di cui all’art. 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sia destinata alla stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale che ne faccia apposita istanza. Il successivo comma 526 attribuisce alle pubbliche amministrazioni indicate nel comma 523 (amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ecc.) la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dal citato comma 523.

Per queste ragioni, conclusivamente il Presidente relatore sottopone alla Commissione una bozza di rapporto contrario (allegato al resoconto della seduta).

 

Si apre la discussione generale.

 

La senatrice BRISCA MENAPACE (RC-SE) ribadisce le critiche da lei già avanzate nel corso dell’esame in prima lettura sull’impostazione stessa del bilancio della Difesa, sottolineando che l’entità della produzione delle armi rasenta l’incostituzionalità, non potendosi assimilare la vendita di questi beni ad altri tipi di cessione. Dopo aver espresso particolare apprezzamento per il riferimento all’obbligo di ripristino ambientale nell’area della Maddalena, ritiene non corrette le modalità con le quali il parere si riferisce alle questioni relative ai risarcimenti per il personale che ha contratto malattie tumorali conseguenti all’esposizione ad uranio impoverito, sottolineando che la Commissione d’inchiesta da lei presieduta non sta più lavorando sull’esistenza di un nesso eziologico, che non è dimostrabile, bensì sull’esistenza di una probabilità statistica, assimilando pertanto le patologie legate ad uranio alla contrazione di qualsiasi altra malattia professionale. Formula altresì un giudizio positivo per il fatto che nella riduzione dei tribunali militari si sia adottato un criterio di maggiore gradualità, che vorrebbe tuttavia venisse rispettato anche per gli ospedali militari, che costituiscono strutture che potrebbero essere aperte anche ai civili.

 

Il senatore DIVINA (LNP) appoggia pienamente la formulazione della bozza di rapporto proposta dal Presidente relatore, apprezzandone la coerenza tra premesse, considerazioni e giudizio finale. Personalmente non trova scandaloso il fatto che il rapporto funzione Difesa/PIL sia ancora relativamente basso. D’altro canto, i dati che emergono da un esame degli appostamenti di bilancio sono quelli oramai abituali ed è noto che gli investimenti vanno a malapena a coprire le scorte esaurite. Ciò testimonia l’esigenza di un intervento forte e deciso, in assenza del quale non possono che nutrirsi perplessità sulla direzione nella quale è incamminato il sistema di sicurezza e difesa del Paese. Passando quindi alla questione dei risarcimenti nei confronti dei militari colpiti da patologie contratte in servizio, egli avanza dubbi sulla stessa moralità di uno Stato che possa minimamente ritenere di non rispondere delle proprie responsabilità, reputando infatti impensabile un mancato risarcimento nei confronti del personale militare a cui tanto si chiede in termini di sacrifici e personali di dedizione e di impegno anche in teatri operativi che comportano forti rischi. Per queste ragioni, anticipa che voterà a favore della bozza di rapporto proposta dal Presidente relatore.

 

Anche il senatore RAMPONI (AN) dichiara preliminarmente che il suo Gruppo voterà a favore della bozza di parere sottoposta dal Presidente relatore, rilevando che, anche visto il testo proveniente dalla Camera dei deputati, egli non può che prendere atto della sostanziale trascuratezza con la quale vengono trattati i temi della sicurezza e della difesa. D’altro canto assai poco risulta mutato nella nuova versione rispetto al testo approvato dal Senato, e certo un aumento così infinitesimale del PIL non corrisponde nemmeno agli incrementi delle spese previste. Egli stigmatizza in particolare le disposizioni, introdotte nel corso dell’esame in Senato e confermate alla Camera dei deputati, riguardanti la questione degli alloggi e tiene a precisare che l’attuale formulazione rappresenta solo il trionfo di chi non ha a suo tempo rispettato la legge. Lascia quindi alla maggioranza la responsabilità di aver perseguito e affermato questa posizione, che egli ritiene del tutto immorale. Quanto al leggero incremento destinato alle assegnazioni per personale e mezzi destinati alla sicurezza, rileva che per la seconda volta l’Esecutivo in carica presenta misure che sostanzialmente bistrattano le Forze dell’ordine, anche sotto il profilo remunerativo. Le stesse correzioni introdotte dalla Camera dei deputati, per la verità di minimo importo, danno quasi l’impressione che il Ministro dell’interno non sia a conoscenza delle esigenze del personale al quale pure è affidata la tutela dell’ordine pubblico del Paese. Quanto alla questione dell’uranio impoverito, fa osservare che il problema non è tanto quello del riconoscimento dell’esistenza di un rapporto tra causa ed effetto, bensì la determinazione di quale sia la causa che può determinare quello specifico effetto. Trova perciò corretto quanto in proposito affermato nella bozza di rapporto presentata dal Presidente relatore.

 

Concorda il senatore GUZZANTI (FI), il quale pure anticipa il pieno appoggio del suo Gruppo alla bozza di rapporto proposta. Egli segnala in particolare all’attenzione della Commissione l’importanza di tener conto di un dato politico fondamentale, rappresentato dal parere espresso dal Procuratore generale della Corte dei Conti, nettamente negativo sulla manovra di bilancio. È un fatto che le condizioni di vita dei militari sono al disotto dei livelli minimi pensabili e non trovano riscontro in alcun paese. Egli reputa altresì indegna la circostanza che risorse destinate al personale militare vengano usate invece per conferire prebende e consulenze, anziché per retribuire onesti servitori dello Stato. Quanto alle questioni dell’uranio impoverito, egli concorda con quanto affermato dal senatore Ramponi, ribadendo che i militari che contraggono patologie vanno indennizzati, se non si vuole ridurre la questione a mera propaganda ideologica.

 

La senatrice PISA (SDSE) esprime apprezzamento per alcuni miglioramenti introdotti nel corso dell’esame da parte dell’altro ramo del Parlamento. Un particolare giudizio positivo formula con riferimento ai commi 458-460 dell’articolo 2, in materia di stanziamenti per asili nido, osservando che, nonostante l’esiguità di tali risorse, la disposizione rappresenta un’apertura nei confronti di un problema delicato ed importante mai trattato prima.

Dopo aver concordato con la senatrice Brisca Menapace a proposito delle questioni relative alle patologie da uranio impoverito, formula pieno consenso nei confronti della disposizione relativa agli alloggi di servizio, che rappresenta una importante acquisizione, molto attesa da un’ampia platea di destinatari. Complessivamente rileva tuttavia che la sua parte politica è fortemente critica nei confronti delle spese per armamenti, che configgono peraltro con l’impegno di segno contrario assunto precedentemente dalla maggioranza del Senato. Dissente infine dalla notazione contenuta nella bozza di rapporto proposta dal Presidente relatore relativa al rapporto funzione Difesa/PIL, che a suo avviso non tiene conto delle spese riguardanti lo svolgimento di missioni internazionali e di quelle destinate alle industrie degli armamenti, non inserite nella tabella di bilancio della Difesa e che, se aggiunte a quelle della Tabella 12 e 12-quater, evidenziano l’esistenza di un rapporto perfettamente in linea con quello degli altri paesi europei.

 

Il senatore ZANONE (PD-Ulivo) sottolinea che l’essere le risorse destinate alla Difesa al di sotto delle aspettative non costituisce una novità e che l’impostazione del bilancio del comparto riflette una linea di continuità che non può non tener conto delle disastrose situazioni nelle quali il settore è stato ridotto dall’Esecutivo precedentemente in carica. Al contrario, la manovra di bilancio in esame registra una correzione positiva rispetto al passato, testimoniata innanzitutto dal maggiore spazio delle risorse destinate ad investimenti. Quanto alla circostanza che i programmi di armamento finanziati, lungi dal mettere a disposizione delle Forze armate mezzi aggiuntivi, sarebbero destinati alla mera sostituzione di quelli obsoleti, egli sottolinea la necessità di tener conto altresì delle risorse all’uopo stanziate nella tabella di bilancio relativa al Ministero dello sviluppo economico. Ritiene conclusivamente che, tenuto conto dei limiti imposti dalla linea di contenimento della spesa pubblica, l’Esecutivo abbia posto in essere tutto quanto era nelle sue possibilità e per queste ragioni dissente dalla bozza di rapporto proposta dal Presidente relatore.

 

Il senatore RANIERI (PD-Ulivo) prende brevemente la parola a proposito della questione delle patologie derivanti da uranio impoverito, invocando la sua lunga esperienza sindacale e sottolineando che, se si fosse dovuta sempre dimostrare l’esistenza di un rapporto causa ed effetto, non si sarebbe mai riconosciuta alcuna malattia professionale.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, ha la parola il sottosegretario CASULA, il quale, dopo aver ringraziato la Commissione per il tempestivo ed approfondito esame, rileva che al testo originario sono stati introdotti nel corso dell’esame alla Camera molti positivi miglioramenti. Quanto alla questione delle patologie contratte dal personale militare in servizio, coglie l’occasione per precisare che occorre comunque procedere ad indennizzi nei confronti delle vittime e dei loro familiari, quale che ne sia la causa e che di queste situazioni lo Stato deve sempre e comunque farsi carico.

 

Il PRESIDENTE relatore, in considerazioni delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, riformula la propria bozza di rapporto (allegata al resoconto della seduta).

 

Dopo che la Commissione ha convenuto di rinunciare alla presentazione di emendamenti ed ordini del giorno, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, il rapporto contrario del Presidente relatore, posto ai voti, è approvato a maggioranza.

 

Il presidente DE GREGORIO dichiara pertanto concluso l’esame dei documenti di bilancio e toglie la seduta.

 

 

La seduta termina alle ore 11,50.

 

RAPPORTO PROPOSTO DAL RELATORE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (DISEGNI DI LEGGE NN. 1818-B E 1818-quater – Tabelle 12 e 12-quater)  E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

 

La Commissione Difesa,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa per l’anno 2008,

osserva che il rapporto funzione Difesa/PIL ancora non risulta in linea con gli altri paesi europei;

sottolinea che, nel corso dell’esame in prima lettura, la Commissione aveva fatto rilevare l’esiguità di alcuni stanziamenti, fondamentali per il funzionamento dello strumento difesa, che non hanno subito incrementi; ciò con specifico riferimento agli effetti che la scarsità di risorse destinate all’esercizio rischia di causare in termini addestrativi – e quindi di sicurezza – , nonché sulla stessa qualità della vita del personale che alloggia nelle infrastrutture militare;

nota che la ripartizione delle spese tra personale, esercizio ed investimento resta ancora lontana dall’obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse;

con specifico riferimento alle spese di investimento, sottolinea che i programmi di armamento finanziati, lungi dal mettere a disposizione delle Forze Armate mezzi aggiuntivi, sono destinati alla mera parziale sostituzione di quelli obsoleti;

rileva che la modestia del finanziamento destinato allo sviluppo professionale delle  Forze armate, di cui all’articolo 2 comma 71, rischia di alimentare il precariato militare, a fronte di politiche di stabilizzazione di carattere generale che vengono invece perseguite dal Governo, in quanto la scarsità di risorse potrebbe provocareil congedo di numerosi volontari in ferma breve con diversi anni di servizio;

stigmatizza il permanere del vincolo previsto per le risorse aggiuntive da destinare al personale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia circa l’impiego in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario: si utilizzano infatti risorse da distribuire al personale per far fronte ad esigenze proprie dell’Amministrazione da soddisfare all’interno dei bilanci delle stesse;

conferma l’esiguità degli stanziamenti previsti per il personale che abbia contratto malattie tumorali conseguenti all’esposizione ad uranio impoverito, di cui all’articolo 2, commi 78-81;

rileva altresì l’inapplicabilità della norma volta al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi per quanti abbiano contratto patologie connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito, in assenza di riconoscimento scientifico circa il nesso eziologico tra causa ed effetto;

nota l’assenza di norme relative al personale militare colpito da patologie derivanti da esposizione all’amianto;

valuta negativamente l’obbligatorietà del transito verso le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare previa selezione di queste ultime di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazioni di esubero, che non tiene conto né delle legittime aspettative dei singoli, né delle caratteristiche del rapporto instauratosi all’atto del reclutamento (art. 3, comma 126);

conferma l’insufficienza delle norme di copertura finanziaria riguardanti i rinnovi contrattuali, di cui all’articolo 3, commi 131-134;

ribadisce che il mancato consolidamento di uno status specifico del personale della Difesa per l’opera che svolge fuori e dentro i confini nazionali – peraltro nonostante il Governo avesse accettato come raccomandazione, nel corso del dibattito in Aula in prima lettura, l’ordine del giorno G95.100 – impedisce la giusta valorizzazione di un comparto caratterizzato dai particolari doveri e dalle note limitazioni costituzionali all’esercizio di diritti spettanti ad altri lavoratori.

Tanto premesso, la Commissione formula, per quanto di competenza, rapporto contrario. 

 

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA (DISEGNI DI LEGGE NN. 1818-B E 1818-quater – Tabelle 12 e 12-quater) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

 

La Commissione Difesa,

esaminato lo stato di previsione del Ministero della difesa per l’anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

preso atto dei contenuti della Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa per l’anno 2008,

osserva che il rapporto funzione Difesa/PIL ancora non risulta in linea con gli altri paesi europei;

sottolinea che, nel corso dell’esame in prima lettura, la Commissione aveva fatto rilevare l’esiguità di alcuni stanziamenti, fondamentali per il funzionamento dello strumento difesa, che non hanno subito incrementi; ciò con specifico riferimento agli effetti che la scarsità di risorse destinate all’esercizio rischia di causare in termini addestrativi – e quindi di sicurezza – , nonché sulla stessa qualità della vita del personale che alloggia nelle infrastrutture militare;

nota che la ripartizione delle spese tra personale, esercizio ed investimento resta ancora lontana dall’obiettivo di una equilibrata distribuzione delle risorse;

con specifico riferimento alle spese di investimento, sottolinea che i programmi di armamento finanziati, lungi dal mettere a disposizione delle Forze Armate mezzi aggiuntivi, sono destinati alla mera parziale sostituzione di quelli obsoleti;

rileva che la modestia del finanziamento destinato allo sviluppo professionale delle Forze armate, di cui all’articolo 2 comma 71, rischia di alimentare il precariato militare, a fronte di politiche di stabilizzazione di carattere generale che vengono invece perseguite dal Governo, in quanto la scarsità di risorse potrebbe provocare il congedo di numerosi volontari in ferma breve con diversi anni di servizio;

stigmatizza il permanere del vincolo previsto per le risorse aggiuntive da destinare alpersonale delle Forze Armate e dei corpi di Polizia circa l’impiego in materia di buoni pasto e per l’adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario: si utilizzano infatti risorse da distribuire al personale per far fronte ad esigenze proprie dell’Amministrazione da soddisfare all’interno dei bilanci delle stesse;

conferma l’esiguità degli stanziamenti previsti per il personale che abbia contratto malattie tumorali conseguenti all’esposizione ad uranio impoverito, di cui all’articolo 2, commi 78-81;

rileva altresì l’inadeguatezza della norma volta al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi per quanti abbiano contratto patologie connesse all’esposizione e all’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito;

nota l’assenza di norme relative al personale militare colpito da patologie derivanti da esposizione all’amianto;

valuta negativamente l’obbligatorietà del transito verso le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare previa selezione di queste ultime di contingenti di marescialli dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica che si trovino in situazioni di esubero, che non tiene conto né delle legittime aspettative dei singoli, né delle caratteristiche del rapporto instauratosi all’atto del reclutamento (art. 3, comma 126);

conferma l’insufficienza delle norme di copertura finanziaria riguardanti i rinnovi contrattuali, di cui all’articolo 3, commi 131-134;

ribadisce che il mancato consolidamento di uno status specifico del personale della Difesa per l’opera che svolge fuori e dentro i confini nazionali – peraltro nonostante il Governo avesse accettato come raccomandazione, nel corso del dibattito in Aula in prima lettura, l’ordine del giorno G95.100 – impedisce la giusta valorizzazione di un comparto caratterizzato dai particolari doveri e dalle note limitazioni costituzionali all’esercizio di diritti spettanti ad altri lavoratori.

Tanto premesso, la Commissione formula, per quanto di competenza, rapporto contrario.


FINANZE E TESORO(6a)

lunedì 17 dicembre 2007

146a Seduta

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 1 e 1-quater) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tabb. 2 e 2-quater) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto e rinvio)

 

 Il senatore BARBOLINI (PD-Ulivo), relatore, riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 1817-B (limitatamente alle parti di competenza) e n. 1818-B e 1818-quater (Tabelle 1 e 1-quater), ribadendo innanzitutto l’apprezzamento per l’impianto equilibrato della manovra complessiva del Governo, che contempera il rigore finanziario, il sostegno allo sviluppo e l’equità sociale.

Svolge quindi un’articolata analisi sull’entità complessiva della manovra netta, soffermandosi sui valori stimati dopo l’esame della Camera dei deputati. Commenta infatti positivamente il perseguimento della riduzione dell’indebitamento netto, che il Governo prevede di attuare nel triennio di riferimento. Egli sottolinea, peraltro, che nei primi due esercizi finanziari del triennio 2008-2010 l’aumento netto delle entrate risulta minore del miglioramento complessivo del saldo, scongiurando quindi l’eventualità di destinare gli aumenti delle entrate alla copertura di maggiori spese.

Nell’ambito dell’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, evidenzia il valore dell’azione amministrativa della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle Entrate e della società Equitalia S.p.A., commentando peraltro positivamente i risultati delle lotte all’evasione illustrati dalla stessa Guardia di finanza, i quali dimostrano un recupero di gettito, correlato all’emersione di maggiore imponibile, pari a 23 miliardi di euro. Il rilievo di tali risultati, ad avviso del relatore, dà conto dell’impegno profuso dal Corpo ma anche della validità dell’indirizzo di politica legislativa adottato dal Governo. Rammenta inoltre che la Commissione ha opportunamente posto l’accento in più occasioni sull’esigenza di un incremento delle dotazioni finanziarie in favore della Guardia di finanza, al fine di superare le difficoltà operative che potrebbero ostacolare il raggiungimento di analoghi risultati per il prossimo anno. Al riguardo, il disegno di legge finanziaria per il 2008 muove un deciso passo in avanti verso una stabilizzazione degli incrementi, auspicando, del resto, il reperimento di ulteriori risorse per l’assunzione di personale.

Il relatore osserva poi che per le Agenzie delle Entrate e delle Dogane le modificazioni apportate dalla Camera confermano una specifica attenzione alla necessità di accrescerne gli organici, con l’utilizzazione, in via prioritaria, delle graduatorie dei concorsi già espletati.

Svolgendo alcune considerazioni di merito, si sofferma quindi sulla destinazione di eventuali maggiori entrate, giudicando positivamente la prospettiva di un loro impiego per la riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, mediante l’incremento della detrazione di imposta sui redditi da essi percepiti. Precisa dunque che le maggiori entrate di carattere permanente sono a tal fine iscritte in un apposito Fondo istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze.

Ribadendo il proprio giudizio positivo sulla misura che prevede una detrazione dall’ICI sull’abitazione principale, dà compiutamente conto della previsione introdotta presso l’altro ramo del Parlamento, che estende l’applicabilità di tale beneficio anche al coniuge separato o divorziato. È stata inoltre introdotta un’ulteriore detrazione per i nuclei familiari con quattro figli, pur se non è stata apportata alcuna modificazione al limite di reddito per i soggetti fiscalmente a carico; reputa poi condivisibile la mancata previsione di una misura di favore per le società sportive professionistiche, valutando positivamente, in tema di fiscalità d’impresa, il regime degli ammortamenti, modificato dalla Camera dei deputati, al fine di introdurre un’opportuna attenuazione dell’impianto originariamente previsto dal Governo.

Dopo aver fatto brevemente cenno alle modifiche in materia di contribuenti minimi e marginali, il relatore si sofferma sulla disposizione che impone al contribuente, in caso di rateazione del pagamento delle somme dovute all’erario, la prestazione di un’idonea garanzia: in proposito ritiene che si tratti di una misura che tiene opportunamente conto delle condizioni finanziarie dei singoli contribuenti.

Fa presente poi che sono state confermate alcune importanti misure fiscali, sulle quali la Commissione finanze e tesoro aveva espresso la sua condivisione, rimarcandone l’estremo rilievo: le detrazioni di imposta per il pagamento delle rette per la frequenza degli asili nido e degli interessi passivi sui mutui, la franchigia per i redditi di lavoro dipendente prestati all’estero in zone di frontiera, il limite minimo per il rimborso o il versamento delle imposte di importo inferiore a 12 euro, il credito di imposta per le spese sostenute dai rivenditori di generi di monopolio per l’acquisto di impianti e attrezzature di sicurezza e infine le agevolazioni fiscali sul gasolio e sul GPL per il riscaldamento nelle zone montane.

Successivamente richiama la previsione di un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano investimenti nelle aree svantaggiate, evidenziando la sostanziale inefficacia di tale misura in relazione al periodo di imposta 2006, per effetto del ritardo nel rilascio della prescritta autorizzazione da parte dell’Unione europea. Posto che il disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede la concessione di un ulteriore credito di imposta per le nuove assunzioni effettuate nell’anno 2008, e non risulta che sia stata già presentata la prescritta richiesta di autorizzazione alla Commissione europea, segnala il rischio di un nuovo stallo che vanificherebbe le agevolazioni previste.

Focalizzando l’attenzione sulle misure di potenziamento dell’attività dell’Amministrazione finanziaria, ribadisce la propria positiva valutazione sulle stesse, già espressa in occasione della prima lettura dei documenti di bilancio, osservando al riguardo che le modificazioni apportate hanno migliorato la normativa proposta senza stravolgerne l’impianto di fondo. Reputa in particolare di indubbio rilievo la soluzione alla questione dell’assunzione dei candidati idonei nei concorsi già espletati dall’Agenzia delle Entrate, ricordando l’ampio consenso che si era registrato in Commissione su tale esigenza.

Nell’analizzare la disciplina concernente la gestione del credito per le spese di giustizia e le pene pecuniarie, auspica che l’attuazione di essa possa consentire un recupero di risorse da destinare al miglioramento della funzionalità dell’Amministrazione giudiziaria.

Passando alle misure sul 5 per mille IRPEF, commenta positivamente l’incremento della relativa autorizzazione di spesa nonché la decisione di destinare risorse aggiuntive al Ministero della solidarietà sociale per la tempestiva erogazione degli importi relativi agli esercizi 2006 e 2007.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni di competenza della Commissione finanze e tesoro, il relatore rinvia, per una più compiuta disamina, al testo scritto della propria relazione, che deposita agli atti, ricordando in particolare le esenzioni di imposta per i finanziamenti erogati dalla Cassa depositi e prestiti e passando in rassegna i singoli profili normativi della riforma della disciplina dell’IRES, quali la deducibilità degli interessi passivi, il riporto delle perdite, le deduzioni extracontabili e lo svincolo delle riserve in sospensione di imposta nonché la quota di esenzione delle plusvalenze: in proposito giudica positivamente la disciplina all’esame, improntata a un condivisibile criterio di gradualità nell’introduzione delle nuove norme, sulla scorta anche delle indicazioni offerte dalla Commissione ministeriale presieduta dal professor Biasco. Segnala inoltre la disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione aziendale, delle deduzioni extracontabili e del disallineamento, la riforma della normativa sull’IRAP, le disposizioni sulla determinazione del reddito ai fini fiscali da parte dei soggetti tenuti all’adozione dei principi contabili internazionali, il credito di imposta per le aggregazioni professionali, le agevolazioni IVA, le disposizioni antielusive basate sul sistema della cosiddetta white list e infine le norme sanzionatorie per i soggetti incaricati del controllo contabile.

Da ultimo, preannuncia una proposta di rapporto favorevole, che potrebbe contenere alcune osservazioni in merito all’incremento delle dotazioni finanziarie della Guardia di finanza e all’esigenza di assicurare l’effettiva fruizione del credito di imposta per investimenti nelle aree svantaggiate.

 

In sostituzione del senatore Paolo Rossi, il senatore BARBOLINI (PD-Ulivo) riferisce alla Commissione sui disegni di legge n. 1817-B (limitatamente alle parti di competenza) e n. 1818-B e 1818-quater (Tabelle 2 e 2-quater), rinviando al testo scritto della propria relazione e segnalando, per quanto di competenza, le disposizioni in materia di confidi, la tematica del recupero dei centri storici, le norme volte a limitare i rischi derivanti dagli strumenti finanziari derivati sottoscritti dagli enti locali, le misure in materia di mutui immobiliari e infine la soppressione – che reputa condivisibile – del differimento al 1° gennaio 2010 dell’entrata in vigore delle norme che prevedono la riorganizzazione della struttura centrale e periferica del Ministero dell’economia e delle finanze.

Conclude la propria illustrazione anticipando la presentazione di una proposta di rapporto favorevole.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che nella seduta convocata per le ore 10 di domani, martedì 18 dicembre, avrà inizio e si concluderà la discussione generale, mentre le votazioni sui rapporti dovrebbero aver luogo, in via indicativa, a partire dalle ore 12,30.

Rivolge quindi un vivo apprezzamento al sottosegretario Grandi per l’impegno profuso nel seguire l’esame parlamentare dei documenti di bilancio, rispettando il ruolo dei Gruppi di maggioranza e di opposizione e offrendo altresì un contributo fattivo nell’individuazione della soluzione più idonea ad alcune questioni di estremo rilievo, quali il 5 per mille e l’assunzione degli idonei alle Agenzie fiscali.

 

Riservandosi un più ampio intervento in discussione generale, il senatore BONADONNA (RC-SE) si associa al giudizio positivo sull’operato del sottosegretario Grandi, ispirato al criterio di correttezza che dovrebbe sempre regolare i rapporti tra Parlamento e Governo, e impegnato in un difficile compito di mediazione tra maggioranza e opposizione nella ricerca di soluzioni condivise ai vari problemi evidenziati.

 

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 20.


FINANZE E TESORO(6a)

Martedì 18 dicembre 2007

147a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BONADONNA

 

indi del Presidente

BENVENUTO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 1 e 1-quater) Stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tabb. 2 e 2-quater) Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame congiunto, con esiti distinti. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 1 e 1-quater, per quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-quater, per quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria)

 

Si riprende l’esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

 Dopo aver rammentato che nella seduta precedente ha avuto luogo lo svolgimento delle relazioni introduttive, il presidente BONADONNA dichiara aperta la discussione generale.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) argomenta le proprie preoccupazioni per l’eccessiva dilatazione dei contenuti del disegno di legge finanziaria per il 2008, a seguito dell’approvazione degli emendamenti interamente sostitutivi approvati dalla Camera dei deputati, disattendendo l’orientamento del Governo di presentare al Parlamento un testo dai contenuti limitati.

Pur ritenendo apprezzabile il tentativo di approfondimento compiuto dal relatore Barbolini, ritiene parziale l’analisi effettuata, posto che essa ha omesso di evidenziare tralasciato i profili più problematici della manovra, segnalati anche da taluni esponenti politici della maggioranza.

L’andamento del debito pubblico, a partire dal settembre del 2006, presenta una curva in netta crescita, contrariamente ai programmi del Governo e della maggioranza. Dopo aver lamentato la mancata destinazione delle maggiori entrate registrate nel 2007 alla riduzione del deficit, l’oratore svolge quindi alcune considerazioni critiche sull’impianto di fondo della manovra, la quale si troverà ad affrontare, nei prossimi esercizi finanziari, un sicuro rallentamento della crescita economica a livello globale. Egli avrebbe infatti preferito un’impostazione diretta a intervenire sulla finanza pubblica anche tenendo conto del quadro macroeconomico di riferimento, attraverso una più incisiva riduzione delle spese correnti e una contestuale rimodulazione delle spese in conto capitale. All’inverso la manovra del Governo, che appare sbilanciata sul lato delle spese, prospetta una crescita incontrollabile degli oneri di parte corrente e un’indebita riduzione di quelli in conto capitale: tale metodologia dà luogo pertanto a una dispersione di risorse pubbliche, come segnalato da recenti studi economici.

Le modalità con le quali si sta svolgendo l’esame dei documenti di bilancio contraddice inoltre le affermazioni del Ministro dell’economia e delle finanze, secondo le quali nell’azione del Governo avrebbe trovato collocazione prioritaria l’esigenza di coniugare la crescita economica con l’equità sociale: all’inverso le modifiche ulteriormente peggiorative apportate dalla Camera, con il già richiamato ampliamento dei contenuti del disegno di legge finanziaria, sono da correlare, ad avviso dell’oratore, all’influenza decisiva esercitata sulla maggioranza da gruppi di pressione, per tenere conto di esigenze microsettoriali e localistiche.

Dopo aver commentato negativamente le varie disposizioni introdotte nell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, che prevedono nuove imposte e prelievi per una asserita finalità di tutela dell’ambiente, l’oratore puntualizza che il meccanismo di copertura delle maggiori spese previste dopo tale esame abbia carattere sommario, posto che rinvia a una serie di risparmi di spesa di natura incerta ed eventuale. Dopo aver rilevato che il positivo andamento delle entrate tributarie è solo in minima parte riconducibile ai risultati dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, ma dipende invece da altri e più complessi fattori, primo fra tutti il favorevole ciclo economico, lamenta la mancanza di una chiara visione strategica nell’ambito delle politiche di sostegno dei redditi familiari: in proposito giudica insufficienti le misure sui mutui immobiliari e sulle famiglie numerose, evidenziando l’indifferibilità di uno specifico intervento a sostegno della natalità, sul modello del quoziente familiare dell’ordinamento francese.

Dopo aver sottolineato l’inadeguatezza delle risorse stanziate per il settore dei trasporti, della ricerca e delle sicurezza, si sofferma sui dati concernenti il gettito delle entrate tributarie del mese di novembre fatti pervenire dal Governo, rilevando al riguardo la corposa crescita dell’IRES, riconducibile all’incremento della pressione fiscale piuttosto che all’emersione di maggiore imponibile. Dopo aver lamentato anche l’incremento generalizzato delle addizionali locali all’IRPEF, si sofferma criticamente sull’utilizzazione delle maggiori entrate tributarie, in relazione alle quali osserva che, per assecondare gli interessi di alcune componenti minoritarie della maggioranza, si è dato luogo a una dispersione di risorse per finanziare una serie di interventi settoriali, compromettendo in tal modo il percorso di risanamento dei conti pubblici, a danno anche dello sviluppo economico del Paese.

 

Il senatore PEGORER (PD-Ulivo) riepiloga l’entità complessiva della manovra dopo l’esame della Camera dei deputati, segnalando positivamente l’effetto di riduzione dell’indebitamento netto.

Ribadisce quindi un giudizio positivo sul suo complessivo impianto, che coniuga il rigore nei conti pubblici con il sostegno allo sviluppo e l’equità, con un condivisibile recupero di risorse pubbliche per l’attuazione di tali indirizzi. Valuta poi con favore la decisa azione del Governo nel campo del contrasto all’evasione fiscale, con un recupero di gettito pari a 23 miliardi di euro, secondo quanto illustrato recentemente dalla Guardia di finanza.

Nel merito del disegno di legge finanziaria per il 2008, manifesta la propria condivisione per talune importanti misure: in primo luogo, la scelta di sancire con una norma di rango legislativo la destinazione delle eventuali maggiori entrate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, indi il potenziamento della Guardia di finanza e delle Agenzie fiscali nel campo della lotta all’evasione; viene in rilievo, inoltre, l’introduzione, in tema di fiscalità d’impresa, di un regime forfetario per i contribuenti minimi e marginali, segno dell’attenzione prestata dall’Esecutivo alle piccole e medie imprese, che rappresentano un importante fattore del sistema produttivo del Paese e, infine, l’incremento della dotazione finanziaria per il 5 per mille dell’IRPEF, pur ravvisando al riguardo anche l’esigenza di una maggiore semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi.

Da ultimo, preannuncia il proprio sostegno alle proposte di rapporto che verranno presentate dai relatori.

 

Il presidente BONADONNA osserva che la manovra complessiva del Governo muove un primo importante passo, anche se parziale, in direzione di una più equa redistribuzione delle risorse, come dimostrato anche dalla destinazione delle eventuali maggiori entrate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti.

In relazione al denunciato incremento dell’entità complessiva della manovra rispetto alla proposta originaria del Governo, osserva, da un lato, che tale decisione parlamentare non ne stravolge assolutamente l’impianto di fondo e dall’altro che, per impostare correttamente il problema della migliore allocazione delle risorse pubbliche, occorre fare riferimento non a una generalizzata riduzione della spesa pubblica, come invocato dall’opposizione, ma semmai all’analisi degli effetti sociali di tali spese per una loro compiuta valutazione. Ritiene poi contraddittorio sollecitare da una parte un atteggiamento di rigore nelle scelte finanziarie e lamentare dall’altra la carenza di risorse adeguate per la sicurezza e l’assistenza sociale. In termini più generali, respinge poi una concezione secondo la quale lo Stato dovrebbe rifuggire da qualsivoglia intervento nell’economia e nella società.

L’oratore sottolinea poi che il disegno di legge finanziaria per il 2008 attua già un complessivo disegno di razionalizzazione della spesa pubblica, osservando inoltre che l’incremento del volume complessivo della manovra persegue anche il sostegno allo sviluppo e alla competitività delle imprese. Ritiene pertanto infondate le osservazioni critiche su tale specifico fronte, posto che alle misure previste per il 2008 – la riduzione dell’aliquota IRES su tutto – occorre affiancare anche gli interventi di riduzione del costo del lavoro e del cosiddetto cuneo fiscale.

Un importante profilo critico, che non risulta ancora affrontato, concerne, invece ad avviso dell’oratore, il contrasto al lavoro precario, anche se vi sono già significative dimostrazioni della sensibilità sociale del legislatore, come ad esempio le misure per i trattamenti pensionistici minimi, contenute nel disegno di legge n. 1903, collegato alla manovra finanziaria. Dopo aver ravvisato in via generale l’esigenza di proseguire nell’attuazione dell’indirizzo di cui all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge n. 1817-B, l’oratore rileva, sotto altro profilo, che sono stati compiuti importanti sforzi per razionalizzare l’organizzazione della pubblica amministrazione, con la stabilizzazione dei rapporti con i lavoratori a termine. In proposito ritiene strumentali e infondati i rilievi critici mossi, atteso l’indubbio valore dell’apporto dato da tali soggetti, ivi compresi i lavoratori socialmente utili, in favore degli enti locali nella prestazione dei servizi pubblici. L’esigenza di un’occupazione stabile per i lavoratori, da perseguire comunque nel rispetto dei principi di selezione pubblica, si pone anche con riguardo a taluni profili di impiego nelle pubbliche amministrazioni, in particolare per quel che concerne gli incarichi di natura dirigenziale. In tale ambito, evidenzia quindi che la soluzione al problema dei candidati idonei nei concorsi per l’assunzione alle Agenzie delle Entrate e delle Dogane risponde a un principio di correttezza e lealtà dell’azione amministrativa, anche se non disconosce che le modifiche apportate dalla Camera hanno attenuato la portata del testo originariamente licenziato dal Senato. Per ragioni di parità di trattamento, rileva tuttavia l’esigenza che il requisito di punteggio previsto per l’assunzione dei candidati all’Agenzia delle Dogane non venga considerato insuperabile, in presenza di ulteriori vacanze di posti, atteso che in talune regioni si è proceduto all’assunzione di vincitori con punteggi più bassi di quello previsto.

In conclusione, prospetta al Governo l’esigenza di avviare quanto prima una riflessione sulle strategie di rilancio delle politiche sociali, in relazione alla tutela dei redditi di lavoro dipendente e all’adeguamento dei salari.

Preso atto che non vi sono ulteriori richieste di intervento, dichiara infine  conclusa la discussione generale e dà la parola al rappresentante del Governo per la replica, riservandosi i RELATORI di replicare in fase di illustrazione del parere.

 

Il sottosegretario GRANDI consegna alla Commissione una documentazione sull’andamento delle entrate per il periodo gennaio-novembre 2007, come richiesto dal senatore Eufemi.

Circa le critiche espresse sulla manovra di bilancio, sottolinea il rilievo delle misure contenute nel disegno di legge finanziaria per il 2008, in particolare quelle a favore delle famiglie numerose. Pur non disconoscendo la parzialità di tali soluzioni, evidenzia come anche i Gruppi dell’opposizione dovrebbero riconoscerne il valore, posto che il Parlamento è pervenuto alla loro elaborazione anche grazie all’apporto della minoranza.

Ulteriori esempi di tale condivisibile metodo sono, da un lato,  la riduzione del prelievo sul trattamento di fine rapporto (emergendo al riguardo l’opportunità di rimeditare la tipologia di tassazione da adottare) e, dall’altro, la stabilizzazione della misura del 5 per mille dell’IRPEF e l’assunzione dei candidati idonei da parte delle Agenzie fiscali.

Osservato che la manovra comporta una consistente redistribuzione di risorse (auspicando per il futuro l’adozione di una linea di intervento più mirato e concentrato), l’oratore sottolinea l’impegno del Governo nell’azione di sostegno alle aree del Mezzogiorno e ai redditi di lavoro dipendente.

In riferimento al gettito delle entrate tributarie del mese di novembre, oggetto dell’intervento del senatore Eufemi, precisa che i dati presentati dal Governo attengono unicamente al versamento delle imposte effettuato con l’invio telematico del modello F24: ciò significa che le variazioni in termini percentuali non indicano l’aumento effettivo del gettito ma si riferiscono soltanto alla misura del ricorso a tale metodo di versamento delle imposte. Raccomanda quindi particolare cautela nell’interpretazione dei dati concernenti il gettito dell’ICI.

 

Interviene brevemente il senatore EUFEMI (UDC) per ribadire l’esigenza di acquisire dati definitivi e completi sulle entrate tributarie.

 

Il sottosegretario GRANDI assicura l’impegno del Governo in tal senso.

 

Come concordato in precedenza e con il consenso della Commissione, il presidente BONADONNA dispone quindi una breve sospensione della seduta, per consentire ai relatori di formalizzare la proposta di parere.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,15,  riprende alle ore 12,30.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà all’illustrazione della proposta di rapporto del relatore Barbolini sui disegni di legge 1817-B (limitatamente alle parti di competenza) e 1818-B e 1818-quater (Tabelle 1 e 1-quater).

 

Il senatore BARBOLINI (PD-Ulivo), relatore per la Tabella 1 e per le parti di competenza della legge finanziaria, illustra una proposta di rapporto favorevole con osservazioni, il cui testo è pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Interviene per dichiarazione di voto il senatore VENTUCCI (FI), il quale ribadisce la valutazione negativa a nome del Gruppo di Forza Italia sulla manovra complessiva per il 2008, osservando criticamente che le spese previste dal disegno di legge finanziaria, dopo l’esame della Camera dei deputati, sono aumentate di circa 6 miliardi di euro, con misure di copertura piuttosto incerte. Dopo aver dichiarato il proprio scetticismo sulla volontà della maggioranza di non introdurre nuove imposte per i prossimi esercizi finanziari, fa presente che i risultati ottenuti sul fronte della lotta all’evasione traggono origine, come ultimo riconosciuto anche da uno studio della Cisl, già dalla legge finanziaria per il 2006, approvata quindi nell’ultimo anno della scorsa legislatura. Auspica pertanto un leale riconoscimento di tale circostanza da parte della maggioranza e, soprattutto, che le risorse del maggior gettito introitato non vadano disperse, ma destinate tutte a riduzione dell’enorme debito pubblico.

 

Il senatore BALBONI (AN), a nome dei senatori di Alleanza Nazionale, preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal senatore Barbolini, ribadendo una valutazione politica negativa sul complesso della manovra di bilancio, così come risultante dopo l’esame da parte della Camera dei deputati.

 

Il senatore EUFEMI (UDC), dopo aver ribadito le osservazioni critiche espresse in sede di discussione generale sul complesso della manovra, preannuncia un voto contrario sulla proposta di parere favorevole, che non tiene conto in alcun modo della inadeguatezza delle misure recate dalla legge finanziaria in relazione alle previsioni pessimistiche sull’andamento del ciclo economico internazionale. Si è di fronte quindi ad una manovra che non riesce a coprire le maggiori spese previste per circa 6 miliardi di euro e non dà in alcun modo risposta alle incognite dei prossimi mesi.

Tutti gli indicatori economici infatti – bassa crescita economica, inflazione intorno al 3,5 per cento, crescita del prezzo del petrolio, contrazione dei consumi e crescita dell’indebitamento delle famiglie – avrebbero dovuto consigliare ben altra prudenza e soprattutto indirizzare le scarse risorse a sostegno dei consumi delle famiglie e della competitività delle aziende. I dati forniti dal Sottosegretario sull’andamento delle entrate confermano l’abnorme crescita del prelievo, soprattutto se si considerano le imposte locali e le addizionali, mentre rimane assente completamente una politica di sostegno al reddito familiare. Nel commentare criticamente alcune disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria la cui efficacia, del tutto impropriamente rispetto alla natura di tale norma, viene riferita all’esercizio 2007, conclude il proprio intervento ribadendo la preoccupazione per la inadeguatezza della manovra di bilancio.

 

Verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, viene posta ai voti e approvata la proposta di rapporto favorevole con osservazioni presentata dal relatore Barbolini.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che si procederà all’illustrazione della proposta di rapporto del relatore Paolo Rossi sui disegni di legge 1817-B (limitatamente alle parti di competenza) e 1818-B e 1818-quater (Tabelle 2 e 2-quater).

 

Il senatore Paolo ROSSI (PD-Ulivo) formula una proposta di rapporto favorevole.

 

Il presidente BENVENUTO, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone ai voti la proposta di rapporto favorevole testé formulata, che viene approvata.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ANNO FINANZIARIO 2008 (1818-B e 1818-QUATER - TABELLE 1 e 1-QUATER), LIMITATAMENTE ALLE PARTI DI COMPETENZA, E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE  N. 1817-B

 

La Commissione Finanze e tesoro, esaminato lo stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario 2008 nonché il disegno di legge finanziaria, limitatamente alle parti di competenza, esprime parere favorevole, osservando che il disegno di legge finanziaria contempera in maniera equilibrata gli obiettivi di rigore finanziario, sostegno allo sviluppo ed equità fiscale. In particolare esprime piena condivisione per la disposizione recata dall’articolo 1, comma 4, come modificato dalla Camera dei deputati, auspicando peraltro che sull’attuazione delle misure di riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente e assimilati (pensioni) ci sia un’azione di controllo e monitoraggio tale da rendere tale disposizione effettivamente efficace per l’anno d’imposta 2008, prevedendo altresì, ove possibile e nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, un anticipo della revisione delle aliquote già nei primi mesi del 2008.

Per quanto riguarda la lotta all’evasione e all’elusione fiscale, visti i brillanti risultati in termini di maggior gettito ottenuti nel 2007 e valutate positivamente le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria in riferimento alle spese di funzionamento della Guardia di finanza e all’assunzione di personale specializzato presso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Dogane, sollecita la previsione di ulteriori risorse finanziarie a favore della Guardia di finanza per assunzioni di personale, ovvero per consentire l’applicazione delle disposizioni in materia di premio incentivante agli appartenenti al Corpo, prevedendo altresì l’esclusione degli stanziamenti assegnati alla Guardia di finanza dalle misure di riduzione orizzontale previste per il 2008 e il 2009.

In tema di reddito d’impresa, la Commissione valuta con favore l’introduzione del regime fiscale sostitutivo sui contribuenti minimi e marginali, sollecitando peraltro un’azione costante di monitoraggio dell’attuazione di tali norme, anche in relazione al carattere opzionale del regime introdotto.

In relazione alle disposizioni concernenti la scelta dei contribuenti di destinare il 5 per mille dell’imposta dovuta, la Commissione valuta positivamente l’incremento della dotazione finanziaria, ma sollecita un’introduzione a regime di tale facoltà, ampliandone anche l’efficacia in termini di risorse finanziarie e migliorandone la gestione. In particolare, la Commissione auspica una drastica semplificazione delle procedure di erogazione dei contributi ai soggetti e agli enti aventi diritto, prevedendo, eventualmente, che tale compito sia assegnato direttamente all’Agenzia delle Entrate.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Martedì 18 dicembre 2007

144a Seduta

Presidenza della Presidente

Vittoria FRANCO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B, 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 2 e 2-quater) Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

- (Tabb. 7 e 7-quater) Stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 2008.

- (Tabb. 14 e 14-quater) Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2008.

- (Tabb. 17 e 17-quater) Stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno finanziario 2008.

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5ª Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole sulle Tabelle 2 e 2-quater limitatamente alle parti di competenza. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 7 e 7-quater. Rapporto favorevole sulle Tabelle 14 e 14-quater. Rapporto favorevole sulle Tabelle 17 e 17-quater)

 

La PRESIDENTE dichiara aperto l'esame dei documenti di bilancio per il 2008, come modificati dalla Camera dei deputati, ricordando che esso è limitato alle sole parti modificate dall'altro ramo del Parlamento.

 

La relatrice SOLIANI (PD-Ulivo) si sofferma anzitutto sulle modifiche al disegno di legge finanziaria in materia di beni culturali, illustrando in primo luogo i nuovi commi da 313 a 319 dell'articolo 1, che prevedono un Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali. Si dispone infatti che il Ministro dell'economia, di concerto con quello per i beni e le attività culturali, individui ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici, al fine di promuovere programmi unitari di valorizzazione di tali beni. Il complesso dei singoli programmi costituisce il Piano per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali, che si propone lo scopo di attivare significativi processi di recupero e riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi territoriali, economici e sociali e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità urbana.

I successivi commi da 322 a 324, anch'essi aggiunti dalla Camera, autorizzano la stipula di mutui per il recupero dei centri storici, ponendo a carico del bilancio dello Stato il costo dei relativi interessi.

In materia di incentivazioni fiscali per il cinema, il comma 342, modificato dalla Camera, aumenta il contributo straordinario per l'adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche (già previsto in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010) a 2 milioni di euro per l'anno 2008, 8 milioni per l'anno 2009 e 10 milioni per l'anno 2010.

Con riferimento alla diffusione della cultura italiana all'estero, il comma 61 dell'articolo 2, introdotto dalla Camera, dispone uno stanziamento straordinario per l'allestimento di una mostra itinerante, nel quadro delle iniziative divulgative già facenti parte del calendario internazionale.

Il successivo comma 301 reca poi modifiche al testo unico sulla radiotelevisione nella prospettiva di promuovere le opere cinematografiche europee; la norma rinvia altresì ad un decreto dei Ministri delle comunicazioni e per i beni e le attività culturali la definizione dei criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana.

Proseguendo nell'illustrazione, ella si sofferma sul comma 388, introdotto dalla Camera, che prevede un piano triennale di manutenzione straordinaria dei parchi archeologici siciliani inseriti nella "Lista del patrimonio mondiale" dell'Unesco, con uno stanziamento pari a 1 milione di euro annui.

I successivi commi da 404 a 406, anch'essi aggiunti dalla Camera, istituiscono un Fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per interventi di demolizioni di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nei siti italiani riconosciuti dall'Unesco.

Quanto al comma 407, esso proroga alcune disposizioni relative al funzionamento della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus s.p.a. e in particolare la disciplina transitoria relativa alla quantificazione della quota utilizzabile per la contrazione di mutui e alle modalità di funzionamento della Società, nonché l'innalzamento dal 3 al 5 per cento della percentuale degli stanziamenti per infrastrutture da attribuire ad Arcus.

Il comma 408 ripristina invece i 10 milioni di euro per il 2008 destinati ad iniziative connesse alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, decurtati in sede di conversione del decreto-legge n. 159 del 2007.

Quanto ai commi 409 e 410, essi recano stanziamenti a favore del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere la lettura, organizzare manifestazioni per la diffusione del libro italiano e assicurare il coordinamento con altre istituzioni statali operanti in materia.

Ella rammenta poi che i commi da 481 a 487 dispongono una sperimentazione volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali.

Dopo aver accennato ai commi 513 e 591, la relatrice passa all'articolo 3, ricordando anzitutto il comma 24, che dispone l'abrogazione di una norma della legge finanziaria per il 2005 destinata a promuovere interventi locali di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, riattribuendo al bilancio dello Stato le risorse non impegnate.

La Camera dei deputati ha poi modificato il comma 107, laddove autorizza il Ministero, in deroga ai limiti vigenti sulle assunzioni, a bandire concorsi per alcune categorie di personale, includendo anche i calcografi.

Quanto alle norme in materia di università e ricerca, ella si sofferma anzitutto sul Fondo per la ricerca in materia di biotecnologie istituito dal comma 178 dell'articolo 2 presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Il successivo comma 192 precisa meglio la destinazione dello stanziamento in favore del Polo tecnologico di Erzelli, già disposto dal decreto-legge n. 159 di quest'anno.

Il comma 313 è stato poi modificato nel senso di chiarire che i progetti presentati da giovani ricercatori infraquarantenni cui è riservata una quota non inferiore al 10 per cento del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) devono riguardare la ricerca di base.

Analogamente, i commi da 318 a 320, introdotti dalla Camera, istituiscono, in via sperimentale per il solo anno 2008, un Fondo di promozione della ricerca di base, con una dotazione pari a 10 milioni di euro. Al riguardo, la relatrice precisa che le fondazioni bancarie che decidono di destinare parte delle proprie risorse alla ricerca di base possono chiedere contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate e per non oltre un triennio. È altresì previsto un decreto ministeriale per definire gli obiettivi per i quali possono essere disposti contributi, le modalità di presentazione delle richieste, i criteri di valutazione dei piani di ricerca, i principi per l'assegnazione dei fondi.

Il successivo comma 431, anch'esso aggiunto dalla Camera, riserva poi alle Scuole superiori a ordinamento speciale e alla Scuola IMT Alti Studi di Lucca una quota (pari a 11 milioni di euro annui per il triennio 2008-1010) del Fondo istituito dal comma 428 per incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università (FFO).

Ulteriori stanziamenti a valere sul FFO sono altresì destinati, dal comma 432, a titolo di contributo straordinario alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione.

Il comma 433 interviene invece sui requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, opportunamente consentendo l'ammissione anche ai laureati in medicina e chirurgia e agli studenti iscritti all'ultimo anno che devono sostenere solo la prova finale per il conseguimento della laurea.

Il comma 434 prevede inoltre la riduzione progressiva della durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari che precede il loro collocamento a riposo, attualmente fissata a tre anni, fino alla completa abolizione a partire dal 2010.

In ordine al comma 435, la relatrice registra con soddisfazione lo stanziamento di 10 milioni di euro annui a favore delle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale.

Quanto al comma 436, esso dispone una spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 in favore del Centro di ricerca CEINGE di Napoli.

In tema di pari opportunità, la relatrice rammenta poi che i commi da 481 a 487 dispongono una sperimentazione volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali e precisa che,  per il 2008, la sperimentazione riguarda, fra gli altri, il Ministero della pubblica istruzione e quello dell'università e della ricerca.

Il comma 513 reca norme agevolative per l'acquisto di computer da parte di titolari di assegno per la collaborazione ad attività di ricerca.

Il comma 591 estende invece alle scuole e alle istituzioni universitarie l'obbligo di utilizzare i servizi "voce tramite protocollo internet" (VOIP).

Con riguardo all'articolo 3, la relatrice segnala peraltro che una modifica introdotta dalla Camera dei deputati al comma 94 esclude dalle procedure di stabilizzazione ivi previste il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

Ella passa indi ad illustrare le modifiche apportate dalla Camera alle norme in materia di istruzione, richiamando anzitutto il comma 416 dell'articolo 2, che ha introdotto il concerto del Ministro dell'università e della ricerca nella predisposizione del regolamento per la nuova disciplina del reclutamento del personale docente, ampliandone nel contempo la portata alla formazione iniziale dei docenti.

Nel rammentare il dibattito svoltosi su questo punto in Senato, nel corso dell'esame in prima lettura, prende atto della volontà del Governo di procedere con regolamento, registrando peraltro con soddisfazione la salvaguardia dei diritti del Parlamento, attraverso il previsto parere delle Commissioni competenti, nonché il concerto del Ministro dell'università. Dopo aver richiamato il quadro normativo che resta quindi vigente, ribadisce peraltro l'assoluta necessità di un pieno coinvolgimento parlamentare, attesa la delicatezza della materia.

Il comma 426 istituisce poi un fondo per il concorso dello Stato al funzionamento dei 14 licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni.

Il comma 642, aggiunto dalla Camera, dispone l'individuazione e la messa in liquidazione di alcuni convitti nazionali ed istituti pubblici di educazione femminile, in linea con precedenti indirizzi normativi. Al riguardo, chiede tuttavia chiarimenti al Governo, soprattutto in ordine alla verifica delle effettive condizione di ciascun istituto.

Passando all'articolo 3, ella richiama il comma 131 in materia di rinnovi contrattuali del comparto scuola, che rende immediatamente disponibili 564 milioni di euro per il completo riconoscimento dei benefici stipendiali di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007. Rammenta altresì il comma 147 secondo cui, in sede di rinnovo contrattuale, sarà esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato dalla legge n. 124 del 1999.

La relatrice illustra infine le modificazioni recate dalla Camera in materia di attività sportive, ricordando il contributo per la realizzazione degli impianti sportivi necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di ciclismo in programma a Treviso per il 2012, disposto dai commi da 272 a 274 dell'articolo 2.

Il successivo comma 567 incrementa poi il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, a favore dei Campionati mondiali maschili di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010.

Il comma 568 aumenta a sua volta il contributo al Comitato italiano paraolimpico.

La relatrice riferisce infine sulle modifiche recate alle varie voci contenute nella Tabella C cui, rammenta, si applica anche la riduzione lineare prevista dal comma 151 dell'articolo 3. In proposito, fa presente che quasi tutte le voci registrano riduzioni per lo più limitate nell'ammontare, con l'eccezione dei fondi per la tutela dei siti italiani Unesco, per le residenze universitarie e per la ricerca, che restano invariati.

 

Nessuno chiedendo di intervenire in discussione generale, il sottosegretario PASCARELLA ringrazia la relatrice per l'ampia esposizione svolta ed evidenzia a sua volta due temi che, a suo avviso, rivestono particolare rilievo: la ridefinizione della disciplina di reclutamento del personale docente, con riguardo alla quale assicura la piena disponibilità del Governo a coinvolgere il Parlamento, e l'impegno a rivedere la condizione giuridico-economica del personale ATA trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi della legge n. 124 del 1999.

 

Il sottosegretario MODICA sottolinea a sua volta le principali novità introdotte dalla Camera dei deputati nelle materie di sua competenza, richiamando anzitutto la definitiva sistemazione della disciplina per l'accesso alle scuole di specializzazione medica, che negli ultimi anni ha suscitato un cospicuo contenzioso. Al riguardo, precisa che viene ripristinata la normativa previgente, sicchè l'accesso sarà consentito anche a coloro che sono sprovvisti di laurea o abilitazione purchè la conseguano alla prima occasione utile.

Egli rimarca altresì la progressiva abolizione del fuori ruolo per i docenti universitari, che già nel 1994 era stato ridotto da 5 a 3 anni.

Deplora tuttavia che il maggior costo dalla manovra finanziaria dovuto alle modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento sia stato addossato,  per una parte consistente, proprio sull'università e la ricerca, attraverso sensibili riduzione delle voci contenute nella Tabella C. In particolare, cita con vivo rammarico la riduzione di 90 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO).

 

La relatrice SOLIANI (PD-Ulivo) presenta quindi schemi di rapporti favorevoli sulle Tabelle 2 e 2-quater (limitatamente alle parti di competenza), nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria, sulle Tabelle 14 e 14-quater, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria e sulle Tabelle 17 e 17-quater, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Presenta altresì uno schema di rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 7 e 7-quater, nonché sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria (allegati al presente resoconto).

 

Si passa alle dichiarazioni di voto.

 

La senatrice CAPELLI (RC-SE) dichiara il voto favorevole della sua parte politica, apprezzando alcune delle norme contenute nella manovra, fra cui cita in particolare l'incremento delle risorse per i rinnovi contrattuali della scuola, nonché l'attenzione rivolta al personale ATA.

Deplora tuttavia che il Governo non abbia avuto sufficiente coraggio per segnare un'effettiva rottura con il passato, soprattutto per quanto riguarda gli interventi di carattere localistico che appartengono, a suo avviso, ad una visione parlamentare di stampo ottocentesco rispetto alla quale occorrerebbe un'inversione di tendenza più marcata.

 

Il senatore MARCONI (UDC) dichiara invece il voto contrario del suo Gruppo, tanto più a fronte di una manovra che non lascia alcun margine di correzione, essendo già preannunciato il voto di fiducia.

Nel giudicare tuttavia favorevolmente la destinazione di apposite risorse ai contratti del comparto scuola, frutto del resto di un'intensa attività parlamentare, rileva che non è stato modificato il taglio di 45.000 docenti in tre anni, già previsto in prima lettura. Al riguardo, lamenta che l'incremento di produttività conseguentemente richiesto ai docenti che resteranno in servizio non è premiato con specifici aumenti contrattuali. Pur nella consapevolezza delle difficoltà del bilancio statale, ritiene invece che l'apertura di una forbice fra gli insegnanti e le altre categorie del pubblico impiego rappresenterebbe un segnale importante, niente affatto demagogico, nella direzione di un'effettiva valorizzazione della professione docente.

Quanto poi agli interventi di carattere ottocentesco stigmatizzati dalla senatrice Capelli, coglie l'occasione per stigmatizzare l'assenza di una definitiva sistemazione per gli insegnanti comunali i quali, a seguito delle continue riduzione di classi, rischiano di essere trasferiti su mansioni genericamente amministrative, con una oggettiva dequalificazione dell'attività svolta. Ritiene dunque che, a fronte di tanti altri interventi di natura settoriale, sarebbe potuto rientrare anche questo, su cui del resto vi è il pieno consenso di tutte le maggiori organizzazioni sindacali. Fa quindi appello a tutti gli schieramenti politici affinché la questione sia presto affrontata e risolta positivamente, tanto più in considerazione del modesto impegno finanziario richiesto. Ricorda a tal fine il disegno di legge n. 484 presentato dal senatore Eufemi.

 

Il senatore RANIERI (PD-Ulivo) dichiara il proprio voto favorevole, pur rilevando alcune criticità in merito alle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Reputa infatti inaccettabile la riduzione del FFO, cui si applica altresì il taglio lineare alla Tabella C del disegno di legge finanziaria, tanto più che si rileva una profonda discrepanza rispetto alle recenti affermazioni del Presidente del Consiglio in ordine alla centralità dell'università e della ricerca. La circostanza per cui a fronte di un'emergenza motivata da interessi settoriali le risorse si recuperano a danno dell'università e della ricerca dimostra a suo giudizio la scarsa consapevolezza - a livello politico - della rilevanza del comparto.

Nel registrare negativamente il carattere rapsodico degli interventi, ritiene poi che alcune misure risentano prevalentemente di pressioni localistiche, che talvolta indeboliscono la progettualità generale. Al riguardo giudica essenziale ripristinare un corretto equilibrio tra le osservazioni che le Commissioni di merito rendono alla Commissione bilancio e le esigenze di carattere particolare provenienti da vari settori, nella prospettiva di mantenere una visione di insieme della manovra.

Esprime invece viva soddisfazione per le maggiori risorse a favore delle accademie, sottolineando tuttavia la necessità di includere tra i beneficiari anche le accademie storiche finanziate dai comuni su cui peraltro egli è firmatario, insieme al senatore Asciutti, di uno specifico disegno di legge.

Dopo essersi soffermato sulle iniziative orientate ad una maggiore efficienza del sistema scolastico, le quali consentono risparmi economici che occorre reinvestire nei rispettivi comparti, lamenta poi l'esclusione del personale a contratto delle università e degli enti di ricerca dalle procedure di stabilizzazione. In proposito pur riconoscendo la differenza fra i due settori, in base alla quale una stabilizzazione nel mondo universitario potrebbe essere equivalente ad una mera sanatoria, si duole della mancata stabilizzazione dei lavoratori degli enti di ricerca.

Rammenta infine che il disegno di legge prevede anche specifiche iniziative per la formazione permanente in virtù delle quali si introducono incentivi alla formazione di coloro che sono in cerca del primo impiego.

 

Previa verifica del prescritto numero di senatori, con distinte votazioni, la Commissione approva a maggioranza: il rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze limitatamente alle competenze in materia di sport (Tabelle 2 e 2-quater) nonché sulle connesse parti del disegno di legge n. 1817-B; il rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (Tabelle 7 e 7-quater) nonché sulle connesse parti del disegno di legge n. 1817-B; il rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (Tabelle 14 e 14-quater) nonché sulle connesse parti del disegno di legge n. 1817-B; il rapporto favorevole sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (Tabelle 17 e 17-quater) nonché sulle connesse parti del disegno di legge n. 1817-B.

 

La seduta termina alle ore 12,40.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA 7A COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) sullo stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze (1818-B - tabelle 2 e 2-quater) (limitatamente a quanto di competenza) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1817-B

 

La Commissione,

esaminate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per il 2008,

manifestato apprezzamento per gli stanziamenti disposti in vista della realizzazione degli impianti sportivi e di servizio necessari allo svolgimento dei Campionati mondiali di ciclismo su pista del 2012;

rilevato con favore l'incremento delle risorse a valere sul Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, al fine di mettere in atto gli interventi destinati ai Campionati mondiali di pallavolo che si svolgeranno in Italia nel 2010;

giudicato positivamente l'aumento, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, del contributo al Comitato italiano paralimpico, nella prospettiva di promuovere la pratica sportiva di base e agonistica delle persone disabili;

formula rapporto favorevole.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) sullo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione (1818-B - Tabelle 7 e 7-quater) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1817-B

 

La Commissione,

esaminate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per il 2008,

manifestata viva soddisfazione per lo stanziamento di risorse immediatamente disponibili per la contrattazione collettiva nel comparto scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dal decreto-legge n. 159 del 2007, convertito dalla legge n. 222 del 2007;

espresso compiacimento per la esplicita volontà politica di affrontare la questione del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli enti locali allo Stato dalla legge n. 124 del 1989;

preso atto delle misure inerenti il concorso dello Stato al funzionamento dei licei linguistici gravanti sui bilanci delle province e dei comuni;

tenuto conto delle disposizioni inerenti l'individuazione e la messa in liquidazione di alcuni dei convitti nazionali e degli istituti pubblici di educazione femminile;

formula rapporto favorevole con la seguente osservazione:

considerate le norme sul reclutamento dei docenti, che rimandano ad un regolamento dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università anche la disciplina dei requisiti e delle modalità per la formazione iniziale degli insegnanti, si raccomanda di assicurare un pieno coinvolgimento del Parlamento, atteso che il tema è di rilevante interesse per il Paese.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali (1818-B - Tabelle 14 e 14-quater) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1817-B

 

La Commissione,

esaminate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per il 2008,

manifestato compiacimento per le misure finalizzate al recupero dei centri storici, nonché per l'incremento del Fondo per l'adeguamento delle sale cinematografiche;

giudicata con favore la creazione di un Centro per il libro e la lettura, nella prospettiva di promuovere la diffusione della lettura;

apprezzate le iniziative inerenti la celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, per la quale si ripristina lo stanziamento di risorse originariamente disposto con il decreto-legge n. 159 del 2007 e decurtato in sede di conversione in legge;

tenuto conto delle modifiche al Testo unico della radiotelevisione in ordine alla promozione della produzione cinematografica indipendente;

rilevato positivamente che sono state introdotte norme orientate ad una maggiore attenzione e tutela dei beni culturali, fra cui ad esempio l'allestimento di una mostra per la divulgazione della cultura italiana all'estero;

formula rapporto favorevole.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA 7a COMMISSIONE PERMANENTE (ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA, SPETTACOLO E SPORT) sullo stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (1818-B - Tabelle 17 e 17-quater) e sulle parti corrispondenti del disegno di legge n. 1817-B

 

La Commissione,

esaminate le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio per il 2008,

ritenute positive le disposizioni in materia di promozione della ricerca di base ed in particolare l'istituzione di un apposito Fondo, nonché le norme che stanziano risorse per la ricerca nel campo delle biotecnologie, nell'ottica di favorire il dialogo tra scienza e società;

manifestato compiacimento per lo stanziamento di nuove risorse per le istituzioni di Alta formazione artistica, musicale e coreutica;

tenuto conto delle misure inerenti le università che hanno avviato la statalizzazione, delle norme volte a ridurre progressivamente la durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari nel periodo antecedente il pensionamento, nonché delle agevolazioni per l'acquisto di computer a favore dei titolari di assegni di ricerca;

registrata con favore la modifica dei requisiti per la partecipazione al concorso delle scuole di specializzazione in medicina, in quanto si affronta la questione dell'accesso a tali scuole dei laureandi nelle discipline mediche evitando inutili attese e valorizzando i percorsi di studio;

formula rapporto favorevole.

 


LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8a)

Martedì 18 dicembre 2007

142a Seduta

Presidenza della Presidente

DONATI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 10 e 10-quater) Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l’anno finanziario 2008.

- (Tabb. 16 e 16-quater) Stato di previsione del Ministero dei trasporti per l’anno finanziario 2008.

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporti favorevoli con osservazioni sulle tabelle nn. 10 e 16 e sulle parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole sulle parti del disegno di legge finanziaria corrispondenti allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.)  

 

La PRESIDENTE riferisce sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati agli stati di previsione e alle connesse parti del disegno di legge finanziaria di competenza della Commissione, soffermandosi innanzitutto sulle novità relative al trasporto pubblico locale, di cui all’articolo 1, commi da 295 a 312, del disegno di legge finanziaria, novità sicuramente positive, laddove sono state nella sostanza accolte le istanze già rappresentate in Senato; per il triennio 2008-2010, difatti, viene prevista l’erogazione di un contributo di 1.748 milioni di euro a favore del trasporto pubblico locale.

Con riferimento poi alle novità introdotte dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria in materia di trasporti, desta forti perplessità la previsione di cui all’articolo 2, comma 224, apparendo sicuramente preferibile che la quota parte del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria sia destinata al complesso degli investimenti della rete. Riserve suscita altresì quanto previsto dall’articolo 2, comma 259, sembrando inopportuno l’inserimento di nuove opere nell’ambito della cosiddetta Legge obiettivo, tanto più che non si tratta di opere che rientrano fra quelle prioritarie di cui all’allegato infrastrutture, ed in mancanza di una revisione organica delle disposizioni di cui alla citata Legge obiettivo.

Quanto alle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento alle disposizioni in materia di infrastrutture, non appare condivisibile il disposto dell’articolo 2, comma 252, laddove – nonostante il positivo incremento delle risorse destinate ai servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza – si lascia irrisolto il problema del contributo per il trasporto regionale, nonché per l’acquisto dei treni per i pendolari.

Anche quanto riguarda il comma 253 dell’articolo 2, anch’esso introdotto dalla Camera dei deputati, non appare convincente una soluzione incentrata sulla netta ed immediata separazione tra servizi remunerativi da liberalizzare e servizi insuscettibili di pervenire rapidamente all’equilibrio economico, da mantenere in esercizio tramite affidamento con contratti di servizio pubblico. Sotto questo profilo, il richiamato comma 253 appare il frutto di una vera e propria forzatura, apparendo sicuramente preferibile la soluzione prefigurata con l’articolo 13 del disegno di legge n. 1644 che, tra l’altro, prevedeva il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In materia di autotrasporto, con l’articolo 2, commi 225 e 226, del disegno di legge finanziaria si incrementano di complessivi 50 milioni di euro le risorse destinate al settore, mentre, per quanto riguarda le opere pubbliche, si registrano alcuni interventi di limitata portata in favore delle tratte metropolitane di Bologna e Torino e dell’avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, di cui ai commi 255 e 256 dell’articolo 2.

Si sofferma infine brevemente sulle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 291 – in materia di prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di Venezia – nonché di cui ai commi da 293 a 298 del medesimo articolo, relativi alle misure di sostegno all’editoria ed all’emittenza locale.

 

Intervenendo nella  discussione generale congiunta sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, il senatore Paolo BRUTTI (SDSE) manifesta serie riserve in ordine alla procedura ancora una volta seguita nell’esame dei documenti finanziari, laddove le misure introdotte o modificate dall’altro ramo del Parlamento, sottoposte al Senato, appaiono sostanzialmente insuscettibili di un serio e meritato esame, nonché di essere ulteriormente modificate. Oltretutto, nel merito, alcune novità volute dalla Camera dei deputati destano serie riserve, laddove, ad esempio, si trasferisce alle Regioni una parte delle risorse derivanti dalle accise sui prodotti petroliferi, in un contesto nel quale le Regioni finiscono col destinare minori risorse complessive a tale settore, in favore del comparto della sanità.

Perplessità suscitano poi alcune modifiche apportate al disegno di legge finanziaria per le parti concernenti il settore delle ferrovie, con particolare riferimento alla riduzione degli investimenti per l’acquisto di treni per i pendolari, mentre occorrerebbe che i trasferimenti venissero disposti sulla base nei costi chilometrici ed effettivi del servizio ferroviario. Condivisibili appaiono le preoccupazioni manifestate dalla Presidente per quanto concerne l’articolo 2, commi 252 e 253, mentre quanto previsto con il successivo comma 259 appare in contraddizione con i contenuti della concessione conferita alla società Brescia-Padova.

Ritiene infine con ciò di aver anche illustrato l’ordine del giorno n. 1 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta).

 

La PRESIDENTE , dopo aver dichiarato chiusa la discussione generale congiunta sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, replica brevemente invitando la Commissione a conferirle mandato a redigere due rapporti favorevoli con osservazioni, rispettivamente, per quanto riguarda gli stati di previsione dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e le corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria, nonché un rapporto favorevole sul disegno di legge finanziaria per le parti corrispondenti allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

 

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione conferisce alla Presidente mandato a redigere un rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e le corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

 

Dopo che è stata verificata la presenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce alla Presidente mandato a redigere un rapporto favorevole sul disegno di legge finanziaria, per le parti corrispondenti allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni.

 

Dopo che la Presidente ha verificato la presenza del numero legale, la Commissione approva l’ordine del giorno n. 1.

 

Viene quindi conferito alla Presidente mandato a redigere un rapporto favorevole con osservazioni sullo stato di previsione del Ministero dei trasporti e le corrispondenti parti del disegno di legge finanziaria.

 

La seduta termina alle ore 13.

 

 

RAPPORTO REDATTO DALLA PRESIDENTE SU MANDATO CONFERITOLE  DALLA 8a COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  (Disegno di legge n. 1818-B e 1818-quater  - TABELLA 10 e 10-quater)  E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

-   con riferimento all'articolo 2, comma 224, del disegno di legge finanziaria, introdotto dalla Camera dei deputati, si ritiene preferibile che la quota parte del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria sia destinata al complesso degli investimenti per la rete ferroviaria;

-   quanto all'articolo 2, comma 259, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge finanziaria, si ritiene inopportuno l'inserimento di nuove opere nell'ambito della cosiddetta legge obiettivo, trattandosi oltretutto di opere non ricomprese tra quelle definite prioritarie dall'allegato infrastrutture, e in assenza di una revisione organica delle disposizioni della medesima legge obiettivo; oltretutto, con le disposizioni di cui al comma in questione, in modo assolutamente contraddittorio, verrebbe attribuita alla regione Veneto la competenza in materia di opere che risultano già essere ricomprese nella concessione rilasciata alla società Brescia-Padova.

 

 

RAPPORTO REDATTO DALLA PRESIDENTE SU MANDATO  CONFERITOLE  DALLA 8a COMMISSIONE SULLE PARTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B CORRISPONDENTI ALLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

 

La Commissione, esaminate le disposizioni del disegno di legge finanziaria corrispondenti allo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2008,

 

esprime un rapporto favorevole

 

 

RAPPORTO REDATTO DALLA PRESIDENTE SU MANDATO CONFERITOLE  DALLA 8a COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI (Disegno di legge n. 1818-B e 1818-quater  - TABELLA 16 e 16-quater) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

La Commissione, esaminato lo stato di previsione del Ministero delle comunicazioni per l'anno finanziario 2008, nonché le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria,

esprime un rapporto favorevole con le seguenti osservazioni:

-   con riferimento all'articolo 2, comma 252 del disegno di legge finanziaria,  introdotto dalla Camera dei deputati, pur riconoscendosi il positivo incremento delle risorse in favore di servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, si ribadisce che rimane irrisolto il problema dell'incremento del contributo in favore del trasporto regionale, nonché per l'acquisto dei treni destinati ai servizi in favore dei pendolari;

-   l'articolo 2, comma 253, anch'esso introdotto dalla Camera dei deputati nel testo del disegno di legge finanziaria, poi, appare del tutto inopportuno e dovrebbe pertanto essere soppresso, in quanto prefigura una rapida separazione tra servizi remunerativi da liberalizzare, da un lato, e servizi non in grado di raggiungere un equilibrio economico, da mantenere in esercizio tramite affidamento con contratti di servizio pubblico, dall'altro.

 

 

ORDINE DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO – LEGGE FINANZIARIA 2008

 

G/1817-B/1/8

Adragna, Donati, Pasetto, Massa, Paolo Brutti, Vano, Papania, Livi Bacci, Filippi

 

"L'8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) del Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008),

premesso che:

il comma 253 dell’articolo 2, introdotto durante l’esame alla camera, nel contesto di una norma meramente ordinamentale che autorizza il Ministero dei trasporti ad effettuare un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, sembrerebbe disporre – con esito verosimilmente esorbitante l’effettiva intenzione dei suoi proponenti – la liberalizzazione del servizio ferroviario sulle tratte profittevoli, in particolare su quelle "che presentano o sono in grado di raggiungere l’equilibrio economico", autorizzando altresì il CIPE ad individuare, con il concerto dei Ministri interessati, "i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, che sono mantenuti in esercizio tramite l’affidamento di contratti di servizio pubblico";

 

impegna il Governo

a considerare la norma citata, nella parte relativa alla liberalizzazione del servizio ferroviario, priva di immediata cogenza, mancando di qualsiasi prescrizione circa i criteri e le modalità per lo svolgimento di un’operazione di così ampio impatto economico e sociale, nonché di specifiche previsioni circa i necessari meccanismi di controllo e vigilanza da parte della costituenda autorità indipendente in materia di trasporti e delle altre autorità amministrative interessate;

in tal senso, ad attuare la disposizione limitatamente alla parte che autorizza il Ministero dei trasporti a svolgere un’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario e a non procedere ad alcuna operazione di liberalizzazione nel settore fino all’approvazione da parte del Parlamento di una disciplina organica della materia e, in particolare, delle disposizioni per l’accrescimento dell’efficienza e della concorrenza del trasporto ferroviario contenute nel cosiddetto "disegno di legge Bersani", tuttora all’esame del Senato.

 


AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Martedì 18 dicembre 2007

129a Seduta

Presidenza del Presidente

CUSUMANO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 – 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 13 e 13-quater) Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per l’anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole)

 

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur), relatore, illustra il disegno di legge n. 1817-B (legge finanziaria per il 2008) sul quale la Commissione Agricoltura deve formulare il proprio rapporto per la Commissione Bilancio, viene esaminato dal Senato in terza lettura, a seguito dell’approvazione, da parte della Camera dei deputati. Rileva che il disegno di legge, per quanto attiene alle parti di competenza della 9a Commissione, conferma integralmente le misure di favore per il comparto già delineate nel corso dell’iter in Senato e introduce delle ulteriori importanti novità con particolare riguardo al settore della pesca, all’istituzione di fondi per l’agricoltura esente da OGM e agli interventi a favore della viticoltura siciliana, per affrontare la situazione emergenziale venutasi a creare a seguito della diffusione, in molte aree della regione, della peronospora. Passa quindi all’esame delle principali disposizioni relative al comparto primario, contenute nelle disposizioni dei tre articoli che compongono il disegno di legge in esame, e segnala che la Camera non ha sostanzialmente modificato le agevolazioni fiscali, già previste a favore del comparto, dal disegno di legge approvato in prima lettura dal Senato, prorogando quindi, per il prossimo anno, le misure fiscali di favore per le quali la Commissione agricoltura aveva segnalato, nel proprio rapporto reso alla Commissione bilancio nel corso della prima lettura, l’opportunità di una definitiva stabilizzazione. Per quanto attiene ai profili di natura fiscale, rileva quindi, tra le novità, la soppressione dell’obbligo, per i soggetti beneficiari del regime speciale IVA agricola, di comunicare trimestralmente, all’Agenzia delle entrate, l’ammontare delle operazioni effettuate, garantendo così una maggiore semplificazione per gli operatori del settore. Particolarmente significativa, inoltre, prosegue il relatore, risulta l’esclusione dal regime IRAP degli aiuti comunitari percepiti dagli imprenditori del settore bieticolo-saccarifero per la riconversione di tale comparto, nonché la modifica, introdotta dalla Camera, dei requisiti per il riconoscimento ai fini fiscali della ruralità degli edifici utilizzati per lo svolgimento di attività agricole destinate all’agriturismo in linea con le previsioni della legge n. 96 del 2006. Particolare attenzione, inoltre, merita il comma 346 dell’articolo 1, che prevede uno stanziamento di ingenti risorse finanziarie, pari a 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro a decorrere dal 2010 per effettuare delle assunzioni di personale nel Corpo forestale dello Stato che, come emerso anche nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione del Comandante Capo del Corpo stesso l’estate scorsa, in occasione dell’emergenza incendi, è da sempre in prima linea nell’azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi. Il disegno di legge, inoltre, prosegue il relatore, prevede lo stanziamento di 100 milioni di euro per il potenziamento della dotazione dei mezzi aerei a disposizione della protezione civile per le azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi. Le dotazioni finanziarie previste a disposizione del Corpo forestale dello Stato e della protezione civile, pertanto, consentiranno di affrontare, a partire dal prossimo anno, con maggiore efficacia la lotta al fenomeno degli incendi che ogni anno provoca degli ingenti danni al patrimonio boschivo nazionale con gravi conseguenze anche per il comparto primario. Per quanto concerne, invece, i profili relativi alla pesca, alcune misure introdotte nel corso dell’iter alla Camera risultano migliorative del testo. In particolare il comma 120 dell’articolo 2 prevede l’estensione anche al comparto della pesca del Fondo, istituito con la legge finanziaria dello scorso anno, per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura. Tale fondo, pertanto, sarà destinato al ricambio generazionale ed allo sviluppo delle imprese giovanili anche nel settore della pesca e rappresenterà un ulteriore volano di sviluppo per tale comparto, che sta affrontando un difficile stato di crisi, problematica alla quale la Commissione ha inteso prestare la massima attenzione anche con l’avvio dell’esame del disegno di legge n. 1608, che introduce alcune specifiche misure per affrontare le difficoltà degli operatori di tale comparto, particolarmente rilevante per l’economia del settore primario. Segnala, inoltre, che il comma 121 dell’articolo 2 prevede che le risorse del Fondo del credito peschereccio siano destinate all’ISMEA, allo scopo di favorire l’accesso al credito delle imprese del comparto. Dal testo del disegno di legge, infine, rileva il relatore, sono state omesse le disposizioni che prevedevano una rateizzazione delle somme indebitamente percepite dalle imprese a titolo di aiuti comunitari, in quanto confluite nel decreto-legge in materia fiscale, funzionalmente collegato alla manovra di bilancio, convertito in legge lo scorso novembre. Particolare rilievo, inoltre, assume il comma 135 dell’articolo 2, introdotto dalla Camera, che prevede degli interventi per 50 milioni di euro a favore delle imprese del settore vitivinicolo della Sicilia che hanno subito le gravi conseguenze dovute alla diffusione della peronospera. Tali risorse, che saranno trasferite direttamente alla regione Sicilia entro 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge finanziaria, consentiranno di erogare degli appositi aiuti, in conformità alla normativa comunitaria, alle aziende vitivinicole danneggiate. Con riguardo, invece, alla promozione delle bioenergie, evidenzia che i commi 139 e 140 dell’articolo 2 elevano al 3 per cento, per l’anno 2009, la quota minima di biocarburanti da immettere al consumo, mentre per il 2008 la quota resta fissata al 2 per cento, mentre per quanto concerne, la presenza di organismi geneticamente modificati in agricoltura, tema di particolare attualità dopo le recenti decisioni adottate dall’UE negli ultimi mesi, segnala l’istituzione, ad opera dei commi 177 e 178 dell’articolo 2 di due appositi fondi rispettivamente incardinati presso il MIPAAF e il Ministero dell’Università e ricerca con l’obiettivo di promuovere delle filiere produttive esenti da contaminazioni OGM e di sviluppare ulteriormente la ricerca scientifica con particolare attenzione al principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie. Per quanto riguarda, invece, i consorzi di bonifica, il disegno di legge finanziaria, in base alle modifiche introdotte dalla Camera, prevede ai commi da 35 a 37 dell’articolo 2 la riduzione dei componenti dei Consigli di amministrazione e degli organi esecutivi, prevedendo altresì che entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria, le Regioni e le province autonome possano disporre il riordino o la soppressione dei consorzi stessi, d’intesa con lo Stato. Particolare importanza, per la tutela del consumatore, inoltre, rivestono le previsioni che attribuiscono al Comitato nazionale per la sicurezza alimentare la denominazione di Autorità, che potrà avvalersi di una apposita sede, operante nel comune di Foggia, e per le cui attività sono previste delle risorse pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per il 2010 e l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un apposito Garante per la sorveglianza sui prezzi, tema del quale la Commissione si sta occupando nell’ambito dello specifico affare assegnato, che dovrà vigilare e monitorare l’andamento dei prezzi dei prodotti, denunciando la presenza di eventuali fenomeni speculativi. Da ultimo segnala, tra le norme di carattere ambientale, l’ampliamento dell’arco temporale in cui le imprese possono beneficiare dei cosiddetti certificati verdi e la previsione di specifici fondi per la tutela della fauna selvatica e per la repressione dei reati contro gli animali. Il Presidente relatore rileva quindi che il disegno di legge finanziaria per il 2008,  anche a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che sono state sinteticamente illustrate, recepisce alcune delle principali osservazioni formulate dalla Commissione agricoltura del Senato nel rapporto reso nel corso della prima lettura della manovra di bilancio, e costituisce, una volta approvato in via definitiva dal Senato, una importante risposta alle richieste provenienti dagli operatori del comparto agricolo e  della pesca.

Per quanto attiene, invece, il disegno di legge di bilancio 2008, il Presidente relatore ricorda che, a partire dal nuovo esercizio finanziario, viene presentata una nuova riclassificazione del bilancio dello Stato, che ha innovato in modo significativo la struttura precedente basata sui centri di responsabilità amministrativa e che ora si fonda sulla classificazione delle risorse pubbliche secondo due livelli di aggregazione: le missioni e i programmi. La nuova struttura del bilancio risulta articolata in 34 missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici delle grandi politiche pubbliche e 169 programmi. Ricorda inoltre che, secondo la nuova classificazione del bilancio al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali corrispondono quattro dei cinque programmi della missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, più tre programmi inseriti in altre tre missioni nonché tre programmi inseriti nelle missioni orizzontali comuni a tutti i Ministeri relative ai servizi amministrativi e ai fondi da assegnare, e che le novità introdotte consentiranno una maggiore chiarezza e leggibilità del bilancio stesso. Dà quindi sinteticamente conto degli stanziamenti di competenza assegnati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e segnala che, in attuazione alle disposizioni contenute nel disegno di legge finanziaria 2008, relative alla riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei fondi per investimenti e dei trasferimenti correnti per le imprese, a decorrere dall’anno 2008 il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo e che analogamente, a decorrere dall’esercizio 2008, le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell’elenco 3 della legge n. 266 del 2005.

 

Si apre la discussione.

 

La senatrice PIGNEDOLI (PD-Ulivo) si sofferma sulle principali misure, che giudica positivamente, introdotte dal disegno di legge finanziaria per il 2008 a favore del comparto primario, con particolare riguardo al settore della pesca e alle misure volte a favorire il ricambio generazionale delle imprese agricole e richiama, infine, l’importanza di prevedere delle misure volte a garantire lo sviluppo delle piccole realtà territoriali.

 

Il senatore MARCORA (PD-Ulivo), nel preannunciare il voto favorevole del proprio Gruppo, si sofferma sulle modifiche introdotte nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati, in materia di consorzi di bonifica. In particolare, pur dichiarandosi favorevole alla riduzione complessiva dei membri dei consigli di amministrazione dei consorzi stessi, si sofferma sulle gravi conseguenze che potrebbero derivare dalla scelta di spostare in capo alle Regioni, anziché allo Stato, la facoltà di procedere allo scioglimento dei consorzi di bonifica che, in alcune Regioni, hanno ben operato. Ricorda, quindi, che la regione Puglia sta esaminando un disegno di legge regionale volto a riordinare i consorzi di bonifica e ribadisce la necessità di mantenere, in capo allo Stato, la facoltà di decidere sullo scioglimento o meno dei consorzi stessi.

 

Il senatore LADU (PD-Ulivo) interviene brevemente dichiarando di condividere le osservazioni formulate dal senatore Marcora in merito alle disposizioni del disegno di legge finanziaria in materia di consorzi di bonifica.

 

Interviene quindi il sottosegretario BOCO che dà atto al Presidente di aver svolto un’approfondita relazione in cui sono state richiamate le principali novità introdotte nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati e ricorda le importanti misure e le dotazioni finanziarie previste a favore del Corpo forestale dello Stato chiamato a svolgere compiti particolarmente delicati non solo in relazione alle azioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi ma, in generale, a difesa dell’ambiente. Richiama, inoltre, le previsioni volte a promuovere l’utilizzo dei biocarburanti e svolge alcune considerazioni in relazione ai consorzi di bonifica, richiamando l’importanza delle misure introdotte nella manovra di bilancio che prevedono, con l’obiettivo di garantire una riduzione dei costi e una maggiore efficienza, la complessiva riorganizzazione dei consorzi stessi attraverso la riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione. Auspica, comunque, che nei prossimi mesi vi sia, da parte della Commissione, un approfondimento su tali tematiche.

 

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur), relatore, fornisce quindi alcuni dati in merito al numero dei consorzi di bonifica in Sicilia, che già sono stati ridotti da 29 a 11.

 

Nessun altro chiedendo di intervenire, il presidente CUSUMANO dichiara chiuso il dibattito.

Il presidente CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur), relatore, propone quindi di esprimere alla Commissione bilancio un rapporto favorevole.

 

Dopo che il presidente CUSUMANO ha verificato la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva di conferire al Presidente relatore mandato a trasmettere un rapporto favorevole alla Commissione bilancio.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

Martedì 18 dicembre 2007

100a Seduta

Presidenza del Presidente

SCARABOSIO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

 (Tabb. 2 e 2-quater) - Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(Tabb. 3 e 3-quater) - Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno finanziario 2008.

(Tabb. 19 e 19-quater) - Stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per l'anno finanziario 2008.

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5^ Commissione. Esame congiunto. Rapporto non espresso.) 

 

Il relatore GIARETTA (PD-Ulivo) fa presente preliminarmente che la Camera dei deputati ha modificato e introdotto numerose disposizioni di competenza o di interesse della Commissione. Tali cambiamenti riconducono al dibattito generale sulla natura del disegno di legge finanziaria nel quale è stato evidenziato spesso che norme tecniche rilevanti in materie specifiche vengono a volte introdotte senza un adeguato esame da parte delle Commissioni di merito. Passando all'illustrazione delle sole parti del disegno di legge finanziaria modificate o introdotte dalla Camera dei deputati, nelle materie di competenza della Commissione, il Relatore precisa che diverse disposizioni sono contenute nell'articolo 1. In particolare, i commi da 20 a 24dispongono la proroga delle agevolazioni fiscali previste dalla legge finanziaria 2007 per la riqualificazione energetica degli edifici, l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale a condensazione. La Camera dei deputati ha esteso tali agevolazioni anche alla sostituzione di impianti invernali non la condensazione. Inoltre, al comma 286  tale agevolazione è stata estesa anche alle spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e di impianti geotermici a bassa entalpia.

Il comma 288 stabilisce che, in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di attuazione del decreto legislativo n. 192 del 2005, relativo al rendimento energetico nell’edilizia, il rilascio del permesso di costruzione sia subordinato - a decorrere dal 2009 - alla certificazione energetica dell’edificio, prevista dall’art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 192, nonché delle caratteristiche strutturali dell’immobile volte al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

Il comma 289 impone ai regolamenti comunali contenenti la disciplina delle modalità costruttive, obbligo di prevedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che garantiscano una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima viene fissata in 5kW.

I commi 290-294 prevedono la cosiddetta sterilizzazione dell'IVA sui carburanti e combustibili usati per riscaldamento civile, rinviando a tal fine ad un decreto del Ministro dell'economia. Qualora il prezzo del petrolio subisca un incremento di almeno due punti percentuali rispetto al valore di riferimento indicato nel DPEF, le aliquote di accisa sui relativi prodotti saranno ridotte in misura tale da assicurare che il minor gettito che ne deriva venga compensato dalla maggiore IVA. Tali disposizioni riproducono nella sostanza quanto previsto dall'articolo 4 del disegno di legge n. 1644.

Numerose sono le disposizioni dell'articolo 2di competenza della Commissione Industria.

I commi 139 e 140sono volti a promuovere l’uso dei biocarburanti da autotrazione, prevedendo che la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 sia elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente (per il 2008 la quota resta fissata invece al 2%). Al fine del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali per gli anni successivi al 2009 tale quota può essere ulteriormente incrementata con decreto interministeriale.

Il comma 162 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il "Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica" volto a finanziare campagne informative riguardanti le misure per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica. Il comma introduce inoltre, a partire dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3, anche all’interno di apparati. Il comma 163 proibisce,a decorrere dal 1° gennaio 2011, l’importazione, la distribuzione e la vendita, su tutto il territorio nazionale, delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di completa interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Il comma 175 reca alcune modifiche all’articolo 46-bis del decreto-legge n. 159 del 2007 in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas. In particolare è modificato il comma 3 che disponeva la proroga di due anni del termine di scadenza del periodo transitorio degli affidamenti. Il nuovo comma 3 prevede che le gare per l'affidamento siano bandite entro due anni dall'individuazione dell'ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno. Inoltre, con il nuovo comma 4-bis, non sono ammesse a partecipare alle gare le società che, in Italia o all'estero, gestiscono servizi pubblici locali in virtù di un affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica e i soggetti che gestiscono le reti, qualora tale attività sia separata dall'attività di erogazione dei servizi.

Il comma 176istituisce il "Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile", con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.

Il comma 184estende i finanziamenti del Fondo per la competitività e lo sviluppo, istituito dal comma 841 della legge finanziaria 2007, ai progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle tecnologie per le attività turistiche,oltre che culturali.

I commi 193-195 recano disposizioni in materia di turismo. Il comma 193prevede l’adozione di DPCM di natura non regolamentare recanti misure volte ad accrescere la competitività dell’offerta del sistema turistico nazionale, mediante la definizione sia delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche, sia delle modalità di utilizzo del "Fondo di rotazione per il prestito e il risparmio turistico" (istituito dalla legge quadro n. 135 del 2001), le cui risorse saranno destinate alle fasce sociali più deboli. Il comma 194 prevede che, con uno o più regolamenti, siano definite le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l’aumento dei flussi turistici, sia la nascita di nuove imprese del settore, nel rispetto delle competenze regionali. Il comma 195 dispone che il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assicuri il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali ed internazionali che intendano promuovere progetti di investimento volti ad incrementare e riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma precedente.

I commi 196-203 recano misure a favore dei consumatori, affidando agli uffici prezzi delle camere di commercio il compito di ricevere e di verificare le dinamiche relative alle variazioni dei prezzi al consumo e istituendo presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, con il compito di sovrintendere alla tenuta e all’elaborazione delle informazioni provenienti da diverse fonti e di riferire al Ministro sulle dinamiche e su eventuali anomalie dei prezzi. Per il suo operato il Garante, nominato con DPCM tra i dirigenti di prima fascia del Ministero con un mandato triennale svolto senza compenso e mantenendo le precedenti funzioni, si avvarrà delle strutture del Ministero stesso. Alle informazioni in materia di prezzi al consumo non si applicano le norme di tutela della riservatezza dei dati personali.

I commi 445-449 prevedono e disciplinano l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori attraverso l'introduzione al Codice del consumo di un nuovo articolo 140-bis. Tale parte è stata modificata e migliorata nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati. I soggetti legittimati ad agire in giudizio sono le associazioni inserite nell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti custodito presso il Ministero dello sviluppo economico nonché associazioni e comitati che siano "adeguatamente rappresentativi" degli interessi collettivi fatti valere. L'azione può avere ad oggetto i rapporti giuridici relativi a contratti per adesione, gli atti illeciti extracontrattuali, le pratiche commerciali scorrette o i comportamenti anticoncorrenziali a condizione che siano lesi i diritti di una pluralità di consumatori. Alla prima udienza il tribunale deve valutare l'ammissibilità della domanda. In caso di esito positivo stabilisce le idonee forme di pubblicità. I consumatori che intendono avvalersi della tutela possono aderire, tramite comunicazione al proponente l'azione, anche nel giudizio di appello fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. In caso di accoglimento della domanda, il giudice deve determinare i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o può indicare la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore. Se non è stata indicata la somma minima spetta all'impresa soccombente proporre il pagamento di una somma. Se l'impresa non comunica la proposta o se essa non è accettata da tutti i consumatori si deve costituire una camera di conciliazione composta da tre avvocati, due nominati dalle rispettive parti e uno dal presidente del tribunale. In alternativa la composizione può aver luogo presso uno degli organismi di conciliazione previsti dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003 (processo societario).

Il comma 560 estende il contributo previsto per le misure di compensazione territoriale a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo di combustibile nucleare (componentte tariffaria A2), anche ai comuni confinanti, qualora situati in province diverse nel raggio massimo di dieci chilometri dall’impianto stesso.

 

Il presidente MANINETTI, prima di dichiarare aperta la discussione generale, dispone una breve sospensione della seduta.

 

La seduta, sospesa alle ore 11,35, riprende alle ore 11,50.

 

Si apre quindi il dibattito.

 

Il senatore POSSA (FI) rileva in generale che il disegno di legge finanziaria contiene numerose disposizioni, ulteriormente incrementate dalla Camera dei deputati, per la promozione delle energie rinnovabili. Osservato che tali consistenti incentivi sembrano derivare dalla convinzione che vi sia un riscaldamento globale conseguente alla combustione di fonti fossili, esprime una articolata critica a tale tesi che, peraltro, non sembra essere condivisa da tutto il mondo scientifico. Coglie l'occasione per stigmatizzare anche l'atteggiamento dirigistico della Commissione europea, intenzionata a introdurre obiettivi vincolanti per lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Nel dettaglio, disapprova l'aumento dell'obbligo di immissione di biocarburanti previsto dai commi 139 e 140 dell'articolo 2 in considerazione dei problemi che tali produzioni possono comportare per la concorrente produzione di beni alimentari e dei dubbi benefici in termini di riduzione di emissioni di gas serra e di anidride carbonica. Non condivide l'introduzione del divieto di vendita di lampadine ad incandescenza a decorrere dal 1° gennaio 2011, contenuto nel comma 163 dell'articolo 2, in quanto le lampadine a risparmio energetico non garantiscono pari efficacia in termini di volume illuminante. Critica l'istituzione di fondi presso il Ministero dell'ambiente su materie di competenza di altri Ministeri tra i quali principalmente il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'università e della ricerca scientifica. Cita al riguardo i commi 146 e 322 dell'articolo 2, che istituiscono presso il Ministero dell'ambiente rispettivamente un fondo per lo sviluppo dell'idrogeno e uno per la promozione di energie rinnovabili e dell'efficienza energetica. Segnala altresì un errore tecnico al comma 189 dell'articolo 1 nel quale si fa riferimento alla produzione di energia elettrica in kilowatt anziché in kilowatt per ora. Esprime anche perplessità sul significato della precisazione inserita dalla Camera dei deputati ai commi 144, 145 e 150 dell'articolo 2 circa la "potenza nominale media annua" degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. Peraltro tale modifica al comma 144 non sembra coordinata con l'inserimento alla Tabella 2 della specificazione che gli impianti eolici devono avere taglia superiore a 200 kW. Considera eccessiva l'entità della tariffa incentivante per la fonte eolica, prevista dalla Tabella 3, che la Camera ha aumentato da 22 a 30 centesimi di euro per kWh. In conclusione, sottolinea che la manovra finanziaria produrrà un rilevante incremento degli oneri generali per il sistema elettrico i quali, pur essendo a carico degli utenti, non sono tuttavia computati ai fini della misurazione della pressione fiscale.

 

Il senatore SANTINI (DCA-PRI-MPA), rammaricandosi per la circostanza della non ampia partecipazione alla odierna seduta, nonostante la rilevanza delle tematiche in esame, esprime in generale una vivace critica per la continua espansione del contenuto della legge finanziaria la quale sembra oramai diventata una sorta di "guida dei destini dell'umanità". Si associa quindi alle puntuali considerazioni svolte dal senatore Possa sui temi energetici sottolineandone la grande preparazione tecnica che costituisce un notevole contributo di approfondimento per l'intera Commissione. Ricorda, con l'occasione che giace in stato di esame presso l'Assemblea del Senato il disegno di legge n. 691 recante delega in materia di energia e si domanda se esso abbia ancora un senso dopo le numerose norme in materia inserite già dalla finanziaria dello scorso anno, nonché da quella in esame. Critica l'inserimento al comma 289 dell'articolo 1 dell'obbligo di installare impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sui nuovi edifici in costruzione il quale produrrà un consistente aggravio nei costi dei nuovi immobili. Evidenzia la portata epocale di tale norma che, nascosta in un comma della legge finanziaria, non ha potuto essere oggetto di adeguato esame né di un dibattito pubblico. Considera pericolosa l'introduzione dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori per i possibili abusi a cui essa si presta e per le difficoltà che potrà comportare per le imprese italiane. Esprime infine perplessità per la scarsa efficacia delle nuove norme in materia di turismo, di cui ai commi 193-195 dell'articolo 2, e in materia di sorveglianza dei prezzi, di cui ai commi 196-203 dell'articolo 2.

 

Il senatore PARAVIA (AN) condivide le osservazioni dei senatori Possa e Santini e, senza esprimere ulteriori valutazioni, rileva che la Camera dei deputati ha notevolmente peggiorato la qualità già molto bassa della legge finanziaria.

 

Dichiarata chiusa la discussione generale, il PRESIDENTE da' la parola al Relatore ed al Rappresentante del Governo per le rispettive repliche.

 

Il relatore GIARETTA (PD-Ulivo) sottolinea che l'impegno a favore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico è opportuno non solo per considerazioni di carattere ambientale ma anche per motivi di sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Al riguardo ricorda le caratteristiche del delicato mix energetico italiano e la connessa dipendenza da aree geografiche politicamente instabili. Per quanto riguarda l'azione collettiva risarcitoria ritiene vi sia bisogno di un ulteriore esame che potrà essere svolto nel periodo di tempo intercorrente tra l'approvazione del disegno di legge finanziaria e l'entrata in vigore delle norme in materia, posticipata, dal comma 447 dell'articolo 2, a 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Tuttavia evidenzia l'importanza di tali norme per una tutela efficace della concorrenza e dei consumatori.

 

Il sottosegretario STRADIOTTO premette che le critiche all'eccessiva espansione del contenuto del disegno di legge finanziaria sono un problema storico e non possono riferirsi soltanto al disegno di legge in esame. Relativamente alle norme in materia di energia si associa alle considerazioni svolte dal Relatore e ricorda che Paesi del Nord-europa raggiungono livelli molto più elevati dell'Italia nell'uso delle fonti rinnovabili nonostante alcune tra queste fonti, quale il solare, siano più abbondanti nel nostro Paese. Sottolinea l'importanza del comma 289 dell'articolo 1 per il cambiamento culturale che esso comporterà nel modo di costruire in Italia. Ritiene positive le modifiche apportate dalla Camera alle disposizioni in materia di sorveglianza di prezzi e di azione collettiva risarcitoria. Per quanto riguarda la presenza nel disegno di legge finanziaria di disposizioni in parte coincidenti con quelle contenute nei disegni di legge nn. 691 e 1644, rileva che essi sono all'esame del Parlamento da molto tempo e che evidentemente il Governo ha ravvisato la necessità di consentire, almeno per alcune norme più urgenti, l'entrata in vigore in tempo utile.

 

Apprezzate le circostanze, il presidente MANINETTI acquisisce l'orientamento della Commissione di non concludere l'esame dei provvedimenti in titolo, stante l'imminente scadenza del termine per trasmettere il prescritto rapporto alla Commissione bilancio.

 

La seduta termina alle ore 12,30.

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Martedì 18 dicembre 2007

109a Seduta

Presidenza del Presidente

TREU

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

- (Tabb. 4 e 4-quater) Stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’anno finanziario 2008

- (Tabb. 18 e 18-quater) Stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale per l’anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto. Rapporti favorevoli)  

 

In apertura di seduta il PRESIDENTE ricorda che la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha fissato alle ore 13 di oggi il termine entro il quale le Commissioni permanenti devono comunicare i loro rapporti alla Commissione bilancio.

 

Introduce l'esame il relatore alla Commissione sullo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria ROILO(PD-Ulivo), il quale preliminarmente, per le considerazioni generali in ordine alle caratteristiche della manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, rinvia alle valutazioni già da lui espresse introducendo l'esame in sede consultiva svolto in prima lettura, poiché, anche dopo l’esame  alla Camera dei deputati, risulta inalterato l’impianto di fondo della manovra stessa, incentrato prevalentemente sulle direttrici del sostegno alla crescita, della promozione dell’equità sociale e della salvaguardia della stabilità della finanza pubblica.

Per quel che concerne le modifiche e le integrazioni apportate dalla Camera dei deputati alle parti del disegno di legge finanziaria inerenti alle politiche del lavoro e previdenziali, il relatore evidenzia, con riferimento ai profili attinenti agli investimenti immobiliari degli enti previdenziali, che il comma 489dell’articolo 2, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, consente di investire anche le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte dei quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, con le modalità ed entro il limite di cui al comma 488, ossia nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.In base alla modifica operata dalla Camera, il comma in esame prevede altresì che siano comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica, con riferimento agli investimenti immobiliari, da realizzare da parte degli organismi deputati.

I commi da 496 a 499dell’articolo 2, introdotti dalla Camera dei deputati, recano disposizioni in materia di anticipazioni tra diverse gestioni previdenziali dell'INPDAP, mentre, sempre all’articolo 2, il comma 502, inserito anch'esso in seconda lettura, dispone che, a decorrere dal 2008, la quota a carico della pubblica amministrazione, quale datore di lavoro, della contribuzione al fondo di previdenza complementare del personale del comparto scuola, finora iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia, sia iscritta in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota del contributo a carico del datore di lavoro deve essere versata al relativo fondo pensione, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

Il comma 507, introdotto dalla Camera dei deputati, dispone che la disciplina di cui al comma 506 – cheautorizza l'INPS a definire in via stragiudiziale, a determinate condizioni, il contenzioso derivante dalla norma di interpretazione autentica di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legge n. 269 del 2001, convertito con modificazioni dalla legge n. 326 del 2003, in materia di sgravi contributivi nel settore agricolo - si applichi, con le stesse modalità, anche alle cooperative sociali che abbiano non più di 15 unità tra soci e lavoratori dipendenti.

La Camera dei deputati ha altresì modificato la disposizione ora collocata alcomma 508, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l’equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007, a valere sulle cui risorse è assicurata la copertura finanziaria del provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010, recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo. In particolare, a seguito della modifica operata dalla Camera, è stata ridotta da1.548 milioni di euro a 1.264 milioni di euro la dotazione per il 2008 del Fondo in esame.

Ilcomma 513,introdotto in seconda lettura, novella il comma 298 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2007, prevedendo che ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione alle attività di ricerca, siano erogati contributi per l’acquisto di un computer nuovo di fabbrica, a valere sulle risorse dell’apposito Fondo istituito a tal fine, non impegnate alla chiusura dell’esercizio 2007.

Icommi da 514 a 516dell’articolo 2,inseriti dalla Camera dei deputati, recano disposizioni concernenti il trattamento fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre il comma 518,modificato dall’altro ramo del Parlamento, prevede un finanziamento, pari a 80 milioni di euro per il 2008 – anziché 100 milioni di euro, come era invece previsto in prima lettura - in favore delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, con riferimento all’attuazione dell'obbligo formativo.

Il comma 519, nel testo modificato dalla Camera dei deputati, incrementa, nella misura di 25 milioni di euro per l’anno 2008 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL): nel testo approvato in prima lettura dal Senato, la misura dell'incremento era pari a 30 milioni di euro anche per il 2008.

I commi da 526 a 530dell’articolo 2, introdotti durante l’iter in seconda lettura, al fine di favorire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti alla gestione separata INPS di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995  - tra cui, per esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - che non risultino assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, prevedono l’attivazione, in via sperimentale per l’anno 2008, di appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, con l’erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull’attuazione delle norme in esame, anche al fine di valutare l'eventuale messa a regime degli strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori in oggetto.

Relativamente al credito d’imposta triennale in favore dei datori di lavoro che, nel 2008, assumano lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico, disciplinato a partire dal comma 539 - fino al comma 552 – il relatore evidenzia che la lettera a) del comma 543 dispone che tale beneficio spetti a condizione che i lavoratori assunti per coprire nuovi posti di lavoro siano alla prima occupazione, o siano in procinto di perdere l’impiego precedente, o siano portatori di handicap ovvero siano lavoratrici rientranti nella nozioni di lavoratore svantaggiato, di cui all’articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione.

Il comma 549, introdotto dalla Camera dei deputati, stanzia dal 2008, a valere sul Fondo per l’occupazione, un contributo, pari a 50 milioni di euro annui, per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nonché per iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro, in favore delle regioni rientranti negli obiettivi di convergenza dei Fondi strutturali UE.

Il comma 550, anch’esso inserito in seconda lettura, autorizza il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la regione interessata, a stipulare, nel limite di spesa annuo di 55 milioni di euro a decorrere dal 2008, apposite convenzioni con i comuni, ai fini dello svolgimento di attività socialmente utili (ASU), nonché per l’attuazione di misure di politica attiva del lavoro volte a garantire una definitiva stabilizzazione occupazionale sia dei lavoratori impiegati in ASU sia dei lavoratori che, provenienti dal medesimo bacino, siano stati interessati dalle convenzioni relative ad attività uguali, analoghe o connesse a quelle già oggetto dei progetti di lavori socialmente utili.

Il comma 551, introdotto durante l’iter presso l’altro ramo del Parlamento, prevede la possibilità di procedere, da parte degli enti utilizzatori, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, con riferimento ai lavoratori impiegati in ASU e ai soggetti utilizzati dai comuni sulla base delle citate convenzioni, all’assunzione a tempo indeterminato con inquadramento nelle categorie A e B e all’assunzione a tempo determinato con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti e comunque attraverso procedure selettive.

Il comma 552dell’articolo 2,introdotto dalla Camera dei deputati, autorizza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50 mila abitanti, al fine di procedere alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili i cui oneri siano a carico del bilancio dei medesimi comuni da almeno 8 anni, mentre il comma 553, anch’esso inserito in seconda lettura, autorizza la Regione Sicilia a trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato i rapporti riguardanti il personale della protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico.

Proseguendo nella sua esposizione, il relatore segnala poi che la Camera dei deputati, inserendo all'articolo 2 i commi da 481 a 487, ha previsto, per l’anno 2008, una attività di sperimentazione, da effettuarsi presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e previdenza sociale e dell'università e della ricerca, volta ad introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, anche al fine di valutare in tale prospettiva i risultati delle missioni affidate dei singoli Ministeri a seguito della riclassificazione del Bilancio per l’anno 2008. Il comma 482demanda ad un decreto del Ministro dei diritti e delle pari opportunità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione dei criteri e delle metodologie utili per la realizzazione della suddetta sperimentazione, mentre il comma 483 stabilisce che il medesimo Ministro dei diritti e delle opportunità predisponga corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri suddetti, con riferimento alla stesura sperimentale del bilancio di genere; a tal fine, viene autorizzata la spesa di 2 milioni di euro. Il comma 484,prevede che il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenti alle Camere, entro il 31 marzo 2009, una relazione recante l’indicazione dei risultati della sperimentazione, mentre i commi da 485 a 487istituiscono un fondo con una dotazione di 1 milione di euro per l’anno 2008 destinato all’inserimento nel programma statistico nazionale di rilevazioni statistiche di genere, affidando all’ISTAT il compito di assicurare l’attuazione di tale obiettivo nell’ambito del Sistema statistico nazionale, anche attraverso l’adozione di apposite direttive del Comitato di indirizzo e coordinamento dell’informazione statistica.

 

Si apre il dibattito.

 

Il senatore ADRAGNA (PD-Ulivo) interviene soffermandosi sulla disposizione contenuta nel comma 253 dell’articolo 2, riguardante lo svolgimento di una indagine conoscitiva sui costi e sull’efficienza del sistema del trasporto ferroviario da parte del Ministero dei trasporti, nonché su quella contenuta nel comma 300 dell’articolo 1, relativa all’istituzione presso il Ministero dei trasporti dell’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, ed evidenziando che l’impostazione seguita nel disegno di legge finanziaria in esame in merito ai profili in questione è suscettibile di incidere negativamente sulla connotazione universalistica del servizio ferroviario, con effetti potenzialmente pregiudizievoli anche sul piano occupazionale.

 

Il presidente TREU fa presente che taluni rilievi sottolineati dal senatore Adragna afferiscono ad oggetti rientranti anche nell’ambito delle competenze della 8a Commissione. 

 

Il senatore TOFANI (AN) esprime un giudizio negativo circa la riduzione della dotazione del fondo destinato al finanziamento del provvedimento per l’attuazione del Protocollo sul welfare del 23 luglio 2007, operata dalla Camera dei deputati in seconda lettura – in particolare nel comma 508 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2008 - che ha comportato un consistente peggioramento del testo approvato dal Senato in prima lettura.

 

La senatrice MONGIELLO (PD-Ulivo) pur condividendo l’impostazione complessiva sottesa al disegno di legge finanziaria per il 2008, esprime delle perplessità in merito alla formulazione della disciplina attinente al credito d’imposta, sottolineando l’importanza di una puntuale attuazione di esso,  con particolare riguardo alle aree meridionali del Paese. Chiede pertanto alla rappresentante del Governo di chiarire con quali specifiche modalità si intende promuovere, tramite il predetto beneficio, l'occupazione femminile, sempre rivolgendo una particolare attenzione al Mezzogiorno.

 

Il senatore SACCONI (FI) ritiene suo dovere, ancor prima che suo diritto, denunciare la grave situazione che si va determinando a causa dell'ormai scontato voto di fiducia - che replica quello già espresso dalla Camera dei deputati - sia sul disegno di legge finanziaria per il 2008, sia per il disegno di legge che dà attuazione al Protocollo del 23 luglio 2007: in entrambi i casi, due provvedimenti destinati ad avere rilevanti ripercussioni sulla crescita economica e sull'occupazione sono sottratti di fatto all'esame di entrambi i rami del Parlamento e, fatto ancor più sconcertante,  nel caso del disegno di legge di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007, è stato misconosciuto perfino il ruolo delle competenti Commissioni parlamentari. Alla Camera dei deputati, infatti, il Governo ha posto la questione di fiducia su un testo diverso da quello che la maggioranza di centro sinistra aveva approvato al termine dell'esame in Commissione, mentre al Senato, a causa delle divisioni interne alla maggioranza medesima, non è stato possibile concludere l'esame in sede referente.

Passando ad esaminare nel merito le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge finanziaria per il 2008, il senatore Sacconi, riprendendo la questione già sollevata dal senatore Tofani, rileva che con il comma 508 dell'articolo 2, l'altro ramo del Parlamento ha introdotto una incomprensibile e consistente decurtazione, nella misura di quasi 300 milioni di euro, dello stanziamento previsto per il 2008 a copertura delle spese derivanti dall'attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007: si riduce in tal modo una copertura finanziaria già insufficiente, come risulta da un recente studio della Fondazione Craxi e dell'Associazione Giovane Italia, consegnato alla Commissione, ed ancor prima alle competenti istanze dell'Unione europea, nel quale si dimostra che nel decennio, gli oneri derivanti dall'attuazione dell'intesa ammonteranno a circa 25 miliardi di euro, contro i 10 miliardi indicati dal Governo.  Tali oneri, peraltro, sono destinati a lievitare ulteriormente, una volta adottati gli atti di normazione secondaria a cui si rinvia la determinazione della platea dei lavoratori addetti a mansioni usuranti e destinatari di un trattamento pensionistico privilegiato.

Questa incongruenza - prosegue il senatore  Sacconi - è l'espressione di una manovra di finanza pubblica del tutto inidonea a stimolare lo sviluppo dell'economia, alla vigilia di un anno che si preannuncia particolarmente difficile: l'intreccio tra aumento dell'inflazione, rallentamento della crescita e incremento sempre più ridotto dell'occupazione rende concreto, per il prossimo futuro, il rischio di una situazione di stagflazione, che le attuali scelte di politica economica non solo non sono in grado di scongiurare, ma, anzi, tendono pericolosamente ad assecondare. La combinazione di una elevata pressione fiscale e contributiva e di una spesa sociale a carattere meramente distributivo, infatti, non concorre a stimolare la crescita, ma disincentiva e scoraggia l'impegno e l'autonomia delle persone. In questo contesto, anche le politiche rivolte al sostegno delle fasce sociali più deboli non riescono ad intercettare le aree di effettiva povertà, come nel caso del recente incremento dei trattamenti pensionistici meno elevati, che, essendo stato attribuito a prescindere dal reddito familiare, ha finito con il favorire i ceto medio- alti.

Per tali motivi, il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto nettamente contrario sul complesso della manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010.

 

La senatrice ALFONZI (RC-SE) dichiara preliminarmente di condividere i rilievi critici, espressi anche dal senatore Sacconi, in merito al deficit democratico riscontrabile relativamente all'iter legislativo del disegno di legge attuativo del Protocollo sul welfare, nonché del disegno di legge finanziaria per il 2008 - sui quali il Governo ha posto la questione di fiducia presso la Camera dei deputati - evidenziando tuttavia che anche nella scorsa Legislatura la posizione assunta dall'Esecutivo allora in carica è stata ispirata in più occasioni ad un atteggiamento molto marcato di insofferenza verso il confronto parlamentare.

Il disegno di legge finanziaria in esame presenta nel merito diverse criticità, sia per quel che concerne la problematica dei lavoratori esposti all'amianto, rispetto ai quali sarebbe stata necessaria una maggiore attenzione da parte dell’Esecutivo, sia per quel che concerne il rinnovo dei contratti dei pubblici dipendenti, in merito al quale si segnala la persistente insufficienza delle risorse finanziarie stanziate.

Il rischio della stagflazione – evocato dal senatore Sacconi – deriva essenzialmente dalla diminuzione del potere d’acquisto dei lavoratori dipendenti, che ha determinato una compressione dei consumi, con ripercussioni negative facilmente intuibili sulla crescita del sistema economico.

Nel complesso della manovra di finanza pubblica all'esame, risultano invece interessanti le misure a favore dei soggetti che non godono delle detrazioni fiscali per incapienza del debito d'imposta,  anche se sarebbero stati opportuni altri interventi di sostegno delle fasce sociali più deboli, in particolare per quel che concerne l'innalzamento delle pensioni di invalidità.

 Relativamente alla tematica delle pari opportunità, l'oratrice esprime un giudizio positivo  in merito all’introduzione sperimentale del bilancio di genere per alcune amministrazioni pubbliche, e sulla scelta di affidare all’ISTAT le rilevazioni statistiche di genere, mentre ritiene non del tutto opportuni gli stanziamenti previsti per i corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei ministeri - relativamente alla stesura del bilancio di genere - essendo a suo avviso preferibile utilizzare tali risorse per interventi più incisivi in materia di pari opportunità.

Proseguendo nella sua esposizione, la senatrice Alfonzi si esprime quindi in senso critico sull’assenza di disposizioni volte alla restituzione del cosiddetto fiscal drag,  nonché sulle misure di sostegno alla formazione professionale, a suo avviso poco efficaci, e deplora altresì che, ignorando le sollecitazioni espresse anche nel rapporto approvato dalla Commissione nel corso dell'esame in prima lettura, il Governo non abbia prospettato  alcun intervento volto a consentire un utilizzo frazionato in ore oltre che in giorni del periodo previsto per il congedo parentale, attivando così, senza alcun onere a carico della finanza pubblica,  una modalità di fruizione di tale congedo  suscettibile non solo di favorire ulteriormente la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro, ma anche di assecondare una più equa distribuzione del beneficio tra lavoratori e lavoratrici.

 

Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) osserva che nell'attuale fase del dibattito e della elaborazione normativa sul riordino dello Stato sociale si manifesta l'esigenza di ripensare il modello lavoristico e fordista, tipico dell'esperienza storica del Novecento, nella prospettiva di un welfare di taglio maggiormente universalistico e più attento alla dimensione familiare e all'esigenza di realizzare obiettivi di sostegno all'autonomia della persona. Sotto questo profilo, le critiche mosse dal senatore Sacconi alle recenti misure adottate dal Governo per incrementare le pensioni più basse non sono affatto convincenti, poiché le misure in questione vanno valutate non tanto sotto l'aspetto della condizione sociale dei beneficiari, quanto dal punto di vista della loro capacità di realizzare e generalizzare condizioni di maggiore autonomia personale per i pensionati - analogamente a quanto prevedono, alcuni disegni di legge all'esame della Commissione in ordine alla creazione di dotazioni finanziarie volte a favorire l'autosufficienza per le giovani generazioni -, in un momento in cui anche i redditi del ceto medio sono colpiti da tensioni inflazionistiche la cui entità e i cui effetti sono misurati solo in parte dagli attuali strumenti di rilevazione statistica.

Nell'ambito del disegno di legge finanziaria all'esame - prosegue il senatore Zuccherini - sono presenti numerosi e apprezzabili interventi di sostegno alla crescita economica, che, peraltro, proprio per la loro complessità ed articolazione, rinviano all'esigenza, più generale, di ripensare il modello di sviluppo nel suo complesso e, per questo profilo, hanno riproposto un interessante tentativo di definire un quadro di programmazione, anche in una sua possibile articolazione regionale. Nell'ambito di questa riflessione, occorrerebbe prestare la dovuta attenzione alle politiche industriali e, in particolare, all'esperienza delle privatizzazioni che, in molti comparti produttivi e nei servizi, hanno mancato l'obiettivo di realizzare condizioni di maggiore concorrenza a vantaggio dei consumatori, e senza migliorare - ed anzi, in molti casi, peggiorando - la qualità dei servizi erogati: emblematica, a questo proposito, è l'esperienza del settore delle ferrovie.

 

Il senatore NOVI (FI) osserva preliminarmente che il dibattito parlamentare in corso sulla manovra di finanza pubblica si caratterizza per i marcati dissensi all'interno della maggioranza e per il reiterato uso del voto di fiducia da parte del Governo, al fine di contenere e scongiurare gli effetti devastanti prodotti da tali conflitti. Nel merito della manovra, invece, si moltiplicano i segnali sui grandi temi economici e sociali, segnali volti però soltanto al conseguimento di fini propagandistici e mediatici, senza alcun riscontro concreto sul piano degli impegni e delle realizzazioni. Di fronte ad annunci e a promesse privi di alcun seguito e anche di fondamento - come ad esempio la ventilata abrogazione del decreto legislativo n. 276 del 2003, sbandierata nel programma elettorale dell'Unione e contraddetta dalle timide ma erronee modifiche ipotizzate, in particolare per quel che concerne l'improvvida abolizione del lavoro a chiamata e dello staff leasing, con il disegno di legge che recepisce il Protocollo del 23 luglio 2007 -l'opinione pubblica dà segni di insofferenza sempre più evidenti, essendo ormai evidente l'inconsistenza delle iniziative annunciate, ma non attuate, per la stabilizzazione dei lavoratori precari e per il miglioramento dei trattamenti pensionistici. Su questo ultimo tema, peraltro, la pretesa del Governo di avere delineato, con il citato Protocollo e il relativo disegno di legge di attuazione,  meccanismi meno punitivi in ordine all'innalzamento dei requisiti anagrafici per l'accesso ai trattamenti di anzianità previsti dalla riforma del 2004, è palesemente smentita dal fatto che il già citato disegno di legge, ove accolto, porterebbe a 62 anni l'età pensionabile per le donne.

Astratto e inconcludente sul versante delle politiche sociali,  il Governo si dimostra ligio e attivo nei confronti dei poteri forti, incarnati in Italia da un numero limitato di grandi industrie e dai grandi gruppi finanziari, che hanno trovato in particolare nel Presidente del Consiglio un interprete particolarmente zelante dei loro desideri e delle loro aspirazioni.

Il disegno di legge finanziaria per il 2008 - prosegue il senatore Novi - aumenta senza alcun costrutto la spesa pubblica, disperdendola in mille rivoli, il più delle volte con finalità clientelari, in un momento di vistoso rallentamento della crescita non soltanto in Italia, ma in tutti i paesi del G8. Mancano invece interventi strutturali e chiaramente riformatori, come dimostra, ad esempio, la scarsità delle risorse messe a disposizione della ricerca e l'intento di azzerare la riforma scolastica realizzata nella scorsa Legislatura, con il fine di tornare ad un sistema scolastico classista e dequalificato. 

Riproducendo schemi di un passato non certo da  rimpiangere, il Governo utilizza la leva della spesa pubblica per assicurarsi un margine di consenso nella società ed in Parlamento: la conseguenza di tale atteggiamento consiste in una manovra finanziaria che incoraggia la speculazione parassitaria, ignora le tendenze reali dell'economia internazionale e deprime il tessuto della piccola e media impresa, che costituisce invece il settore più dinamico e competitivo dell'economia italiana. Per tali ragioni, il Gruppo di Forza Italia esprimerà un voto decisamente contrario al disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione, il Presidente dà la parola al relatore Roilo.

 

Il relatore ROILO (PD-Ulivo), richiamandosi ai contenuti della relazione introduttiva, propone di esprimere, nel rapporto alla Commissione bilancio, un parere favorevole sulla tabella concernente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Conviene con la proposta del relatore la sottosegretaria DONAGGIO che, rispondendo al quesito posto dalla senatrice Mongiello, rinvia all'esposizione preliminare svolta dal senatore Roilo, in cui è chiarito, tra l'altro, che il credito d’imposta triennale spetta ai datori di lavoro che, nel 2008, assumano lavoratori, con contratto a tempo indeterminato, ad incremento dell'organico, a condizione che i nuovi assunti siano alla prima occupazione, o siano in procinto di perdere l’impiego precedente, o siano portatori di handicap ovvero siano lavoratrici rientranti nella nozione di lavoratore svantaggiato dettata dalla vigente disciplina comunitaria.

 

Poiché non vi sono richieste di intervenire per dichiarazione di voto, dopo che il PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore, di esprimere, nel rapporto alla Commissione bilancio, un parere favorevole sulla tabella concernente lo stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Il PRESIDENTE invita quindi il senatore Di Siena a riferire sullo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 

Il senatore DI SIENA (SDSE), relatore alla Commissione sullo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il 2008, nel dare conto delle  modifiche e delle integrazioni apportate dalla Camera dei deputati alle parti del disegno di legge finanziaria riferite alle materie di competenza del Ministero della solidarietà sociale, segnala in primo luogo i commi da 457 a 460dell’articolo 2,introdotti dalla Camera dei deputati, che dettano disposizioni in materia di servizi socio-educativi. In particolare, il comma 457ridefinisce le autorizzazioni di spesa per lo sviluppo del sistema territoriale degli asili nido di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge finanziaria per il 2007, lasciando inalterata l’autorizzazione di spesa relativa al 2007 e al 2009 - pari a 100 milioni di euro annui - ed incrementando di 70 milioni di euro lo stanziamento per il 2008. Il comma 458 dell’articolo 2 istituisce un Fondo, pari a 3 milioni di euro annui per il triennio 2008-2010, per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile, di età compresa tra 0 e 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della Difesa; il comma 459 prevede che la programmazione e la progettazione relative ai servizi socio-educativi di cui al comma 458 siano svolte, nel rispetto della normativa regionale, in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione ed analisi per l’infanzia e l’adolescenza, mentre ai sensi del comma 460, i servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa sono resi accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero, e concorrono pertanto ad integrare l’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

I commi da 466 a 469dell’articolo 2,introdotti dalla Camera dei deputati, recano disposizioni in materia di sostegno ed assistenza ai soggetti affetti da cecità: in particolare, il comma 466abroga il comma 318 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266  - legge finanziaria per il 2006 - il quale stabilisce che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379 è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari – ossia Istituto per la ricerca, la formazione e la riabilitazione (I.RI.FO.R.) e Istituto europeo ricerca, formazione orientamento professionale (I.E.R.F.O.P.) - nel rispetto degli obblighi di rendicontazione.

I commi da 467 a 469dell’articolo 2 - prosegue il relatore -stabiliscono che l’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è fissata nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza.

Il comma 470, inserito dalla Camera dei deputati, specifica che la Tabella C della legge finanziaria annua può rimodulare  - con variazione positiva o negativa - solo una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, anziché l'intera dotazione del medesimo. La quota a cui viene limitata la possibilità di rimodulazione è quella riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.

I commi da 471 a 473dell’articolo 2, inseriti anch'essi in seconda lettura, prevedono che il Ministero della solidarietà sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano beneficino, ogni anno, di un'anticipazione finanziaria, a valere sulle somme del Fondo nazionale per le politiche sociali, in attesa del riparto del medesimo.

Il relatore segnala inoltre che, con l'introduzione dei commi da 475 a 480, la Camera dei deputati ha provveduto all'istituzione di un Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. Si prevede, in particolare, che per i contratti di mutuo per l’acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione, il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti.

Sempre all'articolo 2, il comma 481 prevede che il decreto destinato a stabilire le modalità di funzionamento del Fondo per la mobilità dei disabili dovrà essere emanato di concerto anche con il Ministro della solidarietà sociale.

Proseguendo  nella sua esposizione, il relatore si sofferma sul comma 8 dell'articolo 3 del disegno di legge finanziaria, che, modificando il testo già varato dal Senato, incrementa da 100 a 380 milioni di euro per l'anno 2009 l'autorizzazione di spesa ivi prevista per il 5 per mille  dell'imposta sul reddito. I successivi commi 9, 10 e 11  stanziano 500 mila euro per l'erogazione dei contributi del 5 per mille per gli anni finanziari 2006 e 2007, utilizzando la quota - pari allo 0,5 per cento del totale determinato dalla scelte dei contribuenti - che l'articolo 1, comma 1235 della legge finanziaria per il 2007 destina all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e alle organizzazioni nazionali rappresentative delle associazioni che possono beneficiare del 5 per mille. In particolare, il comma 11 autorizza il Ministero della solidarietà a stipulare convenzioni con un intermediario finanziario per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi.

In conclusione, il relatore propone che la Commissione esprima un parere favorevole sullo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il 2008, nel rapporto che verrà trasmesso alla Commissione bilancio.

 

La senatrice ALFONZI (RC-SE) esprime soddisfazione per l'accessibilità dei servizi socio-educativi istituiti presso enti e reparti del Ministero della difesa anche da minori che non siano figli di dipendenti dello stesso Ministero, in coerenza con un'apprezzabile logica di integrazione dell’offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, secondo la previsione del comma 460 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria.

 

Poiché non vi sono altre richieste di intervenire nella discussione, dopo che il  PRESIDENTE ha accertato la sussistenza del numero legale, la Commissione approva a maggioranza la proposta del relatore, di esprimere  nel rapporto alla Commissione bilancio, un parere favorevole sulla tabella concernente lo stato di previsione del Ministero della solidarietà sociale e sulle parti connesse del disegno di legge finanziaria per il 2008.

 


IGIENE E SANITÀ (12a)

Martedì 18 dicembre 2007

138a Seduta

Presidenza del Presidente

MARINO

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 15 e 15-quater) Stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2008

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole) 

 

 Riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai documenti di bilancio il senatore BODINI(PD-Ulivo), il quale, con riferimento allo stanziamento per le transazioni per i soggetti che hanno contratto danni a seguito di contagio con sangue infetto, rileva con soddisfazione che con l'articolo 2, comma 361, del disegno di legge finanziaria, la Camera ha confermato l’autorizzazione di spesa, pari a 180 milioni di euro, che tuttavia non è più limitata all’anno 2008, bensì decorre da tale anno. Il successivo comma 363 estende il beneficio dell’indennizzo spettante alle persone che abbiano riportato una menomazione permanente dell’integrità psico-fisica a causa di vaccinazioni obbligatorie, di cui all’articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, causata dall’omonimo farmaco, nelle forme dell’amelia, emimelia, della focomelia e della macromelia. Quanto all'articolo 2, comma 280, sottolinea favorevolmente l'aumento da 20 a 23 miliardi di euro del valore programmatico della spesa complessiva pluriennale per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, rilevando altresì che la Camera ha modificato le disposizioni in materia di priorità, quote di riserva e verifica dei medesimi investimenti. Inoltre, il successivo comma 281 dell’articolo 2 stabilisce chegli stanziamenti destinati ai richiamati interventi, inseriti sia in Accordi di programma che in altri accordi, siano subordinati a verifiche energetiche e che gli stessi interventi prevedano misure significative di efficienza energetica, di sviluppo di fonti rinnovabili e di risparmio idrico.

Il relatore si sofferma quindi sulle disposizioni (commi 283 e 284 dell’articolo 2) tese a dare attuazione alla riforma della sanità penitenziaria, avviata con il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, ponendo termine ad un iter estremamente complesso. Il citato decreto legislativo aveva infatti sancito che l’assistenza dei detenuti deve spettare al Servizio sanitario nazionale (SSN). In particolare, le competenze in materia sanitaria negli istituti penitenziari venivano ripartite fra il Ministero della sanità, competente per la programmazione, l'indirizzo e il coordinamento del SSN, e le regioni, responsabili in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari regionali negli istituti penitenziari ed il controllo del funzionamento dei medesimi. Nello specifico, il citato decreto contemplava anzitutto il passaggio al SSN, dal 1° gennaio 2000, delle funzioni sanitarie svolte dall’amministrazione penitenziaria relativamente a prevenzione e assistenza sanitaria ai detenuti tossicodipendenti. Rileva che per le restanti competenze era prevista una fase di sperimentazione, effettivamente svoltasi, con esiti di incerta interpretazione,  presso talune regioni, al termine della quale si sarebbe dovuto procedere al definitivo riordino.

Oltre all’inadeguatezza delle sperimentazioni condotte - riconosciuta dalla Corte dei Conti nella relazione conclusiva dell’indagine sull’attuazione della disciplina di riordino della medicina penitenziaria - osserva che il ritardo è stato causato, sempre secondo la suprema Corte contabile, dall’assenza di un adeguato dialogo istituzionale fra i Ministeri della Salute e della Giustizia.

Segnala poi che il comma 356,ove si prevede che il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare assuma la denominazione di Autorità nazionale per la sicurezza alimentare e che la medesima si avvalga di una sede referente, operante nel Comune di Foggia.

In attuazione dello specifico accordo Stato-regioni del 1° agosto 2007, rileva che i commi da 357 a 360, introdotti dalla Camera,operano un riordinodel sistema di educazione continua in medicina, potenziando l’operatività della Commissione nazionale per la formazione continua, attraverso il suo incardinamento nell’Agenzia per i servizi sanitari regionali, che peraltro assumerà la nuova denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La Commissione nazionale, la cui composizione è demandata ad un decreto del Ministro della salute, potrà avvalersi di personale di ruolo della suddetta Agenzia, nonché di dipendenti del Dicastero della salute.

Segnala indi l’articolo 2, comma 371, relativo alle modalità di gestione dei canili e gattili sanitari da parte dei comuni, singoli o associati, e delle comunità montane.

Quanto al successivo comma 374, fa presente come esso ridefinisca, per gli anni 2008 e 2009, le destinazioni del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale istituito dalla legge finanziaria per il 2007. In proposito, fra gli ambiti prioritari, sono elencate: le malattie rare; la sperimentazione del modello assistenziale "Casa della salute"; l’implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi celebrolesi; l’integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari; l'attuazione del patto per la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro; l’attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute".

  Dopo aver rilevato che il comma 375 dell’articolo 2 modifica la disciplina per le assunzioni di personale da parte degli Istituti zooprofilattici sperimentali, evidenzia l’incremento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto applicata ai grandi impianti di combustione, previsto dall'articolo 2, comma 385.

Il relatore menziona quindi il comma 433,in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per l’accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999. E' ivi previsto che agli esami di ammissione alle scuole di specializzazione possono essere ammessi anche i laureati in medicina e chirurgia e gli studenti iscritti all’ultimo anno del relativo corso di laurea che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. Entro la data di inizio dei corsi il candidato deve aver comunque conseguito la laurea e l’abilitazione. Si tratta di una novità a suo avviso rilevante, che viene incontro alle legittime esigenze degli studenti neolaureati, che - con la normativa vigente - rischiano di dover attendere un intero anno per poter partecipare all’esame di ammissione alle scuole di specializzazione. Il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, che disciplina la materia, consente infatti l’ammissione all’esame di accesso alle scuole di specializzazione ai candidati laureati in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l’esame di Stato prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo.

Quanto al sostegno e all'assistenza ai soggetti affetti da cecità, il relatore segnala che la Camera ha introdotto i commi da 466 a 469dell’articolo 2,  riguardanti l'abrogazione della disposizione della legge finanziaria per il 2006, diretta a stabilire che il contributo ad enti operanti per l’assistenza e la formazione dei ciechi previsto dalla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato in parti uguali direttamente agli enti di formazione destinatari, nel rispetto degli obblighi di rendicontazione. L’importo dell’indennità speciale per i ciechi parziali è ora fissato nella misura di 176 euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, ferma restando l’osservanza delle disposizioni vigenti relative ai requisiti e alle modalità di corresponsione della provvidenza.

In merito al comma 470, rileva come esso sia teso a specificare che la Tabella C della legge finanziaria può rimodulare solo una quota del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, quella non riservata al finanziamento di interventi da realizzare in taluni comuni, anziché l'intera dotazione del medesimo.

Con riferimento all’articolo 3, il relatore richiama il comma 85, ai sensi del quale al personale del ruolo sanitario del SSN non si applica la disciplina in materia di riposo giornaliero di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2003. Quest’ultima, rammenta, riconosce il diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore, ferma restando la durata normale dell'orario settimanale. Per il personale sanitario si precisa che valgono comunque le vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Osserva come tale disposizione consenta una maggiore funzionalità delle strutture sanitarie.

Conclude proponendo l'espressione di un rapporto favorevole.

 

Dopo che il senatore CURSI (AN) ha fatto presente la necessità della presenza del Governo per la prosecuzione dell'esame, il presidente MARINO dispone una breve sospensione.

 

La seduta, sospesa alle ore 11, riprende alle ore 11,10.

 

Il PRESIDENTE dichiara indi aperta la discussione generale.

 

Il senatore TOMASSINI (FI) rileva in primo luogo la sussistenza di tensioni all'interno della maggioranza che costringono il Governo al ricorso al voto di fiducia sui documenti di bilancio. Rileva quindi come la condotta dell'Esecutivo abbia portato ad un disegno di legge finanziaria composto da soli tre articoli e da un elevato numero di commi, che desta preoccupazioni in ordine all'andamento della spesa e, conseguentemente, della pressione fiscale. Lamenta inoltre l'inserimento nel disegno di legge di numerose disposizioni di carattere ordinamentale, notando come ciò sia conseguenza delle difficoltà del Governo rispetto all'ordinaria attività legislativa.

Riguardo al merito del disegno di legge finanziaria in esame, si esprime favorevolmente sulla disposizione relativa ai benefici per i soggetti contagiati da sangue infetto, di cui all'articolo 2, comma 361, derivante in buona parte dalla volontà unanime già espressa dalla Commissione. Esprime altresì un giudizio positivo relativamente al comma 356 del medesimo articolo, concernente l'Autorità nazionale per la sicurezza alimentare, pur osservando che non sono chiari i motivi alla base della scelta di Foggia quale luogo di ubicazione della sede referente dell'Autorità stessa.

Prosegue manifestando preoccupazione circa il riordino della sanità penitenziaria, paventando il rischio di una grave perdita delle specificità di tale servizio, tra l'altro privato dei finanziamenti in passato ad esso destinati. Ulteriori perplessità derivano a suo avviso dalle previsioni di cui ai commi da 357 a 360 dell'articolo 2, riguardanti il riordino del sistema di educazione continua in medicina,  specificamente in relazione alle modalità di gestione dei fondi destinati a tale settore. Pur condividendo le finalità dell'articolo 2, comma 371, in mteria di gestione dei canili e dei gattili sanitari, rileva indi, la necessità di ulteriori approfondimenti, richiamando in proposito una specifica iniziativa della Commissione di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale, che egli presiede.

Conclude esprimendo un giudizio complessivamente negativo sui documenti in titolo, lamentando la mancanza di spazi per un reale confronto tra le forze politiche presenti in Parlamento.

 

Il senatore CURSI (AN) lamenta la ristrettezza dei tempi previsti per l’esame dei documenti in titolo, nonché il carattere estemporaneo di talune disposizioni in materia sanitaria, peraltro di natura prevalentemente ordinamentale, introdotte alla Camera, senza previo approfondimento in ordine alla loro efficacia. Stigmatizza anzitutto il trasferimento delle competenze riguardanti la medicina penitenziaria, l’integrazione tra i dipartimenti di salute mentale e gli ospedali psichiatrici giudiziari, nonché l’istituzione di un registro dei dottori in chiropratica, senza la contestuale definizione del relativo profilo professionale. Quest’ultima disposizione, prosegue il senatore, risulta peraltro non tener conto del lavoro della Commissione sui disegni di legge volti al riordino complessivo della disciplina in materia di terapie non convenzionali, nonché dell'apposita indagine conoscitiva attualmente in corso. Deplora altresì le soluzioni adottate in materia di educazione continua in medicina, senza considerare il dibattito da tempo avviato per la ridefinizione complessiva del sistema. Giudica poi singolare l’individuazione quale sede referente dell’Autorità nazionale per la sicurezza alimentare del comune di Foggia, che certo non svolge un ruolo strategico in tale settore.

Dopo aver richiamato le modifiche apportate alla Camera riguardanti le modalità di accesso alle scuole di specializzazione mediche, che avrebbero a suo giudizio richiesto il ricorso ad uno strumento normativo diverso, si sofferma sull’articolo 2, comma 434, dell'Atto Senato n. 1817-B, relativo ai periodi di fuori ruolo dei professori universitari, in ordine al quale sarebbe stato a suo avviso  opportuno uno specifico approfondimento.

Giudica invece condivisibili le modifiche introdotte alla Camera riguardanti le transazioni per i soggetti che hanno contratto danni a seguito di contagio con sangue infetto, con particolare riferimento, da un lato, all’individuazione di un’autorizzazione di spesa, pari a 180 milioni di euro, a partire dall’anno 2008 e, dall’altro, all’estensione dei benefici anche ai soggetti affetti da sindrome da talidomide.

In conclusione, ribadisce la propria contrarietà nei confronti del disegno di legge finanziaria che interviene in modo determinante su tematiche sanitarie, le quali avrebbero richiesto, a suo parere, un’ampia discussione da parte della Commissione di merito, ora tardiva, in considerazione dell'eventualità che il Governo ricorra alla fiducia per l'esame in Assemblea. Al riguardo, dichiara che il proprio Gruppo non può non prendere atto della sempre minore incisività del lavoro parlamentare, ai fini della futura partecipazione ai lavori della Commissione.

 

Il PRESIDENTE respinge le critiche rivolte all’efficacia del lavoro parlamentare, richiamando in particolare i significativi esiti dell’attività in Commissione, che ha, fra l’altro, portato all’approvazione della legge n. 120 del 2007, con cui è stato posto termine alla perdurante assenza di una disciplina organica  dell’attività libero professionale intramuraria, nonché al licenziamento, in prima lettura, del disegno di legge n. 1249, riguardante la semplificazione in materia sanitaria. Con particolare riferimento ai documenti in esame, sottolinea il contributo dato da tutti i componenti della Commissione all'approvazione delle disposizioni a favore dei danneggiati da sangue infetto.

Preso atto che nessun altro senatore chiede di intervenire nella discussione generale, dichiara chiusa tale fase procedurale, invitando il relatore ed il rappresentante del Governo ad intervenire in sede di replica.

 

Il relatore BODINI (PD-Ulivo) ribadisce il giudizio favorevole sulle modifiche apportate dall’altro ramo del Parlamento, poiché concorrono a determinare, nel complesso, una manovra economica di rilievo per il settore sanitario. Ritiene inoltre che la Commissione avrà occasione di approfondire alcune tematiche solo in parte affrontate nel disegno di legge finanziaria, nell’ambito dell'esame dei provvedimenti in materia di ammodernamento del Sistema sanitario nazionale e di riordino delle professioni.

Conclusivamente, invita la Commissione ad esprimere un rapporto favorevole.

 

Il sottosegretario GAGLIONE si rimette alle valutazioni espresse dal relatore.

 

Per dichiarazione di voto contrario sulla proposta del relatore, ha la parola il senatore TOMASSINI(FI), il quale ribadisce il giudizio sfavorevole sulle modifiche apportate alla Camera alla manovra economica, che, oltre ad essere eccessivamente numerose, determinano significativi oneri finanziari.

Dichiara di non condividere il modo con cui sono affrontati temi di particolare rilevanza per il settore sanitario, i quali, senza alcuna ragione di urgenza, sono stati sottratti all’approfondimento della Commissione di merito. Al riguardo, deplora in particolare l’attuazione della riforma della sanità penitenziaria, l’integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari, nonché le novità in materia di educazione continua in medicina.

 

Per dichiarazione di voto contrario, interviene il senatore CURSI(AN), il quale si richiama alle argomentazioni svolte nel corso del dibattito, lamentando in particolare all’inserimento nella manovra economica di norme estremamente significative sotto il profilo sanitario, per le quali è così mancato l’opportuno dibattito da parte della Commissione.

 

Previa verifica del numero legale da parte del PRESIDENTE, la Commissione accoglie la proposta di rapporto favorevole del relatore Bodini.

 

La seduta termina alle ore 11,55.

 


TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Martedì 18 dicembre 2007

133a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

RONCHI

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010, e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

 - (Tabb. 2 e 2-quater)  Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tabb. 9 e 9-quater)  Stato di previsione del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare per l’anno finanziario 2008

- (Tabb. 10 e 10-quater)  Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture per  l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

- (Tabb. 14 e 14-quater)  Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali  per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporti alla 5a Commissione. Esame congiunto. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 2 e 2-quater, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 9 e 9-quater e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 10 e 10-quater, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria. Rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 14 e 14-quater, limitatamente alle parti di competenza, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria ) 

 

 Il relatore, senatore PIGLIONICA (PD-Ulivo), osserva in via generale che i documenti di bilancio, trasmessi dalla Camera dei deputati, risultano sostanzialmente illeggibili, in quanto riportano disposizioni frammentarie e disorganiche che, talvolta, come nel caso delle norme in tema di urbanistica, richiederebbero un esame più approfondito.

Nel merito, su molte delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati si può formulare una valutazione positiva: ad esempio, su quelle riguardanti la riconversione energetica, la promozione del rendimento energetico per i nuovi edifici e le agevolazioni per gli interventi di qualificazione energetica.

In particolare, si segnalano il comma 166, lettera b), dell'articolo 1, che prevede la proroga al 31 dicembre 2008 di alcuni dei termini della disciplina transitoria per le discariche dei rifiuti, proroga che si è resa necessaria anche per la inadeguatezza delle regioni.  

Il comma 36 dell'articolo 2prevede che le regioni, nel caso in cui procedano alla soppressione dei consorzi  tra comuni compresi  nei bacini imbriferi montani e dei consorzi di bonifica, adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi ed passivi facenti capo ai consorzi suddetti.

Il comma 139 dell'articolo 2 dispone che nell’ambito del contingente di biodiesel ad accisa ridotta la quota minima di biocarburanti da immettere in consumo nel 2009 è elevata al 3% di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell’anno solare precedente.

Il comma 162 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze - a decorrere dal 2008 - il "Fondo per il risparmio e l’efficienza energetica", con una dotazione di un milione di euro, fondo volto a finanziare campagne informative riguardanti le misure per la riduzione dei consumi energetici e il miglioramento dell’efficienza energetica, che si dovranno informare a criteri dettati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, e che riguarderanno, in particolare, la progressiva sostituzione delle lampadine incandescenti, il miglioramento dell’efficienza della pubblica illuminazione, la sensibilizzazione degli utenti allo spegnimento degli elettrodomestici non utilizzati. Il comma introduce, inoltre, a partire dal 1° gennaio 2010, il divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3, anche all’interno di apparati.

Il comma 163proibisce, a decorrere dal 1 gennaio 2011, l’importazione, la distribuzione e la vendita, su tutto il territorio nazionale, delle lampadine ad incandescenza, nonché degli elettrodomestici privi del dispositivo di completa interruzione del collegamento alla rete elettrica.

Il comma 176 istituisce il "Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile", con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2008, al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca sull’idrogeno, prevedendo inoltre che siano favorite le applicazioni trasportistiche dell’idrogeno prodotto con l’impiego di fonti rinnovabili.

Il comma 333 dell'articolo 2 istituisce, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un Fondo per la ristrutturazione e l’ammodernamento della rete idrica nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Il comma 334 dell'articolo 2 novella l’articolo 1, comma 1284, della legge finanziaria 2007, relativo all’istituzione del fondo di solidarietà per il finanziamento di progetti ed interventi atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale, in particolare espungendo la parte relativa al potere del Ministro dell’economia di adottare i provvedimenti attuativi necessari. Sempre il comma 334 introduce il comma 1284-bis, che istituisce il fondo per la potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, recupero delle acque meteoriche e permeabilità dei suoli urbanizzati (con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008-2010). Sempre il comma 334introduce il comma 1284-ter che istituisce un contributo di 0,5 centesimi su ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in plastica e da una definizione di materiale plastico e prevede che le entrate derivanti dal contributo siano destinate per un decimo al fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi al fondo di cui al comma 1284-bis.

Il comma 382 dell'articolo 2prevedeche sia istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura ed il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione  del Fondo - al quale è attribuita una somma pari ad un milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010 - è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente.

Il comma 113 dell'articolo 3 stabilisce che, a decorrere dall'entrata in vigore della legge finanziaria, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno e le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), nel rispetto del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 519 della legge finanziaria dello scorso anno, selezionato dal Ministero dell'ambiente e presso gli stessi utilizzato per supportare l'attuazione dei Progetti operativi "Ambiente" e "Difesa del suolo".

Infine, destano perplessità i commi 344, 345, 346 e 347 dell’articolo 2, che recano l’istituzione di un fondo a contribuzione volontaria denominato "Un centesimo per il clima"; infatti, oltre a sorprendere la modalità prescelta della contribuzione volontaria, appare difficile che le imprese promuovano concretamente tale iniziativa.

 

Il presidente SODANO condivide le considerazioni critiche espresse dal senatore Piglionica sulle modalità di esame del disegno di legge finanziaria, rispetto alle quali non è più rinviabile l’esigenza di una profonda revisione.

 

Il relatore, senatore BRUNO (PD-Ulivo), in via preliminare si associa alle considerazioni critiche verso lo strumento rappresentato dal disegno di legge finanziaria che, al di là di ogni valutazione di carattere politico, si rivela ancora una volta obsoleto.

Nel merito, richiama l’attenzione sulle disposizioni introdotte, dalla Camera dei deputati,concernenti il disagio abitativo, la difesa del paesaggio, l’urbanistica e le emergenze connesse a calamità naturali. In particolare, il comma 258 dell'art. 1 consente la definizione, negli strumenti urbanistici e fino alla riforma organica del governo del territorio, di zone da destinare alla trasformazione in cui sia possibile la cessione gratuita da parte dei proprietari di aree o immobili destinati ad edilizia residenziale sociale e sia altresì possibile la fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

Il comma 259prevede che il comune possa in tali ambiti, nell’ambito degli strumenti urbanistici, consentire aumenti di volumetrie premiali ai fini della realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio e di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale

Il comma 289 dell'art. 1sostituisce il comma 1-bis , dell’art. 4 del testo unico in materia edilizia. Il nuovo comma 1- bis stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio 2009 i regolamenti comunali contenenti la disciplina delle modalità costruttive devono prevedere, per gli edifici di nuova costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per garantire una produzione di energia non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa. Per i fabbricati industriali con superficie non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima viene fissata in 5kW.

Il comma  322 dell'articolo 1 autorizza gli istituti di credito appositamente convenzionati con il Ministero dell’economia e delle finanze a stipulare contratti di mutuo ventennale, fino alla somma di 300.000 euro, con i titolari di edifici ricadenti nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro ed il ripristino funzionale degli edifici stessi, ponendo il costo degli interessi a totale carico del bilancio dello Stato. Il comma 323 autorizza gli enti locali a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti, con oneri per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero degli edifici riconosciuti dall’UNESCO come patrimonio dell’umanità o appartenenti al patrimonio storico e artistico tutelato. Il comma 324 demanda ad un decreto interministeriale la definizione delle modalità e dei criteri per l’erogazione del contributo in conto interessi al fine di garantire il rispetto del limite massimo di 10 milioni di euro a decorrere dal 2008.

I commi 89 e 90 dell'art. 2 novellando il T.U. delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità (D.P.R. n. 327 del 2001), recano nuovi criteri per il calcolo dell’indennità di esproprio e del risarcimento del danno nel caso di occupazione acquisitiva, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007 e della costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Il comma 14 dell'articolo 2 prevede che le somme residuanti ai comuni, inerenti i contributi per danni subiti dai privati per l’alluvione del novembre 1994, permangano nella disponibilità dei medesimi enti locali per essere destinate al finanziamento di spese di investimento.

Il comma 112autorizza una spesa di 100 milioni di euro per l’anno 2008 per l’acquisizione, da parte del Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio, allo scopo di potenziare la dotazione di mezzi aerei e di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi stessi.

Il comma 285 dell'articolo 2 al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, definisce una nuova tipologia di alloggio, le "residenze di interesse generale destinate alle locazioni", considerando come tali i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

Il comma 286 specifica che tali residenze costituiscono servizio economico di interesse generale e sono ricomprese anche nella definizione di alloggio sociale.

Per la finalità dei commi 285 e 286 , il comma 287 istituisce un fondo dotato di 10 milioni di euro per il triennio 2008-2010.

Il comma 288 prevede che la riduzione delle aliquote ICI, che può essere deliberata dai Comuni in base all’articolo 2, comma 4, della legge n. 431 del 1998 per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possa arrivare fino all’esenzione dall’imposta.

Il comma 329 autorizza una spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010 ai fini della prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico, attraverso l’utilizzazione di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio.

 

Il comma 340 dell'articolo 2 incrementa di 10 milioni di euro per il 2008 il fondo di rotazione per la demolizione delle opere abusive.

Il comma 341 dell'articolo 2 novella l’articolo 27 del T.U. in materia edilizia e consente al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale competente alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, di procedere nei tempi indicati al sequestro del cantiere su ordinanza del sindaco.

I commi 342 e 343 dell'articolo 2  istituiscono, presso il Ministero dell’ambiente, un fondo di 2 milioni di euro per l’avvio di un programma di valorizzazione e recupero delle ferrovie dismesse, da realizzarsi in particolare attraverso la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici.

I commi da 404 a 406 dell'articolo 2 recano l’istituzione di un fondo per il ripristino del paesaggio, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2008-2010, al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio nelle aree incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge n. 77 del 2006. Lo stesso comma enuncia le finalità del fondo, che è volto alla demolizione al risanamento e al ripristino dei luoghi, nonché a provvedere ad eventuali azioni risarcitorie per l’acquisizione di immobili da demolire.

Si sofferma infine sui commi 107, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117 118 e 119 dell’articolo 2 che recano disposizioni riferite ad emergenze connesse a calamità alluvionali e sismiche, con una serie di interventi e misure talvolta contraddittori e privi di una strategia lineare. Peraltro, il complesso di tali interventi impone una seria riflessione anche in termini di aumento delle spese che risultano poco controllabili, con particolare riguardo alle fasi della ricostruzione e del recupero dei danni.

 

Si apre quindi la discussione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

 

La senatrice DE PETRIS (IU-Verdi-Com) preannuncia il proprio voto favorevole, rilevando in particolare la positività delle disposizioni introdotte dall’altro ramo del Parlamento in tema di fiscalità e di innovazione energetica.

Sarebbe stato opportuno, peraltro, affiancare al divieto di commercializzazione di elettrodomestici di classe energetica inferiore alla A, nonché di motori elettrici di classe 3, la previsione di incentivi finalizzati alla sostituzione di questi prodotti.

Qualche perplessità desta poi, per le sue caratteristiche di volontarietà, il meccanismo di alimentazione del Fondo denominato "un centesimo per il clima", mentre appaiono discutibili sia le disposizioni relative all’urbanistica contrattata, recate dai commi 258 e 259 dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria, sia le modifiche apportate dalla Camera dei deputati alla riforma degli incentivi alle fonti rinnovabili contenuta nel testo licenziato in prima lettura dal Senato.

 

Il senatore CONFALONIERI (RC-SE), nel preannunciare il proprio voto favorevole, evidenzia l’indubbio valore della normativa recata dal disegno di legge finanziaria in materia di ambiente e di energia.

Risulta, invece, imbarazzante la presenza nel medesimo provvedimento di disposizioni come quelle recate in materia urbanistica dai commi 258 e 259 dell’articolo 1, mentre va valutata negativamente la scelta di sottrarre 50 milioni di euro al Piano casa in palese contraddizione con gli indirizzi e le misure che caratterizzano l’articolo 21 del decreto-legge n. 159 del 2007.

 

Il senatore BELLINI (SDSE) preannuncia il proprio voto favorevole rilevando che il giudizio complessivamente positivo sui provvedimenti in titolo non esonera dal constatare da un lato l’inopportunità di alcune scelte contenute nel disegno di legge finanziaria, specificamente della proroga del regime relativo alla tassa per i rifiuti solidi urbani e del comma 8 dell’articolo 2 in tema di utilizzazione dei proventi delle concessioni edilizie, e dall’altro della assoluta non condivisibilità della normativa dettata in materia urbanistica dai commi 258 e 259 dell’articolo 1 sempre del disegno di legge finanziaria.

 

  Il senatore FERRANTE (PD-Ulivo), nel preannunciare il proprio voto favorevole, fa presente che il testo del disegno di legge finanziaria licenziato dalla Camera dei deputati reca un maggior numero di positive disposizioni in materia ambientale rispetto al testo approvato in prima lettura dal Senato, oltre che rispetto a tutte le leggi finanziarie degli anni scorsi.

E’ indubbio, peraltro, che l’esperienza delle modalità di approvazione della legge finanziaria per il 2008 evidenzi la necessità di procedere quanto prima alla riforma di tali modalità al fine di evitare che il provvedimento si riempia inevitabilmente dei più diversi e svariati contenuti normativi.

Va espressa, inoltre, una complessiva insoddisfazione per lo scarto rilevabile tra le scelte compiute con il disegno di legge finanziaria nel settore delle infrastrutture e dei trasporti e i radicali interventi richiesti dall’oggettiva necessità di fronteggiare i mutamenti climatici in corso; in effetti, la politica delle infrastrutture e dei trasporti proposta con il disegno di legge finanziaria appare assolutamente inaccettabile.

Dopo aver espresso un giudizio negativo sulle proroghe relative alle discariche ed al passaggio dalla tassa alla tariffa sui rifiuti solidi urbani, rileva che sul fronte del sostegno alle fonti rinnovabili ed all’efficienza energetica avrebbero potuto essere compiute scelte maggiormente coraggiose.

 

Il presidente SODANO osserva che nel rapporto che la Commissione chiamata a trasmettere alla 5ª Commissione permanente potranno essere riportate le valutazioni critiche emerse nel corso della discussione generale, a cominciare da quelle relative ai commi 6, 258 e 259 dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria; inoltre, in sede di definizione dei contenuti del decreto-legge in tema di proroga dei termini, che il Governo è in procinto di adottare, sarà possibile correggere alcune inopportune scelte normative compiute sempre con il disegno di legge finanziaria.

 

Si chiude la discussione generale.

 

Il sottosegretario DETTORI fa presente che il decreto-legge in materia di proroga di termini che il Governo si appresta ad adottare potrebbe rivelarsi la sede adatta ad ospitare disposizioni modificative di quelle norme recate dalla legge finanziaria per il 2008 che dovessero risultare bisognose di una correzione.

 

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire, previo accertamento del prescritto numero legale, con distinte votazioni la Commissione conferisce mandato al relatore Piglionica a redigere un rapporto favorevole con osservazioni sulle Tabelle 9 e 9-quater e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria e mandato al relatore Bruno a redigere rispettivamente sulle Tabelle 2 e 2 quater, sulle Tabelle 10 e 10 quater e sulle Tabelle 14 e 14 quater, e sulle connesse parti del disegno di legge finanziaria rapporti favorevoli con osservazioni.

 

La seduta termina alle ore 13.

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Martedì 18 dicembre 2007

57a Seduta

Presidenza del Vice Presidente

PERRIN

 

indi del Presidente

MANZELLA

 

 

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(1818-B e 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Tabb. 2 e 2-quater)- Stato di previsione del Ministero dell' economia e delle finanze per l'anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza).

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Rapporto alla 5a Commissione. Esame. Rapporto favorevole con osservazione) 

 

 Introduce l’esame congiunto dei documenti di bilancio relativi alla manovra per il 2008 il relatore ENRIQUES (PD-Ulivo) , il quale precisa preliminarmente che tale esame è limitato a quelle parti, di competenza di questa Commissione, modificate o introdotte nel corso dell’iter presso la Camera dei deputati. Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio (Atto Senato n. 1818-B) e la relativa Tabella n. 2, non si rilevano modifiche attinenti alle competenze di questa Commissione. Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, sul disegno di legge finanziaria (Atto Senato n. 1817-B) riguardano, per una certa misura, materie che si intersecano con l’ordinamento comunitario e pertanto è opportuno metterne in evidenza alcune in particolare.

Nell’ambito delle disposizioni in materia di entrata, l’articolo 1 prevede ai commi da 58 a 62 una serie di disposizioni applicabili alle imprese tenute a redigere il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS - International Accounting Standards)  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002. In particolare, in attesa del riordino della disciplina del reddito d’impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE, sono previste modifiche al testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917 del 1986), al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all’adozione dei predetti principi contabili internazionali.

Il relatore ricorda, al riguardo, che il regolamento (CE) n. 1606/2002 stabilisce per tutte le società quotate, a partire dal 2005, l’obbligo di redigere i conti consolidati in base agli IAS, e dà la facoltà agli Stati di estendere tale obbligo alle società non quotate e ai bilanci individuali. Con il decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, si è estesa, in taluni casi come facoltà e in altri in via obbligatoria, l’applicazione degli IAS nella redazione dei bilanci di una vasta platea di imprese, sia quotate sia non quotate.

Inoltre, il disegno di legge comunitaria 2007, attualmente all’esame dell’Assemblea della Camera dei deputati, reca all’articolo 25 una delega al Governo per il completamento dell’attuazione delle predette direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE. La direttiva 2001/65/CE (attuata con decreto legislativo n. 394 del 2003) prevede per gli Stati membri la facoltà di introdurre l’utilizzo del "fair value" (valore equo), il principale criterio di valutazione previsto dagli IAS nella redazione dei bilanci. Mentre la direttiva 2003/51/CE (attuata con decreto legislativo n. 28 del 2007), relativa ai conti di istituti bancari, finanziari e di assicurazione, è diretta ad armonizzare le norme contabili applicabili alle società e ad altri organismi che non sono soggetti al regolamento (CE) n. 1606/2002.

Secondo il relatore, la disomogeneità che si è determinata nel quadro normativo nazionale, suscita perplessità e presenta significativi risvolti negativi, dati da una minore comparabilità dell’informazione finanziaria pubblicata, con scadimento dell’utilità e dell’uso della stessa, con conseguente perdita di competitività del sistema economico nazionale.

Le disposizioni in esame, recate dai predetti commi 58-62 dell’articolo 1 del disegno di legge finanziaria 2008, sono dirette a rendere più trasparenti e omogenee le procedure e i criteri di determinazione del reddito delle imprese che redigono il bilancio in base ai predetti principi contabili internazionali IAS e paiono altresì dirette a perseguire lo scopo di allineare il bilancio civile (IAS) a quello fiscale. Ne consegue l’esigenza di coordinare la citata norma contenuta nel disegno di legge comunitaria 2007, con le disposizioni del disegno di legge finanziaria in esame.

Lo stesso articolo 1, prevede al comma 80 che, al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale siano assoggettate al regime ordinario dell’imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d’imposta 2005.

Il comma 95 dispone una riduzione complessiva di quattro miliardi di euro per il prossimo biennio degli stanziamenti inutilizzati per i rimborsi IVA dei veicoli aziendali, conseguenti alla sentenza della Corte di giustizia del 14 settembre 2006, con un conseguente riflesso positivo sull’entità del debito pubblico.

Ai commi 229-233 sono previste agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all’ingrosso, alle quali è concesso un credito d’imposta per l’installazione di sistemi di sicurezza, entro i limiti di 3000 euro a beneficiario, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti "de minimis" compatibili con il principio del divieto di aiuti di Stato alle imprese.

I commi 291-295, recanti misure a favore dei consumatori in materia di prodotti energetici, assicurano il rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi di accise, in relazione alle eventuali riduzioni finalizzate a compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio.

L’articolo 2 del disegno di legge, nell’ambito della missione n. 3 "Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali", prevede al comma 11 che per ciascuno degli anni 2008 e 2009 sia disposto un intervento, fino a un importo di 10 milioni di euro, per la concessione di un contributo a favore dei comuni, in relazione ai compiti discendenti dalla direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di soggiornare e circolare liberamente nel territorio degli Stati membri, attuata con il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, da ultimo modificato con il decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181 (il cosiddetto "decreto espulsioni").

La missione n. 4 – continua il relatore -  denominata "L’Italia in Europa e nel mondo", non ha subito modifiche attinenti ai rapporti con l’Unione europea.

Nell’ambito della missione n. 9, "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", durante i lavori presso la Camera dei deputati è stata soppressa la norma (AC 3256, art. 43, co. 1) che disciplinava la restituzione rateizzata degli aiuti di Stato concessi in materia di pesca e acquacoltura e dichiarati incompatibili dalla Commissione europea nel 1999, secondo modalità analoghe a quelle adottate nel 2003 per il pagamento delle multe sulle quote latte.

Al comma 135 è previsto lo stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2008, al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di "peronospora", avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell’anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo. Tale intervento viene considerato assimilabile ad un evento di calamità naturale, come definito dal regolamento (CE) n. 1857/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato in favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli. Di conseguenza, gli aiuti sono ritenuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE e pertanto non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione europea.

Alla missione n. 13, "Diritto alla mobilità", nell’ambito degli interventi a favore dell’industria cantieristica e delle imprese armatoriali, il comma 219 prevede la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE, per l’erogazione dei contributi agli investimenti destinati a migliorare l’efficienza energetica e a ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri, previsti dai precedenti commi 215-218.

Il comma 260 prevede, infine, che, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria, e nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia Spa, il Ministero dell’economia e delle finanze possa corrispondere alla società le somme previste, per l’anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato.

Sulla base delle considerazioni svolte, il relatore ENRIQUES (PD-Ulivo) ritiene, pertanto, che la Commissione possa orientarsi nel senso della formulazione di un rapporto favorevole alla 5a Commissione, per le parti di propria competenza, sui disegni di legge finanziaria e di bilancio.

 

Non essendovi richieste di intervento, prende la parola il ministro BONINO il quale, nel reputare preliminarmente piuttosto delicata e intricata la questione concernente la redazione dei bilanci sulla base dei principi contabili internazionali (IAS), fa presente che il Governo, in considerazione dei ristretti tempi di approvazione degli strumenti normativi attualmente all’esame del Parlamento - ovvero la legge finanziaria in terza lettura presso il Senato e il disegno di legge comunitaria 2007 in seconda lettura presso la Camera dei deputati – si è trovato costretto ad individuare il meccanismo di sanatoria di tale situazione pregressa inserendo le relative disposizioni nei documenti di bilancio 2008.

A tale riguardo, il Ministro fa notare come la dilatazione temporale nel frattempo intercorsa nell’esame e nell’approvazione definitiva della legge comunitaria 2007 – che potrebbe verificarsi per la fine del prossimo mese di febbraio, proprio quando il Governo dovrà presentare la nuova legge comunitaria – renda ancora più prioritaria la necessità di addivenire a delle modifiche, legislative o regolamentari, che permettano, come da molti auspicato, un’apposita sessione comunitaria "dedicata" alla valutazione parlamentare di tale disegno di legge, nonchè la disgiunzione dell’esame di questo stesso provvedimento rispetto alla relazione annuale sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea.

Con l’occasione, il rappresentante del Governo informa che, per quanto riguarda il numero delle infrazioni comunitarie a carico dell’Italia, pur dovendosi registrare il fatto che il nostro Paese continua a posizionarsi nella fascia bassa della classifica relativa gli inadempimenti, il relativo numero è recentemente diminuito a quota 198. Il Governo ritiene che, entro il prossimo mese di marzo, tale ammontare di procedimenti potrà ridursi di circa 40 casi, la cui archiviazione è in corso di definizione.

Il Ministro rende noto, inoltre, che è stato completato l’archivio informatico "in rete" di tutte le infrazioni, anche quelle chiuse, che riguardano il nostro Paese. Si rende ora necessario elaborare, mediante un accordo interistituzionale, un apposito "codice di comportamento" che stabilisca le modalità e il grado di accesso da parte delle Istituzioni, del pubblico, dei giornalisti. Al riguardo, informa che, il prossimo 8 gennaio, presso il Dipartimento per le Politiche comunitarie, si terrà un primo incontro, a cui sono invitati a partecipare tutti i soggetti istituzionali interessati.

 

Il presidente MANZELLA rileva come l’esigenza di pervenire all’istituzione di una sessione comunitaria sia stata evidenziata da parte delle forze politiche appartenenti sia alla maggioranza sia all’opposizione.

Quanto al problema delle infrazioni comunitarie, è da cogliere con soddisfazione la prospettiva di una loro diminuzione relativa, come segnalato dal rappresentante del Governo. Egli osserva, comunque, che all’annunciato funzionamento a regime di un archivio governativo delle infrazioni si associa il già operativo sistema IPEX, che consente di monitorare, in tempo reale, l’attività di controllo parlamentare sulla sussidiarietà degli atti comunitari da parte dei Parlamenti dei 27 Paesi membri dell’Unione europea.

 

Prende la parola il senatore BUTTIGLIONE (UDC) in sede di dichiarazione di voto, per segnalare l’incongruità esistente tra la proposta di rapporto favorevole, enunciata dal relatore, e l’irrisolta e delicata questione riguardante l’applicazione dei principi contabili IAS. A suo modo di vedere il Governo ha agito in maniera affrettata su una materia spinosa che tocca, in modo sensibile, la piccola e media impresa nazionale, senza aver esaustivamente vagliato tutte le possibilità offerte dalla normativa comunitaria stessa.

Egli, inoltre, relativamente alla società "Trenitalia S.p.A.", si chiede se la decisione del Ministero dell’economia di erogare i pagamenti per l’anno 2008 non sia suscettibile di ingenerare un ulteriore contenzioso con le istituzioni comunitarie. Sotto  tale profilo egli esprime dubbi sulla non previsione di una notifica alla Commissione europea della corresponsione di tali somme, ritenendo, al contrario, auspicabile una sollecita azione del Governo rivolta ad instaurare almeno un contatto informale con Bruxelles.

 

Interviene il senatore SELVA (FI) per dichiarazione di voto, concordando con le argomentazioni svolte dal senatore Buttiglione ed evidenziando come, a suo avviso, sia indispensabile operare un coordinamento di tutta la materia evocata dal ministro Bonino e dai senatori intervenuti con il nuovo Trattato di Lisbona, che il Parlamento italiano si accinge a ratificare con il nuovo anno.

 

Il presidente MANZELLA, dopo aver invitato il relatore a recepire, nella proposta di rapporto da lui presentata, in particolare l’osservazione enucleata dal senatore Buttiglione in merito ai parametri IAS, esprime l’auspicio che vengano esperiti dal Governo gli opportuni contatti con le Istituzioni dell’Unione europea onde prevenire situazioni di inadempimento rispetto al menzionato finanziamento della società "Trenitalia".

 

Su tale punto, il ministro BONINO conferma la volontà del Governo ad agire in tale direzione.

 

Il PRESIDENTE , quindi, richiamando l’intervento del senatore Selva, informa che si farà carico di sollecitare il Governo affinché il Trattato di Lisbona venga presentato in prima lettura presso il Senato della Repubblica, in maniera da pervenire ad una sua rapida ratifica.

 

Interviene, infine, il relatore ENRIQUES (PD-Ulivo) per sottolineare come la segnalazione sui criteri IAS, formulata dal senatore Buttiglione, che coincide sostanzialmente con quanto da lui dichiarato in sede di relazione illustrativa, non si riferisca ai provvedimenti di bilancio all’esame della Commissione, quanto, piuttosto, alla disposizione contenuta nella legge comunitaria 2007.

 

Previa verifica del numero legale, il PRESIDENTE pone, quindi, in votazione la bozza di rapporto predisposta dal relatore ed integrata dall’osservazione emersa nel corso del dibattito, che è approvata all’unanimità dalla Commissione.

 

La seduta termina alle ore 12,30.

 

 

RAPPORTO APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE (DISEGNO DI LEGGE N. 1818-B e 1818-quater - TABELLE 2 e 2-quater) (LIMITATAMENTE A QUANTO DI COMPETENZA) E SULLE PARTI CORRISPONDENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N.  1817-B 

 

La Commissione, esaminati lo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008, limitatamente a quanto di competenza, e le parti corrispondenti del disegno di legge finanziaria 2008,

formula, per quanto di competenza, un rapporto favorevole con la seguente osservazione:

in relazione all’articolo 1, commi da 58 a 62, in tema di IRES delle società che applicano i principi contabili internazionali (IAS - International Accounting Standards)  di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si ritiene opportuno sottolineare la necessità di un riesame, in occasione della discussione presso la Camera dei deputati, dell’articolo 25 del disegno di legge comunitaria 2007, come licenziato dal Senato, ai fini di un coordinamento con le disposizioni citate.


Esame in sede referente


BILANCIO(5a)

Lunedì17 dicembre 2007

181a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1818-B, 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 1 e 1-quater, 2 e 2-quater) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Esame congiunto e rinvio)

 

Il senatore ALBONETTI (RC-SE), relatore per il disegno di legge n. 1818-B, dà conto delle variazioni al bilancio integrate con le modifiche della legge finanziaria, secondo quanto indicato nella Nota di variazione presentata alla Camera dei deputati. Fa presente che il totale delle spese per il bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni debitorie, passa da 467 miliardi circa a 490,765 miliardi di euro per l’anno 2008. Dà conto poi delle principali differenze relativamente alle missioni di spesa in aumento per le relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, per l’Italia in Europa e nel mondo, per il diritto alla mobilità, per i fondi da ripartire, per le politiche previdenziali e del lavoro e per lo sviluppo sostenibile e per la tutela del territorio e dell’ambiente. Per quanto concerne, invece, le voci in riduzione, segnala le seguenti missioni: politiche economiche e finanziarie di bilancio, competitività e sviluppo delle imprese e debito pubblico. Passa poi ad illustrare la ripartizione percentuale delle spese per missione sul totale delle spese del bilancio dello Stato, segnalando la riduzione delle spese per il debito pubblico quale elemento di particolare importanza strutturale.

 

Il senatore LEGNINI (PD-Ulivo), relatore per il disegno di legge finanziaria, rileva che il testo in esame, approvato dalla Camera dei deputati, reca una sostanziale conferma dell’impianto già approvato in sede di prima lettura dal Senato, con una serie di rilevanti integrazioni nell’ambito dei medesimi obiettivi di politica economica e di bilancio. Si sofferma quindi sugli effetti finanziari connessi alle modifiche approvate nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, rilevando che risulta sostanzialmente confermata la manovra espansiva netta, pari a circa 6 miliardi di euro, mentre la manovra lorda registra un incremento di 2,2 miliardi ad esito dell’iter Camera, per un importo complessivo di circa 15 miliardi di euro. L’espansione risulta più che compensata dalle maggiori risorse reperite nel corso dell’esame parlamentare, per cui evidenzia gli effetti migliorativi per gli anni 2008, 2009 e 2010, che si inseriscono nell’ambito della linea di rigore volta alla riduzione della spesa, con un mantenimento sostanziale della pressione fiscale. Richiama, al riguardo, gli in materia tributaria, nonché lo stanziamento di risorse aggiuntive per il trasporto pubblico locale e quelli riferiti alle calamità naturali, alla sicurezza e all’ambiente. Sottolinea, in particolare, il rilievo politico dell’operazione in materia di trasporto pubblico locale, in un’ottica di incremento del grado di federalismo fiscale. Segnala poi la norma che riduce l’autorizzazione di spesa connessa ai rimborsi dell’IVA per l’acquisto di veicoli aziendali, con un ridimensionamento della relativa partita di regolazione debitoria, che scaturisce dalle minori richieste di rimborso rispetto ai dati programmati, con un effetto di diminuzione del fabbisogno e di conseguente risparmio sugli interessi. Evidenzia poi che l’esame parlamentare svolto presso l’altro ramo del Parlamento non ha mutato l’originario rapporto tra entrate e spese, per le quali si registra una compensazione interna che non muta l’entità complessiva della manovra. In ordine al dato della spesa, la misure più significativa introdotta dalla Camera dei deputati riguarda la modifica del finanziamento del trasporto pubblico locale, mentre risultano confermati i saldi recati dal Documento di programmazione economico-finanziaria, in linea con gli obiettivi di crescita macroeconomica, stabilità ed equità sociale. Richiama, al riguardo, i dati relativi al deficit per l’anno 2008, stimato come pari a 2,2 per cento del PIL, nonché al debito pubblico, che registra una discesa sino al 103,5 per cento, con ulteriori miglioramenti previsti per gli esercizi successivi all’anno 2008, e all’avanzo primario, previsto per un importo pari al 2,6 per cento. La manovra, rispetto agli interventi adottati nella precedente legislatura che avevano determinato un peggioramento dei conti e una crescita della spesa, si inserisce in un percorso virtuoso volto al risanamento finanziario e alla riqualificazione della spesa, obiettivi che si coniugano con il sostegno della crescita ed il contrasto alle disuguaglianze sociali. Si sofferma, quindi, sui dati relativi alla ripresa della crescita, evidenziando il significativo ruolo delle politiche di rigore ed equità fiscale, con una particolare attenzione al controllo della spesa delle pubbliche amministrazioni e dei costi connessi alla politica. Segnala quindi le misure introdotte a favore delle famiglie e delle imprese, soffermandosi altresì sulla norma relativa alla destinazione dell’eventuale ulteriore extragettito, che è stata precisata dalla Camera nelle modalità applicative. Richiama, quindi, una serie di interventi specifici tra i più significativi della Camera, quali l’aumento della detrazione per i figli a carico, la previsione di un meccanismo di sorveglianza dei prezzi degli alimenti, le modifiche in materia di mutui per l’acquisto di prima casa e la riforma in materia di indennità di espropriazione; di particolare interesse risultano altresì le misure di incentivo alla sicurezza e per la tutela ambientale e territoriale, gli interventi migliorativi in ordine ai tetti per il compenso dei manager pubblici, le misure a favore del sud e quelle relative alla stabilizzazione dei precari, la specificazione della norma in materia di class action. Rinvia, quindi, a una relazione scritta, che deposita agli atti, per una più analitica esposizione degli interventi medesimi. Il relatore Legnini evidenzia infine come nell’iter presso l’altro ramo del Parlamento sia stata ulteriormente rafforzata la normativa in materia di riduzione dei costi della politica. Resta ferma, infatti, la previsione dei tetti per i compensi dei manager pubblici, che anzi è stata ulteriormente rafforzata, mentre in materia di comunità montane viene affidato alle regioni l’intervento normativo attraverso il quale conseguire i risparmi di spesa che sono stati mantenuti nel testo approvato dalla Camera. Richiama, inoltre, le norme relative agli ATO nonché le modifiche relative ai consorzi di bonifica, che si inseriscono nella medesima linea di contenimento dei costi e che confermano l’originaria impostazione delineata in prima lettura dal Senato. Dato il confronto approfondito svolto tra maggioranza e opposizione nel corso dell’iter parlamentare, auspica che si possa pervenire ad una rapida approvazione del testo in esame, su cui formula un giudizio positivo in quanto rispondente all’interesse del Paese.

 

Intervengono, incidentalmente, i senatori BALDASSARRI (AN) ed EUFEMI (UDC) per chiedere al Governo ulteriori specificazioni sulla discrasia tra i dati citati dal senatore Legnini e le stime del Governo, incluse quelle indicate nel prospetto di copertura alla legge finanziaria,  relativamente al volume della manovra lorda.

 

Il senatore Giovanni BATTAGLIA (SDSE) chiede incidentalmente chiarimenti sulle ragioni che hanno portato, durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento, a ridurre il fondo destinato all’attuazione del Protocollo sul welfare.

 

Il sottosegretario SARTOR fa presente che l’ammontare della manovra lorda differisce dagli importi indicati nel prospetto di copertura alla legge finanziaria in quanto, nel primo caso, si tiene conto anche delle spese in conto capitale. Conferma che l’incremento delle spese dopo l’esame presso la Camera dei deputati è pari a 2,2 miliardi complessivi, senza tuttavia peggioramenti del saldo della pubblica amministrazione. Per quanto concerne la richiesta del senatore Battaglia, precisa che è stata ridotta soltanto per l’anno 2008 la copertura finanziaria che risultava eccedente rispetto agli oneri della riforma stessa.

 

Il PRESIDENTE dichiara dunque aperta la discussione generale.

 

Il senatore RIPAMONTI (IU-Verdi-Com) rileva alcuni aspetti qualificanti della manovra, quali ad esempio la procedura che prevede che entro il 15 giugno di ogni anno ogni Ministro riferisca sullo stato delle spese del proprio Dicastero e sull’efficacia dell’allocazione delle risorse rispetto agli obiettivi del Dicastero stesso. Si tratta di una normativa volta a rafforzare il controllo parlamentare sull’azione del Governo nell’ottica della spending review. In sede di Conferenza unificata, viene poi previsto che il Governo e gli organi locali competenti svolgano una ricognizione sulle somme a disposizione per il finanziamento delle funzioni, nell’ottica di una più efficace allocazione delle risorse e di possibili razionalizzazioni delle spese.

Altrettanto apprezzabile è la disciplina relativa ai piani di valorizzazione dei beni pubblici. Viene rafforzata la concertazione con gli enti locali al fine di pervenire, anche attraverso dismissioni, ad una più efficace gestione del patrimonio pubblico.

Infine, rileva come apprezzabile la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 4, della legge finanziaria. Le modifiche riguardano, infatti, la destinazione di tutto l’extragettito, non solo quello eccedente il conseguimento dell’obiettivo di saldo per l’anno 2009, alla riduzione della pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. Si tratta di una formulazione migliorativa rispetto al testo iniziale e che vincola l’Esecutivo alla destinazione dell’extragettito verso una destinazione ben specifica.

 

Il presidente MORANDO, in merito alle ultime considerazioni svolte dal senatore Ripamonti, ritiene opportuno, tuttavia, segnalare incidentalmente che la formulazione pervenuta dalla Camera potrebbe non risultare migliorativa rispetto al testo licenziato dal Senato se il limite del 20 per cento riferito all’incremento della detrazione per i redditi di lavoro dipendente si dimostrasse, in termini nominali, superiore all’extragettito che si dovesse determinare. In tal caso, a seconda dell’interpretazione della disposizione in esame, si potrebbe determinare una situazione paradossale per la quale, pur in presenza di un extragettito  di importo non significativo, questo non possa essere utilizzato per ridurre la pressione fiscale sui lavoratori dipendenti. Chiede che su questa questione vi sia anche il conforto dell’interpretazione corretta da parte del Governo.

 

Il seguito dell’esame congiunto è pertanto rinviato.

 

La seduta termina alle ore 18,30.


BILANCIO(5a)

Martedì18 dicembre 2007

182a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

indi del Vice Presidente

LEGNINI

indi del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1818-B, 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio) 

 

Riprende il seguito dell’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta di ieri è iniziata la discussione generale. Avverte che il sottosegretario Sartor ha consegnato agli atti della Commissione un quadro riassuntivo delle entrate erariali aggiornato al 30 novembre scorso.

 

Il senatore LUSI (PD-Ulivo) rileva che il testo pervenuto dalla Camera rappresenta un miglioramento rispetto al già esteso lavoro istruttorio svolto presso il Senato. Tra le novità introdotte, ritiene assolutamente condivisibili la detrazione fiscale per le famiglie numerose, le norme sul trasporto pubblico locale e l’integrazione del fondo per la legalità e per le vittime del dovere. In relazione alle modifiche introdotte alle misure per ridurre i costi della politica, dichiara, invece, di avere una diversa valutazione rispetto alle considerazioni svolte dal Relatore. Infatti, ritiene che in questo campo, a causa delle modifiche introdotte alla Camera, si sia persa un’occasione per dare al Paese un messaggio chiaro e coerente. Le modifiche riguardanti gli organi di governo delle comunità montane – che ora rinviano alle Regioni la definizione di norme di contenimento dei costi della politica sulla base di criteri generici ed indefiniti – il differimento delle norme di contenimento dei costi per la rappresentanza nei consigli circoscrizionali, comunali e provinciali a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali, la limitazione degli importi del gettone di presenza soltanto ai comuni capoluogo di provincia invece che a tutti gli enti locali secondo un equilibrato criterio di gradualità, rappresentano infatti tutte modifiche che hanno ridotto gli effetti di contenimento delle spese rispetto al testo approvato dal Senato, fornendo un segnale poco coerente al Paese. Ribadisce comunque che il quadro complessivo disegnato dalla manovra di bilancio è positivo nonostante si sia persa l’occasione di conseguire una maggiore coerenza sul contenimento dei costi della politica.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) rileva che l’esame presso la Camera dei deputati ha confermato l’impostazione originaria della legge finanziaria. Infatti, l’esame parlamentare non ha modificato l’importo complessivo della manovra, né è stato modificato il volume complessivo della manovra lorda. Ritiene condivisibili le modifiche all’articolo 1, comma 4, che destinano le maggiori entrate di carattere permanente a un incremento delle detrazioni per i lavoratori dipendenti in quanto si tratta di riduzione di imposte – sulla quale c’è unanime consenso –  di una misura che dà un indirizzo chiaro, rimasto tale durante tutto l’esame parlamentare, e perché l’incremento della crescita del PIL italiano è negli ultimi anni ascrivibile soltanto ai consumi domestici. Giudica molto positiva la norma al comma 471 dell’articolo 2, concernente la possibilità di anticipare somme per interventi di politiche sociali. L’esperienza dimostra infatti che la continuità delle risorse  - che i comuni non hanno la possibilità di garantire – risulta essere un fattore di estrema rilevanza per l’attuazione di efficaci politiche sociali. In relazione alle norme sulla riduzione dei costi della politica fornisce un giudizio generale positivo e, a differenza di alcuni intervenuti in discussione generale, trova che le soluzioni individuate siano improntate all’equilibrio e al buon senso e al superamento di un retaggio pesante che considera l’attività degli organi di governo locali come spese piuttosto che come fattori di promozione dello sviluppo locale. Sui servizi pubblici locali ritiene che la posizione dell’ANCI sia stata improntata a scarsa chiarezza. Sul Mezzogiorno rileva che il segnale positivo dato dal Senato, al fine di superare un impostazione interventista basata su deroghe (contratti d’area e contratti di programma) verso un modello più universalistico basato su crediti di imposta automatici, sia stato in parte compromesso dallo slittamento al 2009 delle relative norme. Sul tema della casa, rileva che la riduzione dei fondi per l’edilizia residenziale pubblica impiegati a copertura di un emendamento a favore delle vittime di calamità naturali sia dovuta ad un errore politico che potrà tuttavia essere recuperato in sede amministrativa. Infine, per quanto riguarda l’accordo contrattuale preannunciato dai giornali e previsto dal comma 253 dell’articolo 2, relativamente alle ferrovie dello Stato, segnala che esso potrebbe essere contrastante rispetto ad accordi sindacali assunti a luglio scorso. Complessivamente esprime, infine, un giudizio positivo sulla legge finanziaria in quanto essa segna un passo avanti nel percorso del risanamento e dell’equità sociale.

 

Il senatore BALDASSARRI (AN), commentando i dati forniti dal sottosegretario Sartor, fa presente che l’elasticità tra il gettito erariale ed il PIL è molto più elevata rispetto a quella sempre dichiarata dal Governo. Ciò determina una valutazione estremamente negativa della politica economica perseguita dal Governo dall’inizio della legislatura. Infatti, con i dati disponibili – sebbene ciò fosse già desumibile nei mesi scorsi e fosse stato oggetto di dichiarazioni politiche svolte dall’oratore stesso – si desume che senza la manovra espansiva del Governo, già nel 2007 sarebbe stato possibile conseguire il pareggio di bilancio. Si è quindi persa un’occasione preziosa per conseguire davvero il risanamento dei conti pubblici se solo il Governo avesse invertito l’ordine logico delle politiche economiche. In sostanza, invece di fare una manovra fortemente restrittiva per l’anno 2007 – stante il positivo quadro macroeconomico generale – sarebbe stato opportuno anteporre il risanamento dei conti pubblici con il duplice vantaggio di non imporre una stretta economica nell’anno precedente per poi procedere, con la manovra in corso, a ridistribuire a pioggia l’extra gettito conseguito. Nel 2008 si sarebbe infatti registrato un surplus di bilancio che sarebbe stato possibile ridistribuire concentrandolo su settori particolarmente rilevanti per la crescita economica: Mezzogiorno ed infrastrutture. A tal riguardo, appaiono tanto più paradossali gli annunci di future manovre restrittive da parte del Ministro dell’economia e delle finanze. A ciò si aggiunga, peraltro, che il positivo quadro macroeconomico prevalente nel 2006 e 2007 rischia di essere non più replicabile nel 2008, stante una preoccupante revisione al ribasso delle prospettive economiche  degli Stati Uniti.

Per tali ragioni, giudica negativamente le scelte operate dal Governo con le leggi finanziarie, esprimendo forti preoccupazioni per il fatto di non aver sfruttato un quadro congiunturale positivo per conseguire il risanamento, che resta ancora nell’agenda di Governo in un contesto economico significativamente modificato al ribasso. Dichiara, infine, che gli emendamenti a sua firma e a firma del senatore Augello devono intendersi sottoscritti anche dal senatore Saia.

 

Il senatore MORANDO evidenzia come la manovra finanziaria vada valutata tenendo conto dell’elevato grado di inefficienza  del sistema economico rispetto agli altri Paesi dell’area euro, nonché i livelli di crescente disuguaglianza nella distribuzione del reddito. Esprimendo preoccupazione per tali caratteristiche dell’assetto economico dell’Italia, rileva che la legge finanziaria ha previsto interventi volti al superamento delle disuguaglianze, tenendo comunque conto dei vincoli di contenimento della spesa. In materia di fiscalità d’impresa sono previste misure in materia dei livelli di deducibilità e di estensione dei periodi di ammortamento fiscale, nonché di ridefinizione nel senso dell’allargamento della base imponibile. In materia di ammortamento fiscale, sottolinea che le modifiche introdotte, rispetto al testo originario, si inseriscono in una linea volta a privilegiare i sistemi innovativi e ad incentivare la competitività con un miglioramento del testo governativo che sul punto avrebbe avuto l’effetto di penalizzare le imprese dotate di macchinari più avanzati con più ristretti tempi di obsolescenza. Si sofferma, poi, sulle misure in materia di detrazioni fiscali per le famiglie con almeno quattro figli auspicando che possa ulteriormente migliorarsi la qualità della normativa in materia di tutela degli incapienti con misure di distribuzione del reddito tali da superare la staticità dell’indice di povertà che da molti anni caratterizza l’economia  del Paese. E’ necessario, infatti, un intervento organico in materia di incapienti, che deve accompagnarsi ad una corretta individuazione della platea dei beneficiari di tali misure. Richiama quindi le previsioni del decreto-legge fiscale collegato alla manovra in ordine al possibile riconoscimento di assegni famigliari nell’ipotesi di inutilizzabilità delle detrazioni fiscali, segnalando il carattere positivo delle misure assunte. Talune criticità vengono invece in rilievo in considerazione del carattere significativo delle riduzioni fiscali relative all’imposta sulla casa, che hanno l’effetto di penalizzare i soggetti incapienti non proprietari di abitazioni. E’ dunque necessario un ulteriore miglioramento degli interventi nel settore, affrontando anche il tema delle locazioni immobiliari e del relativo trattamento fiscale, con interventi a favore delle famiglie non proprietarie di immobili La questione salariale assume inoltre centrale importanza in un’ottica di recupero della competitività e di contrasto all’ingiustizia sociale. Il livello eccessivamente basso dei salari pone problemi sul piano macroeconomico e risulta connesso all’assenza di una compiuta contrattazione su differenti livelli. E’ pertanto necessario pervenire ad una maggiore articolazione della contrattazione collettiva, che attualmente risulta centralizzata e non tiene conto delle diverse realtà del lavoro, al fine di premiare le situazioni di produttività e destinare i relativi vantaggi ad interventi redistributivi a favore dei salari più bassi. Richiama, al riguardo, i contenuti del disegno di legge sul welfare (atto Senato n. 1903) in materia di trattamento fiscale degli aumenti salariali derivanti dalla contrattazione articolata sul livello nazionale e aziendale, che costituisce un segnale positivo da incentivare con opportune misure di tassazione agevolata. Il limite della manovra finanziaria è invece rinvenibile sul piano della riqualificazione e della riduzione della spesa pubblica. Se, da un lato, si registrano elementi positivi in materia di spesa previdenziale, attesi i significativi risparmi individuati con il disegno di legge sul welfare e destinati al finanziamento del cosiddetto "scalone", nonché in materia di sanità, in ragione del giudizio positivo espresso dall’Organizzazione mondiale della sanità sul sistema italiano, il punto tuttora critico è costituito dalla spesa della pubblica amministrazione in materia di organizzazione e servizi generali. Al riguardo, dati significativi sono contenuti in uno studio effettuato dalla Corte dei conti e presentato alla Commissione affari costituzionali della Camera sulla valutazione della spesa pubblica, nonché nel primo rapporto sulla spesa intermedia predisposto dalla Commissione tecnica per il controllo della spesa pubblica. Da tali dati emerge che il rapporto tra la spesa per le funzioni essenziali, quali ad esempio sicurezza, giustizia, sanità e istruzione, non variano significativamente rispetto al PIL, mentre si registra una elevata dinamica di variazione in rapporto ai servizi generali relativi alle spese connesse all’organizzazione delle strutture dell’amministrazione, sia a livello centrale che periferico.  E’ necessario, dunque, agire su tale piano con opportuni interventi di riqualificazione della spesa e di riorganizzazione dell’assetto amministrativo, per cui è necessario attivare a livello parlamentare l’impegno della Commissione bilancio al fine di istruire i dati ormai noti e formulare ipotesi di intervento in materia.

 

Il senatore FERRARA (FI)  evidenzia il notevole appesantimento del testo del disegno di legge finanziaria conseguente all’iter di esame parlamentare, nel corso del quale sono state recepite una serie di proposte emendative che presentano carattere microsettoriale. Critica l’inserimento di una molteplicità di interventi in tal senso previsti, che sono stati oggetto peraltro del parere favorevole del Governo, in violazione del vincolo previsto dalla legge di contabilità sui contenuti della legge finanziaria. Dopo aver richiamato una serie di misure volte all’istituzione e al finanziamento di diversi fondi, sottolinea le carenze dei contenuti della manovra sul piano delle strategie di politica economica. Gli interventi recati sul piano fiscale risultano in tal senso particolarmente negativi in quanto del tutto inidonei ad invertire il trend  di declino dell’economia italiana che necessiterebbe di ripensamenti organici e di sostanza. In particolare, critica l’allargamento della base contributiva che costituisce un grave errore sul piano della politica fiscale, in quanto non determina miglioramenti di politica economica ma accede a logiche impositive che deprimono gli investimenti privati. Conseguenze negative si realizzeranno in particolare in capo alle piccole aziende, per le quali si delinea una diminuzione della capacità reddituale, con effetti controproducenti, atteso che gli interventi recati scoraggeranno la propensione all’investimento del capitale risparmiato. Esprime, quindi, una posizione di decisa contrarietà a tale politica fiscale, rilevando altresì che profili critici emergono con riferimento all’uso dell’extragettito, al quale non è dato riconnettere effetti migliorativi permanenti. Con la manovra in esame l’attuale Governo ha dunque effettuato scelte che determineranno effetti peggiorativi sul piano economico in quanto si disincentiva la ripresa e si favoriscono gli effetti depressivi, non potendosi perciò che esprimere un giudizio fortemente negativo sul testo in esame. Richiama, poi, la norma in materia di rimborso dell’IVA connessa all’acquisto di veicoli aziendali, modificata nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, in relazione alla quale emerge il ricorso, da parte dell’attuale maggioranza, a meccanismi contabili assai criticabili, che rivelano un livello di sovrastima iniziale degli oneri che appare da censurare. Conclude evidenziando come gli emendamenti presentati dalla propria parte politica siano volti ad approfondire tali temi e a superare i profili fortemente critici del testo in esame.

 

Il senatore VEGAS (FI) ritiene che anche la manovra finanziaria di quest’anno, lungi dal consistere in quel testo asciutto e rispettoso della legge di contabilità, auspicato da tutti i Gruppi, si presenta come un caos normativo di ben 1.200 commi, nello stesso stile della manovra tanto criticata lo scorso anno. In particolare, l’esame alla Camera ha fortemente peggiorato il testo, sia per l’introduzione di norme microsettoriali in violazione della legge di contabilità sia in termini di peggioramento della spesa. Sempre sul piano generale, ritiene poi che per una più efficace applicazione della spending review si dovrebbe procedere con una commissione ad hoc per l’esame del rendiconto in quanto ciò consentirebbe un approfondimento della qualità e della quantità della spesa. Nel merito della manovra, sottolinea come la legge finanziaria per l’anno 2008 presenti vistosi profili di scopertura in ragione dei presupposti di carattere macroeconomico sui quali è stata impostata. La manovra, inoltre, insistendo su aspetti di carattere microlocalistico perde completamente di vista la prospettiva economica di carattere globale nella quale il Paese pur si colloca nonostante la sua classe di governo. Nessuna incisività della manovra rispetto alla ripresa economica, nessuna azione di contenimento della spesa né di blocco di un dato che ha ripreso a crescere in modo preoccupante come quello dell’inflazione, il quale rappresenta una tassa ingiusta che colpirà proprio i ceti più deboli che il Governo dice di voler difendere. Sottolinea come il problema dell’economia italiana non sia quello di colmare il divario sociale attraverso la redistribuzione del reddito, ma piuttosto quello di rendere il Paese più competitivo attraverso incentivi allo sviluppo: sarebbe opportuno cioè un aumento della "torta da dividere" piuttosto che una discussione su come dividerla. Ribadisce, infine, come l’aumento della spesa fosse l’elemento principale, proprio in una prospettiva di sviluppo, da tenere sotto controllo e come invece, prima l’esame del Senato e poi quello della Camera abbiano contribuito in modo determinante all’aumento di questa voce, senza tenere conto che ogni centesimo in più di spesa non potrà che tradursi in un aumento della pressione fiscale e ciò al di là di tutte le affermazioni di principio, rivela il vero spirito con cui questa maggioranza di Governo affronta le questioni di bilancio e lo scarso rispetto che essa riserva a tutti coloro che contribuiscono all’economia nazionale attraverso il pagamento delle tasse.

 

Il PRESIDENTE dichiara quindi conclusa la discussione generale.

 

Interviene, in sede, di replica il senatore ALBONETTI (RC-SE), relatore al disegno di legge di bilancio, che, sottolineando ancora una volta l’efficacia della nuova struttura del bilancio dello Stato riclassificato in termini di leggibilità per il Parlamento, dichiara di far proprio l’auspicio espresso dal Presidente della Repubblica di una riforma delle procedure di bilancio che consenta, per il futuro, di evitare tutti i problemi richiamati nel dibattito. Auspica, pertanto, che su tale questione si possa, tra le forze parlamentari, trovare un punto d’intesa.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo), intervenendo in sede di replica sul disegno di legge finanziaria, sottolinea come si sia svolta una discussione ricca di interventi e rivolta al futuro per gli spunti teorici in essa contenuti. Fornisce quindi alcune precisazioni circa i rilievi avanzati dal senatore Baldassarri tanto in relazione alle regolazioni debitorie sull’IVA delle auto aziendali, sottolineando che, al riguardo, ha preso solo atto della stima richiamata nei documenti di bilancio, quanto in relazione alla riduzione delle entrate, tema rispetto al quale ricorda i dati relativi alla pressione fiscale delle imprese. Sottolinea quindi l’importanza degli interventi in tema della riqualificazione della spesa pubblica che, per gli spunti in essi contenuti, varranno in particolare per le manovre future: la strada da percorrere è difficoltosa ma necessaria e, a questo fine, anche la riclassificazione dei documenti di bilancio potrà fornire un utile strumento a questo fine. Sempre al medesimo riguardo, sottolinea anche la norma contenuta nell’articolo 1, comma 4, della finanziaria, che rende comunque vincolante l’abbassamento della pressione fiscale anche per i redditi da lavoro dipendente. Riguardo, poi, alla obiezione da più parti venuta circa le dimensioni della manovra in relazione all’aumento della spesa, sottolinea come non sia del tutto corretto affermare che la Camera ha aumentato nei termini sottolineati dal senatore Vegas questo dato della manovra. Il Senato, per parte sua,  si è dato delle regole stringenti che sono state rispettate. Le due letture, complessivamente, si sono integrate e sommate armonicamente, restanto nei limiti che il Governo e la maggioranza che lo sostiene si erano dati. Ritiene, infine, che sulla questione dell’introduzione nella manovra delle norme microsettoriali sia necessario un approfondimento in quanto esistono interventi che non possono non avere una risposta da parte del Parlamento.

 

Interviene, in conclusione, il sottosegretario SARTOR, che sottolinea come la manovra sia rimasta sostanzialmente inalterata nei suoi obiettivi principali, che sono stati tutti raggiunti. Non era infatti obiettivo primario di questo Governo il solo ridimensionamento del debito pubblico, in quanto il risanamento doveva essere coniugato allo sviluppo e all’equità, tutti obiettivi che possono dirsi centrati. Per quanto riguarda, poi, le questioni sollevate in relazione alle dimensioni della manovra lorda e di quella netta, sottolinea come non possano essere travisati i dati di rendicontazione degli uffici nell’iter della manovra medesima con gli effetti sulla spesa. Sottolinea quindi che la Camera dei deputati non ha affatto stravolto l’impostazione originaria della manovra con le modifiche apportate. Esse vanno invece nella direzione di una razionalizzazione degli interventi da effettuare attraverso il bilancio dello Stato, come quello sul trasporto pubblico locale, sugli emotrasfusi o sulle detrazioni d’imposta a carico delle famiglie numerose. Rispetto poi all’andamento delle entrate erariali contenute nella tabella depositata presso gli Uffici della Commissione questa mattina, ritiene di dover sottolineare due punti essenziali: in primo luogo, che i dati delle entrate sono in linea con quelli relativi all’assestamento e, in secondo luogo, che i dati sull’IRAP debbano essere letti con cautela in quanto hanno bisogno di un esame più approfondito. Fornisce infine alcune precisazioni in merito agli interventi di investimento nel Mezzogiorno e sulle norme degli indennizzi per l’esproprio, ricordando in particolare le ragioni per le quali si è ritenuto di non dare copertura a quest’ultima norma che potrebbe, contro le apparenze, avere effetti di carattere virtuoso in quanto elimina la "soccombenza" delle amministrazioni.

 

Il seguito dell’esame congiunto viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14.


BILANCIO(5a)

Martedì18 dicembre 2007

182a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1818-B, 1818-quater) Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008 - 2010 e relativa Nota di variazioni, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati 

- (Tabb. 1 e 1-quater, 2 e 2-quater) Stati di previsione dell’entrata e del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno finanziario 2008 (limitatamente alle parti di competenza)

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2008 ), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

 

Riprende l’esame congiunto sospeso nell’odierna seduta antimeridiana.

 

 Il presidente MORANDO ricorda che nella seduta antimeridiana è stata conclusa la discussione generale ed hanno avuto luogo le repliche dei Relatori e del Governo.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1818-B (pubblicati in allegato al resoconto).

 

Il PRESIDENTE dichiara inammissibili gli emendamenti 2.Tab.2.1-5a, 2.Tab.2.2-5a e 10.Tab.10.1-5a, in quanto riferiti a UPB modificate con la Nota di variazioni. Fa presente inoltre che non vi sono ulteriori emendamenti riferiti al disegno di legge di bilancio e chiede ai presentatori  di riferire l’unico ordine del giorno al bilancio alla legge finanziaria. Propone inoltre di rinviare, come prassi della Commissione, l’esame degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1817-B dopo la votazione degli emendamenti.

 

Dopo che il senatore VEGAS (FI) ha dichiarato di condividere la proposta del Presidente relativa all’ordine del giorno a sua firma (che prenderà il numero G/1817-B/18/5), originariamente riferito al disegno di legge di bilancio, la Commissione conviene con la proposta del Presidente di accantonare l’esame degli ordini del giorno al disegno di legge finanziaria.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 1817-B (pubblicati in allegato al resoconto).

 

Il presidente MORANDO dichiara inammissibili gli emendamenti 1.20, 1.24, 1.39, 1.41, 1.61, 1.73, 1.81, 2.3, 2.6, 2.34, 2.51, 2.56 e 2.216, per mancanza di copertura finanziaria.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) illustra le proposte 1.1 e 1.2, concernenti le modalità di distribuzione dell’extra gettito che si dovesse verificare nel 2008, e gli emendamenti 1.8, 1.53, e 1.54, volto a prevedere che la partecipazione all’Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale sia privo di effetti finanziari, nonché l’emendamento 1.80, finalizzato ad incrementare la dotazione prevista per l’attività di contrasto all’immigrazione clandestina.

 

Il senatore VEGAS (FI) illustra gli emendamenti 1.52 (volto a sopprimere il comma 300 dell’articolo 1), 1.63, 1.66 (mirato a distribuire in modo più equo le agevolazioni contenute nel comma 322), 1.75 (concernente le convenzioni per l’alimentazione della banca dati indicata nel comma 344), 1.76 e 1.82, soppressivo di una norma discutibile volta a favorire gli interessi particolari del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra gli emendamenti 1.65 e 1.77, in materia di personale dell’Agenzia del territorio.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti 1.78, in materia di personale, e 1.79, volto a sopprimere la norma che incrementa le risorse per l’Alto commissario per la prevenzione per il contrasto alla corruzione all’interno della pubblica amministrazione, ritenendo preferibile l’alternativa di rafforzare i controlli interni dei ministeri. 

 

Tutti i restanti emendamenti si intendono illustrati.

 

Si passa ai pareri del Relatore e del Governo sugli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al relatore.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Previa verifica del prescritto numero dei senatori, la Commissione respinge con separate votazioni gli emendamenti 1.1 e 1.2.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRARA (FI), la proposta 1.3, posta ai voti, viene respinta.

 

Ad esito di distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 1.4 a 1.6.

 

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore EUFEMI (UDC), la proposta 1.7, posta ai voti, viene respinta.

 

In seguito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 1.8 a 1.11.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) dichiara il proprio voto favorevole sull’emendamento 1.12, in quanto volto a considerare l’estensione delle agevolazioni di cui al comma 20 anche alla climatizzazione estiva.

 

La Commissione, in seguito a distinte votazioni, respinge gli emendamenti da 1.12 a 1.16.

 

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore FERRARA (FI) sull’emendamento 1.17, la Commissione respinge le proposte da 1.17 a 1.81.

 

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore VEGAS (FI) sulla proposta 1.82, al quale replica il sottosegretario SARTOR, specificando che il comma 359 è volto a potenziare l’azione di contrasto all’evasione e all’elusione fiscale e non è ispirata ad altri fini, la Commissione respinge, in seguito a distinte votazioni, le proposte da 1.82 a 1.84.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP) illustra gli emendamenti 2.7, relativo alla realizzazione di opere di messa in sicurezza, e 2.15 (che si inserisce nell’ambito del mutato quadro costituzionale in senso federalista), 2.19 e 2.20. Illustra, altresì, le proposte 2.22,  2.37, 2.38 e 2.39, nonché la proposta 2.73, in materia di certificazione energetica, mirante a sopprimere i commi 162 e 163 della finanziaria. Illustra poi la proposta 2.75 e l’emendamento 2.77, al quale aggiunge la firma. La proposta 2.88 mira ad inserire uno specifico riferimento all’asse ferroviario nazionale del corridoio numero 5, quale opera infrastrutturale prioritaria, mentre l’emendamento 2.89 è volto a sopprimere il comma 225 dell’articolo 2 della legge finanziaria. L’emendamento 2.107 tende ad affrontare i problemi relativi all’occupazione connessi alla marginalizzazione dell’area di Malpensa in conseguenza della crisi della società Alitalia. Illustra quindi gli emendamenti 2.111, 2.121, 2.124, quest’ultimo in materia di territori ad elevato inquinamento atmosferico. Illustra, poi, il complesso degli emendamenti da 2.174 e 2.180 in materia di class action, nonché la proposta 2.198, soppressiva delle disposizioni in materia di bilancio di genere.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) illustra la proposta 2.11 in materia di costi della politica, mirante a rimediare agli effetti introdotti nel corso dell’esame presso l’altro ramo del Parlamento, ove è stata attenuata l’efficacia delle disposizioni mediante il differimento delle medesime, cui l’emendamento intende porre rimedio. Illustra altresì la proposta 2.14, nonché l’emendamento 2.74, volto a sopprimere una disposizione priva di concreti effetti normativi. Illustra poi le proposte 2.80 e 2.85, volte a sopprimere, rispettivamente, i commi 177 e 178 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, di cui critica il tenore normativo. La proposta 2.119 è volta a sopprimere il comma 319 in materia di finanziamento delle fondazioni bancarie, che sono già titolari di ingenti patrimoni e di specifiche missioni istituzionali, per cui stigmatizza il contenuto della previsione recata dal disegno di legge in esame.  Illustra poi gli emendamenti 2.120, 2.132, nonché 2.133, 2.134 e 2.136. La proposta 2.142 è tesa a sopprimere la norma di spesa di cui al comma 347, che si inserisce nell’ambito degli interventi di istituzione e finanziamento di una molteplicità di fondi, a carattere microsettoriale.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra la proposta 2.21 nonché l’emendamento 2.23, stigmatizzando il tenore delle norme di cui ai commi 52, 53, 54 e 63, dell’articolo 2 della legge finanziaria. In particolare, quest’ultima disposizione fa riferimento ad assunzioni a tempo indeterminato non specificando se valga o meno l’obbligo di esperimento di procedure concorsuali quale requisito per l’assunzione. Critica, altresì, i commi 65 e 67 della medesima disposizione, di tenore indeterminato, nonché il comma 86, che si inserisce nella copiosa serie di previsioni a carattere microsettoriale che non dovrebbero essere contenute nella legge finanziaria in esame. La proposta 2.100 è volta a sostituire il riferimento alla città di Bologna con quella di Palermo in materia di realizzazione di opere metropolitane, attesa la mancata previsione del capoluogo siciliano nell’ambito delle opere infrastrutturali in questione.  L’emendamento 2.123 intende sopprimere il comma 324 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, che appare assai censurabile e si inserisce nell’ambito della previsione di una molteplicità di fondi che non rispondono ad una linea di politica economica organica, costituendo invece interventi microsettoriali di cui stigmatizza i contenuti. Illustra altresì la proposta 2.135, soppressiva di disposizioni del disegno di legge finanziaria che pongono gravi problemi di concreta realizzazione. L’emendamento 2.197 intende sopprimere i commi da 481 a 484 dell’articolo 2 in esame, con particolare riferimento alla previsione di un bilancio di genere in relazione al quale la legge finanziaria ha previsto lo stanziamento di ingenti risorse che non appaiono concretamente giustificabili, tra le quali, l’attribuzione di risorse all’ISTAT per effettuazione di attività di studio, su cui formula osservazioni critiche.

 

Il senatore VEGAS (FI) illustra la proposta 2.86, mirante a sopprimere i commi 193, 194 e 195 dell’articolo 2 del disegno di legge finanziaria, in materia di istituzione di una nuova figura deputata al controllo dei prezzi dei prodotti alimentari. Risulterebbe più opportuno, infatti, che il Governo operasse un efficace controllo sugli aumenti delle tariffe dei servizi pubblici, tra i quali ad esempio la fornitura di energia elettrica e il trasporto ferroviario, operando altresì una azione concreta per il controllo della spesa e, conseguentemente, dell’inflazione. La proposta 2.130 è volta a sopprimere il comma 334, sul quale formula forti osservazioni critiche. Illustra, poi, la proposta 2.138, soppressiva del complesso di disposizioni di cui ai commi da 344 a 347 dell’articolo 2 in esame, di cui stigmatizza i contenuti, che si inseriscono nella serie di disposizioni sintomatiche della incapacità dell’attuale Esecutivo a formulare linee organiche di politica economica.

 

Si intendono illustrati tutti i restanti emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Il PRESIDENTE dà quindi la parola al Relatore e al Governo per la formulazione del parere sulle proposte emendative riferite all’articolo 2.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2, rilevando, in particolare, che in ordine alla proposta 2.1 è stato già presentato un ordine del giorno nella medesima materia, per cui invita al ritiro della proposta emendativa. Invita altresì al ritiro e alla trasformazione in appositi ordini del giorno in relazione alle proposte 2.7 e 2.19, altrimenti il parere è contrario.

 

Il sottosegretario CASULA esprime il parere conforme dell’Esecutivo al parere già formulato dal relatore.

 

Si passa quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

 

Posti ai voti, con separate votazioni, sono respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

 

In ordine all’emendamento 2.4, nonché in relazione al complesso degli emendamenti a propria firma riferiti all’articolo 2,  interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BALDASSARRI (AN), che formula osservazioni critiche sul complesso delle norme contenute nel disegno di legge finanziaria ed oggetto delle proposte soppressive. Il quadro che emerge dal provvedimento in esame evidenzia una situazione di crisi sul piano macroeconomico,  rispetto alla quale non vengono adottati gli opportuni interventi, risultando del tutto carente una organica politica economica dell’attuale Governo. Stigmatizza altresì gli interventi in materia di lotta alle disuguaglianze sociali, che non appaiono idonei ed evidenziano dati non veritieri resi noti da parte dell’attuale Esecutivo. Dopo aver criticato altresì le misure in materia di infrastrutture, ove si registra un dispendio inefficace di risorse, conclude annunciando il proprio voto favorevole al complesso delle proposte emendative riferite all’articolo 2 di cui è firmatario.

 

Posto ai voti, l’emendamento 2.4 risulta respinto. Con distinte votazioni sono altresì respinti gli emendamenti da 2.5 a 2.18.

 

Il senatore POLLEDRI (LNP), dichiarando di ritirare l’emendamento 2.7, annuncia la trasformazione del medesimo nell’ordine del giorno G/1817-B/15/5.

 

Il senatore DIVINA (LNP) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.19.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo) si dichiara favorevole a valutare un eventuale ordine del giorno teso a affrontare la questione sottesa all’emendamento 2.19.

 

Su proposta del PRESIDENTE, l’esame dell’emendamento 2.19 viene temporaneamente accantonata.

 

In esito a distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 2.20 a 2.50.

 In dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.52 interviene il senatore POLLEDRI (LNP).

 

Interviene incidentalmente il senatore FERRARA (FI) per sollevare forti perplessità sulla copertura del comma 115 a valere su entrate eventuali, sebbene la questione sottesa sia meritevole di considerazione.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.52 a 2.72.

 

In dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.73 interviene il senatore AZZOLLINI (FI) che ribadisce come i commi che la proposta intende sopprimere siano palesemente scoperti e prevedano finalità generiche e misure che opereranno solo dal 2010.

 

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.73 a 2.130.

 

Il senatore AZZOLLINI (FI) interviene in dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.131 in quanto soppressivo di commi a suo avviso privi di copertura finanziaria.

 

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti da 2.131 a 2.150.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.151 interviene il senatore AZZOLLINI (FI).

 

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte emendative da 2.151 a 2.178.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.179 interviene il senatore AZZOLLINI (FI).

 

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte emendative da 2.179 a 2.195.

 

In dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.196 interviene il senatore AZZOLLINI (FI).

 

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 2.196 a 2.219.

 

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 2.220 interviene il senatore AZZOLLINI (FI), segnalando che anche in questo caso l’emendamento è volto a sopprimere una disposizione priva di copertura finanziaria e per giunta poco intelligibile.

 

In esito a distinte votazioni, sono respinte le proposte emendative 2.220 e 2.221.

 

Si passa all’esame dell’emendamento 2.19 precedentemente accantonato.

 

Il senatore DIVINA (LNP) ritira l’emendamento 2.19 che trasforma nell’ordine del giorno G/1817-B/16/5.

 

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

Il senatore VEGAS (FI) illustra le proposte 3.10, volta a sopprimere alcune norme di modifica della legge di contabilità di Stato, 3.23, 3.28, e 3.31, teso a modificare il comma 131 suscettibile di determinare un meccanismo non virtuoso per il bilancio dello Stato.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra le proposte 3.27, che sopprime alcune spese inutili volte ad effettuare nuove assunzioni, e 3.30, volto a sopprimere norme in materia di trasferimento di personale presso il ministero degli affari esteri e in contrasto con gli orientamenti generali contenuti nella stessa legge finanziaria.

 

Il senatore DIVINA (LNP), dopo aver illustrato l’emendamento 3.29, su invito del RELATORE, lo ritira e lo trasforma nell’ordine del giorno G/1817-B/17/5.

 

Tutti i restanti emendamenti sono dati per illustrati.

 

Si passa ai pareri del Relatore e del Governo.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo) esprime avviso contrario su tutti gli emendamenti. Preannuncia il proprio avviso favorevole sull’ordine del giorno G/1817-B/17/5. In particolare sull’emendamento 3.23 precisa che la norma è volta a chiarire e non ad innovare.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso conforme al relatore.

 

Il senatore VEGAS (FI) interviene incidentalmente per dichiararsi insoddisfatto sulle questioni sottese all’emendamento 3.23. Infatti, la norma indicata nel comma 94 dell’articolo 3 salva le intese in precedenza non ratificabili perché eccedenti le risorse disponibili. Sarebbe interessante conoscere la platea ed i benefici interessati dalla disposizione in questione.

 

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 3.

 

In seguito a distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti da 3.1 a 3.34.

 

In dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 3.35 interviene il senatore AZZOLLINI (FI), per segnalare che la mancata soppressione del comma 147 dell’articolo in esame potrebbe determinare effetti di trascinamento per aumenti contrattuali configurabili come diritti soggettivi.

 

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti da 3.35 a 3.37.

 

Il PRESIDENTE avverte che si passa all’esame degli ordini del giorno al disegno di legge n. 1817-B. Avverte altresì che ha accolto la presentazione fuori termine dell’ordine del giorno G/1817-B/19/5.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo) illustra gli ordini del giorno G/1817-B/1/5 e G/1817-B/2/5.

 

Il senatore FERRARA (FI) illustra l’ordine del giorno G/1817-B/3/5 ed aggiunge la firma sull’ordine del giorno G/1817-B/5/5.

 

Il senatore TECCE (RC-SE) illustra l’ordine del giorno G/1817-B/12/5.

 

Tutti i restanti ordini del giorno sono dati per illustrati.

 

Si passa ai pareri del relatore e del Governo.

 

Il relatore LEGNINI (PD-Ulivo), accogliendo una proposta avanzata dal senatore LUSI (PD-Ulivo), riformula l’ordine del giorno G/1817-B/1/5, a propria firma, al fine di prevedere che l’indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario includa anche i trasporti pubblici locali in ambito regionale. Esprime altresì avviso favorevole sull’ordine del giorno G/1817-B/2/5, a propria firma, nonché sugli analoghi ordini del giorno G/1817-B/3/5 e G/1817-B/8/5. Esprime avviso contrario sull’ordine del giorno G/1817-B/4/5 e si rimette al Governo sull’ordine del giorno G/1817-B/5/5. Esprime altresì avviso favorevole sugli ordini del giorno G/1817-B/6/5 e G/1817-B/16/5 di analogo contenuto, nonché sugli ordini del giorno G/1817-B/7/5 e G/1817-B/9/5. Sull’ordine del giorno G/1817-B/10/5 esprime avviso favorevole su un testo 2 riformulato dal senatore TECCE (RC-SE). Sull’ordine del giorno G/1817-B/11/5 condiziona l’avviso favorevole alla soppressione delle parole: "in tempi rapidi e certi". Sull’ordine del giorno G/1817-B/12/5 esprime avviso favorevole a condizione che in luogo dell’autorizzazione di spesa venga impegnato il Governo a ripristinare le risorse previste dal comma 23 dell’articolo 62 del testo licenziato dal Senato. Si rimette al Governo esprimendo altrimenti avviso contrario sull’ordine del giorno G/1817-B/13/5. Esprime avviso favorevole sull’ordine del giorno G/1817-B/14/5 a condizione che venga soppresso il riferimento all’ulteriore incremento dei finanziamenti per i prossimi esercizi finanziari. Invita il proponente al ritiro dell’ordine del giorno G/1817-B/18/5 ed esprime infine avviso favorevole sugli ordini del giorno G/1817-B/15/5, G/1817-B/16/5, G/1817-B/17/5 e G/1817-B/19/5.

 

Il sottosegretario SARTOR esprime avviso favorevole sugli ordini del giorno G/1817-B/1/5 (testo 2) e G/1817-B/2/5. Esprime avviso contrario sull’ordine del giorno G/1817-B/18/5. Esprime avviso conforme al relatore sugli ordini del giorno G/1817-B/6/5, G/1817-B/7/5, G/1817-B/9/5, G/1817-B/10/5 (testo 2), G/1817-B/11/5 (testo 2), G/1817-B/12/5 (testo 2),  G/1817-B/14/5 (testo 2), G/1817-B/15/5, G/1817-B/16/5, G/1817-B/17/5 e G/1817-B/19/5. Si rimette alla Commissione sugli ordini del giorno G/1817-B/3/5 e G/1817-B/8/5. Sugli ordini del giorno G/1817-B/5/5 e G/1817-B/13/5, sui quali il relatore si era rimesso al Governo, esprime la disponibilità ad accogliere il primo come raccomandazione, invitando il proponente al ritiro dell’altro.

 

Il senatore VEGAS (FI) ritira l’ordine del giorno G/1817-B/18/5.

 

Poiché i presentatori non insistono per la votazione, risultano dunque accolti gli ordini del giorno G/1817-B/1/5 (testo 2), G/1817-B/2/5, G/1817-B/6/5, G/1817-B/7/5, G/1817-B/9/5, G/1817-B/10/5 (testo 2), G/1817-B/11/5 (testo 2), G/1817-B/12/5 (testo 2), G/1817-B/14/5 (testo 2), G/1817-B/15/5, G/1817-B/16/5, G/1817-B/17/5, G/1817-B/18/5, nonché come raccomandazione l’ordine del giorno G/1817-B/5/5.

 

Posti in votazione su richiesta dei presentatori sono approvati gli ordini del giorno G/1817-B/3/5 e G/1817-B/8/5.

 

Posti in votazione su richiesta dei presentatori risultano altresì respinti dalla Commissione gli ordini del giorno G/1817-B/4/5 e G/1817-B/13/5.

 

Con distinte votazioni, la Commissione conferisce mandato ai relatori sui disegni di legge in titolo a riferire in Assemblea, rispettivamente sui disegni di legge n. 1818-B e 1817-B, nei testi approvati dalla Camera dei deputati, autorizzandoli altresì a chiedere di svolgere le relazioni orali.

 

La seduta termina alle ore 20,10.

 


EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  N° 1817-B

 

1.1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 4, al secondo periodo, sostituire le parole da: «nei confronti» fino alla fine del periodo con le seguenti: «con priorità per i lavoratori dipendenti ed autonomi con redditi imponibili non superiori a 100,00 euro.».

 

1.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: «per i redditi» sino a: «d'imposta 2008» con le seguenti: «per i figli a carico».

 

1.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 4 sopprimere l'ultimo periodo.

 

1.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi da 5 a 8 sono soppressi e così sostituiti:

«5. Dopo l'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

''Art. 11-bis. - (Credito d'imposta ICI). – 1. Ai soggetti passivi dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) è attribuito un credito di imposta pari all'imposta versata nell'anno precedente relativamente all'immobile destinato ad abitazione principale.

2. Il credito di cui al comma 1 spetta a condizione che l'immobile non rientri nelle categorie catastali A 1, A8 e A9.

3. La disposizione di cui ai commi 1 e 2 si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008.

4. Entro il 31 marzo 2008 il Ministro dell'economia e delle finanze, tramite proprio decreto, stabilirà le concrete modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, garantendo la possibilità di godere del credito anche ai contribuenti incapienti''».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

''1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi''».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

''1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45''».

Conseguentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

 

1.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi da 5 a 8 sono soppressi e così sostituiti:

«5. Dopo l'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

''Art. 15-bis. - (Detrazione per l'imposta comunale sugli immobili). – 1. L'imposta comunale sugli immobili (ICI) versata relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è interamente detraibile dall'imposta lorda.

2. La detrazione di cui al comma 1 spetta a condizione che l'abitazione non rientri nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

3-ter. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 15-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 2-bis del presente articolo, si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2008''».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

''1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 27,5 per cento per tutti gli altri soggetti passivi''».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

''1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45''».

 

1.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 6, al capoverso lettera a) sostituire le parole: «anno d'imposta 2009» con le seguenti: «anno di imposta 2008».

Conseguentemente, all'articolo 2 sopprimere i commi 549, 550, 551, 552 e 553.

 

1.7

EUFEMI

Al comma 6, lettera a), sopprimere le parole da: «per i soggetti passivi» fino alla fine del comma.

 

 

1.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, è aggiunto, infine, il seguente comma:

''4-quinquies. Le spese e gli oneri derivanti dalla surrogazione del contratto sono, in ogni caso, a carico degli intermediari bancari e finanziari''».

 

1.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 7, è inserito il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il mutuo è intestato ad uno solo dei coniugi e l'intestatario è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione spetta, per intero, a quest'ultimo».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

 

1.10

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, lettera a), numero 1), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «4 figli» con le seguenti: «2 figli».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.11

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 15, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire la parola: «1.200» con la seguente: «2400».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.12

EUFEMI

Al comma 20, dopo la parola: «invernale» aggiungere la seguente: «  e estiva».

 

1.13

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi 33 e 34 sono abrogati.

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009, 2010».

Conseguentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo  2.

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

 

1.14

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi da 290 a 294 sono soppressi e così sostituiti:

«290. L'accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è diminuita a euro 314 per mille litri di prodotto.

291. L'accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è diminuita a euro 173 per mille litri di prodotto».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

Conseguentemente sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

 

1.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. Il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

 

1.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

AI comma 33, lettera i), capoverso «Art. 96-1.», l'ultimo periodo è così sostituito:

«L'eccedenza è deducibile interamente se non eccede il limite di euro 100.000; la parte eccedente è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica».

Conseguentemente al comma 33, lettera i), il punto 5 è abrogato.

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010.»

Conseguentemente all'articolo 1, comma 33, la lettera e) è soppressa e così sostituita:

«e) all'articolo 77, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è commisurata al reddito complessivo netto con l'aliquota del 33% per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 27,5% per tutti gli altri soggetti passivi».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 50, la lettera h) è soppressa e così sostituita:

«h) all'articolo 16, il comma 1 è così sostituito:

1. L'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento per le banche e gli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 87 e del 3,9 per cento per tutti gli altri soggetti passivi, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45».

 

1.17

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 36.

 

1.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 79.

1.19

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92, 93 e 94.

 

1.20

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 108, sopprimere le parole: «, ma non oltre il quinto».

 

1.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 117, sopprimere il terzo periodo.

 

1.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 139, sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: « cinque anni».

Conseguentemente:

al comma 140, sostituire le parole: « decennale» e «decimo anno» rispettivamente con le seguenti: «quinquennale» e «quinto anno».

Conseguentemente:

all'articolo 2 sopprimere i commi 549-550-551-552-553.

 

1.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 152, è inserito il seguente:

«152-bis. Nel quadro delle iniziative volte a definire le pendenze con i contribuenti e di rimborso delle imposte, l'Agenzia delle entrate provvede alla erogazione delle eccedenze di IRPEF, IRPEG, ILOR ed IVA dovute in base alle dichiarazioni dei redditi presentate fino al 30 settembre 1998, senza far valere la eventuale prescrizione del diritto dei contribuenti».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

 

1.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 155.

 

 

 

1.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 159.

 

1.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 160, lettera b).

 

1.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 164.

 

1.29

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 174.

 

1.30

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi da 218 a 220 sono soppressi e così sostituiti:

«218. Relativamente al periodo d'imposta 2007, le scadenze per la presentazione dei modelli Unico 2008 saranno le seguenti:

a) 30 settembre 2008 per tutte le persone fisiche;

b) 31 ottobre 2008 per le società di caputali, soggetti equiparati, enti non commerciali».

 

1.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 218, sopprimere le parole: «Le persone fisiche nonché».

 

1.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 220, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il diritto alla riservatezza».

 

1.33

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 225.

 

1.34

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 228, sopprimere le parole: «di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande».

 

1.35

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 250, sostituire le parole: «d'intesa» con la seguente: «sentita».

 

1.36

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 253 e 254.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.37

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''13. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale''».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

 

1.38

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 254, è inserito il seguente:

«254-bis. All'articolo 10-bis, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, l'ultimo periodo è soppresso e così sostituito: ''La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello per il quale la revisione si riferisce''».

 

1.39

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera c).

 

1.40

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera e).

 

1.41

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 261, sopprimere la lettera f).

 

1.42

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 263.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.43

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 264.

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si prowede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 265, è aggiunto il seguente:

«265-bis. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''In ogni caso, ai fini del calcolo dell'imposta divenuta esigibile nel mese precedente, si tiene conto esclusivamente delle fatture emesse ed incassate nel medesimo periodo.''».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo  2.

 

1.45

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 270 è così sostituito:

«270. I commi 8 e 9 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2007, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

 

1.46

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

AI comma 270, le parole: «15 novembre 2007» sono sostituite con le seguenti: «15 dicembre 2007».

 

1.47

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi 282 e 283 sono abrogati.

 

1.48

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 283, sono inseriti i seguenti:

«283-bis. Le aliquote delle imposte uniche di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, sono aumentate linearmente del 10 per cento.

283-ter. Le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 82, sono destinate a finanziare interventi per la sensibilizzazione sui rischi derivanti dal gioco e per interventi a carattere sociale a favore delle vittime della dipendenza da gioco. Il Ministero delle finanze, con proprio decreto, stabilirà le modalità operative di ripartizione alle Regioni delle predette maggiori entrate».

 

1.49

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Il comma 284 è soppresso e così sostituito:

«284. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

b-ter) spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

 a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

 b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il comma 151, inserire il seguente:

«151-bis. Le dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui al comma 2, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo 2.

 

1.50

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 286, sono inseriti i seguenti:

«286-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

''b-ter) le spese sostenute, nei limiti di 2.000 euro per unità immobiliare adibita ad abitazione principale, per gli interventi di manutenzione ordinaria. La detrazione spetta a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura''.

286-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un decreto con il quale fissa le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 14-bis».

Conseguentemente, sono abrogati i commi da 508 a 513 dell'articolo  2.

 

1.51

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 294.

 

1.52

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 300.

 

1.53

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere il comma 300.

 

1.54

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 300, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

«All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La partecipazione alle attività dell'Osservatorio non comporta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi spese».

 

1.55

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 303.

 

1.56

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

AI comma 304, terzo periodo, dopo le parole: «come modificato dal comma 306» inserire le seguenti: «con particolare riferimento all'acquisto di autobus ad alimentazione a metano,».

 

 

1.57

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

AI comma 304, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente:

«Le risorse del Fondo sono altresì destinate al potenziamento, alla sostituzione e all'ammodernamento delle unità navali adibite al trasporto pubblico locale nella città di Venezia, non più conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e di tutela dell'ambiente marino».

 

1.58

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

AI comma 306, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le suddette risorse sono ripartite tra le regioni le cui aziende di trasporto pubblico locale abbiano un indice di copertura dei costi con ricavi da traffico pari o superiore al 30 per cento».

 

1.59

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

AI comma 307, sostituire la parola: «12» con la seguente: «6».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo pari a 6 milioni di euro decorrere dall'anno 2008 per incentivare, nei comuni interessati dal fenomeno delle polveri sottili, la trasformazione dalla benzina al metano dei veicoli appartenenti alla categoria M1, di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

 

1.60

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

AI comma 307, sostituire la parola: «12» con la seguente: «6».

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo pari a 6 milioni di euro decorrere dall'anno 2008 per favorire la diffusione su tutto il territorio nazionale dei veicoli a propulsione ibrida al fine di contrastare il fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera».

 

1.61

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 308, sopprimere il secondo periodo.

 

1.62

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere il comma 311.

 

1.63

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 313 a 320.

 

1.64

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 320, aggiungere il seguente:

«320-bis. Entro un anno dalla data in entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad operare una ricognizione degli immobili locati dalla Amministrazioni pubbliche ed entro i successivi due anni attua il trasferimento di dette amministrazioni in immobili di proprietà pubblica, intendendosi conseguentemente risolti entro il 31 dicembre 2010 i contratti di locazione in atto».

 

1.65

EUFEMI

Sopprimere il comma 322.

 

1.66

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 322, sostituire le parole da: «300.000 euro» sino a: «porzioni di essi», con le seguenti: «200.000 euro con gli acquirenti di immobili destinati a prima abitazione aventi le caratteristiche di edilizia popolare o convenzionata, a condizione che il reddito familiare complessivo lordo non superi i 40.000 euro annui».

 

1.67

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 322, sostituire le parole: «100.000» con le seguenti: «50.000».

 

1.68

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 322 sostituire le parole: «il totale costo degli interessi» con le seguenti parole: «il costo degli interessi nella misura del 50 per cento».

 

1.69

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

«322-bis. 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero per i Beni e le Attività culturali un fondo per le città d'arte e le grandi città ad elevata vocazione turistica, denominato 'Fondo per le città d'arte'con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato ad assicurare la salvaguardia dei Comuni di maggiore valore storico, culturale, artistico, archeologico ed architettonico attraverso interventi di riqualificazione ambientale e di decoro urbano ed il potenziamento dei servizi connessi alla qualificazione dell'offerta turistica locale.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i Beni e le Attività culturali, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie locali ed il Ministro dell 'Economia e delle Finanze, sentito l'Osservatorio nazionale del Turismo, in base alla rilevanza del patrimonio culturale dei singoli Comuni ed alla pressione esercitata dal turismo su di essi e dei fabbisogni finanziari conseguenti, definisce modalità e criteri per la distribuzione e l'erogazione delle risorse stanziate nel fondo di cui al comma 1.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

 

1.70

AMATO, FERRARA

Dopo il comma 322 aggiungere il seguente:

«322-bis. 1. Al fine di garantire per l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze autonomia tecnico scientifica, nonché contabile ed amministrativa è assicurata la destinazione di un dirigente di seconda fascia.

2. Per sostenere l'onere delle spese sostenute dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze relative al funzionamento delle sedi, del Museo annesso all'Istituto ed assicurare l'attività nella piena funzionalità dei laboratori di restauro è autorizzata la spesa di 1 milione di Euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione delle precedenti disposizioni, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico».

 

1.71

EUFEMI

Sopprimere il comma 323.

 

1.72

ZANETTIN, FERRARA

Dopo il comma 323, inserire il seguente:

«323-bis. Per l'anno 2008 è concesso un contributo straordinario di 100.000 euro alla città di Vicenza per la copertura dei danni derivanti dagli atti di vandalismo commessi in occasione della manifestazione del movimento ''No Dal Molin'' di sabato 15 dicembre 2007».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

1.73

EUFEMI

Sopprimere il comma 324.

 

1.74

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 342, sostituire le parole: «8 milioni» e «10 milioni» rispettivamente con le seguenti: « 3 milioni» e «2 milioni».

 

1.75

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 344, lettera c), numero 1), sopprimere le parole da: «che, per l'alimentazione» fino alla fine del numero.

 

1.76

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 345, sopprimere l'ultimo periodo.

 

1.77

EUFEMI

Al comma 346, lettera e) dopo le parole: «Agenzia delle dogane» aggiungere le seguenti: «e del territorio».

 

1.78

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 346, lettera e), sopprimere il secondo e il terzo periodo.

 

1.79

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 348.

 

1.80

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 349, primo periodo, sostituire le parole: «la spesa di 19,1 milioni» con le seguenti: «la spesa di 69,1 milioni».

Conseguentemente:

all'articolo 2, sopprimere i commi 549-550-551-552-553.

 

1.81

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 358, primo periodo, sostituire la parola: «tranne» con la seguente: «inclusi».

 

1.82

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 359 a 362.

1.83

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 377, sopprimere le parole da: «fatte comunque salve» fino alla fine del comma.

 

1.84

BONFRISCO

Al comma 384, secondo periodo, dopo la parola: «viene» inserire le seguenti: «dichiarata la nullità degli stessi e».

 

2.1

ANTONIONE, SARO, GABANA, AZZOLLINI, BONFRISCO

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «20» e «30» rispettivamente con le seguenti: «120» e «200».

All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutti gli stanziamenti di spesa corrente a carattere discrezionale del bilancio dello Stato con esclusione dei soli stanziamenti determinati direttamente per legge, della spesa obbligatoria e degli interessi sui titoli del debito pubblico.

 

2.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 8, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «25 per cento».

 

2.3

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 44, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 11 del medesimo articolo.

 

2.4

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 11.

 

2.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 11.

 

2.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 9, sostituire le parole: «500.000 euro» con le seguenti: «5 milioni di».

Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni».

 

 

2.7

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 14, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e opere fluviali interessati dall'alluvione».

 

2.8

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 20, lettera a), sostituire le parole: «, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti» con le seguenti: «e i comuni costieri».

 

2.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 20, lettera b), sopprimere le parole: «nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine ed il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di seicento metri».

 

2.10

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 22, è aggiunto il seguente:

«22-bis. All'articolo 2, della legge 17 febbraio 1968, n. 108, il comma 1 è sostituito dal seguente:

''1. Il consiglio regionale è composto:

di 70 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;

di 50 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;

di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;

di 30 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;

e di 20 membri nelle altre regioni''».

 

2.11

EUFEMI

Al comma 23, sopprimere l'ultimo periodo.

 

2.12

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 97, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo la parola: ''hanno'' sono aggiunte le seguenti: ''la facoltà di avvalersi di''».

 

2.13

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:

«29-bis. All'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: ''Tali convenzioni sono obbligatorie per i comuni con popolazione inferiore a 10 mila abitanti. È compito dell'Agenzia rimuovere gli ostacoli alla stipula di dette convenzioni''».

 

2.14

EUFEMI

Al comma 35 sostituire le parole: «un anno» con le seguenti: «180 giorni».

 

2.15

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 37 sono aggiunti i seguenti:

«37-bis. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione dei prefetti ed il trasferimento delle funzioni ad altri organi secondo le disposizioni dei commi seguenti:

''37-ter. Sono abrogati:

a) l'articolo 289 del nuovo testo unico della legge comunale e provinciale, di cui al regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, recante proposta di decadenza dei consiglieri o assessori che non intervengono alle sedute;

b) l'articolo 1 della legge 23 giugno 1927, n. 1188, concernente l'autorizzazione alla denominazione di nuove strade e piazze;

c) gli articoli 214 e 215 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernenti la proclamazione dello stato di pericolo pubblico nel caso di pericolo di disordini e l'adozione dei provvedimenti emanabili in tali circostanze;

d) l'articolo 222 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, concernente l'autorizzazione alla rappresentazione di opere, drammi, rappresentazioni coreografiche o altre produzioni teatrali per ragioni di morale o di ordine pubblico;

e) l'articolo 6 del regio decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 448, convertito dalla legge 17 giugno 1937, n. 1249, concernente la determinazione del numero massimo di guide, interpreti e corrieri per località;

f) l'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1510, ratificato, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 1956, n. 1326, concernente l'autorizzazione ai reparti di polizia stradale di eseguire servizi di scorta a pagamento per conto di enti pubblici e di privati;

g) l'articolo 17 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, concernente la ricostituzione delle commissioni provinciali di vigilanza;

h) la legge 30 novembre 1950, n. 996, concernente la definitività dei provvedimenti adottati dai prefetti, in base all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248;

i) l'articolo 4, terzo comma, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, concernente il ricorso al prefetto avverso un provvedimento di prevenzione del questore;

l) l'articolo 82 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'impugnativa delle deliberazioni adottate dal consiglio comunale in materia di leggibilità;

m) l'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente il potere sanzionatorio degli illeciti amministrativi la cui competenza non sia attribuita ad una specifica amministrazione;

n) l'articolo 40 del regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, concernente l'autorizzazione ai servizi di rappresentanza presso le sedi degli organi costituzionali od altri uffici pubblici e alle cerimonie civili o religiose;

o) gli articoli 5, 6 e 8 della legge 15 maggio 1986, n. 194, concernenti l'istruttoria per il conferimento delle onorificenze;

p) l'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, concernente la nomina, ovvero la presenza, dei rappresentanti dei proprietari e degli inquilini nelle commissioni provinciali per la graduazione degli sfratti;

q) l'articolo 52 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, concernente la vigilanza del prefetto sulle pubbliche amministrazioni ai fini del corretto espletamento del servizio anagrafico;

r) l'articolo 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, concernente l'istituzione di separate anagrafi autonome;

s) l'articolo 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, concernente la istituzione del comitato metropolitano per la provincia di Milano;

t) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254, concernente il 13º censimento generale della popolazione, il censimento generale delle abitazioni e il 7º censimento generale dell'industria e dei servizi;

u) il decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni, recante istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive;

v) il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 settembre 1994, n. 614, recante norme per l'iscrizione delle associazioni ed organizzazioni di assistenza e di solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive in apposito elenco presso le prefetture.

37-quater. All'articolo 70 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: ''elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse'' sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

37-quinquies. All'articolo 82/2, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: ''elettore del Comune, o da chiunque altro vi abbia diretto interesse, dal procuratore della Repubblica, e dal prefetto'' sono soppresse.

37-sexies. All'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

''I provvedimenti adottati ai sensi del primo comma sono definitivi unicamente se la motivazione dell'esproprio per grave necessità non è transitoria''.

37-septies. Sono trasferite al questore le seguenti competenze del prefetto:

a) la facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti alle persone capaci di abusarne, prevista dall'articolo 39 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) la potestà di provvedere in casi di urgenza all'ordine di esecuzione delle ordinanze anche all'esterno della rispettiva circoscrizione, prevista dall'articolo 7 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

c) i provvedimenti per incarichi a funzionari di pubblica sicurezza, previsti dall'articolo 4 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) l'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza della provincia, gli atti di convocazione, l'autorizzazione alle passeggiate militari, il potere di disporre la consegna per ragioni di ordine pubblico di armi, munizioni e materie esplodenti, il potere di annullamento dei provvedimenti del sindaco contrari alla sanità o alla sicurezza pubblica, previsti dagli articoli 1, 15, 29, 40 e 65 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

e) la possibilità di requisizione in uso in casi di urgente necessità di immobili demaniali o appartenenti ad enti pubblici o a privati per assicurare l'accasermamento temporaneo dei reparti di Polizia, nonché la requisizione in uso o in proprietà in casi di urgente necessità di cose immobili occorrenti ad assicurare l'accasermamento e la determinazione delle indennità per le requisizioni, di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15;

j) la facoltà di vietare la detenzione di armi, prevista dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 14 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1982;

g) il potere sanzionatorio di sospensione o revoca della patente di guida, di cui all'articolo 30 della legge 24 novembre 1981, n. 689;

h) l'attuazione da parte delle forze dell'ordine dei servizi straordinari di vigilanza, la richiesta di intervento delle Forze armate, l'adozione di provvedimenti per assicurare la disponibilità di mezzi di soccorso, gli adempimenti per l'addestramento e l'impiego di volontari per la protezione civile, il recepimento della domanda, dell'istruzione e l'addestramento di volontari per la protezione civile, l'autorizzazione all'impiego di volontari, l'attivazione delle predisposizioni di misure di protezione civile, previsti dagli articoli 14, 23, 25 e 34 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

i) la possibilità di nomina ad Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni;

l) la competenza concernente la richiesta al Ministero dell'interno di rinforzi di personale o di un loro invio, prevista dall'articolo 38 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782;

m) il rilascio della certificazione della condizione di invalido civile a causa di atti di terrorismo, di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni;

n) il rilascio di passaporto per le salme da estradare dal territorio nazionale a Stati aderenti alla Convenzione internazionale di Berlino, l'autorizzazione all'ingresso in Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, l'autorizzazione all'estradizione dall'Italia di salme provenienti da Stati non aderenti alla Convenzione, previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del regolamento di polizia mortuaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285;

o) l'avvio del procedimento per lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali nei casi in cui emergano elementi su collegamenti di amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento, il potere di sospensione degli organi dalla carica ricoperta per motivi di grave ed urgente necessità in attesa del decreto di scioglimento, la possibilità di assegnazione in via temporanea di personale amministrativo e tecnico nei comuni e province in cui sussiste la necessità di assicurare il regolare funzionamento dei servizi a seguito dello scioglimento del consiglio e il potere di richiesta di interventi di controllo e sostitutivi, previsti dagli articoli 143 e 145 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

p) la concessione degli alloggi di servizio in temporanea concessione, la revoca della concessione e il recupero coattivo in caso di mancato rilascio dell'alloggio in temporanea concessione, previsti dagli articoli 4, 10 e 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 6 agosto 1992, n. 574;

q) il potere di nomina del collegio di ispettori per la verifica delle procedure di appalto, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

r) l'istruttoria per l'acquisto o la concessione della cittadinanza, prevista dall'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362;

s) l'invio di funzionari di Polizia nei comuni in cui mancano i commissari di pubblica sicurezza per eccezionali esigenze di servizio, di cui all'articolo 15 della legge 10 aprile 1981, n. 121;

t) le funzioni in materia di sospensione e decadenza degli amministratori locali, previste dall'articolo 59 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

u) i poteri in materia di prevenzione dei tentativi di infiltrazione mafiosa nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, previsti dall'articolo 135 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

v) i poteri in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative, di chiusura degli esercizi pubblici, di espulsione degli stranieri, di segnalazione al servizio pubblico per le tossicodipendenze, previsti dagli articoli 75, 79, 86 e 121 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;

z) i poteri in materia di divieto di soggiorno, di espulsione amministrativa, di assunzione di lavoratori stranieri, previsti dagli articoli 6, 13 e 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

aa) i poteri in materia di espulsione amministrativa dello straniero, di modalità di trattenimento nei centri di permanenza temporanea, di funzionamento degli stessi, di attività di prima assistenza e soccorso, di funzionamento dello sportello unico per l'immigrazione e dei Consigli territoriali per l'immigrazione, previsti dagli articoli 12, 21, 22, 23, 30 e 57 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;

bb) i poteri in materia di regolamentazione della circolazione, di competizioni sportive su strada, di distanze di sicurezza dalle strade, di pubblicità sulle strade e sui veicoli, di autorizzazioni e concessioni sulle strade, di demolizione o consolidamento di fabbricati o di muri fronteggianti le strade, di condotta delle acque, di piani del traffico, di uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo delle omologazioni, destinazione ed uso dei veicoli, di richiesta di accertamento dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, di revoca, revisione, sospensione, ritiro della patente, di ricorso avverso i verbali di contestazione di violazioni del codice della strada, di annotazioni sulla patente delle sentenze e dei decreti definitivi di condanna, previsti dagli articoli 6, 7, 9, 19, 23, 26, 30, 32, 36, 45, 82, 119, 120, 128, 129, 186, 187, 203, 204, 205, 206, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 223 e 224 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.

37-octies. Sono trasferite al sindaco le seguenti competenze del prefetto:

a) l'autorizzazione al trasferimento, al cambiamento di specie, ad ampliamenti o trasformazioni di locali di un esercizio pubblico addetto alla vendita di alcolici, nonché l'autorizzazione per l'anticipazione o la protrazione degli orari stabiliti per gli esercizi pubblici, previste dagli articoli 167 e 172 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

b) la preventiva autorizzazione delle pubbliche manifestazioni non a carattere nazionale di scienza, intellettualità, beneficenza, sport, commemorazioni ed onoranze, nonchè il riconoscimento del carattere di tradizionalità per le manifestazioni non necessitanti autorizzazione, previsti dagli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1486;

c) l'approvazione del progetto per la costruzione o rinnovazione di un teatro o locale di pubblico spettacolo, prevista dall'articolo 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

d) la determinazione dei criteri per l'impiego della polizia municipale nel procedimento di rilascio di immobili adibiti ad uso personale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, e successive modificazioni;

e) la determinazione delle forze di pubblica sicurezza a disposizione del municipio per l'esecuzione dei provvedimenti straordinari relativi all'igiene, all'edilizia ed alla polizia locale, prevista dall'articolo 20 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

f) il conferimento e la revoca della qualità di agente di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni;

g) l'istruttoria per la concessione del merito civile, prevista dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1957, n. 1397;

h) l'istruttoria per la concessione di ricompense al valor civile, prevista dall'articolo l del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1616;

i) il ricorso avverso il rifiuto opposto dall'ufficiale di anagrafe al rilascio dei certificati anagrafici e in caso di errori contenuti in essi, previsto dall'articolo 36 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

l) l'istruttoria per il ripristino del cognome nella forma originaria, di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 114;

m) la verifica metrica degli strumenti per pesare, prevista dall'articolo 33 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, di cui al regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088.

37-nonies. Sono trasferite al presidente della provincia le seguenti competenze del prefetto:

a) l'emanazione di provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica nel caso di urgenza o per grave necessità pubblica, prevista dall'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) l'emanazione di decreti motivati di requisizione nei casi in cui per grave necessità pubblica l'autorità amministrativa debba, senza indugio, disporre della proprietà privata, di cui all'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, come modificato dall'articolo 2 della presente legge;

c) l'approvazione delle guardie particolari di comuni, enti e privati, prevista dall'articolo 44 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

d) il rilascio dell'autorizzazione all'associazione di enti per la nomina delle guardie private, previsto dall'articolo 133 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

e) le competenze in materia di radiazioni ionizzanti di cui agli articoli 29, 44, 48, 53, 100, 115, 115-bis, 118, 119, 120, 122, 123 e 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni;

f) l'emanazione dei provvedimenti intesi ad assicurare la disponibilità di alloggi, automezzi ed altri mezzi di soccorso e manodopera nei casi di pubbliche calamità, prevista dall'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

g) la partecipazione al comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

h) la partecipazione e le competenze nella commissione consultiva relativamente alla graduazione degli sfratti in tema di misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

i) la vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma, prevista dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

l) la vigilanza sull'attività del comitato provinciale della pubblica amministrazione, sentiti i sindaci interessati, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

m) la partecipazione e le funzioni del comitato provinciale di censimento, previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1991, n. 254;

n) la fissazione della data delle elezioni, di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni;

o) i compiti sostitutivi in caso di ritardo da parte dei comuni nel compimento delle operazioni in materia di propaganda elettorale, di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni;

p) la fissazione della data della elezione per ciascun comune e il provvedimento di rinvio per sopravvenute cause di forza maggiore e contestuale fissazione della nuova data, previsti dall'articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni;

q) l'autorizzazione alla riunione di più sezioni elettorali in un unico fabbricato, prevista dall'articolo 38 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

r) l'emanazione del provvedimento di sospensione dei comizi elettorali in caso di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali che rendano necessaria la compilazione delle liste elettorali, prevista dall'articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

s) la convocazione dei comizi elettorali e gli altri adempimenti di cui all'articolo 3 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e successive modificazioni;

t) la predisposizione del piano di emergenza per gli incidenti derivanti da attività industriali, di cui agli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni;

u) le sanzioni amministrative per la mancata o tardiva comunicazione di disponibilità ad uso abitativo di immobili di proprietà di enti pubblici, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni;

v) l'istruttoria ed omologazione della domanda per la costituzione di consorzi per la costruzione o conservazione di ripari o argini, l'approvazione dei bilanci dei consorzi se lo Stato o la provincia concorrono alle spese, la compilazione dell'elenco generale dei soggetti che devono fare parte del consorzio e l'omologazione dello schema di statuto del consorzio stesso, l'omologazione dei progetti per la modificazione di argini e per la costruzione e modificazione di opere che possono direttamente o indirettamente influire sul regime dei corsi d'acqua, la decisione sulle questioni tecniche relative all'esecuzione di tali opere e la prescrizione delle condizioni per la conservazione di argini pubblici concessi a privati, opere eseguibili solamente con permesso speciale, previste dagli articoli 21, 29, 38, 57, 58, 59 e 97 del testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e successive modificazioni;

z) il rilascio della licenza di attingimento dell'acqua, previsto dal regolamento di cui al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

aa) la decisione definitiva sul ricorso contro il diniego di autorizzazione all'apertura degli alberghi, la decisione definitiva sul ricorso contro l'ordinanza che prescrive la chiusura o i lavori di risanamento di alberghi, la vigilanza, di intesa con l'ente provinciale per il turismo, sull'osservanza del regolamento per le migliorie igieniche negli alberghi e la promozione delle ispezioni opportune, previste dagli articoli 2, 3 e 17 del regolamento di cui al regio decreto 24 maggio 1925, n. 1102;

bb) la vigilanza, di intesa con gli enti provinciali per il turismo, sull'osservanza della legge recante disciplina degli affittacamere, di cui agli articoli Il e 12 della legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni;

cc) l'autorizzazione all'apertura e alla chiusura dei complessi ricettivi, la vigilanza sui complessi ricettivi, il ritiro o la revoca temporanea dell'autorizzazione, di cui agli articoli 2, 7 e 10 della legge 21 marzo 1958, n. 326;

dd) la dipendenza del servizio di pubblica sicurezza, prevista dall'articolo 1 del testo unico di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690;

ee) le competenze generali in materia di pubblica sicurezza, di cui all'articolo 13 della legge 10 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni;

ff) il rilascio di porto d'armi per le rivoltelle, pistole o bastoni armati, il rilascio della licenza per l'arma lunga da fuoco per solo uso di caccia al minore che abbia compiuto il sedicesimo anno di età dietro presentazione di consenso scritto di chi esercita la patria potestà, la revoca delle licenze di porto d'armi per situazioni di condizioni anormali di pubblica sicurezza, l'autorizzazione alla fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di polveri piriche od esplodenti, previsti dagli articoli 44,45 e 47 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

gg) il rilascio della licenza di porto d'armi previsto dall'articolo 61 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni;

hh) il rilascio della licenza per l'importazione definitiva di armi da sparo, il rilascio del nulla osta per la compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, il rilascio della licenza per i direttori e gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale, di cui agli articoli 12, 17 e 31 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e successive modificazioni;

ii) il rilascio della licenza per la prestazione di opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari ed immobiliari, la determinazione della misura della cauzione per il rilascio della licenza di vigilanza o custodia, e l'approvazione della nomina delle guardie particolari, previsti dagli articoli 134, 137 e 138 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

ll) le competenze generali in materia di protezione civile, l'esame delle domande dei volontari che intendono operare nella protezione civile, l'individuazione degli enti per l'istruzione e l'addestramento dei volontari, la costituzione di squadre operative a supporto dei centri assistenziali, l'autorizzazione all'impiego dei volontari, l'attivazione degli organismi di protezione civile, l'invio di squadre di soccorso sanitario, previsti dagli articoli 3, 14,23, 25, 34 e 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66;

mm) il ricorso contro il provvedimento della iscrizione d'ufficio delle mutazioni o delle istituzioni delle posizioni anagrafiche, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228;

nn) la risoluzione delle vertenze in materia di trasferimento di residenza dei comuni appartenenti alla stessa provincia che interessano uffici di anagrafe, prevista dall'articolo 18 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

oo) il procedimento conciliativo nel caso di fondato pericolo dei diritti della persona costituzionalmente garantiti a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale conseguenti all'esercizio del diritto di sciopero, di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni;

pp) i poteri informativi alle pubbliche amministrazioni che intendono stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, concessioni ed erogazioni, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni;

qq) la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente della commissione elettorale circondariale per la tutela delle liste elettorali e la nomina per il compimento in caso di ritardo degli atti dovuti, previste dall'articolo 21 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni;

rr) il potere sostitutivo anche a mezzo di commissario ad acta in caso di mancato espletamento dei compiti del sindaco in materia di controllo dell'esistenza dello stato delle urne, delle cabine e del materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni, previsto dall'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni;

ss) la nomina del commissario ad acta in caso di ritardo nell'adempimento dei compiti in materia elettorale, prevista dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223;

tt) le competenze previste dal regolamento per la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e successive modificazioni;

uu) il potere sostitutivo di convocazione dei consigli comunali e provinciali in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione, il potere di ispezione per accertare il regolare funzionamento dei servizi svolti dal sindaco quale ufficiale di Governo, la nomina del commissario per l'adempimento delle funzioni di competenza del sindaco quale ufficiale di Governo in caso di inadempimento, il potere sostitutivo in caso di mancata adozione da parte del sindaco di provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale, sanità, edilizia e igiene, la procedura di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, i poteri di sospensione dei consigli comunali e provinciali per i motivi di grave ed urgente necessità e contestuale nomina del commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente, il potere di sospensione degli amministratori locali per motivi di grave ed urgente necessità, previsti dagli articoli 39, 54, 141, 142 e 247 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

vv) la predisposizione dei programmi per fronteggiare le situazioni di emergenza nella provincia, la direzione unitaria dei servizi di emergenza e l'adozione dei provvedimenti necessari ai primi soccorsi, di cui all'articolo 14 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

37-decies. La tenuta dell'Albo nazionale degli enti cooperativi, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è affidata alla competenza delle camere di commercio, industria artigianato e agricoltura.

37-undecies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 2006, n. 180, conseguenti ai trasferimenti di competenze disposti ai sensi della presente legge.

37-duodecies. A seguito dei trasferimenti di competenze disposti dalla presente legge, il personale che intenda continuare ad essere impiegato nell'amministrazione statale invia, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, richiesta scritta al competente dipartimento del Ministero dell'interno con l'indicazione della sede presso la quale intende prestare servizio. Il trasferimento, a fronte della richiesta, deve avvenire non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

37-terdecies. Ove possibile, il dipartimento del Ministero dell'interno di cui al comma 1 provvede al trasferimento nella regione di residenza del personale statale che ha presentato la richiesta ai sensi del medesimo comma 1.

37-quaterdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni di bilancio per trasferire agli enti locali le risorse correlate alle spese per il personale statale assorbito dai medesimi enti''».

 

2.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 37 è aggiunto il seguente:

«37-bis. Ai fini del contenimento della spesa connessa al funzionamento delle amministrazioni periferiche dello Stato è disposta la soppressione di tutte le prefetture le cui funzioni vengono attribuite alle questure, ai presidenti di provincia ed ai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, nel rispetto delle disposizioni previste dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché dal nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121.

Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le rispettive funzioni e le modalità del loro svolgimento».

 

 

2.17

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 39.

 

2.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 44.

 

2.19

DIVINA, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire il comma 44 con il seguente:

«44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria, il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 81 è integrato di 25 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Tali somme sono ripartite come segue: 17 milioni di euro sono destinati ai Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale e 8 milioni di euro ai Comuni di confine con la Confederazione Elvetica e l'Austria. Il Fondo è altresì integrato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare esclusivamente ai Comuni limitrofi ai Comuni di confine con le suddette aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla Tabella A, parte corrente, del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 20 milioni di euro;

2009: – 25 milioni di euro;

2010: – 25 milioni di euro.

 

2.20

DIVINA, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, STIFFONI

Sostituire il comma 44 con il seguente:

«44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria, il Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81 convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2007, n. 81 è integrato di 20 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. Tali somme sono ripartite come segue: 14 milioni di euro sono destinati ai Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale e 6 milioni di euro ai Comuni di confine con la Confederazione Elvetica e l'Austria. Il Fondo è altresì integrato di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinare esclusivamente ai Comuni limitrofi ai Comuni di confine con le suddette aree svantaggiate».

Conseguentemente, alla Tabella A, parte corrente, del Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15 milioni di euro;

2009: – 20 milioni di euro;

2010: – 20 milioni di euro.

2.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 52, 53 e 54.

 

2.22

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Nel comma 55, sopprimere il periodo: «sentite le rappresentanze sindacali».

 

2.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 61.

 

2.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 63.

 

2.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 65.

 

2.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 67.

 

2.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 75, 76 e 77.

 

2.28

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere i commi 75, 76 e 77.

 

2.29

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 86, 87, 88, 89 e 90.

 

 

2.30

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 89, lettera a), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

 

2.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 90.

 

2.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 92, 93, 94, 95 e 96.

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dei Trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 63;

2009: – 63;

2010: – 63.

 

2.33

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 97, sostituire le parole: «con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco» con le seguenti: «con una dotazione di 300 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco»

Conseguentemente nella Tabella A applicare in maniera lineare a tutte le voci presenti una riduzione corrispondente all'onere di cui alla presente disposizione.

 

2.34

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Dopo il comma 97, inserire il seguente comma 97-bis:

«Per evitare eccessive limitazioni alle prestazioni di lavoro straordinario, a decorrere dall'anno 2008 sono stanziati 10 milioni di euro, da destinare al personale delle forze di Polizia di Stato».

 

2.35

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 102, sostituire le parole: «in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare» con le seguenti: «interessati da una significativa crescita delle attività criminose poste in essere da organizzazioni di stampo mafioso italiane o straniere».

 

 

 

2.36

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 103 con il seguente:

«Il fondo finanzia esclusivamente interventi in conto capitale di riqualificazione e risanamento dei quartieri urbani degradati o dei comuni della provincia cui fanno riferimento i beni sequestrati».

 

2.37

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «con precedenza a quelle assegnate alle Regioni caratterizzate dalle situazioni di maggior penuria degli equipaggiamenti».

 

2.38

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «anche allo scopo di aprire sezioni distaccate dei Commissariati preposti al controllo delle porzioni di territorio più estese».

 

2.39

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire la seguente: «locale».

 

2.40

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, dopo le parole: «delle Forze di polizia» inserire le seguenti: «ad ordinamento civile o militare, inclusa la Polizia locale,».

 

2.41

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «al risanamento di quartieri urbani degradati».

 

2.42

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole comprese tra: «al risanamento di» e «cultura della legalità».

 

2.43

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «alla prevenzione  e».

 

 

2.44

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «e al recupero».

 

2.45

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «e di emarginazione».

 

2.46

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 103, sopprimere le parole: «al recupero o».

 

2.47

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 104, dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» inserire le seguenti: «acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni».

 

2.48

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 104, dopo le parole: «trenta giorni» inserire le seguenti: «sessanta giorni».

 

2.49

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, DIVINA

Al comma 104, dopo le parole: «con il Ministro dell'Economia e delle Finanze» inserire le seguenti: «e con il Ministro della Difesa».

 

2.50

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 106, sopprimere la lettera d).

 

2.51

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 110 e 111.

 

2.52

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI, LEONI

Sopprimere il comma 115.

 

2.53

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 121.

2.54

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, riacquista efficacia la disposizione di cui all'articolo 27-ter della legge 17 febbraio 1982, n. 41, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio, n. 154.».

Conseguentemente:

Alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni di euro;

2009: – 10 milioni di euro;

2010: – 10 milioni di euro.

 

2.55

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «All'articolo 3-ter, comma 1 del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106 convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.156, le parole: ''o vallive'' sono soppresse.».

 

2.56

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «I canoni annuali relativi alle utenze di acqua pubblica ad uso dell'acquacoltura sono:

a) determinati, per ogni modulo d'acqua, ai sensi dell'articolo 171, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

b) ridotti della metà se le colature ed i residui d'acqua sono restituiti in superficie o in falda.».

 

2.57

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «I concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia idroelettrica, senza oneri aggiuntivi.».

 

2.58

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 121, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono stabilite disposizioni volte alla semplificazione delle procedure per il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di acqua pubblica ad uso acquacoltura.».

 

2.59

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Dopo il comma 121 inserire il seguente:

«121-bis. Allo scopo di semplificare le operazioni necessarie all'avvio e alla gestione amministrativa delle imprese della pesca e dell'acquacoltura, istituito lo Sportello Unico dei servizi alle imprese di pesca che può essere gestito direttamente dall'Amministrazione o attraverso apposite convenzioni con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Con decreto dei Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il ministero per lo sviluppo economico e dei trasporti e dell'economia, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nel settore, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di conversione della presente legge vengono definiti termini, modalità, e i servizi prestati dallo Sportello Unico».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000.000;

2009: – 2.000.000;

2010: – 1.000.000.

 

2.60

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 134.

 

2.61

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 134, apportare le modifiche seguenti:

a) al primo periodo, sostituirlo con il seguente: «Le imprese agricole singole o associate che abbiano sede ed esercitino le loro attività nei comuni montani, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore ai 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e nache tramite apposite convenzioni:»;

b) alla lettera b) sostituire le parole: «cooperative di produzione agricolo- forestale» con le seguenti: «imprese agricole singole o associate operanti nel settore della produzione agricolo-forestale».

 

2.62

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 134, primo periodo, sopprimere la parola: «prevalentemente».

 

2.63

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Comma 134, aggiungere, in fine, il periodo seguente: «Il beneficio fiscale di cui all'articolo 9, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 per favorire lo svolgimento di attività finalizzate alla tutela ed alla salvaguardia dei boschi e dell'ambiente, nonché alla difesa del suolo dai rischi di dissesto idrogeologico, si applica a decorrere dal 1º gennaio 2008, fino all'importo complessivo di euro 300.000 di spese.».

Conseguentemente:

Alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  10 milioni di euro;

2009: –  10 milioni di euro;

2010: –  10 milioni di euro.

 

2.64

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva e di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese agricole colpite da epizoozie e da fitopatie è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo a sostegno delle imprese agricole colpite da fitopatie ed epizoozie. Al Fondo è assegnata una disponibilità finanziaria di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le modalità di funzionamento del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.65

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende frutticole colpite dalle infezioni di Sharka e di Erwinia Amiylovora e per assicurare il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree colpite, ai sensi della legge 10 luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009,2010. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 10 luglio 1997, n. 206, sono ripartiti tra le regioni interessate, previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabili te per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Il relativo riparto è disposto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.66

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende viticole colpite da flavescenza dorata e per favorire il ripristino, nelle stesse aziende, delle situazioni, strutturali economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento al limite di spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.67

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Al fine di fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità delle imprese operanti nel settore apicolo, colpite dagli attacchi di varroa e da altre forme di moria delle popolazioni degli alveari, nonché per sostenere il completamento delle azioni necessarie al ripristino delle condizioni socio-economiche ed ambientali essenziali e per favorire la ripresa delle normali attività produttive delle stesse imprese è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente, provvede a ripartire il suddetto importo tra le regioni interessate. Al relativo onere si provvede, parzialmente, utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.68

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte alle emergenze fitosanitarie che hanno interessato le aziende viticole, maidicole e castanicole e per favorirne il ripristino delle situazioni economiche e produttive preesistenti, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina gli interventi strutturali e di prevenzione, in riferimento ai limiti di spesa di seguito indicati per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010:

a) euro 8 milioni per l'attuazione di interventi di ripristino strutturale delle aziende viticole colpite da flavescenza dorata;

b) euro 6 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende maidicole colpite da attacchi di diabrotica;

c) euro 6 milioni per l'attuazione di misure di prevenzione e di ripristino strutturale in favore delle aziende castanicole colpite da attacchi di driocosmus kuriphylus.

Al relativo onere si provvede, per 50 milioni di euro, utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e, per 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo del fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.».

 

2.69

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che interessano le aziende operanti nel settore della melicoltura colpite dalla malattia fitoplasmatica denominata scopazzi del melo, è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede, parzialmente utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.70

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 135, apportare le seguenti modificazioni: al primo periodo, sostituire le parole: «è inserito il seguente», con le seguenti: «sono inseriti i seguenti:»;

alla fine del comma aggiungere i seguenti periodi: «Art. 1-ter. Per fare fronte agli ingenti problemi di reddito e di liquidità che, a causa dell'anomalo andamento del mercato dei fattori produttivi, hanno colpito le imprese operanti nel settore dell'allevamento di suini, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2008, al fine di consentire il ripristino delle preesistenti condizioni economiche, produttive e sociali delle imprese medesime. Detto importo è ripartito tra le regioni interessate, con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, emanato d'intesa con le regioni medesime. Al relativo onere si provvede utilizzando la dotazione finanziaria di cui all'articolo 10, comma 10 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.».

 

2.71

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 135, capoverso «Art. 1-bis», dopo le parole: «che viene ridotto» inserire le seguenti: «,per la parte delle risorse finanziarie destinate alle regioni del Mezzogiorno».

 

2.72

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 139 e 140.

 

2.73

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 162 e 163.

2.74

EUFEMI

Sopprimere il comma 162.

 

2.75

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

Al comma 175 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) sostituire il comma 4 con il seguente: A decorrere da 10 gennaio 2008 il canone delle concessioni di distribuzione è incrementato, ove minore, al 40% del Vincolo ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento all'anno 2008.».

2.76

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

Al comma 175 sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Al comma 4 alla fine del periodo aggiungere le seguenti parole: «I termini di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli enti locali che abbiano deliberato entro il 30 novembre 2007 di avviare la procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione.».

 

2.77

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 175, lettera c), sostituire il capoverso con il seguente:

«4-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sono messi a gara tutte le concessioni e i servizi pubblici locali. Le attuali concessioni possono essere prorogate per un periodo non superiore a due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso periodo devono essere concluse le gare. A decorrere dallo gennaio 2010 i vecchi servizi possono essere esercitati esclusivamente dai vincitori delle gare.»

 

2.78

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 176 con il seguente:

«176. Per l'anno 2008 è istituito un fondo di 10 milioni di euro da destinare alla ricerca di motori automobilistici ibridi. Il Ministro dello sviluppo economico provvede a determinare le caratteristiche dei richiedenti e l'assegnazione delle relative somme entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

2.79

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 177.

 

 

2.80

EUFEMI

Sopprimere il comma 177.

 

2.81

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Sopprimere il comma 177.

 

2.82

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Sostituire il comma 177 con il seguente:

«177. Alle imprese agricole ed agroalimentari che adottano regimi di certificazione finalizzati a garantire l'assenza di prodotti geneticamente modificati nei prodotti finiti e nei processi di produzione, è concesso un credito di imposta pari al 75% delle spese sostenute ai fini della certificazione medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del suddetto credito di imposta nel limite massimo di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

Conseguentemente:

alla tabella A – Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2008: – 50 milioni di euro;

2009: – 50 milioni di euro;

2010: – 50 milioni di euro.

 

2.83

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 177, sopprimere il secondo periodo.

 

2.84

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

Al comma 177, il secondo e terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono determinate le modalità di funzionamento del fondo e le disponibilità che, senza nuovi ed ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, sono attribuite allo stesso».

 

2.85

EUFEMI

Sopprimere il comma 178.

 

2.86

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 193, 194 e 195.

 

2.87

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 199 a 202.

 

2.88

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

AI comma 224, dopo le parole: «che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema» inserire le parole: «con particolare riferimento all'asse ferroviario nazionale del Corridoio 5,».

 

2.89

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 225.

 

2.90

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, PIROVANO

AI comma 225, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:

«È autorizzata altresì, la somma di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 in favore delle imprese di autotrasporto merci al fine di favorire l'acquisto, anche mediante locazione finanziaria, di autoveicoli ecologici adibiti al trasporto di merci, immatricolati nelle aree interessate dal fenomeno delle polveri sottili nell'atmosfera. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche europee, sono determinati i criteri e le modalità per la fruizione di dette agevolazioni».

Conseguentemente:

Alla tabella «A» allegata alla presente legge, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 15.000;

2009: – 15.000.

 

2.91

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 226.

 

2.92

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 227.

 

2.93

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 236, dopo le parole: «e per l'isola d'Elba», inserire le parole: «e l'isola di Lampedusa».

 

2.94

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 236, sopprimere la lettera b).

 

2.95

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 236, lettera b), dopo le parole: «da e per gli aeroporti siciliani» inserire le parole: «e per la prosecuzione degli interventi relativi al sistema delle metropolitane leggere di superficie per i collegamenti con gli aeroporti baricentrici rispetto alle aree più industrializzate del paese».

 

2.96

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 252, dopo le parole: «di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza», inserire le parole: « e per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie di interconnessione con il Corridoio 5».

 

2.97

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Al comma 252, dopo le parole: «di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza» inserire le parole: «e per il potenziamento e l'ammodernamento delle linee ferroviarie, destinate al servizio di trasporto pubblico locale sulla rete delle Ferrovie Nord Milano».

 

2.98

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 253.

 

2.99

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

Sopprimere il comma 253.

 

2.100

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 255, sostituire la parola: «Bologna» con la seguente: «Palermo».

 

2.101

STEFANI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Al comma 261, dopo le parole: «Per il finanziamento» inserire le seguenti: «delle infrastrutture per la mobilità al servizio della Fiera di Vicenza e».

2.102

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al completamento degli assi di collegamento del territorio nazionale con le principali tratte viarie europee, quali il corridoio multimodale n. 5, l'asse pedemontano, e i collegamenti trasversali e dei valichi alpini.».

 

2.103

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale ai sensi del comma 1, per la realizzazione dell'Asse viario Pedemontana Veneta, sono autorizzati contributi quindicennali di 10 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

 

2.104

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale ai sensi del comma 1, per il completamento dell'Asse autostradale A27 – Autostrada Alemagna, tratto Venezia – Tolmezzo, sono autorizzati contributi quindicennali di 8 milioni di euro a decorrere da iascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.».

 

2.105

STIFFONI, FRANCO PAOLO, POLLEDRI

Dopo il comma 261 aggiungere il seguente:

«261-bis. A valere sulle risorse stanziale dal presente articolo, per la messa in sicurezza dei fiumi Livenza, Medusa e Noncello, sono autorizzati contributi quindicennali di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.».

 

2.106

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 262, sostituire le parole: «degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti» con le seguenti: «dell'esercizio successivo».

 

2.107

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

«262-bis. Sono istituiti, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri –Dipartimento per gli affari regionali, un Fondo di garanzia al fine di assicurare il sostegno al reddito, la compensazione del danno agli enti locali interessati, il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché un Fondo di continuità infrastrutturale finalizzato al mantenimento degli investimenti.

262-ter. I Fondi sono destinati per il 40% al Piano territoriale d'area Malpensa di cui alla legge regionale 12 aprile 1999, n. 10, e per il restante 60% alla cosiddetta catchement area di Malpensa, includente le Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Torino, Biella, Novara, Parma, Piacenza, Verona, Asti, Alessandria, Verbania e Vercelli.

262-quater. A valere sulle risorse di cui al successivo comma possono essere concessi, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese dell'area di Malpensa interessate dal piano straordinario di cui al presente articolo.

262-quiquies. La dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. AI fine di assicurare la migliore finalizzazione degli interventi in favore degli enti locali e degli altri soggetti interessati, il coordinamento per l'assegnazione delle risorse per il sostegno al reddito, per la compensazione del danno agli enti locali e per il mantenimento dei livelli occupazionali è affidato alle Provincia di Varese.

262-sexies. La dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 1 del presente articolo è pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008,2009 e 2010. Il Fondo di continuità infrastrutturale è finalizzato al mantenimento degli investimenti da ripartire tra gli enti locali azionisti della società SEA».

Conseguentemente:

Alla dotazione del Fondo di garanzia di cui al comma 262-quinquies si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente indicate nella tabella C di cui all'articolo 150, comma 2, in modo da assicurare per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 una minore spesa annua di 100 milioni di euro.

Alla dotazione del Fondo di continuità infrastrutturale di cui al comma 262-sexies si provvede per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 963, della legge 27 dicembre 2006, n. 29.

 

2.108

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 281 e 282.

 

2.109

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 285, dopo le parole: «i fabbricati» aggiungere le seguenti: «o porzioni di essi».

 

2.110

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 285, dopo le parole: «non di lusso» aggiungere le seguenti: «o ovvero le singole case non di lusso».

 

2.111

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 285 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Il canone annuo è stabilito ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998, n. 431.»

 

2.112

STIFFONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 287 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione dei benefici di cui al presente comma e ai commi 285 e 286, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431».

 

2.113

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 296, le parole da: «annui a decorrere dall'anno» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2008».

 

2.114

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 297 e 298.

 

2.115

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 301, sopprimere le lettere a) e b).

 

2.116

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 301, lettera c), capoverso «3», sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni».

 

2.117

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 313, primo periodo, sopprimere le parole: «di base».

 

2.118

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Ai commi 318, 319 e 320 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «ricerca di base» con le seguenti: «ricerca applicata».

 

 

2.119

EUFEMI

Sopprimere il comma 319.

 

2.120

EUFEMI

Sopprimere il comma 320.

 

2.121

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 321, primo periodo, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la regione interessata».

 

2.122

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 321, primo periodo, sopprimere la parola: «nazionali».

 

2.123

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 324.

 

2.124

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 324, dopo le parole: «e al controllo delle immissioni inquinanti» inserire le seguenti: «, in particolare per i territori che presentano un elevato inquinamento atmosferico da polveri sottili».

 

2.125

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 329, dopo le parole: «della legge 30 dicembre 2004, n. 311» inserire le seguenti: «con particolare riferimento ai territori che presentano un fattore alto di rischio idrogeologico».

 

2.126

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 331, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,».

 

2.127

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 332, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «d'intesa con la Regione competente per territorio,».

2.128

POLLEDRI

Al comma 332, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota parte delle disponibilità di cui al presente comma, non inferiore a 4 milioni di euro, è destinata agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio dei comuni di Bettola, Gropparello, Nibbiano, Pecorara, Bobbio, Piozzano e Pianello, della provincia di Piacenza».

 

2.129

LEONI, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 333, dopo le parole: «competenti Commissioni parlamentari e» sostituire le parole: «della» con le seguenti: «d'intesa con la».

 

2.130

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 334.

 

2.131

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 337 e 338.

 

2.132

EUFEMI

Sopprimere il comma 337.

 

2.133

EUFEMI

Sopprimere il comma 338.

 

2.134

EUFEMI

Sopprimere il comma 339.

 

2.135

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 342 e 343.

 

2.136

EUFEMI

Sopprimere il comma 342.

 

2.137

EUFEMI

Sopprimere il comma 343.

 

2.138

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 344 a 347.

 

2.139

EUFEMI

Sopprimere il comma 344.

 

2.140

EUFEMI

Sopprimere il comma 345.

 

2.141

EUFEMI

Sopprimere il comma 346.

 

2.142

EUFEMI

Sopprimere il comma 347.

 

2.143

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 356.

 

2.144

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 357 a 360.

 

2.145

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 369.

 

2.146

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. All'articolo 10, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: ''nominati'' sono aggiunte le seguenti: ''in numero non superiore a tre per ciascun dicastero''».

Conseguentemente sono soppressi gli ultimi due periodi del comma 5 del medesimo articolo.

 

2.147

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. All'articolo 9, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 dopo le parole: ''può nominare'', sono aggiunte le seguenti: ''in numero non superiore a 6''».

 

2.148

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. 1. Fatti salvi i diritti quesiti, lo Stato, gli enti statali e gli enti sovvenzionati dallo Stato erogano vitalizi, pensioni o altre indennità assimilabili, anche cumulativamente calcolati, in misura non superiore, compresa ogni somma corrisposta, a qualsiasi titolo, al trattamento netto spettante ai membri del Parlamento».

 

2.149

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il comma 377 è aggiunto il seguente:

«377-bis. Il secondo comma dell'articolo 88 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è abrogato».

 

2.150

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 388, apportare le seguenti variazioni: dopo le parole: «parchi archeologici siciliani» inserire le seguenti: «e delle Ville Venete»; sostituire le parole: «1 milione» con le seguenti: «2 milioni»; all'ultimo capoverso, dopo le parole: «Regione siciliana» aggiungere le seguenti: «e la Regione Veneto» sostituire la parola: «predispone» con la seguente: «predispongono».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 2 milioni;

2009: – 2 milioni;

2010: – 2 milioni.

 

2.151

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 404, 405 e 406.

 

 

2.152

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 407.

 

2.153

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 407, capoverso, comma 102, sopprimere il primo periodo.

 

2.154

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 407, capoverso, comma 102, sostituire il primo periodo con il seguente:

«1. Ai fini della garanzia di finanziamento di progetti di alto valore, nell'ambito delle attività culturali e dello spettacolo, entro il 31 gennaio 2008, è istituito un Comitato di saggi composto da rappresentanti del Ministero dei beni culturali, Ministero delle infrastrutture, e della Conferenza Unificata.

Gli effetti derivanti dall'applicazione della presente disposizione non comportano oneri a carico della finanza pubblica».

 

2.155

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 407, capoverso, comma 102, sopprimere le parole: «e fino al 30 giugno 2008».

 

2.156

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 408.

 

2.157

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 408, dopo le parole: «10 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «ai fini della produzione, la diffusione e la valorizzazione delle lingue storiche e ancestrali».

 

2.158

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 409 e 410.

 

2.159

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:

«A valere sulla stessa autorizzazione di spesa, di cui al presente comma, la quota del 20 per cento è utilizzato per la promoziaone, valorizzazione e diffusione nella scuola dell'obbligo, nonché presso le Collettività degli italiani all'estero, di testi sulle tradizioni popolari delle singole regioni».

 

2.160

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 426.

 

2.161

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 426, sostituire la parola: «5» con la seguente: «10».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;

2009: – 10 milioni;

2010: – 10 milioni.

 

2.162

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 431, dopo le parole: «11 milioni di euro» aggiungere le seguenti: «di cui 3 milioni di euro per l'anno 2008, ai fini dell'istituzione sperimentale del ''Fondo per il diritto allo studio'' ai sensi degli articoli 33 e 34 della Costituzione».

 

2.163

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 432, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) ai fini della stabilizzazione del personale degli Enti di ricerca gli effetti del comma 520 legge 23 dicembre 2006, n. 296 si estendono a tutti coloro in servizio alla data dello gennaio 2008 in possesso dei medesimi requisiti temporali previsti dal comma 519 della medesima legge, maturati anche con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con assegno di ricerca. Per le finalità di cui al comma 520 della legge 23 dicembre 2006, n. 296 il relativo fondo è elevato a 40 milioni di euro per il 2008, 60 milioni per il 2009,80 milioni per il 2010.

Conseguentemente aggiungere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 40 milioni;

2009: – 60 milioni;

2010: – 80 milioni.

 

2.164

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 432, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) per favorire lo sviluppo di poli di competitività collegati alle università e a reti o singole realtà imprenditoriali locali, è istituito un fondo per lo sviluppo di progetti di sviluppo scientifico e tecnologico che preveda un coinvolgimento per almeno il 70 per cento da parte delle imprese interessatedi soggetti privati. La dotazione del fondo è pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009, 20l0.ll Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Università e della Ricerca, provvede con apposito decreto a definire modalità, limiti e criteri per l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma».

Conseguentemente aggiungere la lettera b).

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;

2009: – 10 milioni;

2010: – 10 milioni.

 

2.165

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 439, dopo le parole: «l'attività di ricerca» aggiungere le seguenti: «sono attuati i seguenti interventi: a) al fine di garantire il normale funzionamento degli Enti di Ricerca che gravano con un incidenza non superiore al 50 per cento dei costi di personale sui trasferimenti statali, gli Enti pubblici di Ricerca vigilati dal MUR possono assumere personale a tempo indeterminato, nelle forme e secondo le modalità previste dalle leggi vigenti ed anche in deroga a quanto previsto da tutte le disposizioni di legge in materia di dotazioni organiche ed in materia di reclutamento del personale, purché almeno il 40 per cento delle attività dell'ente siano stabilmente finanziate a valere sulle entrate proprie, calcolate sulla base del rapporto tra le entrate correnti diverse dall'ammontare complessivo dei trasferimenti ordinari dello Stato e il totale delle entrate correnti, negli ultimi tre anni precedenti».

 

2.166

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 432 sopprimere le parole da: «destinati» fino alla fine del comma con le seguenti: «per il finanziamento di assegni di ricerca da conferire a dottori di ricerca particolarmente qualificati i cui progetti personali di ricerca sono risultati vincitori di un apposito bando del Ministero dell'università e della ricerca. È facoltà di ciascun vincitore indicare l'università o l'ente pubblico di ricerca presso cui intende svolgere il proprio progetto personale di ricerca, fatto salvo il consenso dell'università o ente interessato.».

 

2.167

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 433 e 434.

 

2.168

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 436.

 

2.169

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 436, dopo le parole: «È autorizzata la spesa, aggiungere le seguenti: annua di 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009, 2010, per il finanziamento del programma nazionale di ricerche in antartide (PNRA), di cui alla legge 10 giugno 1985 n. 284, nonché».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 10 milioni;

2009: – 10 milioni;

2010: – 10 milioni.

 

2.170

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 436, dopo le parole: «la spesa» aggiungere le seguenti: «3 milioni di euro per le opere di infrastrutturazione del polo universitario di ricerca e di alta tecnologia di Lecco, del Politecnico di Milano, e specificamente per lo sviluppo dei servizi di accoglienza e per la realizzazione di residenze destinate a studenti, nonché».

Conseguentemente, alla tabella B del Ministero dell'Economia apportare le seguenti variazioni:

2008: – 3.000.

 

2.171

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 436, aggiungere infine i seguenti periodi: «1. Per promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, praticata da altre Fondazioni o istituti indipendenti, che operano altresì nell'ambito del campo delle biotecnologie, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Detto Fondo può essere amministrato anche in convenzione con i succitati soggett'rivati, purché collegati con Università europee di alto profilo, secondo inderogabili accordi di programma. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2008: – 1 milione;

2009: – 1 milione;

2010: – 1 milione.

 

2.172

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti» con le seguenti parole: «a salvaguardia degli interessi e dei diritti dei cittadini o a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti».

 

2.173

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. l40-bis», comma 1, dopo le parole: «in cui ha sede» aggiungere le seguenti parole: «o residenza il convenuto  o».

2.174

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «l'accertamento del diritto» con le seguenti parole: «la condanna».

 

2.175

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «ovvero in conseguenza di» con le seguenti parole: «, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, ovvero in conseguenza di».

 

2.176

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali» con le seguenti parole: «in conseguenza di atti o di fatti illeciti anche extracontrattuali».

 

2.177

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, dopo la parola: «scorrette» aggiungere la seguente: «, illecite».

 

2.178

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 1, sostituire le parole: «comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi» con le seguenti: «comportamenti anticoncorrenziali, me

ssi in atto anche da società fornitrici di beni o servizi nazionali e locali, quando sono lesi».

 

2.179

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, sopprimere il primo periodo.

 

2.180

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, oltre alle associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere».

 

2.181

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 1 anche» aggiungere le seguenti: «ogni altro soggetto che dimostri di averne interesse direttamente e».

 

2.182

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, i quali seppur non preventivamente e specificamente individuabili, siano comunque identificabili come classe omogenea di soggetti aventi diritto ad agire in giudizio sulla base dei medesimi fatti e atti e nei confronti degli stessi convenuti».

 

2.183

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 446, capoverso «Art. 440-bis», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il presente articolo si applica agli eventi realizzatisi successivamente al 1º gennaio 2008».

 

2.184

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo le parole: «Alla prima udienza» aggiungere le seguenti: «, fissata entro sessanta giorni dal deposito della domanda,».

 

2.185

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo la parola: «reclamabile» aggiungere le seguenti: «entro il termine perentorio di venti giorni».

 

2.186

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 3, dopo le parole: «in camera di consiglio» aggiungere le seguenti: «entro il termine di sessanta giorni».

 

2.187

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«Nelle cause promosse ai sensi del comma precedente il processo si svolge secondo il rito ordinario collegiaIe previsto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Qualora vi siano i presupposti previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, il promotore della classe può richiedere al giudice l'applicazione del rito di cognizione sommaria».

 

2.188

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ove contro i medesimi soggetti e per le medesime ragioni di fatto o di diritto vengano avviate più azioni collettive, queste debbono essere riunite ai sensi dell'articolo 274 del codice di procedura civile».

 

2.189

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alle controversie di cui al comma 1, su richiesta del promotore dell'azione collettiva, qualora il giudice verifichi che il vantaggio economico ottenuto dal convenuto conseguente agli illeciti plurioffensivi, è maggiore del risarcimento del danno quantificato ai sensi dell'articolo 1223 del codice civile, stabilisce un risarcimento a favore della classe dei soggetti pari al vantaggio economico derivante dagli illeciti plurioffensivi accertati.».

 

2.190

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale».

 

2.191

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 5, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il giudice stabilisce misure cautelari adeguate a garanzia dell'esigibilità del credito risultante dalla sentenza definitiva».

 

2.192

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», comma 6, sostituire le parole: «In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che» con le seguenti parole: «In alternativa, le parti possono promuovere la».

 

2.193

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione collettiva».

 

 

2.194

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Al comma 446, capoverso «Art. 140-bis», dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore dell'azione collettiva viene liquidato dal giudice sulla base delle tariffe professionali e non può essere superiore al 10 per cento del valore della controversia, da determinarsi in riferimento all'esito effettivo della stessa».

 

2.195

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 458 e 459.

 

2.196

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 471 e 472.

 

2.197

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 481 e 484.

 

2.198

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 485, 486 e 487.

 

2.199

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 489, sopprimere il secondo periodo.

 

2.200

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 496 a 499.

 

2.201

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 516.

 

 

2.202

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:

«513-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, comma 6, quarto periodo, sopprimere le parole: ''nei limiti e secondo modalità stabilite dai contratti o accordi collettivi, anche aziendali''».

 

2.203

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

I commi da 549 a 552 sono sostituiti dai seguenti:

«549. Il decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e ed il decreto legislativo 28 febbraio 2000, n.81, sono abrogati.

550. Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1156, della legge 296/2006, i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n.81/2000 e di cui agli articoli 2 e 3, comma 1, del decreto legislativo n.280/1997, possono continuare ad essere impegnati dagli enti utilizzatori fino ad esaurimento dei progetti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

2.204

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 549.

 

2.205

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 549.

 

2.206

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che le medesime regioni abbiano un rapporto dipendenti-abitanti in età lavorativa non superiore a 1/1.000».

 

2.207

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le predette Regioni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualunque tipologia contrattuale fino al conseguimento di un rapporto medio dipendenti-abitanti in età lavorativa pari a 1/1.000».

 

2.208

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 549, capoverso g-bis), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A tal fine le Regioni bandiscono le dovute procedure concorsuali, riconoscendo ai lavoratori socialmente utili priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito».

 

2.209

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 550.

 

2.210

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 551.

 

2.211

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 551, primo periodo, sostituire le parole: «in ogni caso attraverso procedure selettive» con le seguenti: «in ogni caso previo espletamento di procedure concorsuali, riconoscendo ai soggetti di cui al citato comma 557 priorità nelle assunzioni rispetto ad altri concorrenti a parità di punteggio conseguito».

 

2.212

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 552.

 

2.213

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 552, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, a condizione che tali comuni abbiano un rapporto dipendenti-popolazione non superiore a 1/100».

 

2.214

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 552, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali comuni non possono procedere a nuove assunzioni di personale a qualunque titolo e con qualsiasi tipologia di contratto fino al raggiungimento del rapporto medio dipendenti-popolazione pari a 1/100».

 

2.215

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

Sopprimere il comma 560.

 

2.216

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STEFANI

Al comma 560 sopprimere le parole da: «nonché» fino alla fine del periodo con le seguenti: «Le somme reintegrate nelle misure di compensazione territoriale di cui all'art. 4, comma 1, legge 24 dicembre 2003, n. 368 sono destinate alla realizzazione di programmi e interventi di riqualificazione territoriale per lo sviluppo turistico e socio-economico delle aree interessate e da attuarsi, nel limite del possibile, con procedure urbanistico-ambientali semplificate e privilegiate, da definirsi con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al fine di una piena attuazione del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per: assicurare lo svolgimento efficace delle attività di decommissioning affidate alla società di cui al decreto legislativo n. 79/99, art. 13 comma 2 lettera e) con opportune iniziative di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni dello Stato e delle istituzioni territoriali; dare certezza dei tempi per il rilascio dei provvedimenti autorizzativi anche ricorrendo, ove possibile, allo strumento del ''silenzio-assenso''».

Conseguentemente l'articolo 1, comma 298 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e l'articolo 1, comma 493 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono abrogati.

 

2.217

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 577 a 585.

 

2.218

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 603, sostituire il termine: «1º luglio 2008» con il seguente: «1º maggio 2008».

 

2.219

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, STIFFONI

All'interno del comma 603, lettera c), sopprimere il periodo compreso tra: «I magistrati militari fuori ruolo» e «nello stesso ruolo».

 

2.220

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 624.

 

2.221

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 642, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché tutti gli enti di diritto pubblico ed altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i cui scopi siano cessati o non più perseguibili, ovvero si trovino in condizioni economiche di grave dissesto, o siano nella concreta impossibilità di attuare i propri fini statutari».

 

3.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi 9 e 11.

3.2

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 11.

 

3.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 35, capoverso, sostituire le parole: «40 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

 

3.4

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 46, sopprimere le parole: «il doppio di».

 

3.5

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Presidente della Corte di Cassazione aumentato del 20 per cento».

 

3.6

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 46 sostituire le parole: «il doppio di quello del primo Presidente della Corte di Cassazione» con le seguenti: «quello del primo Presidente della Corte di Cassazione aumentato del 10 per cento».

 

3.7

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 46, sostituire le parole: «primo presidente» con le seguenti: «presidente di sezione».

 

3.8

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 52, aggiungere, infine, le seguenti parole: «in ogni caso dall'applicazione dei precedenti commi non potranno derivare maggiori oneri per lo Stato o per le pubbliche amministrazioni».

 

3.9

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 63, sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «30 maggio»

 

3.10

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere i commi da 67 a 74.

3.11

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 68, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis. L'elenco delle norme di spesa da abrogare con l'indicazione dei relativi risparmi».

 

3.12

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sostituire il comma 69 con il seguente:

«Il comitato-tecnico scientifico per il controllo strategico è soppresso».

 

3.13

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 70, sostituire le parole: «missioni e programmi» con la seguente: «funzioni».

 

3.14

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il secondo periodo.

 

3.15

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 74, capoverso 1 sopprimere il terzo periodo.

 

3.16

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata al Fondo di cui all'articolo 1 comma 343 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie».

 

3.17

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 75 sostituire le parole da: «è iscritta» fino alla fine del comma con le seguenti: «è destinata alla riduzione della pressione fiscale di cui al comma 4 dell'articolo 1.»

 

3.18

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 75, sostituire le parole da: «è iscritta» sino a: «nell'anno 2008» con le seguenti: «è destinata a realizzare gli obiettivi dell'indebitamento netto nelle pubbliche amministrazioni».

3.19

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 79, capoverso: «Art. 36», punto 7, sopprimere le parole: «ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

 

3.20

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 79, capoverso: «Art. 36» sopprimere il comma 8.

 

3.21

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 88, sopprimere le parole da: «e, dopo il primo periodo» fino alla fine del comma.

 

3.22

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 91.

 

3.23

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, sopprimere le parole da: «Fatte comunque salve» fino a: «della presente legge».

 

3.24

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 94, lettera b), sopprimere le parole da: «nonché il personale» fino alla fine della lettera.

 

3.25

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 95.

 

3.26

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 97, sostituire le parole: «a decorrere dall'» con le seguenti: «per l'».

 

3.27

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 111.

 

3.28

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 113.

 

3.29

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 113, sostituire la parola: «selezionato» con le seguenti: «previo espletamento di procedure concorsuali bandite».

 

3.30

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 114.

 

3.31

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Al comma 131, sopprimere le parole da: «, di cui 564 milioni di euro» fino a: «legge 29 novembre 2007, n. 222,».

 

3.32

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 136.

 

3.33

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 138.

 

3.34

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Al comma 138, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 2008, ai fini dello stanziamento delle risorse per i rinnovi contrattuali nel pubblico impiego si deve tener conto che il costo orario netto del lavoro nel settore pubblico non può eccedere quello del settore privato.»

 

3.35

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Sopprimere il comma 147.

 

3.36

POLLEDRI, FRANCO PAOLO

Sopprimere il comma 149.

Conseguentemente, al comma 150, sostituire le parole: «dai commi 148 e 149» con le seguenti: «dal comma 148».

 

3.Tab.A.1

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

All'articolo 150, apportare le seguenti modifiche:

Alla Tabella A, alla voce: Ministero della pubblica istruzione, apportare le seguenti variazioni:

2008: +  5.000;

2009: +  5.000;

2010: +  5.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Comunicazioni – Sostegno all'editoria – Legge n. 249 del 1997: Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – Interventi – cap. 1575), apportare le seguenti variazioni:

2008: –  5.000;

2009: –  5.000;

2010: –  5.000.

 

3.Tab.A.2

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2008: +  3.000;

2009: +  3.000;

2010: +  3.000.

Conseguentemente, alla medesima Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  3.000;

2009: –  3.000;

2010: –  3.000.

 

3.Tab.A.3

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce: Missione Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia – Sostegno alla famiglia – Decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006: art. 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3.3 – Oneri comuni di parte corrente – cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2008: +  10.000;

2009: +  10.000;

2010: +  10.000.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica: Ministero della solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:

2008: –  10.000;

2009: –  10.000;

2010: –  10.000.

 

3.37

EUFEMI

Al comma 164 sopprimere le parole da: «ad eccezione» fino alla fine del periodo.

 

 

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 1817-B

 

G/1817-B/1/5

Il Relatore

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, premesso che:

il comma 259 dell'articolo 2, introdotto durante l'esame alla Camera, nel contesto di una norma meramente ordinamentale che autorizza il Ministero dei trasporti ad effettuare un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, sembrerebbe disporre – con esito verosimilmente esorbitante l'effettiva intenzione dei suoi proponenti – la liberalizzazione del servizio ferroviario sulle tratte profittevoli, in particolare su quelle «che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico», autorizzando altresì il CIPE ad individuare, con il concerto dei Ministri interessati, «i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico»,

impegna il Governo:

a considerare la norma citata, nella parte relativa alla liberalizzazione del servizio ferroviario, priva di immediata cogenza, mancando di qualsiasi prescrizione circa i criteri e le modalità per lo svolgimento di un'operazione di così ampio impatto economico e sociale, nonché di specifiche previsioni circa i necessari meccanismi di controllo e vigilanza da parte della costituenda autorità indipendente in materia di trasporti e delle altre autorità amministrative interessate;

in tal senso, ad attuare la disposizione limitatamente alla parte che autorizza il Ministero dei trasporti a svolgere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario e a non procedere ad alcuna operazione di liberalizzazione nel settore fino all'approvazione da parte del Parlamento di una disciplina organica della materia e, in particolare, delle disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza e della concorrenza nel trasporto ferroviario contenute nel cosiddetto «ddl Bersani», tuttora all'esame del Senato.

 

G/1817-B/1/5 (testo 2)

Il Relatore

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge finanziaria per l'anno 2008, premesso che:

il comma 259 dell'articolo 2, introdotto durante l'esame alla Camera, nel contesto di una norma meramente ordinamentale che autorizza il Ministero dei trasporti ad effettuare un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, sembrerebbe disporre – con esito verosimilmente esorbitante l'effettiva intenzione dei suoi proponenti – la liberalizzazione del servizio ferroviario sulle tratte profittevoli, in particolare su quelle «che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico», autorizzando altresì il CIPE ad individuare, con il concerto dei Ministri interessati, «i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico»,

impegna il Governo:

a considerare la norma citata, nella parte relativa alla liberalizzazione del servizio ferroviario, priva di immediata cogenza, mancando di qualsiasi prescrizione circa i criteri e le modalità per lo svolgimento di un'operazione di così ampio impatto economico e sociale, nonché di specifiche previsioni circa i necessari meccanismi di controllo e vigilanza da parte della costituenda autorità indipendente in materia di trasporti e delle altre autorità amministrative interessate;

in tal senso, ad attuare la disposizione limitatamente alla parte che autorizza il Ministero dei trasporti a svolgere un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario, compreso quello riferito al trasporto pubblico locale in ambito regionale, e a non procedere ad alcuna operazione di liberalizzazione nel settore fino all'approvazione da parte del Parlamento di una disciplina organica della materia e, in particolare, delle disposizioni per l'accrescimento dell'efficienza e della concorrenza nel trasporto ferroviario contenute nel cosiddetto «ddl Bersani», tuttora all'esame del Senato.

 

G/1817-B/2/5

Il Relatore

La 5a Commissione permanente,

nell'esaminare il disegno di legge finanziaria per il 2008 ed, in particolare, le disposizioni sul tetto alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

considerato che:

la norma prevede che il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo Presidente della Corte di Cassazione;

occorre evitare dubbi interpretativi sull'applicazione del tetto alle prestazioni professionali quali, ad esempio, servizi informatici, attività di monitoraggio e controllo della spesa pubblica, consulenza strategica, organizzativa, finanziaria e legale, servizi di call center, in quanto servizi essenziali per il funzionamento ed il miglioramento del settore pubblico ampiamente regolamentati dalla normativa sugli appalti, in ottemperanza alle direttive comunitarie in materia;

ove, in ipotesi detta norma fosse interpretata nel senso di includere i suddetti servizi nell'applicazione del tetto, essa comporterebbe il blocco di progetti al servizio della modernizzazione della pubblica amministrazione, con una forte frammentazione degli incarichi e dei soggetti preposti ad effettuare i servizi, incoraggiando proprio quelle deviazioni che la ratio della norma in questione vorrebbe evitare;

si ricorda che già lo scorso anno la disposizione di cui al comma 593, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), relativa al contenimento delle retribuzioni per i dirigenti e i titolari di incarichi pubblici ha dato luogo ad un dubbio interpretativo sui destinatari per cui si sono resi necessari diversi provvedimenti del Governo finalizzati ad identificarne l'ambito di applicazione, come la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 marzo 2007, relativa alla retribuzione di incarichi conferiti da amministrazioni dello Stato, enti pubblici e società a prevalente partecipazione pubblica non quotate in borsa,

impegna il Governo:

ad assumere iniziative volte a chiarire che la disposizione in questione non si applica a società che erogano servizi quali, ad esempio, attività di monitoraggio e controllo della spesa pubblica, servizi informatici, consulenza strategica, organizzativa, finanziaria e legale, nonché alle attività di revisione dei bilanci degli enti pubblici o delle società con partecipazione pubblica.

 

G/1817-B/3/5

VEGAS, AZZOLLINI, FERRARA, BONFRISCO, TADDEI

La 5a Commissione permanente,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862), il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817- B, concernente il processo di autoriforma organizzativa e funzionale della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

nonostante la certezza sul piano giuridico-ordinamentale della qualità di organo a rilevanza esterna e di governo in capo al presidente della Corte dei conti, per l'episodio su esposto si rende opportuno – anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia – confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono – oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore – tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendosi interpretare ogni altra norma.

 

G/1817-B/8/5

CICCANTI

La 5a Commissione permanente,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817-B, concernente il processo di autoriforma organizzativa e funzionai e della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

si rende necessario – anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia – confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono – oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore – tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendosi interpretare ogni altra norma.

 

G/1817-B/4/5

VEGAS, SACCONI, STRACQUADANIO

La 5a Commissione permanente,

premesso che:

i commi 446 e seguenti dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria per il 2008 recano disposizioni finalizzate ad inserire nel nostro ordinamento la disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori;

trattandosi di disciplina che innova gli strumenti di tutela giurisdizionale dei diritti, in base ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano essa dovrebbe applicarsi ai fatti successivi alla sua entrata in vigore;

il mercato non può peraltro correre il rischio che tale assunto sia esposto a interpretazioni divergenti in sede giudiziaria;

inoltre sono attualmente in corso numerosi procedimenti, tanto giudiziali quanto conciliativi, il cui ordinato e corretto svolgimento potrebbe risultare compromesso dalla mancata precisazione, in termini di legge, circa il momento a partire dal quale la nuova disciplina è da considerarsi applicabile,

impegna il Governo:

ad adottare, nel più breve tempo possibile e comunque entro il termine previsto dall'articolo 2, comma 447, del disegno di legge finanziaria per il 2008 (fissato in centottanta giorni dalla entrata in vigore della medesima legge), ogni idoneo provvedimento e/o iniziativa legislativa al fine di chiarire che l'azione collettiva risarcitoria può essere esperita esclusivamente per le controversie relative a fatti plurioffensivi successivi alla data di entrata in vigore della legge.

 

G/1817-B/5/5

CASTELLI

La 5a Commissione permanente,

osservando come il 65 per cento dei crimini commessi nella provincia di Lecco sia perpetrato nella zona di Merate, dove il numero dei reati è in costante aumento;

ritenendo che:

sia necessario potenziare i presidi territoriali delle forze dell'ordine ove maggiormente si avverte la pressione delle attività criminose,

impegna il Governo:

a destinare parte delle risorse stanziate dalla manovra di bilancio;

in particolare agli articoli 2, comma 97 e 3, commi da 86 a 122 del disegno di legge finanziaria, alla costituzione di una sezione distaccata del Commissariato di Polizia di Lecco da ubicare nel comune di Merate ed al potenziamento della locale stazione dei Carabinieri, da tempo sofferente per carenze di organico e mezzi.

 

G/1817-B/6/5

DIVINA

La 5a Commissione permanente,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008»,

premesso che:

l'articolo 2, comma 44, prevede un'integrazione del Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale di cui all'articolo 6, comma 7, della legge n. 81 del 2007, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2008 e a 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010;

tale disposizione attiene solo ed esclusivamente alle aree di confine con le Regioni a Statuto speciale;

la condizione di disagio socio-economico in cui versano i Comuni di confine con le Regioni autonome riguarda anche i Comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, oltre che i Comuni limitrofi ai Comuni propriamente «di confine»,

impegna il Governo:

a garantire lo stanziamento di ulteriori risorse finanziarie a vantaggio dei Comuni confinanti con la Confederazione Elvetica e l'Austria, nonché dei Comuni limitrofi a quelli confinanti con le Regioni a Statuto speciale, con la Confederazione Elvetica e l'Austria.

 

G/1817-B/7/5

PEGORER

La 5a Commissione permanente,

considerato che:

il decreto legislativo del 31 luglio 2007, n. 137, al comma 4 dell'articolo 1 stabilisce che, in attuazione dell'articolo 3, comma 7, del Protocollo d'Intesa stipulato tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia in data 6 ottobre 2006, nella legge finanziaria statale per l'anno 2008 vanno iscritte tra le entrate regionali, nella misura prevista dall'articolo 49, comma 1, della legge Costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella medesima Regione, ancorché riscosse fuori dal territorio regionale;

con il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge finanziaria (Atto Senato n.1817-B) vengono previsti l'assegnazione di una prima tranche di 20 milioni di euro per il 2008 e di 30 milioni di euro per il 2009 e ulteriori stanziamenti a decorrere dal 2010 con la clausola di nuove attribuzioni di funzioni dallo Stato alla medesima Regione;

considerato che la previsione finanziaria degli importi stanziati è esigua rispetto all'effettiva quantificazione contributiva e che la previsione di ulteriori trasferimenti con contestuale attribuzioni di funzioni non è coerente con quanto disposto con il decreto legislativo n. 137 del 2007,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di incrementare il trasferimento di risorse alla luce della reale contribuzione riscossa nel territorio regionale proveniente dal trasferimento sui redditi da pensione;

a valutare l'opportunità di apportare le modifiche necessarie, con apposito provvedimento di legge, alla norma programmatica richiamata di legare i maggiori introiti alla contestuale attribuzione di funzioni dello Stato alla regione Friuli Venezia Giulia, in modo da rispettare quanto stabilito nel decreto legislativo n. 137/2007;

a concertare con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia i contenuti, i tempi, i modi di attribuzioni di nuove funzioni dallo Stato alla Regione.

 

G/1817-B/9/5

BARBATO

La 5a Commissione permanente,

premesso che:

l'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 prevede che i sostituti d'imposta, tenuti al rilascio della certificazione unica (cud), trasmettono mensilmente agli enti previdenziali, in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni;

l'articolo 1, commi 121, 122 e 123, del disegno di legge finanziaria per il 2008 aggiunge al flusso mensile dei dati retributivi dei lavoratori, gestito dall'Inps e dall'Inpdap, anche un flusso di dati e d'informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, con la trasmissione mensile dei flussi telematici in un unico canale;

il comma 122 dell'articolo 1 del disegno di legge finanziaria per il 2008 rinvia ad un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, la definizione delle modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), l'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) e l'agenzia delle entrate;

le attuali modalità di trasmissione mensile dei flussi retributivi consentono:

 a) la continua disponibilità dei dati sugli assicurati, garantendo l'aggiornamento dell'anagrafe dei lavoratori occupati e l'erogazione tempestiva delle prestazioni pensionistiche e a sostegno del reddito;

 b) la corretta emissione dell'estratto conto ai lavoratori e la certificazione della data di accesso alla pensione;

 c) l'immediato rilascio della dichiarazione unica di regolarità contributiva (DURC), con conseguente rafforzamento dell'azione dì lotta all'evasione e omissione contributiva;

 d) l'efficiente applicazione della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riguardo alle modalità di adesione alla previdenza complementare e all'avvenuta destinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

va tenuta in considerazione la finalità di razionalizzazione e semplificazione del quadro dei flussi informativi fiscali e previdenziali, ma, al contempo, della necessità di evitare appesantimenti burocratici a carico delle imprese,

impegna il Governo:

al fine di realizzare un sistema sinergico tra gli enti interessati a definire, nel decreto attuativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 121 del disegno di legge finanziaria per il 2008, una disciplina che garantisca l'obbligo di contestuale e diretto invio telematico dei dati, da parte dei sostituti di imposta, agli enti previdenziali e all'agenzia delle entrate, nel quadro di un'unica piattaforma informatica condivisa tra gli enti medesimi e l'agenzia delle entrate, per consentire la disponibilità immediata dei flussi contributivi a tutela della tempestività nell'erogazione delle prestazioni e della contestuale implementazione sia del casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui all'articolo 1, comma 23, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 agosto 2004, n. 243 sia per il coerente sviluppo delle funzioni del casellario centrale dei pensionati.

 

G/1817-B/10/5

ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI, BATTAGLIA GIOVANNI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

la crescita del costo della vita ha ridotto fortemente il potere di acquisto dei cittadini, a partire dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, ed ha rappresentato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una costante negativa e strutturale nell'economia e nell'equilibrio sociale del paese;

i dati mostrano che il potere d'acquisto dei redditi delle famiglie di operai e impiegati si è drasticamente ridotto negli anni 2002-2007: le famiglie di operai registrano una perdita di potere d'acquisto pari 2.592 euro, le famiglie degli impiegati registrano una perdita di potere d'acquisto pari a 3.047 euro;

i profitti d'impresa e le rendite finanziarie, nello stesso periodo, sono fortemente aumentati;

l'analisi dei rapporti guardagni/perdite cumulate nelle retribuzioni del quinquennio 2002-2007 mostra un'incidenza negativa dell'inflazione sulle retribuzioni, cosa che produce pesanti perdite per i lavoratori dipendenti. Ad esempio, nel solo 2003, un lavoratore dipendente medio ha registrato una perdita di potere d'acquisto pari a 1.298 euro. A tutto ciò si aggiunge che le retribuzioni italiane sono quelle che crescono di meno in tutta Europa;

gli ultimi dati ufficiali prospettano un'ulteriore, grave crescita del fenomeno del carovita che incide fortemente su tipologie di consumo essenziali per la vita delle persone, quali: i generi alimentari di prima necessità, i servizi energetici, i carburanti, l'istruzione per i figli, il mutuo per la prima casa;

rilevato che:

il disegno di legge in esame prevede misure indirizzate ad affrontare il problema in questione, quali la pubblicizzazione dell'«ufficio prezzi delle camere di commercio» e l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del «Garante per la sorveglianza sui prezzi»,

impegna il Governo:

ad adottare qualsiasi idoneo provvedimento normativo o legislativo al fine di decretare il blocco dei prezzi dei generi di largo e generale consumo nelle province in cui si registrasse un aumento pari o superiore al venticinque per cento rispetto al rilevamento dei dati ISTAT sui prezzi al consumo dello stesso periodo dell'anno precedente.

 

G/1817-B/10/5 (testo 2)

ZUCCHERINI, TECCE, ALBONETTI, BATTAGLIA GIOVANNI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

la crescita del costo della vita ha ridotto fortemente il potere di acquisto dei cittadini, a partire dai lavoratori dipendenti e dai pensionati, ed ha rappresentato, nel corso dell'ultimo quinquennio, una costante negativa e strutturale nell'economia e nell'equilibrio sociale del paese;

i dati mostrano che il potere d'acquisto dei redditi delle famiglie di operai e impiegati si è drasticamente ridotto negli anni 2002-2007: le famiglie di operai registrano una perdita di potere d'acquisto pari 2.592 euro, le famiglie degli impiegati registrano una perdita di potere d'acquisto pari a 3.047 euro;

i profitti d'impresa e le rendite finanziarie, nello stesso periodo, sono fortemente aumentati;

l'analisi dei rapporti guardagni/perdite cumulate nelle retribuzioni del quinquennio 2002-2007 mostra un'incidenza negativa dell'inflazione sulle retribuzioni, cosa che produce pesanti perdite per i lavoratori dipendenti. Ad esempio, nel solo 2003, un lavoratore dipendente medio ha registrato una perdita di potere d'acquisto pari a 1.298 euro. A tutto ciò si aggiunge che le retribuzioni italiane sono quelle che crescono di meno in tutta Europa;

gli ultimi dati ufficiali prospettano un'ulteriore, grave crescita del fenomeno del carovita che incide fortemente su tipologie di consumo essenziali per la vita delle persone, quali: i generi alimentari di prima necessità, i servizi energetici, i carburanti, l'istruzione per i figli, il mutuo per la prima casa;

rilevato che:

il disegno di legge in esame prevede misure indirizzate ad affrontare il problema in questione, quali la pubblicizzazione dell'«ufficio prezzi delle camere di commercio» e l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, del «Garante per la sorveglianza sui prezzi»,

impegna il Governo:

a presentare entro tre mesi un rapporto alle competenti Commissioni parlamentari sull'andamento dei prezzi nelle principali città italiane, prevedendo ulteriori misure atte a contrastare l'aumento immotivato dei prezzi, a tutela dei ceti più deboli.

 

G/1817-B/11/5

TECCE, ALBONETTI, CONFALONIERI, BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, RIPAMONTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la fermazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 21, stanzia la somma di 550 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;

in sede di esame della legge finanziaria 2008 il governo ha dato parere favorevole, prima al Senato e poi alla Camera, ad emendamenti di modifica del testo originario, oggi contenuti nei commi 257 e 258 dell'articolo 2, che destinano la somma di 50 milioni di euro alla prosecuzione degli interventi finalizzati all'edilizia privata nel Belice, sottraendoli alla somma di 550 milioni sopra richiamata,

impegna il Governo,

a reintegrare, in tempi rapidi e certi, le risorse per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica al fine di poter dare piena attuazione al citato programma in base a quanto originariamente stabilito dal Governo con il decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, e come convertito in Legge dal Parlamento, anche allo scopo di evitare un nuovo riparto fra le Regioni interessate.

 

G/1817-B/11/5 (testo 2)

TECCE, ALBONETTI, CONFALONIERI, BONADONNA, BATTAGLIA GIOVANNI, RIPAMONTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la fermazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

il decreto-legge 10 ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l'equità sociale, all'articolo 21, stanzia la somma di 550 milioni di euro per l'anno 2007, da destinare al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica;

in sede di esame della legge finanziaria 2008 il governo ha dato parere favorevole, prima al Senato e poi alla Camera, ad emendamenti di modifica del testo originario, oggi contenuti nei commi 257 e 258 dell'articolo 2, che destinano la somma di 50 milioni di euro alla prosecuzione degli interventi finalizzati all'edilizia privata nel Belice, sottraendoli alla somma di 550 milioni sopra richiamata,

impegna il Governo,

a reintegrare le risorse per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica al fine di poter dare piena attuazione al citato programma in base a quanto originariamente stabilito dal Governo con il decreto-legge 1º ottobre 2007, n.159, e come convertito in Legge dal Parlamento, anche allo scopo di evitare un nuovo riparto fra le Regioni interessate.

 

G/1817-B/12/5

SODANO, TECCE, ALBONETTI

La 5a Commissione permanente,

considerato che:

nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 licenziato dal Senato, all'articolo 62, comma 23, era contenuta una disposizione, in base alla quale, veniva autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia Spa, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità con la Direttiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

la suddetta disposizione prevedeva per il 2008 un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro in considerazione del fatto che gli interventi di rimotorizzazione da finanziare sono sin d'ora immediatamente realizzabili, non dovendosi attendere alcun lasso di tempo per procedere all'installazione dei nuovi motori, che sono già disponibili sul mercato;

nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione di un emendamento che recava copertura incidente proprio sul comma 23 dell'articolo 62, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa riferita al 2008;

la soppressione dell'autorizzazione di spesa a valere sul 2008 comporterà la vanificazione dell'obiettivo di risparmio energetico che la norma originariamente approvata in Senato programmava, nell'arco del triennio 2008-2010 e quantificava, a regime, con un valore netto di 233 miliardi di euro, con la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate, già a partire dal prossimo anno,

impegna il Governo, al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti attesi dalla disposizione in esame, a reintrodurre l'autorizzazione di spesa, pari a 20 milioni di euro per il 2008, di cui al citato comma 23 dell'articolo 62, del testo licenziato dal Senato; ciò risulta tanto più necessario ed urgente in quanto i rilevanti obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti perseguiti con la disposizione de qua impongono l'immediato avvio dell'intervento di rimotorizzazione, avvio senz'altro possibile sin d'ora stante la disponibilità sul mercato dei nuovi e più efficienti motori da installare ma, di fatto, irrealizzabile senza la disponibilità di risorse finanziarie già a partire dal 2008.

 

G/1817-B/12/5 (testo 2)

SODANO, TECCE, ALBONETTI

La 5a Commissione permanente,

considerato che:

nel testo del disegno di legge finanziaria per il 2008 licenziato dal Senato, all'articolo 62, comma 23, era contenuta una disposizione, in base alla quale, veniva autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 in favore di Trenitalia Spa, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti, in conformità con la Direttiva 2004/26/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004;

la suddetta disposizione prevedeva per il 2008 un'autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro in considerazione del fatto che gli interventi di rimotorizzazione da finanziare sono sin d'ora immediatamente realizzabili, non dovendo si attendere alcun lasso di tempo per procedere all'installazione dei nuovi motori, che sono già disponibili sul mercato;

nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio della Camera dei deputati, a seguito dell'approvazione di un emendamento che recava copertura incidente proprio sul comma 23 dell'articolo 62, è stata soppressa l'autorizzazione di spesa riferita al 2008;

la soppressione dell'autorizzazione di spesa a valere sul 2008 comporterà la vanificazione dell'obiettivo di risparmio energetico che la norma originariamente approvata in Senato programmava, nell'arco del triennio 2008-2010 e quantificava, a regime, con un valore netto di 233 miliardi di euro, con la conseguente riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate, già a partire dal prossimo anno,

impegna il Governo, al fine di realizzare gli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti attesi dalla disposizione in esame, a ripristinare le risorse previste dal citato comma 23 dell'articolo 62, del testo licenziato dal Senato; ciò risulta tanto più necessario ed urgente in quanto i rilevanti obiettivi di risparmio energetico è di riduzione delle emissioni inquinanti perseguiti con la disposizione de qua impongono l'immediato avvio dell'intervento di rimotorizzazione, avvio senz'altro possibile sin d'ora stante la disponibilità sul mercato dei nuovi e più efficienti motori da installare ma, di fatto, irrealizzabile senza la disponibilità di risorse finanziarie già a partire dal 2008.

 

G/1817-B/13/5

TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, BATTAGLIA GIOVANNI, RIPAMONTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

l'articolo 3, comma 93, lettera b), esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'università e negli enti di ricerca;

nel mondo dell'Università e della Ricerca la precarietà del lavoro intellettuale si è estesa fino ad assumere dimensioni intollerabili per un paese culturalmente avanzato e a configurarsi come una forma nuova di sfruttamento che travolge l'intero universo dei lavoratori della conoscenza;

in particolare nelle Università, oltre all'estensione in termini quantitativi, si sono consolidate nel tempo una moltitudine di figure di lavoro precario tale da rendere ormai difficile perfino una conoscenza puntuale del fenomeno,

impegna il Governo:

ad assumere le più opportune iniziative di carattere amministrativo, regolamentare e legislativo per mettere in condizione le università e gli enti di ricerca di indire in tempi rapidi i concorsi, in numero congruo e che tengano conto dei crediti accumulati in anni di lavoro precario e per pervenire ad un complessivo riordino e semplificazione delle forme di assunzione in queste importanti istituzioni.

 

G/1817-B/14/5

BATTAGLIA GIOVANNI, TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, RIPAMONTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

il taglio lineare alla tabella C, disposto in sede di approvazione dalla legge finanziaria 2008 alla Camera dei deputati a copertura dei maggiori oneri derivanti da numerose autorizzazioni di spesa, incide per circa 92 milioni di euro sui finanziamenti destinati al funzionamento delle università e degli enti di ricerca;

tale diminuzione contraddice gli impegni più volte ribaditi dal Governo, da ultimo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2008/2011, e rischia di far perdere al nostro Paese ulteriore terreno in settori strategici per la crescita culturale, civile ed economica,

impegna il Governo:

ad offrire alle Università e agli Enti di ricerca un quadro di riferimento certo sul piano economico, ripristinando le risorse di cui in premessa nel più breve tempo possibile;

a prevedere un ulteriore incremento dei finanziamenti per i prossimi esercizi finanziari, anche attraverso l'utilizzazione di parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure di contrasto all'evasione fiscale.

 

G/1817-B/14/5 (testo 2)

BATTAGLIA GIOVANNI, TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, RIPAMONTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

il taglio lineare alla tabella C, disposto in sede di approvazione dalla legge finanziaria 2008 alla Camera dei deputati a copertura dei maggiori oneri derivanti da numerose autorizzazioni di spesa, incide per circa 92 milioni di euro sui finanziamenti destinati al funzionamento delle università e degli enti di ricerca;

tale diminuzione contraddice gli impegni più volte ribaditi dal Governo, da ultimo nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria per gli anni 2008/2011, e rischia di far perdere al nostro Paese ulteriore terreno in settori strategici per la crescita culturale, civile ed economica,

impegna il Governo:

ad offrire alle Università e agli Enti di ricerca un quadro di riferimento certo sul piano economico, ripristinando le risorse di cui in premessa nel più breve tempo possibile.

 

G/1817-B/15/5

DAVICO, POLLEDRI, FRANCO PAOLO

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

invita il Governo

in relazione all'articolo 2, comma 14, a destinare le risorse residue degli Enti locali, in particolare per la realizzazione di opere di messa in sicurezza dei corsi d'acqua e opere fluviali interessati dall'alluvione.

 

G/1817-B/16/5

DIVINA, FRANCO PAOLO, POLLEDRI, STIFFONI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

impegna il Governo a

sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree svantaggiate confinanti con le Regioni a Statuto speciale, la Confederazione Elvetica e l'Austria, con un'integrazione adeguata del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni nella legge 23 agosto 2007, n. 81 per gli anni 2008, 2009 e 2010;

ripartire tali somme tra Comuni di confine con le Regioni a Statuto speciale, Comuni di confine con la Confederazione Elvetica e l'Austria;

integrare adeguatamente il medesimo Fondo per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, da destinate eslcusivamente ai Comuni limitrofi ai Comuni di confine con le suddette aree svantaggiate.

 

G/1817-B/17/5

DIVINA

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

impegna il Governo

in relazione al comma 113 dell'articolo 3 e al fine di procedere alla stabilizzazione del personale delle regioni e delle ARPA a prevedere che il termine: «Selezionato» dal Ministero dell'ambiente sia da intendersi: «che sia risultato idoneo previo espletamento di procedura concorsuale».

 

G/1817-B/18/5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA, AZZOLLINI, AUGELLO, PISTORIO

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

premesso che:

l'articolo 31, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, stabilisce che «Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri»;

il medesimo articolo 31 stabilisce, altresì, che «Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali»;

la predetta norma risulta per il 2008 priva della necessaria copertura, come denunciato anche durante l'esame presso la Camera dei deputati, dove è stato predisposto un apposito emendamento – teso a sanare il vizio –, non esaminato però nel merito, come risulta dai resoconti dei lavori della Commissione Bilancio,

considerato che:

l'esame in seconda lettura della legge finanziaria non consente di emendare la stessa al fine di introdurre la copertura mancante,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento, in occasione dell'esame di un provvedimento avente ad oggetto materia di spesa, una norma di copertura, per il 2008, della previsione di spesa contenuta nel citato articolo 31, comma 3-bis.

 

G/1817-B/19/5

CICCANTI

La 5a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)

premesso che:

 il Ministero della funzione pubblica, con propria circolare, definisce il criterio che non si debbano considerare «cessazione di servizio» i trasferimenti di personale degli Enti locali presso altre Amministrazioni pubbliche che avvengano mediante l'istituto della mobilità;

tale interpretazione impedisce la sostituzione di personale trasferitosi con le suddette modalità, con ciò determinando vuoti di organico non colmabili stante il blocco delle assunzioni;

siffatta situazione penalizza fortemente i piccoli comuni situati in zone disagiate: aree montane ed isole minori, particolarmente esposte a richieste di trasferimenti per mobilità,

impegna il Governo a:

disciplinare la materia, anche mediante norme a carattere interpretativo, consentendo, per la tipologia dei comuni suddetti, non sottoposti a patto di stabilità, l'assunzione di unità di personale in numero corrispondente ai trasferimenti per mobilità presso altre Pubbliche amministrazioni.

 

 

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE  N. 1818-B

 

2.Tab.2.1-5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, alla voce Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche (14), Programma - Sistemi ferroviari locali (14.4) - UPB 1.4.6 Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: +  700.000.000;

CS: +  800.000.000.

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Missione Fondi da ripartire (33), Programma - Fondi da assegnare (33.1) - UPB 25.1.3 Oneri di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

 – CP: –  700.000.000;

CS: –  800.000.000.

 

2.Tab.2.2-5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Programma - Logistica ed intermodalità nel trasporto (13.2) - UPB 1.2.6 Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: +  55.000.000;

CS: +  70.000.000.

Alla tabella 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla voce Missione Fondi da ripartire (33), Programma - Fondi da assegnare (33.1) - UPB 25.1.3 Oneri di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

 – CP: –  55.000.000;

CS: –  70.000.000.

10.Tab.10.1-5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, AZZOLLINI, FERRARA, AUGELLO, SAIA

Alla tabella 16 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti, alla voce Missione Diritto alla mobilità (13), Programma - Gestione della sicurezza e della mobilità (13.1) - UPB 1.1.6 Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

CP: +  5.000.000;

CS: +  5.000.000.

Alla tabella 10 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, alla voce Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche (14), Programma - Sistemi stradali e autostradali (14.7) - UPB 1.7.6 Investimenti, apportare le seguenti variazioni:

 – CP: –  5.000.000;

CS: –  5.000.000.

 

G/1818-B/1/5

VEGAS, BALDASSARRI, CICCANTI, POLLEDRI, STRACQUADANIO, FERRARA, AZZOLLINI, AUGELLO, PISTORIO, SAIA

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 31, comma 3-bis, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, stabilisce che «Al fine di favorire l'attività di formazione superiore internazionale, agli istituti universitari, diretta emanazione di università estere, autorizzati a rilasciare titoli ammessi a riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997, e della legge 11 luglio 2002, n. 148, è concesso un contributo, nel limite complessivo di 3 milioni di euro per il 2007, a sostegno dei loro programmi di formazione internazionale a studenti di nazionalità italiana e di ricerca con partecipazione anche di soggetti di alta formazione esteri»;

il medesimo articolo 31 stabilisce, altresì, che «Il contributo può essere fruito anche come credito di imposta riconosciuto automaticamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande da presentarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle politiche fiscali»;

la predetta norma risulta per il 2008 priva della necessaria copertura, come denunciato anche durante l'esame presso la Camera dei deputati, dove è stato predisposto un apposito emendamento – teso a sanare il vizio –, non esaminato però nel merito, come risulta dai resoconti dei lavori della Commissione Bilancio,

impegna il Governo:

a proporre al Parlamento, in occasione dell'esame di un provvedimento avente ad oggetto materia di spesa, una norma di copertura, per il 2008, della previsione di spesa contenuta nel citato articolo 31, comma 3-bis.


Esame in Assemblea

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

269a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI’ 19 DICEMBRE 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente ANGIUS
e del vice presidente BACCINI

 

 

Discussione congiunta dei disegni di legge:

(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,25)

 

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

 

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Il relatore, senatore Albonetti, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale sul disegno di legge n. 1818-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Albonetti.

 

(omissis)

 

PRESIDENTE. Il relatore sul disegno di legge n. 1817-B, senatore Legnini, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Legnini.

 

LEGNINI, relatore sul disegno di legge n. 1817-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione bilancio del Senato ha concluso positivamente i propri lavori in terza lettura della legge finanziaria per il 2008, tornata al Senato nel testo approvato dalla Camera dei deputati con tre voti di fiducia su altrettanti maxiemendamenti presentati dal Governo, dopo la conclusione dell’esame nella competente Commissione.

Si tratta di un provvedimento che contiene molte integrazioni, aggiunte e modifiche rispetto a quello licenziato dal Senato in prima lettura il 15 novembre scorso. Dico subito però che l’impianto uscito dall’esame della Commissione e dell’Aula del Senato, a seguito di un confronto di merito molto approfondito e puntuale, rimane sostanzialmente immutato, con alcune limitate variazioni che non incidono in misura rilevante sulla struttura e sugli effetti finanziari delle norme che abbiamo qui approvato. L’esame condotto dalla Commissione bilancio della Camera, poi rifluito con diverse modifiche nei tre maxiemendamenti che compongono il testo a noi trasmesso, si colloca quindi in gran parte in funzione integrativa del testo del Senato, con molte norme aggiunte, anche di un certo impatto sostanziale e finanziario, e limitate modifiche del testo del Senato. Le due letture, unitamente all’intervento propositivo conclusivo del Governo, si sommano e si integrano tra loro dentro un unico disegno di politica economica e di bilancio che oggi siamo chiamati a valutare e riesaminare.

È utile preliminarmente richiamare e commentare gli effetti finanziari delle modificazioni approvate dalla Camera dei deputati, nei modi che ho appena indicato.

La manovra lorda (pari, come è noto, alla somma delle maggiori spese e delle minori entrate) registra un incremento, dopo la lettura della Camera, di circa 2,2 miliardi di euro, che, sommato all’incremento registrato dopo l’esame in prima lettura del Senato (pari a circa 1,9 miliardi di euro), porta a circa 15,5 miliardi di euro il suo importo complessivo, con un aumento di circa 4,5 miliardi rispetto all’importo iniziale che, come è noto, era pari a circa 11 miliardi di euro.

È bene però sottolineare che tale espansione della manovra lorda è stata più che compensata dalle maggiori risorse reperite nel corso dell’esame parlamentare, al punto da determinare effetti addirittura migliorativi, in termini di saldo netto da finanziare, per circa 470 milioni per il 2008, 509 milioni per il 2009 e 270 milioni per il 2010.

Infatti, le compensazioni reperite a copertura dei maggiori oneri si sono in larghissima parte concentrate su ulteriori riduzioni di spesa, mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale, a testimonianza che l’intervento correttivo del Parlamento non solo non ha abbassato il profilo di rigore della manovra originaria, ma lo ha perfino rafforzato. Sbaglia pertanto chi sostiene che l’esame della legge finanziaria da parte del Parlamento ha aumentato la spesa. Trattasi di una valutazione non vera, alla luce dei dati che ho appena ricordato.

In particolare, con riferimento all’espansione della manovra lorda operata dalla Camera, essa è stata compensata per ben 1,8 miliardi di euro da riduzioni di spese e per soli 400 milioni di euro da aumenti di entrata connessi a misure riguardanti l’accisa sui tabacchi, la vendita dei servizi infragruppo, l’imposta sostitutiva sulle riorganizzazioni aziendali.

Ad essere finanziati per tali importi sono stati, sul lato delle entrate, detrazioni fiscali a beneficio delle famiglie numerose, riduzioni di aliquota applicabili al trattamento di fine rapporto, detraibilità di alcuni beni e servizi ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed altri sgravi fiscali, per un importo complessivo di 500 milioni di euro.

Si sono inoltre stanziate risorse aggiuntive a favore del trasporto pubblico locale, per l’accelerazione degli interventi in materia di viabilità e ferrovie e il finanziamento di nuovi interventi su trasporti e autotrasporto, per nuovi interventi in campo sociale e per la gestione delle calamità naturali, nonché per interventi in materia di sicurezza, ambiente, investimenti e numerose altre misure di minore rilievo finanziario.

Ai fini di una corretta valutazione della manovra lorda, tanto in termini contabilistici quanto sotto il profilo politico, è utile sottolineare, ad esempio, l’effettiva portata dell’operazione effettuata dalla Camera sul trasporto pubblico locale. Infatti, le risorse a tal fine destinate, complessivamente pari ad 1,75 miliardi di euro, solo in parte sono riconducibili a poste già esistenti in bilancio, mentre la restante parte di esse deriva dall’aumento della compartecipazione delle Regioni alle accise sul gasolio, nell’ambito di un’operazione finalizzata non solo ad alimentare il nuovo Fondo per lo sviluppo del trasporto pubblico locale, ma anche ad accrescere il grado di federalismo fiscale, attraverso lo spostamento verso il territorio di una quota del gettito erariale statale.

È utile fornire altresì un chiarimento su una voce di un certo rilievo che si riferisce alla norma, introdotta su proposta del Governo, che riduce l’autorizzazione di spesa relativa ai rimborsi IVA sulle autovetture aziendali, per 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Tale riduzione, giustificata dalle minori richieste di rimborso pervenute rispetto alle stime iniziali, incide esclusivamente sulle regolazioni debitorie previste per gli anni indicati. In tal senso, quindi, non libera risorse aggiuntive spendibili nell’ambito della manovra, ma consente di risparmiare sulla spesa per interessi in relazione al minor fabbisogno derivante dalla riduzione di autorizzazione di spesa, per un importo valutato in 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che la manovra destina al Fondo per interventi strutturali di politica economica. Ho posto in Commissione il tema dell’approfondimento, nel prossimo futuro, dell’esatta quantificazione a consuntivo di tale importante posta di regolazione debitoria che ammontava all’inizio a 17 miliardi di euro.

Quanto alla composizione della manovra, l’esame parlamentare non ha cambiato significativamente l’originaria proporzione tra riduzione netta di entrate ed aumento netto di spese, almeno per il 2008-2009, spostandola leggermente a favore dell’aumento di spesa solo per il 2010.

In particolare, la componente della manovra netta riconducibile a una riduzione di entrate si mantiene per il 2008 intorno al 40 per cento della manovra complessiva e per il 2009 intorno all’80 per cento, con un lieve incremento rispetto all’impostazione originaria contenuta nel provvedimento.

Le spese e le entrate, dunque, pur essendo significativamente variate nel corso dell’esame parlamentare, si sono compensate prevalentemente al loro interno, senza mutare la fisionomia fondamentale della manovra. L’esame parlamentare, semmai, ha lievemente ridotto l’entità complessiva della manovra netta, con un miglioramento anche dell’indebitamento netto rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere.

I tagli di spesa, in particolare, sono cresciuti significativamente durante l’iter parlamentare, passando dai 4,7 miliardi del testo iniziale a 5,7 miliardi dopo l’esame del Senato, per arrivare fine a 7,9 miliardi di euro dopo la l’approvazione della Camera, con un differenziale quindi di circa 3,2 miliardi di euro tra il testo del Governo e quello oggi in approvazione. A fronte di ciò, anche le spese sono corrispondentemente cresciute per un importo che si è tuttavia mantenuto inferiore ai maggiori tagli di spesa, determinando una riduzione lieve ma non trascurabile, pari a 96 milioni di euro per le maggiori spese tra il testo iniziale del Governo e quello oggi in approvazione.

Anche dal lato delle entrate si è registrato un aumento, sia pure di entità molto più contenuta, ma esso si è mantenuto minore del miglioramento complessivo nel saldo, non avendosi quindi aumenti di entrata destinata a finanziare maggiori spese, almeno per gli anni 2008 e 2009.

In definitiva, il consistente aumento della manovra lorda non incide in misura rilevante sui saldi fissati nella Nota di aggiornamento al DPEF e nel disegno di legge originario, che anzi risultano migliorati, sia pure in misura lieve.

Rimangono dunque confermati gli obiettivi fissati per il 2008 e per gli anni successivi, nel contesto di un quadro strategico finalizzato a favorire, com’è noto, la crescita economica, la stabilità macroeconomica e l’uguaglianza sociale.

Il deficit risulta fissato al 2,2 per cento per il 2008: ben al di sotto della soglia che aveva determinato lo sforamento all’origine della procedura comunitaria di infrazione per deficit eccessivo.

Il debito pubblico accelera la sua discesa dal 105,1 per cento del PIL nel 2007 al 103,5 nel 2008, con ulteriore miglioramento previsto per il 2009, fino a scendere al di sotto della fatidica soglia del 100 per cento del PIL nel 2010.

L’avanzo primario è previsto attestarsi alla significativa misura del 2,6 per cento nel 2008, per migliorare ulteriormente negli anni successivi (3,4 e 4,2 nel 2009 e 2010).

Si tratta di dati inconfutabili, che si collocano dentro un percorso virtuoso di risanamento finanziario, di stabilizzazione e di avvio della riduzione della pressione fiscale, di riqualificazione della spesa pubblica, anche mediante la sua incisiva revisione di sostegno alla crescita e di contrasto alle disuguaglianze sociali.

Trattasi di risultati ragguardevoli, dopo che nei cinque anni della passata legislatura tutti i saldi avevano segnato un progressivo peggioramento; la spesa pubblica era cresciuta di 2,4 punti di PIL e la gestione del bilancio era stata improntata a criteri di creatività e di indulgenza, nonché a misure temporanee che, nel periodo 2002-2005, erano state di circa 64 miliardi di euro.

Nel corso del dibattito in Commissione è stato sollevato, tra gli altri, un tema di una certa rilevanza per il futuro, peraltro già segnalato all’inizio della sessione di bilancio da parte del Ministro dell’economia. Essendo necessaria per l’anno prossimo e per i successivi una manovra correttiva, seppur contenuta, ed essendo evidente l’insostenibilità dell’aumento della pressione fiscale (anzi, come ho detto, è prevista la sua riduzione per gli anni a venire), è evidente che sia le manovre correttive che il finanziamento di nuovi obiettivi di spesa o di riduzione della pressione fiscale vanno conseguiti con ulteriori incisivi interventi sul lato della riduzione e della riqualificazione della spesa pubblica.

Ciò è tanto più evidente se si considera l’effetto, sotto tale profilo, della norma contenuta al comma 4 dell’articolo 1 (quello, cioè, che destina l’extragettito alla riduzione della pressione fiscale in favore dei lavoratori dipendenti), che nel testo approvato dalla Camera, che autovincola quindi il Governo e il Parlamento a destinare l’eventuale extragettito del 2008 alla riduzione, appunto, delle imposte per i dipendenti, si riferisce non alle eccedenze di gettito rivenienti dalla lotta all’evasione, ma all’extragettito nella sua globalità.

Se questa è la via, è evidente che il Governo e il Parlamento dovranno attrezzarsi per tempo. Si dovrà proseguire sulla via intrapresa dal Governo con la spending review e le Commissioni bilancio delle Camere potranno e dovranno partecipare per tempo a tale lavoro, come ha proposto e sottolineato il presidente Morando in Commissione.

Per svolgere bene tale lavoro, potranno tornare utili, oltre al lavoro già impostato dal Governo, le norme che sono state introdotte alla Camera ai commi 67 e seguenti dell’articolo 3, cui faceva riferimento poc’anzi il senatore Albonetti, che prevedono attività ben precise del Governo e di altri organismi tecnici, quali: programmi di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali, la redazione di una relazione sullo stato della spesa e sull’efficacia nell’allocazione delle risorse da sottoporre alle Commissioni parlamentari ed altre attività finalizzate a rafforzare la ristrutturazione del bilancio dello Stato (già avviato quest’anno in via sperimentale) e ad accrescere le capacità complessive di analisi conoscitiva e valutativa del bilancio stesso.

Ricordo all’Aula che in particolare quest’anno abbiamo sperimentato quanto sia difficile per le strutture del Governo fornire elementi valutativi sugli effetti finanziari di talune misure. Lo abbiamo verificato allorquando abbiamo posto al Governo il tema degli effetti, ad esempio, delle misure di risparmio sulla gestione degli immobili pubblici, sul tetto alle retribuzioni dei manager pubblici, sulla soppressione degli ATO e diverse altre norme di cui andavamo proponendo l’introduzione.

Nel merito del provvedimento, rinvio al testo integrale della mia relazione, che chiedo di poter allegare al Resoconto.

Cito soltanto i titoli delle misure più significative: aumento delle detrazioni per i figli a carico per le famiglie numerose; introduzione (quanto mai attuale) del Garante per la sorveglianza dei prezzi; riforma – come anticipato – del trasporto pubblico locale; Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa; riforma della modalità di determinazione dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità; misure per la sicurezza con aumenti significativi di fondi; misure per l’ambiente e la protezione civile, per le calamità naturali e i terremoti, per la valorizzazione degli immobili pubblici con un nuovo meccanismo molto interessante affidato all’Agenzia del demanio; nuova disciplina sulla gestione dei residui di bilancio dello Stato; sostegno alla stipula di mutui per privati ed enti locali per il recupero dei centri storici; rafforzamento del Fondo di garanzia per le opere pubbliche. Inoltre, modifiche alla riforma dell’IRES e dell’IRAP (sicuramente positive e virtuose), razionalizzazione e contenimento dei costi della rappresentanza negli enti locali, nelle comunità montane, accanto ad altre misure come la class action, le assunzioni nella pubblica amministrazione, l’aumento dei fondi per il 5 per mille, limitatissime modifiche alla stabilizzazione dei precari e al tetto sui manager pubblici ed altre ancora contenute analiticamente nella relazione che consegnerò a conclusione del mio intervento.

Il testo che esaminiamo in terza lettura può considerarsi nel suo complesso positivo ed idoneo a conseguire gli obiettivi di politica economica e di bilancio che ho richiamato all’inizio.

Su un punto ritengo necessaria una riflessione conclusiva: quello delle dimensioni quantitative dell’articolato e della natura delle norme introdotte nella pregressa doppia lettura, tema sottolineato in particolare dalle opposizioni in Commissione. Sulla scorta dell’esperienza dello scorso anno, del lavoro approfondito condotto dalle Commissioni bilancio di Senato e Camera sulle ipotesi di riforma degli strumenti di bilancio, delle innovazioni introdotte dal Governo, anche relativamente alla struttura del bilancio e della legge finanziaria, la sessione di bilancio di quest’anno si era avviata sotto l’auspicio di licenziare un testo più snello e più leggibile. Purtroppo, tale intento è stato conseguito solo in parte, essendo evidente che le dimensioni e la struttura del testo ci hanno anche quest’anno disvelato le difficoltà del Parlamento di contenere gli interventi entro il limite auspicato, all’inizio della sessione di bilancio, anche dalle più alte magistrature dello Stato. Il problema non è evidentemente risolvibile soltanto coltivando le buone intenzioni o esorcizzando la spinta emendativa da sempre proveniente dal Parlamento, anche a causa delle difficoltà di garantire celerità ed efficacia al normale procedimento legislativo in corso d’anno.

Occorre, per il futuro, un intervento riformatore più incisivo, le cui linee essenziali sono state peraltro scandite con il documento conclusivo approvato dalla Commissione bilancio nella scorsa primavera, all’esito del confronto cui mi sono sopra riferito, che consenta di affrontare più incisivamente anche il tema degli interventi normativi settoriali e territoriali.

Credo, comunque, che possiamo rivendicare la qualità del lavoro che sul punto è stato fatto in questo ramo del Parlamento, in gran parte determinato dalle decisioni del Presidente della Commissione in ordine al contenuto proprio della legge finanziaria all’origine vagliato, ai criteri di ammissibilità e alla fissazione di termini inderogabili anche per il relatore e il Governo per la presentazione degli emendamenti in Commissione e in Aula. Tali decisioni, anticipatrici dell’auspicata riforma, unitamente al senso di responsabilità e alla qualità del confronto espressi sia dalla maggioranza che dall’opposizione, ci devono far ritenere soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto e che la Camera – che pure ha positivamente concluso l’esame in Commissione bilancio – non ha potuto svolgere appieno sia per ragioni regolamentari che per la diversa condotta politica della maggioranza e dell’opposizione.

Pur tuttavia, la doppia lettura quest’anno ha consentito un vaglio parlamentare serio ed approfondito della manovra sia al Senato che alla Camera, dopo anni di blindatura del testo con un unico maxiemendamento del Governo a seguito della mancata conclusione dei lavori nelle Commissioni. Ciò da un lato deve farci apprezzare positivamente il lavoro complessivamente prodotto dal Parlamento e dal Governo, dall’altro può consentirci di concludere che il confronto parlamentare è stato serio e approfondito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella consapevolezza che il testo della legge finanziaria che ci accingiamo a riesaminare costituisce, appunto, il frutto di una sintesi e di un confronto democratico tra Governo e Parlamento, nella maggioranza e tra questa e l’opposizione, ne propongo l’approvazione nel convincimento che il suo contenuto complessivo corrisponde alle necessità del Paese. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e del senatore Albonetti. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. La Presidenza l’autorizza a consegnare il testo integrale della relazione.

 

PRESIDENTE. Il relatore di minoranza, senatore Vegas, ha chiesto l’autorizzazione a svolgere la relazione orale sui disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare.

 

VEGAS, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B.Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, l’anno scorso avevamo sentito (anzi, avevamo visto) lacrime di coccodrillo, per cui ci si lamentava che una finanziaria di 1.364 commi fosse esagerata e si erano fatti buoni propositi di non peccare più l’anno successivo: si era addirittura parlato di una sorta di convenzione istituzionale tra il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio e i Presidenti dei due rami del Parlamento per asciugare il testo. Ebbene, il risultato è sotto gli occhi di tutti: la finanziaria è partita con 97 articoli, ha subito qualche passaggio parlamentare; ci troviamo adesso con circa 1.200 commi, che rappresentano il secondo record storico e che vanno assolutamente in deroga alla norma di contabilità di Stato, perché recano norme di carattere microsettoriale, localistico che non hanno nulla a che vedere con gli effetti finanziari. Praticamente è diventato un pot-pourri di qualsiasi cosa.

In sostanza, sembra proprio che non ci sia stato nessun controllo da parte di chi avrebbe dovuto avere la responsabilità politica di controllare la finanziaria. Non si tratta di questioni di norme giuridiche o di norme procedurali, ma si tratta di avere una responsabilità politica che quest’anno è sembrata proprio mancare.

Signor Presidente, la manovra finanziaria è diventata talmente scolorita che qualche idea che forse buona poteva esistere alla sua base si è andata completamente perdendo perché affogata in un mare di mancette (non so se elettorali, preelettorali, oppure per tenere insieme una variegata maggioranza) che l’hanno resa una vera e propria accozzaglia. Già al Senato il Governo si era comportato come un bancomat, ricevendo qualunque richiesta di finanziamento, ma se al Senato è stato un bancomat, alla Camera dei deputati è stato un vero e proprio cassonetto. In quella sede è infatti stato depositato qualunque emendamento di spesa e il Governo, con colpevole ignavia, non ha preso posizione, accettando qualunque cosa venisse presentata. (Applausi dal Gruppo FI).

Questa manovra finanziaria ha presentato lo squallido spettacolo che è ben descritto nei versi del sommo poeta quando dice: «Ahi serva Italia, di dolore ostello, nave senza nocchiero in gran tempesta...» (sappiamo tutti come prosegue). Questa manovra finanziaria ha mancato completamente di un nocchiero in un periodo difficile. E d’altronde del fatto che il Governo vada senza nocchiero ne è ulteriore dimostrazione la vicenda delle espulsioni.

Ma iniziamo partitamente ad occuparci della prima questione, quella della copertura della legge finanziaria. Signor Presidente, una legge finanziaria dovrebbe oggettivamente coprirsi o con riduzioni vere di spesa o con aumenti di entrate (noi ovviamente non condividiamo gli aumenti di entrate); non la si può coprire facendo riferimento all’andamento spontaneo delle entrate quando questo andamento non è dimostrato. È vero che nel 2007 ci sono state maggiori entrate, come dimostrano i dati contabili; è vero che sprecare queste maggiori entrate per costituire un tesoretto da spartirsi è una pratica che va bene tra i bucanieri della filibusta, ma non va bene in un Paese civile; è anche vero, però, che questa manovra finanziaria non si basa su una copertura ordinaria, ma su una copertura sostanzialmente macroeconomica, cioè sull’andamento delle entrate.

Se il provvedimento si basa sull’andamento delle entrate dobbiamo allora considerare alcuni fatti. Quanto al primo, signor Presidente, osservo che noi siamo in presenza di un probabile calo dell’incremento del PIL nel prossimo anno. Il Governo e gli organismi internazionali e nazionali hanno preventivato un tasso di crescita del PIL più basso rispetto a quello contenuto nel DPEF e nella Nota di aggiornamento.

Secondo alcuni studi – fatti anche da autorevoli colleghi qui presenti – probabilmente l’anno prossimo il tasso di crescita sarà inferiore all’1 per cento. Questo ovviamente fa saltare il livello delle entrate e le prospettive economiche. Oltre al tasso di crescita, dobbiamo tener presente anche gli effetti dell’incremento del costo del petrolio (che non sono quantificati in misura credibile nel Documento di programmazione economico-finanziaria) e gli effetti della rivalutazione dell’euro sul dollaro.

Tutto questo porta delle differenze sostanziali che faranno sì che difficilmente l’anno prossimo ci saranno quelle maggiori entrate necessarie per sostenere una legge di spesa così pesante quale è questa manovra finanziaria. D’altronde, basta guardare i dati forniti dal Governo, da cui risulta quest’anno un incremento di crescita dell’IRPEF e dell’IRES molto notevole. Ma perché? Perché c’è stato un aumento della tassazione nominale delle aliquote dell’IRPEF e ci sono state misure cosiddette antielusive sulla tassazione delle imprese che hanno portato a far riconoscere come guadagni ciò che in realtà erano spese di produzione.

Da qui sono derivati aumenti molto cospicui. Se guardiamo però all’andamento dell’economia vero e proprio, ossia all’andamento dell’IVA, registriamo un aumento in linea con la crescita dei redditi nominali, quindi in sostanza una stasi, che si riprodurrà l’anno prossimo quando non ci saranno i soldi per coprire le ingenti spese che sono state disposte in questa manovra finanziaria.

Tra altro, mi si consenta, quando un Ministro dell’economia va dicendo che quest’anno con la finanziaria si restituisce, mentre l’anno prossimo occorrerà varare una manovra di 10 miliardi di euro, cioè 20.000 miliardi delle vecchie lire, mi domando di che cosa stiamo parlando. Se si deve fare una manovra, la si deve fare adesso che l’economia va un po’ meglio, non l’anno prossimo quando andrà peggio. Non ha senso rinviare a domani un’azione di risanamento – ammesso che ve ne sia il bisogno – che si poteva fare oggi in condizioni migliori, perché domani sarà sostanzialmente impossibile farla, a meno che – questo è il retro pensiero – non si pensi che domani toccherà a qualcun altro e si va via «avvelenando i pozzi». Credo che sia esattamente quello che sta succedendo.

Quindi, la copertura finanziaria non funziona e se non funziona la copertura e d’altronde tutta la manovra si basa sulle maggiori entrate e anche sul risparmio pubblico al cui passaggio della Camera attinge ulteriormente per la copertura, vuol dire che assistiamo ad una finanziaria sostanzialmente scoperta. Per fare cosa? Posso capire che si fa un sacrificio oggi per compiere un’azione importante come risanare il Paese, dare sviluppo all’economia, far partire le imprese, assicurare condizioni di vita migliori ai ceti più deboli. No, signor Presidente, si prendono i soldi a fatica guadagnati dai cittadini sottraendoli con un’imposizione fiscale crescente – non dimentichiamo che il peso delle tasse sul PIL è aumentato di due punti percentuali da quando sono al governo le sinistre – per distribuire a pioggia delle spese sostanzialmente inutili, per finanziare, a spese dei contribuenti, una maggioranza che non trova una ragione né politica né morale per stare più insieme.

Mi domando se questa sia una politica di un Governo lungimirante, che ha come interesse il bene del Paese. Credo proprio di no. Invece di varare un intervento a favore delle imprese, certo c’è una diminuzione dell’aliquota nominale dell’IRES, ma controbilanciata da un aumento della base imponibile, quindi, sostanzialmente, le imprese continueranno a pagare lo stesso. Mi chiedo se è così che si possono attrarre investimenti nel nostro Paese, se è così che si può risolvere il problema dello sviluppo, che pesa come un macigno sul futuro.

Credo, in realtà, signor Presidente, che questa maggioranza, pur di stare insieme e continuare a governare, abbia abbandonato lo scopo principale che deve contraddistinguere un’azione di governo: quello di guardare al futuro, quello di scrollare di dosso al Paese questa cappa di declino che si è pesantemente posata sulle spalle di tutti noi da quando c’è questa maggioranza.

IlGoverno ha rinunciato a dare una luce di sviluppo al Paese. Stiamo perdendo anni preziosi durante i quali tutto il mondo va avanti mentre noi stiamo fermi. Il giudizio più benevolo che si possa attribuire alla finanziaria varata da questo Governo è quello di una finanziaria assolutamente inutile. Una finanziaria ideologicamente basata sul motto della redistribuzione o del recupero dell’egualitarismo salariale.

Signor Presidente, la redistribuzione potrebbe avere senso a condizione che ci sia lo sviluppo perché non si può redistribuire la povertà, bisogna far crescere la torta per darne fette più grandi a ciascuno. Non si può litigare sulle briciole di una torta che si va rinsecchendo di giorno in giorno. Ma mi domando se l’immobilismo sociale, che corrisponde alla visione rigidamente egualitaria della nostra sinistra, abbia più senso in un mondo aperto. Già avrebbe poco senso in un Paese chiuso, che non si debba confrontare con quello che accade all’estero. Forse avrebbe potuto avere senso all’epoca del medioevo o due secoli fa, ma adesso che viviamo nella competizione globale, restare ancorati a regole che riguardano solo il nostro Paese non ha più senso.

Mi domando, in merito all’egualitarismo salariale, se abbia senso oppure se sia meglio sacrificare qualcosa di questo egualitarismo, consentendo una competizione che possa portare ad una crescita da distribuire poi a tutti. E’ meglio essere immobili e più poveri o forse meno equi, ma più mobili e conferire in tal modo maggiori possibilità di sviluppo e di benessere alle generazioni attuali e future?

Credo che se guardiamo realmente al futuro dobbiamo consentire una maggiore mobilità sociale, una maggiore competizione all’interno del nostro Paese.

D’altronde,signor Presidente, quello che fa questo Governo è sostanzialmente creare un serio problema alle classi più deboli perché una politica di crescita così evidente della spesa pubblica e della tassazione ha effetti inflazionistici. Non a caso nel nostro Paese c’è un tasso di inflazione più alto che nei nostri partner europei perché sostanzialmente si spende di più per avere gli stessi servizi, quindi ogni servizio viene a costare di più, il reddito vale sempre meno e l’inflazione è la tassa più pesante che colpisce soprattutto i più deboli. Questo è quello che bisogna evitare di fare ed è invece quello che invece si sta facendo.

Abbiamo visto che solo per i servizi pubblici gli italiani spenderanno mediamente 2.500 euro in più all’anno, cioè circa 5 milioni di vecchie lire. Rileviamo nella finanziaria in esame che aumenteranno per i consumatori i costi finali dei treni e dell’energia elettrica. Tutto ciò sicuramente non va bene.

Detto questo, sottolineo che il disegno di legge finanziaria in esame dimostra che è mancato qualsiasi controllo della spesa pubblica, la quale “corre” in modo indiscriminato senza – ripeto – alcun controllo. Basti considerare il prospetto di copertura della finanziaria: alla Camera solo gli oneri di natura corrente passano da 12,9 miliardi, corrispondenti al costo previsto dal Senato, a 16,4 miliardi di euro; quindi, ci sono 4,7 miliardi di euro in più. Si tratta di una valutazione al lordo. Io mi sono esercitato ad effettuare una valutazione dell’aumento di spesa senza badare alle coperture perché l’aumento di spesa indotto dalle variazioni e dagli emendamenti del Senato e della Camera dei deputati alla finanziaria verrà portato un giorno ai contribuenti come una nuova tassazione. Questo è l’elemento assolutamente più preoccupante.

Infatti, signor Presidente, al Senato il costo del passaggio della finanziaria era pari a 2,4 miliardi per il 2008, di cui 2 miliardi di spesa corrente, e a 5,5 miliardi di euro per il triennio. Era un costo molto notevole, ma alla Camera dei deputati (facendo un conto riduttivo, senza tenere conto delle spese difficilmente quantificabili) si sono aggiunti altri 4 miliardi nel 2008 e 11,7 miliardi per il triennio. Il totale complessivo del passaggio parlamentare del disegno di legge finanziaria è di circa 6,5 miliardi di euro nel 2008 e 17 miliardi di euro nel triennio: ciò equivale a più di un punto di prodotto interno lordo. Tutto ciò è necessario per tenere insieme una maggioranza riottosa. Questo è il conto che la maggioranza fa pagare agli italiani incolpevoli. È questo, signor Presidente, il vero costo della politica e non altro! (Applausi dal Gruppo FI).

D’altra parte, le misure di contenimento della spesa sono state edulcorate e gli sbandierati tagli ai costi della politica si sono ridotti a qualche risibile misura rinviata nel futuro. Non è rimasto niente di rigore, ma è rimasta solo una norma di spesa dietro l’altra.

Ho sottolineato che il punto in più di prodotto interno lordo è destinato a tenere insieme la maggioranza. Si tratta di un insieme di regali inutili che non mostrano altro che l’incapacità della maggioranza e del Governo di tenere i cordoni della spesa.

Insieme a tutto ciò vi sono norme veramente preoccupanti. Mi riferisco, ad esempio, al comma 94 dell’articolo 3, laddove in tema di assunzione dei precari – sappiamo quanto la norma sia pericolosa per le finanze pubbliche – è stato introdotto all’ultimo momento nel maxi-emendamento governativo un inciso che recita: «fatte comunque salve le intese stipulate ai sensi della finanziaria dell’anno scorso...».

Ciò vuol dire che le intese raggiunte, che non erano risultate congrue perché erano state fatte contra legem consentendo di assumere precari senza prova selettiva, con eccedenze numeriche e senza riservare posti ai concorsi, verranno fatte salve. Mi domando quante persone siano interessate da tale norma che sicuramente determinerà effetti negativi sulla finanza pubblica e quale sia il costo. Il Governo non è stato in grado di fornire una risposta, ma spero che in quest’Aula possa darla, perché si tratta di uno sfondamento notevole e di una delle norme più pericolose del disegno di legge finanziaria.

Signor Presidente, ci si può arrabbiare o si può essere infastiditi e preoccupati quando vi sono misure sbagliate; la cosa peggiore, però, è che vi siano norme ridicole perché il ridicolo getta una luce sinistra – è il caso di dirlo – su tutto. Ad esempio, al comma 334 dell’articolo 2 si arriva ad istituire un fondo di solidarietà per l’accesso possibile alle risorse idriche. Si comprende quanto questa sia una norma ridicola in sé: si prevede un fondo per l’accesso alle risorse idriche. Tale fondo si finanzia ancora una volta con l’istituzione di un contributo di mezzo centesimo di euro per ogni bottiglia di acqua minerale. Si prevede, dunque, una nuova tassa sul consumo di un bene necessario (ormai nel nostro Paese l’acqua minerale non è un bene di lusso, ma necessario) pur di soddisfare il desiderio di qualche parte politica (anche se non so se della maggioranza o del Governo, credo di immaginare quale sia).

Poi c’è un’altra norma che dimostra l’incapacità di comprendere quello che succede nel nostro Paese. Signora Ministra, lei era in Consiglio dei Ministri, penso, quando il Governo ha chiesto la fiducia su questi emendamenti, avete votato la fiducia. Lei, insieme ai suoi colleghi, ha inserito nella norma di fiducia l’attuale comma 344 dell’articolo 2 che leggo, perché magari può essere sfuggito nell’abbondanza di commi. Infatti la Camera ha approvato oltre 300 nuove modifiche, un record mai visto, senza il minimo controllo, senza che nessuno si curasse di vedere quali erano le cose buone e le cose indecenti. Il comma 344 è indecente e glielo leggo, signor Presidente: «È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l’autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata».

Signor Presidente, lei pensa che i cittadini italiani vogliano pagare un centesimo volontario per ogni litro di benzina comprata? Lei pensa che un governante che sa in che Paese vive possa avere l’acume di presentare una norma di questo genere? Io mi domando, signora Ministro, lei sa quanto costa un litro di benzina? L’ha mai pagato? (Applausi dai Gruppi FI e LNP). Sa quanto costa un litro di latte? Sa quanto costa un biglietto del tram? Lo avete mai pagato con i vostri soldi? E andate a chiedere agli italiani di contribuire volontariamente con un centesimo sulla benzina? Ma voi sapete in che Paese vivete? Io credo che non lo sappiate, non meritate di governare un Paese che non conoscete, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

Detto questo, concludo con l’ultima chicca dalla finanziaria: in un comma, signor Presidente, si cambia l’IVA relativa alla cessione di asini, cavalli, muli e bardotti vivi per la macellazione. Ovviamente la finanziaria è una legge che regola grandi principi, la macroeconomia e quindi si occupa della cessione di asini, muli, cavalli e bardotti. Signor Presidente, chi siano i muli che hanno pagato sempre lo sappiamo bene, chi siano gli asini lascio a lei decidere. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

 

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire per illustrarla il senatore Franco Paolo. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, approvare una legge finanziaria in prossimità di fine anno, evidentemente, a causa del numero di commi di cui è composta, diventa un esercizio complesso che mette in difficoltà la società civile e la burocrazia nella sua applicazione.

Abbiamo visto quanto sia difficile comprendere un testo, complesso di per se stesso, se poi anche nella forma, e quindi non solo nella sostanza come è stato illustrato dal relatore di minoranza poco fa, non ha le qualità e le caratteristiche da rendersi comprensibile. Ebbene, vi ricordo gli appelli del Capo dello Stato per la chiarezza del processo legislativo e la limitazione dell’uso o dell’abuso della apposizione della questione di fiducia. Credo davvero che il primo gennaio, ancora una volta, sarà molto difficile comprendere l’infinità delle norme previste in questa legge finanziaria.

Per questo motivo abbiamo presentato una questione pregiudiziale alla luce dell’articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo con votazione finale. È evidente la ratio di una norma che intende obbligare le Camere alla chiarezza nel processo legislativo, in modo che ci sia affinità nei commi che compongono ogni singolo articolo, e che chiarisce il quadro normativo che ogni articolo va ad organizzare.

In questa legge finanziaria, invece, anche se non siamo riusciti a superare il record dell’anno scorso, il primo articolo è composto di 387 commi, il secondo di 642 e il terzo di 164. Il totale di questa legge finanziaria è di 1.193 commi. Dunque, di per se stesso, considerando quello che ho sostenuto poco fa, per quello che prevede la Costituzione, credo che questo sia davvero un limite che rende incomprensibile. Esiste un problema di processo legislativo, questo è sotto gli occhi di tutti, ma è evidente che esiste anche un problema politico, cioè di coesione della maggioranza.

La finanziaria è uscita dal Senato dopo essere stata approvata senza l’apposizione della questione di fiducia. Anche in presenza di una maggioranza estremamente risicata in questo ramo del Parlamento, le opposizioni, con senso di responsabilità, alla luce dell’attuale situazione e per consentire il rispetto della volontà del Presidente della Repubblica, hanno presentato un numero assai contenuto di emendamenti per evitare che si ricorresse all’apposizione della questione di fiducia su un maxiemendamento. La legge finanziaria è stata quindi approvata in Senato senza voto di fiducia.

È stata poi trasmessa in seconda lettura alla Camera dei deputati dove, invece, la maggioranza che sostiene il Governo Prodi è molto più consistente. In contraddizione o – perlomeno – in apparente contraddizione, la stessa larga maggioranza di cui il centro-sinistra dispone alla Camera dei deputati non ha approvato la finanziaria secondo l’ordinario processo legislativo di discussione degli emendamenti, ma con un maxiemendamento che arreca un grave danno alla comprensione del testo legislativo.

Questa è davvero una questione di pregiudizio che deriva da problemi non solo legati al processo legislativo, ma in ordine alla coesione stessa della maggioranza. È chiaro che non avete superato il record dell’anno scorso (1364 commi), ma credo che nelle due ultime finanziarie – la seconda in corso di approvazione in questi giorni – abbiate superato complessivamente i 2500 commi: è un bel record – ammesso che continuiate (ma ne dubito) ad approvare ulteriori finanziarie negli anni a venire – difficilmente superabile da voi o da qualsiasi altro Governo.

Per quanto riguarda i problemi inerenti il processo legislativo e di ordine politico, mi permetto, signor Presidente, avendo già fatto riferimento alla Costituzione e alle indicazioni pervenuteci dalla Presidenza della Repubblica, di anticipare che, non solo in questo caso le decisioni vengono evidentemente prese secondo accordi politici che esulano dalla volontà del Senato e dalla Camera dei deputati, ma ciò accadrà, in maniera assolutamente chiara, anche in occasione della futura approvazione, mediante apposizione della questione fiducia, del disegno di legge sul welfare: è sotto gli occhi di tutti che, per non modificare il testo del provvedimento e non discutere un accordo raggiunto dal Governo con le parti sociali – perché il Senato si limiterà a discutere la questione di fiducia e non il merito del welfare -, questo ramo del Parlamento non potrà intervenire con alcun tipo modifica o apporto propositivo nei confronti di una riforma assolutamente importante per la vita politica, economica e sociale del nostro Paese.

È evidente che di fronte a questa marea di commi – per cui chiediamo che venga approvata la nostra questione pregiudiziale -, dinanzi all’impossibilità di questa Aula, non tanto nell’esame della finanziaria – perché in sede di prima lettura lo ha fatto – ma nel futuro esame del disegno di legge sul welfare, di discutere concretamente dei temi legislativi, penso che dovrebbe essere richiamato l’articolo 72 della Costituzione secondo il quale le leggi dovrebbero avere una conformazione tale da poter essere intelligibili da parte di chi le deve rispettare e di chi le deve far applicare. Siamo di fronte ad una grave crisi democratica, addirittura superiore, non più solo nella forma – che in questo caso è anche sostanza – ma nella sostanza in senso stretto, perché sul welfare questo ramo del Parlamento non potrà dire nulla.

Qualcosa è stato detto e discusso al di fuori. Evidentemente, signori, il processo legislativo non si svolge più all’interno di questa Camera che deve solo ratificare questioni che sono state risolte e discusse al di fuori della stessa.

Quindi, ai sensi del Regolamento del Senato, signor Presidente, chiedo ai colleghi che venga approvata la questione pregiudiziale che, a nome della Lega Nord, assieme ad altri colleghi, abbiamo presentato. (Applausi dal Gruppo LNP. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale QP1, avanzata dal senatore Polledri e da altri senatori.

Non è approvata.

 

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Zanettin. Ne ha facoltà.

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 11,20)

 

ZANETTIN (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, ho chiesto di intervenire in questo dibattito per porre al Ministro dell’economia e al Sottosegretario alcuni quesiti su aspetti che hanno ispirato la manovra finanziaria e che meritano, a giudizio di chi parla, un particolare approfondimento.

Nell’edizione on-line del sito «Fisco oggi», notiziario ufficiale dell’Agenzia delle entrate, ho rinvenuto lo scorso 7 novembre un commento relativo alle modifiche che questa legge finanziaria dispone con riferimento particolare alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa. Questo commento si intitolava «Interessi passivi, una stretta che viene da lontano», ed era firmato Michele Andriola, un giovane funzionario dell’Agenzia delle entrate, che opera presso la direzione centrale Accertamento di Roma-Ufficio soggetti di grandi dimensioni.

II commento in questione , come dicevo, si proponeva di spiegare le ragioni di «Politica tributaria (con la “P” maiuscola)», così testualmente scriveva l’autore, quasi con una sottile vena di autoironia, che ispirano la scelta di questo Governo e di questa maggioranza di stabilire forti limitazioni alla deducibilità degli interessi passivi per le imprese, e l’autore sosteneva la correttezza di tale decisione politica alla luce del fatto che la deducibilità degli interessi passivi fino ad oggi ha permesso alle imprese di mettere in piedi espedienti che consentono loro «di non pagare le tasse, senza fare uso di costi per fatture false o senza battere gli scontrini per ottenere profitti in nero».

In sintesi, la tesi sostenuta nell’articolo è che gli imprenditori italiani (la generalità degli imprenditori italiani, evidentemente) sostengono interessi passivi non per necessità, avendo bisogno di finanziare la propria attività, bensì per accurata scelta di malversazione fiscale a danno dello Stato, avendo essi i capitali propri necessari, ma preferendo portarli all’estero per percepire lì interessi attivi e proventi non tassati in Italia, che vanno a pareggiare gli interessi passivi pagati in Italia, ma fiscalmente dedotti con conseguente occultamento del proprio reddito.

Il Ministero delle finanze per bocca di questo suo autorevole funzionario sostiene quindi che «il nostro imprenditore si è auto-prestato i soldi grazie all’interposizione di una banca estera» e che, quindi, non resta al Governo altra soluzione che stabilire l’indeducibilità degli interessi nella determinazione dei redditi d’impresa.

Chi parla, signor Sottosegretario, è rimasto sbalordito e sconcertato dalle inquietanti tesi di questo funzionario dell’amministrazione finanziaria dello Stato, essendo del tutto evidente il pregiudizio ideologico che traspare dalle sue parole verso chi fa impresa in Italia, piccolo o grande che sia.

L’articolo citato consente però una volta tanto di cogliere, con rara trasparenza, le reali motivazioni delle vostre scelte in questa finanziaria: gli interessi passivi devono essere resi indeducibili dal reddito di impresa come regola generale applicabile a tutte le società di capitali (anche le più piccole, già vessate dagli studi di settore, nonostante l’obbligo di tenuta della contabilità ordinaria), perché per il fisco la regola generale di comportamento degli imprenditori italiani è quella di fare impresa indebitandosi, non per necessità di sviluppare il loro progetto, ma per volontà di frodare l’amministrazione finanziaria dello Stato.

Sono, queste, conclusioni aberranti, degne di un inquisitore spagnolo o di un gabelliere del secolo quindicesimo, piuttosto che di un soggetto preposto ad assicurare il corretto, sereno ed equo funzionamento del rapporto tra Stato e contribuenti.

Mi chiedo e le chiedo, onorevole Sottosegretario: ma dove vivono questi vostri funzionari? Sulla luna? È del tutto evidente che questo vostro solerte funzionario non conosce la realtà delle piccole e medie imprese italiane, quelle, per intenderci, che costituiscono il nerbo del tessuto produttivo nazionale e producono la maggior parte del PIL del nostro Paese, e che ogni giorno, con grandi sacrifici, spesso stringendo la cinghia e rischiando l’osso del collo, fanno ricerca, fanno innovazione, combattono sui mercati internazionali per la loro sopravvivenza.

Ho pertanto rivolto immediatamente al Ministro dell’economia un’interrogazione, sottoscritta anche da numerosi altri colleghi, per sapere se l’intero Governo condividesse le argomentazioni di questo Michele Andriola e se risulti che le tesi espresse nel citato documento, peraltro pubblicato su un notiziario telematico ufficiale dell’Agenzia delle entrate, coincidano con l’impostazione e le direttive generali che i vertici dell’Agenzia delle entrate impartiscono ai propri funzionari.

Naturalmente, onorevole Sottosegretario, nonostante io l’abbia anche sollecitata in corso di seduta, nessuna risposta è stata data fino ad oggi al mio atto di sindacato ispettivo.

Perché, onorevole Sottosegretario, non prova ad esprimere lei il suo parere a riguardo proprio oggi, replicando al mio intervento? O teme il severo giudizio dei contribuenti che ci stanno a ascoltando?

Queste sono le risposte che gradiremmo avere come contribuenti, prima che come parlamentari, piuttosto che le solite generiche, fumose e inconcludenti dissertazioni su queste norme che puniranno, senza ragione alcuna, la piccola e media impresa italiana.

Pochi giorni dopo l’articolo di Andriola, il dottor Fabrizio Carotti, capo del Dipartimento delle politiche fiscali del Ministero dell’economia, ha rilasciato ad un importante quotidiano economico nazionale un’intervista, nella quale anch’egli spiegava e difendeva le scelte concernenti il nuovo assetto della deducibilità degli interessi passivi dalla base imponibile IRES, delineato in questa legge finanziaria.

Ho provato ad interloquire anche con lui, pubblicando sulle pagine dello stesso quotidiano un mio intervento, dove ho fatto presente che le modifiche che avete apportato con questa finanziaria alla disciplina degli interessi passivi in materia di IRES penalizzano la grande platea delle piccole e medie società di capitali, a tutto vantaggio dell’élite delle grandi società e degli istituti di credito.

Le piccole imprese, che costituiscono parte significativa del tessuto economico del Paese e di quella classe media che state cercando di mettere in ginocchio come se fosse un nemico da combattere, di fatto vengono utilizzate nell’ambito di questa manovra quale polmone finanziario per consentire l’incentivazione fiscale delle loro sorelle maggiori, evidentemente, a vostro giudizio, più meritevoli.

Tale mia affermazione ha comportato nei giorni successivi, sulle pagine dello stesso giornale una piccata replica dello stesso dirigente, per spiegare che le mie tesi erano prive di giuridico fondamento. In realtà, per l’amministrazione finanziaria sarebbe stato meglio che questa replica non avesse avuto luogo e chi parla ha immediatamente respinto al mittente le incaute critiche che gli erano state rivolte!

Nel formulare le mie considerazioni, mi baso infatti soltanto sulla rigorosa lettura dell’impianto normativo attualmente vigente e di quello prospettato da questo disegno di legge finanziaria.

Con la finanziaria che stiamo esaminando viene, infatti, prevista l’abolizione di due meccanismi (la cosiddetta pro-rata patrimoniale e il cosiddetto thin capitalization) che oggi limitano la deducibilità degli interessi passivi, ma tali meccanismi si applicano, rispettivamente, soltanto alle società che possiedono partecipazioni e alle società con un fatturato superiore alla soglia prevista per l’applicazione degli studi di settore. Nessun effetto positivo consegue dunque per le tantissime società di capitali con un fatturato fino a 7,5 milioni di euro e che non hanno partecipazioni, in quanto non fanno finanza, bensì vera attività industriale e commerciale.

Queste società, però, a fronte dell’eliminazione di meccanismi che già ora non le riguardano, vengono assoggettate al nuovo meccanismo di indeducibilità degli interessi passivi. Un meccanismo in base al quale gli interessi passivi (che le imprese sostengono per finanziare la propria attività, spesso per sopravvivere prima ancora che per crescere) risultano deducibili solo nel limite del 30 per cento del reddito operativo lordo prodotto.

Se dunque io sono una società di capitali che fattura più di 7,5 milioni di euro, gestisce partecipazioni societarie di rilevante valore e consegue utili molto elevati, massimizzerò il beneficio fiscale rappresentato dall’eliminazione dei meccanismi che prima avrebbero potuto penalizzarmi e dall’introduzione di nuove limitazioni che comunque non mi toccano (perché grazie ai miei utili elevati, come ad esempio quelli delle banche e di alcune grandissime aziende italiane di questi ultimi anni, potrò comunque avere diritto alla deduzione di tutti o quasi i miei interessi passivi).

Ecco che allora potrò davvero godermi in tutta piacevolezza la riduzione dell’aliquota IRES dal 33 al 27,5 per cento.

Se invece io sono una società di capitali che non fattura più di 7,5 milioni di euro, che non fa finanza e che ha un’incidenza molto alta di indebitamento sul proprio reddito operativo lordo (sono certamente queste la maggior parte delle piccole imprese nazionali), scoprirò amaramente che anche con un’aliquota ridotta al 27,5 per cento pagherò più IRES di prima, in quanto su di me si applicheranno solo gli effetti negativi delle modifiche alla disciplina degli interessi passivi, e questi effetti negativi paradossalmente possono essere tanto più dirompenti quanto più la mia impresa è in difficoltà: poco reddito e tanti debiti.

Dopo questa mia denuncia sulle pagine del più importante quotidiano economico nazionale, il Governo, nel corso del dibattito alla Camera dei deputati, ha attuato qualche leggero maquillage e sono state introdotte delle parziali attenuazioni del perverso meccanismo sopra descritto; ma l’effetto di travaso di fiscalità dal grande sul piccolo rimane, per le semplici quanto evidenti argomentazioni che sopra ho tentato di sintetizzare.

Onorevole Sottosegretario, ho tentato nei pochi minuti a mia disposizione di aprire un dialogo con lei, sottoponendole problemi reali sui quali ora mi attendo una risposta vera; insieme a me la attende la miriade di piccole e medie imprese italiane che guardano con preoccupazione a questa manovra fiscale.

Chi parla ha spiegato e documentato, credo in modo rigoroso, le proprie convinzioni. Vi sfido ora a dimostrare il contrario, ovviamente se ne siete capaci. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice De Petris. Ne ha facoltà.

 

DE PETRIS (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, credo che il lavoro che è stato fatto alla Camera, come già hanno ampiamente dimostrato i nostri due relatori, non abbia certamente creato problemi per i saldi, come invece si tenta ogni volta di dimostrare da parte dell’opposizione, né ovviamente per quanto riguarda i conti pubblici, che continuano nella manovra a mantenere il loro obiettivo. Credo che per quanto riguarda invece una serie di altre misure siano state indubbiamente apportate anche delle ampie modifiche.

Da ogni punto di vista credo però occorra riconoscere – ce lo diciamo tutti gli anni – che sarebbe forse auspicabile una volta per tutte – e non è bastata evidentemente la modifica dell’organizzazione del bilancio in missioni – seguire un metodo diverso, perché, insomma, è ben vero che alcune volte – questo lo si è visto soprattutto alla Camera – manca una visione d’insieme e spesso vengono inserite molte misure che invece nella finanziaria non dovrebbero stare. Dico ciò perché nel mio intervento parlerò anche di una serie di misure che sono state introdotte, le quali, ahimè, non avevano necessità assoluta di essere previste nella finanziaria, avendo bisogno di una discussione e di un dibattito parlamentare molto approfondito.

Per quanto concerne quello che come Verdi, sia nel passaggio al Senato che alla Camera, abbiamo ritenuto uno degli assi fondamentali della finanziaria, e cioè la questione ambientale e, nello specifico, le questioni che attengono all’applicazione del Protocollo di Kyoto e soprattutto ai piani di adattamento e di mitigazione per i cambiamenti climatici, dobbiamo dire con soddisfazione che la linea che il Senato, in modo sistematico e sistemico, aveva indicato sia con il decreto collegato alla finanziaria sia appunto con la finanziaria stessa, è stata non solo riconfermata ma rafforzata, con l’introduzione di una serie di misure che riteniamo molto valide.

Ciò riguarda specificamente il tema delle energie rinnovabili: vorrei ricordare che sono state aggiunte una serie di misure molto importanti, quali, per esempio, a decorrere dal 1° gennaio 2011, il divieto di distribuzione, di importazione e di vendita di tutte le lampadine ad incandescenza; lo stesso divieto per gli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica; le misure, di assoluto rilievo, in materia edilizia, che rappresentano a mio avviso un terreno di prova soprattutto per i Comuni, con l’applicazione in modo diffuso di criteri nuovi per quanto riguarda le costruzioni. In materia edilizia, infatti, vi sono alcune novità molto importanti per cui, a decorrere dal 2009, il rilascio del permesso di costruire sarà subordinato alla certificazione energetica dell’edificio, nonché (cosa nuova ed importantissima) alla certificazione che attesti il risparmio idrico. Sono elementi che ad alcuni possono sembrare di poco conto, ma che possono rappresentare davvero una svolta perché sappiamo tutti che l’Italia è, ahimè, indietro, e quindi in questi due anni stiamo facendo un lavoro di rimonta per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo di Kyoto, che è estremamente importante.

Non basta però lo sforzo a livello nazionale: è necessario che si proceda speditamente anche con la redazione dei piani energetici regionali da parte delle Regioni ed il contributo delle amministrazioni comunali è decisivo. Non è un caso che a Bali vi sia stato un forte impegno anche da parte di moltissimi sindaci: molto infatti si gioca nelle città. La sostenibilità nelle città oggi non può più rappresentare un mero slogan, ma deve tradursi in provvedimenti concreti, in una vera e propria svolta, e queste misure certamente aiutano.

Così pure aiuta la misura sull’ICI: è prevista infatti un’ICI agevolata per gli edifici che hanno installato impianti fotovoltaici. Anche questa è una misura importante, che si accompagna alla riduzione dell’ICI che era stata già introdotta dal Senato.

Sono tutte misure importanti, perché abbiamo sempre ritenuto che in questa fase, per produrre un’accelerazione, fosse necessario coniugare le politiche di programmazione con quelle fiscali; e lo strumento dell’incentivazione da questo punto di vista è fondamentale. Per questo ci dispiace moltissimo, per esempio, che le misure riguardanti gli elettrodomestici non si siano state accompagnate (lo riteniamo un errore molto grave) da incentivi per la rottamazione degli elettrodomestici vecchi. Uno sforzo in tal senso potrebbe portare ad un risparmio energetico molto elevato, quindi all’efficienza energetica e ad un risparmio di emissioni di CO2; quindi, invito il Governo a trovare un modo per intervenire non sulla rottamazione delle auto, che come abbiamo visto non produce nulla, ma su quella degli elettrodomestici, che iniziata l’anno scorso con gli incentivi, avrebbe dovuto proseguire ed ampliarsi.

Un’altra grande emergenza relativa ai mutamenti climatici è quella idrica: essa riguarda innanzi tutto l’agricoltura (sulla quale poi tornerò), ma in generale servono delle azioni importanti. Il Senato aveva fatto la sua parte attraverso la previsione di un piano irriguo che recuperava fondi ingenti, legandoli anche alla programmazione per i piccoli bacini. La Camera ha aggiunto la previsione di un Fondo nazionale per la ristrutturazione delle reti idriche e per la potabilizzazione e l’addolcimento delle acque di rubinetto, che è assolutamente importante.

Sono inoltre molto importanti le norme come quella del centesimo per il clima o sulla piattaforma per l’idrogeno, che impiega risorse e fornisce un contributo alla ricerca italiana dell’idrogeno, così come quelle che, in generale, riguardano il potenziamento delle norme per i parchi, sia dal punto di vista dei contributi che dal punto di vista normativo.

Ritengo altresì rilevanti – e vorrei citarli – il Fondo per la demolizione delle opere abusive e il Fondo per il ripristino del paesaggio. Oggi costituisce un’emergenza nel nostro territorio la violenza quotidiana al paesaggio, che invece è un elemento – lo vorrei ricordare – di identità nazionale, oltre a rappresentare un valore anche dal punto di vista economico.

Dispiace che siano state inserite delle norme – che chiedo ufficialmente al Governo di espungere – come quelle all’articolo 1, commi 258 e 259, che introducono un pezzo di legge urbanistica e introducono la regola delle compensazioni, dell’urbanistica contrattata, su cui non siamo d’accordo e che, francamente, non ha senso che siano inserite nella finanziaria.

Vorrei ricordare che in Commissione ambiente è in corso la discussione sui relativi disegni di legge. Queste norme, per come sono impostate, sono senza criterio e rischiano di aumentare le speculazioni e le trasformazioni selvagge nelle nostre città. Noi invece dobbiamo procedere alla difesa dei nostri territori, al contenimento del consumo del suolo, perché anche questi c’entrano, eccome, con il Protocollo di Kyoto e i cambiamenti climatici. Dispiace che un lavoro sistematico sulle questioni ambientali si sia perso in questi errori di fondo.

Chiedo infine al Governo di intervenire su un grande errore commesso, ossia la norma veramente pericolosa dello scioglimento dei consorzi di bonifica, i quali sono invece uno strumento importante per la gestione idrica. Mai come adesso abbiamo bisogno di sistemi adeguati per gestire le nostre risorse. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Possa. Ne ha facoltà.

 

POSSA (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dedicherò questo mio intervento sulla legge finanziaria 2008 alle disposizioni riguardanti il settore energetico, uno degli snodi più caratteristici della manovra. Si tratta di un complesso di disposizioni distribuite in oltre 80 commi sui poco meno di 1.200 della legge, che delineano una radicale ristrutturazione della politica energetica del Governo, all’insegna di un marcato dirigismo, appropriato solo in economie di guerra. In seconda lettura, la Camera ha impresso a questa linea un grosso impulso, determinandone un cospicuo peggioramento.

La filosofia generale sottesa a questa nuova politica energetica è ormai purtroppo quella totalmente prevalente in Europa, che attribuisce il progressivo riscaldamento del clima della Terra, osservato da qualche decennio, ad emissioni nell’atmosfera di gas serra dovuti ad attività umane, in particolare all’emissione di anidride carbonica per effetto della combustione di combustibili fossili, che prevede altresì a medio termine drammatiche conseguenze climatiche dovute a questo riscaldamento e che perciò considera perciò assolutamente necessari drastici e rapidi interventi di riduzione del consumo di questi combustibili fossili e la loro sostituzione con fonti rinnovabili; poco importa se tali fonti sono o più costose o molto più costose dei combustibili fossili.

 

Presidenza del vice presidente BACCINI (ore 11,43)

 

(Segue POSSA). Invece, ad avviso di molti studiosi (io condivido questo parere) lo stato attuale delle conoscenze scientifiche sul clima e sulla sua dinamica, data l’enorme complessità delle interazioni energetiche fisiche e chimiche da cui è determinato, non consente né di attribuire con certezza la causa del riscaldamento climatico osservato all’anidride carbonica da combustione dei combustibili fossili (altre possibili cause o concause avanzate da autorevoli scienziati sono, ad esempio, una maggiore attività solare, in questo periodo ad un massimo storico, o l’influenza dell’agricoltura e della pastorizia che producono anch’esse importanti gas serra), né di prevedere quali saranno le conseguenze a medio e lungo termine del riscaldamento in atto.

Al riguardo, la scienza non ritiene fondato il catastrofismo, sostenuto in Europa anche ad alto livello politico, secondo cui il riscaldamento globale in atto sarà presto accompagnato da gravi desertificazioni, imponente innalzamento del livello dei mari, rilevante aumento del numero e dell’intensità delle tempeste.

La scienza, quella vera, rigetta queste affrettate attribuzioni di colpevolezza e queste false previsioni catastrofiche e rende perciò priva di fondamento e giustificazione la conseguente cura da cavallo che l’Unione Europea sta proponendo e che ora il Governo italiano sta applicando.

La nuova politica energetica delineata da questa legge finanziaria è caratterizzata, innanzitutto, da una spropositata incentivazione della produzione di energia elettrica mediante fonti rinnovabili. Le disposizioni principali sono quelle contenute nei commi da 143 a 157 dell’articolo 2.

Le incentivazioni sono molto superiori a tutte le simili incentivazioni adottate negli altri Paesi europei. Un solo macroscopico esempio: per gli impianti eolici di taglia inferiore ai 200 kilowatt l’energia elettrica prodotta verrà pagata, nel caso dell’opzione in “conto energia”, la bellezza di 30 centesimi di euro al kilowattora, cioè oltre quattro volte il prezzo dell’energia elettrica prodotta mediante combustibili fossili (7 centesimi di euro al kilowattora). Il Senato aveva approvato in prima lettura il valore già molto elevato di 22 centesimi di euro al kilowattora, ma evidentemente ciò non è bastato.

Nella foga di legiferare, alla Camera si è stati qua e là sgangherati. Ad esempio, che vuol dire l’espressione «potenza nominale media annua» che ha sostituito l’espressione «potenza elettrica» votata al Senato? E che incentivazione avranno gli impianti eolici in “conto energia” di taglia compresa tra 200 kilowatt e la potenza nominale media annua di 1 megawatt (che verosimilmente sono la maggioranza)?

Il costo di questa eccessiva incentivazione – che assommerà presto a svariati miliardi di euro l’anno – sarà pagato dalla platea degli utenti del sistema elettrico mediante prelievo automatico sulle bollette (con la voce A3), prelievo poi gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico. Si tratta a tutti gli effetti di un’imposizione assai simile a un’imposta fiscale, che ha però il pregio, agli occhi del Governo, di non aumentare il dato della pressione fiscale, così come oggi è calcolata dall’ISTAT, come ha gentilmente informato la settimana scorsa il sottosegretario Lettieri rispondendo qui al Senato ad una mia interrogazione.

Ma gli utenti della bolletta elettrica dovranno anche pagare altri cospicui costi.

In primo luogo, il costo di tutte le innovazioni sulla rete elettrica di distribuzione necessarie per consentire il pronto allaccio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, innovazioni rese obbligatorie dai commi 164, 165 e 166 dell’articolo 2. Si tratta di oneri tutt’altro che trascurabili, che tuttavia non risulteranno evidenti all’utente in quanto compresi nella fattura dei produttori di energia elettrica.

In secondo luogo, per effetto della disposizione di cui al comma 146 dell’articolo 2, gli utenti del sistema elettrico dovranno pagare i costi dovuti al fatto che i produttori di energia elettrica sono tenuti a vendere un mix di energia elettrica di doppia provenienza, da combustibili fossili (o fonti energetiche ad essi per questo fine assimilate) e da fonti rinnovabili, con una quota obbligatoria di energia elettrica da fonti rinnovabili attualmente pari al 3,05 per cento e crescente annualmente, fino al 2012, dello 0,75 per cento: un incremento annuale enorme. Anche questi maggiori costi saranno nascosti nella fattura della fornitura di energia elettrica; nascosti, ma presenti.

In sostanza, per effetto di tutte queste disposizioni il costo dell’energia elettrica è destinato ad aumentare in modo molto rilevante. Ciò avrà pesanti effetti depressivi sullo sviluppo del Paese, sia a causa della diminuzione della competitività del nostro sistema produttivo conseguente a questo scriteriato aumento di un fondamentale costo di produzione (già altissimo per l’Italia a causa della nefasta rinuncia all’energia nucleare), sia a causa della perdita di potere d’acquisto del cittadino utente domestico oberato, oltre che dalle tante imposte e tasse esplicite, anche da queste similtasse gravanti sul kilowattora.

Esprimo poi una viva preoccupazione per alcune disposizioni che scardinano la tradizionale e collaudata distinzione di competenze tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da una parte, e il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’università e della ricerca, dall’altra. Per quale motivo è stato affidato al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la promozione delle energie rinnovabili e l’efficienza energetica di cui al comma 322 dell’articolo 2, con una dotazione annua di 40 milioni di euro? Non è questo un compito specifico del Ministero dello sviluppo economico? Per quale motivo è stato affidato al Ministero dell’ambiente, con le disposizioni di cui al comma 176 dell’articolo 2, il Fondo per la piattaforma italiana per lo sviluppo dell’idrogeno e delle celle a combustibile? Non sarebbe stata più propria la collocazione di tale Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico o presso il Ministero dell’università e della ricerca?

Termino questo mio intervento esprimendo una viva contrarietà circa tre ulteriori disposizioni marcatamente dirigistiche contenute nella legge finanziaria.

Con il comma 289 dell’articolo 1 si dispone che a partire dal 1° gennaio 2009 i regolamenti edilizi devono prevedere, per il rilascio del permesso di costruzione di edifìci di nuova costruzione, l’installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una «produzione energetica» non inferiore ad 1 kilowatt per ciascuna unità abitativa. Mi manca il tempo per commentare adeguatamente una disposizione di tale gravità, imposta d’acchito erga omnes prima di una qualunque congrua verifica della sua utilità, della sua praticabilità e dell’effettivo aggravio dei costi di costruzione da essa determinata.

Con i commi 139 e 140 dell’articolo 2 si dispone che a partire dal 2009 le benzine e il gasolio per autotrazione posti in vendita sulla rete nazionale debbano contenere almeno il 3 per cento di biocarburanti. Ulteriori aumenti di questa percentuale potranno essere disposti con decreto interministeriale. Nessun rilievo hanno in questa disposizione le perplessità sorte recentemente, a riguardo dei biocarburanti, circa la effettiva compatibilità della produzione di agroenergie in parallelo alla tradizionale, prioritaria e fondamentale produzione agricola di derrate alimentari, nonché circa la asserita neutralità – niente affatto esistente come tale – dei biocarburanti in ordine alla produzione di gas serra.

Con il comma 163 dell’articolo 2 si vieta, a decorrere dal 1° gennaio 2011, la distribuzione e la vendita in tutto il territorio nazionale delle lampadine ad incandescenza. Al riguardo, solo un rapido commento. A parte la singolarità dell’inserimento nella legge finanziaria di una norma che certamente non ha effetto sui saldi di finanza pubblica nell’anno 2008, va osservato che le lampadine di minor consumo alternative alle lampadine ad incandescenza hanno raggiunto prestazioni paragonabili alle lampadine ad incandescenza solo in una parte dell’enorme varietà di forme necessarie per le varie esigenze di illuminazione. Non appare quindi corretto introdurre una tale dirigistica esclusione generale.

In conclusione, questa nuova politica energetica del Governo, caratterizzata da un’impostazione radicale fino al fondamentalismo, noncurante delle profonde ripercussioni negative che avrà sull’andamento generale dell’economia del Paese, appare il prezzo che le parti moderate della maggioranza hanno dovuto pagare alle parti estreme per mantenere in qualche modo unita al voto una maggioranza talmente diversificata da rischiare il collasso. Si manifesta anche in questo aspetto la grave crisi del nostro bipolarismo. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Polledri e Santini. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Villone. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (SDSE). Signor Presidente, prendo la parola per fare il punto su una questione che ha molto appassionato quest’Assemblea: la lotta agli sprechi e ai costi impropri della politica. Questo è stato un elemento centrale dell’iniziativa politica di Sinistra Democratica e delle altre forze della sinistra. Abbiamo inteso soprattutto – voglio ricordarlo brevemente – mettere in campo una strategia che puntasse non soltanto, per così dire, a far volare un po’ di stracci, ma guardasse ai rami alti. Che quindi non si limitasse a tagliare un po’ di indennità ai consiglieri comunali, a chiudere qualche comunità montana e cose di questo genere. Scelte anche ragionevoli e opportune, ma certamente non tali da dare al Paese un segnale di particolare rilievo e peso. Abbiamo dunque costruito una strategia volta ai rami alti, per così dire, al piano nobile della politica e delle istituzioni. Una strategia in tre direzioni.

La prima: ridurre i componenti del Governo. L’abbiamo fatto nel solo modo costituzionalmente corretto. Respingo la censura che sarebbe debole la scelta di applicare la nuova regola a partire dal prossimo Governo. Non si determina una crisi di Governo per legge, non si pone per legge un termine alla vita dell’Esecutivo. Ciò accade nel modo appropriato attraverso l’articolo 94 della Costituzione: questo l’ho già argomentato ampiamente in quest’Aula nel corso della prima lettura, e quindi non mi ripeto.

La seconda: porre un freno all’aumento delle spese degli organi costituzionali. La nostra iniziativa ha indotto i massimi titolari degli organi medesimi ad autonome determinazioni di limitazione delle spese, nel senso del mantenimento dell’aumento di spesa nel tetto programmato di inflazione. Io ho comunque presentato in Commissione bilancio – e ho insistito per la votazione – un emendamento su questo punto, per stabilire il precedente che al Parlamento è consentito decidere. Qualcuno sembrava dubitarne – ovviamente sbagliando – e il precedente potrà dunque tornare utile per il futuro.

Infine, la terza: la questione dei maxiemolumenti pubblici, del top management, dei grandi dirigenti e così via. Perché siamo voluti intervenire sul punto? Voglio lasciare qualche considerazione nel resoconto di questa seduta perché nelle convulse giornate che hanno visto la formazione della finanziaria non c’è stato un momento di riflessione pacata che spiegasse per intero il senso dell’iniziativa.

Parto da una considerazione: il governatore Draghi ricordava qualche tempo fa che il nostro Paese vede dei salari troppo bassi. Recenti studi dell’IRES CGIL dimostrano come il reddito reale dei lavoratori sia stato negli anni recenti pesantemente decurtato.

In questa tendenza alla compressione del reddito da stipendio o salario troviamo pienamente gli apparati pubblici. Oggi il «posto pubblico» non consente più, come un tempo, una serena appartenenza a quella che avremmo definito la piccola o media borghesia. Oggi il pubblico dipendente oscilla pericolosamente vicino alla soglia di povertà, soprattutto se monoreddito con famiglia. È un personaggio che entra in pieno nella sindrome della quarta settimana. È fra coloro che rischiano di perdere la casa perché aumenta il mutuo a tasso variabile di pochi euro al mese. È tra quelli che non riescono più a mandare i figli all’università. Parliamo quindi di insegnanti, poliziotti, impiegati comunali e tanti altri, che sono caduti nelle classifiche del reddito e nella capacità di offrire ai propri figli un’adeguata occasione di mobilità sociale. Proprio di recente si ricordava su un grande giornale nazionale come questo sia stato storicamente nel Paese un elemento di forte coesione, che oggi sta venendo meno.

Queste cose le sanno tutti. Quel che invece non tutti sanno è che nello stesso tempo in cui ciò accadeva, per una fascia non piccola di maxiburocrati e di dirigenti alti e altissimi, le retribuzioni sono schizzate verso l’alto, talvolta moltiplicandosi addirittura nell’arco di pochi anni. La proliferazione di enti, società a partecipazione pubblica, autorità, pseudo-autorità, mezze autorità di ogni tipo e caratura, ha ampliato in misura incontrollabile questo fenomeno, con passaggi addirittura eclatanti.

Ne cito uno, non perché sia particolarmente censurabile, ma perché è veramente emblematico. Dalle relazioni della Corte dei conti risulta che il Presidente dell’ISVAP nel 1999 prendeva 280 milioni di lire, che diventano, nel 2002, 280.000 euro (ripeto, non è una censura specifica, ma soltanto una citazione esemplificativa di quel che in termini assai più ampi è accaduto). Egli ha cioè raddoppiato nell’arco di tre anni la sua retribuzione. Con una battuta potremmo dire che si è fatto per il Presidente di un’Autorità ciò di cui abbiamo incolpato pizzaioli e fruttivendoli: cioè di aver approfittato del passaggio dalla lira all’euro.

Quindi, oggi l’Italia è il Paese che ha i salari più bassi d’Europa. Ma è anche il Paese con i privilegi più alti d’Europa. E’un Paese ad alta diseguaglianza. Vediamo come e perché è potuto accadere.

Un tempo gli emolumenti pubblici trovavano un fondamento necessario nella legge. Tutto passava, prima o poi, in un modo o nell’altro, attraverso un confronto parlamentare. Tutto era visibile, pubblico, discusso e assoggettato ad un controllo sociale effettivo. Poi abbiamo privatizzato gli apparati pubblici. Ed è accaduto che per la generalità degli apparati pubblici, degli impiegati e dei funzionari, si è passati ad una contrattazione collettiva, da una parte pubblica e da una parte privata. La contrattazione collettiva ha sostanzialmente un grado di pubblicità e di visibilità non lontano da quello dato da un passaggio parlamentare. Ci sono confronti, scioperi, se ne discute, se ne scrive sui giornali. Si sa, si conosce. Per questa parte le cose non sono sostanzialmente cambiate.

Sono, invece, cambiate moltissimo per la fascia più alta. Per alti ed altissimi burocrati e dirigenti vi è una trattativa individuale, di cui nessuno sa nulla. Una trattativa sostanzialmente invisibile. Non sappiamo chi stende il contratto, chi ne definisce il contenuto, chi stabilisce le regole, i benefit, i vantaggi e gli svantaggi. E questa non è cosa da poco. Proprio la trattativa invisibile ha consentito l’esplosione di una fascia di megaretribuzioni pubbliche, di cui nessuno è stato fin qui veramente consapevole. E troviamo qui una vera e propria questione di governance di sistema.

Come facciamo a sapere che in quella trattativa invisibile l’interesse pubblico, quello che ci riguarda tutti, sia davvero salvaguardato? E come si concilia il valore dell’imparzialità, del buon andamento, con la trattativa privata di emolumenti, benefit o quant’altro? Come definire il giusto e corretto rapporto tra politica amministrazione? Non potrà accadere per caso che questi valori diventino una moneta di scambio, una posta non dichiarata sul tavolo delle trattative ? E su quel tavolo dov’è la posta dell’autonomia e dell’indipendenza dei dirigenti? Non sarà messa in gioco perché in una piccola clausola scritta in basso a destra ci sono 50.000 o 100.000 euro in più? Si tratta di questioni che mettono in discussione gli assetti fondamentali, anche rispetto ai valori costituzionali, con particolare riguardo all’articolo 97 della Costituzione.

È per questo che abbiamo messo in campo l’allora articolo 91 del testo Senato, oggi comma 43 dell’articolo 3. Si è detto che la norma era debole, che non era abbastanza rigorosa. Certo, abbiamo dovuto accettare compromessi, fare delle mediazioni. Ricordo un appassionato intervento di Mastella in quest’Aula. Il Ministro sosteneva che la norma non si poteva applicare ai contratti in corso, a pena in caso contrario di incostituzionalità. Ovviamente il Ministro sbagliava. Capisco che qualcuno gli ha passato una nota in quel senso. Ma potremmo ricordare al ministro Mastella che è stato fatto in molte occasioni. Il legislatore può certamente intervenire sui contratti in corso. Basti pensare alla legge sull’equo canone. Siamo intervenuti su milioni di contratti in corso e nessuno ha mai pensato che si applicasse solo alla scadenza di quelli in atto. Siamo intervenuti sulle assicurazioni, sui contratti bancari a favore dell’utenza. Abbiamo cancellato in contratti in corso di applicazione le clausole vessatorie, seguendo normative dell’Unione Europea. Quindi, è veramente assurdo pensare che legislatore non possa incidere perché l’intervento sarebbe costituzionalmente lesivo dell’autonomia privata. Forse lo sarebbe se si trattasse di norma discriminatoria, ad personam. Ma tale non è certo il caso se la norma interviene su emolumenti a carico dell’erario nell’ambito di una manovra di finanza pubblica tesa a ridurre le spese.

Abbiamo fatto delle eccezioni. Abbiamo, escluso, ad esempio le attività professionali. Voglio qui confermare la lettura che si è inteso escluderle, perché ho sentito dire che ci sarebbero dei dubbi. Non è così. Si è inteso che la norma non si applicasse per il mandato al legale, l’attività professionale in senso proprio.

Abbiamo escluso i contratti d’opera, in modo che sia consentito stipulare il contratto con Placido Domingo, o quello per 150 puntate di una soap opera. Abbiamo escluso, ancora, le autorità indipendenti e la Banca d’Italia. Non c’è dubbio che la norma poteva essere più rigorosa. È importante comunque capire che con l’articolo 91 non abbiamo voluto fare un intervento scioccamente moralistico o pauperistico, ma abbiamo voluto porre una rilevantissima questione, che è un punto di governance di sistema. E va detto che il tema non si pone solo negli apparati pubblici, perché il punto del top management oggi è una questione di governance anche per l’impresa privata nel modello capitalistico in atto. Infatti, come sanno coloro che seguono il tema, è aperto al riguardo un dibattito a livello mondiale.

Concludo il mio intervento osservando che nel nostro Paese stiamo oscillando pericolosamente tra due concezioni della pubblica amministrazione; ed è sintomo di questo quanto è accaduto intorno all’articolo 91 del testo Senato. Oscilliamo tra una pubblica amministrazioneintesa come civil service, per utilizzare un’espressione inglese, ed un’amministrazione posta al servizio del principe. La questione si incardina sulle retribuzioni, da un lato, e sullo spoils system, dall’altro. In questa finanziaria ve ne è – anche al di là dei maxiemolumenti – più di una traccia. Ad esempio, nell’articolo 1, al comma 359, si fa una deroga alla normativa vigente per quattro incarichi di livello dirigenziale generale, ex articolo 19 (la questione riguarda il Ministero dell’economia, ma potrebbe valere per qualunque altro). Spiace leggere, su «Il Messaggero» di sabato scorso, che si saprebbero già i nomi degli interessati, e che si tratterebbe di persone oggi in forza al Ministero come consulenti. Non è certo gradevole leggere queste notizie.

Ci spiace che i colleghi della Camera dei deputati, nell’affrontare la tematica relativa alle retribuzioni, allo spoils system e al modo di intendere l’amministrazione pubblica, non abbiano colto la complessità della questione e la sua crucialità nella governance del Paese. I colleghi deputati si sono guadagnati un articolo di mezza pagina sul «Corriere della Sera», a firma Stella e Rizzo, con un titolo emblematico «E alla fine la Camera tagliò i tagli». Un titolo in quel momento meritato, per quanto stava accadendo. Esprimo la mia soddisfazione ed il mio apprezzamento per il fatto che il maxiemendamento presentato dal Governo abbia ripristinato il testo Senato, ora nell’articolo 3, comma 43. Ne vediamo i limiti. Ma la questione posta è vera e grande. Nel maxiemendamento è stato opportunamente ripreso solo l’emendamento presentato dall’onorevole Villetti, che poneva un ulteriore utile limite, laddove noi avevamo mancato di inserirlo, per le autorità indipendenti e la Banca d’Italia. Viceversa, non sono state accolte le altre modifiche apportate dalla Commissione bilancio della Camera.

Vedremo nell’applicazione pratica cosa accadrà. Si prevede una relazione del Presidente del Consiglio, passaggio apprezzabile di chiarezza e di informazione. Valuteremo, pertanto, le ulteriori iniziative da assumere. Vorrei restasse a verbale in quest’Aula che consideriamo il ripristinato testo del Senato – l’ex articolo 91 ed oggi articolo 3, comma 43 – come un punto di partenza e non certo un punto di arrivo. (Applausi del senatore Brutti Paolo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tecce. Ne ha facoltà.

 

TECCE (RC-SE). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il testo del disegno di legge finanziaria, che è stato fortemente modificato da quest’Assemblea in prima lettura rispetto all’iniziale stesura del Governo e – aggiungo – nel merito, a mio avviso, fortemente migliorato, oggi torna in questo ramo del Parlamento dalla Camera dei deputati. Il provvedimento presenta ora un incremento di spesa pari a circa 2,2 miliardi di euro, che porta a 15 miliardi di euro l’importo complessivo della finanziaria stessa. Si tratta, però, di uscite ampiamente compensate dalle maggiori risorse reperite nel corso dell’esame parlamentare.

Come ha ben evidenziato il relatore al bilancio, senatore Albonetti, infatti, il saldo netto da finanziare è migliorato di circa 470 milioni di euro per il 2008, 509 per il 2009 e 270 per il 2010. Cioè, al di là del merito, si dimostra, insomma, che il Parlamento non si limita solo ad autorizzare nuove spese ma, con il lavoro delle competenti Commissioni, reperisce nuove risorse; il che dimostra che, rispetto al binomio risanamento, equità e sviluppo, che è fondativo del programma del Governo Prodi, il rigore non è solo una prerogativa del Governo, come allo stesso modo, aggiungo, l’equità e lo sviluppo non dovrebbero essere solo l’esigenza di alcune parti politiche ma di tutto il Governo e di tutta la maggioranza.

Noi rivendichiamo, ad esempio, alla sinistra, alla nostra parte politica, di aver puntato in questi mesi a misure di risarcimento sociale a favore dei più deboli, misure certo che hanno comportato un aumento di spesa, penso all’aumento delle pensioni minime, penso al programma per l’edilizia residenziale pubblica, penso al bonus per gli incapienti, alla lotta al precariato, che proprio con gli articoli definiti in quest’Aula è stata fortemente assunta come priorità, penso al tema del Fondo sociale o alle misure in favore dei giovani o dei ceti deboli in relazione all’affitto, come per alcuni versi alla stessa misura sull’ICI e ad altre ancora. Noi facemmo bene, a mio avviso, a non accettare l’iniziale impostazione del ministro Padoa-Schioppa che prevedeva nuove uscite solo come prodotto dei tagli di spesa, ma invece di siamo posti il problema della crescita e il problema dell’aumento della domanda interna.

Penso al tema del credito d’imposta per l’occupazione a tempo indeterminato nel Sud, un tema sul quale io vorrei richiamare l’attenzione del Governo, dato che è presente il sottosegretario Sartor che ha molto partecipato ai nostri lavori e che ringrazio: per anni il Mezzogiorno, che pure in questa finanziaria non è presente come sarebbe stato giusto, è stato oggetto, e dico volutamente oggetto, di politiche derogatorie, sia dal punto di vista urbanistico, attraverso lo strumento prevalente dell’accordo di programma, sia dal punto di vista addirittura salariale, e ricordo il tema dei contratti d’area. Ebbene, finalmente è finita una fase che, in nome di un’esigenza di lavoro, faceva diventare il Mezzogiorno terreno di scempi urbanistici (e qualche mostro ancora rovina le nostre coste e i nostri territori), o terreno di sperimentazione della reintroduzione del salario d’ingresso. Il Mezzogiorno è un’area, come il resto del Paese, dove bisogna creare occupazione stabile in settori produttivi e avanzati.

Inoltre, a proposito del tema del risparmio, il senatore Villone è stato molto efficace parlando dei costi della politica, a partire dalle norme per l’abolizione degli enti inutili, la limitazione delle consulenze, le assunzioni discrezionali ma soprattutto il tetto agli stipendi dei supermanager, dove si conferma, nella sostanza, la norma elaborata dalla Commissione bilancio del Senato e fortemente chiarita e richiamata nell’intervento del collega Villone.

Queste misure, ecco la prima conclusione del mio ragionamento, sono di fatto le uniche che in questi anni hanno contribuito alla crescita con l’aumento della domanda interna, e hanno contribuito alla crescita, ovviamente, pur nei limiti che la crescita ha avuto e in qualche modo hanno limitato i danni rispetto all’aumento delle tariffe, delle tasse comunali e di tutte quelle situazioni che obiettivamente – basta sentire qualche inchiesta televisiva – fanno di questo Natale 2007 un Natale per molti settori delle nostre popolazioni più povero e più difficile rispetto a quello dell’anno precedente.

Allora, altro che utilizzo dell’extragettito solo per ridurre il debito! Ma com’è possibile? Si voleva arrivare all’appuntamento, pur concordato, del rientro, nel rapporto fra deficit e PIL, nei tempi che i vari DPEF hanno definito entro il 2011, con un Paese ancora più prostrato e morto? Senatore Vegas, noi conosciamo tutti bene, credo la maggioranza ma soprattutto noi che veniamo dal mondo del lavoro, il Paese, conosciamo quelli che non arrivano alla terza settimana, conosciamo quelli che per il precariato si dibattono tra assenza di futuro e povertà assoluta o relativa che sia.

Sappiamo di tutti coloro che rischiano la vita ogni giorno per la mancata prevenzione contro gli omicidi sul lavoro. Ebbene, tutti questi soggetti, che pure non hanno ottenuto finora da questo Governo – del quale siamo parte e dal quale rivendichiamo maggiore apertura rispetto a questi ceti – quanto auspicavamo, durante il Governo della destra hanno visto peggiorare le loro condizioni di vita, in termini di reddito, di carenza di servizi, di tagli al welfare, ma soprattutto nel welfare a livello municipale.

Ebbene, per tutti questi soggetti la finanziaria è certamente un primo passo – a mio avviso non del tutto sufficiente – verso l’equità e lo sviluppo: merito in buona parte, oltre che del Governo, anche del Parlamento – e quando mi riferisco al Parlamento intendo tutte le forze politiche, non solo la maggioranza – che, in particolare al Senato, ha conferito alla manovra una determinata struttura, la cui impostazione – come dicevano i relatori – è stata sostanzialmente confermata alla Camera dei deputati. Di questo voglio ringraziare il relatore Legnini e tutti gli altri componenti della Commissione bilancio.

Vorrei allora soffermarmi su tre punti che ritengo utili da segnalare. Per quanto concerne il comma 4 dell’articolo 1, la norma che introducemmo al Senato finalizzava le maggiori entrate tributarie alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare nel 2008 mediante l’incremento della misura della detrazione sul reddito da lavoro dipendente, soprattutto delle fasce più povere della popolazione. Questa norma fu oggetto di una lunga discussione – il relatore Legnini e gli altri componenti della Commissione bilancio la ricorderanno – e trova sostanziale conferma alla Camera; anzi, obiettivamente, la si migliora, attraverso l’istituzione di un fondo che rende più semplice perseguire l’obiettivo richiamato. La conclusione a cui volevo arrivare in questa mia prima notazione è che, grazie all’iniziativa della sinistra, ma grazie soprattutto – vorrei dirlo – all’enorme manifestazione del 20 ottobre scorso, nella finanziaria vi è stata l’irruzione della questione salariale, come – per altri versi – della questione della precarietà.

Oggi bisogna andare avanti su questa linea. Innanzitutto, bisogna vigilare affinché ciò che il comma 4 dell’articolo 1 stabilisce venga effettivamente realizzato. Sono certo che sarà così ma questi temi saranno oggetto della verifica della maggioranza programmata per il prossimo gennaio. Proponiamo anche di proseguire con la detassazione degli aumenti contrattuali, ovviamente quelli previsti in ambito di contrattazione nazionale. Infatti, non mi convince il ragionamento che ho sentito sviluppare in quest’Aula che suggeriva di rinunciare ad una contrattazione nazionale per affidarsi a contrattazioni locali: ciò significherebbe che settori enormi di lavoratori, dipendenti delle piccole imprese, nei settori dell’artigianato o in aree dove il sindacato è debole, a seguito di un simile meccanismo di abbandono della contrattazione nazionale, non si troverebbero più nelle condizioni di poter crescere in un Paese dove c’è una politica industriale.

Un’altra misura necessaria in questa direzione è la tassazione e l’unificazione delle rendite finanziarie al 20 per cento e, sotto lo stesso profilo, vanno previste anche altre iniziative che permettono un reale recupero della questione salariale sulle quali bene si è soffermato prima di me il senatore Villone; oggi infatti non sono soltanto la sinistra e il sindacato che ritengono fondamentale tale questione, ma essa viene riconosciuta da tutti come fondamentale, anche se – dobbiamo dirlo autocriticamente – la percezione del dramma salariale è così forte, ma le politiche finora decise sono ancora troppo deboli e lavoreremo perché il tema del recupero salariale nel 2008 diventi realmente prioritario.

Voglio brevemente soffermarmi inoltre sul tema delle politiche sociali. Anche qui, è inutile girarci intorno: il combinato congiunto dei tagli agli enti locali e l’aumento di alcune tassazioni locali ha determinato che quasi tutti i Comuni italiani, anche per via della riduzione del fondo nazionale per le politiche sociali operata dai Governi precedenti, hanno subito una contrazione dei servizi, soprattutto di quelli di prossimità: penso all’assistenza domiciliare agli anziani, al problema dei minori abbandonati e al grande tema dell’immigrazione e dell’accoglienza, segnalato, ad esempio, dal senatore Bonadonna con riferimento alle difficoltà di garantire diritti civili ad alcune popolazioni come quelle dei romeni.

Ebbene, c’è una novità: mentre si raddoppiano i fondi per la non autosufficienza – ed è positivo – e si aumenta l’entità (anche se ancora non sufficiente) del Fondo nazionale per le politiche sociali, alla Camera dei deputati si inserisce il comma 471 dell’articolo 2, che riteniamo giusto: mi riferisco all’anticipo delle somme, nella misura del 50 per cento, al Ministero della solidarietà sociale che dovrà poi ridistribuirle alle Regioni e ai Comuni; so bene, infatti, come questi fondi arrivino in ritardo a livello locale e rilevo una preoccupante continuità tra il Governo Berlusconi e quello Prodi dal punto di vista dei tempi dell’erogazione delle risorse: è constatato infatti ormai da anni che, per tutta una serie di motivi procedurali e passaggi in Conferenza Stato-città, prima della metà di maggio questi fondi non arrivano alle Regioni, le quali non le ripartiscono ai Comuni prima dei mesi di settembre-ottobre.

Ma come si fa, in Comuni che hanno problemi finanziari enormi, soprattutto problemi di cassa, quando si tratta di portare avanti appalti triennali (penso ai settori dei minori o al settore dell’assistenza domiciliare agli anziani, penso all’assistenza all’handicap e alle case famiglia), a mantenere gli impegni in primo luogo con i soggetti deboli, ma anche con le agenzie del terzo settore che erogano un servizio quando, per effetto di questa catena, non ci sono le risorse disponibili. Si crea una situazione difficile che in molte città del Mezzogiorno (penso a Napoli), combinato con il problema del Patto di stabilità, ha determinato un disagio soprattutto ai più deboli, ma anche ai lavoratori di tali agenzie. Questa norma credo sia giusta!

Infine, due ultime notazioni, una delle quali sui costi della politica. Ritengo che bene abbia detto il senatore Villone circa il fatto che è stato utile – bisogna dirlo senza alcuna forma polemica – che si sia confermata sostanzialmente da parte del Governo la norma che abbiamo deciso in Commissione bilancio al Senato della Repubblica. Credo che sia stato un bene e non certo perché qualcuno sul “Corriere della Sera” ne ha parlato, ma perché era evidente che il tema che si è posto – lo ha richiamato con pacatezza il senatore Villone – non era quello di eccezioni più o meno motivate che anzi erano ovvie; il tema che si è posto è etico e morale nel nostro Paese. Se c’è un grande problema salariale, non possiamo assistere senza una strategia a situazioni – a partire ovviamente dai parlamentari – dove c’è un guadagno che toglie ogni rapporto fra qualità del lavoro e retribuzioni.

Anche noi che siamo tra quelli più aperti e più impegnati sul fronte della lotta ai costi impropri della politica consideriamo un nostro successo aver evitato che si riducesse il numero dei consiglieri comunali, avendo invece contribuito a determinare l’abbassamento di una serie di compensi o di prerogative (penso all’aspettativa), in quanto mai bisogna confondere la giusta lotta contro i costi impropri della politica con una sottovalutazione di quale risorsa sia per la democrazia il sistema della democrazia decentrata di base; un sistema che vogliamo difendere anche contro le tendenze a concentrare sugli esecutivi – siano essi sindaci, presidenti delle Province o le stesse giunte – tutti i poteri, esautorando i consigli comunali che invece sono l’espressione diretta dei cittadini.

Ci dispiace però, in questo quadro, che alla Camera sia passata una brutta norma, quella sugli oneri di urbanizzazione (ha bene accennato su questo versante la senatrice De Petris). Pur comprendendo le difficoltà dei Comuni, ritenevamo sbagliato dare una risposta (volutamente faccio un bisticcio di parole) sbagliata ad un problema reale. Non si può risolvere il problema della limitatezza dei trasferimenti ai Comuni permettendo di spendere del tutto per spesa corrente gli oneri di urbanizzazione. Lo scorso anno ci fu un’apertura di quest’Aula; quest’anno si era ridotto al 25 per cento; la Camera dei deputati ha reintrodotto il testo dello scorso anno. Crediamo che sia necessario porre il tema che quando si edifica bisogna fare i servizi, altrimenti costruiremo dei ghetti e non una nuova qualità dell’abitare.

Infine, per quanto riguarda il tema delle ferrovie, talvolta c’è un mancato coordinamento che attiene al tema della legge finanziaria, troppo pesante. Nel provvedimento Bersani-ter si discuteva del problema delle ferrovie e l’eventuale liberalizzazione di alcune tratte profittevoli; liberalizzazione di tratte profittevoli a cui Rifondazione Comunista e la Sinistra fortemente si oppongono, come si sono opposte alla privatizzazione della Tirrenia in nome di un principio della garanzia del trasporto pubblico e anche della copertura di tutte le aree del Paese, perché non v’è dubbio che liberalizzare il servizio ferroviario su tratte profittevoli, quelle che – si dice – presentano o sono in grado di raggiungere un equilibrio economico, vorrebbe dire rendere ancora più difficile il trasporto nelle tratte secondarie, nelle tratte minori. Ebbene, con la norma approvata alla Camera si autorizzano i Ministeri a determinare un’indagine su questo aspetto.

Per fortuna ieri sera in Commissione il Governo ha accolto un ordine del giorno del relatore Legnini, da me e da noi fortemente condiviso, che invita il Governo a non procedere ad alcuna opera di liberalizzazione nel settore fino all’approvazione da parte del Parlamento di una disciplina organica in materia e in particolare delle disposizioni per l’accrescimento dell’efficienza e della concorrenza, previste nel decreto Bersani.

Queste sono, in sintesi estrema, alcune delle questioni che ci sembrava utile precisare e che sono i temi della verifica chiesta, che non è, come talora in passato è stato, un problema di formule, di alchimie. Esistono, certo, problemi di riforma elettorale. Dal nostro punto di vista esiste il problema della rappresentanza democratica del Paese e dell’autonomia delle forze della sinistra rispetto ad un meccanismo che, più che privilegiare i programmi, rischia di privilegiare quello che in Aula qualcuno ha definito un bipolarismo coatto più che scelto.

Tuttavia, per noi ben oltre e ben prima della riforma elettorale, il tema della verifica coincide con quello del risarcimento sociale, di ridare dignità a coloro che in questi anni hanno rischiato di perderla per la mancata presenza di una politica attiva sul lavoro e sul welfare e, soprattutto, rendere possibile, attraverso la verifica, magari con punti programmatici più limitati, di portare avanti un programma per la crescita e l’equità del Paese. (Applausi dei senatori Albonetti e Legnini).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti. Ne ha facoltà.

 

ASCIUTTI (FI). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questa finanziaria certamente accontenta un po’ tutti, soprattutto i signori parlamentari della maggioranza. Qualcuno, del resto, l’ha definita quasi una finanziaria ottocentesca. A qualunque richiesta si è data risposta ma, accontentando i tanti parlamentari della maggioranza, non accontenta il Paese. Anzi, è una riprova maggiore di come si sperperano i quattrini del Paese, dei contribuenti. Non vi è una indicazione, una razionalità, un quadro generale di riferimento. Cosa vogliamo fare? Vogliamo o non vogliamo risanare questo Paese? Non interessa al Governo.

In particolare, mi soffermerò sull’università e sulla ricerca scientifica; anche in questo caso non vi è un indirizzo nel merito. Si va avanti a forza di improvvisazioni (vedi il 10 per cento del Fondo per la ricerca scientifica cui illustri colleghi hanno inneggiato come cosa molto buona). I ricercatori sono forse quelli già tali dal punto di vista legale o l’ampia schiera di chi fa ricerca? Detto questo, coloro che hanno meno di quarant’anni verranno giudicati da una commissione composta da altri di almeno quarant’anni, con maggiore recensioni a livello bibliografico. Sappiamo benissimo che le recensioni in Italia avvengono come avvengono. Le firme sulle pubblicazioni sono di tutti: tra i ricercatori, si riporta innanzitutto la firma del professore ordinario, poi l’associato e poi il ricercatore.

Non so a cosa servirà tutto questo, ma sicuramente non serve alla ricerca del Paese: affinché il problema ricerca possa essere superato (o, almeno, si possa tentare di superarlo), occorre avere una missione, dei progetti su cui spendere, a cui destinare fondi significativi, come avviene in tutti i Paesi del mondo, salvo l’Italia, dove il progetto è fatto dal singolo. Non vi è una indicazione del Paese per la direzione da intraprendere. Vogliamo forse studiare le nanotecnologie, la meccanica, portare questo Paese verso una determinata direzione nella ricerca scientifica perché la Francia e la Germania fanno altro, perché oggi è più sentito lo studio delle cellule staminali? Allora, su quello il Governo impegna maggiori fondi, su quello si chiede di intervenire nella ricerca.

Vorrei parlare dei ricercatori precari: innanzitutto, chi sono? Sono i tanti dottorandi, incarico che solo in questo Paese viene considerato di basso lignaggio, nel senso che serve solamente per ottenere una piccola cifra mensile, non è il dottorando americano o inglese, non è il dottorando vero e proprio, che, una volta terminato, porta ad assumere veramente la qualifica di “dottore”; no, qui è altra cosa. Gli assegnisti, i Co.co.co., i lavoratori a tempo determinato, i cultori della materia, i docenti a contratto: quanti ne abbiamo? Sono tantissime queste categorie nel mondo universitario. Ma per questo Governo non si tratta di ricercatori precari. No, perché i precari sono quei 200.000 della pubblica amministrazione, soprattutto quelli che ancora devono vincere il concorso (perché quelli che ne hanno vinto uno non saranno assunti nella pubblica amministrazione). Sono i tanti portaborse, che rientrano dalla finestra in questa finanziaria; quelli veramente sono precari e verranno assunti nei ruoli, alla faccia della ricerca scientifica e dei nostri tanti giovani che attendono la possibilità di poter rimanere in questo Paese.

Vedete, dobbiamo fare un ragionamento molto semplice. Ipotizziamo che dopo la laurea vi sia un giovane laureato bravo, a detta di tutti, dei suoi professori e del suo staff. Tutti gli dicono di rimanere in quella università, perché veramente egli costituisce un valore aggiunto e può servire all’università ed al Paese. Qual è la possibilità per quel docente di assumere? Nessuna. Quindi, lo tiene lì come precario, lo fa lavorare dieci-dodici ore al giorno, in attesa che arrivi un evento. L’evento qual è? Un posto di dottorato con concorso, se non ci sono nepotismi diversi, un posto da assegnista, o, in attesa che il ministro Mussi lo emani, un concorso nazionale per ricercatori. E passano gli anni. Sappiamo benissimo che ciò accade solamente nel Paese Italia.

Ecco perché i nostri cervelli se ne vanno, perché scappano via, è evidente. Come fa un giovane a rimanere, in attesa di chissà cosa, se verrà? Non solo, mettiamo che si accontenti anche di quattro soldi alla fine del mese, ma gli occorrono un laboratorio, dei fondi per poter lavorare. No, per avere i fondi deve presentare richiesta tramite il proprio professore al Ministero, dove c’è una Commissione che se non hai amici non becchi una lira; e se non si becca una lira si sta fermi un anno. E allora il nostro giovane ricercatore che fa? Se ne va da questo Paese. Vogliamo veramente questo, alla faccia di quanto dicono Mussi e Prodi sulla centralità della ricerca e dell’università? Ma di quale centralità parliamo?

Mussi denuncia alla Camera tagli per 90 milioni alla ricerca. Prodi il 16 di questo mese, nella trasmissione «Che tempo che fa», dice che non è vero – ma forse non ha letto l’emendamento del taglio orizzontale, che ha colpito anche la ricerca scientifica – e si vanta di 500 milioni di euro in tre anni, il che significa ogni anno 166 milioni. Togliamone 90, e ciò che rimane non servirà nemmeno a pagare gli aumenti di stipendio ai professori universitari. Altro che ricerca scientifica! Ma Prodi probabilmente non è al corrente di ciò e deve fare degli annunci. Però l’annuncio di Prodi a «Che tempo che fa» non solo ha scoraggiato gli italiani, che, grazie a Visco e a Prodi, stanno ricevendo in questi giorni una tredicesima inferiore a quella dell’anno precedente, non solo ha scoraggiato l’economia del Paese, che è in recessione, ma – una battuta, non me ne vogliano – alla trasmissione «Che tempo che fa» è riuscito a scoraggiare anche il tempo, tant’è che nel Paese sono arrivate subito le bufere. Ma le bufere arriveranno, state tranquilli, arriveranno, di altra natura.

Volevo rivolgermi (oggi non c’è: di solito, quando si vota la fiducia è presente, non l’ho mai incontrata nella 7a Commissione, dove vive politicamente, nelle istituzioni), con garbo, anche perché il suo è un nome che da prestigio al Paese, alla senatrice Levi-Montalcini. Vorrei sentire da lei un grido di allarme: non credo si sia accontentata di quel poco che ha ricevuto la sua fondazione. È una ricercatrice significativa, importante per il Paese: non una parola.

Mi avvio alla conclusione, signor Presidente.

La scuola professionale è stata affossata; non c’è un futuro per questo Paese per la cultura, abbiamo una scuola ridotta a progettificio, lontana dai saperi; un luogo che è diventato quasi un parcheggio per i nostri giovani, dove i meritevoli per lo più vengono appiattiti. Ebbene, cosa pretendiamo da questo Paese?

Il nostro è un Paese che sta rinunciando completamente ai suoi valori, non solo culturali, ma anche etici e morali. Del resto, il messaggio culturale è solo quello amplificato dai media, dove rubare, delinquere, uccidere, diventano meriti per poter fare carriera, diventare ricchi ed andare avanti nella vita. È questo il messaggio che vogliamo dare ai nostri giovani? La mia risposta è: assolutamente no.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Donati. Ne ha facoltà.

 

DONATI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevole relatore, colleghe e colleghi, il disegno di legge finanziaria che torna in quest’Aula dopo il passaggio alla Camera dei deputati contiene significative modifiche nel campo dei trasporti, delle ferrovie, dell’autotrasporto. Ebbene, devo dire che in alcuni casi si tratta di misure positive, in altri invece di misure che richiederanno correzioni ed anche qualche valutazione politica.

Voglio partire subito dall’innovazione positiva contenuta nella norma sulla quale (voglio ricordarlo) anche qui al Senato, prima in Commissione bilancio e poi qui in Aula, avevamo richiesto una svolta per il sostegno al trasporto pubblico locale. Questo punto di svolta è arrivato con un emendamento presentato alla Camera dal Governo, che dopo aver a lungo trattato e discusso con le città e le Regioni, nonché con le imprese di trasporto pubblico locale, ha finalmente avanzato una proposta stabile per dare sostegno e sviluppo a questo settore, di cui abbiamo fortemente bisogno per offrire ai cittadini un servizio migliore e nel contempo decongestionare le città dall’assedio del traffico motorizzato.

Voglio ricordare che la misura che è arrivata al nostro esame in prima lettura conteneva già una quota significativa (500 milioni di euro) per il trasporto pubblico locale, ma il suo limite era proprio quello di essere destinata ad una sola annualità, quindi in futuro suscettibile di scelte diverse, e comunque oscillante sulla base delle risorse effettivamente disponibili. Con l’emendamento che è stato presentato alla Camera dal Governo e che adesso è contenuto nella norma al nostro esame si assicura, attraverso la compartecipazione dell’accisa sul gasolio che devono effettuare le Regioni, un fondo stabile per lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Questo ammontare di risorse sarà pari a 1.748 milioni di euro nel triennio 2008-2010; dal 2011 tale compartecipazione sarà definita con un decreto, entrando quindi a pieno regime.

Si tratta di una misura positiva, che naturalmente non è esente da qualche rischio sull’efficienza della spesa, nel senso che nello stesso articolato al nostro esame si prevede l’istituzione di un osservatorio per vigilare sulla qualità della spesa. Se infatti tali risorse non si traducessero in un’efficienza dei costi per il servizio pubblico locale, in un effettivo sviluppo di offerta del servizio, nonché in un miglioramento della qualità e dell’innovazione dello stesso, naturalmente non avremmo ottenuto quello che con la norma ci ripromettiamo di fare. In questo senso, sono certa che la maggior parte delle Regioni vive e si impegna perché il trasporto pubblico locale vada in questa direzione.

Questi sono anche gli impegni che le Regioni hanno assunto alla cabina di regia a Palazzo Chigi, ma credo che serva di più e che occorra un quadro di regole, da discutere in Parlamento con il disegno di legge che il Consiglio dei ministri avrebbe già approvato, proposto dal Ministro dei trasporti, proprio per definire un percorso di efficientamento e sviluppo del servizio.

Se dal lato delle risorse con questa misura tale percorso trova un’adeguata e stabile copertura, un punto di svolta per il nostro Paese e per le nostre città, al contempo occorre che ci sia siano garanzie reciproche sulla qualità e l’efficienza di questa spesa, all’interno di un quadro di regole definito.

Il secondo tema che vorrei affrontare, che è stato modificato nell’iter alla Camera, riguarda le ferrovie. Innanzitutto, desidero ricordare che all’articolo 2, comma 252, si destinano maggiori risorse (104 milioni di euro) al contratto di servizio per la media e lunga percorrenza. Con queste risorse, si afferma che si eviterà il taglio dei treni di media e lunga percorrenza, previsto da parte delle ferrovie nei prossimi mesi, a partire dal 1° gennaio. Questa è naturalmente una notizia positiva.

Non positivo – lo voglio segnalare – è che anche con questa manovra restano irrisolti due temi che pure, anche nel passaggio al Senato, avevamo segnalato al Governo. Da un lato, mancano risorse per i contratti di servizio del trasporto regionale, tema sostanzialmente rinviato al 1° aprile; inoltre, anche qui pendono annunci di tagli in assenza di compensazioni da parte del Governo nei confronti delle Ferrovie dello Stato che deve esercire questo servizio. Di conseguenza, se da un lato abbiamo risolto un problema, non abbiamo ancora risolto – e mi auguro che nei prossimi mesi ciò avvenga – il problema dello sviluppo del trasporto regionale ferroviario.

Il secondo tema che invece è stato agitato come una buona proposta contenuta nella finanziaria, che invece non corrisponde a realtà, riguarda le risorse per l’iniziativa dei “mille treni per i pendolari”. Dopo aver investito sulle reti, mentre sono in corso gli investimenti sui nodi (che hanno ancora un certo ritardo), nonché la velocizzazione di alcune linee del Mezzogiorno, tali misure, senza nuovi treni per i pendolari, non sono destinate a trasformarsi in aumento di volumi del servizio offerto ai cittadini. Ciò nonostante il fatto che il piano industriale, che Ferrovie dello Stato ha presentato al Governo, e che è ancora in attesa di un confronto e di un’approvazione, preveda uno sviluppo di questo segmento intorno al 23 per cento.

Tutte queste ipotesi di sviluppo, che naturalmente sarebbero molto positive perché abbiamo bisogno di dare alternative all’abuso dell’automobile per i cittadini e le imprese, non avranno in realtà riscontro, al di là di ciò che sta scritto nei piani, se non si avvierà il piano di acquisto dei mille treni per i pendolari. Avevamo segnalato al Senato questa grave carenza. Alla Camera sono state risolte alcune questioni legate alle ferrovie, ma quella riferita all’avvio di risorse per l’acquisto dei treni per il trasporto dei pendolari non si è ancora avviata a soluzione. Quindi, esorto nuovamente il Governo ad individuare nei prossimi mesi una soluzione e a trovare risorse adeguate, altrimenti tutti gli sforzi che si stanno facendo nel campo degli investimenti ferroviari, per i quali ormai la spesa annua si attesta intorno ai 7-8 miliardi di euro circa – dunque una spesa molto ingente per le casse dello Stato – senza un adeguato sostegno a mezzi innovativi, puliti, più efficienti e confortevoli per i cittadini che usufruiscono del trasporto ferroviario, non daranno i loro frutti.

Voglio poi ricordare quanto è accaduto con il comma 253 dell’articolo 2, relativo al delicato tema delle liberalizzazioni delle ferrovie. Innanzitutto, non posso fare a meno di ricordare e anche di stigmatizzare questo modo di procedere, ricordando che una norma di analogo tema è contenuta all’articolo 13 del disegno di legge Bersani, sul quale sono stati presentati emendamenti, svolte riunioni anche con il Governo per segnalare la necessità di correggere quel testo e di integrarlo, proprio per garantire un processo di liberalizzazione regolata nel settore del trasporto ferroviario che faccia in qualche misura premio di clausole di coesione sociale e quindi di una valutazione ponderata su cosa accade. È un tema di impatto economico, sociale ed aziendale straordinario, che dunque richiede una accurata valutazione rispetto alla quale si era sostanzialmente arrivati ad un buon risultato.

Ecco invece che con il comma 253 dell’articolo 2 della finanziaria al nostro esame si fa piazza pulita del passato e si dimentica, per introdurre invece una norma molto secca secondo cui entro trenta giorni il Ministro dei trasporti individua i servizi di trasporto ferroviario che rendono, da liberalizzare, nonché quelli che non rendono da sottoporre invece a contratto di servizio pubblico, con tempi molto rapidi e una separazione netta tra servizi remunerativi e servizi non remunerativi. Tutto ciò senza definire un quadro di regole articolato e un dibattimento pubblico in base al quale portare a compimento questo percorso di selezione e assumere certe decisioni, che poi sono le stesse di cui si stava discutendo all’articolo 13 del disegno di legge Bersani.

Già nella Commissione di cui faccio parte, e successivamente in Commissione bilancio, si è sollevato un coro di giuste proteste, che io stesso ho condiviso, volto ad esprimere un parere critico su questo comma e a chiedere al Governo, sulla base di un ordine del giorno approvato da entrambe le Commissioni, di attivare da un lato l’indagine conoscitiva ma non di assumere le conseguenti decisioni, per cui dovremo invece applicare ed approvare in tempi rapidi il nuovo testo dell’articolo 13 con le dovute correzioni in corso di valutazione.

L’obiettivo, e lo dico anche a nome del mio Gruppo, non è quello di contrastare le liberalizzazioni nel settore del trasporto ferroviario, bensì di promuoverle in un quadro di regole sostenibili per i lavoratori e per evitare distorsioni della concorrenza, come nel caso delle clausole di coesione sociale. Ciò è possibile guardando anche ad esperienze di altri Paesi. Cito il caso famoso della Germania, dove le tratte deboli, quelle che secondo questa norma dovrebbero restare a carico del servizio pubblico, sono state liberalizzate mettendo a gara il sussidio. La liberalizzazione ha interessato il 15 per cento della rete locale in Germania e ha dato ottimi risultati sul piano dei costi, del miglioramento del servizio e anche su quello della risposta dell’utenza al miglioramento intervenuto. Non è un risultato scontato, che richiede una discussione delicatissima, ancora da svolgere in un quadro di regole condivise, su cosa si debba liberalizzare nel nostro Paese.

Naturalmente, so bene che c’è una forte attenzione dei privati al trasporto ferroviario profittevole e di questo non solo non mi stupisco, ma comprendo anche le ragioni. Credo che di per sé sia positivo che investitori privati, che fino ad oggi hanno ritenuto il trasporto ferroviario un settore sostanzialmente da chiudere e per nulla significativo in termini di offerta di servizio ai cittadini e alle imprese, trovino nel 2007 di nuovo interessante reinvestirvi, ritenendo quindi meno interessante investire solo nell’autotrasporto e nello sviluppo del trasporto stradale.

Se da un lato questo processo è positivo e va incoraggiato, dall’altro credo che chi regola la cosa pubblica debba individuare un sistema di liberalizzazioni in cui la convenienza privata stia all’interno di un quadro di regole d’interesse generale e pubblico che viene pienamente difeso, condiviso ed esercitato in tutta la sua interezza. In questo senso chiedo quindi anch’io al Governo di non attuare, in qualche modo, quella parte della norma e invece di accelerare la discussione sull’articolo 13 del disegno di legge Bersani.

Voglio ora fare una riflessione insieme a voi sul tema dell’autotrasporto. Il testo al nostro esame aggiunge 50 milioni di euro, che sono il risultato del blocco irresponsabile esercitato dal mondo dell’autotrasporto, che (come è noto) veicola circa l’80 per cento delle merci del nostro Paese e che purtroppo ha la straordinaria capacità di piegare chiunque, inclusa la politica.

Se da un lato ho censurato il metodo di lotta utilizzato, che ha paralizzato il Paese, voglio però ricordare che alcuni temi che vengono posti da quel mondo sono giusti. Quando il Governo Berlusconi approvò la norma che liberalizzava completamente le tariffe ed anche il quadro di regole in cui esercire l’autotrasporto, l’opposizione (tra gli altri anche il mio Gruppo) presentò numerosi emendamenti, anche in questo caso proprio per andare verso una liberalizzazione regolata, inserita in un quadro di regole in cui la strategia fondamentale era costituita dal principio che le tariffe dovevano avere una loro progressione, proprio in relazione al fatto che per la lunga distanza doveva essere viceversa incentivato il trasporto via mare e ferroviario: si trattava di adottare una certa coerenza di regole per non sfruttare chi esercita il lavoro di autotrasportatore e, dall’altra parte, per definire una politica di trasporti coerente nel quadro degli incentivi.

Peccato (voglio ricordarlo in quest’Aula) che tutti quegli emendamenti furono bocciati – sono andata a rileggermi i Resoconti – con il parere contrario di Uggè, presidente della FAI (Federazione autotrasportatori italiani), che qualche giorno fa era alla testa del blocco dell’autotrasporto nel chiedere un cambio delle regole che lui stesso invece aveva approvato e difeso durante il Governo Berlusconi.

Credo quindi che dovremo rimettere mano a questo settore e chiedo al Ministro dei trasporti che si proponga un quadro di regole che sia al contempo una tutela, per così dire, contro lo sfruttamento (quindi anche con riflessi rispetto alla responsabilità delle imprese), nell’ambito di un quadro coerente di politica dei trasporti. Si deve smettere di adottare incentivi a pioggia (come si continua a fare anche con questa manovra finanziaria), che non servono al mondo dell’autotrasporto: magari serviranno pure a sciogliere i blocchi stradali, ma non servono in prospettiva.

Concludo ribadendo che alcune misure al nostro esame sono senz’altro positive. Su altre misure credo sarà opportuno chiedere nuovi e maggiori impegni al Governo, nonché un quadro di regole che si iscriva nel percorso di quelle liberalizzazioni che vedano come tema principale l’istituzione di una Authority dei trasporti. Si tratta, quindi, di un quadro molto più complesso e regolato di una liberalizzazione selvaggia, che in realtà, poi, nel nostro Paese non sarebbe assolutamente possibile assecondare.

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Bonfrisco. Ne ha facoltà.

 

BONFRISCO (FI). Signor Presidente, oltre al mio commento su questa manovra finanziaria, mi consenta di iniziare il mio intervento tentando di rispondere ad alcune giuste considerazioni che la senatrice Donati ha appena finito di svolgere.

Mi riferisco in particolare all’ultima parte del suo intervento, a quando ha ricordato il processo di liberalizzazione dei trasporti posto in atto dal Governo Berlusconi con grande attenzione e tempestività, inserito in un processo di sviluppo della rete delle infrastrutture del nostro Paese, che è condizione fondamentale perché il processo di liberalizzazione dei trasporti possa avvenire.

La senatrice Donati dovrebbe forse ricordare con la stessa puntualità anche il sapore e la capacità drammatica che hanno avuto le diverse manifestazioni che si sono svolte nel nostro Paese nel tentativo di bloccare alcune di queste grandi opere. Una per tutte: l’alta capacità ferroviaria, che ha un ritardo di circa 20 anni nel nostro Paese. La protesta degli autotrasportatori (che pure la senatrice Donati considera giusta, perché ho colto bene il senso del suo intervento nel valorizzare comunque le tante buone ragioni degli autotrasportatori italiani) non può essere distinta dalla violenza e dalla straordinaria capacità – quelle sì – di piegare la politica con le dimostrazioni che in Val di Susa, ad esempio, hanno impedito un passaggio fondamentale nello sviluppo delle infrastrutture dei prossimi anni. Non si può parlare di trasporti senza parlare delle infrastrutture, delle strade, della nostra capacità infrastrutturale. Ricordo che questo processo è fermo da qualche tempo, soprattutto da quando questo Governo di centro-sinistra governa maldestramente il Paese.

Il Paese si appresta ad affrontare un Natale triste: il Paese è triste (lo registrano persino i grandi giornali stranieri) ed è ormai avviato verso un declino morale, culturale, economico e finanche psicologico. Ma il Capodanno degli italiani sarà anche peggio del loro Natale perché dall’inizio dell’anno cominceranno a scontare tutti i pesi della manovra finanziaria che ci si appresta in questa ennesima lettura del Parlamento ad approvare, ovviamente con il nostro voto contrario.

Quest’anno, con i vari passaggi che il provvedimento ha dovuto superare in Parlamento, i poveri cittadini sono stati ulteriormente salassati, anzitutto da quelle false chimere di diminuzione di tasse, che non sono avvenute nella sostanza. Tra qualche mese, quando le imprese e i cittadini dovranno pagare le tasse, si accorgeranno a loro spese che non è diminuito proprio niente, anzi.

A ciò va aggiunta la certezza di andare incontro ad un processo di inflazione, che rappresenta la peggiore delle tasse e che questa manovra finanziaria sollecita. L’inflazione, seppur indiretta, è la tassa più ingiusta del mondo e voi non state proteggendo gli italiani e il loro potere di acquisto, già indebolito dallo svantaggioso cambio tra lira ed euro fatto da un Governo come il vostro, composto da tanti di voi. È sempre un Governo di centro-sinistra che frega gli italiani, soprattutto i più poveri. Come diceva qualcuno più autorevole di me – l’illustre senatore Agnelli -, solo un Governo di sinistra può far ingoiare certi rospi al popolo. E così è.

Vi è poi il senatore Ciampi, ex Ministro della Repubblica e soprattutto ex Presidente della Repubblica, che come sempre vi soccorre quando vi mancano i voti. Voi sapete infatti che non avete una maggioranza politica in questo ramo del Parlamento e che potete approvare queste brutte leggi solo grazie al sostegno dei senatori a vita, alcuni in particolare protagonisti della vita politica italiana, che vengono in quest’Aula solo quando vi serve il voto.

Il senatore Ciampi ha fatto tante finanziarie di lacrime, sangue e dolore e oggi vota una legge finanziaria di mirabolanti spese dopo che per anni ha sottratto dalle tasche degli italiani tutto quello che poteva. Un esempio su tutti: il cambio tra la lira e l’euro, che è solo colpa sua, la cui responsabilità è solo sua. Ricordatevi cosa diceva Ettore Petrolini: «Bisogna prendere il denaro dove si trova: presso i poveri. Hanno poco, ma sono in tanti». Voi applicate alla lettera questo triste aforisma. (Applausi dei senatori Santini e Polledri).

Prendete i soldi guadagnati a fatica dai cittadini, sottraendoli con un’imposizione fiscale crescente. Non dimentichiamo che il peso delle tasse sul PIL, quel prodotto interno lordo che gli italiani contribuiscono a creare, è aumentato di due punti percentuali da quando siete al Governo. Altro che diminuire le tasse. L’impostazione culturale, economica, del deficit spending prosegue e peggiora una finanziaria che molti hanno definito inutile prima di me, ma che io definisco dannosa.

Dannosa perché continua ad applicare una vecchia, ammuffita, logica che, ad esempio, tutto il comparto lavoro continua ostinatamente a tutelare solo perché è già tutelato, vuoi con aggiustamenti alle carriere, premi, prebende, riconoscimenti e quindi inevitabili aumenti che da quest’anno ingrosseranno in modo esponenziale la spesa pubblica. Perché un aumento di stipendio, un riconoscimento alle carriere di chi ha già un lavoro, di chi ha già una carriera, sapete meglio di me che nessuno mai lo potrà interrompere e quindi, negli anni, si continuerà ad alimentare la mirabolante spesa.

Ma non dovevate essere voi a diminuire gli stipendi ai super manager? Non dovevate diminuire quella vergogna che porta gli amministratori di Alitalia, ad esempio, a guadagnare centinaia di migliaia di euro l’anno, invece di prendersi centinaia di migliaia di calci, come vorrebbero tanti italiani, visto come hanno ridotto la nostra compagnia di bandiera?

Vogliamo parlare delle ferrovie? L’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che prima la senatrice Donati citava con tanta puntualità e precisione negli aspetti politici, è il paradigma di quel sindacalismo che ha smesso da tanto tempo di difendere gli operai. Oggi difende solo sistemi di potere e qualche volta privilegi. Il caso dell’Eurostar Lecce- Roma parla da solo, non c’è bisogno di aggiungere altro.

Allora, prendiamo atto che i meriti che hanno avuto questi manager non ci sono; ci sono per certo i loro grossissimi e ricchissimi stipendi. E questo non lo trovate assolutamente contrario a quella richiesta, che sale dal Paese, di una flessibilità sempre più protetta per quei giovani che devono affrontare questi tempi durissimi?

Il processo di flexsecurity, così come viene definito nelle più moderne politiche del lavoro, per voi non comincia mai. E i giovani non possono essere liquidati da Padoa-Schioppa come semplici bamboccioni, perché a me sembra che bamboccione sia lui, forse abituato a stipendi d’oro di quel gotha della finanza che viene qui a farci lezioni, passa dal Parlamento, non eletto da nessun popolo, nominato da qualche Presidente del Consiglio amico. Ci fa una lezione e poi non è nemmeno capace di far quadrare quattro conti, perché in questa finanziaria tutti i conti sono saltati.

È il costo della politica vero, diceva prima qualcuno, di questa vostra cattiva politica che è costata solo in questi 15 giorni di passaggio alla Camera dei deputati 6 miliardi di euro in più. Forse qualcuno di noi non si rende conto di cosa siano 6 miliardi di euro in più. Tutto questo solo per sorreggere la vostra maggioranza che non si regge più in piedi nemmeno con lo sputo.

Il senatore Vegas vi chiedeva prima se lo conoscete questo Paese. A me sembra che soprattutto non conosciate gli italiani, ma state tranquilli che loro vi hanno conosciuto. Questa finanziaria, la vostra finanziaria, è infarcita di favori e contentini. Vi state preparando a sostenere una difficile campagna elettorale, ma rassegnatevi: questa volta gli italiani non li fregherete più; questa volta gli italiani hanno davvero imparato a capire che solo un Governo di centro-sinistra può impoverire a tal punto gli italiani, così come avete fatto. (Applausi del senatore Santini. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, davvero la Camera dei deputati ci ha giocato un brutto scherzo. Già noi le avevamo inviato una finanziaria problematica, farcita di tante cose, forse anche inutili; ci ha restituito una manovra tremendamente gonfiata, certo non arricchita, ma sovraccaricata di ulteriori problematiche.

Se a quest’ora del pranzo – un momento inevitabilmente sonnecchioso – mi si consentisse un’allegoria, direi che il Senato ha inviato alla Camera dei deputati il solito omnibus stracarico di questioni, di problemi, di tematiche e di interrogativi e la Camera dei deputati ci ha restituito un altro omnibus, ancora più carico, di quelli che appaiono a volte in certi documentari sul Terzo mondo: un autobus con passeggeri non solo affastellati al suo interno, ma anche aggrappati ai finestrini, ammucchiati sul tetto e sui predellini, accanto a ceste di polli, a caschi di banane, a sacchi di patate, a pecore, a montoni e a tutto quello che è possibile caricare su questo omnibus e, per giunta, con un rimorchio targato Camera dei deputati su cui sono state caricate molte altre problematiche che qui non erano state prese in esame.

Se si potesse sorridere su una malinconica allegoria come questa, sottolineerei che la finanziaria in esame ha veramente il sapore di un’ultima spiaggia, «una finanziaria da ultimo autobus della notte», come se domani non vi fosse più nulla da fare o da intraprendere. Sembra quasi che in questo caso il Governo abbia applicato l’antico motto, abbastanza romantico ma anche truce, «vivi oggi come se dovessi morire domani». Questo sentimento forse non è estraneo a molti Ministri e sicuramente anche a molti deputati e senatori che sostengono la maggioranza. C’è quasi la sensazione che non vi possa essere un domani per questo Governo, visto che ha voluto fare tutto oggi in maniera farraginosa, disordinata e – come è stato sottolineato da molti colleghi – perfino disastrosa per gli effetti che produrrà sulla vita e in particolare sulle tasche dei cittadini italiani.

Infatti, l’incedere di questo omnibus sferragliante, lungo strade polverose, di scarsissima trasparenza politica, pone un primo inquietante interrogativo che molti illustri colleghi della Commissione bilancio hanno già anticipato (come la senatrice Bonfrisco poco fa e il collega Vegas prima di lei): chi pagherà tutte queste spese? Si tratta del famoso problema della copertura finanziaria, dei sogni impossibili del Governo, che ha caricato davvero di tutto ma non si può dire di più (secondo uno slogan abusato): non era immaginabile caricare di più su questo omnibus! Vorrei sapere, allora, chi paga. Signori relatori, se avete le idee più chiare di me, vi prego di rispondere all’interrogativo, cioè chi pagherà per tutto quello che è stato inserito in questo incredibile omnibus. Vi sono alcune previsioni che non fanno che aumentare tale preoccupazione.

Interverrò rapidamente su alcuni temi attinenti la mia Commissione di merito, cioè la 10a Commissione permanente (Industria, commercio e turismo) e poi svolgerò brevi osservazioni sulle comunità montane, di cui abbiamo ampiamente dibattuto in quest’Aula con proposte serie e coerenti, respinte per pochi voti dalla maggioranza; al riguardo, però, fortunatamente il voto è stato cambiato e migliorato alla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2, comprendenti numerosi commi, non fanno che aumentare la preoccupante prospettiva di un aggravio di spesa, senza avere idee chiare sulla copertura. Ad esempio, i commi dal 20 al 24 dell’articolo 2 prevedono una proroga delle agevolazioni fiscali previste per la riqualificazione energetica degli edifici, con l’installazione di pannelli solari e così via. Inoltre, il comma 286 estende tali benefici a nuovi impianti di climatizzazione invernale e ad altre apparecchiature, non facendo altro che allargare il possibile spettro di interventi tecnologici senza indicare, ancora una volta, come verrà affrontato l’esubero di spese.

Qualcuno dovrà dire ai cittadini italiani che questa finanziaria contiene norme destinate a sconvolgere anche i loro sogni e, primo fra tutti, quello di avere una casa. Questo è un altro elemento davvero critico. La finanziaria in esame ha compreso una serie rilevante di materie con alto contenuto non solo tecnico ma anche politico e umano senza svolgere alcun esame opportuno all’interno delle Commissioni di merito. Si tratta di argomenti che sarebbe stato sicuramente meglio consegnare a leggi organiche, ma che invece vengono tradotti in interventi che vengono previsti non da articoli della finanziaria ma addirittura da semplici commi.

Occorrerà dunque avvertire chi sogna di farsi una casa, soprattutto i giovani, che, a partire dal 1° gennaio 2009, se si vorrà ottenere una licenza edilizia, si dovrà riuscire a sostenere oltre al costo della casa – che è già un impegno per tutti – anche il costo suppletivo per apparecchiature capaci di assicurare una produzione di energia elettrica alternativa e rinnovabile non inferiore ad un kilowattora per ciascuna unità abitativa. Si tratta, quindi, della realizzazione di una piccola centrale elettrica non più indicata, però, come un’esortazione o un consiglio a guardare al futuro, alle fonti alternative e rinnovabili, ma piuttosto come un vero e proprio obbligo e una condizione ineludibile per ottenere la licenza edilizia.

Bisogna dire agli italiani che questa finanziaria contiene un vincolo del genere per quanti stanno facendo progetti per farsi una casa o accendendo mutui per pagarne le spese relative. Occorre poi dire anche alle aziende che per esse vale la stessa regola, prevedendosi una produzione energetica minima di cinque kilowattora per imprese con superficie superiore ai 100 metri quadrati. Sono condizioni per molti decisamente impraticabili.

Quanto ai biocarburanti, è una bella esortazione quella di passare dai carburanti tradizionali (benzina, gasolio) ai biocarburanti. Sono previsti anche in questo caso incentivi, ma viene da chiedersi dove sono le aziende che producono questi carburanti, visto che si impone ora di passare ad un consumo medio del 3 per cento di biocarburanti, in rapporto al consumo degli altri carburanti tradizionali. Dove sono i distributori forniti di questi impianti lungo le nostre strade e autostrade? A queste domande occorre rispondere perchè si rischia davvero di predisporre incentivi finanziari nel vuoto.

Il collega Possa, dall’alto della sua grande esperienza tecnica e scientifica, si è soffermato ampiamente sul tema delle lampadine, quindi vi accenno rapidamente. Qualcuno dovrà dire agli italiani che fra un anno o due dovranno disfarsi di tutte le tradizionali lampadine ad incandescenza per passare a lampadine di basso consumo che, tuttavia, quanto ad efficacia, come ha detto il collega Possa, non sono in grado di sostituire quelle tradizionali. Pensiamo poi non solo ai produttori, ma anche ai rivenditori che hanno chissà quali quantitativi di lampadine tradizionali ancora invendute che da oggi in poi non venderanno più, perchè è naturale che, in caso di bisogno, tutti acquisteranno le nuove lampadine destinate al risparmio energetico.

Vorrei poi esprimere perplessità anche per quanto concerne il nuovo sistema di distribuzione di gas che viene indicato. Quanto poi alla questione dell’idrogeno, è stata affrontata molto bene dal collega Possa.

Per quanto riguarda il turismo, non se ne parla mai in quest’Aula, tantomeno nella 10a Commissione, che dovrebbe essere quella competente per materia. In questa finanziaria si parla di turismo dai commi 193 a 195, anche se ancora una volta in maniera caotica perchè, se si prevede di utilizzare il Fondo nazionale per iniziative dirette ad aumentare i flussi turistici e a far nascere nuove imprese, si stabilisce poi anche di aiutare le fasce sociali più deboli. Tutti in vacanza, allora: d’accordo, ma se è giusto aiutare le fasce più deboli, bisogna però far chiarezza, se si vuole davvero favorire anche la nascita di nuove imprese, come dice il testo del disegno di legge, nel rispetto delle competenze regionali. Se il Governo ha deciso veramente di prendere in mano le sorti del turismo, che sta soffrendo di molti problemi, lo faccia restituendo agli italiani un Ministero per il turismo, magari al posto di uno dei tanti Ministeri inutili che ha istituito.

In riferimento al tema delle comunità montane, devo fare una notazione positiva rispetto al lavoro compiuto dalla Camera dei deputati che ha posto rimedio ai pasticci combinati in quest’Aula da una maggioranza che non aveva capito bene il problema. Nell’articolo 25, infatti, si parla più opportunamente di misure per le comunità montane destinate ad essere assegnate alla competenza delle Regioni: toccherà quindi alle Regioni con delega, entro sei mesi, prevedere il riordino delle comunità, finalmente sulla base di indicatori che non tengano conto soltanto di indici altimetrici, ma anche di caratteristiche demografiche e socio-economiche. È quanto con alcuni colleghi abbiamo inutilmente tentato di proporre in quest’Aula senza essere ascoltati. Ci saranno le misure di riduzione, ma siamo consapevoli che non è in questo settore che si può trovare una risposta definitiva e importante all’allarme sugli sprechi della spesa pubblica.

Vi saranno riduzioni nel numero delle comunità e nelle indennità riservate ai componenti e, soprattutto, nel numero dei Comuni montani: saranno indicati come tali solo quelli che veramente lo sono, ma non avrà luogo la sciabolata indiscriminata che era stata inferta in quest’Aula dal primo testo del disegno di legge che è stato proposto. A proposito di montagne e comunità montane, direi persino che l’azione riparatoria posta in essere dalla Camera dei deputati ha sventato un autentico tentativo di golpe che era stato ordito dalla ministra Lanzillotta, la quale – come sappiamo – ha la delega anche alla montagna: si trattava di un golpe ai danni della montagna e di tutti coloro che vi operano in campo amministrativo e politico.

Si voleva mettere in crisi il sistema di governance sostenuto dai piccoli Comuni e dalle comunità montane. Lo denuncia oggi, in un’intervista lucida e coraggiosa, il presidente dell’UNCEM, Enrico Borghi, su un quotidiano romano: si voleva consegnare tutto quello che oggi appartiene alla competenza, alla sensibilità e alla tradizione dei Comuni e delle comunità montane ad aziende municipalizzate gestite da Roma. Mi sembra di sentire i colleghi della Lega Nord: siamo di fronte ad un altro tentativo di centralizzare il patrimonio di storia, esperienza e risorse che appartiene alla gente di montagna, a coloro che sono nati, vivono o hanno deciso di continuare a vivere in montagna.

È veramente il caso di ripetere un antico slogan: ministra Lanzillotta, giù le mani dalla montagna. Non appartiene a queste logiche di Governo. La montagna ha bisogno di indirizzi e di aiuti, non di tentativi di colonizzazione, come sostiene lo stesso presidente Borghi nell’articolo pubblicato oggi sul quotidiano romano: in questo campo una colonizzazione vorrebbe dire barattare tutto il patrimonio di esperienza, di umanità, di storia e di cultura – di cui la montagna dispone – con quattro spiccioli rappresentati, nella controproposta della ministra Lanzillotta, da una serie – peraltro ridottissima – di infrastrutture per la produzione di energia elettrica.

È persino offensivo poter immaginare di andare in montagna con una proposta del genere e affrontare seriamente la gente e tutti coloro che amministrano questa zona. Non ho consigli da impartire a nessuno, ma mi permetto di rivolgerne uno alla ministra Lanzillotta, dal momento che da molti anni mi occupo di problematiche di montagna: signora Ministra, recuperi un dialogo e riacquisti lucidità nei confronti di questi temi, oppure restituisca la delega al Presidente del Consiglio. Recuperi soprattutto la capacità di confrontarsi alla pari, scendendo dal piedistallo sul quale sembra essere salita (non si sa in base a quali valutazioni) e affrontando direttamente questi problemi con le persone e le comunità che li stanno fronteggiando e li subiscono da soli.

Inoltre, potrebbe imparare molte cose – ne sono certo – in tema di gestione di quei territori, di trasparenza politica e amministrativa, ma credo anche di rispetto della dignità delle persone che hanno scelto di vivere – in molti casi di sopravvivere – in condizioni davvero difficili e delicate in zone in cui altri non avrebbero il coraggio di farlo. Solo perché sono decentrati, lontani e spesso isolati, non sono certamente cittadini di serie B e rifuggono da questo tentativo di colonizzazione ma, soprattutto, da qualsiasi ipotesi di tutela che possa provenire da Roma.

Questo è un appello che rivolgo alla Ministra con delega alla montagna e, signor Presidente, affido anche a lei: è stata celebrata la settimana scorsa la giornata internazionale della montagna, con alcune manifestazioni di dubbio gusto e di scarsissimo impatto, ma credo che pochi ne siano stati informati, trattandosi di piccoli convegni tenutisi nel Bellunese. A fronte di ciò, vorrei che ci fosse concessa la possibilità di far conoscere, in maniera molto più concreta e direi anche degna, le vere problematiche della montagna che non sono quelle indicate, purtroppo, da questo Governo, ma sono quelle che nascono dal basso. Fino a quando si tenterà di paracadutare dall’alto delle montagne le soluzioni da Roma, non si troveranno mai né l’ascolto, né la condivisione della gente. (Applausi del senatore Izzo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Izzo. Ne ha facoltà.

 

IZZO (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, cari colleghi (per quelli che siamo presenti), anch’io voglio accodarmi al coro dei colleghi della mia parte politica che sono intervenuti non già nel criticare il disegno di legge finanziaria, ma nell’esaminarlo – per quello che è stato possibile fare – e nel mettere in rilievo le grandi incongruenze, gli obiettivi falliti, il fallimento totale di tutta la manovra di quest’anno.

Vorrei soffermarmi su alcuni dati semplicissimi. Signor rappresentante del Governo, signor Sottosegretario, con il disegno di legge finanziaria siamo partiti il 28 settembre con 97 articoli; al Senato abbiamo raggiunto i 151 articoli; alla Camera dei deputati fortunatamente si è scesi, siamo arrivati a tre articoli, ma – ahimè! – tre articoli con 1.301 commi e con 324 pagine. Non ho fatto questa indagine, ma credo che sia la legge finanziaria più voluminosa, la seconda, come suggerisce il collega Albonetti che più di me l’ha studiata. Credo che egli esprimerà, come relatore al disegno di legge di bilancio, il suo voto favorevole ma non il suo parere favorevole, non la convinzione di aver operato nel migliore dei modi.

Siamo partiti da 10,7 miliardi della manovra; il Senato l’ha fatta lievitare al 13 per cento (per la verità, il Senato come istituzione, ma soltanto la maggioranza ha determinato questa lievitazione di prezzi); siamo arrivati alla Camera a 16,7 miliardi, cioè abbiamo raggiunto più del 50 per cento di aumento della manovra iniziale, con delle coperture anomale; le ha riferite il ministro Padoa-Schioppa in Aula quando ha detto che almeno per un miliardo di euro vi erano delle coperture anomale e quante ne sono coperte? Forse questa manovra finanziaria è fortemente scoperta, ma non è soltanto questo il dato.

Abbiamo bruciato i 6 miliardi che il Governo si vanta di aver recuperato con una maggiore politica fiscale, che ci ha portato ad un aumento del 40 per cento rispetto all’anno precedente, che rappresenta il 2 per cento del PIL e lo abbiamo bruciato con una serie di regali per conservare questa maggioranza, per regalare a destra e sinistra una serie di provvedimenti che non servono allo sviluppo.

Il dato è che la spesa corrente è fuori controllo. Questo è il Governo del “tassa e spendi”; questo è il Governo della sinistra, che a noi preoccupa enormemente. Non ci preoccupa come impegnati nelle istituzioni, ma come cittadini e noi siamo gli interpreti della gente. È vero, questo Governo non ha la capacità di poter avere un colloquio con la gente. Se ha dei Ministri che camminano con cinque – cinque, caro senatore Villone – macchine di scorta, con 12 persone di scorta, che non hanno più il contatto con la gente, è chiaro che produrranno una serie di provvedimenti che non sono finalizzati a creare sviluppo per il Paese, ma soltanto un substrato che possa mantenerli in essere e quindi avviarsi a fare demagogia e occupazione non finalizzata allo sviluppo.

Nuove tasse, nuove assunzioni all’interno del pubblico; si sta creando una bomba a orologeria per i prossimi Governi, i quali saranno costretti ad utilizzare la spesa corrente per le assunzioni e non per ridurre il debito. Vorrei fare un esempio: il comma 8 dell’articolo 2, che alza dal 25 al 50 per cento la quota per gli oneri di urbanizzazione che i Comuni possono utilizzare per il finanziamento di spese correnti.

Questo è il fatto emblematico che dà la sensazione esatta dell’avvenire del Governo e dell’obiettivo che intende raggiungere.

La Commissione lavori pubblici all’unanimità aveva invitato il Governo a non privatizzare le tratte ferroviarie più redditizie come la Milano-Roma, ma con la fiducia sarà svuotato di significato l’ordine del giorno su tale argomento condiviso da membri della maggioranza. Quindi si fa la norma per poi dire di non applicarla.

I rettori universitari sono assolutamente preoccupati dei tagli determinatisi. Avevamo presentato un emendamento per favorire la ricerca dell’istituto per lo studio dei tumori «G. Pascale» di Napoli: è stato messo completamente da parte.

Si fanno norme trabocchetto perché dall’anno prossimo chi acquista una casa da una società e indica un prezzo diverso da quello che sarà accertato da parte dell’Agenzia del demanio, avrà il vincolo solidale con l’azienda per l’IVA evasa. Questa norma è di una assurdità unica!

Vedete, noi abbiamo cercato di apportare qualche miglioramento. Avevamo ottenuto che l’Assemblea votasse un emendamento sulla permanenza degli uffici della Ragioneria provinciale del tesoro e degli uffici vari su ciascuna Provincia. Questo Governo andò sotto. Diliberto si preoccupò anche di redarguire Dini perché questo avrebbe portato un aumento di spesa e dimenticava che l’emendamento da noi proposto modificava una volontà da parte del Governo di spendere 14 milioni di euro per nuove assunzioni, quando poi vi è l’ottica di ridurre gli uffici provinciali per determinare una riduzione di spesa facendo lievitare la spesa corrente da 10,7 a 16,7 miliardi. È di una contraddittorietà unica tutto questo! Avete la responsabilità che in 31 Province d’Italia chiuderete gli uffici, interrompendo di fatto il rapporto con il cittadino.

Ma tant’è: questa è la conseguenza della incapacità del Governo e della maggioranza di avere un contatto con la gente, di capire i problemi e le necessità del Paese. Ma cosa si immagina di poter avere da un Governo che va avanti di caso in caso?

Sulla RAI, sostituisce Petroni, reintegrato poi da una magistratura che, per la verità sempre vicina, questa volta non ha potuto fare a meno di intervenire. E su Petroni si va avanti.

Circa il caso Speciale, si provvede a rimuovere un comandante generale della Guardia di finanza ed il TAR annulla il provvedimento come se nulla fosse accaduto.

Sul caso Amato, sulla sicurezza, il provvedimento tanto sbandierato – che avrebbe dovuto risolvere i problemi della sicurezza nel nostro Paese e mettere mano agli arrivi non conformi degli extracomunitari – si fa decadere perché vi sono inserite norme che sono contro l’ordinario di un Paese civile. Si fa riferimento a norme inapplicabili. Si cerca di fare violenza sul Presidente della Repubblica e, non ottenendo alcunché, si fa decadere lo stesso decreto. Vi è una confusione enorme.

“Libero” oggi definiva i protagonisti di questa vicenda dei pagliacci. Per la verità, non condivido l’espressione perché i pagliacci sono persone serie, che lavorano perché la gente possa ridere (Applausi del senatore Santini). Voi invece no, voi ci avete rattristato; avete distrutto il nostro piacere di sorridere, di muoverci. Girate in questi giorni per le città: nemmeno la forza di mettere le luminarie hanno avuto gli imprenditori! È questo il dato, non già perché non vi sono soldi ma semplicemente perché non vi è più il desiderio di vivere.

Avete fatto sì che anche la Spagna ci superasse; avete creato le condizioni per cui anche la Grecia ci riuscirà tra breve.

Si procederà sicuramente al conferimento della fiducia, che noi non daremo, chiaramente, a questo Governo. Ci aspettiamo solamente che andiate a casa. State facendo sì che il nostro desiderio sia quello di far trascorrere il tempo il più velocemente possibile. Aspettiamo con ansia il 10 gennaio, quando vi incontrerete. Per cortesia, però, liberateci della vostra presenza e fate sì che il Paese possa recuperare non soltanto la gioia di vivere, ma di migliorare e camminare meglio al confronto degli altri Paesi, con i quali sempre ci siamo confrontati e siamo stati sempre competitivi, a differenza di adesso. (Applausi dal Gruppo FI. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Brutti Paolo. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Paolo (SDSE). Signor Presidente, tra le modificazioni che la Camera ha introdotto alla legge finanziaria, e di cui ha dato stamattina conto il relatore Legnini, ce ne sono alcune che colgono di sorpresa anche la maggioranza e rispetto ad esse il giudizio che formulo è fortemente negativo. Parlerò quindi solo o principalmente di questi aspetti della legge finanziaria.

All’articolo 2, comma 224, del testo approvato dalla Camera dei deputati, per finanziare il sistema alta velocità‑alta capacità, ricompreso nella rete di trasporto ferroviaria europea, viene utilizzata a questo scopo una quota del canone dell’infrastruttura ferroviaria. Che cosa significa? Che Trenitalia, che percorre le linee ferroviarie e paga per questo a Rete ferroviaria italiana un canone di utilizzo, vedrà aumentato tale canone (poiché la sua attuale commisurazione è appena necessaria per affrontare i costi di manutenzione della rete), allo scopo di finanziare l’alta velocità‑alta capacità, della quale attualmente Trenitalia è utilizzatore.

Dunque, Trenitalia, società di FS in passivo, dovrà, con i suoi mezzi, finanziare Rete ferroviaria italiana, la quale trasferirà la risorsa all’alta velocità e all’alta capacità. Questa norma, già esaminata dal Senato un mese fa nel decreto fiscale e giudicata da questo ramo del Parlamento una norma sbagliata per gli esiti a cui può dar luogo, è stata riproposta pari pari nella formulazione bocciata dal Senato. È, questo, un atto di arroganza, che non posso attribuire all’intera Camera, perché la modifica non è stata introdotta nella discussione in Commissione, né nella discussione in Aula, ma nel maxiemendamento. Dunque, siamo di fronte ad un atto di arroganza di origine ministeriale. Evidentemente, il Ministro in questione, il Ministro delle infrastrutture, vuole ottenere questo risultato a tutti i costi; non capisce però (e questo è il punto su cui mi voglio soffermare) che introdurre tale modalità realizza proprio quella situazione su cui recentemente il Ministro ha tuonato.

Ricorderete che non più di quindici giorni fa, in un convegno a Napoli, se non ricordo male, il ministro Di Pietro ha aggredito l’amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato accusandolo di utilizzare le somme che vengono trasferite alle Ferrovie dello Stato per finalità di finanziamento di interventi infrastrutturali al fine di coprire i buchi del disavanzo di esercizio delle Ferrovie stesse. Bene, Di Pietro, dicendo questo, poi si contraddice quando ammette che Rete ferroviaria italiana debba finanziare con il proprio canone l’investimento sulle infrastrutture. Quindi, egli indirizza il canone di Rete ferroviaria italiana a fini di investimento e contemporaneamente lo stesso Ministro deve poi riequilibrare i conti di Rete ferroviaria italiana con delle ricapitalizzazioni, quindi con dei trasferimenti ai fini di garantire l’equilibrio dell’esercizio. Per cui, il risultato finale qual è? Che si danno dei soldi per riequilibrare l’esercizio di Rete ferroviaria italiana, la quale li traduce in canoni che vengono trasferiti all’infrastruttura per realizzare la rete dell’alta velocità, esattamente quello di cui il Ministro accusava l’amministratore delegato Moretti. Bisogna tornare indietro da questa determinazione.

Al comma 253 dell’articolo 2 si introduce il principio della liberalizzazione delle tratte ferroviarie redditive: di cosa si tratta esattamente? Si dice in questo comma che entro la fine del mese di gennaio prossimo sulle tratte ferroviarie nelle quali gli introiti da passeggeri e da merci riequilibrano i costi di esercizio (le cosiddette tratte remunerative) imprese ferroviarie che abbiano la licenza di esercizio ferroviario (quindi, imprese pubbliche o private, italiane o straniere, purché abbiano questa licenza) possono mettere i loro mezzi, i loro treni, sulla rete ferroviaria chiedendo il diritto di passaggio (la cosiddetta traccia oraria) che non può essergli negato. È un po’ come lo slot nel trasporto aereo: se lo spazio c’è, può essere occupato dal competitore e colui il quale lo detiene attualmente non può utilizzare tutti gli slot liberi perché altrimenti si determinerebbe una condizione di monopolio.

Dunque, sulle tratte che si reggono senza il contributo pubblico intervengono soggetti diversi da Ferrovie dello Stato. Corrispondentemente Ferrovie dello Stato, che, per effetto di questa presenza dei competitori, perde incassi con i quali attualmente cerca di assolvere al compito di provvedere al trasporto sulle tratte deboli, sulla parte debole della rete, non avendo più le risorse per sostenere la rete debole, dice la proposta, cosa farà? Parteciperà a gare di servizio pubblico sulla rete debole per le quali è prevista la compensazione dei costi da parte del bilancio dello Stato. Dunque, il bilancio dello Stato (che oggi non lo fa) compenserà i costi della rete debole. Contemporaneamente, quello che oggi viene fatto da Ferrovie dello Stato (la compensazione della rete debole con i ricavi sulla rete forte) verrà trasferito a soggetti terzi che attualmente non ci sono sul mercato e che potranno essere i francesi, i tedeschi oppure, come si sente dire, i nuovi vettori ferroviari di Della Valle e Montezemolo, anche se questo dovesse avvenire solo nel 2010.

Ebbene, si tratta di una soluzione assolutamente aberrante, contraria agli interessi del Paese e della finanza pubblica e rispetto alla quale bisogna tornare indietro. Tra l’altro, il processo di liberalizzazione era stato avviato: con il decreto di liberalizzazione Bersani eravamo giunti ad una soluzione assolutamente condivisa dalla maggioranza e dallo stesso Ministro dei trasporti. Ora, all’improvviso, con un colpo di mano, ci troviamo di fronte ad una soluzione come quella che ci viene prospettata: credo che non si possa fare. Debbo dire la verità: se non ci fosse la fiducia, io questo articolo della legge finanziaria non lo voterei e credo che anche altri insieme a me non lo farebbero. Ci farà la fiducia, e ciò assolverà tutti da questo compito. (Applausi dal Gruppo SDSE e del senatore Albonetti).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Polledri. Ne ha facoltà.

 

POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, uno dei primi indici di decadimento mentale è la perdita della memoria. La differenza tra noi e i pesci rossi è che il pesce rosso dopo circa due secondi non ha più memoria di quello che è successo, ma credo che gli italiani e i padani un po’ di memoria ce l’abbiano. Ebbene, ricordo qualche affermazione di una persona che ci tiene sempre su di morale, perché tutte le volte che lo vedo penso, signor Presidente, che non è vero che gli italiani sono tristi: basta vedere e ascoltare Prodi e viene un certo qual moto di ilarità.

Dice Prodi: l’obiettivo futuro è ridurre le tasse. Bellissimo. «Dobbiamo impegnare bene quanto recuperato dall’evasione fiscale e cominciare a restituirlo con la diminuzione delle imposte. Questo è il mio obiettivo futuro». E conclude ovviamente: «È un impegno serio». Dopodiché, non si sa se il presidente Prodi si addormenta o meno. Questo è comunque il succo della cosa.

L’obiettivo futuro è quindi la riduzione delle tasse e i soldi arrivano dal controllo di questo popolo di evasori; un popolo di poeti e quant’altro, ma soprattutto di evasori.

Dopo la riduzione delle tasse, il Presidente afferma anche che sono aumentati gli aiuti ai ceti deboli, e qui qualcosa è vero: è stato fatto, ad esempio, qualcosa per gli incapienti. Noi abbiamo dato il nostro appoggio, poiché se le misure ci piacciono, noi le votiamo. Dunque, un popolo di evasori. Cominciamo a vedere di persona, perché al di là del Palazzo vi sono persone in carne ed ossa. Iniziamo allora a vedere queste persone a cui sono state ridotte le tasse, questi pericolosi evasori.

Leggo il caso di un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato e delle ultime buste paga. Si tratta anche gli effetti della scorsa finanziaria, quella per il 2007. Per un ex dipendente delle Ferrovie dello Stato la tredicesima, il momento che tutti gli italiani attendono per comprare qualcosa per sé e per i propri cari, ha 148 euro in meno. Quindi, per un ferroviere in pensione, la tredicesima 2007 è ridotta di 148 euro, mentre l’addizionale regionale è aumentata dello 0,9 per cento.

Passiamo al caso di un pensionato che riceve 800 euro. «Mia madre di 77 anni percepisce 800 euro al mese di pensione. Questo mese si è vista consegnare 80 euro in meno».

Andiamo avanti. Si trattava di un pericolosissimo evasore. D’altra parte, questi soldi li abbiamo recuperati dall’evasione e non andandoli a prendere nelle tasche delle persone! Vediamo il caso di una pericolosissima impiegata statale: «Dalla busta paga sono scomparsi più di 110 euro». Passiamo a un dirigente dello Stato con 30.000 euro: 460 euro in meno.

Presidente, questo Stato ha incassato quest’anno 41 miliardi in più, che arrivano da IRPEF ed IRES, ossia dal lavoro diretto, quindi dall’aumento del lavoro grazie alla legge Biagi, e da imposte indirette, quindi anche dall’aumento dell’IVA. L’addizionale regionale è aumentata del 18,1 per cento e quella comunale del 46,9 per cento. L’ICI è aumentata del 295 per cento.

Ma dove sono andati a finire i nostri soldi? In qualche assunzione, forse 50.000 dipendenti pubblici in più. Noi non abbiamo niente contro i dipendenti pubblici; tuttavia, Presidente, vorremmo sapere chi è che paga 400 tra hostess, corrieri e vigilantes del Ministero dei beni culturali ai controlli del fisco, sempre per questi pericolosi evasori, sono destinati 350 milioni di euro. Anche nei parchi pubblici c’è veramente un bisogno di personale, nonché nella magistratura della Corte dei conti, nei TAR e per qualche esperto nell’Alto commissariato.

Poi abbiamo “Mister prezzi”: gli italiani stiano tranquilli perché con “Mister prezzi” risolveranno il problema dei rincari. Anche in questo caso però va detto che “Mister prezzi” non è uno solo, non c’è un unico mister prezzi: c’è “Mister prezzi” ma anche tutti i vari esperti e i numerosi comitati.

Poi vi sono gli italiani all’estero, che sono in quattro, ma votano e dopo avergli dato 30 milioni di euro, come non fare una bella mostra itinerante? Per la mostra di divulgazione della cultura italiana all’estero itinerante è previsto 1 milione di euro. Presidente, noi la prendiamo sul ridere.

Quando Garibaldi andò in Sicilia promise tante cose, di dare terra e ricchezza; arrivarono invece la tassa sul macinato e sul sale, che colpivano la povera gente. Con la finanziaria abbiamo ripristinato quasi la tassa sul macinato; anzi, fin peggio, ossia la tassa sull’acqua minerale. La beve solo Montezemolo, nel senso che la bevono i ricchi. I ricchi piangono perché abbiamo messo un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia. Quest’anno, quindi, siamo veramente riusciti a colpire i padroni, con una bella tassa sull’acqua minerale! Dove andranno i proventi di questa tassa sull’acqua minerale? Innanzitutto andrà indirizzata su un obiettivo serio (gli italiani devono saperlo), vale a dire per favorire una migliore fruizione dell’acqua del rubinetto, per ridurre lo spreco dell’acqua potabile.

Mia madre mi diceva sempre di stringere bene il rubinetto per evitare le perdite d’acqua e ci diceva anche di lavarci bene le orecchie, ma non pensavo di trovare queste indicazioni addirittura nella finanziaria. Saranno date queste risorse al ministro Pecoraro Scanio per garantire un migliore accesso alle risorse idriche. Nel frattempo si prevede una commissione e un comitato di esperti e quant’altro.

Ma dopo aver tassato i ricchi che ovviamente consumano più acqua minerale dei poveri, si va a tassarli anche sulla benzina. A dicembre si introduce una norma che finalmente colpisce i ricchi introducendo un prelievo di un centesimo sulla benzina e di un centesimo ogni 6 kilowattora consumati. I soldi che si ricavano saranno riversati sul clima. Si dice che si tratta di una contribuzione volontaria (un centesimo per il clima), ma forse che il Governo pensa di andare a chiedere a coloro che fanno benzina se sono volontariamente contenti di dare un centesimo per il clima al ministro Pecoraro Scanio? E cosa farà il Ministro con questi soldi? Ce lo chiediamo. Chiuderà le centrali termoelettriche? Incentiverà il nucleare? Ci chiederà di smettere di respirare?

Poi ci sono tanti altri provvedimenti da ricordare. Qualche milione di euro si prevede per il riutilizzo di alcune tratte ferroviarie. In sostanza, si pensa di utilizzare queste tratte ferroviarie (udite, udite) per andarci in bicicletta. Qualcuno si potrà chiedere in che modo. Si sfrutteranno i binari. Non so in che modo. Ho provato a chiederlo ai colleghi della Commissione bilancio, che a loro volta hanno cercato di spiegarmelo, ma francamente mi sembra abbastanza difficile che le biciclette possano transitare sui binari. Immagino le centinaia di migliaia di italiani che la domenica mattina si prepareranno ad andare in bicicletta percorrendo i binari! Presidente, ovviamente si sta scherzando, pur non volendo mancare di rispetto a questo luogo istituzionale che ci invita alla serietà.

Ci si dice ancora che sono state messe a punto le tasse riferite alle imprese e si è proceduto ad una sostanziale riorganizzazione forfetaria. Per un certo verso è vero. Peccato che quando poi si va ad analizzare esattamente la questione, si nota che si procede ad una ridefinizione delle deduzioni e degli interessi passivi e quindi sempre con un doppio bilancio, quello civile delle aziende e quello del fisco, anche se l’aumento della base imponibile porterà ad un vantaggio per le imprese medio-grandi – in questo caso i ricchi saranno contenti – che potranno contare su una riduzione pari ad 1 miliardo, mentre per quelle minori si determinerà un aumento dei costi pari a 2 miliardi di euro, senza calcolare che ogni anno si cambiano le regole relative alle imprese. Ogni anno, prima di recarsi dal commercialista, le regole vengono modificate. Si considerano in sostanza le imprese sottocapitalizzate, che hanno fatto più investimenti, che si trovano maggiormente esposte rispetto alle banche e che magari pensavano di detrarre gli interessi. Si troveranno invece con un pugno di mosche in mano. E questo per pagare 50.000 assunzioni.

Ricordo poi un altro provvedimento di equità: l’aumento del canone RAI. Si pensa addirittura di non ridurre i costi della politica, un tema sul quale il collega Villone ha svolto un ottimo lavoro, tanto da sembrare quasi un leghista e da anticipare persino il senatore Grillo. Noi ne parlavamo qualche tempo fa; non ce ne siamo dimenticati. Però neanche lui è riuscito a non far pagare i costi dei presentatori e delle ballerine, che prendono milioni e milioni di euro. A chi li facciamo pagare? Alla sciura Maria? Sì, alla sciura Maria, perché ricordo che il canone si paga soprattutto nel Nord del Paese. La città di Varese, più piccola di Napoli (non me ne vogliano gli amici napoletani, per i quali proviamo un grande affetto), paga più canoni di tutta la città di Napoli. Non è giusto: andiamo a prendere sempre ai soliti noti.

Passiamo a questa grande manovra. C’era un Santo che diceva agli orfani: «Se potete, state fermi». La società civile lo dice ai Governi, soprattutto a questo. Diamo due dati. Il Documento di programmazione economico-finanziaria sosteneva che se non si fosse fatto nulla, se non ci si fosse mossi, se si fosse stati fermi il deficit, cioè soldi e in qualche modo il debito pubblico, sarebbe ammontato all’1,2 per cento per quest’anno e allo 0,8 per cento per il prossimo anno. Dopodiché, c’è stata la finanziaria, con l’assalto alla diligenza, al fast food dove un milione di euro non si nega a nessuno: se hai tre voti qui, porti a casa qualche milione di euro, perché sei fondamentale; alla Camera forse meno, là un milione lo porta via un Gruppo minuscolo. Come dicevo, non facciamo niente: in presenza di un deficit all’1,2 per cento, facciamo un’importante opera come questa finanziaria e finiamo con l’essere tutti più poveri al 2,4 per cento quest’anno e al 2,2 per cento il prossimo anno, senza contare che la crescita, che si pensava essere all’1,5 per cento, scenderà all’1,2 per cento, per cui dovremo tirare la cinghia anche il prossimo anno, pur avendola già stretta.

Quest’anno avevamo una grande opportunità, rappresentata da quei 40 miliardi di euro in più a disposizione di un Paese che fa fatica a crescere. Prodi sogna un Paese che si rimetta a correre. Certo, ma dico ai politici, a me stesso, a questo Governo: come facciamo a correre se ogni tre per due arriva un calcio negli stinchi? Allora è meglio sedersi, stare fermi, cercare l’evasione, non fare niente, cercare il modo di accodarsi insieme a tanti altri furbi al carrozzone pubblico, pensando e sperando che ci sia una parte del Paese, un determinato ceto sociale che continua a tirare la carretta italica, attendendo che nel cielo e nel firmamento possa arrivare lo stellone. Ma questo Paese non ha tutte queste opportunità, non ha tutte queste chance. C’è una parte del Paese che invecchia e una parte del Paese più giovane, che invece non riesce ad avere le opportunità, la cultura, la forza per rimanere al centro di una crescita economica, ma soprattutto morale.

Signor Presidente, di cose da dire, di esempi che potrebbero oggi farci divertire ce ne sono tanti. Lasciamo perdere i Verdi, che vi fanno passare alcune cose, dopodiché appaiono norme a favore dei palazzinari, se ne aumentano le possibilità: diamo da credere qualcosa, complichiamo la vita agli italiani e poi lasciamo che i palazzinari...

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore.

 

POLLEDRI (LNP). Concludo, signor Presidente.

Non tra gli incubi, ma la religione cattolica ci invita alla santità. Nell’ultima affermazione dell’altro giorno, il presidente Prodi dice: “Il Governo può essere eterno”. La santità sì, va bene, ma il martirio no.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Valditara. Ne ha facoltà.

 

VALDITARA (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il passaggio alla Camera ha riservato ulteriori amare sorprese per l’università e la ricerca italiane. Già questa finanziaria doveva scontare il taglio, previsto per quest’anno nella finanziaria scorsa, di 220 milioni di euro sul fondo di finanziamento ordinario per gli atenei italiani. A questo si è aggiunto ora un ulteriore taglio di 92 milioni di euro (questo è infatti quanto stabilito all’articolo 3, comma 151, del maxiemendamento) al fondo di finanziamento ordinario. Il tutto va ad aggiungersi al fatto che mancano 70 milioni di euro per l’edilizia universitaria e all’assenza di risorse ulteriori per il diritto allo studio.

È prevedibile dunque che vi saranno difficoltà oggettive a pagare gli scatti stipendiali del personale docente e a garantire i rinnovi contrattuali del personale non docente. Siamo perciò in presenza di una situazione molto grave.

La seconda sorpresa che ci ha riservato il passaggio del provvedimento alla Camera è costituita dalla soppressione del fuoriruolo. Si è trattato di un’abolizione fatta quasi di nascosto, senza una discussione adeguata, venendo a toccare diritti acquisiti; si è anche attuata una discriminazione rispetto ad altre categorie francamente difficile da giustificare. Il tutto è avvenuto in un quadro piuttosto fosco: i ricercatori, i docenti non hanno ancora ricevuto i soldi per le proprie ricerche, per i PRIN (Progetti di ricerca di interesse nazionale), l’ANVUR è bloccato in quanto sono spariti quei 5 milioni di euro che dovevano determinarne il funzionamento e non sono stati ancora banditi i concorsi per associato e per ordinario.

Siamo quindi veramente ad un punto di non ritorno, con un’università abbandonata a se stessa, ed è paradossale come l’unica luce in questo contesto di assoluto grigiore sia quell’emendamento di Alleanza Nazionale approvato in Senato, fra l’altro contro la volontà del Governo e della maggioranza, che stanzia 120 milioni di euro in tre anni per le borse dei dottorandi di ricerca.

È evidente che la colpa non è solo del ministro Mussi, ma di un’intera maggioranza e di un Governo che dimostrano ancora una volta di non avere a cuore il futuro del nostro Paese. (Applausi del senatore Selva).

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.


Allegato A

 

DISEGNI DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (1818-B)

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-B)

 

 

QP1

POLLEDRI, FRANCO PAOLO, CASTELLI

Respinta

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (finanziaria 2008)»,

premesso che:

il testo del provvedimento, così come approvato dalla Camera dei deputati, è composto da soli tre articoli con centinaia di commi ciascuno;

ciò è derivato dalla necessità del Governo di porre la questione di fiducia, su un testo notevolmente dilatato a causa delle numerose mediazioni e compromessi tra le varie forze politiche che compongono la maggioranza;

tale modo di legiferare non appare coerente con la ratio delle norme costituzionali che disciplinano il procedimento legislativo, particolarmente con l’articolo 72 della Costituzione, secondo cui ogni legge deve essere approvata articolo per articolo e con votazione finale. È utile in quest’occasione ricordare le parole pronunciate dall’allora Presidente Ciampi in un messaggio alle Camere: «ritengo opportuno rilevare quanto l’analisi del testo sia resa difficile dal fatto che le disposizioni in esso contenute sono condensate in due soli articoli, il secondo dei quali consta di 49 commi...»;

l’articolo 2 del presente provvedimento è composto da ben 642 commi;

delibera

ai sensi dell’articolo 93, comma 1, del Regolamento di non procedere alla discussione del disegno di legge.


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

270a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 19 DICEMBRE 2007

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente ANGIUS,
del presidente MARINI
e del vice presidente CAPRILI

 

 

 

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,04)

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B, già approvati dal Senato e modificati dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, le votazioni finali su entrambi i provvedimenti avranno luogo con votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

Ricordo altresì che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.

Rammento che nella seduta antimeridiana i relatori di maggioranza e di minoranza hanno svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale ed ha avuto inizio la discussione generale congiunta.

È iscritto a parlare il senatore Enriques. Ne ha facoltà.

 

ENRIQUES (PD-Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, capisco le critiche di natura economica; capisco meno che si parli di decadenza morale dell'Italia, come hanno fatto oggi i senatori Asciutti e Bonfrisco proprio il giorno dopo il voto dell'ONU sulla pena di morte, dimenticando così che quello di ieri è stato un successo di tutto il Paese, non certo solo di questo Governo.

Sono lieto di aggiungere alcune considerazioni favorevoli alla manovra finanziaria per il 2008. Si è parlato, in Aula e in Commissione, come sempre avviene, più della legge finanziaria che della legge di bilancio. Eppure, anche se nella finanziaria si gioca la sorte di più del 97 per cento delle risorse dello Stato, è nella legge di bilancio che quest'anno vi sono state le maggiori novità formali.

Il relatore Albonetti ci ha spiegato bene, pur non lesinando alcune critiche, con le parole e con utili tabelle - che valgono assai più delle parole - cosa c'è di nuovo nel bilancio dello Stato: la struttura per missione e, soprattutto, a cosa serve questa novità. Serve, in estrema sintesi, a far capire meglio dove vanno i soldi dei cittadini. Per usare una vecchia parola, serve alla democrazia senza aggettivi.

Proprio l'aggettivo mi aiuta ad introdurre il discorso sulla finanziaria in generale ed in relazione alle modifiche della Camera. A scuola ci insegnavano che vi erano i gradi degli aggettivi: i comparativi e due tipi di superlativi.

Vi faccio alcune domande utilizzando queste categorie: ci troviamo di fronte ad una legge finanziaria buona? Probabilmente sì. Migliore di quella dello scorso anno? Certamente sì. Quella uscita dalla Camera è migliore di quella uscita da quest'Aula? Quasi sempre sì. È la migliore tra quelle possibili, in relazione alla situazione politica data? Probabilmente sì. È una legge finanziaria ottima, si può usare il superlativo assoluto? Forse no.

Per spiegare perché ho parlato di migliore legge possibile oserei paragonare la legge finanziaria ad una torta, fatta di una parte sostanziale e poi ornata di ciliegine e quant'altro. Bene, a mio avviso, il nucleo della torta è stato fatto bene dal Governo e non è cambiato nella sostanza e nei saldi, salvo piccoli miglioramenti nei due passaggi parlamentari. La minoranza ha ironizzato su alcune piccole spese, alcune discutibili nel merito, altre nell'ammissibilità, ma erano ciliegine, magari indigeste, ma quantitativamente, anche sommate tra loro, non rilevanti.

Sviluppo alcuni punti. Rispetto all'anno scorso la legge finanziaria è un po' più snella. Si sa che è partita assai più magra ed è uscita di qui un po' ingrassata, ma ancora in buona forma, cioè leggibile, con tutti i suoi circa 150 articoli con la loro rubrica, divisi in Capi corrispondenti a missioni. Dalla Camera è tornata accresciuta e disarticolata ed è tornata ad essere, come negli ultimi anni, una struttura informe, quasi uniformata alle ultime analisi del CENSIS, ma è rimasta più leggibile di quella dello scorso anno.

Venendo ai contenuti, rispetto al 2007 la legge finanziaria 2008 si è potuta dedicare di più alla redistribuzione parziale del reddito ed allo sgravio fiscale, dovendo meno dedicarsi al risanamento. Non ci sono nuove tasse, né aumenti di aliquote, tranne minime eccezioni. Questo diciamolo forte, perché sono smentiti i vaticini dell'opposizione. La principale critica dell'opposizione è che il Governo, di fronte a prospettive congiunturali peggiori di quanto si era prospettato nel DPEF, non metterebbe da parte risorse.

Tuttavia, anche gli ultimi dati sulle entrate fanno pensare che le prospettive dell'anno prossimo prevedano dei conti a posto. Bisogna infatti considerare, come è stato osservato, anche se non è elegante dirlo, che un limitato aumento di inflazione potrebbe favorire le entrate 2008. La riduzione dell'ICI, l'intervento in favore delle locazioni, il "forfettone" hanno attraversato, con pochissime modifiche, tutto l'iter parlamentare. L'anno scorso il succedersi delle soluzioni fiscali aveva creato un percorso di guerra mediatico, che aveva nociuto al Governo più delle soluzioni in sé. La riduzione dell'IRES, assai criticata dall'opposizione (dimentica che questo era uno dei propositi dei primi documenti fiscali del disegno della destra: riduzione delle aliquote e aumento della base contributiva), costituisce probabilmente la principale misura per lo sviluppo, almeno a medio termine.

Ne può derivare, sia pure in pochi settori caratterizzati da concorrenza perfetta o quasi, anche una riduzione dei prezzi e credo che forse questa potrà essere per certi aspetti ed in certi settori una misura più efficace di "Mister prezzi". In questo campo (riduzione dell'IRES), la Camera è intervenuta estendendo l'allineamento della disciplina fiscale a quella del bilancio civilistico anche alle società che adottano i princìpi contabili internazionali.

Vorrei aggiungere alcune osservazioni sulla pressione fiscale. È vero che la pressione fiscale, a partire dal 2005, è cresciuta di due punti. L'incremento del 2007 si attesterà su livelli molto simili a quelli del 2006 e comunemente non si considerano due circostanze. In primo luogo, che all'interno della pressione fiscale 2007, tecnicamente in maniera giusta, si comprende anche il trasferimento del TFR al l'INPS, che è sì un trasferimento di denaro dal privato al pubblico, ma non corrisponde ad una diminuzione patrimoniale per chi fa questo versamento.

Inoltre, la riduzione del cuneo fiscale incide soltanto su sei mesi del 2007. È altresì necessario osservare che i risultati del 2007 non dipendono da nuove tasse o da modifiche di aliquote, ma sono dovuti ad un recupero di base impositiva, a un recupero di evasione, ad un complesso di attività amministrative e anche alla riforma dell'esazione.

C'è poi un curioso atteggiamento nell'opposizione. Probabilmente i buoni risultati del 2007 sono il prodotto dell'attività del nuovo Governo, ma anche di soluzioni giuste impostate nell'ultima finanziaria del centro-destra. Ritengo pertanto che non voler cogliere questa parziale continuità sottolineando le rotture costituisca un grosso errore politico.

Sempre in materia fiscale, vorrei aggiungere l'importanza - su cui anche il relatore ha già richiamato l'attenzione - della modifica del comma 4 dell'articolo 1, che rende più stringente e vincolante la destinazione dell'extragettito allo sgravio dei redditi da lavoro. Faccio osservare che la formulazione tecnica adottata dalla Camera crea due problemi e la Commissione bilancio si è soffermata su uno, ma non sull'altro.

Il primo problema riguarda cosa succede se non si raggiunge il 20 per cento previsto nella norma stessa. Qualcuno ha sostenuto che in tal caso la norma diventa applicabile; altri, invece, hanno ritenuto che il livello dei redditi più bassi a cui applicare la norma stessa si possa abbassare a piacere. La seconda questione deriva da un non perfetto allineamento tra la formulazione adottata dal Senato e quella utilizzata dalla Camera. In particolare, il testo approvato dalla Camera contiene un preciso riferimento a una norma del Testo unico delle imposte sui redditi che rende certamente più chiara l'applicazione, ma forse può cambiare la platea degli utenti. Ringrazio, dunque, il Governo per tutte le precisazioni che vorrà fare su tale questione.

Vorrei ancora soffermarmi sulle tematiche legate alle spese, perché degli esponenti dell'opposizione, ma anche alcuni critici vicini alla posizione del Governo, hanno espresso la preoccupazione che in questo disegno di legge finanziaria le spese siano in questo momento fuori controllo. Non è così. Le spese sono sotto controllo, il loro incremento è assolutamente limitato e rimane nell'ambito dei parametri previsti dai documenti preparatori della legge finanziaria.

Si è anche dato per scontato che vi sia una equivalenza tra aumento delle spese e assunzioni nella pubblica amministrazione.

Ciò non è sempre vero, anche se lo è in buona parte: qui, sembra necessario affrontare il problema dei precari della pubblica amministrazione, uno dei grossi temi su cui è intervenuta la nostra Assemblea.

Faccio subito una premessa: nelle polemiche di oggi si è partiti da un presupposto dato per ovvio, che non è affatto vero, cioè che ogni, qualsiasi eventuale assunzione di precari sia supplementare rispetto agli organici della pubblica amministrazione e che altrimenti, per altre vie, ogni, qualsiasi pensionamento venga reintegrato. Non credo assolutamente che sia così; non è scritto da nessuna parte nella finanziaria che sia così e, anzi, la maggior parte delle assunzioni fatte nell'ambito dei lavoratori precari rientrerà nel rispetto e nei limiti del cosiddetto turn over.

Inoltre, ricordo com'è arrivata la norma al Senato: aveva un aspetto - nel senso buono del termine - provocatorio; imponeva, cioè, alla pubblica amministrazione di non rinnovare i contratti in scadenza (erano probabilmente tra 100 e 300.000 le persone che, con una sua applicazione letterale, si sarebbero trovate senza lavoro). Con il termine provocazione intendo dire che, probabilmente, scrivendola, il Governo voleva evocare una proposta che il Senato aveva elaborato in maniera organica ed equilibrata e soprattutto - qui vale il discorso del confronto con lo scorso anno - più organica e garantista della soluzione precedente.

Innanzi tutto, si è stabilito il principio - che avrà poche eccezioni - che, di qui in avanti, non si assumerà più in maniera precaria o, comunque, a tempo non indeterminato.

Quindi, si è cercato di fissare un quantitativo di persone e programmarne, magari anche in tempi lunghi, un riassorbimento: si è fatto, cioè, quanto a più riprese è stato realizzato nel mondo della scuola. Questo paragone fa capire come la vicenda dei precari, ingrossata per una serie di scelte operate negli ultimi anni da parte dei precedenti Governi, anche dell'ultimo, non potrà essere risolta in tempi brevissimi, ma è qualcosa che - temo - ritroveremo ad ogni finanziaria.

Comunque, si è stabilito un diritto a rimanere dove si è: si è indicato un percorso, rigorosamente basato, però, su formule selettive concorsuali, per un inserimento negli organici della pubblica amministrazione.

Prima dicevo che questa finanziaria è buona, la migliore possibile, ma forse non è ottima: si possono fare alcune critiche a questa soluzione? Sì; la prima è che probabilmente, per certi aspetti, si sono dettate norme che, in alcuni casi, su questo piano, avrebbero potuto essere maggiormente rispettose delle scelte delle autonomie locali.

La seconda critica è che si è favorita l'idea che vi sia una forte aspettativa che la gente ha diritto di essere non solo stabilizzata, ma di esserlo lì dove sta: non vi è, cioè, l'indicazione di una possibilità - attraverso, ad esempio, una serie di punteggi - di assunzioni in altri settori delle amministrazioni. Si è persa, cioè, un'occasione per favorire, in questa fase del pubblico impiego, una mobilità interna: forse è un'occasione che è stato un peccato perdere.

L'ultima osservazione che vorrei fare riguarda una norma, di cui qualcuno ha parlato oggi, anch'essa sostanzialmente confermata dalla Camera, anche se con qualche modifica. Mi riferisco alla norma, di cui si è molto discusso qui in Senato, sulla diminuzione dei costi della politica negli enti locali (Regioni, Province e Comuni): si tratta di una disposizione che aveva avuto una certa impostazione dal Governo e che il Senato ha radicalmente cambiato, prospettando una soluzione che, come tutti sanno, ha creato apprensioni e malcontenti nel mondo degli enti locali. La Camera, pur mantenendo il quadro generale definito da questo ramo del Parlamento, è intervenuta in maniera - a mio avviso - utile sulla limitazione del Fondo unico destinato agli enti locali.

Come ricorderete, infatti, la norma ipotizzava un certo risparmio che veniva sottratto dal Fondo unico, in apparenza indipendentemente dal conseguimento di effettivi risparmi. La soluzione della Camera interviene su questo punto, prevedendo una verifica sull'effettività dei tagli e quindi una possibile riduzione - scusate il bisticcio di parole - della riduzione al Fondo unico.

Tuttavia, per come è congegnata la norma, rimane una questione di non facile soluzione perché è evidente che non tutti gli enti locali hanno la possibilità in astratto di operare le stesse economie: pertanto, quelli che non potranno fare economia non si vedranno ridotti i trasferimenti. Inoltre, nulla dice la norma rispetto a quegli enti locali che, pur potendo in astratto, di fatto non realizzano economie. Questo profilo rimane oscuro, anche se lo era ancor di più nel testo licenziato dal Senato cui tra l'altro, come ricorderete, era stato aggiunto in Aula un secondo periodo al primo comma che nessuno aveva visto prima.

Per queste ragioni, Presidente, raccomando l'approvazione dei disegni di legge in esame. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Bonadonna. Ne ha facoltà.

 

BONADONNA (RC-SE). Signor Presidente, i relatori sul disegno di legge di bilancio e sulla finanziaria hanno dato conto a quest'Aula delle modifiche intervenute in sede di discussione alla Camera dei deputati. Tuttavia, prima di entrare nel merito di alcune valutazioni sulla finanziaria, mi permetta di esprimere due considerazioni.

La prima vuol essere un atto di solidarietà nei confronti del ministro Padoa-Schioppa, del vice ministro Visco e del ministro Bersani, fatti oggetto di una minaccia anonima pervenuta alla sede della redazione del quotidiano «il Giornale» a Milano. Ritengo sia doveroso che quest'Aula, a prescindere da come si giudichi l'operato politico di ciascuno di questi soggetti, esprima la propria condanna nei confronti di questo gesto e la propria solidarietà nei confronti delle persone.

La seconda considerazione è in relazione alla denuncia che avevo fatto questa mattina, sulla quale mi auguro che i rappresentanti del Governo siano in condizione di impegnare anche i loro colleghi che hanno una responsabilità diretta in proposito. Ho chiesto - e pretendo una risposta - una moratoria degli interventi di sbaraccamento, quantomeno fino a quando le strutture dello Stato, della pubblica amministrazione e del Comune di Roma non siano in grado di dare ospitalità e accoglienza a bambini e donne, anche in stato di gravidanza. Fintanto che la nostra pubblica amministrazione, la nostra Repubblica non è in grado di garantire questi diritti elementari non può sentirsi abilitata ad esercitare un potere di sgombero. (Applausi della senatrice Valpiana).

C'è un problema di civiltà, signor Sottosegretario. La invito a chiamare i suoi colleghi e invito il Presidente a farsene carico. Non è infatti in discussione la capacità delle forze dell'ordine che sono certamente attrezzate e professionalmente adeguate ad evitare che ci siano, per così dire, azioni fuori dalla legalità anche in questi campi provvisori; anzi, spesso e volentieri, da parte di questi dirigenti e rappresentanti della pubblica amministrazione c'è anche una sensibilità sociale molto maggiore di quanta non si esprima negli amministratori locali.

Vengo ora al merito di questa legge finanziaria.

Anche d'accordo con le considerazioni fatte dai relatori, abbiamo salutato i primi timidi passi in direzione della redistribuzione delle quote di reddito aggiuntivo prodotte dalla lotta all'evasione fiscale e dall'accresciuta fidelizzazione dei cittadini rispetto al sistema fiscale, che hanno dato luogo a quelli che abbiamo definito, in linguaggio giornalistico, "tesoretti". L'avere avviato una timida redistribuzione significa che ci siamo messi sulla buona strada. Insufficiente, perché questa strada si scontra con una soluzione assolutamente inaccettabile che è stata data nel decreto sul welfare sia alla questione della precarietà, sia a quella dell'innalzamento dell'età pensionabile al di sopra dei 60 anni; non si è inoltre data una soluzione adeguata a quei lavoratori che, dopo essere stati sfruttati anche per dodici ore al giorno con prestazioni straordinarie detassate, quindi incentivate dal fisco, finiscono bruciati o precipitati dalle impalcature dei cantieri. Denunciamo, dunque, questi limiti e questi gravi ostacoli.

Siccome però non ci possiamo fermare alla denuncia pressoché rituale dei cinque o sei morti al giorno nei cantieri e nelle fabbriche, pretendiamo di più. Pretendiamo non soltanto un di più fatto di norme, di capacità di intervento, di aumento delle capacità di intervenire da parte degli ispettorati del lavoro, delle ASL, ma anche il riconoscimento dei poteri di controllo dei lavoratori sulla propria condizione. Infatti, signor Sottosegretario, il problema che spesso viene evocato è quello dei controlli, dell'aumento dei controlli da parte delle ASL e degli ispettorati del lavoro, cosa assolutamente fondamentale, ma posso garantire che quando i rappresentanti sindacali non erano sottoposti a ricatto e a minaccia di licenziamento, quando potevano esercitare ed esercitavano le loro funzioni di controllo sull'organizzazione del lavoro, sui carichi di lavoro, sulla nocività ambientale, sulle condizioni negative che determinavano la pericolosità di quel posto di lavoro, allora, quando i sindacati dei lavoratori potevano esercitare liberamente e in maniera garantita dallo Statuto dei diritti dei lavoratori quelle prerogative che non sono degli abusi, si è assistito al calo degli incidenti sul lavoro. Da quando, invece, anche il diritto sindacale, l'esercizio dei poteri di rappresentanza sindacale è conculcato in nome della libertà di impresa e della libertà del mercato, non potendo più esercitare questi poteri di autogoverno della forza lavoro, vi è un'esposizione assolutamente esasperata, con una crescita esponenziale degli incidenti sul lavoro, delle malattie professionali e delle condizioni di insicurezza.

Dobbiamo rompere questa catena di ricatto, la quale è attivata dal fatto che i salari non coprono i fabbisogni essenziali delle famiglie, vi è ancora una quota consistente di famiglie che non arrivano al limite di sussistenza, esiste un'ampia fascia di persone che non riescono ad arrivare alla fine del mese, mentre quelle fasce di cosiddetto ceto medio si impoveriscono progressivamente.

Da questo punto di vista, è importante che nella finanziaria sia stato anche definito il fondo attraverso cui, a partire dal 2008, ci sarà un intervento di alleggerimento del prelievo fiscale sulle fasce basse del lavoro dipendente, a partire dall'abbattimento del fiscal drag; penso che dobbiamo lavorare e che il Governo debba favorire lo sviluppo della contrattazione sindacale, anche con la definizione del contratto dei lavoratori metalmeccanici, mettendo sul tavolo la defiscalizzazione degli aumenti salariali, perché questi consentono alle imprese e ai sindacati di trovare l'intesa sul rinnovo contrattuale dei lavoratori metalmeccanici. Visto che la finanziaria è diventata una legge contenitore di tante norme, che almeno vi sia lo stimolo per azioni positive.

Infine, signor Presidente, voglio far notare con molta forza al Governo - lo voglio dire in quest'Aula - che capisco il bicameralismo perfetto, capisco i limiti in esso insiti: quello che capisco meno è che da parte del Governo vengano proposti in una Camera provvedimenti che nell'altra non sono stati proposti o, se proposti, sono stati respinti o concordemente accantonati.

Da questo punto di vista, trovo che due sono elementi assolutamente inaccettabili; abbiamo risolto, attraverso una mediazione intelligente di cui devo dare atto ai sottosegretari Sartor e Grandi, la questione degli idonei dell'Agenzia delle entrate, ma per quanto riguarda l'ambiente e i CIP 6 e per quanto concerne l'introduzione nella legge finanziaria del concetto di perequazione urbanistica, trovo che sia una forzatura inaccettabile che il Governo deve impegnarsi a rimuovere, perché non è quella della finanziaria la sede in cui si può intervenire per una nuova legislazione urbanistica nel nostro Paese. Far passare di soppiatto una norma che serve soltanto ad alcuni sindaci spregiudicati e ad alcuni costruttori altrettanto spregiudicati è inaccettabile! (Applausi dal Gruppo RC-SE).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.

 

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, il 13 dicembre scorso il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, nel presentare il Rapporto intermedio sulla revisione della spesa pubblica, ha dichiarato: «C'è ancora molta strada da fare nei prossimi tre anni per arrivare al pareggio di bilancio. Servono almeno 30 miliardi di euro nel prossimo triennio per sistemare i conti pubblici. Gran parte della correzione deve avvenire sul lato della spesa, se si vuole che la pressione fiscale non aumenti ancora». Purtroppo, sia la prima sia questa seconda finanziaria hanno smentito le buone intenzioni professate: la spesa pubblica è cresciuta e la pressione fiscale pure.

Per la seconda volta, avete fatto un DPEF che diceva una cosa e una finanziaria che ne dice un'altra. Ancora una volta, il Governo approva un testo del disegno di legge e la maggioranza lo riscrive totalmente. Non riteniamo la centralità del Parlamento una scelta occasionale o un valore costituzionale a geometria variabile, ma tale diventa se il Parlamento smentisce se stesso, attraverso una maggioranza mutevole negli interessi e negli umori. In questo caso, quando la maggioranza di centro-sinistra, a fine settembre, rivede tutti gli obiettivi di finanza pubblica con la Nota di aggiornamento e la relativa risoluzione e, qualche settimana dopo, la stessa maggioranza li scavalca per esigenze di clientele elettorali, si pone una questione democratica seria relativamente alla credibilità e affidabilità del Parlamento e alla sua centralità rispetto alle esigenze mutevoli del Governo. In tale circostanza, si ferisce la dignità del Parlamento, oltre che la coerenza dei conti pubblici. Voi, colleghi del centro-sinistra, avete sulla vostra coscienza politica questa doppia colpa, che alimenta l'antipolitica e indebolisce la democrazia in Italia.

Ma veniamo ai conti della finanziaria e del bilancio. Innanzitutto, per il 2009 e 2010 aumentano le entrate. Il testo approvato dalla Camera, rispetto a quello del Senato, aumenta nel triennio 2008-2010 le entrate di 230 milioni di euro. Rispetto al testo del Governo, emerge un aumento delle entrate di 284 milioni, 378 milioni e 942 milioni di euro, rispettivamente per gli anni 2008, 2009 e 2010.

Questo significa anche un aumento della pressione fiscale, per l'aggiunta di quella che si renderà necessaria per raggiungere il pareggio di bilancio, così come il Governo si è impegnato a fare nel 2010 con i Paesi dell'area euro. Per il 2007 la pressione fiscale ha raggiunto il 43 per cento e tale si presume rimarrà nel 2008 a legislazione vigente, anzi, per alcuni osservatori dovrebbe addirittura aumentare. A pagare le tasse sono sempre gli stessi!

L'aumento delle entrate che ho citato è il risultato netto tra maggiori e minori entrate, determinate da diverse misure della finanziaria. Quello che è grave è che, secondo lo studio del Servizio bilancio del Senato (nota n. 18), il 50 per cento delle maggiori entrate, nel 2010, servirà a finanziare maggiori spese. Quindi, ci troviamo di fronte ad una ipotesi di aumenti di spesa nel triennio 2008‑2010. L'esatto opposto di quello che dichiara il ministro Tommaso Padoa-Schioppa.

Questo quadro è reso ancora più drammatico dallo scenario macroeconomico che si prefigura nel prossimo triennio. Nel 2008 si prevede una crescita del PIL notevolmente rivista al ribasso: rispetto all'1,9 per cento previsto nel Documento di programmazione economico-finanziaria di giugno, la Commissione europea prevede una crescita dell'1,4 per cento e l'OCSE dell'1,3 per cento.

L'indebitamento, senza l'approvazione dei decreti-legge nn. 81 e 159, varato qualche mese fa, sarebbe stato dell'1,8 per cento e invece è stato rialzato al 2,5 per cento, grazie allo sperpero di due "tesoretti" del 2007.

La spesa prevista dai due "tesoretti", derivanti da maggiori entrate per oltre 20 miliardi di euro, non è ristretta al solo 2007, ma per una parte si ripete nel 2008 e negli anni seguenti. Dove sta scritto che anche nei prossimi anni avremo altri "tesoretti"? Anzi, una buona parte di queste entrate sono dovute ad una forte crescita del PIL nel 2007, che ha toccato il 2 per cento. Se nel 2008 si prevede una minore crescita della ricchezza di oltre mezzo punto percentuale di PIL, è ragionevole ritenere che ci saranno minori entrate; sicuramente non ci saranno i "tesoretti" che abbiamo conosciuto. Allora, come saranno pagate le maggiori spese decise nel 2007 anche per gli anni futuri?

Ma c'è di più. Il giudizio politico e morale di questo stato di cose sta nella ricaduta su pensionati e disoccupati. Infatti, l'aumento dell'inflazione, che è una tassa occulta che si scarica sui lavoratori a reddito fisso, è prevista al 2,3 per cento, secondo l'ISTAT, ma tutti sanno che l'inflazione reale è pari al doppio di quella dichiarata dall'ISTAT. Ebbene, l'aumento di gas, luce ed acqua, l'aumento del gasolio e della benzina, su cui pesano le accise, determineranno paradossalmente un aumento delle entrate per Stato e Regioni. Come dire: piove sul bagnato.

Quegli aumenti di qualche decina di euro per incapienti e pensionati saranno tutti assorbiti dall'aumento del costo della vita e quindi dall'inflazione. Senza trascurare che ci sarà a chi è andata peggio, perché eventuali benefici fiscali della prima ora sono stati riassorbiti dalle addizionali IRPEF di Regioni e Comuni. E non mi soffermo, per carità di Patria, su quelli ai quali è andata ancora peggio: mi riferisco ai redditi falcidiati sin dalla prima ora, cioè quelli sopra i 25.000 euro.

Lariduzione del potere di acquisto di salari e stipendi per il 2008, insieme ad una riduzione della crescita del PIL che si attesta sotto l'1,4 per cento, significa rallentamento dell'occupazione e minori consumi interni. Posto che l'export italiano, con il cambio euro-dollaro a 1.50, sarà fortemente ridimensionato nell'area del commercio dominata dal dollaro e che i capitali in euro voleranno verso investimenti a buon mercato dell'area dollaro, ben si comprende come il 2008 sarà un anno drammatico e a tinte fosche.

Se gli italiani non arrivavano alla quarta settimana del mese, immaginatevi se riusciranno a fare la terza. Soprattutto perché, con le minori entrate strutturali che vi saranno a legislazione vigente, non si potrà favorire una maggiore spesa pubblica per rilanciare i consumi interni. Anzi, per pagare le spese triennali o pluriennali che sono state fatte nell'anno dei "tesoretti", ci vorranno più entrate. Si pensi ai 10 miliardi di euro che serviranno nei prossimi dieci anni per pagare la pensione ai cinquantottenni prevista dalla riforma del welfare.

L'unica strada è quella del taglio delle spese. Finora però tale strada è stata impraticabile. Allora? Che fare, amici del centro-sinistra? Questo Governo non è in grado di tagliare le spese, nemmeno quelle inutili o improduttive. Lo si è visto con i risultati conseguenti alla denuncia del libro verde sulla spesa pubblica: nessuna riforma nei meccanismi della spesa inefficiente è stata fatta. Questo Governo Prodi, però, non ha più la possibilità di aumentare le tasse neanche di un euro perché il Paese è ormai allo stremo. Quindi, niente tasse, niente tagli di spesa. Questo è il dilemma che abbiamo di fronte.

Ora, è a tutti evidente che il Governo Prodi è a fine corsa. Non è più in grado di governare l'Italia perché ha troppe contraddizioni interne, sia di natura politica e sociale che di natura economica e di carattere etico. Questa amara constatazione ci porta ad un'altra constatazione ancora più amara: che questo Governo non ha alternative. Un Governo cade quando ne è pronto un altro, ma un altro non c'è, anche perché non c'è più nemmeno quello dell'incantesimo, cioè quello di Berlusconi, stante la fine della Casa delle Libertà voluta dallo stesso Berlusconi.

Se con la paura di un Governo Berlusconi non si governa, è pur vero che senza Berlusconi non c'è Governo alternativo a quello di Prodi.

Se l'Italia si è paralizzata tra Prodi e Berlusconi, è altrettanto vero che solo con un passo indietro di tutt'e due, per il bene dell'Italia, si può immaginare un Governo alternativo a quello di Prodi e a quello di Berlusconi. Finché l'Italia rimane schiacciata tra Prodi e Berlusconi, gli italiani saranno sempre più poveri. Bisogna uscire da questo incantesimo o, meglio, da questa condanna storica, per restituire all'Italia un Governo libero e democratico.

Noi dell'UDC avevamo indicato la strada di una riforma elettorale che superasse il vincolo delle coalizioni populiste ed elettorali per lasciare il posto alle coalizioni programmatiche e parlamentari. Anche questa strada è stata occupata con forza dall'asse Veltroni-Berlusconi, che rinnova il bipolarismo leaderistico Prodi-Berlusconi nella variante Veltroni-Berlusconi, che è la stessa cosa dei dodici anni trascorsi, senza che l'Italia abbia risolto uno solo dei suoi storici problemi strutturali.

Italiani, aprite gli occhi. Lo voglio dire attraverso questo microfono: la politica che serve all'Italia non è quella del bipolarismo mediatico e muscolare, che ci propinano i sette telegiornali di Mediaset e RAI ogni sera. C'è bisogno di un'altra politica, quella delle riforme: dell'efficienza dei mercati; delle liberalizzazioni dei servizi pubblici locali e nazionali; dell'apertura delle professioni; di una scuola del merito; di una giustizia che funzioni; di banche meno esose e meno usuraie; di infrastrutture materiali ed immateriali efficienti e meno costose; di sicurezza sociale e personale; di flessibilità nel mercato del lavoro che non diventi precariato; di un fisco meno patrigno e più amico dei contribuenti; di più ricerca e meno assistenza pelosa per le aziende che vogliono competere; di chi sa scegliere il nucleare senza rinunciare alle energie rinnovabili alternative.

È un'Italia diversa, moderna, efficiente, solidale quella che sogniamo. È l'Italia che rispetta la persona, che sa riconoscere la propria identità nazionale, che sa accogliere e ascoltare senza rinunciare a se stessa e a decidere. È un'Italia diversa da quella che abbiamo conosciuto in questi ultimi dodici anni.

L'UDC voterà contro questo Governo, contro questo bilancio e contro la finanziaria che stiamo esaminando, perché rappresentano l'opposto dell'Italia che vogliamo. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rossi Fernando. Ne ha facoltà.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Signor Presidente, non è questo certo il clima di un grande confronto politico; tutti sappiamo il giorno e l'ora in cui si finirà con l'approvazione della finanziaria. Credo, tuttavia, che si possa cercare di utilizzare questo tempo fuori dai rituali e dai convenevoli.

Il nostro movimento ha già espresso il giudizio sulla finanziaria nella precedente discussione al Senato. Non è che dalla Camera sia tornato un prodotto migliore. Il giudizio è quello di una finanziaria che è migliore di quella dell'anno precedente perché non poteva essere peggiore, ma che è inadeguata ad affrontare i problemi del Paese. (Applausi dei senatori Baldassarri, Giuliano e Saia). Vi ringrazio per l'applauso, ma non sarete d'accordo su come si conclude tutta la questione.

 

PALMA (FI). Finora siamo d'accordo.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Bene. Aggiungerò di più per ringraziarvi di questo sostegno bipartisan, che è cosa diversa dal Veltroni-Berlusconi.

In sostanza, nelle discussioni che abbiamo sviluppato all'interno del nostro movimento, che non interesseranno sicuramente i nostri colleghi, è stato espresso un giudizio fortemente critico sulle attuali competenze acquisite dai partiti: strapotere e mancanza di democrazia all'interno dei partiti; zone grigie sui finanziamenti e sulle nomine dei dirigenti e dei parlamentari. Il guaio è che ci troviamo di fronte alla proposta di legge elettorale Veltroni-Berlusconi che peggiora la situazione.

L'immagine che abbiamo visto è quella del Castello estense di Ferrara, che fu costruito - come è notorio - non contro l'invasione delle altre realtà che contornavano il Ducato degli Estensi, ma per difendere i signori di Ferrara dal proprio popolo: quando c'era l'assalto con i forconi e i falcetti il ponte levatoio veniva tirato su. Oggi l'idea dei partiti, così bene incarnata dalla proposta elettorale, è di tenere chiuse le istituzioni, con lo sbarramento del 5 per cento, a qualche forza politica che volesse stare fuori dal coro e da questo teatrino della politica e che potrebbe rappresentare un rischio. Un rischio per chi? Per quei soggetti finanziari, più che imprenditoriali, che da un lato fanno i padrini del nuovo Partito Democratico, ma che poi troviamo nelle banche, nei servizi pubblici, nelle aziende di Stato acquistate a prezzo stracciato, nell'editoria, nella realizzazione dei turbogas e degli inceneritori, ossia quei grandi finanzieri che vivono sul danaro pubblico italiano, ma che dai loro giornali - dal «Corriere della Sera», «La Stampa» e «la Repubblica» - da anni ci pongono il problema che il bipolarismo non va più bene, che bisogna andare al bipartitismo e che i due partiti devono essere talmente simili e dipendenti dal loro sistema di potere che, vinca Tizio o vinca Caio, sono comunque garantiti e continueranno a fare il bello e il cattivo tempo in questo Paese.

Per tornare invece alla Costituzione, la quale prevede che sia libera l'associazione in partiti nel nostro Paese, che assomiglia purtroppo sempre più ad un regime più che ad un sistema democratico (basti vedere come, oltre alla stampa, vengono usati i mezzi televisivi), poniamo l'esigenza che ci sia un proporzionale. Quanti sono i seggi? Il numero dei votanti rapportato al numero dei seggi fa la quota per avere un seggio. Tutti i trucchi che si stanno studiando adesso per tradire il voto degli elettori e portarlo, assieme al finanziamento pubblico, o verso Berlusconi o verso Veltroni oppure per far passare gli eventuali alleati sotto le forche caudine dell'ubbidienza tacita, sono forme antidemocratiche.

Per tornare alla finanziaria, il cosiddetto miglioramento apportato dalla Camera rispetto al Senato consiste in una maggiore spesa di 2 miliardi. C'è da rimanere un po' sorpresi perché, quando discutemmo la manovra al Senato, bastava parlare di un milione in più per gli invalidi, un milione in più per "vita indipendente", un miliardo per le povertà, che i soldi non c'erano. Per la ricerca non c'erano soldi, per l'amianto non c'erano. Dopo quindici giorni sono saltati fuori. Bisogna pertanto affermare che hanno lavorato bene. Hanno operato scelte che aiuteranno a riprendere l'economia del Paese? No. Siamo ancora ai mille rivoli per accontentare chi più, chi meno.

C'è un'aria un po' troppo preelettorale all'interno di questa legge finanziaria. Non so se il Governo Prodi sia a favore dell'eutanasia, nonostante la sua componente teocon, e cioè se sia consenziente alla fine o se sia invece un assassinio quello che sta per essere preparato con la proposta della legge elettorale e con i mal di pancia che qua e là si avvertono dopo il big bang del Partito Democratico. Sta di certo, però, che continuare a non governare e a non fare le scelte è il modo migliore per far finire questo Governo, a cui non siamo particolarmente affezionati; qualora emerga una proposta politica, un micron migliore dell'attuale Governo, siamo pronti a cambiare posizione politica. Per ora vorremmo evitare la caduta di questo Governo perché non sappiamo dove si andrà a sbattere.

Uno dei freni era la questione della guerra. Apprendiamo dal recente viaggio in America del Presidente della Repubblica e del Ministro degli affari esteri che D'Alema è venuto qui a raccontarci delle fanfaluche, ovvero che si stava organizzando una Conferenza di pace per poi venir fuori, con il consenso, dall'Afghanistan. Invece sono andati in America e hanno detto: lì siamo e lì resteremo a lungo. Alla faccia della nostra sinistra in naftalina, che è pronta a credere a tutto quello che D'Alema racconta, perché D'Alema è il «miglior figo del bigoncio» ed è molto intelligente.

 

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Rossi.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Sto per concludere, signor Presidente. C'è un altro elemento del viaggio americano che stupisce, perché il presidente Napolitano è di Napoli, però c'era anche D'Alema. Ci raccontano infatti che chi è contro gli inceneritori e contro le centrali a turbogas è un nemico della civiltà. Ma non si sono accorti che dal 1995 in America gli inceneritori non li fanno più? Qui li chiamiamo termovalorizzatori, ma non solo: diciamo che non ci sono soldi, ma ad ENI, ad ENEL e ai potenti delle banche legati ai partiti abbiamo regalato più di 50 miliardi di euro. E non dovevamo farlo, tanto che la Comunità Europea ci fa addirittura pagare delle multe perché abbiamo dato loro dei soldi di cui non avevano diritto. Ma non c'è solo lo spreco di denaro: ci sono i morti, le malattie invalidanti che sono frutto delle nanopolveri. Ci dicono che le nanopolveri non ci sono.

 

PRESIDENTE. Senatore Rossi, concluda, la prego.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). In questo disegno di legge finanziaria, che torna al Senato dopo la lettura alla Camera, c'è un articolo in cui si riconoscono i danni alle vittime dell'uranio, non per l'uranio impoverito, ma perché nell'esplodere il proiettile all'uranio impoverito crea le nanopolveri. Si riconoscono i danni da nanopolveri, ma non si vuole ragionare sul fatto che le centrali a turbogas e gli inceneritori creano tonnellate di nanopolveri e producono morti e malattie invalidanti che ricadono sul Sistema sanitario nazionale. Pochi guadagnano molti soldi, molti ci rimettono in salute, ma paga lo Stato.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Baldassarri. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, già il senatore Vegas questa mattina, nel presentare la relazione di minoranza nell'ambito della Commissione bilancio, ha avuto modo di provare, senza ombra di dubbio, citando pezzi del disegno di legge finanziaria che è arrivato dalla Camera dei deputati, il modo vergognoso con cui si è determinato e si sta determinando un vero e proprio assalto alla diligenza.

È un modo vergognoso per due ragioni, signor Presidente. Prima di tutto, il Governo, nello scrivere il maxiemendamento sul quale ha chiesto la fiducia, accorpando in tre capitoli la legge finanziaria - il bilancio ovviamente è la conseguenza contabile e numerica di tutto questo - si è basato su un presupposto francamente offensivo e cioè che, a partire dalla propria maggioranza, per arrivare ai membri del Parlamento di opposizione, per giungere fino ai cittadini italiani, siano tutti sciocchi e cretini e non in grado di leggere un testo che, seppur in giuridichese, è pur sempre scritto in lingua italiana.

Da questo punto è vergognoso che il Governo chieda la fiducia su quel tipo di testo. Il collega Vegas stamattina ha fatto esempi clamorosi. Si chiede la fiducia - mi limito ad uno solo, il più esilarante - sulla creazione di un fondo denominato "un centesimo per il clima", dove si chiede un contributo volontario di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato, nonché per ogni 6 kilowatt di energia elettrica consumata.

Risparmio a lei, signor Presidente, ed ai colleghi, ulteriori esempi di questo tipo che però già il collega Vegas ha avuto modo di evidenziare. Dico solo che ieri in Commissione, di queste tipologie di fondi e fondini, dopo aver attentamente letto il testo scritto - ringraziando ovviamente per tradizione il Governo che nel testo che ci è pervenuto dalla Camera rileva in neretto le modifiche, per cui è più facile vedere le nefandezze scritte - ne abbiamo rilevate ben 92, e forse abbiamo sbagliato il conteggio.

C'è un secondo motivo per definire questa manovra vergognosa ed è più serio in termini di responsabilità economico-finanziaria e quindi politica e di responsabilità istituzionale. Signor Presidente, il ragionamento purtroppo proviene da lontano, sin dal primo momento in cui questo Governo ha fatto sentire i propri vagiti dopo la nascita. Il collega Rossi le ha appena definite fanfaluche (usando una terminologia usata anche dalle mie parti), ma io, per essere più aderente all'italiano risciacquato in Arno, elenco le sette bugie capitali, quasi i sette peccati capitali, che il Governo ed il Ministro dell'economia hanno detto al Parlamento.

Signor Presidente, cari colleghi, indipendentemente dalla maggioranza o dall'opposizione, è chiaro che il Ministro dell'economia ha ripetutamente mentito al Parlamento, reiterando menzogne e bugie.

Vado per titoli, signor Presidente. Cito per primo il caso Alitalia: all'inizio di dicembre dell'anno scorso si annuncia una privatizzazione della compagnia con una procedura cervellotica che negli ambienti finanziari di Londra, di Francoforte, di New York è stata da tutti considerata inaccettabile per un Paese civile. È una procedura che si basa su chi vuole mandare lettere di intenti al Ministero dell'economia, che mette alla fine del processo, immaginato per giugno di quest'anno, la proposta di piano industriale di chi fosse interessato alla compagnia Alitalia.

Nei mesi di febbraio e marzo, rispondendo con la consueta sollecitudine il Ministro dell'economia ha svolto un'audizione alle Commissioni congiunte bilancio e finanze della Camera e del Senato, rispondendo ad una mia personale richiesta urgente effettuata il 18 dicembre 2006, due mesi e mezzo prima. In quella audizione ha ripetuto la menzogna e ci siamo trovati negli ultimi giorni a celebrare il massimo - non saprei dire - se della ignoranza o dell'arroganza: probabilmente delle due cose insieme, che è la peggiore miscela che possa mai determinarsi, non solo in politica ma in ogni campo della vita civile.

Siamo adesso di fronte all'oscenità di vedere due offerte, la prima da 1 centesimo e l'altra da 31 centesimi, rispetto alle quali il Governo, in particolare il Ministero dell'economia, che detiene le azioni per conto del contribuente italiano (non per conto di se stesso o di altri azionisti di maggioranza occulti di questo Governo e che non siedono nelle Aule parlamentari), dovrebbe decidere, avendo perso l'occasione che tutti gli analisti da anni denunciano. Infatti, una compagnia come l'Alitalia, decotta da anni sul piano delle condizioni economico-finanziarie, ha solo un'opportunità da offrire eventualmente a partner internazionali: quella di divenire la base strategica in Italia, in Europa e nel Mediterraneo per qualche compagnia del Nord-America o dell'Asia. Questo è il valore dell'Alitalia.

Seconda bugia: il Ministro dell'economia ci ha detto che lui poteva cacciare un consigliere di amministrazione della RAI; mi sembra che qualche giudice abbia detto che invece non poteva farlo.

Terza bugia: il Ministro dell'economia, venendo in Aula a leggere un testo, scritto quasi palesemente dal Vice Ministro dell'economia, ha tacciato un soldato della Repubblica italiana quasi di colpo di Stato e di attentato alle istituzioni (sono parole del Ministro pronunciate in questa Aula), dicendo che a un anno dai fatti che lui denunciava sentiva doveroso rimuoverlo e, contemporaneamente, proporlo come consigliere di Stato. Anche in merito a questo nei giorni recenti qualche giudice fortunatamente e ancora per la correttezza istituzionale e democratica dell'Italia ha detto che non poteva farlo.

La quarta bugia riguarda più il merito del ruolo specifico del Ministro dell'economia e delle finanze. I casi che ho ricordato riguardano il Ministero dell'economia ma è chiaro che la madre di tutte la responsabilità del Ministro dell'economia è la politica economica. Ebbene, la quarta bugia questo Governo l'ha detta sempre nelle Aule parlamentari all'inizio del suo mandato, quando è venuto a raccontare che era costretto a fare una maximanovra da 45 miliardi di euro di maggiori tasse perché la situazione era assolutamente tragica, sull'orlo del tracollo e del collasso, peggiore di quella del 1992, che portò alla nota crisi della lira.

Ha ragione il collega Rossi: questa finanziaria è un po' migliore solo perché non poteva essercene una peggiore; ma è vergognosa, collega Rossi, perché ha caricato sulle spalle dei lavoratori italiani 45 miliardi di euro di tasse in più, non per riparare ad una situazione di squilibrio finanziario ma per creare una marmellata da distribuire in mille rivoli all'interno del Governo e della maggioranza, aumentando ancor di più le entrate e la spesa pubblica.

I colleghi ricorderanno che l'anno scorso, dopo parecchie insistenze, il collega Visco venne in Commissione bilancio e poi in Aula e, l'11 dicembre dell'anno scorso, portò la tabella della verità. Tuttavia, se quella era la tabella della verità sull'andamento del gettito del 2006 che incorporava i dati dell'acconto di novembre (quindi i preconsuntivi più solidi); se quella che Visco ha portato in quest'Aula era la tavola della verità, quello che ha detto il Ministro dell'economia era la più clamorosa delle menzogne, tanto che lo scorso anno fu costretto a truccare i conti, cioè a prendere due voci, stato patrimoniale e debiti pregressi, e caricarli falsamente dal punto di vista contabile sul deficit dello scorso anno. Infatti, il deficit è un flusso, mentre il debito è uno stock; il Ministro, invece, ha preso due pezzi di stock, stato patrimoniale e debito pregresso (quello dell'IVA sulle automobili e il debito della TAV), e li ha contabilizzati nel deficit pubblico, perché altrimenti avrebbe dovuto scrivere che l'anno scorso il deficit pubblico, come è la realtà contabile, era del 2,2 per cento rispetto al PIL e non del 4,4 per cento, come risulta con questo trucco contabile. In ogni caso, esso ammontava a molto meno del 5,5 per cento del disastro che aveva previsto a luglio e poi a settembre, in sede di DPEF e di relazione previsionale e programmatica.

Passando alla quinta bugia capitale, tutti i mesi che ci hanno condotto fin qui hanno visto tesoretti à gogo. Quel falso contabile del bilancio 2007, quel gettito palesemente sottostimato è stato fatto emergere a pezzi a marzo, a giugno, a luglio, a fine luglio, a fine agosto, ai primi di settembre e attraverso ben sei tesoretti successivi, definiti come lotta all'evasione fiscale. Anzi, poiché probabilmente ha più frequentazioni anglosassoni che con il popolo italiano, il Ministro dell'economia ha avuto il pudore di scrivere formalmente nei suoi documenti ufficiali che si tratta di tax compliance: ciò significa che lo Stato incassa maggiori tasse, ma non si sa per quale ragione. Questa è tax compliance.

La sesta bugia è ancora più grave: ci troviamo in una sorta di crescendo in cui il peccato maggiore è l'ultimo. Poiché c'era questo maggior extragettito, nascosto in precedenza e fatto emergere a pezzi, il Governo ha ritenuto che era giunto il momento di spenderlo. Più volte ci siamo sentiti dire che le risorse c'erano - collega Rossi, l'anno scorso non c'erano - quindi si poteva procedere alla redistribuzione sociale del reddito. Ebbene, si spendono 7 miliardi nel decreto di luglio (primo decreto tesoretto); si spendono 8 miliardi nel decreto del 1° ottobre (secondo tesoretto); si presenta al Parlamento una finanziaria da 12,7 miliardi che, come giustamente è stato fatto rilevare, passando dal Senato alla Camera e tornando di nuovo al Senato, arriva, sulla base dei dati dichiarati dal Governo, a circa 16 miliardi. Da luglio ad oggi siamo di fronte a 31 miliardi di euro, 62.000 miliardi di vecchie lire, 10.000 miliardi di vecchie lire al mese. E la sesta bugia è derivata da un semplice fatto: abbiamo l'extragettito, lo possiamo spendere.

Settima bugia (che, all'origine, poteva non essere tale, ma lo è diventata negli ultimi dieci giorni): il quadro di riferimento sull'andamento dell'economia italiana per il 2008. E qui, per la prima volta, debbo onestamente ammettere che non è colpa del Governo se nel frattempo, da settembre ad oggi, è cambiato il mondo: è una colpa, però, non prenderne atto. A fine settembre e ai primi di ottobre, per l'Europa e gli Stati Uniti, era di un certo tipo il quadro economico internazionale sul quale - giustamente - è stata poggiata la previsione del Governo, relativamente alla crescita dell'economia italiana e, di conseguenza, all'andamento dei conti pubblici.

Quella crescita, a settembre, era già stata rivista verso il basso: ricordo che, inizialmente, si immaginava che nel 2008 si sarebbe attestata all'1,9 per cento; a settembre, il Governo l'ha collocata all'1,5 per cento e, di conseguenza, ha collocato il deficit, come obiettivo, al 2,2 per cento del PIL. Questi dati, però, si basavano su una crescita americana del 3 per cento, una tedesca del 2,7 ed una francese del 2,5, su un prezzo del petrolio di 60 dollari al barile ed un cambio dell'euro di 1,35.

Il Governo si è accorto che questi dati oggi sono radicalmente mutati? La sua colpa non consiste nel cambiamento di questi dati e di questo scenario, ma è una colpa politica e istituzionale non prenderne atto. Il Governo si è reso conto di quanto accade? Mi riferisco a quanto hanno detto, pochi giorni fa, l'OCSE, non il mio centro di previsioni (che, chiaramente, è di parte, anche se in realtà non lo è), la Confindustria e il Fondo Monetario Internazionale. Nello scenario ottimistico sull'economia mondiale ed europea (perché poi vi è un'ipotesi giudicata pessimistica, che mi guardo bene dall'enunciare, se non altro per scaramanzia), l'America scende ad una crescita che si attesta tra l'1,9 e il 2, la Germania e la Francia, tutte e due, all'1,7-1,8 (quindi, ancora consistente); l'euro è balzato all'1,45 ed il petrolio a 95 dollari al barile.

Questi elementi, signor Presidente, per l'economia italiana determinano automaticamente un quadro del 2008 che - com'è stato sostenuto da più parti - presenta una crescita largamente inferiore all'1 per cento: ciò implica il pericoloso rischio di un deficit pubblico in rapporto al PIL che vola verso il 3 per cento.

Ecco la situazione, signor Presidente. Concludo, pertanto, con la seguente considerazione. Sulla base dei dati ufficiali del Governo, in assenza di queste manovre che ha fatto e ci propone (e cioè i 31 miliardi di spesa in più, introdotti da luglio ad oggi, chiusi con l'operazione di questa finanziaria), la crescita sarebbe stata più alta, a suo stesso dire. Quindi, il Governo dichiara che il primo obiettivo - il sostegno allo sviluppo - è stato raggiunto con una frenata della crescita.

Con riguardo al secondo obiettivo - il risanamento finanziario - è palese che quest'anno avremmo raggiunto lo zero per cento di deficit in rapporto al PIL: il debito pubblico sarebbe sceso di due punti in rapporto al PIL senza tali maggiori spese. E se l'anno prossimo, signor Presidente, il deficit oscillerà tra il 2,2 e il 3 per cento, questa sarà la controprova che qui, dopo aver sperperato il maggior gettito pagato dai contribuenti italiani, si sta portando avanti una manovra di aumento di spesa pubblica, totalmente scoperta in deficit. Tutto ciò senza considerare le due spade di Damocle che piovono pesantemente su tutti questi dati: la stabilizzazione dei precari nelle pubbliche amministrazioni e - collateralmente, nel provvedimento sul welfare - il costo, ignoto, del pensionamento dei lavoratori impegnati in attività usuranti. Questo, in più rispetto ai suddetti numeri.

Signor Presidente, con una battuta vorrei dire il Governo ha sbagliato totalmente i tempi dei propri interventi. L'anno scorso, quando la finanza pubblica era in ordine, il Governo ha detto che era in disordine, introducendo tasse; quest'anno, invece, che la finanza pubblica si presenta in disordine, con il pericolo di una forte frenata dell'economia, si sta facendo correre al Paese, qualunque sia il Governo che ci sarà ad aprile o maggio, il rischio di essere richiamato all'ordine dall'Unione Europea per una manovra correttiva in corso d'anno, nel momento in cui l'economia starà già frenando e frenando pesantemente. Questa è la settima finale bugia capitale del Governo. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cabras. Ne ha facoltà.

 

CABRAS (PD-Ulivo). Signor Presidente, come ha efficacemente detto il relatore e come è stato sottolineato anche nei precedenti interventi dei colleghi della maggioranza, la manovra finanziaria, in terza lettura qui in Senato, nel corso della discussione parlamentare ha registrato sostanziali ed evidenti miglioramenti, soprattutto per quanto riguarda il saldo tra entrate e spese, cioè in relazione a quei numeri che abbiamo guardato nella proposta iniziale e su cui abbiamo cercato di porre attenzione durante l'esame degli emendamenti, perché da essi risulta il quadro finale delle decisioni che assumiamo.

La spesa non è ancora ridotta come sarebbe auspicabile né in termini assoluti, né in percentuale, ma proprio grazie alla discussione parlamentare svolta prima al Senato e poi alla Camera, si è riscontrato un miglioramento ad esempio dell'indebitamento e, più in generale, della proposta del Governo.

Nel momento in cui sottolineiamo quest'aspetto positivo, non dobbiamo sorvolare sulle critiche che sono state sollevate, anche nel dibattito che si è sviluppato in quest'Aula, in relazione ad un'enorme quantità di norme particolari e puntuali che sono state introdotte nel testo nel corso della seconda lettura alla Camera. Si tratta di norme che non hanno inciso significativamente sui saldi tra entrate e spese e che non hanno cambiato in senso peggiorativo gli indicatori economici della manovra, ma hanno appesantito il testo normativo. In particolare, alcune di queste disposizioni, come è stato efficacemente dimostrato da alcuni esempi richiamati anche nel dibattito di questa mattina, sono di scarsissima utilità e non troveranno alcuna concreta utilizzazione.

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS (ore 17,30)

 

(Segue CABRAS). Su questo aspetto c'è da interrogarsi ancora una volta, come sempre facciamo in occasione di ogni discussione della manovra finanziaria: dobbiamo chiederci perché non riusciamo, maggioranza e opposizione insieme - neppure alternandoci nei ruoli di Governo o alla guida delle Commissioni - ad essere più rigorosi nello stabilire barriere alle norme che ogni volta riescono ad infilarsi nel testo della finanziaria e che poi suscitano tutte le critiche che abbiamo sentito anche oggi, soprattutto quando sono norme che non producono, tra l'altro, nessun effetto concreto, ma appesantiscono il testo e rendono giuridicamente, oltre che esteticamente, brutta la legge finanziaria, sia per il numero degli articoli, sia per quanto in essa è scritto.

La vera discussione che abbiamo sviluppato fin dall'inizio della manovra già in prima lettura, proseguita anche alla Camera e che riprende qui oggi, è se il miglior gettito che abbiamo registrato l'abbiamo impiegato nel modo migliore e più virtuoso che la situazione suggeriva, vale a dire se l'abbiamo utilizzato, per esempio, prevalentemente per ridurre il debito o per il miglioramento dell'incidenza del fabbisogno.

Da questo punto di vista, penso che nell'analizzare il risultato finale di questa operazione, soprattutto da parte dell'opposizione, è difficile non tener conto di quale sia stato il comportamento di chi ha governato per cinque anni in una condizione dettata dai caratteri macroeconomici di allora e quale sia stata la differenza tra allora ed oggi. Ieri, vale a dire nella passata legislatura, il Governo (in presenza di una crescita dell'economia sostanzialmente zero, quale quella che si è registrata nel corso di quegli anni) si è avventurato in una riduzione della pressione fiscale che ha finito per interessare prevalentemente, per così dire, settori di contribuenti dai redditi medio-alti, determinando gli scarsissimi risultati che si sono registrati perché ciò non ha per niente provocato una crescita della domanda interna e quindi una ripresa dell'economia e si è completamente mangiato l'avanzo di amministrazione ricevuto in eredità dal precedente Esecutivo.

Noi, in presenza di una situazione che ha rivisto una ripresa e sostanzialmente una economia in crescita, abbiamo deciso prevalentemente di occuparci delle fasce più deboli e quindi abbiamo rivolto la nostra attenzione verso quelli che, con una brutta parola, vengono definiti "incapienti", vale a dire coloro che non hanno un reddito, per cui non pagano nemmeno le tasse. Si è quindi cercato di alleviare la vita di queste fasce della società, ponendo quindi un'attenzione esattamente opposta a quella che il Governo precedente aveva rivolto verso le fasce medio-alte. Ci siamo preoccupati di riprendere una politica per la casa, che era assente da oltre dieci anni in questo Paese, in particolare rivolgendoci al settore degli affitti, e quindi alle famiglie monoreddito, per aiutarle a sostenere la spesa dell'affitto di casa e abbiamo avviato una fase di riduzione della pressione fiscale che ha interessato prevalentemente le imprese, con la finanziaria dell'anno scorso, che è proseguita quest'anno, facendo le operazioni che conosciamo e che sono state anche ricordate.

Si tratta, quindi, sostanzialmente di due filosofie di approccio completamente opposte. Abbiamo pensato di mettere i conti a posto, sulla base di una maggiore entrata che era determinata da una maggiore crescita ci siamo preoccupati di ripristinare l'avanzo, di cominciare a riaggredire il debito e di dare qualcosa alle fasce più deboli della nostra società.

Allora, il vero punto controverso ancora presente nella nostra discussione, e che non trova soluzione, è la ragione per la quale noi cresciamo meno degli altri Paesi dell'euro: mediamente mezzo punto, quando non oltre, meno degli altri. C'è, quindi, un problema di competitività del nostro sistema produttivo, che penso il collega Baldassarri non vorrà imputare esclusivamente a questi primi due anni di Governo del centro-sinistra, perché si tratta di fattori strutturali che vengono da molto lontano.

Vorrei qui ricordare, sempre per equità del nostro confronto dialettico, che nei cinque anni di Governo del centro-destra nulla è stato fatto per migliorare la competitività del sistema o in termini di liberalizzazioni dell'economia del Paese. Nulla è stato fatto per l'Alitalia, che si trova in questa situazione anche perché durante quei cinque anni di Governo non si è prestata assolutamente attenzione alla disastrosa situazione dei conti della compagnia, che noi abbiamo evidentemente ereditato e a cui cerchiamo oggi con difficoltà di trovare una soluzione.

Quindi, il terreno sul quale dobbiamo impegnarci di più è quello della competitività del sistema; l'altro è quello del miglioramento della nostra capacità di ridurre la spesa. Ma anche qui avendo un'attenzione: la spesa non può essere ridotta in modo general-generico, perché bisogna capire dove occorra ridurre. Per esempio, sicuramente non dobbiamo ridurre la spesa sanitaria, anche per gli ultimi elementi che ci sono stati forniti al riguardo sul rapporto tra il servizio che offriamo e quello che spendiamo per realizzarlo rispetto ad altri Paesi. Non possiamo ridurre la spesa nella scuola e nell'istruzione. Non possiamo ridurre la spesa nella ricerca, anzi, possibilmente la dobbiamo incrementare.

C'è evidentemente un tema della spesa nell'apparato della pubblica amministrazione che rimane il cuore dei nostri problemi, per il quale nei cinque anni di Governo del centro-destra non è stato fatto assolutamente niente; quindi, da questo punto di vista non possiamo ricevere lezioni a proposito della nostra scarsa capacità di ridurre la spesa. Ci stiamo applicando, stiamo cercando di farlo in maniera selezionata e devo dire che la doppia lettura fin qui registrata (questa è la terza) mette in evidenza che qualche miglioramento il Parlamento questa volta ha fatto anche al riguardo.

Si tratta di proseguire su una linea che abbiamo tenuto con queste due finanziarie, che ci consente di agire concretamente nella direzione che conferma una coerenza nel rigore, nel rispetto dei conti, quindi dei parametri della finanza pubblica, che conferma un'azione di equità nella riduzione della pressione fiscale e non una generica riduzione della pressione fiscale senza che questa comporti una selezione del modo in cui bisogna farla, una lotta all'evasione fiscale che nessuno qui ha voluto sottolineare essere uno dei titoli che fa aumentare le entrate fiscali dell'ultimo periodo, una riduzione del peso del debito.

Oggi su tutti i giornali la Spagna domina perché ha superato l'Italia in termini di ricchezza pro capite; è sicuramente un dato negativo, perché è sempre meglio competere crescendo. Questa volta siamo stati superati da un Paese che - bisogna ricordarlo - non è grande come il nostro; anche la dimensione del Paese va tenuta presente quando si analizzano i dati, ma se si osserva quali sono i fattori principali che determinano la crescita della Spagna, c'è la fotografia esatta di quanto dicevo prima: un Paese che ha un peso di aziende pubbliche enorme rispetto all'altro, un Paese che ha un grandissimo numero di aziende private, e tutto ciò ovviamente non è solo il frutto di questi due anni di Governo, ma anche del fatto che nei cinque anni del Governo precedente nulla si è fatto per migliorare le condizioni generali.

Dalla Spagna occorre cogliere non solo gli indicatori economici, ma anche - e questo può essere tema di questi giorni in cui discutiamo di riforme istituzionali e di politica - gli aspetti politici; sicuramente in quel successo c'è anche il fatto che due forze politiche alternative fra di loro per il Governo sono però unite nell'interesse del Paese e quando queste forze hanno l'interesse del Paese come obiettivo principale trovano punti di coesione.

Dobbiamo fare in modo che anche le nostre due coalizioni alternative per il Governo debbano trovare una ragione per essere molto più unite per il Paese. Dalla Spagna ci viene una sfida sul terreno della competizione a migliorare il nostro sistema, ma anche una sfida sul terreno politico che forse faremmo bene a cogliere in questi giorni di discussione su riforme istituzionali e su legge elettorale. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbato. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, vorrei aprire il mio intervento sulla manovra finanziaria 2008, che torna al Senato per la terza lettura, fornendo qualche dato numerico assai eloquente, a dimostrazione della chiarissima bontà del provvedimento, che verrà definitivamente licenziato nelle prossime ore, e dell'ottimo lavoro svolto da quest'Aula nonostante tutte le difficoltà. Ormai sono due mesi che sia in Commissione, sia in Aula sento ripetutamente parlare di falso in bilancio, di assalto alla diligenza; mi sembra di ricordare un famoso film di Massimo Troisi e Roberto Benigni, in cui un omino girava continuamente per il Paese dicendo a mezzanotte: «Ricordati che devi morire».

Contrariamente a quanto affermava poc'anzi il collega Baldassarri (che mi dispiace si sia allontanato dall'Aula), che parlava di assalto alla diligenza, non è assolutamente così, anche perché nella diligenza che noi abbiamo ereditato non c'era nulla; anzi, l'abbiamo dovuta rimettere in sesto per farle riprendere il giusto cammino.

Infatti, dopo quattro anni consecutivi di sforamento dei parametri europei, nel 2007 il disavanzo pubblico è finalmente rientrato sotto la soglia del 3 per cento del PIL, su un valore del 2,4 per cento. Questo è senz'altro il migliore risultato da sette anni a questa parte. Rispetto a poco più di un anno fa, le finanze pubbliche italiane sono pienamente tornate sotto controllo. Questi risultati sono frutto di un serio e costante lavoro di contrasto all'evasione fiscale, che ha permesso un buon recupero di gettito fiscale e un nuovo controllo sulle spese, frenando l'andamento pericoloso in aumento, con un'operazione fondamentale di riqualificazione della stessa spesa pubblica.

Si è proceduto poi ad una più equa redistribuzione della ricchezza, rispondendo innanzitutto alla necessità di sostenere i redditi dei ceti sociali più disagiati e di investire sul futuro, concentrando più risorse a favore dei lavoratori, delle famiglie e delle imprese.

Dunque, voglio ripeterlo, questa è una buona finanziaria e lo è per gli effetti immediati e tangibili che avrà, ad esempio, su famiglie e imprese.

Per le famiglie, cito solo qualche dato significativo. Il 40 per cento dei 43 milioni di persone che vivono in case di proprietà non pagherà più l'ICI. La restante parte avrà uno sgravio fino ad un massimo di 200 euro; è prevista l'esclusione dal beneficio per chi possiede ville, castelli o case di lusso. Ancora, è prevista un'importante novità per 2.800.000 persone che vivono in affitto, i cui costi negli ultimi anni sono lievitati in maniera preoccupante. Tali soggetti avranno una detrazione IRPEF da 150 a 300 euro, che aumenta per i giovani tra i venti e i trenta anni e che andranno a vivere da soli.

Altra fondamentale misura, fortemente voluta dall'UDEUR, è quella che intende offrire un sostegno alle famiglie e alle persone che hanno sottoscritto un mutuo per l'acquisto della prima casa e che per diversi motivi possono trovarsi in situazioni di insolvenza. I dati economici diffusi dagli istituti bancari italiani testimoniano difficoltà crescenti per quanto concerne il pagamento delle rate del mutuo per la prima casa, un fenomeno sicuramente aggravato dalle variazioni al rialzo del costo generale del denaro, determinate dalla Banca centrale europea, che gravano soprattutto su chi ha acceso un mutuo a tasso variabile.

Secondo i dati diffusi, dal 2002 al 2006, le famiglie che si trovano in difficoltà per quanto concerne il pagamento dei mutui sono passate da 356.000 a 408.000 e, solo nel corso del 2006, tali cifre hanno registrato un 5 per cento in più. Riteniamo che l'importanza dell'abitazione, bene primario per ciascuno di noi e ancora più per le giovani coppie che costruiscono intorno alla prima casa buona parte del loro futuro, debba ricevere adeguate attenzioni e tutela da parte del legislatore. A tale scopo, è stata inserita la misura che istituisce il Fondo di solidarietà per i mutui destinati all'acquisto della prima casa. Il Fondo interviene assumendosi il costo delle procedure per lo slittamento delle rate, che è possibile per non più di due volte e fino ad un massimo di diciotto mesi complessivi.

Passo ora alle disposizioni relative alle imprese. Per i piccoli imprenditori - stimati in circa un milione - con un fatturato annuo sotto i 30.000 euro lordi, è previsto l'esonero del versamento dell'IRES e dell'IRAP e pagheranno solo a forfait un'aliquota del 20 per cento.

Vorrei infine fare menzione di un'importante modifica contenuta in uno dei maxiemendamenti del Governo, presentati alla Camera. Si tratta dell'innalzamento del tetto del 5 per mille da 100 a 380 milioni, un investimento fondamentale per ricerca e terzo settore, che ha comportato un'impegnativa ricerca della copertura finanziaria, in tempi di risanamento.

Concludo osservando che una buona legge, come la finanziaria e l'intera manovra 2008, non può essere considerata la panacea di tutti i mali del Paese. Certamente, però, contribuisce in maniera determinante al perseguimento di molti seri obiettivi e a porre forti basi per il futuro.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrrante. Ne ha facoltà.

 

FERRANTE (PD-Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ci apprestiamo a votare una finanziaria - e io lo farò convintamente - perché contiene molti provvedimenti a favore della tutela dell'ambiente, anche se per onestà bisogna dire che questa stessa legge finanziaria non è adeguata a rispondere alle urgenze che pongono i cambiamenti climatici in atto. Per altro verso, affrontare radicalmente e in modo consequenziale i problemi legati a tali cambiamenti climatici offrirebbe l'opportunità di una modernizzazione del sistema economico e delle imprese del nostro Paese.

Purtroppo non è così e cercherò di spiegarne i motivi nel mio intervento, senza tacere però che gli interventi previsti in finanziaria a favore dell'ambiente ampliano quelli già previsti nella scorsa finanziaria del 2007 e quindi procedono in quest'inversione di tendenza molto netta rispetto ad una strada opposta che nei cinque anni precedenti il Governo di centro-destra aveva perseguito, magari ritenendo che i problemi ambientali da affrontare costituissero soltanto un vincolo o un ostacolo da superare. L'ambiente non è mai stato colto nelle sue possibilità ed opportunità di sviluppo, come invece si comincia a fare grazie alle due finanziarie presentate dall'attuale Governo di centro-sinistra.

Rapidamente voglio ricordare alcuni dei provvedimenti, a partire, in particolare, dall'unico intervento strutturale inserito in questa finanziaria, relativo alla riforma degli incentivi per le energie rinnovabili, che è stato possibile inserire proprio in quest'Aula in prima lettura grazie soprattutto al lavoro del collega Ronchi. In sostanza, si disegna una riforma complessiva del sistema che, a mio avviso, permetterà finalmente di seguire anche in questo Paese la strada che in altri Paesi europei, come la Germania e la Spagna in particolare, è stata seguita per il rilancio e la grande diffusione di energie rinnovabili, quali l'eolico e il solare.

Oltre però a questa riforma strutturale che si dovrà valorizzare per permettere al nostro Paese di imboccare la strada giusta, vi sono molti altri provvedimenti positivi e puntuali da ricordare. In particolare, voglio ricordare quello contro l'abusivismo edilizio con fondi speciali destinati all'abbattimento di opere abusive nelle aree protette o in zone di protezione speciale dell'UNESCO, il fondo per la riforestazione e la forestazione delle aree urbane, all'interno del quale si prevede anche l'istituzione del registro nazionale dei serbatoi di carbonio che servirà a misurare l'effetto positivo che le foreste nel nostro Paese possono avere nel combattere l'effetto serra.

Ricordo poi la possibilità che si dà ai Comuni di diminuire l'ICI per quegli edifici in cui vengono utilizzati i pannelli solari e comunque le fonti di energia rinnovabile, l'estensione anche per quest'anno, come del resto era già avvenuto lo scorso anno, di quegli incentivi fiscali in edilizia finalizzati soprattutto a risparmio energetico e per la cosiddetta rottamazione volta a sostituire i frigoriferi con modelli più efficienti. In proposito, osservo che non si è voluto estendere questa possibilità anche ad altri elettrodomestici, come le lavatrici, le lavastoviglie o le lampadine ad alta efficienza energetica. Nell'esame del provvedimento alla Camera si è previsto soltanto il divieto di vendita di apparecchi elettrodomestici e lampadine ad alto consumo energetico nel periodo dal 2010 al 2011, ma il combinato disposto del divieto di vendita dal 2010 senza aver inserito un incentivo alla rottamazione - e, quindi, aver favorito i nuovi e più efficienti apparecchi - determinerà il rischio molto concreto che nei prossimi due anni il nostro mercato possa essere invaso da apparecchi sotto costo di bassissima efficienza. È del tutto evidente che, se dal 2010 e dal 2011 non si possono vendere e non c'è un adeguato incentivo per quelli ad alta efficienza energetica, si potrebbe persino ottenere il risultato opposto.

Il problema strutturale che questa finanziaria non affronta - e che, quindi, la rende inadeguata rispetto al problema globale cui facevo riferimento prima - è la questione che né nel settore dell'energia, né soprattutto in quello dei trasporti, si fanno quelle scelte, radicali da questo punto di vista e necessariamente diverse dal tran tran quotidiano, che servirebbero a rispondere al problema dei cambiamenti climatici. Altrimenti, non si spiegherebbe perché continuiamo a finanziare, magari a pioggia, con tanti piccoli interventi, una variante da una parte, un passante dall'altra, tante nuove strade ed autostrade e non si riescono a trovare i soldi per avere dei treni per i pendolari degni di un Paese civile.

Non si spiegherebbe, inoltre, perché non si fanno quegli investimenti infrastrutturali e quelle grandi opere che renderebbero la rete ferroviaria italiana in grado di trasportare uomini, donne, e merci soprattutto, in maniera non dico rivoluzionaria, ma almeno pari a quello che succede in altri Paesi europei. Questo è il punto.

D'altra parte, nel passaggio alla Camera, abbiamo assistito purtroppo ad alcuni provvedimenti che lasciano veramente con l'amaro in bocca. Non si potrebbe dire altrimenti del fatto che si sia scelto di togliere 92 milioni di euro alla ricerca scientifica, che in questo Paese - com'è noto - è sempre stata in difficoltà e negletta e per cui noi dovremmo avere la responsabilità di aumentare i fondi. Alla fine, in extremis, si sono tolti quei 92 milioni di euro per dare un ennesimo sconto al sistema dell'autotrasporto che oggi è basato esclusivamente sui Tir, rinunciando, quindi, ad affrontare, una volta per tutte, la necessaria inversione di tendenza nel sistema di trasporto delle merci nel nostro Paese. Questo è il problema che abbiamo di fronte, ma questa finanziaria non fornisce soluzioni adeguate per affrontare la sfida straordinaria rappresentata dai cambiamenti climatici.

Esistono, peraltro, alcuni provvedimenti di settore che lasciano sorpresi e perplessi. Mi riferisco a quando, per esempio, si è voluta inserire in finanziaria l'ennesima proroga per lo smaltimento in discarica dei rifiuti tal quali o a quando si è voluta inserire, sempre in finanziaria, l'ennesima proroga che permette ai Comuni di non passare da tassa a tariffa, anche se questo sarebbe l'unico modo per aumentare davvero la raccolta differenziata e passare alla gestione integrata dei rifiuti. Quando si sceglie di concedere certe proroghe senza mettere alcun paletto che ci permetta di guardare a questa proroga come davvero all'ultima - inducendoci, quindi, a pensare che se non si cambia ci sarà alla fine del 2008 un'altra proroga - si perdono alcuni passaggi fondamentali.

Certo, molto ha a che vedere con la modalità con cui la legge di bilancio e quella finanziaria - è stato detto da molti colleghi e dal relatore - si vanno costruendo nelle nostre Aule. È sempre più necessario, pertanto, pensare a una riforma di questo meccanismo, ma credo - mi rivolgo al Ministro dell'economia - che dobbiamo pensare per i prossimi mesi ad un'azione di Governo decisa e consapevole del fatto che il cambiamento climatico è davvero, da una parte, un'urgenza non più rinviabile ed una necessità da affrontare - altrimenti si va incontro a dei rischi enormi - e, dall'altra, un'opportunità per la modernizzazione del sistema nel suo complesso.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI (ore 17,50)

 

(Segue FERRANTE). Concludo l'intervento, signor Presidente, manifestando invece la mia personale soddisfazione per i due articoli della finanziaria che sono stati inseriti soprattutto grazie al lavoro svolto da alcuni colleghi in quest'Aula. Mi riferisco alla norma sul 5 per mille, che finalmente è stata approvata senza un tetto che ne vanificherebbe altrimenti l'efficacia, e a quella sulla class action, altro strumento davvero utile per la difesa dei consumatori che potrà dispiegarsi nel prossimo futuro. (Applausi dei senatori Lusi e Bulgarelli).

 

(omissis)

 

Ripresa della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B (ore 17,57)

 

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rubinato. Ne ha facoltà.

 

RUBINATO (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, dopo il passaggio sia al Senato che alla Camera, riteniamo che la manovra sia rimasta sostanzialmente inalterata nei suoi obiettivi principali, che sono quelli di ridimensionare il debito pubblico e non solo: accanto al risanamento dobbiamo pensare anche allo sviluppo e all'equità.

Anche se si poteva fare di più e meglio - come sempre - stanti le condizioni date - che sono quelle dell'economia del nostro Paese in questo momento, dell'economia a livello internazionale, nonché le condizioni attuali della nostra politica - possiamo affermare che questi obiettivi sono stati centrati.

Sul fronte del risanamento, è vero che la manovra lorda - come ci ha ricordato il relatore - ha certamente registrato un incremento che l'ha portata dai circa 11 miliardi euro iniziali ai 15,5 miliardi di euro nel suo importo complessivo (il passaggio al Senato ha visto aumentare la manovra lorda di 1,9 miliardi e il passaggio alla Camera di 2,2 miliardi).

Tuttavia, va sottolineato che il saldo netto da finanziare è stato migliorato nel corso dell'esame parlamentare di circa 470 milioni di euro per il 2008, di 509 milioni di euro per il 2009 e di 270 milioni di euro per il 2010. Non solo: c'è anche un miglioramento in termini di indebitamento netto, di deficit, di 380 milioni di euro nel 2008, di 583 milioni di euro nel 2009 e di 465 milioni di euro nel 2010. Le compensazioni reperite a copertura dei maggiori oneri, infatti, sono state in larghissima parte concentrate su ulteriori riduzioni di spesa, mantenendo pressoché inalterata la pressione fiscale, obbiettivo che la maggioranza si era data all'inizio del percorso della manovra.

All'interno del disegno di legge finanziaria, che ha questo disegno e questa impostazione generale, ci sono alcuni interventi particolarmente significativi, alcuni di portata generale, altri particolari; non potendo ripercorrere tutti gli argomenti mi soffermerò solo su alcuni.

Penso ad esempio alla riforma della fiscalità per le imprese. Anche se dovremo vedere in campo gli effetti della sua attuazione, credo anche con la disponibilità di fare eventuali interventi correttivi, si tratta di una riforma particolarmente incisiva, che riduce in modo molto significativo l'aliquota IRES per le società di capitali. In proposito bisognerà appunto verificare se questo intervento non crei una disparità o piuttosto sia, come speriamo, un incentivo alla capitalizzazione delle imprese individuali e delle società di persone. L'impianto normativo sicuramente va nella direzione di rafforzare, anche attraverso una maggiore trasparenza nel rapporto tra imprese - o contribuenti più in generale - e Stato, la capacità competitiva del Paese sotto il profilo di una riforma del sistema fiscale.

Sempre in materia fiscale, vorrei evidenziare gli ulteriori passi in avanti che il presente disegno di legge finanziaria compie verso un federalismo un po' meno proclamato e un po' più attuato. Nella manovra dello scorso anno c'era una norma che riguardava gli Enti locali, quella sull'addizionale comunale IRPEF, che dal 2008 vedremo applicata concretamente nel nostro Paese; una misura che chiamo federalista perché prevede che, attraverso l'assegnazione di un codice tributo, i nostri Comuni incasseranno direttamente l'addizionale comunale IRPEF prodotta e pagata sul loro territorio.

Il presente disegno di legge avvia anche un ulteriore percorso federalista che è quello della regionalizzazione dell'IRAP, pienamente effettivo dal 2009. Sono grandi passi e a me sembrano dei passi che, fino ad ora, non avevamo ancora visto compiere. Certo, abbiamo un debito pubblico enorme: se le condizioni della finanza pubblica e dell'economia fossero più favorevoli sicuramente si potrebbe fare di più, ma credo che si sia fatto quello che era possibile fare e che comunque sia più di quello che è stato fatto in passato, almeno nel recente passato.

Sul piano federalista, devo dire che un passo indietro - e questo va riconosciuto, una critica in proposito va sollevata per essere autenticamente e convintamente federalisti - è stato compiuto a proposito dello sconto sull'ICI, perché abbiamo trasformato finanza locale in finanza derivata, in una certa misura, e credo che ciò andrà corretto quanto prima, senza togliere ovviamente ai cittadini una loro sacrosanta aspettativa, ovvero la possibilità di pagare in misura minore possibile la tassa sulla prima casa.

Desidero ricordare, a titolo esemplificativo, altre misure incisive che non ho sentito richiamare, ma che, a mio avviso, sono, seppur piccole, significative. Accanto alla previsione di un aumento di 190 milioni di euro in finanziaria per il rinnovo e l'ammodernamento dei mezzi e degli aeromobili delle forze di Polizia e dei Vigili del fuoco - una misura che segna anch'essa il passaggio da una sicurezza proclamata ad una sicurezza attuata, e che è molto importante, aggiungendosi anche al cospicuo numero di assunzioni previste nelle forze dell'ordine - c'è una norma che assegna un credito d'imposta a favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e a quelle di somministrazione di alimenti e bevande ed anche agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio.

Si tratta di una norma che è stata inserita in prima lettura al Senato ed ampliata nel suo presupposto soggettivo dalla Camera dei deputati, che assegna un credito di imposta sino a 3.000 euro per le spese che tali soggetti sostengono per l'acquisto di attrezzature di sicurezza. Mi pare una norma molto importante e significativa per queste categorie economiche, un segnale forte sul fronte della prevenzione e della sicurezza da parte di chi governa il Paese.

Interessante - vado avanti con altri esempi concreti - anche la norma che prevede un incentivo ai proprietari di edifici in centri storici a provvedere al loro risanamento, riqualificazione e restauro. Credo che combattere il degrado sia anche uno dei sistemi per cercare di favorire le condizioni per una maggiore sicurezza nel nostro Paese. Allora una norma che prevede la possibilità di accendere mutui ventennali ai titolari di edifici situati nei centri storici fino ad importi di 300.000 euro con interessi totalmente a carico dello Stato è una norma particolarmente significativa.

Significativa è anche l'introduzione nella legislazione nazionale di un principio perequativo nell'edilizia residenziale, volto a favorire la realizzazione di edilizia sociale e di servizi alla persona.

Come pure lo è la previsione di agganciare il valore del prezzo d'esproprio al valore reale venale di mercato; norma che potrebbe avere benefici anche sul lato della spesa, evitando numerosi contenziosi.

Questi sono solo alcuni esempi della concretezza di questa finanziaria. Cito anche la norma introdotta dalla Camera, molto importante, per l'aumento delle detrazioni per chi ha almeno quattro figli a carico. Anche in questo caso, certo, dobbiamo fare di più ma dobbiamo avere consapevolezza che questo "di più" non può che passare finalmente attraverso una più coraggiosa iniziativa in sede riformatrice.

Mi pare che nella finanziaria si concentrino tutte le attese ed i tentativi di legiferare e di dare soluzione ai problemi di un Paese. Non può essere la finanziaria lo strumento che dà risposta a tutte le gravi questioni che il Paese ha di fronte a sé per evitare il declino e riprendere un sentiero stabile di crescita.

Su versante delle riforme stiamo facendo ancora poco. Ci sono difficoltà anche di tipo politico che non sono solo della maggioranza; c'è anche la difficoltà di collaborazione su questi temi, sulle riforme che servono al Paese, con l'opposizione.

E credo che proprio queste sono le scelte fondamentali, per esempio, per cominciare a rispondere al grande e fondamentale tema cui accenna anche questa finanziaria nella sua parte iniziale, cioè la questione salariale. La questione di ridare potere d'acquisto alle nostre famiglie e di fare riprendere la crescita ed i consumi.

Da questa finanziaria, ormai già alle nostre spalle, dobbiamo quindi ripartire con la consapevolezza che il nostro compito è quello di aggredire in modo più efficace, attraverso riforme importanti, la spesa pubblica non tanto nel senso di una sua riduzione, che auspichiamo ma che crediamo difficile nelle condizioni date, ma nella direzione di una vera, seria ed efficace sua riqualificazione: spendere bene le risorse che i cittadini ci mettono a disposizione con la fiscalità, la ricchezza prodotta in questo Paese, ridistribuirla a chi davvero ne ha bisogno, incentivare il merito e la concorrenza e premiare i comportamenti virtuosi.

Solo questa profonda azione riformatrice può dare prospettive stabili, di crescita e di sviluppo a questo Paese, dare speranza ai cittadini che ci ascoltano e ci guardano e che fanno ancora fatica a capire la missione che sta dietro ai provvedimenti che approviamo in Parlamento. (Applausi dai Gruppi Aut e PD-Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Turigliatto. Ne ha facoltà.

 

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, il passaggio alla Camera dei provvedimenti finanziari ed il loro ritorno al Senato non ha mutato il giudizio che ho su questa manovra economica. Lo sintetizzo così: in primo luogo, dissento profondamente dal fatto che dal 2007 alle imprese, alle banche e alle assicurazioni è stato garantito la più grande tassazione della storia: 7 miliardi ogni anno. Nel 2008 sono confermati e ad essi si aggiunge anche l'abbattimento di IRES e IRAP.

Ma in finanziaria, mi pare ci siano tanti altri sgravi, facilitazioni ed incentivi, sempre per le imprese per centinaia di milioni. Al contrario, non vedo le misure di tassazione delle rendite finanziarie e tanto meno un forte intervento a favore dei salari, ormai ridotti alla fame.

Si rinvia continuamente. In sede di dibattito in prima sessione mi è stato detto, respingendo i miei emendamenti, che puntavano a dare ai giovani un po' di sicurezza con il salario sociale ed a restituire ai lavoratori il fiscal drag: «Vedremo, se ci sarà un tesoretto prossimo forse interverremo». Ma così siamo ben lontani dal risarcimento sociale promesso. Proprio in questi giorni molti lavoratori e lavoratrici mi hanno testimoniato di aver ricevuto stipendi e tredicesime più sottili e leggere.

Dove sono finiti i problemi di sopravvivenza delle famiglie? Dov'è finita la quarta settimana? Si parla dell'aumento dei prezzi, certamente, è giusto perché gravissimo, pesa fortemente non solo sulla quarta ma anche sulla terza settimana, però era ora il tempo di intervenire, non di promettere qualcosa per domani. È curioso che le organizzazioni sindacali chiedano la restituzione del fiscal drag a gennaio, guarda caso, a manovra finanziaria chiusa. E già molti mettono le mani avanti sul prossimo tesoretto, se ci sarà, a partire dal Ministro dell'economia, che si affretta a dire che, in primo luogo, rimane il problema del risanamento, da una Corte dei conti che dice che già il precedente tesoretto doveva essere utilizzato solo per il risanamento, e dalla Banca europea, che per bocca di Trichet, proprio oggi, dice che se aumenta l'inflazione bisogna fare attenzione che non aumentino anche i salari ad essa correlati. Altro che quarta settimana. E che tempistica queste uscite, proprio nel momento in cui 7 milioni di lavoratrici e lavoratori ancora stanno lottando, mobilitandosi per rinnovare il loro contratto di lavoro.

Questa risposta che il Governo dà sul problema del salario dei lavoratori e delle lavoratrici non è forse già una risposta alle richieste di verifica a gennaio che hanno avanzato le forze della sinistra arcobaleno?

Terzo elemento di non condivisione, che è forse quello che più di tutti mi appassiona e mi rende anche molto preoccupato. Come ha sostenuto e testimoniato Alex Zanotelli, nel silenzio generale non solo dei giornali e dei media ma anche di settori del mondo della pace, si sta definendo l'utilizzo di enormi risorse in direzione di spese militari e di acquisti di armi, mentre si negano e si dice che non si hanno per la scuola e i servizi sociali. Si tratta di 23,5 miliardi di euro per le spese militari; in particolare, per gli Eurofighter sono previsti 318 milioni di euro quest'anno, 468 milioni di euro il prossimo anno, l'anno successivo 918 milioni di euro e via così. Mentre spendiamo tutti questi soldi per le armi in tanti senatori abbiamo fatto molta fatica a far stanziare 30 milioni di euro per le vittime dell'amianto. È incredibile una situazione di questo genere.

Per tutte queste ragioni, collegate anche al giudizio che darò sul Protocollo del welfare, il mio giudizio ed anche il mio voto sono negativi.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lusi. Ne ha facoltà.

 

LUSI (PD-Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel 2005, dopo anni di finanza creativa, l'Italia era sottoposta ad una procedura per deficit eccessivo dal Consiglio dei ministri economici e finanziari dell'Unione Europea. Addirittura, con un attacco diretto da Bruxelles, veniva evidenziato come avessimo avuto per tutta la scorsa legislatura, ad eccezione di un anno, un deficit superiore al 3 per cento del PIL. Il debito pubblico aveva ripreso a salire dopo una decennio, l'avanzo primario era stato azzerato, la spesa primaria corrente era cresciuta di 2,4 punti di PIL durante i cinque anni precedenti, raggiungendo il livello record del 40 per cento del PIL.

Neanche nei primi anni Novanta la spesa primaria corrente aveva toccato tali livelli. Queste erano le condizioni quando il Governo si è insediato: vi era un'emergenza che occorreva affrontare in maniera risoluta per non penalizzare ulteriormente le giovani generazioni e dare prospettive di stabilità all'intera economia. Ora a distanza di meno di due anni, il deficit pubblico, non solo, è stato riportato ampiamente sotto la soglia del Trattato di Maastricht, ma tutto ciò è accaduto senza ricorrere a misure una tantum; le stesse misure una tantum che - è bene sottolinearlo - nella scorsa legislatura sono state utilizzate con inedita larghezza per un importo complessivo di ben 64 miliardi di euro.

Il debito pubblico è ora in discesa, l'avanzo primario, un tempo azzerato, ora viene ricostituito. Ciò è il risultato di più fattori: in primo luogo una crescita maggiore e più sostenuta rispetto al passato recente, ma anche soprattutto un ritorno alla legalità e alla disciplina da parte dei contribuenti indotto dalle nuove e più rigorose politiche fiscali del Governo.

La legge finanziaria dello scorso anno e quella oggi in discussione vanno guardate in prospettiva; esse vanno inserite nella realtà dei conti pubblici che abbiamo dovuto affrontare e degli obiettivi che si impongono nei prossimi anni. Non daremo nessun futuro ai giovani se non abbatteremo il debito e se non libereremo ricorse per maggiori e migliori beni e servizi pubblici: migliori strade, miglior insegnamento, migliore ricerca, maggior sicurezza, giustizia più rapida e migliori mezzi di trasporto.

Il profilo originario di rigore e di sviluppo della manovra finanziaria, non solo, non è stato intaccato, ma appare perfino rafforzato, sia pur lievemente. Infatti, a fronte di una crescita del volume lordo della manovra durante l'esame parlamentare fino all'importo di circa 15 miliardi di euro contro gli 11 iniziali, l'impatto, tanto in termini di saldo netto da finanziare, quanto in termini di indebitamento netto, è perfino migliorato. Il saldo netto da finanziare è infatti migliorato per circa 470 milioni di euro per il 2008, 509 milioni per il 2009, 270 milioni per il 2010. Di analoga entità è il miglioramento dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, che - lo voglio ricordare - è il dato rilevante ai fini del Patto di stabilità e crescita e del rispetto dei parametri di Maastricht, il cui importo si è ridotto rispetto al testo presentato dal Governo alle Camere per 380 milioni nel 2008, 583 milioni nel 2009 e 465 per il 2010.

Durante l'esame del provvedimento alla Camera è stato trovato il margine finanziario per operare un intervento di restituzione fiscale tra i più sentiti come urgente da una parte, fino ad oggi non sufficientemente considerata, delle famiglie italiane. Nel merito, alle famiglie con almeno quattro figli a carico viene riconosciuta un'ulteriore detrazione ai fini IRPEF pari a 1.200 euro annui, prevedendo anche forme di recupero dell'agevolazione, come nell'ipotesi di incapienza.

Sono state stanziate risorse aggiuntive in favore del trasporto pubblico locale, 400 milioni di euro per l'accelerazione degli interventi in materia di viabilità e ferrovie per il finanziamento di nuove misure su trasporti e autotrasporti, per i nuovi interventi in campo sociale e per la gestione delle calamità naturali, oltre a iniziative in materia di sicurezza, ambiente e di investimenti.

 

Presidenza del presidente MARINI (ore 18,12)

 

(Segue LUSI). Con la finanziaria per il prossimo anno si avvia, inoltre, un processo di riforma strutturale del sistema di organizzazione e gestione del trasporto pubblico locale, orientato a riconoscere anche un maggior grado di autonomia finanziaria agli enti territoriali. È in questo senso che va letta l'assegnazione dal 2008 alle Regioni a statuto ordinario di un'ulteriore compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione, i cui importi andranno a finanziare il funzionamento del settore.

L'iniziativa è volta a favorire il superamento del tradizionale meccanismo di finanziamento del trasporto pubblico locale, rimesso all'annuale rifinanziamento in sede di finanziaria, promuovendo anche in tale ambito un maggior grado di federalismo fiscale. Nello specifico, viene a tale fine istituito il Fondo per la promozione e il sostegno allo sviluppo del trasporto pubblico locale, le cui risorse sono interamente destinate all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale e alla corresponsione di contributi per mutui contratti per lo sviluppo nelle aree urbane degli stessi sistemi di trasporto pubblico.

Figura fra questi interventi anche una misura di diretto impatto sulle famiglie, cioè una detrazione ad hoc dell'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche per le spese sostenute dai contribuenti per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi del trasporto pubblico locale (TPL) sia regionali che interregionali, fino alla concorrenza del suo ammontare nella misura del 19 per cento e per un importo non superiore a 250 euro.

Sono state introdotte misure a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, quale un calcolo più favorevole della pensione diretta spettante alle vittime che abbiano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa; l'attribuzione di un assegno vitalizio reversibile anche ai figli maggiorenni superstiti, anche se non conviventi; infine, l'esenzione per l'erogazione di medicinali di fascia C agli invalidi vittime di atti di terrorismo e ai loro familiari anche superstiti.

Infine - e mi piace ricordarlo - i benefìci in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla legge n. 206 del 2004, sono stati estesi anche agli eventi terroristici accaduti all'estero a partire dal 1961 che abbiano coinvolto cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento, fino a questo momento corrisposti solo per gli eventi avvenuti a partire dal 2003. In questo modo è stata recepita - lo voglio ricordare, anche se non è presente in Aula in questo momento - una precisa istanza originariamente proveniente, già dalla discussione della scorsa finanziaria, dal senatore Mantovano.

Nello stesso contesto, sono state inoltre introdotte anche ulteriori norme in materia di calamità naturali e terremoti; è stato aumentato e definito il contributo concesso ai Comuni delle Marche e dell'Umbria.

Vale la pena di menzionare la misura per l'eliminazione del ticket sulle prestazioni specialistiche, già introdotta dal Senato su iniziativa parlamentare in prima lettura, con il contestuale reperimento di una copertura finanziaria per oltre 800 milioni di euro, sotto forma di ulteriori tagli di spesa.

Una correzione significativa, introdotta da questa Camera, riguarda il previsto limite di 250.000 euro all'utilizzabilità dei crediti d'imposta nello stesso esercizio. A tal proposito, è stata prevista una deroga all'applicazione di tale tetto per le imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, con un fatturato annuo non superiore a 5 milioni di euro, ubicate nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Molise e Abruzzo.

Nel complesso, queste ed altre innovazioni non solo allineano il nostro ordinamento ai sistemi fiscali europei più evoluti, ma spingono le imprese - anche quelle piccole e medie - verso il rafforzamento della capitalizzazione, che a tutt'oggi costituisce un fattore determinante di sviluppo per il nostro sistema economico.

La riforma della fiscalità d'impresa delineata dalla finanziaria 2008 avvia il processo di alleggerimento della pressione fiscale sulle imprese, accompagnandolo con una forte semplificazione degli adempimenti contabili e tributari.

Non meno rilevanti sono le integrazioni proposte dal Senato alla disciplina per il contenimento dei costi della politica. Rispetto al testo iniziale, che già conteneva importanti misure di riduzione e ottimizzazione dei costi della rappresentanza locale, nel corso dell'esame al Senato sono state introdotte modifiche orientate, in primo luogo, a contenere le spese per i compensi degli amministratori locali e a ridurre i costi derivanti da duplicazioni di funzioni e dall'utilizzo improprio e disordinato delle forme associative fra enti locali, a partire dalle Autorità di ambito territoriale.

Particolarmente incisive sono state anche le norme - introdotte ex novo dal Senato - che stabiliscono un tetto di legge alle retribuzioni dei managers pubblici, che non potranno superare quella del primo Presidente della Corte di cassazione e si applicheranno a tutti i dipendenti pubblici, sia delle amministrazioni statali sia delle società partecipate e non quotate in Borsa e delle Autorità indipendenti, e la riduzione dei Consigli di amministrazione delle società pubbliche.

Un altro importante fronte sul quale si è positivamente speso l'impegno emendativo del Parlamento è relativo alla disciplina del 5 per mille. Una significativa novità, rispetto al testo originario presentato dal Governo, è costituita dalla riproposizione, anche per il 2008, di una disciplina che prevede la destinazione di tale quota del gettito IRPEF a finalità di sostegno ad enti ed organismi che svolgono attività di riconosciuta utilità sociale su indicazione dei contribuenti.

A questo proposito, il disegno di legge finanziaria prevedeva originariamente il mero innalzamento del tetto massimo di spesa fissato con riferimento all'ultima disciplina applicabile del 5 per mille. Corrispondendo alle forti aspettative nel frattempo maturate nel Parlamento e nel Paese, il primo ha dunque proposto una nuova disciplina, applicabile alle dichiarazioni dei redditi che saranno presentate dai cittadini nel prossimo anno.

Infine, alle politiche per il Mezzogiorno ed alle aree svantaggiate del Paese è dedicato un pacchetto ad hoc di misure che, in parte, sono del tutto inedite e, per altra parte, ripropongono in forma aggiornata strumenti agevolativi già vigenti. Fra essi, vi è il credito d'imposta per le assunzioni, ripristinato al Senato su iniziativa parlamentare.

Nel merito, si prevede che ai datori di lavoro che nel 2008 incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratti a tempo indeterminato, assumendo lavoratori nelle Regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, Basilicata, Abruzzo, Sardegna e Molise, sarà concesso, per il triennio 2008-2010, un credito d'imposta pari a 333 euro al mese per ciascun lavoratore assunto. E per l'assunzione di lavoratrici, il credito d'imposta sale a quota 416 euro al mese.

In questo senso, si inseriscono anche le misure mirate a superare il gap infrastrutturale che tuttora condiziona lo sviluppo locale. Tra queste, segnalo le disposizioni per l'ammodernamento ed il potenziamento dei collegamenti ferroviari sulla linea Pescara-Roma, tra Avezzano e Roma, con lo stanziamento di 56 milioni di euro all'anno per il triennio 2008-2010, nonché le misure per il potenziamento della metropolitana leggera dell'Aquila, per un importo di 12 milioni di euro per l'anno 2008, e quelle per i Giochi del Mediterraneo.

In conclusione, signor Presidente, il disegno di legge finanziaria per il 2008 che ci accingiamo ad approvare in via definitiva - nonostante l'oggettivo appesantimento di nuove norme, subito durante l'esame parlamentare - deve ritenersi un positivo punto di sintesi tra l'originaria proposta del Governo e le istanze emendative emerse in Parlamento. A restare fermo, Presidente, è il comune denominatore costituito dalla triade di sviluppo, risanamento ed equità sociale che connota le politiche economiche e finanziarie di questa legislatura. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e del senatore Di Lello Finuoli).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1818-B, senatore Albonetti.

 

(omissis)

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore sul disegno di legge n. 1817-B, senatore Legnini.

 

LEGNINI, relatore sul disegno di legge n. 1817-B. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi limito anch'io a poche battute per lasciare spazio all'intervento del Ministro, nei confronti del quale voglio rivolgere attestati di stima e di solidarietà, oltre al ringraziamento per il lavoro che sta facendo con tutto il Governo.

Poiché non c'è il tempo, mi limiterò a replicare soltanto ad alcuni interventi in cui sono stati richiamati argomenti ripresi da quasi tutti i colleghi dell'opposizione. Mi riferisco, in particolare, agli interventi dei senatori Vegas e Baldassarri, che hanno posto il problema della quantità di spesa che questo provvedimento comporterebbe, dell'aumento della stessa, dei problemi di copertura, dell'occasione mancata per il risanamento e quant'altro: tutti argomenti che abbiamo ascoltato nel corso dell'intera sessione di bilancio e che questa mattina sono stati ribaditi.

Vorrei chiedere sommessamente - come diciamo noi avvocati - ad entrambi i colleghi se ricordano che, all'epoca in cui erano loro al Governo, tra l'altro con responsabilità di primo piano, il debito cresceva, la spesa pubblica cresceva, il deficit cresceva e l'Unione Europea aveva aperto una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese per il deficit eccessivo. Vorrei invece far notare loro che da circa un anno e mezzo il debito si riduce, il deficit si riduce, l'avanzo primario si ricostituisce e le stime macroeconomiche, poste alla base della manovra, sono quelle universalmente riconosciute come giuste ed esatte.

Si poteva fare di più? Lo abbiamo detto dall'inizio: certo che si poteva fare di più sul fronte del risanamento, ma il Governo, il Parlamento, la maggioranza hanno deciso di garantire un andamento progressivo del percorso di risanamento, nel rispetto degli impegni internazionali e per fare qualcosa per il Paese, qualcosa di cui il nostro Paese, le nostre imprese, i nostri cittadini avevano bisogno.

Era necessario o no fare la riforma della fiscalità d'impresa nel senso che è stato fatto e che conosciamo bene? Era necessario o no fare qualcosa per la casa, finalmente una politica per la casa, con numerosi strumenti che sono stati esattamente allocati dentro la legge finanziaria? Fare qualcosa per i più deboli, finanziare il protocollo sul welfare, abolire i ticket, rifinanziare l'8 per mille, il 5 per mille, il Fondo per i non autosufficienti?

Si doveva dare o no una risposta al precariato, a quel fenomeno che si è rigonfiato nel corso di questi anni, in particolare nella pubblica amministrazione, a causa delle politiche adottate negli ultimi anni? Si doveva dare o no una qualche risposta alle enormi problematiche dell'ambiente, dell'energia, così come abbiamo puntualmente fatto in misura apprezzabile con la legge di cui stiamo discutendo, e dare le tante altre risposte di cui il nostro Paese aveva bisogno?

Passiamo all'esplosione della spesa. Ho detto questa mattina e ribadisco (è stato detto autorevolmente dal Governo) che l'aumento della manovra lorda non ha comportato mutamento dei saldi, che anzi sono migliorati: perché negate questo? Perché negare che i saldi sono migliorati e che mai come quest'anno il Parlamento si è fatto carico di ricercare coperture attraverso riduzioni di spesa, una diversa allocazione della spesa e, appunto, un'ulteriore riduzione della spesa dai 4,7 miliardi iniziali ai 5,7 miliardi al Senato, ai 7,9 miliardi alla Camera, 3,2 miliardi di risparmi in più di quelli ipotizzati all'inizio del percorso della legge finanziaria?

Tra questi risparmi spiccano le misure sui costi della politica. Perché si vuole tacere che si è fatto, su questo tema, quello che non si era mai fatto, intervenendo sulle indennità di noi parlamentari, sulla composizione del Governo, sulle consulenze, sui manager, sulle comunità montane, sugli enti locali, sugli enti intermedi, sulle società pubbliche, sulla gestione degli immobili pubblici, sui servizi della pubblica amministrazione? È stato stimato dal Governo un miliardo di risparmio. Quando mai si era fatto tanto, in termini, appunto, di rigore e di adozione di misure che i cittadini si aspettavano?

Ho detto anche questa mattina, senza reticenze (e lo abbiamo detto tutti, nella maggioranza), ciò che pensiamo sulle dimensioni della manovra e sulle micromisure che, sì, sono eccessive: qualcosa si poteva evitare. Ma nulla toglie, questo, all'entità, alla qualità, alla consistenza della manovra. Ciò che è certo è che anche con questa manovra proseguiamo con il percorso virtuoso di politica economica e di bilancio di questo Governo e di questa maggioranza. Con tale convincimento profondo credo che possiamo approvare questi strumenti, nella consapevolezza e con la coscienza di aver fatto ciò che si poteva fare nell'interesse del Paese.

Vorrei ringraziare tutti per il lavoro che è stato fatto: un lavoro molto intenso e di qualità. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo e della senatrice Brisca Menapace).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B, senatore Vegas.

 

VEGAS, relatore di minoranza sui disegni di legge nn. 1818-B e 1817-B . Signor Presidente, colleghi, sentendo gli interventi dei colleghi della maggioranza, che hanno tutti illustrato la bontà dei plurimi contenuti di questa finanziaria, ho avuto come la sensazione di sentire una sorta di catalogo di Leporello, nel quale venivano indicate le conquiste vere o presunte di questa finanziaria, ma credo che, come nell'opera di Mozart il Don Giovanni non ha una buona sorte, lo stesso destino toccherà anche all'attuale Governo, che vanta tutte queste conquiste. (Applausi dal Gruppo FI e del senatrore Santini).

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dell'economia e delle finanze Padoa-Schioppa.

 

PADOA-SCHIOPPA, ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, onorevoli senatori, la manovra di finanza pubblica che giunge in seconda lettura nell'Aula del Senato è stata oggetto, in questi mesi, di un ampio dibattito nelle Commissioni e nelle sedute plenarie dei due rami del Parlamento. Anche i mezzi di informazione hanno puntualmente informato il Paese sui contenuti generali della manovra e sui suoi aspetti più significativi. Malgrado la farraginosità del processo, credo si possa affermare che c'è ormai piena consapevolezza delle motivazioni sottostanti alle diverse iniziative contenute nella proposta di bilancio.

Una legge così complessa e articolata come la finanziaria, che influisce direttamente sulla vita di milioni di cittadini, non può non essere oggetto di ampio confronto. Quest'anno, pur con i limiti delle attuali procedure che impongono una corsa contro il tempo, la discussione è stata particolarmente ampia e ordinata.

Nella mia replica non descriverò nel dettaglio la manovra di bilancio. Mi soffermerò, come di consueto, su alcune delle questioni emerse nel dibattito odierno che ho avuto la possibilità di seguire dagli uffici del Ministero e su alcuni aspetti sollevati in questi giorni in merito alla dimensione finanziaria della manovra.

La finanziaria di quest'anno rappresenta un ulteriore passo della strategia di politica economica che il Governo ha messo in atto per sbloccare quell'intreccio perverso tra bassa crescita, ampio disagio sociale e instabilità macroeconomica nel quale l'Italia si trovava all'inizio della legislatura.

Dopo lo straordinario sforzo della seconda metà degli anni '90, quando il deficit pubblico si ridusse dal 10 per cento del prodotto interno lordo del 1993 allo 0,8 per cento del 2000, vi è stato un nuovo, progressivo deterioramento. Il deficit tornò nel 2005 a livelli che non si erano più visti da un decennio.

Il prodotto per occupato, che nell'Unione Europea a quindici è - pur modestamente - cresciuto durante la prima metà del decennio, in Italia è addirittura diminuito: la produttività oggi è inferiore a quella registrata nel 2000.

Il senso di incertezza che inquieta le giovani generazioni, l'aumento del divario tra lavoratori protetti e non protetti, le persistenti divergenze di condizioni economiche e sociali tra le regioni del Paese rendono davvero sofferte le condizioni di vita di ampie fasce della popolazione.

Questa era la situazione all'inizio del 2006. E forse è acconcio ricordare le parole scritte più di sessant'anni fa da lord Baden Powell, il fondatore dello scoutismo. Egli così spronava: «Preoccupatevi di lasciare il mondo un po' migliore di come lo avete trovato». Onorevoli senatori, nessuno può conoscere con certezza gli effetti di un'azione di politica economica, ma non deve mancare la costante volontà di operare per migliorare le condizioni del Paese. Per questo abbiamo inteso farci carico dell'intreccio perverso di cui dicevo, accettando il rischio della impopolarità di alcune scelte.

Abbiamo scartato la strada del contrasto con i partner europei, della violazione delle regole condivise. Non siamo ricorsi a finanza fantasiosa (64 miliardi di misure temporanee sul bilancio tra il 2002 e il 2005), perché quella è una scelta miope e perdente. Il deficit pubblico va ricondotto a livelli permanentemente bassi, in modo da favorire la discesa del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo. Discesa che non può non essere graduale, se non vogliamo lasciare irrisolti i problemi del basso livello e della qualità del capitale materiale e immateriale e delle inuguaglianze sociali.

Questa manovra di bilancio interviene dopo diversi provvedimenti di legge rilevanti per la politica economica: il decreto-legge del giugno 2006, la manovra correttiva dello scorso anno, i decreti di luglio e settembre di quest'anno, tutti indirizzati a perseguire il triplice obiettivo della stabilità macroeconomica, della riduzione dell'ineguaglianza sociale, dell'aumento delle potenzialità di crescita.

Le condizioni di finanza pubblica per il 2007 e quelle previste, a legislazione vigente, per il 2008 permettono, senza deviare dal sentiero del risanamento, una riduzione delle entrate per circa 2,4 miliardi di euro e un aumento delle spese di 3,7 miliardi di euro.

I principali interventi riguardano, dal lato delle entrate: l'aumento della detrazione ICI, le semplificazioni fiscali, la riduzione delle aliquote marginali IRES e IRAP. Dal lato delle spese: maggiori forze impiegate nella sicurezza dei cittadini, del territorio e dell'ambiente; certezza di risorse stabili per sviluppare il trasporto pubblico locale; norme e mezzi a favore dell'occupazione; azioni volte a ristabilire sobrietà nella politica nazionale e locale.

Ecco, in sintesi, gli elementi qualificanti della manovra. È falsa la rappresentazione offerta all'opinione pubblica di una manovra finanziaria stravolta rispetto alla sua impostazione iniziale. Nessuno stravolgimento è avvenuto. Le linee portanti della proposta di settembre sono rimaste intatte. Anzi, escono rafforzate.

La dimensione della manovra non è cambiata nei due passaggi parlamentari. L'effetto sul saldo primario è passato da 6 miliardi e 478 milioni di euro del testo licenziato dal Consiglio dei ministri ai 6 miliardi e 503 milioni di euro del testo approvato dal Senato, ai 6 miliardi e 80 milioni di euro del testo approvato dalla Camera dei deputati.

Dunque, la manovra oggi in discussione ha ridotto, non aumentato - come si è voluto far credere in questi giorni - il suo impatto sulla finanza pubblica per 400 milioni di euro rispetto alla versione iniziale. In particolare, nei passaggi parlamentari le spese nette sono diminuite - non aumentate - di quasi 200 milioni di euro. Si tratta comunque di variazioni marginali, che confermano l'invarianza dell'impianto.

Con questa legge finanziaria rispettiamo gli impegni assunti con Bruxelles e distribuiamo risorse ad ampie fasce di cittadini. Tutto ciò è stato reso possibile non solo dalla straordinaria azione di contrasto all'evasione fiscale e al lavoro nero, ma anche dal controllo stretto della spesa pubblica. Ringrazio il senatore Enriques per aver ricordato come gli andamenti della spesa siano rientrati in una dinamica accettabile.

I prossimi mesi ci vedranno impegnati ad impostare la conduzione della finanza pubblica per i prossimi tre anni. È necessario operare da subito affinché ci siano comprensione e condivisione, le più ampie possibili, per realizzare un contenimento della spesa pubblica.

Non possiamo ripetere quello che è avvenuto nella scorsa legislatura: un aumento immotivato, strutturale, qualitativamente mediocre, incontrollato della spesa pubblica. Ho ricordato qualche giorno fa alla Camera dei deputati come la spesa primaria corrente sia cresciuta, dal 2001 al 2005, di 120 miliardi di euro, raggiungendo il livello record del 40 per cento del prodotto interno lordo.

Il treno in corsa è stato frenato nei primi due anni della legislatura; nei prossimi tre anni va arrestato, l'unico modo per dare ai giovani un futuro meno incerto. Andrà profondamente modernizzata la pubblica amministrazione, dovranno essere ridotte le inefficienze negli ospedali, nelle scuole, nei Ministeri, negli uffici delle amministrazioni locali, nei tribunali. Andrà ripensato il pubblico impiego, puntando a uno snellimento delle strutture ridondanti e potenziando quelle più importanti in termini di servizi ai cittadini. Il tempo è maturo per valorizzare i funzionari pubblici che quotidianamente operano in servizi essenziali per la collettività; ma è anche il momento di chiedere una più attiva partecipazione al cambiamento. Vorrei che si uscisse dalla tutela delle rendite di posizione e che uno scatto di orgoglio ci facesse uscire dai cantucci piccoli e meno piccoli nei quali ci si è rifugiati in questi anni. Tutti devono farsi parte attiva della riorganizzazione del pubblico impiego.

Il senatore Villone penso sia d'accordo con me che solo attraverso un migliore funzionamento della pubblica amministrazione si possono determinare i giusti aumenti di stipendi e che solo riconoscendo di più il merito si possono moltiplicare le energie dei tanti onesti funzionari pubblici.

Quanto sto dicendo significa che le risorse non possono, non devono essere reperite attraverso tagli che non differenzino tra realtà molto diverse una dall'altra. Si spendono ogni anno circa 350 miliardi di euro per scuola e università, sanità, pubblico impiego, trasferimenti alle imprese, difesa, ordine pubblico. Per un ammontare di risorse così cospicuo mancano un'analisi e una valutazione approfondita, pur se sono presenti singole indagini nell'ambito delle amministrazioni: non sono infrequenti i rapporti inviati al Parlamento, redatti sulla base di disposizioni di legge, al fine di monitorare specifiche componenti di spesa pubblica. Di fatto, tali indagini rimangono nell'ambito di circuiti molto ristretti e non hanno ricadute sull'allocazione delle risorse finanziarie.

Purtroppo l'analisi della spesa pubblica in Italia è in netto ritardo rispetto ad altri Paesi europei che usano da tempo metodologie avanzate di pianificazione e valutazione. Migliorare l'efficienza e la qualità del denaro pubblico erogato è diventato un imperativo non più procrastinabile. Lo si può obbedire solo intervenendo sui meccanismi profondi di generazione della spesa, rivedendo le priorità in ciascun settore, per il recupero di risorse da reinvestire in spesa migliore e in riduzione del debito.

Dovrà poi continuare con maggiore vigore la restituzione fiscale cominciata quest'anno. Tale azione sarà tanto più incisiva quanto più diventerà strutturale il recupero di gettito. I dati sul 2007 sono confortanti e confermano il cambiamento di tendenza cominciato nel 2006. Secondo le ultime valutazioni, pervenute ieri mattina anche all'Aula del Senato, le principali imposte mostrano un andamento più che positivo a conferma del recupero di base imponibile. Tali dati, coerenti con le previsioni formulate nella Relazione previsionale e programmatica, ci fanno essere moderatamente ottimisti sul fatto che l'anno in corso chiuderà con un rapporto tra deficit e PIL inferiore al 2,4 per cento stimato a fine settembre. Sarà comunque necessaria ancora un'azione vigorosa per rendere tali andamenti strutturali nel tempo.

Con il volume ancora ampio di economia sommersa c'è spazio per una riduzione delle aliquote fiscali che non impedisca un aumento di gettito e che non penalizzi i conti pubblici.

Vengo ora ad alcune considerazioni più puntuali sorte nel corso del dibattito.

La senatrice De Petris, il senatore Albonetti e il senatore Vegas ci ricordano come la finanziaria contenga misure a volte stravaganti e come sia necessario riformare la sessione di bilancio. Benissimo: spero che durante il 2008 si riesca a intervenire con atti condivisi da maggioranza e opposizione su procedure e regolamenti in modo da rendere più fluido il processo e limitare la finanziaria a poche ed essenziali misure. L'azione in questo senso spetta al Parlamento, non al Governo.

Il senatore Tecce ha sottolineato un aspetto piccolo, ma non marginale, contenuto nella finanziaria: la possibilità di anticipare agli enti locali le risorse stanziate con la finanziaria per attivare politiche sociali senza aspettare il lungo iter che spesso porta i Comuni a disporre solo verso la fine dell'anno dei mezzi per attivare essenziali servizi per le fasce più povere. Questo permetterà una migliore programmazione delle attività migliorando, spero, il tipo di servizio offerto. Mi auguro che, attraverso vie amministrative, si lavori nei prossimi mesi per rendere più fluidi i flussi di risorse verso gli utenti finali in modo da rispettare pienamente le deliberazioni del Parlamento.

Il senatore Asciutti sostiene che al Governo non interessa il risanamento del Paese. Credo abbia sbagliato interlocutore. Gli suggerisco di informarsi meglio presso chi ha fatto sì che il debito pubblico in rapporto al PIL sia ripreso a crescere nel 2005 dopo un decennio di costante discesa, che il deficit sia salito oltre il 4 per cento, che la spesa pubblica sia cresciuta senza freni.

La senatrice Bonfrisco, con molta enfasi, fa un "attacco" alle tasse. Le chiedo quale alchimie finanziarie abbia in mente per mantenere in servizio i poliziotti, i vigili del fuoco, gli insegnanti, per illuminare le strade. E poi la senatrice dovrebbe chiedersi perché le tasse sono dovute aumentare. Le offro una risposta: sono salite perché erano dissennatamente scese per alcune categorie di cittadini negli anni precedenti, senza una strategia di contenimento della spesa che permettesse di snellire l'apparato pubblico.

Il senatore Izzo indica come un miglioramento l'emendamento da lui proposto, e inopinatamente approvato qui in Senato, che rinviava al 2010 l'attuazione della riforma del Ministero dell'economia e delle finanze, limitandola alle Province con popolazione superiore ai 250.000 abitanti. Non vedo francamente quale fosse il miglioramento: si rinviava la riforma e se ne riduceva la portata. Il mondo, senatore Izzo, è cambiato rispetto a quando vennero istituiti quegli uffici e ciò richiede, anzi impone, una riorganizzazione. Chiuderanno 80 uffici su 206; non mi sembra di aver svuotato il territorio della presenza del Ministero. E poi mi permetto di ricordare ai senatori che lo stesso personale - peraltro qualificato - potrà essere più utilmente coinvolto all'interno degli stessi territori in servizi che hanno diretta utilità per le comunità locali.

Signor Presidente, onorevoli senatori, a chi gli chiedeva se valesse la pena di rischiare per una causa giusta, Kant rispondeva: «Coloro che dicono che il mondo andrà sempre così come è andato finora contribuiscono a far sì che l'oggetto della loro predizione si avveri». Riportai questa frase nel DPEF del luglio 2006. La manovra di bilancio rappresenta un tassello di un complicato mosaico di azioni legislative, amministrative e di cambiamenti culturali necessari per modificare la direzione di marcia del Paese.

Sottolineo: un tassello. Non si deve, non si può imputare alla manovra di bilancio tutta la responsabilità o tutto il merito di un eventuale successo o insuccesso dell'azione di politica economica del Governo.

Il mosaico sarà completato quando l'Italia tornerà a crescere in maniera sostenuta e duratura. Il risanamento dei conti pubblici e il miglioramento della qualità della spesa sono condizioni essenziali. Un bilancio prossimo al pareggio permette una rapida riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo e dunque un risparmio, per minor spesa per interessi sul debito pubblico, che può essere destinato alla riduzione delle tasse o a spesa produttiva. Inoltre, favorisce la creazione di un miglior clima di fiducia fra gli operatori economici, con effetti benefici sui consumi e gli investimenti.

Il settore pubblico in Italia è ampio, molto ampio. Un miglioramento della sua produttività è indispensabile perché si innalzi la produttività complessiva del Paese. Spesa pubblica di qualità, per una economia più competitiva. Spesa pubblica contenuta, per liberare risorse. Questa è la strada per ridare slancio all'economia italiana. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

 

PRESIDENTE. Con la replica da parte del Ministro dell'economia e delle finanze sì è conclusa la discussione congiunta dei provvedimenti all'ordine del giorno.

 

(omissis)

 


Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 19,29)

 

Discussione delle questioni di fiducia

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ha chiesto la parola il ministro Chiti. Ne ha facoltà.

 

CHITI, ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali. Signor Presidente, a nome del Governo, autorizzato a ciò dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sulla distinta approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge n. 1817-B (legge finanziaria 2008), nel testo approvato dalla Camera dei deputati ed esaminato dalla Commissione bilancio del Senato. (Proteste del senatore Ferrara).

A lei, senatore Ferrara, ricordo che nel 2004 e nel 2005 avete approvato la finanziaria ponendo la fiducia alla Camera e al Senato. Se lo ricordi! (Proteste dai banchi dell'opposizione)

 

PRESIDENTE. Colleghi, a seguito dell'annuncio del Ministro, sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

 

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,55).

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

(omissis)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817-B
e delle questioni di fiducia

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle questioni di fiducia.

È iscritta a parlare la senatrice Pellegatta.Ne ha facoltà.

 

PELLEGATTA (IU-Verdi-Com). Presidente, colleghi, la finanziaria sulla quale il Governo ha posto la fiducia perché sia licenziata definitivamente in tempo utile dà il segno della direzione che da gennaio il centro-sinistra può e deve prendere con maggiore determinazione.

Abbiamo trovato nell'intenso lavoro del Governo, del Senato in prima lettura e infine della Camera, quel segno di una inversione di tendenza che consentirà di avviare una vera redistribuzione della ricchezza nel nostro Paese a favore delle fasce più deboli e dei lavoratori.

Cominciamo ad affrontare una vera e propria emergenza, la perdita del potere di acquisto dei cittadini sia sul versante dei salari che dei prezzi, come ricordatoci addirittura dal Governatore della Banca d'Italia.

La decisione di rendere ancora più cogente ed immediatamente operativa la riduzione del carico fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, attraverso le risorse recuperate dalla lotta all'evasione fiscale, è una scelta positiva che risponde ad una determinata politica. La lotta all'evasione è una necessità nazionale che fa vivere meglio tutti i cittadini a partire dai più deboli. Rafforzare l'unità di questi due interventi, un aumento del salario tramite la riduzione delle tasse e l'impegno serrato perché tutti paghino le imposte dovute, è un segno di coerenza politica.

Ma, come noto, il potere d'acquisto non ha solo la variabile di quanto ciascuno percepisce: il lato delle entrate. Ci sono anche le uscite, cioè quanto ciascuno spende per i beni primari. Anche qui rileviamo scelte importanti contenute nella legge finanziaria: la sterilizzazione delle accise sui carburanti, una più valida norma di estinzione dei mutui, l'introduzione del Garante dei prezzi, che integra quell'osservatorio per il comparto agroalimentare che è stato introdotto dal Senato in prima lettura, sono tutte misure che puntano ad abbattere il costo della vita. Dopo una lunga fase di aumenti pesantissimi non registrati dalle statistiche dell'inflazione ma percepiti come evidenti dalla larga parte dell'opinione pubblica, oggi segniamo un'inversione di tendenza beneaugurate.

La perdita di potere d'acquisto è ancora più visibile sulla casa, anche in ragione dell'impazzimento dei mutui a tasso variabile. Su questo sensibile terreno la Finanziaria interviene con il fondo di solidarietà per i mutui prima casa. Più soldi alle famiglie e ai lavoratori, un fisco equo e rigoroso e una politica più sobria. La scelta di mantenere sostanzialmente immutate le norme che noi abbiamo introdotto in prima lettura sui costi della politica e in particolare quella sui manager pubblici, ad eccezione di Banca d'Italia, Autorità e RAI, conferma una linea di sobrietà che è riuscita a resistere a forti pressioni contrarie che si sono evidenziate nelle scorse settimane.

Vorremmo poi, in questa disamina degli aspetti qualificanti della manovra, richiamare l'attenzione sulla riforma delle modalità di gestione per i beni confiscati alle mafie. Questa misura, insieme all'equiparazione delle vittime di mafia alle vittime di terrorismo, consente di affrontare con maggiore efficacia e celerità l'uso dei beni. E' un messaggio che non vogliamo passi sotto silenzio. Ogni volta che un bene confiscato resta, magari per anni, abbandonato, che si tratti di un terreno agricolo o di un'impresa, si produce uno scoramento nei cittadini onesti.

Per dare una risposta positiva a tutti questi, oggi mettiamo in moto i primi strumenti: i beni confiscati alle mafie devono diventare subito un patrimonio riconsegnato alla collettività. La lotta alla criminalità organizzata, come spesso abbiamo verificato in Commissione Antimafia, è sicuramente fatta dal lavoro quotidiano e coraggioso delle Forze dell'ordine e della magistratura, a cui va tutta la nostra stima e solidarietà, ma è fatta anche da tanti interventi di prevenzione e cultura della legalità, dalle scuole all'uso sociale dei beni confiscati. E anche su questo terreno non abbiamo intenzione, e nessuno deve avere intenzione, di abbassare la guardia.

Se questi sono alcuni aspetti positivi tra i contenuti della Finanziaria, mi sembra opportuno far cenno anche ad altri meno postivi, che richiederanno approfondimenti e successivi interventi correttivi, resi ora impossibili da scadenze ordinamentali. Prendiamo atto di come sul terreno dell'università e della ricerca neppure la Camera sia riuscita a migliorare la pur valida proposta trasmessa dal Consiglio dei ministri al Parlamento. Mentre per la scuola si è scelto, giustamente, di assicurare le risorse per i rinnovi contrattuali, e la Camera ha confermato, facendolo proprio, lo stanziamento di 40 milioni di euro per aumentare le borse dei dottorandi, per l'università assistiamo ad una riduzione di circa 90 milioni di euro dell'aumento previsto del fondo ordinario.

Ancor più grave è stata poi la scelta di escludere dalla stabilizzazione prevista dal Senato il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti. Quella decisione di un percorso efficace di stabilizzazione è una scelta che noi rivendichiamo, e il punto semmai sarà quello di passare da un intervento che si limita al settore pubblico ad un'azione incisiva e generalizzata che cancelli la precarietà dall'orizzonte di vita delle giovani generazioni.

Ma proprio perché rivendichiamo quella scelta del Senato, critichiamo nel merito e nella forma l'esclusione di cui sono oggetto i ricercatori e i professori universitari a contratto. Nella forma perché si affiancano queste figure agli uffici di diretta collaborazione della politica, che godono di un rapporto fiduciario, mentre professori e ricercatori hanno tutt'altro tipo di rapporto e selezione. E nel merito perché è inutile continuare a sostenere ad ogni convegno la centralità della ricerca e della formazione universitaria, quando affidiamo queste funzioni fondamentali per lo sviluppo del Paese a contrattisti precari pagati poche centinaia di euro al mese. Abbiamo trasformato la figura del docente universitario in una sorta di secondo lavoro per soggetti che vivono di altro e a titolo poco più che volontario formano la futura classe dirigente. Addirittura ci sono casi di professori a contratto che assommano quattro o cinque corsi in università di Regioni diverse, con più tempo passato in treno che nelle aule universitarie.

Non cogliere che nella stabilizzazione di questi soggetti stava una leva fondamentale per la qualificazione del sistema universitario, prima ancora che la garanzia di diritti basilari, è segno di una miopia alla quale spero che, in un futuro provvedimento, potremo porre rimedio.

Questi elementi che dovranno essere corretti non inficiano il nostro giudizio generale: con questa finanziaria si avvia un nuovo inizio, al quale il Governo dovrà dare continuità, per assicurare più diritti e più salario a chi lavora e per ridurre il costo della vita per tutti i cittadini. E, di fronte a questi risultati che avranno effetti concreti ed immediati, il ricorso alla fiducia è un costo meno pesante delle tante fiducie alle quali abbiamo assistito nella scorsa legislatura.

 

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al senatore Santini, devo sospendere brevemente la seduta in attesa che il relatore alla finanziaria ci raggiunga in Aula.

La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 20,07, è ripresa alle ore 20,13).

 

Riprendiamo la discussione sulla questione di fiducia, alla presenza del senatore Albonetti, relatore sul disegno di legge di bilancio.

È iscritto a parlare il senatore Santini. Ne ha facoltà.

 

SANTINI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, mi spiace di dover bombardare un solo relatore per tutto questo tempo, ma il senatore Albonetti dovrà farsi carico anche della parte del collega Legnini.

Replico in maniera puntuale, spero anche garbata, ma ferma, alle dichiarazioni del ministro Padoa-Schioppa. Mi dispiace di dover iniziare con una nota di rammarico per l'assenza del Ministro (ma non è una novità), soprattutto dopo il suo esordio, che aveva incoraggiato l'apertura di un dialogo magari diverso tra noi. Egli aveva infatti detto all'inizio che un tema così importante non poteva non essere oggetto di ampio confronto; ma che confronto vogliamo avere se il Ministro non c'è mai quando interveniamo in un dibattito?

È presente quando si tratta di votare, cioè in un momento in cui, francamente, anche se non ci fosse nessuno ne avvertirebbe la mancanza; sostiene che ha seguito nel pomeriggio dal Ministero una certa parte del dibattito che è avvenuto in Aula.

Non sono certo all'altezza di dare consigli ad un Ministro, figuriamoci, ma gli consiglierei, come sta facendo il sottosegretario Sartor lodevolmente - immagino con una delega esplicita del Ministro - di venire qui ad ascoltare anche i senatori di fila, come sono io, e non solo i Capigruppo, gli ex Ministri, coloro che fanno notizia, che vanno sulle agenzie e disturbano i titoli dei giornali. Infatti, magari proprio da chi è nuovo in quest'Aula può venire finalmente una parola diversa, forse più persuasiva e credo anche più trasparente e serena sulle problematiche che stiamo discutendo; tuttavia, anche questa sera purtroppo parliamo, come accade sempre, tra pochi intimi; questo è normale, lo so.

Spiace che non ci sia il Ministro dopo questa sua enunciazione, perché da un dialogo più franco e diretto, guardandoci negli occhi, credo che potrebbe guadagnare esperienza e magari anche un pizzico di simpatia che gli eviterebbe certi confronti bruschi come quelli che ha avuto anche questa sera in Aula. Questo è il consiglio che sommessamente mi sento di dare al Ministro: spesso il confronto, il contatto diretto aiuta il dialogo e la comprensione.

Mi rivolgo a lei, signor Sottosegretario, non considerandola certamente un gregario di secondo piano. Lei ha seguito tutto il dibattito e sicuramente è più competente e a conoscenza delle nostre problematiche del Ministro, che è preso da molte altre questioni "speciali", mettendo tra virgolette, con un pizzico di ironia, questo che non è un aggettivo.

Il Ministro ha sostenuto che intende spezzare lo sbilancio tra la bassa crescita e il ridotto sviluppo sociale; come può farlo se pochi istanti dopo ha annunciato la diminuzione costante e irrefrenabile del prodotto interno lordo? Ciò è dimostrato, come molti hanno ricordato durante il dibattito, dal sorpasso, che ci fa arrossire, della Spagna nei nostri confronti. Tuttavia, sarebbe meno sorprendente per molti se avessero seguito il percorso virtuoso che la Spagna ha compiuto negli ultimi 10-15 anni, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi strutturali europei e dei 1.000 programmi che l'Unione Europea mette a disposizione dei Paesi più svegli, attenti e pronti a recepirli. Se girate la Spagna, o se lo aveste fatto da 15 anni a questa parte, avreste notato su ogni cantiere spagnolo una bandierina con le dodici stelle dell'Unione Europea: ogni cantiere infatti aveva un supporto finanziario europeo. Ciò è dovuto in questi anni alla bravura dei governanti e dei funzionari che hanno saputo dialogare con l'Europa.

Pertanto, il sorpasso della Spagna non mi ha sorpreso più di tanto, anche se mi abbatte; temo il sorpasso della Grecia che non ha avuto e non ha il curriculum della Spagna; inoltre, già sappiamo che sono in corsia di sorpasso, con le freccia già accese e lampeggianti, il Portogallo e la Slovenia e ci va bene che non siano ancora entrate nell'Unione Europea la Croazia e la Turchia.

Come si fa a rimediare a questo declino che anche lo stesso Ministro ha definito inarrestabile? Sicuramente tutti dobbiamo rimboccarci le maniche. Non potrà essere d'aiuto più di tanto una finanziaria che - dice il Ministro - non è fantasiosa e non è una finanziaria delle illusioni, ma sicuramente è nebulosa e mette tanta carne al fuoco senza curarsi del fatto che nessuno ha il carbone per accenderlo; senza preoccuparsi delle famose coperture, come direbbero gli esperti di bilancio, quindi molte iniziative annunciate rimarranno incompiute perché non hanno la materia prima, cioè le risorse.

Il Ministro ha anche detto che vuole unire alla riduzione delle entrate, con la diminuzione dell'ICI che interessa una minima parte dei cittadini italiani, un aumento delle spese. Potrebbe apparire un controsenso, in effetti se non è un controsenso è una sicura contraddizione nei termini.

Intanto, al Governo è sfuggito totalmente il controllo dei mercati internazionali, ma anche di quelli nazionali. È sotto gli occhi di tutti la polemica sui prezzi, lievitati oltre ogni ragionevole giustificazione in questi giorni, dopo lo sciopero: è dunque bastato uno sciopero degli autotrasporti per far salire alle stelle i prezzi di moltissimi prodotti sui mercati. Qui manca un controllo del Governo: vi è una responsabilità di chi dovrebbe allertare questi controlli.

Ma le contraddizioni, per quanto concerne gli aumenti delle spese, riguardano l'annunciato aumento per la sicurezza: proprio in questo momento, il Presidente della Repubblica respinge - e con veemenza, direi, con un gesto teatrale - il pacchetto sicurezza, bocciando un progetto ambizioso del Governo. Così, ha messo in difficoltà il Ministro competente, Amato, il quale aveva addirittura preannunciato le proprie dimissioni in caso di fallimento di questo pacchetto, che quindi è stato bocciato.

Dove e a chi andranno, allora, le risorse annunciate dal Ministro? Ha detto ancora che vuole aumentare la spesa per il trasporto pubblico: ci vuole davvero una bella fantasia, nel momento in cui vediamo le Ferrovie dello Stato in preda ad un dissesto inarrestabile ed assistiamo all'operetta buffa dell'aggiudicazione delle azioni di Alitalia e dell'operazione di soccorso internazionale verso Alitalia.

Ci vuole sobrietà, ha detto il Ministro, nella politica locale e statale, ribadendo che anche alle assunzioni di nuovi dipendenti si deve procedere con misura. Oggi troneggia su tutti i giornali l'annuncio che, tra quelle già fatte e quelle che verranno effettuate tra pochi giorni, ammontano a 100.000 le nuove assunzioni nel servizio pubblico. E tutto questo, senza rispondere fino in fondo alle esigenze dei giovani e dei precari e senza avere una prospettiva chiara, al di là di quei giovani e di quei precari delle Regioni messi a posto, ma a scapito di molti altri, che avevano fatto regolare concorso e lamentano ora di essere stati messi in coda.

Ha detto ancora il Ministro, poco fa, che il recupero dell'economia sommersa è uno strumento per ridurre la pressione fiscale in futuro: lo sentiamo dire dal primo giorno, dalla presentazione del programma di questo Governo. Capisco che i tempi siano lunghi e sia un'operazione difficile, ma qualcosa sarà pure stato fatto sotto questo aspetto, per questo problema. Perché, allora, non dirci qualche cifra o darci l'annuncio di quanto è stato fatto, senza continuare a dire che il sommerso aiuterà una ipotetica, futura riduzione della pressione fiscale?

Ho poi apprezzato anche un certo percorso, uno slalom che il Ministro ha fatto tra i vari interventi di centro-destra e di centro‑sinistra, sottolineando alcune affermazioni rilasciate da colleghi più fortunati di me. Pur avendo svolto un intervento di 15 minuti, infatti, non ho avuto l'onore di essere stato citato dal Ministro: e sì che c'è andato vicino, perché ha commentato l'intervento della collega Bonfrisco, che ha parlato prima di me; allora, mi ero allertato, pensando che subito dopo sarebbe toccato a me. Ma niente di tutto ciò: ha subito parlato di quanto ha detto il collega Izzo; evidentemente, non ho detto nulla di interessante per il signor Ministro. So perché: ho parlato soprattutto, ancora una volta, della montagna.

Signor sottosegretario Sartor, mi rivolgo a lei, che porta un nome veneto: ma possibile che la montagna non incontri alcuna considerazione e attenzione da parte di questo Governo? La signora ministro Lanzillotta, che ha la delega in materia, non ha fatto una sola azione a favore delle problematiche di montagna. Da un lato, meno male, signor Sottosegretario: le poche volte che se n'è occupata, come la settimana scorsa, per organizzare la Giornata internazionale della montagna, ha fatto solo disastri.

Va detto, inoltre, che il ministro Padoa-Schioppa, ignorando totalmente la mia denuncia ed il mio grido di allarme ed il grido di soccorso da parte delle popolazioni di montagna, ha confermato che, a questo Governo, delle problematiche delle persone che ci vivono non importa nulla. E non sono poche, anche se - è vero - rappresentano pochi voti. Allora, con un pizzico di malizia (che il nostro collega giustifica sempre come ultima ragione di ogni azione politica), debbo capire che non interessano i voti della gente che vive in montagna; eppure, signor Sottosegretario, questa comprende il 54 per cento del totale Comuni italiani, il 60 per cento del territorio italiano ed il 18 per cento dei cittadini. Sono 12 milioni di abitanti, di elettori (se questo è il linguaggio che il Governo ed i partiti di Governo capiscono). Ma soprattutto la montagna comprende il 16 per cento del prodotto interno lordo nazionale: vi sono allocati il 20 per cento delle aziende agricole, il 35 di quelle artigiane ed il 12 per cento del fatturato turistico. Non è uno spicchio insignificante di vita e di economia, ma il Governo continua a non interessarsi della montagna.

Ho denunciato, con termini anche vivaci nel precedente intervento, l'azione che la ministra Lanzillotta ha tentato di compiere attraverso lo scellerato emendamento che voleva la soppressione delle comunità montane. Con un solo colpo di accetta violento, più di quello del boscaiolo cha abbatte un abete secolare, la signora Ministro tentava di ridurre a zero le comunità montane, per sostituirle con non si sa bene cosa, pare con delle agenzie collocate a Roma, destinate a raccogliere l'impegno amministrativo e politico di questi Comuni e delle comunità stesse. Non è riuscito il colpo perché alla Camera dei deputati, forse dopo il dibattito che vi è stato in quest'Aula, con evidenti imbarazzi da parte del Governo, si è corretto l'errore.

È stata ora assegnata alle Regioni una delega precisa ed esplicita per cui, entro sei mesi, dovranno provvedere al riordino delle comunità montane inserendo, accanto ad indicatori esclusivamente altimetrici, anche indicatori demografici e socio-economici per definire la montanità o meno di un Comune. È previsto di escludere Comuni capoluoghi di Provincia, e sicuramente si può condividere, ma il nodo vero della questione non è la definizione della montanità, ma, piuttosto, la riduzione delle Comunità montane e dell'indennità dei componenti dei Comuni montani, nonché l'individuazione del ruolo che questi enti devono avere nella gestione della vita economica e sociale dei territori di montagna. Ecco dove il Governo non ha una lucidità di pensiero e non ha mai manifestato una volontà di intervento.

È allora davvero un anacronismo che non ci sia il rispetto per la montagna, dove esistono storicamente da sempre istituzioni capaci, esperte, abituate anche a lavorare nell'ombra, e dove sarebbe sufficiente lanciare un richiamo o un contatto serio per lavorare insieme. Si cerca invece solo di cancellare quanto esiste e di sostituire ad una tradizione di impegno civile, politico e amministrativo, un colpo di spugna con un intervento arbitrario che il presidente dell'UNCEM, in un coraggioso articolo apparso oggi su un quotidiano romano ha definito addirittura «un tentativo di colonialismo amministrativo».

Certo «colonialismo» è una parola forte, ma in effetti, se fosse riuscita l'operazione che la signora ministro Lanzillotta aveva tentato di fare, i montanari sarebbero stati considerati come gli abitanti di una riserva indiana, quasi di un ghetto isolato, gente incapace non tanto di intendere e di volere, ma di pensare a se stessa e quindi sottoposti ad una sorta di tutela da parte del Governo centrale.

Nel momento in cui il processo del federalismo sotto molti aspetti sta avanzando e sta convincendo anche i più scettici, nel momento in cui le autonomie locali stanno manifestando la bontà della formula, se affidate a persone coscienti, questo Governo centralistico, ancora una volta, propone di cancellare un'esperienza di amministrazione territoriale e di autoresponsabilizzazione della gente per sostituirla con una atto di imperio.

Signor Sottosegretario, la prego, porti alla signora ministro Lanzillotta tutto il peso di questa mia forte critica che non cesserò mai di fare e dica al Presidente del Consiglio, che si qualifica mezzo montanaro, di pensare bene quando sale sulla sua bicicletta e affronta una salita che, in cima a quella salita, abitano delle persone e non dei paracarri. (Applausi del senatore Amato).

 

PRESIDENTE. Colleghi, come potete notare, abbiamo ristabilito la presenza dei due relatori, ai quali ricordo che, trattandosi di tre voti di fiducia sugli articoli, cui seguirà il voto finale, formalmente la loro funzione è ancora assolutamente necessaria.

È iscritta a parlare la senatrice Negri. Ne ha facoltà.

 

NEGRI (Aut). Signor Presidente, il ministro Padoa-Schioppa, nelle sue conclusioni, nelle sue osservazioni, nella sua replica al dibattito, per così dire, ha forse ripreso un filo antico che era incominciato con la presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria e ha esortato noi tutti, sia la maggioranza che la minoranza, a osare un po' di più; e, al di là delle contingenze dei singoli articoli e anche delle insufficienze che naturalmente ci sono nella complessiva manovra di bilancio, ci ha esortato a prendere atto che negli anni che ci stanno alle spalle si era registrato un aumento, che lui ha definito incontrollato, strutturale, qualitativamente mediocre della spesa pubblica e a ragionare insieme su come un rigoroso controllo, un migliore utilizzo della spesa pubblica potesse costituire in sé un atto di orgoglio, di riscatto per la valorizzazione dei funzionari pubblici più capaci, dei talenti migliori, per far sì che quei 350 miliardi di euro (mi sembra che abbia così quantificato le grandi dotazioni di spesa: la sanità, l'assistenza, la scuola, la giustizia, l'ordine pubblico e così via), che non sono aumentabili e non saranno significativamente aumentabili nei prossimi anni, possano sì, attraverso la cosiddetta spending review, essere fattori di migliore razionalizzazione interna, di crescita, di sviluppo.

E come non andare, sentendo le parole del ministro Padoa-Schioppa, al Libro verde sulla spesa pubblica, che è stato importante fonte ispiratrice per il Governo, laddove appunto sosteneva che la difficile sfida del Paese consiste nel combinare l'aumento del contributo del bilancio alla crescita, la progressiva riduzione del carico fiscale sui contribuenti che hanno fatto il loro dovere, l'alleggerimento del debito pubblico.

Forse non tutta la struttura del Governo, non tutti i Ministeri, non tutta la maggioranza, insomma forse non è ancora matura la capacità di leggere nella spesa, di redistribuire la spesa e di far sì che questa (che nei grandi comparti è analoga a quella europea, ma non ha la produttività dei fattori di quella europea) venga, per così dire, aggredita nel suo funzionamento e nei suoi dati strutturali più profondi. Forse è qui il nodo che ci trasciniamo, che combiniamo variamente nelle diverse finanziarie ed è un nodo che deve insieme camminare con un'ipotesi di sviluppo non crescente a livello europeo per il 2008 e con valutazioni del sistema complessivo, del sistema Paese di una non crescente produttività di sistema.

Forse, se noi volessimo - al di là delle polemiche - assumere le riflessioni del ministro Padoa-Schioppa per quello che hanno voluto essere oggi pomeriggio, se noi volessimo meglio interiorizzare le sue considerazioni, farle nostre al di là dei palleggiamenti sulla fiducia o no (il centro-destra la pose nel 2004 e nel 2005 con maggioranze imponenti), forse, se volessimo tematizzare queste riflessioni e vedere da che parte aggredire il problema storico della improduttività di una spesa pubblica che è agli stessi livelli, se non superiori, per comparti, degli altri Paesi europei, metteremmo su gambe più tranquille la nostra stessa discussione.

Non ritorno sui dati proposti dal relatore Legnini e dallo stesso ministro Padoa-Schioppa sulla sostanziale invarianza delle spese nel passaggio tra Camera e Senato, pur in un accavallarsi di emendamenti che si sono succeduti; rilevo che, come dire, la ricognizione della sostanziale invarianza delle spese fa un po' ragione delle polemiche sul tax and spending che sono state tanto qui evocate, e faccio poi soltanto due riflessioni.

Questa manovra, completa anche del decreto sul welfare, ha un impatto redistributivo medio, sicuramente agevola i redditi medio-bassi, ma l'indice di redistribuzione, così com'è stato analizzato, è significativo ma non altissimo. Questa manovra affronta problemi fondamentali che sono stati meglio affrontati dalla Camera: si pensi al rifinanziamento di fondi per la prima infanzia, o anche ai bilanci di genere, o ai fondi per l'ambiente; ci sono stati, nel passaggio da Senato a Camera, anche aggiustamenti puntuali necessari; ma l'effetto redistributivo complessivo non è altissimo, bensì medio; esso va apprezzato per quello che è: ci sono elementi di forte giustizia sociale, forti interventi sui redditi bassi, ma complessivamente è medio.

La manovra ha effetti anche di accelerazione allo sviluppo e in proposito volevo sottolineare due aspetti che riguardano particolarmente aree del Paese che il Gruppo Per le Autonomie in parte rappresenta, che sono per loro natura cruciali. La nostra valutazione è che la riforma della disciplina dell'IRES e dell'IRAP, specie per le piccole e medie imprese, sia di fatto un contributo importantissimo per lo sviluppo del tessuto produttivo del Nord. La nostra valutazione è che la manovra sull'ICI agevoli sensibilmente redditi e possibilità di circolazione dei medesimi in importanti aree del Paese. A nostro parere, l'estensione di quella che due anni fa fu la procedura proposta per la Pedemontana lombarda, vale a dire la possibilità di forme di associazione, di gestione anche in prima persona delle grandi infrastrutture compartecipate dalle Regioni, agevoli in forma sostanziale lo sviluppo del trasporto in grandi e decisive regioni del Paese, senza che ci sia una penalizzazione (si pensi ai crediti d'imposta) del Sud.

Se avessimo la pazienza - naturalmente non posso farlo io: lo ha già fatto il relatore Legnini in dieci minuti - di comporre insieme i fattori nuovi di sviluppo e la sfida di razionalizzazione di spesa della manovra, a fronte anche di una diminuzione della pressione fiscale, penso ne risulterebbe che questa fiducia è meritata: la maggioranza propone ciò che era in grado realisticamente di proporre. Avrebbe potuto far meglio, specialmente forse per quanto riguarda la manovra sulle pensioni e i 10 miliardi di euro che vanno, anche giustamente, a beneficio di classi di età e di un vasta platea di lavoratori, ma vengono ovviamente tolti ad altri possibili interventi. Nella sostanza, però, nell'intimo, si tratta di una manovra che da una necessità politica ed economica ha affrontato quelle leve che non eravamo riusciti ad agire l'anno scorso e che in un quadro di tendenziale risanamento attuano anche elementi di sviluppo per il nostro Paese. (Applausi dal Gruppo Aut e del senatore Morando).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.

 

FERRARA (FI). Signor Presidente, mi prende alla sprovvista. Credevo di essere l'ultimo a parlare stasera.

 

PRESIDENTE. No, è il penultimo, l'ultimo e parlare sarà il senatore Barbolini.

 

FERRARA (FI). Allora sono fortunato: almeno c'è il senatore Barbolini che, se non vuole aspettare fuori il turno del suo intervento, potrà ascoltarmi.

 

PRESIDENTE. Magari la ascolta anche la Presidenza, se non le dispiace.

 

FERRARA (FI). Oltre certamente al cortesissimo sottosegretario Sartor, al relatore e a codesta Presidenza.

Veramente ho una notevole difficoltà a trattare un tema che abbiamo già più volte visitato in Commissione e in Aula negli ultimi mesi, che è questo della trattazione della stesura da parte del Parlamento di tutte le leggi indirizzate alla costruzione della politica economica e dei documenti finanziari per l'anno che viene; è una discussione che ci ha visti coinvolti tante volte, spesso su argomenti quanto più distinti possibile.

Una notazione che possiamo fare è quella relativa alle innovazioni che sono state apportate dall'altro ramo del Parlamento. A tale proposito, c'è una contrapposizione dialettica tra l'opposizione, da un lato, e il Governo e la maggioranza, dall'altro. Questi ultimi, infatti, giudicano non sostanziali le modifiche apportate dalla Camera, mentre noi riteniamo che siano cambiamenti non formali, ma anzi di notevole sostanza.

Mi riferisco innanzitutto a quella che, nel comparto degli enti locali, viene definita la politica dei saldi o dei tetti. Il relatore e il Governo affermano che sostanzialmente nulla è cambiato e che anzi i saldi sono migliorati e questo è vero, ma solo perché sono cambiati i tetti. Se il saldo è cambiato, e c'è stato un miglioramento nell'utilizzazione delle risorse, destinate alla copertura delle spese, ciò non significa che la situazione sia migliorata per lo Stato. Infatti, dal momento che nell'altro ramo del Parlamento sono state innalzate le spese per circa 2,2 miliardi di euro, come è stato riconosciuto dal relatore, questo significa un peggioramento. E il giudizio che si tratta di un peggioramento trova giustificazione in tutto quello che è stato fatto nel più recente passato, cercando di imporre agli enti locali e a noi stessi una politica di tetti.

Quindi, la manovra non è migliorata, anche se sono migliorati i saldi (e tra poco mi soffermerò appunto sul miglioramento dei saldi e quindi sul versante delle entrate), ma è peggiorata.

Certo, quando non c'è un folto pubblico, mi riesce un po' difficile proporre dei riferimenti volti a suscitare un minimo di ilarità e l'adesione del pubblico, ma a me sembra che questa sia la finanziaria...

 

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lei definisce i senatori come un pubblico?

 

FERRARA (FI). Certo.

 

PRESIDENTE. Non capivo a chi si riferiva.

 

FERRARA (FI). Mi riferisco alla teatralità che è propria dell'oratoria, che implica che ci sia chi parla e chi ascolta. L'oratore in questo caso sono io, ma non ho nessuno a cui rivolgermi, per cui debbo forzare me stesso per convincermi che al di là del microfono ci sia qualcuno che ascolterà il mio intervento nelle sue stanze, o che Radio radicale lo starà diffondendo.

 

MORANDO (PD-Ulivo). Aspireremmo al ruolo di interlocutori, non di pubblico.

 

FERRARA (FI). Mi riferivo comunque all'aspetto dialettico.

Dicevo che questa finanziaria finisce per essere la finanziaria dei fondi, non tanto perché dà fondo alle risorse dello Stato (e in effetti di ciò siamo convinti), quanto perché già nei 153 articoli varati da quest'Aula, che avevano trasformato i 97 articoli del testo originariamente presentato dal Governo, la parola "fondo" viene ripetuta per ben 144 volte. Di queste 144 volte, 60 volte questa parola è stata aggiunta attraverso i 300 emendamenti approvati nell'altro ramo del Parlamento.

Vede, Presidente, anche se abbiamo riferimenti culturali e religiosi diversi, qui in Italia tutti conosciamo la "Centesimus annus"; poi, invece, abbiamo introdotto il centesimus "acqua" e il "centesimus pompa", cioè il prelievo di un centesimo sulla benzina che si va a prelevare alla pompa e su ogni bottiglia di acqua minerale che si compra.

Inoltre, vengono istituiti fondi assolutamente particolari. Ne cito qualcuno: Fondo "per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati", a cui vengono assegnati 2 milioni di euro; Fondo "per il potenziamento della ricerca e lo studio delle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo", eccetera, con una dotazione di 500.000 euro; Fondo "per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio"; Fondo "per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico".

Presidente, ma questi sono fondi che hanno un nome e un cognome, cioè fondi che si istituiscono presso i Ministeri per poi fare riferimento a ricerche già avviate. Ora, se hanno un'importanza vuol dire che c'è una distrazione notevole da parte del Governo. Cosa significa dare 2, 3 o 4 milioni di euro a questi fondi? Poi a pagina 393 mi sono fermato, ma ricordo che in Commissione, sfogliando il fascicolo, ne ho trovato tanti altri. È un modo, come diceva un collega, per prendere gli italiani per i fondelli attraverso i fondi, considerato che la cifra di 1 miliardo e 800 milioni è stata in buona sostanza utilizzato dalla maggioranza, forse proprio sulla scorta del consiglio che io stesso avevo dato attraverso uno specifico ordine del giorno volto a non riproporre più in Aula il riferimento alla dizione «legge mancia», per prevedere al posto di leggi di quel tenore specifiche mance in finanziaria, una finanziaria che in ogni caso nonavrebbe dovuto avere carattere ordinamentale o microsettoriale.

Dopo aver parlato delle api, degli OGM e forse di qualche altro argomento che ora non ricordo ma di cui nel corso dell'esame in prima lettura si era parlato, ma non di altro, il Governo coniuga un'attività ideologico-fiscale-economica a quest'attività di corollario che poco ha a che vedere con la politica e anzi rappresenta il tradimento di tutto ciò che per un anno intero, dalla fine della finanziaria dello scorso anno all'inizio di quella al nostro esame, si era letto su tutti i giornali.

Sottolineo questo aspetto per mettere in luce un problema istituzionale evidente, che molti si pongono senza trovare risposta, tanto è vero che sarebbe giusto affrontare una volta per tutte e con maggiore serietà il problema di una modifica del nostro assetto istituzionale. Se la Spagna, la Francia o la Germania ci superano e se l'Inghilterra, il Giappone e gli Stati Uniti d'America sono inavvicinabili e se il Canada, con pochi milioni di abitanti, può vantare un PIL enorme, lo si deve pure ad un assetto istituzionale al quale l'Italia deve tendere e al quale è meglio che ci si avvicini il prima possibile.

Dal momento che però si è molto lontani da questa meta, da un lato ci sono le buone intenzioni di chi, vincolato dal proprio assetto ideologico, produce la finanziaria, dall'altro queste finanziarie che tutto sono tranne ciò che cercherò di dire nella chiosa finale politica al mio intervento. Questa, in effetti, si coniuga ai riferimenti all'articolo 1, commi da 1 a 60, e ad un'impostazione fiscale da noi assolutamente non condivisa. Come è accaduto anche precedentemente, secondo tale impostazione si vorrebbe abbassare l'imposizione per favorire lo sviluppo, anche se in realtà la si copre poi con un aumento del gettito dovuto all'allargamento della base contributiva utilizzando principalmente due sistemi: da un lato si abbassa l'aliquota dell'IRES e si allarga la base contributiva per l'impossibilità di portare a costo gli oneri per interessi passivi, dall'altro si prevede una riduzione del periodo di ammortamento.

Forse la parola "ammortamento" può risultare difficile per chi ci ascolta e per chi poco si occupa in quest'Aula della materia, ma altro non è che la ripartizione del costo degli esercizi diversi di un investimento a fecondità ripetuta. Pertanto, invece di pagare tutto il costo all'inizio lo si ripartisce anno per anno. Le caratteristiche di questa fecondità ripetuta vengono disposte per legge e comunque, quand'anche ciò non fosse, come è accaduto ultimamente per impianti ed investimenti con notazioni tecniche specifiche molto evolute ed evolvibili nel tempo, è sempre possibile prevedere degli ammortamenti anticipati.

Questa possibilità ora è venuta meno, ma forse è bene spiegare cosa significa non poter più fare degli ammortamenti anticipati. In sostanza, non è più possibile riportare delle quote di ripartizione del costo del bene a fecondità ripetuta più elevate nel singolo anno, per cui, se i costi sono minori, a parità di ricavi, si avranno dei rendimenti superiori: e in quest'ultimo caso si pagheranno più tasse. L'intenzione del Governo è dunque di abbassare l'IRES, l'imposta sul reddito delle società, facendo però contemporaneamente pagare più tasse.

L'altro sistema con cui si è voluto ricavare allo Stato le risorse per bilanciare l'abbassamento del reddito sulle società qual è stato? L'impossibilità di considerare le spese per interessi superiori a una certa percentuale come oneri deducibili, cioè come oneri che possono essere imputati nella colonna dei costi dell'azienda.

Ho cercato di spiegare che questo non avviene in nessuna parte del mondo anche perché l'investimento e, quindi, il trasporto - lo ho detto in Commissione più volte - dalla rendita al rischio del capitale non può essere un'opposizione, ma un'opportunità; e l'opportunità è data dal mercato, non può essere indirizzata dallo Stato.

Ho cercato di dire che tutto questo aveva una giusta filosofia quando i tassi erano ben superiori al 6-7 per cento, che è il limite del rendimento dell'investimento proprio nelle aziende per alto valore aggiunto e, quindi, con una buona qualificazione produttiva. Sentire dire oggi da qualcuno che questo ha un significato in spese per le piccole aziende dimostra che non si sa niente. Nelle piccole aziende istituitesi nella forma di società di persone, di fatto, semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, la responsabilità patrimoniale è dell'imprenditore stesso. Le sostanze dell'imprenditore sono esse stesse sostanze della società. Non c'è nessuna convenienza a percepire un rendimento inferiore dal capitale investito senza rischio, piuttosto che trasferirlo in investimento a rischio. Infatti, se ho fiducia nella mia attività, che difendo e garantisco con il mio patrimonio, allora è meglio investirlo nell'azienda, altrimenti, per pagare meno tasse sul rendimento del mio capitale, pago uno spread di due o tre punti, che è la differenza tra interesse attivo e passivo. È un comportamento dal punto di vista della politica fiscale che mi permetta, signor Presidente, di definire bestiale.

Mi sento di dover aggiungere che tutto questo viene coniugato con una filosofia che vorrebbe ritrovare, all'interno del miglioramento dell'assetto economico e, quindi, della propensione all'investimento, attraverso una migliorata politica, l'equilibrio con la redistribuzione degli utili. Abbiamo già detto nel passato che una finanziaria - e, quindi, la politica economica - ha due obiettivi: la riallocazione delle risorse per favorire la produzione e la redistribuzione degli utili. Il problema sta nel ricercare l'equilibrio tra queste due manovre.

Sui giornali di questi giorni appare una pubblicità in cui un avvocato incontra una signora sulle scale del Palazzaccio che lo blandisce dicendo: «Tu sei un moderno Robin Hood». Lui, però, risponde che è soltanto un avvocato. Il personaggio di Robin Hood è diventato una figura pervasiva per cui la maggioranza e il Governo continuano a sostenere di essere come Robin Hood perché tolgono ai ricchi e danno ai poveri. Presidente, cerchiamo di sfatare un luogo comune: il Governo non è Robin Hood, ma lo sceriffo di Sherwood; è quello che vuole andare dappertutto cercando di imporre la sua volontà. Per fare questo e per mantenere una maggioranza e una fiducia concede contentini alle più varie e variopinte rappresentanze in Parlamento.

Questa è la buona sostanza dell'azione, perché, se fosse stata una finanziaria e, quindi, un programma serio, non avremmo avuto, ad esempio, un documento legislativo composto della parte del decreto fiscale, della parte della finanziaria, della parte del provvedimento sul welfare, trascinandoci ad affrontare cinque fiducie.

Presidente, sentivo poco fa qualcuno dire che il Governo Berlusconi ha posto la fiducia. Il Governo Berlusconi nello stesso periodo in cui questo Governo ha posto ventiquattro fiducie ne aveva messe quattro. Nello spazio di tre mesi il Governo Prodi sta mettendo tante fiducie quante il Governo Berlusconi ne aveva messe in un periodo pari a quello in cui il Governo attuale ne sta mettendo ventiquattro. Non ha significato fare questo paragone.

Dicevo che questo Governo si comporta come lo sceriffo di Sherwood, perché la redistribuzione del reddito a favore del più piccolo ha un significato quando contemporaneamente si ha una politica di sviluppo che migliori l'offerta, per cui si migliora la capacità di chi beneficia della redistribuzione del reddito di soddisfare la propria domanda. Ma se non abbiamo la qualificazione dell'offerta attraverso una giusta riallocazione delle risorse e quindi una politica di sviluppo, di ricerca, una politica a favore delle vere imprese e non solo di quelle grandi, di quelle che non hanno tutto l'interesse come le piccole - in specie le aziende del Meridione, quelle al di sotto di un certo parallelo - nei confronti di una politica del recupero delle risorse per l'abbassamento dell'IRES, si fa soltanto il gioco delle grandi imprese. Queste ultime - guarda caso - non si lamentano, mentre si va contro le piccole aziende, le quali si lamentano e moltissimo e hanno giusta ragione per farlo. Questa è infatti una politica a favore dei grandi. Demagogicamente a favore dei piccoli è quella di cui al comma 4 dell'articolo 1, quando si dice che l'extragettito che verrà preso verrà tutto indirizzato solo e soltanto all'abbassamento del prelievo fiscale su un tributo dei lavoratori dipendenti. Quale filosofia più classista?

Si mette ora la redistribuzione del reddito in finanziaria per l'anno futuro. Non vedrò però quale sarà la politica dell'anno futuro. Non si vedrà come andranno i fatti. Già oggi si vuole vincolare e, oltre a quanto si è detto, lo si fa solo nei confronti dei lavoratori dipendenti. Attenzione, dico di più: per una misura non inferiore al 20 per cento - come abbiamo affermato in Commissione - si inseguono le disposizioni in un modo così farraginoso che, per assurdo, se si ha un buon extragettito ma non si può fare un abbassamento del tributo superiore al 20 per cento, significa che quello non potrà essere utilizzato così com'è scritta la norma. Di ciò si sono resi conto quasi tutti, tanto che si sta svolgendo un dibattito per cercare di ritrovare tra le pieghe delle disposizioni un qualcosa che possa dare comunque un contentino a chi ha condizionato questo tipo di produzione legislativa.

Signor Presidente, come non dire che la finanziaria avrebbe dovuto al contrario occuparsi di quella parte del finanziamento del welfare - avremo pochissimo tempo per parlarne e ricordo che non ne abbiamo avuto assolutamente in Commissione e lei, Presidente, conosce bene l'argomento, come coloro che sono in questo momento presenti in Aula - in cui si dice che i lavoratori addetti ai lavori usuranti sono soltanto 5.000, per cui si ha una buona capacità di risorse prevedendo 82 milioni di euro. Pensi che quello dei lavoratori addetti a lavori usuranti è un argomento di cui non si è parlato per tantissimo tempo. Nella riforma Dini non si è trovata una soluzione e si disse che si sarebbe dovuta trovare con le trattative tra le parti (tra imprenditori e sindacati). Dal 1996 ad oggi, per 11 anni, non si è trovata una soluzione perché era davvero difficile, perché la quantificazione è stata assolutamente sbordante, e oggi si dice che sono 5.000 i lavoratori addetti a lavori usuranti. Ma come mai possono essere 5.000?

A questo punto vorrei non tediare oltre i colleghi e rifarmi a quanto oggi ha affermato il collega Vegas, il quale ha ricordato una terzina di Dante, ma non sino in fondo. La terzina di Dante ha un giusto significato per i corsi e i ricorsi storici di cui parlava Vico. Presidente, lei è toscano e ricorderà benissimo quanto Dante affermava a proposito dell'Italia, di quell'Italia che per lunghi periodi è migliorata e che oggi invece è precipitata nuovamente in quel periodo buio in cui Dante diceva: «Ahi serva Italia, di dolore ostello». Oggi il senatore Vegas ha affermato: «Nave sanza nocchiere in gran tempesta», riferendosi al Governo. Presidente, a questo punto io aggiungo: «Non donna di province, ma bordello!». (Applausi del senatore Amato).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Barbolini.

Ne ha facoltà.

 

BARBOLINI (PD-Ulivo). Presidente, il senatore Ferrara prima ha detto che ero costretto ad ascoltarlo. Io lo metto in libertà e, quindi, gli dico di non preoccuparsi.

Venendo al merito, sulla scorta delle valutazioni già ampiamente motivate nel corso della discussione svoltasi in prima lettura qui in Senato sulla legge finanziaria e sui provvedimenti ad essa collegati, non posso che ribadire l'apprezzamento per l'impianto equilibrato ed incisivo di misure le quali, pure in una condizione di forti condizionamenti e criticità, riescono efficacemente a contemperare rigore finanziario, sostegno allo sviluppo ed equità sociale.

Un insieme di provvedimenti che, in coerenza con gli obbiettivi del programma presentato agli elettori, raccoglie i primi frutti dello sforzo di risanamento dei conti e si propone come supporto e stimolo al processo di ripresa dell'economia italiana che in questi 18 mesi ha già centrato importanti obbiettivi. I conti sono più in ordine, il deficit si riduce, il debito pubblico comincia a scendere e il PIL cresce più che nei sei anni passati, la disoccupazione è ai più bassi livelli da tanti anni.

Certo, abbiamo sentito oggi e probabilmente sentiremo ancora, anche domani, dai banchi dell'opposizione descrizioni apocalittiche circa l'inadeguatezza di questa manovra di bilancio e anche molte dotte lezioni, con qualche citazione letteraria, su ciò che andava fatto per contenere di più la spesa, incidere maggiormente sul debito, ridurre la pressione fiscale. È un fuoco di sbarramento che con troppo disinvoltura evita di misurarsi con una doverosa assunzione di responsabilità a proposito di come la precedente maggioranza di Governo, tra cui tanti censori che abbiamo sentito oggi, ha consegnato l'Italia a questa XV legislatura. Ma è anche forse un modo di sfuggire al fatto di dover riconoscere che quello in esame è un buon disegno di legge e che in concreto questa manovra finanziaria dà corpo a risultati positivi difficilmente contestabili.

Vorrei provare ad evidenziarlo assumendo l'ottica delle scelte operate sul terreno della politica fiscale, anche per trarne qualche valutazione sul lavoro compiuto e sul contributo, penso lo si possa dire, apportato dalla Commissione finanze e tesoro del Senato nel merito dei provvedimenti e dei contenuti. Penso in primo luogo alla questione della lotta all'evasione evasione e all'elusione fiscale: si tratta, come sappiamo, di uno dei capisaldi della politica economica e tributaria del Governo. Erodere con costanza ed incisività l'enorme evasione fiscale che contraddistingue il nostro Paese è la condizione per recuperare le risorse necessarie a ridurre la pressione fiscale sia sulle famiglie che sulle imprese. In questa direzione, come noto, i primi risultati non sono mancati e il recupero significativo di un extragettito ha già permesso di assumere misure sociali di rilevante portata verso le pensioni più basse e gli incapienti.

Ma lo spazio per ulteriori recuperi di gettito è ancora molto ampio, come dimostrano i dati di recente forniti dalla Guardia di finanza, che ha saputo recuperare dalla lotta all'evasione ben 23 miliardi di euro di maggior gettito, con un incremento del 78 per cento per le imposte dirette, del 75 per cento per l'IVA e del 44 per cento per l'IRAP. Di questi risultati va certamente dato merito all'impegno del corpo della Guardia di finanza, ma essi sono indubbiamente un riflesso dell'impulso che è venuto dall'azione del Governo e dall'indirizzo legislativo. E poiché la stessa tensione e lo stesso buon riscontro di attività e di risultati si registrano anche per l'Agenzia delle entrate e per l'attività di Equitalia, se ne può forse dedurre che veniamo da una stagione in cui qualcuno - aggiungete voi il nome - teneva, per così dire, il freno a mano tirato e non consentiva alla macchina di sprigionare tutto il suo potenziale rispetto agli obiettivi di lotta e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale.

Sotto questo profilo, allora, penso si possa rivendicare alla maggioranza, attraverso il lavoro svolto in Commissione, di essersi fortemente impegnata per assicurare alle Agenzie delle entrate, a quella delle dogane e proprio alla Guardia di finanza quelle misure che oggi effettivamente sono contenute nel disegno di legge finanziaria e che sono necessarie ad incrementare le dotazioni organiche - ad esempio, per le Agenzie, anche attingendo alle graduatorie dei concorsi già espletati - e la dotazione di mezzi strumentali, e senza le quali il raggiungimento di analoghi risultati per l'anno prossimo avrebbe potuto essere messo a repentaglio.

È questa impostazione di indirizzo politico generale, ma anche di conseguente traduzione in scelte coerenti, operative ed organizzative, che dà credibilità anche ad alcuni degli impegni più qualificanti inseriti nel disegno di legge finanziaria. Penso in particolare alle disposizioni dell'articolo 1, comma 4, che riprende proprio un emendamento elaborato dalla Commissione finanze e tesoro e oggi ulteriormente arricchito quanto a strumentazione di fattibilità nella versione definita dalla Camera dei deputati, in cui si stabilisce che tutte le eventuali maggiori entrate - dunque, come sottolineava il relatore Legnini, non solo quelle provenienti dalla lotta all'evasione fiscale - che dovessero realizzarsi nel 2008, eccedenti rispetto a quelle finalizzate al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, devono essere destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, attraverso l'incremento della detrazione d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, da corrispondere attingendo ad un fondo appositamente costituito a tal fine, a decorrere dal periodo d'imposta 2008.

Penso non sfugga a nessuno la rilevanza di questa determinazione, posto che la questione del potere d'acquisto dei salari è oggi nel nostro Paese un tema assolutamente critico, una grande questione sociale nazionale che sollecita appunto risposte appropriate.

Proprio per questo, esprimo l'auspicio che sull'attuazione delle misure di riduzione del carico fiscale sui redditi da lavoro dipendente e su quelli assimilati, segnatamente le pensioni, ci sia una azione di controllo e di monitoraggio tale da rendere la disposizione di cui parliamo effettivamente efficace per l'anno d'imposta 2008, prevedendo altresì, dove possibile e sempre nel rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, un anticipo della revisione delle aliquote già nei primi mesi del 2008.

Anche sul terreno della fiscalità d'impresa, la finanziaria contiene numerose e rilevanti novità positive che le modifiche introdotte alla Camera hanno ulteriormente affinato, prevedendo meccanismi di maggiore gradualità nell'entrata a regime del nuovo sistema IRES in una direzione, peraltro, già suggerita anche nel parere formulato dalla nostra Commissione, proprio per tenere conto delle esigenze complessive, ed anche della realtà delle piccole e medie imprese, che sono la forza ed il perno del nostro sistema produttivo.

L'assetto del fisco, che esce da questa finanziaria, è per le imprese fortemente connotato nel senso della semplificazione e dello snellimento delle procedure e muovere nella logica di un profilo dell'imposizione come ausilio alla competitività, al rafforzamento dimensionale e patrimoniale, alla crescita.

Il nuovo scenario di tassazione delle imprese, che consegue alle disposizioni della finanziaria, sia per l'IRES con l'aliquota che scende dal 33 al 27,5 per cento sia per l'IRAP con la riduzione dal 4,25 al 3,9 per cento, potrà ovviamente incorporare ulteriori correzioni in corso d'opera ed assumere progressivamente una strutturazione ancor più precisa che ne registri al meglio il grado di sintonia con i profili e le caratteristiche di fondo dell'economia italiana e della variegata ricchezza delle sue tipologie di impresa.

Ma è indubbio che esso, anche per effetto della graduazione, ove introdotta per la fase di transizione, migliori il quadro fiscale vigente e che pure opportunamente rimane invariato in alcuni punti significativi.

Così pure è di straordinaria portata esemplificativa la misura che introduce un regime fiscale sostitutivo sui contribuenti minimi e marginali e che, proprio per la sua natura innovativa, richiederà - questa è una raccomandazione, sottosegretario Sartor - una azione costante di monitoraggio dell'attuazione della norma, anche in relazione al carattere opzionale del regime che è stato introdotto e che quindi dovrà essere sottoposto ad una verifica e ad una valutazione di efficacia e di coerenza con gli obiettivi prefissati.

Infine, voglio sottolineare la positività della soluzione data con le disposizioni concernenti la scelta dei contribuenti di destinare il 5 per mille dell'imposta dovuta, che interpretano il senso dell'ordine del giorno approvato dall'Aula in occasione della discussione della finanziaria in prima lettura, anche grazie al forte impegno espresso dal nostro Gruppo proprio su tale questione.

Non si può non valutare con soddisfazione l'incremento della dotazione finanziaria così conseguita, che offre garanzie precise, almeno per l'oggi e per il medio termine. Tuttavia rimane aperta la questione di pervenire, come lo stesso Governo ha convenuto, ad una messa a regime della facoltà per il contribuente e per l'istituto in sé, ampliandone anche l'efficacia in termini di risorse finanziarie e migliorandone la gestione.

In particolare, si dovrà pervenire ad una drastica semplificazione ed accelerazione delle procedure di erogazione dei contributi ai soggetti ed agli enti aventi diritto, prevedendo eventualmente che il compito possa essere affidato direttamente alla stessa Agenzia delle entrate. Ma resta comunque il fatto - voglio darne atto - che proprio grazie a ciò che è stato previsto con la finanziaria in esame la prospettiva di portare a regime compiutamente questo aspetto appare oggi molto più vicina ed effettivamente concretizzabile.

Per economia di tempo, non mi soffermo sulle molte altre disposizioni fiscali che realizzano effetti positivi sui bilanci delle famiglie e agiscono in difesa del loro potere di acquisto; penso alle detrazioni ICI sulla prima casa, all'ulteriore detrazione per le famiglie numerose, al corrispondente beneficio per chi non è proprietario e quindi se ne può giovare in termini di sgravio fiscale rispetto all'affitto, alla minore aliquota per il TFR, all'innalzamento del limite di detraibilità degli oneri per interessi passivi sui mutui per la prima casa, alla previsione di un meccanismo di sorveglianza dei prezzi degli alimenti ed alle norme a favore dei cittadini consumatori, che ora potranno far valere insieme le loro ragioni e chiedere il risarcimento in caso di lesione di diritti collettivi.

Certo, signor Presidente, permangono difficoltà generali nel quadro socio-economico di prospettiva, così come tante ancora sono le questioni irrisolte o da migliorare e vecchi e nuovi problemi costituiscono ancora ostacoli ardui da superare. Tuttavia, questa finanziaria muove nella direzione giusta: riesce complessivamente a coniugare il risanamento e lo sviluppo con la giustizia sociale e indica la prospettiva di uno sviluppo, che si propone di essere inclusivo e che non vuole lasciare ai margini del diritto di cittadinanza le forze più deboli, i ceti più esposti alle criticità presenti nella nostra società.

Per questo insieme di motivazioni sosteniamo convintamente la proposta di legge finanziaria e voteremo la fiducia al Governo, affinché questo possa agire per darvi attuazione nell'interesse del Paese. (Applausi del senatore Tonini).

 

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

271a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ANGIUS,
indi del presidente MARINI

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,45)

 

Seguito della discussione delle questioni di fiducia

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione congiunta sulle tre distinte questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

È iscritto a parlare il senatore Marcora. Ne ha facoltà.

 

MARCORA (PD-Ulivo). Signor Presidente, intervengo in merito alla manovra finanziaria in campo agricolo (e, più in generale, sugli articoli 1, 2 e 3), che lancia un segnale forte di attenzione da parte del Governo e della maggioranza al comparto agroalimentare, che rappresenta uno dei settori di punta della nostra produzione nazionale.

L'agricoltura italiana è un'agricoltura forte che per produzione lorda vendibile (PLV) e per esportazione in Europa è seconda solo alla Francia. Il settore agroalimentare, tra l'altro, recentemente - tre anni fa - ha superato quello tessile nella graduatoria dei settori industriali più sviluppati nel nostro Paese, raggiungendo il secondo posto dopo l'industria metalmeccanica. Si tratta di un comparto sicuramente importante per l'economia nazionale; soprattutto, si tratta di un comparto importantissimo per la vocazione esportatrice della nostra Nazione.

Il made in Italy agroalimentare è apprezzato e conosciuto in tutto il mondo; non a caso viene imitato con la cosiddetta agropirateria. Abbiamo coniato questo neologismo per definire le forme di contraffazione dei nostri prodotti tipici che, con l'impiego di una semplice bandierina italiana o lo stravolgimento del nome di un prodotto tipico agroalimentare italiano, vendono nel mondo prodotti contraffatti, che con l'Italia non hanno nulla a che fare.

Il cosiddetto made in Italy sounding, cioè quello che risuona come un prodotto agroalimentare italiano per etichettatura o per storpiatura di nomi, ha uno spazio di mercato nel mondo molto importante. Segnalo che nella sola, grande distribuzione statunitense soltanto l'8 per cento di quello che viene ricondotto al made in Italy sounding è realmente prodotto in Italia; tutto il resto (più del 90 per cento) l'Italia non l'ha vista neanche in cartolina. Quindi, si tratta di uno spazio di mercato nella globalizzazione dell'economia sicuramente molto rilevante, che l'Italia deve poter, invece, cogliere con la sola propria produzione. Quindi, è un settore sul quale ritengo che l'Italia debba puntare ancora di più per mantenere le proprie quote di mercato a livello internazionale.

La manovra di bilancio in agricoltura si distribuisce sui tre provvedimenti che hanno caratterizzato la manovra finanziaria di quest'anno. Mi riferisco alla legge finanziaria, al decreto fiscale di settembre e al decreto sul welfare. Tre sono sostanzialmente le linee di intervento sulla politica agricola: la stabilità fiscale, la riforma del mercato del lavoro e il rafforzamento forte dei controlli. Parto da quest'ultimo per ricollegarmi alla premessa che avevo fatto.

Il problema dei controlli per combattere l'agropirateria e le contraffazioni delle produzioni nazionali ad opera dei nostri concorrenti esteri è uno dei temi che anche in quest'Aula, è soprattutto in Commissione agricoltura, abbiamo dibattuto spesso. Non si può ovviamente mettere freno a questa agropirateria se non si intensificano i livelli dei controlli: ciò ha attinenza anche con un altro importante problema, quello cioè della garanzia della sicurezza alimentare per i nostri consumatori. Da un lato, quindi, si tratta di difendere i nostri prodotti tipici dalle contraffazioni, dall'altro, si tratta di garantire ai consumatori italiani la sicurezza alimentare. Ecco allora che in finanziaria sono stati stanziati 25 milioni di euro per l'attività specifica di Agecontrol Spa, finalizzata proprio alla lotta alla contrattazione e alla verifica delle garanzie di sicurezza alimentare. Sono state inoltre destinate nuove risorse all'istituto per la qualità che, a livello centrale, presidia la lotta alla contraffazione di nostri prodotti.

Il problema della stabilità fiscale è stato invece affrontato con la stabilizzazione delle norme fiscali a favore dell'agricoltura, a partire dall'IRAP agevolata all'1,9 per cento, che viene mantenuta anche per il 2008, per passare poi all'imposta di registro ridotta per l'accorpamento della proprietà coltivatrice, fino ad arrivare alle agevolazioni fiscali alla pesca e all'accisa zero per il gasolio impiegato nelle serre. Sappiamo che due anni fa c'è stata una vera e propria stabilizzazione del regime speciale agevolato dell'IVA per l'agricoltura; quest'anno avremmo voluto mettere a regime anche queste agevolazioni, in modo che non dovessero essere poi riprorogate di anno in anno, ma il tentativo non è andato a buon fine, per cui ci riproveremo l'anno prossimo. L'importante, comunque, è che sia garantita la certezza della stabilizzazione fiscale per le imprese agricole, con la messa a regime di queste agevolazioni, in modo tale che, lo ripeto, non debbano essere riprorogate ogni anno: in ogni caso, per il 2008 si applicheranno queste agevolazioni. Una norma importante è anche quella che introduce una nuova misura fiscale per le cosiddette coltivazioni in conto terzi, molto diffuse nel settore florovivaistico, che vengono equiparate al reddito agricolo, con le conseguenze fiscali che ne derivano. Nel decreto fiscale, invece, è inserita un'importante norma sui fabbricati rurali, che finalmente fa chiarezza sul regime di applicazione dell'ICI al riguardo e sui soggetti che possono beneficiare dell'esenzione da questa imposta per i fabbricati rurali: si tratta di una norma da tempo attesa dal mondo agricolo, perché contiene una sorta di interpretazione autentica di varie norme prima sparse in diversi provvedimenti, anche con alcune contraddizioni interne.

Altre misure molto importanti sono contenute poi nel disegno di legge sul welfare e riguardano il mercato del lavoro agricolo. Innanzitutto, si prevede una riforma del trattamento della disoccupazione in agricoltura, che sappiamo ha rappresentato e rappresenta tutt'oggi un terreno su cui si possono sviluppare anche forme di elusione o di vera e propria evasione, ed è proprio per evitare comportamenti di questo tipo che, nel decreto sul welfare, si ridefinisce in maniera più stringente la disciplina relativa alla disoccupazione agricola. Era una norma che il settore aspettava da tempo, perché la possibilità di percepire disoccupazione agricola con 52 giornate di lavoro all'anno era utilizzata qualche volta in maniera fraudolenta. Una seconda norma, contenuta anch'essa nel decreto sul welfare, riguarda la possibilità per le imprese agricole di accedere alla cassa integrazione straordinaria, che fino ad oggi era stata negata e che rappresenta una grande innovazione rispetto al passato. Ci sono poi incentivi per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro e norme importanti per la sicurezza sul lavoro, di cui abbiamo appena parlato all'inizio di seduta, poiché è uno dei temi di maggior gravità che il Governo si propone di affrontare, come anche il Parlamento attraverso la Commissione d'inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro. Il disegno di legge sul welfare contiene alcune misure che intensificano la lotta agli incidenti sul lavoro a garanzia della sicurezza sul lavoro. Ci sono poi norme sul finanziamento alla formazione, sul riordino degli interventi a favore dell'occupazione nelle imprese colpite da calamità naturali. Inoltre, chiudendo la parte relativa al lavoro, il testo contiene una importante norma di attuazione delle disposizioni relative al lavoro occasionale di tipo accessorio. Il sistema cosiddetto dei voucher adesso riguarda solo la raccolta dell'uva, cioè la vendemmia, ma in futuro potrà essere esteso anche ad altri lavori stagionali di raccolta agricola. Esso permette di coprire dal punto di vista contributivo e assicurativo i lavoratori impiegati in queste operazioni di raccolta con una grande facilitazione in termini di adempimenti burocratici e di comunicazione; inoltre, consentirà di regolarizzare quelle forme di lavoro, svolte magari da parenti ed amici per le fasi di vendemmia, che fino ad oggi erano completamente affidate al lavoro nero.

Per quanto riguarda il comparto agricolo, sono queste le tre grandi linee su cui si è mossa l'azione del Governo all'interno della manovra finanziaria a cui si sono aggiunte numerose disposizioni introdotte nei due passaggi parlamentari alla Camera e al Senato. Posso affermare tranquillamente che i miglioramenti approvati nei due rami del Parlamento sono molto positivi perché hanno sostanziato di nuove norme la manovra finanziaria per quanto riguarda la politica agricola. Innanzitutto, abbiamo chiarito la possibilità di utilizzare l'IRAP agevolata prevista per il settore agricolo anche per le cooperative forestali. Infatti, era in atto un contenzioso da parte di numerose cooperative forestali per quanto riguardava l'applicazione di tale imposta e finalmente con questa norma si chiarisce la possibilità per quelle cooperative di accedere all'IRAP agevolata.

Ci sono norme sui gruppi di acquisto solidale (GAS), una forma di commercializzazione della cosiddetta filiera corta, cioè di avvicinamento fra produttore agricolo e consumatore in termini di vendita dei propri prodotti che fino ad ora non avevano trovato una sistematizzazione fiscale. I gruppi di acquisto solidale non erano previsti dalla nostra normativa fiscale e finalmente si prevede la possibilità di non applicare l'IVA negli scambi gestiti dai GAS, quindi si dà un incentivo allo sviluppo e alla diffusione di queste forme di vendita diretta della produzione agricola ai consumatori.

Ci sono poi importanti norme per quanto riguarda il Corpo forestale dello Stato, con la previsione di nuove assunzioni per la lotta agli incendi boschivi, un tema di cui si parla molto durante l'estate, ma quando si arriva in inverno a discutere la finanziaria non ci si ricorda più quali siano le criticità di questo settore. È dunque prevista l'assunzione di circa 800 unità in deroga alla normativa vigente; pertanto finalmente potremo dotare il Corpo forestale delle risorse umane necessarie per svolgere un'azione di lotta agli incendi boschivi efficace ed efficiente.

Il testo contiene alcune disposizioni sulla pesca ed in particolare la rateizzazione in quattordici anni al tasso d'interesse legale del recupero degli aiuti illegittimi ai sensi della normativa europea.

Un elemento introdotto al Senato prevede inoltre un aumento di 50 milioni dei finanziamenti per il fondo bieticolo-saccarifero che era necessario per far fronte agli impegni assunti dall'Italia in sede di Unione Europea per la ristrutturazione di quel settore: si arriva dunque a 52 milioni con ulteriori 30 milioni presi dal Fondo per le crisi di mercato.

C'è, poi, una norma specifica per il rifinanziamento del piano apistico nazionale ed un'altra norma volta ad avviare la soluzione del problema delle aziende agricole sarde gravate da debiti finanziari nei confronti delle banche per mutui accesi per far fronte alla restituzione di contributi comunitari dichiarati illegittimi dall'Unione Europea. Queste imprese che hanno ricevuto tali contributi, infatti, sono state costrette a restituirli, subendo un'esposizione finanziaria nei confronti delle banche che le sta mettendo in ginocchio. Moltissime aziende sono state vendute all'asta, altre dovranno esserlo in futuro. La disposizione contenuta nella manovra finanziaria blocca le esecuzioni fallimentari e quindi la vendita all'asta delle imprese agricole, avviando al contempo la costituzione di un comitato di crisi che dovrà individuare le soluzioni per consentire alle imprese suddette di uscire da questa situazione gravissima in cui versano.

Al Senato abbiamo introdotto anche una norma sul piano irriguo nazionale, che era previsto dalla scorsa finanziaria solo fino al 2010. Con l'emendamento approvato dal Senato, si rilancia il piano irriguo nazionale anche per il decennio successivo, quindi dal 2011 in poi. Si prevede una riserva di fondi di 100 milioni annui, con contributi pluriennali quindicennali. La scarsità d'acqua per l'irrigazione dei nostri terreni e le crisi idriche dovute a mutamenti climatici rientrano in una problematica molto importante a cui si riuscirà a porre rimedio solo grazie a un corposo piano irriguo nazionale che, da un lato, comprenda opere infrastrutturali per migliorare la distribuzione dell'acqua a fini irrigui e, dall'altro, introduca elementi di risparmio idrico. Quest'ultimo aspetto è molto importante perché non si tratta solo di rendere più efficiente la distribuzione dell'acqua a fini irrigui, ma anche di individuare forme di risparmio idrico.

Il decreto-legge fiscale collegato alla legge finanziaria 2008, inoltre, contiene numerose norme che disciplinano la produzione di energia rinnovabile da biomasse e prodotti agricoli, introducendo nuove disposizioni sui certificati verdi. Esso contiene, inoltre, una disposizione che modifica la normativa sulle agevolazioni sulle accise per la produzione di biodiesel da biomasse. Si tratta di misure importanti e consistenti volte, da un lato, ad incentivare lo sviluppo e la diffusione della produzione di energia da materie prime agricole, dall'altro, parallelamente, ad introdurre, con riferimento alla vendita da parte degli agricoltori dell'energia derivante da tali fonti energetiche, agevolazioni ed incentivi convenienti per le stesse imprese agricole.

In conclusione, l'insieme di norme contenute nella finanziaria 2008, nel decreto fiscale e nel disegno di legge sul welfare intendono dare un nuovo impulso alla nostra produzione agricola e agroalimentare. Già da quest'anno, grazie anche alla scorsa manovra finanziaria, abbiamo notato sensibili miglioramenti nel settore agricolo, attestati dai dati statistici sullo sviluppo e la produzione lorda vendibile, soprattutto per quanto riguarda l'incremento delle esportazioni.

Torno, quindi, alla mia premessa ribadendo che l'agricoltura agroalimentare è uno dei pochi settori su cui l'Italia può puntare per ampliare la propria quota di mercato internazionale. Su questo versante i dati dell'anno scorso attestano che le esportazioni di prodotti agroalimentari italiani hanno sperimentando un incremento molto significativo, che testimonia l'esistenza di spazi di mercato sicuramente interessanti ed ampi non ancora completamente sfruttati dalle nostre produzioni. In tal senso segnalo che in futuro le norme di politica agricola che dovremo introdurre dovranno essere finalizzate, in particolare, alla promozione delle nostre produzioni agroalimentari all'estero.

Forse questa è la parte un po' più carente della manovra finanziaria nel settore agricolo.

Abbiamo fatto tanto nel 2006, con la finanziaria per il 2007; ho illustrato finora le importanti norme previste nella finanziaria per il 2008. Nel futuro, dovremo sviluppare, in particolare, la parte relativa alla promozione della nostra produzione agroalimentare all'estero.

Concludo sottolineando che nel disegno di legge finanziaria di quest'anno c'è un piccoloneo per quanto riguarda il campo agricolo, rappresentato dalla norma sui consorzi di bonifica. Alla Camera dei deputati è stata inserita una disposizione che prevede la possibilità per le Regioni di sopprimere i consorzi di bonifica. A mio avviso, si tratta di una norma non opportuna perché sicuramente si deve andare verso un riordino e, in molti casi, anche verso un accorpamento dei diversi consorzi di bonifica, ma la soppressione di questi istituti (che sul territorio hanno una grande valenza per il tema dell'irrigazione in agricoltura) è un'eventualità che non deve essere percorsa. Ritengo sia stato sbagliato introdurre questa norma che permette alle Regioni di intraprendere la strada della soppressione. Mi auguro però che in futuro si possa porre rimedio a tale errore. (Applausi dal Gruppo PD-Ulivo).

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fluttero. Ne ha facoltà.

 

FLUTTERO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi giudichiamo il disegno di legge finanziaria in esame moralmente irresponsabile e politicamente sbagliato. È moralmente irresponsabile perché usa la spesa pubblica, e quindi le risorse dei cittadini italiani, per tenere insieme una maggioranza che non esiste nel Paese e che nel Parlamento sta insieme senza un progetto politico alto finalizzato agli interessi degli italiani, ma pagando una lista della spesa - che si allunga ogni giorno - del particolare, del localismo egoista e miope. È politicamente sbagliato perché ritiene di usare la spesa pubblica per cercare di risolvere problemi del Paese che in gran parte sonocausati proprio dall'eccesso di una spesa pubblica, che spesso è anche inefficiente.

Si tratta di una manovra assurda nella strutturazione. Il 28 settembre scorso il Consiglio dei ministri ha approvato un testo con 97 articoli; il 17 novembre scorso il Senato ha votato un testo con 151 articoli e ora, dalla Camera dei deputati, è tornato un testo con oltre 1.000 commi che disegnano un provvedimento legislativamente mostruoso, che perde completamente la fisionomia di manovra correttiva di bilancio e diventa un contenitore pieno di provvedimenti destrutturati ed informi, somma di interessi locali e corporativi, di segnali politici per gratificare il proprio specifico segmento elettorale e di scelte quasi da campagna elettorale. Si tratta di una poltiglia legislativa tossica per il Paese.

È, poi, una manovra finanziaria dannosa nel merito: a parte la completa inaffidabilità delle cifre riportate per le coperture, trovate ai più disparati provvedimenti di spesa, questo provvedimento aveva una dimensione economica - se ben ricordate - di 10,7 miliardi di euro quando è stato approvato dal Governo; è passato poi a 13 miliardi di euro al Senato ed ora è diventato di ben 16,7 miliardi di euro nel testo trasmessoci dalla Camera dei deputati per l'approvazione finale. La differenza tra 10,7 e 16,7 miliardi di euro è pari a 6 miliardi di euro. Vi sono riduzioni di spesa non realizzabili, a nostro avviso, o comunque sovradimensionate che si tradurranno, quando vi sarà il riscontro della gestione nell'anno a venire, in necessità di nuove tasse.

Ci sono sovrastime nelle entrate a pressione fiscale invariata che, con il ciclo economico al quale stiamo assistendo a livello internazionale, certamente non potranno essere attuate. È un atteggiamento criticabile se riscontrato nei bilanci di qualche Comune poco responsabile, che abitualmente tende a sovrastimare le entrate e a sottostimare le spese per far quadrare i conti di anno in anno, ma direi che è inaccettabile se riscontrato nella manovra finanziaria di uno Stato. Peraltro, l'atteggiamento da amministratore locale, anziché da legislatore nazionale che ha una visione strategica della funzionalità organica dello Stato nelle sue varie articolazioni, è evidenziato nelle decine e decine di fondi istituiti presso i vari Ministeri, che si prefiggono di agire direttamente nei più disparati settori, ignorando le leggi vigenti e saltando le competenze dei diversi enti territoriali.

Aggiungo alcune annotazioni critiche: a proposito degli enti locali, all'articolo 1, commi 258 e 259 (preciso che, come sapete, in Parlamento è in corso la discussione sul disegno di legge per il governo del territorio), si stabilisce il principio della compensazione urbanistica, ovvero aree verdi in cambio di opere pubbliche. Un principio interessante, ma delicato da gestire, che dovrebbe essere inserito in una legge organica, appunto il disegno di legge in discussione, e non si comprende per quale motivo debba essere inserito in finanziaria.

Sempre per quanto riguarda le norme che attengono agli enti locali - e sapete che è in corso un tentativo di scrivere il codice delle autonomie - nella norma che riscrive l'articolo 25 del testo approvato dal Senato si è voluto insistere nell'intervenire sulle comunità montane, delegando però alle Regioni, con la riscrittura effettuata dalla Camera dei deputati, la ridefinizione, attraverso proprie leggi, dei criteri fisico-geografici, demografici e socio‑economici per individuare le comunità montane, nonché il numero stesso dei componenti degli organi rappresentativi, con l'evidente risultato che, ammesso che le Regioni riescano in pochi mesi a mettere in piedi ed approvare leggi con questo obiettivo, avremo una destrutturazione complessiva del sistema delle autonomie locali per quanto riguarda le comunità montane a livello nazionale e i cittadini italiani, a seconda della Regione nella quale si trovano, saranno inseriti in comunità montane oppure no, con vantaggi o svantaggi a seconda del luogo dove vivono e risiedono. Ogni Regione avrà quindi comunità montane definite su basi diverse e i cittadini, come dicevo prima, avranno vantaggi o svantaggi a seconda della parte del territorio nella quale vivono.

Nella norma che recepisce, modificandolo, l'articolo 26 del testo approvato dal Senato, sempre ricordando che è in corso il tentativo di scrivere il codice delle autonomie, si è voluto insistere nel ridefinire una serie di norme con l'obiettivo di ridurre le spese degli enti locali. Segnalo che in qualche caso esse aumentano, ad esempio nel caso della disposizione in cui si definisce che il presidente e gli assessori delle unioni dei Comuni, dei consorzi tra enti locali e delle comunità montane, avranno un'indennità che sarà al massimo pari al 50 per cento dell'indennità prevista, non per il Comune più grande compreso nella comunità montana o nel consorzio, bensì per il Comune equivalente alla somma di tutti gli abitanti della comunità montana o del consorzio dei Comuni, evidentemente aumentando il valore dell'emolumento. Forse qualcuno non se n'è accorto, ma questo va esattamente nella direzione opposta.

Ancora, con l'articolo 1, comma 166, si sposta nuovamente di un anno l'obbligo di passaggio da tassa a tariffa, in questo modo umiliando quelle amministrazioni comunali che correttamente avevano rispettato i termini e quindi creando, come sempre, la sensazione netta che in Italia convenga sempre fare i furbi e non rispettare le leggi, perché tanto arriva una proroga.

All'articolo 2, comma 8, viene stabilito che i Comuni possono inserire nei propri bilanci di parte corrente il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione fino al 2010: è un altro segnale di abbassamento del livello di serietà delle amministrazioni comunali, che possono utilizzare fondi, che invece dovrebbero essere naturalmente indirizzati ad infrastrutturare un territorio in espansione, alla gestione di spese correnti.

Passo ad alcune brevi segnalazioni sul tema dell'ambiente. È di questi giorni la pubblicazione della relazione annuale dell'ANPA, da cui emerge la situazione - che tutti conoscono - di forte criticità ambientale in alcune parti del Paese, soprattutto al Nord, nello specifico della Pianura padana. Lì abbiamo una presenza che supera abbondantemente i livelli di micropolveri (PM10, PM2,5 e NOx) consentiti dalle leggi europee, le cui cause sono chiarissime a tutti: il trasporto merci (che per il 70 per cento è su gomma), la mobilità privata, il riscaldamento e la produzione di energia elettrica.

Che cosa dovremmo fare? Dovremmo portare più merci sui treni, con la TAV: è inutile fare commenti, perché una parte significativa delle forze che compongono questa maggioranza si è distinta negli anni per rendere impossibile la realizzazione di una rete moderna ed efficiente di treni, collegata al sistema europeo, per favorire il passaggio di percentuali importanti di merci dalla gomma al ferro. Dovremmo costruire centrali nucleari, per avere energia pulita, in modo da poter trasformare gli impianti di riscaldamento e teleriscaldamento ad energia elettrica prodotta a basso impatto ambientale.

Concludo chiedendomi: cosa fate, voi, in questa finanziaria? Istituite fondi: il comma 162 dell'articolo 2 istituisce un Fondo per la campagna per far spegnere gli elettrodomestici quando vanno in stand by (mentre il comma 163 dello stesso articolo stabilisce che saranno vietate le lampadine a incandescenza); il comma 324 dell'articolo 2 istituisce un Fondo per studiare il fenomeno dell'inquinamento (che non si nega mai a nessuno!) per tre anni; il comma 331, sempre dell'articolo 2, prevede uno stanziamento di 5 milioni per il dissesto idrogeologico, mentre altre somme sono previste per il reticolo idrografico e i versanti, gestite direttamente dal Ministero, su richiesta dei Comuni e comunità montane. Dove finisce il lavoro fatto dalle Regioni e dalla Provincia sul territorio? Si scavalca direttamente, perché l'obiettivo è quello che si diceva all'inizio: gestire per fondi. Sostanzialmente, abbiamo un Ministro che giocherà - in questo caso - a fare il piccolo ingegnere naturalista.

Vi sono poi altri Fondi in questa finanziaria, che riteniamo moralmente irresponsabile e politicamente sbagliata e ovviamente vedrà il voto negativo del Gruppo di Alleanza Nazionale, ma soprattutto - quello che più conta - di tutti gli italiani. (Applausi del senatore Butti).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione congiunta sulle questioni di fiducia poste dal Governo.

Colleghe e colleghi, sospendo la seduta fino alle ore 12,30 e avverto che riprenderemo con le dichiarazioni di voto congiunte sulle questioni di fiducia alle ore 16.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

272a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDI' 20 DICEMBRE 2007

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente ANGIUS,
indi del presidente MARINI

 

 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,07)

 

Seguito della discussione e approvazione delle questioni di fiducia poste sugli articoli 1 e 2

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è conclusa la discussione congiunta sulle tre distinte questioni di fiducia poste dal Governo sull'approvazione degli articoli 1, 2 e 3 del disegno di legge.

Ricordo altresì che le dichiarazioni di voto si svolgeranno congiuntamente.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

DE GREGORIO (Misto-Inm). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DE GREGORIO (Misto-Inm). Signor Presidente, signori del Governo, so bene che anche questa volta gli italiani dovranno rassegnarsi: questa indigestione di voti di fiducia, quattro in poche ore, non lascerà certamente spazio né ai dissidenti, né tantomeno alla protesta.

"Abbaiano alla luna"; sorriderete voi del Governo a proposito di un'opposizione che ormai cerca disperatamente di evidenziare quanto siate evidentemente responsabili del disastro e della devastazione del Paese. Allora, signori del Governo, consentite brevemente anche a me di abbaiare alla luna. Nemmeno ascolterete, ma sentirà chiaro e forte la gente, la maggioranza degli italiani che non ne può più, che festeggerebbe la fine di questo Esecutivo con i boatos di piazza e che giustamente vi imputa la responsabilità di una terribile recessione, di una crescita da livello zero, di un'assenza di prospettive che mai aveva interessato così pesantemente il Paese.

Li avete scontentati tutti: categorie, famiglie, singoli cittadini; mai un Governo aveva ravuto un'opinione pubblica così ostile e anche le categorie che da Presidente della Commissione difesa rappresento idealmente, quelle degli uomini in divisa, non hanno di che rallegrarsi. In Commissione difesa abbiamo rimandato due volte indietro la finanziaria con voto contrario ad un provvedimento che non individua risorse per uomini ai quali il Paese chiede la rappresentanza internazionale nelle missioni di pace, la sicurezza contro la criminalità organizzata, la sicurezza dei confini; uomini ai quali chiedete molto, ma ai quali sistematicamente date pochissimo.

Sapere che questo Governo ha lasciato gli uomini in divisa senza nemmeno l'indispensabile, mi rafforza nella disponibilità e nella decisione di votare contro questa finanziaria, contro questi provvedimenti che non condivido e che il Paese non può condividere.

 

TURIGLIATTO (Misto-SC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

TURIGLIATTO (Misto-SC). Signor Presidente, a differenza del collega che mi ha preceduto, do la mia totale disapprovazione politica e morale ad una finanziaria che riserva più di 23 miliardi per le spese militari e per massicci acquisti di armi offensive da guerra. La scelta di impegnare sempre più il Paese in un ruolo di grande potenza, che fa valere i suoi interessi in giro per il mondo, come ribadito peraltro purtroppo anche dal Capo dello Stato quando ha affermato l'intangibilità della costruzione della base di Vicenza e la lunga permanenza dell'Italia nella guerra in Afghanistan, credo cozzi contro i princìpi costituzionali.

Inoltre, vi è la mia totale opposizione sul mantenimento ed allargamento di ingenti privilegi e detassazioni per imprese e banche, a scapito del risarcimento sociale e voltando le spalle alle attese ed ai diritti delle lavoratrici e dei lavoratori.

Ricordo che i padroni delle ferriere - intendo quella ThyssenKrupp che, come risulta dall'inchiesta della magistratura, ma anche della mia esperienza diretta come membro della Commissione di inchiesta sulle «morti bianche», così palesemente trascurava gli aspetti più elementari della sicurezza - hanno ricevuto nel 2007 ben 20 milioni di euro tramite il cuneo fiscale. E così sarà anche per i prossimi anni, non avendo modificato, come da me proposto, la norma della vecchia finanziaria.

Ovviamente il mio "no" alla fiducia richiesta è del tutto opposto a quello delle destre. È da un punto di vista di opposizione di sinistra, come peraltro la natura degli emendamenti che avevo proposto nella discussione in prima lettura dimostrava e che purtroppo sono stati respinti dalla maggioranza.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ROSSI Fernando (Misto-Mpc). Il voto del Movimento politico dei cittadini sulla finanziaria sarebbe di astensione perché non condividiamo alcuni aspetti che già erano nei nostri deliberati del Senato ed altri che sono stati infilati sotto il tappeto alla Camera: alcuni veramente indigesti di fronte alle condizioni economiche con cui molti cittadini stanno affrontando queste festività. Tra l'altro, contrariamente a dichiarazioni del ministro D'Alema sulla finanziaria dell'anno precedente, secondo cui i lavoratori avrebbero visto in busta paga gli aumenti, i lavoratori ci han guardato e ci sono delle riduzioni: proprio una presa totale per i fondelli!

Ci sono in questa finanziaria addirittura agevolazioni fiscali per le auto di grossa cilindrata e per le barche da diporto. Secondo me, i cittadini ci menano prima o poi. Quindi, un minimo di attenzione ai problemi reali del Paese è assolutamente necessaria; finanziamenti che dovrebbero andare ai pendolari vanno alla TAV; si finanzia la metropolitana perché i nomi sono belli ed altisonanti. Se qualcuno della Commissione trasporti va a Firenze a vedere il nuovo muro di Berlino che viene costruito, più basso ovviamente, nella città di Firenze, si rende conto che è un qualcosa di incredibile! C'è un titolo dietro al quale c'è il trucco; si dice "riduzione della spesa pubblica" e poi per il G8 si assume. Ci sono tanti centri-studi del Governo, del Parlamento; si parla di riduzione della spesa e poi per un progetto si assume personale, addirittura c'è un passaggio dove si parla di 15 persone, di cui 3 o 4 dirigenti: non cavano i nomi, ma si fanno enunciazioni.

Secondo me, Prodi i suoi nemici li ha nella maggioranza ed in Parlamento. Contraddice le scelte enunciate. Noi votiamo la fiducia perché non sappiamo cosa ci sarebbe dietro il Governo Prodi, ma questa finanziaria non ci piace per niente, è inadeguata ai veri problemi del Paese.

 

D'AMICO (Misto-UL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMICO (Misto-UL). Signor Presidente, onorevoli senatori, ci apprestiamo a dare il nostro voto favorevole alla legge finanziaria per il 2008, così come daremo un voto favorevole sul disegno di legge in materia previdenziale. Con questo però consideriamo conclusa una fase della vita politica nazionale. Una fase che ha avuto alcuni meriti: è stata interrotta l'ormai settennale tendenza alla crescita della spesa pubblica in rapporto al prodotto interno lordo; si interromperà la tendenza alla crescita della pressione fiscale. I conti 2007 chiuderanno probabilmente meglio rispetto a quanto atteso. Non è poco, ma non basta. Non basta per arrestare la tendenza al declino economico e civile. Non basta per ricostruire nel Paese la fiducia in se stesso e nelle sue istituzioni.

Ancora in questa finanziaria vi è traccia di un atteggiamento che vede nella spesa pubblica uno strumento per la risoluzione dei problemi; dimenticando che in Italia la spesa pubblica è una parte rilevante del problema.

Ancora una volta i benefici derivanti dalla crescita delle entrate pubbliche vengono dispersi in mille rivoli, senza avviare quella generalizzata riduzione delle tasse essenziale per rilanciare lo sviluppo e migliorare le condizioni di vita dei nostri cittadini. Molti servizi pubblici - sanità, trasporti, sicurezza - continuano a deteriorarsi. La pubblica amministrazione viene lasciata affogare nell'inefficienza e nello spreco. Neanche al culmine di una fase congiunturale espansiva il nostro bilancio pubblico raggiunge l'agognato pareggio; continua ad essere alimentato quel debito pubblico che costituisce la fornace nella quale il Paese brucia le proprie speranze in un futuro migliore.

La questione non è semplicemente quella di accelerare una marcia fin qui troppo lenta e impacciata. In molti casi si tratta di cambiare la direzione verso la quale ci muoviamo.

Noi non intendiamo mettere la testa sotto la sabbia per non vedere il declino dell'Italia; non vogliamo nasconderci la perdita di posizioni in ogni graduatoria internazionale; non ci rassegniamo a una condizione economica che vede la produttività del nostro lavoro stagnante, e con essa il salario dei nostri lavoratori.

Siamo convinti che una serie coordinata di politiche - economiche, sociali, istituzionali - possa invertire le tendenze presenti. Siamo convinti che queste politiche debbano essere ispirate ai princìpi liberali: se ciascuno sarà più libero di perseguire il proprio disegno di vita - civile, economica, sociale - allora molto verrà da sé. Ma questa libertà non sarà possibile senza una decisa azione politica che riduca la spesa pubblica, riduca le tasse, riduca l'eccessiva ingerenza dello Stato nei molti campi dell'agire umano.

Hic Rhodus, hic salta: questa è la prova a cui è ora chiamata la XV legislatura repubblicana. Per la nostra parte modesta, da oggi in poi svilupperemo una libera iniziativa politica affinché il salto si possa compiere. (Applausi dal Gruppo Misto-UL).

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi, il Senato si appresta a licenziare la legge finanziaria 2008, un atto di Governo fondamentale nel suo esame combinato con i relativi provvedimenti collegati. Un atto coerente con il programma presentato agli elettori; un atto, soprattutto, fondamentale e necessario per il processo di ripresa dell'economia italiana. Tutto questo nell'ottica di una più equa distribuzione della ricchezza ai cittadini.

Prima di entrare nel merito delle misure più rilevanti del provvedimento, vorrei brevemente fare accenno all'iter di questa legge, certamente tortuoso ma che non pare connotato, come l'opposizione vuol far credere, da tratti negativi.

È, anzitutto, doveroso apprezzare il fatto che, dopo tanti anni, le Commissioni bilancio di Senato e Camera abbiano concluso i propri lavori con serietà ed approfondimento. Non sono, infatti, mancati i momenti di dibattito e di serrato confronto, anche durante la prima lettura del provvedimento in questa Assemblea, i cui numeri sono ben noti. Nonostante ciò, si è discusso articolo per articolo, emendamento per emendamento e il Senato ha saputo licenziare il provvedimento senza alcuna blindatura.

Appare, pertanto, strumentale la critica mossa dal centro-destra circa il mancato rispetto delle prerogative del Parlamento, specie se si rievoca la prassi invalsa nella passata legislatura, in base alla quale il Governo bloccava ogni testo di finanziaria, nonostante i numeri che sorreggevano l'allora maggioranza in entrambe le Assemblee. La fase democratica di discussione è stata, in questo caso, ampiamente rispettata e oggi il ricorso alla fiducia è necessario soltanto per una questione di tempi.

Certamente non si può fare a meno di notare come nel primo passaggio al Senato e successivamente alla Camera sia via via cresciuto il numero dei commi e degli articoli dello snello disegno di legge finanziaria presentato dal Governo. Il contenuto della legge si è dilatato con la produzione inevitabile di effetti distorsivi rispetto alla coerenza del provvedimento e alla chiarezza del testo. Tutto ciò mostra ancora una volta con evidenza la necessità impellente di intervenire sulla disciplina che definisce il contenuto dei provvedimenti presentati nell'ambito della sessione di bilancio, nonché sui meccanismi procedurali che ne regolano l'esame.

Proprio in tal senso si muove il disegno di legge presentato dal Gruppo dei Popolari-Udeur, che dunque appare meritevole di sollecita calendarizzazione.

Rinuncio ad entrare nel merito del provvedimento, poiché il tempo sta scorrendo rapidamente. Queste sono solo alcune delle innumerevoli norme di grande interesse contenute nella legge finanziaria 2008.

Concludendo, il Gruppo dei Popolari-Udeur esprime convinto il proprio voto favorevole alla fiducia posta dal Governo sui tre articoli che compongono il provvedimento.

 

MORSELLI (Misto-LD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORSELLI (Misto-LD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Centro studi Einaudi, con la BNL, ha prodotto oggi uno studio dal quale risulta che il 51 per cento degli italiani quest'anno non ha potuto risparmiare un centesimo. È il punto più basso mai toccato dal popolo italiano: un popolo che si è distinto e contraddistinto negli anni per essere il più risparmiatore del mondo. Spesso gli italiani sono passati all'estero per cicale, quando per lunghi decenni sono stati i sacrifici degli italiani che, con i loro risparmi, hanno fatto crescere benessere e produttività e fatto diventare l'Italia il grande Paese partecipe del G8.

Oggi il nostro è un popolo distrutto, affamato; il popolo italiano, che poteva sicuramente sperare in un Governo dove la presenza delle tradizionali forze di sinistra avrebbe potuto rappresentare un punto di riferimento per la tutela dei più deboli e delle classi meno abbienti, si è ritrovato, invece, da questo Governo che ha addirittura due partiti comunisti al proprio interno, ad essere affamato, ad essere più povero, ad avere addirittura difficoltà a comperare un chilo di pane, visto che ormai arrivare al 20 del mese è un'impresa sempre più difficile.

Dunque, siamo il ventre molle dell'Europa, l'Italia è il Paese più povero e più insicuro d'Europa.

Noi speriamo veramente che, di fiducia in fiducia, si sia arrivati alle ultime fasi e che questo Governo levi le tende, perché non siamo di fronte ad un problema di sopravvivenza ma ad un problema etico, morale. Noi speriamo che si vada presto al voto per consentire a Silvio Berlusconi di ritornare a Palazzo Chigi e, con la destra, con i programmi sociali, politici, economici, della destra, riprendere un processo virtuoso di rilancio della nostra economia.

 

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Misto-UD-Consum). Signor Presidente, siamo chiamati oggi ad esprimere il nostro voto sulla fiducia posta dal Governo per l'approvazione della manovra finanziaria. Il voto dell'Unione Democratica, che esprimo anche per il collega Bordon, sarà oggi un voto poliedrico, ricco di sfaccettature.

Vi è, infatti, un'adesione convinta ed entusiastica per quella parte di manovra che ci ha visto promotori di una grande innovazione: il testo finale della norma sulla class action, concordato punto per punto con il Governo nell'evoluzione alla Camera (di ciò rendo merito al sottosegretario D'Andrea), è il massimo risultato che si poteva raggiungere nelle condizioni date. Con essa si rende effettiva la tutela dei consumatori e degli utenti, recependo nell'ordinamento italiano uno strumento che consente di collegare ad un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali originate da un unico fatto illecito, estendendo gli effetti della decisione a tutti i soggetti che l'hanno chiesto.

Vi è poi, signor Ministro, un'adesione perplessa e problematica per le condizioni generali di un Paese che soffre di troppe patologie (dalle morti bianche alla mancanza di prospettiva di sviluppo, dalla scarsa competitività alla debolezza salariale) per le quali questa manovra finanziaria non riesce a proporre interventi efficaci.

C'è, infine, un'adesione responsabile, ma tormentata, per lo strumento utilizzato, la triplice fiducia, che testimonia la debolezza congenita di un Governo che non può tirare a campare senza una maggioranza politica.

Con il voto di oggi si chiude per noi il periodo dell'irresponsabilità. Da gennaio, ogni forza politica dovrà dichiarare le sue reali intenzioni. Anche noi saremo pronti a farlo, come sempre, senza infingimenti. (Applausi dal Gruppo Misto-UL. Congratulazioni).

 

BARBIERI (Misto-PS). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBIERI (Misto-PS). Signor Presidente, il Gruppo Socialista, piccolo ma significativo al Senato, annuncia il voto favorevole, ma per una questione di lealtà politica, perché la nostra cultura ed educazione civica non ci consente, anche se ci occupiamo sempre di più di questioni di merito, di cambiare posizione rispetto a quello che è il mandato dei nostri elettori.

Però, Presidente, se dovessimo guardare nel merito del provvedimento che stiamo esaminando, le perplessità sarebbero molto ampie e potrebbero spingerci anche a un voto diverso. Oggi prevale la lealtà politica: dal prossimo anno prevarrà il merito. In questo provvedimento, come negli altri a questo collegato (il decreto sull'extragettito e il welfare), mancano politiche strutturali.

Noi siamo lieti di rintracciare un piccolo segnale per quanto riguarda moderne politiche di welfare. Abbiamo ottenuto, per merito dei socialisti, l'indennità di inserimento al lavoro subordinata a piani di formazione per i lavoratori precari; ma ciò non è sufficiente, poiché continuiamo nella linea delle politiche occasionali.

I Socialisti non sono d'accordo. Sul piano delle politiche fiscali, vogliamo e chiediamo politiche strutturali premiali, che si orientino a incentivare le imprese che investono in competitività.

Compatibilmente con l'equilibrio di conti pubblici, avremmo preferito che l'extragettito fosse destinato all'abbattimento del debito pubblico. Vorremmo politiche di welfare universali, come negli altri Paesi europei. Vorremmo inoltre che ci si occupasse dei salari e del potere d'acquisto dei lavoratori poiché vi è una maggioranza di Governo e un Partito Democratico che lo fa molto con le chiacchiere e poco con i fatti.

Perché, mi chiedo, signor Presidente, non tassare l'intermediazione in questo Paese? Chi combina capitale e lavoro e paga tra il 27 e il 33 per cento, mentre chi compra e rivendi titoli e stock options paga il 12,5 per cento. Perché non detassiamo invece i salari per aumentare il potere di acquisto dei lavoratori?

C'è assenza di politiche strutturali e di capacità della politica di decidere. Ci sarà, e finisco, Presidente, poiché il tempo da lei assegnato non mi consente di andare oltre, un motivo per cui la Spagna, ancora prima di quanto Zapatero prevedesse, ci ha superato nel PIL pro capite. Lì c'è una politica che decide. Loro realizzano le infrastrutture, l'alta velocità, il welfare universale, le politiche economiche selettive.

La nostra è una fiducia a termine. Adesso basta. Abbiamo poche risorse; utilizziamole per politiche strutturali, non più per occasionali erogazioni, reversibili l'anno successivo per poi darle a qualche altra categoria. I Socialisti non seguiranno più questa linea. La lealtà politica questa volta prevale, ma dalla prossima volta prevarrà il merito per l'equità e la giustizia sociale di questo Paese.

 

FISICHELLA (Misto). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FISICHELLA (Misto). Signor Presidente, onorevoli colleghi del Governo, onorevoli colleghi senatori, in questa XV legislatura ho votato a più riprese la fiducia al Governo presieduto dall'onorevole Romano Prodi. L'ho fatto talora per convinzione, talora per senso di responsabilità, anche allo scopo di consentire all'Esecutivo un arco di tempo capace di permettere e garantire un efficace dispiegarsi dell'azione di Governo.

Oggi, tuttavia, debbo registrare che una vastissima successione di insipienze, scelte improvvide ed errori tecnici giuridici costella il percorso della vita dell'Esecutivo.

 

Di più: si moltiplicano le modalità tattiche tese a rassicurare di volta in volta i diversi segmenti della maggioranza parlamentare mediante un uso singolare e spregiudicato della produzione legislativa, talché si concede qualcosa ad un versante in un testo normativo e qualcos'altro, a mo' di compensazione, ad un altro versante dello schieramento di maggioranza in un altro testo normativo, con il risultato che a più riprese si sono dovute constatare contraddizioni e ambiguità in molti provvedimenti di legge.

Tutto ciò mi induce, per senso di responsabilità verso la Nazione, alla decisione che mi appresto ad annunciare. So perfettamente che le condizioni in cui versa il centro‑destra non gli consentono di rappresentare oggi un'alternativa ministeriale seria e credibile. D'altro canto, non è affatto detto che un'eventuale crisi di Governo abbia come automatica conseguenza lo scioglimento delle Camere. Il Capo dello Stato ha a sua disposizione una molteplicità di scelte, non escluso il conferimento al presidente Prodi dell'incarico di formare un nuovo Governo o anche altre soluzioni che, nella sua saggezza istituzionale, il presidente Napolitano vorrà autonomamente valutare.

Da ultimo, mi si consenta di sottolineare che, per un verso, l'aggravio e gli squilibri distributivi della finanza pubblica, per un altro verso gli ostacoli variamente frapposti sulla strada di un ragionevole dialogo tra le due principali forze politiche del Paese - e ciò dico indipendentemente dalla ipotetica scelta di questa o quella formula elettorale - sono ulteriori elementi che confortano la mia sofferta decisione politica, che è la seguente: voterò oggi e domani la fiducia come puro e semplice espediente tecnico per evitare l'esercizio provvisorio, ma sia chiaro che il rapporto di fiducia politica con il Governo in carica si è per me esaurito, senza possibilità di recupero.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIAMBRONE (Misto-IdV). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, il voto di fiducia che ci apprestiamo a dare è particolarmente importante in quanto con esso prospettiamo e delineiamo al Paese quello che sarà il suo futuro prossimo. Questo voto rappresenta, infatti, il punto più alto di un percorso politico-legislativo di un anno e, al tempo stesso, quel percorso di orientamento delle finanze verso la crescita, il risanamento e l'equità, cioè verso i cardini principali del programma politico sul quale l'attuale maggioranza ha ricevuto il voto maggioritario dei cittadini.

Quanto ci apprestiamo a fare assume, quindi, una rilevante valenza e l'assume ancora di più perché questa manovra finanziaria non soltanto è assolutamente in linea con un processo di risanamento delle finanze pubbliche, ma attiva anche quel processo di risanamento dentro un contesto più ampio e al tempo stesso più specifico, intercettando e interpretando proprio quelle correnti calde che stanno attraversando oggi la nostra società.

La manovra che questo ramo del Parlamento si appresta ad approvare e sulla quale il Governo ha posto la fiducia prevede, tra l'altro, che le risorse finanziarie derivanti dalla lotta all'evasione fiscale vengano utilizzate per gli sgravi sulla casa e in favore delle fasce non autosufficienti e di quelle deboli. Più in generale, essa non fa altro che interpretare fino in fondo le esigenze del nostro Paese. Penso al fondo in favore delle persone non autosufficienti, allo stanziamento del piano straordinario per i servizi socio-educativi e per il sistema integrato, per gli asili nido, nonché al programma straordinario di edilizia residenziale pubblica e al sostegno ai cittadini a basso reddito e a ciascun componente del nucleo familiare. Tutto ciò è un aiuto economico che deriva in parte dalle risorse ottenute grazie al recupero dell'evasione fiscale.

Il pilastro riformista che questa manovra finanziaria adotta, così interpretando davvero i sentimenti dei nostri cittadini, è quello di affrontare con decisione ed in maniera non propagandistica il problema del costo della politica - tanto caro al partito dell'Italia dei Valori - intervenendo su due piani.

Anzitutto, perché la scelta di riclassificazione del bilancio, pur riducendo il grado di dettaglio della decisione parlamentare, consente contemporaneamente maggiore trasparenza e completezza nelle scelte di spesa operate, indicando così ai nostri cittadini, molto più chiaramente degli anni scorsi, in che modo e nel perseguimento di quali fini i soldi di tutti verranno spesi.

Il primo piano è, quindi, quello della trasparenza, che passa, in primo luogo, attraverso la riqualificazione della spesa pubblica e poi attraverso numerose norme di misura che, a regime, comporteranno risparmi di notevole entità. Penso, per esempio, alla riduzione del numero dei Ministri e dei Sottosegretari, al taglio dei rimborsi elettorali, alla riduzione degli incarichi e delle consulenze nella pubblica amministrazione, alla riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali e degli assessori comunali; per non parlare poi, come è a tutti noto, della sospensione per cinque anni dell'aumento automatico dell'indennità di noi parlamentari. Sono tutte misure molto attese dai cittadini.

Onorevole Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, la manovra che ci apprestiamo ad approvare per il triennio 2008-2011 apre una nuova fase del nostro Paese e si fa carico davvero in maniera non retorica delle aspettative dei nostri elettori. Non resta che continuare così, nella trasparenza, nella riduzione dei costi, nella costruzione di un sistema che, attraverso il principio di responsabilità, ci porti sempre di più verso la crescita, il risanamento e l'equità.

Per tutti questi motivi, i senatori dell'Italia dei Valori voteranno la fiducia al Governo. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV e della senatrice Brisca Menapace).

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Mi scusi, signor Presidente, mi ricorda quanti minuti ho a disposizione, per favore?

 

PRESIDENTE. Dieci minuti.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). La ringrazio. Cercherò di restare nei tempi.

Mi sembra di capire, ministro Chiti, che il Governo cade oggi, ma ancora non sentiamo lo schianto. C'è tempo per il botto. Lo dico non senza dolore perché mi rendo conto che stiamo attraversando una fase molto difficile per il Paese e, quindi, non sono qui a stappare spumante perché questo ormai è chiaro che accadrà. Ed il Governo cade non certo per un'opposizione che comunque c'è stata, dura, civile, sempre pronta a sottolineare le mancanze del Governo, ma perché, come ha detto chi mi ha preceduto, ormai tutti coloro che sono all'interno del Gruppo Misto, avendo dovuto abbandonare i banchi dei Gruppi che sostengono l'attuale Governo - dal senatore Fisichella ai senatori Manzione e Bordon, agli amici del Gruppo del senatore Dini, ma anche ad altri politicamente posizionati nella parte più a sinistra della maggioranza - hanno candidamente confessato che votano per lealtà, in quanto sono stati eletti all'interno di schieramenti che hanno preso i voti sulla base di quel progetto di governo, ma hanno anche affermato che sarà l'ultima volta che lo fanno perché dal prossimo anno, cioè fra dieci giorni, il loro appoggio non ci sarà più.

Se fossi un giornalista titolerei: «Il Governo è caduto, ma ancora non ha toccato terra». Siete in volo ma, conoscendo la pesantezza di questo Governo, non mancherà molto allo schianto. Lo dico con amarezza perché - ripeto - è un momento molto difficile per il Paese. Io, peraltro, non sono fra quelli che gridano: «Elezioni! Elezioni!». E forse anche quelli che lo gridano non sono convinti che quella sia la soluzione principale. Certamente, però, chi grida: «Elezioni! Elezioni!» riempie le piazze. Ci sono milioni di persone che vorrebbero a questo punto il redde rationem.

Chiedo al Presidente della Repubblica se ci sono spazi per trovare un momento di equilibrio e ridare un nuovo Governo a questo Paese, o attraverso quello strumento o attraverso altro strumento parlamentare, previsto anche dalla Costituzione, che rivoluzioni in qualche modo anche l'indicazione data almeno da una parte dell'elettorato. Nel suo insieme, infatti, l'elettorato ha veramente dato un'indicazione che si è dimostrata perlomeno confusa. In quest'Aula il ministro Mastella, un altro autorevole membro del Governo e della vostra maggioranza, ha dichiarato apertamente che questo Senato è delegittimato in quanto, al contrario di quanto dice la propaganda, in questo ramo del Parlamento, con ben 300.000 voti in più, ha vinto la Casa delle Libertà e non il centro-sinistra, mentre quest'ultimo ha vinto alla Camera con 26.000-27.000 voti di scarto.

Quindi, in assoluto, il centro‑destra dovrebbe governare il Paese, ma quella legge che avete accusato di essere stata emanata per favorire l'attuale minoranza, viceversa, ha favorito voi, visto e considerato che, pur non avendone i voti, siete al Governo. Si può dire che è tutta la legislatura ad essere iniziata in modo alquanto ambiguo e strano. Ricordo che proprio Berlusconi, il politico che è ritenuto da molti - soprattutto nelle vostre file - meno attendibile e un po' eccentrico, è stato anche colui che ha saggiamente maturato - come spesso capita - un'intuizione politica migliore della vostra, proponendo di seguire immediatamente il modello parlamentare tedesco dando vita ad una grande coalizione.

Voi non avete voluto seguire la sua indicazione; anzi, avete voluto sfidare il popolo italiano, diviso in due, la parte che prevalentemente, peraltro, ha votato prevalentemente il centro-destra, insistendo nel voler procedere da soli perché avete un programma da attuare e godete della legittimazione popolare. Il programma l'avevate - è vero - ma l'avete praticamente stracciato per stare sempre ad ascoltare voci diverse al vostro interno, ragioni che alcuni senatori in quest'Aula - verso il centro Dini e verso sinistra Turigliatto e compagni (nel senso stretto del termine, dal momento che noi ci chiamiamo amici, ma voi vi chiamate compagni) - hanno voluto sottolineare.

Avete rifiutato la grande coalizione a danno - ricordatelo per cortesia, Ministri e Sottosegretari presenti in Aula - del Paese: l'Italia ha perso due anni. Sto parlando in questi termini, anche se mi ero scritto un altro intervento - ovviamente sempre critico dal momento che sono uno dei Capigruppo dell'opposizione - perché voglio farvi capire sinceramente che stiamo sottovalutando quello che succede nel Paese. Le nostre chiacchiere rischiano di essere soltanto ancora più irritanti per chi ci ascolta.

Prendiamo atto di quanto hanno sostenuto qui una decina di senatori che rappresentano oggettivamente quella differenza abbondante e sufficiente a farci ritenere che questo Governo dovrebbe terminare qui - e solo per lealtà - il suo percorso. Uscendo di qua, dopo il voto alla manovra finanziaria - al quale potremmo giungere, Presidente, anche molto velocemente, sempre per rispetto al nostro Paese che soffre - rimettete il mandato, ma fatelo prima di Natale. Vediamo, anche parlando con il Presidente della Repubblica, come si possa dare soluzione definitiva a questo problema.

Chiedo scusa ai colleghi della maggioranza per la similitudine che ho utilizzato precedentemente della caduta in volo e dello schianto, perché potrebbe essere anche oggettivamente brutto per chi sta in volo pensare che, ad un certo punto, ci si possa schiantare al suolo; la ritiro, anzi, accorro con i pompieri per tendere il telo, in modo che non si faccia male nessuno, ma facilitiamo al Paese la soluzione definitiva.

Ripeto: non immagino che per i motivi enunciati dai vostri colleghi occorra andare subito al voto. Il senatore Fisichella - che da molto tempo non sentivo parlare - lo ha spiegato, ha detto ciò che pensava e, in veste di costituzionalista, ha ripetuto ciò che sosteniamo da molto tempo: la via delle elezioni non è l'unica soluzione e non è necessaria se c'è lo spazio per collaborare a scrivere una nuova legge elettorale ma non solo, con un Governo che non so se definire di coalizione, molto partecipato o di grande partecipazione, ma che sia comunque benefico per il Paese.

Se non c'è questa volontà, allora sì, bisogna andare di corsa alle elezioni con lo stesso presidente Prodi e senza mutare le attuali leggi elettorali, pur apportandovi i correttivi dovuti per evitare di riprodurre la situazione attuale, anche se vi ho dimostrato che non è vero che ciò si verificherà comunque.

Basta che la Casa delle Libertà prenda 200-300.000 voti in più di quelli che ha già preso in più rispetto al centro-sinistra, sottosegretario Letta (lei è arrivato solo adesso, quindi non ha sentito ciò che ho detto prima), e il problema sarebbe risolto. Inoltre, non per questa soluzione immediata, ma solo per trovare un equilibrio per il Paese vedo come seconda ipotesi le elezioni immediate. Certamente, dopo le parole dei colleghi, non possiamo nascondere ancora una volta, come gli struzzi, la testa sotto la sabbia. Esiste la necessità, altrimenti avrebbero ragione a parlare di casta, di prendere responsabilmente in mano il problema principale, che è il fatto che questo Governo non vuole, nel Paese prima di tutto, e poi nel Senato e nella maggioranza, prenderne atto.

Auguriamoci per le feste natalizie, anzi per il Santo Natale, tutto il bene possibile, ma facciamolo anche verso i cittadini italiani, dimostrando la grande responsabilità che abbiamo e concedendo al Presidente della Repubblica la possibilità, con la vostra visita prenatalizia allo stesso, di ridare al Paese un nuovo Governo.

 

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembrava proprio di sentire le campane funebri per questo Governo, ma mi sembra anche un po' troppo facile dire che noi avremmo chiesto, noi avremmo visto, noi avremmo preferito che la spesa pubblica fosse più ristretta, mentre altri chiedevano che certi ceti fossero avvantaggiati e fosse aumentata la spesa. Tutte e due le cose, naturalmente, non si possono fare nello stesso momento e si deve anche dire all'Italia che la botte piena e la moglie ubriaca non si possono avere contemporaneamente.

Non ne sono io qui l'avvocato difensore, ma mi pare che il Governo si sia messo al lavoro seriamente con un debito e un peso grandissimo di cui nessuno si rende conto: sono 1.600 miliardi, non di vecchie lire, ma di euro, il debito più alto di tutti i Paesi europei; siamo, come al solito, la punta massima con un debito così ingente. Il Governo potrebbe non interessarsene e andare avanti, spendendo come hanno fatto quelli precedenti (non parlo solo di Berlusconi ma anche dei Governi egli anni passati, degli anni Settanta e Ottanta e anche prima), vivendo bene e con grandissimo consenso.

Il Governo ha deciso di dire, con serietà, che affronta questo problema, cerca di ridurre il debito pubblico, cerca di ridurre il deficit e seriamente si mette al lavoro. Con la finanziaria dello scorso anno in Italia si è levato un urlo, una rivoluzione dai piccoli ai grandi che si chiedevano cosa stesse succedendo. Il Paese era in agitazione e non è stato gratificato.

Dunque, quest'anno, tutti insieme, abbiamo preso la decisione, che mi sembra anche giusta, di mantenere l'obiettivo sott'occhio, cioè di perseguire con serietà l'obiettivo di ridurre il debito pubblico. Pagare 70 miliardi di euro all'anno solo di interessi è troppo per una comunità: è come se una famiglia, invece di comperare vestiti e libri di scuola per i bambini, dovesse portare tutto lo stipendio in banca. È troppo: questo obiettivo deve rimanere, ma è anche giusto equilibrarlo rispondendo alle esigenze sociali che ci sono nel Paese.

Pertanto, condividiamo l'impostazione di questa finanziaria, che ci sembra equilibrata e migliore delle altre. Siamo contenti che ci siano anche agevolazioni per le famiglie più deboli e che si tenga sott'occhio il problema dei mutui sulla prima casa, perché le famiglie che hanno contratto mutui stanno soffrendo per l'aumento degli interessi che si sta vedendo anche su base europea e il peso diventa grave. Sono contento che nella finanziaria si tenga conto di questo problema.

Per quanto riguarda l'ICI, è giusto tagliare le tasse, ma a noi del Gruppo per le autonomie sembrava sbagliato cominciare da quelle degli enti locali, perché questa è una dalle tasse che vanno a vantaggio dei Comuni e non era proprio la scelta migliore che si poteva fare.

Condividiamo gli aiuti in favore dei giovani e degli studenti con i più bassi redditi, nonché quelli a favore degli incapienti. Per questi ultimi, il collega Rossi diceva che sarebbe stato meglio dare loro il doppio, ma qui ognuno doveva cercare di muoversi con le misure e con i soldi che ci sono. La rincorsa ad aumentare reciprocamente le spese avrebbe portato ad un voto contrario di altri, che, giustamente, in questa Aula e nella maggioranza, dicono che non avrebbero permesso che queste, e anche le tasse, a danno dei cittadini, aumentassero.

Sul tema della sanità abbiamo salutato con piacere l'abolizione del ticket sulla diagnostica, però, a dirlo sinceramente, ci costa più di 800 milioni di euro. Mi sembra si potesse limitarla, lo dico come indicazione per il futuro, a chi ne ha veramente bisogno, perché chi può pagare dieci euro per la sua diagnostica li paga e così risparmiamo soldi per altre esigenze che ci sembrano più importanti.

Molto bene, un voto di eccellenza, le misure a favore dell'ambiente. Ci sono le proroghe delle disposizioni previste dalla scorsa manovra e sono state ulteriormente promosse le energie rinnovabili. È un segnale positivo. Penso, ad esempio, agli incentivi per la riqualificazione delle abitazioni, per i pannelli solari e per il risparmio energetico in generale. In questo contesto giudichiamo positivamente l'attenzione dedicata ai territori di confine, alle accise per il gasolio da riscaldamento e al teleriscaldamento con biomassa.

Importante anche l'autorità di garanzia per la sorveglianza dei prezzi, però la si sarebbe dovuta prevedere nel 2001, quando è scattato l'euro. (Commenti del senatore Eufemi). In Italia si dice sempre che l'euro ha la colpa di aver fatto esplodere i prezzi. Ma questo è accaduto solo in Italia. Non è accaduto né in Austria né in Germania. Questo perché in Italia ci sono stati i furbi che il caffè, invece di farlo pagare l'equivalente di mille lire, lo hanno fatto pagare un euro. (Commenti dei senatori Eufemi, Baldassarri e Ciccanti). Questo è successo in Italia, dove mancava un'autorità di sorveglianza. E nel 2001 non c'era certo questo Governo, ma un altro.

Sui costi della politica condividiamo i segnali che sono stati dati. Condividiamo le restrizioni della spesa per i Ministeri, anzi facciamone di più forti. Abbiamo bloccato le indennità dei parlamentari. Non penso che ci facciano un monumento, ma lo abbiamo fatto.

Il professor Sartori sul «Corriere della Sera» ha criticato il federalismo dicendo che si raddoppiano le spese. Certo che si raddoppiano le spese se la nuova Costituzione prevede che le competenze di una serie di settori debbano passare alle Regioni; l'apparato ministeriale rimane uguale e le regioni assumono nuovo personale. Con questo dettato costituzionale sarebbe il tempo di fare un esame dei vari Ministeri e dei diversi funzionari e vedere quali competenze sono rimaste. Le altre forzatamente dovranno essere trasferite alle Regioni, altrimenti ci saranno doppioni che dovranno essere pagati dal contribuente. In questo contesto, sull'autonomia, ci sono invidie e discussioni. Rispondiamo semplicemente con un invito a venire a vedere il buon governo.

E per favore, invece di dire di togliere a loro, perché sono privilegiati, si rispettino i patti internazionali e i dettati di Stati costituzionali, ma soprattutto si prenda esempio. Se in certe zone del Paese si lavora bene, perché dovremmo schiacciarle e portarle verso il basso? Cerchiamo, siamo i primi promotori, se possiamo, di mettere a disposizione le nostre esperienze, di promuovere tutto il Paese in questa direzione, dandogli un assetto molto più democratico, più vicino alla gente, con un federalismo vero che possa orientarsi ai bisogni della gente stessa e non ad un Governo centralizzato, tra l'altro rafforzato da una serie di sentenze della Corte costituzionale che non ho capito come e in che modo possa in ogni decisione restringere, invece di promuovere, le competenze delle Regioni a favore dello Stato.

Noi saremo in prima fila, se solo lo vorrete, insieme a tutte le altre forze politiche per tentare di applicare un modello di sviluppo più moderno, più agevole per il Paese. Così non si può più governare. Non può rimanere tutto incentrato nella città di Roma in un apparato burocratico enorme incapace persino di gestire un emendamento in Aula, come è successo per esempio sul pacchetto relativo alla sicurezza. Ci vuole un Governo più vicino alla gente.

A tale riguardo, mi auguro che la riforma costituzionale avviata alla Camera dei deputati, con i giusti modi e senza prendere la questione alla leggera proponendo l'abolizione del Senato in questa forma, possa giungere anche all'esame della nostra Camera.

Ciò che manca in questa finanziaria è la promozione della famiglia. Ricordo - e non smetterò mai di farlo - che l'Italia si annovera tra i Paesi con il tasso di natalità fra i più bassi d'Europa e, addirittura, del mondo. Ciò deve farci riflettere perché comporta risvolti nel settore pensionistico, in quello previdenziale e, in generale, in quello assistenziale. Dobbiamo svolgere un lavoro serio e sciogliere il nodo della compatibilità del lavoro delle donne con l'educazione dei figli. In proposito, invito il Governo a tener conto delle proposte contenute in un disegno di legge presentato dal Gruppo per le autonomie.

Ringraziando per l'attenzione rivoltami e sottolineando la necessità di proseguire rafforzando il rilancio dell'economia, tenendo in particolare considerazione le piccole e medie imprese e il risanamento del debito pubblico, come anche il sostegno alle famiglie e alle donne che lavorano, preannuncio il voto favorevole e la fiducia al Governo da parte del Gruppo per le autonomie. (Applausi dai Gruppi Aut, PD-Ulivo, RC-SE e IU-Verdi-Com. Congratulazioni).

 

FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FRANCO Paolo (LNP). L'Aquila, 20 dicembre: la Guardia di finanza ha dovuto rinviare in Abruzzo operazioni di polizia giudiziaria urgenti perché mancavano soldi per la benzina delle auto. È ciò che ha rivelato il Comandante regionale delle Fiamme Gialle a margine della conferenza di bilancio. Il comandante ha precisato che si tratta di un fenomeno generalizzato in Italia, ma in Abruzzo si sono trovati spesso in difficoltà.

Se aumentare la spesa pubblica vuol dire mantenere le forze dell'ordine, allora affermare che la lotta all'evasione fiscale procede grazie al lavoro della Guardia di finanza che si lascia appiedata vuol dire fare affermazioni di maniera, superficiali ed inutili, peraltro, smentite quotidianamente. È un'agenzia di oggi, ma credo che in tutte le Province del nostro Paese dai rappresentanti della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza giungano affermazioni di questo tipo.

Probabilmente ciò vuol dire che non si è stati in grado di intervenire sui centri di spesa necessari, visto che un aumento della spesa pubblica è stato registrato (ciò è fuori discussione, visto che è documentato), ma si è intervenuti piuttosto su centri di spesa con funzionalità meno importanti di quelle cui ho fatto cenno poc'anzi che, invece, sono abbandonate al proprio triste destino.

Era una premessa doverosa questa, perché dalle cose sostanziali, semplici, quotidiane, importantissime si passa alla gestione della finanziaria e dell'alta politica e alle dichiarazioni rilasciate oggi dal presidente Napolitano sulla struttura della legge finanziaria, al giusto richiamo del Presidente della Repubblica.

Ciò che invece, dall'altro lato, sconcerta è la risposta fornita del presidente del Consiglio Prodi il quale, pur non contestando le ragioni del Presidente della Repubblica, sostiene che non vi è altra via per mettere mano ad alcuni aspetti della legislazione, ad alcune riforme indispensabili. Quali siano queste riforme definite "indispensabili" non è dato sapere. Non mi sembra, infatti, si parli di federalismo fiscale o di riforma istituzionale di uno Stato pesante incapace di fornire risposte ai cittadini persino nel quotidiano lavoro delle Camere. Per non parlare poi del decreto sicurezza o del valore di una riforma sul welfare, studiata, discussa, approvata al di fuori di questo ramo del Parlamento. Quindi, di quali riforme parli il Presidente del Consiglio in risposta alla giusta osservazione del presidente Napolitano non è dato sapere.

Per quanto riguarda questa finanziaria, è evidente che una legge finanziaria di questo tipo - per carità, accade sempre con qualsiasi finanziaria - è facilmente criticabile per i contenuti e la sostanza. Su alcuni aspetti però - sarebbero tanti - mi voglio brevemente fermare, perché li reputo le cartine al tornasole della politica sociale, economica e fiscale di un Governo e di una maggioranza che nella forma non riescono a dare le risposte che i cittadini si aspettano, meno che mai nella sostanza.

Mi riferisco, ad esempio, all'ICI; non tanto alla pseudo-riduzione - è da vedere se il beneficio nelle tasche dei cittadini ci sarà - che dovrebbe portare sollievo ai possessori della prima casa, un bene fondamentale e indispensabile, quanto alla grave e pesante riduzione dell'autonomia degli Enti locali che la norma comporta.

Ho sentito poca fa il collega Peterlini enunciare il principio di una assoluta e necessaria maggiore autonomia degli Enti locali, il che viene smentito dai dati studiati proprio in questi giorni - nel caso specifico i dati di cui dispongo sono dell'Unioncamere del Veneto - secondo cui la detrazione dell'ICI sulla prima casa ridurrà l'autonomia tributaria dei Comuni italiani in senso antifederalista, creando una contrazione dell'autonomia pari a 2,1 per cento. Se questa è la risposta agli enti locali e alla loro economia per invertire la tendenza che ha creato un debito pubblico abnorme, interessi passivi abnormi, essa va nel senso diametralmente opposto a quello auspicato.

Voglio toccare un altro punto importante in questa finanziaria che va nella direzione opposta non solo delle aspettative delle imprese ma anche delle dichiarazioni di un anno fa rese dal ministro Padoa-Schioppa sull'IRES. Abbiamo discusso a lungo dell'imposta sulle società. La rimodulazione a gettito invariato - già ci sarebbe da dire qualcosa al riguardo, perché sposta grandi quantità di risorse fiscali a carico di alcuni comparti industriali invece che di altri, tanto che Confindustria non si è certo lamentata di questa riforma - non sarà a carico fiscale complessivo invariato, bensì un ulteriore aggravamento della pressione fiscale (forse anche di 2 miliardi di euro). Lo ha detto la Corte dei conti. Tutto ciò si vedrà dopo, secondo lo stile di questa finanziaria che è uguale a quella dall'esercizio scorso, nel momento in cui felici andrete a dire che, grazie al recupero dell'evasione fiscale, avrete trovato nuovi tesoretti da spendere e spandere in mille rivoli, lasciando comunque la Guardia di finanza sempre senza la benzina nelle macchine.

Un altro punto veramente trascurato in questa finanziaria - ho parlato dell'ICI e dell'IRES - è la famiglia. Voi parlate della riduzione dell'ICI, di dieci milioni di euro per i mutui; ma quanti sono i problemi dei mutui sulla prima casa e la questione dell'incremento dei tassi di interesse? Dieci milioni di euro sono nulla! Presso la Commissione finanze giacciono, dall'inizio di questa legislatura, disegni di legge sul quoziente familiare - unica, vera e concreta risposta alla questione famiglia per aiutarla - e non tanto perché non si può intervenire a suo favore, ma perché nella parte dell'Aula del centro‑sinistra e della sinistra non vi è neanche l'accordo su che cosa si debba definire come famiglia, su che cosa sia questo nucleo fondamentale della società (come l'impresa e l'individuo) al quale fare riferimento per intervenire legislativamente in modo da non gravarlo - se lo si ritiene l'elemento cardine della nostra società - di una eccessiva imposizione fiscale.

Dopo un anno, dopo un esercizio completo nel 2007 imputabile al Governo e al centro-sinistra, con una finanziaria originaria e ora con quella nuova per il 2008, ci troviamo di fronte a prospettive - ultimo elemento di analisi che consegue al DPEF - di crescita pessime, di aumento del debito pubblico.

Lo sapete anche voi che le stime al ribasso del prodotto interno lordo sono impietose e - fra parentesi - alla crescita del prodotto interno lordo affidate gran parte della copertura del disegno di legge finanziaria, per cui purtroppo l'anno prossimo ci saranno dei problemi rilevanti.

Quindi, un PIL che crescerà in maniera molto contenuta, al di sotto degli altri Paesi europei, e un debito che continua a crescere. Ho sentito poco fa che state facendo la battaglia per la riduzione del debito pubblico; i numeri saranno scritti in qualche altra analisi, in qualche altro studio, ma in quelli che sono disponibili quotidianamente a livello europeo o nazionale non è così. Altrettanto si dica per il deficit e sono indici che dimostrano che il Paese è in declino.

Quando parlavo dell'IRES mi riferivo alle promesse del ministro Padoa Schioppa. L'anno scorso da questi banchi e dai giornali diceva che con la legge finanziaria per l'anno 2008 ci sarebbe stata la riduzione della pressione fiscale. Non è così; il 2008 vedrà costante il livello della pressione fiscale, anzi ritengo addirittura in aumento.

Un Paese in declino; la questione con la Spagna trattata in maniera assolutamente superficiale, ma il problema non è la rivalità con la Spagna, bensì il Paese che perde colpi; un Paese che perde colpi perché questo Governo, questa maggioranza, ma anche i Governi e le maggioranze dei periodi passati hanno privilegiato sempre il concetto romanocentrico dell'economia e dell'attività legislativa, dimenticando quali sono le esigenze e le necessità delle varie parti del Paese, quelle produttive, quelle che hanno sempre fino adesso mantenuto vivo il Paese sotto il profilo sociale, industriale, delle risorse previdenziali.

Quindi, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, annuncio il voto contrario del Gruppo Lega Nord al disegno di legge finanziaria, dovuto sostanzialmente a questo: un Paese in declino che non riceve un minimo di risposte che tendano ad invertire questa pesante e pessima direzione che ha assunto; un Paese le cui componenti fondamentali - l'impresa, la famiglia, il territorio - sono svilite a fronte di interessi centralisti che consumano e drenano risorse, come è sempre stato fatto purtroppo in maniera diversa dai tempi dell'unità d'Italia, alla quale questo Governo, questa maggioranza, questa capitale - chiamiamola così - non sono mai stati in grado di dare delle risposte.

La risposta che verrà prima o poi per disintegrazione di questo Stato con il federalismo forse salverà una parte del Paese, però purtroppo lascerà un'altra grande parte del Paese in una situazione di grave crisi economica e sociale. Non parliamo poi della crisi dei valori alla quale il Paese è abbandonato, i valori della famiglia, i valori della sicurezza, quelli che ci dovrebbero far sentire comunità, che quotidianamente sono stati sviliti in questi anni. (Applausi dai Gruppi LNP e dei senatori Eufemi e Amato).

 

CICCANTI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CICCANTI (UDC). Signor Presidente, onorevole sottosegretario Letta, onorevoli colleghi, il ministro Tommaso Padoa-Schioppa, quando parla, credo che non sappia quello che dica oppure sa quel che dice ma non quel che fa; probabilmente non fa quel che dice. Ecco tre esempi che valgono il senso della politica economica di questo Governo.

Nel Documento di programmazione economico-finanziaria del giugno scorso si è affermato (leggo testualmente): «Ogni euro di maggiore spesa dovrà essere finanziato con un euro di risparmio». Qui c'è già la prima bugia: con i cosiddetti "tesoretti" nell'anno 2007 sono stati finanziati 16 miliardi di maggiori spese, 7 miliardi e 400 milioni con il decreto-legge n. 81 e 8 miliardi e mezzo con il decreto-legge n. 159.

Secondo esempio: si è affermato che ogni euro di maggiore entrata strutturale dovrà essere destinato alla riduzione della pressione fiscale. Qui la seconda bugia: la pressione fiscale è al 43 per cento, la più alta dal 1997, quando si entrò nel «club di Eurolandia», e tale resterà anche per il 2008.

Terzo esempio. Si è affermato: ogni euro di maggiore entrata a carattere temporaneo dovrà essere destinato al miglioramento dei saldi di bilancio; riduzione del disavanzo e del debito pubblico. Ancora una volta terza bugia: le maggiori entrate, sia strutturali che temporanee, sono servite per finanziare una maggiore spesa pubblica che nel 2007 è cresciuta del 5,2 per cento rispetto al 2006, mentre il disavanzo è aumentato dall'1,8 per cento del PIL a legislazione vigente per arrivare al 2,5 per cento.

È stato fatto l'esatto opposto di quello che era stato detto agli italiani. Il deficit pubblico è, quindi, aumentato: solo al Senato la maggioranza di centro-sinistra, per far quadrare i conti interni alla maggioranza e non certo quelli dello Stato, ha aumentato la spesa della finanziaria di altri 2 miliardi e 300 milioni rispetto agli 11 previsti.

La spesa reale sarà molto più alta perché alcune misure non hanno una seria copertura finanziaria: parlo dei 20 milioni stanziati per sistemare definitivamente 200.000 precari della pubblica amministrazione a danno dei vincitori di concorso, dei giovani disoccupati e di quelli in attesa di mobilità. Parlo dell'eliminazione della quota esente dei ticket sanitari, che costa 860 milioni di euro a danno dei consumi intermedi, cioè della benzina per le volanti della polizia, degli affitti non pagati nelle caserme di Polizia e Carabinieri, delle fotocopiatrici senza toner dei tribunali e così via. Ma il danno si estende anche agli enti locali, soprattutto del Sud, che si vedono reinseriti nei vincoli del Patto di stabilità interno per gli investimenti fatti in cofinanziamento con i fondi europei. Parlo, infine, dell'assunzione dei dipendenti pubblici che saranno destinati al recupero dell'evasione fiscale per i quali è prevista la cosiddetta autocopertura finanziaria.

Senatrici e senatori del centro-sinistra, nel 2008 avremo minori entrate permanenti che determineranno un maggior disavanzo, un aumento delle materie prime e del costo del petrolio che ha raggiunto la cifra record di 100 dollari al barile, un aumento dell'inflazione già al 2,3 per cento con riduzione del potere d'acquisto di stipendi e salari, una diminuzione dell'export a causa del cambio euro-dollaro che ha raggiunto la cifra record di 1,50, una diminuzione dei consumi interni a causa della riduzione del potere d'acquisto e della riduzione di disponibilità di reddito delle famiglie, un aumento della pressione fiscale per compensare le minori entrate che si registreranno a causa della stagnazione economica e, quindi, della minore crescita del PIL che è prevista crollare al di sotto dell'1,3 per cento; molti disinvestimenti verso l'area di influenza del dollaro con riduzione del tasso di competitività del nostro Paese, un aumento dei tassi di interesse della Banca centrale europea per fermare l'inflazione con relativo aumento del costo del danaro; un probabile aumento della tassazione dei capitali dal 12,50 al 20 per cento, con conseguente disinvestimento nelle società quotate, con dislocazione del risparmio dagli investimenti produttivi ad altre forme di speculazione finanziaria.

Questo è lo scenario che gli italiani avranno di fronte nel 2008. Per esorcizzare tale scenario, il Governo ha due sole possibilità: una riduzione drastica della spesa pubblica in modo selettivo: salvaguardare cioè solo la spesa sociale, riguardante la scuola dell'obbligo, gli incentivi alla famiglia ed alla natalità; un punto centrale del programma di questo Governo sollecitato proprio dal sottosegretario Letta che per l'UDC, comunque, rimane una questione centrale.

In secondo luogo, favorire e migliorare la produttività: la produttività per occupato in Italia, a parità di potere d'acquisto, è scesa molto più velocemente che nell'Europa a 27. La bassa produttività così come il tasso di disoccupazione e di occupazione sono strettamente legati alla rigidità del mercato del lavoro, le giovani età di prepensionamento e l'inefficienza del pubblico impiego. Per ridurre la spesa pubblica e migliorare la produttività occorre una grande capacità di concertazione tra Governo ed organizzazioni sindacali. Occorre uno scambio tra una efficace politica di salvaguardia dei redditi ed un nuovo patto per il lavoro e la produttività. C'è una parte del sindacato disponibile ma è interdetto da posizioni estremiste presenti nello stesso Governo.

La verifica prevista a gennaio rafforzerà queste componenti e chiederanno addirittura la cancellazione della legge Biagi. Come si può pensare di migliorare il sistema dei fattori totali, della produttività e competitività nazionale avendo ancora in testa la lotta di classe?

Ha detto bene Dini, il 15 novembre scorso: questo Governo non appare adatto a realizzare le politiche necessarie per invertire la tendenza al declino economico e civile del nostro Paese.

Un'altra sfida è l'utilizzo dell'attivo patrimoniale del nostro Paese, che rappresenta il 130 per cento del PIL. Si tratta di vendere parte della RAI, dell'Alitalia, dell'ENI, dell'ENEL, delle Ferrovie dello Stato, delle Poste e della proprietà ANAS. Sono attività economiche di mercato, perché devono pesare sulla fiscalità generale? Perché la proprietà deve essere pubblica? Perché non devono competere con altri privati sul mercato dei servizi? Perché non deve valere anche per loro la regola qualità-prezzo, la regola della minima spesa e della massima resa?

Se si potesse realizzare questo programma di modernizzazione si potrebbe ridurre della metà i 70 miliardi di euro che paghiamo ogni anno per gli interessi passivi sul debito pubblico. La globalizzazione, cari amici, ci costringe ad essere all'avanguardia in tutti i settori nei quali è forte l'intensificarsi della concorrenza. La globalizzazione porta con sé una modernizzazione permanente, che coinvolge imprese e politica.

C'è da noi una sinistra che ama definirsi comunista, quando il comunismo nel mondo è scomparso in tutti i Paesi avanzati, perché hanno sconfitto la povertà con la libertà. Occorre in Italia una politica di modernizzazione. Bisogna pensare, decidere e fare. Occorre risolvere il problema della governabilità e di una politica che decida. Occorre cambiare le regole del gioco: legge elettorale senza rendite di posizione; riforme istituzionali; diversi poteri del Premier; diverso bicameralismo; nuovi Regolamenti parlamentari; semplificazione del quadro politico. Questa è la proposta dell'UDC.

Occorre un Governo di responsabilità pubblica fondato su un patto istituzionale per le riforme strutturali, che governi per il tempo necessario all'approvazione delle riforme e vada poi al voto con nuove regole, che garantiscano l'alternanza bipolare, con coalizioni di programma. Le coalizioni, cari colleghi, sono forti quando sono omogenee, non quando sono numerose.

Siamo consapevoli che il Governo Prodi non cadrà finché c'è la paura di nuove elezioni che riportino Berlusconi al Governo. Sappiamo anche però che un Governo diverso da quello attuale, che realizzi le riforme che servono al Paese, non è pensabile senza Berlusconi. Per uscire da questa condanna all'ingovernabilità è necessario che Prodi e Berlusconi favoriscano una soluzione diversa da loro per il bene dell'Italia: si dimetta Prodi; pensi all'Italia prima che a se stesso. Lo hanno detto, poco fa, i senatori Manzione e Fisichella: il Governo finisce sabato prossimo, con l'ultimo voto di fiducia sul welfare. Ormai la crisi è aperta.

Per queste ragioni e con questa consapevolezza noi dell'UDC votiamo contro la fiducia a questo Governo, perché ogni giorno di più che vive il Governo Prodi è un giorno in meno per il bene dell'Italia. Noi dell'UDC stiamo lottando per costruire regole nuove, dove possa emergere un'Italia diversa, un'Italia migliore, un'Italia libera e democratica. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Baldassarri e Fluttero. Congratulazioni).

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, i partiti della Sinistra l'Arcobaleno (Rifondazione Comunista, Sinistra Democratica, Verdi e Comunisti Italiani), impegnati nella costruzione di una confederazione unitaria, voteranno la fiducia. Siamo convinti che, allo stato, non esista un'alternativa a questo Governo che non sia di peggioramento.

All'inizio della legislatura, forti di un programma condiviso, abbiamo nutrito molte speranze. Poi, di fronte a scelte a volte non comprese, né condivise, c'è stata prima incredulità, poi è subentrata anche molta tensione. Ora avvertiamo preoccupati un appesantimento nei rapporti interni alla maggioranza e fra maggioranza e Governo e chiediamo proprio al Governo di operare con urgenza perché questo stato sia superato.

Rispettiamo le aspirazioni del nostro elettorato, che non è di opinione; sono aspirazioni legittime e concrete: tiene al lavoro; non vuole che si muoia nelle fabbriche e nei cantieri; aspira ad un nuovo modello di sviluppo economico dettato dal rispetto della natura e dell'ambiente; accoglie, eguale fra gli uguali, ogni orientamento sessuale; aspira a liberare le donne da ogni subordinazione e violenza; vuole consegnare ai giovani una società laica, libera ed egualitaria.

Il nostro giudizio di merito sulla finanziaria coglie aspetti importanti, positivi: la stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione è la prima seria inversione di tendenza rispetto ad un mercato del lavoro massacrato dalla legge n. 30 del 2003. Ma questo segnale ha subito un colpo con il Protocollo sul welfare su cui, come il Governo sa, il nostro giudizio è fortemente critico e non rassegnato.

Di fronte ad un'ondata micidiale contro i costi della politica (fatta di qualunquismo, certo, ma anche di rabbia popolare, che va ascoltata), abbiamo lavorato con successo perché nella finanziaria la riduzione non avvenisse a scapito della democrazia e non colpisse la rappresentanza popolare.

È la prima volta, inoltre, che una finanziaria si misura seriamente con la questione ambientale, certo, forse in modo ancora insufficiente, ma infine l'ambiente non è trattato come un orpello, come un aggettivo da aggiungere all'inizio o alla fine di un periodo, ma come una grande questione, ché tale è.

Allo sviluppo di questo Paese non servono opere faraoniche: serve un rapporto armonioso tra ricerca, innovazione tecnologica e di prodotto e rispetto per l'ambiente. Alla stragrande maggioranza delle persone interessa di più (mi creda il Governo) che funzionino i trasporti per i pendolari piuttosto che la TAV. Allo sviluppo del Paese non serve tagliare lo Stato sociale, ma, al contrario, renderlo sempre più accessibile a tutti e sempre più efficiente, cancellando le a volte mostruose differenze tra territori, tra Nord e Sud, tra centro e periferia.

I nostri partiti, signori del Governo, hanno una cultura che li porta a valorizzare ogni passo in avanti. E qui li abbiamo valorizzati. Ma quella stessa cultura ci mostra in tutta la sua ampiezza l'insufficienza di una politica da cui l'elettorato si aspettava, e ancora si aspetta, cambiamenti radicali che accompagnino positivamente la vita delle persone dall'infanzia alla scuola, al lavoro, alla vecchiaia.

Il Governo ha operato una forte azione di risanamento: bene, diciamo noi. Ha fatto una cosa mai accaduta nella storia della Repubblica (sfido chiunque a dire il contrario): ha combattuto e combatte, con ottimi risultati, l'elusione e l'evasione fiscale. Ricordo che quando ero una giovane lavoratrice ed una giovane militante comunista le tesi congressuali del sindacato e del partito iniziavano sempre con parole sull'esigenza di combattere l'evasione fiscale come un fatto elementare di giustizia e di equità. Quelle parole le ho lette e le ho scritte in tanti di quei documenti che potrei ripeterle a memoria; quindi, non potremmo non apprezzare. Ma i lavoratori dipendenti e i pensionati ricevono ogni fine mese buste paga povere ed insufficienti da cui le tasse vengono tolte prima ancora che arrivino nelle loro tasche.

Sono gli unici che senza evasione, senza elusione, le pagano tutte. È sulle loro tasse che si reggono, da sempre, il sistema sanitario, quello previdenziale, quello scolastico: voci di spesa, vengono chiamate. E da sempre, anche durante i lavori di quest'ultima finanziaria, c'è chi si mette di traverso, perché quelle spese frenerebbero lo sviluppo. Sono quelli che poi storcono la bocca di fronte alla lotta all'evasione e che civettano con le corporazioni. Noi condividiamo l'azione del Governo contro l'evasione e difendiamo il diritto di ognuno ad una pensione dignitosa, alla sanità ed alla scuola pubbliche, e con i soldi recuperati sarà necessario sgravare quelle buste paga povere ed insufficienti dei lavoratori e dei pensionati, con cui non si arriva alla fine del mese, dall'eccessivo peso delle tasse.

Signori del Governo, noi avvertiamo una seria distanza fra il programma con cui l'Unione si è presentata alle elezioni e le vostre scelte politiche. Non si tratta solo di gradualità, che comprendiamo, accompagniamo. Si tratta della rotta che si prende, e spesso l'abbiamo considerata, ed è stata, sbagliata.

C'è un buco nero in questa finanziaria. Le spese per gli armamenti sono fortemente aumentate. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE, SDSE e del senatore Montalbano). Che segnale è verso quella moltitudine di persone, laiche e cattoliche, dell'associazionismo e del volontariato, che manifestano e credono nella pace?

Che senso ha continuare una guerra perduta come quella in Afghanistan o raddoppiare la base di Vicenza? Per quella base noi chiediamo una moratoria, signori del Governo. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE, SDSE e del senatore Montalbano). Siamo fiduciosi che vogliate ascoltarci.

Noi vogliamo quell'Italia che ripudia la guerra, che non manda allo sbaraglio tanti giovani militari, che non si rende complice dell'uccisione di tanti civili innocenti, che non fa o che non rischia di fare del suo territorio una portaerei statunitense.

La finanziaria distribuisce soldi ai redditi e alle classi più basse. Molto bene, diciamo noi, c'è tutto il nostro consenso; ma bisogna andare oltre. Non è un chiedere di più, perché non sono solo i più poveri, ma è la grande maggioranza delle persone che ha o avrà pensioni troppo basse. (Applausi dal Gruppo SDSE e della senatrice Boccia Maria Luisa). Oggi, per 400 euro di pensione occorrono quaranta anni di contributi continuativi. C'è qualcuno in quest'Aula che pensa che un lavoratore precario possa avere quarant'anni di contributi o che pensa si possa campare con quei 400 euro, che, fra l'altro, non prenderà mai?

Vedete, nella nostra maggioranza ci sono spesso polemiche, anche aspre, tra chi si adopererebbe per la famiglia e chi invece alla famiglia sarebbe ostile. La famiglia, luogo di mille contraddizioni e anche di dolori, persino di violenze, ha bisogno di essere aiutata, ha bisogno di servizi, di assistenza agli anziani e ai disabili.

È sbagliato ed è anche crudele considerare famiglia solo quella che sceglie, perché vuole o può farlo, il matrimonio. La famiglia è il luogo degli affetti, dove le persone decidono di passare insieme la vita affrontando gioie e diversità. La famiglia non è un fatto ideologico: è qualcosa di profondamente e straordinariamente forte e concreto.

Noi vi chiediamo, signori del Governo, che gli uomini e le donne che decidono di formare una famiglia, nel matrimonio o al di fuori di esso, sentano che questo Governo e la sua maggioranza gli sono amici. Ci aspettiamo politiche contro la discriminazione e a favore dello Stato di diritto. Uno Stato laico, signor Presidente, libero da ogni ingerenza che ne attenti l'autonomia. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE, SDSE e del senatore Montalbano. Molte congratulazioni).

 

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo di minoranza, francamente stiamo vivendo in quest'Aula una situazione surreale. Il Governo ha chiesto la fiducia e i Gruppi parlamentari dell'ex maggioranza dichiarano di votare per l'ultima volta la fiducia, motivando questo loro voto con critiche pesantissime, radicali allo stesso Governo e alle proposte contenute nello stesso provvedimento di legge finanziaria, sul quale il Governo ha chiesto la fiducia.

Il problema è che questa situazione surreale è condita da un paradosso. Tale paradosso mi fa ricordare quel simpaticone, quel personaggio dei fumetti, meno noto di altri personaggi di fumetti: Orazio, il fidanzato di Clarabella. Francamente, in questo anno e mezzo, quasi due, di Governo, più volte il Ministro dell'economia, alla resa dei fatti, è apparso l'Orazio fidanzato di Clarabella. (Applausi dei senatori Amato, Giuliano ed Eufemi).

Dico ciò perché l'ultima che ha combinato il Ministro dell'economia pochi giorni fa è quella di aver annunciato che occorrerà per l'Italia una manovra di correzione per il 2009, 2010 e 2011 di 10 miliardi all'anno (ha dato anche il numero, perché spesso i numeri li ha dati; spesso numeri al lotto, spesso numeri falsi, ma - ripeto - i numeri li ha dati). Forse, come spesso capitava ad Orazio, non si è reso conto che, nello stesso momento in cui faceva questo annuncio, presentava in Parlamento, a sua firma e per conto a firma dell'intero Governo, una manovra che complessivamente, da luglio fino a domani o a stasera, determina un aumento di 27,7 miliardi di spesa pubblica in più, lievitati a 31,3 miliardi dopo l'uscita del provvedimento dalla Camera e il rientro in quest'Aula del Senato. Il paradosso consiste quindi proprio nel chiedersi se il Ministro dell'economia, che guarda dal 2009 in poi, ha guardato i conti del 2007 e del 2008.

Purtroppo, quella che stiamo vivendo in un clima surreale è palesemente una farsa, signor Presidente; una farsa per la quale il Governo otterrà un voto di fiducia su un testo per il quale ha chiesto la fiducia e che - molto pacatamente - sembra uno di quei banchetti dei suk delle città arabe dove c'è un pezzetto qua e un pezzetto là per tutti, un po' di più, un po' di meno. Altro che mercato, efficienza e concorrenza! La tecnica con la quale si ottiene questo voto di fiducia ultimativo è quella del suk. Non si negano 100.000 euro a nessuno, né 2 milioni di euro, né 3 milioni di euro: lo abbiamo già rilevato in discussione generale e nella relazione di minoranza portata qui dalla Commissione bilancio e quindi non mi ripeto. Chiunque può però pescare al volo esempi al riguardo. Sarebbe inoltre dovere di ogni senatore - non dico di ogni cittadino italiano - leggere le analisi economiche del Servizio bilancio del Senato. In esse sono riportati, da un lato, il mercato del suk e, dall'altro, addirittura le scoperture palesi contenute in questo disegno di legge finanziaria.

Signor Presidente, il clima surreale, il paradosso e la farsa rischiano nel giro di qualche mese di far trovare il Paese di fronte ad una tragedia, cosa che gli italiani hanno già verificato nelle proprie tasche perché, dal momento in cui il Ministro dell'economia e delle finanze all'inizio del suo mandato annunciò - non l'avesse mai fatto - che i suoi obiettivi erano crescita, risanamento e sviluppo è accaduto (quasi come se le sue parole fossero iettatura) che la crescita si è frenata.

Quanto al risanamento, il deficit pubblico (che nel 2006, al netto dei trucchi contabili e del falso in bilancio, era del 2,2 per cento del PIL) rischia di rimbalzare di nuovo verso il 3 per cento. Con riferimento all'equità, capisco il vostro l'imbarazzo, cari colleghi della sinistra, Cosa rossa o Sinistra Arcobaleno, voi della sinistra cosiddetta alternativa, che dite a parole di voler sostenere i poveri, perché in tutte le manovre di questo Governo il 90 per cento delle risorse viene palesemente assegnato alla maggioranza di riferimento di cui voi non fate parte e che sta fuori da quest'Aula (banche, grandi imprese, grandi interessi), mentre bricioline sono riservate ai pensionati al minimo e agli incapienti per chiudere loro gli occhi.

Peraltro, mentre i provvedimenti a quel tipo di settore sono strutturali e permanenti, i provvedimenti di distribuzione sociale sono addirittura una tantum, come quello in favore degli incapienti. Ma dov'è la tragedia? La tragedia, signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, la si legge nei numeri e rappresenta la grande occasione mancata per l'Italia in questo anno e mezzo di Governo Prodi.

Cari colleghi, nel 2005 gli italiani pagarono 629 miliardi di tasse complessive come entrate della pubblica amministrazione; nel 2006, 663 miliardi; nel 2007, contrariamente a quanto falsamente detto dal Governo all'inizio dell'anno, 703 miliardi. Emersi i dati a fine anno, avranno pagato 730 miliardi di tasse e nelle previsioni 2008 pagheranno 770 miliardi di tasse, cioè un incremento poderoso di entrate per tutte le pubbliche amministrazioni. Leggo (per chi dei vari componenti del Governo non lo sapesse) i dati ufficiali della Relazione previsionale e programmatica e dei documenti che hanno accompagnato il disegno di legge finanziaria.

A fronte di questo imponente incremento di entrate per le pubbliche amministrazioni, avremmo dovuto oggi portare a casa, maggioranza e opposizione, o ex maggioranza, forse ex opposizione, quanto meno o un'imponente e rapida riduzione del deficit e del debito pubblico, o un'imponente parziale riduzione della pressione fiscale, o entrambi. Invece, nello stesso periodo, la spesa pubblica complessiva, che era di 787 miliardi nel 2005, è balzata a 734 miliardi nel 2006, forse a 760 quest'anno e a 800-810 miliardi l'anno prossimo, con un disavanzo - come ho già detto - che rischierà di porci ancora sotto la lente di ingrandimento dell'Unione Europea, in un momento in cui la crescita economica rallenterà.

Concludo, signor Presidente, con una osservazione. Più che motivare il voto contrario alla fiducia da parte di Alleanza Nazionale, ho voluto francamente sottolineare, cari colleghi, le tante ipocrisie con le quali i diversi Gruppi della ex maggioranza si riferiscono ad un Governo di minoranza, annunciando il loro voto di fiducia tecnica, e quindi la fine del Governo, su un altare preciso: meglio votare questa manovra che fa schifo a tutti, piuttosto che ricorrere all'esercizio provvisorio.

Ebbene, la responsabilità politica e istituzionale vorrebbe che a questo punto - (e, purtroppo, lo debbo dire con sofferenza anche personale e professionale) per l'Italia si scegliesse - sarebbe molto meglio - l'esercizio provvisorio che questo mercato, questo suk, questa dispersione enorme di risorse che rischia di farci trovare fra pochi mesi in condizioni ben difficili.

Allora, quell'annuncio di Orazio, del Ministro dell'economia, che occorrerà un aggiustamento dal 2009 incombe su quest'Aula e sul Paese e rischia di essere anticipato di oltre un anno e cioè nella primavera del 2008. (Applausi dai Gruppi AN, FI e UDC. Congratulazioni).

 

AZZOLLINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

AZZOLLINI (FI). Signor Presidente, in realtà, sarebbe stato sufficiente ripetere la dichiarazione di voto che il mio Gruppo ha svolto in sede di esame in prima lettura della legge finanziaria: il nostro no fu convinto allora e sarà convinto oggi. Tuttavia, qualche parola è necessaria, sia per questioni specificamente riguardanti la finanziaria, sia per il contesto istituzionale nel quale siamo oggi chiamati ad esprimere il nostro no - in termini di fiducia, stavolta - al Governo e non soltanto alla finanziaria.

Per quel che riguarda le questioni economiche, già è stato detto bene e molto dai colleghi che mi hanno preceduto, ma sono necessarie forse alcune ulteriori precisazioni su questioni emerse proprio nel periodo in cui la legge finanziaria ha continuato il suo iter in Parlamento. Incredibilmente, il nodo della crescita che l'attuale Governo si era impegnato solennemente ad affrontare, non solo non è affrontato, ma - di fatto - già sancisce il fallimento della politica economica e finanziaria dell'Esecutivo.

Mentre l'Italia già inesorabilmente ricomincia a crescere più lentamente, si nota che una tale progressiva erosione dei margini di crescita è in controtendenza, sia rispetto ai competitor europei, sia a confronto con l'economia mondiale. Negli ultimi mesi è diventato chiaro che, mentre le stime della crescita del PIL in Italia sono sistematicamente riviste al ribasso, ecco che gli Stati Uniti d'America le hanno riviste al rialzo per il terzo trimestre, nonostante i gravi problemi, passando da una stima del 3,9 al 4,9 per cento di crescita; la Spagna ci ha superati nel PIL pro capite, il che significa che la sua crescita in questi anni è stata di gran lunga superiore alla nostra e continua ad esserlo; infine, nell'ambito degli altri Paesi dell'Unione Europea, l'Italia è ritornata ad essere il fanalino di coda.

Dunque, la politica del Governo sul terreno della crescita ad oggi è fallita: non ci sono altre parole. Non renderemmo verità al Parlamento se non usassimo queste parole forti: la politica è fallita. Siamo di nuovo il fanalino di coda e lo siamo mentre gli altri crescono, senza parlare ovviamente dei Paesi più lontani da noi che crescono a ritmi addirittura strabilianti.

Signor Presidente, queste non sono solo questioni di carattere macroeconomico. Andrebbero presi in esame alcuni piccoli esempi: la valutazione dell'azione Alitalia è stata di un centesimo di euro per azione. È chiaro che in settori importanti come il trasporto aereo la valutazione della nostra compagnia si è ridotta quasi praticamente allo zero. È il segno, anche in concreto, di come non si riesca più a crescere, ma potremmo citare anche altri esempi.

La cosa grave è che l'altra grande tendenza, relativa all'aumento delle entrate, si è ulteriormente consolidata in questo periodo. Siamo giunti ad un aumento delle entrate nel 2007 pari a 40 miliardi di euro: si è passati da 510 a 550 miliardi di euro, il che significa uno straordinario aumento della pressione fiscale che nuoce a tutti i cittadini.

C'è un episodio delle nostra politica finanziaria che francamente è irritante: le tredicesime della gente comune sono state ridotte; dunque, quando fate la retorica dei salari e degli stipendi bassi, in realtà dite a milioni di persone una bugia francamente irritante. Le persone normali, i lavoratori normali hanno preso mediamente 20-30 euro in meno nella tredicesima: questo è francamente irritante, soprattutto se confrontato alla retorica che continuamente manifestate.

Dicevo, non avete usato - lo ha detto bene prima di me il senatore Baldassarri - questo enorme aumento delle entrate né per una cospicua riduzione del debito, né per una cospicua riduzione della pressione fiscale, proprio per aggredire il nodo della crescita. Potevate farlo liberando risorse attraverso la riduzione del servizio del debito, potevate farlo attraverso una riduzione della pressione fiscale, potevate usare un mix tra due politiche di questo tipo: no! Avete invece usato tutto l'aumento delle entrate o gran parte di esso per un aumento della spesa corrente e, nel corso dell'iter della finanziaria, abbiamo visto che la spesa corrente che aumentate è quella strutturale e crescente nel tempo, il che significherà nuove rigidità nel bilancio, perché la spesa corrente è quella più rigida da ridurre. Ecco allora che fra qualche tempo potremmo trovarci di fronte ad una diminuzione delle entrate in conseguenza di una minore crescita e ad un aumento strutturale della spesa corrente che non riuscirete a finanziare se non con un ulteriore indebitamento e quindi con un peggioramento anche dei parametri di Maastricht. Veramente è tutto molto grave.

Perché questo? Per una dissipazione clientelare che nell'ultima parte dell'anno si è consolidata, questa sì, ed ha portato ad una finanziaria che era stata preannunciata come agile e snella, mentre direi che soffre della malattia del secolo dei Paesi ultramoderni, cioè una obesità evidente: e, com'è noto, l'obesità normalmente nuoce, e tanto all'organismo, cioè alla Nazione.

Infine, signor Presidente, il Capo dello Stato aveva lanciato un monito severo e assolutamente da accogliere: aveva detto di fare attenzione alle fiducie. A questo proposito, il contesto istituzionale nel quale ci si sta muovendo è grave: ci sono state otto fiducie, lo ripeto, otto fiducie e tutte per responsabilità esclusiva della maggioranza. Lo testimonia il fatto che l'unico momento nel quale si è approvata una legge in Parlamento è stato al Senato, lì dove i numeri della maggioranza sono risicatissimi, se non inesistenti, e invece alla Camera, prima, e adesso di nuovo al Senato, la maggioranza deve porre la fiducia. Alla Camera, dove c'è una maggioranza enorme, il Governo ha dovuto mettere la fiducia e oggi la rinnova al Senato. Questo perché le contraddizioni interne percorrono e devastano la maggioranza e soltanto un atteggiamento serio dell'opposizione, come quello che c'è stato al Senato della Repubblica, ha consentito una normale dialettica parlamentare. Quando ciò dipende da voi siete incapaci di farlo.

Non soltanto, ma giungiamo al paradosso del provvedimento sul welfare, sul quale immagino, spero di no ma temo di sì, il Governo apporrà la fiducia. In questo caso il Senato della Repubblica, che ha mostrato sulla finanziaria di saper essere presidio della dialettica parlamentare, viene totalmente pretermesso. Noi non abbiamo avuto la possibilità di discutere, né in Commissione, né in Aula, una questione rilevantissima come il Protocollo sul welfare. Così si insidia seriamente, ripeto, seriamente la sovranità parlamentare, ed ecco perché poi accadono quelle rincorse alla piccola spesa che hanno connotato questa finanziaria: perché non si consente al Parlamento di discutere e deliberare sui grandi temi dalla Nazione; ed il welfare è certamente uno di questi.

Ci troviamo di fronte ad una situazione istituzionale che ritengo ormai giunta ad un livello di gravità assoluta, per la quale, davvero, prima va via questo Governo e meglio è per tutti i cittadini italiani, anche per quelli che votano o che hanno votato, e che forse non voteranno più, la parte a noi avversa.

Per questa ragione, il nostro no alla fiducia è convinto e severo. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Eufemi. Molte congratulazioni).

 

MORANDO (PD-Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (PD-Ulivo). Signor Presidente, dove nascono quelle rappresentazioni o analisi della società italiana che la descrivono come una società immobile, una società triste, in cui si muovono sparute minoranze dinamiche sopraffatte da una montante marea di corporazioni che resistono all'innovazione e con ciò condannano l'intero organismo alla decadenza? Nascono dall'analisi di due caratteri della realtà socio-economica del Paese: l'inefficienza economica e la crescente disuguaglianza sociale, che si sono venute affermando come caratteri dominanti in questa ultima fase. Due caratteri che la storia economica di tutti i Paesi capitalistici avanzati conferma essere strettamente correlati tra di loro.

Cipossono essere brevissimi periodi di grande sviluppo economico, cioè di grande crescita, in un contesto di crescente disuguaglianza sociale; ma presto o la tendenza alla disuguaglianza sociale si inverte, e allora la crescita si stabilizza, oppure il mantenimento di un elevato livello di disuguaglianza finisce per essere ostacolo insormontabile al mantenimento di un adeguato livello di crescita. È la storia dei Paesi industriali avanzati di questi due secoli.

Da più dieci anni, per la precisione da tredici, colleghi dell'opposizione (e sarebbe bene che ci mettessimo d'accordo almeno su questi dati essenziali, non attribuendo il rischio di declino del Paese all'azione del Governo dei sei mesi precedenti, perché sarebbe un'offesa all'intelligenza di tutti, reciproca, nostra, vostra, chiunque lo faccia), il prodotto per abitante cresce ad un ritmo inferiore a quello medio dell'Unione Europea e della stessa area dell'euro, che pure nel contesto delle macroaree che si confrontano nell'economia globale è quella cresciuta meno nel corso di quest'ultima fase.

Ciò che è più importante, il prodotto per ora lavorata, negli ultimi tredici anni o non cresce affatto, come è accaduto nei primi anni 2000, o cresce meno di quanto accada nei Paesi dell'area dell'euro con cui noi ci confrontiamo, con il risultato che, ovviamente, anche quando cresce non èin grado di recuperare il gap che ha accumulato negli anni in cui non è cresciuto.

L'Italia è da tempo, tra i Paesi industriali avanzati, terzo soltanto agli Stati Uniti d'America e al Regno Unito per livello di disuguaglianza, con l'aggravante, però, che mentre nel Regno Unito le politiche redistributive dei Governi laburisti di quest'ultimo decennio stanno intaccando il livello di povertà relativa, in Italia esso è assolutamente stabile e, colleghi, ciò che è più grave, per noi, ma credo anche per voi, assolutamente indifferente al susseguirsi dei Governi di centro-destra e di centro-sinistra.

Siamo dunque un Paese poco dinamico e molto ingiusto, con lo Stato più indebitato dell'Occidente avanzato. Evidentemente, e da molti anni, l'elevato livello di spesa pubblica è assai poco correlato alle sue due canoniche giustificazioni fondamentali: come prima, quella per cui lo Stato spende per incentivare la crescita oltre i livelli raggiungibili senza quell'intervento dello Stato stesso; come seconda, quella per cui lo Stato spende per aiutare coloro che il mercato lascia indietro a vivere una vita che valga la pena di essere vissuta.

In Italia, cari colleghi, spendiamo ogni anno di più come Stato, ma senza che questa spesa risulti capace di sostenere il ritmo dello sviluppo; ogni anno spendiamo di più ma senza che questa spesa aiuti chi sta più male a risollevarsi.

Signor Presidente, quando noi formuliamo un giudizio positivo sulla legge finanziaria e di bilancio al nostro esame lo facciamo assumendo esplicitamente il punto di vista di chi sa che ogni azione di politica economica, ogni scelta di prelievo e di allocazione delle risorse, ogni iniziativa di riforma e ristrutturazione della macchina pubblica deve essere giudicata in rapporto alle seguenti elementari domande. Prima domanda: serve per lo sviluppo questa misura che stiamo discutendo? Seconda: serve per una migliore redistribuzione del reddito e per aiutare chi sta peggio? Terza, se la risposta è affermativa ad entrambe le domande: il costo dell'intervento è sufficientemente basso così da non obbligare ad un surplus di prelievo fiscale?

Signor Presidente e colleghi dell'opposizione, guardando alle misure essenziali che connotano questa legge finanziaria e di bilancio (quelle essenziali perché non nego affatto che ce ne sono molte di inessenziali e qualcuna, addirittura, inutile), dico che noi senatori democratici rispondiamo che sì, emerge dal complesso di queste misure una linea di politica economica che nel difficilissimo contesto dato muove nella direzione di un recupero di capacità competitiva del sistema e consegue obiettivi di riequilibrio sociale senza pregiudicare la riacquisita stabilità della finanza pubblica. Riacquisita, colleghi dell'opposizione. Anche su questo le giaculatorie, le prediche le accettiamo, ma non da quel pulpito. (Commenti del senatore Biondi). In cinque anni, obiettivamente senatore Biondi, mi consenta - direbbe una personalità che le sta molto a cuore - avete aumentato, in rapporto al prodotto interno lordo, la spesa corrente primaria di 2,5 punti. Ma a chi lo volete raccontare che noi non saremmo capaci di fare quello che voi avete fatto! (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo e Aut). Voi avete fatto un disastro. Noi non siamo un granché, ma voi avete fatto un disastro.

L'obiettivo della competitività ispira le scelte in materia di fiscalità d'impresa. A luglio 2007 tre punti in meno di cuneo fiscale e contributivo sul lavoro; nel 2008 cinque punti in meno di aliquota di prelievo sul reddito d'impresa e, per le imprese marginali, la più significativa delle azioni di semplificazione fiscale dai primi anni Settanta. Una partita di giro - come ho sentito dire dai colleghi dell'opposizione - per le imprese tra minori aliquote ed allargamento della base imponibile. Niente di più infondato se ci si riferisce alla maggiore indeducibilità degli interessi passivi. Chiunque abbia mai visto un'impresa sa che basta cambiare i suoi comportamenti per approfittare della riduzione di aliquota e non pagare la penalizzazione dell'allargamento della base imponibile.

Quanto agli ammortamenti anticipati, le correzioni adottate da Senato e Camera rendono la norma ampiamente sopportabile anche dalle imprese più innovative, mentre la norma sul trattamento fiscale della quota di salario da contrattazione decentrata apre uno spiraglio per una riforma del modello contrattuale che affronti finalmente la questione salariale anche dal lato della redistribuzione a favore dei lavoratori, dei vantaggi derivanti da incrementi di produttività.

Anche in tema di politiche sociali si sono poste le premesse per una svolta rispetto ad una lunga fase nella quale prima i governi di centro-sinistra, poi i governi di centro‑destra hanno pensato di aiutare i più deboli agendo sul tasto delle detrazioni e deduzioni fiscali.

Finalmente, sia pure con un accenno, le politiche fiscali contenute in questa manovra finanziaria assumono a riferimento prioritario gli incapienti, cioè quelli che non possono essere aiutati con detrazioni e deduzioni semplicemente perché di tasse non ne pagano perché troppo poveri.

Ma per tornare alla domanda da cui sono partito e terminare: i costi della finanza pubblica, di questi interventi, sono tenuti sufficientemente bassi? Sul piano meramente contabile la risposta è si. Il relatore di maggioranza ha già dimostrato come siano infondate le tesi che qui pure sono state ripetute a proposito dell'esplosione della spesa pubblica che è in aumento, ma è compensata da una corrispondente riduzione di spesa. Questa è la legge finanziaria che abbiamo al nostro esame. A questo punto, però il nostro ragionamento deve andare dal presente al futuro di cui questa legge finanziaria delinea i contorni.

Lo fa l'articolo 1, comma 4, laddove si dice che tutto l'eventuale extragettito - tutto e non solo quello derivante dalla lotta all'evasione fiscale - dovrà essere impiegato per ridurre la pressione fiscale sui contribuenti leali. È una decisione di enorme rilievo che determina, per il Governo e il Parlamento, un vincolo di straordinaria portata: realizzare tutto l'aggiustamento dei conti necessario e finanziare qualsiasi nuova spesa con corrispondente riduzione di spesa.

È possibile? I fallimenti del passato consigliano di non rispondere sì con faciloneria, a cuor leggero, a questa domanda. Ma qui si misurerà l'efficacia dei progetti di ristrutturazione delle forze politiche che sono in corso, sia nel centro‑sinistra che nel centro-destra, perché questo è un compito gravoso per il Paese di fronte al Paese.

La politica non è stata in grado, in questi anni, di riqualificare e ridurre la spesa pubblica, perché è troppo debole in rapporto agli interessi che sono incistati nella spesa pubblica e resistono al cambiamento.

Questa è la sfida per il 2008, una sfida che noi Democratici intendiamo raccogliere. (Applausi dai Gruppi PD-Ulivo, SDSE e del senatore Di Lello Finuoli. Congratulazioni).

 

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, a questo punto sospendo la seduta che riprenderà - come già comunicato - alle ore 18,30 per la chiama del primo voto di fiducia.

 

(La seduta, sospesa alle ore 18, è ripresa alle ore 18,33).

 

Presidenza del presidente MARINI

 

Procediamo dunque alla votazione dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

Votazione nominale con appello

 

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, comma 2 della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore, chiamato dal senatore segretario, dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Tofani).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Tofani.

 

LADU,segretario, fa l'appello.

 

Rispondonoi senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Ciampi, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora, Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco

Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

 

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Allegrini, Amato, Antonione, Asciutti, Augello, Azzollini

Baccini, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barba, Barelli, Battaglia Antonio, Berselli, Bettamio, Bianconi, Biondi, Bonfrisco, Bornacin, Buccico, Burani Procaccini, Butti, Buttiglione

Calderoli, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Centaro, Ciccanti, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Coronella, Costa, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, De Poli, Di Bartolomeo, Divella, Divina, D'Onofrio

Eufemi

Fantola, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fluttero, Forte, Franco Paolo, Fruscio

Gabana, Galli, Gentile, Ghedini, Ghigo, Girfatti, Giuliano, Gramazio, Grillo, Guzzanti

Iannuzzi, Izzo

Leoni, Libé, Lorusso, Losurdo, Lunardi

Maffioli, Malan, Malvano, Maninetti, Mannino, Mantica, Mantovano, Marconi, Marini Giulio, Martinat, Massidda, Matteoli, Mauro, Menardi, Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Naro, Nessa, Novi

Palma, Paravia, Pastore, Pera, Pianetta, Piccioni, Piccone, Pionati, Pirovano, Pisanu, Pistorio, Pittelli, Poli, Polledri, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rebuzzi, Rotondi, Ruggeri

Sacconi, Saia, Sanciu, Santini, Saporito, Saro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Schifani, Scotti, Selva, Stanca, Stefani, Sterpa, Stiffoni, Storace, Stracquadanio, Strano

Taddei, Tofani, Tomassini, Totaro, Trematerra, Turigliatto

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanettin, Zanoletti, Ziccone.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 1, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

321

Senatori votanti

320

Maggioranza

161

Favorevoli

163

Contrari

157

 

Il Senato approva.

 

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1 del disegno di legge.

 

(omissis)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817-B  e delle questioni di fiducia (ore 19,20)

 

PRESIDENTE. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

 

Votazione nominale con appello

 

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello della votazione dell'articolo 2, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, sul quale il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi i senatori Cossiga, Castelli, Mantovano e Tofani.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome del senatore Di Lello Finuoli).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Di Lello Finuoli.

 

VENTUCCI,segretario, fa l'appello.

 

Rispondonoi senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Ciampi, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora, Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco

Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini.

 

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Allegrini, Amato, Antonione, Asciutti, Augello, Azzollini

Balboni, Baldassarri, Baldini, Barba, Barelli, Battaglia Antonio, Berselli, Bettamio, Bianconi, Biondi, Bonfrisco, Bornacin, Buccico, Burani Procaccini, Butti, Buttiglione

Calderoli, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Centaro, Ciccanti, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Coronella, Costa, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, De Poli, Di Bartolomeo, Divella, Divina, D'Onofrio

Eufemi

Fantola, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fluttero, Forte, Franco Paolo, Fruscio

Gabana, Galli, Gentile, Ghedini, Ghigo, Girfatti, Giuliano, Gramazio, Grillo, Guzzanti

Iannuzzi, Izzo

Leoni, Libé, Lorusso, Losurdo, Lunardi

Maffioli, Malan, Malvano, Maninetti, Mannino, Mantica, Mantovano, Marconi, Marini Giulio, Martinat, Massidda, Matteoli, Mauro, Menardi, Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Naro, Nessa, Novi

Palma, Paravia, Pastore, Pera, Pianetta, Piccioni, Piccone, Pionati, Pirovano, Pisanu, Pistorio, Pittelli, Poli, Polledri, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rebuzzi, Rotondi, Ruggeri

Sacconi, Saia, Sanciu, Santini, Saporito, Saro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Schifani, Scotti, Selva, Stanca, Stefani, Sterpa, Stiffoni, Storace, Stracquadanio, Strano

Taddei, Tofani, Tomassini, Totaro, Trematerra, Turigliatto

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanettin, Zanoletti, Ziccone.

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 2, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

320

Senatori votanti

319

Maggioranza

160

Favorevoli

163

Contrari

156

 

Il Senato approva.

 

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e l'ordine del giorno presentati all'articolo 2 del disegno di legge.

Ricordo all'Assemblea che l'ordine del giorno della seduta antimeridiana di domani prevede, al primo punto, la votazione dell'articolo 3 del disegno di legge, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-B)

 

ARTICOLO 1 E TABELLA 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

 

Art. 1.

Approvato

(Disposizioni in materia di entrata, nonché disposizioni concernenti le seguenti Missioni: Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei  ministri; Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali)

 

1. Per l'anno 2008, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 34.000 milioni di euro, al netto di 7.905 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2008, è fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2008.

2. Per gli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 31.000 milioni di euro ed in 11.000 milioni di euro, al netto di 7.050 milioni di euro per l'anno 2009 e 3.150 milioni di euro per l'anno 2010, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 230.000 milioni di euro ed in 215.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2009 e 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 16.000 milioni di euro ed in 8.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 215.000 milioni di euro ed in 212.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori entrate tributarie che si realizzassero nel 2008 rispetto alle previsioni sono prioritariamente destinate a realizzare gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e sui saldi di finanza pubblica definiti dal Documento di  programmazione economico-finanziaria 2008-2011. In quanto eccedenti rispetto a tali obiettivi, le maggiori entrate sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2008, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese. La misura dell'incremento di cui al periodo precedente, in ogni caso non inferiore al 20 per cento per le fasce di reddito più basse, è rideterminabile dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della citata legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni.

5. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9».

6. All'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. La deliberazione di cui al comma 1, può fissare, a decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale».

7. La minore imposta che deriva dall'applicazione del comma 5 è rimborsata, con oneri a carico del bilancio dello Stato, ai singoli comuni. Entro il 28 febbraio 2008 il Ministero dell'interno definisce il modello per la certificazione, da parte dei comuni, del mancato gettito previsto. I comuni trasmettono al Ministero dell'interno il modello compilato entro la data del 30 aprile 2008. Il trasferimento compensativo è erogato per una quota pari al 50 per cento dell'ammontare riconosciuto in via previsionale a ciascun comune entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50 per cento entro e non oltre il 16 dicembre dell'anno di applicazione del beneficio. Gli eventuali conguagli sono effettuati entro il 31 maggio dell'anno successivo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità con le quali possono essere determinati conguagli sulle somme trasferite per effetto del presente comma.

8. In relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di finanza locale, i rimborsi di cui al comma 7 sono disposti a favore dei citati enti, che provvedono all'attribuzione delle quote dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori, nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

9. All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è premesso il seguente:

«01. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

a) euro 300, se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

b) euro 150, se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41.»;

b) al comma 1, le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

c) al comma 1-bis, alinea, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: «A favore dei» sono sostituite dalla seguente: «Ai»;

2) le parole: «qualunque tipo di contratto» sono sostituite dalla seguente: «contratti»;

3) le parole: «, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:» sono sostituite dalle seguenti: «complessivamente pari a:»;

d) dopo il comma 1-bis sono aggiunti i seguenti:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta per i primi tre anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.

1-quater. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole.

1-quinquies. Le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente.

1-sexies. Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12 e 13, è riconosciuto un ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attribuzione del predetto ammontare».

10. Le disposizioni di cui all'articolo 16 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 9 del presente articolo, producono effetti a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007.

11. All'articolo 13 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, alinea, dopo le parole: «lettere e), f), g), h) e i),» sono inserite le seguenti: «ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici indicati nell'articolo 10, comma 1, lettera c), fra gli oneri deducibili,»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi derivanti dagli assegni periodici indicati fra gli oneri deducibili nell'articolo 10, comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quelle previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5, in misura pari a quelle di cui al comma 3, non rapportate ad alcun periodo nell'anno».

12. Le disposizioni di cui al comma 11 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

13. All'articolo 11 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi fondiari di cui all'articolo 25 di importo complessivo non superiore a 500 euro, l'imposta non è dovuta».

14. La disposizione di cui al comma 13 si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

15. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo»;

2) al comma 2, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;

3) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare»;

4) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis.»;

b) all'articolo 13, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3-bis».

16. Le disposizioni di cui al comma 15 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

17. Sono prorogate per gli anni 2008, 2009 e 2010, per una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute, nei limiti di 48.000 euro per unità immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010;

b) agli interventi di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nel testo vigente al 31 dicembre 2003, eseguiti dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2010 dai soggetti ivi indicati che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro il 30 giugno 2011.

18. È prorogata per gli anni 2008, 2009 e 2010, nella misura e alle condizioni ivi previste, l'agevolazione tributaria in materia di recupero del patrimonio edilizio relativa alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal 1º gennaio 2008.

19. Le agevolazioni fiscali di cui al comma 17 spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La predetta agevolazione è riconosciuta entro il limite massimo di spesa di cui al comma 21.

21. Per le finalità di cui al secondo periodo del comma 20 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per il riconoscimento dei benefìci di cui al medesimo periodo del comma 20.

22. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

23. La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituita, con efficacia dal 1º gennaio 2007, dalla seguente:

«Tabella 3

(Art. 1, comma 345)

Zona climatica

Strutture opache verticali

Strutture opache orizzontali

Finestre comprensive di infissi

Coperture

Pavimenti

A

0,72

0,42

0,74

5,0

B

0,54

0,42

0,55

3,6

C

0,46

0,42

0,49

3,0

D

0,40

0,35

0,41

2,8

E

0,37

0,32

0,38

2,5

F

0,35

0,31

0,36

2,2»

 

24. Ai fini di quanto disposto al comma 20:

a) i valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e i valori di trasmittanza termica ai fini dell'applicazione del comma 345 del medesimo articolo 1 sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico entro il 28 febbraio 2008;

b) per tutti gli interventi la detrazione può essere ripartita in un numero di quote annuali di pari importo non inferiore a tre e non superiore a dieci, a scelta irrevocabile del contribuente, operata all'atto della prima detrazione;

c) per gli interventi di cui al comma 345 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari, e al comma 346 del medesimo articolo 1, non è richiesta la documentazione di cui all'articolo 1, comma 348, lettera b), della medesima legge 27 dicembre 2006, n. 296.

25. Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 della Tariffa, parte I, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il trasferimento ha per oggetto immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati, a condizione che l'intervento cui è finalizzato il trasferimento venga completato entro cinque anni dalla stipula dell'atto: 1 per cento».

26. All'articolo 1-bis della Tariffa annessa al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero che importano il trasferimento di proprietà, la costituzione o il trasferimento di diritti immobiliari attinenti ad immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale comunque denominati».

27. All'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, il comma 15 è abrogato.

28. Le disposizioni di cui ai commi 25, 26 e 27 si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate poste in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché alle scritture private non autenticate presentate per la registrazione a decorrere dalla stessa data.

29. L'articolo 8 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. - (Determinazione del reddito complessivo). - 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60.

2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si sottraggono per ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari.

3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66. Si applicano le disposizioni dell'articolo 84, comma 2, e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del medesimo articolo 84».

30. Le disposizioni di cui al comma 29 hanno effetto con decorrenza dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008.

31. All'articolo 3, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo le parole: «a favore dei discendenti» sono inserite le seguenti: «e del coniuge».

32. Al primo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo le parole: «che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine,» sono inserite le seguenti: «e quelle effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,».

33. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 56, comma 2, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi degli articoli 61 e 109, comma 5» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le perdite derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 8»;

b) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

«Art. 61. - (Interessi passivi) - 1. Gli interessi passivi inerenti all'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

2. La parte di interessi passivi non deducibile ai sensi del comma 1 del presente articolo non dà diritto alla detrazione dall'imposta prevista alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 15.»;

c) gli articoli 62 e 63 sono abrogati;

d) all'articolo 66, comma 3, la parola: «96,» è soppressa;

e) all'articolo 77, comma 1, le parole: «33 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «27,5 per cento»;

f) all'articolo 83, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi.»;

g) all'articolo 84, comma 1:

1) il secondo periodo è soppresso;

2) al quarto periodo, le parole: «non dedotti ai sensi degli articoli 96 e 109, commi 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «non dedotti ai sensi dell'articolo 109, comma 5»;

h) all'articolo 87, comma 1, alinea, le parole: «del 91 per cento, e dell'84 per cento a decorrere dal 2007» sono sostituite dalle seguenti: «del 95 per cento»;

i) l'articolo 96 è sostituito dal seguente:

«Art. 96. - (Interessi passivi). - 1. Gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del comma 1, lettera b), dell'articolo 110, sono deducibili in ciascun periodo d'imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L'eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d'imposta.

2. Per risultato operativo lordo si intende la differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui al numero 10, lettere a) e b), e dei canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio; per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali si assumono le voci di conto economico corrispondenti.

3. Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli similari e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura. Nei confronti dei soggetti operanti con la pubblica amministrazione, si considerano interessi attivi rilevanti ai soli effetti del presente articolo anche quelli virtuali, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di un punto, ricollegabili al ritardato pagamento dei corrispettivi.

4. Gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati indeducibili in un determinato periodo d'imposta sono dedotti dal reddito dei successivi periodi d'imposta, se e nei limiti in cui in tali periodi l'importo degli interessi passivi e degli oneri assimilati di competenza eccedenti gli interessi attivi e i proventi assimilati sia inferiore al 30 per cento del risultato operativo lordo di competenza.

5. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano alle banche e agli altri soggetti finanziari indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, con l'eccezione delle società che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quelle creditizia o finanziaria, alle imprese di assicurazione nonché alle società capogruppo di gruppi bancari e assicurativi. Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano, inoltre, alle società consortili costituite per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, ai sensi dell'articolo 96 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, alle società di progetto costituite ai sensi dell'articolo 156 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e alle società costituite per la realizzazione e l'esercizio di interporti di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240, e successive modificazioni, nonché alle società il cui capitale sociale è sottoscritto prevalentemente da enti pubblici, che costruiscono o gestiscono impianti per la fornitura di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché impianti per lo smaltimento e la depurazione.

6. Resta ferma l'applicazione prioritaria delle regole di indeducibilità assoluta previste dall'articolo 90, comma 2, e dai commi 7 e 10 dell'articolo 110 del presente testo unico, dall'articolo 3, comma 115, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di interessi su titoli obbligazionari, e dall'articolo 1, comma 465, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, in materia di interessi sui prestiti dei soci delle società cooperative.

7. In caso di partecipazione al consolidato nazionale di cui alla sezione II del presente capo, l'eventuale eccedenza di interessi passivi ed oneri assimilati indeducibili generatasi in capo a un soggetto può essere portata in abbattimento del reddito complessivo di gruppo se e nei limiti in cui altri soggetti partecipanti al consolidato presentino, per lo stesso periodo d'imposta, un risultato operativo lordo capiente non integralmente sfruttato per la deduzione. Tale regola si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti, con esclusione di quelle generatesi anteriormente all'ingresso nel consolidato nazionale.»;

8. Ai soli effetti dell'applicazione del comma 7, tra i soggetti virtualmente partecipanti al consolidato nazionale possono essere incluse anche le società estere per le quali ricorrerebbero i requisiti e le condizioni previsti dagli articoli 117, comma 1, 120 e 132, comma 2, lettere b) e c). Nella dichiarazione dei redditi del consolidato devono essere indicati i dati relativi agli interessi passivi e al risultato operativo lordo della società estera corrispondenti a quelli indicati nel comma 2»;

l) gli articoli 97 e 98 sono abrogati;

m) all'articolo 101, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Le perdite attribuite per trasparenza dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice sono utilizzabili solo in abbattimento degli utili attribuiti per trasparenza nei successivi cinque periodi d'imposta dalla stessa società che ha generato le perdite.»;

n) all'articolo 102:

1) il comma 3 è abrogato;

2) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore ai due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96.»;

o) all'articolo 102-bis, il comma 4 è abrogato;

p) all'articolo 108, comma 2, i periodi dal secondo al quarto sono sostituiti dai seguenti: «Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell'attività caratteristica dell'impresa e dell'attività internazionale dell'impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50»;

q) all'articolo 109:

1) al comma 4, lettera b), le parole da: «Gli ammortamenti dei beni materiali» fino a: «, che hanno concorso alla formazione del reddito.» sono soppresse;

2) al comma 5, secondo periodo, le parole: «per la parte corrispondente al rapporto di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 96» sono sostituite dalle seguenti: «per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa o che non vi concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi»;

3) il comma 6 è abrogato;

r) all'articolo 119, comma 1, lettera d), la parola: «ventesimo» è sostituita dalla seguente: «sedicesimo»;

s) l'articolo 122 è sostituito dal seguente:

«Art. 122. - (Obblighi della società o ente controllante) - 1. La società o ente controllante presenta la dichiarazione dei redditi del consolidato, calcolando il reddito complessivo globale risultante dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti dichiarati da ciascuna delle società partecipanti al regime del consolidato e procedendo alla liquidazione dell'imposta di gruppo secondo le disposizioni attuative contenute nel decreto ministeriale di cui all'articolo 129 e in quello di approvazione del modello annuale di dichiarazione dei redditi.»;

t) all'articolo 134, comma 1, la lettera a) è abrogata;

u) all'articolo 152, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 101, comma 6»;

  v) gli articoli 123 e 135 sono abrogati;

z) dopo l'articolo 139 è inserito il seguente:

«Art. 139-bis. - (Recupero delle perdite compensate) - 1. Nell'ipotesi di interruzione o di mancato rinnovo del consolidato mondiale, i dividendi o le plusvalenze derivanti dal possesso o dal realizzo delle partecipazioni nelle società consolidate, percepiti o realizzate dall'ente o società consolidante dal periodo d'imposta successivo all'ultimo periodo di consolidamento, per la parte esclusa o esente in base alle ordinarie regole, concorrono a formare il reddito, fino a concorrenza della differenza tra le perdite della società estera che si considerano dedotte e i redditi della stessa società inclusi nel consolidato. La stessa regola si applica durante il periodo di consolidamento in caso di riduzione della percentuale di possesso senza il venir meno del rapporto di controllo.

2. Con il decreto di cui all'articolo 142 sono stabilite le disposizioni attuative del comma 1 del presente articolo, anche per il coordinamento con gli articoli 137 e 138.»;

aa) all'articolo 172, comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96».

34. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere a), b), c), d), e), g), numero 2), l), m), o), p), q), numeri 2) e 3), u) e aa), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Le disposizioni di cui al comma 33, lettera i), si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; per il primo e il secondo periodo d'imposta di applicazione, il limite di deducibilità degli interessi passivi è aumentato di un importo pari, rispettivamente, a 10.000 e a 5.000 euro. Le disposizioni di cui al comma 33, lettere f) e g), numero 1), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera h), ha effetto per le plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; resta ferma l'esenzione in misura pari all'84 per cento per le plusvalenze realizzate dalla predetta data fino a concorrenza delle svalutazioni dedotte ai fini fiscali nei periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 1º gennaio 2004. La disposizione di cui al comma 33, lettera n), numero 1), si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e la disposizione di cui al numero 2) della stessa lettera n), concernente la durata minima dei contratti di locazione finanziaria, si applica a decorrere dai contratti stipulati a partire dal 1º gennaio 2008. In attesa della revisione generale dei coefficienti di ammortamento tabellare, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per i beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo, esclusi quelli indicati nella lettera b) del comma 1 dell'articolo 164 e nel comma 7, primo periodo, dell'articolo 102-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica la riduzione a metà del coefficiente tabellare prevista dal comma 2 dell'articolo 102 del predetto testo unico, e l'eventuale differenza non imputata a conto economico può essere dedotta nella dichiarazione dei redditi. La disposizione del periodo precedente non assume rilievo ai fini del versamento degli acconti relativi al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disposizione di cui al comma 33, lettera q), numero 1), ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, ferma restando l'applicazione in via transitoria delle disposizioni dell'articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostitutiva con aliquota dell'uno per cento; l'imposta sostitutiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell'imposta sul reddito relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007. Gli ammortamenti, gli accantonamenti e le altre rettifiche di valore imputati al conto economico a partire dall'esercizio dal quale, in conseguenza della modifica recata dal comma 33, lettera q), numero 1), decorre l'eliminazione delle deduzioni extracontabili, possono essere disconosciuti dall'Amministrazione finanziaria se non coerenti con i comportamenti contabili sistematicamente adottati nei precedenti esercizi, salva la possibilità per l'impresa di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti princìpi contabili. L'eliminazione della rettifica di consolidamento concernente la quota imponibile dei dividendi distribuiti dalle società controllate, conseguente alle modifiche recate dalle lettere s) e t) del comma 33, ha effetto dalle delibere di distribuzione adottate a partire dal 1º settembre 2007, esclusa la delibera riguardante la distribuzione dell'utile relativo all'esercizio anteriore a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'eliminazione delle rettifiche di consolidamento concernenti il regime di neutralità per i trasferimenti infragruppo, conseguente alle modifiche recate dalla lettera v) del comma 33, si applica ai trasferimenti effettuati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Resta ferma l'applicazione degli articoli 124, comma 1, 125, comma 1, e 138, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.

35. Tra le spese e gli altri componenti negativi indeducibili di cui al comma 2 dell'articolo 90 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si comprendono gli interessi passivi relativi a finanziamenti contratti per l'acquisizione degli immobili indicati al comma 1 dello stesso articolo 90. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

36. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla fiscalità diretta e indiretta delle imprese immobiliari, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2008, l'adozione di modifiche normative, con effetto anche a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, tenendo conto delle differenziazioni esistenti tra attività di gestione e attività di costruzione e della possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di gettito, disposizioni agevolative in funzione della politica di sviluppo dell'edilizia abitativa, ferma restando, fino all'applicazione delle suddette modifiche normative, la non rilevanza ai fini dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.

37. L'imprenditore individuale che alla data del 30 novembre 2007 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2008, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2008, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2007 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2008 e il 16 marzo 2009, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

38. Al fine di garantire l'invarianza del livello di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, in relazione alla riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società disposta dal comma 33 del presente articolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

39.  Con il medesimo decreto di cui al comma 38 sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.

40. A decorrere dal periodo d'imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d'impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato possono optare per l'assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l'aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti. In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l'imposta già versata si scomputa dall'imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.

41.  L'opzione prevista dal comma 40 non è esercitabile se le imprese o le società sono in contabilità semplificata. In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d'imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 40 e delle altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell'impresa a quello personale dell'imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d'imposta, costituiscono prelievi degli utili dell'esercizio in corso e, per l'eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L'importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d'imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi. In caso di revoca dell'opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell'ultimo periodo d'imposta di applicazione del regime opzionale.

42. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni attuative del regime di cui ai commi 40 e 41, con particolare riferimento, tra l'altro, ai termini e alle modalità dell'opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell'imposta e al coordinamento con le altre disposizioni del testo unico delle imposte sui redditi e in materia di accertamento.

43. In attesa della completa attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, con particolare riferimento alla individuazione delle regole fondamentali per assicurare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario di livello substatuale, l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) assume la natura di tributo proprio della regione e, a decorrere dal 1º gennaio 2009, è istituita con legge regionale. Al fine di assicurare il rispetto delle regole derivanti dall'applicazione del patto di stabilità e crescita adottato dall'Unione europea e di garantire il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica fissati a livello europeo, evitando interferenze tra le scelte di bilancio delle regioni e quelle dello Stato, resta comunque ferma l'indeducibilità dell'IRAP dalle imposte statali. Le regioni non possono modificare le basi imponibili; nei limiti stabiliti dalle leggi statali, possono modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni, nonché introdurre speciali agevolazioni. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente comma in conformità all'articolo 3, commi 158 e 159, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

44. Con accordo concluso a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato lo schema di regolamento-tipo regionale recante la disciplina della liquidazione, dell'accertamento e della riscossione dell'IRAP istituita con legge regionale. Nell'ambito del regolamento di cui al periodo precedente sono individuate le norme derogabili dalle regioni; in ogni caso il regolamento, al fine di evitare incrementi di costi, stabilisce che le funzioni di liquidazione, accertamento e riscossione sono affidate all'Agenzia delle entrate.

45.  Fino alla emanazione dei regolamenti regionali conformi al regolamento-tipo di cui al comma 44, lo svolgimento delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dell'IRAP, nei territori delle singole regioni, prosegue nelle forme e nei modi previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

46. Al fine di razionalizzare la disciplina delle operazioni di riorganizzazione aziendale, al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 172, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«10-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

b) all'articolo 173, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«15-bis. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dalla società beneficiaria dell'operazione di scissione per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.»;

c) all'articolo 175:

1) al comma 1, le parole: «di aziende e» e le parole: «all'azienda o» sono soppresse;

2) i commi 3 e 4 sono abrogati;

3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento»;

d) all'articolo 176:

1) al comma 1, le parole: «a condizione che il soggetto conferitario rientri fra quelli di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a) e b)» sono soppresse;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche se il conferente o il conferitario è un soggetto non residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende situate nel territorio dello Stato.»;

3) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68, assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita.

2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis, la società conferitaria può optare, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere l'operazione o, al più tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata è scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli 22 e 79»;

4) al comma 3, le parole: «il regime di continuità dei valori fiscali riconosciuti» sono sostituite dalle seguenti: «i regimi di continuità dei valori fiscali riconosciuti o di imposizione sostitutiva» e le parole: «totale» e «parziale» sono soppresse;

5) al comma 5, sono premesse le seguenti parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,»;

6) il comma 6 è abrogato.

47. Le disposizioni di cui al comma 46 si applicano alle operazioni effettuate a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. La disciplina dell'imposta sostitutiva introdotta dal comma 46, lettera d), numero 3), può essere richiesta anche per ottenere il riallineamento dei valori fiscali ai maggiori valori di bilancio iscritti in occasione di operazioni effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo o del periodo successivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per l'esercizio e gli effetti dell'opzione, per l'accertamento e la riscossione dell'imposta sostitutiva e per il coordinamento con le disposizioni recate dai commi da 242 a 249 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di agevolazioni alle operazioni di aggregazioni aziendali. In caso di applicazione parziale dell'imposta sostitutiva, l'esercizio dell'opzione può essere subordinato al rispetto di limiti minimi. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

48. L'eccedenza dedotta ai sensi dell'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo previgente alle modifiche recate dalla presente legge, può essere recuperata a tassazione mediante opzione per l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, con aliquota del 12 per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. L'applicazione dell'imposta sostitutiva può essere anche parziale e, in tal caso, deve essere richiesta per classi omogenee di deduzioni extracontabili. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni attuative per la definizione delle modalità, dei termini e degli effetti dell'esercizio dell'opzione. Si applicano le disposizioni del comma 2-ter, secondo periodo, dell'articolo 176 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, la prima delle quali pari al 30 per cento, la seconda al 40 per cento e la terza al 30 per cento; sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5 per cento.

49. L'ammontare delle differenze tra valori civili e valori fiscali degli elementi patrimoniali delle società aderenti al consolidato fiscale, risultanti dal bilancio relativo all'esercizio precedente a quello di esercizio dell'opzione per l'adesione al consolidato o di rinnovo dell'opzione stessa, da riallineare ai sensi degli articoli 128 e 141 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al netto delle rettifiche già operate, può essere assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle società nella misura del 6 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica anche per le differenze da riallineare ai sensi dell'articolo 115 del predetto testo unico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le relative disposizioni attuative.

50. Al fine di semplificare le regole di determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e di separarne la disciplina applicativa e dichiarativa da quella concernente le imposte sul reddito, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di capitali e degli enti commerciali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

2. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali, la base imponibile è determinata assumendo le voci del valore e dei costi della produzione corrispondenti a quelle indicate nel comma  1.

3. Tra i componenti negativi non si considerano comunque in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B), numero 9), dell'articolo 2425 del codice civile, nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi classificabili in voci del conto economico diverse da quelle indicate al comma l concorrono alla formazione della base imponibile se correlati a componenti rilevanti della base imponibile di periodi d'imposta precedenti o successivi.

5. Indipendentemente dalla effettiva collocazione nel conto economico, i componenti positivi e negativi del valore della produzione sono accertati secondo i criteri di corretta qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai princìpi contabili adottati dall'impresa.»;

b) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

«Art. 5-bis. - (Determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali) - 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a), b), f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell'ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali. Non sono deducibili: le spese per il personale dipendente e assimilato; i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma l, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11 del presente decreto; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; le perdite su crediti; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d'impresa ai fini dell'imposta personale.»;

2. I soggetti di cui al comma 1, in regime di contabilità ordinaria, possono optare per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole di cui all'articolo 5. L'opzione è irrevocabile per tre periodi d'imposta e deve essere comunicata con le modalità e nei termini stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2008. Al termine del triennio l'opzione si intende tacitamente rinnovata per un altro triennio a meno che l'impresa non opti, secondo le modalità e i termini fissati dallo stesso provvedimento direttoriale, per la determinazione del valore della produzione netta secondo le regole del comma 1; anche in questo caso, l'opzione è irrevocabile per un triennio e tacitamente rinnovabile»;

c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Determinazione del valore della produzione netta delle banche e di altri enti e società finanziari). - 1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari indicati nell'articolo l del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modificazioni, salvo quanto previsto nei successivi commi, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti voci del conto economico redatto in conformità agli schemi risultanti dai provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38:

a) margine d'intermediazione ridotto del 50 per cento dei dividendi;

b) ammortamenti dei beni materiali e immateriali ad uso funzionale per un importo pari al 90 per cento;

c) altre spese amministrative per un importo pari al 90 per cento.

2. Per le società di intermediazione mobiliare e gli intermediari, diversi dalle banche, abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento indicati nell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 20 dello stesso decreto, assume rilievo la differenza tra la somma degli interessi attivi e proventi assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni attive riferite ai servizi prestati dall'intermediario e la somma degli interessi passivi e oneri assimilati relativi alle operazioni di riporto e di pronti contro termine e le commissioni passive riferite ai servizi prestati dall'intermediario.

3. Per le società di gestione dei fondi comuni di investimento, di cui al citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, si assume la differenza tra le commissioni attive e passive.

4. Per le società di investimento a capitale variabile, si assume la differenza tra le commissioni di sottoscrizione e le commissioni passive dovute a soggetti collocatori.

5. Per i soggetti indicati nei commi 2, 3 e 4, si deducono i componenti negativi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 nella misura ivi indicata.

6. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto secondo i criteri contenuti nei provvedimenti della Banca d'Italia 22 dicembre 2005 e 14 febbraio 2006, adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, e pubblicati rispettivamente nei supplementi ordinari alla Gazzetta Ufficiale n. 11 del 14 gennaio 2006 e n. 58 del 10 marzo 2006. Si applica il comma 4 dell'articolo 5.

7. Per la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, per i quali assumono rilevanza i bilanci compilati in conformità ai criteri di rilevazione e di redazione adottati dalla Banca centrale europea ai sensi dello Statuto del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e alle raccomandazioni dalla stessa formulate in materia, la base imponibile è determinata dalla somma algebrica delle seguenti componenti:

a) interessi netti;

b) risultato netto da commissioni, provvigioni e tariffe;

c) costi per servizi di produzione di banconote;

d) risultato netto della redistribuzione del reddito monetario;

e) ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, nella misura del 90 per cento;

f) spese di amministrazione, nella misura del 90 per cento.

8. Per i soggetti indicati nei commi precedenti non è comunque ammessa la deduzione: dei costi, dei compensi e degli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; della quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; dell'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

9. Per le società la cui attività consiste, in via esclusiva o prevalente, nella assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diversa da quella creditizia o finanziaria, per le quali sussista l'obbligo dell'iscrizione, ai sensi dell'articolo 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nell'apposita sezione dell'elenco generale dei soggetti operanti nel settore finanziario, la base imponibile è determinata aggiungendo al risultato derivante dall'applicazione dell'articolo 5 la differenza tra gli interessi attivi e proventi assimilati e gli interessi passivi e oneri assimilati.»;

d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Determinazione del valore della produzione netta delle imprese di assicurazione) - 1. Per le imprese di assicurazione, la base imponibile è determinata apportando alla somma dei risultati del conto tecnico dei rami danni (voce 29) e del conto tecnico dei rami vita (voce 80) del conto economico le seguenti variazioni:

a) gli ammortamenti dei beni strumentali, ovunque classificati, e le altre spese di amministrazione (voci 24 e 70), sono deducibili nella misura del 90 per cento;

b) i dividendi (voce 33) sono assunti nella misura del 50 per cento.

2. Dalla base imponibile non sono comunque ammessi in deduzione: le spese per il personale dipendente e assimilato ovunque classificate nonché i costi, i compensi e gli utili indicati nel comma 1, lettera b), numeri da 2) a 5), dell'articolo 11; le svalutazioni, le perdite e le riprese di valore dei crediti; la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto; l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

3. I contributi erogati in base a norma di legge, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili, nonché le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa, né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, concorrono in ogni caso alla formazione del valore della produzione. Sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a un diciottesimo del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

4. I componenti positivi e negativi si assumono così come risultanti dal conto economico dell'esercizio redatto in conformità ai criteri contenuti nel decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, e alle istruzioni impartite dall'ISVAP con il provvedimento n. 735 del 1º dicembre 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 12 dicembre 1997.»;

e) all'articolo 8, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I compensi, i costi e gli altri componenti si assumono così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi.»;

f) all'articolo 11:

1) al comma 1, lettera a), numeri 2) e 3), le parole: «pari a 5.000» e «fino a 10.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «pari a 4.600» e «fino a 9.200»;

2) al comma 1, lettera b), i numeri 1) e 6) sono abrogati e al numero 2) le parole: «di cui all'articolo 81» sono sostituite dalle seguenti: «nonché i compensi attribuiti per obblighi di fare, non fare o permettere, di cui all'articolo 67»;

3) i commi 2, 3 e 4 sono abrogati;

4) al comma 4-bis, le parole: «euro 8.000», «euro 6.000», «euro 4.000» e «euro 2.000» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 7.350», «euro 5.500», «euro 3.700» e «euro 1.850», ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«d-bis) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), l'importo delle deduzioni indicate nelle precedenti lettere è aumentato, rispettivamente, di euro 2.150, euro 1.625, euro 1.050 ed euro 525»;

5) al comma 4-bis.1, le parole: «pari a euro 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 1.850»;

g) l'articolo 11-bis è abrogato;

h) all'articolo 16, comma 1, le parole: «l'aliquota del 4,25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 3,9 per cento».

51.  Le disposizioni di cui al comma 50 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. L'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti dalla base imponibile IRAP fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 previa indicazione nell'apposito prospetto di cui all'articolo 109, comma 4, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è recuperato a tassazione in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007; in corrispondenza di tale recupero, si determina lo svincolo, per la quota IRAP, delle riserve in sospensione indicate nel suddetto prospetto. Per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione sia stata rinviata in applicazione della precedente disciplina dell'IRAP continuano ad applicarsi le regole precedenti, ad eccezione delle quote residue derivanti dall'applicazione del comma 3 dell'articolo 111 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il cui ammontare complessivo è deducibile in sei quote costanti a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla suddetta data del 31 dicembre 2007. Resta fermo il concorso alla formazione della base imponibile delle quote residue delle plusvalenze o delle altre componenti positive conseguite fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e la cui tassazione sia stata rateizzata in applicazione della precedente disciplina.

52. Ferma restando la disciplina ordinaria in materia di accertamento e di riscossione prevista dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, la dichiarazione annuale dell'imposta regionale sulle attività produttive non deve essere più presentata in forma unificata e deve essere presentata direttamente alla regione o alla provincia autonoma di domicilio fiscale del soggetto passivo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i nuovi termini e le modalità di presentazione della dichiarazione IRAP e sono dettate le opportune disposizioni di coordinamento.

53. A partire dal 1º gennaio 2008, anche in deroga alle disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è comunque compensabile per l'intero importo residuo a partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto previsto dal presente comma non si applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1º gennaio 2010.

54.  Nei limiti dello stanziamento di cui al comma 56, le disposizioni del comma 53, primo e secondo periodo, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, non si applicano alle imprese ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, con un fatturato annuo non superiore a euro 5.000.000:

a) che beneficiano delle disposizioni di cui ai commi da 242 e 249 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2007.

55.  L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 54, con particolare riferimento alle imprese impegnate in processi di ricerca e sviluppo, è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal medesimo comma 54.

56.  Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un Fondo destinato alle finalità di cui al comma 54, con dotazione nel limite di 10 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le disposizioni di applicazione dei commi 54 e 55, anche al fine di stabilire le procedure per assicurare il rispetto del limite di stanziamento di cui al primo periodo.

57. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 54 a 56 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

58. In attesa del riordino della disciplina del reddito d'impresa, conseguente al completo recepimento delle direttive 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, e 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, al fine di razionalizzare e semplificare il processo di determinazione del reddito dei soggetti tenuti all'adozione dei princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, tenendo conto delle specificità delle imprese del settore bancario e finanziario, al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 83, comma 1, le parole: «aumentato o diminuito dei componenti che per effetto dei princìpi contabili internazionali sono imputati direttamente a patrimonio» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti da detti princìpi contabili»;

b) all'articolo 85, il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. I beni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 costituiscono immobilizzazioni finanziarie se sono iscritti come tali nel bilancio.

3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, si considerano immobilizzazioni finanziarie gli strumenti finanziari diversi da quelli detenuti per la negoziazione»;

c) all'articolo 87, comma 1, lettera a), la parola: «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «dodicesimo»;

d) all'articolo 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, gli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione concorrono per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti»;

e) all'articolo 94, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. In deroga al comma 4, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi assume rilievo anche ai fini fiscali»;

f) all'articolo 101:

1) il comma 1-bis è abrogato;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. In deroga al comma 2, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la valutazione dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettere c), d) ed e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, rileva secondo le disposizioni dell'articolo 110, comma 1-bis»;

g) all'articolo 103, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la deduzione del costo dei marchi d'impresa e dell'avviamento è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti annuali previsti dai commi 1 e 3, a prescindere dall'imputazione al conto economico»;

h) all'articolo 109, dopo il comma 3-quater è inserito il seguente:

«3-quinquies. I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater non si applicano ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002»;

i) all'articolo 110, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In deroga alle disposizioni delle lettere c), d) ede) del comma 1, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002:

a) i maggiori o i minori valori dei beni indicati nell'articolo 85, comma 1, lettera e), che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi del comma 3-bis dello stesso articolo, imputati a conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi, assumono rilievo anche ai fini fiscali;

b) la lettera d) del comma 1 si applica solo per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni che si considerano immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis;

c) per le azioni, le quote e gli strumenti finanziari similari alle azioni, posseduti per un periodo inferiore a quello indicato nell'articolo 87, comma 1, lettera a), aventi gli altri requisiti previsti al comma 1 del medesimo articolo 87, il costo è ridotto dei relativi utili percepiti durante il periodo di possesso per la quota esclusa dalla formazione del reddito.

1-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, i componenti positivi e negativi che derivano dalla valutazione, operata in base alla corretta applicazione di tali princìpi, delle passività assumono rilievo anche ai fini fiscali»;

l) all'articolo 112, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. In deroga al comma 3, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, i componenti negativi imputati al conto economico in base alla corretta applicazione di tali princìpi assumono rilievo anche ai fini fiscali».

59. Il comma 2 dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, è abrogato. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 13 del predetto decreto legislativo.

60. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni di attuazione e di coordinamento delle norme contenute nei commi 58 e 59. In particolare, il decreto deve prevedere:

a) i criteri per evitare che la valenza ai fini fiscali delle qualificazioni, imputazioni temporali e classificazioni adottate in base alla corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002 determini doppia deduzione o nessuna deduzione di componenti negativi ovvero doppia tassazione o nessuna tassazione di componenti positivi;

b) i criteri per la rilevazione e il trattamento ai fini fiscali delle transazioni che vedano coinvolti soggetti che redigono il bilancio di esercizio in base ai richiamati princìpi contabili internazionali e soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili nazionali;

c) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di aggregazioni aziendali con la disciplina fiscale in materia di operazioni straordinarie, anche ai fini del trattamento dei costi di aggregazione;

d) i criteri per il coordinamento dei princìpi contabili internazionali con le norme sul consolidato nazionale e mondiale;

e) i criteri di coordinamento dei princìpi contabili internazionali in materia di cancellazione delle attività e passività dal bilancio con la disciplina fiscale relativa alle perdite e alle svalutazioni;

f) i criteri di coordinamento con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, con particolare riguardo alle disposizioni relative alla prima applicazione dei princìpi contabili internazionali;

g) i criteri di coordinamento per il trattamento ai fini fiscali dei costi imputabili, in base ai princìpi contabili internazionali, a diretta riduzione del patrimonio netto;

h) i criteri di coordinamento per il trattamento delle spese di ricerca e sviluppo;

i) i criteri per consentire la continuità dei valori da assumere ai sensi delle disposizioni di cui al comma 58 con quelli assunti nei precedenti periodi di imposta.

61. Le disposizioni recate dai commi 58 e 59 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Per i periodi d'imposta precedenti, sono fatti salvi gli effetti sulla determinazione dell'imposta prodotti dai comportamenti adottati sulla base della corretta applicazione dei princìpi contabili internazionali, purché coerenti con quelli che sarebbero derivati dall'applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 58.

62. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al citato regolamento (CE) n. 1606/2002, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265.

63. All'articolo 73, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Agli effetti delle dichiarazioni e dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30».

64.  La disposizione di cui al comma 63 si applica a partire dalla liquidazione IVA di gruppo relativa all'anno 2008.

65. Il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotto dal comma 4-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è soppresso. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma ed in considerazione dell'effettivo utilizzo dei crediti d'imposta previsti dagli articoli 7 e 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le risorse finanziarie a tale fine preordinate, esistenti presso la contabilità speciale 1778 - Fondi di bilancio, sono ridotte di 1.500 milioni di euro. Le predette risorse sono versate al bilancio dello Stato nella misura di 450 milioni di euro per l'anno 2008 e 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

66. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 280, secondo periodo, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «40»;

b) al comma 281, la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «50»;

c) il comma 284 è abrogato.

67. In attuazione del parere motivato della  Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006, al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 27:

1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «soggetti non residenti nel territorio dello Stato» sono inserite le seguenti: «diversi dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter,»;

2) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: «azionisti di risparmio» sono inserite le seguenti: «e dalle società ed enti indicati nel comma 3-ter»;

3) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 3 e 3-ter»;

4) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

«3-ter. La ritenuta è operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.»;

b) all'articolo 27-bis, commi 1, alinea, e 3, le parole: «al terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 3, 3-bis e 3-ter»;

c) all'articolo 27-ter, comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3 e 3-ter».

68. Le disposizioni di cui al comma 67 si applicano agli utili formatisi a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. A tal fine, le società ed enti che distribuiscono i dividendi indicano in dichiarazione gli ammontari degli utili o delle riserve di utili formatisi a partire dall'esercizio di cui al periodo precedente e di quelli formati in altri esercizi.

69. Fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 83, lettera n), del presente articolo, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 3-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dal comma 67, lettera a), numero 4), del presente articolo, gli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo sono quelli inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

70. Al fine di favorire la crescita dimensionale delle aggregazioni professionali, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi forniti alla collettività e dell'organizzazione del lavoro, agli studi professionali associati o alle altre entità giuridiche, anche in forma societaria, risultanti dall'aggregazione di almeno quattro ma non più di dieci professionisti, è attribuito un credito d'imposta di importo pari al 15 per cento dei costi sostenuti per l'acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, dei beni indicati al comma 73, nonché per l'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili utilizzati, che per le loro caratteristiche sono imputabili ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono. Nel caso dei medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, per le specifiche esigenze di organizzazione dei servizi di medicina primaria, i limiti minimo e massimo del numero di professionisti interessati all'operazione di aggregazione, di cui al precedente periodo, possono essere elevati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

71. Il credito d'imposta spetta, con riferimento alle operazioni di aggregazione effettuate nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2010, per i costi sostenuti a partire dalla data in cui l'operazione di aggregazione risulta effettuata e nei successivi dodici mesi.

72. Il credito d'imposta di cui al comma 70, spettante a condizione che tutti i soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione esercitino l'attività professionale esclusivamente all'interno della struttura risultante dall'aggregazione, ovvero, per i servizi di medicina primaria, a condizioni diverse specificatamente stabilite con il decreto di cui al comma 70, non si applica alle strutture che in forma associata si limitano ad eseguire attività meramente strumentali per l'esercizio dell'attività professionale.

73. Il credito d'imposta di cui al comma 70, è commisurato all'ammontare complessivo dei costi sostenuti per l'acquisizione di:

a) beni mobili ed arredi specifici, attrezzature informatiche, macchine d'ufficio, impianti ed attrezzature varie;

b) programmi informatici e brevetti concernenti nuove tecnologie di servizi.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 70, indicato nella relativa dichiarazione dei redditi, è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.

75. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della giustizia, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 74 e sono stabilite le procedure di monitoraggio e di controllo, nonché specifiche cause di revoca, totale o parziale, del credito d'imposta e di applicazione delle sanzioni, anche nei casi in cui, nei tre anni successivi all'aggregazione, il numero dei professionisti associati si riduca in modo significativo rispetto a quello esistente dopo l'aggregazione.

76. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 70 a 75 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

77. All'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

«8-bis. Le agenzie di viaggi e turismo possono, per le prestazioni di organizzazione di convegni, congressi e simili, applicare il regime ordinario dell'imposta. In tali casi le agenzie di viaggi e turismo possono detrarre l'imposta dovuta o versata per i servizi da esse acquistati dai loro fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto alla detrazione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggi e turismo optano per il regime ordinario dell'imposta. Qualora applichino sia il regime ordinario dell'imposta sia il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggi e turismo devono registrare separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi».

78. L'efficacia della disposizione di cui al comma 77 è subordinata alla concessione di una deroga, ai sensi e alle condizioni dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, da parte dei competenti organi comunitari.

79. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla tabella A, parte III, al numero 123), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti»;

b) alla tabella C:

1) al numero 3), le parole: «corsi mascherati e in costume,» sono soppresse;

2) al numero 4), le parole: «spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti» sono sostituite dalle seguenti: «spettacoli di burattini, marionette e maschere, compresi corsi mascherati e in costume, ovunque tenuti».

80. Al fine di armonizzare la legislazione italiana con la normativa comunitaria, le prestazioni professionali specifiche di medicina legale sono assoggettate al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

81. La disposizione contenuta nel terzo periodo del comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi di imposta precedenti al periodo di imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato.

82. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 118.

83. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Si considerano altresì residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori diversi da quelli individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale»;

b) all'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), secondo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

c) all'articolo 47, comma 4, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nonostante quanto previsto dai commi precedenti, concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, salvo i casi in cui gli stessi non siano già stati imputati al socio ai sensi del comma 1 dell'articolo 167 e dell'articolo 168 o se ivi residenti sia avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dello stesso articolo 167, del rispetto delle condizioni indicate nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

d) all'articolo 68, comma 4, nel primo periodo, le parole: «Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

e) all'articolo 73:

1) al comma 3, secondo periodo, le parole: «istituiti in Paesi diversi da quelli indicati nel decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

2) al comma 3, terzo periodo, le parole: «istituiti in uno Stato diverso da quelli indicati nel citato decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,» sono sostituite dalle seguenti: «istituiti in uno Stato diverso da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis,»;

f) all'articolo 87, comma l, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, alternativamente, l'avvenuta dimostrazione, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità di cui al comma 5, lettera b), dell'articolo 167, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel medesimo decreto di cui all'articolo 168-bis.»;

g) all'articolo 89, comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora si verifichi la condizione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, l'esclusione di cui al comma 2 si applica agli utili provenienti dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera d), e alle remunerazioni derivanti da contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), stipulati con tali soggetti residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis, o, se ivi non residenti, relativamente ai quali, a seguito dell'esercizio dell'interpello secondo le modalità del comma 5, lettera b), dell'articolo 167, siano rispettate le condizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 87.»;

h) all'articolo 110:

1) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale deduzione è ammessa per le operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

2) al comma 12-bis, le parole: «Stati o territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis. Tale disposizione non si applica ai professionisti domiciliati in Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al citato decreto»;

i) all'articolo 132, comma 4, secondo periodo, le parole: «residenti in uno Stato o territori diversi da quelli a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «residenti negli Stati o territori di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

l) all'articolo 167:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, secondo periodo, le parole: «assoggettati ai predetti regimi fiscali privilegiati» sono sostituite dalle seguenti: «situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al citato decreto»;

3) il comma 4 è abrogato;

4) al comma 5, lettera b), le parole: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

m) all'articolo 168:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «Stati o territori con regime fiscale privilegiato» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis»;

2) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La norma di cui al presente comma non si applica per le partecipazioni in soggetti residenti negli Stati o territori di cui al citato decreto relativamente ai redditi derivanti da loro stabili organizzazioni situate in Stati o territori diversi da quelli di cui al medesimo decreto»;

n) dopo l'articolo 168 è inserito il seguente:

«Art. 168-bis. - (Paesi e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni) - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 10, comma 1, lettera e-bis), 73, comma 3, e 110, commi 10 e 12-bis, del presente testo unico, nell'articolo 26, commi 1 e 5, nonché nell'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, nell'articolo 10-ter, commi 1 e 9, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, negli articoli 1, comma 1, e 6, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, nell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono individuati gli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni e nei quali il livello di tassazione non è sensibilmente inferiore a quello applicato in Italia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 47, comma 4, 68, comma 4, 87, comma 1, 89, comma 3, 132, comma 4, 167, commi 1 e 5, e 168, comma 1, del presente testo unico, nonché negli articoli 27, comma 4, e 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».

84. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 26:

1) nel comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo sono emessi da società o enti, diversi dalle banche, il cui capitale è rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al citato decreto, o collocati mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato di due terzi, per le obbligazioni e i titoli similari diversi dai precedenti.»;

2) al comma 5, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'aliquota della ritenuta è stabilita al 27 per cento se i percipienti sono residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

b) all'articolo 27, comma 4, lettera b), le parole: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti in Paesi o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del citato testo unico» sono sostituite dalle seguenti: «sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte, in relazione a partecipazioni, titoli, strumenti finanziari e contratti non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65, da società ed enti residenti negli Stati o territori diversi da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico»;

c) all'articolo 37-bis, comma 3, lettera f-quater), le parole: «in uno degli Stati o nei territori a regime fiscale privilegiato, individuati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «in uno Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

85. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

b) al comma 9, le parole: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239,» sono sostituite dalle seguenti: «e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,».

86. All'articolo 2, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: «effettuati da soggetti non residenti, esclusi i soggetti residenti negli Stati o nei territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministro delle finanze in data 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999» sono sostituite dalle seguenti: «effettuati da soggetti residenti in Stati o territori individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

87. Al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

b) all'articolo 6, comma 1, alinea, le parole: «Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Stati o territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917»;

c) all'articolo 11, comma 4, la lettera c) è abrogata.

88. Le disposizioni di cui ai commi da 83 a 87 si applicano, salvo quanto previsto dal comma 89, a decorrere dal periodo di imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

89. La disposizione di cui al comma 83, lettera a), si applica a partire dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto ivi previsto; fino al periodo d'imposta precedente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2007.

90. Nel decreto di cui all'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dalla lettera n) del comma 83 del presente articolo, sono altresì inclusi, per un periodo di cinque anni dalla data di pubblicazione del medesimo nella Gazzetta Ufficiale, gli Stati o territori che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, non sono elencati nei decreti del Ministro delle finanze 4 settembre 1996 e 4 maggio 1999, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996 e n. 107 del 10 maggio 1999, e successive modificazioni, nonché nei decreti del Ministero dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001 e 23 gennaio 2002, pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001 e n. 29 del 4 febbraio 2002. Sono altresì inclusi, per il medesimo periodo, nel decreto di cui al citato articolo 168-bis, gli Stati o territori di cui all'articolo 2 del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, limitatamente ai soggetti ivi indicati, nonché gli Stati o territori di cui all'articolo 3 del medesimo decreto, ad eccezione dei soggetti ivi indicati.

91. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2005» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008»;

b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008»;

c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2008».

92. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. I soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065».

93. Le disposizioni del comma 92 si applicano a partire dal bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.

94. All'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, il primo periodo del comma 5 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione».

95. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è ridotta di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. I risparmi in termini di minori spese per interessi derivanti dal minor fabbisogno rispetto a quello previsto con riferimento alla predetta autorizzazione di spesa sono iscritti, per un importo non superiore a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

96. Ai fini dell'applicazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, si considerano contribuenti minimi le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

2) non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

97. Agli effetti del comma 96 le cessioni all'esportazione e gli acquisti di beni strumentali si considerano effettuati sulla base dei criteri di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

98. Le persone fisiche che intraprendono l'esercizio di imprese, arti o professioni possono avvalersi del regime dei contribuenti minimi comunicando, nella dichiarazione di inizio di attività di cui all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, di presumere la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 96 e 99.

99. Non sono considerati contribuenti minimi:

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;

b) i soggetti non residenti;

c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all'articolo 10, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e di mezzi di trasporto nuovi di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;

d) gli esercenti attività d'impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero a società a responsabilità limitata di cui all'articolo 116 del medesimo testo unico.

100. I contribuenti minimi non addebitano l'imposta sul valore aggiunto a titolo di rivalsa e non hanno diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti anche intracomunitari e sulle importazioni. I medesimi contribuenti, per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni per le quali risultano debitori dell'imposta, integrano la fattura con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, che versano entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

101. L'applicazione del regime di cui ai commi da 96 a 117 comporta la rettifica della detrazione di cui all'articolo 19-bis2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La stessa rettifica si applica se il contribuente transita, anche per opzione, al regime ordinario dell'imposta sul valore aggiunto. Il versamento è effettuato in un'unica soluzione, ovvero in cinque rate annuali di pari importo senza applicazione degli interessi. La prima o unica rata è versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'anno precedente a quello di applicazione del regime dei contribuenti minimi; le successive rate sono versate entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva di cui al comma 105 del presente articolo. Il debito può essere estinto anche mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

102. Nella dichiarazione relativa all'ultimo anno in cui è applicata l'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari si tiene conto anche dell'imposta relativa alle operazioni indicate nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali non si è ancora verificata l'esigibilità.

103. L'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione, presentata dai contribuenti minimi, relativa all'ultimo anno in cui l'imposta sul valore aggiunto è applicata nei modi ordinari può essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero può essere utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

104. I contribuenti minimi sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa o dell'arte o della professione; concorrono, altresì, alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all'impresa o all'esercizio di arti o professioni. I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell'impresa familiare fiscalmente a carico, ai sensi dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma.

105. Sul reddito determinato ai sensi del comma 104 si applica un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi e delle addizionali regionali e comunali pari al 20 per cento. Nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall'imprenditore. Si applicano le disposizioni in materia di versamento dell'imposta sui redditi delle persone fisiche.

106. I componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello da cui ha effetto il regime dei contribuenti minimi, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 che consentono o dispongono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime solo per l'importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l'ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote si considerano azzerate e non partecipano alla formazione del reddito del suddetto esercizio. In caso di importo negativo della somma algebrica, lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito.

107. Le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime dei contribuenti minimi possono essere computate in diminuzione del reddito determinato ai sensi dei commi da 96 a 117 secondo le regole ordinarie stabilite dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

108. Le perdite fiscali generatesi nel corso dell'applicazione del regime dei contribuenti minimi sono computate in diminuzione del reddito conseguito nell'esercizio d'impresa, arte o professione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

109. Ai fini delle imposte sui redditi, fermo restando l'obbligo di conservare, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili. La dichiarazione dei redditi è presentata nei termini e con le modalità definiti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, i contribuenti minimi sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ad eccezione degli obblighi di numerazione e di conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali e di certificazione dei corrispettivi. I contribuenti minimi sono, altresì, esonerati dalla presentazione degli elenchi di cui all'articolo 8-bis, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni.

110. I contribuenti minimi possono optare per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. L'opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata. In deroga alle disposizioni del presente comma, l'opzione esercitata per il periodo d'imposta 2008 può essere revocata con effetto dal successivo periodo d'imposta; la revoca è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

111. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tal caso sarà dovuta l'imposta sul valore aggiunto relativa ai corrispettivi delle operazioni imponibili effettuate nell'intero anno solare, determinata mediante scorporo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 per la frazione d'anno antecedente il superamento del predetto limite o la corresponsione dei predetti compensi, salvo il diritto alla detrazione dell'imposta sugli acquisti relativi al medesimo periodo. La cessazione dall'applicazione del regime dei contribuenti minimi, a causa del superamento di oltre il 50 per cento del limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), comporta l'applicazione del regime ordinario per i successivi tre anni.

112. Nel caso di passaggio da un periodo di imposta soggetto al regime previsto dai commi da 96 a 117 a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che, in base alle regole del regime di cui ai predetti commi, hanno già concorso a formare il reddito non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi ancorché di competenza di tali periodi; viceversa quelli che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime di cui ai citati commi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti previsti dal regime di cui ai medesimi commi. Corrispondenti criteri si applicano per l'ipotesi inversa di passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto dai commi da 96 a 117. Con i provvedimenti di cui al comma 115 possono essere dettate disposizioni attuative del presente comma.

113. I contribuenti minimi sono esclusi dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.

114. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive. In caso di infedele indicazione da parte dei contribuenti minimi dei dati attestanti i requisiti e le condizioni di cui ai commi 96 e 99 che determinano la cessazione del regime previsto dai commi da 96 a 117, le misure delle sanzioni minime e massime stabilite dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono aumentate del 10 per cento se il maggior reddito accertato supera del 10 per cento quello dichiarato. Il regime dei contribuenti minimi cessa di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui, a seguito di accertamento divenuto definitivo, viene meno una delle condizioni di cui al comma 96 ovvero si verifica una delle fattispecie indicate al comma 99. Il regime cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui l'accertamento è divenuto definitivo, nel caso in cui i ricavi o i compensi definitivamente accertati superino il limite di cui al comma 96, lettera a), numero 1), di oltre il 50 per cento. In tale ultimo caso operano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 111.

115. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi da 96 a 114. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità applicative, anche in riferimento a eventuali modalità di presentazione della dichiarazione diverse da quelle previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

116. Sono abrogati l'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'articolo 14 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e l'articolo 3, commi da 165 a 170, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. I contribuenti che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 32-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono applicare le disposizioni di cui ai commi da 96 a 117 del presente articolo, per il periodo d'imposta 2008, anche se non è trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale previsto dalla predetta disposizione. In tal caso la revoca di cui all'ultimo periodo del predetto articolo 32-bis, comma 7, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata e si applicano le disposizioni di cui al comma 101 del presente articolo. All'articolo 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, le parole: «che applicano il regime di franchigia di cui all'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633» sono sostituite dalle seguenti: «che applicano, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il regime di franchigia».

117. Le disposizioni di cui ai commi da 96 a 116 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Ai fini del calcolo dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per l'anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello previsto per i contribuenti minimi, non si tiene conto delle disposizioni di cui ai commi da 96 a 116. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del periodo precedente, nel caso di imprese familiari di cui all'articolo 5, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'acconto è dovuto dal titolare anche per la quota imputabile ai collaboratori dell'impresa familiare.

118. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2-quater, le parole: «ovvero con altro mezzo idoneo a indicare il vincolo imposto a fini fiscali» sono soppresse.

119. Al fine di consentire la semplificazione degli adempimenti degli operatori doganali e la riduzione dei costi gestionali a carico dell'Amministrazione finanziaria, è consentito il pagamento o il deposito dei diritti doganali mediante bonifico bancario o postale. A tale fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale, presso la Banca d'Italia, su cui far affluire le relative somme. Le modalità di riversamento all'Erario o agli altri enti beneficiari sono stabilite con successivo decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze.

120. Ai fini delle trasmissioni telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze, il termine di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è prorogato al 31 dicembre 2008.

121. Dopo l'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è inserito il seguente:

«Art. 44-bis. - (Semplificazione della dichiarazione annuale) - 1. Al fine di semplificare la dichiarazione annuale presentata dai sostituti d'imposta tenuti al rilascio della certificazione di cui all'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, a partire dalle retribuzioni corrisposte con riferimento al mese di gennaio 2009, i soggetti di cui al comma 9 dell'articolo 44 comunicano mensilmente in via telematica, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali e dei relativi conguagli, per il calcolo dei contributi, per l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle prestazioni, mediante una dichiarazione mensile da presentare entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento».

122. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al comma 121, nonché le modalità di condivisione dei dati tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Agenzia delle entrate.

123. Con il medesimo decreto di cui al comma 122 si provvede alla semplificazione e all'armonizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 4 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) trasmissione mensile dei flussi telematici unificati;

b) previsione di un unico canale telematico per la trasmissione dei dati;

c) possibilità di ampliamento delle nuove modalità di comunicazione dei dati fiscali e contributivi anche ad enti e casse previdenziali diversi da quelli previsti nel comma 9 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

124. All'articolo 38-bis, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, con le modalità e criteri di solvibilità stabiliti con decreto del Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

125. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono inserite le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

126. All'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fidejussoria o fidejussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive mofidicazioni».

127. All'articolo 48, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, dopo le parole: «polizza fideiussoria o fideiussione bancaria» sono aggiunte le seguenti: «ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

128. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, lettera b), dopo le parole: «la percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dell'1 per cento»;

b) al comma 1, secondo periodo, numero 6), le parole: «non inferiore a 100» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 50»;

c) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunti, in fine, i seguenti numeri:

«6-bis) alle società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle dieci unità;

6-ter) alle società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa ed in concordato preventivo;

6-quater) alle società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale attivo dello stato patrimoniale;

6-quinquies) alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20 per cento del capitale sociale;

6-sexies) alle società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore»;

d) al comma 1, l'ultimo periodo è soppresso;

e) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «la predetta percentuale è ridotta al 3 per cento;» sono aggiunte le seguenti: «per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10, la predetta percentuale è ulteriormente ridotta al 4 per cento; per tutti gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti la percentuale è dello 0,9 per cento»;

f) dopo il comma 4-bis sono inseriti i seguenti:

«4-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive, in presenza delle quali è consentito disapplicare le disposizioni del presente articolo, senza dover assolvere all'onere di presentare l'istanza di interpello di cui al comma 4-bis.

4-quater. I provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia delle entrate, adottati a seguito delle istanze di disapplicazione presentate ai sensi del comma 4-bis, sono comunicati mediante servizio postale, in plico raccomandato con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax o posta elettronica».

129. Lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice, di cui all'articolo 1, commi da 111 a 117, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere eseguito, dalle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, nonché da quelle che a tale data si trovano nel primo periodo di imposta, entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta. La condizione di iscrizione dei soci persone fisiche nel libro dei soci deve essere verificata alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º novembre 2007. Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1, comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5 per cento.

130. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa, diversi da quelli di cui al comma 2, che presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione, qualora siano ceduti gratuitamente alle ONLUS, per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto complessivamente non superiore al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato, non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I predetti beni si considerano distrutti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto».

131. A decorrere dall'anno 2009, le certificazioni fiscali rilasciate dal sostituto d'imposta al personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono rese disponibili con le stesse modalità previste per il cedolino relativo alle competenze stipendiali e stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006.

132. Nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamente a euro 516,46 per tredici mensilità, senza conviventi, è abolito il pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni esclusivamente per l'apparecchio televisivo ubicato nel luogo di residenza. Per l'abuso è irrogata una sanzione amministrativa, in aggiunta al canone dovuto e agli interessi di mora, d'importo compreso tra euro 500 ed euro 2.000 per ciascuna annualità evasa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicate le modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.

133. All'articolo 1, comma 878, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I predetti contributi sono assegnati alle società finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 marzo 2001, n.  400, ed operanti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400».

134. Al fine di accelerare lo sviluppo delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le banche di garanzia collettiva dei fidi ed i confidi possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 30 giugno 2007. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa delibera, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria.

135. All'articolo 13, comma 55, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole: «consorziate o socie» sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I contributi erogati da regioni o da altri enti pubblici per la costituzione e l'implementazione del fondo rischi, in quanto concessi per lo svolgimento della propria attività istituzionale, non ricadono nell'ambito di applicazione dell'articolo 47 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385. La gestione di fondi pubblici finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse o al contenimento degli oneri finanziari può essere svolta, in connessione all'operatività tipica, dai soggetti iscritti nella sezione di cui all'articolo 155, comma 4, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nei limiti della strumentalità all'oggetto sociale tipico a condizione che:

a) il contributo a valere sul fondo pubblico sia erogato esclusivamente a favore di imprese consorziate o socie ed in connessione a finanziamenti garantiti dal medesimo confidi;

b) il confidi svolga unicamente la funzione di mandatario all'incasso e al pagamento per conto dell'ente pubblico erogatore, che permane titolare esclusivo dei fondi, limitandosi ad accertare la sussistenza dei requisiti di legge per l'accesso all'agevolazione».

136. Nei confronti degli italiani residenti all'estero che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al 1º gennaio 2007, l'eventuale recupero è effettuato mediante trattenuta diretta sulla pensione in misura non superiore al quinto e senza interessi.

137. La disposizione di cui al comma 136 non si applica qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che ha indebitamente percepito i trattamenti a carico dell'INPS.

138. Per le società titolari di concessioni in ambito provinciale del servizio nazionale di riscossione di cui al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 426, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si applicano, nei limiti previsti dallo stesso comma 426, anche nei confronti delle società titolari delle precedenti concessioni subprovinciali, partecipanti, anche per incorporazione, al capitale sociale delle succedute nuove società.

139. Decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, le somme complessivamente spettanti, a titolo di capitale e di interessi, per crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche ovvero all'imposta sul reddito delle società producono, a partire dal 1º gennaio 2008, interessi giornalieri ad un tasso definito ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base della media aritmetica dei tassi applicati ai buoni del tesoro poliennali a dieci anni, registrati nell'anno precedente a tale decreto.

140. La quantificazione delle somme sulle quali devono essere calcolati gli interessi di cui al comma 139 è effettuata al compimento di ciascun anno, a partire:

a) dal 1º gennaio 2008, per i rimborsi per i quali il termine decennale è maturato anteriormente a tale data;

b) dal decimo anno successivo alla richiesta di rimborso, negli altri casi.

141. All'articolo 72-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'atto di cui al comma 1 può essere redatto anche da dipendenti dell'agente della riscossione procedente non abilitati all'esercizio delle funzioni di ufficiale della riscossione e, in tal caso, reca l'indicazione a stampa dello stesso agente della riscossione e non è soggetto all'annotazione di cui all'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112».

142. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: «Se» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dal comma 1-bis, se»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Il pignoramento dei beni di cui al comma 1 del presente articolo può essere effettuato dall'agente della riscossione anche con le modalità previste dall'articolo 72-bis; in tal caso, lo stesso agente della riscossione rivolge un ordine di consegna di tali beni al terzo, che adempie entro il termine di trenta giorni, e successivamente procede alla vendita».

143. Nei casi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 322-ter del codice penale.

144. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. - (Rateazione delle somme dovute) - 1. Le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, se superiori a duemila euro, possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Se le somme dovute sono superiori a cinquantamila euro, il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. In alternativa alle predette garanzie, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca. In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

2. Qualora le somme dovute non siano superiori a duemila euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

3. L'importo della prima rata deve essere versato entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5 per cento annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

4. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Se è stata prestata garanzia, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

5. La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 3, 4 e 5 si applicano anche alle somme da versare, superiori a cinquecento euro, a seguito di ricevimento della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, relativamente ai redditi soggetti a tassazione separata. Per gli importi fino a cinquecento euro, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti.

7. Nei casi di decadenza dal beneficio di cui al presente articolo non è ammessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

145. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, nel secondo periodo, le parole: «cinquanta milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquantamila euro» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In alternativa alle predette garanzie, il credito iscritto a ruolo può essere garantito dall'ipoteca iscritta ai sensi dell'articolo 77; l'ufficio può altresì autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme iscritte a ruolo. A tal fine il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili. L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Sono a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e cancellazione dell'ipoteca»;

b) al comma 4-bis, dopo le parole: «il fideiussore» sono inserite le seguenti: «o il terzo datore d'ipoteca» e dopo la parola: «stesso» sono inserite le seguenti: «ovvero del terzo datore d'ipoteca».

146. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, le parole: «l'undicesimo mese successivo alla consegna del ruolo ovvero, per i ruoli straordinari, entro il sesto mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «il quinto mese successivo alla consegna del ruolo».

147. Le disposizioni di cui al comma 144 si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

a) al 31 dicembre 2006, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

b) al 31 dicembre 2005, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni;

c) al 31 dicembre 2004, per le somme dovute ai sensi dell'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi di cui all'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi di cui all'articolo 21 del medesimo testo unico, per le quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

148. Le disposizioni di cui al comma 146 si applicano ai ruoli consegnati all'agente della riscossione a decorrere dal 1º aprile 2008.

149. Con regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni per il frazionamento dei debiti e le garanzie da concedere, nonché per le modalità di computo degli interessi e la determinazione della decorrenza iniziale e del termine finale, al fine di garantire l'organicità della disciplina relativa al versamento, alla riscossione e al rimborso di ogni tributo, nel rispetto dei princìpi del codice civile e dell'ordinamento tributario, tenuto conto della specificità dei singoli tributi.

150. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono stabilite le misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile, salva la determinazione degli interessi di mora ai sensi dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni».

151. All'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: «interamente partecipate dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «a partecipazione pubblica»;

b) al comma 3-ter, le parole da: «stipula» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639».

152. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «periodo,» sono inserite le seguenti: «nonché delle operazioni di fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione,»;

b) dopo la parola: «venditore» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporata, scissa, conferente o cedente»;

c) dopo la parola: «cessione» sono inserite le seguenti: «, ovvero facenti parte del patrimonio della società incorporata, assegnati per scissione, conferiti o ceduti,»;

d) dopo la parola: «acquirente» sono inserite le seguenti: «ovvero della società incorporante, beneficiaria, conferitaria o cessionaria».

153. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 35 è inserito il seguente:

«35-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli relativi a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo».

154. Per i tributi e le altre entrate di spettanza delle province e dei comuni le disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 426 e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che la sanatoria produce esclusivamente effetti sulle responsabilità amministrative delle società concessionarie del servizio nazionale della riscossione o dei commissari governativi provvisoriamente delegati alla riscossione ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dagli articoli da 47 a 53 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, costituendo comunque le violazioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1999, e successive modificazioni, causa di perdita del diritto al discarico.

155. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

«9-bis. È punito con la sanzione amministrativa compresa fra il 100 e il 200 per cento dell'imposta, con un minimo di 258 euro, il cessionario o il committente che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, non assolve l'imposta relativa agli acquisti di beni o servizi mediante il meccanismo dell'inversione contabile di cui agli articoli 17 e 74, commi settimo e ottavo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La medesima sanzione si applica al cedente o prestatore che ha irregolarmente addebitato l'imposta in fattura omettendone il versamento. Qualora l'imposta sia stata assolta, ancorché irregolarmente, dal cessionario o committente ovvero dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto alla detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la sanzione amministrativa è pari al 3 per cento dell'imposta irregolarmente assolta, con un minimo di 258 euro, e comunque non oltre 10.000 euro per le irregolarità commesse nei primi tre anni di applicazione delle disposizioni del presente periodo. Al pagamento delle sanzioni previste nel secondo e terzo periodo, nonché al pagamento dell'imposta, sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile. È punito con la sanzione di cui al comma 2 il cedente o prestatore che non emette fattura, fermo restando l'obbligo per il cessionario o committente di regolarizzare l'omissione ai sensi del comma 8, applicando, comunque, il meccanismo dell'inversione contabile».

156. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, sesto comma, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) alle cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali di cui alle lettere b) e d) del numero 8-ter) dell'articolo 10»;

b) all'articolo 30, secondo comma, lettera a), le parole: «articolo 17, quinto e sesto comma» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 17, quinto, sesto e settimo comma».

157. La disposizione di cui al comma 156, lettera a), si applica alle cessioni effettuate a partire dal 1º marzo 2008. Resta fermo quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 maggio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2007, per le cessioni di cui alla lettera d) del numero 8-ter) dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, effettuate dal 1º ottobre 2007 al 29 febbraio 2008. La disposizione di cui al comma 156, lettera b), si applica ai rimborsi richiesti a partire dal 1º gennaio 2008.

158. All'articolo 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) per le prestazioni dei gestori di telefoni posti a disposizione del pubblico, nonché per la vendita di qualsiasi mezzo tecnico, ivi compresa la fornitura di codici di accesso, per fruire dei servizi di telecomunicazione, fissa o mobile, e di telematica, dal titolare della concessione o autorizzazione ad esercitare i servizi, sulla base del corrispettivo dovuto dall'utente o, se non ancora determinato, sulla base del prezzo mediamente praticato per la vendita al pubblico in relazione alla quantità di traffico telefonico messo a disposizione tramite il mezzo tecnico. Le stesse disposizioni si applicano ai soggetti non residenti che provvedono alla vendita o alla distribuzione dei mezzi tecnici nel territorio dello Stato tramite proprie stabili organizzazioni nel territorio dello Stato, loro rappresentanti fiscali nominati ai sensi del secondo comma dell'articolo 17, ovvero tramite identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, nonché ai commissionari, agli altri intermediari e ai soggetti terzi che provvedono alla vendita o alla distribuzione nel territorio dello Stato dei mezzi tecnici acquistati da soggetti non residenti. Per tutte le vendite dei mezzi tecnici nei confronti dei soggetti che agiscono nell'esercizio di imprese, arti o professioni, anche successive alla prima cessione, i cedenti rilasciano un documento in cui devono essere indicate anche la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta. La medesima indicazione deve essere riportata anche sull'eventuale supporto fisico, atto a veicolare il mezzo tecnico, predisposto direttamente o tramite terzi dal soggetto che realizza o commercializza gli stessi».

159. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Il cedente che non integra il documento attestante la vendita dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, con la denominazione e la partita IVA del soggetto passivo che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo della cessione non documentato regolarmente. Il soggetto che realizza o commercializza i mezzi tecnici e che, nel predisporre, direttamente o tramite terzi, i supporti fisici atti a veicolare i mezzi stessi, non indica, ai sensi dell'articolo 74, primo comma, lettera d), quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, la denominazione e la partita IVA del soggetto che ha assolto l'imposta è punito con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del valore riportato sul supporto fisico non prodotto regolarmente. Qualora le indicazioni di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), terzo e quarto periodo, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 siano non veritiere, le sanzioni di cui ai periodi precedenti del presente comma sono aumentate al 40 per cento»;

2) al comma 4, le parole: «e 3, primo e secondo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «, 3, primo e secondo periodo, e 3-bis»;

3) dopo il comma 9-bis, introdotto dal comma 155 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

«9-ter. Il cessionario che, nell'esercizio di imprese, arti o professioni, abbia acquistato mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per i quali gli sia stato rilasciato un documento privo dell'indicazione della denominazione e del soggetto passivo che ha assolto l'imposta o con indicazioni manifestamente non veritiere, è punito, salva la responsabilità del cedente, con la sanzione amministrativa pari al 20 per cento del corrispettivo dell'acquisto non documentato regolarmente sempreché non provveda, entro il quindicesimo giorno successivo all'acquisto dei mezzi tecnici, a presentare all'ufficio competente nei suoi confronti un documento contenente i dati relativi all'operazione irregolare. Nelle eventuali successive transazioni, ciascun cedente deve indicare nel documento attestante la vendita gli estremi dell'avvenuta regolarizzazione come risultanti dal documento rilasciato dall'ufficio competente»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 2-quater, è inserito il seguente:

«2-quinquies. La sospensione di cui al comma 2 è disposta anche nei confronti dei soggetti esercenti i posti e apparati pubblici di telecomunicazione e nei confronti dei rivenditori agli utenti finali dei mezzi tecnici di cui all'articolo 74, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai quali, nel corso di dodici mesi, siano state contestate tre distinte violazioni dell'obbligo di regolarizzazione dell'operazione di acquisto di mezzi tecnici ai sensi del comma 9-ter dell'articolo 6».

160. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa aliquota si applica altresì ai finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo, e relative pertinenze, per i quali, pur ricorrendo le condizioni di cui alla nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, la sussistenza delle stesse non risulti da dichiarazione della parte mutuataria, resa nell'atto di finanziamento o allegata al medesimo»;

b) all'articolo 20, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«L'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente a recuperare le maggiori imposte sull'atto di compravendita della casa di abitazione, acquistata con i benefìci di cui all'articolo 1, quinto periodo, della tariffa, parte I, annessa al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, in caso di decadenza dai benefìci stessi per dichiarazione mendace o trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefìci prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, provvede, nel termine decadenziale di tre anni dal verificarsi dell'evento che comporta la revoca dei benefìci medesimi, a recuperare nei confronti del mutuatario la differenza tra l'imposta sostitutiva di cui al terzo comma dell'articolo 18 e quella di cui al primo comma dello stesso articolo, nonché a irrogare la sanzione amministrativa nella misura del 30 per cento della differenza medesima».

161. All'articolo 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, e successive modificazioni, le parole: «per il quale non siano scaduti i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni annuali,» sono sostituite dalle seguenti: «per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi,».

162. All'articolo 17, sesto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: «altro subappaltatore» sono aggiunte le seguenti: «. La disposizione non si applica alle prestazioni di servizi rese nei confronti di un contraente generale a cui venga affidata dal committente la totalità dei lavori».

163. La disposizione di cui al comma 162 si applica dal 1º febbraio 2008.

164. All'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente:

«3-bis. Qualora l'importo del corrispettivo indicato nell'atto di cessione avente ad oggetto un immobile e nella relativa fattura sia diverso da quello effettivo, il cessionario, anche se non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni, è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dell'imposta relativa alla differenza tra il corrispettivo effettivo e quello indicato, nonché della relativa sanzione. Il cessionario che non agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni può regolarizzare la violazione versando la maggiore imposta dovuta entro sessanta giorni dalla stipula dell'atto. Entro lo stesso termine, il cessionario che ha regolarizzato la violazione presenta all'ufficio territorialmente competente nei suoi confronti copia dell'attestazione del pagamento e delle fatture oggetto della regolarizzazione».

165. All'articolo 62, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: «ai sensi dell'articolo 41» sono soppresse.

166. All'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: «anno 2007» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2008»;

b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

167. All'articolo 2, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «1º gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1º gennaio 2008».

168. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008.

169. Le disposizioni di cui al comma 103 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2007 ai fini della compensazione dei versamenti effettuati dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

170. Le disposizioni di cui al comma 106 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007.

171. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: «per gli otto periodi d'imposta successivi» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «per i nove periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2008 l'aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento».

172. Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, i benefici di cui agli articoli 4 e 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono estesi, per l'anno 2008 e nel limite dell'80 per cento, alle imprese che esercitano la pesca costiera, nonché alle imprese che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari.

173. Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, è prorogato al 31 dicembre 2008.

174. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, le parole: «scientifico particolarmente rivolte» sono sostituite dalle seguenti: «scientifico alle attività istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze anche rivolte» e le parole: «, collocata presso due delle sedi periferiche esistenti, con particolare attenzione alla naturale vocazione geografica di ciascuna nell'ambito del territorio nazionale» sono soppresse.

175. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

176. All'articolo 33 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «2-bis. Sono considerate produttive di reddito agrario anche le attività di coltivazione di prodotti vegetali per conto terzi svolte nei limiti di cui all'articolo 32, comma 2, lettera b)». All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in un milione di euro per l'anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

177. All'articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

178. All'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

179. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alle Forze armate di qualsiasi Stato che sia parte contraente del Trattato del Nord Atlantico, per gli usi consentiti, con esclusione delle Forze armate nazionali»;

b) alla tabella A, dopo il punto 16, è aggiunto il seguente:

«16-bis. Prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali per gli usi consentiti:

Carburanti per motori:

Benzina           euro 359,00 per 1.000 litri;

Gasolio           euro 302,00 per 1.000 litri;

Gas di petrolio liquefatto (GPL)esenzione

Gas naturale                               esenzione

Combustibili per riscaldamento:

Gasolio             euro 21,00 per 1.000 litri;

GPL                                                   zero;

Gas naturale euro 11,66 per 1.000 metri cubi».

180. Al gas naturale impiegato dalle Forze armate nazionali come combustibile per riscaldamento, per il quale è applicata l'aliquota di accisa di cui al punto 16-bis della tabella A allegata al citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, non si applicano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e successive modificazioni.

181. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 104.655.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dalle Forze armate nazionali diverse dal Corpo della Guardia di finanza e dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministro dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

182. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con lo stanziamento di euro 7.845.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo della Guardia di finanza per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da comunicare, anche con evidenze informatiche, alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

183. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti è istituito un fondo, con lo stanziamento di euro 2.500.000 a decorrere dall'anno 2008, destinato al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici impiegati dal Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera per gli usi consentiti. Con decreto del Ministro dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alla ripartizione del fondo tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del predetto Ministero.

184. All'onere derivante dai commi 181, 182 e 183, pari ad euro 115.000.000 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 179.

185. A decorrere dal 1º gennaio 2008 il comma 16 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, è abrogato; resta comunque fermo l'obbligo di comunicazione stabilito dal comma 2 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341.

186. A decorrere dal 1º gennaio 2009 il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 dicembre 2004, n. 341, è abrogato.

187. All'articolo 49, primo comma, dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, dopo il numero 7) è inserito il seguente:

«7-bis) il 29,75 per cento del gettito dell'accisa sulle benzine ed il 30,34 per cento del gettito dell'accisa sul gasolio consumati nella regione per uso autotrazione;».

188. L'efficacia della disposizione di cui al comma 187 decorre dal 1º gennaio 2008.

189. Per gli anni successivi al 2010, con cadenza annuale, mediante previsione nella legge finanziaria, è eventualmente rideterminata l'entità delle compartecipazioni al gettito dell'accisa sulle benzine e sul gasolio che competono alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 49, primo comma, numero 7-bis), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, al fine di garantire un effetto neutrale sui saldi di finanza pubblica e l'equilibrio finanziario nei rapporti tra lo Stato e la regione.

190. Al comma 15 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, le parole: «e nell'ambito della quota dell'accisa a loro riservata» sono soppresse.

191. All'articolo 2, primo comma, della legge 1º dicembre 1948, n. 1438, recante disposizioni relative all'istituzione di una zona franca in una parte del territorio della provincia di Gorizia, al numero 7), le parole: «combustibili liquidi e» sono soppresse. Il potenziale valore globale delle agevolazioni di cui all'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, relativo ai prodotti di cui alle tabelle A e B allegate alla medesima legge è ridotto di euro 50.123.520.

192. Entro il 30 aprile 2008, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia provvede, ai sensi e con le modalità stabilite dall'articolo 3, quarto comma, della legge 27 dicembre 1975, n. 700, a modificare, coerentemente con quanto disposto al comma 191, le tabelle A e B allegate alla medesima legge vigenti alla data del 1º gennaio 2008. A decorrere dal 1º luglio 2008, in mancanza dell'emanazione del predetto provvedimento della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, è comunque soppresso dalle tabelle A e B allegate alla predetta legge n. 700 del 1975, nella formulazione in vigore al 1º gennaio 2008, ogni riferimento a prodotti energetici che, in relazione all'uso cui sono destinati, risultino sottoposti ad accisa.

193. All'articolo 7 del decreto-legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 47, il comma 4 è abrogato.

194. L'articolo 6 del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

195. All'articolo 7 del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, i commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.

196. L'articolo 8-bis del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1992, n. 17, è abrogato.

197. Al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera e-ter) è sostituita dalla seguente:

«e-ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito»;

b) all'articolo 51, comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter)».

198. Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è prorogata l'efficacia di quanto stabilito dal comma 399, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

199. All'articolo 78, comma 25-bis, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo le parole: «fine assistenziale» sono inserite le seguenti: «e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» e dopo le parole: «dell'articolo 51» sono inserite le seguenti: «e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10».

200. Nei limiti della maggiore spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, i livelli di reddito e gli importi degli assegni per i nuclei familiari con almeno un componente inabile e per i nuclei orfanili sono rideterminati secondo criteri analoghi a quelli indicati all'articolo 1, comma 11, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche con riferimento alla coerenza del sostegno dei redditi disponibili delle famiglie risultante dagli assegni per il nucleo familiare e dalle detrazioni ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

201. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

202. All'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «7 milioni di lire», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

203. All'articolo 21, nota 3, della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, dopo le parole: «nonché a non vedenti» sono inserite le seguenti: «e a sordi».

204. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

205. All'articolo 1, comma 1-ter, lettera a), della tariffa dell'imposta di bollo, parte I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 1992, e come modificata, da ultimo, dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 2007, le parole: «euro 42,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 17,50».

206. Tra le attività incluse nel programma straordinario di cui all'articolo 1, comma 373, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono comprese le attività di formazione e di studio connesse alla riforma del catasto nonché al conferimento ai comuni delle funzioni catastali.

207. Per l'anno 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 500 euro, per l'autoaggiornamento e per la formazione.

208. Alla lettera i-sexies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «i canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative,».

209. Al fine di semplificare il procedimento di fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, l'emissione, la trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali, anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili, deve essere effettuata esclusivamente in forma elettronica, con l'osservanza del decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52, e del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

210. A decorrere dal termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 213, le amministrazioni e gli enti di cui al comma 209 non possono accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né possono procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

211. La trasmissione delle fatture elettroniche avviene attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e da questo gestito anche avvalendosi delle proprie strutture societarie.

212. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 marzo 2008 è individuato il gestore del Sistema di interscambio e ne sono definite competenze e attribuzioni, ivi comprese quelle relative:

a) al presidio del processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle amministrazioni destinatarie;

b) alla gestione dei dati in forma aggregata e dei flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

213. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sono definite:

a) le regole di identificazione univoca degli uffici centrali e periferici delle amministrazioni destinatari della fatturazione;

b) le regole tecniche relative alle soluzioni informatiche da utilizzare per l'emissione e la trasmissione delle fatture elettroniche e le modalità di integrazione con il Sistema di interscambio;

c) le linee guida per l'adeguamento delle procedure interne delle amministrazioni interessate alla ricezione ed alla gestione delle fatture elettroniche;

d) le eventuali deroghe agli obblighi di cui al comma 209, limitatamente a determinate tipologie di approvvigionamenti;

e) la disciplina dell'utilizzo, tanto da parte degli operatori economici, quanto da parte delle amministrazioni interessate, di intermediari abilitati, ivi compresi i certificatori accreditati ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, allo svolgimento delle attività informatiche necessarie all'assolvimento degli obblighi di cui ai commi da 209 al presente comma;

f) le eventuali misure di supporto, anche di natura economica, per le piccole e medie imprese;

g)  la data a partire dalla quale decorrono gli obblighi di cui al comma 209 e i divieti di cui al comma 210, con possibilità di introdurre gradualmente il passaggio al sistema di trasmissione esclusiva in forma elettronica.

214. Le disposizioni dei commi da 209 a 213 costituiscono per le regioni princìpi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

215. All'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2, dopo le parole: «ufficio competente» sono inserite le seguenti: «in via telematica»;

b) nel comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ufficio competente,» sono inserite le seguenti: «in via telematica» e le parole: «una dichiarazione contenente i dati richiesti per» sono soppresse.

216. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative ed il termine a decorrere dal quale le disposizioni introdotte dal comma 215 si intendono obbligatorie.

217. All'articolo 4, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio».

218. Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, presentano all'Agenzia delle entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico di cui al presente comma i contribuenti che non hanno la possibilità di utilizzare il modello 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione.

219. Le persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo possono presentare la dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle entrate mediante spedizione effettuata dall'estero, entro il termine previsto per la trasmissione telematica di cui al comma 218, tramite raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione ovvero avvalendosi del servizio telematico. I contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e dalle leggi che approvano le intese con le confessioni religiose di cui all'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, possono presentare, entro il termine di cui al citato comma 218, apposito modello, approvato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, ovvero la certificazione di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, per il tramite di un ufficio della società Poste italiane Spa ovvero avvalendosi del servizio telematico o di un soggetto incaricato della trasmissione in via telematica delle dichiarazioni, di cui al comma 3 dell'articolo 3 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998.

220. L'Agenzia delle entrate, entro il 1º ottobre di ogni anno, rende accessibili ai contribuenti, in via telematica, i dati delle loro dichiarazioni presentate entro il 31 luglio. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità per rendere accessibili i dati delle dichiarazioni.

221. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «se il percipiente dichiara» è inserita la seguente: «annualmente» e dopo le parole: «indica le condizioni di spettanza» sono inserite le seguenti: «, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce delle detrazioni»;

b) al comma 2, lettera a), il terzo periodo è soppresso.

222. All'articolo 6, primo comma, lettera g-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, dopo le parole: «contratti di somministrazione di energia elettrica,» sono inserite le seguenti: «di servizi di telefonia, fissa, mobile e satellitare,».

223. Al comma 137 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: «non sono rimborsabili», sono inserite le seguenti: «, né utilizzabili in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni,»;

b) il terzo periodo è soppresso.

224. All'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:

1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;

2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;

3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;

4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei princìpi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica»;

b) il comma 6 è abrogato.

225. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i casi e le modalità attraverso le quali, previa autorizzazione del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai soli fini della riscossione delle entrate degli enti locali, i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come sostituita dal comma 224, lettera a), del presente articolo, possono accedere a dati e informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate e prendere visione di atti riguardanti i beni dei debitori e dei coobbligati.

226. Le aliquote dell'imposta regionale sulle attività produttive vigenti alla data del 1º gennaio 2008, qualora variate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono riparametrate sulla base di un coefficiente pari a 0,9176.

227. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alle regolazioni debitorie necessarie ad assicurare alle regioni, per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, il medesimo gettito che sarebbe stato percepito in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2007, anche per tenere conto degli effetti finanziari derivanti dai commi da 43 a 45 del presente articolo.

228. Per l'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, compresa l'installazione di apparecchi di videosorveglianza, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto e, comunque, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario, in favore delle piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e all'ingrosso e quelle di somministrazione di alimenti e bevande.

229. Il credito d'imposta di cui al comma 228, non cumulabile con altre agevolazioni, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

230. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 228 spetta nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

231. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 228 a 230.

232. L'agevolazione di cui ai commi da 228 a 230, fermo restando il limite di cui al comma 228, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istituitivo della Comunità europea agli aiuti d'importanza minore.

233. Agli esercenti attività di rivendita di generi di monopolio, operanti in base a concessione amministrativa, per ciascuno dei periodi d'imposta 2008, 2009 e 2010, è concesso un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisizione e l'installazione di impianti e attrezzature di sicurezza e per favorire la diffusione degli strumenti di pagamento con moneta elettronica, al fine di prevenire il compimento di atti illeciti ai loro danni.

234. Il credito d'imposta di cui al comma 233, determinato nella misura dell'80 per cento del costo sostenuto per i beni e servizi indicati al medesimo comma e, comunque, fino ad un importo massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, in riferimento a ciascun periodo d'imposta, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella relativa dichiarazione dei redditi. Esso può essere fatto valere in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

235. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 233 spetta nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per ciascun anno, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze.

236. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi da 233 a 235.

237. L'agevolazione di cui ai commi da 233 a 235, fermo restando il limite di cui al comma 234, può essere fruita esclusivamente nel rispetto dell'applicazione della regola de minimis di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea agli aiuti di importanza minore.

238. Alle imprese di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, si applica l'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

239. Gli aiuti comunitari di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, esclusi dal concorso alla formazione del reddito in base a quanto previsto dalla stessa disposizione, non concorrono alla formazione del valore della produzione netta agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

240. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2008 si applicano le disposizioni fiscali sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane ed in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge.

241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.

242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.

243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.

244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.

245. Per la gestione del Fondo di cui al comma 241 è istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un comitato amministratore la cui composizione, la cui durata in carica e i cui compiti sono determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

246. L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

247. Per il finanziamento di investimenti per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, con priorità per i collegamenti tra i porti e la viabilità stradale e ferroviaria di connessione, è attribuito alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti.

248. La quota spettante ai sensi del comma 247 alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano è computata, a decorrere dall'anno 2008, a condizione che il gettito complessivo derivante dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica, con riferimento all'incremento delle riscossioni nei porti e negli interporti rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente.

249. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, a decorrere dal 2008, un fondo per il finanziamento di interventi e di servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari per i porti. Il fondo è alimentato dalle somme determinate ai sensi del comma 247 al netto di quanto attribuito allo specifico fondo dal decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, di attuazione dell'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al netto della quota di gettito eventualmente già spettante alla regione o provincia autonoma a norma dei rispettivi statuti. A ciascuna regione spetta comunque l'80 per cento dell'incremento delle riscossioni nei porti nel territorio regionale.

250. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze econ il Ministro delle infrastrutture, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Associazione dei porti italiani, sono definite le modalità attuative della partecipazione alle riscossioni dei tributi erariali e del trasferimento del fondo, nonché i criteri per la destinazione delle risorse e per il monitoraggio degli interventi.

251. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006, le parole: «dello 0,6 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «dello 0,8 per mille».

252. All'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Ai fini dell'accertamento l'Agenzia delle entrate ha l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica di cui al presente comma, approvati con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, e successive modificazioni, fino all'entrata in vigore dei nuovi studi di settore varati secondo le procedure, anche di concertazione con le categorie, della disciplina richiamata dal presente comma. In ogni caso i contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli previsti dagli indicatori di cui al presente comma non sono soggetti ad accertamenti automatici».

253. Al primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

254. Al primo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri selettivi per l'attività di accertamento di cui al periodo precedente, compresa quella a mezzo di studi di settore, sono rivolti prioritariamente nei confronti dei soggetti diversi dalle imprese manifatturiere che svolgono la loro attività in conto terzi per altre imprese in misura non inferiore al 90 per cento».

255. Nel fissare i criteri selettivi di cui all'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato, da ultimo, dal comma 254 del presente articolo, per il quinquennio 2008-2012 si stabilisce la misura in cui gli uffici dovranno concentrare l'attività di controllo sui contribuenti che abbiano computato in detrazione in misura superiore al 50 per cento del relativo ammontare l'imposta afferente agli acquisti delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione.

256. Al comma 219 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, la lettera d) del predetto comma 109 si interpreta nel senso che le conseguenti attività estimali, incluse quelle già affidate all'Ufficio tecnico erariale, sono eseguite dall'Agenzia medesima».

257. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Le imprese confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1».

258. Fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta alle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in rapporto al fabbisogno locale e in relazione all'entità e al valore della trasformazione. In tali ambiti è possibile prevedere, inoltre, l'eventuale fornitura di alloggi a canone calmierato, concordato e sociale.

259. Ai fini dell'attuazione di interventi finalizzati alla realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, il comune può, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, consentire un aumento di volumetria premiale nei limiti di incremento massimi della capacità edificatoria prevista per gli ambiti di cui al comma 258.

260. Per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni e delle dotazioni informatiche, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 167 a 289 del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzato in favore del Corpo della Guardia di finanza un contributo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

261. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell'imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:

a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell'imposta è stata operata in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19-bis1;

b) delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione, qualora sia stata computata in detrazione una quota dell'imposta relativa all'acquisto delle predette apparecchiature, pure sulla base di contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, ovvero alle suddette prestazioni di gestione, non superiore alla misura in cui tali beni e servizi sono utilizzati per fini diversi da quelli di cui all'articolo 19, comma 4, secondo periodo»;

b) all'articolo 10 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Sono altresì esenti dall'imposta le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei consorziati o soci da consorzi, ivi comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, la percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, sia stata non superiore al 10 per cento, a condizione che i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi e società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse»;

c) all'articolo 13, il terzo comma è sostituito dai seguenti:

«In deroga al primo comma:

a) per le operazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto per il quale l'esercizio del diritto alla detrazione è limitato a norma del comma 5 dell'articolo 19, anche per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis, la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore e se l'operazione è effettuata da società che direttamente o indirettamente controllano tale soggetto, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla il predetto soggetto;

b) per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore nonché delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di telecomunicazioni e delle relative prestazioni di gestione effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente la base imponibile è costituita dal valore normale dei beni e dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore.

Per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti»;

d) all'articolo 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Agli effetti del terzo comma dell'articolo 13, il valore normale è determinato ai sensi del terzo e del quarto comma del presente articolo se i beni ceduti o i servizi prestati rientrano nell'attività propria dell'impresa; diversamente, il valore normale è costituito per le cessioni di beni dal prezzo di acquisto dei beni stessi e per le prestazioni di servizi dalle spese sostenute per la prestazione dei servizi stessi.

Agli effetti della lettera b) del terzo comma dell'articolo 13, per la messa a disposizione di veicoli stradali a motore si assume come valore normale quello determinato a norma dell'articolo 51, comma 4, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, comprensivo delle somme eventualmente trattenute al dipendente e al netto dell'imposta sul valore aggiunto compresa in detto importo»;

e) all'articolo 19-bis1:

1) le lettere a), b), c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

«a) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di aeromobili e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

b) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione dei beni elencati nell'allegata tabella B e delle navi e imbarcazioni da diporto nonché dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell'attività propria dell'impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni;

c) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell'allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40 per cento se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell'attività propria dell'impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto;

d) l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell'articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore»;

2) alla lettera e), le parole: «ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» sono soppresse;

3) la lettera g) è abrogata;

f) nella tabella A, parte III, nel numero 7) la parola: «non» è soppressa e il numero 1) è sostituito dal seguente:

«1) Cavalli, asini muli e bardotti, vivi, destinati ad essere utilizzati nella preparazione di prodotti alimentari»;

g) nella tabella B, le lettere e) e g) sono abrogate.

262. All'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, i commi da 1 a 3-bis sono abrogati.

263. All'articolo 44, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: «con l'aliquota del 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota ordinaria».

264. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212:

a) le disposizioni di cui al comma 261, lettera b), e al comma 262 si applicano a decorrere dal 1º luglio 2008;

b) le disposizioni di cui al comma 261, lettere c) e d), si applicano a decorrere dal 1º marzo 2008;

c) le disposizioni di cui al comma 261, lettere a), e), f) e g), e al comma 263 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2008. Tuttavia, per le operazioni relative a veicoli stradali a motore, le disposizioni di cui alle lettere a), e) e g) del comma 261 si applicano dal 28 giugno 2007.

265. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, per gli atti formati anteriormente al 4 luglio 2006 deve intendersi che le presunzioni di cui all'articolo 35, commi 2, 3 e 23-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, valgano, agli effetti tributari, come presunzioni semplici.

266. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.

267. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 266, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

268. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 266 e 267, valutato in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

269. All'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, al comma 2, dopo le parole: «un quinquennio» la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro» e dopo le parole: «lo scontrino fiscale» sono inserite le seguenti: «compiute in giorni diversi,».

270. Si considerano valide le trasmissioni degli elenchi dei clienti e fornitori, di cui all'articolo 37, commi 8 e 9, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, relative all'anno 2006, effettuate entro il termine del 15 novembre 2007.

271. Al comma 37-bis dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «immessi sul mercato a decorrere dal 1º gennaio 2009».

272. Al comma 43 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del periodo precedente si applica anche ai redditi di cui all'articolo 17, comma 1, lettere c) e c-bis), del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente delle Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, corrisposti a decorrere dal 1º gennaio 2004».

273. All'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Tali redditi producono effetto fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1º gennaio dell'anno in cui viene presentata la dichiarazione».

274. All'articolo 1, comma 57, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo le parole: «della fiscalità» sono inserite le seguenti: «, delle cui banche di dati è comunque contitolare,».

275. All'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96».

276. Sono soggetti all'obbligo della voltura catastale previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, gli atti soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese che comportino qualsiasi mutamento nell'intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche, anche se non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali. Le modalità attuative delle disposizioni del presente comma sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia del territorio, adottato d'intesa con il direttore generale per il commercio, le assicurazioni e i servizi del Ministero dello sviluppo economico.

277. Fatto salvo quanto previsto dal comma 336 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio, qualora rilevino la mancata presentazione degli atti di aggiornamento catastale da parte dei soggetti obbligati, ne richiedono la presentazione ai soggetti titolari. Nel caso in cui questi ultimi non ottemperino entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della suddetta richiesta, gli uffici dell'Agenzia del territorio provvedono d'ufficio, attraverso la redazione dei relativi atti di aggiornamento, con applicazione, a carico dei soggetti inadempienti, degli oneri stabiliti in attuazione del comma 339 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

278. L'articolo 23 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - 1. I conservatori dei registri immobiliari inviano ogni quindici giorni al procuratore della Repubblica del tribunale nella cui circoscrizione è stabilito l'ufficio copia del registro generale d'ordine su supporto informatico o con modalità telematiche».

279. In deroga all'articolo 2680, primo comma, del codice civile, fino a quando non sarà data attuazione a quanto stabilito dall'articolo 61 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la vidimazione del registro generale d'ordine viene eseguita dal conservatore.

280. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, all'Agenzia del territorio è assegnato uno specifico stanziamento di 12 milioni di euro, di cui 4 milioni di euro nell'anno 2008 e 8 milioni di euro nell'anno 2009, per la corresponsione di incentivi alla mobilità territoriale e di indennità di trasferta al personale dipendente, con particolare riguardo al processo di decentramento delle funzioni catastali. Al relativo onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dagli interventi di cui ai commi 276 e 277, nonché con le riduzioni dei costi conseguenti alle misure di semplificazione in materia ipotecaria previste dai commi 278 e 279.

281. Nell'ambito delle funzioni amministrative catastali conferite ai sensi dell'articolo 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, per le riscossioni erariali sono applicabili ai comuni le norme previste dagli articoli 178 e 179 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Le disposizioni contenute nel citato articolo 179 si intendono riferite ai responsabili delle strutture comunali sovraordinate a quelle che effettuano riscossioni erariali.

282. All'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a):

1) dopo le parole: «quelli che, » sono inserite le seguenti: «dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e»;

2) le parole: «gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio» sono sostituite dalle seguenti: «insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco»;

b) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato può essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a)».

283. Le disposizioni di cui al comma 282 si applicano alle condotte e agli apparecchi messi in esercizio a decorrere dal 1º gennaio 2008.

284. Al comma 271 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007».

285. L'importo delle maggiori entrate derivanti dal comma 284, pari a 350 milioni di euro per l'anno 2008, è iscritto nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

286. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano, nella misura e alle condizioni previste, anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

287. L'ammontare del trasferimento compensativo riconosciuto in via previsionale e dell'eventuale conguaglio spettanti a ciascun comune, a fronte della diminuzione del gettito dell'imposta comunale sugli immobili che deriva dall'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, introdotto dall'articolo 2, comma 1, della presente legge, è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007.

288. A decorrere dall'anno 2009, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla certificazione energetica dell'edificio, così come previsto dall'articolo 6 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005, nonché delle caratteristiche strutturali dell'immobile finalizzate al risparmio idrico e al reimpiego delle acque meteoriche.

289. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2009, nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 kW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. Per i fabbricati industriali, di estensione superficiale non inferiore a 100 metri quadrati, la produzione energetica minima è di 5 kW».

290. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell'imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

291. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato, con cadenza trimestrale, se il prezzo di cui al medesimo comma aumenta in misura pari o superiore, sulla media del periodo, a due punti percentuali rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria; il medesimo decreto non può essere adottato ove, nella media del semestre precedente, si verifichi una diminuzione del prezzo, determinato ai sensi del comma 290, rispetto a quello indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Il decreto di cui al comma 290 può essere adottato al fine di variare le aliquote di accisa, qualora il prezzo di cui al comma 290 abbia una diminuzione rispetto al valore di riferimento, espresso in euro, indicato nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

292. Il decreto di cui al comma 290, da cui non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, assicura che le eventuali variazioni di aliquote siano effettuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di livelli minimi delle accise.

293. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 290 è adottato qualora le condizioni di cui al comma 291 ricorrano entro il 28 febbraio 2008.

294. Nel caso in cui la diminuzione della misura delle aliquote di accisa di cui al comma 290 determini economie sulle autorizzazioni di spesa relative alle agevolazioni vigenti in favore dei soggetti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, le somme corrispondenti a tali economie, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono prelevate dalla contabilità speciale di tesoreria n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio» e versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate, a decorrere dal 2008, agli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

295. Al fine di promuovere lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico locale, di attuare il processo di riforma del settore e di garantire le risorse necessarie per il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, incluso il recupero dell'inflazione degli anni precedenti, alle regioni a statuto ordinario è riconosciuta la compartecipazione al gettito dell'accisa sul gasolio per autotrazione.

296. La compartecipazione di cui al comma 295 è attribuita mensilmente a ciascuna regione, per gli anni 2008-2010, nella misura complessiva indicata nella tabella 1 allegata alla presente legge. A decorrere dall'anno 2011 le quote di compartecipazione di ciascuna regione a statuto ordinario restano determinate nella misura stabilita per lo stesso anno 2011 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo tale che le stesse, applicate ai volumi di gasolio impiegato come carburante per autotrazione erogati nell'anno 2010 in ciascuna regione, consentano di corrispondere l'importo complessivo come determinato nella citata tabella 1 allegata alla presente legge e quello individuato, a decorrere dall'anno 2011, in base al comma 302. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di trasferimento delle somme spettanti alle singole regioni. Nelle more dell'emanazione del decreto continuano ad essere attribuite a ciascuna regione, a titolo di acconto, le quote mensili determinate ai sensi del primo periodo del presente comma.

297. La compartecipazione di cui al comma 296 sostituisce e, a decorrere dall'anno 2011, integra le seguenti risorse:

a) compensazione della minore entrata registrata relativamente alla compartecipazione dell'accisa sul gasolio di cui all'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per un importo annuo pari a 254,9 milioni di euro;

b) trasferimenti di cui agli articoli 8 e 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 670,5 milioni di euro;

c) compensazione della riduzione dell'accisa sulla benzina non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche di cui all'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, per un importo annuo pari a 342,5 milioni di euro;

d) trasferimenti per i rinnovi dei contratti di lavoro relativi al settore del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, e all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo annuo pari a 480,2 milioni di euro.

298. A decorrere dall'anno 2008, al fine di adeguare le risorse destinate ai servizi di trasporto pubblico locale, comprese quelle di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, è attribuita alle regioni a statuto ordinario una quota dell'accisa sul gasolio impiegato come carburante per autotrazione, ulteriore rispetto a quella prevista ai sensi del comma 297 del presente articolo, determinata nella misura di 0,00860 euro per l'anno 2008, di 0,00893 euro per l'anno 2009 e di 0,00920 euro a partire dall'anno 2010 per ogni litro di gasolio erogato nei rispettivi territori regionali.

299. L'ammontare della quota di compartecipazione di cui al comma 298 è versato direttamente dai soggetti obbligati al pagamento dell'accisa e riversato dalla struttura di gestione in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato. La ripartizione tra le regioni a statuto ordinario delle somme ad esse spettanti ai sensi del comma 298 è effettuata sulla base dei quantitativi di gasolio erogati nell'anno precedente dagli impianti di distribuzione di carburanti, come risultanti dai registri di carico e scarico previsti dall'articolo 25, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. A decorrere dalla ripartizione relativa all'anno 2011, le somme spettanti alle regioni a statuto ordinario ai sensi del comma 298 possono essere rideterminate sulla base dei criteri di commisurazione, da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, finalizzati a valutare lo stato di adozione e di applicazione, da parte delle regioni, di quanto stabilito dagli articoli 14, 16, 17, 18 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 298 e di quelle contenute nel presente comma.

300. È istituito presso il Ministero dei trasporti l'Osservatorio nazionale sulle politiche del trasporto pubblico locale, cui partecipano i rappresentanti dei Ministeri competenti, delle regioni e degli enti locali, al fine di creare una banca dati e un sistema informativo pubblico correlati a quelli regionali e di assicurare la verifica dell'andamento del settore e del completamento del processo di riforma. Per il funzionamento dell'Osservatorio è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono definiti i criteri e le modalità di monitoraggio delle risorse destinate al settore e dei relativi servizi, ivi comprese quelle relative agli enti locali, nonché le modalità di funzionamento dell'Osservatorio. L'Osservatorio presenta annualmente alle Camere un rapporto sullo stato del trasporto pubblico locale alle competenti Commissioni parlamentari.

301. A decorrere dall'anno 2008 non può essere previsto alcun trasferimento aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato finalizzato al finanziamento delle spese correnti del trasporto pubblico locale, ivi compresi gli oneri per i rinnovi contrattuali degli addetti al comparto successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le regioni a statuto ordinario riversano le risorse destinate agli enti locali entro quattro mesi dalla data della loro acquisizione, ferma restando la possibilità di adottare una modalità di versamento di maggior favore per gli stessi enti locali.

302. Le risorse per i servizi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, continuano ad essere corrisposte sino a tutto l'anno 2010. Dall'anno 2011 si provvede alla loro sostituzione adeguando le misure della compartecipazione di cui al comma 296; a tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro il 15 febbraio 2010, è individuata la somma spettante a ciascuna regione a statuto ordinario, di cui tenere conto ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 296.

303. Nelle more di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, è esteso al settore del trasporto pubblico locale il sistema previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.

304. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per l'anno 2010. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

305. La ripartizione delle risorse di cui al comma 304 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro dei trasporti, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 304 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di princìpi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

306. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:

«c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) è riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo».

307. Al Ministero dei trasporti è altresì destinata una quota pari a 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 per la riattivazione, in via d'urgenza, dei lavori di realizzazione di sistemi innovativi di trasporto in ambito urbano, interrotti in relazione all'apertura di procedimenti tesi a riesaminare le procedure contrattuali da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee.

308. A decorrere dall'anno 2008 i finanziamenti statali per il rinnovo del contratto relativo al settore del trasporto pubblico locale di cui alle disposizioni richiamate nel comma 297 sono corrisposti direttamente alle regioni a statuto ordinario dal Ministero dell'economia e delle finanze con le modalità di cui al comma 296. L'esclusione delle spese relative ai rinnovi contrattuali del settore del trasporto pubblico locale dal patto di stabilità interno si applica esclusivamente nei confronti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano.

309. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.

310. L'articolo 3, comma 1, del decreto- legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 18, si interpreta nel senso che le somme di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, nonché quelle che gli enti locali proprietari o soci hanno versato o versano per il ripiano delle perdite di esercizio dell'azienda o del consorzio di pubblico trasporto, ancorché riferite ad esercizi precedenti al 1982, come pure quelle provenienti dal Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio di cui all'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, e successive modificazioni, non rilevano ai fini degli articoli 61 e 109, comma 5, nonché dell'articolo 84, comma 1, quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

311. I crediti vantati dalla società Ferrovie della Calabria s.r.l. nei confronti della regione Calabria e rientranti nella regolazione delle partite debitorie di cui all'articolo 145, comma 30, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, sono destinati alla definitiva copertura dei disavanzi pregressi a tutto il 31 dicembre 2000 della ex gestione commissariale governativa delle Ferrovie della Calabria e, per la parte residua, ad investimenti per il rinnovo e il potenziamento dei servizi ferroviari gestiti dalla medesima società.

312. Sono abrogate le disposizioni recate dall'articolo 3, comma 12-bis, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e dall'articolo 1, comma 58, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni.

313. Al fine di attivare significativi processi di sviluppo locale attraverso il recupero e il riuso di beni immobili pubblici, in coerenza con gli indirizzi di sviluppo territoriale, economico e sociale e con gli obiettivi di sostenibilità e qualità territoriale e urbana, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, tramite l'Agenzia del demanio, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, d'intesa con gli enti territoriali interessati, e nel rispetto dei piani urbanistici comunali, individua ambiti di interesse nazionale nei quali sono presenti beni immobili di proprietà dello Stato e di altri soggetti pubblici per promuovere, in ciascun ambito, un programma unitario di valorizzazione di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il complesso dei programmi di valorizzazione costituisce il Piano di valorizzazione dei beni pubblici per la promozione e lo sviluppo dei sistemi locali.

314. Il Piano di cui al comma 313 è proposto dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti i Ministri competenti, ed è approvato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, anche in applicazione delle previsioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. In tale Piano, oltre all'individuazione degli ambiti di intervento, sono determinati gli obiettivi di azione, le categorie tematiche, sociali, economiche e territoriali di interesse, i criteri, i tempi e le modalità di attuazione dei programmi unitari di intervento, nonché ogni altro elemento significativo per la formazione dei suddetti programmi.

315. Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 313, la regione e gli enti territoriali e locali interessati, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali, promuovono la formazione dei programmi unitari di valorizzazione, individuando gli interventi, le modalità di attuazione, le categorie di destinazioni d'uso compatibili, l'entità e la modalità di attribuzione agli enti territoriali di quota parte del plusvalore da realizzare, nonché ogni altro elemento significativo per l'attuazione di quanto previsto nei programmi medesimi.

316. Per la definizione dei contenuti, finalità, condizioni e limiti per l'attuazione dei programmi unitari di valorizzazione concorrono le amministrazioni centrali e territoriali interessate, nonché tutti i soggetti competenti, anche utilizzando la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con particolare riguardo all'identificazione delle modalità di intervento per gli immobili soggetti a tutela ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica e storico-culturale, e ricompresi in aree demaniali, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, individuando gli elementi necessari per la migliore definizione progettuale degli interventi compresi nei programmi unitari di valorizzazione.

317. Ciascun programma unitario di valorizzazione è approvato con decreto del presidente della regione o della provincia interessata, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per i beni e le attività culturali. I consigli comunali provvedono alla ratifica del programma, a pena di decadenza, nel rispetto delle forme di pubblicità e di partecipazione, entro novanta giorni dall'emanazione del predetto decreto. La suddetta approvazione produce gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dalle relative leggi regionali, nonché, ove necessario, la relativa dichiarazione di pubblica utilità per le opere pubbliche o di interesse generale in esso comprese.

318. Ciascun programma unitario di valorizzazione o parti di esso, in relazione alla sua approvazione, può assumere, in considerazione della tipologia e dei contenuti degli interventi previsti, il valore e gli effetti dei piani, programmi e strumenti attuativi di iniziativa pubblica e privata, ai sensi della vigente normativa nazionale e regionale. Al programma unitario di valorizzazione è applicabile, ove necessario, il comma 5 dell'articolo 27 della legge 1º agosto 2002, n. 166.

319. Per la predisposizione degli studi di fattibilità, dei progetti e di eventuali ulteriori misure di accompagnamento e di supporto del Piano di cui al comma 313 si provvede a valere sul capitolo relativo alle somme da attribuire all'Agenzia del demanio per l'acquisto dei beni immobili, per la manutenzione, la ristrutturazione, il risanamento e la valorizzazione dei beni del demanio e del patrimonio immobiliare statale, nonché per gli interventi sugli immobili confiscati alla criminalità, fino ad un importo massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

320. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro il 31 luglio 2008 il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, adotta un programma di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento del patrimonio infrastrutturale in uso, in coerenza con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica previsto dalla legislazione nazionale e regionale, allo scopo di favorirne la riallocazione in aree maggiormente funzionali per migliorare l'efficienza dei servizi assolti, e individua entro il 31 ottobre 2008, con le stesse modalità indicate nel primo periodo, immobili non più utilizzati per finalità istituzionali, da consegnare all'Agenzia del demanio entro il 31 dicembre 2008, nonché altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro»;

b) dopo il comma 13-ter sono inseriti i seguenti:

«13-ter.1. Il programma di cui al comma 13-ter:

a) individua, oltre gli immobili non più utilizzati, anche quelli parzialmente utilizzati e quelli in uso all'Amministrazione della difesa nei quali sono tuttora presenti funzioni altrove ricollocabili;

b) definisce le nuove localizzazioni delle funzioni, individuando le opere da realizzare;

c) quantifica il costo della costruzione ex novo e dell'ammodernamento delle infrastrutture individuate e quello del trasferimento delle funzioni nelle nuove localizzazioni;

d) stabilisce le modalità temporali delle procedure di razionalizzazione, accorpamento, riduzione e ammodernamento e del successivo rilascio dei beni immobili non più in uso.

13-ter.2. Le infrastrutture militari, gli immobili e le porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, individuati nell'ambito del programma di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1, sono consegnati all'Agenzia del demanio ad avvenuta riallocazione delle funzioni presso idonee e funzionali strutture sostitutive. La riallocazione può avvenire sia tramite la trasformazione e riqualificazione di altri immobili militari, sia con costruzioni ex novo, da realizzarsi in conformità con gli strumenti urbanistici e salvaguardando l'integrità delle aree di pregio ambientale anche attraverso il ricorso ad accordi o a procedure negoziate con enti territoriali promosse dal Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Per consentire la riallocazione delle predette funzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale la cui dotazione è determinata dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1 e al quale concorrono anche proventi derivanti dalle attività di valorizzazione e di dismissione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, agli immobili e alle porzioni di più ampi compendi ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma».

321. Per favorire i processi di mobilità alternativa nei centri storici di città di particolare rilievo urbanistico e culturale già riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dei trasporti pari a 4 milioni di euro annui, per gli anni 2008, 2009 e 2010.

322. Le banche appositamente convenzionate con il Ministero dell'economia e delle finanze sono autorizzate alla stipula di contratti di mutuo ventennale fino a 300.000 euro con i titolari di edifici situati nei centri storici dei comuni con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, per il restauro e per il ripristino funzionale degli immobili, o di porzioni di essi, ponendo il totale costo degli interessi a carico del bilancio dello Stato.

323. Gli enti locali sono autorizzati a contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti Spa, con onere per interessi a carico del bilancio dello Stato, per il recupero e la conservazione degli edifici riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità o appartenenti al patrimonio culturale vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

324. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, definisce modalità e criteri per l'erogazione del contributo in conto interessi di cui ai commi 322 e 323, al fine di garantire che all'attuazione dei medesimi commi si provveda nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

325. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito d'imposta nella misura del 40 per cento, fino all'importo massimo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta, dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.

326. Le imprese di produzione cinematografica destinatarie degli apporti di cui al comma 325 hanno l'obbligo di utilizzare l'80 per cento di dette risorse nel territorio nazionale, impiegando mano d'opera e servizi italiani e privilegiando la formazione e l'apprendistato in tutti i settori tecnici di produzione.

327. Ai fini delle imposte sui redditi è riconosciuto un credito d'imposta:

a) per le imprese di produzione cinematografica, in misura pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche, riconosciute di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e, comunque, fino all'ammontare massimo annuo di euro 3.500.000 per ciascun periodo d'imposta, condizionato al sostenimento sul territorio italiano di spese di produzione per un ammontare complessivo non inferiore, per ciascuna produzione, all'80 per cento del credito d'imposta stesso;

b) per le imprese di distribuzione cinematografica, pari:

1) al 15 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, con un limite massimo annuo di euro 1.500.000 per ciascun periodo d'imposta;

2) al 10 per cento delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale di opere di nazionalità italiana, espressione di lingua originale italiana, con un limite massimo annuo di euro 2.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

3) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere filmiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta;

c) per le imprese di esercizio cinematografico, pari:

1) al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'introduzione e acquisizione di impianti e apparecchiature destinate alla proiezione digitale, con un limite massimo annuo non eccedente, per ciascuno schermo, euro 50.000;

2) al 20 per cento dell'apporto in denaro effettuato mediante i contratti di cui agli articoli 2549 e 2554 del codice civile, per la produzione di opere cinematografiche di nazionalità italiana riconosciute di interesse culturale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 28 del 2004, con un limite massimo annuo di euro 1.000.000 per ciascun periodo d'imposta.

328. Con riferimento alla medesima opera filmica, i benefici di cui al comma 327 non sono cumulabili a favore della stessa impresa ovvero di imprese che facciano parte dello stesso gruppo societario nonché di soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

329. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327 spettano per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due periodi d'imposta successivi.

330. Gli apporti di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), non possono, in ogni caso, superare complessivamente il limite del 49 per cento del costo di produzione della copia campione dell'opera filmica e la partecipazione complessiva agli utili degli associati non può superare il 70 per cento degli utili derivanti dall'opera filmica.

331. I crediti d'imposta di cui ai commi 325 e 327, lettere b), numero 3), e c), numero 2), possono essere fruiti a partire dalla data di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, e previa attestazione rilasciata dall'impresa di produzione cinematografica del rispetto delle condizioni richieste ai sensi dei commi 326 e 330. I suddetti crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

332. Gli apporti per la produzione e per la distribuzione di cui ai commi 325 e 327 sono considerati come risorse reperite dal produttore per completare il costo del film ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In ogni caso, tali contributi non possono essere erogati per una quota percentuale che, cumulata con gli apporti di cui ai commi da 325 a 343, superi l'80 per cento del costo complessivo rispettivamente afferente alle spese di produzione della copia campione e alle spese di distribuzione nazionale del film.

333. Le disposizioni applicative dei commi da 325 a 332 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

334. L'efficacia dei commi da 325 a 333 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

335. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e per i due esercizi successivi, in relazione a film, o alle parti di film, girati sul territorio nazionale, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura pari al 25 per cento del costo di produzione della singola opera e comunque con un limite massimo, per ciascuna opera filmica, di euro 5.000.000.

336. Le disposizioni applicative del comma 335 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

337. Il credito d'imposta di cui al comma 335 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

338. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione e di distribuzione cinematografica che li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo ed espressione di lingua originale italiana. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

339. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con società di produzione e di distribuzione cinematografica, li impiegano nella produzione o nella distribuzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4 e 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

340. Le disposizioni applicative dei commi 338 e 339 sono dettate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il predetto decreto è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico.

341. Le agevolazioni previste dai commi 338 e 339 sono usufruibili entro il limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2008, 10 milioni di euro per il 2009 e 15 milioni di euro per il 2010.

342. Allo scopo di assicurare lo sviluppo e l'adeguamento tecnico e tecnologico delle sale cinematografiche e, di conseguenza, una sempre migliore fruizione del prodotto cinematografico sul territorio, al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, è assegnato un contributo straordinario di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Tale contributo, in deroga al comma 4 del medesimo articolo 12 del citato decreto legislativo, è finalizzato a favore degli interventi di cui al comma 3, lettera c), del citato articolo 12.

343. L'efficacia dei commi da 335 a 339 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero per i beni e le attività culturali provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea. L'agevolazione può essere fruita esclusivamente in relazione al costo sostenuto successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.

344. Al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3-bis, le parole: «calcolato dall'I.N.P.S.» sono sostituite dalle seguenti: «risultante al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente gestito dall'I.N.P.S.»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. Il richiedente la prestazione presenta un'unica dichiarazione sostitutiva, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di validità annuale, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente di cui all'articolo 2, ancorché l'ente si avvalga della facoltà riconosciutagli dall'articolo 3, comma 2. È lasciata facoltà al cittadino di presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare. Gli enti erogatori possono stabilire per le prestazioni da essi erogate la decorrenza degli effetti di tali nuove dichiarazioni.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 è presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o direttamente all'amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) competente per territorio. Tali soggetti trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate le relative informazioni.

3. È comunque consentita la presentazione all'Agenzia delle entrate, in via telematica, della dichiarazione sostitutiva unica direttamente a cura del soggetto richiedente la prestazione agevolata.

4. L'Agenzia delle entrate determina l'indicatore della situazione economica equivalente in relazione:

a) agli elementi in possesso del Sistema informativo dell'anagrafe tributaria;

b) ai dati autocertificati dal soggetto richiedente la prestazione agevolata.

5. In relazione ai dati autocertificati dal soggetto richiedente, l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individua altresì l'esistenza di omissioni, ovvero difformità degli stessi rispetto agli elementi conoscitivi in possesso del predetto Sistema informativo.

6. Gli esiti delle attività effettuate ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati dall'Agenzia delle entrate, mediante procedura informatica, ai soggetti che hanno trasmesso le informazioni ai sensi del comma 2, ovvero direttamente al soggetto che ha presentato la dichiarazione sostitutiva unica ai sensi del comma 3, nonché in ogni caso all'INPS ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1.

7. Sulla base della comunicazione dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 6, i comuni, i centri di assistenza fiscale, l'INPS e le amministrazioni pubbliche ai quali è presentata la dichiarazione sostitutiva rilasciano un'attestazione, riportante l'indicatore della situazione economica equivalente, nonché il contenuto della dichiarazione e gli elementi informativi necessari per il calcolo. Analoga attestazione è rilasciata direttamente dall'Agenzia delle entrate nei casi di cui al comma 3. L'attestazione riporta anche le eventuali omissioni e difformità di cui al comma 5. La dichiarazione, munita dell'attestazione rilasciata, può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate di cui al presente decreto.

8. In presenza delle omissioni o difformità di cui al comma 5, il soggetto richiedente la prestazione può presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica, ovvero può comunque richiedere la prestazione mediante l'attestazione relativa alla dichiarazione presentata recante le omissioni o le difformità rilevate dall'Agenzia delle entrate. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto degli enti erogatori di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione. Gli enti erogatori eseguono, singolarmente o mediante un apposito servizio comune, tutti i controlli ulteriori necessari e provvedono ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.

9. Ai fini dei successivi controlli relativi alla determinazione del patrimonio mobiliare gestito dagli operatori di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, l'Agenzia delle entrate, in presenza di specifiche omissioni o difformità rilevate ai sensi del comma 5, effettua, sulla base di criteri selettivi, apposite richieste di informazioni ai suddetti operatori, avvalendosi delle relative procedure automatizzate di colloquio.

10. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento della Guardia di finanza, una quota delle verifiche è riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni, secondo criteri selettivi.

11. I nominativi dei richiedenti nei cui confronti emergono divergenze nella consistenza del patrimonio mobiliare sono comunicati alla Guardia di finanza al fine di assicurare il coordinamento e l'efficacia dei controlli previsti dal comma 10.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro della salute, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le componenti autocertificate della dichiarazione, di cui al comma 4, lettera b), e le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, nonché stabilite specifiche attività di sperimentazione da condurre in sede di prima applicazione.

13. Con apposita convenzione stipulata tra l'INPS e l'Agenzia delle entrate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono disciplinate le modalità per lo scambio delle informazioni necessarie all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.»;

c) all'articolo 4-bis:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Agenzia delle entrate trasmette le necessarie informazioni al Sistema informativo dell'indicatore della situazione economica equivalente, gestito ai sensi del presente articolo dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che, per l'alimentazione del Sistema, può stipulare apposite convezioni con i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322»;

2) al comma 2, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8»;

d) all'articolo 6:

1) al comma 2, le parole: «comma 3» e «comma 6» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «comma 2» e «comma 12»;

2) al comma 3, le parole: «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 8 e 9» e dopo le parole: «gli enti erogatori» sono inserite le seguenti: «, l'Agenzia delle entrate»;

3) al comma 4, primo e quarto periodo, le parole: «Istituto nazionale della previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «Agenzia delle entrate»;

4) al comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: «dall'Istituto nazionale della previdenza sociale» sono inserite le seguenti: «, dall'Agenzia delle entrate».

345. Entro il 15 gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate definisce un piano di controlli che preveda obiettivi superiori a quelli precedentemente definiti, ai fini del contrasto all'evasione tributaria. Per raggiungere gli obiettivi del piano è autorizzata, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357, la spesa di 27,8 milioni di euro per l'anno 2008, di 60,8 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, da parte dell'Agenzia delle entrate. A tal fine l'Agenzia, per la stipula di contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero può ricorrere alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzo delle graduatorie di cui al periodo precedente è effettuato mediante la stipula di 750 contratti di formazione e lavoro con soggetti risultati idonei. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate fiscali e di potenziamento dell'azione di contrasto all'evasione, l'Agenzia delle entrate può altresì utilizzare, a valere sulle maggiori entrate di cui al presente comma, la quota di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche per procedere a nuove assunzioni.

346. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:

a) nella sola qualifica di vigile del fuoco e attraverso le procedure selettive previste dai commi 519 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per 7 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 26 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

c) nel Corpo forestale dello Stato per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, anche nei ruoli iniziali nel limite delle vacanze dei ruoli superiori e con successivo riassorbimento al passaggio a tali ruoli, con possibilità di utilizzare le graduatorie di idonei dei concorsi già banditi o conclusi, nonché per compensare gli effetti finanziari dell'eventuale deroga all'articolo 5, comma 5, ultimo periodo, della legge 6 febbraio 2004, n. 36;

d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;

e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 34 milioni di euro per l'anno 2008, 46 milioni di euro per l'anno 2009 e 62 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010. L'Agenzia delle dogane è autorizzata a stipulare contratti di formazione e lavoro, anche in deroga all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come sostituito dall'articolo 3, comma 79, della presente legge, in particolare, con soggetti risultati idonei, con un punteggio minimo finale non inferiore a 46, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, per la selezione, con contratti di formazione e lavoro, rispettivamente di 1.500 e 500 funzionari, terza area funzionale, F1, per attività amministrativo-tributarie, e con soggetti risultati idonei nelle graduatorie formate a seguito delle procedure selettive indette dall'Agenzia delle dogane in data non anteriore al 1º settembre 2005, rispettivamente, per 150 posti di collaboratore tributario, terza area funzionale, F1, per 25 posti di chimico, terza area funzionale, F1, per 20 posti di collaboratore di sistema, terza area funzionale, F1, e per 10 posti di collaboratori statistici, terza area funzionale, F1. Nei limiti delle autorizzazioni di spesa stabilite dalla presente lettera, l'Agenzia delle dogane può stipulare ulteriori contratti di formazione e lavoro anche con soggetti risultati idonei, nelle graduatorie formate a seguito delle procedure indette dall'Agenzia delle entrate con bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4 serie speciale, n. 84 del 21 ottobre 2005 e n. 28 del 6 aprile 2007, con un punteggio finale inferiore a 46; in ogni caso l'utilizzo di tali graduatorie da parte dell'Agenzia delle entrate, nei limiti di cui al quarto periodo del comma 345, è prioritario rispetto all'utilizzo delle medesime graduatorie da parte dell'Agenzia delle dogane.

347. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, anche ai fini della stabilizzazione è autorizzata a bandire concorsi, per titoli ed esami, e a procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato nel limite della dotazione organica approvata con decreto del direttore generale n. 122 del 2005.

348. Al fine di potenziare l'attività dell'Alto Commissario per la prevenzione e il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2008.

349. Per le esigenze di rafforzamento dell'attività di contrasto all'immigrazione clandestina, è autorizzata, a favore del Ministero dell'interno, la spesa di 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 19,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 17,5 milioni di euro per l'anno 2010. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro per l'anno 2010, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge e, per la restante parte, pari a 19,1 milioni di euro per l'anno 2008, 7,1 milioni di euro per l'anno 2009 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2010, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

350. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, per il mantenimento di un adeguato livello di efficienza ed efficacia nello svolgimento dei compiti istituzionali attribuiti al Corpo della Guardia di finanza, in particolare nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, all'economia sommersa ed alle frodi fiscali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di parte corrente con una dotazione di 13 milioni di euro per l'anno 2008, 40 milioni di euro per l'anno 2009 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per le esigenze di funzionamento del Corpo della Guardia di finanza con particolare riguardo alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, indennità di missione, acquisto di carburante per gli autoveicoli e manutenzione degli stessi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del predetto fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Guardia di finanza» del medesimo stato di previsione.

351. Allo scopo di ridurre le spese a carico del bilancio dello Stato e di giungere ad una rapida definizione delle controversie pendenti presso la Commissione tributaria centrale, a decorrere dal 1º maggio 2008, il numero delle sezioni della predetta Commissione è ridotto a 21; le predette sezioni hanno sede presso ciascuna commissione tributaria regionale avente sede nel capoluogo di ogni regione e presso le commissioni tributarie di secondo grado di Trento e di Bolzano. A tali sezioni sono applicati come componenti, su domanda da presentare al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro il 31 gennaio 2008, i presidenti di sezione, i vice presidenti di sezione e i componenti delle commissioni tributarie regionali istituite nelle stesse sedi. In difetto di domande, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria provvede d'ufficio entro il 31 marzo 2008. Qualora un componente della Commissione tributaria centrale sia assegnato ad una delle sezioni di cui al primo periodo, ne assume la presidenza. Le funzioni di segreteria sono svolte dal personale di segreteria delle commissioni tributarie regionali e delle commissioni di secondo grado di Trento e di Bolzano. I presidenti di sezione ed i componenti della Commissione tributaria centrale, nonché il personale di segreteria, sono assegnati, anche in soprannumero rispetto a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, su domanda da presentare, rispettivamente, al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria ed al Dipartimento per le politiche fiscali entro il 31 gennaio 2008, a una delle sezioni di cui al primo periodo. Ai presidenti di sezione, ai componenti e al personale di segreteria della Commissione tributaria centrale trasferiti di sede ai sensi del periodo precedente non spetta il trattamento di missione.

352. I processi pendenti innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di insediamento delle sezioni di cui al comma 351, ad eccezione di quelli per i quali è stato già depositato il dispositivo, sono attribuiti alla sezione regionale nella cui circoscrizione aveva sede la commissione che ha emesso la decisione impugnata.

353. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2008, sono determinati il numero delle sezioni e gli organici di ciascuna commissione tributaria provinciale e regionale, tenuto conto delle rilevazioni statistiche del flusso medio dei processi relativi agli anni 2006 e 2007, effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e sono stabilite le altre modalità per l'attuazione dei commi 351 e 352; con uno dei predetti decreti sono inoltre indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I componenti eletti a seguito delle predette elezioni si insediano il 30 novembre 2008; in pari data decadono i componenti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data di insediamento dei nuovi componenti, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria stabilisce, con propria delibera, i criteri di valutazione della professionalità dei giudici tributari nei concorsi interni; a decorrere dalla data di efficacia della predetta delibera cessano, nei concorsi interni, di avere effetto le tabelle E e F allegate al citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

354. Per l'attuazione dei commi 351, 352 e 353, inclusa la rideterminazione dei compensi dei componenti delle commissioni tributarie, è autorizzata, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357 nonché della presente legge, la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. A decorrere dal 1º maggio 2008 i compensi dei presidenti di sezione e dei componenti della Commissione tributaria centrale sono determinati esclusivamente a norma dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, facendo riferimento ai compensi spettanti ai presidenti di sezione ed ai componenti delle commissioni tributarie regionali.

355. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni dei commi da 345 a 357, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.

356. Le amministrazioni di cui ai commi 345, 346, 349 e 355 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui ai commi da 345 a 357.

357. Il distacco del personale dall'Agenzia del territorio ai comuni in attuazione dell'articolo 1, comma 199, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è disposto con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

358. Le entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle agenzie fiscali, ad esclusione dell'Agenzia del demanio, tranne quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall'anno 2007 dalle società di cui all'articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono utilizzate per il potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti. A tal fine, le somme versate in uno specifico capitolo di entrata sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali.

359. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale e le funzioni di controllo, analisi e monitoraggio della spesa pubblica, possono essere conferiti, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2008, incarichi di livello dirigenziale generale a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche in deroga ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e comunque per un numero non superiore a quattro unità. Ove tale facoltà venga esercitata, a decorrere dalla data dell'eventuale conferimento di ciascuno degli incarichi previsti dal presente comma, sono soppressi due posti di livello dirigenziale non generale effettivamente coperti per ciascun incarico conferito.

360. Al fine di rafforzare l'attività di controllo dell'Agenzia delle entrate attraverso l'impiego ottimale delle risorse e di facilitare il rapporto dei contribuenti con gli uffici, con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, possono essere individuati gli uffici competenti a svolgere le attività di controllo e di accertamento. Il regolamento si ispira anche ai seguenti criteri:

a) rafforzamento dell'attività di controllo in relazione alla peculiarità delle tipologie di contribuenti e alle diverse fattispecie di accertamento;

b) impiego ottimale delle risorse, nel rispetto dei princìpi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché facilitazione del rapporto dei contribuenti con gli uffici, anche attraverso lo sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche;

c) individuazione dei livelli di responsabilità relativi all'adozione degli atti di accertamento sulla base della rilevanza e complessità degli stessi.

361. Per analoghe esigenze di economicità e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati.

362. Per il triennio 2008-2010, al fine di assicurare le risorse per il perseguimento degli obiettivi di incremento delle entrate tributarie e di contrasto all'evasione tributaria ed extratributaria contenuti nell'Atto di indirizzo 2008-2010 ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché nelle convenzioni e nei contratti di servizio triennali tra il Ministro dell'economia e delle finanze e le agenzie fiscali, gli stanziamenti relativi agli oneri di funzionamento delle agenzie fiscali sono quantificati, per ciascun anno del triennio, in misura non inferiore a quella stabilita per l'anno 2008 in applicazione della normativa vigente.

363. I soggetti di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate tramite distributori automatici, sono tenuti a memorizzare su supporto elettronico, distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni.

364. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità di memorizzazione delle singole operazioni nonché i criteri, i tempi e le modalità per la trasmissione in via telematica, distintamente per ciascun apparecchio, delle informazioni relative alle medesime operazioni di cui al comma 363. A tal fine, anche avvalendosi del concessionario di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, con il medesimo provvedimento sono stabilite le opportune credenziali, le modalità di memorizzazione delle singole operazioni, le specifiche tecniche necessarie per la trasmissione telematica dei dati nonché le modalità di effettuazione dei controlli.

365. Le disposizioni di cui ai commi 363 a 364 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2009 e, limitatamente agli apparecchi già immessi nel mercato alla predetta data, dal 30 luglio 2009.

366. In attesa della piena operatività delle disposizioni di cui ai commi da 363 a 365, a decorrere dal 1º gennaio 2008 l'Agenzia delle entrate e il Corpo della guardia di finanza destinano una quota della propria capacità operativa all'effettuazione di accertamenti mirati nei confronti dei soggetti indicati al comma 363.

367. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, conseguenti ai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1º gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:

a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e supporto all'attività di quantificazione del credito effettuata dall'ufficio competente;

b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;

c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.

368. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 367 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.

369. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 367.

370. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 367 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.

371. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.

372. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.

373. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 367 a 372, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.

374. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 119:

1) dopo le parole: «le società per azioni residenti» sono inserite le seguenti: «, ai fini fiscali,»;

2) la parola: «italiani» è sostituita dalle seguenti: «degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al comma 1 dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,»;

3) dopo le parole: «non possiedano» sono inserite le seguenti: «al momento dell'opzione»;

4) le parole: «dell'1 per cento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 2 per cento»;

b) al comma 120, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 30 giugno 2007, in fase di prima applicazione, l'opzione per il regime speciale è esercitata entro il 30 aprile 2008 e ha effetto dall'inizio del medesimo periodo d'imposta, anche nel caso in cui i requisiti di cui al comma 119 siano posseduti nel predetto termine»;

c) al comma 134, le parole: «Le SIIQ» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti residenti presso i quali i titoli di partecipazione detenuti nelle SIIQ sono stati depositati, direttamente o indirettamente, aderenti al sistema di deposito accentrato e gestito dalla Monte Titoli Spa ai sensi del regolamento CONSOB emanato in base all'articolo 10 della legge 19 giugno 1986, n. 289, nonché i soggetti non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli»;

d) dopo il comma 134 è inserito il seguente:

«134-bis. Ai fini dell'applicazione della ritenuta disciplinata dal comma 134 sugli utili distribuiti dalle SIIQ si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 6».

375. Ai fini della determinazione delle quote di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, per cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri è stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi ministri senza portafoglio, vice ministri e sottosegretari, non può essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'articolo 51 della Costituzione.

377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.

378. I compensi dei Commissari straordinari di Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono ridotti del 20 per cento dal 1º gennaio 2008.

379. Per gli anni 2008-2010 le disposizioni che disciplinano il patto di stabilità interno degli enti locali di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono modificate e integrate come segue:

a) al comma 676, le parole: «per il triennio 2007-2009» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2007-2010»;

b) al comma 677, le parole: «2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «2007, 2008, 2009 e 2010»;

c) dopo il comma 678 è inserito il seguente:

«678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.»;

d) dopo il comma 679 è inserito il seguente:

«679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, è pari a zero. Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681 sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.»;

e) il comma 681 è sostituito dai seguenti:

«681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno gli enti devono conseguire un saldo finanziario in termini di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi 142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno.

681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capitale derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare, non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali, al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva. In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza mista.»;

f) al comma 683, primo periodo, le parole: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008, 2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista,»;

g) il comma 684 è sostituito dal seguente:

«684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.»;

h) il comma 685 è sostituito dal seguente:

«685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito «www.pattostabilita.rgs.tesoro.it», le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.»;

i) dopo il comma 685 è inserito il seguente:

«685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le modalità per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del sistema è effettuata previa quantificazione dei costi e individuazione della relativa copertura finanziaria.»;

l) al comma 686, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La mancata trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto di stabilità interno.»;

m) dopo il comma 686 è inserito il seguente:

«686-bis. Qualora si registrino prelevamenti dai conti della tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti».

380. La facoltà della regione autonoma Valle d'Aosta e della provincia autonoma di Bolzano di applicare le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti strumentali, nonché per gli enti a ordinamento regionale o provinciale, prevista all'articolo 1, comma 663, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è estesa anche nei confronti delle università non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

381. I contratti di strumenti finanziari anche derivati, sottoscritti da regioni ed enti locali, sono informati alla massima trasparenza.

382. I contratti di cui al comma 381 devono recare le informazioni ed essere redatti secondo le indicazioni specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare sentite la CONSOB e la Banca d'Italia. Il Ministero dell'economia e delle finanze verifica la conformità dei contratti al decreto.

383. La regione o l'ente locale sottoscrittore degli strumenti finanziari di cui al comma 381 deve attestare espressamente di aver preso piena conoscenza dei rischi e delle caratteristiche dei medesimi, evidenziando in apposita nota allegata al bilancio gli oneri e gli impegni finanziari derivanti da tali attività.

384. Il rispetto di quanto previsto ai commi 382 e 383 è elemento costitutivo dell'efficacia dei contratti. In caso di contratti stipulati in violazione di quanto previsto al comma 382 o al comma 383, viene data comunicazione alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

385. A decorrere dall'anno 2008 con l'accordo di cui al comma 660 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, può essere assunto a riferimento per il patto di stabilità interno il saldo finanziario, anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsti dal comma 656 del medesimo articolo 1, qualora la sperimentazione effettuata secondo le regole di cui al secondo e al terzo periodo del comma 665 dello stesso articolo abbia conseguito al proprio termine esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

386. È prorogata per l'anno 2008 l'esclusione dal rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, già prevista per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 689, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti locali per i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare è stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Relativamente alle spese per il personale, si applicano a questi enti le disposizioni previste per gli enti inclusi negli obiettivi del patto di stabilità interno.

387. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2008-2010, restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.


Tabella 01
(Articolo 1, comma 297)

REGIONI A STATUTO ORDINARIO

 

perdita accisa ex art. 3, comma 12-bis, L. 549/1995

trasferimenti ex art. 8 D.Lgs 422/1997

risorse ex art. 1, comma 58, L. 311/2004

contratti auto-ferrotranvieri I rinnovo L. 47/2004

contratti auto-ferrotranvieri II rinnovo L. 58/2005

contratti auto-ferrotranvieri III rinnovo L. 296/2006

TOTALE

Piemonte

23.776.200,00

18.439.803,07

41.840.829,28

12.699.212,00

13.769.413,00

13.629.016,00

124.154.473,35

Lombardia

44.581.650,00

136.789.000,24

43.860.872,77

28.479.956,00

29.767.188,00

30.590.200,00

314.068.867,01

Liguria

7.298.100,00

2.624.859,91

30.603.927,10

7.217.230,00

7.265.861,00

7.672.900,00

62.682.878,01

Veneto

27.761.850,00

4.014.128,98

54.330.121,06

10.817.906,00

11.098.344,00

11.456.500,00

119.478.850,04

Emilia Romagna

27.259.500,00

33.845.712,37

32.293.258,33

10.498.799,00

10.192.838,00

10.669.600,00

124.759.707,70

Toscana

21.450.600,00

9.005.168,44

40.379.180,95

9.576.403,00

9.441.173,00

10.089.500,00

99.942.025,39

Marche

9.751.200,00

0,00

3.671.418,87

2.817.990,00

2.545.237,00

2.670.900,00

21.456.745,87

Abruzzo

7.828.500,00

27.248.491,95

133.968,90

3.932.485,00

4.091.643,00

4.302.800,00

47.537.888,85

Umbria

5.013.300,00

11.690.744,32

10.284.148,95

2.327.422,00

2.319.336,00

2.398.360,00

34.033.311,27

Lazio

27.325.800,00

55.943.353,72

18.524.610,85

30.494.621,00

29.489.526,00

30.439.100,00

192.217.011,57

Campania

20.422.950,00

147.650.605,29

21.970.193,88

21.678.678,00

21.649.175,00

22.852.400,00

256.224.002,17

Molise

1.864.050,00

0,00

0,00

765.223,00

697.750,00

757.800,00

4.084.823,00

Puglia

19.461.600,00

163.612.738,66

25.158.661,48

9.020.743,00

9.722.064,00

9.315.300,00

236.291.107,14

Basilicata

3.060.000,00

18.837.991,34

6.953.128,12

2.098.807,00

2.027.175,00

2.167.200,00

35.144.301,46

Calabria

8.134.500,00

40.831.824,85

12.578.679,48

4.989.827,00

4.680.981,00

5.048.600,00

76.264.412,33

TOTALE

254.989.800,00

670.534.423,14

342.583.000,02

157.415.302,00

158.757.704,00

164.060.176,00

1.748.340.405,16

 


 

EMENDAMENTI NON PRESI IN ESAME A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 1

 

(omissis)

 

ARTICOLO 2 E TABELLE 2, 3 E 4, ELENCO N. 1 E ALLEGATO A NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI SU CUI IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

 

Art. 2.

Approvato

(Disposizioni concernenti le seguenti missioni: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali; L'Italia in Europa e nel mondo; Difesa e sicurezza del territorio; Giustizia; Ordine pubblico e sicurezza; Soccorso civile; Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca; Energia e diversificazione delle fonti energetiche; Competitività e sviluppo delle imprese; Diritto alla mobilità; Infrastrutture pubbliche e logistica; Comunicazioni; Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo; Ricerca e innovazione; Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela della salute; Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici; Istruzione scolastica; Istruzione universitaria; Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia; Politiche previdenziali; Politiche per il lavoro; Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti; Sviluppo e riequilibrio territoriale; Giovani e sport; Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche)

 

1. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio sono confermate, per l'anno 2008, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º marzo 2005, n. 26.

2. I trasferimenti erariali per l'anno 2008 in favore di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 696, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, confermate per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 697, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogate per l'anno 2008.

4. Non è ammessa la restituzione di somme eventualmente versate a titolo di imposta comunale sugli immobili ai comuni, per periodi di imposta precedenti al 2008, dai soggetti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera i) del comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, introdotta dall'articolo 42-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in relazione alle costruzioni di cui alla medesima lettera i).

5. In sede di prima applicazione, i maggiori introiti a favore del bilancio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia derivanti dall'applicazione del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, non possono superare, per gli anni 2008 e 2009, rispettivamente gli importi di 20 milioni di euro e di 30 milioni di euro. A partire dall'anno 2010 i maggiori introiti, rispetto all'importo riconosciuto per l'anno 2009, acquisiti alle casse regionali in applicazione del citato comma 4 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 137 del 2007 sono riconosciuti solo con contestuale attribuzione di funzioni dallo Stato alla medesima regione autonoma.

6. Il comma 10 dell'articolo 25 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è abrogato ed è conseguentemente soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 dello stesso articolo 25.

7. Dopo l'articolo 20.1 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, è inserito il seguente:

«Art. 20.2. - (Spazi riservati ed esenzione dal diritto) - 1. I comuni che hanno riservato il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione di manifesti ai soggetti di cui all'articolo 20, o quelli che intendono riservarli per motivi attinenti ai princìpi ispiratori dei loro piani generali degli impianti pubblicitari, possono continuare a disporre di spazi esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni, comunque in misura non superiore alla predetta percentuale del 10 per cento.

2. Il termine per effettuare il versamento della somma di 100 euro per anno e per provincia, già previsto dall'articolo 20-bis, comma 2, è fissato al 30 settembre 2008, a pena di decadenza dal beneficio».

8. Per gli anni 2008, 2009 e 2010, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.

9. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato dall'articolo 1, comma 711, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, trova applicazione dal 1º gennaio 2007 e pertanto dalla certificazione che gli enti locali sono tenuti a presentare entro il 31 marzo 2008, ferma restando la validità delle certificazioni prodotte in precedenza.

10. All'articolo 1, comma 703, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «25 per cento».

11. Per ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è disposto un intervento fino a un importo di 10 milioni di euro per la concessione di un contributo a favore dei comuni per l'attuazione della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, di cui al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Con decreto del Ministro dell'interno sono determinate le modalità di riparto ed erogazione dei contributi.

12. Gli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell'articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati.

13. All'articolo 187, comma 2, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono aggiunte, in fine, le parole: «e per l'estinzione anticipata di prestiti».

14. Le somme che residuano ai comuni dalle assegnazioni operate in loro favore dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni, e del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, e successive modificazioni, e finalizzate all'erogazione di contributi per danni subiti da soggetti privati in dipendenza dell'evento alluvionale dei giorni 5 e 6 novembre 1994 ad intervenuta definizione delle pratiche di rimborso, rimangono nella disponibilità degli enti locali stessi e sono destinate al finanziamento di spese di investimento.

15. Gli alloggi di cui all'articolo 4, commi 223 e 224, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento del loro trasferimento, ai comuni nel cui territorio gli stessi sono ubicati ai sensi dell'articolo 1, comma 441, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. I comuni procedono, entro centoventi giorni dalla data della volturazione, all'accertamento di eventuali difformità urbanistico-edilizie. Il vincolo di destinazione di cui al citato articolo 4, comma 224, della legge n. 350 del 2003 resta fermo esclusivamente per le domande di acquisto regolarmente presentate dagli assegnatari entro il termine stabilito dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché per le assegnazioni in locazione sulla base di un bando riservato alla categoria dei profughi, il cui espletamento deve precedere il trasferimento ai comuni.

16. Il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 33,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 66,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

17. Le regioni, al fine di concorrere agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con proprie leggi, sentiti i consigli delle autonomie locali, al riordino della disciplina delle comunità montane, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 27 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in modo da ridurre a regime la spesa corrente per il funzionamento delle comunità montane stesse per un importo pari almeno ad un terzo della quota del fondo ordinario di cui al comma 16, assegnata per l'anno 2007 all'insieme delle comunità montane presenti nella regione.

18. Le leggi regionali di cui al comma 17 tengono conto dei seguenti princìpi fondamentali:

a) riduzione del numero complessivo delle comunità montane, sulla base di indicatori fisico-geografici, demografici e socio-economici e in particolare: della dimensione territoriale, della dimensione demografica, dell'indice di vecchiaia, del reddito medio pro capite, dell'acclività dei terreni, dell'altimetria del territorio comunale con riferimento all'arco alpino e alla dorsale appenninica, del livello dei servizi, della distanza dal capoluogo di provincia e delle attività produttive extra-agricole;

b) riduzione del numero dei componenti degli organi rappresentativi delle comunità montane;

c) riduzione delle indennità spettanti ai componenti degli organi delle comunità montane, in deroga a quanto previsto dall'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.

19. I criteri di cui al comma 18 valgono ai fini della costituzione delle comunità montane e non rilevano in ordine ai benefìci e agli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali.

20. In caso di mancata attuazione delle disposizioni di cui al comma 17 entro il termine ivi previsto, si producono i seguenti effetti:

a) cessano di appartenere alle comunità montane i comuni capoluogo di provincia, i comuni costieri e quelli con popolazione superiore a 20.000 abitanti;

b) sono soppresse le comunità montane nelle quali più della metà dei comuni non sono situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sopra il livello del mare ovvero non sono comuni situati per almeno il 50 per cento della loro superficie al di sopra di 500 metri di altitudine sul livello del mare e nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore non è minore di 500 metri; nelle regioni alpine il limite minimo di altitudine e il dislivello della quota altimetrica, di cui al periodo precedente, sono di 600 metri;

c) sono altresì soppresse le comunità montane che, anche in conseguenza di quanto disposto nella lettera a), risultano costituite da meno di cinque comuni, fatti salvi i casi in cui per la conformazione e le caratteristiche del territorio non sia possibile procedere alla costituzione delle stesse con almeno cinque comuni, fermi restando gli obiettivi di risparmio;

d) nelle rimanenti comunità montane, gli organi consiliari sono composti in modo da garantire la presenza delle minoranze, fermo restando che ciascun comune non può indicare più di un membro. A tal fine la base elettiva è costituita dall'assemblea di tutti i consiglieri dei comuni, che elegge i componenti dell'organo consiliare con voto limitato. Gli organi esecutivi sono composti al massimo da un terzo dei componenti l'organo consiliare.

21. L'effettivo conseguimento delle riduzioni di spesa di cui al comma 17 è accertato, entro il 31 luglio 2008, sulla base delle leggi regionali promulgate e delle relative relazioni tecnico-finanziarie, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, sentite le singole regioni interessate. Gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto.

22. Le regioni provvedono a disciplinare gli effetti conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 ed in particolare alla soppressione delle comunità montane, anche con riguardo alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, facendo salvi i rapporti di lavoro, a tempo indeterminato esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Sino all'adozione o comunque in mancanza delle predette discipline regionali, i comuni succedono alla comunità montana soppressa in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale, ed in relazione alle obbligazioni si applicano i princìpi della solidarietà attiva e passiva.

23. All'articolo 47, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla seguente: «dodici». La presente disposizione entra in vigore a decorrere dalle prossime elezioni amministrative locali.

24. All'articolo 81, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «Gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86».

25. All'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I consiglieri comunali, provinciali, circoscrizionali, limitatamente ai comuni capoluogo di provincia, e delle comunità montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese da un consigliere può superare l'importo pari ad un quarto dell'indennità massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8. Nessuna indennità è dovuta ai consiglieri circoscrizionali.»;

b) i commi 4 e 6 sono abrogati;

c) al comma 8, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) articolazione dell'indennità di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e dei vice presidenti delle province, degli assessori, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli assessori delle unioni di comuni, dei consorzi fra enti locali e delle comunità montane sono attribuite le indennità di funzione nella misura massima del 50 per cento dell'indennità prevista per un comune avente popolazione pari alla popolazione dell'unione di comuni, del consorzio fra enti locali o alla popolazione montana della comunità montana»;

d) al comma 11, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le indennità di funzione, determinate ai sensi del comma 8, possono essere incrementate con delibera di giunta, relativamente ai sindaci, ai presidenti di provincia e agli assessori comunali e provinciali, e con delibera di consiglio per i presidenti delle assemblee. Sono esclusi dalla possibilità di incremento gli enti locali in condizioni di dissesto finanziario fino alla conclusione dello stesso, nonché gli enti locali che non rispettano il patto di stabilità interno fino all'accertamento del rientro dei parametri. Le delibere adottate in violazione del precedente periodo sono nulle di diritto. La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità» e il terzo periodo è soppresso.

26. L'articolo 83 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 83. - (Divieto di cumulo) - 1. I parlamentari nazionali ed europei, nonché i consiglieri regionali non possono percepire i gettoni di presenza previsti dal presente capo.

2. Salve le disposizioni previste per le forme associative degli enti locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma 2, non percepiscono alcun compenso, tranne quello dovuto per spese di indennità di missione, per la partecipazione ad organi o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione è connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.

3. In caso di cariche incompatibili, le indennità di funzione non sono cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione della condizione di incompatibilità, l'indennità per la carica sopraggiunta non viene corrisposta».

27. L'articolo 84 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 è sostituito dal seguente:

«Art. 84. - (Rimborso delle spese di viaggio) - 1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa autorizzazione del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di consiglieri, sono dovuti esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché un rimborso forfetario onnicomprensivo per le altre spese, nella misura fissata con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. La liquidazione del rimborso delle spese è effettuata dal dirigente competente, su richiesta dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalità della missione.

3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate».

28. Ai fini della semplificazione della varietà e della diversità delle forme associative comunali e del processo di riorganizzazione sovracomunale dei servizi, delle funzioni e delle strutture, ad ogni amministrazione comunale è consentita l'adesione ad una unica forma associativa per ciascuna di quelle previste dagli articoli 31, 32 e 33 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatte salve le disposizioni di legge in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti. Dopo il 1º aprile 2008, se permane l'adesione multipla ogni atto adottato dall'associazione tra comuni è nullo ed è, altresì, nullo ogni atto attinente all'adesione o allo svolgimento di essa da parte dell'amministrazione comunale interessata. Il presente comma non si applica per l'adesione delle amministrazioni comunali ai consorzi istituiti o resi obbligatori da leggi nazionali e regionali.

29. All'articolo 17 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «100.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «250.000 abitanti»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I comuni con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possono articolare il territorio per istituire le circoscrizioni di decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione media delle circoscrizioni non può essere inferiore a 30.000 abitanti».

30. Le funzioni della commissione elettorale comunale previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, sono attribuite al responsabile dell'ufficio elettorale comunale, salvo quanto disposto dagli articoli 12, 13 e 14 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1967, e successive modificazioni. L'incarico di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali è gratuito, ad eccezione delle spese di viaggio effettivamente sostenute. In tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto la materia elettorale, ad eccezione degli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, e successive modificazioni, ogni riferimento alla commissione elettorale comunale deve intendersi effettuato al responsabile dell'ufficio elettorale comunale.

31. A decorrere dal 2008 il fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è ridotto di 313 milioni di euro. In sede di ripartizione delle risorse del fondo ordinario, come rideterminate ai sensi del presente comma, si tiene conto, anche sulla base di certificazioni prodotte dagli enti interessati, delle riduzioni di spesa derivanti, per ciascun ente territoriale, dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 23 a 31. Le risorse derivanti dalle riduzioni di spesa di cui ai commi da 23 a 29, valutate in 313 milioni di euro annui a decorrere dal 2008, sono destinate, per l'anno 2008, per 100 milioni di euro, salvo quanto disposto dal comma 32, all'incremento del contributo ordinario di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in favore dei piccoli comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, non rientranti nei parametri di cui al medesimo comma, da ripartire in proporzione alla popolazione residente, e per 213 milioni di euro a copertura di quota parte degli oneri derivanti dai commi 383 e 384.

32. Entro il 30 giugno 2008, sulla base delle certificazioni prodotte dagli enti interessati, il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, quantifica l'ammontare effettivo delle riduzioni di spesa conseguibili al 31 dicembre 2008. A seguito di tale accertamento, il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione alla differenza riscontrata tra l'ammontare delle economie di spesa e la riduzione dei trasferimenti, adegua con propri decreti la dotazione per l'anno 2008 del fondo ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i soli enti che hanno dato piena attuazione alle disposizioni previste dai commi da 23 a 32, a valere e nei limiti dell'incremento del fondo ordinario di cui al comma 31.

33. Anche ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in attuazione dell'articolo 118 della Costituzione, lo Stato e le regioni, nell'ambito di rispettiva competenza legislativa, provvedono all'accorpamento o alla soppressione degli enti, agenzie od organismi, comunque denominati, titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle assegnate agli enti territoriali ed alla contestuale riallocazione delle stesse agli enti locali, secondo i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

34. I comuni e le province provvedono alla soppressione degli enti, agenzie ed organismi, comunque denominati, istituiti dai medesimi enti locali nell'ambito della rispettiva potestà regolamentare e titolari di funzioni in tutto o in parte coincidenti con quelle svolte dagli enti locali medesimi.

35. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla riduzione del numero dei componenti dei consigli di amministrazione e degli organi esecutivi dei consorzi tra comuni compresi nei bacini imbriferi montani, costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, nonché dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui al capo I del titolo V del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni. La riduzione del numero dei componenti degli organi di cui al presente comma deve essere conforme a quanto previsto per le società partecipate totalmente anche in via indiretta da enti locali, ai sensi dell'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

36. In alternativa a quanto previsto dal comma 35 ed entro il medesimo termine, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano d'intesa con lo Stato possono procedere alla soppressione o al riordino di consorzi, di cui al medesimo comma 35, facendo comunque salvi le funzioni e i compiti attualmente svolti dai medesimi consorzi e le relative risorse, ivi inclusa qualsiasi forma di contribuzione di carattere statale o regionale. In caso di soppressione le regioni adottano disposizioni al fine di garantire che la difesa del suolo sia attuata in maniera coordinata fra gli enti che hanno competenza al riguardo, nel rispetto dei princìpi dettati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, e delle competenze delle province fissate dall'articolo 19 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi, disponendo il subentro in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai consorzi suddetti. Per l'adempimento dei fini istituzionali dei medesimi consorzi, agli enti subentranti è attribuita la potestà, già riconosciuta agli stessi consorzi, di cui all'articolo 59 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, di imporre contributi alle proprietà consorziate nei limiti dei costi sostenuti per le citate attività. Nel rispetto di quanto previsto dal comma 37, il personale che al momento della soppressione risulti alle dipendenze dei consorzi di bonifica passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Anche in caso di riordino i contributi consortili devono essere contenuti nei limiti dei costi sostenuti per l'attività istituzionale.

37. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 36 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. A tale fine la soppressione di consorzi per i quali si evidenzino squilibri di bilancio ed esposizioni debitorie è subordinata alla previa definizione di un piano finanziario che individui le necessarie misure compensative.

38. Per le finalità di cui al comma 33, le regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in ottemperanza agli obblighi comunitari, procedono entro il 1º luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi secondo i princìpi dell'efficienza e della riduzione della spesa nel rispetto dei seguenti criteri generali, quali indirizzi di coordinamento della finanza pubblica:

a) in sede di delimitazione degli ambiti secondo i criteri e i princìpi di cui agli articoli 147 e 200 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, valutazione prioritaria dei territori provinciali quali ambiti territoriali ottimali ai fini dell'attribuzione delle funzioni in materia di rifiuti alle province e delle funzioni in materia di servizio idrico integrato di norma alla provincia corrispondente ovvero, in caso di bacini di dimensioni più ampie del territorio provinciale, alle regioni o alle province interessate, sulla base di appositi accordi; in alternativa, attribuzione delle medesime funzioni ad una delle forme associative tra comuni di cui agli articoli 30 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, composte da sindaci o loro delegati che vi partecipano senza percepire alcun compenso;

b) destinazione delle economie a carattere permanente derivanti dall'attuazione del presente comma, come accertate da ciascuna regione con provvedimento comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze, al potenziamento degli interventi di miglioria e manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e delle infrastrutture di supporto nei rispettivi ambiti territoriali, nonché al contenimento delle tariffe per gli utenti domestici finali.

39. All'articolo 5 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al periodo successivo, tale remunerazione non si applica alle somme in eccedenza rispetto al saldo previsto nell'ambito degli scambi di informazioni sui flussi di cassa tra il Ministero e la Banca d'Italia. Ai fini della stabilizzazione del saldo rispetto alle previsioni, con successivo decreto del Ministro, sulla base di criteri di trasparenza, efficienza e competitività, sono stabilite le modalità di movimentazione della liquidità e di selezione delle controparti»;

b) al comma 6, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Sul predetto conto, nonché sul conto di tesoreria denominato: ''Dipartimento del Tesoro-Operazioni sui mercati finanziari'', non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari»;

c) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Ai conti e depositi intestati al Ministero presso il sistema bancario e utilizzati per la gestione della liquidità si applicano le disposizioni del comma 6. (L)»;

d) i commi 7 e 9 sono abrogati.

40. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

41. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualità della vita nelle suddette zone, assegnando priorità ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilità ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilità e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. All'erogazione del Fondo si provvede sulla base del Documento triennale unico di programmazione isole minori (DUPIM), elaborato dall'Associazione nazionale comuni isole minori (ANCIM), nel quale sono indicati i singoli interventi e le relative quantificazioni, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

42. Al fine di assicurare il necessario coordinamento e la migliore finalizzazione di tutti gli interventi a favore delle isole minori e ferme restando le contribuzioni per i progetti già approvati con i decreti del Ministro dell'interno 13 dicembre 2004 e 8 novembre 2005, pubblicati rispettivamente nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004 e nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2005, le risorse iscritte sul Fondo per la tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori di cui all'articolo 25, comma 7, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dello stato di previsione del Ministero dell'interno, sono trasferite al Fondo di cui al comma 41, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali.

43. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

44. Al fine di sostenere progetti di sviluppo economico e di integrazione delle aree montane negli assi di comunicazione interregionali, il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, è integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010.

45. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle complessivamente già attribuite all'Istituto nazionale della montagna (IMONT) al 1º gennaio 2007. Tali risorse sono rese immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1, della citata legge n. 296 del 2006.

46. In attuazione degli accordi sottoscritti tra lo Stato e le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con i quali le regioni interessate si obbligano al risanamento strutturale dei relativi servizi sanitari regionali, anche attraverso la ristrutturazione dei debiti contratti, lo Stato è autorizzato ad anticipare alle predette regioni, nei limiti di un ammontare complessivamente non superiore a 9.100 milioni di euro, la liquidità necessaria per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005, determinata in base ai procedimenti indicati nei singoli piani e comunque al netto delle somme già erogate a titolo di ripiano dei disavanzi.

47. Le regioni interessate, in funzione delle risorse trasferite dallo Stato di cui al comma 46, sono tenute a restituire, in un periodo non superiore a trenta anni, le risorse ricevute. Gli importi così determinati sono acquisiti in appositi capitoli del bilancio dello Stato.

48. All'erogazione delle somme di cui ai commi 46 e 47, da accreditare su appositi conti correnti intestati alle regioni interessate, lo Stato procede, anche in tranche successive, a seguito del riaccertamento definitivo e completo del debito da parte delle regioni interessate, con il supporto dell'advisor contabile, come previsto nei singoli piani di rientro, e della sottoscrizione di appositi contratti, che individuano le condizioni per la restituzione, da stipulare fra il Ministero dell'economia e delle finanze e ciascuna regione. All'atto dell'erogazione le regioni interessate provvedono all'immediata estinzione dei debiti pregressi per l'importo corrispondente e trasmettono tempestivamente la relativa documentazione ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute.

49. In presenza della sottoscrizione dell'accordo con lo Stato per il rientro dai deficit sanitari, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alle regioni interessate che non hanno rispettato il patto di stabilità interno in uno degli anni precedenti il 2007 spetta l'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato previsto per l'anno di riferimento dalla legislazione vigente, nei termini stabiliti dal relativo piano.

50. All'articolo 1, comma 796, lettera b), quarto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a favore degli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23 febbraio 1999, n. 44».

51. Le agevolazioni di cui al comma 50 si applicano nel limite massimo di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate, sono adottate le disposizioni attuative del comma 50 e del presente comma.

52. La ripartizione delle risorse rivenienti dalle riduzioni annuali di cui all'articolo 1, comma 320, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, può essere effettuata anche sulla base di intese tra lo Stato e le regioni, concluse in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

53. La disposizione di cui al comma 52 si applica anche in relazione alle ripartizioni di risorse concernenti gli anni 2005 e 2006 e sono fatti salvi gli atti già compiuti in conformità ad essa presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

54. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 29 novembre 2007, n. 223.

55. In coerenza con il processo di revisione organizzativa di cui all'articolo 1, comma 404, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro il mese di giugno 2008, sono individuate tutte le tipologie professionali connesse con lo svolgimento dell'azione degli uffici all'estero, con l'obiettivo di razionalizzare la spesa destinata alle relative funzioni e di ridurre quella relativa all'utilizzazione degli esperti di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.

56. Il contingente di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, viene conseguentemente, ove ne ricorrano i presupposti nell'esercizio 2008, adeguato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

57. Quota parte delle risorse derivanti dalle iniziative di cui ai commi 55 e 56, previa verifica ed accertamento, è destinata ad alimentare, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e nel limite di 7,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, il fondo di cui all'articolo 3, comma 39, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che per l'anno 2008 è integrato di 45 milioni di euro, e a decorrere dall'anno 2009 è integrato di 42,5 milioni di euro.

58. Nel medesimo fondo confluiscono, altresì, le entrate accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della citata legge n. 296 del 2006, nel maggior limite di 40 milioni di euro, nonché quota parte delle dotazioni delle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, da porre a disposizione degli uffici all'estero.

59. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

60. Con riferimento alle politiche di sostegno agli italiani nel mondo e di informazione, promozione culturale, scientifica e dell'immagine del Paese all'estero, di cui ai programmi n. 4.8 e n. 4.9, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa ulteriore di:

a) 12,5 milioni di euro, per le spese relative alla tutela e all'assistenza dei connazionali;

b) 5,5 milioni di euro, per il finanziamento delle iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali, di cui alla legge 3 marzo 1971, n. 153.

61. Per la razionalizzazione di iniziative nel settore della divulgazione della cultura italiana all'estero, da realizzare anche in connessione con eventi internazionali già programmati, è autorizzata per l'allestimento di una mostra itinerante la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

62. Per il funzionamento dell'unità di crisi del Ministero degli affari esteri in relazione allo svolgimento di interventi a tutela dei cittadini italiani in situazioni di rischio e di emergenza all'estero, svolti anche in coordinamento con le unità di crisi dei Paesi dell'Unione europea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2008, la spesa di 400.000 euro.

63. Al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri è autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato.

64. Per l'organizzazione del vertice «G8» previsto per l'anno 2009 è stanziata la somma di euro 30 milioni per l'anno 2008.

65. La somma di cui al comma 64 può essere in parte utilizzata anche attraverso un programma, da definire di intesa con la Regione autonoma della Sardegna, per la realizzazione di infrastrutture sociali e servizi civili nel territorio dell'Isola, con particolare riferimento al comune della Maddalena, in funzione contestuale della occupazione stabile, della salvaguardia ambientale e della cooperazione euromediterranea.

66. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione n. 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.

67. Il contributo all'Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), di cui alla legge 10 gennaio 2004, n. 17, è incrementato di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2008 per sostenere l'attività dell'Inter Academy Medical Panel (IAMP).

68. Per consentire la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale di Shanghai del 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro per l'anno 2010.

69. Per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il finanziamento del contributo italiano al Trust Fund presso la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e di euro 67.000 per il contributo al Segretariato esecutivo dell'Iniziativa centro-europea (INCE).

70. Per le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione, l'aggiornamento e le iniziative di promozione culturale ad esse rivolte, ivi comprese la realizzazione, con decreto del Ministro degli affari esteri, della Conferenza dei giovani italiani nel mondo e del Museo della emigrazione italiana, nonché la valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero e le misure necessarie al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

71. Gli importi previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementati di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

72. Allo scopo di continuare ad assicurare le capacità operative dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1238, della citata legge n. 296 del 2006, è incrementata di 140 milioni di euro per l'anno 2008.

73. La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899, della citata legge n. 296 del 2006 è determinata in 20 milioni di euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo di mantenimento pesante nord di Piacenza.

74. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei carabinieri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base del centro di responsabilità «Arma dei carabinieri».

75. Al fine di rafforzare la sicurezza e la tutela dell'ambiente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Nucleo operativo del Corpo forestale dello Stato di tutela ambientale. Il Nucleo dipende funzionalmente dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei reati ambientali e in materia di maltrattamento degli animali nelle aree naturali protette nazionali e internazionali. Nello svolgimento di tali compiti, il Nucleo può effettuare accessi e ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività istituzionali del Corpo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è determinato il relativo contingente di personale. Restano, in ogni caso, ferme le competenze previste per il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

76. All'istituzione del Nucleo di cui al comma 75 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Dalle disposizioni di cui al medesimo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

77. Gli arruolamenti autorizzati per l'anno 2007 dall'articolo 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuati anche nel 2008.

78. Al fine di pervenire al riconoscimento della causa di servizio e di adeguati indennizzi al personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, nonché al personale civile italiano nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari sul territorio nazionale, che abbiano contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, ovvero al coniuge, al convivente, ai figli superstiti nonché ai fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti in caso di decesso a seguito di tali patologie, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

79. Con regolamento da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro della salute, sono disciplinati i termini e le modalità per la corresponsione ai soggetti di cui al comma 78 ed entro il limite massimo di spesa ivi stabilito delle misure di sostegno e tutela previste dalle leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302, 23 novembre 1998, n. 407, e 3 agosto 2004, n. 206.

80. La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinata in 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010.

81. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, è ridotta dell'importo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

82. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.

83. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.

84. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.

85. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.

86. Al finanziamento dell'Organismo italiano di contabilità (OIC), fondazione di diritto privato avente piena autonomia statutaria, concorrono le imprese attraverso contributi derivanti dall'applicazione di una maggiorazione dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura con il deposito dei bilanci presso il registro delle imprese ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

87. Il Collegio dei fondatori dell'OIC stabilisce annualmente il fabbisogno di finanziamento dell'OIC nonché le quote del finanziamento di cui al comma 86 da destinare all'International Accounting Standards Board (IASB) e all'European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG).

88. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con decreto, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, a definire la misura della maggiorazione di cui al comma 86 sulla base delle indicazioni di fabbisogno trasmesse dall'OIC. Con lo stesso decreto sono individuate le modalità di corresponsione delle relative somme all'OIC tramite il sistema camerale.

89. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 37 (L), i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. L'indennità di espropriazione di un'area edificabile è determinata nella misura pari al valore venale del bene. Quando l'espropriazione è finalizzata ad attuare interventi di riforma economico-sociale, l'indennità è ridotta del 25 per cento. (L).

2. Nei casi in cui è stato concluso l'accordo di cessione, o quando esso non è stato concluso per fatto non imputabile all'espropriato ovvero perché a questi è stata offerta un'indennità provvisoria che, attualizzata, risulta inferiore agli otto decimi di quella determinata in via definitiva, l'indennità è aumentata del 10 per cento. (L)»;

b) all'articolo 45 (L), comma 2, lettera a), le parole: «senza la riduzione del quaranta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aumento del dieci per cento di cui al comma 2 dell'articolo 37»;

c) all'articolo 20 (L), comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'autorità espropriante dispone il deposito, entro trenta giorni, presso la Cassa depositi e prestiti Spa, della somma senza le maggiorazioni di cui all'articolo 45»;

d) all'articolo 22 (L), comma 3, le parole: «, senza applicare la riduzione del quaranta per cento di cui all'articolo 37, comma 1» sono soppresse;

e) all'articolo 55 (L), il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nel caso di utilizzazione di un suolo edificabile per scopi di pubblica utilità, in assenza del valido ed efficace provvedimento di esproprio alla data del 30 settembre 1996, il risarcimento del danno è liquidato in misura pari al valore venale del bene. (L)».

90. Le disposizioni di cui all'articolo 37, commi 1 e 2, e quelle di cui all'articolo 45, comma 2, lettera a), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, come modificati dal comma 89 del presente articolo, si applicano a tutti i procedimenti espropriativi in corso, salvo che la determinazione dell'indennità di espropriazione sia stata condivisa, ovvero accettata, o sia comunque divenuta irrevocabile.

91. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, a decorrere dal 1º febbraio 2008, il trattamento economico fondamentale ed accessorio attinente alla posizione di comando del personale appartenente alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco è posto a carico delle amministrazioni utilizzatrici dello stesso. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche alle assegnazioni di cui all'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, che superano il contingente fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi previsto. Resta fermo il divieto di cumulabilità previsto dall'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

92. In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario, riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi è garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

93. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 42 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, i dirigenti generali di pubblica sicurezza con almeno quattro anni di servizio nella qualifica possono essere nominati prefetto, nel numero massimo di 17 previsto dal comma 1 del predetto articolo 42, conservando a tutti gli effetti l'anzianità maturata nella qualifica di dirigente generale. Ai dirigenti in possesso della predetta anzianità di servizio nella qualifica rivestita, collocati a riposo d'ufficio per il raggiungimento del limite di età prima della nomina a prefetto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 42, comma 3-bis, della legge 1º aprile 1981, n. 121.

94. In corrispondenza del raggiungimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo d'ufficio del personale di cui al comma 92, il numero dei dirigenti generali di pubblica sicurezza di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni, è incrementato fino a nove unità.

95. In relazione alla soppressione della qualifica di dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B, al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. Il percorso di carriera occorrente per la partecipazione allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ed al concorso per titoli ed esami previsti dall'articolo 7, comma 1, nonché per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore, è definito con decreto del Ministro dell'interno su proposta della commissione di cui all'articolo 59, secondo criteri di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Il medesimo decreto determina altresì i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori d'impiego e presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, comunque non inferiori ad un anno»;

b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse; all'articolo 2, il comma 8 è abrogato;

c) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B,» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

d) all'articolo 13, comma 1, le parole: «dirigente generale di pubblica sicurezza di livello B e» sono soppresse;

e) all'articolo 58, comma 3, le parole: «e ai dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono soppresse;

f) all'articolo 59, comma 1, le parole: «e dai dirigenti generali di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

g) all'articolo 62, comma 3, le parole: «un apposito comitato composto da almeno tre dirigenti generali di pubblica sicurezza di livello B» sono sostituite dalle seguenti: «un comitato composto da almeno tre prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza»;

h) all'articolo 64, comma 2, le parole: «di livello B» sono soppresse.

96. Dall'attuazione dei commi da 92 a 95 deve risultare confermata la previsione di un risparmio di spesa di almeno 63.000 euro in ragione d'anno. Eventuali oneri aggiuntivi sono compensati, negli anni in cui si dovessero verificare, attraverso corrispondenti riduzioni delle somme destinate a nuove assunzioni nella qualifica iniziale dei ruoli interessati e rendendo indisponibili i relativi posti.

97. Per l'anno 2008 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo per le esigenze di funzionamento della sicurezza e del soccorso pubblico, per il rinnovo e l'ammodernamento degli automezzi e degli aeromobili delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ad esclusione delle spese per il personale e di quelle destinate al ripianamento delle posizioni debitorie, con una dotazione di 190 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro per le specifiche necessità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, da ripartire con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della difesa e con il Ministro della giustizia, da comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

98. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro da iscrivere nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da ripartire, per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, con decreto del Ministro dei trasporti, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio.

99. Al fine di sviluppare e adeguare la componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008, 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

100. Al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

101. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri e le procedure per l'assunzione del personale di cui al comma 100, nonché per l'assegnazione delle risorse finanziarie alle amministrazioni interessate.

102. Al fine di rafforzare la legalità e il miglioramento delle condizioni di vita dei territori in cui opera la criminalità organizzata di tipo mafioso o similare, è istituito a decorrere dall'anno 2008, presso il Ministero dell'interno, il «Fondo per la legalità». Al Fondo confluiscono i proventi derivanti dai beni mobili e le somme di denaro confiscati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

103. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 102 sono finanziati, anche parzialmente, progetti relativi al potenziamento delle risorse strumentali e delle strutture delle Forze di polizia, al risanamento di quartieri urbani degradati, alla prevenzione e al recupero di condizioni di disagio e di emarginazione, al recupero o alla realizzazione di strutture pubbliche e alla diffusione della cultura della legalità.

104. Le modalità di accesso al Fondo di cui al comma 102 sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono adottate le disposizioni attuative dei commi 102 e 103.

105. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonché ai sindaci vittime di atti criminali nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefìci di cui all'articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106.

106. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 2, le parole: «calcolata in base all'ultima retribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «in misura pari all'ultima retribuzione»;

b) all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell'evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni»;

c) all'articolo 9, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti è esteso il beneficio di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 2000, n. 203»;

d) all'articolo 15, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I benefìci di cui alla presente legge si applicano anche agli eventi verificatisi all'estero a decorrere dal 1º gennaio 1961, dei quali sono stati vittime cittadini italiani residenti in Italia al momento dell'evento»;

e) all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «dall'attuazione della presente legge» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2, secondo periodo».

107. Al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, le regioni completano gli interventi di ricostruzione e sviluppo nei rispettivi territori secondo le disposizioni del presente decreto e delle ordinanze emanate, durante la vigenza dello stato di emergenza, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'interno e dai commissari delegati»;

b) al comma 7 dell'articolo 3, le parole: «alla fine dello stato di emergenza» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2012»;

c) dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

«Art. 10-bis. - (Misure per i territori interessati dal sisma del dicembre 2000) - 1. Alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito del sisma del 16 dicembre 2000, che ha interessato i comuni della provincia di Terni, continuano ad applicarsi l'articolo 1, commi 4 e 5, dell'ordinanza n. 3101 del 22 dicembre 2000 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e l'articolo 6 dell'ordinanza n. 3124 del 12 aprile 2001 del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile.»;

d) dopo il comma 5 dell'articolo 12 è inserito il seguente:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza, i contributi di cui ai commi 2 e 3, determinati in 19,5 milioni di euro sulla base delle certificazioni analitiche del Ministero dell'interno relative all'anno 2006, sono assegnati annualmente per il quinquiennio 2008-2012 negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquiennio»;

e) dopo l'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 14 è aggiunto il seguente: «Alla cessazione dello stato di emergenza, per il quinquennio 2008-2012, le spese necessarie per le attività previste dal presente comma, quantificate in 17 milioni di euro, assumendo come base di calcolo la spesa sostenuta nel 2006 sono erogate annualmente negli importi progressivamente ridotti nella misura di un quinto per ciascun anno del suddetto quinquennio»;

f) dopo il comma 5 dell'articolo 15 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Alla cessazione dello stato di emergenza le risorse giacenti nelle contabilità speciali istituite ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2668 del 28 settembre 1997 sono versate nelle contabilità speciali di cui al comma 5 ed utilizzate per il completamento degli interventi da ultimare».

5-ter. Alla cessazione dello stato di emergenza, per la prosecuzione e per il completamento del programma di interventi urgenti di cui al capo I del presente decreto, le regioni Marche e Umbria sono autorizzate a contrarre mutui a fronte dei quali il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli esercizi 2008, 2009 e 2010».

108. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 107, lettere a), b) e c), si provvede nei limiti delle risorse di cui alla lettera f) del medesimo comma 107.

109. I soggetti che hanno usufruito delle sospensioni dei termini dei versamenti tributari, previste dall'articolo 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, dall'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2908 del 30 dicembre 1998, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e della sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi, prevista dall'articolo 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, e successive modificazioni, possono definire la propria posizione relativa al periodo interessato dalla sospensione, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e contributo oggetto della sospensione al netto dei versamenti già eseguiti nella misura e con le modalità da stabilire nei limiti di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

110. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi fiscali e contributi previdenziali, possono definire in maniera automatica la propria posizione relativa agli anni dal 2002 al 2006. La definizione si perfeziona versando l'intera somma dovuta per ciascun contributo e tributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti già eseguiti a titolo di capitale e interessi, diminuita al 30 per cento, in due rate di eguale ammontare, la prima delle quali deve essere versata entro il 20 gennaio 2008 e la seconda entro il 30 settembre 2008. Il mancato rispetto dei termini previsti dal secondo periodo comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

111. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 110, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

112. Allo scopo di potenziare la dotazione dei mezzi aerei di soccorso civile nelle azioni di contrasto e di spegnimento degli incendi boschivi, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2008 per l'acquisizione, a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile, di velivoli antincendio.

113. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

114. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle popolazioni e delle attività produttive dei comuni della regione Veneto colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2007 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2007, n. 3621, è autorizzato un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

115. Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo completamento degli interventi di ricostruzione nei territori delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive modificazioni, è autorizzato un ulteriore contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalità e criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

116. Il recupero dei tributi e contributi di cui ai commi 1008 e 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avviene nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

117. All'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 270 del 18 novembre 2002, dopo le parole: «avevano la residenza» sono inserite le seguenti: «o la sede operativa».

118. Al fine di agevolare la ripresa e il rilancio dell'economia nelle zone colpite dall'eccezionale evento alluvionale e franoso che ha interessato la provincia di Teramo e, in particolare, i comuni di Alba Adriatica, di Tortoreto e di Martinsicuro, del 6 ottobre 2007, e per la realizzazione indifferibile di opere infrastrutturali volte a prevenire le conseguenze di eccezionali eventi alluvionali, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

119. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le categorie di beneficiari e le modalità per accedere ai finanziamenti a carico del fondo di cui al comma 118.

120. Il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, istituito dall'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è altresì destinato al ricambio generazionale e allo sviluppo delle imprese giovanili nel settore della pesca.

121. Al fine di favorire l'accesso al credito e al mercato dei capitali da parte delle imprese che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sono destinate agli interventi di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

122. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2008, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il terzo anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

123. Le disponibilità già destinate al fondo per le crisi di mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 30 milioni di euro, per essere direttamente riassegnate, per l'anno 2008, ad integrazione della dotazione del fondo di cui al comma 122.

124. All'articolo 1, comma 1112, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunta la seguente lettera:

«f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste».

125. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

126. Ai fini della ristrutturazione dei debiti degli imprenditori agricoli della regione Sardegna verso gli istituti finanziari che, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1988, n. 44, hanno concesso agli imprenditori medesimi finanziamenti su cui sono stati autorizzati i concorsi negli interessi dichiarati illegittimi ai sensi della decisione 97/612/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di tre esperti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali ed uno dalla regione Sardegna. La commissione presenta al Presidente del Consiglio dei ministri le proposte per la ristrutturazione dei predetti debiti entro il 31 luglio 2008, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato. Fino a tale data sono sospesi i giudizi pendenti, le procedure di riscossione e recupero, nonché le esecuzioni forzose relative ai suddetti mutui risultanti alla data di entrata in  vigore della presente legge.

127. Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa del made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

128. I dati aggregati rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

129. L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agroalimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 127.

130. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 129 al Presidente del Consiglio dei ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

131. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali, promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

132. Per le finalità di cui ai commi da 127 a 131 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2008. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1º ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

133. Per le attività di progettazione delle opere previste nell'ambito del Piano irriguo nazionale di cui all'articolo 1, comma 1058, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sull'autorizzazione prevista dallo stesso comma 1058 per i medesimi anni ed è altresì autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2010 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1060, lettera c), della stessa legge. È inoltre autorizzato, per la prosecuzione del suddetto Piano, l'ulteriore contributo di 100 milioni di euro per la durata di quindici anni a decorrere dall'anno 2011, cui si provvede mediante riduzione dei contributi annuali previsti dalle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 4, comma 31, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e all'articolo 1, comma 78, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che conseguentemente vengono soppresse.

134. Le cooperative e i loro consorzi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, che abbiano sede ed esercitino prevalentemente le loro attività nei comuni montani e che, conformemente alle disposizioni del proprio statuto, esercitino attività di sistemazione e manutenzione agraria, forestale e, in genere, del territorio e degli ambienti rurali, possono ricevere in affidamento diretto, a condizione che l'importo dei lavori o servizi non sia superiore a 190.000 euro per anno, dagli enti locali e dagli altri enti di diritto pubblico, in deroga alle vigenti disposizioni di legge e anche tramite apposite convenzioni:

a) lavori attinenti alla valorizzazione e alla gestione e manutenzione dell'ambiente e del paesaggio, quali la forestazione, la selvicoltura, il riassetto idrogeologico, le opere di difesa e di consolidamento del suolo, la sistemazione idraulica, le opere e i servizi di bonifica e a verde;

b) servizi tecnici attinenti alla realizzazione delle opere di cui alla lettera a). Possono inoltre essere affidati alle cooperative di produzione agricolo-forestale i servizi tecnici, la realizzazione e la gestione di impianti di produzione di calore alimentati da fonti rinnovabili di origine agricolo-forestale.

135. Dopo l'articolo 1 della legge 1º luglio 1997, n. 206, recante norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, è inserito il seguente:

«Art. 1-bis. - 1. Al fine di fare fronte ai danni e al mancato reddito dovuti agli attacchi della malattia fungina plasmopara viticola, nota altresì con il nome di ''peronospora'', avvenuti nel 2007 in Sicilia in conseguenza dell'anomalo andamento stagionale e del perdurare del caldo eccessivo, quali condizioni da considerare come avversità atmosferiche assimilabili a una calamità naturale, ai sensi della definizione recata dal numero 8) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e in tal senso da poter consentire la concessione di aiuti compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato istitutivo della Comunità europea e non essere soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del medesimo Trattato, secondo quanto previsto dall'articolo 11 del citato regolamento (CE) n. 1857/2006, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 50 milioni di euro a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che viene ridotto per un importo di 150 milioni al fine di compensare gli effetti, da trasferire entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione alla Regione siciliana, che utilizza tale importo in favore delle aziende danneggiate dagli attacchi della ''peronospora'', tramite provvedimenti di ripartizione che siano conformi ai criteri di cui al presente articolo e al citato regolamento (CE) n. 1857/2006».

136. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

137. La procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione, è completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

138. L'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la disciplina ivi prevista si applica anche alla fattispecie in cui la persona giuridica gestore della rete di teleriscaldamento alimentata con biomassa o ad energia geotermica coincida con la persona giuridica utilizzatore dell'energia. Tale persona giuridica può utilizzare in compensazione il credito.

139. Per l'anno 2009, la quota minima di cui all'articolo 2-quater, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è fissata, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato, nella misura del 3 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio, immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base del tenore energetico.

140. Ai fini del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, per gli anni successivi al 2009, la quota di cui al comma 139 può essere incrementata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

141. Ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, a far data dal 1º gennaio 2007, il valore medio del prezzo del metano ai fini dell'aggiornamento del costo evitato di combustibile di cui al titolo II, punto 7, lettera b), del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 1992, e successive modificazioni, è determinato dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo conto dell'effettiva struttura dei costi nel mercato del gas naturale.

142. All'articolo 11-bis, comma 1, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole da: «iniziative a vantaggio dei consumatori» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «progetti a vantaggio dei consumatori di energia elettrica e gas, approvati dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e comunitarie».

143. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 144 a 154. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

144. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

145. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 3 allegata alla presente legge e di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 144 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 3, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

146. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

147. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 143, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 2, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

148. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 2 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

149. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

150. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto dai commi da 143 a 149. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre:

a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui ai commi da 143 a 157 nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza nominale media annua non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica;

b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici;

c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 2 e 3;

d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

151. Il prolungamento del periodo di diritto ai certificati verdi, di cui all'articolo 267, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applica ai soli impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 1º aprile 1999 fino al 31 dicembre 2007.

152. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui ai commi da 143 a 157 a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

153. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce:

a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 145;

b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 145, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 149, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

154. A decorrere dal 1º gennaio 2008 sono abrogati:

a) il comma 6 dell'articolo 20 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;

b) il comma 383 e il primo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

155. Allo scopo di assicurare il funzionamento unitario del meccanismo dei certificati verdi, gli impianti diversi da quelli di cui al comma 143, aventi diritto ai certificati verdi, continuano a beneficiare dei medesimi certificati, fermo restando il valore unitario dei certificati verdi di 1 MWh, di cui al comma 147. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, unitamente ai certificati di cui al comma 144.

156. Agli impianti aventi diritto ai certificati verdi e diversi da quelli di cui al comma 143 continuano ad attribuirsi i predetti certificati verdi in misura corrispondente alla produzione netta di energia elettrica.

157. Il periodo di diritto ai certificati verdi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, resta fermo in otto anni.

158. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: «o altro soggetto istituzionale delegato» sono sostituite dalle seguenti: «o dalle province delegate»;

b) al comma 3, dopo le parole: «del patrimonio storico-artistico» sono inserite le seguenti: «, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico»;

c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli impianti offshore l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dei trasporti, sentiti il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con le modalità di cui al comma 4 e previa concessione d'uso del demanio marittimo da parte della competente autorità marittima»;

d) dopo il primo periodo del comma 4 è inserito il seguente: «In caso di dissenso, purché non sia quello espresso da una amministrazione statale preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, o del patrimonio storico-artistico, la decisione, ove non diversamente e specificamente disciplinato dalle regioni, è rimessa alla Giunta regionale ovvero alle Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

e) al secondo periodo del comma 4, le parole: «, in ogni caso,» sono soppresse e, dopo le parole: «a seguito della dismissione dell'impianto» sono aggiunte le seguenti: «o, per gli impianti idroelettrici, l'obbligo alla esecuzione di misure di reinserimento e recupero ambientale»;

f) al comma 5, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c)»;

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

h) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali».

159. Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili la dimostrazione di avere concretamente avviato la realizzazione dell'iniziativa ai fini del rispetto del termine di inizio dei lavori è fornita anche con la prova di avere svolto le attività previste dal terzo periodo del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, introdotto dall'articolo 1, comma 75, della legge 23 agosto 2004, n. 239.

160. Quando la domanda di autorizzazione unica per le opere di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive modificazioni, sia presentata da una amministrazione aggiudicatrice, ai sensi del comma 25 dell'articolo 3 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le conseguenti attività sono soggette alla disciplina del medesimo decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

161. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A (Articolo 12)

Fonte Soglie  

1  Eolica60 kW

2  Solare fotovoltaica20 kW

3  Idraulica  100 kW

4  Biomasse200 kW

5  Gas di discarica, gas residuati dai processi

di depurazione e biogas250 kW».

162. Al fine di incentivare il risparmio e l'efficienza energetica è istituto, a decorrere dall'anno 2008, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo per il risparmio e l'efficienza energetica con una dotazione di 1 milione di euro. Il Fondo è finalizzato al finanziamento di campagne informative sulle misure che consentono la riduzione dei consumi energetici per migliorare l'efficienza energetica, con particolare riguardo all'avvio di una campagna per la progressiva e totale sostituzione delle lampadine a incandescenza con quelle a basso consumo, per l'avvio di misure atte al miglioramento dell'efficienza della pubblica illuminazione e per sensibilizzare gli utenti a spegnere gli elettrodomestici dotati di funzione stand-by quando non sono utilizzati. A decorrere dal 1º gennaio 2010 è vietata la commercializzazione di elettrodomestici appartenenti alle classi energetiche inferiori rispetto alla classe A, nonché di motori elettrici appartenenti alla classe 3 anche all'interno di apparati. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, stabilisce, con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i princìpi e i criteri a cui si devono informare le campagne informative di cui al presente comma.

163. A decorrere dal 1º gennaio 2011 sono vietate in tutto il territorio nazionale l'importazione, la distribuzione e la vendita delle lampadine a incandescenza, nonché l'importazione, la distribuzione e la vendita degli elettrodomestici privi di un dispositivo per interrompere completamente il collegamento alla rete elettrica.

164. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

165. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere:

«f-bis) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia;

f-ter) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti;

f-quater) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possano essere adottati interventi di adeguamento congrui;

f-quinquies) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera f-quater) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta;

f-sexies) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera f) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete;

f-septies) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili».

166. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

167. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio decreto la ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili necessaria per raggiungere l'obiettivo del 25 per cento del consumo interno lordo entro il 2012, e dei successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea.

168. Entro i successivi novanta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano i propri piani o programmi in materia di promozione delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica negli usi finali o, in assenza di tali piani o programmi, provvedono a definirli, e adottano le iniziative di propria competenza per concorrere al raggiungimento dell'obiettivo minimo fissato di cui al comma 167.

169. Ogni due anni, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai commi da 167 a 172, il Ministro dello sviluppo economico verifica per ogni regione le misure adottate, gli interventi in corso, quelli autorizzati, quelli proposti, i risultati ottenuti al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 167, e ne dà comunicazione con relazione al Parlamento.

170. Nel caso di inadempienza dell'impegno delle regioni relativamente a quanto previsto al comma 168, ovvero nel caso di provvedimenti delle medesime regioni ostativi al raggiungimento dell'obiettivo di pertinenza di cui al comma 167, il Governo invia un motivato richiamo a provvedere e quindi, in caso di ulteriore inadempienza nei sei mesi successivi all'invio del richiamo, provvede entro gli ulteriori sei mesi con le modalità di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

171. Le regioni promuovono il coinvolgimento delle province e dei comuni nelle iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di incremento delle fonti energetiche rinnovabili nei rispettivi territori.

172. Con accordi di programma, il Ministero dello sviluppo economico o altri Ministeri interessati e le regioni promuovono lo sviluppo delle imprese e delle attività per la produzione di impianti, ed apparecchi, e interventi per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese, avvalendosi in particolare delle risorse del Quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013.

173. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo decreto.

174. L'autorizzazione di cui al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costituzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali, ove necessaria ai sensi della legislazione nazionale o regionale vigente e in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell'impianto, è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 12 per il complesso degli impianti.

175. All'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Al fine di incentivare le operazioni di aggregazione di cui al comma 2, la gara per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas è bandita per ciascun bacino ottimale di utenza entro due anni dall'individuazione del relativo ambito territoriale, che deve avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

b) al comma 4, le parole: «nuove scadenze» sono sostituite dalle seguenti: «nuove gare» e le parole: «limitatamente al periodo di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «fino al nuovo affidamento»;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle gare di cui al comma 1 del presente articolo si applicano, oltre alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, anche le disposizioni di cui all'articolo 113, comma 15-quater, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che si intendono estese a tutti i servizi pubblici locali a rete».

176. Al fine di garantire lo sviluppo e la continuità della ricerca italiana sull'idrogeno e sulle tecnologie ad esso collegate, come le celle a combustibile, quali componenti ideali di un sistema energetico sostenibile, in grado di soddisfare la domanda crescente di energia riducendo gli effetti dannosi per l'ambiente, a livello locale e globale, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per la Piattaforma italiana per lo sviluppo dell'idrogeno e delle celle a combustibile, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo incentiva lo sviluppo delle diverse fasi della filiera che consente cicli energetici chiusi, ossia basati sull'idrogeno prodotto con l'impiego di fonti energetiche nuove e rinnovabili, il suo accumulo e trasporto e la sua utilizzazione. Sono favorite le applicazioni trasportistiche dell'idrogeno prodotto con le modalità di cui al presente comma, da utilizzare in motori a combustione interna modificati, alimentati a idrogeno o a miscele metano/idrogeno, ovvero in celle a combustibile per l'autotrazione.

177. A decorrere dall'anno 2008, al fine di promuovere a livello internazionale il modello italiano di partecipazione informata del pubblico ai processi decisionali sull'emissione deliberata di organismi geneticamente modificati (OGM) e allo scopo di intraprendere azioni strutturali che favoriscano le filiere produttive nella dotazione di materia prima agricola esente da contaminazioni da OGM, in coerenza con le richieste dei consumatori, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione di azioni positive in favore di filiere produttive agricole esenti da contaminazioni da organismi geneticamente modificati», presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, autorità nazionale competente in materia. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e associazioni indipendenti che operano in campo scientifico per lo sviluppo di modelli sperimentali e partecipati di governance e government dell'innovazione biotecnologica. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

178. A decorrere dall'anno 2008, al fine di favorire il dialogo tra scienza e società e di promuovere lo sviluppo della ricerca e della formazione avanzata, nel rispetto del principio di precauzione applicato al campo delle biotecnologie, è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo per la promozione della ricerca e della formazione avanzata nel campo delle biotecnologie», presso il Ministero dell'università e della ricerca. Il Fondo può essere gestito anche in convenzione con fondazioni e istituti indipendenti. Per la gestione del Fondo è prevista una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

179. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

180. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, è autorizzata la spesa di euro 318 milioni per l'anno 2008, di euro 468 milioni per l'anno 2009, di euro 918 milioni per l'anno 2010 e di euro 1.100 milioni per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

181. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010, da erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

182. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 847, dopo le parole: «da piccole e medie imprese» sono aggiunte le seguenti: «e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili».

183. Al fine di sostenere le iniziative di imprenditoria femminile, le risorse derivanti da revoche a valere sugli incentivi concessi ai sensi della legge 25 febbraio 1992, n. 215, e successive modificazioni, sono iscritte all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate al capitolo 7445 «Fondo per la competitività», piano di gestione 18, e al capitolo 7480 «Fondo rotativo per le imprese» piano di gestione 05, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

184. Al comma 842 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

  185. Il Comitato nazionale italiano permanente per il microcredito, istituito dall'articolo 4-bis, comma 8, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha personalità giuridica di diritto pubblico e continua a svolgere la propria attività presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, anche per agevolare l'esecuzione tecnica dei progetti di cooperazione a favore dei Paesi in via di sviluppo, d'intesa con il Ministero degli affari esteri.

186. Il Comitato di cui al comma 185 è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali. La gestione patrimoniale e finanziaria del Comitato è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Comitato. Il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati, da beni e da somme di danaro o crediti che il Comitato ha il diritto di acquisire a qualsiasi titolo secondo le vigenti disposizioni di legge. Rientrano anche nel fondo contributi di qualunque natura erogati da organismi nazionali od internazionali, governativi o non governativi, ed ogni altro provento derivante dall'attività del Comitato.

187. In favore del Comitato di cui al comma 185 è autorizzata per ciascuno degli anni 2008 e 2009 la spesa di 1 milione di euro da destinare al suo funzionamento.

188. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa è autorizzata a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004, ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, dell'articolo 51 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, rideterminandone la durata complessiva del rimborso. Tale durata non può comunque superare i quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Al mutuo rinegoziato si applica il tasso di riferimento della Commissione europea vigente alla data della rinegoziazione. Gli eventuali aumenti del costo degli interessi conseguenti all'allungamento e alla rinegoziazione del mutuo sono a carico dei singoli beneficiari delle agevolazioni di cui al predetto decreto-legge n.  786 del 1985.

189. Alle imprese ammesse alle agevolazioni di cui al comma 188 si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, ed ai relativi regolamenti di attuazione.

190. Per l'attuazione dei commi 188 e 189 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

191. Al comma 6, lettera b), dell'articolo 8-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, le parole: «richieste entro quarantotto mesi dalla data di avvio dell'istruttoria» sono sostituite dalle seguenti: «. Per i patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le relative richieste di rimodulazione possono essere presentate entro il 31 dicembre 2008».

192. All'articolo 23 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «Per le opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attività industriali» sono sostituite dalle seguenti: «Per le opere di insediamento di una sede universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del polo di ricerca e di attività industriali».

193. Allo scopo di favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico nazionale, definendo e attuando adeguate strategie per la destagionalizzazione dei flussi turistici, anche ai fini della valorizzazione delle aree sottoutilizzate del Paese, con appositi decreti, di natura non regolamentare, del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite:

a) le tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche rispetto a cui vi è necessità di individuare caratteristiche similari e omogenee su tutto il territorio nazionale tenuto conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali;

b) le modalità di impiego delle risorse di cui all'articolo 10 della legge 29 marzo 2001, n. 135, per l'erogazione di «buoni-vacanza» da destinare a interventi di solidarietà in favore delle fasce sociali più deboli, anche per la soddisfazione delle esigenze di destagionalizzazione dei flussi turistici nei settori del turismo balneare, montano e termale.

194. Al fine di incentivare lo sviluppo strategico integrato del prodotto turistico nazionale mediante la promozione di economie di scala e il contenimento dei costi di gestione delle imprese del settore, con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite, nel rispetto delle competenze regionali, le procedure acceleratorie e di semplificazione volte a favorire sia l'aumento dei flussi turistici sia la nascita di nuove imprese del settore. Tali procedure devono privilegiare le azioni finalizzate, tra l'altro, alla razionalizzazione e alla riduzione degli adempimenti a carico delle imprese e dei termini di durata dei procedimenti, nonché a definire specifici moduli procedimentali idonei a contestualizzare l'esercizio dei poteri pubblici.

195. Il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri, avvalendosi delle risorse umane, strutturali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, provvede ad assicurare il supporto tecnico-specialistico in favore dei soggetti nazionali e internazionali che intendono promuovere progetti di investimento volti a incrementare e a riqualificare il prodotto turistico nazionale, attivando le procedure di cui al comma 194.

196. Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura rende noto al pubblico il proprio «ufficio prezzi», che riceve segnalazioni e verifica le dinamiche concernenti le variazioni dei prezzi di beni e servizi praticati ai consumatori finali.

197. Lo svolgimento delle attività di verifica di cui al comma 196 può essere disciplinato da convenzioni non onerose stipulate fra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, i comuni e gli altri enti interessati e la prefettura-ufficio territoriale del Governo, che individuano anche le modalità di rilevazione e di messa a disposizione dei consumatori, anche in forma comparata, delle tariffe e dei prezzi rilevati.

198. Ai fini del comma 197, la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, può disciplinare, d'intesa con l'Unioncamere, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e i Ministeri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno e dell'economia e delle finanze, la convenzione tipo e le procedure standard.

199. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi, che sovrintende alla tenuta ed elaborazione delle informazioni richieste agli «uffici prezzi» delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196, all'ISTAT, ai competenti uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nonché, quanto ai servizi di pubblica utilità, alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché a renderle note anche in forma comparata e telematica, avvalendosi del «Portale delle imprese», gestito in rete, nell'ambito delle proprie risorse dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che svolge servizio unicamente informativo e assume il nome di «Portale delle imprese, dei consumatori e dei prezzi».

200. Il Garante di cui al comma 199 è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, tra i dirigenti di prima fascia del Ministero dello sviluppo economico, si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del medesimo Ministero, svolge i compiti di cui ai commi da 196 a 203 senza compenso e mantenendo le proprie funzioni. L'incarico ha la durata di tre anni.

201. Il Garante di cui al comma 199 riferisce le dinamiche e le eventuali anomalie dei prezzi, rilevate ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 196 a 203, al Ministro dello sviluppo economico, che provvede, ove necessario, alla formulazione di segnalazioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e di proposte normative.

202. Le informazioni riferite ai prezzi al consumo, anche nominative, sono in ogni caso sottratte alla disciplina di tutela in materia di riservatezza dei dati personali.

203. Alle attività svolte ai sensi dei commi da 196 al presente comma le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fanno fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione dei commi da 196 al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

204. Per il completamento degli interventi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2008 e di 14 milioni di euro per l'anno 2009.

205. Per il completamento degli interventi di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, è autorizzata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2008, di 21 milioni di euro per l'anno 2009 e di 25 milioni di euro per l'anno 2010.

206. Per il completamento degli interventi previsti dall'articolo 4, comma 153, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo al meccanismo di difesa temporaneo della cantieristica europea dal dumping dei Paesi asiatici, è autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008. Le modalità di concessione del contributo sono quelle previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2004.

207. Ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, l'efficacia del comma 206 è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea, nonché alle condizioni o limitazioni eventualmente imposte dalla stessa nella relativa decisione di autorizzazione.

208. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, è ridotta di 15 milioni di euro per l'anno 2008.

209. Il fondo di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, è integrato di 4 milioni di euro per l'anno 2008.

210. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è istituito, presso il Ministero dei trasporti, un fondo destinato a interventi volti a migliorare l'efficienza energetica e ridurre le emissioni in atmosfera delle navi passeggeri in navigazione e in porto oltre quanto previsto dalla normativa vigente. La dotazione iniziale di tale fondo è pari a 1 milione di euro per l'anno 2008 ed a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

211. Il fondo di cui al comma 210 ha la funzione di provvedere all'erogazione di un contributo per attività di ricerca e definizione degli opportuni standard di efficienza energetica e ambientale alla luce delle tecnologie innovative disponibili, per 1'individuazione degli impedimenti burocratici, logistici e organizzativi che riducono l'efficienza energetica e incrementano le emissioni del trasporto marittimo, per campagne informative sul trasporto marittimo sostenibile, sulle opportunità tecnologiche praticabili e sulle migliori pratiche riguardanti soluzioni già attuate, nonché per favorire gli investimenti e compensare i maggiori oneri operativi derivanti da interventi strutturali e impiantistici, componenti e sistemi, ivi inclusi i sistemi di gestione e controllo, i trattamenti autoleviganti e antivegetativi di carena che consentono una maggior efficienza energetica della nave in rapporto alla sua capacità di trasporto o la riduzione delle emissioni in atmosfera, in navigazione e in porto, oltre quanto previsto dalla vigente normativa internazionale e comunitaria.

212. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, stabilisce, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli indici e gli standard energetici e ambientali necessari per conseguire le finalità di cui ai commi 210 e 211, ivi incluse le modalità di verifica e certificazione da parte dell'ente tecnico, da definire in coerenza con la normativa internazionale e comunitaria, graduando la decorrenza del beneficio e l'entità del medesimo in funzione dei miglioramenti di efficienza energetica e ambientale ottenuti con gli interventi adottati.

213. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, determina, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità con la normativa comunitaria in materia, i criteri di attribuzione dei benefici di cui ai commi da 210 a 212, nei limiti delle disponibilità di cui al comma 210. Il contributo non può superare il 30 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard ambientali ed il 40 per cento degli investimenti ammissibili per il raggiungimento degli standard energetici, con l'eccezione delle attività per studi, ricerche e campagne informative, nonché per gli impianti terra-nave dedicati alla fornitura e all'utilizzo della corrente di terra, per le quali viene riconosciuto fino al 100 per cento dei costi di investimento e dei costi operativi.

214. L'efficacia dei decreti previsti dai commi 212 e 213 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, alla preventiva autorizzazione della Commissione europea.

215. Il Ministero dei trasporti promuove la realizzazione di accordi con le autorità portuali e i fornitori di energia elettrica per l'approvvigionamento di elettricità alle navi a prezzi convenzionati e compatibili con le attuali modalità di approvvigionamento in porto.

216. All'articolo 155, comma 1, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «in traffico internazionale» sono soppresse.

217. All'articolo 56, comma 1, secondo periodo, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «della predetta sezione I» sono inserite le seguenti: «e del capo VI del titolo II».

218. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1, 2, 3 e 7, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, non si applicano ai beni mobili registrati con costo ammortizzabile ai fini fiscali in un periodo non inferiore a dieci anni, la cui utilizzazione richieda un equipaggio di almeno sei persone, qualora siano concessi in locazione finanziaria con obbligo di acquisto, da un Gruppo europeo di interesse economico (GEIE) o da una società per azioni o a responsabilità limitata per le quali sia stata esercitata l'opzione prevista dall'articolo 115, comma 4, del predetto testo unico, ad un'impresa che li destini all'esercizio della propria attività abituale.

219. Le quote di ammortamento sono deducibili dal reddito del concedente in misura non superiore al 35 per cento del costo in ciascun periodo di imposta e, anteriormente alla entrata in funzione del bene, in misura comunque non superiore all'ammontare dei corrispettivi pagati in ciascun esercizio al costruttore. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative del comma 218 anche al fine di assicurare che la riduzione delle entrate per il bilancio dello Stato non superi complessivamente la somma di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

220  L'efficacia del comma 218 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea. Il Ministero dei trasporti provvede a richiedere l'autorizzazione alla Commissione europea.

221. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività delle navi italiane, i benefìci per le imprese di cabotaggio marittimo di cui all'articolo 34-sexies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, sono prorogati per l'anno 2008.

222. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 65, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di 25 milioni di euro per l'anno 2008.

223. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2008 e di 15 milioni di euro per l'anno 2009.

224. Ai fini della realizzazione delle tratte del Sistema «Alta Velocità/Alta Capacità» ricompreso nella Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), come definita dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, con delibera del CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'economia e delle finanze, è determinato l'ammontare della quota del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21 aprile 2000, e successive modificazioni, che concorre alla copertura dei costi d'investimento del suddetto Sistema fino alla copertura completa del costo dell'opera; con lo stesso provvedimento sono definiti i criteri e le modalità attuativi.

225. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativi all'anno 2007, è autorizzata un'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2008.

226. Al fondo istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è assegnata la somma di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

227. Le imprese che intendono esercitare la professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, in possesso dei requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e professionale, ed iscritte all'albo degli autotrasportatori per conto di terzi, sono tenute a dimostrare di aver acquisito, per cessione di azienda, altra impresa di autotrasporto, o l'intero parco veicolare, purché composto di veicoli di categoria non inferiore ad Euro 3, di altra impresa che cessa l'attività di autotrasporto per conto di terzi, oppure di aver acquisito ed immatricolato, singolarmente o in forma associata, veicoli adibiti al trasporto di cose di categoria non inferiore a Euro 3 e aventi massa complessiva a pieno carico non inferiore a ottanta tonnellate.

228. Le annualità relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1997, n. 454, sono ridotte di 56.368.535 euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2012, e di 4.722.845 euro per il 2013.

229. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 454, e successive modificazioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per l'ammontare di euro 452.311.525 nell'anno 2008.

230. Gli oneri previsti dalla tabella E, allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, sono ridotti di 5 milioni di euro per il 2008, di 7 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

231. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 2001, n. 51, è ridotta della somma di 713.000 euro a decorrere dal 2008.

232. Al fine di consentire la piena operatività degli incentivi alle imprese di autotrasporto, di cui al decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, e al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, volti a spostare quote rilevanti di traffico pesante dalla modalità stradale a quella marittima, è autorizzata la spesa di 77 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

233. L'autorizzazione di spesa relativa al limite di impegno quindicennale disposto dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è soppressa.

234. Per interventi necessari a fronteggiare i problemi di mobilità e sicurezza derivanti dai programmati lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 nel tratto Gioia Tauro - Reggio Calabria e per migliorare la qualità del servizio di trasporto e di sicurezza nello Stretto di Messina è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 22 milioni di euro per l'anno 2009 e di 7 milioni di euro per l'anno 2010, da destinare ad interventi infrastrutturali nella misura del 50 per cento.

235. La programmazione degli interventi di cui al comma 234 e la ripartizione delle relative risorse sono approvate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti e, per gli interventi infrastrutturali, del Ministro delle infrastrutture.

236. A valere sulle risorse assegnate dal Ministero dei trasporti all'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), ai sensi del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, sono individuati, con decreto del Ministro dei trasporti, gli interventi necessari:

a) per il potenziamento e la sicurezza dell'aeroporto di Reggio Calabria, per assicurare la continuità territoriale da e per tale aeroporto nonché per la continuità territoriale dell'Isola d'Elba, per un importo massimo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2008;

b) per incentivare il trasporto delle merci per via aerea da e per gli aeroporti siciliani, per un importo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

237. L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, prosegue per un ulteriore biennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 maggio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 20 luglio 2005, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie stanziate per il triennio 2004-2006 effettivamente disponibili rivenienti dalle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 38 della citata legge n. 166 del 2002.

238. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, prosegue per un ulteriore triennio, secondo quanto disposto dal comma 239.

239. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche europee, definisce, con proprio decreto, condizioni e modalità operative per l'attuazione di quanto previsto ai commi 237 e 238. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma decorre il periodo di attuazione delle misure di cui ai medesimi commi 237 e 238.

240. Le somme del fondo istituito dal comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, che residuano dall'attuazione, nel triennio 2004-2006, delle misure di cui al medesimo articolo sono utilizzate ai fini di quanto disposto dal comma 237.

241. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n. 166 del 2002 prosegue per un ulteriore triennio, secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 315, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2005, n. 21, nonché agli articoli 14 e 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 2004, n. 340, per quanto compatibili con le disposizioni di cui ai commi da 228 a 242.

242. Il triennio di cui al comma 241 decorre dalla data di sottoscrizione degli accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge n.  166 del 2002.

243. Per l'attuazione di quanto disposto ai commi 238 e 241 sul Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge n. 166 del 2002, istituito nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse di cui al presente comma, l'importo di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 è destinato all'attuazione di quanto disposto al comma 238. Le risorse restanti sono destinate in via prioritaria al finanziamento di accordi di programma di cui all'articolo 38, comma 7, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, aventi ad oggetto lo sviluppo del trasporto combinato sulla linea storica Torino-Lione, ai fini del riequilibrio modale.

244. Per il completamento e l'implementazione della rete immateriale degli interporti finalizzata al potenziamento del livello di servizio sulla rete logistica nazionale, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per il 2009 e di 10 milioni di euro per il 2010.

245. Al fine di ottimizzare i flussi nei nodi del sistema logistico nazionale, gli interventi previsti dal comma 1044 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono rifinanziati nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2009 e 2 milioni di euro per l'anno 2010.

246. Il contributo, previsto all'articolo 1, comma 1044, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dovrà essere utilizzato, prioritariamente, ai fini della riduzione del cofinanziamento nel limite del 35 per cento del contributo statale previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 18T del 20 giugno 2005 e dalla conseguente convenzione in essere tra il Ministero dei trasporti e la UIRnet S.p.A., stipulata in data 21 dicembre 2006.

247. Al fine di implementare le azioni tese ad accrescere la sicurezza stradale e dare attuazione alle azioni previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale mediante azioni mirate e sinergiche volte a rafforzare i controlli su strada anche attraverso l'implementazione di idonee attrezzature tecniche funzionali all'aumento dei controlli stradali, intensificare l'attività ispettiva e le verifiche previste dal codice della strada, dotare gli uffici ed il personale preposto ad attività di sicurezza stradale degli opportuni strumenti per l'esercizio delle attività istituzionali, ivi compresa la formazione, è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2008, di 25 milioni di euro per l'anno 2009, di 30 milioni di euro per l'anno 2010, di 49 milioni di euro per l'anno 2011, di 56 milioni di euro per l'anno 2012 e di 4 milioni di euro per l'anno 2013.

248. Per il proseguimento degli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1038, della citata legge n. 296 del 2006, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

249. Il capitale sociale delle Ferrovie della Calabria S.r.l., delle ferrovie Apulo Lucane S.r.l., delle ferrovie del Sud-Est S.r.l. è aumentato nel 2008 rispettivamente di 10 milioni di euro per una spesa complessiva di 30 milioni di euro.

250. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di risparmio energetico e di riduzione delle emissioni inquinanti è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010, in favore di Trenitalia s.p.a. e di società del gruppo, per l'avvio di un programma finalizzato alla realizzazione di interventi volti alla rimotorizzazione, in conformità alla direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, delle automotrici con motori diesel ancora utilizzate per il trasporto regionale su linee non elettrificate, in modo da conseguire, a regime, un risparmio energetico netto quantificabile in 233 milioni di euro, nonché una riduzione delle emissioni inquinanti di oltre 40.000 tonnellate.

251. È istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo per l'ammodernamento dei collegamenti ferroviari tra Pescara e Roma, al fine di determinare la migliore efficacia ed efficienza delle comunicazioni ferroviarie tra l'Abruzzo e la città di Roma, per il quale è autorizzata la spesa di 56 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, con vincolo di destinazione per la tratta Avezzano-Roma.

252. Per consentire il finanziamento dei servizi pubblici ferroviari di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza è autorizzata la spesa di 104 milioni di euro per l'anno 2008. Conseguentemente:

a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, è ridotta per l'anno 2008 di 14 milioni di euro;

b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è ridotta per l'anno 2008 di 13 milioni di euro;

c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta per l'anno 2008 di 7 milioni di euro.

253. Il Ministero dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, conclude un'indagine conoscitiva sul trasporto ferroviario di viaggiatori e merci sulla media e lunga percorrenza, volta a determinare la possibilità di assicurare l'equilibrio tra costi e ricavi dei servizi, nonché le eventuali azioni di miglioramento dell'efficienza. Il servizio sulle relazioni che presentano o sono in grado di raggiungere l'equilibrio economico è assicurato in regime di liberalizzazione. Il CIPE, nei limiti delle risorse disponibili, sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individua, nell'ambito delle relazioni per le quali non è possibile raggiungere l'equilibrio economico, i servizi di utilità sociale, in termini di frequenza, copertura territoriale, qualità e tariffazione, e che sono mantenuti in esercizio tramite l'affidamento di contratti di servizio pubblico.

254. Nelle more della stipula di nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero dei trasporti e la società Trenitalia s.p.a., il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società le somme previste, per l'anno 2008, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, di cui alla vigente normativa comunitaria.

255. Per la progettazione e l'avvio, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, delle tratte delle linee metropolitane delle città di Bologna e di Torino, è autorizzato un contributo per ciascuna delle predette tratte di 10 milioni di euro per l'anno 2010. Per la realizzazione della tramvia di Firenze è autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

256. Per la progettazione e l'avvio della realizzazione del passante grande di Bologna, ai sensi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 4 milioni di euro per l'anno 2009.

257. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle opere strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la concessione di contributi quindicennali di 99,6 milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1008, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzati contributi quindicennali di 5 milioni di euro a decorrere rispettivamente dall'anno 2008 e dall'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A valere sulle risorse stanziate dai commi 257 e 258, per la realizzazione delle opere accessorie agli interventi di cui all'articolo 1, comma 981, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 2 milioni di euro per l'anno 2009, e si procede ai sensi degli articoli 163 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

258. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il programma straordinario di edilizia residenziale pubblica, una quota fino a 50 milioni di euro è destinata alla prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1010, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da realizzare con le modalità di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, anche rimodulando gli interventi in base alle esigenze accertate dal Ministero delle infrastrutture.

259. L'Autostrada Nogara-Mare Adriatico e il collegamento dei sistemi tangenziali nelle tratte Peschiera del Garda/Verona e Verona/Padova, opere di competenza della regione Veneto, sono inseriti, ai soli fini dell'approvazione, nelle procedure previste dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

260. Per il completamento degli interventi relativi alla strada di grande comunicazione E 78 «due mari» Grosseto-Fano, prevista come opera strategica di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008.

261. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

262. Le quote dei limiti d'impegno, autorizzati dall'articolo 13, comma 1, della legge 1º agosto 2002, n. 166, e successivi rifinanziamenti, decorrenti dall'anno 2006 non impegnate al 31 dicembre 2007, costituiscono economie di bilancio e sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli terminali dei rispettivi limiti.

263. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa di 0,4 milioni di euro per l'anno 2008 e di 0,7 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2009, per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel 2009.

264. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. è autorizzata a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP).

265. La dotazione iniziale del Fondo di cui al comma 264 e le successive variazioni sono stabilite dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a. a valere sulle risorse previste ai sensi dell'articolo 71, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

266. Il Fondo di cui al comma 264 è finalizzato al sostegno finanziario dei lavori, di competenza dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da realizzare mediante:

a) contratti di concessione di cui all'articolo 53, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) contratti di concessione di costruzione e gestione o affidamento unitario a contraente generale di cui all'articolo 173 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

267. Il Fondo di cui al comma 264, al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto, presta garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario.

268. La Cassa depositi e prestiti s.p.a., nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministro dell'economia e delle finanze nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, fissa con proprio regolamento limiti, condizioni, modalità e caratteristiche della prestazione delle garanzie e dei relativi rimborsi, tenendo conto della redditività potenziale dell'opera e della decorrenza e durata della concessione o della gestione.

269. Dalle disposizioni di cui ai commi da 264 a 268 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

270. Sono abrogati i commi da 1 a 5 dell'articolo 71 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

271. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è autorizzata la spesa annua di 0,4 milioni di euro per quattordici anni a decorrere dal 2008 per l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi infrastrutturali dei Campionati del mondo di nuoto di Roma nel 2009.

272. Per la realizzazione degli impianti sportivi e di servizio funzionali allo svolgimento dei campionati del mondo di ciclismo su pista del 2012 in provincia di Treviso è autorizzato un contributo quindicennale di 2 milioni di euro a decorrere dal 2008 quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che l'Associazione Ciclismo di Marca è autorizzata ad effettuare.

273. L'80 per cento del contributo quindicennale di cui al comma 272 è destinato alla realizzazione di un velodromo nel territorio della provincia di Treviso, diretto a consentire un adeguato allenamento degli atleti italiani sul territorio nazionale. Ai fini della definizione delle modalità di finanziamento e di realizzazione del velodromo e delle restanti infrastrutture funzionali allo svolgimento della manifestazione sportiva, l'Associazione Ciclismo di Marca stipula un apposito accordo di programma quadro, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli enti locali interessati.

274. Le somme relative ad eventuali economie, derivanti dalle risorse attivate mediante la contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie effettuate dall'Associazione Ciclismo di Marca per la realizzazione degli interventi a valere sul contributo quindicennale di cui al comma 272, possono essere destinate alla copertura di altre spese preventivamente autorizzate dall'Associazione medesima per la realizzazione dell'evento.

275. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, è ridotta di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

276. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

277. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 276, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.

278. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.

279. All'articolo 1, comma 796, lettera n), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20 miliardi di euro» sono sostituite dalle seguenti: «23 miliardi di euro».

280. All'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Il maggior importo di cui alla presente lettera è vincolato» sono inserite le seguenti: «per 100 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, finalizzato al potenziamento delle ''unità di risveglio dal coma''; per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati al potenziamento e alla creazione di unità di terapia intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla spettrometria di ''massa tandem'', per effettuare screening neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci»;

b) nel secondo periodo, le parole: «100 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie degenerative neurologiche croniche invalidanti»;

c) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Nella sottoscrizione di accordi di programma con le regioni, è data, inoltre, priorità agli interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali, residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute, attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento».

281. Per gli interventi di cui ai commi 276, 279 e 280 gli stanziamenti previsti sono subordinati a verifiche energetiche, sia che vengano inseriti in accordi di programma, sia in altri programmi per l'ottenimento di finanziamenti pubblici; tali interventi devono prevedere misure significative di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché di risparmio idrico.

282. Per le nuove costruzioni che rientrano fra gli edifici di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, il rilascio del certificato di agibilità al permesso di costruire è subordinato alla presentazione della certificazione energetica dell'edificio.

283. Al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, e successive modificazioni, comprensivo dell'assistenza sanitaria negli istituti penali minorili, nei centri di prima accoglienza, nelle comunità e negli ospedali psichiatrici giudiziari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza previsti dalla legislazione vigente e delle risorse finanziarie di cui alla lettera c):

a) il trasferimento al Servizio sanitario nazionale di tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, ivi comprese quelle concernenti il rimborso alle comunità terapeutiche delle spese sostenute per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dei detenuti di cui all'articolo 96, commi 6 e 6-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, e per il collocamento nelle medesime comunità dei minorenni e dei giovani di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, disposto dall'autorità giudiziaria;

b) le modalità e le procedure, secondo le disposizioni vigenti in materia, previa concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale dei rapporti di lavoro in essere, anche sulla base della legislazione speciale vigente, relativi all'esercizio di funzioni sanitarie nell'ambito del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia, con contestuale riduzione delle dotazioni organiche dei predetti Dipartimenti in misura corrispondente alle unità di personale di ruolo trasferite al Servizio sanitario nazionale;

c) il trasferimento al Fondo sanitario nazionale per il successivo riparto tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie, valutate complessivamente in 157,8 milioni di euro per l'anno 2008, in 162,8 milioni di euro per l'anno 2009 e in 167,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di cui quanto a 147,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 a valere sullo stato di previsione del Ministero della giustizia e quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2008, 15 milioni di euro per l'anno 2009 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 a valere sullo stato di previsione del Ministero della salute;

d) il trasferimento delle attrezzature, degli arredi e dei beni strumentali di proprietà del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia afferenti alle attività sanitarie;

e) i criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse finanziarie complessive, come individuate alla lettera c), destinate alla sanità penitenziaria.

284. Nelle more del definitivo trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, del personale e delle risorse in materia di medicina penitenziaria, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia continuano a svolgere la funzione di uffici erogatori per quanto di rispettiva competenza e sono prorogati i rapporti di incarico, di collaborazione o convenzionali del personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena, non appartenente ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria, in corso alla data del 28 settembre 2007.

285. Al fine di incrementare il patrimonio immobiliare destinato alla locazione di edilizia abitativa a canone sostenibile, si considerano «residenze d'interesse generale destinate alla locazione» i fabbricati situati nei comuni ad alta tensione abitativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, composti da case di abitazione non di lusso sulle quali grava un vincolo di locazione ad uso abitativo per un periodo non inferiore a 25 anni.

286. Le residenze di cui al comma 285 costituiscono servizio economico di interesse generale, ai fini dell'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea, e sono ricomprese nella definizione di alloggio sociale di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9.

287. Per i fini previsti dai commi 285 e 286 è istituito, a decorrere dall'anno 2008, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

288. L'articolo 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il quale prevede che i comuni, per favorire la realizzazione degli accordi tra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite negli accordi stessi, con possibilità di deroga al limite minimo dell'aliquota, deve essere interpretato nel senso che tali aliquote possono arrivare fino all'esenzione dall'imposta.

289. Al fine della realizzazione di infrastrutture autostradali, previste dagli strumenti di programmazione vigenti, le funzioni ed i poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore attribuiti all'ANAS S.p.a. possono essere trasferiti con decreto del Ministro delle infrastrutture dall'ANAS S.p.a. medesima ad un soggetto di diritto pubblico appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'ANAS S.p.a. e dalle regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato.

290. Le attività di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria, del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova, sono trasferite, una volta completati i lavori di costruzione, ovvero scaduta la concessione assentita all'Autostrada Padova-Venezia S.p.a., ad una società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato. La società, quale organismo di diritto pubblico, esercita l'attività di gestione nel rispetto delle norme in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi ed è sottoposta al controllo diretto dei soggetti che la partecipano. I rapporti tra la società ed i soggetti pubblici soci sono regolati, oltre che dagli atti deliberativi di trasferimento delle funzioni, sulla base di apposita convenzione. La società assume direttamente gli oneri finanziari connessi al reperimento delle risorse necessarie per la realizzazione del raccordo autostradale di collegamento tra l'Autostrada A4 - tronco Venezia-Trieste, anche subentrando nei contratti stipulati direttamente dall'ANAS S.p.a.. Alla società è fatto divieto di partecipare, sia singolarmente sia con altri operatori economici, ad iniziative diverse che non siano strettamente necessarie per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 289, ovvero ad esse direttamente connesse.

291. Per le finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive modificazioni, è autorizzato un contributo quindicennale di 4 milioni di euro a decorrere dal 2008.

292. Al fine di assicurare la realizzazione del secondo stralcio del sistema ferroviario metropolitano regionale veneto, è autorizzato un contributo decennale di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

293. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, ai fini della quantificazione dei contributi previsti dall'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 8, 10 e 11, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le imprese editrici sono tenute a presentare il modello dei costi di testata, come definito con circolare dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e reso noto sul sito internet del Dipartimento stesso, debitamente compilato e certificato dalla società di revisione incaricata della certificazione del bilancio.

294. In applicazione dell'articolo 1, comma 1246, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma disponibile per la liquidazione dei contributi di cui agli articoli 3 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004, n. 112, è attribuita ai soggetti per i quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti necessari per l'erogazione dei contributi in quote proporzionali all'ammontare del contributo spettante a ciascuna impresa.

295. A decorrere dalle domande relative all'anno 2007, le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite, previsti dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e dagli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sono rimborsate direttamente all'impresa, nella misura del 40 per cento dell'importo totale delle bollette, al netto dell'IVA. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, avente natura non regolamentare, sono indicate le modalità e la documentazione relative alle richieste dei rimborsi di cui al comma 293.

296. Il finanziamento annuale previsto per le TV locali dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009. La ripartizione secondo bacini di utenza costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano dello stanziamento annuo è effettuata entro il 30 maggio di ogni anno. Allo scopo si procede imputando, automaticamente e in via provvisoria, alle regioni e alle province autonome il 90 per cento della somma già assegnata nell'anno precedente, fatta salva la rideterminazione in via definitiva all'esito dei conteggi ufficiali.

297. All'articolo 145, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, al primo e al secondo periodo le parole: «30 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio».

298. All'articolo 10, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, alle parole: «Tale contributo» sono premesse le seguenti: «Fermi restando i limiti all'ammontare dei contributi, quali indicati nell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,».

299. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle infrastrutture per la larga banda sul territorio nazionale, le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi attuativi del Programma per lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno da parte del Ministero delle comunicazioni per il tramite della Società infrastrutture e telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (Infratel Italia), di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

300. Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008.

301. All'articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole: «e deve riguardare opere prodotte per almeno la metà negli ultimi cinque anni» sono soppresse;

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri per la qualificazione delle opere di espressione originale italiana, ai fini del presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro delle comunicazioni e del Ministro per i beni e le attività culturali da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di diffusione, in particolare nelle fasce orarie di maggiore ascolto, alle opere europee degli ultimi cinque anni, di cui il 20 per cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee degli ultimi cinque anni una quota minima del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati nel conto economico dell'ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all'acquisto di opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni. Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme diffusive o distributive di soggetti terzi. All'interno di tale quota del 10 per cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alle opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte, e le emittenti e i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all'offerta radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla vendita di beni e servizi; all'interno di questa quota, nel contratto di servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all'acquisto di opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una riserva non inferiore al 5 per cento da destinare a opere di animazione appositamente prodotte per la formazione dell'infanzia. Per i servizi televisivi prestati su richiesta del consumatore, gli operatori di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono, gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Con particolare riferimento ai programmi in pay-per-view a prevalente contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso commisurati all'effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi del presente comma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell'anno di riferimento e al loro successo nelle sale cinematografiche italiane, secondo criteri e modalità stabiliti dall'Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. In merito all'obbligo di programmazione della sottoquota del 20 per cento di opere cinematografiche di cui al presente comma, è previsto un periodo transitorio di dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi in pay-per-view l'adeguamento graduale al suddetto obbligo»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. L'Autorità adotta entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei princìpi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza».

302. All'articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «da 1.040 euro a 5.200 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media».

303. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Nell'ottica di favorire un ulteriore sviluppo del mercato postale, migliorando la qualità dei servizi offerti e preservando il livello occupazionale delle imprese del settore, il fornitore del servizio universale può prorogare gli accordi in essere con operatori privati già titolari di concessione del Ministero delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 29, primo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156».

304. Le somme disponibili al 31 dicembre 2007 relative alle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 1 e 3 della legge 31 marzo 2005, n. 56, nel limite massimo rispettivamente di euro 12 milioni e di euro 2 milioni, sono mantenute nel conto dei residui per essere versate all'entrata del bilancio statale nell'anno 2008 e successivamente riassegnate nello stato di previsione del Ministero del commercio internazionale per essere destinate alle finalità di cui all'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

305. Per l'anno 2008, una quota pari a 50 milioni di euro delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, quale disponibilità impegnabile per le finalità connesse alle attività di credito all'esportazione.

306. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le attività connesse al pagamento dei contributi agli interessi previsti in favore dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, è integrato di 20 milioni di euro per l'anno 2008 e di 130 milioni di euro per l'anno 2009.

307. Per consentire ai centri regionali per i trapianti di cui all'articolo 10 della legge 1º aprile 1999, n. 91, l'effettuazione di controlli e interventi finalizzati alla promozione e alla verifica della sicurezza della rete trapiantologica, è autorizzata, a partire dal 2008, la spesa di euro 700.000. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dal 2008, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138.

308. Al fine di razionalizzare i costi e ottimizzare l'impiego dei fondi di funzionamento, nonché di organizzare le risorse umane e logistiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di sanità pubblica attribuitigli dalla legge, il Centro nazionale per i trapianti, istituito con legge 1º aprile 1999, n. 91, ai fini dell'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo delle attività di donazione, prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule, fatta salva la disciplina prevista dalla legge 21 ottobre 2005, n. 219, può:

a) stipulare accordi di collaborazione e convenzioni con amministrazioni pubbliche, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali, comunitarie o internazionali;

b) stipulare, nei limiti del finanziamento costituito dai fondi istituzionali e da quelli provenienti da programmi di ricerca nazionali ed internazionali, contratti di lavoro secondo le modalità previste dalle norme vigenti nella pubblica amministrazione, ivi compresa quella di cui all'articolo 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in quanto compatibile.

309. Al fine di promuovere la ricerca e la formazione in materia di trasporti anche mediante il ricorso alla ricerca e alla formazione interuniversitaria, prevedendo anche degli aiuti volti alla formazione in materia trasportistica in ambito internazionale, in una prospettiva multidisciplinare e multilaterale, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2008, di 5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

310. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e con le modalità previste dall'articolo 1, comma 1042, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

311. Per realizzare un sistema informativo del Ministero dei trasporti finalizzato anche ad attuare il trasferimento modale delle merci dalle strade verso le Autostrade del mare, è autorizzata la spesa di l0 milioni di euro per l'anno 2008.

312. Il contributo annuo dello Stato alle spese di gestione del Programma nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA), di cui alla legge 14 febbraio 1991, n. 46, è incrementato di 3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

313. A decorrere dall'anno 2008, una quota, non inferiore al 10 per cento, dello stanziamento complessivo del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è destinata ai progetti di ricerca di base presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni operanti a qualunque titolo in attività di ricerca e previamente valutati, secondo il metodo della valutazione tra pari, da un comitato. Detto comitato è composto da ricercatori, di nazionalità italiana o straniera, di età inferiore ai quaranta anni e riconosciuti di livello eccellente sulla base di indici bibliometrici, quali l'impact factor ed il citation index, e operanti presso istituzioni ed enti di ricerca, almeno per la metà non italiani, che svolgono attività nei settori disciplinari relativi alla ricerca scientifica e tecnologica.

314. L'attuazione del comma 313 è demandata ad apposito decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 873, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

315. All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del comitato di cui al comma 313, quantificato nel limite massimo di 100.000 euro annui, si provvede mediante incremento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

316. All'articolo 1, comma 814, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel primo periodo, le parole: «Per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2007» e le parole: «non inferiore al 5 per cento è destinata, in via sperimentale,» dalle seguenti: «non inferiore al 5 per cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 è destinata».

317. All'articolo 1, comma 815, della legge n. 296 del 2006, le parole: «per ciascuno degli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalla seguente: «annui».

318. È istituito, in via sperimentale, per l'anno 2008, un Fondo di 10 milioni di euro per promuovere la ricerca di base. Il Fondo è attivato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

319. Le fondazioni bancarie che impegnano risorse per la ricerca di base possono chiedere, a valere sul Fondo di cui al comma 318 e previa conferma della disponibilità finanziaria, contributi non superiori al 20 per cento delle risorse impiegate, per la durata effettiva del finanziamento e comunque non oltre tre anni.

320. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti gli obiettivi di ricerca di base per i quali i relativi finanziamenti possono essere ammessi ai contributi di cui al comma 319 e le modalità per la presentazione delle richieste delle fondazioni volte a ottenere i contributi medesimi, nonché per la valutazione dei piani di ricerca e per l'assegnazione dei contributi stessi al fine di rispettare i limiti della disponibilità del Fondo di cui al comma 318.

321. Per le finalità della difesa del suolo e della pianificazione di bacino nonché per la realizzazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico di cui al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotta piani strategici nazionali e di intervento per la mitigazione del rischio idrogeologico e per favorire forme di adattamento dei territori, da attuare d'intesa con le autorità di bacino territorialmente competenti, con le regioni e con gli enti locali interessati, tenuto conto dei piani di bacino. A tal fine sono utilizzate le risorse iscritte sulle autorizzazioni di spesa di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come determinate dalla Tabella F della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nonché delle disposizioni di cui ai commi 322, 323, 325, 326, 331 e 332 è autorizzata la spesa di euro 265 milioni per ciascuno degli anni 2008 e 2009 a valere sulle risorse di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183.

322. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica attraverso il controllo e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, nonché per la promozione della produzione di energia elettrica da solare termodinamico. A decorrere dall'anno 2008 sono destinate al fondo di cui al presente comma risorse per un importo annuale di 40 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321. Entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, individua le modalità di utilizzazione del fondo, anche prevedendo iniziative di cofinanziamento con regioni ed enti locali o con altri soggetti, pubblici o privati, nonché mediante l'attivazione di fondi di rotazione.

323. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo per la promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio, con dotazione di 20 milioni di euro per anno a decorrere dal 2008, a valere sulle risorse di cui al comma 321. Il fondo è finalizzato alla sottoscrizione di accordi di programma e alla formulazione di bandi pubblici da parte del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per la promozione degli interventi di cui al primo periodo. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare nel termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di utilizzo del fondo di cui al presente comma.

324. Per il potenziamento della ricerca e lo studio sulle interazioni tra i fattori ambientali e la salute, sugli effetti che gli agenti inquinanti hanno sugli organismi viventi, e in special modo sull'uomo, e al fine di accrescere le conoscenze scientifiche in materia e di favorire lo studio di progetti volti ad un'efficace riduzione e al controllo delle emissioni inquinanti, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

325. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e controllo in materia di ambiente marino e costiero, anche attraverso azioni di sicurezza operativa e di informazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Reparto ambientale marino del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera. Sono a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare gli oneri connessi all'acquisto dei beni strumentali necessari per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

326. Al fine di prevenire situazioni di emergenza ambientale con particolare riferimento al mare nonché di assicurare il funzionamento ordinario dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) è assegnata, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, la somma di 10 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 321.

327. Per consentire la verifica ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico e la raccolta dei dati ambientali, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato alla stipula di accordi di programma con altre amministrazioni centrali e periferiche per l'estensione del Piano straordinario di telerilevamento, già previsto dall'articolo 27 della legge 31 luglio 2002, n. 179, al fine di renderlo punto di riferimento e di accesso per le cartografie e le informazioni ambientali di altre amministrazioni centrali e periferiche. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato nella misura massima di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58.

328. Per l'istituzione e il finanziamento di nuove aree marine protette, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008.

329. Allo scopo di garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di tecnologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio nelle diverse aree del territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 247, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

330. Ai fini della riqualificazione e valorizzazione economica del territorio della regione fluviale del fiume Po e della crescita del turismo, le regioni interessate attuano interventi finalizzati all'aumento della sicurezza idraulica ed idrogeologica, alla riqualificazione ambientale e alla estensione delle reti ecologiche, alla tutela delle risorse idriche, al recupero e alla tutela dei beni culturali, architettonici ed archeologici. Tali interventi sono programmati dalla Autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche su proposta delle regioni ed in coerenza con la pianificazione vigente. Per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

331. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva un programma di interventi di difesa del suolo nei piccoli comuni il cui territorio presenta significativi fenomeni di dissesto e che risultano caratterizzati da estrema perifericità rispetto ai centri abitati di maggiori dimensioni. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 a valere sulle risorse di cui al comma 321.

332. Per le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico, di tutela e di riqualificazione dell'assetto del territorio e di incentivazione alla permanenza delle popolazioni nelle aree di montagna e di collina, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare definisce e attiva, sulla base delle richieste dei comuni e delle comunità montane, un programma di interventi di manutenzione del reticolo idrografico minore e dei versanti, privilegiando la realizzazione di opere tradizionali e a basso impatto ambientale. Per l'attuazione del presente comma è previsto l'utilizzo del 10 per cento delle risorse destinate, per l'anno 2008, alla difesa del suolo di cui al comma 321.

333. A decorrere dall'anno 2008, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per la ristrutturazione e l'ammodernamento della rete idrica sul territorio nazionale, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabilite le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo medesimo.

334. Il comma 1284 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1284. È istituito un fondo di solidarietà, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti e interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo è alimentato dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo.

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonché le emissioni di anidride carbonica, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo a favore della potabilizzazione, microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del recupero delle acque meteoriche e della permeabilità dei suoli urbanizzati. Il fondo è alimentato, nel limite di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. È istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione, policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il fondo di cui al comma 1284-bis».

335. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per la forestazione e la riforestazione al fine di ridurre le emissioni di anidride carbonica, per la realizzazione di aree verdi in zone urbane e periurbane al fine di migliorare la qualità dell'aria nei comuni a maggiore crisi ambientale, e di tutelare la biodiversità.

336. Al fine di sostenere le azioni e le politiche finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno 2002, n. 120, nonché ai fini di cui alla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, la somma di 2 milioni di euro annui a valere sul fondo di cui al comma 335 è destinata all'istituzione e alla gestione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio e alla gestione dell'Inventario nazionale delle foreste di carbonio.

337. Gli Enti parco nazionali che hanno provveduto alla rideterminazione della propria dotazione organica in attuazione dell'articolo 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono incrementare le proprie piante organiche, entro il limite massimo complessivo di 120 unità di personale da ripartire tra tutti gli Enti parco, nell'ambito del contributo dello Stato ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, delle ulteriori risorse attribuite ai sensi del comma 338 e delle altre entrate di cui all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. Per le finalità di cui al presente comma, a decorrere dall'anno 2008 gli Enti parco nazionali sono autorizzati a effettuare assunzioni di personale anche in deroga alla normativa vigente, previo esperimento delle procedure di mobilità.

338. Per le finalità di cui al comma 337 è autorizzato un contributo straordinario dello Stato di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Al riparto del contributo tra gli Enti parco nazionali di cui al comma 337 si provvede con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

339. La commissione di riserva di cui all'articolo 28, terzo comma, della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni, nominata dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e istituita presso l'ente cui è delegata la gestione dell'area marina protetta, è composta: da un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con funzioni di presidente; da un esperto designato dalla regione territorialmente interessata, con funzioni di vice presidente; da un esperto designato d'intesa tra i comuni rivieraschi territorialmente interessati; da un esperto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un rappresentante della Capitaneria di porto nominato su proposta del reparto ambientale marino presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; da un esperto designato dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM); da un esperto designato dalle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In attuazione di quanto disposto dal presente comma, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede alla ricostituzione di tutte le commissioni di riserva delle aree marine protette entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

340. Al fine di potenziare le attività di sorveglianza e di tutela del territorio e di disincentivare l'esecuzione di lavori senza titolo o in difformità dalle norme e dagli strumenti urbanistici, nonché di sostenere gli oneri a carico dei comuni per l'immediata demolizione delle opere abusive, il Fondo per le demolizioni delle opere abusive, di cui all'articolo 32, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2008.

341. All'articolo 27, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro i successivi quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».

342. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per l'avvio di un programma di valorizzazione e di recupero delle ferrovie dismesse.

343. Per l'attuazione del programma di cui al comma 342, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e con il Ministro dei trasporti, individua criteri e modalità per la realizzazione di una rete di percorsi ferroviari dismessi da destinare a itinerari ciclo-turistici e avvia progetti di fattibilità per la conversione a uso ciclabile delle tratte ferroviarie dismesse di cui alla tabella 4 annessa alla presente legge.

344. È istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo denominato «un centesimo per il clima» nel quale affluiscono le entrate derivanti dalla contribuzione volontaria di un centesimo di euro per ogni litro di carburante acquistato alla pompa per l'autotrazione, nonché per ogni 6 kW/h di energia elettrica consumata.

345. A decorrere dal 1º gennaio 2008, per ogni litro di carburante acquistato e per ogni 6 kW/h erogati per i quali sia stata effettuata la contribuzione volontaria è previsto un corrispondente contributo aggiuntivo di un centesimo di euro da parte delle società di distribuzione di carburante e di energia elettrica. Il Fondo di cui al comma 344 è finalizzato al finanziamento delle politiche della mobilità sostenibile, delle fonti energetiche rinnovabili per ridurre le emissioni di CO2 e al sostegno delle politiche di contrasto ai cambiamenti climatici.

346. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, sentite le organizzazioni rappresentative di categoria, le associazioni ambientaliste di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e le associazioni dei consumatori, definisce le modalità di attuazione della contribuzione volontaria di cui al comma 344 e del contributo di cui al comma 345 nonché le modalità di gestione del Fondo. Con il medesimo decreto è istituito un comitato di esperti che ha il compito di verificare l'attuazione delle finalità del Fondo di cui al comma 344. Le spese di funzionamento del comitato di cui al periodo precedente sono poste a carico delle dotazioni del fondo «un centesimo per il clima».

347. Per l'anno 2008, al Fondo di cui al comma 344 è assegnata una dotazione di 1 milione di euro ai fini dell'avvio della campagna di comunicazione del medesimo Fondo.

348. In nessun caso il medico curante può prescrivere, per il trattamento di una determinata patologia, un medicinale di cui non è autorizzato il commercio quando sul proposto impiego del medicinale non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazioni cliniche di fase seconda. Parimenti, è fatto divieto al medico curante di impiegare, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, un medicinale industriale per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata ovvero riconosciuta agli effetti dell'applicazione dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, qualora per tale indicazione non siano disponibili almeno dati favorevoli di sperimentazione clinica di fase seconda.

349. Ai fini delle decisioni da assumere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, e dell'articolo 2, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94, la Commissione tecnico-scientifica dell'Agenzia italiana del farmaco, subentrata nelle competenze della Commissione unica del farmaco, valuta, oltre ai profili di sicurezza, la presumibile efficacia del medicinale, sulla base dei dati disponibili delle sperimentazioni cliniche già concluse, almeno di fase seconda.

350. Le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, legittimamente in possesso di ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare, per un loro congiunto, dall'azienda sanitaria locale (ASL) o da una organizzazione non lucrativa avente finalità di assistenza sanitaria, possono essere riutilizzate nell'ambito della stessa RSA o della stessa ASL o della stessa organizzazione non lucrativa, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare alla ASL o all'organizzazione non lucrativa.

351. Al di fuori dei casi previsti dal comma 350, le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, possono essere consegnate dal detentore che non abbia più necessità di utilizzarle ad organizzazioni senza fini di lucro, riconosciute dalle regioni e province autonome, aventi finalità umanitarie o di assistenza sanitaria.

352. Ai fini del loro riutilizzo, le confezioni di medicinali di cui ai commi 350 e 351 sono prese in carico da un medico della struttura od organizzazione interessata, che provvede alla loro verifica, registrazione e custodia. Le disposizioni di cui ai commi da 350 al presente comma si applicano anche a medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope.

353. L'adempimento ai fini dell'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa farmaceutica registrata nell'esercizio 2007, s'intende rispettato alle seguenti condizioni:

a) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento per la spesa farmaceutica convenzionata, alla verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure di contenimento della spesa farmaceutica adottate nell'anno 2007, negli importi definiti e comunicati alle regioni dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, ai sensi dell'articolo 1, comma 796, lettera l), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2005, ovvero, per le regioni che hanno sottoscritto un accordo con lo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, negli importi programmati nei piani di rientro di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell'equilibrio economico. La verifica del conseguimento degli effetti finanziari delle misure adottate dalle regioni è effettuata dal predetto Tavolo di verifica degli adempimenti, che si avvale del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco;

b) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento per la spesa farmaceutica non convenzionata, alla verifica dell'idoneità e della congruità del processo attuativo dei Piani di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera adottati dalle regioni. La predetta verifica è effettuata congiuntamente dal Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti, che si avvalgono del supporto tecnico dell'Agenzia italiana del farmaco.

354. Per il consolidamento e il rafforzamento delle strutture e dell'attività dell'assistenza domiciliare oncologica effettuata dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori è autorizzata l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

355. È istituito presso il Ministero della salute, senza oneri per la finanza pubblica, un registro dei dottori in chiropratica. L'iscrizione al suddetto registro è consentita a coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica o titolo equivalente. Il laureato in chiropratica ha il titolo di dottore in chiropratica ed esercita le sue mansioni liberamente come professionista sanitario di grado primario nel campo del diritto alla salute, ai sensi della normativa vigente. Il chiropratico può essere inserito o convenzionato nelle o con le strutture del Servizio sanitario nazionale nei modi e nelle forme previsti dall'ordinamento. Il regolamento di attuazione del presente comma è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della salute.

356. Il Comitato nazionale per la sicurezza alimentare, di cui al decreto interministeriale 26 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 4 ottobre 2007, assume la denominazione «Autorità nazionale per la sicurezza alimentare» e si avvale di una sede referente operante nella città di Foggia. Restano ferme la collocazione dell'Autorità predetta presso il Ministero della salute e le altre disposizioni del decreto suddetto in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle attività e il funzionamento della sede di Foggia è autorizzato a favore del Ministero della salute un contributo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2010.

357. Il sistema nazionale di educazione continua in medicina (ECM) è disciplinato secondo le disposizioni di cui all'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 1º agosto 2007, recante il riordino del sistema di formazione continua in medicina. In particolare, la gestione amministrativa del programma di ECM e il supporto alla Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono trasferiti all'Agenzia per i servizi sanitari regionali, istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni, che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale, che svolge attività di ricerca e di supporto nei confronti del Ministro della salute, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La Commissione nazionale per la formazione continua, che svolge le funzioni e i compiti indicati nel citato accordo del 1º agosto 2007, è costituita con decreto del Ministro della salute nella composizione individuata nel predetto accordo. Concorrono, altresì, alla piena realizzazione del nuovo sistema di ECM gli ulteriori organismi previsti dal citato accordo, secondo le competenze da esso attribuite.

358. Per favorire l'attivazione dei nuovi servizi, l'Agenzia di cui al comma 357 del presente articolo può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale non dirigenziale di ruolo in posizione di comando dipendente dal Ministero della salute e dalle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per un contingente massimo di quindici unità. Il Ministro della salute può altresì disporre presso l'Agenzia, per periodi massimi di due anni e con le modalità previste all'articolo 1, comma 308, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, distacchi non rinnovabili fino a un massimo di quindici unità di personale dipendente del Ministero della salute. I contributi alle spese previsti all'articolo 92, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia ai fini della copertura degli oneri dalla stessa sostenuti, ivi incluse le spese di funzionamento della Commissione nazionale per la formazione continua e degli ulteriori organismi previsti dal citato Accordo del 1º agosto 2007 nonché le spese per il personale derivanti dall'attuazione dei commi da 357 a 360.

359. Per consentire all'Agenzia di cui al comma 357 di fare fronte tempestivamente e con completezza agli ulteriori compiti istituzionali, la dotazione organica del relativo personale è determinata in sessanta unità di personale di ruolo, di cui quarantotto unità di personale non dirigente e dodici dirigenti. L'Agenzia è autorizzata a procedere alla copertura dei posti di nuova istituzione, nei limiti della dotazione organica rideterminata dal presente comma e del finanziamento complessivo di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, come sostituito dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 19 febbraio 2001, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2001, n. 129, integrato dai contributi di cui al comma 358.

360. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, incompatibili con i commi da 357 al presente comma e le disposizioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, e successive modificazioni.

361. Per le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o da anemie ereditarie, emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008.

362. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fissati i criteri in base ai quali sono definite, nell'ambito di un piano pluriennale, le transazioni di cui al comma 361 e, comunque, nell'ambito della predetta autorizzazione, in analogia e coerenza con i criteri transattivi già fissati per i soggetti emofilici dal decreto del Ministro della salute 3 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 2 dicembre 2003, sulla base delle conclusioni rassegnate dal gruppo tecnico istituito con decreto del Ministro della salute in data 13 marzo 2002, con priorità, a parità di gravità dell'infermità, per i soggetti in condizioni di disagio economico accertate mediante l'utilizzo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

363. L'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 2005, n. 229, è riconosciuto, altresì, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, determinata dalla somministrazione dell'omonimo farmaco, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia.

364. Per la copertura degli oneri di cui al comma 361, nonché al fine di assicurare ulteriori maggiori entrate pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede, tenuto conto delle modifiche dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati eventualmente intervenute ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, e successive modificazioni, alle occorrenti variazioni dell'aliquota di base della tassazione dei tabacchi lavorati di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

365. Una quota delle maggiori entrate derivanti dal comma 364, pari a 140 milioni di euro per l'anno 2008 e a 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, è iscritta nel Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

366. Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la associazione italiana della Croce rossa svolge in regime convenzionale nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati sulla base delle convenzioni sono confermati per la durata delle convenzioni medesime. In tutti gli altri casi restano ferme le limitazioni previste dalla presente legge in materia di lavoro flessibile. Alla copertura dell'onere relativo la associazione italiana della Croce rossa provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste dalle convenzioni e in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

367. Nei confronti del personale di cui al comma 366 trovano applicazione le disposizioni dei commi 90, 92 e 94 dell'articolo 3 della presente legge. Per i soggetti in possesso dei prescritti requisiti che non possono essere stabilizzati per mancanza di disponibilità di posti vacanti nell'organico della associazione italiana della Croce rossa, nel rispetto della vigente normativa in materia di assunzioni, si procede ad un graduale assorbimento del personale presso gli enti del Servizio sanitario nazionale e presso le regioni, tenuto conto delle qualifiche e dei profili professionali e nel rispetto delle procedure previste per le altre pubbliche amministrazioni e dei vincoli di contenimento delle spese di personale cui sono sottoposti i predetti enti, sulla base di un protocollo da stipulare con le regioni nelle competenti sedi istituzionali, su proposta del Ministero della salute di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con tale protocollo sono anche definiti gli aspetti relativi al rinnovo delle convenzioni di cui al comma 366, allo scopo di assicurare la continuità del servizio attraverso la proroga dei contratti di lavoro in essere.

368. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per gli anni 2008 e 2009 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al presente articolo».

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è riderminata in 400 euro, fino a un limite massimo di spesa pari a 150.000 euro annui.

370. All'articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, al comma 1, primo periodo, la parola: «incruenti» è soppressa.

371. All'articolo 4, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti».

372. A valere sulle risorse dell'apposito fondo da ripartire istituito presso lo stato di previsione del Ministero della salute ai sensi del comma 616, una quota delle medesime risorse pari al 50 per cento per l'anno 2008 è destinata alla concessione, con decreto del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un contributo finanziario alle regioni e alle province autonome finalizzato ad agevolare la diffusione tra le dodicenni della vaccinazione HPV basata sull'offerta attiva del vaccino.

373. È autorizzata la complessiva spesa di euro 2.074 milioni, di cui 40 milioni per l'anno 2008, 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2009 al 2048 e 34 milioni per l'anno 2049, finalizzata al sostegno dell'Italia al raggiungimento degli obiettivi di Sviluppo del millennio, attraverso la partecipazione ai nuovi Meccanismi innovativi di finanziamento dello sviluppo, e alla cancellazione del debito dei Paesi poveri nei confronti delle istituzioni finanziarie internazionali.

374. Per gli anni 2008 e 2009, l'importo di 60,5 milioni di euro previsto dall'articolo 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione e il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano sanitario nazionale è prioritariamente finalizzato:

a) alla sperimentazione del modello assistenziale «case della salute»;

b) alle malattie rare;

c) all'implementazione della rete delle unità spinali unipolari e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi;

d) all'attuazione del Patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro;

e) alla promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari;

f) all'attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari», di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2007.

375. Al comma 566 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «purché abbia superato o superi prove selettive di natura concorsuale. A far data dal 2007 lo stanziamento annuo della legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato in euro 30.300.000» sono sostituite dalle seguenti: «, ed accertati i requisiti specifici professionali e generali di idoneità. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, è rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro 35.300.000».

376. Per l'anno 2008, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita.

377. Per le finalità di cui al comma 376 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 834 milioni di euro per l'anno 2008. Il predetto incremento è ripartito tra le regioni con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno.

378. A tal fine il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è ridotto di 326 milioni di euro per l'anno 2008.

379. Il Ministero della salute promuove l'adozione da parte delle regioni di programmi finalizzati ad assicurare qualità ed appropriatezza nel campo dell'assistenza protesica, sulla base di linee guida adottate con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

380. Nell'anno 2008, a livello nazionale e in ogni singola regione, la spesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza protesica relativa ai dispositivi su misura di cui all'elenco 1 allegato al regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, non può superare il livello di spesa registrato nell'anno 2007 incrementato del tasso di inflazione programmata. Al fine di omogeneizzare sul territorio nazionale la remunerazione delle medesime prestazioni, gli importi delle relative tariffe, fissate quali tariffe massime dall'articolo 4 del decreto del Ministro della salute 12 settembre 2006, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2006, sono incrementati del 9 per cento.

381. Dall'applicazione dell'articolo 1, comma 409, lettera c), della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono escluse le attività di informazione ed aggiornamento relative alla assistenza protesica su misura realizzate in coerenza con i programmi regionali di cui al comma 379 ovvero accreditate nei programmi di educazione continua in medicina.

382. È istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo nazionale per la fauna selvatica, destinato agli enti morali che, per conto delle province e delle regioni, ivi comprese le province autonome e le regioni a statuto speciale, gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario. La gestione del Fondo è regolata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro della salute.

383. È istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo per la repressione dei reati in danno agli animali. Le risorse del fondo sono destinate al finanziamento degli interventi sostenuti dal Nucleo investigativo per i reati in danno agli animali del Corpo forestale dello Stato.

384. Ad ognuno dei fondi di cui ai commi 382 e 383 è attribuita una somma pari a 1 milione di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

385. All'articolo 17, comma 29, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: «nella misura di lire 103.000 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di lire 203.000» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura di euro 106 per tonnellata/anno di anidride solforosa e di euro 209».

386. Il quarto ed il quinto periodo del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, introdotti dall'articolo 1, comma 1143, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sostituiti dai seguenti: «Gli interventi relativi a programmi approvati dal Ministro per i beni e le attività culturali per i quali non risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi riprogrammati possono essere trasferite, con le modalità di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilità speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attività culturali, titolari delle predette contabilità speciali, sono tenuti a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della riprogrammazione degli stessi».

387. Allo scopo di sostenere le iniziative di intervento finanziate ai sensi della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 1, della citata legge n. 78 del 2001 è incrementata di 200.000 euro a decorrere dal 2008. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 11 della medesima legge 7 marzo 2001, n. 78, è autorizzata la concessione di un contributo quindicennale di 400.000 euro a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

388. Per la valorizzazione, finalizzata alla fruizione, dei parchi archeologici siciliani inseriti nella «Lista del patrimonio mondiale» dell'UNESCO è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui per un piano triennale di manutenzione straordinaria. La Regione siciliana, a cui sono trasferite le risorse di cui al presente comma, predispone entro tre mesi il predetto piano di manutenzione straordinaria.

389. Al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «una sola volta»;

b) all'articolo 21, al comma 1, la lettera b) è abrogata e dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'autorità di cui al comma 1 dispone in ogni caso lo scioglimento del consiglio di amministrazione della fondazione quando i conti economici di due esercizi consecutivi chiudono con una perdita del periodo complessivamente superiore al 30 per cento del patrimonio disponibile, ovvero sono previste perdite del patrimonio disponibile di analoga gravità»;

c) all'articolo 21, comma 2, le parole: «comunque non superiore a sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a sei mesi, rinnovabile una sola volta».

390. Le modifiche di cui al comma 389, lettere a) e c), entrano in vigore a decorrere dal 1º gennaio 2008. I commissari ed i consiglieri di amministrazione che abbiano già superato il limite del mandato decadono con l'approvazione del bilancio dell'anno 2007.

391. Le modifiche di cui al comma 389, lettera b), entrano in vigore dal 1º gennaio 2009 e prendono in considerazione, in sede di prima applicazione, gli esercizi degli anni 2008-2009.

392. Ai sensi dell'articolo 1, comma 595, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per gli anni 2008, 2009 e 2010 alle fondazioni lirico-sinfoniche è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. Possono essere effettuate assunzioni a tempo indeterminato di personale artistico, tecnico ed amministrativo per i posti specificatamente vacanti nell'organico funzionale approvato, esclusivamente al fine di sopperire a comprovate esigenze produttive, previa autorizzazione del Ministero vigilante. Per il medesimo periodo il personale a tempo determinato non può superare il 15 per cento dell'organico funzionale approvato.

393. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali un fondo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 al fine di:

a) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette ad amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367;

b) contribuire alla ricapitalizzazione delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano chiuso almeno in pareggio il conto economico degli ultimi due esercizi, ma presentino nell'ultimo bilancio approvato un patrimonio netto inferiore a quello indisponibile e propongano adeguati piani di risanamento al Ministero per i beni e le attività culturali, nonché di quelle già sottoposte ad amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi che non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione.

394. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali non avente natura regolamentare il fondo di cui al comma 393 è ripartito fra tutti gli aventi diritto in proporzione delle differenze negative fra patrimonio netto e patrimonio indisponibile, calcolate nella loro totalità, e delle altre perdite del patrimonio netto, calcolate nella metà del loro valore. Il predetto decreto è adottato entro il 30 giugno di ogni anno a seguito dell'approvazione da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche dei bilanci consuntivi dell'esercizio precedente e della presentazione di adeguati piani di risanamento di cui al comma 393. Decorso tale termine, il decreto è comunque adottato escludendo dal riparto le fondazioni che non abbiano presentato il bilancio consuntivo e il prescritto piano di risanamento.

395. Al fine di incentivare il buon andamento e l'imprenditorialità delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli interventi di riduzione delle spese sono individuati nel rapporto tra entità della attività consuntivata e costi della produzione nell'anno precedente la ripartizione, nonché nell'andamento positivo dei rapporti tra ricavi della biglietteria e costi della produzione consuntivati negli ultimi due esercizi precedenti la ripartizione».

396. A decorrere dal 1º gennaio 2008, gli importi dei contributi statali erogati alle istituzioni culturali ai sensi degli articoli 1, 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, sono iscritti in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, la cui dotazione è quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. A decorrere dalla medesima data, alle istituzioni culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 2 e 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

397. Per l'anno 2008 la spesa autorizzata dagli articoli 7 e 8 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 3,4 milioni di euro.

398. Sono legittimati a richiedere a titolo gratuito la concessione, ovvero la locazione, dei beni immobili di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, con l'onere di ordinaria e straordinaria manutenzione a loro totale carico, le accademie e le istituzioni culturali non aventi scopo di lucro per lo svolgimento continuativo di attività culturali di interesse pubblico.

399. Le disposizioni di cui al comma 398 si applicano ai contratti in corso, ovvero alle utilizzazioni in corso, alla data di entrata in vigore del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, anche per le ipotesi in cui alla stessa data non siano stati posti in essere i relativi atti di concessione o locazione.

400. La stipula degli atti di concessione o locazione di cui al comma 398 è subordinata alla previa regolazione dei rapporti pendenti, con la corresponsione di una somma determinata nella misura annua ricognitoria di euro 150, ferme restando acquisite all'erario le somme già corrisposte per importi superiori.

401. All'onere derivante dai commi da 396 a 400, pari a complessivi euro 3,5 milioni per l'anno 2008 e ad euro 100.000 annui a decorrere dal 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

402. Per le celebrazioni del 150º anniversario della nascita di Giacomo Puccini è autorizzato, per l'anno 2008, un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore della Fondazione festival pucciniano, con sede in Torre del Lago Puccini.

403. Al fine di consentire interventi di restauro archeologico delle strutture degli edifici antichi di spettacolo, teatri ed anfiteatri è stanziata per l'anno 2008 a favore del Ministero per i beni e le attività culturali la somma di 1 milione di euro.

404. Al fine di consentire interventi di demolizione di immobili e infrastrutture, la cui realizzazione ha prodotto un danno al paesaggio in aree di particolare valenza culturale, paesaggistica e naturale incluse nel perimetro di riconoscimento dei siti italiani UNESCO, di cui alla legge 20 febbraio 2006, n. 77, è istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali il «Fondo per il ripristino del paesaggio», con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, finalizzato alla demolizione di immobili e infrastrutture, al risanamento e ripristino dei luoghi nonché a provvedere a eventuali azioni risarcitorie per l'acquisizione di immobili da demolire.

405. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono individuati gli interventi e le modalità attuative delle disposizioni di cui al comma 404.

406. Le regioni possono concorrere con risorse proprie al finanziamento degli interventi ai quali sono destinati i contributi a valere sul Fondo di cui ai commi da 404 al presente comma.

407. Il comma 102 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, è sostituito dal seguente:

«102. Per l'anno 2007 e fino al 30 giugno 2008, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Per l'anno 2007, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43».

408. Per la realizzazione delle opere, degli interventi e delle iniziative connessi alle celebrazioni per il 150º anniversario dell'Unità d'Italia è autorizzata l'ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

409. A decorrere dall'esercizio finanziario 2008 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per le spese di funzionamento nonché per le attività istituzionali del Centro per il libro e la lettura, istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali con il compito di promuovere e di realizzare campagne di promozione della lettura, di organizzare manifestazioni ed eventi in Italia e all'estero per la diffusione del libro italiano, di sostenere le attività di diffusione del libro e della lettura promosse da altri soggetti pubblici e privati, nonché di assicurare il coordinamento delle attività delle altre istituzioni statali operanti in materia e di istituire l'Osservatorio del libro e della lettura. Il Centro collabora con le istituzioni territoriali e locali competenti e con i soggetti privati che operano in tutta la filiera del libro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento del Centro.

410. All'onere derivante dall'attuazione del comma 409, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa recata dalla medesima disposizione.

411. Per una maggiore qualificazione dei servizi scolastici, da realizzare anche attraverso misure di carattere strutturale, sono adottati i seguenti interventi:

a) a partire dall'anno scolastico 2008/2009, per l'istruzione liceale, l'attivazione delle classi prime dei corsi sperimentali passati ad ordinamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 26 giugno 2000, n. 234, è subordinata alla valutazione della congruenza dei quadri orari e dei piani di studio con i vigenti ordinamenti nazionali;

b) il numero delle classi prime e di quelle iniziali di ciclo dell'istruzione secondaria di secondo grado si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento. Negli istituti in cui sono presenti ordini o sezioni di diverso tipo, le classi prime si determinano separatamente per ogni ordine e tipo di sezione;

c) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è sostituito dal seguente: «Incrementi del numero delle classi, ove necessario, sono disposti dal dirigente scolastico interessato previa autorizzazione del competente direttore generale regionale, secondo i parametri di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998.»;

d) l'assorbimento del personale di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è completato entro il termine dell'anno scolastico 2009/2010, e la riconversione del suddetto personale è attuata anche prescindendo dal possesso dello specifico titolo di studio richiesto per il reclutamento del personale, tramite corsi di specializzazione intensivi, compresi quelli di sostegno, cui è obbligatorio partecipare.

412. Le economie di spesa di cui all'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da conseguire ai sensi dei commi da 605 a 619 del medesimo articolo, nonché quelle derivanti dagli interventi di cui al comma 411, lettere a), b), c) e d), sono complessivamente determinate come segue: euro 535 milioni per l'anno 2008, euro 897 milioni per l'anno 2009, euro 1.218 milioni per l'anno 2010 ed euro 1.432 milioni a decorrere dall'anno 2011. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio relativi agli interventi di cui al comma 411, lettere da a) a d), si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

413. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il numero dei posti degli insegnanti di sostegno, a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, non può superare complessivamente il 25 per cento del numero delle sezioni e delle classi previste nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2006/2007. Il Ministro della pubblica istruzione, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce modalità e criteri per il conseguimento dell'obiettivo di cui al precedente periodo. Tali criteri e modalità devono essere definiti con riferimento alle effettive esigenze rilevate, assicurando lo sviluppo dei processi di integrazione degli alunni diversamente abili anche attraverso opportune compensazioni tra province diverse ed in modo da non superare un rapporto medio nazionale di un insegnante ogni due alunni diversamente abili.

414. La dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno è progressivamente rideterminata, nel triennio 2008-2010, fino al raggiungimento, nell'anno scolastico 2010/2011, di una consistenza organica pari al 70 per cento del numero dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni previsto dall'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Conseguentemente, anche al fine di evitare la formazione di nuovo personale precario, all'articolo 40, comma 1, settimo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole da: «nonché la possibilità» fino a: «particolarmente gravi,», fermo restando il rispetto dei princìpi sull'integrazione degli alunni diversamente abili fissati dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti non compatibili con le disposizioni previste dal comma 413 e dal presente comma.

415. All'articolo 1, comma 605, lettera c), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «20.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.000 unità».

416. Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti, anche al fine di assicurare regolarità alle assunzioni di personale docente sulla base del numero dei posti vacanti e disponibili effettivamente rilevati e di eliminare le cause che determinano la formazione di precariato, con regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario da rendere entro il termine di quarantacinque giorni, decorso il quale il provvedimento può essere comunque adottato, è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale e dell'attività procedurale per il reclutamento del personale docente, attraverso concorsi ordinari, con cadenza biennale, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il reclutamento del personale docente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica e fermo restando il vigente regime autorizzatorio delle assunzioni. È comunque fatta salva la validità delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Sono abrogati l'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227.

417. Con atto di indirizzo del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato entro il 31 marzo 2008, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti finalità, criteri e metodi della sperimentazione di un modello organizzativo volto a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescere efficienza ed efficacia della spesa. La sperimentazione riguarda gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011 e gli ambiti territoriali, di norma provinciali, individuati nel medesimo atto di indirizzo.

418. L'atto di indirizzo di cui al comma 417 contiene riferimenti relativi a:

a) tipologie degli interventi possibili per attuare il miglioramento della programmazione dell'offerta formativa, della distribuzione territoriale della rete scolastica, dell'organizzazione del servizio delle singole istituzioni scolastiche, ivi compresi gli eventuali interventi infrastrutturali e quelli relativi alla formazione e alla organizzazione delle classi, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 luglio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 1998;

b) modalità con cui realizzare il coordinamento con le regioni, gli enti locali e le istituzioni scolastiche competenti per i suddetti interventi;

c) obiettivi di miglioramento della qualità del servizio e di maggiore efficienza in termini di rapporto insegnanti-studenti;

d) elementi informativi dettagliati relativi alle previsioni demografiche e alla popolazione scolastica effettiva, necessari per predisporre, attuare e monitorare gli obiettivi e gli interventi di cui sopra;

e) modalità di verifica e monitoraggio dei risultati conseguiti al fine della quantificazione delle relative economie di spesa tenendo conto della dinamica effettiva della popolazione scolastica;

f) possibili finalizzazioni delle risorse finanziarie che si rendano disponibili grazie all'aumento complessivo dell'efficienza del servizio di istruzione nell'ambito territoriale di riferimento;

g) modalità con cui realizzare una valutazione dell'effetto degli interventi e base informativa necessaria a tale valutazione.

419. In ciascuno degli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, opera un organismo paritetico di coordinamento costituito da rappresentanti regionali e provinciali dell'Amministrazione della pubblica istruzione, delle regioni, degli enti locali e delle istituzioni scolastiche statali, con il compito di:

a) predisporre un piano triennale territoriale che, anche sulla base degli elementi informativi previsti dall'atto di indirizzo di cui al comma 417, definisca in termini qualitativi e quantitativi gli obiettivi da raggiungere;

b) supportare le azioni necessarie all'attuazione del piano di cui alla lettera a), nonché proporre gli opportuni adeguamenti annuali al piano triennale stesso anche alla luce di scostamenti dalle previsioni, previa ricognizione degli interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

420. Le proposte avanzate dall'organismo paritetico di coordinamento sono adottate, con propri provvedimenti, dalle amministrazioni competenti. L'organismo paritetico di coordinamento opera senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

421. I piani di cui al comma 419 sono adottati fermo restando, per la parte di competenza, quanto disposto dall'articolo 1, comma 620, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

422. L'ufficio scolastico regionale effettua il monitoraggio circa il raggiungimento degli obiettivi fissati dal piano di cui al comma 419, ne riferisce all'organismo paritetico di coordinamento e predispone una relazione contenente tutti gli elementi necessari da inviare al Ministero della pubblica istruzione al fine di effettuare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la verifica delle economie aggiuntive effettivamente conseguite, per la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

423.  Nel triennio di sperimentazione, le economie di cui al comma 422 confluiscono in un fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, per essere destinate alle istituzioni pubbliche che hanno concorso al raggiungimento degli obiettivi, per le finalità di miglioramento della qualità del settore della pubblica istruzione.

424. Entro la fine dell'anno scolastico 2010/2011, sulla base del monitoraggio condotto ai sensi del comma 422 e della valutazione degli effetti di tale sperimentazione di cui al comma 418, lettera g), il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un atto di indirizzo finalizzato all'estensione all'intero territorio nazionale del modello organizzativo adottato negli ambiti territoriali individuati ai sensi del comma 417, tenendo conto degli elementi emersi dalla sperimentazione.

425.  Al fine di pervenire a una gestione integrata delle risorse afferenti il settore dell'istruzione, per gli interventi a carico del fondo di cui al comma 423 può trovare applicazione l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  367.

426. Allo scopo di contribuire all'equilibrio finanziario degli enti locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione un fondo per il concorso dello Stato agli oneri di funzionamento e per il personale di ruolo dei licei linguistici ricadenti sui bilanci dei comuni e delle province. La dotazione del fondo è stabilita in 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2008.

427. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a decorrere dall'anno 2008, un importo fino ad un massimo del 15 per cento della predetta autorizzazione di spesa è finalizzato: ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione della pubblica istruzione; all'attività di ricerca e innovazione con particolare riferimento alla valutazione del sistema scolastico nazionale; alla promozione della cooperazione in materia culturale dell'Italia nell'Europa e nel mondo.

428. Ai fini del concorso dello Stato agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e per i rinnovi contrattuali del restante personale delle università, nonché in vista degli interventi da adottare in materia di diritto allo studio, di edilizia universitaria e per altre iniziative necessarie inerenti il sistema delle università, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 550 milioni di euro per l'anno 2008, di 550 milioni di euro per l'anno 2009 e di 550 milioni di euro per l'anno 2010, comprensiva degli importi indicati all'articolo 3, commi 140 e 146, della presente legge. Tale somma è destinata ad aumentare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO), per far fronte alle prevalenti spese per il personale e, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d'investimento individuate autonomamente dagli atenei.

429. L'assegnazione delle risorse di cui al comma 428 è subordinata all'adozione entro gennaio 2008 di un piano programmatico, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI). Tale piano è volto a:

a) elevare la qualità globale del sistema universitario e il livello di efficienza degli atenei;

b) rafforzare i meccanismi di incentivazione per un uso appropriato ed efficace delle risorse, con contenimento dei costi di personale a vantaggio della ricerca e della didattica;

c) accelerare il riequilibrio finanziario tra gli atenei sulla base di parametri vincolanti, di valutazioni realistiche e uniformi dei costi futuri e, in caso di superamento del limite del 90 per cento della spesa di personale sul FFO, di disposizioni che rendano effettivo il vincolo delle assunzioni di ruolo limitate rispetto alle cessazioni;

d) ridefinire il vincolo dell'indebitamento degli atenei considerando, a tal fine, anche quello delle società ed enti da essi controllati;

e) consentire una rapida adozione di un sistema programmatorio degli interventi che preveda adeguati strumenti di verifica e monitoraggio da attivare a cura del Ministero dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CRUI, e che condizioni l'effettiva erogazione delle maggiori risorse all'adesione formale da parte dei singoli atenei agli obiettivi del piano.

430. Al fine di incrementare l'assegno di dottorato di ricerca il FFO è aumentato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

431. Nell'ambito del fondo di cui al comma 428, è riservata la somma complessiva annua di 11 milioni di euro, per il triennio 2008-2010, alle istituzioni universitarie di cui all'articolo 56, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, costituite per legge, nonché all'istituto con ordinamento speciale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005.

432. Al fine di sostenere l'attività di ricerca, il fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2008 destinati, a titolo di contributo straordinario, alle università che hanno avviato la procedura di statalizzazione a seguito di apposito decreto ministeriale emanato nell'ultimo triennio.

433. Al concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione mediche, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia, nonché gli studenti iscritti al corso di laurea in medicina e chirurgia che devono sostenere soltanto la prova finale per il conseguimento del titolo di laurea. I soggetti di cui al primo periodo che superano il concorso ivi previsto possono essere ammessi alle scuole di specializzazione a condizione che conseguano la laurea, ove non già posseduta, e l'abilitazione per l'esercizio dell'attività professionale entro la data di inizio delle attività didattiche delle scuole di specializzazione medesime, immediatamente successiva al concorso espletato.

434. A decorrere dal 1º gennaio 2008, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a due anni accademici e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel terzo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2009, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è ridotto a un anno accademico e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel secondo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico. A decorrere dal 1º gennaio 2010, il periodo di fuori ruolo dei professori universitari precedente la quiescenza è definitivamente abolito e coloro che alla medesima data sono in servizio come professori nel primo anno accademico fuori ruolo sono posti in quiescenza al termine dell'anno accademico.

435. Per il triennio 2008-2010, è autorizzata la spesa annua di 10 milioni di euro a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni.

436. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 quale contributo per il funzionamento del centro di ricerca CEINGE - Biotecnologie avanzate Scarl di Napoli, a sostegno di attività infrastrutturali di trasferimento tecnologico e di ricerca e formazione, da destinare secondo le indicazioni del Ministro dello sviluppo economico, anche attraverso accordi di programma con altri Ministeri interessati.

437. È istituito presso il Ministero della solidarietà sociale il Fondo per la diffusione della cultura e delle politiche di responsabilità sociale delle imprese, con una dotazione pari a 1,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al fondo nazionale per le politiche sociali.

438. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui al comma 437, è finanziato il contributo alla Fondazione per la diffusione della responsabilità sociale delle imprese, istituita dall'articolo 1, comma 160, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Il contributo, di cui all'articolo 1, comma 1269, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato annualmente con decreto del Ministro della solidarietà sociale, visto il piano annuale di attività presentato dalla Fondazione.

439. Col medesimo Fondo di cui al comma 437, sono finanziate una Conferenza nazionale annuale sulla responsabilità sociale d'impresa, nonché le attività di informazione, promozione, innovazione, sostegno e monitoraggio delle politiche di responsabilità sociale attraverso la implementazione di ricerche ed indagini, e la raccolta, l'organizzazione in banche dati e la diffusione della documentazione, con particolare riferimento alle buone prassi in materia.

440. Per l'anno 2008 presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici», per il finanziamento degli interventi finalizzati ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici.

441. I procedimenti di rimozione o inertizzazione relativi agli interventi di cui al comma 440 avvengono secondo le procedure individuate con i decreti del Ministro della sanità 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 25 ottobre 1996, e 20 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1999.

442. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è approvato un programma decennale per il risanamento di cui ai commi da 440 a 443, prevedendo prioritariamente la messa in sicurezza degli edifici scolastici ed universitari, delle strutture ospedaliere, delle caserme, degli uffici aperti al pubblico. Con il medesimo decreto sono ripartite le risorse finanziarie a favore di interventi di competenza dello Stato e per il cofinanziamento degli interventi di competenza delle regioni in relazione ai programmi delle regioni.

443. Per le finalità di cui ai commi da 440 al presente comma, il Fondo di cui al comma 444 è dotato di risorse finanziarie pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008.

444. All'articolo 21-bis, comma 1, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le parole: «non impegnate» sono sostituite dalle seguenti: «non assegnate a seguito di mancata ratifica degli accordi di programma».

445. Le disposizioni di cui ai commi da 446 a 449 istituiscono e disciplinano l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.

446. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa l'accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.

2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all'azione collettiva. L'adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l'intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L'esercizio dell'azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l'adesione all'azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile.

3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull'ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l'esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull'ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un'istruttoria davanti ad un'autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l'azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell'azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.

4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o che sono intervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l'impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo.

5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all'azione collettiva. È fatta salva l'azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all'azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1.

6. Se l'impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un'unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all'azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l'azione collettiva e da un avvocato indicato dall'impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all'albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell'azione collettiva e dell'impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni».

447.  Le disposizioni di cui ai commi da 445 e 449 diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

448. All'articolo 50-bis, primo comma, del codice di procedura civile, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) nelle cause di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206».

449. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la rubrica del titolo II della parte V è sostituita dalla seguente: «Accesso alla giustizia».

450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitività del mercato finanziario, dei beni e dei servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilità di scelta dei consumatori, al decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: «un contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122,»;

b) all'articolo 8, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta salva la possibilità del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata»;

c) all'articolo 8, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 comporta il trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l'esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi connessi»;

d) all'articolo 8, comma 4, le parole: «di cui al presente articolo non comporta» sono sostituite dalle seguenti: «e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano»;

e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: «da contratto di mutuo» sono inserite le seguenti: «stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,»;

f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: «alla scadenza» sono sostituite dalle seguenti: «all'estinzione».

451. All'articolo 118, comma 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come sostituito dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «conseguenti a» sono sostituite dalle seguenti: «adottate in previsione o in conseguenza di».

452. L'articolo 26 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della parternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 26. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di maternità come regolato dal presente Capo spetta, per un periodo massimo di cinque mesi, anche alle lavoratrici che abbiano adottato un minore.

2. In caso di adozione nazionale, il congedo deve essere fruito durante i primi cinque mesi successivi all'effettivo ingresso del minore nella famiglia della lavoratrice.

3. In caso di adozione internazionale, il congedo può essere fruito prima dell'ingresso del minore in Italia, durante il periodo di permanenza all'estero richiesto per l'incontro con il minore e gli adempimenti relativi alla procedura adottiva. Ferma restando la durata complessiva del congedo, questo può essere fruito entro i cinque mesi successivi all'ingresso del minore in Italia.

4. La lavoratrice che, per il periodo di permanenza all'estero di cui al comma 3, non richieda o richieda solo in parte il congedo di maternità, può fruire di un congedo non retribuito, senza diritto ad indennità.

5. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero della lavoratrice.

6. Nel caso di affidamento di minore, il congedo può essere fruito entro cinque mesi dall'affidamento, per un periodo massimo di tre mesi».

453. L'articolo 27 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

454. L'articolo 31 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 31. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo di cui all'articolo 26, commi 1, 2 e 3, che non sia stato chiesto dalla lavoratrice spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore.

2. Il congedo di cui all'articolo 26, comma 4, spetta, alle medesime condizioni, al lavoratore. L'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione certifica la durata del periodo di permanenza all'estero del lavoratore».

455. L'articolo 36 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Adozioni e affidamenti). - 1. Il congedo parentale di cui al presente Capo spetta anche nel caso di adozione, nazionale e internazionale, e di affidamento.

2. Il congedo parentale può essere fruito dai genitori adottivi e affidatari, qualunque sia l'età del minore, entro otto anni dall'ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età.

3. L'indennità di cui all'articolo 34, comma 1, è dovuta, per il periodo massimo complessivo ivi previsto, nei primi tre anni dall'ingresso del minore in famiglia».

456. L'articolo 37 del citato decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, è abrogato.

457. All'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008 e 100 milioni di euro per l'anno 2009»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Per le finalità del piano è autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170 milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno 2009».

458. Per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati ai minori di età fino a 36 mesi, presso enti e reparti del Ministero della difesa, è istituito un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

459. La programmazione e la progettazione relativa ai servizi di cui al comma 458, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti nelle regioni presso le quali sono individuate le sedi di tali servizi, viene effettuata in collaborazione con il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il comitato tecnico-scientifico del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103.

460. I servizi socio-educativi di cui al comma 458 sono accessibili anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa e concorrono ad integrare l'offerta complessiva del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e del relativo Piano straordinario di intervento di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 457.

461. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la qualità, l'universalità e l'economicità delle relative prestazioni, in sede di stipula dei contratti di servizio gli enti locali sono tenuti ad applicare le seguenti disposizioni:

a) previsione dell'obbligo per il soggetto gestore di emanare una «Carta della qualità dei servizi», da redigere e pubblicizzare in conformità ad intese con le associazioni di tutela dei consumatori e con le associazioni imprenditoriali interessate, recante gli standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate così come determinati nel contratto di servizio, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell'utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza;

b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;

c) previsione che sia periodicamente verificata, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori, l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato fissati nel contratto di servizio alle esigenze dell'utenza cui il servizio stesso si rivolge, ferma restando la possibilità per ogni singolo cittadino di presentare osservazioni e proposte in merito;

d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente del rispetto dei parametri fissati nel contratto di servizio e di quanto stabilito nelle Carte della qualità dei servizi, svolto sotto la diretta responsabilità dell'ente locale o dell'ambito territoriale ottimale, con la partecipazione delle associazioni dei consumatori ed aperto alla ricezione di osservazioni e proposte da parte di ogni singolo cittadino che può rivolgersi, allo scopo, sia all'ente locale, sia ai gestori dei servizi, sia alle associazioni dei consumatori;

e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi tra ente locale, gestori dei servizi ed associazioni dei consumatori nella quale si dia conto dei reclami, nonché delle proposte ed osservazioni pervenute a ciascuno dei soggetti partecipanti da parte dei cittadini;

f) previsione che le attività di cui alle lettere b), c) e d) siano finanziate con un prelievo a carico dei soggetti gestori del servizio, predeterminato nel contratto di servizio per l'intera durata del contratto stesso.

462. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:

«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».

463. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.

464. Per l'anno 2008 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro al fine di sostenere e potenziare le attività di ascolto, consulenza e assistenza promosse dall'ente morale «S.O.S. - Il Telefono Azzurro ONLUS» a tutela dei minori in situazioni di disagio, abuso o maltrattamento.

465. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 100 milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009.

466. Il comma 318 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

467. L'importo dell'indennità speciale istituita dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, è stabilito nella misura di euro 176 a decorrere dal 1º gennaio 2008.

468. Alla concessione e all'erogazione dell'indennità speciale di cui al comma 467 si applicano le disposizioni dell'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

469. Salvo quanto stabilito dai commi precedenti, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n. 508, ivi compresi gli adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente.

470. Al comma 1258 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «è determinata» sono inserite le seguenti: «, limitatamente alle risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, delllo stesso articolo 1».

471. Ai fini di migliorare la qualità della spesa pubblica, rendendo possibile una più tempestiva e puntuale programmazione degli interventi e della spesa, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, annualmente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, si provvede ad un anticipo sulle somme destinate al Ministero della solidarietà sociale e alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano nel riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, nella misura massima del 50 per cento degli stanziamenti complessivamente disponibili per l'anno in corso, al netto della parte destinata al finanziamento dei diritti soggettivi. Con lo stesso decreto vengono disposte le occorrenti variazioni di bilancio.

472. L'anticipo di cui al comma 471 è assegnato a ciascun ente sulla base della quota proporzionale ad esso assegnata nel riparto dell'anno precedente sul complesso delle risorse assegnate agli enti cui si applica l'anticipo.

473. Al decreto annuale di riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali continua ad applicarsi l'articolo 20, comma 7, della legge 8 novembre 2000, n 328.

474. È istituito presso il Ministero dei trasporti il «Fondo per la mobilità dei disabili», con una dotazione annua pari a 5 milioni di euro per l'anno 2008 e a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Il Fondo finanzia interventi specifici destinati alla realizzazione di un parco ferroviario per il trasporto in Italia e all'estero dei disabili assistiti dalle associazioni di volontariato operanti sul territorio italiano. Al Fondo possono affluire le somme derivanti da atti di donazione e di liberalità, nonché gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto i Ministri dell'economia e delle finanze e della salute, sentite le rappresentanze delle associazioni di volontariato operanti sul territorio, sono stabilite le modalità per il funzionamento del Fondo di cui al presente comma.

475. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Al termine della sospensione, il pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo.

477. La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

478. Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476, presentata per il tramite dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo.

479. Per conseguire il beneficio di cui al comma 476, il mutuatario deve dimostrare, nelle forme stabilite dal regolamento di attuazione previsto dal comma 480, di non essere in grado di provvedere al pagamento delle rate del mutuo, per le quali chiede la sospensione, e degli oneri indicati al comma 478.

480. Con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, sono stabilite le norme di attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.

481. Anche al fine di valutare i risultati delle missioni affidate ai singoli Ministeri con il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008, e allo scopo di introdurre il bilancio di genere per le amministrazioni statali, per l'anno 2008 è effettuata una sperimentazione presso i Ministeri della salute, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca.

482. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i criteri e le metodologie utili alla realizzazione della sperimentazione di cui al comma 481.

483. Il Ministro per i diritti e le pari opportunità predispone corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti dei Ministeri di cui al comma 481 al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere. Per l'attuazione di tali corsi è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2008.

484. Entro il 31 marzo 2009 il Ministro per i diritti e le pari opportunità presenta alle Camere una relazione sui risultati della sperimentazione di cui al comma 481.

485. È istituito un fondo per l'inserimento nel programma statistico nazionale delle rilevazioni statistiche di genere, da effettuare disaggregando e dando pari visibilità ai dati relativi a donne e uomini e utilizzando indicatori sensibili al genere.

486. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) assicura l'attuazione del comma 485 da parte dei soggetti costituenti il Sistema statistico nazionale (SISTAN) anche mediante direttive del comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica.

487. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 484 a 485 si provvede nel limite di 1 milione di euro per l'anno 2008.

488. A decorrere dall'anno 2008, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea, indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nelle relative note di aggiornamento, gli enti previdenziali pubblici possono effettuare investimenti immobiliari, esclusivamente in forma indiretta e nel limite del 7 per cento dei fondi disponibili.

489. Le somme accantonate per piani di impiego già approvati dai Ministeri vigilanti, a fronte delle quali non sono state assunte obbligazioni giuridicamente perfezionate, sono investite nella forma ed entro il limite di cui al comma 488. Sono comunque fatti salvi i procedimenti in corso per opere per le quali siano già stati consegnati i lavori ai sensi dell'articolo 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e per le quali si sia positivamente concluso il procedimento di valutazione di congruità tecnico-economica con riferimento all'investimento immobiliare da realizzare da parte degli organismi deputati.

490. Al fine di consentire agli enti previdenziali pubblici di realizzare gli investimenti in forma indiretta, le quote di fondi immobiliari o le partecipazioni in società immobiliari da essi acquisite, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e di altre norme speciali in materia, nonché del comma 488, non costituiscono disponibilità depositate a qualunque titolo ai fini del calcolo del limite del 3 per cento di cui al primo comma dell'articolo 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e di quello eventualmente stabilito con il decreto di cui all'ottavo comma dello stesso articolo 40.

491. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa valutazione della compatibilità con gli obiettivi di cui al comma 488, può essere autorizzato il superamento del limite di cui al medesimo comma 488.

492. A decorrere dal 1º gennaio 2008 non si applicano le percentuali fissate da precedenti disposizioni per gli impieghi delle risorse disponibili.

493. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2008:

a) in 416,42 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 102,89 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

494. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 493, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2008 in 17.066,81 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera a), e in 4.217,28 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 493, lettera b).

495. I medesimi complessivi importi di cui ai commi 493 e 494 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 493, lettera a), della somma di 910,22 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1º gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,56 milioni di euro e di 59,39 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

496. Per fronteggiare l'onere delle maggiori prestazioni a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, conseguenti all'emanazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 7 marzo 2007, n. 45, e per consentire il superamento del momentaneo squilibrio di cassa, la predetta gestione può ricorrere ad anticipazioni dalle altre gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP).

497. Le anticipazioni di cui al comma 496 possono essere richieste entro i limiti di 400 milioni di euro, di 250 milioni di euro e di 150 milioni di euro, rispettivamente, per gli anni 2008, 2009 e 2010, ed esclusivamente se necessarie per garantire l'erogazione di piccoli prestiti e prestiti pluriennali. Per gli anni successivi l'INPDAP deve ispirare l'attività riguardante la gestione del credito a criteri che assicurino l'equilibrio finanziario della stessa.

498. Per consentire il ricorso alle anticipazioni di cui al comma 496, è abrogato il comma 3 dell'articolo 23 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

499. Per realizzare l'unificazione dei risultati di tutte le gestioni nell'ambito del bilancio unitario dell'INPDAP, previsto dal comma 14 dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per consentire la corretta applicazione dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso il penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni.

500. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 667,60 milioni di euro per l'esercizio 2006, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2006, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 559,77 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno 2006 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 107,83 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

501. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2008, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

502. A decorrere dall'anno 2008, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale del comparto scuola, come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 74, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e già iscritte, per l'anno 2007, nel capitolo 2156 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono iscritte in un apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione. La quota aggiuntiva del contributo del datore di lavoro è versata, al relativo fondo di previdenza complementare, con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il versamento della quota parte a carico del lavoratore.

503. Ai fini della determinazione del valore capitale della quota di pensione spettante agli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, antecedentemente all'entrata in vigore dell'articolo 11, comma 2, della legge 31 ottobre 1988, n. 480, devono intendersi applicabili i coefficienti di capitalizzazione determinati sulla base dei criteri attuariali specifici per il predetto Fondo, deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPS su conforme parere del comitato amministratore del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

504. Le disposizioni degli articoli 25 e 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano agli iscritti in servizio alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici più favorevoli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge.

505. L'articolo 6, comma 3, della legge 15 aprile 1985, n. 140, si interpreta nel senso che la maggiorazione prevista dal comma 1 del medesimo articolo si perequa a partire dal momento della concessione della maggiorazione medesima agli aventi diritto.

506. Al fine di consentire la chiusura dei contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'INPS è autorizzato a definire i predetti contenziosi in via stragiudiziale, a condizione che i soggetti opponenti si impegnino al pagamento dei contributi oggetto di contenzioso nella misura del 100 per cento, senza il pagamento delle eventuali sanzioni, con possibilità di rateizzazione fino a venti rate annuali con versamento degli interessi legali. Per i soggetti opponenti che, in pendenza di giudizio, abbiano già anticipato il pagamento all'INPS dei contributi oggetto di contenzioso, è riconosciuto un credito previdenziale pari al 40 per cento delle somme versate all'INPS maggiorato degli interessi legali maturati dal momento del pagamento all'INPS fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

507. Le disposizioni di cui al comma 506 si applicano, con le medesime modalità, anche alle cooperative sociali che hanno un numero non superiore alle quindici unità tra soci e lavoratori dipendenti.

508. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento del Protocollo medesimo nel limite complessivo di 1.264 milioni di euro per l'anno 2008, di 1.520 milioni di euro per l'anno 2009, di 3.048 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e di 1.898 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. A valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è assicurata la copertura finanziaria di specifico provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2008-2010 e recante le disposizioni attuative del predetto Protocollo.

509. Per l'anno 2008, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai soggetti in cerca di prima occupazione è riconosciuto un bonus da spendere per la propria formazione professionale in relazione alle esigenze del mercato del lavoro locale o da spendere per la stessa finalità presso l'impresa che procede all'assunzione con contratto a tempo indeterminato.

510. La disposizione di cui al comma 509 è attuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

511. Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per le finalità di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, è destinata la spesa di 13 milioni per l'anno 2008.

512. Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono determinati, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, modalità, termini e condizioni per il concorso al finanziamento di progetti di ristrutturazione elaborati dagli enti di formazione di cui alla legge 14 febbraio 1987, n. 40, entro il limite massimo di 30 milioni di euro per l'anno 2008, nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come modificato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

513. Al comma 298 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca, di cui al comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per le spese documentate relative all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31 dicembre 2008».

514. Il prelievo fiscale sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, il cui diritto alla percezione sorge a partire dal 1º aprile 2008, è ridotto in funzione di una spesa complessiva pari a 135 milioni di euro per l'anno 2008 e a 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2008, sono stabiliti i criteri per attuare la riduzione del prelievo. La tassazione operata dai sostituti d'imposta anteriormente all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo si considera effettuata a titolo di acconto. Resta ferma l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

515. Dopo il comma 7 dell'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«7-bis. Nel caso di conferimento alla forma pensionistica complementare di quote di TFR maturate entro il 31 dicembre 2006 resta ferma, in occasione dell'erogazione delle prestazioni, l'applicazione delle disposizioni del comma 5. A tal fine le somme versate concorrono a incrementare convenzionalmente la posizione individuale in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR conferito. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità per lo scambio delle informazioni tra le forme pensionistiche e i datori di lavoro presso i quali sono maturate le quote di TFR. Le disposizioni del presente comma si applicano per i conferimenti effettuati a partire dal 1º gennaio 2007».

516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è istituita una commissione di studio sulla disciplina di tassazione delle indennità di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con il compito di proporre l'adozione di modifiche normative volte alla semplificazione e alla razionalizzazione del sistema vigente, a un migliore coordinamento con la disciplina della previdenza complementare e all'attenuazione del prelievo fiscale.

517. Per l'anno 2008, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale assegna a Italia Lavoro S.p.A. 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di funzionamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

518. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007» sono sostituite dalle seguenti: «, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008».

519. Per consentire all'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), istituito dall'articolo 22 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, di svolgere le proprie funzioni istituzionali nonché di completare i processi di stabilizzazione previsti dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto dei requisiti prescritti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge, a decorrere dall'anno 2008 il contributo ordinario annuale per il funzionamento e le attività dell'Istituto medesimo è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro annui dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante riduzione:

a) per gli anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1209, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a decorrere dall'anno 2010, delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

520. Le risorse stanziate per l'applicazione dell'articolo 1, comma 571, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2008 sono così utilizzate:

a) euro 1.734.650,70, per il finanziamento delle necessità strumentali, di supporto e di formazione del personale del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro;

b) euro 1.015.000, per l'incremento di organico del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro, pari a sessanta unità.

521. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro, di cui 20 milioni per il settore agricolo, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2008, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2008 che recepiscono le intese già stipulate in sede territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro il 20 maggio 2008. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 1, comma 1190, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere prorogati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione delle eccedenze già definiti in specifici accordi in sede governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2007.

522. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo del comma 521 è ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive.

523. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2008, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, e delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

524. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi delle crisi aziendali per cessazione di attività, sono destinati 30 milioni di euro per l'anno 2008 alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993.

525. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende fino a quindici dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008» e dopo le parole: «nonché di 37 milioni di euro per il 2007» sono inserite le seguenti: «e di 45 milioni di euro per il 2008».

526. Al fine di consentire il reinserimento lavorativo per alcune categorie di lavoratori iscritti nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso forme di previdenza obbligatoria, sono attivati, in via sperimentale, per l'anno 2008, appositi percorsi di formazione e riqualificazione professionale, nell'ambito dei quali prevedere anche l'erogazione in favore dei partecipanti di una prestazione sotto forma di voucher. Tale prestazione può, altresì, essere erogata a copertura di altre attività finalizzate al reinserimento lavorativo del lavoratore e collegate alla strumentazione di politica attiva del lavoro di cui si avvalgono i servizi per l'impiego e deve in ogni caso essere vincolata all'effettiva partecipazione a programmi di formazione o reimpiego.

527. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità di fruizione, le categorie di soggetti beneficiari nonché la durata e l'importo della prestazione di cui al comma 526, nei limiti della spesa complessiva di 40 milioni di euro per l'anno 2008, a valere, per 20 milioni di euro, sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

528. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo presenta alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un'intesa volta a prevedere l'estensione della sperimentazione di cui al comma 526 e le modalità di coordinamento e di utilizzo a tal fine delle risorse derivanti dalla programmazione regionale del Fondo sociale europeo.

529. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione delle disposizioni del comma 526, anche al fine di valutare, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, l'eventuale messa a regime di strumenti per il reinserimento lavorativo dei lavoratori di cui al comma 526.

530. All'attuazione di quanto previsto dai commi da 526 a 529 si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla programmazione dei fondi comunitari 2007-2013, tenuto conto di quanto previsto dal comma 527, prioritariamente nell'ambito dei Programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nel rispetto delle finalità stabilite dai citati strumenti.

531. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008». Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di 20 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

532. All'articolo 1, comma 2, lettera p), alinea, della legge 3 agosto 2007, n. 123, le parole: «, da finanziare, a decorrere dall'anno 2008, per le attività di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a valere, previo atto di accertamento, su una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 780, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, accertate in sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 dell'INAIL,» sono soppresse.

533. All'articolo 1 della citata legge 3 agosto 2007, n. 123, dopo il comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente:

«7-bis. Per l'attuazione del principio di delega di cui al comma 2, lettera p), è previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2008».

534. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2010.

535. È autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, per la partecipazione del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno ai programmi finanziati dall'Unione europea attraverso i fondi europei in materia migratoria. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

536. Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito presso il Ministero della solidarietà sociale dall'articolo 1, comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è integrato di 50 milioni di euro per l'anno 2008.

537. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 863, le parole: «di cui 100 milioni per ciascuno degli anni 2007 e 2008, 5.000 milioni per l'anno 2009 e 59.179 milioni entro il 2015» sono sostituite dalle seguenti: «di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100 milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno 2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015»;

b) al comma 866, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed immediatamente impegnabili».

538. Il comma 1152 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della viabilità secondaria esistente nella Regione siciliana e nella regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla società ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a 150 milioni di euro per l'anno 2007 è assegnata in sede di riparto delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province della regione Calabria, in proporzione alla viabilità presente in ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalità di gestione per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalità e nelle medesime proporzioni e modalità stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

539. Ai datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2008, 2009 e 2010, un credito d'imposta d'importo pari a euro 333 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. In caso di lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre 2002, il credito d'imposta è concesso nella misura di euro 416 per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917.

540. Il credito d'imposta di cui al comma 539 spetta per ogni unità lavorativa risultante dalla differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

541. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal 1º gennaio 2008, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

542. Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

543. Il credito d'imposta spetta a condizione che:

a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano portatori di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;

b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni;

d) il datore di lavoro non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1º novembre 2007 al 31 dicembre 2007, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

544. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, il credito d'imposta spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita.

545. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;

b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;

c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

546. Ai fini delle agevolazioni previste dai commi da 539 a 548, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

547. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui ai commi da 539 a 548 è istituito un Fondo con dotazione di 200 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite disposizioni di attuazione dei commi da 539 a 548 anche al fine del controllo del rispetto del limite di stanziamento di cui al periodo precedente. Entro il 31 luglio 2008 il Governo provvede ad effettuare la verifica ed il monitoraggio degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 539 a 548, identificando la nuova occupazione generata per area territoriale, sesso, età e professionalità.

548. L'efficacia dei commi da 539 a 547 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

549. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

«g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, è disposto lo stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma».

550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti, anche in deroga alla normativa vigente relativa ai lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU), per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in ASU, nella disponibilità degli stessi comuni da almeno un triennio, nonché dei soggetti utilizzati da questi ultimi attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima tipologia di lavoratori i benefìci e gli incentivi previsti per i lavoratori socialmente utili.

551. Per le finalità di cui al comma 550, gli enti utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296 del 2006, della facoltà di procedere ad assunzioni in pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B dei soggetti di cui al comma 550, nonché ad assunzioni a tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio 2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione delle ASU e alla gestione a regime delle unità stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o assunzione a tempo determinato.

552. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato, nel limite di spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a concedere un contributo ai comuni con meno di 50.000 abitanti per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale da almeno otto anni, utilizzando quota parte delle risorse trasferite alle regioni in attuazione della legge 17 maggio 1999, n. 144.

553. La Regione siciliana, in deroga ai limiti imposti dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e con oneri a carico del proprio bilancio, è autorizzata alla trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati con il personale di protezione civile proveniente da organismi di diritto pubblico individuato dall'articolo 76 della legge regionale della Regione siciliana 1º settembre 1993, n. 25, e successive modificazioni, già equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale della Regione siciliana 10 ottobre 1994, n. 38, e dell'articolo 48 della legge regionale della Regione siciliana 10 dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato.

554. Le economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nel limite dell'85 per cento delle economie accertate annualmente con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 30 ottobre, sono destinate alla realizzazione di interventi destinati a finanziare:

a) un programma nazionale destinato ai giovani laureati residenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo, dando priorità ai contratti di lavoro a tempo indeterminato. La definizione di tale programma è disciplinata con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e d'intesa con le regioni interessate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) la costituzione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, senza oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Osservatorio sulla migrazione interna nell'ambito del territorio nazionale, al fine di monitorare il fenomeno e di individuare tutte le iniziative e le scelte utili a governare il processo di mobilità dal sud verso il nord del Paese e a favorire i percorsi di rientro;

c) agevolazioni alle imprese innovatrici in fase di start up, definite ai sensi di quanto previsto nella Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n.  C 323 del 30 dicembre 2006, attraverso la riduzione degli oneri sociali per tutti i ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario impiegati a decorrere dal periodo d'imposta dell'anno 2007. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle predette agevolazioni, che saranno autorizzate entro i limiti fissati alla sezione 5.4 della predetta Disciplina, saranno disciplinati con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

d) interventi per lo sviluppo delle attività produttive inclusi in accordi di programma in vigore e costruzione di centri destinati a Poli di innovazione situati nei territori delle regioni del Mezzogiorno non ricompresi nell'obiettivo Convergenza ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. I rapporti tra Governo e regione e le modalità di erogazione delle predette risorse finanziarie sono regolate dalle delibere del CIPE di assegnazione delle risorse e da appositi accordi di programma quadro;

e) la creazione di un fondo denominato «Fondo per la gestione delle quote di emissione di gas serra di cui alla direttiva 2003/87/CE», da destinare alla «riserva nuovi entranti» dei Piani nazionali di assegnazione delle quote di cui al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la proroga per gli anni 2008, 2009 e 2010 della deduzione forfetaria dal reddito d'impresa in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburanti di cui all'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

g) interventi a sostegno dell'attività di ricerca nel sistema energetico e di riutilizzo di aree industriali, in particolare nel Mezzogiorno.

555. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 554 a 557, il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al comma 554 è adottato entro il mese di febbraio 2008.

556. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, è autorizzato ad iscrivere, nei limiti degli effetti positivi stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto, le risorse derivanti dalle economie connesse alle revoche di cui al comma 554 in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini del finanziamento delle iniziative di cui al medesimo comma 554.

557. Il finanziamento previsto all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è ripristinato a decorrere dall'esercizio finanziario 2008 per l'importo di 1.500.000 euro.

558. A decorrere dal 1º gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l'attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all'installazione e all'esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo annuo pari all'1 per cento del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.

559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti soggetti:

a) il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;

b) i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all'estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.

560. Al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dei comuni confinanti, qualora situati in province diverse e nel raggio massimo di 10 chilometri dall'impianto medesimo».

561. Il comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le modalità di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342».

562. Il comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dai seguenti:

«341. Le piccole e microimprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che iniziano, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2008 e il 31 dicembre 2012, una nuova attività economica nelle zone franche urbane individuate secondo le modalità di cui al comma 342, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1º gennaio 2009 e per ciascun periodo d'imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere dall'anno 2008 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero è limitato per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca urbana antecedentemente al 1º gennaio 2008 possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da 341 a 341-ter».

563. Il comma 342 dell'articolo l della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, provvede alla definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 341 a 342 è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

564. Al fine di promuovere il diritto di tutti allo sport, come strumento per la formazione della persona e per la tutela della salute, e per la costituzione e il funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dell'Osservatorio nazionale per l'impiantistica sportiva, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per lo sport di cittadinanza», al quale è assegnata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 35 milioni di euro per l'anno 2009 e di 40 milioni di euro per l'anno 2010.

565. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione sul territorio delle risorse del Fondo di cui al comma 564 sono adottati dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

566. Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008.

567. Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel 2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di ulteriori 3 milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010.

568. Il contributo al Comitato italiano paralimpico (CIP) di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 2 ulteriori milioni di euro per l'anno 2008 e di 1 ulteriore milione di euro per gli anni 2009 e 2010.

569. Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, inviano, entro il 28 febbraio per l'anno 2008 ed entro il 31 dicembre per gli anni successivi, al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto contenente i dati relativi alla previsione annuale dei propri fabbisogni di beni e servizi, per il cui acquisto si applica il codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, conformemente alle modalità e allo schema pubblicati sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa.

570. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di Consip Spa, individua, sulla base delle informazioni di cui al comma 569 e dei dati degli acquisti delle amministrazioni di cui al comma 569, per gli anni 2005-2007, acquisiti tramite il Sistema di contabilità gestionale ed elaborati attraverso l'utilizzo di sistemi informativi integrati realizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 454, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, indicatori di spesa sostenibile per il soddisfacimento dei fabbisogni collegati funzionalmente alle attività da svolgere, tenendo conto delle caratteristiche di consumo delle specifiche categorie merceologiche e dei parametri dimensionali della singola amministrazione, nonché dei dati di consuntivo.

571. Gli indicatori ed i parametri di spesa sostenibile definiti ai sensi del comma 570 sono messi a disposizione delle amministrazioni di cui al comma 569, anche attraverso la pubblicazione sul portale degli acquisti in rete del Ministero dell'economia e delle finanze e di Consip Spa, quali utili strumenti di supporto e modelli di comportamento secondo canoni di efficienza, nell'attività di programmazione degli acquisti di beni e servizi e nell'attività di controllo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

572. In relazione ai parametri di prezzo-qualità di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso Consip Spa, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone e mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche gli strumenti di supporto per la valutazione della comparabilità del bene e del servizio e per l'utilizzo dei detti parametri, anche con indicazione di una misura minima e massima degli stessi.

573. Per raggiungere gli obiettivi di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, possono ricorrere per l'acquisto di beni e servizi alle convenzioni stipulate da Consip Spa ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.

574. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dei prospetti contenenti i dati di previsione annuale dei fabbisogni di beni e servizi di cui al comma 569, individua, entro il mese di marzo di ogni anno, con decreto, segnatamente in relazione agli acquisti d'importo superiore alla soglia comunitaria, secondo la rilevanza del valore complessivo stimato, il grado di standardizzazione dei beni e dei servizi ed il livello di aggregazione della relativa domanda, nonché le tipologie dei beni e dei servizi non oggetto di convenzioni stipulate da Consip Spa per le quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute a ricorrere alla Consip Spa, in qualità di stazione appaltante ai fini dell'espletamento dell'appalto e dell'accordo quadro, anche con l'utilizzo dei sistemi telematici.

575. Le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri, concernenti spese per consumi intermedi, non aventi natura obbligatoria, sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 545 milioni di euro per l'anno 2008, 700 milioni di euro per l'anno 2009 e 900 milioni di euro a decorrere dal 2010. Dalla predetta riduzione sono esclusi i fondi di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

576. Il Ministro dell'economia e delle finanze allega al Documento di programmazione economico-finanziaria una relazione sull'applicazione delle misure di cui ai commi da 568 a 575 e sull'entità dei risparmi conseguiti.

577. Al fine di garantire una più incisiva azione di gestione, controllo e supervisione delle infrastrutture nazionali del Sistema pubblico di connettività (SPC), il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) sostiene i costi di cui all'articolo 86, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fino alla scadenza dei contratti-quadro stipulati con gli operatori vincitori delle gare, a valere sulle risorse disponibili previste dal comma 585.

578. Al fine di promuovere e sostenere la realizzazione delle infrastrutture centrali e regionali idonee allo sviluppo di tutte le componenti del SPC, ivi inclusa quella relativa allo sviluppo delle infrastrutture applicative, le regioni e gli enti locali, per la parte di rispettiva competenza, definiscono, di concerto con il CNIPA, le componenti progettuali tecniche e organizzative del SPC nell'ambito di un programma organico contenente la determinazione dei livelli di responsabilità, dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dell'ammontare del relativo onere finanziario. Qualora la realizzazione del programma comporti l'ampliamento di infrastrutture nazionali già disponibili, i relativi costi sono individuati nello stesso programma.

579. Nell'ambito del programma sono altresì individuati i servizi di cooperazione applicativa di interesse nazionale che le amministrazioni si impegnano a realizzare.

580. Il programma, sentita la Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

581. Il CNIPA sviluppa il progetto esecutivo del programma sulla base delle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 80 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che lo approva in via definitiva.

582. Al fine di salvaguardare e di garantire l'integrità, anche ai sensi dell'articolo 51 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, del patrimonio informativo gestito dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e al fine di garantire la disponibilità e la continuità dei servizi erogati dalle stesse amministrazioni, il CNIPA identifica idonee soluzioni tecniche e funzionali riguardanti, in generale, diverse amministrazioni, atte a garantire la salvaguardia dei dati e delle applicazioni informatici nonché la continuità operativa dei servizi informatici e telematici, anche in caso di disastri e di situazioni di emergenza.

583. Il CNIPA, ai fini dell'identificazione delle soluzioni di cui al comma 581, indice conferenze di servizi.

584. Gli stanziamenti del fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non ancora impegnati, ancorché confluiti nel fondo di riserva di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2003, restano prioritariamente destinati al completamento delle attività di informatizzazione della normativa statale vigente e in via residuale alle restanti attività di cui al presente comma. Tali stanziamenti sono incrementati di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010. Le finalità di cui al citato articolo 107 della legge n. 388 del 2000 si estendono al coordinamento dei programmi di informatizzazione e di classificazione della normativa regionale, all'adeguamento agli standard adottati dall'Unione europea delle classificazioni in uso nelle banche dati normative pubbliche e all'adozione di linee guida per la promulgazione e la pubblicazione telematica degli atti normativi nella prospettiva del superamento dell'edizione a stampa della Gazzetta Ufficiale. I programmi di cui al presente comma sono realizzati in conformità alle disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. La loro attuazione presso tutte le amministrazioni pubbliche è coordinata da un responsabile designato per tre anni d'intesa dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, assicurando il collegamento con le attività in corso per l'attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e con le attività delle amministrazioni centrali dello Stato relative alla pubblicazione degli atti normativi e alla standardizzazione dei criteri per la classificazione dei dati legislativi. All'attuazione dei medesimi programmi partecipano rappresentanti della Corte di cassazione, del CNIPA e, per quanto riguarda la normativa regionale, rappresentanti designati dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome. Può essere istituita una segreteria tecnica. Ai componenti della segreteria non è corrisposta alcuna ulteriore indennità o emolumento. Il coordinatore delle attività di cui al presente comma trasmette al Parlamento una relazione annuale sullo stato di attuazione dei programmi.

585. Per l'attuazione dei commi da 577 a 584 è autorizzata una spesa pari a 10,5 milioni di euro per l'anno 2008, 10,5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10,5 milioni di euro per l'anno 2010. Fermo restando quanto previsto dal comma 584 per l'utilizzazione degli importi da esso stanziati, con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i tempi per l'utilizzazione delle predette risorse.

586. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:

a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;

b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di Piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.

587. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo di cui al comma 586.

588. A decorrere dall'anno 2008 la cilindrata media delle autovetture di servizio assegnate in uso esclusivo e non esclusivo nell'ambito delle magistrature e di ciascuna amministrazione civile dello Stato non può superare i 1.600 centimetri cubici, escludendo dal computo le autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine, della sicurezza pubblica e della protezione civile.

589. Il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) effettua, anche a campione, azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 47 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nonché delle disposizioni in materia di posta elettronica certificata. Il mancato adeguamento alle predette disposizioni in misura superiore al 50 per cento del totale della corrispondenza inviata, certificato dal CNIPA, comporta, per le pubbliche amministrazioni dello Stato, comprese le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, e per gli enti pubblici non economici nazionali, la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di invio della corrispondenza cartacea.

590. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del comma 589.

591. All'articolo 78 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali e periferiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del presente codice, inclusi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nei limiti di cui all'articolo 1, comma 449, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono tenute, a decorrere dal 1º gennaio 2008 e comunque a partire dalla scadenza dei contratti relativi ai servizi di fonia in corso alla data predetta ad utilizzare i servizi ''Voce tramite protocollo Internet'' (VoIP) previsti dal sistema pubblico di connettività o  da analoghe convenzioni stipulate da CONSIP.

2-ter. Il CNIPA effettua azioni di monitoraggio e verifica del rispetto delle disposizioni di cui al comma 2-bis.

2-quater. Il mancato adeguamento alle disposizioni di cui al comma 2-bis comporta la riduzione, nell'esercizio finanziario successivo, del 30 per cento delle risorse stanziate nell'anno in corso per spese di telefonia».

592. Con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi 2-bis, 2-ter e 2-quater dell'articolo 78 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, introdotti dal comma 591.

593. In relazione a quanto previsto dai commi 591 e 592, le dotazioni delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri concernenti spese postali e telefoniche sono rideterminate in maniera lineare in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 7 milioni di euro per l'anno 2008, 12 milioni di euro per l'anno 2009 e 14 milioni di euro a decorrere dal 2010. Le altre pubbliche amministrazioni dovranno altresì adottare misure di contenimento delle suddette spese al fine di realizzare risparmi in termini di indebitamento netto non inferiori a 18 milioni di euro per l'anno 2008, a 128 milioni di euro per l'anno 2009 e a 272 milioni di euro per l'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento di tali obiettivi di risparmio, in caso di accertamento di minori economie, si provvede alle corrispondenti riduzioni dei trasferimenti statali nei confronti delle pubbliche amministrazioni inadempienti.

594. Ai fini del contenimento delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo:

a) delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio;

b) delle autovetture di servizio, attraverso il ricorso, previa verifica di fattibilità, a mezzi alternativi di trasporto, anche cumulativo;

c) dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali.

595. Nei piani di cui alla lettera a) del comma 594 sono altresì indicate le misure dirette a circoscrivere l'assegnazione di apparecchiature di telefonia mobile ai soli casi in cui il personale debba assicurare, per esigenze di servizio, pronta e costante reperibilità e limitatamente al periodo necessario allo svolgimento delle particolari attività che ne richiedono l'uso, individuando, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza dei dati personali, forme di verifica, anche a campione, circa il corretto utilizzo delle relative utenze.

596. Qualora gli interventi di cui al comma 594 implichino la dismissione di dotazioni strumentali, il piano è corredato della documentazione necessaria a dimostrare la congruenza dell'operazione in termini di costi e benefici.

597. A consuntivo annuale, le amministrazioni trasmettono una relazione agli organi di controllo interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente.

598. I piani triennali di cui al comma 594 sono resi pubblici con le modalità previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 54 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al citato decreto legislativo n. 82 del 2005.

599. Le amministrazioni di cui al comma 594, sulla base di criteri e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, sentita l'Agenzia del demanio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'esito della ricognizione propedeutica alla adozione dei piani triennali di cui alla lettera c) del comma 594 provvedono a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze i dati relativi a:

a) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, sui quali vantino a qualunque titolo diritti reali, distinguendoli in base al relativo titolo, determinandone la consistenza complessiva ed indicando gli eventuali proventi annualmente ritratti dalla cessione in locazione o in ogni caso dalla costituzione in relazione agli stessi di diritti in favore di terzi;

b) i beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali, dei quali abbiano a qualunque titolo la disponibilità, distinguendoli in base al relativo titolo e determinandone la consistenza complessiva, nonché quantificando gli oneri annui complessivamente sostenuti a qualunque titolo per assicurarne la disponibilità.

600. Le regioni, le province autonome e gli enti del Servizio sanitario nazionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, secondo i propri ordinamenti, gli atti di rispettiva competenza al fine di attuare i princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica desumibili dai commi da 588 a 602.

601. All'articolo 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «quattro membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «due membri».

602. Fino al 2 agosto 2009 l'organo collegiale di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 è costituito dal presidente e da tre membri; fino alla predetta data, ai fini delle deliberazioni, in caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

603. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1º luglio 2008:

a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare d'appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;

c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità. I magistrati militari fuori ruolo alla data del 28 settembre 2007 sono considerati in soprannumero riassorbibile nello stesso ruolo.

604. Per le stesse finalità di cui al comma 603, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a quattro, di cui almeno uno con funzioni di cassazione, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.

605. I procedimenti pendenti al 1º luglio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 603, si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti. Nei casi di cui agli articoli 623, lettera c), 633, se necessario, e 634 del codice di procedura penale provvede la corte militare d'appello in diversa composizione.

606. In relazione a quanto previsto al comma 603, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.151 unità;

b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 603 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari in ruolo al 28 settembre 2007; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati, a richiesta degli interessati, anche in soprannumero riassorbibile, ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, a funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza con esclusione di quelle direttive e semidirettive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 603, lettera c), i trasferimenti dei medesimi magistrati in ruolo sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti sia a domanda sia d'ufficio sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i magistrati militari di cui all'ultimo periodo della lettera c) del comma 603, hanno facoltà di esercitare l'interpello per il transito in magistratura ordinaria all'atto del rientro in ruolo;

c) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa, per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, viene individuato un contingente di dirigenti e di personale civile del Ministero della difesa non inferiore alla metà di quello impiegato negli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 603, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.

607. Sono rideterminate, entro il 28 febbraio 2008 le piante organiche degli uffici giudiziari militari con decorrenza dalla data di soppressione degli uffici operata al comma 603, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici. Ai trasferimenti disposti in applicazione del presente comma e del comma 606, lettera b), non si applica l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

608. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da due sostituti procuratori generali militari. Il procuratore generale militare è scelto tra i magistrati che abbiano esercitato, per almeno 4 anni, funzioni direttive giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado o funzioni requirenti di legittimità»;

b) l'articolo 11 è abrogato.

609. All'articolo 1 della legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;

b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;

c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «cinque componenti, di cui tre elettivi».

610. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 607.

611. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 603 a 610 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.

612. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».

613. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».

614. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 612 e 613 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.

615. A decorrere dall'anno 2008, non si dà luogo alle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri in correlazione a versamenti di somme all'entrata del bilancio dello Stato autorizzate dai provvedimenti legislativi di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge, ad eccezione degli stanziamenti destinati a finanziare le spese della categoria 1 «redditi da lavoro dipendente».

616. In relazione a quanto disposto dal comma 615, negli stati di previsione dei Ministeri di cui al medesimo comma sono istituiti appositi fondi da ripartire, con decreti del Ministro competente, nel rispetto delle finalità stabilite dalle stesse disposizioni legislative.

617. A decorrere dall'anno 2008, la dotazione dei fondi di cui al comma 616 è determinata nella misura del 50 per cento dei versamenti riassegnabili nell'anno 2006 ai pertinenti capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. L'utilizzazione dei fondi è effettuata dal Ministro competente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in considerazione dell'andamento delle entrate versate. La dotazione dei fondi è annualmente rideterminata in base all'andamento dei versamenti riassegnabili effettuati entro il 31 dicembre dei due esercizi precedenti in modo da assicurare in ciascun anno un risparmio in termini di indebitamento pari a 300 milioni di euro.

618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Dall'attuazione del presente comma devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a euro 650 milioni per l'anno 2008, 465 milioni per l'anno 2009 e 475 milioni a decorrere dall'anno 2010.

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

620. L'Agenzia del demanio entro il mese di febbraio 2008 provvede a determinare il valore degli immobili a cui devono fare riferimento le amministrazioni ai fini dell'applicazione del comma 618 e a renderlo pubblico anche mediante inserimento in apposita pagina del sito web dell'Agenzia stessa.

621. Il Ministro competente può richiedere una deroga ai limiti di cui al comma 618 al Ministro dell'economia e delle finanze in caso di sopravvenute ed eccezionali esigenze.

622. I commi da 618 a 621 non si applicano agli immobili trasferiti ai fondi immobiliari costituiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai princìpi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

624. Il fabbisogno di personale e le relative risorse economiche del CNIPA sono determinate nell'ambito di un piano triennale recante obiettivi, attività e risultati attesi aggiornato annualmente e nei limiti della dotazione organica stabilita con il regolamento di organizzazione dello stesso CNIPA. Il piano è approvato con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

625. Il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.

626. Il comma 7 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.

627. In relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 18 agosto 1978, n. 497.

628. Ai fini della realizzazione del programma di cui al comma 627, il Ministero della difesa:

a) procede all'individuazione di tre categorie di alloggi di servizio:

1) alloggi da assegnare al personale per il periodo di tempo in cui svolge particolari incarichi di servizio richiedenti la costante presenza del titolare nella sede di servizio;

2) alloggi da assegnare per una durata determinata e rinnovabile in ragione delle esigenze di mobilità e abitative;

3) alloggi da assegnare con possibilità di opzione di acquisto mediante riscatto;

b) provvede all'alienazione della proprietà, dell'usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore a tremila, compresi in interi stabili da alienare in blocco, con diritto di prelazione per il conduttore e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia, con prezzo di vendita determinato d'intesa con l'Agenzia del demanio, ridotto nella misura massima del 25 per cento e minima del 10 per cento, tenendo conto del reddito del nucleo familiare, della presenza di portatori di handicap tra i componenti di tale nucleo e dell'eventuale avvenuta perdita del titolo alla concessione e assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il decreto ministeriale di cui all'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ovvero con componenti familiari portatori di handicap, dietro corresponsione del canone in vigore all'atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT. Gli acquirenti degli alloggi non possono rivenderli prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. I proventi derivanti dalle alienazioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della difesa;

c) può avvalersi, ai fini di accelerare il procedimento di alienazione, tramite la Direzione generale dei lavori e del demanio, dell'attività di tecnici dell'Agenzia del demanio ed è esonerato dalla consegna dei documenti previsti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica, tecnica e fiscale, necessari per la stipula dei contratti di alienazione di cui alla lettera b), sostituiti da apposita dichiarazione;

d) può procedere alla concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2005, n. 170, prevedendo, a tal fine, la possibilità di cessione, a titolo di prezzo, di beni immobili in uso non più necessari ai fini istituzionali, individuati d'intesa con l'Agenzia del demanio e ulteriori rispetto a quelli da individuare ai sensi dell'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché la destinazione della totalità dei canoni degli alloggi di servizio realizzati in attuazione del programma di cui ai commi da 627 a 631 fino al termine della concessione, con conseguente cessazione della sospensione delle vigenti disposizioni normative in materia di riparto dei proventi derivanti dai canoni di concessione degli alloggi di servizio delle Forze armate.

629. Il Ministro della difesa, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il regolamento di attuazione per la realizzazione del programma infrastrutturale di cui al comma 627, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Sullo schema di regolamento è sentito il COCER e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

630. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 629, sono sospese le azioni intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti in regola con il pagamento dei canoni e degli oneri accessori.

631. L'articolo 26, comma 11-quater, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è abrogato. Gli immobili originariamente individuati per essere destinati alle procedure di vendita di cui al citato decreto-legge rimangono nelle disponibilità del Ministero della difesa per l'utilizzo o per l'alienazione.

632. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente».

633. Alla scadenza del rispettivo incarico, i vertici degli uffici di diretta collaborazione istituiti alla data di entrata in vigore della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, decadono e il personale appartenente ai ruoli della pubblica amministrazione, compresi i dirigenti, è riassegnato secondo le procedure ordinarie.

634. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilità e crescita, di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi, con uno o più regolamenti, da emanare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro o i Ministri interessati, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, sono riordinati, trasformati o soppressi e messi in liquidazione, enti ed organismi pubblici statali, nonché strutture amministrative pubbliche statali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) fusione di enti, organismi e strutture pubbliche comunque denominate che svolgono attività analoghe o complementari, con conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in soggetti di diritto privato, ovvero soppressione e messa in liquidazione degli stessi secondo le modalità previste dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dalla lettera e) del presente comma, nonché dall'articolo 9, comma l-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) fusione, trasformazione o soppressione degli enti che svolgono attività in materie devolute alla competenza legislativa regionale ovvero attività relative a funzioni amministrative conferite alle regioni o agli enti locali;

d) razionalizzazione degli organi di indirizzo amministrativo, di gestione e consultivi e riduzione del numero dei componenti degli organi collegiali almeno del 30 per cento, con salvezza della funzionalità dei predetti organi;

e) previsione che, per gli enti soppressi e messi in liquidazione, lo Stato risponde delle passività nei limiti dell'attivo della singola liquidazione in conformità alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa;

f) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della lettera b);

g) trasferimento, all'amministrazione che riveste preminente competenza nella materia, delle funzioni di enti, organismi e strutture soppressi.

635. Gli schemi dei regolamenti di cui al comma 634 sono trasmessi al Parlamento per l'acquisizione del parere della Commissione di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, salva la richiesta di proroga ai sensi del comma 23 del medesimo articolo 14. Trascorso tale termine, eventualmente prorogato, il parere si intende espresso favorevolmente.

636. Tutti gli enti, organismi e strutture compresi nell'elenco di cui all'allegato A, che non sono oggetto dei regolamenti di cui al comma 634, sono soppressi a far data dalla scadenza del termine di cui al medesimo comma 634. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le procedure di cui ai commi 634 e 635, è stabilita l'attribuzione delle funzioni degli enti soppressi che devono essere mantenute all'amministrazione che riveste primaria competenza nella materia, ed è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi.

637. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sei mesi dalla data di scadenza dei termini per l'emanazione dei regolamenti ai sensi del comma 634, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, è disciplinata la destinazione delle risorse finanziarie, strumentali e di personale degli enti soppressi ai sensi dello stesso comma 634.

638. Sugli schemi di decreto di cui al comma 637 è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Trascorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.

639. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione non rilevano ai fini fiscali.

640. A decorrere dal 1º gennaio 2008, è abrogato l'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, ad eccezione dei commi 7, 9, 10 e 11. Sono comunque fatti salvi i regolamenti emanati in applicazione del citato articolo 28.

641. A decorrere dalla data di cui al comma 640, dall'attuazione delle norme previste dai commi da 634 a 642 deve derivare il miglioramento dell'indebitamento netto di cui all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tenuto conto anche degli effetti in termini di risparmio di spesa derivanti dai regolamenti emanati in applicazione dell'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. In caso di accertamento di minori economie, rispetto ai predetti obiettivi di miglioramento dell'indebitamento netto, si applica il comma 621, lettera a), dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006.

642. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sono individuati e posti in liquidazione i convitti nazionali e gli istituti pubblici di educazione femminile di cui al regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, e di cui alle tabelle annesse al regio decreto 1º ottobre 1931, n. 1312, e successive modificazioni, che abbiano esaurito il proprio scopo o fine statutario o che non risultino più idonei ad assolvere la funzione educativa e culturale cui sono destinati.

TABELLA 2 (Articolo 2, comma 144)

 

Fonte

Coefficiente

1

Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW

1,00

1-bis

Eolica offshore

1,10

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

0,90

4

Moto ondoso e maremotrice

1,80

5

Idraulica

1,00

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

1,10

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

*

7-bis

Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo * 

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

0,80

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**  Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

TABELLA 3 (Articolo 2, comma 145)

 

Fonte

Entità della tariffa
(euro cent/kWh)

1

Eolica per impianti di taglia inferiore a 200kW

30

2

Solare ** 

**

3

Geotermica

20

4

Moto ondoso e maremotrice

34

5

Idraulica diversa da quella del punto precedente

22

6

Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo

22

7

Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta * 

*

8

Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente

18

*   È fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

**  Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

 

TABELLA 4 (Articolo 2, comma 343)

Regione

Tratta

Lombardia

Voghera-Varzi

Liguria

Ospedaletti-Sanremo

Emilia-Romagna

Rimini-Novafeltria

Veneto

Treviso-Ostiglia

Marche

Fermo-Amandola

Umbria

Spoleto-Norcia

Lazio

Roma-Paliano-Fiuggi

Lazio

Capranica-Civitavecchia

Puglia

Gioia del Colle-Palagiano

Calabria

Lagonegro-Castrovillari

Sicilia

Valle dell'Anapo

Sardegna

San Gavino-Montevecchio

 

Elenco n. 1.

(Articolo 2, comma 615)

 

Disposizioni legislative autorizzative di riassegnazioni di entrate

 

2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

-  Regio decreto 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739

-  Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 687, art. 1

-  Decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 60, art. 3

-  Decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1977, n. 701, art. 44

-  Legge 1 dicembre 1986, n. 831, art. 8

-  Legge 23 dicembre 1986, n. 898, art. 3, comma 7

-  Legge 25 febbraio 1992, n. 215

-  Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 4, comma 10-quinquies

-  Legge 13 luglio 1999, n. 226, art. 8, comma 8-bis

-  Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, comma 2

-  Legge 6 marzo 2001, n. 64, art. 11, comma 1, lettera c)

-  Legge 23 novembre 2001, n. 410, art. 4

-  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 49, comma 2

-  Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 27, comma 4

-  Decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, art. 10, comma 35

-  Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, art. 166

-  Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 84

-  Decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81

 

3. MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

-  Legge 15 giugno 1984, n. 246, art. 5

-  Legge 10 marzo 1986, n. 61, art. 4

-  Legge 5 marzo 1990, n. 46, art. 8

-  Legge 31 gennaio 1992, n. 59, art. 20

-  Decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, art. 4, comma 7

-  Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47

-  Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, art. 14

-  Legge 12 dicembre 2002, n. 273, art. 32

-  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 86, comma 3, e art. 60, comma 3

-  Legge 23 agosto 2004, n. 239, art. 1, comma 110

-  Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, art. 337

 

4. MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

-  Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 16

5. MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

-  Legge 12 ottobre 1956, n. 1214, art. 2

-  Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, art.  126

 

8. MINISTERO DELL'INTERNO

-  Legge 27 ottobre 1973, n. 628, art. 3

-  Legge 15 novembre 1973, n. 734, artt. 6 e 8

-  Legge 7 agosto 1990, n. 232, art. 18

-  Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, art. 101, comma 4

-  Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge del 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2

-  Decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, art. 3, comma 2

-  Legge 16 giugno 1998, n. 191, art. 2, comma 32

-  Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 27, commi 1 e 2

-  Legge 24 dicembre 2003, n. 350, art. 2, comma 11

 

9.  MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

-  Decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, art. 9, comma 2

-  Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 26, comma 5

-  Legge 30 aprile 1999, n. 136, art. 27, comma 1

-  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 114, comma 1

 

11. MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

-  Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47

-  Legge 16 gennaio 2003, n. 3, art. 41

-  Decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, art. 6

 

12. MINISTERO DELLA DIFESA

-  Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 12, commi 4, 6 e 7

-  Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, art. 21

-  Decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, art. 9, comma 2

-  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 43, comma 16

 

13.  MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

-  Legge 23 dicembre 1993, n. 559, art. 17, comma 3

-  Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, art. 4, comma 5, 7 e 8; decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 1997, n. 31492, artt. 1 e 2

-  Legge 23 dicembre 1999, n. 488, art. 59, comma 2

-  Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 93, comma 8

 

14. MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 2

-  Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 83

-  Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2, comma 8

-  Decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 2003, n. 240, art. 4, comma 3

-  Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 110

 

15. MINISTERO DELLA SALUTE

-  Legge 29 dicembre 1990, n. 407, art. 5, comma 12

-  Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, art. 11, e decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, art. 10

-  Decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, art. 8, comma 3

-  Decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, art. 5, comma 2 (lettera a)

-  Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 92, comma 5

-  Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, art. 18, comma 3

 

16. MINISTERO DEI TRASPORTI

-  Regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, artt. 21, 37 e 44

-  Decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14, art. 5, e decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1994, n. 575, art. 14

-  Legge 6 giugno 1974, n. 298, art. 63

-  Legge 20 dicembre 1974, n. 684, art. 13

-  Legge 14 giugno 1989, n. 234, art. 24

-  Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, artt. 101 e 208

-  Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 47

-  Decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, art. 5

-  Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, art. 63

 

 

Allegato A

(Articolo 2, comma 636)

1. Unione italiana di tiro a segno (UITS) - Istituita con regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1936, n. 1143.

2. Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia (UNUCI) - Istituita con regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2352, convertito dalla legge 12 febbraio 1928, n. 261.

3. Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania e Irpinia (EIPLI) - Istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005.

4. Ente irriguo umbro toscano - Istituito con legge 18 ottobre 1961, n. 1048.

5. Unione Accademica Nazionale (UAN) - Istituita con regio decreto 18 novembre 1923, n. 2895.

6. Fondazione «Il Vittoriale degli Italiani» - Istituita con regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1447, convertito dalla legge 27 dicembre 1937, n. 2554.

7. Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori (ONFA) - Istituita con regio decreto 21 agosto 1937, n. 1585.

8. Ente opere laiche palatine pugliesi - Istituite con regio decreto-legge 23 gennaio 1936, n. 359, convertito dalla legge 14 maggio 1936, n. 1000.

9. Istituto nazionale di beneficenza «Vittorio Emanuele III».

10. Pio istituto elemosiniere.

11. Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei Balcani - Unità tecnica e operativa - Istituiti con legge 21 marzo 2001, n. 84, agli articoli 1 e 2.

 

 

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO NON PRESI IN ESAME A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 2

(omissis)

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

273a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDI' 21 DICEMBRE 2007

 

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI,
del vice presidente CAPRILI
e del vice presidente ANGIUS

 

 

 

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:

(1817-B) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,37)

 

Approvazione della questione di fiducia posta sull'articolo 3

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1817-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione congiunta e sono state approvate le prime due questioni di fiducia poste dal Governo sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Passiamo ora alla votazione dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia.

Votazione nominale con appello

 

PRESIDENTE. Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione, e ai sensi dell'articolo 161, comma 1, del Regolamento, la votazione sulla fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Indíco pertanto la votazione nominale con appello dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo stesso ha posto la questione di fiducia.

I senatori favorevoli alla fiducia risponderanno sì; i senatori contrari risponderanno no; i senatori che intendono astenersi risponderanno di conseguenza.

Ricordo che ciascun senatore chiamato dal senatore segretario dovrà esprimere il proprio voto passando innanzi al banco della Presidenza.

Hanno chiesto di votare per primi la senatrice Alberti Casellati e i senatori Sinisi e Bianco.

Invito il senatore segretario a procedere all'appello di tali senatori.

(I predetti senatori rispondono all'appello).

 

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

(È estratto a sorte il nome della senatrice Thaler Ausserhofer).

 

Invito il senatore segretario a procedere all'appello, iniziando dalla senatrice Thaler Ausserhofer.

 

LADU, segretario, fa l'appello.

 

(Nel corso della votazione applausi ironici dal Gruppo LNP all'indirizzo del senatore a vita Ciampi dopo che ha espresso il proprio voto).

 

Rispondonoi senatori:

Adduce, Adragna, Albonetti, Alfonzi, Allocca, Amati, Andreotti, Angius

Baio Dossi, Banti, Barbato, Barbieri, Barbolini, Bassoli, Battaglia Giovanni, Bellini, Benvenuto, Bianco, Binetti, Bobba, Boccia Antonio, Boccia Maria Luisa, Bodini, Bonadonna, Bordon, Bosone, Brisca Menapace, Bruno, Brutti Massimo, Brutti Paolo, Bulgarelli

Cabras, Caforio, Calvi, Capelli, Caprili, Carloni, Casson, Ciampi, Colombo Emilio, Colombo Furio, Confalonieri, Cossiga, Cossutta, Cusumano

D'Ambrosio, D'Amico, Danieli, Del Roio, De Petris, De Simone, Di Lello Finuoli, Dini, Di Siena, Donati

Emprin Gilardini, Enriques

Fazio, Ferrante, Filippi, Finocchiaro, Fisichella, Follini, Fontana, Formisano, Franco Vittoria, Fuda

Gaggio Giuliani, Gagliardi, Galardi, Garraffa, Gasbarri, Giambrone, Giannini, Giaretta, Grassi

Iovene

Ladu, Larizza, Latorre, Legnini, Levi-Montalcini, Liotta, Livi Bacci, Lusi

Maccanico, Magistrelli, Magnolfi, Manzella, Manzione, Marcora, Marino, Martone, Massa, Mastella, Mazzarello, Mele, Mercatali, Micheloni, Molinari, Mongiello, Montalbano, Montino, Morando, Morgando

Nardini, Negri, Nieddu

Palermi, Palermo, Pallaro, Palumbo, Papania, Pasetto, Pecoraro Scanio, Pegorer, Pellegatta, Perrin, Peterlini, Piglionica, Pignedoli, Pinzger, Pisa, Polito, Pollastri, Procacci

Rame, Randazzo, Ranieri, Ria, Ripamonti, Roilo, Ronchi, Rossa, Rossi Fernando, Rossi Paolo, Rubinato, Russo Spena

Salvi, Scalera, Scalfaro, Scarpetti, Serafini, Silvestri, Sinisi, Sodano, Soliani

Tecce, Thaler Ausserhofer, Tibaldi, Tonini, Treu, Turano, Turco

Valpiana, Vano, Villecco Calipari, Villone, Vitali

Zanda, Zanone, Zavoli, Zuccherini

 

Rispondono no i senatori:

Alberti Casellati, Allegrini, Amato, Antonione, Asciutti, Augello, Azzollini

Baccini, Balboni, Baldassarri, Baldini, Barba, Barelli, Battaglia Antonio, Berselli, Bettamio, Bianconi, Biondi, Bonfrisco, Bornacin, Buccico, Burani Procaccini, Butti, Buttiglione

Calderoli, Camber, Cantoni, Carrara, Caruso, Casoli, Castelli, Centaro, Ciccanti, Cicolani, Colli, Collino, Comincioli, Coronella, Costa, Cursi, Curto, Cutrufo

D'Alì, Davico, De Angelis, De Gregorio, Dell'Utri, Delogu, Del Pennino, De Poli, Di Bartolomeo, Divella, Divina, D'Onofrio

Eufemi

Fantola, Fazzone, Ferrara, Firrarello, Fluttero, Forte, Franco Paolo, Fruscio

Gabana, Galli, Gentile, Ghedini, Ghigo, Girfatti, Giuliano, Gramazio, Grillo, Guzzanti

Iannuzzi, Izzo

Leoni, Libè, Lorusso, Losurdo, Lunardi

Maffioli, Malan, Malvano, Maninetti, Mannino, Mantica, Mantovano, Marconi, Marini Giulio, Martinat, Massidda, Matteoli, Mauro, Menardi, Monacelli, Morra, Morselli, Mugnai

Nania, Naro, Nessa, Novi

Palma, Paravia, Pastore, Pera, Pianetta, Piccioni, Piccone, Pionati, Pirovano, Pisanu, Pistorio, Pittelli, Poli, Polledri, Pontone, Possa

Quagliariello

Ramponi, Rebuzzi, Rotondi, Ruggeri

Sacconi, Saia, Sanciu, Santini, Saporito, Saro, Scarabosio, Scarpa Bonazza Buora, Schifani, Scotti, Selva, Stanca, Stefani, Sterpa, Stiffoni, Storace, Stracquadanio, Strano

Taddei, Tofani, Tomassini, Totaro, Trematerra, Turigliatto

Valditara, Valentino, Vegas, Ventucci, Viceconte, Viespoli, Vizzini

Zanettin, Zanoletti, Ziccone.

 

(omissis) 

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1817-B  e della questione di fiducia (ore 9,50)

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito i senatori segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

 

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo 3, sulla cui approvazione il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti

321

Senatori votanti

320

Maggioranza

161

Favorevoli

163

Contrari

157

Il Senato approva.

 

Restano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno presentati all'articolo 3 del disegno di legge.

Passiamo alla votazione finale.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.(v. Allegato B).

 

Si intendono pertanto approvati l'elenco, le tabelle, gli allegati e il prospetto di copertura richiamati nel disegno di legge.

 

Votazione finale e approvazione del disegno di legge:

 

(1818-B) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale per il triennio 2008-2010 (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 10,30)

 

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione finale del disegno di legge n. 1818-B.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B)

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008) (1817-B)

 

ARTICOLO 3, ALLEGATO 1 E PROSPETTO DI COPERTURA NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

 

Art. 3.

Approvato

(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni; Pubblico impiego; Norme finali)

 

1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 204 è sostituito dal seguente:

«204. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2008-2010 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati per l'anno 2008 e ulteriori riduzioni non inferiori al 7 per cento e 6 per cento per gli anni successivi.»;

b) il comma 206 è sostituito dal seguente:

«206. In sede di prima applicazione, il costo d'uso dei singoli immobili di proprietà statale in uso alle amministrazioni dello Stato è determinato in misura pari al 50 per cento del valore corrente di mercato, secondo i parametri di comune commercio forniti dall'Osservatorio del mercato immobiliare, praticati nella zona per analoghe attività; a decorrere dal 2009, la predetta percentuale è incrementata annualmente di un ulteriore 10 per cento fino al raggiungimento del 100 per cento del valore corrente di mercato.»;

c) al comma 207, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «devono»;

d) al comma 208, le parole: «nell'atto di indirizzo di cui» sono soppresse.

2. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 140 milioni di euro per l'anno 2008, 80 milioni di euro per l'anno 2009 e 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è incrementata di 60 milioni di euro per l'anno 2008.

4. Al comma 1237 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «250 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni di euro».

5.  Per l'anno finanziario 2008, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta netta, diminuita del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero e degli altri crediti d'imposta spettanti, è destinata, nel limite dell'importo di cui al comma 8, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute che senza scopo di lucro operano in via esclusiva o prevalente nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e dell'università;

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

6. I soggetti di cui al comma 5 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

7. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonché le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma  6.

8. Per le finalità di cui ai commi da 5 a 7 è autorizzata la spesa nel limite massimo di 380 milioni di euro per l'anno 2009.

9.  Al fine di consentire un'efficace e tempestiva gestione del processo finalizzato alla erogazione da parte del Ministero della solidarietà sociale dei contributi del cinque per mille relativi agli anni finanziari 2006 e 2007, sono stanziati 500.000 euro a valere sulle risorse di cui al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, come modificato dal comma 10.

10.  Al comma 1235 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, dopo le parole: «parti sociali» sono aggiunte le seguenti: «e alla copertura degli oneri necessari alla liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille relative agli anni finanziari 2006 e 2007».

11.  Per lo svolgimento dell'attività di erogazione dei contributi di cui al comma 9 il Ministero della solidarietà sociale può stipulare apposite convenzioni con un intermediario finanziario.

12. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, commi 459, 460, 461, 462 e 463, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche statali che detengono, direttamente o indirettamente, il controllo di società, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), del codice civile, promuovono entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle forme previste dalla vigente normativa, anche attraverso atti di indirizzo, iniziative volte a:

a) ridurre il numero dei componenti degli organi societari a tre, se composti attualmente da più di cinque membri, e a cinque, se composti attualmente da più di sette membri;

b) prevedere, per i consigli di amministrazione o di gestione costituiti da tre componenti, che al presidente siano attribuite, senza alcun compenso aggiuntivo, anche le funzioni di amministratore delegato;

c) sopprimere la carica di vice presidente eventualmente contemplata dagli statuti, ovvero prevedere che la carica stessa sia mantenuta esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o di impedimento, senza titolo a compensi aggiuntivi;

d) eliminare la previsione di gettoni di presenza per i componenti degli organi societari, ove esistenti, nonché limitare la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta ai casi strettamente necessari.

13. Le modifiche statutarie hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi societari successivo alle modifiche stesse.

14. Nelle società di cui al comma 12 in cui le amministrazioni statali detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che non siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere permanente e continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante. Nei casi di cui al presente comma gli emolumenti rivenienti dalla partecipazione agli organi della società controllata sono comunque riversati alla società controllante.

15. Le società di cui ai commi da 12 a 18 adottano, per la fornitura di beni e servizi, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni dalla Consip Spa., motivando espressamente le ragioni dell'eventuale scostamento da tali parametri, con particolare riguardo ai casi in cui le società stesse siano soggette alla normativa comunitaria sugli appalti pubblici.

16. Le disposizioni dei commi da 12 a 18 non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati, nonché, relativamente al comma 12, lettera b), alle società di cui all'articolo 1, commi 459 e 461, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

17. Ai fini di quanto disciplinato dai commi da 12 a 18, alle società di cui all'articolo 1, comma 729, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, continuano ad applicarsi le disposizioni del predetto comma 729, nonché le altre ad esse relative contenute nella medesima legge n. 296 del 2006.

18. I contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.

19. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie ovvero i compromessi comunque sottoscritti sono nulli e la loro sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale per i responsabili dei relativi procedimenti.

20. Le disposizioni di cui al comma 19 si estendono alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al medesimo comma, nonché agli enti pubblici economici ed alle società interamente possedute ovvero partecipate maggioritariamente da questi ultimi.

21. Relativamente ai contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi già sottoscritti dalle amministrazioni alla data di entrata in vigore della presente legge e per le cui controversie i relativi collegi arbitrali non si sono ancora costituiti alla data del 30 settembre 2007, è fatto obbligo ai soggetti di cui ai commi 19 e 20 di declinare la competenza arbitrale, ove tale facoltà sia prevista nelle clausole arbitrali inserite nei predetti contratti; dalla data della relativa comunicazione opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. I collegi arbitrali, eventualmente costituiti successivamente al 30 settembre 2007 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, decadono automaticamente e le relative spese restano integralmente compensate tra le parti.

22. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro delle infrastrutture ed il Ministro della giustizia, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23 affinché siano corrispondentemente ridotti gli stanziamenti, le assegnazioni ed i trasferimenti a carico del bilancio dello Stato e le relative risorse siano riassegnate al Ministero della giustizia per il miglioramento del relativo servizio. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette annualmente al Parlamento ed alla Corte dei conti una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni dei commi da 19 a 23.

23. All'articolo 240 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 15 è inserito il seguente:

«15-bis. Qualora i termini di cui al comma 5 e al comma 13 non siano rispettati a causa di ritardi negli adempimenti del responsabile del procedimento ovvero della commissione, il primo risponde sia sul piano disciplinare, sia a titolo di danno erariale, e la seconda perde qualsivoglia diritto al compenso di cui al comma 10».

24. I commi 28 e 29 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, sono abrogati. Le risorse non impegnate sono riversate all'entrata dello Stato.

25. A decorrere dal 1º gennaio 2008, le residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006 sono svolte, entro il termine di tre anni, da un commissario liquidatore nominato con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Con il medesimo decreto sono precisati i compiti del commissario, nonché le dotazioni di mezzi e di personale necessari al suo funzionamento, nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006. Le disponibilità che residuano alla fine della gestione liquidatoria sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

26. La destinazione finale degli impianti sportivi e delle infrastrutture olimpiche e viarie comprese nel piano degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, è stabilita secondo quanto previsto nelle convenzioni attuative del piano stesso, a norma dell'articolo 13, comma 1-bis, della citata legge n.  285 del 2000.

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo l, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27.

29. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27.

30. Le amministrazioni che, nel rispetto del comma 27, costituiscono società o enti, comunque denominati, o assumono partecipazioni in società, consorzi o altri organismi, anche a seguito di processi di riorganizzazione, trasformazione o decentramento, adottano, sentite le organizzazioni sindacali per gli effetti derivanti sul personale, provvedimenti di trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali in misura adeguata alle funzioni esercitate mediante i soggetti di cui al presente comma e provvedono alla corrispondente rideterminazione della propria dotazione organica.

31. Fino al perfezionamento dei provvedimenti di rideterminazione di cui al comma 30, le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari al numero dei posti coperti al 31 dicembre dell'anno precedente all'istituzione o all'assunzione di partecipazioni di cui al comma 30, tenuto anche conto dei posti per i quali alla stessa data risultino in corso di espletamento procedure di reclutamento, di mobilità o di riqualificazione del personale, diminuito delle unità di personale effettivamente trasferito.

32. I collegi dei revisori e gli organi di controllo interno delle amministrazioni e dei soggetti interessati dai processi di cui ai commi 30 e 31 asseverano il trasferimento delle risorse umane e finanziarie e trasmettono una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, segnalando eventuali inadempimenti anche alle sezioni competenti della Corte dei conti.

33. A decorrere dall'anno 2008, il Fondo per gli investimenti, istituito nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero ai sensi dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel Fondo medesimo. L'articolo 46 della citata legge n. 448 del 2001 cessa di avere efficacia a decorrere dall'anno 2008.

34. A decorrere dall'esercizio 2008 i commi 15 e 16 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, cessano di avere efficacia. Le disponibilità dei fondi da ripartire per i trasferimenti correnti per le imprese, di cui ai predetti commi, sono destinate alle finalità di cui alle disposizioni normative indicate nell'elenco 3 della medesima legge n. 266 del 2005.

35. Il comma 862 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

«862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione è completata entro i sei mesi successivi».

36. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, le parole: «settimo esercizio successivo» sono sostituite dalle seguenti: «terzo esercizio successivo».

37. Con cadenza triennale, a partire dall'anno 2008, e con le modalità di cui al comma 38, si provvede all'analisi ed alla valutazione dei residui passivi propri di conto capitale di cui all'articolo 275, secondo comma, lettera c), del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ai fini della verifica della permanenza dei presupposti indicati dall'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

38. Per le finalità di cui al comma 37, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove un programma di ricognizione dei residui passivi di cui al comma 37, da attuare in sede di Conferenza permanente prevista dall'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, e da concludere entro il 30 aprile, con l'individuazione di quelli per i quali, non ricorrendo più i presupposti di cui al medesimo comma 37, si dovrà procedere alla eliminazione.

39. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, è quantificato l'ammontare degli stanziamenti in conto residui da eliminare ai sensi del comma 38, che sono conseguentemente versati dalle amministrazioni interessate all'entrata del bilancio dello Stato, nonché l'ammontare degli stanziamenti da iscrivere, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e comunque nei limiti degli effetti positivi stimati in ciascun anno in termini di indebitamento netto conseguenti alla eliminazione dei residui, in appositi fondi da istituire negli stati di previsione delle amministrazioni medesime per il finanziamento di nuovi programmi di spesa o di quelli già esistenti. L'utilizzazione dei fondi è disposta con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

40. Per il triennio 2008-2010 i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, inseriti nell'elenco del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti aperti presso la Tesoreria dello Stato superiori all'importo cumulativamente prelevato alla fine di ciascun bimestre dell'anno precedente aumentato del 2 per cento. Sono esclusi da tale limite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli enti previdenziali, gli enti del Servizio sanitario nazionale, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, gli enti del sistema camerale, gli enti gestori delle aree naturali protette, l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), le autorità portuali, il Ministero dell'economia e delle finanze per i conti relativi alle funzioni trasferite a seguito della trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, le agenzie fiscali di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed i conti accesi ai sensi dell'articolo 576 del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Sono, inoltre, esclusi i conti riguardanti interventi di politica comunitaria, i conti intestati ai fondi di rotazione individuati ai sensi dell'articolo 93, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, o ai loro gestori, i conti relativi ad interventi di emergenza, il conto finalizzato alla ripetizione di titoli di spesa non andati a buon fine, nonché i conti istituiti nell'anno precedente a quello di riferimento.

41. I soggetti interessati possono richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze deroghe al vincolo di cui al comma 40 per effettive e motivate esigenze. L'accoglimento della richiesta ovvero l'eventuale diniego, totale o parziale, è disposto con determinazione dirigenziale. Le eccedenze di spesa riconosciute in deroga devono essere riassorbite entro la fine dell'anno di riferimento, fatta eccezione per quelle correlate al pagamento degli oneri contrattuali a titolo di competenze arretrate per il personale.

42. Il mancato riassorbimento delle eccedenze di spesa di cui al comma 41 comporta che, nell'anno successivo, possono essere effettuate solo le spese previste per legge o derivanti da contratti perfezionati, nonché le spese indifferibili la cui mancata effettuazione comporta un danno. I prelievi delle amministrazioni periferiche dello Stato sono regolati con provvedimenti del Ministro dell'economia e delle finanze.

43. Il comma 593 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogato.

44. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle pubbliche finanze emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, ovvero sia titolare di incarichi o mandati di qualsiasi natura nel territorio metropolitano, non può superare quello del primo presidente della Corte di cassazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai dirigenti. Il limite non si applica alle attività di natura professionale e ai contratti d'opera, che non possono in alcun caso essere stipulati con chi ad altro titolo percepisce emolumenti o retribuzioni ai sensi dei precedenti periodi, aventi ad oggetto una prestazione artistica o professionale che consenta di competere sul mercato in condizioni di effettiva concorrenza. Nessun atto comportante spesa ai sensi dei precedenti periodi può ricevere attuazione, se non sia stato previamente reso noto, con l'indicazione nominativa dei destinatari e dell'ammontare del compenso, attraverso la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione o del soggetto interessato, nonché comunicato al Governo e al Parlamento. In caso di violazione, l'amministratore che abbia disposto il pagamento e il destinatario del medesimo sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare eccedente la cifra consentita. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma non possono essere derogate se non per motivate esigenze di carattere eccezionale e per un periodo di tempo non superiore a tre anni, fermo restando quanto disposto dal periodo precedente. Le amministrazioni, gli enti e le società di cui al primo e secondo periodo del presente comma per i quali il limite trova applicazione sono tenuti alla preventiva comunicazione dei relativi atti alla Corte dei conti. Per le amministrazioni dello Stato possono essere autorizzate deroghe con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite massimo di 25 unità, corrispondenti alle posizioni di più elevato livello di responsabilità. Coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza. Ai fini dell'applicazione del presente comma sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi da uno stesso organismo conferiti nel corso dell'anno. Alla Banca d'Italia e alle altre autorità indipendenti il presente comma si applica limitatamente alle previsioni di pubblicità e trasparenza per le retribuzioni e gli emolumenti comunque superiori al limite di cui al primo periodo del presente comma.

45. Per la Banca d'Italia e le altre autorità indipendenti la legge di riforma delle stesse autorità disciplina in via generale i modi di finanziamento, i controlli sulla spesa, nonché le retribuzioni e gli emolumenti, perseguendo gli obiettivi di riduzione di costi e contenimento di retribuzioni ed emolumenti di cui al comma 44.

46. Per le amministrazioni dello Stato, per la Banca d'Italia e le autorità indipendenti, ai soggetti cui non si applica il limite di cui al comma 44, il trattamento economico complessivo, secondo quanto disposto dallo stesso comma, non può comunque superare il doppio di quello del primo presidente della Corte di cassazione.

47. Le disposizioni di cui al comma 44 non si applicano ai contratti di diritto privato in corso alla data del 28 settembre 2007. Se il superamento del limite di cui ai commi 44 e 46 deriva dalla titolarità di uno o più incarichi, mandati e cariche di natura non privatistica, o da rapporti di lavoro di natura non privatistica con i soggetti di cui al primo e secondo periodo del comma 44, si procede alla decurtazione annuale del trattamento economico complessivo di una cifra pari al 25 per cento della parte eccedente il limite di cui al comma 44, primo periodo, e al comma 46. La decurtazione annuale cessa al raggiungimento del limite medesimo. Alla medesima decurtazione si procede anche nel caso in cui il superamento del limite sia determinato dal cumulo con emolumenti derivanti dai contratti di cui al primo periodo. In caso di cumulo di più incarichi, cariche o mandati la decurtazione di cui al presente comma opera a partire dall'incarico, carica o mandato da ultimo conferito.

48. Le disposizioni di cui al comma 44 si applicano comunque alla stipula di tutti i nuovi contratti e al rinnovo per scadenza di tutti i contratti in essere che non possono in alcun caso essere prorogati oltre la scadenza prevista.

49. A tutte le situazioni e rapporti contemplati dai commi 47 e 48 si applicano senza eccezione le prescrizioni di pubblicità e trasparenza di cui al comma 44.

50. Tutte le retribuzioni dirigenziali e i compensi per la conduzione di trasmissioni di qualunque genere presso la RAI - Radiotelevisione italiana Spa sono rese note alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

51. Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma 466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi. Alle fattispecie già disciplinate dai periodi soppressi si applicano i commi 44 e 45.

52.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di un rapporto di analisi e classificazione dell'insieme delle posizioni interessate, predisposto dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, presenta alle Camere entro il 30 settembre 2008 una relazione sull'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 44 a 51.

53. La Corte dei conti verifica l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 44 in sede di controllo successivo sulla gestione del bilancio ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

54. All'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole da: «pubblicano» fino a: «erogato» sono sostituite dalle seguenti: «sono tenute a pubblicare sul proprio sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. In caso di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per gli incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del dirigente preposto».

55. L'affidamento da parte degli enti locali di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione può avvenire solo nell'ambito di un programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

56. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi emanato ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione, di studio o di ricerca, ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'amministrazione. Con il medesimo regolamento è fissato il limite massimo della spesa annua per gli incarichi e consulenze. L'affidamento di incarichi o consulenze effettuato in violazione delle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

57. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 56 sono trasmesse, per estratto, alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro trenta giorni dalla loro adozione.

58. Dalla data di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al quarto periodo del presente comma sono soppressi tutti i contratti di consulenza di durata continuativa riferibili al personale facente parte di speciali uffici o strutture, comunque denominati, istituiti presso le amministrazioni dello Stato, fatta eccezione per quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio e delle attività culturali e storico-artistiche e alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Le relative funzioni sono demandate alle direzioni generali competenti per materia ovvero per vicinanza di materia. Il personale di ruolo dipendente dall'amministrazione statale è restituito a quella di appartenenza ovvero può essere inquadrato, con le procedure e le modalità previste dal citato decreto legislativo n.  165 del 2001, in uno degli uffici del Ministero presso cui presta servizio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro il 30 giugno 2008, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati, tra gli uffici e le strutture di cui al primo periodo, quelli per i quali sussistono contratti di consulenza e di durata continuativa indispensabili per assicurare il perseguimento delle finalità istituzionali.

59. È nullo il contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del 30 giugno 2008. In caso di violazione della presente disposizione, l'amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma pari a dieci volte l'ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo.

60. All'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto disposto dal terzo periodo del presente comma. Nelle relazioni al Parlamento di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni, la Corte dei conti riferisce anche sulla base dei dati e delle informazioni raccolti dalle sezioni regionali di controllo».

61. L'articolo 7, comma 9, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è abrogato. I componenti già nominati in attuazione della predetta disposizione alla data del 1º ottobre 2007 rimangono in carica fino alla fine del mandato. I componenti nominati successivamente cessano dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, terminando dalla medesima data ogni corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo in precedenza percepiti.

62. Per il coordinamento delle nuove funzioni istituzionali conseguenti all'applicazione dei commi dal 43 al 66 con quelle in atto e per il potenziamento delle attività finalizzate alla relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e dei controlli sulla gestione, nonché per il perseguimento delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, il Consiglio di presidenza della Corte dei conti adotta, su proposta del presidente della medesima Corte, i regolamenti di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, necessari per riorganizzare gli uffici e i servizi della Corte. Il presidente della Corte dei conti formula le proposte regolamentari, sentito il segretario generale, nell'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui agli articoli 4, comma 1, e 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando i conseguenti provvedimenti applicativi.

63. Per il triennio 2008-2010, il Presidente della Corte dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sulle procedure in corso per l'attuazione del comma 62 e sugli strumenti necessari per garantire piena autonomia ed effettiva indipendenza nello svolgimento delle funzioni di organo ausiliario del Parlamento in attuazione dell'articolo 100 della Costituzione.

64.  A fini di razionalizzazione della spesa pubblica, di vigilanza sulle entrate e di potenziamento del controllo svolto dalla Corte dei conti, l'amministrazione che ritenga di non ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte a conclusione di controlli su gestioni di spesa o di entrata svolti a norma dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, adotta, entro trenta giorni dalla ricezione dei rilievi, un provvedimento motivato da comunicare alle Presidenze delle Camere, alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla Presidenza della Corte dei conti.

65. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico».

66. All'articolo 1, comma 576, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per gli anni 2007 e 2008» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2007»;

b) le parole: «nell'anno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2008».

67. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con atto di indirizzo adottato, sentito il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, prosegue e aggiorna il programma di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 480, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato e ai temi indicati nel comma 68. Il Governo riferisce sullo stato e sulle risultanze del programma in un allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria.

68. Entro il 15 giugno di ciascun anno, ogni Ministro trasmette alle Camere, per l'esame da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di coerenza ordinamentale e finanziaria, una relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse nelle amministrazioni di rispettiva competenza e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta, con riferimento alle missioni e ai programmi in cui si articola il bilancio dello Stato. Le relazioni, predisposte sulla base di un'istruttoria svolta dai servizi per il controllo interno, segnalano in particolare, con riferimento all'anno precedente e al primo quadrimestre dell'anno in corso:

a) lo stato di attuazione delle direttive di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, con riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate e secondo gli indicatori stabiliti, in conformità con la documentazione di bilancio, anche alla luce delle attività di controllo interno, nonché le linee di intervento individuate e perseguite al fine di migliorare l'efficienza, la produttività e l'economicità delle strutture amministrative e i casi di maggior successo registrati;

b) gli adeguamenti normativi e amministrativi ritenuti opportuni, con particolare riguardo alla soppressione o all'accorpamento delle strutture svolgenti funzioni coincidenti, analoghe, complementari o divenute obsolete;

c) le misure ritenute necessarie ai fini dell'adeguamento e della progressiva razionalizzazione delle strutture e delle funzioni amministrative nonché della base normativa in relazione alla nuova struttura dei bilancio per missioni e per programmi.

69. Il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato, entro il mese di gennaio, indica ai servizi di controllo interno le linee guida per lo svolgimento dell'attività istruttoria di cui al comma 68 e ne riassume gli esiti complessivi ai fini della relazione trasmessa alle Camere dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo ai sensi del medesimo comma 68. Allo scopo di consolidare il processo di ristrutturazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e di accrescere le complessive capacità di analisi conoscitiva e valutativa, il Comitato tecnico-scientifico per il controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato e i servizi per il controllo interno cooperano con la Commissione tecnica per la finanza pubblica, con il Servizio studi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nello svolgimento del programma di analisi e valutazione della spesa di cui al comma 67, per le amministrazioni che partecipano a tale programma.

70. La Corte dei conti, nell'elaborazione della relazione annuale al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato, esprime le valutazioni di sua competenza anche tenendo conto dei temi di cui al comma 68, della classificazione del bilancio dello Stato per missioni e programmi e delle priorità indicate dal Parlamento ai sensi ;dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

71. In attuazione degli articoli 117, secondo comma, lettera r), e 118, primo comma, della Costituzione nonché degli indirizzi approvati dal Parlamento in sede di approvazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, anche ai fini degli adempimenti di cui ai commi da 33 a 38 e da 634 a 642 dell'articolo 2 della presente legge, il Governo promuove, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, l'adozione di intese ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, per individuare metodi di reciproca informazione volti a verificare l'esistenza di duplicazioni e sovrapposizioni di attività e competenze tra le amministrazioni appartenenti ai diversi livelli territoriali e per sviluppare procedure di revisione sugli andamenti della spesa pubblica per gli obiettivi di cui al comma 68, nonché metodi per lo scambio delle informazioni concernenti i flussi finanziari e i dati statistici. A tal fine, partecipa ai lavori della Conferenza unificata un rappresentante della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.

72. All'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«4-bis. Il programma statistico nazionale comprende un'apposita sezione concernente le statistiche sulle pubbliche amministrazioni e sulle società pubbliche o controllate da soggetti pubblici, nonché sui servizi pubblici. Tale sezione è finalizzata alla raccolta e all'organizzazione dei dati inerenti al numero, natura giuridica, settore di attività, dotazione di risorse umane e finanziarie e spesa dei soggetti di cui al primo periodo, nonché ai beni e servizi prodotti ed ai relativi costi e risultati, anche alla luce della comparazione tra amministrazioni in ambito nazionale e internazionale. Il programma statistico nazionale comprende i dati utili per la rilevazione del grado di soddisfazione e della qualità percepita dai cittadini e dalle imprese con riferimento a settori e servizi pubblici individuati a rotazione».

73. Ai fini dell'attuazione del comma 4-bis dell'articolo 13 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, introdotto dal comma 72, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) emana una circolare sul coordinamento dell'informazione statistica nelle pubbliche amministrazioni e sulla definizione di metodi per lo scambio e l'utilizzo in via telematica dell'informazione statistica e finanziaria, anche con riferimento ai dati rilevanti per i temi di cui al comma 68. Al fine di unificare i metodi e gli strumenti di monitoraggio, il Comitato di cui all'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 322 del 1989 definisce, in collaborazione con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), appositi standard per il rispetto dei princìpi di unicità del sistema informativo, raccolta condivisa delle informazioni e dei dati e accesso differenziato in base alle competenze istituzionali di ciascuna amministrazione. Per l'adeguamento del sistema informativo dell'ISTAT e il suo collegamento con altri sistemi informativi si provvede a valere sulle maggiori risorse assegnate all'articolo 36 della legge 24 aprile 1980, n. 146, ai sensi della Tabella C allegata alla presente legge. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2008».

74. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È fatto obbligo a tutte le amministrazioni, enti e organismi pubblici di fornire tutti i dati che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale. Sono sottoposti al medesimo obbligo i soggetti privati per le rilevazioni, rientranti nel programma stesso, espressamente indicate con delibera del Consiglio dei Ministri. Su proposta del Presidente dell'ISTAT, sentito il Comitato di cui all'articolo 17, con delibera del Consiglio dei Ministri è annualmente definita, in relazione all'oggetto, ampiezza, finalità, destinatari e tecnica di indagine utilizzata per ciascuna rilevazione statistica, la tipologia di dati la cui mancata fornitura, per rilevanza, dimensione o significatività ai fini della rilevazione statistica, configura violazione dell'obbligo di cui al presente comma. I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'ISTAT e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale».

75. La somma di 94.237.000 euro, versata all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno 2007 in esecuzione della sentenza n. 1545/07 del 2007 emessa dal tribunale di Milano il 28 giugno 2007, è iscritta nell'anno medesimo nel Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; a valere sul suddetto Fondo, la medesima somma è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2008. La presente disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

76. Al comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «di provata competenza» sono sostituite dalle seguenti: «di particolare e comprovata specializzazione universitaria».

77. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144».

78. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

79. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 36. - (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali. Il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire.

2. In nessun caso è ammesso il rinnovo del contratto o l'utilizzo del medesimo lavoratore con altra tipologia contrattuale.

3. Le amministrazioni fanno fronte ad esigenze temporanee ed eccezionali attraverso l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non possono essere derogate dalla contrattazione collettiva.

5. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

6. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. Le amministrazioni pubbliche che operano in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo non possono effettuare assunzioni ad alcun titolo per il triennio successivo alla suddetta violazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del presente decreto, nonché agli uffici di cui all'articolo 90 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Sono altresì esclusi i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

8. Per l'attuazione di programmi e progetti di tutela e valorizzazione delle aree marine protette di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, il parco nazionale dell'arcipelago della Maddalena, di cui alla legge 4 gennaio 1994, n. 10, e gli enti cui è delegata la gestione ai sensi dell'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive modificazioni, sono autorizzati, in deroga ad ogni diversa disposizione, ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato, della durata massima di due anni eventualmente rinnovabili, nel contingente complessivo stabilito con disposizione legislativa e ripartito tra gli enti interessati con decreto del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. In prima applicazione, il predetto contingente è fissato in centocinquanta unità di personale non dirigenziale alla cui copertura si provvede prioritariamente con trasformazione del rapporto di lavoro degli operatori attualmente utilizzati con contratti di lavoro flessibile.

9. Gli enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno e che comunque abbiano una dotazione organica non superiore alle quindici unità possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, sempreché nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.

10. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione al personale medico, con esclusivo riferimento alle figure infungibili, al personale infermieristico ed al personale di supporto alle attività infermieristiche, possono avvalersi di forme contrattuali di lavoro flessibile, oltre che per le finalità di cui al comma 1, per la sostituzione di lavoratori assenti o cessati dal servizio limitatamente ai casi in cui ricorrano urgenti e indifferibili esigenze correlate alla erogazione dei livelli essenziali di assistenza, compatibilmente con i vincoli previsti in materia di contenimento della spesa di personale dall'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Le pubbliche amministrazioni possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di programmi o attività i cui oneri sono finanziati con fondi dell'Unione europea e del Fondo per le aree sottoutilizzate. Le università e gli enti di ricerca possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle università. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi di contratti di lavoro flessibile per lo svolgimento di progetti di ricerca finanziati con le modalità indicate nell'articolo 1, comma 565, lettera b), secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'utilizzazione dei lavoratori, con i quali si sono stipulati i contratti di cui al presente comma, per fini diversi determina responsabilità amministrativa del dirigente e del responsabile del progetto. La violazione delle presenti disposizioni è causa di nullità del provvedimento».

80. Con effetto dall'anno 2008 il limite di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificato dall'articolo 1, comma 538, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotto al 35 per cento.

81. In coerenza con i processi di razionalizzazione amministrativa e di riallocazione delle risorse umane avviati ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le amministrazioni statali, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo e la Presidenza del Consiglio dei ministri, provvedono, sulla base delle specifiche esigenze, da valutare in sede di contrattazione integrativa e finanziate nell'ambito dei fondi unici di amministrazione, all'attuazione delle tipologie di orario di lavoro previste dalle vigenti norme contrattuali, comprese le forme di lavoro a distanza, al fine di contenere il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.

82. In ogni caso, a decorrere dall'anno 2008, per le amministrazioni di cui al comma 81 la spesa per prestazioni di lavoro straordinario va contenuta entro il limite del 90 per cento delle risorse finanziarie allo scopo assegnate per l'anno finanziario 2007.

83. Le pubbliche amministrazioni non possono erogare compensi per lavoro straordinario se non previa attivazione dei sistemi di rilevazione automatica delle presenze.

84. Le disposizioni di cui ai commi 81 e 82 si applicano anche, a decorrere dall'anno 2009, ai Corpi di polizia ad ordinamento civile e militare, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le eventuali ed indilazionabili esigenze di servizio, non fronteggiabili sulla base delle risorse disponibili per il lavoro straordinario o attraverso una diversa articolazione dei servizi e del regime orario e delle turnazioni, vanno fronteggiate nell'ambito delle risorse assegnate agli appositi fondi per l'incentivazione del personale, previsti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali o di concertazione. Ai predetti fini si provvede al maggiore utilizzo e all'apposita finalizzazione degli istituti retributivi già stabiliti dalla contrattazione decentrata per fronteggiare esigenze che richiedono il prolungato impegno nelle attività istituzionali. Sono fatte salve le risorse di cui al comma 134.

85. All'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7 non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei princìpi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori».

86. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2007 ai sensi del comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché ai sensi dei commi 518, 520 e 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere effettuate entro il 31 maggio 2008.

87. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali».

88. All'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non interessate al processo di stabilizzazione previsto dai commi da 513 a 543,» sono soppresse e, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «A valere sulle disponibilità del fondo di cui al presente comma, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato a procedere all'assunzione straordinaria di complessive quindici unità di personale, di cui tre dirigenti di seconda fascia».

89. Per l'anno 2008, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Tali risorse possono essere destinate anche al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Al fine di cui al presente comma è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 80 milioni di euro per l'anno 2008 e a 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Alla ripartizione del predetto fondo si provvede con decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 marzo 2008, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

90. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge e fatte salve le procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli anni 2008 e 2009:

a) le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007;

b) le amministrazioni regionali e locali possono ammettere alla procedura di stabilizzazione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche il personale che consegua i requisiti di anzianità di servizio ivi previsti in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

91. Il limite massimo del quinquennio previsto dal comma 519 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine della possibilità di accesso alle forme di stabilizzazione di personale precario, costituisce principio generale e produce effetti anche nella stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle forme disciplinate dalla medesima legge. Conseguentemente la disposizione che prevede il requisito dell'effettuazione di non meno di centoventi giorni di servizio, richiesto ai fini delle procedure di stabilizzazione, si interpreta nel senso che tale requisito deve sussistere nel predetto quinquiennio.

92. Le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione.

93. Il personale dell'Arma dei carabinieri, stabilizzato ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è collocato in soprannumero rispetto all'organico dei ruoli.

94. Fatte comunque salve le intese stipulate, ai sensi dei commi 558 e 560 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.  296, prima della data di entrata in vigore della presente legge, entro il 30 aprile 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, predispongono, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni per gli anni 2008, 2009 e 2010, piani per la progressiva stabilizzazione del seguente personale non dirigenziale, tenuto conto dei differenti tempi di maturazione dei presenti requisiti:

a) in servizio con contratto a tempo determinato, ai sensi dei commi 90 e 92, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e che alla stessa data abbia già espletato attività lavorativa per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, presso la stessa amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. È comunque escluso dalle procedure di stabilizzazione di cui alla presente lettera il personale di diretta collaborazione degli organi politici presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nelle università e negli enti di ricerca.

95. Anche per le finalità indicate dal comma 94, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 90, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente, possono continuare ad avvalersi del personale assunto con contratto a tempo determinato sulla base delle procedure selettive previste dall'articolo 1, commi 529 e 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

96.  Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, da adottare inderogabilmente entro il mese di marzo 2008, in relazione alle tipologie contrattuali di lavoro flessibile diverse da quelle di cui al comma 94, ed ai fini dei piani di stabilizzazione previsti dal medesimo comma 94, vengono disciplinati i requisiti professionali, la durata minima delle esperienze professionali maturate presso la stessa pubblica amministrazione, non inferiori ai tre anni, anche non continuativi, alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di valutazione da applicare in sede di procedure selettive, al cui positivo esito viene garantita l'assimilazione ai soggetti di cui al comma 94, lettera b).

97. Per le finalità di cui ai commi da 90 a 96, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato della somma di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

98. Per le assunzioni nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89, le amministrazioni interessate provvedono, prioritariamente, mediante l'assunzione dei volontari delle Forze armate utilmente collocati nelle rispettive graduatorie dei concorsi banditi ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che abbiano ultimato la ferma e, per i rimanenti posti, mediante concorsi riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 226, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 16, comma 4, della legge n. 226 del 2004, i vincitori dei concorsi sono immessi direttamente nelle carriere iniziali delle Forze di polizia di cui al comma 89.

99. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), per sopperire alle carenze di organico e per far fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse alla protezione civile, fino al 31 dicembre 2008 continua ad avvalersi del personale in servizio, con contratto a tempo determinato o con contratti di collaborazione, alla data del 28 settembre 2007, nel limite massimo di spesa complessivamente stanziata nell'anno 2007 per lo stesso personale della predetta Agenzia. I relativi oneri continuano a far carico sul bilancio della stessa Agenzia.

100. I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre 2008.

101. Per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. In caso di assunzione di personale a tempo pieno è data precedenza alla trasformazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a tempo parziale che ne abbiano fatto richiesta.

102. Per l'anno 2010, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, previo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.

103.  Le assunzioni di cui al comma 102 sono autorizzate con la procedura di cui all'articolo 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

104. Per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza, per l'anno 2010 le amministrazioni di cui al comma 102 possono altresì procedere ad ulteriori assunzioni nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro per l'anno 2010 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Le relative autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

105. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, le parole: «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».

106. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nell'anno 2008, i bandi di concorso per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni possono prevedere una riserva di posti non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale che abbia maturato almeno tre anni di esperienze di lavoro subordinato a tempo determinato presso pubbliche amministrazioni in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007, nonché il riconoscimento, in termini di punteggio, del servizio prestato presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

107.  Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, calcografi, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

108. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive 100 unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

109. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 107 e 108 nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

110. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 107 a 109, pari a euro 14.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

111. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato a utilizzare le disponibilità del Fondo per le crisi di mercato, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel limite della somma di 2 milioni di euro per l'anno 2008, per assicurare la regolare gestione delle aree naturali protette attraverso l'impiego del personale di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 124, non rientrante nelle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 1, commi da 247 a 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. La predetta somma di 2 milioni di euro è versata, nell'anno 2008, all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per le finalità di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

112. Per l'anno 2008, il personale appartenente a Poste italiane Spa, già dipendente dall'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni, ed il personale dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato Spa, già dipendente dall'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, il cui comando presso uffici delle pubbliche amministrazioni è stato già prorogato per l'anno 2007 ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 534, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, può essere inquadrato, nei ruoli delle amministrazioni presso cui presta servizio in posizione di comando o presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai sensi degli articoli 30, 33 e 34-bis del predetto decreto, nei limiti dei posti di organico. I relativi provvedimenti di comando sono prorogati fino alla conclusione delle procedure di inquadramento, e comunque non oltre il 31 dicembre 2008.

113. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché le Agenzie regionali per l'ambiente (ARPA), fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, comma 519, della medesima legge n. 296 del 2006 selezionato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e presso gli stessi funzionalmente utilizzato per supportare l'attuazione del Progetto operativo «Ambiente» e del Progetto operativo «Difesa del suolo», nell'ambito del Programma operativo nazionale di assistenza tecnica e azioni di sistema (PON ATAS) per il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006.

114. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da emanare entro il 30 giugno 2008, si provvede a disciplinare l'utilizzazione di personale delle categorie di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, il quale, sulla base di motivate esigenze manifestate da parte di amministrazioni pubbliche, può essere inviato in missione temporanea presso le rappresentanze diplomatiche e consolari con oneri, diretti e indiretti, a carico della stessa amministrazione proponente, per l'espletamento di compiti che richiedono particolare competenza tecnica e che non possono essere svolti dal personale inviato all'estero ai sensi del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, e successive modificazioni, e di altre specifiche discipline di settore concernenti il Ministero degli affari esteri.

115. All'articolo 1, comma 565, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 3) della lettera c), le parole: «può essere valutata» sono sostituite dalle seguenti: «è verificata»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che bandisce il concorso è valutato ai sensi degli articoli 27, 35, 39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483».

116. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, per ciascuno degli anni 2008 e 2009, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, secondo le modalità di seguito indicate:

a) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti inferiore a 35;

b) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti compreso tra 36 e 45;

c) nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, ove l'indice di equilibrio economico-finanziario risulti superiore a 45.

117.  L'indice di equilibrio economico-finanziario indicato al comma 116 è determinato secondo le modalità ed i criteri di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 8 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2006.

118.  Per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, l'Unioncamere fa riferimento alle modalità individuate nel comma 116, lettera a).

119. Al fine di fronteggiare le carenze di personale educativo all'interno degli istituti penitenziari, il Ministero della giustizia è autorizzato all'immissione in servizio fino ad un massimo di 22 unità di personale risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici di educatore professionale di posizione economica C1, a tempo determinato, da destinare all'area penitenziaria della regione Piemonte. A tal fine, è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro, a decorrere dal 2008, a favore del Ministero della giustizia che provvede all'immissione di detto personale nei ruoli di destinazione finale dell'amministrazione penitenziaria e al conseguente adeguamento delle competenze economiche del personale in servizio risultato vincitore ovvero idoneo nel concorso richiamato.

120. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, fermi restando i vincoli fissati dal patto di stabilità per l'esercizio in corso, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti ulteriori condizioni:

a) che l'ente abbia rispettato il patto di stabilità nell'ultimo triennio;

b) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

c) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto».

121. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Eventuali deroghe ai sensi dell'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, devono comunque assicurare il rispetto delle seguenti condizioni:

a) che il volume complessivo della spesa per il personale in servizio non sia superiore al parametro obiettivo valido ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, ridotto del 15 per cento;

b) che il rapporto medio tra dipendenti in servizio e popolazione residente non superi quello determinato per gli enti in condizioni di dissesto, ridotto del 20 per cento».

122. All'ultimo periodo del comma 94 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: «Le rivendite assegnate» sono inserite le seguenti: «sono ubicate esclusivamente nello stesso ambito provinciale nel quale insisteva il deposito dismesso e».

123. Le disposizioni relative al diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che siano morti per fatto di lavoro, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio sul lavoro.

124. Al fine di rispondere alle esigenze di garantire la ricollocazione di dipendenti pubblici in situazioni di esubero e la funzionalità degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, incluse le agenzie fiscali, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e degli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato possono autorizzare, per il biennio 2008-2009, in base alla verifica della compatibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica delle richieste di autorizzazione a nuove assunzioni presentate dalle amministrazioni, corredate dai documenti di programmazione dei fabbisogni, la stipulazione di accordi di mobilità, anche intercompartimentale, intesi alla ricollocazione del personale presso uffici che presentino consistenti vacanze di organico.

125. Gli accordi di cui al comma 124 definiscono modalità e criteri dei trasferimenti, nonché eventuali percorsi di formazione, da attuare nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel rispetto delle vigenti normative, anche contrattuali.

126. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, possono essere disposti trasferimenti anche temporanei di contingenti di marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in situazioni di esubero, da ricollocare, previa selezione in relazione alle effettive esigenze, prioritariamente in un ruolo speciale ad esaurimento del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono definiti gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

127. Per le medesime finalità e con i medesimi strumenti di cui al comma 124, può essere disposta la mobilità, anche temporanea, del personale docente dichiarato permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento. A tali fini detto personale è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento. Nelle more della definizione del contratto collettivo nazionale quadro per la equiparazione dei profili professionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti, in via provvisoria, i criteri di raccordo ed armonizzazione con la disciplina contrattuale ai fini dell'inquadramento in profili professionali amministrativi, nonché, con le modalità di cui al comma 125, gli appositi percorsi formativi finalizzati alla riconversione professionale del personale interessato. Con gli strumenti di cui al comma 124 vengono disciplinati gli aspetti relativi al trattamento giuridico ed economico del personale interessato, nonché i profili finanziari, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

128. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della giustizia è autorizzato a coprire, per gli anni 2008, 2009 e 2010, i posti vacanti mediante il ricorso alle procedure di mobilità, anche intercompartimentale, di personale appartenente ad amministrazioni sottoposte ad una disciplina limitativa delle assunzioni. Le procedure di mobilità sono attivate, ove possibile, a seguito degli accordi di cui al comma 124. La sottoscrizione dell'accordo costituisce espressione del consenso al trasferimento del proprio personale ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Parimenti lo stesso Ministero è autorizzato a coprire temporaneamente i posti vacanti negli uffici giudiziari mediante l'utilizzazione in posizione di comando di personale di altre pubbliche amministrazioni, anche di diverso comparto, secondo le vigenti disposizioni contrattuali.

129. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è istituita la banca dati informatica finalizzata all'incontro tra la domanda e l'offerta di mobilità, prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80.

130. La banca dati di cui al comma 129 costituisce base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

131. Ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e al fine di dare completa attuazione alle intese ed accordi intervenuti fra Governo e organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego, le risorse per la contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007 dall'articolo 1, comma 546, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2008 di 1.081 milioni di euro, di cui 564 milioni di euro immediatamente disponibili per il personale del comparto Scuola ai fini del completo riconoscimento dei benefìci stipendiali previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e a decorrere dall'anno 2009 di 220 milioni di euro.

132. In aggiunta a quanto previsto al comma 131, per il personale docente del comparto Scuola, in attuazione dell'Accordo sottoscritto dal Governo e dalle organizzazioni sindacali il 6 aprile 2007 è stanziata, a decorrere dall'anno 2008, la somma di 210 milioni di euro da utilizzare per la valorizzazione e lo sviluppo professionale della carriera docente.

133. Per le finalità indicate al comma 131, le risorse previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio 2006-2007 sono incrementate per l'anno 2008 di 338 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2009 di 105 milioni di euro, con specifica destinazione, rispettivamente, di 181 milioni di euro e di 80 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

134. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133 sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 200 milioni di euro da destinare al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche funzioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche con riferimento alle attività di tutela economico-finanziaria, e della difesa nazionale, da utilizzare anche per interventi in materia di buoni pasto e per l'adeguamento delle tariffe orarie del lavoro straordinario, mediante l'attivazione delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995.

135. In aggiunta a quanto previsto dal comma 133, al fine di migliorare l'operatività e la funzionalità del soccorso pubblico, sono stanziati, a decorrere dall'anno 2008, 6,5 milioni di euro da destinare al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

136. Al fine di dare attuazione al patto per il soccorso pubblico intervenuto tra il Governo e le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stanziati, per l'anno 2008, 10 milioni di euro.

137. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, per le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno i corrispondenti maggiori oneri di personale sono esclusi, per l'anno 2008, dal computo delle spese rilevanti ai fini del rispetto delle disposizioni del patto di stabilità.

138. In sede di rinnovo contrattuale del biennio 2006-2007 si provvede alla valorizzazione del ruolo e della funzione dei segretari comunali e provinciali e alla razionalizzazione della struttura retributiva della categoria attraverso strumenti che assicurino la rigorosa attuazione del principio dell'omnicomprensività della retribuzione, con particolare riguardo alla contrattazione integrativa e agli istituti ivi disciplinati. Ai predetti fini, nell'ambito del fondo di mobilità di cui all'articolo 20 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, una quota di 5 milioni di euro è altresì destinata, a decorrere dall'anno 2008, con finalità perequative e solidaristiche, agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno. Per gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno sono definite, in sede contrattuale, puntuali misure volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi indicati dal presente comma anche con il concorso delle risorse derivanti dalla razionalizzazione delle singole voci retributive alla copertura degli oneri del rinnovo contrattuale e fermo restando il rispetto del patto di stabilità interno.

139. In relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, il concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria è incrementato, in via aggiuntiva, di 661 milioni di euro per l'anno 2008 e di 398 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

140. Per le amministrazioni pubbliche non statali diverse da quelle indicate ai commi 137 e 139, in deroga all'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in relazione a quanto previsto dalle intese ed accordi di cui al comma 131, i corrispondenti maggiori oneri di personale del biennio contrattuale 2006-2007 sono posti a carico del bilancio dello Stato, per un importo complessivo di 272 milioni di euro per l'anno 2008 e di 58 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui, rispettivamente, 205 milioni di euro e 39 milioni di euro per le università, ricompresi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428.

141. Le somme indicate ai commi 131, 132, 133, 134, 135 e 140, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

142. Al fine di contenere la dinamica dei redditi da lavoro dipendente nei limiti delle compatibilità finanziarie fissate per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quantificazione delle risorse contrattuali, i comitati di settore si attengono, quale limite massimo di crescita retributiva complessiva, ai criteri e parametri, anche metodologici, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

143. Per il biennio 2008-2009, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 240 milioni di euro per l'anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

144. Per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 117 milioni di euro per l'anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

145. Le somme di cui ai commi 143 e 144, comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

146. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per il personale delle università, incluso quello di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i maggiori oneri di cui al presente comma sono inclusi nel fondo di cui all'articolo 2, comma 428. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 131. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

147. In sede di rinnovo contrattuale del personale della scuola relativo al biennio economico 2008-2009 viene esaminata anche la posizione giuridico-economica del personale ausiliario, tecnico e amministrativo trasferito dagli Enti locali allo Stato in attuazione della legge 3 maggio 1999, n.  124.

148. Per fare fronte alla notevole complessità dei compiti del personale dell'Amministrazione civile dell'interno derivanti, in via prioritaria, dalle norme in materia di depenalizzazione e di immigrazione, il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

149. È stanziata, a decorrere dall'anno 2008, l'ulteriore somma di 9 milioni di euro per il contratto della carriera prefettizia relativo al biennio 2008-2009 a integrazione di quanto previsto dalla presente legge.

150. Agli oneri derivanti dai commi 148 e 149 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

151. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2008 e del triennio 2008-2010, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 190 milioni per gli anni 2008 e 2009 e a euro 320 milioni per l'anno 2010.

152. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

153. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

154. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

155.  A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 154, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2008, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

156. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla presente legge.

157. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotta di 487.309.000 euro per l'anno 2008, di 556 milioni di euro per l'anno 2009 e di 280 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

158. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2008.

159. All'onere derivante dall'articolo 2, comma 550, limitatamente a 15 milioni di euro per l'anno 2008 e a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazioine per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come rideterminato dalla tabella D allegata alla presente legge.

160. L'assegnazione in favore del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, di cui alla legge 8 febbraio 1973, n. 17, è incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2008.

161. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

162. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

163. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme d'attuazione.

164. La presente legge entra in vigore il 1º  gennaio 2008, ad eccezione delle disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 2 e al comma 36 del presente articolo, che entrano in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge.

 


Allegato 1 (*)

(Articolo 3, comma 156)

 

MISURE CORRETTIVE DEGLI EFFETTI FINANZIARI DELLE LEGGI DI SPESA (articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della legge n. 468 del 1978)

 

AMMINISTRAZIONE

Missione

Programma

Esigenze anni pregressi

2008 (compresi anni pregressi)

2009

2010

Anno terminale

(importi in migliaia di euro)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

45.000

30.000

30.000

 

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

 

30.000

15.000

15.000

 

Garanzia dei diritti dei cittadini

 

30.000

15.000

15.000

 

1.Legge 24 marzo 2001, n. 89 - Fondo per l'equa riparazione dei danni subiti per violazione del termine di durata ragionevole del processo (17.2.3 - Oneri comuni di parte corrente- cap. 2829)

15.000

30.000

15.000

15.000

P

Politiche previdenziali

 

15.000

15.000

15.000

 

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

 

15.000

15.000

15.000

 

2.Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 486 - INPS, INPDAP, INAIL. Ricongiunzione posizioni pregresse personale enti disciolti (18.1.2 - Interventi - cap. 1687)-

-

15.000

15.000

15.000

2015

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

 

423.077

-

-

 

Politiche previdenziali

 

423.077

-

-

 

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

 

423.077

-

-

 

1.Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 - Oneri derivanti dalla tutela previdenziale obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4345)

3.167

3.167

-

-

2008

2.Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 640, art. 1 - Oneri per pensionamenti anticipati (1.1.2 - Interventi - cap. 4354)

783

783

-

-

2008

3. Decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1972, n. 485, art. 23-bis - Rivalutazione delle pensioni riguardanti i cittadini italiani rinpatriati dalla Libia ed altri oneri pensionistici (1.1.2 - Interventi - cap. 4356)

2.536

2.536

-

-

2008

4. Legge 16 luglio 1997, n. 230, art. 3 - Somma da trasferire al Fondo spedizionieri doganali (1.1.2 - Interventi - cap. 4357)

1.414

1.414

-

-

2008

5. Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 43, comma 1 - Quota parte delle prestazioni derivanti dalla tutela previdenziale e obbligatoria della maternità (1.1.2 - Interventi - cap. 4361)

34.576

34.576

-

-

2008

6. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 3, comma 5 - Sgravi contributivi (1.1.2 - Interventi - cap. 4363)

137.292

137.292

-

-

2008

7. Legge 9 marzo 1989, n. 88, art. 37 - Agevolazioni contributive, sottocontribuzioni ed esoneri (1.1.2 - Interventi - cap. 4364)

239.845

239.845

-

-

2008

8. Decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º giugno 1991, n. 166, art. 4 - Altri interventi in materia previdenziale (1.1.2 - Interventi - cap. 4367)

3.464

3.464

-

-

2008

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

 

25.000

-

-

 

Giustizia

 

25.000

-

-

 

Giustizia civile e penale

 

25.000

-

-

 

1. Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 - Testo unico in materia di spese di giustizia (1.2.1 - Funzionamento - cap. 1424)

25.000

25.000

-

-

2008

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

153.719

169.744

169.744

 

L'Italia in Europa e nel mondo

 

153.719

169.744

169.744

 

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

 

153.719

169.744

169.744

 

1. Legge 17 agosto 1957, n. 848, art. 2 - Contributo alle spese ONU (1.4.2 - Interventi - cap. 3393/03)

-

153.719

169.744

169.744

P

MINISTERO DELL'INTERNO

 

1.281

256

256

 

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

 

1.281

256

256

 

Trasferimenti a carattere generale ad enti locali

 

1.281

256

256

 

1. Legge 1º agosto 2003, n. 206, art. 2 - Ristoro minori entrate ICI: disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori (2.3.2 - Interventi - cap. 1316)

1.025

1.281

256

256

P

Totale

 

648.077

200.000

200.000

 

(*)  Il presente allegato non è stato modificato dalla Commissione.

P = onere permanente

Prospetto di Copertura


(Articolo 97, comma 1)

COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE FINANZIARIA
 (Articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978)

 

2008

2009

2010

1)  ONERI DI NATURA CORRENTE

(importi in milioni di euro)

Nuove o maggiori spese correnti

 

 

 

Articolato:

13.384

10.236

11.113 

Razionalizzazione P.A.

5.657  

3.675

3.942

Eccedenze di spesa

623

200

200 

Altri interventi

7.074  

6.323

6.933

Effetti indotti

28

38

38

Tabella «A»

532

511

748

Tabella «C»

168

38

366

Minori entrate nette:

2.327

5.449

3.916

Totale oneri da coprire . . .

16.411

16.234

16.143

2)  MEZZI DI COPERTURA

 

 

 

Nuove o maggiori entrate

 

 

 

Articolato:

2.420

3.880

5.317

Riduzione spese correnti

 

 

 

Articolato:

4.676

4.620

4.634

Razionalizzazione P.A.

716

914

1.116

Previdenza

549

549

519 

Altri interventi

2.889

2.886

2.704

Effetti indotti (effetto netto)

521

271

295

Totale mezzi di copertura . . .

7.097

8.500

9.951

Utilizzo miglioramento risparmio pubblico

9.314

7.734

6.192

Totale copertura . . .

16.411

16.234

16.143

A - Miglioramento risparmio pubblico a LV

12.880

9.307

26.556

Margine

3.566

1.573

20.365

Risparmio pubblico Assestamento emendato 2007

21.277

 

 

Risparmio pubblico a LV 2008

34.156

 

 

Risparmio pubblico a LV 2009

30.584

 

 

Risparmio pubblico a LV 2010

47.833

 

 

________________

(*)      Il prospetto di copertura è riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione.

 


BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE  (in milioni di euro)

 

 

Assestato 2007 +
DL n. 81 del 2007

Iniziali 2008

2009

2010

 

Competenza

Cassa

Competenza

Cassa

Competenza

Competenza

ENTRATE

30.510

30.510

33.010

33.010  

33.010  

33.010

Rimborsi Iva

22.400

22.400

28.400

28.400

28.400

28.400

Anticipo concessionari

4.610

4.610

4.610

4.610

4.610

4.610

Tit. III - Fondo Amm.ti titoli di Stato

3.500

3.500

0

0

0

0

SPESA CORRENTE

31.120

31.120

36.360

36.374

36.360

36.160

Rimborsi Iva (compresi i pregressi)

22.400

22.400

28.400

28.400

28.400

28.400

Spese di giustizia

0

0

0

14

0

0

Debiti pregressi Poligrafico dello Stato

0

0

200

200

200

0

Anticipo concessionari

4.610

4.610

4.610

4.610

4.610

4.610

FSN-saldo IRAP

670

670

0

0

0

0

Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

3.150

Entrate erariali Sicilia e Sardegna

290

290

0

0

0

0

SPESA IN CONTO CAPITALE

8.700

11.886

3.700

3.700

3.700

0

Disavanzi USL

0

3.186

0

0

0

0

Fondo globale

3.000

3.000

0

0

0

0

Rimborsi IVA Autovetture

5.700

5.700

3.700

3.700

3.700

0

TOTALE SPESA

39.820

43.006

40.060

40.074

40.060

36.160

Tab. C - FSN - Irap 2003 

-

-

830

830

-

-

Eccedenza di spesa:Spese di giustizia (UNEP) 

-

-

25

25

-

-

TOTALE SPESA CON LEGGE FINANZIARIA

39.820

43.006

40.915

40.929

40.060

36.160


(omissis)

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN ESAME A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO 3

 

(omissis)

 

G3.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862), il suo presidente è stato sempre inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 62 e 63, del disegno di legge 1817- B, concernente il processo di riforma organizzativa e funzionale della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (per iniziativa del Governo, con emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817), che potrebbe apparire non del tutto conforme al citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

nonostante la certezza, su un piano ordinamentale generale, della qualità di organo a rilevanza esterna in capo al presidente della Corte dei conti, si rende opportuno - anche per assicurare al citato processo di riforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia - confermare il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla normativa vigente, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1934 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

impegna il Governo:

ad applicare le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 62 e 63, nel presupposto che il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto.

 

G3.101

LA COMMISSIONE

Ritirato

Il Senato,

premesso che:

fin dalla istituzione della Corte dei conti (legge n. 800 del 1862) il suo presidente è stato sempre pacificamente inteso quale organo di governo dell'Istituto e tale configurazione è stata più volte ribadita dalle norme legislative e regolamentari succedutesi nel tempo (vds., da ultimo, articolo 27, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993; articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001; articolo 4, comma 1, del Regolamento di organizzazione e funzionamento della Corte dei conti, adottato con deliberazione delle Sezioni riunite n. 22 del 2001 in attuazione della delega concessa dall'articolo 4 della legge n. 20 del 1994);

l'articolo 3, commi 61 e 62, del disegno di legge 1817-B, concernente il processo di autoriforma organizzativa e funzionai e della Corte dei conti, contiene una modificazione apportata dalla Camera dei deputati (o meglio dal Governo in sede di emendamento su cui è stata apposta la fiducia) al testo già approvato dal Senato della Repubblica (articolo 144, comma 19, del disegno di legge 1817) che potrebbe apparire non perfettamente in linea con il citato principio ordinamentale, valido anche per il Consiglio di Stato e l'Avvocatura generale dello Stato;

si rende necessario - anche per assicurare al citato processo di autoriforma un adeguato supporto sul piano della governance istituzionale, che ne garantisca tempestività, efficienza ed efficacia - confermare esplicitamente il ruolo principale della figura presidenziale, organo di governo dell'Istituto, con i compiti e le correlate prerogative previsti dalla vigente normativa, ferme restando le specifiche attribuzioni degli organi collegiali (Sezioni riunite e Consiglio di presidenza) pur previsti nell'organizzazione della Corte dei conti (articolo 3, comma 1, del regio decreto n. 1214 del 1931 per il massimo consesso deliberante e articolo 10 della legge n. 117 del 1988 per l'organo di autogoverno dei magistrati);

ritiene che in tal senso debba essere correttamente interpretato il disposto normativo di cui al citato articolo 3, commi 61 e 62, e,

impegna il Governo:

ad assumere idonee e tempestive iniziative legislative al fine di confermare esplicitamente il principio secondo il quale il presidente della Corte dei conti è l'organo di governo dell'Istituto, cui competono - oltre la presidenza di qualsiasi collegio giurisdizionale o di controllo, secondo la legislazione di settore - tutte le funzioni di indirizzo politico-istituzionale di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in tal senso dovendosi interpretare ogni altra norma.

 

G3.102

TECCE, ALBONETTI, CAPELLI, GAGLIARDI, BATTAGLIA GIOVANNI, RIPAMONTI

La Commissione 5ª permanente,

in sede di esame del disegno di legge n. 1817-B, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008),

premesso che:

l'articolo 3, comma 94, lettera b), esclude dalle procedure di stabilizzazione il personale a contratto che svolge compiti di insegnamento e di ricerca nell'università e negli enti di ricerca;

nel mondo dell'Università e della Ricerca la precarietà del lavoro intellettuale si è estesa fino ad assumere dimensioni intollerabili per un paese culturalmente avanzato e a configurarsi come una forma nuova di sfruttamento che travolge l'intero universo dei lavoratori della conoscenza;

in particolare nelle Università, oltre all'estensione in termini quantitativi, si sono consolidate nel tempo una moltitudine di figure di lavoro precario tale da rendere ormai difficile perfino una conoscenza puntuale del fenomeno,

impegna il Governo:

ad assumere le più opportune in iniziative di carattere amministrativo, regolamentare e legislativo per mettere in condizione le università e gli enti di ricerca di indire in tempi rapidi i concorsi, in numero congruo e che tengano conto dei crediti accumulati in anni di lavoro precario e per pervenire ad un complessivo riordino e semplificazione delle forme di assunzione in queste importanti istituzioni.